PROGETTO DI LEGGE - N. 6220




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          Il disegno di legge in oggetto, nel riconoscere il ruolo specifico delle giovani donne e dei giovani uomini nei processi di sviluppo del Paese, ha come finalità la promozione di politiche volte al sostegno e allo sviluppo della loro autodeterminazione e partecipazione sul piano culturale, il sostegno alla loro capacità progettuale e creativa, l'incentivazione alla rappresentanza nella società, sia come singoli che nelle forme associate e aggregate, favorendo il formarsi di nuove realtà associative ed aggregate nonché il consolidamento ed il rafforzamento di quelle già esistenti (articolo 1).
          Per il conseguimento di tali obiettivi, è prevista la preordinazione di specifiche somme nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, pari a lire 12,5 miliardi per l'anno 2000 e a lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
          A tale fine è anche prevista l'integrazione del medesimo Fondo, per lire 12,5 miliardi per l'anno 2000 e per lire 36 miliardi a decorrere dall'anno 2001, a valere sulle disponibilità del Fondo speciale di parte corrente.
          Le predette somme preordinate nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali dovrebbero essere così ripartite.

                Tabella 1

                % 2000 2001
                (articolo 3,                 comma 2) (milioni di lire)

1. Regioni e province         autonome di Trento         e di Bolzano 67 8.375 53.600

2. Centro nazionale per         lo sviluppo delle         politiche giovanili         (articolo 4) 30 3.750 24.000

3. Funzionamento Consiglio         nazionale giovani         (articolo 5) 3 375 2.400

                Totale 100 12.500 80.000


          La quota di risorse destinate alle regioni è ripartita, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale emanato d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dell'incidenza della popolazione giovanile sui residenti.
          Tali risorse saranno utilizzate dalle regioni sulla base delle competenze loro attribuite anche ultimamente dal decreto legislativo n. 112 del 1998.
          Poiché il disegno di legge non prevede norme volte a introdurre diritti di natura soggettiva, gli oneri derivanti dall'applicazione del dispositivo in oggetto trovano copertura statale fino ad esaurimento delle risorse stanziate per il finanziamento del provvedimento, salvo ulteriori risorse destinate allo scopo dagli enti territoriali a valere su stanziamenti dei rispettivi bilanci.
          Avuto riguardo al sopra indicato prospetto di riparto delle risorse finanziarie (tabella 1), di seguito viene data illustrazione della quantificazione degli oneri derivanti dal funzionamento degli istituendi organi.
          Nel primo anno di applicazione della legge, si ipotizza che tali oneri siano dimezzati rispetto alla valutazione annua a regime in considerazione dei necessari tempi per l'avvio ed il completo funzionamento degli organismi che si intendono istituire.


Valutazione degli oneri di funzionamento che gravano sulla quota riservata alle attività del Centro nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili (articolo 4).

          Per le finalità del Centro è riservata una quota pari al 30 per cento delle risorse destinate al finanziamento degli interventi della legge corrispondenti a regime, a decorrere dal 2001, a 24.000 milioni di lire annue. Gli oneri annui di funzionamento degli istituendi organi che gravano su tali risorse ammontano in complesso a 831,5 milioni di lire. La quota rimanente pari ad oltre 23.000 milioni, è finalizzata al finanziamento degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 4, tra cui assume particolare rilievo, dal punto di vista dell'impegno finanziario, la promozione di progetti sperimentali innovativi.


Attività di sostegno al Centro nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili (articolo 4, comma 3).

          Il comma 3 dell'articolo 4 del disegno di legge stabilisce che il Centro nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili può avvalersi - per le funzioni di sostegno tecnico, di accompagnamento, di tutoraggio e di monitoraggio alle associazioni ed aggregazioni giovanili per la progettazione e la realizzazione delle rispettive iniziative - di enti e di strutture, sulla base di apposite convenzioni, da individuare nel rispetto delle normative nazionale e comunitaria sugli appalti di pubblici servizi.
          Nell'ipotesi che il Centro nazionale stipuli la convenzione con tre enti per un importo medio di 150 milioni di lire all'anno, gli oneri annui derivanti dallo svolgimento di tale attività ammontano a 450 milioni di lire (3 x 150.000.000).


Personale addetto alle attività del centro (articolo 4, commi 4 e 9).

        Il comma 4 dell'articolo 4 stabilisce che il Centro nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili è composto dal direttore, nominato su proposta del Ministro per la solidarietà sociale (non necessariamente appartenente a pubbliche amministrazioni), e da dieci componenti, di cui otto designati dal Ministro per la solidarietà sociale e due dal Consiglio nazionale dei giovani. Tutti i componenti del Centro nazionale sono scelti tra persone di comprovata competenza professionale.
          Il comma 9 dello stesso articolo 4 prevede inoltre che ai componenti del Centro nazionale competa, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, anche un gettone di presenza per ciascuna riunione.
          Per la quantificazione degli oneri relativi si è proceduto nella seguente maniera.
          A) Si è ipotizzato che il direttore del Centro nazionale non appartenga ad una pubblica amministrazione. Ai fini retributivi, il direttore è stato equiparato alla figura del dirigente generale dell'amministrazione statale, il cui costo del lavoro ammonta a 174 milioni di lire, di cui 130 milioni di lire quale retribuzione lorda e 44 milioni di lire per contributi assistenziali e previdenziali a carico dell'amministrazione stessa.
          B) A tutti i componenti del Centro, esperti delle problematiche giovanili, è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese di trasferta, un gettone di presenza. Il calcolo degli oneri è stato effettuato separatamente per le due categorie di spesa sulla base dei sottoelencati parametri:

          1. Rimborso spese di trasferta:

              Numero componenti: 11;

              Numero riunioni annue: 10;

              Partecipanti fuori sede: 36,4 per cento (arrotondato a 4 componenti);

              Numero giorni di pernottamento: 1;

              Costo medio del pernottamento: 200.000 lire;

              Numero pasti fuori sede: 2;

              Costo medio del pasto: 50.000 lire;

              Mezzo di trasporto utilizzato: treno 50 per cento aereo 50 per cento;

              Costo medio di trasporto: treno, 200.000 lire a/r; aereo, 500.000 lire a/r.

          L'onere annuo, sulla base delle ipotesi adottate, ammonta a 26,0 milioni di lire, di cui:

                a) viaggio (11x10x36,4 per cento x50 per cento x200.000+11x10x36,4 per cento x50 per cento x500.000) 14.000.000;
                b) pernottamento (11x10x36,4 per cento x200.000) 8.000.000;

                c) vitto (11x10x36,4 per cento x2x50.000) 4.000.000;

              Totale 26.000.000.

          2. Gettoni di presenza.

          Si è ipotizzato che a tutti i partecipanti venga riconosciuto un gettone di presenza di 200.000 lire. Poiché sono previste 10 riunioni l'anno, l'onere complessivo può essere stimato in 22,0 milioni di lire (11x10x200.000).

          3. Spese generali organizzative.

          Si è ipotizzato che per l'organizzazione delle 10 riunioni siano sostenute spese quantificabili forfettariamente in circa 9,5 milioni di lire l'anno.


Elaborazione di dati informativi sulla condizione giovanile (articolo 4, comma 6).

          Il comma 6 dell'articolo 4 prevede che l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sulla base di una apposita convenzione con il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, elabori annualmente dati specifici sulla condizione giovanile in Italia.
          Per la quantificazione del relativo onere, si è ipotizzato che in convenzione sia riconosciuto all'ISTAT un importo di lire 150 milioni annue quale partecipazione ai costi sopportati dall'Istituto per lo svolgimento di tale attività.
          Conclusivamente per le spese di funzionamento è valutato un onere di circa 1 miliardo; residuano quindi sulle risorse previste all'articolo 4, circa lire 23 miliardi da destinare alle attività da promuovere da parte del Centro cosi come precisato al comma 2 dell'articolo 4.


Riepilogo degli oneri (valori in milioni di lire)

                2000 2001

Articolo 4
Risorse assegnate 3.750 24.000
Oneri di funzionamento

Attività di sostegno al Centro       nazionale per lo sviluppo delle       politiche giovanili (articolo 4,       comma 3) 225,0 450,0

Personale addetto alle attività del       Centro (articolo 4, comma 4) 116,0 231,5

Elaborazione di dati informativi       sulla condizione giovanile       (articolo 4, comma 7) 75,0 150,0

                Totale 416,0 831,5

Risorse residue (da destinare alla       promozione di progetti inerenti       lo sviluppo delle politiche       giovanili) 3.334,0 23.168,5
Valutazione degli oneri di funzionamento che gravano sulla quota riservata al Consiglio nazionale dei giovani (articolo 5).

          Per il funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani è riservata una quota pari al 3 per cento delle risorse destinate al finanziamento degli interventi della legge corrispondenti a regime, a decorrere dal 2001, a 2.400 milioni di lire annue (confrontare tabella 1). Gli oneri per il funzionamento degli istituendi organi che gravano su tali risorse sono valutati in complesso in 1.322,5 milioni di lire a regime. La somma residuale, pari ad oltre lire 1.000 milioni, è da finalizzarsi al finanziamento delle funzioni di promozione dell'associazionismo giovanile indicate all'articolo 5.

          Di seguito si da illustrazione del dettaglio delle spese di funzionamento.


Funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani (articolo 5, comma 2).

          Il comma 2 dell'articolo 5 stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, si provveda alla costituzione e alla organizzazione del Consiglio nazionale dei giovani composto dai rappresentanti delle diverse associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano a tutti i livelli in favore dei giovani.
          Per la quantificazione degli oneri di funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani si è ipotizzato che vengano svolte annualmente 4 riunioni plenarie alle quali partecipano 100 giovani in rappresentanza delle diverse realtà giovanili, così come specificate e nominate nel comma 2 dell'articolo 5, e che siano istituite 4 commissioni di studio su tematiche di interesse generale, composte mediamente ciascuna da 20 giovani facenti parte del Consiglio nazionale, che si riuniscono anch'esse 4 volte l'anno.
          Ciò premesso, si riportano di seguito i parametri utilizzati per la stima degli oneri:

          1. Riunioni plenarie:

              Numero partecipanti: 100;

              Numero riunioni anno: 4;

              Partecipanti fuori sede: 50 per cento;

              Numero giorni di pernottamento: 1;

              Costo medio del pernottamento: 200.000 lire;

              Numero pasti fuori sede: 2;

              Costo medio del pasto: 50.000 lire;

              mezzo di trasporto utilizzato: treno 50 per cento; aereo 50 per cento;
              costo medio di trasporto: treno, 200.000 lire a/r; aereo, 500.000 lire a/r.

          Sulla base delle ipotesi effettuate e dei parametri utilizzati, si può stimare un onere complessivo di 130,0 milioni di lire all'anno, di cui:

                a) viaggio (100x4x50 per cento x50 per cento x200.000+100x4x50 per cento x50 per cento x500.000) 70.000.000

                b) pernottamento (100x4x50 per cento x1x200.000) 40.000.000

                c) vitto (100x4x50 per cento x2x50.000) 20.000.000

          2. Commissioni di studio

              Numero medio partecipanti: 80;

              Numero riunioni anno: 4;

              Partecipanti fuori sede: 50 per cento;

              Numero giorni di pernottamento: 1;

              Costo medio del pernottamento: 200.000 lire;

              Numero pasti fuori sede: 2;

              Costo medio del pasto: 50.000 lire;

              mezzo di trasporto utilizzato: treno 50 per cento; aereo 50 per cento;

              costo medio di trasporto: treno, 200.000 lire a/r; aereo, 500.000 lire a/r.

          L'onere annuo complessivo può quindi essere stimato pari a 104,0 milioni di lire, di cui:

                a) viaggio (80x4x50 per cento x50 per cento x200.000+80x4x50 per cento x50 per cento x500.000) 56.000.000

                b) pernottamento (80x4x50 per cento x1x200.000) 32.000.000

                c) vitto (80x4x50 per cento x2x50.000) 16.000.000

          3. Gettoni di presenza.

          Si è ipotizzato che ai partecipanti alle riunioni plenarie e alle commissioni di studio venga riconosciuto un gettone di presenza di 200.000 lire. L'onere annuo complessivo può essere quindi valutato in 144,0 milioni di lire (100x4x200.000+80x4x200.000).

          4. Spese generali organizzative.

          Si è ipotizzato che per l'organizzazione delle riunioni plenarie e delle commissioni di studio siano sostenute spese che possono essere quantificate forfettariamente in circa 42,0 milioni di lire l'anno.
Partecipazione a fori associativi internazionali <articolo 5, comma 1, lettera b)>.

          La quantificazione degli oneri relativi a tale attività è stata effettuata sulla base dei seguenti valori parametrici:

              Riunioni internazionali su tematiche di specifico interesse: 10;

              Numero medio dei partecipanti: 5;

              Numero di giornate di pernottamento: 1;

              Costo medio del pernottamento: 350.000;

              Numero pasti: 2;

              Costo medio del pasto: 100.000 lire;

              Mezzo di trasporto: aereo, 100 per cento;

              Costo medio del biglietto aereo a/r: 1.500.000 lire.

          Sulla scorta di tali ipotesi parametriche l'onere annuo può essere stimato in 102,5 milioni di lire di cui:

                a) viaggio (10x5x100 per cento x1.500.000) 75.000.000

                b) pernottamento (10x5x1x350.000) 17.500.000

                c) vitto (10x5x2x100.000) 10.000.000

              Totale 102.500.000


Promozione di indagini e ricerche <(articolo 5, comma 1, lettera d)>.

          Il Consiglio nazionale dei giovani promuove indagini e ricerche sulle partecipazioni dei giovani nelle istituzioni nazionali e locali, negli organismi rappresentativi scolastici e universitari e sulle realtà associative ed aggregate.
          Ipotizzando che vengano commissionati ad enti esterni 10 studi l'anno su problematiche inerenti i temi indicati dal dettato normativo e che l'importo medio degli studi ammonti ad 80 milioni di lire, si può valutare un onere annuo di 800,0 milioni di lire (10x80.000.000).
          Si è ipotizzato che il primo anno possa essere svolto un solo studio per un importo di 100 milioni di lire.

Riepilogo degli oneri (valori in milioni di lire)

Articolo 5
Risorse assegnate 375 2.400
Oneri di funzionamento
Consiglio nazionale dei giovani       (articolo 5, comma 2) 210,0 420,0
Partecipazione a fori associativi       internazionali <(articolo 5, comma       1, lettera b)> 51,3 102,5
Promozione di indagini e ricerche       <(articolo 5, comma 1,       lettera d)> 100,0 800,0

                Totale 361,3 1.322,5

Risorse residue (da destinare al       finanziamento degli interventi di       promozione dell'associazionismo       giovanile) 13,7 1.077,5




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