PROGETTO DI LEGGE - N. 7471
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
1. Ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della
Costituzione ed al fine di tutelare, valorizzare e gestire il
patrimonio storico e culturale della resistenza e della
seconda guerra mondiale, nonché di sostenere le attività
culturali connesse, sono istituiti i parchi storici della
resistenza e della seconda guerra mondiale, di seguito
denominati "parchi".
Art. 2
1. Finalità dei parchi sono:
a) restaurare e conservare il patrimonio storico
della zona soggetta a tutela, nonché realizzare gli interventi
necessari a tutelare, mantenere e valorizzare l'ambiente
naturale;
b) ricostruire, conservare e diffondere la memoria
scritta e orale degli episodi di guerra e della liberazione,
degli uomini che la combatterono dal 1940 al 1943 e dal 1943
al 1945 e delle località teatro del conflitto e della lotta
contro l'invasore;
c) mantenere aperta la riflessione sui fatti di
cui alla lettera b) approfondire la conoscenza storica e
scientifica delle condizioni materiali, sociali e culturali
che favorirono la nascita del fascismo in Italia e del nazismo
in Germania, che portarono alla guerra e al movimento di
liberazione;
d) promuovere, in particolare, studi e ricerche al
fine di offrire alle giovani generazioni una scuola di pace
sulla base delle esperienze del passato nonché sui valori di
libertà, solidarietà umana, giustizia sociale e dignità della
persona, che furono tanto vivi nella popolazione italiana e
che furono alla base della resistenza, della liberazione e
dell'unità d'Italia.
Art. 3
1. Ai fini della presente legge sono considerati beni da
tutelare, valorizzare e gestire:
a) i luoghi dove furono combattute la seconda
guerra mondiale e la resistenza;
b) gli edifici, le case, le strade, i ponti, i
fiumi, presso cui si verificarono episodi significativi;
c) g1i archivi, pubblici e privati, e delle
associazioni della resistenza;
d) i documenti scritti, le fonti fotografiche,
scritte e orali costituenti testimonianza della guerra;
e) i monumenti, le lapidi ed i cippi eretti a
memoria di uomini o avvenimenti della guerra;
f) i cimiteri di guerra.
Art. 4
1. Ai fini della presente legge sono considerate attività
culturali promozionali:
a) il servizio editoriale, di vendita di
cataloghi, pubblicazioni e contributi cinematografici,
audiovisivi e informatici, di vendita di ogni altro materiale
informativo nonché di riproduzione di beni culturali;
b) la gestione dei punti di vendita e di
utilizzazione commerciale delle riproduzioni di beni;
c) i servizi di accoglienza, informazione, guida
ed assistenza didattica;
d) 1'organizzazione delle mostre e delle
iniziative promozionali;
e) le iniziative divulgative della storia della
seconda guerra mondiale;
f) i servizi di restauro, manutenzione e
ripristino dei beni.
2. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento adottato con
decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 24
marzo 1997, n. 139, qualora risulti finanziariamente
conveniente, i servizi di cui al comma 1 del presente articolo
possono essere affidati in concessione a soggetti privati,
enti pubblici economici, a fondazioni culturali e bancarie, a
società e consorzi costituiti a tale fine ed a cooperative
regolarmente costituite qualora non possano essere svolti
mediante le risorse umane e finanziarie dell'amministrazione
interessata.
3. La concessione di cui al comma 2 del presente articolo
è regolata dalle norme del regolamento adottato con decreto
del Ministro per i beni culturali e ambientali 24 marzo l997,
n. 139;
Art. 5
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con i Ministri interessati, sentiti le regioni
interessate ed il Consiglio per i beni culturali e ambientali
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n. 368, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione,
recante norme per la definizione degli indirizzi e degli
obiettivi generali della medesima.
Art. 6
1. Le aree territoriali che presentano rilevante interesse
generale, a causa delle loro caratteristiche storiche, possono
essere istituite in parchi al fine di provvedere alla
conservazione, alla valorizzazione ed alla promozione delle
stesse ai fini scientifici, culturali e della educazione degli
utenti.
2. La perimetrazione delle aree di cui al comma 1 è
proposta dai comuni compresi in tali aree e dalle province
interessate, di intesa con il soprintendente competente per i
beni culturali ed ambientali, sentito il parere del comitato
per la ricerca e consulenza storica di cui all'articolo 9.
Tale perimetrazione è sottoposta all'approvazione del Ministro
per i beni e le attività culturali.
3. L'area individuata ai sensi del comma 2 è soggetta,
alle disposizioni della presente legge ed alle norme stabilite
dal testo unico approvato decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, le cui disposizioni costituiscono disciplina generale
per la tutela del patrimonio storico dei parchi.
4. L'istituzione dei parchi avviene, secondo la
perimetrazione approvata ai sensi del comma 2 del presente
articolo, con decreto del Ministero per i beni e le attività
culturali, previo parere del consiglio per i beni culturali e
ambientali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368.
Art. 7
1. L'ente di gestione dei parchi è un consorzio costituito
su iniziativa degli enti proponenti entro sei mesi dalla loro
istituzione ai sensi dell'articolo 6.
2. Del consorzio di cui al comma 1 possono fare parte i
comuni e le province rientranti nel perimetro del parco, la
soprintendenza regionale competente per i beni culturali, la
regione, le associazioni di ex partigiani, dei deportati nei
lager nazisti, degli ex combattenti, dei familiari
caduti e gli istituti per la storia del movimento di
liberazione.
3. Per la gestione degli interventi previsti dal1'articolo
2 il consorzio di cui al presente articolo può avvalersi delle
organizzazioni di volontariato, delle associazioni di cui al
comma 2 nonché degli istituti storici pubblici e privati
riconosciuti di valenza scientifica.
Art. 8
1. Il consorzio di cui all'articolo 7 emana un apposito
statuto recante norme per la definizione degli organismi
gestionali e amministrativi, nonché per l'attribuzione dei
compiti e dei ruoli del relativo personale.
2. Lo statuto di cui al comma 1 entra in vigore dopo
l'approvazione da parte del Ministero per i beni e le attività
culturali.
Art. 9
1. In ogni provincia interessata territorialmente è
istituito il comitato per la ricerca e la consulenza storica,
di seguito nominato "comitato".
2. Il comitato è composto da nove membri scelti tra
qualificati esperti in discipline storiche, umanistiche e
sociali nominati dal soprintendente provinciale competente per
i beni culturali ed ambientali. Tre membri sono indicati dal
consiglio provinciale ed altri dal rettore dell'Università
operante sul territorio.
3. Compiti del comitato sono:
a) svolgere ricerche e studi;
b) fare proposte ai consorzi di cui all'articolo 7
in sede di definizione dei bilanci preventivi annuali e
pluriennali;
c) proporre metodologie e criteri di intervento in
materia di conservazione, sicurezza e restauro dei beni
storici, nonché per la realizzazione di inventari e di
cataloghi;
d) esprime pareri sulle questioni ad esso
sottoposte dai consorzi.
Art. 10
1. Il consorzio di cui all'articolo 7 redige il piano
territoriale del parco costituente il progetto generale e il
quadro dell'assetto del territorio ricompreso nel perimetro di
competenza, indicando gli obiettivi generali e di settore, le
priorità e precisando le destinazioni da osservare sul
territorio in relazione ai diversi usi.
2. In particolare, il piano di cui al comma 1:
a) determina il perimetro definitivo del parco;
b) determina gli interventi conservativi, di
restauro e di riqualificazione da operare nel territorio del
parco e detta disposizioni per la salvaguardia integrata
dell'ambiente sotto il profilo naturalistico e storico;
c) determina i modi di utilizzazione sociale del
parco per scopi scientifici, culturali e ricreativi;
d) individua gli immobili e i beni da acquisire in
proprietà pubblica.
Art. 11
1. Il piano territoriale del parco di cui all'articolo 10
è adottato dalla provincia, previo parere del comitato di cui
all'articolo 9, su proposta del consorzio di cui all'articolo
7, ed è depositato, altresì, presso le sedi dei comuni
interessati e del consorzio, fatta salva la facoltà per
chiunque vi abbia interesse di presentare osservazioni e
proposte.
2. Qualora il parco superi l'ambito territoriale
provinciale, il relativo piano territoriale è adottato di
intesa tra le province interessate.
Art. 12
1. Sulla base del piano di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, il Ministro per i beni e
le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni
culturali e ambientali approva il programma degli interventi
previsti dalla presente legge, attribuendo alle province
interessate la gestione delle risorse per la relativa
attuazione.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate annualmente
dalla giunta provinciale in relazione alle previsioni della
legge di bilancio.
3. I consorzi di cui all'articolo 7 provvedono alle spese
necessarie all'attuazione degli interventi di cui al comma 1
mediante:
a) le risorse ripartite dalle province, i
contributi delle regioni e quelli derivanti da leggi
statali;
b) i contributi dei soggetti associati nei
consorzi in base ai relativi statuti;
c) i contributi versati ad altro titolo dagli enti
locali associati o da altri enti pubblici o da privati;
d) gli introiti derivanti dalle rendite
patrimoniali e dalle attività di gestione.
Art. 13
1. Le regioni possono concordare tra di loro e, previo
assenso delle autorità governative, con i Paesi esteri
confinanti, progetti di completamento degli interventi
previsti dalla presente legge nelle zone direttamente
interessate dalla guerra, usufruendo a tale scopo di
finanziamenti specifici da parte dello Stato.
2. Le regioni hanno la facoltà di delegare la gestione
degli interventi di cui al comma 1 alle province o ai consorzi
di cui all'articolo 7.
Art. 14
1. Le regioni hanno facoltà di emanare, sulla base dei
rispettivi statuti, norme integrative alle disposizioni della
presente legge, anche al fine di armonizzare le disposizioni
alle diverse legislazioni regionali vigenti nei settori
urbanistico, ambientale e paesaggistico, e nei settori della
tutela del patrimonio storico, artistico e culturale.
Art. 15
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali emana,
di concerto con il Ministro della difesa, un decreto recante
norme per il coordinamento delle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera f), con le disposizioni
di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204, e successive
modificazioni.
Art. 16
1. In sede di prima applicazione della presente legge, in
deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6, e fatto
salvo comunque quanto previsto per la perimetrazione
definitiva dall'articolo 10, comma 2, lettera a), sono
istituiti nella regione Friuli-Venezia Giulia i parchi della
Repubblica partigiana della Carnia e del Friuli Orientale.
Art. 17
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla
presente legge è autorizzata una spesa annuale, a decorrere
dal 1^ gennaio 2001, di lire 10 miliardi, al cui onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.