...
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5 miliardi annue per il 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzandosi l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e relative proiezioni per gli anni successivi.
Art. 1-bis. - 1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il numero 106) è aggiunto il seguente:
106-bis) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese agricole e per gli utilizzatori di energia elettrica ai fini irrigui agricoli, estrattivi e manifatturieri comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti destinati ad essere immessi direttamente nelle reti di distribuzione per essere successivamente erogati.
1. 01. Teresio Delfino, Volontè, Tassone.