Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 777 del 26/9/2000
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Svolgimento di interrogazioni (ore 10,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.


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(Accesso a misure alternative da parte di detenuti affetti da gravi patologie invalidanti)

PRESIDENTE. Cominciamo con l'interrogazione Malavenda n. 3-06290 (vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 1).
Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

ROCCO MAGGI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue, anche sulla base delle notizie fornite dalle competenti articolazioni del Ministero della giustizia.
Va, in primo luogo, rilevato che la problematica sollevata nell'atto ispettivo investe principalmente profili interpretativi sulla portata di alcune disposizioni della legge n. 231 del 1999 il cui impianto normativo, com'è noto, è stato elaborato a seguito di un ampio dibattito anche in sede parlamentare all'esito del quale il legislatore è pervenuto ad una posizione di sintesi tra finalità di carattere umanitario e necessità di tutela della sicurezza pubblica. L'intervento del legislatore al riguardo ha dato risposte in tempi ragionevolmente rapidi all'esigenza fortemente avvertita di tenere nella massima considerazione, pur nel rispetto del principio di effettività della pena, le particolari condizioni di salute in cui versano alcune persone destinatarie di alcuni provvedimenti restrittivi della libertà personale. Un primo bilancio sugli effetti reali di tale legge di recente approvazione potrà essere tracciato solo all'esito di un sufficiente periodo di osservazione, che non può dirsi ancora ragionevolmente trascorso, dei profili che connotano l'effettiva attuazione.
Del resto la legge di cui si parla non sembra aver suscitato particolari e generalizzate difficoltà applicative, cosicché parrebbe non consigliabile nell'immediato un ulteriore intervento normativo in materia, specie se si vogliano considerare, come pure sembra necessario, alcuni rischi opposti a quelli segnalati dall'interrogante. Ed infatti parrebbe impossibile far venir meno del tutto, nei soggetti affetti da AIDS o da altra malattia particolarmente grave, la remora costituita dalla possibilità dell'esecuzione della pena. Allo stato non pare quindi ragionevole intraprendere la via della revisione della normativa in parola sulla scorta di giudizi negativi ingenerati da asserite interpretazioni giurisprudenziali che si affermano volutamente restrittive della normativa stessa adottate dalla magistratura in piena autonomia e nel legittimo esercizio della funzione giurisdizionale e quindi neppure sindacabili in sede amministrativa se non sconfinanti, il che sembra da escludere nella specie, nell'arbitrarietà o nella macroscopica erroneità. Al riguardo, va comunque evidenziato che i provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria nella materia considerata dall'interrogante, in quanto concernenti la libertà personale sono, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, ricorribili in Cassazione, organo al quale è anche affidata dalla legge, sempre nei limiti del caso deciso, la responsabilità di assicurare la esatta e uniforme applicazione del diritto. Naturalmente, ogni determinazione in punto di interpretazione della legge è sottratta alle valutazioni dell'esecutivo, salvo, come già detto, le ipotesi di abnormità, di errore macroscopico o strumentalità dell'atto, situazioni peraltro da verificare in concreto, caso per caso.
In proposito, non può non essere sottolineato che i margini che il legislatore ha voluto riservare alla valutazione del giudice, sottraendoli ad una meccanicistica applicazione di parametri squisitamente medici, riflettono quell'esigenza, già evidenziata, di coniugare l'umanizzazione della pena con gli obiettivi di tutela della collettività, i quali altrimenti potrebbero rimanere frustrati. D'altronde, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 438 del 1995, ha osservato, seguendo un'impostazione diversa da quella suggerita dall'onorevole interrogante, che, a fronte dell'estrema variabilità della casistica dell'affezione da AIDS, è irragionevole non


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lasciare alcuno spazio alla possibilità di verificare in concreto la compatibilità delle condizioni di salute del condannato con l'esecuzione della pena. Considerazioni non dissimili la stessa Corte ha anche svolto in relazione alla custodia cautelare, con la sentenza n. 439 del 1995.
Alla luce di tali considerazioni, sussistono quindi fondati dubbi sull'opportunità di procedere, almeno per il momento, alla modifica della legge in questione, né risultano pendenti in Parlamento iniziative legislative sulla tematica in essa trattata. Ciò premesso in linea generale, va evidenziato che presso l'istituto di Secondigliano è operativo un apposito reparto attrezzato per la cura di detenuti affetti dal virus dell'HIV; per questo tipo di detenuti sono utilizzati moderni protocolli, oltre a quelli usuali come farmaci antiretrovirali, che prevedono l'uso di farmaci inibitori delle proteasi; inoltre, sono state attivate collaborazioni in convenzione per prestazioni assistenziali da parte di aziende sanitarie, in modo da provvedere in maniera esaustiva alla gestione delle varie fasi di diagnosi e terapia.
I criteri per definire i casi di AIDS conclamato o di grave deficienza immunitaria per i fini di cui alla legge n. 231 del 1999 sono stati stabiliti con decreto interministeriale dei Ministeri della giustizia e della sanità del 21 ottobre 1999. In ogni caso, la soglia per la valutazione della grave immunodeficienza a 100 TCD 4/mmc ivi prevista risulta conforme alle valutazioni formulate dal centro AIDS OMS/CEE di Parigi.
Si aggiunge che, con circolare ministeriale del febbraio scorso, sono state impartite disposizioni per la realizzazione di reparti appositamente attrezzati per assicurare la necessaria assistenza sanitaria nei confronti dei detenuti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave. Detti reparti sono operativi e funzionanti, oltre che presso l'istituto penitenziario di Napoli Secondigliano di cui si è detto, anche in quelli di Milano Opera, Genova Marassi e Roma Rebibbia nuovo complesso; altri analoghi reparti sono in fase di realizzazione presso gli istituti di Catanzaro, Perugia (reparto femminile) e Cagliari.
L'esigenza di conseguire, anche sul piano scientifico, dei parametri di valutazione sempre più certi, al fine di assicurare alla sfortunata categoria dei detenuti affetti da HIV il massimo della considerazione e della tutela possibile, nell'ovvio rispetto delle altre esigenze pubbliche di pari rilievo, sarà perseguita da tutti gli organi a ciò preposti, con l'attenzione che il delicato tema merita, tenendo conto dei risultati che la scienza mostra di ritenere attendibili in un dato momento storico.

PRESIDENTE. L'onorevole Malavenda ha facoltà di replicare.

MARA MALAVENDA. Signor Presidente, ritengo che probabilmente il sottosegretario Maggi conosca la situazione delle carceri da un punto di vista cartaceo, altrimenti non potrebbe sciorinare parole e numeri così semplicisticamente, senza rendersi conto che la situazione dei malati di AIDS si inserisce in un clima caldo, caldissimo, che proprio in questi giorni si sta riproponendo. Si sta infatti arrivando ad una vera e propria rivolta all'interno delle carceri, alimentata peraltro dal clima d'attesa che si era creato rispetto alla questione dell'amnistia, lasciata poi a marcire; ed al riguardo vi è una responsabilità piena da parte del Governo.
Vorrei ricordare che stiamo parlando di un istituto, quello di Secondigliano, sul quale sono aperte tre inchieste ed è in corso un processo che vede coinvolti venti agenti per abuso di potere. Qualche giorno fa, in questo istituto vi è stata ancora una morte sconcertante, in quanto ha perso la vita Maurizio Solombrino in circostanze misteriose. Di interrogativi, quindi, ve ne sono tanti. Ma parliamo di AIDS e di diritti costituzionalmente protetti, soprattutto, come si accennava, quello alla salute. Ci troviamo di fronte ad una situazione nella quale - come lamentavo nella mia interrogazione -, in molti casi, nonostante


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il parere favorevole del centro dell'istituto, con la motivazione della pericolosità sociale si mette in discussione il diritto dell'ammalato di ricevere cure adeguate. Non so come si possa parlare di pericolosità di un detenuto quando questi - come nel caso che riporto nell'interrogazione - è ammalato di tumore in fase terminale e costretto su una sedia a rotelle, privo della mano destra. Quando si parla di interpretazione volutamente restrittiva della legge n. 231 del 1999, si fa riferimento soprattutto a quanto succede, in particolare, nei tribunali di Napoli e Genova. È vero che esistono centri attrezzati, ma è anche vero che quando i magistrati, pur riconoscendo l'incompatibilità del detenuto in un determinato istituto, lo assegnano in un altro dove esiste il cosiddetto centro clinico attrezzato (quale ad esempio Secondigliano), con l'aggravarsi delle condizioni di salute tutto ciò non è più sufficiente, quindi le cure non sono adeguate.
Molto brevemente, nei pochi minuti che ho a disposizione, vorrei ricordare al sottosegretario la drammatica e allucinante situazione di Poggioreale, ad esempio, dove vi sono malati di AIDS. Sono moltissimi e stanno addirittura nei reparti comuni, insieme ad altri detenuti, dove non è prevista alcuna tutela né per loro né per gli altri ammalati. L'unica tutela è quella che gli ammalati si fanno da soli raccontandosi i fatti e prendendo quel minimo di precauzioni possibile.
Le testimonianze, e sono tantissime, parlano di anni nei quali assolutamente non vengono fatti né analisi né controlli. In tale clima non è assolutamente possibile tenere un detenuto ammalato sotto controllo; sono testimone del fatto che a Poggioreale vi sono ammalati operati, intubati, tagliati, con ferite aperte che sono lì insieme ad altri ammalati in stanze di cinque o sei metri quadrati, magari in quindici, con ferite lasciate alla luce del sole e nella totale assenza di servizi igienici. Come si fa a parlare di tutela e a dire che c'è un'adeguata risposta sanitaria per questi ammalati, quando ci troviamo di fronte a situazioni di questo genere? Poggioreale e Secondigliano sono questo perché, ad esempio, gli ammalati che vengono destinati al Cotugno, l'unità sanitaria attrezzata per determinati accertamenti, come tutti sanno, entrano magari sani ed escono portatori di qualche grave malattia. Se questa è la situazione, certamente non posso ritenermi soddisfatta della risposta del segretario e ritengo che la legge n. 231 del 1999 dovrebbe essere rivista per dare parametri certi per l'applicazione di determinate regole. Se l'ammalato deve essere tutelato, è su tale aspetto che bisogna discutere e non su altre questioni che possono essere interpretate in una determinata logica di parte.
I criteri nell'ambito della salute devono essere clinici, al fine di avere cure adeguate.

PRESIDENTE. Onorevole Malavenda, dovrebbe concludere.

MARA MALAVENDA. Signor Presidente, concludo. Da ultimo vorrei ricordare i tempi della giustizia: la prima udienza di un'istanza di scarcerazione normalmente viene fissata dopo 7-8 mesi. C'è poco da aggiungere, l'ammalato, probabilmente in quelle condizioni, allo stadio terminale della malattia è già morto e ringrazia dell'attenzione dei magistrati. Quanti detenuti potrebbero già uscire dalla carceri?

PRESIDENTE. Effettivamente la morte estingue il reato.

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