PROGETTO DI LEGGE - N. 6155




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' vietato l'utilizzo negli allevamenti animali di mangimi di origine animale.
        2. Sono vietati l'importazione, la vendita, la cessione e l'utilizzo di carni e di prodotti derivati qualora per la loro produzione siano stati utilizzati, ancorché parzialmente, mangimi di origine animale.
        3. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni di cui alla presente legge sono puniti con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 200 milioni.
        4. In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del codice penale.
        5. Nei casi previsti dal comma 3, la condanna importa la pubblicazione della sentenza su uno o più quotidiani, a diffusione nazionale, indicati dal giudice, nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 36 del codice penale.



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