PROGETTO DI LEGGE - N. 6910
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito l'Ufficio registrazione dominii (URD)
presso il Ministero delle comunicazioni, al quale sono
attribuiti i compiti in materia di registrazione nelle reti di
comunicazione esercitati dal Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR).
2. Il Ministro delle comunicazioni, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
emana un decreto recante norme per l'organizzazione ed il
funzionamento dell'URD.
Art. 2.
1. L'URD è responsabile dell'assegnazione dei nomi di
dominii nella rete INTERNET all'interno del country code
"it", nel rispetto e a tutela delle persone, fisiche e
giuridiche, seguendo l'ordine cronologico delle richieste.
2. E' vietato registrare come nomi a dominio:
a) nomi propri di persona diversi da quelli
facenti capo al richiedente;
b) marchi di impresa registrati ai sensi del regio
decreto 21 giugno 1942, n. 929, o in preuso ai sensi
dell'articolo 2571 del codice civile, ed idonei a distinguere
prodotti e servizi;
c) denominazioni di ditte iscritte presso le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) denominazioni e nomi di qualunque genere tali
da indurre in inganno e/o ingenerare confusione per
similitudine.
Art. 3.
1. Chiunque registri un nome a dominio nella rete INTERNET
identico o tale da ingenerare confusione per similitudine con
nomi o marchi o ditte famosi che offrono beni o servizi al
fine di trarne ingiusto profitto, trasferendolo a scopo di
lucro o approfittando della buona fede dei consumatori e degli
utenti, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da 1 a 50 milioni di lire.
Art. 4.
1. L'URD revoca l'assegnazione di un nome a dominio nella
rete INTERNET a fronte di una decisione arbitrale o di una
sentenza passata in giudicato che stabilisca che
l'assegnatario non aveva diritto all'uso.
2. L'URD può sospendere un nome a dominio utilizzato nella
rete INTERNET quando ne sia contestato l'uso
all'assegnatario.
Art. 5.
1. Nelle more dell'istituzione dell'URD, il CNR continua a
svolgere i compiti in materia di registrazione nelle reti di
comunicazione cui è preposto, nel rispetto, per quanto risulti
compatibile, delle disposizioni di cui alla presente legge.