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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.
PRESIDENTE. Cominciamo con l'interrogazione Marinacci n. 3-04602 (vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 1).
MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. A questa interrogazione risponderò sulla base delle notizie acquisite dalle competenti articolazioni del Ministero della giustizia e dal Ministero degli affari esteri.
In data 21 luglio 1995, per contro, la signora Andretti presentò all'autorità centrale italiana domanda, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64, di ratifica ed esecuzione della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, intesa ad ottenere il ritorno del minore presso la sua residenza australiana, poiché essa istante era divenuta affidataria del minore stesso.
avrebbe potuto essere presa in considerazione se non fosse stata introdotta attraverso una dichiarazione giurata - affidavit - che lo stesso De Martino avrebbe dovuto rendere su specifiche e analitiche circostanze, a tal fine espressamente indicate.
L'intensa attività svolta al riguardo può essere desunta anche dai prospetti statistici, che si mettono a disposizione degli onorevoli interroganti.
PRESIDENTE. L'onorevole Marinacci ha facoltà di replicare.
NICANDRO MARINACCI. Signor Presidente, signor sottosegretario, la sua risposta, tecnicamente valida, non mi lascia soddisfatto. Tengo però a chiarire che questa non è una questione politica - che vede, quindi, da un lato e dall'altro, posizioni ideologiche -, ma umana. Gradirei che il sottosegretario mi prestasse attenzione...
MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Stavo consegnando i dati statistici.
NICANDRO MARINACCI. Come stavo dicendo, la questione di cui ci occupiamo è umana e, mentre abitualmente tra i due litiganti il terzo gode, qui tra i due litiganti il terzo subiva e continua a subire.
MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Vuol dire che ha la residenza lì.
NICANDRO MARINACCI. Assolutamente no. La Convenzione de L'Aja, quindi, è stata completamente violata. Ribadisco però che non si tratta di una questione politica, ma tecnica. Ebbene, mentre molte volte ci impegniamo a favore di persone detenute dall'altra parte dell'oceano (Atlantico o Pacifico che sia), come la Baraldini o altri di cui in quest'aula sappiamo bene, poi non ci interessiamo di persone perbene né di minori, i quali vengono presi di forza e portati in un altro continente.
nocciolo della questione (non discutiamo dei valori che un genitore ha potuto dare o meno ad un figlio ma della residenza abituale) - «ed al diritto del minore di essere ascoltato in tutte le procedure che lo riguardano (...)». In merito, in Germania - paese al quale facciamo riferimento (forse l'Australia è molto distante dall'Europa anche sotto il profilo dei principi di libertà) - vengono ascoltati, purtroppo, perfino bambini (ed è un trauma) di due anni e mezzo; mi riferisco alla sentenza OLG Bayern 20 maggio 1980, confermata il 14 maggio 1980.
PRESIDENTE. Onorevole Marinacci, le ho consentito di completare il suo intervento, concedendole di superare il tempo a sua disposizione (quasi del doppio), data la delicatezza del tema e l'abbondanza delle argomentazioni portate dal sottosegretario.
NICANDRO MARINACCI. No, ai cittadini italiani che si rifugiano in Italia. Chiediamo tutti questo!
PRESIDENTE. ...perché le ingiustizie non si dovrebbero fare a nessuno!
Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.
Il signor De Martino ebbe a contrarre matrimonio con la signora Andretti, cittadina australiana, nell'ottobre del 1988 in Roma. Dall'unione nacque Luca il 28 gennaio 1989. Dopo un periodo di normale vita matrimoniale, in data 8 aprile 1994, la signora Andretti abbandonò la casa coniugale e la residenza in Italia e si trasferì in Australia portando con sé il piccolo Luca.
Il signor De Martino presentava denuncia-querela nei confronti della signora Andretti per sottrazione di minore, nonché il ricorso per separazione giudiziale al tribunale di Roma e, nel contempo, chiedeva il rimpatrio del proprio figlio minore, ai sensi della Convenzione de L'Aja.
In data 1 giugno 1995 l'autorità centrale italiana inoltrava l'istanza alla omologa autorità australiana ricevendo purtroppo riscontro negativo in data 11 luglio 1995.
Con nota del 13 luglio 1995 il legale del signor De Martino informava la stessa autorità centrale italiana che il suo assistito aveva provveduto personalmente al rimpatrio del proprio figlio nello Stato italiano.
La citata autorità centrale, premessi i necessari accertamenti, inviava gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Bari (luogo di dimora del minore), che richiedeva, in via d'urgenza, alla competente autorità giudiziaria l'ordine di restituzione e il tribunale per i minorenni di Bari, dopo aver instaurato il contraddittorio, adottava, su conforme parere del pubblico ministero, il provvedimento di rientro immediato del minore Luca in Australia presso la residenza della madre; l'esecuzione di tale provvedimento veniva curata, a norma dell'articolo 7, punto 5, della legge 15 gennaio 1994, n. 64 dalla stessa procura. Il piccolo Luca veniva rispedito in Australia.
Il ricorso presentato dal De Martino avverso la decisione del tribunale per i minorenni di Bari di cui sopra è stato respinto dalla Corte di cassazione con provvedimento del 15 ottobre 1996.
Dalla documentazione acquisita risulta poi che l'autorità centrale italiana ha trasmesso all'autorità giudiziaria tutti gli elementi di conoscenza in suo possesso, necessari per la decisione.
In merito alla disposta trasmissione, a mezzo fax, da parte dell'ufficio centrale per la giustizia minorile al procuratore domiciliatario della signora Andretti, ritualmente costituita in giudizio, del decreto di fissazione dell'udienza e di comparizione delle parti per il giorno 14 settembre 1995, il predetto ufficio ha precisato che si è provveduto a tale comunicazione a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1994, n. 64, secondo il quale la persona che ha presentato la richiesta (nel caso di specie la Andretti) deve essere informata della data dell'udienza a cura dell'autorità centrale.
Quanto, infine, alla questione concernente la competenza a provvedere del tribunale per i minorenni di Bari, si tratta di questione riservata all'autorità giudiziaria e da far valere se del caso nell'ambito del procedimento; in merito a tale questione peraltro nessuna valutazione può essere espressa in questa sede, non ravvisandosi alcuno dei profili di abnormità, macroscopica violazione di legge o negligenza inescusabile in presenza dei quali è consentito, eccezionalmente, il sindacato amministrativo sulla attività giurisdizionale.
Considerazioni analoghe possono essere poi formulate con riguardo alle ulteriori questioni sollevate dagli interroganti che pure esulano dalla competenza di questo Ministero e coinvolgono specifiche attribuzioni di organi giudiziari nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, nessun addebito può essere mosso neppure all'autorità centrale che ha dimostrato costante impegno e attenzione per tutte le richieste del signor De Martino, sempre tempestivamente evase. Il particolare, la detta autorità centrale italiana aveva ottenuto che le autorità australiane riconoscessero al signor De Martino il diritto di visita previsto dall'ordinanza del tribunale di Roma che prevedeva per il De Martino, oltre alla possibilità di portare in Italia il bambino, anche il diritto di visita in Australia in periodi determinati e ciò nonostante la pendenza in quel paese di un procedimento penale a suo carico per sottrazione di minore.
Per dare attuazione da parte delle autorità australiane alla citata ordinanza del tribunale di Roma, veniva dalle predette autorità precisato, con nota in data 23 settembre 1997, che il provvedimento del giudice italiano avrebbe dovuto essere sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria australiana e che da parte di quest'ultima qualsiasi prova documentale introdotta a sostegno della richiesta non
Il legale del De Martino e lo stesso interessato venivano resi immediatamente edotti della richiesta dell'autorità australiana. Sennonché il 9 dicembre 1997, inviava una lettera con accuse nei confronti del magistrato che aveva seguito la pratica; il suddetto magistrato riteneva di sporgere querela contro il De Martino, stante il contenuto a suo avviso diffamatorio dello scritto. Con fax del 14 ottobre 1998 il De Martino trasmetteva, quindi, il richiesto affidavit, che l'ufficio centrale della giustizia minorile, con nota del 19 ottobre 1998, provvedeva ad inoltrare all'omologa autorità australiana.
Successivamente lo stesso De Martino, nell'aprile del 1999, inviava al predetto ufficio centrale per la giustizia minorile una nota con cui esprimeva la volontà di far archiviare la pratica relativa al figlio minore. Tale nota veniva intesa come revoca del mandato, indispensabile per agire all'estero a nome del De Martino e, quindi, l'autorità centrale comunicava che da quel momento si sarebbe limitata esclusivamente agli adempimenti di legge nel solo interesse del minore.
Inoltre, a seguito di specifica richiesta del De Martino, l'ufficio centrale per la giustizia minorile il successivo 21 dicembre invitava l'ambasciata d'Australia ad inviare ogni eventuale futura corrispondenza direttamente all'interessato, ribadendo nel contempo che sarebbe rimasta a disposizione per l'adempimento degli atti richiesti dalla legge nell'interesse del minore.
Il Ministero degli affari esteri ha dal suo canto comunicato che con decisione del 24 dicembre 1999, grazie all'impegno profuso dal detto dicastero e dalla rappresentanza d'Italia in Australia, il De Martino aveva finalmente ottenuto dall'autorità giudiziaria locale il riconoscimento del proprio diritto di visita nei confronti del figlio Luca. Il 24 dicembre scorso, infatti, il tribunale per la famiglia di Sydney aveva accolto la richiesta del De Martino di poter incontrare il proprio figlio in Italia, a condizioni che non si discostano sostanzialmente da quanto auspicato dallo stesso interessato nella richiesta all'autorità italiana.
Successivamente, tuttavia, alcuni sviluppi giudiziari non positivi per il De Martino hanno nuovamente modificato una situazione che si profilava a lui ormai favorevole. Infatti, la suddetta decisione del 24 dicembre 1999 è stata riformata l'11 aprile 2000 dal giudice australiano. In proposito va, tuttavia, segnalato che la signora Andretti, proprio in occasione della decisione a lei favorevole, si è mostrata disponibile ad una composizione amichevole della vicenda. Il ministro federale della giustizia australiano, pertanto, ha informato la rappresentanza consolare italiana di aver avviato una trattativa per giungere ad un accordo tra i genitori che consenta al piccolo Luca di venire in Italia a far visita al padre durante il prossimo mese di luglio.
Il ministro degli affari esteri ha poi precisato che il caso De Martino è stato sempre e continuerà ad essere seguito con il massimo impegno e che numerosi sono stati nel corso degli anni gli interventi svolti, ai vari livelli, nei confronti dell'autorità australiana.
Lo stesso ministro degli esteri ha infine segnalato che il De Martino è in costante contatto con il competente ufficio ministeriale, dal quale riceve tempestivamente ogni utile informazione.
In merito al quesito relativo ai figli di coppie di nazionalità diversa, trasferiti dall'Italia senza il consenso di uno dei due coniugi, si deve infine rappresentare che nel superiore interesse dei minori l'autorità centrale italiana ha ampiamente applicato quanto previsto dalla Convenzione de L'Aja, riuscendo sempre ad ottenere il rimpatrio dei minori illecitamente sottratti, ovviamente in presenza dei presupposti previsti dalla citata convenzione.
Per quanto concerne poi le modalità con le quali si intende far fronte al fenomeno della sottrazione internazionale dei minori, in drammatico aumento, il predetto Ministero ha fatto presente di voler procedere lungo linee di azione intese all'elaborazione di una rete di accordi bilaterali specifici, finalizzati alla tutela del minore, alla diffusione delle necessarie informazioni presso gli operatori e le famiglie miste, nonché al potenziamento delle strutture che seguono in concreto i singoli casi.
Per il piccolo Luca si parla di residenza abituale, ma il bambino è nato ed è rimasto a Roma, quindi il luogo di dimora del minore era questa città. Non riusciamo allora a capire - ed io, sottosegretario, ribadisco la mia insoddisfazione - perché siano arrivati al signor De Martino, nello svolgimento dell'iter giudiziario, degli avvisi dal tribunale di Foggia. Mi riferisco ad un avviso di comparizione all'udienza che si sarebbe svolta il 14 settembre presso il tribunale dei minori di Bari. Il signor De Martino, però, vive ed abita a Roma, si è spostato una sola volta alle Tremiti, dove è solito trascorrere le vacanze...
Qualche suo tecnico - non lei, per l'amor del cielo - ha omesso di far rilevare che in una lettera, inviata al Ministero di grazia e giustizia il 1o giugno 1995, il magistrato, il dottor Elpidio Simeoni, scriveva, rivolgendosi alla segreteria dell'autorità centrale del Commonwealth (dipartimento del procuratore generale di Canberra, in Australia): «Si prega codesta autorità di accertare presso il giudice che ha emesso il provvedimento di affidamento del minore alla madre se lo stesso sia stato emesso nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.
In mancanza del contraddittorio, si ritiene che l'atto non sia valido e, quindi, non possa avere efficacia nei confronti del padre».
Neanche a farlo apposta, qualche tempo dopo, l'11 dicembre 1996, il direttore dell'allora Ministero di grazia e giustizia Giuseppe Magno scrive al signor De Martino: «Nell'esprimerle» - questo è grave - «ancora la mia concorde opinione con quanto da lei affermato a proposito dei fondamentali principi relativi alla necessità del contraddittorio in tutte le procedure contenziose o non, al concetto di residenza abituale» - è questo il
Per quel che riguarda, poi, il signor De Martino - è sul punto che insisto con lei, comprendendo il dramma personale -, egli ha ricevuto una notifica via fax il 14 dicembre 1994, con la quale il tribunale australiano informava che il 19 dicembre 1994 vi sarebbe stata l'udienza per vagliare se il minore Luca potesse essere affidato all'una o all'altra parte. Il signor De Martino ha dimostrato l'impossibilità di essere presente perché, al di là dello strumento utilizzato (il fax), non è possibile per una persona recarsi da Roma in Australia in soli cinque giorni.
Onorevole sottosegretario, cosa le chiedo nell'insistere? Anzitutto, preciso che insisto solo per vie politiche, perché vi è un ultimo atto (il quarto). Il 23 settembre 1997, Oscar Koverech (ufficio centrale per la giustizia minorile) scrive: «A giudizio dello scrivente, l'interpretazione che le autorità australiane danno alle norme convenzionali è ai limiti della negazione stessa degli scopi che la Convenzione de L'Aja si prefigge. Ciò nonostante, il suggerimento che quest'ufficio si sente di fornire è quello di compiere ancora un tentativo per seguire fino in fondo "le regole del gioco"», che regolano non la vita di una coppia ma quella di un minore, che non può essere sballottato da un lato all'altro dell'oceano senza tener conto dell'aspetto umanitario, «visto che a dettare tali regole è lo Stato presso il quale il minore si trova attualmente a vivere. In mancanza non resta che ai più alti livelli politici» - ed esclusivamente politici - «si denunci apertamente detta situazione di flagrante violazione dei diritti fondamentali dell'individuo».
Egregio sottosegretario, cosa le chiedo? Perché un caso del genere arriva a Montecitorio? Perché, alla pari di tanti altri casi che sono stati risolti politicamente (oltre a quelli che ho citato poc'anzi potrei ricordarne altri, fra cui Ocalan), ci troviamo di fronte ad un minore che, in modo traumatico, viene sballottato da un lato all'altro dell'oceano. Se è vero che, in quest'aula, i principi della libertà e dei diritti sono uguali per tutti, le chiedo di interessarsi ulteriormente del problema (so che lei è persona competente). Alla fine, questo bambino può anche essere affidato alla signora Andretti. Mi auguro solo una cosa: che noi italiani, quando facciamo qualcosa all'estero e poi ci rifuggiamo nel «grembo» della madre patria, possiamo almeno contare, da parte dei giudici italiani, sullo stesso trattamento di favore che la signora Andretti sta ricevendo dai giudici australiani. È infatti veramente assurdo (e glielo dico con correttezza, perché mi sono letto montagne di documenti) che la signora Andretti, in dispregio di qualsiasi regola legata al fatto di essere madre e genitore nello stesso tempo, possa continuare a violare qualsiasi convenzione che si instaura non tra due esseri umani, ma tra un padre ed una madre che hanno generato quel figlio in un momento di affetto. Credo che l'odio dei due non possa ricadere a livello traumatico su questo ragazzo.
Quanto poi a sperare che i giudici in Italia possano garantire condizioni di favore, noi preferiamo che siano condizioni di giustizia...


