Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 726 del 25/5/2000
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(Interpretazione della normativa sui requisiti per l'iscrizione all'albo degli avvocati)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Manzione n. 2-02368 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 11).
L'onorevole Manzione ha facoltà di illustrarla.


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ROBERTO MANZIONE. Sottosegretario Corleone, come lei ben sa, tra i requisiti indispensabili per l'iscrizione all'albo degli avvocati, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della legge 22 gennaio 1934, n. 36, la cosiddetta legge professionale forense, è previsto la residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione è demandata. Di recente, però, in ossequio alla direttiva CEE 98/5 (denominata «Avvocati senza frontiere») adottata dal Parlamento europeo, sono state introdotte delle puntuali modifiche alle disposizioni fin ad oggi vigenti proprio in tema di esercizio delle attività professionali. In particolare, la disciplina che è stata adottata per recepire la direttiva sopra citata è quella prevista dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526 - la cosiddetta «legge comunitaria 1999» -, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2000. Sul punto in questione, l'articolo 16 di tale legge espressamente recita: «Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza;». Pertanto, si dovrebbe ritenere che la norma precedentemente indicata, quella dell'articolo 17 della legge professionale forense - che prevedeva invece che vi fosse la residenza anagrafica - sia abrogata. La norma introdotta dovrebbe consentire quindi a tutti i cittadini dei paesi membri dell'Unione europea la possibilità di iscriversi ad un albo italiano di avvocati (facciamo riferimento alla professione d'avvocato, ma naturalmente è una norma che si applica a tutte le professioni) con il semplice requisito del domicilio professionale. La cosa strana che si verifica in Italia però è questa: che mentre questa normativa si applica sicuramente ai cittadini residenti in altri Stati comunque aderenti all'Unione europea, non si riesce ancora ad applicare ai cittadini residenti in Italia perché i consigli degli ordini degli avvocati continuano a pretendere per l'iscrizione all'albo la residenza nell'ambito del circondario del tribunale. Questo è un dato che desta qualche perplessità perché assistiamo al caso del cittadino professionista francese che può iscriversi teoricamente all'albo degli avvocati di Salerno, mentre un professionista, residente magari nel comune di Centola che va sotto la giurisdizione di altro tribunale (nel distretto della corte d'appello di Salerno abbiamo quattro tribunali: Sala Consilina, Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) non potrebbe iscriversi in questo caso nell'albo degli avvocati di Salerno perché la residenza anagrafica ricadrebbe sotto la competenza di altro tribunale. È una distorsione abbastanza evidente.
Per la verità il Ministero della giustizia ha emanato una circolare con la quale cerca di regolamentare la materia specificando che sulla base della nuova normativa non è più necessaria la residenza anagrafica, però nella circolare, in maniera un po' tiepida, è detto alla fine che l'interpretazione viene rimessa ai consigli nazionali dei rispettivi ordini. È probabilmente il caso di fare chiarezza sulla materia perché ci troviamo di fronte ad una norma che è chiaramente superata da una normativa che recepisce una indicazione europea che però astrattamente sarebbe applicabile ai cittadini stranieri e non a quelli italiani.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Manzione.
Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere alla sua interpellanza.

FRANCO CORLEONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Grazie, signor Presidente. L'onorevole Manzione ha posto una questione puntuale. Mi auguro che la risposta al quesito sia altrettanto efficace anche se questo è un settore che non è nella mia diretta responsabilità di delega e, quindi, mi affido alle carte.
Come l'onorevole Manzione ha ricordato, l'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (la quale stabilisce i principi generali in base ai quali il Governo è delegato ad emanare i decreti legislativi necessari per dare attuazione ad alcune


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direttive comunitarie), prevede per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi elenchi o registri, che il domicilio professionale è equiparato alla residenza.
Bene ha fatto l'onorevole Manzione a ricordare che questa è una norma che non riguarda solo gli avvocati, ma probabilmente altre professioni.
Tale disposizione è stata correttamente ritenuta immediatamente operativa, poiché non richiede per la sua attuazione l'emanazione di apposito decreto legislativo in quanto non è collegata a specifiche direttive comunitarie. La sua applicazione ha sollevato peraltro delicati problemi interpretativi, in relazione ai quali è stato richiesto il parere alla competente direzione generale degli affari civili del Ministero, in particolare da parte dei consigli nazionali professionali preoccupati dal venire meno del requisito della residenza come indispensabile per l'iscrizione all'albo.
A seguito di tali richieste, la direzione generale, con circolare del 14 marzo 2000, ha rappresentato che a suo avviso la ratio della norma è quella di svincolare la facoltà di iscrizione all'albo dalla residenza dell'interessato. Essa ha inoltre precisato che tale norma deve ritenersi applicabile sia ai cittadini italiani sia ai cittadini stranieri appartenenti agli stati membri dell'Unione europea.
Nella circolare si sottolinea, in particolare, che il tenore letterale del citato articolo 16 parrebbe non consentire di differenziare la posizione del cittadino italiano rispetto a quella dei cittadini degli altri Stati della Comunità. Una tale differenziazione, del resto, determinerebbe ingiustificate disparità.
Quanto poi all'obiezione che il riferimento al domicilio comporterebbe, per i componenti dei competenti organi degli ordini professionali, maggiori difficoltà nel controllo degli iscritti, si osserva - nella citata circolare - che tale obiezione non appare fondata poiché l'iscritto può svolgere la sua attività ovunque nel territorio nazionale. Sotto questo profilo, deve anzi ritenersi che i compiti di vigilanza possono essere più efficacemente svolti dal consiglio del luogo in cui l'iscritto ha la sede professionale, anziché dal consiglio del luogo ove egli è residente, ma che non coincide con quello in cui ha la sede principale dei suoi affari.
Nella circolare, come ha ricordato l'onorevole Manzione, però, si ribadisce l'assoluta autonomia dei consigli nazionali nelle interpretazioni delle norme. A questo proposito posso dire che è stato interpellato il consiglio nazionale forense, il quale ha comunicato di avere convocato per il 26 maggio i presidenti degli ordini territoriali per discutere la questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in esame. Aggiungo che, in merito alla circolare, sono pervenute critiche e osservazioni attualmente oggetto di valutazione ed esame da parte della direzione generale stessa. All'esito di tali valutazioni e della riunione del consiglio nazionale forense, sarà valutata l'opportunità di adottare eventuali ulteriori determinazioni.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Corleone.
L'onorevole Manzione ha facoltà di replicare.

ROBERTO MANZIONE. Signor Presidente, sono soddisfatto della risposta che mi ha fornito il sottosegretario Corleone, ma non sono soddisfatto di come viene gestita complessivamente la vicenda. Esiste una norma chiarissima che deve rimuovere un ostacolo che è già stato rimosso per cittadini stranieri. Mi sarei augurato che nella richiesta di interpretazione, peraltro non necessaria, del consiglio nazionale forense all'ufficio competente del ministero della giustizia vi fosse stata una presa di posizione netta. È vero che gli ordini professionali, in qualche modo, tentano di salvaguardare la loro valenza territoriale, il che significa anche capacità di offrire risorse a coloro i quali sono iscritti in quell'albo professionale, ma è pur vero che vi è un altro aspetto. Mi riferisco alla necessità di un controllo più efficace sull'attività dei professionisti


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ed anche alla limitazione territoriale, ai fini del volume di affari, che oggi come oggi sono insignificanti perché, sulla base delle modifiche già introdotte, sono venute meno le limitazioni territoriali che in campo civile, non nel penale, obbligavano gli avvocati ad esercitare nell'ambito del distretto di corte d'appello e che, quindi, riconducevano a livello territoriale una sorta di controllo che avrebbe potuto essere compiuto più efficacemente. Nel caso di specie non vi sono più queste ragioni, vi è la necessità di offrire agli utenti e a coloro che la chiedono un'interpretazione coerente e l'unica interpretazione coerente è quella di dire che l'articolo 17 della legge professionale forense non è più operante perché superato dall'articolo 16 della legge comunitaria 1999.
Non vedo altra strada, anche se comprendo, essendo un avvocato, un professionista, i bizantinismi di chi deve passare attraverso una trafila di pareri, per certi versi ipocriti, al fine di portare avanti un lavoro di questo tipo. Tuttavia, ho l'impressione che proprio noi avvocati, che siamo portati a cercare di fare applicare la legge, di fare rispettare i diritti che da essa nascono per gli altri, dovremmo avere un po' più di coraggio. Mi dispiace che il consiglio nazionale forense si comporti in questo modo, così come mi dispiace - e concludo - che dal Ministero venga un'interpretazione chiara da un lato, salvo poi rimettere tutto in discussione delegando all'interpretazione del consiglio nazionale forense un dato che appare chiaro ed inequivocabile.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Manzione.

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