PROGETTO DI LEGGE - N. 5584
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del Parco).
1. E' istituito, a seguito di intesa con la regione
Sardegna, il Parco geominerario, storico e ambientale della
Sardegna, di seguito denominato "Parco".
2. Il Parco, riconosciuto dall'UNESCO quale primo parco
geominerario della rete mondiale dei geositi-geoparchi, gode
dei privilegi, diritti e facoltà derivanti da tale
riconoscimento.
3. Il territorio del Parco e le attività in esso svolte
sono di rilevante interesse ambientale, ecologico, storico,
culturale, paesaggistico, produttivo, economico-sociale e
naturalistico anche ai sensi e per gli effetti della direttiva
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
4. La istituzione e la gestione del Parco sono basate sul
principio di sussidiarietà e in particolare sul ruolo diretto
dei comuni partecipanti al consorzio del parco.
5. Il Parco coopera con gli organismi nazionali ed
internazionali per lo sviluppo della rete dei
geositi-geoparchi.
Art. 2.
(Finalità e attività del Parco).
1. La istituzione e la gestione del Parco perseguono
armonicamente gli obiettivi di:
a) conservazione delle testimonianze storiche e
culturali dell'attività mineraria;
b) tutela dei siti di interesse geologico,
naturalistico, paesaggistico, archeologico e storico;
c) creazione di nuove opportunità di sviluppo
economico e sociale e di nuova occupazione.
2. Sono funzionali agli obiettivi di cui al comma 1, tra
le altre, le seguenti attività:
a) ripristino e riabilitazione ambientale delle
aree interessate da attività minerarie dismesse;
b) difesa e ricostituzione degli equilibri
idraulici e idrogeologici ed in generale interventi di difesa
del suolo per assicurare un corretto regime delle acque;
c) protezione e conservazione dei siti geologici
più rappresentativi con le connesse peculiarità
paleontologiche, giacimentologiche, mineralogiche,
idrogeologiche e geomorfologiche;
d) protezione e conservazione di specie animali e
vegetali, di associazioni botaniche e forestali, di biotopi ed
endemismi di processi naturali ed equilibri ecologici, di
monumenti naturali ed in generale di siti ed habitat di
rilevante interesse;
e) protezione e recupero dei valori archeologici,
artistici, storico-culturali, architettonici e delle attività
minerarie tradizionali;
f) riconversione del modello di sviluppo dei
territori interessati da attività minerarie dismesse verso
nuove attività turistico-alberghiere e di piccola e media
impresa, ad alto tasso di occupazione.
3. Il patrimonio immobiliare delle attività minerarie
dismesse può essere riutilizzato per nuove attività di
carattere economico e sociale nel rispetto delle leggi vigenti
e delle finalità generali del Parco. Le infrastrutture
necessarie per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali
sono realizzate in coerenza con le finalità generali del
Parco.
4. Il Parco svolge direttamente o in collaborazione con
altri soggetti le attività di cui al comma 2 nel rispetto e in
coerenza con le norme vigenti nelle rispettive materie.
Art. 3.
(Consorzio del Parco).
1. Il Parco è gestito da un consorzio fra lo Stato, la
regione Sardegna, le province e i comuni interessati.
2. Il consorzio ha personalità giuridica di diritto
pubblico, autonomia ordinamentale ed è sottoposto alla
vigilanza dei Ministri dell'ambiente, per i beni e le attività
culturali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
nonché della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La vigilanza è
resa in conferenza obbligatoria di servizi ai sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
3. Il consorzio assume la denominazione ufficiale di
"Consorzio del Parco geominerario, storico e ambientale della
Sardegna", ha sede presso l'ufficio di presidenza come
stabilito nello statuto, ed è assimilato agli enti di cui alla
legge 9 maggio 1989, n. 168.
Art. 4.
(Organi del consorzio).
1. Sono organi del consorzio:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) il direttore;
d) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 5.
(Presidente del Parco).
1. Il presidente del Parco è nominato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, di intesa con la regione Sardegna, tra
persone di comprovata moralità e professionalità.
2. Il presidente ha la legale rappresentanza del
consorzio, ha funzioni di attuazione dell'indirizzo
politico-amministrativo e di controllo stabilite dal consiglio
direttivo del Parco, esplica le funzioni che gli sono
attribuite dallo statuto ed adotta i provvedimenti urgenti ed
indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio nella
seduta immediatamente successiva.
Art. 6.
(Consiglio direttivo del Parco).
1. Il consiglio direttivo del Parco è composto: dal
presidente del Parco; dal presidente della giunta regionale
della Sardegna o da un suo delegato, dai presidenti delle
province interessate o da loro delegati; da otto sindaci
designati dall'assemblea dei sindaci dei comuni partecipanti
al consorzio del parco; da un delegato di ciascuno dei
Ministri dell'ambiente, per i beni e le attività culturali,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Il consiglio direttivo esercita le funzioni di
indirizzo e di controllo dell'ente specificate dallo
statuto.
3. Tutti i membri del consiglio direttivo sono nominati
dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
presidente della regione Sardegna.
Art. 7.
(Direttore del Parco).
1. Il direttore del Parco è l'organo responsabile della
gestione del Parco. Ad esso e agli altri dirigenti spettano
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi e di
diritto privato, compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo.
2. Il direttore è responsabile in via esclusiva
dell'attività del Parco, della sua gestione, e dei relativi
risultati.
3. Il direttore è nominato dal consiglio direttivo tra
persone di sperimentata competenza.
4. Spettano al direttore:
a) la elaborazione degli schemi del piano
territoriale di coordinamento di cui all'articolo 9, in
coordinamento e in collaborazione con il sistema delle
autonomie locali;
b) la elaborazione degli schemi di piani di
sviluppo economico-sociale di cui all'articolo 10, e dei
regolamenti e atti generali di gestione delle attività del
Parco;
c) l'elaborazione dei documenti di programmazione
territoriale, economica e finanziaria a cadenza annuale e la
redazione della relazione annuale sullo stato delle attività
del Parco e del suo territorio;
d) la responsabilità della esecuzione dei lavori
pubblici, delle forniture e dei servizi necessari per la
gestione del Parco e per lo sviluppo delle sue attività;
e) la preparazione, il controllo e il monitoraggio
delle attività amministrative e delle procedure di competenza
degli organi del consorzio nonché il raccordo, anche mediante
conferenze di servizi e accordi di programma, con le attività
di competenza di qualsiasi autorità esterna al Parco, ma
necessarie e comunque interferenti con l'esercizio delle
attività del Parco;
f) la pubblicizzazione, l'orientamento e l'ausilio
documentale e procedurale nei confronti dei soggetti privati e
pubblici interessati ai finanziamenti internazionali,
comunitari, nazionali, regionali e locali comunque attinenti
alle finalità della presente legge;
g) la vigilanza dei territori e delle aree
ricompresi nella perimetrazione del Parco, avvalendosi del
corpo forestale della regione Sardegna.
5. Il Consorzio del Parco, previa stipula di apposite
convenzioni, si avvale degli enti della regione Sardegna e
dello Stato, nonché delle società dai medesimi controllate e
collegate, per tutte le attività necessarie per il
raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, quando
non svolgibili direttamente.
Art. 8.
(Collegio dei revisori dei conti).
1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il
riscontro contabile sugli atti del Consorzio secondo le
modalità stabilite nell'apposito regolamento di contabilità
adottato dal consiglio direttivo.
2. Il collegio dei revisori dei conti, nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
presidente della regione Sardegna, è composto da:
a) un rappresentante designato dal Presidente del
Consiglio dei ministri;
b) un rappresentante designato dal presidente
della regione Sardegna;
c) un rappresentante dei sindaci dei comuni
interessati, designato a rotazione.
Art. 9.
(Piano territoriale di coordinamento
del Parco).
1. Il piano territoriale di coordinamento del Parco è il
documento amministrativo-informativo e di controllo,
risultante dal coordinamento, effettuato anche tramite
strumenti informatici, dei piani territoriali urbanistici,
urbanistico-ambientali e di settore vigenti nella regione
Sardegna. Il piano è sottoposto alla approvazione del
consiglio direttivo del Parco.
2. Qualora si renda necessario provvedere per singole aree
o territori ad un autonomo livello di pianificazione per
assicurare la concreta realizzazione delle finalità e degli
obiettivi di cui all'articolo 2, il presidente del Parco, su
conforme delibera del consiglio direttivo, convoca una
conferenza di servizi con i rappresentanti autorizzati di
tutti gli interessi pubblici coinvolti, che decide secondo il
principio maggioritario.
3. L'approvazione nella conferenza di servizi, ai sensi
del comma 2, del singolo strumento di pianificazione,
costituisce variante di qualsiasi strumento
urbanistico-territoriale e ambientale sia di carattere
generale che settoriale. Essa comporta la dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori e
delle opere ivi previsti, e sostituisce qualsiasi
provvedimento di abilitazione comunque denominato di livello
statale, regionale, provinciale e locale.
4. Il piano territoriale di coordinamento del Parco deve
essere immediatamente aggiornato di conseguenza.
5. E' fatta salva la valutazione di impatto ambientale
secondo le procedure e le competenze di rispettiva pertinenza
statale e regionale.
Art. 10.
(Piano economico-sociale di gestione
del Parco).
1. Il piano di sviluppo economico-sociale di gestione del
Parco definisce gli obiettivi economici e sociali più idonei
per la realizzazione delle finalità di riconversione e di
sviluppo produttivo dei territori ricompresi nella
perimetrazione, curando il raccordo e l'inserzione degli
interventi previsti nel piano territoriale di coordinamento di
cui all'articolo 9.
2. Il piano cura e disciplina il coordinamento di tutti
gli interventi pubblici previsti dalle leggi statali e
regionali vigenti e disciplina tempi e modalità di
realizzazione allo scopo di ottimizzare l'utilizzazione delle
risorse finanziarie assegnate.
3. Il piano disciplina, anche mediante accordi di
programma, le iniziative economico-sociali che prevedono il
concorso di risorse private, utilizzando ogni tecnica di
finanziamento privato ammissibile, e regola forme e modalità
di dismissione degli immobili ed aree non utilizzabili per le
finalità di cui alla presente legge.
4. Il piano analizza, valuta e disciplina forme e modalità
di applicazione ed utilizzazione degli strumenti di
programmazione negoziata di cui alla legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modificazioni.
5. Il piano studia, analizza e recepisce gli interventi
produttivi privati di rilevante interesse per le finalità
della presente legge, elaborando le forme di concorso e di
ausilio finanziario più efficaci per il successo delle
iniziative imprenditoriali private.
6. Il piano disciplina obiettivi, tempi, modalità,
procedure, finanziamenti, controlli e monitoraggi per gli
interventi di riassetto, di recupero, di riabilitazione
ambientale nonché quelli di recupero dei compendi immobiliari
previsti dalle leggi vigenti e individua le forme più
appropriate di utilizzazione pubblica o privata delle aree,
territori ed immobili recuperati, disciplinando forme e
modalità di concessione, di assegnazione e di alienazione.
7. Il piano è approvato dal consiglio direttivo del
Parco.
Art. 11.
(Disciplina del permesso).
1. Il rilascio di concessioni e di autorizzazioni relative
ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco è
sottoposto al preventivo permesso del consiglio direttivo del
Parco.
2. Il permesso verifica la conformità tra le disposizioni
del piano territoriale di coordinamento del Parco e le
possibilità di utilizzare le disposizioni anche di
incentivazione previste dal piano economico-sociale di
gestione; il provvedimento è reso entro trenta giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine si intende rilasciato e si
applica la procedura prevista dall'articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
3. Il diniego, che è immediatamente impugnabile in sede di
giurisdizione esclusiva ai sensi del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, è affisso
contemporaneamente all'albo del comune interessato e del
consorzio del Parco.
Art. 12.
(Acquisti, espropriazioni, indennizzi).
1. Il Consorzio del Parco, secondo le indicazioni del
piano economico-sociale, può espropriare, acquistare, anche
nell'esercizio del diritto di prelazione, prendere in
locazione e utilizzare, secondo apposite convenzioni, aree ed
immobili necessari per il conseguimento delle finalità della
presente legge.
2. Il Consorzio del Parco, nei soli casi in cui il piano
territoriale di coordinamento o il piano economico-sociale
impediscano la continuazione dell'esercizio di attività
economiche, è tenuto ad indennizzare i soggetti interessati
secondo princìpi equitativi e nel rispetto del
contraddittorio, anche relativamente alle stime dei criteri e
dei valori di indennizzo, provvedendovi tempestivamente.
Art. 13.
(Entrate ed uscite del Consorzio del Parco).
1. Costituiscono entrate del Consorzio del Parco:
a) i contributi ordinari e straordinari
dell'Unione europea, di enti e di organismi internazionali,
dello Stato, della regione Sardegna, delle province, dei
comuni e degli altri enti pubblici statali e locali;
b) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali
in denaro di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 512, e
successive modificazioni;
c) i redditi patrimoniali derivanti anche da
dismissione di beni e di attività a soggetti privati o da
forme di accordi e di concessioni di utilizzazione dei
medesimi;
d) i diritti di ingresso e di privativa in zone
del Parco o dei singoli distretti geoambientali e le altre
entrate derivanti dai servizi resi;
e) i proventi delle sanzioni derivanti da
inosservanza delle norme regolamentari di sorveglianza e di
salvaguardia;
f) ogni altro provento acquisito in relazione
all'attività del consorzio del Parco.
2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a
carico, secondo le rispettive competenze ed iniziative, dello
stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del Ministero dell'ambiente, del
Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. Le uscite del Consorzio del Parco sono gestite in
conformità all'apposito regolamento di contabilità, di finanza
e di contratti, approvato dal consiglio direttivo.
Art. 14.
(Norme di salvaguardia).
1. Nei territori ed aree soggetti alle leggi nazionali e
regionali in materia di aree protette e alla direttiva
92/43/CEE, si applica il regime di salvaguardia ivi previsto
ed il regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in armonia con le
competenze della regione Sardegna in materia.
Art. 15.
(Rete internazionale e comunitaria
dei parchi geominerari).
1. Il Parco coopera con gli organismi nazionali ed
internazionali per lo sviluppo della rete dei parchi
geominerari e geoambientali.
Art. 16.
(Disposizioni finanziarie).
1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della
presente legge, pari a 20 miliardi di lire per l'anno 1999 e a
40 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, di
cui l'80 per cento da destinare all'attuazione dell'articolo
2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
allo scopo parzialmente utilizzando, in pari misura, gli
accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente, al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e al Ministero per i beni e le attività
culturali.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.