PROGETTO DI LEGGE - N. 6302
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'esercizio dell'azione penale o civile per il
risarcimento del danno conseguente al reato di diffamazione a
mezzo stampa è escluso se gli obbligati, anche spontaneamente,
hanno ottemperato alle rettifiche e alle dichiarazioni di cui
all'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e
successive modificazioni.
Art. 2.
1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 57. - (Reati commessi con il mezzo della stampa
periodica). Salva la responsabilità dell'autore della
pubblicazione e fuori dai casi di concorso, il direttore o il
vicedirettore responsabile, il quale omette di identificare
l'autore della pubblicazione, è punito a titolo di colpa, se
un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato,
diminuita in misura non eccedente un terzo".
Art. 3.
1. L'articolo 57-bis del codice penale è sostituito
dal seguente:
"Art. 57-bis.- (Reati commessi con il mezzo
della stampa non periodica). In caso di reati commessi con
il mezzo della stampa non periodica, l'editore della
pubblicazione è punito, a titolo di colpa, con la pena
prevista per il reato commesso diminuita in misura non
eccedente un terzo, se l'autore è ignoto o non è imputabile;
le disposizioni di cui al presente comma si applicano allo
stampatore se l'editore non è indicato o non è imputabile".
Art. 4.
1. Il secondo comma dell'articolo 58-bis del codice
penale è sostituito dal seguente:
"La querela, l'istanza o la richiesta presentata contro
l'autore della pubblicazione per il reato da questi commesso
ha effetto anche nei confronti del direttore o del vice
direttore responsabile, dell'editore o dello stampatore,
quando nei loro confronti debba procedersi ai sensi degli
articoli 57, 57-bis e 58".
Art. 5.
1. L'articolo 596-bis del codice penale è sostituito
dal seguente:
"Art. 596-bis.- (Diffamazione con il mezzo
della stampa). Se il delitto di diffamazione è commesso con
il mezzo della stampa, le disposizioni dell'articolo 595 si
applicano al direttore o vice direttore responsabile,
all'editore o allo stampatore, quando nei loro confronti debba
procedersi ai sensi degli articoli 57, 57-bis e 58".