Allegato A
Seduta n. 726 del 25/5/2000


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(Sezione 11 - Interpretazione della normativa sui requisiti per l'iscrizione all'albo degli avvocati)

M)

Il sottoscritto, chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
tra i requisiti indispensabili per l'iscrizione all'albo degli avvocati, il previgente testo dell'articolo 17 della legge 22 gennaio 1934, n. 36 (cosiddetta legge professionale forense), prescriveva «la residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata»;
di recente, in ossequio alla direttiva 98/5/CE, denominata «Avvocati senza frontiere», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 14 marzo 1998, serie legge n. 77, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo nell'ottica dell'equiparazione degli Stati europei membri dell'Unione europea, sono state introdotte delle puntuali modifiche alle disposizioni fino ad oggi vigenti in tema


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di esercizio delle attività professionali che richiedono cittadinanza e residenza italiana;
la disciplina indicata è stata recepita con legge dello Stato del 21 dicembre 1999, n. 526, cosiddetta «Legge comunitaria 1999», pubblicata sul supplemento ordinario n. 15/L alla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2000, n. 13. Sul punto in questione, l'articolo 16 di tale legge espressamente recita: «Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza;
pertanto la corrispondente previsione dettata dal summenzionato articolo 17, legge professionale forense, risulta abrogata tacitamente per incompatibilità con le nuove disposizioni individuate dall'articolo 16 della legge comunitaria 1999;
questa, dunque, come allarga (ex articolo 15 legge comunitaria) a tutti i cittadini di paesi membri dell'Unione europea la possibilità di iscriversi ad un albo italiano di avvocati, così, coerentemente, non detta più alcun limite in funzione della residenza, che apparirebbe, in caso contrario, evidentemente un anacronistico retaggio del passato;
sembrerebbe altrimenti possibile per un avvocato francese residente a Parigi, iscriversi all'albo presso il tribunale di Salerno poiché ivi ha un domicilio professionale, mentre ciò resterebbe inspiegabilmente precluso ad un avvocato italiano residente a Centola in provincia di Salerno;
ancor oggi, però, alcuni consigli dell'ordine degli avvocati continuano a richiedere il requisito della «residenza anagrafica», non accettando quello del domicilio professionale per la domanda di iscrizione all'albo;
di recente, con una circolare diretta anche ai consigli nazionali, il ministero della giustizia ha ribadito la perfetta coincidenza del domicilio professionale con la residenza ai fini dell'iscrizione agli albi professionali, pur ribadendo la piena autonomia interpretativa da parte degli stessi consigli -:
se non appaia opportuna una iniziativa specifica che consenta di arrivare ad una univoca interpretazione della norma che non determini, così, pesanti penalizzazioni per i professionisti italiani.
(2-02368)«Manzione».
(18 aprile 2000).