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PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Manzione n. 2-02368 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 11).
ROBERTO MANZIONE. Sottosegretario Corleone, come lei ben sa, tra i requisiti indispensabili per l'iscrizione all'albo degli avvocati, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della legge 22 gennaio 1934, n. 36, la cosiddetta legge professionale forense, è previsto la residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione è demandata. Di recente, però, in ossequio alla direttiva CEE 98/5 (denominata «Avvocati senza frontiere») adottata dal Parlamento europeo, sono state introdotte delle puntuali modifiche alle disposizioni fin ad oggi vigenti proprio in tema di esercizio delle attività professionali. In particolare, la disciplina che è stata adottata per recepire la direttiva sopra citata è quella prevista dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526 - la cosiddetta «legge comunitaria 1999» -, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2000. Sul punto in questione, l'articolo 16 di tale legge espressamente recita: «Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza;». Pertanto, si dovrebbe ritenere che la norma precedentemente indicata, quella dell'articolo 17 della legge professionale forense - che prevedeva invece che vi fosse la residenza anagrafica - sia abrogata. La norma introdotta dovrebbe consentire quindi a tutti i cittadini dei paesi membri dell'Unione europea la possibilità di iscriversi ad un albo italiano di avvocati (facciamo riferimento alla professione d'avvocato, ma naturalmente è una norma che si applica a tutte le professioni) con il semplice requisito del domicilio professionale. La cosa strana che si verifica in Italia però è questa: che mentre questa normativa si applica sicuramente ai cittadini residenti in altri Stati comunque aderenti all'Unione europea, non si riesce ancora ad applicare ai cittadini residenti in Italia perché i consigli degli ordini degli avvocati continuano a pretendere per l'iscrizione all'albo la residenza nell'ambito del circondario del tribunale. Questo è un dato che desta qualche perplessità perché assistiamo al caso del cittadino professionista francese che può iscriversi teoricamente all'albo degli avvocati di Salerno, mentre un professionista, residente magari nel comune di Centola che va sotto la giurisdizione di altro tribunale (nel distretto della corte d'appello di Salerno abbiamo quattro tribunali: Sala Consilina, Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) non potrebbe iscriversi in questo caso nell'albo degli avvocati di Salerno perché la residenza anagrafica ricadrebbe sotto la competenza di altro tribunale. È una distorsione abbastanza evidente.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Manzione.
FRANCO CORLEONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Grazie, signor Presidente. L'onorevole Manzione ha posto una questione puntuale. Mi auguro che la risposta al quesito sia altrettanto efficace anche se questo è un settore che non è nella mia diretta responsabilità di delega e, quindi, mi affido alle carte.
direttive comunitarie), prevede per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi elenchi o registri, che il domicilio professionale è equiparato alla residenza.
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Corleone.
L'onorevole Manzione ha facoltà di illustrarla.
Per la verità il Ministero della giustizia ha emanato una circolare con la quale cerca di regolamentare la materia specificando che sulla base della nuova normativa non è più necessaria la residenza anagrafica, però nella circolare, in maniera un po' tiepida, è detto alla fine che l'interpretazione viene rimessa ai consigli nazionali dei rispettivi ordini. È probabilmente il caso di fare chiarezza sulla materia perché ci troviamo di fronte ad una norma che è chiaramente superata da una normativa che recepisce una indicazione europea che però astrattamente sarebbe applicabile ai cittadini stranieri e non a quelli italiani.
Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere alla sua interpellanza.
Come l'onorevole Manzione ha ricordato, l'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (la quale stabilisce i principi generali in base ai quali il Governo è delegato ad emanare i decreti legislativi necessari per dare attuazione ad alcune
Bene ha fatto l'onorevole Manzione a ricordare che questa è una norma che non riguarda solo gli avvocati, ma probabilmente altre professioni.
Tale disposizione è stata correttamente ritenuta immediatamente operativa, poiché non richiede per la sua attuazione l'emanazione di apposito decreto legislativo in quanto non è collegata a specifiche direttive comunitarie. La sua applicazione ha sollevato peraltro delicati problemi interpretativi, in relazione ai quali è stato richiesto il parere alla competente direzione generale degli affari civili del Ministero, in particolare da parte dei consigli nazionali professionali preoccupati dal venire meno del requisito della residenza come indispensabile per l'iscrizione all'albo.
A seguito di tali richieste, la direzione generale, con circolare del 14 marzo 2000, ha rappresentato che a suo avviso la ratio della norma è quella di svincolare la facoltà di iscrizione all'albo dalla residenza dell'interessato. Essa ha inoltre precisato che tale norma deve ritenersi applicabile sia ai cittadini italiani sia ai cittadini stranieri appartenenti agli stati membri dell'Unione europea.
Nella circolare si sottolinea, in particolare, che il tenore letterale del citato articolo 16 parrebbe non consentire di differenziare la posizione del cittadino italiano rispetto a quella dei cittadini degli altri Stati della Comunità. Una tale differenziazione, del resto, determinerebbe ingiustificate disparità.
Quanto poi all'obiezione che il riferimento al domicilio comporterebbe, per i componenti dei competenti organi degli ordini professionali, maggiori difficoltà nel controllo degli iscritti, si osserva - nella citata circolare - che tale obiezione non appare fondata poiché l'iscritto può svolgere la sua attività ovunque nel territorio nazionale. Sotto questo profilo, deve anzi ritenersi che i compiti di vigilanza possono essere più efficacemente svolti dal consiglio del luogo in cui l'iscritto ha la sede professionale, anziché dal consiglio del luogo ove egli è residente, ma che non coincide con quello in cui ha la sede principale dei suoi affari.
Nella circolare, come ha ricordato l'onorevole Manzione, però, si ribadisce l'assoluta autonomia dei consigli nazionali nelle interpretazioni delle norme. A questo proposito posso dire che è stato interpellato il consiglio nazionale forense, il quale ha comunicato di avere convocato per il 26 maggio i presidenti degli ordini territoriali per discutere la questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in esame. Aggiungo che, in merito alla circolare, sono pervenute critiche e osservazioni attualmente oggetto di valutazione ed esame da parte della direzione generale stessa. All'esito di tali valutazioni e della riunione del consiglio nazionale forense, sarà valutata l'opportunità di adottare eventuali ulteriori determinazioni.
L'onorevole Manzione ha facoltà di replicare.