Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Ambiente
Titolo: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze
Riferimenti: AC N.1209/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 38/1
Data: 23/10/2018
Organi della Camera: Assemblea

Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

D.L. 109/2018 - A.C. 1209-A


23 ottobre 2018

marzo 2018


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Dossier n. 63/1

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 38/1

 

 

 

 

 

 

 

 

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D18109a

 



 

I N D I C E

 

 

Schede di lettura

CAPO I – Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova. 3

Articolo 1 (Commissario straordinario per la ricostruzione) 3

Articolo 1-bis (Misure per la tutela del diritto all’abitazione) 15

Articolo 1-ter  (Interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali) 19

Articolo 2 (Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali) 21

Articolo 3 (Misure in materia fiscale) 24

Articolo 4 (Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell’evento) 30

Articolo 4-bis (Sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento) 32

Articolo 4-ter (Sostegno al reddito dei lavoratori) 36

Articolo 5 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità) 38

Articolo 6 (Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova) 45

Articolo 6-bis (Assunzioni di personale presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli) 47

Articolo 7 (Zona logistica semplificata – Porto e retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento) 50

Articolo 8 (Istituzione della zona franca urbana per il sostegno  alle imprese colpite dall’evento) 54

Articolo 9 (Incremento del gettito IVA nei porti ricompresi nell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale) 59

Articolo 9-bis (Semplificazione delle procedure di intervento dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale) 62

Articolo 9-ter (Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo) 63

Articolo 10 (Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale) 65

Articolo 11 (Surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze) 68

CAPO II – Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti 69

Articolo 12 (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) 69

Articolo 13 (Istituzione dell'archivio informatico nazionale  delle opere pubbliche - AINOP) 79

Articolo 14, commi 1-3-bis e comma 5 (Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità) 84

Articolo 14, comma 4 (Piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili) 86

Articolo 15 (Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) 88

Articolo 15-bis (Assunzione di personale presso il Ministero della giustizia) 92

Articolo 16, comma 1 (Competenze dell’Autorità di regolazione dei trasporti) 95

Articolo 16, comma 2 (Rimodulazione dell’autorizzazione di spesa per la messa in sicurezza della tratta autostradale A24-A25) 99

Articolo 16-bis (Modifica all’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) 103

CAPO III – Interventi nei territori dei comuni di casamicciosa Terme, Forio, Lacco Ameno dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi ilgiorno 21 agosto 2017. 105

Articolo 17 (Ambito di applicazione e Commissario straordinario) 105

Articolo 18 (Funzioni del Commissario straordinario) 107

Articolo 19 (Contabilità speciale) 111

Articolo 20 (Ricostruzione privata) 112

Articolo 21 (Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata) 114

Articolo 22 (Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti) 122

Articolo 23 (Interventi di immediata esecuzione) 124

Articolo 24 (Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi) 129

Articolo 25 (Definizione delle procedure di condono) 132

Articolo 26 (Ricostruzione pubblica) 138

Articolo 27 (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali) 146

Articolo 28 (Contributi ai privati e alle attività produttive per i beni mobili danneggiati) 147

Articolo 29 (Legalità e trasparenza) 149

Articolo 30 (Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria) 154

Articolo 31 (Struttura del Commissario straordinario) 158

Articolo 32 (Proroghe e sospensioni dei termini) 162

Articolo 33 (Sospensione del pagamento del canone RAI) 167

Articolo 34 (Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria) 169

Articolo 35 (Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento) 170

Articolo 36  (Interventi volti alla ripresa economica) 171

CAPO IV – Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia negli anni 2009, 2012, 2016 e 2017. 175

Articolo 37 (Misure per l’accelerazione del processo di ricostruzione – Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) 175

Articolo 38 (Rimodulazione delle funzioni commissariali) 181

Articolo 39 (Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici) 183

Articolo 39-bis (Modifiche al decreto-legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) 187

Articolo 39-ter (Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo,  Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modifiche al decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89) 189

Capo V – Ulteriori interventi emergenziali 196

Articolo 40 (Cabina di regia Strategia Italia) 196

Articolo 40-bis (Interventi straordinari per il Viadotto Sente) 198

Articolo 41 (Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione) 199

Articolo 42 (Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici) 202

Articolo 42-bis (Scuole innovative e poli per l’infanzia) 207

Articolo 43 (Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati) 211

Articolo 44 (Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi) 212

Articolo 44-bis  (Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del  Dipartimento della Protezione civile) 214

Articolo 45 (Norma di copertura) 215

Articolo 45-bis  (Attività di valutazione dell'impianto e di censimento dei danni) 218

Articolo 46 (Entrata in vigore) 219

 


Schede di lettura


 

 


CAPO I – Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova

Articolo 1
(
Commissario straordinario per la ricostruzione)

 

 

L’articolo 1 - in relazione al crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018  - prevede la nomina, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario al fine di garantire, in via d’urgenza, le attività per la demolizione e lo smaltimento dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario (comma 1). Lo stesso articolo disciplina le modalità e i termini per l’emanazione del decreto di nomina, la durata della stessa e (ai commi 2 e 5) il compenso e i poteri derogatori attribuiti al Commissario. Sono altresì previsti e disciplinati (dai commi 2, 3 e 4) organi e soggetti di supporto al Commissario. Viene inoltre prevista l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario (comma 8). Disposizioni specifiche riguardano i rapporti tra Commissario e Autostrade per l’Italia S.p.A., la quale sarà tenuta a far fronte alle spese di ricostruzione (comma 6), e la disciplina degli affidamenti del Commissario, che potranno avvenire senza gara (comma 7).

Nel corso dell’esame in sede referente l’articolo in esame è stato oggetto di diverse modifiche che hanno riguardato la struttura di supporto e i poteri derogatori attribuiti al Commissario (commi 2 e 5), le risorse necessarie per la ricostruzione (comma 6) e la disciplina degli affidamenti del Commissario (comma 7).   

Si fa notare che in seguito al crollo del ponte Morandi, con la delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza ed è stata assegnata la somma di 5 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (di cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs. 1/2018), per la realizzazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza[1].

Con la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 18 agosto 2018, lo stanziamento è stato integrato con ulteriori euro 28,5 milioni di euro.

Per fronteggiare l’emergenza, con l’ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018, il Presidente della Regione Liguria è stato nominato Commissario delegato a cui è stata demandata la predisposizione di un piano di interventi, per la realizzazione dei quali è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario delegato, nel limite massimo di 33,5 milioni di euro (vale a dire la somma delle risorse stanziate dalle citate delibere del Consiglio dei ministri).

Nomina, compiti e durata del Commissario straordinario (comma 1)

Il comma 1 - in relazione al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 - prevede la nomina, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario al fine di garantire, in via d’urgenza:

-   le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta;

-   nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario.

 

La durata dell’incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina.

Modalità e termini per l’emanazione del decreto di nomina (comma 1)

Il comma 1 disciplina altresì le modalità e i termini per l’emanazione del decreto di nomina, stabilendo che lo stesso sia adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, e sentito il Presidente della Regione Liguria.

Compenso del Commissario straordinario (comma 2, primo periodo)

Il primo periodo del comma 2 dispone che al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Nel corso dell’esame in sede referente, è stato stabilito che tale compenso non sia superiore alla misura indicata all’art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011; nel testo vigente si prevede invece che il compenso non superi il doppio della misura indicata.

In base a tale comma 3, il compenso è composto da una parte fissa (che non può superare i 50 mila euro annui) e da una parte variabile strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale (e anch’essa non può superare i 50 mila euro annui).

 

Organi e soggetti di supporto al Commissario (comma 2, periodi secondo-decimo, e commi 3-4)

Il comma 2, periodi dal secondo all’ottavo, prevede che per l’esercizio dei compiti assegnati il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità.

Il comma 4 consente al Commissario di nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di venti unità, fino a due sub-commissari.

I periodi nono e decimo del comma 2 disciplinano la copertura degli oneri relativi al personale della struttura di supporto e agli eventuali sub-commissari e, a tal fine, recano un’autorizzazione di spesa di 4,5 milioni di euro.

Il comma 3 consente al Commissario di avvalersi di ulteriori soggetti (strutture e uffici di enti pubblici e di concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico).

Struttura di supporto (comma 2, periodi secondo-ottavo, e terzo periodo del comma 4)

Il secondo periodo del comma 2 prevede che, per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Quanto alla composizione della struttura, il medesimo periodo prevede un contingente massimo di personale pari a 20 unità dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche.

 

Nel corso dell’esame in sede referente è stata modificata la composizione del suddetto contingente di personale, prevedendo  1 unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di 5 unità di livello dirigenziale non generale e, per la restante quota, unità di personale non dirigenziale.

Il testo vigente prevede invece: 19 unità di personale non dirigenziale e 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale.

 

Dal terzo all’ottavo periodo del comma 2 si disciplina lo stato giuridico e il trattamento economico del personale in questione, prevedendo:

-   che tale personale è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che, a seguito di una modifica apportata nel corso dell’esame in sede referente, resta a carico dell’amministrazione di appartenenza (nel testo vigente, al sesto periodo del comma 2, è previsto che tale onere sia rimborsato dal Commissario alle amministrazioni di appartenenza (periodo terzo);

-   che al personale non dirigenziale è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri (periodo quarto);

- che al dirigente di livello dirigenziale generale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di Uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione (periodo quinto, modificato in sede  referente).

Nel testo vigente si prevede al periodo quinto del comma 2 che al dirigente sia riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50% della retribuzione di posizione.

 

-        che ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione (periodo sesto, modificato in sede  referente).

 

Quanto alla durata della struttura di supporto, il terzo periodo del comma 4 dispone che essa cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario.

Il settimo periodo del comma 2, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede che restano a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario gli oneri relativi al trattamento economico accessorio (come del resto già previsto nel testo vigente dal sesto periodo del comma 2).

Da ultimo, con l’ottavo periodo del comma 2  è stata inoltre introdotta in sede referente -  nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale -  la possibilità di nominare fino ad un massimo di 5 esperti o consulenti, scelti anche tra estranei alla pubblica amministrazione, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.?165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.?95, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario.

Nello specifico, l’articolo 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001 vieta alle amministrazioni pubbliche la stipulazione di contratti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione di quanto disposto sono nulli e determinano responsabilità erariale. Sono inoltre previste specifiche responsabilità per i dirigenti che operino in violazione delle richiamate disposizioni. E’ prevista comunque la facoltà per le amministrazioni pubbliche (per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio) di conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei specifici presupposti di legittimità.

L’art. 5, comma 9 del D.L. 95/12 che disciplina la riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni prevede in tale ambito il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, consentiti solo a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.

 

Sub-Commissari (comma 4, periodi primo e secondo)

In base al comma 4 il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al predetto contingente di venti unità, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all’art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011.

L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e può essere rinnovato.

Autorizzazioni di spesa e copertura degli oneri (comma 2, periodi nono  e decimo)

Agli oneri previsti dai commi 2 e 4, rispettivamente per la struttura di supporto e gli eventuali sub-commissari, provvede il Commissario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale ad esso intestata.

Il decimo periodo del comma 2 autorizza, per le finalità indicate, la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, alla cui copertura provvede l’articolo 45 del presente decreto-legge.

Ulteriori soggetti di cui si può avvalere il Commissario per lo svolgimento di attività tecniche (comma 3)

Il comma 3 dispone che, per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori:

-   previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto;

-   nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.

Poteri derogatori attribuiti al Commissario (comma 5)

Il primo periodo del comma 5, modificato durante l’esame in sede referente, prevede – per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario – che il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale (il testo vigente fa riferimento ad ogni disposizione di legge extrapenale), fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 159/2011), e il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea come già previsto nel testo vigente.

Si prevede altresì, rispetto a quanto indicato nel testo vigente, l’emanazione di un decreto del Ministro dell’interno da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di individuare speciali misure amministrative di semplificazione, volte al rilascio delle documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme.

Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi citati, il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede (in base al secondo periodo del comma in esame) alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

La disciplina dettata dal secondo periodo sembra finalizzata a derogare alle disposizioni dell’art. 24 del D.P.R. 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), relativo all’esecuzione del decreto di esproprio.

In base a tale articolo “l’esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell'autorità espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni” e “lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi”.

Il comma 3, in particolare, reca le disposizioni su cui sembra incidere la deroga in esame, dato che dispone che “lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l’espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene”.

La deroga sembra riguardare altresì le disposizioni dell’art. 49 del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, che disciplina l’occupazione temporanea, per urgenti ragioni di pubblica utilità, di aree non soggette ad esproprio. L’art. 49 dispone infatti che, in tali casi, al proprietario del fondo è notificato, nelle forme degli atti processuali civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea e che, al momento della immissione in possesso, è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi. Tale verbale, in base al comma 4, è redatto in contraddittorio, secondo una disciplina che ricalca quella prevista dall’art. 24, comma 3.

 

Nel corso dell’esame in sede referente è stato modificato il terzo periodo del comma in esame, al fine di prevedere che il Commissario -  anche nelle more dell'emissione del decreto riguardante le occupazioni di urgenza e le espropriazioni delle aree occorrenti – disponga l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese, ferma restando  la salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

Nel testo vigente non viene contemplata la fattispecie relativa all’accesso alle aree per accertamenti preventivi da parte delle imprese e non si precisa altresì che compete al Commissario straordinario l’individuazione e la perimetrazione delle aree interessate.

 

Rapporti tra Commissario e Autostrade per l’Italia S.p.A. (comma 6)

Versamento delle risorse necessarie per la ricostruzione (primo periodo)

Il primo periodo del comma 6 prevede che il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento (vale a dire la società Autostrade per l’Italia) è tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario.

Come ricordato nella risoluzione in Assemblea n. 6/00014, approvata nella seduta del 4 settembre 2018, “la società Autostrade per l'Italia S.p.A. è attualmente concessionaria della rete autostradale per un'estensione complessiva di 2.857 km; il viadotto Polcevera è parte di tale rete ed è assentito in concessione alla società Autostrade per l'Italia in forza della Convenzione di concessione sottoscritta in data 4 agosto 1997 che ha fissato la scadenza della concessione al 31 dicembre 2038, ad oggi non modificata, e delle successive integrazioni intervenute con Convenzioni aggiuntive del 15 gennaio 1998, 29 marzo 1999, 21 maggio 1999, 23 dicembre 2002, nonché con la Convenzione Unica sottoscritta il 12 ottobre 2007, diventata efficace l'8 giugno 2008, e l'atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica del 24 dicembre 2013, diventato efficace il 29 maggio 2014”[2].

Nel corso dell’esame in sede referente è stato introdotto un ulteriore periodo dopo il primo periodo del comma 6, che prevede che nella determinazione del suddetto importo, il Commissario straordinario ricomprende tutti gli oneri che risultano necessari al predetto ripristino, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1-bis, relativo alle misure per la tutela del diritto all’abitazione, introdotto in sede referente.   

Di conseguenza, la concessionaria deve provvedere al versamento sulla contabilità speciale intestata al Commissario, entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario stesso, dell’importo necessario al predetto ripristino ed alle altre attività connesse (disciplinate dal comma 5), come provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo, salvo conguagli.

La disposizione in esame precisa che tale versamento lascia comunque impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell’evento e sul titolo in base al quale il concessionario sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della viabilità.

Con riferimento alla disposizione introdotta in sede referente, relativa alla determinazione dell’importo che la concessionaria autostradale deve versare alla contabilità speciale del Commissario, comprensivo altresì degli oneri indicati all'art. 1-bis, si valuti l’opportunità di un coordinamento con quanto stabilito al comma 5 dell’art. 1-bis, anch’esso introdotto in sede referente, il quale prevede invece che il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede a corrispondere direttamente ai proprietari e agli usufruttuari le indennità previste e che, in caso di omesso versamento nel termine, il Commissario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.

Poteri del Commissario in caso di mancato o ritardato versamento (secondo periodo)

In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario può procedere all’individuazione, omessa ogni formalità non essenziale alla valutazione delle manifestazioni di disponibilità comunque pervenute, di un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti di Autostrade S.p.A.

Nel corso dell’esame in sede referente, il secondo periodo del comma in esame è stato modificato, al fine di stabilire che la suddetta anticipazione delle somme previste potrà essere remunerata al tasso di rendimento dei buoni del Tesoro decennali maggiorato di 1,5 punti percentuali, invece che ad un tasso annuo non superiore al tasso di riferimento della BCE maggiorato di tre punti percentuali, come prevede il testo vigente.

Il tasso Bce è il tasso per le operazioni di rifinanziamento della Banca centrale europea. Nella riunione del 13 settembre 2018, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha fissato detto tasso (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali) nella misura dello 0,00%, rimanendo così invariato rispetto alle precedenti determinazioni.

Stanziamento di garanzia in caso di mancato o ritardato versamento (terzo periodo)

Nel caso di mancato o ritardato versamento da parte del concessionario, è autorizzata la spesa di 360 milioni di euro (30 milioni annui dall'anno 2018 all’anno 2029) per assicurare il celere avvio delle attività del Commissario e a garanzia dell’immediata attivazione del meccanismo di anticipazione.

La disposizione in esame disciplina altresì la copertura degli oneri, cui si provvede mediante la riduzione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029 del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, a valere sulle risorse dei cui all’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017.

Inoltre, ai fini della compensazione degli effetti finanziari che conseguono in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, la norma prevede altresì:

·     una ulteriore riduzione del medesimo Fondo per gli investimenti, di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017, di 40 milioni di euro per l’anno 2018 e di 120 milioni di euro per l’anno 2019;

·     una riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, per 20 milioni di euro per l’anno 2018, 40 milioni di euro per l’anno 2019, e 20 milioni di euro per l’anno 2020.

Si tratta del Fondo previsto dall’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 nello stato di previsione del MEF, con dotazione in termini di sola cassa.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 45, comma 2, del provvedimento in esame, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari viene incrementato di 50 milioni di euro annui dal 2021 al 2023 e di 30 milioni per l’anno 2024, in conseguenza degli effetti positivi, in termini di fabbisogno, che discendono dal comma 6 in esame.

 

Il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese

La legge di bilancio per il 2017 (comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa, tra cui i trasporti, le infrastrutture, la ricerca, la difesa del suolo, l'edilizia pubblica, la riqualificazione urbana. A tali finalità sono stati destinati oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale a partire dal 2017, che sono stati assegnati con appositi D.P.C.M.

La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017, articolo 1, commi 1072-1075) ha rifinanziato il Fondo investimenti per oltre 36 miliardi dal 2018 al 2033. In particolare, il rifinanziamento disposto dal comma 1072 - sul quale è posta la copertura finanziaria degli oneri del comma 6 dell’articolo 1 del decreto legge in esame - è così ripartito nel periodo considerato: 800 milioni di euro per l'anno 2018, 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 2.480 milioni per il 2024 e a 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.

Al momento non sono ancora intervenuti i decreti di ripartizione di tali ulteriori risorse. Il D.L. n. 91/2018 (Proroga termini), all’articolo 13, ha prorogato i termini di adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto al 31 ottobre 2018. Per quanto riguarda la procedura di ripartizione, si ricorda che, a seguito della Sentenza della Corte n. 74/2018, l’articolo 13, comma 01, del citato D.L. n. 91/2018 ha integrato la procedura di adozione dei decreti di riparto, prevedendo - nel caso che essi prevedano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle provincie autonome - la previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano[3].

Si segnala che le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese sono utilizzate a copertura da diversi articoli del D.L. n. 109/2018 in esame, e in particolare:

·     dall’articolo 1, comma 6 in esame (30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, cui si aggiunge la ulteriore riduzione di 40 milioni per l’anno 2018 e 120 milioni per l’anno 2019 ai fini della compensazione, in termini di fabbisogno e indebitamento netto). Il comma prevede peraltro il reintegro delle risorse del Fondo all’atto del versamento delle risorse da parte del Concessionario;

·     dall’articolo 5, comma 2 (20 milioni di euro per il 2019 per il trasporto pubblico locale);

·     dall’articolo 6, comma 1 (8 milioni per il 2018, 15 milioni per il 2019 e 7 milioni per il 2020 per l’ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova);

·     dall’articolo 14, comma 5 (5 milioni di euro per l’anno 2018, 10 milioni di euro per l’anno 2019 per la realizzazione del sistema di monitoraggio dinamico per la resilienza delle infrastrutture).

Nel complesso, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 1072 alla legge n. 205/2017 è così ridotta dal presente decreto-legge:

(milioni di euro) 

 

2018

2019

2020

2021 -2029

Autorizzazione di spesa Fondo (art. 1 co 1072)

800

1.615

2.180

21.520

Riduzioni apportate dal D.L. 109/2018, di cui:

83

195

37

270
(30 annui)

Art. 1 co 6 (Stanziamento di garanzia in caso di mancato o ritardato versamento)

30

30

30

30

Art. 1 co 6 (Stanziamento di garanzia in caso di mancato o ritardato versamento)

40

120

 

 

Art. 5 co. 2 (Copertura finanziaria contributo regione Liguria per rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova)

 

20

 

 

Art. 6 co. 1 (Copertura oneri per progettazione e realizzazione di infrastrutture ad alta automazione del MIT)

8

15

7

 

Art. 14 co. 5 (Copertura oneri per Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali)

5

10

 

 

 

Il comma 6 dispone, infine, che all’atto del versamento da parte del concessionario delle somme dovute, il c.d. Fondo investimenti venga corrispondentemente reintegrato, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del Commissario.

La disposizione in esame autorizza altresì il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.

Disciplina degli affidamenti del Commissario (comma 7)

Il comma 7 prevede l’affidamento, da parte del Commissario straordinario, della realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle connesse, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 32 della direttiva 2014/24/UE.

Durante l’esame in sede referente è stata apportata una modifica in forza della quale dall’affidamento in deroga da parte del Commissario straordinario sono escluse le attività propedeutiche. 

Il paragrafo 1 dell’art. 32 della direttiva citata (recepita con il D.Lgs. 50/2016, c.d. Codice dei contratti pubblici) consente agli Stati membri di prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici aggiudichino appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Ciò è possibile, tra l’altro, in base al disposto del paragrafo 2, lettera c), “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”. Tale previsione è recepita, in termini identici, nell’art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici).

 

Nel corso dell’esame in sede referente la disposizione in commento è stata altresì modificata nel senso di prevedere che l’affidamento delle attività di ripristino dell’opera non può aver luogo a favore del concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento e di società o soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati, e non già con riferimento a tutte le società concessionarie di strade a pedaggio, come invece previsto dal testo vigente. Con riferimento a tale ultima previsione, è stata inoltre introdotta in sede referente una modifica finalizzata a puntualizzare che l’esclusione del concessionario del tratto autostradale interessato dal novero degli operatori economici cui affidare la realizzazione delle attività di ripristino è collegata alla eventualità che il medesimo concessionario sia responsabile, in relazione all’evento, di grave inadempimento al rapporto concessorio.

 

Si segnala, in giurisprudenza, la sentenza del Consiglio di Stato, III Sez., 18/01/2018, n. 310, in cui si chiarisce che la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara riveste carattere di eccezionalità rispetto all'obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, per cui la scelta di tale modalità richiede un “particolare rigore nell'individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell'amministrazione committente dimostrarne l'effettiva esistenza”.

 

L’articolo in esame prevede altresì che l’aggiudicatario costituisce, ai fini della realizzazione delle predette attività, una struttura giuridica con patrimonio e contabilità separati.

Contabilità speciale intestata al Commissario (comma 8)

Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, il comma 8 autorizza l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono:

-   le risorse pubbliche all'uopo destinate;

-   le risorse tempestivamente messe a disposizione dal soggetto concessionario in seguito al crollo.


 

Articolo 1-bis
(
Misure per la tutela del diritto all’abitazione)

 

 

L’articolo 1-bisaggiunto nel corso dell’esame in sede referente – introduce e disciplina una procedura finalizzata a garantire la celere immissione in possesso, da parte del Commissario, delle unità immobiliari oggetto delle ordinanze di sgombero emanate in seguito al crollo del c.d. ponte Morandi e, di conseguenza, ad accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata.

 

 

Pubblica utilità dell’intervento di ricostruzione del “ponte Morandi” (comma 1, primo periodo)

Il primo periodo del comma 1 esplicita la finalità dell'articolo in esame, che è quella di accelerare le operazioni di ricostruzione dell’infrastruttura crollata.

Tale intervento di ricostruzione è qualificato, dalla disposizione in esame, opera di pubblica utilità.

Si ricorda che la dichiarazione di pubblica utilità, che viene resa dalla disposizione in esame, attribuisce alle opere, anche qualora private, la natura giuridica di opera pubblica e costituisce presupposto per eventuali procedure espropriative.

 

Cessioni volontarie ed espropri degli immobili sgomberati (comma 1)

Il primo periodo del comma 1, per la finalità indicata, prevede che il Commissario, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può stipulare con i proprietari e gli usufruttuari delle unità immobiliari sgomberate (in base alle ordinanze emanate dal sindaco di Genova in seguito al crollo[4]) l’atto di cessione del bene o del diritto reale.

Lo stesso periodo dispone che a tali cessioni si applica il comma 3 dell’art. 45 del D.P.R. 327/2001 (testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), che disciplina gli effetti delle cessioni volontarie.

Tale comma 3 prevede che l’accordo di cessione produce gli stessi effetti del decreto di esproprio e non li perde se l’acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato.

In base all’art. 23 del D.P.R. 327/2001, che disciplina contenuto ed effetti del decreto di esproprio, tale decreto dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato, nonché eseguito (mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio, con la redazione del verbale).

Ai sensi del successivo art. 25, che disciplina gli effetti dell’espropriazione per i terzi, l’espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Inoltre, le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.

 

Il secondo periodo del comma 1 dispone che, scaduto il termine per la stipula di atti di cessione volontaria, il Commissario provvede alle espropriazioni conseguenti.

A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all’immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 327/2001.

L’art. 24 del D.P.R. 327/2001 disciplina l’esecuzione del decreto di esproprio, disponendo, tra l’altro, che tale esecuzione ha luogo per iniziativa dell'autorità espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni.

Lo stesso articolo dispone che lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l’espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Tale ultima disposizione appare però derogata dal comma 5 dell’art. 1 del presente decreto-legge, il quale prevede tra l’altro che per le espropriazioni delle aree occorrenti per la ricostruzione dell'infrastruttura e per il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

Ciò premesso, si valuti l’opportunità di coordinare la disposizione in esame, che rinvia alla disciplina dettata dall’art. 24 del D.P.R. 327/2001, con quella recata dal comma 5 dell’art. 1 al fine di chiarire quali siano le modalità da seguire per la redazione del verbale di immissione in possesso.

 

Il comma in esame dispone altresì che il Commissario non subentra nei rapporti passivi in capo ai proprietari con gli istituti finanziari né acquisisce alcun gravame sulle unità immobiliari cedute.

 

Indennità corrisposte a proprietari e usufruttuari (commi 2, 3 e 4)

Indennità per i cessionari

Il comma 2 prevede la corresponsione delle seguenti indennità ai pieni proprietari che hanno stipulato gli atti cessione:

·     l'indennità quantificata in 2.025,50 euro per metro quadrato, che tiene conto del valore venale dell’immobile, delle spese per l’acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa;

·     nonché, per ciascuna unità immobiliare, l'indennità di cui alla L.R. Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, disciplinante il Programma Regionale di Intervento Strategico (PRIS), pari a 45.000 euro;

L’art. 6 di tale legge regionale detta disposizioni finalizzate alla tutela dei soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili con la realizzazione delle infrastrutture d’interesse statale e regionale. In particolare, il comma 2 pone a carico dei soggetti attuatori delle infrastrutture l'obbligo di corresponsione di un'indennità speciale (quantificata in 40.000 euro per unità immobiliare residenziale ed aggiornata annualmente sulla base dell'indice ISTAT), in favore dei citati soggetti, destinata a compensare la loro ricollocazione in abitazioni ad uso prima casa nonché ogni altra spesa definita accessoria a tale ricollocazione. Tale indennità spetta (per quanto disposto dal successivo comma 3) a locatari, titolari di diritti reali o proprietari residenti e dimoranti negli immobili in questione.

·     e (sempre per ciascuna unità immobiliare) l’indennità per l’improvviso sgombero pari a 36.000 euro.

 

Si fa notare che la quantificazione delle indennità prevista dal comma in esame è in linea con le richieste contenute nel documento consegnato dal Comitato degli sfollati (della cui trasmissione è stato dato annuncio nella seduta dell’11 ottobre 2018).

Si fa altresì notare che, a differenza di quanto previsto dalla legge regionale ligure, la norma in esame non prevede indennità in favore dei locatari.

Un’altra differenza rispetto alla norma regionale è che la disposizione in esame non considera il requisito della residenza o della dimora negli immobili in questione.

 

 

Lo stesso comma stabilisce che le indennità sono corrisposte entro 30 giorni dalla trascrizione degli atti di cessione.

 

In base al comma 3, agli usufruttuari è corrisposta – entro lo stesso termine di 30 giorni previsto dal comma precedente – una quota delle indennità riconosciute ai proprietari calcolata utilizzando i coefficienti di cui al D.M. economia e finanze 20 dicembre 2017, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario.

Si ricorda che con il citato D.M. 20 dicembre 2017 (pubblicato nella G.U. n. 301 del 28 dicembre 2017) è stato disciplinato l’adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio di interessi.

 

Indennità per gli espropriati

Il comma 4 prevede, per i soggetti espropriati (cioè per coloro che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria), una riduzione del 10% delle indennità suddette.

Le indennità in favore di tali soggetti sono corrisposte entro 30 giorni dalla redazione del verbale di immissione in possesso.

Versamento delle indennità (comma 5)

Il comma 5 prevede che il versamento delle indennità contemplate dai commi 2-4, nei termini previsti da tali commi, sia effettuato dalla società Autostrade per l’Italia (concessionario del tratto autostradale interessato dal crollo alla data dell’evento).

Lo stesso comma dispone che, in caso di omesso versamento nel termine, provvede il Commissario in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.

Al riguardo, si ricorda che il primo periodo del comma 6 dell’art. 1 prevede che il concessionario del tratto autostradale alla data del crollo (cioè Autostrade per l’Italia S.p.A.) effettui i richiesti versamenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario e che tali versamenti, in ragione delle disposizioni introdotte dal nuovo secondo periodo del comma 6, includono anche “quelli di cui all'articolo 1-bis” in esame.

Ciò premesso, si valuti pertanto l’opportunità di un coordinamento del comma 5 dell’art. 1-bis con la disposizione recata dal nuovo secondo periodo del comma 6 dell’art. 1, anch’esso inserito nel corso dell’esame in sede referente.

Eventuale retrocessione degli immobili (comma 6)

In base al comma 6, all’esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati è pronunciata a titolo gratuito a favore del Comune di Genova e su richiesta dello stesso.

Si ricorda che la disciplina della retrocessione è contenuta nel capo X del titolo II del D.P.R. 327/2001, costituito dagli articoli 46-48.

In estrema sintesi, l’art. 46 disciplina la retrocessione totale nei casi in cui l’opera non sia stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, mentre l’art. 47 disciplina la retrocessione parziale nel caso in cui l’opera sia stata realizzata e l'espropriato chieda la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata.

L’art. 48, invece, disciplina il corrispettivo della retrocessione e, al comma 3, dispone che “per le aree comprese nel suo territorio e non utilizzate per realizzare le opere oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, il Comune può esercitare il diritto di prelazione, entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla data in cui gli è notificato l'accordo delle parti, contenente con precisione i dati identificativi dell'area e il corrispettivo, ovvero entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto che ha determinato il corrispettivo. Le aree così acquisite fanno parte del patrimonio indisponibile”.


 

Articolo 1-ter
(
Interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali)

 

 

L’articolo 1-teraggiunto nel corso dell’esame in sede referente – introduce misure specifiche volte alla esecuzione delle attività di demolizione e ricostruzione del viadotto Polcevera (Ponte Morandi) (comma 1) e alla verifica e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie in convenzione, con particolare riguardo ai ponti, viadotti e cavalcavia (commi 2 e 3).

Consegna delle tratte autostradali A7 e A10 al Commissario (comma 1)

Il comma 1 prevede - per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame -  l’individuazione da parte del Commissario straordinario per la ricostruzione dei tronchi autostradali funzionalmente connessi al viadotto del Polcevera dell'autostrada A10, il cui esercizio risulta interferito dalla realizzazione degli interventi di ricostruzione dell'infrastruttura conseguente all'evento.

A tal fine, la norma in esame prevede l’immediata consegna delle relative tratte delle autostrade A7 e A10 dal concessionario al Commissario.

Si valuti l’opportunità di definire il termine di decorrenza di tale obbligazione a carico del concessionario (ad es. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. in esame) e di specificare le modalità e gli effetti della consegna, anche in relazione alle concessioni in essere.

Si ricorda che sulla A10 Genova-Savona risulta chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto in entrambe le direzioni. (ordinanza 358 del 2018 ASPI).

 

Verifica e messa in sicurezza  delle infrastrutture viarie in convenzione (commi 2 e 3)

Il comma 2 stabilisce l’obbligo per le concessionarie autostradali di provvedere ad intraprendere le occorrenti attività di verifica e messa in sicurezza di tutte le infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, con particolare riguardo ai ponti, viadotti e cavalcavia, prioritariamente rispetto ad ogni altro intervento programmato.

Giova ricordare, come puntualizzato nella risoluzione 6/00014 approvata nella seduta della Camera del 4 settembre 2018,  che in Italia la rete autostradale assentita in concessione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si estende per circa 6.000 km ed è gestita da 22 società con 25 rapporti concessori regolati da apposite convenzioni.

Il comma 3 stabilisce che le attività di verifica e messa in sicurezza, di cui al comma 2, devono concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sono condotte dalle concessionarie, sotto la vigilanza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 12 del presente provvedimento.

Tenuto conto che l’Agenzia è istituita a decorrere dal 1° gennaio 2019 e diverrà operativa solo successivamente a tale data, si valuti l’opportunità di un coordinamento, relativamente alla fase transitoria che precederà la piena operatività dell’Agenzia, con le funzioni di vigilanza e approvazione già riconosciute alle competenti direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 5 del DPCM 11 febbraio 2014,n. 72.

La norma prescrive altresì che tali attività rimangono ad esclusivo carico delle concessionarie stesse, senza possibilità di imputazione alle tariffe autostradali e senza alcuna corrispondente revisione del Piano economico finanziario (PEF).

Si stabilisce inoltre che resta fermo l'obbligo per le concessionarie di adottare ogni occorrente iniziativa a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle infrastrutture, ivi comprese misure di limitazione o sospensione del traffico veicolare. 

In merito, si ricorda che nella interrogazione n. 2-00090 svolta nella seduta del 21 settembre 2018, il Governo ha sottolineato in proposito che sarà “a carico dei concessionari, pubblici o privati che siano, un programma di interventi finalizzati ad incrementare gli standard di sicurezza”.


 

Articolo 2
(Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali)

 

 

Per fronteggiare le necessità conseguenti all’evento del 14 agosto 2018, nonché tutte le necessità derivanti dallo stesso (come specificato in sede referente), l’articolo 2 autorizza la regione Liguria, la città metropolitana di Genova, il comune di Genova e, come precisato in sede referente, gli enti del settore regionale allargato (con l’esclusione degli enti del S.S.N.), le società controllate dalle predette amministrazioni territoriali e la Camera di Commercio di Genova, ad assumere a tempo determinato, per il 2018 e il 2019, fino a 300 unità di personale, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente.

Più nel dettaglio, previa autorizzazione del Commissario delegato per l’emergenza (nominato con ordinanza  n. 539 del 20 agosto 2018[5]), i suddetti soggetti possono assumere, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale vigenti (in particolare l’art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010 e l’art. 1, c. 557 e 562, della L. 296/2006 – vedi infra), con contratto a tempo determinato, fino a 300 unità di personale (limite attualmente fissato in 250 unità e così aumentato in sede referente) con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all’emergenza e, come precisato nel corso dell’esame in sede referente, delle qualifiche previste nelle società partecipate “in house” del Comune di Genova e nelle agenzie della Regione Liguria (comma 1).

Alle suddette finalità gli enti citati possono provvedere, d’intesa con il Commissario delegato, con risorse proprie disponibili.

Inoltre, il Commissario delegato provvede con propri provvedimenti al riparto delle unità di personale e delle risorse tra gli enti, nel limite complessivo di spesa di 3,5 milioni di euro per il 2018 e di 10 milioni per il 2019. Ai suddetti oneri si  provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l’emergenza (comma 2).

Per le suddette assunzioni si prevede la facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti (anche di altre amministrazioni)  per profili professionali compatibili con le esigenze, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato.

Nel caso in cui non sia possibile individuare nelle suddette graduatorie personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità anche semplificati (comma 3).

Si valuti l’opportunità di specificare la portata della locuzione “anche semplificati” riferita ai criteri di pubblicità, trasparenza ed imparzialità della selezione pubblica del personale.

 

Nel corso dell’esame in sede referente, è stato introdotto il comma 3-bis, con il quale si autorizza l’Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ad assumere (per il biennio 2018-2019) 20 unità di personale con contratti a tempo determinato, con funzioni di supporto operativo e logistico all’emergenza, e con imputazione dei relativi oneri a valere sul bilancio sulle risorse del bilancio della medesima Autorità.

In relazione a ciò, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del D.L. 154/2008, viene ridotto di euro 500.000 annui per il biennio 2018-2019.

Si dispone, inoltre, un incremento della contabilità speciale di cui alla richiamata ordinanza n. 539 del 20 agosto  2018, intestata al Commissario delegato per l’emergenza dell’evento, pari a 9 milioni di euro per il 2018 e a 11 milioni di euro per il 2019. Al suddetto onere si provvede mediante utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali (di cui all’art. 44 del D.Lgs. 1/2018, istituito presso il Dipartimento della protezione civile per gli interventi conseguenti alle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che debbono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari). Le predette risorse sono trasferite direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato (comma 4).

Nel corso dell’esame in sede referente, è stato introdotto il comma 4-bis, che prevede la possibilità di utilizzare le eventuali economie derivanti dall’articolo in esame (ad integrazione del piano di interventi del Commissario delegato) per le finalità di cui alla richiamata ordinanza  n. 539 del 20 agosto 2018 (vedi supra) e, nel limite di 1,5 milioni di euro per il 2018, per le attività di recupero dei beni dagli immobili oggetto di ordinanze di sgombero adottate a seguito dell’evento.

 

Limiti assunzionali: vincoli di contenimento della spesa di personale

In materia di vincoli finalizzati al contenimento della spesa per il personale, il testo richiama l’art. 1, c. 557 e 562, della L. 296/2006 e l’art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010.

L’art. 1, c. 557, della L. 296/2006, in considerazione della nuova impostazione e delle nuove regole del patto di stabilità interno per il triennio 2007-2009 previste dai commi 655-693 dello stesso provvedimento, ha attuato una revisione, a partire dall’anno 2007, della disciplina relativa agli obblighi delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno relativi al contenimento delle spese per il personale, in particolare prevedendo che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 98 della L. 311/2004 e all’articolo 1, commi da 198 a 206, della L. 266/2005 non si applichino più, a decorrere dal 1° gennaio 2007, alle regioni e agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, ferma restando la loro applicazione per gli anni 2005 e 2006. Il successivo comma 562 ha invece imposto agli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno un duplice limite in tema di spesa per il personale. Da un lato, tali enti non devono superare l’ammontare della spesa per il personale effettuata nel 2008. A tal fine le spese di personale si considerano al lordo degli oneri contributivi e dell’IRAP, mentre non comprendono gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. Dall’altro, i medesimi enti possono effettuare assunzioni di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente avvenute nell'anno precedente (compreso il personale stabilizzato).

L’art 9, c. 28, del D.L. 78/2010 ha ridotto del 50%, rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2009, la spesa delle pubbliche amministrazioni per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per i contratti di formazione lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro, nonché il lavoro accessorio. La disposizione si applica (sia pur con una serie di deroghe ed eccezioni specificamente individuati) a partire dall’anno 2011, alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, alle università e agli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001. Inoltre, i contenuti richiamati costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del S.S.N.

 


 

Articolo 3
(Misure in materia fiscale)

 

 

L’articolo 3 reca misure fiscali, relative agli immobili che a seguito del crollo del ponte Morandi hanno subìto danni o sono stati oggetto di ordinanze di sgombero.

Con riferimento ai fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero, a specifiche condizioni è disposta l’esenzione Irpef, Ires, Irap, Tasi e Imu (comma 1).

Il comma 2 esclude da imposizione diretta i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti ottenuti da privati a seguito del crollo del ponte Morandi.

Il comma 3 reca l’esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020, in conseguenza del crollo e relativi ai predetti immobili.

Con il comma 4 si dispone l’esenzione dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali e dall'imposta di bollo per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito del crollo.

Il comma 5 sospende dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019 i termini di notifica delle cartelle di pagamento, quelli per la riscossione degli atti di accertamento esecutivo, i termini previsti per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonché termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, se le predette attività sono destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili sgomberati o danneggiati a seguito del crollo.

Durante l’esame in sede referente è stato introdotto il comma 5-bis, volto a prevedere l’esenzione dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, relativamente al periodo che va dall'ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero fino alla revoca delle medesime

 

Più in dettaglio, il comma 1 reca alcune agevolazioni fiscali per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero a seguito del crollo del ponte Morandi.

Per tali immobili:

-            è prevista l’esenzione Irpef ed Ires dal periodo d’imposta in corso (2018) fino al 31 dicembre 2020, sotto forma di non concorrenza alla formazione dell’imponibile dei relativi redditi;

-            è prevista l’esenzione Imu e Tasi, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva al crollo del ponte e fino al 31 dicembre 2020.

 

Si affida a un decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2018, il compito di stabilire i criteri e le modalità per il rimborso al comune di Genova del minor gettito connesso all'esenzione IMU e TASI.

 

Si ricorda, sinteticamente, che l'IMU (operativa dal 2012) non si applica all'abitazione principale (ad eccezione degli immobili di lusso), ma continua ad applicarsi agli altri immobili, comprese le seconde case e gli immobili produttivi, sommandosi alla TASI e alla TARI (le due componenti della IUC). Il gettito IMU è destinato ai comuni.

La TASI, istituita a partire dal 2014, dal 2016 non si applica sull'abitazione principale (ad eccezione degli immobili di lusso), anche nell'ipotesi in cui è il detentore a destinare l'immobile ad abitazione principale. Sono previste aliquote ridotte per gli immobili-merce e ulteriori esenzioni stabilite dalla legge. Anche il gettito TASI è destinato ai comuni.

 

Il comma 2 esclude da imposizione diretta i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti ottenuti da privati a seguito del crollo del ponte Morandi, a specifiche condizioni.

In primo luogo l’agevolazione opera per i soggetti privati che siano proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all’evento. I danni devono essere verificati con perizia asseverata.

La misura agevolativa consiste nella non concorrenza a formare la base imponibile Irpef, Ires e Irap per le persone fisiche e giuridiche, (in sostanza, in un’esenzione fiscale) dei contributi, degli indennizzi e dei risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

Per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti de minimis, di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (regolamento generale) nonché del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti de minimis nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

 

Per ciò che concerne la disciplina sugli aiuti di Stato, l'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) contempla l'obbligo di notificare alla Commissione europea i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 107, par. 1 TFUE. Alcune categorie di aiuti possono tuttavia essere dispensate dall'obbligo di notifica.

Fanno eccezione all'obbligo di notifica alla Commissione UE, oltre alle specifiche categorie di aiuti esentati dalla stessa sulla base dei regolamenti di esenzione, gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE "de minimis", che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Per gli aiuti cd. de minimis, si richiama il Regolamento (UE) n. 1407/2013 che è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli. Il massimale previsto da tale regolamento non ha subito variazioni rispetto al precedente regolamento n. 1698/2006, ed è stato confermato entro il limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Si ricorda che il regolamento «de minimis» in questione si applica a tutti gli aiuti «de minimis» per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). Ciò vale, ad esempio, per le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale pertinente non sia superato.

L’introduzione di un limite significa che, finché non si conosce l’importo preciso dell’aiuto, lo Stato membro deve supporre che l’aiuto sia pari al limite onde evitare che l’insieme delle misure di aiuto superi il massimale fissato nel regolamento (cfr. considerando n. 14 Reg. UE n. 1407/2013).

Si ricorda inoltre che, al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea, è stato istituito il “Registro Nazionale degli Aiuti- (RNA)”.

Il Registro Nazionale degli aiuti di Stato è operativo - presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAI) - a partire dal 12 agosto 2017 a seguito della pubblicazione il 28 luglio 2017 del Regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 e del Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese che ne disciplinano il funzionamento.

Il Registro consente alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione attraverso il rilascio di specifiche “visure” che recano l’elencazione dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore. Dall’entrata in funzione del Registro ciascun provvedimento che dispone la concessione di aiuti a favore di un’impresa, per avere efficacia, dovrà riportare codici identificativi rilasciati dal Registro.

 

Gli aiuti cosiddetti "de minimis" per le imprese che producono prodotti agricoli sono regolati dal regolamento (UE) n. 1408/2013.

Si tratta di quegli aiuti di importo complessivo non superiore a 15.000 euro - concessi da uno Stato membro a un'impresa unica - nell'arco di tre esercizi finanziari, che, per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive ed oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e, dunque, non suscettibili di provocare un'alterazione dalla concorrenza tra gli operatori economici. Tale importo è di gran lunga inferiore a quello fissato (200.000 euro) nel regolamento (UE) n. 1407/2013, sugli aiuti de minimis (nel periodo di programmazione 2014-2020) alla generalità delle imprese esercenti attività diverse da:

a) pesca e acquacoltura;

b) produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Il suddetto regolamento 1408/2013 si applica fino al 31 dicembre 2020 (come il regolamento 1407/2013).

 

Per quanto concerne gli aiuti cosiddetti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, questi sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 717/2014.

Tale regolamento prevede, intanto, che si applichi agli aiuti concessi alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati;

b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;

d) aiuti per l'acquisto di pescherecci;

e) aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari dei pescherecci;

f) aiuti a favore di operazioni dirette ad aumentare la capacità di pesca di un peschereccio o a favore di attrezzature atte ad aumentarne la capacità di ricerca del pesce;

g) aiuti per la costruzione di nuovi pescherecci o per l'importazione di pescherecci;

h) aiuti a favore dell'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, tranne quando siano espressamente previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014;

i) aiuti alle attività di pesca sperimentale;

j) aiuti al trasferimento di proprietà di un'impresa;

k) aiuti al ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.

Si prevede, poi, che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica nel settore della pesca e dell'acquacolturanon possa superare 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Si dispone, inoltre, che l'importo cumulativo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro alle imprese che operano in tali settori, nell'arco di tre esercizi finanziari, non possa superare il limite nazionale stabilito nell'allegato al regolamento (che, per l'Italia, è fissato in 96.310.00 euro).

Il regolamento 717/2014 si applica fino al 31 dicembre 2020.

 

Ai sensi del comma 3, le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai precedenti commi, ovvero in tali immobili residenti o domiciliate (si tratta degli immobili di cui ai commi 1 e 2: oggetto di ordinanze di sgombero a seguito del crollo del ponte Morandi, ovvero che abbiano subito danni direttamente conseguenti a tale evento, verificati con perizia asseverata), nonché le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa nei predetti immobili, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020, in conseguenza del crollo.

Il comma 4 esenta dal 14 agosto 2018 dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali e dall'imposta di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell’evento. Sono fatti salvi gli obblighi dichiarativi di legge, che rimangono vigenti.

 

Ai sensi del comma 5, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019 i seguenti termini:

-            termini di notifica delle cartelle di pagamento;

-            termini per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di “accertamento esecutivo” di tributi e contributi (di cui rispettivamente agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78);

-            termini di legge previsti per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione,

-            termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi gli enti locali.

La sospensione opera ove le predette attività sono destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2 (immobili oggetto di ordinanze di sgombero a seguito del crollo del ponte Morandi, ovvero immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti a tale evento, verificati con perizia asseverata).

 

Il comma 5-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, consente l’esenzione del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, relativamente al periodo che va dall'ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero fino alla revoca delle medesime.

Tale esenzione potrà essere disposta, con appositi provvedimenti adottati dalle rispettive autorità di settore entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge di conversione.

Tali provvedimenti, secondo il comma in esame, individueranno anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Si fa notare che l’art. 48, comma 2, del D.L. 189/2016 ha previsto l’adozione di provvedimenti, da parte delle autorità di regolazione (dei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché dei settori delle assicurazioni e della telefonia), per la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma. L’operatività di tale misura è stata da ultimo differita fino al 1° gennaio 2020 dall’art. 2-bis, comma 24, del D.L. 148/2017[6].

Il successivo comma 25 dell’art. 48 ha previsto l’emanazione di appositi provvedimenti, da parte delle citate autorità di regolazione, per la rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi nonché per l’introduzione di agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni colpiti e, infine, anche per la previsione di esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una 'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza sindacale.

Si sottolinea che il comma in esame, nell’individuare le autorità di settore competenti all’emanazione dei citati provvedimenti di esenzione, rinvia all’art. 48, comma 2, del D.L. 189/2016, ove si fa riferimento anche al settore delle assicurazioni. Poiché però la norma in esame prevede espressamente esenzioni solo per il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, si valuta l’opportunità di un intervento volto a coordinare i due aspetti evidenziati.

Si ricorda che il comma 5-bis in commento risulta identico al comma 1-bis dell’art. 32 recante interventi relativi al sisma che ha colpito l’isola di Ischia dell’agosto 2017.

 

 

Il comma 6, con riferimento agli oneri recati dall’articolo in esame, rinvia alle norme di copertura finanziaria generale del provvedimento come disciplinate dall’articolo 45 (alla cui scheda di lettura si rinvia).


 

Articolo 4
(Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell’evento)

 

 

L’articolo 4, modificato nel corso dell’esame in sede referente, riconosce benefici alle imprese e ai professionisti aventi sede operativa all’interno della zona danneggiata in conseguenza del crollo del tratto del viadotto Polcevera, che nel periodo intercorrente tra il 14 agosto 2018 e il 29 settembre 2018 hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano dello stesso nel corrispondente periodo del triennio 2015-2017. I benefici consistono nel riconoscimento di un somma fino al 100 per cento del predetto decremento e nel limite massimo di euro 200.000. Il riconoscimento dei benefici opera comunque nel limite complessivo di spesa di 10 milioni per l’anno 2018. I criteri e le modalità di erogazione delle somme sono stabiliti dal Commissario delegato che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l’emergenza.

 

 

Il comma 1, modificato in sede referente, riconosce benefici alle imprese e liberi professionisti aventi sede operativa all’interno della zona - danneggiata in conseguenza del crollo del tratto del viadotto Polcevera - delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, che nel periodo intercorrente tra il 14 agosto 2018 e il 29 settembre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. in esame) hanno subito un decremento del fatturato valutato rispetto al valore mediano dello stesso nel corrispondente periodo del triennio 2015-2017.

 

Nel corso dell’esame in sede referente è stato pertanto espunto il richiamo specifico agli artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nella zona danneggiata, ma mantenuto il più generico riferimento alle imprese e liberi professionisti con sede o unità locale nella zona stessa.

Inoltre, la valutazione del decremento di fatturato non è più rapportata al corrispondente periodo dell’anno 2017, bensì al valore mediano dello stesso nel corrispondente periodo del triennio 2015-2017.

 

I benefici consistono nel riconoscimento di un somma fino al 100 per cento del predetto decremento e sono nel limite massimo di euro 200.000.

La somma è riconosciuta a domanda.

Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva dell’interessato ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, accompagnata dall’estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

L’articolo 46 del D.P.R. 445/2000 prevede che siano comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni gli stati, qualità personali e fatti elencati nel medesimo articolo. Tra essi, la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali.

 

Ai sensi del comma 2, il riconoscimento dei benefici opera comunque nel limite complessivo di spesa di 10 milioni per l’anno 2018 – anziché 5 milioni come previsto nel testo originario - e sulla base di criteri e modalità di erogazione stabiliti dal Commissario delegato (nominato ai sensi dell'articolo 1 dell’ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018) che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l’emergenza, la quale è integrata di 5 milioni di euro, con le risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lett. a), del D.L. n. 185/2008.

 

Si ricorda che il richiamato art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. n. 185/2008 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione. In tale Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. Attualmente, le risorse del richiamato Fondo sono destinate a specifici interventi di politica attiva del lavoro, o (nel caso di risorse non destinate a determinati interventi previsti dalla normativa) al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

A legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017), il capitolo afferente al Fondo sociale per occupazione e formazione, Cap. 2230/Lavoro, riporta stanziamenti pari a 543,8 milioni per il 2018, a 528,2 milioni per il 2019 e a 428 milioni per il 2020.

 

Nel corso dell’esame in sede referente è stato soppresso il comma 3, che prevedeva che i contributi fossero concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.


 

Articolo 4-bis
(
Sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento)

 

 

L’articolo 4-bisaggiunto nel corso dell’esame in sede referente – introduce e disciplina una procedura finalizzata a garantire la celere immissione in possesso, da parte del Commissario, delle unità immobiliari sedi operative di imprese e oggetto delle ordinanze di sgombero emanate in seguito al crollo del c.d. ponte Morandi e, di conseguenza, ad accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata. Ulteriore finalità della disposizione è quella di ristorare i danni subiti dagli immobili in questione.

Si tratta di una disposizione che in gran parte ripropone, per le imprese, norme analoghe a quelle dettate per le famiglie dall’articolo 1-bis.

 

Cessioni volontarie ed espropri degli immobili sgomberati che ospitano sedi operative di imprese (comma 1)

Il primo periodo del comma 1, per la finalità indicata, prevede che il Commissario, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, può stipulare con i proprietari delle unità immobiliari collocate nella c.d. zona rossa (delimitata con l'ordinanza del Sindaco del Comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018) e sgomberate (in base alle ordinanze emanate dal sindaco di Genova in seguito al crollo) l’atto di cessione della proprietà.

Lo stesso periodo dispone che a tali cessioni si applica il comma 3 dell’art. 45 del D.P.R. 327/2001 (testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), che disciplina gli effetti delle cessioni volontarie.

Tale comma 3 prevede che l’accordo di cessione produce gli stessi effetti del decreto di esproprio e non li perde se l’acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato.

In base all’art. 23 del D.P.R. 327/2001, che disciplina contenuto ed effetti del decreto di esproprio, tale decreto dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato, nonché eseguito (mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio, con la redazione del verbale).

Ai sensi del successivo art. 25, che disciplina gli effetti dell’espropriazione per i terzi, l’espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Inoltre le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.

 

Il secondo periodo del comma 1 dispone che, scaduto il termine per la stipula di atti di cessione volontaria, il Commissario provvede alle espropriazioni conseguenti.

A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all’immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 327/2001.

L’art. 24 del D.P.R. 327/2001 disciplina l’esecuzione del decreto di esproprio, disponendo, tra l’altro, che tale esecuzione ha luogo per iniziativa dell'autorità espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni.

Lo stesso articolo dispone che lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l’espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Tale ultima disposizione appare però derogata dal comma 5 dell’art. 1 del presente decreto-legge, il quale prevede tra l’altro che per le espropriazioni delle aree occorrenti per la ricostruzione dell'infrastruttura e per il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

Ciò premesso, si valuti l’opportunità di un coordinamento della disposizione in esame, che rinvia alla disciplina dettata dall’art. 24 del D.P.R. 327/2001, con quella recata dal comma 5 dell’art. 1 al fine di chiarire quali siano le modalità da seguire per la redazione del verbale di immissione in possesso.

 

Il comma in esame dispone altresì che il Commissario non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari né acquisisce alcun gravame sulle unità immobiliari cedute.

Indennità corrisposte ai proprietari (commi 2, 3, 6 e 7)

Indennità per i cessionari

Il comma 2 prevede la corresponsione ai proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione, entro 30 giorni dalla trascrizione degli stessi, di una indennità quantificata in complessivi 1.300 euro per metro quadrato per le aree coperte e 325 euro per le aree scoperte, che tiene conto del valore venale dell'immobile.

 

Indennità per gli espropriati

Il comma 3 prevede, per i soggetti espropriati (cioè per coloro che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria), una riduzione del 10% delle indennità suddette.

Le indennità in favore di tali soggetti sono corrisposte entro 30 giorni dalla redazione del verbale di immissione in possesso.

Indennità per il ristoro dei danni subiti

Il comma 6 prevede che alle imprese in questione è corrisposta un'indennità per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento all'interno dell'area metropolitana di Genova o, per motivate ragioni tecniche, organizzative o produttive, nelle province limitrofe.

L’indennità viene corrisposta entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesta l'entità e la congruità della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento.

Decurtazione di eventuali indennizzi, risarcimenti e agevolazioni già ottenuti

In base al comma 7, le indennità previste dal presente articolo sono riconosciute al netto di precedenti indennizzi e agevolazioni, vale a dire al netto dell'indennizzo assicurativo o del risarcimento erogato da altri soggetti pubblici o privati, nonché delle altre agevolazioni pubbliche eventualmente percepite dall'interessato per le medesime finalità del presente articolo.

 

Versamento delle indennità (comma 4)

Il comma 4 prevede che il versamento delle indennità contemplate dai commi 2, 3 e 6, nei termini previsti da tali commi, sia effettuato dal concessionario del tratto autostradale interessato dal crollo alla data dell’evento (ossia dalla società Autostrade per l’Italia).

Lo stesso comma dispone che, in caso di omesso versamento nel termine, provvede il Commissario straordinario in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.

 

Eventuale retrocessione degli immobili (comma 5)

In base al comma 5, all’esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati è pronunciata a titolo gratuito a favore del Comune di Genova e su richiesta dello stesso.

Si ricorda che la disciplina della retrocessione è contenuta nel capo X del titolo II del D.P.R. 327/2001, costituito dagli articoli 46-48.

In estrema sintesi, l’art. 46 disciplina la retrocessione totale nei casi in cui l’opera non sia stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, mentre l’art. 47 disciplina la retrocessione parziale nel caso in cui l’opera è stata realizzata e l'espropriato chiede la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata.

L’art. 48, invece, disciplina il corrispettivo della retrocessione e, al comma 3, dispone che “per le aree comprese nel suo territorio e non utilizzate per realizzare le opere oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, il Comune può esercitare il diritto di prelazione, entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla data in cui gli è notificato l'accordo delle parti, contenente con precisione i dati identificativi dell'area e il corrispettivo, ovvero entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto che ha determinato il corrispettivo. Le aree così acquisite fanno parte del patrimonio indisponibile”.

 

Risorse per il pagamento delle indennità e relativa copertura (comma 8 e comma 9, primo periodo)

Il comma 8 dispone che il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo nei limiti delle risorse previste dal successivo comma 9.

 

Il primo periodo del comma 9 incrementa di 35 milioni, per il 2018, la dotazione della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario (dall’art. 1, comma 8).

Copertura degli oneri (comma 9, secondo periodo, e comma 10)

Alla copertura degli oneri citati si provvede, in base al secondo periodo del comma 9:

a)   quanto a 25 milioni di euro per il pagamento dell'indennità di cui al comma 6 (cioè per il ristoro dei danni subiti), a valere sulle risorse destinate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l'anno 2018 al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di sicurezza sul lavoro;

b)  quanto a 10 milioni di euro per l'avvio del pagamento delle indennità di cui ai commi 2 e 3 (cioè le indennità per le cessioni volontarie e gli espropri), a valere sulle risorse di cui all'articolo 45.

 

Il comma 10 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


 

Articolo 4-ter
(
Sostegno al reddito dei lavoratori)

 

 

L’articolo 4-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, derogando alle disposizioni generali in materia di ammortizzatori sociali, prevede la concessione, di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con riferimento ai lavoratori del settore privato (compreso quello agricolo) che, a seguito del crollo del Ponte Morandi, siano impossibilitati o penalizzati (totalmente o parzialmente) a prestare attività lavorativa[7].

Più specificamente, il comma 1 dispone, a decorrere dal 14 agosto 2018 e per un massimo di 12 mesi, la concessione (ai sensi del successivo comma 3) della richiamata indennità (e della relativa contribuzione figurativa) in favore dei suddetti lavoratori dipendenti da aziende, o da soggetti diversi, dalle imprese operanti nelle aree del territorio della Città Metropolitana di Genova, individuate con specifico provvedimento del Commissario delegato (sentiti la Regione Liguria ed il Comune di Genova), a condizione che abbiano subito un impatto economico negativo, che non rientrino nell'ambito di applicazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e che abbiano esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.

 

Il successivo comma 2 attribuisce (ai sensi del comma 3) un'indennità una tantum pari a 15.000 euro, in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di rapporti di agenzia o di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi (compresi i titolari di attività di impresa e professionali), che siano iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del crollo del Ponte Morandi, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Si segnala, al riguardo, che il testo, con riferimento all’attribuzione dell’indennità una tantum, non chiarisce se la stessa debba essere erogata per un solo anno o per ciascuno degli anni presi come riferimento dalla norma di copertura.

 

I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per il 2018 e di 19 milioni di euro per il 2019, con specifico decreto dalla Regione (Liguria), la quale invia la lista dei beneficiari all’INPS che provvede all’erogazione delle richiamate indennità (comma 3). Le domande devono essere presentate alla Regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. L'INPS provvede al relativo monitoraggio finanziario, nel rispetto del limite di spesa (vedi infra),utilizzando a tal fine le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibile a legislazione vigente, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Spetta inoltre all’INPS fornire i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Regione Liguria.

 

Infine, il comma 4 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, valutati in 11 milioni di euro per il 2018 e di 19 milioni di euro per il 2019, ponendo l’onere stesso a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008.

L’articolo 18, comma 1, del D.L. n. 185/2008, ha disposto che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture – provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate ad una serie di fondi.

Alla lettera a) del comma 1 viene indicato il Fondo sociale per occupazione e formazione, che viene appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tale Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. Attualmente, le risorse del richiamato Fondo sono destinate a specifici interventi di polita attiva del lavoro, o (nel caso di risorse non destinate a determinati interventi previsti dalla normativa) al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

 


 

Articolo 5
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità)

 

 

L’articolo 5, modificato in Commissione, introduce alcune norme di sostegno per il trasporto pubblico locale in Liguria e in favore dell’autotrasporto. In particolare si prevedono, ai commi 1-4: il finanziamento di servizi di trasporto aggiuntivi, un sostegno diretto all’efficientamento del trasporto pubblico, risorse speciali per il rinnovo del parco mezzi del tpl nonché una misura agevolativa per quanto riguarda gli affidamenti dei servizi ferroviari regionali in Liguria. E’ altresì previsto un sostegno all’autotrasporto per l’anno 2018. Il comma 5 invece consente al Commissario delegato di autorizzare varianti in corso di esecuzione, in deroga al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), con riferimento alle opere da esso individuate come viabilità alternativa.

Sostegno del Trasporto pubblico locale (commi 1 e 2)

Il comma 1 dell’articolo 5, stanzia a favore della regione Liguria risorse straordinarie nella misura di 500.000 euro per l’anno 2018 e 23 milioni di euro per il 2019 per il finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti al crollo del ponte Morandi, per l’efficientamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale già attivati, nonché per garantire l’integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto nel territorio della città metropolitana di Genova. Al riparto di tali risorse provvede la regione con proprio provvedimento.

La copertura finanziaria degli interventi sopra descritti è assicurata riducendo l’autorizzazione di spesa permanente di cui all’articolo 1, comma 1230, della legge n. 296/2006 che attribuisce alle regioni 190 milioni di euro a partire dall’esercizio 2007 per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007.

 

Sempre al fine di assicurare servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti al crollo del ponte Morandi, il comma 2 dell’articolo 5 assegna alla regione Liguria 20.000.000 di euro per l’anno 2019 per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova. Con una modifica introdotta in sede referente è stata data priorità all’acquisizione di mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno.

La relazione tecnica segnala che tali risorse sono da destinare al rinnovo del materiale rotabile, “mediante acquisto di nuovi autobus e/o sostituzione di quelli particolarmente vetusti”

La copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 2 è conseguita riducendo per 20 milioni di euro per l’anno 2019 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

 

L’articolo 1, comma 1072 della legge di bilancio per il 2018 (legge n.205 del 2017) rifinanzia il Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le risorse sono ripartite in diversi settori di spesa relativi tra i quali:  trasporti e viabilità e mobilità sostenibile e sicurezza stradale. I criteri di utilizzo del fondo restano quelli già individuati dall’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 che prevedono che l'utilizzo del fondo sia disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Su tali schemi si pronunciano le Commissioni parlamentari competenti per materia, entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo sono adottati entro il 31 ottobre 2018. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi.

Si segnala che le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese sono utilizzate a copertura da diversi articoli del D.L. n. 109/2018 in esame (cfr. il box contenuto nella scheda dell’articolo 1, comma 6).

 

I contributi al rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale

L'art. 1, comma 866 della legge n. 208 del 2015, poi modificato dal D.L. n. 50 del 2017, art. 27, comma 12-ter, ha istituito il c.d. "Fondo mezzi", per finanziare il rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale. Il Fondo è finalizzato all'acquisto diretto, anche per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica ed energetica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, con l'intento di allineare il parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale agli standard europei.

Il Fondo, a seguito della proroga disposta dal decreto-legge n. 210 del 2015, è divenuto operativo dal 1  gennaio 2017 ed in esso sono confluite le risorse disponibili (di cui all'art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti - in Tabella E della legge 190/2014), pari a 50 milioni € per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Tali risorse sono state ripartite tra le regioni, per quanto riguarda le precedenti annualità 2015-2016, con due decreti ministeriali (a valere sul cap. 7251/MIT): il D.M. 10 giugno 2016, n. 209, poi annullato (ne sono stati fatti salvi gli effetti) in seguito a sentenza della Corte Costituzionale per il mancato rispetto dell'obbligato di conseguire l'Intesa con le regioni sul medesimo e quindi il D.M. 28 ottobre 2016, n. 345. Tali risorse sono state finalizzate al rinnovo dei parchi automobilistici destinati al trasporto pubblico locale regionale e interregionale.

Al Fondo sono inoltre stati assegnati, sempre dal comma 866, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022. Per la ripartizione alle regioni del Fondo, è stato emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 25 del 23 gennaio 2017, che ha ripartito tra le regioni una quota di risorse del Fondo pari a 50 milioni € per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 (cui si deve aggiungere un cofinanziamento regionale per 35,5 mln € complessivi annui), per l'acquisto di autobus urbani ed extraurbani. Il decreto prevede l'utilizzo, in via sperimentale, di una centrale unica di committenza (Consip s.p.a.), che ha recentemente aggiudicato una procedura ad evidenza pubblica che ha avuto ad oggetto 9 lotti, per la fornitura di 1.600 bus, dei quali 8 sono stati aggiudicati (tra il 22 e il 26 giugno 2018), mentre il lotto 1 è andato deserto. All’aggiudicazione è seguita la stipula delle apposite convenzioni. Dal 2 agosto 2018 i soggetti pubblici interessati possono avvalersi delle citate convenzioni per l’acquisizione dei mezzi.

La legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 613, della L. 232/2016) ha poi incrementato le risorse attribuite al Fondo di altri 200 milioni di euro per il 2019 e di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, ne ha esteso le finalità (finanziamento delle infrastrutture tecnologiche di supporto, segnatamente le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici) ed ha previsto la redazione del Piano strategico della mobilità sostenibile (PUMS), destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa comunitaria. Nell'ambito del piano si prevede un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, per il quale è stata autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Nella tabella seguente si riepilogano gli stanziamenti confluiti sul Fondo per il rinnovo parco mezzi:

(in milioni di €)

Norma

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

annui dal 2023 al 2033

Co. 83 (l. 147/13)

50

50

50

50

-

-

-

-

-

Co. 866 (l. 208/15)

-

-

-

-

210

210

130

90

-

Co. 613 (l. 232/16)

-

-

-

-

200

250

250

250

250

Totale

50

50

50

50

410

460

380

340

250

Sostegno per l’autotrasporto (comma 3)

Il comma 3 dell’articolo 5, autorizza una spesa pari a 20 milioni di euro per l’anno 2018, che sono trasferiti direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato (ai sensi di una modifica introdotta in Commissione), a sostegno degli autotrasportatori a copertura delle maggiori spese da questi sostenute per la forzata percorrenza di tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e per le difficoltà logistiche dipendenti dall’ingresso e dall’uscita delle aree urbane e portuali, rimettendo ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la definizione delle tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l’erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse, nei limiti delle disponibilità. E’ stato soppresso, attraverso una modifica introdotta in Commissione, il riferimento al rispetto della normativa europea sugli aiuti «de minimis».

 

L’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede che salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Il comma 2 prevede tra l’altro che siano compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

 

Ai sensi dell’articolo 3, del regolamento UE 1407 del 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», si prevede il limite di 100.000 euro per ciascuna delle imprese che si occupano di trasporto merci su strada per conto terzi (tale limite è di 200 mila euro per le imprese che svolgono contestualmente anche attività per le quali è fissato tale massimale, ma anche in tal caso le risorse assegnate per il sostegno all’attività di autotrasporto non può superare i 100 mila euro).

Le imprese che si occupano di trasporto merci su strada per conto terzi non possono utilizzare gli aiuti per l’acquisto dei mezzi adoperati per la propria attività d’impresa. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del citato Regolamento.

 

La copertura finanziaria è assicurata ai sensi dell’articolo 45 della legge, che disciplina appunto le coperture finanziarie (rispetto al quale si veda l’apposita scheda).

Opere viarie di collegamento e concessione al Comune di Genova di un’area di demanio marittimo (commi 3-bis e 3-ter)

 

Il comma 3-bis, introdotto in sede di esame in Commissione, attribuisce 5 milioni di euro per l’anno 2018 al comune di Genova affinché il comune, d’intesa con il commissario delegato, possa realizzare opere viarie di collegamento o comunque inerenti la mobilità, come individuate nel piano strategico della mobilità genovese. La copertura finanziaria è assicurata mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

 

L’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 istituisce il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

 

Il comma 3-ter, anch’esso introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede la concessione a titolo gratuito per trent’anni al comune di Genova dell’area di demanio marittimo compresa tra il Rio Branega e il Rio San Michele, conosciuta come “fascia di rispetto di Prà” al fine di garantire misure  a sostegno della mobilità sostenibile, anche attraverso l’individuazione di aree utilizzabili come parcheggi di interscambio.

Affidamento dei servizi ferroviari regionali in Liguria (comma 4)

Il comma 4 dell’articolo 5, differisce al 31 dicembre 2019, per la regione Liguria, il termine entro il quale è possibile l’affidamento dei contratti di servizio per i servizi ferroviari regionali in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, ovvero per procedere alla pubblicazione dell’avviso con le informazioni relative alla procedura, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 senza incorrere nelle sanzioni previste dall’articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2018.

 

L’articolo 27, comma 2, lettera d) prevede la riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara (ovvero esso non sia conforme a quanto stabilito dall’Autorità di regolazione dei trasporti). Tale riduzione non si applica tuttavia per i contratti di servizio pubblico affidati alla data del 30 settembre 2017 in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, sino alla loro scadenza, nonché per i servizi ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla data del 2 dicembre 2018 (termine così fissato dall’articolo 4, comma 3-bis del decreto-legge n. 91 del 2018) dell’avviso previsto dall’articolo 7, comma 2, del citato Regolamento CE 1370/2007 (tale avviso va pubblicato almeno un anno prima dell’inizio della procedura di dell’aggiudicazione diretta del contratto e deve contenere, oltre agli elementi identificativi dell’autorità competente, il tipo di aggiudicazione previsto, i servizi e i territori potenzialmente interessati dall’aggiudicazione, la data d'inizio e la durata previste del contratto di servizio pubblico).

 

Le modalità di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale secondo le disposizioni europee

Le modalità di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale sono state definite a livello europeo dal regolamento (CE) n. 1370/2007, come modificato dal regolamento 2016/2338, entrato in vigore dal 24 dicembre 2017 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, che stabilisce anche le condizioni alle quali le autorità competenti, se impongono o stipulano obblighi di servizio pubblico, compensano gli operatori di servizio pubblico per i costi sostenuti e/o conferiscono loro diritti di esclusiva in cambio dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

Il Regolamento prevede (art. 5)  l'applicazione, a decorrere dal 3 dicembre 2019, di tre possibili modalità di affidamento del servizio: la prima è la procedura di affidamento mediante gara, modalità che deve comunque essere ammessa dagli ordinamenti degli Stati membri; le altre due modalità, facoltative e che possono pertanto anche essere vietate dalle singole legislazioni nazionali, sono quella della gestione diretta (cioè la fornitura del servizio da parte delle stesse autorità locali competenti) e quella dell'aggiudicazione mediante affidamento diretto ad un soggetto distinto.

La possibilità di affidamento diretto è però subordinata alla presenza di determinati requisiti: l'affidamento deve avvenire a favore di un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità pubblica eserciti un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture (si deve trattare cioè di una società in house) e non ci deve essere un divieto da parte del legislatore nazionale. Gli affidamenti diretti sono peraltro sempre consentiti (sempre fatto salvo il divieto da parte del Legislatore nazionale) al di sotto di determinate soglie di valore e dimensione del servizio (vedi infra).

Per i contratti d trasporto pubblico ferroviario di passeggeri è stata peraltro introdotta una speciale disciplina di deroga al principio generale degli affidamenti con gara, che consente fino al 2 dicembre 2019 (salvo che non sia vietato dalle legislazioni nazionali) l'affidamento diretto con le regole attuali e per una durata massima di 10 anni, prorogabile del 50% in caso di investimenti dell'operatore. Sulla base delle rilevazioni dell'Autorità dei Trasporti tale procedura risulta adottata da alcune regioni per i contratti di trasporto pubblico ferroviario regionale. Si precisa inoltre che anche i contratti di servizio pubblico inerenti ai servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri aggiudicati direttamente in base a una procedura diversa da un'equa procedura di gara a decorrere dal 24 dicembre 2017 fino al 2 dicembre 2019 possono restare in vigore fino alla data di scadenza (la durata di tali contratti non è superiore a dieci anni).

Successivamente al 2019 e fino al 2023 sarà consentito, se ammesso dalle legislazioni nazionali, stipulare contratti per l'affidamento con le regole attuali per un massimo di 10 anni, ma senza possibilità di proroga del 50% in caso di investimenti dell'operatore.

Varianti per gli itinerari di viabilità alternativa (comma 5)

Per le infrastrutture viarie individuate dal Commissario delegato quali itinerari di viabilità alternativa, il comma 5 consente al medesimo Commissario di autorizzare le stazioni appaltanti ad operare varianti, in corso di esecuzione, in deroga alla disciplina ordinaria recata dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ma nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa europea.

Lo stesso comma precisa che l’autorizzazione può essere concessa se le varianti sono funzionali all’accelerazione degli interventi necessari al superamento dell’emergenza.

Si ricorda nuovamente che, per fronteggiare l’emergenza, con l’ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018, il Presidente della Regione Liguria è stato nominato Commissario delegato a cui è stata demandata la predisposizione di un piano di interventi, per la realizzazione dei quali è stata autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario delegato, nel limite massimo di 33,5 milioni di euro. Tra le finalità del piano di interventi vi è quella di disporre in ordine agli interventi “anche infrastrutturali, necessari ad assicurare la continuità delle attività portuali, ..” che possono essere attuati anche mediante “interventi urgenti per assicurare la viabilità alternativa cittadina e portuale”.

Relativamente alla disciplina dettata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, si ricorda che essa individua una serie di casi in cui è possibile modificare i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali senza una nuova procedura di affidamento. Si fa altresì notare che tale disciplina recepisce, in maniera fedele, quella introdotta nell’ordinamento europeo dall’art. 72 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici.

In dottrina è stato sottolineato che, innovando il precedente assetto normativo, l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 (che ha sostituito il precedente codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006) fa riferimento (al comma 1) a due diverse ipotesi di modifica del contratto: le “modifiche” e le “varianti”.

Altri autori hanno però evidenziato che “In realtà la disciplina contenuta all'articolo 106 non è ispirata a questa separatezza, ed anzi le varianti trovano la parte sostanziale della loro disciplina nell'ambito delle così dette modifiche al contratto” (http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEmbHyPE/0).

 

 


 

Articolo 6
(Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova)

 

 

L’articolo 6 prevede che, per poter garantire l’ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende alla progettazione e alla realizzazione, in via d’urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie.

 

Più nel dettaglio il comma 1 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende alla progettazione e alla realizzazione, con carattere di urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie per garantire l’ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, ivi compresa la realizzazione del varco di ingresso di Ponente. Per la realizzazione delle suddette attività il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita i poteri necessari, anche di natura espropriativa per pubblica utilità, per l’immediata realizzazione del sistema informatico e delle relative infrastrutture accessorie. La disposizione fa salve le competenze attribuite all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Per far fronte agli oneri derivanti dall’esecuzione di tali attività è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2018, 15 milioni di euro per l’anno 2019 e 7 milioni di euro per l’anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo investimenti di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 

Il comma 1072 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 rifinanzia il Fondo investimenti di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, per complessivi 36 miliardi dal 2018 al 2033. Le risorse in questione sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a) trasporti e viabilità; b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche. Al momento non sono ancora intervenuti i decreti di ripartizione di tali risorse.

Si segnala che le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese sono utilizzate a copertura da diversi articoli del D.L. n. 109/2018 in esame (cfr. il box contenuto nella scheda dell’articolo 1, comma 6).

 

Il comma 2, per le esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale derivanti dall'evento, stanzia la somma di euro 375.000 per l’anno 2018 e euro 875.000 per l’anno 2019 alla Direzione marittima-Capitaneria di Porto di Genova le cui esigenze di servizio a supporto dell'operatività del porto sono aumentate in conseguenza del tragico evento. A tali oneri provvede il Commissario delegato a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l’emergenza.

 

Come sottolinea la relazione, l’intervento si propone di mitigare gli effetti del tragico evento sulla regolarità e la tempestività dei flussi veicolari, da e per l’ambito portuale. Il crollo del viadotto sul Polcevera infatti ha comportato l'instradamento lungo la viabilità locale di gran parte delle merci in arrivo ed in partenza.

 

Le risorse stanziate sono destinate, in particolare a coprire:

·   l’incremento temporaneo di personale destinato presso la Capitaneria di porto e delle ore di servizio prestato, anche al di fuori dei servizi ordinari, con copertura degli oneri per prestazioni di lavoro straordinario, di trasferimento e di missione, dalle sedi viciniori. Tale incremento è quantificato nella relazione tecnica in 23 unità per il 2018 e 15 unità per il 2019, in aggiunta al personale già destinato;

·   l'acquisto di mezzi necessari per ottimizzare i flussi di traffico portuale. In particolare la relazione tecnica specifica che si tratta dell'acquisto di due autovetture, per il disimpegno dei servizi d’istituto, (vigilanza attività portuali e viabilità interna al porto) da approvvigionare sul MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione);

·   l'efficientamento delle strutture logistiche presenti in ambito portuale.

 

 

 


 

Articolo 6-bis
(
Assunzioni di personale presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli)

 

 

L’articolo 6-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, autorizza l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito Agenzia) ad assumere (per preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici) 40 unità di personale con contratto a tempo indeterminato nel corso del 2019 (comma 1).

Il personale richiamato è inquadrato nella terza fascia retributiva della seconda area, da adibire ad attività di controllo, anche per consentire, ove occorra, l'estensione dell'orario di apertura degli uffici doganali (ai sensi del successivo comma 4).

 

Le richiamate assunzioni sono effettuate attingendo dalle graduatorie vigenti della propria e di altre amministrazioni, per profili professionali compatibili con le esigenze dell'Agenzia (comma 2). Nel caso in cui nelle predette graduatorie non risulti individuabile personale compatibile con tali esigenze, è prevista la facoltà, per l'Agenzia, di procedere all'assunzione (previa selezione pubblica per titoli ed esami) sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, anche in deroga a alla normativa generale in materia di mobilità del personale pubblico e di concorso unico per dirigenti (articoli 30 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001 e articolo 4, comma 3-quinquies, del D.L. 101/2013).

 

Si valuti l’opportunità di specificare la portata della locuzione “anche semplificati” riferita ai criteri di pubblicità, trasparenza ed imparzialità della selezione pubblica del personale

 

La disciplina della mobilità del personale pubblico è contenuta sostanzialmente nel decreto legislativo n.165/2001, il quale disciplina diverse fattispecie dell’istituto, quali la mobilità volontaria tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche (articolo 30), la mobilità collettiva (od obbligatoria, articoli da 33 a 34-bis) e la mobilità intercompartimentale (articolo 29-bis). Inoltre, il decreto legislativo (articolo 31) disciplina il passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività.

L’istituto della mobilità volontaria permette di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, dietro domanda di trasferimento e con assenso dell'amministrazione di appartenenza (sul punto il D.L. 90/2014 ha disposto, in via sperimentale, la possibilità di trasferimenti anche in mancanza dell’assenso dell’amministrazione di appartenenza, a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell’amministrazione di provenienza). Le sedi delle pubbliche amministrazione ubicate nel territorio dello stesso comune o a una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione sono considerate come medesima unità produttiva, con la conseguenza che all’interno di tale area i dipendenti sono tenuti a prestare la loro attività lavorativa, previo accordo tra le amministrazioni interessate o anche in assenza di accordo, quando sia necessario sopperire a carenze di organico. E’ stato inoltre istituito il portale per l’incontro tra domanda e offerta di mobilità, nonché l’obbligo, per le amministrazioni che intendano avvalersi della mobilità, della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, per un periodo minimo di 30 giorni, del bando che indica i posti che si intendano coprire.

La mobilità collettiva (che si verifica nelle ipotesi di soprannumero o eccedenze di personale) è regolamentata da una specifica disciplina alla quale devono attenersi le amministrazioni (con conseguente divieto di assunzioni in caso di mancata osservanza della stessa). Scopo dell’istituto è verificare la possibilità di applicare le norme in materia di collocamento a riposo d'ufficio al compimento dell'anzianità massima contributiva del personale interessato, oppure di pervenire alla ricollocazione totale (o parziale) del personale in soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione (o presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della regione o in quello diverso determinato dai contratti collettivi nazionali), anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del rapporto di lavoro.

 

Per consentire una programmazione complessiva degli accessi alla pubblica amministrazione coerente con le politiche di contenimento delle assunzioni e delle spese di personale, il decreto-legge n. 101/2013 (articolo 4, commi 3-quinquies/3-septies) ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituto del concorso pubblico unico per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche (con esclusione di regioni ed enti locali), la cui organizzazione spetta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri. Il Dipartimento, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione; ove le vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale. Le amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni e possono essere autorizzate a svolgere direttamente i concorsi pubblici solo per specifiche professionalità. Per lo svolgimento delle procedure, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato in misura non superiore a 10 euro.

 

Le assunzioni, inoltre, sono effettuate dall'Agenzia a valere sulle ordinarie capacità assunzionali connesse alle cessazioni registrate nell'anno 2018 (comma 3). E’ altresì disposto l’obbligo, per l'Agenzia, di trasmettere, entro 30 giorni dall'assunzione del personale in oggetto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere.

 

Per quanto attiene alle amministrazioni dello Stato (ed altri enti ed organismi individuati di volta in volta) la disciplina della limitazione del turn over è stata caratterizzata dalla fissazione di percentuali massime di reintegrazione dei cessati e dal ripetuto prolungamento del periodo di applicazione delle limitazioni medesime.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo delle cessazioni, un'importante novità è stata introdotta dal D.L. 90/2014, che ha eliminato (dal 2014) il vincolo alle assunzioni relativo alle percentuali di unità lavorative cessate nell'anno precedente (cd. limite capitario), mantenendo il solo criterio basato sui risparmi di spesa legati alla cessazioni di personale (peraltro con riferimento al solo personale di ruolo) avvenute nell'anno precedente.

Da ultimo, per quanto attiene al triennio 2016/2018, la percentuale di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale per specifiche amministrazioni dello Stato e per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno è stata ridotta, dall'articolo 1, commi 227-228, della L. 208/2015 (stabilità 2016), nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

 

Infine, (comma 4), per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti alle merci che circolano nel bacino portuale e aeroportuale genovese, è consentita, su richiesta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, previa approvazione del competente Direttore regionale delle dogane e dei monopoli, l'estensione dell'orario ordinario di apertura degli uffici doganali in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 374/1990.

Ai sensi della richiamata comma, e fermo restando la disciplina dell’orario di lavoro degli impiegati civili dello Stato (regolamentato attualmente alla contrattazione collettiva), l'orario ordinario di apertura degli uffici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette è fissato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nella giornata di sabato, con esclusione dei giorni festivi.

Il comma 4 reca inoltre la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dalle disposizioni contenute nel medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 


 

Articolo 7
(Zona logistica semplificata – Porto e retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento)

 

 

L’articolo 7, modificato in Commissione, istituisce la “Zona Logistica Speciale – Porto e Retroporto di Genova”, prevedendo che le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire di procedure semplificate e regimi procedimentali speciali.

 

Più nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 7, modificato in Commissione, ai fini del superamento dell’emergenza conseguente al crollo del Ponte Morandi e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente, dal drammatico evento, istituisce, ai sensi dell’articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la “Zona Logistica Semplificata – Porto e Retroporto di Genovacomprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia (aggiunto durante l’esame in Commissione), Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano (il nome del comune è stato così corretto nel corso dell’esame in Commissione),  Milano smistamento (inserito in Commissione), Melzo e Vado Ligure.

Nel corso dell’esame in Commissione è stato inoltre approvato il comma 1-bis che rimette al Ministro delle infrastrutture e trasporti la possibilità di integrare con ulteriori siti retroportuali, quelli già indicati nel comma 1.

 

Si ricorda che la legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, co. 61-66) ha previsto l'istituzione delle Zone logistiche semplificate (ZLS) nelle regioni del Paese in cui non sia consentito istituire una Zona economica speciale (ZES). L'istituzione delle Zone logistiche semplificate è consentita nel numero massimo di una per ciascuna regione, sempre a condizione che sia presente almeno un'area portuale della Rete transeuropea dei trasporti, definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013. L'istituzione della ZLS intende favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali prevedendo, per le imprese che vi operano, procedure amministrative semplificate analoghe a quelle previste per le ZES. La Zona logistica semplificata è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta della regione interessata, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali. Non è invece prevista l'attribuzione alle imprese delle ZLS dei benefici fiscali che sono previsti per le imprese nelle ZES. Si ricorda in proposito che le ZES possono essere istituite solo in alcune aree del Paese, in particolare nelle regioni definite dalla normativa europea come "meno sviluppate" o "in transizione". In Italia sono regioni meno sviluppate (con PIL pro capite inferiore al 75% della media europea) le regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. Sono regioni in transizione (con PIL pro capite tra il 75% e il 90% della media europea) le regioni Sardegna, Abruzzo e Molise.

 

Il comma 2 dell’articolo 7 prevede che per le imprese che operano nella Zona Logistica Semplificata Porto e Retroporto di Genova si applichino le procedure semplificate che sono previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, (conv. dalla L. n. 123 del 2017) per le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES (disposizione che si applica anche alle ZLS).

L’articolo 5, comma 1, lett. a) del decreto- legge n. 91 del 2017 prevede in particolare che tali imprese possano usufruire di procedure semplificate e regimi procedimentali speciali, che riducono i termini procedimentali e semplificano gli adempimenti rispetto alla normativa vigente. Le procedure semplificate possono essere individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, mentre i regimi procedimentali speciali sono individuati sulla base di criteri derogatori e di modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno (se nominato), previa delibera del Consiglio dei ministri.

Si ricorda che l’articolo 5 del decreto- legge n. 91 del 2017 prevede anche benefici fiscali (al comma 2) e altre agevolazioni (comma 1, lett. b), che sono riconosciute alle imprese già esistenti e alle nuove che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona Economica Speciale - ZES. In particolare le imprese che effettuano investimenti all’interno delle ZES possono utilizzare il credito d’imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Inoltre l’agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020.

 

Nel corso dell’esame in Commissione sono stati inoltre inseriti all’articolo 7 cinque nuovi commi, dal comma 2-bis al comma 2-sexies, di seguito descritti.

 

Il nuovo comma 2-bis dell’art. 7 prevede la concessione di un contributo, alle imprese e ad altri soggetti che abbiano commissionato dal 15 agosto 2018 o commissionino servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi in arrivo e partenza dal nodo logistico e portuale di Genova. La finalità indicata dal comma 2-bis è quella di sostenere il trasferimento di una quota di trasporto merci da gomma ad altre modalità. I requisiti e le caratteristiche del contributo sono le seguenti:

-        il contributo è concesso per l’anno 2018 in misura doppia rispetto al contributo (c.d. ferrobonus), previsto dai commi 648 e 649 della legge di Stabilità 2016 per i servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia e disciplinato dal DM n. 125 del 14 luglio 2017. Tale DM, cui rinvia il comma 2-bis ha concesso un contributo in ragione dei treni*chilometro effettuati nei dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore del regolamento, fino ad un massimo di euro 2,50 per ogni treno*chilometro di trasporto intermodale o trasbordato;

-        il contributo è concesso alle imprese con sede nello Spazio Economico Europeo che siano società di capitali, anche cooperative, analogamente a quanto previsto nel DM n. 125/2017, anche se il comma 2-bis con l’inciso “e altri utenti di servizi di trasporto ferroviario” sembrerebbe letteralmente estendere il contributo a soggetti non meglio precisati: presumibilmente il riferimento potrebbe essere lo stesso previsto dal DM 125, che prevede che l'incentivo sia rivolto alle imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato e operatori del trasporto combinato che commissionano alle imprese ferroviarie in regime di trazione elettrica treni completi;

-        gli oneri del comma 2-bis sono stimati in 5 mln € per il 2018, ai quali si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1230, della legge n. 296 del 2007.

 

L’articolo 1, comma 1230, della legge n. 296 del 2007 prevede un’autorizzazione di spesa di 190 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2007, al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale.

Si ricorda inoltre che il richiamato comma 648, ha autorizzato la spesa di 20 mln euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 per contributi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e/o partenza dai nodi logistici e portuali, autorizzando altresì l’utilizzo di una quota parte delle somme, pari a 250 milioni di euro annuali, riconosciute, ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge n. 190 del 2014 al settore dell'autotrasporto. Il comma 649 aveva rinviato ad un apposito regolamento delegificato, emanato con DM n. 125 del 14 luglio 2017, l’individuazione dei beneficiari dei contributi, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l’attuazione. Si ricorda altresì che la legge di Stabilità 2016 prevedeva per tali contributi, la notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (si veda in proposito il successivo comma 2-sexies).

 

Nel corso dell’esame in Commissione è stato introdotto anche il nuovo comma 2-ter, che prevede, per la durata di tredici mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, un contributo nel limite massimo di 4 euro per treno/chilometro in favore delle imprese utenti di servizio ferroviario, come definite all'articolo 1, lettere g) e h), del già richiamato decreto ministeriale 14 luglio 2017, n. 125, a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto e non cumulabile con altri contributi di sostegno all’intermodalità ferroviaria.

La finalità dichiarata è quella di garantire l’operatività portuale attraverso servizi ferroviari di navettamento, ovvero treni completi alternativi al trasporto stradale, da e verso i retroporti del comma 1. La norma rinvia  ad un successivo decreto ministeriale, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, la definizione delle modalità di fruizione.

 

Il nuovo comma 2-quater dell’art. 7, introdotto durante l’esame in Commissione, per compensare i maggiori oneri delle attività di manovra dei treni completi con origine e destinazione il bacino di Genova Sampierdarena, riconosce al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, un contributo nel limite massimo di 200 euro per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unità. Si rinvia ad un successivo decreto ministeriale , da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, la definizione delle modalità di rendicontazione e attribuzione del contributo.

 

Il comma 2-quinquies, introdotto anch’esso in Commissione, reca la copertura finanziaria degli oneri del comma 2-ter, quantificati in 800 mila euro per il 2018 e in 2,4 milioni di euro per il 2019 , nonché del comma 2-quater, pari a 200 mila euro per il 2018 ed a 600 mila euro per l’anno 2019. Per entrambi si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale. Sempre a copertura di tali oneri, si riduce inoltre di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali (previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008).

 

Il comma 2-sexies, introdotto in Commissione, prevede infine che i contributi previsti dall’articolo 7 siano concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, che richiede la notifica preventiva degli aiuti alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

 

 

 


 

Articolo 8
(Istituzione della zona franca urbana per il sostegno
alle imprese colpite dall’evento)

 

 

L’articolo, modificato in sede referente, 8 istituisce nell’ambito del territorio della Città metropolitana di Genova una zona franca il cui perimetro territoriale è definito con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria, il Comune di Genova (comma 1).

Al comma 2 vengono elencate le agevolazioni per le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca.

I commi 3 e 4 delimitano il periodo di imposta per la concessione delle esenzioni, mentre il comma 5 individua la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalle esenzioni stesse.

Il comma 6 indica i riferimenti normativi europei in base ai quali possono essere concesse le agevolazioni.

Il comma 7, infine, richiama la normativa nazionale di riferimento per l’istituzione delle zone franche urbane.

 

Le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese. Obiettivo prioritario delle ZFU è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse. Si tratta di una disciplina introdotta per la prima volta in Francia nel 1996, Zones Franches Urbanes e finalizzata alla valorizzazione di talune aree urbane svantaggiate.

Per quanto riguarda la normativa italiana, l'istituzione delle ZFU è stata inizialmente prevista dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006, il quale ha istituito un Fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. La legge finanziaria 2008 (L. 244/2008, commi 561, 562 e 563) ha confermato tale stanziamento e ha definito in maggior dettaglio le agevolazioni fiscali e previdenziali che, oggi, trovano la loro definizione all'interno del decreto interministeriale 10 aprile 2013, come modificato dal decreto interministeriale 5 giugno 2017, in attuazione di quanto previsto dall'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179.

Possono beneficiare delle agevolazioni le piccole e micro imprese (nel caso della ZFU Sisma Centro Italia le imprese di qualsiasi dimensione nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo) che alla data di presentazione della domanda:

-        hanno la sede principale o l’unità locale dove si svolge l’attività all’interno della ZFU;

-        sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;

-        sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

A seguito delle modifiche introdotte dal decreto interministeriale 5 giugno 2017, per i nuovi bandi l'accesso alle agevolazioni viene esteso ai professionisti.

I settori ammessi, nel rispetto dei regolamenti de minimis della Unione Europea, sono individuati dalle norme istitutive e di regolazione delle singole ZFU.

Le agevolazioni consistono in:

-        esenzione dalle imposte sui redditi;

-        esenzione dall'IRAP;

-        esenzione dall'imposta municipale propria;

-        esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Si ricorda che la prima ZFU ad essere effettivamente costituita è stata quella de L'Aquila, a seguito del sisma del 2009. L'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 ha affidato al CIPE il compito di individuare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione Abruzzo, delle zone franche urbane nell'ambito dei territori interessati dal sisma del 2009, alle quali applicare le agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legge n. 296 del 2006. Con la circolare n. 39/E del 2013 l'Agenzia delle entrate, in condivisione con il MISE e con l'INPS, ha chiarito alcuni aspetti della disciplina agevolativa rivolta alle imprese localizzate nella zona franca del comune dell'Aquila.

Il decreto 5 giugno 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico ha modificato e integrato il decreto 10 aprile 2013. Tra le varie modifiche si segnala, in particolare, che anche le imprese che adottano il regime forfettario (ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), possono accedere alle agevolazioni a condizione che abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari con le modalità previste dal comma 70 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per il periodo di imposta in corso alla data di emanazione del provvedimento del Ministro dello sviluppo economico in assenza di apposita contabilità separata, deve essere predisposto un prospetto di riepilogo di tutti gli elementi utili ai fini della determinazione del reddito prodotto nella ZFU. Nelle zone franche urbane già finanziate, le risorse rivenienti dalle revoche, nonché quelle divenute disponibili a seguito di rinuncia alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la concessione, nella medesima ZFU dalla quale le predette risorse rivengono, delle agevolazioni collegate al decreto, con termini e modalità stabiliti con provvedimento del Ministero.

La circolare 9 aprile 2018, n. 172230 - Agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese e dei professionisti localizzati nelle nuove zone franche urbane - a seguito delle modifiche apportate al decreto interministeriale 10 aprile 2013 dal decreto 5 giugno 2017, riporta il quadro normativo applicabile ai nuovi bandi di concessione delle agevolazioni nelle ZFU, fornendo indicazioni e chiarimenti in merito alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di accesso e di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste.

La circolare stabilisce, inoltre, i termini per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni nelle ZFU di cui alla delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009 non comprese nell’ex obiettivo Convergenza.

Sul piano europeo, si ricorda che l'efficacia dell'istituzione delle zone franche urbane (ZFU) è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea, approvazione che può essere richiesta solo a seguito della concreta individuazione delle ZFU. Il procedimento di approvazione è disciplinato dagli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE, in materia di divieto di aiuti di Stato, i quali prevedono la possibile concessione di deroghe.

Sul sito del MISE è presente una specifica pagina sulle ZFU.

 

 

Più in dettaglio, il comma 1 istituisce nell’ambito del territorio della città metropolitana di Genova una zona franca il cui perimetro territoriale è definito con provvedimento del commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova secondo quanto previsto dalla legge che ha istituito le ZFU (legge n. 296 del 2006)

 

In particolare l'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006, stabilisce che al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento. L'importo di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa.

 

Il comma 2 dispone che le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca e che hanno subìto a causa dell’evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto - secondo le modifiche apportate in sede referente - al valore mediano del corrispondente periodo dell'ultimo triennio 2015-2017, possono richiedere, ai fini della prosecuzione delle proprie attività nel Comune di Genova, alcune agevolazioni, in alternativa ai benefici di cui agli articoli 3 e 4.

Nello specifico le agevolazioni previste al comma 2 sono:

 

-        esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall’attività d’impresa svolta nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca;

-        esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall'impresa nella zona franca, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

-        esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica;

-        esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L’esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all'interno della zona franca urbana.

 

Le tipologie, le condizioni, i limiti, la durata, le modalità di fruizione delle agevolazioni sono stabiliti dai provvedimenti istitutivi delle singole ZFU nonché da apposite circolari del Ministero dello sviluppo economico. Nelle circolari sono altresì definiti sia il periodo temporale entro il quale è possibile presentare domanda di agevolazione sia i modelli di istanza, che i soggetti devono presentare in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dal sito internet del Ministero.

L’importo dell’agevolazione riconosciuta a ciascun soggetto beneficiario, con provvedimento del Ministero pubblicato anche sul sito istituzionale, viene determinato ripartendo le risorse finanziarie disponibili tra tutte le imprese ammissibili sulla base degli importi delle agevolazioni richiesti nel modulo di istanza, tenuto conto dei massimali di aiuto previsto dai regolamenti de minimis.

Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall' Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

 

Il comma 3 prevede che le esenzioni sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 4 dispone che le esenzioni in esame spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019.

Il comma 5 individua la copertura finanziaria, fino a un massimo - secondo le modifiche apportate in sede referente - di 10 milioni di euro annui per l’anno 2018, a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 45.

Il comma 6 stabilisce che le agevolazioni previste nell’articolo in esame sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti de minimis, di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (regolamento generale) nonché del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti de minimis nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

 

Per ciò che concerne la disciplina sugli aiuti di Stato, l'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) contempla l'obbligo di notificare alla Commissione europea i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 107, par. 1 TFUE. Alcune categorie di aiuti possono tuttavia essere dispensate dall'obbligo di notifica.

Fanno poi eccezione all'obbligo di notifica alla Commissione UE, oltre alle specifiche categorie di aiuti esentati dalla stessa sulla base dei regolamenti di esenzione, gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE "de minimis", che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Per gli aiuti cd. de minimis, si richiama il Regolamento (UE) n. 1407/2013 che è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli. Il massimale previsto da tale regolamento non ha subito variazioni rispetto al precedente regolamento n. 1698/2006, ed è stato confermato entro il limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Si ricorda che il regolamento «de minimis» in questione si applica a tutti gli aiuti «de minimis» per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). Ciò vale, ad esempio, per le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale pertinente non sia superato.

L’introduzione di un limite significa che, finché non si conosce l’importo preciso dell’aiuto, lo Stato membro deve supporre che l’aiuto sia pari al limite onde evitare che l’insieme delle misure di aiuto superi il massimale fissato nel regolamento (cfr. considerando n. 14 Reg. UE n. 1407/2013).

Per gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo opera, invece, il Regolamento (UE) n. 1408/2013. Si tratta di quegli aiuti di piccolo ammontare concessi da uno Stato membro a un'impresa unica agricola - di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari - che per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive ed oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e dunque non suscettibili di provocare un'alterazione dalla concorrenza tra gli operatori economici. Ogni Stato membro ha a disposizione un plafond nazionale che costituisce l'importo cumulativo che può essere corrisposto alle imprese del settore della produzione agricola nell'arco di tre esercizi finanziari; per l'Italia il plafond è pari a 475.080.000 euro (1% del valore della produzione agricola nazionale).

Si ricorda inoltre che, al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea, è stato istituito il “Registro Nazionale degli Aiuti- (RNA)”.

Il Registro Nazionale degli aiuti di Stato è operativo - presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAI) - a partire dal 12 agosto 2017 a seguito della pubblicazione il 28 luglio 2017 del Regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 e del Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese che ne disciplinano il funzionamento.

Il Registro consente alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione attraverso il rilascio di specifiche “visure” che recano l’elencazione dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore.

Dall’entrata in funzione del Registro ciascun provvedimento che dispone la concessione di aiuti a favore di un’impresa, per avere efficacia, dovrà riportare codici identificativi rilasciati dal Registro.

 

Il comma 7, infine, dispone che per l'attuazione degli interventi in commento si applica, in quanto comp, il decreto 10 aprile 2013 sopra richiamato.

 


 

Articolo 9
(Incremento del gettito IVA nei porti ricompresi nell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale)

 

 

L’articolo 9, modificato nel corso dell’esame in Commissione, incrementa la quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti a favore dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, attribuendo inoltre all’Autorità un contributo per l’anno 2018 di 4,2 milioni di euro.

 

L’articolo 9 dispone in particolare che la quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, riconosciuta ai porti ricadenti nell’ambito della Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, venga stabilita, per gli anni 2018 e 2019 nella misura del 3 per cento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sull’importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto nel limite di 30 milioni di euro annui. Si tratta pertanto di un innalzamento dall’1% al 3% della quota del Fondo a favore dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale.

La finalità dichiarata nella disposizione è quella di contenere gli effetti negativi che l’evento - che non viene espressamente menzionato nel testo della disposizione - ha prodotto sulle attività dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale in termini di riduzione delle operazioni commerciali e dei servizi portuali.

 

Si ricorda che con il decreto legislativo n. 169/2016 è stato disposto il riordino del sistema portuale italiano con la creazione di 15 nuove Autorità di Sistema portuale, tra cui l’Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, che comprende i porti di Genova, Savona e Vado Ligure.

Per quanto riguarda il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, questo è stato istituito, nel 2012, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti ed è disciplinato dall’articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per la realizzazione delle opere previste nei piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali. Il Fondo viene alimentato annualmente con l'1% del gettito dell'IVA sull'importazione di merci introdotte nel territorio nazionale tramite ciascun porto rientrante nelle circoscrizioni delle autorità portuali, con il limite di 70 milioni di euro annui. Il decreto-legge n. 145 del 2013 (art. 13, co. 6) ha poi previsto che una quota pari a 23 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis sia assegnata a decorrere dall'anno 2014 alla realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali. La legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014, comma 236), ha successivamente previsto l'assegnazione ai porti, da parte del CIPE, di una quota di risorse del Fondo, pari a 20 milioni € annui dal 2015 al 2024, senza l'applicazione delle procedure dell'articolo 18-bis della legge n. 84/1994, per gli interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti e all'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali.

Per quanto riguarda il meccanismo di ripartizione del Fondo, i commi 2 e 4 dell’art. 18-bis prevedono che entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifichi l'ammontare dell’IVA dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nonché la quota da iscrivere nel fondo.

Il Fondo viene poi ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota dell'IVA dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per suo tramite e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali. Le Autorità di sistema portuale devono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali relative al fondo. Per l’annualità 2017 la dotazione del Fondo è stata determinata in complessivi 63,5 milioni di euro, ripartita per 50,8 mln € tra le Autorità di Sistema portuale e per 12,7 milioni € per finalità perequative da ripartire tra le Autorità che ne hanno fatto richiesta. La Conferenza Stato-Regioni ha dato parere favorevole, il 26 luglio 2018, sullo schema di decreto di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti per l’anno 2017.

 

Si ricorda anche che con il Decreto Ministeriale n. 152 del 26 marzo 2018, il MIT ha definito i criteri e le modalità di ripartizione di un altro fondo, il Fondo perequativo per le Autorità portuali (poi divenute Autorità di Sistema Portuale), istituito dalla legge finanziaria 2007 e che dal 2011 ha una dotazione di 50 milioni € annui.

Si ricorda infine che il decreto legislativo n. 169/2016 di riforma delle Autorità portuali, ha previsto, introducendo il comma 5 all’art. 18-bis, in materia di autonomia finanziaria, che le Autorità di sistema portuale possano, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto per la realizzazione di opere e interventi infrastrutturali nei porti, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

 

Nel corso dell’esame in Commissione sono stati inseriti i commi 1-bis e 1-ter, che prevedono rispettivamente l’attribuzione all’Autorità di Sistema portuale del mari Ligure occidentale di un contributo per l’anno 2018 di 4,2 milioni di euro (comma 1-bis) e la relativa copertura finanziaria (comma 1-ter).

 

La copertura finanziaria (comma 1-ter) in particolare è ottenuta mediante il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre 2018, delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge n. 454 del 1997 che non sono state utilizzate nel termine del periodo di operatività delle misure agevolative e giacenti sui relativi conti correnti bancari.

 

Gli articoli 1-5 della legge n. 454 del 1997 prevedono diversi interventi volti alla ristrutturazione dell’autotrasporto e allo sviluppo dell’intermodalità e del trasporto combinato (articolo 1); alla concessione di finanziamenti per gli investimenti innovativi e la formazione professionale (articolo 2); interventi volti a incentivare l'esodo volontario degli autotrasportatori monoveicolari e la riduzione volontaria dell'offerta di trasporto (articolo 3); incentivi per l'aggregazione di imprese di autotrasporto al fine di operare nel comparto dei servizi intermodali e razionalizzare l'offerta di trasporto stradale (articolo 4); infine interventi e agevolazioni per il trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne (articolo 5).

 


 

Articolo 9-bis
(Semplificazione delle procedure di intervento dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale)

 

L’articolo 9-bis, introdotto in sede referente, prevede l’adozione da parte del Commissario straordinario, di un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova.

 

Più in particolare si prevede che il Commissario Straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, adotti, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Ligure Occidentale, il citato programma, da realizzare a cura della medesima Autorità di Sistema Portuale entro 36 mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con le deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi incluse le risorse previste nel bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale e da altri soggetti (quindi entro il 15 gennaio 2022).

 

Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 1 (come modificato in sede referente) prevede che – per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario – il Commissario straordinario operi in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia di cui al D.Lgs, 159/2011 nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

 

Tali principi, in forza della disposizione in commento, risultano quindi applicabili anche alle attività poste in essere dall’Autorità di sistema portuale per la realizzazione del sopra ricordato programma di interventi, che, peraltro, risulta adottato dal Commissario, su proposta della medesima Autorità di sistema portuale.

 

 

 

 


 

Articolo 9-ter
(Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo)

 

 

L’articolo 9-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede alcune disposizioni agevolative per le società di somministrazione di lavoro temporaneo nei porti.

 

In particolare, il comma 1 dispone la proroga dell'autorizzazione attualmente in corso all’esercizio dell’attività di fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni e servizi portuali per ulteriori 5 anni.

 

La citata proroga è disposta in considerazione del rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso il porto di Genova, compromesso dal crollo del ponte Morandi.

 

 

L’articolo 17 della L. 84/1994 disciplina la fornitura del lavoro portuale temporaneo per le imprese operanti nell’ambito delle operazioni e servizi portuali, nonché di concessione delle banchine per effettuare tali attività.

Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali.

Le Autorità di sistema portuale, laddove non istituite, le autorità marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni sopra ricordate da parte di una impresa, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie.

Più specificamente, il comma 2 del richiamato articolo 17 stabilisce che L’Autorità di sistema portuale (o, se non costituita, l’autorità marittima) provvede, entro 120 giorni dall’individuazione dell’impresa e, verificato il possesso dei requisiti richiesti, al rilascio della autorizzazione all’esercizio dell’attività di fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni e servizi portuali.

Il rilascio dell’autorizzazione, con specifiche modalità, è subordinato all’avvenuta dismissione di ogni eventuale attività in precedenza richiamata da parte dell’impresa (nonché di ogni eventuale partecipazione , anche di minoranza, in una o più imprese esercitanti le medesime attività). L’autorizzazione ha una durata pari ad 5 anni, al termine dei quali l’Autorità avvierà le procedure per il rilascio di una nuova autorizzazione. L’autorizzazione è altresì soggetta ad un riscontro annuale in ordine alla permanenza dei requisiti previsti e prescritti, la mancanza dei quali sarà oggetto di valutazione da parte della medesima Autorità, al fine dell’adozione degli opportuni provvedimenti, tra cui la sospensione o revoca dell’autorizzazione (nei casi più gravi).

 

Il comma 2 autorizza la corresponsione, per il triennio 2018-2020, da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, al soggetto fornitore di lavoro di un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017, riconducibili alle mutate condizioni economiche del Porto di Genova conseguenti all'evento del 14 agosto 2018.

Tale contributo è erogato dall'Autorità di Sistema Portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivarsi in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dalla Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie del Porto di Genova nel primo semestre del 2018.

 

Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal richiamato contributo, ai sensi del comma 3 non sono computate elette dal soggetto operante ai sensi dell'articolo 17 della L. 84/1994, ai fini IMA.

 

L’indennità di mancato avviamento (IMA) è uno specifico strumento di sostegno al reddito introdotto dall’articolo 19, comma 12, del D.L. 185/2008, e successivamente prorogato più volte, fino alla messa a regime effettuata dall’articolo 3, comma 2, del D.L. 92/2012. L’indennità è riconosciuta a specifiche categorie di lavoratori del settore portuale addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e nelle agenzie di cui all’articolo 17, commi 2 e 5, della L. 84/1994, nonché ai lavoratori dipendenti delle società cooperative derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima L. 84/94.

L’indennità è pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d’integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare:

·     per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro;

·     per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile.

Tale indennità spetta quindi per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ogni mese, incrementato dal numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.


 

Articolo 10
(Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale)

 

 

L'articolo 10 detta disposizioni relative alla competenza sulle controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario e prevede il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per tali giudizi.

 

Il comma 1 dell'articolo 10 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario, nonché ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti.

 

L'articolo 7 del codice del processo amministrativo delinea gli ambiti della giurisdizione del Giudice amministrativo (GA). In particolare sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti l’esercizio e il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio del potere.

Alla giurisdizione amministrativa è, poi, attribuita, in via esclusiva, la cognizione delle controversie su particolari materie indicate dalla legge, indipendentemente dalla situazione giuridica dedotta in giudizio (giurisdizione esclusiva). Le materie rientranti nella giurisdizione esclusiva del GA sono indicate dall'articolo 133 del codice del processo amministrativo.

In base a tale articolo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fra le altre:

·       le controversie in materia di risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo; di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni; di silenzio e provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di inizio attività, di determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo; di nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato; di diritto di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa;

·       le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche;

·       le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità;

·       le controversie: relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative; relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica,  nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi;

·       le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;

·       le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;

·       le controversie relative alle sanzioni amministrative ed ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione competente in materia di infrastrutture ferroviarie;

·       le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;

 

Con riguardo ai limiti della giurisdizione esclusiva è appena il caso di ricordare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 204 del 2004, ha stabilito che il legislatore ben può ampliare l’area della giurisdizione esclusiva, purché lo faccia con riguardo a materie (in tal senso, particolari) che, in assenza di tale previsione, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità.  

 

 

Ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, ai giudizi di cui al comma 1 si applica l’articolo 125 del Codice del processo amministrativo.

 

Ai sensi dell'articolo 125 del Codice del processo amministrativo, nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure. Al di fuori dei casi contemplati negli artt. 121 (inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni) e 123 (sanzioni alternative) del Codice del processo amministrativo, la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.

 

Infine il comma 3 prevede che il Commissario straordinario si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

 

 L’Avvocatura dello Stato rappresenta e difende in giudizio gli organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Camera e Senato, Governo, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, C.N.E.L., ecc.), gli organi giudiziari (Cassazione, Corti di Appello, ecc.) e tutte le amministrazioni dello Stato, in modo esclusivo ed obbligatorio (c.d. patrocinio obbligatorio), e le Regioni a statuto speciale ex art. 1 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché varie amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati (c.d. patrocinio autorizzato), sottoposti a tutela od anche solo a vigilanza dello Stato, tra i quali, in primo luogo, diverse Regioni a statuto ordinario (c.d. patrocinio speciale delle Regioni a statuto ordinario), ex art. 107 del D.P.R. n. 616/1977; l’Avvocatura rappresenta e difende, poi, alcuni organismi internazionali; è prevista, altresì, la possibilità per l’Avvocatura di assumere la rappresentanza e difesa dei pubblici impiegati “nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora le amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta e l’Avvocato Generale dello Stato ne riconosca la opportunità” (art. 44 R.D. n. 1611/1933 cit.). L’Avvocatura dello Stato difende altresì le autorità indipendenti, alcune società per azioni a partecipazione pubblica (come, ad esempio, l’ANAS) e diversi altri soggetti privati (ad esempio le fondazioni liricosinfoniche).


 

Articolo 11
(Surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze)

 

 

L’articolo 11 prevede la surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari delle provvidenze disposte dal Capo I del decreto-legge in esame - e dunque connesse al crollo del viadotto Polcevera - nei confronti dei soggetti responsabili dell’evento

La surrogazione, che opera nei limiti delle risorse erogate dallo Stato, non pregiudica gli ulteriori diritti dei predetti beneficiari nei confronti degli stessi responsabili dell’evento.

 

La surrogazione realizza una variazione soggettiva del rapporto obbligatorio, e mira ad agevolare la soddisfazione del creditore consentendo a colui che paga di succedere nello stesso diritto di cui era titolare il ricevente (vedi Cass. Civile, sezione terza, sent. n. 28061/2013).

La surrogazione legale è disciplinata dall’articolo 1203 del codice civile.

L’articolo 1203, comma 1, n.5, richiamato nella disposizione in commento, specifica che la surrogazione ha luogo di diritto “negli altri casi stabiliti dalla legge”. I casi ulteriori di surrogazione legale, di cui ai numeri da 1 a 4) del medesimo art. 1203 c.c. sono quelli a vantaggio: di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche; dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile e' ipotecato; di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo; dell'erede con beneficio d'inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari.


 

CAPO II – Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti

Articolo 12
(
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

 

 

L’articolo 12 istituisce e disciplina l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Nel corso dell’esame in sede referente sono state introdotte modifiche volte a prevedere il trasferimento di ulteriori funzioni all’Agenzia sulla sicurezza delle gallerie e sui sistemi di trasporto rapido di massa, e in merito alla governance della medesima Agenzia.  

 

Entrando nel merito, l'articolo in esame, al fine di assicurare elevati standard di sicurezza delle infrastrutture statali e autostradali, prevede – a decorrere dal 1° gennaio 2019 – l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA). La sede dell'Agenzia è a Roma, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La disposizione contempla anche la possibilità di prevedere articolazioni territoriali. Per quanto non disciplinato la disposizione precisa che trovano applicazione gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recanti la disciplina generale delle Agenzie (comma 1).

Ai sensi del comma 2, l'Agenzia succede a titolo universale all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162 (recante recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), ereditandone le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché le competenze già previste. In tale ambito, si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti abbia poteri di indirizzo, vigilanza e controllo strategico, esercitati secondo le modalità previste nel presente decreto.

Nel corso dell’esame in sede referente, il comma 2 è stato modificato prevedendo che l’Agenzia sia dotata di personalità giuridica ed tra i poteri assegnati al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stato escluso quello relativo al controllo strategico.

 

Per quanto concerne le competenze della nuova Agenzia, essa mantiene, come detto, quelle dell'Agenzia per la sicurezza ferroviaria (comma 3).

 

L'Agenzia ha competenza sul sistema ferroviario nazionale, comprese le linee regionali elencate nell'allegato A del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, e svolge i compiti e le funzioni per essa previsti dalla direttiva 2004/49/CE. Si tratta, sostanzialmente, dei compiti:

·         normativi

·         autorizzativi

·         di controllo

richiamati all'articolo 6 del decreto legislativo n. 162/2007.

Per le infrastrutture ferroviarie transfrontaliere le competenze in materia di sicurezza ferroviaria possono essere affidate, a seguito di apposite convenzioni internazionali, all'Agenzia, all'organismo per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo interessato o ad apposito organismo bi-nazionale cui l'Agenzia stessa può partecipare.

 

Le nuove competenze dell'Agenzia in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali sono disciplinate dal comma 4 dell'articolo. Oltre all'esercizio delle funzioni già disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali) – fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori – l'istituenda Agenzia:

·     esercita l'attività ispettiva finalizzata alla verifica della corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, nonché l'attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture;

·     promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;

·     sovraintende alle ispezioni di sicurezza sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito;

·     propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;

·     svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

 

Nel corso dell’esame in Commissione è stato introdotto il nuovo comma 4-bis, finalizzato a garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade, sia appartenenti alla rete stradale transeuropea, che su quelle ad essa non appartenenti.

A tal fine il comma 4-bis prevede in primo luogo il trasferimento all’Agenzia delle funzioni ispettive e dei poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea.

L’art. 11 del D.Lgs n. 264 del 2006 (in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea) al comma 1 prevede la responsabilità delle ispezioni, delle valutazioni e delle verifiche funzionali per tutte le gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete transeuropea ricadenti nel territorio nazionale. In particolare al comma 2 si prevede l’utilizzazione di ingegneri del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, designati dal Capo del Corpo, con competenza specifica nelle materie attinenti all'antincendio, ai piani di evacuazione ed esodo e alle problematiche di difesa civile, che si avvalgono di collaboratori appartenenti all'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'interno. L’art. 12 del D.Lgs n. 264 del 2006 disciplina l’attività di verifica relative alle ispezioni periodiche, prevedendo altresì  che il periodo intercorrente fra due ispezioni consecutive di una galleria non superi i sei anni.

La norma fa inoltre salvi i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disciplinati dall'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in materia di vigilanza ispettiva, e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, in cui sono individuate le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e che stabilisce, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

In secondo luogo, il nuovo comma 4-bis prevede che le suddette funzioni ispettive e i poteri previsti siano esercitati dall'Agenzia anche per garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea. E’ prevista a tal fine l’emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che definisca i requisiti minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, nonché gli obblighi dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di inosservanza alle disposizioni impartite dall'Agenzia.

 

Nel corso dell’esame in sede referente, conseguentemente a quanto previsto dal nuovo comma 4-bis, con una modifica all’art. 4, comma 5, del citato  D.lgs n. 264 del 2006, dai compiti assegnati alla Commissione per le gallerie, istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono escluse le ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionali di cui al citato articolo 11 del medesimo D.Lgs. n. 264 del 2006.

 

Nel corso dell’esame in sede referente è stato introdotto il nuovo comma 4-quater, che trasferisce all'Agenzia anche le funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa (metropolitane, tramvie, ferrovie urbane) esercitate dagli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si tratta precisamente delle funzioni che sono definite nell'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 4 agosto 2014 n. 346, relativo al numero ed ai compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale decreto in particolare prevede all’art. 9, comma 5, che gli Uffici Speciali Trasporti a Impianti Fissi (U.S.T.I.F.) e le sezioni a questi afferenti, nel rispettivo ambito territoriale di competenza, svolgano i seguenti compiti:

- attività in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi di competenza statale: istruttorie e verifiche tecniche su schemi di regolamento di esercizio nonché su progetti di sistemi di trasporto ad impianti fissi e loro impianti accessori per l'approvazione o rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza; verifiche e prove per l'esercizio di sistemi di trasporto a impianti fissi di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, loro impianti, accessori e materiale mobile (rotaie e rotabili della rete locale, opere d'arte, impianti e rotabili delle metropolitane, impianti a fune, impianti di trasporto pubblico); verifiche e prove di laboratorio su funi e componenti di impianti a fune; verifiche di idoneità ed abilitazione del personale tecnico di macchina e di movimento per sistemi di trasporto ad impianti fissi; supporto tecnico in materia di inchieste condotte a seguito di incidenti accaduti su sistemi di trasporto ad impianti fissi; tenuta dei registri degli impianti elevatori e degli impianti a fune;

- funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico: attività di supporto alle funzioni di certificazione attribuite all'organismo notificato di cui all’art. 20 della direttiva 96/48/CE e in generale tutte le funzioni di certificazione in applicazione delle norme della serie En 29000 e 45000 nell'ambito dei sistemi, sottosistemi, prodotti, processi o altri servizi afferenti ai trasporti terrestri;

- consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche Amministrazioni ed Enti pubblici che ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza;

- attività di formazione, aggiornamento e ricerca: supporto alla ricerca ed indagini tecniche nel settore funiviario.

Il comma 6 prevede inoltre che gli U.S.T.I.F., svolgano anche le afferenti funzioni di

- gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

- relazioni istituzionali ed esterne e relazioni sindacali;

- verifica periodica delle attività delle sezioni coordinate e referto alla competente Direzione generale territoriale;

- rapporti con gli organi di controllo.

 

Il comma 4-quater prevede inoltre che “a tal fine” (ricollegandosi presumibilmente al trasferimento di competenze all’Agenzia sul trasporto rapido di massa) l'Agenzia con proprio decreto disciplini i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile “in quanto applicabili, con i contenuti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162”. Si tratta in particolare delle disposizioni che definiscono la certificazione e le autorizzazioni di sicurezza che le imprese ferroviarie devono rispettare per avere accesso all’infrastruttura ferroviaria in base alle direttive  2004/49/CE e 2004/51/CE, recepite appunto con il D.Lgs. n. 162/2007, il quale peraltro, per espressa previsione normativa (art. 2, comma 4), non si applica alle metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia. In particolare i richiamati articoli 14 e 15 richiedono alle imprese ferroviarie di essere titolari di un certificato di sicurezza (art. 14) e che il gestore dell’infrastruttura per operare ottenga un’autorizzazione di sicurezza dall’ANSF (art. 15).

In base al tenore letterale della norma (art. 4-quater, secondo periodo) sembrerebbe che l’Agenzia possa definire con proprio decreto dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza per il trasporto rapido di massa, individuando taluni (“in quanto applicabili”) dei requisiti che sono richiesti alle imprese ferroviarie dalle norme del D.Lgs. 162/2007.

Il comma 4-quater rinvia infine all’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina delle modalità per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio dei sistemi di trasporto rapido di massa di nuova realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite all'Agenzia ai sensi del presente comma.

 

 

L'Agenzia, per lo svolgimento delle suddette attività, può accedere a tutti i dati contenuti nell'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (comma 17).

Nel corso dell’esame in sede referente, il potere di accesso dell’Agenzia è stato esteso anche ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 14 del provvedimento in esame.

 

Al fine di garantire l'efficacia della attività di controllo esercitata dall'Agenzia e il rispetto degli standard di sicurezza da parte dei concessionari, la disposizione (comma 5) prevede specifiche sanzioni amministrative nei casi in cui i concessionari non adempiano alle disposizioni adottate dall'Agenzia nell'esercizio delle proprie funzioni.

Le sanzioni amministrative pecuniarie, anche progressive, sono accertate e irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Tali sanzioni:

·        per gli enti territoriali sono determinate tra euro 5.000 e euro 200.000 anche in funzione del numero di abitanti;

·        nei confronti dei soggetti aventi natura imprenditoriale possono essere determinate nella misura corrispondente fino al dieci per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione della violazione.

 

In caso di reiterazione delle violazioni, l'Agenzia può applicare un'ulteriore sanzione di importo fino al doppio della sanzione già applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima.

Nei casi in cui il comportamento sanzionabile possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia può imporre al gestore l'adozione di misure cautelative, limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa e, in caso di mancata ottemperanza, può comminare una sanzione, rispettivamente per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre per cento del fatturato sopra indicato.

 

I commi 6 e 7 individuano e disciplinano i seguenti organi dell'Agenzia:

·        il direttore dell'Agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia. Questi è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata anche occasionale;

Nel corso dell’esame in sede referente è stato sostituito il riferimento normativo all’art. 41, comma 2 del D.L. n. 262 del 2006, in quanto soppresso dalla legge di conversione del medesimo D.L. n. 262 del 2006,  con quanto previsto dall'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che prevede la cessazione degli incarichi dirigenziali decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo, da applicarsi anche ai direttori delle Agenzie come previsto dal comma 160 dell’art. 2 del Dl. n. 262 del 2006. 

·         il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede. Il comitato direttivo è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel comitato direttivo. I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia.

·         il collegio dei revisori dei conti, il quale è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori legali, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

Nel corso dell’esame in sede referente, è stato limitato l’esercizio delle funzioni di controllo del collegio dei revisori dei conti alle sole funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile (collegio sindacale), in quanto applicabili, sopprimendo il riferimento, indicato nel testo vigente, in merito all’esercizio delle funzioni previste nel decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (recante riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa).

 

I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Lo statuto dell'Agenzia, che disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia e reca princìpi generali in ordine alla sua organizzazione ed al suo funzionamento, è deliberato dal comitato direttivo. Tale deliberazione è approvata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito (comma 8 e 10).

 

Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia è deliberato, su proposta del direttore, dal comitato direttivo ed è sottoposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. Esso:

·        disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, attraverso la previsione di due distinte articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le funzioni già svolte dall'ANSF in materia di sicurezza ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale generale;

·        fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite massimo di 434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale;

·        determina le procedure per l'accesso alla dirigenza (comma 9).

??Il comma 10 precisa che le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili). Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.

I commi 11 e 12 disciplinano rispettivamente il passaggio nei ruoli della nuova Agenzia del personale dell’ANSF e l'assunzione di nuovo personale per lo svolgimento dei compiti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

Più nel dettaglio, si prevede che i dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato siano inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengano il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto previsto dal CCNL. Per i restanti contratti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che restano in vigore sino a naturale scadenza.

In aggiunta all'intera dotazione organica del personale dell'ANSF, è assegnato all'Agenzia un contingente di personale di 122 unità, destinato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e di 8 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale.

Ai sensi del comma 15, l'Agenzia è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di 141 unità di personale e 15 dirigenti nel corso dell'anno 2019 e di 70 unità di personale e 10 dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di amministrazione.


??Sempre in materia di personale, il comma 13 prevede che nell'organico dell'Agenzia sono presenti due posizioni di uffici di livello dirigenziale generale. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC (comma 16).


??Il comma 18 individua la copertura degli oneri connessi alla istituzione della nuova Agenzia e quantificati in 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000 euro a decorrere dall'anno 2020.
??

In sede di prima applicazione, si prevede che:

·        l'Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima di 61 unità, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. Per tale fase il personale selezionato dall'Agenzia è comandato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie (comma 14);

·        entro il 1°aprile 2019 (rectius entro 90 giorni dalla data di cui al comma 1, ovvero il 1° gennaio 2019), lo statuto e i regolamenti (vedi supra) sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. Fino all'adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti già emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono in carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia. Nelle more della piena operatività dell'Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati (comma 19).

Nel corso dell’esame in sede referente al comma 19 è stata apportata una modifica di mero contenuto formale, correggendo il richiamo errato al comma 10 con il comma 8.

??

Conseguentemente alla soppressione della Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, il decreto-legge, da un lato, prevede che la denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie» sia sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» (comma 20) e, dall'altro, dispone l'abrogazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 162 del 2007, il quale disciplina l'istituzione e l'ordinamento della sopprimenda Agenzia (comma 23).
?

?Ai sensi del comma 21 l'Agenzia è inserita fra i soggetti che possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

??

  Infine, ai sensi del comma 22 tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.

 


 

Articolo 13
(Istituzione dell'archivio informatico nazionale
delle opere pubbliche - AINOP)

 

 

L’articolo 13 disciplina l’istituzione, dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), presso il  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti, suddiviso in sezioni e sottosezioni, per specifiche opere pubbliche, contenente i relativi dati tecnici, lo stato e il grado di efficienza dell’opera, l’attività di manutenzione ordinaria e lo stato dei lavori,  e dell’identificativo dell’opera pubblica (IOP), che consente di individuare univocamente una determinata opera. Sono disciplinate altresì le modalità per lo scambio di informazioni tra le diverse banche dati della amministrazione pubblica, per il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi pubblici, e per la consultazione della banca dati AINOP.

 

AINOP (commi 1 e 2)

L’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (d’ora in avanti AINOP) risulta formato dalle seguenti sezioni (comma 1): a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali;  b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;  c) strade - archivio nazionale delle strade, di seguito ANS;  d) ferrovie nazionali e regionali - metropolitane;  e) aeroporti;  f) dighe e acquedotti;  g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali;  h) porti e infrastrutture portuali;  i) edilizia pubblica.  

Le suddette sezioni sono suddivise in sottosezioni, contenenti, per ogni opera pubblica (comma 2):  a) i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi storica del contesto e delle evoluzioni territoriali; b) i dati  amministrativi  riferiti  ai  costi  sostenuti  e  da sostenere; c) i dati sulla gestione dell'opera anche sotto il profilo  della sicurezza; d) lo stato e il grado di efficienza dell'opera e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (compresi – come precisato nel corso dell’esame in sede referente – i dati relativi al controllo strumentale dei sistemi di ritenuta stradale, in acciaio o in cemento); e)  la  collocazione  dell'opera  rispetto  alla  classificazione europea; f) i finanziamenti; g) lo stato dei lavori; h) la documentazione fotografica aggiornata; i) il monitoraggio costante  dello  stato  dell'opera  anche  con applicativi dedicati, sensori in situ e rilevazione satellitare;  l)  il  sistema  informativo  geografico  per  la  consultazione, l'analisi e la modellistica dei dati relativi all'opera e al contesto territoriale.

 

Finalità dell’AINOP (comma 8)

L'AINOP è sviluppato tenendo in  considerazione  la  necessità urgente di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in  particolare  per  i  profili riguardanti la sicurezza, anche tramite  le  informazioni  rivenienti dal  Sistema  di  monitoraggio  dinamico  per  la   sicurezza   delle infrastrutture stradali e autostradali di  cui  all'articolo  14 del presente decreto. 

Le informazioni contenute nell'AINOP  consentono  di  pervenire  ad  una valutazione complessiva sul livello di  sicurezza  delle  opere,  per agevolare  il  processo  di  programmazione  e  finanziamento   degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e del grado di priorità dei medesimi.    

 

Scambio delle informazioni (commi 3 e 5)

Si prevede la trasmissione ad AINOP dei dati e delle informazioni, previste nel presente articolo, già  rilevati  dalla  banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all'articolo 13  della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o da altre banche dati pubbliche, da parte della citata BDAP, sulla base del principio di  unicità dell'invio di cui agli articoli 3 e 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contrati pubblici) (comma 3).

L'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (che disciplina le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti), prevede l’alimentazione, con cadenza almeno trimestrale, della BDAP, con riferimento ai dati relativi alle opere pubbliche, rilevati mediante i sistemi informatizzati, da parte della amministrazione pubblica e di altri soggetti ivi previsti.

L'articolo 13  della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) disciplina invece l’invio alla BDAP da parte della amministrazione pubblica, dei dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, e quelli relativi alle operazioni gestionali.

La lettera ggggg-bis) dell’art. 3 del Codice dei contratti pubblici definisce “principio di unicità dell'invio”, il principio secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca dati.

L’art. 29 del medesimo Codice dei contrati pubblici disciplina gli obblighi di trasparenza degli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, relativi alla programmazione e alle procedure di affidamento dei contratti pubblici. In particolare, il comma 4-bis prevede la condivisione di protocollo generale, al fine di definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. L'insieme dei dati e degli atti condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.     

Le modalità di scambio delle informazioni tra i due sistemi, AINOP e BDAP, sono regolate dal decreto del Ministro delle infrastrutture previsto al successivo comma 5 dell’articolo in esame (comma 3).

A decorrere dal 15 dicembre 2018, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa della Conferenza unificata,  da  adottarsi  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità, attraverso le quali i soggetti previsti al  successivo comma 4, rendono disponibili i servizi informatici di  rispettiva  titolarità, per la condivisione dei dati e delle informazioni  nel  rispetto  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), mediante la cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche. 

E’ previsto l’obbligo di completamento dell’inserimento dei dati entro e non oltre il 30 aprile 2019, aggiornato in tempo reale, con i servizi di cooperazione applicativa e di condivisione dei dati (comma 5).    

 

Identificativo opera pubblica – IOP (comma 4)

Le Regioni, le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  gli enti  locali,   l'ANAS,   Rete   Ferroviaria   Italiana   S.p.A.,  i concessionari  autostradali,  i concessionari  di derivazioni,   i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l'ente  nazionale per l'aviazione civile, le autorità di sistema portuale e logistico, l'Agenzia del demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo  gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica  o  all'esecuzione di lavori pubblici, alimentano l'AINOP, con i dati  in  proprio  possesso, per la redazione di un documento identificativo,  contenente  i  dati tecnici,  amministrativi  e  contabili,  relativi  a  ciascuna  opera pubblica presente sul territorio nazionale, da cui si genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che riporta  le  caratteristiche   essenziali   e distintive quali: la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa  in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura.

A  ciascuna opera pubblica, identificata tramite il  Codice  IOP,  sono  riferiti tutti  gli  interventi  di   investimento   pubblico,   realizzativi, manutentivi, conclusi o in fase di programmazione, progettazione, esecuzione, che insistono in tutto  o  in  parte  sull'opera  stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP), di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,  n.  3.

L’articolo 11 della legge n. 3 del 2003 prevede che per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un Codice unico di progetto, che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE (vedi la delibera CIPE 143/2002).

 L'AINOP, attraverso la relazione istituita fra  Codice  IOP  e  CUP,  assicura l'interoperabilità con BDAP, istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze.     

 

Monitoraggio  dello stato di attuazione degli interventi (comma 6)

Si prevede il monitoraggio  dello stato di attuazione degli interventi, da parte degli enti e delle amministrazioni operanti attività di vigilanza sull'opera, identificati  con  i  relativi CUP, insistenti sulle opere pubbliche,  identificate  con  il  Codice IOP,  e  delle  relative  risorse   economico-finanziarie, assegnate, utilizzando le informazioni presenti  nella  BDAP,  segnalate dai  soggetti  titolari  degli  interventi,  ai  sensi  del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (vedi supra).    

 

Consultazione della banca dati - AIOP (comma 7)

L'AINOP,  gestito  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, e implementato anche sulla base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria  Generale  dello Stato e dall'ANSFISA (Agenzia per la sicurezza di ferrovie, strade e autostrade), per la  generazione  dei  codici  IOP,  per  il relativo   corredo   informativo,  per  l'integrazione  e l'interoperabilità con le informazioni contenute nella BDAP, tramite il CUP, e per l'integrazione  nella  Piattaforma  digitale  nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è messo a disposizione ed è consultabile anche  in  formato open data.

Le modalità per il formato open data saranno definite con  il  decreto  ministeriale indicato al comma 5, prevedendo la  possibilità  di  raccogliere segnalazioni, da sottoporre agli  enti e alle amministrazioni  che  a  qualsiasi  titolo  esercitano  l’attività di vigilanza sull'opera.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato approvato un emendamento che introduce il comma 7-bis, con il quale, per le finalità di cui al comma 7, si differisce dal 31 dicembre 2018 al 15 settembre 2019 il periodo di operatività della sperimentazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati affidata al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale.

L'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005 (c.d. Codice dell’amministrazione digitale) disciplina la promozione della progettazione, dello sviluppo e della sperimentazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati, finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto dalle amministrazioni pubbliche, per finalità istituzionali, nonché alla condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente.

 

Ulteriori  disposizioni (comma 9)

L'accesso all'AINOP viene inoltre garantito - nell’ambito dei lavori di istruttoria della programmazione e del finanziamento degli interventi  di riqualificazione  o  di  manutenzione  delle  opere  pubbliche - al CIPE e alla  Ragioneria  Generale  dello  Stato.

 

Quantificazione degli oneri (comma 10)     

Per le spese derivanti dalle previsioni del  presente  articolo è autorizzata la  spesa  di  euro  300.000  per  l'anno  2018,  euro 1.000.000 per l'anno 2019 e euro 200.000 a decorrere  dall'anno  2020, si provvede ai sensi dell'articolo 45 del presente decreto.


 

Articolo 14, commi 1-3-bis e comma 5
(Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità)

 

 

L’articolo 14, ai commi 1-3-bis e al comma 5, disciplina la realizzazione e la gestione di un  sistema sperimentale di monitoraggio dinamico, a cui sovraintende il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le infrastrutture stradali e autostradali che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti. Si prevede inoltre al termine della fase sperimentale, l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, implementato attraverso l'utilizzo delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse.

 

Sistema  sperimentale di  monitoraggio dinamico (comma 1)

 

Si prevede - a decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto - la realizzazione e la gestione, in via  sperimentale, di un sistema di monitoraggio  dinamico, a cui sovraintende il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per  le infrastrutture stradali e autostradali (ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e  opere  similari), individuate con un decreto del medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presentano condizioni di criticità,  connesse al passaggio di mezzi pesanti.

Si valuti l’opportunità di prevedere un termine per l’emanazione del decreto ministeriale relativo alla fase sperimentale del sistema e compatibile con la durata della medesima sperimentazione.

 

La norma in esame prevede, inoltre, che i soggetti gestori, a qualsiasi titolo, delle infrastrutture stradali e autostradali, individuate dal medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, forniscono  al  Ministero  stesso  i  dati occorrenti per  l'inizializzazione  e  lo  sviluppo  del  sistema  di monitoraggio  dinamico,  dotandosi  degli  occorrenti  apparati   per operare  il  controllo  strumentale  costante  delle  condizioni   di sicurezza  delle  infrastrutture  stesse (anche utilizzando – come precisato con un emendamento approvato nel corso dell’esame in sede referente – il sistema BIM Building Information Modeling).

Da ultimo, è previsto che il  citato Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture  stradali e autostradali in condizioni di  criticità rechi l'identificazione delle opere soggette a monitoraggio tramite il  Codice  IOP, previsto all'articolo 13.

 

Nel corso dell’esame in sede referente è stato introdotto il comma 3-bis, con il quale, per le finalità di cui alla disposizione in commento, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo, con una dotazione di euro 2 milioni per l'anno 2019, da destinare al finanziamento di progetti finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G da parte di operatori titolari dei necessari diritti d'uso delle frequenze, in sinergia con le amministrazioni centrali e locali interessate.

 

Si ricorda che la pianificazione dello spettro radioelettrico è oggetto di un complessivo intervento normativo di riordino, operato della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), che ha previsto un complesso calendario di adempimenti nel quadriennio 2018-2022 per arrivare alla riassegnazione delle frequenze della banda dei 700 Mhz, attualmente in uso per le televisioni digitali terrestri (broadcasting),ai sistemi di comunicazione mobile in banda larga senza fili(5G), secondo l'obiettivo stabilito a livello internazionale ed europeo di ridurre la banda assegnata alle trasmissioni televisive per destinarla ai nuovi sviluppi di comunicazione mobile senza fili. La legge di Bilancio 2018 ha previsto in tale ambito l'adozione da parte dell'AGCOM di un nuovo Piano di assegnazione delle frequenze (PNAF 2018), che è stato approvato dall'AGCOM  il 27 giugno 2018 con Delibera n.290/18/CONS.

 

Le modalità di attuazione del comma 3-bis saranno individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

La copertura dei relativi oneri, pari ad euro 2 milioni per l'anno 2019, è disposta mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1039, lettera d), della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), relativa agli adempimenti per la riorganizzazione delle frequenze dello spettro radio.

 Si ricorda in proposito che il richiamato comma 1039 reca uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019 (sui 35 messi complessivamente a disposizione per tale anno), per le finalità individuate alla lettera d) che riguardano lo svolgimento da parte del MISE delle seguenti attività relative alla redistribuzione ed assegnazione delle frequenze: predisposizione dei documenti tecnici e monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione al 5G; attività di monitoraggio per la risoluzione delle eventuali problematiche causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre; definizione, simulazione e verifica delle regole tecniche derivanti dagli accordi di coordinamento internazionale; gestione delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, con riguardo alla liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, qualora si renda necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz; espletamento delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, previo ammodernamento e digitalizzazione degli archivi dei diritti d'uso e dei fornitori di servizi media e audiovisivi; messa a disposizione della capacità trasmissiva e relativo monitoraggio; informazione dei cittadini.


 

Articolo 14, comma 4
(P
iano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili)

 

 

L’articolo 14, comma 4, prevede l’adozione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, di un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili.

Il piano definisce:

·       i criteri per l’individuazione dei beni da monitorare e da sottoporre a interventi conservativi;

·       i sistemi di controllo strumentale da utilizzare per il monitoraggio;

·       l’ordine di priorità dei controlli, anche sulla base di specifici indici di pericolosità legati al territorio e di vulnerabilità dei singoli immobili;

·       le modalità di implementazione delle misure di sicurezza, conservazione e tutela.

L’adozione del piano da parte del Mibac è inquadrata nell’ambito delle attività di conservazione di cui agli artt. 29 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004).

 

Al riguardo, si ricorda, anzitutto, che, in base all’art. 29 del d.lgs. 42/2004, la conservazione del patrimonio culturale[8] è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro[9]. Dispone, inoltre, che il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.

A sua volta, l’art. 30 dispone che lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali, nonché ogni altro ente ed istituto pubblico, hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza e che i privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione. Al riguardo, l’art. 32 prevede che il Mibac può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di beni culturali, gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero provvedervi direttamente.

L’art. 39 prevede che il Mibac provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.

L’art. 40 dispone che, per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste dall'art. 32 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con l'ente interessato e che gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici.

 

In materia si ricorda, inoltre, che l’art. 12 del DPCM 171/2014, recante regolamento organizzativo del Mibac, come modificato dal DPCM 238/2017, ha istituito l’Unità per la sicurezza del patrimonio culturale, alla quale sono stati affidati compiti di coordinamento sia delle iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale, sia degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali e internazionali.

Il 4 settembre 2018 è stato reso noto sul sito del Mibac che a ricoprire il ruolo di Direttore generale della nuova unità è stato chiamato, per i prossimi tre anni, Fabio Carapezza Guttuso.

 

Agli oneri derivanti si provvede, nella misura di € 10 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale.

Il Fondo per la tutela del patrimonio culturale è stato istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali dall’art. 1, co. 9 e 10, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), con una dotazione iniziale di € 100 mln per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Le risorse devono essere utilizzate per la realizzazione degli interventi inclusi in un programma triennale che il Ministro trasmette, previo parere delle Commissioni parlamentari, al CIPE.

Il programma triennale 2016-2018 è stato adottato, previo parere parlamentare, con DM 28 gennaio 2016.

In seguito sono intervenuti, senza parere parlamentare, vari decreti di rimodulazione. Si tratta dei seguenti: DM 433 del 5 ottobre 2017, DM 463 del 23 ottobre 2017, DM 489, DM 490 e DM 491 del 16 novembre 2017, DM 242 del 15 maggio 2018, DM 320 del 12 luglio 2018, DM 374 del 3 settembre 2018.


 

Articolo 15
(Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

 

 

L’articolo 15 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il 2019, ad assumere a tempo indeterminato 200 unità di personale.

 

Le suddette assunzioni sono autorizzate al fine di garantire l’esercizio delle attività previste dal provvedimento in esame, nonché l’implementazione dei servizi resi dal richiamato Ministero, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione stradale e delle infrastrutture, (ivi compresa la vigilanza ed il controllo delle grandi dighe).

L’autorizzazione ad assumere riguarda (comma 1):

§   110 unità, con prevalenza di personale di profilo tecnico (per una percentuale almeno pari al 70 per cento), da inquadrare nel livello iniziale della III area;

§   90 unità da inquadrare nella seconda fascia retributiva della II area.

 

Le assunzioni sono effettuate, per il solo 2019, nell’ambito dell’attuale dotazione organica e in aggiunta alle percentuali di turn-over previste dalla normativa vigente turnover (comma 2).

Si ricorda che l’art. 1, c. 227, della L. 208/2015, richiamato dal comma 2 dell’articolo in esame, prevede che le P.A. possano procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

In relazione alle richiamate assunzioni, si demanda altresì la rimodulazione della dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad apposito Decreto del Presidente del consiglio dei ministri (di cui peraltro non viene individuato un termine di emanazione) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione e tenendo conto di quanto disposto dalla legge di bilancio 2018, che demandava ad appositi DPCM analoga rimodulazione della dotazione organica in seguito all’autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato di personale presso il richiamato Ministero (comma 2).

Si ricorda, infatti, che l’art. 1, c. 565-567 e 570-573, della L. 205/2017 ha autorizzato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere 200 unità di personale a tempo indeterminato (precisamente 80 unità nel 2018, 60 nel 2019 e 60 nel 2020) per lo svolgimento delle necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, e la prestazione di adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese, e di 70 unità di personale a tempo indeterminato (precisamente 28 unità nel 2018, 21 nel 2019 e 21 nel 2020) al fine di sviluppare e riqualificare i servizi resi e, in particolare, di garantire gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

Per l’attuazione delle richiamate disposizioni, si autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad avviare appositi concorsi pubblici, purché gli stessi tengano conto di quanto previsto all’articolo 4, comma 3, del D.L. 101/2013 (che condiziona la possibilità da parte delle pubbliche amministrazioni di bandire concorsi in presenza di determinati presupposti). Allo stesso tempo, i richiamati concorsi sono effettuati in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 (in materia di mobilità volontaria) e all’articolo 4, comma 3-quinquies del D.L.101/2013 (che disciplina il concorso pubblico unico per dirigenti e figure professionali comuni a tutte le amministrazioni). Resta, infine, ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della L. 350/2003, che prevede che le amministrazioni pubbliche possano effettuare assunzioni (nel rispetto di specifiche limitazioni e procedure), anche utilizzando le graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate (comma 3).

L’articolo 4, comma 3, del D.L. 101/2013 ha disposto che l'autorizzazione all'avvio di nuovi concorsi, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (nonché per le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca), sia subordinata alla verifica[10]:

-  dell'avvenuta immissione in servizio (nella stessa amministrazione) di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

-  dell'assenza (nella stessa amministrazione) di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

Il successivo comma 3-quinquies disciplina il concorso pubblico unico per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche (ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 165/2001). Al fine di consentire una programmazione complessiva degli accessi alla pubblica amministrazione coerente con le politiche di contenimento delle assunzioni e delle spese di personale, infatti, l’articolo 4, commi da 3-quater a 3-septies, ha introdotto, a decorrere dal 1o gennaio 2014, l'istituto del concorso pubblico unico per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche (con esclusione di regioni ed enti locali), la cui organizzazione spetta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri. Il Dipartimento, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione; ove le vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale. Le amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni e possono essere autorizzate a svolgere direttamente i concorsi pubblici solo per specifiche professionalità.

Può essere utile ricordare, altresì, che, a seguito della modifica introdotta dal D.Lgs. 75/2017, le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base non più della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata dal Consiglio dei ministri (ai sensi dell’articolo 39 della L. 449/1997), ma del piano triennale dei fabbisogni adottato annualmente dall'organo di vertice e approvato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri (su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze). In sostanza, non è più la dotazione organica a definire il fabbisogno di personale, ma è quest’ultimo a determinare la dotazione organica.

L’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 disciplina la cd. mobilità volontaria secondo cui le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza (sul punto il D.L. 90/2014 ha disposto, in via sperimentale, la possibilità di trasferimenti anche in mancanza dell’assenso dell’amministrazione di appartenenza, a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell’amministrazione di provenienza).

Le sedi delle pubbliche amministrazioni ubicate nel territorio dello stesso comune (o a una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione) sono considerate come medesima unità produttiva, con la conseguenza che all'interno di tale area i dipendenti sono comunque tenuti a prestare la loro attività lavorativa, previo accordo tra le amministrazioni interessate o anche in assenza di accordo, quando sia necessario sopperire a carenze di organico. Tale previsione si applica anche ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti che usufruiscono dei permessi per assistere un familiare con handicap, ma con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.

Si ricorda che è stato anche istituito il portale per l'incontro tra domanda e offerta di mobilità, nonché l'obbligo, per le amministrazioni che intendano avvalersi della mobilità, della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, per un periodo minimo di 30 giorni, del bando che indica i posti che si intendano coprire.

Inoltre, il medesimo articolo 30, come modificato dal D.Lgs. 75/2017, dispone che, ferma restando la nullità di accordi o clausole contrattuali in contrasto con la disciplina legislativa, i contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l’attuazione della disciplina legislativa medesima.

Infine, si prevede che la dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.

 

Alla copertura degli oneri (pari a  7 milioni e 257 mila euro annui a decorrere dal 2019)  si provvede (comma 4):

§   quanto a 6 milioni e 660 mila euro annui dal 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all’art. 11, c. 1, del D.Lgs. 2/2013 (che ha previsto un incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione) da riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ai sensi dell’art 11, c. 1, secondo periodo, del richiamato D.Lgs. 2/2013), che, per il predetto importo, resta acquisita definitivamente all'erario;

§   quanto a 597 mila euro annui dal 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte della contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell’art. 12, c. 1, lett. b) e c), del DPR 136/2003 (in relazione al funzionamento del Registro italiano dighe), che, per il predetto importo, resta acquisita al bilancio dello Stato.


 

Articolo 15-bis
(
Assunzione di personale presso il Ministero della giustizia)

 

 

L’articolo 15-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, per il biennio 2018-2019 (in via straordinaria e nell’ambito dell’attuale dotazione organica), con contratto a tempo indeterminato, un contingente massimo di 50 unità di personale amministrativo non dirigenziale.

 

Più nel dettaglio, il comma 1 dispone che l’autorizzazione all’assunzione del suddetto personale (da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria) è diretta a fronteggiare la necessità di coprire le gravi carenze di organico degli uffici giudiziari del distretto di Genova, nonché a garantire il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria in ragione dell’incremento dei procedimenti civili e penali presso i medesimi uffici.

Le suddette assunzioni sono effettuate, in deroga a talune disposizioni in materia di procedure per il reclutamento di personale e di mobilità volontaria (ex artt. 30 e 35, c. 4, del D.Lgs. 165/2001 – vedi infra) e fermo quanto previsto in materia di efficacia delle graduatorie concorsuali nelle amministrazioni statali (ex art. 4, commi 3, 3-bis e 3-ter, del D.L. 101/2013 – vedi infra):

§  mediante scorrimento di graduatorie delle pubbliche amministrazioni valide alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

§  ovvero mediante selezioni pubbliche su base nazionale (anche con modalità semplificate definite con apposito decreto interministeriale da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame), anche in deroga alla disciplina di cui al D.P.R. 487/1994 relativa all’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e alle modalità di svolgimento dei concorsi (in particolare per quanto concerne la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e sottocommissioni).

Si ricorda che il richiamato art. 30 del D.Lgs. 165/2001 disciplina l’istituto della mobilità volontaria che permette di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, dietro domanda di trasferimento e con assenso dell'amministrazione di appartenenza (sul punto il D.L. 90/2014 ha disposto, in via sperimentale, la possibilità di trasferimenti anche in mancanza dell’assenso dell’amministrazione di appartenenza, a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell’amministrazione di provenienza). Le sedi delle pubbliche amministrazione ubicate nel territorio dello stesso comune o ad una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione sono considerate come medesima unità produttiva, con la conseguenza che all’interno di tale area i dipendenti sono tenuti a prestare la loro attività lavorativa, previo accordo tra le amministrazioni interessate o anche in assenza di accordo, quando sia necessario sopperire a carenze di organico. Tale previsione si applica anche ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti che usufruiscono dei permessi per assistere un familiare con handicap, ma con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede. Si ricorda che è stato anche istituito il portale per l'incontro tra domanda e offerta di mobilità, nonché l'obbligo, per le amministrazioni che intendano avvalersi della mobilità, della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, per un periodo minimo di 30 giorni, del bando che indica i posti che si intendano coprire. Inoltre, il medesimo articolo 30, come modificato dal D.Lgs. 75/2017, dispone che, ferma restando la nullità di accordi o clausole contrattuali in contrasto con la disciplina legislativa, i contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l’attuazione della disciplina legislativa medesima. Infine, si prevede che la dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.

 

Per quanto concerne le procedure di reclutamento, l’art. 35, c. 4, del medesimo D.Lgs. 165/2001 dispone che le determinazioni relative all'avvio delle suddette procedure siano adottate da ciascuna amministrazione sulla base del piano triennale dei fabbisogni. Inoltre, l’art. 4, c. 3, del D.L. 101/2013, subordina l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali (ai sensi del richiamato art. 35) sia subordinata alla verifica[11]:

§  dell'avvenuta immissione in servizio (nella stessa amministrazione) di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

§  dell'assenza (nella stessa amministrazione) di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

Per la copertura dei posti in organico, è comunque necessaria la previa attivazione della procedura di mobilità collettiva prevista dall’art. 33 del D.Lgs. 165/2001[12] (art. 4, c. 3-bis, del D.L. 101/2013).

Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle suddette graduatorie l'applicabilità della disposizione secondo cui le amministrazioni pubbliche (nel rispetto delle limitazioni e delle procedure normativamente previste), possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate (art. 4, c. 3-ter, del D.L. 101/2013).

Il suddetto personale di cui è autorizzata l’assunzione è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Genova e, tra questi, prioritariamente agli uffici giudiziari della città di Genova, presso i quali devono prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni (come disposto dall’art. 35, c. 5-bis, del D.Lgs. 165/2001)

 

Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, il comma 2 autorizza la spesa di 1.968.980 euro per il 2019 e di 2.002.776 euro annui a decorrere dal 2020, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario[13].

 

 

 


 

Articolo 16, comma 1
(Competenze dell’Autorità di regolazione dei trasporti)

 

 

L’articolo 16, comma 1, modificato in Commissione, amplia le competenze dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) nel settore delle concessioni autostradali.

 

In particolare, la lett. a) del comma 1 dell’art. 16 novella l’art. 37, comma 2,  del DL n. 201/2011, che elenca le competenze dell’Autorità, modificando la lettera g), in base alla quale l’Autorità è attualmente competente, con particolare riferimento al settore autostradale, a:

-        stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione;

-        a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione;

-        a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni;

-        a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto.

 

Con la modifica della lettera a) in commento si prevede che l’Autorità, oltre che per le nuove concessioni, sia competente a stabilire i sistemi tariffari dei pedaggi anche per le concessioni richiamate nell’articolo 43, comma 1 del DL 201, cioè per gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201 stesso (cioè al 28 dicembre 2011, nonché, con una modifica apportata in Commissione, per  gli aspetti di competenza, anche per le concessioni richiamate nel comma 2, cioè per gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali.

Si segnala peraltro che l’inciso “nuove concessioni” compare peraltro due volte nella lettera g) che viene novellata: la prima con riferimento ai sistemi tariffari dei pedaggi, la seconda per la definizione degli schemi dei bandi di gara.

Si valuti l’opportunità di chiarire se l’estensione delle competenze dell’Autorità, introdotta nella lettera g) con un inciso dopo le parole “nuove concessioni”, si riferisca ad entrambe le ipotesi in cui tali nuove concessioni sono richiamate oppure ad una sola di queste.

 

Nel corso dell’esame in Commissione sono state aggiunte al comma 1 dell’art. 16, le lettere a-bis) e a-ter) che apportano le seguenti modifiche al DL n. 201/2011:

-        la nuova lett. a-bis), modifica l’art. 37, comma 6, capoverso, del decreto, in modo da ricomprendere espressamente tra le attività che possono essere svolte grazie al meccanismo di finanziamento dell’Autorità dei Trasporti, l’esercizio delle competenze di cui al comma 2, nonché le altre competenze e attività attribuite dalla legge (anziché, come prevede la norma attualmente, le sole attività del comma 3);

-        la nuova lettera a-ter) interviene sul meccanismo di finanziamento dell’Autorità dei trasporti, sostituendo la lett. b) dell’art. 37, co. 6 del DL 201/2011, prevedendo che il contributo per il finanziamento ART sia versato, anziché dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati come prevede l’attuale formulazione, dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità, con propria delibera, abbia concretamente avviato nel mercato in cui essi operano l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge. L’entità del contributo, previsto in misura non superiore all’1 per mille del fatturato, non viene modificata, ma si introduce la possibilità di prevedere soglie di esenzione e si specifica che il computo del fatturato sia effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione a carico degli operatori economici.

 

Con la lett. b) del comma 1, si provvede poi a modificare il già richiamato art. 43, comma 1 del D.L. n. 201, in modo da consentire che gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto (il riferimento è sempre al DL n. 201 del 2011, quindi al 28 dicembre 2011), laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, siano trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE, sentita l’Autorità di regolazione dei trasporti per i profili di competenza di cui all’articolo 37, comma 2, lettera g), in merito all’individuazione dei sistemi tariffari, Il CIPE, sentito il Nucleo di consulenza per l’Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS), si pronuncia entro trenta giorni.

Attualmente la norma non prevede l’intervento dell’Autorità dei Trasporti, ma prevede unicamente che gli aggiornamenti e le revisioni siano sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia.

Non viene modificata la parte della disposizione che prevede che questi aggiornamenti o revisioni siano poi approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.

 

La lettera c) del comma 1 introduce un nuovo comma 2-bis all’art. 43, in base al quale, in entrambi i casi dei commi 1 e 2 dell’art. 43, cioè per tutti gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti, che comportino o meno variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, il concedente, sentita l’Autorità di regolazione dei trasporti, deve verificare l’applicazione dei criteri di determinazione delle tariffe, anche con riferimento all’effettivo stato di attuazione degli investimenti già inclusi in tariffa.

Attualmente il comma 2 dell’art. 43 prevede invece che per gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali già vigenti che non comportino le variazioni o le modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, queste siano approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.

 

Si ricorda che l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, istituita dall'art. 37 del decreto-legge n. 201/2011, è entrata nella piena operatività il 15 gennaio 2014. All'Autorità sono affidati compiti significativi di regolazione dell’accesso alle reti infrastrutturali, di promozione e controllo della qualità dei servizi ai passeggeri, di tutela della concorrenza. Oltre ai compiti in materia autostradale sopra illustrati, l'Autorità ha, tra i suoi compiti principali, anche i seguenti:

·       garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali e alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano, anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;

·       definire i criteri per la fissazione di tariffe, canoni e pedaggi;

·       definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni, da inserire nei capitolati delle medesime gare, e stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici;

·       stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico;

·       svolgere le funzioni di organismo di regolazione per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, definendo i criteri per la determinazione dei pedaggi e per l'assegnazione delle tracce e della capacità e vigilando sulla loro corretta applicazione;

·       verificare che nei bandi di gara per il trasporto ferroviario regionale, non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso a concorrenti potenziali;

·       nel settore del trasporto ferroviario, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati, definire gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento;

·       svolgere le funzioni di Autorità di vigilanza in materia di diritti aeroportuali, approvando i sistemi di tariffazione e l'ammontare dei suddetti diritti;

·       monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle relative prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti.

·       vigilare ai fini della tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, a mezzo di autobus, via mare o per vie navigabili interne.

·       ulteriori competenze relative alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale ed alla definizione degli schemi dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale esercitati in house, sono state recentemente attribuite all'Autorità in base all'articolo 48, commi 6-8, del decreto-legge n. 50 del 2017.

 

L'Autorità può altresì irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle imprese che non osservino i criteri stabiliti dall'Autorità in materia di tariffe, pedaggi, prezzi e canoni o violino altre norme stabilite dall'Autorità.

L'Autorità riferisce annualmente alle Camere, evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire.

 

Nel corso dell’esame in Commissione è stato aggiunto all’articolo 16, il comma 1-bis, in materia di personale dell’Autorità dei trasporti, che consente all’Autorità il reclutamento di ulteriori trenta unità di personale di ruolo.

Il reclutamento può avvenire sia con le procedure previste dal DL n. 90/2014( art. 22, co. 4), cioè tramite la gestione unitaria dei concorsi con le altre autorità indipendenti, previa stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi, che assicurino la trasparenza e l'imparzialità delle procedure e la specificità delle professionalità di ciascun organismo, ovvero anche mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali dell’Autorità dei trasporti che siano ancora in corso di validità, nel rispetto delle previsioni di legge e in relazione ai profili di interesse individuati dall'Autorità nell'ambito della propria autonomia organizzativa.

 


 

Articolo 16, comma 2
(Rimodulazione dell’autorizzazione di spesa per la messa in sicurezza della tratta autostradale A24-A25)

 

 

Il comma 2 dell’articolo 16 prevede una rimodulazione temporale dell’autorizzazione di spesa disposta (dall’art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017) a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A., incrementando di 192 milioni di euro le risorse a disposizione nel biennio 2018-2019 (50 milioni in più per il 2018 e 142 milioni in più per il 2019). Tale anticipazione di risorse è finalizzata a consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si sono resi necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017.

 

Il comma 2 dell’art. 16 – mediante alcuni interventi in novella all’art. 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – prevede una rimodulazione temporale dell’autorizzazione di spesa disposta a favore della società concessionaria Strada dei Parchi SpA dall’art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017 al fine di consentire  l'immediata  esecuzione  degli  interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si sono resi necessari in  conseguenza  degli  eventi  sismici  del 2009, del 2016 e del 2017.

Tale autorizzazione di spesa, che era stata già rimodulata dall’art. 1, comma 725, della citata legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) (v. commento al comma 725) viene ulteriormente incrementata dal provvedimento in esame per il biennio 2018-2019, con un incremento di 50 milioni di euro per il 2018 e un contributo di 142 milioni di euro per l’anno 2019 (anno per il quale in precedenza non erano previsti stanziamenti), mentre per gli anni successivi il contributo a favore della società concessionaria è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, a fronte della previgente previsione secondo cui la riduzione dell’autorizzazione di spesa originariamente recata dall’art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017 era limitata al solo biennio 2021-2022 (con riduzioni, rispettivamente, di 50 milioni e di 8 milioni di euro). 

 

Nel corso dell’esame in sede referente, è stato introdotta una modifica volta a stabilire che la suddetta rimodulazione opera nell'ambito delle risorse non impegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Pertanto, in virtù della rimodulazione temporale operata, il contributo a favore della società concessionaria Strada dei Parchi SpA viene circoscritto al solo biennio 2018-2019, con un incremento complessivo di 192 milioni di euro dell’importo del contributo spettante per tale periodo, risultando viceversa ridotte in modo corrispondente per un pari importo – e quindi azzerate – le risorse di competenza per gli esercizi successivi. La rimodulazione – come sottolineato dal Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Armando Siri nella seduta della Camera del 21 settembre 2018, in risposta all’interpellanza urgente Lollobrigida e altri 2-00090 –  ha, quindi, il fine di rendere utilizzabili anticipatamente le annualità successive, sino all'importo residuo di 192 milioni di euro.

 

Si ricorda che nella relazione tecnica allegata all’articolo aggiuntivo del Governo (dalla cui approvazione nel corso dell’esame parlamentare è derivato il citato art. 16-bis  del D.L. 91/2017) si sottolineava che “l’erogazione di un contributo in conto capitale che esclude il recupero delle somme mediante tariffa, non produce effetti sull’utenza”, che “il connesso piano finanziario darà evidenza dell’andamento della spesa” e che gli interventi contemplati nella disposizione avrebbero anticipato “quelli inseriti nella proposta di Piano Economico Finanziario complessivo che regola il periodo dal 2018 al 2030”, trattandosi di misure urgenti atte “a prevenire eventuali rischi all’utenza in caso di eventuali eventi sismici che dovessero manifestarsi, nonché di interventi di ripristino del corpo autostradale non più procrastinabili a seguito degli eventi sismici che si sono già realizzati”. Al riguardo, va altresì ricordato che, ai sensi dell’art. 16-bis, co. 3, del D.L. n. 91/2017, il valore degli interventi di ripristino e  messa  in  sicurezza autorizzati  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti nonché il contributo autorizzato dalla richiamata disposizione sono riportati nell'aggiornamento del piano  economico-finanziario della  società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.).

Si segnala, inoltre, che già l'art. 52-quinquies del D.L. n. 50/2017 aveva dettato disposizioni finalizzate, attraverso la sospensione del versamento delle rate relative agli anni 2015 e 2016 del corrispettivo della concessione da parte della società concessionaria Strada dei Parchi (e dunque non con un apposito finanziamento dei lavori di messa in sicurezza, come poi si è provveduto a disporre in termini più generali a partire dall’art. 16-bis del DL 91/2017),  a consentire l'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Sulla disposizione da ultimo richiamata si è di recente pronunciata la Corte costituzionale, la quale, con sent. n. 128/2018, ha dichiarato non fondate le relative questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale dalla regione Abruzzo per l’asserita violazione delle competenze regionali concorrenti in materia di protezione civile, governo del territorio e grandi reti di trasporto, osservando, in motivazione, che la norma impugnata è volta ad evitare “che l’aggravio di costo per i lavori di messa in sicurezza sismica delle due autostrade finisse per essere traslato sull’utenza determinando un aumento delle tariffe”.

 

In conseguenza della rimodulazione temporale dell’autorizzazione di spesa in oggetto e della sua concentrazione al solo biennio 2018-2019, la lettera d) del comma 2 dispone la copertura finanziaria degli oneri mediante la corrispondente riduzione per gli anni 2018 e 2019 e l’incremento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 (a valere sulle cui risorse erano state in precedenza individuate le coperture per gli anni in oggetto).

Nel corso dell’esame in sede referente, è stata inoltre modificata la lettera d) del comma 2 al fine di sopprimere la previsione, contenuta nel testo vigente del decreto in esame,  secondo cui il CIPE provvede alla conseguente rimodulazione a valere sulle assegnazioni per interventi già programmati nell’ambito dei Patti di sviluppo sottoscritti con le regioni Abruzzo e Lazio, di cui alle delibere CIPE n. 26 del 2016 e n. 56 del 2016.

 

Strada dei Parchi SpA è un’azienda della Toto Holding SpA. Nata nel 2003 come joint venture tra il Gruppo Autostrade per l’Italia e il Gruppo Toto, dal 2011, con l’uscita della società del Gruppo Atlantia, è interamente controllata dalla Holding del Gruppo Toto (dalla relazione 2016 della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

risulta una partecipazione azionaria di Autostrade per l’Italia S.p.A. pari al 2% del capitale sociale). L’opera si sviluppa per un tracciato totale di 281 km. costituisce un sistema infrastrutturale strategico per il Paese, che unisce il versante tirrenico a quello adriatico e che è basato sull’integrazione funzionale e trasportistica di due importanti itinerari autostradali: 1) Autostrada A24, di estesa complessiva pari a Km 166,5, con funzione di collegamento tra le direttrici A1 “Milano – Napoli”, il Grande Raccordo Anulare di Roma, la stessa area metropolitana di Roma, L'Aquila e Teramo; 2) Autostrada A25, di estensione pari a Km 114,9, con funzione di collegamento tra la stessa Autostrada A24 (svincolo direzionale di Torano), le città di Chieti, Pescara e l’Autostrada A14 “Bologna – Bari”. Strada dei Parchi S.p.A. ha in concessione la costruzione e l’esercizio dell’autostrada A24 (Roma-Teramo) e della A25 (Torano- Pescara) e i servizi a loro connessi, subentrando alla precedente “gestione per conto ANAS”.

Le autostrade A24 e la A25 attraversano un’area che interessa i territori delle regioni Lazio e Abruzzo che comprende 6 parchi naturali e il massiccio del Gran Sasso. Dal punto di vista ambientale il sistema autostradale A24-A25 si sviluppa per 281,4 km in un territorio orograficamente complesso ed articolato e caratterizzato da un elevato rischio sismico.

Dalla Relazione sulle attività 2016 della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si ricavano, altresì, i seguenti elementi informativi in merito al rapporto concessorio:

la scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2030;

in data 18 novembre 2009, è stato sottoscritto lo schema di Convenzione Unica tra ANAS e la Società;

in data 29 novembre 2010, è stato sottoscritto l’Atto di recepimento della Delibera CIPE n. 20 del 13/5/2010, di approvazione della medesima Convenzione;

la Società ha richiesto il riequilibrio del Piano Economico-Finanziario previsto dalla Delibera CIPE 39/2007;

è attualmente in corso la procedura di aggiornamento/revisione quinquennale del Piano Economico-Finanziario per la realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza dell’infrastruttura, ai sensi della L. n. 228/2012.

 

Si ricorda che l’art. 1, co. 183 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) prevede la possibilità per il Governo, fatta salva la preventiva verifica presso la Commissione europea della compatibilità comunitaria, di rinegoziare con la società concessionaria delle autostrade A24 e A25 le condizioni della concessione anche al fine di evitare un incremento delle tariffe non sostenibile per l'utenza, in ragione della classificazione delle autostrade A24 e A25 quali opere strategiche per le finalità di protezione civile (per effetto del DPCM 21 ottobre 2003, Disposizioni  attuative  dell’art.  2,  commi  2,  3  e  4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”), ove i maggiori oneri per gli investimenti per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza siano di entità tale da non permettere il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa.

 

Si segnala, infine, che nella seduta della Camera del 21 settembre 2018 il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Armando Siri, rispondendo all’interpellanza urgente Lollobrigida ed altri n. 2-00090, ha fatto presente che le varie ipotesi di nuovo Piano Economico Finanziario avanzate negli anni dalla società concessionaria Strade dei Parchi SpA sono risultate tutte incompatibili con le norme vigenti e che il 9 gennaio 2018 è stato istituito un tavolo di lavoro con enti territoriali, MIT e società concessionaria, per arrivare a soluzioni praticabili e condivise. Persistendo numerose criticità tecniche, la proposta è stata, quindi, rimessa al Nucleo di consulenza per l’Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS). Il Sottosegretario Siri ha, quindi, osservato che, qualora anche in sede di NARS ne fosse confermata l'inammissibilità, “si configurerebbero ulteriori scenari che contemplano anche la risoluzione del rapporto concessorio”.

 

 


 

Articolo 16-bis
(Modifica all’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)

 

 

L’articolo 16-bis, introdotto in Commissione, interviene sulle disposizioni del DL n. 133/2013 relative allo sblocco degli interventi sull’asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina, autorizzando il Commissario a richiedere i trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di competenza nazionale.

Il nuovo articolo inoltre, estende le procedure già previste per tale asse ferroviario e per quello Napoli-Bari,  anche agli interventi di manutenzione straordinaria del ponte ferroviario e stradale “San Michele sull'Adda” di Paderno D'Adda.

 

In particolare l’articolo 16-bis sostituisce il comma 9 dell’art. 1 del decreto-legge 133/2014, che attualmente prevede l’applicazione, per la realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina, delle norme contenute nei commi da 1 ad 8,  relative all’asse ferroviario Napoli Bari.

I commi da 1 a 8 dell’art. 1 del decreto 133/2014, applicabili sia all’asse ferroviario Napoli-Bari, che a quello Palermo-Catania-Messina, prevedono in sintesi:

-        la nomina dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., a Commissario per la realizzazione delle opere e la sua competenza all'approvazione dei relativi progetti;

-        la dichiarazione per gli interventi da praticarsi sull'area di sedime nonché per quelli strettamente connessi alla realizzazione dell'opera, di indifferibilità, di urgenza e di pubblica utilità;

-        la possibilità del Commissario di avvalersi dell’l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa;

-        che la realizzazione delle opere relative a queste tratte ferroviarie sia eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

L’articolo 16-bis amplia le norme applicabili alla realizzazione dell’asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina, ricomprendendovi anche il comma 8-bis dell’art. 1, che autorizza il Commissario, al fine di non incorrere nelle limitazioni del patto di stabilità interno, a richiedere i trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di competenza nazionale e, in via successiva, sulle risorse di competenza regionale, che insieme concorrono a determinare la copertura finanziaria dell'opera.

 

Inoltre, il nuovo comma 9, così sostituito, estende l’applicazione dei suddetti commi da 1 a 8-bis anche agli interventi di manutenzione straordinaria del ponte ferroviario e stradale “San Michele sull'Adda” di Paderno D'Adda.

Si ricorda in proposito che il gruppo  FS ha comunicato il 17 settembre scorso l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria al ponte San Michele a Paderno d'Adda. Il ponte è stato chiuso nella serata del 13 settembre 2018 per urgenti e improcrastinabili interventi di manutenzione straordinaria, decisi dopo che i continui e i costanti controlli hanno evidenziato una riduzione dei margini di sicurezza. Il piano degli interventi, elaborato da Rete Ferroviaria prevede una durata dei lavori di circa due anni e riguarda sia l'impalcato stradale sia il ponte ferroviario. Per quanto riguarda il ponte ferroviario, i lavori consisteranno principalmente nella sostituzione di tutti i componenti metallici. 'importo previsto dei lavori è di circa 21 milioni di euro, di cui 1,5 milioni finanziati da Regione Lombardia.

 


 

CAPO III – Interventi nei territori dei comuni di casamicciosa Terme, Forio, Lacco Ameno dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi ilgiorno 21 agosto 2017

Articolo 17
(Ambito di applicazione e
Commissario straordinario)

 

 

L’articolo 17 stabilisce che le disposizioni contenute nel capo III del presente decreto-legge disciplinano gli interventi per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, a cui si provvede con la nomina di un nuovo Commissario per la gestione straordinaria, che dovrà cessare entro il 31 dicembre 2021, prevedendo altresì, specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, al fine di  una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma.

Nel corso dell’esame in sede referente, è stato stabilito che tali piani siano anche finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico.

 

Come anticipato, il comma 1 chiarisce le finalità e l’ambito di applicazione del capo III del presente decreto-legge, in cui sono dettate disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.

Il comma 2 prevede poi la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un nuovo Commissario straordinario per il perseguimento delle citate finalità, in sostituzione di quello attuale, nominato con il D.P.R. 9 agosto 2018 (che cessa quindi di avere efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo decreto di nomina).

Si ricorda che con il citato D.P.R. 9 agosto 2018 (di cui è stato dato avviso nella G.U. del 7 settembre 2018) è stato conferito a Carlo Schilardi l’incarico di Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017.

 

Con il decreto di nomina è altresì fissata la durata dell’incarico del Commissario straordinario, fino ad un massimo di 12 mesi, con possibilità di rinnovo. Viene altresì disposto che la gestione straordinaria, finalizzata all’attuazione delle misure oggetto del presente decreto cessa entro la data del 31 dicembre 2021.

Al Commissario, sempre secondo quanto disposto dal comma in esame, spetta un compenso determinato, dallo stesso decreto di nomina, nella misura indicata all’art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario dall’art. 19 del presente decreto-legge.

In base al richiamato comma 3, il compenso è composto da una parte fissa (che non può superare i 50 mila euro annui) e da una parte variabile strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale (e anch’essa non può superare i 50 mila euro annui).

 

In base al comma 3, il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, e a tal fine:

-   programma l'uso delle risorse finanziarie;

-   adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.

Si tratta di una disposizione analoga a quella recata dall’art. 1, comma 7, del D.L. 189/2016.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato approvato un emendamento che stabilisce che i suddetti piani sono finalizzati anche alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico.    

 


 

Articolo 18
(Funzioni del Commissario straordinario)

 

 

L’articolo 18 individua le funzioni affidate al Commissario straordinario, che ricalcano sostanzialmente quelle previste per il Commissario nominato per la ricostruzione dei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, e disciplina le modalità per lo svolgimento delle funzioni medesime. Nel corso dell’esame in sede referente sono state attribuite al Commissario ulteriori funzioni, relative alla realizzazione degli interventi di demolizione e della mappatura della situazione edilizia e urbanistica, nonché all’assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza.

 

 

Funzioni affidate al Commissario straordinario (comma 1)

Il comma 1 individua le seguenti funzioni affidate al Commissario straordinario, che ricalcano sostanzialmente quelle previste per il Commissario nominato per la ricostruzione dei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016:

 

a) opera in raccordo con il Dipartimento della protezione civile ed il Commissario delegato di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente Capo con gli interventi relativi al superamento dello stato di emergenza (disposizione analoga a quella recata dall’art. 2, comma 1, lettera a), del D.L. 189/2016);

Si ricorda che con l'ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017, che ha disposto i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico del 21 agosto 2017, è stata conferita a Giuseppe Grimaldi, funzionario della Giunta della Regione Campania, la nomina a commissario delegato, al fine, in particolare, di predisporre un piano degli interventi urgenti (relativamente alla modifica di tale piano è intervenuta l’ordinanza 19 gennaio 2018), da sottoporre all'approvazione, anche per stralci, del Capo del Dipartimento della protezione civile e di assegnare contributi per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata. 

 

b) vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all’articolo 20, nonché coordina la concessione ed erogazione dei relativi contributi (disposizione analoga a quella recata dall’art. 2, comma 1, lettera b), del D.L. 189/2016);

 

c) opera la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni e determina, di concerto con la Regione Campania, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo degli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi fronte, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate (disposizione analoga a quella recata dall’art. 2, comma 1, lettera c), del D.L. 189/2016);

 

d) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui all’articolo 26 (disposizione analoga a quella recata dall’art. 2, comma 1, lettera e), del D.L. 189/2016);

 

e) interviene a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati e assicura il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici (disposizione analoga a quella recata dall’art. 2, comma 1, lettera f), del D.L. 189/2016);

 

f) tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata (disposizione analoga a quella recata dall’art. 2, comma 1, lettera h), del D.L. 189/2016);

 

g) espleta ogni altra attività prevista dal presente Capo nei territori colpiti (disposizione analoga a quella recata dall’art. 2, comma 1, lettera i), del D.L. 189/2016);

 

h) provvede, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni colpiti degli studi di microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con proprio atto la concessione di contributi ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 19, entro il limite complessivo di euro 210.000,00, definendo le relative modalità e procedure di attuazione;

Si tratta di una disposizione analoga a quella dettata dall’art. 2, comma 1, lettera l-bis), del D.L. 189/2016. Nella disposizione richiamata, relativa agli eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale, vengono anche dettati dei criteri per l’effettuazione del suddetto piano. Tali criteri richiedono, in sintesi:

1) l’effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi, nonché secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica per il supporto e il monitoraggio degli studi di microzonazione sismica (istituita ai sensi dell'art. 5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907/2010);

2) l’affidamento diretto degli incarichi da parte dei Comuni a professionisti iscritti agli Albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica;

3) il supporto e il coordinamento scientifico da parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), sulla base di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualità e l'omogeneità degli studi.

 

i) provvede, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, alla concessione dei contributi alle piccole e medie imprese previsti dall’art. 2, comma 6-sexies, del D.L. 148/2017.

Il citato comma 6-sexies, al fine di sostenere la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi sismici, ha previsto la concessione, nei limiti di spesa di complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, alle piccole e medie imprese ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, di un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attività nei sei mesi successivi agli eventi sismici stessi.

 

Nel corso dell’esame in sede referente sono state approvate modifiche volte ad affidare al Commissario le seguenti ulteriori funzioni:

 

f-bis) coordina e realizza gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi;

 

f-ter) coordina e realizza la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico.

 

i-bis) provvede alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato dall’art. 16, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 476/2017, che vengono all'uopo trasferite sulla contabilità speciale intestata al Commissario.

Si ricorda che con l'ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017, che ha disposto i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico del 21 agosto 2017, è stata conferita a Giuseppe Grimaldi, funzionario della Giunta della Regione Campania, la nomina a commissario delegato, al fine, in particolare, di predisporre un piano degli interventi urgenti e di assegnare contributi per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata. L’art. 16, comma 2, della medesima ordinanza, per le finalità indicate, ha autorizzato l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

 

 

 

 

Modalità per lo svolgimento delle funzioni (commi 2-5)

Per l'esercizio delle funzioni affidategli (dal comma 1), il Commissario straordinario:

-   provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo (comma 2);

-   opera in raccordo con il Presidente della Regione Campania al fine di assicurare la piena efficacia ed operatività degli interventi (comma 3).

 

I commi 4 e 5 individuano i seguenti organismi di cui si può avvalere il Commissario straordinario:

-   l’Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) istituita dall'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, ferme restando le competenze ad essa attribuite e nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Si tratta dell’unità istituita presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione della necessità di provvedere all'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare le problematiche inerenti alla frana verificatisi nel territorio di Montaguto, in provincia di Avellino, nonché di assicurare l'adempimento di alcuni dei compiti già posti in capo alle unità “stralcio” e “operativa” istituite (dall’art. 2 del D.L. 195/2009) per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania.

Si ricorda che l’art. 5 del D.L. 136/2013 ha prorogato l’Unità in questione fino al 31 dicembre 2018.

Si segnala che, nel corso dell’esame in sede referente, è stata introdotta una disposizione (al comma 7-bis dell’art. 32) volta a prorogare l’operatività della citata UTA fino al 31 dicembre 2019.

-      l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia), mediante la conclusione di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse della contabilità speciale ad esso intestata (dall’art. 19 del presente decreto-legge).

Tale possibilità è contemplata, dal comma 9 dell’art. 50 del D.L. 189/2016, anche per il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

 


 

Articolo 19
(Contabilità speciale)

 

 

L’articolo 19 – che non ha subìto modifiche nel corso dell’esame in sede referente – prevede l’istituzione di un’apposita contabilità speciale, intestata al Commissario straordinario, su cui confluiscono le risorse finanziarie finora stanziate per la ricostruzione (dal D.L. 148/2017 e dalla legge di bilancio 2018) - che vengono incrementate di 60 milioni di euro - nonché quelle a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione e per l’assistenza alla popolazione.

 

 

Il comma 1 dispone che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui confluiscono le risorse:

§  del fondo di cui all’art. 2, comma 6-ter, del D.L. 148/2017;

Tale comma, per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2019 e di 10 milioni di euro per l’anno 2020, da iscrivere in apposito fondo.

§  del fondo di cui all’art. 1, comma 765, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017).

Tale comma ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, con una dotazione di 9,69 milioni di euro per l'anno 2018, 19,38 milioni di euro per l'anno 2019 e 19,69 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 765).

 

In base al comma 2, sulla contabilità speciale confluiscono inoltre le ulteriori risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori di cui trattasi e per l’assistenza alla popolazione.

Si tratta di una disposizione analoga a quella contenuta nell’art. 4, comma 3, del D.L. 189/2016, ove però si dispone l’esclusione delle risorse finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.

 

Il comma 3 prevede uno stanziamento di 60 milioni di euro (20 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021), ai cui oneri si provvede ai sensi dell’art. 45, destinato ad incrementare le risorse della contabilità speciale.

 


 

Articolo 20
(Ricostruzione privata)

 

 

L’articolo 20 – che non ha subìto modifiche nel corso dell’esame in sede referente – affida al Commissario il compito di individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell’entità del danno subito, nonché di provvedere all’erogazione dei contributi fino al 100% delle spese occorrenti, nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario. Sono altresì individuate le tipologie di intervento e di danno indennizzabili con tali contributi.

 

Il comma 1 prevede che, ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui trattasi, il Commissario straordinario provvede (mediante atti di carattere generale e di indirizzo, che lo stesso Commissario può emanare in virtù di quanto disposto dall’art. 18, comma 2) a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, stabilendo le priorità sulla base dell’entità del danno subito a seguito della ricognizione dei danni e dei fabbisogni (prevista dall’art. 18, comma 1, lettera c)).

Sotto il profilo della formulazione del testo, si valuti l’opportunità di specificare che il patrimonio danneggiato cui si riferisce la disposizione in esame è solo quello privato.

 

Il comma 2 individua le seguenti tipologie di intervento e di danno indennizzabili con contributi fino al 100% delle spese occorrenti:

a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

Si tratta di una tipologia che ripropone quella contemplata dall’art. 5, comma 2, lett. a), del D.L. 189/2016 e vi aggiunge le ipotesi, ivi non contemplate, di “delocalizzazione e trasformazione urbana”.

b)       gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

Si tratta di una tipologia che ripropone quella contemplata dall’art. 5, comma 2, lett. b), del D.L. 189/2016.

c)       danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

Si tratta di una tipologia che ripropone quella contemplata dall’art. 5, comma 2, lett. d), del D.L. 189/2016.

d)       danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

Si tratta di una tipologia che ripropone quella contemplata dall’art. 5, comma 2, lett. e), del D.L. 189/2016.

e)       oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l’autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l’allestimento di alloggi temporanei.

Si tratta di una tipologia che ripropone quella contemplata dall’art. 5, comma 2, lett. f), del D.L. 189/2016.

 

La norma precisa che l’erogazione dei contributi dovrà avvenire mediante provvedimenti del Commissario e sulla base dei danni effettivamente verificatisi.

Sono altresì disciplinati i criteri da rispettare nell’emanazione dei provvedimenti commissariali finalizzati all’erogazione dei contributi, disponendo che gli stessi siano adottati:

-   ai sensi dell’art. 18, comma 2;

-   in coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo.

 

 

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 e, in particolare, dall'articolo 50.

Detto regolamento dichiara alcune categorie di aiuti di stato compatibili con il mercato interno UE. Il menzionato articolo 50, in particolare, chiarisce che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione, purché soddisfino specifiche condizioni, tra cui:

-   riconoscimento da parte delle autorità pubbliche competenti del carattere di calamità naturale dell'evento;

-   nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità naturale sono adottati nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Gli aiuti relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento.

 

Il comma 4 prevede che alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario.

 


 

Articolo 21
(
Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata)

 

 

L’articolo 21 disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo.

Sono altresì individuate le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi. La misura del contributo è generalmente riconosciuta nella percentuale del 100%. Ulteriori disposizioni riguardano: la dichiarazione dei requisiti; l’introduzione di deroghe alla disciplina civilistica sulle deliberazioni condominiali; la non applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) ai contratti stipulati dai privati; nonché la fissazione di criteri di selezione dell’impresa a cui il beneficiario dei contributi affiderà i lavori.

Si ricorda che l’articolo in esame riproduce le disposizioni corrispondenti relative agli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016 e collocate nell’art. 6 del D.L. 189/2016.

Nel corso dell’esame in sede referente, è stato aggiunto il comma 2-bis all’art. 21 in esame, che introduce una ulteriore condizione per la concessione dei suddetti contributi, volta ad impedire l’erogazione di tali contributi per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale.  

 

Tipologie di danni agli edifici e interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo (commi 1, 5 e 6)

Il comma 1 disciplina le opere ammissibili a contribuzione nell’ambito degli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dal sisma (che dovranno essere attuati nel rispetto di limiti, parametri e soglie stabiliti con appositi provvedimenti commissariali adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2), distinguendo tre diverse classi di danno, come schematizzato dalla tabella seguente.

La stessa disposizione ricorda quanto già statuito dal comma 4 del precedente articolo, vale a dire che l’erogazione dei contributi potrà avvenire nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale.


 

 

Danni subiti dall’immobile

Costi ammessi a contributo

Contributo

Distrutto (lettera a)

Costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell’ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l’adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell'eliminazione delle barriere architettoniche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino al 100%
dei costi

Danni lievi (lettera b)

livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita

Costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio

Danni gravi (lettera c)

livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita

Costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l'eliminazione delle barriere architettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio

 

 

Il comma 5 precisa che rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti previsti dall’art. 30, comma 3.

Tale comma 3 dispone che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura (al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali) del 10%, incrementabile fino al 12,5% per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro il contributo massimo è pari al 7,5%. Con provvedimento del Commissario può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2%, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.

 

 

Il comma 6 dispone che le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo.

 

Soggetti beneficiari dei contributi e condizioni da rispettare (commi 2 e 2-bis)

Il comma 2 individua le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi disciplinati dal comma precedente, distinguendo le seguenti tipologie di immobili:

 

Immobili

Soggetti beneficiari
del contributo

Condizioni da rispettare

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (lettera a)

Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari

 

- unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. infra)

- il requisito “adibite ad abitazione principale” (inteso ai sensi dell’art. 13, comma 2, III-V periodo, del D.L. 201/2011, v. infra) doveva valere alla data del 21 agosto 2017

Unità immobiliari in locazione, comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa e adibite a residenza anagrafica del conduttore, comodatario o assegnatario (lettera b)

Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari

 

- unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. infra)

- i requisiti indicati (concessione in locazione, comodato o assegnazione, nonché residenza anagrafica) dovevano valere alla data del 21 agosto 2017

- il contratto di locazione è stato regolarmente registrato ai sensi del D.P.R. 131/1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro)

Unità immobiliari diverse dalle precedenti (lettera c)

P.es. unità immobiliari adibite a seconda abitazione

Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento o familiari che si sostituiscano ai proprietari

 

- unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. infra)

Strutture e parti comuni degli edifici (lettera d)

Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato

 

- edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. infra)

- negli edifici era presente un’unità immobiliare di cui alle lettere a), b) e c). Tale requisito doveva valere alla data del 21 agosto 2017

Unità immobiliari (nonché impianti e beni mobili strumentali all’attività) adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali (lettera e)

Titolari di attività produttive o chi (per legge, contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda) sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione

- viene prescritto il generico requisito “danneggiati dal sisma”, invece del richiamo alle classi B, C, E del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. infra)

- il requisito di essere “adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali” doveva valere alla data del 21 agosto 2017

N.B. In carattere sottolineato sono indicate le condizioni relative all’entità del danno subito.

 

Nel corso dell’esame in sede referente, è stato aggiunto il comma 2-bis che esclude l’erogazione di contributi per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale.

 

In merito si ricorda che per le demolizioni di immobili abusivi il TU sull’edilizia (DPR n. 380 del 2001) prevede un sistema a doppio binario che vede la competenza:

 

La vigilanza sul rispetto della normativa edilizia e il conseguente potere di imporre la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi è infatti ordinariamente affidata agli uffici comunali (art. 27 TU), con l’attribuzione di poteri suppletivi in capo alle regioni ed al prefetto, in caso di inadempimento dei comuni. In base all’art. 31 del TU edilizia, il dirigente comunale, a fronte di interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire (cioè interventi che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile) ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione.

Per gli stessi illeciti, l’art. 44 del TU prevede l’intervento e la condanna da parte del giudice penale che «con la sentenza di condanna…ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita».

 

In base al TU edilizia, dunque, l’ordine di demolizione per interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire può provenire tanto dall’autorità amministrativa quanto dal giudice penale; l’ordine ha ad oggetto le medesime condotte.

Il nuovo comma 2-bis esclude la concessione dei contributi per gli immobili oggetto di un ordine di demolizione impartito dal giudice penale. La disposizione, dunque, non esclude espressamente la concessione di contributi per gli immobili che siano oggetto di un ordine di demolizione impartito dall’autorità amministrativa. Peraltro, in base al comma 3 del successivo articolo 25 l’erogazione dei contributi è comunque condizionata all’accoglimento dell’istanza di condono (e dunque all’assenza di ordini di demolizione, ancorché adottati dalla sola autorità amministrativa).

 

 

Disciplina dei contributi e delle relative domande di concessione (commi 3, 4, 7 e 9)

In base al comma 3, per i soggetti indicati nella tabella precedente, la percentuale riconoscibile è pari al 100% del contributo determinato secondo le modalità stabilite con provvedimenti commissariali adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2.

 

Il comma 4 dispone che il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità di quelli di cui al presente Capo.

 

Le domande di concessione dei contributi contengono, secondo quanto disposto dal comma 7, la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti previsti e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.

Con il D.P.R. 445/2000 è stato adottato il testo unico in materia di documentazione amministrativa, dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. La dichiarazione sostitutiva di certificazione è un documento sottoscritto dall'interessato senza nessuna particolare formalità e presentato in sostituzione dei certificati: tali dichiarazioni possono riferirsi solo agli stati, qualità personali e fatti tassativamente elencati nell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, a sua diretta conoscenza e non ricompresi nell'elencazione dell'articolo 46: in questo caso l'atto deve essere sottoscritto con firma autenticata (articolo 47 del Testo unico). Per le amministrazioni procedenti è previsto l'obbligo di effettuare idonei controlli (a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà (art. 71). L'art. 75 del testo unico disciplina le sanzioni amministrative a carico del dichiarante in caso di dichiarazioni non veritiere. Oltre alle conseguenze amministrative, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

 

Il comma 9 dispone che la concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun’altra formalità.

 

Ulteriori disposizioni (commi 8, 10-13)

Decadenza in seguito ad alienazione (commi 8 e 10)

Il comma 8 disciplina il caso del proprietario che aliena il suo diritto sull’immobile a privati – se diversi dal coniuge, da parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della L. 76/2016 sulle “unioni civili” – dopo la data del 21 agosto 2017 e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi o entro due anni dal completamento di detti interventi. In tal caso egli decade dalle provvidenze e deve rimborsare le somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all’entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti da provvedimenti commissariali.

 

Il comma 10 individua i seguenti casi in cui è esclusa la decadenza prevista dal comma 8:

- vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della L. 76/2016, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 21 agosto 2017;

- trasferimento della proprietà che si verifica all’esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell’ambito di procedure concorsuali.

 

Deroghe alla disciplina delle deliberazioni condominiali (comma 11)

Le disposizioni del comma 11 intendono rendere più agevoli le deliberazioni per gli interventi di recupero dei condomini danneggiati dal terremoto.

Il primo periodo deroga, così, alla disciplina delle maggioranze assembleari previste dal codice civile per i lavori sull’immobile condominiale che costituiscano innovazioni (art. 1120 e 1121) e altri interventi (art. 1136, quinto comma).

L’art. 1120 c.c. prevede due diverse maggioranze per le innovazioni volte al miglioramento o all’uso più comodo della cosa comune: fermo restando la necessità della maggioranza degli intervenuti, è richiesto - in relazione alla tipologia di intervento – un numero di voti che rappresenti almeno due terzi (667 millesimi, primo comma) o la metà del valore dell’edificio (500 millesimi, secondo comma). L’art. 1121 c.c. riguarda le innovazioni che comportino una spesa molto gravosa o voluttuaria, che possono essere deliberate dalla maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno due terzi dei millesimi. L’art. 1136, quinto comma, c.c. prevede la stessa maggioranza (un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e due terzi del valore dell’edificio), oltre che per deliberare le innovazioni di cui all’art. 1120, primo comma, c.c., anche per l’installazione di impianti TV non centralizzati che comportino modifiche delle parti comuni (art. 1122-bis, c.c.).

 

Per disporre tali interventi di recupero sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi).

 

Per quanto riguarda la deroga all’articolo 1136, quarto comma, del codice civile prevista dal secondo periodo del comma in esame, il riferimento agli interventi ivi previsti sembra essere alle riparazioni straordinarie di notevole entità. Per approvare tali interventi – in forza della deroga - sarà necessario un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno un terzo del valore dell’edificio (anziché la metà).

 

Non applicazione del Codice dei contratti pubblici (comma 12)

Il comma 12, ferma restando l’esigenza di assicurare il controllo, l’economicità e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, prevede l’esclusione dei contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, dall’applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Si tratta di una disposizione che deroga all’art. 1, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Tale lettera, infatti, prevede l’applicazione delle norme del Codice anche, tra l’altro, all'aggiudicazione degli appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino lavori di genio civile di cui all’allegato I. Tra i lavori indicati nell’allegato I rientrano la costruzione completa o parziale di edifici.

 

Criteri di selezione dell’impresa cui affidare i lavori (comma 13)

Il comma 13 disciplina la selezione dell’impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi, che deve essere compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta.

Alla selezione:

-   devono partecipare almeno 3 imprese;

-   possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nell’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 29.

 

Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione individuata dai provvedimenti commissariali, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo.

 


 

Articolo 22
(Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)

 

 

L'articolo 22 – non modificato nel corso dell’esame in sede referenteindividua le finalità per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio.

 

Si ricorda che l'ordinanza n. 3274 del 2003 ha provveduto alla classificazione sismica dell'intero territorio nazionale in quattro zone a diversa pericolosità (a cui ha fatto seguito l'approvazione della mappa di pericolosità sismica di riferimento per il territorio nazionale operata con l'ordinanza n. 3519/2006).

 

In particolare, tali contributi sono finalizzati a

a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare ed assoggettare a trasformazione urbana gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall’evento sismico. Per tali immobili, limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, l’intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell’immobile, asseverata da un tecnico abilitato. Si prevede, infine, che lo stesso intervento rispetti le disposizioni in termini di resistenza sismica eventualmente individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Rispetto alle analoghe norme adottate dopo il sisma del Centro Italia costituisce una ulteriore finalità indicata quella di delocalizzare ed assoggettare a trasformazione urbana gli immobili indicati.

Quanto alla trasformazione urbana, si ricorda qui solamente che l'articolo 120 del t.u. enti locali disciplina le società di trasformazione urbana (STU) costituite dai Comuni e dalle Città metropolitane, società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. La norma stabilisce, tra l'altro, che gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche.

 

b) riparare, ripristinare, demolire o ricostruire gli immobili “di interesse strategico”, di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 e ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento deve essere finalizzato all’adeguamento sismico ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

 

Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (sostitutivo del precedente D.M. 14 gennaio 2008) sono state aggiornate le norme tecniche per le costruzioni. In tale ambito sono classificati gli interventi di miglioramento, quali interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati delle norme tecniche medesime; interventi di adeguamento quali interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente. Il capitolo 7 delle norme tecniche è dedicato, tra l'altro, alla "progettazione per azioni sismiche". L'applicazione delle norme tecniche (in virtù dell'art. 1-bis del decreto-legge n. 39 del 2009, adottato in seguito al sisma del 2009 in Abruzzo), è divenuta obbligatoria dal 1° luglio 2009.

 

Il citato decreto 21 ottobre 2003 (Allegato 1) definisce, per quanto di competenza statale, le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché fornisce le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie.

 

c) riparare o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al capo I della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso.

 

Le citate norme tecniche per le costruzioni prevedono che per i beni di interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del comma 4 dell'art. 29 del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, è in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza (§ 8.4 delle nuove norme tecniche).

Si ricorda, altresì, la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011, recante "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008".

 

Si ricorda, infine, che nel decreto-legge n. 189 del 2016, art. 7, (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) sono presenti disposizioni analoghe a quelle contenute nell'articolo in esame.

 

 


 

Articolo 23
(Interventi di immediata esecuzione)

 

 

L’articolo 23 – che non ha subìto modifiche nel corso dell’esame in sede referente prevede una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l’avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro.

In sintesi, la procedura disciplinata dall’articolo in esame prevede:

- la presentazione di un progetto e l’asseverazione da parte di un professionista abilitato, che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici e lo stato della struttura (comma 1);

- la comunicazione dell’avvio dei lavori di riparazione o ripristino ai Comuni interessati dagli eventi sismici in oggetto (comma 4).

- l’affidamento obbligatorio dei lavori a imprese individuate in base a determinati requisiti (comma 5).

 

 

Il ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture (commi 1, 2 e 3)

 

Riguardo alle verifiche sugli edifici, il comma 1 stabilisce che la disciplina in esame si applichi agli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la c.d. scheda AeDES. I soggetti interessati possono effettuare l’immediato ripristino della agibilità di tali edifici, presentando un apposito progetto e un’asseverazione da parte di un professionista abilitato, che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici in oggetto (di cui all'articolo 17 del decreto-legge) e lo stato della struttura, nonché la valutazione economica del danno.

 

La scheda AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica) per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, utilizzata per la prima volta nella sua versione originaria in occasione del terremoto umbro-marchigiano del 1997 (Regione Marche), è stata oggetto di alcuni aggiornamenti a fronte di eventi successivi. È stata, quindi, utilizzata in occasione del terremoto in Abruzzo del 2009, formalmente allegata all’Ordinanza 3753 del 6 aprile quale strumento per censire gli edifici danneggiati dal sisma, e successivamente nel terremoto in Emilia del 2012. La citata scheda AeDES, già pubblicata nel D.P.C.M. del 5 maggio 2011, e quindi divenuta strumento di riferimento ufficiale per il rilevamento dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità postsismica degli edifici ordinari, è stata aggiornata con il D.P.C.M. 8 luglio 2014, che ha istituito il Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e che contiene il relativo manuale di compilazione della suddetta scheda AeDES. Con il DPCM del 14 gennaio 2015 è stata inoltre approvata la nuova scheda GL-AeDES di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce ed il relativo manuale operativo.

Nel manuale di compilazione della scheda AeDES, allegato C al D.P.C.M. 8 luglio 2014, viene fornita la seguente definizione dell’esito B: “Edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento". L’edificio, nello stato in cui si trova, può ritenersi in tutto o in parte temporaneamente inagibile, nel senso che il recupero della condizione di agibilità è subordinato alla realizzazione di alcuni provvedimenti di pronto intervento. Tali interventi, una volta eseguiti, consentiranno all’edificio di poter essere utilizzato in tutte le sue parti, restando ragionevolmente protetta la vita umana. Di conseguenza, in caso di esito B, la squadra deve specificare se la temporanea inagibilità è totale o riguarda una sola porzione dell’edificio (parziale) ed in questo secondo caso si deve indicare precisamente nella Sezione 9 (ma anche sul Modello GP1), in maniera descrittiva e/o grafica, quali sono le parti inagibili. Inoltre, la squadra deve proporre in Sezione 8-D gli interventi ritenuti necessari per continuare ad utilizzare l’edificio (indicandoli più in dettaglio nella Sezione 9) e portare tali provvedimenti a conoscenza del Comune, attraverso l’opportuna modulistica fornita dal Centro di Coordinamento (Modello GP1). Non è, invece, compito della squadra progettare gli interventi e controllare che i suddetti provvedimenti di pronto intervento vengano effettivamente realizzati. Da tener presente che i provvedimenti di pronto intervento e di rapida realizzazione cui ci si riferisce consistono in opere di entità limitata, devono essere realizzabili in breve tempo, con spesa modesta e senza un meditato.

 

Ai sensi del comma 2, i progetti di immediato ripristino possono riguardare singole unità immobiliari. Si prevede altresì che, in tale caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell’intervento all’obiettivo di cui al comma 1, ossia alla finalità di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici.

Con provvedimenti del commissario straordinario, anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo ai sensi dell’articolo 18, comma 2 (v. relativa scheda), sono emanate disposizioni operative per l’attuazione degli interventi di immediata esecuzione disciplinati dal comma 1 dell’articolo in esame (comma 3).

 

L’avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino (comma 4)

 

I soggetti interessati comunicano ai Comuni interessati (individuati dall'articolo 17 del decreto-legge), l’avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi nel rispetto delle disposizioni stabilite nei provvedimenti del commissario straordinario, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, anche in deroga alle disposizioni concernente l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004).

La comunicazione di inizio lavori è asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001).

 

L’articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali) reca la procedura ordinaria di autorizzazione paesaggistica. L’autorizzazione va richiesta qualora i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico intendano intraprendere interventi o apportarvi delle modifiche. Il suo rilascio spetta, ai sensi del comma 6, alla regione che esercita tale funzione avvalendosi di propri uffici oppure può delegarne l'esercizio a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali. Tale disciplina attribuisce alla Soprintendenza l'espressione di un parere vincolante su tutte le istruttorie riguardanti i beni tutelati. Il parere del Soprintendente assume carattere obbligatorio ma non vincolante all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della Regione, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici.

 

L'articolo 6-bis del T.U. edilizia assoggetta a CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22. L'articolo si applica, quindi, agli interventi che non sono di edilizia libera e per i quali non è nemmeno previsto il permesso di costruire o la presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).

Tale articolo prevede che gli interventi in questione siano realizzabili:

§  previa comunicazione, anche per via telematica, e (ai sensi del comma 2) asseverata da un tecnico abilitato, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente;

§  fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

La comunicazione riporta i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. Inoltre, sempre in base al comma 2, l’interessato trasmette all'amministrazione comunale:

§  l'elaborato progettuale;

§  la citata asseverazione del tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio.

La CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate. L'articolo 6-bis in oggetto prevede, infine, la possibilità da parte delle regioni a statuto ordinario di estendere la CILA a ulteriori interventi e sono dettate le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni ivi previste.

 

Si ricorda qui, molto sinteticamente, che l'articolo 6 del t.u. dell'edilizia disciplina gli interventi di “edilizia libera” (cioè che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo), l'articolo 10 reca le disposizioni sugli interventi subordinati a permesso di costruire, l'articolo 22 è dedicato agli interventi assoggettati a SCIA (segnalazione certificata di inizio attività, disciplinata dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990).

Inoltre, le disposizioni in esame derogano agli articoli 93 e 94 del testo unico dedicate alla vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche. Essi dispongono, rispettivamente, in merito alle modalità di denuncia dei lavori ed alla presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche ed all’autorizzazione per l'inizio dei lavori.

 

 

Nella comunicazione devono essere indicati:

§  il progettista abilitato responsabile della progettazione, il direttore dei lavori e l’impresa esecutrice;

§  gli allegati o le autocertificazioni eventualmente necessari ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo in esame, le costruzioni interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione.

Entro 60 giorni dall'inizio dei lavori, i soggetti interessati devono presentare la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio o dell'autorizzazione sismica. Il mancato rispetto del termine e delle modalità previste dal presente comma determina l’inammissibilità della domanda di contributo nonché la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dall'interessato.

 

I requisiti per le imprese affidatarie dei lavori (comma 5)

 

Gli interventi di immediata esecuzione, disciplinati dall’articolo in esame, sono obbligatoriamente affidati a imprese:

§  che hanno presentato la domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori (articolo 29 del presente decreto-legge) (lettera a));

§  che hanno prodotto l’autocertificazione di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) (medesima lettera a));

 

L’articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011 disciplina la procedura riguardante la cd. autocertificazione antimafia. Fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia e salvo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-bis, in particolare, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 (misure di prevenzione). La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:

a)     attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;

b)     attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

§  che sono in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (lettera b));

§  che, per i lavori di importo superiore ai 258.000 euro, sono in possesso della qualificazione prevista dall’articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei contratti pubblici) (lettera c)).

 

L'art. 84 del Codice dei contratti pubblici disciplina il Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici prevedendo che i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro provano il possesso dei requisiti di qualificazione mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. La norma in esame, quindi, pone una soglia più alta rispetto a quella prevista dalla normativa di carattere generale. Simile deroga, peraltro, è contenuta nel comma 5 dell’articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 concernente gli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016. Si ricorda, infine, che previsioni analoghe alla norma in esame sono state disposte per i territori colpiti dal sisma del 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto. Il decreto n. 3106 del 7 novembre 2017, recante l’approvazione e l’aggiornamento delle “Linee Guida relative all’applicazione delle ordinanze commissariali per la ricostruzione degli edifici interessati dalle ordinanze n. 29, 51 e 86 del 2012”, ha previsto infatti la qualificazione rilasciata dalle SOA per lavori di importo pari o superiore a 258.000 euro come indicato dall’ordinanza n. 51/15.

 

 

Esclusioni (comma 6)

 

Il comma 6 esclude dall'ambito di applicazione del presente articolo i casi relativi alle procedure di condono previste dall'articolo 25 del decreto-legge (alla cui scheda si rinvia), fino alla definizione delle procedure relative.

 


 

Articolo 24
(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi)

 

 

L'articolo 24 disciplina la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, prevedendo la unitaria presentazione dell'istanza di concessione dei contributi, da parte dei soggetti legittimati ai Comuni colpiti dal sisma di Ischia, e della richiesta del titolo abilitativo necessario per l'intervento progettato. Si rinvia a successivi atti del Commissario la definizione di modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle pratiche. Nel corso dell’esame in sede referente è stato previsto l’obbligo di includere nella domanda di contributo l’indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione nel rispetto della normativa vigente in materia di antimafia.

 

 

In particolare, il comma 1 stabilisce che, fuori dai casi disciplinati dall'articolo 23, comma 4 in materia di interventi di immediata esecuzione, l'istanza di concessione dei contributi sia presentata dai soggetti legittimati ai Comuni colpiti dal sisma di Ischia, indicati dall’articolo 17 del decreto-legge, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario per la tipologia dell'intervento progettato.

 

I soggetti legittimati alla richiesta del contributo economico sono indicati dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge in esame, alla cui scheda si rinvia.

 

La disposizione in esame elenca la seguente documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda, oltre a quella necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e in possesso dei requisiti di qualificazione degli operatori economici per servizi di architettura e di ingegneria (di cui all'articolo 30 del decreto-legge): questa deve attestare la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di Ischia del 21 agosto 2017 e vi si allega l’eventuale scheda AeDES, se disponibile, o l’ordinanza di sgombero;

La c.d. scheda AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica) per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, utilizzata per la prima volta in occasione del terremoto umbro-marchigiano del 1997, è stata oggetto di alcuni aggiornamenti a fronte di eventi successivi. È stata, quindi, utilizzata in occasione del terremoto in Abruzzo del 2009, formalmente allegata all’Ordinanza 3753 del 6 aprile quale strumento per censire gli edifici danneggiati dal sisma, e successivamente nel terremoto in Emilia del 2012. La scheda AeDES, già pubblicata nel D.P.C.M. del 5 maggio 2011, e quindi divenuta strumento di riferimento ufficiale per il rilevamento dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità postsismica degli edifici ordinari, è stata aggiornata con il D.P.C.M. 8 luglio 2014, che contiene il relativo manuale di compilazione della suddetta scheda. Con il DPCM del 14 gennaio 2015 è stata inoltre approvata la nuova scheda GL-AeDES di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce ed il relativo manuale operativo.

b) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti, riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;

b-bis) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione nel rispetto della normativa vigente in materia di antimafia (lettera aggiunta nel corso dell’esame in sede referente).

Si ricorda che l’art. 21, comma 13, prevede che la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, a cui possono partecipare solo le imprese (in numero non inferiore a tre) che risultano iscritte nell’anagrafe antimafia prevista dall’art. 29. Lo stesso comma dispone che gli esiti della procedura concorrenziale sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo.

Ciò premesso, si valuti l’opportunità di un coordinamento della previsione in commento con l’art. 29, che rinvia all’anagrafe antimafia già prevista per il sisma in Italia centrale dal D.L. 189/2016.

 

All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio (comma 2).

 

I Comuni colpiti dal sisma di Ischia, indicati dall’articolo 17 del decreto-legge, procedono a verificare:

-        la spettanza del contributo e il relativo importo

-        la documentazione relativa all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 21, comma 13, la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori al criterio della migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe prevista dall'articolo 29 in materia di legalità e trasparenza, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con atti adottati dal Commissario sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo.

 

Successivamente, i Comuni trasmettono al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche.

 

La definizione del procedimento è assegnata al Commissario straordinario o a suo delegato, ed avviene con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua.

 

L'erogazione dei contributi - che è a valere sulle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario - avviene sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo (comma 4).

 

Il comma 5 prevede che la struttura commissariale procede con cadenza mensile - avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata - a verifiche a campione sugli interventi destinatari dei contributi (per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma dell'articolo in esame), previo sorteggio dei beneficiari.

Le verifiche a campione devono comunque riguardare almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi.

Qualora dalle verifiche emerga una carenza dei presupposti per la concessione ovvero una non corrispondenza degli interventi eseguiti rispetto a quelli per i quali è stato concesso il contributo, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi, provvedendo a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

 

Il comma 6 rinvia ad atti del Commissario la definizione di modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle pratiche, anche in via dematerializzata con l'utilizzo di piattaforme informatiche.

Si ricorda che l'articolo 18, comma 2, del decreto in esame stabilisce che per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo.

 

Il comma 7 reca una clausola di invarianza, stabilendo che all’attuazione dell'articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


 

Articolo 25
(Definizione delle procedure di condono)

 

 

L'articolo 25 disciplina la definizione delle istanze di condono pendenti relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, prevedendo l’indizione di apposite conferenze di servizi per assicurare la conclusione dei procedimenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

A seguito di modifiche introdotte nel corso dell’esame in sede referente, sono state inserite disposizioni concernenti la necessità del previo rilascio del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico per la definizione delle istanze di condono presentate ai sensi del D.L. 269/2003 (c.d. terzo condono edilizio) e, per le medesime istanze, l’esclusione della sanatoria per le opere eseguite da soggetti condannati con sentenza definitiva, per alcuni delitti (tra cui quello di associazione mafiosa).

Un’ulteriore modifica è volta a precisare che il contributo ai soggetti danneggiati dal sisma comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono.

 

Definizione delle istanze di condono pendenti in base alle norme del “primo” condono edilizio (comma 1)

Il comma 1 dispone, nella finalità di dare attuazione alle disposizioni del capo III del presente decreto-legge, che i Comuni colpiti dal sisma di Ischia del 21 agosto 2017 - individuati all’art. 17, comma 1 - definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma, che siano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Si fa notare che nel testo originario del decreto-legge la finalità indicata è quella di dare attuazione alle disposizioni del medesimo decreto, ma ovviamente la disposizione riguarda i soli immobili dell’isola di Ischia e quindi, in sede di coordinamento formale, il comma 1 è stato modificato al fine di chiarire che la finalità è quella di attuare le disposizioni “del presente capo”, cioè del capo III che disciplina appunto gli “interventi nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017”.

 

La norma definisce l'ambito di applicazione della previsione alle istanze di condono presentate ai sensi delle sanatorie edilizie finora varate e contenute nei seguenti provvedimenti:

·     L. 47/1985 (con cui è stato disciplinato, dalle disposizioni di cui ai capi IV e V, il c.d. primo condono edilizio);

·     L. 724/1994 (con cui è stato disciplinato, dall’art. 39, il c.d. secondo condono edilizio);

·     D.L. 269/2003 (con cui all’art. 32 è stato disciplinato il c.d. terzo condono edilizio)

 

Si valuti l’opportunità, con riferimento alle normative richiamate, di indicare le specifiche disposizioni in rilievo (ad esempio, l’art. 32 del D.L. 269/2003) considerato il carattere eterogeneo del contenuto del provvedimento cui è fatto rinvio.

 

Per la definizione delle istanze, trova esclusiva applicazione la disciplina del “primo” condono edilizio, cioè quelle dettate dai capi IV e V della L. 47/1985.

 

La disciplina del “primo” condono edilizio

Tra le disposizioni contenute nei citati capi IV e V (artt. 31-52) si ricordano in particolare quelle dettate dagli articoli 31, 32 e 33.

L’art. 31 individua le opere per le quali è possibile presentare istanza di sanatoria in quelle ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite:

a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;

b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.

 

Lo stesso articolo ha disposto, tra l’altro, che si intendono “ultimati” gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente.

 

L’art. 32 della L. 47/1985 disciplina la sanabilità delle opere costruite su aree sottoposte a vincolo, disponendo, tra l’altro, che il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2% delle misure prescritte.

In base al comma 2 dell’art. 32, sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:

a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), e successive modificazioni, e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico dell’edilizia), quando possano essere collaudate secondo il disposto del successivo art. 35;

b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;

c) in contrasto con la disciplina delle distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.

 

L’art. 33 della medesima legge 47/1985 disciplina invece le opere non suscettibili di sanatoria, stabilendo, tra l’altro, che sono tali le opere in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima dell’esecuzione delle opere stesse:

a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;

b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;

c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;

d) ogni altro vincolo che comporti l’inedificabilità delle aree.

 

Sono altresì escluse dalla sanatoria, sempre in base all’art. 33, le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (le disposizioni di tale legge, recante “Tutela delle cose d'interesse artistico e storico”, oggi abrogate, si ritrovano nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004), e che non siano compatibili con la tutela medesima.

 

 

Ulteriori norme applicabili per la definizione delle istanze di cui al “terzo” condono edilizio (comma 1-bis)

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, disciplina la definizione delle istanze presentate ai sensi del D.L. 269/2003 (c.d. terzo condono edilizio), prevedendo che le stesse siano definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.

Lo stesso comma dispone che per le medesime procedure definitorie trovano comunque applicazione le seguenti norme dell’art. 32 del D.L. 269/2003:

·     quelle del comma 17 che prevede che, nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'art. 32 della L. 47/1985, la disponibilità alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato è subordinata al parere favorevole da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.

Si ricorda che l’art. 32 della L. 47/1985 dispone, al comma 1, che il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Il successivo comma 4 dispone che ai fini dell'acquisizione del citato parere si tiene apposita conferenza di servizi e che il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

Il comma 5 dispone inoltre che per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione.

·     e quelle della lettera a) del comma 27, che esclude la sanatoria delle opere eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di di cui agli artt. 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto.

I delitti citati riguardano l’associazione di tipo mafioso (art. 416-bis), il riciclaggio (art. 648-bis) e l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter).

Si fa notare che il comma 27 prevede numerosi altri casi di esclusione della sanatoria che, in estrema sintesi, non è ammessa qualora:

b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico;

c) non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell'area di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalità e condizioni di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;

d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante;

f) insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco;

g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico.

 

Conferenza dei servizi per la definizione delle istanze (comma 2)

Il comma 2 stabilisce che i comuni colpiti dal sisma in questione provvedono, anche mediante l’indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all’esame delle predette istanze di condono, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato aggiunto un periodo volto a stabilire che, entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all’art. 32 del D.L. 269/2003.

Si ricorda che l’art. 32 citato dispone, tra l’altro, che il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il parere non è però richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2% delle misure prescritte.

 

Effetti del procedimento di sanatoria sulla concessione dei contributi (comma 3)

In base al primo periodo del comma 3, il procedimento per la concessione dei contributi previsti dal capo III del presente decreto è sospeso nelle more dell’esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all’accoglimento delle istanze.

Si fa notare che nel testo originario del decreto-legge si fa riferimento ai contributi previsti dal presente decreto, ma ovviamente la disposizione riguarda i soli contributi previsti per la ricostruzione nei territori dell’isola di Ischia e quindi, in sede di coordinamento formale, il comma in esame è stato modificato al fine di riferire la disposizione al “presente capo”, cioè al capo III che disciplina appunto gli “interventi nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017”.

 

Il secondo periodo del comma 3, inserito nel corso dell’esame in sede referente, dispone che il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono.

 

 

Si ricorda, infine, che sulla sanatoria di eventuali abusi e sulla chiusura delle pratiche di condono pendenti è di recente intervenuto, con riferimento agli immobili danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, anche il D.L. 55/2018, che ha previsto:

-          una disciplina finalizzata alla sanatoria degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell'edificio e realizzati, prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o in difformità da essa, sugli edifici privati collocati nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione e danneggiati dagli eventi stessi (art. 1-sexies, commi 1-5). Tale disposizione è novellata dall’art. 39-ter del presente decreto-legge;

-          la semplificazione delle modalità per la certificazione di idoneità sismica necessaria per la chiusura delle pratiche relative ai tre condoni edilizi (legge 47/85, legge 724/94, e legge 269/03) ancora in corso, al fine di accelerare l'iter per la realizzazione degli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici (art. 1-sexies, commi 6-8);

-          la deroga alla disciplina sulle distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati, per consentire la demolizione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, anche all'interno della fascia di rispetto stradale, a condizione che la ricostruzione non crei pregiudizio per la sicurezza stradale e sia comunque rispettata la distanza minima dalla strada non inferiore a quella esistente. La deroga è rilasciata in sede di conferenza di servizi dall'ente proprietario della strada (art. 1-quater).

Si segnala inoltre che il citato art. 1-sexies del D.L. 55/2018, al comma 3, ha previsto, nei casi di domanda di sanatoria in relazione a fattispecie di abuso edilizio e difformità, che il tecnico incaricato rediga una "valutazione della sicurezza" in base alle vigenti norme tecniche per le costruzioni (emanate ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo, accertando, altresì, con apposita relazione asseverata "che le difformità strutturali non abbiano causato in via esclusiva il danneggiamento dell'edificio".

 

 

 


 

Articolo 26
(Ricostruzione pubblica)

 

 

L'articolo 26 – non modificato durante l’esame in sede referente – reca norme per la ricostruzione pubblica, demandando a provvedimenti del Commissario di disciplinare il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per gli interventi individuati. Con atti del Commissario si provvede a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche e delle chiese e edifici di culto, piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili, un piano dei beni culturali e un piano di interventi sui dissesti idrogeologici. Il Commissario può individuare, con motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici di Ischia. Si dettano norme per le procedure di affidamento in base al codice dei contratti pubblici, prevedendosi poi l'erogazione in via diretta dei contributi e delle spese per l'assistenza alla popolazione, i cui criteri e modalità attuative sono demandati a provvedimenti del Commissario straordinario, adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si dettano infine norme per il monitoraggio dei finanziamenti.

 

 

Il comma 1 demanda a provvedimenti del Commissario di disciplinare il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per i seguenti interventi:

-   la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti

-   gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture

-   nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio), la verifica dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (c.d. interesse culturale), è effettuata, d’ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo, al fine di assicurare uniformità di valutazione. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta. Per le cose di cui all’art. 10, comma 1, del Codice ( vale a dire cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti), che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, vige la presunzione di interesse culturale – e le stesse sono sottoposte pertanto alle disposizioni di tutela – fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica. In caso di accertamento positivo dell’interesse culturale, i beni continuano ad essere soggetti alle disposizioni di tutela, mentre, nel caso di verifica con esito negativo, vengono esclusi dall’applicazione di tale disciplina.

 

Tali interventi devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture.

Il finanziamento degli interventi avviene attraverso la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni, effettuata dal Commissario.

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera c) del decreto-legge il Commissario straordinario opera la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni e determina, di concerto con la Regione Campania, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo degli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi fronte, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate.

 

In base al comma 2, con l'indicata finalità di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, sempre con atti del Commissario si provvede a predisporre e approvare:

a)     un piano delle opere pubbliche e delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; tale piano quantifica il danno prevedendo il relativo finanziamento in base alle risorse disponibili;

b)    piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili, che sono predisposti sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; la lettera indica l'obiettivo del regolare svolgimento fin dall’anno scolastico 2018-2019, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, stabilendo in ogni caso il vincolo dell'assenza di incremento della spesa di personale.

Si prevede anche il possibile utilizzo di contratti di locazione di immobili privati, nei Comuni colpiti dal sisma di Ischia indicati all'articolo 17 del testo, ponendosi un limite di spesa di 250 mila euro annui.

c)     un piano dei beni culturali, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

Si ricorda che con direttiva Mibact 23 aprile 2015 (GU n. 169 del 23 luglio 2015) – di aggiornamento della direttiva 12 dicembre 2013 – sono state definite le procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali. Ai sensi della stessa direttiva, la struttura operativa per il monitoraggio e il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da calamità naturali è articolata in una Unità di coordinamento nazionale UCCN-MIBAC, che opera presso il Segretariato generale, e in Unità di coordinamento regionale UCCR-MIBAC, che operano presso i segretariati regionali del Ministero.

 

d) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture.

 

Il comma 3 stabilisce che il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici di Ischia. Tale individuazione può avvenire in sede di approvazione dei piani ovvero con apposito atto da parte del Commissario.

 

La realizzazione di tali interventi 'prioritari' costituisce - in base al dettato normativo - presupposto per l'applicazione della procedura negoziata senza bando.

 

L’articolo 63, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 disciplina la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, disponendo che, nei casi e nelle circostanze indicati nei commi da 2 a 5, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.

Si prevede, pertanto, che agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, per la ricostruzione, si applichino le norme riguardanti:

 -   il ricorso alla procedura negoziata senza bando, sulla base di un’adeguata motivazione, di cui all’articolo 63, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016;

 -   l’individuazione, nell’ambito della predetta procedura, degli operatori economici da consultare e la selezione di almeno cinque operatori economici, di cui all’articolo 63, comma 6, del citato Codice.

Si ricorda che l'articolo 63, al comma 2, per gli appalti di lavori, forniture e servizi, consente l’utilizzo di tale procedura:

    qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta;

    quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

    nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

 

Le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 63 del Codice riproducono le corrispondenti lettere del paragrafo 2 dell’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, che è stata recepita dal Codice dei contratti pubblici. Nel considerando 80) della direttiva, si sottolinea che “solo in situazioni eccezionali in cui l’estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice in questione che non sono ad essa imputabili rende impossibile il ricorso a una procedura regolare anche entro termini ridotti, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero, entro i limiti di quanto strettamente necessario, avere la possibilità di aggiudicare appalti con procedura negoziata senza previa pubblicazione. Ciò potrebbe verificarsi quando calamità naturali richiedono interventi immediati”.

Si ricorda infine che analoga disposizione è prevista, nell'ambito della normativa post sisma del Centro Italia, dall'articolo 14 del D.L. 189 del 2016, comma 3-bis, come inserito dall'art. 5, comma 1, lettera b), del D.L. 8 del 2017.

 

La disposizione prevede quindi che per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del Codice dei contratti pubblici.

Richiamando il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, si prevede che l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia prevista dall'articolo 29 del decreto-legge.

 In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia. Si dispone l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge, in materia di legalità e trasparenza.

 

L'art. 1, della legge n. 190 del 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", individua al comma 53 determinate attività imprenditoriali a rischio di infiltrazione mafiosa, per le quali l'informazione antimafia liberatoria deve essere acquisita - ai sensi del comma 52 dello stesso art. 1 - a prescindere dalle soglie di valore dei contratti stabilite dal codice delle leggi antimafia, attraverso consultazione, anche in via telematica, di un apposito elenco, istituito presso ogni prefettura, di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, operanti nei medesimi settori imprenditoriali. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede, la quale effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013 sono state definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dei predetti elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

 

 

I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell’articolo 77 del Codice dei contratti pubblici.

 

Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) ha infatti previsto che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Essa è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a. - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali indicati, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. L'individuazione da parte delle stazioni appaltanti avviene mediante pubblico sorteggio comunque nel rispetto del principio di rotazione, previa comunicazione all'ANAC.

La stazione appaltante può poi, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58. Specifiche norme valgono per la composizione in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo. Sono inoltre dettate norme sulle incompatibilità (co. 4-6) e sulle modalità di nomina (co. 7-9). Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante, mentre i dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

 

Il comma 4 incarica dell'espletamento delle procedure di gara la Regione Campania e gli enti locali nella regione che siano a tal fine individuati dalla Regione stessa, relativamente agli immobili di loro proprietà e previa specifica intesa. La norma pone il limite delle risorse disponibili e prevede la previa approvazione da parte del Commissario straordinario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di contabilità speciale.

Il comma ricalca in larga parte quanto previsto, nell'ambito del D.L. 189/2016 adottato dopo il sisma del Centro Italia, per la ricostruzione pubblica. L'art. 14, co 3-quater (inserito dall'art. 18-octies, comma 1, lett. b), del D.L. n. 8/2017 come convertito) prevede infatti che le Regioni interessate dal sisma del centro italia, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, 'quali stazioni appaltanti', procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Presidente della Regione, in qualità di vice commissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse della relativa contabilità speciale, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà.

 

Si valuti l’opportunità di chiarire nel comma 4 che gli enti indicati procedono all'attività prevista in qualità di stazioni appaltanti.

 

Il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico delle risorse di contabilità speciale di cui all'articolo 19, e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico (comma 5).

 

In base al comma 6, i soggetti attuatori (di cui all’articolo 27 del decreto-legge) oppure i Comuni interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario, sulla base delle priorità stabilite dal Commissario stesso e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali (di cui al comma 2, lettere a) e c della norma in esame).

 

Il comma 7 consente ai soggetti attuatori e ai comuni interessati di procedere all'affidamento di incarichi, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, ad uno o più degli operatori economici - indicati all'articolo 46 del Codice dei contratti pubblici - per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Si prevede che ciò avvenga in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario.

L'affidamento degli incarichi in questione è consentito solo:

Ø in caso di indisponibilità di personale in possesso della necessaria professionalità

Ø e, per importi inferiori a quelli previsti dalle soglie di rilevanza europea, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti.

Si ricorda che l'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fissa le soglie di rilevanza comunitaria in:

a)  euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III al Codice; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;

c)  euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

a)  euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;

b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

c)  euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX

 

La norma specifica che restano ferme le previsioni dell'articolo 24 del Codice dei contratti pubblici, in materia di progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici per i lavori pubblici.

 

Nel dettaglio, l’art. 24 del D.Lgs 50/2016 prevede in particolare che le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

a)  dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende, sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;

c)  dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

d) dai soggetti di cui all'articolo 46 che elenca gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

 

 

Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti previsti e verificata la congruità economica degli stessi, approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo (comma 8).

 

Si prevede l'erogazione in via diretta per i contributi previsti dalla disposizione in esame, nonché per le spese per l'assistenza alla popolazione (comma 9).

I criteri e le modalità attuative di tale previsione sono definiti dal Commissario straordinario con propri provvedimenti, adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze (comma 11).

 

Il monitoraggio dei finanziamenti avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (comma 10).

 

Si ricorda che il citato D. Lgs. reca l'attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009, e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (art. 1, comma 1). Il decreto introduce nuovi obblighi informativi, e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all’autorità di vigilanza. E' prevista l’istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti all’intero processo realizzativo dell’opera, con obbligo, tra l’altro, di subordinare l’erogazione dei finanziamenti pubblici all’effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 5), che è stato emanato in data 26 febbraio 2013 e pubblicato nella G.U. 5 marzo 2013, n. 54.

Si prevedono, nel dettaglio, disposizioni in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, recando una serie di disposizioni su comunicazione dei dati, natura delle informazioni e definizione set informativo nonché modalità e regole di trasmissione dei dati. Sono contenute altresì norme sui titolari delle banche dati, già esistenti, e sulla disponibilità dei dati, nonché sulla trasmissione dei dati di partenariato pubblico-privato.

Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009, denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».

L’art. 4 del D.lgs. n. 229/2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell'opera.

Le risorse destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche, sono unitariamente considerate, per ciascuna Amministrazione, come facenti parte di due fondi distinti, rispettivamente, denominati «Fondo progetti» e «Fondo opere».

 


 

Articolo 27
(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche
e ai beni culturali)

 

 

La disposizione – che non ha subìto modifiche durante l’esame in sede referente – individua i soggetti attuatori degli interventi per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, in materia di ricostruzione pubblica.

 

La norma indica quali soggetti attuatori degli interventi per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, in materia di ricostruzione pubblica:

a) la Regione Campania;

b) il Ministero dei beni e delle attività culturali;

c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) l'Agenzia del demanio;

e) i Comuni;

f)  il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

g) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture viarie;

h) la Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 

Rispetto alle previsioni in analoga materia adottate con riferimento al sisma del centro Italia, si segnala che la disposizione inserisce i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture viarie (lett. g).

L'art. 15 del D.L. 189 del 2016, adottato per il sisma di Amatrice, oggetto di successive novelle, da ultimo con l'art. 011 del D.L. n. 55 del 2018, individua quali Soggetti attuatori per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali: a) le Regioni interessate, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l'Agenzia del demanio; e) le Diocesi e i Comuni, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici.

 


 

Articolo 28
(Contributi ai privati e alle attività produttive per i beni mobili danneggiati)

 

 

L'articolo 28 – cui non sono state apportate modifiche in sede referente – prevede la possibilità di assegnare un contributo in caso di distruzione o danneggiamento grave di        beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici e di beni mobili registrati.

 

Il comma 1 prevede la possibilità di assegnare un contributo in caso di distruzione o danneggiamento grave di:

Ø beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici

Ø e di beni mobili registrati.

 

Sotto il profilo della formulazione del testo, si valuti l’opportunità di chiarire che anche per l’assegnazione di contributi in caso di distruzione o danneggiamento di beni mobili registrati occorre il necessario nesso di causalità tra il danno e l'evento sismico del 21 agosto 2017.

 

Si rinvia a modalità e criteri da definire con provvedimenti del Commissario straordinario.

 

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 del decreto-legge, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di "atti di carattere generale e di indirizzo".

 

La norma in esame dispone si provveda nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica residente o attività produttiva con sede operativa nei Comuni di Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, come risultante (rispettivamente) dallo stato di famiglia e dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio agricoltura ed artigianato o all’albo professionale alla data del 21 agosto 2017.

 

Si specifica che, in ogni caso, per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario.

 

Il comma 2 dispone che le disposizioni del comma 1 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall'articolo 50 in materia di aiuti per calamità naturali.

 

Il regolamento (UE) 651/2014 dichiara alcune tipologie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. Si ricorda che tali articoli disciplinano la materia degli aiuti di stato. In particolare, l'articolo 107 stabilisce che, salvo deroghe, sono incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, che falsifichino o minaccino di falsificare la concorrenza (par. 1). Tra le deroghe previste (al par. 2), quelle che riguardano gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali (par. 2 lett.b)). L'articolo 108 stabilisce per gli Stati membri un obbligo di notifica alla Commissione europea per tutti i progetti diretti ad istituire o a modificare aiuti di Stato. La Commissione provvede quindi ad esaminare tali progetti e ad autorizzarli (o non autorizzarli, in base ad una precisa procedura). Tuttavia, l'articolo 108 al par. 3 prevede che quest'ultima possa adottare regolamenti di esenzione per determinate categorie di aiuti di stato che possono essere considerati compatibili ex ante con il mercato interno e quindi non soggetti all'obbligo di notifica da parte degli Stati membri e alla previa autorizzazione della Commissione europea. Tale dispensa deve essere stabilita dal Consiglio dell'Ue ai sensi dell'articolo 109 del TFUE, in base al quale il Consiglio adotta regolamenti sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE e stabilisce le categorie di aiuti dispensati dalla procedura di cui all'articolo 108, par. 3.

Il richiamato articolo 50 del regolamento (ue) di esenzione n. 651 reca disposizioni riguardanti gli aiuti destinati a ovviare i danni arrecati da determinate calamità naturali. Nello specifico dichiara compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, par.2, lett. b) ed esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, par. 3, gli aiuti di stato destinati ad ovviare i danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale. Fissa inoltre alcune condizioni per la concessione dei suddetti aiuti (riconoscimento formale del carattere di calamità naturale dell'evento da parte delle autorità pubbliche dello Stato membro ed esistenza di un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa). Prevede quindi che i regimi di aiuti siano adottati entro tre anni dal verificarsi della calamità e che gli aiuti relativi a tali regimi siano concessi entro quattro anni dall'evento calamitoso. Specifica poi le tipologie di costi ammissibili, che sono i costi dei danni subiti a causa dell'evento. Tali danni sono distinti in danni materiali (ad esempio ad immobili, attrezzature, macchinari) e perdita di reddito totale o parziale da parte dell'impresa, per un periodo massimo di 6 mesi dalla data dell'evento. In entrambi i casi l'articolo provvede a fissare le modalità di calcolo ai fini della quantificazione dei danni. Infine, sancisce una copertura massima per l'aiuto e per tutti gli altri pagamenti ricevuti a seguito dei danni (non oltre il 100% dei costi ammissibili).

 


 

Articolo 29
(Legalità e trasparenza)

 

 

L'articolo 29 dispone l'applicazione delle disposizioni adottate in relazione agli eventi sismici nel Centro Italia in materia di legalità e trasparenza, estendendo quindi alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma di Ischia il presidio di legalità che era stato introdotto per la ricostruzione del centro Italia, con l'obbligo di iscrizione ad una specifica Anagrafe delle imprese che intendono realizzare gli interventi di ricostruzione. In sede referente l’articolo è stato integrato al fine di disciplinare la trasparenza e la pubblicità degli atti di competenza del Commissario straordinario.

 

 

Il comma 1 dispone l'applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 (adottato in relazione agli eventi sismici nel Centro Italia) in materia di legalità e trasparenza, estendendo quindi alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma di Ischia il presidio di legalità che era stato introdotto per la ricostruzione del Centro Italia, con l'obbligo di iscrizione ad una specifica Anagrafe delle imprese che intendono realizzare gli interventi di ricostruzione.

 

La norma in esame prevede che il Commissario straordinario si avvale della Struttura di cui al citato articolo 30 e dell’Anagrafe ivi prevista.

 

La finalità viene individuata nello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione ed al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata sia nell’affidamento sia nell'esecuzione dei contratti pubblici e privati con contribuzione pubblica, che abbiano ad oggetto lavori, servizi e forniture per la ricostruzione nei Comuni colpiti.

 

Si valuti l’opportunità di fare riferimento non ai Comuni "di cui all'articolo 1", bensì ai Comuni come individuati dall'articolo 17 del decreto-legge.

 

Si ricorda che l'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 ha istituito un'apposita Struttura di missione, presso il Ministero dell'Interno, preposta al coordinamento delle attività volte alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione a seguito degli eventi sismici dell'Italia centrale, recando poi la disciplina della cosiddetta Anagrafe antimafia degli esecutori, creata al fine di assicurare che gli operatori economici che intendono partecipare gli interventi di ricostruzione non siano soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

 

 

Più nel dettaglio, l’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ed oggetto di successive novelle, ha previsto, con le medesime finalità indicate nella norma qui in esame, l'istituzione, nell'ambito del Ministero dell'interno, di una apposita Struttura di missione diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione.

La Struttura, in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio, da parte della stessa Struttura, dell'informazione antimafia per i contratti indicati di qualunque valore o importo e assicura, con competenza funzionale ed esclusiva, il coordinamento in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle Province interessate dagli eventi sismici, in base alla norma istitutiva. In materia di Anagrafe Antimafia, si ricorda che in base all’articolo 30, comma 6, del D.L. 189/2016, costituisce condizione necessaria per l’iscrizione nell'Anagrafe che siano state concluse con esito liberatorio le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del c.d. codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite per contratti, subappalti o subcontratti di qualsiasi importo o valore connessi agli interventi. Tali verifiche, ai sensi del comma 2 dell'articolo 30, sono effettuate dalla citata Struttura di missione, competente, come detto, a rilasciare l'informazione antimafia in deroga allo stesso art. 90.

In estrema sintesi, le disposizioni del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 prevedono che determinati soggetti (tra i quali enti pubblici, stazioni appaltanti, società in controllo pubblico) conseguano l'informazione antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'interno.

L'art. 30, al co. 4, novellato dal D.L. n. 8 del 2017, prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, è costituita un'apposita sezione specializzata del comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (nuovo codice degli appalti), con compiti di monitoraggio, nei Comuni indicati, delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività di ricostruzione; detta sezione è composta da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della programmazione economica e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, dell'Avvocatura dello Stato, della Procura generale della Corte dei conti, nonché dal Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione o suo delegato. Ai sensi della lettera b), sono individuate, altresì, le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della Struttura, ai relativi oneri finanziari provvedendosi per 1 milione di euro a valere sul Fondo di indicato, cui si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

 

In base al comma 6 della norma, gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio.

Con il D.L. n. 8 del 2017 si è intervenuti in ordine al cosiddetto presidio di legalità rafforzato, prevedendo che:

- tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe;

- resta ferma la necessità del rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto Codice degli appalti) oltre al rispetto degli ulteriori requisiti eventualmente previsti dal bando di gara o dalla lettera di invito.

Sono state altresì introdotte alcune disposizioni volte a ridurre i tempi necessari per i controlli, prevedendosi che:

- qualora al momento dell'aggiudicazione - disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute;

- a tal fine, si prevede che le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri.

 

Il comma 7 dell'articolo 30, anch'esso novellato dal D.L. 8 del 2017, ha visto ampliata la sfera dell'iscrizione di diritto all'Anagrafe, segnatamente prevedendosi che siano iscritti di diritto nell'Anagrafe gli operatori economici che risultino iscritti - non solo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 189, come originariamente previsto dal decreto medesimo - bensì anche 'in data successiva', in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, previa presentazione della relativa domanda.

 

La normativa indica (co. 8 dell'art. 30 citato) i dati riportati nell'Anagrafe, quali:

a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo;

b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o gestionale;

c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie;

d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento finanziario o sul monitoraggio finanziario;

e) le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attività di cantiere definite dalla Struttura in conformità alle linee guida del comitato.

Sono previste norme per favorire la tempestività delle verifiche, con le risorse strumentali allocate presso la Struttura e un regime di accessibilità dei dati dal GICERIC, dalla Direzione investigativa Antimafia e dall'Autorità nazionale anticorruzione.

L'iscrizione nell'Anagrafe ha validità di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validità dell'iscrizione medesima.

Nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe riguarda un operatore economico titolare di un contratto, di un subappalto o di un subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura ne dà immediata notizia al committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione della clausola automatica di risoluzione. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni degli assetti societari o gestionali previsto dalla normativa è assolto mediante comunicazione al prefetto responsabile della Struttura.

Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si applicano le disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti, prevedendosi poi, per la realizzazione di interventi pubblici di particolare rilievo, la possibile sottoposizione di tali interventi alle disposizioni in materia di monitoraggio finanziario indicate, risultando comunque sempre competente all'applicazione delle eventuali sanzioni il prefetto responsabile della Struttura.

L'art 30 prevede poi (co. 14) che in caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'affidatario di lavori, servizi o forniture nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa indicata, il contratto di appalto si intende risolto di diritto e la Struttura dispone l'esclusione dell'impresa dall'Anagrafe. La stessa disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario; in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli relativamente al contratto di appalto per affidamento di lavori, servizi o forniture di cui sopra.

Inoltre, si stabilisce, tenuto conto del fatto che gli interventi e le iniziative per il risanamento ambientale delle aree ricomprese nei siti di interesse nazionale nonché delle aree di rilevante interesse nazionale indicate comportano di regola l'esecuzione delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, che le stazioni appaltanti possono prevedere che la partecipazione alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture connessi ad interventi per il risanamento ambientale delle medesime aree e la sottoscrizione di contratti e subcontratti per la relativa esecuzione siano riservate ai soli operatori economici iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 1, comma 52 della legge n. 190 del 2012.

 

Si segnala che in data 28 dicembre 2016 è stato sottoscritto, dal Commissario del Governo per la ricostruzione del centro Italia, l'ANAC e Invitalia, l'Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma.

 

 

Il comma 2 dispone che si provveda con le risorse previste a legislazione vigente.

 

Il comma 2-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, prevede che agli atti di competenza del Commissario straordinario si applicano le disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti dettate dall’art. 36 del D.L. 189/2016.

L’art. 36 del D.L. 189/2016 dispone che tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di collaboratori e consulenti, alla predisposizione dell'elenco speciale dei professionisti abilitati, nonché alle relative iscrizioni ed esclusioni, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata (ove non considerati riservati o secretati ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016), sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del commissariato straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 33/2013 (di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto D. Lgs. n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 2016 (tra i quali, in particolare, rientrano gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati o secretati).


 

Articolo 30
(Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria)

 

 

L'articolo 30 reca disposizioni in ordine alla qualificazione degli operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria. Si fissano i requisiti per l'affidamento di incarichi sia di progettazione che di direzione dei lavori funzionali alla ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati, prevedendo altresì disposizioni sui contributi finanziari pubblici alla ricostruzione privata.

 

Il comma 1 fissa i requisiti per l'affidamento, da parte di privati, di incarichi sia di progettazione che di direzione dei lavori funzionali alla ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati, mentre il comma 2 interessa esclusivamente i direttori dei lavori.

Si ricorda che, ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), articolo 3, comma 1, lettera p), si definisce operatore economico una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

 

Il comma 1, per i suddetti incarichi di progettazione e direzione dei lavori, individua i soggetti cui essi possono essere affidati dai privati richiamandosi all'articolo 46 del Codice dei contratti pubblici e ponendo condizioni aggiuntive.

 

Il citato articolo 46 del Codice dei contratti pubblici ammette a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria le seguenti categorie di soggetti:

-        i prestatori di servizi di ingegneria e architettura, intendendo con ciò professionisti singoli, associati, società tra professionisti, società di ingegneria, consorzi, i GEIE (Gruppi Europei di Interesse Economico), i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti. Tra questi servizi rientrano anche attività tecnico-amministrative, studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici (per questi ultimi interventi, sono ammessi i restauratori qualificati di beni culturali);

-        le società di professionisti, vale a dire le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi, nelle forme delle società di persone ovvero nella forma di società cooperativa, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

-        società di ingegneria, ossia società di capitali che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

-        prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV (Common Procurement Vocabulary) stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

-        raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui sopra;

-        consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura

 

I requisiti ulteriori indicati dal comma 1 dell'articolo 30 consistono nel:

·       possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità;

·       e nel non avere violato norme contributive e previdenziali ostative al rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

In proposito, si rileva che la nozione di adeguati livelli di affidabilità e professionalità appare formulata in termini generici non risultando individuati parametri di riferimento né i soggetti titolati a valutare il possesso o meno del requisito per l'affidamento degli incarichi.

Il DURC, entrato in vigore il 2 gennaio 2006, è un certificato che attesta contestualmente la regolarità contributiva di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili. Le imprese, le aziende e le società ne hanno bisogno per partecipare a gare di appalto e subappalto di lavori pubblici. E' necessario anche per stipulare contratti, stati di avanzamento lavori, per le liquidazioni finali e altro ancora. Il DURC ha una validità di 120 giorni.  

 

Il comma 2 vieta l'affidamento della direzione dei lavori a chi abbia in corso o abbia avuto nei tre anni precedenti rapporti non episodici con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto (dunque, non solo con l'impresa che vince la selezione). Il divieto vale sia per rapporti professionali, sia per rapporti familiari e personali. A tale riguardo, il comma fornisce indicazioni circa i rapporti non episodici vietati di tipo professionale, menzionando quelli di legale rappresentante, titolare, socio e direttore tecnico.

 

Costituiscono cause di impedimento al ruolo di Direttore lavori, inoltre, i rapporti familiari e personali; ai sensi del comma, si tratta dei rapporti di coniugio, di parentela, di affinità, ovvero di rapporti rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 76/2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) con il titolare o con chiunque rivesta cariche societarie nelle società partecipanti alla selezione. L'assenza di rapporti vietati è dichiarata dal direttore mediante autocertificazione al committente, della quale si trasmette copia agli uffici speciali per la ricostruzione. E' contemplata la possibilità di controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni, che saranno effettuati dalla struttura commissariale.

Il comma 3 disciplina l'entità dei contributi per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata. Il contributo, che è a carico del Commissario straordinario, risulta stabilito in percentuale con i limiti massimi:

·     per i lavori di importo inferiore a 500mila euro, la percentuale potrà arrivare fino al 12,5%;

·     per i lavori di importo superiore compreso tra la soglia di 500mila euro ed un tetto di due milioni di euro scenderà al 10%;

·     per importi oltre i due milioni di euro, sarà del 7,5%.

Le suddette percentuali dei contributi sono al netto di Iva e contributi previdenziali. Si fa riferimento a una graduazione che tenga conto della tipologia di prestazione tecnica e dell'importo dei lavori. L'individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi sono rinviate a provvedimenti del Commissario.

Per le due fasce di importi inferiori a due milioni di euro, la norma esplicita che i contributi resteranno comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19 del presente decreto-legge.

 

Inoltre, il comma 3 prevede la possibilità di contributi aggiuntivi per le sole indagini e prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2%, di nuovo al netto di IVA e contributi previdenziali, mediante appositi provvedimenti del Commissario.

 

Il comma 4 verte sulle assunzioni degli incarichi per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali. Il comma assegna a futuri provvedimenti commissariali il compito di fissare una soglia massima di assunzione degli incarichi. La soglia massima sarà determinata tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai soggetti di cui al comma 1 nella qualificazione.

 

Il comma 5, che si applica agli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli dell'articolo 22 (alla cui scheda si rinvia) è finalizzato ad evitare concentrazioni di incarichi non giustificate da ragioni di organizzazione tecnico-professionale. A tale scopo, provvederà il Commissario straordinario mediante futuri suoi atti.

Il comma 5 non definisce quindi i criteri per valutare i motivi delle concentrazioni di incarichi demandandone l'individuazione al Commissario.

 

Il comma 6 riguarda la procedura per l'affidamento degli incarichi di progettazione per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria e prevede – a seguito di una modifica introdotta nel corso dell’esame in sede referente – che le procedure per l'affidamento di tali incarichi di progettazione siano negoziate con almeno cinque soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 (ossia tutti gli operatori economici per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, ivi incluse quindi, oltre ai professionisti singoli, anche le società di professionisti, le società di ingegneria e gli altri soggetti indicati dalla citata disposizione).

 

In linea generale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, le suddette soglie di rilevanza comunitaria degli importi sono le seguenti:

a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali, ma se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti determinati prodotti (menzionati nell'allegato VIII del Codice dei contratti pubblici);

c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, tale soglia che si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali operanti nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX (di nuovo, al Codice dei contratti pubblici).

Peraltro, l'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, al comma 2, determina le soglie di rilevanza nei settori speciali, nella maniera seguente:

a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;

b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX (al Codice dei contratti pubblici).

 

Gli oneri connessi all'affidamento degli incarichi di progettazione saranno a carico delle risorse della contabilità speciale (di cui all'articolo 19 del decreto-legge, cui si rinvia), ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo.

 

L'art. 23, comma 11, del Codice dei contratti pubblici stabilisce che gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.


 

Articolo 31
(Struttura del Commissario straordinario)

 

 

L'articolo 31 – che non è stato modificato nel corso dell’esame in sede referentemette a disposizione del Commissario straordinario una struttura di personale, delineando la composizione della struttura e disciplinando il trattamento economico e giuridico spettante a coloro che ne faranno parte; si pongono limiti massimi di spesa. Ai sensi del comma 2 dell'articolo in commento, la nuova struttura è posta alle dirette dipendenze del Commissario. La struttura è distinta dall'Unità tecnico-amministrativa della quale il Commissario può avvalersi in base all'articolo 18, comma 4 (cui si rinvia). 

 

Il comma 1 dell'articolo 31 stabilisce la piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile del Commissario straordinario in relazione alle risorse a lui assegnate e attribuisce al Commissario il potere di disciplinare l'articolazione interna della struttura in questione. Tale articolazione potrà consistere anche nella creazione di aree e unità organizzative in relazione alle specificità funzionali e di competenza. Il Commissario disciplinerà l'articolazione della struttura mediante propri atti.

 

Il comma 2 riguarda le sedi e le dotazioni organiche di personale della nuova struttura di cui il Commissario si avvarrà. La struttura, i cui oneri saranno mantenuti entro i limiti della contabilità speciale disciplinata dall'articolo 19 del decreto-legge sarà alle dirette dipendenze del Commissario.

Essa avrà tre sedi: una a Roma e due operative ubicate l'una a Napoli e l'altra nell'isola di Ischia. Quanto alla dotazione di risorse umane, è prevista la formazione di un contingente di un massimo di tredici unità, delle quali dodici non dirigenziali e una dirigenziale di livello non generale. Le suddette tredici unità saranno scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche, -con riferimento alla nozione di amministrazioni pubbliche recata dal decreto legislativo n. 165/2001, art. 1, comma 2 -, escludendo però il personale docente educativo nonché quello amministrativo tecnico ausiliario delle scuole.

Secondo il comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 riguardante l'organizzazione del Governo.

Inoltre, il Commissario ha facoltà di avvalersi di esperti, in numero massimo di tre.

Oltre agli esperti di cui al comma 2, l'articolo 31 prevede apporti di esperti, nell'ambito di un comitato, anche al comma 6.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire se gli esperti di cui al comma 2 siano soggetti diversi da quelli previsti nell'ambito del comma 6, anche al fine di definirne le rispettive funzioni.

 

In base al comma 2, gli esperti ivi previsti saranno nominati dal Commissario straordinario con proprio provvedimento, anche in deroga all'articolo 7 (Gestione delle risorse umane) del menzionato decreto legislativo 165/2001.

Tra le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 165/2001, alle quali dunque il Commissario potrà derogare nella nomina degli esperti, vi sono la previsione, al suo comma 6, che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possano conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione purché sussistano determinati presupposti di legittimità (indicati nel comma stesso) e, al comma  6-bis, che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. 

 

Il comma 3 definisce la posizione del personale chiamato ad entrare nella struttura alle dirette dipendenze del Commissario.

Il personale appartenente alla struttura alle dipendenze del Commissario sarà posto in posizione di comando, o di distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico fondamentale  spettante presso l'amministrazione di appartenenza. Sempre in materia di trattamento economico, il personale non dirigenziale della struttura riceverà il trattamento economico accessorio -compresa l'indennità di amministrazione- previsto per il personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Il comma 7, lettera a) prevede che il personale non dirigenziale della struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 17 abbia diritto a compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 30 ore mensili (effettivamente svolte).

Al comma 1 dell'articolo 17 si prevedono gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni dell'isola di Ischia, mentre al comma 3 si fa riferimento alla ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, all'uso di risorse finanziarie, progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari.

Il parametro dell'orario di lavoro è rappresentato dalle ore di servizio previste dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni di provenienza. In tutti casi, si prevede il rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro dettata dal decreto legislativo n. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro). 

Il dirigente della struttura, a sua volta, percepirà la retribuzione di posizione equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio, più un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato. L'indennità sostitutiva, che sarà fissata dal Commissario straordinario per mezzo di un suo provvedimento, in ogni caso non potrà superare il 50 per cento della retribuzione di posizione. Si fa presente che la lettera b) del comma 7, consente di attribuire al personale dirigenziale della struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 17 del decreto-legge in esame un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

 

Circa la ripartizione degli oneri dei trattamenti economici, l'ultimo periodo del comma 3 stabilisce che restino a carico delle amministrazioni di provenienza il trattamento fondamentale, mentre sia a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario la parte di oneri inerente al trattamento non fondamentale.           

 

Il comma 4 prescrive che le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 19 copriranno il funzionamento della struttura commissariale nonché i compensi spettanti agli esperti di cui al comma 2.

 

Ai sensi del comma 5, la medesima contabilità speciale farà fronte alle spese di viaggio, vitto e alloggio connesse agli spostamenti tra le sedi di Roma e quelle operative di Napoli e dell'isola di Ischia effettuate dal Commissario, dagli esperti e dai componenti della struttura commissariale. 

 

Il comma 6, concerne esperti di cui il Commissario straordinario può avvalersi nell'ambito di un comitato “tecnico scientifico”. A differenza di quanto si legge al comma 2, quindi, l'apporto degli esperti di cui al comma 6 pare espletarsi soltanto in forma collegiale di comitato e non a livello di singoli.

E' qui espressamente prescritto che debba trattarsi di esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria. Il Commissario straordinario regolerà mediante suoi provvedimenti la costituzione ed il funzionamento del comitato. Il numero degli esperti che comporranno il comitato non è precisato dalla disposizione in esame.

 

Ai componenti del comitato non è dovuta corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati, bensì soltanto eventuali rimborsi spese per missioni. Agli eventuali rimborsi spese si provvederà attingendo alle risorse di cui alla contabilità speciale prevista dall'articolo 19.        

L'ottavo comma pone limiti massimi di spesa per l'attuazione delle misure recate dall'articolo stesso, di euro 350mila per l'anno 2018 già in corso, e di 1 milione e 400 mila euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19.


 

Articolo 32
(Proroghe e sospensioni dei termini)

 

 

L’articolo 32 proroga ed estende l'ambito di applicazione di alcune agevolazioni introdotte dal decreto-legge n. 148 del 2017 e dalla legge di bilancio 2018 a favore dei comuni interessati dagli eventi sismici di Ischia del 21 agosto 2017. Le agevolazioni riguardano le imposte sui redditi, l'IMU, la TASI, la TARI, il rimborso di mutui contratti dai comuni, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti contratti dai privati, la facoltà di assunzione di personale in deroga ai vincoli assunzionali.

Nel corso dell’esame in sede referente, è stata introdotta una disposizione (nuovo comma 1-bis) che consente l’esenzione del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, con appositi provvedimenti adottati dalle rispettive autorità di settore. E’ stata altresì introdotta una disposizione (comma 7-bis) volta a prorogare al 31 dicembre 2019 l’operatività dell’Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) di cui può avvalersi il Commissario straordinario.

 

 

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legge n. 148 del 2017 al fine di prorogare all'anno di imposta 2019 l'esenzione - attualmente in vigore fino al 2018 - dalle imposte sui redditi dei fabbricati distrutti o inagibili ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 (sisma di Ischia). L'esenzione viene applicata anche ai fini del calcolo ISEE. Per i medesimi fabbricati, l'esenzione dall'IMU e dalla TASI - attualmente in vigore fino al 2018 - viene contestualmente prorogata all'anno di imposta 2020.

 

La tabella seguente, tratta dalla relazione tecnica allegata al decreto legge, riepiloga gli effetti finanziari complessivi del comma 1.

 

 

 

 

 

Il comma 1-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, consente l’esenzione del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, relativamente al periodo che va dall'ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero fino alla revoca delle medesime.

Tale esenzione potrà essere disposta, con appositi provvedimenti adottati dalle rispettive autorità di settore entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge di conversione.

Tali provvedimenti, secondo il comma in esame, individueranno anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Si fa notare che l’art. 48, comma 2, del D.L. 189/2016 ha previsto l’adozione di provvedimenti, da parte delle autorità di regolazione (dei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché dei settori delle assicurazioni e della telefonia), per la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma. L’operatività di tale misura è stata da ultimo differita fino al 1° gennaio 2020 dall’art. 2-bis, comma 24, del D.L. 148/2017[14].

Il successivo comma 25 ha previsto l’emanazione di appositi provvedimenti, da parte delle citate autorità di regolazione, per la rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi nonché per l’introduzione di agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni colpiti e, infine, anche per la previsione di esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una 'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza sindacale.

Si sottolinea che il comma in esame, nell’individuare le autorità di settore competenti all’emanazione dei citati provvedimenti di esenzione, rinvia all’art. 48, comma 2, del D.L. 189/2016, ove si fa riferimento anche al settore delle assicurazioni. Poiché però la norma in esame prevede espressamente esenzioni solo per il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, si valuti l’opportunità di un intervento volto a coordinare i due aspetti evidenziati.

Si ricorda che il comma 1-bis in commento risulta identico al comma 5-bis dell’art. 3 recante interventi relativi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova.

 

Il comma 2 rinvia a un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la definizione dei criteri e delle modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dalle proroghe disposte dal comma precedente. Il rimborso deve comunque contenersi entro il limite massimo complessivo di 1,43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

 

Il Decreto dei Ministri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze del 2 marzo 2018 ha disposto il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU e della TASI, riferito al secondo semestre 2017, derivante dal comma 5-ter del decreto-legge n. 148 del 2017, secondo l'articolazione riportata nella tabella seguente.

 

 

Con il comma 3 dell'articolo in esame si autorizza il Commissario straordinario a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici di Ischia un contributo di 1,5 milioni di euro per il 2018, da erogare nel 2019, e fino a un massimo di 4,5 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020, per sopperire ai maggiori oneri sostenuti per il servizio di smaltimento dei rifiuti. Le risorse sono tratte dalla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 17.

 

Il comma 4 estende alle rate in scadenza nel 2020 il differimento del pagamento dei mutui contratti dai comuni disposto dall'articolo 1, comma 733 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017). In base a tale norma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) ai comuni interessati dal terremoto di Ischia, e trasferiti al MEF in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 269 del 2003, era stato differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento.

 

L'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003 dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni con la denominazione di "Cassa depositi e prestiti società per azioni" (CDP S.p.A.). La CDP S.p.A. è subentrata nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2003 sono stati successivamente determinate le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A. disciplinata dal comma 8 del medesimo decreto-legge.

 

Gli oneri derivanti da tale comma sono quantificati dalla relazione tecnica in 0,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Di tali importi, la quota capitale ammonta a 0,19 milioni di euro per il 2020 e 0,20 milioni per il 2021, mentre la quota rimanente consiste negli interessi. Il profilo temporale degli oneri si estende al 2021 in quanto, come spiega la relazione tecnica, le rate in scadenza il 31 dicembre di ogni anno sono retrocesse dalla CDP al MEF nel mese di gennaio successivo alla scadenza.

 

Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2020 la sospensione, attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2018, del pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali inagibili in conseguenza degli eventi sismici di Ischia del 21 agosto 2017 e che abbiano trasmesso agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilità dell'immobile.

 

La sospensione in esame è stata prevista dall'articolo 1, comma 734, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017). I beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare, senza oneri aggiuntivi, tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio 2018, in capo alle banche e gli intermediari finanziari era posto l'obbligo di informare i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

 

Il comma 6 reca modifiche all'articolo 1, comma 752, della legge di bilancio 2018 finalizzate ad ampliare le facoltà di assunzione di personale dei comuni interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 al fine di assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività di ricostruzione. In particolare si consente di estendere la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato oltre quella di vigenza dello stato di emergenza, purché nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che fissa per i contratti di lavoro subordinato un termine di durata non superiore a dodici mesi, salva la possibilità di una durata superiore, ma non eccedente ventiquattro mesi, qualora ricorrano alcune condizioni; si raddoppia il numero di unità di personale che può essere assunto dal Comune di Lacco Ameno (da 4 a 8 unità) e dal Comune di Casamicciola Terme (da 6 a 12) per gli anni 2019 e 2020; si estende al Comune di Forio la facoltà di assumere personale nel limite di 4 unità per gli anni 2019 e 2020; si aumenta conseguentemente la stima dell'onere da 353.600 a 500.000 euro per l'anno 2018; si stima infine un onere pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

 

Il comma 7 individua le coperture finanziarie degli oneri derivanti dall'intero articolo nelle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi di cui all'articolo 19 del decreto in esame.

 

Il comma 7-bis, inserito durante l’esame in sede referente, proroga di un anno (vale a dire dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019) l’operatività dell’Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) istituita dall'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011.

Si tratta dell’unità istituita presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione della necessità di provvedere all'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare le problematiche inerenti alla frana verificatisi nel territorio di Montaguto, in provincia di Avellino, nonché di assicurare l'adempimento di alcuni dei compiti già posti in capo alle unità “stralcio” e “operativa” istituite (dall’art. 2 del D.L. 195/2009) per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania.

La proroga in esame interviene modificando il termine di operatività del 31 dicembre 2018 fissato, per l’UTA in questione, dalla lettera e) del comma 1120 della L. 205/2017.

Si fa notare che di tale UTA si può avvalere il Commissario straordinario in virtù del disposto dell’art. 18, comma 4, del presente decreto-legge.

 

 

 


 

Articolo 33
(Sospensione del pagamento del canone RAI)

 

 

L’articolo 33 prevede, per i territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, siti nell’isola di Ischia e interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, la sospensione  del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni (dalla data di entrata in vigore del decreto-legge) fino al 31 dicembre 2020 e il recupero delle somme oggetto di sospensione – senza applicazione di sanzioni e interessi – dal 1° gennaio 2021.

 

Si tratta della stessa sospensione di cui beneficiano i territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, disposta, da ultimo, dall’art. 1, co. 3-5, del D.L. 55/2018 (L. 89/2018), che, tuttavia, a differenza della disposizione in commento, ha anche previsto il rimborso – senza interessi – delle somme già versate a titolo di canone di abbonamento nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data della sua entrata in vigore.

 

In particolare, nello stabilire la sospensione indicata nei comuni di cui all’art. 17, fa riferimento al canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al R.D.L. 246/1938 (L. 880/1938), che riguarda sia gli utenti privati, sia gli abbonamenti per audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico.

 

Il R.D.L. 246/1938, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 153, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016), prevede, anzitutto, nel Titolo I (art. 1), che, in generale, chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento. Si stabilisce la presunzione di detenzione o di utenza di un apparecchio radioricevente in presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, nonché nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Tali presunzioni possono essere superate solo con specifica dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000. Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

Disposizioni specifiche sono poi previste, nel Titolo II (artt. 2-26), per gli utenti privati – per i quali, in particolare, si dispone che, per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica (art. 3, come novellato dall’art. 1, co. 153, lett. c), della L. 208/2015)  – e, nel titolo III (art. 27), per il canone dovuto per audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico.

 

Circa il recupero delle somme oggetto di sospensione, lo stesso comma 1 dispone che esse sono versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1º gennaio 2021.

 

Inoltre, si dispone che, in caso di insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate, ovvero dell'unica rata, si procede all'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati, nonché dei relativi interessi e sanzioni, e alla notifica della relativa cartella, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione.

L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale dell'istituto del ravvedimento operoso.

 

Si ricorda che il ravvedimento (art. 13 del d.lgs. 472/1997) consente di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

L’istituto è stato innovato profondamente dalla legge di stabilità per il 2015 (L. 190/2014) e, in misura minore, dal d.lgs. 158/2015 (recante la riforma del sistema sanzionatorio tributario in ossequio alla delega fiscale, c.d. decreto sanzioni). Nell'ottica di semplificazione del rapporto tra fisco e contribuenti, incentivando la compliance fiscale, il ravvedimento operoso è stato rimodulato attraverso un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per la sua applicazione: in sintesi, per effetto delle citate modifiche, il ravvedimento può essere utilizzato dal contribuente per regolarizzare le violazioni commesse fino alla scadenza dei termini di accertamento, con specifiche ed ulteriori riduzioni delle sanzioni, allo scopo di garantire una maggiore premialità al contribuente che si attivi tempestivamente.

 

Agli oneri derivanti dalla sospensione disposta – pari a € 100.000 per il 2018 e a € 900.000 annui per il 2019 e 2020 – si provvede ai sensi dell’art. 45 (v. infra).

 

 


 

Articolo 34
(Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria)

 

 

L’articolo 34 sospende nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 29 settembre 2018 - 31 dicembre 2020.

 

Non si fa comunque luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

L’articolo in esame, inoltre, stabilisce anche i termini per la regolarizzazione dei contributi sospesi, disponendo, più specificamente, che gli adempimenti e i pagamenti relativi ai richiamati contributi si effettuino entro il 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

E’ prevista, altresì, la possibilità di rateizzare il pagamento fino a un massimo di sessanta rate mensili (di pari importo), nel qual caso la regolarizzazione avviene a decorrere dal mese di febbraio 2021.

E’, inoltre, previsto che, su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta possa essere operata anche dal sostituto d'imposta.

Agli oneri derivanti dalla richiamata sospensione, pari a 6,5 milioni di euro per il 2018, 25 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020 si provvede ai sensi del successivo articolo 45 (alla cui scheda si rimanda).

Inoltre, ai richiamati oneri si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della L. 196/2009.

 

In sintesi, si sensi del comma 12 dell’articolo 17 della legge di contabilità pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi di spesa, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

I commi da 12-bis a 12-quater dell’articolo 17 dispongono una procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa. Si prevede a tal fine che il Ministro dell'economia, in attesa di successive misure correttive, provvede per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente; qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere, allo stesso si dovrà provvedere con DPCM, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa Gli schemi di entrambi di decreti vanno trasmessi alle Commissioni bilancio delle Camere, che si esprimono entro sette giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati. Qualora gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell’esercizio, il Ministro dell'economia assume tempestivamente (comma 13) le conseguenti iniziative legislative. Per gli esercizi successivi a quello in corso si provvede con la legge di bilancio.

Articolo 35
(Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento)

 

 

L’articolo 35 dispone la sospensione di termini per la notifica di cartelle di pagamento e per la riscossione di somme dovute a enti creditori nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

 

Più in dettaglio, il comma 1 sospende dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2020 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti:

-        dagli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto e i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;

-        dall'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS;

-        dalle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.

 

I termini sospesi riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021.

 

Per i profili di copertura delle disposizioni in esame, si fa rinvio all'articolo 45 del decreto in esame, ai sensi del quale si provvede alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti da una serie di disposizioni, fra cui quella oggetto della presente scheda di lettura.

 

 

 


 

Articolo 36
(
Interventi volti alla ripresa economica)

 

 

L'articolo 36 concede contributi, alle condizioni in esso previste, alle imprese del settore turistico e agrituristico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato insediate da almeno 6 mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell’Isola di Ischia.

 

In particolare, il comma 1 individua come potenziali beneficiarie dei contributi le imprese attive nei seguenti settori:

settore turistico e servizi connessi;

pubblici esercizi;

commercio;

artigianato;

attività agrituristica, come definita dalla L. 96/2006 e dalle pertinenti norme regionali.

 

Secondo il report ISTAT del 26 settembre 2018, continua anche nel 2017 il trend di crescita del settore agrituristico registrato negli ultimi anni, sia per il numero di strutture che per le presenze dei clienti e il suo valore economico. Nel 2017 sono 23.406 le aziende agrituristiche autorizzate, 745 in più rispetto all’anno precedente (+3,3%). L’incremento è dato dalla differenza tra le 2.121 nuove autorizzazioni e le 1.376 cessazioni. I comuni nel cui territorio sono localizzate le aziende agrituristiche sono 4.893, rispetto all’anno precedente sono 27 in più (+0,6%). Le presenze dei clienti negli agriturismi ammontano a 12,7 milioni (+5,3% rispetto al 2016), come emerge dall’indagine Istat sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi. I conti economici dell’agricoltura consentono di misurare la dimensione economica del settore agrituristico che è pari nel 2017 a 1,36 miliardi di euro, in crescita del 6,7% sul 2016. Prosegue la tendenza a differenziare la tipologia delle attività agrituristiche offerte con pacchetti integrati: 8.225 aziende svolgono sia alloggio sia ristorazione, 10.757 offrono oltre all’alloggio altre attività agrituristiche e 1.987 propongono tutte le quattro tipologie agrituristiche (alloggio, ristorazione, degustazione e altre attività). Nelle regioni del Centro e del Mezzogiorno è localizzato il 60,5% degli agriturismi con alloggio, il 56,3% di quelle con ristorazione, il 60,4% di aziende con degustazione e il 63,9% con altre attività. L’84,2% delle aziende agrituristiche è situato in aree montane e collinari, il restante 15,8% in pianura. La crescita del numero degli agriturismi, registrata in tutto il Paese, è molto più decisa nel Centro (+6,3%) rispetto al Mezzogiorno (+3,9%) e al Nord (+0,8%). In Toscana e nella provincia autonoma di Bolzano/Bozen, l’agriturismo si conferma una realtà consistente e radicata, rispettivamente con 4.568 e 3.187 aziende autorizzate, una elevata presenza di turisti e un consistente valore economico del settore.  Più di un’azienda su tre (36,2%) è a conduzione femminile. La maggiore concentrazione si rileva in Toscana con 1.789 unità, pari al 39,2% del totale degli agriturismi regionali e al 21,1% di quelli nazionali a conduzione femminile. Risulta significativa la crescita delle strutture agrituristiche produttrici di prodotti di qualità (DOP e IGP) che passano, fra il 2011 e il 2016, da 791 a 2.533 unità. Sempre fra il 2011 e il 2016, l’incremento del numero dei comuni con agriturismi DOP e IGP si sviluppa secondo una traiettoria che evidenzia lo spostamento del baricentro della crescita verso il Centro del Paese.

 

Le condizioni al cui ricorrere è subordinata l'erogazione del contributo sono:

- che le imprese prima indicate siano insediate da almeno 6 mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell’Isola di Ischia;

 

In conseguenza dell'evento sismico che il 21 agosto 2017 ha colpito il territorio di alcuni comuni dell'isola di Ischia è stato dichiarato con il D.P.C.M. del 22 agosto 2017 l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari e con la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017 è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento. Successivamente, con la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 è stato prorogato lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni. e successivamente di ulteriori sei mesi con la delibera del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2018, che inoltre ha provveduto ad integrare le risorse disponibili per 11,6 milioni di euro.

Con l'ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017, che ha disposto i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico, è stato nominato un commissario delegato della giunta della Regione Campania, al fine di predisporre un piano degli interventi urgenti, da sottoporre all'approvazione, anche per stralci, del Capo del dipartimento della protezione civile e di assegnare contributi per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata.

Con l'ordinanza n. 480 dell'8 settembre 2017 sono state previste misure volte a consentire la tempestiva ripresa dell'attività scolastica, in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e alla sospensione dei mutui.

Con l'ordinanza n. 483 del 25 settembre 2017 sono state previste ulteriori misure finalizzate all'assistenza alla popolazione, ad assicurare il presidio militare del territorio colpito e a garantire la tempestiva realizzazione degli interventi.

L'art. 2 del D.L. 148/17 ha previsto una serie di interventi per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia.

In particolare, risulta prorogata al 30 settembre 2018 il termine finale di sospensione dei termini per i versamenti e gli adempimenti tributari, che devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018 (comma 5-bis).

In merito, si ricorda che l'articolo 1, comma 5, del D.M. del 20 ottobre 2017 (pubblicato in G.U. 252/17) aveva disposto la sospensione dei suddetti termini nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 e il 18 dicembre 2017 nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, che l'art. 2, comma 5-bis, del D.L. 148/17 ha inoltre esteso anche al comune di Forio.

Si prevede inoltre che i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 31 dicembre 2017, che ne

hanno dichiarato l'inagibilità totale o parziale, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES e sono considerati esenti dall'IMU e dalla TASI fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, e comunque fino all'anno d'imposta 2018 (comma 5-ter).

Sono altresì stanziati 30 milioni di euro, di cui 20 milioni per l'anno 2019 e 10 milioni per l'anno 2020, al fine di favorire interventi per la ricostruzione (comma 6-ter) e, al fine di sostenere la ripresa delle attività produttive danneggiate, è concesso, nei limiti di spesa complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, alle piccole e medie imprese un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attività nei sei mesi successivi agli eventi sismici stessi (comma 6-sexies).

La legge di bilancio 2018 ha disposto il differimento, senza applicazione di

sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento, non ancora effettuato, delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 (comma 733) ed ha sospeso, fino al 31 dicembre 2018, il pagamento delle rate dei mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito ai privati per gli immobili residenziali, commerciali e industriali inagibili (comma 734).

Sono previste inoltre assunzioni a tempo determinato della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e comunque nei limiti temporali di cui all' articolo 19 del d.lgs. 81/15, per i comuni di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, rispettivamente, nel limite di 4 e 6 unità (comma 752).

Nello stato di previsione del MEF è istituito altresì un Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, con una dotazione di 9,69 milioni di euro per l'anno 2018, 19,38 milioni di euro per l'anno 2019 e 19,69 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 765).

Nel corso dell'audizione del 20 settembre 2017 svolta presso l'VIII Commissione Ambiente, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha presentato la relazione sullo stato dell'attività del Dipartimento, illustrando, tra l'altro, l'attività effettuata nelle zone colpite dal sisma dell'isola di Ischia 2017 (vedi, l' allegato 2 (Ischia - Sisma del 21 agosto 2017 - Attività di censimento del danno e rilievo dell'agibilità); e l'allegato 3 (Rapporto di attività inerenti alla gestione emergenziale connessa con gli eventi sismici nel territorio dell'isola di Ischia).

 

- che le stesse abbiano registrato, nei 6 mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30% rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente, nel limite complessivo massimo di € 2,5 mln per il 2018 e di € 2,5 mln per il 2019.

Il comma 2 demanda a un provvedimento del Commissario straordinario (recte, commissario delegato: vedi supra), entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la definizione di criteri, procedure, modalità di concessione e calcolo dei contributi e di riparto delle risorse tra i comuni interessati.

Il comma 3 specifica che i contributi sono erogati ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Il regolamento (UE) 651/2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

Si ricorda che tali articoli disciplinano la materia degli aiuti di stato. In particolare, l'articolo 107 stabilisce che, salvo deroghe, sono incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, che falsifichino o minaccino di falsificare la concorrenza (par. 1). Tra le deroghe previste (al par. 2), quelle che riguardano gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali (par. 2 lett.b)). L'articolo 108 stabilisce per gli Stati membri un obbligo di notifica alla Commissione europea per tutti i progetti diretti ad istituire o a modificare aiuti di Stato. La Commissione provvede quindi ad esaminare tali progetti e ad autorizzarli (o non autorizzarli, in base ad una precisa procedura). Tuttavia, l'articolo 108 al par. 3 prevede che quest'ultima possa adottare regolamenti di esenzione per determinate categorie di aiuti di stato che possono essere considerati compatibili ex ante con il mercato interno e quindi non soggetti all'obbligo di notifica da parte degli Stati membri e alla previa autorizzazione della Commissione europea. Tale dispensa deve essere stabilita dal Consiglio dell'Ue ai sensi dell'articolo 109 del TFUE, in base al quale il Consiglio adotta regolamenti sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE e stabilisce le categorie di aiuti dispensati dalla procedura di cui all'articolo 108, par. 3.

Il richiamato articolo 50 del regolamento (UE) di esenzione n. 651 reca disposizioni riguardanti gli aiuti destinati a ovviare i danni arrecati da determinate calamità naturali. Nello specifico dichiara compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, par.2, lett. b) ed esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, par. 3, gli aiuti di stato destinati ad ovviare i danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale. Fissa inoltre alcune condizioni per la concessione dei suddetti aiuti (riconoscimento formale del carattere di calamità naturale dell'evento da parte delle autorità pubbliche dello Stato membro ed esistenza di un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa). Prevede quindi che i regimi di aiuti siano adottati entro tre anni dal verificarsi della calamità e che gli aiuti relativi a tali regimi siano concessi entro quattro anni dall'evento calamitoso. Specifica poi le tipologie di costi ammissibili, che sono i costi dei danni subiti a causa dell'evento. Tali danni sono distinti in danni materiali (ad esempio ad immobili, attrezzature, macchinari) e perdita di reddito totale o parziale da parte dell'impresa, per un periodo massimo di 6 mesi dalla data dell'evento. In entrambi i casi l'articolo provvede a fissare le modalità di calcolo ai fini della quantificazione dei danni. Infine, sancisce una copertura massima per l'aiuto e per tutti gli altri pagamenti ricevuti a seguito dei danni (non oltre il 100% dei costi ammissibili).

Il  regolamento (CE) n. 1407/2013, anch'esso richiamato dal comma in esame, reca disposizioni in materia di aiuti "de minimis", ossia aiuti il cui importo complessivo non supera i 200.000 Euro per tre anni consecutivi. Tali misure di aiuto non costituiscono aiuti di stato ai sensi del trattato e per loro non si applica l'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, par. 3.

 

Il comma 4 reca la clausola di copertura degli oneri finanziari.

CAPO IV – Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia negli anni 2009, 2012, 2016 e 2017

Articolo 37
(
Misure per l’accelerazione del processo di ricostruzione – Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

 

 

L’articolo 37 prevede il trasferimento dal Commissario straordinario ai vice commissari della funzione di monitoraggio sugli aiuti previsti dal D.L. 189/16, al fine di verificare l'assenza di sovra-compensazioni in materia di aiuti di Stato, la delocalizzazione definitiva in strutture temporanee per le attività agricole e zootecniche, e l’inclusione delle Università tra i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali.

Nel corso dell’esame in sede referente, sono state aggiunte ulteriori disposizioni volte a innovare il settore della governance della ricostruzione, gli ambiti relativi alle spese ammissibili a finanziamento per la ricostruzione privata e le procedure relative agli interventi per le opere pubbliche e i beni culturali, tra cui gli interventi di competenza delle diocesi.

 

Interventi sulla governance per la ricostruzione (comma 1, lettera 0a) e lettera a)

Nel corso dell’esame in sede referente, è stata aggiunta la lettera 0a), volta a prevedere la partecipazione alla cabina di coordinamento per la ricostruzione - istituita ai sensi dell’art. 1, comma 5, terzo periodo, del D.L. 189/16, e modificato dalla norma in esame - di un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'Anci regionale di riferimento, che va ad aggiungersi al Commissario straordinario, che la presiede, e ai Presidenti delle Regioni, in qualità di vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, ad uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata.

 

Nell’ambito delle funzioni attribuite al Commissario straordinario dall'articolo 2, comma 1, lettere da a)- l-bis), del D.L. 189/16, la lettera a), numero 1) dell’articolo in esame abroga la funzione prevista dalla lettera l), in cui si prevede che il Commissario straordinario assicuri il monitoraggio degli aiuti previsti dal D.L. 189/16, al fine di verificare l'assenza di sovra-compensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato.

Con il numero 2) della medesima lettera a), aggiungendo la lettera e-bis) al comma 5 dell’art. 2 del D.L. 189/16, la suddetta funzione di monitoraggio viene attribuita ai vice commissari (cioè ai presidenti delle regioni interessate dagli eventi sismici 2016/2017).

Si ricorda che l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) dichiara compatibili con il mercato interno “gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”. Nella valutazione dei regimi di aiuto di cui all’art. 107, paragrafo 2, lett. b), del TFUE, la Commissione europea (Decisione 14.8.2015 C(2015)5549 final[15] ) è tenuta a verificare che le circostanze relative alle calamità naturali invocate per giustificare la concessione dell’aiuto e che le seguenti condizioni siano soddisfatte. In particolare, deve essere dimostrato che il danno per cui viene concessa la compensazione sia una conseguenza diretta della calamità naturale e che l’aiuto non deve comportare una sovracompensazione del danno ma solo ovviare al danno provocato dalla calamità naturale[16].

 

Nel corso dell’esame in sede referente, sono stati aggiunti alla lettera a) in commento, i numeri 1-bis) e 1-ter), volti a prevedere, rispettivamente, che le ordinanze del Commissario straordinario siano emanate, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento, e che il Commissario straordinario coadiuvi gli enti locali anche nella realizzazione degli interventi, oltre che nella loro progettazione.

Il numero 1-bis in esame modifica il comma 2, secondo periodo, dell’art. 2 del D.L. 189/16 che prevede in tal caso l’intesa con i suddetti Presidenti di regione; mentre il numero 1-ter modifica il comma 4, primo periodo, dell’art. 2 del D.L. 189/16, che stabilisce che il Commissario straordinario, anche avvalendosi degli uffici speciali per la ricostruzione, coadiuva gli enti locali nella progettazione degli interventi.

Delocalizzazione delle attività agricole e zootecniche (comma 1, lettera b)

La lettera b), modificando l'articolo 5, comma 2, lettera g), del D.L. 189/16, prevede l’approvazione,  su  richiesta  del titolare dell'impresa, da parte dell'Ufficio regionale competente, della definitiva delocalizzazione, in strutture temporanee, delle attività agricole e zootecniche che -  per  le  loro  caratteristiche - possono essere utilizzate in via definitiva.

Tale disposizione è volta a favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate.

Nella recente ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018 sono indicati i soggetti beneficiari (imprese e proprietari) che accedono a due tipologie di contributi, per interventi  edilizi  di  adeguamento   finalizzati   a   rendere definitive le strutture temporanee ovvero per  la ricostruzione definitiva nella medesima area di sedime o in aree  contigue.

L’art. 5, nell’ambito degli interventi sulla ricostruzione privata, prevede al comma 2 l’erogazione di contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, per far fronte a determinate tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici. In particolare, la lettera g) prevede che tali contributi siano destinati anche alla delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità.

 

Spese ammissibili a finanziamento per la ricostruzione privata  (comma 1, lettera b-bis e lettera c-quater, numero 1)

Nel corso dell’esame in sede referente è stata introdotta la lettera b-bis)  che - modificando l'articolo 6, comma 8, del D.L. 189/16 -  aggiunge, tra le spese ammissibili a finanziamento, oltre alle spese per prestazioni tecniche e amministrative, anche le spese per le attività professionali svolte dagli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari.

A tale fine, con l’introduzione della lettera c-quater), numero 1), si modifica l'articolo 34, comma 5, del D.L. 189/16, che elenca i contributi massimi, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, al fine di prevedere, attraverso l’emanazione di una ordinanza commissariale, la possibilità del riconoscimento di un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per entrambi le suddette attività professionali.

Si ricorda in primo luogo che nella ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017  sono contenuti gli schemi di Protocollo d'intesa, costituenti gli allegati “A” e “B”, che contengono, tra l’altro, la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto dall'art. 34, comma 5, del D.L. 189/16, come sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000, e pari, nel massimo, al 7.5 per cento per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni, nonché dell'ulteriore contributo (c.d. contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, ad esclusione delle indagini e dei prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni ai fini della redazione della relazione geologica/geotecnica, per i materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse, nella misura massima del 2 per cento.

Si ricorda inoltre che l’art. 8 dell’ord. n. 19 del 7 aprile 2017, come modificata  da successive ordinanze, elenca le spese ammesse a contributo, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari, ivi compresi i compensi del presidente e del revisore unico dei conti: a) 2% del costo dell'intervento di importo fino a 200.000 euro; b) 1,5% del costo dell'intervento eccedente 200.000 euro e fino a 500.000 euro; c) 1% del costo dell'intervento eccedente 500.000 euro e fino a 3.000.000 di euro; d) 0,5% del costo dell'intervento eccedente 3.000.000 euro.

 

Progetti relativi agli interventi per le opere pubbliche e i beni culturali (comma 1, lettera b-ter e lettera c-ter)

Nel corso dell’esame in sede referente è stata  aggiunta la lettera b-ter, che modifica l'articolo 14, comma 4, del D.L. 189/16, volta a prevedere che la predisposizione e l’invio al Commissario straordinario dei progetti degli interventi per le opere pubbliche e i beni culturali, effettuate dai soggetti attuatori compenti (oppure dai Comuni, dalle unioni dei Comuni, dalle unioni montane e dalle Province interessati), avvenga sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, nella citata Cabina di coordinamento, di cui all'articolo 1, comma 5 del D.L. 189/16, sentiti i vice commissari, invece che con la prevista intesa.

La lettera c-ter), anch’essa inserita durante l’esame in sede referente, modifica la lettera b) del comma 3 dell’art. 16 del D.L. 189/2016 al fine di disciplinare l’approvazione dei progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali.

La norma richiamata dispone, nel testo vigente, che tra i compiti della Conferenza permanente (istituita dal comma 1 dell’art. 16 al fine di potenziare e accelerare il processo di ricostruzione e garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi) rientra quello di approvare i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di acquisire l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La modifica in esame è volta a riferire la norma non solo ai progetti esecutivi ma a tutti i progetti, precisando altresì che l’approvazione deve avvenire ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), che disciplina le diverse fasi relative alla procedura di approvazione dei progetti sui lavori, definendo norme di dettaglio in relazione all’attività svolta dalle conferenze dei servizi previste nella legge 241/1990.

Si fa notare che la modifica in esame allinea quanto previsto dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 16 del D.L. 189/2016 alla disposizione dettata dalla lettera a-bis) dello stesso comma, che prevede che la Conferenza approva, ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali (cioè quelli indicati dall’art. 15, comma 1) o da Comuni, unioni di Comuni, unioni montane o Province (cioè quelli contemplati dall’art. 14, comma 4).

 

Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali (comma 1, lettera c e lettera c-bis)

La lettera c) prevede, aggiungendo la lettera e-bis) al comma 1 dell'articolo 15 del D.L. 189/16, che le Università siano incluse tra i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali. Si prevede altresì che le Università operino limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

L’articolo 35 del decreto legislativo 18  aprile 2016, n. 50  (Codice dei contratti pubblici) prevede una soglia pari, a euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni, a euro 135.000 e a euro 209.000, per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione, aggiudicati, rispettivamente, da amministrazioni aggiudicatrici centrali, indicate nell'allegato III, e da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali. 

Si ricorda che l’art. 15, comma 1, del D.L. 189/16, per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1 del medesimo D.L. 189/16, elenca i soggetti attuatori degli interventi, che sono:

a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;

b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) l'Agenzia del demanio;

e) le Diocesi e i Comuni, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 

Nel corso dell’esame in sede referente, è stata introdotta la lettera c-bis), che modifica in più punti l’art. 15, comma 3-bis del D.L. 189/16, riguardante gli interventi di competenza delle diocesi, al fine:

a)     di puntualizzare che gli interventi di competenza delle diocesi riguardano i “lavori” e non gli interventi, come attualmente previsto;

b)    di aumentare il previsto importo per singolo lavoro di competenza della diocesi da una cifra non superiore a 500.000 ad una cifra non superiore a 600.000 euro;

c)     di prevedere per tali lavori l’applicazione delle procedure indicate per la ricostruzione privata nel comma 13 dell'articolo 6 del D.L. 189/16 (sopprimendo il riferimento previsto nel testo vigente riguardante la selezione dell'impresa esecutrice).

L’art. 15, comma 3-bis, del D.L. 189/16 vigente prevede infatti che gli interventi di competenza delle Diocesi (previsti al comma 1, lettera e), dell’articolo 15 del D.L. 189/16), di importo non superiore a 500.000 euro per singolo intervento, ai fini della selezione dell'impresa esecutrice, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata, di cui al comma 13 dell'articolo 6 del D.L. 189/16, che prevede una procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta per imprese iscritte nella Anagrafe antimafia, di cui all'articolo 30, comma 6 del D.L. 189/16, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo.

Spese per le prestazioni tecniche (comma 1, lettera c-quater, numero 2)

La lettera c-quater, inserita durante l’esame in sede referente, integra al numero 2) il testo dell’art. 34 del D.L. 189/2016 con una disposizione (nuovo comma 7-bis) finalizzata a disciplinare le modalità di pagamento dei compensi dovuti ai tecnici e ai professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata (sia per danni lievi che per danni gravi) di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

In base a tale disciplina, ai citati tecnici e professionisti:

·       spetta, alla presentazione dei relativi progetti, un’anticipazione del 50%:

- del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista;

- del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e relativo alle indagini specialistiche resisi necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione;

·       l’importo residuo - fino al raggiungimento del 100% dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, compresa la relazione geologica e le indagini specialistiche - verrà corrisposto in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori.

La definizione delle modalità di pagamento di tali prestazioni è demandata ad un’apposita ordinanza commissariale.

 

 

 

 


 

Articolo 38
(Rimodulazione delle funzioni commissariali)

 

 

L’articolo 38 prevede, la nomina con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del Commissario straordinario subentrante nelle funzioni dell’attuale Commissario straordinario del Governo e l’applicazione al Commissario delle disposizioni del D.L. 189/16 e di ogni altra  disposizione vigente. Si stabilisce inoltre che il compenso del Commissario straordinario venga stabilito nel decreto di nomina, nel limite massimo previsto pari a 100.000 euro complessivi annui.       

 

Il comma 1 prevede la nomina con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario  straordinario  del Governo per  la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa  economica  dei  territori delle regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e Umbria  interessati  dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto 2016, nominato con D.P.R. 9 settembre  2016 (comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228  del  29 settembre 2016).

Si ricorda che con il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, per il periodo di un anno a decorrere dalla data del medesimo decreto. Successivamente, con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 (comunicato pubblicato sulla G.U. 233/17) Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per il periodo di un anno rinnovabile.

In merito agli eventi sismici del 24 agosto 2016, con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato d'emergenza per i territori colpiti, i cui effetti sono stati estesi ad altri territori in conseguenza del reiterarsi degli eventi sismici nel 2016 e nel mese di gennaio 2017. La durata dello stato di emergenza è stata prorogata fino al 28 febbraio 2018  (dall'art. 16-sexies, comma 2, del D.L. 91/2017), di ulteriori centottanta giorni con la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 e successivamente fino al 31 dicembre 2018, prorogabile per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi (art. 01, del D.L. 55/2018).  

Si ricorda che la gestione straordinaria, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018 (art. 1, co. 4 del D.L. 189/16). 

 

Per un approfondimento sull'attività della struttura commissariale si rinvia al sito web sisma 2016.gov.it 

 

Il comma 2 prevede l’applicazione al Commissario delle disposizioni del D.L. 189/16, come modificato dal presente decreto, e di ogni altra  disposizione  vigente, concernente  gli  interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,  Marche e Umbria.

Per approfondire le disposizioni riguardanti gli eventi sismici avvenuti in Italia centrale nel 2016/2017 si rinvia alla relativa pagina web.

 

Il comma 3 prevede che con il suddetto decreto di nomina venga stabilito il compenso del Commissario, determinato nei limiti di cui all'articolo 15, comma  3, del  D.L.  98/11, cui  si  provvede con  le  risorse  disponibili sulla contabilità speciale del Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  del D.L.189/16.

L’art. 15, comma 3 del D.L. 98/11 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale.

 


 

Articolo 39
(Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici)

 

 

L’articolo 39 qualifica come insequestrabili e impignorabili le somme depositate su conti correnti bancari intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario, assegnate a carico della finanza pubblica e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la ricostruzione e la riqualificazione infrastrutturale nei territori oggetto degli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emila Romagna e del 2016 nelle regioni dell’Italia centrale (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

 

L’articolo 39 - ferma restando la disciplina dell’art. 545 c.p.c. sui crediti impignorabili – introduce una deroga alla disciplina della responsabilità patrimoniale dettata dal codice civile.

Sono, infatti, dichiarate non soggette a procedura di sequestro e pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata le risorse pubbliche destinate a soggetti pubblici e privati, ove depositate su conti correnti bancari intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il Paese nel periodo 2009-2016 (comma 1).

 

Per quanto riguarda la possibilità di sottrarre risorse della pubblica amministrazione all’esecuzione forzata, si ricorda che il principio della responsabilità patrimoniale (artt. 2740 e 2910 del codice civile) si applica generalmente anche allo Stato ed agli enti pubblici, ma con alcune limitazioni.

L’art. 2740 cc stabilisce che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (primo comma). Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge (secondo comma). L’art. 2910 cc prevede che il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile (primo comma). Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito  o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore (secondo comma).

Il principio della responsabilità patrimoniale illimitata sancito nell'art. 2740 c.c. trova applicazione anche nei confronti della P.A.: di fronte alla sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro la posizione della P.A. non è diversa, in linea di principio, da quella di altro debitore, con conseguente ammissibilità della esecuzione forzata per espropriazione (Trib. Milano 10 settembre 2007).

La PA, tuttavia, non sempre risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Restano anzitutto esclusi il pignoramento o l'esecuzione forzata nei confronti dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili (Cass., sent. n. 4496/1986). Possono essere oggetto di espropriazione forzata (e quindi sono pignorabili) solo i beni pubblici che rientrano nel patrimonio “disponibile”, ovvero quei beni che non sono stati sottoposti ad alcun vincolo di destinazione. Infatti, i beni patrimoniali inizialmente disponibili, ma che sono stati sottoposti ai vincoli di destinazione per il soddisfacimento di una finalità pubblica, diventano a loro volta indisponibili, non possono essere sottoposti ad espropriazione forzata e sono dunque impignorabili. La giurisprudenza ha chiarito che l’impignorabilità di somme di denaro o di crediti dello Stato e degli altri enti pubblici deve risultare da apposita norma di legge (o da provvedimento amministrativo che nella legge trovi fondamento) che imprima a tali beni il vincolo di destinazione ad un pubblico servizio, in modo da creare un netto collegamento tra quelle entrate e determinati servizi pubblici (Cass., sentt. n. 9727/1995, n. 14847/2000, n. 15601/2005, n. 3287/2008). Nello stesso senso, Corte cost., sent. n.138/1981, che ha aggiunto che “la iscrizione nel bilancio preventivo dello Stato o dell'ente pubblico di somme, di qualunque provenienza, o di crediti - salvo, per quest'ultimi, che traggano origine da rapporti di diritto pubblico - non può valere a paralizzare l'azione esecutiva, non potendo da essa desumersi un vincolo di destinazione in senso tecnico idoneo a far ricomprendere tali somme o crediti nell'ambito del patrimonio indisponibile. Rimane salva, naturalmente, l'ipotesi che determinate somme o crediti siano vincolati con apposita norma di legge al soddisfacimento di specifiche finalità pubbliche, e resta impregiudicata - perchè esula dall'ambito del presente giudizio - la questione sul se tale vincolo possa legittimamente sorgere in modo diverso”. La normativa speciale ha superato sino ad oggi il vaglio di costituzionalità della Consulta, che ha ribadito la ratio e la legittimità di tale disciplina, perché finalizzata all’attuazione dell’interesse pubblico al regolare svolgimento dell’attività amministrativa (v. Corte Cost., nn. 142 e 350, 353/1998).

Va, infine, ricordata la sentenza n. 186 del 2013 della Corte costituzionale che, diversamente, ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme che avevano previsto il blocco delle azioni esecutive nei confronti delle ASL appartenenti alle Regioni commissariate e sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della Legge Finanziaria 2005. In particolare, il blocco delle azioni esecutive, introdotto nel 2010 con la Legge di stabilità 2011, era poi stato prorogato di anno in anno fino al 31 dicembre 2013, e dapprima applicabile alla sola esecuzione ordinaria, era poi stato esteso anche ai giudizi di ottemperanza nei confronti del giudice amministrativo. Con la sentenza del 2013, la Consulta ha decretato che la proroga di anno in anno dell’impignorabilità è di fatto lesiva del principio costituzionale che tutela il diritto alla difesa giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost. e ne ha pertanto dichiarato l’incostituzionalità.

 

 

La sottrazione alle procedure esecutive riguarda le somme il cui vincolo di destinazione concerne gli interventi di ricostruzione e riqualificazione post-sismica nei territori (comma 1):

-      della regione Abruzzo dell’aprile 2009, individuati nell’articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;

-      della regione Emilia Romagna (provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia) e a Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1 del D.L. 74/2012 (L. conv. 122/2012)

-      delle regioni dell’Italia centrale (Abruzzo, Lazio Marche e Umbria), di cui all’allegato 1 al D.L. 189/2016 (L. conv. 229/2016).

 

Si ricorda come, recentemente, disposizione analoga a quella in esame è stata introdotta dal decreto-legge n. 8 del 2017 (Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), convertito dalla legge n. 45 del 2017. L’art. 20 del decreto ha stabilito che le somme depositate mediante versamenti su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (con ordinanze adottate a norma dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; il riferimento è alle somme rinvenienti da donazioni raccolte mediante numeri solidali e versamenti su conti correnti) e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ivi comprese le attività di ricostruzione, anche afferenti al Fondo per le emergenze nazionali, non sono soggette a sequestro o a pignoramento e gli atti di sequestro o di pignoramento proposti alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono inefficaci. L'impignorabilità e l'inefficacia sono rilevabili d'ufficio dal giudice.

Si segnala che l’impignorabilità delle risorse della Protezione civile è già stata prevista dalle seguenti disposizioni:

-      art. 1 del D.L. n. 313/1994, in materia di “Pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e del la Guardia di finanza”, ai sensi del quale non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi di contabilità speciale comunque destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l’organizzazione delle consultazioni elettorali, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titoli dovuti al personale amministrato;

-      art. 14 del D.L. n. 669/1996 che ha esteso l’impignorabilità di cui alla disposizione precedente anche alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento della protezione civile.

 

 

Spetta al Commissario autorizzare i beneficiari ad accedere alle somme sui conti correnti previa verifica della corretta destinazione (comma 2).

A questi ultimi non si applica la disposizione di cui all’articolo 48-bis del DPR 602 del 1973, che prevede la verifica della posizione fiscale ai fini del buon esito del pagamento delle somme (comma 4).

Il citato art. 48 del DPR 602/1973 stabilisce che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

 

L’articolo 39 stabilisce (comma 3):

-      l’inefficacia degli atti di sequestro, pignoramento o di ogni eventuale azione esecutiva o cautelare in corso sulle somme depositate, atti che, comunque, non producono effetti sospensivi dell’accreditamento in favore dei beneficiari;

-      l’assenza di obblighi di accantonamento delle somme.

 

Viene, infine, chiarita la temporaneità della disciplina introdotta precisandone l’efficacia sino:

a) al 31 dicembre 2019, con riferimento al terremoto che ha colpito l’Abruzzo nel 2009;

b) al 31 dicembre 2020, con riferimento agli eventi sismici che hanno colpito le regioni dell’Emilia Romagna e le regioni centrali, rispettivamente nel 2012 e nel 2016 (comma 4).

 

Allo spirare dei predetti termini, gli importi che residuino nei conti correnti sono versati direttamente ai beneficiari secondo le regole della gestione commissariale (comma 5).

 

L’art. 39 detta, infine, una disposizione transitoria che chiarisce che la disciplina introdotta sull’insequestrabilità e impignorabilità non si applica agli atti notificati fino al 28 settembre 2018, giorno antecedente all’entrata in vigore del presente decreto (comma 6).

 


 

Articolo 39-bis
(Modifiche al decreto-legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

 

 

L’articolo 39-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, interviene sulla determinazione della consistenza della pianta organica dei comuni della regione Abruzzo (di cui all’art. 67-ter, c. 5, del D.L. 83/2012), interessati dal sisma del 6 aprile 2009, incrementata temporaneamente a seguito dell’assunzione da parte degli stessi comuni di personale a tempo indeterminato per fronteggiare la ricostruzione.

 

In particolare, l’articolo in esame dispone, da una parte, che l’incremento della suddetta pianta organica non sia più temporaneo, e, dall’altra, che la stessa sia incrementata nella misura corrispondente al personale in servizio al 30 settembre 2018.

 

Conseguentemente, l’articolo in esame sostituisce il Capo IV del D.L. 109/2018, comprendendovi anche gli eventi sismici verificatisi in Italia negli anni 2009 e 2012 (attualmente il Capo IV richiama solo gli anni 2016 e 2017).

 

Si ricorda che il richiamato art. 67-ter del D.L. 83/2012 reca disposizioni per la ricostruzione e gli altri interventi necessari “per il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009”.

In particolare, il comma 5 prevede misure volte al reclutamento di risorse umane al fine di potenziare le strutture degli enti locali – comune de L’Aquila e comuni del cratere - impegnati nelle opere di ricostruzione, attraverso l’assunzione, a tempo indeterminato, a decorrere dal 2013 e previo esperimento di procedure selettive pubbliche, di 200 unità di personale: fino a 128 unità assegnate al comune de L’Aquila e fino a 72 unità assegnate alle aree omogenee.

Tale assunzione avviene in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di capacità assunzionali subordinate al rispetto del patto di stabilità interno, attualmente contenuta nell’art. 76, c. 4, del D.L. 112/2008 e nell’art. 3, c. 5, del D.L. 90/2014 (che ha abrogato l’art. 76, c. 7, del D.L. 112/2008 richiamato dall’art. 67-ter, c. 5, del D.L. 83/2012 in commento), secondo cui:

-    in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e tipologia contrattuale;

-    salvo specifiche deroghe, le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere, per il triennio 2016-2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento  di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

 L’efficacia delle graduatorie risultanti dall’esito delle suddette procedure selettive è prorogata fino al 31 dicembre 2018, in deroga a quanto previsto dall’art. 4, c. 4, del D.L. 101/2013 che fissa al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (ossia il 31 agosto 2013).

In conseguenza delle suddette assegnazioni di personale viene aumentata la pianta organica dei comuni interessati. Si specifica che tale incremento ha carattere temporaneo e che quindi dal 2023 il personale eventualmente risultante in soprannumero sarà riassorbito secondo le ordinarie procedure vigenti.


 

Articolo 39-ter
(Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo,  Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modifiche al decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89)

 

 

L’articolo 39-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, modifica l’art. 1-sexies del D.L. 55/2018, contenente la disciplina relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati.

 

 

Il testo vigente dell’art. 1-sexies del D.L. 55/2018 disciplina la sanatoria degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell'edificio e realizzati, prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o in difformità da essa, sugli edifici privati collocati nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione e danneggiati dagli eventi stessi (commi 1-5). Lo stesso articolo ha semplificato le modalità per la certificazione di idoneità sismica necessaria per la chiusura delle pratiche di condono edilizio ancora in corso, al fine di accelerare l’iter per la realizzazione degli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici (commi 6-8).

Lettera a): ambito di applicazione: interventi sanabili (comma 1, primo periodo, art. 1-sexies)

La disciplina finalizzata alla sanatoria degli interventi prevista dai primi cinque commi dell’articolo 1-sexies, per quanto stabilito dal nuovo comma 1 del medesimo articolo (che viene riscritto dalla lettera a) dell'articolo in esame), si estende ora, oltre che agli interventi edilizi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell'edificio, anche agli interventi di restauro e di risanamento conservativo e agli interventi di ristrutturazione edilizia.

La norma fa ora riferimento a tutte le ipotesi contemplate dall’art. 22, comma 1 del D.P.R. 380/2001 (T.U. in materia edilizia), in base al quale sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente: gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)[17], qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c)[18], qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d)[19], diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c)[20].

 

L’ambito di applicazione della norma riguarda gli interventi citati che siano stati realizzati:

·          sugli edifici privati situati nei comuni (elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016) colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e danneggiati dagli eventi sismici medesimi;

Che l’ambito di applicazione sia limitato agli edifici danneggiati lo si evince dal fatto che, più avanti, il comma 1 prevede che la domanda di SCIA in sanatoria possa essere presentata dal proprietario dell'immobile “anche contestualmente alla domanda di contributo” per la riparazione/ricostruzione dell’immobile danneggiato.

Gli allegati 1, 2 e 2-bis contengono rispettivamente l’elenco dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché del 18 gennaio 2017.

·          prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016;

·          in assenza di titoli edilizi (e non solo come nel testo vigente in assenza di SCIA) o in difformità da essi;

·          nei casi previsti dalle norme regionali attuative dell'intesa sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n.?21/CU del 10 aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia (nuovo comma 1-bis dell’art. 1-sexies, introdotto dall'articolo in esame).

 

Lettera a): procedura per la sanatoria edilizia degli interventi (comma 1, primo periodo, art. 1-sexies).

Il nuovo comma 1 consente al proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, di presentare, anche contestualmente (nel testo vigente le due fattispecie sono presentate insieme) alla domanda di contributo, la richiesta di permesso o la SCIA in sanatoria.

La norma in esame prevede inoltre che la richiesta di permesso o di SCIA in sanatoria sia presentata:

·          in deroga alle previsioni di cui all’articolo 36, comma 1 (che nel testo vigente non è contemplato), oltre che degli articoli 37, comma 4, e 93 del D.P.R. 380/2001;

L’art. 36, comma 1, prevede che, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01[21], o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini previsti, per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

L’art. 37, comma 4, del D.P.R. 380/2001 consente la sanatoria dell’intervento realizzato qualora risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda.

L’articolo 93 disciplina invece la denuncia dei lavori e la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, prevendo che chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni nelle zone sismiche, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, e ad allegare alla domanda il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

·          avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione/ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto.

 

Lettera a): acquisizione dell’autorizzazione statica o sismica, ove richiesta, quale requisito per l’inizio dei lavori (comma 1, terzo periodo, art. 1-sexies).

Nel testo vigente, l’acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio tecnico della Regione deve avvenire prima della domanda di presentazione della SCIA in deroga.

L’articolo 94 del D.P.R. 380/2001 dispone che nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione e che tale autorizzazione deve essere rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta.

 

Lettera a): sanzioni da pagare e criteri per calcolare l’aumento di valore dell’immobile (comma 1, secondo periodo, art. 1-sexies)

Il secondo periodo del comma 1 prevede il pagamento di una sanzione di importo compreso tra 516 e 5.164 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile.

Si tratta di una norma che fa salva la sanzione prevista dall’art. 37, comma 4, del D.P.R. 380/2001, nel caso (derogato dal primo periodo del comma 1, illustrato nel paragrafo precedente di questa scheda) in cui l’intervento sia sanabile in quanto conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda.

Si disciplinano altresì i criteri per calcolare l’aumento di valore dell’immobile, prevedendo che sia valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l'abuso, calcolato in base alla procedura di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari).

Si tratta di un criterio che differisce rispetto a quello contemplato dal D.P.R. 380/2001: l’art. 37, comma 4, prevede infatti che l’aumento di valore dell'immobile sia valutato dall'Agenzia del territorio.

 

Lettera b): interventi in sanatoria per i casi previsti da norme regionali e per interventi edilizi totalmente abusivi (comma 1-bis, art. 1-sexies)

La lettera b) dell'articolo in esame introduce il comma 1-bis all’art. 1-sexies del D.L. 55/18 che prevede l’applicazione di quanto previsto al suddetto comma 1, anche nei casi previsti dalle norme regionali attuative dell'intesa sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n.?21/CU del 10 aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia.

Le Regioni si impegnano ad approvare leggi volte a migliorare la qualità architettonica e/o energetica degli edifici entro il limite del 20% della volumetria esistente di edifici residenziali uni-bi familiari ed a disciplinare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale.

In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.

Viene altresì disposto che l’articolo 1-sexies del D.L. 55/18 non trova applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione.

 

Lettera c): effetti dell’autorizzazione sismica e del permesso in sanatoria (comma 3, secondo periodo, art. 1-sexies)

La lettera c) dell'articolo in esame modifica il comma 3, secondo periodo dell’art. 1-sexies, in cui si stabilisce che è fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione sismica prevista dall’art. 94 del D.P.R. 380/2001 che costituisce provvedimento conclusivo al fine della risoluzione della difformità strutturale, estendendo anche al permesso di costruire quanto stabilito per la SCIA.

Il comma 3 individua, infatti, nel rilascio dell’autorizzazione, unitamente al permesso di costruire (come introdotto per effetto delle modifiche recate al comma 1 dalla norma in esame) o alla SCIA in sanatoria, una causa estintiva «del reato oggetto di contestazione».

Si tratta evidentemente di un reato edilizio, riconducibile alle fattispecie di natura contravvenzionale previste dall’art. 44 del TU edilizia.

La disposizione richiamata, infatti, salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, punisce: - con l'ammenda fino a 20.658 euro l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal TU, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; - con l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10.328 a 103.290 euro l’esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi, nonostante l'ordine di sospensione; - con l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30.986 a 103.290 euro la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio e gli interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso. Le disposizioni dell’art. 44 si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.

Lettera d): semplificazione delle modalità di certificazione sismica in relazione alle pratiche pendenti (comma 6, art. 1-sexies)

La lettera d) modifica il comma 6 dell’art. 1-sexies del D.L. 55/18, al fine di prevedere che l'autorizzazione statica o sismica venga rilasciata anche dal competente ufficio regionale oltre che dalla Conferenza regionale.

Si ricorda che la finalità del comma 6 è di accelerare l’attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici in questione, per i quali:

· sia stata presentata in passato domanda di sanatoria edilizia, entro i termini e con le modalità previsti dai condoni edilizi disposti negli anni 1985, 1994 e 2003. La norma richiama gli estremi normativi dei condoni edilizi finora approvati, vale a dire: la legge 47/1985 (c.d. primo condono edilizio); l’art. 39 della legge 724/1994 (c.d. secondo condono edilizio); l’art. 32 del D.L. 269/2003 (c.d. terzo condono edilizio).

· la domanda di sanatoria non sia stata ancora definita alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 55/2018.

 

Il comma 6 prevede in particolare che la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l’adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell’agibilità, sia sostituita da perizia del tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico, che redige un certificato di idoneità statica ai sensi del D.M. 15/05/1985, effettuando le verifiche in esso previste, con particolare riferimento a quelle opportune relative ai materiali.

Con il D.M. 15 maggio 1985 sono stati disciplinati gli accertamenti e le norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive. Tale decreto prevede (all’art. 1) che il certificato di idoneità statica deve essere allegato alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria quando le opere abusivamente eseguite abbiano un volume complessivo superiore a 450 metri cubi. Lo stesso decreto provvede poi ad elencare (all’art. 2) gli accertamenti da eseguire ai fini della certificazione di idoneità statica richiesta dal precedente articolo. Tali accertamenti includono: una serie di documenti che dovranno essere acquisiti dal tecnico incaricato; il controllo dei materiali e dei particolari costruttivi; verifiche dimensionali e prove di carico.

 

Lo stesso comma 6 dispone che il certificato di idoneità statica redatto attesta il rispetto di quanto previsto dal D.M. 15 maggio1985.

Nel caso in cui non risulti possibile la redazione del certificato di idoneità statica ai sensi del D.M. 15 maggio 1985, il comma in esame prevede che il tecnico incaricato indichi gli interventi necessari che avrebbero consentito la redazione del certificato di idoneità statica valutandone i costi.

In tal caso, l’autorizzazione statica o sismica è rilasciata dalla Conferenza regionale di cui al comma 4 dell’art. 16 del D.L. 189/2016 e, per effetto della modifica testé introdotta dalla lettera d), anche dal competente ufficio regionale.

Il richiamato comma 4 prevede che i pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, relativi ad alcune tipologie di intervento, siano resi da apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente parco e del Comune territorialmente competenti.

 


 

Capo V – Ulteriori interventi emergenziali

Articolo 40
(Cabina di regia Strategia Italia)

 

 

L’articolo 40 prevede l’istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Segretario del CIPE, senza nuovi o maggiori  oneri  per la finanza pubblica, di una Cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato delegato, composta dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e integrata dagli altri Ministri interessati e dai Presidenti della Conferenza delle Regioni, dell’UPI e dell’ANCI, con il compito di verificare lo stato di attuazione di piani e programmi di investimento infrastrutturale e di adottare  le  iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.

Nel corso dell’esame in sede referente, la composizione della Cabina di regia è stata integrata con la partecipazione del Ministro per il Sud e del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.

 

In particolare, la disposizione in commento prevede che l’istituzione della Cabina di regia abbia luogo con un DPCM da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La lettera a) del comma 1 assegna alla Cabina di regia il compito di verificare lo stato di attuazione, anche per il tramite  delle risultanze  del  monitoraggio  delle  opere  pubbliche,  di  piani  e programmi di investimento infrastrutturale, adottando le  iniziative idonee a superare i ritardi.

Sotto il profilo della formulazione del testo, si valuti l’opportunità di coordinare la lettera a) – in cui si richiamano le risultanze del monitoraggio delle opere pubbliche – con i commi 1-3 dell’art. 14, ove si prevede un sistema di monitoraggio dinamico per talune tipologie di infrastrutture  stradali  e  autostradali.

 

La successiva lettera b) affida al nuovo organismo il compito di verificare altresì lo stato di attuazione degli interventi connessi  a fattori di rischio per il territorio, quali  dissesto  idrogeologico, vulnerabilità  sismica  degli  edifici   pubblici, situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti attività di bonifica e di prospettare possibili rimedi.

 

Si ricorda che in materia di mappatura e prevenzione del rischio sismico era stata istituita nel settembre 2016 la struttura di missione “Casa Italia” per dare attuazione al progetto di cura e valorizzazione del patrimonio abitativo del territorio e delle aree urbane, con il compito di definire una policy generale di messa in sicurezza del Paese anche attraverso l’utilizzo di una quota del fondo di cui al DL n. 50 del 2017 per l’accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Successivamente, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le aree dell'Italia centrale nel 2016 e nel 2017, era stato istituito dal DL 8/2017 un apposito Dipartimento presso la Presidenza del consiglio, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici (art. 18-bis, DL 18/2017). Il Dipartimento, in particolare, provvedeva alle attività indicate dall’art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con riferimento al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei comuni delle zone a rischio sismico 1, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle verifiche di vulnerabilità degli edifici privati delle zone  a rischio sismico 1, e all'incentivazione dei piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici. La Cabina di regia istituita dalla disposizione in commento è destinata, pertanto, a sostituire il preesistente Dipartimento Casa Italia nell’espletamento dei compiti di monitoraggio e verifica previsti dalla vigente normativa.

L’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 86/2018 (recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni di Ministeri) ha tuttavia soppresso la previsione legislativa che aveva disposto l’istituzione del Dipartimento, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, incaricato di svolgere le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto “Casa Italia”, lasciandone le relative funzioni comunque affidate alla Presidenza del Consiglio. Tale soppressione è stata operata mediante due modifiche all’articolo 18-bis del D.L. n. 8/2017 che eliminano ogni riferimento al citato Dipartimento.

Si ricorda, altresì, che l’art. 4, comma 3, primo periodo, del citato D.L. n. 86/2018 ha trasferito al Ministero dell'ambiente i compiti in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, in precedenza attribuiti alla Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; in tale ambito, restano ferme le funzioni di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

A tale fine, il secondo periodo del comma 3 sopprime la previsione - di cui al comma 9, dell'articolo 7 del D.L. 133/14  - che regola le competenze della citata Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e, con una novella al comma 8 dell'articolo 7 del D.L. 133/14, il previsto concerto con la Struttura di missione medesima. Quest'ultima era stata istituita con D.P.C.M. del 27 maggio 2014 (Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, "#Italia sicura"), presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la funzione di accelerare l'attuazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico e di sviluppo di infrastrutture idriche.

 

 

Il comma 2 della disposizione in commento prevede che il supporto tecnico, istruttorio e organizzativo alla Cabina di regia sia assicurato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


 

Articolo 40-bis
(Interventi straordinari per il Viadotto Sente)

 

 

L’articolo 40-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, autorizza, al solo fine di permettere la riapertura al traffico sul Viadotto Sente, la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2018.

La norma in esame provvede al relativo onere per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), denominato "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione”.

Si ricorda che in ottemperanza al D.P.C.M. 12 ottobre 2000, recante disposizioni per il trasferimento di funzioni alle regioni in tema di viabilità, sono state trasferite alla regione Molise alcune strade statali tra cui la S.S. 86 “Istonia”, in cui è presente il viadotto in questione. In merito, nella interrogazione 3-00240 in corso al Senato, presentata nella seduta n. 42 del 2 ottobre 2018, si legge che “il viadotto Sente, uno dei più alti in Italia, realizzato tra i comuni di Belmonte del Sannio (Isernia) e Castiglione Messer Marino (Chieti) nel periodo 1974-1977, collega le regioni Abruzzo e Molise lungo l'ex strada statale 86 "Istonia"; con l’ordinanza n. 77 del 13 settembre 2018, prot. 12886, la Provincia di Isernia ha disposto la "chiusura al transito del viadotto Sente – Longo”.

 


 

Articolo 41
(Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione)

 

 

L’articolo 41 stabilisce che, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione continuano a valere i limiti dell’Allegato I B del D.Lgs. 99/1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale. Vengono altresì dettate le condizioni al verificarsi delle quali si intende comunque rispettato il citato limite.

Nel corso dell’esame in sede referente, sono state introdotte ulteriori eccezioni per la presenza di determinate sostanze nei fanghi, per le quali viene indicato il limite da non superare. 

 

La disposizione in esame, al fine di definire l’ambito di applicazione della norma, rinvia alla definizione di fanghi contenuta nell’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 99/1992 (recante “Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”).

Secondo tale definizione, sono considerati “fanghi” i residui derivanti dai processi di depurazione:

1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili;

2) delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi; tali fanghi devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi di cui al punto precedente;

3) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi; tali fanghi devono essere assimilabili per qualità a quelli di cui al punto 1).

 

La finalità della disposizione in esame, dichiarata esplicitamente, è quella di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore.

Le situazioni di criticità a cui si fa riferimento sono quelle venutesi a creare dopo la recente sentenza del TAR Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018, che ha ripreso quanto precedentemente affermato dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n. 27958 del 6 giugno 2017), ribadendo in estrema sintesi che, in mancanza di valori limite per gli idrocarburi nella disciplina dettata dal D.Lgs. 99/1992, viene in soccorso la disciplina più generale prevista dal Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006)[22] e, conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006, ove viene fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di sostanza secca.

La citata pronuncia del TAR ha annullato gli effetti della deliberazione della Giunta regionale lombarda (n. 7076 dell’11 settembre 2017 e relativo allegato 1) che aveva, tra l’altro, introdotto un limite decisamente più permissivo di 10.000 mg/kg di sostanza secca per gli idrocarburi pesanti, che aveva portato numerosi comuni lombardi a ricorrere al tribunale amministrativo.

Si fa notare che il Ministero dell’ambiente, come sottolineato nella risposta all'interrogazione 4/13953, persegue da diversi anni “l’aggiornamento degli allegati del citato decreto legislativo n. 99 del 1992 per adeguarli al progresso delle conoscenze scientifiche in materia, soprattutto per quanto riguarda i limiti di concentrazione per determinati inquinanti organici quali idrocarburi policiclici aromatici, policlorobifenili, diossine e furani”. Tale aggiornamento è ora contenuto in uno schema di decreto che contiene modifiche agli allegati I A, II A, I B e II B al D.Lgs. 99/1992, che ha ricevuto il parere favorevole, con osservazioni, da parte della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1° agosto 2018.

 

Come anticipato, la norma in esame  stabilisce una eccezione in merito al parametro relativo agli idrocarburi C10-C40, pari ad un limite di 1.000 mg/kg tal quale, valore che si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 (relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, c.d. regolamento CLP), come specificato nel parere dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) protocollo n. 36565 del 5 lugli0 2006  e successive modificazioni e integrazioni.

La citata nota L stabilisce che «la classificazione come cancerogeno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno del 3% di estratto di Dmso secondo la misurazione IP 346 "Determinazione dei policiclici aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltene - estrazione di dimetile sulfosside", Institute of Petroleum, Londra. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal petrolio…».

Il citato parere dell’ISS sottolinea che “d’altra parte appare eccessivamente conservativa l’applicazione del valore di 1000 ppm (0.1%) di idrocarburi come limite per la classificazione del rifiuto come cancerogeno: tale approccio implicherebbe infatti che tutti gli idrocarburi, indipendentemente dalla loro composizione e provenienza, siano da considerare cancerogeni”.

 

Nel corso dell’esame in sede referente, sono state introdotte ulteriori eccezioni relativamente alla presenza delle seguenti sostanze, per cui viene indicato il limite da non superare, nei fanghi ai fini dell’utilizzo in agricoltura. Si tratta, in particolare, di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), policlorobifenili (PCB), Toluene, Selenio e Berillio, Arsenico, Cromo totale, Cromo VI, per i quali i limiti sono i seguenti: sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell’Allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ?6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL ?25 (ng WHO-TEQ/Kg SS), PCB ?0,8 (mg/kg SS), Toluene ?100 (mg/kg ss), Selenio ?10 (mg/kg SS) e Berillio ?2 (mg/kg SS), Arsenico <20 (mg/kg SS), Cromo totale <200 (mg/kg SS), Cromo VI <2 (mg/kg SS).

A tale fine, la norma richiede inoltre il controllo analitico almeno una volta all'anno per i parametri PCDD/PCDF + PCB DL.

 

Si ricorda infine che l’art. 14 del ddl di delegazione europea (A.C. 1201), all’art. 14 – nel dettare i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti – prevede (al comma 1, lettera b)) l’adozione di una “nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850”, nel rispetto di una serie di indicazioni tra cui quella di “adeguare la normativa alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti” e “garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente”.

 

 


 

Articolo 42
(Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici)

 

 

L’articolo 42 – come modificato durante l’esame in sede referente – disciplina l’accertamento e la ridestinazione ad interventi di edilizia scolastica di risorse già stanziate a tal fine, derivanti da economie o da mancate utilizzazioni.

 

In particolare, ai commi 1-3, stabilisce che le economie derivanti da alcune linee di finanziamento per interventi di edilizia scolastica sono attribuite, entro il 31 dicembre 2018, agli enti locali proprietari degli edifici scolastici, per essere destinate, specificamente, alla progettazione di interventi di messa in sicurezza degli stessi.

 

L’accertamento – che deve riguardare economie derivanti da interventi già aggiudicati o per i quali sia intervenuta la revoca del finanziamento – deve essere effettuato con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

 

La definizione di modalità e criteri di attribuzione delle risorse è demandata, invece, ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Al riguardo, si ricorda che, con riferimento alla materia dell’edilizia scolastica – non esplicitamente menzionata dall’art. 117 Cost. –, la Corte costituzionale ha chiarito che nella relativa disciplina «si intersecano più materie, quali il “governo del territorio”, “l'energia” e la “protezione civile”, tutte rientranti nella competenza concorrente » (sentenze 62/2013, 284/2016 e, da ultimo, 71/2018).

 

In particolare, nella sentenza 71/2018 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 85, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) – che aveva previsto che l’INAIL doveva destinare € 100 mln per la realizzazione di nuove strutture scolastiche e che con DPCM dovevano essere individuate le regioni ammesse alla ripartizione, assegnate le risorse disponibili e stabiliti i criteri di selezione dei progetti – nella parte in cui non prevedeva che il DPCM fosse adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Al riguardo, la Corte ha evidenziato che, il fatto che il finanziamento disposto interessi esclusivamente materie di competenza concorrente, impone di assicurare il più ampio coinvolgimento delle regioni nel processo decisionale, da realizzare mediante lo strumento dell'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

“Tale forma di coinvolgimento regionale risulta, del resto, tanto più necessaria, se si tiene conto che il comma 85 demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal suo terzo periodo non soltanto la ripartizione delle risorse disponibili tra le Regioni ammesse alla stessa, ma anche l'adozione dei «criteri di selezione dei progetti». Ciò comporta un'ulteriore significativa incidenza sulle competenze regionali in  materia di programmazione dell'edilizia scolastica”.

Al riguardo, si veda quanto dispone l’art. 42-bis, co. 1, del testo in commento.

 

Alla luce degli orientamenti della Corte costituzionale, si valuti, pertanto, l’opportunità di prevedere l’intesa della Conferenza Stato-regioni ai fini dell’adozione del decreto ministeriale che definisce modalità e criteri di attribuzione delle risorse.

 

Le linee di finanziamento rispetto alle quali è previsto l’accertamento delle economie disponibili sono le seguenti:

·       Art. 48, co. 2, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) e conseguente delibera CIPE 22/2014.

L’art. 48 del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) ha previsto l'assegnazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 – previa verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici – per la prosecuzione del programma di interventi previsto dall’art. 18, co. 8-ter–8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), relativi alla riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui fosse stata censita la presenza di amianto[23].

Con delibera 22 del 30 giugno 2014, il CIPE – constatato che, a fronte dei 692 interventi ammessi al finanziamento con le risorse di cui all’art. 18, co. 8-ter–8-quinquies, del D.L. 69/2013, restavano in graduatoria ulteriori 2.024 interventi, per un importo complessivo di € 490,6 mln – ha assegnato al MIUR 400 mln per l'anno 2015, a valere sulle risorse del FSC 2007-2013 resesi disponibili a seguito di ricognizione e riprogrammazione, per il finanziamento delle misure di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali indicate nell'all. 1 della stessa delibera, sulla base dello scorrimento delle graduatorie già approvate dalle regioni.

Infine, con DM 626 del 5 agosto 2016 si è proceduto alla assegnazione di € 47.543.943,25, corrispondenti al volume delle economie fino ad allora accertate, a favore degli enti locali presenti nelle graduatorie allegate alla medesima delibera CIPE 22/2014 e non ancora finanziati.

·       Art. 1, co. 177, della L. 107/2015.

L’art. 1, co. 177, della L. 107/2015 ha autorizzato la spesa di € 40 mln per il 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici.

E’, quindi, intervenuto il DM 594 del 7 agosto 2015 che, ripartendo le risorse per regioni e province, ha previsto l'indizione di una procedura di selezione pubblica nazionale.

Con DM 933 del 10 dicembre 2015 è stata approvata la graduatoria degli enti beneficiari delle risorse, procedendo alla ripartizione di € 36.451.888,47.

Con DM 45 del 30 gennaio 2017 si è proceduto alla ripartizione tra le regioni e le province degli ulteriori € 3.548.111,53.

Infine, con DM 1 settembre 2017 si è proceduto all’assegnazione di € 7.581.976,30, corrispondenti al volume delle economie fino ad allora accertate, a favore degli enti locali presenti nelle graduatorie e non ancora finanziati.

 

Per completezza, si ricorda che, nella seduta del 6 settembre 2018, la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole con raccomandazioni sul testo dell’Accordo quadro finalizzato a definire i criteri di riparto su base regionale delle risorse destinate all’edilizia scolastica nel triennio di riferimento della programmazione nazionale 2018-2020, nonché a snellire le procedure e velocizzare la erogazione dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi nel settore dell’edilizia scolastica.

In particolare, l’Accordo prevede che nel triennio 2018-2020 tutte le risorse per l’edilizia scolastica sono ripartite con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto dei seguenti criteri, con l’indicazione dei relativi pesi:

Inoltre, l’Accordo prevede che le risorse gestite dal MIUR nel triennio 2018-2020 sono erogate agli enti locali direttamente e che il MIUR si impegna a individuare termini differenziati per l’aggiudicazione dei lavori da parte degli enti locali, tenendo conto dei livelli di progettazione.

 

Il co. 3-bis – introdotto durante l’esame in sede referente – dispone che, per consentire il completo utilizzo delle risorse già destinate al Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, le somme disponibili, con esclusione delle somme perenti, di cui all’art. 1, co. 170, della L. 107/2015 sono accertate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 dicembre 2018, per essere destinate ad interventi legati ad “altre motivate esigenze, al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell’attività didattica e la sicurezza delle strutture”.

 

Peraltro, a differenza di quanto previsto nei commi 1-3:

 

·       all’accertamento delle risorse si provvede con un decreto adottato di concerto fra i due Ministri indicati (e non con un decreto direttoriale);

·       il 31 dicembre 2018 è il termine per l’accertamento e non per l’assegnazione delle risorse;

·       non è previsto un decreto ministeriale (o interministeriale) che definisca modalità e criteri di attribuzione delle risorse.

 

Il Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone a rischio sismico, è stato istituito, nell’ambito del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS), dall’art. 80, co. 21, della L. 289/2002.

Il Ppiano è stato inizialmente articolato in due stralci (approvati con le delibere CIPE 102/2004 e 143/2006, e successivamente rimodulati con delibere CIPE 157/2005 e 17/2008) per complessivi € 489,083 mln (come attestati dalla delibera ricognitiva del CIPE 10/2009) riferiti a 1.592 interventi.

Successivamente, è intervenuto l’art. 7-bis del D.L. 137/2008 (L. 169/2008) che ha destinato al Piano straordinario non meno del 5% delle risorse stanziate per il PIS. Le risorse sono state quantificate con la delibera CIPE 114/2008 in due contributi quindicennali, di € 3 mln ed € 7,5 mln annui, a decorrere, rispettivamente, dal 2009 e dal 2010, a valere sui contributi autorizzati dall’art. 21 del D.L. 185/2008 (L. 2/2009). La delibera aveva disposto che la definitiva assegnazione delle quote sarebbe avvenuta sulla base del terzo programma stralcio, che il MIT, d'intesa con il MIUR, avrebbe dovuto sottoporre al CIPE entro il 30 giugno 2009.

Nelle more dell’adozione del terzo programma stralcio, l’art. 2, co. 239, della L. 191/2009 – come modificato dall'art. 7, co. 5-ter, del D.L. 194/2009 (L. 25/2010) – ha introdotto alcune norme procedurali finalizzate a garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle scuole. Ha, infatti, previsto, previa approvazione di apposito atto di indirizzo parlamentare, l’individuazione – che sarebbe dovuta avvenire entro il 30 giugno 2010 – di interventi di immediata realizzabilità fino all’importo complessivo di € 300 mln, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell’ambito delle misure e con le modalità previste ai sensi dell’art. 7-bis del D.L. 137/2008.

In ottemperanza di tale previsione, le Commissioni V e VII della Camera hanno approvato il 25 novembre 2010 la risoluzione n. 8-00099, modificata poi, il 2 agosto 2011, con l’approvazione della risoluzione n. 8-00143.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 ottobre 2012, n. 343 è stato quindi approvato il terzo programma stralcio, che riguarda 989 edifici scolastici per un costo stimato complessivo di € 111,8 mln.

Ancora in seguito, l’art. 1, co. 170, della L. 107/2015 ha previsto che parte delle risorse di cui al citato art. 2, co. 239, della L. 191/2009 – ossia quelle per le quali non erano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della stessa L. 107/2015 – erano destinate alla programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica – introdotta nell’ordinamento con il decreto interministeriale 23 gennaio 2015 (MEF-MIUR-MIT)[24] –, nonché agli interventi che si sarebbero resi necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici – di cui allo stesso art. 1, co. 177 (v. ante) – e sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

 

Sul Piano straordinario, si veda la relazione adottata dalla Corte dei conti con deliberazione n. 18/2018 del 31 luglio 2018, dalla quale emerge, in particolare, che “Complessivamente, non può ritenersi adeguato lo stato di attuazione, essendo tutti i piani, a distanza di 15 anni, ancora in corso di attuazione, peraltro parziale”.

 


 

Articolo 42-bis
(Scuole innovative e poli per l’infanzia)

 

 

L’articolo 42-bis – introdotto durante l’esame in sede referente – prevede, a seguito delle eccezioni sollevate dalla Corte costituzionale con la sentenza 71/2018, l’intesa (ex post) in Conferenza Stato-regioni per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Reca, altresì, nuove autorizzazioni di spesa per la progettazione di scuole innovative e di poli per l’infanzia innovativi.

 

In particolare, il comma 1 dispone –inserendo il co. 85-bis nell’art. 1 della L. 232/2016 – che l’intesa in Conferenza Stato-regioni per la realizzazione delle nuove strutture scolastiche, per le quali il co. 85 dello stesso art. 1 ha previsto la destinazione, da parte dell’INAIL, di € 100 mln, può essere raggiunta ex post rispetto al DPCM attuativo (già adottato), purché anteriormente all’avvio delle procedure di affidamento degli interventi.

L’intervento fa seguito a quanto eccepito dalla Corte costituzionale con sentenza 71/2018 (v. ante, scheda art. 42).

 

In attuazione dell’art. 1, co. 85, citato, è infatti intervenuto il DPCM 27 ottobre 2017, che ha ripartito le risorse disponibili tra le 10 regioni ammesse al finanziamento e ha stabilito i criteri di selezione dei progetti. In particolare, il DPCM ha stabilito che le proposte progettuali favoriscono la realizzazione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale ed antisismica, caratterizzati dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio.

 

I commi 2 e 3 recano nuove autorizzazioni di spesa per la progettazione, rispettivamente, delle scuole innovative di cui all’art. 1, co. 153, della L. 107/2015 e dei poli per l’infanzia innovativi di cui all’art. 3, co. 4-7, del d.lgs. 65/2017, alla cui realizzazione sono state destinate risorse dell’INAIL.

In base al comma 4, le risorse sono anticipate agli enti locali per stati di avanzamento dei livelli di progettazione e poi scomputate dall’INAIL all’atto della quantificazione dell’importo dovuto agli enti locali per l’acquisizione delle aree oggetto di intervento. L’anticipazione non può superare il valore dell’area stimata dall’INAIL.

 

In particolare, per la progettazione delle scuole innovative, il comma 2 autorizza la spesa di € 9 mln per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, disponendo che al relativo onere si provvede mediante riduzione delle risorse destinate, ai sensi dell’art. 1, co. 158, della L. 107/2015, al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all’INAIL per la realizzazione delle scuole in questione.

Si tratta delle scuole innovative individuate a seguito della procedura avviata con l’art. 1, co. 153 e ss. della L. 107/2015, nell’ambito della quale le spese per la progettazione sarebbero dovute essere sostenute dagli enti locali.

 

L’art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015, al fine di disporre la realizzazione di edifici scolastici innovativi dal punto di vista architettonico, tecnologico, impiantistico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzati dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, ha previsto l’utilizzo delle risorse – pari a complessivi € 300 mln nel triennio 2015-2017 – che, in base all’art. 18, co. 8, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), l'INAIL doveva destinare ad un piano di messa in sicurezza delle scuole e di costruzione di nuovi edifici scolastici. I canoni di locazione da corrispondere all’INAIL sono stati posti a carico dello Stato nella misura di € 3 mln per il 2016, € 6 mln per il 2017 ed € 9 mln annui a decorrere dal 2018.

Successivamente, l’art. 1, co. 717, della L. 208/2015 ha disposto che l'INAIL avrebbe destinato alla realizzazione delle scuole innovative ulteriori € 50 mln, rispetto ai quali i canoni di locazione da corrispondere allo stesso sono stati posti a carico dello Stato nella misura di € 1,5 mln annui a decorrere dal 2018.

 

In particolare, la procedura si è così sviluppata:

Gli enti locali proprietari delle aree possono ora affidare i successivi livelli di progettazione - in linea con quanto prevede il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, art. 156, co. 6) - ai soggetti individuati a seguito del concorso indetto dal MIUR (art. 1, co. 157).

 

Per completezza, si ricorda che, per la prosecuzione nelle aree interne del Paese – da individuare da parte del Comitato tecnico aree interne – del programma di costruzione di scuole innovative di cui alla L. 107/2015, secondo le modalità ivi previste, l’art. 1, co. 677 e 678, della L. 205/2017 ha disposto che l’INAIL destina complessivi € 50 mln, rispetto ai quali i canoni di locazione da corrispondere allo stesso sono stati posti a carico dello Stato nella misura di € 1,5 mln annui a decorrere dal 2019.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 4, co. 3-ter, del D.L. 86/2018 (L. 97/2018) – abrogando i co. 155-157 dell’art. 1 della L. 107/2015 – ha modificato la procedura per l’individuazione degli interventi da finanziare, in particolare sopprimendo lo specifico concorso che doveva essere indetto dal MIUR, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni.

Le previsioni recate dai commi abrogati continuano, però, ad applicarsi alle procedure per le quali il concorso avente ad oggetto proposte progettuali fosse stato già bandito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

 

Per la progettazione dei poli per l’infanzia innovativi, il comma 3 autorizza la spesa di € 4,5 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020, disponendo che al relativo onere si provvede mediante riduzione delle risorse destinate, ai sensi del co. 5 dell’art. 3 del d.lgs. 65/2017, al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all’INAIL per la realizzazione dei poli in questione.

Si tratta dei poli per l’infanzia innovativi per i quali, al momento, è intervenuta solo la ripartizione delle risorse previste dal d.lgs. 65/2017 tra le regioni interessate e per la realizzazione dei quali le spese di progettazione sarebbero dovute essere sostenute dagli enti locali.

 

L’art. 3 del d.lgs. 65/2017, nell’istituire i poli per l’infanzia – destinati ad accogliere, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambini fino a 6 anni –, ha previsto la destinazione da parte dell’INAIL, per la costruzione di edifici da destinare a poli per l’infanzia innovativi, di un massimo di € 150 mln per il triennio 2018-2020, rispetto ai quali i canoni di locazione sono stati posti a carico dello Stato nella misura di € 4,5 mln annui a decorrere dal 2019.

La relativa disciplina era mutuata da quella prevista dall’art. 1, co. 153 e ss., della L. 107/2015. In tal caso, però, ciascuna regione doveva selezionare da 1 a 3 interventi da comunicare al MIUR.

Le risorse sono state ripartite tra le regioni con DM 637 del 23 agosto 2017 che ha specificato, all’art. 1, co. 3, che le spese per la progettazione non erano ammesse e, quindi, erano a carico dell’ente locale.

In seguito, l’art. 4, co. 3-ter, del D.L. 86/2018 (L. 97/2018) – abrogando il co. 8 dell’art. 3 del d.lgs. 65/2017 – ha modificato la procedura per l’individuazione degli interventi da finanziare, in particolare sopprimendo lo specifico concorso che doveva essere indetto dal MIUR, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni.

 

Con riferimento alle due autorizzazioni di spesa, con comunicato stampa del 19 ottobre 2018 il MIUR ha fatto presente che si tratta di "Una misura molto attesa dagli Enti locali che, al momento, non dispongono delle risorse necessarie".

 

Il comma 5, novellando il co. 7 del già citato art. 3 del d.lgs. 65/2017, elimina la previsione in base alla quale ogni regione doveva selezionare da 1 a 3 interventi relativi alla costruzione di poli per l’infanzia innovativi. Pertanto, non si prevede più un numero minimo e un numero massimo di interventi per regione.

 

Nella rubrica e al comma 3, sarebbe opportuno esplicitare che il riferimento è ai poli per l’infanzia “innovativi”.

 

 


 

Articolo 43
(Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati)

 

 

L'articolo 43 – che non è stato modificato nel corso dell’esame in sede referente – prevede per i beneficiari dei mutui agevolati la sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate da versare entro il 30 giugno 2018 e l'allungamento della durata dell'ammortamento, non oltre il 31 dicembre 2026.

 

In particolare, il comma 1 prevede che i soggetti beneficiari dei mutui agevolati[26] possono beneficiare:

- della sospensione di 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 30 giugno 2018

- e di un allungamento della durata dei piani di ammortamento, il cui termine non può essere successivo al 31 dicembre 2026.

I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da INVITALIA S.p.A. la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso.

INVITALIA, su richiesta dei beneficiari da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito (comprensivo di sorte capitale ed interessi), da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Sono fatte salve le transazioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Gli oneri, in termini di fabbisogno, sono pari a € 30 mln per il 2018 e a € 10 mln per il 2019; ad essi si provvede ai sensi dell’articolo 45, alla cui scheda si rinvia.

Il comma 2 autorizza INVITALIA, previa acquisizione di parere favorevole dell’Avvocatura dello Stato, ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale, nell’ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d’impresa ovvero nell’ambito delle attività giudiziali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto per il recupero dei crediti in ragione della morosità sulla restituzione delle rate.

 


 

Articolo 44
(Trattamento straordinario di integrazione salariale
per le imprese in crisi)

 

 

L’articolo 44 prevede la possibilità di autorizzare, a decorrere dal 29 settembre 2018 e fino al 31 dicembre 2020, entro un limite temporale massimo di 12 mesi e previo accordo stipulato in sede governativa, un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria, nei casi di cessazione aziendale nonché nel caso in cui sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale.

 

L’autorizzazione (in deroga ai limiti di durata massima per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che prevedono, rispettivamente, in generale una durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile e di 12 mesi, anche continuativi, in caso di crisi aziendale), opera anche nel caso in cui sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo; nonché, in alternativa, attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. 148/2015 (50 milioni, v. infra) e non utilizzate, anche in via prospettica.

 

La sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e il relativo onere finanziario sono verificati in sede di accordo governativo. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze e all’INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all’erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato (o sarà) raggiunto il limite di spesa, è preclusa la stipulazione di ulteriori accordi.

 

Si ricorda che il Ministero del lavoro, con la circolare n. 15 del 4 ottobre 2018 ha riportato le condizioni per l’autorizzazione al trattamento di integrazione salariale, il procedimento amministrativo e modalità per la presentazione dell’istanza nonché le indicazioni operative per il monitoraggio delle risorse finanziarie.

 

In attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1, della L. 183/2014, che ha disposto, nell’ambito del riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, l’esclusione di ogni forma di integrazione salariale in caso di cessazione definitiva dell'attività aziendale o di un ramo di essa, il D.Lgs. 148/2015 ha escluso (dal 1° gennaio 2016) la cessazione di attività di impresa (o di un ramo di essa) tra le cause di richiesta di cassazione integrazione guadagni (articolo 21,comma 1, lettera b)). Tuttavia, il successivo articolo 21, comma 4, ha previsto (in deroga ai limiti di durata massima disposti dagli articoli 4, comma 1 e 22, comma 2, del medesimo D.Lgs. 148) la possibilità di autorizzare, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, sino a un limite massimo di 12, 9 e 6 mesi, e previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di CIGS, nel caso in cui all'esito dello specifico programma di crisi aziendale, l'impresa avesse cessato l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale.

A tal fine, il Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008), è stato incrementato del medesimo importo annuo in precedenza richiamato per il triennio 2016-2018. Al fine del monitoraggio della relativa spesa gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Con il decreto interministeriale 25 marzo 2016, n. 95075, sono state definiti i criteri per l'applicazione delle disposizioni richiamate.

 

 


 

Articolo 44-bis
(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del  Dipartimento della Protezione civile)

 

 

L’articolo 44-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, è volto a prevedere il rinnovo per un massimo di due volte (anziché per una sola volta, come previsto attualmente) della durata degli incarichi dirigenziali della Protezione civile, conferiti nelle more della emanazione del bando per un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della Protezione civile.

L'articolo 19 del D.L. 8/17 prevede che sia bandito (da parte della Presidenza del Consiglio) un concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della Protezione civile.

Il comma 2-bis dell’art. 19 del DL 8/2017, modificato nel senso indicato dalla disposizione in esame, autorizza, nelle more dell'espletamento del suddetto concorso, il Capo del Dipartimento della protezione civile ad attribuire i 13 incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione, previa effettuazione delle procedure di interpello espletate ai sensi delle vigenti disposizioni. In caso di esito negativo dell'interpello, l'amministrazione può procedere all'attribuzione degli incarichi dirigenziali ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001, che consente il conferimento di incarichi dirigenziali a persone esterne all'amministrazione e di comprovata qualificazione professionale, nella misura del 10% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e dell'8% di quelli di seconda fascia. Gli incarichi sono a tempo determinato e non possono eccedere la durata di 5 anni (3 anni per le posizioni apicali). Il comma 2-bis, in deroga alle disposizioni testé rammentate, consente il superamento dei limiti percentuali previsti, nella misura del 75% delle posizioni dirigenziali vacanti, e comunque entro il limite massimo di ulteriori 10 incarichi.

Con la modifica in commento, gli incarichi così conferiti hanno una durata di un anno ma sono rinnovabili per un massimo di due volte, anziché per una sola volta.

 


 

Articolo 45
(Norma di copertura)

 

 

L’articolo 45 – cui non sono state apportate modifiche in sede referente –provvede alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento.

                                                                                                           

In particolare, il comma 1 quantifica gli oneri complessivi, derivanti dagli articoli 1, comma 2, 3, 5, 8, 12, 13, 19, 33, 34, 35 e 43, comma 1, in 49,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 63,3 milioni per l'anno 2019, a 70,6 milioni per l'anno 2020, a 42,6 milioni per l'anno 2021 e a 22,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Tali oneri aumentano a 79,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 69,8 milioni per l'anno 2019, in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

 

Gli oneri discendono dalle seguenti disposizioni:

§  art. 1, comma 2, che attribuisce un compenso al Commissario straordinario per la ricostruzione e al personale della struttura di supporto;

§  art. 3, che reca misure fiscali, relative agli immobili che a seguito del crollo hanno subito danni o sono stati oggetto di ordinanze di sgombero;

§  art. 5, che introduce norme di sostegno per il trasporto pubblico locale in Liguria e in favore dell’autotrasporto;

§  art. 8, che istituisce una zona franca nell’ambito del territorio della Città metropolitana di Genova;

§  art. 12, che prevede l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali;

§  art. 13, che prevede l’istituzione dell’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP);

§  art. 19, che incrementa le disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per gli anni 2019-2021;

§  art. 33, che dispone la sospensione del pagamento del canone RAI fino a gennaio 2021 per i territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici dell’agosto 2017;

§  art. 34, che dispone la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza fino al 31 dicembre 2020;

§  art. 35, che prevede la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione di somme dovute a enti creditori nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici dell’agosto 2017

§  art. 43, comma 1, che consente la sospensione per un periodo di 12 mese del pagamento della quota capitale delle rate per i soggetti beneficiari dei mutui agevolati.

A tali oneri si provvede:

a) quanto a 1.350.000 euro per l'anno 2021 e a 1.448.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli  articoli 3 e33 del presente decreto;

b) quanto a 30.400.000 euro per l'anno 2018 e a 6.498.917 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. Tale copertura, si sottolinea, fa fronte all’incremento per gli anni 2018 e 2019 degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Si tratta del Fondo istituito dall’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 nello stato di previsione del MEF con dotazione in termini di sola cassa;

c) quanto a 200.000 euro per l'anno 2018, a 20.800.000 euro per l'anno 2019 e a 20.000.000 euro annui per gli anni 2020 e 2021, mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, utilizzando l’accantonamento del MEF;

d) quanto a 32.505.300 euro per l'anno 2019 e a 800.000 euro dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 32.505.300 euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 800.000 euro dall'anno 2020;

e) quanto a 49.005.000 euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388/2000. Si tratta delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 49.005.000 euro, definitivamente al bilancio dello Stato.

L’articolo 148 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) dispone, al comma 1, che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Il capitolo di entrata del bilancio dello Stato su cui vengono iscritte tali somme è il cap. 3592/art.14. Nell’anno in corso, è stato versato sul capitolo in questione, alla data del 1 ottobre 2018, l’importo di 234 milioni di euro circa.

f)  quanto a 10.000.000 euro per l'anno 2019, a  49.810.000 euro per l'anno 2020, a 20.450.000 euro per l'anno 2021, a 20.252.000 euro per l'anno 2022 e a 21.700.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[27].

 

Si riporta di seguito la tabella di corrispondenza tra oneri da coprire con l’articolo 45 e la relativa copertura finanziaria predisposta per il quadriennio 2018-2021, in termini di saldo netto da finanziare, secondo quanto riportato nell’Allegato sugli effetti finanziari delle norme della Relazione tecnica.

 (in euro)

 

Saldo netto da finanziare

 

2018

2019

2020

2021

ONERI

 

 

 

 

a)      Minori entrate, di cui:

6.905.000

26.705.300

 26.610.000

100.000

Art. 3 (Esenzione IMU/TASI e imposte dirette)

305.000

805.300

710.000

100.000

Art. 33 (Sospensione canone RAI)

100.000

900.000

900.000

-

Art. 34 (Sospensione contributi previdenziali e assistenziali e assicurazione  obbligatoria)

6.500.000

25.000.000

25.000.000

-

b)      Maggiori spese, di cui

42.300.000

36.600.000

44.000.000

42.500.000

Art. 1, co 2 (Compenso Commissario Straordinario e al personale della Struttura di supporto)

 1.500.000

 1.500.000

 1.500.000

-

Art 5 (TPL)

20.500.000

-

-

-

Art 8 (Istituzione Zona franca urbana)

20.000.000

-

-

-

-Art. 12 (Agenzia nazionale sicurezza ferrovie e infrastrutture stradali e autostradali)

-

 14.100.000

 22.300.000

 22.300.000

Art. 13 (Archivio informatico delle opere pubbliche)

 300.000

 1.000.000

 200.000

 200.000

Art. 19 (contabilità speciale Commissario Straordinario)

-

20.000.000

20.000.000

20.000.000

TOTALE ONERI da coprire con ART. 45

49.205.000

63.305.300

70.610.000

42.600.000

Lett. a) Copertura con maggiori entrate/minori spese ex articoli 3 (per il 2022) e 33 (per il 2021, ripresa Canone RAI)

-

-

-

1.350.000

Lett c) Fondo speciale conto capitale

200.000

20.800.000

20.000.000

20.000.000

Lett d) Fondo speciale conto corrente (quota MEF)

-

32.505.300

-

-

Lett d) Fondo speciale conto corrente (quota MIT)

-

-

800.000

800.000

Lett e) Somme acquisite dal bilancio dello Stato derivanti da sanzioni Antitrust

49.005.000

-

-

-

Lett f) Riduzione Fispe

 

10.000.000

49.810.000

20.450.000

TOTALE RISORSE A COPERTURA ART. 45

49.205.000

63.305.300

70.610.000

42.600.000

 

Il comma 2 incrementa di 50 milioni di euro annui dall'anno 2021 al 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024 il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154/2008 nello stato di previsione del MEF con dotazione in termini di sola cassa, in conseguenza degli effetti determinati dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto (si rinvia in proposito alla relativa scheda di lettura).

 

Il comma 3 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


 

Articolo 45-bis
(Attività di valutazione dell'impianto e di censimento dei danni)

 

 

L’articolo 45-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, è volto a prevedere lo svolgimento di attività connesse con la valutazione dell’impatto e il censimento dei danni alle strutture e infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile, anche mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali.

??

In particolare viene introdotto il comma 2-bis all’articolo 13 del D. Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile), al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile, alle Regioni e alle Province autonome, ai Comuni e ai Commissari delegati che operano in regime straordinario, di cui all’art. 25, comma 7 del medesimo Codice della protezione civile, di porre in essere attività connesse con la valutazione dell’impatto e il censimento dei danni alle strutture e infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all’articolo 7, anche mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali di cui al comma 2 del medesimo art. 13, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al precedente periodo, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti.

Si prevede l’attuazione delle suddette disposizioni  nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’art. 13 del D.lgs 1/2018 disciplina le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile che, oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono costituite da: Forze armate, Forze di polizia, enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e Consiglio nazionale delle ricerche, strutture del Servizio sanitario nazionale, volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, Associazione della Croce rossa italiana e Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, e strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale (comma 1). Alle attività di protezione civile concorrono, inoltre, gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile (comma 2).

 

 


 

Articolo 46
(Entrata in vigore)

 

 

L’articolo 46 prevede l’entrata in vigore del decreto il giorno  successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 



[1]     La norma fa riferimento agli interventi “da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1”, vale a dire quelli relativi: a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento; b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.

[2]     La società Autostrade per l’Italia ha reso pubblici, sul proprio sito web, tutti i testi delle convenzioni vigenti, al link www.autostrade.it/autostrade-per-genova.

[3]     La modifica introdotta con il D.L. n. 91/2018 permette inoltre per gli interventi rientranti nelle suddette materie già individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018, il raggiungimento dell’intesa anche successivamente alla adozione degli stessi decreti.

[4]     Nel documento consegnato dal Presidente della Regione Liguria nel corso dell’audizione del 10 ottobre 2018 si legge, con riferimento all’emergenza abitativa derivante dall’immediata evacuazione delle abitazioni in zona rossa, che a seguito del crollo sono stati evacuati 15 edifici e che “il totale del numero dei nuclei sfollati è ad oggi di 281 famiglie, corrispondenti a 260 unità immobiliari (in alcuni alloggi è infatti presente più di un nucleo familiare), per un totale di 583 persone (561 residenti e 22 domiciliati)”. Nello stesso documento si sottolinea che “in anticipo di un mese rispetto al cronoprogramma inizialmente previsto tutte le persone hanno ricevuto un’offerta di sistemazione (alloggio o contributo per autonoma sistemazione)” e che “per tutti i nuclei sfollati è stata disposta la sospensione del pagamento delle utenze negli alloggi evacuati”.

[5]     Per fronteggiare l’emergenza derivante dall’evento del 14 agosto 2018, con la suddetta ordinanza il Presidente della regione Liguria viene nominato Commissario delegato e viene stabilito un piano di interventi,  per la realizzazione dei quali si autorizza  l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario delegato, nel limite massimo di 33,5 milioni di euro.

[6] In attuazione del disposto del comma 2 dell’art. 48 del D.L. 189/2016 sono state emanate: per i settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, le deliberazioni n.  618/2016/R/com e n. 252/2017/R/com; per il settore delle assicurazioni, il provvedimento 9 febbraio 2017, n. 56; per il settore della telefonia, le delibere n. 235/17/CONS, n. 346/17/CONS e n. 36/18/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

[7]     Ai sensi della circolare INPS 19/2018, gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale sono pari, per il 2018:

·     per i lavoratori con retribuzione mensile inferiore o pari ad euro 2.125,36 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive) euro 982,40 lordi che, al netto del 5,84% (aliquota a carico del lavoratore determinata ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 41/1986 e dell’articolo 1, comma 769, della L. 296/2006), sono pari ad euro 925,03;

·     per i lavoratori con retribuzione mensile superiori ad € 2.125,36 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive) euro 1.180,76 lordi che, al netto del 5,84% (aliquota determinata a carico del lavoratore determinata ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 41/1986 e dell’articolo 1, comma 769, della L. 296/2006), sono pari ad euro 1.111,80.

[8]     In base all’art. 2 del d.lgs. 42/2004, il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. In particolare, sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Sulla nozione di bene culturale, si veda, più ampiamente, il Focus predisposto dal Servizio Studi della Camera.

[9]     In base allo stesso art 2 del d.lgs. 42/2004, per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.

Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

[10]   Specifiche deroghe sono previste da parte di determinate norme (ad es. per i funzionari del Ministero dei beni e delle attività culturali ai sensi dell’articolo 1, comma 329, della L. 208/2015; per il personale amministrativo non dirigenziale del Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 1, comma 2-septies, del D.L. 117/2016).

[11]   Specifiche deroghe sono previste da parte di determinate norme (ad es. per i funzionari del Ministero dei beni e delle attività culturali ai sensi dell’articolo 1, comma 329, della L. 208/2015; per il personale amministrativo non dirigenziale del Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 1, comma 2-septies, del D.L. 117/2016).

[12]   La mobilità collettiva (che si verifica nelle ipotesi di soprannumero o eccedenze di personale) è regolamentata da una specifica disciplina alla quale devono attenersi le amministrazioni (con conseguente divieto di assunzioni in caso di mancata osservanza della stessa). Scopo dell’istituto è verificare la possibilità di applicare le norme in materia di collocamento a riposo d'ufficio al compimento dell'anzianità massima contributiva del personale interessato, oppure di pervenire alla ricollocazione totale (o parziale) del personale in soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione (o presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della regione o in quello diverso determinato dai contratti collettivi nazionali), anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del rapporto di lavoro.

[13]   Istituito presso il Ministero della giustizia dall’art. 1, c. 475, della L. 205/2017, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2018, 20 milioni di euro per l’anno 2019 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

[14] In attuazione del disposto del comma 2 dell’art. 48 del D.L. 189/2016 sono state emanate: per i settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, le deliberazioni n.  618/2016/R/com e n. 252/2017/R/com; per il settore delle assicurazioni, il provvedimento 9 febbraio 2017, n. 56; per il settore della telefonia, le delibere n. 235/17/CONS, n. 346/17/CONS e n. 36/18/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

[15]            Nella decisione la Commissione europea opera una ricognizione delle misure e dei regimi di aiuto (riduzione del carico fiscale e dei contributi previdenziali obbligatori (dovuti all’INPS) nonché dei premi assicurativi obbligatori (dovuti all’INAIL) - a favore di imprese aventi sede o comunque ubicate nelle aree colpite da diverse calamità naturali verificatesi in Italia dal 1990 fino al terremoto in Abruzzo.

[16]            Secondo il costante parere della Commissione europea, terremoti, alluvioni ed eruzioni vulcaniche costituiscono calamità naturali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, e dunque le imprese danneggiate a seguito di tali eventi possono, in via di principio, qualificarsi come beneficiari di aiuto per l’importo del danno subito. La norma del Trattato trova una sua declinazione giuridica nell’articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. L’articolo 50 citato dispone che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati (tra gli altri) da terremoti sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica purché soddisfino le seguenti condizioni: a) le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità dell'evento; e b) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa. I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità sono adottati nei tre anni successivi alla data dell'evento. Gli aiuti sono concessi entro quattro anni dall'evento. I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. Tra i danni vi sono quelli materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili

[17] In base all’art. 3, comma 1, lettera b), del citato D.P.R., si considerano interventi di manutenzione straordinaria “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso”

[18] Si tratta di interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

[19] Si tratta di interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;

[20] Si tratta di interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

[21] In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c); b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

[22]            La sentenza della Cassazione richiama l’art. 127 del D.Lgs. 152/2006, secondo cui “Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile…”. Si ricorda altresì che l’art. 184, comma 3, lettera g), include tra i rifiuti speciali anche i fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue.

[23]   In particolare, l’art. 18, co. 8-ter-8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) aveva destinato allo scopo indicato € 150 mln per il 2014, disponendo anche che le eventuali economie di spesa che si sarebbero rese disponibili alla chiusura delle procedure previste, ovvero le risorse derivanti dalle revoche, sarebbero state riassegnate dal MIUR in base alla graduatoria delle richieste.

[24]   Emanato al fine di dare attuazione all’art. 10 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), che ha autorizzato le regioni a stipulare mutui, fra gli altri, con la Banca europea per gli investimenti, per interventi di edilizia scolastica.

[25]            Nominata con DM 177 del 22 marzo 2017.

[26] Si tratta degli strumenti previsti dalle seguenti fonti: D.L. 786/1985 (L. 44/1986), D.L. 26/1995 (L. 95/1995), D.L. 510/1996 (L. 608/1996), e d.lgs. 185/2000.

[27]   Il Fondo è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.