Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Bilancio |
Titolo: | Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (cd. "Decreto Sostegni") |
Riferimenti: | AC N.3099/XVIII |
Serie: | Progetti di legge Numero: 413/2 |
Data: | 10/05/2021 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
Misure urgenti in materia di sostegno
alle imprese e agli operatori economici,
di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all’emergenza da
Covid-19 - (cd. “Decreto Sostegni”)
D.L. 41/2021 – A.C. 3099
Parte I – Schede di lettura
Servizio Studi
Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 371/2
Servizio Studi
Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760-2233 - * - st_bilancio@camera.it - - @CD_bilancio
Progetti di legge n. 413/2
Parte II – Profili di carattere finanziario
Servizio Bilancio dello Stato - Verifica delle quantificazioni n. 326
Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 * bs_segreteria@camera.it
Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione
Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 * com_bilancio@camera.it
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D21041b.docx
INDICE
Titolo I – Sostegno alle imprese e all’economia
Articolo 01 (Proroga del termine per l’IRAP erroneamente non versata)
Articolo 1-bis (Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni)
Articolo 1-ter (Contributo a fondo perduto per le start up)
Articolo 1-quater (Accelerazione delle attività degli indennizzi a favore dei risparmiatori)
Articolo 2 (Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici)
Articolo 3 (Fondo autonomi e professionisti)
Articolo 4, commi 4-11 (Stralcio cartelle esattoriali fino a 5.000 euro)
Articolo 5, comma 14 (Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati)
Articolo 5, comma 15 (Versamenti dell’imposta sui servizi digitali – Web Tax)
Articolo 5, commi 19-22 (Dichiarazione dei redditi precompilata 2021)
Articolo 5, comma 22-bis (Proroga in materia di tabacchi)
Articolo 5-bis (Rivalutazione dei beni settori alberghiero e termale)
Articolo 6, commi 1-4 (Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)
Articolo 6, commi 5-7 (Tariffa speciale del Canone RAI)
Articolo 6-bis (Iva non detraibile e Superbonus)
Articolo 6-ter (Fondo per le emergenze relative alle emittenti locali)
Articolo 6-quater (Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)
Articolo 6-septies (Canoni locazione non percepiti)
Articolo 6-octies (Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico)
Articolo 6-novies (Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali)
Titolo II – Disposizioni in materia di lavoro
Articolo 8, commi 9-11 (Disposizioni in materia di licenziamento)
Articolo 10, commi 1-9 (Indennità per alcune categorie di lavoratori)
Articolo 10, commi 10-15 (Indennità in favore di operatori nel settore dello sport)
Articolo 10-bis (Esenzione dall'imposta di bollo)
Articolo 11 (Reddito di cittadinanza)
Articolo 12 (Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza)
Articolo 13 (Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti)
Articolo 13-bis (Sostegno ai genitori con figli disabili)
Articolo 14 (Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)
Articolo 18 (Proroga degli incarichi di collaborazione dei cosiddetti Navigator)
Articolo 18-bis (Indennità Covid-19 per lavoratori in somministrazione del comparto sanità)
Articolo 19 (Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura)
Titolo III – Misure in materia di salute e sicurezza
Articolo 20 (Disposizioni in materia di vaccinazioni contro il COVID-19 e in materia di farmaci)
Articolo 20-ter (Disposizioni in materia di somministrazioni vaccinali)
Articolo 21 (Alberghi sanitari per l’emergenza da COVID-19)
Articolo 23 (Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali)
Articolo 23, commi 3-bis e 3-ter (Finanziamenti per il Fondo rotativo per la progettualità)
Articolo 23-ter (Fondo per il sostegno alle città d'arte e ai borghi)
Articolo 26-bis (Concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)
Articolo 28 (Regime-quadro per l’adozione di misure di aiuti di Stato per l’emergenza COVID-19)
Articolo 29 (Trasporto pubblico locale)
Articolo 29-quater (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)
Articolo 30, commi 1 e 2 (Disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio)
Articolo 30, comma 3 (Proroghe questionari fabbisogni standard enti locali)
Articolo 30, comma 4 (Differimento del termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali)
Articolo 30, comma 5 (Disposizioni in materia di TARI e tariffa corrispettiva)
Articolo 30, comma 6-quater (Centri estivi e povertà educativa)
Articolo 30, commi 11-quater-11-sexies (Immobili dismessi pubblica amministrazione)
Articolo 30, comma 11-septies (Proroga termini espletamento procedure individuazione del contraente)
Articolo 30-bis (Adeguamento accantonamento Fondo crediti di dubbia esigibilità)
Articolo 30-ter (Assunzioni di personale per la ricostruzione di Ischia)
Articolo 30-quater (Incremento del Fondo salva-opere)
Titolo V – Altre disposizioni urgenti
Articolo 31, comma 1-bis (Collegi universitari di merito)
Articolo 32-bis (Misure di semplificazione per l’ampliamento dei collegamenti digitali)
Articolo 33, commi 2-bis-2-quinquies (Interventi a sostegno dei dottorati di ricerca)
Articolo 33-comma 2-sexies (Risorse per ISPRA)
Articolo 34, commi 1, 2 e 4 (Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità)
Articolo 34, comma 3 (Buono viaggio)
Articolo 35, commi 1, 2 e 10 (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia)
Articolo 35, comma 3 (Vigili del Fuoco)
Articolo 35, comma 4 (Misure per la funzionalità del Corpo della polizia penitenziaria)
Articolo 35, comma 5 (Capitanerie di porto)
Articolo 35, comma 7 (Potenziamento del servizio sanitario militare)
Articolo 35, commi 8 e 9 (Strade Sicure)
Articolo 35 commi 10-bis e 10-ter (Movimentazione materiali Forze Armate)
Articolo 35-bis (Divise antisommossa per la polizia penitenziaria)
Articolo 36, comma 1-bis (Destinazione del 10 per cento dei compensi per copia privata)
Articolo 36, commi 2, 3 e 5 (Incremento del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali)
Articolo 36, comma 4-quater (Incremento delle risorse del Fondo “Carta della cultura”)
Articolo 36-bis (Credito di imposta attività teatrali e spettacoli dal vivo)
Articolo 36-ter (Misure per le attività sportive)
Articolo 37 (Sostegno alle grandi imprese)
Articolo 37-bis (Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto)
Articolo 37-ter (Modifiche alla legge fallimentare in materia di accordi di ristrutturazione)
Articolo 38 (Sostegno al sistema delle fiere)
Articolo 39, commi 1-bis e 1-ter (Disposizioni su alimenti e imballaggi)
Articolo 39-bis (Accesso delle imprese agricole al conto termico)
Articolo 39-quater (Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiata)
Articolo 40-ter (Proroga ristrutturazione mutui ipotecari)
Articolo 41 (Fondo per le esigenze indifferibili)
Articolo 42 (Disposizioni finanziarie)
Articolo 42-bis (Clausola di salvaguardia)
Articolo 43 (Entrata in vigore)
Articolo 01
(Proroga del termine per l’IRAP erroneamente non versata)
L’articolo 01 – introdotto al Senato – proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.
Le norme intervengono sull’articolo 42-bis, comma 5 del decreto-legge n. 104 del 2020.
Nella sua formulazione vigente, in caso di errata applicazione delle disposizioni dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio) in materia di sospensione del pagamento dell’IRAP dovuta per il 2019 e per il 2020 (prima rata dell’acconto), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal cd. Temporary Framework sugli aiuti di Stato nel corso dell’emergenza pandemica (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e successive modifiche, per cui si veda il sito della documentazione parlamentare), il comma 5 prevede che l'importo dell'imposta erroneamente non versata sia dovuto entro il 30 aprile 2021, senza applicazioni di sanzioni né interessi.
Tale termine, originariamente fissato al 30 novembre 2020, è stato così prorogato dall’articolo 13-quinquies, comma 6 del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. Ristori).
Per effetto delle disposizioni, il termine per il versamento dell’imposta sospesa ed erroneamente non pagata viene spostato, senza sanzioni e interessi, al 30 settembre 2021.
Si rammenta che l'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha disposto che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. La disposizione non si applica alle imprese di assicurazione, alle Amministrazioni pubbliche, agli intermediari finanziari e alle società partecipate. Tali disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal menzionato Temporary Framework, come successivamente modificato nel tempo.
Articolo 1, commi 1-12
(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA)
L’articolo 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 1 e 2). I commi 3 e 4 specificano le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. I commi 5, 5-bis (introdotto dal Senato) e 6 indicano le modalità di calcolo, il carattere di impignorabilità e il limite del contributo spettante, mentre il comma 7 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP. Il comma 8 disciplina le procedure da seguire per l’erogazione del contributo, mentre il comma 9 rimanda alle disposizioni dell’articolo 25 del decreto-legge c.d. Rilancio con riferimento ai contenuti e alle modalità di presentazione dell’istanza, alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo. Il comma 10 dispone il rinvio di alcuni adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico dell'Agenzia delle entrate. Il comma 11 (modificato dal Senato) abroga o circoscrive alcuni contributi previsti da precedenti norme, mentre il comma 12 reca la quantificazione degli oneri e l'indicazione della relativa copertura finanziaria.
Nel dettaglio, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Il contributo non spetta (comma 2):
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto,
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto,
- agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. n. 917 del 1986;
Si tratta degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, delle unioni di comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni. Il comma 2 del medesimo articolo 74 citato precisa che non costituiscono esercizio dell'attività commerciale:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonché l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria.
- ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del medesimo TUIR, ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.
I commi 3 e 4 specificano le condizioni per accedere al contributo.
In particolare, ai sensi del comma 3 il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (di cui all’articolo 32 del citato TUIR), nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR), o compensi in denaro o in natura (di cui all’articolo 54, comma 1, del citato TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, ossia nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Ai sensi dell'articolo 32 del TUIR, il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.
L'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR fa riferimento ai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (lettera a)) nonché ai corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (lettera b)).
L'articolo 54, comma 1, del TUIR si riferisce ai compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili.
Ai sensi del comma 4, il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.
I commi 5, 5-bis e 6 indicano le modalità di calcolo, il carattere di impignorabilità e il limite del contributo spettante.
In particolare, ai sensi del comma 5, i contribuenti sono suddivisi in cinque classi sulla base del valore dei ricavi o dei compensi del 2019. A ciascuna classe si applica una percentuale decrescente rispetto ai ricavi e ai compensi percepiti nel 2019 per il calcolo del contributo spettante. L’ammontare del contributo è quindi pari all’importo ottenuto applicando la suddetta percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 e quello del 2019 come segue:
a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi del 2019 non superiori a 100 mila euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Tabella di riepilogo degli elementi di calcolo dell'ammontare del contributo a fondo perduto
A = media mensile fatturato e corrispettivi 2020 - media mensile fatturato e corrispettivi 2019 |
|
B = |
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60% |
se: ricavi o compensi ? 100.000 euro |
50% |
se: 100.000 euro < ricavi o compensi ? 400.000 euro |
40% |
se: 400.000 euro < ricavi o compensi ? 1 milione di euro |
30% |
se: 1 milione di euro < ricavi o compensi ? 5 milioni di euro |
20% |
se: 5 milioni di euro < ricavi o compensi ? 10 milioni di euro |
Contributo a fondo perduto = A x B |
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
Il comma 5-bis, introdotto dal Senato, specifica che il contributo di cui al comma 1 non può essere pignorato.
Il comma 6 stabilisce che, fermo quanto disposto dal comma 2, per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l’importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il comma 7 chiarisce che il contributo di cui al presente articolo:
- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
- non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;
- non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP, istituita dal decreto legislativo n. 446 del 1997.
Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del TUIR, gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Ai sensi dell'articolo 109, comma 5 del TUIR, le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. A tal fine, non si applicano i vigenti limiti e divieti alla compensazione e, in particolare:
- il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (di cui all’articolo 31, comma 1del decreto-legge n. 78 del 2010);
- il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000;
- il limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (di cui all’articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007).
Il comma 8 disciplina le procedure da seguire per l’erogazione del contributo da parte dell’Agenzia delle entrate stabilendo che a tal fine i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi.
Come chiarito dall'Agenzia delle entrate (si veda il provvedimento citato di seguito), la trasmissione dell’istanza è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 delegato al servizio del cassetto fiscale (servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali) dell’Agenzia delle entrate.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Per la determinazione delle modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo, si rinvia a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate emanato il 23 marzo 2021.
L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. L'Agenzia delle entrate ha chiarito che la trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.
Il comma 9 rimanda alle disposizioni dell’articolo 25 del decreto-legge c.d. Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.
Procedure previste per l'erogazione del contributo a fondo perduto riconosciuto dall'articolo 25 del decreto-legge c.d. Rilancio
Ai sensi del comma 9, l’istanza contiene anche l’autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia), non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.
Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) anche attraverso procedure semplificate ferma restando, ai fini dell’erogazione del contributo di cui al presente articolo, l’applicabilità dell’art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell’urgenza connessa alla situazione emergenziale.
Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12.
Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni.
In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del codice penale (Confisca).
L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché di quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001.
Le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (comma 10).
Ai sensi del comma 11, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all’Agenzia delle entrate n. 1778 Fondi di Bilancio.
L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Il comma 12 disciplina l'attività di controllo dei dati, recupero dei contributi non spettanti e relativa sanzione,
In particolare, l'attività di controllo dei dati dichiarati dal richiedente viene attribuita agli uffici delle imposte ai sensi degli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973 riguardanti le funzioni, nonché i poteri di accesso, ispezione e verifica degli uffici medesimi.
Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (dal 100 al 200% della misura del contributo) e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973 (4% annuo), in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, da commi da 421 a 423, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004).
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 16, del decreto-legge n. 185 del 2008, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 78 del 2010. Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 546 del 1992 (recante disposizioni sul processo tributario).
Il comma 13 stabilisce che, qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria. In questi casi, l’eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.
Il comma 14, infine, dispone che, nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale sull’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
Il comma 10 interviene sul comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, al fine di disporre che l’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell’Agenzia delle entrate è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021 (anziché 1° gennaio 2021). È, inoltre, soppressa la lettera c) del comma 1 (che indicava, tra i documenti da inserire nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile a tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, anche la dichiarazione annuale IVA) e aggiunto il comma 1-bis nel medesimo articolo 4, con il quale viene previsto che, solo a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.
Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, la modifica normativa si rende opportuna in considerazione delle difficoltà che la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 comporta per gli operatori IVA e per gli intermediari nell’adeguamento delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica.
Il comma 11 dispone, innanzitutto, l'abrogazione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. Ristori), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.
L'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del decreto-legge n. 137 del 2020 dispone che il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 medesimo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo è erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11. Fermo restando il limite di spesa di cui sopra, per i medesimi soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al decreto 137, il contributo è determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui al medesimo articolo 1. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano tra quelli riportati nell'Allegato 1, il contributo spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 ed è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Inoltre, il comma circoscrive il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all’articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. Agosto), ai comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi.
Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che, sulla base dei citati dati statistici relativi all’anno 2019, la platea dei comuni interessati dalla presente misura ammonta a 55, di cui 15 capoluoghi di provincia, in quanto tali già destinatari del contributo a fondo perduto di cui alla medesima lettera a). Pertanto, i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi e che non costituiscono capoluogo di provincia sono quantificabili in numero pari a 40.
Con la modifica approvata dal Senato, si esclude dall'applicazione del requisito del numero di abitanti di cui sopra i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016n. 229.
Il comma 12, infine, reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.150 milioni di euro per l’anno 2021, nonché l'indicazione della relativa copertura finanziaria, a cui si provvede:
- quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 42 (Disposizioni finanziarie),
- quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione della disposizione di cui al comma 11,
- quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato, da parte dell’Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell’articolo 1-ter del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.
L'articolo 1-ter del decreto-legge n. 137 del 2020 estende il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 del medesimo decreto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'IVA), abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4 al decreto n. 137.
Articolo 1, commi 13-17-bis
(Aiuti di importo limitato e aiuti sotto forma di sostegno
a costi fissi non coperti)
L'articolo 1, commi da 13 a 17-bis, disciplina le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) e 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e successive modifiche. La disciplina europea relativa agli aiuti temporanei di importo limitato ne consente l'erogazione alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità. L'importo complessivo dell'aiuto non supera 1,8 milioni di EUR per impresa. L'aiuto - che deve essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021 - non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ad eccezione, alle condizioni previste, delle microimprese o alle piccole imprese. Particolari condizioni si applicano alle imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, mentre è prevista una disciplina speciale per le imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. La disciplina europea degli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti prevede che gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi fissi, come da essa definiti, non coperti delle imprese per le quali la pandemia di COVID-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale. L'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, a favore di imprese che subiscono, durante tale periodo, un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019. L'intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese, per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90 % dei costi fissi non coperti. L'importo complessivo dell'aiuto non supera 10 milioni di EUR per impresa. Il comma 17-bis, infine, inserito dal Senato, consente di versare, per l'anno 2021, le somme affidate all'agente di riscossione entro il 31 ottobre 2021 mediante la cosiddetta "compensazione straordinaria" con i crediti debitamente certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali.
Secondo la RI, l’intervento normativo è, in particolare, finalizzato a consentire alle imprese beneficiarie di fruire degli aiuti anche sulla base della Sezione 3.12, ove ne ricorrano i presupposti, quando i massimali previsti dalla Sezione 3.1 sono insufficienti e pregiudicherebbero pertanto l’effettivo diritto alla fruizione degli aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale.
Il comma 13 elenca le seguenti misure di agevolazione:
a) articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177 del D.L. 34/2020 (L. n. 77/2020);
L'articolo 24 ha disposto che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. La disposizione non si applica alle imprese di assicurazione, alle Amministrazioni pubbliche, agli intermediari finanziari e alle società partecipate.
L’articolo 25 ha disposto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020 e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La misura del contributo è ottenuta applicando percentuali variabili in relazione al fatturato. Il contributo spetta in ogni caso per un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’articolo 120 ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 esclusivamente in compensazione.
L'articolo 129-bis reca un complesso di misure fiscali relative al comune di Campione d’Italia. In primo luogo, vengono modificate ed ampliate alcune agevolazioni introdotte dalla legge di bilancio 2020: si allunga da cinque a dieci periodi di imposta la riduzione a metà delle imposte sui redditi e dell’IRAP per le delle persone fisiche e le società che risiedono o sono iscritte alla camera di commercio di Campione d’Italia e si eleva il massimale di tali agevolazioni; viene modificata la misura del credito d’imposta per gli investimenti effettuati a Campione d’Italia, modulata secondo la dimensione dell’impresa, anche nell’importo massimo concedibile; si affida a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate la percentuale di riduzione forfettaria dei redditi di impresa prodotti a Campione d’Italia; si sottopongono ad accisa, con aliquota agevolata, il gasolio per riscaldamento e l’energia elettrica rispettivamente consumato e utilizzato a Campione d’Italia.
L’articolo 177 ha previsto l’abolizione della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune, per l’anno 2020 in favore dei possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività, nonché di immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
b) articolo 28 del D.L. n. 34/2020 (L. 77/2020);
L’articolo 28 - più volte novellato - ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
c) articolo 78, comma 1, del D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020);
d) articolo 78 comma 3, del D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020), limitatamente all'imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2021;
L’articolo 78 ha previsto l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli stabilimenti termali, alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. La norma riconosce la stessa agevolazione anche per gli immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, nonché per quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo. L'esenzione della seconda rata IMU per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2) si applica anche alla prima rata esentata per effetto dell'articolo 177 del D.L. n. 34/2020. Per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, inoltre, l’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 (comma 3).
e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, comma 1, del D.L. n. 137/2020 (L. n. 176/2020);
L’articolo 1 ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, avessero la partita IVA attiva e, ai sensi della normativa in materia di IVA, dichiarassero di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al D.L. 137/2020.
L’articolo 1-bis ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che: alla data del 25 ottobre 2020 avessero la partita IVA attiva; dichiarassero, ai sensi dell’articolo 35 del DPR n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al D.L. 137/2020); avessero il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi della normativa vigente.
L’articolo 1-ter ha esteso il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 ai soggetti esercenti come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 4 del D.L. 137/2020.
L’articolo 8 ha esteso, per alcuni specifici settori, il credito d’imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d’azienda (articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020) anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. L’agevolazione si applica indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
L’articolo 8-bis ha esteso ad alcuni specifici settori (commercio al dettaglio e servizi alla persona) nonché ad alcune imprese (agenzie di viaggio e tour operator) operanti nelle cd. zone rosse il credito d’imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d’azienda (istituito dal articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 e ampliato dall’articolo 8 del decreto-legge n. 137 del 2020), per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
L’articolo 9 ha abolito il versamento della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dall’allegato 1 al provvedimento; l’esenzione dalla seconda rata IMU 2020 viene estesa a ulteriori immobili. L’agevolazione spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi.
L’articolo 9-bis ha esteso la cancellazione della seconda rata IMU per l'anno 2020 ad ulteriori categorie di immobili, sostanzialmente dove si svolgono attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate e si trovino nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute.
L’articolo 9-ter, comma 1, ha specificato che l’esenzione dal pagamento dell’IMU 2020, disposta dai provvedimenti emergenziali per alcuni immobili produttivi, trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione, e non solo, dunque, ai proprietari degli immobili interessati dall’esenzione stessa.
f) articoli 2 e 2-bis del D.L. n. 172/2020 (L. n. 6/2021);
L'articolo 2 ha introdotto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del D.L.: avessero la partita IVA attiva e dichiarassero di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del provvedimento in esame, con specifico riferimento al settore delle attività di ristorazione.
L'articolo 2-bis ha modificato l'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (su cui si veda sopra), il quale aveva previsto un credito di imposta per gli immobili ad uso non abitativo dell'ammontare mensile del canone di locazione (nonché di leasing o di concessione) a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che avessero subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento). Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, quindi anche in deroga al limite dei 5 milioni di euro appena richiamato. Esso spetta a condizione che le imprese turistico-ricettive, le agenzie e i tour operator abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del 2019, anno in cui non operavano le restrizioni dovute alla pandemia. In assenza di questo chiarimento, il comma 5 del citato art. 28 dispone che il credito d'imposta spetta a condizione che la diminuzione del fatturato del cinquanta per cento sia calcolato rispetto "allo stesso mese del periodo d'imposta precedente", che per i mesi da gennaio ad aprile 2021 sarebbe il 2020, ossia un periodo già condizionato dalle note restrizioni.
g) articolo 1, comma 599, della L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021);
I commi da 599 a 604 dell'articolo 1 recano un complesso di agevolazioni finanziarie e fiscali per il settore turistico. In particolare, i commi 599-601 esentano dalla prima rata dell’IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli, contestualmente incrementando l’apposito Fondo di ristoro per i comuni. Il comma 602 estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo alle agenzie di viaggio e ai tour operator.
h) commi da 1 a 9 dell'articolo 1 e commi 5 e 6 dell'articolo 6 del provvedimento in esame (alle cui rispettive schede di lettura si rinvia).
La sintesi dei regimi di aiuti autorizzati per l'Italia è disponibile su questa pagina del sito istituzionale della Commissione europea.
La disciplina europea temporanea degli aiuti di importo limitato
Come recita il punto 17 della Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (COM 2020/C 91 I/01), ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati «a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro». In questo contesto gli organi giurisdizionali dell’Unione hanno stabilito che il turbamento deve colpire la totalità o una parte importante dell’economia dello Stato membro interessato e non solo quella di una delle sue regioni o parte del territorio. Ciò è altresì in linea con la necessità di un’interpretazione rigorosa di qualsiasi disposizione eccezionale, quale quella di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE[1]. La Commissione ha costantemente applicato la suddetta interpretazione nella sua prassi decisionale[2].
Considerando che l’epidemia di COVID-19 interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese, la Commissione ritiene che un aiuto di Stato sia giustificato e possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dall’epidemia di COVID-19 non ne compromettano la redditività, in particolare per quanto riguarda le PMI (punto 18).
Si veda al riguardo l'apposito tema dell'attività parlamentare.
La sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione - richiamata dal comma 13 qui in commento - è ora intitolata Aiuti di importo limitato[3].
Il punto 21 prevede che al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze.
Il punto 22[4] prevede che la Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE (su cui si veda sopra), purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (le disposizioni specifiche relative ai settori dell’agricoltura primaria e della pesca e dell’acquacoltura sono stabilite al punto 23):
a[5]. l'importo complessivo dell'aiuto non supera 1,8 milioni di EUR per impresa[6]. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 1,8 milioni EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
b. l’aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
c[7]. l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria[8]) il 31 dicembre 2019;
c) bis[9]. in deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto
- aiuti per il salvataggio oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione
- o aiuti per la ristrutturazione oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione;
d[10]. l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021[11];
e[12]. gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli[13] sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest'ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate.
Il punto 23[14] prevede, in deroga al punto 22, lettera a), che agli aiuti concessi alle imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura si applicano, oltre alle condizioni di cui al punto 22, lettere da b) ad e), le seguenti condizioni specifiche:
a[15]. l'aiuto complessivo non supera 270 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura[16] o 225 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli[17]; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 270 000 EUR o 225 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
b. gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;
c. gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014[18].
Il punto 23 bis[19] prevede che, nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 22, lettera a), e al punto 23, lettera a), si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 1,8 milioni di EUR per impresa. Se un'impresa è attiva nei settori di cui al punto 23, lettera a), non dovrebbe essere superato l'importo massimo complessivo di 270 000 EUR per impresa.
Il punto 23 ter[20] prevede che le misure concesse ai sensi della comunicazione 2021/C 34/06 sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1.
La disciplina europea temporanea degli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti
La sezione 3.12[21] disciplina gli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti.
Il punto 86 prevede che gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi fissi non coperti delle imprese per le quali la pandemia di COVID-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale.
Il punto 87 prevede che se tali misure costituiscono un aiuto, la Commissione le considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
a[22]. l'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo (“periodo ammissibile”);
b. l'aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile, un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019[23];
c. per "costi fissi non coperti" si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili (vale a dire le entrate meno i costi variabili) durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dalla presente comunicazione o sostegno da altre fonti[24]. L'intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria), per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90 % dei costi fissi non coperti. Ai fini del presente punto, le perdite subite dalle imprese in base al loro conto profitti e perdite durante il periodo ammissibile[25] sono considerate costi fissi non coperti. Gli aiuti nell'ambito della presente misura possono essere concessi sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti fiscali. I pagamenti eccedenti l'importo finale dell'aiuto sono recuperati;
d[26]. l'importo complessivo dell'aiuto non supera 10 milioni di EUR per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 10 milioni di EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
e. gli aiuti nell'ambito della presente misura non sono cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili;
f. l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria[27] il 31 dicembre 2019. In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio[28] o aiuti per la ristrutturazione[29].
Il comma 14 dell'articolo 1 consente il cumulo, da parte di ciascuna impresa, tra gli aiuti menzionati dal comma 13 e fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea e altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.
Il comma 15 prevede che le condizioni e i limiti previsti dalla Sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione europea rilevano per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 13 che intendono avvalersi anche di tale Sezione.
A tal fine è fatto loro obbligo di presentare un’apposita autodichiarazione attestante l’esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12 (su cui si veda sopra).
Il comma 16 demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione:
delle modalità di attuazione della disciplina sopra descritta ai fini della verifica, successivamente all’erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea;
delle modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette sezioni della citata Comunicazione della Commissione europea.
Ai fini della disciplina dettata dai commi da 13 a 16, il comma 17 rende applicabili le identiche definizioni di impresa unica stabilite dalle specifiche discipline europee relative agli aiuti de minimis. Esse sono rispettivamente dettate dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, applicabile alle imprese di qualsiasi settore, salve le discipline speciali, 1408/2013, relativo al settore agricolo, e 717/2014, relativo al settore della pesca e dell'acquacoltura.
In base ai richiamati regolamenti, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra descritte, per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Il comma 17-bis, infine, inserito dal Senato, consente di versare, per l'anno 2021, le somme relative ai carichi affidati all'agente di riscossione entro il 31 ottobre 2021 mediante la cosiddetta "compensazione straordinaria" con i crediti debitamente certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali.
In particolare, il comma in esame prevede che le disposizioni recate dall'articolo 12, comma 7-bis del decreto legge n. 145 del 2013, come attuate dal D.M. 24 settembre 2014, trovino applicazione anche per l'anno 2021. La validità della norma sulla "compensazione straordinaria" era stata estesa all’anno 2015 dall’articolo 1, comma 19 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), al 2016 dall’articolo 1, comma 129 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), al 2017 dall’articolo 9-quater del decreto legge n. 50 del 2017 e al 2018 dall’articolo 12-bis del decreto-legge n. 87 del 2018. In quest'ultimo caso, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, diversamente dalle precedenti norme di estensione temporale della compensazione, la disciplina è stata resa immediatamente operativa, in quanto non è stato riprodotto il rinvio a un decreto ministeriale di attuazione, prevedendo che l’istituto si applicasse con le modalità indicate al D.M. 24 settembre 2014. Successivamente, l'articolo 37, comma 1-bis del decreto legge n. 124 del 2019 aveva nuovamente esteso al 2019 e al 2020 l’applicazione delle disposizioni in argomento, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019. Per effetto delle norme approvate in Senato viene estesa ulteriormente la compensazione straordinaria delle cartelle esattoriali affidate all'agente di riscossione entro il 31 ottobre 2021.
Articolo 1-bis
(Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni)
L’articolo 1-bis – introdotto al Senato – estende la possibilità di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall’articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. decreto Agosto). Per effetto delle modifiche detta rivalutazione, oltre a potersi effettuare nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere eseguita anche nel bilancio successivo a quest’ultimo, ma solo con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo (con applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e delle addizionali nella misura del 10 per cento) e senza il riconoscimento degli altri effetti fiscali (riconoscimento del maggior valore di beni e partecipazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 3 per cento, ai sensi del comma 4 dell’articolo 110).
Più in dettaglio, l’articolo 1-bis aggiunge un comma 4-bis all’articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. decreto Agosto).
Si ricorda in sintesi che l’articolo 110 prevede, a favore delle società di capitali e degli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilita? di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Il saldo attivo della rivalutazione puo? essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societa? di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita? produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento; il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni può essere riconosciuto mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. Successivamente la legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 83 della legge n. 178 del 2020) ha esteso la possibilità di rivalutare i beni di impresa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Nella vigente formulazione dell’articolo 110, comma 2, tale rivalutazione agevolata deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Per effetto delle modifiche si consente di effettuare la rivalutazione nel corso di due esercizi, e cioè nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (comma 2), ovvero nel bilancio relativo all’esercizio immediatamente successivo, ma in questo ultimo caso è consentita solo con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo (ovvero senza l’applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e delle addizionali nella misura del 10 per cento, ai sensi del comma 3 dell’articolo 110) né degli altri effetti fiscali (riconoscimento del maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita con il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 3 per cento, ai sensi del comma 4 dell’articolo 110).
Si segnala che, dal combinato disposto del vigente articolo 110 e delle modifiche in commento, la rivalutazione viene consentita la prima volta nel bilancio o nel rendiconto (dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, con l’applicazione di imposte sostitutive) e, senza agevolazioni, nel solo bilancio relativo all’ulteriore esercizio.
Più in dettaglio, il comma 1 dell’articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020 consente alle imprese assoggettata a IRES e, più in particolare, alle società di capitali e agli enti commerciali (indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, anche in deroga alle disposizioni del codice civile e alle norme speciali, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa (cd. immobili merce), mediante il pagamento di una imposta sostitutiva. La rivalutazione avviene anche in deroga ai vincoli giuridici disposti dall'articolo 2426 del codice civile e da altre disposizioni normative.
In estrema sintesi, si tratta di vincoli posti al fine di evitare che gli amministratori perseguano comportamenti opportunistici, volti ad accrescere o ridurre il patrimonio aziendale rispetto al valore che risulterebbe dall'applicazione di princi?pi di valutazione convenzionalmente accettati, utilizzati per conferire omogeneita? alle determinazioni quantitative d'azienda.
Il comma 2 chiarisce che la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (di cui al comma 1), può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio- o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (ovvero l’esercizio relativo all’anno precedente), ove approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Tale facoltà è concessa a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni che si intende rivalutare risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.
La norma (comma 3) prevede che il saldo attivo della rivalutazione puo? essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societa? di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita? produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalita? indicate al successivo comma 6.
Ai sensi del comma 4, il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
Il comma 5 dell’articolo 110 disciplina il caso in cui i beni oggetto della rivalutazione siano oggetto di specifiche operazioni prima del riconoscimento giuridico degli effetti fiscali. La norma specifica che nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio di destinazione a finalita? estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e? stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
Il comma 6 consente di versare le imposte sostitutive disciplinate dai commi 3 e 4 in un massimo di tre rate. La prima rata ha scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.
Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi delle disposizioni sul versamento unitario e compensazione recate dal decreto legislativo n. 241 del 1997 (articoli dal 17 al 23).
Il comma 7 stabilisce l'applicabilita?, in quanto compatibili, di norme adottate con riferimento a esercizi precedenti in materia di rivalutazione: si tratta degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge n. 342 del 2000 e dei relativi decreti attuativi (decreti del Ministro delle finanze n. 162 del 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze n. 86 del 2001), nonche? dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
In particolare, il richiamo all'articolo 15 della legge n. 342 prevede l'applicabilita? delle norme sulla rivalutazione, per i beni relativi alle attivita? commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle societa? in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, agli enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita? commerciale, residenti nel territorio dello Stato, nonche? alle societa? e gli enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato. Gli articoli da 10 a 16 della legge n. 342 del 2000 hanno consentito alle imprese la facolta? di effettuare la rivalutazione dei beni iscritti nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2002 attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva sul maggior valore iscritto. Risultavano esclusi, invece, i beni alla cui produzione o scambio era diretta l’attivita? dell’impresa. Con riferimento al profilo soggettivo, le disposizioni richiamate interessavano le societa? di capitali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali, le imprese individuali, le societa? di persone, con la sola esclusione delle societa? semplici, nonche? le societa?, gli enti e le persone fisiche non residenti che esercitavano attivita? commerciali nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione (articoli 10 e 15). La rivalutazione, secondo quanto disposto dall’articolo 11, poteva essere eseguita nell’esercizio successivo a quello indicato all'articolo 10, per il quale il termine di approvazione del bilancio scadesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, al fine di evitare sopravvalutazioni, venivano disposti criteri per la determinazione del nuovo valore attribuito al bene oggetto di rivalutazione. L’articolo 12 prevedeva che sui maggiori valori emersi fosse applicata un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nella misura, rispettivamente, del 19 per cento per i beni ammortizzabili e del 15 per cento per quelli non ammortizzabili. L’imposta sostitutiva poteva essere versata in tre rate annuali di pari importo, anche mediante compensazione. Il maggior valore attribuito ai beni con la rivalutazione, in base all’articolo 12, comma 3, era riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio in cui la rivalutazione era stata effettuata. Ai sensi dell'articolo 13, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione doveva essere destinato ad incremento di capitale sociale oppure iscritto in un'apposita riserva in sospensione d’imposta, la cui denominazione doveva contenere il riferimento alle disposizioni relative alla rivalutazione eseguita. La finalita? della norma consiste nell'escludere la possibilita? che le somme relative alla rivalutazione, incrementative del patrimonio netto dell’impresa, vengano utilizzate senza essere adeguatamente assoggettate all'imposizione fiscale: il medesimo articolo 13 dispone infatti che, nel caso in cui tali riserve siano distribuite ai soci, le somme versate, incrementate dell’imposta sostitutiva pagata, concorrono a formare sia il reddito imponibile della societa? sia quello dei soci; a tal fine e? riconosciuto un credito d’imposta pari all’importo dell’imposta sostitutiva pagata. Se, invece, la riserva e? utilizzata per la copertura di perdite, non e? possibile dar luogo a distribuzione di utili prima di aver reintegrato la riserva medesima. L'articolo 14 consentiva l'applicazione delle disposizioni dell’articolo 12 e della relativa imposta sostitutiva, per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni iscritti nel bilancio o rendiconto, anche singolarmente considerati, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo (c.d. riallineamento). In entrambi i casi (rivalutazione o riallineamento), ai sensi dell’articolo 14, l’importo corrispondente ai maggiori valori era imputato ad una riserva in sospensione di imposta. L’articolo 16, infine, rimetteva a un decreto ministeriale la determinazione delle modalita? di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli da 10 a 15. A cio? si e? provveduto con i decreti del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e 19 aprile 2002, n. 86. I commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2005 disciplinano il versamento di una imposta sostitutiva sulle riserve e i fondi in sospensione di imposta e sui saldi attivi di rivalutazione. Il comma 475 in particolare prevede che le riserve e i fondi, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della societa? e dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d'imposta. Ai sensi del comma 477 l'imposta sostitutiva e? indeducibile e puo? essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto; per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi (comma 478).
Il comma 8 dell’articolo 110 prevede che il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio, disposto dall'articolo 14, comma 1 della legge n. 342 del 2000 (cd. riallineamento), venga applicato anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princi?pi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, anche con riferimento alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, del TUIR. L’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva di cui al già menzionato comma 4, e? vincolata una riserva in sospensione d’imposta ai fini fiscali che puo? essere affrancata versando l'imposta sostitutiva sul saldo attivo cumulativo della rivalutazione.
La legge di bilancio 2021 (comma 83 della legge n. 178 del 2020) ha introdotto nell'articolo 110 il comma 8-bis, per effetto del quale viene estesa la possibilità di rivalutare i beni di impresa stabilita dall’articolo 14 della legge n. 324 del 2000, prevedendone l'applicabilità anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Si segnala, infine, che l’articolo 5-bis del decreto in esame reca una norma di interpretazione autentica volta a consentire la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, in favore delle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, anche con riferimento agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.
Articolo 1-ter
(Contributo a fondo perduto per le start up)
L’articolo 1-ter - introdotto dal Senato - al comma 1 riconosce per il 2021 un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all' articolo 1 del decreto-legge in esame. Il contributo è riconosciuto a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal citato articolo 1 del decreto-legge in esame.
Il comma 2 rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame.
Il comma 3 prevede la concessione dei contributi a fondo perduto nel limite di spesa di 20 milioni di euro per il 2021.
Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni introdotte dall'articolo in esame, anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa.
Il comma 5 reca la clausola di copertura degli oneri, pari a 20 milioni di euro per il 2021, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili, istituito dall'articolo l, comma 200, della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), come rifinanziato dall'articolo 41 del provvedimento in esame.
Articolo 1-quater
(Accelerazione delle attività degli indennizzi
a favore dei risparmiatori)
L’articolo 1-quater, approvato al Senato, consente l'incremento da 9 a 14 dei componenti della Commissione tecnica responsabile per l'istruttoria delle domande al Fondo indennizzo risparmiatori.
La articolo 1-quater, approvato al Senato, è volto a sostenere la rapida erogazione degli indennizzi da parte del Fondo indennizzo risparmiatori (vedi infra). L'attività istruttoria delle relative domande è affidata a una Commissione tecnica attualmente composta da 9 membri, che la norma consente di integrare mediante la nomina di cinque nuovi componenti, in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità. I componenti sono nominati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale è altresì determinato il loro compenso, secondo le modalità e i limiti di spesa previsti nel comma 501 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (vedi infra), dove nel settimo periodo la parola: ''nove'' è sostituita dalla seguente: ''un numero di membri non superiore a quattordici'', Ai relativi oneri si provvede con la dotazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 501, della stessa della predetta legge n. 145 del 2018
Il Fondo indennizzo risparmiatori: risorse e finalità
I commi da 493 a 507 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) hanno istituito e disciplinato il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR). Tale Fondo ha sostituito quello istituito dalla legge di bilancio 2018, avente analoghe finalità.
In particolare, il comma 493 ha istituito nello stato di previsione del MEF, con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), per i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.
I casi più significativi, in termini di soggetti coinvolti, riguardano le quattro banche poste in risoluzione a novembre 2015 e, successivamente, in liquidazione (Banca delle Marche Spa, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, Cassa di Risparmio di Ferrara Spa e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti Spa), nonché la Banca popolare di Vicenza e Veneto banca, di cui è stata decretata la liquidazione coatta amministrativa nel giugno 2017 (decreto legge n. 99 del 2017).
Il pregiudizio ingiusto viene riconosciuto in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998 - TUF).
In particolare, ai sensi dell’articolo 21 TUF, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
Ai sensi dell’articolo 23 TUF, i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
Con il decreto ministeriale del 10 maggio 2019, pubblicato in G.U. l’11 giugno 2019, sono state determinate le modalità di accesso al Fondo: per ulteriori informazioni si rinvia al focus pubblicato sul sito del MEF. Il 22 agosto 2019, per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale dell'8 agosto 2019, è stato attivato il Portale per la presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo.
Risparmiatori legittimati ad accedere al FIR
La definizione dei risparmiatori che possono accedere al fondo è disposta dal comma 494: si tratta di persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, ma anche di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e microimprese in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche citate alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 36, comma 2, del decreto n. 34 del 2019 (cosiddetto decreto "Crescita"), i loro successori mortis causa, o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto di cui alla legge n. 76 del 2016, i parenti entro il secondo grado, ove siano succeduti nel possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi. Con riferimento a tale ultimo insieme degli "aventi causa", l'ulteriore modifica recata dal comma 238 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha previsto che, nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od obbligazioni da questi detenute (vedi infra).
Ai sensi del comma 495 sono esclusi dall’accesso alle prestazioni del Fondo le controparti qualificate e i clienti professionali (come definiti nel TUF).
Sono altresì esclusi dalle prestazioni del Fondo i soggetti che abbiano avuto, nelle banche in esame o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, incarichi negli organi di amministrazione, controllo e vigilanza, ovvero direttivi, nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado (comma 505). Tale disposizione è stata successivamente integrata dall'articolo 175-bis, comma 2 del decreto Rilancio che ha escluso anche i coniugi dei soggetti che hanno ricoperto dal 2007 specifici incarichi di direzione e controllo nelle banche i cui strumenti sono oggetto della procedura.
L'accesso al FIR, con la conseguente erogazione di somme da parte dello Stato, si basa dunque sul riconoscimento presuntivo che le condotte delle banche italiane poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018 siano state caratterizzate dalla ("massiva") violazione degli obblighi di legge, nei confronti di specifiche categorie di soggetti, fra i quali sono ricomprese anche talune categorie di imprese.
La misura degli indennizzi
I commi 496 e 497 della legge di bilancio 2019 definiscono, rispettivamente, la misura dell'indennizzo per gli azionisti, commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, e la misura dell’indennizzo per gli obbligazionisti subordinati, commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. In entrambi i casi, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto Crescita è stato espressamente disposto che nel costo di acquisto siano inclusi gli oneri fiscali a carico dell'investitore. Inoltre, con ulteriore modifica incisa dalla legge di bilancio 2020 è stato specificato che, in caso di più acquisti, la percentuale si applica al prezzo medio degli stessi e che, gli oneri fiscali sono quelli sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni.
I commi 496 e 497 prevedono inoltre che, sempre nel rispetto del limite massimo di 100.000 euro, le percentuali del 30 e del 95 per cento, rispettivamente per azioni e obbligazioni) possano essere incrementate qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al successivo comma 499.
Il comma 1, lettera a) dell'articolo 50 del decreto legge n. 18 del 2020 (cosiddetto "Cura Italia") ha integrato tali disposizioni specificando che all'azionista (comma 496) e all''obbligazionista (comma 497), in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, può essere corrisposto un anticipo, nel limite massimo del 40 per cento dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio. La legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha aumentato tale limite fino al 100 per cento dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati.
Le somme già erogate ai risparmiatori destinatari di pronuncia favorevole adottata dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) in via transitoria a norma dell’articolo 11, comma 1-bis, del decreto legge n. 91 del 2018, sono assegnate a titolo di indennizzo ai sensi delle norme in commento. Pertanto, il Fondo è surrogato nei diritti del risparmiatore per l’importo corrisposto (comma 498).
Si ricorda che il comma 1-bis dell’articolo 11 del decreto legge n. 91 del 2018 aveva esteso l’operatività del Fondo per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori, istituito dalla legge di bilancio 2018 e ora sostituito dal Fondo in commento, anche ai risparmiatori destinatari di pronunce favorevoli dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e posticipato al 31 gennaio 2019 il termine per l’emanazione delle norme secondarie di attuazione della disciplina del Fondo (non emanate).
I commi 499 e 500 della legge di bilancio 2019 chiariscono che l’indennizzo è corrisposto agli azionisti e agli obbligazionisti al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche, nonché di ogni altra forme di ristoro, rimborso o risarcimento. A tal fine, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto, l'incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché, per i soli obbligazionisti subordinati, il differenziale di rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato con scadenze equivalente. Con la modifica introdotta dall'articolo 36 del decreto Crescita, è stato specificato che il differenziale è determinato ai sensi dell'articolo 9 (commi 3, 4 e 5) del decreto legge n. 59 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.
Le citate disposizioni definiscono il differenziale di rendimento come la differenza, se positiva, tra il tasso di interesse degli strumenti finanziari subordinati oggetto di indennizzo e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale (BTP) in corso di emissione con durata finanziaria equivalente. Il rendimento di mercato non corrisponde necessariamente al tasso di interesse previsto dal BTP in sede di emissione dei titoli, in quanto tale valore viene alterato in caso di acquisto sul mercato per un prezzo differente rispetto a quello di sottoscrizione. Laddove non sia possibile far riferimento al rendimento di un BTP con durata equivalente, si dovrà ricorrere a un procedimento di calcolo (interpolazione lineare) che, a partire da valori osservabili (BTP con durata residua più vicina), consenta di ricavare il rendimento di un "teorico" BTP con durata equivalente.
Ai fini di tale confronto, il rendimento degli strumenti finanziari subordinati è rilevato alla data di acquisto o di sottoscrizione da parte dell'obbligazionista che intende accedere al FIR, mentre il rendimento dei BTP è determinato sulla base della loro quotazione di chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato dei titoli di Stato (MTS).
Una volta calcolata la differenza tra i rendimenti, la stessa deve essere moltiplicata per:
1) gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati e la data del provvedimento di risoluzione delle banche in liquidazione,
2) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.
Procedura di indennizzo standard e forfettaria
Il comma 501 prevede che il Fondo operi entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Al MEF è delegata la definizione delle modalità di presentazione della domanda di indennizzo, del piano di riparto semestrale delle risorse disponibili, nonché l'istituzione di una commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del Fondo, composta da 9 membri in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità. Le norme in esame consentono l'incremento della consistenza numerica della commissione tecnica, mediante la nomina di nuovi componenti, fino a un massimo di 5 (che porterebbero il totale a 14 commissari).
Con riferimento alla domanda di indennizzo, corredata da idonea documentazione attestante i requisiti prescritti, si preveder che la stessa venga inviata al MEF entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del decreto di attuazione delle disposizioni in esame. L'ultimo periodo del comma 501 stabilisce che la prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda, e le attività conseguenti, non rientrano nell’ambito delle prestazioni forensi e non danno luogo a compenso.
Al medesimo decreto attuativo è delegato di istituire e disciplinare la Commissione tecnica, con le seguenti attribuzioni:
§ esaminare e ammettere le domande all’indennizzo del FIR;
§ verificare le violazioni massive, cioè quelle condotte violative che le banche (e loro controllate) aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, hanno posto in modo talmente consistente da far presumere che un singolo investitore ne sia stato oggetto,
§ verificare la sussistenza del nesso di causalità tra le citate violazioni massive e il danno subito dai risparmiatori;
§ erogare l’indennizzo da parte del FIR.
Le suddette verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi in presenza dei quali l’indennizzo può essere direttamente erogato.
Il decreto deve inoltre indicare:
§ i tempi delle procedure di definizione delle istanze;
§ le fattispecie di violazioni massive (in modo non tassativo);
§ le modalità di presentazione dell’istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 502-bis (vedi infra).
Con successivo atto del MEF è prevista la nomina dei componenti della Commissione tecnica e alla determinazione degli emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a cui si farà fronte mediante la corrispondente riduzione della dotazione del FIR.
In attuazione di tali disposizioni è stato adottato il D.M. 10 maggio 2019, recante modalità di accesso alle prestazioni del FIR e sono stati nominati i membri della Commissione tecnica e stabiliti i relativi compensi con D.M. 4 luglio 2019. Il successivo 22 agosto 2019, per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 8 agosto 2019, che ha disciplinato la presentazione delle istanze di indennizzo, è stato attivato il Portale per la presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo. Il termine per la presentazione delle domande di indennizzo è stato posticipato dapprima dal 18 febbraio 2020 al 18 aprile 2020 (dalla legge di bilancio 2020) e successivamente sino al 18 giugno 2020 dal comma 2 dell'articolo 50 del decreto legge n. 18 del 2020.
Per agevolare l'attività istruttoria della Commissione tecnica, la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 236 che ha introdotto inserito nella legge di bilancio 2019 il comma 501.1) ha previsto che, su richiesta dei risparmiatori, la stessa Commissione debba acquisire le eventuali decisioni, giudiziali ed extragiudiziali, utili all'esame delle domande.
In precedenza, il comma 501-bis, inserito dall'articolo 36, comma 2 del decreto Crescita, ha stabilito che le attività di supporto per l’espletamento delle funzioni della Commissione tecnica sono affidate dal MEF, nel rispetto dei principi europei e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attività quasi esclusivamente nei confronti della predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative alle predette attività sono a carico delle risorse finanziarie del FIR nel limite massimo di 12,5 milioni di euro. Ad integrazione di tali disposizioni, con le modifiche approvate in sede di conversione del decreto n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto "Rilancio") è stato specificato che la Commissione tecnica, attraverso la suddetta società di supporto, può effettuare, anche successivamente all'erogazione degli indennizzi, i riscontri necessari a verificare la sussistenza del requisito relativo alla consistenza del patrimonio mobiliare (il cui valore deve risultare inferiore a 100.000 euro), dichiarato dal risparmiatore nella domanda di accesso alla procedura di indennizzo forfettario (vedi infra). A tal fine, la Commissione può avvalersi delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall’Agenzia delle entrate, comprese le informazioni sui rapporti bancari e finanziari, nonché sulle operazioni di natura finanziaria effettuate al di fuori di rapporti continuativi, rilevate e comunicate all'anagrafe tributaria dagli intermediari bancari e finanziari ai sensi del D.P.R. n. 605 del 1973 e del decreto legge n. 201 del 2011. È stato, inoltre, chiarito che l’attività posta in essere dall’Agenzia delle entrate è svolta nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'individuazione delle tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, è stata demandata a un provvedimento adottato dal MEF su proposta della Commissione tecnica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali (D.M. 2 marzo 2021).
Oltre alla procedura standard disciplinato ai sensi del comma 501 della legge di bilancio 2019, che prevede l'esame e l'ammissione delle domande di indennizzo da parte della Commissione tecnica sulla base di una valutazione delle condotte violative (anche presuntiva, alla luce delle violazioni massive) messe in atto banche poste in liquidazione, il comma 502-bis della legge di bilancio 2019, inserito dall'articolo 36, comma 2, del decreto Crescita, istituisce una procedura di indennizzo forfettario degli importi determinati ai sensi dei commi 496 e 497. A tal fine, le lettere g) e h) definiscono una categoria speciale di beneficiari del FIR, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito dichiarato, che sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR (comma 502).
Il possesso dei seguenti requisiti soggettivi e oggettivi, che devono essere accertati dalla Commissione tecnica, dà dunque diritto all'accesso prioritario al FIR e all'erogazione di un indennizzo forfettario:
§ i soggetti che presentano l'istanza devono essere persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa, ovvero i loro successori mortis causa o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi;
§ i soggetti che presentano l'istanza devono avere, al 31 dicembre 2018, un patrimonio mobiliare di proprietà di valore inferiore a 100.000 euro, esclusi gli strumenti finanziari oggetto di indennizzo da parte del FIR nonché, per effetto delle modifiche apportate durante l'esame presso la Camera, i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita. Il valore del patrimonio è calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, del 13 aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159;
§ i soggetti che presentano l'istanza devono avere un reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018; tale requisito deve calcolarsi– come precisato nel corso dell'esame presso la Camera - al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita.
Nell’erogazione degli indennizzi ai sensi dell’introdotto comma 502-bis è stabilito che venga data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro.
Infine, con riferimento alla procedura di indennizzo forfettario istituita dal comma 502-bis, viene previsto (con modifica apportata dal comma 238 legge di bilancio 2020) che i cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei relativi requisiti soggettivi e oggettivi, debbano presentare idonea documentazione del Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare
Ulteriori elementi della disciplina
Ulteriori norme di impatto sui beneficiari del FIR sono disposte dall'articolo 36, comma 2-undecies del decreto Crescita che esclude i beneficiari delle prestazioni del FIR, che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018, dalle norme che obbligano le pubbliche amministrazioni a verificare, prima di procedere a pagamenti per importi superiori a 5.000 euro, che il destinatario sia inadempiente al pagamento di cartelle di pagamento per almeno tale importo.
A tal fine è stato integrato, facendo rientrare tra i soggetti espressamente esclusi i predetti beneficiari del FIR, l’articolo 48-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: tale norma obbliga le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo pagamento superiori a cinquemila euro, a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso affermativo, non si procede al pagamento e si segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio per l’attività di riscossione.
Il comma 503 reca le norme relative all’autorizzazione di spesa, mentre il comma 504 ha disposto la sostituzione del previgente Fondo di ristoro finanziario (disciplinato dall’articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge n. 205 del 2017 - legge di bilancio 2018) con il Fondo in commento e pertanto ha abrogato il primo e il secondo periodo dell’articolo 1, comma 1107, della legge di bilancio 2018.
Il comma 506 interviene sulle modalità di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta (articolo 9, del decreto legge n. 59 del 2016) elevando l'importo dell'indennizzo forfetario dall’80 al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari e stabilendo quindi che il Fondo Interbancario di Tutela del Deposito (FITD) integri i rimborsi già effettuati entro il 31 dicembre 2019.
Il decreto legge n. 59 del 2016 ha attribuito al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) la gestione e l’alimentazione finanziaria del Fondo di Solidarietà, istituito dalla legge di Stabilità per il 2016, con lo scopo di erogare prestazioni per il ristoro degli investitori in strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione a novembre 2015 (Banca delle Marche Spa, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, Cassa di Risparmio di Ferrara Spa e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti Spa). Lo stesso decreto legge ha disciplinato le modalità di accesso all’indennizzo forfettario. Il decreto legge n. 237 del 2016 ha introdotto talune modifiche alla disciplina del Fondo di Solidarietà prevedendo, in particolare: i) l’ampliamento della categoria dei soggetti legittimati a presentare le istanze di indennizzo forfettario; ii) le modalità di calcolo dei requisiti per accedere all’indennizzo iii) il prolungamento al 31 maggio 2017 del termine per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti legittimati. L’accesso al rimborso è stato possibile secondo due modalità: indennizzo forfettario o procedura arbitrale (di cui all’art. 1, commi da 857 a 860 della legge di Stabilità 2016).
L’attività di rimborso forfettario degli investitori in titoli subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione a novembre 2015 si è conclusa a fine marzo 2018. Il FITD, in qualità di gestore del Fondo di solidarietà, ha complessivamente liquidato 15.443 istanze per un ammontare complessivo pari a 180,85 milioni di euro (tutti fondi privati); i dati definitivi sono disponibili sul sito del FITD.
Successivamente, il decreto legge n. 99 del 2017, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. ha esteso l’ambito di applicazione del Fondo di Solidarietà al ristoro degli investitori in strumenti finanziari subordinati emessi dalle due banche venete poste in liquidazione coatta amministrativa, rinviando alla disciplina di cui al menzionato decreto n. 59 del 2016 e successive modificazioni. Il termine per la presentazione delle relative istanze è scaduto il 30 settembre 2017. Il FIDT ha reso noto di aver registrato, con riferimento alle due banche venete, complessivamente 8.479 richieste di indennizzo forfettario. L’attività di liquidazione è iniziata a fine aprile 2018 e risulta tuttora in corso.
Con riferimento, invece, alla liquidazione dei lodi disposti dai Collegi Arbitrali, la disciplina della procedura (ai sensi dell’art. 1, commi da 857 a 860 della legge di Stabilità 2016) è contenuta in appositi decreti ministeriali, entrati in vigore il 28 giugno 2017. Al riguardo, il decreto n. 82 del 28 aprile 2017 disciplina i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alla procedura e le modalità di funzionamento del Collegio arbitrale per l'erogazione di prestazioni del Fondo di solidarietà. Il decreto n. 83 del 2017 contiene il Regolamento riferito alle modalità e alle condizioni di accesso al Fondo di solidarietà tramite la procedura arbitrale, in via alternativa rispetto alla presentazione dell’istanza di indennizzo forfettario. In particolare, il Fondo entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto n. 83 (avvenuta il 13.6.2017) ha proposto agli obbligazionisti, nelle forme dell’offerta al pubblico, la facoltà di determinazione delle prestazioni (articolo 3) ossia la modalità di ristoro del pregiudizio subito, in ragione della violazione dei suddetti obblighi. Entro i successivi 4 mesi, l’investitore è stato posto in condizioni - a pena di decadenza – di presentare il ricorso al Collegio Arbitrale. In sostanza, dunque, anche i termini per l’accesso all’indennizzo previa procedura arbitrale sono scaduti.
Le risorse per la liquidazione previa procedura arbitrale sono fornite dalle banche consorziate al FITD e hanno, quindi, natura privata. L’informativa sullo stato delle liquidazioni è anch’essa disponibile sul sito FITD e risulta tuttora in corso.
La relazione sull'attuazione
Infine, il comma 507 stabilisce che entro il 30 settembre 2019, il Ministro dell’Economia e delle Finanze presenta al Parlamento una relazione relativa all’attuazione delle disposizioni in commento nella quale comunica il numero dei risparmiatori indennizzati, delle risorse destinate e di quelle disponibili per l’eventuale incremento dell’indennizzo, nonché il numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del Fondo.
Si segnala che la relazione sullo stato dei lavori e dei possibili sviluppi del FIR, aggiornata al 15 marzo 2021 è stata trasmessa alle Camere dal MEF il 30 aprile 2021 (Doc. XXVII, n. 20). Si segnala inoltre che martedì 4 maggio 2021 la Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario ha svolto l'audizione della sottosegretaria al MEF, Alessandra Sartore, in merito allo stato di attuazione FIR.
Articolo 2
(Misure di sostegno ai comuni ubicati
all'interno di comprensori sciistici)
L'articolo 2, integralmente sostituito dal Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. Ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, la misura intende far fronte alla mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021.
Al riguardo si ricorda che, con riferimento alle aree ad alta densità turistica, in considerazione della crisi delle attività economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, l'art. 182, co. 2-bis, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), ha previsto la definizione da parte dell'ISTAT di una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attività, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per l'individuazione di tali aree ci si avvale: a) della classificazione relativa alla territorialità delle attività turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, concernente l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli studi di settore, e successivi aggiornamenti; b) delle rilevazioni sulla capacità di carico turistica effettuate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli indicatori di densità turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del turismo, quale il rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente; c) delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a maggiore densità turistica ovvero prossime ai siti di interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle città d'arte, purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere a) e b).
Con comunicato del 30 settembre 2020, è stata data notizia dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto della classificazione dei comuni in base alla densità turistica, predisposta dall'Istat.
Si vedano al riguardo la Nota esplicativa e nota metodologica nonché le Tavole di classificazione dei comuni italiani per densità turistica.
Il comma 2 specifica le modalità di ripartizione delle risorse del fondo:
a) 430 milioni di euro sono erogati con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;
b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti. Tali importi sono distribuiti alle singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari;
c) 230 milioni di euro sono assegnati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in base alla tabella di riparto di cui all'allegato A al provvedimento in esame, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite dall'articolo 4 del codice del turismo (d.lgs. n. 79/2011), localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
L'allegato A reca il seguente riparto:
Il comma 3 rinvia all'articolo 1, comma 7, primo periodo, del provvedimento in esame, ai fini dell'attuazione del comma 2.
La disposizione richiamata prevede che il contributo di cui all'articolo 1:
non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;
non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP, istituita dal decreto legislativo n. 446 del 1997.
Inoltre, il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci, non è cumulabile con le indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, introdotte dall’articolo 10 del provvedimento in esame.
Il comma 4 prevede che i contributi sono riconosciuti ed erogati in conformità al "Quadrò temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), relativi agli esercenti impianti di risalita a fune, in conformità all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso Trattato.
Per la copertura degli oneri relativi, pari a 700 milioni di euro per il 2021, il comma 5 rinvia alle disposizioni dell’articolo 42.
Articolo 3
(Fondo autonomi e professionisti)
L’articolo 3 incrementa, nella misura di 1.500 milioni di euro, la dotazione, per il 2021, del Fondo per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, inizialmente pari a 1.000 milioni di euro, elevandola ora a 2.500 milioni di euro. L’efficacia della norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
In primo luogo, la norma in commento novella l’articolo 1, comma 20, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), incrementando di 1.500 milioni di euro la dotazione, inizialmente fissata a 1.000 milioni di euro, del suddetto Fondo. Per effetto dell’incremento, la dotazione del Fondo è dunque elevata a 2.500 milioni di euro (comma 1, lett. a)).
Il richiamato art. 1, comma 20, della legge n. 178/2020 ha previsto, per il 2021, l’esonero temporaneo dal versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi - ivi compresi i liberi professionisti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base, nonché alle altre forme previdenziali obbligatorie, gestite da persone giuridiche di diritto privato, di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 - e per il personale sanitario o sociosanitario già in quiescenza ed assunto in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 1, comma 21).
Per far fronte a tale finalità, il richiamato comma 20 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, il Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività. L’esonero – dal quale sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL per l’assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - è subordinato, per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, a determinati requisiti, relativi al reddito e al calo del fatturato o dei corrispettivi[30]. La norma ha altresì demandato a uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dell’esonero, nonché della quota da destinare alle forme gestite dalle suddette persone giuridiche di diritto privato e dei relativi criteri di ripartizione. Gli enti previdenziali interessati dall’esonero, ai sensi del successivo comma 22, provvedono al relativo monitoraggio finanziario, con riferimento ai limiti di spesa specifici concernenti il medesimo ente, e comunicano i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze; qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il verificarsi di scostamenti rispetto ai suddetti limiti, l’ente non adotta altri provvedimenti di riconoscimento dell’esonero.
Come specificato nella Relazione tecnica allegata al decreto-legge in esame, l’incremento della dotazione finanziaria del suddetto fondo è collegato alla necessità di garantire l’erogazione del beneficio nei confronti della platea dei potenziali aventi diritto (per un onere stimato di 990 milioni di euro per gli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e di 1.470 milioni di euro per gli iscritti alle gestioni INPS).
In secondo luogo, la norma in commento novella l’art. 1 della legge n. 178/2020 introducendo il comma 22-bis, il quale, subordinando l'applicazione dell’esonero all'autorizzazione della Commissione europea (in base all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), specifica che il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione[31] (comma 1, lett. b)).
La norma fa riferimento alla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020 e sue successive modifiche). In base alla richiamata sezione 3.1 di tale Comunicazione, la Commissione considererà aiuti di Stato compatibili con il mercato interno[32] quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); siano concessi entro il 31 dicembre 2021[33].
Agli oneri derivanti dalla norma in esame – pari a 1.500 milioni di euro per il 2021 – si provvede ai sensi dell’articolo 42 del decreto-legge, recante la copertura finanziaria e alla cui scheda di lettura si rinvia (comma 2).
Articolo 4, commi da 1 a 3
(Sospensione dei termini di versamento dei carichi
affidati all'agente della riscossione)
L'articolo 4, comma 1, differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge. Si prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate dovute per la definizione della cosiddetta "rottamazione-ter", della "rottamazione risorse proprie UE" e del “saldo e stralcio” delle cartelle non determina l’inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate scadenti nell’anno 2020 venga effettuato entro il 31 luglio 2021 e quello delle rate scadenti nel 2021 venga effettuato entro il 30 novembre 2021. Viene inoltre fissato il termine per le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2021, stabilendo che esse sono presentate entro il 31 dicembre 2026. Viene stabilità la proroga di dodici mesi del termine di notifica della cartella di pagamento, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo e la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione con riferimento ai carichi affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi ai controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi e I.V.A anno 2018, alle somme dovute per le dichiarazioni del sostituto d’imposta, anno 2017, per le indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche e a quelle relative ai controlli formali per le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017 e 2018. Il comma 2 posticipa dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997. Il comma 3, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stata disposta quando già il termine era decorso, precisa infine che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) in esame e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.
L’articolo 68 del decreto legge n. 18 del 2020 (cosiddetto "cura Italia") ha sospeso i termini per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. Inizialmente la sospensione riguardava gli adempimenti la cui scadenza ricadeva fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Successivamente tale termine è stato più volte posticipato, da ultimo per effetto dell'articolo 22-bis, comma 2, del decreto legge n. 183 del 2020, che lo ha fissato al 28 febbraio 2021. Tenendo conto del persistere dell’emergenza epidemiologica dei relativi effetti socioeconomici, il comma 1, lettera a), della disposizione in esame differisce ulteriormente dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge (e in particolare dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate, nonché gli avvisi di addebito dell’INPS), relativi alle entrate tributarie e non.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015, relative alla sospensione dei termini per eventi eccezionali. Per effetto del predetto rinvio, dunque, si applica altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (lo statuto del contribuente, che impedisce la proroga dei termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti fiscali). Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.
Il comma 1, lettera b) dell’articolo in esame sostituisce integralmente l’articolo 68, comma 3 del decreto cura Italia, a sua volta già modificato dall’articolo 154, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 34 del 2020 (Rilancio) e dal decreto legge n. 137 del 2020 (Ristori), relativo al pagamento delle rate in scadenza nel 2020 delle somme dovute per la definizione della cosiddetta "rottamazione-ter" (di cui agli articoli 3 del decreto legge n. 119 del 2018 e 16-bis del decreto legge n. 34 del 2019), della "rottamazione risorse proprie UE" (di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 119 del 2018) e del “saldo e stralcio” delle cartelle (di cui all'articolo 1, comma 190, della legge n. 145 del 2018 - legge di bilancio 2019).
Il nuovo testo dell’articolo 68, comma 3, prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate non determina l’inefficacia di tali definizioni qualora:
· il versamento delle relative rate scadenti nell’anno 2020 venga effettuato integralmente entro il 31 luglio 2021;
· il versamento delle rate scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 venga effettuato integralmente entro il 30 novembre 2021.
A tali versamenti si applicano le disposizioni dettate dall’articolo 3, comma 14-bis del decreto legge n. 119 del 2018 per effetto delle quali l'inefficacia delle definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.
Il comma 1, lettera c) integra il comma 4 dell'articolo 68 del decreto legge cura Italia che, in considerazione della sospensione della riscossione disciplinata ai commi 1 e 2 della medesima norma, ha posticipato il termine per le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019 e nell’anno 2020, stabilendo che esse sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999, ai sensi del quale, ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette all'ente creditore una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge. È questo il caso della disposizione in argomento che prevede un termine più ampio (cinque anni). Le modifiche apportate sono volte a integrare l'articolo 68 del decreto cura Italia fissando un termine di cinque anni anche per le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2021, stabilendo che esse sono presentate entro il 31 dicembre 2026.
Il comma, lettera d) sostituisce integralmente quanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 68 del decreto cura Italia in relazione al discarico per inesigibilità e ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica di cartelle di pagamento n considerazione. In particolare, in ragione dell’ampliamento del periodo di sospensione previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame, si dispone, con riferimento ai carichi affidati all’agente della riscossione durante tale periodo e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all’articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c) del decreto Rilancio riguardanti, rispettivamente, i controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi e I.V.A anno 2018, le somme dovute per le dichiarazioni del sostituto d’imposta, anno 2017, per le indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche e quelle relative ai controlli formali per le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017 e 2018:
- la proroga di dodici mesi del termine di notifica della cartella di pagamento di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1999, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo (nuova lettera a) del comma 4-bis dell’articolo 68 del decreto legge cura Italia);
- la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione riguardanti le suddette entrate.
Con riferimento al diritto al discarico delle quote iscritto a ruolo si ricorda che, ai sensi del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 1999, per ottenere il discarico il concessionario deve trasmettere all'ente creditore una comunicazione di inesigibilità, ordinariamente redatta e trasmessa entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge.
In particolare, il comma 2 dell’articolo 19 chiarisce che tra le cause di perdita del diritto al discarico vi è (lettera a)) la mancata notificazione, imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e, in caso di rateizzazione - in presenza di specifiche condizioni di legge: articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 - entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo.
Il comma 2 posticipa dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione, disciplinata dall’articolo 152, comma 1, del decreto Rilancio, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Si ricorda che nella sua formulazione originaria, l’articolo 152 sospendeva fino al 31 agosto 2020 la possibilità di effettuare pignoramenti presso terzi da parte dell’agente di riscossione del salario, e di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
In particolare, la norma prevede la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del termine di sospensione dall’agente della riscossione e dai terzi a cui sono affidati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate aventi ad oggetto somme dovute a titolo di stipendi, pensioni e trattamenti assimilati. Le somme da accantonare nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020) sia intervenuta un’ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.
In tal modo il terzo pignorato, come il datore di lavoro o l’ente pensionistico, deve rendere fruibili le somme al debitore esecutato, erogandogli lo stipendio o la pensione senza decurtazioni, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice.
Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai terzi a cui sono affidati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate.
L’articolo 99 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha prorogato al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione dei predetti obblighi di accantonamento, successivamente l’articolo 1-bis, del decreto legge n. 125 del 2020, comma 2, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020, termine successivamente spostato al 31 gennaio 2021 dall’articolo 1 del decreto legge n.3 del 2021 e al 28 febbraio 2021 dall'articolo 22-bis, comma 3, del decreto legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni (tra cui la norma appena citata), dalla legge n. 21 del 2021.
Il comma 3, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stata disposta quando già il termine era decorso, precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) in esame e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi. Restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 46 del1999. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e sono definitivamente acquisite (e non sono rimborsate) le somme accreditate nel suddetto periodo all’agente della riscossione e ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto Rilancio.
Infine, il comma in esame stabilisce che ai controlli effettuati ai sensi dell’articolo 48-bis, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, dalle amministrazioni pubbliche e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di dare corso, a qualunque titolo, al pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, consistenti nel verificare, anche in via telematica, se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento, si applicano le disposizioni dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto Rilancio. Di conseguenza, tali verifiche restano prive di qualunque effetto e i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.
Articolo 4, commi 4-11
(Stralcio cartelle esattoriali fino a 5.000 euro)
L’articolo 4, ai commi 4-11, dispone l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017. L’agevolazione opera in favore di persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro e di soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
Più in dettaglio, il comma 4 dispone l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021 data di entrata in vigore del decreto in commento - fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017.
Si tratta, in particolare, delle definizioni agevolate:
- di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (cd. rottamazione ter delle cartelle), relativa ai carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. Tale misura ha consentito ai contribuenti di estinguere il debito con abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora, delle sanzioni e delle somme aggiuntive e anche in più rate, la cui scadenza è stata successivamente posposta nel tempo (si veda, in proposito, la scheda dell’Agenzia delle entrate – riscossione e la scheda di lettura relativa all’articolo 4, comma 1 del provvedimento in esame);
- di cui all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge di bilancio 2019, (legge n. 145 del 2018), cd. saldo e stralcio, che ha consentito la definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi per le persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. Il contribuente ha potuto estinguere il debito con pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione, secondo percentuali diversificate in funzione dell’ISEE, indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare;
- all’articolo 16-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, che ha riaperto i termini per aderire alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio dei contribuenti in difficoltà economica, fissando la scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019.
L’agevolazione spetta:
- alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
In precedenza, l'articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018 aveva disposto l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, calcolato al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto citato) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per cui fosse stata richiesta la già citata. rottamazione-ter definizione agevolata (ai sensi dell’articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018).
Al pari del precedente stralcio, come chiarito dal Governo, l’agevolazione riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo.
Sono fatti salvi i debiti espressamente esclusi, con elencazione tassativa, dal comma 9 (per cui si veda infra).
A differenza del precedente stralcio, che non poneva condizioni reddituali, la norma in esame limita la platea dei beneficiari a coloro che nel 2019 hanno avuto un imponibile non superiore a 30.000 euro.
Il comma 5 rinvia ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del decreto in esame, la definizione delle modalità e delle date dell’annullamento, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.
Si prevede - mediante rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge n. 228 del 2012 – che non si applichino le disposizioni in tema di discarico per inesigibilità dei carichi iscritti a ruolo e, fatti salvi i casi di dolo, non si proceda a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.
Viene chiarito che, per gli enti territoriali che adottano il sistema di contabilità finanziaria (affiancato, ai fini conoscitivi, da un sistema di contabilità economico-patrimoniale, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), il decreto ministeriale disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione delle disposizioni in materia di annullamento, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti.
Viene inoltre precisato che restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.
Ai sensi del comma 6, dal 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto in esame) e fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di attuazione, sono sospesi
- la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, calcolato al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- i relativi termini di prescrizione.
Al comma 7 viene previsto che, per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento (di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999), e di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle già oggetto del citato stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione (di cui all’articolo 4, comma 1, del DL n. 119/2018), annullate ai sensi del comma 4, l’agente della riscossione è tenuto a presentare, entro la data stabilita con il decreto ministeriale di attuazione dell’articolo in commento, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020 e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, una apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze.
Il relativo onere è soddisfatto senza interessi, in due rate (la prima, di ammontare non inferiore al 70% del totale, scadente il 31 dicembre 2021, e la seconda per l’ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022) ed è posto a carico del bilancio dello Stato.
Si ricorda che il richiamato articolo 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, che disciplina la remunerazione del servizio di riscossione, al comma 2 pone a carico del contribuente debitore sia le spese connesse alle procedure esecutive, sia gli oneri connessi alle notifiche delle cartelle di pagamento.
Il comma 8 precisa che restano ferme le disposizioni sul precedente stralcio (di cui di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018, ovvero lo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010). Inoltre le spese di notifica della cartella di pagamento concernenti tali ultimi debiti, ove non ancora saldate al 23 marzo 2021, sono rimborsate all’agente della riscossione. Tale rimborso è effettuato, a scelta del singolo ente creditore, in un numero massimo di venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico dello stesso ente. Il pagamento della prima di tali rate deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021, sulla base di apposita richiesta, presentata dall’agente della riscossione all’ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.
Il comma 9 esclude dall’annullamento automatico (e dunque dalle disposizioni dei commi da 4 a 8):
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge n. 119 del 2018);
- le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, (previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014), vale a dire i dazi e i diritti doganali e i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero;
- l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
Il comma 10 dispone che, per una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l’efficientamento del sistema della riscossione, il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 22 maggio 2021 (sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto), trasmette alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.
Il comma 11 reca gli oneri e la copertura finanziaria delle norme in esame, rinviando all’articolo 42 del provvedimento (norma di copertura generale del decreto in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia).
Articolo 5, commi 1-11 e comma 17
(Definizione agevolata avvisi bonari partite IVA
con riduzione fatturato)
Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 e comma 17 dell’articolo 5 consentono agli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020 (più del 30%), in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, le cui comunicazioni sono state elaborate entro il 31 dicembre 2020 (con riferimento alle dichiarazioni 2017) ovvero devono essere elaborate entro il 31 dicembre 2021 (con riferimento alle dichiarazioni 2018), qualora tali comunicazioni di irregolarità non siano state inviate per la sospensione disposta dai provvedimenti emergenziali. La definizione agevolata abbatte le sanzioni e le somme aggiuntive richieste con gli avvisi bonari; restano dovuti imposte, interessi e contributi previdenziali.
Ai sensi del comma 1 la norma in esame, in considerazione dei gravi effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha l’esplicito scopo di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020.
Il medesimo comma 1 individua le somme oggetto di definizione agevolata, che può essere effettuata nei termini, alle condizioni e con le modalità stabiliti dall’articolo in esame e dai relativi provvedimenti di attuazione.
Si tratta di somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 con riferimento alle imposte dirette e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento all’IVA.
Le comunicazioni emesse in seguito al controllo automatico evidenziano la correttezza della dichiarazione (comunicazione di regolarità) o l’eventuale presenza di errori (comunicazione di irregolarità). In quest’ultimo caso, il contribuente può pagare le somme indicate con una riduzione delle sanzioni oppure segnalare all’Agenzia delle Entrate le ragioni per cui ritiene il pagamento non dovuto.
Come anticipato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione con il pagamento di una sanzione ridotta, oltre all’imposta e agli interessi. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito e la sanzione è ridotta a 1/3 di quella ordinaria (10% invece del 30%). Gli interessi dovuti sono calcolati al tasso del 3,5% annuo, dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento, all’ultimo giorno del mese antecedente alla data di elaborazione della comunicazione (articolo 6, comma 1 del D.M. 21 maggio 2009 e articolo 3 del D.Lgs. n. 462 del 1997).
A decorrere dall’anno d’imposta 2017 il controllo automatico è effettuato anche sulle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. In questo caso, prima dell’emissione della comunicazione di irregolarità, le eventuali incoerenze riscontrate a seguito del controllo sono rese disponibili al contribuente attraverso un’apposita lettera di invito alla compliance. Si rinvia alla scheda informativa dell’Agenzia delle entrate per ulteriori dettagli.
Le somme definibili in via agevolata ai sensi delle norme in esame sono quelle contenute nelle comunicazioni di irregolarità da controllo automatico elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dal cd. decreto Rilancio, più precisamente dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché con le comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
In sostanza, la definizione agevolata riguarda le comunicazioni che l’Agenzia delle entrate, per il periodo d’imposta 2017, ha elaborato entro il 31 dicembre 2020 ma non ha inviato, per effetto della sospensione disposta dall’art. 157 del decreto-legge Rilancio; riguarda inoltre quelle che, per il periodo d’imposta 2018, deve elaborare entro il 31 dicembre 2021.
L’articolo 157 del decreto-legge n. 34 del 2020, modificato nel corso del tempo dai provvedimenti emergenziali (e, da ultimo, dall’articolo 22-bis del decreto-legge n. 183 del 2020, cd. proroga termini) ha differito i termini per la notifica da parte dell’amministrazione finanziaria di alcuni specifici atti.
Il comma 2 dell’articolo 157 dispone che, dall’8 marzo 2020 (termine iniziale del periodo di sospensione), non si procede agli invii di specifici atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020, tra cui le comunicazioni eseguite a seguito di controlli automatici, di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e di cui all’articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. Tali comunicazioni sono notificate, inviate o messe a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza.
Il comma 3 dall'articolo 157 stabilisce che i termini di decadenza per la notificazione di alcune cartelle di pagamento (previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 602 del 1973) sono prorogati di quattordici mesi (rispetto al previgente termine di tredici mesi. Tali cartelle si riferiscono, tra l’altro, alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme liquidate a seguito di controlli automatici.
Più in generale il decreto proroga termini (decreto-legge n. 183 del 2020) ha fissato al 28 febbraio 2021 il termine di sospensione dell’attività di riscossione a seguito dei provvedimenti emergenziali legati alla pandemia. In particolare, il richiamato articolo 22-bis ha differito al 28 febbraio 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Sono, pertanto, stati sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, da effettuare entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 marzo 2021.
Ai sensi del comma 2 la misura interessa i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), a condizione che abbiano subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali IVA presentate entro il termine previsto per il periodo d’imposta 2020 (normalmente tra il 1° febbraio ed il 30 aprile dell’anno successivo). Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, ai fini della riduzione di fatturato si considera l’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate nei termini previsti per il periodo d’imposta 2020.
L’Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni predette (di cui al comma 2), individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d’affari o dei ricavi o compensi e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di irregolarità per controllo automatizzato, anche la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo da versare, ridotto di sanzioni e somme aggiuntive, ai sensi del comma 4, per cui si veda infra (comma 3).
Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Con i provvedimenti attuativi (di cui al comma 11) possono essere definite ulteriori modalità con cui il contenuto informativo delle comunicazioni e delle proposte di definizione sono rese disponibili al contribuente.
La definizione (comma 4) consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità, previste per le dichiarazioni dei redditi dall’articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e per le dichiarazioni IVA dall’articolo 54-bis del d.P.R. n. 633/1972. Restano dunque dovuti le imposte e i relativi interessi, nonché i contributi previdenziali.
Inoltre, in caso di adesione, è previsto il versamento secondo le ordinarie modalità di riscossione delle somme dovute in seguito a controlli automatici, vale a dire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, come previsto dal già citato D.Lgs. n. 462 del 1997 (comma 5).
In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze (comma 6), la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Ai sensi del comma 7, le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili con le modalità agevolate, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.
Ai sensi del comma 8, in deroga allo statuto del contribuente (articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che all’ultimo comma vieta la proroga dei termini di prescrizione e decadenza), i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato, contemplati dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 602 del 1973, ordinariamente previsti entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.
Il comma 9 chiarisce che le norme in esame si applicano nei limiti e alle condizioni del cd. Temporary Framework disposto dalla Commissione Europea per gli aiuti di Stato nel corso dell’emergenza pandemica, per cui si veda il relativo tema web.
Ai sensi del comma 10, l’attività di controllo della coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, prevista dall’articolo 21-bis, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sospesa per effetto dell’articolo 157, comma 2, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020.
Si rammenta al riguardo che i soggetti passivi IVA devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (articolo 21-bis del decreto legge n. 78 del 2010).
Sono esonerati dall'adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero. L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare mentre sussiste nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.
Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.
La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 16 settembre e quella relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale IVA, che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Il comma 5 dell’articolo 21-bis dispone che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione del contribuente le risultanze dell'esame dei predetti dati, nonché le valutazioni di coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni periodiche, nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella Comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.
Il comma 11 affida a uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di adottare le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme in esame.
Il comma 17 rinvia all’articolo 42 del provvedimento, norma generale di copertura finanziaria del decreto-legge, per quanto attiene alla copertura finanziaria dell’intervento in esame, il cui onere è stimato in 205 milioni di euro per l'anno 2021.
Articolo 5, comma 12, lett. a) e comma 18
(Compensazione credito d’imposta e debito iscritto a ruolo)
L’articolo 5, comma 12, lettera a), proroga al 30 aprile 2021 la sospensione, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, dell’applicazione della compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo.
L’articolo 145 del decreto legge n. 34 del 2020 consente di effettuare i rimborsi fiscali nei confronti di tutti i contribuenti senza l’applicazione della procedura di compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo. In particolare la disposizione stabilisce che nel 2020 in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo (articolo 28-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 602).
Si ricorda che il richiamato articolo 28-ter stabilisce che, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità le somme da rimborsare. Ricevuta la segnalazione, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme e le riversa entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo. In caso di rifiuto della proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica nonché un rimborso forfetario.
Nella relazione illustrativa che accompagna il richiamato decreto n. 34 viene sottolineato che tale disposizione, in considerazione del periodo emergenziale in atto, ha la finalità di immettere liquidità nel sistema economico anche a favore delle famiglie.
Il comma 12, lettera a), dell’articolo 5 del decreto in esame proroga fino al 30 aprile 2021 la sopra citata sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo.
L’intento della norma, come indicato nella relazione illustrativa, è quello di far sì che attraverso tale intervento l’Agenzia delle entrate possa procedere ad erogare speditamente i rimborsi, anche in presenza di ruoli a carico del creditore, senza verifica preventiva.
Ai sensi del comma 18 dell’articolo 5 alle minori entrate (valutate in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 13,3 milioni di euro per l'anno 2021) si provvede ai sensi dell’articolo 42 del provvedimento, alla cui scheda di lettura si rinvia.
Articolo 5, comma 12, lett. b) e comma 13
(Differimento sospensione licenze, autorizzazioni e iscrizione
ad albi e ordini professionali)
L’articolo 5, comma 12, lettera b), proroga al 31 gennaio 2022 il termine finale per la notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività medesima o dell’iscrizione ad albi e ordini professionali, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi.
Preliminarmente si ricorda che l’articolo 151 del decreto legge n. 34 del 2020 proroga al 31 gennaio 2021 (l’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ne aveva disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020) il termine per la notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività medesima o dell’iscrizione ad albi e ordini professionali, emanati dalle direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate (articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).
Il sopra citato articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto) disciplina la notifica e l’esecuzione degli atti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’attività medesima e i provvedimenti di sospensione dell’iscrizione ad albi o ordini professionali a carico dei soggetti (imprese, commercianti e lavoratori autonomi) ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni. In particolare l’articolo prevede che:
qualora siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese (comma 2);
la sospensione è disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici (comma 2-quinquies);
qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi (comma 2-sexies).
L’articolo 5, comma 12, lettera b), proroga ulteriormente al 31 gennaio 2022 il termine finale di tale sospensione.
Conseguentemente al differimento disposto dalla lettera b), il comma 13 fa salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti indicati al richiamato articolo 151 già emessi alla data di entrata in vigore del decreto in esame (ovvero al 23 marzo 2021).
Articolo 5, comma 14
(Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati)
L’articolo 5, comma 14, differisce di un anno la decorrenza degli obblighi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate a fronte di una esposizione debitoria rilevante, nell'àmbito degli strumenti di allerta previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Con modifica approvata dal Senato, si prevede che per l'INPS e per l'Agente della riscossione l'obbligo di segnalazione decorra dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del Codice medesimo.
Il comma 14 in esame modifica l'articolo 15, comma 7, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Tale articolo 15 prevede che i creditori pubblici qualificati ivi menzionati (L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione) siano tenuti alla segnalazione di allerta a fronte di una esposizione debitoria dell’imprenditore di importo rilevante.
Per quanto riguarda l'obbligo posto in capo all'Agenzia delle entrate, al fine di considerare l'inadempimento rilevante, anche all’esito delle audizioni degli interessati, si fa riferimento ad un criterio connesso all’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’imposta sul valore aggiunto. risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito dalla legge n. 122 del 2010).
Tale art. 21-bis del decreto-legge n. 78, prevede che i soggetti passivi IVA devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta, con cadenza trimestrale.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del citato Codice, come novellato dal comma in esame, per l'Agenzia delle entrate l'obbligo di segnalazione decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre del secondo anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del Codice (2023; il testo previgente si riferiva all'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del Codice).
La modifica approvata dal Senato stabilisce che per l'INPS e per l'Agente della riscossione l'obbligo decorre dall'anno successivo (2022) al termine di entrata in vigore del Codice.
Occorre rammentare che l'articolo 5 del decreto-legge n. 23 del 2020 (c.d. decreto liquidità, convertito dalla legge n. 40 del 2020) ha fissato al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (salvo quanto previsto dall'art. 289, comma 2, del Codice).
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a), l'obbligo di segnalazione dell'Agenzia delle entrate scatta quando l’ammontare specifico dell’IVA scaduta e non versata:
§ sia pari ad almeno il 30 per cento del volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro,
§ non inferiore a euro 50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro,
§ non inferiore a euro 100.000, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro.
Ai sensi della lettera b), per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'obbligo scatta quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000.
La lettera c) stabilisce che per l'Agente della riscossione l'obbligo scatta quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del Codice (v. supra), autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.
La relazione illustrativa, annessa al ddl di conversione A.S. 2144 del presente decreto-legge n. 41, afferma che il differimento è stato previsto (per l'Agenzia delle entrate) "al fine di evitare un numero eccessivo di segnalazioni anche nei confronti di soggetti potenzialmente beneficiari di interventi di sostegno", stante la perdurante situazione emergenziale. Alle medesime motivazione sembrano doversi ricondurre le successive modifiche riguardanti l'INPS e l'agente della riscossione. Peraltro, riguardo al differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, la relazione illustrativa annessa al decreto-legge n. 23 del 2020 svolgeva la seguente considerazione riguardo alle misure di allerta: "Il sistema dell’allerta, infatti, è stato concepito nell’ottica di un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, all’interno del quale, quindi, la preponderanza delle imprese non sia colpita dalla crisi, e nel quale sia possibile conseguentemente concentrare gli strumenti predisposti dal codice sulle imprese che presentino criticità. In una situazione in cui l’intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una gravissima forma di crisi, invece, gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo ed anzi generando effetti potenzialmente sfavorevoli".
Articolo 5, comma 15
(Versamenti dell’imposta sui servizi digitali – Web Tax)
L’articolo 5, al comma 15, lettere a) e b) sposta il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio al l6 maggio dell’anno solare successivo a quello in cui sono prodotti i ricavi derivanti dai predetti servizi, nonché quello di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo al 30 giugno del medesimo anno.
La lettera c) dispone, in sede di prima applicazione, lo slittamento del termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal l6 marzo al 16 maggio 2021, con riferimento alle operazioni imponibili nel 2020, nonché lo spostamento del termine di presentazione della relativa dichiarazione dal 30 aprile al 30 giugno 2021.
La legge di bilancio 2019 (commi da 35 a 50) ha istituito un’imposta sui servizi digitali, che si applica ai soggetti che prestano tali servizi e che hanno un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano per prestazione di servizi digitali. La norma è entrata in vigore il primo gennaio 2020. Il provvedimento recepisce a grandi linee una proposta di direttiva relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali COM(2018)148 (imposta sui servizi digitali - ISD) che prevede un'imposta temporanea che gli Stati membri dovrebbero introdurre e applicare a determinate attività digitali che generano utili nell'UE in attesa che venga attuata una soluzione strutturale a lungo termine, da concordare prima in sede di OCSE.
L'imposta si applica con un'aliquota del 3 per cento sui ricavi e viene versata entro il mese successivo a ciascun trimestre. È stata contestualmente abrogata l'imposta sulle transazioni digitali, istituita dalla legge di bilancio 2018, che avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019.
In particolare, nella sua formulazione previgente, l’articolo 1, comma 42 della legge di bilancio 2019 prevedeva che i soggetti passivi fossero tenuti al versamento dell'imposta entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui sono prodotti i ricavi derivanti dai servizi digitali. I medesimi soggetti erano tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 31 marzo dello stesso anno.
L’articolo 22-quater, comma 1 del decreto-legge Proroga termini, decreto-legge n. 183 del 2020 (che ha riprodotto quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 del decreto-legge n.3 del 2021, provvedimento quest’ultimo che è stato contestualmente abrogato) ha aggiunto un periodo al predetto comma 42 fissando, in sede di prima applicazione, il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali al l6 marzo 2021, con riferimento alle operazioni imponibili nel 2020. Lo stesso provvedimento ha inoltre fissato il termine di presentazione della relativa dichiarazione al 30 aprile 2021.
Le norme in esame intervengono anzitutto (lettere a) e b) del comma 5) sulla disciplina a regime del versamento dell’imposta sui servizi digitali, a tal fine modificando rispettivamente il primo e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 42, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Dunque, dal 2022 in poi, il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali è fissato al 16 maggio (in luogo del 16 febbraio) dell’anno solare successivo a quello in cui sono prodotti i ricavi derivanti dai servizi digitali. Inoltre, il termine di dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti slitta dal 31 marzo al 30 giugno dello stesso anno.
La lettera c) del comma 15 interviene sull’ultimo periodo del comma 42, ovvero sulle norme introdotte dal decreto-legge n. 183 del 2020 per la prima applicazione dell’imposta. Si dispone così, con riferimento alle operazioni imponibili nel 2020, lo slittamento del termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal l6 marzo al 16 maggio 2021; contestualmente il termine di presentazione della relativa dichiarazione slitta dal 30 aprile al 30 giugno 2021.
A tale proposito si segnala che il provvedimento del 15 gennaio 2021 dell’Agenzia delle entrate definisce le regole operative per la prima applicazione della disciplina, in particolare individuando:
§ l’ambito oggettivo dell’imposta istituita, con evidenziazione dei servizi digitali esclusi;
§ le modalità di determinazione della base imponibile e dell’imposta sui servizi digitali;
§ i criteri di collegamento con il territorio dello Stato;
§ il versamento dell’imposta;
§ gli adempimenti dichiarativi;
§ gli obblighi strumentali ai fini dell’adempimento;
§ gli obblighi contabili in capo ai soggetti passivi dell’imposta;
§ la responsabilità solidale dei soggetti residenti per l’assolvimento degli obblighi di versamento dell’imposta sui servizi digitali da parte di soggetti passivi non residenti;
§ i rimborsi per le eccedenze di versamento.
I commi 15-bis e 15-ter, dell’articolo 5, introdotti al Senato, dispongono che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo, che rimborsano al venditore l'importo del contributo previsto per l’acquisto di ciclomotori e motocicli nuovi elettrici o ibridi, recuperino tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.
In dettaglio il comma 15-bis sostituisce il comma 1061 della legge di Bilancio 2019, prevedendo che le imprese costruttrici o importatrici del ciclomotore o motociclo elettrico o ibrido nuovo (più in generale vi sono ricompresi i veicoli di categoria L, vedi sub), che rimborsano al venditore l'importo del contributo come previsto dalla norma vigente (comma 1057 della stessa legge di bilancio ), recuperino tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Si specifica che a tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
Il comma 15-ter rinvia quindi la definizione delle modalità attuative ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La formulazione attuale del richiamato comma 1061 prevede invece che le imprese recuperino il credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi. Il comma 1062 prevede, per le imprese costruttrici o importatrici, l'obbligo di conservare specifica documentazione fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di emissione della fattura di vendita del nuovo veicolo, nonché di trasmettere tale documentazione al venditore.
Si ricorda che si tratta del contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi nuovi, previsto dal comma 1057 della legge di bilancio 2019 (inizialmente a partire dal 2019 e poi esteso fino al 2026 con successivi provvedimenti) e pari al 30% del prezzo sino ad un massimo di 3.000 euro. Il contributo è concesso per l’acquisto di tutti i veicoli rientranti nella categoria L a prescindere dalla potenza (in base alla modifica dell'articolo 10-bis del successivo decreto-legge n. 34 del 2019, quindi anche motocarrozzette e quadricicli a motore). Il decreto-legge n. 34 del 2020 (art. 44-bis) ha esteso l'applicazione dell'incentivo (la proroga al 2020 era stata disposta dal DL n. 162/2019) anche nel caso in cui non vi sia la rottamazione di un analogo veicolo inquinante, mentre, nel caso di rottamazione di un qualsiasi veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un di veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria, lo stesso bonus è aumentato fino al 40% del prezzo di acquisto, con un massimo di 4.000 euro, mantenendosi la previsione che occorre essere proprietari o intestatari da almeno dodici mesi del veicolo che si rottama ovvero che lo sia un familiare convivente. Tali contributi sono riconosciuti, oltre che alle persone fisiche anche a persone giuridiche, fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno, intestati al medesimo soggetto, anche se appartenenti a società controllate. Il venditore ha l'obbligo di consegnare quello usato ricevuto dall'acquirente a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista. previa consegna per la rottamazione di un veicolo più inquinante della stessa tipologia, di cui l'acquirente sia proprietario o utilizzatore. Il comma 1060 prevede che il bonus venga concesso sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto.
Le modalità applicative delle agevolazioni sono state definite con il decreto interministeriale 20 marzo 2019 (G.U. 6 aprile 2019).. Per usufruire dell'incentivo è consentito rottamare anche veicoli dotati di targa obbligatoria, come previsto dalla apposita normativa del 2011 (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, che ha eliminato la vecchia targa dei ciclomotori a cinque cifre e previsto l’obbligo della nuova tipologia di targa).
Si ricorda che l’art. 1, comma 691 della legge di Bilancio 2021, ha previsto che il contributo sia riconosciuto, nel limite di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023 e nel limite di 30 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026, alle medesime condizioni, anche per gli acquisti effettuati negli anni dal 2021 al 2026. Le risorse relative a questo intervento sono appostate sul capitolo 7321 (Tabella 2, Ministero dello sviluppo economico).
Articolo 5, comma 16
(Termini di conservazione dei documenti informatici
ai fini della loro rilevanza fiscale)
L’articolo 5, comma 16, estende di 3 mesi il termine massimo previsto dalla normativa fiscale vigente per effettuare il processo di conservazione digitale dei documenti tributari.
Nel dettaglio, l'articolo 5, comma 16, stabilisce che, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, il processo di conservazione digitale dei documenti tributari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014 (Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto) si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dall’articolo 7, comma 4-ter , del decreto-legge n. 357 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 489 del 1994.
Secondo la ricostruzione fornita dal Governo nella relazione illustrativa, con il comma in esame si interviene sul processo di conservazione digitale dei documenti tributari.
L’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014 prevede, al riguardo, che il processo di conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 3, sia effettuato entro il termine previsto dall'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge n. 357 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 489 del 1994.
Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale (articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014)
L'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale citato dispone al comma 1 che i documenti informatici sono conservati in modo tale che:
a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;
b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle competenti Agenzie fiscali.
In base al comma 2, il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.
Il comma 3, infine, prevede che il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato entro il termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge n. 357 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 489 del 1994.
Il richiamato articolo 7, comma 4-ter, stabilisce che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi.
Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, tenuto conto delle difficoltà degli operatori dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19, l’adempimento di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, è considerato tempestivo se effettuato, al massimo, nei tre mesi successivi al termine di cui al predetto articolo 7, comma 4-ter.
In particolare, per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è spirato il 10 dicembre 2020), il processo di conservazione dei documenti informatici deve avvenire, al massimo, entro il termine del 10 giugno 2021 (ossia nei sei mesi successivi alla citata scadenza del 10 dicembre 2020).
Articolo 5, commi 19-22
(Dichiarazione dei redditi precompilata 2021)
L'articolo 5, ai commi 19 e 20, stabilisce che il termine per l’invio (agli interessati e all'Agenzia delle entrate) da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni uniche viene posticipato al 31 marzo 2021 e con esso il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni. Il comma 21 posticipa dal 16 al 31 marzo 2021 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni. Il comma 22 posticipa dal 30 aprile al 10 maggio 2021 il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.
I commi in esame recano disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2021. In particolare, in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza sanitaria in atto, vengono posticipate le scadenze di alcuni adempimenti fiscali, compreso quello a carico dell’Agenzia delle entrate di elaborare e mettere a disposizione dei cittadini la dichiarazione dei redditi precompilata 2021
I commi 19 e 20 stabiliscono che il termine per l’invio (agli interessati e all'Agenzia delle entrate) da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni uniche viene spostato al 31 marzo 2021 e con esso il termine per la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni.
L’articolo 16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, stabilisce che la scelta da parte del sostituto d'imposta del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni deve essere trasmessa in via telematica, entro il 16 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF unitamente alle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del DPR n. 322 del 1998. Tale norma dispone che i soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte rilasciano un’apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'INPS, attestante l'ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. Il successivo comma 6-quater stabilisce che le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Il successivo comma 6-quinquies dispone che le medesime certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate ancora entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale, stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro, con un massimo di 50.000 euro per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.
Il comma 21 posticipa dal 16 al 31 marzo 2021 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni, stabilito dall’articolo 16-bis, comma 4, del decreto legge n. 124 del 2019.
Il comma 22 posticipa dal 30 aprile al 10 maggio 2021 il termine, stabilito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2014, entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.
Articolo 5, comma 22-bis
(Proroga in materia di tabacchi)
Nel corso dell’esame al Senato è stato inserito il comma 22-bis all’articolo 5. La norma consente ai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché dell’imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, di versare gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021 entro il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.
Più in dettaglio la norma in esame proroga le disposizioni contenute nell’articolo 163 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) con riferimento agli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021.
In particolare, i soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi a giugno 2021 entro il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.
Il richiamato articolo 163, mantenendo fermo l’obbligo di rendicontazione nei termini previsti dalla legge, prevede che i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati, sui prodotti ad essi assimilati, nonché sui tabacchi da inalazione senza combustione (di cui agli articoli 39-bis, 39-ter e 39-terdecies del Testo Unico Accise, D.Lgs. n. 504 del 1995), oltre che i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di consumo su succedanei del fumo (o liquidi da inalazione senza combustione) e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo (di cui agli articoli 62-quater e 62-quinquies del TUA) possono versare entro il 31 ottobre 2020 gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020. Viene precisata tuttavia la debenza degli interessi legali, calcolati giorno per giorno.
Si ricorda che la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha effettuato una complessiva revisione in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e alcune modifiche in materia di tabacchi da inalazione senza combustione (nuovi commi 1124-1126). In particolare, i commi 1124 e 1125 modificano la disciplina di alcuni prodotti succedanei dei prodotti da fumo. Il comma 1124 rimodula, aumentandola, l'imposta di consumo prevista per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina. La norma stabilisce, altresì, che il soggetto autorizzato alla commercializzazione dei prodotti è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente. Il comma 1125 dispone cha la vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide effettuata nel territorio nazionale è consentita secondo le modalità definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il comma 1126 aumenta progressivamente in tre anni anche l'accisa per il cosiddetto tabacco riscaldato. La misura del prelievo è fissata (rispetto alla previgente percentuale del venticinque per cento dell'accisa):
· al trenta per cento dal 1° gennaio 2021;
· al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022;
· al quaranta per cento dal 1°gennaio 2023.
Per ulteriori informazioni si rinvia al sito della documentazione parlamentare e al dossier sulla legge di bilancio 2021.
Articolo 5-bis
(Rivalutazione dei beni settori alberghiero e termale)
L’articolo 5-bis – introdotto al Senato – reca una norma di interpretazione autentica volta a consentire la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. Liquidità) in favore delle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, anche con riferimento agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.
Si ricorda in questa sede che l’articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 prevede, a favore di imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta e il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.
In particolare il comma 1 dell’articolo 6-bis, al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti IRES indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) operanti in tali settori che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga ai criteri di valutazione degli elementi del patrimonio (articolo 2426 del codice civile) e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni (Sezione II del Capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342) ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
La norma si applica a società azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, società europee, società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
La rivalutazione dei beni e delle partecipazioni aziendali rilevanti avviene anche in deroga ai vincoli giuridici disposti dall'articolo 2426 del codice civile e da altre disposizioni normative. Tali vincoli sono posti al fine di evitare che gli amministratori perseguano comportamenti opportunistici, volti ad accrescere o ridurre il patrimonio aziendale rispetto al valore che risulterebbe dall'applicazione di princìpi di valutazione convenzionalmente accettati, utilizzati per conferire omogeneità alle determinazioni quantitative d'azienda.
La rivalutazione deve essere eseguita in uno od entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa (comma 2).
La norma (comma 3) stabilisce che sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
Inoltre, il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente previsione normativa, con esclusione di ogni diversa utilizzazione (comma 4).
Il comma 5 prevede che il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare anche in più rate, entro un massimo che dipende dall'importo complessivo del versamento (con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701 della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Il comma 6 disciplina il caso in cui i beni oggetto della rivalutazione siano oggetto di specifiche operazioni prima del riconoscimento giuridico degli effetti fiscali. La norma specifica che nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
Il comma 7 stabilisce l'applicabilità, in quanto compatibili, di norme adottate con riferimento a esercizi precedenti in materia di rivalutazione: si tratta degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge n. 342 del 2000 e dei relativi decreti attuativi (decreti del Ministro delle finanze n. 162 del 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze n. 86 del 2001), nonché dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).
Il comma 8 prevede che il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio, disposto dall'articolo 14 della legge n. 342 del 2000 (cd. riallineamento), venga applicato anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, anche con riferimento alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, del TUIR.
L’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d’imposta ai fini fiscali che può essere affrancata versando l'imposta sostitutiva sul saldo attivo cumulativo della rivalutazione.
Il comma 9, infine, stabilisce che nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 abbiano già esercitato la facoltà di eseguire la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 (di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n.?160), gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.
Per effetto delle disposizioni, la disciplina della rivalutazione contenuta nell’articolo 6-bis si interpreta nel senso che la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 è applicabile anche agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.
Si dispone inoltre che, in caso di affitto di azienda, la rivalutazione è ammessa purché le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente, ai sensi dell’articolo 102, comma 8 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R n. 917 de 1986).
Si ricorda che l’articolo 2561, secondo comma, del codice civile prevede l’obbligo per l’affittuario di conservare il livello di efficienza dei beni aziendali. In considerazione di tale onere che grava sull’affittuario, a fini fiscali le quote di ammortamento dei beni materiali (articolo 102 comma 8 del TUIR) e immateriali (articolo 103 comma 4 TUIR) competono all’affittuario stesso.
Le parti contrattuali possono tuttavia espressamente derogare al disposto sopra richiamato e, in tal caso, la titolarità del diritto di deduzione degli ammortamenti è esclusivamente del concedente.
Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento la destinazione si deduce dai titoli edilizi e, in ogni altro caso, dalla categoria catastale.
Le disposizioni in esame sono espressamente qualificate come norme di interpretazione autentica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2 dello Statuto dei contribuenti (legge n. 212 del 2000) e, come tali, hanno efficacia retroattiva (per effetto del combinato disposto del richiamato articolo 1 e dell’articolo 3 del medesimo Statuto dei contribuenti).
Si ricorda che l’articolo 1-bis del provvedimento in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia, reca ulteriori norme, più generali, in tema di rivalutazione agevolata di beni e di partecipazioni.
Articolo 6, commi 1-4
(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)
L’articolo 6, comma 1, prevede che l’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente - ARERA, operi, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema”.
Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW.
La riduzione opera nel limite delle risorse stanziate dal comma 3, pari a 600 milioni di euro per l’anno 2021, che costituiscono limite massimo di spesa. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, per quota parte (180 milioni), mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione, disposta dal comma 2, dell’articolo 8-ter del D.L. n. 137/2020, che aveva disposto una riduzione per l’anno 2021 degli oneri in bolletta per gli utenti del medesimo tipo le cui attività rientravano tra quelle agevolate dal medesimo “Decreto Ristori”, secondo i criteri e i codici ATECO ivi indicati.
Ai sensi del comma 4, il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare l’importo di cui al comma 3 sul Conto emergenza COVID-19, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
L’intervento agevolativo qui in esame opera in favore delle utenze elettriche, quali piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori e ricalca quello già introdotto, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, dall’articolo 30 del D.L. n. 34/2020 (cfr. infra).
Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo dispone che l’ARERA - per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 – adotti provvedimenti finalizzati alla riduzione della spesa sostenuta in bolletta elettrica dalle utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici.
La riduzione riguarda le voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" ed "oneri generali di sistema".
La riduzione opera nel limite delle risorse stanziate al successivo comma 3, pari a 600 milioni di euro per l’anno 2021, che costituiscono limite massimo di spesa.
Ai sensi del comma 1, l’Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che:
a) sia previsto un risparmio delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell’anno;
b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci - "trasporto e gestione del contatore" ed "oneri generali di sistema" - non deve superare quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell’anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato ed un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.
Il comma 3 dell’articolo in esame autorizza la spesa di 600 milioni di euro per l’anno 2021 per gli interventi previsti dall’articolo e ai relativi oneri si provvede:
§ quanto a 420 milioni ai sensi dell’articolo 42, che reca le disposizioni finanziarie di compensazione del provvedimento in esame, e
§ quanto a 180 milioni, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione, disposta dal comma 2, dell’articolo 8-ter del D.L. n. 137/2020, il quale disponeva la riduzione per l’anno 2021 degli oneri in bolletta per gli utenti del medesimo tipo le cui attività rientravano tra quelle agevolate dal medesimo “Decreto Ristori”, secondo i criteri e i codici ATECO ivi indicati.
Il comma 4 demanda al Ministero dell’economia e finanze il versamento dell’importo di 600 milioni, autorizzato dal comma 3, sul Conto emergenza COVID-19, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). L’Autorità assicura, con propri provvedimenti, l’utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema.
Con riferimento alle componenti delle bollette si ricorda come in esse siano presenti il pagamento dei servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore), oneri generali di sistema (applicati come maggiorazione della tariffa di distribuzione) e imposte.
La valorizzazione di tali voci segue un complesso meccanismo di determinazione delle singole componenti fisse e variabili legate sia all'energia prelevata sia alla potenza, nonché ai corrispettivi fissi applicati periodicamente a ciascun punto di prelievo. Parte della bolletta è, dunque, naturalmente commisurata al livello di consumo di ciascun cliente e sostanzialmente si adegua automaticamente in caso di contrazione dell'attività. La rimanente parte della bolletta, pur riflettendo le caratteristiche di prelievo del cliente, non risente del livello di consumo. Questo in coerenza con la complessa struttura dei costi lungo la filiera.
ARERA dunque, per far fronte alle difficoltà determinate dalla crisi pandemica, ha sin da subito proposto interventi normativi che, per contenere il costo dell'energia nella situazione emergenziale, sfruttassero questa struttura tariffaria e si focalizzassero sulla riduzione o sull'azzeramento delle "quote fisse" relative alle voci della bolletta elettrica "trasporto e gestione del contatore" ed "oneri generali", anche con una modulazione temporale (cfr. Segnalazione trasmessa al Parlamento e al Governo il 24 aprile 2020 (Delibera ARERA 136/2020/l/com - Doc. Camera NN 13 n. 51).
Tale proposta è stata recepita dal legislatore nell’intervento, sopra citato, contenuto, come sopra accennato, nell'articolo 30 del D.L. n. 34/2020 (D.L. n. 77/2020). La norma ha previsto che ARERA, operasse, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse da quelle per usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali sono state rideterminate al fine di ridurre la spesa applicando una potenza "virtuale" fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrispondesse alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti. L'onere di tale intervento è stato fissato - conformemente alla quantificazione operata dalla stessa ARERA - in 600 milioni per il 2020, da versare sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) [34]. La misura– secondo l’Autorità – si è tradotta una significativa riduzione della bolletta, anche superiore al 70% per clienti, ad esempio, con 15 kW di potenza impegnata.
Successivamente, l’articolo 8-ter del D.L. n. 137/2020 – qui abrogato- ha stanziato 180 milioni di euro per l'anno 2021 – da versare anch’essi sul Conto emergenza COVID-19 - per la riduzione della spesa sostenuta, con riferimento alle voci della bolletta elettrica identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", dalle utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici le quali, alla data del 25 ottobre 2020, avevano partita IVA attiva e hanno dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati del decreto legge. Anche in tal caso, per le utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali dovevano essere rideterminate dall'Autorità al fine di ridurre la spesa applicando una potenza "virtuale" fissata convenzionalmente pari a 3 kW.
Articolo 6, commi 5-7
(Tariffa speciale del Canone RAI)
L’articolo 6, commi 5-7, come modificato dal Senato, esonera, per il solo anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, dal versamento del canone di abbonamento RAI. L'articolo assegna quindi 83 milioni di euro ad una contabilità speciale al fine di riconoscere un credito d'imposta di importo corrispondente a favore di coloro che hanno già provveduto al versamento del canone e di compensare la RAI per le minori entrate derivanti da questa disposizione.
In particolare, il comma 5, come modificato dal Senato, esonera, per il solo anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni (canone di abbonamento RAI) di cui al regio decreto-legge n. 246 del 1938 (Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni), convertito dalla legge n. 880 del 1938.
Il sistema di finanziamento pubblico della RAI
Preliminarmente, si ricorda che il R.D.L. 246/1938 (L. 88/1938: art. 1) ha disposto che è obbligato al pagamento del canone di abbonamento chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni.
In particolare, il canone per uso privato (ordinario) è dovuto da chi detiene apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in ambito familiare (R.D.L. 246/1938-L. 88/1938: art. 2 e ss.).
Il canone c.d. speciale è, invece, dovuto per radioaudizioni effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare (R.D.L. 246/1938-L. 88/1938: art. 27; R.D.L. 1917/1925-L. 562/1926: art. 10, secondo comma).
Per quanto concerne gli importi dovuti per il canone, in particolare, il d.lgs. 177/2005 (art. 47, co. 3) aveva disposto che, entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro per lo sviluppo economico, con proprio decreto, doveva stabilire l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi prevedibilmente sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo.
Fino all'anno 2015, era dunque intervenuto un decreto ministeriale che aveva fissato sia l'ammontare del canone per uso privato, sia gli importi dovuti a titolo di canone speciale.
Successivamente, a partire dal 2016 (L. 208/2015: art. 1, co. 152 e ss.) l'importo del canone per uso privato è stato fissato in via legislativa. Inoltre, sono state introdotte nuove modalità di riscossione, tramite addebito, suddiviso in 10 rate mensili, nelle fatture dell'energia elettrica.
A partire dall'introduzione delle nuove modalità di riscossione del canone, era stata avviata una progressiva riduzione del suo importo. In particolare, per il 2016 la misura del canone era stata fissata in € 100 ( art. 1, co. 152, L. 208/2015), a fronte di € 113,50 dovuti negli anni dal 2013 al 2015, mentre per il 2017 e il 2018 era stata pari a € 90 ( L. 232/2016: art. 1, co. 40; art. 1, co. 1147, L. 205/2017).
Da ultimo, la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 89) ha definitivamente fissato la misura del canone per uso privato in € 90 annui.
Per ulteriori informazioni sul servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e sul canone radiotelevisivo si rinvia al relativo tema di documentazione parlamentare curato dalla Camera dei deputati.
Il comma 6, come modificato dal Senato, stabilisce quindi che, in relazione a quanto previsto dal comma 5, per il medesimo anno 2021, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: «Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio», la somma di 83 milioni di euro, al fine di:
- riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100% dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto,
- ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società.
Si specifica inoltre che il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Il comma 7, come modificato dal Senato, reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, e indica le seguenti coperture finanziarie:
a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42;
b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120 (credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro), comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e successive modificazioni.
Articolo 6-bis
(Iva non detraibile e Superbonus)
L’articolo 6-bis – introdotto al Senato – inserisce l’IVA non detraibile, anche parzialmente, relativa alle spese per gli interventi realizzati tra le spese ammissibili ai fini del Superbonus.
In particolare, la disposizione stabilisce che l'imposta sul valore aggiunto non detraibile dovuta sulle spese rilevanti ai fini del Superbonus (articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020) si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente. A tal fine è inserito il nuovo comma 9-ter all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Sinteticamente si ricorda che l'articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020 (cd Decreto Rilancio) introduce una detrazione pari al 110% (Superbonus) delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici).
La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (termine prorogato dal comma 66 della legge di bilancio 2021) per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due).
A queste tipologie di spese, dette trainanti, si aggiungono altri interventi, a condizione però che siano eseguiti congiuntamente (trainati) ad almeno un intervento trainante: rientrano in questa categoria, per esempio, l'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, nonché (norma introdotta alla legge di bilancio 2021) gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni. Per quanto riguarda i beneficiari, possono accedere al Superbonus le persone fisiche che possiedono o detengono l'immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi.
Sulla materia si rinvia alla lettura del dossier Il Superbonus edilizia al 110 per cento - aggiornamento alla legge di bilancio 2021 realizzato dal servizio studi della Camera dei deputati.
Si ricorda che la circolare dell’Agenzia delle entrate N. 30/E precisa che ai fini del calcolo della detrazione costituisce una componente del costo l'eventuale IVA totalmente indetraibile (articolo 19-bis1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell'opzione prevista dall'articolo 36-bis del medesimo decreto). Diversamente, tenuto conto che l'IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d'acquisto, ma si qualifica come costo generale, non è possibile computare ai fini del Superbonus l'IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti.
La disposizione in esame, al comma 1, chiarisce che l'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente (articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis, del DPR 23 ottobre 1972, 633, decreto IVA), dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dall’articolo 119, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.
Il comma 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 6-ter
(Fondo per le emergenze relative alle emittenti locali)
L’articolo 6-ter, introdotto al Senato, rifinanzia con 20 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per le emergenze relative alle emittenti locali istituito dall’articolo 195 del decreto-legge n. 34 del 2020, individuando la relativa copertura finanziaria.
In particolare il comma 1 novella in tal senso dall’articolo 195 del decreto-legge n. 34 del 2020 mentre il comma 2, individua la copertura finanziaria a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall’articolo 41 del decreto-legge all’esame (alla cui scheda si rinvia).
Si ricorda chel’articolo 195 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha istituito un contributo straordinario pari a complessivi 50 milioni di euro per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 a beneficio delle emittenti radiotelevisive locali per l’anno 2020. L’entità del contributo è pari a 50 milioni di euro.
Il comma 1 della disposizione richiede che le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnino a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all’emergenza sanitaria all’interno dei propri spazi informativi.
Si prevede che il contributo sia erogato conformemente ai criteri previsti con decreti del Ministero dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell’effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l’anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
In attuazione della disposizione citata è stato emanato il decreto ministeriale 12 ottobre 2020, che ha definito i criteri di verifica e le modalità' di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche.
Andrebbe verificata la possibilità di attribuire i contributi per l’anno 2021 sulla base delle graduatorie previste per l’anno 2020 anziché di quelle previste per l’anno 2019.
Articolo 6-quater
(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)
L’articolo 6-quater, approvato durante l’esame al Senato, dispone una integrazione di 5 milioni di euro nel 2021 del Fondo per il sostegno termale, istituito dal cd. Decreto Agosto del 2020.
L’articolo 6-quater integra di 5 milioni di euro nel 2021 il Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis del DL 104 del 2020 (cd. Decreto Agosto, L. 126/2020), al fine di sostenere il sistema termale nazionale e così mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 (comma 1).
Ai predetti oneri pari a 5 milioni nel 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui alla legge di stabilità per il 2015 (L. n. 190 del 2014), come rifinanziato dell'articolo 41 del presente decreto legge, alla cui scheda di lettura si fa rinvio per l’analisi.
L’articolo 29-bis, comma 1, del DL. 104/2020 (cd. Decreto Agosto) ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e di 18 milioni per l’anno 2021, finalizzato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni per l’acquisto di servizi termali, a valere sul predetto Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di gestione.
I buoni per l’acquisto dei servizi termali non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore della situazione economica equivalente (v. qui le modalità operative di fruizione del beneficio erogato dall’INPS).
Si ricorda che il DL. 52/2021 sulle riaperture, in corso di conversione, all’articolo 8, comma 1, ha previsto che, a far data dal 1° luglio 2021, siano consentite, nella sola zona gialla, le attività dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. In base a quest’ultima disposizione, i protocolli e le linee guida devono essere idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. In assenza delle linee guida regionali, devono trovare applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le linee guida relative alle strutture termali e ai centri benessere sono incluse nelle Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome dell’8 ottobre 2020, da ultimo inserite come All. 9 del DPCM 2 marzo 2021. Non è invece stata sospesa l’attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA di cui al DPCM 12 gennaio 2017) e per le attività riabilitative e terapeutiche.
Articolo 6-quinquies
(Elevamento per il 2021 del limite di esenzione dall'IRPEF
per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore)
L’articolo 6-quinquies - inserito dal Senato - reca l'estensione al periodo di imposta 2021 della previsione, già vigente per il periodo di imposta 2020, del raddoppio del limite di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore; tale limite viene quindi elevato, anche per il suddetto periodo di imposta, da 258,23 euro a 516,46 euro[35]. Resta fermo il principio che, qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite, l’intero valore concorre a formare il reddito imponibile.
Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti da tale estensione temporale, quantificati in 12,2 milioni di euro per il 2021 e in 1,1 milioni per il 2022, si provvede, per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili e, per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Dall’ambito in esame sono in ogni caso esclusi i beni e i servizi che, ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non rientrano nella nozione di reddito di lavoro (tali beni e servizi sono del tutto esclusi dall'imponibile[36]).
Si ricorda che rientrano nella nozione di reddito di lavoro anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell'articolo 12 del suddetto testo unico, e successive modificazioni, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
Riguardo alla determinazione del valore dei beni e dei servizi, ai fini sia del calcolo del limite summenzionato sia dell’eventuale determinazione della base imponibile (per i casi di superamento del medesimo limite):
- trovano applicazione - fatte salve le disposizioni successivamente menzionate - le norme generali sul valore normale dei beni e dei servizi poste dall'articolo 9 del suddetto testo unico, e successive modificazioni;
- il comma 3 del citato articolo 51 del testo unico specifica che il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai lavoratori è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista;
- per le fattispecie concernenti uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario, si applicano le norme specifiche di cui al comma 4 del citato articolo 51 del testo unico, e successive modificazioni.
Si ricorda inoltre (con riferimento ai lavoratori dipendenti privati) che, ai sensi dell’articolo 1, comma 184, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, le esenzioni di cui ai citati commi 3 e 4 dell’art. 51 del testo unico si applicano, nei medesimi limiti ivi previsti, anche qualora i beni e i servizi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione (parziale o totale) degli emolumenti retributivi di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, o in sostituzione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Articolo 6-sexies
(Esenzione prima rata IMU per gli operatori economici
destinatari del contributo a fondo perduto)
L’articolo 6-sexies- introdotto al Senato- esenta dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal provvedimento in esame (articolo 1, commi 1-4), cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo.
Per il ristoro ai comuni delle minori entrate viene costituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno con una dotazione di 142,5 milioni per l’anno 2021.
Più in dettaglio, l’articolo 6-sexies, al comma 1, esenta dal pagamento della prima rata IMU dovuta per l’anno 2021 i destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal provvedimento in esame (articolo 1, commi 1-4), cioè alcuni soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Si ricorda che l’articolo 1, al comma 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Il contributo non spetta (comma 2):
· ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto,
· ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto,
· a specifici enti pubblici;
· ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR, ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.
I commi 3 e 4 specificano le condizioni per accedere al contributo. In particolare, ai sensi del comma 3 il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (di cui all’articolo 32 del citato TUIR), nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR), o compensi in denaro o in natura (di cui all’articolo 54, comma 1, del citato TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, ossia nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Ai sensi del comma 4, il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma. Per ulteriori informazioni si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 1.
Si segnala che, in ragione dell’emergenza pandemica, numerosi provvedimenti d’urgenza hanno disposto l'abolizione dell'IMU dovuta nel 2020 per le attività produttive particolarmente colpite dalla pandemia. Inizialmente i provvedimenti emergenziali hanno previsto l'abolizione della prima rata IMU per stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività. L'agevolazione è stata estesa anche per gli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni (articolo 177 del decreto-legge n 34 del 2020, decreto Rilancio). Successivamente è stata disposta l'esenzione dal pagamento anche della seconda rata IMU (articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, cd. Agosto) e, per le pertinenze delle strutture ricettive, (categoria D/2) l'incentivo è stato esteso anche alla prima rata. Il decreto Ristori (decreto-legge n. 137 del 2020) ha abolito la seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria, e cioè dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi; tale abolizione è estesa alla vendita al dettaglio e servizi alla persona nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto (articoli 9, 9-bis e 9-ter). Si rinvia per ulteriori informazioni al tema web sulle misure fiscali e finanziarie per l’emergenza Coronavirus.
Il comma 2 dell’articolo in esame precisa che l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
In ragione dell’agevolazione, il comma 3, ai fini del ristoro ai comuni della perdita di gettito conseguente all’abolizione della prima rata dell’IMU in esame, viene istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione di 142,5 milioni di euro per il 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (entro il 22 maggio 2021).
Al riguardo, si ricorda che il decreto-legge Rilancio, in relazione alle predette esenzioni IMU disposte per il 2020, ha istituito un Fondo di ristoro nello stato di previsione del Ministero dell’interno (articolo 177, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020) con una originaria dotazione di 76,55 milioni di euro per l’anno 2020, quale ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’abolizione della prima rata dell’IMU 2020. La dotazione è stata incrementata di 85,95 milioni di euro per il medesimo anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per effetto dell’articolo 78 del decreto Agosto (decreto-legge n. 104 del 2020), che ha abolito la seconda rata IMU 2020 per alcune categorie di immobili, essenzialmente inerenti le attività del turismo e dello spettacolo (v. supra), nonché, per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, l’abolizione dell’IMU dovuta per gli anni 2021 e 2022. Da ultimo, il decreto legge n. 137/2020 (Ristori), all’articolo 9, ha ulteriormente aumentato la dotazione del Fondo di 112,7 milioni di euro per l'anno 2020 in relazione all’estensione dell’abolizione della seconda rata 2020 ad ulteriori categorie di immobili. L’articolo 9-bis ha inoltre previsto al comma 2 una ulteriore integrazione delle risorse del Fondo di ristoro istituito dal decreto Rilancio (articolo 177, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020) per il ristoro ai comuni della perdita di gettito conseguente all’abolizione della seconda rata dell’IMU, di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020, da incrementare fino ad un massimo di ulteriori 23,7 milioni di euro per l’anno 2020 mediante riparto del fondo di cui al comma 2 dell’articolo 13-duodecies del medesimo decreto-legge n. 137 del 2020. La norma prevedeva che alla ripartizione del suddetto incremento di risorse si provvedesse con i medesimi decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, da adottarsi entro l’8 gennaio 2021.
Per il riparto delle risorse del Fondo autorizzate dall’articolo 177, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinate al ristoro ai comuni delle minori entrate connesse all'abolizione della prima rata dell'IMU 2020, è stato adottato il D.M. interno 22 luglio 2020, che ha provveduto al riparto di 74,90 milioni, corrispondenti alla dotazione del Fondo come prevista nel testo originario del decreto-legge n. 34/2020, poi incrementata, nel corso dell’iter parlamentare, a 76,55 milioni.
Con il successivo Decreto del 10 dicembre 2020 si è provveduto a ripartire l’importo di 85,95 milioni di euro per il 2020, per il ristoro delle minori entrate connesse all’abolizione della seconda rata dell'IMU ai sensi dell’articolo 78 del D.L. n.104/2020, nonché l’importo di 1,65 milioni di euro per l'anno 2020 del fondo non distribuita con il precedente decreto del 22 luglio 2020 in quanto stanziata in sede di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, per il completo ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'abolizione, per l'anno 2020, della prima rata IMU, relativa agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita? di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, di cui al D.L. n. 34/2020.
Da ultimo, con il D.M. interno 16 aprile 2021 è stato effettuato il riparto delle risorse incrementali del Fondo autorizzate dal D.L. n. 137/2020 (Ristori), per ristorare i comuni delle minori entrate dovute all’abolizione, per l’anno 2020, della seconda rata dell’IMU propria su immobili e pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO (cfr. il relativo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021). Il riparto ammonta complessivamente a 167,8 milioni di euro, di cui 112,7 milioni di euro destinate al ristoro derivante dall’articolo 9, co. 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 e 55,1 milioni di euro destinate al ristoro derivante dagli articoli 9-bis, co. 1, e 13–duodecies del citato decreto-legge n. 137 del 2020.
Il comma 5 quantifica gli oneri derivanti dalle norme in esame in 216 milioni di euro per l'anno 2021 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200 della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall’articolo 41 del provvedimento (alla cui scheda di lettura si rinvia).
Nella relazione tecnica si rileva che l’esenzione IMU per gli immobili esenti ai sensi del comma 2 comporta, per ciascuna delle due rate dovute per l’anno 2021, una perdita di gettito IMU per l’anno 2021 pari a 216 milioni di euro, di cui 73,5 milioni di euro si riferiscono all’IMU quota Stato e 142,5 milioni di euro all’IMU quota comune, che viene ristorata ai comuni con la procedura prevista dal comma 3 della disposizione in esame.
Articolo 6-septies
(Canoni locazione non percepiti)
L'articolo 6 septies, introdotto dal Senato, estende ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020 la misura di detassazione dei canoni non percepiti introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2019.
Il comma 1 dispone innanzitutto l'abrogazione dell'articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.
Si rammenta che il citato articolo 3-quinquies consente al contribuente - per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 - di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità.
Si ricorda che l’articolo 26 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986) reca le regole generale sul computo a fini fiscali dei redditi fondiari. Con particolare riferimento ai redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, le norme vigenti stabiliscono che, se essi non vengono percepiti, non concorrono a formare il reddito a partire dalla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.
Per effetto del citato articolo 3-quinquies, in luogo di far decorrere la detassazione dal momento della conclusione del procedimento di convalida di sfratto per morosità, si dispone che la mancata percezione possa essere comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento.
Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si applica la tassazione separata di cui all’articolo 21 del TUIR, con le regole previste per i redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte, o di oneri dedotti dal reddito complessivo ovvero per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti (articolo 17, comma 1, lettera n-bis) del TUIR).
Di conseguenza, per tali redditi l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui essi sono percepiti.
Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3-quinquies, di cui si propone l'abrogazione, le norme introdotte hanno effetti per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni in commento resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.
Ai sensi del comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Quindi, mentre l'abrogato comma 2 dell'articolo 3-quinquies si riferiva ai contratti stipulati dalla data del 1° gennaio 2020, il comma 2 dell'articolo in esame fa riferimento ai canoni non percepiti a partire dalla stessa data, e quindi riferibili anche a contratti stipulati precedentemente. Ne risulta un'estensione dell'applicabilità del beneficio previsto dall'articolo 26, comma 1, del TUIR.
L'articolo 26, comma 1, del TUIR, come modificato dall'articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 34 sopra illustrato, stabilisce che i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis). Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.
Il comma 3 integra di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 il FISPE (Fondo per interventi strutturali di politica economica) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
Il comma 4 indica gli oneri derivanti dal presente articolo in 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 10,3 milioni di euro per l'anno 2022. Provvede quindi a indicare le coperture finanziarie come segue:
a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge;
b) quanto a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2.
Articolo 6-octies
(Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico)
L'articolo 6-octies, introdotto dal Senato, proroga i termini di versamento del PREU sugli apparecchi da intrattenimento videolottery e newslot e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020.
L'unico comma dell'articolo in esame, introdotto dal Senato, prevede che il versamento del saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:
i. la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021,
ii. la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021,
iii. la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021.
La disposizione in esame si riferisce agli apparecchi da intrattenimento videolottery e newslot (si veda il box infra).
Si rammenta che l'articolo 5 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 (cd Ristori quater) stabilisce che il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento e del canone concessorio relativo al quinto bimestre 2020, con scadenza al 18 dicembre 2020, sia versato nella misura del 20 per cento. Si prevede una forma di rateizzazione per le restanti somme dovute, con versamento dell'ultima rata entro il 30 giugno 2021.
A tale proposito si rammenta che l'articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge n. 23 del 2020 ha prorogato al 22 settembre 2020 il versamento del PREU sugli apparecchi in oggetto e del canone concessorio in scadenza al 30 agosto. La medesima norma dispone che le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese. L'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020. Precedentemente, l'art. 69, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (conv, dalla legge n. 27 del 2020) aveva disposto la proroga al 29 maggio 2020 (in luogo del 30 aprile) della scadenza dei termini per il PREU e canone relativo. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo. Sono addebitati gli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo. L'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.
Si rammenta che, a seguito dei provvedimenti legati all'emergenza da COVID-19 (in particolare i DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020) che hanno sospeso le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo nonché le attività di gioco svolte in esercizi commerciali di diverso tipo, è stato emanato il decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 18 novembre 2020, prot. 420165/RU, recante variazioni degli adempimenti PREU. Esso prevede:
- la proroga al 18 dicembre 2020 del versamento del canone concessorio e del saldo relativo al PREU del bimestre settembre/ottobre, in scadenza il 22 novembre 2020;
- l'annullamento degli acconti PREU per il bimestre novembre/dicembre, in scadenza il 28 novembre e il 13 dicembre;
- l'anticipo del terzo acconto PREU, in scadenza il 28 dicembre ed anticipato al 18 dicembre, per un importo pari a 1/6 del dovuto.
Resta fermo che, ai sensi del decreto direttoriale, il pagamento del saldo PREU e del canone concessorio del bimestre novembre-dicembre rimane invariato alla data del 22 gennaio 2021.
Gli apparecchi da intrattenimento
Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) del regio decreto n. 773 del 1931, cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot), sono quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal MEF - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del MEF - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali (articolo 110, comma 6, lettera a)). Si tratta inoltre (articolo 110, comma 6, lettera b) del regio decreto n. 773 del 1931) degli apparecchi facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, c.d. Video Lottery Terminal (VLT). Per tali apparecchi, con regolamento del MEF di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.
Per una panoramica della disciplina dei giochi legali in Italia si rinvia alla pagina web del Portale della documentazione della Camera dei deputati.
Articolo 6-novies
(Percorso condiviso per la ricontrattazione
delle locazioni commerciali)
L'articolo 6-novies, introdotto dal Senato, è volto a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione.
I commi da 1 a 8 e da 12 a 14 dell'articolo 8 prevedono - con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - la concessione di ulteriori periodi di trattamento. Questi ultimi vengono ammessi - in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili alla suddetta emergenza - nella misura massima complessiva di:
- tredici settimane, relative al periodo 1° aprile 2021[37]-30 giugno 2021, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale (comma 1);
- ventotto settimane, relative al periodo 1° aprile 2021[38]-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga (comma 2). In base all’interpretazione seguita dal messaggio dell’INPS n. 1297 del 26 marzo 2021, a tale numero di settimane si possono aggiungere, nella parte ancora non eventualmente fruita, le dodici settimane previste (sempre con causale COVID-19) per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021 dalla normativa precedente[39] (fermo restando il termine di fruizione di queste ultime entro il 30 giugno 2021);
- ventotto settimane, relative al periodo 1° aprile 2021[40]-31 dicembre 2021, per gli assegni ordinari di integrazione salariale (commi 2 e 7), sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi[41] (relativamente a questi ultimi, il concorso finanziario statale è definito dal comma 7). Anche in tal caso, in base all’interpretazione seguita dal messaggio dell’INPS n. 1297 del 2021, è ammesso il cumulo con le dodici settimane previste (sempre con causale COVID-19) dalla suddetta normativa precedente per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021;
- centoventi giorni, relativi al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) (comma 8). Anche in tal caso, secondo l’interpretazione seguita dal messaggio dell’INPS n. 1297 del 2021, è ammesso il cumulo con le novanta giornate di trattamento previste (sempre con causale COVID-19) dalla suddetta normativa precedente per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021.
La circolare dell'INPS n. 72 del 29 aprile 2021[42] specifica che le prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 7 possono essere chieste anche con riferimento all'inizio della settimana in cui si colloca il suddetto termine del 1° aprile, quindi dal 29 marzo 2021. Al riguardo, il comma 2-bis, inserito dal Senato, consente altresì il riconoscimento delle medesime prestazioni in continuità con quelle possibili (sempre con causale COVID-19) in base alla normativa precedente, ove interamente fruite, quindi con possibile decorrenza già dal 26 marzo 2021.
I termini e le modalità per le domande, per gli invii dei dati e per i relativi pagamenti sono oggetto dei commi da 3 a 6 e 8 (oltre che della norma di rinvio posta dal comma 7). I commi 3-bis e 3-ter, inseriti dal Senato, prevedono un differimento di termini temporali già scaduti, relativi alle domande o agli invii di dati per le prestazioni con causale COVID-19 previste dalle norme precedenti, e una riduzione per il 2021, pari a 5 milioni di euro, del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili".
Il comma 12 dello stesso articolo 8 definisce i limiti di spesa per i nuovi trattamenti suddetti (diversi dalle prestazioni oggetto del citato comma 7). I limiti vengono posti distintamente con riferimento alle seguenti tipologie: trattamenti ordinari di integrazione salariale ed assegni ordinari di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS; trattamenti di integrazione salariale in deroga; trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA). Ulteriori profili finanziari, relativi ad eventuali fattispecie specifiche, sono definiti dal successivo comma 13, mentre il comma 14 concerne la copertura finanziaria degli oneri (derivanti dai commi 7 e 12). Alla copertura concorrono le rimodulazioni di cui al precedente articolo 7, il quale opera alcune riduzioni degli stanziamenti e degli oneri previsti in materia per il periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2020 e per i primi mesi del 2021.
Per le prestazioni di integrazione salariale concesse ai sensi dei commi in esame dell'articolo 8 non è previsto alcun contributo addizionale.
Per le medesime, il comma 6 dell'articolo 8 prevede che la prestazione possa essere chiesta sia nella forma del pagamento diretto dall'INPS al dipendente sia nella forma dell'anticipo da parte del datore di lavoro[43]. Nel caso di pagamento diretto, viene confermata (commi 4 e 6) la possibilità di richiesta (nell'ambito della domanda da parte del datore di lavoro di accesso al trattamento) di un'anticipazione pari al 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo - anticipazione che l’INPS dispone entro quindici giorni dal ricevimento della domanda (la quale, in tal caso, deve contenere i dati essenziali per il calcolo e l'erogazione dell'anticipazione medesima)[44] -.
Sia per il caso di pagamento diretto dall'INPS al dipendente sia per il caso di anticipazione da parte del datore di lavoro, il comma 5 prevede che i dati necessari per il calcolo (o per il saldo) della prestazione, nonché per l'accredito della relativa contribuzione figurativa, siano trasmessi nell'ambito delle denunce mensili (concernenti le retribuzioni e le relative contribuzioni) che il datore di lavoro deve rendere all'INPS (cosiddette denunce UNIEMENS)[45].
In caso di pagamento diretto della prestazione al dipendente da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui sia collocato il periodo di integrazione salariale[46], ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione (comma 4); tuttavia, se il termine così determinato fosse anteriore al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, quindi anteriore al 22 aprile 2021, il termine medesimo sarebbe costituito da quest’ultima data; si valuti, sotto il profilo formale, l'opportunità di sopprimere quest'ultima previsione, considerato che, per definizione, il termine determinato in base ai criteri sopra menzionati non può essere anteriore alla suddetta data. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico (in via definitiva) del datore di lavoro inadempiente.
Le domande di accesso alle prestazioni in esame devono essere presentate all’INPS[47], a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui abbia avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (comma 3, nonché comma 8 per il trattamento a titolo di CISOA); in fase di prima applicazione, il termine scadrebbe il 30 aprile 2021 (le norme transitorie di cui ai medesimi commi 3 e 8 fanno infatti riferimento alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto). Si valuti l'opportunità di chiarire quest'ultimo profilo, considerato che le prestazioni in oggetto concernono periodi non anteriori al 1° aprile 2021 e che, quindi, il termine temporale posto a regime per la domanda sarebbe comunque più ampio; si ricorda che, sulla base di tali considerazioni, il messaggio dell’INPS n. 1297 del 2021 ritiene in ogni caso applicabile quest’ultimo termine (la successiva circolare dell'INPS n. 72 del 2021 specifica che per le domande relative a periodi decorrenti dal 29 marzo 2021 si fa comunque riferimento al mese di aprile, con conseguente scadenza del termine il 31 maggio 2021).
Il comma 3-bis - inserito dal Senato - prevede il differimento al 30 giugno 2021 dei termini temporali (posti a pena di decadenza) scaduti nel primo trimestre 2021, relativi alle domande o agli invii di dati per le prestazioni con causale COVID-19 previste dalle norme precedenti; il differimento è ammesso nel rispetto di un limite di spesa pari a 5 milioni di euro per il 2021 (con relativo monitoraggio finanziario da parte dell'INPS). Ai fini della copertura di tale onere, il comma 3-ter - anch'esso inserito dal Senato - dispone una corrispondente riduzione per il 2021 del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili".
Riguardo ai suddetti trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga[48], i commi 1 e 2 specificano che essi sono ammessi con riferimento ai lavoratori alle dipendenze (del datore di lavoro richiedente la prestazione) alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021)[49].
Il comma 7 prevede che i Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l’INPS[50] garantiscano l’erogazione dell’assegno ordinario di integrazione salariale con le medesime modalità summenzionate. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla suddetta prestazione - con causale COVID-19 e per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa comprese nel periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021 - è stabilito nel limite massimo di 1.100 milioni di euro per il 2021; tale importo si aggiunge a quello di 900 milioni, già previsto (con riferimento al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021) dall'articolo 1, comma 303, della L. 30 dicembre 2020, n. 178[51]; la novella di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 7 del presente decreto reca un intervento di coordinamento, al fine di chiarire che i suddetti due stanziamenti statali (di 900 e 1.100 milioni) sono gli unici disposti con riferimento ai trattamenti relativi al 2021 (ferma restando la distinzione suddetta dei periodi temporali)[52]. Anche per il nuovo stanziamento statale di 1.100 milioni, così come per il suddetto stanziamento precedente di 900 milioni, si prevede che: l'assegnazione ai rispettivi Fondi sia operata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; le risorse siano successivamente trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Riguardo al trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA)[53], richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 8 ammette i suddetti giorni massimi[54] di trattamento - per il periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021 - in deroga ai limiti di fruizione relativi al singolo lavoratore e al numero minimo di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda. Si ricorda che tali deroghe concernono le norme - poste dalla disciplina specifica sul trattamento di integrazione salariale relativo alla categoria in oggetto[55] - che prevedono: un limite di durata del trattamento pari a 90 giorni nell'anno; la condizione dello svolgimento annuale di almeno 181 giornate lavorative presso lo stesso datore[56]. Si rileva inoltre che la circolare dell'INPS n. 72 del 2021 sostiene che il trattamento di cui al presente comma 8 possa riguardare solo i lavoratori alle dipendenze alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021); tale interpretazione è sostenuta, come osserva la medesima circolare, "in via analogica", in quanto i commi 1 e 2, recanti tale clausola limitativa, non fanno letteralmente riferimento anche al trattamento a titolo di CISOA. Si valuti l'opportunità di una definizione normativa di tale profilo.
Riguardo alla valutazione delle successive richieste di intervento di integrazione salariale (a titolo di CISOA) in base alle suddette norme ordinarie, si segnala che i trattamenti (a titolo di CISOA) con causale COVID-19 non vengono considerati ai fini del limite di durata di 90 giorni nell’anno[57]. Si ricorda inoltre che la precedente norma temporanea (di cui all'articolo 1, comma 304, della citata L. n. 178 del 2020) sul trattamento a titolo di CISOA con causale COVID-19 aveva specificato che i periodi interessati da quest'ultimo trattamento sono computati come giornate lavorative, ai fini del suddetto requisito di 181 giornate. Si valuti l'opportunità di chiarire se tale criterio di computo resti ancora valido[58].
Riguardo all’ambito dei datori di lavoro interessati dalle varie tipologie di intervento summenzionate, si ricorda che, anche in virtù del carattere residuale e di chiusura dei trattamenti di integrazione salariale in deroga[59], esse, nel loro complesso, coprono quasi tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato.
Si ricorda che - mentre, in generale, i trattamenti di integrazione salariale non riguardano i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti rientranti in una tipologia di apprendistato diversa da quello professionalizzante (cfr. l’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) - i trattamenti in deroga in esame sono ritenuti applicabili (cfr. la circolare dell'INPS n. 86 del 15 luglio 2020, emanata d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) a tutti i lavoratori apprendisti ed ai lavoratori a domicilio; restano esclusi i dirigenti.
Per i datori aventi più di cinque dipendenti, i trattamenti in deroga sono subordinati alla conclusione di un accordo - che può essere concluso anche in via telematica - tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro (comma 1 dell'articolo 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni)[60]. Si ricorda altresì che: per i trattamenti in deroga - così come per gli altri trattamenti in oggetto con causale COVID-19 - l’obbligo dello svolgimento della procedura aziendale di informazione, consultazione ed esame congiunto può essere adempiuto, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi alla comunicazione preventiva circa la richiesta di intervento medesimo[61]; anche per i trattamenti in deroga (così come per gli altri interventi di integrazione salariale in oggetto) sono riconosciuti la contribuzione figurativa e gli oneri accessori (comma 1 citato dell’articolo 22 del D.L. n. 18).
Si ricorda altresì che:
- i trattamenti ordinari e gli assegni ordinari di integrazione salariale, concessi con la causale COVID-19 in oggetto, non sono computati ai fini del calcolo dei limiti di durata previsti dalle norme generali (relative alle medesime tipologie di trattamento) e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste[62];
- la concessione di uno degli ammortizzatori sociali con causale COVID-19 in oggetto determina una sospensione (per la durata del trattamento) degli obblighi di assunzione derivanti dal cosiddetto collocamento obbligatorio[63];
- per il periodo di fruizione dei trattamenti e assegni di integrazione salariale con causale COVID-19 è riconosciuto, alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare[64].
Il comma 12 dell’articolo 8 definisce i limiti di spesa per i nuovi trattamenti di cui ai suddetti commi precedenti (diversi dagli assegni ordinari di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l’INPS, assegni i cui limiti di spesa sono invece oggetto del suddetto comma 7). I limiti vengono posti distintamente con riferimento alle seguenti tipologie: trattamenti ordinari di integrazione salariale ed assegni ordinari di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS; trattamenti di integrazione salariale in deroga; trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA). Tali limiti sono pari, rispettivamente, a 2.901,0 milioni di euro, 1.603,3 milioni e 375,9 milioni, per un totale pari a 4.880,2 milioni (tutti gli importi sono relativi all'anno 2021). Ai sensi del medesimo comma 12, l’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa; qualora dal monitoraggio emerga che sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Ai sensi del successivo comma 13, per i corrispondenti trattamenti erogabili - a seconda dei casi, nel primo trimestre o nel primo semestre del 2021 - secondo la normativa precedente, restano operanti gli stanziamenti o, a seconda dei casi[65], una quota degli stanziamenti originari già previsti per il 2021 dall'articolo 1, comma 312, della citata L. n. 178 del 2020 - si rileva infatti che la novella di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), del presente decreto opera una riduzione di alcuni di tali importi (anche sulla base del monitoraggio dell'andamento effettivo delle prestazioni nel 2020[66]) -; al riguardo, il comma 13 determina, per ciascuno dei suddetti prestazioni o gruppi di prestazioni, i limiti dell'importo globale per il 2021, costituito dalla somma del limite di spesa di cui al comma 12 e dello stanziamento derivante dalla precedente normativa (come ora riformulata dalla summenzionata novella di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), del presente decreto); quest’ultimo stanziamento, come detto, resta operante per il primo trimestre del 2021 o, a seconda dei casi[67], per il primo semestre del 2021. I suddetti importi globali per il 2021 - relativi ad ogni prestazione o gruppo di prestazioni - possono, ai sensi dello stesso comma 13, con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:
- essere integrati con le eventuali risorse residue, relative allo stanziamento disposto con riferimento (finanziario) all'anno 2021, ma inerenti a settimane di trattamento comprese tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2020. Quest'ultimo stanziamento è posto dall'articolo 12, commi 12 e 13, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 - commi ora oggetto di novella da parte dell'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del presente decreto, lettere che operano una riduzione degli importi (anche sulla base del monitoraggio dell'andamento effettivo delle prestazioni nel 2020[68]) -;
- essere rimodulati in modo compensativo tra di essi, in relazione alle relative esigenze ed economie che emergano in sede di monitoraggio. Nell'ambito di quest'ultima rimodulazione, in via subordinata rispetto alle suddette esigenze di rifinanziamento, i decreti ministeriali possono altresì utilizzare le relative quote residue al fine di estendere la durata massima degli assegni ordinari di integrazione salariale e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga (con causale COVID-19), rispetto al limite delle quaranta settimane per il 2021 (limite derivante dal comma 2 del presente articolo 8). Al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire il riferimento all'intera fruizione del limite di quaranta settimane, il quale, letteralmente, sembrerebbe escludere l'eventuale estensione della durata per i soggetti che non abbiano fruito per intero - nell’ambito delle quaranta settimane - della quota di dodici settimane fruibile esclusivamente nel primo semestre del 2021[69].
Il comma 14, ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 7 e 12 - oneri pari, complessivamente, a 5.980,2 milioni di euro per il 2021 -, utilizza, per una quota di 2.668,6 milioni, il fondo istituito per le prestazioni di integrazione salariale in esame nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e rinvia, per la restante quota, pari a 3.311,6 milioni, alle disposizioni di cui all'articolo 42. Si ricorda altresì che il suddetto fondo - di cui all'articolo 1, comma 299, della citata L. n. 178 del 2020 - è oggetto della novella di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del presente decreto, la quale dispone un incremento della relativa dotazione, poi utilizzato dal suddetto comma 14.
Articolo 8, commi 9-11
(Disposizioni in materia di licenziamento)
L’articolo 8, ai commi da 9 a 11, preclude ai datori di lavoro, salve specifiche eccezioni, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo: a) fino al 30 giugno 2021, per coloro che richiedano il trattamento di cassa integrazione ordinaria; b) dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, per coloro che richiedano l’assegno ordinario e il trattamento di integrazione salariale in deroga. Le disposizioni in esame, inoltre, sospendono di diritto, salve specifiche eccezioni, le procedure di licenziamento e le procedure inerenti l’esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo già avviate successivamente al 23 febbraio 2020.
In dettaglio, il comma 9 dell’articolo prolunga fino al 30 giugno 2021 il regime di blocco dei licenziamenti collettivi e individuali (disciplinati ai sensi degli artt. 4, 5 e 24 della l. n. 223 del 1991[70]: cfr. infra, scheda sull’istituto del licenziamento collettivo) previsto fino al 31 marzo 2021 dall’articolo 1, comma 309 della legge di bilancio per il 2021[71], avuto riguardo alla concessione dell’ulteriore periodo di tredici settimane di trattamenti di integrazione salariale (per periodi intercorrenti tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021) disposto dal comma 1 dell’articolo 8 in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia), con riferimento ai trattamenti di Cassa integrazione ordinaria. Restano, altresì, sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
Fino al 30 giugno 2021, resta, infine, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604[72] e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge[73].
Il comma 10 dell’articolo dispone le medesime preclusioni e sospensioni contemplate al comma 9, ma prolungandone il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, in considerazione: a) della concessione dell’ulteriore periodo di ventotto settimane per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (per periodi intercorrenti tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021), disposto dal comma 2 dell’articolo 8 in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia); b) della concessione del trattamento di cassa integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) per una durata massima di centoventi giorni (nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021), disposto dal comma 8 dell’articolo 8 in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia).
Ai sensi del comma 11 dell’articolo 8, infine, le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati:
§ dal venir meno del soggetto imprenditoriale: a) per la cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, oppure per la cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (sempre che nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c); b) in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
§ nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi), ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22[74].
L’istituto del licenziamento collettivo (che non trova applicazione nei confronti dei dirigenti) è disciplinato principalmente dall’articolo 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223. Le cause che giustificano il ricorso a tale istituto risiedono nella riduzione o trasformazione dell’attività o del lavoro e nella cessazione dell’attività. L’ipotesi di licenziamento collettivo si verifica nel caso in cui le imprese che occupano più di 15 dipendenti, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco temporale di 120 giorni nell’unità produttiva oppure in più unità produttive dislocate nella stessa provincia. La normativa si applica a tutti i licenziamenti che, nel medesimo arco temporale e nello stesso territorio siano riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. Qualora sia assente il requisito quantitativo o quello temporale, si applica invece la disciplina sui licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. È sempre obbligatoria la verifica della sussistenza di un nesso di causalità tra la trasformazione produttiva effettuata ed il ridimensionamento dei dipendenti (Cass., 4 dicembre 1998, n. 12297), nonché un nesso di congruità tra gli stessi (cioè una piccola trasformazione produttiva non può comportare un rilevante numero di licenziamenti). Spetta al datore di lavoro provare l’effettività e la definitività della diminuzione del fabbisogno di forza-lavoro, attraverso la mancata sostituzione dei lavoratori licenziati o l’assenza di ulteriori assunzioni. Si ricorda che la procedura stabilita per il licenziamento collettivo è applicata anche alle aziende in CIGS, qualora nel corso o al termine del programma si verifichi la necessità di procedere anche ad un solo licenziamento. La procedura è contenuta nell’articolo 4 della L. 223/1991, che disciplina la procedura per la dichiarazione di mobilità (identica in caso di licenziamenti collettivi). In particolare, tale procedura può essere avviata dall’impresa che sia stata ammessa alla CIGS, qualora nel corso di attuazione del programma – che l’impresa stessa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale – ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative (comma 1). La procedura (commi 2-13) consta in una fase cd. Sindacale e in una fase cd. Amministrativa, nel corso delle quali il datore di lavoro ed i sindacati tentano di trovare soluzioni alternative al licenziamento.
Articolo 9
(Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione e integrazione delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA e per i dipendenti del settore aeroportuale)
L’articolo 9 incrementa il Fondo sociale per occupazione e formazione di 400 mln di euro per il 2021 e di 80 mln di euro per il 2022 e stanzia ulteriori risorse – anche a valere su tale Fondo – per la proroga per il 2021 dell’integrazione economica del trattamento di CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, nonché per il riconoscimento della prestazione integrativa prevista per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale anche con riferimento all’ulteriore periodo di Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 concessa ai sensi del presente decreto.
Nel dettaglio, la norma in commento incrementa il Fondo sociale per occupazione e formazione[75] di 400 mln di euro per il 2021 e di 80 mln di euro per il 2022, disponendo che ai relativi oneri si provveda ai sensi dell’articolo 42 del presente decreto relativo alla copertura finanziaria (alla cui scheda di lettura si rimanda) (comma 1).
Si dispone, inoltre, la proroga per il 2021 - nel limite di spesa di 19 mln di euro - dell’integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche (ex art. 1-bis, del D.L. 243/2016, prorogato fino al 2020 – vedi infra), in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del predetto Fondo sociale per occupazione e formazione, come rifinanziato dal presente decreto (comma 2).
Il richiamato art. 1-bis del D.L. 243/2016 ha autorizzato una spesa di 24 mln di euro per il 2017 allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia stato avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (anche in relazione ad impegni dei lavoratori in corsi di formazione professionale per la gestione delle bonifiche relative ai medesimi stabilimenti). La misura è stata successivamente prorogata per il 2018 (art. 1, co. 1167, della L. 205/2017), per il 2019 (art. 1, co. 248, della L. 145/2018) e per il 2020 (art. 11-quater, co. 1, del D.L. 162/2019).
Per la quantificazione del limite di spesa di cui al comma in esame, la Relazione tecnica allegata al presente decreto evidenzia che le istanze di CIGS presentate per le tre aziende del Gruppo ILVA per il 2020 hanno riguardato un numero complessivo di lavoratori interessati dal trattamento pari a 2.331 dipendenti (1.978 di Ilva, 341 di Sanac e 12 di Taranto Energia). Inoltre, dai dati forniti dalla Direzione del personale ILVA, si prevedeva per il 2020 una sospensione media di 2.040 unità lavorative complessive (pari per le predette tre aziende a, rispettivamente, 1.800, 230 e 10 unità).
Stimando che la proroga dell’integrazione per il 2021 interessi la medesima platea di destinatari del 2020, si ritiene che il costo totale dell’intervento rimanga il medesimo del 2020, ossia 19 mln di euro (che in ogni caso costituisce un limite di spesa per la prestazione in esame).
Infine - allo scopo di mitigare gli effetti economici sul settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 - l’articolo in esame dispone che l’integrazione economica prevista (ex art. 5 del D.M. n. 95269 del 7 aprile 2016) in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale sia riconosciuta anche con riferimento all’ulteriore periodo di Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 concessa, ai sensi dell’art. 8, co. 2, del presente decreto, per una durata massima di 28 settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 (mentre la Cassa integrazione ordinaria, non richiamata dal presente comma, è riconosciuta per un periodo più breve, ossia per una durata massima di tredici settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021) (comma 3, primo periodo).
Sul punto, si precisa che la Circolare INPS n. 72 del 2021 ha specificato che è possibile richiedere l’integrazione del nuovo periodo di 28 settimane di trattamenti in deroga previsto dal presente decreto legge a far data dal 29 marzo 2021.
La medesima circolare INPS n. 72 del 2021, inoltre, evidenzia la portata residuale del comma 3 in commento. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con apposito parere, ha infatti chiarito che i trattamenti di cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 devono essere richiesti dalle imprese del trasporto aereo che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di CIGS e che, quindi, sono rimaste prive di altre tutele in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Restano salve le sospensioni già decretate ed inviate relativamente alle quali mantengono, quindi, la loro efficacia i provvedimenti di autorizzazione di cassa integrazione in deroga nel frattempo adottati.
L’INPS precisa, infine, che l’esenzione dall’obbligo di versamento del contributo addizionale, prevista per i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui al comma 2 dell’articolo 8 del presente decreto legge, opera anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale in deroga concessi per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale.
La suddetta integrazione economica – erogata dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale[76] e volta, in generale, ad integrare la misura della NASpI e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria - è tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento. Si ricorda che le prestazioni integrative del Fondo, in quanto accessorie, sono subordinate alla sussistenza delle prestazioni principali di riferimento che integrano.
Sul punto, si segnala che analoga previsione è contenuta nell’art. 1, co. 714, della L. 178/2020 con riferimento all’ulteriore periodo di Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 concessa ai sensi della medesima L. 178 per una durata massima di dodici settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
Per tale finalità, si prevede uno stanziamento del predetto Fondo di solidarietà pari a 186,7 mln di euro per il 2021, a cui si provvede ai sensi dell’articolo 42 del presente decreto relativo alla copertura finanziaria (alla cui scheda di lettura si rimanda) (comma 3, ultimo periodo).
Sia la Relazione illustrativa che la Relazione tecnica allegate al presente decreto specificano che le imprese del settore aeroportuale possono accedere alla cassa integrazione in deroga a condizione che abbiano integralmente fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al D.Lgs. 148/2015[77].
Per la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 3 in commento, la Relazione tecnica, inoltre, evidenzia che:
§ per determinare la potenziale platea coinvolta dalla predetta integrazione all’80 per cento, si è tenuto conto del numero di CIGS concesse fino a febbraio 2021, che coinvolgono circa 41000 lavoratori e coprono periodi variabili da gennaio a ottobre 2021;
§ per la determinazione del possibile ricorso alla cassa integrazione in deroga si è tenuto conto, distintamente per ciascuna azienda, della possibile durata massima in relazione alla data di fine CIGS.
Conseguentemente, si è stimato che le aziende possano ricorrere, fino al 31 dicembre 2021, mediamente a circa 24 settimane di CIG in deroga, con un importo medio di integrazione pari a 800 euro.
Sulla base delle suddette ipotesi, l’onere è stato quantificato in 186,7 mln di euro per il 2021.
Articolo 9-bis
(Indennità in favore di lavoratori portuali per le giornate
di mancato avviamento al lavoro)
L’articolo 9-bis - inserito dal Senato - dispone il riconoscimento in favore dei lavoratori delle imprese operanti in alcuni porti, nei limiti di uno stanziamento pari a 2.703 migliaia di euro per il 2021, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro.
Alla copertura finanziaria del suddetto stanziamento si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.
Più in particolare, l'articolo in esame fa riferimento ai porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci "containerizzate" avvenga o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment, si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e sussistano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali. Si prevede il riconoscimento dell'indennità di mancato avviamento al lavoro - indennità di importo giornaliero pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria e comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare - per i lavoratori delle imprese abilitate a svolgere attività nei suddetti porti.
Più in particolare, l'articolo in esame fa riferimento all'indennità di cui all'articolo 3, comma 2, della L. 28 giugno 2012, n. 92. Quest'ultima è riconosciuta in favore di alcune categorie di lavoratori portuali - tra cui quelli addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo e occupati con contratto a tempo indeterminato -; l'indennità, nell'importo summenzionato, è attribuita per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'indennità è erogata da parte dell'INPS previa acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.
Articolo 10, commi 1-9
(Indennità per alcune categorie di lavoratori)
I commi da 1 a 9 dell’articolo 10 riconoscono un’indennità una tantum, pari a 2.400 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori.
Le categorie interessate sono le seguenti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (comma 2); altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5); lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 3 e 4); lavoratori dello spettacolo (comma 6). Ai soggetti beneficiari delle analoghe ultime due indennità precedenti - pari ciascuna a 1.000 euro - la nuova prestazione - ai sensi dei commi 1 e 7 - è corrisposta dall'INPS senza necessità di domanda, mentre gli altri interessati (ai sensi del medesimo comma 7) devono presentare domanda all'INPS[78]; la nuova indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 8). L'indennità in esame (così come quelle precedenti) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (comma 8 citato). I divieti di cumulo della nuova indennità sono disciplinati dal suddetto comma 7.
Il comma 9 rinvia per la copertura dell’onere finanziario corrispondente al summenzionato limite di spesa alle disposizioni di cui al successivo articolo 42.
Si ricorda che le ultime due indennità in favore dei lavoratori in oggetto - pari, come detto, a 1.000 euro ciascuna - sono state previste dagli articoli 15 e 15-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176[79].
Come accennato, i commi 1 e 7 del presente articolo 10 prevedono che ai soggetti beneficiari di tali precedenti indennità la nuova prestazione sia erogata dall'INPS senza necessità di domanda (in analogia ad un meccanismo di erogazione automatica già previsto, di volta in volta, per le indennità precedenti); la circolare dell'INPS n. 65 del 19 aprile 2021 chiarisce che tale automatismo si applica anche qualora il soggetto abbia usufruito soltanto di una delle due indennità precedenti suddette[80]. Per gli altri soggetti - ivi compresi quelli che non rientrino nelle fattispecie o nelle condizioni (non del tutto identiche a quelle nuove[81]) poste per le precedenti indennità - la prestazione è erogata su domanda, da presentare all'INPS ai sensi del comma 7, sulla base dei requisiti di cui ai commi da 2 a 7.
Si valuti l’opportunità di chiarire se, come sembrerebbe dalla circolare dell'INPS n. 65 del 19 aprile 2021, l'indennità sia riconosciuta (in via automatica) ai suddetti soggetti già beneficiari (di una delle due indennità precedenti) anche nei casi in cui ora sussista una delle cause ostative previste, per la relativa indennità, dai commi in esame[82].
I soggetti individuati dal comma 2 sono i lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali[83], nonché i lavoratori in regime di somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nei suddetti settori, qualora rientrino in tutte le seguenti fattispecie: abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021); abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; alla suddetta data di entrata in vigore, non siano titolari di pensione[84] o di trattamento di disoccupazione NASpI né siano titolari di rapporto di lavoro dipendente; riguardo all'incompatibilità con un rapporto di lavoro dipendente, tuttavia, la circolare dell'INPS n. 65 del 19 aprile 2021 fa riferimento alla data del 24 marzo 2021, anziché a quella del 23 marzo 2021; si valuti l'opportunità di un chiarimento.
Si ricorda che ai lavoratori stagionali suddetti (fatte salve alcune differenze nelle relative condizioni) sono state già riconosciute le due indennità summenzionate (pari a 1.000 euro ciascuna), nonché, in precedenza: un'altra indennità, pari anch'essa a 1.000 euro[85]; un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020 e pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020[86]; la summenzionata indennità relativa al mese di marzo 2020, tuttavia, non ha riguardato anche i suddetti lavoratori in regime di somministrazione.
Riguardo ai lavoratori dipendenti a tempo determinato diversi da quelli stagionali, cfr., per i settori summenzionati del turismo e degli stabilimenti termali, il successivo comma 5.
I soggetti individuati dal comma 3 corrispondono - fatte salve talune differenze, concernenti le relative condizioni, nonché fatta salva l'estensione del beneficio (prevista nel comma 3 in esame) in favore dei lavoratori in regime di somministrazione - a categorie per le quali sono state già riconosciute le precedenti tre indennità di 1.000 euro ciascuna[87], nonché (in precedenza) un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020[88]. Più in particolare, le categorie di cui al presente comma sono costituite da:
- i lavoratori dipendenti stagionali e i lavoratori in somministrazione, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021)[89] e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo[90];
- i lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81[91], che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021);
- i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021) siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale[92] e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla suddetta data di entrata in vigore[93]. Ai fini in esame, gli stessi soggetti, per tali contratti, devono aver maturato, con riferimento al suddetto arco temporale, almeno un contributo mensile[94] nella cosiddetta Gestione separata INPS[95] e in ogni caso il soggetto deve risultare già iscritto (per i contratti in esame) alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021) alla medesima Gestione separata;
- gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, con reddito annuo per il 2019, derivante dalle medesime attività, superiore ad euro 5.000, purché siano titolari di partita IVA attiva, siano iscritti alla suddetta Gestione separata INPS alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021) e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di pensione[96] né di contratto di lavoro dipendente (comma 4); la preclusione non concerne l’ipotesi di un contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità[97]. Secondo la circolare dell'INPS n. 65 del 19 aprile 2021, tali condizioni - che fanno riferimento alla data di presentazione della domanda - non si applicano ai soggetti beneficiari (ai sensi del precedente comma 1) del riconoscimento in forma automatica dell'indennità in oggetto. Si valuti l'opportunità di un chiarimento al riguardo.
I soggetti individuati dal comma 5 - corrispondenti (con talune differenze concernenti le relative condizioni) a categorie per le quali sono state già riconosciute le precedenti tre indennità di 1.000 euro ciascuna[98], nonché (in precedenza) un’indennità, pari a 600 euro, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020[99] - sono i lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali[100], in possesso, in via cumulativa, dei seguenti requisiti:
- titolarità nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021) di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale in uno dei due settori summenzionati, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021), di pensione[101] o di rapporto di lavoro dipendente; riguardo all'incompatibilità con un rapporto di lavoro dipendente, tuttavia, la circolare dell'INPS n. 65 del 19 aprile 2021 fa riferimento alla data del 24 marzo 2021, anziché a quella del 23 marzo 2021; si valuti l'opportunità di un chiarimento.
Si ricorda che l'ambito in esame non concerne i lavoratori stagionali (nei summenzionati settori del turismo e degli stabilimenti termali), che sono invece oggetto del precedente comma 2.
I soggetti individuati dal comma 6 sono gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo[102] che rientrino in una delle seguenti fattispecie: possesso di almeno 30 contributi giornalieri, versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021), con un reddito, relativo all'anno 2019, non superiore a 75.000 euro (nelle precedenti norme sulle indennità temporanee, per tale fattispecie il limite di reddito era pari a 50.000 euro[103]); possesso di almeno 7 contributi giornalieri, versati al Fondo nel summenzionato periodo, con un reddito, relativo all'anno 2019, non superiore a 35.000 euro[104]. Si valuti l'opportunità di chiarire se, così come esplicitato nelle norme sulle precedenti indennità temporanee in oggetto, i limiti si riferiscano esclusivamente ai redditi inerenti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; tale interpretazione è seguita dalla citata circolare dell'INPS n. 65 del 2021[105]. L'indennità di cui al presente comma 6 è esclusa[106] nei casi di:
- titolarità di un trattamento pensionistico[107];
- sussistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di contratti di lavoro intermittente privi del riconoscimento dell'indennità di disponibilità[108].
Si valuti l’opportunità di chiarire quali siano i termini temporali di riferimento ai fini del rispetto delle suddette condizioni - in merito, la citata circolare dell'INPS n. 65 del 2021 pone, rispettivamente, i termini del 23 e 24 marzo 2021 - nonché di esplicitare, in conformità all'interpretazione dell’INPS (di cui alla medesima circolare n. 65), che le medesime condizioni concernono anche la seconda fattispecie suddetta di lavoratori dello spettacolo.
Il comma 7, in primo luogo, specifica che le indennità di cui ai precedenti commi da 1 a 6 non sono cumulabili tra di esse e che sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222[109]. Si ricorda che il successivo comma 10 esclude il cumulo delle indennità in esame con quella ivi prevista (relativa a titolari di rapporti di collaborazione in ambito sportivo) e che l’articolo 12 del presente decreto esclude il cumulo delle medesime indennità con l’istituto del Reddito di emergenza (di cui al medesimo articolo 12)[110]. Riguardo ai criteri di cumulo o di incompatibilità con altri trattamenti - tra cui il Reddito di cittadinanza[111] e le indennità o i gettoni di presenza percepiti da parlamentari, consiglieri regionali e soggetti con mandati elettorali o incarichi politici[112] -, si rinvia al paragrafo 8 della citata circolare dell'INPS n. 65 del 2021.
Il medesimo comma 7 prevede che la domanda per le indennità di cui ai precedenti commi da 2 a 6 (sempre che non operi il beneficio dell'automatismo summenzionato) debba essere presentata all'INPS - in base a un modello predisposto dall'Istituto e secondo le modalità di presentazione stabilite dallo stesso[113] - entro il 30 aprile 2021; tuttavia, la citata circolare dell'INPS n. 65 del 2021 prevede che la domanda possa essere presentata entro il 31 maggio 2021; si valuti l'opportunità di un chiarimento.
Il comma 8, in primo luogo, specifica che (così come già previsto per le precedenti indennità simili) le indennità di cui ai commi da 1 a 6 non concorrono alla formazione del reddito imponibile (ai fini delle imposte sui redditi). In secondo luogo, si prevede che le medesime indennità siano erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro (per il 2021). L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze; qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Il comma 9 rinvia, per la copertura dell’onere finanziario corrispondente al suddetto limite di spesa, alle disposizioni di cui al successivo articolo 42.
Si valuti l’opportunità di una riformulazione della rubrica dell’articolo 10, considerato che essa menziona solo alcune delle categorie di soggetti interessati dalle relative disposizioni.
Articolo 10, commi 10-15
(Indennità in favore di operatori nel settore dello sport)
I commi da 10 a 15 dell’articolo 10 prevedono, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI o dal CIP, ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica[114], nel rispetto di un limite di spesa pari a 350 milioni di euro per il 2021, un’indennità una tantum, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito, nell’anno di imposta 2019, in relazione ad attività rientranti nelle fattispecie summenzionate. Il riconoscimento dell'indennità è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività; ai fini in oggetto, il comma 13 considera in ogni caso cessati a causa della suddetta emergenza anche i rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 dicembre 2020 e non rinnovati. L’indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A[115].
I divieti di cumulo dell’indennità in esame con altri redditi ed altre prestazioni sono definiti dal comma 10.
Il comma 15 rinvia per la copertura dell’onere finanziario - corrispondente al suddetto stanziamento di 350 milioni di euro per il 2021 - alle disposizioni di cui al successivo articolo 42.
Si ricorda che un’indennità è stata riconosciuta, per il mese di marzo 2020, per un ambito di categorie più limitato rispetto a quello summenzionato[116] e, per ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020, per un ambito di categorie identico a quello di cui al comma 10 in esame[117]. L'importo di ciascuna delle prime quattro precedenti indennità è stato pari a 600 euro, mentre l’importo di ciascuna delle due indennità successive è stato pari a 800 euro.
La misura della nuova indennità, ai sensi del comma 11, è pari a:
- 3.600 euro per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, abbiano percepito compensi, relativi a rapporti di collaborazione rientranti nelle fattispecie summenzionate, in misura superiore a 10.000 euro;
- 2.400 euro nel caso in cui la misura dei compensi in esame (percepiti nell’anno di imposta 2019) sia risultata compresa tra 4.000 e 10.000 euro;
- 1.200 euro nel caso in cui i compensi in oggetto (percepiti nel medesimo anno di imposta) siano stati inferiori a 4.000 euro.
Per l'applicazione di tali parametri la società Sport e salute S.p.A. - ai sensi del comma 12 - utilizza i dati dichiarati dagli interessati nella domanda, dati disponibili nella piattaforma informatica costituita dalla suddetta società ai fini della presentazione delle domande per le precedenti indennità in oggetto.
A differenza delle norme relative alle suddette indennità precedenti, la disciplina di cui ai commi da 10 a 14 in esame, per quanto riguarda i rapporti di collaborazione con le società e associazioni sportive dilettantistiche, non pone la condizione che la società o associazione sia iscritta nel relativo registro curato dal CONI (registro che contiene anche una sezione concernente le società ed associazioni dilettantistiche facenti capo al CIP). Si valuti l’opportunità di chiarire tale profilo, ovvero di chiarire se la nuova indennità, come potrebbe indurre a ritenere la formulazione suddetta del comma 12, sia limitata ai soggetti che abbiano goduto già delle indennità precedenti, nonché di chiarire le modalità di controllo della veridicità dei dati dichiarati (anche con riferimento all’importo dei compensi).
Riguardo alla previsione di cui al comma 13, che, come detto, ai fini del riconoscimento dell’indennità, considera in ogni caso cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche i rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 dicembre 2020 e non rinnovati, si valuti l'opportunità di chiarire le fattispecie di scadenza e di mancato rinnovo, considerato anche che non vengono posti altri riferimenti circa il periodo temporale interessato dalla cessazione (ovvero dalla sospensione o riduzione dell’attività) e circa la data di inizio del rapporto.
Il comma 10 conferma che l'indennità in esame non concorre alla formazione del reddito fiscale imponibile (ai fini delle imposte sui redditi) ed esclude dall'ambito della prestazione i titolari di altro reddito da lavoro o di alcuni trattamenti, costituiti da indennità temporanee simili, nonché dal Reddito di cittadinanza, dal Reddito di emergenza e da trattamenti di integrazioni salariali; i redditi da lavoro (da lavoro dipendente o assimilati a quelli da lavoro dipendente o da lavoro autonomo) e i trattamenti suddetti sono individuati in termini sostanzialmente omologhi rispetto ai divieti di cumulo già posti per le suddette indennità precedenti.
Il comma 10, inoltre, specifica, così come le disposizioni relative alle precedenti indennità, che dal divieto di cumulo con il reddito da lavoro dipendente deriva anche l'incompatibilità con le pensioni di ogni genere e con gli assegni ad esse equiparati[118], fatto salvo il cumulo[119] con l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222[120].
Il comma 14 prevede che la società Sport e salute S.p.A. provveda al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 10 e comunichi, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Si valuti se sia opportuno inserire anche una clausola che escluda l’ulteriore riconoscimento di indennità qualora emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del suddetto limite.
Il comma 15 rinvia per la copertura finanziaria del suddetto stanziamento di 350 milioni di euro (per il 2021) alle disposizioni di cui al successivo articolo 42.
Articolo 10-bis
(Esenzione dall'imposta di bollo)
L’articolo 10-bis, inserito al Senato, dispone per il 2021 l'esenzione dall'imposta di bollo per convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento.
Il comma 1 dell'articolo 10-bis, approvato al Senato, prevede l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella - Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, si applica, per l'anno 2021, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997.
L'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 ha previsto, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stage a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge n. 1859 del 1962, ha previsto l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, n. 400, nel rispetto dei principi e criteri generali dettati dalle lettere da a) ad i) del comma 1 del medesimo articolo.
In attuazione di tale delega è stato emanato il Regolamento sui tirocini formativi e di orientamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 1998, n. 108. Sul tema si segnala inoltre dal Direttiva del ministro per la funzione pubblica n. 2 del 2005.
Articolo 11
(Reddito di cittadinanza)
L’articolo 11 dispone, per l’anno 2021, un incremento della autorizzazione di spesa del Fondo per il reddito di cittadinanza, per un importo pari a 1000 milioni di euro (comma 1) e, nel caso di variazioni del reddito dovute a occupazione per lavoro subordinato, la sospensione del beneficio stesso in luogo della decadenza attualmente prevista (comma 2). Per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2, sono quantificati, complessivamente, oneri pari a 1.010 milioni di euro per l’anno 2021 (comma 3).
In dettaglio, al comma 1, la disposizione prevede, per l’anno 2021, un incremento di 1.000 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con specifico riferimento al capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza”, ai fini dell'erogazione dei relativi benefici economici.
Il comma 1 dell’articolo 12, autorizza limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza, ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza, degli incentivi nonché dell'erogazione del Reddito di inclusione e delle misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc.
Secondo la relazione tecnica allegata al provvedimento, “dall’analisi condotta dall’osservatorio statistico relativo all’attuazione della misura del reddito di cittadinanza per il periodo aprile 2019 – dicembre 2020 emerge una sostanziale crescita dei dati relativi all’erogazione del beneficio nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019, tale da rendere necessario un incremento del relativo fondo”. Nella tabella che segue, si riporta, in particolare: la media mensile delle erogazioni del Rdc negli anni 2019 e 2020, con il relativo tasso di crescita; il numero complessivo dei nuclei che hanno percepito almeno un beneficio in ciascun anno di riferimento; il numero massimo di nuclei familiari beneficiari raggiunto su base mensile.
Anno di riferimento |
Media erogazioni RdC per mese |
Tasso di Crescita |
2019 |
430.859.967 |
|
2020 |
593.223.126 |
+38% |
Anno di riferimento |
Nuclei con almeno un beneficio nell’anno anno nell’anno |
2019 |
1.108.446 |
2020 |
1.581.629 |
Mese e anno di riferimento |
Max nuclei beneficiari correnti nel mese |
Dicembre 2019 |
1.027.760 |
Settembre 2020 |
1.264.118 |
Gennaio 2021 |
1.266.926 |
Il comma 2 prevede che, per l'anno 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4, del decreto-legge n. 4 del 2019, fino al limite massimo di euro 10.000 annui, il beneficio economico del reddito di cittadinanza (di cui all’articolo 5 del medesimo decreto-legge) è sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare, fino a un massimo di sei mesi.
L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 dispone che per il riconoscimento del reddito di cittadinanza sono necessari alcuni requisiti, tra cui, in particolare, alla lettera b), il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali. In particolare, il nucleo familiare deve possedere, ai sensi del n. 4 della suddetta lettera b), un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4 dello stesso articolo 2[121]. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE[122];
Al riguardo, si rammenta che l’articolo 3 comma 8 del DL 4/2019 prevede l’istituto della decadenza dal beneficio qualora intervengano variazioni del reddito da lavoro subordinato che determinano il superamento del valore del reddito familiare di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) numero 4.
La disposizione in esame, pertanto, in luogo della suddetta decadenza dal beneficio, introduce, per il solo anno 2021, l’istituto della sospensione dello stesso nel caso di variazioni del reddito dovute a occupazione per lavoro subordinato (per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare fino ad un massimo di sei mesi).
Per le finalità sopra illustrate, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (cfr. sopra), è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2021.
Secondo la relazione tecnica, la disposizione in esame comporta, di fatto, un anticipo di spesa per l’anno 2021, quantificato in media per un mese per circa 20.000 soggetti da cui deriva la necessità di incremento della relativa autorizzazione di spesa per 10 milioni di euro per l’anno 2021.
Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, quantificati dal comma 3 della disposizione in 1.010 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 42 del provvedimento (cfr la relativa scheda di lettura).
Il Reddito di cittadinanza, introdotto dal D.L. 4/2019 a decorrere dal mese di aprile 2019 in luogo della precedente misura del Reddito di inclusione, è definito come misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Per avere diritto al Rdc è necessario il possesso congiunto di determinati requisiti di residenza, reddituali e patrimoniali, tra cui essere cittadini italiani, europei o lungo soggiornanti e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa ed un ISEE inferiore a 9.360 euro annui).
Con riferimento al requisito reddituale richiamato dalla norma in commento e previsto dall’art. 2, co. 1, lett. b), n. 4, del D.L. 4/2019, per la fruizione del Rdc il nucleo familiare deve possedere un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. In ogni caso la soglia è incrementata a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE.
Per quanto concerne l’importo, il beneficio economico del Reddito di cittadinanza è costituito da un'integrazione del reddito familiare, fino ad una soglia, su base annua, di 6.000 euro (moltiplicata, in caso di nuclei con più di un componente, secondo una determinata scala di equivalenza), a cui si aggiunge, nel caso in cui il nucleo risieda in un'abitazione in locazione, una componente pari all'ammontare del canone annuo stabilito nel medesimo contratto di locazione, fino ad un massimo di 3.360 euro annui.
Qualora il nucleo risieda in un'abitazione di proprietà, per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di membri del medesimo nucleo, l'integrazione suddetta (del Reddito o della Pensione di cittadinanza) è concessa nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui
Il beneficio economico del Rdc, esente dal pagamento dell'IRPEF, non può essere superiore ad una soglia di 9.360 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza e ridotta per il valore del reddito familiare. In ogni caso il valore minimo del beneficio non può essere inferiore a 480 euro annui.
Per quanto riguarda gli obblighi in capo al beneficiario, l'erogazione del Reddito di cittadinanza è subordinata alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro, nonché alla sottoscrizione, da parte dei medesimi, di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale (nel caso in cui, rispettivamente, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa ovvero siano complessi e multidimensionali).
Taluni soggetti sono esclusi dai suddetti obblighi, come, tra gli altri, i componenti con disabilità che possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro secondo le modalità stabilite in materia di collocamento obbligatorio. Sul punto, si fa salva la possibilità per il componente con disabilità di richiedere la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, che deve tenere conto delle condizioni specifiche dell'interessato.
Tra gli obblighi in capo al beneficiario vi è quello di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, definite tali sulla base di criteri temporali e di distanza (che diventano meno selettivi al crescere della durata del godimento del Reddito di cittadinanza ed in relazione al numero di offerte rifiutate). Ai fini della valutazione della congruità della distanza, rileva anche la circostanza che nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità oppure figli minori. E' stato inoltre specificato che la congruità dipende anche dall'importo della retribuzione, che deve essere superiore al 10 per cento della misura massima del beneficio fruibile dal beneficiario del Rdc.
Articolo 12
(Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza)
L’articolo 12 rinnova il Reddito di emergenza – Rem per ulteriori tre quote, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021. La domanda per le quote Rem 2021 deve essere presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021. Come per il 2020, l’ammontare di ciascuna quota Rem è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro). Al fine di ampliare la platea dei destinatari, innovando rispetto ai requisiti precedentemente richiesti, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia di accesso è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE. Ulteriore novità è costituta da quanto stabilito dal comma 2, che riconosce le predette tre quote di Rem, nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, anche in favore dei soggetti con ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro, che hanno terminato le prestazioni di NASpI e DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021. Restano fermi i requisiti e le incompatibilità precedentemente richieste. A copertura degli oneri, l’autorizzazione di spesa complessiva per il 2021 da iscrivere sul "Fondo per il Reddito di emergenza" è incrementata di 1.520,1 milioni di euro.
Nel corso del 2020 sono state erogate cinque quote di Rem.
L'art. 82 del decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020) ha istituito il Reddito di emergenza - Rem, un sostegno straordinario rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica a causa dell'emergenza, che non avevano avuto accesso ai sostegni a tal fine previsti dal Decreto Cura Italia (decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020). Il beneficio è stato corrisposto in due quote (ovvero è stato erogato per due volte), ciascuna delle quali compresa fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro). I termini per la presentazione della domanda relativa al Reddito di emergenza sono stati fissati al 31 luglio 2020.
In seguito, l'art. 23 del decreto legge n. 104 del 2020 (c.d. Decreto agosto), ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza (Rem), ha riconosciuto, a domanda, una ulteriore singola quota di Rem, erogata ai nuclei familiari – in possesso dei requisiti di legge – che abbiano presentato nuova domanda, indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio. I termini per la presentazione della domanda sono stati fissati al 15 ottobre 2020. La circolare n. 102 dell'INPS dell'11 settembre 2020 ha illustrato la misura, con particolare riferimento a modi e tempi della richiesta, nonché ai requisiti per l'accesso e ai rapporti con altre prestazioni ed altri redditi.
In ultimo, l'articolo 14 del decreto legge 137 del 2020 (c.d. Decreto ristoro) ha riconosciuto ai nuclei familiari già beneficiari del Reddito di emergenza, la medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre 2020. Hanno avuto facoltà di richiedere l'accesso all'erogazione delle quote anche i nuclei familiari fino ad allora non beneficiari del Rem (qui il messaggio n. 451 INPS del 12 novembre 2020). I termini per la richiesta sono stati fissati al 30 novembre 2020.
Per il 2020, l'autorizzazione di spesa per l'erogazione del Rem è stata fissata (dall’art. 82, comma 10, del decreto legge n. 34 del 2020) in 971,3 milioni di euro (compresi i 5 milioni per gli oneri connessi alla stipula della convenzione con i centri di assistenza fiscale per la presentazione della richiesta del Rem), da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito di emergenza". Nel corso del 2020, il tasso di accoglimento delle domande è risultato molto inferiore (circa il 50 per cento in meno) a quanto inizialmente stimato, pertanto l’ammontare di tutte le quote Rem per il 2020, è stato ricompreso nell’ambito dello stanziamento iniziale.
Ai sensi dell’art. 82, comma 5, del decreto legge n. 34 del 2020, l’ammontare di ciascuna quota Rem è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro).
La soglia del reddito familiare per il diritto al Rem è determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare e incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne (scala di equivalenza utilizzata per il Reddito di cittadinanza). Tale scala di equivalenza può raggiungere la soglia massima di 2, elevabile fino a 2,1 solo nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Ai sensi del comma 1, il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
§ un valore del reddito familiare, riferito al mese di febbraio 2021, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio. Al fine di ampliare la platea dei destinatari, innovando rispetto ai requisiti precedentemente richiesti dall’art. 82, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 34 del 2020, si modificano i requisiti per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione. Più precisamente, fermo restando l’ammontare del beneficio, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a) del D.p.c.m. n. 159 del 2013[123]. A questo proposito si ricorda che la norma citata prevede che dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare, come determinata ai fini ISEE, si sottraggono, fino a concorrenza, le spese riferite al valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo;
§ assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto legge in esame (Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport);
§ possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a (requisiti di residenza), c e d (patrimonio mobiliare familiare e valore ISEE), 2-bis (accertamento residenza occupanti abusivi di immobile) e 3, lettere a), b) e c) (incompatibilità), dell’art. 82 del decreto legge n. 34 del 2020. La disposizione in commento chiarisce che il valore del patrimonio mobiliare è riferito al 2020.
La circolare n. 61 del 14 aprile 2021 disciplina nel dettaglio termini e modalità di presentazione della domanda Rem, nonché i requisiti richiesti per l’accesso al beneficio. Più precisamente:
§ la residenza in Italia al momento della presentazione della domanda (art. 82, comma 2, lett. a), del decreto legge n. 34 del 2020);
§ un valore del patrimonio mobiliare familiare riferito a dicembre 2020 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE. Come specificato da INPS, il possesso del predetto requisito, non rilevabile sulla DSU presentata ai fini ISEE, viene autodichiarato in fase di presentazione della domanda ed e? oggetto di successiva verifica (art. 82, comma 2, lett. c), del decreto legge n. 34 del 2020);
§ un valore dell'ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro (art. 82, comma 2, lett. d), del decreto legge n. 34 del 2020);
§ la semplificazione delle procedure di accertamento della residenza per i soggetti che, occupando abusivamente un immobile, intendono presentare domanda per l'accesso al Rem medesimo. Più precisamente, si prevede che gli occupanti abusivi di un immobile possano autocertificare la loro residenza nell'immobile occupato qualora siano presenti persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora, come previsto dall’art. 82, comma 2-bis, del decreto legge n. 34 del 2020;
§ le incompatibilità. Il Rem, come specificato dalla citata circolare n. 61 del 14 aprile 2021 è incompatibile con le indennità COVID-19 istituite dall’articolo 10 del decreto legge in commento per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID- 19 appartenenti alle seguenti categorie: - soggetti già beneficiari dell’indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (articolo 10, comma 1); - lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 10, comma 2); - lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 10, comma 3, lettera a); - lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (articolo 10, comma 3, lettera b); - lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (articolo 10, comma 3, lettera c); - incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (articolo 10, comma 3, lettera d); - lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 10, comma 5). Per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che, al momento della domanda, siano titolari di pensione diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità. L’incompatibilità è indipendente dall’importo del trattamento pensionistico eventualmente percepito. Il requisito è verificato al momento della presentazione della domanda e, pertanto, nel caso in cui la domanda di Rem sia stata accolta e, successivamente, venga riconosciuto il diritto a pensione a un componente del nucleo, anche con decorrenza antecedente la presentazione della domanda di Rem (e conseguente erogazione di arretrati), la prestazione di Rem non sarà indebita in quanto, al momento della domanda di Rem, la titolarità della pensione non sussisteva. Sono inoltre incompatibili tutti i trattamenti pensionistici previdenziali, con l’eccezione dell’assegno ordinario di invalidità, e tutti i trattamenti pensionistici assistenziali, quali, ad esempio, l’assegno sociale. Diversamente, sono compatibili con il Rem i trattamenti assistenziali non pensionistici (ad esempio, indennità di accompagnamento, assegno di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222).
Il comma 2 riconosce - nel limite di spesa di 856,8 mln di euro per il 2021 - le predette tre quote di REM anche in favore dei soggetti con ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro, che hanno terminato le prestazioni relative alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021.
Tali quote sono riconosciute:
§ indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 1. Sul punto, l’INPS, con il messaggio 1378/2021 e la circolare 61/2021, specifica che il membro del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare della NASpI o della DIS-COLL nel periodo di riferimento deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda;
§ nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, pari a 400 euro.
Il comma in esame dispone, inoltre, che per i suddetti soggetti il beneficio è incompatibile:
§ con la percezione del Reddito di cittadinanza - anche con riferimento all’eventuale riscossione intervenuta in relazione allo stesso arco temporale in cui sono terminate le prestazioni di NASpI[124] e DIS-COLL, ossia tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 - o di misure con finalità analoghe adottate e finanziate dalle Province autonome di Trento e Bolzano secondo i propri ordinamenti, e comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del Rdc[125];
§ con la fruizione delle indennità di cui all’articolo 10 del presente decreto, riconosciute in favore di alcune categorie di lavoratori;
§ con la titolarità, al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto):
- di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità[126];
- di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità[127]. La richiamata circolare INPS n. 61 del 2021 specifica che l’incompatibilità riguarda tutti i trattamenti pensionistici previdenziali (con l’eccezione, come detto, dell’assegno ordinario di invalidità), e tutti i trattamenti pensionistici assistenziali, quali, ad esempio, l’assegno sociale, mentre sono compatibili con il Rem di cui al comma 2 in esame i trattamenti assistenziali non pensionistici, diversi dal Reddito e dalla Pensione di cittadinanza (ad esempio, indennità di accompagnamento o assegno di invalidità civile).
Sul punto, si ricorda che la pensione indiretta rientra nell’ambito della più ampia categoria della pensione ai superstiti, che comprende, oltre alla suddetta pensione indiretta (in caso di morte del lavoratore) anche la pensione di reversibilità (in caso di morte del pensionato).
La già citata circolare INPS n. 61 del 2021 specifica, inoltre, che il controllo di compatibilità viene effettuato esclusivamente sul membro del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare della NASpI o della DIS-COLL nel periodo di riferimento, ad eccezione delle verifiche riguardanti il Reddito o la Pensione di cittadinanza (ovvero delle misure aventi finalità analoghe, di cui all’art. 13, co. 2, del D.L. 4/2019) che vanno effettuate sull’intero nucleo familiare, con la conseguenza che si verifica incompatibilità nel caso in cui un membro dello stesso risulti già percettore delle suddette misure di carattere assistenziale.
Per quanto non disciplinato, l’articolo in commento rinvia alle previsioni di cui al citato articolo 82 del decreto legge n. 34 del 2020, ove compatibili (comma 5).
Con riferimento agli oneri stimati per l’erogazione della misura in commento, il comma 4 fissa i seguenti limiti di spesa:
§ 663,3 milioni di euro per il riconoscimento delle quote di Rem riferite ai mesi di marzo, aprile e maggio 2021;
Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti, la RT al provvedimento considera, come base dati, l’attuale platea dei nuclei percettori del Reddito di emergenza (art. 82 decreto legge n. 34 del 2020, art. 23 del decreto legge n. 104 del 2020 e art. 14 del decreto legge n.137 del 2020), ritenendo invariata la loro situazione socio-economica rispetto agli ultimi mesi del 2020. Dall’esame degli archivi dell’INPS al 2 marzo 2021, risulta che il mese in cui si è raggiunto il numero massimo di pagamenti è novembre 2020, con 335mila nuclei familiari beneficiari e un importo medio mensile percepito pari a 550 euro. Tale platea viene considerata come potenziale beneficiaria delle tre mensilità di Reddito Emergenza. Per tenere conto delle modifiche di estensione della platea, per effetto dell’incremento della soglia di accesso per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la RT chiarisce che si è proceduto a determinare gli effetti finanziari attraverso l’analisi delle DSU del 2020 al netto delle dichiarazioni dei percettori del RDC. Simulando sul collettivo le modifiche proposte è stato così stimato un incremento della platea del 20 per cento (pari a 67mila nuclei familiari percettori in più), per complessivi 402mila nuclei familiari stimati. Pertanto, l’onere derivante dall’applicazione del comma 1, ipotizzando un importo medio mensile di 550 euro, è stimato pari a 663,3 milioni di euro per l’anno 2021.
§ 856,8 milioni di euro per l’anno 2021 per il riconoscimento delle tre quote Rem 2021 ai lavoratori di cui al comma 2 della disposizione in commento (soggetti con ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro, che hanno terminato le prestazioni di NASpI e DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021);
Per quanto concerne il suddetto limite di spesa, la Relazione tecnica specifica che tale stima si basa su una platea di beneficiari costituiti da circa 835.000 lavoratori che risultano aver cessato di percepire le indennità NASPI e DISCOLL nel periodo 19 luglio 2020 - febbraio 2021, e non risultano titolari di contratto di lavoro subordinato o di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, né titolari di pensione. Poiché in tale platea possono essere presenti anche soggetti appartenenti a nuclei con diritto a percepire quote di REM ai sensi del comma 1 con importi maggiori o uguali a quelli previsti e che una parte di questi soggetti rientra tra i nuclei percettori di reddito di cittadinanza, il numero di soggetti beneficiari della prestazione ai sensi del presente comma 2 è stimato in 714.000 beneficiari.
Conseguentemente, l’autorizzazione complessiva di spesa è incrementata di 1.520,1 milioni di euro per l’anno 2021. Tali risorse sono da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito di emergenza" (art. 82, comma 10, del decreto legge n. 34 del 2020). Agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione in esame, si provvede ai sensi dell’articolo 42 del decreto legge in esame (comma 6).
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori .
Articolo 12-bis
(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento
dell'assegno di mantenimento)
L’articolo 12-bis - introdotto dal Senato - prevede l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, volto ad erogare contributi per consentire ai genitori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, separati o divorziati di poter corrispondere l'assegno di mantenimento.
Il comma 1 dell'articolo 12-bis, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede, al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, la possibilità di erogare l'assegno di mantenimento, l'istituzione presso il Mef per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
L'accesso al Fondo, dal tenore letterale della disposizione, sembra essere consentito ai lavoratori separati o divorziati per il pagamento soltanto degli assegni per il mantenimento dei figli. Sembrerebbe esclusa quindi la possibilità per il lavoratore separato o divorziato di poter fruire di questi contributi per il pagamento dell'assegno spettante al coniuge o ex coniuge a seguito di separazione o di scioglimento del matrimonio.
Il comma 2 precisa che attraverso le risorse dell'istituendo Fondo si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800,00 euro mensili.
La definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi del Fondo è rimessa ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (comma 3).
Il comma 4 reca la copertura degli oneri derivanti da tale articolo. A tali oneri provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge (vedi infra).
Articolo 13
(Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza
per i professionisti)
L’articolo 13 prevede il rifinanziamento, pari a 10 milioni di euro, del “Fondo per il reddito di ultima istanza”, al fine di garantire il riconoscimento, per il mese maggio 2020, dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
In dettaglio, la disposizione rifinanzia il “Fondo per il reddito di ultima istanza” di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, ai fini del riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 (che ha privatizzato tutti gli enti e le casse dei professionisti esistenti) e 10 febbraio, 1996, n. 103 (che qualifica sin dall’inizio come enti privati le casse istituite dalle categorie di liberi professionisti fino a quel momento privi di tutela previdenziale), incrementandolo, per l’anno 2021, di un importo pari a 10 milioni di euro[128] (comma 1).
L’articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020 istituisce il Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, in particolare prevedendo il riconoscimento di una indennità una tantum, non soggetta a imposizione fiscale, pari a 600 euro per il mese di marzo 2020. Il comma 1, in particolare, prevede un limite di spesa pari, per effetto delle modifiche successivamente intervenute, a 1.150 milioni di euro per l'anno 2020[129].
A questo proposito, si ricorda che l’attuazione dell’articolo 44 del dl 18/2020 è stata contraddistinta dalla emanazione di due decreti interministeriali del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il primo, in data 28 marzo 2020, fissa le modalità di attribuzione della indennità prevista a valere sul “Fondo di ultima istanza”.
Successivamente, il Decreto interministeriale n. 10 del 30 aprile 2020, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze - firmato il 30 aprile 2020 e registrato con il n. 10 il 4 maggio 2020, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con repertorio n. 1254 dell’8 maggio 2020 - provvede all’individuazione della quota del limite di spesa da destinare al sostegno al reddito dei professionisti, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 28 marzo 2020.
L’articolo 78 del dl 34/2020 riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro.
Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 42, alla cui scheda di approfondimento si rimanda (comma 2).
Articolo 13-bis
(Sostegno ai genitori con figli disabili)
L’articolo 13-bis – introdotto al Senato - estende il riconoscimento del contributo mensile per figli disabili a carico ad uno dei genitori, e non solo alla madre come attualmente previsto, se disoccupato o monoreddito facente parte di nuclei familiari monoparentali
Il suddetto contributo mensile è previsto dall’articolo 1, commi 365, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), che autorizza la spesa di 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 – che costituisce al contempo limite massimo di spesa – per il riconoscimento di un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito, che fanno parte di nuclei familiari monoparentali, con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
La definizione dei criteri di individuazione dei destinatari del predetto contributo, nonché delle modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione, è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che doveva essere emanato entro il 2 marzo 2021 e che allo stato non risulta ancora adottato.
Articolo 14
(Incremento del Fondo straordinario per il sostegno
degli enti del Terzo settore)
L’articolo 14 dispone un incremento, in conseguenza degli effetti dell’emergenza epidemiologica in corso, del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, con copertura a valere sulle disposizioni finanziarie del presente provvedimento. Proroga inoltre (dal 31 marzo) al 31 maggio il termine entro il quale gli enti del Terzo settore devono ottemperare alle modifiche statutarie in base alle nuove disposizioni del Codice del Terzo settore.
L’articolo 14 incrementa di 100 milioni di euro per il 2021 il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (comma 1) istituito con l’articolo 13-quaterdecies del D. L. n. 137/2020 (cd. Ristori, L. n. 176/2020), coperti per il medesimo importo, ai sensi del comma 3, a valere sulle risorse definite al successivo articolo 42 riguardante le disposizioni finanziarie del presente provvedimento (alla cui scheda di lettura si fa rinvio).
Viene inoltre disposta la proroga al 31 maggio (comma 2) del termine -previsto precedentemente al 31 marzo - entro cui gli enti del Terzo settore devono modificare i propri statuti per l’adeguamento alle nuove disposizioni introdotte dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), mediante novella testuale all’articolo 101, comma 2, del richiamato Codice del Terzo settore.
Il citato comma 13-quaterdecies - introdotto dalla legge di conversione al D.L. Ristori che ha riprodotto l’articolo 15 del DL. 149/2020, poi abrogato-, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore” con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2021 per far fronte alla crisi economica degli enti in tale settore, in ragione delle misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il Fondo è espressamente destinato alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività commerciale, quali associazioni e circoli, organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) e organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In attesa dell’effettivo avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)[130], si continua ad applicare la normativa dei corrispondenti registri: per le ODV i registri regionali e delle province autonome di cui alla Legge n. 266 del 1991, per le APS i registri nazionali, regionali e delle province autonome previsti all'articolo 7 della legge n. 383 del 2000 e per le organizzazioni non lucrative di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 la corrispondente Anagrafe.
Per assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono fissati con decreto (che risulta non ancora emanato) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
I contributi delle erogazioni del Fondo non sono comunque cumulabili con le misure previste dagli articoli 1 e 3 del decreto legge n. 137 del 2020, che hanno, rispettivamente, previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 del medesimo decreto; e con le misure di sostegno in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive, conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per le altre misure a sostegno del Terzo settore intervenute nel periodo emergenziale si rinvia al paragrafo dedicato all’interno del Tema web Politiche sociali per fronteggiare l'emergenza coronavirus. In vigore dal 25 dicembre 2020 Sulle novità introdotte dalla riforma del Terzo settore consulta l’approfondimento Riforma del Terzo settore.
In base ai dati ISTAT pubblicati il 9 ottobre 2020, al 31 dicembre 2018 le istituzioni non profit attive in Italia sono 359.574 e, complessivamente, impiegano 853.476 dipendenti. Il numero di istituzioni non profit aumenta con tassi di crescita medi annui sostanzialmente costanti nel tempo (intorno al 2%) mentre l’incremento dei dipendenti, pari al 3,9% tra il 2016 e il 2017, si attesta all’1,0% nel biennio 2017-2018.
L’articolo 14-bis, introdotto dal Senato, prevede il rifinanziamento, per € 50 mln per l'anno 2021, del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per le misure riguardanti il settore adottate ai fini del contenimento del COVID-19, si veda l’apposito tema web curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.
Qui si ricorda unicamente che il Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche – destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive, adottati al fine di contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dall’art. 3 del D.L. 137/2020 (L. 176/2020), che ha disposto che le relative risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere successivamente assegnate al Dipartimento per lo Sport.
In particolare, il Fondo è stato dotato, per il 2020, di complessivi € 172 mln, essendo state destinate allo stesso anche le risorse, pari ad € 30 mln, originariamente stanziate per le (sole) associazioni sportive dilettantistiche dall’art. 218-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).
Lo stesso art. 3 del D.L. 137/2020 (L. 176/2020) ha disposto che i criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti con il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che dispone la loro erogazione.
In particolare, l’articolo 14-bis dispone che l'importo di € 50 mln, che costituisce limite massimo di spesa, è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.
Le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese devono essere definiti con DPCM, su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L.190/2014).
Articolo 15
(Disposizioni in materia di lavoratori fragili e stanziamento per sostituzione di personale nelle istituzioni scolastiche)
I commi da 1 a 3 dell’articolo 15 stabiliscono l'estensione, con alcune modifiche, fino al 30 giugno 2021 di due discipline temporanee - relative a "lavoratori fragili" - che hanno trovato già applicazione per alcuni periodi del 2020[131] e per il periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021; tali discipline prevedono:
- per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che abbia in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero. La novella di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, oltre alla suddetta proroga del termine temporale, reca alcuni chiarimenti (riguardo ai quali la riformulazione approvata dal Senato ha operato un'ulteriore specificazione) ed introduce la limitazione dell’equiparazione medesima ai casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta - neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento (come definite dai contratti collettivi vigenti) - in modalità agile. Per la fattispecie in oggetto, il relativo stanziamento per il 2021 a carico del bilancio dello Stato resta pari all’importo già vigente di 282,1 milioni di euro;
- la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.
Il comma 4 incrementa l’importo dell'autorizzazione di spesa già prevista per il 2021, intesa a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, in relazione alle suddette due fattispecie transitorie. Tale stanziamento viene elevato da 53,9 milioni di euro a 157,0 milioni. Per la copertura dell’onere finanziario derivante dall’incremento (onere pari a 103,1 milioni) il comma 5 rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 42.
Le summenzionate due fattispecie transitorie - di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni[132], e all’articolo 1, commi da 481 a 483, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 - riguardano i lavoratori che rientrino in una delle seguenti condizioni:
- riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104;
- possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita[133]. La suddetta certificazione deve essere rilasciata, qualora non sussista il verbale di riconoscimento della condizione di handicap[134], dagli organi medico-legali dell'azienda sanitaria locale competente per territorio[135] -.
Si ricorda che dall'equiparazione del periodo di assenza dal servizio alla degenza ospedaliera deriva, per i lavoratori dipendenti privati aventi diritto alla tutela previdenziale di malattia dell'INPS, la decurtazione ai due quinti della normale indennità di malattia, in assenza di familiari a carico[136].
Il periodo di assenza dal servizio - nell'ambito della fattispecie in oggetto - viene prescritto (come detto, dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria[137]) sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei summenzionati organi medico-legali, i cui riferimenti devono essere indicati nel medesimo certificato di prescrizione; nessuna responsabilità, neanche di natura contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi[138] (resta ferma la responsabilità del suddetto medico in caso di fatto doloso).
Come accennato, in base alla novella di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo 15, l’equiparazione alla degenza ospedaliera viene limitata ai casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti. Il riferimento alla diversa mansione è insito nel richiamo alla fattispecie di lavoro agile di cui al citato comma 2-bis dell’articolo 26 del D.L. n. 18. Quest’ultimo comma fa riferimento, come accennato, anche alla possibilità di svolgimento - in luogo dell’ordinaria prestazione di lavoro in modalità agile - di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto; considerato che la formulazione letterale del medesimo comma 2-bis include la suddetta attività di formazione tra le modalità di svolgimento della prestazione in modalità agile, si valuti l’opportunità di chiarire se il riconoscimento dell’equiparazione al ricovero ospedaliero venga subordinato anche all’impossibilità di svolgimento della suddetta formazione professionale da remoto.
La medesima novella di cui alla lettera a) chiarisce inoltre che i periodi di assenza dal servizio per i quali sia stata o sia riconosciuta (in base alle norme temporanee in esame) l’equiparazione alla degenza ospedaliera[139]:
- non rientrano nel computo della durata massima del periodo di comporto (periodo oltre il quale il lavoratore in malattia non ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro). La riformulazione operata dal Senato esplicita che tale chiarimento ha natura retroattiva;
- non determinano la sospensione dell’indennità di accompagnamento eventualmente spettante al soggetto[140].
Come accennato, le norme di proroga di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo 15 non modificano la misura dello stanziamento per il 2021 a carico del bilancio dello Stato, posto ai fini del concorso per gli oneri derivanti dall’equiparazione suddetta al ricovero ospedaliero. L’importo resta pari, dunque, a 282,1 milioni di euro. Si ricorda che tale stanziamento costituisce un limite di spesa, nel rispetto del quale gli oneri finanziari (derivanti dalla fattispecie in esame di assenza dal servizio) che ricadrebbero a carico del datore di lavoro e dell’INPS[141] sono imputati allo Stato - su domanda del datore di lavoro, per quanto concerne gli oneri che sarebbero a suo carico -. L’INPS provvede al monitoraggio finanziario; qualora emerga che sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande. Si rileva che il messaggio dell'INPS n. 1667 del 23 aprile 2021 riferisce la precisazione dei Ministeri vigilanti, secondo la quale la disposizione in oggetto costituisce un limite di spesa relativo non solo al contributo suddetto a carico del bilancio dello Stato, ma anche all'intero onere derivante dall'eventuale trattamento di malattia a carico dell'INPS[142].
Lo stesso messaggio dell'INPS n. 1667 sostiene che, sulla base della formulazione della novella di cui alla lettera a) del comma 1 in esame, la tutela relativa all'assenza dal servizio si applichi anche per il periodo 16 ottobre 2020-31 dicembre 2020 (mentre, in base alle norme vigenti prima del presente decreto, essa, nel 2020, aveva trovato applicazione soltanto nel periodo 17 marzo-15 ottobre). Anche per il 2020 - afferma il citato messaggio - la tutela in esame è riconosciuta nell'ambito del relativo limite di spesa (il quale, per il 2020, era pari a 663,1 milioni di euro ed era relativo alle varie tutele di cui al citato articolo 26 del D.L. n. 18).
Si consideri l'opportunità di valutare, con riferimento ai periodi di congedo già fruiti, gli effetti di tali interpretazioni relative ai limiti di spesa nonché di chiarire quali siano le procedure atte ad escludere che una posizione di assenza dal servizio resti priva di ogni forma di tutela economica.
Il comma 3 opera un coordinamento tecnico, al fine di includere esplicitamente, nelle due proroghe fino al 30 giugno 2021 in oggetto, anche il periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e la data di entrata in vigore del presente decreto.
Il comma 4, come detto, incrementa l’importo dell'autorizzazione di spesa già prevista per il 2021, intesa a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, in relazione alle suddette due fattispecie transitorie. Tale stanziamento viene elevato da 53,9 milioni di euro a 157,0 milioni. Per la copertura dell’onere finanziario derivante dall’incremento (onere pari, dunque, a 103,1 milioni) il comma 5 rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 42.
Articolo 16
(Disposizioni in materia di nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego - NASpI)
L’articolo 16 prevede che, a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego – NASpI - sia concessa a prescindere dal possesso, da parte dell’interessato, del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono lo stato di disoccupazione.
In dettaglio, la norma dispone che per le nuove prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego – NASpI[143] concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (il 23 marzo 2021) e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 22/2015 (comma 1).
L’art. 3, comma 1, del richiamato D.Lgs. n. 22/2015, ha riconosciuto l’indennità mensile di disoccupazione – NASpI ai lavoratori dipendenti (con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
§ stato di disoccupazione (lett. a));
§ almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione (lett. b));
§ trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (lett. c)).
La norma in commento ha pertanto svincolato la corresponsione della NASpI dalla sussistenza di tale ultimo requisito, relativo alle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
Come specificato nella relazione illustrativa, la corresponsione della NASpI a prescindere dalla sussistenza del suddetto requisito trae origine dal fatto che l’emergenza sanitaria degli ultimi dodici mesi ha reso particolarmente gravosa la ricerca di occupazione. La relazione tecnica specifica che la rimozione di tale requisito l’ampliamento della platea dei soggetti beneficiari della prestazione consente di ricomprendervi anche i lavoratori (stimati in circa 139.000) con almeno tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni che, non avendo avuto un’occupazione negli ultimi dodici mesi, non rispettavano tale requisito e sono finora rimasti esclusi dalla possibilità di accedervi. La relazione tecnica ricomprende nell’ambito della deroga anche gli eventi di disoccupazione precedenti la suddetta data di entrata in vigore (il 23 marzo 2021), nel rispetto del limite temporale per la presentazione della domanda (si ricorda che quest’ultima può essere presentata entro il sessantottesimo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro). A tale riguardo, si segnala che la Circolare INPS n. 65/2021 ha però specificato che l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI è ammesso a prescindere dal possesso, da parte dell’interessato, del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono lo stato di disoccupazione, per gli eventi di disoccupazione[144] verificatisi nell’arco temporale dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021. La medesima circolare ha altresì precisato che le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate a seguito di eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 19 aprile 2021 (data di pubblicazione della citata circolare INPS) e respinte per l’assenza del suddetto requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, devono essere riesaminate d’ufficio.
Agli oneri derivanti dalla norma in esame – pari a 121 milioni di euro per l’anno 2021 e in 12 milioni di euro per l’anno 2022 – si provvede ai sensi dell’articolo 42 del decreto-legge, recante la copertura finanziaria, alla cui scheda di lettura si rinvia (comma 2).
Interventi a favore dei percettori di NASpI collegati all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Tra gli interventi di sostegno al reddito predisposti al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, si ricorda che l’articolo 33 del D.L. n. 18/2020 ha ampliato di ulteriori 60 giorni il termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI, decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, con riferimento agli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020[145]. Il medesimo D.L. n. 18/2020, all’art. 40, commi 1 e 1-bis, ha sospeso per due mesi, a partire dal 17 marzo 2020, le misure di condizionalità e i relativi termini previsti per i percettori di NASpI dagli articoli 7 e 15 del D.Lgs. 22/2015 (che condizionano l'erogazione delle indennità alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti).
Inoltre, sulla base di quanto previsto dagli artt. 92 del D.L. 34/2020 e 5 del D.L. 104/2020, la fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI che sono terminate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 è stata prorogata di quattro mesi, mentre la fruizione delle medesime indennità in scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020 è stata prorogata di due mesi. È stata inoltre prorogata a tutto il 2020 la mobilità in deroga per i lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga per il periodo 1° dicembre 2017 - 31 dicembre 2018 e che non hanno diritto alla fruizione della NASpI.
Si richiama, infine, quanto previsto dall’art. 12, comma 2, del decreto-legge in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia), che riconosce le ulteriori tre quote di Reddito di emergenza (REM), previste per i mesi da marzo a maggio 2021, anche in favore dei soggetti con ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro che hanno terminato le prestazioni di NASpI tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021.
Articolo 17
(Disposizioni in materia di proroga o rinnovo
di contratti di lavoro a tempo determinato)
L’articolo 17 modifica una disciplina transitoria in materia di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato. In primo luogo, si differisce dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria in oggetto (disciplina di cui all'articolo 93, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni). La novella (di cui al comma 1 del presente articolo 17) consente, dunque, che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di dodici mesi e fermo restando il limite di durata complessiva, pari a ventiquattro mesi[146], mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2021 (anziché, come nella norma vigente, entro il 31 marzo 2021)[147], anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni. L’atto in deroga alle suddette condizioni può essere stipulato una sola volta, come previsto anche dalla formulazione vigente prima della novella in esame; tuttavia, il comma 2 del presente articolo 17 consente (nell’ambito del periodo temporale così ridefinito) la stipulazione del medesimo atto in deroga anche qualora, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, siano stati già stipulati proroghe o rinnovi in base alla medesima deroga[148] (questi ultimi atti restano validi, in ogni caso, fino alla scadenza già pattuita).
Come detto, la deroga concerne le condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81. Tale comma, alle lettere a) e b), fa riferimento alla sussistenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o di esigenze di sostituzione di altri lavoratori, o di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria; l'articolo 21, comma 01, dello stesso D.Lgs. n. 81 richiede la sussistenza[149] di una di tali esigenze per: i rinnovi dei contratti a termine; le proroghe dei contratti a termine che determinino una durata complessiva del rapporto superiore ai dodici mesi[150].
Si ricorda inoltre che, secondo l’interpretazione seguita dalla nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 16 settembre 2020, prot. n. 713[151], la norma transitoria in oggetto consente anche che: la proroga sia in deroga al numero massimo di proroghe, previsto dalla normativa generale sui contratti di lavoro a termine; il rinnovo possa essere stipulato anche senza il rispetto dei termini dilatori minimi (previsti dalla suddetta normativa per il rinnovo medesimo)[152].
Riguardo ai limiti e condizioni posti dalla disciplina generale vigente[153] per i rinnovi o le proroghe dei contratti di lavoro a termine, si ricorda che essa pone un limite (di durata complessiva) analogo a quello specifico dei ventiquattro mesi, stabilito dalla norma transitoria in esame ai fini dell’applicabilità della deroga. Più in particolare, la norma generale prevede che - fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi e con l'eccezione delle attività stagionali - la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato (intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore), per effetto di un contratto o di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non possa superare i ventiquattro mesi.
Qualora il suddetto limite dei ventiquattro mesi sia superato, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento. Tuttavia, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso gli uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro competenti per territorio.
Articolo 18
(Proroga degli incarichi di collaborazione dei cosiddetti Navigator)
L’articolo 18 proroga al 31 dicembre 2021 gli incarichi di collaborazione dei cosiddetti Navigator conferiti da ANPAL Servizi S.p.A. per la realizzazione delle misure di politica attiva del lavoro destinate ai percettori del reddito di cittadinanza.
Nelle more del completamento delle procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l’impiego, al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni e province autonome, la disposizione in esame proroga dal 30 aprile 2021 al 31 dicembre 2021 gli incarichi di collaborazione dei cosiddetti Navigator – pari attualmente a 2.654, come riportato nella Relazione tecnica al presente decreto - conferiti da ANPAL Servizi S.p.A. in attuazione di quanto disposto dall’art. 12, co. 3, del D.L. 4/2019 per l’implementazione di misure di politica attiva connesse al Reddito di cittadinanza, istituito dal medesimo D.L. n. 4 (comma 1, primo periodo).
Il richiamato art. 12, co. 3, del D.L. 4/2019 ha previsto l'adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, triennale e aggiornabile annualmente, per l’individuazione di specifici standard di servizio volti all’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, dei connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché degli obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del RdC. Tale Piano è stato adottato con DM 28 giugno 2019, a seguito dell'Intesa siglata il 17 aprile 2019 tra Stato e regioni.
Il medesimo comma 3 ha autorizzato a favore di ANPAL Servizi S.p.A. la spesa di 50 mln di euro per il 2021 – a valere sulle risorse del suddetto Piano - per consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, con i soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei medesimi, nonché la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste.
La procedura selettiva pubblica è stata avviata con il bando pubblicato ad aprile 2019 per l’assunzione di un numero massimo di 3.000 posizioni.
Viene inoltre disposto che il servizio prestato dai suddetti soggetti costituisce titolo di preferenza nei concorsi pubblici, compresi quelli per i centri per l’impiego, banditi dalle regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle stesse (ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 487/1994) (comma 1, ultimo periodo).
Si valuti l’opportunità di chiarire se tale titolo preferenziale operi limitatamente ai concorsi pubblici relativi a particolari qualifiche o profili professionali, inerenti all'esperienza maturata.
Agli oneri derivanti dalla norma in esame – pari a 61.231.000 euro per il 2021 – si provvede ai sensi dell’articolo 42 del presente decreto relativo alla copertura finanziaria (alla cui scheda di lettura si rimanda) (comma 3).
Articolo 18-bis
(Indennità Covid-19 per lavoratori
in somministrazione del comparto sanità)
L’articolo 18-bis – introdotto al Senato – riconosce un’indennità connessa all’emergenza da Covid-19 in atto in favore dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021.
L’importo della suddetta indennità e le relative modalità di erogazione sono definiti – entro un limite massimo di spesa pari a 8 mln di euro per il 2021 – con decreto del Ministero della salute, da adottare, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, sulla base dei dati certificati inviati dalle regioni (comma 1).
All’indennità in esame si applica la previsione di cui all’articolo 10-bis del D.L. 137/2020 in base alla quale i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione, e non rilevano ai fini della deducibilità di interessi passivi e altre componenti negative di reddito (comma 1, ultimo periodo).
Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo in esame, pari a 8 mln di euro per il 2021 – che comportano un pari incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato -, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (di cui all’art. 1, co. 200, della L. 190/2014), come rifinanziato dall’articolo 41 del decreto legge in esame (alla cui scheda di lettura si rimanda) (comma 2).
Articolo 19
(Esonero contributivo per le filiere agricole
della pesca e dell’acquacoltura)
L’articolo 19, modificato dal Senato, dispone, con riferimento al mese di gennaio del 2021, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono determinate attività. Sono, altresì, determinati i limiti individuali per l’accesso agli esoneri contributivi.
In dettaglio, la disposizione modifica il comma 1 dell’articolo 16-bis del dl 137/2020, che prevedeva l’esonero, per il mese di dicembre 2020, dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO, di cui all’Allegato 3 del citato decreto-legge n. 137/2020.
La presente disposizione, dunque, modificando il primo comma dell’articolo 16-bis, estende tale esonero contributivo anche per il periodo retributivo relativo al mese di gennaio 2021 (comma 1, lett. a)).
La disposizione sostituisce, altresì, il comma 2 del medesimo articolo 16-bis, in forza del quale “l'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato”, aggiungendo uno specifico riferimento “alla sezione 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni, di cui alla medesima Comunicazione” (comma 1, lett. b)).
La norma fa riferimento alla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020 e sue successive modifiche). In base alla richiamata sezione 3.1 (intitolata: “Aiuti di importo limitato”) di tale Comunicazione, la Commissione considererà, in generale, aiuti di Stato compatibili con il mercato interno[154] quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); siano concessi entro il 31 dicembre 2021[155]. In deroga alle disposizioni generali, per quanto riguarda gli aiuti concessi alle imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura si applicano, le seguenti condizioni specifiche:
a) l'aiuto complessivo non supera 270 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 225 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 270 000 EUR o 225 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
b) gli aiuti concessi alle imprese operanti produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;
c) gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano alcuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione[156].
In base, invece, alla richiamata sezione 3.12 (intitolata: “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) di tale Comunicazione, “gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi fissi non coperti delle imprese per le quali la pandemia di COVID-19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale.
Se tali misure costituiscono un aiuto, la Commissione le considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
a. l'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo ("periodo ammissibile");
b. l'aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile, un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019;
c. per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili (vale a dire le entrate meno i costi variabili) durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dalla presente comunicazione o sostegno da altre fonti.
d. l'importo complessivo dell'aiuto non supera 10 milioni di EUR per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 10 milioni di EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere”.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 301 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi della disposizione di copertura finanziaria del provvedimento, l’articolo 42, alla cui scheda di lettura si rinvia[157] (comma 2).
Con il comma 2-bis, introdotto dal Senato, per accedere agli esoneri contributivi previsti dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (così come modificati dal presente articolo) e dall'articolo 222[158], comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, i beneficiari nella domanda dichiarano di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863) e successive modifiche ed integrazioni (sulla quale si veda, sopra, la relativa ricostruzione).
Tale dichiarazione si presenta ai sensi degli articoli 47 (in materia di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) e 76 (che prevede disposizioni penali per il caso di dichiarazioni mendaci) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’articolo 19-bis - inserito dal Senato - dispone che l'INAIL possa destinare determinate risorse professionali sanitarie al concorso alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19 nei luoghi di lavoro.
La norma fa in particolare riferimento sia ai rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali (nell'ambito delle risorse finanziarie dell'INAIL già destinate a tali rapporti) sia ad un contingente massimo di 20 medici specialisti e di 30 infermieri, nell'ambito del contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri, con i quali l'INAIL può instaurare, per il 2021, rapporti di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 10 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 13-duodevicies del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.
Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal presente articolo e relativi al fabbisogno di cassa e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni - effetti quantificati, per ciascuno dei suddetti saldi, in 841.510 euro per il 2021 -, si fa fronte mediante una corrispondente riduzione del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili".
Riguardo alla somministrazione del suddetto vaccino nei luoghi di lavoro, si rinvia al "Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro", sottoscritto il 6 aprile 2021 da un complesso di soggetti pubblici e di parti sociali, ed al relativo allegato ("Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro").
Articolo 20
(Disposizioni in materia di vaccinazioni contro il COVID-19
e in materia di farmaci)
L'articolo 20 reca varie disposizioni in materia di vaccinazioni - con particolare riferimento a quella contro il COVID-19 - e in materia di farmaci.
Il comma 1 incrementa, rispettivamente nella misura di 2.100 milioni di euro e di 700 milioni, le risorse stanziate per il 2021 per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima infezione.
Il comma 2 - in cui il Senato ha operato alcune integrazioni - reca una revisione della disciplina relativa ai professionisti sanitari competenti per la somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19 - prevedendo, tra l'altro, un'estensione del relativo ambito dei professionisti - ed incrementa gli stanziamenti inerenti alla medesima somministrazione (il nuovo stanziamento, pari a 345 milioni di euro per il 2021, concerne i professionisti sanitari di cui al comma 2, lettera c)); nell'ambito delle novelle in oggetto, la lettera h) opera una revisione della disciplina che consente, in via temporanea, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico, prevedendo, tra l'altro, l'esclusione di tale possibilità per i vaccini diversi da quello contro il COVID-19 (il Senato ha operato la trasposizione in un comma 2-bis dell'ultima parte della suddetta lettera h)).
I commi 4 e 5 prevedono, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie, relativamente ai medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale - ivi comprese le somministrazioni, operate da parte delle medesime farmacie, del vaccino contro il COVID-19 -. Lo stanziamento ai fini della remunerazione aggiuntiva - stanziamento pari a 50 milioni di euro per il 2021 e a 150 milioni per il 2022 - è posto a valere sulle risorse destinate al finanziamento di progetti di carattere prioritario nel settore sanitario (comma 6, nel quale il Senato ha operato una specificazione).
I commi da 7 a 10 prevedono uno stanziamento di 200 milioni di euro, per il 2021, al fine del riconoscimento - mediante l'istituto del contratto di sviluppo - di agevolazioni finanziarie relative a: gli investimenti privati concernenti la ricerca e produzione di nuovi farmaci e vaccini inerenti al contrasto, nel territorio nazionale, di patologie infettive emergenti, nonché di quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione e forme di riconversione industriale; la realizzazione di interventi complementari e funzionali ai suddetti investimenti.
Il comma 12 reca alcune modifiche ed integrazioni della disciplina sui sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico della vaccinazione contro il COVID-19. Le novelle sono intese ad includere nei suddetti sistemi l'informazione sull'eventuale pregressa infezione da COVID-19 della persona interessata, a garantire la circolarità delle informazioni tra i vari Servizi sanitari regionali, anche in relazione alle ipotesi di prenotazione e somministrazione del vaccino in una regione diversa rispetto a quella di residenza anagrafica, e a coordinare la disciplina dei medesimi sistemi con l'estensione (di cui al precedente comma 2) dell'ambito dei professionisti sanitari competenti per la somministrazione del vaccino.
Il comma 13 specifica che dall'attuazione del comma 12 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre i commi 1, 3 e 11 rinviano alle disposizioni di cui al successivo articolo 42 per la copertura degli oneri derivanti, rispettivamente, dal comma 1, dal comma 2, lettera c), e dai commi da 7 a 10.
Il comma 1 incrementa, rispettivamente nella misura di 2.100 milioni di euro e di 700 milioni, le risorse stanziate per il 2021 per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima infezione. Tali incrementi concernono il fondo già istituito per le suddette due finalità, avente una dotazione originaria di 400 milioni di euro per il medesimo anno 2021.
Si ricorda che:
- il suddetto fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero della salute dal comma 447 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178, e che il successivo comma 448 prevede che, per i suddetti acquisti e per la relativa distribuzione sul territorio nazionale, il Ministero della salute si avvalga del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19[159];
- un precedente stanziamento[160] per il 2020, pari a 100 milioni di euro, era stato disposto, mediante incremento del Fondo per le emergenze nazionali[161], ai fini dell'acquisto e della distribuzione - da parte del medesimo Commissario straordinario - dei farmaci per la cura dei suddetti pazienti.
Riguardo all'incremento (pari a 700 milioni) relativo ai farmaci per la cura suddetta, la relazione illustrativa dell'originario disegno di legge di conversione del presente decreto[162] riporta che "si stima di destinare, per l’acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, tipo Remdesivir, risorse pari a circa 300.000.000 e, per l’acquisto di farmaci anticorpi monoclonali[163] per la cura dei pazienti con COVID-19, risorse pari a circa 400.000.000".
Il medesimo comma 1 rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 42 per la copertura degli oneri relativi ai suddetti incrementi.
Il comma 2 opera una revisione della disciplina relativa agli operatori per la somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19.
Si ricorda che nella normativa fino ad ora vigente, di cui ai commi da 457 a 467 dell'articolo 1 della citata L. n. 178 del 2020, le regioni e le province autonome provvedono alle somministrazioni dei vaccini in esame tramite le seguenti categorie di soggetti: i medici specializzandi; i medici, infermieri ed assistenti sanitari (ivi compresi quelli già in quiescenza) reperiti mediante le agenzie di somministrazione di lavoro[164]; lo svolgimento - in caso di insufficienza delle risorse professionali summenzionate - di prestazioni aggiuntive da parte di dirigenti medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti da enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Agli oneri relativi alla remunerazione dei professionisti summenzionati e delle agenzie di somministrazione si provvede nell’ambito di distinti limiti di spesa.
In base alle novelle di cui al comma 2 - che sono relative ad alcuni dei suddetti commi dell'articolo 1 della L. n. 178 nonché al comma 471 dello stesso articolo 1 -:
- si sopprime la distinta previsione relativa ai medici specializzandi e si introduce il riferimento agli stessi nell'ambito del reperimento dei medici mediante le agenzie di somministrazione di lavoro (lettere a), b) e f)). In quest'ultimo ambito, si specifica che i medici specializzandi possono partecipare all'attività in oggetto anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai relativi contratti di formazione specialistica[165]. In relazione alle suddette modifiche, la novella di cui alla lettera g) sopprime lo stanziamento di 10 milioni di euro, per il 2021, concernente l'eventuale rimborso spese forfettario ai medici specializzandi[166] ed incrementa nella misura di 10 milioni (da 508.842.000 euro a 518.842.000 euro) lo stanziamento (per il 2021) relativo alla stipulazione dei contratti di somministrazione di lavoro tra le agenzie ed il Commissario straordinario[167]; lo stanziamento relativo invece alla remunerazione del servizio reso dalle agenzie di somministrazione (per la selezione dei professionisti sanitari) è confermato (nella suddetta novella di cui alla lettera g)) nella misura di 25.442.100 euro (sempre per il 2021);
- si sopprime (lettera d)) la clausola secondo cui il ricorso alle summenzionate prestazioni aggiuntive da parte di dirigenti medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti da enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale è subordinato all'insufficienza delle altre risorse professionali previste per la somministrazione della vaccinazione in oggetto. In relazione a tale soppressione, la novella di cui alla lettera g) opera un intervento di coordinamento e conferma il limite di 100 milioni di euro, per il 2021, per la remunerazione delle relative prestazioni aggiuntive (limite ripartito tra le regioni e le province autonome secondo gli importi indicati nell'allegato C della citata L. n. 178)[168];
- si introduce (lettera c) e relativo allegato, che viene inserito nella citata L. n. 178) il ricorso, da parte delle regioni e province autonome, ai fini della somministrazione della vaccinazione in esame, ai medici di medicina generale, nonché, qualora sia necessaria l'integrazione delle disponibilità di questi ultimi, ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, ai pediatri di libera scelta, agli odontoiatri, a medici di continuità assistenziale, dell’emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi. Secondo l'ipotesi aggiuntiva introdotta dal Senato, le regioni e le province autonome possono coinvolgere nella somministrazione dei vaccini in oggetto anche i biologi, gli infermieri pediatrici, gli esercenti la professione sanitaria ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia medica e gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465 dell'articolo 1 della L. n. 178[169] (inoltre, riguardo alle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, cfr. il comma 2 del successivo articolo 20-ter, articolo inserito in Senato). Si valuti l'opportunità di chiarire se gli ulteriori ampliamenti operati dal Senato presuppongano in ogni caso la partecipazione alla somministrazione da parte di un medico o di un altro professionista competente (in luogo del medico) in base alle novelle di cui al presente articolo 20 (odontoiatra o farmacista). Ai fini dell'ampliamento (di cui alla lettera c) in esame) delle categorie abilitate alla somministrazione, viene autorizzata una spesa pari a 345 milioni di euro per il 2021, con conseguente incremento, per il medesimo anno 2021, del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e con riparto (nel suddetto allegato) del medesimo incremento tra le regioni e le province autonome (ivi compresi gli enti territoriali a statuto speciale[170]) sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. Si prevede altresì che i suddetti professionisti trasmettano i dati relativi alle vaccinazioni, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma, secondo le indicazioni tecniche fornite dal medesimo ente territoriale ed anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria[171]. Tali trasmissioni sono oggetto anche delle novelle di cui al successivo comma 12[172]. Si valuti l'opportunità di un coordinamento. Si ricorda inoltre che il comma 3 rinvia per la copertura finanziaria del suddetto stanziamento di 345 milioni alle disposizioni di cui al successivo articolo 42;
- l'eventuale partecipazione, al di fuori dell'orario di servizio, alle attività di somministrazione della vaccinazione in esame da parte degli infermieri viene esclusa dall'ambito delle norme che prevedono, per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, l'incompatibilità con altre prestazioni lavorative (lettera e)). L'esclusione è intesa a consentire la partecipazione del personale infermieristico all'attività di somministrazione svolta, in base alle varie fattispecie di somministrazione introdotte dalle presenti novelle, da parte di soggetti e strutture diversi rispetto agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. La deroga non comporta, dunque, come specifica la medesima novella, oneri in termini di spesa pubblica per il personale. Le modifiche inserite dal Senato estendono la suddetta deroga - sempre nell'ambito dei soggetti dipendenti da enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - anche agli esercenti la professione sanitaria ostetrica ed agli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (riguardo a tali soggetti, cfr. anche sub la novella di cui alla precedente lettera c));
- si opera una revisione della disciplina temporanea che consente, in via sperimentale, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico (lettera h)). Tale revisione - ferma restando l'applicabilità della disciplina al solo anno 2021[173] -: limita l'ambito della previsione alla vaccinazione contro il COVID-19 (escludendo, quindi, gli altri vaccini dalla possibilità di somministrazione nelle farmacie); consente la somministrazione da parte dei farmacisti secondo determinate condizioni e modalità, le quali non richiedono più la supervisione da parte di medici, eventualmente assistiti (come prevedeva sempre il testo previgente) da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato. La novella - così come il testo previgente - opera uno specifico richiamo dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del D.M. 10 dicembre 2010, che prevede la possibilità di effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo da parte degli infermieri presso le farmacie (anche mediante il supporto di operatori socio-sanitari, ove operanti presso la farmacia). Anche quest'ultima ipotesi risulta in ogni caso subordinata alle condizioni e modalità poste dalla novella. In base ad esse, i farmacisti devono previamente svolgere un apposito corso di formazione a distanza, curato dall’Istituto superiore di sanità[174] e relativo anche alla disciplina del consenso informato[175]; inoltre, come già previsto dalla norma originaria, la possibilità di somministrazione nelle farmacie è subordinata alla stipulazione, sentito il competente ordine professionale, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie; al riguardo, la novella specifica che nell'ambito dei suddetti accordi devono essere disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Si ricorda che il 29 marzo 2021 è stato sottoscritto un accordo quadro tra il Governo, le regioni, le province autonome, FEDERFARMA[176] e ASSOFARM[177], con il quale si è inteso definire a livello nazionale una regolamentazione attuativa esaustiva (ferma restando la possibilità di accordi integrativi, a livello di regioni o province autonome, per alcuni profili).
La novella in esame prevede altresì che i farmacisti trasmettano i dati relativi alle vaccinazioni effettuate, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma, secondo le indicazioni tecniche fornite dal medesimo ente territoriale ed anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria[178]. Tali trasmissioni sono oggetto anche delle novelle di cui al successivo comma 12[179]. Si valuti l'opportunità di un coordinamento.
Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla somministrazione in oggetto presso le farmacie, la norma (lettera h) citata nel testo originario, ma comma 2-bis nella riformulazione approvata dal Senato) fa riferimento sia alle risorse già stanziate per gli anni 2021 e 2022 (pari a 25,3 milioni per ciascuno di tali anni) ai fini del finanziamento della remunerazione, nelle regioni a statuto ordinario, delle nuove prestazioni e funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale[180] sia alle risorse stanziate dal comma 6 per la remunerazione delle farmacie disciplinata dai commi 4 e 5[181].
Riguardo alla vaccinazione contro il COVID-19, si ricorda che l'ultima versione del relativo piano strategico nazionale è stata adottata con D.M. del 12 marzo 2021[182]. Nell'ambito di tale atto, il secondo allegato è costituito dall'ultimo documento di programmazione precedente (del 10 marzo 2021)[183], il quale può essere considerato come il documento che attualmente reca le linee di pianificazione in oggetto; tuttavia, alcune modifiche specifiche sono previste dall'ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021 del suddetto Commissario straordinario. Si ricorda altresì che, nel quadro di tale programmazione, il medesimo Commissario straordinario ha presentato il 13 marzo 2021 un proprio documento di pianificazione in materia.
Riguardo alle priorità nella vaccinazione, cfr. anche il comma 1 del successivo articolo 20-ter, articolo inserito dal Senato.
In via generale, si ricorda che la somministrazione è attuata dalle regioni e dalle province autonome (comma 458 del citato articolo 1 della L. n. 178)[184] e che non esiste un obbligo specifico di adesione alla campagna di vaccinazione in oggetto[185].
I commi 4 e 5 prevedono, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie, relativamente ai medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale - ivi comprese le somministrazioni, operate da parte delle medesime farmacie, del vaccino contro il COVID-19 -. La remunerazione aggiuntiva è determinata, nel rispetto di un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per il 2021 ed a 150 milioni per il 2022, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Per l'emanazione del decreto ministeriale viene posto il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La relazione illustrativa dell'originario disegno di legge di conversione del decreto in esame indica[186] che la sperimentazione potrebbe decorrere dal 1° settembre 2021 e che lo stanziamento per il 2021 è stato determinato in misura ridotta sulla base di tale ipotesi.
Ai sensi del comma 6, i suddetti stanziamenti (di cui al comma 4) per gli anni 2021 e 2022 sono posti a valere sulle risorse destinate al finanziamento di progetti di carattere prioritario nel settore sanitario[187]. La riformulazione approvata dal Senato specifica che tali stanziamenti riguardano anche quelle regioni a statuto speciale e province autonome che, in via generale, provvedano con proprie risorse al finanziamento del fabbisogno sanitario corrente[188].
Riguardo ad alcune ipotesi relative alla determinazione della struttura della remunerazione aggiuntiva, si rinvia alla relazione tecnica dell'originario disegno di legge di conversione del presente decreto[189].
I commi da 7 a 10 prevedono uno stanziamento di 200 milioni di euro, per il 2021, al fine del riconoscimento - mediante l'istituto del contratto di sviluppo - di agevolazioni finanziarie relative a (comma 7): gli investimenti privati concernenti la ricerca e produzione di nuovi farmaci e vaccini inerenti al contrasto, nel territorio nazionale, di patologie infettive emergenti, nonché di quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione e forme di riconversione industriale; la realizzazione di interventi complementari e funzionali ai suddetti investimenti.
Lo stanziamento (ai sensi del comma 9) è disposto mediante incremento delle risorse del fondo per l'attrazione degli investimenti e per la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa, istituito (nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico) dall'articolo 43, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.
Il comma 8 prevede che, ai fini della tempestiva attuazione delle suddette agevolazioni finanziarie, si applichino, in quanto compatibili, e fermo restando il limite di spesa di cui al comma 7 (pari, come detto, a 200 milioni di euro), le disposizioni stabilite dal citato articolo 43 del D.L. n. 112 del 2018 e dai relativi provvedimenti attuativi. Si ricorda che questi ultimi[190] prevedono che le risorse del suddetto fondo siano erogate mediante la stipulazione di contratti di sviluppo tra l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia, che è anche il gestore pubblico del contratto)[191], il Ministero dello sviluppo economico, la regione o le regioni interessate, le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel finanziamento o nella realizzazione degli investimenti ed i soggetti beneficiari[192]; questi ultimi sono l'impresa che promuove l'iniziativa, denominata proponente, e le eventuali altre imprese partecipanti ai progetti d'investimento, denominate aderenti. Tali contratti hanno ad oggetto la realizzazione di un programma di sviluppo (industriale, oppure per la tutela ambientale o per attività turistiche)[193]. Le agevolazioni possono essere concesse sia nella forma di finanziamenti agevolati sia nella forma di contributi (o anche in forma mista). La misura massima delle agevolazioni varia in relazione alla tipologia di progetto, all'area territoriale ed alle dimensioni delle imprese; in ogni caso, l’ammontare e la tipologia delle agevolazioni vengono definiti nell’ambito della fase di negoziazione.
Ai sensi del comma 10, le agevolazioni di cui al comma 7 sono concesse previa autorizzazione della Commissione europea e nell'ambito, ove ne sussistano i presupposti, dei limiti e delle condizioni - più favorevoli per le imprese rispetto alle disposizioni europee ordinarie - stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni[194]. Si ricorda che la sezione 3.1 della suddetta Comunicazione, e successive modificazioni, considera come aiuti di Stato compatibili con il mercato interno[195] quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); siano concessi entro il 31 dicembre 2021[196]. Inoltre, la sezione 3.6 e la sezione 3.8 della stessa Comunicazione, e successive modificazioni, prevedono criteri più ampi di ammissibilità degli aiuti di Stato - sempre se concessi entro il 31 dicembre 2021 - rispettivamente per "progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti" e per la produzione di prodotti (compresi i vaccini e gli altri medicinali) connessi al COVID-19; tali criteri consentono che gli aiuti per ciascun beneficiario coprano fino al 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale, fino all'80% dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale e fino all'80% dei costi d'investimento necessari per la produzione dei suddetti beni e dei costi di collaudo dei nuovi impianti di produzione (eventuali ipotesi di elevamento delle ultime due percentuali sono definite dalle medesime sezioni).
Riguardo all'intervento finanziario di cui ai commi da 7 a 10 in esame, si ricorda altresì che:
- un precedente stanziamento - pari anch'esso a 200 milioni di euro per il 2021 - è destinato ad interventi di ricerca e riconversione industriale per la produzione dei vaccini da parte di un decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'8 marzo 2021[197], attualmente all'esame della Corte dei Conti per la registrazione;
- l'articolo 34 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto uno stanziamento[198] di 80 milioni di euro per il 2020 e di 300 milioni per il 2021 in favore della ricerca e sviluppo e dell'acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali prodotti da industrie del settore, anche attraverso l'acquisizione di quote di capitale a condizioni di mercato. Nell’ambito di tale stanziamento, il D.M. del 21 dicembre 2020[199] ha previsto la destinazione di due quote, pari ciascuna a 15 milioni di euro, alla sottoscrizione, da parte della suddetta società Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di una quota del capitale, rispettivamente, di TLS Sviluppo S.r.l. e di Reithera S.r.l.[200].
Ai fini della copertura finanziaria dello stanziamento di cui al comma 7, pari, come detto, a 200 milioni di euro, il comma 11 rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 42.
Il comma 12 - mediante alcune novelle all'articolo 3 del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 marzo 2021, n. 29 - reca alcune modifiche ed integrazioni della disciplina sui sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico della vaccinazione contro il COVID-19. Le novelle sono intese ad includere nei suddetti sistemi anche l'informazione sull'eventuale pregressa infezione da COVID-19 della persona interessata (lettera a)), a garantire (lettera b) e capoverso 5-ter) della lettera c)) la circolarità delle informazioni tra i vari Servizi sanitari regionali, anche in relazione alle ipotesi di prenotazione e somministrazione del vaccino in una regione diversa rispetto a quella di residenza anagrafica[201], e a coordinare (capoverso 5-bis della lettera c)) la disciplina dei medesimi sistemi con l'estensione (di cui al precedente comma 2) dell'ambito dei professionisti sanitari competenti per la somministrazione del vaccino. Riguardo a quest'ultimo profilo, si valuti se sussista un'esigenza di coordinamento con le disposizioni, relative ai flussi informativi in oggetto, stabilite dalle novelle di cui alle lettere c) ed h) del precedente comma 2.
Si ricorda che il citato articolo 3 del D.L. n. 2 ha previsto l'istituzione di una piattaforma informativa nazionale, predisposta e gestita - avvalendosi prevalentemente del supporto di società a partecipazione pubblica - da parte del summenzionato Commissario straordinario. La piattaforma è destinata, in primo luogo, ad agevolare sia le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione sia il relativo tracciamento. In secondo luogo, la piattaforma svolge in regime di sussidiarietà, qualora il sistema informativo vaccinale di una regione o di una provincia autonoma non risulti adeguato e su richiesta del medesimo ente, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute. Il medesimo articolo 3 prevede anche il raccordo dei sistemi informativi regionali con la suddetta piattaforma nazionale e con l'Anagrafe nazionale vaccini[202], disciplinando l'inserimento in esse dei dati relativi alle vaccinazioni in oggetto (a quest'ultimo riguardo, la novella di cui alla lettera b) del presente comma 12 prevede che anche la trasmissione alla piattaforma nazionale riguardi i dati su base individuale, anziché in forma aggregata).
Si ricorda che, ai fini dell'attuazione della disciplina di cui al citato articolo 3 del D.L. n. 2, è stata emanata l'ordinanza del summenzionato Commissario straordinario del 9 febbraio 2021, n. 2; l'ordinanza concerne in particolare il concorso del Sistema Tessera Sanitaria[203] - sia per l'implementazione della piattaforma nazionale in oggetto sia per lo svolgimento, da parte di quest'ultima, delle eventuali funzioni in regime di sussidiarietà sia per il raccordo tra la suddetta piattaforma e l'Anagrafe nazionale vaccini -.
Il comma 13 specifica che dall'attuazione del comma 12 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 20-bis
(Differimento di decorrenza di norma in materia
di mobilità sanitaria interregionale)
L’articolo 20-bis - inserito dal Senato - prevede il differimento dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 di alcuni effetti di un eventuale inadempimento in materia di mobilità sanitaria interregionale.
Più in particolare, in base alla norma oggetto di differimento - norma posta dall'articolo 1, comma 492, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 -, la stipulazione degli accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale - prevista in via obbligatoria dall'articolo 1, comma 576, della L. 28 dicembre 2015, n. 208[204] - costituisce uno degli adempimenti ai quali la disciplina vigente subordina il riconoscimento di una quota del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard. La norma demanda la verifica dell'adempimento in oggetto al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.
Articolo 20-ter
(Disposizioni in materia di somministrazioni vaccinali)
L’articolo 20-ter, inserito nel corso dell’esame al Senato, reca disposizioni per la campagna vaccinale in corso contro il SARS-CoV-2. Più precisamente, i malati oncologici in follow up vengono indicati quale categoria target prioritaria e le Infermiere Volontarie della Croce Rossa vengono abilitate alla esecuzione delle somministrazioni vaccinali.
L’articolo in esame, al comma 1, indica i malati oncologici nella fase dei controlli programmati cosiddetti di follow up quale categoria target prioritaria nella somministrazione anti SARS-CoV-2.
Come evidenziato dalle Raccomandazioni per la gestione dei pazienti oncologici e onco-ematologici, redatte dal CTS della Protezione civile, i malati oncologici in follow up sono pazienti che pur avendo completato il percorso terapeutico (cosiddetti pazienti off-therapy) sono ancora soggetti a controlli periodici (di follow up).
Sul punto si ricorda che il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021[205], che ha adottato il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, contiene al suo interno anche il documento del 10 marzo 2021 «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19» (entrambi pubblicati in allegato al citato d.m.). L’articolo 2 del citato D.M. prevede che il Piano strategico può essere aggiornato in ragione di nuove evidenze scientifiche, di modifiche nelle dinamiche epidemiche o di elementi sopravvenuti rilevanti per la strategia di contrasto all'epidemia da SARS-CoV-2. Il Piano poi, pur suggerendo un ordine di priorità delle categorie di persone da vaccinare, sottolinea al contempo che le indicazioni in materia, rimesse ad apposite raccomandazioni, sono soggette a modifiche e aggiornamenti dovuti all'evoluzione delle conoscenze e delle informazioni disponibili. La prima categoria delle Raccomandazioni sui gruppi target, il gruppo “Elevata fragilità”, comprende le persone estremamente vulnerabili affette da specifiche patologie (elencate nella tabella 1) con rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di COVID-19 e i portatori di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 (tabella 2). Fra le patologie indicate nella tabella 1 sono comprese le persone affette da patologia oncologica, meglio definite come: pazienti con patologia tumorale maligna in fase avanzata non remissiva; pazienti oncologici ed emo-oncologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure (si suggerisce di vaccinare anche i conviventi).
Va osservato che in forza della disposizione in commento la previsione dei malati oncologici in follow up quale categoria prioritaria da vaccinare, viene effettuata con disposizione di legge, modificabile quindi soltanto da un atto di pari forza, mentre fino a questo momento la definizione dell’ordine di priorità delle vaccinazioni, comprensivo dei pazienti affetti da patologia oncologica, è stata effettuata da un decreto del Ministro della salute e quindi da un atto di normazione secondaria.
Va ricordato che i commi 457-467 della legge di bilancio per il 2021[206] hanno disciplinato l’adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 e la relativa attuazione. Quest’ultima è demandata alle regioni e province autonome, che vi provvedono tramite i medici specializzandi e tramite i medici, infermieri ed assistenti sanitari (ivi compresi quelli già in quiescenza) reperiti mediante le agenzie di somministrazione di lavoro, nonché, in caso di insufficienza delle risorse professionali summenzionate, tramite lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti da enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Agli oneri relativi alla remunerazione dei professionisti summenzionati e delle agenzie di somministrazione si provvede nell’ambito dei distinti limiti di spesa (di cui al comma 467 ed ai commi che ad esso rinviano). Si prevede inoltre che la somministrazione dei vaccini in esame sia effettuata presso le strutture individuate - sentite le regioni e le province autonome - dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e che l’Istituto superiore di sanità svolga appositi corsi di formazione per gli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione, senza nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica
Il comma 2, al fine di rafforzare la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale, abilita le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2. Tale mansioni sono da considerarsi in aggiunta a quelle relative alla preparazione, esecuzione e controllo della terapia enterale, parenterale, topica che svolgono in presenza del medico, di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2010 Disciplina del corso di studio delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana. Più nel dettaglio, la formazione delle Crocerossine prevede la frequenza di un corso teorico-pratico, non universitario, di durata biennale, per un totale di 2.000 ore pari a 67 CF. Il corso è orientato a formare operatrici con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni connesse con l’assistenza infermieristica generale con un particolare sviluppo nel campo dell'emergenza.
Per quanto riguarda le categorie di soggetti a cui le regioni e le province autonome possono ricorrere per provvedere alle somministrazioni dei vaccini si rinvia a quanto illustrato nella scheda dedicata all’articolo 20 del provvedimento in esame (vedi infra).
Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Articolo 21
(Alberghi sanitari per l’emergenza da COVID-19)
L’articolo 21 proroga per quattro mesi, a partire dal 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame), le misure relative agli alberghi sanitari per l’emergenza da COVID-19, ovvero alle strutture alberghiere o beni immobili idonei, di cui può essere disposta la requisizione in uso per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso. Per l’intervento vengono stanziati 51,6 milioni di euro per il 2021, a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, che viene corrispondentemente incrementato. In forza di una modifica proposta nel corso dell’esame al Senato, è stato previsto di utilizzare gli alberghi sanitari, per lo stesso periodo previsto dalla proroga, anche quali centri per la vaccinazione contro il COVID-19.
Gli alberghi sanitari (c.d. COVID Hotel) sono utilizzati per ospitare pazienti positivi asintomatici, paucisintomatici a bassa intensità di cure, e soggetti in quarantena, al fine di allontanarli da familiari o conviventi nel caso in cui le rispettive abitazioni non consentano un effettivo isolamento, limitando così la diffusione del contagio e alleggerendo al contempo la pressione sulle strutture sanitarie.
Nella prima fase della pandemia, l'art. 6 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto cura Italia), ha autorizzato il Capo della protezione civile a disporre la requisizione in uso o proprietà da soggetti pubblici o privati di presidi sanitari e medico-chirurgici nonché di beni mobili di qualsiasi genere. Inoltre, lo stesso articolo ha previsto la possibilità per il Prefetto - su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente – di disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possono essere attuate presso il domicilio della persona interessata. La durata massima delle requisizioni disposte dal Prefetto è stata fissata dal Decreto Cura Italia al 31 luglio 2020, fissando il limite di spesa di 150 milioni a valere sul Fondo emergenze nazionali presso la Protezione civile.
Fermo restando quanto disposto dal Decreto Cura Italia, in materia di requisizione in uso di immobili, nel caso in cui occorra disporre temporaneamente di ulteriori spazi per gestire l'isolamento di contagiati da SARS-CoV-2, l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto legge n. 34 del 2020, (c.d. Decreto Rilancio) ha disposto di fatto il prolungamento al 31 dicembre 2020 di quanto già previsto fino al 31 luglio 2020. Fino alla stessa data del 31 dicembre 2020, le aziende sanitarie, tramite i distretti, garantiscono l'implementazione delle attività di assistenza domiciliare integrata, o equivalenti, anche per i pazienti in isolamento ospitati presso i beni immobili requisiti, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza degli stessi, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali. Le risorse stanziate per l'intervento ammontano a 32.497.693 euro a valere sul livello del finanziamento del Ssn.
L'art. 146 del medesimo Decreto Rilancio ha poi modificato l'art. 6 del Decreto Cura Italia precisando la procedura relativa alle indennità a titolo di ristoro. Più precisamente, l'indennità di requisizione delle strutture alberghiere, ovvero degli altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità è liquidata in forma di acconto, nello stesso decreto di requisizione del prefetto, applicando lo 0,42%, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai fini dell'imposta di registro relativo alla corrispondente categoria catastale dell'immobile requisito. L'indennità di requisizione è determinata in via definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, sulla base del valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. Con il decreto del prefetto che stabilisce l'indennità definitiva di requisizione è liquidata la differenza tra gli importi definitivi e quelli in acconto dell'indennità di requisizione.
L’andamento delle regioni con riferimento all’attivazione degli alberghi sanitari è stata rilevata, fino al 15 dicembre 2020, dagli Istant Report COVID-19 ALTEMS dell’Università cattolica del Sacro Cuore.
Al finanziamento di cui all’articolo in commento, pari, come detto, a 51,6 milioni di euro per il 2021, accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2020. A detti oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 42 del decreto legge in esame. La ripartizione complessiva della somma di 51,6 milioni di euro è riportata nella tabella allegata all’articolo in commento, come riprodotta a seguire:
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Nel corso dell’esame al Senato è stato introdotto il comma 2-bis con la finalità di utilizzare gli alberghi sanitari, per lo stesso periodo previsto dalla proroga (ovvero fino al 23 luglio 2021), anche quali centri per la vaccinazione contro il COVID-19. Il limite di spesa è posto all’interno del finanziamento dei 56,1 milioni di euro.
L’articolo 21-bis, approvato durante l’esame al Senato, riconosce all’Ospedale Bambino Gesù un contributo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021 per i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid-19 e per il conseguente incremento delle prestazioni di alta complessità effettuate nel 2020.
L’articolo 21-bis incrementa di 5 milioni di euro per l’anno 2021 il contributo previsto a legislazione vigente per l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid-19 dovuti all’incremento delle prestazioni di alta complessità nell'anno 2020 (comma 1).
Gli oneri conseguenti sono posti a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui alla legge di stabilità per il 2015 (L. n. 190 del 2014), come rifinanziato dell'articolo 41 del presente decreto legge, alla cui scheda di lettura si fa rinvio per l’analisi (comma 2).
In base all’ultima legge di bilancio per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio di programmazione 2021 – 2023 (L. n. 178 del 2020), allo stato di previsione del MEF sono allocati i contributi alle strutture sanitarie private tra cui le somme previste per l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù (cap. 2705), che cifra per l’anno 2021 (e per ciascun anno del successivo di biennio di programmazione) 46 milioni di euro. La norma in esame pertanto incrementa tale contributo per il 2021 a complessivi 51 milioni di euro.
Articolo 22
(Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia
del Ministero della difesa)
L’articolo 22 proroga, ai commi 1 e 2, fino al 31 dicembre 2021 la durata della ferma dei 190 medici e dei 300 infermieri militari arruolati, con servizio temporaneo, in relazione all’emergenza Covid. L’onere della misura è quantificato in 11.978.000 euro per il 2021. I commi 3 e 4 prorogano di 12 mesi gli incarichi individuali a tempo determinato di 15 funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, in relazione al perdurare dell’emergenza pandemica. Gli oneri della misura sono quantificati in 231.000 euro per il 2021 e 346.470 euro per il 2022.
Più in particolare, il comma 1 provvede a prorogare, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2021, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 e all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020.
Si ricorda che:
§ il richiamato comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 18/2020 ha autorizzato l’Esercito di arruolare in via straordinaria e per un anno (dal 15 aprile 2020 al 15 aprile 2021, come specificato nella relativa relazione tecnica), 120 medici e 200 infermieri militari, da inquadrare, rispettivamente, con il grado di tenente (gli ufficiali medici) e di maresciallo (i sottufficiali infermieri);
§ a sua volta il comma 1 dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 ha autorizzato per l’anno 2020 l’arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle seguenti misure per ciascuna categoria e Forza armata:
a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri;
b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50 dell’Aeronautica militare.
Il comma 2 rinvia alla norma generale di copertura del decreto in esame (articolo 42) per la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 11.978.000 per l’anno 2021.
La Relazione illustrativa rileva la necessità, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e in vista dell’attuazione del piano vaccinale, di continuare ad avvalersi di tale personale, preservando le specifiche esperienze acquisite e consolidate sul campo. Contestualmente, il trattenimento in servizio permetterebbe di evitare alla Forza armata la dispersione delle preziose risorse già impiegate per l’effettuazione delle attività selettive, per lo svolgimento della necessaria fase di addestramento e per l’equipaggiamento.
La Relazione tecnica quantifica l’onere complessivo della proroga di cui al comma 1 in 11.978.000 euro per il 2021, e presenta una tabella di dettaglio da cui si evince che la proroga riguarda:
§ per l’Esercito Italiano, 104 ufficiali e 186 sottufficiali, per un onere di 9.437.330 euro;
§ per la Marina Militare, 30 ufficiali e 50 sottufficiali, per un onere di 1.103.006 euro;
§ per l’Aeronautica Militare, 23 ufficiali e 50 sottufficiali, per un onere di 1.437.371.
Il comma 3 proroga di 12 mesi gli incarichi individuali a tempo determinato conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 18/2020 alle quindici unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica.
Si ricorda che il richiamato articolo 8 del decreto-legge n. 18/2020 aveva attribuito al Ministero della Difesa la possibilità, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di conferire, previo avviso pubblico, incarichi a tempo determinato di durata annuale, non rinnovabili, ad un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale, appartenenti all’Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. Con l’articolo 1-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 30/2020, il numero di unità è stato incrementato a 15.
Al riguardo il Governo, nella relazione illustrativa allegata al decreto legge fa presente che la proroga è indispensabile per far fronte alle accresciute e rimodulate esigenze imposte dal perdurare dell’emergenza pandemica. “In questo contesto” sottolinea il Governo “emergono chiare, infatti, le esigenze di continuare ad effettuare e processare una gran quantità di tamponi molecolari, di avviare la campagna vaccinale e di mantenere le attività di studio per le cure basate sui c.d. anticorpi monoclonali e sull’applicazione dei c.d. neutralizzanti”.
Si precisa, inoltre, che la richiamata ferma si inquadra, anche nella consolidata ottica di un qualificato supporto alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale che comporta “un ponderoso impegno del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio, in ordine al mantenimento dei livelli in atto della diagnostica molecolare e all’implementazione delle attività connesse alla genomica virale, al sequenziamento delle varianti e al sostegno della rete militare di diagnostica e sorveglianza per le malattie diffusive emergenti e riemergenti (DIMOS MILNET)”.
A tal proposito si ricorda che il Policlinico del Celio è un ospedale militare, a connotazione interforze, dipendente dal 4° Comando logistico dell’Esercito.
Offre, principalmente, supporto clinico e sanitario al personale a status militare impiegato in operazioni, in Patria e all'estero, nonché al personale militare e civile, e relativi familiari secondo quanto previsto dalla normativa vigenti, le convenzioni locali e gli accordi con il Servizio sanitario nazionale-regionale.
Il Policlinico opera, inoltre, nel campo della ricerca scientifica nelle diverse discipline sanitarie e assicura il tirocinio pratico a favore degli specializzandi delle tre Forze armate e dell’Arma dei carabinieri.
Secondo quanto rilevato dalla Corte dei conti (delibera 16/2019/G) si tratta di una struttura che, nel 2017 ha impiegato una forza di 1.102 unità e nel 2018 una forza di 1096 unità (suddivisa fra ufficiali, sottufficiali, truppa, civili, di cui 626 con specializzazione sanitaria) per un costo, nel medesimo 2018, di 57 milioni circa di euro.
Il personale del Policlinico (medico, infermieristico e aiutanti di sanità), oltre ad essere impiegato in ambito nazionale, svolge ciclici periodi di attività al di fuori dei confini nazionali nell’ambito degli organi sanitari ivi schierati e supporta, a vario titolo, tutti i teatri operativi in cui operano le Forze armate italiane.
La struttura, nelle sue linee generali, è attualmente organizzata in dipartimenti ed unità operative, complesse o semplici, che erogano servizi sanitari nei seguenti settori: patologia cardiorespiratoria, area chirurgica, patologia osteo-articolare, nefro-urologiche, scienze ginecologiche, patologia neuro-sensoriale, scienze neurologiche e psichiatriche, diagnostica, odontostomatologica, emergenza e accettazione, anestesia e rianimazione, immunoematologia, medicina fisica e riabilitazione.
Per un approfondimento dell’organizzazione del Sistema sanitario militare si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 35, comma 7.
Il comma 4 reca la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3, pari a euro 231.000 per l’anno 2021 e a euro 346.470 per l’anno 2022 Per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 42 del decreto in esame, mentre per l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della Difesa.
La Relazione tecnica quantifica gli oneri complessivi in euro 577.470 gravanti, rispettivamente, per euro 231.00 sul 2021 e per euro 346.470 sul 2022. Le tabelle di quantificazione degli oneri tengono conto del fatto che i quindici incarichi per i quali si prevede la proroga di 12 mesi hanno avuto inizio per 6 unità di personale il 1° luglio 2020 e per 9 unità di personale il successivo 1° settembre 2020 (in quanto, come si è detto, con l’articolo 1-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 30/2020, il numero di unità è stato incrementato da 6 a 15).
Per approfondimenti si rinvia al tema dell’attività parlamentare “Le misure concernenti la sanità militare adottate durante l'emergenza COVID-19”.
Articolo 22-bis
(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso
di malattia o di infortunio)
L’articolo 22-bis, introdotto nel corso dell’esame in Senato, prevede la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di impedimento dovuto al Covid-19.
In particolare, nei rapporti tra professionista abilitato e pubblica amministrazione, il comma 1 prevede che - a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione - la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, quando dovuti a impossibilità sopravvenuta per motivi connessi all’infezione da Covid-19:
- non comporta decadenza;
- non costituisce inadempimento;
- non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
Si valuti l’opportunità di specificare l’ambito applicativo della disposizione, con riferimento sia alla categoria dei “professionisti abilitati” che a quella delle “pubbliche amministrazioni”.
Il comma 2 prevede la sospensione dei termini per adempiere, dall’inizio dell’impedimento fino a 30 giorni dopo la sua cessazione. L’impedimento, relativo a “motivi connessi all’infezione da Covid”, consiste:
- nel ricovero in ospedale;
- nella permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- nella quarantena con sorveglianza attiva.
La fine dell’impedimento è individuata dal comma 2 nella data di dimissione dalla struttura sanitaria, o della conclusione della permanenza domiciliare o della quarantena, momento a partire dal quale dovranno essere computati ulteriori 30 giorni.
Nella prima fase del periodo emergenziale, il decreto legge n. 6 del 2020 ha introdotto, all'art. 1, comma 2, lettere h) e i), la quarantena con sorveglianza attiva e la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva come misure urgenti per limitare la diffusione del COVID-19. Tali misure sono state in seguito riprese e confermate dall’art. 26 del decreto legge n. 18 del 2020 che, al comma 1, dispone che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
La citata lettera e) del comma 2 dell’articolo 1 del D.L. 19/2020 (L. 35/2020) fa poi riferimento al divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus.
E’ poi intervenuta in tale ambito la Circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 con riferimento alle indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena, e con una specificazione del contenuto delle diverse definizioni utilizzate.
Sulla base di tali indicazioni la quarantena con sorveglianza attiva si applica agli individui sani che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva.
La misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva prevede invece l’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dalle ordinanze del Ministero della salute, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della sorveglianza attiva.
Infine, la sorveglianza attiva è una misura che prevede un contatto quotidiano fra l'operatore di sanità pubblica e la persona di cui s’intende monitorare lo stato di salute.
Con l’espressione “isolamento” ci si riferisce invece alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. La procedura sanitaria riferibile all'isolamento non è stata definita nella prima fase pandemica, come è successo per quarantena e permanenza al domicilio, con il decreto legge n. 6 del 2020. Tali procedure sanitarie, con l'isolamento, sono state nuovamente chiarite dalla citata Circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 con riferimento alle indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena.
Alla luce della citata Circolare, l’elencazione degli impedimenti sembra ricomprendere casi di soggetti potenzialmente sani costretti alla permanenza domiciliare ma non sembra invece ricomprendere l’ipotesi del professionista che abbia contratto il Covid e che, in luogo del ricovero si stia curando a casa: la Circolare parla in questi casi di isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2.
Si valuti l’opportunità, in relazione alla summenzionata diversità di terminologia tra norma di rango legislativo e circolari ministeriali, di esplicitare che nell’elencazione degli impedimenti del comma 2 sia ricompresa anche l’infezione da Covid del professionista non ricoverato, nonché di modificare la rubrica dell’art. 22-bis, che fa riferimento alle ipotesi più generali “di malattia o di infortunio” del libero professionista.
Il comma 3 subordina all’esistenza di un mandato professionale, avente data antecedente all’impedimento, la sospensione dei termini per gli adempimenti a carico del cliente delegati al libero professionista.
La stessa disposizione individua le modalità per ottenere il riconoscimento della sospensione, prescrivendo al professionista di consegnare o inviare alla pubblica amministrazione interessata dall’adempimento il certificato medico (della struttura sanitaria o del medico curante) attestante la decorrenza dell’impedimento per raccomandata o PEC.
Il comma 4 prevede che, alla scadenza del periodo di sospensione (di cui al comma 2) il professionista abbia 7 giorni di tempo per procedere agli adempimenti. Dunque, dalla data di cessazione dell’impedimento, il professionista ha in totale 37 giorni di tempo per adempiere. La disposizione prevede inoltre la facoltà di allegare, contestualmente all’adempimento, anche i certificati attestanti la decorrenza della sospensione.
Il comma 5 integra di 9,1 milioni di euro per il 2022 il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’art. 10, comma 5, del d.l. n. 282 del 2004.
Il comma 6 quantifica in 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 l’onere derivante dall’art. 22-bis che vengono così coperti:
- per il 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, legge di bilancio 2015, come rifinanziato dall’art. 41 del decreto-legge in commento);
- per il 2022, mediante l’utilizzo delle maggiori entrata derivanti dai commi da 1 a 4.
Dalla lettura combinata dei commi 5 e 6 si ricava che la disciplina della sospensione degli adempimenti a carico del professionista per impedimenti dovuti al Covid (commi 1-4) è ritenuta onerosa solo nell’anno 2021. Si ipotizza infatti che la sospensione dei termini di adempimento determini lo slittamento di un anno dei versamenti dovuti alla PA. Tali versamenti nel 2022 rappresenteranno una maggiore entrata, attraverso la quale viene coperto l’aumento delle risorse del Fondo per interventi strutturali previsto dal comma 5.
Si ricorda, infine, che il più generale tema della sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio è attualmente all’attenzione della Commissione Giustizia del Senato, che sta esaminando il d.d.l. S. 1474.
Articolo 23
(Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali)
L’articolo 23 incrementa le risorse per l’anno 2021 dei Fondi per l’esercizio delle funzioni degli enti locali e delle regioni e Province autonome, istituiti dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Rilancio) per assicurare a tali enti le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla perdita di entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’incremento è pari a 1 miliardo di euro in favore degli enti locali e a 260 milioni per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
In particolare, il comma 1, alla lettera a), dispone un incremento di 1.000 milioni di euro della dotazione per l’anno 2021 del Fondo per assicurare l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, istituito dall’articolo 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio) e successivamente rifinanziato per l’anno 2021 dall’articolo 1, comma 822, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020).
A tal fine, il comma dispone una modifica al citato comma 822 dell’art. 1 della legge n. 178/2020, portando lo stanziamento del Fondo previsto a legislazione vigente per l’anno 2021 da 500 a 1.500 milioni di euro.
Le risorse sono assegnate per 1.350 milioni di euro in favore dei comuni (rispetto ai 450 milioni previsti dal comma 822, in aumento quindi di 900 milioni) e per 150 milioni di euro in favore di province e città metropolitane (rispetto ai 50 milioni previsti dal comma 822, con un incremento quindi di 100 milioni).
Il comma 1, alla lettera b), interviene altresì sulla ripartizione di tali risorse aggiuntive di 1.000 milioni di euro, disponendone l’assegnazione con il decreto da adottare entro il 30 giugno 2021, secondo quanto previsto dal comma 822 della legge n.17872020.
Al riguardo si ricorda che l’articolo 1, comma 822, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020), dispone che il riparto sia effettuato in due tranches, mediante due distinti decreti del Ministro dell’interno - di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali - da adottare:
- il primo entro il 28 febbraio 2021[207], per il riparto di 200 milioni di euro per i comuni e di 20 milioni di euro per le città metropolitane e province, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori dell’apposito tavolo tecnico già istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze con D.M. 29 maggio 2020, ai sensi del D.L. n. 34/2020;
- il secondo entro il 30 giugno 2021, per il riparto dei restanti 250 milioni per i comuni e 30 milioni per le città metropolitane e province, sulla base anche delle risultanze della certificazione per l’anno 2020 che dovrà essere inviata al MEF dagli enti locali per via telematica entro il termine perentorio del 31 maggio 2021.
Pertanto - fermo restando l’acconto di 200 milioni di euro in favore dei comuni e di 20 milioni in favore di città metropolitane e province da assegnare entro il 28 febbraio 2021 (sul cui schema di riparto è stata sancita l’intesa in sede di Conferenza Stato-città in data 25 marzo 2021) - con il decreto da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si provvederà ad assegnare l’importo complessivo di 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e di 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, sulla base di criteri e modalità che tengano conto - come indicato dal comma 822 - oltre che dei lavori del suddetto tavolo tecnico, anche delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 che sarà inviata al MEF dagli enti entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, ai sensi del comma 2 dell’articolo 39 del D.L. n. 104/2020, finalizzata da attestare la perdita di gettito.
Si rammenta che il comma 2 dell’articolo 39 del D.L. n. 104/2020 - come modificato dall'art. 1, comma 830, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178 - dispone l’obbligo per gli enti locali beneficiari del Fondo di inviare al MEF - Ragioneria generale dello Stato - per via telematica[208], una certificazione della perdita di gettito 2020 connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, necessaria ad attestare che la perdita di gettito sia dovuta esclusivamente all’emergenza Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all’emergenza.
Si rammenta, per completezza, che ai sensi del comma 823 della legge n. 178/2020, le risorse del Fondo per l’anno 2021 – così come quelle dell’analogo Fondo costituito per assicurare l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome, di cui all’articolo 111, comma 1, del D.L. n. 34/2020 – sono vincolate alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse del Fondo non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell’art. 109, comma 1-ter, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, né sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897-898, della legge n. 145/2018[209]. Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
Gli enti sono pertanto obbligati ad inviare per via telematica[210] al MEF - Ragioneria generale dello Stato - una certificazione per l’anno 2021 della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, finalizzata ad attestare che tale perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19.
E’ altresì prevista una sanzione di carattere finanziario per gli enti che non trasmettono la certificazione entro il suddetto termine perentorio, consistente in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale, da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità a decorrere dall’anno 2023.
Il comma 829 stabilisce il termine del 30 giugno 2022 per la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese nel 2021 dei comuni, delle province e delle città metropolitane, tenendo conto delle predette certificazioni.
Per una ricostruzione della disciplina e dell’utilizzo delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali stanziate per l’anno 2020, si veda il box in calce alla presente scheda.
Il comma 2 dispone un incremento di 260 milioni di euro per l’anno 2021 delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome, istituito dall’articolo 111, comma 1, del D.L. n. 34/2020 e destinato a compensare la perdita di entrate tributarie connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale importo aggiuntivo è destinato a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Il riparto delle risorse integrative del fondo tra le Autonomie speciali è effettuato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2021, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della perdita di gettito valutata dal tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze con D.M. 29 maggio 2020, ai sensi dell’art. 106, co. 2, del D.L. n. 34/2020, in relazione alla situazione di emergenza, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese.
La norma richiama il comma 823 della legge di bilancio per il 2021, che vincola le risorse del Fondo alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le risorse del Fondo non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell’art. 109, comma 1-ter, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, né sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897-898, della legge n. 145/2018. Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
Si prevede altresì che il ristoro della perdita di gettito può essere attuato anche mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021.
Il Fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome è stato istituito con l’art. 111 del D.L. 34 del 2020, come modificato dall’art. 41, comma 1, del D.L. n. 104 del 2020, a seguito dei due accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni il 20 luglio 2020: uno con le regioni a statuto ordinario (rep. atti. n.114 CSR) e uno con le regioni a statuto speciale e le province autonome (rep. atti. n.115 CSR).
Il Fondo, destinato a compensare la perdita di entrate tributarie connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato, ha una dotazione di 4.300 milioni di euro per il 2020, di cui di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Con l’accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome (Repertorio atti n. 115/CSR del 20 luglio 2020) sono state stabilite le modalità di attuazione della compensazione delle minori entrate e le quote spettanti a ciascuna autonomia. Nello specifico, il comma 2-bis del citato articolo 111, stabilisce che il ristoro delle minori entrate viene attuato per 2.404 milioni di euro come riduzione del contributo alla finanza pubblica dovuto dalle autonomie speciali, mentre 196 milioni costituiscono erogazioni dal fondo, la legge riporta le quote spettanti a ciascuna autonomia.
Si ricorda, inoltre, che la legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020, comma 805), in attuazione dell’accordo del 5 novembre 2020 (Repertorio atti n. 188/CSR del 5 novembre 2021) tra il Governo e le autonomie speciali, riduce di 100 milioni di euro il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l’anno 2021, a titolo di compensazione della perdita di gettito, e stabilisce gli importi per ciascun ente, con la tabella riportata nella legge stessa.
Le modalità per la quantificazione delle effettive minori entrate registrate nel 2021, infine, sono state ridefinite dalla legge di bilancio per il 2021 (commi 824-825). In particolare, il comma 824 – che recepisce quanto stabilito in tal senso nell’accordo quadro del 5 novembre 2020 tra lo Stato e le autonomie speciali - stabilisce che, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel 2023 sarà determinato l’importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2021 in rapporto alla media delle spettanze quantificate per il triennio 2017-2019, ai sensi dei rispettivi statuti e tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19.
Per la verifica delle minori entrate per l’esercizio 2020, ha già disposto in modo identico il comma 2-quater del citato articolo 111 del D.L. 34, prevedendo che nel 2022 dovrà essere determinato l’importo delle minori entrate per l’esercizio 2020 in relazione alla media delle spettanze del triennio 2017-2019.
Il comma 3 dispone che alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo in esame, pari a 1.260 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi del successivo articolo 42 (cfr. relativa scheda di lettura).
Il Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali è stato istituito dal D.L. n. 34 del 2020 (articolo 106, commi 1-3), con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, al fine di assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, destinato nella misura di 3 miliardi in favore dei comuni e di 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane.
Il riparto del fondo è effettuato, con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in Conferenza stato-città ed autonomie locali, sulla base degli effetti determinati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (calcolate al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo a ristoro delle predette minori entrate e delle maggiori spese), come valutati da un apposito Tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell’economia con il compito di monitorare gli effetti dell’emergenza Covid-19 sulle tenuta delle entrate locali e sull’espletamento delle funzioni fondamentali (comma 2 dell’art. 106, D.L. n. 34/2020).
Il Tavolo tecnico è stato istituito con D.M. economia 29 maggio 2020. Esso è composto da: due rappresentanti del Ministero dell’economia, due rappresentanti del Ministero dell’interno, due rappresentanti dell’ANCI, un rappresentante dell’UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, e si avvale del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.
I criteri e le modalità di riparto della dotazione del Fondo per i due comparti dei comuni e delle province e città metropolitane sono stati definiti con il D.M. interno del 16 luglio 2020[211] – cfr. Allegato A per il comparto comuni e Allegato B per il comparto province e città metropolitane - a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020.
La ripartizione dei 3,5 miliardi del Fondo tra i singoli enti beneficiari di ciascun comparto è stata effettuata con il successivo Decreto del direttore centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 24 luglio 2020[212].
L’articolo 106 prevede inoltre una verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese, ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite. Il termine per la verifica (originariamente fissato al 30 giugno 2021) è stato rinviato al 30 giugno 2022 dal comma 831 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020).
La dotazione del Fondo è stata successivamente integrata di 1,67 miliardi di euro per l’anno 2020, di cui 1,22 miliardi in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane, dall’articolo 39, comma 1, del D.L. n. 104/2020 (c.d. decreto agosto). Per il riparto di questa dotazione aggiuntiva è prevista l’emanazione di un ulteriore decreto del Ministro dell’interno da adottare entro il 20 novembre 2020, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori in itinere del Tavolo tecnico, nonché del riparto delle risorse iniziali del Fondo già effettuato con il decreto del Ministero dell’interno 24 luglio 2020.
Ai fini della verifica della perdita di gettito delle entrate locali connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’andamento delle spese dei singoli enti locali, è stato previsto l’obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare per via telematica al MEF una certificazione volta ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19, e non anche a fattori diversi. Il termine perentorio per la certificazione, originariamente fissato al 30 aprile 2021, è stato rinviato al 31 maggio 2021 dal comma 830, lett. a), della legge di bilancio 2021.
E’ inoltre prevista una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro i termini previsti, consistente in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale. Le suddette riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione nel caso di invio tardivo della certificazione Le certificazioni saranno tenute in conto ai fini della verifica a consuntivo da effettuare entro il 30 giugno 2022, come previsto dall’art. 106 del D.L. n. 34/2020. Le sanzioni da applicare in caso di mancata o tardiva presentazione della predetta certificazione sono state ridefinite dal comma 830, lett. b) della legge di bilancio 2021.
Per quel che riguarda l’assegnazione delle risorse incrementali del Fondo previste dall’art. 39, co. 1, del D.L. n. 104/2020, con il D.M. interno dell’11 novembre 2020 è stato effettuato il riparto di un acconto di 500 milioni di euro (di cui 400 milioni ai comuni e 100 milioni a province e città metropolitane).
Con il successivo D.M. del 14 dicembre 2020 è stato ripartito il saldo delle risorse ex art. 39, co. 1, del D.L. n. 104/2020, pari a complessivi 1.170 milioni di euro, di cui 820 milioni di euro a favore dei comuni e 350 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province, per l'anno 2020.
Da ultimo, con D.M. interno il 14 aprile è stato effettuato il riparto di un acconto delle risorse incrementali, pari a 200 milioni di euro a favore dei comuni ed a 20 milioni di euro a favore di province e città metropolitane, per l’anno 2021.
Articolo 23, commi 3-bis e 3-ter
(Finanziamenti per il Fondo rotativo per la progettualità)
I commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 23, introdotti durante l’esame al Senato, prevedono una spesa di 1,2 milioni di euro, per l’anno 2021, per le ?nalità previste dall’articolo 1, comma 58, della legge 29 dicembre 1995, n. 549 (legge finanziaria 1996), per le attività di redazione della valutazione di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti, al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei ?nanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici.
Il comma 3-bis autorizza la spesa di 1,2 milioni di euro, per l’anno 2021, per le ?nalità previste dall’articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (legge finanziaria 1996). Tale norma disciplina il riconoscimento del tasso di interesse da applicarsi alle anticipazioni prestate dalla Cassa depositi e prestiti relativamente alle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, istituito, presso la Cassa depositi e prestiti, dal comma 54 del medesimo articolo 1 della legge 549/1995 e finalizzato alla razionalizzazione e accelerazione della spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario e ai contratti di partenariato pubblico privato, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici. Il Fondo in questione anticipa le spese necessarie per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente.
Le risorse previste dalla norma in esame hanno perciò l’obiettivo, in particolare, di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei ?nanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, come già stabilito dal citato comma 58 dell’art. 1 della legge 549/1995.
La richiamata normativa che disciplina l’attività del Fondo rotativo per la progettualità, istituito presso la Cassa depositi e prestiti, è stata recentemente modificata dalla legge di bilancio 2019 (L. 145/18, art. 1, commi 171-175), che, in sintesi, è intervenuta sull’utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, sulle anticipazioni e i rimborsi della Cassa depositi e prestiti e sulle risorse per la progettazione delle opere, prevedendo in particolare, l’estensione delle risorse del Fondo ai contratti di partenariato pubblico privato, al dissesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico e consentendo una riserva delle risorse del Fondo, nel limite del 30 per cento e fino al 31 dicembre 2020, per la progettazione di edilizia scolastica.
In materia, la CDP (Cassa depositi e prestiti) ha emanato la circolare n. 1294 recante le Condizioni generali per l'accesso al Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, commi da 171 a 173, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla relativa scheda presente nel dossier sulla legge di bilancio 2019.
La disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA), recentemente modificata dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge delega 9 luglio 2015, n. 114), risulta contenuta nel Titolo III (artt. 19-29) della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente). Nello specifico, l’art. 22 del Codice dell’ambiente disciplina la procedura inerente allo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII alla parte seconda del medesimo Codice, mentre l’art. 23 disciplina le modalità di presentazione dell'istanza, l’avvio del procedimento di VIA e la pubblicazione degli atti. Secondo l’art. 25 del Codice dell’ambiente, l'autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione.
Il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SINPA) ha redatto nel 2020 le linee guida recanti le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, al fine di fornire uno strumento per la redazione e la valutazione degli studi di impatto ambientale per le opere riportate negli allegati II (progetti di competenza statale) e III (progetti di competenza delle regioni e delle province autonome) della parte seconda del citato D.Lgs. 152/2006.
Per quanto riguarda i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, l’art. 23 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), articola in tre livelli la progettazione degli appalti pubblici: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. In particolare, per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156.
Il comma 3-ter stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1,2 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come ri?nanziato ai sensi dell’articolo 41 del presente decreto-legge, alla cui scheda di commento si rinvia.
Articolo 23-bis
(Contributi ai Comuni per l'individuazione di sedi
di seggi elettorali diverse dagli edifici scolastici)
L’articolo 23-bis istituisce (entro lo stato di previsione del Ministero dell'interno) un Fondo (con dotazione pari a 2 milioni per l'anno 2021) per erogare contributi ai Comuni che individuino quali sedi di seggi elettorali edifici diversi dalle scuole.
Al fine di contenere i disagi per lo svolgimento dell'attività didattica nelle scuole, l'articolo 23-bis istituisce un Fondo finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei Comuni che individuino sedi diverse dagli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali, per la tornata elettorale oggetto del rinvio operato dal decreto-legge n. 25 del 2021.
È previsto un termine per l'individuazione delle sedi alternative (che beninteso presentino i requisiti per accogliere seggi elettorali) da parte dei Comuni, ai fini dell'accesso alla contribuzione sul neo-istituito Fondo. Esso è il 15 luglio 2021.
Il Fondo è allocato sullo stato di previsione del Ministero dell'interno.
Lo stanziamento previsto per la sua dotazione è di 2 milioni, per l'anno 2021. Si attingono a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestino in corso di gestione, presente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Criteri e modalità di erogazione dei contributi sono demandati (nei limiti della predetta dotazione) a decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Si ricorda che il decreto-legge n. 25 del 2021 ha differito i termini ordinari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste per il corrente anno 2021, prevedendo una 'finestra' elettorale fra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 (altresì ha disposto che le consultazioni si svolgano in due giornate, domenica e lunedì, e che sia diminuito ad un terzo il numero delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali).
Siffatto differimento viene così a concernere, per l'anno in corso:
§ le elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;
§ le elezioni ordinarie delle amministrazioni comunali (conseguenti alla scadenza naturale del mandato degli organi in carica);
§ le elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali sciolti per mafia;
§ le elezioni per il rinnovo delle elezioni comunali in alcune sezioni, ove annullate, anche se già indette;
§ le elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali cui debba provvedersi per motivi diversi dalla scadenza del mandato, quando le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 27 luglio 2021;
§ le elezioni degli organi elettivi delle Regioni a statuto ordinario anche se già indette e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo con la proroga della durata del mandato.
A queste previsioni del decreto-legge n. 25 originario, è stata aggiunta in sede di conversione (per il profilo che qui rileva, senza dunque considerare novelle disposizioni altre, quali quelle in materia di quorum di validità per le elezioni del sindaco e del Consiglio comunale per il 2021 nei Comuni fino a 15.000 abitanti nel caso in cui sia stata ammessa una sola lista) una novella all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge n. 183 del 2020, per effetto della quale le disposizioni vigenti sui termini di svolgimento delle elezioni degli organi delle Città metropolitane e dei presidenti nelle Province e dei Consigli provinciali in scadenza nel primo semestre del 2021, sono estese anche al caso di scadenza entro il periodo da luglio a settembre 2021.
Un novero di disposizioni disciplina la "sala delle elezioni" (come la definisce l'articolo 42 del d.P.R. n. 361 del 1957, Testo unico delle elezioni della Camera dei deputati; cfr. anche l'articolo 37 del d.P.R. n. 570 del 1960, Testo unico per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).
Di fatto (secondo dati riportati dal Ministero dell'interno), l'88 per cento dei 61.562 seggi elettorali sul territorio nazionale si trova all'interno di edifici scolastici.
E circa il 75 per cento circa dei fabbricati che ospitino uno o più seggi, sono edifici destinati alla didattica.
Già per il turno di consultazioni elettorali amministrative del 20 e 21 settembre 2020, è stata avviata una iniziativa per il reperimento di sedi diverse dagli edifici scolatici (come è avvenuto, in quell'occasione, per 1.464 sezioni elettorali distribuite in 471 Comuni), poste le difficoltà di svolgimento dell'anno scolastico causate dalla vicenda epidemica da Covid-19.
Indi un gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell'interno (composto da rappresentanti del ministero dell’Istruzione, dell’Associazione nazionale Comuni italiani-Anci e dall’Unione delle province d’Italia-Upi) ha redatto un documento (allegato alla circolare n. 4 del 2021 del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi elettorali). Esso riporta alcuni requisiti per la costituzione della 'sala delle elezioni' (ossia i locali all’interno dei quali sono costituiti i seggi) e per l’individuazione dei fabbricati che ospitano i seggi, allo scopo di assicurare un agevole accesso e deflusso degli elettori, l'adeguato allestimento delle cabine, la vigilanza da parte delle Forze dell’ordine.
Vi è elencata, in via esemplificativa, una tipologia di edifici che potrebbero ospitare sezioni elettorali, rispetto ai quali i Comuni interessati verifichino l'idoneità e il rispetto dei requisiti indicati.
Esempi di tali edifici sono: uffici comunali e sale consiliari; biblioteche e sale di lettura; palestre e impianti sportivi, comprese le palestre scolastiche, se il loro uso come seggio non impedisca l’attività didattica; centri e impianti polifunzionali; circoli ricreativi e sportivi; locali dopolavoristici; spazi espositivi e fieristici; ludoteche; ambulatori e altre strutture non più ad uso sanitario; spazi non più adibiti a mercati coperti (non sono invece ritenuti indicati, per motivi di opportunità, edifici come sedi di partiti politici od organizzazioni sindacali, edifici di culto, caserme).
Articolo 23-ter
(Fondo per il sostegno alle città d'arte e ai borghi)
L’articolo 23-ter, introdotto dal Senato, al comma 1 istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, al fine di sostenere le piccole e medie città d'arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all'epidemia da Covid-19.
Il comma 2 prevede che le risorse del Fondo sono assegnate sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico.
Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la definizione dei requisiti per l'assegnazione e le modalità di erogazione delle risorse, sulla base della qualità dei progetti presentati.
Il comma 4 dispone in relazione agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per il 2021, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, istituito dall'articolo 1, comma 200, della L. n. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 41 del provvedimento in esame.
Articolo 24
(Rimborso di alcune spese sanitarie sostenute dalle regioni
e province autonome nell'anno 2020)
L'articolo 24 prevede l'istituzione di un fondo - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - con una dotazione pari ad 1 miliardo di euro per il 2021, da destinare al concorso (a titolo definitivo, quindi non a titolo di anticipazione) del rimborso delle spese sostenute nel 2020 dalle regioni e province autonome per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La norma in esame demanda ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di riparto delle somme. Alla copertura dell'onere derivante dalla costituzione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 42 del decreto-legge in esame.
Le somme oggetto del presente articolo sono ripartite con le modalità definite da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Ai fini del riparto si deve tener conto delle spese effettivamente sostenute.
Si valuti l'opportunità di chiarire se il riparto debba essere effettuato con il medesimo decreto che ne definisce le modalità ovvero con ulteriore atto.
Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla successiva erogazione delle somme alle regioni e province autonome.
Le somme così acquisite concorrono alla valutazione dell'equilibrio, per l'anno 2020, dei servizi sanitari delle regioni e province autonome beneficiarie.
Come indicato nelle relazioni illustrativa e tecnica dell'originario disegno di legge di conversione del presente decreto-legge[213], il fondo in oggetto mira a riconoscere alle regioni e province autonome un rimborso per le somme da esse sostenute (ed iscritte sui conti sanitari riferiti all’anno 2020) per l’acquisto di DPI e di altri beni sanitari, nelle more del completamento delle forniture da parte del Dipartimento della protezione civile e, successivamente, del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19[214].
Articolo 24-bis
(Emolumenti corrisposti al personale medico convenzionato
addetto al servizio di emergenza-urgenza)
L’articolo 24-bis - inserito dal Senato - reca una norma transitoria che esclude la ripetibilità degli emolumenti non dovuti e corrisposti fino al 31 dicembre 2020 al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza. Sono esclusi dalla norma transitoria i casi di dolo o colpa grave.
La norma fa riferimento alle prestazioni lavorative rese nell'ambito degli accordi collettivi nazionali di lavoro o degli accordi collettivi integrativi regionali regolarmente sottoscritti. In base ai lavori preparatori, la norma appare intesa ad affrontare il problema di un'asserita illegittimità delle previsioni di alcuni accordi regionali. In base alla formulazione letterale, la norma potrebbe trovare applicazione anche per altri casi che darebbero luogo alla ripetibilità delle somme; si consideri l'opportunità di una valutazione di tale profilo.
Articolo 25
(Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e di analoghi contributi)
L'articolo 25, comma 1, istituisce un fondo, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. Durante l'esame presso il Senato è stato inserito il riferimento alla legge della Provincia Autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, la quale disciplina, all'art. 1, l'imposta comunale di soggiorno. Al Fondo è attribuita una dotazione di 250 milioni di euro.
Alla ripartizione delle risorse si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge (comma 2). Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 42 (comma 3).
Durante l'esame presso il Senato è stato introdotto un nuovo comma 3-bis. Esso stabilisce che la dichiarazione che deve essere presentata dai gestori delle strutture ricettive per l'anno 2020 - ai fini del pagamento delle imposte in oggetto - deve essere presentata unitamente alla dichiarazione per l'anno 2021.
Il comma 3-bis citato reca novella all'art. 4, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 23 del 2011. Quest'ultimo pone in capo al gestore della struttura ricettiva la responsabilità del pagamento delle imposte in oggetto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. La disposizione in esame, come accennato, prevede che la dichiarazione per l'anno 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione per l'anno 2021.
Un fondo con analoga finalità è stato istituito per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 100 milioni di euro, dall'art. 180, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2018 ("decreto rilancio", convertito dalla legge n. 77 del 2020). Successivamente, l'art. 40, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 ("decreto agosto", convertito dalla legge n. 126 del 2020) ha attribuito al medesimo fondo una dotazione aggiuntiva di 300 milioni di euro.
Quanto al primo riparto di 90 milioni di euro per il 2020, cfr. il comunicato del 27 luglio 2020 del Ministero dell'interno. Per quanto concerne l'ulteriore riparto (pari a 310 milioni di euro), si veda il decreto del 14 dicembre 2020. Le modalità di calcolo della perdita di gettito per il 2020, con la conseguente attribuzione del ristoro agli enti interessati, sono definite nell'allegato B al citato decreto.
Imposta di soggiorno e contributi analoghi
Riguardo all'imposta di soggiorno, l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ("Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale") dispone che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. L'imposta è determinata secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. L'art. 46, comma 1-bis, del decreto-legge n. 124 del 2019, dispone che nei comuni capoluogo di provincia che - in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta ed elaborazione di dati statistici - abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno può essere applicata fino all'importo massimo di 10 euro a notte (rispetto al vigente limite massimo di 5 euro).
Il contributo di sbarco, istituito dall'articolo 33 della legge n. 221 del 2015 (cd. collegato ambientale) ha sostituto la previgente imposta di sbarco; esso, come l'imposta di sbarco, è alternativo all'imposta di soggiorno. L' articolo 4, comma 3-bis del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 in materia di federalismo fiscale dispone che il contributo sia istituito con regolamento, nella misura massima di euro 2,50 (1 euro in più rispetto alla previgente imposta di sbarco) e può essere elevato a 5 euro dai comuni in via temporanea. Il contributo può essere elevato a 5 euro dai comuni anche in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche, regolarmente autorizzate, o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Esso è applicabile ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea, così come ai passeggeri che sbarcano mediante vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali (dunque non solo di linea), abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali.
Il contributo di soggiorno è stato introdotto per Roma Capitale, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione, fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno (art. 14, co. 16, lett. e) del D.L. n. 78 del 2010).
L'imposta comunale di soggiorno nella Provincia autonoma di Bolzano è disciplinata dalla legge provinciale n. 9 del 2021, art. 1, a carico di coloro che pernottano negli esercizi ricettivi situati sul territorio della provincia di Bolzano. L’imposta è graduata e può ammontare da un minimo di 0,50 euro sino ad un massimo di 2,50 euro per notte di soggiorno, tranne nei casi di esenzione stabiliti dalla Giunta provinciale. Gli esercizi ricettivi assumono il ruolo di sostituti di imposta.
I gestori delle strutture ricettive, situate nei territori dei comuni che, in base alla legge, hanno istituito l’imposta di soggiorno, una volta incassata l'imposta devono versarla al comune, tramite modello F24.
Articolo 26
(Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica e disposizioni
per la tutela della ceramica artistica di qualità)
L’articolo 26 prevede l'istituzione di un fondo, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Con modifica approvata dal Senato, la dotazione del fondo è stata incrementata a 220 milioni di euro (da 200 milioni), prevedendo, altresì, di includere tra i beneficiari delle risorse le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti.
Durante l'esame presso il Senato, inoltre, sono stati introdotte disposizioni volte ad incrementare (di 2 milioni di euro per l’anno 2021) le risorse finanziarie in favore della tutela della ceramica artistica di qualità.
Alle citate imprese che effettuano trasporto turistico - ai sensi della legge n. 218 del 2003, recante "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente" - è destinata una quota del fondo non inferiore a 20 milioni di euro (quindi all'incremento introdotto dal Senato).
Al riparto del fondo fra le regioni e le province autonome si provvede con d.P.C.m., su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sulla base della proposta formulata dalle regioni e province autonome in sede di autocoordinamento.
La disposizione in esame demanda quindi alle regioni il compito di definire il reale oggetto di intervento del fondo, posto che la legge statale contiene solo l'indicazione dei beneficiari (le categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, nonché le imprese di trasporto turistico), oltre a fissare la dotazione del fondo e individuare l’atto formale di recepimento dell’accordo delle regioni. Le regioni dovranno quindi individuare le categorie particolarmente colpite dalla pandemia e i criteri per ripartire lo stanziamento.
Si segnala che in mancanza di un accordo fra le regioni, la misura resterebbe inattuabile.
Agli oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, secondo la modifica approvata dal Senato, a seguito dell'incremento dello stanziamento: quanto a 200 milioni ai sensi dell'articolo 42; quanto a 20 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.
Il nuovo comma 1-bis, introdotto dal Senato, incrementa di due milioni di euro per il 2021 le somme da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale. A tal fine esso modifica l'art. 52-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito dalla legge n. 77 del 2020). Il comma 1-ter provvede alla copertura degli oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.
L'articolo 52-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 dispone, al comma 1, il rifinanziamento della legge per la tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2021 (qui incrementati di ulteriori 2 milioni) da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale, con la finalità di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 nei settori della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità nonché di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche. Alla valutazione dei progetti provvede il Consiglio nazionale ceramico.
Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dell'istruzione, l'individuazione dei criteri, delle finalità, delle modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse previste, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate. Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Articolo 26-bis
(Concessioni di posteggio per l'esercizio
del commercio su aree pubbliche)
L’articolo 26-bis, inserito dal Senato, proroga di 90 giorni a decorrere dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 la validità delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
L'articolo in esame richiama espressamente il termine finale introdotto dall'articolo 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020) e conseguentemente dispone che le stesse concessioni conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.
Tale disposizione ha previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservino la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Tale disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La relazione di accompagnamento all'articolo aggiuntivo qui in commento ne motiva l'introduzione in ragione dell'emergenza epidemiologica in corso e in conseguenza dell'incertezza interpretativa conseguente all'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per la vigente disciplina di proroga delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche.
Al riguardo si ricorda che già l'articolo 181 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) è intervenuto, ai commi 4-bis e 4-ter, sul rinnovo delle concessioni di posteggio per commercio su aree pubbliche.
Nel dettaglio, il comma 4-bis ha disposto che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 - se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012 - nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del d.lgs. n. 59/2010, fossero rinnovate per la durata di dodici anni. Il rinnovo avviene secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico, con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda – sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea – previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali, quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.
In attuazione del comma 4-bis è stato emanato il DM 25 novembre 2020, il quale elenca, all'allegato A, le Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020.
Ai sensi del comma 4-ter, nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non hanno conseguito la riassegnazione della concessione.
L'AGCM è nuovamente intervenuta sulla materia con la segnalazione AS1721 (Disciplina delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica) del 15 febbraio 2021.
L'Autorità ha ricordato che con l’articolo 1, comma 686, della legge n. 145/2018 (c.d. L. Bilancio 2019), che ha modificato il D.Lgs. n. 59/2010 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi o Bolkestein), l’intero settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche è stato sottratto dall’applicazione di tale Direttiva. Nonostante si tratti di attività economiche per le quali il numero dei titoli autorizzatori risulta limitato, in base alla nuova formulazione degli artt. 7, lett. f-bis), e 16, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 59/2010, non trovano più applicazione le disposizioni normative che imponevano di individuare i prestatori all’esito di una procedura selettiva, secondo criteri trasparenti e non discriminatori, stabilendo una durata dei titoli autorizzatori limitata e non soggetta a rinnovo automatico (artt. 7 e 16
del D. Lgs. n. 59/2010).
Il D.L. n. 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio), convertito in legge n. 77/2020, ha poi prorogato al 2032 le concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche in scadenza (articolo 181 comma 4 bis), nonché previsto che eventuali posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione andassero assegnati “in via prioritaria e in deroga a qualsiasi criterio” agli aventi titolo, senza l’espletamento di alcuna procedura ad evidenza pubblica (articolo 181, comma 4-ter). Tali previsioni hanno poi trovato ulteriore conferma nei punti 6, 7 e 9 dell’Allegato A al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020, recante le previste Linee Guida.
Alla luce del quadro normativo nazionale sopra descritto, che fornisce la cornice per l’attuazione della disciplina a livello regionale e locale, il settore del commercio su aree pubbliche risulta attualmente impenetrabile all’applicazione dei principi della concorrenza, costantemente richiamati dall’Autorità nei numerosi e convergenti interventi in materia, nei quali sono state più volte evidenziate le criticità concorrenziali connesse alla durata eccessivamente lunga delle
concessioni e al rinnovo delle stesse senza adeguate procedure di selezione ad evidenza pubblica o secondo criteri di preferenza dei prestatori uscenti, idonei a cristallizzare gli assetti di mercato.
Al riguardo, l’Autorità evidenzia che le norme sopra richiamate sollevano seri dubbi di compatibilità con il diritto europeo.
In primo luogo, l’esclusione dell’attività del commercio su aree pubbliche dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 59/2010 contrasta con la puntuale individuazione dei settori esclusi prevista dalla Direttiva Servizi (considerando da 10 a 27 e articolo 2) senza lasciare margine di discrezionalità agli Stati membri. Tale elenco, in quanto reca una eccezione a un principio di liberalizzazione riconosciuto, deve essere interpretato in maniera tassativa.
Ne discende, pertanto, che le novellate disposizioni del D.Lgs. n. 59/2010, non appaiono più coerenti con la fonte sovraordinata, ovvero con la Direttiva Servizi.
In secondo luogo, la necessità di prevedere una durata limitata alla concessione e di seguire criteri di aggiudicazione trasparenti e non discriminatori costituisce un principio generale dell’ordinamento europeo, volto a evitare preclusioni all’accesso al mercato e indebite restrizioni della concorrenza. In proposito, si richiama la Direttiva 2014/23, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, secondo cui, per le concessioni di durata superiore a cinque anni occorre motivare la necessità di prevedere una durata eccedente relativamente al periodo di recupero degli investimenti effettuati e di ritorno sul capitale investito in condizioni operative normali (cfr. considerando 52 e articolo 18 della Direttiva). Inoltre, la medesima Direttiva stabilisce il principio generale di parità e non discriminazione fra concorrenti nell’accesso alle concessioni (cfr. articolo 3 della Direttiva).
Anche la contigua giurisprudenza, europea e nazionale, in materia di concessioni demaniali marittime ha costantemente ribadito la necessità di assegnare le concessioni all’esito di selezioni trasparenti e non discriminatorie e per una durata limitata e proporzionata agli investimenti. La giurisprudenza ha altresì costantemente ribadito l’illegittimità di previsioni che dispongano proroghe automatiche al concessionario uscente, in quanto di per sé ostative a qualsiasi forma di selezione, necessaria ogni qual volta occorra assegnare un bene pubblico per l’esercizio di attività suscettibili di apprezzamento in termini economici.
L’Autorità, del resto, ha già evidenziato le criticità concorrenziali proprie di alcune norme del Decreto Rilancio che prorogano automaticamente la durata delle concessioni in vari settori, invitando il legislatore a ponderare gli effetti di lungo periodo di chiusura del mercato in seguito a provvedimenti di proroga che, posticipando il confronto concorrenziale, dovrebbero essere rigorosamente temporanei e non eccedere comunque le reali esigenze delle amministrazioni, per consentire quanto prima il ricorso a strumenti idonei a favorire un utilizzo efficiente delle risorse pubbliche. Né una proroga di siffatta durata può essere considerata in alcun modo necessaria e proporzionata alle specifiche esigenze che l’amministrazione eventualmente rinviene nell’attuale situazione di emergenza sanitaria.
È significativo, infine, che la Consulta abbia, già nel 2012, dichiarato l’illegittimità di una normativa regionale che, al pari di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2019, escludeva il settore del commercio su aree pubbliche dall’ambito di applicazione dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 59/2010. La Consulta ha affermato che tale normativa si poneva in contrasto con la Direttiva Servizi e il diritto europeo, nella misura in cui, per non meglio specificati motivi imperativi di interesse generale, aveva escluso qualsiasi procedura di selezione nell’assegnazione delle concessioni di posteggio, mentre avrebbe dovuto scegliere criteri di selezione non discriminatori e proporzionati all’obiettivo di interesse pubblico da perseguire, bilanciando tale obiettivo con quello di liberalizzazione. Quest’ultimo viene completamente tralasciato dall’attuale disciplina del settore.
Si tratta di principi la cui applicazione si impone in forza del primato del diritto europeo su disposizioni nazionali incompatibili. Tale principio ha come corollario il dovere di collaborazione degli Stati membri alla realizzazione degli obiettivi sanciti dal Trattato che li obbligano a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa e regolamentare, atti ad eliminare l’effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese (articolo 4 § 3 TUE e protocollo n. 27 TUE sul mercato interno e la concorrenza).
Pertanto, l’Autorità ritiene che le modifiche apportate al D.Lgs. n. 59/2010, le norme del decreto rilancio e le conseguenti determinazioni ministeriali si pongano in violazione delle disposizioni costituzionali ed eurounitarie, poste a presidio della libertà di iniziativa economica e a tutela della concorrenza, in quanto idonee a restringere indebitamente
l’accesso e l’esercizio di un’attività economica.
In conclusione, l’Autorità auspica che il Parlamento e il Governo vogliano tenere in debita considerazione le osservazioni sopra espresse al fine di addivenire a una modifica della vigente normativa in linea con la disciplina e i principi di diritto europeo a presidio della concorrenza, nel solco più volte tracciato dall’Autorità in materia. In assenza di tali modifiche, infatti, l’Autorità ritiene che i soggetti chiamati ad attuare l’attuale quadro normativo debbano procedere alla disapplicazione delle disposizioni nazionali, adottando una disciplina delle procedure di assegnazione delle concessioni di posteggio coerente con i menzionati principi posti a presidio della concorrenza in materia di durata, criteri di selezione e assenza di rinnovi automatici.
Per ulteriori approfondimenti relativi ai rinnovi già disposti da precedenti disposizioni legislative, all'attività di segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché ai profili di costituzionalità e compatibilità col diritto dell'Unione europea, si rinvia al dossier n. 256/6 Volume II del 9 luglio 2020, pp. 308-317, predisposto in occasione dell'esame dell'AS 1874.
L’articolo 27 novella il comma 2 dell'art. 32-quater del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137[215] confermando il contributo, pari a 110 milioni di euro per il 2021, in favore delle regioni a statuto ordinario destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19 e disponendone il riparto fra le regioni.
L’articolo 32-quater, comma 2, del citato n. 137 del 2020 - non più vigente perché sostituito dalla norma in esame - già assegnava, per l'anno 2021, il predetto contributo, ma non definiva direttamente la ripartizione delle risorse fra le regioni beneficiarie.
Stabiliva infatti che il riparto venisse effettuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una proposta che le medesime regioni erano chiamate a formulare in sede di autocoordinamento, e previa intesa con la Conferenza Stato regioni. Il termine per l'adozione di detto decreto era stabilito nel 31 gennaio 2021, data trascorsa infruttuosamente.
Al fine del riparto, la disposizione, non più vigente, disponeva altresì che esso avrebbe dovuto tener conto di quanto segue.
1) Una quota pari a 90 milioni di euro, avrebbe dovuto essere destinata: a) per la metà di tale importo (pari a 45 milioni) alle regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, in ragione del periodo di permanenza nel medesimo stato; b) per il 30 per cento (pari a 27 milioni) alle regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, in ragione della permanenza in tale scenario; c) per il 20 per cento (pari a 18 milioni) alle regioni non rientranti nelle precedenti categorie.
2) La restante quota, pari a 20 milioni, avrebbe dovuto essere diretta esclusivamente alle regioni destinatarie di ordinanze regionali più restrittive rispetto alle misure recate nei provvedimenti statali.
Rispetto alla procedura per l'erogazione del contributo (articolata, come detto, nella proposta di riparto delle regioni, nell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e nel successivo del decreto ministeriale), con la norma in commento il riparto è stabilito direttamente con legge ed è definito dalla seguente tabella, inserita nell'articolo in commento.
Tabella allegata all'art.27 del decreto legge in esame recante il riparto del contributo destinato al ristoro delle categorie soggette in relazione all'emergenza COVID
Occorre, al riguardo, segnalare che la misura in esame è stata sollecitata dalle Regioni. La richiesta in tal senso, avanzata nel corso della riunione della Conferenza Stato-regioni del 21 gennaio 2021, è stata accolta dal Governo ed è così confluita nell'intesa ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge n.131 del 2003 adottata in pari data.
Le regioni (come si legge nella lettera del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 21 gennaio 2021 allegata alla richiamata intesa) a sostegno della loro proposta di modifica normativa hanno evidenziato che in tal modo si sarebbe determinata un'accelerazione nell'erogazione delle risorse alle regioni (in quanto effettuabile già dal momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge), con la possibilità da parte di queste ultime di accelerare, a loro volta, i ristori alle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza Covid-19. Si segnala che la proposta normativa avanzata dalle regioni conteneva anche il riparto delle risorse, che peraltro era già stato trasmesso al Governo con missiva del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome il 14 gennaio 2021, secondo quanto prevedeva l'art.32-quater, comma 2, del citato DL n.137 prima della novella in commento.
Come precisato nella relazione tecnica, l'articolo in esame non determina oneri in quanto il contributo ivi previsto resta determinato nell’importo complessivo di 110 milioni di euro per l’anno 2021.
Articolo 28
(Regime-quadro per l’adozione di misure di aiuti di Stato
per l’emergenza COVID-19)
L’articolo 28 modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (artt. 54-61 del D.L. n. 34/2020).
L’articolo, in particolare, adegua la cornice normativa all’estensione e alla proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 delle misure di aiuto, ai sensi di quanto disposto dalla quinta modifica del Quadro temporaneo, adottata dalla Commissione UE con la Comunicazione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.
Nel dettaglio, al comma 1, la lettera 0a) – inserita in prima lettura - integra l’articolo 53 del D.L. n. 34/2020, con due nuovi commi (1-bis e 1-ter), i quali dispongono che, fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia, l'importo degli aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di 24 rate mensili, comprensive degli interessi (comma 1-bis), subordinando quanto sopra alla previa autorizzazione della Commissione europea.
Si rammenta che l’articolo 53 del D.L. n. 34/2020 prevede, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, che ai regimi di aiuto concessi, a livello nazionale o territoriale, ai sensi del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato, accedono anche le imprese sulle quali grava l’obbligo di rimborsare aiuti illegali già ricevuti. Tali imprese - beneficiarie dunque di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea - accedono ai regimi di aiuti del Temporary Framework al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione
L’articolo 53 del D.L. n. 34/2020, per come attualmente formulato, non interviene dunque sulle modalità di restituzione degli aiuti di Stato illegittimamente percepiti, bensì consente a coloro i quali sono tenuti a restituirli, di accedere, al netto degli aiuti non rimborsati in considerazione dell’attuale situazione pandemica, ai regimi di aiuti del Temporary Framework, la cui operatività come detto è sino al 31 dicembre 2021.
L’articolo 53 opera in deroga alla cosiddetta “clausola Deggendorf”, che vieta l’erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione, è ormai contenuta nella maggior parte dei regimi di aiuto adottati dalle diverse amministrazioni. Ciò ai sensi di quanto già previsto dal Regolamento generale di esenzione per categoria e dalla Comunicazione della Commissione europea sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (COM. 2019/C 247/01) e posto come condizione in tutte le recenti decisioni di autorizzazione della Commissione.
Nell’ordinamento interno, ne costituisce espressione l’articolo 46, comma 1, della legge n. 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), secondo il quale nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero (comma 1).
La Commissione, attese anche le circostanze specifiche dell’epidemia COVID-19 e l’impatto sull’economia, ha comunicato – secondo quanto risulta dalla relazione illustrativa del D.L. n. 34/2020 - che la cosiddetta “clausola Deggendorf” non si applica alle misure di cui al Temporary Framework per sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia di coronavirus.
Con riferimento alla Comunicazione della Commissione europea sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (COM. 2019/C 247/01) - adottata sulla base dell’art. 16 del Reg. n. 2015/1589/UE recante le modalità di applicazione dell'articolo 108 TFUE - questa dispone (punti 74-78) che, se uno Stato Membro incontra difficoltà nell’esecuzione della decisione di recupero entro il termine per il recupero, lo Stato membro è tenuto ad informarne la Commissione in tempo utile per permetterle di valutare la situazione, unitamente a proposte di soluzioni adeguate, tra cui eventualmente la proroga del termine per il recupero. In questi casi la Commissione e lo Stato membro interessato devono collaborare in buona fede per superare le difficoltà nel pieno rispetto del diritto dell’Unione europea. Allo stesso modo lo Stato membro interessato deve fornire alla Commissione ogni informazione che consenta a quest’ultima di verificare se il mezzo scelto comporterà la corretta esecuzione della decisione di recupero
La prassi della Commissione è di concedere una proroga del termine per l’esecuzione della decisione solo in circostanze eccezionali, qualora lo Stato membro dimostri con prove inconfutabili che tutte le altre possibili misure che potrebbero condurre a una tempestiva attuazione della decisione della Commissione non sarebbero efficaci. Le richieste di proroga del termine per il recupero non sono concesse se il ritardo nel recupero è dovuto alle modalità e ai mezzi che lo Stato membro ha scelto mentre erano disponibili opzioni più rapide.
Una volta che il termine per il recupero è scaduto, le richieste di proroga non possono essere concesse con effetto retroattivo.
Le lettere da a) ad e) modificano e integrano l’articolo 54 dello stesso D.L. n. 34/2020, il quale consente alle Regioni, alle Province autonome, agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio di adottare, a valere su risorse proprie, misure di aiuto di importo limitato alle imprese.
Il D.L. n. 34/2020, agli articoli 54-62, ha definito la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare, sino al 31 dicembre 2020, taluni regimi di aiuti alle imprese, conformemente ai criteri, ai massimali e alle modalità definiti dal “Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak” - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Gli articoli 54-60-bis prevedono i seguenti regimi di aiuti:
§ aiuti di importo limitato (art. 54);
§ garanzie sui prestiti alle imprese (art. 55);
§ prestiti alle imprese con tassi d'interesse agevolati (art. 56);
§ finanziamenti di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti (art. 57);
§ investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19 (art. 58):
§ investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 (art. 59);
§ sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (art. 60);
§ aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti (art. 60-bis, introdotto dalla L. di bilancio 2021, L. n. 178/2020, art. 1, comma 627, all’indomani della quarta modifica del Quadro temporaneo che ha consentito tali regimi di sostegno).
La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis è stata subordinata all’adozione della decisione positiva di compatibilità da parte della Commissione europea (cfr. decisioni del 21 maggio 2020 e del 10 dicembre 2021:
L’articolo 61 del D.L. n. 34/2020 ha poi fissato, per le categorie di aiuti di cui agli articoli 54-60-bis, delle norme comuni, che ricalcano le previsioni del Quadro temporaneo, come successivamente modificato e integrato. In particolare, secondo l’articolo 61, comma 1, non possono essere concessi gli aiuti alle imprese che risultino già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019”[216]. In deroga, ai sensi del comma 1-bis, gli aiuti possono essere concessi alle micro imprese e piccole imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:
a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
L’articolo 62 del D.L. n. 34/2020 inoltre dispone che amministrazioni territoriali provvedono alle concessioni degli aiuti a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci e nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie si applica quanto per esse specificamene previsto dall'articolo 125, comma 4, D.L. 18/2020 (L. n. 27/2020).
Gli articoli 63-64 recano poi norme sulla registrazione nel Registro aiuti di Stato degli aiuti in questione e di contestuale adeguamento di tale registro e dei registri SIAN e SIPA, con la costituzione di una apposita sezione dedicata agli aiuti COVID.
L’articolo 54 novellato traspone nell’ordinamento interno il contenuto della sezione 3.1 del Quadro. Ai sensi della sezione appena citata, la concessione di aiuti di importo limitato è consentita, sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni - a favore delle imprese che, al 31 dicembre 2019, non si trovavano già in difficoltà (ai sensi, dell'articolo 2, punto 18) del GBER). Gli aiuti possono comunque essere concessi alle micro e piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e purché non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
A seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione UE il 28 gennaio scorso, l’importo consentito di tali aiuti è stato considerevolmente elevato ed è stata ammessa, a condizioni date, la conversione degli strumenti rimborsabili (garanzie, prestiti agevolati, anticipi rimborsabili) in sovvenzioni dirette. In particolare:
§ gli aiuti di importo limitato possono essere riconosciuti sino al 31 dicembre 2021, anziché al 30 giugno 2021.
Per recepire tale proroga, le lett. c) e d) dell’articolo qui in commento novellano rispettivamente i commi 7-bis e 7-ter dell’articolo 54;
§ il relativo importo non deve superare, al lordo di qualsiasi imposta o onere, gli 1,8 milioni di euro per impresa, anziché gli 800 mila euro, in origine previsti dal Quadro. Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti di importo limitato non devono superare i 270 mila euro, anziché i 120 mila euro. Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli gli aiuti non devono superare i 225 mila euro – anziché i 100 mila euro - per impresa.
Al fine di adeguare nel modo sopra indicato l’importo degli aiuti, la lettera a) novella i commi 1 e 2 e la lettera b) sostituisce il comma 3 dell’articolo 54.
§ inoltre, le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni descritte nella Sezione 3.1.
Al fine di introdurre tale facoltà, la lettera e) introduce un nuovo comma 7-quater nell’articolo 54.
Per un’analisi più approfondita del Quadro temporaneo e della relativa Sezione 3.1 si rinvia al tema dell’attività parlamentare “Gli aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19: il quadro europeo”.
Il comma 1, lett. f) e g), novella rispettivamente l’articolo 55, comma 8, e l’articolo 56, comma 3, del D.L. n. 34/2020, al fine di prorogare al 31 dicembre 2021 - conformemente a quanto consentito dalla quinta modifica del Quadro - i regimi di aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti e di tassi d'interesse agevolati per i prestiti pubblici, anche attraverso enti creditizi e finanziari, consentiti, rispettivamente, dalle sezioni 3.2, 3.3 e dalla sezione 3.4 del Quadro stesso.
Nel dettaglio, l’articolo 55 del D.L. n. 34/2020 traspone nell’ordinamento interno il contenuto delle sezioni 3.2 e 3.4 del Quadro, consentendo alle Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio la facoltà di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, anche attraverso enti creditizi e finanziari, per fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza. L’articolo 56 traspone il contenuto della sezione 3.3 e 3.4, consentendo ai suddetti enti di concedere, a valere su risorse proprie, misure di aiuto sotto forma di prestiti alle imprese con tassi d’interesse agevolati.
Per un’analisi più approfondita del Quadro temporaneo e della relative Sezioni 3.2, 3.3 e 3.4 si rinvia al tema dell’attività parlamentare “Gli aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19: il quadro europeo”.
Il comma 1, lett. h) abroga il comma 5 dell’articolo 57 il quale limitava al 31 dicembre 2020 la concessione - da parte degli enti territoriali e della Camere di commercio - degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19.
Rimane vigente il comma 1 dell’articolo 57, il quale, in modo più flessibile, dispone che gli aiuti in questione possono essere concessi ai sensi della sezione 3.6 del Quadro temporaneo, secondo i limiti (anche temporali dunque ora sino al 31 dicembre 2021) e secondo le condizioni fissate dalla medesima sezione (comma 1 dell’articolo 57).
Per un’analisi più approfondita del Quadro temporaneo e della relative Sezioni 3.6 si rinvia al tema dell’attività parlamentare “Gli aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19: il quadro europeo”.
Il comma 1, lett. i) e j) modifica l’articolo 60 del D.L. n. 34/2020, che consente la concessione – da parte degli enti territoriali e delle Camere di commercio - di aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia, nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 3.10 del Quadro temporaneo.
La modifica dell’articolo è finalizzata ad un adeguamento della disciplina alle modifiche introdotte dalla quinta modifica del Quadro temporaneo, ovvero ad una maggiore precisazione di quanto già previsto dal Quadro stesso.
In particolare:
§ attraverso la sostituzione del comma 4 dell’articolo 60, si dispone che gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni salariali sono concessi entro il 31 dicembre 2021, e si precisa meglio (quanto già previsto dal Quadro temporaneo) che tali aiuti operano non solo per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali, ma anche per i lavoratori autonomi sulle cui attività commerciali la pandemia ha inciso negativamente.
Rimane invariata la condizione per cui il beneficiario deve continuare a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto. Rimane fermo anche che l’imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020 (lettera i));
§ attraverso la sostituzione del comma 5 dell’articolo 60 si precisa (quanto già previsto dal Quadro temporaneo) che, per il lavoratore autonomo, la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non può superare l’80% del reddito mensile medio equivalente al salario del lavoratore autonomo (lettera j)).
Il comma 5, pima di tale intervento novellatore, fissa i limiti di sovvenzione solo per il lavoratore dipendente (non più dell’80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro).
Per un’analisi più approfondita del Quadro temporaneo e della relative Sezioni 3.10 si rinvia al tema dell’attività parlamentare “Gli aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19: il quadro europeo”.
Sempre con il fine di un adeguamento alle modifiche introdotte dalla quinta modifica del Quadro temporaneo, le lettere k) e l) intervengono sull’articolo 60-bis del D.L. n. 34/2020.
L’articolo 60-bis consente agli enti territoriali e alle Camere di commercio, a valere sulle risorse proprie, la concessione di aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti dalle imprese per le quali il focolaio di COVID-19 ha determinato la sospensione o riduzione dell’attività (con un calo di fatturato), nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 3.12 del Quadro temporaneo.
La lettera k) sostituisce la lettera a) del comma 2, dell’articolo 60-bis, prorogando al 31 dicembre 2021 tali tipologie di aiuti, e specificando conseguentemente, che essi coprono i costi fissi non coperti nel periodo compreso tra 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021.
La lettera l) novella il comma 5 al fine di innalzare l’importo massimo dell’aiuto complessivamente concedibile da 3 a 10 milioni di euro.
Per un’analisi più approfondita del Quadro temporaneo e della relative Sezioni 3.10 si rinvia al tema dell’attività parlamentare “Gli aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19: il quadro europeo”.
La lettera m) – attraverso una novella all’articolo 61 del D.L. n. 34/2020 - proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 tutte le tipologie di aiuti alle imprese che le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare ai sensi degli articoli 54 - 60-bis del D.L. n. 34/2020, secondo i limiti e le condizioni del Quadro temporaneo. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto è esteso all’annualità 2021.
Il comma 1-bis – inserito in prima lettura – interviene sulla disciplina del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’art. 10 del D.L. n. 83/2014, il quale è stato riconosciuto anche per l’anno 2020 e 2021 dall’articolo 79, comma 1 del D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”).
In particolare, il comma 1-bis in esame interviene sul comma 3 dell’articolo 10 del D.L. n. 83/2014, il quale attualmente dispone che il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFU agli aiuti "de minimis". Si rammenta che l'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro.
Sotto il profilo formale, si sottolinea che l’articolo 79 del decreto-legge n. 104 del 2020 richiama la disciplina del decreto-legge n. 83 del 2014 “per quanto non diversamente disposto dal presente articolo”. Per ragioni di chiarezza sembrerebbe preferibile modificare la disciplina del credito di imposta attualmente vigente (art. 79 del d.l. n. 104 del 2020) e non quella preesistente, a cui viene fatto rinvio per gli aspetti non normati direttamente nel 2020.
La modifica è finalizzata a prevedere che il credito d’imposta sia concesso entro il rispetto dei limiti di cui al regolamento de minimis ed entro i limiti (più ampi) consentiti dal Temporary Framework (per cui appare opportuno rinviare, supra, alla descrizione della Sezione 3.1 del Quadro).
Si osserva al riguardo che un aiuto di Stato è compatibile con la disciplina del Temporary Framework, laddove la sua disciplina sia adottata conformemente ai criteri ivi previsti e all’operatività dello stesso Quadro temporaneo, limitata al 31 dicembre 2021, e sia oggetto di previa autorizzazione da parte della Commissione UE.
Articolo 29
(Trasporto pubblico locale)
L’articolo 29, modificato al Senato, prevede il rifinanziamento, con ulteriori 800 milioni di euro per l’anno 2021, delle misure a copertura della riduzione dei ricavi delle imprese di trasporto pubblico locale, in ragione della pandemia di Covid-19 (comma 1), individuando le modalità di assegnazione di tali risorse (comma 2) e la relativa copertura finanziaria (comma 3). Si prevedono inoltre (comma 5) alcune disposizioni correttive concernenti l’assegnazione delle risorse per i servizi di trasporto pubblico aggiuntivo previste dall’articolo 22-ter del decreto-legge n.137 del 2020 e dall’articolo 1, comma 816, della legge di bilancio 2021, con particolare riferimento alle modalità di calcolo del tasso di occupazione dei mezzi, al divieto di finanziare tali servizi aggiuntivi a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, nonché alla possibilità di prevedere un indennizzo agli operatori cui sono affidati i servizi aggiuntivi nel caso di mancata prestazione dei servizi stessi per cause sopravvenute. Il comma 3-bis, introdotto al Senato, proroga non oltre il 31 luglio 2021, il divieto di applicare decurtazioni di corrispettivo o sanzioni o penali, ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale per le minori corse effettuate durante l’emergenza Covid-19
Si prevede infine la corresponsione delle risorse indicate al comma 816 della legge di bilancio 2021 anche alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi (comma 4).
Il comma 1, in particolare rifinanzia per ulteriori 800 milioni di euro per l'anno 2021, in via prioritaria (specificazione introdotta al Senato), la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, diretto a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita in ragione dell’emergenza derivante dalla pandemia di COVID-19.
La finalità dell’intervento è di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
Le risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita nel periodo dal 23 febbraio 2020, secondo la modifica introdotta al Senato, al 31 dicembre 2020 e per la parte restante fino al termine dell’applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del biennio 2018/2019, dai soggetti di cui all’articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (imprese di trasporto pubblico locale e regionale, gestione governativa della ferrovia circumetnea, concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, gestione governativa navigazione laghi ed enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost).
L’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 definisce le modalità di attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia di COVID-19 indicate all’articolo 1. In particolare la disposizione prevede che le misure siano adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati; ove ciò non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle Camere ogni quindici giorni.
In attuazione della presente disposizione sono stati emanati: il D.P.C.M. 1° aprile 2020, il D.P.C.M. 10 aprile 2020, il D.P.C.M. 26 aprile 2020, il D.P.C.M. 17 maggio 2020, il D.P.C.M. 11 giugno 2020, il D.P.C.M. 7 agosto 2020, il D.P.C.M. 7 settembre 2020, il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, il D.P.C.M. 3 novembre 2020, il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 e il D.P.C.M. 2 marzo 2021.
Il comma 2, prevede che le risorse sopra indicate siano assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
I criteri di ripartizione delle medesime risorse restano quelli definiti dal decreto di cui all’articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e dal decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
L’articolo 200, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 dispone che i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione per i soggetti aventi diritto alla medesima siano definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza Unificata.
L’articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza unificata si provvede alla definizione dei criteri e delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi e alla conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi, nonché alla ripartizione delle residue risorse di cui al comma 1, primo periodo (che fa riferimento agli ulteriori 400 milioni di euro assegnati al Fondo istituito dall’articolo 200 del decreto legge n. 34 del 2020), secondo i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Il comma 3 individua la copertura finanziaria dell’intervento per l’anno 2021, rinviando all’articolo 42, contenente le norme di copertura del provvedimento.
Il comma 3-bis, introdotto al Senato, novella l'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'articolo 13, comma 12, del decreto-legge di proroga dei termini legislativi n. 183 del 2020, estendendo il divieto di applicare decurtazioni dei corrispettivi, né sanzioni o penali anche se previste, da parte dei committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate dai gestori di tali servizi a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque fino al 31 luglio 2021 (anziché fino al 30 aprile 2021 come attualmente previsto). Si ricorda che tale disposizione non si applica al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi.
Il comma 4, lettera a) modifica il comma 2 dell’articolo 22–ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137:
§ precisando, con riferimento alle risorse aggiuntive, pari a 190 milioni di euro per l’anno 2021 destinate a finanziare i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, destinato anche agli studenti, che:
a) tali servizi aggiuntivi non devono essere finanziati “a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale”;
b) il tasso di riempimento dei servizi di trasporto pubblico locale (che, ai fini del finanziamento, dovrà essere superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto ministeriale che definisce l’attribuzione delle sopra indicate risorse ai soggetti destinatari) dovrà essere valutato anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni. Tale valutazione è effettuata coerentemente all’esito di uno specifico procedimento - previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - volto a definire il più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, nelle forme stabilite dal medesimo decreto;
§ estendendo anche alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi la possibilità di ricorrere, nei limiti di 90 milioni di euro, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada mediante noleggio di bus con conducente o con i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Si ricorda che è in corso d’esame presso la IX Commissione della Camera dei deputati l’A.C. 2663 avente ad oggetto “Modifica all'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, in materia di proroga della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno”.
Il comma 4, lettera b), modifica il comma 3 dell’articolo 22–ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 in modo da aggiungere la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero e la gestione governativa navigazione laghi ai soggetti tra i quali dovranno essere definite ed assegnate, con decreto ministeriale, le quote delle risorse sopra indicate per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
Il comma 5 modifica il comma 816, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) - che ha previsto l’istituzione di un fondo con risorse pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021 per finanziare servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale destinato anche a studenti - in termini parzialmente analoghi a quanto disposto dal comma 4 con riferimento alle risorse di cui all’articolo 22–ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
Si prevede infatti, alla lettera a), che tali servizi aggiuntivi non debbano essere finanziati “a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale” e che il tasso di riempimento dei servizi di trasporto pubblico locale -che dovrà essere superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto che definisce l’attribuzione delle su indicate risorse ai soggetti destinatari - dovrà essere valutato, ai fini dell’accesso alle risorse, anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni. Ciò coerentemente all’esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite;
Il secondo periodo dello stesso comma 816 della legge di bilancio 2021, prevede che per tali finalità le regioni e i comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al primo periodo, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Secondo le integrazioni introdotte al Senato con la lett. a-bis), a tale previsione vengono aggiunti i seguenti periodi, che specificano che le convenzioni di cui al secondo periodo possono altresì prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori economici affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell’attuazione delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.
Si dispone poi, alla lettera b) l’inclusione della gestione governativa della ferrovia circumetnea, della concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e della gestione governativa navigazione laghi, tra i destinatari delle risorse di cui al medesimo comma 816 della legge di bilancio 2021.
Con riferimento agli interventi di sostegno per il trasporto pubblico locale a fronte dell’emergenza COVID-19 si veda il paragrafo “Le misure di supporto al trasporto pubblico locale e al trasporto collettivo di lunga percorrenza nell'emergenza COVID-19”, pubblicato sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.
L’articolo 29-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato prevede delle misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica o ibrida per i veicoli adibiti al trasporto merci.
In particolare l'articolo estende, in via sperimentale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in questione fino al 31 dicembre 2021, le misure incentivanti già previste per gli altri veicoli, per la trasformazione del motore dei veicoli appartenenti alle categorie N2 e N3 (veicoli adibiti a trasporto merci) con motori a trazione elettrica ovvero ibrida.
L’articolo 29-ter, introdotto al Senato, modifica il regime di ammissibilità degli aiuti alle imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di sevizio pubblico, di cui ai commi 113-115 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2020 prevedendo che gli stessi debbano essere riconosciuti nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ma sopprimendo il divieto di cumulo con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo di aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, previsto nel testo del citato decreto-legge.
Nello specifico viene modificato il comma 115 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2020.
Si segnala che la modifica proposta andrebbe coordinata con quanto già disposto dal comma 113 dell’articolo 1, del decreto-legge n. 160 del 2019 che prevede che le risorse assegnate ai sensi dello stesso comma debbano essere attribuite nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti
L’articolo 1, commi 113-115, della legge n. 160 del 2019, successivamente più volte novellati prevedono risorse, pari a 53 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di sevizio pubblico attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale.
Una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse è destinata al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, concernenti gli acquisiti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 e adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada delle imprese che svolgono servizi di trasporto passeggeri non assoggettati ad obblighi di servizio pubblico mediante noleggio di autobus con conducente, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 anche mediante contratti di locazione finanziaria. Il contributo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica prevista.
Si prevede poi il finanziamento gli investimenti avviati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 160 del 2019 fino al 31 dicembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, delle imprese che svolgono servizi di trasporto passeggeri non assoggettati ad obblighi di servizio pubblico mediante noleggio di autobus con conducente, e delle imprese che svolgono servizi automobilistici interregionali di competenza statale, e di categoria M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t) o M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t), con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI.
Articolo 29-quater
(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)
L'articolo 29-quater, introdotto nel corso dell'esame in Senato, interviene in materia di infrastrutture stradali modificando l'articolo 1, comma 722 della legge n. 178 del 2020.
In particolare l'articolo in questione posticipa alla data del 31 luglio 2021 il termine, originariamente fissato al 30 aprile di quest'anno, entro il quale dovranno essere versati gli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante l'infrastruttura Autostradale A22 Brennero-Modena.
Articolo 30, commi 1 e 2
(Disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio)
L'articolo 30, comma 1, proroga (dal 31 marzo al 31 dicembre 2021, a seguito di una modifica approvata dal Senato) l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati. Incrementa (da 82,5 a 330 milioni di euro, a seguito della medesima modifica approvata dal Senato) il fondo destinato al ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle entrate conseguente a tali esoneri.
Sono prorogate (dal 31 marzo al 31 dicembre 2021) le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse.
Sono altresì prorogate, per il medesimo periodo, le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.
Le disposizioni in esame novellano l'art. 9-ter, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. decreto ristori, convertito dalla legge n. 176 del 2020), prorogando i termini temporali ivi previsti.
Il comma 1, lettera a) - modificando il comma 2 dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 137 - esonera, fino al 30 giugno 2021, nel testo originario del decreto-legge, gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e di bevande (v. infra) dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020, n. 160 del 2019). La disposizione mira a favorire la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologiche da COVID-19.
Come sopra accennato, durante l'esame in Senato tale proroga è stata estesa al 31 dicembre 2021.
La disposizione in esame si applica alle diverse tipologie di esercizi - titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico - elencate dall'art. 5, comma 1, della legge n. 287 del 1991 ("Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi"). Si tratta di:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
L'esonero in parola era già stato previsto dall'art. 181, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto rilancio, convertito dalla legge n. 77 del 2020) dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, indi prorogato dal decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. decreto agosto, convertito della legge n. 126 del 2020) e, fino al 31 marzo 2021, dal citato art. 9-ter del decreto-legge n. 137 del 2020. Quest'ultimo termine è quindi prorogato al 31 dicembre.
Si rammenta che, nell'ambito di una riforma complessiva prevista dalla legge n. 160 del 2019 (bilancio 2020), il comma 816 istituisce il canone unico che, dal 2021, sostituisce la Tosap, il Cosap, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'uso o l'occupazione delle strade (di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone - prevede il citato comma 816 - è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
L'art. 9-ter, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020, inoltre, stabilisce esplicitamente che si debba tener conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge n. 162 del 2019, (conv. dalla legge n. 8 del 2020). A tale riguardo si ricorda che l'art. 1, comma 847, della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160 del 2019) ha abrogato l'intero Capo II del d.lgs. n. 507 del 1993 (concernente la Tosap) e l’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 (in materia di Cosap) a decorrere dal 1° gennaio 2020. Tuttavia, l'art. 4, comma 3-quater, D.L. n. 162 del 2019 (c.d. decreto fiscale, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8 del 2020) prevede che tali abrogazioni non abbiano effetto, limitatamente all'anno 2020.
Il comma 1, lettera a) in parola - modificando il comma 3 dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 137 - stabilisce che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (di cui al Titolo X del decreto legislativo n. 114 del 1998), sono esonerati - fino al 30 giugno 2021 nel testo originario del decreto-legge - dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate (di cui all'art. 1, comma 837 e seguenti, della citata legge di bilancio per il 2020 n. 160 del 2019).
Come sopra accennato, durante l'esame in Senato tale proroga è stata estesa al 31 dicembre 2021.
Tale esonero era già stato previsto fino al 30 aprile 2020 dall'art. 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 ("decreto rilancio", convertito dalla legge n. 77 del 2020), indi prorogato dal decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. decreto agosto, convertito della legge n. 126 del 2020) e, fino al 31 marzo 2021, dal citato art. 9-ter del decreto-legge n. 137 del 2020, termine qui prorogato al 31 dicembre.
Si ricorda che il canone in oggetto è stato istituito nell'ambito della richiamata riforma (art. 1, commi da 837 a 847 della legge n. 160 del 2019) e ha sostituito la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e del canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446. Il richiamato articolo 45 del decreto legislativo n. 507 del 1993 disciplina le occupazioni temporanee di spazi e aree pubbliche, nel qual caso la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. L’articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 si riferisce invece al canone per l’occupazione dei medesimi spazi e aree, che consente a comuni e province di prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone.
Il comma 1, lettera b) - modificando il comma 4 dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 137 - stabilisce che, per l'anno 2021, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, sono presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria. Ciò è posto in deroga alla disciplina sullo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui al D.P.R. n. 160 del 2010, il quale reca puntuali prescrizioni in merito alla presentazione in via telematica delle domande indirizzate al SUAP medesimo[217]. Si prevede inoltre l'esenzione dall'imposta di bollo (di cui al D.P.R. n. 642 del 1972).
Tale disposizione riprende quanto già previsto dall'art. 181, comma 2, del d-l n. 34 del 2020 fino al 31 dicembre 2020 e poi confermato dall'art. 9-ter del decreto-legge n. 137 fino al 31 marzo 2021, termine qui prorogato al 31 dicembre 2021.
Il medesimo comma 1, lettera b) - modificando il comma 5 dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 137 - stabilisce che gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti, destinatari delle disposizioni in esame, possono effettuare la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento. Tali elementi dovranno comunque essere funzionali alle attività (ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande e simili) previste dall'art. 5 della legge n. 287 del 1991 (v. supra).
La posa di tali opere amovibili non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio").
L'art. 21 del Codice disciplina le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di interventi su beni culturali ivi elencati. Tenuto conto della disposizione in esame, sembra pertinente la disposizione di cui al comma 4 secondo la quale "l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente" in relazione alla collocazione di opere amovibili in spazi di interesse culturale.
L’art. 146 del Codice riguarda l'autorizzazione paesaggistica e prevede un regime ordinario e un regime semplificato per interventi di lieve entità. Tale autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio (art. 146, comma 4).
Si prevede, inoltre, che alla posa in opera delle strutture amovibili in oggetto non si applichi il limite temporale di novanta giorni per la loro rimozione (di cui all’art. 6 co. 1, lettera e-bis), del D.P.R n. 380 del 2001, recante il testo unico in materia edilizia). In base a tale disposizione (fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel citato codice dei beni culturali e del paesaggio) rientrano tra gli interventi eseguibili, senza alcun titolo abilitativo, le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.
Tali disposizioni riproducono quanto già previsto dall'art. 181, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 fino al 31 dicembre 2020 e poi confermato dall'art. 9-ter del decreto-legge n. 137 fino al 31 marzo 2021, termine qui prorogato al 31 dicembre 2021.
Il comma 1, lettera c), innalza a 330 milioni di euro (a seguito delle modifiche approvate dal Senato) la dotazione del fondo destinato a provvedere al ristoro dei comuni, in vista delle minori entrate a seguito degli esoneri dal pagamento dei canoni. Il testo originario del decreto-legge innalzava da 82,5 a 165 milioni tale stanziamento.
Si tratta del fondo previsto, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, dal comma 6 dell'art. 9-ter del decreto-legge n. 137 del 2020, qui novellato. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La novella in esame specifica che il riparto possa essere effettuato da "uno o più decreti" e fissa il termine per l'emanazione degli stessi al 30 giugno 2021 (sostituendo il precedente terminea, scaduto, posto dal decreto-legge n. 137 del 2020).
Per il riparto delle risorse stanziate per il 2020 ed i relativi criteri, v. il decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2020.
Il comma 2 (modificato dal Senato) reca la norma per la copertura degli oneri. Vi si provvede:
§ quanto a 82,5 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 42 del decreto-legge in esame;
§ quanto a 165 milioni di euro (pari all'ulteriore incremento disposto dal Senato), mediante corrispondente riduzione per l’anno 2021 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 120, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, recante la copertura degli oneri derivanti dal credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, ivi disciplinato.
L'articolo 30, comma 2-bis, introdotto dal Senato, estende all'anno 2021 la possibilità per le regioni e gli enti locali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica in corso, in deroga alle disposizioni vigenti.
Il comma in esame novella l'art.109 del decreto-legge n.18 del 2020, ai commi 1, 1-bis e 2, con cui la predetta facoltà era stata attribuita ai medesimi enti territoriali per il 2020 "[i]n considerazione della situazione di epidemiologica da COVID-19".
La prima delle novelle, nello specifico, riguarda il comma 1 del citato art.109, la cui efficacia è estesa all'anno 2021 sì da consentire alle regioni e alle province autonome, anche per il corrente anno, di impiegare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento delle richiamate spese in relazione all'emergenza in corso, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione stabilite dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118[218].
L'art. 42, comma 6, di detto d.lgs. stabilisce che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le seguenti finalità, in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
L'art.109, comma 1, prevede che tale facoltà possa essere esercitata ferme restando le priorità relative: i) alla copertura dei debiti fuori bilancio[219]; ii) alla salvaguardia degli equilibri di bilancio[220].
La seconda delle novelle recate dalla disposizione in esame incide sul comma 1-bis dell'art.109 del D-L n.18/2020.
Tale comma - nel testo vigente - consente alle regioni e alle province autonome di poter utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione del 2019 già a partire dall'approvazione da parte della giunta del rendiconto riferito a tale annualità. La disposizione prevede che tale utilizzo preceda sia l'approvazione del rendiconto[221] da parte del consiglio regionale o provinciale, sia il giudizio di parificazione[222], che è svolto a cura delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (e che si esprime sul disegno di legge che la giunta presenta all'organo consigliare).
Il comma in esame mira ad estendere al 2021 la possibilità di utilizzare (anche) la quota libera dell'avanzo di amministrazione del 2020 sin dal momento in cui interviene la deliberazione della giunta della regione o della provincia autonoma di approvazione del rendiconto riferito a tale annualità (dunque prima dell'approvazione del consiglio regionale e del giudizio di parificazione).
La terza novella al citato art. 109 del D.L. n.18/2020 estende al 2021 l'arco temporale di vigenza del comma 2, primo periodo, che attribuisce anche agli enti locali la facoltà di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in deroga alle disposizioni recate dal TUEL, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Nello specifico, l’articolo 187, comma 2, del TUEL dispone, in modo per molti aspetti analogo a quanto previsto dall'art. 42, comma 6, del d.lgs. n.118/2011 per le regioni e le province autonome, che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio, per specifiche finalità, indicate in ordine di priorità: per la copertura dei debiti fuori bilancio; per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (nel caso in cui non possa provvedersi con mezzi ordinari); per il finanziamento di spese di investimento; per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; per l'estinzione anticipata dei prestiti.
La disposizione prevede che tale facoltà possa essere esercitata per le medesime finalità di finanziamento delle spese correnti dirette a fronteggiare l'emergenza in corso, ferme restando le priorità relative: i) alla copertura dei debiti fuori bilancio[223]; ii) alla salvaguardia degli equilibri di bilancio[224].
Si segnala peraltro che il successivo periodo dell'art.109 del D.L. n.18/2020 - non inciso dalla disposizione in esame - autorizza l'utilizzo dell'avanzo libero, di cui al precedente periodo, per una percentuale non superiore all'80 per cento, già dal momento in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019.
Ciò anche nell'eventualità in cui l'ente locale sia in esercizio provvisorio, a condizione che l'organo di revisione abbia formulato la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto ai sensi del TUEL.
Tale previsione di cui al secondo periodo del comma 2 dell'art.109, che permette agli enti locali l'utilizzo (di una quota pari all'80 per cento) dell'avanzo libero sin dal momento in cui l'organo esecutivo approva lo schema di rendiconto di gestione 2020, rimane circoscritta al 2020, a differenza di quanto accade, come detto, per le regioni.
Infine, una quarta novella al richiamato art.109 investa la relativa rubrica, che assume è ora la seguente: "Utilizzo avanzi per spese di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19" (prima della modifica il riferimento era alle spese correnti).
Articolo 30, comma 3
(Proroghe questionari fabbisogni standard enti locali)
L’articolo 30, comma 3, modifica termine entro il quale gli enti locali sono chiamati a restituire i questionari, pubblicati nell’anno 2021, necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli enti locali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.
Il comma 3 incrementa a 180 giorni detto termine, altrimenti pari a 60 giorni, che decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei predetti questionari.
Occorre in proposito ricordare che il mancato invio delle informazioni richieste è sanzionato ai sensi della legislazione vigente (v.infra).
Si tratta dei questionari a cura della società Società Soluzioni per il sistema economico-Sose s.p.a, che si inseriscono nell'ambito del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard.
Tale processo prevede, ai sensi dell'art. 5 del citato d.lgs. n.216 del 2010, "Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province", la predisposizione da parte di Sose delle metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e alla determinazione dei relativi valori in modo da valorizzare le caratteristiche individuali dei singoli enti locali.
A tal fine, si tiene conto, fra l'altro, dell'ampiezza demografica, delle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento al livello di infrastrutturazione del territorio, della presenza di zone montane, delle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti, del personale impiegato, dell'efficienza, dell'efficacia, della qualità dei servizi erogati, nonché del grado di soddisfazione degli utenti.
Alla stessa società è demandato il compito di monitorare la fase applicativa e di aggiornare le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard.
Per poter perseguire tali finalità, l'art. 5, comma 1, lettera c), del D.lgs. n.216 attribuisce a Sose la facoltà di predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli enti locali.
Questi ultimi sono tenuti a restituire le informazioni richieste in via telematica entro sessanta giorni dalla pubblicazione, termine che, come detto, ai sensi della disposizione in commento, per l'anno 2021 è di 180 giorni.
Qualora gli enti locali non adempiano a tale obbligo, è prevista la sospensione dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all'ente locale e la pubblicazione dell'ente inadempiente nel sito internet del Ministero dell'interno.
Le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard predisposte da Sose, con la collaborazione dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale, sono sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard per l'approvazione.
Si segnala che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 febbraio 2021 è stata data comunicazione della data in cui è disponibile sul sito internet Opencivitas di SOSE S.p.a. il questionario unico FC60U per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni a statuto ordinario e per i comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali. Con riferimento a tale questionario, la restituzione da parte degli enti interessati dovrà avvenire entro il 28 agosto 2021, cioè entro 180 giorni, e non 60, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, avvenuta 1° marzo 2021.
Come precisa SOSE[225], il Questionario unico FC60U si compone di due moduli.
Il primo modulo ("Dati strutturali") raccoglie le informazioni in merito alle caratteristiche dell’ente e del territorio, nonché alle risorse a disposizione per la produzione dei servizi svolti per le funzioni di istruzione pubblica, settore sociale e asili nido, amministrazione, gestione e controllo (ufficio tecnico), polizia locale, viabilità e trasporti e gestione del territorio e dell’ambiente.
Il secondo modulo ("Dati relativi al personale e dati contabili") raccoglie le informazioni riguardanti le consistenze e le spese del personale addetto a ciascun servizio e riguardanti le entrate (accertamenti) e le spese (impegni) correnti per ogni servizio.
Analoga misura di differimento del termine per la restituzione dei questionari SOSE sui fabbisogni standard da parte degli enti locali interessati era stata adottata nel 2020.
L'art. 110 del decreto-legge n.18 del 2020[226] (come modificato da ultimo dall'art. 17, comma 4-bis, D.L. n.76 del 2020[227]) aveva differito, fissandolo al 31 dicembre 2020, anche in quel caso in deroga alla richiamata legislazione vigente, il termine per la restituzione, da parte delle Province e delle Città Metropolitane, del questionario SOSE denominato FP20U e, da parte dei comuni, del questionario denominato FC50U.
Come precisa la relazione illustrativa, il comma 3 risulta finanziariamente neutrale, in quanto si limita a disporre un allungamento dei tempi di restituzione dei questionari per i fabbisogni standard da parte degli enti locali interessati, senza che ciò possa incidere sull’ammontare complessivo delle risorse da ripartire prendendo a riferimento i fabbisogni stessi.
Articolo 30, comma 4
(Differimento del termine per l'approvazione
dei bilanci degli enti locali)
L’articolo 30, comma 4 dispone un’ulteriore proroga, dal 31 marzo al 30 aprile 2021, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
Come precisa la relazione illustrativa, anche il nuovo differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione è disposto in ragione dell'emergenza sanitaria.
Occorre peraltro segnalare che l'art.3, comma 2, del D.L. n.56/2021, entrato in vigore successivamente al decreto legge in esame, ha disposto un ulteriore differimento del termine per la presentazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 degli enti locali. Il termine vigente è ora dunque quello del 31 maggio e fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio.
La disposizione in commento (così come quella recata al citato D.L. n.56/2021) opera in deroga all'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
L’art. 151, comma 1, del TUEL fissa infatti al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, qualora sussistano motivate esigenze.
Tale disposizione era peraltro stata già oggetto di deroga, per l'anno 2021, ai sensi dell’art. 106, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Quest'ultimo ha infatti disposto, per l'esercizio 2021, il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 al 31 gennaio 2021.
Successivamente il decreto del Ministro dell'interno 13 gennaio 2021 aveva ulteriormente differito tale termine al 31 marzo.
Il TUEL (all'art.151, comma 1, terzo periodo) consente, infatti, un differimento dei termini, in presenza di motivate esigenze, da effettuare con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il decreto ministeriale del 13 gennaio era stato preceduto: i) da una esplicita richiesta in tal senso da parte dell’Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dell’Unione province d’Italia (U.P.I.), motivata da esigenze connesse dall’emergenza epidemiologica che non consentivano di assicurare il rispetto degli adempimenti contabili nei termini previsti dalla legislazione vigente; ii) dal parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio scorso.
La disposizione in commento riscontra le richieste di ANCI e UPI di un ulteriore differimento del termine.
In proposito, i rispettivi Presidenti delle due associazioni hanno rappresentato al Ministro dell'interno, con lettera del 17 marzo scorso, l'esigenza di un ulteriore rinvio del termine motivandola sulla base di due considerazioni: i) come la recrudescenza dell'emergenza sanitaria "stia incidendo sulle effettive disponibilità di personale, sia per contagio diretto che per le misure di cautela di volta in volta necessarie, andando così ad aggravare una condizione di deficit strutturale diffuso"; ii) come la sussistenza di "un quadro complessivamente ancora incerto sul versante delle risorse effettivamente disponibili per il 2021", imponesse di attendere l'approvazione di misure governative di ristoro (poi confluite nel decreto legge in esame).
Il comma 4, in conseguenza del differimento del termine per la deliberazione del bilancio preventivo, autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio sino al 30 aprile 2021.
Ai sensi dell'art.163 del TUEL si ricade nell'esercizio provvisorio se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria (ai sensi dell'art. 222 del TUEL).
Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese richiamate, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione: a) delle spese tassativamente regolate dalla legge; b) di quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) di quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
La disposizione in esame - come si legge nella relazione tecnica - riveste carattere ordinamentale e non determina effetti finanziari per la finanza pubblica.
Articolo 30, comma 4-bis
(Modifiche in materia di rimborso di titoli di viaggio,
di soggiorno e di pacchetti turistici)
Il comma 4-bis dell'articolo 30, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, novella l'art. 88-bis del D.L. n. 18 del 2020 ("Cura Italia") in materia di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici, anche in relazione alla sospensione di viaggi e iniziative di istruzione. Oltre all'estensione a ventiquattro mesi del periodo di validità dei voucher emessi a titolo di rimborso la nuova disposizione prevede che nei casi cui il titolo di viaggio, il soggiorno e il pacchetto turistico sia stato acquistato attraverso agenzia di viaggi o un portale di prenotazione con il consenso delle parti, il voucher possa essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, ovvero, possa essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione sia stato effettuato dalla stessa.
Il comma in esame propone novelle all'art. 88-bis del D.L. n. 18 del 2020 ("Cura Italia", conv. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato dal d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla L. n. 77 del 2020). Esso estende il periodo di validità, da diciotto a ventiquattro mesi dalla data di emissione, del voucher riconosciuto in relazione a contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico (modifiche ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'art. 88-bis).
L'articolo 88-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 ("Cura Italia"), nel testo vigente, prevede che, al verificarsi di determinate circostanze ivi elencate e connesse all'emergenza epidemiologica, con riferimento a diverse tipologie di contratti di trasporto, di soggiorno e di pacchetto turistico, si applichi la disciplina in materia di impossibilità totale della prestazione recata dall'art. 1463 del codice civile. In tali casi, quindi, la parte liberata dalla prestazione non può chiedere il corrispettivo e deve restituire quanto già ricevuto.
La norma si applica alle prestazioni dovute in relazione a contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, nonché ai contratti di soggiorno, ai contratti di pacchetto turistico. In particolare si tratta (comma 1) dei:
a) contratti - da eseguirsi nel periodo di quarantena o permanenza domiciliare - stipulati dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020 (conv. legge n. 13 del 2020) e dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020;
b) contratti stipulati da soggetti destinatari dei provvedimenti di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai D.P.C.M. adottati ai sensi dei su citati decreti-legge, da eseguirsi nei periodi di efficacia di tali decreti;
c) contratti- da eseguirsi nel periodo di quarantena, permanenza domiciliare o ricovero - sottoscritti da soggetti risultati positivi al virus COVID-19 nei confronti dei quali è disposta la quarantena oppure la permanenza domiciliare fiduciaria, con sorveglianza attiva, ovvero il ricovero presso strutture sanitarie;
d) contratti stipulati dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai D.P.C.M. adottati in attuazione dei decreti legge su ricordati da eseguirsi nei periodi di efficacia di tali decreti;
e) contratti sottoscritti da soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020 (conv. legge n. 13 del 2020) e dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
f) contratti sottoscritti dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della emergenza epidemiologica in atto.
Il comma 2 riguarda la documentazione che deve essere necessariamente comunicata ai fini del rimborso.
Il comma 3 riguarda le modalità di rimborso. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'interessato, il vettore o la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro diciotto mesi dalla data di emissione.
Il comma 4 prevede che il diritto di recesso può essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica in atto. In tali casi il vettore ne dà tempestiva comunicazione all'acquirente e entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro diciotto mesi dall'emissione.
I commi 5-7 e 9 disciplinano le modalità di esercizio del diritto di recesso dai contratti relativi ai pacchetti turistici stipulati con strutture ricettive e organizzatori di pacchetti turistici.
Il comma 5 consente alle strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in alternativa, di offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, procedere al rimborso del prezzo o, infine, emettere un voucher, da utilizzare entro diciotto mesi dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
Il comma 6 consente ai soggetti individuati dal comma 1 che hanno stipulato contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, contratti di soggiorno o di pacchetto turistico, l'esercizio del diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
In tali casi, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, procedere al rimborso oppure emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro diciotto mesi dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. Il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 60 giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.
Il comma 7 consente agli organizzatori di pacchetti turistici l'esercizio del diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico stipulati con i soggetti indicati dal comma 1 e aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri. Anche in tali casi, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, procedere al rimborso oppure emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro diciotto dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. Il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 60 giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.
Il comma 9 prevede che, nei predetti casi di esercizio del diritto di recesso, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all'emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro diciotto mesi dall'emissione.
La medesima estensione a ventiquattro mesi è prevista per i voucher eventualmente emessi a titolo di rimborso a seguito di sospensione di viaggi e iniziative di istruzione (modifica al comma 8 dell'art. 88-bis). Tale comma 8 reca la disciplina sul mancato svolgimento dei viaggi e iniziative di istruzione sospesi a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. In caso di mancato svolgimento dei predetti viaggi e iniziative, è previsto un rimborso, che può essere effettuato anche mediante un voucher di pari importo.
È sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado nonché, secondo per i soggiorni di studio degli studenti del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca previsti per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
Il medesimo comma 4-bis estende da diciotto a ventiquattro mesi anche il periodo di validità del voucher previsto dal comma 11 dell'articolo 88-bis.
Il comma 11 dell'art. 88-bis prevede, nel testo vigente, che - fuori dei casi previsti dai commi da 1 a 7 - per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui all'articolo 88-bis instaurati con effetto dall'11 marzo al 30 settembre 2020 "nell'intero territorio nazionale", anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica, la controprestazione già ricevuta può essere restituita con un voucher che deve essere emesso entro 14 giorni dall'esercizio del recesso di pari importo e valido per diciotto mesi dalla emissione.
La disposizione in commento interviene anche sul comma 12-bis dell'art. 88-bis, sostituendo il riferimento a "diciotto mesi" con quello a "ventiquattro mesi".
Tale disposizione, nella sua formulazione vigente, stabilisce che
§ la nuova durata della validità pari a diciotto mesi si applichi anche ai voucher emessi precedentemente all'entrata in vigore della disposizione in esame;
§ in ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui all'art. 88-bis del DL n. 18, sia corrisposto il rimborso dell'importo versato, entro 14 giorni dalla richiesta;
§ il rimborso del voucher relativo a contratti di trasporto (aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre) può essere richiesto decorsi 12 mesi dall'emissione e viene corrisposto entro 14 giorni dalla richiesta.
Il nuovo comma 4-bis interviene poi sul comma 10 dell'articolo 88-bis. Il comma 10 prevede che le disposizioni relative al rimborso trovino applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio, il soggiorno e il pacchetto turistico sia stato acquistato attraverso agenzia di viaggi o un portale di prenotazione. Il comma 4-bis in esame aggiunge al comma 10 un ulteriore periodo, il quale prevede che nei casi cui il titolo di viaggio, il soggiorno e il pacchetto turistico sia stato acquistato attraverso agenzia di viaggi o un portale di prenotazione con il consenso delle parti, il voucher possa essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, ovvero, possa essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione sia stato effettuato dalla stessa.
Articolo 30, comma 5
(Disposizioni in materia di TARI e tariffa corrispettiva)
L’articolo 30, comma 5, reca disposizioni finalizzate, da un lato, a prorogare al 30 giugno 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva e, dall’altro, a disciplinare i termini di comunicazione della scelta delle utenze non domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai c.d. rifiuti assimilati. Tali termini di comunicazione sono stati modificati nel corso dell’esame al Senato.
Prima di illustrare il dettaglio delle disposizioni recate dal comma in esame è utile richiamare la disciplina vigente in materia di TARI e tariffa corrispettiva.
La tassa sui rifiuti (TARI) – come viene ricordato nella sezione apposita del sito web del Ministero dell’economia e delle finanze[228] – è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.
I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo. In tal caso la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013).
Disposizioni in materia di TARI sono state dettate con la legge di bilancio 2019 e con il decreto-legge n. 124 del 2019. Di tali disposizioni (una sintesi delle quali è disponibile nel paragrafo “TARI” della scheda web Superbonus e tassazione immobiliare) si ricorda in particolare quella recata dall’art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 124/2019, che ha fissato al 30 aprile il termine di deliberazione delle tariffe TARI per l'anno 2020. Tale proroga – come sottolineato nel dossier relativo al ddl di conversione del D.L. 124/2019 – è “legata alla recente emanazione della prima direttiva ARERA sui costi del servizio rifiuti in base alla quale dovranno essere formulati o riformulati i piani finanziari relativi al 2020 e si applica anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”.
Si fa notare che la delibera ARERA a cui si fa riferimento (delibera 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/rif.) è stata modificata da successive delibere dell’ARERA volte a tenere in considerazione gli effetti dell’emergenza COVID-19 in atto (in particolare si fa riferimento alla delibera n. 238/2020 e alla delibera 24 novembre 2020, n. 493).
Il primo periodo del comma dispone che, limitatamente all'anno 2021, in deroga alla normativa vigente (art. 1, comma 169, L. 296/2006 e art. 53, comma 16, L. 388/2000), i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.
Si ricorda che il richiamato comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
L’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, dispone, analogamente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali … e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”.
Si ricorda altresì che il comma 683 della L. 147/2013 dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”.
Si valuti pertanto l’opportunità di precisare che la deroga disposta opera anche nei confronti del citato comma 683.
Si ricorda altresì che, per il 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è fissato al 30 aprile 2021 dal comma 4 dell’articolo in esame.
La norma in esame consente quindi agli enti locali, per il 2021, di provvedere alle deliberazioni in materia di TARI e tariffa corrispettiva entro i due mesi successivi al termine (fissato dal precedente comma 4) per l’approvazione del bilancio di previsione.
Si riprende in questa sede quanto già sottolineato (nel dossier relativo al ddl di conversione del D.L. 124/2019) in relazione alla proroga disposta per il 2020, vale a dire che “l’impossibilità di acquisire tempestivamente il piano finanziario di gestione ha spesso esposto i Comuni al rischio di non potere approvare per tempo le tariffe TARI (o non poterle compiutamente aggiornare). Separando il termine di approvazione delle tariffe TARI da quello di approvazione del bilancio comunale, si concede, pertanto, ai Comuni più tempo per la ricezione dei piani finanziari la cui tempistica di acquisizione non è nella disponibilità dell’ente locale e per il conseguente aggiornamento della disciplina del prelievo”.
Il secondo periodo del comma in esame stabilisce che le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.
Si fa notare che i primi due periodi del comma in esame recano disposizioni analoghe a quelle già recate, per il 2020, dall’art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 124/2019 che, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, ha fissato la data del 30 aprile per l’approvazione di tariffe e regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.
Il terzo periodo dispone che, in caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.
Il quarto periodo introduce una disposizione finalizzata a consentire l’applicazione della norma (recata dall’art. 3, comma 12, del d.lgs. 116/2020, che ha riscritto il comma 10 dell’art. 238 del d.lgs. 152/2006) volta a regolare le riduzioni tariffarie per quelli che un tempo erano definiti i “rifiuti speciali assimilabili/assimilati agli urbani”.
Nel corso dell’esame al Senato il periodo in esame è stato modificato in modo che il richiamo normativo che nel testo originario fa riferimento alla disposizione recata dal d.lgs. 116/2020, sia adesso riferito all’art. 238 del d.lgs. 152/2006.
Come poc’anzi sottolineato, il comma 12 dell’art. 3 del d.lgs. 116/2020 ha riscritto il comma 10 dell’art. 238 del Codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006) ove è contenuta la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
Tale riscrittura è conseguente alla scomparsa, dal testo del Codice, della nozione di “rifiuti speciali assimilabili/assimilati agli urbani”.
Nel testo del Codice previgente alle modifiche operate dal d.lgs. 116/2020, erano considerati rifiuti urbani non solo quelli domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, ma anche “i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità…”. Nel medesimo testo previgente, il comma 10 dell’art. 238 si limitava a disporre che “alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi”.
Il nuovo testo del Codice, come modificato dal d.lgs. 116/2020, prevede che tra i rifiuti urbani rientrano “i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies” (art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)).
In virtù di tale ridefinizione, il nuovo testo del comma 10 dell’art. 238 (come riscritto dall’art. 3, comma 12, del d.lgs. 116/2020) dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 (cioè, nei fatti, in via approssimativa, quelli che nel testo previgente del Codice erano indicati come rifiuti assimilati) che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
Il nuovo testo del citato comma 10 dispone altresì che tali utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni (salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale).
È proprio alle modalità e ai termini di effettuazione di tale scelta che fa riferimento il periodo in esame.
La norma in esame disciplina il termine di comunicazione (al comune o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva) della scelta delle utenze non domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai c.d. rifiuti assimilati.
Rispetto al testo originario, che prevede che tale scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio di ciascun anno, il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate dal Senato prevede:
- che la comunicazione deve avvenire entro il 30 giugno di ciascun anno;
- che la stessa abbia effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo;
- che, solo per l’anno 2021, la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio, con effetto dal 1° gennaio 2022.
Articolo 30, comma 6
(Modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento degli asili nido)
Il comma 6 dell’articolo 30 è volto a modificare le modalità di ripartizione delle risorse destinate, nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale, al potenziamento degli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna.
A tal fine, la disposizione in esame modifica il comma 449, lettera d-sexies, dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, recante i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, nella parte in cui stabilisce le modalità per la ripartizione della quota di risorse del Fondo stanziata dalla legge di bilancio per il 2021, destinata al potenziamento degli asili nido, come segue:
- il comma 791 della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020) ha disposto un incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale destinato:
· allo sviluppo dei servizi sociali, svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, nella misura di 215,9 milioni di euro per l’anno 2021, 254,9 milioni per l’anno 2022, 299,9 milioni per l’anno 2023, 345,9 milioni per l’anno 2024, 390,9 milioni per l’anno 2025, 442,9 milioni per il 2026, 501,9 milioni per il 2027, 559,9 milioni per il 2028, 618,9 milioni per il 2029 e 650,9 milioni a decorrere dal 2030;
· al potenziamento degli asili nido dei comuni delle RSO e delle regioni Siciliana e Sardegna, nella misura di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno 2023, 200 milioni di euro per l’anno 2024, 250 milioni di euro per l’anno 2025 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
- il comma 792 integra la disciplina del riparto del Fondo di solidarietà comunale, contenuta al citato comma 449 della legge n. 232/2016, al fine di ricomprendervi i criteri e le modalità di riparto delle quote incrementali del Fondo stanziate per servizi sociali e per il potenziamento degli asili nido. Per quel che riguarda, in particolare, i contributi per gli asili nido – mediante l’inserimento della lettera d-sexies) nel comma 449 – si prevede essi, negli importi sopra indicati:
· sono finalizzati ad incrementare l’ammontare dei posti disponili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione con età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido".
· sono ripartiti, nell’ambito del DPCM di riparto del Fondo di solidarietà comunale, su proposta della Commissione tecnica sui fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, da adottare entro il 31 marzo 2022, sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse assegnate (lett. d-sexies del comma 449).
Le somme dei suddetti contributi che a seguito del monitoraggio non risultano destinate al potenziamento dei posti di asilo nido (ovvero ai servizi sociali) sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228[229].
Il comma 6 in esame sostituisce il terzo e il quarto periodo della lettera d-sexies) del citato comma 449, al fine di precisare:
- che le risorse destinate al potenziamento degli asili nido comunali sono ripartite, anziché nell’ambito del DPCM di riparto del Fondo di solidarietà comunale, con apposito decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Resta ferma la previsione della proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard per l’adozione del decreto, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione “Asili nido” approvati dalla stessa Commissione.
- che con il medesimo decreto di ripartizione del Ministero dell’interno sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse stesse.
La precedente formulazione prevedeva, invece, l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard da adottare entro il 31 marzo 2022, per la disciplina delle modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse assegnate.
Si osserva che, come sopra esplicitato, la legge di bilancio del 2021, ha già definito tali obiettivi al comma 792, articolo 1, integrando in tal modo la disciplina del riparto del Fondo di solidarietà comunale.
Secondo quanto esposto nella relazione illustrativa al provvedimento, le modifiche introdotte alla lettera d-sexies) del comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 hanno come obiettivo principale quello di armonizzare l’intervento di potenziamento degli asili nido, introdotta dalla legge di bilancio per il 2021, con le omologhe linee di intervento, di più ampia portata, definita nell’ambito del PNRR.
Con riferimento a queste linee di intervento, si ricorda che il PNRR ha previsto la destinazione al Piano Asili Nido e servizi integrati, nell’ambito degli obiettivi della componente 1 della missione 4 (Potenziamento delle competenze e diritto allo studio), di risorse pari a 3,6 miliari di euro stanziate a valere sul programma Next Generation EU (NGEU) e a 300 milioni di euro mediante riprogrammazione di risorse appostate nei bilanci per il sessennio 2021-2026.
Resta inoltre ferma la procedura per il recupero delle somme in caso di mancato utilizzo secondo gli obiettivi fissati, sopra illustrata.
L’articolo 30, comma 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, attribuisce la possibilità per gli enti locali di avvalersi della Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani per l’adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo.
In particolare si prevede uno stanziamento, per l'anno 2021, di un importo pari a 500.000 euro per il finanziamento, tra l'altro, di studi di fattibilità e dei relativi piani economico finanziari per la costruzione, l’ampliamento e il miglioramento, nonché il completamento e la messa a norma degli impianti sportivi comunali anche al fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e di riduzione del rischio di trasmissione del contagio da COVID-19.
Il comma 6-ter dispone in ordine alla copertura degli oneri.
Articolo 30, comma 6-quater
(Centri estivi e povertà educativa)
Il comma 6-quater dell’articolo 30, inserito nel corso dell’esame al Senato, consente di utilizzare fino al 31 dicembre 2021, nel limite di 15 milioni di euro, le risorse non spese del Fondo per le politiche della famiglia destinate ai Comuni, per finanziare iniziative volte ad introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, nonché progetti volti a contrastare la poverta' educativa e ad incrementare le opportunita' culturali e educative dei minori.
In proposito va ricordato che l’articolo 105 del D.L. 34/2020[230] (c.d. Decreto Rilancio) ha incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2020 il Fondo per le politiche della famiglia allo scopo di destinare una quota di risorse ai Comuni per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte ad introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, da giugno a settembre 2020, nonché progetti volti a contrastare la poverta' educativa e ad incrementare le opportunita' culturali e educative dei minori.
Più specificamente il comma 1 prevede che al fine di sostenere le famiglie, per l’anno 2020, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 223/2006 [231], pari, ai sensi del comma 3, a 150 milioni di euro, sia destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:
a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa fra 0 e 16 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori.
La misura è finalizzata a recuperare almeno in parte l’offerta educativa e culturale destinata ai bambini ed agli adolescenti che, a causa dell’emergenza sanitaria e della chiusura delle attività didattiche resa necessaria dall’attuazione delle misure di contenimento, non hanno potuto svolgere adeguate esperienze, anche di contatto sociale, al di fuori del contesto domestico e familiare. Nello stesso tempo essa viene incontro alle esigenze dei genitori/lavoratori chiamati, a riprendere lo svolgimento della propria attività.
L'incremento è stato ripartito per 135 milioni con Intesa sul finanziamento a 6.147 Comuni per il potenziamento dei centri estivi, mentre i restanti 15 milioni vengono assegnati tramite bando, per progetti di contrasto alla poverta' educativa.
Ai sensi del comma 2 le modalità per il riparto della quota di risorse vengono definiti con decreto del Ministro con delega per le politiche familiari, previa intesa in sede di conferenza unificata, riservando la misura del 10 per cento per il finanziamento dei progetti volti a contrastare la povertà educativa e la restante quota al potenziamento dei centri estivi e dei servizi socioeducativi.
Il comma 3-bis, dell’articolo 105 del D.L. 34/2020[232] ha poi previsto che possano essere spese fino al 30 giugno 2021 le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b), iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei limiti di 15 milioni di euro. Per effetto del richiamo alla sola lettera b) il comma in esame ha consentito l’utilizzazione fino al 30 giugno 2021 delle risorse non spese destinate ai progetti sulla povertà educativa.
Pertanto il comma 6 quater dell’articolo 30 in esame estende al 31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare le risorse non spese, nel limite di 15 milioni di euro, destinate sia ai centri estivi diurni che a contrastare la povertà educativa, iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Va ricordato che il Fondo per le politiche della famiglia è stato istituito ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legge 223/2006 per promuovere e realizzare interventi a tutela della famiglia, nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia. Il Fondo è stato ridisciplinato dalla legge 296/2006 (legge finanziaria 2007).
L’articolo 3 del decreto legge 86/2018, in materia di riordino delle competenze dei Ministeri, ha confermato in capo al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità (ora Ministro per le pari opportunità e la famiglia), le funzioni precedentemente svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di famiglia, attribuendone ulteriori con la finalità di raccordare alcune competenze proprie della materia della famiglia, quali i profili relativi alle adozioni, nazionali e internazionali, nonché un più ampio novero di funzioni attinenti l'infanzia e l'adolescenza.
Conseguentemente, la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 482, della legge 145/2018) ha introdotto una nuova disciplina e nuove finalizzazioni del Fondo, fra le quali si ricordano: interventi volti a valorizzare il ruolo dei Centri per la famiglia; definizione di criteri e modalità per la riorganizzazione dei Consultori familiari (previa intesa in sede di Conferenza unificata); percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani di crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive; progetti finalizzati alla protezione e la presa in carico dei minori vittime di violenza assistita; contrasto del fenomeno del cyberbullismo; interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati; interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono dei minori; interventi in materia di adozione e affidamenti.
Dal 2019, la dotazione a regime del Fondo è pari a 100 milioni di euro.
In tema di povertà educativa va ricordato che la legge di bilancio 2019 (L. n.145/2018, art. 1, comma 478) ha prorogato e rifinanziato, per gli anni 2019, 2020 e 2021, il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, già istituito dalla legge di stabilità 2016 (legge 208/2015, art. 1, commi da 392 a 395), alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria. Contestualmente, la citata legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 479 e 480) ha prorogato per il medesimo triennio 2019-2021 il credito d'imposta concesso alle fondazioni bancarie per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 relativo ai versamenti al predetto Fondo, riducendone però l'entità dal 75 al 65 per cento degli importi versati ed abbassandone il relativo limite di spesa da 100 a 55 milioni di euro annui.
Si segnala infine che, la legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), all'art. 1, co. 230, attribuisce all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il compito di definire i parametri e gli indicatori misurabili al fine dell'individuazione di zone di intervento prioritario per la realizzazione di specifici interventi educativi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale.
Articolo 30, commi 7-11
(Proroga entrata in vigore
Dlgs. nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021 in materia di sport)
L’articolo 30, commi da 7 a 11, a seguito delle modifiche introdotte in Senato, rinvia l'applicazione di gran parte della riforma dello sport al 31 dicembre 2023.
Il testo originario del decreto-legge (peraltro vigente nelle more della conversione) rinviava invece al 1° gennaio 2022 l’applicazione della riforma dello sport, contenuta nei decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021 di attuazione della legge 8 agosto 2019, n. 86[233], con eccezione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo (salvo quanto si dirà meglio nel prosieguo), per le quali si confermava l’applicazione a decorrere dal 1 luglio 2022.
Come detto, rispetto a tale previsione, il Senato è intervenuto rinviando ulteriormente l'applicazione della riforma.
Nello specifico, il comma 7 novella l'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36[234], recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. La norma sostituisce il comma previgente stabilendo che le disposizioni recate dal richiamato decreto legislativo si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 - il riferimento a tale ultimo articolo è stato aggiunto nel corso dell'esame del decreto-legge in prima lettura -, 32, 33, 34, 35, 36, 37, che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023 (il termine inizialmente recato nel decreto-legge era il 1° luglio 2022).
Il testo previgente del comma oggetto della presente novella si limitava a rinviare al 1° luglio 2022 la decorrenza di delle disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, senza incidere sulle altre disposizioni del decreto legislativo.
Il comma in esame rinvia dunque l'applicazione di tutte le disposizioni recate dal provvedimento ad un momento successivo rispetto a quello dell'entrata in vigore dello stesso, prevista per 2 aprile 2021: tale rinvio è al 1° luglio 2022 per le norme richiamate che corrispondono al Capo I del Titolo V "Disposizioni in materia di lavoro sportivo", incluso ora, a seguito della modifica introdotta dal senato, l'art. 31 ("Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica"), mentre per le restanti è al 1° dicembre 2023 (con la modifica introdotta in prima lettura).
I commi dall'8 all'11, a seguito della richiamata modifica introdotta in Senato, differiscono l'applicazione al 31 dicembre 2023 - e non più al 1° gennaio 2022 come previsto nel testo iniziale del decreto-legge - delle disposizioni recate negli altri decreti legislativi di riforma dello sport. A tal fine in ciascun provvedimento è inserito un articolo aggiuntivo (rubricato "Disposizione finale") del seguente tenore: "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023"
Nello specifico il differimento riguarda le disposizioni di cui:
- al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37[235], relativo a rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (comma 8);
- il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38[236], in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (comma 9);
- il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39[237], recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (comma 10);
- il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40[238], in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali (comma 11).
Articolo 30, commi 11-bis e 11-ter
(Proroga di termini per la delibera del piano
di riequilibrio finanziario da parte degli enti locali)
L’articolo 30, commi 11-bis e 11-ter, inseriti nel corso dell’esame al Senato, dispone il rinvio di un termine nell’ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali.
Il comma 11-bis dell’articolo 30 in ragione della emergenza Covid-19 e del permanere del quadro complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, rinvia al 30 settembre 2021 il termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del consiglio dell’ente locale, qualora il termine di novanta giorni (previsto dall’articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 – TUEL) scada antecedentemente alla predetta data.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 243-bis del TUEL, i comuni e le province per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto). Tale deliberazione è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.
In particolare, il comma 5 dispone che il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di risanamento finanziario, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Per quanto riguarda le precedenti proroghe del termine in esame, si ricorda che l’articolo 107, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020 ha rinviato al 30 giugno 2020 una serie di termini riguardanti la procedura di dissesto finanziario e la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali, tra i quali quello per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, previsto dall'articolo 243-bis, comma 5, del TUEL. Successivamente l’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 ha rinviato lo stesso termine al 30 settembre 2020; i comuni nei confronti dei quali i termini erano nel frattempo scaduti alla data del 30 giugno 2020 sono stati rimessi nei termini.
L’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 (in corso di conversione attualmente alla Camera dei deputati) ha disposto il rinvio del predetto termine al 30 giugno 2021 qualora il termine di novanta giorni sia scaduto antecedentemente a tale data.
Con riferimento alle conseguenze del mancato rispetto del termine, si ricorda che il comma 7 dell’articolo 243-quater del TUEL prevede che la mancata presentazione del piano entro il termine di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera con cui il consiglio dell’ente attiva la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto di cui all'articolo 243-bis, comma 5) comporta l'applicazione della procedura del c.d. dissesto guidato (articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011), con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto (la stessa conseguenza è prevista anche nei casi di: diniego dell'approvazione del piano; accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano; mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso). Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 17, comma 2, del D.L. n. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni) ha sospeso i termini per l’attuazione del dissesto guidato nei casi indicati dal comma 7 dell’articolo 243-quater fino alla data del 30 giugno 2021, per gli enti locali che abbiano presentato un piano di riequilibrio in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020 o abbiano rimodulato o riformulato il Piano nel medesimo periodo.
La norma in esame prevede, inoltre, che sono rimessi nei termini i comuni nei confronti dei quali i termini sono scaduti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (23 marzo 2021) e i comuni con facoltà di ripresentare un nuovo piano che nello stesso periodo abbiano già presentato il piano.
Con riferimento alla prima tipologia di comuni si osserva che non è indicata la data iniziale del periodo temporale nel quale è ammessa la rimessione nei termini per la scadenza prevista dall’art. 243-bis, comma 5.
Per la seconda tipologia di comuni non è invece chiara la fattispecie applicabile, considerato che si fa riferimento a comuni che, avendo la facoltà di ripresentare un nuovo piano, lo hanno già presentato.
Il comma 11-ter dell’articolo 30 dispone che dall’attuazione del suddetto comma 11-bis non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si segnala, infine, che la Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 34 del 2021 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 243-bis, comma 5, del TUEL nella parte in cui non prevede che, in caso di inizio mandato in pendenza del termine perentorio di novanta giorni di cui all’art. 243-bis, comma 5, primo periodo, ove non vi abbia provveduto la precedente amministrazione, quella in carica possa deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di inizio mandato (relazione predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato, ai sensi dell’art. 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 ).
Articolo 30, commi 11-quater-11-sexies
(Immobili dismessi pubblica amministrazione)
L'articolo 30, commi da 11-quater a 11-sexies, introdotti dal Senato, prevedono che non si applica il mancato aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT previsto per le amministrazioni pubbliche dal decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente all'anno 2021, ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi. Non si applica altresì la possibilità di rinegoziare i contratti di locazione passiva.
I commi da 11-quater a 11-sexies in esame sono stati introdotti dal Senato.
In particolare, il comma 11-quater dispone che l'articolo 3 (razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive), commi 1 e 4, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, nonché l'articolo 1, commi da 616 a 619, della legge n. 160 del 2019, non si applicano, limitatamente all'anno 2021, ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005.
La finalità della disposizione viene ricondotta alla necessità, legata all'emergenza epidemiologica, di assicurare l'effettiva disponibilità sotto il profilo logistico degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l'adeguata redditività.
Si ricorda che l’articolo 3 del decreto legge n. 95 del 2012, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, ha previsto, per gli anni 2012-2014, termine successivamente prorogato nel tempo fino al 2020, che l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché dalle Autorità indipendenti, inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.
Si rammenta inoltre che l'articolo 11-quinquies del decreto-legge n. 203 del 2005 è la norma che consente la vendita a trattativa privata, anche in blocco, di immobili dello Stato e degli enti territoriali. Tale meccanismo di dismissione è stato successivamente esteso anche agli immobili degli enti territoriali prevedendo, inoltre, la sanatoria di irregolarità successivamente al trasferimento (articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2013) e a tutte le pubbliche amministrazioni (articolo 20, comma 4-quater, del decreto-legge n. 133 del 2014).
Le disposizioni contenute nei commi da 616 a 620 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), infine, prevedono la possibilità per le amministrazioni dello Stato, laddove lo ritengano conveniente, di richiedere ai proprietari degli immobili locati la rinegoziazione dei contratti di locazione passiva vigenti alla data di entrata in vigore della disposizione.
Il comma 11-quinquies specifica che le disposizioni di cui al comma 11-quater si applicano esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi.
Il comma 11-sexies reca la quantificazione degli oneri e individua le fonti di copertura finanziaria.
Articolo 30, comma 11-septies
(Proroga termini espletamento
procedure individuazione del contraente)
L’articolo 30, comma 11-septies, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede una proroga di cinque mesi, rispetto ai tre mesi attuali, del termine per l'espletamento, da parte dei Comuni beneficiari delle risorse previste per la messa in sicurezza degli edifici pubblici, delle procedure di individuazione del contraente.
Tale proroga riguarda sia i contributi relativi all'anno 2019 che all'anno 2020.
Articolo 30-bis
(Adeguamento accantonamento Fondo crediti di dubbia esigibilità)
L'articolo 30-bis, introdotto dal Senato, consente alle regioni e agli enti locali di determinare il Fondo crediti di dubbia esigibilità calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.
L'articolo 30-bis in esame è stato introdotto dal Senato.
In particolare, l'unico comma dell'articolo in esame estende la facoltà, concessa alle regioni e agli enti locali dall'articolo 107-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. "cura Italia"), convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, di determinare il Fondo crediti di dubbia esigibilità calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021, invece del solo 2020 previsto dall'articolo 107-bis vigente.
Si rammenta che l'articolo 107-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 consente alle regioni e agli enti locali di determinare il Fondo crediti di dubbia esigibilità calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020. Esso stabilisce, in particolare, che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (regioni, comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni, consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali) possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 167 del TUEL (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000), nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità", una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, (secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011) e non può essere destinata ad altro utilizzo. Si ricorda inoltre che, secondo l’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, sia al bilancio di previsione finanziario, sia al rendiconto della gestione, sono allegati i prospetti concernenti la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, i cui criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni riferiti agli accantonamenti sono indicati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione.
Articolo 30-ter
(Assunzioni di personale per la ricostruzione di Ischia)
L’articolo 30-ter, introdotto al Senato, autorizza i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, ad assumere personale con contratto a tempo determinato - nel limite, rispettivamente, di 2, 4 e 8 unità per il 2021 e in deroga a determinati vincoli assunzionali posti dalla normativa vigente – al fine di garantire l’operatività degli Uffici addetti alla ricostruzione.
Tali assunzioni sono autorizzate:
§ nel rispetto dei limiti temporali posti per i contratti di lavoro a tempo determinato dall’articolo 19 del D.Lgs. 81/2015, secondo il quale al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. In presenza di determinate condizioni (cosiddette causali[239]) il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi (comma 1);
§ in deroga ai seguenti vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente secondo cui (comma 2):
- in via generale, salvo determinate eccezioni, a decorrere dal 2011 le amministrazioni dello Stato (e gli altri enti indicati) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (ex art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010);
- ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale (al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali), garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni rivolte alla razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, nonché al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa (ex art. 1, co. 557, L. 296/2006)[240];
- a seguito della rideterminazione della dotazione organica, la spesa per il personale a tempo determinato negli enti locali dissestati deve essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce (ex art. 259, co. 6, D.Lgs. 267/2000).
Agli oneri derivanti dall’applicazione della disposizione in commento – pari a 420.000 euro per il 2021 – si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 34, comma 6, del D.L. 137/2020 che ha incrementato il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (di cui all’art. 1, co. 200, della L. 190/2014) di 610 mln di euro per il 2021 (comma 3).
Nella scorsa legislatura, in conseguenza dell'evento sismico che il 21 agosto 2017 ha colpito il territorio di alcuni comuni dell'isola di Ischia è stato dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017 lo stato di emergenza fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento (con uno stanziamento pari a 7 milioni di euro), prorogato di ulteriori 180 giorni con la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, e successivamente di ulteriori sei mesi con la delibera del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2018, che inoltre ha provveduto ad integrare le risorse disponibili per 11,6 milioni di euro.
Durante la fase emergenziale, con l'ordinanza n. 525 del 7 giugno 2018 , sono stati previsti interventi urgenti finalizzati a consentire la tempestiva ripresa dell'attività scolastica; con l'ordinanza n. 554 del 5 novembre 2018 si è autorizzato il commissario delegato ad integrare e/o rimodulare il piano degli interventi previsto nell'ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017, anche per stralci, nei limiti delle risorse finanziarie, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2018; con l'ordinanza n. 587 dell'11 aprile 2019 al fine di regolare la cessazione delle attività di gestione dell'emergenza si è disposto l'invio al Dipartimento della protezione civile di una relazione contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso unitamente al relativo quadro economico. Per approfondire si rinvia al tema “Terremoti” presente nel sito della Camera dei deputati.
Articolo 30-quater
(Incremento del Fondo salva-opere)
L’articolo 30-quater, introdotto nel corso dell’esame al Senato, incrementa di 6 milioni di euro la dotazione del Fondo salva-opere per l’anno 2021 e modifica la disciplina relativa all'istruttoria delle domande di accesso ai benefici del fondo medesimo.
Il comma 1, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali colpite dall'emergenza sanitaria in corso, incrementa di 6 milioni di euro la dotazione del Fondo salva-opere per l’anno 2021.
Il comma 1-bis dell’art. 47 del D.L. 34/2019 (come modificato dall’art. 15 del D.L.101/2019) prevede un fondo denominato “Fondo salva-opere” – istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in virtù della ridenominazione prevista dal D.L. 22/2021), al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori – che viene disciplinato dal comma 1-bis e dai successivi commi fino al comma 1-septies.
Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000.
Si rammenta altresì che il Fondo opera solo con riferimento agli appalti di opere pubbliche di competenza statale e non può, quindi, essere attivato per le gare aggiudicate da Comuni, Città Metropolitane, Province, anche autonome, e Regioni.
Il comma 1-quinquies dell’art. 47 prevede uno stanziamento sul Fondo salva-opere di 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020.
L’art. 47 prevede inoltre, tra l’altro, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva-opere, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico del Fondo (comma 1-quater).
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 12 novembre 2019, n. 144. Successivamente, in data 19 giugno 2020, è stato adottato il decreto direttoriale n. 8447/2020 recante gli importi ammessi al Fondo e il primo piano di riparto annualità 2019 e 2020.
L’art. 34 del D.L. 34/2020, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito dell’emergenza da COVID-19, ha, tra l’altro, incrementato il Fondo salva-opere di 40 milioni di euro per l’anno 2020.
Il comma 2 modifica il comma l-quater dell’art. 47 del D.L. 34/2019, nella parte in cui prevede che il decreto di attuazione (volto a individuare i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva-opere) preveda altresì la possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara, con eventuali oneri derivanti dalla convenzione a carico del Fondo.
La modifica recata dal comma in esame elimina tale disposizione e la sostituisce con un nuovo periodo che precisa che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può svolgere l'istruttoria delle domande nonché tutte le attività conseguenti alla surroga prevista dal comma l-ter, anche avvalendosi, sulla base di apposite convenzioni, di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara ovvero individuati ai sensi dell’articolo l9, comma 5, del D.L. 78/2009.
Relativamente alla citata surroga si ricorda che il comma 1-ter dispone che Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo e dispone altresì che lo stesso Ministero è surrogato nei diritti dei beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale e, in deroga a quanto previsto dal codice civile, è preferito al sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero della somma pagata.
Relativamente all’art. 19, comma 5, del D.L. 78/2009, si ricorda che tale norma dispone che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.
Il comma 2 prevede inoltre la conseguente modifica del periodo che dispone che gli eventuali oneri sono a carico del fondo, facendo non più riferimento alla convenzione prevista dal testo vigente ma alle convenzioni contemplate dal nuovo testo previsto dal comma in esame.
Il comma 3 disciplina la copertura finanziaria degli oneri risultanti dall’incremento delle risorse del fondo disposto dal comma 1, prevedendo che a tali oneri si provveda con una corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. l, comma 200, della L. 190/2014, come rifinanziato dall’art. 41 del presente decreto-legge.
Articolo 30-quinquies
(Contributo per i concessionari di aree demaniali
per le attività di pesca e acquacoltura)
L’articolo aggiuntivo 30-quinquies – introdotto al Senato – riconosce un contributo ai concessionari di aree demaniali marittime per le attività di acquacoltura, pesca e ripopolamento, nonché per la realizzazione di manufatti destinati al prodotto ittico, nel limite di spesa di 1 milione di euro per il 2021.
Nel dettaglio, l’articolo aggiuntivo in commento prevede, al comma 1, che, al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall’emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, sia autorizzata, per l’anno 2021, la spesa di 1 milione di euro, al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al successivo comma 2, e – in ogni caso – non superiore al canone corrisposto, a favore dei concessionari di aree demaniali marittime concernenti zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l’eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.
Si ricorda che, da ultimo, la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) è intervenuta in materia di proroghe di termini per il rilascio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistiche-ricreative, ad uso pesca e acquacoltura, ed attività produttive ad esse connesse - di cui al decreto-legge n. 194 del 2009 - nel senso di prevedere che la proroga fissata al 31 dicembre 2020 di talune concessioni in essere al 30 dicembre 2009, sia estesa anche alle concessioni rilasciate - esclusivamente ad uso pesca e acquacoltura - a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009. Viene, inoltre, previsto che il suddetto termine di scadenza riguardi le concessioni scadute entro il 31 dicembre 2018 (art. 1, comma 670).
Per un approfondimento sul tema delle concessioni demaniali marittime, si rinvia all’apposita sezione dei temi web del Servizio studi della Camera.
Il comma 2 – come accennato – prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, siano stabilite le modalità di attuazione dell’articolo in commento, ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 1, che costituisce tetto di spesa massimo.
Ai sensi del comma 3, all’onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l’anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all’art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall’art. 41 del presente decreto.
Il comma 4 precisa che l’efficacia della disposizione in commento è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Relativamente ai limiti derivanti dalla normativa europea concernenti gli aiuti di Stato, si ricorda che le norme dell'Unione europea in tale materia sono individuate dagli artt. 107-109 del TFUE (si veda l'apposita sezione del sito web del MIPAAF).
L'articolo 107 del TFUE, in particolare, definisce ciò che costituisce un aiuto di Stato e ne dichiara in via di principio l'incompatibilità con il mercato interno.
Per quanto concerne, nello specifico, il citato art. 108, par. 3, si ricorda che questo prevede che alla Commissione europea siano comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se la stessa ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo 2 del medesimo articolo (che prevede che, qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto sia attuato in modo abusivo, decida che lo Stato interessato debba sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato). Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
Si ricorda, infine, che è stata adottato dalla Commissione europea, il 19 marzo 2020, il Quadro temporaneo degli aiuti di Stato in tempo di Covid-19, per mezzo della comunicazione 1863/2020, nella sua versione consolidata al 28 gennaio 2021.
Per un approfondimento sul tema degli aiuti di Stato, si rinvia all’apposito tema web del Servizio studi della Camera dei deputati.
L’articolo 30-sexies, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede una proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso nonché disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale.
In particolare l'articolo in esame proroga il suddetto Commissario dal 31 dicembre 2021 fino al 30 giugno 2023 a seguito della necessità, secondo quanto emerge dalla formulazione del testo, di garantire la continuità operativa anche in relazione alle difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
L'articolo inoltre, incrementa di 500.000 euro, per l'anno 2022, la contabilità speciale intestata al Commissario.
L'articolo in questione, infine interviene modificando la composizione della Commissione permanente per le gallerie il cui compito è quello di assicurare il rispetto, da parte dei Gestori, di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza di una galleria.
In base a quanto previsto, la suddetta Commissione sarà composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato che la presiede, da sette esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da un rappresentante dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da tre rappresentanti del Ministero dell’interno, da un rappresentante del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un magistrato amministrativo, da un magistrato contabile e da un avvocato dello Stato, designati secondo le modalità individuate dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza.
Per l’attuazione dei propri compiti e funzioni la Commissione potrà promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie.
L’articolo 31, commi 1, da 2 a 4 e da 6 a 7, modificato dal Senato, reca anzitutto un complessivo incremento di € 300 mln per il 2021 delle risorse da destinare alle esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali in considerazione della situazione emergenziale derivante dal COVID-19.
In particolare, € 150 mln sono destinati ad incrementare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche ed € 150 mln sono destinati ad incrementare il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi.
Ulteriori € 3 mln per il 2021 sono destinati alla regione autonoma Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano per essere destinate alle scuole dei territori di competenza.
Per le misure riguardanti il settore adottate ai fini del contenimento del COVID-19, si veda l’apposito tema web curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.
Il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi è stato istituito nello stato di previsione dell'allora Ministero della pubblica istruzione dall'art. 1 della L. 440/1997.
In base alla disposizione istitutiva, il Fondo è stato destinato: alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica; all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole secondarie di primo grado; all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; alla formazione del personale della scuola; alla realizzazione di iniziative di formazione post-secondaria non universitaria; allo sviluppo della formazione continua e ricorrente; agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi; ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico; alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire l'incremento dell'offerta formativa; alla realizzazione di interventi integrati; alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea[241].
Successivamente, l’art. 1, co. 601, della L. 296/2006 (L. finanziaria 2007) ha disposto che, a decorrere dal 2007, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi confluiva nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, contestualmente istituito dallo stesso co. 601[242]: pertanto, la stessa autorizzazione di spesa non ha più un’autonoma evidenza contabile.
Ancora in seguito, peraltro, diverse disposizioni legislative ne hanno incrementato o ridotto le risorse[243].
Lo stesso art. 1, co. 601, della L. 296/2006 ha affidato ad un decreto del Ministro dell'istruzione la definizione di criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.
In prima attuazione, criteri e parametri erano stati definiti con DM 1 marzo 2007, successivamente integrato con DM 351 del 21 maggio 2014.
Nel prosieguo, a seguito dell’art. 1, co. 11, della L. 107/2015 – che ha previsto la ridefinizione dei criteri di riparto – è intervenuto il DM 834 del 15 ottobre 2015, in base al quale, dall’a.s. 2016/2017, per l’assegnazione del Fondo si fa riferimento a: tipologia dell’istituzione scolastica; consistenza numerica degli alunni e numero degli alunni diversamente abili; numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola e numero delle classi terminali.
In particolare, i commi 1, 2 e 3 riguardano l’incremento di € 150 mln per il 2021 del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, riproponendo in parte quanto previsto dall’art. 231, co. 1-5, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).
Nello specifico, il comma 1 dispone che le risorse incrementali sono destinate, sulla base delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche ed educative statali, all’acquisto di:
§ dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale, degli ambienti e dell’aria, ovvero di altri materiali, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all’emergenza sanitaria da COVID-19[244].
Al riguardo, si ricorda che, successivamente a quanto previsto dall’art. 231 del D.L. 34/2020, l’art. 8, co. 8, del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) ha disposto che, fino alla scadenza dello stato di emergenza epidemiologica, il Commissario straordinario per l'emergenza da COVID-19 procede all'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'a.s. 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Qui i dati sulla distribuzione di mascherine e gel;
§ servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e pedagogica a studenti e personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi correlati alla medesima emergenza.
Al riguardo, si ricorda che nel Protocollo di intesa fra il Ministero dell’istruzione e le organizzazioni sindacali per garantire l’avvio dell’a.s. 2020/2021 in condizioni di sicurezza, adottato con D.D. 87 del 6 agosto 2020, era stato fatto presente che, sulla base di una Convenzione tra il Ministero dell’istruzione e il Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, doveva essere promosso un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta. A tale scopo si suggeriva, fra l’altro, il ricorso a sportelli di ascolto e si evidenziava che il supporto psicologico doveva essere coordinato dagli Uffici scolastici regionali e dagli Ordini degli psicologi regionali e poteva essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, comunque senza alcun intervento di tipo clinico.
E’, dunque, intervenuto il protocollo di intesa siglato il 16 ottobre 2020. Qui il successivo accordo integrativo del protocollo;
§ servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni scolastiche ed educative statali nella gestione dell’emergenza epidemiologica, nelle attività inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica e all’espletamento delle attività di tracciamento dei contatti, anche allo scopo di assicurare un tempestivo raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle ASL.
Al riguardo, il già citato Protocollo di intesa fra il Ministero dell’istruzione e le organizzazioni sindacali aveva fatto presente che il Ministero doveva attivare una collaborazione istituzionale con il Ministero della salute, il Commissario straordinario e l’Autorità garante per la protezione dei dati personali per dare l’opportunità di svolgere test diagnostici per tutto il personale delle scuole statali e paritarie, incluso il personale supplente, in concomitanza con l’inizio delle attività didattiche e nel corso dell’anno, nonché di effettuare test a campione per la popolazione studentesca con cadenza periodica. Inoltre, prevedeva l’individuazione, in tutte le scuole, del medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria, nonché la sorveglianza sanitaria eccezionale per i cosiddetti lavoratori fragili. Al riguardo, ricordava che già il Verbale della riunione del Comitato tecnico scientifico del 22 giugno 2020 aveva rappresentato l‘opportunità di prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che potesse raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e di una risposta immediata in caso di criticità;
§ dispositivi e materiali per il potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), altri bisogni educativi speciali (BES).
Rispetto a quanto previsto dall’art. 231, co. 1-2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) – che aveva disposto un incremento del Fondo di € 331 mln per il 2020 – ora le risorse aggiuntive non sono state destinate, in particolare, anche a potenziare la didattica a distanza, all’acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi, all’adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza (si tratta delle destinazioni previste dal citato art. 231, co. 2, lett. da d) a f)).
Il comma 2 prevede – confermando quanto già disposto dall’art. 231, co. 4, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) – che le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell’istruzione sulla base dei criteri e dei parametri vigenti per la ripartizione del Fondo per il funzionamento (recati, come visto ante, dal DM 834/2015).
La relazione tecnica all’A.S. 2144 specificava che, attraverso l’applicazione di tali criteri, ferma restando l’eterogeneità delle 8.300 scuole presenti sul territorio nazionale, le risorse stanziate apparivano adeguate ai fabbisogni. Era possibile, infatti, definire 4 cluster di fabbisogno delle scuole con relativi range di risorse disponibili:
CLUSTER |
CARATTERISTICHE CLUSTER |
NUMERO SCUOLE |
RANGE RISORSE ASSEGNATE |
A. Scuole con elevati livelli di fabbisogno |
1.372 alunni in media, 48 alunni disabili in media, fino a 13 plessi e contestuale presenza di gestioni economiche separate e/o aziende speciali annesse. Scuole secondarie di secondo grado con laboratori. |
424 (5%) |
x >80.000 |
B. Scuole con livelli medio-alti di fabbisogno |
1.159 alunni in media, 35 alunni disabili in media, fino a 25 plessi. Scuole di ogni ordine e grado con presenza di corsi serali e di scuole in ospedale e domiciliari |
2.567 (31%) |
40.000<x<=80.000 |
C. Scuole con livelli medi di fabbisogno |
833 alunni in media, 27 alunni disabili in media, fino a 23 plessi. Scuole di ogni ordine e grado |
4.815 (57%) |
20.000<x<=40.000 |
D. Scuole con ridotti livelli di fabbisogno |
341 alunni in media, 10 alunni disabili in media, fino a 16 plessi. Prevalenza di Scuole del primo ciclo. |
538 (7%) |
X<=20.000 |
Lo stesso comma 2 dispone, inoltre, che il Ministero dell’istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative e assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali, anche attraverso il servizio di assistenza amministrativa-contabile, nonché la predisposizione di procedure operative, modelli anche informatici, e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.
Con il più volte citato protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali, il Ministero dell’istruzione si era impegnato ad attivare, dal 24 agosto 2020, un servizio dedicato di help desk per le istituzioni scolastiche, con funzioni di front office, al fine, fra l’altro, di fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo. Inoltre, si era impegnato a fornire, per il tramite della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, assistenza amministrativa e contabile a tutte le istituzioni scolastiche circa l’utilizzo delle risorse erogate per finalità coerenti con la gestione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria.
Il comma 3 dispone che, dal giorno successivo a quello dell’entrata in vigore del decreto-legge, il Ministero dell’istruzione deve comunicare alle istituzioni scolastiche ed educative statali l’ammontare delle risorse da assegnare. Dispone, altresì, che le istituzioni citate devono provvedere, entro il 31 dicembre 2021, alla realizzazione degli interventi, ovvero al completamento delle procedure di affidamento degli stessi.
L’art. 231, co. 5, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), invece, aveva indicato il termine del 30 settembre 2020 per la realizzazione degli interventi, o per il completamento delle procedure di affidamento degli stessi, e aveva stabilito che il Ministero dell’istruzione, sulla base di un monitoraggio, doveva disporre un piano di redistribuzione delle risorse non impegnate alla medesima data. Tali risorse, previo versamento ad apposito capitolo dell'Entrata del bilancio dello Stato, dovevano essere riassegnate al Fondo per il funzionamento ed assegnate alle istituzioni che, alla data del 30 settembre 2020, avevano già realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento degli stessi e che avevano necessità di ulteriori risorse per le medesime finalità. Tali risorse dovevano essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.
Con comunicato stampa del 31 marzo 2021 il Ministero dell’istruzione ha fatto presente che le risorse erano già nella disponibilità delle istituzioni scolastiche ed educative statali.
Con nota prot. 453 del 31 marzo 2021 il Ministero ha fornito alle medesime istituzioni le indicazioni per l’utilizzo delle risorse.
Il comma 6 incrementa di € 150 mln per il 2021 il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi che, come visto ante, non ha un’evidenza contabile autonoma, dal momento che, dal 2007, è confluito nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.
In particolare, l’incremento è finalizzato a supportare le istituzioni scolastiche ed educative statali nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle “discipline” – rectius: competenze disciplinari –, a promuovere il recupero della socialità, della proattività e della vita di gruppo degli studenti.
Prevede, altresì, che le attività in questione possono essere svolte anche nel periodo che intercorre fra la fine delle lezioni dell’a.s. 2020/2021 e l’inizio di quelle dell’a.s. 2021/2022.
I criteri per l’assegnazione e l’utilizzo delle risorse devono essere stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, anche al fine di ottimizzare l’impiego dei finanziamenti di cui al Programma operativo nazionale “Per la scuola” 2014-2020.
Infine, lo stesso comma 6 prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono, entro il 31 dicembre 2021, alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli stessi, anche tramite il coinvolgimento, in base a principi di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali.
A sua volta, il comma 6-bis, introdotto dal Senato, dispone che, per le medesime finalità del comma 6, sono stanziati ulteriori € 3 mln per il 2021 da destinare alla regione autonoma Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano, per la successiva assegnazione alle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.
Dal punto di vista della formulazione del testo, nel comma 6-bis si valuti l’opportunità di sopprimere le parole da “a supporto della gestione” fino a “offerta formativa extracurricolare”, in quanto già presenti nel comma 6 ai quali lo stesso comma 6-bis fa riferimento.
Con riferimento a quanto previsto dal comma 6, con comunicato del 27 aprile 2021 il Ministero dell’istruzione ha reso noto il c.d. Piano estate, articolato in 3 fasi:
- Fase I, da realizzare nel corso del mese di giugno 2021, dedicata al rinforzo e al potenziamento delle competenze relazionali e disciplinari attraverso attività laboratoriali, scuola all’aperto, studio di gruppo;
- Fase II, da realizzare nel corso dei mesi di luglio e agosto 2021, dedicata al recupero della socialità: le attività di potenziamento degli apprendimenti saranno affiancate da attività di aggregazione e socializzazione in modalità C.A.M.P.U.S. (computing, arte, musica, vita pubblica, sport);
- Fase III, da realizzare nel corso del mese di settembre 2021, dedicata, fino all’avvio delle lezioni, all’accoglienza. Le attività di potenziamento delle competenze e di accompagnamento degli studenti proseguiranno all’inizio del nuovo anno scolastico.
La partecipazione alle attività da parte degli studenti sarà su base volontaria. Le stesse attività potranno essere svolte utilizzando altre strutture, anche all’aperto, e in collaborazione con altre istituzioni e con il terzo settore.
Al piano sono stati destinati complessivi € 510 mln. In particolare, ai 150 mln di cui al co. 6 dell’articolo in commento – che, in base al medesimo comunicato, saranno distribuiti sulla base del numero degli alunni, per una media di circa € 18.000 per ogni scuola – si sommano:
- € 320 mln provenienti dal PON scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 – destinati per il 70% alle regioni del sud. Le risorse PON saranno disponibili anche per le scuole paritarie che svolgono il servizio con modalità non commerciali e per i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)[245];
- € 40 mln provenienti dallo stesso Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi.
Tra le misure di accompagnamento, sono previsti: la realizzazione di una sezione, all’interno della piattaforma Help Desk amministrativo contabile, per fornire assistenza nella programmazione, gestione e rendicontazione delle attività estive; la messa a disposizione delle scuole di uno strumento per rendere trasparente il crowdfunding attraverso la piattaforma IDEArium, che supporterà gli istituti nell’eventuale ulteriore ricerca di risorse da parte di sostenitori privati, aziende ed altri enti collettivi; l’avvio, in collaborazione con INDIRE, di un progetto di accompagnamento, anche nella progettazione e nel reperimento delle risorse, a favore delle scuole che presentano più elevati tassi di dispersione e maggiori difficoltà di contesto. Sempre INDIRE metterà a disposizione una biblioteca digitale con esperienze di metodologie didattiche innovative.
Qui la circolare inviata agli USR e ai dirigenti scolastici.
In argomento, si ricorda, per completezza, che l’art. 21, co. 6-bis-6-quinquies, del D.L. 137/2020 (L.176/2020) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il fondo per il recupero dei gap formativi, con una dotazione, per il 2021, di € 5,5 mln. Il fondo è stato destinato esclusivamente all'attivazione di attività didattiche extracurricolari in presenza, per il recupero degli insegnamenti curricolari, volte anche a sopperire ad eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata ovvero a distanza. Esso deve essere ripartito tra le scuole del primo ciclo con uno svantaggio maggiore nei livelli di apprendimento.
Inoltre, il D.I. 28 agosto 2020, n. 109 – intervenuto in attuazione di quanto previsto dall’art. 32, co. 1 e 2, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) – ha destinato agli uffici scolastici regionali, per il sostegno finanziario ai patti di comunità (finalizzati ad ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo) € 3 mln per il 2020 ed € 7 mln per il 2021.
Il comma 4 dispone che i revisori dei conti delle istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono controlli successivi sull’utilizzo delle risorse previste dall’articolo in commento, in relazione alle finalità in esso stabilite, ai sensi dell’art. 51, co. 4, primo periodo, del regolamento emanato con D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’istruzione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.
Il D.I. 129/2018, emanato ai sensi dell'art. 1, co. 143, della L. 107/2015, reca le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. In particolare, il controllo di regolarità amministrativa e contabile è disciplinato nel Capo VI, il cui art. 51, co. 4, primo periodo, ha stabilito che i revisori dei conti svolgono anche, su specifico incarico delle rispettive amministrazioni di appartenenza, gli altri controlli e verifiche richiesti, anche per esigenze di monitoraggio della spesa pubblica.
In considerazione del fatto che le previsioni recate dal co. 4 riguardano anche le risorse di cui al co. 6, si valuti l’opportunità di collocare lo stesso co. 4 dopo il co. 6.
Il comma 7 dispone che agli oneri derivanti dai commi 1 e 6, pari a € 300 mln per il 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 42.
A sua volta, il comma 6-ter, introdotto dal Senato, dispone che agli oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fonte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).
L’articolo 31, comma 5, modificato dal Senato, disciplina il regime di assenze del personale delle scuole statali, comunali e paritarie, delle istituzioni del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni, delle università e delle istituzioni AFAM connesse alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19.
Per le misure riguardanti il settore adottate ai fini del contenimento del COVID-19, si veda l’apposito tema web curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.
In particolare, il comma 5 dispone che l’assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle scuole comunali, delle scuole paritarie[246], delle istituzioni del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni[247], delle università e delle istituzioni AFAM[248] “per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19” è giustificata e non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale, né accessorio.
Al riguardo, si evidenzia, preliminarmente, che – come rappresentato anche nell’interrogazione a risposta scritta 4-08454 presentata alla Camera l’8 marzo 2021 –, in assenza di una diversa regolamentazione, per le assenze connesse alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19 al personale scolastico veniva applicata la ritenuta del 10% nei primi 10 giorni di assenza per malattia.
Il riferimento è all’art. 71, co. 1, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), come modificato dall'art. 87, co. 3-bis, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), in base al quale per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata - ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza - , ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per casi determinati.
Con specifico riferimento al COVID-19, si ricorda, che l’art. 87, co. 1, primo periodo, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha stabilito che, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento fiduciario domiciliare con sorveglianza attiva a causa di un contagio o di un contatto con una persona positiva viene equiparato al ricovero ospedaliero.
Dalla relazione tecnica all’A.S. 2144 – e in particolare da quanto si esplicitava con riguardo al personale docente della scuola – si evincerebbe che la disposizione in commento riguardi solo l’assenza nel giorno di somministrazione del vaccino.
Infatti, la stessa relazione faceva presente che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché:
§ il personale docente non può essere sostituito per il primo giorno di assenza ai sensi dell'art. 1, co. 333, della L. 190/2014;
§ il personale tecnico non può essere sostituito ai sensi dell'art.1, co. 332, della stessa L. 190/2014;
§ il personale amministrativo non può essere sostituito ai sensi dello stesso art. 1, co. 332, della L. 190/2014, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti. La stessa relazione tecnica specificava che, comunque, tale personale ha già diritto ad assentarsi per “visite specialistiche" nel limite di tre giorni all'anno e che non risulta che vi siano scuole con un organico di tre assistenti amministrativi dove almeno uno abbia raggiunto il predetto limite.
Al riguardo, per completezza, si ricorda che, successivamente, l’art. 1, co. 602, della L. 205/2017 ha disposto che, in deroga a quanto previsto dalla L. 190/2014, le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, nel limite di spesa specificamente indicato;
§ il personale collaboratore scolastico non può essere sostituito per i primi sette giorni di assenza ai sensi dell'art. 1, co. 332, della più volte citata L. 190/2014.
Si valuti l’opportunità di chiarire se la previsione riguardi solo il giorno di somministrazione del vaccino, ovvero, anche, gli eventuali giorni di malattia connessi alla medesima somministrazione.
Per completezza, si ricorda che, sulla problematica, il 18 marzo 2021 era intervenuta una nota del Dipartimento per la funzione pubblica, che, benché nel titolo facesse riferimento alle “Assenze per postumi da vaccino anti-Covid”, nel corpo annunciava che “è in corso di perfezionamento una norma per consentire agli insegnanti e al personale Ata di poter eventualmente usufruire di un giorno di permesso retribuito per ricevere la somministrazione del vaccino, sul modello di quanto avviene per la donazione del sangue”.
Articolo 31, comma 1-bis
(Collegi universitari di merito)
Il comma 1-bis dell’articolo 31, introdotto dal Senato, stabilisce che – in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica – i collegi universitari di merito mantengono il proprio status a prescindere dal rispetto, nell’a.a. 2020/2021, dei requisiti di riconoscimento e di accreditamento.
La disposizione ripropone quanto previsto dall’art. 19, co. 6-quater, del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) con riferimento al rispetto dei requisiti di riconoscimento e di accreditamento riferiti all’a.a. 2019/2020.
Preliminarmente, si rammenta che il d.lgs. 68/2012, attuativo della delega di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), secondo periodo, e co. 3, lett. f), della L. 240/2010, definisce all'art. 13 i collegi universitari quali strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative.
A sua volta, l'art. 16, co. 4, stabilisce che i collegi universitari acquisiscono la qualifica di collegi universitari di merito una volta riconosciuti con decreto del Ministro.
I requisiti per il riconoscimento[249] sono stati definiti con DM 8 settembre 2016, n. 672, in base al quale la permanenza degli stessi viene verificata annualmente, a settembre, dal Ministero. Se un collegio universitario di merito dimostra di avere perso i requisiti e gli standard di riconoscimento, può mantenere lo status conferitogli se, entro l'anno in corso, rientra nei parametri richiesti. In caso contrario il Ministero, acquisito il parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), revoca il riconoscimento con decreto. La nuova domanda potrà essere ripresentata non prima che siano decorsi due anni dalla revoca stessa.
In base all'art. 17 del medesimo d.lgs. 68/2012, i collegi universitari di merito che abbiano ottenuto il riconoscimento da almeno 5 anni possono chiedere l'accreditamento, disposto con decreto del Ministro, che è condizione necessaria per la concessione del finanziamento statale.
Con DM 8 settembre 2016, n. 673 sono stati definiti i parametri per la dimostrazione dei requisiti di accreditamento[250] e le modalità e le condizioni di accesso al contributo statale da parte dei collegi accreditati. Ai fini della permanenza dello status di collegio universitario accreditato, il Ministero verifica ogni anno, nel mese di marzo, il mantenimento dei requisiti e dei parametri di accreditamento. Se un collegio accreditato non risulta rispondente ai parametri, può mantenere lo status conferitogli se, entro il successivo mese di giugno, rientra nei parametri richiesti. In caso contrario il Ministero, acquisito il parere dell'ANVUR, revoca il riconoscimento con decreto.
L’art. 23, co. 2, del medesimo d.lgs. ha previsto che, per i collegi universitari legalmente riconosciuti alla data della sua entrata in vigore, restavano ferme le disposizioni vigenti e gli stessi si consideravano riconosciuti ed accreditati, gravando, in ogni caso, sui medesimi l'obbligo di adeguarsi agli standard e requisiti ivi previsti entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di disciplina del riconoscimento.
Con D.D. 2164/2019 si è provveduto ad individuare i collegi universitari legalmente riconosciuti ex lege quali collegi di merito che hanno provveduto ad adeguarsi ai nuovi requisiti di riconoscimento. Il D.D. 2165/2019 ha decretato quali collegi universitari legalmente riconosciuti, essendosi adeguati ai nuovi criteri di accreditamento, mantengono la qualifica di collegio universitario di merito accreditato acquisita inizialmente ex lege in base all’art. 23, co. 2, del medesimo d.lgs., e quali la perdono.
In particolare, il comma 1-bis dell’articolo 31, in considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e del suo impatto sul sistema universitario, deroga al rispetto, da parte dei collegi universitari di merito, per l’a.a. 2020/2021, dei requisiti di riconoscimento e accreditamento.
Articolo 32
(Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le Regioni del Mezzogiorno)
L'articolo 32 incrementa di 35 milioni di euro le risorse destinate all'acquisto di dispositivi che consentano di portare a compimento il programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno. I
Il comma 1, nello specifico, dispone un incremento, per l'anno 2021, del "fondo di cui all'articolo 1, comma 62 della legge 13 luglio 2015, n. 107", ovvero, come si legge anche nella relazione illustrativa "del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" (istituito dall'art. 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006).
Al riguardo, si segnala che il citato comma 62:
- al primo periodo e limitatamente all'anno finanziario 2015, dispone l'utilizzo di quota parte, pari a 90 milioni di euro, delle risorse già destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- al secondo periodo, con decorrenza dal 2016, autorizza la spesa di 30 milioni annui di euro, per Piano nazionale per la scuola digitale;
- al terzo periodo, dispone che dette risorse siano ripartite tra le istituzioni scolastiche sulla base di procedure selettive.
Tenuto conto che a partire dall'anno 2016 il Piano nazionale per la scuola digitale è finanziato attraverso l'autorizzazione di spesa di cui al citato art.1, comma 62, secondo periodo, della legge n.107 del 2015, parrebbe suscettibile di approfondimento la previsione, recata al comma 1 in commento, di incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, e non invece di incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 62, secondo periodo.
Un'indicazione in tal senso peraltro è ricavabile dall'art. 21, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176), che ha destinato 85 milioni di euro alla didattica digitale integrata per lo scorso anno. A tal fine, l'art. 21 ha disposto infatti un corrispettivo incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.1, comma 62, della legge n.107 del 2015, e non l'incremento delle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Il riparto di tali risorse è stato effettuato con il decreto ministeriale 2 novembre 2020, n.155.
Il comma prevede inoltre che agli oneri derivanti dalla disposizione in esame si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).
Il comma 2 dispone che le risorse di cui al comma 1 (35 milioni di euro per l'anno 2021) siano destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali da concedere in comodato d'uso agli studenti meno abbienti, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza.
La concessione agli studenti di detti dispositivi - anche finalizzati ad assicurare una connettività di dati illimitata - deve essere effettuata nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità.
Il comma 3 individua una ulteriore destinazione delle risorse di cui al comma 1 - in aggiunta a quella disciplinata dal comma 2 - nell'acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche, di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata (sempre nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità), nonché per assicurare una connettività di dati illimitata.
Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell'Istruzione, adottato di concerto con i Ministri per il Sud e la coesione territoriale e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 tra le istituzioni scolastiche delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socio-economico delle famiglie.
Il comma 5 dispone che le istituzioni scolastiche provvedano agli acquisti di cui ai commi 2 e 3 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge n. 296 del 2006, ovvero ai sensi dell'art. 75 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020.
Il comma in esame consente il ricorso a due procedure alternative ai fini dell'approvvigionamento dei dispositivi e degli strumenti di cui ai commi 2 e 3.
§ L'utilizzo delle convenzioni-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge n. 296 del 2006, e, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero all'utilizzo della rete telematica regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della medesima legge n. 296.
§ Il comma 450 - con specifico riferimento agli istituti e alle scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative - prevede la definizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento.
§ Sul sito del Miur sono disponibili le "Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016)", le quali (come specificato nella prefazione del documento) costituiscono Linee Guida predisposte dal Ministero dell'istruzione al fine di semplificare ed uniformare le modalità di affidamento e di esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali.
§ Il ricorso alle procedure negoziate di acquisto di beni e servizi informatici autorizzate, fino al 31 dicembre 2021, dall'art. 75 del decreto-legge n. 18 del 2020.
Il comma 6 autorizza il Ministero dell'istruzione ad anticipare in un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dell'articolo in esame, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio.
Resta fermo il successivo svolgimento dei controlli, effettuati dai revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, sull'utilizzo delle risorse finanziarie in questione in relazione alle finalità stabilite dall'articolo in commento.
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 agosto 2018, n. 129, è stato adottato il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107".
In particolare, l'art. 49 del regolamento prevede che il controllo di regolarità amministrativa e contabile sia svolto presso ciascuna istituzione scolastica statale da due revisori dei conti, individuati tra soggetti in possesso di adeguata professionalità in rappresentanza, l'uno del Ministero dell'istruzione e l'altro del Ministero dell'economia e delle finanze, i quali esercitano il loro incarico su tutte le istituzioni scolastiche incluse nel medesimo ambito territoriale, come individuato dall'Ufficio scolastico regionale ai sensi del successivo art. 50.
L'art. 51 del medesimo regolamento reca, in dettaglio, i compiti dei revisori dei conti, tra i quali la verifica della coerenza nell'impiego delle risorse in funzione degli obiettivi individuati nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF).
Le istituzioni scolastiche hanno provveduto a integrare il PTOF con il Piano scolastico per la didattica digitale integrata, secondo quanto prescritto dal Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano Scuola 2020-2021) adottato con decreto del Ministro dell'istruzione del 26 giugno 2020, nonché in conformità con il quadro comune di riferimento tracciato dalle Linee guida per la didattica digitale integrata.
Articolo 32-bis
(Misure di semplificazione
per l’ampliamento dei collegamenti digitali)
L’articolo 32-bis, introdotto al Senato, estende agli uffici postali e ai centri di lavorazione postale le semplificazioni normative per la realizzazione di collegamenti in fibra ottica nonché di interventi per la copertura mobile in banda ultralarga previste dall’articolo 20 del decreto-legge n. 183 del 2020 per scuole ed ospedali.
A questo scopo la disposizione:
· modifica i commi 1 e 2-bis del citato articolo 20 inserendo il riferimento agli uffici postali e ai centri di meccanizzazione postale di Poste italiane s.p.a.;
· aggiorna conseguentemente la rubrica dell’articolo 20 contemplando insieme a scuole ed ospedali anche uffici postali e centri di meccanizzazione postale.
Il comma 1 dell’articolo 20 del decreto-legge n. 183 del 2020 prevede che per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici del sistema nazionale d’istruzione e degli edifici ospedalieri (cui si aggiungono ora gli uffici postali e i centri di lavorazione postale), ove il primo nodo di rete disponibile si trovi entro una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici stessi, l’intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori è eseguito mediante riutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti o, anche in combinazione tra loro, con la metodologia della micro trincea attraverso l’esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. Si prevede che l’operatore possa utilizzare la linea così realizzata per collegare in fibra ottica ad alta velocità anche gli ulteriori edifici presenti lungo il percorso.
Il comma 2-bis dell’articolo 20 del decreto-legge n. 183 del 2020 prevede che per gli interventi di modifica, di installazione e di adeguamento di impianti di telecomunicazione multi-operatore, quali tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica, per la copertura mobile in banda ultralarga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione, e degli edifici ospedalieri (cui si aggiungono ora gli uffici postali e i centri di lavorazione postale), che non riguardino aree o immobili soggetti alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio è sufficiente la sola comunicazione di inizio dei lavori all'ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all'ente titolare.
La finalità dell’intervento è quella di ampliare le misure di semplificazione per la realizzazione di collegamenti digitali e migliorare l’accesso ai servizi digitali per cittadini e imprese, resi ancora più urgenti dall’emergenza connessa alla pandemia di Covid-19 anche oltre la cessazione della stessa.
L’articolo 33, commi 1 e 2, incrementa di € 78,5 mln per il 2021 il “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca”, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020) e incrementato, da ultimo, dalla L. di bilancio 2021.
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 100, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, ha istituito nello stato di previsione del MUR il “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca”, con una dotazione di € 50 mln per il 2020, destinandolo alle università, anche non statali legalmente riconosciute, ai collegi universitari di merito accreditati, alle istituzioni AFAM, agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR[251]. Ha, altresì, previsto che i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse dovevano essere individuati con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca.
Successivamente, l’art. 236, co. 1, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha previsto un incremento del Fondo di € 62 mln per il 2020, da utilizzare prioritariamente per iniziative a sostegno degli studenti che necessitavano di servizi o strumenti per l’accesso alla ricerca o alla didattica a distanza[252].
Ancora in seguito, l’art. 1, co. 525, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) ha destinato al Fondo € 34,5 mln per il 2021, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19. Inoltre, ha stabilito che, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca, sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse “tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, gli enti di ricerca e i collegi universitari di merito accreditati“ (dunque, a differenza di quanto previsto dall’art. 100, co. 1, del D.L. 18/2020-L. 27/2020, non sono state menzionate anche le università non statali legalmente riconosciute e non è stato precisato che tra gli enti di ricerca sono destinatari delle risorse solo quelli vigilati dal MUR).
I decreti non risultano ancora intervenuti.
In particolare, si stabilisce che, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19[253], l’incremento di € 78,5 mln previsto per il 2021 è destinato all’acquisto di dispositivi digitali per gli studenti, o di piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.
E’ presumibile che per il riparto delle ulteriori risorse stanziate per il 2021 valga quanto previsto, per il medesimo anno, dalla L. di bilancio 2021.
Si valuti, tuttavia, l’opportunità di un chiarimento, nonché l’opportunità di novellare l’art. 1, co. 525, della L. 178/2020.
Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’Agenzia nazionale per la ricerca, di cui all’art. 1, co. 240, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020).
L’art. 1, co. 240-248 e 250-252 della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) ha istituito l’Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio e del Ministero (ora) dell’università e della ricerca, dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale.
In particolare, l’Agenzia:
- promuove il coordinamento delle attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato;
- promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l’inclusione sociale;
- valuta l’impatto dell’attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell’attività dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in particolare al fine di incrementare l’economicità, l’efficacia e l’efficienza del finanziamento pubblico nel settore, nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato;
- favorisce l’internazionalizzazione delle attività di ricerca;
- definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca.
La Commissione di valutazione incaricata di selezionare la rosa nell’ambito della quale sono scelti il direttore dell’Agenzia e i membri del comitato direttivo deve essere istituita con DPCM – che non risulta emanato – ed è composta da 5 membri di alta qualificazione scelti – a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 19, co. 6, del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) – uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, uno dal presidente dell'European Research Council, uno dal presidente dell'European Science Foundation, uno dal presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), d’intesa con il presidente della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.
Al contempo, la stessa L. di bilancio 160/2019 aveva autorizzato, sempre al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, la spesa di € 25 mln per il 2020, € 200 mln per il 2021 e € 300 mln annui a decorrere dal 2022, di cui, € 0,3 mln nel 2020 e € 4 mln annui a decorrere dal 2021 destinati alle spese per il funzionamento e il personale dell'ANR[254].
Successivamente, l’art. 6, co. 5-septies del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) ha incrementato il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 96,5 mln per il 2021 al fine – previsto dal co. 5 sexies - dell’assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B, a decorrere dal 2021, allo scopo attingendo al “Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca – ANR”.
Al riguardo, la relazione tecnica all’A.S. 2144 evidenziava che la riduzione del Fondo “lascia, in ogni caso, invariati per il 2021 i 25 milioni di euro che sono stati ritenuti necessari per finanziare i progetti di ricerca e l’operatività dell’agenzia nel suo primo anno di vita: attività, queste, che avrebbero dovuto prendere avvio nel 2020 e che potranno realizzarsi solo a partire dall’anno in corso, previa adozione del DPCM – previsto dal comma 251 della legge n. 160 del 2019 e tuttora non adottato – per l’approvazione dello statuto recante la disciplina dell’attività e del funzionamento dell’agenzia medesima”.
Articolo 33, commi 2-bis-2-quinquies
(Interventi a sostegno dei dottorati di ricerca)
I commi da 2-bis a 2-quinquies dell’articolo 33, introdotti dal Senato, prevedono, in considerazione della sospensione delle attività di ricerca derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità per i dottorandi di ricerca di richiedere una proroga del termine finale del corso, per non più di 3 mesi, con conseguente mantenimento, nei casi previsti, della borsa di studio. A tal fine, incrementano di € 61,6 mln per il 2021 il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).
Preliminarmente, si ricorda che la disciplina relativa ai dottorati di ricerca è recata dall’art. 4 della L. 210/1998 – come modificato dall’art. 19 della L. 240/2010 – e dal regolamento emanato con DM 45/2013.
In particolare, l’art. 4, co. 2, della L. 210/1998 dispone che i corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro dell'università e della ricerca[255], su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle università, dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie.
In base all’art. 6, co. 1, i corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo il caso di frequenza congiunta di un corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica, nel qual caso – ai sensi dell’art. 7 – la durata del corso di dottorato è ridotta a un minimo di due anni.
A sua volta, l’art. 8, co. 1, secondo periodo, dispone che la domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio – il cui numero, in base all’art. 4, co. 5, lett. c), della L. 210/1998 è determinato annualmente con decreto rettorale – può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo, ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto entro il 31 ottobre dello stesso anno.
L’art. 9 dispone che le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, previa positiva valutazione, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.
L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è stato determinato, da ultimo, a seguito dell’adeguamento previsto dall’art. 1, co. 639 e 640, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) – che a tal fine ha previsto un incremento del FFO – con DM 40 del 25 gennaio 2018. In particolare, quest’ultimo ha fissato l’importo annuo di ciascuna borsa a € 15.343,28, confermando – secondo quanto disposto dall’art. 9 del DM 45/2013 – che lo stesso è incrementato nella misura massima del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, nel caso in cui il collegio dei docenti autorizza il dottorando a svolgere attività di ricerca all'estero.
Con riferimento al finanziamento delle borse di studio, l’art. 13, co. 1, del DM 45/2013 ha disposto che le medesime borse sono erogate dai soggetti accreditati allo svolgimento di corsi di dottorato. Il Ministero dell’università e della ricerca contribuisce annualmente al finanziamento nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.
In particolare, i commi da 2-bis a 2-quinquies dispongono che, per consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi titolari di borse di studio possono presentare richiesta di proroga, non superiore a 3 mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente.
Della proroga possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso, spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.
Non vi sono limitazioni relative al ciclo di dottorato (come, invece, era stato previsto dal D.L. 34/2020-L. 77/2020).
Al riguardo, si ricorda, infatti, che l’art. 236, co. 5, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) aveva previsto che i dottorandi di ricerca titolari di borse di studio che terminavano il percorso di dottorato nell’a.a. 2019/2020[256] potevano chiedere una proroga di 2 mesi del termine finale del corso di studio, con conseguente mantenimento della borsa di studio. A tal fine, il FFO era stato incrementato di € 15 mln per il 2020.
Successivamente, l’art. 21-bis del D.L. 137/2020 (L. 176/2020) ha previsto, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che i dottorandi che avessero già beneficiato della proroga prevista dal D.L. 34/2020[AdP1] (L. 77/2020) possono presentare una ulteriore richiesta di proroga, non superiore a 3 mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio. Ha, inoltre, disposto che della proroga possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. A tali fini, il FFO è stato incrementato di € 21,6 mln per il 2021.
Al riguardo, rispondendo, alla Camera, il 31 marzo 2021, all’interrogazione a risposta immediata 3-02150, il Ministro dell’università e della ricerca ha fatto presente che ha beneficiato delle proroghe un numero non superiore al 60% degli aventi diritto. Ha, inoltre, fatto presente che l’UE ha chiesto agli Stati di adottare ampia flessibilità: pertanto, sono state valorizzate le attività di ricerca svolte a distanza e si è ritenuto di poter prescindere, laddove richiesti, dai periodi minimi di studio all’estero.
Per le finalità indicate, il FFO è incrementato di € 61,6 mln per il 2021.
Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).
Articolo 33-comma 2-sexies
(Risorse per ISPRA)
Il nuovo comma 2-sexies dell'articolo 33, introdotto dal Senato, novella l’articolo 238, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che per le medesime finalità di sostegno alla ricerca, è altresì autorizzata la spesa per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2021 in favore dell’Ispra.
Nel dettaglio, il comma prevede che, in considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità derivanti dall’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del Covid-19, si novelli l’articolo 238, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio). In particolare si prevede che, ivi, il terzo e il quarto periodo della norma attualmente vigente siano sostituiti da una nuova formulazione: in base a tale nuova formulazione, per le medesime finalità di cui al comma 1 della norma ora novellata, è altresì autorizzata la spesa per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2021 in favore dell’Ispra.
La finalità della norma citata attiene al sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, con l'assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, in base al comma 1 del suddetto articolo 238; a tal fine, il decreto rilancio ha incrementato il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 200 mln annui a decorrere dal 2021.
In base alla disposizione ora in esame, alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della previsione si provvede mediante corrispondente riduzione dell’incremento di cui all’articolo 238 comma 2, primo periodo, del medesimo decreto-legge 34/2020. Il richiamato comma 2 ha previsto l’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato in enti pubblici di ricerca: in particolare, il primo periodo del comma 2 ha disposto che, per le medesime finalità di sostenere, fra l’altro, l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema della ricerca italiano a livello internazionale, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all’art. 7 del d.lgs. 204/1998 (FOE), fosse incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.
Il D.L. 19/05/2020, n. 34 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito in legge, all'art. 238 ha recato il Piano straordinario di investimenti nell'attività di ricerca.
La norma prevede, al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, che è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dalle norme richiamate, autorizzandosi l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 (co. 1, primo periodo).
Nel dettaglio, il co. 2 - qui oggetto di novella, con la riscrittura di terzo e quarto periodo della norma - prevede che per le medesime finalità di cui al comma 1, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (il sopracitato FOE), è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca (al primo periodo). Si ricorda che il FOE assegna risorse solo agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR. Per un'analisi approfondita delle previsioni recate dall'articolo 238 del D.L. n. 34/2020, si rinvia al relativo dossier del Servizio Studi.
Le risorse, nella misura di 45 milioni di euro annui, sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (in base al secondo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 238, non novellato dalla disposizione in esame).
Il terzo periodo vigente prevede che i restanti 5 milioni di euro sono destinati, per le medesime finalità di cui al comma 1, agli enti di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non compresi nel precedente periodo, fatta eccezione per l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) destinatari di specifiche disposizioni del decreto rilancio. In base al quarto periodo, i criteri di riparto sono stabiliti d'intesa con i Ministri vigilanti dei singoli enti.
Per la rideterminazione dell'incremento del fondo di cui al primo periodo, si rammenta che è intervenuto l'art. 1, comma 941, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio).
La relazione allegata alla proposta emendativa in esame afferma che, nella fase di riparto delle risorse di cui all’articolo 238 comma 2 citato, è emersa la praticabilità della destinazione di tali risorse per il solo Ispra nella misura di 1 milione di euro; per tali ragioni, l’iniziale incremento realizzato ai sensi dell’articolo 238, comma 2 del Dl 34 2020 del FOE, presenta una quota non impiegata pari a 4,5 milioni di euro dalla quale risulta possibile destinare 1 milione di euro all’esigenze dell’Ispra, secondo quanto asserito nella Relazione alla proposta.
L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA, è stato istituito con la legge 133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112. L’Istituto ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile. L'ISPRA è sottoposto alla vigilanza del MITE e il Ministro si avvale dell’Istituto nell'esercizio delle proprie attribuzioni, impartendo le direttive generali per il perseguimento dei compiti istituzionali.
Articolo 34, commi 1, 2 e 4
(Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità)
L’articolo 34, ai commi 1 e 2, dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Vengono demandate ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, l’individuazione degli interventi e la fissazione dei criteri e delle modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo allo scopo di finanziare specifici progetti. In forza di una modifica approvata nel corso dell’esame al Senato, viene specificato che sui predetti decreti in materia di infrastrutture digitali, inclusione sportiva e turismo accessibile è acquisito, rispettivamente per ogni singolo decreto, il concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dell'autorità politica delegata in materia di sport e del Ministro del Turismo. Sempre nel corso dell’esame al Senato, è stato inserito il comma 2-bis che definisce gli ambiti di intervento a cui devono riferirsi i progetti a cui sono indirizzati i finanziamenti dell’istituito “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” (promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, destinate ad attività ludico-sportive; inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessibile).
Per la copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2, e 3, il comma 4 fa rinvio all’articolo 42.
Il comma 1 dell’articolo 34 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo denominato Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Scopo dell’istituzione del Fondo è quello di dare attuazione alle politiche per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità.
In proposito, per una ricostruzione approfondita degli interventi normativi e delle politiche in tema di disabilità si fa rinvio al Dossier di documentazione e ricerche del 9 febbraio 2021 dal titolo Il tema della disabilità nel contesto normativo italiano ed internazionale.
La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 330, della legge 160/2019 ) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, con una dotazione pari a 29 milioni di euro per il 2020, a 200 milioni di euro per il 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all'attuazione di interventi a favore della isabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno in materia.Tali interventi, ai sensi della norma istitutiva, dovranno essere attuati con appositi provvedimenti normativi, nei limiti di spesa- previsti.
Per dare copertura ai costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria rivolta al sostegno di persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione, è stato istituito il Fondo per le non autosufficienze (FNA) (art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - legge finanziaria 2007). Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali. La sezione II della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019) ha previsto una dotazione del Fondo per il 2020 pari a 571 milioni di euro. Nel corso dell'esame referente, nel corpo della Sezione I della legge di bilancio, è stato inserito il comma 331 che ha disposto un incremento di 50 milioni di euro a favore del Fondo per le non autosufficienze, le cui risorse sono pertanto pari, per il 2020, a 621 milioni di euro. Nel periodo emergenziale da COVID-19, nell'ottica di rafforzare i servizi e i progetti di supporto alla domiciliarità per le persone disabili e non autosufficienti, e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, l'art. 104 del Decreto Rilancio (decreto legge 34/2020) ha incrementato il Fondo di 90 milioni di euro, finalizzando 20 milioni alla realizzazione di progetti per la vita indipendente. Pertanto le risorse del Fondo per il 2021 sono pari a 669 milioni di euro. Il D.P.C.M. 21 dicembre 2020 ha poi ripartito le risorse aggiuntive del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2020.
La legge n. 112/2016 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo destinato "alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave prive di legami familiari" (c.d. Fondo “dopo di noi”). In seguito, il decreto legge 86/2018 in materia di riordino delle competenze dei Ministeri, ha attribuito al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, la titolarità, insieme al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dei decreti di attuazione e degli atti di riparto delle risorse del “Fondo Dopo di noi” che è stato disciplinato, con l'individuazione degli obiettivi di servizio e delle modalità di riparto, dal decreto del 23 novembre 2016. Dal 2018, il Fondo ha una dotazione strutturale pari a 56,1 milioni di euro. La legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 490, della legge 160/2019) ha incrementato la dotazione del Fondo Dopo di noi di 2 milioni di euro per il 2020. Nel periodo emergenziale da COVID-19, nell'ottica di rafforzare i servizi e i progetti di supporto alla domiciliarità per le persone disabili e non autosufficienti, e nell'ottica di rafforzare tali interventi anche attraverso la realizzazione di soluzioni alloggiative innovative, il Fondo è stato incrementato di ulteriori 20 milioni di euro dall'art. 104 del Decreto Rilancio (decreto legge 34/2020). Pertanto, per il 2021 la dotazione del Fondo è pari a 76,1 milioni di euro. Destinatari delle misure di assistenza, cura e protezione sono le persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale. In tal senso, le misure prevedono la progressiva presa in carico della persona disabile durante l'esistenza in vita dei genitori e devono essere definite con il coinvolgimento dei soggetti interessati e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, e, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Le misure previste dalla legge 112/2016 rafforzano quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili. Restano infatti salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili. Inoltre, le regioni e le province autonome assicurano l'assistenza sanitaria e sociale alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare garantendo, nell'ambito territoriale di competenza, i livelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione, riferibili ai LEA in ambito sanitario. Per l'attuazione della legge, si rinvia alla Seconda Relazione (riferita all'anno 2018) al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 22 giugno 2016, n. 112.
La legge di bilancio 2019 (art. 1,commi da 456 a 458 dell legge 145/2018) ha istituito, nello stato di previsione del MEF, un Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Fondo è finalizzato, tra l'altro, a dare attuazione alla Risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, ovvero a promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in Lingua dei segni italiana (LIS), videointerpretariato a distanza, nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione. La dotazione inizialmente prevista è stata di 3 milioni per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021. Il D.p.c.m. 6 marzo 2020 ha definito i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo. La legge di bilancio 2021 (Sezione II della legge n. 178 del 2021) ha dotato il Fondo di risorse pari a 4 milioni di euro. Si ricorda inoltre che l'art. 1, comma 370 della medesima legge di bilancio ha autorizzato la spesa di un milione di euro per l'anno 2021 al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS).
Allo scopo di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire in tal modo la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, la legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 331-332) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un "Fondo per l'Alzheimer e le demenze", con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili). Il Fondo è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle Regioni e delle Province autonome in applicazione del Piano nazionale demenze per le strategie di promozione e miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze. Inoltre, il Fondo è volto inoltre a finanziare gli investimenti effettuati delle Regioni e delle Province autonome anche mediante l'acquisto di apparecchiature sanitarie, finalizzati al potenziamento della diagnosi precoce del trattamento del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, anche al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi. Un decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, dovrà individuare i criteri e le modalità di riparto del Fondo, oltre che il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
Il comma 2 dispone che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, o dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati gli interventi e stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo volte a finanziare specifici progetti. Con una modifica introdotta nel corso dell’esame al Senato, si specifica che sui predetti decreti in materia di infrastrutture digitali, inclusione sportiva e turismo accessibile è acquisito, rispettivamente per ogni singolo decreto, il concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dell'autorità politica delegata in materia di sport e del Ministro del Turismo. Sempre al Senato, è stato introdotto il comma 2-bis con la finalità di chiarire che gli interventi e i progetti di cui al precedente comma 2 interessano i seguenti ambiti di intervento:
a) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità anche destinate ad attività ludico-sportive;
b) inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessibile per le persone con disabilità".
Va ricordato che con D.P.C.M. del 13 febbraio sono state delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri alla senatrice Erika Stefani le funzioni in materia di disabilità. L’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità è la struttura di supporto[257] di cui si avvale il Ministro per la promozione e il coordinamento dell’azione del Governo in materia di disabilità. L’Ufficio, in particolare, cura gli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi connessi all’attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Nell’ambito dell’Ufficio opera l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, che ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità . La legge 3 marzo 2009, n. 18, articolo 3, disponendo la ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ha istituito, presso il Ministero del lavoro l’Osservatorio in parola, allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla citata Convenzione. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con componenti nominati in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità.
Il comma 4 dispone infine sulla copertura finanziaria dell’articolo 34 (quindi anche del comma 3, per il quale cfr. infra specifica scheda) stabilendo che al relativo onere, pari a 120 milioni di euro per l’anno 2021, si provveda ai sensi dell’articolo 42, recante disposizioni finanziarie (cfr. infra).
Articolo 34, comma 3
(Buono viaggio)
L’articolo 34, comma 3, proroga fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di fruire del cosiddetto “buono viaggio”, istituito e disciplinato dall’articolo 200-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, attribuendo ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2021 per il finanziamento della misura.
Il buono viaggio è stato istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 ed il suo regime di funzionamento è stato successivamente modificato dapprima dal decreto-legge n. 104 del 2020 e successivamente dal decreto-legge n. 183 del 2020.
Tale buono può essere utilizzato per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente da parte delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate nonché, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 104 del 2020, da persone appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno. L'importo del buono è pari al 50 per cento della spesa sostenuta, non può superare euro 20 per ciascun viaggio e doveva essere utilizzato per gli spostamenti effettuati fino al 30 giugno 2021 (termine differito dalla disposizione in commento al 31 dicembre 2021 mentre originariamente il termine era fissato al 31 dicembre 2020).
Quanto alle risorse per il finanziamento della misura, che l’articolo in commento aumenta di 20 milioni di euro per l’anno 2021, si ricorda che il decreto-legge n. 34 del 2020 aveva stanziato risorse pari a 5 milioni di euro, aumentate a 35 milioni di euro per l'anno 2020 dal decreto-legge n. 104 del 2020.
Quanto alle modalità di ripartizione del Fondo tra gli enti locali destinatari delle risorse, l’articolo 200-bis, comma 2, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 104 del 2020, dispone che le risorse del Fondo vengano assegnate ai comuni destinatari con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze secondo i seguenti criteri:
a) una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi 17,5 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;
b) una quota pari al 30 per cento, per complessivi 10,5 milioni di euro, è ripartita in proporzione al numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate da ciascun comune interessato;
c) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 7 milioni di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.
Il comma 3 del medesimo articolo 200-bis precisa che le risorse spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.
Quanto alle modalità secondo le quali i comuni procedono all'erogazione dei buoni il comma 4 dell’articolo 200-bis dispone che ciascun comune individui, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto ministeriale sopra descritto, i beneficiari e il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed i soggetti non già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico.
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 novembre 2020, di attuazione della misura, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020.
Si valuti l’opportunità di definire le modalità di assegnazione degli ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2021, previsti dalla presente disposizione, considerato che la disposizione del comma 2 dell’articolo 200-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, si riferisce esclusivamente alla ripartizione delle risorse, pari a complessivi 35 milioni di euro, previste dal decreto-legge n. 104 del 2020, già effettuata con il decreto ministeriale del 6 novembre 2020.
La copertura finanziaria della misura, unitamente a quelle previste dai commi 1 e 2, è disciplinata dal comma 4 che rinvia alla norma di copertura di cui all’articolo 42 (cfr. supra).
Articolo 34-bis
(Nuova collocazione nel bilancio dello Stato di un contributo annuo in favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi)
L’articolo 34-bis - inserito dal Senato - prevede, a decorrere dal 2021, la collocazione in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un contributo annuo già previsto in favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi-Onlus, con il conseguente scorporo del medesimo contributo dal Fondo nazionale per le politiche sociali e dalla procedura di riparto di quest'ultimo Fondo.
Più in particolare, l'articolo in esame concerne il contributo annuo stabilito dall'articolo 3, comma 3, della L. 28 agosto 1997, n. 284, per le attività di ricerca e di coordinamento stabilite dallo statuto della medesima Federazione e fa riferimento all'importo di 1.032.914 euro annui, previsto dal citato comma 3; si ricorda, tuttavia, che l'articolo 1, comma 112, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, ha disposto un incremento, nella misura di 350.000 euro annui, di tale importo. Si valuti l'opportunità di un chiarimento.
L’articolo 34-ter, approvato durante l’esame al Senato, prevede norme a favore della promozione e del riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIST).
L’articolo 34-ter, al comma 1, detta la disposizione di principio in base alla quale la Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana(LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST).
La disposizione è volta ad attuare i contenuti degli articoli 2 (riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo) e 3 (pari dignità sociale e eguaglianza di tutti i cittadini) della Costituzione e degli articoli 21 (divieto di qualsiasi forma di discriminazione) e 26 (garanzia di autonomia ed inserimento sociale e professionale dei disabili) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in armonia con gli articoli 9 (diritto all’accessibilità), 21 (libertà di espressione e opinione e accesso all’informazione) e 24 (diritto all’istruzione delle persone con disabilità) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con legge n. 18 del 2009.
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, rimanendo nell’alveo dei diritti già riconosciuti alle persone con disabilità, intende assicurare che queste ultime possano godere, sulla base degli ordinamenti degli Stati di appartenenza, degli stessi diritti riconosciuti agli altri consociati, in applicazione dei principi generali di pari opportunità per tutti. Allo stesso modo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nel vietare qualsiasi forma di discriminazione fondata, tra l'altro, sulla disabilità, sancisce il riconoscimento e il rispetto del diritto delle persone disabili a beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
Si ricorda in proposito che è tuttora all’esame alla Camera la proposta di legge AC 1198 (e abbinate) che reca “Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile”, di cui è stato avviato l’esame in Commissione XII il 30 luglio 2020 (qui il Dossier del Servizio studi).
Il comma 2 prevede che la Repubblica riconosca le figure dell’interprete LIS e dell'interprete LIST quali professionisti specializzati nella traduzione ed interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, oltre che nel garantire l'integrazione linguistico comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza mediante la traduzione in modalità visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingua dei segni tattili.
La lingua italiana dei segni (LIS) è una lingua con proprie regole grammaticali, sintattiche, morfologiche e lessicali. La variante LIST è destinata alle persone nate non udenti, che successivamente hanno perso la vista e integra con il tatto il sistema di movimenti delle mani tradizionale.
La LIS utilizza sia componenti manuali (es. la configurazione, la posizione, il movimento delle mani) che non-manuali, quali l'espressione facciale e la postura; utilizzano un canale visivo-gestuale, integro nelle persone sorde, per consentire loro pari opportunità di accesso alla comunicazione. Ogni nazione ha una propria lingua dei segni, con ulteriori varietà regionali e addirittura con qualche differenza lessicale nell'ambito della stessa città.
Si ricorda che la definizione delle persone sorde è data dalla legge 26 maggio 1970, n. 381[258], mentre quella di sordocieche dalla legge 24 giugno 2010, n. 107[259].
La disposizione del comma 2 aggiunge che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca per la disabilità, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete LIS e di interprete LIST e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della presente disposizione (trattandosi di una norma inserita durante l’esame, tale data coincide con l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge).
Il comma 3 dispone che le pubbliche amministrazioni ricadenti nel perimetro del D. Lgs. n. 165/2001[260] promuovono progetti sperimentali per la diffusione di servizi interpretariato in LIS e LIST e di sottotitolazione.
Per la definizione delle pubbliche amministrazioni interessate viene richiamato l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che vi include, tra le altre, tutte le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali e locali[261].
Inoltre, al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, si prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuova apposite campagne di comunicazione (comma 4).
I commi 5 e 7 dispongono la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo:
- il comma 5 prevede che tali oneri siano posti a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) che per l'anno 2021 è incrementato di 4 milioni di euro;
I commi da 456 a 458 della predetta legge di bilancio istituiscono, nello stato di previsione del MEF, un Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Fondo è finalizzato, tra l’altro, a dare attuazione alla Risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, ovvero a promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in Lingua dei segni italiana (LIS), videointerpretariato a distanza, nonché per favorire l’uso di tecnologie innovative finalizzate all’abbattimento delle barriere alla comunicazione (comma 456). La dotazione prevista è di 3 milioni per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021 (comma 457). Per l’anno 2021, pertanto, lo stanziamento complessivo ammonterebbe a 7 milioni di euro.
- il comma 7 dispone che il predetto incremento di 4 milioni sia finanziato mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui alla legge di stabilità per il 2015 (L. n. 190 del 2014), come rifinanziato dell'articolo 41 del presente decreto legge, alla cui scheda di lettura si fa rinvio per l’analisi.
Il comma 6 infine novella il comma 458, articolo 1, della predetta legge di bilancio per il 2019, prevedendo che la definizione dei criteri e delle modalità per l’utilizzo delle risorse del Fondo sarà definita da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate, nonché la Conferenza unificata Stato-Regioni e province autonome.
La modifica in sostanza aggiunge lo strumento del DPCM per la definizione dei criteri e delle modalità per l’utilizzo delle risorse del Fondo, aggiornando inoltre il riferimento al Ministro delegato (che non vede più raggruppate le deleghe anche per la famiglia, ma solo per la disabilità).
Articolo 35, commi 1, 2 e 10
(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia)
L’articolo 35, commi 1 e 2, autorizza lo stanziamento di 92.063.550 euro per il pagamento in favore del personale delle Forze di polizia delle indennità di ordine pubblico e degli oneri connessi nonché delle prestazioni di lavoro straordinario per il periodo febbraio-aprile 2021; autorizza inoltre, per il medesimo arco temporale, uno stanziamento di 24.960.000 euro per la sanificazione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze di Polizia nonché per assicurare un idoneo equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale.
Il comma 10, modificato dal Senato, dispone in ordine alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal presente articolo 35.
Il comma 1 autorizza per l’anno 2021 la spesa di 92.063.550 euro così ripartita:
§ 51.120.750 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali;
§ 17.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia;
§ 23.748.000 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
La disposizione precisa che lo stanziamento è disposto ai fini della prosecuzione, dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso.
Si ricorda che, da ultimo, la legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 351, legge n. 178 del 2020) è intervenuta per finalità analoghe con autorizzazioni di spesa per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2021 così modulate:
§ 40.762.392 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali;
§ 11.478.200 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
Nella Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione si evidenzia che le previsioni in esame si pongono in linea di continuità con gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2021, che quindi si aggiungono ai precedenti con riferimento all’anno 2021.
Il comma 2 interviene – con riguardo al medesimo periodo temporale (1° febbraio al 30 aprile 2021) – prevedendo uno stanziamento complessivo di 24.960.000 euro per l'anno 2021 per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze di polizia, nonché al fine di assicurare un'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e un idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato.
L’autorizzazione di spesa è così ripartita:
§ 11.650.000 euro per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi;
§ 13.310.000 euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per l'ulteriore materiale sanitario.
Il comma 10, recante la copertura degli oneri finanziari derivanti dal presente articolo 35, è stato riformulato dal Senato, a seguito delle modifiche ai commi 8 e 9 (cfr. la relativa scheda).
Articolo 35, comma 3
(Vigili del Fuoco)
Il comma 3 dell'articolo 35 destina risorse (per circa 5,7 milioni) per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei Vigili del fuoco.
Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto-legge autorizza - in relazione allo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica in corso - per l'anno 2021 la spesa di euro 5.763.533 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
È da intendersi che il lasso temporale di riferimento sia dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 (analogamente a quanto previsto dal comma 1 per le Forze di polizia).
Ne dà conferma la relazione tecnica che correda il disegno di legge di conversione.
Essa riporta come lo stanziamento sia inteso a 'coprire' il ricorso (nel periodo 1° febbraio-30 aprile) a 400 unità di personale operativo richiamato dal turno libero ed impiegato in orario straordinario, nonché a squadre specialistiche aggiuntive rispetto all’ordinario dispositivo di soccorso (con quattro squadre composte ciascuna da 5 unità, alle quali si aggiungono 3 unità per ciascuna squadra di personale specialista per il contrasto del rischio biologico, per un totale di 32 unità complessive di personale.
La disposizione recata da questo comma fa seguito ad altre, susseguitesi nel corso del 2020.
Ripercorrendo a ritroso la sequenza, si rinviene l'articolo 1, comma 352, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021). Al fine di garantire le attività connesse all'emergenza epidemiologica per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2021, esso ha autorizzato la spesa di 2.633.971 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei Vigili del fuoco.
Antecedentemente, l'articolo 32-bis della legge n. 176 del 2020 (entro cui 'confluiva' quanto disposto dall'articolo 20, comma 2 del decreto-legge n. 157 del 2020, cd. 'ristori quater'), recava autorizzazione di una ulteriore spesa di 5.325.302 euro onde garantire la piena funzionalità del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, e per garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di bio-contenimento, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020. Le risorse previste erano volte alla retribuzione del lavoro straordinario reso necessario per richiamare dal turno libero il personale (nel numero giornaliero allora stimato, in media, di 600 unità, onde sostituire quello posto in isolamento per la vicenda Covid-19) nonché per l'impiego di squadre specialistiche, incluse quelle per il contrasto del rischio biologico.
Precedentemente, l'articolo 32 del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. 'ristori ter') aveva autorizzato - per garantire la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020 (con riferimento al lasso temporale dal 16 ottobre al 24 novembre) - l'ulteriore spesa di 734.208 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco (la quantificazione dell'onere era calcolata sulla base dell'impiego di unità di personale impiegate in squadre specialistiche per attività di soccorso pubblico o di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di elevato bio-contenimento).
Innanzi, vale ricordare come il decreto-legge n. 76 del 2020 (cd. 'decreto semplificazioni') recasse disposizioni per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Ancor prima, l'articolo 23, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 autorizzava per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'anno 2020 la spesa complessiva di 1.391.200 euro, di cui 693.120 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario (e 698.080 euro per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio).
Ed innanzi, dapprima l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, indi con l'identico testo l'articolo 74, comma 02, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (abrogativo del decreto-legge n. 9) autorizzavano la spesa di 432.000 euro per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, per un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego.
Ai medesimi fini, l'articolo 74, comma 2, ancora del decreto-legge n. 18 del 2020 autorizzava una nuova spesa in conseguenza dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento dell'epidemia, per un periodo di ulteriori 90 giorni, a decorrere dalla scadenza del periodo iniziale di 30 giorni sopra ricordato (talché il combinato disposto 'copriva' un periodo complessivo di quattro mesi, il cui 'esaurimento' si collocava sul finire del mese di giugno 2020). La nuova autorizzazione di spesa era complessivamente pari a 5.973.600 euro, di cui 2.073.600 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario (e 900.00 per i richiami del personale volontario, 3.000.000 per le attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico).
Articolo 35, comma 4
(Misure per la funzionalità del Corpo della polizia penitenziaria)
Il comma 4 dell'articolo 35 (in relazione al quale è stata apportata nel corso dell'esame in Senato solo una modifica formale) reca autorizzazioni di spesa per indennità di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo della polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, nonché per il pagamento delle spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta.
La disposizione, al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla crisi epidemiologica, autorizza la spesa complessiva di 44.790.384 euro per l'anno 2021.
Tali risorse sono destinate:
· per una quota pari ad euro 3.640.384 al pagamento del lavoro straordinario svolto dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni nel periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 in ragione dei più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico;
· per una quota pari a euro 1.150.000 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta.
E' opportuno ricordare che l'articolo 32-bis del decreto legge n. 137 del 2020, conv. legge n. 176 del 2020 (c.d. decreto-legge ristori), al comma 5, aveva autorizzato la spesa complessiva di euro 3.636.500 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del solo personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.
Articolo 35, comma 5
(Capitanerie di porto)
L’articolo 35, comma 5, autorizza la spesa di 1.940.958 di euro dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 al fine di consentire lo svolgimento, da parte del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera dei compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19.
In particolare, il comma in questione prevede che, rispetto all'autorizzazione di spesa complessiva, un importo pari a 340.000 euro sia destinato al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, mentre l'importo di 1.600.958 euro sia destinato per sostenere le spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale.
Articolo 35, comma 6
(Misure per la funzionalità delle Forze armate –
personale sanitario e delle sale operative)
L’articolo 35, comma 6 autorizza la spesa di 6.489.000 euro per l’anno 2021 per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività aggiuntive necessarie a contrastare la diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, a decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021.
La norma riguarda il personale militare:
§ impiegato nelle sale operative centrali e periferiche con funzioni di coordinamento per tutte le attività in atto espletate dalle Forze armate sull’intero territorio nazionale (attività di concorso, trasporto, logistico e infrastrutturale campale, etc.) in relazione all’emergenza COVID-19;
§ medico, paramedico e di supporto, impiegato nei “Drive Through” Difesa, nei presidi vaccinali della Difesa dell’Operazione EOS e nelle strutture sanitarie sia militari che del Servizio sanitario nazionale.
I compensi corrisposti riguardano il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e per il compenso forfetario di impiego.
Il compenso forfetario di impiego (CFI) è stato introdotto con l’articolo 3 della legge n. 86 del 2001[262] e disciplinato in sede di concertazione dall’articolo 9 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163[263], poi esteso dal 2018 anche ai gradi dirigenziali dall’art. 1826?bis del Codice dell’ordinamento militare, introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. t), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94[264].
Tale tipologia di compenso è nata – come spiega la relazione tecnica - per remunerare il personale militare sovente impiegato in attività operative e addestrative, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore che, articolate in turni nell’arco delle 24 ore, mal si conciliano con l’ordinario orario di servizio. I costi sono differenti in ragione delle specifiche professionalità (grado e numeri di personale impiegato).
In relazione ai citati compensi accessori, il comma 3 in esame permette la corresponsione anche in deroga ai limiti stabiliti:
§ all’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, in relazione ai limiti orari individuali del lavoro straordinario;
§ all’articolo 9, comma 3, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, in relazione alla misura giornaliera della corresponsione del compenso forfettario di impiego.
La Relazione tecnica precisa che per la quantificazione degli oneri del comma 6 sono state prese in considerazione 922 unità di personale militare medico, paramedico e di supporto impiegato nei Drive Through Difesa, nei presidi vaccinali della Difesa dell’Operazione EOS e nelle strutture sanitarie sia militari che del Servizio sanitario nazionale, e 78 unità di personale militare diuturnamente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche per l’espletamento delle funzioni di direzione e coordinamento di tutte le attività espletate dalle Forze armate connesse al contrasto al COVID-19.
La proiezione contempla, per il personale impiegato nelle sale operative, la necessità di un incremento di 80 ore di lavoro straordinario pro-capite mensile calcolati per un periodo di 89 giorni (dal 1° febbraio al 30 aprile 2021), nonché per il personale medico e paramedico e di supporto impiegato nei Drive Through, nelle strutture sanitarie e nei Presidi vaccinali l’attribuzione del compenso forfetario di impiego. I costi sono differenti in ragione delle specifiche professionalità (grado e numero di personale impiegato). Le tabelle della Relazione tecnica mostrano il dettaglio dei costi, comprensivi delle ritenute previdenziali e assistenziali, distintamente per il personale medico, paramedico e di supporto (6.082.776 euro), e quello impiegato nelle sale operative (406.442 euro).
Si ricorda che, da ultimo, con l’articolo 20, comma 3, del D.L. Ristori ( n. 34 del 2020) era stata autorizzata la spesa complessiva di euro 6.507.485 ai medesimi scopi, per consentire il pagamento delle competenze dal 31 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021.
Ai fini del calcolo degli oneri erano stati utilizzati i medesimi parametri quantitativi, di 78 unità di personale militare impiegato nelle sale operative centrali e periferiche, con 80 ore mensili di lavoro straordinario per 93 giorni, e 922 unità di personale militare medico, paramedico e di supporto impiegato nei, a cui viene attribuito il compenso forfetario di impiego (15 gg feriali e 5 gg festivi al mese).
Per approfondimenti si rinvia al tema dell’attività parlamentare “Le misure concernenti la sanità militare adottate durante l'emergenza COVID-19”.
Articolo 35, comma 7
(Potenziamento del servizio sanitario militare)
L’articolo 35, comma 7 autorizza la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l’anno 2021 per l’ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all’andamento dell’epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante l’approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e di supporto al piano vaccinale.
La Relazione tecnica riepiloga le esigenze da cui derivano gli oneri finanziari per il potenziamento dei servizi della sanità militare connessi all’incremento delle attività di rilevazione e sorveglianza sanitaria e alla progressiva accelerazione nelle operazioni di vaccinazione:
§ acquisizione di materiali specifici per il funzionamento dei laboratori di diagnostica molecolare e sorveglianza per le malattie diffusive da COVID-19 sul territorio nazionale, compresi i tamponi diagnostici. In particolare, acquisto di n. 50.000 kit di tamponi molecolari diagnostici, comprensivi di reagenti e contenitori, al costo di 20 euro ciascuno (per un totale parziale di 1 milione di euro);
§ dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani, ecc.), di cui 2.970.000 euro per l’acquisto di 90 mila kit di protezione individuale al costo di 33 euro ciascuno, e 530.000 euro per l’acquisto di materiale igienizzante, per un totale parziale di 3,5 milioni di euro;
§ pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti, di cui 300.000 euro per contratti aggiuntivi per la pulizia delle sale d’attesa dei presidi sanitari militari impiegati nell’emergenza e 200.000 euro per contratti aggiuntivi per la sanificazione e disinfezione degli ambienti, per un totale parziale di 500.000 euro.
Per sanità militare deve intendersi il complesso dell’organizzazione sanitaria delle Forze armate del Paese.
Secondo il Codice ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010, artt. 181-213), il Servizio sanitario militare (SSM) è un sistema di strutture e servizi che deve assicurare prioritariamente il complesso delle attività che concorrono a garantire l’efficienza psicofisica del personale militare e civile della Difesa.
La sanità militare ha infatti il compito primario di assicurare l’assistenza sanitaria in operazioni e in addestramento, sia all’interno che al di fuori del territorio nazionale, nonché, in subordine, di concorrere all’assistenza e al soccorso della collettività nazionale e internazionale nei casi di pubbliche calamità.
Essa agisce attraverso i servizi sanitari di ciascuna delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri che, nel loro insieme, ma con le loro specificità, costituiscono il “servizio sanitario militare”.
La sanità militare costituisce un settore di centrale interesse per la Difesa e tale servizio, secondo il D.M. Sanità-Difesa del 4 marzo 2015, che ne individua dettagliatamente i beneficiari, va erogato ad un bacino di potenziali utenti (personale in servizio e in congedo dell’Esercito, Marina, Aeronautica, Arma Carabinieri, Guardia di Finanza, dipendenti civili della Difesa, e loro familiari) stimabile, secondo la Corte dei conti (delibera 16/2019/G) in almeno di 400.000 unità.
L’attuale organizzazione territoriale della sanità militare è schematizzata nel diagramma seguente:
Fonte: Corte dei conti (delibera 16/2019/G), su dati Ministero della difesa
1 Centro Ospedaliero Militare dal 2018 (precedentemente Dipartimento militare di medicina legale- DMML)
2 Istituti di Medicina Aerospaziale di Milano e Roma
3 Istituto di Perfezionamento e Addestramento in Medicina Aerospaziale
4 5 DMML nel 2017, ridotti a 4 nel 2018 (dopo il ripristino del COM di Milano)
5 Già Centro Studi e Ricerche EI, dal 2017 riorganizzato quale Dipartimento del Policlinico Militare “Celio”
6 Dipende dall’Ufficio Studi del Comando Subacqueo Incursori (COMSUBIN
7 Sezioni di Sanità CC (40 dal 1° gennaio 2017, dopo l’assorbimento del Corpo Forestale, in precedenza 38)
Il sistema della sanità militare, nel corso del 2018, si è avvalso complessivamente di circa 6.300 unità, comprendenti medici, infermieri, aiutanti di sanità, tecnici, e relativo supporto logistico operativo, articolato su due aliquote: quella della sanità di sostegno (o territoriale), a carattere ospedaliero e pari a 2.460 unità, e la sanità di aderenza, operante a contatto con gli appartenenti alla Difesa, pari a 3.838 unità. Si segnala che, per sanità di aderenza, in ambito militare si intende la componente sanitaria organicamente inquadrata in ciascuna unità combattente, e che con essa si sposta, per assicurare l’assistenza a favore del personale dell’unità stessa, durante le attività di caserma, di addestramento e di effettivo impiego operativo.
Restringendo il campo alla sanità territoriale, la medesima delibera riporta i dati relativi alla consistenza del personale dedicato alla sanità territoriale e i relativi costi (tab. 1 pag. 35). Nell’anno 2018:
§ per l’Esercito, compreso il Policlinico militare del Celio, la consistenza del personale ammonta a 1.486 unità, con un costo lordo di circa 77 milioni di euro;
§ per la Marina, la consistenza del personale è di 553 unità, con un costo di 30,8 milioni;
§ per l’Aeronautica, la consistenza del personale è di 354 unità, con un costo di 21,3 milioni;
§ per i Carabinieri, la consistenza del personale è di 18 unità, con un costo di 1,3 milioni.
In totale, comprese le strutture interforze, il personale della sanità territoriale militare ammonta a 2.446 unità, e il costo totale a 134,3 milioni per l’anno 2018.
Per approfondimenti si rinvia al tema dell’attività parlamentare “Le misure concernenti la sanità militare adottate durante l'emergenza COVID-19”.
Si ricorda che l’articolo 19 del D.L. Ristori ( n. 34 del 2020) aveva autorizzato, per l’anno 2020:
1. l’arruolamento eccezionale, a domanda, di 70 ufficiali medici (di cui 30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri) e di 100 sottufficiali infermieri (di cui 50 della Marina militare e 50 dell’Aeronautica militare).
2. la spesa di euro 88.818.000 di euro, per sostenere le attività e l’ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari.
Articolo 35, commi 8 e 9
(Strade Sicure)
L’articolo 35, comma 8 proroga dal 31 gennaio al 30 aprile 2021 l’impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell’operazione “Strade Sicure” in relazione all’emergenza Covid, con una spesa stimata di 7.164.575 euro per l’anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario. Inoltre, nel corso dell’esame parlamentare è stato incrementato di euro 10.051.789 lo stanziamento per il 2021 destinato alla vigilanza a siti e obiettivi sensibili.
Il comma 9 contiene l’autorizzazione di spesa complessiva di 17.216.364 euro per gli oneri di cui al comma 8.
A tal fine, si interviene sulla legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), e in particolare sui commi 1024-1026 dell’articolo 1, riguardanti la precedente proroga dell’incremento di 753 unità di personale delle Forze armare impiegato nell’Operazione “Strade sicure” e la connessa autorizzazione di spesa.
Durante l’esame parlamentare è stata introdotta la nuova lettera 0a), che ha incrementato di euro 10.051.789 lo stanziamento previsto dall'art. 1, comma 1024, della citata legge di bilancio 2021. Si tratta delle somme stanziate per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1023, che mira a garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze Armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell’articolo 24 del D.L. n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013). L'incremento è specificamente destinato, per il 2021, al personale delle Forze Armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009).
Conseguentemente, è stato modificato il comma 9 del presente articolo, incrementando dell’importo di 10.051.789.
A copertura dell’onere aggiuntivo, viene modificato il comma 10 dell'articolo 35, prevedendo che all'onere pari a 10.051.789 euro si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo per le esigenze indifferibili), come incrementato dall'articolo 41 del decreto-legge in esame.
Per quanto concerne la proroga dal 31 gennaio al 30 aprile 2021 dell’impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell’operazione “Strade Sicure” in relazione all’emergenza Covid, il comma 8 in esame interviene, con le lettere a) e b), sui commi 1025 e 1026 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2021.
Si ricorda che il citato comma 1025, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, ha prorogato al 31 gennaio 2021, l’integrazione di 753 unità di personale militare la disposizione dell’operazione “Strade sicure”, in precedenza prorogata, fino al 31 dicembre 2020 dall’articolo 35 del decreto legge n. 125 del 2020. A tal fine il comma 1026 ha autorizzato per l’anno 2021 la spesa complessiva di euro 2.494.486, di cui euro 549.650 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 1.944.836 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 22 comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 9 del 2020 ha disposto una prima integrazione di 253 unità del contingente di personale militare facente parte del dispositivo “Strade sicure”.
Successivamente, l’articolo 74-ter del decreto legge n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”), nel confermare la richiamata integrazione ha, altresì, precisato che l'intero dispositivo di "Strade sicure" - pari a 7.050 unità, secondo la previsione dell'articolo 1, comma 132 della legge n. 160 del 2019 - può essere impegnato nelle attività di contenimento dell'emergenza Covid-19.
A sua volta, l’articolo 22 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. “decreto Rilancio”) ha ulteriormente integrato, di ulteriori 500 unità – da affiancare, quindi, alle 7.303 unità già autorizzate (7.050 + 253) - il contingente delle Forze armate facente parte del dispositivo "Strade sicure", fino alla data del 31 luglio 2020.
Gli articoli 35 dei decreti legge nn. 104 e 125 del 2020 hanno, poi, prorogato, rispettivamente al 15 ottobre 2020 e al 31 dicembre 2020 la complessiva integrazione delle richiamate 753 unità.
Si ricorda, inoltre, più in generale, che i commi 1023-1026, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di controllo del territorio, hanno disposto la proroga nel dispositivo “Strade sicure” di un contingente di personale delle Forze armate pari a:
§ 7.050 unità fino al 30 giugno 2021:
§ 6.000 unità dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022;
§ 5.000 unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
La Relazione tecnica, al fine di quantificare gli oneri connessi all’impiego del contingente aggiuntivo dal 1° gennaio al 30 aprile 2021, suddivide tra oneri relativi al personale e oneri di funzionamento.
Gli oneri relativi al personale, pari a 4.787.875 euro, sono attribuibili per
§ euro 2.127.677 al lavoro straordinario, prendendo come base la corresponsione di 40 ore/mese di lavoro straordinario per 753 unità di personale, con un valore medio del compenso orario di 17,66 euro lordi, dal 1° gennaio al 30 aprile 2021;
§ euro 2.660.198 per l’indennità onnicomprensiva, pari a euro 29,44 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (753 militari per 120 giorni).
Gli oneri di funzionamento sono quantificati in 4.778.662 euro, così dettagliati:
§ vitto, ammontante a complessivi 1.355.400 euro, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 pro capite;
§ alloggiamento, ammontante a complessivi di 3.162.600 euro, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 pro capite;
§ equipaggiamento/vestiario ammontante a complessivi 131.022 euro;
§ funzionamento automezzi ammontante a complessivi 129.600 euro.
A tali oneri si aggiungono 92.564 euro riferiti ai seguenti oneri una-tantum:
§ indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti, ammontante a complessivi 82.340 euro;
§ materiali ed attrezzature varie/pedaggi autostradali, ammontanti a complessivi 10.224 euro;
Il totale complessivo degli oneri per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2021 è di 9.659.061 euro.
Considerato che la legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 1026) aveva già coperto la spesa fino al 31 gennaio 2021, la differenza restante per i mesi da febbraio ad aprile, imputabile alla norma in esame (e autorizzata dal comma 9) è pari a euro 7.164.575, di cui 3.612.762 per oneri di personale e 3.551.813 per spese di funzionamento.
L'operazione "Strade sicure" rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate, sul territorio nazionale, a fianco delle Forze dell'ordine, in funzione di contrasto alla criminalità e al terrorismo in numerose città italiane. L'operazione è svolta in massima parte dall'Esercito, con il contributo della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri, questi ultimi, in particolare, con funzioni di comando e controllo nelle sale operative.
Per l'Esercito rappresenta a tutt'oggi l'impegno più oneroso in termini di uomini, mezzi e materiali.
Il principale riferimento normativo in merito alle possibilità di impiego delle Forze armate in compiti di ordine pubblico è attualmente rappresentato dall'articolo 89 del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) il quale include tra i compiti delle Forze Armate, oltre alla difesa della patria, il concorso alla "salvaguardia delle libere istituzioni" e lo svolgimento di "compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza".
La possibilità di fare ricorso alle Forze armate per far fronte a talune gravi emergenze di ordine pubblico sul territorio nazionale è stata contemplata per la prima volta nel corso della XI legislatura (1992-1994, Cfr. operazione "Forza Paris" in Sardegna 15 luglio 1992).
Da ultimo, il comma 132 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2020 (legge n. 160 del 2019) ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del Piano di impiego concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.
Scopo dell'intervento è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze Armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell'articolo 24 del D.L. n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).
Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività:
1. il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;
2. il Piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;
3. nel corso delle operazioni, i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza
Il Piano di impiego è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle Forze Armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio. Il Piano è stato successivamente prorogato.
Per un approfondimento dell'operazione "Strade sicure" al seguente link il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione "Strade Sicure", approvato dalla Commissione Difesa della Camera nella seduta del 30 luglio 2020.
Si veda, altresì, il seguente tema: Impiego delle Forze armate nella tutela del territorio
Articolo 35 commi 10-bis e 10-ter
(Movimentazione materiali Forze Armate)
L’articolo 35, ai commi 10-bis e 10-ter – introdotti durante l’esame parlamentare – autorizza la spesa di 700.000 euro per l’anno 2021 al fine di sostenere talune spese connesse ad esigenze logistiche delle Forze armate.
Nello specifico le norme in esame, in considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità derivanti dall’emergenza Covid-19, stanziano l’importo di 700 mila euro per l’anno 2021 per fronteggiare le esigenze di stoccaggio, movimentane e facchinaggio dei materiali indispensabili per l’efficienza delle Forze armate.
Agli oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili.
Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (capitolo 3076), per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. Le risorse di tale fondo sono state incrementate dall’articolo 41 del presente decreto, alla cui scheda si rinvia per approfondimenti.
Articolo 35-bis
(Divise antisommossa per la polizia penitenziaria)
L’articolo 35-bis - inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento - stanzia 1.500.000 di euro per l'anno 2021 per l'acquisto di divise antisommossa e altri strumenti di protezione per gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria.
Più nel dettaglio la disposizione, introdotta dal Senato, è finalizzata ad incrementare il livello di sicurezza negli istituti penitenziari e a salvaguardare l'incolumità del personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso i predetti istituti in occasione di proteste e sommosse da parte della popolazione detenuta. A tal fine sono stanziati 1, 5 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare all'acquisto di divise antisommossa e altri strumenti di protezione individuale per gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria per l'intervento in situazioni a rischio di incolumità per gli agenti (comma 1).
Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, ai sensi del comma 2, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge (vedi infra).
L’articolo 36, comma 1, incrementa di € 200 mln per il 2021 la dotazione del Fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, istituito dall’art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).
Il comma 5 reca la copertura degli oneri.
Per le misure riguardanti il settore adottate ai fini del contenimento del COVID-19, si veda l’apposito tema web curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati e la pagina dedicata sul sito del Ministero della cultura.
Preliminarmente, si valuti l’opportunità di novellare l’art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).
L’art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha previsto l’istituzione nello stato di previsione dell’allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo[265] di due Fondi – uno di parte corrente, l’altro in conto capitale[266] – volti a sostenere l’emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, con uno stanziamento, per il 2020, originariamente pari, rispettivamente, a € 80 mln e a € 50 mln.
Successivamente, l’art. 183, co. 1, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), novellando il citato art. 89, co. 1, ha incrementato per il 2020 a € 145 mln le risorse del Fondo di parte corrente e a € 100 mln le risorse del Fondo in conto capitale[267]. A sua volta, il co. 3-bis ha previsto un possibile incremento delle risorse del “Fondo di cui al comma 1”, per € 50 mln nel 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate al Piano operativo “Cultura e turismo” di competenza dell’allora MIBACT.
Ancora dopo, l’art. 80, co. 2, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), sempre novellando il medesimo art. 89, co. 1, ha disposto che, per il 2020, la dotazione del Fondo di parte corrente era incrementata a € 185 mln, mentre la dotazione del Fondo in conto capitale era incrementata a € 150 mln.
Da ultimo, l’art. 5, co. 1, e l’art. 6-bis, co. 1, del D.L. 137/2020 (L. 176/2020) – senza novellare il più volte citato art. 89, co. 1 – hanno incrementato la dotazione del Fondo di parte corrente, rispettivamente, di ulteriori € 100 mln per il 2020 (per un totale, dunque, di € 285 mln) e di € 90 mln per il 2021.
In attuazione sono intervenuti vari decreti ministeriali. In particolare:
§ con DM 188 del 23 aprile 2020 sono stati destinati € 20 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, agli organismi operanti nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo che non sono stati destinatari di contributi a valere sul FUS nel 2019. Tali risorse sono poi state incrementate di € 6,8 mln per il 2020, sempre provenienti dal Fondo di parte corrente, con DM 278 del 10 giugno 2020. Ulteriori risorse, sempre provenienti dal Fondo di parte corrente, sono state destinate ai medesimi organismi con DM 503 del 9 novembre 2020 (€ 13,4 mln per il 2020), DM 557 del 3 dicembre 2020 (€ 13,4 mln per il 2020), DM 137 del 26 marzo 2021 (€ 1 mln per il 2021 per le imprese di produzione circense) e DM 162 del 21 aprile 2021 (€ 27 mln per il 2021);
§ con DM 211 del 28 aprile 2020 sono stati destinati € 5 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, allo spettacolo viaggiante. Modifiche al medesimo decreto sono poi state apportate con DM 313 del 10 luglio 2020.
Tali risorse sono state incrementate con DM 480 del 26 ottobre 2010 (€ 5 mln per il 2020), DM 559 del 3 dicembre 2020 (€ 5 mln per il 2020) e DM 136 del 26 marzo 2021 (€ 10 mln per il 2021), sempre a valere sul Fondo di parte corrente;
§ con DM 273 del 5 giugno 2020 si è provveduto ad assegnare al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo € 100 mln per il 2020, provenienti dal Fondo in conto capitale, destinati agli interventi di cui al Capo III della L. 220/2016 (incentivi fiscali, contributi automatici, contributi selettivi, contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).
Ulteriori € 25 mln per il 2020 provenienti dal Fondo in conto capitale sono stati attribuiti al medesimo Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo con DM 463 del 14 ottobre 2020, che ha anche destinato € 25 mln per il 2020, sempre provenienti dal Fondo in conto capitale, a Istituto Luce Cinecittà Srl;
§ con DM 274 del 5 giugno 2020 sono stati destinati € 20 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno delle sale cinematografiche.
Ulteriori € 20 mln per il 2020 sono stati destinati alle sale cinematografiche, sempre a valere sul Fondo di parte corrente, al fine di potenziare il ristoro dei mancati introiti da biglietteria, con DM 315 del 10 luglio 2020.
Inoltre, lo stesso decreto ha destinato ulteriori € 2 mln per il 2020, sempre del Fondo di parte corrente, al sostegno della programmazione delle sale all’aperto nella stagione estiva. Altre risorse, sempre provenienti dal Fondo di parte corrente, sono state destinate alle sale cinematografiche con DM 450 del 7 ottobre 2020 (€ 20 mln per il 2020) e DM 558 del 3 dicembre 2020 (€ 50 mln per il 2020);
§ con DM 313 del 10 luglio 2020 sono stati destinati € 10 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno dell’esercizio teatrale privato (e, al contempo, come ante evidenziato, sono state apportate modifiche al DM 211 del 28 aprile 2020).
Successivamente, con DM 407 del 17 agosto 2020 è stato consentito l’accesso al beneficio anche alle piccole sale teatrali (fra 100 e 299 posti) e, al contempo, sono stati aggiornati i criteri previsti dal DM 313/2020.
Il DM 407/2020 è poi stato modificato dal DM 467 del 16 ottobre 2020 che, inoltre, ha proceduto ad un ulteriore riparto del Fondo di parte corrente. In particolare, ha destinato: € 5 mln per il 2020 ai teatri di rilevante interesse culturale, ai centri di produzione teatrale, ai teatri di tradizione e ai centri di produzione danza; € 4 mln per il 2020 al sostegno degli organismi di programmazione ovvero esercizio teatrale che avevano inoltrato richiesta di contributo ai sensi dei DM 10 luglio 2020 e 17 agosto 2020; € 1 mln per il 2020 al sostegno di festival, cori e bande; € 1,1 mln per il 2020 al Fondo nazionale per la rievocazione storica;
§ con DM 380 del 5 agosto 2020 sono stati destinati € 10 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno all’industria musicale, discografica e fonografica.
In seguito, il DM 460 del 13 ottobre 2020 ha modificato il DM 380/2020: in particolare, preso atto che le risorse dallo stesso indicate risultavano eccedenti di € 4,7 mln rispetto ai contributi teorici erogabili al totale dei beneficiari e che l’importo eccedente sarebbe stato messo in economia, ha ridotto le risorse da assegnare a € 5,3 mln per il 2020;
§ con DM 397 del 10 agosto 2020 sono stati destinati € 10 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, per il ristoro degli operatori nel settore della musica dal vivo (organizzazione di concerti, attività di booking e intermediazione di concerti, attività di management e consulenza di artisti, proprietà e gestione di spazi adibiti alla musica dal vivo: c.d. live club; attività di organizzazione di festival di musica dal vivo);
§ con DM 487 del 29 ottobre 2020 sono stati destinati € 10 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, alle scuole di danza private non configurate come associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche o comunque non facenti capo al CONI;
§ con DM 488 del 2 novembre 2020 sono stati destinati complessivi € 20 mln per il 2020al sostegno di autori ed artisti interpreti ed esecutori (€ 10 mln) e degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di cui all’art. 2 del d.lgs. 35/2017 (€ 10 mln).
Successivamente, con DM 107 del 3 marzo 2021 sono stati destinati € 25 mln per il 2021 al sostegno degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori (€ 20 mln) e degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente (€ 5 mln). Tale DM è stato poi modificato con DM 125 del 16 marzo 2021;
§ con DM 515 del 12 novembre 2020 sono stati destinati € 10 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno di cantanti, danzatori, professori d’orchestra, artisti del coro, artisti circensi, altri artisti e maestranze iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, scritturati da organismi e centri di produzione della danza, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione, istituzioni concertistico orchestrali, complessi strumentali, festival di danza, circo, musicali o multidisciplinari, organismi di produzione musicale o imprese circensi; al contempo, con DM 516 del 12 novembre 2020 sono stati destinati € 10 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno di attori, altri artisti e maestranze iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, scritturati da teatri, centri di produzione teatrale, compagnie teatrali professionali e festival teatrali o multidisciplinari.
Successivamente, con DM 613 del 29 dicembre 2020, si è proceduto ad un ulteriore riparto del Fondo di parte corrente (per un totale di € 3,3 mln per il 2020 e € 12,6 mln per il 2021), destinando € 7,1 mln per il sostegno degli scritturati per spettacoli di musica, danza e circo ed € 8,8 mln per il sostegno degli scritturati per spettacoli teatrali.
Da ultimo, con DM 69 del 5 febbraio 2021 sono stati destinati ai medesimi scritturati complessivi € 3,5 mln per il 2021 (in tal caso, senza indicazione della suddivisione delle risorse fra i due gruppi);
§ con DM 529 del 20 novembre 2020 sono stati destinati € 5 mln per il 2020, quota parte del Fondo di parte corrente, al sostegno degli operatori della sartoria, modisteria, parruccheria, produzione calzaturiera, attrezzeria, buffetteria che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da forniture per lo spettacolo;
§ con DM 27 del 12 gennaio 2021, sono stati destinati € 20 mln per il 2021 al sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche;
§ con DM 26 del 12 gennaio 2021 sono stati destinati € 25 mln per il 2021, quota parte del Fondo, al sostegno delle imprese di distribuzione cinematografica.
Il comma 5 dispone che alla copertura degli oneri derivanti, tra l’altro, dal comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 42.
Articolo 36, comma 1-bis
(Destinazione del 10 per cento dei compensi per copia privata)
Il comma 1-bis dell'articolo 36, introdotto in Senato, estende l'ambito di applicabilità della disciplina, che destina il 10 per cento dei compensi per copia privata incassati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) al sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva, invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori.
Il comma 1-bis dispone, nello specifico, che la richiamata disciplina - di cui all’art. 90, comma 1, del D.L. 18/2020 (L. 20/20202) che è a tal fine novellato - attualmente circoscritta al 10 per cento dei compensi per copia privata incassati negli anni 2019 e 2020, si applichi anche con riferimento agli incassi relativi al 2021.
Con riguardo alla disciplina del diritto d'autore, la disposizione legislativa di riferimento è l'art. 71-septies della L. 633/1941.
Esso stabilisce che gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, recanti opere protette dal diritto d'autore (c.d. compenso per “copia privata”). Detto compenso è determinato con decreto del Ministro della cultura, sottoposto ad aggiornamento triennale, tenendo conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche, nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica[268].
In base all’art. 71-octies, comma 1, il compenso per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla SIAE, che provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il 50 per cento agli autori e loro aventi causa e per il 50 per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Anche il compenso per apparecchi e supporti di registrazione video è corrisposto, ai sensi del comma 3, alla SIAE, che provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il 30 per cento agli autori e per il restante 70 per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il 50 per cento all'Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori (IMAIE), per le attività di studio e di ricerca nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori (si veda l'art.7 della legge n.93 del 1992).
Ai sensi del comma 3-bis dell'art. 71-octies, al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell’art. 71-septies è destinato dalla SIAE, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro della cultura, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale.
Rispetto a tale impianto normativo, il Legislatore è intervenuto con una disposizione ad hoc diretta a tener conto delle ricadute economiche negative per il settore della cultura conseguenti alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19[269]. Nello specifico, l’art. 90 del D.L. 18/2020, oggetto come detto di novella, ha inizialmente stabilito che il 10 per cento dei compensi incassati nel 2019 ai sensi del richiamato art. 71-septies della L. 633/1941 venisse destinato al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza[270] con gli organismi di gestione collettiva di cui all’art. 180 della medesima L. 633/1941. Ha, altresì, affidato ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione delle modalità operative per la ripartizione delle risorse e dei requisiti per l’accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari.
In attuazione, è intervenuto il D.I. 212 del 30 aprile 2020, che, in particolare, definendo anche i requisiti per l’accesso al beneficio, ha ripartito 13.536.000 euro incassati nel 2019. In particolare: il 50 per cento, pari a 6.768.000 euro, è stato destinato agli autori; il 45 per cento, pari a 6.091.200 euro, è stato destinato agli artisti interpreti ed esecutori; il 5 per cento, pari a 676.800 euro, è stato destinato ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva (mandatari)[271].
Successivamente l'art.80, comma 2-bis, del D.L. 104/2020 ha ampliato la richiamata disciplina (di cui all'art.90 del D.L. n.18/2020) estendendola anche agli incassi riferiti all'anno 2020.
Articolo 36, commi 2, 3 e 5
(Incremento del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali)
L’articolo 36, comma 3, incrementa di € 120 mln per il 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall’art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il comma 5 reca la copertura degli oneri.
A sua volta, il comma 2 esclude le fiere e i congressi dai possibili destinatari delle risorse del Fondo.
Per le misure riguardanti il settore adottate ai fini del contenimento del COVID-19, si veda l’apposito tema web curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati e la pagina dedicata sul sito del Ministero della cultura.
Ai fini indicati, solo il comma 2 opera novellando l’art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).
In particolare, l’esclusione delle fiere e i dei congressi dai possibili destinatari delle risorse del Fondo deriva – come confermava la relazione illustrativa all’A.S. 2144 – dalla riconducibilità della competenza relativa alle fiere e ai congressi al settore del turismo, per il quale l’art. 6 del D.L. 22/2020 (L. 55/2021) ha istituito un apposito Ministero, devolvendo allo stesso le competenze in materia prima attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (ridenominato, conseguentemente, Ministero della cultura dallo stesso art. 6).
Si valuti l’opportunità di novellare la disposizione citata anche con riguardo alle risorse del Fondo.
Per effetto dell’incremento disposto dal comma 3, le risorse del Fondo per il 2021 sono pari a € 171 mln.
Il comma 5 dispone che alla copertura degli oneri derivanti, tra l’altro, dal comma 3 si provvede ai sensi dell’articolo 42.
L’art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha istituito nello stato di previsione dell’allora Mibact il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali[272], con una dotazione, per il 2020, di € 171,5 mln, destinato al sostegno dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali, nonché delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, inclusi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore. Il medesimo Fondo è stato altresì destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.
In seguito, l’art. 80, co. 1, lett. a), del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha incrementato la disponibilità del Fondo per il 2020 di € 60 mln – portandolo, così, a € 231,5 mln - e lo ha destinato, con riferimento a spettacoli, fiere, congressi e mostre, al ristoro delle perdite derivanti anche dai casi di rinvio (come già previsto in alcuni decreti ministeriali attuativi intervenuti) o di ridimensionamento.
Da ultimo, l’art. 5, co. 3 e l’art. 6-bis, co. 3 e 4, del D.L. 137/2020 (L. 176/2020) ha incrementato di ulteriori € 400 mln per il 2020 e di € 51 mln per il 2021 la dotazione del Fondo. In particolare, € 350 mln della dotazione aggiuntiva per il 2020 sono stati destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, mentre € 1 mln della dotazione 2021 è stato destinato al ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, per l’annullamento delle presenze di pubblico stabilito con il DPCM 24 ottobre 2020 (adottato nell’ambito delle misure per il contenimento della diffusione del COVID-19). Il ristoro è stato limitato alle spese che gli organizzatori avevano sostenuto per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, con riferimento ai 10 giorni successivi all’adozione del DPCM.
In attuazione, sono intervenuti:
§ il DM 364 del 30 luglio 2020, che ha destinato € 10 mln per il 2020 al sostegno dei piccoli editori. Tale decreto è stato poi modificato con DM 481 del 26 ottobre 2020 che, conseguentemente, ha previsto la riapertura dei termini di presentazione delle domande di contributo per la durata di 10 giorni, e con DM 547 del 1° dicembre 2020;
L’articolo 36, comma 4, incrementa di € 80 mln per il 2021 le risorse destinate al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
Il comma 5 reca la copertura degli oneri.
Per le misure riguardanti il settore adottate ai fini del contenimento del COVID-19, si veda l’apposito tema web curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati e la pagina dedicata sul sito del Ministero della cultura.
In base all’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), sono istituti e luoghi della cultura, oltre che i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
In particolare, ai fini sopra indicati, il comma 4 novella ulteriormente l’art. 183, co. 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).
Per effetto dell’incremento, le risorse complessivamente disponibili per il 2021 sono pari a € 105 mln.
Si ricorda che l’art. 183, co. 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha destinato alla finalità sopra indicata € 100 mln per il 2020.
Successivamente, l’art. 80, co. 1, lett. b), del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha incrementato l’autorizzazione di spesa per il 2020 di € 65 mln.
Da ultimo, l’art. 1, co. 575, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) ha autorizzato la spesa di € 25 mln per il 2021 (ora elevati a € 105 mln) e di € 20 mln per il 2022[273].
Al riguardo, nell’apposita sezione del sito del Ministero della cultura è evidenziato che si tratta di una misura immediatamente operativa (ossia, che non richiede l’adozione di atti applicativi).
Il comma 5 dispone che alla copertura degli oneri derivanti, tra l’altro, dal comma 4 si provvede ai sensi dell’articolo 42.
Articolo 36, commi 4-bis e 4-ter
(Rimborso di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura e validità dei titoli di accesso a spettacoli dal vivo)
I commi 4-bis e 4-ter - introdotti in Senato- novellano la normativa vigente in materia di rimborso dei titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura.
In particolare, il comma 4-bis estende da 18 a 36 mesi il periodo di utilizzabilità del voucher, di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, (eventualmente) emesso dall'organizzatore dell'evento in alternativa al rimborso richiesto dall'acquirente.
Stabilisce, inoltre, uno specifico termine di validità di 36 mesi per i titoli di accesso a spettacoli dal vivo rinviati a causa dell'emergenza da Covid-19, già acquistati alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque entro il 31 dicembre 2023.
Il comma 4-ter estende il periodo di applicazione delle misure relative al rimborso dei biglietti per spettacoli dal vivo fino al 31 luglio 2021, data di conclusione dello stato di emergenza sanitaria ai sensi della deliberazione del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021.
Il comma 4-bis apporta modificazioni all'art. 88 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, il quale ha ricondotto alla fattispecie di sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta (ex art. 1463 del codice civile[274]) i contratti di acquisto di titoli di accesso a spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, con decorrenza dalla data dell'8 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020) e fino al 30 settembre 2020, a seguito delle sospensioni di eventi e spettacoli di qualsiasi natura nonché dell'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (disposte dalle lett. b) e d) dell'art. 2, comma 1, del Dpcm dell'8 marzo 2020) e comunque in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19[275].
In particolare, con il nuovo comma 4-bis:
§ viene modificato il comma 2, secondo periodo, dell'art. 88, al fine (come accennato) di estendere da 18 a 36 mesi (decorrenti dalla data di emissione) il periodo di utilizzabilità del voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, eventualmente emesso dall'organizzatore dell'evento in alternativa al rimborso, a seguito di presentazione dell'istanza di rimborso da parte dei soggetti acquirenti (con le modalità stabilite dal primo periodo del medesimo art. 88, comma 2);
§ viene inserito, nel medesimo art. 88, il comma 2-ter, il quale introduce uno specifico termine di validità di 36 mesi per i titoli di accesso a spettacoli dal vivo rinviati a causa dell'emergenza da Covid-19, che siano stati già acquistati alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, nonché a condizione che lo spettacolo dal vivo sia posticipato con data certa e comunque entro il 31 dicembre 2023.
Il comma 4-ter novella l'art. 5, comma 4, del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, il quale disciplina l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 88, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo.
Nello specifico, con riferimento ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, il comma in esame estende dal 31 gennaio 2021 al 31 luglio 2021[276] il periodo di applicabilità delle misure che danno luogo al configurarsi della fattispecie di sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta (art. 88, comma 1) e al conseguente sorgere del diritto al rimborso ovvero alla emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto (art. 88, comma 2).
Prevede altresì che "i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente disposizione''. Al riguardo, si ritiene che tale previsione riguardi il termine di 30 giorni per la presentazione dell'istanza di rimborso (art. 88, comma 2, primo periodo), poiché il termine di 36 mesi per l'utilizzabilità del voucher (art.88, comma 2, secondo periodo) parrebbe dover continuare a decorrere dalla data di emissione del medesimo voucher.
Si valuti l'opportunità di un chiarimento in proposito.
Articolo 36, comma 4-quater
(Incremento delle risorse del Fondo “Carta della cultura”)
Il comma 4-quater dell’articolo 36, introdotto dal Senato, incrementa di € 1 mln per il 2021 la dotazione del Fondo “Carta della cultura”, istituito dalla L. 15/2020.
L’art. 6 della L. 15/2020 ha istituito la “Carta della cultura”, di importo nominale pari a € 100, con la quale lo Stato contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, nonché di prodotti e servizi culturali, da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.
Ai fini dell’assegnazione della Carta, nello stato di previsione dell’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è stato istituito il Fondo “Carta della cultura”, con una dotazione di € 1 mln annui a decorrere dal 2020, integrabile con proventi derivanti da donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie di soggetti privati, destinati allo Stato per il conseguimento delle finalità del Fondo, nonché con proventi elargiti dalle imprese.
Successivamente, l’art. 183, co. 10-bis, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha incrementato la disponibilità del Fondo di € 15 mln per il 2020.
Le modalità applicative sono state definite con decreto interministeriale 10 febbraio 2021, n. 73 che, in particolare, ha disposto che la Carta è assegnata ai cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a € 15.000. I beneficiari della Carta sono individuati sulla base di una graduatoria dei soggetti che ne fanno richiesta, nei termini indicati annualmente con avviso pubblicato sul sito del Centro per il libro e la lettura, assumendo il criterio dell’ISEE dal più basso al più alto.
La Carta è utilizzabile dal titolare entro un anno dal rilascio.
In particolare, a seguito dell’incremento proposto, la disponibilità complessiva, per il 2021, del Fondo “Carta della cultura” risulterebbe pari ad € 2 mln.
Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L.190/2014).
Articolo 36-bis
(Credito di imposta attività teatrali e spettacoli dal vivo)
L’articolo 36-bis – inserito al Senato- introduce un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali.
Il comma 1 della disposizione stabilisce che al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, alle imprese che svolgono tali attività e che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019 è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario.
Il comma 2 chiarisce che tale credito di imposta spetta per le spese sostenute, nell'anno 2020 per la realizzazione delle attività sopra richiamate anche se alle stesse si è proceduto attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.
Il comma 3 dispone inoltre che il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.
Si ricorda sinteticamente che il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito dalla legge. 163/1985 al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento, è attualmente il principale - ma non l'unico - strumento di sostegno al settore dello spettacolo.
In particolare, le finalità del FUS consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante – incluse, a seguito di quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, co. 329), le manifestazioni carnevalesche –, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.
Per una visuale più dettagliata della disciplina si rinvia al tema web realizzato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.
Il comma 4 prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsti dal successivo comma 6.
Il comma 5 stabilisce che il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
Inoltre, la norma dispone che non si applicano il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53; della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
Il credito d'imposta non concorre inoltre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917).
Il comma 6 stabilisce la copertura finanziaria della agevolazione fiscale e autorizza il credito in esame nel limite complessivo di 10 milioni di euro nell'anno 2021. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre, n.137 che incrementa di 610 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.
Il comma 7 stabilisce che le disposizioni in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione delle Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e successive modificazioni.
Articolo 36-ter
(Misure per le attività sportive)
L'articolo 36-ter - introdotto in Senato - novella l'art. 216, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale disciplina i diritti sorti - per coloro che abbiano acquistato, mediante contratto di abbonamento, servizi sportivi presso impianti sportivi - a seguito della sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse alla epidemia da Covid-19. Tale sospensione è infatti qualificata come sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta ai sensi dell'art. 1463 del codice civile.
L'articolo in esame (in aggiunta ad altre modifiche di seguito illustrate in dettaglio) introduce, per i gestori di servizi sportivi, una terza opzione alternativa al rimborso ovvero al rilascio di un voucher di valore pari al credito vantato, già previsti dalla normativa vigente.
Si tratta, in particolare, della possibilità di riconoscere a coloro che abbiano acquistato i servizi sportivi la realizzazione delle attività con modalità a distanza quando ciò risulti possibile.
In relazione agli obblighi di restituzione di quanto ricevuto (ex art. 1463 del codice civile[277]) da parte dei soggetti che offrono servizi sportivi, per sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta - consistente nei servizi sportivi acquistati da utenti mediante contratto di abbonamento - si evidenziano gli elementi di novità introdotti dall'articolo in esame rispetto alla normativa vigente.
§ Con riferimento alla tipologia dei contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, che danno luogo alla fattispecie di sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, la disposizione in esame elimina la condizione che si tratti di contratti (anche) "di durata uguale o superiore a un mese".
Pertanto - con l'approvazione della disposizione in esame - anche (eventuali) contratti di durata inferiore a un mese darebbero luogo all'obbligo di restituzione di quanto ricevuto.
§ Con l'inserimento della disposizione in esame verrebbe altresì meno l'individuazione di una data di decorrenza per il configurarsi della fattispecie di sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, identificata, nella disposizione vigente, con la data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in attuazione dei decreti-legge n. 6 del 2020 e n. 19 del 2020.
La determinazione temporale sarebbe infatti sostituita da un nesso di causalità sulla base del quale le sospensioni di attività sportive determinate dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia da Covid-19 verrebbero a configurare, in relazione ai contratti di abbonamento in questione, sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta.
§ Come accennato, il vigente art. 216, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 individua due modalità alternative di restituzione di quanto ricevuto da parte dei gestori di servizi sportivi: il rimborso ovvero il rilascio di un voucher di valore pari al credito vantato. La nuova disposizione intende aggiungere una nuova (alternativa) forma di restituzione: la realizzazione delle attività sportive con modalità a distanza quando realizzabili.
§ Per quanto concerne l'obbligo di rimborso, con l'approvazione della disposizione in commento, verrebbe meno la procedura di richiesta di rimborso disciplinata dal vigente art. 216, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 34, sulla base della quale i soggetti acquirenti dei servizi sportivi possono presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 34, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per i periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato.
Si ricorda, al riguardo, che la legge n. 77 del 2020, di conversione del decreto-legge n. 34, è entrata in vigore il 19 luglio 2020
Parrebbe pertanto venire meno - unitamente alla necessità di presentare agli impianti sportivi una istanza formale di rimborso - anche il termine finale per la presentazione della richiesta di rimborso.
Ne conseguirebbe l'obbligo per i gestori degli impianti di accogliere le richieste pervenute anche in via informale e successivamente alla data del 19 luglio 2020.
§ Con riferimento alla possibilità, da parte dei gestori degli impianti sportivi, di rilasciare - in alternativa al rimborso del corrispettivo - un voucher di pari valore, con l'approvazione della disposizione in esame parrebbe venire meno, per il gestore dell'impianto sportivo, l'obbligo di optare per il rilascio del voucher piuttosto che per il rimborso del corrispettivo nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza formale di rimborso da parte dell'acquirente (la quale - come detto - sembrerebbe poter essere omessa).
Per quanto riguarda l'utilizzazione del voucher da parte dell'utente di servizi sportivi, con l'approvazione della disposizione in esame verrebbero altresì meno: il suo diritto a una utilizzazione incondizionata del voucher; l'espresso richiamo (presente nella disposizione vigente) del suo obbligo all'utilizzazione del voucher presso la stessa struttura sportiva con la quale ha stipulato il contratto di abbonamento.
Infine, la disposizione in esame dispone che l'utilizzazione del voucher sia esaurita entro 6 mesi della fine dell'emergenza nazionale, al momento fissata nella data del 31 luglio 2021[278], a differenza della disposizione vigente sulla base della quale è previsto che l'utilizzazione sia consentita entro 1 anno dalla cessazione delle misure di sospensione delle attività sportive disposte dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in attuazione dei decreti-legge n. 6 e n. 19 del 2020.
Articolo 37
(Sostegno alle grandi imprese)
L’articolo 37 prevede la creazione di un apposito fondo dotato di 200 milioni di euro per il 2021 che, in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è diretto ad assicurare, tramite la concessione di prestiti, la continuità operativa delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria. La norma si aggiunge ai tradizionali strumenti per la liquidità, basati sul ricorso al sistema bancario assistito da garanzie pubbliche.
Dal punto di vista operativo, criteri, modalità e condizioni per l’accesso all’intervento saranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
E’ altresì stanziato 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2021, per rifinanziare l'autorizzazione di spesa (articolo 1, comma 852, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), destinata allo svolgimento di attività di supporto finalizzate alla trattazione di tematiche concernenti le procedure di amministrazione straordinaria. Il rifinanziamento, inserito in prima lettura al Senato, in particolare è diretto a potenziare, mediante il conferimento di incarichi individuali a tempo determinato a professionisti ad elevata specializzazione, il contingente di supporto alla struttura per le crisi d’impresa.
L’articolo 37 introduce una misura di sostegno alle grandi imprese consistente nella possibilità di concessione di prestiti alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo scopo è quello di favorire la prosecuzione delle attività
A tale fondo, con il comma 1 viene istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2021.
La relazione illustrativa fa presente che la misura in esame si affianca ad altre più tradizionali, citando ad esempio:
§ il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, istituito nel 2020 dal c.d. decreto rilancio (decreto-legge n. 34/2020, art. 43); il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nell'apposito registro istituito dal Codice della proprietà industriale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria. Il Fondo opera attraverso interventi nel capitale di rischio delle predette imprese, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina dell'UE in materia di aiuti di Stato, nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro;
§ la concessione di garanzie statali: in questo senso si ricorda il fondo di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (da ultimo rifinanziato con l’art. 7 bis del dl 3/2015 garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria), in base al quale lo Stato può garantire i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali. L'ammontare complessivo delle garanzie non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i cinquecentocinquanta milioni di euro.
Il comma 2 prevede che i finanziamenti debbano essere restituiti nel termine massimo di 5 anni.
I beneficiari dei finanziamenti sono le grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, con esclusione delle imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo.
Per grandi imprese si intendono quelle con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Come esplicita la relazione illustrativa, “non sono pertanto destinatarie della norma le PMI”.
La raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 definisce PMI le imprese che rientrino nei limiti fissati relativamente al numero di dipendenti e al fatturato o ai totali di bilancio:
§ media impresa: occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro;
§ piccola impresa: occupa meno di 50 persone, realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro;
§ microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Le definizioni di media, piccola e micro impresa che precedono conducono per esclusione ad una definizione di “grande impresa” (più di 250 occupati ed un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio – ossia un totale attivo dello stato patrimoniale – superiore ai 43 milioni di euro).
Queste dimensioni rilevanti per la fruizione di benefici e contributi differiscono da quella adottata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo n. 14/2019), che all’art. 2, comma 1, lett. g), fa riferimento alla direttiva europea del 2013 sui bilanci ed in base alla quale sono “grandi imprese” - cui non si applicano le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi – quelle che alla data di chiusura del bilancio superano due su tre dei seguenti limiti:
a) totale dello stato patrimoniale: 20 milioni di euro;
b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di euro;
c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.
Il DM 18 aprile 2005 ha provveduto ad adeguare i criteri di individuazione delle piccole e medie imprese, ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive, in accordo con la citata raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE.
I prestiti sono concessi nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni (per una ricostruzione del Quadro temporaneo, si rinvia al relativo tema dell’attività parlamentare).
Il ogni caso, il successivo comma 6 contiene la clausola in base alla quale l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il comma 3 affronta il tema della definizione delle imprese “in temporanea difficoltà finanziaria”. Non possono, infatti, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in “difficoltà” alla data del 31 dicembre 2019.
Il finanziamento di cui al presente articolo è in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.
Per imprese in temporanea difficoltà si intendono le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di “difficoltà” come definita all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ma che presentano prospettive di ripresa di ripresa dell’attività (cd. Regolamento GBER).
Per quanto riguarda le prospettive di ripresa, appare coerente la esplicitazione del criterio per cui il prestito può essere concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.
La presunzione del rimborso integrale dell’esposizione è una clausola già usata nella disciplina sui ristori conseguenti alla pandemia (art. 13 del decreto-legge n. 23/2020; art. 64 del decreto-legge n. 104/2020). In entrambi i casi richiamati, si trattava di norme che prevedevano garanzie prestate ad imprese in difficoltà. Le norme richiamate legavano la prognosi di rimborso all’analisi della situazione finanziaria del debitore, elemento probabilmente implicito anche nell’articolo in commento, ma che potrebbe essere esplicitato dal decreto ministeriale di cui al comma 5.
Soprattutto, merita di essere segnalato che nei precedenti citati veniva richiamato espressamente l’articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013, che regola i casi in cui una esposizione deteriorata cessa di essere considerata tale. In particolare, mentre la lettera a) si limita a considerare non deteriorate le esposizioni che non lo sarebbero più, in base ad una nuova valutazione, la lettera c) consente di non considerare più deteriorate le esposizioni quando dopo le concessioni (nella logica del regolamento, l’intervento della banca, in questo caso il prestito) “non vi sono importi in arretrato e l'ente, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, è convinto che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza”. Gli elementi per raggiungere tale convinzione derivano dalla circostanza che il debitore abbia effettuato pagamenti regolari e a scadenza, eliminando l'importo in arretrato esistente prima della concessione, se esistevano arretrati, oppure quando l'importo della concessione è stato contabilmente cancellato, se non esistevano arretrati.
Il regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 definisce «impresa in difficoltà» quella che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA*/interessi) sia stato inferiore a 1,0
*(Ebitda: Earnings before interests taxes depreciation and amortization, margine operativo lordo).
Il fondo può operare anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria, disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347.
In questi casi il prestito può essere destinato alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato.
I crediti sorti per la restituzione del prestito sono soddisfatti in prededuzione rispetto agli altri.
Nella seduta del 5 maggio 2021, in replica all’interrogazione a risposta immediata in Aula Caretta n. 3-02240, in ordine agli intendimenti del Governo in merito al progetto industriale ItalComP e iniziative per consentire l’accesso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria ai lavoratori coinvolti nella vertenza Acc-Embraco –, il Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha affermato che la misura prevista dall’articolo qui in esame, permetterà, una volta convertito e dopo il decreto interministeriale attuativo, di intervenire con una forma di prestito, naturalmente sempre subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea, a sostegno della situazione di crisi della ACC Wanbao in amministrazione straordinaria, e di Belluno e l’ex Embraco di Riva.
Il decreto legislativo n. 270/1999 disciplina l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle imprese in stato d'insolvenza, divenendo la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, diretta alla conservazione del patrimonio produttivo, tramite la prosecuzione, la riattivazione ovvero la riconversione dell'attività imprenditoriale (art. 1).
Con il decreto legislativo l'ambito dei soggetti ammessi alla procedura viene circoscritto alle imprese, anche individuali, soggette alla legge fallimentare e in possesso dei seguenti requisiti:
§ un numero di lavoratori subordinati non inferiore alle duecento unità (inclusi quelli che eventualmente fruiscono del trattamento di integrazione guadagni) (art. 2, comma 1, lett. a));
§ debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi, tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio (art. 2, comma 1, lett. b));
§ presenza di concrete prospettive di recupero (art. 27) da realizzarsi, alternativamente, mediante la cessione dei complessi aziendali;
§ sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali”) (comma 2, lett. a));
§ tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione") (comma 2, lett. b));
§ per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi di beni e contratti “) (comma 2, lett. b-bis)).
All’interno del sito del Mise, sono trimestralmente riportate le procedure aperte ai sensi del decreto legislativo n. 270/99.
Il decreto-legge n. 347 del 2003 (c.d. legge Marzano), successivamente modificato ed integrato, ha introdotto nell'ordinamento italiano una nuova disciplina relativa alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in stato di insolvenza, finalizzata alla ristrutturazione industriale delle stesse sotto la supervisione del Ministro competente.
Il decreto nacque in relazione alla vicenda del gruppo Parmalat e si colloca nel contesto degli interventi adottati nel presupposto che la crisi e il conseguente rischio di cessazione di attività di imprese di rilevanti dimensioni sia in contrasto con l'interesse della collettività. Pertanto, la disciplina tenta di contemperare l'esigenza di tutelare l'interesse dei creditori con quella di consentire la ristrutturazione economica e finanziaria delle imprese stesse.
Il decreto prevede misure volte a semplificare l'ammissione alla procedura concorsuale e a rafforzare i poteri riconosciuti all'autorità amministrativa, per imprese con:
- almeno 500 lavoratori subordinati;
- debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro.
L’amministrazione straordinaria speciale si basa sulla “degiurisdizionalizzazione” della procedura, in favore dell’autorità politico/amministrativa. La possibilità di ammettere l’impresa all’amministrazione straordinaria speciale e il potere decisionale in merito alla fattibilità del piano di risanamento dell’impresa, sono infatti attribuiti al Ministro dello sviluppo economico.
Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale l’ammissione della procedura di amministrazione straordinaria speciale è disposta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro dello sviluppo economico.
Il Ministro valuta la sussistenza dei requisiti dimensionali e patrimoniali (diversi rispetto a quelli di cui al decreto legislativo n. 270/1999) richiesti per l’accesso alla procedura, e provvede all’ammissione immediata dell’impresa all’amministrazione straordinaria, nonché alla nomina del commissario straordinario
Il commissario straordinario procede alla ricognizione della situazione dell’impresa e alla predisposizione del piano di risanamento, che viene sottoposto all’approvazione al ministro competente.
L’unico soggetto legittimato a proporre l’istanza d’ammissione alla procedura è l’impresa insolvente, mentre nell’amministrazione straordinaria questo potere spetta anche ad uno o più creditori e al pubblico ministero o al tribunale d’ufficio.
Nel caso dell’amministrazione speciale, l’impresa propone al Ministro una istanza motivata e presenta al tribunale del luogo dove essa ha la sede principale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza.
L’imprenditore, inoltre, deve proporre un piano di risanamento, secondo la prospettiva della ristrutturazione economico-finanziaria, ovvero della cessione dei complessi aziendali.
Anche per queste procedure, all’interno del sito del Mise, sono trimestralmente riportate le procedure aperte.
Gli ultimi due periodi del comma 3 prevedono che le somme restituite siano versate all’entrata del bilancio dello Stato distinte tra quota capitale e quota interessi. Le somme relative alla quota capitale sono riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.
Il Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato è stato istituito dalla legge n. 432 del 1993 presso la Direzione generale del Tesoro del MEF con l’obiettivo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione mediante acquisti sul mercato o rimborso dei titoli in scadenza a partire dal 1° gennaio 1995.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 182, della legge n. 662 del 1996 i proventi che confluiscono nel fondo possono essere utilizzati anche per l’acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione.
Il fondo è alimentato dai proventi delle dismissioni di beni e attività dello Stato, dal gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, da eventuali assegnazioni da parte del MEF, dai proventi di donazioni e disposizioni testamentarie e dai proventi della vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall’autorità giudiziaria in relazione a somme sottratte in modo illecito alla pubblica amministrazione.
In base a quanto riportato dalla Relazione al Parlamento 2019 sull’amministrazione del "Fondo per l’ammortamento dei Titoli di Stato",[279] a seguito degli indirizzi dettati dalla Banca Centrale Europea (BCE) nel corso degli ultimi anni, la gestione amministrativa del Fondo è stata modificata da gennaio 2015 ed ai sensi dell’articolo 1, comma 387 della legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014 (cfr. Relazione al Parlamento per il 2015), le giacenze del Fondo sono state trasferite sul conto di gestione intestato alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) acceso presso la Banca d’Italia.
Un’apposita Convenzione, stipulata tra il Dipartimento del Tesoro e la CDP il 30 dicembre 2014 e resa esecutiva con decreto del direttore generale del Tesoro n. 3513 del 19 gennaio 2015, disciplina le modalità gestionali del Fondo, sia in termini di trasferimenti delle risorse al conto sopra menzionato, sia per le operazioni di riduzione del debito (rimborsi o riacquisti). La suddetta Convenzione è stata rivista a marzo 2016 tramite l’Accordo modificativo, sottoscritto con protocollo del dipartimento del Tesoro n. 30178 del 24 marzo 2016 e reso esecutivo con decreto del direttore generale del Tesoro n. 48912 del 23 maggio 2016.
La gestione delle somme accreditate è attribuita dall’articolo 48 del T.U. del debito pubblico (D.P.R. n. 398 del 2003) al direttore generale del Tesoro o, per delega, al dirigente generale del debito pubblico, e confermata annualmente dai “decreti cornice”, di cui l’ultimo emesso è il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 162 del 2 gennaio 2019.
Le entrate al Fondo, ai sensi dell’articolo 45 comma 2 del T.U. del debito pubblico, affluiscono attraverso i seguenti capitoli del Capo X del bilancio dello Stato:
n. 4055 (dismissioni patrimoniali e vendita partecipazioni dello Stato);
n. 3330 (versamenti per donazioni, alienazione beni immobiliari dello Stato ed eventuali assegnazioni da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze);
n. 3512 (risorse rivenienti dall’applicazione del limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali);
n. 4859 (restituzione da parte degli enti territoriali della quota di capitale delle somme anticipate dallo Stato);
n. 4862 Capo XIV (restituzione della quota capitale delle somme anticipate dallo Stato da parte degli Enti locali impegnati nel ripristino della legalità);
n. 4533 e 3428 (incrementi al sovrapprezzo termico) – sui quali non sono affluite entrate per il 2019.
Le somme possono altresì venire stanziate direttamente sul capitolo di spesa 9565 relativo al Fondo, laddove venga espressamente previsto da una norma di legge.
Di conseguenza, la maggioranza delle somme che transitano in bilancio sono trasferite sul conto di gestione della CDP per mezzo di decreti di variazione dall’entrata alla spesa, sottoposti alla registrazione della Corte dei Conti, a cui fanno seguito appositi mandati informatici di pagamento sul citato capitolo di spesa 9565, di pertinenza del centro di responsabilità Tesoro – (Unità di Voto 21.2 – Ammortamento titoli di Stato) del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’obiettivo della riduzione dell’ammontare del debito pubblico viene perseguito sia riacquistando sul mercato i titoli di Stato in circolazione, sia attraverso i rimborsi a scadenza.
Nel 2019, sono stati ricevuti complessivamente euro 1.282.517.531,08 di cui euro 628.669.510,08 confluiti sui capitoli di entrata ed euro 653.848.021,00 stanziati direttamente sul capitolo di spesa 9565.
La relazione tecnica registra effetti finanziari pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno; trattandosi di finanziamenti per i quali è previsto il rimborso, non si stimano invece effetti in termini di indebitamento netto.
Il comma 4 consente la gestione del Fondo tramite organismi in house sulla base di apposita convenzione con il MISE. Il comma precisa che gli oneri della convenzione non possono essere superiori al rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione e sono a carico della dotazione del Fondo.
Il comma 5 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di fissare criteri, modalità e condizioni per l’accesso all’intervento.
Ricordato che il comma 6 reca la clausola che subordina l’efficacia del Fondo all’autorizzazione della Commissione europea, il comma 7 - per la copertura degli oneri finanziari dell’articolo – rimanda all’articolo 42, alla cui scheda si fa rinvio.
Si prevede altresì l’incremento di 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2021, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 852, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per potenziare, mediante il conferimento di incarichi individuali a tempo determinato a professionisti ad elevata specializzazione, il contingente di supporto alla struttura per le crisi d’impresa, disposto dal comma 7-bis introdotto in prima lettura.
L’art. 1, comma 852, della legge n. 296/2006 - come novellato dall'art. 12, co. 1-bis, del D.L. n. 101/2019 (L. n. 128/2019) - ha previsto l’istituzione, da parte del MISE, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un'apposita struttura, con forme di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, finalizzata a contrastare il declino dell'apparato produttivo, anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 270/1999, che versino in crisi economico-finanziaria.
La struttura, operando in collaborazione e coordinamento con le altre strutture amministrative ministeriali, ha il compito precipuo di supportare la gestione delle crisi d’impresa per le quali sia richiesto l’intervento del Ministero dello sviluppo economico d’intesa con il Ministero del lavoro, provvedendo alle necessarie analisi e agli approfondimenti tecnico-economici, al confronto con le parti sociali e con le istituzioni interessate, nonché alle interlocuzioni utili anche a livello territoriale, per promuovere e verificare le possibili ipotesi di soluzione delle crisi.
Sono di rilevanti dimensioni le imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, che abbiano un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno.
In base all’art. 1, comma 852, della legge n. 296/2006, tale struttura opera in collaborazione con le competenti Commissioni parlamentari, nonché con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento. I parlamentari eletti nei territori nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento possono essere invitati a partecipare ai lavori della struttura. La struttura garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee strumentazioni informatiche.
Nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 18 dicembre 2007, sono contenute disposizioni concernenti l’articolazione, la composizione e l’organizzazione di tale struttura, tra le quali la previsione di un protocollo d'intesa tra i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, che stabilisca forme di cooperazione interorganica fra i medesimi Ministeri e di collaborazione con le regioni.
Ai sensi dell’art. 2 del decreto interministeriale citato, la struttura in questione “cura la rilevazione e la gestione di situazioni di crisi di impresa e procede all’attivazione di iniziative e interventi per il relativo superamento, in coerenza agli indirizzi di politica industriale e nel quadro delle politiche di reindustrializzazione e riconversione delle aree e dei settori industriali colpiti da crisi”.
Organo della struttura per le crisi di impresa è l'Unità per la gestione delle vertenze delle imprese in crisi, che svolge funzioni di salvaguardia e di consolidamento dei livelli occupazionali delle imprese, nonché di prevenzione di situazioni di crisi. Secondo l'articolo 4, comma 1, lettera r), del D.P.C.M. 93/2019 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico), modificato dal DPCM 178/2019, la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese svolge le funzioni relative alla Struttura per le crisi di impresa di cui all'articolo 1, comma 852, L. n. 296/2006.
L'art. 12, co. 1, del D.L. n. 101/2019 (L. n. 128/2019), con l’esplicita finalità del potenziamento delle attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali, assegna alla suddetta struttura, fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico, un contingente di personale fino ad un massimo di dodici funzionari di area III del comparto funzioni centrali, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dotati delle necessarie competenze ed esperienze in materia di politica industriale, analisi e studio in materia di crisi di imprese, in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della L. 15 maggio 1997, n. 127, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione.
A tale riguardo, si ricorda che il citato art. 17 della L. n. 127/1997 prevede, al comma 14, che nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.
Il 9 marzo 2021 il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro del lavoro, ha emanato un decreto che potenzia l’organismo di supporto nella gestione dei tavoli di crisi, prevedendo il ricorso a “competenze professionali qualificate, funzionali a elaborare proposte operative e di intervento per il superamento delle crisi aziendali”.
Nel decreto ministeriale si ribadisce che la struttura potrà sperimentare strumenti innovativi per favorire azioni di reindustrializzazione e di ricollocazione dei lavoratori coinvolti nelle crisi. La struttura dovrà anche favorire l'attrazione di investimenti nazionali ed esteri.
Oltre all’intervento su casi specifici, più in generale la struttura promuove attività di ricerca e monitoraggio in raccordo con il sistema camerale e con gli osservatori di livello nazionale e regionale dedicati all'analisi delle crisi aziendali per formulare proposte generali per l'adozione di azioni e di strumenti di contrasto al declino dell'apparato produttivo ed elaborare linee guida e proposte normative per il superamento delle crisi aziendali.
Il 12 aprile 2021 è stato pubblicato l’Avviso di selezione comparativa per individuare il coordinatore della struttura per le crisi d’impresa.
Articolo 37-bis
(Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto)
L’articolo 37-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede alcune misure di sostegno per le imprese dell'autotrasporto, in considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, l'articolo in questione stabilisce che alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche, che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, non si applica per l'anno 2021 l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti per un importo pari a 1,4 milioni di euro.
Articolo 37-ter
(Modifiche alla legge fallimentare in materia
di accordi di ristrutturazione)
L’articolo 37 ter - introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento - modifica l'articolo 182-bis della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) in tema di accordi di ristrutturazione tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. Si prevede, nello specifico che, qualora in seguito all'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore le apporta richiedendo al professionista incaricato il rinnovo della relazione.
Nel dettaglio la disposizione - inserita dal Senato- aggiunge un ulteriore comma all'articolo 182-bis della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942).
L'articolo 182-bis della legge fallimentare disciplina gli accordi di ristrutturazione delineando una procedura suddivisa in due fasi:
• una fase stragiudiziale: l'accordo, redatto in forma scritta deve essere sottoscritto dai creditori che rappresentano almeno 60% del passivo del debitore e deve garantire l'integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo. La veridicità dei dati aziendali deve essere attestata da un professionista. Sono previsti inoltre precisi termini entro i quali deve avvenire il pagamento integrale dei creditori non aderenti all'accordo: entro 120 gg dall'omologazione in caso di crediti già scaduti a quella data; entro 120 giorni dalla scadenza in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. L'accordo deve essere quindi pubblicato nel registro delle imprese e i creditori e ogni altro interessato possono, entro 30 giorni, proporvi opposizione. Per sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese sono inibite ai creditori azioni cautelati o esecutive sul patrimonio del debitore ed ogni eventuale azione in essere è sospesa. La pubblicazione comporta altresì il divieto- temporaneo- di acquisire titoli di prelazione se non concordati;
• una fase giudiziale puntualmente disciplinata dall'articolo e consistente nella richiesta di omologazione, che deve essere effettuata dal tribunale.
La disposizione prevede che qualora dopo l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o pec. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale.
Finalità della disposizione che anticipa di fatto il contenuto dell'articolo 58, comma 2 del Codice della crisi d'impresa, di cui al D.Lgs. n. 14 del 2019 (la cui entrata in vigore è stata differita al 1° settembre 2021), è quella di agevolare l'imprenditore che intenda eseguire l'accordo di ristrutturazione, anche quando eventi economici sopravvenuti all'omologazione determinino la necessità di modifiche sostanziali.
Articolo 38
(Sostegno al sistema delle fiere)
L’articolo 38, al comma 1, rifinanzia di 150 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri per la concessione di contributi a fondo perduto - commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili - a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti.
Il comma 2 dispone che ai relativi oneri si provveda ai sensi dell’articolo 42.
Il comma 3 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Turismo, un Fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da COVID-19, di fiere e congressi. Il Fondo viene dotato di 100 milioni per l’anno 2021.
Il comma 4 demanda le modalità di riparto del Fondo ad un decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, tenendo conto dell’impatto economico negativo nel settore conseguente alle restrizioni determinate dalla pandemia.
Ai sensi del comma 5, l’indennità di sostegno disciplinata dal comma 3 è incompatibile con i contributi a fondo perduto di cui al comma 1.
Infine, il comma 6 dispone che agli oneri relativi al comma 3 si provveda ai sensi dell’articolo 42.
La relazione illustrativa evidenzia che l’Italia è il quarto Paese al mondo (dopo Cina, USA e Germania) per vastità e articolazione del sistema fieristico, il quale è un canale fondamentale per l’internazionalizzazione del sistema economico del nostro Paese. La pandemia ha imposto severe limitazioni dell’attività fieristica, che da marzo 2020 è stata sostanzialmente limitata, salvo pochissime eccezioni, ad eventi virtuali, che hanno ridotto pesantemente il fatturato dell’intero settore, con il rischio di una sua permanente compromissione. Anche gli eventi fieristici internazionali non virtuali hanno visto una riduzione significativa dell’affluenza e quindi del fatturato, a causa delle limitazioni ai movimenti internazionali di persone derivanti dalle disposizioni europee, nazionali e regionali di contenimento della diffusione della pandemia.
Nel corso delle audizioni informali del 3 novembre 2020 svoltesi presso la X Commissione della Camera, è stato sottolineato che il settore fieristico accusa le conseguenze della crisi pandemica sia – come molti altri settori – per la perdita del fatturato, sia per la non elasticità dei costi, che tendono a restare stabili. Trattandosi di un settore che lavora programmando le attività di circa un anno, nella attuale situazione di incertezza vengono svolte ugualmente diverse attività preparatorie. In sostanza, il risparmio di spesa per gli eventi cancellati è minimo rispetto ai settori produttivi tradizionali.
Il D.L. n. 18/2020 (articolo 72) ha istituito il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, finalizzato:
§ alla realizzazione, anche attraverso ICE, di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19;
§ al potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal MAECI e da ICE[280];
§ al cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di apposite convenzioni;
§ all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi alle imprese che operano sui mercati esteri a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del D.L. n. 251/1981 (cd. Fondo Legge n. 394/1981);
§ alla stipula da parte del il MAECI, fino al 31 dicembre 2020, di convenzioni con enti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese (articolo 48 del D.L. n. 34/2020).
Il Fondo è stato istituito con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e rifinanziato per le relative finalità di 250 milioni dal D.L. n. 34/2020 (articolo 48). Per la specifica finalità inerente la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394/1981, esso è stato poi rifinanziato di:
§ 63 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 104/2020 , articolo 91, comma 3. Il successivo D.L. n. 137/2020 ha previsto che, a valere su tale stanziamento e nel rispetto delle disposizioni dell'UE in materia di aiuti di Stato, possano essere concessi, per il tramite di Simest S.p.A., a favore degli enti fieristici italiani, per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni amministratore del Fondo.
§ di 200 milioni di euro per il 2020 dal D.L. n. 137/2020 (art. 6, co. 2) e di ulteriori 100 milioni di euro dal D.L. n. 157/2020 (poi decaduto, ma il rifinanziamento è stato trasposto nell'art. 6-bis, comma 14 del D.L. n. 137/2020, in sede di conversione in L. n. 176/2020);
§ di 610 milioni di euro per il 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 145 e art. 1, co. 1142, lett. b)) della l. n. 178/2020).
Quanto agli indennizzi al sistema fieristico colpito dalla pandemia, si rammenta che l’art. 183, comma 2, D.L. n. 34/2020, modificato dall’art. 80, D.L. n. 104/2020, ha istituito il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, e del sistema fieristico per gli eventi annullati causa COVID.
La dotazione iniziale del Fondo – come rifinanziata da successivi interventi - è di 631,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per il 2021 (art.5, co. 3, D.L. n. 137/2020 articolo 6-bis, comma 3 del D.L. n. 137/2020). Dell’importo autorizzato per il 2020:
§ una quota pari a 20 milioni è stata destinata (con il D.M. di riparto 3 agosto 2020) agli operatori che hanno subito un calo di fatturato per la cancellazione, l’annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di almeno un evento fieristico o congressuale in Italia o all’estero in calendario nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020[281];
§ una ulteriore quota, pari a 350 milioni è stata destinata ex lege al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi (articolo 6-bis, comma 3 del D.L. n. 137/2020). Con D.M. 1 dicembre 2020 si è provveduto al riparto della somma in questione tra i beneficiari di cui D.M. 3 agosto 2020, con le medesime modalità previste dal citato decreto e secondo le seguenti quote: a) 130 milioni: agli enti fiera e agli organizzatori di fiere; b) 130 milioni: ai soggetti organizzatori di congressi; c) 90 milioni: agli erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti fiere e congressi.
Articolo 39, comma 1
(Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacultura)
L’articolo 39, comma 1, incrementa, per il 2021, di 150 milioni di euro, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.
Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 128, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno di tali settori. Il successivo comma 129 ha demandato - ad uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge di bilancio -, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo. Tali decreti non risultano essere stati ancora adottati.
Nello specifico, la disposizione in esame interviene sul comma 128, dell’art. 1 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), rifinanziando il Fondo sopra citato di 150 milioni di euro per il 2021, portandolo a complessivi 300 milioni di euro per tale anno. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi del successivo art. 42, che contiene le disposizioni finanziarie del provvedimento.
Ciò viene disposto al fine di approntare ulteriori misure di ristoro e sostegno alle imprese operanti nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura a fronte delle perduranti misure restrittive adottate ai fini del contenimento dell’epidemia da Covid-19.
Si ricorda, in proposito, che il decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020) ha incrementato di 5 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole, istituito dall'art. 1, comma 507, della legge n. 160 del 2019 (con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021), con la finalità di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese (art. 31, comma 3-bis). Il medesimo provvedimento, all’art. 222, che reca “Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", prevede i seguenti interventi: a) al comma 2 l'esonero dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per alcuni comparti agricoli (agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura). In attuazione della predetta disposizione, è stato emanato il decreto ministeriale 15 settembre 2020; b) al comma 3, l'istituzione «Fondo emergenziale per le filiere in crisi» di 90 milioni di euro per il 2020, a favore delle filiere in crisi del settore zootecnico. I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo sono stati stabiliti dal decreto ministeriale 23 luglio 2020, modificato dal decreto ministeriale 11 settembre 2020; c) al comma 4, il finanziamento di 30 milioni di euro per il 2020 a favore di ISMEA, per la concessione di c.d. cambiale agraria; d) al comma 5, l'aumento di 30 milioni di euro per il 2020 della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, per il ristoro dai danni prodotti dalla cimice asiatica; e) al comma 6, la concessione di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100 mila euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per lo sviluppo di processi produttivi innovativi, mantenendo il limite di spesa di 1 milione di euro per il 2020, già previsto a legislazione vigente; f) al comma 7, la previsione di 20 milioni di euro, per il 2020, per le imprese della pesca e dell'acquacoltura (sostituendo, con questa misura, il Fondo di 100 milioni di euro, per il 2020, previsto dal decreto-legge Cura Italia, all'art. 78, comma 2, destinato, inizialmente, alla copertura degli interessi su finanziamenti bancari e sui mutui contratti dalle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura); g) al comma 8, il riconoscimento di un'indennità di 950 euro, per il mese di maggio 2020, ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca, nel limite di spesa di 3,8 milioni di euro per il 2020..
Articolo 39, commi 1-bis e 1-ter
(Disposizioni su alimenti e imballaggi)
I commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 39 - introdotti dal Senato - contengono disposizioni inerenti i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e la proroga in materia di imballaggi.
Il comma 1-bis interviene sulla disciplina attualmente vigente in materia di preparazione, confezionamento e distribuzione di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, disponendo che la stessa sia applicabile anche ai prodotti ortofrutticoli freschi caratterizzati dall'assenza di elementi inquinanti o nocivi e rinviando ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali l’individuazione dei parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo di tali prodotti.
Nel dettaglio, la richiamata disposizione reca una modifica all'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, prevedendo che le disposizioni attuative in essa contenute, si applichino, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all’alimentazione umana freschi, confezionati e pronti che assicurino l’assenza di elementi inquinanti o nocivi.
Un’ulteriore modifica demanda ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni in commento, la definizione dei parametri igienico sanitari del ciclo produttivi dei prodotti sopra richiamati.
L’art. 4 della legge n. 77 del 2011 stabilisce, al primo comma, che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisca, con proprio decreto, i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, individuando le misure da introdurre progressivamente al fine di utilizzare imballaggi ecocompatibili secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche di settore, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e i requisiti qualitativi minimi, anche sulla base delle norme di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, in quanto compatibili, nonché le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore.
Si fa presente che, in attuazione di quanto disposto suddetto comma 1 dell’art. 4 sopra richiamato, è stato emanato il D.M. 20 giugno 2014.
Il comma 1-ter interviene in materia di proroga di termini in materia imballaggi, prevedendo che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura stabiliti dalle norme tecniche UNI applicabili e alla normativa europea e già posti in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
In particolare, la disposizione richiamata modifica il comma 6 dell’art. 15 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021. Il richiamato articolo 15, prevede infatti, al comma 6, la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell’applicazione dell’articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo il quale tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
Articolo 39-bis
(Accesso delle imprese agricole al conto termico)
L’articolo 39-bis, introdotto dal Senato, prevede che, nelle zone montane, le misure di incentivazione per interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni, c.d. "Conto termico 2.0", si applicano, fino al 31 dicembre 2022, anche alle imprese il cui titolare esercita le attività previste dall'articolo 2135 del codice civile.
Al riguardo, si ricorda che il DM 16 febbraio 2016 reca la definizione, all'articolo 2, comma 1, lettera b), di "azienda agricola", intesa come impresa al cui titolare è stata rilasciata la qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) da parte dell’Amministrazione competente.
Il citato articolo 2 contiene un elenco di definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione del DM del 16 febbraio 2016.
Per approfondimenti sui meccanismi di incentivazione, si rinvia all'apposita pagina sul sito del GSE.
L'articolo 2135 del codice civile prevede per contro che è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Articolo 39-ter
(Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)
L’articolo 39-ter, inserito dal Senato, al comma 1 consente al MIPAAF, nell'ambito delle proprie competenze, e al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, di avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, per il 2021 e nel limite di spesa di cui al comma 3 che costituisce tetto di spesa massima, dell'assistenza tecnica dell'ENAMA (Ente nazionale meccanizzazione agricola).
Il comma 2 prevede in particolare che rientrano nell'attività di assistenza tecnica:
a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;
b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato col DM del 22 gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 150/2012 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi);
Per approfondimenti si veda il tema dell'attività parlamentare dedicato all'utilizzo dei fitosanitari in agricoltura.
c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal MIPAAF.
Il comma 3 reca la clausola di copertura degli oneri connessi, pari a 0,5 milioni di euro per il 2021, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, istituito dall'articolo 1, comma 200, della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), come rifinanziato dall'articolo 41 del provvedimento in esame.
Si segnala al riguardo che l'articolo 19 (Disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali) dell'AC n. 982-673-1073-1362-A, in corso di esame alla Camera, detta una disposizione sostanzialmente identica all'articolo qui in commento, ad eccezione della previsione relativa al tetto massimo di spesa, che non è in essa riprodotta, e, conseguentemente, della clausola di copertura, che si riferisce alle ordinarie disponibilità finanziarie del MIPAAF.
Articolo 39-quater
(Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiata)
L’articolo 39-quater, introdotto dal Senato, novella l’articolo 185, comma 1, lettera f) del codice dell’ambiente in materia di esclusioni dall'applicazione della parte quarta inerente i rifiuti, inserendo, limitatamente a un arco temporale definito sino al 31 dicembre 2022, tra le esclusioni previste anche il riferimento alla posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all’interno dei cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
La disposizione inserisce un nuovo articolo 39-quater recante disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiata.
La disposizione novella l’articolo 185, comma 1, del codice dell’ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) aggiungendo alla lettera f), recante talune fattispecie di esclusione dall'applicazione del codice stesso, il riferimento - limitatamente a un arco temporale definito sino al 31 dicembre 2022 - alla posidonia spiaggiata, laddove
· reimmessa nel medesimo ambiente marino
· o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all’interno dei cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
L'articolo 185 qui novellato reca le esclusioni dall'ambito di applicazione dalla parte quarta del codice ambientale, inerente norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
In base alla lettera f) vigente, sono escluse le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del medesimo articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Si ricorda che la lettera f) è stata di recente oggetto di novelle con l'art. 20, comma 1, L. 3 maggio 2019, n. 37 e poi con l'art. 1, comma 13, lett. a), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 (recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nell'ambito del recepimento del c.d. pacchetto dell'economia circolare).
Si ricorda che, a livello europeo, la Direttiva Habitat qualifica le praterie di posidonia classificandole come habitat prioritario. A livello nazionale, diversi progetti sono rinvenibili nelle pratiche di gestione della posidonia e risultano finalizzati alla valorizzazione della biodiversità del Mediterraneo, a titolo esemplificativo mediante il recupero della Posidonia spiaggiata, che viene trasformata in compost, mentre la sabbia depurata viene riportata sulla spiaggia di appartenenza e gli scarti smaltiti secondo i principi della raccolta differenziata (a titolo esemplificativo, progetto Le Gorette, sulla costa livornese).
Tra gli approfondimenti scientifici, le linee guida Ispra-Snpa ‘La Spiaggia Ecologica: gestione sostenibile della banquette di Posidonia oceanica sugli arenili del Lazio', prospettano modelli di gestione di spiaggia ecologica, nell'ambito del progetto Bargain, delineando possibili impieghi della posidonia ed evidenziandone comunque la funzione rilevante nella salvaguardia degli ecosistemi costieri.
In relazione ai requisiti previsti dalla disposizione in esame, si segnala che la formulazione recata dalla nuova previsione indica la condizione - che sembrerebbe alternativa alla reimmissione della posidonia nel medesimo ambiente marino - del riutilizzo 'a fini agronomici' ovvero in sostituzione di materie prime all’interno dei cicli produttivi, essendo comunque prevista la clausola che i processi o metodi non danneggino l’ambiente né mettano in pericolo la salute umana.
Al riguardo si rammenta che l'articolo 184-ter del Codice medesimo, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, prevede che un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
Si segnala in materia che l'A.S. 1571, recante Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (c.d. "legge SalvaMare") all’articolo 5, comma 1 prevede che le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull'arenile, fatta salva la possibilità del mantenimento in loco o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti, possono essere reimmesse nell'ambiente naturale previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell'eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell'arenile.
Si ricorda che in materia, anche in relazione ai progressi tecnologici e normativi, l'allora MATTM ha emanato da ultimo la circolare n. 8838 del 20/5/2019, fornendo elementi operativi e gestionali ed un quadro articolato in relazione all'impiego di posidonia (per un'analisi dettagliata dei contenuti della Circolare, si rinvia al citato approfondimento dell'ISPRA, pp. 18 e ss).
Si ricorda infine che il D.Lgs. n. 205 del 2010, recante Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, all'articolo 39, in materia di disposizioni transitorie e finali, al comma 11 stabilisce che, fatta salva la disciplina in materia di protezione dell'ambiente marino e le disposizioni in tema di sottoprodotto, laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o altre cause comunque naturali, è consentito l'interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate, purché ciò avvenga senza trasporto né trattamento.
Articolo 40
(Risorse per il Commissario straordinario per l'emergenza
da Covid-19 e per la Protezione civile)
L’articolo 40 destina risorse per l'anno 2021 al Commissario straordinario per l'emergenza da Covid-19 (per circa 1,2 miliardi) nonché al Fondo per le emergenze nazionali ed alla Protezione civile.
Il comma 1 autorizza la spesa per l'anno 2021 di 1.238.648.000 euro, per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica (istituito dall'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020).
Tali risorse, da trasferire sull’apposita contabilità speciale intestata al Commissario, si ripartiscono nel modo che segue:
ü 388.648.000 euro per specifiche iniziative volte a consolidare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, inteso a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale (piano adottato dal Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 1, comma 457 della legge n. 178 del 2020). Rientrano in tali iniziative - esplicita la disposizione qui in commento - le attività relative allo stoccaggio e alla somministrazione dei vaccini, le attività di logistica funzionali alla consegna dei vaccini, l'acquisto di beni consumabili necessari per la somministrazione dei vaccini, il supporto informativo e le campagne di informazione e sensibilizzazione;
ü 850.000.000 euro sono attribuiti, prevede la disposizione, “su richiesta del medesimo Commissario per le effettive e motivate esigenze di spesa connesse all’emergenza pandemica”, di cui 20 milioni destinati al funzionamento della struttura di supporto del medesimo Commissario.
Il comma 2 prescrive che il Commissario straordinario rendiconti periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze circa l’effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1.
Il comma 3 destina un incremento di 700 milioni per l'anno 2021 al Fondo per le emergenze nazionali (istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, recante il Codice della protezione civile).
Di tali aggiuntive risorse, 19 milioni sono da indirizzare - espressamente prevede la disposizione - "al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della Protezione Civile".
Il Fondo emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio è allocato sul capitolo 7441 del bilancio del Ministero dell'economia e finanza.
Nel bilancio 2021-2023, quel capitolo reca stanziamenti (di competenza e cassa) pari a 940 milioni per il 2021, a 340 milioni per ciascuna degli anni 2022 e 2023.
Gli oneri complessivi così previsti dal presente articolo risultano dunque pari a 1.938.648.000 euro per l'anno 2021.
Per la loro copertura finanziaria - prevede il comma 4 - si provvede ai sensi dell'articolo 42 del decreto-legge.
Il Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19 è stato istituito dall'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, il quale ha previsto (al comma 4) che esso operi fino alla scadenza dello stato di emergenza.
L'attivazione ed esercizio dei poteri e facoltà del Commissario ha dunque una proiezione temporale determinata per relationem, con riferimento alla durata dello stato emergenziale (si ricorda che la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 ha posticipato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021).
E tra i termini di cui l'allegato 2 del decreto-legge n. 52 del 2021 dispone la posticipazione (appunto al 31 luglio 2021: per una precedente proroga cfr. il decreto-legge n. 183 del 2020), figura quello riferito all'operato del Commissario straordinario.
L'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio fosse nominato il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto.
Le sue competenze sono ritagliate nel modo che segue:
ü organizzare, acquisire e produrre ogni genere di beni strumentali utili a contenere l'emergenza, nonché programmare e organizzare ogni attività connessa. Rientrano tra tali compiti: il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie; l'individuazione dei fabbisogni; l'acquisizione e distribuzione di farmaci, apparecchiature, dispositivi medici e di protezione individuale. Nell'esercizio di queste attività il Commissario può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house nonché delle centrali di acquisto. Per i contratti di acquisto di beni strumentali o comunque la stipulazione di atti negoziali volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, è prevista la esenzione dal controllo della Corte dei Conti (sono benintesi fatti salvi gli obblighi di rendicontazione) nonché dalla disciplina del controllo di regolarità amministrativa e contabile, interno alla Presidenza del Consiglio;
ü provvedere (raccordandosi con le regioni e le aziende sanitarie) al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere (anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali), con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva;
ü disporre la requisizione e circa la gestione di beni mobili, mobili registrati e immobili (anche tramite il Capo del Dipartimento per la protezione civile o se necessario ai prefetti territorialmente competenti);
ü adottare ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell’emergenza (v. anche l'articolo 5 del decreto-legge n. 18 del 2020);
ü provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti - o alla riconversione di quelli esistenti tramite il commissariamento di rami d'azienda - per la produzione dei beni necessari per il contenimento, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalità di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all’emergenza (v. al riguardo l'articolo 99 del decreto-legge n. 18), organizzandone la raccolta e controllandone l’impiego;
ü organizzare e svolgere le attività propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all’emergenza sanitaria, da parte delle autorità competenti nazionali ed europee, nonché tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio dell’attuazione delle misure;
ü provvedere alla gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE, di cui al regolamento (CE) 2012/2002) e delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione destinato all’emergenza.
Circa la competenza sopra ricordata in materia di requisizioni, invero la disposizione deve essere coordinata con quanto previsto dall'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 18, il quale attribuisce la medesima competenza al Capo del Dipartimento della protezione civile, entro un 'corpo' di disposizioni che disciplinano sia il procedimento sia le garanzie. Inoltre il Commissario può avvalersi dei prefetti, ove disponga la requisizione 'in proprio' e senza tramiti.
Successive disposizioni hanno ampliato lo spettro delle attribuzioni del Commissario.
L'articolo 20 del decreto-legge n. 137 del 2020 ha previsto l'istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza nazionale; ed ha previsto che il Ministro per la salute possa delegare la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del servizio al Commissario straordinario. Tale delega è stata conferita al Commissario, con decreto ministeriale del 30 ottobre 2020.
La legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha previsto (articolo 1, commi 457-465) la istituzione di un piano strategico nazionale dei vaccini, appositamente disponendo circa: i poteri del Commissario sostitutivi in caso di inadempimenti o ritardi di regioni e province autonome nell'attuazione del piano; la redazione da parte del Commissario di un elenco dei medici, infermieri e assistenti sanitari disponibili a partecipare all'attuazione del piano (nell'ambito di una somministrazione di lavoro a termine), indi la individuazione mediante procedura pubblica di una o più agenzie di somministrazione di lavoro, ai fini della stipulazione da parte di queste ultime di contratti a tempo determinato con i soggetti iscritti nell'elenco; l'individuazione delle strutture dove procedere alla somministrazione dei vaccini.
Nello svolgimento delle sue funzioni, ancora prevede l'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, il Commissario "collabora con le regioni" - alle quali spetta la competenza normativa in materia di sanità secondo l'articolo 117 della Costituzione.
E nell'ambito di quelle funzioni il Commissario può adottare - "anche su richiesta delle regioni" - in via d'urgenza "i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale".
Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incida, le quali possono chiederne il riesame.
I provvedimenti del Commissario non hanno portata normativa - senza così incidenza sulla ripartizione di competenza normativa profilata dall'articolo 117 della Costituzione (che la attribuisce alle regioni, per quanto concerne la organizzazione dei servizi sanitari), trovando piuttosto copertura sotto l'articolo 120 della Costituzione, là dove questo menziona un potere statale d'intervento sostitutivo per il caso di pericolo grave per l'incolumità pubblica.
I provvedimenti possono essere adottati "in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea". Può valere ricordare, per inciso, come numerose disposizioni del Codice dei contratti pubblici recepiscano norme europee, siano pertanto da ascrivere agli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (cfr. ad es. la sentenza della Corte Costituzionale n. 166 del 2019).
Le misure adottate dal Commissario devono essere in ogni caso "adeguatamente proporzionate" alle finalità perseguite.
Sono previsioni configuranti un generale potere derogatorio in capo al Commissario.
Per questo riguardo, la giurisprudenza costituzionale sin dai suoi esordi (già con la sentenza 8 del 1956: lì si trattava del potere prefettizio d'ordinanza, previsto dall'articolo 2 del Testo unico di pubblica sicurezza) ebbe modo di rilevare come il diritto emergenziale e i poteri che esso imputa a Governo ed amministrazione non si pongano extra ordinem bensì debbano presentare alcuni connotati (come efficacia limitata nel tempo, calibrata sui dettami della necessità ed urgenza; adeguata motivazione; efficace pubblicazione ove non siano provvedimenti individuali; conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico). Rimane fermo - può aggiungersi, ancora sulla scorta della giurisprudenza costituzionale - che qualsivoglia conferimento di poteri amministrativi debba rispettare un principio di legalità sostanziale, talché i poteri conferiti non è sufficiente siano finalizzati alla tutela di un bene o valore, debbono essere altresì determinati nel contenuto e nelle modalità, sì da mantenere costantemente una pur elastica copertura legislativa dell'azione amministrativa (evitando di risultare - come rilevava la sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 1995 - "non adeguatamente circoscritti nell'oggetto, tali da derogare a settori di normazione primaria richiamati in termini assolutamente generici, e a leggi fondamentali per la salvaguardia dell'autonomia regionale, senza prevedere, inoltre, l'intesa per la programmazione generale degli interventi").
Infine, l'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha disposto la gratuità dell'incarico di Commissario (salvo eventuali rimborsi spese) e la sua compatibilità con altri incarichi pubblici o privati.
Egli si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonché del Comitato tecnico scientifico costituito presso il medesimo Dipartimento.
Può avvalersi altresì di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche, "nel numero da lui definito".
Sull'attività del Commissario è il Presidente del Consiglio (o un Ministro da lui delegato) a riferire in Parlamento.
Con d.P.C.m. 18 marzo 2020 Commissario fu nominato il dottor Domenico Arcuri.
Successivamente, con d.P.C.m. 1° marzo 2021 è stato nominato il generale Francesco Paolo Figliuolo.
Risultano emesse (al momento di pubblicazione del presente fascicolo) complessivamente quarantadue ordinanze.
Tra le prime ordinanze emesse, possono rammentarsi la n. 11 del 26 aprile 2020 sui prezzi massimi di vendita al consumo delle mascherine facciali, ossia l'ordinanza che è intervenuta a calmierare i prezzi di vendita al pubblico delle mascherine facciali ad uso medico (stabilendo che il prezzo finale di vendita al consumo delle mascherine di tipo I, II e IIR, non possa essere superiore a 0,50 euro cadauna, al netto dell'Iva)[282]; la n. 10 del 16 aprile 2020 sulla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d'uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito; la n. 4 del 23 marzo 2020 su agevolazioni alle imprese. Una più recente ordinanza n. 34 del 19 dicembre 2020 ha per oggetto il servizio di supporto telefonico sblocco Immuni. L'ordinanza n. 1 del 2021 concerne l'utilizzo del deposito militare dell’Aeroporto di Pratica di Mare, ai fini della conservazione e della distribuzione dei vaccini. L'ordinanza n. 2 del 9 febbraio 2021 ha per oggetto il supporto mediante piattaforma informativa all'attuazione del Piano strategico dei vaccini (di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2021).
Intervenuto il 1° marzo 2021 l'avvicendamento alla carica di Commissario, si sono avute l'ordinanza n. 1 dell'11 marzo 2021, recante organizzazione della struttura di supporto del nuovo Commissario, e l'ordinanza n. 2 del 15 marzo 2021, con la quale si dispone che, in attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini, dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata e non conservabili siano somministrate in via eccezionale alle persone a disposizione (secondo l'ordine di priorità individuato dal piano). Tra le attività del Commissario infatti, si è ricordato, rientra l'attuazione del piano vaccinale (con l’obiettivo di raggiungere a regime il numero di 500 mila somministrazioni al giorno su base nazionale, vaccinando almeno l’80% della popolazione entro il mese di settembre 2021). L'ordinanza n. 3 del 29 marzo 2021 dispone che ciascuna Regione o Provincia autonoma proceda alla vaccinazione (in attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini) non solo della popolazione residente ma anche di quella domiciliata per motivi che importino presenza continuativa in quel territorio; l'ordinanza n. 4 del 30 marzo 2021 nomina la società Poste italiane soggetto attuatore, ai fin del servizio di prenotazione, registrazione e certificazione mediante la piattaforma informativa nazionale (prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2021) strumentale per l'attuazione del piano strategico di vaccinazione; l'ordinanza n. 5 del 2 aprile 2021 nomina la Protezione civile della regione Calabria soggetto attuatore per l'implementazione del piano vaccinale; l'ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021 dispone circa l'ordine di priorità nella vaccinazione (in primo luogo persone d'età superiore a ottant'anni; persone con elevate fragilità e, ove previsto dalle raccomandazioni rese dal Ministero della salute, familiari conviventi, caregivers, genitori/tutori/affidatari; persone d'età ricompresa tra settanta e settantanove anni); l'ordinanza n. 7 del 24 aprile 2021 dispone circa la somministrazione del vaccino ad alcune categorie di soggetti non iscritti al Servizio sanitario nazionale nonché il supporto della Tessera sanitaria alle Regioni e Province autonome ed alla Piattaforma informativa nazionale istituita (dall'art. 3 del decreto-legge n. 2 del 2021) per agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento; l'ordinanza n. 8 del 6 maggio 2021 concerne, la prenotazione della somministrazione del vaccino a persone portatrici di disabilità gravi e dei loro familiari conviventi e di altre figure di loro supporto.
Inoltre risultano, dalla sua istituzione ad oggi, emessi dal Commissario alcuni bandi di gara, tra cui alcuni relativi a: la messa in opera di padiglioni temporanei destinati alla somministrazione dei vaccini anti-Covid 19 (procedura che tuttavia è stata poi annullata, con decreto del nuovo Commissario in data 23 marzo 2021); il reperimento di personale aggiuntivo somministratore dei vaccini, entro il piano nazionale vaccinale anti-Covid; per materiale utile per la campagna di vaccinazione (come sodio cloruro per la diluizione del vaccino, aghi, siringhe); per la fornitura di attrezzature per le terapie intensive e semi-intensive, di ambulanze e di auto mediche destinate all'emergenza. Innanzi, il 2 ottobre 2020 vi è stata l'indizione di una "Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici ai sensi dell’articolo 33 della Direttiva 2014/24/Ue per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge dall’articolo 1 della L. n. 77/2020" (altri bandi precedenti sono stati: "Richiesta di Offerta per Test molecolari SARSCoV-2"; "Gara in procedura semplificata e di massima urgenza per l’acquisizione di kit, reagenti e consumabili per l'effettuazione di 150.000 test sierologici finalizzati ad un'indagine campione sulla diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2"; "Avviso di indizione di gara in procedura semplificata e di massima urgenza per l’acquisizione e la distribuzione di 2.000.000 kit rapidi qualitativi per l'effettuazione di test sierologici sull’intero territorio nazionale prioritariamente destinati agli operatori scolastici"; "Avviso di indizione di gara in procedura aperta semplificata e di massima urgenza per l’acquisizione e la distribuzione di banchi scolastici e sedute attrezzate sull’intero territorio nazionale"; "Avviso di indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di operatori economici a partecipare a procedure negoziate per la conclusione di uno o più contratti aventi ad oggetto la fornitura di attrezzature per le terapie intensive e semi-intensive, dispositivi e servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria Covid-19”; "Avviso di indagine di consultazione preliminare di mercato per l’acquisizione di relazioni e altra documentazione tecnica e di manifestazione di interesse da parte di operatori economici a partecipare a una procedura negoziata avente ad oggetto l’acquisizione della disponibilità temporanea di quattro strutture movimentabili da adibire a terapia intensiva").
Altre ordinanze commissariali hanno avuto ad oggetto la nomina dei soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera delle singole Regioni.
L’articolo 40-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede un’assegnazione al Comune di Genova delle risorse residue del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera.
In particolare l'articolo in questione stabilisce che le risorse residue, disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera, nel limite di 35 milioni di euro, potranno essere trasferite dalla suddetta contabilità speciale direttamente al Comune di Genova a seguito di una ricognizione del Commissario che ne attesti l’eccedenza rispetto alle esigenze da soddisfare.
Tali risorse potranno essere utilizzate dal Comune di Genova per la realizzazione di investimenti di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova-San Giorgio.
Articolo 40-ter
(Proroga ristrutturazione mutui ipotecari)
L’articolo 40-ter, inserito al Senato, introduce nuove norme aventi natura temporanea sulla rinegoziazione di mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive, esplicitamente volte a fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile i più gravi casi di crisi economica dei consumatori. A tal fine viene integralmente sostituito l’articolo 41-bis del decreto-legge n. 124 de 2019, che aveva introdotto una disciplina temporanea per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario inadempiente già esecutato prevedendo, a favore del debitore-consumatore, al ricorrere di specifiche condizioni, la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa.
Ai sensi delle norme del citato decreto-legge, l’istanza per accedere all’agevolazione era proponibile sino al 31 dicembre 2021. Con le disposizioni in esame tale disciplina, con alcune differenze sottolineate in seguito e alcune semplificazioni, viene prorogata fino al 31 dicembre 2022.
Il vigente comma 1 dell’articolo 41-bis prevede che, ove una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto la prima casa di abitazione del debitore, sia conferita al debitore consumatore la possibilità di richiedere una rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia prima casa e con il beneficio dell’esdebitazione per il debito residuo.
Il comma 2 specifica le condizioni che devono ricorrere affinché si possa applicare lo strumento della rinegoziazione. Per avvalersi della rinegoziazione del mutuo devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
· il debitore sia qualificabile come consumatore ovvero sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
· il creditore sia un soggetto che esercita l’attività bancaria (raccolta di risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito con carattere d'impresa) o una società veicolo;
· il credito derivi da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l’acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione e il debitore abbia rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato alla data della presentazione dell’istanza di rinegoziazione;
· sia pendente un’esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito e il pignoramento sia stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019;
· non vi siano altri creditori intervenuti oltre al creditore procedente o comunque sia depositato, prima della presentazione dell’istanza di rinegoziazione, atto di rinuncia dagli altri creditori intervenuti;
· l’istanza sia presentata per la prima volta nell’ambito del medesimo processo esecutivo e comunque entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2021;
· il debito complessivo calcolato nell’ambito della procedura di esecuzione immobiliare ed oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento non sia superiore a 250.000 euro;
· l’importo offerto non sia inferiore al 75 per cento del prezzo base della prossima asta ovvero del valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d’ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell’asta. Qualora il debito complessivo sia inferiore al 75 per cento dei predetti valori, l’importo offerto non potrà essere inferiore al debito per capitale e interessi calcolati senza applicazione della percentuale del 75 per cento;
· il rimborso dell’importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non superiore a 30 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinegoziazione o del finanziamento e comunque tassativamente non superiore ad una durata in anni che, sommata all’età del debitore, superi il numero di 80;
· il debitore rimborsi integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore;
· non sia pendente in capo al debitore una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento.
Il comma 3 disciplina l’ipotesi in cui un sia un parente ad intervenire nelle operazioni di rinegoziazione o rifinanziamento a favore del mutuatario inadempiente.
La norma stabilisce che se il debitore non riesce ad ottenere personalmente la rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo, lo stesso potrà essere accordato ad un suo parente o affine fino al terzo grado, ferme restando le condizioni elencate al comma 2.
Se il finanziamento è stato concesso al parente o affine fino al terzo grado il giudice emette decreto di trasferimento in suo favore. Per i successivi cinque anni dalla data di trasferimento dell’immobile vi è, in favore del debitore e della sua famiglia, il diritto legale di abitazione annotato a margine dell’ipoteca.
Entro lo stesso termine il debitore può, previo rimborso integrale degli importi già corrisposti al soggetto finanziatore dal parente o affine fino al terzo grado, chiedere la retrocessione della proprietà dell’immobile e, con il consenso del soggetto finanziatore, accollarsi il residuo mutuo con liberazione del parente o affine fino al terzo grado. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative al trasferimento degli immobili conseguente all’applicazione della presente norma, sono applicate nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento in sede giudiziale degli immobili e all’eventuale successivo trasferimento al debitore dell’immobile residenziale.
Il beneficio decade se il debitore non mantiene la residenza nell’immobile per almeno 5 anni dalla data di trasferimento in sede giudiziale.
Il comma 4 dispone che le rinegoziazioni ed i finanziamenti possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata da un’apposita sezione speciale del Fondo di garanzia prima casa concessa nella misura del 50 per cento dell’importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.
Il comma 5 stabilisce che a seguito di apposita istanza congiunta, presentata dal debitore e dal creditore, il giudice dell’esecuzione, ricorrendo le condizioni richiamate del comma 2, deve sospendere l’esecuzione per un periodo massimo di sei mesi.
Il creditore procedente, se è richiesta la rinegoziazione, entro tre mesi, svolge una istruttoria sulla capacità reddituale del debitore. Inoltre il creditore è sempre libero di rifiutare la propria adesione all’istanza o di rigettare, anche successivamente alla presentazione dell’istanza congiunta, la proposta di rinegoziazione avanzata dal debitore.
In ogni caso in cui sia richiesto un nuovo finanziamento ad una banca diversa dal creditore ipotecario, a questa è comunque riservata la più totale discrezionalità nella concessione dello stesso.
Il comma 6 dispone che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita, per gli aspetti di sua competenza, la Banca d’Italia, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le ulteriori modalità di applicazione del presente articolo, in particolare definendo:
§ il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza di rinegoziazione;
§ le modalità per procedere da parte del giudice all’esame dell’istanza, alla verifica del conseguimento delle finalità norma in esame, alla liquidazione e verifica del pagamento delle spese di procedura, all’estinzione della procedura esecutiva ed alla surroga dell’eventuale banca terza finanziatrice nell’ipoteca;
§ gli elementi ostativi alla concessione della richiesta di rinegoziazione ovvero di rifinanziamento e alla stipulazione dell’accordo;
§ modalità e termini per il versamento della somma al Fondo di garanzia prima casa;
§ modalità di segnalazione nell’archivio della Centrale dei rischi della Banca d’Italia e negli archivi dei sistemi di informazione creditizia privati.
Il comma 7 dispone che col medesimo decreto si provvede inoltre a definire termini, condizioni e modalità per l’accesso alla sezione speciale di cui al comma 4.
In particolare, il nuovo comma 1 dispone che le norme agevolative in commento operino ove una banca, una società per la cartolarizzazione dei crediti (di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che disciplina la cartolarizzazione di crediti) o – innovando rispetto alla vigente disciplina - un intermediario finanziario autorizzato (e iscritto nell’apposito albo, di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario – TUB di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), abbia iniziato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, al ricorrere di specifiche condizioni (analiticamente indicate al comma 2), il debitore, qualificato come consumatore (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo d.lgs. 206/2005), possa formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un soggetto terzo finanziatore che rientri nelle precedenti categorie (in luogo rivolgersi solo a una banca terza, come invece previsto dalla legislazione vigente), dunque a una banca, un intermediario o una società di cartolarizzazione dei crediti.
Il comma 2 fissa i requisiti specifici per ottenere le predette agevolazioni. In particolare:
a) è richiesto che l'ipoteca gravi su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore, e questi abbia rimborsato, alla data della presentazione dell'istanza, almeno il 5 per cento del capitale originariamente finanziato (nella formulazione vigente del comma 2, è richiesto il rimborso del 10 per cento del capitale); rispetto alla norma vigente, inoltre, si chiarisce che l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale del debitore quando è iniziata la procedura esecutiva e per l'intera durata della stessa e che non deve rientrare nelle categorie catastali A/l, A/8 e A/9 (immobili signorili, ville e castelli di), né deve avere le caratteristiche di immobile lusso (indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072);
b) la richiesta deve essere presentata entro il 31 dicembre 2022, (mentre la disciplina vigente si arresta al 31 dicembre 2021), ferma restando la condizione che al momento della presentazione deve essere pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2021;
c) si richiede che il debito complessivo nell'ambito della procedura, calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile (e dunque comprensivo del calcolo degli interessi) non sia superiore a 250.000 euro (cifra analoga a quella vigente);
d) è previsto che l'importo offerto sia pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera c), e il 75 per cento del prezzo base della successiva asta. Qualora l'asta non sia ancora stata fissata, esso è pari al minor valore tra il debito (capitale e interessi) e il valore determinato dall'esperto chiamato a stimare il valore dell’immobile nelle procedure esecutive (di cui all'art. 569 del codice di procedura civile);
e) si dispone che la restituzione dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni (minimo non richiesto a legislazione vigente) e non superiore a trent'anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi il numero di 80.
Rispetto al vigente articolo 41-bis, comma 2, non sono riprodotti al comma 2 i requisiti soggettivi (chiariti al nuovo comma 1) e non viene richiesto l’integrale rimborso delle somme liquidate dal giudice in favore del debitore, né che sia assente una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento.
Il ricavato del finanziamento, come previsto a legislazione vigente, deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta da parte del Fondo di Garanzia per la pima casa (in luogo della necessaria assistenza prevista a legislazione vigente).
Al comma 3 si prevede che, in alternativa, la richiesta di finanziamento, al ricorrere in capo al debitore delle condizioni di cui al comma 2, può essere formulata anche da altri soggetti, il cui novero è più ampio rispetto a quanto richiesto dal vigente articolo 41-bis: la richiesta ai sensi delle norme proposte può provenire dal coniuge, dalla parte dell'unione civile, dal convivente di fatto (di cui legge n. 76 del 2016), dai parenti e affini fino al terzo grado del debitore. Anche in tal caso è prevista la possibilità che il finanziamento possa essere assistito dalla garanzia di cui al comma 4.
Rispetto alle norme vigenti non viene riprodotta la disposizione secondo cui, ove il finanziamento è stato concesso al parente o affine fino al terzo grado, il giudice debba emettere decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile in suo favore; né si prevede che, per i successivi cinque anni, decorrenti dalla data di trasferimento dell'immobile, sia riconosciuto, in favore del debitore e della sua famiglia, il diritto legale di abitazione, annotato a margine dell'ipoteca. Non vengono altresì riprodotte le disposizioni che consentono al debitore, entro lo stesso termine, previo rimborso integrale degli importi già corrisposti al soggetto finanziatore dal parente o affine fino al terzo grado, di chiedere la retrocessione della proprietà dell'immobile e, con il consenso del soggetto finanziatore, accollarsi il residuo mutuo con liberazione del parente o affine fino al terzo grado. Infine non si dispone che in tale ipotesi siano applicate le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative al trasferimento degli immobili nella misura fissa di 200 euro per gli atti di trasferimento in sede giudiziale degli immobili e all'eventuale successivo trasferimento dell'immobile residenziale al debitore e non si prevede la decadenza dal ove il debitore non mantenga la residenza nell'immobile per almeno cinque anni dalla data del trasferimento in sede giudiziale
Il comma 4 stabilisce che le rinegoziazioni e i finanziamenti derivanti dagli accordi di cui ai precedenti commi 1 e 3 possano essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge n. 147 del 2013, nel limite di 8 milioni di euro per l'anno 2021, nell'ambito della dotazione del Fondo medesimo, corrispondentemente rifinanziato. La garanzia in esame è concessa nella misura del 50 per cento delle somme dovute a seguito degli accordi di cui ai commi precedenti.
Si rinvia, per quanto non diversamente disposto dalle norme in commento, alle disposizioni primarie e secondarie relative al predetto Fondo.
Si ricorda che l'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Fondo di garanzia per la prima casa (Fondo prima casa), nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese e in sostituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa, Il Fondo, rifinanziato nel tempo, prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell'importo massimo di 250 mila euro, per l'acquisto ovvero per l'acquisto anche con interventi di ristrutturazione purché con accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.
Con decreto interministeriale 31 luglio 2014, pubblicato nella G.U.R.I n. 226 del 29 settembre 2014 sono state emanate le norme di attuazione della disciplina ed è stata individuata Consap quale soggetto gestore del Fondo.
Al nuovo Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state attribuite risorse pari complessivamente a 600 milioni di euro nel triennio 2014-2016 (200 milioni annui), nonché le attività e le passività del precedente Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori (istituito dall’articolo 13, comma 3-bis, del D.L. 112/2008), che ha continuato ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi necessari a rendere operativo il nuovo Fondo di garanzia.
Il Fondo concede garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
Con il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ABI, siglato l’8 settembre 2014, sono state disciplinate le modalità di adesione all’iniziativa da parte delle banche e degli intermediari finanziari.
Si ricorda che l'art. 1, comma 658, della legge di bilancio per il 2019 (l. n. 145/2018), dispone che il Fondo possa essere alimentato, oltre che mediante il versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, con l’intervento della Cassa depositi e prestiti, anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo. Si prevede inoltre che le norme di rango secondario di attuazione del Fondo stabiliscano le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell’efficacia della garanzia del Fondo, in caso di cessione del mutuo.
Per lo stato del Fondo e le modalità di finanziamento, si veda anche la relativa pagina esplicativa sul sito del MEF.
Si ricorda infine che l'articolo 1, comma 233 della legge di bilancio per il 2020 (L. 160/2019) ha assegnato 10 milioni di euro per il 2020 al Fondo, riducendo altresì - dall'8 per cento al 6,5 per cento - la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio. L'articolo 19 del decreto-legge n. 34 del 2019, novellato dal comma 233, oltre a disporre un rifinanziamento del Fondo pari a 100 milioni per l'anno 2019, aveva già ridotta, dal 10 per cento all’8 per cento, la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio. L'articolo 31, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) assegna 100 milioni di euro per il 2020 al Fondo. L’articolo 4-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. Ristori) ha modificato la disciplina del Fondo di garanzia per espandere nuovamente il novero dei destinatari delle agevolazioni del Fondo stesso. A tale scopo è stata soppressa la norma del decreto-legge Agosto (decreto-legge n. 104 del 2020) che aveva attribuito i benefici del Fondo solo alle giovani coppie o ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, nonché ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico. Tali soggetti tornano dunque a essere destinatari prioritari delle garanzie del Fondo, in luogo di destinatari esclusivi.
Al comma 5 si prevede che il creditore, o il finanziatore nei casi di cui al già commentato comma 3, svolga una valutazione di merito di credito - nel rispetto di quanto previsto nella disciplina di vigilanza prudenziale ad esso applicabile – all’esito della quale la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento può essere accettata, a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di legge (di cui al comma 2) e previa verifica, con esito positivo del merito creditizio del debitore o, nei casi di cui al comma 3, del destinatario del finanziamento. L’istanza, a pena di inammissibilità, può essere avanzata una volta sola.
Ai sensi del vigente comma 5, il creditore procedente, se è richiesta la rinegoziazione, entro tre mesi deve svolgere un'istruttoria sulla capacità reddituale del debitore e il creditore è sempre libero di rifiutare la propria adesione all'istanza o di rigettare, anche successivamente alla presentazione dell'istanza congiunta, la richiesta di rinegoziazione avanzata dal debitore. In ogni caso in cui sia richiesto un nuovo finanziamento a una banca diversa dal creditore ipotecario, a questa è comunque riservata totale discrezionalità nella concessione dello stesso.
L’articolo proposto non riproduce il contenuto di cui al vigente comma 6 dell’articolo 41-bis, che demanda a un decreto ministeriale non regolamentare l’individuazione delle modalità di applicazione delle norme.
Il comma 6 stabilisce che ai rapporti derivanti dagli accordi di rinegoziazione e dai finanziamenti in questione si applica l'articolo 40, comma 2, del TUB in tema di estinzione anticipata e risoluzione del contratto.
Ai sensi della richiamata norma, la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.
Il comma 7 prevede che, su istanza del debitore che ha fatto richiesta di rinegoziazione del mutuo e sentiti tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, il giudice che dirige la procedura esecutiva può sospendere il processo fino a sei mesi (riprendendo il contenuto del vigente comma 5). La medesima disposizione prevede, inoltre, che l'istanza del debitore possa essere proposta nei termini di cui all'articolo 624-bis c.p.c. primo comma; il giudice, in tal caso, provvede secondo quanto previsto dai testanti periodi del predetto comma 1. Si prevede altresì l'applicazione del comma 2 dell'articolo 624-bis.
Ai sensi del richiamato articolo 624-bis c.p.c. il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di legge, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima. La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore. Il secondo comma del menzionato articolo prevede che, entro dieci giorni dalla scadenza del termine, la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire.
Il comma 8 precisa che la rinegoziazione con beneficio della garanzia può essere contenuta anche nella proposta di accordo o di piano del consumatore (di cui alla legge n. 3 del 2012, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento).
Il comma 9 stabilisce che il piano del consumatore e la proposta di accordo di cui alla citata legge n. 3 del 2012 possano prevedere che un soggetto finanziatore conceda al debitore un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, il cui ricavato sia utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con garanzia del Fondo prima casa.
Il comma 10 quantifica gli oneri derivanti dalle norme in esame in 8 milioni di euro per il 2021, cui si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (di cui all’articolo 1, comma 200 della legge n. 190 del 2014) come rifinanziato dall’articolo 41 del provvedimento in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia.
Articolo 40-quater
(Disposizioni per la cessazione della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili)
L'articolo 40-quater, introdotto dal Senato, reca la proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, limitatamente ai casi ivi previsti.
L'articolo in esame proroga la sospensione (già prevista dall'art. 103, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020) dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sospendendo dunque le procedure di esecuzione degli sfratti:
a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.
Tale proroga ha effetto solo per:
§ i provvedimenti adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (c.d. sfratto per morosità);
Si ricorda che in base agli articoli 657 e seguenti del codice di procedura civile, la procedura si avvia con la convalida di sfratto, che costituisce titolo esecutivo attraverso il quale promuovere l'azione esecutiva di rilascio forzoso dell'immobile. Con il provvedimento di convalida di sfratto, infatti, il tribunale ordina il rilascio dell'immobile e fissa il termine per l'esecuzione, che generalmente è di 30 giorni. Se entro detto termine lo sfrattando non ha provveduto a liberare spontaneamente l'immobile, si può promuovere l'azione esecutiva di rilascio forzoso dell'immobile in base all'art. 608 c.p.c.: l'azione di rilascio forzoso dell'immobile inizia con la notificazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, del preavviso di rilascio, atto con il quale comunica all'inquilino la data e l'ora in cui eseguirà l'accesso forzoso presso l'immobile; la liberazione dell'immobile può essere effettuata, se necessario, con l'intervento della forza pubblica
§ i provvedimenti contenenti l'ingiunzione di rilasciare l'immobile venduto, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari
Si ricorda che l’articolo 586 c.p.c. prevede che il giudice dell'esecuzione pronuncia decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento Nel medesimo decreto è altresì contenuta l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto.
L'articolo 103, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 aveva disposto la sospensione (fino al 31 dicembre 2020, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 34 del 2020) dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.
Successivamente, l'art, 13, comma 13 del decreto-legge n. 183 del 2020 ("proroga termini", convertito dalla legge n. 21 del 2021) ha previsto l'ulteriore proroga fino al 30 giugno 2021, introducendo peraltro le limitazioni alla sospensione sopra ricordate.
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Articolo 41
(Fondo per le esigenze indifferibili)
L’articolo 41 incrementa di 550 milioni di euro per il 2021 il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili nel corso della gestione.
Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (capitolo 3076), per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. La norma ne prevede la ripartizione annuale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
La legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 1141, della legge n. 178 del 2020) è intervenuta sulla dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, disponendo una riduzione di 21,3 milioni per l’anno 2021 ed un rifinanziamento per gli anni successivi[283].
Nel bilancio per il 2021-2023, il Fondo (cap. 3076/MEF) presenta una dotazione di 645,2 milioni per il 2021, 383,5 milioni per il 2022 e di 431,8 milioni per il 2023.
La dotazione del Fondo è stata da ultimo ridotta di 5.571.750 euro per l'anno 2021 e di 10.830.485 euro annui a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 22 del 2021 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri).
Si segnala, peraltro, che il successivo articolo 42, comma 9, lettera d), prevede una riduzione della dotazione del Fondo in questione nell’importo di 35 milioni di euro per l’anno 2023, 14 milioni di euro per l’anno 2024 e di 8 milioni di euro per l’anno 2025, a parziale copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame.
Articolo 42
(Disposizioni finanziarie)
L’articolo 42 provvede, in primo luogo, a precisare che gli effetti finanziari del decreto sono coerenti con l’autorizzazione al ricorso al maggiore indebitamento approvata dalle Camere il 20 gennaio 2021. Incrementa inoltre, per l'anno 2020, il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario sostituendo, di conseguenza, l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021 (comma 1).
Incrementa di 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione di titoli pubblici stabilito per l'anno 2021 (comma 2) e determina il limite massimo di interessi passivi sui titoli pubblici derivanti dal ricorso a maggiore indebitamento (comma 3).
L'articolo incrementa inoltre di 4.000 milioni di euro per l'anno 2021 gli stanziamenti da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni sul fabbisogno finanziario, prevedendo altresì che le risorse destinate all'INPS siano trasferite all'Istituto trimestralmente (comma 4).
Incrementa di 11.000 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (comma 5) e di 390 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (comma 6).
Incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali, abrogando di conseguenza due commi della legge di bilancio 2021 al fine di coordinarne le fonti normative in materia di contributi ai locatori per la riduzione dei canoni di locazione (commi 7 e 8).
Il comma 9 sospende per l'anno 2021 l'applicazione delle disposizioni che prescrivono alle amministrazioni pubbliche il conseguimento di risparmi di spesa annuale per la gestione del sistema informatico.
Reca quindi la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e l'individuazione delle relative coperture finanziarie (comma 10).
L'articolo provvede infine ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria (comma 11).
In particolare, il comma 1 precisa che gli effetti finanziari derivanti dal presente decreto sono coerenti con l’autorizzazione al ricorso all’indebitamento approvata il 20 gennaio 2021 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012.
Si rammenta, che il 15 gennaio 2021 il Governo ha presentato la Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, nella quale illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l’obiettivo di medio termine (OMT) rispetto a quanto indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 (NADEF 2020).
Con la Relazione, sentita la Commissione europea, il Governo ha richiesto l'autorizzazione del Parlamento al ricorso a maggior indebitamento nella misura, per il solo anno 2021, e limitatamente ai maggiori importi riferiti agli interventi da realizzare (escludendo quindi i maggiori importi riferiti agli oneri sul maggior debito) di 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto della p.a., 35 miliardi in termini di fabbisogno e 40 miliardi in termini di saldo netto da finanziare per competenza e 50 miliardi in termini saldo netto da finanziare per cassa.
L'autorizzazione è stata approvata, a maggioranza assoluta dei componenti, il 20 gennaio 2021 dalla Camera con la risoluzione n. 6/00169 e dal Senato con la risoluzione n. 6/00169.
Si veda la Documentazione di finanza pubblica n. 24 curata dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera per un'illustrazione dettagliata della Relazione del Governo e del relativo quadro normativo.
Conseguentemente, l’allegato 1 alla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) è sostituito dall’allegato 2 annesso al presente decreto.
Si rammenta che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), l'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021 determina, mediante rinvio all'allegato 1 annesso alla legge di bilancio medesima, i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza per ciascun anno del triennio di riferimento (2021, 2022 e 2023).
I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
Si rammenta, inoltre, che il saldo netto da finanziare (SNF) è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.
Il ricorso al mercato finanziario, invece, rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che non sono coperte dalle entrate finali. Tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.
L'allegato 1 della legge di bilancio 2021 era già stato sostituito dall'art. 22-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 183 del 2020 (c.d. Proroga termini) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021; successivamente, l'allegato è stato sostituito dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 30 del 2021. In precedenza l'allegato era stato modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2021, abrogato dall'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 21 del 2021 a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto-legge n. 7 del 2021.
Per effetto dell'articolo in esame, pertanto, i valori di cui all'Allegato 1 della legge di bilancio 2021 risultano corrispondenti a quelli della seguente tabella (in grassetto i nuovi valori risultanti dalla modifica).
Nuovo allegato 1 alla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020)
(tra parentesi i valori dell’allegato 1 della legge di bilancio 2021 come da ultimo modificati dal decreto-legge n. 30 del 2021)
(milioni di euro)
RISULTATI DIFFERENZIALI |
|||
- COMPETENZA |
|||
Descrizione risultato differenziale |
2021 |
2022 |
2023 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge |
-236.000 (-196.357) |
-157.200 (-157.001) |
-138.700 (-138.501) |
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) |
523.235 (483.592) |
431.497 (431.298) |
493.750 (493.551) |
- CASSA |
|||
Descrizione risultato differenziale |
2021 |
2022 |
2023 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge |
-329.000 (-279.500) |
-208.700 (-208.501) |
-198.200 (-198.001) |
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) |
616.365 (566.865) |
482.997 (482.798) |
553.250 (553.051) |
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. |
Il comma 2 dispone l'aumento da 145.000 a 180.000 milioni di euro dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, unitamente ai prestiti dell'Unione europea, stabilito, per l'anno 2021, dall’articolo 3, comma 2, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020).
Il comma 3 stabilisce che gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all’indebitamento di cui al comma 1, primo periodo, sono determinati nel limite massimo di:
- 20,86 milioni di euro per l’anno 2021,
- 112,24 milioni di euro nel 2022,
- 158,93 milioni di euro nel 2023,
- 202,63 milioni di euro nel 2024,
- 239,38 milioni di euro nel 2025,
- 296 milioni di euro nel 2026,
- 337,72 milioni di euro per l’anno 2027,
- 394,33 milioni di euro nel 2028,
- 425,13 milioni di euro nel 2029,
- 470,82 milioni di euro nel 2030 e
- 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031,
che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in:
- 170,85 milioni di euro per l’anno 2023,
- 228,46 milioni di euro per l’anno 2024,
- 273,15 milioni di euro per l’anno 2025,
- 324,8 milioni di euro per l’anno 2026,
- 382,41 milioni di euro per l’anno 2027,
- 429,1 milioni di euro per l’anno 2028,
- 471,81 milioni di euro per l’anno 2029,
- 514,5 milioni di euro per l’anno 2030 e
- 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.
Il comma 4 dispone un incremento di 4.000 milioni di euro per l'anno 2021 degli stanziamenti iscritti in termini di competenza e cassa sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente le somme da trasferire all’INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso, ai fini della regolazione dei rapporti finanziari con l’INPS.
Inoltre, per il medesimo anno 2021, le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate all’INPS sono trasferite trimestralmente all’Istituto nei primi 10 giorni del primo mese di ciascun trimestre, sulla base del fabbisogno finanziario, per il medesimo trimestre, tempestivamente comunicato al Ministero dallo stesso Istituto.
Il comma 5 dispone un incremento di 11.000 milioni di euro (da 6.300 a 17.300 milioni di euro) per l’anno 2021 del fondo di cui all’articolo 3, comma 6, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) al fine di consentire, prioritariamente, la regolazione dei residui accertati nell’anno 2021 relativi alle anticipazioni di tesoreria concesse ai sensi del decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. ristori) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.
Si rammenta che l'articolo 3, comma 6, della legge di bilancio 2021 stabilisce gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF). In particolare, tali importi sono stabiliti, per l'anno finanziario 2021, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 800 milioni di euro e 6.300 milioni di euro.
In particolare l'articolo 29 della legge di contabilità e finanza pubblica istituisce nello stato di previsione del MEF un «fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa» il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.
Il comma 5 in esame provvede a rideterminare lo stanziamento riferito a tale fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.
Sul piano redazionale, si segnala che il riferimento al fondo risulta determinato soltanto implicitamente mediante l'indicazione, nel testo del comma in esame, degli stanziamenti oggetto di modifica.
Non risultano altresì indicate specificatamente le anticipazioni di tesoreria concesse ai sensi del decreto-legge n. 137 del 2020 dei cui residui si intende consentire la regolazione.
Il comma 6 dispone un incremento di 390 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008.
Il Fondo è stato istituito con dotazione in termini di sola cassa ed è allocato sul capitolo 7593 dello stato di previsione del MEF. Nel bilancio per il 2021-2023 presenta uno stanziamento pari a 423 milioni per il 2021, 597 milioni per il 2022 e 448 milioni per il 2023. All'utilizzo del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.
Il comma 7 dispone un incremento di 50 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo di cui all’articolo 9-quater, comma 4, del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.
Si rammenta che l'articolo 9-quater del decreto-legge n. 137 del 2020 attribuisce un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, al locatore di immobile (solo abitazione principale del locatario situata in un comune ad alta tensione abitativa), che riduce il canone di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020. Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore. A tal fine, il comma 4 dell'articolo istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali» con una dotazione pari a 50 milioni di euro.
Il comma 8 dispone l'abrogazione dei commi da 381 a 384 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) così provvedendo a coordinare le misure in materia di agevolazione ai locatori che riducono il canone di locazione contenute nella legge di bilancio 2021 e nel decreto-legge c.d. ristori.
I commi 381-384 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021, infatti, riproducono quasi integralmente il testo dell'articolo aggiuntivo 9-quater (Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali) introdotto nel corso dell'esame al Senato del decreto-legge n. 137 del 2020, rifinanziato ai sensi del comma 7 sopra esaminato.
La formulazione dei commi 381-384 appare più generale di quella dell'articolo 9-quater citato, il quale limita l'intervento ai contratti in essere alla data del 29 ottobre 2020. Tale formulazione non prevede, inoltre, a differenza dell'articolo 9-quater, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo denominato "Fondo per la sostenibilità degli affitti di unità immobiliari residenziali" con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
Il combinato disposto del comma 7 sopra esaminato e del comma 8 in esame provvede pertanto al coordinamento delle disposizioni recate dal decreto-legge ristori con quelle recate dalla legge di bilancio 2021 mediante l'abrogazione di queste ultime.
Il comma 9 dispone che, in relazione all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia «Covid-19», non si applichino per l’anno 2021 le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 610 e 611, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) i quali prescrivono alle pubbliche amministrazioni il conseguimento di taluni risparmi di spesa annuale per la gestione del sistema informatico.
Si rammenta che il citato comma 610 dispone che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione - con esclusione degli enti territoriali (Regioni, Province autonome, "enti locali") e delle società da questi partecipate - assicurino, per il triennio 2020-2022, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.
Il citato comma 611 prevede, inoltre, che la percentuale di risparmio di spesa annuale per la gestione corrente del settore informatico debba esser parti al 5 per cento (non già al 10 per cento, come previsto dal precedente comma) della spesa annuale media sostenuta nel biennio 2016-2017, ove si tratti di spese correnti sostenute dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 (dunque esclusi gli enti territoriali e loro società partecipate) per la gestione delle infrastrutture informatiche (Data Center).
L'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma era già stata sospesa, per l'anno 2020, dagli articoli 6, comma 1, e 238, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
Il comma 10 reca innanzitutto la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 6, da 8 a 16, da 18 a 26, da 29 a 31, da 34 a 41 e dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, determinati in:
- 37.425,82 milioni di euro per l’anno 2021,
- 312,84 milioni di euro nel 2022,
- 191,83 milioni di euro nel 2023,
- 216,13 milioni di euro nel 2024,
- 246,88 milioni di euro nel 2025,
- 296 milioni di euro nel 2026,
- 337,72 milioni di euro per l’anno 2027,
- 394,33 milioni di euro nel 2028,
- 425,13 milioni di euro nel 2029,
- 470,82 milioni di euro nel 2030 e
- 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031,
che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in:
- 49.266,520 milioni di euro per l’anno 2021,
- 768,84 milioni di euro per l’anno 2022
e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in:
- 32.927,920 milioni di euro per l’anno 2021,
- 763,340 milioni di euro per l’anno 2022,
- 270,45 milioni di euro per l’anno 2023,
- 269,46 milioni di euro per l’anno 2024,
- 295,95 milioni di euro per l’anno 2025,
- 324,8 milioni di euro per l’anno 2026,
- 382,41 milioni di euro per l’anno 2027,
- 429,1 milioni di euro per l’anno 2028,
- 471,81 milioni di euro per l’anno 2029,
- 514,5 milioni di euro per l’anno 2030 e
- 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.
Il comma prosegue con l'indicazione delle relative coperture finanziarie, a cui si provvede:
a) quanto a 205,1 milioni di euro per l’anno 2022, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 131,554 milioni di euro per l’anno 2021 e 817,968 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, 15,18, 22 e 35;
b) quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2021, 70 milioni di euro per l’anno 2023, 27 milioni di euro per l’anno 2024 e 15 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008;
c) quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione della disposizione di cui al comma 8;
d) quanto a 35 milioni di euro per l’anno 2023, 14 milioni di euro per l’anno 2024 e 8 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014);
Si tratta del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. Il fondo, istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), è iscritto sul capitolo n. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Nel bilancio per il 2021-2023 (legge n. 178 del 2020 e relativo D.M. 30 dicembre 2020 di ripartizione in capitoli), il Fondo presenta una dotazione di 645,2 milioni per il 2021, 383,5 milioni per il 2022 e di 431,8 milioni per il 2023.
La dotazione del Fondo è stata da ultimo ridotta di 5.571.750 euro per l'anno 2021 e 10.830.485 euro annui a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 22 del 2021 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri).
e) mediante il ricorso all’indebitamento di cui al comma 1.
Il comma 11, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
L'articolo 42-bis, introdotto dal Senato, prevede che le disposizioni del decreto-legge in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.
La disposizione in commento stabilisce che le norme del decreto-legge in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, trae invero origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, rileva che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.
Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibile alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).
La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude a priori la possibilità che una o più norme (ulteriori) del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando "singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale"[284].
L'articolo 43 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto-legge è dunque vigente dal 23 marzo 2021.
[1] Cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH/Commissione ECLI:EU:T:1999:326, punto 167.
[2] Decisione 98/490/CE della Commissione nel caso C 47/96, Crédit Lyonnais (GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 28), punto 10.1; decisione 2005/345/CE della Commissione nel caso C 28/02, Bankgesellschaft Berlin (GU L 116 del 4.5.2005, pag. 1), punti 153 e segg.; e decisione 2008/263/CE della Commissione nel caso C 50/06, BAWAG (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 7), punto 166. Cfr. anche la decisione della Commissione nel caso NN 70/07, Northern Rock (GU C 43 del 16.2.2008, pag. 1), la decisione della Commissione nel caso NN 25/08, Aiuto al salvataggio a favore di Risikoabschirmung WestLB (GU C 189 del 26.7.2008, pag. 3), la decisione della Commissione del 4 giugno 2008 relativa all’aiuto di Stato C 9/08, SachsenLB (GU L 104 del 24.4.2009, pag. 34) e la decisione della Commissione, del 16 giugno 2017, relativa al caso SA.32544 (2011/C), Ristrutturazione di TRAINOSE S.A. (GU L 186 del 24.7.2018, pag. 25).
[3] Il nuovo titolo è stato inserito a decorrere dall’8 maggio 2020 dalla Comunicazione della Commissione Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 164/03), punto 22.
[4] Il paragrafo introduttivo del punto 22 è stato sostituito a decorrere dal 3 aprile 2020 dalla Comunicazione della Commissione Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, (2020/C 112 I/01), punto 12.
[5] Sostituita, a decorrere dal 3 aprile 2020, dalla Comunicazione della Commissione Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, (2020/C 112 I/01), punto 12, nuovamente sostituita, a decorrere dal 13 ottobre 2020, dalla Comunicazione della Commissione Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2020/C 340 I/01), punto 22 e, da ultimo, sostituita, a decorrere dal 28 gennaio 2021, dalla Comunicazione della Commissione Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2021/C 34/06), punto 20.
[6] Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della sezione 3.1 e rimborsati prima del 31 dicembre 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.
[7] Sostituita a decorrere dal 3 aprile 2020 dalla Comunicazione della Commissione Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, (2020/C 112 I/01), punto 12.
[8] In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. Qualsiasi riferimento nel presente quadro temporaneo alla definizione di "impresa in difficoltà" di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 deve essere inteso come riferimento alle definizioni contenute rispettivamente nell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e nell'articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014.
[9] La lettera c) bis è stata introdotta, a decorrere dal 29 giugno 2020, dalla Comunicazione della Commissione Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 218/03), punto 15.
[10] La lettera d) è stata sostituita, a decorrere dal 13 ottobre 2020, dalla Comunicazione della Commissione Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2020/C 340 I/01), punto 23 e nuovamente sostituita, a decorrere dal 28 gennaio 2021, dalla Comunicazione della Commissione Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2021/C 34/06), punto 21.
[11] Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2021.
[12] La lettera e è stata sostituita, a decorrere dal 28 gennaio 2021, dalla Comunicazione della Commissione Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2021/C 34/06), punto 22.
[13] Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punti 6 e 7, del regolamento (CE) n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
[14] Sostituito a decorrere dal 3 aprile 2020 dalla Comunicazione della Commissione Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, (2020/C 112 I/01), punto 13.
[15] La lettera a) è stata sostituita, a decorrere dal 13 ottobre 2020, dalla Comunicazione della Commissione Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2020/C 340 I/01), punto 24 e nuovamente sostituita, a decorrere dal 28 gennaio 2021, dalla Comunicazione della Commissione Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2021/C 34/06), punto 23.
[16] Come definita all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
[17] Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della sezione 3.1 e rimborsati prima del 31 dicembre 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.
[18] Regolamento (UE) n. 717/2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
[19] Aggiunto, a decorrere dal 3 aprile 2020, dalla Comunicazione della Commissione Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 2020/C 112 I/01, punto 14 e successivamente sostituito, a decorrere dall’8 maggio 2020, dalla Comunicazione della Commissione Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (2020/C 164/03), punto 24 e successivamente sostituito, a decorrere dal 28 gennaio 2021, dalla Comunicazione della Commissione Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2021/C 34/06), punto 24.
[20] Il punto 23 ter è stato inserito - a decorrere dal 28 gennaio 2021 - dalla Comunicazione della Commissione Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2021/C 34/06), punto 25.
[21] La sezione 3.12 è stata inserita, a decorrere dal 13 ottobre 2020, dalla Comunicazione della Commissione Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2020/C 340 I/01), punto 41.
[22] La lettera a) è stata sostituita - a decorrere dal 28 gennaio 2021 - dalla Comunicazione della Commissione Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2021/C 34/06), punto 44.
[23] Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile sia nel 2020 o nel 2021.
[24] Ai fini del presente punto, i costi si riferiscono ai costi fissi e variabili: i primi sono sostenuti indipendentemente dal livello di produzione, mentre i secondi sono sostenuti in funzione del livello di produzione.
[25] Le perdite per riduzione di valore una tantum non sono incluse nel calcolo delle perdite ai sensi della presente disposizione.
[26] La lettera a) è stata sostituita - a decorrere dal 28 gennaio 2021 - dalla Comunicazione della Commissione Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2021/C 34/06), punto 45.
[27] In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
[28] Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della comunicazione 2020/C 340 I/01.
[29] Oppure, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione 2020/C 340 I/01.
[30] La norma si riferisce ai lavoratori che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e che nel 2020 abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi (relativi all’attività lavorativa in oggetto) non inferiore al 33 per cento rispetto al 2019.
[31] La suddetta Comunicazione è stata novellata dalle seguenti Comunicazioni: C/2020/2215 del 3 aprile 2020, C/2020/3156 dell'8 maggio 2020, C/2020/4509 del 29 giugno 2020, C/2020/7127 del 13 ottobre 2020 e C/2021/564 del 28 gennaio 2021. Per il testo consolidato, cfr. il seguente link.
[32] Disposizioni specifiche sono previste per i settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
[33] Qualora l’aiuto sia concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, "la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2021".
[34] L’Autorità ha disposto, il 12 marzo 2020 (Delibera 60/2020/R/COM), la costituzione, presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA, di un apposito conto di gestione “Conto emergenza COVID-19”- a valere sulle giacenze allora disponibili (l ,5 miliardi di euro). Il conto è stato costituito con il fine di garantire la sostenibilità finanziaria degli interventi a favore dei clienti finali dei settori elettrico, gas e degli utenti finali del settore idrico, dalla stessa Autorità adottati nell’esercizio dei poteri regolatori e normativi alla stessa riconosciuti, per far fronte alla situazione emergenziale.
[35] Limite di cui all’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
[36] Per alcune fattispecie di ampliamento delle esenzioni, cfr. l’articolo 1, comma 184-bis, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni.
[37] Riguardo alla possibilità di anticipo rispetto al termine del 1° aprile, cfr. infra.
[38] Riguardo alla possibilità di anticipo rispetto al termine del 1° aprile, cfr. infra.
[39] Si ricorda che l’ultima disciplina precedente sulle prestazioni di integrazione salariale con causale COVID-19 è posta dai commi da 299 a 305 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178. Essi hanno ammesso - in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - la concessione delle prestazioni in esame, nella misura massima complessiva di: dodici settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-31 marzo 2021, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale; dodici settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per gli assegni ordinari di integrazione salariale (sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi); dodici settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga; novanta giorni, relativi al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA).
Riguardo ai suddetti commi da 299 a 305, cfr., in generale, la circolare dell'INPS n. 28 del 17 febbraio 2021 (per gli assegni ordinari di integrazione salariale, cfr. anche il messaggio dell'INPS n. 769 del 23 febbraio 2021).
[40] Riguardo alla possibilità di anticipo rispetto al termine del 1° aprile, cfr. infra.
[41] I Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l’INPS sono: il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.
[42] Si ricorda che l'intera circolare è stata emanata su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
[43] Si ricorda che invece, nel regime precedente, la forma del pagamento diretto dall'INPS al dipendente era tassativa nelle richieste del datore di lavoro relative ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, fatta salva la possibilità di anticipo della prestazione da parte del datore di lavoro per i casi di aziende con unità produttive site in cinque o più regioni o province autonome (cfr. il messaggio dell'INPS n. 3144 del 25 agosto 2020).
Riguardo all'anticipo da parte del datore di lavoro, il presente comma 6 fa rinvio alle norme di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
[44] Riguardo a tale anticipazione, cfr. l'articolo 22-quater, comma 4, e l’articolo 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, nonché, per l'interpretazione seguita, secondo la quale il meccanismo di anticipazione è facoltativo (nell'ambito della domanda del datore di lavoro di accesso al trattamento), la circolare dell'INPS n. 78 del 27 giugno 2020.
[45] Cfr., al riguardo, la circolare dell'INPS n. 62 del 14 aprile 2021, nonché il paragrafo 19 della citata circolare dell'INPS n. 72 del 2021.
[46] Si ricorda che, con riguardo ad una norma precedente in materia, l’INPS ha interpretato tale locuzione come riferita al mese successivo a quello in cui sia cessato l’intervento di integrazione salariale (cfr. la circolare dell'INPS n. 78 del 27 giugno 2020).
[47] L'INPS ha specificato (cfr., per esempio, la citata circolare n. 72 del 2021) che l'effetto di decadenza concerne solo la frazione di periodo (oggetto della domanda) per la quale il termine sia scaduto e che il trattamento può essere quindi concesso con riferimento alla frazione successiva. Si ricorda inoltre che, nel caso di decadenza, l'INPS provvede al recupero, nei confronti del datore di lavoro, dell'acconto eventualmente corrisposto (cfr. la circolare dell'INPS n. 78 del 27 giugno 2020).
[48] Riguardo ai trattamenti a titolo di CISOA, cfr. infra, sub il comma 8 del presente articolo 8.
[49] Con riferimento ad una norma analoga precedente, il messaggio dell'INPS n. 406 del 29 gennaio 2021 specifica che, ai fini in oggetto, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda (di cui all'articolo 2112 del codice civile) e nei casi di lavoratore che passi alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso sia stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
[50] Come già ricordato, i Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS (cosiddetti Fondi di solidarietà bilaterali alternativi) sono: il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.
[51] Riguardo al rapporto tra le due previsioni, cfr. la parte iniziale della presente scheda. Si ricorda che, nell'ambito dell'importo suddetto di 900 milioni di cui al citato comma 303, una prima quota è stata ripartita con D.M. del 29 aprile 2021, che ha assegnato 337,5 milioni al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato e 112,5 milioni al Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.
[52] Gli effetti di tale novella si riflettono nelle quantificazioni oggetto della novella di cui alla lettera c) dello stesso comma 1 dell'articolo 7. Tale novella riflette anche gli effetti della novella di cui alla lettera b) del medesimo articolo 7, comma 1 (riguardo a quest'ultima, cfr. la parte della scheda relativa al comma 13 del presente articolo 8).
[53] Si ricorda che il trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 8 della L. 8 agosto 1972, n. 457, concerne i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti (anche da parte di coltivatori diretti) con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante, nonché i soci di cooperative agricole che prestino attività retribuita come dipendenti. Per una ricognizione in materia, nonché per la possibilità, per i lavoratori agricoli a tempo determinato (che non rientrino nelle suddette nozioni), di usufruire dei summenzionati trattamenti di integrazione salariale in deroga (con causale COVID-19), cfr. il comma 3-bis dell’articolo 19 del citato D.L. n. 18 del 2020 e la circolare dell’INPS n. 84 del 10 luglio 2020. Si ricorda altresì che i periodi dei suddetti trattamenti in deroga, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo - in sostanza, come detto, lavoratori agricoli a tempo determinato -, sono equiparati a lavoro ai fini del calcolo delle specifiche prestazioni di disoccupazione agricola (articolo 22, comma 1, del citato D.L. n. 18 del 2020, e successive modificazioni); riguardo a tale equiparazione, si rinvia alla circolare dell'INPS n. 69 del 23 aprile 2021.
[54] Cfr. la parte iniziale della presente scheda.
[55] Per i riferimenti normativi, cfr. supra, in nota.
[56] Riguardo alle ipotesi specifiche di trasferimento di azienda e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, cfr. il paragrafo 5 della citata circolare dell'INPS n. 72 del 2021.
Si ricorda altresì che, in base al citato comma 3-bis dell’articolo 19 del D.L. n. 18 del 2020, le integrazioni salariali (a titolo di trattamento di CISOA) con causale COVID-19 sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga all’articolo 14 della citata L. n. 457 del 1972.
[57] Ai sensi del citato comma 3-bis dell'articolo 19 del D.L. n. 18 del 2020.
[58] Riguardo alle norme precedenti, cfr. anche supra, in nota.
[59] Questi ultimi concernono i datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni (di cui ai Titoli I e II del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni) in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro. Cfr. anche infra nella presente scheda, nonché, per l'applicazione dei medesimi trattamenti in deroga al settore aeroportuale, la scheda relativa all'articolo 9, comma 3.
[60] L'INPS (cfr., per esempio, la citata circolare n. 72 del 2021) ha specificato (su conforme avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) che, in caso di domande di nuovi periodi di trattamento in deroga (con causale COVID-19), non è necessaria la definizione di un nuovo accordo.
[61] Cfr. il comma 2 dell'articolo 19 e il comma 6 dell'articolo 22 del citato D.L. n. 18 del 2020, e successive modificazioni.
[62] Cfr. il comma 3 del citato articolo 19 del D.L. n. 18 del 2020 nonché il paragrafo 3 della circolare dell'INPS n. 115 del 30 settembre 2020.
Si ricorda altresì che, ai sensi degli articoli 20 e 21 del medesimo D.L. n. 18 del 2020, e successive modificazioni, il trattamento ordinario e l'assegno ordinario di integrazione salariale (con causale COVID-19) possono essere riconosciuti anche per i casi in cui sia in corso di corresponsione, rispettivamente, un trattamento straordinario di integrazione salariale o un assegno di solidarietà.
[63] Riguardo a tale sospensione, cfr. la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 19 del 21 dicembre 2020.
[64] Cfr., per gli assegni ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19, il comma 1 dell'articolo 19 del citato D.L. n. 18 del 2020, e successive modificazioni.
[65] Cfr., al riguardo, la parte iniziale della presente scheda.
[66] Cfr. la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto, nella parte concernente il medesimo articolo 7 (la relazione tecnica è reperibile nell'A.S. n. 2144).
La riduzione degli importi si riflette nelle quantificazioni oggetto della novella di cui alla lettera c) dello stesso comma 2 dell'articolo 7.
[67] Cfr., al riguardo, la parte iniziale della presente scheda.
[68] Cfr., come detto, la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto, nella parte concernente il medesimo articolo 7 (la relazione tecnica è reperibile nell'A.S. n. 2144).
La suddetta novella di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 riflette anche gli effetti della novella di cui alla lettera a) del medesimo articolo 7, comma 1 (riguardo a quest'ultima, cfr. la parte della scheda relativa al comma 7 del presente articolo 8).
[69] Riguardo a quest'ultima quota, cfr. la parte iniziale della presente scheda.
[70] Ai sensi dell’art. 4, l'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo; l’articolo 5 individua invece i criteri attraverso i quali scegliere i lavoratori da licenziare; l’articolo 24 definisce l’ambito soggettivo e dimensionale delle imprese cui si applicano le disposizioni degli artt. 4 e 5.
[71] Legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322.
[72] Ai sensi dell’articolo 3, il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
[73] Le procedure di cui all’articolo 7, ai fini del licenziamento per giustificato motivo di cui all’art. 3, comportano una comunicazione del datore di lavoro nella quale egli deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. La comunicazione prelude ad un tentativo di conciliazione tra datore di lavoro e lavoratore previa convocazione dalla Direzione territoriale del lavoro: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione .
[74] Ai sensi del predetto articolo 1, a decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti …una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
[75] Di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008.
[76] Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è stato istituito con il richiamato decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ha adeguato alle previsioni di cui al D.Lgs. 148/2015 la disciplina del previgente Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo. La relativa disciplina si applica, dunque, alle prestazioni integrative a carico del Fondo che decorrono dal 1° gennaio 2016, riconosciute in favore dei lavoratori delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché delle imprese del sistema aeroportuale.
[77] Sul punto, si ricorda che, come disposto dall’art. 22 del richiamato D.Lgs. 148/2015, la durata massima della CIGS è pari a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per le causali di riorganizzazione aziendale e di contratto di solidarietà, e a 12 mesi, anche continuativi, per la causale di crisi aziendale. Per la causale di contratto di solidarietà, ricorrendo determinate condizioni, la durata massima può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.
[78] Riguardo al termine temporale per la presentazione della domanda, cfr. la scheda del suddetto comma 7.
[79] Per le varie indennità ancora precedenti, cfr. infra.
[80] Il messaggio dell'INPS n. 1452 dell'8 aprile 2021 comunica che si è provveduto alla liquidazione dell'indennità in virtù del suddetto automatismo.
[81] Cfr., al riguardo, infra, sub i commi da 2 a 6.
[82] Riguardo a tali norme, cfr. infra.
[83] La circolare dell'INPS n. 49 del 30 marzo 2020 (emanata con riferimento all’indennità riconosciuta per il mese di marzo 2020 in favore dei suddetti lavoratori stagionali) ricomprende nel beneficio anche i casi in cui il rapporto di lavoro sia cessato per la scadenza del termine previsto dal medesimo contratto.
La circolare operava anche la ricognizione delle attività rientranti nei suddetti settori. Tale ricognizione è stata successivamente operata - con riferimento alle indennità di cui al presente comma 2 e di cui al successivo comma 5 - dalla circolare dell'INPS n. 65 del 19 aprile 2021.
[84] Le circolari INPS relative alle indennità temporanee in esame (cfr., da ultimo, la citata circolare dell'INPS n. 65 del 2021) hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.
[85] Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.
[86] Ai sensi dell’articolo 29 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e dell’articolo 84, commi 5 e 6, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
[87] Ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 9 del D.L. n. 104 e dei citati articoli 15 e 15-bis del D.L. n. 137.
[88] Per l’indennità relativa al mese di marzo, cfr. il D.M. 30 aprile 2020; per l’indennità relativa ai mesi di aprile e maggio, cfr. i commi 8 e 9 del citato articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020.
[89] La circolare dell'INPS n. 67 del 29 maggio 2020 - emanata con riferimento alle indennità riconosciute per i suddetti lavoratori stagionali per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 - ha specificato che la fattispecie concerneva i lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro fosse cessato (anche per scadenza del termine) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (termine temporale, quest’ultimo, posto dalla disciplina relativa ai mesi summenzionati) e sempre che la medesima cessazione fosse avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali.
[90] In base alla citata circolare dell'INPS n. 65 del 2021 - conforme, sul punto, alle circolari sulle precedenti indennità temporanee in oggetto -, l'indennità non concerne i lavoratori stagionali e in somministrazione del settore agricolo, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e quindi beneficiari delle specifiche tutele della disoccupazione agricola.
[91] Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente.
[92] In merito al lavoro autonomo, la norma in esame richiama la nozione generale di contratto d’opera, di cui all’articolo 2222 del codice civile.
[93] A quest’ultimo riguardo, la citata circolare dell'INPS n. 65 del 2021 ha chiarito che la condizione dell’assenza di contratto fa riferimento ai contratti di lavoro appartenenti alla medesima tipologia (lavoro autonomo occasionale); per le preclusioni derivanti da altre tipologie di lavoro, cfr. sub il successivo comma 4.
[94] Il summenzionato requisito del contributo mensile si commisura con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021), come confermato dalla citata circolare dell'INPS n. 65 del 2021.
[95] Si ricorda che in tale Gestione (di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335) sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base (facenti capo ad altre gestioni dell’INPS o ad altri enti, pubblici o privati).
[96] Le circolari INPS relative alle indennità temporanee in esame (cfr., da ultimo, la citata circolare dell'INPS n. 65 del 2021) hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.
[97] La compatibilità di un contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità concerne anche i soggetti che presentino la domanda in base alle fattispecie soggettive (di cui al comma 3) diverse rispetto a quella relativa ai lavoratori intermittenti (cfr. la citata circolare dell'INPS n. 65 del 2021).
[98] Ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del D.L. n. 104 e dei citati articoli 15 e 15-bis del D.L. n. 137.
[99] Ai sensi del D.M. 13 luglio 2020.
[100] Riguardo alla ricognizione, operata dall’INPS, delle attività rientranti nei suddetti settori, cfr. supra, in nota.
[101] Le circolari INPS relative alle indennità temporanee in esame (cfr., da ultimo, la citata circolare dell'INPS n. 65 del 2021) hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.
[102] Fondo gestito dall’INPS.
[103] Le indennità precedenti erano costituite da tre indennità di 1.000 euro ciascuna (ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del citato D.L. n. 104 del 2020 e degli articoli 15 e 15-bis del citato D.L. n. 137 del 2020) nonché da un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (ai sensi dell’articolo 38 del citato D.L. n. 18 del 2020 e dei commi 10 e 11 dell’articolo 84 del citato D.L. n. 34 del 2020).
[104] Si ricorda che questa seconda fattispecie non era prevista dalla norma (di cui al citato articolo 38 del D.L. n. 18 del 2020) relativa all’indennità per il mese di marzo 2020. Riguardo al complesso delle indennità precedenti per i lavoratori dello spettacolo, cfr. supra, in nota.
[105] Rispetto alla suddetta circolare n. 65, il successivo messaggio dell'INPS n. 1764 del 30 aprile 2021 ha operato una rettifica, confermando che i due limiti di reddito summenzionati si riferiscono all'anno 2019 (come letteralmente previsto dalle norme in oggetto).
[106] Le preclusioni in esame sono conformi a quelle poste per la precedente ultima indennità per i lavoratori dello spettacolo (di cui al citato articolo 15-bis del D.L. n. 137 del 2020).
[107] Le circolari INPS relative alle indennità temporanee in esame (cfr., da ultimo, la citata circolare dell'INPS n. 65 del 2021) hanno chiarito che la preclusione non concerne il caso di trattamento pensionistico in favore di superstiti.
[108] Riguardo all'istituto del lavoro intermittente, cfr. supra, sub il comma 3 del presente articolo 10.
[109] L'assegno può concernere gli assicurati la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
[110] Riguardo a quest'ultima incompatibilità, cfr. anche il messaggio dell'INPS n. 1764 del 30 aprile 2021, recante una modifica delle indicazioni in merito di cui al paragrafo 8 della suddetta circolare dell'INPS n. 65 del 2021.
[111] Di cui al capo I del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni.
[112] Le indicazioni concernenti le indennità ed i gettoni di presenza delle suddette categorie derivano da pareri del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
[113] Riguardo alle modalità, cfr. anche il paragrafo 6 della citata circolare dell'INPS n. 65 del 2021.
[114] Riguardo all’ambito delle associazioni e società dilettantistiche interessate, cfr. infra.
[115] Si ricorda che le azioni di tali società sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze.
[116] Nella disciplina relativa all’indennità di marzo 2020 - di cui all'articolo 96 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e al D.M. 6 aprile 2020 - non erano inclusi i rapporti di collaborazione presso: il CONI; il CIP; le suddette federazioni e discipline associate del CIP; gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal medesimo CIP.
[117] La disciplina relativa alle indennità di aprile e maggio 2020 è posta dall’articolo 98, commi da 1 a 6, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e dal D.M. 29 maggio 2020. La disciplina relativa all'indennità per il mese di giugno 2020 è posta dall'articolo 12 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e dal D.M. 28 settembre 2020 (quest'ultimo è stato emanato dopo che un precedente D.M. del 27 agosto 2020 non era stato ammesso alla registrazione da parte della Corte dei conti). La disciplina relativa all'indennità per i mesi di novembre e di dicembre 2020 è posta, rispettivamente, dall’articolo 17 e dall’articolo 17-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.
[118] Si ricorda infatti che le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati costituiscono, ai fini delle imposte sui redditi, reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Secondo le faq pubblicate sul sito della società Sport e salute S.p.A., è consentito il cumulo dell'indennità in esame con i trattamenti pensionistici di invalidità o in favore di superstiti. Cfr. la faq relativa all'indennità per il mese di dicembre 2020.
[119] Si ricorda che tale cumulo non è stato previsto per l'indennità in oggetto relativa al mese di marzo 2020.
[120] L'assegno può concernere gli assicurati la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Riguardo ai trattamenti pensionistici di invalidità, cfr. pure supra, in nota.
[121] Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.
[122] Gli altri requisiti richiesti dalla lettera b) sono: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 9.360 euro, calcolato diversamente nel caso di nuclei familiari con minorenni; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo.
[123] Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
[124] In relazione alla NASpI cfr. la scheda di lettura su art. 16 del presente decreto.
[125] Come disposto dall’art. 13, co. 2, del D.L. 4/2019, istitutivo del reddito di cittadinanza.
[126] In base a quanto disposto dall’art. 13, co. 4, del D.Lgs. 81/2015, nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità, la cui misura è definita dai contratti collettivi ma che comunque non può essere inferiore al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato nell'azienda utilizzatrice, come stabilito dal D.M. 10 marzo 2004.
[127] L’assegno ordinario di invalidità è il trattamento disciplinato dall’articolo 1 della L. 222/1984, spettante al lavoratore la cui capacità lavorativa sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
[128] Secondo la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, risulta necessario un rifinanziamento della misura pari a 10 milioni di euro, solo in termini di saldo netto da finanziare, per il ristoro delle anticipazioni sopportate dagli enti privati di previdenza obbligatoria per l’erogazione del dovuto agli iscritti per il mese di maggio 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo di copertura finanziaria.
[129] La dotazione del predetto Fondo, pari inizialmente a 300 milioni di euro, è stata così rideterminata in aumento ai sensi dell’articolo 78 del dl 34/2020.
[130] Sulla G.U. n. 261 del 21 ottobre 2020, è stato pubblicato il decreto 15 settembre 2020 istitutivo del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), in cui saranno compresi tutti gli enti del Terzo settore (ETS), superando in tal modo la molteplicità dei registri regionali e provinciali ancora ad oggi esistenti.
[131] Riguardo ai riferimenti temporali relativi al 2020, cfr. infra, in nota.
[132] Riguardo ai periodi temporali del 2020, cfr., per la norma in esame sull'assenza dal servizio, la parte finale della trattazione relativa ai commi 1 e 2 del presente articolo. Riguardo invece alla norma in esame sul lavoro agile, si ricorda che, nel 2020, essa ha riguardato il periodo compreso tra il 16 ottobre e il 31 dicembre.
[133] In merito, la norma in esame opera anche un richiamo di natura generale all’articolo 3, comma 1, della citata L. n. 104. Secondo quest’ultimo comma, è "persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".
[134] Riguardo alla condizione generale di handicap, cfr. supra, in nota.
[135] Cfr., al riguardo, il citato messaggio dell’INPS n. 2584 del 24 giugno 2020.
[136] Si ricorda che per alcune categorie di dipendenti privati, in base a norme specifiche, il trattamento di malattia è a carico del datore di lavoro medesimo. Cfr. anche infra.
[137] In base al citato messaggio dell’INPS n. 2584 del 24 giugno 2020, per tutte le fattispecie di cui all'articolo 26, comma 2, del D.L. n. 18, "il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante nelle consuete modalità, garantendo, in tal modo, l’avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera".
[138] Come detto, riguardo alle norme di cui al citato articolo 26 del D.L. n. 18, cfr. il messaggio dell’INPS n. 2584 del 24 giugno 2020.
[139] Si ricorda altresì che, per la medesima fattispecie di assenza dal servizio, il citato comma 2 dell'articolo 26 del D.L. n. 18 esclude il diritto alla liquidazione in forma monetaria delle ferie non fruite a causa delle assenze.
[140] Riguardo all’esclusione dell’indennità di accompagnamento per alcuni casi di ricovero, cfr. il messaggio dell’INPS n. 18291 del 26 settembre 2011 e i riferimenti normativi ivi citati.
[141] Si ricorda che i contratti collettivi di lavoro prevedono spesso un'integrazione del trattamento di malattia riconosciuto dall'INPS; come accennato, in base a norme specifiche, per alcune categorie di lavoratori l'intero trattamento di malattia è a carico del datore di lavoro medesimo.
[142] Come accennato, per alcune categorie di dipendenti privati, il trattamento di malattia è a carico del datore di lavoro medesimo.
[143] La nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego – NASpI è un’indennità mensile di disoccupazione a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti, corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. L’accesso alla prestazione avviene mediante domanda telematica all’INPS da effettuare, a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla cessazione.
[144] Come chiarisce la citata circolare, per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione involontaria del rapporto di lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.
[145] Sul punto, cfr. circolare INPS 49/2020.
[146] Cfr., a quest’ultimo riguardo, infra.
[147] Si ricorda che la nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 16 settembre 2020, prot. n. 713 (nota pubblicata previo nulla osta dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) ha confermato che il termine finale in oggetto concerne la possibile data di stipulazione dell’atto e non la durata del rapporto di lavoro (per la quale trovano applicazione esclusivamente i suddetti limiti, pari a dodici mesi per il rinnovo o proroga in deroga e a ventiquattro mesi per il rapporto di lavoro complessivo).
[148] Si rileva che gli atti in deroga precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere stati più di uno, in quanto la limitazione di un unico atto in deroga è stata introdotta dalla novella di cui all’articolo 8, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126; la citata nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 16 settembre 2020, prot. n. 713 ha interpretato nel senso che, ai fini della limitazione in oggetto, fossero irrilevanti gli atti in deroga stipulati prima dell’entrata in vigore del citato D.L. n. 104. Fatta salva quest’ultima ipotesi, il carattere tassativo della limitazione ad un unico atto di deroga è stato confermato dalla risposta all’interpello n. 2 del 2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
[149] La condizione non si applica per le proroghe e i rinnovi dei rapporti di lavoro concernenti le attività stagionali. Si ricorda che la medesima condizione si applica - per quanto riguarda la fattispecie di primo contratto di lavoro a termine (fattispecie che è fuori dall'ambito della presente normativa transitoria) - ai fini della stipulazione di un termine di durata (del contratto) superiore a dodici mesi (in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi).
[150] In caso di violazione di tali disposizioni, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
[151] Sulla nota è stato acquisito il nulla osta dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
[152] Riguardo ai riferimenti delle suddette norme generali, cfr. infra, in nota.
[153] Riguardo a tali limiti e condizioni, cfr. i citati articoli 19 e 21 del D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni; cfr. altresì la parte precedente della scheda per quanto riguarda - in merito ai rapporti tra le suddette norme generali e la disciplina transitoria in esame - le interpretazioni seguite dalla suddetta nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 16 settembre 2020, prot. n. 713. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 19-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, durante il periodo di fruizione di ammortizzatori sociali con causale COVID-19, non trovano applicazione le norme (di cui al comma 2 del citato articolo 21 del D.Lgs. n. 81) che richiedono la decorrenza di termini dilatori minimi, prima del rinnovo del contratto a tempo determinato.
[154] Disposizioni specifiche sono previste per i settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
[155] Qualora l’aiuto sia concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, "la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2021".
[156] Si tratta, in particolare, dei seguenti aiuti: a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati; b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione; d) aiuti per l'acquisto di pescherecci; a) aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari dei pescherecci; f) aiuti a favore di operazioni dirette ad aumentare la capacità di pesca di un peschereccio o a favore di attrezzature atte ad aumentarne la capacità di ricerca del pesce; g) aiuti per la costruzione di nuovi pescherecci o per l'importazione di pescherecci; h) aiuti a favore dell'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, tranne quando siano espressamente previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014; i) aiuti alle attività di pesca sperimentale; j) aiuti al trasferimento di proprietà di un'impresa; k) aiuti al ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.
[157] Gli effetti finanziari si sostanziano in minori entrate contributive (e maggiore spesa in termini di saldo netto da finanziare).
[158] In base a tale disposizione, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
[159] Commissario di cui all’articolo 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni. Si ricorda che il suddetto Commissario, nello svolgimento delle sue funzioni, può adottare provvedimenti, di natura non normativa, anche in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite. I provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e alle singole regioni su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame.
[160] Stanziamento di cui all'articolo 19-quater del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.
[161] Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.
[162] La relazione illustrativa è reperibile nell'A.S. n. 2144.
[163] "Questi anticorpi sono dei prodotti sintetici, ossia ottenuti in laboratorio, progettati dall’uomo sulla base della struttura di quelli prodotti naturalmente nel nostro organismo dai linfociti B quando incontrano ad esempio un agente infettivo che esponga sulla sua superficie una sostanza a cui sono reattivi, in genere una piccola porzione di una proteina, denominata antigene" (fonte: Istituto Superiore di Sanità, pagina internet dedicata agli anticorpi monoclonali nella terapia oncologica).
[164] Al riguardo, la disciplina prevede che il suddetto Commissario straordinario individui, mediante procedura pubblica, una o più agenzie di somministrazione di lavoro, ai fini della stipulazione, da parte di queste ultime, di contratti a tempo determinato con i soggetti iscritti nel suddetto elenco (si ricorda che con la procedura pubblica esperita sono stati individuati cinque soggetti aggiudicatari - cfr. il decreto di aggiudicazione del 2 gennaio 2021 -). Il Commissario straordinario stipula, in nome e per conto dei soggetti utilizzatori, i conseguenti contratti di somministrazione di lavoro con le suddette agenzie. I professionisti in esame svolgono la loro attività sotto la direzione e il controllo dei soggetti utilizzatori, indicati dal Commissario straordinario.
[165] Si ricorda che le norme ora oggetto di soppressione prevedevano che i medici specializzandi concorressero allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale in oggetto e che tale partecipazione configurasse a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante. I consigli della scuola di specializzazione dovevano individuare tali specifici periodi di formazione, da articolare in relazione ai diversi anni di corso nonché ai singoli settori scientifico-disciplinari (e, comunque, per un periodo complessivo di un mese) e da svolgersi anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, in conformità con le necessità individuate dall'autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale in esame. In caso di svolgimento dell'attività presso le strutture esterne, allo specializzando che ne facesse documentata richiesta era riconosciuto un rimborso spese forfettario; la copertura assicurativa era in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale veniva svolto il predetto periodo di formazione.
[166] Riguardo a tale rimborso, cfr. supra, in nota.
[167] Cfr. anche supra, in nota.
[168] Per le prestazioni aggiuntive inerenti alla somministrazione in oggetto, il comma 464 dell'articolo 1 della citata L. n. 178 prevede che l'importo della tariffa oraria sia pari a 80 euro lordi onnicomprensivi per i medici e a 50 euro lordi onnicomprensivi per gli infermieri e gli assistenti sanitari (tali importi sono stabiliti al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione).
[169] Il suddetto comma 465 prevede che l’Istituto superiore di sanità svolga appositi corsi di formazione per gli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione della vaccinazione in oggetto. Tali corsi sono effettuati in modalità di formazione a distanza e sono riconosciuti anche come crediti ai fini dell'educazione continua in medicina; i corsi sono svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica.
[170] Allo stanziamento accedono infatti anche gli enti territoriali a statuto speciale, che, in linea di principio e con esclusione della Sicilia, provvedono al finanziamento della spesa sanitaria corrente in via autonoma.
[172] Riguardo a quest'ultimo, cfr. infra.
[173] Si ricorda che, sia nel testo previgente sia nella novella di cui alla presente lettera h), la possibilità viene prevista (come detto, in via sperimentale per il 2021) tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi dell’Unione europea intese alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.
[174] Come già detto, il richiamato comma 465 dell'articolo 1 della L. n. 178 prevede che l’Istituto superiore di sanità svolga appositi corsi di formazione per gli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione della vaccinazione in oggetto. Tali corsi sono effettuati in modalità di formazione a distanza e sono riconosciuti anche come crediti ai fini dell'educazione continua in medicina; i corsi sono svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica.
[175] Riguardo al consenso, cfr. anche infra.
[176] Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani.
[177] Associazione delle Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici.
[179] Riguardo a quest'ultimo, cfr. infra.
[180] Cfr. i commi da 403 a 406-ter dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205.
[181] Riguardo alle disposizioni in oggetto, cfr. anche la scheda relativa ai suddetti commi 4, 5 e 6.
[182] Si ricorda che il comma 457 dell'articolo 1 della citata L. n. 178 ha previsto l’adozione, con decreto del Ministro della salute (di natura non regolamentare), del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2.
[183] Quest'ultimo documento è stato oggetto di informativa (da parte del Ministro della salute) alla Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali nella seduta dell'11 marzo 2021; la Conferenza ha preso atto - nei termini esposti nella medesima presa d'atto - dell'informativa. In ogni caso, il documento di presa d'atto non rientra nel piano nazionale di cui al citato D.M. del 12 marzo 2021.
[184] In caso di mancata attuazione o di ritardo, vi provvede, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e previa diffida, il suddetto Commissario straordinario, nell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 122 del D.L. n. 18 del 2020, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
Si ricorda che l'ordinanza n. 3 del 29 marzo 2021 del Commissario straordinario ha disposto che ciascuna regione o provincia autonoma proceda alla vaccinazione, oltre che della popolazione ivi residente, di quella ivi domiciliata per motivi di lavoro, di assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga una presenza continuativa nella regione o provincia autonoma.
[185] La circolare del Ministero della salute del 9 febbraio 2021, prot. 1051, specifica (con riferimento alle vaccinazioni in oggetto che si articolino in due dosi) che la manifestazione di consenso sottoscritto in occasione della somministrazione della prima dose è valida per tutto il ciclo vaccinale, comprensivo di prima e seconda dose.
[186] La relazione illustrativa è reperibile nell'A.S. n. 2144.
[187] Cfr., riguardo a questi ultimi, i commi 34 e 34-bis dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
[188] Si ricorda che, nell'ambito delle autonomie speciali, soltanto la Sicilia non rientra in quest'ultima fattispecie.
[189] La relazione tecnica è reperibile nell'A.S. n. 2144.
[191] Si ricorda che le azioni di tali società sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze.
[192] La disciplina prevede determinati valori minimi dell'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni.
[193] Il programma può concernere anche spese per ricerca, sviluppo e innovazione e per opere infrastrutturali (nei limiti previsti dalla normativa di attuazione).
[194] La suddetta Comunicazione è stata novellata dalle seguenti Comunicazioni: C/2020/2215 del 3 aprile 2020, C/2020/3156 dell'8 maggio 2020, C/2020/4509 del 29 giugno 2020, C/2020/7127 del 13 ottobre 2020 e C/2021/564 del 28 gennaio 2021. Per il testo consolidato, cfr. la presente url.
[195] Disposizioni specifiche sono previste per i settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
[196] Qualora l’aiuto sia concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, "la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2021".
[197] Cfr. il comunicato ministeriale dell'8 marzo 2021.
[198] Lo stanziamento costituisce una quota dell'incremento (previsto dal medesimo articolo 34) del summenzionato Fondo per le emergenze nazionali (di cui all'articolo 44 del citato D.Lgs. n. 1 del 2018).
[199] Decreto emanato secondo la procedura di cui al medesimo articolo 34. Quest’ultimo demanda infatti a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, su proposta del summenzionato Commissario straordinario, l’individuazione e la disciplina dei suddetti interventi di acquisizione di quote di capitale.
[200] La sottoscrizione è subordinata all’ammissione delle iniziative - alle quali fa riferimento il suddetto decreto ministeriale - delle due società in oggetto alle agevolazioni di un contratto di sviluppo. In particolare, il decreto ministeriale fa riferimento, per la società TLS Sviluppo S.r.l., ad un progetto relativo ad un anticorpo monoclonale (contro il COVID-19) e, per la società Reithera S.r.l., ad un progetto inerente ad un vaccino (anch’esso contro il COVID-19).
Per entrambe le quote da sottoscrivere, il decreto ministeriale prevede l’acquisizione a condizioni di mercato (come richiesto dal suddetto articolo 34 del D.L. n. 104) e la cessione - sempre a condizioni di mercato - della medesima quota, dopo il raggiungimento dello scopo sottostante la sottoscrizione.
[201] Come già ricordato, l'ordinanza n. 3 del 29 marzo 2021 del suddetto Commissario straordinario ha disposto che ciascuna regione o provincia autonoma proceda alla vaccinazione, oltre che della popolazione ivi residente, di quella ivi domiciliata per motivi di lavoro, di assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga una presenza continuativa nella regione o provincia autonoma.
[202] Anagrafe istituita dal D.M. 17 settembre 2018. Si ricorda che essa è alimentata dalle corrispondenti anagrafi regionali (o delle province autonome).
[204] In base al citato comma 576, gli accordi dovevano essere conclusi entro il 31 dicembre 2016.
[205] Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonche' dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021
[206] Legge 30 dicembre 2020, n. 178
[207] Lo schema di decreto di riparto, alla data di pubblicazione del presente dossier, è all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Città (25 marzo 2021)
http://www.conferenzastatocitta.it/it/sedute/2021/seduta-del-25-marzo-2021/convocazione-e-odg/)
[208] Per l’invio della certificazione la norma prescrive l’utilizzo dell’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it.
[209] Si rammenta che l’articolo 109 del D.L. n. 18/2020 attribuisce alle regioni e agli enti locali, per il 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti (art. 42, co. 6 del D.Lgs. n. 118/2011 per le regioni, e art. 187, co. 2, del TUEL per gli enti locali). I limiti di cui ai commi 897-898 della legge n. 145, riguardano la possibilità di applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
[210] Per l’invio della certificazione la norma prescrive l’utilizzo dell’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it..
[211] Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020.
[212] Si veda al riguardo il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020.
[213] Le relazioni illustrativa e tecnica sono reperibili nell'A.S. n. 2144.
[214] Commissario di cui all’articolo 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
[215] Convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
[216] La qualifica di impresa in difficoltà è valutata ai sensi:
§ dell’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, cd. GBER);
§ dell’articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006);
§ dell’articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura).
Le citate disposizioni definiscono in modo analogo le condizioni rilevanti ai fini della qualificazione di un’impresa come “impresa in difficoltà. È in difficoltà un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse da PMI con determinate caratteristiche) qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società diverse da PMI con determinate caratteristiche, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
[217] In particolare, l'art. 5 dell'Allegato del citato D.P.R. n. 160 reca la specificazione dell'insieme dei file che costituiscono ogni domanda telematica al SUAP.
[218] Recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".
[219] L'art.73 del d.lgs. n.118/2011 dispone che il Consiglio regionale riconosce, con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società controllate; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa. La regione, al fine del conseguente pagamento di detti debiti, può avvalersi di un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
[220] Ai sensi dell'art. 40 ("Equilibrio di bilanci") per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo.
[221] Il rendiconto è il documento contabile, approvato in via definitiva con legge regionale entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento, previa approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile (ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.118 del 2011).
[222] Il giudizio di parificazione dei rendiconti generali delle regioni è disciplinato dall'art.1, comma 5, del decreto-legge n.172/2012. La disposizione stabilisce che il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e che alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure correttive onde assicurare l'equilibrio del bilancio e migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale.
[223] I debiti fuori bilancio rappresentano una deroga al principio, sancito all'art.191 del TUEL, secondo cui gli enti locali possono effettuare spese "solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria". La disciplina relativa alla copertura dei debiti fuori bilancio è dettata all'art.194 del TUEL, in virtù del quale gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni; c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione delle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
[224] Ai sensi dell'art. 193 del TUEL, gli enti locali sono tenuti a rispettare, nel corso della gestione e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. Nello specifico, occorre il rispetto dell'art.162, ed in particolare del comma 6, primo periodo, per il quale il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. L'art. 193 del TUEL dispone altresì (al comma 2) che almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente determinate misure per assorbire lo squilibrio.
[225] Si veda il seguente indirizzo: https://opendata.sose.it/fabbisognistandard/istruzioni-e-questionari-2021/fc60u-questionario-unico-public
[226] Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 24 aprile 2020.
[227] Convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
[228] All’indirizzo internet https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/Tassa-sui-rifiuti-TARI/disciplina-del-tributo/.
[229] Si rammenta che i citati commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso (comma 128). In caso di incapienza, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme dovute a valere sul gettito IMU per i comuni e dell’imposta RC auto per le province, salvo obbligo di versamento delle somme risultanti ulteriormente incapienti (comma 129).
[230] Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge n.77/2020.
[231] Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006.
[232] Introdotto dall’articolo 18 del D.L. 183/2020 (L n. 21/2021), recante Disposiz<ioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il forteto”.
[233] Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.
[234] Per approfondimenti si rinvia al Dossier dei servizi studio di Camera e Senato n.186 "Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (Atto del Governo n. 230)".
[235] Per approfondimenti si rinvia al Dossier dei servizi studio di Camera e Senato n.337, "Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. Attuazione art. 6 L. 86/2019 A.G. 226".
[236] Per approfondimenti si rinvia al Dossier dei servizi studio di Camera e Senato n.341 "Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. Attuazione art. 7 L. 86/2019 A.G. n. 227".
[237] Per approfondimenti si rinvia al Dossier dei servizi studio di Camera e Senato n.336 "Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi Attuazione art. 8 L. 86/2019 A.G. 228".
[238] Per approfondimenti si rinvia al Dossier dei servizi studio di Camera e Senato n.340 "Schema di decreto legislativo recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. Attuazione art. 9 L. 86/2019. A.G. 229".
[239] Tali condizioni sono costituite dalla sussistenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o di esigenze di sostituzione di altri lavoratori oppure di esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
[240] Le misure in questione vanno ora riferite al nuovo vincolo del pareggio di bilancio (inteso come saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali) introdotto a decorrere dal 2016 dalla legge n. 208/2015.
[241] Nel prosieguo, il d.lgs. 77/2005 ha inserito anche l'alternanza scuola-lavoro (dal 2019 denominata "percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento"-PCTO) tra le destinazioni delle risorse di cui alla L. 440/1997. A sua volta, l'art. 5, co. 4, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha disposto che dall'a.s. 2013/2014 parte delle stesse risorse è destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalità.
[242] Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è allocato sui capp. 1195, 1196, 1204, 1194, 2394 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione.
[243] Da ultimo, l’art. 1, co. 503, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) ha incrementato il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi di € 117,8 mln per il 2021, € 106,9 mln per il 2023, € 7,3 mln per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ed € 3,4 mln per il 2026, allo scopo di ridurre le disuguaglianze e favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione anche per i soggetti privi di mezzi (non è stato previsto un incremento per il 2022).
Al contempo, tuttavia, lo stesso Fondo è stato ridotto dalla stessa L. di bilancio, per il 2021, di € 30 mln per garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'a.s 2020/2021 (art. 1, co. 506), e di € 25,856 mln per la copertura delle maggiori spese sostenute nell’a.s. 2019/2020 in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'a.s. 2016/2017 (art. 1, co. 982).
[244] Da ultimo, con delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, il termine dello stato di emergenza è stato fissato al 31 luglio 2021.
[245] Qui l’avviso pubblico per l’assegnazione delle risorse, emanato con nota prot. 9707 del 27 aprile 2021. Le domande potranno essere presentate fino al 21 maggio 2021.
[246] In base all’art. 1 della L. 62/2000, le scuole paritarie possono essere private o degli enti locali.
[247] La progressiva istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai 6 anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi; sezioni primavera; servizi integrativi) e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie, alla cui realizzazione compartecipano finanziariamente Stato, regioni, province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali, è stata prevista dal d.lgs. 65/2017 – emanato sulla base della delega recata dall’art. 1, co. 180 e 181, lett. e), della L. 107/2015 – allo scopo di superare la frammentazione fra servizi socio-educativi per la prima infanzia (da 0 a 3 anni), afferenti al sistema dei servizi sociali, e scuola dell'infanzia (da 3 a 6 anni), afferente al Sistema nazionale di istruzione.
[248] L’art. 2 della L. 508/1999 ha disposto che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).
[249] In base all'art. 4 del D.M. 672/2016, i requisiti vanno dimostrati secondo le seguenti modalità:
- presenza di un comitato scientifico composto da almeno 9 membri, di cui almeno due terzi costituito da professori universitari ordinari e/o associati;
- presenza di un direttore a tempo pieno in ogni collegio universitario;
- sottoscrizione insieme allo studente di un progetto formativo personalizzato da firmarsi unitamente al contratto di ospitalità in fase di ammissione;
- compilazione da parte dello studente di questionari di valutazione delle competenze di carattere non formale dallo stesso acquisite nel corso dell'anno;
- struttura d'accoglienza e infrastrutture idonee allo svolgimento di funzioni residenziali rispondenti ai requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale non inferiori a quelli previsti per l'accesso ai finanziamenti di cui alla L. 338/2000;
- presenza di strutture didattiche scientifiche adeguate alle attività formative previste e considerate in rapporto alla numerosità di studenti che il collegio può ospitare;
- attività di orientamento al lavoro svolta all'interno del collegio documentata attraverso il libretto dello studente e con rendicontazione dei relativi costi a carico dell'Ente;
- ammissione regolata da bando di concorso, redatto anche in lingua straniera, che preveda criteri di selezione atti a favorire la formazione di un corpo studentesco internazionale, nonché criteri distintivi di merito e/o colloqui/test valutativi e che indichi i servizi alberghieri e formativi che verranno offerti all'utente e la relativa retta annua;
- presenza di almeno il 75% di studenti in possesso di una media accademica uguale o superiore a quella posseduta dagli studenti iscritti presso l'università di riferimento del collegio. Nel caso di più università presenti nella città in cui è presente il collegio, viene assunto il parametro relativo all'università di maggiori dimensioni;
- presenza, per ogni anno accademico, di studenti stranieri per almeno un semestre;
- presenza di un responsabile dell'organizzazione e gestione delle attività formative e culturali assunto a tempo pieno.
[250] Secondo l'art. 4 del DM 673/2016, i parametri per la dimostrazione dei requisiti per l'accreditamento sono:
- sussistenza di accordi di collaborazione con associazioni di categoria e/o enti pubblici e/o medie-grandi imprese anche estere per attività formative e di orientamento al lavoro;
- attività di formazione continua per almeno 20 ore l'anno a dipendente, di cui almeno il 40% in contesto internazionale, rivolta al personale direttivo ed ai formatori dipendenti del collegio;
- bilancio certificato dei costi di formazione, dal quale evincere le voci relative agli importi sostenuti per i direttori, formatori, docenti, coach, tutor;
- erogazione, da parte dell'Ente gestore, di un numero di borse di studio e/o agevolazioni a favore degli studenti del collegio di merito, per un importo globale pari o superiore al 30% della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento;
- sottoscrizione insieme allo studente di un progetto formativo personalizzato da firmarsi unitamente al contratto di ospitalità in fase di ammissione, da realizzarsi nel corso dell'anno accademico di permanenza in collegio, avente determinate caratteristiche;
- accordi formalizzati con università estere statali e non statali legalmente riconosciute e/o istituzioni internazionali operanti nel settore dell'alta formazione universitaria per la partecipazione documentata degli studenti ad iniziative di mobilità internazionale;
- partecipazione di almeno il 10% degli studenti ad iniziative di mobilità internazionale;
- possesso della certificazione EN ISO 9001 per la gestione di collegi universitari di merito e la progettazione ed erogazione di corsi di formazione;
- fondo di dotazione o patrimonio netto non inferiore a 2 milioni di euro;
- presenza nello statuto dell'ente, oltre che della espressa previsione che la gestione di collegi universitari è l'esclusiva finalità dell'ente stesso, anche della precisazione che eventuali attività commerciali sono comunque a carattere residuale e funzionale rispetto al perseguimento della suddetta finalità.
[251] Il Fondo è stato allocato sul cap. 1570 dello stato di previsione del MUR.
[252] In attuazione, è intervenuto il DM 294 del 14 luglio 2020 che ha operato la seguente ripartizione delle risorse stanziate per il 2020: € 75 mln alle università statali, di cui € 30 mln per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 45 mln per le finalità del D.L. 34/2020; € 7 mln alle università non statali, di cui € 3 mln per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 4 mln per le finalità del D.L. 34/2020 (L. 77/2020); € 8 mln alle Istituzioni AFAM statali, di cui € 3.350.000 per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 4.450.000 per le finalità del D.L. 34/2020; € 1 mln alle Istituzioni AFAM non statali, di cui € 450.000 per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 550.000 per le finalità del D.L. 34/2020; € 3 mln ai collegi universitari di merito accreditati, di cui € 2 mln per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 1 per le finalità del D.L. 34/2020; € 18 mln agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, di cui € 11 mln per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 7 mln per le finalità del D.L. 34/2020.
In particolare, il DM 294/2020 ha previsto che:
- le risorse di cui all’art. 100 del D.L. 18/2020 dovevano essere utilizzate per misure straordinarie di sicurezza delle sedi, quali la sanificazione dei locali, l’implementazione delle disposizioni di distanziamento, la dotazione di adeguati dispositivi di protezione individuale e i connessi costi di formazione per la sicurezza;
- le risorse di cui all’art. 236 del D.L. 34/2020 dovevano, invece, essere prioritariamente destinate a: acquisto da parte delle Istituzioni di dispositivi digitali e di quanto necessario per consentire l’accesso da remoto alle banche dati e l’accesso alle risorse bibliografiche, da destinare agli studenti. Gli studenti beneficiari dovevano essere individuati dalle Istituzioni secondo criteri finalizzati a contenere il fenomeno del “divario digitale”; misure di pianificazione delle attività delle Istituzioni, anche in relazione all’avvio dell’a.a. 2020/2021, attraverso l’acquisto di dispositivi digitali e di quanto necessario per l’accesso alle piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca e alla didattica a distanza.
Per ciascuna categoria, il DM ha individuato poi i criteri di ripartizione.
[253] Con delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, il termine dello stato di emergenza è stato fissato al 31 luglio 2021.
[254] Le risorse sono state allocate nel nuovo cap. 7288 dello stato di previsione del MUR, denominato "Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca - ANR".
[255] Le linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato sono state emanate, da ultimo, dal MUR con nota 3315 dell'1 febbraio 2019.
[256] Si trattava dei dottorandi del XXXIII ciclo (2017/2018) che avrebbero terminato il percorso di dottorato nell'a.a. 2019/2020.
[257] Cfr. www.disabilita.governo.it
[258]Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti
[259] Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche
[260] Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[261] Si tratta delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 ossia tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).
[262] Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.
[263] Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.
[264] Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.
[265] L’art. 6 del D.L. 22/2021 (L. 55/2021) ha trasferito le competenze in materia di turismo – precedentemente attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) – al neoistituito Ministero del turismo e, conseguentemente, ha modificato la denominazione del MIBACT in Ministero della cultura.
[266] La relazione tecnica all’A.S. 1766 (disegno di legge di conversione del D.L. 18/2020) faceva presente che il Fondo di parte corrente è destinato agli operatori dei settori, mentre il Fondo di parte capitale è destinato a sostenere gli investimenti finalizzati al rilancio degli stessi settori. Le risorse di parte corrente sono allocate sul cap. 1919, mentre quelle in conto capitale sono allocate sul cap. 7250.
[267] Per completezza, si ricorda che, peraltro, l’art. 84, co. 15, dello stesso D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha stabilito che, a parziale copertura delle ulteriori misure di sostegno dei lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fra i quali rientrano anche i lavoratori intermittenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, si doveva provvedere per € 9,6 mln, a valere sulle risorse del Fondo di parte corrente destinato al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo.
[268] Da ultimo, è intervenuto il DM 30 giugno 2020.
[269] Al riguardo, si veda il tema web Le misure adottate a seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19) per il settore dei beni e delle attività culturali, curato dal Servizio Studi della Camera.
[270] Il contratto di mandato con rappresentanza è disciplinato dall'art. 1704 del codice civile.
[271] In argomento, è utile ricordare che, in base all'art. 180 della L. 633/1941, come novellato dall'art. 19 del D.L. 148/2017 (L. 172/2017) – che ha esteso a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti in Italia la possibilità di operare direttamente sul territorio italiano come intermediari per la gestione dei diritti d’autore, affiancandosi alla SIAE, che fino ad allora operava in regime di esclusiva - l'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla SIAE ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al d.lgs. 35/2017, ferma restando la possibilità per gli autori, i loro successori o gli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti.
In base all'art. 7 del d.lgs. 35/2017 – attuativo della direttiva 2014/26/UE –, gli organismi di gestione collettiva (con tale espressione, in base all’art. 2 dello stesso d.lgs., si intende un soggetto, compresa la SIAE, che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore, o diritti connessi ai diritti d'autore, per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti: è detenuto o controllato dai propri membri; non persegue fini di lucro) possono, in base ad un rapporto giuridico diretto derivante dalla legge o da una cessione di diritti, da una licenza o da qualsiasi altro accordo contrattuale, gestire diritti di titolari dei diritti che non ne siano membri. Inoltre (art. 20 e ss.) gli organismi di gestione collettiva possono gestire diritti e riscuotere proventi derivanti dal loro sfruttamento in virtù di accordi di rappresentanza con altri organismi.
[272] Il Fondo è stato allocato sul cap. 2062 dello stato di previsione dell’allora MIBACT.
[273] Le risorse sono state allocate sul cap. 5676 dello stato di previsione dell’allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT).
Successivamente, l’art. 6 del D.L. 22/2021 (L. 55/2021) ha trasferito le competenze in materia di turismo – precedentemente attribuite al MIBACT – al neoistituito Ministero del turismo e, conseguentemente, ha modificato la denominazione del MIBACT in Ministero della cultura.
[274] Ai sensi dell'art. 1463 del codice civile, nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.
[275] Si ricorda che i commi 1 e 2 dell'art. 88 del decreto-legge n. 18 sono stati modificati dall'art. 183, comma 11, lett. a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. A seguito di tali modificazioni: è stata introdotta la necessità di motivare la sopravvenuta impossibilità della prestazione in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19; è stato introdotto il termine finale del 30 settembre 2020 per la ricorrenza della fattispecie di sopravvenuta impossibilità della prestazione; è stato esteso da un anno a 18 mesi il periodo di utilizzabilità del voucher (modificando altresì la procedura di presentazione dell'istanza di rimborso).
[276] Si ricorda, al riguardo, che con deliberazione del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da Covid-19.
[277] Ai sensi dell'art. 1463 del codice civile, nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.
[278] Ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021,
[279] Per le Relazioni annuali al Parlamento sull’Amministrazione del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, si veda
http://www.dt.mef.gov.it/it/debito_pubblico/fondo_ammortamento/relazione_al_parlamento/
[280] Il D.L n. 183/2020 (D.L. "Proroga termini" art. 14, co. 1) ha prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 la misura in esame e la relativa convenzione stipulata con ICE.
[281] Il successivo D.DG Turismo del 5 ottobre 2020 ha disposto l'indizione dell'avviso pubblico per l'assegnazione delle risorse (contributi a fondo perduto) in questione. L'avviso è stato rivolto agli enti fiera e ai soggetti con codice ATECO principale 82.30.00 e ai soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimenti che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti fiere e congressi.
[282] Circa le mascherine facciali di tipo chirurgico quali beni essenziali per fronteggiare l'emergenza, vale ricordare come una novella introdotta (dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 33 del 2020) nell'articolo 122 (quale suo comma 1-bis) del decreto-legge n. 18 del 2020, ha previsto che il Commissario possa stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici. Questo, al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici onde assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni. Rientrano in tale ambito di azione le misure atte a ristorare gli aderenti ai protocolli dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto. Rimane ferma la facoltà di cessione diretta, da parte del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto.
[283] Si rammenta che nel testo iniziale del disegno di legge di bilancio per l’anno 2021 (A.C. 2790-bis), il comma 1141 prevedeva un incremento del Fondo di 800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. Tale incremento di risorse è stato tuttavia utilizzato a copertura di numerose misure introdotte nel corso dell’esame parlamentare.
[284] Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2016. In altra decisione (la n.191 del 2017) la Corte afferma che occorre "verificare, con riguardo alle singole disposizioni impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l’effetto di neutralizzare la portata della clausola generale". Sul tema si vedano altresì le sentenze nn.154 e 231 del 2017.