PROGETTO DI LEGGE - N. 5584




        Onorevoli Colleghi! - 1. La presente proposta di legge è finalizzata alla istituzione del Parco geominerario, storico e ambientale della Sardegna. La iniziativa legislativa è necessaria per pervenire alla formale istituzione del Parco, dopo che si sono verificati prestigiosi riconoscimenti, nazionali ed internazionali, della consistenza del patrimonio storico culturale, tecnico-scientifico e geologico-ambientale dei siti nei quali si è sviluppata l'attività mineraria in Sardegna e della necessità di conservarlo e valorizzarlo anche in funzione di un nuovo modello di sviluppo dopo la crisi irreversibile di un'organizzazione produttiva incentrata sulle attività estrattive.
        Si aggiunge che le istituzioni più direttamente coinvolte, comuni, province e regioni, si sono espressamente e solennemente pronunciate in favore della istituzione del Parco, in piena intesa con il Governo.
        Giova richiamare sinteticamente le tappe del percorso precedente la presentazione della proposta di legge.
        La Conferenza generale dell'UNESCO tenuta a Parigi, dal 24 ottobre al 12 novembre 1997, ha istituito la rete mondiale dei geositi-geoparchi, con lo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio tecnico-scientifico, storico, culturale e ambientale dei siti nei quali l'uomo ha utilizzato le risorse geologiche e minerarie.
        In data 10 dicembre 1997, è stata sottoscritta un'intesa di programma tra la regione sarda, il Ministero dell'ambiente, il Ministero per i beni culturali e ambientali e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che impegna, tra l'altro, lo Stato e la regione a mettere in atto tutte le azioni necessarie per la formale istituzione del Parco geominerario, storico e ambientale della Sardegna.
        L'UNESCO, in data 30 luglio 1998, ha sottoscritto, a Parigi, l'atto ufficiale di riconoscimento del Parco geominerario, storico e ambientale della Sardegna, dichiarandolo il primo Parco al mondo della rete dei geositi-geoparchi.
        In data 30 settembre 1998 è stata sottoscritta la Carta di Cagliari fra UNESCO, Governo, regione, enti locali e università, che fissa i princìpi fondamentali per la salvaguardia del patrimonio tecnico-scientifico, storico-culturale e paesaggistico-ambientale connesso alle vicende umane che hanno interessato le risorse geologiche e minerarie della Sardegna. Nella stessa Carta di Cagliari, fra le altre cose, i firmatari "si impegnano a promuovere e sostenere la formale istituzione del Parco con l'adozione degli atti amministrativi e legislativi più opportuni a livello regionale, nazionale e internazionale, con particolare attenzione al rispetto delle autonomie, delle prerogative e delle esigenze delle comunità locali".
        Proprio allo scopo di coinvolgere ed assicurare alle autonomie locali le informazioni necessarie sul Parco geominerario si sono tenute, a decorrere dal mese di gennaio 1998, numerose assemblee nei comuni interessati riscontrando grande interesse e partecipazione. Si è potuto così arrivare all'assemblea dei sindaci, tenutasi il 27 novembre ultimo scorso a Cagliari, avendo già fornito il materiale e le informazioni necessari per comprendere i contenuti e le prospettive della proposta per l'istituzione dello stesso Parco. L'assemblea dei sindaci si è conclusa con un ordine del giorno unitario nel quale, tra l'altro, si sottolinea l'esigenza che "la Giunta regionale approvi rapidamente la proposta di articolato normativo ed attivi le procedure dell'"Intesa" con lo Stato entro il corrente anno" per consentire al Governo di presentare il disegno di legge in Parlamento.
        La presente proposta di legge si muove lungo la linea condivisa da Governo ed istituzioni locali e vuole agire da acceleratore del pronunciamento parlamentare senza intenti esclusivi di altre iniziative legislative assumibili dai soggetti abilitati.
        2. Il Parlamento già in passato ha dato seguito a diversi riconoscimenti dell'UNESCO approvando specifiche leggi finalizzate al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei siti dichiarati patrimonio dell'umanità. Alcuni esempi:

                a) legge n. 230 del 1978 recante: "Provvedimenti urgenti per il risanamento della rupe di Orvieto e del colle di Todi a salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico delle due città". Con tale legge sono stati stanziati finora oltre 400 miliardi di lire;

                b) legge n. 771 del 1986 recante: "Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera". La legge ha consentito uno stanziamento statale di 100 miliardi di lire per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989.

        3. L'opportunità di istituire il Parco geominerario con una legge nazionale è giustificata dagli obblighi che derivano allo Stato di salvaguardare beni e valori dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. E' inoltre giusto che lo Stato contribuisca con sue risorse agli obiettivi del Parco.
        La procedura istitutiva del Parco geominerario è basata sul principio della "leale cooperazione" che connota il regionalismo cooperativo. Conseguentemente e coerentemente si è proposto il ricorso allo strumento dell'intesa fra Stato e regione. Il ricorso allo strumento dell'intesa, proponibile in via generale in relazione all'evoluzione in senso di nuovo regionalismo e persino di federalismo dei rapporti all'interno della Repubblica, è peraltro scontato (essendo la Sardegna una regione ad autonomia speciale), anche alla luce della legge n. 349 del 1991 sulle aree protette.
        Il Parco geominerario è una particolare fattispecie di parco, in quanto polifunzionale e rispondente ad interessi pubblici eterogenei, appartenenti alla materia ambientale, ai beni culturali e ambientali e alla materia economico sociale. Particolare valenza assume questa ultima materia poiché il Parco è formato da territori connotati dall'irreversibile declino dell'attività estrattiva e da grave crisi economico-sociale.
        E' sembrato necessario, anche per un valore simbolico e comunque per una proiezione di rilievo internazionale e comunitario del Parco geominerario, ricordare il prestigioso riconoscimento ottenuto dall'UNESCO quale primo parco geominerario di una prossima rete mondiale dei parchi geominerari; ed in secondo luogo ricordare la sottoposizione agli effetti della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, sui siti ed habitat di interesse comunitario, nonché agli obblighi derivanti dal regolamento di attuazione della direttiva citata, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997. Entrambi gli obblighi costituiscono, infatti, potenzialità per il Parco geominerario, di porsi quale interfaccia con interlocutori di rilievo europeo e mondiale per procedere ad una rilevazione ed acquisizione dei dati relativi alla rete e divenire altresì forse anche una struttura operativa a disposizione delle istituzioni interessate. Infine è stata posta in adeguato rilievo una peculiarità esclusiva del Parco, cioè quella di curare istituzionalmente interessi pubblici.
        La scelta metodologica generale compiuta dal punto di vista organizzativo, si basa sui seguenti presupposti: il riconoscimento e la valorizzazione della autonomia speciale della regione Sardegna ed al suo interno delle autonomie locali territoriali, tenendo presente la competenza che la regione stessa ha acquisito a seguito di recenti modifiche costituzionali dell'ordinamento e del controllo degli enti locali territoriali. Pertanto, da un lato si è scelta la formula consortile per la gestione del parco e non l'entificazione del Parco stesso (come pure sarebbe stato possibile in rigida applicazione della legge n. 394 del 1991); dall'altro è prevista una larga autonomia.
        Si è pure seguita la divisione, che ormai costituisce principio di costituzione materiale, tra competenze di indirizzo e di controllo da un lato, e competenze di attuazione e di gestione dall'altro, tenendo presente il decreto legislativo n. 29 del 1993, come opportunamente modificato dal decreto legislativo n. 80 del 1998. Ciò ha comportato altresì la necessità di qualificare il direttore del Parco come vero e proprio organo di rilevanza esterna, responsabile della gestione del Parco stesso e delle sue strutture tecniche.
        Gli attori del consorzio sono essenzialmente lo Stato, attraverso i Ministeri che curano gli interessi pubblici di riferimento ricordati negli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge; la regione Sardegna attraverso i corrispondenti assessorati; le province autonome ed i comuni ricadenti all'interno della sua perimetrazione. Da ciò consegue l'entificazione del consorzio quale ente pubblico associativo - in particolare assimilato agli enti di ricerca di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, recante "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica" - e non quale ente parastatale parco, ente strumentale e di servizio dipendente dal Ministero dell'ambiente. Al contrario, si è voluta esaltare l'autonomia politico-amministrativa del consorzio, la sua territorialità, fino a conferirgli la possibilità di dotarsi di un autonomo ordinamento giuridico, con una forma speciale di vigilanza ad opera della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, da esercitare mediante periodiche riunioni collegiali in conferenza di servizi obbligatoria (articolo 3).
        L'articolo 4 definisce gli organi del consorzio.
        L'articolo 5 designa il meccanismo di nomina e le funzioni del presidente.
        L'articolo 6 designa le funzioni e il procedimento di nomina del consiglio direttivo.
        L'articolo 7 prevede un collegio di revisori dei conti formato da tre membri.
        Come già accennato, il direttore è modellato strettamente sulla distinzione tra funzioni di indirizzo e di gestione di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, seguendo altresì l'impostazione data dall'articolo 51 della legge n. 142 del 1990.
        La peculiarità della fattispecie sottoposta alla presente proposta di legge rendeva estremamente difficile e comunque assai farraginosa la redazione di un "piano del Parco" dotato di caratteri imperativi e monosettoriali, così come previsto dalla legge n. 394 del 1991 ed anche dalle leggi speciali nazionali e regionali in materia di aree protette, che comunque seguono un modello precostituito. Non bisogna infatti dimenticare che gli interessi pubblici curati dal consorzio del Parco, secondo l'articolo 1 della presente proposta di legge, sono molteplici e tra di essi assume valore preponderante quello mirante alla riconversione produttiva ed alla ripresa dell'occupazione. E' sembrato perciò ragionevole considerare il piano in linea di massima quale documento amministrativo a carattere informativo ma dotato anche di una doppia percettività:

                a) una di carattere globale risultante dal ruolo di coordinamento con tutti gli strumenti urbanistici, ambientali e di settore vigenti nella regione Sardegna, ovviamente nei territori soggetti a perimetrazione;

                b) una di carattere specifico ed a stralcio, qualora si renda necessario e non altrimenti provvedibile su singole aree o territori per assicurare una concreta realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 2. In tale caso, peraltro, sarebbe stato assolutamente insufficiente adottare sia pure a stralcio una normale procedura di strumento urbanistico, anche modellata sulla doppia fase (adozione ed approvazione), di varianti riguardanti singole aree o territori anche estesi. Si è pertanto ritenuto che dovesse essere utilizzato lo strumento obbligatorio della conferenza di servizi basata sul principio maggioritario; nonché l'effetto sostitutivo di qualsiasi provvedimento di abilitazione, a qualsivoglia titolo necessario.

        Rimane tuttavia, al di fuori di questa semplificazione, la procedura di valutazione di impatto ambientale, in linea con le norme europee (direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985), e con la terza legge Bassanini. Non è certo esagerato definire tale strumento il principale ed insostituibile modulo di intervento, da cui dipende il successo della stessa idea del Parco geominerario. Tuttavia, anche in questo caso esso non è assimilabile al modello omologo previsto dalla legge n. 394 del 1991. Solo in alcune aree, ad esempio, il piano può intervenire a disciplinare coattivamente l'esercizio di attività economiche che altrimenti sarebbero incompatibili con la protezione degli interessi naturalistici, ambientali e paesistici. Comunque in tali eccezionali ipotesi l'articolo 12 detta un'apposita disciplina di equo indennizzo. Fermo restando che l'ipotesi dell'indennizzo, come già detto, appare marginale, si è comunque voluta attribuire al consorzio una capacità di acquisto con criteri privatistici di aree necessarie per l'esercizio delle proprie finalità, speculare al potere di dismissione previsto nell'articolo 13.
        Soprattutto per la realizzazione di opere pubbliche di pubblico interesse si è reso peraltro necessario attribuire anche il potere espropriativo in conformità alle vigenti leggi nazionali e regionali.
        La disposizione finanziaria (articolo 16) reca una autorizzazione di spesa pari a 20 miliardi di lire per il 1999 e a 40 miliardi di lire per gli esercizi successivi. E' posto il vincolo che almeno l'80 per cento dello stanziamento sia destinato agli investimenti necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Parco.




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