PROGETTO DI LEGGE - N. 3322




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Divieto della vendita piramidale).

        1. E' vietata la realizzazione e la promozione di operazioni e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei distributori, o incaricati alla vendita, si fonda sul mero reclutamento di nuovi distributori, o incaricati alla vendita, piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri distributori o incaricati.


Art. 2.

(Divieto di giochi o catene).

        1. E' vietata l'organizzazione o la promozione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, catene di Sant'Antonio, che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone ed in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.


Art. 3.

(Sanzioni).

        1. Chiunque realizza o promuove le operazioni o le strutture di vendita indicate negli articoli 1 e 2 è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno o con la multa da lire 200 milioni a lire 700 milioni.
        2. Chiunque, cooperando alla realizzazione o alla promozione di una delle operazioni o strutture di vendita di cui agli articoli 1 e 2 induce o tenta di indurre uno o più soggetti a partecipare come distributori o incaricati alla vendita a detta operazione, è punito con la reclusione da un mese a tre mesi o con la multa da lire 5 milioni a 50 milioni.
        3. Con la sola pena pecuniaria di cui al comma 2 è punito chi coopera all'induzione o al tentativo di induzione previsto al medesimo comma, anche mediante segnalazione di nominativi di persone quali potenziali destinatari del tentativo di induzione.


Art. 4.

(Elementi presuntivi).

        1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi dell'articolo 1 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:

                a) l'eventuale obbligo del distributore o dell'incaricato alle vendite reclutato di acquistare dall'impresa organizzatrice ovvero da altro distributore od incaricato alle vendite, una rilevante quantità di prodotti senza diritto in caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico a restituzione o rifusione del prezzo relativamente a prodotti ancora vendibili in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario al netto delle spese sostenute dall'impresa organizzatrice;

                b) l'eventuale obbligo del distributore o dell'incaricato alle vendite, reclutato di corrispondere all'impresa organizzatrice o ad altro distributore o incaricato alle vendite, all'atto del reclutamento e comunque quale condizione di esso, una somma di danaro o titoli di credito, o altri valori mobiliari e benefìci finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione;

                c) l'eventuale obbligo del distributore o dell'incaricato alle vendite, reclutato di acquistare materiale non strettamente inerente alla attività commerciale in questione dall'impresa organizzatrice o da altro distributore o incaricato alle vendite;
                d) il fatto che gli introiti dei distributori o degli incaricati alle vendite ovvero dell'impresa organizzatrice siano attribuibili in maggior misura ai corrispettivi di cui alla lettera a), ovvero di cui alla lettera b), piuttosto che al ricavato della vendita di beni o servizi.



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