(Sezione 6 - Reimpiego del personale operante nelle case mandamentali a seguito della soppressione di queste ultime)
F)
I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della giustizia e per la funzione pubblica, per sapere - premesso che:
la soppressione delle case mandamentali, prevista dall'articolo 34 della legge
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n. 265 del 1999, ha generato giustificate preoccupazioni nelle amministrazioni comunali circa gli oneri del personale transitato nei ruoli degli enti locali e sui rispettivi bilanci;
il ministero della giustizia, emanando una nota di chiarimento - 321/2000 - circa l'interpretazione della suddetta legge in data 8 febbraio, ha disposto che «le amministrazioni comunali dovranno procedere, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 34, - nel termine complessivamente non superiore a 24 mesi - all'inquadramento ovvero alla messa in disponibilità del personale. Allo spirare di tale termine, ove le suddette procedure non avranno consentito una diversa collocazione dei custodi, questi potranno essere inquadrati nei ruoli dell'amministrazione della giustizia»;
il dipartimento di giustizia, d'intesa con il ministero dell'interno, ha rivisto l'interpretazione dell'articolo 34 della legge n. 265 del 1999, ritenendo che la ratio della legge sia tale da consentire che al termine «soppresse» si attribuisca un significato non necessariamente correlato alle iniziative di cui al primo comma dell'articolo 34 della suddetta legge e che, pertanto, anche per i dipendenti delle case mandamentali soppresse prima della data di entrata in vigore della legge in questione si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 34, che al punto 8 dispone altresì l'abrogazione espressa della legge n. 469 del 1978;
non può essere attribuito alle amministrazioni locali il potere di avvio dei procedimenti di «messa in disponibilità» dei dipendenti delle case mandamentali poiché in virtù dell'abrogazione della legge n. 469 del 1978 non risultano più legati da alcun rapporto di lavoro alle amministrazioni comunali e che, ai sensi degli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo 29/93, soltanto il datore di lavoro può avviare le procedure per la collocazione in disponibilità -:
quali provvedimenti intendano promuovere, con l'urgenza che la situazione richiede, affinché il personale in servizio presso le case mandamentali soppresse e transitato negli enti locali sia posto in disponibilità dall'amministrazione penitenziaria - considerato che la «messa in disponibilità» può essere avviata, ai sensi del decreto legislativo 29/93, solo dal datore di lavoro - e inquadrati nei ruoli organici del ministero della giustizia immediatamente.
(2-02303)
«Mario Pepe, Acquarone, Albanese, Aloi, Angelici, Brugger, Buglio, Cappella, Carotti, Caruano, Cennamo, De Luca, De Simone, Duca, Fronzuti, Gasperoni, Giardiello, Giovine, Jannelli, Lamacchia, Lembo, Lombardi, Manca, Maroni, Marotta, Negri, Occhionero, Petrini, Pinza, Sabattini, Saponara, Abbate, Benedetti Valentini, Giovanni Bianchi, Burani Procaccini, Carboni, Casinelli, Cerulli Irelli, Ciani, Cola, Colosimo, Colucci, Cuscunà, Del Barone, Duilio, Ferrari, Fioroni, Giacalone, Domenico Izzo, Landolfi, Malgieri, Merlo, Migliori, Mitolo, Palma, Pasetto, Antonio Pepe, Polenta, Possa, Repetto, Ricci, Riccio, Antonio Rizzo, Ruggeri, Sanza, Scozzari, Sedioli, Simeone, Tarditi, Tassone, Tuccillo, Turroni, Voglino, Volpini».
(14 marzo 2000).