Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 726 del 25/5/2000
Back Index Forward

Pag. 1


...
Svolgimento di interpellanze urgenti (ore 10,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti.

(Affidamento di una minore proveniente dal Ruanda)

PRESIDENTE. Cominciamo con l'interpellanza Aprea n. 2-02405 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 1).
L'onorevole Aprea ha facoltà di illustrarla.

VALENTINA APREA. Signor Presidente, ministro Turco, colleghi, premesso che Izabayo è una persona, è una bambina di tre anni e mezzo, straniera, spedita in Italia senza alcun documento e, pertanto, la sua tutela è il fine ultimo di qualunque provvedimento ed azione di tutti i soggetti istituzionali interessati dello Stato italiano - e non della Svizzera -, rivolti in via prioritaria all'accertamento della sua identità, della sua storia (avrà pur diritto ad una storia vera) ed all'identificazione dei genitori naturali o legittimi, chiediamo al ministro quali azioni siano state promosse dalle autorità preposte, e in particolare dal comitato di tutela dei minori, al fine di identificare la bambina e di ricercare ed identificarne i genitori naturali.
Perché gli enti competenti in materia, quali l'Interpol, le rappresentanze diplomatiche, i servizi sociali internazionali, l'ufficio di legalizzazione delle certificazioni estere (Farnesina - ufficio Perzo), non sono stati attivati, nemmeno quando esplicite richieste sono giunte dal tutore della bambina per la presenza di dubbi e incertezze sulla vicenda?
Perché ha dovuto attivarsi il tutore, con la Caritas e la San Vincenzo, per ricercare tracce della possibile madre, per verificare l'attendibilità dell'unico certificato di identità e di parentela giunto dalla Svizzera senza alcuna legalizzazione, che si è rivelato palesemente falso? Perché al tutore è stato richiesto di dimostrare la non paternità reclamata? Non è piuttosto dovere del padre naturale fornire prove certe del suo legame familiare?
Perché le attestazioni di falsità del documento dello stesso sindaco che lo


Pag. 2

avrebbe rilasciato, legalizzate dalla nostra rappresentanza diplomatica in Ruanda, nonché l'apertura di un'inchiesta da parte di un pubblico ministero italiano (il dottor Caimmi del tribunale di Cremona) sull'attestato di nascita, così come le discordanze tra il nome della madre indicato nel certificato e l'identità della signora richiedente, in asilo in Olanda - discordanze rilevabili anche dalle comunicazioni dell'UNHCR -, non sono bastate, se non ad annullare, almeno a sospendere tempestivamente il provvedimento di espatrio assistito?
Perché nessuna delle istanze, delle richieste di chiarimento e delle proposte rivolte dal tutore alle istituzioni, in particolare al comitato minori, ha mai avuto alcuna formale risposta? Forse il cittadino e le associazioni sono utili finché servono, magari perché fanno volontariato, così tanto di moda, ma poi il loro parere non vale nemmeno il pezzo di carta per una risposta?
Visto che non si sono ritenute attendibili le prove circostanziate sulla difformità del documento proveniente dal Ruanda, il comitato si è chiesto se sia attendibile la ricostruzione fornita dal signor Nshimiyimana Juvenal alle autorità italiane? Nelle sue prime affermazioni egli dichiara di essere stato assistant (segretario) del sindaco di Mabanza prima del 1994. Non pare difficile dimostrare che si tratta di una menzogna; ma, se tale affermazione fosse attendibile, il comitato sa che tale sindaco è incriminato di genocidio assieme ai suoi collaboratori, non dal Ruanda, ma dal tribunale internazionale dell'ONU, e che è stato arrestato in Sud Africa alla fine del 1999 per essere trasferito ad altro tribunale presieduto da un europeo? In proposito, il comitato si è chiesto perché la Svizzera ha respinto l'istanza di asilo?
Le chiediamo, signor ministro, che venga annullato il provvedimento di espatrio e che si svolga la funzione di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'identificazione della minore e dei suoi familiari, compito istituzionale del comitato minori, indipendentemente dall'azione legale promossa dal tutore con ricorso al TAR; che vengano identificati con certezza e senza ombra di dubbio i familiari della minore, a tutela della minore, e che si proceda a definire un percorso di ricongiungimento, se possibile, con entrambi i genitori naturali, che sia concordato per i tempi e i modi di concerto fra i genitori affidatari, i genitori naturali e sotto il controllo del giudice tutelare. Si eviti, quindi, l'operazione «pacco postale», prospettata finora dall'ASL e dalla Croce rossa elvetica come l'unica possibilità eseguire il ricongiungimento.

PRESIDENTE. Il ministro per la solidarietà sociale ha facoltà di rispondere.

LIVIA TURCO, Ministro per la solidarietà sociale. Ringrazio l'onorevole Aprea per aver chiesto chiarimenti su questo caso molto importante e condivido la premessa da cui è partita. Ciò che mi sta a cuore è tutelare al massimo una particolarissima bambina, che non è scambiabile con altri, che è quella precisa ed unica persona.
Prima di ricostruire il lavoro del comitato, vorrei precisare le funzioni di questa nuova struttura istituzionale. Il comitato per i minori stranieri, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 33 del testo unico della legge sull'immigrazione, la n. 286 del 1998, disciplinato dal regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 9 dicembre 1999, n. 535, è un organo collegiale competente per legge alle decisioni su eventuali rimpatri assistiti di minori non accompagnati presenti sul territorio dello Stato. La sua composizione riflette i vari uffici o le associazioni che si occupano direttamente di minori stranieri in Italia.
Rispondo subito alla questione che fra tutte mi è sembrata la più peregrina fra quelle pubblicate dalla stampa: il Ministero degli esteri è pienamente presente nel comitato attraverso una propria persona di fiducia.
Ai sensi dell'articolo 33 del testo unico, al comitato spettano due compiti specifici:


Pag. 3

il primo concerne l'accoglienza dei minori che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie. Questa attività di vigilanza e di coordinamento è svolta dal 1993 e ha dato luogo a rilevanti esperienze di solidarietà verso questi minori.
Il secondo compito, specificamente introdotto dal testo unico n. 286, concerne l'attività di impulso e di raccordo con le amministrazioni competenti ai fini del ricongiungimento familiare dei minori non accompagnati presenti sul territorio dello Stato con le famiglie di origine.
L'articolo 33, comma 2-bis, attribuisce al comitato il compito di adottare il provvedimento di rimpatrio mentre il dipartimento per gli affari sociali non ha alcuna ingerenza sulle decisioni del comitato medesimo. Preciso che intendo rispettare questo principio, anche perché è un mio compito istituzionale previsto dalla legge.
Il compito del comitato è dunque molto delimitato. La legislazione italiana - unico caso - si è fatta carico di un fenomeno presente in Italia di minori che non sono accompagnati e quindi l'interrogativo che si è posto il legislatore è come debbano essere trattati questi minori che sono spesso preda di organizzazioni criminali o che vengono lasciati in condizioni di emarginazione.
In osservanza alla convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia, si è previsto che il compito primo sia quello di accertare l'esistenza di una famiglia; il compito primo, dunque, è quello di ricongiungere il minore alla sua famiglia. Si tratta di un compito non facile, perché molte volte questi minori non hanno famiglie e per realizzare il rimpatrio è necessaria la collaborazione dei paesi da cui essi provengono, in genere Albania e Marocco. Con l'Albania abbiamo iniziato una cooperazione importante e con il Marocco la stiamo intraprendendo. Ho voluto fare tale precisazione perché i compiti del comitato riguardano tale specifica figura e tale specifica situazione da non confondersi con altre; infatti, è stato giusto intervenire su una figura che non è tutelata giuridicamente e, pertanto, non è protetta.
Il dipartimento per gli affari sociali, dunque, non ha alcuna ingerenza sulle decisioni del comitato; il ministro per la solidarietà sociale ha soltanto nominato il presidente del comitato stesso come disposto dalla legge, ed ha scelto Paolo Vercellone, giurista noto per le sue pubblicazioni in materia di diritto di famiglia ma, soprattutto, per la sua attività di giudice minorile decisamente dalla parte dei minori. Potrei ricordare, tra i meriti di quel giudice, quello di aver affrontato per primo, negli scomodi anni settanta, il problema di del Ferrante Aporti di Torino. Oggi egli presiede l'associazione internazionale dei giudici della famiglia ed è attualmente docente a contratto in materia di diritto minorile presso la facoltà di giurisprudenza dell'università di Torino.
Venendo al merito della vicenda, debbo ricostruire i fatti perché ritengo sia mio dovere dare conto dell'attività del comitato. La bambina Izabayo è giunta in Italia all'aeroporto della Malpensa nell'ottobre 1998 accompagnata dalla signorina Leonille che si dichiarava zia della piccola. Nel dicembre 1998 la Croce rossa svizzera si rivolgeva alla chiesa cattolica di Cella Dati (Cremona) chiedendo notizie ed inviando una procura rilasciata dal signor Juvenal che oggi reclama la paternità della bambina. A questa rispondeva Emilio Serventi della conferenza di San Vincenzo di Cingia de Botti (Cremona), invitando la Croce rossa svizzera a rivolgersi alle competenti autorità italiane.
Il 25 gennaio 1999, la Croce rossa svizzera rilasciava Attestation d'assistence a favore del signor Juvenal. Il 10 maggio 1999, il giudice tutelare di Cremona nominava tutore della bambina il signor Emilio Serventi. Il 5 luglio 1999, la piccola andava in affidamento familiare alla famiglia composta dai coniugi Marco Sini ed Aida Salanti, con tre figli tutti minorenni.
Il 1o febbraio 2000 il tribunale per i minorenni di Brescia, che aveva aperto un procedimento per la dichiarazione di adottabilità della bambina Fidencie, ne


Pag. 4

dispose l'archiviazione affermando che non sussiste lo stato di abbandono in quanto il padre già da tempo chiede di averla con sé. Ritengo sia mio dovere offrire all'onorevole Aprea i documenti che il comitato ha ritenuto rilevanti per esprimere il suo parere. Di tale documentazione ho copia.
Il 10 febbraio 2000 la questura di Cremona chiedeva al comitato per i minori stranieri di provvedere al rimpatrio assistito, dato che l'ufficio federale svizzero per i rifugiati in data 23 novembre 1999, aveva rilasciato visto d'ingresso della bambina per ricongiungimento col padre.
Inoltre, il 18 febbraio 2000 giungeva una relazione dell'ASL di Cremona che concludeva insistendo per il ricongiungimento di Fidencie a suo padre, solo preoccupandosi di trovare mezzi che riducessero il disagio e la sofferenza della bambina per dover lasciare il nucleo familiare italiano che l'aveva fino ad allora ospitata con affetto. Lo stesso signor Juvenal scriveva a tale servizio sociale proponendo anch'egli di fare in modo che la famiglia italiana non fosse tagliata fuori dalla vita della bambina, insistendo comunque sulla sua volontà. Cito una frase tratta dalla documentazione: «siamo chiari, mi sono battuto da due anni per poter vivere con la mia bambina, sono pronto ad assumere pienamente questa responsabilità».
È anche rilevante richiamare che l'8 marzo 2000 scriveva al comitato per i minori stranieri la dottoressa Maria De Donato, coordinatrice del servizio legale del consiglio italiano per i rifugiati (anche questo documento è allegato), affermando, tra l'altro, che il consiglio per i rifugiati riteneva che il ricongiungimento familiare della bambina con il padre rispondesse all'interesse superiore del minore.
Di lì a pochi giorni, in data 15 marzo 2000, il giudice tutelare ha disposto la revoca della tutela e dell'affidamento di Fidencia ai coniugi Simi Salanti e la partenza della bambina per la Svizzera per il ricongiungimento con il padre (anche su questo ho una nota allegata). Nella motivazione si dà per scontato che il padre sia il signor Nshimiyimana Juvenal, il quale ha manifestato ripetutamente la volontà di tenere con sé la bambina ed in favore del quale l'ufficio federale svizzero ha autorizzato il ricongiungimento. Pertanto, fino a quel momento (ovviamente, sto illustrando il percorso seguito dal comitato minori stranieri ed il materiale di cui tale comitato è venuto a conoscenza per formare il suo giudizio) la paternità è del signor Juvenal e tale paternità è un dato acquisito nella procedura, sulla base dei provvedimenti adottati da varie autorità. Fino a quel momento, cioè, il comitato minori stranieri disponeva di documenti che mostravano questo dato come incontrovertibile.
Il tutore italiano, nella sua relazione del 6 marzo 2000, ha segnalato che il signor Juvenal sarebbe stato assistente del sindaco di Mabanza, hutu, il quale sarebbe stato incriminato per genocidio dal Tribunale internazionale per i crimini di guerra; ugualmente incriminato sarebbe stato anche Abimana Mathias, tutsi, cioè il sindaco che avrebbe rilasciato il certificato di nascita del 1997.
Peraltro, in data 24 marzo 2000 un esponente della Croce rossa svizzera scriveva una dura lettera - di cui lascio copia - nella quale manifestava il suo stupore per le sospensioni della procedura, aggiungendo che, se i tribunali italiani avessero avuto dei dubbi, non avrebbero preso una decisione favorevole all'espatrio della bambina e che la pressione dell'opinione pubblica deriva da un problema politico e non costituisce un problema giuridico. Altra durissima denuncia della Croce rossa svizzera, relativa alle «scandalose manovre» del tutore per impedire il ricongiungimento con il padre, è stata inviata al garante per la tutela delle persone in data 12 maggio 2000 (anche di questa lascio copia).
D'altro canto, assume particolare rilievo nella vicenda il fatto che in data 4 aprile 2000 l'ASL di Cremona inviava al comitato per i minori stranieri copia di una dichiarazione della madre di Fidencie, che esprime la sua volontà che la


Pag. 5

figlia vada a vivere con il padre in Svizzera (anche di questa lettera vi è un allegato).
Solo in data 11 aprile la società San Vincenzo De Paoli di Cremona inviava fotocopia di dichiarazioni in francese della presidente della stessa associazione in Ruanda secondo cui l'atto di nascita di Fidencie sarebbe stato falso. Peraltro, in data 25 aprile il signor Juvenal si è rivolto direttamente al comitato, con la lettera di cui allego copia, affermando tra l'altro di contestare ogni affermazione che «mi concerne data dalle autorità di Kigali dove operano i sindacati dei delatori e che il fondatore dell'associazione San Vincenzo De Paoli in Ruanda, padre Maindron, di nazionalità francese, è accusato dal Governo di Kigali e figura sulla lista dei responsabili di genocidio pubblicata da quel Governo fin dal 1994».
A seguito dell'attività istruttoria (istruttoria insufficiente, può darsi, credo che questo sia un dato da sottoporre all'attenzione del comitato per i minori stranieri), in data 3 maggio 2000, il comitato adottava la sua decisione che dispone il rimpatrio assistito della bambina - lascio copia del testo - e che ora è oggetto del ricorso presentato dal tutore davanti al TAR del Lazio. È importante precisare che dalla motivazione del provvedimento del comitato (e credo che questo sia il punto importante, almeno per me è importante capire a fondo la motivazione del provvedimento) si ricava che la qualità di padre del signor Juvenal è stata desunta non tanto dal certificato contestato, quanto dalle decisioni sia dell'autorità svizzera sia del tribunale per i minori di Brescia e del giudice tutelare di Cremona.
I dati emergenti dalle decisioni di queste autorità, sia giurisdizionali sia amministrative, e, nel caso dell'ufficio federale svizzero, dell'autorità competente al rilascio del visto di ingresso per il ricongiungimento con il padre indicavano univocamente la qualità di padre del signor Juvenal. Questa è la questione più importante che il comitato ha messo in evidenza: ciò significa, infatti, che il comitato ha lavorato sulla base di documenti che riguardano le decisioni dell'autorità svizzera e, soprattutto, del tribunale dei minori di Brescia e del giudice tutelare di Cremona. Tali documenti davano per certa la qualità di padre del signor Juvenal.
Come detto, il tribunale dei minori di Brescia aveva addirittura escluso lo stato di adottabilità del minore in quanto non poteva essere considerato in stato di abbandono a causa della richiesta avanzata dal padre. A questi dati univoci emergenti dalle attività istruttorie svolte dalle autorità indicate si aggiungeva, nella valutazione del comitato, il comportamento del signor Juvenal, che da due anni ormai si adoperava per ottenere il ricongiungimento con quella bambina, dimostrando il proprio interesse di padre.
A fronte di questi dati, il comitato ha ritenuto di non poter dare credito assoluto a dichiarazioni provenienti da un ente religioso ruandese, soprattutto perché, a seguito delle gravissime vicende di stragi interetniche in quel paese, si poteva immaginare che tensioni e delazioni esistessero davvero, soprattutto nei confronti di un cittadino ruandese fuggito in Europa in quanto temeva per la sua vita in Ruanda.
Si noti che nel provvedimento del comitato in data 3 maggio 2000 vi è la espressa raccomandazione affinché il rimpatrio assistito avvenga con le modalità più opportune per salvaguardare il superiore interesse della minore, come era stato a suo tempo disposto dal giudice tutelare di Cremona.
Infine, ad ulteriore conferma della tensione e della sensibilità - dobbiamo dargliene atto - mostrata dal comitato nel valutare la situazione nel suo complesso, che coinvolge la valutazione della documentazione relativa ad individui espatriati dal loro paese ed in cerca di asilo politico, si segnala che, in data 22 maggio 2000, lo stesso comitato, informato del ricorso presentato dal tutore della bambina al TAR del Lazio contro il provvedimento che dispone il rimpatrio assistito - ricorso che comprende anche la richiesta al TAR di assumere provvedimenti cautelari, vale


Pag. 6

a dire la eventuale sospensione dell'esecuzione della decisione del comitato - ha richiesto alla ASL di Cremona di non eseguire quella decisione fin quando il TAR non abbia deciso sulla richiesta di provvedimento di sospensione. Ritengo si tratti di una decisione che rispetta la competenza del TAR e che si fa soprattutto carico di una preoccupazione, posta con forza anche dall'onorevole Aprea: mi riferisco alla necessità di prendere tempo per svolgere ulteriori e approfondite indagini. Non è che il comitato non abbia voluto svolgere tali indagini - forse avrebbe dovuto prendere più tempo -, ma quello che emerge chiaramente è che il comitato ha lavorato in maniera scrupolosa sulla base di una documentazione fondata e attendibile. Pertanto, la decisione di rispettare quanto stabilito dal TAR e di non rendere operativo il provvedimento, al di là degli aspetti giuridici e formali, significa, sostanzialmente, consentire un'ulteriore approfondimento della situazione. È chiaro che non aver dato attuazione a questo provvedimento ha il significato sostanziale di non pregiudicare l'esito dell'ulteriore approfondimento. Credo sia stata giusta la scelta del Comitato, che presenta tre aspetti significativi: il primo di tipo formale, il secondo sostanziale di consentire ulteriori approfondimenti, il terzo di non pregiudicare l'esito. Il Comitato si rimette infatti ad un'ulteriore valutazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Aprea ha facoltà di replicare.

VALENTINA APREA. Sono soddisfatta della risposta del ministro, che ha riconosciuto che il caso merita attenzione ed un approfondimento. Ritengo sia stato legittimo ricordare la non diretta responsabilità del suo dicastero sulla questione, ma ciò non solleva lei come ministro e noi come parlamentari dall'andare fino in fondo alla questione. Si tratta infatti pur sempre di un minore che transita nel nostro paese e di una famiglia coinvolta in un affidamento.
Vorrei fosse chiaro fino in fondo che non ci stiamo battendo per l'adozione da parte della famiglia affidataria, come è stato fatto ventilare dal comitato. La famiglia affidataria ha già tre figli suoi ed ha alle spalle esperienze di affido con conseguenti distacchi. In tutti i documenti inviati alle autorità è stato sempre evidenziato il diritto della minore alla riunione con la famiglia naturale. L'obiettivo del comitato e dei trattati internazionali è pienamente condiviso dalla famiglia affidataria italiana. Il tutore non ha dato assenso alla istanza di adottabilità della minore della ASL; anzi, in tempi non sospetti tutore e famiglia affidataria hanno dato il proprio assenso al ricongiungimento graduale. I problemi sorti rispetto alla effettiva paternità del signore ruandese che transita in Svizzera hanno indotto una serie di perplessità e di forti tensioni emotive anche nei gruppi che svolgono un'opera fondamentale di volontariato e di assistenza. Questi ultimi hanno cominciato a perdere la fiducia che hanno nelle istituzioni superiori. Anche questo è un aspetto da non sottovalutare; si tratta di cittadini che forniscono un contributo generoso e umanamente apprezzabile alla comunità che cominciano invece a diffidare degli organismi superiori. È questo un fatto che non possiamo permettere.
Inoltre, signor ministro, mi permetta di sottolineare che come anche lei ha dimostrato il comitato ha agito a rimorchio della Svizzera. È stata la Croce rossa elvetica ad avviare la pratica, essendo a conoscenza della situazione del presunto padre, che ha fatto partire una serie di istanze di ricongiungimento. A che punto era il comitato rispetto alla questione della presenza della bambina nel nostro paese? Mi pare si sia andati a rimorchio delle decisioni svizzere.
Occorre assolutamente accertare l'effettiva paternità dell'individuo in questione. Ritengo che tutti i mezzi debbano essere ritenuti validi per raggiungere tale obiettivo, non ultima la prova del DNA. La dignità delle persone e la credibilità delle istituzioni, nonché del nostro paese, impongono un accertamento veritiero e non superficiale. Altrimenti, avremo creato un


Pag. 7

precedente pericoloso ma soprattutto avremo rovinato per sempre la vita di una bambina che abbiamo conosciuto, un fatto che non ci perdoneremmo né lei, né io, né quanti sono impegnati in quest'opera.

Back Index Forward