Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 695 del 16/3/2000
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(Reimpiego del personale operante nelle case mandamentali a seguito della soppressione di queste ultime)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Mario Pepe n. 2-02303 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 6).
L'onorevole Mario Pepe ha facoltà di illustrarla.

MARIO PEPE. Signor Presidente, rinuncio ad illustrarla e mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

ROCCO MAGGI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Le problematiche concernenti la soppressione delle case mandamentali sono, come è noto, all'attenzione del Ministero della giustizia non solo per le immaginabili modifiche incidenti su assetti organizzativi, ma anche per le implicazioni che presentano sul versante occupazionale.
Con particolare riguardo al profilo interpretativo, condiviso dai Ministeri della giustizia e dell'interno, dell'articolo 34 della legge n. 265 del 1999, diretto


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all'equiparazione - per quanto concerne la procedura ivi prevista di inquadramento del personale - delle case già soppresse alla data di entrata in vigore della legge a quelle da sopprimere si rileva che, effettivamente, una tale opzione ermeneutica risponde alla ratio dell'intero impianto normativo.
Va peraltro precisato che il personale già in servizio presso le case mandamentali mantiene, in via transitoria, la dipendenza dai comuni, in quanto l'abrogazione della legge 5 agosto 1978, n. 469, parrebbe non costituire fatto di per sé idoneo a far venir meno tale dipendenza, per come si ricava, del resto, dal primo passo del secondo comma del citato articolo 34, il quale testualmente prevede: «il personale in servizio presso le case mandamentali soppresse può essere inquadrato, a richiesta dei singoli enti, negli organici dei comuni da cui attualmente dipende (...)».
Sicché, in sostanza, parrebbe di pertinenza dei predetti comuni il compito di dar corso, in via prioritaria, alle procedure di inquadramento nei rispettivi organici (entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge) ovvero di messa in disponibilità dei custodi che prestavano e prestano servizio presso le case mandamentali ritenute non idonee alla funzione detentiva. Al riguardo va opportunamente evidenziato che fino al completamento di dette procedure, e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla entrata in vigore della legge n. 265 del 1999, il Ministero dell'interno corrisponderà ai comuni interessati il rimborso (annuo posticipato) dell'effettivo onere sostenuto per il trattamento economico e previdenziale per il personale in questione.
Si segnala, d'altra parte, che la competente articolazione ministeriale ha riferito che sono in via di predisposizione i decreti interministeriali di soppressione delle case mandamentali da ultimo menzionate.
Si osserva poi che si potrebbe auspicare che tutte le 174 unità comunque interessate alla movimentazione possano trovare collocazione nell'ambito dei ruoli comunali, onde evitare il disagio derivante dal probabile mutamento della sede di lavoro che l'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione della giustizia comporterebbe.
Si sottolinea, peraltro, che questa amministrazione darà pieno seguito all'obbligo concernente l'inquadramento in soprannumero di detto personale una volta espletate - anche in tempi più ridotti rispetto a quelli massimi previsti dalla legge - le prioritarie procedure di cui al più volte citato articolo 34.
Per converso, nei confronti del personale di vigilanza e custodia in servizio presso le case mandamentali che continueranno a mantenere la destinazione penitenziaria, si sta già procedendo al relativo inquadramento in sovrannumero nei ruoli dell'amministrazione della giustizia, attraverso l'istituzione della nuova figura professionale di «custode di casa mandamentale» da collocare nell'area funzionale B - posizione economica B2 di cui al CCNL - Comparto ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999.

PRESIDENTE. L'onorevole Mario Pepe ha facoltà di replicare.

MARIO PEPE. Signor Presidente, ho ascoltato la risposta del sottosegretario, che indubbiamente ripete in maniera fortemente coerente le interpretazioni ermeneutiche del Ministero della giustizia. Su questo tema interpretativo vorrei dire al sottosegretario che la posizione di altri e anche la mia è toto corde diversa da quella del Ministero della giustizia, anche attraverso una lettura più attenta e significativa delle norme della legge n. 29, della legge n. 265 e anche della legge generale abrogata che prevedeva la disciplina dei custodi delle case mandamentali. Quando è stata approvata la legge n. 265, con un emendamento da me presentato e accolto nel testo, si intendeva pervenire a questa soluzione. Da allora, anche per le case mandamentali soppresse prima, si doveva procedere, verificata la temporanea indisponibilità dei comuni, a mettere


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in soprannumero i custodi delle case mandamentali. Questa era allora la ratio interpretativa della norma votata dalla Camera dei deputati e poi confermata dal Senato.
Ribadisco questa tesi interpretativa, ma in ossequio a questa tesi è chiaro che non trovo riscontro e soddisfazione nelle parole e nei riscontri, anche amabili, del sottosegretario che vorrei invitare, anche per non appesantire lo stato deficitario degli enti locali con un forzoso inquadramento (sappiamo benissimo che questo personale dipendeva, al di là delle considerazioni, dal Ministero della giustizia), ad assumere al più presto una iniziativa al di là della distinzione tra case soppresse e da sopprimere, per inquadrare questo personale nei ruoli soprannumerari del Ministero della giustizia per due considerazioni. La prima è quella di non appesantire gli oneri deficitari dei comuni, la seconda è perché costoro, avendo acquisito una professionalità profilata sull'indirizzo giuridicistico e amministrativo, non potrebbero per ciò essere utilizzati professionalmente e funzionalmente nei ruoli di competenza istituzionale degli enti locali.
Vorrei dunque sollecitarla (non so se lei è assegnatario della delega) ad agire, al più presto (al di là della disponibilità dei comuni), viste anche le esigenze di personale del Ministero della giustizia, per porre in essere un provvedimento di inquadramento del personale e chiudere definitivamente questa partita che può determinare anche gravi contenziosi nell'ambito delle autonomie locali.
Con questo spirito, ed essendo convinto che lei solleciterà questa definizione, la ringrazio per la risposta, ma, per fatti canonici, non posso dichiararmi soddisfatto.

PRESIDENTE. Avverto che, per accordi intercorsi tra i presentatori e il Governo, lo svolgimento delle interpellanze Monaco n. 2-02305 e Stucchi n. 2-02291 avverrà in altra seduta.

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