Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Finanze
Titolo: D.L. 21/2022 - Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina
Serie: Progetti di legge   Numero: 554
Data: 28/03/2022
Organi della Camera: VI Finanze, X Attività produttive

Misure economiche e umanitarie in relazione alla crisi ucraina

 

 

D.L. 21/2022 – A.S. 2564

 

 

 

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Dossier n. 527

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Articolo 1 (Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante) 5

Articolo 2 (Bonus carburante ai dipendenti) 13

Articolo 3 (Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica) 15

Articolo 4 (Contributo acquisto gas naturale) 21

Articolo 5  (Incremento del credito d’imposta in favore delle imprese energivore e gasivore) 27

Articolo 6 (Bonus sociale elettricità e gas) 31

Articolo 7 (Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e ARERA) 37

Articolo 8  (Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI) 45

Articolo 9  (Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale) 55

Articolo 10 (Imprese energivore di interesse strategico) 61

Articolo 11  (Trattamenti di integrazione salariale e Assegni di integrazione salariale) 73

Articolo 12 (Esonero contributivo per assunzione di lavoratori provenienti da imprese in crisi) 79

Articolo 13 (Ferrobonus e marebonus) 83

Articolo 14 (Clausola di adeguamento corrispettivo) 85

Articolo 15 (Contributo pedaggi per il settore dell’autotrasporto) 87

Articolo 16 (Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti) 91

Articolo 17 (Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto) 93

Articolo 18  (Contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca) 95

Articolo 19  (Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari) 101

Articolo 20 (Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle imprese agricole della pesca e dell’acquacoltura) 103

Articolo 21 (Disposizioni in materia di economia circolare) 107

Articolo 22  (Credito d'imposta per IMU in comparto turismo) 109

Articolo 23 (Revisione prezzi) 113

Articoli da 24 a 28 (Golden Power) 117

Articolo 29 (Disposizioni relative alla sicurezza cibernetica) 139

Articolo 30  (Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche) 145

Articolo 31  (Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina) 147

Articolo 32  (Durata di corsi di formazione professionale per ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 155

Articolo 33 (Autorizzazione a modifiche contrattuali in deroga  nel settore dell'immigrazione) 157

Articolo 34  (Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini) 165

Articolo 35  (Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali) 171

Articolo 36, comma 1 (Proroga di incarichi temporanei di personale docente e ATA della scuola) 177

Articolo 36, comma 2 (Incremento del fondo per l’acquisto di beni di utilizzo igienico-sanitario nelle scuole) 179

Articolo 37 (Contributo straordinario contro il caro bollette) 181

Articolo 38  (Disposizioni finanziarie) 187

Articolo 39 (Entrata in vigore) 189

 


Articolo 1
(Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante)

 

 

L’articolo 1 (commi 1 e 2) dispone la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo al 21 aprile 2022, secondo gli importi esposti di seguito:

§  per la benzina, la misura dell’accisa passa da 728,40 a 478,40 euro per 1.000 litri;

§  per il gasolio usato come carburante, l’accisa si riduce da 617,40 a 367,40 euro per 1.000 litri.

Il comma 3 sospende alcune agevolazioni in materia di accisa sui carburanti, per il medesimo periodo, disposte a legislazione vigente in ragione di specifici utilizzi.

Il comma 4 sospende, in relazione al primo bimestre del 2022, il meccanismo di riduzione delle accise previsto dalla legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) in conseguenza del maggior gettito IVA legato all’aumento del prezzo del greggio.

I commi 5 e 6 introducono, sempre per il periodo 22 marzo – 21 aprile 2022, adempimenti specifici a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti nonché dei titolari dei depositi fiscali per garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa ridotte.

Il comma 7, per prevenire il rischio di manovre speculative, prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi e dell’AGCM.

Il comma 8 prevede che, per il periodo successivo a quello di applicazione delle aliquote previste dal comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, sia riattivato il sistema di rideterminazione delle aliquote con decreto ministeriale, di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007, che può essere emanato con cadenza diversa da quella trimestrale attualmente prevista.

 

In particolare, il comma 1 dispone la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato 1 al Testo Unico Accise (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, cosiddetto Testo unico accise).

Ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1, le aliquote dell'accisa sono così rideterminate:

§  per la benzina, la misura dell’accisa passa da 728,40 a 478,40 euro per 1.000 litri;

§  per il gasolio usato come carburante, l’accisa si riduce da 617,40 a 367,40 euro per 1.000 litri.

 

Tali riduzioni sono disposte in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici.

 

Il successivo comma 2 chiarisce la decorrenza della riduzione, che si applica a partire dal 22 marzo 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) e fino al 21 aprile 2022 (trentesimo giorno successivo alla predetta data).

 

Al riguardo si ricorda che le accise sono da tempo imposte armonizzate a livello europeo. La relativa struttura e misura si differenziano secondo la tipologia di prodotto colpito da imposta (a grandi linee, le accise gravano su alcolici, tabacchi e prodotti energetici). Si rinvia per ulteriori informazioni al sito della documentazione parlamentare.

In linea generale, dunque, è possibile affermare che la struttura delle accise e le aliquote minime sono stabilite dalle norme UE. Sono anche fatte salve specifiche misure agevolative nazionali, purché autorizzate dalla disciplina armonizzata.

Rimane facoltà degli Stati innalzare la misura delle aliquote; nel tempo le accise - ivi comprese, in particolare, quelle sui carburanti - sono state elevate anche con finalità emergenziali. L'innalzamento delle aliquote di accisa produce immediati effetti finanziari per l'erario, in quanto colpiscono beni la cui domanda non è strettamente legata al prezzo (quali la benzina e i tabacchi).

Come si evince anche dalla documentazione presente sul sito internet della Commissione Europea, l'attuale disciplina delle accise sui prodotti energetici è contenuta nella direttiva 2003/96/CE, come modificata nel corso del tempo. La documentazione della Commissione, oltre a una breve sintesi del quadro normativo, individua altresì i valori minimi europei dell’accisa sui prodotti energetici (ivi compresi i carburanti).

Attualmente, la misura minima europea delle accise sui principali prodotti energetici (Allegato I della richiamata direttiva) è la seguente:

 

Prodotto

Unità di misura

Ammontare

Benzina con piombo

Euro/1000 l

421

Benzina

Euro/1000 l

359

Gasolio

Euro/1000 l

330

GPL

Euro/1000 kg

125

 

Con riferimento alla misura dell'accisa attualmente vigente, l'Agenzia delle Dogane pubblica, sul proprio sito internet e con aggiornamenti pressoché in tempo reale, la lista dei prodotti sottoposti ad accisa, l'aliquota vigente e il relativo riferimento normativo, nonché uno storico delle previgenti misure  di accisa.

Inoltre, la Commissione UE mette a disposizione un sistema per consultare la tassazione, tra l’altro, dei carburanti nei diversi Paesi europei.

 

La previgente misura dell’accisa sulla benzina e sul gasolio utilizzato come carburante trovava il proprio fondamento normativo nell'articolo 1, comma 487 della legge di bilancio 2012, ai sensi del quale a, decorrere dal 1°gennaio 2013, sono state confermate le aliquote di accisa stabilite con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789.

Tale determinazione ha stabilito i seguenti importi, sopra indicati:

- benzina e benzina con piombo: 728,40 euro per mille litri;

- gasolio usato come carburante: 617,40 euro per mille litri.

 

In conseguenza della riduzione delle accise disposta dai commi 1 e 2, il comma 3 prevede che, dal 22 marzo al 21 aprile 2022, non trovi applicazione la specifica aliquota di accisa agevolata prevista per il gasolio commerciale usato come carburante ai sensi del numero 4-bis della Tabella A allegata al Testo unico Accise (403,22 euro per mille litri), nonché delle aliquote ridotte di accisa, di cui al numero 12 della predetta Tabella A, che sono applicabili alla benzina e al gasolio impiegati per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza (benzina: 359 euro per mille litri; gasolio: 330 euro per mille litri).

 

Ai sensi del comma 4, in relazione al primo bimestre del 2022 (1° gennaio - 28 febbraio 2022) non trova applicazione il meccanismo di riduzione delle accise previsto dal comma 290 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007).

Il richiamato comma 290 affida a un decreto ministeriale (decreto del Ministro dell’economia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico) il compito di accertare le maggiori entrate IVA che derivano da uno scostamento significativo del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, rispetto al prezzo corrispondente indicato nell'ultimo documento di programmazione economico finanziaria, riducendo in misura corrispondente le aliquote di accisa sui prodotti energetici (usati come carburante, ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal Testo unico  accise).

Il medesimo comma 4 prevede inoltre che, nel medesimo periodo, le maggiori entrate IVA relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, siano accertate con le modalità di cui al successivo comma 291 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Ai sensi del richiamato comma 291, il decreto ministeriale è emanato  - con cadenza trimestrale -  se il prezzo del petrolio aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria; il medesimo decreto non può essere adottato ove, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, come determinato ai sensi del comma 290, rispetto a quello indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Il decreto può essere adottato al fine di variare le aliquote di accisa, qualora il prezzo del greggio abbia una diminuzione rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

Il decreto (comma 292), da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.

 

Al riguardo si fa presente che nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022 è stato pubblicato il decreto del MEF (di concerto con il Ministro della transizione ecologica, cui sono state affidati compiti e funzioni, in precedenza del MISE, relativi alla definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e dei provvedimenti ad essi inerenti) del 18 marzo 2022, con il quale è stato attivato il meccanismo di riduzione dell’accisa sui carburanti, a compensazione delle maggiori entrate IVA derivanti dalla fluttuazione del prezzo del petrolio, secondo il sopra rammentato meccanismo, riferita al periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2021, periodo nel quale si sono verificate le condizioni di  cui  al  citato comma 291 della legge n. 244 del 2007.

 

Di conseguenza, il decreto ministeriale del 18 marzo 2022 dispone che, per compensare le maggiori entrate IVA derivanti dall'aumento del prezzo internazionale del petrolio greggio, dal 22 marzo 2022 fino al 21 aprile 2022, le accise sui carburanti siano così rideterminate:

§  benzina: 643,24 euro per mille litri;

§  oli da gas o gasolio usato come carburante: 532,24 euro per mille litri;

§  gas di petrolio liquefatti (GPL): 182,61 euro per mille chilogrammi.

 

Alle minori entrate derivanti dalla rideterminazione dell’accisa sui carburanti effettuate dal decreto ministeriale si provvede con il maggior gettito riferito al periodo 1° ottobre 2021-31 dicembre 2021, derivante dai versamenti periodici IVA, valutato in 308,17 milioni di euro.

La Relazione tecnica che accompagna il decreto-legge in commento chiarisce che, per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla riduzione delle accise disposte dall’articolo 1, commi 1-3 in esame, si tiene conto del predetto decreto ministeriale, che ha contemporaneamente disposto una prima riduzione delle aliquote di accisa su benzina e gasolio impiegati come carburanti, coperta mediante il maggior gettito IVA accertato per l’ultimo trimestre 2021.

 

Di conseguenza, per effetto del combinato disposto del decreto ministeriale 18 marzo 2022 e del decreto-legge in esame, le aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo al 21 aprile 2022 sono ridotte secondo gli importi esposti di seguito:

§  per la benzina, la misura dell’accisa passa da 728,40 a 478,40 euro per 1.000 litri (articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge in commento);

§  per il gasolio usato come carburante, l’accisa si riduce da 617,40 a 367,40 euro per 1.000 litri (articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge in commento);

§  per il GPL, l’accisa si riduce da 267,77 a 182,61 euro per mille kg (articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale del 18 marzo 2022).

 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa che illustra, per i prodotti energetici coinvolti nelle misure in esame e utilizzati come carburanti, la misura dell’accisa minima stabilita in sede comunitaria, la misura dell’accisa vigente al 21 marzo 2022 e quella disposta dalle norme in esame e dal decreto ministeriale 18 marzo 2022.

 

 

Prodotto

Unità di misura

Accisa Minima UE

Accisa nazionale al 21 marzo 2022

Accisa nazionale dal 22 marzo al 21 aprile 2022

Benzina con piombo

Euro/1000 l

421

728,40

478,40

Benzina

Euro/1000 l

359

728,40

478,40

Gasolio

Euro/1000 l

330

617,40

367,40

GPL

Euro/1000 kg

125

267,77

182,61

 

 

Appare opportuno ricordare in questa sede che il prezzo del carburante al distributore è frutto di una serie di fattori, tra cui il prezzo delle materie prime e, infine, l’IVA: essa si applica, nella misura ordinaria del 22 per cento, al prezzo industriale comprensivo delle accise.

Il Ministero dello sviluppo economico – MISE aggiorna periodicamente l’andamento dei prezzi medi annuali dei carburanti e combustibili; dai prezzi medi mensili viene elaborata una media trimestrale e annuale, ponderata con il numero dei giorni presenti nel mese di riferimento. Tale andamento è consultabile qui.

La tabella dati di cui al link sopra riportato indica in termini sintetici dal 1996 al 2021 (per ogni trimestre di riferimento) il prezzo complessivo nonché le componenti dello stesso (accisa, IVA e costo netto, oltre al valore complessivo delle imposte e al costo al netto dell’IVA) per benzina, gasolio auto, gpl, gasolio per riscaldamento nonché olio combustibile fluido e olio combustibile denso BTZ (a basso contenuto di zolfo).

 

I commi 5 e 6 introducono, sempre per il periodo 22 marzo – 21 aprile 2022, adempimenti specifici a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa (di cui all'articolo 25, comma 1, del Testo unico  delle accise), degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti (di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25) nonché dei titolari dei depositi (di cui all'articolo 23 del medesimo Testo unico), al fine di garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa ridotte dal comma 1.

 

In particolare il comma 5 prevede che gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa (di cui all'articolo 25, comma 1, del Testo unico  delle accise) e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti (di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25) devono trasmettere all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto Testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia al 22 marzo 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto-legge) che al 21 aprile 2022 (trentesimo giorno successivo alla medesima data).

 

In estrema sintesi, l’articolo 25 del Testo unico accise assoggetta a uno specifico regime l’esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici sottoposti ad accisa e l’attività di distribuzione stradale di carburanti; i titolari devono denunciarne l’esercizio all’Ufficio doganale competente per territorio ed essere titolari di licenza fiscale, nonché – alle condizioni di legge – devono portare a termine specifici adempimenti, anche contabili.

La comunicazione dei predetti dati è effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati di cui al presente comma, trova applicazione l'articolo 50 del Testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, avente ad oggetto le sanzioni amministrative per inosservanza di prescrizioni e regolamenti. Si prevede pertanto che in caso di omessa comunicazione dei citati dati si applichi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro

 

Il comma 6 chiarisce che i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali (articoli 23 e 25 del Testo unico accise), nel periodo di riferimento, devono riportare nel documento amministrativo semplificato telematico (di cui all'articolo 11 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 124, convertito e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262) l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.

 

L’esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, ai sensi dell’articolo 23 del Testo unico accise, è subordinato a un regime autorizzatorio e richiede il possesso di licenza.

Si rammenta che il DAS - documento di accompagnamento semplificato - è indispensabile per la circolazione di buona parte dei prodotti energetici che hanno assolto l'accisa: è prescritto sia per la circolazione in ambito UE (di prodotti già immessi in consumo in un Paese UE e destinati ad altro Paese UE) sia per la circolazione in ambito nazionale di prodotti assoggettati ad accisa. A fine 2019, il legislatore (articolo 11, comma 1, del DL 26.10.2019, n. 124) ha demandato al Direttore Generale ADM la definizione di tempi e modalità di introduzione dell'obbligo di presentazione del DAS esclusivamente in forma telematica. Ai sensi dell’art. 130, comma 1, lett. d), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, la data di introduzione dell’obbligo è stata fissata al 30 settembre 2020. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fissato le modalità di attuazione della nuova misura adottando la determinazione direttoriale prot. 138764/RU del 10 maggio 2020, entrata in vigore l’11 maggio 2020. Nella stessa viene riportato (art. 18, comma 1) l’obbligo, in capo a ciascun esercente deposito che spedisce benzina e gasolio per uso carburazione ad imposta assolta, di adeguare i propri sistemi elettronici alle disposizioni fissate e di darne comunicazione al competente Ufficio delle dogane.

 

Il comma 7, per prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa, prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante per autotrazione praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti, può avvalersi, tra l'altro, anche del supporto operativo della Guardia di finanza.

Al riguardo si ricorda che l’articolo 7 del provvedimento in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia, rafforza le attribuzioni Garante per la sorveglianza dei prezzi, anche con riferimento ai poteri sanzionatori.

 

Per prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (oltre ai dati rilevati dall'ISTAT e alla collaborazione dei Ministeri competenti per materia, il comma 199 indica Ismea, Unioncamere, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti. La Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette (anche ai sensi dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che attribuiscono alla Guardia di finanza specifici compiti di accertamento delle violazioni e i poteri dell’amministrazione finanziaria in sede di accertamento fiscale).

 

Per le finalità di cui al comma in esame e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti alle giacenze (di cui al comma 5) dei carburanti e ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematica. Inoltre, il medesimo Corpo segnala all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza (ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287) o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

 

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Il comma 8 stabilisce che, per il periodo successivo a quello di applicazione delle aliquote previste dal comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante per autotrazione possono essere rideterminate con il meccanismo che prevede l’emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007.

Detto decreto, ferme restando le condizioni previste dal successivo comma 291 del citato articolo 1 della legge 244 del 2007, può essere adottato anche con cadenza diversa da quella trimestrale attualmente prevista.

 

Il comma 9 quantifica gli oneri derivanti dalle riduzioni di accisa (commi da 1 a 3) in 588,25 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024. A essi si provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi della norma generale di copertura del provvedimento in esame (articolo 38, alla cui scheda di lettura si rinvia).


Articolo 2
(Bonus carburante ai dipendenti)

 

 

L’articolo 2 stabilisce che le aziende private possono assegnare, a titolo gratuito, ai propri lavoratori dipendenti dei buoni carburante che non concorrono alla formazione del reddito.

 

In particolare l’articolo 2, comma 1, riconosce alle aziende private la possibilità di assegnare con un atto di liberalità ai propri dipendenti un incentivo sotto forma di buoni benzina o analoghi titoli per un ammontare massimo di 200 euro. La norma stabilisce che per l'anno 2022, l'importo del valore dei buoni sopra descritti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

 

Si ricorda, a questo proposito, che il sopra ricordato articolo 51, comma 3 del TUIR, prevede, per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258,23 euro. Se il valore è superiore, esso concorre interamente a formare il reddito.

Come specificato nella Relazione illustrativa che accompagna il testo, la norma in esame chiarisce che tali importi riconosciuti dalle aziende sotto forma di buoni carburante sono ulteriori rispetto alla soglia attualmente prevista di esenzione dall’IRPEF e non concorrono alla determinazione della somma dei compensi non monetari corrisposti dall’azienda.

 

Si valuti l’opportunità di precisare, anche nella norma, quanto indicato nella relazione illustrativa con riguardo al fatto che gli importi riconosciuti dalle aziende sotto forma di buoni carburante non concorrono alla determinazione della somma dei compensi non monetari corrisposti dall’azienda.

 

In linea generale, si ricorda che l’impresa ha la possibilità di mettere a disposizione del lavoratore determinati beni e servizi che possono essere attribuiti a prescindere dalla retribuzione del dipendente, oppure possono essere collegati alla parte variabile di tale retribuzione, come conversione parziale o integrale del premio di risultato (possibilità che deve essere contemplata dal contratto collettivo aziendale o territoriale). Come sopra menzionato, la legislazione vigente prevede, per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258,23 euro Se il valore è superiore, esso concorre interamente a formare il reddito. Sul punto, si ricorda che l’articolo 6-quinquies del decreto legge n. 41 de 2021 ha esteso al periodo di imposta 2021 la previsione, già vigente per il periodo di imposta 2020, del raddoppio da 258,23 euro a 516,46 euro del limite di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore.

Riguardo alla determinazione del valore dei beni e dei servizi, ai fini sia del calcolo del limite summenzionato sia dell’eventuale determinazione della base imponibile (per i casi di superamento del medesimo limite):

-      trovano applicazione le norme generali sul valore normale dei beni e dei servizi poste dall'articolo 9 del TUIR;

-      il comma 3 dell’articolo 51 del TUIR specifica che il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai lavoratori è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista;

-      per le fattispecie concernenti uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario, si applicano le norme specifiche di cui al comma 4 del citato articolo 51 del testo unico.

 

Si ricorda inoltre (con riferimento ai lavoratori dipendenti privati) che, ai sensi dell’articolo 1, comma 184, della legge 208 del 2015, le esenzioni di cui ai citati commi 3 e 4 dell’art. 51 del testo unico si applicano, nei medesimi limiti ivi previsti, anche qualora i beni e i servizi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione (parziale o totale) degli emolumenti retributivi di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, o in sostituzione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

 

Il comma 2 stabilisce la copertura finanziaria prevedendo che agli oneri derivanti dalle norme dell’articolo in esame, valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 38 (alla cui scheda di lettura si rimanda).

 


Articolo 3
(Contributo, sotto forma di credito d’imposta,
a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica)

 

 

L’articolo 3 prevede il riconoscimento alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al medesimo trimestre del 2019.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame riconosce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo 21 dicembre 2017, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Il riconoscimento di tale contributo è subordinato alla condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

Le imprese beneficiarie sono, dunque, quelle diverse dalle imprese cd “energivore”, identificate in base alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017. Quest’ultime sono beneficiarie di un distinto credito di imposta, già istituito dall’articolo 14 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 e confermato, con alcune modificazioni, dall’articolo 4 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, nella stessa misura del 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

I due decreti-legge hanno previsto il riconoscimento del contributo nei due trimestri a condizione che nel trimestre precedente l’impresa abbia subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019. Nel secondo trimestre il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata.

La misura del credito di imposta riconosciuto alle imprese energivore è elevata dal 20 al 25 per cento dall’articolo 5 del decreto-legge in esame (si rinvia, pertanto, alla scheda di lettura relativa all’articolo 5 per un ulteriore approfondimento del credito di imposta riconosciuto alle imprese cd “energivore”).

 

Il contributo, precisa il comma 1, è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto della componente energia. Si riportano, di seguito, a titolo indicativo, i dati relativi al prezzo unico nazionale rilevati dal GME nei primi trimestri del 2019 e del 2022.

 

Prezzo medio d’acquisto – PUN (€/MWh)

Anno\mese

Gennaio

Febbraio

Marzo

2019

67,65

57,67

52,88

2022

224,50

211,69

322,91*

* Aggiornato al 24 marzo 2022

 

 

Il comma 2 stabilisce le caratteristiche del credito di imposta prevedendo che sia utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2022.

Il citato articolo 17 stabilisce che i contribuenti eseguano versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate. La compensazione, sempre secondo il citato articolo 17, deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

 

Al credito di imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, in quanto derivanti a agevolazioni concesse alle imprese, possano essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro e che l'ammontare eccedente debba essere riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive e sia comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

L’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha stabilito un limite massimo di crediti imposta compensabili ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 72 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) a 2 milioni di euro, confermando così per gli anni a venire l’importo indicato transitoriamente, per il 2021, dall’articolo 22 del decreto legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni-bis).

Entrambi i limiti (quello di ordine generale previsto dalla legge 388 del 2000 e quello relativo alle agevolazioni stabilito dalla legge 244 del 2007) non si applicano, quindi ai crediti di imposta previsti dalla norma in esame.

 

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. 917 del 1986. Pertanto, non sono considerati ai fini dell’applicazione dei limiti previsti dal TUIR per la deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative indistintamente riferibili ad attività o beni produttivi di proventi imputabili a reddito e non.

L’articolo 61 del TUIR prevede che gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa siano deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Pertanto, gli interessi passivi dei soggetti IRPEF imprenditori sono deducibili pro rata, nella stessa misura in cui i ricavi e proventi dell’impresa sono imponibili.

In base all’articolo 109, comma 5, i componenti negativi diversi dagli interessi passivi e gli oneri fiscali o contributivi sono deducibili ai fini dell’IRES se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e non, essi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Pertanto, nei casi previsti agli articoli 61 e 109 del TUIR, il credito di imposta previsto all’articolo 3 non concorre a formare l’ammontare dei ricavi e proventi complessivi da imputare al denominatore, il cui aumento determinerebbe una riduzione della parte deducibile degli interessi passivi per i soggetti IRPEF e, per i soggetti IRES, di altre componenti negative indistintamente riferite a beni o attività produttivi di proventi computabili e non computabili ai fini delle imposte sui redditi.

 

Il credito di imposta, inoltre, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

Il comma 3 prevede che, analogamente a quanto previsto per i bonus edilizi, il credito di imposta sia cedibile fino a tre volte, ma solo per intero e che la seconda e la terza cessione possa essere fatta solo a favore di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Si applica a tali cessioni l’articolo 122-bis, comma 4, del d. l. 34 del 2020, in base al quale i soggetti obbligati al rispetto del d.lgs. 231 del 2007 in materia di antiriciclaggio (in particolare, gli intermediari finanziari), non devono procedere all’acquisizione di un credito d‘imposta in caso di operazione sospetta o qualora sia impossibile effettuare l’adeguata verifica della clientela. I contratti di cessione conclusi in violazione di tali disposizioni sono nulli.

Il comma 3 prevede, inoltre, che in caso di cessione del credito di imposta, le imprese beneficiarie richiedano il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito, che può essere rilasciato dai centri di assistenza fiscale, dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro o da soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Si precisa, inoltre, che il cessionario può utilizzare il credito di imposta con le medesime modalità con cui sarebbe utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro il 31 dicembre 2022.

Il comma 3 rinvia poi ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e tracciabilità del credito e prevede che queste siano effettuate in via telematica, anche avvalendosi di soggetti che possono essere incaricati della presentazione delle dichiarazioni dei redditi ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del D.P.R. n. 322 del 1998, ossia:

§  iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

§  iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

§  associazioni sindacali di categoria tra imprenditori o che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

§  centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

§  altri soggetti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L’ultimo periodo del comma 3 prevede l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, relative alla sospensione, per un periodo non superiore a trenta giorni, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all’articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sui poteri di controllo e di recupero degli importi non spettanti in capo all’Agenza delle entrate.

L’articolo 122-bis prevede che l’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio in merito alla loro regolarità, ai fini del relativo controllo preventivo.

L’articolo 121, comma 4, prevede che si applichino per norme sulle attribuzioni e i poteri conferiti all’Agenzia delle Entrate dal D.P.R. n. 600 del 1973. Il successivo comma 5 stabilisce che, nel caso risultino non sussistere i requisiti per beneficiare dell’agevolazione, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato degli interessi (stabiliti nella misura del 4 per cento annua dall’art. 20 del D.P.R. 602 del 1973) e della sanzione amministrativa (stabilita dall’art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997 nella misura del 30 per cento nel caso di credito non spettante o dal 100 al 200 per cento nel caso di credito inesistente).

 

Il comma 4 quantifica in 863,56 milioni di euro per il 2022 gli oneri derivanti dalla misura agevolativa e rinvia all’articolo 38 (alla cui scheda di lettura si rimanda) ai fini della copertura finanziaria.

 

Il comma 5 affida al Ministero dell’economia e delle finanze il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta, affinché, in caso riscontri che l’attuazione della norma rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assuma tempestivamente le iniziative legislative che assicurino il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.



 

 


 

Articolo 4
(Contributo acquisto gas naturale)

 

 

L’articolo 4 riconosce un credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (già agevolate con il decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, cd. Energia) a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas medesimo per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.

La disposizione prevede, altresì, che tale credito d'imposta sia cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie sono tenute a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti.

 

Il comma 1, dell’articolo 4, introduce un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, per l'acquisto del gas naturale, da riconoscersi alle imprese diverse da quelle a forte consumo del gas medesimo, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di tale prodotto.

In particolare la norma prevede che alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17) è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta.

Tale credito è pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

 

Si ricorda che l’articolo 5 del sopra citato decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, attualmente all’esame della Camera dei deputati, riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale (cosiddetti gasivore) che hanno subito un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Le imprese a forte consumo di gas naturale sono identificate, facendo riferimento alle disposizioni del decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 dicembre 2021, come quelle che:

§  operano nei settori elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto;

§  che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3); e

§  hanno consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento di tale volume di gas naturale (indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Per "periodo di riferimento" si intende, per l'anno di competenza “N” in cui si fruisce dell'agevolazione, il triennio che va da “N-4” a “N-2”, salvo che per le imprese di più recente costituzione. Al riguardo, si rappresenta che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), nel rispetto delle disposizioni impartite dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), è tenuta a costituire, in riferimento a ciascun anno di competenza, l’Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.

Il contributo è destinato a tali imprese, là dove risulti un incremento significativo del costo dell'energia, ovvero nel caso in cui il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al medesimo trimestre, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre dell’anno 2019.

 

Il comma 2 specifica che il credito d'imposta:

§  è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, n. 241) a cui non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000.

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 22 del decreto legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni-bis) aveva modificato per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili per soggetti intestatari di conto fiscale individuato dal menzionato articolo 34, elevandolo a 2 milioni di euro. Tale limite è stato reso strutturale dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 72 della legge n. 234 del 2021) a decorrere dal 2022. Resta fermo il limite di compensazione annuale per le agevolazioni alle imprese, di cui alla già menzionata legge n. 244 del 2007, pari a 250.000 euro.

§  non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

§  non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986 - TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR;

§  è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

Il comma 3 prevede che il credito d’imposta introdotto dalla disposizione in esame possa essere ceduto e, al fine di armonizzare tale disciplina a quella già prevista per i bonus edilizi, pone alcune condizioni. In particolare, la norma prevede che il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

La norma fa salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

§  banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385);

§  società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Resta ferma per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che prevede che gli intermediatori bancari e finanziari (soggetti obbligati individuati all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) che intervengono nelle cessioni comunicate non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007 ovvero nei casi di invio di segnalazione di operazione sospetta e di obbligo di astensione nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela.

La norma chiarisce, inoltre, che i contratti di cessione conclusi in violazione della disciplina introdotta dal comma in esame sono nulli.

 

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.

Il richiamato visto di conformità è rilasciato dai:

§  soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto), ovvero:

-     gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

-     i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

§  responsabili dell'assistenza svolta nei centri di assistenza fiscale previsti dall'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero da:

-     associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;

-     associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate sopra, non concorrono alla determinazione della somma dei compensi non monetari corrisposti dall’azienda se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;

-     organizzazioni aderenti alle associazioni sopra indicate, previa delega della propria associazione nazionale;

-     organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;

-     sostituti di imposta sui redditi di lavoro dipendente (di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;

-     associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.

 

Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

L’Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, disciplinerà le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal sopra citato comma 3, dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

La disposizione chiarisce che comunque si applicano alla disciplina introdotta dall’articolo in esame le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ovvero le norme che recano misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti, di rafforzamento dei controlli preventivi e di recupero da parte dell’Agenzia delle entrate dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante.

 

Il comma 4 stabilisce la copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa (valutati in 237,89 milioni di euro per l'anno 2022) si provvede ai sensi dell'articolo 38 (alla cui scheda di lettura si rimanda).

 

Il comma 5 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto in materia di copertura finanziaria delle leggi dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

Si ricorda che il richiamato comma 13 prevede, tra l’altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.


 

Articolo 5
(Incremento del credito d’imposta in favore delle imprese energivore e gasivore)

 

L’articolo 5 incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti dal decreto legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore). Per le energivore, viene incrementata dal 20 al 25 per cento la quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, oggetto del contributo straordinario. Per le gasivore viene incrementata dal 15 al 20 per cento la quota della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, oggetto del contributo straordinario.

 

 

L'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 17 del 2022 riconosce alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette "energivore") che hanno subito un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

L'articolo 5, comma 1, del decreto in esame incrementa dal 20 al 25 per cento la quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, oggetto del contributo straordinario.

Le imprese a forte consumo di energia elettrica sono identificate, in base alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, come quelle che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

a)     operano nei settori dell’Allegato 3 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.);

b)    operano nei settori dell’Allegato 5 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell'allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato non inferiore al 20 per cento;

c)     non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del decreto legge n. 83 del 2012;

Per "periodo di riferimento" si intende, per l'anno di competenza “N” in cui si fruisce dell'agevolazione, il triennio che va da “N-4” a “N-2”, salvo che per le imprese di più recente costituzione.

Il contributo è destinato a tali imprese, là dove risulti un incremento significativo del costo dell'energia, ovvero nel caso in cui i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, subiscano un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge n. 17 del 2022 chiarisce che il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle imprese energivore nel secondo trimestre 2022. In tal caso, l’incremento del costo è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (PUN, ovvero il prezzo di riferimento dell'energia elettrica in Italia acquistata alla borsa elettrica).

 

Similmente, l'articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 17 del 2022 riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale (cosiddette "gasivore") che hanno subito un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

L'articolo 5, comma 2, del decreto in esame incrementa dal 15 al 20 per cento la quota delle spese sostenute oggetto del contributo straordinario.

 

Le imprese a forte consumo di gas naturale sono identificate (comma 2), facendo riferimento alle disposizioni del decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 dicembre 2021, come quelle che:

a)   operano nei settori elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto;

b)   che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3); e

c)   hanno consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento di tale volume di gas naturale (indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Per "periodo di riferimento" si intende, per l'anno di competenza “N” in cui si fruisce dell'agevolazione, il triennio che va da “N-4” a “N-2”, salvo che per le imprese di più recente costituzione. Al riguardo, si rappresenta che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), nel rispetto delle disposizioni impartite dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), è tenuta a costituire, in riferimento a ciascun anno di competenza, l’Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.

Il contributo è destinato a tali imprese, là dove risulti un incremento significativo del costo dell'energia, ovvero nel caso in cui il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al medesimo trimestre, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre dell’anno 2019.

 

Entrambi gli articoli 4 e 5 del decreto legge n. 17 del 2022 specificano che il credito d'imposta:

§  è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Al riguardo, si ricorda che l’articolo 22 del decreto legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni-bis) aveva modificato per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili per soggetti intestatari di conto fiscale individuato dal menzionato articolo 34, elevandolo a 2 milioni di euro. Tale limite è stato reso strutturale dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 72 della legge n. 234 del 2021) a decorrere dal 2022. Resta fermo il limite di compensazione annuale per le agevolazioni alle imprese, di cui alla già menzionata legge n. 244 del 2007, pari a 250.000 euro.

§  non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

§  non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986 - TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR;

§  è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

Il comma 3 reca la stima dell'incremento di oneri, pari a 460,12 milioni di euro per l'anno 2022. In base alle quantificazioni già formulate dagli articoli 4 e 5 del decreto legge n. 17 del 2022, l'onere complessivo delle misure oggetto dell'articolo in esame è pari a 1.682,32 milioni di euro.



 

 


 


Articolo 6
(Bonus sociale elettricità e gas)

 

 

L’articolo 6, comma 1, estende la platea dei beneficiari dei bonus sociali per l’energia elettrica ed il gas, elevando, per il periodo 1 aprile – 31 dicembre 2022, da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell’ISEE per l’accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus in questione. Il comma 2 quantifica gli oneri derivanti dalla misura in esame in 102,8 milioni per il 2022, cui si provvede ai sensi dell’articolo 38.

 

Il bonus sociale per il disagio economico è ancorato a limiti reddituali e necessita dell’ISEE.

Il bonus è riconosciuto sia per la bolletta del gas, che dell’energia elettrica.

In via ordinaria, limiti di reddito per il bonus sociale sono i seguenti:

§  il cittadino/nucleo familiare deve:

-      appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure

-      appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure

-      appartenere ad un nucleo familiare titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.

 

Con i bonus, non vengono corrisposte somme al beneficiario, ma gli importi del bonus vengono compensati nella bolletta. L'importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda. Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Si rammenta che, per far fronte al caro energia, integrazioni ai bonus per il settore elettrico e del gas sono state autorizzate sia per il IV trimestre 2021, per il I trimestre 2022 e per il II trimestre 2022, rispettivamente dal decreto-legge n. 130/2021, dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 178/2021) e dal decreto-legge n. 17/2022, in corso di conversione.

Come evidenzia la relazione tecnica al provvedimento in esame, i percettori dei bonus non hanno visto nessun aumento a partire da ottobre, in quanto, per tale platea, il bonus integrativo ha annullato tutti gli aumenti, oltre, ovviamente, alla riduzione delle componenti di oneri come la generalità degli utenti.

In particolare, i bonus integrativi sono stati disposti da:

§  l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 130/2021, ha provveduto per il IV trimestre 2021 (periodo di competenza delle fatturazioni compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021). I bonus sono stati resi operativi con la Delibera attuativa ARERA 396/2021/R/Com.

Come chiarito dall’Autorità, l’ammontare dei bonus sociali integrativi si somma a quelli delle compensazioni già riconosciute ai clienti del settore elettrico e ai clienti diretti del settore gas in stato di disagio economico (di cui alle Tabelle 1 e 2 dell’Appendice 2 all’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com) e ai clienti del settore elettrico in stato di disagio fisico (di cui alla Tabella 1 dell’Appendice 2 all’Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com);

§  l’articolo 1, comma 508, della legge di bilancio per l’anno 2022 (l. n. 234/2021) ha provveduto per il I trimestre 2022 (periodo di competenza delle fatturazioni compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022). Per questo trimestre è intervenuta la Delibera attuativa ARERA 635/2021/R/Com. L'Autorità, nella audizione dell’8 febbraio 2022, ha rilevato che il potenziamento dei bonus, per il solo primo trimestre 2022, ha il fine di sostenere le famiglie in difficoltà con circa 600 euro, di cui 200 euro per l'elettricità (famiglia con 3-4 componenti) e 400 euro per il gas (famiglia fino a 4 componenti, con riscaldamento a gas in zona climatica D);

§  l’articolo 3 del decreto-legge n. 17/2021, in corso di conversione, ha provveduto, per il II trimestre 2022 (periodo di competenza delle fatturazioni compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022).

 

Si riportano di seguito le Tabelle, tratte dal sito istituzionale dell’Autorità, che riportano l’entità, per il I trimestre 2022, del bonus per disagio economico nei due settori (elettricità e gas). Gli importi sono inclusivi dei bonus straordinari integrativi previsti dalla legge di bilancio 2022, per il trimestre in corso.

Tabella 1: Bonus sociale elettrico per disagio economico nel I Trimestre 2022 (1° gennaio-31 marzo 2022)

Valori in vigore nel I trim. 2022 €/trimestre/punto di prelievo

Bonus ordinario (CCE)
+
Compensazione integrativa temporanea (CCI)

Esempio fatturazione mensile (30gg)

Numerosità familiare 1-2 componenti

165,60

55,20

Numerosità familiare 3-4 componenti

200,70

66,90

Numerosità familiare oltre 4 componenti

235,80

78,60

 

Tabella 3: bonus gas per disagio economico nel I Trimestre 2022

Valori in vigore nel I trimestre 2022 €/trimestre per punto di riconsegna[1]

bonus ordinario (CCG) + compensazione integrativa temporanea prevista per il I trimestre 2022 (CCI)

Zona climatica

A/B

C

D

E

F

Famiglie fino a 4 componenti

Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura

62,10

62,10

62,10

62,10

62,10

Riscaldamento

143,10

210,60

315,90

431,10

508,50

Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento

205,20

272,70

378,00

493,20

571,50

Famiglie oltre a 4 componenti

Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura

112,50

112,50

112,50

112,50

112,50

Riscaldamento

192,60

290,70

440,10

602,10

704,70

Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento

304,20

402,30

552,60

714,60

816,30

 

 

I bonus attualmente vigenti sono diretti a contemperare il costo della bolletta energetica sostenuto da clienti finali domestici in condizione di disagio fisico o da clienti finali domestici in condizione di disagio economico. Non vengono corrisposte somme al beneficiario, ma gli importi del bonus vengono compensati nella bolletta.

 

L’accesso al bonus per disagio fisico è valevole per la bolletta elettrica e non anche per quella del gas e non presenta limiti reddituali, ma è rivolto ai soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali di cui al Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.

 

Il bonus per il disagio economico è invece ancorato a limiti reddituali e a tal fine necessita dell’ISEE (sulla cui determinazione incidono anche condizioni di invalidità ai sensi della normativa vigente, es. l. n. 104/1992). Il bonus sociale per disagio economico è riconosciuto sia per la bolletta del gas, che dell’energia elettrica.

 

La disciplina dei bonus sociali è contenuta nell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale ha affidato ad un decreto del Ministro delle attività produttive, da adottare d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, il compito di definire i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate per l’energia elettrica ai clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate. Sulla base di tale disposizione è stato adottato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007.

Lo stesso decreto ha disciplinato anche i criteri per individuare i clienti aventi diritto alle tariffe agevolate per gravi condizione di salute[2].

A sua volta, l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (l. n. 2 del 2009), citato anch’esso dall’articolo in esame, ha esteso il diritto alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007 anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita.

Ai sensi della medesima disposizione - dal 1° gennaio 2009 - le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.

L’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 18 gennaio 2019, n. 4, ha accordato ai beneficiari del reddito o della pensione di cittadinanza le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, alle stesse applicabili.

Si ricorda che in base all’articolo 57-bis, comma 5, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (l. n. 157 del 2019), dal 1° gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale a cittadini in condizioni di disagio economico [3], sono riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente. Al riguardo, I limiti di reddito sono i seguenti:

§  il cittadino/nucleo familiare deve:

-     appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure

-     appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure

-     appartenere ad un nucleo familiare titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza;

§  inoltre, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o di gas naturale e/o idrica: con tariffa per usi domestici (ossia la fornitura deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare) o, per accedere al bonus sociale idrico, per uso domestico residente attivo (ossia l'erogazione del servizio deve essere in corso) o temporaneamente sospeso per morosità. In alternativa, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve usufruire, in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare, di una fornitura condominiale (centralizzata) di gas naturale e/o idrica per uso civile e attiva.

Quanto al quantum della riduzione in bolletta corrispondente al bonus riconosciuto, il D.M. 29 dicembre 2016Riforma del bonus elettrico” – adottato ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del decreto legislativo n. 102/2014[4] - all’articolo 1, comma 1, che, dal 1° gennaio 2017, il valore della compensazione sia rideterminato dall'ARERA in misura tale da conseguire una riduzione di spesa dell'utente medio domestico, al lordo delle imposte, dell'ordine del 30%. Ai sensi del comma 3, dal 1° gennaio 2017 il valore ISEE è aggiornato e posto pari a 8.107,5 euro. Successivamente, con cadenza triennale l'Autorità aggiorna il valore ISEE, arrotondato al primo decimale, sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento. Si veda, da ultimo, la Deliberazione ARERA 3 dicembre 2019, n. 499/2019/R/com, che ha elevato a 8.265 euro il valore soglia dell’ISEE per l’accesso delle famiglie economicamente svantaggiate al bonus sociale elettrico di cui all’articolo 2, comma 4 del DM 28 dicembre 2007, al bonus sociale gas di cui all’articolo 3, comma 9 del DL 185/2008.

La normativa ha dunque demandato all’ARERA di definire, con propri provvedimenti, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato (Sii) e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate) al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 57-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, l’ARERA ha stipulato un'apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) al fine di assicurare una capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni concernenti i bonus sociali.

Le modalità operative per l’accesso ai bonus sono dettagliatamente illustrate da ARERA (si rinvia alle apposite pagine) e sul sito dell’ANCI.



 



Articolo 7
(Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e ARERA)

 

L’articolo 7, commi 1-4 rafforza le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi. Il comma 1, interviene sul potere del Garante di convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. Il comma integra la previsione, prevedendo che il Garante possa richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro, entro 10 giorni dalla richiesta comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro fino ad un massimo di euro 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri.

Per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, e di supporto al Garante, il comma 2 prevede l’istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un’apposita Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale e assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero anche in deroga, dispone il comma 3, ai limiti percentuali previsti dal Testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165/2001, art.19, comma 6). Il comma 4 assegna all’Unità di missione un contingente di 8 unità di personale non dirigenziale, con possibilità di utilizzo del comando.

Il comma 5 implementa gli obblighi informativi previsti in capo ai titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano, ai fini della sicurezza del sistema. Tali soggetti devono trasmettere, la prima volta entro 15 giorni dalla data di entrata del decreto, al Ministero della transizione ecologica e all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i contratti stessi ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonché le modifiche degli stessi (sempre entro 15 giorni).

Il comma 6 incrementa la pianta organica di ARERA di 25 unità, al fine di ottemperare ai maggiori compiti ad essa assegnati, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici.

 

 

Implementazione dei poteri istruttori del Garante per la sorveglianza prezzi e costituzione presso il MISE di una Unità di missione

I commi 1-4 dell’articolo rafforzano le attribuzioni Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 2, commi 198 -203 della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), successivamente modificati ed integrati dall’articolo 5 del decreto-legge n. 112/2008 e dall’articolo 23 della legge n. 99/2009. I compiti del Garante, ai sensi della normativa citata, consistono in attività di monitoraggio, informazione e segnalazione al Ministero dello sviluppo economico e all’AGCM (su richiesta). Il Garante si avvale delle strutture del Ministero e opera senza compenso.

 

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, ai sensi del comma 198, è istituito presso Ministero dello sviluppo economico, e svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura[5]. Ai sensi del comma 196, ciascuna camera di commercio rende noto al pubblico il proprio «ufficio prezzi»[6], il quale riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali. L’Ufficio pressi deve essere reso noto al pubblico a cura delle Camere di commercio di appartenenza. Le Camere fanno fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente (comma 203).

Il Garante, ai sensi del comma 198, verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attività svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'AGCM - Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Ai sensi del comma 199, per l'esercizio della propria attività il Garante si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, nonché del supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. La Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette (si richiama a tal fine la relativa disciplina), ed in virtù dei compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di ogni interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea (art. 64, comma 2, lettera m), del decreto legislativo n. 68/2001).

Il Garante può convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. Tale previsione è integrata dall’articolo in esame, nel modo che di seguito si descriverà. L'attività del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico.

Nel sito sono altresì tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai sensi del comma 200, il Garante è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero.

L’Ufficio di supporto del Garante è la Direzione generale mercato, concorrenza, tutela del consumatore e normativa tecnica (DGMCTCNT), Divisione XII - Analisi economiche, monitoraggio dei prezzi e statistiche sul commercio e sul terziario.

Il garante svolge i compiti senza compenso e mantenendo le proprie funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni. Attualmente, l'incarico è ricoperto da Benedetto Mineo, Segretario generale del Ministero dello sviluppo economico (DPCM 10 novembre 2021)[7].

Ai sensi del comma 201, il Garante riferisce le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi rilevate al Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'AGCM.

Ai sensi del comma 202, le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche nominative, sono in ogni caso sottratte alla disciplina di tutela in materia di riservatezza dei dati personali.

 

Il quadro normativo vigente viene implementato dall’articolo in esame.

 

In particolare, il comma 1 integra l’articolo 2, comma 199, terzo periodo, della legge finanziaria 2008 (l. n. 244/2007) il quale prevede che il Garante per la sorveglianza prezzi possa convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato.

Si dispone ora che il Garante possa anche richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo.

Il mancato riscontro, entro 10 giorni dalla richiesta comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro fino ad un massimo di euro 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

Si valuti l’opportunità di specificare quale sia l’autorità competente ad irrogare le sanzioni.

La relazione tecnica e illustrativa affermano che le previsioni sopra descritte si aggiungono alle azioni di segnalazione e di impulso già previste dalla legge, e sono finalizzate a rafforzare il ruolo del Garante per arginare i fenomeni speculativi, in occasione di particolari situazioni di variazione dei prezzi dei prodotti non determinate dal normale andamento del mercato. In tali casi il Garante effettua un approfondimento immediato delle dinamiche congiunturali, attuando uno stretto rapporto con gli operatori economici.

La previsione è assistita da apposita misura sanzionatoria che punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria il mancato intervento degli operatori economici alla richiesta di elementi.

 

Il comma 2, per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonché di supporto al Garante dispone l’istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, un’apposita Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale, ed è assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero.

Ai sensi del comma 3, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a conferire gli incarichi dirigenziali a soggetti esterni ai sensi dell'art. 19, co. 6, del decreto legislativo n. 165/2001 del T.U. sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165/2001) anche in deroga ai limiti percentuali ivi previsti.

 

Ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, a soggetti esterni di particolare e comprovata qualificazione professionale, non appartenenti ai ruoli delle amministrazioni stesse, in presenza di alcuni requisiti e nel rispetto di limiti percentuali che si commisurano rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia ovvero di seconda fascia dell'amministrazione che conferisce l'incarico. In particolare, in base al TU pubblico impiego, tali incarichi possono essere attribuiti entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'10 per cento della dotazione di quelli di seconda fascia (quest’ultima percentuale è stata così rideterminata dall’art. 1, co. 6, secondo periodo, del decreto-legge 162 del 2019). La durata degli incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale generale, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni.

I citati limiti percentuali sono spesso oggetto di deroghe legislative a carattere temporaneo per singole amministrazioni.

Di recente, nell'ambito delle modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR, il D.L. n. 80 del 2021 (art. 1, co. 15) ha autorizzato le amministrazioni pubbliche impegnate nell'attuazione del Piano a derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali attualmente previsti dalla legge per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni ai sensi dell'art. 19, co. 6, del decreto legislativo on. 165/2001. Tale deroga è consentita solo in quanto funzionale alla copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del PNRR. Tali incarichi trovano copertura e limiti nelle facoltà assunzionali. Gli incarichi attribuiti in deroga, in ogni caso, rimangono in vigore fino alla naturale scadenza, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

 

Ai sensi del comma 4, all’Unità di missione è assegnato un contingente di 8 unità di personale non dirigenziale. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire una procedura concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in incremento delle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica da inquadrarsi nell'Area terza, posizione economica F3, del Comparto funzioni centrali, ovvero nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto personale in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero ad acquisire personale con professionalità equivalente proveniente da società e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri.

 

Relativamente all’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, si citano i seguenti riferimenti normativi.

·       decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149- Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico

·       Direttiva del 25 ottobre 2021 - Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali

·       decreto interministeriale 26 ottobre 2021 - recante istituzione e organizzazione interna dell’Unità di missione per il PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2021, n. 77

·       decreto Ministeriale del 27 ottobre 2021 - graduazione degli uffici dirigenziali di livello generale;

·       decreto ministeriale 19 novembre 2021 - Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

·       decreto ministeriale del 25 gennaio 2022 - graduazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.

 

Ai fini di quanto previsto dai commi 2-4, il comma 7 autorizza la spesa di 512.181 euro per il 2022 ed 878.025 annui a decorrere dall’anno 2023.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nel programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per il 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al MISE.

Si valuti l’opportunità di inserire, con riferimento al disposto dei commi 2-4, una norma che preveda l’adozione, entro un limite temporale fissato dalla data di entrata in vigore del decreto legge, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

 

Obblighi informativi per i titolari di contratti di approvvigionamento di gas e incremento della pianta organica di ARERA per il monitoraggio e controllo dei mercati energetici

 

Il comma 5 implementa gli obblighi informativi previsti in capo ai titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano, ai fini della sicurezza del sistema.

Nel dettaglio, il comma prevede che, per finalità di monitoraggio previste ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 164/2000 (cfr. infra ricostruzione normativa), i titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano sono tenuti a trasmettere, la prima volta entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, al Ministero della transizione ecologica e all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i contratti (già stipulati) ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonché le modifiche degli stessi (sempre entro 15 giorni). Le informazioni tramesse sono trattate nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commercialmente sensibili.

 

Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164[8], all’articolo 3, comma 1, dispone che l'attività di importazione di gas naturale relativa a contratti di durata superiore ad un anno, effettuata attraverso i punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti a mezzo di gasdotti o di terminali di rigassificazione di GNL, o a mezzo di carri bombolai o di autocisterne di gas naturale liquefatto, è soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero della transizione energetica), rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori pubblicati nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e geotermia o nelle corrispondenti pubblicazioni delle Regioni e di enti locali. Ai sensi del comma 2, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso, dei seguenti requisiti: a) capacità tecniche e finanziarie adeguate al progetto di importazione; b) idonee informazioni e garanzie circa la provenienza del gas naturale; c) affidabilità dell'approvvigionamento, degli impianti di coltivazione e del sistema di trasporto.

Ai sensi del comma 3, nella domanda di autorizzazione all'importazione o della comunicazione devono essere indicati gli Stati dove il gas naturale è stato prodotto. Nel caso di acquisto presso un punto di scambio fisico («hub») estero deve essere indicata la composizione media della provenienza del gas naturale dai vari Paesi di produzione.

Ai sensi del comma 4, l’attività di importazione si intende autorizzata ove il diniego, fondato su motivi obiettivi e non discriminatori, non sia stato espresso entro tre mesi dalla richiesta. Il diniego è comunicato, con la relativa motivazione, al richiedente, all’ARERA e all'AGCM.

Il comma 5 ha autorizzato ope legis le importazioni in corso al 21 giugno 2000 (sta di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/2000) stabilendo l’obbligo per gli importatori di comunicare, entro un anno, al Ministero, per ciascun contratto, i seguenti elementi: a) termini temporali e possibili estensioni previsti dal contratto; b) quantità contrattuali, comprensive delle possibilità di modulazione annuali e stagionali; c) indicazione del Paese dove il gas è stato prodotto e delle strutture di trasporto internazionali utilizzate;

d) obblighi comunque connessi al contratto e alla sua esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza del sistema.

 

Il comma 6 incrementa la pianta organica di ARERA - determinata in base all’articolo 1, comma 347, della legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018) - di 25 unità nell’area funzionariale F3 al fine di ottemperare ai maggiori compiti ad essa assegnati, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici.

 

Ai relativi oneri (per gli importi, vedi tabella che segue) si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio di ARERA.

 

Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto (per gli importi, vedi tabella che segue) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali.

 

Anno

onere (in euro)

compensazione  per fabbisogno e indebitamento netto (in euro)

2022

560.142

288.474

2023

2.240.569

1.153.894

2024

2.325.282

1.197.521

2025

2.409.994

1.241.147

2026

2.494.707

1.284.775

2027

2.579.420

1.328.402

2028

2.664.132

1.372.028

2029

2.748.845

1.415.656

2030

2.833.557

1.459.282

dal 2031

2.918.270

1.502.910

 

La relazione tecnica precisa che il personale aggiuntivo sarà selezionato con riferimento ai seguenti profili professionali indicativi:

-    15 economisti con competenze di regolazione, monitoraggio e controllo dei servizi regolati da ARERA;

-    5 specialisti di analisi quantitativa, sviluppo e gestione di servizi informativi e cybersecurity

-    5 unità di personale con competenze specialistiche di natura tecnico-ingegneristica, con competenze ed esperienze nei servizi regolati da ARERA.

 

La legge di bilancio 2021 (legge  n. 205/2017, articolo 1, commi 527-530) ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, sostituendone la denominazione in Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). In ragione delle nuove competenze, la pianta organica dell'Autorità è stata incrementata in misura di 25 unità di ruolo a far data dall'1 gennaio 2018.

La legge di bilancio 2018, nel disciplinare un processo di stabilizzazione di dipendenti a tempo determinato con particolari requisiti (articolo 1, comma 346), ha altresì disposto, all’articolo 1, comma 347, che la pianta organica del personale di ruolo dell'ARERA sia rideterminata numericamente all'esito di detto processo e che il numero dei dipendenti a tempo determinato sia ridotto da sessanta a venti unità.

Secondo quanto risulta dal sito istituzionale di ARERA, la pianta organica è stata rideterminata con deliberazione del 4 agosto 2020, 307/2020/A come segue:

Dotazione organica

Carriera

Tempo indeterminato

Tempo determinato

Totale

Dirigenti

22

Funzionari

158

Operativi

51

Esecutivi

4

TOTALE

235

20

255

 

Dotazione organica al 31 dicembre 2021

Carriera

Tempo indeterminato

Tempo determinato

Totale

Dirigenti

16

6**

22

Funzionari

150

4

154

Operativi

45

4

49

Esecutivi

3

-

3

TOTALE

214

14

228

**Nel numero dei dirigenti a tempo determinato non è compresa l'unità impegnata nell'espletamento del mandato di componente del Collegio.


Articolo 8
(Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI)

 

 

L’articolo 8 consente alle imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche (comma 1).

 

Il comma 2 prevede che SACE S.p.A. rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del D.L. n. 23/2020 (L. n. 40/2020), al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del comma 1.

 

       Gli interventi straordinari a sostegno della liquidità delle imprese, attraverso il Fondo di garanzia PMI e SACE

Per far fronte alla grave emergenza economica determinata dalla pandemia da coronavirus, e sostenere la liquidità del sistema produttivo, fortemente colpito dalle misure restrittive di contrasto all’espansione del virus, il decreto-legge n. 23/2020 delinea uno schema di garanzie straordinarie sulle operazioni di finanziamento delle imprese, incentrato sul ruolo di SACE S.p.A. e del Fondo di garanzia delle PMI (articolo 1 e articolo 13). Il quadro straordinario di misure di intervento opera sino al 30 giugno 2022, ai sensi di quanto consentito dalla disciplina quadro europea sugli aiuti di Stato nell’attuale contesto pandemico "Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak", cd. "Temporary Framework" della Commissione UE.

Di seguito un’analisi nel dettaglio.

 

Fondo di garanzia PMI

L'articolo 13 del decreto-legge n. 23/2020 ha introdotto un potenziamento dell'intervento del Fondo di garanzia PMI, in deroga alla disciplina ordinaria, al fine di sostenere la liquidità delle imprese, colpite dagli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID. Il regime di aiuti è stato previamente notificato alla Commissione europea e dalla stessa autorizzato, in quanto conforme alla disciplina sugli aiuti di Stato nel contesto epidemico (State Aid Temporary Framework, cfr. tema dell’attività parlamentare sugli aiuti di Stato durante l’epidemia da Covid-19).

Il periodo di operatività dell’intervento straordinario del Fondo è stato via via prorogato:

§  dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 dalla legge di bilancio 2021 (l. n. 178/2020, art. 1, co. 244),

§  al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge n. 73/2020 (articolo 1, comma 2);

§  sino al 30 giugno 2022 dalla legge di bilancio per il 2022 (l. n. 234/2021, articolo 1, commi 53-58). Tale legge, come modificata dall’articolo 3, commi 4-bis e 4-ter del decreto-legge n. 228/2021, ha anche disposto, nel periodo tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, solo un parziale ripristino delle modalità operative ordinarie del Fondo, in una logica di graduale phasing out dal regime emergenziale (articolo 1, comma 55). Sempre per l’anno 2022, la legge di bilancio di bilancio ha disposto che il limite cumulato massimo di assunzione degli impegni del Fondo sia di 210.000 milioni di euro. Le proroghe suddette sono state anch’esse notificate dalla Commissione UE e dalla stessa autorizzate alla luce di quanto consentito dalle proroghe del Temporary Framework (operante, appunto, sino al 30 giugno 2022).

Dunque, sino al 30 giugno 2022, ai sensi del comma 1 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 23/2020:

§  l'intervento del Fondo è a titolo gratuito - senza pagamento di commissioni – fino al 31 marzo 2021. Dal 1° aprile 2021, l’accesso al Fondo avviene previo pagamento di una commissione, salvo ora quanto disposto dall’articolo qui in commento (lett. a));

§  l'importo massimo garantito è elevato fino a 5 milioni di euro per singola impresa beneficiaria[9]. Sono ammesse alla garanzia del Fondo le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019, dunque non le mid-cap, per le quali, dal 1° marzo 2021, opera la Garanzia straordinaria SACE, di cui all’articolo 1-bis.1 del decreto-legge n. 23/2020[10] (lett. b));

§  dal 1° luglio 2021, per la garanzia diretta del Fondo, la percentuale di copertura è dell’80% per i finanziamenti con durata fino al 96 mesi per esigenze di liquidità o di investimento, di importo non superiore al doppio della spesa salariale annua o al 25% del fatturato oppure, in caso di superamento di entrambi i limiti, al fabbisogno per costi di capitale d’esercizio e costi d’investimento (lett. c)). La copertura del Fondo è del 100% in riassicurazione/controgaranzia (su garanzie rilasciate da confidi non superiori al 90% del finanziamento) sulle medesime tipologie di finanziamenti (lett. d)). Per tutti i finanziamenti che non rientrano nei casi suddetti, la copertura del Fondo è all'80 per cento per la garanzia diretta e al 90 per cento per la riassicurazione. La garanzia del Fondo può comunque essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso (lett. d));

§  sono ammessi all'intervento del Fondo (80% di copertura per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione dell'importo garantito (in misura non maggiore dell’80%) dal Confidi o da altro fondo di garanzia) anche finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura almeno al 25 per cento del debito residuo. Inoltre, nei casi di rinegoziazione, al finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso d'interesse applicata sul finanziamento garantito (lett. e));

§  si prevede il prolungamento automatico della garanzia del Fondo in caso di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale correlata all'emergenza COVID-19 (lett. f));

§  sui finanziamenti fino a 30 mila euro[11] a favore di PMI, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, associazioni professionali e società tra professionisti, persone fisiche esercenti le "attività finanziarie e assicurative" di cui al codice ATECO 2007 - Sezione K, società di agenti in attività finanziaria, società di mediazione creditizia, nonché società che svolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni[12], la garanzia del Fondo opera, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nella misura dell’80% sia in garanzia diretta che in riassicurazione purché tali finanziamenti abbiano una durata fino a 15 anni e prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione[13](lett. m) e m-bis)). Il decreto-legge n. 228/2021 (articolo 3, comma 4-ter) ha aggiunto che, se il termine iniziale di rimborso del capitale matura nel corso dell’anno 2022, tale termine può essere prolungato[14], per un periodo non superiore a sei mesi, fermi gli obblighi di segnalazione e prudenziali (lett. m-ter)). A decorrere dal 1° aprile 2022, per il rilascio della garanzia di cui al presente punto è previsto il pagamento di una commissione;

§  l'accesso alla garanzia avviene senza applicazione del modello di valutazione del merito creditizio (lett. g));

§  la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari che, alla data della richiesta di garanzia, presentino esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché tale classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020, ma sono in ogni caso escluse dalla garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria (lett-g-bis e g-ter);

§  l'accesso al Fondo è allargato anche alle aziende che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato un piano in tal senso, a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza (g-quater).

§  per i finanziamenti garantiti di importo superiore ai 25.000 euro è comunque prevista la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi (lett. p-bis));

§  alle garanzie straordinarie del Fondo sono ammesse, a date condizioni, anche le imprese che hanno ottenuto, su operazioni garantite dal Fondo stesso, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà ( decreto-legge n. 104/2020, art. 64, co. 3-bis).

 

SACE: Garanzia Italia e Garanzia-Mid Cap

L'articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020, convertito in L. n. 40/2020, ha autorizzato SACE S.p.A a concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma da questi concessi alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19.

Possono beneficiare dei finanziamenti garantiti le imprese di qualsiasi dimensione, ma le PMI devono aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI (vedi supra), nonché alle garanzie fornite da ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

Sono escluse dal beneficio le società, direttamente o indirettamente, controllanti o controllate da una società residente in un Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali.

L'operatività della misura, inizialmente prevista sino al 31 dicembre 2020, è stata dapprima prorogata fino al 30 giugno 2021 con la legge di bilancio 2021, l. n. 178/2020, art. 1, co. 206, lett. a)) , successivamente, sino al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge n. 73/2021(articolo 13, comma 1, lett. a)), da ultimo con la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 59) al 30 giugno 2022.

Gli impegni complessivamente assunti da SACE non devono superare i 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati alle PMI, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti.

Gli impegni assunti da SACE sono garantiti dallo Stato e, a tal fine, è stato istituito un apposito Fondo a copertura dei relativi oneri statali presso il Ministero dell'economia e delle finanze[15].

La garanzia SACE è rilasciata – secondo quanto attualmente dispone la disciplina vigente - entro il 30 giugno 2022, sulla base di una serie di condizioni:

§  la durata massima del finanziamento è di 6 anni (con la possibilità di un preammortamento fino a 36 mesi). Con il decreto-legge n. 73/2021, previa notifica e autorizzazione della Commissione UE, su richiesta delle parti, è stato disposto che la durata dei finanziamenti garantiti da SACE S.p.A. possa essere estesa fino a 10 anni. L’esercizio di tale facoltà è stata limitata nel suo ammontare massimo. Si rinvia, sul punto al Manuale operativo SACE, aggiornato al 7 gennaio 2022, nel quale – all’indomani dell’interlocuzione con la Commissione UE - si indica la durata massima dei finanziamenti garantiti da SACE in 8 anni;

§  l'impresa beneficiaria, al 31 dicembre 2019 non doveva rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, e, al 29 febbraio 2020, non doveva avere esposizioni deteriorate nei confronti del settore bancario. Le imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, sono state ammesse. a condizione che, alla data di presentazione della domanda, le loro esposizioni non fossero classificabili come deteriorate, non presentassero importi in arretrato e il finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Sono in ogni caso escluse le imprese con esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente;

§  l'importo garantito non deve essere superiore, conformemente allo State Aid Temporary Framework europeo, al maggiore tra i seguenti elementi: 25 per cento del fatturato annuo relativo al 2019; doppio dei costi del personale relativi al 2019;

§  percentuale di copertura, che può essere del 70, 80 o 90 per cento. Le percentuali sono inversamente proporzionali alla dimensione delle imprese;

§  l'assunzione da parte delle imprese beneficiarie di specifici impegni, tra i quali quello di gestire i livelli occupazionali tramite accordi sindacali e quello di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020, o, se la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni al momento della richiesta di finanziamento ha già avuto luogo, l'impegno a non distribuire dividendi viene assunto per i 12 mesi successivi alla richiesta. Inoltre, le imprese beneficiarie si devono impegnare a non delocalizzare gli stabilimenti produttivi;

§  destinazione del finanziamento a determinate tipologie di spese aziendali; tra queste, per non più del 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale il cui rimborso sia oggettivamente impossibile a causa dell'epidemia da COVID. In particolare, il finanziamento coperto dalla garanzia SACE deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;

§  ovvero il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

Per facilitare l'accesso delle imprese alle garanzie di SACE e per contrastare tentativi di infiltrazione criminale, è stata prevista l'autocertificazione. Il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato (articolo 1-bis del decreto-legge n. 23/2020).

La "Garanzia Italia" SACE di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.23/2020 si applica anche alle cessioni dei crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente (pro solvendo) e, a decorrere dal 1 gennaio 2021, senza di garanzia di solvenza (pro soluto) effettuate dalle imprese beneficiarie a favore di banche e intermediari finanziari. Si rinvia al sito istituzionale SACE.

Inoltre, SACE è stata autorizzata a concedere, fino al 30 giugno 2022, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese ai quali sia attribuito un rating pari a BB- o equivalente.

 

La legge di bilancio 2021 ha consentito alle imprese "mid-cap" di accedere, a decorrere dal 1° marzo 2021, allo strumento "Garanzia Italia" SACE alle medesime condizioni agevolate straordinarie già offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo di garanzia PMI ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 23/2020, la cui operatività straordinaria, per le imprese "mid cap", è cessata il 28 febbraio 2021 (art. 1, co. 245 e co. 209, che ha inserito un nuovo articolo 1-bis.1 nel decreto-legge n. 23/2020). La garanzia SACE a favore delle imprese cd. "mid-cap" opera anch'essa fino al 30 giugno 2022, ai sensi della proroga contenuta nella Legge di bilancio 2022. Si rinvia all'apposito manuale operativo SACE del 7 gennaio 2022.

 

Il comma 3 autorizza SACE S.p.A., per le medesime finalità di contenimento e supporto, a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte delle imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022, conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all'articolo 35 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

L’articolo 35, del D.L. n. 34/2014, al comma 1 e 4 autorizza SACE S.p.A. a concedere una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del D.L. e fino al 31 dicembre 2020 (successivamente prorogato al 30 giugno 2021 dall'articolo 1, comma 232, lettera a), della legge di bilancio per il 2021 - L. n. 178/2020) ed entro il limite massimo di 2 miliardi di euro, nel rispetto della normativa europea.

La garanzia è concessa da SACE in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, autorizzate all’esercizio del ramo credito, che abbiano aderito ad apposita convenzione stipulata con SACE.

La norma è esplicitamente finalizzata a preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e a garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell’epidemia Covid-19.

Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie, è accordata di diritto – ai sensi del comma 2 - la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia statale è esplicita, incondizionata, irrevocabile.

A SACE S.p.A. è demandato inoltre il compito di svolgere - anche per conto del Ministero dell’economia e delle finanze - le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che la Società può delegare alle imprese di assicurazione del ramo credito. SACE S.p.A. è tenuta ad operare con la dovuta diligenza professionale.

Ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze è rimessa la possibilità di impartire a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell’attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell’escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi, dei criteri e delle condizioni previsti dall’articolo in esame.

Il comma 3 ha demandato poi ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore decreto-legge, le ulteriori modalità attuative e operative, gli eventuali elementi e requisiti integrativi, per l’esecuzione delle operazioni e il modello di convenzione tra SACE e le imprese di assicurazione.

L'articolo 1, comma 232, lettera b), della legge di bilancio per il 2021 (introducendo il nuovo comma 3-bis nell’art. 35 del D.L. n. 34/2020) dispone che le previsioni contenute nei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze attuativi della misura, che dispongono effetti o scadenze relativi alla data del 31 dicembre 2020 si intendono riferite alla nuova data del 30 giugno 2021.

Ai sensi del comma 5, per le finalità di cui all’articolo in esame, è istituita - nell’ambito del Fondo a copertura degli oneri derivanti dalle garanzie assunte da SACE di cui all’articolo 1, comma 14, del D.L. n. 23/2020 - una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile.

La sezione speciale, specificamente dedicata alla copertura delle garanzie SACE relative alle imprese di assicurazione del ramo credito, dispone di una dotazione - stabilita ai sensi dell’articolo 31, comma 1 del medesimo D.L. n. 34/2020, pari a 1.700 milioni di euro per il 2020. La sezione speciale è alimentata, altresì, con le risorse finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia, al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte, come risultanti dalla contabilità di SACE stessa, salvo conguaglio all’esito dell’approvazione del bilancio.

Il 13 agosto 2020, la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuti in esame, in quanto ritenuto compatibile con la disciplina contenuta nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 – cd. Temporary Framework (il regime è stato da ultimo modificato il 18 novembre 2021 ed esteso al 30 giugno 2022).

Il 9 dicembre 2020, con comunicato stampa, SACE ha annunciato l’avvio

dell’operatività della misura.

 

Il comma 4 accorda di diritto, sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai commi 2 e 3, la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del MEF le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Il comma in esame prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

Il comma 5 prevede il rilascio delle garanzie di cui al presente articolo da parte di SACE S.p.A. a condizione che il costo dell'operazione garantita sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti o dalle imprese di assicurazione per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

Il comma 6 istituisce nell'ambito del Fondo per le garanzie rilasciate da SACE di cui all’articolo 1, comma 14, del D.L. n. 23/2020 (L. 40/2020), due sezioni speciali, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3, con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni di euro alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative.

Il comma 7 rifinanzia per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2022 il Fondo centrale di garanzia per le PMI, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. (articolo 2, comma 100, lettera a), della L. n. 662/1996). Il comma in esame rinvia quindi all'articolo 38 per la copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022.

 

Il Fondo di garanzia, istituito ai sensi dell’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, interviene a favore di operazioni finanziarie concesse alle piccole e medie imprese da banche, intermediari finanziari di cui all’art. 107 del Testo Unico Bancario (TUB), da Società finanziaria per l’innovazione e lo sviluppo (SFIS), da Società di gestione del risparmio, da Società di gestione armonizzate, dalle imprese di assicurazione e dai gestori di cui alla lettera q-bis del Testo Unico Finanza (TUF). È, inoltre, prevista la controgaranzia del Fondo a favore delle garanzie prestate dai Confidi e dai fondi di garanzia gestiti da banche, da intermediari finanziari o da soggetti iscritti nell’elenco generale, di cui all’art. 106 del TUB. La garanzia del Fondo, in adeguamento alle regole imposte dall’Accordo di Basilea, è escutibile “a prima richiesta”, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed è diretta (nel senso che si riferisce ad una singola esposizione). La controgaranzia è concessa “a prima richiesta”, a condizione che la garanzia dei Confidi e degli altri fondi di garanzia abbia caratteristiche identiche e sia prestata con le medesime modalità della garanzia diretta (vale a dire che la garanzia sia: esplicita, incondizionata, irrevocabile ed “a prima richiesta”). Negli altri casi, la controgaranzia è concessa in via sussidiaria ed è escutibile, salvo acconto, dopo la conclusione delle procedure di recupero del credito. Con il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, l’intervento del Fondo di garanzia alle PMI è stato esteso, senza alcuna limitazione, ai soggetti beneficiari finali, che svolgono l’attività in uno dei settori “Agricoltura, silvicoltura e pesca”. Lo stesso decreto-legge ha approvato le modalità operative di intervento della Sezione speciale, ai sensi dell’art. 56, per l’accesso al Fondo di garanzia, stabilendo la possibilità, per imprese e professionisti, di beneficiare del divieto di revoca, della proroga e della sospensione sui finanziamenti in essere.

Per ulteriori approfondimenti, si veda il doc. XIV, n. 4 - Decisione e relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato, per l'esercizio finanziario 2020, volume I - tomo II, 297-301.


Articolo 9
(Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale)

 

L'articolo 9 del decreto in esame stabilisce che i crediti d'imposta derivanti dai contributi alle imprese energivore per il primo e secondo trimestre 2022, stabiliti dagli articoli 15 del decreto legge n. del 2022 e dall'articolo 4 del decreto legge n. 17 del 2022, e dal contributo alle imprese gasivore per il primo trimestre 2022, stabilito dall'articolo 5 del decreto legge n. 17 del 2022: sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2022; sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione.

 

L'articolo 15 del decreto n. 4 del 2022 e l'articolo 4 del decreto legge n. 17 del 2022, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto in esame, riconoscono alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette "energivore") che hanno subito un significativo incremento del relativo costo:

-       un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 (contributo alle imprese energivore per il primo trimestre 2022);

-        un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (contributo alle imprese energivore per il secondo trimestre 2022);

Le imprese a forte consumo di energia elettrica sono identificate, in base alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, come quelle che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

d)    operano nei settori dell’Allegato 3 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.);

e)     operano nei settori dell’Allegato 5 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell'allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato non inferiore al 20 per cento;

f)     non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del decreto legge n. 83 del 2012;

Per "periodo di riferimento" si intende, per l'anno di competenza “N” in cui si fruisce dell'agevolazione, il triennio che va da “N-4” a “N-2”, salvo che per le imprese di più recente costituzione.

Il contributo è destinato a tali imprese, là dove risulti un incremento significativo del costo dell'energia, ovvero nel caso in cui i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, subiscano un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Con riferimento al contributo per il secondo trimestre 2022, il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge n. 17 del 2022 chiarisce che il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle imprese energivore nel secondo trimestre 2022. In tal caso, l’incremento del costo è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (PUN, ovvero il prezzo di riferimento dell'energia elettrica in Italia acquistata alla borsa elettrica).

 

Similmente, l'articolo 5 del decreto legge n. 17 del 2022, come modificato dall'articolo 5, comma 2, del decreto in esame, riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale (cosiddette "gasivore") che hanno subito un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (contributo alle imprese gasivore per il primo trimestre 2022).

Le imprese a forte consumo di gas naturale sono identificate (comma 2), facendo riferimento alle disposizioni del decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 dicembre 2021, come quelle che:

d)   operano nei settori elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto;

e)   che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3); e

f)    hanno consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento di tale volume di gas naturale (indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Per "periodo di riferimento" si intende, per l'anno di competenza “N” in cui si fruisce dell'agevolazione, il triennio che va da “N-4” a “N-2”, salvo che per le imprese di più recente costituzione. Al riguardo, si rappresenta che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), nel rispetto delle disposizioni impartite dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), è tenuta a costituire, in riferimento a ciascun anno di competenza, l’Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.

Il contributo è destinato a tali imprese, là dove risulti un incremento significativo del costo dell'energia, ovvero nel caso in cui il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al medesimo trimestre, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre dell’anno 2019.

 

L'articolo 9 del decreto in esame stabilisce che i crediti d'imposta derivanti dai contributi alle imprese energivore per il primo e secondo trimestre 2022, stabiliti dagli articoli 15 del decreto legge n. del 2022 e dall'articolo 4 del decreto legge n. 17 del 2022, e dal contributo alle imprese gasivore per il primo trimestre 2022, stabilito dall'articolo 5 del decreto legge n. 17 del 2022:

-       sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2022;

-       sono cedibili, nel rispetto di specifiche condizioni.

 

In particolare, i crediti sono cedibili solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del TUB ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private - CAP).

Resta ferma l’applicazione dei controlli preventivi e delle misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del decreto legge n. 34 del 2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

La disposizione appena citata, che riproduce le norme dell’articolo 2 del decreto legge n. 157 del 2021 nell'articolo 122-bis nel decreto-n. 34 del 2020, riconosce la possibilità per l’Agenzia delle entrate di sospendere l’efficacia delle comunicazioni delle opzioni di cessione dei crediti o di sconti in fattura che presentano profili di rischio ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni. I profili di rischio sono individuati, utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti, in particolare riferendosi:

§  alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

§  ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

§  ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al comma in esame.

Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi sopra indicati la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, la stessa produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l’amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta. Gli intermediatori bancari e finanziari (soggetti obbligati individuati all’articolo 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007) che intervengono nelle cessioni comunicate non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007 ovvero nei casi di invio di segnalazione di operazione sospetta e di obbligo di astensione nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela.

 

L'articolo in esame stabilisce la nullità di contratti di cessione conclusi in violazione delle condizioni suesposte.

 

In caso di cessione dei crediti d’imposta:

-       il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022;

-       le imprese beneficiarie sono inoltre tenute a chiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta.

-        

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

L'articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997 prevede che il responsabile del Centro di assistenza fiscale (CAF) rilasci un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile. Sono abilitati al rilascio del visto gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro (lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998), gli iscritti nel registro dei revisori legali e i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria (lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998), nonché i responsabili dei CAF.

 

Il comma 2 demanda a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la definizione le modalità attuative delle disposizioni in esame, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998.

 

Oltre all'applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis del decreto legge n. 34 del 2020, già richiamate, si prevede l'applicazione di quelle recate dall’articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto legge, in quanto compatibili.

Il comma 4 dell'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 dispone che, ai fini del controllo sulla cessione dei crediti d'imposta, si applichino le attribuzioni e i poteri di accertamento in tema di imposte sui redditi, posti in capo all’Amministrazione finanziaria dagli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973. Si chiarisce che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. L’Agenzia delle entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta negli ordinari termini di accertamento (per i crediti non spettanti: cinque anni dalla dichiarazione, ai sensi articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973; per i crediti inesistenti: otto anni dall’utilizzo del credito ai sensi dell’articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto legge n. 185 del 2008).

Ai sensi del successivo comma 5, in assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia delle entrate provvede a recuperare l’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni Tale importo, maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (di cui all’articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973) e delle sanzioni per utilizzo di crediti di imposta in misura superiore a quella spettante, ovvero inesistenti (di cui all’ articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997).

Il comma 6 prevede infine che il recupero del predetto importo sia effettuato nei confronti del soggetto beneficiario delle originarie detrazioni. Resta ferma, in presenza di concorso nella violazione, l’applicazione della norma per cui, ove più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (articolo 9, comma 1 del decreto legislativo n. 472 del 1997); rimane ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo maggiorato di sanzioni e interessi.

 


Articolo 10
(Imprese energivore di interesse strategico)

 

L’articolo 10 autorizza SACE S.p.A. a rilasciare, fino al 31 dicembre 2022, garanzie per un impegno complessivo massimo entro i 5 miliardi di euro, in favore di banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ad alto consumo energetico, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La garanzia è rilasciata nei limiti delle risorse disponibili autorizzate per la “Garanzia Italia SACE” di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020 (l. n. 40/2020), in conformità alla disciplina sugli aiuti di Stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione UE.

Il comma 2 modifica l’articolo 3, comma 1, decimo periodo del decreto-legge n. 1/2015, il quale dispone che le risorse derivanti dai fondi confiscati alla famiglia Riva e acquisite dalla gestione commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria - a titolo di prezzo di sottoscrizione di apposito prestito obbligazionario - siano destinate, per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell’acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall’organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le intese già sottoscritte fra il gestore e l’organo commissariale di ILVA S.p.A alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

Segnatamente, il comma 1, al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico e fino al 31 dicembre 2022, autorizza SACE S.p.A. a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5 miliardi di euro, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

Gli stabilimenti di interesse strategico nazionale devono essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Si osserva che non è indicato il temine di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Inoltre, il Comitato per la legislazione ha in più occasioni sottolineato l’atipicità dello strumento del DPCM.

 

Si rammenta che - secondo la disciplina europea  di cui all’articolo 17, par. 1, lett. a), primo comma, della direttiva sulla tassazione dell’energia (Direttiva 2003/96/CE) (qui non richiamata) -  l’impresa si configura come «impresa a forte consumo di energia» se i costi di acquisto dei prodotti energetici (compresi i prodotti energetici diversi dal gas naturale e dall’energia elettrica) siano pari almeno al 3,0 % del valore produttivo[16].

Tale definizione è invece richiamata dal recente Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina approvato con la Comunicazione della Commissione (2022/C 131 I/01), pubblicata in GUUE del 24 marzo 2022, descritto nel box infra.

 

La garanzia è rilasciata ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020 (l. n. 40/2020) e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla disciplina in materia di aiuti di Stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione UE e come ulteriormente specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A. La garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina testé richiamata. Analoga garanzia può essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi criteri e condizioni, per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all’industria siderurgica.

 

Quanto alla disciplina sugli aiuti di Stato nell’attuale contesto, nella Comunicazione RepowerEU (COM (2022) 108 def) dell’8 marzo la Commissione ha espresso l’intenzione di avvalersi appieno della flessibilità in materia di aiuti di Stato per consentire agli Stati membri di sostenere le imprese e i settori duramente colpiti dagli attuali sviluppi geopolitici.

Per consentire agli Stati membri di ovviare alle gravi perturbazioni dell'economia causate dall'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina, la Commissione ha preannunciato un nuovo e autonomo quadro temporaneo per le crisi e la definizione del relativo ambito di applicazione.

Tale quadro – si legge nella Comunicazione – è volto a consentire di fornire sostegno alla liquidità a tutte le imprese colpite direttamente o indirettamente dalla crisi e aiuti alle imprese, in particolare quelle ad alta intensità energetica, affinché possano compensare parzialmente l'aumento dei costi dell'energia dovuto allo shock dei prezzi verificatosi dopo l'invasione russa[17].

Il nuovo Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina è stato approvato con la Comunicazione della Commissione (2022/C 131 I/01), pubblicata in GUUE del 24 marzo 2022[18].

Gli aiuti sono consentiti dal nuovo quadro, per un periodo limitato, fino al 31 dicembre 2022[19] ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. b) TFUE (che consente alla Commissione di dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economica di uno Stato membro) e alle specifiche condizioni indicate dal Quadro stesso. Le misure di aiuto previste come ammissibili dal Quadro devono essere notificate alla Commissione UE.

Il Quadro (come quello già adottato e vigente per fronteggiare la crisi economica da COVID-19, cfr. apposito tema) è suddiviso in Sezioni e in sottosezioni, che disciplinano le tipologie di aiuti e i criteri per l’ammissibilità degli stessi.

Le tipologie di aiuti ammissibili sono indicati nella Parte 2.

Gli aiuti di importo limitato sono trattati alla sezione 2.1.

Si tratta di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme (quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni), ammissibili a condizione che l’importo complessivo concesso alle imprese colpite dalla crisi non superi in alcun momento i 400 mila euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o altro onere). L’aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale e non oltre il 31 dicembre 2022. Per le imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura l’importo complessivo dell’aiuto non deve superare in alcun momento i 35 mila euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o altro onere). Le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni della sezione.

 

È ammesso il sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie ai sensi della sottosezione 2.2 del Quadro. Tali aiuti non sono cumulabili, per lo stesso capitale di prestito sottostante con i prestiti pubblici agevolati consentiti dalla sezione 2.3 (Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati) e viceversa, né le stesse tipologie di aiuti concessi a norma del quadro temporaneo per la COVID-19.  Le garanzie possono essere cumulate con gli aiuti concessi per prestiti diversi, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali consentiti (cfr. infra).

Un beneficiario può fruire contemporaneamente di molteplici misure previste dalla Sezione, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali consentiti.

Le condizioni di ammissibilità per la concessione delle garanzie sono le seguenti:

·       le garanzie pubbliche sono su nuovi prestiti individuali concessi alle imprese;

·       per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella tabella seguente:

In alternativa, gli Stati possono, utilizzando la tabella, notificare i regimi per i quali sia possibile modulare la durata della garanzia, i premi di garanzia e la copertura della garanzia per ciascun prestito individuale (ad es., una copertura inferiore compensata da una durata più lunga o consentire premi di garanzia di importo inferiore). Inoltre, può essere applicato un premio fisso per l’intera durata della garanzia, se è superiore ai premi minimi indicati nella tabella per il 1° anno e per ciascun tipo di beneficiario, aggiustato in funzione della durata e della copertura della garanzia;

·       le garanzie devono essere concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

·       l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario, per i quali è concessa una garanzia in applicazione della presente sezione, non deve superare:

(i) il 15 % del fatturato annuo totale negli ultimi tre periodi contabili chiusi, oppure

(ii) il 50 % dei costi energetici nei 12 mesi precedenti il mese di presentazione della domanda di aiuto

(iii) sulla base di un’opportuna giustificazione fornita dallo Stato alla Commissione (ad es., le sfide che il beneficiario deve affrontare durante la crisi attuale), l’importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 12 mesi per le PMI e per i seguenti 6 mesi per le grandi imprese. Il fabbisogno di liquidità già coperto dalle misure di aiuto nell’ambito del quadro temporaneo per la COVID-19 non può essere coperto dalle misure adottate a norma della comunicazione qui in esame. Il fabbisogno di liquidità dovrebbe essere stabilito mediante autocertificazione da parte del beneficiario

·       la durata della garanzia, a meno che sia stata modulata, è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia non deve eccedere:

(i) il 90% del capitale di prestito in caso di perdite subite in modo proporzionale, e alle stesse condizioni, dall’ente creditizio e dallo Stato; oppure

(ii) il 35% del capitale di prestito, se le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (ad esempio, se si tratta di una garanzia di prima perdita);

(iii) in entrambi i casi, quando l’entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l’importo garantito deve diminuire proporzionalmente;

·       la garanzia riguarda tanto i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio;

·       le garanzie possono essere fornite direttamente ai beneficiari finali o agli enti creditizi e ad altri istituti finanziari in qualità di intermediari finanziari., i quali dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi delle garanzie pubbliche.

 

Si richiamano poi gli aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica, di cu alla sottosezione 2.4.

Tali aiuti sono concedibili entro e non oltre il 31 dicembre 2022 sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi le intensità di aiuto e i massimali applicabili (cfr. infra). Gli anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili sono convertibili in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, entro il 30 giugno 2023 e nel rispetto le condizioni della sezione. L’aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale.

Gli Stati membri possono limitare gli aiuti alle attività destinate a sostenere specifici settori economici di particolare importanza per l’economia o a sostenere la sicurezza e la resilienza del mercato interno. Tuttavia, tali limiti devono essere concepiti in modo ampio e non comportare una limitazione artificiale dei potenziali beneficiari.

I costi ammissibili sono calcolati sulla base dell’aumento dei costi del gas naturale e dell’energia elettrica collegato all’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia[20].

L’aiuto complessivo per impresa non deve superare in alcun momento il 30 % dei costi ammissibili fino a un massimo di 2 milioni di euro.

L’autorità che concede l’aiuto può versare un anticipo all’impresa se l’aiuto è concesso prima che siano stati sostenuti i costi ammissibili. A tal fine, l’autorità che concede l’aiuto può basarsi sulle stime dei costi ammissibili, a condizione che siano rispettati i massimali di aiuto. L’autorità nazionale è tenuta a verificare ex post il rispetto dei massimali pertinenti sulla base dei costi effettivamente sostenuti e a recuperare eventuali pagamenti di aiuti che superino tali massimali, entro sei mesi dalla fine del periodo ammissibile.

Gli aiuti possono essere cumulati con gli aiuti di importo limitato concessi a norma della sezione 2.1, a condizione che non venga superato l’importo totale di 2 milioni di euro.

In determinate situazioni, sono ammessi aiuti supplementari. A tal fine, gli Stati membri possono concedere aiuti di entità superiore ai valori calcolati conformemente a quanto sopra indicato, se, risultano soddisfatte anche le seguenti condizioni:

-      l’impresa si configura come «impresa a forte consumo di energia» ai sensi dell’articolo 17, par. 1, lett. a), primo comma, della direttiva sulla tassazione dell’energia (Direttiva 2003/96/CE), vale a dire se i costi di acquisto dei prodotti energetici (compresi i prodotti energetici diversi dal gas naturale e dall’energia elettrica) siano pari almeno al 3,0 % del valore produttivo ;

-      l’impresa subisce perdite di esercizio, laddove l’aumento dei costi ammissibili deve ammontare almeno al 50 % delle perdite operative subite nel periodo ammissibile;

-      l’aiuto complessivo non deve superare il 50% dei costi ammissibili e non supera l’80 % delle perdite di esercizio dell’impresa, e comunque, in alcun momento deve superare i 25 milioni di euro per impresa.
Per le imprese a forte consumo di energia operanti in uno dei settori o sottosettori elencati nell’allegato I (tra i quali rientra la produzione di alluminio, zinco, piombo e stagno, fusione di ghisa, etc.) l’aiuto complessivo può essere aumentato fino a un massimo del 70 % dei costi ammissibili relativi alla produzione dei prodotti nei settori o sotto settori elencati nello stesso allegato I e può ammontare a un massimo dell’80 % delle perdite di esercizio di tali attività. L’aiuto complessivo non può superare in alcun momento i 50 milioni di euro per impresa, mentre le attività non elencate nell’allegato I non possono beneficiare di più di 25 milioni di euro.
Nel caso in cui un’impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, lo Stato deve garantire, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l’importo massimo complessivo di 50 milioni di euro per impresa.
Gli aiuti supplementari sono cumulabili con gli aiuti di importo limitato, a condizione che non siano superati i massimali (di 25 o 50 milioni) a seconda dei casi.

 

Il comma 2 modifica l’articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1/2015, il quale dispone che le risorse derivanti dai fondi confiscati alla famiglia Riva e acquisite dalla gestione commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria - a titolo di prezzo di sottoscrizione di apposito prestito obbligazionario - siano destinate alla realizzazione del piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale. Il comma integra la previsione disponendo che tali risorse, per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, siano destinate - con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia - a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell’acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall’organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato.

Restano comunque impregiudicate le intese già sottoscritte fra il gestore “Acciaierie d'Italia Spa” e l’organo commissariale di ILVA S.p.A alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell’organo commissariale di ILVA S.p.A., sono individuate con il medesimo decreto ministeriale.

 

Si rammenta che una misura analoga era contenuta nell’articolo 21, comma 1 del decreto-legge n. 228/2021. Tale articolo ugualmente operava una novella all’articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 1/2015, apportando anche ulteriori modifiche quanto alla destinazione delle somme in questione. L’articolo 21 è stato soppresso dalla legge di conversione n. 15/2022.

 

La relazione illustrativa all’articolo 21 del decreto-legge n. 228/2021 rilevava – con riferimento alla misura analoga ivi contenuta - quanto segue. “Gli accordi attualmente in vigore tra la società Ilva in A.S. e l’aggiudicatario dei complessi aziendali prevedono, in coerenza con il quadro normativo, che le somme del patrimonio in questione siano destinate per un ammontare pari a euro 352 milioni agli interventi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 a carico del gestore dello stabilimento siderurgico di Taranto e per un ammontare pari a circa 190 milioni ad ulteriori interventi di bonifica del suolo e delle acque di falda del sito di Taranto, sempre a cura del gestore dello stabilimento. Secondo la relazione trimestrale disponibile della società Ilva in A.S., aggiornata al 31 marzo 2021, il patrimonio destinato (alle finalità di cui all’art. 3, comma 1 decreto-legge n. 1/2015 e ss. mod. e int.) – originariamente pari a euro 1.157 milioni – ammontava ancora a euro 878 milioni[21], al netto dei rimborsi corrisposti a tale data al gestore dello stabilimento a fronte dei suddetti interventi ambientali.

Per converso, in base alla predetta relazione non risultavano esborsi per quanto attiene agli interventi che il medesimo DPCM 29 settembre 2017 pone a carico della società Ilva in A.S., né ulteriori progetti da parte della struttura commissariale dell’Ilva in A.S.

Tenendo conto delle somme già allocate ai suddetti interventi ambientali ad opera del gestore (e stimando per gli interventi previsti dal DPCM direttamente a carico dell’Ilva in A.S. un fabbisogno di euro 100 milioni circa), residua quindi un’ingente disponibilità di risorse inutilizzate, quantificabile in euro 575 milioni, che possono essere utilmente impiegate per interventi di decarbonizzazione ed elettrificazione del ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico di Taranto, nel quadro degli obiettivi nazionali ed euro unitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e in coerenza con i più generali obiettivi di risanamento e ammodernamento del sito di Taranto”. La relazione illustrativa della presente norma non riporta queste informazioni.

 

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 gennaio 2015[22] ILVA S.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell’articolo 2, comma 2 del decreto-legge 347/2003 (conv. in legge n. 39/2004, cd. “Legge Marzano”) e, ai sensi dell’articolo 4 del medesimo D.L., dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Milano[23]. Con successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico in data 20 febbraio 2015 e 17 marzo 2015 e con D.M. 5 dicembre 2016, sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria e dichiarate insolventi con sentenze del Tribunale di Milano ai sensi del citato decreto-legge 347/2003[24], anche le seguenti società facenti parte del gruppo societario: Ilva Servizi Marittimi S.p.A.; Ilvaform S.p.A.; Innse Cilindri S.r.l.; Sanac S.p.A.[25]; Taranto Energia S.r.l.; Socova S.a.s.; Tillet S.a.s. Partecipazioni industriali S.p.A.

Il programma di Ilva e delle controllate in A.S. redatto ai sensi dell’art. 4, comma 2, decreto-legge 23 dicembre, n. 347, è stato approvato dal MISE con decreto in data 4 gennaio 2016.

ILVA S.p.A. dunque, in ragione dei suoi requisiti dimensionali occupazionali e di indebitamento, è stata assoggettata, e così le sopra citate altre società del gruppo, alla procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria (cd. accesso diretto) di cui al decreto-legge n. 347/2003. Nel corso del tempo, sulla disciplina quadro contenuta nel decreto-legge n. 347/2003 e nel decreto legislativo n. 270/1999 in via residuale e compatibile, si sono innestate ulteriori disposizioni speciali introdotte da ulteriori provvedimenti d’urgenza che sono intervenuti anche modificando la normativa “madre” contenuta nel decreto-legge n. 347/2003.

Il decreto-legge n. 1/2015, ha in particolare disciplinato il passaggio dalla gestione commissariale speciale di ILVA, di cui al decreto-legge n. 61/2013 alla nuova gestione commissariale di amministrazione straordinaria (articolo 2, comma 1).

L’organo commissariale nominato per la procedura di amministrazione straordinaria è subentrato nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di ILVA di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, adottato in attuazione di quanto previsto dal citato decreto-legge n. 61/2013, e ss. mod. e int.

Pertanto, ai sensi della normativa vigente, il termine del programma dei Commissari straordinari coincide con il termine di ultimazione del Piano ambientale di ILVA (23 agosto 2023, termine di scadenza dell'AIA), come modificato e integrato dal D.P.C.M. del 29 settembre 2017 (in G.U. del 30 settembre 2017).

L’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 1/2015 – integrato dalla disposizione qui in esame - ha autorizzato l’organo commissariale di ILVA S.p.A. a richiedere il trasferimento (in Italia) delle somme sottoposte a sequestro[26] cautelare nell'ambito dei procedimenti penali pendenti nei confronti degli azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA e a richiedere che l'autorità giudiziaria disponesse l'impiego delle somme sequestrate per la sottoscrizione di obbligazioni emesse da ILVA in A.S. (in luogo dell'aumento di capitale) intestate al Fondo Unico di Giustizia e, per esso, al gestore ex lege, Equitalia Giustizia S.p.A. Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni – ai sensi della medesima norma – sono state versate - previa restituzione dei finanziamenti statali erogati ai sensi dell’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191/2015[27] - in un patrimonio dell'emittente (e, specificamente, sulla contabilità speciale nr.6055 intestata all’organo commissariale aperte presso la tesoreria statale[28]) e destinate in via esclusiva:

-   alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in A.S. e, nei limiti delle disponibilità residue,

-   a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente[29].

L’articolo 13, comma 1-ter del decreto-legge n. 91/2017 ha poi precisato che l'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 1/2015, si attua nel senso che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva, le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono destinate:

-    all'attuazione e realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria nei limiti di quanto eccedente gli investimenti ambientali previsti nell'ambito dell'offerta vincolante definitiva del soggetto aggiudicatario della procedura di trasferimento dei complessi aziendali e,

-    per la restante parte, alle ulteriori finalità previste dal medesimo articolo 3, comma 1, per le società del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 6-undecies del decreto-legge n. 191/2015 i crediti derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono estinti mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni stesse.

Per ciò che attiene all’entità delle somme rivenienti dall’accensione dei prestiti obbligazionari.

In data 24 maggio 2017 la gestione commissariale di ILVA in A.S. ha sottoscritto un accordo transattivo con esponenti della famiglia Riva, che ha consentito:

-   la rimozione degli ostacoli frapposti al trasferimento in Italia di somme e titoli già sottoposti a sequestro preventivo penale, appartenenti ad azionisti e gestori delle società del Gruppo Ilva, per circa 1,1 miliardi di euro, da destinare all’esecuzione degli interventi di disinquinamento, in applicazione del principio «chi inquina paga».

-   il trasferimento a favore dell’Amministrazione Straordinaria è stato dunque regolato – ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1/2015 - attraverso l’emissione di obbligazioni nominative da parte di Ilva in A.S., per un controvalore complessivo pari ad oltre 1,1 miliardi di euro, intestate al F.U.G. e, per esso, a Equitalia Giustizia S.p.A[30];

-   l’acquisizione dalla famiglia Riva di ulteriori fondi per un valore di 230 milioni di euro, di cui 145 milioni da destinare a supporto della gestione corrente di ILVA in A.S.[31]

Nell’ambito della transazione, gli esponenti della famiglia Riva hanno rinunciato ad ogni pretesa anche in caso di proscioglimento per i reati ad essi ascritti.

Nell’ultima Relazione semestrale, Doc XXVII, n. 28, trasmessa alla Camera il 14 gennaio 2022, in cui si evidenzia che il saldo della contabilità nr. 6055 ammonta – al 31 dicembre 2021 – a 855.211.389 euro.

 

Si rinvia alla memoria depositata dai Commissari ILVA nel corso dell’audizione informale tenutasi il 17 gennaio 2022 presso le Commissioni riunite I e V (qui la memoria depositata).

Quanto alla gestione Commissariale, il 23 aprile 2019, nelle procedure di Amministrazione Straordinaria delle società Ilva S.p.a, Ilva Servizi Marittimi S.p.a., Ilvaform S.p.a., Taranto Energia S.r.l., Socova S.a.s., Tillet S.a.s. e Partecipazioni Industriali S.p.a., sono stati nominati, dal 1 giugno 2019, in sostituzione dei dimissionari Avv. Corrado Carrubba, Dott. Piero Gnudi, Prof. Enrico Laghi, i seguenti Commissari: dott. Francesco Ardito,  avv. Antonio Lupo, dott. Antonio Cattaneo, sostituito il 21 giugno dal Prof. Alessandro Danovi.

 

Quanto al soggetto gestore, si rammenta che AM InvestCo, la società controllata da ArcelorMittal, ha sottoscritto il contratto di affitto con obbligo di acquisto dei rami d’azienda ILVA. L’11 dicembre 2020 è stato firmato tra la Società e Invitalia, società controllata dallo Stato italiano, un accordo vincolante (”Accordo di Investimento”) formando una partnership pubblico-privata tra le parti. L’Accordo di Investimento ha comportato la ricapitalizzazione di AM InvestCo. Il 14 aprile 2021, Invitalia, su incarico del Governo italiano, ha sottoscritto, con i contributi in conto capitale assegnati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, azioni ordinarie per un importo di 400 milioni di euro e, a seguito dell’adesione all’aumento di capitale, ha acquisito il 50% dei diritti di voto di AM InvestCo Italy che ha assunto la denominazione “Acciaierie d’Italia Holding S.p.A.”.

Il secondo investimento fino a 680 milioni di euro sarà dovuto – in virtù dell’accordo - al closing dell’acquisto da parte di AM InvestCo dei rami d’azienda Ilva, che è soggetto al soddisfacimento di varie condizioni sospensive, entro maggio 2022. A quel punto, la partecipazione di Invitalia in AM InvestCo raggiungerà il 60%. Inoltre, ArcelorMittal investirà fino a 70 milioni, nella misura necessaria a mantenere una partecipazione del 40% e il controllo congiunto della società.

Il piano industriale aggiornato concordato tra AM InvestCo e Invitalia prevede investimenti in tecnologie per la produzione di acciaio a basso utilizzo di carbonio, tra cui la costruzione di un forno ad arco elettrico di 2,5 milioni di tonnellate. Il piano industriale, che mira a raggiungere 8 milioni di tonnellate di produzione nel 2025, contempla una serie di misure di sostegno pubblico, tra cui il finanziamento all’occupazione finanziato dal Governo.


Articolo 11
(Trattamenti di integrazione salariale e Assegni di integrazione salariale)

 

 

Il comma 1 dell'articolo 11 prevede[32] la possibilità di riconoscimento, nel 2022, anche in deroga ai limiti di durata vigenti, di periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale o, con riferimento ad alcuni datori di lavoro, di periodi di assegno di integrazione salariale. Tali deroghe sono ammesse entro determinati limiti di settimane e nel rispetto di limiti massimi di spesa. Il comma 2 esclude in favore di alcuni datori di lavoro, con riferimento al periodo 22 marzo 2022-31 maggio 2022, l'applicazione delle contribuzioni addizionali previste dalle norme generali, a carico dei datori di lavoro, per i periodi di fruizione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale o di assegni di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS. Il comma 3 provvede alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2.

 

Più in particolare, il capoverso 11-quinquies del comma 1 del presente articolo 11 prevede che, nell'anno 2022, i trattamenti ordinari di integrazione salariale possano essere riconosciuti - con riferimento ai datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione dell'istituto[33] - anche in caso di superamento dei limiti di durata del trattamento; la deroga è ammessa (per situazioni di particolare difficoltà economica) nel limite di ventisei settimane, fruibili entro il 31 dicembre 2022, e nel rispetto di un limite di spesa pari a 150 milioni di euro per il 2022. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del medesimo limite, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Si ricorda che i limiti di durata propri del trattamento ordinario sono disciplinati dall’articolo 12 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. Tale trattamento (fatte salve alcune norme specifiche o di chiusura poste nel medesimo articolo 12) può essere corrisposto fino ad un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane, e una nuova domanda (per la medesima unità produttiva) può essere proposta solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

Sempre in base alla disciplina generale, il trattamento ordinario e/o quello straordinario di integrazione salariale non possono superare complessivamente[34] la durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile - esclusivamente a tal fine, la durata dei trattamenti straordinari per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente - ovvero di 30 mesi per alcune imprese[35].

Il capoverso 11-sexies del comma 1 del presente articolo 11 prevede che, nell'anno 2022, l'assegno di integrazione salariale, a carico dei fondi di solidarietà bilaterali istituti presso l'INPS, del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell’INPS e dei due fondi territoriali intersettoriali, rispettivamente della provincia autonoma di Trento e di quella di Bolzano, anch'essi istituiti presso l'INPS, possa essere riconosciuto anche in caso di superamento dei limiti di durata previsti per l'assegno medesimo, qualora i datori di lavoro occupino un numero di dipendenti non superiore a 15 e rientrino (oltre che nell'ambito di applicazione del singolo fondo) in uno dei settori individuati dall'allegato I al presente decreto (allegato che fa riferimento ad alcune categorie o sottocategorie della classificazione ATECO 2007 delle attività economiche, redatta dall'ISTAT); la deroga è ammessa (per situazioni di particolare difficoltà economica) nel limite di otto settimane, fruibili entro il 31 dicembre 2022, e nel rispetto di un limite di spesa pari a 77,5 milioni di euro per il 2022. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del medesimo limite, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

L'intervento di cui al capoverso 11-sexies non concerne i fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi (non istituiti presso l'INPS)[36].

Si ricorda che, secondo la normativa generale[37], i fondi oggetto del capoverso 11-sexies - diversi dal FIS (per il quale, cfr. infra) - devono contemplare una durata dell'assegno di integrazione salariale non inferiore a quella prevista, per la singola causale invocata e in relazione alla soglia dimensionale del datore di lavoro, dalle norme relative ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale[38]. Essendo l'intervento di cui al capoverso 11-sexies limitato ai datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a 15, la deroga di cui al medesimo capoverso è posta, in linea di massima, rispetto ai limiti di durata (summenzionati) relativi al trattamento ordinario di integrazione salariale.

Sempre in base alla normativa generale[39], gli assegni di integrazione salariale a carico del FIS sono riconosciuti per le seguenti durate:

-       ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;

-       ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile.

Il capoverso 11-septies del comma 1 del presente articolo 11 prevede che, limitatamente al 2022, l'INPS possa rimodulare - previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze - le risorse finanziarie (previste per il medesimo 2022) tra la finalità di cui al precedente capoverso 11-quinquies e quella di cui all'articolo 44, comma 11-ter, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, qualora, in sede dei relativi monitoraggi, emergano economie. Si ricorda che il suddetto comma 11-ter prevede che, per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, i trattamenti straordinari di integrazione salariale possano essere riconosciuti in deroga ai limiti di durata previsti dalla normativa generale; tale deroga è ammessa per un massimo di cinquantadue settimane, fruibili entro il 31 dicembre 2023, e nel rispetto di un limite di spesa pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il capoverso 11-septies, inoltre, esplicita che restano ferme: l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica; la misura massima complessiva di 300 milioni di euro per il 2022 (costituita dalla somma dei due limiti di spesa per il 2022, mentre per il 2023, come detto, è vigente un autonomo limite di spesa, relativo al solo comma 11-ter).

Il comma 2 del presente articolo 11 esclude in favore di alcuni datori di lavoro, con riferimento al periodo 22 marzo 2022-31 maggio 2022, l'applicazione delle contribuzioni addizionali previste dalle norme generali, a carico dei datori di lavoro, per i periodi di fruizione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale o di assegni di integrazione salariale del FIS. I datori beneficiari dell'esenzione temporanea in esame sono quelli rientranti in uno dei settori individuati dall'allegato A al presente decreto (allegato che fa riferimento ad alcune categorie o sottocategorie della classificazione ATECO 2007 delle attività economiche, redatta dall'ISTAT).

Si ricorda che, in base alle suddette norme generali, per la fruizione dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, il contributo addizionale (a carico del datore di lavoro) è pari[40] al:

-       9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente, con riferimento alle ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, fruiti all'interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

-       12 per cento oltre il limite suddetto e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

-       15 per cento oltre quest'ultimo limite, nell'ambito di un quinquennio mobile.

Per la fruizione dell'assegno ordinario di integrazione salariale a carico del FIS dell'INPS, il contributo addizionale (a carico del datore di lavoro) è pari al 4 per cento della retribuzione che sarebbe spettata al dipendente (con riferimento alle ore di lavoro non prestate)[41].

Il comma 3 del presente articolo 11 provvede alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari derivanti dai precedenti commi 1 e 2. La spesa per il 2022 derivante dal comma 1 è quantificata - al netto delle maggiori entrate contributive (derivante dal suddetto contributo addizionale) - in 224,1 milioni di euro; alla relativa copertura, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinato alla copertura finanziaria di prestazioni di integrazione salariale, disposte da successivi interventi normativi in relazione ai differenti impatti nei settori produttivi della crisi epidemiologica da COVID-19). Le minori entrate contributive per il 2022 derivanti dal comma 2 sono quantificate in 34,4 milioni di euro; per la relativa copertura, la norma rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 38. Riguardo agli effetti fiscali indotti: le minori entrate fiscali per il 2023 derivanti dal comma 1[42] (che costituiscono l'effetto della deduzione fiscale dei contributi addizionali versati in relazione ai trattamenti di cui al medesimo comma) sono quantificate in 1,3 milioni di euro e al relativo onere si fa fronte mediante impiego di una quota delle maggiori entrate fiscali (per il medesimo 2023) derivanti dal comma 2[43]; le minori entrate fiscali per il 2024 derivanti dal comma 2[44] sono quantificate in 5,3 milioni di euro e ad esse si fa fronte, per una quota di 0,5 milioni, mediante impiego dell'intera misura dell'incremento di entrate fiscali (per il medesimo 2024) derivante dal comma 1[45] e, per la restante quota di 4,8 milioni, mediante rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 38. Si ricorda altresì che quest'ultimo articolo utilizza, ai fini della copertura degli oneri di cui al presente decreto, la restante quota delle maggiori entrate fiscali per il 2023 derivanti dal comma 2 (quota pari a 11,6 milioni secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto[46]).

 

 

 

 

 

 


Articolo 12
(Esonero contributivo per assunzione di lavoratori
provenienti da imprese in crisi)

 

 

L’articolo 12 riconosce entro determinati limiti di spesa l’esonero contributivo previsto dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2021 e nel 2022, di lavoratori di qualsiasi età provenienti da imprese in crisi, anche ai casi in cui tali assunzioni riguardino lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle medesime imprese.

Qualora le assunzioni per cui viene riconosciuto il suddetto esonero riguardino soggetti percettori dell’indennità di disoccupazione NASpI, il beneficio in esame non è cumulabile con quello previsto in via generale dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato di tali soggetti.

 

L’esonero contributivo esteso dalla disposizione in commento è quello disciplinato dall’articolo 1, comma 119, della L. 234/2021 e riconosciuto in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate, nel 2021 e nel 2022, di lavoratori di qualsiasi età provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa istituita dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 1, co. 852, della L. 296/2006[47] (comma 1, lett. a)).

Tale incentivo è pari al 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), è riconosciuto nel limite massimo di 6.000 euro annui, per un periodo massimo di trentasei mesi (elevati a 48 per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)[48].

L’estensione operata dalla disposizione in commento, come anticipato, riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori licenziati per riduzione di personale da imprese in crisi nei sei mesi precedenti, ovvero di lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle medesime imprese.

Sul punto, si ricorda che, come disposto dall’art. 1, co. 12, L. 178/2020, l’esonero contributivo in questione spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Si ricorda, altresì, che il richiamato comma 119 aveva a sua volta esteso alle assunzioni dei suddetti soggetti lo sgravio riconosciuto in favore della generalità dei datori di lavoro privati dall’art. 1, co. 10, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in indeterminato, di soggetti che non hanno compiuto 36 anni di età alla data della prima assunzione incentivata (mentre la norma vigente a regime richiede che non abbia compiuto 30 anni).

 

Si dispone inoltre che, qualora le assunzioni per cui viene riconosciuto l’esonero contributivo in oggetto riguardino soggetti percettori dell’indennità di disoccupazione NASpI, il beneficio in esame non è cumulabile con quello previsto in via generale dalla normativa vigente – di cui all’art. 2, co. 10-bis, della L. 92/2012 - per le assunzioni a tempo indeterminato di tali soggetti (comma 1, lett. b)),

L'articolo 2, comma 10-bis, della L. 92/2012 dispone che al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono della NASpI, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 20 per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Tale incentivo è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.

 

 

Il beneficio in esame è riconosciuto (comma 2) entro determinati limiti di spesa nel limite di 2,1 mln di euro per il 2022, di 6,3 mln per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 4,2 mln per il 2025.

Alle minori entrate pari ai suddetti importi e valutate in 0,7 mln di euro per il 2027, si provvede:

§  quanto a 0,8 mln per il 2023, a 2,1 mln per il 2024 e a 1,4 mln per il 2025 con le maggiori entrate derivanti dal presente articolo;

§  quanto a 2,1 mln per il 2022, a 5,5 mln per il 2023, a 4,2 mln per il 2024, a 2,8 mln per il 2025 e a 0,7 mln per il 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali”, della missione “Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Qualora dal monitoraggio delle minori entrate contributive effettuato dall’INPS emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del suddetto limite di spesa, l’INPS medesimo non prende in considerazione ulteriori domande per l’accesso al beneficio contributivo

 

Come riportato nella Relazione tecnica allegata al provvedimento, le basi tecniche utilizzate per la quantificazione del suddetto onere sono le seguenti:

platea interessata dalla norma: 2.000 lavoratori;

importo medio mensile di sgravio: 254 euro

durata sgravio: 36 mesi

decorrenza norma: aprile 2022

La relativa stima è stata effettuata ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato, le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro, nonché gli effetti fiscali derivanti dall’esonero contributivo in oggetto applicando un’aliquota media del 23 per cento, mentre non si è tenuto conto dell’effetto finanziario derivante dal risparmio di spesa conseguente alla eventuale mancata fruizione del beneficio previsto dal richiamato art. 2, co. 10-bis, della L. 92/2012 in caso di assunzione di soggetti beneficiari di NASpI.

La tabella seguente rappresenta gli effetti derivanti dall’articolo in esame, precisando che le minori entrate contributive costituiscono in ogni caso limite di spesa:

 

 

 

(valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

 

 

Minori entrate contributive

(lordo fisco)

Effetto fiscale

Effetto complessivo

2022

-2,1

0,0

-2,1

2023

-6,3

0,8

-5,5

2024

-6,3

2,1

-4,2

2025

-4,2

1,4

-2,8

2026

0,0

0,6

0,6

2027

0,0

-0,7

-0,7

 

 


Articolo 13
(Ferrobonus e marebonus)

 

 

L’articolo 13 rifinanzia per il 2022 i contributi c.d. marebonus e ferrobonus, con risorse aggiuntive rispettivamente pari a 19,5 e a 19 milioni di euro.

 

In dettaglio, il comma 1, autorizza un’ulteriore spesa di 19,5 milioni di euro per il 2002 per il contributo “marebonus”.

 

Si ricorda che il "marebonus" è stato previsto dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 647), per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

 

Il comma 1 prevede espressamente che resti fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 110 della legge di bilancio 2020 e dall’articolo 1, comma 672, della legge di bilancio 2021; si tratta delle disposizioni normative più recenti che hanno assegnato risorse per il contributo marebonus, che è stato istituito dalla legge di stabilità 2016:

§  la legge di bilancio 2020 (co. 110) ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021;

§  la legge di bilancio 2021 (co. 672) ha attribuito 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

 

Pertanto, il finanziamento disposto dal comma 1, si aggiunge a quello già previsto per il 2022 dalla legge di bilancio 2021.

 

Analogamente, con il comma 2, viene rifinanziato per il 2022 il contributo “ferrobonus”, relativo ai servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, con un importo di 19 milioni di euro. Anche in questo caso si tratta di uno stanziamento aggiuntivo rispetto a quanto già disposto dalle leggi di bilancio 2020 e 2021:

§  la legge di bilancio 2020 (co. 111), ha autorizzato a spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021;

§  la legge di bilancio 2021 (co. 673) ha attribuito 25 milioni di euro per l'anno 2021, 19 milioni di euro per l’anno 2022 e 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

 

Si ricorda che la concessione dei contributi, sia marebonus che ferrobonus, è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE). L’aiuto di stato (SA.44627) è stato autorizzato con la Decisione della Commissione europea C(2016)7676 final per una durata massima complessiva di cinque anni a decorrere dalla pubblicazione del decreto attuativo: l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi attinenti al "marebonus" e al "ferrobonus" sono state disciplinate dal decreto del MIT n. 125 del 2017 (entrato in vigore il 31 agosto 2017) e dal decreto ministeriale n.176 del 2017 (entrato in vigore il 13 dicembre 2017).

In proposito, si ricorda che con il decreto direttoriale MIMS 7 marzo 2021, sono state emanate le istruzioni per l’accesso al contributo ferrobonus nel periodo 31 agosto 2021-30 agosto 2022 (data di scadenza dell’autorizzazione europea alle agevolazioni).

 

 

Per ulteriori elementi informativi relativi al cosiddetto “marebonus” e al cosiddetto “ferrobonus” si rinvia all’approfondimento “Gli incentivi per il trasporto intermodale: ferrobonus e marebonus” sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

Le risorse per il “marebonus” sono appostate sul capitolo 1245 e quelle per il “ferrobonus” sul capitolo 1246 dello stato di previsione del MIMS (tabella 10).

 

Il comma 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi 38,5 milioni di euro per l’anno 2022, ai quali si provvede ai sensi dell’articolo 38.

 


Articolo 14
(Clausola di adeguamento corrispettivo)

 

 

L’articolo 14 reca alcune modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 2005 relativo alle disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell’attività di autotrasportatore.

L’intervento in questione è volto a far fronte all’eccezionale aumento dei prezzi del carburante che ha colpito la categoria degli autotrasportatori attraverso l'inserimento, nella relativa contrattualistica, di una clausola di adeguamento del corrispettivo per il servizio di autotrasporto qualora si verifichino degli aumenti significativi del prezzo del carburante.

 

 

Nello specifico con la lettera a) si interviene sul comma 3, lettera d) del richiamato articolo 6 prevedendo che, nei contratti del settore dell'autotrasporto, stipulati in forma scritta, deve essere presente, quale elemento essenziale del contratto stesso, non solo il riferimento al corrispettivo del servizio di trasporto ma anche una clausola di adeguamento del corrispettivo stesso al costo del carburante.

Tale clausola dovrà riferirsi alle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione.

Le variazioni di prezzo in questione sono affidate alle rilevazioni compiute mensilmente dal Ministero della transizione ecologica e, per quanto riguarda l'adeguamento, potranno essere prese in considerazione qualora si superi del due per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto rispetto al prezzo di mercato rilevato con le modalità sopra descritte.

La lettera b) dell'articolo in esame, invece, inserisce un comma ulteriore al suddetto articolo 6 prevedendo che il corrispettivo, nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto terzi pubblicati e aggiornati periodicamente dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Quest'ultima disposizione mira, evidentemente, a favorire la stipulazione di contratti in forma scritta.

 


Articolo 15
(Contributo pedaggi per il settore dell’autotrasporto)

 

 

L’articolo 15 incrementa l’importo delle provvidenze finanziarie, già previste a legislazione vigente, per il settore dell’autotrasporto.

 

L’articolo 15, comma 1, enuncia la finalità della misura: sostenere il settore dell’autotrasporto in considerazione degli aumenti eccezionali dei prezzi che si sono verificati nel settore dei prodotti energetici.

Esso pertanto aumenta ulteriormente di 15 milioni di euro per l’anno 2022 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 3, del d.l. n. 451 del 1998. Nell’ambito di tali stanziamenti viene finanziata la riduzione compensata dei pedaggi autostradali.

 

Al richiamato articolo 2, comma 3, del d.l. n. 451 del 1998 (recante “Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell’autotrasporto”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 1999) si legge che:

§  per l’anno 1998, è assegnato al Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori l’importo di 140 miliardi di lire, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all’utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;

§  il Ministro dei trasporti e della navigazione è tenuto a presentare, entro il 31 dicembre 1999, una relazione sull’attuazione di tali disposizioni;

§  il medesimo Ministro emana, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto, una direttiva contenente norme per dare attuazione ad un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale, al fine di consentire l’utilizzo delle risorse di cui al presente articolo 2, tenendo conto dei criteri già definiti con precedenti interventi legislativi in materia.

Si ricorda che il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori è l’organo di direzione dell’Albo nazionale dei soggetti, persone fisiche e giuridiche, che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi (Albo istituito dalla legge n. 298 del 1974). L’iscrizione all’Albo è curata dagli uffici della motorizzazione civile. Il Comitato centrale è disciplinato dal decreto legislativo n. 284 del 2005, che all’articolo 9 ne definisce i compiti ed all’articolo 10 la composizione. Il D.P.R. n. 123 del 2009 contiene il regolamento di organizzazione del Comitato.

 

L’articolo 2, comma 3, del d.l. n. 451 del 1998, è stato interessato da numerose modifiche nel corso degli anni, recanti nuove autorizzazioni di spesa, l’ultima delle quali è contenuta nel d.l. n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio), il quale ha disposto, con l’articolo 210, comma 1, che l’autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 2, comma 3, del d.l. n. 451 del 1998, è incrementata di 20 milioni per l’anno 2020. Tanto, al duplice fine di:

§  sostenere il settore dell’autotrasporto, tenuto conto del ruolo centrale rivestito nella gestione dell’emergenza da COVID-19, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE in materia di aiuti di Stato;

§  assicurare, in tale contesto, un adeguato sostegno di natura mutualistica alle imprese del settore.

 

Il comma 2 dell’articolo qui in commento, per la medesima finalità di sostegno al settore dell’autotrasporto, incrementa poi di 5 milioni di euro per l’anno 2022 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 150, della L. n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015), destinata a finanziare interventi in favore dell’autotrasporto.

 

Il citato articolo 1, comma 150, della legge n. 190 del 2014, autorizza la spesa di 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015 per interventi in favore del settore dell’autotrasporto, prevedendo che sia il MIMS, di concerto con il MEF, a ripartire con decreto le relative risorse.

Tale previsione è stata oggetto di recenti modifiche, dapprima con il d.l. n. 104 del 2020 e, successivamente, con il d.l. n. 17 del 2022.

L’articolo 84, comma 1, del d.l. n. 104 del 2020 (c.d. decreto agosto), ha infatti modificato l’articolo 1, comma 150, della L. n. 190 del 2014, incrementando di 5 milioni di euro per l’anno 2020 l’autorizzazione di spesa ivi prevista ed espressamente destinando tali risorse all’aumento della deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate di cui all’articolo 1, comma 106, della L. n. 266 del 2005 (su cui v. infra).

Similmente, l’articolo 6, comma 2, del d.l. n. 17 del 2022 (c.d. decreto energia), in corso di conversione, incrementa di 5 milioni per l’anno 2022 la predetta autorizzazione di spesa, vincolandone l’utilizzo sempre all’aumento della deduzione forfettaria di spese non documentate, e tanto in considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto.

Nel caso in cui non venissero apportate modificazioni all’articolo 6, comma 2, in sede di conversione del d.l. n. 17 del 2022, per l’anno 2022 l’incremento dell’autorizzazione di spesa risulterebbe, pertanto, in totale, di 10 milioni di euro: 5 milioni ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del d.l. n. 17 del 2022, e 5 milioni ai sensi dell’articolo 15 del d.l. n. 21 del 2022 che qui si esamina.

 

Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 15 in esame espressamente prevede che tali risorse siano destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d’imposta 2021, di spese non documentate di cui all’articolo 1, comma 106, della L. n. 266 del 2005 (Legge finanziaria 2006).

 

L’articolo 1, comma 106, della legge appena citata include (limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2005), tra quelli beneficiari della deduzione forfettaria di spese non documentate prevista dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR, anche i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o delle regioni confinanti.

Si ricorda che l’articolo 66 del TUIR, appena citato, al primo periodo del comma 5 prevede che, per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto terzi, il reddito d’impresa, determinato a norma dei commi precedenti, è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, di:

§  7,75 euro per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti;

§  15,49 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

 

Infine, il terzo comma dell’articolo qui in esame reca la copertura finanziaria, stabilendo che agli oneri derivanti da quanto previsto ai commi 1 e 2, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi del successivo articolo 38, il quale dispone, al secondo comma, lettera a), che agli oneri derivanti da vari articoli, tra cui il 15, e relativi all’anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 37.

Nel rinviare alla relativa scheda per ulteriori approfondimenti, si ricorda che con tale previsione viene istituito, per l’anno 2022, un contributo straordinario contro il caro bollette a titolo di prelievo solidaristico straordinario, a carico dei soggetti che operano nel mercato dei beni energetici.


Articolo 16
(Esonero versamento del contributo per il funzionamento
dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

 

L’art. 16 esonera le imprese dell’autotrasporto dal dovere di contribuire al funzionamento dell’Autorità per la regolazione dei trasporti per l’esercizio finanziario 2022.  

 

La disposizione si compone di un solo comma, con due periodi.

Nel primo periodo si stabilisce che il contributo dovuto dalle imprese di autotrasporto per conto terzi – disciplinate dalla legge n. 298 del 1974 e iscritte al relativo albo – per l’esercizio finanziario 2022 non sono tenute al versamento del contributo per il funzionamento dell’ART.

 

Si ricorda al proposito che la medesima ART è stata istituita con il decreto legge c.d. Salva Italia n. 201 del 2011 e che il contributo delle imprese assoggettate al suo potere di regolazione è previsto dal relativo art. 37, comma 6, lettera b).

 

La finalità dichiarata della disposizione consiste nel mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici.

Si ricorda che analoga esenzione era stata concessa per l’anno 2021 alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all'Albo, dall’art. 37-bis del decreto legge n. 41 del 2021, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

 

Il secondo periodo prevede quantificazione e copertura finanziaria.

E’ pertanto autorizzata la spesa pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del MIMS.


Articolo 17
(Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto)

 

 

L’articolo 17 istituisce un fondo di 500 milioni di euro per il 2022 da destinare al sostegno del settore dell’autotrasporto.

 

In dettaglio, il comma 1 dispone che, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Si ricorda che sui finanziamenti al settore dell’autotrasporto interviene anche il decreto legge n. 17 del 2022, in corso di esame parlamentare per la conversione in legge, il cui articolo 6 incrementa di 25 milioni di euro complessivi per l’anno 2022, l’autorizzazione di spesa per il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per consentire la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, nelle percentuali consentite dalla disciplina europea e per aumentare la deduzione forfetaria di spese non documentate; concede, inoltre, alle imprese italiane di logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, un credito d’imposta per l’acquisto del componente AdBlue per la trazione dei mezzi di ultima generazione Euro VI/D e per l’acquisto di metano (GNL) utilizzato per l’autotrazione dei mezzi.

 

Per ulteriori approfondimenti sui finanziamenti al settore dell’autotrasporto si rinvia al relativo Tema, pubblicato sul portale di documentazione della Camera dei deputati.

 

Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

 

Il comma 3 reca la copertura finanziaria degli oneri, pari a 500 milioni di euro per l’anno 2022, ai quali si provvede ai sensi dell’articolo 38.


Articolo 18
(Contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca)

 

 

L’articolo 18 introduce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022. Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti. Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

 

In particolare, il comma 1 riconosce alle imprese esercenti attività agricola e della pesca un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Il testo fa riferimento, quale finalità del contributo, a una parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.

 

Il comma 2 specifica che il credito d’imposta di cui al comma 1:

-       è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, entro la data del 31 dicembre 2022. A tal fine, non si applicano alcuni dei vigenti limiti e divieti alla compensazione e, in particolare:

o   il limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (di cui all’articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007);

o   il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000;

Resta, pertanto, fermo il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (di cui all’articolo 31, comma 1del decreto-legge n. 78 del 2010);

 

-       non concorre alla formazione del reddito d’impresa;

si valuti l'opportunità di formulare il testo in modo da precisare che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

-       non concorre alla formazione della base imponibile dell’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997;

-       non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986);

 

Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del TUIR, gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Ai sensi dell'articolo 109, comma 5 del TUIR, le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

 

-       è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

Il comma 3 stabilisce che il credito d’imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

È fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

-       banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

si rammenta che, ai sensi dell'articolo 106 (Albo degli intermediari finanziari), comma 1, del TUB, l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia;

-       società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto TUB, ovvero

-       imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.

 

La facoltà di due ulteriori cessioni ai predetti soggetti è stata prevista, secondo quanto precisato dal Governo nella relazione illustrativa, al fine di armonizzare tale disciplina a quella riguardante i bonus edilizi. Per approfondimenti sui bonus edilizi previsti dalla normativa vigente si rinvia alla corrispondente pagina del portale di documentazione della Camera.

 

Resta fermo il divieto per gli intermediari finanziari di acquistare il credito qualora sussistano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007, così come previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

 

Si ricorda, in estrema sintesi, che l'articolo 122-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, inserito dall'articolo 1, comma 30, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), riconosce all’Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, l’efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio. Nella Relazione illustrativa che accompagna il testo si segnala che ai fini dell’individuazione delle operazioni sospette, oggetto dell’obbligo di comunicazione all’UIF-Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, è necessario tener conto dei rischi connessi con: “i) l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi; ii) la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita; iii) lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti” (Comunicazione UIF – Covid 19 dell’11 febbraio 2021).

 

I contratti di cessione conclusi in violazione del precedente divieto sono nulli.

In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

 

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) - e cioè le (a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni; le (b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse dalle precedenti se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province; le (c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale;  su richiesta del contribuente:

a) rilascia un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile;

b) assevera che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) e f) - e cioè le (d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti; i (e) sostituti di imposta, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti; le (f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti -

a) rilascia, su richiesta del contribuente, un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni unificate alla relativa documentazione;

b) rilascia, a seguito della attività di verifica della conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione (di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 34), un visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

Per la definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, si rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni relative alla sospensione, per un periodo non superiore a trenta giorni, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, di cui all’articolo 122-bis (si veda sopra), nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all’articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.

 

Si rammenta che il comma 4 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 dispone che, ai fini del controllo, si applichino le attribuzioni e i poteri di accertamento in tema di imposte sui redditi, posti in capo all’Amministrazione finanziaria dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si chiarisce che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. L’Agenzia delle entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta negli ordinari termini di accertamento (per i crediti non spettanti: cinque anni dalla dichiarazione, ai sensi articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per i crediti inesistenti: otto anni dall’utilizzo del credito ai sensi dell’articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185).

Ai sensi del comma 5, in assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia delle entrate provvede a recuperare l’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni Tale importo, maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (di cui all’articolo 20 del DPR 29 settembre 1973, n. 602) e delle sanzioni per utilizzo di crediti di imposta in misura superiore a quella spettante, ovvero inesistenti (di cui all’ articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Il comma 6 prevede che il recupero del predetto importo sia effettuato nei confronti del soggetto beneficiario delle originarie detrazioni. Resta ferma, in presenza di concorso nella violazione, l’applicazione della norma per cui, ove più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472); rimane ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo maggiorato di sanzioni e interessi.

 

Il comma 4 precisa che le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140,1 milioni di euro per l’anno 2022, rinviando per la copertura finanziaria all’articolo 38.

 

Il comma 6 attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di monitorare le fruizioni del credito d’imposta di cui al presente articolo ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009).

 

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge di contabilità e finanza pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.


Articolo 19
(Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari)

 

 

L’articolo 19 stabilisce che le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni, al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese medesime.

 

Il comma 2 consente che le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del d.lgs. n. 102/2004.

 

La disposizione richiamata prevede che l'ISMEA può concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB (d.lgs. n. 385/1993), nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia può altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni.

 

Il comma in esame subordina la concessione della garanzia al rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. Per la concessione delle predette garanzie esso autorizza, in favore di ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per il 2022.

Il comma 3 dispone in relazione agli oneri, pari a 20 milioni di euro per il 2022, ai quali si provvede:

- quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità (istituito nello stato di previsione del MIPAAF dall'articolo 1, comma 515, della legge di bilancio per il 2022 - L. n. 234/2021);

- quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, comma 522, della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021), in favore di ISMEA, per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del d.lgs. n. 102/2004 (su cui si veda supra il comma 2), al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole.


Articolo 20
(
Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle imprese agricole della pesca e dell’acquacoltura)

 

 

L’articolo 20 è volto ad incrementare di 35 milioni di euro, per l’anno 2022, il Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle imprese (rectius filiere) agricole della pesca e dell’acquacoltura.

 

Tale rifinanziamento - come rileva il comma 1 della disposizione in esame -  è stato previsto al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione derivante dal conflitto russo-ucraino.

 

In proposito, si ricorda, che la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha istituito il suddetto Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nello stato di previsione del MIPAAF, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021 (successivamente, l'art. 39, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto Sostegni, ha incrementato di 150 milioni di euro tale dotazione per il medesimo anno, portando le risorse complessive del fondo a 300 milioni di euro per il 2021).

L’art. 1, commi 128 e 129 della sopra citata legge di bilancio 2021, prevede che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, siano definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Si fa presente, al riguardo, che con decreto ministeriale 6 agosto 2021, recante "Interventi per le filiere zootecniche ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura»", sono stati assegnati complessivamente 94 milioni di euro delle predette risorse del Fondo, per il 2021, a favore delle filiere suinicola, cunicola, delle carni bovine, ovicaprina, caprina e di allevamento di vacche da latte. Con successivo decreto ministeriale 11 agosto 2021, recante "Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", sono stati assegnati complessivamente 20 milioni di euro del predetto Fondo, per il 2021, in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto direttoriale 30 settembre 2021 è stata data attuazione a quanto previsto dal predetto decreto ministeriale e sono state fornite le modalità ed i termini di presentazione delle domande relativamente ai contributi di competenza del  MIPAAF - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. Inoltre, con decreto ministeriale 8 novembre 2021, recante "Contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e per favorire il processo di internazionalizzazione", sono stati assegnati (per il 2021) 50 milioni di euro, a titolo di contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, in possesso del riconoscimento giuridico alla data di emanazione del predetto decreto e 500.000 euro a sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese operanti nel settore ortofrutticolo, prevedendo di utilizzare le restanti risorse per il settore delle filiere agricole, nonche' comunque per differenti misure in favore del settore della pesca e acquacoltura, disciplinando le relative procedure di utilizzo con successivi provvedimenti. Inoltre, l'art. 68, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021), ha incrementato il suddetto Fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di erogare contributi agli allevatori bovini, mentre l'art. 68-quater del medesimo decreto-legge n. 73 del 2021 lo ha ridotto di 10 milioni di euro, sempre per il 2021, a copertura di misure a sostegno del settore della birra artigianale ivi previste. E’ stato poi emanato il decreto ministeriale 23 novembre 2021, recante "Interventi per la filiera olivicola ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", che ha destinato 30 milioni di euro degli stanziamenti per il 2021 del predetto Fondo alla filiera olivicola-olearia. Inoltre, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura è stato rifinanziato di 80 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per mezzo di un rifinanziamento operato dalla sezione II del disegno di legge di bilancio 2022, ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009).

Si ricorda, inoltre, che la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) ha previsto la destinazione di una somma non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento per l'anno 2022 del predetto Fondo a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate (art. 1, comma 528).

 

Il comma 2 della disposizione in esame stabilisce che, agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità. Tale  Fondo è stato istituito dall’art. 1, commi 515-519 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) nello stato di previsione del MIPAAF, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

 

Al comma 3 sono enumerate alcune modifiche ordinamentali ai sopra richiamati commi da 515 a 519 della legge di bilancio 2022, che - come evidenziato nella Relazione Tecnica che accompagna il provvedimento in esame - “si sono rese necessarie per rimodulare l’intervento anche alla luce della riduzione dello stanziamento originario che viene utilizzato per la copertura delle proposte di cui al presente decreto-legge”.

Nel dettaglio, alla lettera a), punto 2 - alla stessa lettera a), al punto 1, si dà conto, invece, di una modifica meramente formale - è specificato che la somma residua risultante sul predetto Fondo di cui al comma 515, a seguito delle riduzioni operate dagli articoli 19, comma 3 e dal 20 comma 2, pari a 5 milioni di euro, è destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo medesimo nonché dei costi per le attività di sperimentazione e avviamento. A tali fini, si prevede il trasferimento all’ISMEA della dotazione 2022 del più volte citato Fondo mutualistico nazionale di cui all’art. 1, comma 515.

 

La lettera b) integra il comma 517 prevedendo il differimento dell’apertura del conto corrente di tesoreria al 1° gennaio 2023 ed individuando, in AGEA, il soggetto preposto al prelievo a carico dei pagamenti della Pac delle quote di partecipazione degli agricoltori e di verifica di eventuali sovracompensazioni con altre misure di gestione del rischio.

La Relazione Tecnica allegata al provvedimento in esame, spiega, in proposito, che il sopra menzionato differimento è motivato dalla circostanza “che le attività del 2022 non prevedono il pagamento di compensazioni agli agricoltori e che i versamenti sul fondo a regime con prelevamenti dal primo pilastro della Politica agricolo comune (Feaga) e dal secondo pilastro (Fears) partiranno dal 2023”. Con riferimento all’affidamento dei predetti compiti ad AGEA, la stessa Relazione rileva che “tra le varie funzioni, l’Agenzia si occupa anche del coordinamento degli organismi pagatori delle misure del primo pilastro Pac; inoltre nell’attuale programmazione, AGEA è stata individuata dal MIPAAF quale organismo intermedio sulla “misura 17-gestione rischio del programma di sviluppo rurale nazionale 2015-2022”, e, pertanto, già svolge attività di verifica mirate ad evitare sovracompensazioni sulla misura gestione dei rischi”.

 

La lettera c), interviene, infine, sul comma 518 sopprimendo la previsione, per il corrente anno, del versamento delle risorse indicate al comma 515 nel conto corrente di tesoreria, in quanto le medesime risorse come sopra indicato saranno trasferite direttamente ad ISMEA.

 

 


Articolo 21
(Disposizioni in materia di economia circolare)

 

 

L’articolo 21 introduce disposizioni volte a favorire l’utilizzo di sottoprodotti vegetali e di scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzanti al fine di sopperire la mancanza di prodotti fertilizzanti chimici a seguito, in particolare, del conflitto russo-ucraino.

 

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che, al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase della produzione del biogas, di ridurre i fertilizzanti chimici, di aumentare l’approvvigionamento di materia organica nei suoli e per limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica di cui all’art 5 del Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 Febbraio 2016 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 112 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134” prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato secondo le modifiche riportate al seguente comma 2.

L’art. 52, comma 2-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, statuisce che è considerato “sottoprodotto” ai fini ambientali il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici. La stessa disposizione demanda - al secondo periodo - ad un apposito decreto del MIPAAF, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la definizione delle caratteristiche e delle modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura. In attuazione di tale comma è stato quindi emanato il sopra citato Decreto Interministeriale n. 5046 del 2016. Si rileva, in proposito, che il secondo periodo del comma sopra richiamato è integralmente sostituito dalla disposizione in esame secondo le modifiche previste al comma 2 (vedi infra).

 

 

Il comma 2 interviene, sul secondo periodo del predetto articolo 52, comma 2-bis prevedendo, in particolare, l’equiparazione del digestato ai fertilizzanti chimici e demandando ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi di concerto con il Ministro della transizione ecologica entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle caratteristiche e delle modalità di impiego dello stesso digestato equiparato.

Come rilevato nella Relazione Tecnica allegata al provvedimento in esame, la disposizione in commento evidenza “la necessità e l’importanza di introdurre norme che disciplinino tali sottoprodotti anche nell’ambito dell’economia circolare, prevedendo la delega al MIPPAF per la stesura di un decreto che normi le caratteristiche di qualità e disciplina dell’utilizzazione agronomica del digestato proveniente da impianti alimentati con biomasse diverse da quelle già individuate ai sensi del decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016”.

Per un approfondimento in materia di energie derivanti da fonti rinnovabili e di carburanti ottenuti da produzioni vegetali, si veda l’apposita sezione del tema web redatta a cura del Servizio Studi della Camera.

 

Il comma 3 prevede che in conseguenza di quanto disposto dai commi precedenti sono abrogati la lettera o-bis del comma 1 dell’art. 3 (contenente la definizione di “digestato equiparato”) ed il Capo IV-bis del Titolo IV (relativo all’utilizzazione agronomica del digestato equiparato e, in particolare, alle condizioni di equiparabilità e alle sue modalità di utilizzo) del più volte citato Decreto Interministeriale n. 5046 del 2016, cosi come introdotti dall’art.1, comma 527 della legge 160 del 2019 (legge di bilancio 2020).

 


Articolo 22
(Credito d'imposta per IMU in comparto turismo)

 

 

L’articolo 22 concede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese turistico ricettive, pari al 50 per cento dell'importo dell’Imposta municipale propria - IMU versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel secondo trimestre 2021, di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

 

Il comma 1 concede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese turistico ricettive pari al 50 per cento dell'importo dell’Imposta municipale propria - IMU versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021.

 

Il contributo viene attribuito in considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali.

 

Ai sensi del comma 2, l’agevolazione spetta alle imprese turistico-ricettive, comprese:

-       le imprese che esercitano attività agrituristica (come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali);

-       le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta;

-       le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

 

Esso spetta in misura corrispondente al 50 per cento per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

 

Ai sensi del comma 3, il credito d'imposta:

§  è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, n. 241; non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Al riguardo, si ricorda che l’articolo 22 del decreto legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni-bis) aveva modificato per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili per soggetti intestatari di conto fiscale individuato dal menzionato articolo 34, elevandolo a 2 milioni di euro. Tale limite è stato reso strutturale dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 72 della legge n. 234 del 2021) a decorrere dal 2022. Resta fermo il limite di compensazione annuale per le agevolazioni alle imprese, di cui alla già menzionata legge n. 244 del 2007, pari a 250.000 euro.

§  non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

§  non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986 - TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

 

I commi 4 e 5 condizionano l'applicazione della misura di sostegno al rispetto delle normativa europea in materia di aiuti di Stato (articolo 108, par. 3 TFUE) e, in particolare, dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «?Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19?», mantenendo comunque immutato l'ambito oggettivo indicato dal Ministero proponente.

Gli operatori economici devono presentare apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti?» della predetta Comunicazione.

La determinazione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto delle autodichiarazioni viene affidata a un successivo un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

 

Il comma 6 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione della norma in 15,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).

 

 

 

Si ricorda in questa sede che negli ultimi anni numerosi provvedimenti hanno disposto specifiche agevolazioni IMU in relazione all’emergenza pandemica, di seguito sinteticamente elencati.

La prima rata IMU 2020 è stata abolita per alcune attività produttive particolarmente colpite dalla pandemia. Sono stati esentati, tra l’altro, gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e gli stabilimenti termali, così come gli agriturismi, i villaggi turistici, gli ostelli della gioventù e i campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività. L'agevolazione è stata disposta anche per gli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni (articolo 177 del D.L. n. 34 del 2020).

La seconda rata IMU 2020 è stata abolita: per le categorie immobiliari interessate dall’abolizione della prima rata, ivi comprese le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2); per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, discoteche, sale da ballo, night-club e simili (articolo 78 del D.L. n. 104/2020); per gli immobili in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione delle attività economiche disposta in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria, e cioè dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi; tale abolizione è estesa alla vendita al dettaglio e servizi alla persona nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto (art. 9, 9-bis e 9-ter del D.L. n. 137/2020);

La prima rata dell’IMU 2021 è stata abolita: per le attività produttive particolarmente colpite dalla pandemia, in analogia a quanto disposto per la prima rata 2020 (commi 599-600 della legge n. 178 del 2020); per i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal D.L. n. 41 del 2021, ovvero i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo (art. 6-sexies, D.L. n. 41/2021).

L’intera IMU 2021 non è dovuta per gli immobili a uso abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021. La medesima esenzione per il 2021 si applica nel caso in cui la convalida di sfratto sia stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e l’esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. I soggetti destinatari dell’agevolazione hanno diritto al rimborso della prima rata pagata per il 2021 (articolo 4-ter del D.L. n. 73 del 2021).

L’IMU dovuta per gli anni 2021 e 2022 è stata abolita per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (articolo 78 del D.L. n. 104 del 2020).

 

Si ricorda infine che l’articolo 22-bis del decreto-legge Sostegni-ter (n. 4 del 2022) proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 il termine per l'esenzione dall'applicazione dell'IMU nei territori dei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012.

 


Articolo 23
(Revisione prezzi)

 

 

L’articolo 23 interviene con alcune disposizioni volte a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici.

L'articolo in esame, in particolare, integra quanto già a suo tempo previsto dall'articolo 1-septies, comma 8 del decreto-legge n. 73 del 2021.

 

 

A tale riguardo è utile ripercorrere quanto era stato previsto, nel suo complesso, dall'articolo 1-septies, del decreto-legge n. 73 del 2021.

In particolare, il comma 1 aveva previsto il rinvio ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'individuazione, dei materiali da costruzione più significati che abbiano registrato, nel primo semestre del 2021, un aumento o una diminuzione dei prezzi superiore all'8 per cento.

Il comma 2 stabiliva che le eventuali variazioni di prezzi, in aumento o in diminuzione, dei materiali individuati nel suddetto decreto ministeriale, diano luogo alle relative compensazioni, anche in deroga a quanto previsto dal codice degli appalti.

Il comma 3 precisava che la compensazione viene determinata, con riguardo ai singoli materiali che siano stati utilizzati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel primo semestre del 2021.

Lo stesso comma prevedeva che le compensazioni avvengano per gli aumenti dei materiali, individuati nel decreto ministeriale di cui al comma 1, eccedenti l'8 per cento, qualora riferite a lavorazioni effettuate esclusivamente nell'anno 2021, ed eccedenti il 10 per cento complessivo, qualora riferite a più anni.

La variazione andrà calcolata prendendo come riferimento la data dell'offerta.

Il comma 4 stabiliva che la richiesta di compensazione per le variazioni in aumento debbano essere presentate dall'appaltatore alla stazione appaltante entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 1.

Per quanto concerne, invece, le variazioni in diminuzione, sarà la stazione appaltante a procedere d'ufficio con l'avvio dell'accertamento e del relativo recupero a cura del responsabile del procedimento.

 

Il comma 5 precisava che per tutte le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti il 2021 si dovrà prendere a riferimento la normativa relativa alle variazioni dei precedenti decreti ministeriali adottati in attuazione al codice degli appalti.

Il comma 6 stabiliva che le stazioni appaltanti provvedono alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per gli imprevisti nel quadro economico di ogni intervento.

Le stazioni appaltanti possono altresì utilizzare:

-       somme derivanti da ribassi d'asta;

-       somme disponibili relative ad altri interventi già ultimati e per i quali siano già stati effettuati i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione.

Il comma 7 prevedeva che, qualora i soggetti tenuti all'applicazione del codice degli appalti, non abbiano sufficienti risorse, tra quelle individuate dal comma 6 dell'articolo in questione, per procedere con il saldo delle compensazioni, possano reperire le relative risorse finanziarie presso un apposito Fondo disciplinato dal successivo comma 8. 

Il comma 8, come accennato in precedenza, istituiva un Fondo per l'adeguamento dei prezzi con una dotazione, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro.

Il comma in questione rinviava ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'individuazione delle modalità di utilizzo del suddetto Fondo in modo da garantire la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.

 

 

Per quanto riguarda, quindi, quanto previsto dall'articolo 23 del decreto-legge in esame, l'articolo in questione, al comma 1, prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi di cui al richiamato articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021 può riconoscere, nel limite complessivo del 50 percento delle risorse del medesimo Fondo un’anticipazione pari al 50 per cento dell’importo richiesto dall'impresa interessata.

Ad esito dell’attività istruttoria, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può disporre la ripetizione totale o parziale dell’importo erogato a titolo di anticipazione, che è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo stesso.

 

Il comma 2, inoltre, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione incrementa, per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 e prevede altresì un incremento di ulteriori 120 milioni di euro per l'anno 2022 del richiamato Fondo di cui all’articolo 1 -septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

 

Il comma 3, infine, stabilisce la copertura finanziaria degli oneri previsti dai precedenti commi.

 


Articoli da 24 a 28
(Golden Power)

 

Gli articoli da 24 a 28 (Titolo IV, Capo I) del decreto in esame recano modifiche alla disciplina dei poteri speciali del governo esercitabili dal Governo (cosiddetti golden power) per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale. L'articolo 24 prevede la ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale. In primo luogo, viene precisata la portata generale del potere di veto, specificando che lo stesso può essere esercitato con riferimento a tutte le delibere, atti od operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi. Viene inoltre ridefinita la disciplina degli obblighi di notifica che assistono l'esercizio dei poteri speciali prevedendo, tra l'altro, l'esplicita partecipazione della società le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto al procedimento finalizzato all'esercizio dei relativi poteri di opposizione o imposizione di specifiche condizioni.

Tale ridefinizione viene effettuata anche dall'articolo 25 con riferimento agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati con D.P.C.M n. 179 del 2020. L'articolo 25 include, inoltre, nell'ambito di applicazione del potere di veto su delibere, atti e operazioni, quelli che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi individuati ai sensi dal D.P.C.M. n. 179 del 2020, limitatamente ai settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia. Il medesimo articolo prevede, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali del Governo, l'obbligo di notifica per gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea ivi compresi quelli residenti in Italia, nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto. La norma stabilizza, perimetrandone l'ambito di applicazione settoriale, quelle previste dal regime temporaneo adottato con il decreto legge n. 23 del 2020 in risposta alla crisi pandemica e, pertanto, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 25 in esame, le relative disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2023, ossia il giorno successivo al termine del predetto regime temporaneo. Viene inoltre stabilito un obbligo di notifica, che stabilizza, il regime temporaneo adottato con il decreto legge n. 23 del 2020 in risposta alla crisi pandemica, relativo gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15, 20, 25 e 50 per cento del capitale.

L'articolo 26 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria finalizzata all'eventuale esercizio dei poteri speciali, prevedendo in particolare la "prenotifica", che consenta una valutazione preliminare delle operazioni.

L'articolo 27 prevede misure di potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attività connessa all'esercizio dei poteri speciali, in particolare mediante l'istituzione di un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali.

L'articolo 28 prevede la ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia di quinta generazione (5G) e cloud. Il nuovo comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto legge n. 21 del 2012 conferma il riconoscimento dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G quali attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai fini dell’esercizio dei poteri speciali. Ai medesimi fini si consente inoltre di identificare ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 2 modifica l'oggetto dell'obbligo di notifica funzionale all'esercizio dei poteri speciali, che fa riferimento al piano annuale degli acquisti da parte delle imprese invece che al singolo contratto. Il comma 3 definisce la procedura di approvazione del piano. Il comma 4 esplicita i criteri e gli elementi di valutazione in base ai quali sono esercitati i poteri speciali in relazione ai piani annuali trasmessi. I commi da 5 a 9 stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alla violazione di obblighi imposti ai sensi dei precedenti commi e le ulteriori misure per garantire la piena attuazione della relativa disciplina.

 

Gli articoli da 24 a 28 (Titolo IV, Capo I) del decreto in esame recano modifiche alla disciplina dei poteri speciali del governo esercitabili dal Governo (cosiddetti golden power) per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale.

 

Per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, il legislatore ha organicamente disciplinato, con il decreto legge n. 21 del 2012, come successivamente modificato nel tempo, la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo (cosiddetti golden power) anche per aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea con riferimento al previgente assetto legislativo nazionale. Il decreto ha riformato tale assetto determinando l'archiviazione della procedura di infrazione da parte della Commissione europea il 15 febbraio 2017, in quanto la nuova disciplina italiana è stata ritenuta compatibile con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il decreto n. 21 del 2012 definisce, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (D.P.C.M.), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) dei poteri speciali.

 

Tali poteri si sostanziano principalmente nella facoltà di porre il veto rispetto all'adozione di determinate delibere, atti e operazioni delle imprese che gestiscono attività strategiche in specifici settori, di dettare impegni e condizioni in caso di acquisito di partecipazioni in tali imprese, ovvero di opporsi all'acquisto delle medesime partecipazioni.

 

Tali poteri riguardano i settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e negli ulteriori settori da individuare con norme regolamentari fra quelli indicati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452. Specifici poteri sono stati introdotti anche con riferimento alle operazioni che incidono sulle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia di "quinta generazione" (5G).

 

L'esercizio dei poteri speciali è disciplinato dalla legge ed è assistito da obblighi di notifica e informazione applicabili alle imprese che gestiscono attivi strategici, con riferimento a specifiche delibere, atti e operazioni, nonché ai soggetti che acquistano partecipazioni rilevanti nelle medesime imprese. L'inosservanza degli obblighi di notifica o l'inadempimento di impegni e condizioni derivanti dall'esercizio dei poteri sono, di norma, puniti con specifiche sanzioni amministrative pecuniarie.

In risposta alla crisi causata dalla pandemia il decreto n. 23 del 2020 è intervenuto sulla disciplina dei poteri speciali ampliandone l'ambito di applicazione, originariamente fino al 31 dicembre 2020. Successivamente i termini di tale disciplina emergenziale sono stati estesi dal decreto legge n. 137 del 2020 (al 30 giugno 2021), dal decreto legge n. 56 del 2021 (al 31 dicembre 2021) e dal decreto n. 228 del 2021 al 31 dicembre 2022. In particolare, è stato previsto un obbligo di notifica per l'acquisto di partecipazioni e i relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) con riferimento:

·     agli attivi strategici, includendo (nelle more dell'individuazione mediante il D.P.C.M. n. 179 del 2020 - A.G. 178 - per cui vedi infra) tutti quelli connessi ai fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo;

·     alle operazioni di acquisto di partecipazioni, includendo quelle che abbiano per effetto l'assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea, nonché quelle che attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, a prescindere dall'assunzione del controllo societario.

Le disposizioni si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni per i quali l'obbligo di notifica sia sorto entro il 31 dicembre 2021, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. I relativi atti e i provvedimenti connessi all'esercizio dei poteri speciali restano validi anche successivamente a termine e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi successivamente al decorso del predetto termine.

In base ai dati riportati nella Relazione annuale 2021 sulla politica dell’informazione per la sicurezza nel 2021 è stato confermato un trend crescita delle notifiche pervenute alla Presidenza del Consiglio: al 31 dicembre 2021 ne risultano 496 (di cui 458 istruttorie già concluse), a fronte delle 341 del 2020 con un incremento pari al 45 per cento rispetto all’anno precedente. Sulle 458 istruttorie già concluse in 2 casi è stato esercitato il potere di veto e in 22 casi sono stati esercitati i poteri speciali con prescrizioni e condizioni. In 4 casi il mancato esercizio è stato accompagnato da raccomandazioni. Nella maggior parte dei casi (263, pari al 57 per cento del totale) l'operazione notificata è stata esclusa dall'ambito di applicabilità della disciplina. Per quanto riguarda i settori interessati, quello che ha fatto registrare il maggior numero di notifiche è il settore sanitario (120), seguito dal settore della difesa e sicurezza nazionale (63), dal settore creditizio e assicurativo (42) e dall'energia (41). Le notifiche relative alla tecnologia 5G sono state 20.

 

L'articolo 24 prevede la ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale.

L'articolo 1 del decreto legge n. 21 del 2012 fissa il requisito per l'esercizio dei poteri speciali nei comparti della sicurezza e della difesa: la sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.

I poteri speciali, con riferimento a imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, consentono al Governo di:

L'impresa che svolge attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale è tenuta a notificare alla Presidenza del Consiglio dei ministri una informativa completa sulla delibera, sull'atto da adottare o sull'operazione da compiere, in modo da consentire il tempestivo esercizio dei poteri del Governo.

Le norme disciplinano le modalità di esercizio dei poteri dello Stato e il relativo procedimento, nonché ipotesi specifiche. La disciplina legislativa è sostanzialmente allineata a quella prevista per il settore dell'energia dall'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012 (vedi infra).

Si prevede che i decreti di individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale di cui al comma 1 siano aggiornati almeno ogni tre anni. Per la violazione degli obblighi connessi ai poteri speciali è generalmente prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. Il D.P.C.M. 20 marzo 2014, n. 35 ha individuato le procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei predetti settori. Con il D.P.R. 6 giugno 2014, n. 108 è stato adottato il Regolamento per l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

 

Il comma 1, lettera a) dell'articolo 24 modifica l'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 21 del 2012 specificando l'ambito di applicazione del potere di veto all'adozione di delibere, atti od operazioni dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa che svolge attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. In particolare, viene precisata la portata generale del potere di veto, specificando che lo stesso può essere esercitato con riferimento a tutte le delibere, atti od operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi, compresi quelli (già citati nel testo vigente) aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllate, il trasferimento all'estero della sede sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie relative al limite massimo del possesso azionario, le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali. Con riferimento ai diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali, viene inoltre specificato che rientrano negli atti e operazioni soggetti a potere di veto anche quelli relativi all'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia. Tali modifiche allineano le previsioni applicabili al sistema di difesa e sicurezza nazionale con quelle relative ai settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

 

Il comma 1, lettera b) dell'articolo 24 modifica l'articolo 1, comma 4 del decreto legge n. 21 del 2012, che disciplina l'obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'informativa completa sulla delibera, sull'atto o sull'operazione da adottare in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere di veto. Con la novella in argomento viene esentata dall'obbligo di notifica l'operazione che sia in corso di valutazione o già sia stata valutata in relazione all'esercizio dei poteri connessi all'acquisto di partecipazioni in un'impresa che svolge attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale (opposizione all'acquisto o imposizione di specifiche condizioni).

 

Il comma 1, lettera c) dell'articolo 24 modifica l'articolo 1, comma 5 del decreto legge n. 21 del 2012, il quale disciplina l'obbligo di notifica che assiste l'esercizio dei poteri di opposizione o imposizione di specifiche condizioni, applicabile a chiunque acquisisca una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. In particolare, viene previsto (numero 1) che la notifica dell'acquisizione venga resa dall'acquirente ove possibile congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto, confermando i termini (entro dieci giorni) e la contestuale trasmissione delle informazioni necessarie, comprensive di descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività, al fine di valutare la (eventuale) minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni. Il comma 1, lettera c), numero 2) dell'articolo 24 aggiunge al comma 5 un nuovo periodo dopo il primo, che disciplina i casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti del procedimento. In tali casi, viene previsto che la società notificante trasmetta, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali dell’operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. A tale fine, viene inoltre inserito (numero 3) un ulteriore periodo, dopo il quarto, con il quale viene stabilito che entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita possa presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che (numero 4), qualora lo ritenga necessario può richiedere informazioni alle parti del procedimento (e non più al solo acquirente come previsto dal testo previgente). Qualora il potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di condizioni, viene specificato che l'inosservanza delle stesse da parte della società le cui partecipazioni sono oggetto dell’acquisto (oltre che da parte dell'acquirente citato dal testo previgente) la rende soggetta, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione (effettuata con violazione o inadempimento delle condizioni imposte) e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. 

 

L'articolo 25 prevede la ridefinizione dei poteri speciali in materia di energia, trasporti, comunicazioni e ulteriori attivi strategici.

L'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012 disciplina i poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea. Con riferimento a tali attività strategiche, la normativa consente al Governo di esercitare:

§  il potere di veto alle delibere, atti e operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo, della disponibilità o della destinazione di attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, dando luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti (articolo 2, comma 3);

§  il potere di veto alle delibere, atti e operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità del controllo o della disponibilità degli ulteriori attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, a favore di un soggetto esterno all'Unione europea e, per effetto del decreto in esame, limitatamente ai settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia; il cambiamento della loro destinazione, nonché a qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di specifiche clausole statutarie, dando luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti (articolo 2, comma 2-bis);

o   L'esercizio di tali poteri è assistito dall'obbligo per la società di fornire al Governo una informativa completa sulla delibera, atto o operazione. Il potere di veto può essere espresso imponendo specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici di cui al comma (articolo 2, comma 4);

§  l'imposizione di condizioni e impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato, in caso di acquisto da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni di rilevanza tale da determinare l'assunzione del controllo di società che detengono attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e negli ulteriori settori strategici (articolo 2, comma 6, primo periodo). L'esercizio del potere è assistito da un obbligo di notifica dell'acquisto di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto (articolo 2, comma 5) e, per effetto delle modifiche in esame, anche le acquisizioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento del capitale. Per effetto del decreto in esame vengono inclusi in tale ambito gli acquisiti di partecipazioni di controllo limitatamente ai settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, anche qualora effettuati da un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia;

§  l'opposizione all'acquisto da parte di un soggetto esterno all'Unione europea delle partecipazioni di controllo in società che detengono i suddetti attivi strategici in casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione degli impegni (articolo 2, comma 6, secondo periodo). L'esercizio del potere è assistito da un obbligo di notifica dell'acquisto (articolo 2, comma 5).

 

Il comma 1-ter dell’articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012 prevede dunque che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri possano essere individuati i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ulteriori rispetto a quelli (individuati sempre con decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1) nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

L'individuazione di beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli appena citati, è riferita ai fattori critici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, che ha disciplinato, tra l'altro, il dialogo tra autorità nazionali e Commissione europea.

Il Regolamento ha come scopo la creazione di un sistema comune di monitoraggio sugli investimenti esteri per tutelare le attività strategiche e controllare le operazioni con potenziale impatto su sicurezza e ordine pubblico in Europa. Viene fatta salva la competenza esclusiva degli Stati per la sicurezza nazionale e il loro diritto di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza (articolo 1).

Viene creato un meccanismo di cooperazione attraverso il quale gli Stati membri e la Commissione dialogano per scambiarsi informazioni e affrontare questioni relative ad alcuni settori (articoli 6 e 7).

In particolare, gli Stati Membri devono notificare alla Commissione e agli altri Stati Membri tutti gli investimenti esteri diretti nel loro territorio che sono oggetto di un controllo in corso, con specifici obblighi informativi. Uno Stato membro che ritenga debitamente che un investimento estero diretto nel suo territorio possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico può infatti chiedere alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni.

È possibile che gli Stati, a specifiche condizioni, formulino reciproche osservazioni. La Commissione può formulare pareri su investimenti diretti esteri ritenuti pregiudizievoli per progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o ordine pubblico. Inoltre, la Commissione europea può emettere un parere destinato allo Stato che effettua il controllo se ritiene che un investimento diretto estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di più di uno Stato membro, anche su richiesta di uno Stato membro.

 

In base alla norma europea (articolo 4), nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l'altro, a livello di:

a)     infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture;

b)     tecnologie critiche e prodotti a duplice uso, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;

c)     sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;

d)     accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o

e)     libertà e pluralismo dei media.

 

I "prodotti a duplice uso" vengono definiti dall'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428 del 2009 come i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare. Essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.

 

Il comma 1-ter dell’articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012 è stato attuato mediante il D.P.C.M. n. 179 del 2020. L’articolo 1 di tale atto richiama la norma di delega e l'oggetto dell'intervento, ovvero l'individuazione di beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli già individuati in precedenti provvedimenti, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo l, del regolamento (UE) n. 452 del 2019, nonché la tipologia di atti od operazioni ai quali non si applica la disciplina. L’articolo 2 identifica le definizioni di "infrastrutture critiche", "tecnologie critiche", "fattori produttivi critici", "informazioni critiche" e "rapporti di rilevanza strategica", che costituiscono un elemento essenziale ai fini del corretto inquadramento dell'ambito di applicazione della disciplina. L’articolo 3 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore dell'energia, ulteriori rispetto a quelli già individuati per il medesimo settore nel regolamento adottato con il D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85 ai sensi dell'articolo 2 comma l del decreto legge n. 21 del 2012. L’articolo 4 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore dell'acqua. L'articolo 5 del D.P.C.M. n. 179 del 2020 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore della salute. L’articolo 6 individua le informazioni e i dati personali rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali. L'articolo 7 specifica che, fra i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali rientra la piattaforma del Sistema Informativo Elettorale (SIEL). L'articolo 8 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore finanziario. L'articolo 9 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nei settori dell'intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie. L'articolo 10 dello schema individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nei settori delle infrastrutture e delle tecnologie aerospaziali non militari. L'articolo 11 dello schema individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali con riferimento all'approvvigionamento di fattori produttivi e nel settore agroalimentare. L'articolo 12 dello schema specifica che tra i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali rientrano i "prodotti a duplice uso". L'articolo 13 dello schema individua i beni e i rapporti che sono esentati dalla disciplina dell'esercizio dei poteri speciali. L'articolo 14 dello schema reca alcune disposizioni che integrano il procedimento amministrativo volto a valutare l'opportunità di esercitare i poteri speciali, in ragione delle norme contenute nel decreto in esame.

 

I commi da 4 a 8-bis dell'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012 disciplinano gli obblighi di notifica e il procedimento di esercizio dei poteri. Il procedimento si avvia con la notifica (completa) della delibera, atto, operazione, o acquisto di partecipazione rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri. Nel caso in cui venga violato l'obbligo di notifica, il procedimento può essere intrapreso d'ufficio e il suo avvio coincide con la conclusione del procedimento di accertamento della violazione. L'esercizio dei poteri avviene mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti. La relativa comunicazione è effettuata entro quarantacinque giorni dall'avvio del procedimento. Alla presidenza è consentito chiedere ulteriori informazioni all’acquirente o alla società, che le rendono entro dieci giorni, e a soggetti terzi, il cui riscontro deve essere effettuato entro venti giorni. In ogni caso, le richieste successive alla prima non hanno effetto sospensivo. La notifica è soggetta ad una valutazione di completezza e, pertanto, nel caso in cui la stessa risulti incompleta, il termine di quarantacinque giorni per l'esercizio del potere di veto decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Fino al termine per l'esercizio dei poteri i diritti amministrativi e patrimoniali connessi alle azioni o quote della società sono sospesi. Gli atti adottati in violazione di tale sospensione o delle condizioni imposte sono nulli e la condotta dell'acquirente è soggetta a sanzione pecuniaria amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato.

 

Ai sensi del comma 5-bis all’articolo 2, per soggetto esterno all'Unione europea si intende:

§  qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito;

§  qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui al n. 1);

§  qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, qualora vi siano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina relativa all'esercizio dei poteri speciali contenuta nel decreto-legge n. 21 del 2012.

 

I poteri speciali sono esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori (articolo 2, comma 7), tenendo conto, in particolare, di elementi quali:

§  l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e Paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati;

§  l'idoneità dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione e della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente, a garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti;

§  per le operazioni di cui al comma 5 è valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico.

 

Le delibere o gli atti o le operazioni adottati o attuati in violazione del veto posto dal Governo sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere alla società e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica e il veto ovvero le prescrizioni o imposizioni imposte dal Governo è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

 

Per quanto riguarda il potere di opposizione o imposizione di condizioni all'acquisto di partecipazioni, fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso del termine per l'eventuale esercizio del potere, i diritti di voto o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate per le quali risulti determinante l'esercizio di diritti sospesi, o comunque le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione l'acquirente non può esercitare i diritti amministrativi connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, e dovrà cedere le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita delle suddette azioni o quote. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote sono nulle.

 

Il comma 1, lettera a) dell'articolo 25 modifica l'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 21 del 2012, replicando l'esenzione dall'obbligo di notifica già previsto dall'articolo 24 per i settori della difesa e sicurezza nazionale, per l'operazione che sia in corso di valutazione o già sia stata valutata in relazione all'esercizio dei poteri connessi all'acquisto di partecipazioni in un'impresa che detenga attività di rilevanza strategica per i settori indicati nell'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012 (opposizione all'acquisto o imposizione di specifiche condizioni).

 

Il comma 1, lettera b) dell'articolo 25 modifica l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge n. 21 del 2012, include nell'ambito di applicazione del potere di veto su delibere, atti e operazioni, quelli che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi individuati ai sensi dal D.P.C.M. n. 179 del 2020, limitatamente ai settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia. Anche con riferimento all'esercizio di tale potere viene prevista l'esenzione dall'obbligo di notifica per l'operazione che sia in corso di valutazione o già sia stata valutata in relazione all'esercizio dei poteri connessi all'acquisto di partecipazioni.

 

Il comma 1, lettera c) dell'articolo 25 modifica l'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 21 del 2012, prevedendo, in primo luogo (numero 1), la notifica congiunta, ove possibile, da parte dell'acquirente e della società che detiene attivi strategici le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto. Il numero 2) inserisce nel comma 5 l'obbligo di notifica per gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea ivi compresi quelli residenti in Italia, nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico della finanza - TUF).

Il concetto di "controllo" societario è collegato dal codice civile a tre ipotesi fondamentali: la disponibilità (da parte di una società controllante) della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (della controllata); la disponibilità (da parte di una società controllante) di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (della controllata); l'esercizio (da parte di una società controllante) di una influenza dominante (sulla controllata) in virtù di particolari vincoli contrattuali. Tali disposizioni sono integrate dall'articolo 93 del TUF, che include fra le imprese controllate quelle italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; nonché le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. Al fine di determinare l'influenza dominante si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone mentre non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

Tali norme stabilizzano, perimetrandone l'ambito di applicazione settoriale, quelle previste dal regime temporaneo adottato con il decreto legge n. 23 del 2020 in risposta alla crisi pandemica e, pertanto, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 25 in esame, le relative disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2023, ossia il giorno successivo al termine del predetto regime temporaneo.

 

Il comma 1, lettera c), numero 3) dell'articolo 25 integra anch'esso l'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 21 del 2012, prevedendo che nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti dell'operazione, la società notificante è tenuta a trasmettere, contestualmente alla notifica una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Tali modifiche allineano la disciplina dettata dall'articolo 2 a quanto già previsto, per effetto delle modifiche in esame, per i settori della difesa e sicurezza nazionale. Viene inoltre stabilito un obbligo di notifica, che stabilizza, il regime temporaneo adottato con il decreto legge n. 23 del 2020 in risposta alla crisi pandemica, relativo gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15, 20, 25 e 50 per cento del capitale. Poiché, a differenza di quanto disposto dal numero 2), tali norme sono pienamente sovrapponibili a quelle introdotte con il decreto legge n. 23 del 2020 in risposta alla crisi pandemica, la relativa disciplina emergenziale e temporanea viene abrogata per effetto dell'articolo 25, comma 3.

Il decreto legge n. 23 del 2020, come anticipato, è intervenuto modificando sia la disciplina strutturale, sia la disciplina emergenziale dei poteri speciali, legata alla pandemia da COVID-19. Successivamente i termini di tale disciplina emergenziale sono stati estesi dal decreto legge n. 137 del 2020 (al 30 giugno 2021), dal decreto legge n. 56 del 2021 (al 31 dicembre 2021) e dal decreto n. 228 del 2021 al 31 dicembre 2022. Con riferimento a quest'ultima circostanza, per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato esteso temporaneamente, ovvero fino al 31 dicembre 2022, l'ambito di applicazione degli obblighi di notifica e dei poteri speciali previsti dall'articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012, inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni, nonché agli ulteriori attivi strategici connessi ai fattori critici elencati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452. In particolare, è stato esteso fino al 31 dicembre 2022 l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica di specifiche delibere, atti od operazioni e del relativo potere di veto esercitabile dal Governo, sia con riferimento agli attivi strategici, includendo tutti quelli connessi ai fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, sia con riferimento all'oggetto di delibere, atti od operazioni, includendo tutte quelle che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione, a prescindere dal fatto che ciò avvenga a favore di un soggetto esterno all'Unione europea. Con una ulteriore modifica è stato esteso fino al 31 dicembre 2022 l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni e dei relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) sia con riferimento agli attivi strategici, includendo tutti quelli connessi ai già menzionati fattori critici, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, sia con riferimento alle operazioni di acquisto di partecipazioni, includendo quelle che abbiano per effetto l'assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea, nonché quelle che attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, a prescindere dall'assunzione del controllo societario.

 

Il comma 1, lettera d) dell'articolo 25 modifica l'articolo 2, comma 6, del decreto legge n. 21 del 2012, per includere esplicitamente la società le cui partecipazioni sono soggette all'acquisto nel procedimento per l'esercizio del potere di imporre condizioni a tale acquisto, in ragione della possibilità che la notifica non sia effettuata congiuntamente alla società acquirente. Viene pertanto che la società le cui partecipazioni sono soggette all'acquisto: possa presentare entro 15 giorni dalla notifica memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (numero 1); possa essere soggetta alle richieste di informazioni da parte della presidenza (numero 2); possa essere chiamata ad assumere impegni diretti a garantire gli interessi essenziali dello Stato (numero 1); venga assoggettata alla sospensiva dei diritti di voto (numero 3) e al regime sanzionatorio (numero 4) connesso all'inadempimento degli impegni posti a suo carico.

 

L'articolo 26 inserisce nel decreto legge n. 21 del 2021 il nuovo articolo 2-quater recante misure per la revisione dei procedimenti connessi all'esercizio dei poteri speciali.

In particolare, il comma 1 stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 6 agosto 2014, anche in deroga all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali del Governo. In particolare, le disposizioni fatto riferimento alla possibilità che i procedimenti vengano definiti senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei ministri, in caso di mancato esercizio dei poteri speciali là dove la decisione sia presa all'unanimità dal gruppo di coordinamento, fatta salva in ogni caso la possibilità per ogni amministrazione e per le parti di chiedere di sottoporre l'esame della notifica al Consiglio dei ministri.

Il comma 2 delega al medesimo decreto l'individuazione delle modalità di presentazione di una prenotifica che consenta l'esame delle operazioni da parte del gruppo di coordinamento o del Consiglio dei ministri, anteriormente alla formale notifica, affinché venga fornita una valutazione preliminare sull'applicabilità della disciplina dei poteri speciali e sulla "autorizzabilità" dell'operazione.

L'articolo 2-bis del decreto legge n. 21 del 2012 impone alle autorità amministrative di settore di collaborare fra loro, anche attraverso lo scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio dei poteri speciali. Si tratta di: Banca d'Italia, Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), Autorità di regolazione dei trasporti (ART), Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 6 agosto 2014. A tale Gruppo le altre autorità non possano opporre il segreto d'ufficio, esclusivamente per le finalità di agevolare l'esercizio dei poteri speciali. Il Gruppo di coordinamento è presieduto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Vicesegretario delegato ed è composto dai responsabili di specifici uffici dei ministeri o da altri designati dai rispettivi ministri interessati. L'articolo 2-ter nel decreto legge n. 21 del 2012 coordina l'esercizio dei poteri speciali con i procedimenti disciplinati dalle norme europee (Regolamento 2019/452/UE) sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, disciplinando il dialogo tra autorità nazionali e Commissione europea. Ove uno Stato membro o la Commissione notifichi l'intenzione di formulare osservazioni o di emettere un parere in relazione ad un investimento estero diretto, oggetto di un procedimento in corso, i termini per l'esercizio dei poteri speciali in materia di sicurezza e difesa, nonché di asset strategici, sono sospesi fino al ricevimento delle osservazioni dello Stato membro o del parere della Commissione europea. I termini per l'esercizio dei poteri speciali sono altresì sospesi nel caso in cui il Governo richieda alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni, in relazione a un procedimento in corso.

 

L'articolo 27 prevede misure di potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attività connessa all'esercizio dei poteri speciali.

Il comma 1 prevede l'istituzione di un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali. Il nucleo è istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di potenziare l’attività di coordinamento della stessa per lo svolgimento delle attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali. I criteri per l’individuazione e la nomina dei componenti del nucleo, la durata degli incarichi, i compensi spettanti, nel limite massimo di 50.000 euro per singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell’amministrazione, le ulteriori disposizioni concernenti l’organizzazione ed il funzionamento dell’organismo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 3 stabilisce inoltre che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengano definite le misure organizzative a supporto del nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali da svolgersi da parte del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente. Il comma 4 quantifica gli oneri derivanti dall'istituzione del nucleo, indicando il limite di spesa di 570.000 euro per l’anno 2022 e di 760.000 euro annui a decorrere dal 2023.

Il comma 2 modifica l'articolo 2-bis del decreto legge n. 21 del 2012 che reca norme sulla collaborazione con autorità amministrative di settore. La lettera a) include nel comma 2 dell'articolo 2-bis il riferimento al gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia di quinta generazione individuato dall'articolo 1-bis del decreto legge n. 21 del 2012, come modificato dal successivo articolo 28 del decreto in esame (vedi infra). La lettera b) prevede l'inserimento del nuovo comma 2-bis per effetto del quale nell’esercizio delle funzioni connesse alla disciplina dei poteri speciali, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, secondo modalità da definirsi mediante apposito protocollo d’intesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione della Guardia di finanza. Nell’espletamento delle relative attività, fermi restando i propri compiti di polizia economica e finanziaria previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2001, i militari della Guardia di finanza si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà previste per il proprio Nucleo speciale di polizia valutaria dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2007 in relazione alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. La lettera c) prevede che, al fine di raccogliere elementi utili all'applicazione dei poteri speciali, la Presidenza del Consiglio possa stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, convenzioni o protocolli di intesa, oltre che con istituti o enti di ricerca, anche con altre amministrazioni.

 

L'articolo 28 prevede la ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia di quinta generazione (5G) e cloud.

Le disposizioni specifiche in tema di poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G sono state adottate con l'articolo 1 del decreto legge n. 22 del 2019 che ha introdotto l'articolo 1-bis nel decreto legge n. 21 del 2012, successivamente rivisto, in particolare per effetto del decreto legge n. 105 del 2019.

Tale articolo viene interamente sostituito dall'articolo 28, comma 1, del decreto in esame, che ne riprende la struttura ampliandone e specificandone il disposto.

Il nuovo comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto legge n. 21 del 2012 conferma il riconoscimento dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G quali attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai fini dell’esercizio dei poteri speciali. Ai medesimi fini si consente inoltre di identificare ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri della cooperazione internazionale, il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e con gli altri Ministri competenti per settore, e sentita l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Tali atti sono adottati anche in deroga all’articolo 17 della legge n. 400 del 1988 e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorsi i quali i decreti sono adottati anche in mancanza di parere.

 

Il comma 2 modifica l'oggetto dell'obbligo di notifica funzionale all'esercizio dei poteri speciali, che fa riferimento alla programmazione annuale degli acquisti da parte delle imprese invece che al singolo contratto. In particolare, fermi gli obblighi previsti dal decreto legge n. 105 del 2019, che ha disposto norme urgenti sul perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e sulla disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, viene previsto l'obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un piano annuale da parte delle imprese che, anche attraverso contratti o accordi, intendano acquisire, a qualsiasi titolo, beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e delle ulteriori attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica (di seguito "attività rilevanti"), ovvero componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione.

Prima di procedere all'acquisizione di tali elementi, le imprese sono dunque tenute a notificare un piano nel quale sono contenuti:

-       il settore interessato dalla notifica;

-       dettagliati dati identificativi del soggetto notificante;

-       il programma di acquisti;

-       dettagliati dati identificativi dei relativi, anche potenziali, fornitori;

-       dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche, dei beni, dei servizi e delle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività rilevanti;

-       un’informativa completa sui contratti in corso e sulle prospettive di sviluppo della rete 5G, ovvero degli ulteriori sistemi e attivi rilevanti;

-       ogni ulteriore informazione funzionale a fornire un dettagliato quadro delle modalità di sviluppo dei sistemi di digitalizzazione del notificante, nonché dell’esatto adempimento alle condizioni e alle prescrizioni imposte a seguito di precedenti notifiche;

-       un’informativa completa relativa alle eventuali comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto legge n. 105 del 2019 (vedi infra), ai fini dello svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), inclusiva dell’esito della valutazione, ove disponibile, e delle relative prescrizioni, qualora imposte.

 

Con uno dei decreti di cui al comma 1, possono altresì essere individuati ulteriori contenuti del piano annuale, eventuali ulteriori criteri e modalità con cui procedere alla notifica del piano stesso, oltre ad eventuali tipologie di attività escluse dall’obbligo di notifica, anche in considerazione delle ridotte dimensioni dell’operazione.

Il decreto legge n. 105 del 2019 ha istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica: l'insieme delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipenda l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato, dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale. Il D.P.C.M. 15 giugno 2021 ha individuato le categorie di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto legge n. 105 del 2019, determinando procedure, modalità e termini, secondo cui i soggetti del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati su reti, sistemi informativi e servizi informatici del perimetro di sicurezza, ne diano comunicazione (comprensiva della valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura) al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, ai fini dello svolgimento delle verifiche di sicurezza.

 

Il comma 3 definisce la procedura di approvazione del piano. In particolare, viene previsto che il piano venga trasmesso su base annuale, in via preventiva rispetto alla sua attuazione, e che possa essere aggiornato su base quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla (completezza della) notifica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme delibera del Consiglio dei ministri:

-       il piano annuale è approvato sena prescrizioni o condizioni; o

-       il piano annuale è approvato con imposizione di prescrizioni o condizioni; o

-       è negata l’approvazione del piano con l’esercizio del potere di veto.

Nel caso in cui risulti necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici anche relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l’integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo può essere prorogato fino a venti giorni, prorogabile per una sola volta, di ulteriori venti giorni, in casi di particolare complessità. Se nel corso dell’istruttoria si rende necessario richiedere informazioni al notificante, il termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Il termine di trenta giorni può essere altresì sospeso ove si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. In caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Decorsi i predetti termini, il piano si intende approvato.

Le disposizioni prevedono, salvo diversa previsione nel decreto di approvazione del piano, che rimanga ferma l'efficacia dei D.P.C.M. già adottati alla data di entrata in vigore delle norme in esame

 

Il comma 4 esplicita i criteri e gli elementi di valutazione in base ai quali sono esercitati i poteri speciali in relazione ai piani annuali trasmessi, prevedendo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, che essi siano esercitati nella forma dell’imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni (senza dunque ricorrere al veto) ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Viene inoltre precisato che sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l’integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e dall’Unione europea. Viene inoltre specificato che il piano trasmesso può essere, in tutto o in parte, approvato per un periodo temporale, anche limitato, indicando un termine per l’eventuale sostituzione di determinati beni o servizi ovvero non approvato esercitando il potere di veto, se le prescrizioni o condizioni non risultano sufficienti ad assicurare la tutela dei citati interessi.

 

Il comma 5 stabilisce il regime sanzionatorio applicabile alla violazione di obblighi imposti ai sensi dei precedenti commi e le ulteriori misure per garantire la piena attuazione della relativa disciplina. In particolare, nei casi di violazione degli obblighi di notifica, viene previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri possa avviare d’ufficio il procedimento ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri speciali. Nel caso in cui il soggetto notificante inizi l’esecuzione di contratti o accordi compresi nel piano notificato prima che sia decorso il termine per l’approvazione dello stesso, il Governo può ingiungere all’impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore all’esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica o le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato del soggetto tenuto alla notifica. I contratti eventualmente stipulati in violazione delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere all’impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore alla violazione, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria sino a un dodicesimo di quella prevista per l'inosservanza degli obblighi di notifica per ogni mese di ritardo nell’adempimento. La medesima sanzione può essere applicata per il ritardo nell’adempimento dell’ingiunzione di ripristino della situazione anteriore all'esecuzione del contratto prima dell'approvazione del piano.

 

Il comma 6 individua la composizione del Gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, i sistemi cloud e altri attivi rilevanti.

Tale Gruppo è composto dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove previsto, nonché dai rappresentanti dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il Gruppo di coordinamento si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell’interno e della difesa, per le valutazioni tecniche della documentazione relativa al piano annuale e ai suoi eventuali aggiornamenti, propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali e relative ai beni e alle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività rilevanti, nonché ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l’integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi.

 

Il comma 7 prevede l'istituzione del comitato responsabile delle attività di monitoraggio, tese alla verifica dell’osservanza delle prescrizioni e delle condizioni impartite con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, alla analisi della relativa adeguatezza e alla verifica dell’adozione di adeguate misure, anche tecnologiche, attuative delle medesime prescrizioni o condizioni.

Il comitato è composto da uno o più rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della difesa, del Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, o, se non nominato, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per le attività di monitoraggio, il comitato si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell’interno e della difesa.

Al fine del concreto esercizio delle attività di monitoraggio, vengono inoltre stabiliti gli obblighi a carico dell'impresa che ha effettuato la notifica del piano approvato con imposizione di prescrizioni o condizioni.

In particolare, viene previsto che il soggetto interessato comunichi, con la periodicità indicata nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali, ogni attività esecutiva posta in essere, fornendo ogni opportuno dettaglio tecnico ed evidenziando le ragioni idonee ad assicurare la conformità della medesima al piano approvato. Il soggetto interessato è altresì tenuto a trasmettere una relazione periodica semestrale sulle attività in corso. Il comitato di monitoraggio può disporre ispezioni e verifiche tecniche relativamente ai beni e alle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività rilevanti nonché ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l’integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, oggetto del provvedimento di esercizio dei poteri speciali.

Nel caso in cui l'attività di monitoraggio porti a rilevare l’inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di approvazione ovvero qualsiasi altra circostanza idonea a incidere sul provvedimento approvativo, il comitato ne dà notizia al Gruppo di coordinamento, il quale può proporre al Consiglio dei ministri l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 5, la revoca o la modifica del provvedimento autorizzativo e il divieto di esercizio delle attività funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività rilevanti.

 

Il comma 8 chiarisce che ai componenti del Gruppo di coordinamento e a quelli del comitato di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

Il comma 9 consente l'individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento, anche in deroga all’articolo 17 della legge n. 400 del 1988, di misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all’istruttoria ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia di quinta generazione (5G) e cloud.

 

L'articolo 28, comma 2, stabilisce un regime transitorio per cui, in sede di prima applicazione, il piano include altresì l’informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati. Ferma l’efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati ai sensi della normativa previgente, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame sono dichiarati estinti dal Gruppo di coordinamento e il relativo esame è effettuato in sede di valutazione del piano annuale

 

Il comma 3, infine, reca una norma di coordinamento che abroga il comma 10, dell’articolo 16 del decreto legge n. 82 del 2021, che disciplinava le modalità di comunicazione dei contratti o degli accordi concernenti l’acquisizione di beni, reti o servizi funzionali al 5G, a questo scopo novellando il comma 3-bis dell’articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012, con intervento ora ricondotto alla disciplina appena esaminata.

 


Articolo 29
(Disposizioni relative alla sicurezza cibernetica)

 

L’articolo 29 reca disposizioni concernenti la diversificazione delle dotazioni informatiche delle pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire i rischi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici. La norma fa riferimento ai rischi derivanti dalla possibilità della mancata fornitura dei necessari strumenti ed aggiornamenti da parte di aziende produttrici legate alla Federazione Russa, a seguito della crisi in Ucraina. Sono quindi dettate disposizioni per la semplificazione delle procedure di acquisto di un ulteriore prodotto o servizio tecnologico di sicurezza informatica.

Inoltre, l'articolo novella la disciplina inerente alle determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica.

Reca, infine, una diposizione concernente la durata dei contratti a tempo determinato per l'assunzione di unità di personale specializzato da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

 

Il comma 1 stabilisce che le pubbliche amministrazioni[49] provvedano alla diversificazione dei prodotti informatici in uso, al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici. Si tratta, come accennato, dei rischi legati all'eventualità che le aziende produttrici di tali prodotti informatici, legate alla Federazione Russa, non siano in grado di fornire servizi e aggiornamenti atti a prevenire i rischi medesimi, a seguito della crisi in Ucraina. Il comma 3 demanda ad una circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (v. infra) l'individuazione delle categorie di prodotti destinate alla sicurezza dei dispositivi (antivirus, antimalware, EDR[50]) ovvero alla protezione delle reti (firewall).

Per le nozioni di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, v. box, infra.

Il comma 2 stabilisce che le stazioni appaltanti provvedano all'acquisto di un ulteriore prodotto o servizio, tra quelli individuati dal comma 3, mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Qualora tali prodotti o servizi non siano disponibili attraverso tali strumenti, si procede mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, come disciplinata dall'art. 63 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), anche in deroga a quanto previsto dal comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 63.

Il comma 4 prevede che gli effetti derivanti dagli acquisti dell'ulteriore prodotto informatico secondo le procedure di cui al presente articolo, non costituiscono presupposto per azioni di responsabilità per danno erariale innanzi alla Corte dei conti (come disciplinata dall'art. 1 della legge n. 20 del 1994, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"). Il medesimo comma 4 specifica, inoltre, che le amministrazioni procedano ad attuare le presenti disposizioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Per quanto concerne le procedure per l'acquisto dei prodotti e servizi informatici in oggetto, la norma in esame stabilisce, come accennato, che si proceda mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. L'art. 37 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) reca disposizioni inerenti alle aggregazioni e centralizzazione delle committenze. Vi si prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie sopra indicate, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38 del codice medesimo. Le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del medesimo codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni del codice. Specifiche disposizioni regolano la responsabilità in solido delle stazioni appaltanti, che provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento.

Si rammenta, inoltre, che una specifica disciplina prevede l'acquisizione centralizzata per i beni e servizi informatici (ICT), in particolare quelli la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica. L'art. 1, comma 512, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) stabilisce che le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai propri approvvigionamenti ICT esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori

La norma in esame, come detto, stabilisce che qualora non sia possibile procedere mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, si possa ricorrere a forme di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Tale procedimento è ammesso in alcune fattispecie, tra cui i casi di estrema urgenza (derivante da eventi imprevedibili da parte dell'amministrazione aggiudicatrice) per i quali i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possano essere rispettati (articoli 36 e 63 del codice dei contratti pubblici). L'articolo 29 in esame stabilisce, inoltre, che per gli acquisti di prodotti e servizi informatici in oggetto si possa derogare a quanto previsto dal comma 6, secondo periodo, del citato art. 63 del codice dei contratti pubblici. Tale disposizione prevede che "l'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose (...) previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione".

 

La disciplina dell'azione di responsabilità, quale disciplinata dall'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, richiamata dall'articolo 29 in esame, prevede che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica sia, oltre che personale, limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo (per esso, la prova richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso, come previsto l'articolo 21 del decreto-legge n. 76 del 2020) o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.

 

Il comma 5 dell'articolo 29 modifica l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021 (convertito dalla legge n. 133 del 2019). Tale comma prevede che il Presidente del Consiglio - su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) - possa disporre la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi interessati. Con le novelle in esame si specifica che tale determinazione è assunta in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Si prevede, inoltre, che nella determinazione si faccia esplicita menzione delle norme derogate e che tali deroghe siano motivate in maniera specifica. Infine, si stabilisce che le determinazioni in oggetto non siano soggette al controllo preventivo di legittimità.

Si ricorda inoltre, per completezza di informazione, che il comma 1-bis del medesimo articolo 5 qui novellato prevede che, entro 30 giorni, il Presidente del Consiglio è tenuto a informare il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle misure disposte.

 

Il controllo preventivo di legittimità si esercita sul novero di atti non aventi forza di legge, enumerati dall'articolo 3, comma 1, della già richiamata legge n. 20 del 1994. Il provvedimento sottoposto al controllo preventivo acquista efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo, entro i termini stabiliti dal comma 2 del medesimo articolo 3.

 

Il comma 6 modifica l'articolo 12 del decreto-legge n. 82 del 2021 (convertito dalla legge n. 109 del 2021). Tale novella, introducendo un nuovo comma 8-bis all'articolo 12 citato, stabilisce che i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, possano prevedere una durata massima di quattro anni, rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni.

La disposizione fa riferimento alle facoltà assunzionali riconosciute alla citata Agenzia dal medesimo articolo 12, comma 2, lettera b). Vi si prevede la possibilità di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attraverso “adeguate modalità selettive”.

Di tali assunzioni e degli eventuali rinnovi viene informato il COPASIR nell'ambito della relazione annuale sulle attività svolte dall'Agenzia, negli ambiti concernenti la tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, relativamente ai profili di competenza del Comitato medesimo. Tale relazione è trasmessa al COPASIR dal Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 giugno di ogni anno, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 82 del 2021.

 

L'articolo 12 del citato decreto-legge n. 82 del 2021 demanda ad apposito regolamento la disciplina concernente il personale dell'Agenzia. Tale regolamento è stato emanato con il d.P.C.m. 9 dicembre 2021, n. 224. L'art. 91 del regolamento stabilisce che le assunzioni a tempo determinato, cui si applicano le disposizioni del regolamento stesso espressamente richiamate nei singoli contratti, possono avvenire nella percentuale massima del 30% della dotazione organica complessiva. Con provvedimento adottato dal direttore generale dell'Agenzia, sono definiti criteri e procedure per l'assunzione con contratti di diritto privato, classificati in categorie equiparate a quelle definite dal regolamento medesimo.

 

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è stata istituita dall'art. 5 del decreto-legge n. 82 del 2021 (come convertito dalla legge n. 109 del 2021). L'Agenzia è l'Autorità nazionale per la cybersicurezza. Ha il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti nella cibersicurezza a livello nazionale. Promuove azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza cibernetica, a sviluppare la digitalizzazione del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni e del Paese, nonché a conseguire autonomia (nazionale ed europea) per i prodotti e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela degli interessi nazionali nel settore. Predispone la strategia nazionale di cibersicurezza.

Per approfondimenti, cfr. la pagina Sicurezza cibernetica del portale della documentazione sul sito della Camera dei deputati.

 

 

Le nozioni di rete, sistema informativo e servizio informatico

 

Il decreto legislativo n. 65 del 2018 ("Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione") reca, all'articolo 3, le definizioni di rete, sistema informativo.

Per "rete, sistema informativo" devono intendersi:

§   i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato

§   qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi o collegati, uno o più dei quali eseguono, in base ad un programma, un trattamento automatico di dati digitali, ivi inclusi i sistemi di controllo industriale;

§   i dati digitali conservati, trattati, estratti o trasmessi per mezzo di reti o dispositivi di cui ai numeri 1) e 2), per il loro funzionamento, uso, protezione e manutenzione, compresi i programmi di cui al numero 2).

La sicurezza della rete e dei sistemi informativi e definita come "la capacità di una rete e dei sistemi informativi di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a ogni azione che comprometta la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati conservati o trasmessi o trattati e dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tale rete o sistemi informativi".

 

Il d.P.R. 5 febbraio 2021, n. 54 (regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 105 del 2019) reca, all'articolo 1, la definizione di servizio informatico. Per "servizio informatico" deve intendersi un servizio consistente interamente o prevalentemente nel trattamento di informazioni, per mezzo della rete e dei sistemi informativi, ivi incluso quello di cloud computing, ossia un servizio digitale che consente l'accesso a un insieme scalabile ed elastico di risorse informatiche condivisibili.

 


Articolo 30
(Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)

 

 

 

L’articolo 30 demanda a un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, l'individuazione delle materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2 (comma 1). Il comma 2 prevede l'obbligo di notifica per le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1. A carico di tali imprese è infatti posto l'obbligo di notificare, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione. Il comma 3, salvo che il fatto costituisca reato, assoggetta chiunque non osservi l'obbligo di notifica a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione. In base al comma 4, il regime configurato dall'articolo in esame è destinato a operare fino al 31 luglio 2022. Il comma 5 prevede infine la clausola d'invarianza finanziaria.


Articolo 31
(Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)

 

 

L’articolo 31 detta alcune disposizioni per potenziare le misure di assistenza ed accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina, a seguito dell’attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea. Tali misure, che si aggiungono a quelle già adottate a seguito della deliberazione dello stato in emergenza prevedono: l’attivazione di una modalità di assistenza diffusa affidata a Comuni e associazioni del terzo settore per garantire l’accoglienza fino a 15.000 persone (co. 1, lett. a); la concessione per un massimo di 60.000 persone di un contributo per il sostentamento di coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso in Italia (co. 1, lett. b); un contributo alle regioni per le spese di assistenza sanitaria per complessivi 100.000 posti (co. 1, lett. c). Le attività così autorizzate possono svolgersi entro il termine del 31 dicembre 2022 e nel limite complessivo di 348 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui si prevede contestualmente un corrispondente incremento nell’anno 2022. È inoltre disposto un incremento di circa 7,5 milioni di euro per l'anno 2022 delle risorse iscritte nel bilancio statale al fine di incrementare la capacità delle strutture di prima accoglienza.

 

 

Le misure per l’accoglienza dei profughi dall’Ucraina

 

In premessa è utile ricordare che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 (pubblicata in G.U. n. 58 del 10 marzo 2022) è stato dichiarato fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. Contestualmente, per i primi interventi di soccorso, sono stati stanziati 10 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali, come previsto della medesima deliberazione.

 

Lo stato di emergenza è stato dichiarato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c) e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018[51], che reca il Codice della protezione civile.

Per l’organizzazione ed attuazione degli interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione proveniente dal teatro operativo, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse stanziate.

 

Per far fronte alle eccezionali esigenze connesse all’accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico, con il successivo decreto-legge n. 16 del 2022 (articolo 3)[52] sono state incrementate le risorse finanziarie del capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’Interno destinate alle attività del sistema di prima accoglienza di competenza del medesimo dicastero (+54,2 mln di euro per il 2022, corrispondenti al costo di circa 5.000 posti), destinandole in via prioritaria per l’accoglienza delle persone vulnerabili provenienti dall’Ucraina. Per le stesse finalità è stata autorizzata l’attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), gestito dagli enti locali. È stata inoltre estesa ai profughi provenienti dall'Ucraina la riserva di posti (complessivamente 5.000) del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) già prevista e finanziata per i cittadini afghani con il D.L. n. 139 del 2021 e la legge dì bilancio per il 2022.

Un’ulteriore disposizione di quel decreto ha stabilito che i cittadini ucraini, a decorrere dall'inizio del conflitto, possono essere accolti, sia nell’ambito delle strutture territoriali del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), che nei centri governativi di prima accoglienza e nei centri di accoglienza temporanea (CAS), di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (c.d. decreto accoglienza) anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente.

Con la successiva ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 sono state stabilite le modalità, anche in deroga alla normativa vigente, per reperire idonee strutture ricettive per le esigenze di accoglienza, a partire dalle operazioni di identificazione, nonché per accelerare le procedure di attivazione dei posti del SAI.

 

Secondo i dati del Ministero dell’interno, le persone in fuga dal conflitto in Ucraina finora giunte in Italia sono 63.104, di cui 32.361 donne, 5.592 uomini e 25.151 minori (aggiornamento al 23 marzo 2022). Al dato registrato vanno aggiunti i 2.246 profughi giunti in treno alla frontiera dal 10 al 22 marzo, per un totale complessivo di arrivi sul territorio nazionale di 65.350 persone.

 

 

In dettaglio, il comma 1 autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio a svolgere alcune specifiche attività nell’ambito delle misure assistenziali, previste dall’articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, per le ipotesi di concessione della protezione temporanea per l’afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea. Il citato decreto costituisce norma interna di recepimento della Direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea, che è stata attivata lo scorso 4 marzo 2022, a seguito della proposta della Commissione, con la Decisione 2022/382 del Consiglio dell’Unione europea (per approfondimenti si rinvia, infra, al box dedicato).

 

Il citato D.Lgs. n. 85 del 2003 che recepisce la direttiva relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in àmbito comunitario, stabilisce che con d.P.C.M. vengono stabilite tutte le misure di protezione temporanea in caso di massiccio afflusso di sfollati accertato con decisione del Consiglio europeo (art. 3).

Nell’ambito del d.P.C.M. sono definite, tra le altre, le misure assistenziali, d’intesa con la Conferenza unificata, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni ed enti di volontariato, comprese quelle per l’alloggio, l’assistenza sociale, per le cure mediche, per il sostentamento e l'accesso al sistema educativo per i minori alla pari con i cittadini italiani, nonché per l'accesso alla formazione professionale o a tirocini nelle imprese. Misure specifiche assistenziali devono essere stabilite per le categorie di persone con bisogni particolari, quali i minori non accompagnati e le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale (art. 4, co. 1, lett. g)).

 

La disposizione di cui al comma 1, lettera a) prevede la definizione di modalità di accoglienza diffusa assicurate mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al Registro delle associazioni di stranieri o che operano stabilmente in favore di stranieri (art. 42, TU immigrazione) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Si tratta di forme di accoglienza diverse da quella già prevista nell’ambito dei centri governativi di prima accoglienza e dai centri di accoglienza temporanea (CAS), di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, per la quale sono state stanziate risorse dalle disposizioni del decreto-legge n. 16 del 2022.

 

I menzionati centri rappresentano il sistema di c.d. prima accoglienza, costituito da una pluralità di centri dislocati sull'intero territorio nazionale, ove i migranti, terminate le procedure di preidentificazione e foto-segnalamento, se hanno manifestato la volontà di chiedere asilo in Italia, vengono trasferiti. Tali centri hanno la funzione di consentire l'identificazione dello straniero (ove non sia stato possibile completare le operazioni negli hotspot), la verbalizzazione e l'avvio della procedura di esame della domanda di asilo, l'accertamento delle condizioni di salute e la sussistenza di eventuali situazioni di vulnerabilità che comportino speciali misure di assistenza (art. 9).

Tali funzioni sono assicurate dai centri governativi istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 142/2015 e, in prima applicazione, dai centri di accoglienza già esistenti, come i Centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) e i Centri di accoglienza (CDA).

In caso di esaurimento dei posti nei centri governativi, a causa di massicci afflussi di richiedenti, questi possono essere ospitati in strutture temporanee di emergenza (art. 11, D.Lgs. 142/2015). La natura di queste strutture, denominate CAS (centri di accoglienza straordinaria), è temporanea e l'individuazione viene effettuata dalle Prefetture, sentito l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura. Tuttavia, i dati relativi alle presenze dei migranti nelle strutture di accoglienza ha evidenziato come la maggior parte dei profughi sia stata ospitata in strutture provvisorie (c.d. CAS), poiché i servizi convenzionali a livello centrale e locale hanno capienza limitata.

 

La misura è prevista fino a 15.000 unità e, in base alla norma, deve garantire una sostanziale omogeneità di servizi e costi con le forme di accoglienza pubblica già assicurate mediante la rete dei centri governativi ordinari e straordinari gestiti dalle Prefetture Uffici Territoriali del Governo.

 

In base alla relazione tecnica, all’attivazione dei servizi si provvederà mediante accordi quadro nazionali e convenzioni. Il costo unitario medio pro die dell’assistenza diffusa è stimato in euro 33/persona/giorno, che proiettato per il massimo di 15.000 unità fino al 31 dicembre 2022, limite temporale definito dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, produce un onere massimo complessivo pari ad euro 142 milioni. Tale costo deve essere, infatti, sostanzialmente allineato al costo unitario pro die dell’assistenza assicurata nei predetti CAS.

 

Il comma 1, lettera b), prevede la concessione di forme di sostentamento delle persone provenienti dall’Ucraina (titolari della protezione temporanea) che abbiano già provveduto ad una autonoma sistemazione, per un massimo di 60.000 unità. Il contributo è previsto per la durata massima di 90 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale e con termine non oltre il 31 dicembre 2022.

 

Al riguardo, secondo la relazione tecnica, stabilendo un valore medio commisurato a quanto riconosciuto in occasione di eventi calamitosi sul territorio nazionale, con un termine stabilito in 90 giorni, per un costo unitario medio pro die stimato in euro 10/persona/giorno, proiettato per un massimo di 60.000 unità, per la durata massima di 90 giorni, produce un onere massimo complessivo pari ad euro 54 milioni.

 

Il comma 1, lettera c), riconosce, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfettario alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per l’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale da parte dei “richiedenti e titolari della protezione temporanea”, per un massimo di 100.000 unità. La misura del contributo deve esser definita d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L’onere complessivo di tale misura è stabilito nel limite di 152 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Sul punto la relazione tecnica chiarisce che la disposizione copre il costo dell’assistenza sanitaria in modo che ai soggetti aventi titolo alla protezione temporanea sia riconosciuto pieno accesso al Servizio sanitario nazionale, mediante l’attivazione, con le modalità già in uso per i richiedenti protezione internazionale, della tessera sanitaria. Il costo capitario medio stimato a carico del SSN dal Ministero della salute è quantificato in euro 2018/persona su base annua.

 

Le attività autorizzate possono svolgersi, come espressamente chiarito nel comma 1, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, ossia entro il termine del 31 dicembre 2022 e nel limite delle risorse previste al comma 4.

Il citato comma 4 stabilisce che per l’attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 348 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, di cui si prevede contestualmente un corrispondente incremento nell’anno 2022.

 

In base all’art. 44 del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile), agli interventi connessi ad eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.

Si ricorda che, in base alle risultanze dell’ultima legge di bilancio (legge n. 234/2021), lo stanziamento di competenza per il 2022 iscritto nel capitolo 7441 “Fondo per le emergenze nazionali” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è pari a 385,1 milioni di euro. In virtù del rifinanziamento previsto dal comma in esame, la dotazione del Fondo risulta quindi pari a 733,1 milioni di euro per il 2022.

 

Il comma 2 demanda alle ordinanze di protezione civile adottate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di provvedere alla disciplina delle diverse forme di supporto all’accoglienza (comma 1, lettera a)) e di sostentamento (comma 1, lettera b)).

A tal fine, si stabilisce di considerare l’eventuale e progressiva autonomia delle persone assistite che svolgeranno attività lavorative in attuazione di quanto già previsto dalla citata ocdpc del 4 marzo 2022, n. 872 che, all’articolo 7 autorizza le persone provenienti dall’Ucraina a seguito della crisi in atto a svolgere attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura, in deroga alle quote massime definite dalla programmazione annuale prevista dal TU immigrazione (art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 286/1998, n. 286).

 

Sul piano interno, si ricorda anche che l’attuazione alla Decisione UE 2022/382 dovrebbe avvenire per mezzo di un d.P.C.M., come previsto dall’art. 3 del citato D.Lgs. 7 aprile 2003, n. 85, che costituisce norma interna di recepimento della Direttiva 2001/55/CE. Ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto, con d.P.C.M. andrebbero stabiliti, oltre alle misure assistenziali, tra gli altri: la data di decorrenza della protezione; le categorie di sfollati ammessi; la disponibilità ricettiva per l’accoglienza degli sfollati; le procedure, con le relative agevolazioni, per il rilascio agli sfollati degli eventuali visti per l’ingresso nel territorio nazionale; le procedure per il rilascio agli sfollati del permesso di soggiorno esteso allo studio e al lavoro; le procedure da attuarsi nel caso di presentazione di una domanda di asilo da parte di una persona temporaneamente protetta (infatti l'ammissione alle misure di protezione temporanea non preclude la presentazione dell'istanza per il riconoscimento della protezione internazionale); gli altri interventi necessari per l'attuazione della decisione del Consiglio.

 

Il comma 3 prevede, nei medesimi limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 (entro il 31 dicembre 2022), un incremento di circa 7,5 milioni di euro per l'anno 2022 delle risorse di bilancio iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative «all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza» “anche” al fine di incrementare la capacità delle strutture di prima accoglienza.

Si ricorda, come ricostruito nel box all’inizio della scheda, che tali risorse sono state già incrementate ad opera del decreto-legge n. 16 del 2022.

 

In proposito, si ricorda che tali risorse sono iscritte nell’ambito della missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per la coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, al capitolo 2351/2/Interno, il cui stanziamento, a legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), risulta pari a 900 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2022-2023.

 

Il comma 5 rinvia, per la copertura finanziaria degli oneri complessivi derivanti dall’articolo in esame, quantificati in 355.533.750 euro per l'anno 2022, alle disposizioni finanziarie di cui all’articolo 38 (si v. infra).

 

 

Nel diritto dell’Unione europea, la «protezione temporanea» è la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro paese d’origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione. L’obiettivo è alleviare la pressione sui sistemi nazionali di asilo e consentire agli sfollati di godere di diritti armonizzati in tutta l’UE. Tra questi diritti rientrano il soggiorno, l'accesso al mercato del lavoro e agli alloggi, l'assistenza medica e l'accesso all'istruzione per i minori.

Tale meccanismo è disciplinato dalla direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, che in Italia è stata recepita con il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85.

 

La tutela temporanea viene accordata in tutti gli Stati membri allorché il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, una decisione che accerta un afflusso massiccio di sfollati nell'UE e che specifica i gruppi di persone cui si applicherà la protezione. La durata della protezione temporanea è fissata al massimo ad un anno, dal giorno in cui essa viene attivata dal Consiglio. Tale termine può essere ridotto in qualunque momento, e quindi la protezione cessare, nel caso in cui lo stesso Consiglio decida in tal senso, ma anche prorogato, in via ordinaria, di un anno (in due tranche da sei mesi l’una) e, in via straordinaria, di un ulteriore anno, su richiesta della Commissione. Alla scadenza o in vigenza della protezione temporanea, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per consentire il rimpatrio volontario delle persone che godono della protezione stessa.

Possono essere escluse dal beneficio della protezione temporanea le persone sospettate di crimine contro la pace, crimine di guerra, crimine contro l'umanità, reato grave di natura non politica, azioni contrarie alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite e le persone che rappresentano un pericolo per la sicurezza dello Stato membro ospitante.

Tale procedura di carattere eccezionale non era stata mai utilizzata fino allo scorso 4 marzo 2022, quando il Consiglio dell’UE giustizia affari interni ha approvato, su proposta della Commissione europea, la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea. Secondo i dati forniti dall’UNHCR il 5 marzo 2022, circa 1,6 milioni cittadini ucraini avrebbero attraversato a quella data, i confini dell’Ucraina, in fuga dalla guerra. Nella decisione si legge che le stime indicano come possibile una cifra compresa tra 2,5 e 6,5 milioni di sfollati a causa del conflitto armato, da 1,2 a 3,2 milioni dei quali potrebbero chiedere protezione internazionale. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati stima che, nello scenario peggiore, potrebbero fuggire dall'Ucraina fino a 4 milioni di persone.

La decisione prevede la possibilità per i cittadini dell’Ucraina e loro familiari in fuga dal Paese di risiedere e muoversi nel territorio dell’UE, con possibilità di lavorare e di avere accesso a diritti sociali, come diritto di alloggio e di assistenza sanitaria. Nel concreto della Decisione 2022/382, il Consiglio ha stabilito che la protezione temporanea sia attiva retroattivamente, a far data dal 24 febbraio 2022. Il Consiglio non ha previsto una data di conclusione della protezione stessa, motivo per cui si considera la durata di almeno un anno dalla data di inizio.

In base all'articolo 2 della decisione, la protezione temporanea si applica alle seguenti categorie di persone che sono sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data:

-        cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;

-        apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; e

-        familiari delle predette categorie di persone (che poi sono definiti in dettaglio dal comma 4 dell’art. 2).

 

Gli Stati membri applicano la decisione o una protezione adeguata ai sensi del loro diritto nazionale nei confronti degli apolidi e dei cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.

Inoltre gli Stati membri possono applicare la decisione anche ad altre persone, compresi gli apolidi e i cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina, che soggiornavano legalmente in Ucraina e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.

Nella premessa della decisione si prevede altresì che “gli Stati membri possono inoltre ammettere alla protezione temporanea ulteriori categorie di sfollati oltre a quelle a cui si applica la decisione, qualora tali persone siano sfollate per le stesse ragioni e dal medesimo paese o regione d'origine di cui alla presente decisione. In tale caso, gli Stati membri dovrebbero informare immediatamente il Consiglio e la Commissione”.

La decisione prevede anche che la Commissione coordini la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio delle capacità di accoglienza e l’individuazione di eventuali necessità di ulteriore sostegno. Le agenzie dell’UE, tra cui Frontex, l’Agenzia dell’UE per l’asilo ed Europol, possono fornire ulteriore sostegno operativo su richiesta degli Stati membri.

 


Articolo 32
(Durata di corsi di formazione professionale
per ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

 

L’articolo 32 abbrevia a cinque settimane la durata del corso di formazione  per l'accesso ai ruoli di capo squadra (e conseguentemente, di capo reparto) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

La disposizione abbrevia a cinque settimane - anziché tre mesi - la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli di capo squadra (e di capo reparto) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza dal 1° gennaio 2021, per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2021.

In tal modo è disposta una deroga alla ordinaria durata del corso di formazione, prevista pari a tre mesi dall'articolo 12, comma 1 del decreto legilsativo n. 217 del 2005 che reca l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Esso congegna il reclutamento dei capi squadra e dei capi reparto nel modo che segue.

L'immissione in ruolo avviene mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi (riservato al personale che rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore).

Una volta terminato con successo il corso di formazione, si accede alla qualifica di capo squadra. La successiva promozione alla qualifica di capo reparto è conferita (a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, prevede l'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 217) ai capi squadra esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e che, alla data del medesimo scrutinio, abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica ed abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale (individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento).

La disposizione recata dal presente articolo dunque deroga alla previsione vigente relativa alla durata di quel corso di formazione professionale, requisito per l'accesso alla qualifica di capo squadra.

La durata del corso di formazione professionale, prevista di tre mesi, viene ridotta a cinque settimane.

Questo, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

La deroga vale per l'accesso ad un numero di posti "corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2020".

La disposizione fin qui vigente che viene incisa prevede, si ricorda, che l'accesso alla qualifica di capo squadra avvenga nel limite dei posti "disponibili al 31 dicembre di ogni anno".

Poiché la decorrenza economica (prevede l'articolo 12, comma 4 del citato decreto legislativo n. 217) è dalla data di conclusione del corso di formazione (non già la decorrenza giuridica, che è dal 1° gennaio 2021, nel caso qui considerato), una abbreviata durata del corso importa una anticipata decorrenza economica, dunque un onere finanziario.

Esso è quantificato in 290.000 euro per il 2022 (posto che ad essere interessate sono circa settecento unità di personale, riporta la relazione tecnica che correda il provvedimento).

Vi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto sul bilancio 2022-24 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sull'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

 

Analoga deroga alla durata ordinaria di questo corso di formazione è stata disposta - si ricorda - dall'articolo 1-bis introdotto nel decreto-legge n. 120 del 2020 sugli incendi boschivi (in quel caso per un accesso al ruolo con decorrenza dal 1° gennaio 2020).

 

 


Articolo 33
(Autorizzazione a modifiche contrattuali in deroga
nel settore dell'immigrazione)

 

 

L’articolo 33 protrae a tutto il 2022 l'impiego - che le norme previgenti avrebbero consentito non oltre la fine di marzo 2022 - sia di lavoratori interinali impiegati presso le Commissioni preposte al vaglio delle domande di protezione internazionale o altre forme di protezione, sia dei contratti a termine utilizzati dal Ministero dell'interno per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari (onde destinare tale personale al vaglio di istanze presentate dalle persone sfollate dall'Ucraina).

Ed autorizza, a tali fini, la modifica dei contratti in essere, anche in deroga alle disposizioni del Codice degli appalti che definiscono la procedura di modifica dei contratti durante la loro efficacia e circoscrivono i casi di modifica senza una nuova procedura di affidamento.

 

Il comma 1 reca una duplice disposizione.

Esso autorizza il mantenimento in servizio a tutto il 2022 dei lavoratori interinali, assunti nell'ambito della “Misura emergenziale EmAs.Com” a valere su fondi europei, impiegati presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e le loro Sezioni o presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Sono i 'luoghi' della decisione sul riconoscimento della protezione internazionale o di altra forma di protezione (20 Commissioni e 21 Sezioni, competenti a decidere sulle varie forme di protezione; la Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento, e decide sulla eventuale revoca e cessazione della protezione: cfr. gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 25 del 2008).

Correlativamente, il comma 1 autorizza modifiche ai contratti già stipulati con le agenzie di somministrazione, anche in deroga all'articolo 106 del Codice degli appalti (recato dal decreto legilsativo n. 50 del 2016). Quest'ultimo articolo definisce la procedura di modifica dei contratti durante la loro efficacia e delimita i casi in cui sia consentita la modifica contrattuale senza una nuova procedura di affidamento.

La disposizione concerne - secondo quanto riferito dalla relazione introduttiva del provvedimento - 57 unità di prestatori di lavoro, con contratto a termine che, diversamente, scadrebbe il 31 marzo 2022.

La disposizione mira a far fronte ad un atteso incremento dell'attività delle Commissioni sopra ricordate, conseguente all'afflusso di persone giungenti dall'Ucraina investita dalla devastazione bellica.

 

Il comma 2 reca anch'esso una duplice disposizione.

Esso autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare fino a tutto il 2022 - dunque oltre il termine ultimo stabilito dalla normativa previgente - le prestazioni di lavoro a contratto a termine già previste per l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, onde impiegarle per una più rapida trattazione delle istanze che siano presentate da cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in atto” in Ucraina (si ricorda che riguardo ad altra crisi, quella in Afghanistan, l'articolo 7 del decreto-legge n. 139 del 2021 come convertito, e come modificato dal decreto-legge n. 16 del 2022 con riferimento alla crisi ucraina,  menziona: “i profughi provenienti dall'Afghanistan e dall'Ucraina in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto”).

Insieme, autorizza quel Ministero - con riferimento a siffatte prestazioni di lavoro con contratti a termine - a modifiche in deroga, analoghe a quelle sopra ricordate previste dal comma 1. 

Le prestazioni di contratto a termine qui considerate sono quelle oggetto dell'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (e successive modificazioni, in ultimo recate dall'articolo 1, comma 648 della legge n. 234 del 2021).

Sono cioè prestazioni che il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a diciotto mesi - termine su cui incide la disposizione del presente decreto-legge; esso scadrebbe nel marzo 2022 - tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro (nel limite massimo di spesa di 30 milioni per l'anno 2021 e di 20 milioni per l'anno 2022), e da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari.

L'avvalimento di tali prestazioni - ancora prevede la disposizione del decreto-legge n. 34 - è consentito in deroga all'obbligo cui sono tenute le amministrazioni dello Stato, di avvalersi di personale, tra cui quello a tempo determinato, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009 (ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010).

A tal fine il Ministero dell'interno può utilizzare procedure negoziate, senza previa pubblicazione di un bando di gara (ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera i), del decreto legislativo n. 50 del 2016, in forza del quale “nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”).

La disposizione del presente decreto-legge, oltre a consentire di protrarre a fine 2022 l'utilizzo di questi contratti a termine da parte del Ministero dell'interno, altresì autorizza modifiche ai contratti già stipulati con le agenzie di somministrazione, anche in deroga al citato articolo 106 del Codice degli appalti (già sopra esaminato).

 

Il comma 3 quantifica gli oneri di spesa conseguenti alle disposizioni del presente articolo.

Si tratta di 19,96 milioni per l'anno 2022.

Di questi, 18 milioni circa conseguono alle previsioni del comma 2, che coinvolgono - come riferisce la relazione introduttiva del provvedimento - 630 unità impiegate presso gli Sportelli unici dell'immigrazione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e 408 unità impiegate dal Dipartimento di pubblica sicurezza, in particolare presso gli Uffici immigrazione delle Questure.

Per la copertura finanziaria complessiva vale l'articolo 38 del decreto-legge (v. infra).

 

Le disposizioni di questo articolo sono tutte dettate – secondo quanto evidenziato nel testo dell’articolo 33 in esame - in relazione all'emergenza umanitaria innescata dalla guerra in corso in Ucraina.

Questa emergenza è stata oggetto di alcuni atti di diritto interno.

La delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 ha dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2022, sul territorio nazionale per assicurare soccorso e assistenza ai provenienti dall’Ucraina.

Contestualmente il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ha dettato misure urgenti per fronteggiare la crisi ucraina, con un rafforzamento (cfr. suo articolo 3) della rete nazionale di accoglienza (profili diversi erano oggetto del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14).

L'ordinanza n. 872 del 4 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della ha adottato disposizioni urgenti di protezione civile per organizzare nel territorio nazionale l'organizzazione l'accoglienza, soccorso e assistenza alle persone giungenti dall'Ucraina. E l'ordinanza n. 873 del 6 marzo 2022 ha dettato disposizioni di carattere sanitario, per i provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto, a fini di contenimento dell'epidemia da Covid-19.

A livello di Unione europea, la Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 ha accertato l'esistenza di un massiccio afflusso di sfollati dall’Ucraina (ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE, la quale reca “norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi”). Ne segue l’attivazione delle misure di protezione temporanea per le persone provenienti da quel Paese.

La citata direttiva comunitaria n. 55 del 2001, si ricorda, ha ricevuto trasposizione nel diritto interno italiano con il decreto legislativo n. 85 del 2003, relativo appunto alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito europeo.

 

Vale ricordare come l'asilo, nelle sue varie articolazioni, sia materia di competenza dell'Unione europea, la quale vi persegue una "politica comune", mediante un "sistema europeo comune di asilo" (articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

La protezione così accordata può essere di tre tipi:

ü riconoscimento dello status di rifugiato;

ü protezione sussidiaria;

ü protezione temporanea.

Le prime due tipologie (status di rifugiato e protezione sussidiaria) sono specificazione di una medesima voce: la "protezione internazionale" (dicitura oramai ricorrente negli atti normativi dell'Unione europea, intesi ad 'avvicinare' la disciplina di queste due forme di protezione).

La prima forma di protezione (status di rifugiato) è accordata a chi sia esposto nel proprio Paese ad atti di persecuzione individuale, configuranti una violazione grave dei suoi diritti fondamentali.

La seconda (protezione sussidiaria) è accordata a chi, pur non oggetto di specifici atti individuali di persecuzione, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno se ritornasse nel Paese di origine.

La protezione temporanea è una procedura di carattere eccezionale che garantisce - nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, i quali non possano rientrare nel loro Paese d'origine - una tutela immediata e temporanea, in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso.

Distinta dalla protezione temporanea è la "protezione temporanea per motivi umanitari", disposta “per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea” (ex articolo 20 del Testo unico sull'immigrazione, decreto legislativo n. 286 del 1998). Questa protezione ha in comune con la protezione temporanea il carattere collettivo della tutela; se ne distingue tuttavia perché prescinde dalla previa dichiarazione di “afflusso massiccio” da parte delle istituzioni dell'Unione europea nonché dalla definizione di “sfollati” quale formulata dalla direttiva 2001/55/CE. La protezione temporanea per motivi umanitari ex articolo 20 del Testo unico fu applicata negli ultimi anni Novanta, innanzi alla crisi balcanica; è stata ribadita nel 2011, innanzi alla crisi politica che ha investito i Paesi dell'Africa settentrionale cagionando un massiccio afflusso (alcune decine di migliaia) di profughi sulle coste italiane.

Oltre a queste forme di protezione, ve ne sono altre nell'ordinamento italiano, ascrivibili ad una protezione complementare di diritto interno, articolata in varie forme, in cui si irradia una protezione rispondente ad esigenze di carattere umanitario.

Un intento di tipizzazione di queste forme di protezione altre è stato perseguito dal decreto-legge n. 113 del 2018 (che insieme espungeva il permesso di soggiorno per motivi umanitari come istituto generale). L'assetto normativo è stato indi rivisitato dal decreto-legge n. 130 del 2020 (ampliando l'ambito di applicazione del divieto di respingimento e di espulsione).

Il quadro normativo vigente evidenzia così un'articolazione di modalità di soggiorno e di accoglienza, alcune delle quali verosimilmente destinate ad avere maggiore applicazione innanzi alla crisi ucraina, dal ricongiungimento familiare (di cui all'articolo 28 del Testo unico dell'immigrazione) alla tutela dei minori e di altri soggetti vulnerabili.

È normativa che si irradia in più fonti, tra le quali debbono innanzi tutto ricordarsi il decreto legislativo n. 286 del 1998 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"), con il suo regolamento di attuazione d.P.R. n. 394 del 1999; il decreto legislativo n. 85 del 2003, circa la “protezione temporanea”; il decreto legislativo n. 25 del 2008 ("Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato"), con il suo regolamento di attuazione d.P.R. n. 21 del 2015; il decreto legilsativo n. 142 del 2015, di recepimento delle direttive dell'Unione europea n. 33 e n. 32 del 2013, rispettivamente relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale ed alle procedure comuni ai fini del riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale; la legge n. 47 del 2017, sulla protezione degli stranieri minori non accompagnati.

Secondo dati Istat (aggiornati 1° gennaio 2021) la comunità ucraina residente in Italia è di 235.953 persone.

Quanto alle persone in fuga dal conflitto in Ucraina giunte in Italia, esse sono - secondo quanto dichiarato dal Ministro dell'interno in data 24 marzo 2022 - circa 67.000 (di cui il 90% sono donne e minori).

 

L'articolo in esame del presente decreto-legge menziona, al comma 1, la “misura energenziale EmAs.Com” finanziata dalla Commissione europea.

Il progetto «EmAs.Com — Empowerment asylum commission» è finalizzato allo sviluppo di un piano di assistenza, per supportare e semplificare il sistema nazionale di accoglienza attraverso il miglioramento delle strutture e dei servizi connessi alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.

Fra le specifiche azioni di intervento, è previsto il potenziamento della struttura organizzativa, con l'assunzione, tramite Agenzia di somministrazione del lavoro, di personale temporaneo da impiegare presso le questure, le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e la Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Il progetto è finanziato tramite il “Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020” (Fami)”, strumento finanziario istituito dal Regolamento UE n. 516/2014 con l’obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio.

Il Regolamento UE n. 516/2014 è stato successivamente modificato dal Regolamento (UE) 2018/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal Regolamento delegato (UE) 2020/445 della Commissione (cfr. la versione consolidata).

Per approfondimenti, si rimanda inoltre alla pagina dedicata al Fami, a cura della Commissione europea.

Il Fondo offre un supporto per perseguire i seguenti obiettivi:

  1. rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;
  2. sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in funzione del loro fabbisogno economico e occupazionale e promuovere l’effettiva integrazione dei cittadini di Paesi terzi nelle società ospitanti;
  3. promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, che contribuiscano a contrastare l’immigrazione illegale, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine e di transito;
  4. migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, in particolar modo quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo, anche attraverso la cooperazione pratica.

La normativa sul Fondo prevede che tutti gli Stati membri (eccetto la Danimarca, che non vi partecipa) elaborino programmi nazionali che delineino le azioni tramite le quali intendono raggiungere gli obiettivi stabiliti nel regolamento.

Gli esempi di azioni contemplano misure a sostegno di:

La maggior parte del bilancio del Fondo è assegnato ai programmi nazionali, e solo una parte viene usata per azioni a livello di Unione, quali l'assistenza in caso di emergenza, la rete europea sulle migrazioni e l'assistenza tecnica fornita su iniziativa della Commissione europea.

Oltre all’assegnazione per i programmi nazionali, gli Stati membri possono ricevere un importo supplementare per l’attuazione di azioni specifiche. Tali azioni, elencate nell’allegato II del regolamento, richiedono agli Stati membri di cooperare fra di loro e di generare un significativo valore aggiunto per l’Unione.

Infine, gli Stati membri possono ricevere, ogni due anni, un importo supplementare basato su una somma forfettaria di 6.000 euro per ogni persona reinsediata, innalzata fino a 10.000 euro per priorità comuni, fra cui i programmi di protezione.

Per quanto concerne l'Italia, il Programma Nazionale (PN) Fami è il documento programmatico elaborato - in seguito a un processo di consultazione con la Commissione europea denominato “policy dialogue” - ai fini di una definizione degli obiettivi strategici e operativi nonché degli interventi da realizzare con la dotazione finanziaria a disposizione.

Il PN, approvato nella sua prima versione ad agosto 2015, è stato successivamente sottoposto a revisioni che hanno rimodulato i contenuti dello stesso, anche in funzione dei mutamenti degli scenari migratori intervenuti nel corso della realizzazione del Programma, pervenendo all’ultima versione approvata a maggio 2020.

Il PN è articolato al suo interno in tre Obiettivi Specifici afferenti rispettivamente al sistema di Asilo (Obiettivo Specifico 1 – Asilo), alle misure di integrazione (Obiettivo Specifico 2 – Integrazione/Migrazione legale) e agli interventi di rimpatrio sia volontario sia forzato (Obiettivo Specifico 3 – Rimpatri). Nell’ambito di ciascun Obiettivo Specifico sono delineate molteplici azioni che si riferiscono a diversi settori di intervento.

L’Autorità Responsabile del Fondo è l’organismo pubblico dello Stato membro interessato, cui compete la gestione e il controllo per una corretta esecuzione del Programma Nazionale. In Italia l’Autorità Responsabile è il Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del ministero dell’Interno. La Direzione Generale dell’Immigrazione e Politiche per l’Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata altresì designata Autorità Delegata del Fondo, in virtù delle competenze istituzionali di cui è titolare in materia di immigrazione e integrazione.

Le funzioni di verifica sul fondo e sul relativo sistema di gestione e di controllo sono esercitate da un’apposita Autorità di audit indipendente sotto il profilo funzionale dall’Autorità responsabile e designata con decreto del 12 agosto 2014 del Capo Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell’Interno.

La definizione della struttura organizzativa e delle regole per la gestione, il controllo, il monitoraggio e la rendicontazione del Fondo sono state esplicitate nel documento contenente il “Sistema di Gestione e Controllo” (SI.GE.CO.), condiviso con la Commissione europea. L’intero processo di selezione, monitoraggio e controllo dei progetti finanziati dal Fondo Fami è gestito mediante un apposito sistema informativo.

La dotazione finanziaria originariamente prevista per l’Italia era pari a 310.355.777 euro. Attualmente le risorse complessive, riferite all’ultima versione approvata del PN, ammontano a 399.075.470 euro di quota comunitaria, cui si aggiunge una pari somma di risorse nazionali. Si vedano: il Programma Nazionale FAMI rev. 9.0 approvato con decisione C(2020) 2896 del 04.05.2020; gli Interventi finanziati al 1° ottobre 2021.

 

 

 


Articolo 34
(
Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini)

 

 

L’articolo 34 introduce la possibilità, dal 22 marzo 2022, data di entrata in vigore del decreto, e fino al 4 marzo 2023, in deroga alla normativa vigente, dell'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022.

 

L’articolo 34 dispone che dal 22 marzo (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 4 marzo 2023, in deroga alla normativa vigente sui riconoscimenti delle qualifiche professionali sanitarie di cui agli articoli 49 e 50 del Regolamento di cui al DPR 31 agosto 1999, n. 394[53], oltre che alle disposizioni di cui al D. Lgs. 206 del 2007[54] i professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 possano richiedere l'esercizio temporaneo sul territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private.

Tale esercizio riguarda una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.

 

Preliminarmente, in Italia l’esercizio della professione medica - e sanitaria più in generale – è praticabile esclusivamente a seguito di abilitazione alla professione stessa, in considerazione della particolare importanza del bene tutelato, cioè la salute dell'individuo; ne consegue pertanto che tale esercizio è consentito solo attraverso l'iscrizione di Albi professionali, secondo procedure stabilite dalla legge.

La deroga al dispositivo dell’articolo 49 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero), il quale disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni e quindi la possibilità per i cittadini stranieri non residenti di esercitare in Italia come lavoratori autonomi o dipendenti delle professioni corrispondenti (nella fattispecie sanitarie), è di ottenere tale riconoscimento anche in assenza di un titolo abilitante all’esercizio della professione; al riguardo, il successivo articolo 50 del medesimo T.U. specifica quali disposizioni si applicano in particolare agli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo che anche il nominativo del professionista con titolo conseguito all’estero deve risultare negli appositi elenchi di cittadini stranieri che abbiano ottenuto il riconoscimento di titoli abilitanti o per i quali non vi è ancora un ordine o un collegio. Tali elenchi sono tenuti presso il Ministero della salute e vengono aggiornati annualmente.

Lo stesso articolo 50 prescrive come presupposti all’iscrizione, oltre che la conoscenza della lingua italiana, la conoscenza delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia in base alle modalità stabilite dal Ministero della salute: verifica preventiva all’iscrizione che è affidata, oltre che al medesimo Ministero, agli ordini e ai collegi professionali, con oneri a carico dei soggetti interessati.

Inoltre, il citato D. Lgs. 206 del 2007 che dà attuazione alla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, al Capo IV, detta, con riferimento alle diverse professioni, il regime specialistico del riconoscimento delle esperienze professionali e dei periodi di formazione, per quanto qui interessa, dei medici chirurghi, infermieri, odontoiatri, veterinari, specialisti ostetricia, farmacisti[55]. Al riguardo si sottolinea che l’UE ha regolamentato la Tessera professionale europea – EPC, una procedura elettronica diretta ad ottenere il riconoscimento di una professione regolamentata in un altro paese dell'UE, con particolare riferimento al riconoscimento delle qualifiche di cinque professioni specifiche (infermieri responsabili dell'assistenza generale, fisioterapisti, farmacisti, agenti immobiliari e guide alpine).

 

La finalità della norma è agevolare l’ingresso in Italia dei cittadini ucraini in fuga a causa della situazione bellica in atto e disporre per essi l’autorizzazione all’esercizio temporaneo di una professione sanitaria o della professione di operatore socio-sanitario. Poiché in Ucraina non è prevista l’iscrizione all’albo professionale, la norma in esame si rende necessaria al fine della verifica dell’effettiva qualifica professionale ad opera delle strutture sanitarie interessate. Si sottolinea che i predetti professionisti devono essere comunque muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati.

 

Al riguardo, si fa riferimento al progetto del Consiglio d’Europa relativo al Passaporto europeo per le qualifiche dei rifugiati (EQPR) e si propone di facilitare il riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati anche in assenza di una documentazione completa.

Il citato Passaporto è uno strumento internazionale che consente di valutare i titoli di istruzione e le qualifiche dei rifugiati, ottenuti nel Paese di provenienza, anche in caso di documentazione mancante o insufficiente. Consente l’ammissione ad ulteriori studi nei Paesi di arrivo ed accoglienza, agevolando il processo di integrazione e di occupazione dei beneficiari di asilo politico, protezione internazionale e protezione temporanea. Il passaporto indica anche le esperienze lavorative ed il livello linguistico.

Per completezza, si ricorda la Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea (nota anche come "Convenzione di Lisbona sul riconoscimento") del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO, adottata a Lisbona nel 1997. Si tratta del principale strumento giuridico per il riconoscimento delle qualifiche nella regione dell'Europa e dell'America settentrionale dell'UNESCO. Essa consente ai titolari di una qualifica di un paese firmatario di accedere alla valutazione delle sue qualifiche in un altro paese firmatario. Tale valutazione e il successivo riconoscimento possono essere finalizzati ad accedere a un'ulteriore istruzione terziaria; utilizzare titoli accademici; facilitare l'accesso ai mercati del lavoro.

Ai fini della presente scheda di lettura, rileva il fatto che i Paesi firmatari della suddetta Convenzione si sono inoltre impegnati a istituire procedure nazionali per valutare le qualifiche dei rifugiati e degli sfollati, anche quando non esistono documenti ufficiali.

 

Ai cittadini ucraini, che comunque devono risultare residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, viene pertanto consentito l’esercizio temporaneo, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, di una professione sanitaria o la professione di operatore sociosanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata in particolare dalla direttiva 2005/36/CE.

 

In proposito di ricorda che l’articolo 13 del DL.18/2020[56], già prorogato fino al 31 dicembre 2022[57], ha derogato alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie in relazione all’emergenza COVID-19. Tale disposizione prevede, però, la presentazione dell’istanza da parte degli interessati corredata del certificato di iscrizione all’albo professionale del Paese di provenienza, caso non applicabile ai cittadini ucraini, dal momento che è assente l’albo professionale indicato.

Conseguentemente la disposizione in esame si aggiunge a quanto già previsto per il riconoscimento delle qualifiche professionali in relazione all’emergenza sanitaria, prevedendo che le strutture sanitarie interessate possano procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Viene infine previsto che le predette strutture sanitarie comunichino alle Regioni e alle Province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati in base alla norma in esame, anche al fine di consentirne la rilevazione.

 

Si sottolinea che la disposizione presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerati i limiti di spesa previsti dall’articolo 11, comma 1, del DL. n. 35/2019 (L. 60/2019)[58] per i contratti stipulati a carattere temporaneo dalle strutture sanitarie a tempo determinato ovvero con incarichi libero professionali anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga a quanto previsto dal D. Lgs. n. 165/2001.

 

Si ricorda che il D. Lgs 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego) come modificato dalla legge 97/2013 (legge comunitaria 2013) ha esteso l’accesso al pubblico impiego, già previsto per i cittadini dell’Unione Europea, anche ai cittadini stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti (art. 38 del D.Lgs 165/2001), ma non a tutti indistintamente. In particolare la possibilità di svolgere un lavoro presso una pubblica amministrazione e? possibile per i lavoratori stranieri titolari di:

·       permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo (ex carta di soggiorno);

·       status di rifugiato;

·        status di protezione sussidiaria

Possono, inoltre, accedere al pubblico impiego i familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

L’accesso al pubblico impiego per i cittadini stranieri non e? stato esteso ai ruoli che, nelle amministrazioni pubbliche, implicano esercizio di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell’interesse nazionale.

Al riguardo, il Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1998) prevede diversi titoli di soggiorno che consentono lo svolgimento di una attività lavorativa, quali:

·       permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;

·       permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale;

·       permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo;

·       permesso di soggiorno per attesa occupazione;

·       permesso di soggiorno per motivi familiari;

·       permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti (ex carta di soggiorno);

·       permesso di soggiorno per richiesta asilo;

·       permesso di soggiorno per asilo politico;

·       permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;

·       permesso di soggiorno per motivi umanitari (in corso di validità al momento dell’approvazione del DL 113/2018 che lo ha abrogato);

·       permesso di soggiorno per “casi speciali” – regime transitorio (equivalente per la durata del regime transitorio al permesso per “motivi umanitari” abrogato);

·       permesso di soggiorno per “protezione speciale (introdotto dal DL 113/2018);

·       permesso di soggiorno per calamità (introdotto dal DL 113/18);

·       permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile (introdotto dal DL113/18);

·       permesso di soggiorno per “casi speciali”;

·       protezione sociale ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 286/1998;

·       particolare sfruttamento lavorativo ai sensi dell’art 22 co. 12-quater DLgs 286/1998;

·       vittime di violenza domestica ai sensi dell’art. 18-bis D.Lgs. 286/1998;

·       permesso di soggiorno per apolidia.

Alcune categorie di permessi di soggiorno consentono l’attività lavorativa in condizioni particolari:

§  permesso di soggiorno per motivi di studio / formazione permesso di soggiorno per motivi di tirocinio;

§  permesso di soggiorno per assistenza minore;

§  permessi di soggiorno rilasciati in casi particolari di ingresso ex art. 27 del testo unico immigrazione;

§  permessi rilasciati per motivi di: ricerca scientifica;

§  attività sportiva;

§  lavoro di tipo artistico;

§  vacanza lavoro;

§  missione volontariato;

§  permesso di soggiorno per cure mediche;

§  permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19 co. 2 lett. d-bis D.Lgs. n. 286/1998 (introdotto dal DL n. 113/2018);

§  permesso di soggiorno per residenza.

Non consentono attività lavorativa i permessi di soggiorno per: turismo; motivi religiosi; giustizia; attesa cittadinanza; attesa apolidia.

 

L’articolo 13 del DL. 18/2020 ha consentito, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Stato dell’Unione europea o in Stati terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche, fino al 31 dicembre 2022, da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all’estero in base a specifiche direttive dell’Unione europea (v. infra direttiva 2005/36/CE).

Le Regioni e le Province autonome possono pertanto procedere al reclutamento di tali professionisti in relazione al solo periodo dell’emergenza epidemiologica in base a quanto disposto dai precedenti articoli 2-bis e 2-ter del medesimo DL. 18/2020.

Peraltro, il comma 1-bis del richiamato DL. 18/2020 consente alle pubbliche amministrazioni, per tutta la durata del periodo emergenziale, di assumere, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario, i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo restando ogni altro limite di legge. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato pertanto consentito l’esercizio temporaneo di professioni sanitarie con qualifica conseguita all’estero per permettere a Regioni e Province autonome di attingere ad ulteriori risorse umane allo scopo di far fronte alle carenze di personale sanitario.

A tal fine, gli interessati ha dovuto presentare istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo dello Stato di provenienza, alle Regioni e Province autonome, le quali possono procedere al reclutamento temporaneo, nei limiti delle risorse previste dal medesimo decreto legge n. 18/2020.

Più in dettaglio, il citato articolo 2-bis consente il conferimento di incarichi di lavoro autonomo - anche di collaborazione coordinata e continuativa - della durata di sei mesi, prorogabili secondo necessità, agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, oltre che ai medici specializzandi agli ultimi anni, e la possibilità, da parte delle regioni, di conferire a personale medico e infermieristico in pensione incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore a 6 mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza. L’articolo 2-ter ha inoltre consentito l’attribuzione di incarichi individuali a tempo determinato tramite selezione per titoli e colloquio per la durata di un anno non rinnovabile.


Articolo 35
(Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali)

 

 

 

L’articolo 35, comma 1, lettera a), consente al MAECI (quale Autorità competente, responsabile dell'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 221/2017[59]), di avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, per le valutazioni di competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle esportazioni di prodotti a duplice uso e di altri prodotti oggetto di misure restrittive unionali, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dal 2022, con contratti di lavoro autonomo e nel rispetto della disciplina contenuta nell'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. La lettera b) stabilisce che i procedimenti autorizzativi relativi alle operazioni commerciali effettuate sui prodotti a duplice uso si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005). La piattaforma garantisce la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, nonché la continuità operativa del sistema, cui si accede esclusivamente su base personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione. Inoltre, con avviso da pubblicare nella GU il MAECI comunica la data a partire di avvio dell'operatività della piattaforma ed eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento. La lettera c) disciplina le modalità di effettuazione delle visite ispettive alle quali sono sottoposte le operazioni aventi per oggetto prodotti a duplice uso. Il comma 2 dispone in relazione ai relativi oneri.

 

Come si evince dalla relazione illustrativa, a seguito della crisi ucraina, l'Unione europea ha ampliato il novero dei prodotti a duplice uso soggetti ad autorizzazione e ha adottato un importante pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia e della Bielorussia. Questo impone alcuni urgenti adeguamenti dell'apparato amministrativo di controllo, sia dal punto di vista della dotazione di risorse umane per la UAMA, struttura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale responsabile dei procedimenti autorizzativi di cui trattasi e dei meccanismi di controllo e di ispezione previsti dalla normativa vigente. È inoltre necessario disporre, anche alla luce del regolamento (UE) 2021/821 di rifusione della disciplina unionale in materia di prodotti a duplice uso, l'urgente implementazione del meccanismo di e-licensing, esteso anche agli altri beni soggetti a misure restrittive.

 

Si vedano le misure restrittive dell'UE in risposta alla crisi in Ucraina

 

Nel dettaglio, la lettera a) novella l'articolo 4 del d.lgs. n. 221/2017, inserendovi il nuovo comma 2-bis.

La lettera b) novella l'articolo 8 dello stesso d.lgs. n. 221/2017, introducendovi i nuovi commi 7-bis e 7-ter.

La lettera c) novella l'articolo 17 del d.lgs. n. 221/2017, aggiungendo un nuovo periodo al comma 4. La nuova disposizione prevede che il MAECI effettua visite ispettive presso le imprese mediante invio di ispettori che possono accedere ai locali pertinenti, nonché esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base al presente decreto.

Il comma 2 dispone in relazione agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2022, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per il 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI.

 

L'articolo 1, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 221/2017 definisce come «prodotti a duplice uso» i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare di cui all'articolo 2, numero 1) del regolamento duplice uso ed elencati nell'allegato I del medesimo regolamento (regolamento n. 2021/821/UE, che, all'articolo 31, ha abrogato il regolamento (CE) n. 428/2009).

In base all'articolo 2, numero 1) del regolamento n. 2021/821/UE, i «prodotti a duplice uso» sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari.

L'articolo 1, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 221/2017 definisce come «prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali» quei prodotti o quelle attività il cui commercio con determinati Paesi terzi è controllato conformemente ai regolamenti (UE) concernenti misure restrittive, cioè quelle misure adottate ai sensi dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi terzi assoggettati ad embargo commerciale.

 

Il regolamento n. 2021/821/UE stabilisce norme a livello dell’Unione europea (Unione) per il controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.

L’allegato I, sulla base di accordi internazionali sul controllo, stila un elenco dei prodotti a duplice uso che richiedono un’autorizzazione di esportazione. Tra questi sono presenti:

Ulteriori prodotti a duplice uso, compresi i servizi di intermediazione correlati o l’assistenza tecnica, richiedono l’autorizzazione di esportazione, qualora siano destinati, in tutto o in parte:

L’autorizzazione è richiesta per l’esportazione:

Gli Stati membri possono:

Il regolamento prevede quattro tipi di autorizzazione validi nell’intero territorio doganale dell’Unione:

Gli esportatori che richiedono un’autorizzazione devono:

Le autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica sono conferite dalle autorità nazionali e sono valide nell’intero territorio doganale dell’Unione, e richiedono dettagli relativi a:

Gli Stati membri, quando decidono di conferire o rifiutare una richiesta di autorizzazione, debbono tenere conto di quanto segue:

Gli Stati membri devono:

La Commissione ha le seguenti responsabilità:

Il regolamento istituisce un gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso presieduto dalla Commissione con un rappresentante per ogni Stato membro. Tale gruppo:

La Commissione e gli Stati membri si avvalgono dello scambio di informazioni e migliori pratiche, dello sviluppo delle capacità e del coinvolgimento di paesi terzi per promuovere la convergenza globale sui controlli delle esportazioni dei prodotti a duplice uso.

Il regolamento abroga e rivede il regolamento (CE) n. 428/2009 dal 9 settembre 2021, con l’eccezione delle domande di autorizzazione presentate prima di tale data.

Il regolamento è in vigore dal 9 settembre 2021.

 

L'articolo 7-bis della L. n. 185/1990 (inserito dal d.lgs. n. 105/2012) individua l'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) del MAECI quale autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia di cui alla presente legge. L'UAMA è diretta da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario nominato dal Ministro degli affari esteri. L'UAMA si avvale anche di personale di altre Amministrazioni, tra cui, in particolare, personale militare appartenente al Ministero della difesa, distaccato al Ministero degli affari esteri.

L'articolo 2, comma 3-bis, del regolamento di riorganizzazione del MAECI (DPR n. 95/2010) prevede che l'Autorità nazionale - UAMA opera nell'ambito della Segreteria generale e attende al rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio di armamenti e dei certificati per le imprese e agli altri compiti previsti dalla legge n. 185/1990; nonché segue, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, le questioni di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attinenti alla politica di esportazione ed importazione dei materiali a doppio uso.

 

 


Articolo 36, comma 1
(Proroga di incarichi temporanei di personale docente
e ATA della scuola)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 36 dispone – nel limite di spesa indicato – una proroga ulteriore, rispetto a quella prevista dalla legge di bilancio 2022, per gli incarichi temporanei di personale docente e ATA (c.d. “organico COVID”) già prorogati fino al 31 marzo 2022, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali, nelle quali il termine è prorogato fino al 30 giugno 2022 e non oltre tale data.

 

Si ricorda che la facoltà di attivare incarichi temporanei di personale docente e ATA per finalità connesse all’emergenza epidemiologica è stata introdotta dall’art. 231-bis, comma 1, del D.L. 34/2020, e poi ulteriormente estesa dall’art. 58, commi da 4-ter a 4-quinquies, del D.L. 73/2021, sempre a valere sul medesimo “Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dall’art. 235 dello stesso D.L. 34/2020. Il termine di possibile proroga degli incarichi attivati, originariamente fissato al 30 dicembre 2021, è stato prorogato prima dall’art. 1, comma 326, della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) e poi dall’art. 36, comma 1, del D.L. 21/2022, qui in commento, che hanno contemporaneamente disposto i relativi incrementi del Fondo. 

 

A copertura delle proroghe, la disposizione prevede un incremento pari a 170 milioni di euro del “Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, la cui consistenza risulta così portata da 400 milioni a 570 milioni per il 2022.

 

La relazione tecnica precisa che la quantificazione tiene conto del costo giornaliero della proroga, differente tra le varie Regioni, e delle risorse ancora a disposizione del Ministero dell'istruzione. Rimane fermo in capo a quest’ultimo – come chiarito dalla stessa relazione – il monitoraggio entro il 31 luglio 2022, relativamente alla quota parte delle risorse che risulti non spesa al fine del versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.


Articolo 36, comma 2
(Incremento del fondo per l’acquisto di beni
di utilizzo igienico-sanitario nelle scuole)

 

 

Il comma 2 dell’articolo 36 incrementa, per l’anno 2022, entro il limite di spesa di 30 milioni di euro, il “Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022”, istituito dall’art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021.

 

Si ricorda che il Fondo sopra menzionato è stato istituito con uno stanziamento originario, per il 2021, di 350 milioni di euro, da impiegarsi per l’acquisto di beni e servizi destinati al contenimento del rischio epidemiologico da adottare presso le istituzioni scolastiche statali.

Più in dettaglio, l’art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021 individuava quali possibili destinazioni delle risorse:

§  l’acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;

§  l’acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

§  gli interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali;

§  gli interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica;

§  l’acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;

§  l’adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica;

§  l’installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore;

§  l’acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria.

 

Rispetto alle plurime destinazioni ammessa dalla norma istitutiva del Fondo, la disposizione in commento circoscrive la finalità d’impiego delle risorse all’acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Sicilia, in funzione del numero di allievi frequentanti.

 


Articolo 37
(Contributo straordinario contro il caro bollette)

 

 

L’articolo 37 istituisce, per l’anno 2022, un contributo straordinario a carico di soggetti operanti nel settore energetico, nella misura del 10 per cento dell’incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto “extraprofitto”). Sono esclusi i soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento.

 

Il comma 1 precisa l’ambito soggettivo di applicazione della norma. Segnatamente, sono tenuti al versamento del contributo, previsto a titolo di prelievo solidaristico straordinario dall’articolo 37, i soggetti che esercitano in Italia le attività di:

§  produzione di energia elettrica per la successiva rivendita;

§  produzione di gas metano;

§  estrazione di gas naturale;

§  rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale;

§  produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;

§  importazione a titolo definitivo, oppure introduzione nel territorio italiano da altri stati dell’UE, di energia elettrica, gas naturale, gas metano e prodotti petroliferi.

 

Sono dunque esclusi gli autoproduttori di energia elettrica e i soggetti, come il GME, che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti

 

I commi 2 e 3 forniscono indicazioni circa la definizione e le modalità di calcolo della base imponibile e stabiliscono la misura del contributo, nonché i casi di esclusione.

La base imponibile è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021, al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del medesimo periodo tra il 2020 e il 2021. Il totale delle operazioni attive e delle operazioni passive coincide con l’importo, al netto dell’IVA, indicato nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA trasmesse per i trimestri compresi nei periodi di riferimento dalla norma.

Ai sensi dell’articolo 21-bis del D.L. n. 78 del 2010, i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate mensilmente o, per alcune attività quali la somministrazione di gas, energia elettrica, acqua e simili con cadenza trimestrale.

 

Il contributo si applica nella misura del 10 per cento del saldo così calcolato. Sono, tuttavia, esclusi i soggetti che conseguono dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022 un incremento, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021, del saldo tra operazioni attive pari o inferiore a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento. Il gettito atteso è stimato dal Governo, nella relazione tecnica, in 3,98 miliardi di euro.

 

Il comma 4 prevede che i soggetti partecipanti a un Gruppo IVA assumano, ai fini della determinazione dei saldi tra operazioni attive e passive, i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA che riportano il proprio codice fiscale, nonché, per le operazioni infragruppo, irrilevanti ai fini dell’IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi.

La disposizione si rende necessaria in quanto le comunicazioni dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA effettuate unitariamente dal Gruppo IVA, quale autonomo soggetto d’imposta, tramite il proprio rappresentante, consentono di conoscere soltanto il dato aggregato delle liquidazioni periodiche del gruppo e non i dati delle operazioni riferibili ai singoli partecipanti.

 

Si rammenta che l’articolo 5 del D.L. n. 13 del 2022, che il disegno di legge di conversione del D.L. n. 4 del 2022 ha sostanzialmente trasposto all’articolo 15-bis del medesimo decreto, prevede, dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022, l’applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20kW che beneficiano di premi fissi, non dipendenti dai prezzi di mercato, mediante il Conto energia e dagli impianti di potenza superiore alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

In base a tale meccanismo di compensazione, i produttori sono tenuti a versare al GSE, la differenza tra i ricavi ottenuti ai prezzi applicati da febbraio a dicembre 2022 e i ricavi che avrebbero altrimenti conseguito applicando un prezzo di riferimento pari al prezzo medio dell’energia registrato tra il 2010 e il 2020 nelle diverse zone di mercato. Nel caso in cui il prezzo di vendita negli ultimi 10 mesi del 2022 fosse più basso, otterrebbero dal GSE il relativo importo. Le somme così corrisposte dai produttori al GSE sono poi versate in un apposito fondo presso la Cassa per i servizi energetici ed ambientali.

La norma intende così stabilizzare i prezzi di vendita dell’energia prodotta da tali impianti e sottrarre ai produttori, per destinare a finalità collettive, gli eventuali “extra-profitti” conseguiti da febbraio a dicembre 2022. Si rinvia alla scheda di lettura descrittiva dell’articolo 15-bis del D.L. n. 4 del 2022 per un approfondimento della medesima norma.

 

Stante l'attuale formulazione della norma in commento, andrebbe valutata l’opportunità di precisare se concorra alla base imponibile del contributo anche l'importo che taluni impianti da fonti rinnovabili sono chiamati a versare al GSE, ai sensi dell'articolo 15-bis del D.L. n. 4 del 2022 sopra descritto in ragione del più alto prezzo di vendita incassato nei mesi di febbraio e marzo 2022 rispetto al prezzo di riferimento.

 

Il comma 5 stabilisce al 30 giugno 2022 il termine per la liquidazione e il versamento del contributo, da effettuarsi in sede di versamento unitario delle imposte e dei contributi previdenziali. Rinvia poi ad un provvedimento che sarà adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’ARERA:

§  la definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, per l’attuazione della norma;

§  le modalità di versamento del contributo;

§  l’individuazione di eventuali dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti energetici e dell’energia elettrica;

§  le modalità di scambio delle informazioni con la Guardia di finanza.

 

Il comma 6 prevede che, ai fini dell’accertamento, dell’adozione di sanzioni, della riscossione del contributo e dell’eventuale contenzioso, si applichino le disposizioni in materia di IVA in quanto compatibili.

 

Il comma 7 esclude la deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

 

Il comma 8 prevede una misura di salvaguardia a tutela dei consumatori: al fine di evitare la traslazione del contributo sui prezzi al consumo, per il periodo dal 1° aprile fino a fine 2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo comunicano entro la fine di ciascun mese solare all’AGCM il prezzo medio di acquisto, produzione e vendita dell’energia elettrica, del gas naturale, del gas metano e dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente. Le modalità di trasmissione di tali dati sono stabilite dalla medesima Autorità. Questa è chiamata a predisporre un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni trasmesse. Sulla base dei dati ricevuti e delle verifiche conseguentemente svolte, l’Autorità adotta i provvedimenti di sua competenza.

 

Il comma 9 prevede che l’AGCM, ai fini dei riscontri e delle verifiche dei dati ricevuti, si avvalga, secondo modalità che saranno definite mediante apposite intese, della collaborazione della Guardia di finanza, che utilizza anche i dati inviati dai soggetti tenuti al versamento del contributo in base al provvedimento attuativo che sarà adottato dall’Agenzia delle entrate. La Guardia di finanza può esercitare gli stessi poteri che le sono attribuiti per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi.

 

Il comma 10 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2022 per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della Guardia di finanza effettuate dal 1° aprile al 31 dicembre 2022. Per la copertura finanziaria dei relativi oneri la norma rinvia al successivo articolo 38.

 

 

Nel 2008, in un contesto analogo di aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, il legislatore introdusse, con l’articolo 81, commi 16 e seguenti del D.L. n. 112 del 2008, un’addizionale IRES del 5,5 per cento da applicarsi ai soggetti operanti nei settori della ricerca e coltivazione di idrocarburi, della raffinazione di petrolio, della produzione e commercializzazione di prodotti petroliferi ed energia elettrica, che avessero conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro. La norma istitutiva prevedeva anche un divieto di traslazione dell’onere sui prezzi al consumo, affidando all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (oggi Autorità di Regolazione per Reti Energia e Ambiente - ARERA) i relativi compiti di vigilanza.

L’addizionale era giustificata, nel testo della norma istitutiva, dai rincari energetici verificatisi nel 2008. Ai sensi dell’articolo 81, comma 16, era, infatti, introdotta “in dipendenza dell’andamento dell’economia e dell’impatto sociale dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico”.

Ciò nonostante, la misura aveva carattere strutturale e non temporaneo. Inoltre, negli anni a seguire, l’aliquota dell’addizionale fu più volte modificata e l’ambito soggettivo di applicazione esteso ad attività quali la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (originariamente esclusa), la distribuzione, trasmissione e il dispacciamento di energia elettrica e il trasporto e la distribuzione di gas naturale.

Con ordinanza emessa il 26 marzo 2011, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia sollevò questione di legittimità costituzionale delle norme istitutive dell’addizionale introdotta nel 2008. Con sentenza n. 10 del 2015, la Corte Costituzionale dichiarò l’illegittimità delle disposizioni istitutive dell’addizionale IRES con le motivazioni e svolgendo le considerazioni di seguito riportate.

Secondo la Corte, la congiuntura economica caratterizzata da un eccezionale rialzo dei prezzi di prodotti energetici al contempo insostenibile per gli utenti e idoneo ad incrementare sensibilmente i margini di profitto degli operatori dei settori interessati può costituire «un elemento idoneo a giustificare un prelievo differenziato che colpisca gli eventuali “sovra-profitti” congiunturali». Tuttavia, «affinché il sacrificio recato ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva non sia sproporzionato e la differenziazione dell’imposta non degradi in arbitraria discriminazione, la sua struttura deve coerentemente raccordarsi con la relativa ratio giustificatrice». Ciò non avviene quando, come nel caso della maggiorazione dell’aliquota IRES prevista dal D.L. n. 112 del 2008:

-      il tributo «si applica all’intero reddito di impresa, anziché ai soli “sovra-profitti”»;

-      manchi una «delimitazione del suo ambito di applicazione in prospettiva temporale o di meccanismi atti a verificare il perdurare della congiuntura economica che ne giustifica l’applicazione»;

In merito al divieto di traslazione, la Corte ha ritenuto che la finalità perseguita è coerente con l’obiettivo dichiarato dalle disposizioni impugnate, ossia l’attenuazione dell’impatto sociale dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico; tuttavia, ha giudicato le relative disposizioni irrazionali per inidoneità a conseguire lo scopo, stante la «impossibilità di prevedere meccanismi di accertamento idonei a garantire che gli oneri derivanti dall’incremento di imposta non si traducano in aumenti del prezzo al consumo».

 

Rispetto alle considerazioni della Consulta sull’addizionale IRES introdotta nel 2008, contenute nella sentenza n. 10 del 2015, le norme in esame prevedono:

§  la temporaneità dell’imposizione, limitata al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022;

§  l’applicazione dell’aliquota del 10% al solo incremento del saldo tra operazioni attive e passive conseguite nel medesimo periodo.

 

Con riferimento a quanto affermato dalla Corte Costituzionale in relazione all’efficacia del divieto di traslazione, le norme in commento – per evitare indebite ripercussioni sui prezzi al consumo - prevedono la possibilità per l’AGCM di intervenire con propri provvedimenti e, per la Guardia di finanza, di esercitare gli stessi poteri che le sono attribuiti per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi.

 

Si valuti l’opportunità di definire con maggior dettaglio, anche alla luce dei sopra ricordati principi fissati dalla Corte Costituzionale, i meccanismi di accertamento previsti per garantire che gli oneri derivanti dall’incremento di imposta non si traducano in aumenti del prezzo al consumo, nonché di precisare la tipologia di provvedimenti adottabili a questo scopo dall’AGCM, con particolare riguardo agli eventuali poteri sanzionatori.


Articolo 38
(Disposizioni finanziarie)

 

 

L’articolo 38, oltre a incrementare il fondo perequativo istituito dal decreto-legge n. 137 del 2020, reca la quantificazione degli oneri derivanti dal decreto in esame e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria.

 

In particolare, il comma 1 incrementa di 40 milioni di euro per l’anno 2022 e 81 milioni di euro per l’anno 2023, per le finalità del presente decreto, il fondo di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.

 

Si ricorda che il suddetto articolo 1-quater ha istituito un fondo perequativo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione iniziale di 5.300 milioni di euro per l'anno 2021, ai fini dell'eventuale adozione - con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (emanati secondo la procedura prevista dal medesimo articolo 1-quater) - di misure di esonero, totale o parziale, dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi, in favore dei soggetti che, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che registrino una significativa perdita di fatturato. La dotazione del fondo è stata ridotta di 16 milioni di euro per l'anno 2021 dall'articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge n. 146 del 2021.

 

Il comma 2 reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dal comma 1 del presente articolo, pari a:

-       3.977.525.207 euro per l’anno 2022,

-       81.900.000 euro per l’anno 2023 e

-       35.580.000 euro per l’anno 2024.

La copertura finanziaria viene individuata come segue:

a)    quanto a 3.977.525.207 euro per l’anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 37 (contributo straordinario contro il caro bollette) per il quale si rinvia alla relativa scheda;

b)    quanto a 35.580.000 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del FISPE (Fondo per interventi strutturali di politica economica), di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 n. 307 del 2004;

c)    quanto a 81.900.000 euro per l’anno 2023 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1 (Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante) e 11 (Disposizioni in materia di integrazione salariale), per i quali si rinvia alle relative schede.

 

Il comma 3, ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Autorizza inoltre il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.


Articolo 39
(Entrata in vigore)

 

L'articolo 39 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal 22 marzo 2022.

 



[1]            Valori calcolati con arrotondamento a due decimali e tenendo conto del vincolo di divisibilità per 90 giorni del trimestre.

[2]            Il bonus per disagio fisico, dunque, prescinde dalla posizione reddituale e per avervi accesso non è necessario presentare l’ISEE, ma una apposita domanda presso i Comuni o i CAF abilitati.

[3]            Nonché le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

[4]            L'articolo 11 comma 3 del D.lgs. n. 102/2014, ha disposto la revisione dell'entità del bonus elettrico già previsto dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007 per i clienti domestici in condizioni di disagio economico, al fine di tener conto degli effetti di maggior spesa prodotti dalla nuova struttura tariffaria introdotta con la delibera dell' Autorità 582/2015/R/eeL del 2 dicembre 2015, garantendo nel contempo la sostenibilità della misura in linea con le esigenze di riduzione dei costi energetici per le famiglie e per le imprese.

[5]            Ai sensi del comma 197 dell’articolo 2 della legge, lo svolgimento delle attività di verifica dell’Ufficio prezzi può essere disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le camere di commercio, i comuni e gli altri enti interessati e la prefettura-ufficio territoriale del Governo, che individuano anche le modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati.

[6]            Sul sito del MISE è pubblicato l’elenco dei Responsabili degli uffici prezzi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

[7]            L'incarico di Garante è stato ricoperto nel tempo da Antonio Lirosi (dall’istituzione fino a febbraio 2009), Luigi Mastrobuono (da febbraio a giugno 2009), Roberto Sambuco (da luglio 2009 a luglio 2012), Gianfrancesco Vecchio (da ottobre 2012 al 30 novembre 2016), Andrea Napoletano (dal 19 giugno 2017 al 31 luglio 2018). Dal 3 gennaio 2019 ad aprile 2021, la funzione è stata ricoperta da Salvatore Barca.

[8]            Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[9]            Quanto previsto si applica anche alle imprese in cui almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici.

[10]           A questo proposito, appare opportuno ricordare che fino al 28 febbraio 2021 sono state ammesse all’intervento straordinario del Fondo anche le imprese mid-cap (cioè, le imprese fino a 499 dipendenti). A decorrere dal 1° marzo 2021, la legge di bilancio 2021 ha disposto la "migrazione" delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle cd. mid-cap sullo strumento "Garanzia Italia" SACE. Dunque, a decorrere dal 1 marzo 2021 fino al 30 giugno 2022, SACE concede a favore delle "mid-cap" garanzie alle medesime condizioni già ad esse riconosciute dal Fondo di garanzia PMI, indicate nell’articolo 1.bis-1 del decreto-legge n. 23/2020 : a titolo gratuito, con copertura fino al 90 per cento del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.

[11]           Fermo restando l’importo massimo di 30 mila euro, il finanziamento non può superare il 25% dei ricavi o il doppio della spesa salariale annua dell’ultimo esercizio utile, ai sensi di quanto consentito dalla Disciplina europea sugli aiuti di Stato nell’attuale contesto pandemico “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 cd. Temporary Framework”.

[12]           Nonché a favore degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento. Per essi, ai sensi del comma 12-bis dell’art. 13, fino al 30 giugno 2022, opera una riserva fino al 100 milioni di euro delle risorse del Fondo;

[13]           La legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 216-218) è intervenuta, disponendo che i finanziamenti suddetti possano avere, dal 1° gennaio 2021, una durata non più di 10, come originariamente previsto, ma di 15 anni e che, il beneficiario dei finanziamenti già concessi a quella data, possa chiederne il prolungamento, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata

[14]           Su richiesta del finanziato e previo accordo tra le parti.

[15]           La dotazione iniziale del Fondo era pari a 1.000 milioni di euro per il 2020. Il decreto-legge n. 34/2020 ha consistentemente rifinanziato il Fondo, di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020 destinando, di tale importo, 1.700 milioni di euro alle garanzie rilasciate da SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali, ai sensi dell’art. 35 del medesimo decreto (articolo 31, comma 1). Gli stanziamenti a favore del Fondo sono dunque complessivamente pari a 29,3 miliardi di euro (articolo 31).

[16] Ovvero, l'imposta nazionale sull'energia pagabile sia pari almeno allo 0,5% del valore aggiunto. Nell'ambito di questa definizione, gli Stati membri possono applicare concetti più restrittivi, compresi il valore del fatturato, e le definizioni di processo e di settore.

[17] La Commissione richiama inoltre la consultazione degli Stati membri in merito a modifiche mirate degli orientamenti sugli aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione (ETS), in particolare per ampliare l'elenco dei settori ammessi a beneficiarne, assicurando al tempo stesso che ricevano incentivi rafforzati per migliorare l'efficienza energetica e/decarbonizzare la loro produzione e limitando le distorsioni della concorrenza tra gli Stati membri

[18] Le misure di aiuto che rientrano nella Comunicazione qui in esame possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti «de minimis» o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo. Possono essere altresì cumulate con gli aiuti concessi nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19, a condizione che siano rispettate le relative norme sul cumulo di entrambe le comunicazioni. Quando gli Stati concedono agli stessi beneficiari prestiti o garanzie nell’ambito del quadro temporaneo COVID-19 e della comunicazione qui in esame, se l’importo complessivo del capitale del prestito è calcolato sulla base del fabbisogno di liquidità autodichiarato del beneficiario, gli Stati stessi devono garantire il fabbisogno di liquidità sia coperto una sola volta dalle misure di aiuto. Analogamente, possono essere cumulati con gli aiuti gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; cui all’articolo 107, par. 2, lett. b), TFUE ma non devono verificarsi sovracompensazioni del danno subito dal beneficiario.

[19] Entro il 31dicembre 2022 la Commissione riesaminerà tutte le sezioni della Comunicazione alla luce di importanti considerazioni inerenti alla concorrenza o economiche, così come degli sviluppi della situazione internazionale. Se opportuno, la Commissione può anche fornire ulteriori chiarimenti su particolari aspetti.

[20] Il costo ammissibile è rappresentato dal prodotto del numero di unità di gas naturale ed energia elettrica acquistate dall’impresa presso fornitori esterni in qualità di consumatore finale nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022 («periodo ammissibile») e il determinato aumento del prezzo che l’impresa paga per unità consumata (espresso, ad esempio, in EUR/MWh). Tale aumento di prezzo viene calcolato come la differenza tra il prezzo unitario pagato dall’impresa in un dato mese e il doppio (200 %) del prezzo unitario pagato dall’impresa in media per il periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021

[21]           Al 31/12/2021 le risorse ammontano a 855 milioni.

[22]           In data 21 gennaio 2015 il Ministro dello Sviluppo Economico, a seguito dell’istanza presentata dal Commissario Straordinario ex D.L. 61/2013 (conv. in L. 89/2013) dott. Piero Gnudi, ha disposto con proprio decreto l’ammissione di Ilva S.p.A. alla procedura di Amministrazione Straordinaria a norma dell’art. 2 del D.L. n. 347/2003.

[23]           Con riguardo all’iter di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria il decreto legge n. 347 prevede un accesso cd. diretto, disponendo che il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta dell’imprenditore, valutata la sussistenza dello stato di insolvenza e dei requisiti occupazionali e debitori indicati richiesti, possa procedere immediatamente, con proprio decreto, all'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, (che assume dunque ab initio l’amministrazione dell’impresa) (art. 2, co. 2, primo periodo). Per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, nonché per le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 207/2012 (cd. D.L. ILVA), l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria e la nomina del commissario straordinario sono disposte con decreto sia esso del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro dello sviluppo economico (MISE), secondo le modalità di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 270/1999, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto, che può anche prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura (art.2,co.2, secondo periodo). Nel caso di ILVA S.p.A. il MISE ha adottato il D.M. 21 gennaio 2015.

Ai sensi del D.L. n. 347/2003 il decreto di ammissione è stato comunicato immediatamente al tribunale competente, che ha dichiarato l’insolvenza dell'impresa. La sentenza del Tribunale ha determinato, con riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti previsti dalla disciplina ordinaria di cui al D. Lgs. n. 270/1999.

[24]           L’articolo 3, comma 3 del D.L. n. 347/2003 dispone che “quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'articolo 2, comma 1. Per «imprese del gruppo» si intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività. Alle imprese del gruppo si applica la stessa disciplina prevista dal presente decreto per l'impresa già soggetta alle procedure”.

[25]           In data 5 gennaio 2016, i Commissari Straordinari hanno pubblicato un avviso recante “Invito a manifestare interesse in relazione all’operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e ad altre società del medesimo gruppo”. A seguito dell’esame delle manifestazioni di interesse ricevute ai sensi del suddetto invito, i Commissari Straordinari hanno ritenuto opportuno avviare una autonoma procedura volta, specificamente, alla cessione a terzi dei complessi aziendali di Sanac.

[26]           Nel 2013 il giudice nazionale ha sottoposto a sequestro preventivo somme appartenenti ai principali azionisti ed ex dirigenti dell'ILVA in attesa della conclusione dei procedimenti penali a loro carico per danni ambientali. Secondo quanto informa la Commissione UE nel documento del 20 gennaio 2016, le somme ([…] di euro) poste sotto sequestro dal giudice nazionale il 20 maggio 2013 risultavano nella disponibilità di trust statunitensi e svizzeri.

[27]           La norma aveva autorizzato un prestito statale fino a 800 milioni di euro, solo parzialmente erogato alla Società. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 2 agosto 2016 è stato disposto il finanziamento di cui al DL n. 191/2015, art. 1, comma 6- bis, per un importo complessivo di € 764,8 milioni. Con DDG del 30 settembre 2016 è stata impegnata la somma di € 764,8 milioni, gravante sul capitolo 7400, pg 2, di cui al citato DI 2 agosto 2016 ed è stato autorizzato un versamento di un importo pari a 266 milioni, con obbligo di rimborso.

[28]           Cfr. art. 3, comma 2 del D.L. n. 1/2015.

[29]           L’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 243/2016, ha infatti riservato 30 milioni (10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019), rinvenienti dal rimborso del finanziamento statale, alla realizzazione della parte del programma dell’Amministrazione Straordinaria avente ad oggetto il “Piano di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola”, di cui all’art. 1, co. 8.5, D.L. n. 191/2015. Tali somme sono dunque anch’esse iscritte nella contabilità speciale intestata alla gestione commissariale.

[30]           Il rientro delle somme in Italia si è concluso a maggio 2017, a seguito dell’accordo transattivo stipulato tra i commissari straordinari di ILVA S.p.A. e la Partecipazioni Industriali S.p.A. (già RIVA FIRE, società Capogruppo facente capo alla famiglia Riva), con contestuale accoglimento da parte del GUP di Milano della richiesta da parte dei difensori dei soggetti imputati di patteggiamento (applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.- sentenza depositata il 26 maggio 2017). In virtù dell’accordo transattivo, le somme sono state dunque materialmente trasferite al Fondo unico giustizia (FUG) perché il FUG, e, per esso Equitalia Giustizia S.p.a., quale gestore ex lege del Fondo, le impiegasse per la sottoscrizione di obbligazioni emesse da ILVA in amministrazione straordinaria. Tali somme e le relative obbligazioni sono state successivamente - in virtù della sentenza del GUP di Milano - oggetto di confisca sempre mantenendo la destinazione (bonifica e risanamento ambientale, previa restituzione del prestito erogato ad ILVA) indicata dall’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 1/2015.

[31]           La Commissione Europea, con la decisione n. 1498/2018, rilevando la natura privata delle somme, essendo derivate da una transazione stipulata con i precedenti proprietari e gestori dello stabilimento, ha escluso che la disciplina italiana circa la forma giuridica del trasferimento di queste somme a favore di Ilva in A.S. potesse configurare un aiuto di Stato.

[32]           Il comma 1 reca alcune novelle all'articolo 44 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

[33]           Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 10 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, quest’ultimo ambito comprende (con l’applicazione, naturalmente, anche dei relativi obblighi contributivi):

              a) le imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, di produzione e distribuzione dell'energia, acqua o gas;

              b) le cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, relativo al "riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi";

              c) le imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;

              d) le cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitino attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri, limitatamente ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

              e) le imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e allo sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

              f) le imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

              g) le imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

              h) le imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

              i) le imprese addette all'armamento ferroviario;

              l) le imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

              m) le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;

              n) le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

              o) le imprese artigiane che svolgano attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgano tale attività di lavorazione in laboratori, con strutture e organizzazione distinte dall’attività di escavazione.

[34]           Anche per tali limiti - che sono posti dall'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015 - occorre far riferimento alla singola unità produttiva.

[35]           Tale limite più elevato (di cui al comma 2 del citato articolo 4 del D.Lgs. n. 148 del 2015) concerne: le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; le imprese artigiane che svolgano attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgano tale attività di lavorazione in laboratori, con strutture e organizzazione distinte dall'attività di escavazione.

[36]           Questi ultimi sono: il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.

[37]           Cfr. l'articolo 30, comma 1-bis, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni.

[38]           In ogni caso, la durata non può superare quella massima cumulativa (summenzionata) prevista per i trattamenti ordinari e straordinari dall’articolo 4, comma 1, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015).

[39]           Cfr. l'articolo 29, comma 3-bis, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni.

[40]           Cfr. l'articolo 5 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni.

              Si ricorda che, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, il contributo addizionale non è dovuto qualora il trattamento sia concesso per eventi oggettivamente non evitabili (articolo 13, comma 3, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015).

              Inoltre, a decorrere dal 2025, è prevista una riduzione del contributo addizionale per alcune fattispecie (articolo 5 citato del D.Lgs. n. 148).

[41]           Cfr. l'articolo 29, comma 8, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni.

[42]   Si ricorda che la contribuzione addizionale, connessa ai trattamenti di cui al comma 1, determina, in ragione della deducibilità fiscale dei contributi previdenziali, oltre ad una riduzione della base imponibile fiscale per il 2022, una riduzione dei relativi acconti fiscali nel 2023 (calcolati in base al "metodo storico") ed un connesso incremento dei versamenti nel 2024 (in sede di saldo).

[43]   Si ricorda che la riduzione, relativa al 2022, delle entrate contributive dell'INPS determina, in ragione della deducibilità fiscale dei contributi previdenziali, oltre ad un incremento della base imponibile fiscale per il 2022, un incremento dei relativi acconti fiscali nel 2023 (calcolati in base al "metodo storico") ed una connessa riduzione dei versamenti nel 2024 (in sede di saldo).

[44]           Riguardo al motivo di tali minori entrate, cfr. supra, in nota.

[45]           Riguardo al motivo di tale incremento, cfr. supra, in nota.

[46]           La relazione tecnica è reperibile nell'A.S. n. 2564.

[47]           Si ricorda in proposito che il richiamato art. 1, co. 852, della L. 296/2006, ha previsto l’istituzione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un'apposita struttura, con forme di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, finalizzata a contrastare il declino dell'apparato produttivo, anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all’art. 2, co. 1, lett. a), del D. Lgs. 270/1999, che versino in crisi economico-finanziaria. Si tratta delle imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento, che abbiano un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione salariale, non inferiore a duecento da almeno un anno. l’articolazione, la composizione e l’organizzazione di tale struttura sono disciplinate dal DM del 18 dicembre 2007.

 

[48]           Tale incentivo è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, intervenuta con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021 per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato eseguite entro il 31 dicembre 2021 (termine finale di operatività del Temporary Framework). L’applicabilità dell'agevolazione in oggetto è stata poi prorogata sino al 30 giugno 2022 con la decisione C(2022) 171 final.

 

[49]           Di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (t.u. del pubblico impiego), ossia: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI.

[50]           Endpoint Detection and Response, sistemi che individuano le minacce monitorando i dispositivi che possono connettersi ad una rete (endpoint). 

[51]           Quelle indicate dalla lettera c) sono le emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

[52]           Tali disposizioni sono state successivamente trasposte nell’emendamento 2.0100 che il Governo ha presentato al disegno di legge A.C. 3491, di conversione del decreto legge n. 14 del 2022, attualmente all’esame del Senato.

[53]           Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

[54]           Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

 

[55]           La direttiva inoltre è volta ad istituire un sistema generale di riconoscimento per altre professioni regolamentate, oltre agli esercenti le professioni sanitarie e gli architetti, quali gli insegnanti, i traduttori e gli agenti immobiliari ed un sistema di riconoscimento basato sull'esperienza professionale, ad esempio per falegnami, tappezzieri ed estetisti.

 

[56]           Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito dalla legge n. 27/2020.

[57]           V. art. 4, comma 3-bis, lett. a) del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (L n. 15/2022).

[58]           In sintesi, a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del SSR non può superare il valore della spesa sostenuta nell’anno 2018 o, se superiore, il valore della spesa dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento, come prescritto dall’articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10 per cento per ciascun anno. Qualora nella singola Regione emergano oggettivi, ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.

[59] Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.