PROGETTO DI LEGGE - N. 6582




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          Il provvedimento non comporta nuovi oneri finanziari. Le disposizioni del disegno di legge costituiscono nel loro complesso specificazione di princìpi già contenuti nell'ordinamento costituzionale. Non si determinano obblighi né oneri finanziari in capo alle amministrazioni pubbliche come effetto del provvedimento, poiché l'integrazione dei princìpi di non discriminazione e pari opportunità nell'attività della pubblica amministrazione va considerata alla stregua di criterio ricavabile in via interpretativa dall'articolo 3 della Costituzione, e viene ora positivizzata allo scopo di evidenziare le finalità peculiari dell'iniziativa legislativa.




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