PROGETTO DI LEGGE - N. 6155
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' vietato l'utilizzo negli allevamenti animali di
mangimi di origine animale.
2. Sono vietati l'importazione, la vendita, la cessione e
l'utilizzo di carni e di prodotti derivati qualora per la loro
produzione siano stati utilizzati, ancorché parzialmente,
mangimi di origine animale.
3. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i
contravventori alle disposizioni di cui alla presente legge
sono puniti con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda da
lire 10 milioni a lire 200 milioni.
4. In caso di condanna per frode tossica o comunque
dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli
articoli 163 e 175 del codice penale.
5. Nei casi previsti dal comma 3, la condanna importa la
pubblicazione della sentenza su uno o più quotidiani, a
diffusione nazionale, indicati dal giudice, nei modi stabiliti
dal terzo comma dell'articolo 36 del codice penale.