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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 2074-B sezione 2).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore per la III Commissione, onorevole Folena, ad esprimere il parere delle Commissioni
PIETRO FOLENA, Relatore per la III Commissione. Signor Presidente, le Commissioni formulano un invito al ritiro su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 3, ad esclusione dell'emendamento 3.4 delle Commissioni, sul quale il parere è ovviamente favorevole.
PRESIDENTE. Il Governo?
COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo esprime un parere conforme a quello espresso dal relatore per la III Commissione.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Mantovani 3.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.
GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, chiedo un minimo di attenzione ai colleghi: questo è l'unico provvedimento sul quale siamo intervenuti presentando alcune proposte emendative. Si tratta di un provvedimento che deve tornare all'esame del Senato in quanto la Camera aveva approvato un ottimo testo che l'altro ramo del Parlamento ha invece modificato. In discussione vi sono la ratifica e l'esecuzione della Convenzione per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo; ebbene, il Senato ha posto tra gli esplosivi tutte le cosiddette armi contemplate nell'articolo 585 del codice penale, che fa riferimento a tutti gli strumenti atti ad offendere: penso, ad esempio, ad un bastone del tipo utilizzabile in montagna o ad un antifurto. Mi sembra veramente un'assurdità considerare questo tipo di oggetti - che nulla hanno a che
vedere con gli esplosivi - tra gli strumenti che possono essere considerati per collegare una condotta a finalità di terrorismo mediante utilizzo di esplosivi. Con questo emendamento chiedo che si ripristini il testo approvato dalla Camera - considerato che in ogni caso la ratifica deve tornare all'esame del Senato - che indicava espressamente cosa si debba intendere per armi esplosive a fini terroristici, così come indicato dalla stessa Convenzione internazionale.
PRESIDENTE. Desidero portare a conoscenza dell'Assemblea che è presente in tribuna il signor Joe Caputo, rappresentante dei sindaci dell'Australia. Signor Caputo, le rivolgo un cordiale saluto di benvenuto (Applausi).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, le considerazioni svolte dal collega Pisapia sono ineccepibili: non si può estendere il concetto di arma anche a strumenti che è difficile possano essere così qualificate; nelle disposizione del Senato si assimilano invece a dispositivi esplosivi, o comunque micidiali, anche le armi e le materie ad essi assimilate, con una dizione così generica che fa riferimento all'articolo 585, nel quale si ricomprende tutto. Questo è veramente eccessivo e credo, quindi, che l'osservazione del collega vada tenuta in debita considerazione perché puntuale.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.
PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, credo che l'osservazione sollevata dall'onorevole Pisapia sia giusta: francamente risulta incomprensibile il motivo per il quale il Senato abbia voluto rivedere il testo approvato dalla Camera. Ritengo sia indispensabile, nel momento in cui si affronta la necessità di un maggior coordinamento europeo nella lotta al terrorismo, evitare - con rigore - di cadere in ipotesi legislative che lascino spazio ad arbitrio e ad interventi di carattere repressivo che nulla hanno a che vedere con la lotta al terrorismo e che, invece, rischiano di mettere in moto una lettura dello spazio giuridico europeo priva delle necessarie libertà.
Vorrei ricordare soltanto ciò che è accaduto qualche giorno fa a Copenaghen: questo metodo preventivo nei confronti di movimenti, che legittimamente svolgono una critica al modello globale, diventa poi l'occasione - proprio sulla base di queste norme di carattere europeo spesso liberticide - per effettuare interventi che - lo ripeto - niente hanno a che vedere con la lotta al terrorismo (che è una cosa seria e va sostenuta in sede nazionale ed internazionale) e che diventano un pretesto per azioni di tutt'altro genere.
Pertanto, mi auguro che questa osservazione sia accolta da parte della Camera e che, quindi, si possa modificare questo testo.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mantovani 3.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 354
Maggioranza 178
Hanno votato sì 163
Hanno votato no 191).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 3.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 356
Votanti 355
Astenuti 1
Maggioranza 178
Hanno votato sì 161
Hanno votato no 194).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.4 delle Commissioni, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 366
Maggioranza 184
Hanno votato sì 348
Hanno votato no 18).
Prendo atto che l'onorevole Tucci non è riuscito a votare.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 3.3.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.
GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, credo che nella valutazione di queste ratifiche, che spesso vengono approvate senza un approfondimento, salvo che da parte delle Commissioni, sia necessario un minimo di ragionevolezza. Il testo che è stato trasmesso dal Senato (e che dovrà ritornarvi) prevede che per determinati reati di terrorismo le circostanze attenuanti non possano essere equiparate con le circostanze aggravanti, salvo l'attenuante della minima partecipazione ai fatti.
Chiedo che questo giudizio di comparazione possa esservi (ossia che il giudice possa valutare se le attenuanti siano prevalenti, equivalenti o non prevalenti rispetto alle aggravanti) anche con riferimento a due particolari attenuanti. Mi riferisco alla circostanza attenuante di cui all'articolo 62, numero 4), del codice penale, che ricorre quando nei delitti contro il patrimonio si sia cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, nonché a quella di cui all'articolo 62, numero 6), che ricorre ove il soggetto abbia risarcito il danno.
È del tutto evidente che, se approviamo questo emendamento, di fronte ad una pena in ogni caso certa rispetto a determinati reati, quanto meno vi è un incentivo a risarcire il danno da parte dell'imputato o del soggetto colpevole. Chiedo, quindi, attenzione per le vittime del reato e che almeno questo emendamento venga approvato.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, con riferimento all'emendamento Pisapia 3.3 propongo un voto di astensione. Infatti, mentre concordo con la richiesta di introdurre nel sistema legislativo la rilevanza dell'attenuante di cui all'articolo 62, numero 6) del codice penale, ossia l'avvenuto integrale risarcimento del danno prima del giudizio, non posso essere concorde nel collegare ad un reato di terrorismo effettuato mediante esplosivo l'attenuante del minimo danno per il semplice fatto che i due concetti sono completamente antinomici. Se il collega Pisapia volesse eliminare il riferimento all'articolo 62, numero 4), e prendere in considerazione soltanto la rilevanza dell'attenuante dell'avvenuto integrale risarcimento del danno, allora vi sarebbero porte aperte a chi risarcisce i danni. Tuttavia, mettere insieme il terrorismo che si realizza mediante l'utilizzazione di esplosivo ed il danno minimo mi sembra che non sia possibile. Pertanto, se se ritiene di modificare questo emendamento, il nostro atteggiamento sarà positivo, altrimenti ciò non avverrà.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà. Si tratta, naturalmente, di un argomento seducente.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, in effetti anche il gruppo dei
Democratici di sinistra esprime perplessità su questo emendamento dettato dalla pur lodevole intenzione di razionalizzare il provvedimento in esame. Per tale motivo, abbiamo espresso voto favorevole sul primo degli emendamenti del collega Pisapia.
La proposta emendativa in esame, così com'è formulata, appare di difficile praticabilità: riguarda la possibilità di un giudizio comparativo, equivalenza o prevalenza, tra aggravanti ed attenuanti (in particolare le attenuanti del risarcimento del danno e del valore lieve). Certamente, è apprezzabile l'intento di razionalizzare una norma che appare in un certo senso squilibrata. Tuttavia, l'argomento che ci fa propendere per l'astensione riguarda la natura del reato configurato dall'articolo 280-bis: si tratta sostanzialmente di un reato di pericolo più che di evento. Ciò significa che diventa di difficilissima configurazione l'individuazione del danno effettivo perché il danno viene previsto nel caso della commissione effettiva dell'evento che consegue all'ipotesi del reato di pericolo.
Ecco perché il gruppo dei DS, manifestando tale perplessità e non essendo contrario all'intento di razionalizzare il provvedimento che ispira gli emendamenti dell'onorevole Pisapia, esprime una propensione per l'astensione sulla proposta emendativa in esame.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.
ENZO TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'assemblaggio previsto dal collega Pisapia delle due attenuanti in regime di criterio di equivalenza credo debba fare i conti con un autentico ossimoro giuridico. Infatti, i reati di terrorismo di per sé non sono nelle condizioni di presupporre un'ipotesi alleviativa perché sono i più gravi possibili in quanto destinati, almeno sul piano del pericolo, alla strage. Dunque, prevedere che il reato possa essere attenuato dall'articolo 62, numero 4) credo sia improponibile anche ai fini deontologici della stessa materia.
In considerazione, poi, di quanto esplicitato (la disciplina tra evento e danno rende impossibile l'incidenza sulla quantificazione nel reato) credo che tale previsione abbia bruciato l'altra, che pure ha una sua morale, quella del risarcimento del danno, che vedo con favore. Infatti, visto che vi è la follia rivendicativa il risarcimento del danno è un atto di squalifica per chi commette il reato anche sul piano contenutistico-patrimoniale.
PIETRO FOLENA, Relatore per la III Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIETRO FOLENA, Relatore per la III Commissione. Tenendo conto delle osservazioni svolte dai colleghi Fanfani, Siniscalchi e Trantino, vorrei invitare il collega Pisapia a ritirare questo emendamento.
PRESIDENTE. Onorevole Pisapia, accede all'invito al ritiro formulato dal relatore?
GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, vorrei riformulare l'emendamento ritirando la parte in cui si fa riferimento all'articolo 62, numero 4), sulla base delle considerazioni molto ragionevoli svolte dai colleghi intervenuti. Non ritiro, invece, la parte relativa all'articolo 62, numero 6). Infatti, è a mio avviso fondamentale che, dopo che è avvenuto un fatto grave, quanto meno l'imputato sia determinato a risarcire il danno. Teniamo conto delle vittime del reato.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto a titolo personale l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.
SERGIO COLA. Signor Presidente, prendo atto della decisione assunta dall'onorevole Pisapia in relazione all'articolo 62, numero 4). Mi pare fosse pacifico che le argomentazioni esposte prima dovessero indurlo a ritirare questa parte dell'emendamento. Per quanto riguarda il riferimento all'articolo 62, numero 6) mi sento
di dire che non ritengo possibile un giudizio di comparazione per una ragione molto semplice. Ci troviamo di fronte a reati che suscitano allarme sociale, che determinano la percezione nell'animo di tutti di una situazione di gravità eccezionale, e quindi non si può non contrastare questo fenomeno attraverso delle limitazioni, cioè attraverso delle deroghe all'applicazione del codice di procedura penale.
Se, per avventura, vi fosse il risarcimento del danno, allora, non riferendoci alla particolare attenuante, vi sarebbe sempre la possibilità da parte del giudice, nella determinazione dei criteri di cui all'articolo 133 del codice penale, di arrivare ad una determinazione della pena che sia vicina alla minima e non alla media. Pertanto il giudice, nel determinare la pena, sarà nella condizione di poter tenere presente l'eventuale risarcimento del danno.
Tutto ciò concilia gli interessi che sono stati in questo momento prospettati e quindi vi è in concreto la possibilità, non accedendo alla tesi di Pisapia, di raccogliere questa sorta di ravvedimento, attraverso il risarcimento del danno.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Gironda Veraldi. Ne ha facoltà.
AURELIO GIRONDA VERALDI. Preannuncio il mio voto contrario sull'emendamento Pisapia 3.3, nel testo riformulato, per le ragioni che sono state già esposte e che si riferiscono al risarcimento del danno di carattere economico. Invito però il collega Pisapia a riformulare il suo emendamento in maniera diversa, per la parte relativa all'articolo 62, numero 6). Quest'ultimo prevede infatti due ipotesi di attenuazione della pena: risarcimento del danno e ravvedimento operoso. Da dieci anni a questa parte stiamo vivendo un momento particolare, che è quello del «pentimento incoraggiato», anche quando non dovrebbe esserlo, con determinate forme. Se un terrorista, dopo aver commesso questo grave reato - che merita sanzioni gravissime -, esprimesse una condotta atta a identificare un ravvedimento operoso, che peraltro sarebbe utile anche ai fini delle indagini, allora voterei favorevolmente.
PRESIDENTE. Vi sono delle distinzioni sottili con riferimento a questi casi.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 3.3, nel testo riformulato, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 391
Votanti 390
Astenuti 1
Maggioranza 196
Hanno votato sì 181
Hanno votato no 209).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 390
Votanti 389
Astenuti 1
Maggioranza 195
Hanno votato sì 372
Hanno votato no 17).
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