Allegato A
Seduta n. 741 del 15/6/2000


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INTERROGAZIONI


(Sezione 1 - Iniziative a tutela di minore italiano affidato a genitore residente in Australia)

A) Interrogazione:

MARINACCI. - Ai Ministri della giustizia, degli affari esteri e per la solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
l'8 aprile 1994 Liana Matilde Andretti, moglie di Nicola De Martino, abbandonava il tetto coniugale portando via con sé il figlio Luca, oltre che denaro e gioielli; il 28 luglio 1994 il signor De Martino depositava una denuncia per sottrazione di persona ed appropriazione indebita presso la pretura di Roma (n. rif. 63490 del 1994) che sarebbe stata ignorata per ben tre anni nonostante ripetuti solleciti ed un esposto al Consiglio superiore della magistratura;
già il 10 giugno 1994, il signor De Martino, tramite l'avvocato Italo Gandolfi, aveva scritto ai legali australiani della moglie, lo studio Pelosi & Associates, per informarli che avrebbe iniziato gli opportuni atti giudiziari al fine di ottenere dalle autorità competenti l'affidamento del minore e che in Italia esisteva un procedimento pendente di separazione e di affidamento depositati presso il tribunale di Roma in data 7 settembre 1994;
con fax del 14 dicembre 1994 lo studio Pelosi & Associates informava che il giorno 19 dicembre, e quindi solo cinque giorni dopo, si sarebbe svolta la causa di affidamento; il signor De Martino non riuscì ad essere presente, considerato il tempo necessario per ottenere il visto sul passaporto, le ferie in ufficio e il posto in aereo in un periodo prossimo al Natale; è assurdo, ad avviso dell'interrogante che una causa di affidamento di minore sia comunicata con soli cinque giorni di anticipo, ignorando i problemi che il signor De Martino avrebbe di sicuro incontrato; veniva così violato l'universale principio dei termini di comparizione, poiché la Family Court emetteva un provvedimento ascoltando esclusivamente la signora Andretti e senza che il signor De Martino potesse in alcun modo replicare;
il 20 dicembre 1994 lo Studio Pelosi & Associates, comunicava la decisione della Family Court (il tribunale minorile australiano) che il bambino era stato affidato esclusivamente alla madre e non poteva lasciare l'Australia fino al diciottesimo anno di età; il padre poteva vederlo, previo ritiro del passaporto ogni qualvolta si fosse recato in Australia;
nel febbraio 1995 il signor De Martino, usufruendo di un diritto di visita di due settimane si recava in Australia per riabbracciare il figlio Luca e, nel trovarlo in uno stato psicofisico non buono, turbato altresì dai racconti del bambino, si riprometteva di fare di tutto per riportarlo in Italia;
rientrato in Italia, il 27 aprile 1995 il signor De Martino, a seguito dell'adesione dell'Italia alla Convenzione dell'Aja, che sarebbe entrata in vigore il 1o maggio 1995, consegnava alla dottoressa Greco e al dottor Simeoni dell'ufficio centrale per la giustizia minorile la documentazione per ri


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chiedere il rimpatrio del bambino in Italia; il 1o giugno 1995 il dottor Simeoni scriveva alla competente autorità australiana richiedendo, ai sensi della Convenzione dell'Aja, di accertare presso il giudice che aveva emesso il provvedimento di affidamento del minore alla madre se lo stesso fosse stato emesso nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, ritenendosi altrimenti non valido l'atto e quindi privo di efficacia nei confronti del padre;
nel luglio 1995, dopo una seconda visita, il signor De Martino riportava il figlio Luca con sé in Italia; egli avvertiva il dottor Simeoni di aver personalmente rimpatriato il figlio e chiedeva quali pratiche dovesse espletare al riguardo, ottenendo la risposta che era necessaria una dichiarazione da parte del suo legale; appena iniziata la scuola, alle isole Tremiti, dove il signor De Martino era solito trascorrere le vacanze giungeva una lettera del servizio notificazioni atti giudiziari del tribunale di Foggia contenente un avviso di comparizione all'udienza che si sarebbe svolta il 14 settembre presso il Tribunale dei minori di Bari, non sono chiare ad avviso dell'interrogante le ragioni per le quali l'avviso di comparizione veniva notificato alle isole Tremiti, luogo soltanto di vacanza, anziché a Roma, ove il signor De Martino risiede;
la causa si spostava dunque dal tribunale dei minori di Roma a quello di Bari; questo aveva a disposizione solo la relazione dei Servizi sociali internazionali trasmessa dal dottor Simeoni (che non trasmise anche la documentazione del signor De Martino in suo possesso) che descriveva l'abitazione di Luca in Australia come del tutto adeguata alle necessità di abitazione, mentre risulta all'interrogante trattarsi di una casa vecchissima, con piccole stanze, sita nelle vicinanze dell'aeroporto di Sydney, con rumori insostenibili ed esalazioni nocive per un bambino;
il tribunale, non essendo in possesso dei documenti raccolti dal signor De Martino, esaminava solo il profilo relativo alla titolarità dell'affidamento da parte della signora Andretti e l'aver il signor De Martino riportato il figlio in Italia senza consenso: non era esaminato il modo in cui la signora Andretti aveva ottenuto l'affidamento - nodo essenziale di tutta la vicenda - e perché il signor De Martino avesse riportato il figlio in Italia;
andrebbe accertato ad avviso dell'interrogante se la relazione dei Servizi sociali internazionali fosse veritiera; bisognerebbe inoltre chiarire se rientrava nelle competenze del dottor Simeoni l'invio della relazione al tribunale di Bari, perché questi non abbia allegato anche il fascicolo del signor De Martino e se poteva inviare documentazione inerente il procedimento, come in effetti fece il 13 settembre 1995 al procuratore legale della signora Andretti;
il tribunale dei minori di Bari non ritenne necessaria l'audizione di Luca, in quanto a loro avviso, non sarebbe stato opportuno tener conto di opinioni espresse da un bimbo di appena sei anni dopo solo due mesi di convivenza con il padre; tale decisione appare infondata sul piano normativo in quanto sia dal Trattato di New York che dalla Convenzione dell'Aja si evince che è presa in considerazione non già l'età del bambino, bensì il suo grado di maturità;
non trova inoltre conferma l'affermazione - sempre del tribunale di Bari - della inopportunità di ascoltare il bambino dopo solo due mesi di convivenza con il padre, sia perché il periodo trascorso da Luca con il padre è stato di quatto mesi (luglio-ottobre 1995) e sia perché il bambino sin dalla nascita, e fino a quando la madre non lo ha portato in Australia, e dunque ininterrottamente per cinque anni e tre mesi, ha vissuto con il padre; in altri paesi dell'Unione europea la mancata audizione dei minorenni è da tempo causa di annullamento dei provvedimenti giurisdizionali, come nella Repubblica federale tedesca ove le Corti hanno disposto l'audizione di un minore di tre anni e mezzo ed annullata la decisione assunta dal giudice di 1o grado che non aveva disposto l'audizione di due bambini di due anni e mezzo e di quattro anni (OLG Bayern 20


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maggio 1980, in Farnm, R.Z. 1980, 1064; OLG Kòln 14 maggio 1980, ibidem 1153);
il tribunale di Bari ha decretato che la residenza abituale di Luca De Martino era in Australia, dando un'errata interpretazione del concetto di «residenza abituale», che deve intendersi non già come il luogo ove il minore abita ricevendo le cure materiali, bensì il luogo di vero e proprio domicilio ai sensi dell'articolo 43 del codice civile, ovvero la sede dei suoi legami affettivi e dei suoi veri interessi. Dal che si evince che il trasferimento del piccolo Luca in Australia, deciso unilateralmente dalla madre e senza il consenso dell'altro genitore, non fa venir meno il concetto di «dimora abituale» intesa come «residenza affettiva»; il tribunale di Bari ha inoltre decretato che, in attesa del rientro in Australia, il bambino doveva essere condotto in un istituto, sottraendolo così alla custodia della nonna paterna;
dopo il ritorno del piccolo Luca in Australia il 16 ottobre 1995 il signor De Martino presentava ricorso in Cassazione contro la decisione del tribunale dei minori di Bari ma per le lungaggini della giustizia italiana tale ricorso era vagliato solo dopo 14 mesi, e quindi inevitabilmente respinto, poiché la Convenzione de l'Aja recita che 12 mesi sono un tempo sufficiente affinché un bambino si ambienti in un altro luogo;
avendo avverse le due decisioni, del tribunale dei minori di Bari e della Cassazione, il signor De Martino incontrò innumerevoli ostacoli per rivedere il figlio in Italia anche perché il tribunale civile di Roma, presso cui si svolgeva la causa di separazione, ha emesso ordini molto restrittivi nei suoi confronti; solo il 12 luglio 1996, con decisione del giudice Urban del tribunale di Roma, gli è stata concessa la possibilità di vedersi, sia in Australia che in Italia, sotto sorveglianza, con il figlio Luca, decisione poi modificata il 28 aprile 1997, nel senso di riconoscergli la facoltà di vedere Luca senza sorveglianza in Italia per un periodo di due settimane l'anno;
l'8 agosto 1997 il signor De Martino depositava alla procura dalla Repubblica presso il tribunale penale istanza di procedimento per omissione d'atti d'ufficio contro l'ufficio centrale per la giustizia minorile e con fax del 29 agosto comunicava al magistrato addetto alle autorità per la giustizia minorile dottor Koverech, di averlo denunciato per il suo operato; dopo due giorni, il dottor Koverech inviava due guardie penitenziarie all'abitazione del signor De Martino, per notificargli un atto per minacce contro pubblico ufficiale (nella fattispecie contro lo stesso dottor Koverech). In modo illegittimo a parere dell'interrogante, venivano impiegati uomini e mezzi dello Stato per fatti personali con lo scopo di intimorire un libero cittadino impegnato a tutelare giudiziariamente i propri diritti di padre;
il 10 settembre 1997 il signor De Martino depositava presso la procura della Repubblica in Roma un'altra denuncia contro l'autorità centrale per aver avvalorato la tesi dell'autorità centrale australiana riguardo tempi e modi del diritto di visita e, dunque, violato le disposizioni della Convenzione de l'Aja. Sennonché con fax del 23 settembre indirizzato al dottor Koverech, l'autorità centrale australiana comunicava che la signora Andretti non aveva alcuna intenzione di consentire il diritto di visita, per cui «qualunque prova documentale il signor De Martino desideri produrre a sostegno della sua richiesta per il »diritto di visita« dovrà essere presentata nella forma di un affidavit» e in Australia «una richiesta per ottenere il "diritto di visita" non viene trattata con la stessa urgenza di una richiesta relativa ad una sottrazione di minore e conseguentemente la causa non sarà giudicata immediatamente»;
nel dicembre 1997 il dottor De Martino chiedeva un visto all'Australia per poter vedere il figlio durante la feste natalizie, l'ufficio consolare richiedeva la sentenza di separazione in lingua inglese e, in seguito alla richiesta del signor De Martino di poter parlare con il vice console, veniva sottoposto a due ore di stringente interrogatorio; egli otteneva infine solamente un visto della polizia criminale che avrebbe comportato l'immediato arresto al suo arrivo;


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il 20 gennaio 1998, il signor De Martino inviava alla dottoressa Anna Maria Gregori, nuovo magistrato addetto alla autorità centrale, una richiesta ai sensi dell'articolo 7, lettera e) della Convenzione de l'Aja del 1980, ratificata in Italia con legge n. 64 del 1994, di informazioni circa la ratifica della suddetta Convezione in Australia; il 17 marzo la dottoressa Gregori rispondeva di «aver provveduto a richiedere informazioni in merito alla legislazione australiana all'omologa autorità centrale»; nonostante altri due solleciti il signor de Martino non ha sinora avuto alcun riscontro e, riuscendo privatamente ad acquisire copia della documentazione, ha dovuto curarne a sue spese la traduzione;
a tutt'oggi il problema principale dell'intera vicenda è quello del diritto di visita del signor De Martino al figlio Luca, in quanto, da un lato, la Family Court di Sydney, nella sua pronuncia del 4 settembre 1995, pur attribuendo anche al padre la «co-guardianship» del figlio, nulla dice circa il suo diritto di visita e, dall'altro, la decisione dell'autorità italiana competente (ordinanza del 28 aprile 1997) sui tempi e le modalità delle visite tra padre e figlio non vengono rispettate dalle autorità australiane che hanno usato le Convenzioni internazionali in modo unilaterale. Tutto ciò è potuto accadere in quanto, ad avviso dell'interrogante, le nostre pubbliche istituzioni avrebbero lasciato campo libero alle autorità australiane;
al di là di lettere e risposte farcite di convenevoli («l'ufficio è a disposizione» «Stiamo facendo il possibile per... »), i vari uffici competenti (ministero della giustizia, ministero degli affari esteri, autorità centrale, consolato) non solo ancora non sono stati in grado dopo ben quattro anni di far incontrare un padre con il proprio figlio né di rassicurare il signor De Martino sul fatto che non dovrà aspettare fino al compimento del 18o anno di età del figlio prima di poterlo rivedere;
le varie querele, esposti e denunce presentati dal signor De Martino hanno inteso denunciare l'inerzia e la negligenza di funzionari e burocrati che, con il loro comportamento poco solerte, sono stati di ostacolo e di intralcio, piuttosto che di aiuto, al signor De Martino, come se l'utilità di documenti o atti non dipendesse anche dai tempi in cui il richiedente ne entra in possesso;
resta comunque ancora da chiarire, ad avviso dell'interrogante, perché il dottor Giarruso non abbia dato corso tempestivamente alla denuncia del 28 luglio 1994 e per quali motivi, considerato che ciò ha permesso alla signora Andretti di rientrare in Italia nell'ottobre 1995 per riprendersi il figlio, e tranquillamente anche di espatriare, nonostante una denuncia penale a suo carico; perché dal 27 aprile 1995 - giorno in cui fu presentata all'autorità centrale una richiesta di rimpatrio di Luca che era in Australia - a tutto il dicembre 1996 il signor De Martino non abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte del dottor Simeoni e se il magistrato Koverech, succeduto al consigliere Simeoni, abbia a ragione rifiutato per due volte la richiesta di avere copia degli atti concernenti quel periodo -:
se sia coerente con gli accordi internazionali in materia che la Family Court, ignorando le leggi internazionali per cui uno Stato non può aprire un procedimento quando un altro Stato lo abbia già aperto per lo stesso motivo, abbia affidato il bambino alla madre, nonostante in Italia ci fosse una richiesta di separazione e di affidamento del piccolo già pendente da mesi;
se sia vero che la Convenzione de l'Aja del 1980 non poteva trovare applicazione nella vicenda in oggetto e come sia stato possibile, altrimenti, che il magistrato dell'ufficio centrale per la giustizia minorile dottor Simeoni, il 1o giugno 1995 abbia scritto all'omonimo ufficio australiano, avanzando richiesta ai sensi della Convenzione stessa;
se consti che la relazione dei Servizi sociali internazionali corrisponda a realtà e sia stata redatta secondo criteri oggettivi e conformi alla legge;
se non intendano promuovere azioni ispettive per accertare l'andamento dei


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fatti esposti, il corretto comportamento dei magistrati indicati nelle premesse, la regolarità delle procedure adottate con particolare riferimento sia alla validità delle motivazioni che hanno indotto il tribunale dei minori di Bari ad omettere l'audizione del minore Luca De Martino, sia al mancato inoltro al tribunale dei minori di Bari, da parte del consigliere Simeoni, del fascicolo relativo al signor De Martino;
se non ritengano urgente ed indispensabile adottare i necessari provvedimenti affinché venga chiarito l'esatto significato e l'ambito di applicazione di tutta la normativa vigente in materia di sottrazione internazionale di minori;
se non ritengano opportuno fornire dettagliate informazioni circa il numero di bambini, figli di coppie binazionali, trasferiti all'estero da uno dei genitori contro la volontà dell'altro, dal 1o maggio 1995, quando sono entrate a far parte del diritto italiano le convenzioni internazionali in materia, e per quanti di questi sia in corso la procedura di rientro in Italia;
se ed in che modo intendano attivarsi per porre fine al fenomeno di casi di sottrazione transfrontaliera di minori figli di coppie binazionali, tenuto conto che a pagarne le spese più che i genitori sono i figli stessi, che si trovano ad essere per metà orfani, privi di un fondamentale punto di riferimento che solo una madre ovvero un padre possono rappresentare.(3-04602)
(12 novembre 1999).