PROGETTO DI LEGGE - N. 7610
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi).
1. La Repubblica, in applicazione degli articoli 2, 3 e 6
della Costituzione, e in conformità alle disposizioni della
legge 15 dicembre 1999, n. 482, riconosce, garantisce e tutela
la lingua romanesh, l'identità culturale e i diritti delle
popolazioni rom e sinti nonché di tutte le popolazioni ad esse
assimilabili etnicamente e culturalmente, riconoscendo loro,
altresì, uguale diritto al nomadismo o alla stanzialità.
Art. 2.
(Status giuridici).
1. Fatte salve le disposizioni generali in materia di cui
al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione, emanato con decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, gli appartenenti alle popolazioni rom e sinti
possono ottenere il permesso di soggiorno dopo due anni di
permanenza documentata e regolare in Italia.
2. Gli appartenenti alla popolazione rom e sinti residenti
in Italia da almeno dieci anni ed in possesso della carta di
soggiorno rilasciata ai sensi dell'articolo 9 del citato testo
unico emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
possono richiedere la cittadinanza italiana ai sensi della
lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5
febbraio 1992, n. 91.
Art. 3.
(Politiche in favore delle popolazioni
rom e sinti).
1. Al fine di realizzare i princìpi stabiliti all'articolo
1, sono promosse politiche ed iniziative volte ad assicurare
alle popolazioni rom e sinti:
a) il riconoscimento e la tutela della lingua
romanesh;
b) il diritto al lavoro, allo studio, alla
formazione professionale, all'abitazione ed alla salute;
c) la fruizione da parte delle popolazioni stesse
dei servizi sociali e sanitari;
d) l'istituzione di figure di mediazione che
esercitino anche funzioni di raccordo nel sistema dei servizi
di cui alla lettera c), previa predisposizione di
specifici programmi per la loro formazione;
e) il superamento delle difficoltà sociali,
culturali ed economiche;
f) la definizione di forme di partecipazione delle
popolazioni stesse alla predisposizione e alla realizzazione
degli interventi che le riguardano;
g) la definizione di azioni specifiche a tutela
dei minori;
h) l'individuazione di misure di sostegno alla
produzione del reddito, anche per mezzo di azioni mirate alla
formazione e all'avviamento al lavoro.
Art. 4.
(Inserimento nelle istituzioni scolastiche).
1. La Repubblica favorisce l'inserimento delle popolazioni
rom e sinti nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, garantendo, in particolare e quando necessario,
specifici interventi di sostegno.
2. Negli istituti scolastici di ogni ordine e grado nei
quali siano presenti almeno venti studenti appartenenti alle
popolazioni rom e sinti, è istituito un corso di insegnamento
della lingua romanesh. Qualora il numero prescritto non sia
raggiunto nei singoli istituti, ma risulti presente nel
territorio del comune, è istituita una cattedra di lingua
romanesh.
3. L'insegnamento di cui al comma 2 comprende, oltre alla
lingua, anche corsi inerenti agli usi, alle tradizioni e alla
storia del popolo rom.
4. La cattedra di cui al comma 2 organizza sedute
pubbliche, iniziative e conferenze rivolte a tutti i cittadini
che ne facciano richiesta.
Art. 5.
(Rapporti con le istituzioni).
1. Gli appartenenti alle popolazioni rom e sinti hanno
diritto, nel loro rapporti con la pubblica amministrazione,
con gli organi giudiziari e con le Forze dell'ordine, ai sensi
del comma 2 dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n.
482, di essere assistiti da personale in grado di fungere da
interprete-traduttore, qualora non abbiano adeguata padronanza
della lingua italiana. In tali casi non si applica il disposto
di cui al secondo periodo del comma 1 del citato articolo 9
della medesima legge n. 482 del 1999.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano minori di
diciotto anni essi devono essere assistiti anche da
un'assistente sociale.
Art. 6.
(Istituzione dell'Osservatorio nazionale
permanente).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, è istituito
l'Osservatorio nazionale permanente per le popolazioni rom e
sinti, di seguito denominato "Osservatorio", avente il compito
di coordinare la tutela delle popolazioni nomadi, mediante la
identificazione di adeguate sedi di incontro, di confronto, di
valutazione e di successiva verifica dei risultati raggiunti,
al fine di creare un sistema sociale basato sulla integrazione
e partecipazione delle minoranze.
2. L'Osservatorio è istituito con il regolamento di cui al
comma 4 ed è composto:
a) dal Ministro per la solidarietà sociale o da un
rappresentante delegato direttamente dal Ministro che lo
presiede;
b) dai rappresentanti dei Ministri dell'interno,
per la solidarietà sociale, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della pubblica istruzione, della sanità,
della giustizia, degli affari esteri e dei lavori pubblici;
c) dai rappresentanti delle regioni;
d) da dieci rappresentanti delle popolazioni rom e
sinti;
e) dai membri delle associazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale operanti nel settore.
3. L'Osservatorio ha, in particolare, i seguenti
compiti:
a) predisporre annualmente un piano programmatico
da presentare entro il mese di ottobre alle Camere. Tale
piano, sulla base dei dati del censimento di cui all'articolo
9, deve contenere le indicazioni relative al numero, alla
tipologia e ai criteri di collocazione dei campi nomadi;
b) raccogliere, elaborare e valutare i risultati
del censimento di cui all'articolo 9;
c) creare una banca dati dei progetti realizzati
ai sensi della presente legge;
d) raccogliere i dati della legislazione regionale
vigente in materia per farne annualmente una sintesi.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale adotta
il relativo regolamento di attuazione, sentiti la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti
Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 7.
(Politiche abitative).
1. Le regioni, sulla base di quanto stabilito dal piano di
cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 6, attuano
la programmazione relativa alle politiche abitative per le
popolazioni rom e sinti, sia per quanto riguarda
l'individuazione e la realizzazione delle aree di sosta e di
transito attrezzate, che per quanto concerne la possibilità di
accedere all'edilizia popolare, fermo restando il principio
della dignità del contesto abitativo.
2. I comuni procedono alla individuazione dei siti da
destinare alle aree di cui al comma 1, e, ove necessario,
provvedono ad apportare varianti agli strumenti urbanistici
vigenti, al fine di evitare localizzazioni a rischio di
marginalità e di conflittualità sociale.
3. La gestione delle aree di cui al comma 1 spetta ai
comuni, che, al fine di assicurarne il buon funzionamento,
possono affidarla, sulla base di apposite convenzioni, ad
associazioni ed enti di promozione sociale di cui all'articolo
1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, prevedendo,
altresì, la partecipazione degli abitanti delle medesime aree,
in forma individuale od organizzata.
4. Le aree di cui al comma 1 devono essere progettate e
realizzate secondo i seguenti princìpi:
a) avere una superficie non inferiore a 2 mila
metri quadrati e non superiore a 4 mila metri quadrati;
b) delimitare la grandezza nelle zone da destinare
in modo esclusivo ad ogni persona;
c) essere fornite di servizi igienici funzionanti,
che devono essere controllati periodicamente dall'azienda
sanitaria locale, nonché di illuminazione elettrica collegata
alla rete pubblica, di allacci alla rete fognaria, di
contenitori per rifiuti solidi urbani, di cabina telefonica,
di spazi atti alla collocazione di prefabbricati e di
strutture mobili e non polivalenti, eventualmente adibibili ad
attività lavorative, ricreative, culturali ed a presìdi
socio-sanitari.
Art. 8.
(Definizione delle figure professionali
di mediazione).
1. Nell'ambito dei profili professionali delle figure
professionali sociali definiti ai sensi dell'articolo 12 della
legge 8 novembre 2000, n. 328, sono individuati specifici
profili professionali destinati a svolgere funzioni di
mediazione nei confronti delle popolazioni rom e sinti.
Art. 9.
(Censimento).
1. Ogni quattro anni, a decorrere dal 31 dicembre
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, è indetto il censimento delle popolazioni rom e sinti
residenti nel territorio dello Stato.
2. Il censimento di cui al comma 1 è realizzato
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Art. 10.
(Istituzione del Fondo nazionale
per i minori rom e sinti).
1. Al fine di realizzare interventi a livello nazionale,
regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la
qualità della vita, lo sviluppo, la scolarizzazione, la
socializzazione e l'integrazione dei minori e degli
adolescenti appartenenti alle popolazioni rom e sinti e in
conformità ai princìpi stabiliti dalla legge 28 agosto 1987,
n. 285, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo
nazionale per le politiche a favore dei minori rom e sinti.
2. La ripartizione del Fondo di cui al comma 1 avviene su
base regionale.
3. Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui al comma
1 i progetti che perseguono le seguenti finalità:
a) porre le condizioni, logistiche e culturali,
per una scolarizzazione completa e valida, garantita per
l'intero ciclo scolastico obbligatorio e per la scuola
materna, avvalendosi sia delle strutture appartenenti al
normale circuito scolastico che degli strumenti e delle figure
professionali specifici individuati ai sensi della presente
legge;
b) garantire i presupposti necessari ad un sano
processo di crescita psico-fisica;
c) perseguire l'integrazione nel tessuto sociale,
per mezzo di attività ludiche, espressive e formative, che
prevedano il contatto dei minori rom e sinti con i minori
italiani e con gli altri stranieri;
d) realizzare servizi di preparazione e di
sostegno alla crescita, di contrasto alla povertà, alla
violenza, allo sfruttamento minorile e all'accattonaggio,
nonché di assistenza, di riabilitazione e di reinserimento dei
minori coinvolti in procedimenti penali.
Art. 11.
(Formazione professionale).
1. Le regioni destinano una quota, la cui misura è
stabilita dall'Osservatorio, dei fondi per la formazione
professionale alla preparazione e alla realizzazione di corsi
di avviamento professionale per gli appartenenti alle
popolazioni rom e sinti, tenendo conto delle tradizioni
professionali e delle specificità culturali delle citate
minoranze, prevedendo, altresì, anche percorsi di
riconversione professionale.
2. Al fine di garantire il diritto al lavoro delle
popolazioni rom e sinti, le regioni ed i comuni promuovono
adeguate iniziative per agevolare la concessione delle licenze
e delle certificazioni relative all'esercizio di attività
produttive e dello spettacolo, nonché per favorire forme
associative o cooperative nei settori di attività tipici dei
nomadi.
Art. 12.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.