PROGETTO DI LEGGE - N. 5389
Onorevoli Colleghi! - La legge per l'elezione dei
consigli regionali a statuto ordinario (legge 23 febbraio
1995, n. 43) ha introdotto elementi fortemente innovativi
nella forma di governo regionale, accogliendo lo spirito del
referendum del 18 aprile 1993, pur nel quadro della
Costituzione vigente. La scelta operata dal legislatore
ordinario è diretta a garantire governi di legislatura e ad
assicurare stabilità alle coalizioni formatesi nelle
consultazioni elettorali, attraverso l'attribuzione di premi
di maggioranza. A tale fine, la disposizione dell'articolo 8
della citata legge n. 43 del 1995, sullo scioglimento
anticipato della legislatura regionale quando sia posto in
crisi il rapporto fiduciario fra consiglio e giunta, risponde
alla necessità di preservare il rapporto di continuità fra
corpo elettorale, esecutivo e maggioranza. Le innovazioni
istituzionali introdotte possono spiegare compiutamente la
loro capacità di promozione e di garanzia della democrazia
dell'alternanza se sorrette e integrate anche dall'elezione
diretta del presidente della giunta regionale. Il passaggio,
infatti, dall'elezione consiliare all'elezione popolare del
presidente dell'esecutivo regionale rafforza il processo di
ristrutturazione in senso bipolare del sistema politico;
consegna ai cittadini il potere di scegliere non solo i propri
rappresentanti al Parlamento ma anche i propri governanti
regionali; stabilizza, anche sul piano costituzionale, la
forma di governo prescelta.
Il percorso riformatore deve dunque essere completato con
la modifica dell'ultimo comma dell'articolo 122 della
Costituzione nel senso di prevedere l'elezione a suffragio
universale e diretto del presidente della giunta regionale e
l'attribuzione al presidente eletto del potere di nomina e di
revoca dei componenti della giunta, secondo le forme stabilite
dallo statuto di ciascuna regione.
In attesa dell'approvazione degli statuti regionali
rinnovati, anche in conformità all'auspicabile revisione
organica in senso federale dell'ordinamento della Repubblica,
appare indispensabile altresì prevedere una disposizione
transitoria che, armonizzando la disciplina elettorale
vigente, consenta l'immediata applicazione del nuovo principio
costituzionale.