![]() |
![]() |
![]() |
PRESIDENTE. Passiamo alla interpellanza Alveti n. 2-02173 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 8).
GIUSEPPE ALVETI. Signor Presidente, sarò estremamente stringato anche per dare un maggiore significato a quanto è stato scritto nella interpellanza da circa 36 deputati su un argomento estremamente delicato.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica ha facoltà di rispondere.
BRUNO SOLAROLI, Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Con l'interpellanza n. 2-02173 l'onorevole Alveti ed altri deputati pongono quesiti in merito alle iniziative che il Governo intende attivare per la rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati per l'acquisto dell'abitazione principale, concessi in epoca anteriore al calo del livello dei tassi di interesse.
legge n. 448 del 1998 è stata estesa la deducibilità fiscale degli oneri per interessi passivi corrisposti sui prestiti contratti per l'acquisto dell'abitazione principale al caso in cui venga stipulato un nuovo mutuo e il mutuo originario sia estinto anticipatamente (quindi si mantiene la garanzia dell'agevolazione fiscale).
PRESIDENTE. L'onorevole Alveti ha facoltà di replicare.
GIUSEPPE ALVETI. Prendo atto con soddisfazione della risposta, però invito l'onorevole sottosegretario Solaroli a vigilare perché i tempi delle decisioni e tutto quello che è collegato alla fine strozzano ogni forma di economia. Quante possibilità di sviluppo sono mortificate da decisioni non prese in tempo? Penso a quelle famiglie che sono tante, oltre centomila, che stanno pagando cifre esose; penso alle regioni che potrebbero usare i soldi in modo diverso. Sono fiducioso che tutto questo avverrà in un tempo ragionevole, speriamo con controllo giornaliero.
L'onorevole Alveti ha facoltà di illustrarla.
Lo spirito che era insito nella legge n. 108 del 1996 sull'usura e nella legge n. 281 sulla tutela dei consumatori presupponeva una priorità assoluta, un più adeguato accesso al credito e soprattutto una qualità diversa dello stesso. Questi erano entrambi degli elementi fondamentali per un più efficace sviluppo economico. Invece, adesso, ci troviamo di fronte ad una situazione nella quale sussistono interessi su mutui assistiti per la prima casa che vanno dal doppio al triplo di quello che dovrebbero essere secondo la legge! Non solo, ma in alcuni casi essi raggiungono il 21 per cento! Si tratta quindi di veri e propri tassi di usura con un beneficiario, le banche, e due tartassati, le regioni e le famiglie, probabilmente le meno abbienti.
Mai, come in questo caso, il tempo è danaro ed io mi auguro che si possa procedere rapidamente ad una razionale e improcrastinabile riduzione del danno perché, oltre che un danno, questo sta diventando anche una beffa!
Attendo con ansia e con fiducia la risposta del sottosegretario Solaroli, che stimo molto e che dovrebbe poter annullare queste «defezioni» da parte di un Governo che forse non merita di fare queste brutte figure.
Al riguardo si fa presente quanto segue. La problematica inerente al livello del costo dei mutui è stata ampiamente monitorata dal Governo in quest'ultimo periodo di tempo caratterizzato dalla convergenza verso il basso dei tassi di interesse dovuto anche all'avvio della terza fase dell'unione economica e monetaria.
Premesso che su un piano generale la rinegoziazione di condizioni contrattuali di mutui ordinari è rimessa all'autonomia negoziale delle parti, diverse iniziative sono state assunte a livello legislativo per favorire la rinegoziazione dei contratti in modo da contenere gli oneri a carico dei mutuatari e della stessa pubblica amministrazione in caso di presenza di agevolazioni. Con l'articolo 7, comma 3, della
Inoltre, per evitare nel futuro ulteriori contenziosi tra le parti si è ritenuto di regolamentare la questione a livello legislativo. L'articolo 40 del testo unico bancario, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 342 del 1999, prevede per i mutui fondiari stipulati successivamente all'entrata in vigore del menzionato decreto legislativo che i debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilita. A tal fine i contratti dovranno indicare le modalità di calcolo del compenso secondo i criteri stabiliti dal comitato del credito al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni. Detti criteri saranno definiti dal comitato di credito entro 120 giorni dall'entrata in vigore prevista dalla nuova normativa.
Per quanto riguarda i mutui assistiti da una agevolazione pubblica, sui quali si incentra l'interesse degli onorevoli interpellanti, si fa presente che l'articolo 29 della legge n. 133 del 1999 prevede che i beneficiari di crediti agevolati concessi ai sensi di una serie di leggi, nonché i relativi enti erogatori possono chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, al fine di ricondurre il tasso di interesse ad un valore non superiore al citato tasso effettivo globale medio. Il comma 3 del predetto articolo 29 prevede che con decreto del ministro del tesoro, di concerto con il ministro dei lavori pubblici, previo parere della Conferenza Stato-regioni è emanato un regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'articolo medesimo.
Avendo seguito la questione, riconosco che c'è un ritardo eccessivo rispetto alla predisposizione di questo regolamento. Voglio anche dire però che il regolamento è stato predisposto, è all'attenzione del Consiglio di Stato e che la Conferenza Stato-regioni prenderà in esame (anche se riguarda l'oggi) lo schema di regolamento elaborato dal Tesoro di concerto con il ministro dei lavori pubblici oggi, il giorno 20, nella seduta della Conferenza Stato-regioni che si è svolta nel pomeriggio che è ancora in corso (non lo so perché sono sempre stato presente in aula e quindi non ho potuto seguire quella Conferenza). Mi auguro che finalmente questo regolamento approdi rapidamente ad uno sbocco conclusivo, possa diventare praticabile e quindi possa offrire quel beneficio che era stato richiamato dall'articolo 29 della legge n. 133.


