XIII LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 115




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge riconosce l'apicoltura quale attività di interesse nazionale per l'agricoltura ed ai fini della conservazione dell'ambiente naturale.


Art. 2.

(Definizione).

        1. L'apicoltura è considerata a tutti gli effetti esercizio di attività agricola, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.


Art. 3.

(Prodotti agricoli).

        1. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli i seguenti prodotti dell'apicotura: il miele, la pura cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, la propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.
        2. Ai fini della presente legge si intende per:

                a) arnia: il contenitore per api;

                b) arnia mobile: il contenitore per api a favi mobili;

                c) arnia rustica o villica: il contenitore per api a favi fissi;

                d) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;

                e) apiario: un insieme unitario di alveari.

Art. 4.

(Produttore apistico).

        1. E' apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.
        2. E' produttore apistico colui che esercita l'attività di apicoltore a fini economici.
        3. Nello svolgimento dell'attività apistica è considerato coltivatore diretto a tutti gli effetti il produttre apistico che raggiunge il numero di centoquattro giornate annue lavorative: a tale fine, la detenzione di un alveare comporta il riconoscimento di una giornata di lavoro l'anno.


Art. 5.

(Comitati regionali per l'apicoltura).

        1. Le regioni istituiscono comitati regionali per l'apicoltura, assicurando la partecipazione paritetica delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni degli apicoltori e del movimento cooperativo operanti nel settore a livello regionale.
        2. Le regioni, attraverso i comitati di cui al comma 1, elaborano piani di intervento per il settore apistico in armonia con la programmazione nazionale in materia di politica agricola ed agroalimentare.
        3. In particolare, i piani di intervento di cui al comma 2 sono diretti al conseguimento dei seguenti obiettivi:

                a) crescita qualitativa dell'apicoltura;

                b) promozione dei prodotti apistici nazionali e loro valorizzazione sui mercati interni ed internazionali, anche con il concorso delle associazioni dei produttori e delle rispettive unioni nazionali, nonché, ai fini della ricerca in campo nutrizionale e terapeutico, avvalendosi della collaborazione dell'istituto nazionale della nutrizione;

                c) salvaguardia e selezione in purezza della razza di ape italiana Apis Mellifera Ligustica S., considerate le sue particolari doti di mansuetudine, resistenza, produttività ed adattamento ambientale. Tale obiettivo è realizzato anche attraverso l'istituzione di appositi parchi per la conservazione del patrimonio genetico;

                d) utilizzazione di api regine selezionate con provenienza dai parchi di selezione;

                e) diffusione di programmi di impollinazione agrari e forestali e della pratica di impollinazione a mezzo delle api;

                f) tutela e sviluppo di cultivar ed essenze nettarifere.

        4. Ai fini di cui al comma 3 ed allo scopo di sostenere e potenziare la base produttiva ed occupazionale nel settore agricolo, le regioni prevedono forme adeguate di incentivazione a favore degli apicoltori, dei produttori apistici e delle loro associazioni più rappresentative a livello regionale.


Art. 6.

(Risorse nettarifere).

        1. Il nettare, la melata, il polline e la propoli costituiscono beni di interesse pubblico e risorse naturali a beneficio della collettività. Essi si acquisiscono con la bottinatura delle api.
        2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato e le regioni incentivano la pratica economica-produttiva del nomadismo. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o detenuti ad altro titolo.
        3. Le regioni determinano, qualora sia necessario, la distanza di rispetto fra apiari composti da almeno venti alveari, fino ad un raggio massimo di duecento metri.
        4. Ai fini di cui al presente articolo, gli interventi delle regioni diretti a regolamentare ulteriormente il posizionamento ed il movimento degli apiari, sono ammessi unicamente per finalità produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, ad esclusione di ogni intento protezionistico. Tali interventi devono essere adottati di concerto con i comitati regionali per l'apicoltura di cui all'articolo 5.



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