Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Difesa
Titolo: Reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale
Riferimenti: AC N.1870/XVIII AC N.2045/XVIII AC N.2051/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 264
Data: 29/01/2020
Organi della Camera: IV Difesa


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Reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale

29 gennaio 2020
Schede di lettura


Indice

Premessa|Quadro normativo|Il contenuto delle proposte di legge A.C. 1870, A.C. 2045 e A.C. 2051|Relazioni allegate o richieste|Necessità dell'intervento con legge|


Premessa

Le proposte di legge in esame sono volte a modificare l'attuale normativa che disciplina il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate, al fine di delineare un nuovo modello maggiormente attrattivo, sia con riferimento alle prospettive di carriera nel comparto della Difesa, sia in relazione alle possibilità di ricollocamento nel mondo del lavoro al termine del periodo della ferma volontaria.

Su questo argomento la Commissione difesa della Camera ha svolto un'indagine conoscitiva che si è conclusa con l'approvazione unanime di un  Documento conclusivo (seduta del 28 gennaio).

Obiettivi comuni alle tre proposte di leggeObiettivo comune di tutte le proposte di legge, pur nella differente formulazione normativa - la proposta di legge Ferrari A.C. 1870 reca prevalentemente novelle al Codice dell'ordinamento militare, mentre le proposte Giovanni Russo A.C. 2045 e Del Monaco A.C. 2051 sono costruite interamente sotto forma di "delega al Governo" -, è l'istituzione di una nuova figura di  volontario  in  ferma  prefissata  triennale,  in luogo delle esistenti figure di volontario in ferma prefissata di un anno e quadriennale e la previsione  di una sola rafferma  triennale (biennale nella proposta di legge Del Monaco A.C. 205) in sostituzione delle vigenti  rafferme  annuali e  biennali.

Ulteriori elementi comuni a tutte le proposte di legge sono individuabili nelle iniziative volte a rendere più agevole l'accesso ai ruoli del servizio permanente da parte di coloro che abbiano positivamente concluso il periodo della ferma triennale e le misure volte a valorizzare da un punto di vista professionale e di studio il periodo della ferma volontaria anche ai fini di una più facile ricollocazione nel mondo del lavoro al termine della ferma.  

A tal proposito la Commissione Difesa della Camera, nel Indagine conoscitiva sul reclutamento nelle carriere iniziali delle FA Documento conclusivo della citata indagine conoscitiva sul  sul reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate   ha sottolineato, in particolare, la necessità di superare l'attuale modello basato su VFP1 e VFP4 in quanto ritiene necessario consentire la realizzazione di un periodo iniziale finalizzato ad acquisire le capacità militari e la formazione tecnica, che siano riconosciute anche sul mercato del lavoro al di fuori dell'ambito militare.
Sul tema della ricollocazione nel mondo del lavoro la Commissione difesa, pur nella consapevolezza delle difficoltà che il mercato del lavoro incontra nel garantire opportunità occupazionali, ha convenuto che "si debba offrire una reale possibilità di impiego ai volontari congedati che, per qualsiasi motivo, non proseguano le esperienze di servizio né presso la Forza armata di primo arruolamento né nell'Arma dei Carabinieri o nelle altre Forze di polizia: le competenze – anche di carattere trasversale – e le capacità tecniche acquisite negli anni del servizio in armi consentirebbero, infatti, ai volontari di essere proficuamente impiegati tra le fila del personale civile del Ministero della Difesa oltre che nell'ampia gamma di opportunità lavorative collegate agli ambiti professionali della sicurezza e della protezione civile, certamente prossimi all'esperienza maturata, nell'ancor più ampio ventaglio di professioni qualificanti anche nel settore privato (…)".  
Ad avviso della Commissione si devono prevedere, inoltre, iniziative per il sostegno, la formazione professionale formazione professionale, il completamento di cicli di studio e il collocamento preferenziale anche nel mondo del lavoro privato, attraverso il ricorso a convenzioni tra il Ministero della difesa e le associazioni rappresentative e di categoria delle imprese private e la previsione di misure agevolative, anche di carattere fiscale, che favoriscano l'assunzione da parte di tali imprese.
In conclusione, la Commissione auspica la predisposizione di un testo normativo organico sulla materia, "prendendo spunto dalle proposte di legge già depositate, che individui un sistema di reclutamento e di formazione dei volontari in ferma pluriennale delle Forze armate che sia funzionale sia alle esigenze di operatività dello strumento militare, sia alle legittime aspettative di carriera, di formazione e di concreto riconoscimento della professionalità dei volontari stessi e che tutti questi elementi e spunti raccolti possano contribuire alla fattiva realizzazione di un nuovo modello professionale basato sulla scelta di una forte motivazione valoriale di cui le Forze Armate sono sempre state espressione anche nella società contemporanea".

Quadro normativo

La legge n. 331 del 2000, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale, ha disposto la professionalizzazione dello strumento militare italiano, con la graduale sostituzione, al termine di un periodo transitorio, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa.

A sua volta la legge n. 226 del 2004, nell'anticipare al 1° gennaio 2005 la sospensione del servizio militare obbligatorio, ha introdotto le figure delLa ferma volontaria annuae e quadriennale VFP1 (volontario in ferma prefissata di un anno) in sostituzione di quelle del volontario in ferma annuale, che era preesistente, e del VFP4 (volontario in ferma prefissata quadriennale), in luogo del volontario in ferma breve (VFB), e ha confermato la figura del volontario in servizio permanente (VSP) prevista dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

 

La relativa disciplina normativa è attualmente contenuta nel Capo VII del titolo II del Libro IV del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010,

 

In estrema sintesi può osservarsi che, allo stato, la ferma prefissata è, strutturata su base modulare: i Volontari in Ferma annuale, al termine della ferma, possono concorrere per l'immissione nella ferma quadriennale (VFP 4) delle Forze Armate.  I Volontari risultati idonei, ma non vincitori del concorso per VFP 4 potranno essere ammessi a domanda e nel limite dei posti disponibili, a due successivi periodi di rafferma della durata di un anno ciascuno.

A loro volta i volontari in ferma quadriennale, esaurita la ferma quadriennale, Sviluppo di carrieraovvero la rafferma biennale (che in totale possono essere due) e giudicati idonei, utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito, sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, con conseguente mutamento dallo status di volontario a quella di graduato.

 

Il servizio svolto quale volontario in ferma prefissata costituisce, pertanto, la premessa e il presupposto indefettibile per transitare, tramite concorso per titoli ed esami, nei ruoli del servizio permanente.

 

"Una sorta di circuito di vasi comunicanti" - ha sottolineato  il Capo di stato maggiore dell'Esercito nel corso di una sua audizione svolta nell'ambito della richiamata indagine conoscitiva -, che partendo dal volontario in ferma prefissata dà accesso attraverso passi successivi fino alla categoria degli ufficiali, consentendo così di "gratificare i più meritevoli e salvaguardare le legittime aspettative di quanti hanno proficuamente operato nella Forza armata e per il bene del Paese; ciò anche al fine di garantire che gli investimenti fatti in termini di addestramento, professionalità ed esperienza acquisita sul campo non vadano dispersi, ma capitalizzati per impegni futuri".

 

In termini numerici la categoria dei volontari (VFP1 E VFP4) assorbe il 60% dell'organico ( 168-778) mentre i sottufficiali il 27% e gli ufficiali il 12%.

Fonte: Elaborazione articolo 798-bis Codice dell'ordinamento militare

Più nel dettaglio, considerando che nell'ambito della categoria dei sottufficiali ci sono i primi marescialli, marescialli e sergenti e che nella categoria dei volontari ci sono quelli in servizio permanente e in ferma prefissata, il grafico sottostante ripartisce ulteriormente:

Fonte: Elaborazione articolo 798-bis Codice dell'ordinamento militare

 

Come evidenziato anche nel corso dell'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione difesa della Camera, l'attuale modello di Difesa ha registrato nel corso degli ultimi anni un calo di interesse proprio con riferimento al reclutamento nella fase iniziale del percorso di vita e professionale nelle Forze armate.

Esaminando i dati del reclutamento nelle richiamate carriere iniziali si nota che a partire dall'anno 2013, a fronte di un numero pressoché costante di domande presentate per la partecipazione ai concorsi VFP1, viceversa, aumenta la mancata presentazione degli aspiranti presso i centri di selezione, che nel 2017 ha raggiunto la percentuale del 59 per cento dei convocati, fenomeno che assume particolare rilievo per l'Esercito, che deve assicurare l'ingresso di circa 8.000 unità all'anno, pari circa al 75 per cento del totale del fabbisogno.

Il grafico seguente rappresenta le fasi del concorso per il reclutamento nell'Esercito (2013-2018).

Fonte: Audizione del Direttore Generale del Personale Militare (PERSOMIL). Elaborazione dati a cura del Dipartimento difesa del Servizio Studi della Camera dei deputati.

Nello specifico, mentre nei ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali, dei graduati e dei volontari in ferma pluriennale quadriennale i soggetti che superano le fasi concorsuali sono in numero superiore rispetto ai posti disponibili, nel reclutamento dei volontari in ferma pluriennale di un anno si registra, a partire dall'anno 2016, la mancata copertura di parte dei posti messi a concorso.

Per un approfondimento si veda qui.


Il contenuto delle proposte di legge A.C. 1870, A.C. 2045 e A.C. 2051

L'articolo 1 della proposta di legge Ferrari A.C.1870proposta di legge Ferrari A.C.1870 novella in più parti il Capo VII del titolo II del Libro IV del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

 

  1. la lettera a), sostituisce l'intera sezione I, attualmente dedicata alla disciplina dei "Volontari in ferma prefissata di un anno", con la nuova sezione riguardante i "Volontari in ferma prefissata triennale";
  2. la lettera b), abroga la sezione II in materia di "Volontari in ferma prefissata quadriennale";
  3. la lettera c) novella l'articolo 702 del Codice, concernente le riserve di posti nei bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale (art. 702);
  4. la lettera d), modifica le percentuali di riserva nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  attualmente previste dall'articolo 703 del Codice;
  5. la lettera e), sostituisce interamente l'articolo 704 del Codice dettando una nuova disciplina per l'accesso nei ruoli del servizio permanente da parte dei volontari giudicati idonei al termine della ferma triennale.

 

Nel dettaglio, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame, contenente la nuova formulazione degli articoli 697, 698 e 699 del Codice dell'ordinamento militare, reca la disciplina del nuovo istituto della ferma prefissata triennale, in sostituzione dell'attuale ferma annuale e quadriennale.

Quest'ultima (ferma prefissata quadriennale), è attualmente regolata dalla sezione II titolo II del Libro IV del Codice, oggetto di abrogazione da parte della successiva lettera b).

Requisiti per l'accesso alla ferma volontaria triennaleCon riferimento all'ambito soggettivo di riferimento, possono accedere alla ferma volontaria triennale coloro i quali, muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado, abbiano raggiunto un punteggio minimo nelle prove scritte di cultura generale, non abbiano superato i venti anni di età e possiedano l'idoneità fisica e psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontari in servizio permanente (nuovo articolo 697).

Attualmente, in base all'articolo 697 del Codice i partecipanti al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno devono possedere una età non superiore a venticinque anni; diploma di istruzione secondaria di primo grado e l'idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente.
In base alla nuova formulazione dell'articolo 698 del Codice, la ferma triennale potrà essere rinnovata una sola volta per un ulteriore triennio. In questo caso i volontari raffermati saranno ammessi alla rafferma triennale con il grado di caporale, ovvero con il grado comune di prima classe o di aviere scelto.
 

Sulla base delle nuove disposizioni il periodo di permanenza massima come volontario in ferma prefissata sarà, quindi, di sei anni, anziché di undici, come attualmente contemplato.

 

Come precedentemente rilevato, VFP1, al termine della ferma annuale, possono concorrere per l'ammissione alla ferma quadriennale (VFP4) delle Forze armate. I volontari risultati idonei, ma non vincitori del concorso per VFP4, possono essere ammessi a domanda e nel limite dei posti disponibili, a due successivi periodi di rafferma della durata di un anno ciascuno. A loro volta i VFP4, esaurita la ferma quadriennale ovvero al termine di ciascun anno delle due rafferme biennali, se giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito, sono immessi nei ruoli dei VSP con le modalità stabilite con decreto del Ministro della Difesa (art. 704).

 

Con riferimento alle modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale la proposta di legge in esame prevede che le medesime vengano disciplinate con decreto del Ministro della difesa (comma 1 del nuovo articolo 698). Con decreto del Ministro della difesa dovranno essere, altresì, definiti i criteri e le modalità per l'ammissione dei volontari in ferma prefissata triennale ad una Rafferma trienalesuccessiva rafferma triennale, tenuto conto che, in questi casi, il decreto dovrà prevedere, per ciascuna Forza armata, nei limiti della consistenza, la possibilità di bandire concorsi interni al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze della Forza armata medesima, connesse alla necessità di fare fronte a particolari esigenze operative (comma 2 del nuovo articolo 698).

 

In relazione a tale disposizione (comma 2 del nuovo articolo 698), al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di indicare ulteriori elementi in merito ai concorsi interni che le singole Forze armate potrebbero bandire per soddisfare specifiche esigenze operative.

 

Resta, infine, valida, sebbene riparametrata all'attuale figura del volontario in ferma prefissata triennale, la disposizione di cui all'articolo 699 del Codice che attualmente riconosce ai volontari in ferma prefissata di un anno i benefici, non economici, conseguenti all'avere effettuato il servizio militare di leva, sempre che i medesimi siano compatibili con la nuova disciplina e senza oneri a carico dello Stato.

 

Per quanto concerne, poi, la possibilità di prevedere Le riserve di posti nei concorsi per l'accesso alla ferma triennaleriserve di posti nei bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale, la nuova formulazione dell'articolo 702 del Codice, di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della proposta di legge, fa riferimento alla medesima percentuale di posti (10%) e ai medesimi soggetti attualmente indicati all'articolo 702 con riferimento ai bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale.

 

Sono, allo stato, contemplati dall'articolo 702 i  diplomati presso le scuole militari; gli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano; gli assistiti dall'istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare; gli assistiti dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori; gli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri; i figli dei militari deceduti in servizio.
Al riguardo, si ricorda che le Scuole Militari (o Collegi militari) sono scuole superiori ad ordinamento militare, comprendenti percorsi formativi di Liceo Classico, Scientifico e Scientifico Europeo, cui possono accedere i ragazzi a partire dai 15 anni (ovvero dal I° Liceo per il classico e dal III° per lo Scientifico), con lo scopo di prepararli per l'accesso alle Accademie Militari. La tradizione delle Scuole Militari è nata con la Scuola Militare Nunziatella di Napoli (Esercito e Arma dei carabinieri) e la Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia; in anni recenti, sono state riaperte la Scuola Militare Teuliè di Milano e la Scuola Militare Aeronautica Douhet di Firenze.

 

Per quanto concerne, invece, la disciplina delle riRiserve di posti l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze di poliziaserve di posti l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la nuova formulazione dell'articolo 703 del Codice riserva ai volontari in ferma prefissata triennale il  70 per cento dei posti nei concorsi per all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, il 45 per cento dei posti nei concorsi per la Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 60 per cento dei posti nei concorsi per il Corpo della polizia penitenziaria (comma 1, art. 703). I posti riservati ed eventualmente non ricoperti dovranno essere devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso (comma 2, art. 703).

All'atto dell'arruolamento nella ferma triennale, deve essere consentita i volontari potranno  indicare la preferenza per la partecipazione, al termine della ferma triennale, ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (lettera a) del comma 3 dell'articolo 703).

 

 Su questo tema, come si vedrà più diffusamente in seguito, la proposta di legge A.C. 2051 (Del Monaco) prevede di "reintrodurre il sistema della riserva assoluta per il reclutamento nei corpi armati dello Stato, con una percentuale non inferiore al 70 %". A sua volta la proposta di legge A.C. 2045 (Russo) prevede che il Governo, nell'ambito dei decreti legislativi correttivi contemplati dalla medesima proposta di legge, possa introdurre modifiche all'attuale formulazione dell'articolo 703 del Codice, alla luce dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata triennale e dei conseguenti transiti nel servizio permanente.
 

Si prevede, inoltre, che in occasione dei concorsi nelle richiamate carriere iniziali delle Forze di polizia, i centri nazionali di selezione e reclutamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possano acquisire copia degli esiti degli accertamenti di idoneità fisica e psico-attitudinale eseguiti per l'arruolamento del volontario ai fini di una valutazione preliminare sull'idoneità del candidato allo specifico impiego (lettera b) del comma 3 dell'articolo 703).

 

Da ultimo, la lettera f) novella l'articolo 704 del Codice, concernente le modalità di reclutamento del personale in servizio permanente.

 

 Al riguardo, viene stabilito il principio generale in forza del quale sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente, nella misura minima del 30 per cento dei posti disponibili e con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, i volontari che al termine della rafferma triennale siano stati giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito.

Si affida, inoltre ad un apposito decreto del Ministro della Difesa il compito di disciplinare Con il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1 sono altresì le modalità di riammissione in servizio, a domanda, dei volontari in rafferma triennale esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato.

 

Analoga previsione normativa è attualmente contemplata dall'articolo 704 del Codice, con riferimento alla riammissione in servizio dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale.

 

L'articolo 2 reca le deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria conseguente al passaggio dai regimi di ferma annuale e quadriennale all'unico regime di ferma triennale (comma 1). Al comma 2 si prevede una delega specifica per l'adozione di norme atte al ricollocamento lavorativo dei volontari che non rientrino tra coloro che rimangono a far parte dello strumento militare. Il comma 3, infine, facoltizza il Governo ad apportare modifiche di carattere integrativo e correttivo ai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla loro emanazione.

 

Nel dettaglio, il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo volto a modificare il Codice dell'ordinamento militare al fine di:

 

a)      introdurre le disposizioni transitorie necessarie per disciplinare il graduale passaggio, entro cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dei volontari in ferma prefissata di un anno e in ferma prefissata quadriennale, in servizio alla medesima data di entrata in vigore, al regime di ferma prefissata triennale con la possibilità di rafferma, secondo le seguenti modalità.

Al riguardo, si dovrà prevedere, per i volontari in ferma prefissata di un anno in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, la possibilità di transitare, a richiesta, al regime di ferma prefissata triennale, con possibilità di successiva rafferma triennale; per i volontari in ferma prefissata quadriennale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, la possibilità di chiedere di essere ammessi, al compimento del terzo anno, alla rafferma triennale;

 

b)     prevedere che l'onere degli accertamenti dell'idoneità fisica e psico-attitudinale per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale, possa essere sostenuto mediante utilizzazione dei fondi eventualmente messi a disposizione dall'Unione europea per il controllo dello stato di salute della popolazione degli Stati membri;

 

c)      prevedere adeguate riserve di posti, in favore dei volontari in ferma prefissata triennale che abbiano completato senza demerito la successiva rafferma triennale, nei concorsi interni e pubblici per l'accesso ai ruoli dei sergenti e dei marescialli, e gradi corrispondenti.

 

Lo schema del richiamato decreto legislativo dovrà essere sottoposto al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema.

 

Ai sensi del successivo comma 2 il Governo, dovrà, inoltre, adottare un ulteriore decreto legislativo, nei medesimi termini previsti per l'adozione del decreto legislativo sopra richiamato, che disciplini ilTransiti in altre amminstrazioni transito nei ruoli di altre amministrazioni dello Stato dei volontari in ferma prefissata triennale che, pur avendo completato senza demerito la successiva rafferma triennale, non siano stati immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente.

Il medesimo decreto dovrà, inoltre, aumentare le percentuali attualmente previste per la riserva dei posti, in favore del personale delle Forze armate congedato senza demerito, nei concorsi banditi dalle altre amministrazioni pubbliche. Al riguardo, sono espressamente richiamati gli enti locali ed il reclutamento del richiamato personale nei corpi della polizia locale. Dovranno, inoltre, essere previste specifiche sanzioni per le amministrazioni inadempienti.

Il decreto dovrà, infine, contemplare, sia iniziative per il sostegno, la formazione professionale, il completamento di cicli di studio e il collocamento preferenziale nel lavoro privato, sia che il servizio prestato nelle Forze armate sia condizione per poter conseguire la nomina a guardia particolare giurata o svolgere l'attività di addetto alla sicurezza.

Alternativamente, si potrà contemplare la possibilità di stipulare Convenzioni tra il Ministero della difesa e gli istituti di vigilanza privataconvenzioni tra il Ministero della difesa e gli istituti di vigilanza privata autorizzati, al fine per favorire l'assunzione del personale delle Forze armate congedato senza demerito presso i medesimi istituti.

Su questo tema si segnala che la Commissione difesa, nel richiamato documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul reclutamento ha osservato che "sarebbe auspicabile l'implementazione delle misure a favore del personale congedato al fine di favorirne il ricollocamento attraverso benefici fiscali per le aziende che li assumono, nonché la stipula di convenzioni operative con società che si occupano di sicurezza, ovvero l'impiego risultato più gradito tra i volontari in ferma prefissata in caso di congedo, nella considerazione che la Forza armata offre personale dotato di un'esperienza immediatamente spendibile. Al riguardo, è stato evidenziato che occorrerebbe implementare il decreto ministeriale del Ministero dell'interno recante l'individuazione dei requisiti minimi professionali di formazione delle guardie particolari giurate ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rendendo il servizio prestato nelle Forze armate quale condicio sine qua non per poter svolgere le funzioni di addetto alla sicurezza guardia particolare giurata.
 
 La normativa di riferimento in materia di  istituti di vigilanza privata e di  guardie particolari giurate è contenuta nel Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto n. 773 del 1931, in particolare, nel Titolo IV (articoli da 133 a 141), e ne relativo Regolamento di esecuzione, di cui al  regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (articoli 249 e seguenti).
Le guardie private (definite anche "particolari" in quanto agiscono nell'interesse di singoli soggetti, pubblici o privati, o "giurate" poiché sono ammesse all'esercizio delle loro funzioni dopo la prestazione del giuramento) esercitano attività di vigilanza o custodia di beni mobili o immobili per conto di privati (art. 133) o alle dipendenze di enti o di istituti di vigilanza, oppure attività investigativa alle dipendenze di istituti di investigazione. Le due attività sono regolate dallo stesso complesso di disposizioni, pur sussistendo tra di loro una rilevante eterogeneità: l'attività di vigilanza è finalizzata a prevenire i reati contro il patrimonio, e gli atti in cui si concretizza sono affini a quelli compiuti dall'autorità di pubblica sicurezza; l'attività investigativa dei privati non ha invece scopi convergenti con le finalità della funzione di polizia. In base alla normativa vigente in materia di vigilanza e investigazione privata, gli enti pubblici, gli altri enti collettivi ed i privati possono avvalersi di guardie particolari con lo scopo di vigilare e custodire le loro proprietà immobiliari e mobiliari. Presupposto della prestazione d'opera di vigilanza o custodia e di investigazione, da parte di enti o privati, è l'autorizzazione prefettizia.
In base all'art. 134 del T.U.L.P.S., senza licenza del prefetto è vietato, ad enti o privati, di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. L'art. 136 del T.U.L.P.S. prevede inoltre che la licenza possa essere negata o revocata per ragioni di sicurezza e ordine pubblico. Il servizio delle guardie particolari giurate e degli istituti di vigilanza che abbiano alla loro dipendenza non meno di venti guardie giurate, è inoltre posto sotto la diretta vigilanza del questore. Si segnala, altresì, che l'art. 257 del R.D. n.635/1940, di approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dispone che i corrispettivi richiesti dalle imprese per i servizi resi nel settore della vigilanza privata siano approvati dal Prefetto competente per territorio con provvedimento parte integrante dell'autorizzazione per l'esercizio della stessa attività di vigilanza. 
 

Da ultimo, il comma 3 autorizza il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive dei richiamati decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi e con le modalità e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati per la loro adozione.

 

La La proposta di legge Giovanni Russo A.C. 2045proposta di legge Giovanni  Russo A.C. 2045 reca la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a rivedere l'attuale normativa che disciplina il reclutamento dei volontari in ferma pluriennale delle Forze armate, attualmente disciplinato dal capo VII del titolo II del libro quarto del Codice dell'ordinamento militare.

 

Come precisato al comma 2 dell'articolo 2, la delega dovrà essere attuata attraverso la tecnica della novellazione al Codice dell'ordinamento militare. Dovranno, inoltre, essere disposti i necessari coordinamenti normativi con eventuali disposizioni di legge contenute in altri testi normativi.

 

Come evidenziato nella relazione illustrativa allegata alla proposta di legge in esame l'attuale modello di difesa ha registrato nel corso degli ultimi anni un calo di interesse nel mondo giovanile, naturale bacino da cui attingere  per  garantire  la  disponibilità  di personale  da  assegnare  alle  unità  con  più elevato  impegno  operativo. La proposta di legge si propone, pertanto, di individuare una serie di misure volte a riqualificare la figura del volontario in ferma prefissata attraverso una serie di misure in grado di contemperare le  esigenze di efficienza e funzionalità dello strumento militare con le legittime aspettative di colo che intraprendono un percorso di carriera come volontari in ferma prefissata.

 

Nella richiamata relazione illustrativa si analizzano i diversi ed eterogenei  fattori  che sembrano  dissuadere  i  giovani  dall'intraprendere  questa  prima  esperienza  di  vita nella  professione  militare. A tal proposito, un ruolo    significativo viene dato alle incerte prospettive di carriera offerte ai volontari  in  ferma  breve,  che  non  sempre vedono  soddisfatte  le  loro  aspirazioni  di transito  nel  servizio  permanente  o  la  possibilità  di  una  successiva  ammissione  ai ruoli  dei  sergenti  e  dei  marescialli. Si  evidenziano, inoltre,  le  difficoltà  della loro  ricollocazione  nel  mondo  del  lavoro, dovuta anche allo scarso successo di alcuni istituti che avrebbero dovuto assicurare tale risultato. Si sottolinea, poi, l'elevata scolarizzazione degli studenti italiani, che ne orienta le aspettative verso orizzonti diversi.  Al riguardo si rileva che dai dati relativi ai concorsi del 2017 per il reclutamento di VFP1 e di VFP4 emerge che circa l'80 per cento dei candidati possedeva il titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (maturità), potendo con  questo  accedere  ad  altri  tipi  di  concorso, anche nell'ambito delle stesse Forze armate  e,  in  particolare,  ai  concorsi  per l'ammissione  alle  scuole  dei  sottufficiali  o alle  accademie  militari  per  la  nomina  a ufficiale.
Per un approfondimento di questi argomenti si veda, in particolare,  l' audizione del Direttore Generale del Personale Militare (PERSOMIL), Ammiraglio di Squadra, Pietro Luciano Ricca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate (seduta della Commissione Difesa della Camera del 16 gennaio).

 

Nello specifico l'articolo 1 della proposta di legge individua lObiettivi della proposta di legge A.C. 2045'oggetto e le finalità della proposta di legge, mentre il successivo articolo 2 enuncia i principi e criteri direttivi della delega legislativa.

In relazione alle finalità, il nuovo modello di reclutamento proposto dalla proposta di legge in esame è volto, in primo luogo (lettera b)), ad agevolare il passaggio dei volontari nel servizio permanente, evitando l'instaurazione di forme di precariato generate dall'attuale disciplina (cfr. quadro normativo).

La proposta di legge si prefigge, inoltre, diValorizzazione dei percorsi di studio valorizzare i percorsi di studio e professionali dei volontari in ferma pluriennale consentendo, al contempo, l'acquisizione di crediti formativi a livello scolastico  e  universitario,  di  titoli  di  studio  e  di  abilitazioni professionali  riconosciuti  anche  in  ambito civile (lettere c) e d)), Infine, si intende ridurre i costi delle procedure posti a carico dei partecipanti ai concorsi per il reclutamento  dei  volontari.

 

In relazione ai citati scopi l'articolo 2 individua i criteri direttivi del nuovo modello di reclutamento.

 

Con riferimento alla realizzazione di un modello maggiormente efficiente ed attrattivo (obiettivi previsti, in particolare, dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1), si prevede (punto 1 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2), analogamente alle proposte di legge Ferrari A.C. 1870 e Del Monaco A.C. 2051, l'istituzione di una nuova figura  di  volontario  in  ferma  prefissata  triennale,  in sostituzione delle esistenti figure di volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale,  sostituendo  le  rafferme  annuali e  biennali  con  la  possibilità  di  una  sola rafferma  triennale (biennale nella proposta di legge Del Monaco A.C. 205).

 

In relazione a coloro che abbiano completato positivamente il triennio di rafferma, il Governo, dovrà, inoltre, individuare un sistema tale da garantirne l'accesso nei ruoli del servizio permanente, razionalizzando, altresì, leTransito nei ruoli del servizio permanente  procedure amministrative  relative a tale passaggio  e  prevedendo  l'attribuzione  del  grado  iniziale  della  carriera  dei volontari  in  servizio  permanente  a  coloro che risultano utilmente collocati nelle graduatorie  annuali  di  merito,  anche  nelle more dell'adozione del decreto di approvazione  delle  graduatorie (punto 2 della lettera a)).

 
Per quanto riguarda, la necessità di eliminare i tempi di attesa connessi al completamento delle procedure amministrative per l' immissione nei  ruoli del servizio permanente  la Commissione Difesa, nel documento conclusivo dell'indagine, ha oservato che "si ritiene importante agevolare il passaggio dei volontari nel servizio permanente, semplificando le procedure amministrative per l'immissione nei ruoli".
 

Con riferimento alla formazione del personale in ferma volontaria triennale si chiede al Governo di associare all'addestramento militare di base e specialistico richiesto per la professionalità del volontario anche attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro.

 
Al riguardo la Commissione Difesa, nel richiamato documento conclusivo ha sottolineato come  le Forze armate siano ordinariamente impegnate anche in attività, quali, ad esempio, il soccorso in mare e in montagna, i trasporti sanitari d'urgenza, la meteorologia e climatologia, l'assistenza al volo e alla navigazione civile, la difesa cibernetica, la bonifica del territorio da residuati bellici, la cartografia e l'idro-oceanografia, la difesa nucleare, chimica, biologica, cui corrispondono competenze trasversali di sicuro interesse per il mercato del lavoro, non solo nel settore pubblico, ma anche nel privato, cui potrebbero essere riconosciute concrete misure premiali di ordine fiscale, finalizzate proprio al ricollocamento dei volontari, adattando, ad esempio, le misure già in vigore al fine di agevolare l'occupazione giovanile.
 

In considerazione della maggiore qualificazione professionale offerta ai volontari nel periodo della ferma triennale, il Governo, dovrà, altresì, consentire il conseguimento, nel corso della ferma triennale, di crediti formativi a livello scolastico e universitario, di titoli di studio e di abilitazioni professionali riconosciuti anche in ambito civile (punto 3 della lettera a)).

Dovranno, inoltre, essere contemplati Percorsi specialistici in ambito cyber percorsi specialistici per la formazione, l'addestramento e il successivo reclutamento di personale militare da destinare ai  reparti  competenti  in materia  di  operazioni  cibernetiche (punto 4 della lettera a)).

 
Tra i soggetti pubblici che fanno parte dell'architettura strategica nazionale di cyber security un posto di rilievo assumono le strutture della Difesa preposte alla difesa delle reti e dei sistemi digitali delle Forze armate quale elemento essenziale di sicurezza per la condotta delle operazioni, la protezione delle informazioni e la tutela delle Forze armate.
Allo stato il CERT Difesa si articola in due organismi: il CERT Coordination Center, costituito in seno al II Reparto (Informazioni e Sicurezza) dello stato maggiore della difesa e il CERT Technical Center, costituito in seno al Comando C4 Difesa, a sua volta inserito nel VI Reparto (Sistemi C4I e Trasformazione) dello Stato maggiore della Difesa.  I due CERT svolgono attività di indirizzo, coordinamento e informazione rispetto ai CERT delle singole Forze armate. Nelle situazioni di crisi riguardanti i sistemi della difesa, il CERT Difesa coordina le attività da porre in essere. In sintesi, il CERT Coordination Center svolge attività di informazione e di allertamento anche a scopo di prevenzione e collabora e condivide informazioni con i corrispondenti CERT nazionali e internazionali (quello della NATO, il Nato Computer Incident Response Capability o NCIRC).
A sua volta il CERT Technical Center è invece preposto a prevenire, rilevare e contenere sul piano tecnico-operativo gli incidenti informatici, oltre che a coordinare e supportare l'azione dei CERT di Forza armata in caso di emergenza cibernetica. Il CERT Technical Center è quindi l'organo preposto alla gestione tecnico-operativa di tutti gli assetti e sistemi di Information and Communication Technology del comparto Difesa.
Il Comando C4 – nel quale è costituito il CERT Technical Center – svolge le proprie funzioni in tre ambiti di attività.
Il primo è l'area del networking, che comprende la gestione dell'intera infrastruttura di rete.  In quest'ambito opera il Network Operation Center (NOC). Il secondo è l'area dei servizi informativi (di natura sia gestionale, sia operativa) erogati agli utenti attraverso l'infrastruttura di rete, che comprende la gestione dei data center che ospitano quei servizi. In quest'ambito opera l'Infrastructure Operation Center (IOC). Il terzo è l'area della sicurezza, preposta a garantire l'applicazione degli indirizzi di settore in materia e a dare attuazione alle misure di information assurance e cyber defence.  In quest'ambito operano il Security Operation Center (SOC), preposto a garantire servizi di sicurezza finalizzati alla protezione dell'infrastruttura ICT del comparto e a rilevare ogni forma di anomalia di natura di sicurezza su tale infrastruttura, e il CERT Technical Center, che garantisce i servizi di sicurezza finalizzati alla prevenzione, alla reazione e al contenimento di incidenti informatici.
Nell'ambito delle strutture sopra richiamate la Difesa ha dato vita nel 2017 ad un apposito Comando Interforze per le operazioni cibernetiche (CIOC) in fase di implementazione posto alle dirette dipendenze del capo di Smd, quale Cyber command nazionale abilitato a svolgere operazioni militari nel dominio cibernetico"
Per ulteriori approfondimenti in materia difesa e sicurezza cibernetica si veda il dossier Dominio cibernetico, nuove tecnologie e politiche di sicurezza e difesa cyber, 24 settembre 2019, a cura del Dipartimento Difesa del Servizio Studi della Camera dei deputati.
 

Con riferimento, poi, all'obiettivo concernente l'acquisizione di capacità polifunzionali nel periodo della ferma volontaria che favoriscano la ricollocazione nel mondo del lavoro, al termine della ferma volontaria, del personale volontario congedato senza demerito il Governo, in sede di attuazione della delega, dovrà prevedere che, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università  e della  ricerca,  siano  determinati  iAcquisizione di crediti formativi  crediti formativi,  a  livello  scolastico  e  universitario,  da  riconoscere  in  favore  dei  volontari delle Forze armate congedati senza demerito  o  transitati  nei  ruoli  del  servizio  permanente,  sulla  base  del  titolo  di  studio posseduto  all'atto  del  reclutamento,  delle

attività formative e professionali svolte durante il servizio e del periodo di ferma complessivamente compiuto senza demerito.

Durante il periodo della ferma prefissata dovrà, inoltre, essere, prevista la possibilità di:

  1. conseguire il titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (punto 1 della lettera b));
  2. svolgere corsi di qualificazione professionale, con conseguente rilascio di titoli di qualificazione professionale riconosciuti in ambito civile per lo svolgimento di attività professionali o per la partecipazione a concorsi pubblici (punto 2 della lettera b));
 

 Da ultimo, con riferimento alla finalità concernente la riduzione dei costi relativi alle procedure del reclutamento posti a carico dei partecipanti, il Governo dovrà, in particolare, ridurre i costi per l'esecuzione degli accertamenti sanitari e per il trasferimento e l'eventuale permanenza nelle sedi in cui si svolgono le procedure di selezione (punto 1 della lettera c)).

 

A tal proposito nel richiamato documento conclusivo dell'indagine conoscitiva si fa presente che "per quanto concerne il reclutamento nella sua fase iniziale, si auspica che siano istituiti centri di reclutamento in misura omogenea per macro aree sul territorio nazionale, in modo da rendere più semplice e meno oneroso il loro raggiungimento da parte dei candidati al ruolo di volontari in ferma prefissata; per le stesse ragioni si ritiene utile che i costi da affrontare per gli accertamenti dell'idoneità fisica e psico-attitudinale, a volte elevati per i candidati che li devono sostenere, siano ripartiti con l'Amministrazione competente, anche sulla base di accordi con il Ministero della salute".

 

L'articolo 3 reca le disposizioni per l'esercizio della delega.

 
In particolare, si prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, siano trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si dovranno esprimere entro sessanta giorni dalla  data  della  trasmissione;  decorso  tale  termine,  i  decreti legislativi  possono  essere  comunque  adottati.  Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del  termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 o
successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno  dei  decreti legislativi il Governo potrà adottare disposizioni  integrative  e  correttive con  le  modalità  previste  dal  presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi  stabiliti  dall'articolo.
 

Nell'ambito delle eventuali disposizioni integrative e correttive dei  decreti legislativi adottati in attuazione della delega, si prevede che il governo possa modificare le disposizioni i cui all' articolo 703 del Codice (cfr. infra) che  prevedono riserve di posti nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali  delle  Forze  di polizia ad  ordinamento  militare  e  civile  e nel  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco.

Al riguardo, nella relazione illustrativa allegata alla proposta di legge si motiva la richiamata disposizione "in considerazione del prevedibile maggior afflusso di volontari".

 

La L proposta di legge Del Monaco A.C 2051proposta di legge Del Monaco A.C 2051 è anch'essa strutturata sotto forma di legge delega e, individua, pertanto, i principi e i criteri direttivi che il Governo dovrà rispettare nel rivedere la disciplina prevista dal Codice in materia di reclutamento e di formazione dei volontari delle Forze armate, di ammissione dei medesimi al servizio permanente e di collocamento lavorativo al termine del servizio.

 

Al riguardo, come in precedenza rilevato, si prevede l'istituzione di una nuova figura di volontario in ferma prefissata triennale, in sostituzione delle attuali figure dei volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale (lettera a) del comma 1 dell'articolo 1).

 

Con riferimento alla possibilità di rafferma si stabilisce il principio generale in forza del quale i volontari che abbiano prestato servizRafferma biennaleio senza demerito per due anni, potranno, entro il novantesimo giorno successivo al compimento di tale periodo, presentare domanda di rafferma biennale. In tali casi le domande dovranno essere esaminate da commissioni specializzate che, entro il novantesimo giorno antecedente il compimento della ferma triennale dell'interessato, valutino l'idoneità del volontario sulla base dei risultati conseguiti nella formazione professionale e del giudizio sul servizio prestato (lettera e) ed f) del comma 1 dell'articolo 1).

 

Al termine del primo anno, i volontari potranno chiedere di essere sottoposti a selezione per il transito nell'Arma dei carabinieri o nei corpi armati dello Stato, mentre nel terzo anno della ferma triennale e nel corso della rafferma biennale, i volontari che abbiano conseguito una valutazione positiva, potranno partecipare al concorso per titoli ed esami per il passaggio nel servizio permanente, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale (lettera d) ed h) del comma 1 dell'articolo 1).

Dovrà, inoltre, essere, prevista una Riserva assoluta per il reclutamento nei corpi armati dello Stato riserva assoluta per il reclutamento nei corpi armati dello Stato, con una percentuale non inferiore al 70 per cento (lettera n) del comma 1 dell'articolo 1).

 
Su questo tema si osserva che, secondo quanto riferito dal Direttore generale per il personale militare nel corso di una sua audizione svolta nell'ambito della più volte richiamata indagine conoscitiva "un importante aspetto che ha influenzato la perdita di appeal per la professione nelle carriere iniziali può essere ricondotto alle varianti normative apportate dall'articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, che hanno modificato le percentuali di riserva dei posti per l'assunzione nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a favore del personale che ha effettuato il servizio quale VFP1 e VFP4 nelle Forze armate. Questa riserva era assoluta fino al 31 dicembre 2015 ed è stata progressivamente diminuita nel triennio successivo. Oggi, infatti, le Forze di polizia possono reclutare parte di personale direttamente dalla vita civile".
 

 In relazione alla La formazione dei volontari in ferma triennaleformazione, tra i principi e i criteri direttivi si contempla espressamente che i volontari siano sottoposti a un periodo di formazione di durata semestrale, suddiviso in due trimestri destinati, rispettivamente, il primo all'istruzione militare e il secondo alla formazione specifica prevista per l'arma, la specialità o la categoria alla quale sono assegnati. Più in generale,  si prevede che la formazione dei volontari venga orientata all'acquisizione di competenze professionali e specialistiche necessarie per l'attività operativa nell'ambito delle Forze armate e reimpiegabili anche dopo la cessazione dal servizio (lettera b) e c) del comma 1 dell'articolo 1).

 

Per quanto concerne, poi, la tematica relativa al collocamento nel mondo del lavoro, al termine della ferma, dei volontari congedati senza demerito e non transitati nel servizio permanente, si prevede che il Governo individui misure agevolative per la valorizzazione della formazione professionale acquisita nel periodo della ferma (lettera g) del comma 1 dell'articolo 1).

 

Si dovranno, inoltre, introdurre incentivi di carattere fiscale, contributivo o di altra natura in favore dei datori di lavoro privati che assumono un volontario congedato senza demerito (lettera g) del comma 1 dell'articolo 1) e dovranno essere previste introdurre misure sanzionatorie nei riguardi delle amministrazioni pubbliche che non rispettino i vigenti obblighi di riserva di posti in favore dei volontari nei concorsi pubblici da esse indetti.

 

I successivi commi 3, 4 e 5 recano disposizioni per l'esercizio della delega.

 

Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dovranno essere trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica che dovranno esprimersi entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei richiamati decreti legislativi, il Governo potrà adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.

 

Ai sensi del comma 6 il  Governo è autorizzato ad apportare al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e alle altre norme regolamentari vigenti le modificazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni adottate con i decreti legislativi previsti dalla proposta di legge in esame.


Relazioni allegate o richieste

Trattandosi di proposte di legge di iniziativa parlamentare alle medesime è allegata la sola relazione illustrativa


Necessità dell'intervento con legge

Il provvedimento in esame è relativo a fattispecie riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. In particolare, il comma 2, lettera d) di tale articolo attribuisce, tral'altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia didifesa e Forze armate. Assume inoltre rilievo,in particolare con riferimento alle finalità della proposta di legge e al riconoscimento di crediti formativi inambito universitario, la materianorme generali sull'istruzione,anch'essa di esclusiva competenza statale(art. 117, secondo comma, lettera n).
Si ricorda, al riguardo, che la sentenza n. 200/2009 ha ricondotto alla materia "norme generali dell'istruzione", tra lealtre cose, anche la definizione generale dei "percorsi" tra istruzione e formazione.