PROGETTO DI LEGGE - N. 5389




        Onorevoli Colleghi! - La legge per l'elezione dei consigli regionali a statuto ordinario (legge 23 febbraio 1995, n. 43) ha introdotto elementi fortemente innovativi nella forma di governo regionale, accogliendo lo spirito del referendum del 18 aprile 1993, pur nel quadro della Costituzione vigente. La scelta operata dal legislatore ordinario è diretta a garantire governi di legislatura e ad assicurare stabilità alle coalizioni formatesi nelle consultazioni elettorali, attraverso l'attribuzione di premi di maggioranza. A tale fine, la disposizione dell'articolo 8 della citata legge n. 43 del 1995, sullo scioglimento anticipato della legislatura regionale quando sia posto in crisi il rapporto fiduciario fra consiglio e giunta, risponde alla necessità di preservare il rapporto di continuità fra corpo elettorale, esecutivo e maggioranza. Le innovazioni istituzionali introdotte possono spiegare compiutamente la loro capacità di promozione e di garanzia della democrazia dell'alternanza se sorrette e integrate anche dall'elezione diretta del presidente della giunta regionale. Il passaggio, infatti, dall'elezione consiliare all'elezione popolare del presidente dell'esecutivo regionale rafforza il processo di ristrutturazione in senso bipolare del sistema politico; consegna ai cittadini il potere di scegliere non solo i propri rappresentanti al Parlamento ma anche i propri governanti regionali; stabilizza, anche sul piano costituzionale, la forma di governo prescelta.
        Il percorso riformatore deve dunque essere completato con la modifica dell'ultimo comma dell'articolo 122 della Costituzione nel senso di prevedere l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della giunta regionale e l'attribuzione al presidente eletto del potere di nomina e di revoca dei componenti della giunta, secondo le forme stabilite dallo statuto di ciascuna regione.
        In attesa dell'approvazione degli statuti regionali rinnovati, anche in conformità all'auspicabile revisione organica in senso federale dell'ordinamento della Repubblica, appare indispensabile altresì prevedere una disposizione transitoria che, armonizzando la disciplina elettorale vigente, consenta l'immediata applicazione del nuovo principio costituzionale.




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