PROGETTO DI LEGGE - N. 6302




        Onorevoli Colleghi! - La libertà di stampa, come previsto dall'articolo 21 della Costituzione, costituisce indubbiamente un valore centrale e caratterizzante del nostro ordinamento. Ciò è seriamente messo in discussione se il direttore o l'editore di una testata devono necessariamente, al fine di salvaguardare se stessi e l'azienda che rappresentano, evitare di correre rischi eccessivi trattando vicende a rischio di querela. Non si vuole affermare che possano essere diffuse impunemente cose non vere, ma si intende evidenziare il concetto che se si riconosce l'errore e se ne fa pubblica ammenda, dando alla smentita pari spazio e pari collocazione nella pubblicazione di quelli dati alla notizia mendace, ciò è certamente sufficiente a ripristinare, qualora fossero stati lesi, l'onore e la credibilità di chiunque. E' chiaro ad ogni persona che abbia visitato la redazione di qualunque testata che è praticamente impossibile per il direttore, il vicedirettore ed ancor più per l'editore controllare in tempo reale, quindi in tempo utile per intervenire - i quotidiani e le testate radiofoniche e televisive hanno almeno un'edizione al giorno - quanto trattato; pertanto, a meno che i citati responsabili non vogliano coprire l'autore dello specifico articolo, non si potrà attribuire ad altri, se non al materiale estensore dell'articolo, la responsabilità di quanto affermato, a meno che non si dimostri la collaborazione di altri, che sarebbero ovviamente coinvolti.
        Con l'articolo 1 della presente proposta di legge, si sancisce che qualora l'estensore della notizia ritenuta infondata provveda, anche spontaneamente, a pubblicare la rettifica, decade automaticamente la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento.
        L'articolo 2 che sostituisce l'articolo 57 del codice penale, stabilisce che, essendo materialmente impossibile da parte del direttore o del vicedirettore esercitare un diretto controllo sul contenuto del periodico da lui diretto, la responsabilità è di questi solo qualora sia coautore del testo ovvero quando ometta di identificare l'autore.
        L'articolo 3 è finalizzato a ribadire e chiarire la normativa già espressa nell'articolo 57-bis del codice penale e ad armonizzare le norme del codice penale.
        L'articolo 4, che sostituisce il secondo comma dell'articolo 58-bis del codice penale invertendo l'ordine prioritario dei soggetti interessati, fa sì che l'articolo in questione si armonizzi con lo spirito delle modifiche apportate agli articoli 57 e 57-bis, concentrando l'attenzione in primis sull'autore dell'articolo, il quale è così tenuto ad essere realmente sicuro di quanto asserisce, in quanto, come si è detto, il controllo è nei fatti quasi sempre impossibile.
        L'articolo 5 è necessario, in quanto, sancendo l'articolo 596 del codice penale l'applicabilità delle sanzioni, derivanti dagli articoli 57, 57-bis e 58 del medesimo codice, ed essendo stati questi modificati, è opportuno coordinare tali modifiche.




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