Allegato A
Seduta n. 777 del 26/9/2000


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INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Accesso a misure alternative da parte di detenuti affetti da gravi patologie invalidanti)

A) Interrogazione:

MALAVENDA. - Ai Ministri della giustizia e della sanità. - Per sapere - premesso che:
l'interrogante si è recata, il giorno 21 luglio 2000, in visita presso il carcere di Secondigliano (Napoli) e tale visita è stata dedicata per lunga parte al Centro terapeutico diagnostico;
durante tale visita si è avuto modo di incontrare numerosi detenuti affetti da Hiv e di constatare personalmente la gravità delle loro condizioni cliniche;
oltre questi detenuti con Aids conclamato si è avuto modo di incontrare detenuti affetti da gravi patologie invalidanti;
in entrambi i casi il tribunale di sorveglianza aveva in più occasioni rigettato le istanze di incompatibilità o per incomprensibili motivi di pericolosità sociale (in un caso si trattava di un detenuto costretto su una sedia a rotelle, ammalato di cancro, privo della mano destra) o per un'interpretazione volutamente restrittiva della legge n. 231 del 1999;
in molti casi i magistrati, pur riconoscendo l'incompatibilità del detenuto, affermano che il detenuto stesso può comunque rimanere in carcere in un centro clinico anche se, con l'aggravarsi di una patologia, tali centri sono nei fatti inidonei a fornire l'assistenza necessaria -:
quali provvedimenti il Governo intenda adottare per modificare la legge n. 231 del 1999 ed il decreto attuativo del 22 dicembre 1999 al fine di rendere più agevole l'accesso alle misure alternative per i detenuti affetti da Hiv, così come era nello spirito della legge, e di rendere così concreta la possibilità di cura all'aggravarsi della patologia;
quali provvedimenti in particolare il Governo intenda adottare per evitare che, a causa dell'interpretazione propria solo di alcuni tribunali (Napoli e Genova), i detenuti affetti da Hiv, oltre i criteri clinici previsti dalla normativa, si vedano richiedere anche la condizione prevista dall'articolo 6 della legge n. 231 del 1999, che però dovrebbe solo essere riferito ai detenuti affetti da altre patologie gravi (e non quindi l'Aids);
se per tutti i casi di gravi patologie invalidanti non sia più opportuno far prevalere criteri clinici certi rispetto ad ambigue e discrezionali definizioni di pericolosità sociale. (3-06290)
(25 settembre 2000)
(ex 4-31209 del 27 luglio 2000)