PROGETTO DI LEGGE - N. 7471




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1

        1. Ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione ed al fine di tutelare, valorizzare e gestire il patrimonio storico e culturale della resistenza e della seconda guerra mondiale, nonché di sostenere le attività culturali connesse, sono istituiti i parchi storici della resistenza e della seconda guerra mondiale, di seguito denominati "parchi".


Art. 2

        1. Finalità dei parchi sono:

                a) restaurare e conservare il patrimonio storico della zona soggetta a tutela, nonché realizzare gli interventi necessari a tutelare, mantenere e valorizzare l'ambiente naturale;

                b) ricostruire, conservare e diffondere la memoria scritta e orale degli episodi di guerra e della liberazione, degli uomini che la combatterono dal 1940 al 1943 e dal 1943 al 1945 e delle località teatro del conflitto e della lotta contro l'invasore;

                c) mantenere aperta la riflessione sui fatti di cui alla lettera b) approfondire la conoscenza storica e scientifica delle condizioni materiali, sociali e culturali che favorirono la nascita del fascismo in Italia e del nazismo in Germania, che portarono alla guerra e al movimento di liberazione;

                d) promuovere, in particolare, studi e ricerche al fine di offrire alle giovani generazioni una scuola di pace sulla base delle esperienze del passato nonché sui valori di libertà, solidarietà umana, giustizia sociale e dignità della persona, che furono tanto vivi nella popolazione italiana e che furono alla base della resistenza, della liberazione e dell'unità d'Italia.

Art. 3

        1. Ai fini della presente legge sono considerati beni da tutelare, valorizzare e gestire:

                a) i luoghi dove furono combattute la seconda guerra mondiale e la resistenza;

                b) gli edifici, le case, le strade, i ponti, i fiumi, presso cui si verificarono episodi significativi;

                c) g1i archivi, pubblici e privati, e delle associazioni della resistenza;

                d) i documenti scritti, le fonti fotografiche, scritte e orali costituenti testimonianza della guerra;

                e) i monumenti, le lapidi ed i cippi eretti a memoria di uomini o avvenimenti della guerra;

                f) i cimiteri di guerra.


Art. 4

        1. Ai fini della presente legge sono considerate attività culturali promozionali:

                a) il servizio editoriale, di vendita di cataloghi, pubblicazioni e contributi cinematografici, audiovisivi e informatici, di vendita di ogni altro materiale informativo nonché di riproduzione di beni culturali;

                b) la gestione dei punti di vendita e di utilizzazione commerciale delle riproduzioni di beni;

                c) i servizi di accoglienza, informazione, guida ed assistenza didattica;

                d) 1'organizzazione delle mostre e delle iniziative promozionali;

                e) le iniziative divulgative della storia della seconda guerra mondiale;

                f) i servizi di restauro, manutenzione e ripristino dei beni.

        2. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 24 marzo 1997, n. 139, qualora risulti finanziariamente conveniente, i servizi di cui al comma 1 del presente articolo possono essere affidati in concessione a soggetti privati, enti pubblici economici, a fondazioni culturali e bancarie, a società e consorzi costituiti a tale fine ed a cooperative regolarmente costituite qualora non possano essere svolti mediante le risorse umane e finanziarie dell'amministrazione interessata.
        3. La concessione di cui al comma 2 del presente articolo è regolata dalle norme del regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 24 marzo l997, n. 139;


Art. 5

        1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri interessati, sentiti le regioni interessate ed il Consiglio per i beni culturali e ambientali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione, recante norme per la definizione degli indirizzi e degli obiettivi generali della medesima.


Art. 6

        1. Le aree territoriali che presentano rilevante interesse generale, a causa delle loro caratteristiche storiche, possono essere istituite in parchi al fine di provvedere alla conservazione, alla valorizzazione ed alla promozione delle stesse ai fini scientifici, culturali e della educazione degli utenti.
        2. La perimetrazione delle aree di cui al comma 1 è proposta dai comuni compresi in tali aree e dalle province interessate, di intesa con il soprintendente competente per i beni culturali ed ambientali, sentito il parere del comitato per la ricerca e consulenza storica di cui all'articolo 9. Tale perimetrazione è sottoposta all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali.
        3. L'area individuata ai sensi del comma 2 è soggetta, alle disposizioni della presente legge ed alle norme stabilite dal testo unico approvato decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le cui disposizioni costituiscono disciplina generale per la tutela del patrimonio storico dei parchi.
        4. L'istituzione dei parchi avviene, secondo la perimetrazione approvata ai sensi del comma 2 del presente articolo, con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, previo parere del consiglio per i beni culturali e ambientali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.


Art. 7

        1. L'ente di gestione dei parchi è un consorzio costituito su iniziativa degli enti proponenti entro sei mesi dalla loro istituzione ai sensi dell'articolo 6.
        2. Del consorzio di cui al comma 1 possono fare parte i comuni e le province rientranti nel perimetro del parco, la soprintendenza regionale competente per i beni culturali, la regione, le associazioni di ex partigiani, dei deportati nei lager nazisti, degli ex combattenti, dei familiari caduti e gli istituti per la storia del movimento di liberazione.
        3. Per la gestione degli interventi previsti dal1'articolo 2 il consorzio di cui al presente articolo può avvalersi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di cui al comma 2 nonché degli istituti storici pubblici e privati riconosciuti di valenza scientifica.


Art. 8

        1. Il consorzio di cui all'articolo 7 emana un apposito statuto recante norme per la definizione degli organismi gestionali e amministrativi, nonché per l'attribuzione dei compiti e dei ruoli del relativo personale.
        2. Lo statuto di cui al comma 1 entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 9

        1. In ogni provincia interessata territorialmente è istituito il comitato per la ricerca e la consulenza storica, di seguito nominato "comitato".
        2. Il comitato è composto da nove membri scelti tra qualificati esperti in discipline storiche, umanistiche e sociali nominati dal soprintendente provinciale competente per i beni culturali ed ambientali. Tre membri sono indicati dal consiglio provinciale ed altri dal rettore dell'Università operante sul territorio.
        3. Compiti del comitato sono:

                a) svolgere ricerche e studi;

                b) fare proposte ai consorzi di cui all'articolo 7 in sede di definizione dei bilanci preventivi annuali e pluriennali;

                c) proporre metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione, sicurezza e restauro dei beni storici, nonché per la realizzazione di inventari e di cataloghi;

                d) esprime pareri sulle questioni ad esso sottoposte dai consorzi.


Art. 10

        1. Il consorzio di cui all'articolo 7 redige il piano territoriale del parco costituente il progetto generale e il quadro dell'assetto del territorio ricompreso nel perimetro di competenza, indicando gli obiettivi generali e di settore, le priorità e precisando le destinazioni da osservare sul territorio in relazione ai diversi usi.
        2. In particolare, il piano di cui al comma 1:

                a) determina il perimetro definitivo del parco;

                b) determina gli interventi conservativi, di restauro e di riqualificazione da operare nel territorio del parco e detta disposizioni per la salvaguardia integrata dell'ambiente sotto il profilo naturalistico e storico;
                c) determina i modi di utilizzazione sociale del parco per scopi scientifici, culturali e ricreativi;

                d) individua gli immobili e i beni da acquisire in proprietà pubblica.


Art. 11

        1. Il piano territoriale del parco di cui all'articolo 10 è adottato dalla provincia, previo parere del comitato di cui all'articolo 9, su proposta del consorzio di cui all'articolo 7, ed è depositato, altresì, presso le sedi dei comuni interessati e del consorzio, fatta salva la facoltà per chiunque vi abbia interesse di presentare osservazioni e proposte.
        2. Qualora il parco superi l'ambito territoriale provinciale, il relativo piano territoriale è adottato di intesa tra le province interessate.


Art. 12

        1. Sulla base del piano di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali approva il programma degli interventi previsti dalla presente legge, attribuendo alle province interessate la gestione delle risorse per la relativa attuazione.
        2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate annualmente dalla giunta provinciale in relazione alle previsioni della legge di bilancio.
        3. I consorzi di cui all'articolo 7 provvedono alle spese necessarie all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 mediante:

                a) le risorse ripartite dalle province, i contributi delle regioni e quelli derivanti da leggi statali;

                b) i contributi dei soggetti associati nei consorzi in base ai relativi statuti;

                c) i contributi versati ad altro titolo dagli enti locali associati o da altri enti pubblici o da privati;

                d) gli introiti derivanti dalle rendite patrimoniali e dalle attività di gestione.

Art. 13

        1. Le regioni possono concordare tra di loro e, previo assenso delle autorità governative, con i Paesi esteri confinanti, progetti di completamento degli interventi previsti dalla presente legge nelle zone direttamente interessate dalla guerra, usufruendo a tale scopo di finanziamenti specifici da parte dello Stato.
        2. Le regioni hanno la facoltà di delegare la gestione degli interventi di cui al comma 1 alle province o ai consorzi di cui all'articolo 7.


Art. 14

        1. Le regioni hanno facoltà di emanare, sulla base dei rispettivi statuti, norme integrative alle disposizioni della presente legge, anche al fine di armonizzare le disposizioni alle diverse legislazioni regionali vigenti nei settori urbanistico, ambientale e paesaggistico, e nei settori della tutela del patrimonio storico, artistico e culturale.


Art. 15

        1. Il Ministro per i beni e le attività culturali emana, di concerto con il Ministro della difesa, un decreto recante norme per il coordinamento delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), con le disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204, e successive modificazioni.


Art. 16

        1. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6, e fatto salvo comunque quanto previsto per la perimetrazione definitiva dall'articolo 10, comma 2, lettera a), sono istituiti nella regione Friuli-Venezia Giulia i parchi della Repubblica partigiana della Carnia e del Friuli Orientale.


Art. 17

        1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata una spesa annuale, a decorrere dal 1^ gennaio 2001, di lire 10 miliardi, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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