PROGETTO DI LEGGE - N. 7610




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Princìpi).

        1. La Repubblica, in applicazione degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione, e in conformità alle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, riconosce, garantisce e tutela la lingua romanesh, l'identità culturale e i diritti delle popolazioni rom e sinti nonché di tutte le popolazioni ad esse assimilabili etnicamente e culturalmente, riconoscendo loro, altresì, uguale diritto al nomadismo o alla stanzialità.


Art. 2.

(Status giuridici).

        1. Fatte salve le disposizioni generali in materia di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, gli appartenenti alle popolazioni rom e sinti possono ottenere il permesso di soggiorno dopo due anni di permanenza documentata e regolare in Italia.
        2. Gli appartenenti alla popolazione rom e sinti residenti in Italia da almeno dieci anni ed in possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, possono richiedere la cittadinanza italiana ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.


Art. 3.

(Politiche in favore delle popolazioni
rom e sinti).

        1. Al fine di realizzare i princìpi stabiliti all'articolo 1, sono promosse politiche ed iniziative volte ad assicurare alle popolazioni rom e sinti:

                a) il riconoscimento e la tutela della lingua romanesh;

                b) il diritto al lavoro, allo studio, alla formazione professionale, all'abitazione ed alla salute;

                c) la fruizione da parte delle popolazioni stesse dei servizi sociali e sanitari;

                d) l'istituzione di figure di mediazione che esercitino anche funzioni di raccordo nel sistema dei servizi di cui alla lettera c), previa predisposizione di specifici programmi per la loro formazione;

                e) il superamento delle difficoltà sociali, culturali ed economiche;

                f) la definizione di forme di partecipazione delle popolazioni stesse alla predisposizione e alla realizzazione degli interventi che le riguardano;

                g) la definizione di azioni specifiche a tutela dei minori;

                h) l'individuazione di misure di sostegno alla produzione del reddito, anche per mezzo di azioni mirate alla formazione e all'avviamento al lavoro.


Art. 4.

(Inserimento nelle istituzioni scolastiche).

        1. La Repubblica favorisce l'inserimento delle popolazioni rom e sinti nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, garantendo, in particolare e quando necessario, specifici interventi di sostegno.
        2. Negli istituti scolastici di ogni ordine e grado nei quali siano presenti almeno venti studenti appartenenti alle popolazioni rom e sinti, è istituito un corso di insegnamento della lingua romanesh. Qualora il numero prescritto non sia raggiunto nei singoli istituti, ma risulti presente nel territorio del comune, è istituita una cattedra di lingua romanesh.
        3. L'insegnamento di cui al comma 2 comprende, oltre alla lingua, anche corsi inerenti agli usi, alle tradizioni e alla storia del popolo rom.
        4. La cattedra di cui al comma 2 organizza sedute pubbliche, iniziative e conferenze rivolte a tutti i cittadini che ne facciano richiesta.


Art. 5.

(Rapporti con le istituzioni).

        1. Gli appartenenti alle popolazioni rom e sinti hanno diritto, nel loro rapporti con la pubblica amministrazione, con gli organi giudiziari e con le Forze dell'ordine, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di essere assistiti da personale in grado di fungere da interprete-traduttore, qualora non abbiano adeguata padronanza della lingua italiana. In tali casi non si applica il disposto di cui al secondo periodo del comma 1 del citato articolo 9 della medesima legge n. 482 del 1999.
        2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano minori di diciotto anni essi devono essere assistiti anche da un'assistente sociale.


Art. 6.

(Istituzione dell'Osservatorio nazionale
permanente).

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale permanente per le popolazioni rom e sinti, di seguito denominato "Osservatorio", avente il compito di coordinare la tutela delle popolazioni nomadi, mediante la identificazione di adeguate sedi di incontro, di confronto, di valutazione e di successiva verifica dei risultati raggiunti, al fine di creare un sistema sociale basato sulla integrazione e partecipazione delle minoranze.
        2. L'Osservatorio è istituito con il regolamento di cui al comma 4 ed è composto:

                a) dal Ministro per la solidarietà sociale o da un rappresentante delegato direttamente dal Ministro che lo presiede;

                b) dai rappresentanti dei Ministri dell'interno, per la solidarietà sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, della sanità, della giustizia, degli affari esteri e dei lavori pubblici;

                c) dai rappresentanti delle regioni;

                d) da dieci rappresentanti delle popolazioni rom e sinti;

                e) dai membri delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti nel settore.

        3. L'Osservatorio ha, in particolare, i seguenti compiti:

                a) predisporre annualmente un piano programmatico da presentare entro il mese di ottobre alle Camere. Tale piano, sulla base dei dati del censimento di cui all'articolo 9, deve contenere le indicazioni relative al numero, alla tipologia e ai criteri di collocazione dei campi nomadi;

                b) raccogliere, elaborare e valutare i risultati del censimento di cui all'articolo 9;


                c) creare una banca dati dei progetti realizzati ai sensi della presente legge;

                d) raccogliere i dati della legislazione regionale vigente in materia per farne annualmente una sintesi.

        4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale adotta il relativo regolamento di attuazione, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 7.

(Politiche abitative).

        1. Le regioni, sulla base di quanto stabilito dal piano di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 6, attuano la programmazione relativa alle politiche abitative per le popolazioni rom e sinti, sia per quanto riguarda l'individuazione e la realizzazione delle aree di sosta e di transito attrezzate, che per quanto concerne la possibilità di accedere all'edilizia popolare, fermo restando il principio della dignità del contesto abitativo.
        2. I comuni procedono alla individuazione dei siti da destinare alle aree di cui al comma 1, e, ove necessario, provvedono ad apportare varianti agli strumenti urbanistici vigenti, al fine di evitare localizzazioni a rischio di marginalità e di conflittualità sociale.
        3. La gestione delle aree di cui al comma 1 spetta ai comuni, che, al fine di assicurarne il buon funzionamento, possono affidarla, sulla base di apposite convenzioni, ad associazioni ed enti di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, prevedendo, altresì, la partecipazione degli abitanti delle medesime aree, in forma individuale od organizzata.
        4. Le aree di cui al comma 1 devono essere progettate e realizzate secondo i seguenti princìpi:

                a) avere una superficie non inferiore a 2 mila metri quadrati e non superiore a 4 mila metri quadrati;

                b) delimitare la grandezza nelle zone da destinare in modo esclusivo ad ogni persona;

                c) essere fornite di servizi igienici funzionanti, che devono essere controllati periodicamente dall'azienda sanitaria locale, nonché di illuminazione elettrica collegata alla rete pubblica, di allacci alla rete fognaria, di contenitori per rifiuti solidi urbani, di cabina telefonica, di spazi atti alla collocazione di prefabbricati e di strutture mobili e non polivalenti, eventualmente adibibili ad attività lavorative, ricreative, culturali ed a presìdi socio-sanitari.


Art. 8.

(Definizione delle figure professionali
di mediazione).

        1. Nell'ambito dei profili professionali delle figure professionali sociali definiti ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono individuati specifici profili professionali destinati a svolgere funzioni di mediazione nei confronti delle popolazioni rom e sinti.


Art. 9.

(Censimento).

        1. Ogni quattro anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è indetto il censimento delle popolazioni rom e sinti residenti nel territorio dello Stato.
        2. Il censimento di cui al comma 1 è realizzato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.


Art. 10.

(Istituzione del Fondo nazionale
per i minori rom e sinti).

        1. Al fine di realizzare interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la scolarizzazione, la socializzazione e l'integrazione dei minori e degli adolescenti appartenenti alle popolazioni rom e sinti e in conformità ai princìpi stabiliti dalla legge 28 agosto 1987, n. 285, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo nazionale per le politiche a favore dei minori rom e sinti.
        2. La ripartizione del Fondo di cui al comma 1 avviene su base regionale.
        3. Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 i progetti che perseguono le seguenti finalità:

                a) porre le condizioni, logistiche e culturali, per una scolarizzazione completa e valida, garantita per l'intero ciclo scolastico obbligatorio e per la scuola materna, avvalendosi sia delle strutture appartenenti al normale circuito scolastico che degli strumenti e delle figure professionali specifici individuati ai sensi della presente legge;

                b) garantire i presupposti necessari ad un sano processo di crescita psico-fisica;

                c) perseguire l'integrazione nel tessuto sociale, per mezzo di attività ludiche, espressive e formative, che prevedano il contatto dei minori rom e sinti con i minori italiani e con gli altri stranieri;

                d) realizzare servizi di preparazione e di sostegno alla crescita, di contrasto alla povertà, alla violenza, allo sfruttamento minorile e all'accattonaggio, nonché di assistenza, di riabilitazione e di reinserimento dei minori coinvolti in procedimenti penali.


Art. 11.

(Formazione professionale).

        1. Le regioni destinano una quota, la cui misura è stabilita dall'Osservatorio, dei fondi per la formazione professionale alla preparazione e alla realizzazione di corsi di avviamento professionale per gli appartenenti alle popolazioni rom e sinti, tenendo conto delle tradizioni professionali e delle specificità culturali delle citate minoranze, prevedendo, altresì, anche percorsi di riconversione professionale.
        2. Al fine di garantire il diritto al lavoro delle popolazioni rom e sinti, le regioni ed i comuni promuovono adeguate iniziative per agevolare la concessione delle licenze e delle certificazioni relative all'esercizio di attività produttive e dello spettacolo, nonché per favorire forme associative o cooperative nei settori di attività tipici dei nomadi.


Art. 12.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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