Doc. XXII, n. 35




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:
a) fare piena luce sulle vicende che hanno visto coinvolti i militari italiani in missione in Somalia nel 1993, accusati di brutalità, violenze e torture sulla popolazione civile somala, per appurare i reali contorni della vicenda ed accertare la verità dei fatti denunciati e le gravi responsabilità ad ogni livello del personale militare coinvolto;
b) accertare se vi fossero direttive impartite da ufficiali delle Forze armate che autorizzassero e rendessero leciti comportamenti gravemente lesivi dei codici militari e della Convenzione internazionale per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, stipulata a Ginevra il 12 agosto 1949;
c) accertare se vi sono stati morti provocati dalle torture e dalle violenze dei soldati italiani in Somalia, durante la missione;
d) accertare se esistono elementi che possono mettere in relazione l'assassinio della giornalista Ilaria Alpi e del suo operatore Miran Hrovatin con i fatti avvenuti in Somalia.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

Art. 3.

1. La Commissione nomina a maggioranza assoluta dei componenti, prima dell'inizio dei lavori, il presidente, un vicepresidente e un segretario.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

Art. 5.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.

Art. 6.

1. La Commissione adotta un proprio regolamento e può, di volta in volta, deliberare di non procedere in seduta pubblica.

Art. 7.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dal suo insediamento, presentando alla Camera dei deputati una relazione sui risultati delle indagini e degli accertamenti effettuati, che comprende proprie considerazioni ed osservazioni.

Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


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