XIII LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 115




        Onorevoli Colleghi! - La ricchezza culturale dell'apicoltura, le ampie disponibilità di risorse nettarifere che da sempre caratterizzano il territorio italiano, la varietà e la selezione negli anni di un ceppo di api universalmente riconosciute come le migliori del mondo hanno portato l'Italia ad importanti traguardi sul piano interno ed internazionale: per numero di addetti, per tipologia qualitativa delle produzioni e per diffusione dell'allevamento sul territorio. Tutto ciò con evidenti positive ricadute a favore della produzione agricola, che trae oltre lire 3.000 miliardi di incremento produttivo dal prezioso ed insostituibile servizio di impollinazione delle api sulle colture ortofrutticole e sementiere.
        Con il trasferimento delle competenze alle regioni, si è realizzato anche il decentramento della disciplina del settore, che viene oggi dalle stesse regolamentato attraverso interventi normativi specifici di incentivazione e coordinamento. Un processo, tuttavia, che ha visto coincidere con l'esigenza del decentramento il determinarsi anche di una confusione normativa all'interno del settore.
        Ad aggravare le condizioni di difficoltà così determinatesi è sopravvenuto il diffondersi, all'inizio degli anni 80; di un dannosissimo parassita degli alveari, l'acaro "varroa Jacobsoni Oudemans", che ha prodotto diffuse mortalità degli alveari, abbandonati da parte di numerosi operatori e, quindi, un graduale ridimensionamento della consistenza complessiva della produzione.
        Per questi motivi il settore rischia di perdere la sua posizione di rilievo, anche nell'ambito dell'Unione europea. Il patrimonio apistico nazionale, che è valutato nell'ordine di circa 70.000 apicoltori e di un parco alveari di 850.000 unità, appare già in fase di netta contrazione. Si giustifica appieno, pertanto, al fine di favorire la ripresa effettiva del settore, l'adozione di una disciplina organica che stabilisca indirizzi generali, ai quali le regioni dovranno ricondursi per un riordino generale della materia, per la promozione dei consumi, per la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali sui mercati interni ed esteri.
        La presente proposta di legge si limita a stabilire i criteri generali per il riconoscimento dell'allevamento apistico quale attività agricola d'interesse nazionale, per la definizione dei prodotti dell'alveare come derivanti dall'agricoltura, per la qualificazione della figura del produttore apistico. Essa intende sostenere una rinnovata attenzione verso l'apicoltura osservata anche come diversificazione produttiva all'interno dell'azienda agricola, secondo i caratteri di multifunzionalità che essa può assumere soprattutto alle aree difficili; nonché come fonte di reddito per i giovani alla ricerca di nuova occupazione.
        Alle regioni si intende affidare una specifica competenza in materia di selezione e di salvaguardia della purezza dell'Apis mellifera ligustica S., da realizzare anche attraverso l'istituzione di parchi naturali per la conservazione in purezza del patrimonio genetico di questa razza, riconosciuta sul piano internazionale come la migliore in assoluto.
        Si è inteso, infine, richiamare l'attenzione sulla importanza nutrizionale e terapeutica dei prodotti dell'alveare che dovrà essere approfondita in sede scientifica con il sostegno delle specifiche competenze dell'Istituto nazionale della nutrizione.




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