Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 708 del 4/4/2000
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Seguito della discussione del disegno di legge: S. 4473 - Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, recante proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli (approvato dal Senato) (6871) (ore 16,09).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, recante proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli.
Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la discussione sulle linee generali con la replica del Governo, avendovi il relatore rinunciato.


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(Esame degli articoli - A.C. 6871)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, nel testo della Commissione, identico a quello approvato del Senato (vedi l'allegato A - A.C. 6871 sezione 1).
Avverto che l'articolo aggiuntivo presentato è riferito agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (vedi l'allegato A - A.C. 6871 sezione 2).
Avverto, altresì, che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione.
Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibile, a norma dell'articolo 96-bis, comma 7, del regolamento, l'articolo aggiuntivo Teresio Delfino 1.01, che è diretto a modificare la tabella contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Disciplina dell'IVA), inserendo una lettera aggiuntiva recante un elenco di beni e di servizi da assoggettare, a regime, all'aliquota del 10 per cento.
Il decreto-legge n. 21 del 2000, invece, riguarda solamente la proroga per l'anno 2000 del regime speciale dell'IVA per i produttori agricoli, quindi le modifiche proposte sarebbero estranee alla natura del provvedimento.
Avverto che, consistendo il disegno di legge di un solo articolo, si procederà direttamente alla votazione finale, a norma dell'articolo 87, comma 5, del regolamento.

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