PROGETTO DI LEGGE - N. 6582
Onorevoli Deputati! - Il provvedimento ha lo scopo di dare
piena attuazione al principio di uguaglianza di cui
all'articolo 3 della Costituzione, alla luce del nuovo
articolo 13 del Trattato che istituisce la Comunità europea,
come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge
16 giugno 1998, n. 209, affrontando il problema del divieto di
discriminazione per tutte le cause indicate da entrambe le
norme. Si tratta delle differenze di sesso, di razza o origine
etnica, di religione o convinzioni personali, di opinioni
politiche, di disabilità, di età, di orientamento sessuale, di
condizioni personali o sociali.
Com'è noto il nostro ordinamento civilistico è assai
povero di strumenti di tutela in via d'urgenza dei diritti
connessi con il divieto di discriminazione. Le azioni
giudiziarie già previste sono tutte tipiche, e le relative
pretese possono essere azionate in contesti limitati. In
particolare, le azioni menzionate sono quelle previste dagli
articoli 15, 18 e 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300
(Statuto dei lavoratori), dall'articolo 4 della legge 10
aprile 1991, n. 125, sulle pari opportunità nel lavoro, e ora
dall'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 (testo unico sulla disciplina dell'immigrazione), e
successive modificazioni. In base alle norme dello Statuto dei
lavoratori è possibile agire in giudizio contro una
discriminazione posta in essere dal datore di lavoro per
motivi di affiliazione sindacale. La legge sulla parità tra
uomo e donna n. 903 del 1977 ha esteso l'esperibilità
dell'azione ai casi di "discriminazione politica, religiosa,
razziale, di lingua o di sesso". L'azione di cui all'articolo
4 della legge n. 125 del 1991 riguarda le discriminazioni in
ragione del sesso, ma può essere esperita solo se la
discriminazione si è verificata sul lavoro. L'azione civile
prevista dall'articolo 44 del testo unico sull'immigrazione è
relativa alle discriminazioni "per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi". Come si vede la materia è alquanto
frammentata e dispersa.
L'obiettivo del disegno di legge è quello di integrare gli
strumenti normativi esistenti, dando a tutte le persone che
abbiano sofferto una discriminazione, per qualsiasi causa e in
qualsiasi contesto economico-sociale, la possibilità di agire
in giudizio in via d'urgenza per la cessazione del
comportamento discriminatorio e per la rimozione dei suoi
effetti. Si tratta dunque di allargare l'ambito della
giustiziabilità delle situazioni soggettive tutelate dal
divieto di discriminazione, con la previsione di un'azione
rapida, di natura cautelare. La generalizzazione della tutela
giudiziale ha anche lo scopo di far emergere una casistica,
con riferimento a tutte quelle situazioni che attualmente non
hanno alcun tipo di emersione giudiziaria. Ciò contribuirà
anche a fare crescere una consapevolezza diffusa
sull'esistenza delle discriminazioni e sulla necessità di una
efficace azione di contrasto.
L'articolo 1 ripropone le formule dell'articolo 3 della
Costituzione integrando l'elenco delle cause di
discriminazione con quelle previste dall'articolo 13 del
citato Trattato istitutivo della Comunità europea, e
successive modificazioni. Di tali cause di discriminazione non
viene tentata alcuna definizione. Il divieto di
discriminazione viene pertanto costruito come clausola aperta
all'evoluzione storica e interpretativa. La formulazione
"differenze di sesso" è stata preferita a "differenze di
genere" poiché tutte le fonti normative, anche al livello
internazionale, fanno riferimento al sesso nelle norme
specificamente dedicate al divieto di discriminazione.
L'espressione qui utilizzata consente perciò di fare
riferimento alla ricca interpretazione già consolidata.
Benché, l'articolo 13 del citato Trattato istitutivo della
Comunità europea rechi la formulazione "origine razziale ed
etnica", si preferisce continuare a parlare di "razza", anche
in questo caso per il maggiore grado di consolidamento del
termine e della sua interpretazione. E' stata tuttavia
aggiunta la formulazione relativa all'"origine etnica",
mutuata dal Trattato di Amsterdam. L'indicazione dell'età,
della disabilità e dell'orientamento sessuale sono pure
riprese dal citato articolo 13.
Nel testo viene usata l'espressione "donne e uomini" per
designare in modo non neutro il complesso dei soggetti
destinatari delle norme di tutela. La formulazione va perciò
letta alla luce delle innovazioni linguistiche contenute nella
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo
1997 recante "Azioni volte a promuovere l'attribuzione di
poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire
libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio
1997. In altri termini, anche sulla scorta di atti normativi
internazionali come lo Statuto della Corte penale
internazionale, si preferisce definire un certo collettivo,
piuttosto che con termini come "tutti i cittadini" o
consimili, con il riferimento all'appartenenza dei suoi
componenti ad uno dei due sessi. La formulazione "donne e
uomini" non è viceversa interpretabile come riferita alla sola
discriminazione in base al sesso. Il contesto del disegno di
legge è infatti chiaramente comprensivo di tutte le
discriminazioni, per qualsiasi causa. L'identità di genere
peraltro è sempre trasversale all'appartenenza ad un gruppo o
al possesso di una condizione personale che in ipotesi
potrebbero essere fattori causativi di una discriminazione. In
tale caso la discriminazione in base al sesso potrebbe
sommarsi alla discriminazione per altra causa. L'ipotesi non è
scolastica, poiché la compresenza di diverse ragioni di
discriminazione non di rado si verifica nella realtà
sociale.
L'articolo 2, oltre a vietare nel comma 1 ogni atto, patto
o comportamento discriminatori, dà la definizione di
discriminazione indiretta con una formulazione che riprende la
definizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 4 della legge
n. 125 del 1991. Per le discriminazioni che si verificano
nell'ambito dei rapporti di lavoro è prevista una tutela
rafforzata. Infatti, mentre in generale la prova liberatoria
rispetto alla insussistenza della discriminazione può
consistere nella dimostrazione che il diverso trattamento ha
una giustificazione oggettiva, per ciò che concerne l'attività
lavorativa o di impresa occorre provare che la ragione
giustificativa riguarda un requisito essenziale allo
svolgimento della prestazione.
Il comma 3 dell'articolo 2 riguarda le azioni positive.
Finora né l'ordinamento interno né l'ordinamento comunitario
hanno fornito una vera e propria definizione, limitandosi
l'articolo 1 della legge n. 125 del 1991 a menzionare le
"azioni positive per le donne" come misure da adottare al fine
di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la
realizzazione di pari opportunità. La definizione contenuta
nel disegno di legge è più ampia, e si riferisce ad ogni
misura volta a eliminare tutte le disuguaglianze di fatto, non
solo tra donne e uomini. La formulazione rinvia ad ulteriori
atti normativi, o ai contratti collettivi, o ad altri atti
adottati nell'esercizio di poteri autoritativi o di
sovraordinazione, che di volta in volta dovranno indicare i
destinatari delle specifiche misure di favore, i motivi e le
finalità per le quali esse sono adottate. Si prevede
espressamente che le azioni positive non ricadono nel divieto
di discriminazione; con ciò si indica un criterio limitativo
destinato ad operare in sede giudiziaria, in relazione alla
valutazione sull'esistenza della discriminazione lamentata.
Il comma 4 dell'articolo 2 indica i princìpi ai quali
devono conformare la propria attività, anche mediante atti
organizzativi, le amministrazioni pubbliche anche ad
ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, gli enti pubblici, anche economici, gli
enti locali ed i loro consorzi ed i soggetti a controllo o a
partecipazione maggioritaria pubblica, ovvero esercenti
pubblici servizi. La disposizione ripropone i princìpi
contenuti nella citata direttiva del Presidente del Consiglio
dei ministri 27 marzo 1997 e nell'articolo 61 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, in
materia di pari opportunità tra donne e uomini, specificandoli
e soprattutto ampliandone la portata in relazione a tutte le
potenziali cause di discriminazione. In particolare, la norma
indica il metodo dell'integrazione dei princìpi di non
discriminazione e pari opportunità nelle politiche generali e
di settore, nel complesso dell'attività delle pubbliche
amministrazioni, e segnatamente negli atti di programmazione
ed organizzativi. La seconda specificazione riguarda la
promozione di politiche per l'occupazione, anche attraverso
misure relative ai tempi e all'organizzazione del lavoro,
volte a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità
sociale a donne e uomini. Le pubbliche amministrazioni sono
così chiamate non solo ad assicurare che non si verifichino
discriminazioni, ma anche a svolgere un'attività di carattere
promozionale, finalizzata a creare condizioni di pari
opportunità. Anche in questo caso la formulazione "donne e
uomini" designa in modo sessuato l'universo di riferimento,
senza limitare l'operatività della norma alla sola parità
uomo-donna.
Benché l'integrazione dei princìpi di non discriminazione
e pari opportunità nell'attività della pubblica
amministrazione sia ricavabile in via interpretativa
dall'articolo 3 della Costituzione, il carattere innovativo
della disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, del disegno
di legge, consiste nella indicazione di una nozione ampia di
pari opportunità, risultante sia dall'estensione alle
differenze indicate nell'articolo 1 di concetti che sono stati
originariamente formulati in relazione alla sola differenza di
genere, sia dall'indicazione di una doppia valenza delle
politiche di pari opportunità, di garanzia contro le
discriminazioni e di promozione di iniziative positive
finalizzate alla realizzazione del principio di uguaglianza.
La valenza di questa disposizione va sottolineata soprattutto
in relazione ai problemi posti dall'evoluzione in senso
multiculturale e multietnico della nostra società.
L'articolo 3 disciplina l'azione in giudizio, volta a
ottenere la cessazione del comportamento pregiudizievole e la
rimozione dei suoi effetti. Si tratta di un'azione di natura
cautelare e urgente, che fa salva la possibilità di agire in
via ordinaria per il risarcimento del danno. L'azione ha
carattere residuale, nel senso che trova applicazione nei casi
in cui l'ordinamento non prevede uno strumento di tutela
tipico. L'ambito applicativo tuttavia è assai ampio, poiché
comprende tutte le discriminazioni per motivi di disabilità,
di età, di orientamento sessuale, di condizioni personali e
sociali verificatesi in qualsiasi contesto, nonché le
discriminazioni per motivi di sesso, di lingua e di opinioni
politiche verificatesi al di fuori dell'accesso o dello
svolgimento del rapporto di lavoro ovvero del
licenziamento.
Il comma 2 fissa una regola di competenza territoriale
particolarmente favorevole all'istante, in base alla quale il
giudice competente è sempre quello del luogo di domicilio
dello stesso istante.
Ai sensi del comma 3, quando la domanda è rivolta alla
pronuncia di provvedimenti urgenti, si applica la disciplina
dei procedimenti cautelari di cui agli articoli 669-bis
e seguenti del codice di procedura civile, con un'importante
innovazione. Poiché in relazione alle situazioni soggettive
specificamente contemplate dal disegno di legge la tutela
cautelare può talora essere esaustiva, sulla scorta di
precedenti già esistenti nell'ordinamento la fase di merito è
qui prevista come meramente eventuale. Se infatti l'ordinanza
che definisce la fase cautelare è pronunciata prima del
giudizio di merito, il giudice provvede sulle spese anche nel
caso di accoglimento dell'istanza. In questo caso il
procedimento si esaurisce, non applicandosi l'articolo
669-octies del codice di procedura civile, che obbliga
l'istante ad iniziare la causa di merito entro un termine
perentorio. Non si applica neanche l'articolo 669-novies
del medesimo codice, nelle parti in cui disciplina la perdita
di efficacia del provvedimento cautelare in caso di mancato
inizio del procedimento di merito nel termine.
I commi 4 e 5 dell'articolo 3 riprendono l'articolo 44 del
testo unico sulla disciplina dell'immigrazione,
rispettivamente il comma 10 e il comma 9, ampliandone il campo
di applicazione al di là dell'ambito lavoristico. Pertanto, in
base al comma 4, se viene posto in essere un atto, patto o
comportamento discriminatorio di carattere collettivo, la
domanda per l'accertamento della discriminazione e per la sua
rimozione può essere proposta dagli enti o associazioni
rappresentativi dei diritti e degli interessi del gruppo cui
appartengono i soggetti passivi della discriminazione. Questa
norma è preordinata all'effettività della tutela
giudiziaria.
Per quanto riguarda il regime della prova, il comma 5
introduce una norma di favore per la persona vittima della
discriminazione, che al fine di dimostrare la sussistenza del
comportamento pregiudizievole può dedurre elementi di fatto,
relativi a fenomeni di carattere collettivo. Tali elementi
sono valutati dal giudice secondo il suo prudente
apprezzamento ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del
codice civile, che non ammette se non presunzioni gravi,
precise e concordanti. La regola comporta una certa
attenuazione dell'onere probatorio a carico dell'istante,
poiché rende più agevole, rispetto al regime ordinario, la
dimostrazione dell'esistenza della discriminazione. Infatti
l'istante potrà dedurre a sostegno della sua pretesa elementi
relativi a fenomeni collettivi, volti a documentare, ad
esempio, l'ingiustificata sottorappresentazione di un gruppo
in un certo contesto economico-sociale. La disposizione non si
spinge peraltro fino a configurare una inversione dell'onere
della prova simile a quella contenuta nell'articolo 4 della
legge n. 125 del 1991, secondo cui in tale caso il convenuto
deve provare l'insussistenza della discriminazione. Ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, del presente disegno di legge, sulla
base di quanto peraltro già previsto dall'articolo 44 del
testo unico sulla disciplina dell'immigrazione, è invece
lasciata alla discrezionalità del giudice la valutazione, da
effettuare caso per caso, circa l'idoneità degli elementi
dedotti dall'istante a fondare la presunzione dell'esistenza
della discriminazione.
Ai sensi del comma 6, in caso di elusione dei
provvedimenti del giudice si applica l'articolo 388, primo
comma, del codice penale.
Qualora si dia luogo alla fase di merito, ai sensi del
comma 7 il giudice potrà liquidare, qualora ritenuto
sussistente, il danno non patrimoniale. Si tratta di una norma
innovativa che, sulla scorta dell'analoga previsione
dell'articolo 44 del testo unico sulla disciplina
dell'immigrazione, indica il comportamento discriminatorio
come fattore causativo del danno non patrimoniale. Dunque
l'accertamento in fase di cognizione dell'esistenza della
discriminazione costituisce uno dei casi previsti dalla legge
nei quali il giudice è espressamente facultato alla
liquidazione del danno non patrimoniale, anche
indipendentemente dalla condanna per reato di cui all'articolo
185 del codice penale.
Allegato.
Repertorio Atti n. 160/C.U. del 21 ottobre 1999.
CONFERENZA UNIFICATA
(ex articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281)
SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1999
Oggetto: Disegno di legge recante: "Misure contro le
discriminazioni e per la promozione di pari opportunità"
approvato dal Consiglio dei ministri l'8 ottobre 1999.
La Conferenza Unificata
Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali è unificata, per le materie ed
i compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza
Stato-regioni;
Visto l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, che prevede che il Presidente del
Consiglio dei ministri possa sottoporre a questa Conferenza,
ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunità
montane;
Visto il disegno di legge in oggetto, approvato dal
Consiglio dei ministri l'8 ottobre 1999 e trasmesso il 12
ottobre 1999 dal Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa
Conferenza, le regioni nell'esprimere parere favorevole sul
disegno di legge in esame, hanno consegnato un documento con
il quale vengono formulate osservazioni riferite in
particolare all'articolo 3 del disegno di legge sulla tutela
giurisdizionale, con la raccomandazione al Governo di tenerne
conto in sede di esame parlamentare del richiamato disegno di
legge;
Considerato che l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM si sono espressi
favorevolmente sul testo del disegno di legge approvato dal
Consiglio dei ministri;
Considerato che, nel corso della medesima seduta, il
Ministro per le pari opportunità si è impegnato a tenere conto
delle osservazioni avanzate dalle regioni nel successivo esame
parlamentare del disegno di legge;
esprime parere favorevole
ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante: "Misure
contro le discriminazioni e per la promozione di pari
opportunità", approvato dal Consiglio dei ministri l'8 ottobre
1999 e trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri il 12
ottobre 1999, con le osservazioni presentate dalle regioni, di
cui all'unito documento, e con la raccomandazione che il
Governo ne tenga conto in sede di esame parlamentare del
richiamato disegno di legge.
OSSERVAZIONI DELLE REGIONI IN MERITO
AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE:
"MISURE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E
PER LA PROMOZIONE DI PARI OPPORTUNITA'"
Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata
Lo schema del disegno di legge in oggetto è rivolto, in
base a quanto evidenziato nella relazione illustrativa
d'accompagnamento, al perseguimento della piena attuazione del
principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della
Costituzione. In merito a tale provvedimento si formulano le
seguenti osservazioni.
L'articolo 1 mutua sostanzialmente il contenuto del
citato articolo 3 della Costituzione che, come è noto, ha
avuto un'applicazione particolarmente ampia nella prassi anche
giudiziaria, sulla base di un'interpretazione storico
evolutiva della norma, elaborata dalla Corte costituzionale,
in relazione alle nuove esigenze di tutela delle posizioni
giuridiche soggettive emergenti dal contesto sociale.
L'articolo 2 contiene, sotto il profilo della tecnica
redazionale, alcune espressioni eccessivamente generiche come
tali suscettibili di ambiguità interpretative. Ad esempio, non
è chiara la previsione del comma 2 che, nel definire la
"discriminazione indiretta" individua "ogni disposizione,
criterio o pratica formalmente neutri" non essendo di facile
comprensione la portata applicativa del citato disposto. Al
successivo comma 3 non risulta chiaro il senso della
previsione per cui "le azioni positive non ricadono nel
divieto di discriminazione".
Le maggiori perplessità sorgono in relazione al contenuto
dell'articolo 3, relativo alla tutela giurisdizionale.
Il comma 1 sembra prevedere la possibilità per
l'interessato di ottenere un provvedimento di carattere
inibitorio rivolto alla cessazione del comportamento
pregiudizievole, con la possibilità di avere il risarcimento
del danno, secondo i princìpi generali della responsabilità
aquiliana.
Il comma 3 della disposizione in questione introduce una
tutela cautelare, che è anomala rispetto alla disciplina
generale ex articolo 669-bis e seguenti del codice
di procedura civile. Tale norma prevede, infatti, elementi
incompatibili con la natura provvisoria e strumentale del
provvedimento cautelare che, per sua essenza, è rivolto a
preservare gli effetti del giudizio di merito, a cognizione
piena. Tali elementi di incompatibilità sono rinvenibili
nell'ultimo periodo del comma 3, nella parte in cui si
prevedono deroghe espresse a quanto disposto dall'articolo
669-octies e dall'articolo 669-novies, commi 1, 2
e 4, del codice di rito. Si dispone, infatti, che l'ordinanza
di accoglimento della istanza cautelare non sia seguita dalla
fase processuale di cognizione piena rispetto alla quale, come
è noto, i provvedimenti cautelari sono funzionali e
strumentali.
Elementi di ambiguità interpretativa sono, altresì,
rinvenibili nel comma 5 nella parte in cui si fa riferimento,
come prova deducibile in giudizio, ad "elementi di fatto
relativi a fenomeni di carattere collettivo" non essendo
chiare le ipotesi applicative della fattispecie.
Roma, 21 ottobre 1999.
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
Il provvedimento costituisce norma attuativa del divieto
di discriminazione già sancito dall'articolo 3 della
Costituzione e dall'articolo 13 del Trattato che istituisce la
Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam,
di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209. Per quanto riguarda
l'indicazione delle cause di discriminazione il disegno di
legge non presenta pertanto carattere innovativo.
Le definizioni contenute nell'articolo 2 sono costruite
tenendo conto di princìpi ed istituti già presenti
nell'ordinamento. In particolare la definizione di
discriminazione indiretta (comma 2) è modellata su quella
contenuta nella legge 10 aprile 1991, n. 125, recante "Azioni
positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel
lavoro". Il disegno di legge si limita ad operare un
ampliamento dell'ambito di operatività della nozione,
estendendola a tutte le cause di discriminazione e a tutti i
contesti economico-sociali. Tuttavia da un punto di vista
concettuale la norma non introduce innovazioni.
Per ciò che concerne le azioni positive (articolo 2,
comma 3), finora né l'ordinamento interno né l'ordinamento
comunitario hanno fornito una vera e propria definizione.
L'articolo 1 della legge n. 125 del 1991 si limita a
menzionare le azioni positive per le donne come misure da
adottare al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto
impediscono la realizzazione di pari opportunità. La
definizione contenuta nel disegno di legge è più ampia e si
riferisce ad ogni misura volta a eliminare tutte le
disuguaglianze di fatto, non solo tra donne e uomini.
Tuttavia, anche in questo caso, il provvedimento non innova la
nozione di azione positiva, facendo riferimento
all'interpretazione e alla prassi consolidatasi in relazione
alla materia delle politiche di pari opportunità
uomo-donna.
Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto
amministrativo, le disposizioni recate dal provvedimento non
comportano nuovi oneri organizzativi né finanziari a carico di
pubbliche amministrazioni. Per quanto riguarda le azioni
positive, la norma rinvia ad ulteriori atti normativi, o a
contratti collettivi o ad altri atti adottati nell'esercizio
di poteri autoritativi o di sovraordinazione.
L'azione civile prevista dall'articolo 3 per la tutela
giudiziale dei diritti connessi con il divieto di
discriminazione è modellata sui procedimenti d'urgenza di cui
agli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura
civile. Gli aspetti innovativi che rispetto al modello
codicistico sono presenti nel provvedimento non costituiscono
peraltro novità assolute, ripetendo schemi tratti dall'azione
contro la discriminazione razziale prevista dall'articolo 44
del testo unico sulla disciplina dell'immigrazione (emanato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) in particolare
relativamente alla natura meramente eventuale della fase di
merito (comma 3), alla legittimazione degli enti collettivi
rappresentativi dei diritti e interessi del gruppo a cui
appartengono i soggetti lesi dalla discriminazione (comma 4),
alla possibilità per l'istante di fornire elementi di prova
basati su elementi relativi a fenomeni di carattere collettivo
(comma 5), all'incriminazione penale dell'elusione
dell'ordinanza che accoglie il ricorso (comma 6), alla
risarcibilità del danno non patrimoniale (comma 7). In
conclusione, in relazione agli aspetti processuali il
provvedimento non contiene istituti nuovi rispetto alla
legislazione vigente, ma comporta solo l'estensione e la
combinazione di regole proprie di procedimenti già
disciplinati.
Come segnalato nella relazione illustrativa, alcune
disposizioni contengono innovazioni linguistiche, peraltro già
presenti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri del 27 marzo 1997 recante "Azioni volte a promuovere
l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a
riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a
donne e uomini", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
116 del 21 maggio 1997.
I riferimenti contenuti nel testo a norme vigenti sono
corretti per quanto attiene all'esatta individuazione delle
norme.