PROGETTO DI LEGGE - N. 6220
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge riconosce il ruolo specifico delle
giovani donne e dei giovani uomini nei processi di sviluppo
del Paese promuovendo politiche volte al sostegno e allo
sviluppo della loro autodeterminazione e della partecipazione
sul piano culturale e sociale, sostiene la loro capacità
progettuale e creativa, promuove la loro rappresentanza nella
società, sia come singoli che nelle forme associate ed
aggregate, favorisce il formarsi di nuove realtà associative
ed aggregate, nonché il consolidamento ed il rafforzamento di
quelle già esistenti.
2. Nell'ambito delle proprie competenze, gli enti locali,
le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e lo
Stato, promuovono ed attuano interventi volti a garantire il
sostegno e lo sviluppo dei diritti dei giovani e la crescita
dell'associazionismo giovanile, sostengono progetti-giovani e
programmano politiche di piano per le giovani generazioni sia
a livello nazionale che locale.
3. Le norme della presente legge si applicano ai giovani,
anche stranieri, residenti sul territorio nazionale, di età
compresa tra i 15 e i 29 anni, e costituiscono princìpi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono ad adeguare la propria legislazione alle
norme fondamentali contenute nella presente legge secondo le
previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione.
Art. 2.
(Piano per le politiche giovanili).
1. Ogni tre anni il Governo adotta il Piano per le
politiche giovanili nei limiti delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 3. Il Piano è adottato con deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per la solidarietà
sociale da lui delegato, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sentiti
il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), il
Consiglio nazionale per i giovani di cui all'articolo 5, il
Consiglio nazionale degli studenti universitari. Sul Piano è
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,
che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
Piano è adottato anche in mancanza del parere.
2. Il primo Piano è adottato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Il Piano individua i princìpi e i criteri generali per
la programmazione degli interventi a favore delle giovani
generazioni e per l'attuazione delle finalità della
presente legge. In particolare il Piano individua le linee
guida in materia di:
a) programmi e servizi per l'autonomia, il tempo
libero, la socializzazione e la creatività giovanile, tenuto
conto anche delle attività integrative svolte nell'ambito
scolastico;
b) sviluppo di reti e di strutture informative per
i giovani;
c) interventi finalizzati alla produzione
culturale e alla tutela e valorizzazione del patrimonio
artistico, dei beni ambientali e del sistema delle aree
naturali protette;
d) attività sportive e turistico-ricreative;
e) attività di volontariato e di sviluppo delle
pari opportunità per le giovani donne e i giovani uomini;
f) attività e servizi formativi per lo sviluppo
sostenibile finalizzati alla valorizzazione del territorio,
nonché dello spazio rurale e forestale al fine di favorire
l'associazionismo e la cooperazione giovanile;
g) azioni di educazione alla salute e
all'ambiente;
h) programmi di scambio internazionale;
i) partecipazione dei giovani alla vita
istituzionale e politica.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro per la solidarietà sociale da lui delegato, sono
adottate le disposizioni organizzative per assicurare
all'elaborazione del Piano il supporto delle competenze
specifiche di amministrazione dello Stato, nonché della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio nazionale
dei giovani di cui all'articolo 5, dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), del CNEL, delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
dell'Osservatorio nazionale del volontariato e delle
associazioni di cooperazione sociale, promozione sociale,
volontariato presenti nel Forum permanente del terzo
settore.
Art. 3.
(Finanziamento del Fondo nazionale
per le politiche sociali).
1. Per il finanziamento dei programmi e dei progetti
finalizzati al perseguimento degli obiettivi della presente
legge, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche
sociali di cui all'articolo 59, comma 44,. della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive integrazioni, è destinata
una quota di lire 12,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire 80
miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.
2. Le quote del Fondo di cui al comma 1 destinate al
finanziamento dei programmi e dei progetti di cui al medesimo
comma 1, sono ripartite annualmente con decreto del Ministro
per la solidarietà sociale, adottato d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo conto della
presenza dei giovani sul territorio. Una percentuale pari al
67 per cento della quota annuale predetta è ripartita tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per le
finalità di cui agli articoli 6 e 7; una percentuale pari al 3
per cento è riservata per il funzionamento del Consiglio
nazionale dei giovani di cui all'articolo 5. La restante
percentuale, pari al 30 per cento, è riservata alle attività
del Centro nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili
di cui all'articolo 4.
Art. 4.
(Centro nazionale per lo sviluppo
delle politiche giovanili).
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera
a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per gli affari sociali - è istituito il Centro
nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili, di
seguito denominato "Centro nazionale", con compiti di
coordinamento, promozione, consulenza e supporto tecnico per
l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.
2. In particolare il Centro nazionale promuove:
a) la realizzazione del sistema informativo
nazionale relativo alle politiche giovanili, in collaborazione
con i coordinamenti regionali Informagiovani;
b) la diffusione dei dati, al fine di favorire la
qualità degli interventi e dei servizi per le giovani
generazioni;
c) ricerche e indagini sulla condizione giovanile
in collaborazione con istituti, enti di ricerca ed università,
finalizzati alla programmazione di interventi innovativi di
politica giovanile;
d) le relazioni con le strutture della Unione
europea competenti per lo sviluppo
di iniziative per i giovani e con gli altri organismi
internazionali giovanili;
e) iniziative e programmi di scambio e di
educazione informale promossi dalla Unione europea;
f) lo sviluppo di reti tra le associazioni e
aggregazioni giovanili a carattere nazionale e locale;
g) interventi per la diffusione di informazioni a
favore delle amministrazioni locali ai fini dell'attuazione
della presente legge;
h) progetti sperimentali innovativi a valenza
nazionale presentati da associazioni e aggregazioni di
giovani, escluse le organizzazioni giovanili di partiti
politici, anche di carattere locale, volti alla realizzazione
di iniziative secondo gli obiettivi stabiliti nel Piano per le
politiche giovanili;
i) progetti sperimentali innovativi a valenza
nazionale presentati da regioni, comuni, comuni associati,
province, comunità montane e associazioni giovanili, escluse
le organizzazioni giovanili di partiti politici, nonché
iniziative pilota per lo sviluppo di forme di rappresentanza
giovanile.
3. Il Centro nazionale, per le funzioni di sostegno
tecnico, di accompagnamento, di tutoraggio e di monitoraggio
alle associazioni ed aggregazioni giovanili per la
progettazione e la realizzazione delle rispettive iniziative,
può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti e
strutture da individuare nel rispetto delle normative,
nazionale e comunitaria, sugli appalti pubblici di servizi.
4. Ai Centro nazionale è preposto un direttore e sono
addetti dieci esperti. Il direttore del Centro è nominato tra
persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, in materia di politiche giovanili anche non
appartenenti a pubbliche amministrazioni, con le modalità di
cui all'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
5. I dieci esperti di cui al comma 4, sono nominati dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per la
solidarietà sociale da lui delegato, sentiti i Ministri
interessati. Due 'dei dieci componenti sono designati dal
Consiglio nazionale dei giovani di cui all'articolo 5.
6. Ai fini della realizzazione di politiche in favore dei
giovani, l'ISTAT provvede annualmente alla elaborazione di
specifici dati informativi sulla condizione giovanile in
Italia sulla base di una apposita convenzione con il
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
7. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
modificazioni, sono definiti l'organizzazione e il
funzionamento del Centro nazionale.
8. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Centro nazionale
trasmette al Ministro per la solidarietà sociale un rapporto
sulle attività svolte.
9. Ai componenti del Centro nazionale, oltre al rimborso
delle spese di viaggio e di soggiorno, ove sostenute, è
attribuito un gettone di presenza per ciascuna seduta, nella
misura e nelle forme stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
10. Le spese per le attività del Centro nazionale e quelle
sostenute per le finalità di cui al comma 7, sono a carico
della quota del Fondo di cui all'articolo 3 nei limiti della
percentuale del 30 per cento riservata ai sensi del comma 2
dello stesso articolo alle attività del Centro.
Art. 5.
(Rappresentanza nazionale dei giovani).
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera
a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il
Consiglio nazionale dei giovani, di seguito denominato CNG. Il
CNG è organo consultivo di rappresentanza dei giovani e svolge
i seguenti compiti:
a) esprime pareri e proposte sui contenuti del
Piano per le politiche giovanili, nonché su disegni di legge
d'iniziativa del Governo che interessano i giovani;
b) partecipa a fori associativi internazionali;
c) favorisce la formazione e lo sviluppo di
consigli dei giovani a livello locale;
d) promuove indagini e ricerche sulla
partecipazione dei giovani nelle istituzioni nazionali e
locali, negli organismi rappresentativi scolastici e
universitari e sulle realtà associative ed aggregate;
e) designa propri rappresentanti negli organismi
comunitari e internazionali con competenza nella materia delle
politiche per i giovani;
f) entro il termine di un mese dalla richiesta,
esprime parere sulla designazione dei membri del Centro
nazionale;
g) nomina propri rappresentanti all'interno di
organismi nazionali competenti per l'attuazione dei programmi
europei per i giovani.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, si provvede alla organizzazione e al
funzionamento del CNG, in modo da assicurare la rappresentanza
di:
a) associazioni nazionali e aggregazioni di
giovani, associazioni studentesche, associazioni giovanili di
volontariato, organizzazioni giovanili di partito,
associazioni culturali giovanili, associazioni ambientaliste
giovanili e associazioni sportive di giovani, purché
costituite da almeno un anno e presenti in almeno un quarto
delle regioni italiane;
b) associazioni giovanili delle minoranze etniche
e associazioni giovanili a
carattere religioso, purché costituite da almeno
un anno;
c) organismi rappresentativi dei giovani, ove
istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano;
d) Forum delle città metropolitane, ove
istituiti;
e) Consiglio nazionale degli studenti
universitari;
f) Consulta giovani del CNEL;
g) una sede di coordinamento delle consulte
provinciali degli studenti, di cui all'articolo 6, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996,
n. 567, e successive modificazioni;
h) altri organismi rappresentativi di giovani,
costituiti successivamente alla data di entrata in vigore e
nel rispetto delle finalità della presente legge.
3. Le spese per il funzionamento del CNG sono a carico
della quota del Fondo di cui all'articolo 3, nei limiti della
percentuale del 3 per cento riservata al medesimo Consiglio,
ai sensi del comma 2 dello stesso articolo. Ai componenti del
CNG, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, ove
sostenute, è attribuito un gettone di presenza per ciascuna
seduta, nella misura e nelle forme stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
Art. 6.
(Programmazione regionale per i giovani).
1. Le regioni, nell'ambito delle competenze in materia di
politiche giovanili, ai sensi dell'articolo 132 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e in conformità ai princìpi
di cui all'articolo 1 della presente legge, provvedono alla
programmazione degli interventi finanziati con la quota del
Fondo di cui all'articolo 3. A tale fine le regioni attivano
forme di concertazione con gli enti locali, ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislative 31 marzo
1998, n. 112, e di consultazione con le rappresentanze
regionali dei giovani, ove istituite.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano definiscono, altresì, i
requisiti, le modalità di costituzione e le attribuzioni
delle rappresentanze giovanili
sul territorio dalle quali vengono eletti i rappresentanti
regionali nel CNG.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono impiegare una percentuale della quota del
Fondo di cui all'articolo 3 ad esse riservata, per il
funzionamento dell'organismo di rappresentanza regionale dei
giovani e delle eventuali strutture costituite a livello
locale per le finalità di cui alla presente legge.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al
Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per la
solidarietà sociale da lui delegato, una relazione sullo stato
di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge,
sulla loro efficacia, sugli obiettivi conseguiti e sulle
misure da adottare in materia di politiche giovanili nel
rispettivo territorio.
Art. 7.
(Funzioni dei comuni).
1. I comuni singoli o associati, ai sensi dell'articolo
131 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedono,
in conformità agli obiettivi della programmazione regionale,
all'attuazione anche in forma associata ed eventualmente con
il concorso delle comunità montane, dei progetti finanziati
con la quota del Fondo di cui all'articolo 3. I comuni stessi
possono altresì promuovere interventi e progetti per i
giovani, al fine di favorirne la capacità progettuale e
gestionale.
2. Al fine di incentivare forme di rappresentanza
giovanile, i comuni singoli o associati possono istituire
forme di rappresentanza o Forum di associazioni ed
aggregazioni di giovani definendone le modalità per la
composizione e per le loro attività.
Art. 8.
(Relazione al Parlamento).
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro per la solidarietà
sociale da lui delegato trasmette una relazione al Parlamento
sullo stato di attuazione della presente legge, sui risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi del Piano
per le politiche giovanili di cui all'articolo 2, tenuto conto
anche delle relazioni presentate dal Centro nazionale, ai
sensi dell'articolo 4 e dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 6.
Art. 9.
(Norma finanziaria).
1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è integrato
di lire 12,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire 36 miliardi a
decorrere dall'anno 2001. Ai relativi oneri si provvede
mediante parziale utilizzo delle proiezioni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il
1999, con corrispondente riduzione dell'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Le somme stanziate per le finalità di cui alla presente
legge possono essere
utilizzate anche per programmi cofinanziati dall'Unione
europea.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.