PROGETTO DI LEGGE - N. 5092
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti norme per la modifica e il
coordinamento della legislazione concernente le professioni
intellettuali e le rispettive forme organizzative, in coerenza
con le direttive comunitarie e nel rispetto dei princìpi e dei
criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 3.
Art. 2.
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi
con le diversificazioni necessarie in relazione alla
specificità delle singole tipologie professionali:
a) tutela degli interessi pubblici connessi al
libero esercizio delle professioni intellettuali protette per
specifiche esigenze di tutela della fede pubblica e dei
fruitori dei servizi professionali, in qualunque modo e forma
esercitate, secondo modalità che rispettino i princìpi di
pluralismo, concorrenza, deontologia, personalità delle
prestazioni, indipendenza e responsabilità del professionista,
tutela del cliente in ordine alla correttezza e alla
qualificazione della prestazione;
b) tutela degli interessi pubblici generali
connessi al libero esercizio delle altre attività
professionali non protette;
c) previsione, ai sensi della normativa
dell'Unione europea, del libero accesso alla professione,
senza vincoli di predeterminazione numerica se non per
l'esercizio di funzioni pubbliche e fatto salvo il prescritto
esame di Stato per l'abilitazione professionale;
d) disciplina del tirocinio professionale secondo
modalità che garantiscano l'effettività e la flessibilità
dell'attività formativa;
e) distinzione, nel quadro della normativa
dell'Unione europea, delle professioni intellettuali
dell'attività di impresa e disciplina delle stesse secondo i
caratteri, intrinseci e prevalenti, delle prestazioni
professionali;
f) strutturazione e articolazione territoriale
degli Ordini professionali, secondo criteri tendenzialmente
uniformi, tenuto conto delle specifiche necessità delle
singole professioni;
g) attribuzione ai Consigli nazionali degli Ordini
di funzioni di vigilanza, indirizzo, coordinamento e
rappresentanza istituzionale degli iscritti, ivi compreso il
potere di adottare atti sostitutivi in caso di inerzia dei
consigli locali, esclusivamente in presenza di rilevante
interesse pubblico generale;
h) attribuzione ai consigli locali degli Ordini di
funzioni in materia di formazione, tenuta degli albi e, in
ossequio al principio di sussidiarietà, di altre funzioni non
espressamente attribuite agli organi nazionali, ivi compreso
il controllo sulla permanenza dei requisiti;
i) previsione del potere del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente e sentito il
Consiglio nazionale dell'Ordine interessato, di individuare
livelli tariffari inderogabili nel caso di prestazioni
professionali imposte al professionista come obbligatorie;
l) previsione degli organi nazionali e locali, non
giurisdizionali, competenti all'esercizio del potere
disciplinare, distinti dagli organi gestionali degli Ordini e
composti con modalità idonee ad assicurare adeguata
rappresentatività, imparzialità e indipendenza, prevedendosi
altresì i princìpi idonei a garantire un giusto procedimento
nonché l'esperibilità del ricorso in Cassazione avverso i
provvedimenti degli Ordini nazionali esclusivamente per motivi
di diritto;
m) obbligo per ogni Ordine nazionale di emanare un
codice deontologico, valido per tutte le articolazioni
territoriali del medesimo Ordine;
n) disciplina dei casi di particolare gravità che
richiedono da parte dei Ministeri competenti l'esercizio di
potere sostitutivo e di controllo sulla base dei criteri di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera n);
o) formulazione dei meccanismi elettorali intesi a
garantire la trasparenza delle procedure, la tutela delle
minoranze e la disciplina in materia di ineleggibilità,
incompatibilità e decadenza;
p) attribuzione agli Ordini di competenza
regolamentare in materia di organizzazione, in attuazione
della disciplina recata da norme statali;
q) disciplina delle società professionali, anche
in deroga alle disposizioni del codice civile, diretta a
garantire la conformità ai princìpi indicati dalla presente
legge, anche nelle ipotesi in cui sia consentita la
partecipazione al capitale di soggetti non qualificabili come
professionisti, mediante introduzione di apposita
responsabilità disciplinare della società, ferma restando la
responsabilità disciplinare dei soci professionisti, di
adeguata strutturazione degli organi sociali, nonché di
limitazioni dell'oggetto sociale che escludono le attività in
conflitto con il corretto esercizio delle professioni;
r) introduzione dell'assicurazione obbligatoria,
per la responsabilità civile conseguente ai danni causati
nell'esercizio dell'attività professionale, tale da assicurare
l'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività
professionale svolta da dipendenti professionisti;
s) abolizione del divieto di pubblicità
garantendo, nel contempo, la correttezza dell'informazione
pubblicitaria;
t) possibilità di demandare a regolamenti da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, la normativa di attuazione della presente
legge ed il coordinamento della normativa stessa con la
legislazione vigente.
Art. 3.
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1 e
nell'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui
all'articolo 2, il Governo provvede a disciplinare anche:
a) l'iscrizione, per le attività professionali
protette, in appositi albi professionali, la verifica
periodica dei medesimi da parte degli Ordini, la
certificazione attestante la qualificazione professionale
risultante dagli albi ai quali sono iscritti i singoli
professionisti e la qualità delle prestazioni ai sensi della
disciplina dell'Unione europea;
b) la possibilità di costituire libere
associazioni di prestatori di attività professionali non
protette che agiscono nel rispetto della libera concorrenza,
istituendo presso il Ministero competente un registro di tali
libere associazioni, attribuendo al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro funzioni consultive per quanto
concerne le domande di riconoscimento, presentate da
associazioni professionali, previa consultazione dei Consigli
nazionali, e funzioni di monitoraggio e prevedendo il divieto
di esclusiva quanto all'esercizio dell'attività professionale
e all'uso del titolo da parte degli aderenti alle predette
associazioni;
c) i criteri di selezione, commisurandoli anche ai
rischi connessi all'eventuale inadeguatezza della prestazione
e all'oggettivo grado di difficoltà della valutazione, da
parte del pubblico, circa la qualità delle prestazioni
professionali;
d) la durata omogenea delle possibili forme
alternative di tirocinio che ne consentono lo svolgimento
anche contemporaneamente agli studi necessari per il
conseguimento del titolo professionale, garantendo comunque lo
studio dei fondamenti teorici e deontologici della
professione;
e) la tutela dell'indipendenza del professionista
nell'esercizio della attività professionale in qualsiasi forma
espletata ai sensi della presente legge;
f) la possibilità di articolare organizzazioni
territoriali degli Ordini anche su base diversa da quella
provinciale, regionale, nazionale, circondariale o
distrettuale;
g) la vigilanza sull'attività dei consigli locali,
la rappresentanza istituzionale degli iscritti, con esclusione
di quella assunta direttamente dai consigli locali, l'adozione
di misure idonee ad assicurare la completa informazione in
materia di prestazioni professionali, ivi comprese le tariffe
non vincolanti con riferimento alla complessità e alla qualità
della singola prestazione;
h) la tenuta e l'aggiornamento degli albi; la
formazione dell'aggiornamento professionale; il monitoraggio
del mercato delle prestazioni e la ricognizione dei contenuti
tipici delle prestazioni delle medesime, distinguendo le
attività di natura meramente esecutiva; la competenza
regolamentare di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1,
lettera p); il controllo, ai sensi della normativa
dell'Unione europea, della qualità e delle prestazioni e della
deontologia professionale; l'informazione del pubblico circa i
contenuti minimi delle singole prestazioni professionali,
anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche per
promuovere la cultura della qualità; ogni altra attività di
competenza non espressamente attribuita agli organi nazionali
per la tutela degli interessi pubblici di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a);
i) le sanzioni amministrative e la nullità di ogni
pattuizione contraria a quanto previsto dall'articolo 2, comma
1, lettera i);
l) le modalità di svolgimento dei procedimenti
disciplinari, con specifico riferimento ai princìpi del codice
di procedura penale attinenti all'equilibrio delle diverse
posizioni processuali, e le impugnazioni avverso i
provvedimenti degli organi territoriali presso gli organi
nazionali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma
1, lettera g); l'individuazione, nel rispetto delle
connesse garanzie, dei princìpi e dei meccanismi processuali
idonei a consentire l'efficace esercizio dell'azione
disciplinare e la celere conclusione del procedimento;
m) le procedure e i criteri per l'approvazione dei
codici deontologici;
n) le procedure idonee a consentire al Ministero
competente l'esercizio, in via sostitutiva, dell'azione
disciplinare e la partecipazione al procedimento nei casi in
cui vi sia inerzia dell'Ordine competente; la possibilità, per
i Ministri competenti, di sciogliere, sentiti i Consigli
nazionali, i consigli territoriali nonché, in casi di
particolare gravità, di proporre al Consiglio dei ministri lo
scioglimento dei Consigli nazionali;
o) i princìpi ordinamentali a cui si conformano
gli ordini nella formazione degli organi e le norme idonee a
garantire il corretto svolgimento delle funzioni ad essi
attribuite;
p) il regime di impugnazione davanti alla
giurisdizione amministrativa dei regolamenti organizzativi di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera p);
q) la tutela del cliente nel diritto di scegliere
il professionista cui affidare l'esecuzione dell'incarico; la
responsabilità solidale della società e dei soci
professionisti per tutti i danni derivanti dalle prestazioni
professionali; il coordinamento delle norme sostanziali e
procedimentali che regolano la responsabilità, anche
disciplinare, della società e dei soci in caso di oggetto
sociale multiprofessionale; i limiti di partecipazione, in
posizione comunque minoritaria, al capitale delle società
professionali da parte dei soci non professionisti, e
l'esclusione di soggetti portatori di interessi o esercenti
attività economiche incompatibili con il corretto esercizio
delle attività professionali; i limiti al contemporaneo
esercizio, in forma societaria, dell'attività di progettazione
e dell'attività di esecuzione, nonché le informazioni che il
professionista, anche in deroga alla normativa sul segreto
professionale, deve fornire alla società sullo svolgimento dei
propri incarichi.
Art. 4.
1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui all'articolo 1 sono abrogate tutte le disposizioni in
contrasto con i medesimi.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 il
Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei
medesimi princìpi e criteri direttivi indicati nella presente
legge.