PROGETTO DI LEGGE - N. 6302
Onorevoli Colleghi! - La libertà di stampa, come
previsto dall'articolo 21 della Costituzione, costituisce
indubbiamente un valore centrale e caratterizzante del nostro
ordinamento. Ciò è seriamente messo in discussione se il
direttore o l'editore di una testata devono necessariamente,
al fine di salvaguardare se stessi e l'azienda che
rappresentano, evitare di correre rischi eccessivi trattando
vicende a rischio di querela. Non si vuole affermare che
possano essere diffuse impunemente cose non vere, ma si
intende evidenziare il concetto che se si riconosce l'errore e
se ne fa pubblica ammenda, dando alla smentita pari spazio e
pari collocazione nella pubblicazione di quelli dati alla
notizia mendace, ciò è certamente sufficiente a ripristinare,
qualora fossero stati lesi, l'onore e la credibilità di
chiunque. E' chiaro ad ogni persona che abbia visitato la
redazione di qualunque testata che è praticamente impossibile
per il direttore, il vicedirettore ed ancor più per l'editore
controllare in tempo reale, quindi in tempo utile per
intervenire - i quotidiani e le testate radiofoniche e
televisive hanno almeno un'edizione al giorno - quanto
trattato; pertanto, a meno che i citati responsabili non
vogliano coprire l'autore dello specifico articolo, non si
potrà attribuire ad altri, se non al materiale estensore
dell'articolo, la responsabilità di quanto affermato, a meno
che non si dimostri la collaborazione di altri, che sarebbero
ovviamente coinvolti.
Con l'articolo 1 della presente proposta di legge, si
sancisce che qualora l'estensore della notizia ritenuta
infondata provveda, anche spontaneamente, a pubblicare la
rettifica, decade automaticamente la possibilità di esercitare
l'azione di risarcimento.
L'articolo 2 che sostituisce l'articolo 57 del codice
penale, stabilisce che, essendo materialmente impossibile da
parte del direttore o del vicedirettore esercitare un diretto
controllo sul contenuto del periodico da lui diretto, la
responsabilità è di questi solo qualora sia coautore del testo
ovvero quando ometta di identificare l'autore.
L'articolo 3 è finalizzato a ribadire e chiarire la
normativa già espressa nell'articolo 57-bis del codice
penale e ad armonizzare le norme del codice penale.
L'articolo 4, che sostituisce il secondo comma
dell'articolo 58-bis del codice penale invertendo
l'ordine prioritario dei soggetti interessati, fa sì che
l'articolo in questione si armonizzi con lo spirito delle
modifiche apportate agli articoli 57 e 57-bis,
concentrando l'attenzione in primis sull'autore
dell'articolo, il quale è così tenuto ad essere realmente
sicuro di quanto asserisce, in quanto, come si è detto, il
controllo è nei fatti quasi sempre impossibile.
L'articolo 5 è necessario, in quanto, sancendo l'articolo
596 del codice penale l'applicabilità delle sanzioni,
derivanti dagli articoli 57, 57-bis e 58 del medesimo
codice, ed essendo stati questi modificati, è opportuno
coordinare tali modifiche.