PROGETTO DI LEGGE - N. 7292
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 595. - Diffamazione.- Chiunque fuori
dai casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con
più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la
reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due
milioni.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto
determinato, la pena è della reclusione fino a due anni,
ovvero della multa fino a quattro milioni".
Art. 2.
1. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 596. - Esclusione della prova
liberatoria.- Il colpevole dei delitti preveduti nei due
articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa,
la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona
offesa.
Tuttavia quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un
fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono,
d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile,
deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto
medesimo.
Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto
determinato o è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi
altro mezzo di pubblicità, la prova della verità del fatto è
sempre ammessa.
Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona,
a cui il fatto è attribuito, è condannata dopo l'attribuzione
del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è
punibile".
Art. 3.
1. L'articolo 596-bis del codice penale è sostituito
dal seguente:
"Art. 596-bis. - (Diffamazione col mezzo della stampa o
con altro mezzo di diffusione). - Chiunque col mezzo della
stampa, della televisione, delle trasmissioni informatiche o
telematiche o con qualsiasi altro mezzo di diffusione, offende
la reputazione di una persona, di un ente, di una società, di
una associazione, è punito con la reclusione fino ad un anno o
con la multa fino a lire cinque milioni.
L'autore della offesa non è punibile:
a) se entro due giorni dalla diffusione della
notizia spontaneamente pubblica o diffonde con la stessa
evidenza tipografica ovvero con analogo mezzo di diffusione
una smentita della notizia diffusa o una completa rettifica
del giudizio o commento offensivo;
b) se il direttore del giornale o del periodico o,
comunque, il responsabile della diffusione, entro due giorni
dal ricevimento, o, per i periodici, nel primo numero
successivo al ricevimento, pubblica o diffonde integralmente,
con la stessa evidenza tipografica o di diffusione, senza
commenti, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti cui
siano state rese pubbliche immagini o ai quali siano stati
attribuiti atti o pensieri o affermazioni o comportamenti da
essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità,
purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto
suscettibile di incriminazione penale;
c) se, citando la fonte, ha riportato una notizia
appresa direttamente o ricavata da due o più agenzie di stampa
a diffusione nazionale, regolarmente registrate;
d) se la persona offesa del reato o l'offensore
deferiscono ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del
fatto, a sensi del secondo comma dell'articolo 596.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Si applicano le disposizioni di cui al quarto comma
dell'articolo 596 ed al terzo comma dell'articolo 597".
Art. 4.
1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 57. - (Reati commessi col mezzo della stampa ed
altri mezzi di diffusione). - Fuori dalla ipotesi di
concorso, il direttore o il vice direttore responsabile del
giornale, del periodico o della trasmissione sono penalmente
responsabili dei delitti commessi a mezzo della stampa e con
altri mezzi di diffusione se l'autore della pubblicazione o
della diffusione è ignoto o non imputabile".
Art. 5.
1. Il secondo comma dell'articolo 58-bis del codice
penale è abrogato.
Art. 6.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2947 del codice
civile è inserito il seguente:
"Per il risarcimento del danno conseguente alla
diffamazione a mezzo della stampa, ai sensi dell'articolo
596-bis del codice penale, il diritto si prescrive in un
anno".
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 2044 del codice civile è inserito il
seguente:
"Art. 2044-bis. - (Non punibilità).- Non è
responsabile chi cagiona il danno quando sussistono le cause
di non punibilità previste dal quarto comma dell'articolo 596
e dal secondo comma dell'articolo 596-bis del codice
penale".
Art. 8.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge, salvo
quella di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti in
corso. I termini di cui alle lettere a) e b) del
secondo comma dell'articolo 596-bis del codice penale
decorrono dalla data di entrata in vigore della presente
legge.