PROGETTO DI LEGGE - N. 5389
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art.1.
(Modifica all'articolo 122 della Costituzione).
1. L'ultimo comma dell'articolo 122 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Il presidente della giunta regionale è eletto a
suffragio universale e diretto. Il presidente eletto nomina e
revoca i componenti della giunta".
Art. 2.
(Disposizioni transitorie).
1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti
delle regioni a statuto ordinario e delle relative leggi
elettorali, l'elezione del presidente della giunta regionale
ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, come modificato
dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, è
contestuale al rinnovo dei rispettivi consigli regionali. A
tale fine, per l'elezione dei presidenti delle giunte
regionali si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni
di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei consigli
regionali, intendendosi come candidati alla carica di
presidente della giunta regionale i capilista delle liste
regionali. E' proclamato presidente della giunta regionale il
capolista della lista regionale che ha conseguito la maggiore
cifra elettorale regionale. Entro dieci giorni dalla
proclamazione, il presidente della giunta regionale nomina i
componenti della giunta, fra i quali un vicepresidente, e può
successivamente revocarli.
2. Nel caso in cui il consiglio regionale approvi a
maggioranza assoluta una mozione di sfiducia nei confronti del
presidente della giunta regionale, presentata da almeno un
quarto dei consiglieri, entro tre mesi si procede
all'indizione di nuove elezioni del consiglio e del presidente
della giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del
consiglio e del presidente della giunta in caso di dimissioni
del presidente. In caso di morte del presidente della giunta,
il consiglio regionale elegge il nuovo presidente, che resta
in carica fino al termine della legislatura.