X COMMISSIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

SEDE LEGISLATIVA


Seduta di mercoledì 25 febbraio 1998

A L L E G A T I


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ALLEGATO 1

Disciplina della subfornitura nelle attività produttive (3509 e abb.)

NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA X COMMISSIONE(*)
(11 dicembre 1997)

Art. 1.
(Definizione).

1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.
2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.

Art. 2.
(Contratto di subfornitura: forma e contenuto).

1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto, che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica. In caso di nullità ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto.
2. Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le modalità indicate nel comma 1, non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia conclude il contratto iniziandone l'esecuzione, senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi, il contratto si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1341 del codice civile.

(*) L'unica modificazione rispetto al testo-base AC 3509 è all'articolo 3, comma 2.


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3. Nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, anche gli ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comunicati dal committente al fornitore in una delle forme previste al comma 1 e anche ad essi si applica quanto disposto dallo stesso comma 1.
4. Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso, tale da non ingenerare incertezze nell'interpretazione dell'entità delle reciproche prestazioni e nell'esecuzione del contratto.
5. Nel contratto di subfornitura devono essere specificati:
a) i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l'individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari, debbono essere allegate in copia;
b) il prezzo pattuito;
c) i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento.

Art. 3.
(Termini di pagamento).

1. Il contratto deve fissare i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, e deve precisare, altresì, gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna.
2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione della avvenuta esecuzione della prestazione. Tuttavia, può essere fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi nazionali per settori o comparti specifici, sottoscritti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da tutti i soggetti presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei subfornitori e dei committenti. Può altresì essere fissato un diverso termine, in ogni caso non eccedente i novanta giorni, in accordi riferiti al territorio di competenza della Camera di commercio presso la quale detti accordi sono sottoscritti dalle rappresentanze locali dei medesimi soggetti di cui al secondo periodo. Gli accordi di cui al presente comma devono contenere anche apposite clausole per garantire e migliorare i processi di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di integrazione produttiva.
3. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno


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ulteriore. Ove il ritardo nel pagamento ecceda i trenta giorni dal termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo corrispettivo per il quale non si sono rispettati i termini.
4. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l'ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.
5. Ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei costi, il subfornitore avrà diritto ad un adeguamento del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto.

Art. 4.
(Divieto di interposizione).

1. La fornitura di beni e servizi oggetto del contratto di subfornitura non può, a sua volta, essere ulteriormente affidata in subfornitura senza l'autorizzazione del committente per una quota superiore al 50 per cento del valore della fornitura, salvo che le parti nel contratto non abbiano indicato una misura maggiore.
2. Gli accordi con cui il subfornitore affidi ad altra impresa l'esecuzione delle proprie prestazioni in violazione di quanto stabilito al comma 1 sono nulli.
3. In caso di ulteriore affidamento in subfornitura di una parte di beni e servizi oggetto del contratto di subfornitura, gli accordi con cui il subfornitore affida ad altra impresa l'esecuzione parziale delle proprie prestazioni sono oggetto di contratto di subfornitura, così come definito dalla presente legge. I termini di pagamento di detto nuovo contratto di subfornitura non possono essere peggiorativi di quelli contenuti nel contratto di subfornitura principale.

Art. 5.
(Responsabilità del subfornitore).

1. Il subfornitore ha la responsabilità del funzionamento e della qualità della parte o dell'assemblaggio da lui prodotti o del servizio fornito secondo le prescrizioni contrattuali e a regola d'arte.
2. Il subfornitore non può essere ritenuto responsabile per difetti di materiali o attrezzi fornitigli dal committente per l'esecuzione del contratto, purchè li abbia tempestivamente segnalati al committente.
3. Ogni pattuizione contraria ai commi 1 e 2 è da ritenersi nulla.
4. Eventuali contestazioni in merito all'esecuzione della subfornitura debbono essere sollevate dal committente entro i termini stabiliti nel contratto che non potranno tuttavia derogare ai più generali termini di legge.


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Art. 6.
(Nullità di clausole).

1. È nullo il patto tra subfornitore e committente che riservi ad uno di essi la facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole del contratto di subfornitura. Sono tuttavia validi gli accordi contrattuali che consentano al committente di precisare, con preavviso ed entro termini e limiti contrattualmente prefissati, le quantità da produrre ed i tempi di esecuzione della fornitura.
2. È nullo il patto che attribuisca ad una delle parti di un contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso senza congruo preavviso.
3. È nullo il patto con cui il subfornitore disponga, a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale o intellettuale.

Art. 7.
(Proprietà del progetto).

1. Il committente conserva la proprietà industriale in ordine ai progetti e alle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicati al fornitore e sopporta i rischi ad essi relativi. Il fornitore è tenuto alla riservatezza e risponde della corretta esecuzione di quanto richiesto, sopportando i relativi rischi.

Art. 8.
(Prestazione di servizi).

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratto d'opera, appalto, subfornitura, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte».

Art. 9.
(Abuso di dipendenza economica).

1. Dopo l'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n.287, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. (Abuso di dipendenza economica) - 1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con


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un'altra impresa, un significativo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica sarà valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo».

Art. 10.
(Arbitrato).

1. Salvo che una delle parti non vi deroghi con espressa clausola contrattuale, le controversie relative ai contratti di subfornitura di cui alla presente legge sono devolute alle commissioni arbitrali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n.580, che esercitano le funzioni di arbitrato secondo il proprio regolamento arbitrale.


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ALLEGATO 2

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole conoscenze tecniche e tecnologiche con le seguenti: specifiche tecniche, anche solo funzionali.
1. 1.
Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Messa, Pezzoli.

ART. 2.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le modalità indicate nel comma 1, non seguita da accettazione scritta del subfornitore, che tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture, senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi, il contratto si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando la applicazione dell'articolo 1341 del codice civile.
2. 1.
Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Messa, Pezzoli.

Al comma 5, lettera a, sopprimere le parole non siano di uso comune per il subfornitore o.
2. 2.
Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Messa, Pezzoli.

ART. 3.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o dell'accettazione espressa, tacita o presunta dell'opera o del servizio ai sensi degli articoli 1665 e 1666 C. C. Tuttavia, può essere fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi nazionali per settori o comparti specifici o tipologie di prodotti, sottoscritti presso il Ministero dell'Industria dalle competenti organizzazioni settoriali rappresentative dei committenti e dei subfornitori facenti parte di organismi


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presenti nel CNEL. Può altresì essere fissato un diverso termine, in ogni caso non eccedente i novanta giorni, in accordi riferiti al territorio di competenza della camera di commercio presso la quale detti accordi sono sottoscritti da rappresentanze locali dei medesimi organismi di cui al secondo periodo. Gli accordi di cui al presente comma devono contenere anche apposite clausole per garantire e migliorare i processi di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di integrazione produttiva.
3. 1.
Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Messa, Pezzoli.

Al comma 2, dopo le parole da tutti i soggetti aggiungere le seguenti: competenti per settore.
3. 3.
Migliavacca, Buglio, Alveti.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola altresì con la seguente: in ogni caso e dopo le parole novanta giorni, in aggiungere le seguenti: contratti tipo che recepiscono.
3. 4.
Migliavacca, Buglio, Alveti.

Al comma 3 sostituire le parole: dell'importo corrispettivo per il quale non si sono rispettati i termini con le seguenti: dell'importo rispetto al quale non ha rispettato i termini.
3. 2.
Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Messa, Pezzoli.

ART. 5.

Al comma 4, sostituire le parole da: i termini stabiliti nel contratto fino alla fine del comma, con le seguenti: 15 giorni dalla consegna del bene o dal momento dell'avvenuta esecuzione della prestazione.
5. 2.
Migliavacca, Buglio, Alveti.

Al comma 4, sostituire le parole di legge con le seguenti di cui al secondo comma dell'articolo 1667 del codice civile.
5. 1.
Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Messa, Pezzoli.


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ART. 8.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Art. 8.
(Regime IVA).

1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, il subfornitore, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi».

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsione di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8. 6.
Il Relatore.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Art. 8.
(Regime IVA).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 331, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 6, quinto comma , è aggiunto il seguente periodo: «Per le prestazioni di servizi effettuate dagli autotrasportatori di cose per conto terzi, iscritti nell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e per le operazioni eseguite da subfornitori, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni di cui al primo periodo per gli autotrasportatori»;
b) nell'articolo 74, quarto comma, è soppresso l'ultimo periodo.
8. 5.
Barral.


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Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
2. All'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
«3-bis. In deroga a quanto previsto nel terzo comma, le perdite su crediti derivanti da contratti di subfornitura possono essere dedotte sulla base di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio del creditore che ne attesti l'ammontare, la data in cui i crediti ai quali la perdita si riferisce sono divenuti liquidi ed esigibili e l'avventura messa in mora del debitore da almeno novanta giorni senza che in tale periodo sia stato effettuato alcun pagamento anche parziale. La dichiarazione deve essere asseverata, con riferimento ai fatti ivi contenuti, da uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma secondo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni e integrazioni. Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, copia della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, munita di asseverazione in originale, deve essere presentata anche a mezzo spedizione in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, alla direzione regionale delle entrate nella cui circoscrizione ha sede l'impresa. In caso di falsa indicazione di fatti osservati, ai responsabili si applicano le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1991, n. 154».
3. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:
«6. Chi effettua subforniture può accantonare ad apposito fondo del passivo, a fronte dei rischi di credito derivanti dai suddetti contratti, un importo deducibile nei limiti del due per cento dell'ammontare dei ricavi conseguiti a tale titolo nel corso dell'esercizio, a condizione che la somma accantonata venga interamente riversata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi a un soggetto che eserciti istituzionalmente attività consortile di garanzia alle imprese del settore».
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria fissa con proprio decreto i criteri e i meccanismi con cui i soggetti beneficiari dei versamenti previsti nel terzo comma devono destinarli a favore di subfornitori che versino in stato di particolare difficoltà finanziaria a causa dell'accertata morosità dei propri committenti.
8. 1.
Pezzoli, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Messa.

All'articolo 8 aggiungere i seguenti commi:
2. La liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto, da parte delle imprese subfornitrici, viene effettuata sulla base della contrapposizione tra le fatture emesse ed incassate e quelle ricevute.


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3. A modifica del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto deve essere effettuata considerando da una parte le fatture imponibili emesse ed incassate e, dall'altra, quelle detraibili ricevute, secondo le modalità indicate dalla presente legge.
8. 2.

Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Messa, Pezzoli.

All'articolo 8 aggiungere il seguente comma:
2. I corrispettivi pattuiti per la subfornitura rilevano, ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, all'atto dell'effettivo pagamento.
8. 4.
Contento, Pezzoli, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Messa.

All'articolo 8, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. All'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni di cui al primo periodo».
8. 7.

Migliavacca, Alveti, Buglio.

Aggiungere il seguente comma:
2. Il registro di cui all'articolo 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativamente alle cessioni di beni, merci e servizi, viene integrato con una apposita sezione che specifichi, per ciascuna fattura ivi annotata, la data dell'incasso del corrispettivo o degli acconti percepiti sullo stesso.
8. 3.

Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Messa, Pezzoli.

ART. 9.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

Art. 9.
(Abuso di dipendenza economica).

1. È vietato l'abuso, da parte di una o più imprese, dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi,


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una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un significativo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subìto l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella impostazione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo.
9. 1.

Il Relatore.

ART. 10.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Art. 10.
(Conciliazione e arbitrato).

1. Le controversie relative ai contratti di subfornitura di cui alla presente legge sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la camera di commercio in cui ha sede il subfornitore, ai sensi della lettera a) comma 4, dell'articolo 2 delle legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Qualora non si pervenga ad una conciliazione fra le parti, su richiesta di entrambi i contraenti la controversia è rimessa alla commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio di cui al comma 1, o in mancanza, innanzi la commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio scelta dai contraenti.
3. Il procedimento arbitrale, disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dal primo tentativo di riconciliazione, salvo che le parti si accordino per un termine inferiore.
10. 5.

Sostituirlo con il seguente:
1. Possono essere sottoposte al tentativo di conciliazione presso le camere di commercio ai sensi della lettera a) del comma 4, dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, le controversie relative ai contratti di subfornitura di cui alla presente legge. La durata del procedimento non può essere complessivamente superiore a quarantacinque giorni.


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2. Il processo verbale di conciliazione è depositato per l'omologazione presso la cancelleria della pretura del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.
3. Il pretore, accertata la regolarità del processo verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.
10. 2.
Migliavacca, Buglio, Alveti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Arbitrato).

1. La competenza per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione della presente legge, può essere devoluta con accordo tra le parti, alle commissioni arbitrali delle camere di commercio, industria e agricoltura ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, che esercitano funzioni di arbitrato secondo il proprio regolamento arbitrale.
10. 1.
Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Messa, Pezzoli.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
10. 01.
Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Messa, Pezzoli.

Articolo aggiuntivo:

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
10. 02.
Il Relatore.