PROGETTO DI LEGGE - N. 5092




        Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge delega intende porre rimedio alla grave situazione in cui versa, nel suo complesso, l'ordinamento delle professioni liberali. Detto ordinamento mostra infatti chiari sintomi di vetustà e necessita, all'evidenza, di un ammodernamento, anche e soprattutto in funzione delle peculiarità - qualitative e quantitative - assunte dal "mercato" delle professioni, nel contesto del cosiddetto "villaggio globale". Non è infatti dubbio che la competitività dei professionisti italiani consegua, in misura notevole, anche ad un profondo rinnovamento ordinamentale, che assicuri qualificazione professionale, piena concorrenza, controllo di deontologia.
        Va subito detto che il rinnovamento sopra auspicato è stato informato a due esigenze di fondo: da un lato l'eliminazione di ogni ostacolo alla concorrenza tra professionisti ed il conseguente abbattimento di ogni ingiustificata e dannosa rendita di posizione; d'altro lato, la tutela dell'utenza quale consegue alla convinzione che la particolarissima natura delle attività "intellettuali" postuli - per effetto delle profonde asimmetrie informative che caratterizzano il relativo mercato - una disciplina affatto particolare, in assenza della quale si verificano caos nelle prestazioni e grave vulnus ad interessi generali di notevole rilievo.
        Il punto di equilibrio - tra conservazione dell'esistente e generale deregulation - è stato perseguito mediante l'elaborazione di criteri generali che rimettono ad un momento successivo l'individuazione delle attività professionali meritevoli di essere costituite in Ordini.
        Il disegno di legge non stabilisce dunque quali debbano essere le professioni da costituire in Ordini, né quali siano le attività da riservare, in via esclusiva, ai singoli Ordini: è infatti del tutto evidente che - stabiliti in via di principio i criteri generali che giustificano l'istituzione di un Ordine professionale - va rimessa al momento attuativo l'individuazione dell'ambito della tutela avente ad oggetto l'interesse generale connesso all'esercizio di una determinata professione.
        Relativamente all'interesse generale appena richiamato, è sembrato eccessivo ricollegare detto interesse solo a valori esplicitamente tutelati dalla Carta costituzionale (com'è nel caso del diritto alla salute o del diritto di difesa), ben potendosi ipotizzare altri casi in cui l'esercizio della professione involga profonde asimmetrie informative ed implichi, conseguentemente, la potenziale ed irriparabile lesione di interessi generali assai rilevanti.
        E' appena il caso di precisare che - desunta dai criteri e princìpi contenuti nel presente disegno di legge la necessità di dar vita ad un Ordine professionale - sulla base dei medesimi criteri e princìpi sarà necessariamente individuata la ristretta area di attività da attribuire in via esclusiva all'Ordine stesso. Va parimenti evidenziato come - al fine di evitare ingiustificate restrizioni all'accesso alle singole professioni - è stato specificamente disposto <articolo 2, comma 1, lettera c), ed articolo 3, comma 1, lettera c)> che il tirocinio debba essere disciplinato in modo da garantirne flessibilità ed effettività.
        Appare infine opportuno evidenziare - per quanto riguarda la disciplina delle società professionali - che il Senato della Repubblica ha approvato, in data 23 giugno 1998, una mozione che impegna il Governo a non procedere alla emanazione del regolamento previsto dal comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, in considerazione della inadeguatezza dello strumento normativo regolamentare e della imminente presentazione di un disegno di legge quadro sulle libere professioni, concernente anche la materia delle società professionali. La mozione approvata dal Senato della Repubblica va senz'altro accolta e recepita dal Governo per la condivisibilità delle ragioni che vi sono esposte in merito alla inadeguatezza dello strumento normativo e per la chiara manifestazione di volontà di liberare il Governo da ogni responsabilità politica per il mancato adempimento dei compiti normativi affidatigli dal citato articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266.


Articolo 1.

        La vastità del rinnovamento richiede - per essere attuata adeguatamente - un modulo organizzativo elastico che è stato individuato in una legge delega di princìpi generalissimi, tali da non potere non essere comuni ad ogni tipo di attività professionale.
        Solo successivamente all'elaborazione dei cennati princìpi sarà possibile, con specifici decreti legislativi, adattare i princìpi stessi alle qualità proprie delle singole attività professionali.


Articolo 2.

        L'articolo 2 individua lo schema essenziale dell'intero sistema e rinvia al successivo articolo 3 l'ulteriore specificazione dei princìpi fondamentali che a detto schema danno vita. L'articolo 2 e l'articolo 3 debbono dunque essere letti in chiave di assoluta complementarietà: da un lato i princìpi dell'articolo 2 non possono che attuarsi nei modi previsti dall'articolo 3 e, reciprocamente, l'articolo 3 deve essere interpretato come attuazione di ben precisi princìpi.
        In particolare l'articolo 2 stabilisce:

            lettera a): il principio fondamentale secondo cui gli ordinamenti professionali sono mirati a "proteggere" non già attività professionali, ma concreti, rilevanti interessi pubblici, secondo modalità che, per un verso, rendano ossequio ai princìpi di pluralismo e concorrenza e, per altro verso, implichino rispetto della deontologia nonché dei princìpi di personalità delle prestazioni e di indipendenza e responsabilità del professionista;

            lettera b): il riconoscimento della pubblicità dell'interesse a consentire la formazione di libere associazioni. Detto interesse ha ad oggetto, per un verso, il dispiegarsi delle professioni cosiddette "emergenti", le quali, ove polverizzate in un universo monadico, ben difficilmente possono mettere profonde radici e, per altro verso, il crescere di una cultura "associativa" quale humus particolarmente idoneo a sviluppare esperienze atte ad individuare e risolvere i problemi specifici di ciascuna professionalità. Va peraltro evidenziato - a riprova della funzione di reciproca integrazione sistematicamente svolta dall'articolo 2 e dall'articolo 3 - come la disciplina complessiva delle associazioni ed il ruolo attribuito al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) possano essere desunti solo dal quadro normativo complessivo, e dunque tenuto conto anche di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera b);

                lettera c): il principio del divieto (fatta eccezione per quanti esercitano funzioni pubbliche) del vincolo di predeterminazione numerica (cosiddetto "numero chiuso"), con ciò intendendosi favorire la più ampia concorrenza tra quanti - qualificati - intendano esercitare una professione. Unico limite al divieto è l'esercizio - sia pure in forma professionale - di funzioni pubbliche, sì che il numero di detti particolarissimi professionisti non può che essere commisurato alle esigenze delle richiamate funzioni;

            lettera d): la possibilità di effettuare il tirocinio secondo forme che ne assicurino la "flessibilità" (così rendendosi possibili forme di tirocinio tali da non elevare, rispetto alla media europea, l'età dei neo-professionisti) e l'effettività (oggi spesso del tutto teorica e virtuale). E' del tutto evidente che i limiti dell'attività di tirocinio non possono essere determinati in astratto, ma devono, nel concreto, essere commisurati al tipo specifico di professionalità da conseguire;

            lettera e): la distinzione della professione liberale dall'attività di impresa e la necessità che l'ordinamento professionale sia conforme alla natura dell'attività professionale. La disposizione in esame ha inteso dirimere ogni dubbio circa la differenza corrente tra attività di impresa e attività professionale, riconoscendo - e dandole conseguente rilievo giuridico - l'esistenza di caratteri intrinseci e prevalenti propri della professione intellettuale. Va altresì notato come la disposizione in esame non intenda in alcun modo (nè potrebbe) porsi in contrasto con le norme comunitarie che equiparano, a determinati fini, l'attività professionale ad attività di impresa: intende solo affermare, in via di principio, che tra le due attività esiste, nel contesto del corpus normativo, equiparazione in via di eccezione ed a determinati fini, e non anche in via sistematica;

            lettera f): che gli Ordini professionali siano territorialmente strutturati ed articolati secondo una tendenziale uniformità. Si tratta di prendere atto del fatto che la complessità dell'universo professionale, non consente che gli Ordini professionali possano atteggiarsi sulla base di un modulo standardizzato. Deve conseguentemente consentirsi - a livello di principio - una pluralità di moduli organizzativi sul territorio;

            lettera g): il potere rappresentativo, di indirizzo, coordinamento e supplenza degli Ordini nazionali. E' sul punto apparso opportuno prevedere - nell'assegnare agli Ordini professionali competenze ben individuate e limitate - in capo ai Consigli nazionali, poteri concreti idonei ad evitare la polverizzazione della rappresentanza e ad impedire - relativamente all'interpretazione delle norme ed alle prassi amministrative - il verificarsi, tra Ordini locali, di forti divaricazioni. E' anche sembrato opportuno, sulla base dell'esperienza maturata, che i Consigli nazionali abbiano il potere di sostituirsi agli organi locali, allorché questi si rendano inerti rispetto alla tutela di rilevanti interessi generali;

            lettera h): le attribuzioni degli Ordini locali, primo tra tutti il potere-dovere (avente carattere di forte novità) di controllare il permanere dei requisiti necessari per l'iscrizione agli albi, iscrizione che viene dunque ad assumere non più il mero carattere di appartenenza ad un corpus, ma quello, ben più pregnante, di permanente affidabilità professionale;

            lettera i): la sussistenza di tariffe inderogabili solo con riferimento a prestazioni professionali obbligatorie. Si tratta di una delle principali innovazioni ordinamentali, la quale comporta l'abolizione delle cosiddette "tariffe inderogabili" e liberalizza il costo delle prestazioni professionali, con la sola eccezione delle prestazioni professionali obbligatorie, là dove è parso opportuno rendere eguale il costo di dette prestazioni in virtù della natura delle prestazioni stesse. E' parso infatti incongruo che - con riferimento a prestazioni professionali non libere, imposte ai professionisti in virtù di un interesse generale - i cittadini possano trovarsi di fronte a tariffe diversificate, anche fortemente, e comunque tali da scoraggiare il ricorso al professionista;

            lettere l) e m): l'obbligo per gli Ordini di emanare un codice deontologico, con contestuale forte innovazione e rafforzamento del controllo disciplinare e, più in generale, del potere cosiddetto "di magistratura" (avente cioè carattere non meramente gestionale ma strettamente "decisionale") sia in materia di ricorsi sia in materia disciplinare. Si tratta di una disposizione chiave. E' infatti parso che la peculiare disciplina delle libere professioni - disciplina determinata, lo si ripete, dall'interesse pubblico correlato all'esercizio di dette professioni - dovesse implicare - per gli stessi motivi che determinano l'impossibilità di sottoporre dette professioni alle mere leggi di mercato - un controllo forte di deontologia. Siffatto controllo è reso adeguato solo da una reale indipendenza degli organi di controllo; dalla loro distinzione dagli organi di gestione degli Ordini; dalla formalizzazione delle regole procedimentali;

            lettera n): la possibilità dei Ministeri vigilanti di effettuare atti di controllo e di sostituirsi, in caso di inerzia degli Ordini, agli Ordini stessi. Si tratta di tutelare - sul versante della gestione - l'interesse generale sopra evidenziato in sede di attività disciplinare;

            lettera o): il principio secondo cui i meccanismi elettorali devono essere ispirati a trasparenza delle procedure ed a tutela delle minoranze. Costituisce corollario di siffatti princìpi - posto a fondamento dell'affidabilità degli organi deputati alla gestione ed alla "magistratura" degli Ordini - l'esigenza di individuare un serio regime di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza;

            lettera p): la competenza regolamentare, in via generale, degli Ordini, al fine di consentire - a livello di organizzazione - un'attuazione della normativa statale che rispetti in modo compiuto e consapevole la specificità delle singole professioni;

            lettera q): una nuova disciplina delle società professionali. La disposizione in esame - avente anch'essa carattere di profonda novità - mira a dar vita a società professionali anche al di là degli schemi codicistici vigenti, contemperando l'esigenza di consentire apporti di capitale con l'ulteriore (parimenti fondamentale) esigenza di impedire che l'interesse del capitale venga a prevalere sull'apporto di "professionalità". Al fine indicato è prevista l'introduzione di responsabilità disciplinare della società accanto a quella dei soci professionisti; adeguata strutturazione degli organi sociali; opportune limitazioni all'oggetto sociale. Peraltro, stante la ragionevole previsione di tempi non brevi per l'approvazione del presente disegno di legge delega, potrebbe valutarsi l'opportunità di disporre uno stralcio della presente disposizione <e di quella di cui al seguente articolo 3, comma 1, lettera q)> al fine di porre rimedi, in tempi brevi, ad un vuoto legislativo dagli effetti assai negativi;

            lettera r): l'introduzione dell' assicurazione obbligatoria. Si tratta di rendere concretamente risarcibile il danno causato nell'esercizio dell'attività professionale, e ciò anche nel caso di attività svolta da dipendenti professionisti;

            lettera s): l'abolizione del divieto di pubblicità. Si tratta di una disposizione avente anch'essa carattere fortemente innovativo, la quale, nell'abolire un divieto obsoleto, afferma, al tempo stesso, l'obbligo di procedere ad una corretta informazione pubblicitaria;

            lettera t): è stata esplicitamente prevista la possibilità di demandare a regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la normativa di attuazione anche al fine di evitare un percorso di rilegificazione e comunque al fine di limitare l'intervento normativo primario alle materie regolamentabili solo con tale tipo di fonte normativa.


Articolo 3.

        L'articolo 3, come già rilevato, si pone in posizione di assoluta complementarietà con quanto stabilito dall' articolo 2, con il quale interagisce sia dal punto di vista ermeneutico sia, soprattutto, sistematico. L'articolo in esame infatti:

            lettere a) e h): prevede la verifica periodica degli albi professionali, della qualificazione professionale degli iscritti e delle prestazioni, imponendo un adeguato aggiornamento professionale. Si tratta dell'ulteriore specificazione del principio recepito all'articolo 2, comma 1, lettera h), diretto a rendere effettiva l'equazione "iscrizione all'albo eguale qualificazione";

            lettera b): attua concretamente, nel dettaglio, il principio riconosciuto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), facendone discendere non solo la necessità dell'istituzione di un apposito registro, ma anche la competenza del CNEL ad effettuare apposito monitoraggio e, soprattutto, il divieto di ogni competenza esclusiva (o uso esclusivo del titolo) per gli iscritti al registro, dovendo considerarsi detta iscrizione solamente quale sostanziale certificazione di qualità;

            lettera c): commisura la "selezione" iniziale ai rischi correlati al vulnus dell'interesse pubblico connesso all'esercizio della professione, anche per effetto dell'entità dell'asimmetria informativa esistente. In altri termini, è sembrato opportuno statuire che il principio costituzionale dell'esame di Stato debba, nel concreto, atteggiarsi in modo diverso, a seconda del grado di difficoltà che l'utenza incontra nell'apprezzare l'adeguatezza della prestazione professionale e, soprattutto, a seconda della gravità degli effetti conseguenti alle eventuali carenze qualitative della prestazione stessa;

            lettera d): specifica il principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), abolendo - per conseguire le finalità evidenziate in sede di commento al citato articolo 2 - l'obbligo di effettuare il tirocinio solo in epoca successiva al conseguimento del titolo professionale;

            lettera e): tutela espressamente - a specificazione della natura delle professioni liberali riconosciuta nell'articolo 2, comma 1, lettera e) - l'indipendenza dei liberi professionisti nell'esercizio della professione. Trattasi di principio di notevole portata, il quale, per un verso, consegue alla natura stessa delle prestazioni professionali che, di per sé, è prestazione non fungibile, basata sull'intuitus personae e sull'affidabilità del professionista ben più che sulla pre-cognizione di un risultato e di un iter operativo predeterminato; per altro verso, implica la sottrazione dell'attività professionale ad ogni disciplina che con detta natura contrasti;

            lettera f): specifica quanto statuito dall'articolo 2, comma 1, lettera f). Detta specificazione costituisce ulteriore riconoscimento della necessità di atteggiare la dislocazione territoriale in modo adeguato alla peculiare natura dei singoli Ordini;

            lettera g) riconosce la necessità di attribuire, a tutela degli utenti, ai consigli locali - nell'ambito dei poteri attribuiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), ed a chiarimento della ratio che ispira detta attribuzione - un potere di "informazione" degli utenti stessi. E' infatti del tutto evidente che, se è vero che gli Ordini si sottraggono alla logica di una completa deregulation e trovano ragion d'essere nella più volte richiamata assimmetria informativa che caratterizza il mercato delle attività professionali, altrettanto vero è che non può non riconoscersi la necessità di porre adeguato rimedio a detta asimmetria rendendo noti i criteri idonei ad orientare il giudizio degli utenti circa la qualità ed il costo delle singole prestazioni professionali;
            lettera i): rafforza la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), mediante l'introduzione di sanzioni amministrative e la nullità delle pattuazioni contrarie al divieto di tariffe obbligatorie. La disposizione in questione intende rendere effettiva l'innovazione - invero assai profonda - costituita dall'abrogazione delle cosiddette "tariffe vincolanti";

            lettera l): riconosce la necessità di concretizzare il principio sancito dall'articolo 2, comma 1, lettera l), mediante la previsione di idonei meccanismi processuali che, garantendo le diverse posizioni, assicurino efficacia all'azione disciplinare e celerità ai procedimenti;

            lettera m): rende effettivo il principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), mediante l'adozione di procedure e criteri idonei a consentire agli Ordini l'elaborazione di opportuni codici deontologici. Va qui sottolineata l'estrema opportunità di favorire la rapida approvazione di codici che valgano a tutelare gli utenti dalle conseguenze delle cadute di professionalità e/o deontologia;

            lettera n): attribuisce ai Ministeri vigilanti poteri sostitutivi in materia disciplinare e di scioglimento degli Ordini professionali. La disposizione in esame intende rendere effettivo il controllo esercitato dai Ministeri vigilanti. Nel contesto di un generale rinnovamento - ispirato al ritrarsi della mano pubblica ed al contestuale accentuarsi dell'efficenza dell'intervento pubblico là dove esso residua - si è ritenuto opportuno mettere rimedio alle due principali lacune manifestatesi nel passato: l'impossibilità sia di supplire all'inerzia disciplinare degli Ordini locali, sia di sanzionare le eventuali irregolarità nel funzionamento degli Ordini nazionali (attesa l'attuale giuridica impossibilità di procedere allo scioglimento di questi ultimi);

            lettera o): statuisce la necessità di attuare procedimentalmente - parallelamente e contestualmente a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera o) - il valore di correttezza che deve permeare l'azione degli Ordini;

            lettera p): consente idonea tutela avverso l'esercizio del potere regolamentare attribuito agli Ordini;

            lettera q): stabilisce importanti princìpi - in materia di società tra professionisti - correlati a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera q), e con detta disposizione interagenti. In particolare la disposizione in esame, rafforza la concezione secondo cui l'esercizio della professione in forma societaria va disciplinato in modo da apportare arricchimento e non declino alle professioni liberali. Nel contesto di siffatta concezione è parso necessario: ribadire il principio dell'intuitus personae; stabilire il principio della solidarietà della società e dei soci professionisti per i danni derivanti dalle prestazioni, al fine di evitare ogni forma di limitazione della responsabilità; statuire limiti di partecipazione da parte di soci non professionisti, allo scopo di conservare la natura professionale dell' attività prestata ed impedire il prevalere di logiche incompatibili con la natura delle professioni liberali; affermare il divieto di contemporaneo esercizio dell'attività di progettazione e di esecuzione, al fine di evitare il declino dell'attività di progettazione. Valgono ovviamente anche qui - quanto all'opportunità di disporre lo stralcio della presente disposizione - le osservazioni svolte sub articolo 2, comma 1, lettera q).

Articolo 4.

        L' articolo in esame ha il fine di abrogare le numerose norme incompatibili con il nuovo complessivo sistema. Peraltro, trattandosi di innovazione profonda e di vasta applicazione, è parso opportuno introdurre una norma di salvaguardia: il comma 2 dell'articolo 4 statuisce infatti che - nel biennio successivo alla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1 - possano essere emanate disposizioni correttive, fermi rimanendo i princìpi ed i criteri direttivi indicati nella legge delega.




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