ALLEGATO 2
EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 1.
Al comma 1, sostituire le parole conoscenze tecniche e tecnologiche con le seguenti: specifiche tecniche, anche solo funzionali.
1. 1.
Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Messa, Pezzoli.
ART. 2.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le modalità indicate nel comma 1, non seguita da accettazione scritta del subfornitore, che tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture, senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi, il contratto si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando la applicazione dell'articolo 1341 del codice civile.
2. 1.
Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Messa, Pezzoli.
Al comma 5, lettera a, sopprimere le parole non siano di uso comune per il subfornitore o.
2. 2.
Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Messa, Pezzoli.
ART. 3.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o dell'accettazione espressa, tacita o presunta dell'opera o del servizio ai sensi degli articoli 1665 e 1666 C. C. Tuttavia, può essere fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi nazionali per settori o comparti specifici o tipologie di prodotti, sottoscritti presso il Ministero dell'Industria dalle competenti organizzazioni settoriali rappresentative dei committenti e dei subfornitori facenti parte di organismi
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presenti nel CNEL. Può altresì essere fissato un diverso termine, in ogni caso non eccedente i novanta giorni, in accordi riferiti al territorio di competenza della camera di commercio presso la quale detti accordi sono sottoscritti da rappresentanze locali dei medesimi organismi di cui al secondo periodo. Gli accordi di cui al presente comma devono contenere anche apposite clausole per garantire e migliorare i processi di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di integrazione produttiva.
3. 1.
Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Messa, Pezzoli.
Al comma 2, dopo le parole da tutti i soggetti aggiungere le seguenti: competenti per settore.
3. 3.
Migliavacca, Buglio, Alveti.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola altresì con la seguente: in ogni caso e dopo le parole novanta giorni, in aggiungere le seguenti: contratti tipo che recepiscono.
3. 4.
Migliavacca, Buglio, Alveti.
Al comma 3 sostituire le parole: dell'importo corrispettivo per il quale non si sono rispettati i termini con le seguenti: dell'importo rispetto al quale non ha rispettato i termini.
3. 2.
Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Messa, Pezzoli.
ART. 5.
Al comma 4, sostituire le parole da: i termini stabiliti nel contratto fino alla fine del comma, con le seguenti: 15 giorni dalla consegna del bene o dal momento dell'avvenuta esecuzione della prestazione.
5. 2.
Migliavacca, Buglio, Alveti.
Al comma 4, sostituire le parole di legge con le seguenti di cui al secondo comma dell'articolo 1667 del codice civile.
5. 1.
Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Messa, Pezzoli.
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ART. 8.
Sostituire l'articolo 8 con il seguente:
Art. 8.
(Regime IVA).
1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, il subfornitore, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi».
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsione di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8. 6.
Il Relatore.
Sostituire l'articolo 8 con il seguente:
Art. 8.
(Regime IVA).
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 331, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 6, quinto comma , è aggiunto il seguente periodo: «Per le prestazioni di servizi effettuate dagli autotrasportatori di cose per conto terzi, iscritti nell'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e per le operazioni eseguite da subfornitori, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni di cui al primo periodo per gli autotrasportatori»;
b) nell'articolo 74, quarto comma, è soppresso l'ultimo periodo.
8. 5.
Barral.
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Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
2. All'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
«3-bis. In deroga a quanto previsto nel terzo comma, le perdite su crediti derivanti da contratti di subfornitura possono essere dedotte sulla base di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio del creditore che ne attesti l'ammontare, la data in cui i crediti ai quali la perdita si riferisce sono divenuti liquidi ed esigibili e l'avventura messa in mora del debitore da almeno novanta giorni senza che in tale periodo sia stato effettuato alcun pagamento anche parziale. La dichiarazione deve essere asseverata, con riferimento ai fatti ivi contenuti, da uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma secondo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni e integrazioni. Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, copia della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, munita di asseverazione in originale, deve essere presentata anche a mezzo spedizione in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, alla direzione regionale delle entrate nella cui circoscrizione ha sede l'impresa. In caso di falsa indicazione di fatti osservati, ai responsabili si applicano le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1991, n. 154».
3. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:
«6. Chi effettua subforniture può accantonare ad apposito fondo del passivo, a fronte dei rischi di credito derivanti dai suddetti contratti, un importo deducibile nei limiti del due per cento dell'ammontare dei ricavi conseguiti a tale titolo nel corso dell'esercizio, a condizione che la somma accantonata venga interamente riversata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi a un soggetto che eserciti istituzionalmente attività consortile di garanzia alle imprese del settore».
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria fissa con proprio decreto i criteri e i meccanismi con cui i soggetti beneficiari dei versamenti previsti nel terzo comma devono destinarli a favore di subfornitori che versino in stato di particolare difficoltà finanziaria a causa dell'accertata morosità dei propri committenti.
8. 1.
Pezzoli, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Messa.
All'articolo 8 aggiungere i seguenti commi:
2. La liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto, da parte delle imprese subfornitrici, viene effettuata sulla base della contrapposizione tra le fatture emesse ed incassate e quelle ricevute.
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3. A modifica del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto deve essere effettuata considerando da una parte le fatture imponibili emesse ed incassate e, dall'altra, quelle detraibili ricevute, secondo le modalità indicate dalla presente legge.
8. 2.
Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Messa, Pezzoli.
All'articolo 8 aggiungere il seguente comma:
2. I corrispettivi pattuiti per la subfornitura rilevano, ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, all'atto dell'effettivo pagamento.
8. 4.
Contento, Pezzoli, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Messa.
All'articolo 8, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. All'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni di cui al primo periodo».
8. 7.
Migliavacca, Alveti, Buglio.
Aggiungere il seguente comma:
2. Il registro di cui all'articolo 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativamente alle cessioni di beni, merci e servizi, viene integrato con una apposita sezione che specifichi, per ciascuna fattura ivi annotata, la data dell'incasso del corrispettivo o degli acconti percepiti sullo stesso.
8. 3.
Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Messa, Pezzoli.
ART. 9.
Sostituire l'articolo 9 con il seguente:
Art. 9.
(Abuso di dipendenza economica).
1. È vietato l'abuso, da parte di una o più imprese, dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi,
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una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un significativo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subìto l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella impostazione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo.
9. 1.
Il Relatore.
ART. 10.
Sostituire l'articolo 10 con il seguente:
Art. 10.
(Conciliazione e arbitrato).
1. Le controversie relative ai contratti di subfornitura di cui alla presente legge sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la camera di commercio in cui ha sede il subfornitore, ai sensi della lettera a) comma 4, dell'articolo 2 delle legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Qualora non si pervenga ad una conciliazione fra le parti, su richiesta di entrambi i contraenti la controversia è rimessa alla commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio di cui al comma 1, o in mancanza, innanzi la commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio scelta dai contraenti.
3. Il procedimento arbitrale, disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dal primo tentativo di riconciliazione, salvo che le parti si accordino per un termine inferiore.
10. 5.
Sostituirlo con il seguente:
1. Possono essere sottoposte al tentativo di conciliazione presso le camere di commercio ai sensi della lettera a) del comma 4, dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, le controversie relative ai contratti di subfornitura di cui alla presente legge. La durata del procedimento non può essere complessivamente superiore a quarantacinque giorni.
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2. Il processo verbale di conciliazione è depositato per l'omologazione presso la cancelleria della pretura del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.
3. Il pretore, accertata la regolarità del processo verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.
10. 2.
Migliavacca, Buglio, Alveti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
(Arbitrato).
1. La competenza per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione della presente legge, può essere devoluta con accordo tra le parti, alle commissioni arbitrali delle camere di commercio, industria e agricoltura ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, che esercitano funzioni di arbitrato secondo il proprio regolamento arbitrale.
10. 1.
Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Messa, Pezzoli.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 11.
1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
10. 01.
Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Messa, Pezzoli.
Articolo aggiuntivo:
Art. 11.
1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
10. 02.
Il Relatore.