PROGETTO DI LEGGE - N. 6582
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
Il provvedimento non comporta nuovi oneri finanziari. Le
disposizioni del disegno di legge costituiscono nel loro
complesso specificazione di princìpi già contenuti
nell'ordinamento costituzionale. Non si determinano obblighi
né oneri finanziari in capo alle amministrazioni pubbliche
come effetto del provvedimento, poiché l'integrazione dei
princìpi di non discriminazione e pari opportunità
nell'attività della pubblica amministrazione va considerata
alla stregua di criterio ricavabile in via interpretativa
dall'articolo 3 della Costituzione, e viene ora positivizzata
allo scopo di evidenziare le finalità peculiari
dell'iniziativa legislativa.