PROGETTO DI LEGGE - N. 5584




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione del Parco).

        1. E' istituito, a seguito di intesa con la regione Sardegna, il Parco geominerario, storico e ambientale della Sardegna, di seguito denominato "Parco".
        2. Il Parco, riconosciuto dall'UNESCO quale primo parco geominerario della rete mondiale dei geositi-geoparchi, gode dei privilegi, diritti e facoltà derivanti da tale riconoscimento.
        3. Il territorio del Parco e le attività in esso svolte sono di rilevante interesse ambientale, ecologico, storico, culturale, paesaggistico, produttivo, economico-sociale e naturalistico anche ai sensi e per gli effetti della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
        4. La istituzione e la gestione del Parco sono basate sul principio di sussidiarietà e in particolare sul ruolo diretto dei comuni partecipanti al consorzio del parco.
        5. Il Parco coopera con gli organismi nazionali ed internazionali per lo sviluppo della rete dei geositi-geoparchi.


Art. 2.

(Finalità e attività del Parco).

        1. La istituzione e la gestione del Parco perseguono armonicamente gli obiettivi di:

                a) conservazione delle testimonianze storiche e culturali dell'attività mineraria;

                b) tutela dei siti di interesse geologico, naturalistico, paesaggistico, archeologico e storico;

                c) creazione di nuove opportunità di sviluppo economico e sociale e di nuova occupazione.
        2. Sono funzionali agli obiettivi di cui al comma 1, tra le altre, le seguenti attività:

                a) ripristino e riabilitazione ambientale delle aree interessate da attività minerarie dismesse;

                b) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici ed in generale interventi di difesa del suolo per assicurare un corretto regime delle acque;

                c) protezione e conservazione dei siti geologici più rappresentativi con le connesse peculiarità paleontologiche, giacimentologiche, mineralogiche, idrogeologiche e geomorfologiche;

                d) protezione e conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni botaniche e forestali, di biotopi ed endemismi di processi naturali ed equilibri ecologici, di monumenti naturali ed in generale di siti ed habitat di rilevante interesse;

                e) protezione e recupero dei valori archeologici, artistici, storico-culturali, architettonici e delle attività minerarie tradizionali;

                f) riconversione del modello di sviluppo dei territori interessati da attività minerarie dismesse verso nuove attività turistico-alberghiere e di piccola e media impresa, ad alto tasso di occupazione.

        3. Il patrimonio immobiliare delle attività minerarie dismesse può essere riutilizzato per nuove attività di carattere economico e sociale nel rispetto delle leggi vigenti e delle finalità generali del Parco. Le infrastrutture necessarie per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali sono realizzate in coerenza con le finalità generali del Parco.
        4. Il Parco svolge direttamente o in collaborazione con altri soggetti le attività di cui al comma 2 nel rispetto e in coerenza con le norme vigenti nelle rispettive materie.

Art. 3.

(Consorzio del Parco).

        1. Il Parco è gestito da un consorzio fra lo Stato, la regione Sardegna, le province e i comuni interessati.
        2. Il consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia ordinamentale ed è sottoposto alla vigilanza dei Ministri dell'ambiente, per i beni e le attività culturali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nonché della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La vigilanza è resa in conferenza obbligatoria di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
        3. Il consorzio assume la denominazione ufficiale di "Consorzio del Parco geominerario, storico e ambientale della Sardegna", ha sede presso l'ufficio di presidenza come stabilito nello statuto, ed è assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168.


Art. 4.

(Organi del consorzio).

        1. Sono organi del consorzio:

                a) il presidente;

                b) il consiglio direttivo;

                c) il direttore;

                d) il collegio dei revisori dei conti.


Art. 5.

(Presidente del Parco).

        1. Il presidente del Parco è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la regione Sardegna, tra persone di comprovata moralità e professionalità.
        2. Il presidente ha la legale rappresentanza del consorzio, ha funzioni di attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo e di controllo stabilite dal consiglio direttivo del Parco, esplica le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto ed adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio nella seduta immediatamente successiva.


Art. 6.

(Consiglio direttivo del Parco).

        1. Il consiglio direttivo del Parco è composto: dal presidente del Parco; dal presidente della giunta regionale della Sardegna o da un suo delegato, dai presidenti delle province interessate o da loro delegati; da otto sindaci designati dall'assemblea dei sindaci dei comuni partecipanti al consorzio del parco; da un delegato di ciascuno dei Ministri dell'ambiente, per i beni e le attività culturali, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
        2. Il consiglio direttivo esercita le funzioni di indirizzo e di controllo dell'ente specificate dallo statuto.
        3. Tutti i membri del consiglio direttivo sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione Sardegna.


Art. 7.

(Direttore del Parco).

        1. Il direttore del Parco è l'organo responsabile della gestione del Parco. Ad esso e agli altri dirigenti spettano l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi e di diritto privato, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
        2. Il direttore è responsabile in via esclusiva dell'attività del Parco, della sua gestione, e dei relativi risultati.
        3. Il direttore è nominato dal consiglio direttivo tra persone di sperimentata competenza.
        4. Spettano al direttore:

                a) la elaborazione degli schemi del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 9, in coordinamento e in collaborazione con il sistema delle autonomie locali;

                b) la elaborazione degli schemi di piani di sviluppo economico-sociale di cui all'articolo 10, e dei regolamenti e atti generali di gestione delle attività del Parco;

                c) l'elaborazione dei documenti di programmazione territoriale, economica e finanziaria a cadenza annuale e la redazione della relazione annuale sullo stato delle attività del Parco e del suo territorio;

                d) la responsabilità della esecuzione dei lavori pubblici, delle forniture e dei servizi necessari per la gestione del Parco e per lo sviluppo delle sue attività;

                e) la preparazione, il controllo e il monitoraggio delle attività amministrative e delle procedure di competenza degli organi del consorzio nonché il raccordo, anche mediante conferenze di servizi e accordi di programma, con le attività di competenza di qualsiasi autorità esterna al Parco, ma necessarie e comunque interferenti con l'esercizio delle attività del Parco;

                f) la pubblicizzazione, l'orientamento e l'ausilio documentale e procedurale nei confronti dei soggetti privati e pubblici interessati ai finanziamenti internazionali, comunitari, nazionali, regionali e locali comunque attinenti alle finalità della presente legge;

                g) la vigilanza dei territori e delle aree ricompresi nella perimetrazione del Parco, avvalendosi del corpo forestale della regione Sardegna.

        5. Il Consorzio del Parco, previa stipula di apposite convenzioni, si avvale degli enti della regione Sardegna e dello Stato, nonché delle società dai medesimi controllate e collegate, per tutte le attività necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, quando non svolgibili direttamente.


Art. 8.

(Collegio dei revisori dei conti).

        1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti del Consorzio secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento di contabilità adottato dal consiglio direttivo.
        2. Il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione Sardegna, è composto da:

                a) un rappresentante designato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

                b) un rappresentante designato dal presidente della regione Sardegna;

                c) un rappresentante dei sindaci dei comuni interessati, designato a rotazione.


Art. 9.

(Piano territoriale di coordinamento
del Parco).

        1. Il piano territoriale di coordinamento del Parco è il documento amministrativo-informativo e di controllo, risultante dal coordinamento, effettuato anche tramite strumenti informatici, dei piani territoriali urbanistici, urbanistico-ambientali e di settore vigenti nella regione Sardegna. Il piano è sottoposto alla approvazione del consiglio direttivo del Parco.
        2. Qualora si renda necessario provvedere per singole aree o territori ad un autonomo livello di pianificazione per assicurare la concreta realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 2, il presidente del Parco, su conforme delibera del consiglio direttivo, convoca una conferenza di servizi con i rappresentanti autorizzati di tutti gli interessi pubblici coinvolti, che decide secondo il principio maggioritario.
        3. L'approvazione nella conferenza di servizi, ai sensi del comma 2, del singolo strumento di pianificazione, costituisce variante di qualsiasi strumento urbanistico-territoriale e ambientale sia di carattere generale che settoriale. Essa comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori e delle opere ivi previsti, e sostituisce qualsiasi provvedimento di abilitazione comunque denominato di livello statale, regionale, provinciale e locale.
        4. Il piano territoriale di coordinamento del Parco deve essere immediatamente aggiornato di conseguenza.
        5. E' fatta salva la valutazione di impatto ambientale secondo le procedure e le competenze di rispettiva pertinenza statale e regionale.


Art. 10.

(Piano economico-sociale di gestione
del Parco).

        1. Il piano di sviluppo economico-sociale di gestione del Parco definisce gli obiettivi economici e sociali più idonei per la realizzazione delle finalità di riconversione e di sviluppo produttivo dei territori ricompresi nella perimetrazione, curando il raccordo e l'inserzione degli interventi previsti nel piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 9.
        2. Il piano cura e disciplina il coordinamento di tutti gli interventi pubblici previsti dalle leggi statali e regionali vigenti e disciplina tempi e modalità di realizzazione allo scopo di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate.
        3. Il piano disciplina, anche mediante accordi di programma, le iniziative economico-sociali che prevedono il concorso di risorse private, utilizzando ogni tecnica di finanziamento privato ammissibile, e regola forme e modalità di dismissione degli immobili ed aree non utilizzabili per le finalità di cui alla presente legge.
        4. Il piano analizza, valuta e disciplina forme e modalità di applicazione ed utilizzazione degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
        5. Il piano studia, analizza e recepisce gli interventi produttivi privati di rilevante interesse per le finalità della presente legge, elaborando le forme di concorso e di ausilio finanziario più efficaci per il successo delle iniziative imprenditoriali private.
        6. Il piano disciplina obiettivi, tempi, modalità, procedure, finanziamenti, controlli e monitoraggi per gli interventi di riassetto, di recupero, di riabilitazione ambientale nonché quelli di recupero dei compendi immobiliari previsti dalle leggi vigenti e individua le forme più appropriate di utilizzazione pubblica o privata delle aree, territori ed immobili recuperati, disciplinando forme e modalità di concessione, di assegnazione e di alienazione.
        7. Il piano è approvato dal consiglio direttivo del Parco.


Art. 11.

(Disciplina del permesso).

        1. Il rilascio di concessioni e di autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco è sottoposto al preventivo permesso del consiglio direttivo del Parco.
        2. Il permesso verifica la conformità tra le disposizioni del piano territoriale di coordinamento del Parco e le possibilità di utilizzare le disposizioni anche di incentivazione previste dal piano economico-sociale di gestione; il provvedimento è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si intende rilasciato e si applica la procedura prevista dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
        3. Il diniego, che è immediatamente impugnabile in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e del consorzio del Parco.

Art. 12.

(Acquisti, espropriazioni, indennizzi).

        1. Il Consorzio del Parco, secondo le indicazioni del piano economico-sociale, può espropriare, acquistare, anche nell'esercizio del diritto di prelazione, prendere in locazione e utilizzare, secondo apposite convenzioni, aree ed immobili necessari per il conseguimento delle finalità della presente legge.
        2. Il Consorzio del Parco, nei soli casi in cui il piano territoriale di coordinamento o il piano economico-sociale impediscano la continuazione dell'esercizio di attività economiche, è tenuto ad indennizzare i soggetti interessati secondo princìpi equitativi e nel rispetto del contraddittorio, anche relativamente alle stime dei criteri e dei valori di indennizzo, provvedendovi tempestivamente.


Art. 13.

(Entrate ed uscite del Consorzio del Parco).

        1. Costituiscono entrate del Consorzio del Parco:

                a) i contributi ordinari e straordinari dell'Unione europea, di enti e di organismi internazionali, dello Stato, della regione Sardegna, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici statali e locali;

                b) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali in denaro di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni;

                c) i redditi patrimoniali derivanti anche da dismissione di beni e di attività a soggetti privati o da forme di accordi e di concessioni di utilizzazione dei medesimi;

                d) i diritti di ingresso e di privativa in zone del Parco o dei singoli distretti geoambientali e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

                e) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari di sorveglianza e di salvaguardia;
                f) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del consorzio del Parco.

        2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico, secondo le rispettive competenze ed iniziative, dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero dell'ambiente, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
        3. Le uscite del Consorzio del Parco sono gestite in conformità all'apposito regolamento di contabilità, di finanza e di contratti, approvato dal consiglio direttivo.


Art. 14.

(Norme di salvaguardia).

        1. Nei territori ed aree soggetti alle leggi nazionali e regionali in materia di aree protette e alla direttiva 92/43/CEE, si applica il regime di salvaguardia ivi previsto ed il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in armonia con le competenze della regione Sardegna in materia.


Art. 15.

(Rete internazionale e comunitaria
dei parchi geominerari).

        1. Il Parco coopera con gli organismi nazionali ed internazionali per lo sviluppo della rete dei parchi geominerari e geoambientali.


Art. 16.

(Disposizioni finanziarie).

        1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 40 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, di cui l'80 per cento da destinare all'attuazione dell'articolo 2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, in pari misura, gli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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