XIII LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 115
Onorevoli Colleghi! - La ricchezza culturale
dell'apicoltura, le ampie disponibilità di risorse nettarifere
che da sempre caratterizzano il territorio italiano, la
varietà e la selezione negli anni di un ceppo di api
universalmente riconosciute come le migliori del mondo hanno
portato l'Italia ad importanti traguardi sul piano interno ed
internazionale: per numero di addetti, per tipologia
qualitativa delle produzioni e per diffusione dell'allevamento
sul territorio. Tutto ciò con evidenti positive ricadute a
favore della produzione agricola, che trae oltre lire 3.000
miliardi di incremento produttivo dal prezioso ed
insostituibile servizio di impollinazione delle api sulle
colture ortofrutticole e sementiere.
Con il trasferimento delle competenze alle regioni, si è
realizzato anche il decentramento della disciplina del
settore, che viene oggi dalle stesse regolamentato attraverso
interventi normativi specifici di incentivazione e
coordinamento. Un processo, tuttavia, che ha visto coincidere
con l'esigenza del decentramento il determinarsi anche di una
confusione normativa all'interno del settore.
Ad aggravare le condizioni di difficoltà così
determinatesi è sopravvenuto il diffondersi, all'inizio degli
anni 80; di un dannosissimo parassita degli alveari, l'acaro
"varroa Jacobsoni Oudemans", che ha prodotto diffuse
mortalità degli alveari, abbandonati da parte di numerosi
operatori e, quindi, un graduale ridimensionamento della
consistenza complessiva della produzione.
Per questi motivi il settore rischia di perdere la sua
posizione di rilievo, anche nell'ambito dell'Unione europea.
Il patrimonio apistico nazionale, che è valutato nell'ordine
di circa 70.000 apicoltori e di un parco alveari di 850.000
unità, appare già in fase di netta contrazione. Si giustifica
appieno, pertanto, al fine di favorire
la ripresa effettiva
del settore, l'adozione di una disciplina organica che
stabilisca indirizzi generali, ai quali le regioni dovranno
ricondursi per un riordino generale della materia, per la
promozione dei consumi, per la valorizzazione delle produzioni
tipiche regionali sui mercati interni ed esteri.
La presente proposta di legge si limita a stabilire i
criteri generali per il riconoscimento dell'allevamento
apistico quale attività agricola d'interesse nazionale, per la
definizione dei prodotti dell'alveare come derivanti
dall'agricoltura, per la qualificazione della figura del
produttore apistico. Essa intende sostenere una rinnovata
attenzione verso l'apicoltura osservata anche come
diversificazione produttiva all'interno dell'azienda agricola,
secondo i caratteri di multifunzionalità che essa può assumere
soprattutto alle aree difficili; nonché come fonte di reddito
per i giovani alla ricerca di nuova occupazione.
Alle regioni si intende affidare una specifica competenza
in materia di selezione e di salvaguardia della purezza
dell'Apis mellifera ligustica S., da realizzare anche
attraverso l'istituzione di parchi naturali per la
conservazione in purezza del patrimonio genetico di questa
razza, riconosciuta sul piano internazionale come la migliore
in assoluto.
Si è inteso, infine, richiamare l'attenzione sulla
importanza nutrizionale e terapeutica dei prodotti
dell'alveare che dovrà essere approfondita in sede scientifica
con il sostegno delle specifiche competenze dell'Istituto
nazionale della nutrizione.