PROGETTO DI LEGGE - N. 3322
Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni, anche nel
nostro Paese, si è assistito allo sviluppo del multilevel
marketing, una forma di vendita del tutto innovativa per il
nostro sistema economico ed imprenditoriale che costituisce
una delle più moderne varianti del fenomeno della vendita
diretta, tipica manifestazione di imprenditoria diffusa.
Al fine di tutelare il consumatore occorre fare molta
chiarezza ed evitare pericolosi equivoci tra le forme di
vendita diretta con il metodo del multilevel marketing
ed, invece, vere e proprie forme di truffa a danno del
consumatore finale.
Il successo che le vendite dirette hanno riscontrato,
dimostrato dal costante incremento del volume d'affari, ha
dato luogo purtroppo ad imitazioni, deformazioni e a
grossolane mistificazioni.
Si rende, pertanto, necessario operare una netta
distinzione tra le forme di "vendita diretta", includendo
anche quelle a struttura multilevel, e le cosiddette
forme di "vendita piramidale", "catene di S. Antonio", ed
operazioni similari che sono oggetto in molti Paesi di pesanti
divieti legali.
Infatti, mentre la vendita diretta ha lo scopo di
avvicinare il produttore al consumatore finale, le vendite
piramidali tendono, al contrario, a moltiplicare i livelli di
vendita. Ciò che si compra non è infatti un prodotto od un
servizio ma semplicemente l'accesso alla "catena", ovvero la
posizione di venditore in sé e per sé.
Mentre, infatti, una società che opera attraverso forme di
vendita diretta retribuisce i propri agenti o venditori
riconoscendo loro delle provvigioni direttamente proporzionali
alla quantità o al valore del prodotto venduto, in una
organizzazione piramidale la merce, il prodotto è solo il
pretesto per reclutare altri venditori che pagheranno
all'agente esclusivamente la posizione di rivenditore
all'interno della piramide. A sua volta il venditore appena
subentrato cercherà altri venditori a cui far pagare il
"diritto d'accesso" i quali a loro volta ne cercheranno altri
e così via. Tutto ciò ovviamente indipendentemente dalla
quantità di merce venduta.
La dilatazione potenzialmente illimitata dei livelli di
vendita determina un progressivo aumento del rischio del
"crollo" dell'intera piramide per gli incaricati che, in tempi
successivi, entrano nella rete di vendita.
Tale rischio viene ovviamente taciuto ai nuovi candidati
ai quali viene invece prospettata la possibilità di realizzare
elevati guadagni così come avvenuto per chi ha investito prima
di loro.
Ed è proprio in questo aspetto che si estrinseca il
carattere truffaldino della vendita piramidale.
Sulla base di quanto appena detto appaiono perciò chiari
gli elementi che distinguono la vendita diretta dalla vendita
piramidale.
Nelle vendite piramidali la remunerazione è basata sulla
acquisizione di nuove posizioni di rivendita, cioè sul
semplice reperimento di nuovi elementi da inserire
nell'organizzazione. Gli acquirenti che entrano nella catena
pagano non tanto la merce ma il diritto di accesso
all'organizzazione. Nella vendita diretta, invece, il guadagno
dipende esclusivamente dalla merce effettivamente venduta.
Inoltre, nelle vendite piramidali, l'investimento iniziale
è obbligatorio non per l'acquisto della merce (operazione di
"pura facciata"), ma quale prezzo per entrare
nell'organizzazione. Anche per questo motivo il diritto
dell'acquirente di restituzione della merce, anche ove
formalmente previsto, rimane di difficilissima attuazione.
Chiarite le differenze tra vendita diretta e vendita
piramidale appare quindi evidente come, al fine di tutelare i
consumatori da un lato ed il principio della libera e corretta
concorrenza dall'altro, sia necessario prevedere degli
strumenti normativi che colpiscano in modo specifico e
puntuale le organizzazioni che propongono forme di vendita
piramidale.
A tal fine si è in primo luogo analizzato quanto è stato
elaborato da altri sistemi giuridico-normativi, partendo
innanzitutto dai Paesi europei, a noi più vicini, per poi
passare a quelli extra-europei.
In Belgio vige il divieto di esercitare la vendita a
catena.
Secondo quanto viene stabilito dalla legge, per vietare un
tipo di vendita è necessario che concorrano i seguenti
fattori: 1) pagamento per accedere alla struttura di vendita;
2) rischio di perdita di quel pagamento; 3) incentivi in
denaro per reclutare altri partecipanti (onorario per il
reclutamento).
Anche in Francia vige il divieto di esercitare la vendita
a catena.
La vendita a catena è definita come una tecnica di vendita
nella quale il cliente è associato alla commercializzazione
del prodotto. Egli riceve i prodotti gratis o ad un
prezzo inferiore in cambio della collocazione di tagliandi o
biglietti, o di reclutamento di nuovi clienti. Sono inoltre
vietate le tecniche di vendita particolari chiamate "catena di
lettere".
In Germania viene punita dalla legge qualsiasi persona che
nel corso di un'attività commerciale induce, direttamente o
indirettamente, il consumatore, non commerciante, ad
acquistare un prodotto in cambio di determinati benefìci o di
impegnarsi a indurre altre persone a concludere transazioni di
tipo simile, assicurando il godimento degli stessi
benefìci.
Nel Portogallo vi è il divieto di esercitare la promozione
e la vendita a catena o piramidale.
E' vietato offrire a persone beni e servizi gratis o
ad un prezzo ridotto in cambio del- l'impegno del cliente a
trovare altri clienti o a raggiungere un alto volume di
vendite.
In Austria esiste un divieto di esercitare la vendita a
catena.
Con l'espressione "sistema di vendita a catena" s'intende
un accordo di vendita in cui al cliente è garantito un
determinato prezzo per beni e servizi a condizione che questi
recluti nuovi clienti che entrino in un rapporto contrattuale
simile con il venditore.
Anche per la Svizzera vige il divieto di esercitare la
vendita a catena.
Viene così definita la vendita di beni e servizi a
condizioni vantaggiose per il cliente a patto che lo stesso
trovi altri clienti disposti a svolgere la stessa attività. Il
divieto è esteso anche alle lotterie di qualsiasi genere in
cui i partecipanti debbano pagare una "tassa" e il cui
profitto dipenda dal volume di gradimento.
Infine, negli Stati Uniti, ove vige il principio della
libera impresa, non esiste una legge federale che regolamenti
la vendita piramidale.
Ma a causa del crescente aumento di società illegali che
manipolano la struttura e i contratti di multilevel
marketing, il Congresso ha delegato ai singoli Governi
degli Stati il compito di regolamentare la materia.
Sono quarantatré gli Stati che hanno adottato una
specifica normativa anti-piramidale (Anti-Pyramid Laws)
ed almeno sei Stati hanno prodotto specifiche leggi e
regolamenti che definiscono la vendita multilivello. In
numerosi Stati, inoltre, la normativa consente alle autorità
statali di identificare e distinguere tra società che adottano
un legittimo sistema di distribuzione multilivello dalle
operazioni piramidali di natura fraudolenta.
Dalla ricognizione effettuata sui sistemi giuridici di
altri Paesi è emerso che l'unico modo per tutelare il
consumatore dalla truffa delle vendite piramidali è la
predisposizione di un progetto di legge ad hoc.
E' stata una scelta meditata e ponderata: lungi da noi
l'idea di predisporre l'ennesima quanto inutile leggina che
vada ad "intasare" il già affollato e variegato panorama
normativo italiano.
Ma la scelta è obbligata: di fronte a fenomeni del tutto
nuovi occorre reagire con appropriati strumenti giuridici a
tutela dei diritti riconosciuti dal nostro ordinamento. Se gli
strumenti normativi esistenti non sono idonei a svolgere tale
compito è giocoforza prevederne dei nuovi.
Gli articoli 1 e 2 sanciscono il divieto di realizzare,
organizzare o promuovere operazioni o strutture di vendita
piramidale e operazioni quali "giochi", piani di sviluppo,
catene di S. Antonio.
L'articolo 3 stabilisce le sanzioni derivanti dalla
violazione degli articoli 1 e 2.
E' stata prevista la punibilità, sia pure solo di tipo
pecuniario, non soltanto di coloro che realizzano o promuovono
direttamente la vendita piramidale ma anche di coloro che
collaborano, anche con la segnalazione di nominativi di
persone potenzialmente interessate, a tale attività.
Ciò al fine di ridurre drasticamente le capacità
espansive, potenzialmente illimitate, delle organizzazioni a
piramide.
L'articolo 4 individua alcuni elementi presuntivi la cui
ricorrenza, in aggiunta agli elementi delineati negli articoli
1 e 2, facilita l'individuazione di organizzazione di vendita
piramidale e quindi l'applicazione delle sanzioni previste.
La presente proposta di legge trae il suo fondamento dalla
considerazione che le vendite dirette, comprese quelle
multilevel, presentano notevoli elementi positivi:
a) la possibilità di offrire nuovi possibilità di
impiego (a tempo pieno o part-time) in un momento in cui
il mercato del lavoro vive un momento di grave stagnazione;
b) la comodità della dimostrazione dell'acquisto a
domicilio (si pensi al risparmio della "risorsa tempo" per chi
acquista direttamente da un venditore anziché recarsi nel
classico esercizio commerciale);
c) le clausole "soddisfatti o rimborsati", che
sono espressione di quel "diritto di ripensamento" che tutti
gli ordinamenti giuridici moderni riconoscono quale diritto
inalienabile del consumatore.
Si tratta dunque di iniziative economiche che vanno
tutelate colpendo, in modo inequivocabilmente severo, tutti
quegli operatori che subdolamente mettono in atto vere e
proprie truffe a danno dei consumatori, mascherandole dietro
attività di vendita diretta.