Allegato A
Seduta n. 243 del 19/12/2002


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(A.C. 2074-B - Sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

«Art. 280-bis.-(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.
Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.
Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al capoverso Art. 280-bis, secondo comma, sostituire le parole da: si intendono fino alla fine del comma con le seguenti: si intendono:
1) ogni arma o ordigno esplosivo o incendiario progettato per, o avente la capacità di, causare la morte, gravi lesioni corporali o importanti danni materiali;
2) ogni arma o ordigno progettato per, o avente la capacità di, causare la


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morte, gravi lesioni corporali o importanti danni materiali, mediante l'emissione, ladisseminazione o l'impatto di prodotti chimici tossici, di agenti biologici o sostanze analoghe o irradiamenti e materie radioattive.
3. 1. Mantovani, Pisapia.

Al capoverso Art. 280-bis, secondo comma, dopo le parole: articolo 585 aggiungere le seguenti: secondo comma, numero 1), e terzo comma.
3. 2. Pisapia, Mantovani.

Al capoverso Art. 280-bis, terzo comma, dopo le parole: della Corte costituzionale, aggiungere le seguenti: di organi.
3. 4. Le Commissioni.
(Approvato)

Al capoverso Art. 280-bis, quinto comma, dopo le parole: previste dagli articoli aggiungere le seguenti: 62, numero 6).
3. 3. (Testo modificato nel corso della seduta)Pisapia, Mantovani.