PROGETTO DI LEGGE - N. 3322
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Divieto della vendita piramidale).
1. E' vietata la realizzazione e la promozione di
operazioni e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo
economico primario dei distributori, o incaricati alla
vendita, si fonda sul mero reclutamento di nuovi distributori,
o incaricati alla vendita, piuttosto che sulla loro capacità
di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi
determinati direttamente o attraverso altri distributori o
incaricati.
Art. 2.
(Divieto di giochi o catene).
1. E' vietata l'organizzazione o la promozione di tutte
quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, catene di
Sant'Antonio, che configurano la possibilità di guadagno
attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone ed
in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito
previo il pagamento di un corrispettivo.
Art. 3.
(Sanzioni).
1. Chiunque realizza o promuove le operazioni o le
strutture di vendita indicate negli articoli 1 e 2 è punito
con la reclusione da sei mesi ad un anno o con la multa da
lire 200 milioni a lire 700 milioni.
2. Chiunque, cooperando alla realizzazione o alla
promozione di una delle operazioni o strutture di vendita di
cui agli articoli 1 e 2 induce o tenta di indurre uno o più
soggetti a partecipare come distributori o incaricati alla
vendita a detta operazione, è punito con la reclusione da un
mese a tre mesi o con la multa da lire 5 milioni a 50
milioni.
3. Con la sola pena pecuniaria di cui al comma 2 è punito
chi coopera all'induzione o al tentativo di induzione previsto
al medesimo comma, anche mediante segnalazione di nominativi
di persone quali potenziali destinatari del tentativo di
induzione.
Art. 4.
(Elementi presuntivi).
1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di
una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi
dell'articolo 1 la ricorrenza di una delle seguenti
circostanze:
a) l'eventuale obbligo del distributore o
dell'incaricato alle vendite reclutato di acquistare
dall'impresa organizzatrice ovvero da altro distributore od
incaricato alle vendite, una rilevante quantità di prodotti
senza diritto in caso di mancata o parzialmente mancata
vendita al pubblico a restituzione o rifusione del prezzo
relativamente a prodotti ancora vendibili in misura non
inferiore al 90 per cento del costo originario al netto delle
spese sostenute dall'impresa organizzatrice;
b) l'eventuale obbligo del distributore o
dell'incaricato alle vendite, reclutato di corrispondere
all'impresa organizzatrice o ad altro distributore o
incaricato alle vendite, all'atto del reclutamento e comunque
quale condizione di esso, una somma di danaro o titoli di
credito, o altri valori mobiliari e benefìci finanziari in
genere di rilevante entità e in assenza di una reale
controprestazione;
c) l'eventuale obbligo del distributore o
dell'incaricato alle vendite, reclutato di acquistare
materiale non strettamente inerente alla attività commerciale
in questione dall'impresa organizzatrice o da altro
distributore o incaricato alle vendite;
d) il fatto che gli introiti dei distributori o
degli incaricati alle vendite ovvero dell'impresa
organizzatrice siano attribuibili in maggior misura ai
corrispettivi di cui alla lettera a), ovvero di cui alla
lettera b), piuttosto che al ricavato della vendita di
beni o servizi.