PROGETTO DI LEGGE - N. 7292




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 595. - Diffamazione.- Chiunque fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.
        Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a quattro milioni".


Art. 2.

        1. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 596. - Esclusione della prova liberatoria.- Il colpevole dei delitti preveduti nei due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.
        Tuttavia quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.
        Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato o è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la prova della verità del fatto è sempre ammessa.
        Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile".

Art. 3.

        1. L'articolo 596-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 596-bis. - (Diffamazione col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione). - Chiunque col mezzo della stampa, della televisione, delle trasmissioni informatiche o telematiche o con qualsiasi altro mezzo di diffusione, offende la reputazione di una persona, di un ente, di una società, di una associazione, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire cinque milioni.
        L'autore della offesa non è punibile:

            a) se entro due giorni dalla diffusione della notizia spontaneamente pubblica o diffonde con la stessa evidenza tipografica ovvero con analogo mezzo di diffusione una smentita della notizia diffusa o una completa rettifica del giudizio o commento offensivo;

            b) se il direttore del giornale o del periodico o, comunque, il responsabile della diffusione, entro due giorni dal ricevimento, o, per i periodici, nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica o diffonde integralmente, con la stessa evidenza tipografica o di diffusione, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti cui siano state rese pubbliche immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni o comportamenti da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale;

            c) se, citando la fonte, ha riportato una notizia appresa direttamente o ricavata da due o più agenzie di stampa a diffusione nazionale, regolarmente registrate;

            d) se la persona offesa del reato o l'offensore deferiscono ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto, a sensi del secondo comma dell'articolo 596.

        Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
        Si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 596 ed al terzo comma dell'articolo 597".


Art. 4.

        1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 57. - (Reati commessi col mezzo della stampa ed altri mezzi di diffusione). - Fuori dalla ipotesi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile del giornale, del periodico o della trasmissione sono penalmente responsabili dei delitti commessi a mezzo della stampa e con altri mezzi di diffusione se l'autore della pubblicazione o della diffusione è ignoto o non imputabile".


Art. 5.

        1. Il secondo comma dell'articolo 58-bis del codice penale è abrogato.


Art. 6.

        1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2947 del codice civile è inserito il seguente:

        "Per il risarcimento del danno conseguente alla diffamazione a mezzo della stampa, ai sensi dell'articolo 596-bis del codice penale, il diritto si prescrive in un anno".


Art. 7.

        1. Dopo l'articolo 2044 del codice civile è inserito il seguente:

        "Art. 2044-bis. - (Non punibilità).- Non è responsabile chi cagiona il danno quando sussistono le cause di non punibilità previste dal quarto comma dell'articolo 596 e dal secondo comma dell'articolo 596-bis del codice penale".

Art. 8.

        1. Le disposizioni di cui alla presente legge, salvo quella di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti in corso. I termini di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 596-bis del codice penale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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