PROGETTO DI LEGGE - N. 5389




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art.1.

(Modifica all'articolo 122 della Costituzione).

        1. L'ultimo comma dell'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

            "Il presidente della giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto. Il presidente eletto nomina e revoca i componenti della giunta".


Art. 2.

(Disposizioni transitorie).

        1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti delle regioni a statuto ordinario e delle relative leggi elettorali, l'elezione del presidente della giunta regionale ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, è contestuale al rinnovo dei rispettivi consigli regionali. A tale fine, per l'elezione dei presidenti delle giunte regionali si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei consigli regionali, intendendosi come candidati alla carica di presidente della giunta regionale i capilista delle liste regionali. E' proclamato presidente della giunta regionale il capolista della lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione, il presidente della giunta regionale nomina i componenti della giunta, fra i quali un vicepresidente, e può successivamente revocarli.
        2. Nel caso in cui il consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione di sfiducia nei confronti del presidente della giunta regionale, presentata da almeno un quarto dei consiglieri, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del consiglio e del presidente della giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del consiglio e del presidente della giunta in caso di dimissioni del presidente. In caso di morte del presidente della giunta, il consiglio regionale elegge il nuovo presidente, che resta in carica fino al termine della legislatura.



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