PROGETTO DI LEGGE - N. 7292
Onorevoli Colleghi! - I ritardi e le lungaggini dei
procedimenti penali, a tutti ben noti, ledono in modo
particolare le vittime dei reati di diffamazione commessi a
mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione. E' di sommo
interesse per il diffamato ottenere o l'immediata smentita o
l'accertamento della falsità del fatto a lui attribuito. Né il
giudizio penale, né il giudizio civile ottengono tale
risultato. Una decisione che perviene a distanza di anni non
ripara il pregiudizio, anzi, talvolta, rievocando fatti
dimenticati, aggrava il danno.
D'altra parte la stessa decisione, che pur provvede, sia
in sede civile che in sede penale, al risarcimento pecuniario,
non vale a sanare il pregiudizio arrecato con la diffusione
del fatto o dell'affermazione diffamatoria e, in taluni casi,
essendo la determinazione rimessa ad una valutazione del tutto
discrezionale del giudice, si trasforma in una sanzione
ingiusta ed induce a ritenere (e ad affermare) che la querela
o la controversia civile siano state promosse a soli fini
speculativi. E', quindi, interesse della parte offesa ottenere
immediatamente la completa smentita del fatto o
dell'apprezzamento diffamatorio attribuitogli e, per contro,
all'offensore deve essere lasciata la possibilità della
smentita.
La rigida disciplina attualmente vigente espone il
giornalista, talvolta in buona fede, ad elevati rischi che
possono interferire con la libertà di espressione, con la
libertà di critica e con il diritto di cronaca.
La presente proposta di legge rinnova completamente la
normativa relativa al delitto di diffamazione a mezzo della
stampa proponendolo come figura nuova ed autonoma di reato ed
indicando, nell'interesse della persona offesa e
nell'interesse del giornalista, le cause di non punibilità
atte a riparare immediatamente la lesione alla reputazione.
Per chiarezza di lettura la proposta ripropone
integralmente le norme esistenti con la soppressione di alcune
parti ovvero le riscrive totalmente.
Dell'articolo 595 del codice penale, viene abrogato
l'attuale comma 3 che tratta della diffamazione a mezzo della
stampa e contestualmente viene istituita, con l'articolo
596-bis, la nuova figura di reato.
L'articolo 596 è modificato nella parte riguardante la
prova liberatoria la cui ammissibilità è stata estesa al
delitto di diffamazione a mezzo della stampa ed a tutti i casi
nei quali la diffamazione consiste nell'attribuzione di un
fatto determinato, senza i limiti posti dalla norma
attualmente in vigore.
L'articolo 596-bis è sostituito integralmente. Il
nuovo testo rende esplicito, in coerenza con l'indiscusso
orientamento giurisprudenziale, che il delitto si commette con
tutti i mezzi moderni, idonei alla diffusione delle notizie,
rivolti ad un numero indeterminato di persone. Quindi non
soltanto la radio o la televisione, ma anche gli strumenti
telematici che, per definizione, sono o possono essere visti o
letti da chiunque. Il reato sussiste, proprio per la
possibilità astratta dell'accesso, anche se commesso con
comunicazioni via INTERNET o tramite "e-mail".
Lo stesso articolo, a tutela del giornalista, indica
diverse cause di non punibilità, che ovviamente trovano
riscontro anche nella valutazione dell'illecito civile ai fini
del danno. Innanzitutto la smentita, radicale, chiara e
spontanea da parte del giornalista o del responsabile dei
giornale, del periodico o della trasmissione. Smentita che
deve intervenire nell'immediatezza, ovvero entro due giorni
dalla diffusione della notizia. Inoltre, la pubblicazione
immediata, integrale, con lo stesso rilievo tipografico e di
diffusione, della smentita o della rettifica richiesta dalla
persona che si sia ritenuta offesa.
E' parso, altresì, necessario riconoscere concretamente il
diritto di cronaca. Non soltanto attraverso la possibilità di
dimostrare che il fatto od il comportamento attribuito sono
veri, ma anche attraverso la chiara indicazione della fonte,
autorevole e riconosciuta, dalla quale la notizia è stata
ricavata. Ovviamente rimarrà ferma la responsabilità civile e
penale di chi la notizia ha diffuso.
E' stata inoltre attribuita alle parti, sia alla persona
offesa, sia all'offensore, la possibilità di ricorrere al
giurì d'onore, previsto dalla normativa vigente.
La configurazione della diffamazione a mezzo della stampa
come nuova ipotesi di reato ha reso necessario ripetere la
norma sulla perseguibilità a querela e regolare con norma
transitoria i giudizi in corso.
La proposta di legge modifica l'articolo 57 del codice
penale, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 marzo
1958, n. 127. Infatti, prevede la responsabilità penale del
direttore del giornale o della trasmissione qualora l'autore
sia ignoto e sopprime il delitto colposo di omesso controllo
da parte dello stesso direttore.
E' parso, infine, necessario, proprio per le
considerazioni sulla necessità di un giudizio immediato,
ridurre i termini della prescrizione del risarcimento del
danno e chiarire che le cause di non punibilità elidono anche
il diritto al risarcimento.