PROGETTO DI LEGGE - N. 6220




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge riconosce il ruolo specifico delle giovani donne e dei giovani uomini nei processi di sviluppo del Paese promuovendo politiche volte al sostegno e allo sviluppo della loro autodeterminazione e della partecipazione sul piano culturale e sociale, sostiene la loro capacità progettuale e creativa, promuove la loro rappresentanza nella società, sia come singoli che nelle forme associate ed aggregate, favorisce il formarsi di nuove realtà associative ed aggregate, nonché il consolidamento ed il rafforzamento di quelle già esistenti.
        2. Nell'ambito delle proprie competenze, gli enti locali, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e lo Stato, promuovono ed attuano interventi volti a garantire il sostegno e lo sviluppo dei diritti dei giovani e la crescita dell'associazionismo giovanile, sostengono progetti-giovani e programmano politiche di piano per le giovani generazioni sia a livello nazionale che locale.
        3. Le norme della presente legge si applicano ai giovani, anche stranieri, residenti sul territorio nazionale, di età compresa tra i 15 e i 29 anni, e costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare la propria legislazione alle norme fondamentali contenute nella presente legge secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.


Art. 2.

(Piano per le politiche giovanili).

        1. Ogni tre anni il Governo adotta il Piano per le politiche giovanili nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3. Il Piano è adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la solidarietà sociale da lui delegato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti
il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), il Consiglio nazionale per i giovani di cui all'articolo 5, il Consiglio nazionale degli studenti universitari. Sul Piano è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il Piano è adottato anche in mancanza del parere.
        2. Il primo Piano è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Il Piano individua i princìpi e i criteri generali per la programmazione degli interventi a favore delle giovani generazioni e per l'attuazione delle finalità della
presente legge. In particolare il Piano individua le linee guida in materia di:

            a) programmi e servizi per l'autonomia, il tempo libero, la socializzazione e la creatività giovanile, tenuto conto anche delle attività integrative svolte nell'ambito scolastico;

            b) sviluppo di reti e di strutture informative per i giovani;

            c) interventi finalizzati alla produzione culturale e alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, dei beni ambientali e del sistema delle aree naturali protette;

            d) attività sportive e turistico-ricreative;

            e) attività di volontariato e di sviluppo delle pari opportunità per le giovani donne e i giovani uomini;

            f) attività e servizi formativi per lo sviluppo sostenibile finalizzati alla valorizzazione del territorio, nonché dello spazio rurale e forestale al fine di favorire l'associazionismo e la cooperazione giovanile;

            g) azioni di educazione alla salute e all'ambiente;

            h) programmi di scambio internazionale;

            i) partecipazione dei giovani alla vita istituzionale e politica.

        4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la solidarietà sociale da lui delegato, sono adottate le disposizioni organizzative per assicurare all'elaborazione del Piano il supporto delle competenze specifiche di amministrazione dello Stato, nonché della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio nazionale dei giovani di cui all'articolo 5, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del CNEL, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, dell'Osservatorio nazionale del volontariato e delle associazioni di cooperazione sociale, promozione sociale, volontariato presenti nel Forum permanente del terzo settore.


Art. 3.

(Finanziamento del Fondo nazionale
per le politiche sociali).

        1. Per il finanziamento dei programmi e dei progetti finalizzati al perseguimento degli obiettivi della presente legge, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44,. della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive integrazioni, è destinata una quota di lire 12,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire 80 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.
        2. Le quote del Fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di cui al medesimo comma 1, sono ripartite annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo conto della presenza dei giovani sul territorio. Una percentuale pari al 67 per cento della quota annuale predetta è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per le finalità di cui agli articoli 6 e 7; una percentuale pari al 3 per cento è riservata per il funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani di cui all'articolo 5. La restante percentuale, pari al 30 per cento, è riservata alle attività del Centro nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili di cui all'articolo 4.


Art. 4.

(Centro nazionale per lo sviluppo
delle politiche giovanili).

        1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali - è istituito il Centro nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili, di seguito denominato "Centro nazionale", con compiti di coordinamento, promozione, consulenza e supporto tecnico per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.
        2. In particolare il Centro nazionale promuove:

            a) la realizzazione del sistema informativo nazionale relativo alle politiche giovanili, in collaborazione con i coordinamenti regionali Informagiovani;

            b) la diffusione dei dati, al fine di favorire la qualità degli interventi e dei servizi per le giovani generazioni;

            c) ricerche e indagini sulla condizione giovanile in collaborazione con istituti, enti di ricerca ed università, finalizzati alla programmazione di interventi innovativi di politica giovanile;

            d) le relazioni con le strutture della Unione europea competenti per lo sviluppo di iniziative per i giovani e con gli altri organismi internazionali giovanili;

            e) iniziative e programmi di scambio e di educazione informale promossi dalla Unione europea;

            f) lo sviluppo di reti tra le associazioni e aggregazioni giovanili a carattere nazionale e locale;

            g) interventi per la diffusione di informazioni a favore delle amministrazioni locali ai fini dell'attuazione della presente legge;

            h) progetti sperimentali innovativi a valenza nazionale presentati da associazioni e aggregazioni di giovani, escluse le organizzazioni giovanili di partiti politici, anche di carattere locale, volti alla realizzazione di iniziative secondo gli obiettivi stabiliti nel Piano per le politiche giovanili;

            i) progetti sperimentali innovativi a valenza nazionale presentati da regioni, comuni, comuni associati, province, comunità montane e associazioni giovanili, escluse le organizzazioni giovanili di partiti politici, nonché iniziative pilota per lo sviluppo di forme di rappresentanza giovanile.

        3. Il Centro nazionale, per le funzioni di sostegno tecnico, di accompagnamento, di tutoraggio e di monitoraggio alle associazioni ed aggregazioni giovanili per la progettazione e la realizzazione delle rispettive iniziative, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti e strutture da individuare nel rispetto delle normative, nazionale e comunitaria, sugli appalti pubblici di servizi.
        4. Ai Centro nazionale è preposto un direttore e sono addetti dieci esperti. Il direttore del Centro è nominato tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in materia di politiche giovanili anche non appartenenti a pubbliche amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
        5. I dieci esperti di cui al comma 4, sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per la solidarietà sociale da lui delegato, sentiti i Ministri interessati. Due 'dei dieci componenti sono designati dal Consiglio nazionale dei giovani di cui all'articolo 5.
        6. Ai fini della realizzazione di politiche in favore dei giovani, l'ISTAT provvede annualmente alla elaborazione di specifici dati informativi sulla condizione giovanile in Italia sulla base di una apposita convenzione con il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri.
        7. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento del Centro nazionale.
        8. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Centro nazionale trasmette al Ministro per la solidarietà sociale un rapporto sulle attività svolte.
        9. Ai componenti del Centro nazionale, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, ove sostenute, è attribuito un gettone di presenza per ciascuna seduta, nella misura e nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
        10. Le spese per le attività del Centro nazionale e quelle sostenute per le finalità di cui al comma 7, sono a carico della quota del Fondo di cui all'articolo 3 nei limiti della percentuale del 30 per cento riservata ai sensi del comma 2 dello stesso articolo alle attività del Centro.


Art. 5.

(Rappresentanza nazionale dei giovani).

        1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Consiglio nazionale dei giovani, di seguito denominato CNG. Il CNG è organo consultivo di rappresentanza dei giovani e svolge i seguenti compiti:

            a) esprime pareri e proposte sui contenuti del Piano per le politiche giovanili, nonché su disegni di legge d'iniziativa del Governo che interessano i giovani;

            b) partecipa a fori associativi internazionali;

            c) favorisce la formazione e lo sviluppo di consigli dei giovani a livello locale;

            d) promuove indagini e ricerche sulla partecipazione dei giovani nelle istituzioni nazionali e locali, negli organismi rappresentativi scolastici e universitari e sulle realtà associative ed aggregate;

            e) designa propri rappresentanti negli organismi comunitari e internazionali con competenza nella materia delle politiche per i giovani;

            f) entro il termine di un mese dalla richiesta, esprime parere sulla designazione dei membri del Centro nazionale;

            g) nomina propri rappresentanti all'interno di organismi nazionali competenti per l'attuazione dei programmi europei per i giovani.

        2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede alla organizzazione e al funzionamento del CNG, in modo da assicurare la rappresentanza di:

            a) associazioni nazionali e aggregazioni di giovani, associazioni studentesche, associazioni giovanili di volontariato, organizzazioni giovanili di partito, associazioni culturali giovanili, associazioni ambientaliste giovanili e associazioni sportive di giovani, purché costituite da almeno un anno e presenti in almeno un quarto delle regioni italiane;

            b) associazioni giovanili delle minoranze etniche e associazioni giovanili a carattere religioso, purché costituite da almeno un anno;

            c) organismi rappresentativi dei giovani, ove istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

            d) Forum delle città metropolitane, ove istituiti;

            e) Consiglio nazionale degli studenti universitari;

            f) Consulta giovani del CNEL;

            g) una sede di coordinamento delle consulte provinciali degli studenti, di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

            h) altri organismi rappresentativi di giovani, costituiti successivamente alla data di entrata in vigore e nel rispetto delle finalità della presente legge.

        3. Le spese per il funzionamento del CNG sono a carico della quota del Fondo di cui all'articolo 3, nei limiti della percentuale del 3 per cento riservata al medesimo Consiglio, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo. Ai componenti del CNG, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, ove sostenute, è attribuito un gettone di presenza per ciascuna seduta, nella misura e nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


Art. 6.

(Programmazione regionale per i giovani).

        1. Le regioni, nell'ambito delle competenze in materia di politiche giovanili, ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e in conformità ai princìpi di cui all'articolo 1 della presente legge, provvedono alla programmazione degli interventi finanziati con la quota del Fondo di cui all'articolo 3. A tale fine le regioni attivano forme di concertazione con gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislative 31 marzo 1998, n. 112, e di consultazione con le rappresentanze regionali dei giovani, ove istituite.
        2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono, altresì, i
requisiti, le modalità di costituzione e le attribuzioni delle rappresentanze giovanili
sul territorio dalle quali vengono eletti i rappresentanti regionali nel CNG.
        3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono impiegare una percentuale della quota del Fondo di cui all'articolo 3 ad esse riservata, per il funzionamento dell'organismo di rappresentanza regionale dei giovani e delle eventuali strutture costituite a livello locale per le finalità di cui alla presente legge.
        4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per la solidarietà sociale da lui delegato, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare in materia di politiche giovanili nel rispettivo territorio.


Art. 7.

(Funzioni dei comuni).

        1. I comuni singoli o associati, ai sensi dell'articolo 131 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedono, in conformità agli obiettivi della programmazione regionale, all'attuazione anche in forma associata ed eventualmente con il concorso delle comunità montane, dei progetti finanziati con la quota del Fondo di cui all'articolo 3. I comuni stessi possono altresì promuovere interventi e progetti per i giovani, al fine di favorirne la capacità progettuale e gestionale.
        2. Al fine di incentivare forme di rappresentanza giovanile, i comuni singoli o associati possono istituire forme di rappresentanza o Forum di associazioni ed aggregazioni di giovani definendone le modalità per la composizione e per le loro attività.

Art. 8.

(Relazione al Parlamento).

        1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la solidarietà sociale da lui delegato trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi del Piano per le politiche giovanili di cui all'articolo 2, tenuto conto anche delle relazioni presentate dal Centro nazionale, ai sensi dell'articolo 4 e dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 6.


Art. 9.

(Norma finanziaria).

        1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è integrato di lire 12,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire 36 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Ai relativi oneri si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, con corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
        2. Le somme stanziate per le finalità di cui alla presente legge possono essere
utilizzate anche per programmi cofinanziati dall'Unione europea.
        3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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