PROGETTO DI LEGGE - N. 6910




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito l'Ufficio registrazione dominii (URD) presso il Ministero delle comunicazioni, al quale sono attribuiti i compiti in materia di registrazione nelle reti di comunicazione esercitati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
        2. Il Ministro delle comunicazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'URD.


Art. 2.

        1. L'URD è responsabile dell'assegnazione dei nomi di dominii nella rete INTERNET all'interno del country code "it", nel rispetto e a tutela delle persone, fisiche e giuridiche, seguendo l'ordine cronologico delle richieste.
        2. E' vietato registrare come nomi a dominio:

            a) nomi propri di persona diversi da quelli facenti capo al richiedente;

            b) marchi di impresa registrati ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, o in preuso ai sensi dell'articolo 2571 del codice civile, ed idonei a distinguere prodotti e servizi;

            c) denominazioni di ditte iscritte presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

            d) denominazioni e nomi di qualunque genere tali da indurre in inganno e/o ingenerare confusione per similitudine.


Art. 3.

        1. Chiunque registri un nome a dominio nella rete INTERNET identico o tale da ingenerare confusione per similitudine con nomi o marchi o ditte famosi che offrono beni o servizi al fine di trarne ingiusto profitto, trasferendolo a scopo di lucro o approfittando della buona fede dei consumatori e degli utenti, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 1 a 50 milioni di lire.


Art. 4.

        1. L'URD revoca l'assegnazione di un nome a dominio nella rete INTERNET a fronte di una decisione arbitrale o di una sentenza passata in giudicato che stabilisca che l'assegnatario non aveva diritto all'uso.
        2. L'URD può sospendere un nome a dominio utilizzato nella rete INTERNET quando ne sia contestato l'uso all'assegnatario.


Art. 5.

        1. Nelle more dell'istituzione dell'URD, il CNR continua a svolgere i compiti in materia di registrazione nelle reti di comunicazione cui è preposto, nel rispetto, per quanto risulti compatibile, delle disposizioni di cui alla presente legge.



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