| Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Agricoltura |
| Titolo: | Legge di bilancio 2020 - Profili di interesse della XIII Commissione Agricoltura |
| Riferimenti: | AC N.2305/XVIII |
| Serie: | Progetti di legge Numero: 230/3/0/XIII |
| Data: | 17/12/2019 |
| Organi della Camera: | XIII Agricoltura |

Servizio Studi
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Dossier n. 181/3/0/13
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Servizio Studi
Dipartimento Agricoltura
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Progetti di legge n. 230/3/0/XIII
La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati
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AG0047.docx
NOTA
Il presente dossier è articolato in due parti:
§ la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza della XIII Commissione Agricoltura, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;
§ la seconda parte contiene l’analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2020-2022 di competenza della XIII Commissione Agricoltura.
I N D I C E
Schede di lettura Sezione I
Articolo 1, comma 123 (Fondo per investimenti innovativi delle imprese agricole) 5
Articolo 1, co.166-167 (Assunzioni di personale per il MIPAAF)................ 9
Articolo 1, comma 183 (Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali).............................................................. 11
Articolo 1, comma 225 (Determinazione del reddito d'impresa degli imprenditori agricoli florovivaistici).............................................................................................. 13
Articolo 1, comma 300 (Proroga del credito d’imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore)................................................... 14
Articolo 1, comma 327 (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI))............................................................................ 16
Articolo 1, comma 467 (Stabilizzazione del personale precario del CREA) 17
Articolo 1, commi 501-502 (Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica) 18
Articolo 1, commi 503-511 (Interventi a favore dell'agricoltura)................ 21
Articolo 1 commi 513-514 (Oleoturismo)................................................... 27
Articolo 1, commi 515-517 (Sostegno al reddito lavoratori settore pesca). 28
Articolo 1, commi 518-519 (Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali)...................................................................................................................... 30
Articolo 1, commi 520-521 (Sviluppo dell'innovazione in agricoltura)...... 32
Articolo 1, comma 522 (Fondo per l'agricoltura biologica)......................... 33
Articolo 1, comma 523 (Fondo di solidarietà nazionale)............................. 34
Articolo 1, commi 524-527 (Misure per favorire l'economia circolare del territorio) 35
Articolo 1, comma 607 (Riduzione sgravio contributivo per imprese armatrici) 38
Articolo 1, comma 85-100 (Green new deal)............................................... 40
- Monitoraggio........................................................................................... 55
- Green climate Fund................................................................................. 56
- Commissione per la transizione ecologica.............................................. 57
Articolo 1, commi 184-197 (Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali) 60
Articolo 1, commi 198-209 (Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese) 71
La seconda Sezione
Lo stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (tab. 12 - art. 13 del ddl)..................................................................................................... 87
Le previsioni di spesa per il 2020................................................................ 88
Articolo 1, comma 123
(Fondo per investimenti innovativi delle imprese agricole)
Il comma 123 istituisce nello stato di previsione del MISE un Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa massima, al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole.
La disposizione si applica:
§ alle imprese che determinano il reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del DPR 917/1986 (TUIR).
La richiamata disposizione stabilisce che il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso (co. 1).
Sono considerate attività agricole: a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; c) le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali (co. 2).
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata (co. 3).
Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa.
§ ai soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla L. n. 232/2016 (legge di bilancio 2017).
Tale elenco comprende i seguenti beni.
Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali,
sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce,
software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata,
software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
Il comma in esame demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, la definizione delle modalità attuative delle risorse del Fondo.
Articolo 1, co.166-167
(Assunzioni di personale per il MIPAAF)
I commi 166-167 incrementano di una unità i posti con funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da destinare a funzioni di consulenza, studio e ricerca, rideterminando, quindi, la dotazione organica dirigenziale nel numero massimo di 12 posizioni di livello generale.
Il comma 166 incrementa di una unità i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il MIPAAF, da destinare a funzioni di consulenza, studio e ricerca.
La dotazione organica dirigenziale delo stesso Ministero è quindi rideterminata nel numero massimo di 12 posizioni di livello generale e 61 posizioni di livello non generale.
Attualmente, l'art. 1, co. 3, del D.L. 104/2019 (L. 132/2019), prevede che la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di 11 posizioni di livello generale e di 61 posizioni di livello non generale.
L'incremento è volto a garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di potenziamento degli investimenti nel settore dell'agricoltura, nonché la realizzazione dei compiti in materia di analisi e valutazione delle misure di miglioramento della qualità della spesa pubblica e delle politiche di bilancio nel settore agricolo, ed al fine di garantire la piena funzionalità del MIPAAF tramite un potenziamento delle sue strutture e articolazioni.
Il comma 167 prevede che, in attuazione di tale disposizione, il MIPAAF modifichi, entro il 15 marzo 2020, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del D.L. 86/2018 (L. 97/2018).
La disposizione richiamata prevede che, al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto-legge., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
Articolo 1, comma 183
(Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti
e degli imprenditori agricoli professionali)
Il comma 183 estende al 2020 l’esenzione ai fini Irpef - già prevista per il triennio 2017-2019 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Per l'anno 2021, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del 50%.
Si prevede che, con riferimento all'anno d'imposta 2020, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'art. 1, D.Lgs. n. 99 del 2004, cfr. infra) iscritti nella previdenza agricola.
L'esenzione è già prevista dall'articolo 1, comma 44, della legge di bilancio 2017 (l. n. 232 del 2016) con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019.
Si prevede inoltre che i medesimi redditi concorrano alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF nella misura del 50% per l'anno 2021.
L'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 definisce l'imprenditore agricolo professionale come colui che sia in possesso di competenze e conoscenze professionali specifiche e dedichi alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando dalle attività così svolte almeno il 50% del proprio reddito globale. Ai fini del calcolo del reddito globale, vengono esclusi una serie di redditi, tra cui anche le somme percepite in società, associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo.
Inoltre, vengono considerati imprenditori agricoli professionali anche le società di persone, di capitali e cooperative che, oltre all’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, presentino i seguenti requisiti:
§ nel caso di società di persone, che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per la società in accomandita la qualifica è riferita ai soci accomandatari);
per le società di capitali o cooperative, che almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.
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I redditi dominicali e i redditi agrari costituiscono, insieme ai redditi dei fabbricati, due delle tre categorie in cui il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917 del 1986) suddivide i redditi fondiari (cfr. in particolare il capo II del Titolo I, artt. 25-43). L’articolo 25 definisce fondiari i redditi (di seguito: r.) inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono iscritti o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. Si prescinde dal fatto che il possessore sia residente o meno nel territorio dello Stato. Limitando il campo di analisi alle due categorie oggetto della presente disposizione i r. fondiari sono determinati sulla base delle risultanze catastali e si distinguono per l'appunto in: r. dominicale dei terreni, attribuibile al proprietario del terreno o al titolare di un diritto reale di godimento (artt. 27-31) e r. agrario, attribuibile al soggetto che coltiva il terreno, direttamente o avvalendosi di dipendenti, a prescindere dal fatto che sia il proprietario del terreno, il titolare di un diritto reale di godimento sul terreno medesimo ovvero l’affittuario (artt. 32-35).
Nell'ordinamento fiscale l’esistenza di due diverse tipologie di reddito associata ai terreni è motivata dalla possibilità che, su di essi, sia svolta un’attività agricola e nella conseguente necessità di distinguere il reddito derivante dal possesso dell’immobile (il reddito dominicale) da quello derivante dall’esercizio dell'attività agricola, anche ad opera di un soggetto diverso dal possessore (il r. agrario).
I redditi fondiari sono dunque determinati con un sistema forfetario basato sulle risultanze catastali, oggetto dell’imposizione non è il reddito effettivo del singolo terreno o del singolo fabbricato, ma la astratta e potenziale capacità del bene di produrre un reddito, a prescindere dal suo concreto manifestarsi e dalla sua effettiva entità. Tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del possessore a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, indipendentemente dalla loro percezione e in relazione alla durata del possesso.
Articolo 1, comma 225
(Determinazione del reddito d'impresa
degli imprenditori agricoli florovivaistici)
Il comma 225 dell’articolo 1 fissa un criterio per la determinazione del reddito d’impresa che deriva agli imprenditori agricoli florovivaistici dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e di prodotti della floricoltura: tale reddito, in presenza di specifiche condizioni di legge, è calcolato applicando, ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione a fini IVA, un coefficiente di redditività del cinque per cento.
Il comma, inserito dal Senato, introduce il comma 3-bis nell'articolo 56-bis del Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR (DPR 917/1986), che disciplina le modalità di calcolo del reddito di impresa con riferimento ad alcune specifiche attività agricole.
Con la modifica in esame si prevede che, per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistate da imprenditori agricoli (come definiti dall'articolo 2135 c. c) florovivaistici, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il relativo reddito è determinato applicando, all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione a fini IVA, un coefficiente di redditività fissato nella misura del cinque per cento.
Articolo 1, comma 300
(Proroga del credito d’imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore)
Il comma 300 proroga al 2020 il credito d’imposta, concesso alle piccole e medie imprese italiane attualmente per il solo 2019, per le spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore.
A tale scopo l’articolo in esame sostituisce il comma 1 dell’articolo 49 del decreto-legge “crescita” (decreto-legge n. 34 del 2019) il quale - nella sua formulazione vigente – per migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, concede a tale tipologia di imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34), un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore (specificate al comma 2), fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo, pari a 5 milioni per l'anno 2020.
Con le modifiche in esame, il credito d’imposta è prorogato all’anno 2020 e viene, dunque, concesso per i periodi di imposta 2019 e 2020.
L’importo massimo dell’agevolazione, quanto all’anno 2019, viene elevato da 5 a 10 milioni; per il 2020 esso è fissato in misura pari a 5 milioni di euro.
Si ricorda che le spese agevolabili sono individuate dal comma 2 del richiamato articolo 49 nelle seguenti:
§ spese per l'affitto degli spazi espositivi e per il loro allestimento;
§ spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione.
Il comma 3 dell’articolo 49 chiarisce che il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa UE in tema di aiuti de minimis, con specifico riferimento anche al settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi della relativa disciplina generale (articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997). Ai sensi del comma 4, si affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire le disposizioni applicative delle norme in commento.
Il decreto deve disciplinare, in particolare:
§ le tipologie di spese ammesse al beneficio, nell'ambito di quelle individuate al comma 2;
§ le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto del limite massimo di risorse (5 milioni, di cui al comma 1);
§ l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, che per effetto delle modifiche introdotta dalla Camera si svolgono sia in Italia che all’estero, per cui è ammesso il credito di imposta;
§ le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.
Detto provvedimento, che si sarebbe dovuto adottare entro il 30 giugno 2019 (60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame), non risulta ancora emanato.
Il comma 5 dell’articolo 49 prevede che, ove l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione - totale o parziale - del credito d'imposta, essa debba darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico che, ai sensi delle richiamate disposizioni volte a contrastare l’uso illecito dei crediti di imposta (articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 2010), provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
Articolo 1, comma 327
(Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI))
Il comma 327 interviene sulla disciplina relativa alla società alla quale sono state trasferite le funzioni dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI).
Il comma novella il comma 11 dell'articolo 21 del D.L. 201/2011 (L. 214/2011).
La novella interviene sulla disciplina relativa all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI).
Al riguardo si ricorda che l'art. 24 del D.L. 34/2019 (L. 58/2019) ha introdotto una serie di modiche al comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 volte a completare il processo di liquidazione dell'EIPLI e accelerare la costituzione della società che dovrà assumerne le funzioni.
Si veda il dossier n. 123/5, predisposto in occasione dell'esame dell'A.S. 1354.
Si veda inoltre il Dossier n. 570/1, Tomo I, 14 dicembre 2011, del Servizio studi della Camera dei deputati per una ricostruzione delle vicende riguardanti l'EIPLI.
Essa specifica in particolare che la società alla quale sono state trasferite le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, deve essere una società per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci.
Essa sancisce altresì il divieto per le società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e per altri soggetti di diritto privato comunque denominati di detenere, neppure indirettamente né a seguito di conferimenti o emissione di nuove azioni, comprese quelle prive del diritto di voto, partecipazioni al capitale della predetta società.
Articolo 1, comma 467
(Stabilizzazione del personale precario del CREA)
Il comma 467, introdotto nel corso dell’esame in Senato, incrementa da 20 milioni a 22,5 milioni di euro la spesa autorizzata a decorrere dal 2020 per consentire la realizzazione del piano di stabilizzazione del personale precario del CREA.
La disposizione in commento incrementa da 20 milioni a 22,5 milioni di euro la spesa autorizzata a decorrere dal 2020 - dall'art. 1, co. 673, della L. 205/2017 (Bilancio di previsione 2018) - per consentire la realizzazione del piano di stabilizzazione del personale precario del CREA.
A tal fine novella l'art. 1, co. 673, della L. 205/2017.
Il comma 673 reca specifiche disposizioni per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), al quale si applicano le misure per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni dettate dall'articolo 20 del d.lgs. 75/2017.
Per la realizzazione del Piano di stabilizzazione del personale precario del CREA si provvede quindi con le seguenti autorizzazioni di spesa: 10 milioni di euro per l'anno 2018; 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
Inoltre, al fine di stabilizzare il personale in servizio, il comma 674 autorizza gli enti pubblici di ricerca (nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente) a prorogare i contratti a tempo determinato e flessibili che sono in essere alla data del 31 dicembre 2017 fino alla conclusione delle procedure di cui al richiamato articolo 20 del d.lgs. 75/2017.
L'art. 1, comma 1131, lett. e), L. 145/2018 (Bilancio di previsione 2019) ha posticipato al 31 dicembre 2019 il termine per le assunzioni previsto, tra l'altro, dal comma 673 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017.
Articolo 1, commi 501-502
(Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica)
I commi in esame prevedono che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni derivanti dalla cimice asiatica possano beneficiare degli interventi compensativi finanziati dal Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, il quale - a tal fine – viene incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Nello specifico, il comma 501 dispone che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cosiddetta cimice asiatica (Halyomorpha Halys) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004.
L'ammissione a tali interventi avviene in deroga all'art. 1, comma 3, lett. b), del suddetto d.lgs. 102/2004, secondo cui il Fondo di solidarietà nazionale prevede - tra gli altri - interventi compensativi esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali ed eventi assimilabili nei limiti previsti dalla normativa comunitaria.
Le Regioni sul cui territorio si è verificato l’attacco da parte della cimice asiatica possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità dei suddetti eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020.
Si rammenta che, ordinariamente, il termine previsto per attivare i suddetti interventi compensativi è di 60 giorni dalla cessazione dell’evento dannoso, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004. Nel caso in esame si tratta, invece, come già rilevato, di una deroga a quanto previsto dalla normativa ordinaria; il termine viene, quindi, fatto decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
Si ricorda altresì che gli aiuti che possono essere concessi - in base all'art. 5 del medesimo decreto legislativo - alle imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile consistono in:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, il contributo può essere elevato fino al 90 per cento;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
1. 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui sopra;
2. 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario;
d) agevolazioni previdenziali.
In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle citate zone svantaggiate.
Il comma 502 dispone - conseguentemente - che, per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, sia incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Si ricorda che il decreto di ripartizione in capitoli del bilancio 2019-2021 non presentava risorse – per gli anni 2020 e 2021 – nel cap. 7411 del MIPAAF(T) destinato al Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori.
Si rammenta, infine, che la XIII Commissione agricoltura della Camera ha approvato, il 2 ottobre 2019, la risoluzione conclusiva 8/00042, recante “Iniziative per il contrasto alla diffusione della cimice marmorata asiatica (Halyomorpha Halys)”, con la quale veniva richiesto al Governo, tra l’altro, di adottare misure straordinarie in favore delle imprese agricole che hanno subito danni a causa dell’invasione della cimice asiatica prevedendo opportune forme di credito specializzato supportate dagli strumenti pubblici a disposizione (Ismea) e potenziando gli strumenti di risarcimento delle imprese danneggiate sia a valere sul Fondi di solidarietà nazionale sia attraverso l’istituzione di uno specifico Fondo nella legge di bilancio 2020.
Secondo quanto riportato in una Nota dell’ISPRA, consegnata nel corso delle audizioni svolte in merito all’esame delle risoluzioni per il contrasto alla Cimice asiatica, i danni causati da tale insetto sono molto rilevanti con ricadute importanti sulla produzione frutticola e sui noccioleti. Essi ammontano a circa 350 milioni di euro; l’estensione del fenomeno al centro e al meridione d’Italia rende la stima dei danni ancora provvisoria. Il caso si collega al fenomeno delle invasioni biologiche, ovvero al trasporto operato dall’uomo – accidentalmente o intenzionalmente – di specie al di fuori del loro areale naturale. L’Ispra riporta che le tecniche attualmente disponibili non appaiono efficaci a causa dell’elevata tolleranza a molti insetticidi. La tecnica che appare più promettente al momento è basata sul controllo biologico, ovvero sull’utilizzo di antagonisti naturali delle specie.
Articolo 1, commi 503-511
(Interventi a favore dell'agricoltura)
I commi in esame recano una serie di disposizioni in favore degli imprenditori agricoli.
Il comma 503 riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso del 2020, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento totale dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
I commi 504-506 prevedono la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Tali mutui sono concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento. Nello stato di previsione del MIPAAF è istituito a tal fine un fondo rotativo per l'attuazione delle disposizioni relative alla concessione dei predetti mutui a tasso zero.
Il comma 507, al fine di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare, istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per la competitività delle filiere agricole finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere.
Il comma 508 ridefinisce l’ambito oggettivo delle campagne di promozione previste dal Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy, prevedendo che esse abbiano riguardo ai prodotti agroalimentari sottoposti ad aumenti dei dazi. Resta ferma la finalità relativa alle campagne di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding
Il comma 509 consente per il triennio 2020-2022, di incrementare del venti per cento la quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali.
Il comma 510 prevede che agli atti di vendita dei terreni da parte dell'ISMEA si applichino le disposizioni che hanno esentato alcune fattispecie dalla nullità dell’atto di trasferimento della proprietà o del diritto reale in caso di edificazione di natura abusiva realizzata successivamente al 17 marzo 1985 ed hanno previsto la possibilità di presentare domanda di sanatoria.
Il comma 511 incrementa di 1 milione di euro la dotazione del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (Fondo nazionale indigenti) per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.
Il comma 503 riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del d.lgs. 99/2004, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Per l'art. 1 del d.lgs. 99/2004, ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro.
L'art. 5 del reg. (CE) n. 1257/1999 (abrogato dal regolamento (CE) n. 1698/2005) prevede che il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole viene concesso ad aziende agricole che dimostrino redditività, che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, e il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.
L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni in esame si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
Il comma 504 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il comma 505 prevede che tali mutui siano concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Il comma 505 istituisce, a tal fine, nello stato di previsione del MIPAAF un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni di euro per il 2020 per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 504 e 505. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al MIPAAF.
Il comma 507, al fine di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare, istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per la competitività delle filiere agricole con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 e 14,5 milioni di euro per il 2021, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere. Esso demanda inoltre a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione del Fondo.
Il comma 508 ridefinisce l’ambito oggettivo delle campagne di promozione previste dal Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy, prevedendo che esse abbiano riguardo ai prodotti agroalimentari sottoposti ad aumenti dei dazi. Resta ferma la finalità relativa alle campagne di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding
In particolare viene modificato l’articolo 30 del decreto-legge n.133 del 2014 che prevede, al comma 1, che il Ministro dello sviluppo economico adotti con proprio decreto un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia. Il piano è adottato d’intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, per alcune delle azioni previste, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma 2 stabilisce che il Piano contenga le seguenti azioni, con la relativa dotazione finanziaria:
a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie;
b) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;
c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;
d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;
e) realizzazione di un segno distintivo unico per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;
f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding;
g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese;
h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;
i) rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;
l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia;
l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali.
Si ricorda che in materia la XIII Commissione Agricoltura ha approvato in data 14 novembre 2019 la risoluzione unitaria 8-00051, https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=8/00051&ramo=C&leg=18
Il comma 509 consente per il triennio 2020-2022, di incrementare del venti per cento la quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali
Si rammenta che l’articolo 108 del Testo Unico delle Imposte sui redditi –TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) disciplina la deducibilità delle spese relative a più esercizi: in linea generale, esse sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Il comma 3 dell’articolo 108 individua le modalità di calcolo delle quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito a studi e ricerche: esse sono calcolate sul costo degli stessi beni, diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici, a fronte dei costi relativi a studi e ricerche, si applica l'articolo 88, comma 3 TUIR, e cioè tali somme sono considerate sopravvenienze attive; dunque, alle condizioni di legge, sono tassabili.
Con le modifiche in esame, ai fini del calcolo della quota di ammortamento deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022 ai sensi dell’articolo 108, comma 3 (relativo, come si è visto, all’ammortamento di beni acquisiti in esito a studi e ricerche), le spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20 per cento, esclusi i costi relativi all’acquisto dei terreni.
Si ricorda, al riguardo, che per colture arboree si intendono la vite, l’olivo, i frutti maggiori (pero, melo, pesco, ecc.), gli agrumi, i frutti minori, i piccoli frutti, i frutti tropicali e subtropicali e le piante forestali.
Tra le specie arboree coltivate in Italia, quelle che occupano la maggiore superficie sono sicuramente la vite e l'olivo; più limitata coltura hanno le piante arboree da frutto (diffuse soprattutto in alcune regioni del Nord), gli agrumi e le altre specie minori.
Il comma 510 prevede che agli atti di vendita dei terreni da parte dell'ISMEA si applichino le disposizioni che hanno esentato alcune fattispecie dalla nullità dell’atto di trasferimento della proprietà o del diritto reale in caso di edificazione di natura abusiva realizzata successivamente al 17 marzo 1985 ed hanno previsto la possibilità di presentare domanda di sanatoria.
Più in particolare, l’individuazione dei terreni viene effettuata con il rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 4-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n.225.
Si tratta dei terreni che ISMEA è stata autorizzata a vendere attraverso procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, o, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata. La disposizione prevede, poi, che In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito il pagamento rateale del prezzo, dietro apposizione di ipoteca legale. L'ISMEA veniva, quindi, chiamata ad utilizzare le risorse derivanti dalle vendite esclusivamente per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli.
Alla vendita di tali terreni, la disposizione in commento rende applicabili le norme contenute nel comma 5 dell’articolo 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e nel comma 6 dell’articolo 40 della legge n.47 del 1985.
L’articolo 46 reca disposizioni in ordine alla nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 , prevedendo, al comma 1, che gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, che hanno per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati, salvo che non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Restano esclusi dalla nullità gli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù. Il comma 5, a cui la disposizione in esame rinvia, prevede che le nullità in esame non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.
La legge n. 47 del 1985, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, prevede all’articolo 40 disposizioni in materia di mancata presentazione dell'istanza. In particolare, il comma 6, richiamato dalla disposizione in esame al fine di renderlo applicabile ai terreni oggetto di vendita da parte di ISMEA, prevede che nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
Il comma 511 incrementa di 1 milione di euro la dotazione del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (Fondo nazionale indigenti) per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.
In particolare il Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (Fondo nazionale indigenti), istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, è stato previsto dal co. 1 dell'art. 58, del decreto legge n. 83 del 2012 (legge n. 134 del 2012).
La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha incrementato di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021 lo stanziamento del Fondo, il quale già presentava risorse - nel relativo capitolo 1526 del MIPAAFT - per 5 milioni di euro annui (art. 1, comma 668).
E' stato quindi emanato il decreto ministeriale 15 luglio 2019, che ha adottato il programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2019, destinando 6 milioni di euro all'acquisto di polpa di pomodoro in scatola.
L'articolo 5 del decreto-legge n. 27 del 2019 (legge n. 44 del 2019) ha ulteriormente incrementato le risorse del suddetto Fondo, al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale. Sono stati quindi stanziati 14 milioni di euro per il 2019, per l'acquisto di formaggi DOP, fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di 5 mesi e massima 10 mesi, con contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, con umidità superiore al 30 per cento e con cloruro di sodio inferiore al 5 per cento.
In attuazione di quest'ultima disposizione, è stato quindi emanato il decreto ministeriale 25 luglio 2019, recante il "Programma nazionale 2019 per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti - Formaggio pecorino DOP".
Articolo 1 commi 513-514
(Oleoturismo)
I commi 513 e 514 estendono, dal 1° gennaio 2020, alle attività di “oleoturismo” - che vengono contestualmente definite - le disposizioni della legge di bilancio 2018 relative all’attività di enoturismo.
Nello specifico, il comma 513 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 502 a 505 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) - relative all’attività di enoturismo - alle attività di “oleoturismo”.
La disciplina richiamata prevede, in particolare, l’estensione a coloro che svolgono attività di enoturismo della determinazione forfetaria del reddito imponibile, ai fini IRPEF, con un coefficiente di redditività del 25 per cento e, a talune condizioni, di un regime forfettario dell’IVA.
Per un approfondimento sulla disciplina dell’attività di enoturismo, così come regolata dalla legge di bilancio 2018, si rinvia al relativo dossier dei Servizi studi di Camera e Senato.
Le attività di “oleoturismo”, in base al comma 514, sono tutte quelle di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.
Articolo 1, commi 515-517
(Sostegno al reddito lavoratori settore pesca)
I commi da 515 a 517, introdotti al Senato, recano disposizioni in merito alle misure di sostegno al reddito previste per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, prorogando, inoltre, di un anno, sino al 31 dicembre 2020, il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019.
Conseguentemente, la rubrica dell’articolo 60 del disegno di legge in esame viene modificata in “Interventi in favore dell’agricoltura e della pesca”.
Nel dettaglio, il comma 515 riconosce, per il 2020, ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca), l’indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro, dovuta nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso del 2020, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il 2021. Viene poi demandata ad apposito decreto interministeriale (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze) la disciplina delle modalità relative al pagamento della predetta indennità.
Si ricorda che l’art. 1, comma 673 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha riconosciuto, per l’anno 2019, per i medesimi soggetti, una identica misura, con gli stessi presupposti e limiti.
Il comma 516 incrementa di 2,5 milioni di euro per il 2021 le risorse – di cui all’articolo 1, comma 346, della L. 232/2016 - destinate alla corresponsione dell’indennità giornaliera onnicomprensiva riconosciuta ai suddetti lavoratori nei periodi di arresto temporaneo non obbligatorio avvenuti nel corso del 2020.
Si ricorda che la disposizione sopra citata della legge di bilancio 2017 prevede che, a decorrere dall’anno 2018, per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, sia riconosciuta una indennità giornaliera onnicomprensiva, fino ad un importo massimo di 30 euro, nel periodo di sospensione derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio (valevole per un periodo non superiore, complessivamente, a quaranta giorni in corso d'anno). A seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, c. 803, della L. 145/2018, il suddetto riconoscimento opera, dal 2019, nel limite di spesa di 4,5 milioni annui.
Anche in tale caso, viene demandata ad apposito decreto interministeriale (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze) la disciplina delle modalità relative al pagamento della predetta indennità.
Il comma 517 proroga al 31 dicembre 2020 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 di cui all’art. 2, comma 5-decies del decreto-legge n. 225 del 2010 (legge n. 2010 del 2011), adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 dicembre 2016, al fine di assicurare la tutela dell’ecosistema marino e della concorrenza e di garantire la competitività del settore ittico.
Articolo 1, commi 518-519
(Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali)
I commi 518 e 519 istituiscono – presso il MIPAAF - un Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali, con una dotazione di 200.000 euro annui a decorrere dal 2020. Le relative disposizioni attuative sono dettate con decreto ministeriale.
Nello specifico il comma 518 prevede l’istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali, di cui all’art. 6-bis del decreto-legge n. 51 del 2015 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2015), con una dotazione di 200.000 euro annui a decorrere dal 2020. Ciò al fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole.
Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono dettate le relative disposizioni di attuazione (comma 519).
Si ricorda che il citato art. 6-bis ha previsto che, al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, fossero adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati (comma 1). In attuazione della predetta disposizione è stato adottato il decreto ministeriale 31 marzo 2017, n. 72. Alle commissioni uniche nazionali partecipano, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione (comma 2). Tali commissioni determinano quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente (comma 3). Esse hanno sede presso una o più borse merci, individuate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, e operano con il supporto della società di gestione "Borsa merci telematica italiana Scpa” (comma 4). In caso di istituzione delle commissioni uniche nazionali, le borse merci e le eventuali commissioni prezzi e sale contrattazioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sospendono l'autonoma rilevazione per le categorie merceologiche per cui le commissioni uniche nazionali sono state istituite e pubblicano le quotazioni di prezzo determinate dalle commissioni uniche nazionali stesse (comma 5). Le predette autonome rilevazioni possono riprendere la rilevazione e la pubblicazione dei relativi prezzi solo in caso di revoca delle commissioni uniche nazionali da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 6). La partecipazione a tali commissioni non dà luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati (comma 7).
Articolo 1, commi 520-521
(Sviluppo dell'innovazione in agricoltura)
I commi in titolo prevedono la concessione alle imprese agricole di un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato al settore agricolo.
Il comma 520, inserito dal Senato, concede alle imprese agricole, al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo.
Esso demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'erogazione dei contributi nel limite massimo di spesa pari a 1 mln di euro per il 2020, previsto dal comma 521.
Articolo 1, comma 522
(Fondo per l'agricoltura biologica)
Il comma 522 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo denominato Fondo per l'agricoltura biologica, con una dotazione pari a 4 mln di euro per il 2020 e a 5 mln di euro annui a decorrere dal 2021, al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, e di ogni attività a queste connesse.
Si ricorda, al riguardo, che presso la 9a Commissione Agricoltura del Senato è all’esame il disegno di legge recante “disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico” già approvato dalla Camera in prima lettura.
Il metodo di produzione biologico trova il proprio riferimento normativo nella normativa europea e più precisamente nei regolamenti 834/2007 e 2018/848. Ivi è definito cosa deve intendersi per metodo di produzione biologica e i requisiti necessari per poter commercializzare prodotti di tal genere.
Il provvedimento all’esame del Senato, oltre a definire nuovamente la governance del comparto, istituisce, tra l’altro, il marchio biologico italiano, definisce le procedure per l’adozione del Piano nazionale per la produzione biologica e del Piano nazionale delle sementi, delinea il funzionamento del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica e gli interventi finanziabili, configura i distretti biologici e disciplina le organizzazioni interprofessionali del settore insieme alle intese di filiera.
Articolo 1, comma 523
(Fondo di solidarietà nazionale)
Il comma 523 aggiunge un comma 3-bis all’art. 1 del d.lgs. n.102 del 2004, recante la disciplina degli interventi che possono essere attivati a carico del Fondo di solidarietà nazionale, prevedendo che quelli di carattere compensativo possono essere disposti anche oltre la singola annualità purché nel limite dei tre anni, qualora l’evento che ne ha determinato l’attivazione comprenda un arco temporale più lungo dell’anno.
In particolare, la disposizione in esame interviene sulle modalità di erogazione di tutti gli interventi compensativi, anche se è dato presupporre dal tenore della rubrica che accompagnava originariamente l’articolo aggiuntivo, che la ragione della modifica sia legata agli interventi compensativi disposti per contrastare il batterio della Xylella fastidiosa.
Si ricorda, al riguardo, che l’art. 1, comma 3, lett. b) prevede che gli interventi compensativi posso essere disposti a carico del Fondo di solidarietà nazionale solo nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole. I danni subiti devono essere conseguenza degli eventi specificati nel comma 2. Tali sono le calamità naturali, le avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, gli eventi eccezionali, gli eventi di portata catastrofica, le epizoozie, gli organismi nocivi ai vegetali, gli animali protetti, quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonché le avverse condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari.
Si ricorda, inoltre che, ai sensi del comma 3, il Fondo di solidarietà nazionale è chiamato, altresì, ad intervenire con:
§ misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi prioritariamente finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio (lett. a);
§ e con interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole (lett. c).
Articolo 1, commi 524-527
(Misure per favorire l'economia circolare del territorio)
I commi 524-527 introducono una disciplina incentivante a favore degli esercenti impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas.
Il comma 524 concede il diritto di fruire di un incentivo sull'energia elettrica prodotta agli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas,
§ realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile;
§ entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007;
§ che non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia;
§ la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001;
§ con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici;
§ che riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della conversione per 24 ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del d.lgs. 28/2011.
Il comma 525 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dell'incentivo, tenuto conto anche degli elementi necessari alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014, nonché dei nuovi investimenti effettuati per la riconversione di cui al comma.
Esso è erogato unicamente in riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per un periodo di 15 anni.
L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto.
Il comma 526 specifica che l'ARERA definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi trovano copertura, per il tramite delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.
Il comma 527 novella il DM n. 5046 del 25 febbraio 2016 recante Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.
Innanzi tutto, esso inserisce all'articolo 3, comma 1, la lettera o-bis) recante la definizione di digestato equiparato, il quale è il prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 27 e 29 del medesimo DM n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-ter del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica.
In secondo luogo, introduce nel Titolo IV (Utilizzazione agronomica del digestato) il nuovo Capo IV-bis (Utilizzazione agronomica del digestato equiparato), il quale comprende i nuovi articoli 32-bis, 32-ter e 32-quater.
Il nuovo art. 32-bis (Condizioni di equiparabilità) specifica che sono condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica:
§ una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento;
§ un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;
§ una idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;
§ una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;
§ un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.
Il nuovo art. 32-ter (Modalità di utilizzo) prevede che, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare la presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura.
Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti metereologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili.
Il nuovo art. 32-quater (Controlli) prevede che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.
Le analisi sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del d.lgs. 75/2010 e sono sottoposti al controllo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
Articolo 1, comma 607
(Riduzione sgravio contributivo per imprese armatrici)
Il comma 607 prevede, dal 2020, una riduzione dello sgravio contributivo per le imprese armatrici con riferimento al personale componente gli equipaggi.
Più precisamente, si prevede una riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato (di cui all’articolo 6 del D.L. n. 457/1997), stabilendo che, a decorrere dal 2020, venga corrisposto nel limite del 44,32%.
Si fa presente che un’analoga disposizione è contenuta nell’articolo 1, comma 693, della L. 205/2017 che, ultima di una serie di interventi in materia, ha disposto la riduzione del richiamato sgravio, dal 2018, nella misura del 45,07%.
L’articolo 6 del D.L. 457/1997 ha stabilito la concessione, alle imprese armatoriali, per le navi iscritte al Registro internazionale, di un esonero totale dagli oneri contributivi (sia gli oneri previdenziali ed assistenziali direttamente a carico dell'impresa, sia la parte che le stesse imprese versano per conto del lavoratore dipendente) per il personale italiano o comunitario imbarcato a decorrere dal 1° gennaio 1998. L’esonero opera anche nei confronti del richiamato personale. Allo stesso tempo, è stata disposta la concessione (a determinate condizioni), alle stesse imprese, di un contributo pari all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nel 1997 nei confronti della gente di mare, nel rispetto di specifici limiti.
Merita ricordare che negli ultimi anni una serie di provvedimenti hanno rideterminato, riducendolo progressivamente, il richiamato sgravio, ampliandone contestualmente l’ambito oggettivo di applicazione.
In particolare, l’articolo 2, comma 2, della L. 203/2008 aveva esteso, dal 2009 (e comunque nel limite dell’80%) il beneficio richiamato alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari (estendendo alle stesse anche il credito d’imposta in misura corrispondente all'I.R.P.E.F. dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi, di cui all’articolo 4 dello stesso D.L. 457/1997). Successivamente, l’articolo 4, comma 55, della L. 183/2011 aveva ulteriormente diminuito lo sgravio (nella misura del 60% per il 2012 e del 70% dal 2013). Con l’articolo 1, comma 74, della L. 228/2012, era stata disposta la corresponsione dello sgravio nel limite del 63,2% per il biennio 2013-2014, del 57,5% per il 2015, del 50,3% a decorrere dal 2016. L’articolo 1, comma 431, della L. 232/2016 e l’articolo 1, comma 693, della L. 205/2017 hanno ulteriormente ridotto lo sgravio, rispettivamente, al 48,7% dal 2017 e al 45,07% dal 2018.
Articolo 1, comma 85-100
(Green new deal)
I commi 85-99 recano misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, istituendo un Fondo da ripartire con dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, 930 milioni di euro per l'anno 2021, 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; parte di tale dotazione - per una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 - sarà destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (comma 85). Il fondo, alimentato con i proventi della messa in vendita delle quote di emissione di CO2, sarà utilizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze per sostenere, mediante garanzie a titolo oneroso o partecipazioni in capitale di rischio e/o debito, progetti economicamente sostenibili con precise finalità. Il Fondo ha anche finalità di supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, di riduzione dell'uso della plastica e per la sostituzione della plastica con materiali alternativi (commi 86 e 87).
Si definisce quindi la disciplina per l'attuazione dei suddetti interventi rinviando a decreti di natura non regolamentare. Con una modifica apportata dal Senato, è stata aggiunta la previsione in base alla quale le specifiche iniziative da avviare nelle Zone economiche ambientali sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico (comma 88). Sancisce poi la possibilità, nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE, di concedere la garanzia statale attualmente prevista per gli investimenti ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), in modo complementare con la garanzia di bilancio dell'UE che sarà prevista dal prossimo programma comunitario a sostegno degli investimenti e dell'accesso ai finanziamenti in corso di approvazione, che sostituirà il FEIS (comma 89).
Il comma 90 prevede, in particolare, che per le finalità di cui al comma 86, possono essere destinate le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI). Il comma 91 istituisce nell’ambito del Fondo di garanzia per la prima casa una sezione speciale per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, ai condomìni, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica.
Il comma 92 prevede la possibilità per il Ministero dell’Economia e delle Finanze di inserire tra le spese rilevanti nell’ambito dell’emissione di titoli di Stato cosiddetti Green Bond la quota di interventi finanziata con risorse statali previste nel presente articolo, nonché in generale gli interventi finanziati dalle Amministrazioni Centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all’economia circolare, alla protezione dell’ambiente e alla coesione sociale e territoriale. Le emissioni di titoli di Stato Green Bond saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato.
Il comma 93 istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale con l’obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni funzionali al monitoraggio, demandando ad un D.P.C.M. - da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio - l'individuazione delle modalità di funzionamento del Comitato stesso.
Si dettano norme sul monitoraggio. In base al comma 94, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze recanti la disciplina di attuazione degli interventi illustrati possono prevedere che siano certificati da un professionista indipendente sia la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del comma 86, sia la quantificazione del relativo impatto.
Agli oneri recati dai commi 88 e 94, primo periodo, relativi alla selezione degli interventi e alla certificazione di professionisti, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo istituito dal comma 85 nei limiti di 1 milione di euro per l’anno 2020 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni successivi (comma 95).
Assicura infine la partecipazione italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del Green Climate Fund, autorizzando la relativa spesa (comma 96).
Il comma 97 prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e per la realizzazione di programmi e progetti mediante piattaforme informatiche.
I commi 98-100, che disciplinano l’istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020, di una Commissione per lo studio, le proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020.
La disposizione in esame reca misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, la strategia in linea con il Green new deal annunciato dalla Commissione europea.
In via preliminare, si fa presente che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2019 (Doc. LVII, n. 2-bis) era previsto tra i collegati alla decisione di bilancio un disegno di legge Green New Deal e per la transizione ecologica del Paese.
La Nadef indicava l'impegno del Governo a favore della rapida attuazione di un ‘Green new deal’ europeo finanziato con risorse comuni e lo sviluppo di appositi strumenti finanziari.
Come illustrato nel documento programmatico presentato dalla Presidente eletta Ursula von der Leyen della neo-costituita Commissione, tra le priorità del nuovo Esecutivo europeo vi è la presentazione, entro 100 giorni dall'inizio del mandato, del "Green Deal" una strategia volta a fare dell'Europa il primo continente a impatto climatico zero, tramite un Green deal europeo. Per approfondimenti, anche con riferimento alle Linee strategiche per una transizione verso un’economia a zero emissioni nette si veda il Dossier n. 66 cura del Senato e della Camera dei deputati.
Si ricorda a questo fine l'11 dicembre 2019 sono stati illustrati in una Comunicazione (COM(2019) 640) gli intendimenti della Commissione al fine di: elaborare una serie di politiche profondamente trasformative; integrare la sostenibilità in tutte le politiche dell'UE; proporre l'Unione come leader mondiale; varare un patto europeo per il clima entro marzo 2020.
In Allegato alla Comunicazione viene proposta una tabella di marcia dettagliata, che affianca le azioni chiave da adottare ad un calendario indicativo delle relative scadenze.
Si ricorda infine che è stato approvato in via definitiva il disegno di legge (A.S. n. 1547, A.C. 2267) di conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga di termini.
Dotazioni del Fondo e finalità
In particolare il comma 85 istituisce, nello stato di previsione del MEF, un Fondo da ripartire, con la seguente dotazione:
§ 470 milioni di euro per l'anno 2020
§ 930 milioni di euro per l'anno 2021
§ 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Di tale dotazione, una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 sarà destinata ad interventi coerenti con le finalità previste - secondo quanto stabilito con una modifica apportata dal Senato - dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle Zone Economiche Ambientali.
Si rammenta che il comma 6 citato prevede che il 50 per cento dei proventi delle singole aste è destinato alle seguenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 per cento di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020; c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi; d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità; d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento; e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi; f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni; g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto; h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso; i) coprire le spese amministrative connesse al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui alla direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'articolo 41; i-bis) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea (C(2012) 3230 final), con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001.
Il testo originario del disegno di legge faceva invece riferimento alle finalità della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.
Si rammenta che tale direttiva ha istituto un "sistema scambio quote" di emissione di CO2 al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni. Il suddetto sistema fissa un tetto massimo per le emissioni consentite ai soggetti che ne fanno parte, consentendo ai partecipanti di acquistare e vendere sul mercato i diritti di emissione di CO2 (c.d. "quote"), acquisiti mediante asta. La direttiva è stata rivista da ultimo nel marzo 2018 (con la direttiva 2018/410/Ue), al fine di consentire il rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Quadro 2030 per l'energia e il clima e dall'Accordo di Parigi, che per il 2030 prevedono una riduzione di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990. Le modalità per l'adozione delle norme di recepimento della direttiva 2018/410/CE sono contenute nell'articolo 13 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018) che fissa principi e criteri direttivi specifici cui il Governo dovrà attenersi nella fase di trasposizione. Per maggiori dettagli si rimanda al Dossier 62/4 a cura del Senato e della Camera dei deputati.
Sempre il comma 85 chiarisce che il suddetto fondo sarà alimentato con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 - versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022 - di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Tali proventi saranno a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato. L'importo fissato, che resta acquisito dall'erario, è pari a 150 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni.
Il richiamato articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 disciplina la messa all'asta delle quote di emissione, prevedendo, tra l'altro, le modalità di versamento dei proventi nel bilancio dello Stato e la loro successiva ripartizione e riassegnazione in appositi capitoli per spese di investimento. In base al comma 5, il 50% dei proventi viene assegnato al Ministero dello sviluppo economico, e il 50% è destinato ad una serie di attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica. Tra esse rientrano: la riduzione delle emissioni di gas serra; lo sviluppo di energie rinnovabili; la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2. Inoltre, una quota dei proventi sarà destinata a finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico nel settore industriale.
La RT all'AS nel testo originario chiarisce che si tratta di operazioni che hanno effetti solo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno; i decreti attuativi (previsti dai successivi commi della disposizione) saranno predisposti al fine di escludere che tali operazioni possono derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.
I commi 86 e 87 illustrano alcune finalità del fondo, che prevedono interventi del Ministro dell'economia e delle finanze.
In particolare, il comma 86 prevede la concessione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di una o più garanzie a titolo oneroso e nella misura massima dell'80%, per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico/privato, volti a realizzare progetti economicamente sostenibili con i seguenti obiettivi:
§ decarbonizzazione dell'economia;
§ economia circolare;
§ rigenerazione urbana;
§ turismo sostenibile;
§ adattamento e mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico.
§ Sono inclusi anche, più in generale, i programmi e i progetti innovativi, con elevata sostenibilità ambientale che tengano conto degli impatti sociali.
Con l'approvazione di una modifica apportata dal Senato sono state aggiunte anche la finalità di supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, di riduzione dell'uso della plastica e per la sostituzione della plastica con materiali alternativi.
La concessione di garanzie è riferita anche ad un portafoglio collettivo di operazioni.
Il comma 87 prevede la partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o debito, anche di natura subordinata, sempre del Ministro dell'economia e delle finanze, a sostegno delle operazioni di cui al comma 86.
Il comma 88 demanda ad uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina di attuazione degli interventi illustrati sopra, in ordine a:
§ l'individuazione, sulla base di procedure conformi alle migliori pratiche internazionali, dell'organismo competente a selezionare gli interventi di cui al comma 86;
§ la definizione degli interventi, dei criteri, delle procedure e delle condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma 86 - anche in coordinamento con gli strumenti incentivanti e di sostegno alla politica industriale gestiti dal Ministero dello sviluppo economico - secondo quanto aggiunto con una modifica apportata dal Senato - e delle partecipazioni al capitale di rischio e/o debito di cui al comma 87
§ la ripartizione della quota pubblica nel caso di investimenti pubblico/privati di cui ai commi 86 e 87, e quello di cui al comma 89, anche per escludere che tali interventi comportino un indebitamento netto da parte delle amministrazioni pubbliche.
In relazione ai suddetti decreti, varati di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e del territorio, si specifica che il primo di essi dovrà essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per l'attuazione dei commi 86 e 87, il Ministero dell'economia e delle finanze potrà avvalersi di società in-house oppure della Banca europea degli investimenti, in qualità di Banca dell'Unione europea. Per ciascuna delle finalità di cui ai suddetti commi 86 e 87, è autorizzata inoltre l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria centrale.
Con una modifica apportata dal Senato - è stata aggiunta la previsione in base alla quale le specifiche iniziative da avviare nelle Zone economiche ambientali sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.
Il comma 89 stabilisce che nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea, lo Stato possa concedere la garanzia prevista dall'articolo 1, comma 822 della 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), anche in modo complementare con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale vigente di volta in volta.
La relazione illustrativa chiarisce che nell’ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell’Unione Europea la garanzia dello Stato che oggi può assistere le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al fondo europeo per gli investimenti strategici, promosse da Cassa depositi e prestiti (in qualità di istituto nazionale di promozione) nell’ambito del cosiddetto piano Junker, potrà anche essere utilizzata in complementarità con la garanzia di bilancio dell’Unione Europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner e esecutivi che sarà regolata con specifici atti dell’UE in attuazione del predetto quadro finanziario pluriennale.
Il citato articolo 1, comma 822 prevede che per contribuire alla costituzione delle piattaforme di investimento previste dal regolamento (UE) 2015/1017 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al suddetto fondo possano essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.
Quanto al quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 si rammenta che sono in corso i negoziati sul pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea tra il 2 maggio 2018. Tra maggio e giugno 2018 sono state presentate poi le proposte settoriali relative ai programmi cui sarà demandata la concreta implementazione del nuovo quadro finanziario pluriennale.
Per maggiori dettagli sui contenuti del pacchetto e sui negoziati in corso si rimanda al Dossier n. 21/1 DE.
Anche in questo caso è previsto l'intervento del Ministero dell'economia e delle finanze che dovrà stabilire, mediante decreto di natura non regolamentare, i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione della suddetta garanzia di Stato. Il decreto dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della normativa europea in materia di garanzia di bilancio dell'Unione europea.
Il comma fa riferimento alla proposta di regolamento che istituisce il programma InvestEU (COM (2018) 439), che fa parte del pacchetto di misure settoriali collegate al nuovo QFP. Il relativo Fondo, che sostituirà il Fondo per gli investimenti strategici (FEIS), dovrebbe fornire una garanzia dell'UE al fine di mobilitare finanziamenti pubblici e privati sotto forma di prestiti, garanzie, partecipazioni o altri strumenti di mercato, e sostegno a investimenti strategici nelle attività di ricerca e sviluppo tramite un'apposita finestra di investimento.
La dotazione di bilancio, pari a 15,2 miliardi di euro, dovrebbe, nelle intenzioni della Commissione, mobilitare più di 650 miliardi di investimenti aggiuntivi nell'intero territorio dell'Unione. L'iter legislativo di approvazione della proposta è ancora in corso.
Misure in materia di sostegno alle imprese e garanzia sulle ristrutturazioni per accrescimento dell'efficienza energetica
I commi 90 e 91 recano disposizioni in materia di sostegno alle imprese e garanzia sulle ristrutturazioni per accrescimento dell'efficienza energetica.
Il comma 90 prevede che per le finalità di cui al comma 86:
a) possono essere destinate le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all’art. 30, commi 2 e 3, del D.L. 83/2012 (L. 134/2012);
L'art. 30. co. 2, del D.L. 83/2012 prevede che per il perseguimento delle finalità relative al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23, co. 2 del medesimo D.L. 83/2012, i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all'art. 1, co. 354 della legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004). I finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI possono essere assistiti da idonee garanzie.
In base al co. 3 dell'articolo in esame, fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della citata legge 311/2004, le risorse del FRI non utilizzate al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle predette finalità, nel limite massimo del 70 per cento. La ricognizione delle risorse non utilizzate può essere effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a partire dall'anno 2019, con cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante: a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale per le risorse già destinate a interventi in relazione ai quali non siano ancora stati pubblicati i decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni; b) i dati a essa forniti dalle amministrazioni pubbliche titolari degli interventi agevolativi che accedono al FRI per le risorse eccedenti l'importo necessario alla copertura finanziaria delle istanze presentate a valere sui bandi per i quali, al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione, siano chiusi i termini di presentazione delle istanze, per le risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili e per le risorse rivenienti da atti di ritiro delle agevolazioni comunque denominati e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le predette amministrazioni pubbliche non comunichino, entro due mesi dalla relativa istanza, le necessarie informazioni, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. può procedere alla ricognizione sulla base delle eventuali evidenze a sua disposizione; c) le proprie scritture contabili per le risorse provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti già erogati, rivenienti dai pagamenti delle rate dei finanziamenti ovvero dalle estinzioni anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento.
Il co. 3-bis dell'art. 30, D.L. 83/2012, prevede che per le finalità di cui al comma 3 e all'art. 1, co. 355, della legge 311/2004, la ricognizione delle risorse non utilizzate è comunicata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Infine il co. 4 ha demandato a decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico la determinazione, sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.a., delle modalità di utilizzo e del riparto delle risorse di cui al comma 3 tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile.
In attuazione di tale previsione sono stati adottati il D.M. 26 aprile 2013 e il D.M. 23 febbraio 2015. Quest’ultimo decreto ha stabilito che, in sede di prima applicazione, una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse del FRI oggetto di ricognizione e destinate alle finalità del Fondo crescita sostenibile fosse attribuita alle attività di ricerca e sviluppo (finalità di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto 8 marzo 2013) e che le restanti risorse fossero ripartite tra le ulteriori finalità del Fondo crescita: situazioni di crisi complessa e internazionalizzazione delle imprese, in modo che almeno il 60 per cento delle stesse risulti attribuito alle situazioni di crisi complessa. Il D.M. ha rimesso ad un decreto direttoriale la fissazione delle successive rideterminazioni del riparto delle risorse disponibili del FRI.
L'art. 1, co. 354, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004), ha disposto l’istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, di un Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitale rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale in gestione separata presso CDP, è stata stabilita in 6 miliardi di euro. Le successive variazioni alla dotazione sono disposte da CDP Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse a finanziamento agevolato, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361 della medesima legge finanziaria. Tale comma dispone che il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da CDP S.P.A. sia determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e che la differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonché gli oneri di servizio a favore di CDP S.p.A. (riconosciuti dal comma 360) sono posti a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dal medesimo comma 361.
Una quota delle risorse del FRI è specificamente destinata agli interventi in ricerca e sviluppo delle imprese.
Le modalità di funzionamento del FRI sono state stabilite con deliberazione n. 76/2005 del CIPE (pubblicata nella GU 21 ottobre 2005, n. 246).
Si vedano la deliberazione 14 novembre 2017, n. 16/2017/G, Relazione concernente “Il Fondo per la crescita sostenibile (anni 2013-2016)” e la deliberazione n. 90/2016 del 22 luglio 2016, Determinazione e Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria di Cassa depositi e prestiti S.p.A., esercizio 2014, della Corte dei conti.
b) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sugli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del FRI relative ai programmi e agli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile, può essere concesso un contributo a fondo perduto per spese di investimento, sino ad una quota massima del 15 per cento dell’investimento medesimo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti termini, condizioni e modalità di concessione dei contributi.
A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro nel 2020, 40 milioni di euro nel 2021 e 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
c) è esteso l’ambito di operatività del FRI per gli interventi previsti dall’art. 1, commi da 855 a 859, della L. 296/2006.
Il co. 855 ha esteso l'ambito di operatività del FRI agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del d.lgs. 112/1998, per gli investimenti produttivi e per la ricerca. Gli interventi predetti possono assumere anche la forma di contributi in conto interessi concessi dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a valere sulle proprie risorse a fronte di finanziamenti deliberati da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di interesse vigente pro tempore, determinato con il decreto di cui all'art. 1, co. 358 della L. 311/2004.
Il co. 856 ha autorizzato per le suddette finalità la Cassa depositi e prestiti Spa ad apportare alla dotazione iniziale del FRI un incremento nell'importo massimo fino a 2 miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi dell'art. 1, co. 361, della L. 311/2004, che allo scopo possono essere integrati: a) a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui al comma 841, secondo la procedura di cui al comma 844, per il finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo comma 844; b) a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 858.
Il co. 857 prevede che ai fini dell'attuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 856, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro.
Il co. .858 dispone che ai fini dell'attuazione del comma 856 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 857, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonché per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. I relativi oneri per interessi sono posti a carico delle regioni e delle province autonome.
Infine, il co. 859 afferma che le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 858 integrano la dotazione del FRI dell'anno successivo.
Per le medesime finalità e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono concedere una quota di finanziamento a fondo perduto, a valere su risorse proprie o di terzi, integrativa del finanziamento concesso ai sensi dell’art. 1, co. 855, della L. 296/2006;
d) per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, le misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi di cui al Titolo I, Capo 01, del d.lgs. 185/2000, possono essere integrati, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, con una quota di finanziamento a fondo perduto, concesso con procedura a sportello, in misura non superiore al 20% delle spese ammissibili a valere su risorse dei Fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE), sulla base di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le Amministrazioni titolari dei programmi, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.
In base all'art. 1 del d.lgs. 185/2000, le disposizioni del Capo 01 sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.
Secondo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso d.lgs., ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento. Nel caso di imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi, la percentuale di copertura delle spese ammissibili è innalzata al 90 per cento del totale e le agevolazioni possono essere concesse ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I mutui possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.
In ogni caso la misura massima delle agevolazioni complessivamente concedibili non può superare il 90% delle spese ammissibili.
A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
Per l’erogazione dei contributi a fondo perduto "di cui al presente comma" possono essere altresì utilizzate le risorse originariamente destinate a contributi della stessa natura che si rendessero eventualmente disponibili sul conto aperto presso la tesoreria dello Stato per la gestione delle predette agevolazioni, quantificate dal gestore dell’intervento al 31 dicembre di ciascun anno dal 2019 al 2022.
Sempre la lettera d) in esame prevede che con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere aggiornata la disciplina di attuazione di cui all’art. 29, comma 2, del D.L. 34/2019 (L. 58/2019), anche al fine di assicurare il necessario adeguamento alla disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Il comma 2 dell'art. 29, D.L. 34/2019, ha demandato a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge (cioè dal 1° maggio 2019), la ridefinizione della disciplina di attuazione della misura di cui al Capo 01 del d.lgs. 185/2000, prevedendo anche, per le imprese di più recente costituzione, l'offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20 per cento del totale delle spese ammissibili.
Fino all'entrata in vigore delle predette disposizioni attuative, alle iniziative agevolate ai sensi del medesimo decreto legislativo continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Si veda la pagina dedicata alle Misure per l’autoimprenditorialità - Nuove imprese a tasso zero sul sito del MISE.
Il comma 91 novella l’art.1, co. 48, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), introducendovi la lettera c-bis).
L’art.1, co. 48, della L. 147/2013 ha previsto, ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, l'istituzione del Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia: a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, co. 100, lettera a), della L. 662/1996; b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia prima indicato; c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.
A tale nuovo fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state attribuite risorse pari complessivamente a 600 milioni di euro nel triennio 2014-2016 (200 milioni annui), nonché le attività e le passività del precedente Fondo (istituito dall’articolo 13, comma 3-bis, del D.L. 112/2008), che ha continuato ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi necessari a rendere operativo il nuovo Fondo di garanzia.
In attuazione della citata lettera c) è stato emanato il decreto interministeriale 31 luglio 2014 (pubblicato nella G.U. n. 226 del 29 settembre 2014), con cui è stata definita dettagliatamente la disciplina del nuovo Fondo di garanzia "prima casa".
In base a quanto precisato nell’art. 1 di tale decreto, il “nuovo” Fondo è finalizzato alla concessione di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all'acquisto ed a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.
Il successivo art. 3 dispone che sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000 euro e che le unità immobiliari relative non devono avere le caratteristiche di lusso.
L'art. 19 del D.L. 34/2019 ha disposto un rifinanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2019 del Fondo e ha altresì fissato all’8 per cento la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.
La nuova disposizione istituisce la sezione speciale, che è istituita nell’ambito del Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai condomìni, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica.
Gli interventi della sezione speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
Alla sezione speciale sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per il 2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
La dotazione della sezione speciale può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia.
Per ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale viene accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all’8% dell’importo garantito.
Il comma in esame demanda a uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle norme di attuazione della sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso di cessione del finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l’incremento della dotazione della sezione speciale.
Emissione di titoli di Stato c.d. Green Bond e Comitato interministeriale
Il comma 92 prevede la possibilità per il Ministero dell’Economia e delle Finanze di inserire tra le spese rilevanti nell’ambito dell’emissione di titoli di Stato cosiddetti Green Bond:
§ la quota di interventi finanziata con risorse statali previste nel presente articolo
§ e più in generale gli interventi finanziati dalle Amministrazioni Centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all’economia circolare, alla protezione dell’ambiente e alla coesione sociale e territoriale.
Le suddette emissioni di titoli di Stato Green Bond saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato, ivi inclusi gli interventi di cui al presente articolo, e dovranno essere comunque tali da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli.
Si segnala che la formulazione, pur collegando l'emissione dei titoli di Stato al positivo impatto (ambientale) dei finanziamenti - in termini di 'proporzionalità' - non appare definire in modo chiaro il rapporto tra sistema di monitoraggio pubblico e di controllo su tale positivo impatto, cui fa riferimento la norma, e l'emissione dei titoli.
Si osserva poi che, alla luce del combinato disposto con il successivo comma 94, la norma sembrerebbe configurare un sistema di certificazione da parte di professionisti, di cui non risulta chiarita la valenza rispetto alla emissione di titoli di stato pubblici.
Andrebbe chiarito il sistema di valutazione dell'impatto ambientale ai fini dell'emissione dei titoli di Stato previsti dalla disposizione.
Il comma 93 istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale con l’obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui al successivo comma 94. Si indica espressamente la finalità della previsione nell’emissione dei titoli di Stato Green Bond.
Si demanda ad un D.P.C.M. - da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio - l'individuazione delle modalità di funzionamento del Comitato stesso.
La norma prevede comunque che tale Comitato interministeriale sia coordinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In base al comma 94, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 88 della disposizione (recanti la disciplina di attuazione degli interventi illustrati) 'possono' prevedere che siano certificati da un professionista indipendente:
§ la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del comma 86
§ nonché la quantificazione del relativo impatto.
Si segnala che la norma riconosce tale profilo, relativo ad attività di certificazione da parte di professionisti indipendenti, comunque in termini di 'facoltà'.
Si valuti l'opportunità di chiarire già nella disposizione le tipologie professionali cui riferire le attività di certificazione previste dalla norma, anche alla luce delle implicazioni che tali certificazioni sembrano avere nel quadro della disposizione in materia di sistema di emissione di titoli di Stato green.
Con i medesimi decreti sono inoltre individuati i dati e le informazioni che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze per assicurare il monitoraggio dell’impatto dei seguenti interventi:
§ degli interventi previsti dall'articolo in esame
§ nonché degli interventi finanziati con il Fondo Investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all’articolo 1, commi 14 e ss. (su cui si veda la relativa scheda illustrativa).
§ e più in generale delle operazioni a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all’economia circolare, alla protezione dell’ambiente e alla coesione sociale e territoriale.
§ Si osserva che da un lato la disposizione sembra profilare un obbligo comunicativo generale per le pubbliche amministrazioni con riferimento ai programmi di spesa in parola, dall'altro la formulazione fa riferimento a programmi di spesa 'orientati' (ai molteplici obiettivi indicati nella disposizione medesima).
La disposizione prevede che la mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richieste, necessarie anche per il rispetto degli impegni con l’Unione Europea, rileva ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Si segnala che la norma, al terzo periodo del comma 94, fa riferimento ad informazioni 'richieste', con riguardo ai dati e alle informazioni in parola, mentre il secondo periodo sembrerebbe prevedere un obbligo di comunicazione generalizzato in capo alle pubbliche amministrazioni interessate, a prescindere da apposite richieste.
I dati che verranno raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Comitato Interministeriale di cui al comma 93, di ottenere tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell’ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 92.
Si valuti di specificare le tipologie dei dati, al fine di chiarire il modo in cui gli stessi 'devono consentire' l'acquisizione del pieno quadro informativo da parte del Ministero, secondo la previsione dizione della norma.
Il comma 95 stabilisce che agli oneri recati dai commi 88 e 94, primo periodo, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo istituito dal comma 85, nei limiti di 1 milione di euro per l’anno 2020 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni successivi. Si tratta degli oneri relativi alla selezione degli interventi (comma 88) e alla possibile previsione di certificazione da parte di professionisti indipendenti (comma 94, primo periodo).
Il comma 96 assicura la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione del "Green climate Fund" previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204, autorizzando una spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.
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Il Green climate fund (Fondo verde per il clima, GCF) è stato istituito alla Conferenza sul clima di Cancún (COP 16) nel 2010. Questo fondo dell'ONU svolge un ruolo centrale per convogliare le risorse finanziarie verso i paesi in via di sviluppo e catalizzare i finanziamenti privati per il clima. L'Ue e gli Stati membri si sono impegnati a fornire quasi la metà delle risorse del fondo, circa 4,7 miliardi di dollari. In occasione della prima Conferenza dei donatori del Fondo, nel novembre 2014, l'Italia si è impegnata a contribuire alla prima capitalizzazione con una cifra pari a 250 milioni di euro. In seguito poi ad un accordo tra il Ministero dell'ambiente e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) che agisce in qualità di fiduciario del GCF, l'Italia ha stabilito di corrispondere 50 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2016-2018, come previsto dalla legge n. 204 del 4 novembre 2016 con la quale l'Italia ha ratificato l'Accordo di Parigi. Il Consiglio europeo svoltosi il 20-21 giugno 2019 ha riaffermato l'impegno dell'Ue e degli Stati membri ad adoperarsi a favore di un processo di ricostituzione tempestivo, ben gestito e riuscito del suddetto Fondo.
Il comma 98 prevede l’istituzione presso il Ministero dell'ambiente, entro il 31 gennaio 2020, di una Commissione per lo studio delle proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.
Nello specifico, la Commissione è incaricata di studiare le modalità per rendere permanente lo sviluppo di un Green new deal italiano e per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, con il compito di elaborare una proposta organica per la ride?nizione, entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili, con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030.
Il comma 99 disciplina la composizione della Commissione, la quale è presieduta dal Ministro dell’ambiente, o da un suo sostituto, ed è composta da:
§ un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministro dello Sviluppo economico, un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
§ tre esperti nominati dal Ministro per l'ambiente;
§ tre esperti nominati dal Ministro dell'economia.
Il comma 98, secondo periodo, prevede che la Commissione sviluppi un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni, dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle Università e dei ricercatori.
Il terzo periodo stabilisce che ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.
Il comma 100 prevede l’assegnazione alla Commissione di una dotazione di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020, per lo svolgimento dei compiti previsti.
L’art. 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale) ha previsto la predisposizione da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza annuale, di un “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli” (rispettivamente SAD e SAF).
I sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni. La Direzione generale per lo Sviluppo sostenibile del Ministero dell’ambiente- con l’assistenza tecnica della Sogesid S.p.A. - provvede alla redazione del Catalogo, avvalendosi, oltre che delle informazioni nella disponibilità dello stesso MATTM e dell'ISPRA, delle informazioni rese disponibili dall'ISTAT, dalla Banca d'Italia, dai Ministeri, dalle Regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri centri di ricerca. Si fa riferimento nel catalogo a sussidi diretti (leggi di spesa) e sussidi indiretti (o spese fiscali), includendo anche i sussidi “impliciti” come parte dei sussidi indiretti, ossia sussidi che possono emergere dalla tassazione ordinaria e favorire o incoraggiare comportamenti e scelte di consumo (e produzione) favorevoli o dannosi per l’ambiente. Casi specifici, ad esempio, si riferiscono all’underpricing per l’estrazione di risorse naturali (cave o royalties). Per l'edizione 2018 del Catalogo, con dati al 2017, che stima per il 2017 SAF pari a 15,2 miliardi di euro e SAD pari a 19,3 miliardi di euro (per approfondimenti si veda qui).
Si ricorda che nella Nota di aggiornamento al DEF 2019 il Governo, nel sottolineare l'importanza di riformare il sistema fiscale in chiave ambientale al fine di accompagnare il sistema economico verso forme di consumo e produzione sostenibili, ha sottolineato che l'Italia sta avviando, in qualità di Stato membro, in collaborazione con lo Structural Reform Support Service della Commissione europea e con l'Ocse, un progetto volto a sviluppare un Piano d'Azione per la riforma fiscale ambientale in Italia.
Ai sensi del comma 97, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
Il comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha previsto, al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, che i diritti dell'azionista della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, è conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.
In tale materia, si segnala che disposizioni sono state altresì recate dal D.L. 26/10/2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) che all'art. 51 ha recato disposizioni sulle attività informatiche in favore di organismi pubblici
La norma in esame reca l'indicazione dei seguenti ambiti:
§ per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali
§ nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi.
Si indica la finalità di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.
Si rinvia ad apposite convenzioni per la definizione dell'oggetto e delle condizioni dei servizi in parola.
Articolo 1, commi 184-197
(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)
Con i commi 184-197 al Senato è stata integralmente sostituita la disciplina originariamente contenuta nell’articolo 22 del disegno di legge: in luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese e di disciplinare un credito d’imposta per la realizzazione di progetti ambientali, i commi 184-197 introducono un nuovo credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.
In estrema sintesi, esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito viene riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Le norme in esame chiariscono il regime transitorio applicabile ad alcuni investimenti in beni strumentali effettuati nel 2020, al fine di evitare la sovrapposizione dell’agevolazione introdotta con la disciplina di superammortamento e iperammortamento.
L’originario articolo 22 del disegno di legge prorogava al 2020 il cd. superammortamento, misura agevolativa che consente di maggiorare a fini fiscali (del trenta per cento) il costo degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi; proroga altresì al 2020 anche il cd. iperammortamento, che consente di maggiorare ai fini fiscali (dal 50 al 170 per cento a seconda dell’investimento) il costo di acquisizione di beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie che abilitano la trasformazione in chiave 4.0. Infine riconosce un credito d’imposta, per gli anni dal 2020 al 2022, alle imprese che realizzano progetti ambientali che includono beni strumentali nuovi, pari al 10 per cento delle spese sostenute per brevetti, consulenze e lavoratori dipendenti in seno a tali progetti.
Il nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali - così come il nuovo credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, di cui al comma 198 e seguenti, a sua volta sostitutivo del vigente credito di imposta in R&S, e la disciplina sulla proroga del credito d’imposta formazione 4.0 di cui al comma 210, sono inquadrabili nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del “Piano industria 4.0” preannunciato dal Governo a novembre scorso, alla luce del monitoraggio effettuato sull’efficacia delle misure attualmente vigenti e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale (si rinvia sul punto al box di approfondimento in calce alla presente scheda).
Con le modifiche proposte si chiarisce infatti esplicitamente (comma 184) che la ridefinizione degli incentivi fiscali previsti dal Piano Impresa 4.0, operata dalle norme in esame, intende sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica
Beneficiari
Il comma 185 individua i beneficiari del credito d’imposta nelle imprese che, a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 - in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Esso è riconosciuto nelle condizioni e nelle misure stabilite ex lege, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Ai sensi del comma 186, possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Sono escluse dall’agevolazione:
§ le imprese in stato di crisi, e più precisamente: imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
§ le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).
Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il comma 194 consente di applicare, alle stesse condizioni e negli stessi limiti, il credito d’imposta anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, purché esso abbia ad oggetto beni diversi da quelli (materiali e immateriali) individuati nell’ottica di Industria 4.0 ed elencati negli allegati A e B alla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016).
Investimenti agevolabili
Il comma 187 chiarisce che sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa.
Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti:
§ veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all’art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR);
§ beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
§ fabbricati e le costruzioni;
§ beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). L'allegato 3 citato riguarda, a titolo di esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento;
§ i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, individuati all'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Si tratta di beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla citata legge n. 232 del 2016).
Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta in parola è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento.
Ai sensi del comma 189, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, il credito d'imposta è riconosciuto:
§ nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
§ nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
Ai sensi del comma 190, per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Il comma 188 chiarisce che, per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli ricompresi nei predetti allegati, indicati nei commi 189 e 190, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo, determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR e nel limite massimo di 2 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
L’articolo 110, comma 1, lettera b) del TUIR chiarisce si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.
Operatività e fruizione del credito d’imposta
Il comma 191 chiarisce che il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali (di cui al comma 190).
Esso è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al già menzionato comma 188; per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190, ossia per i beni strumentali materiali e immateriali ricompresi negli allegati A e B alla legge di bilancio 2017, esso è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Se l’interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.
A tale credito d’imposta non si applicano i limiti generali (700.000 euro) e i limiti speciali (cd. limite di utilizzo, 250.000 euro) di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Al solo scopo di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Si demanda a un apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico il compito di stabilire il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile.
Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all'interno del consolidato fiscale.
Ai sensi del successivo comma 192, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109 comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).
Esso è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il comma 193 disciplina le conseguenze della cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati.
In particolare, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
Introdotte per evitare che il beneficio dell’iperammortamento interferisse, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa potesse aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto, le richiamate norme sugli “investimenti sostitutivi” contemplano l’ipotesi che il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso (ad esempio, per la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti). In tali casi si prevede che il beneficio non venga meno per le residue quote, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d’imposta del realizzo l’impresa:
§ sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
§ attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
Di conseguenza, la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione, a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario. Ove l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.
Controlli e monitoraggio
Il comma 195 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli.
In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della presente legge. In relazione agli investimenti previsti dai commi 6 e 7 (di cui agli allegati A e B della legge di bilancio 2017, beni individuati nell’ottica di Industria 4.0), le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 2000).
Ai sensi del comma 197 il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta in esame al fine di rilevare gli eventuali scostamenti dalle previsioni ed attivare le relative procedure contabili.
Disciplina transitoria: rapporti con superammortamento e iperammortamento
Il comma 196 chiarisce il regime transitorio applicabile ad alcuni investimenti in beni strumentali, al fine di evitare la sovrapposizione dell’agevolazione in parola con la disciplina del cd. superammortamento e del cd. iperammortamento.
Si ricorda che il superammortamento è stato prorogato, da ultimo dal decreto-legge n. 34 del 2019; esso consente ai titolari di reddito d’impresa ed agli esercenti arti e professioni che effettuino investimenti in beni materiali strumentali nuovi fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020- a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione – di usufruire dell’aumento del 30 per cento del costo di acquisizione dei predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Con riferimento al cd. iperammortamento, disposto in origine dalla legge di bilancio 2017 e da ultimo prorogato e rimodulato dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 60-65 della legge n. 145 del 2018), esso consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0. Essa è stata riconosciuta per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero fino al 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Il comma 196 prevede dunque che il credito d’imposta non si applichi:
§ agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nel comma 5 (diversi da quelli degli allegati A e B della legge di bilancio 2017), se effettuati tra il 1 º gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, in quanto per tali beni per i quali resta fermo il cd. superammortamento;
§ agli investimenti aventi a oggetto i beni strumentali “Industria 4.0” indicati negli allegati A e B della legge di bilancio 2017 (di cui ai commi 6 e 7), effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per tali beni resta fermo il cd. iperammortamento (e l’ulteriore maggiorazione del 40 per cento dei costi, per specifiche tipologie di beni) da ultimo prorogate dalla legge di bilancio 2019.
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Con riferimento agli incentivi fiscali “Industria 4.0”, nel corso dell’audizione presso la Commissione attività produttive della Camera il 30 ottobre 2019, il Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha preannunciato - alla luce del monitoraggio e delle valutazioni sull’efficacia delle misure introdotte dal Piano Nazionale Impresa 4.0 – l’intenzione di apportare alcune modifiche, nel rispetto dei principi di neutralità settoriale e tecnologica che caratterizzano il Piano.
Successivamente, in data 13 novembre, sull'argomento si è tenuto un tavolo presso il MISE, presieduto dallo stesso Ministro, a cui hanno partecipato le associazioni rappresentative del tessuto imprenditoriale del Paese.
In apertura del tavolo, dedicato alla cd. “transizione 4.0”, il Ministro ha illustrato i dati disponibili relativi al 2017 delle principali misure agevolative (iper e super-ammortamento, credito d'imposta per le spese in ricerca e sviluppo), dai quali si evince come il Piano Impresa 4.0 abbia premiato maggiormente le medie e grandi imprese rispetto alle imprese di minore dimensione. (cfr. tabelle successive, Fonte: sito istituzionale del MISE).


Inoltre, è stato sottolineato come dopo un 2017 record negli ordinativi interni di macchine utensili, si è registrato a partire dal 2018 un progressivo calo degli ordini che si è andato ad accentuare nei primi nove mesi del 2019 (cfr. tabella successiva, Fonte: sito istituzionale del MISE).


Il riassetto delle misure fiscali del Piano – come illustrato in sede Ministeriale – intende realizzare una base di programmazione pluriennale, potenzialmente in grado di ampliare fino al 40% la platea delle imprese beneficiarie, incrementando significativamente il numero delle PMI, attraverso la trasformazione di iper e super ammortamento in credito d'imposta a intensità crescente.
Si tratta dunque di un unico strumento di accesso agli incentivi, il credito di imposta, articolato su più finalità: ricerca, sviluppo e innovazione; acquisto macchinari; innovazione nei processi produttivi; formazione.
Sempre nella stessa sede è stata prospetta anche una riforma del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, con l'estensione dell'incentivo all'innovazione, inclusa quella di design e ideazione estetica per i settori del Made in Italy, e del credito d'imposta per formazione 4.0. Le linee di riforma sono state illustrate, in data 26 novembre u.s., presso la Commissione Industria, commercio, turismo del Senato.

Per un ulteriore approfondimento si rinvia alla pagina web dedicata del sito istituzionale del MISE.
Articolo 1, commi 198-209
(Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative
per la competitività delle imprese)
I commi da 198 a 209 introducono la disciplina del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del D.L. n. 145/2015, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all’anno 2019 (rispetto alla disciplina vigente che ne prevede invece l’operatività fino al 2020).
Il nuovo credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, di cui all’articolo in esame, sostitutivo del vigente credito di imposta in R&S, è inquadrabile nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del “Piano industria 4.0” preannunciato dal Governo a novembre scorso, alla luce del monitoraggio effettuato sull’efficacia delle misure attualmente vigenti e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale (si rinvia sul punto al box di approfondimento in calce alla scheda dei commi 184-197). Rientrano in tale progetto anche il nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali disciplinato dai commi 184-197 in luogo dell’iper e del super ammortamento, nonché la disciplina sulla proroga del credito d’imposta formazione 4.0 di cui ai commi 210-217.
Il comma 198 riconosce un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
I commi da 199 a 206 dell’articolo definiscono le condizioni e le modalità attraverso le quali tale agevolazione fiscale è riconosciuta.
Il comma 199 indica i soggetti che possono fruire del credito d’imposta: tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa, indicate nei successivi commi.
Il comma 199 esclude:
§ le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
§ le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231, relativo alla responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il comma 200 indica quali attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente ''Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione''.
Ai sensi della citata lettera m) rientrano nella «ricerca fondamentale»: i lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette.
Ai sensi della lettera q) rientrano nella «ricerca industriale»: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole migliora mento dei prodotti, processi o servizi esistenti.
Ai sensi della lettera j) rientrano nello «sviluppo sperimentale»: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nell’OECD Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development (Manuale di Frascati dell'OCSE).
Con riferimento alla formulazione del comma 200, si osserva che esso richiama genericamente il “manuale di Frascati”, mentre il richiamo andrebbe formulato in senso meno generico alle sopra indicate Linee guida dell’OCSE.
Il comma 200 considera ammissibili - ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta - nel rispetto delle regole di effettività, pertinenza e congruità una serie di spese, di seguito illustrate.
Sono anzitutto ammissibili (comma 200, lettera a)) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni.
Le spese di personale relative a giovani ricercatori (età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.
Ai sensi della successiva lettera c) la predetta maggiorazione si applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato.
Sono inoltre ammissibili (comma 200, lettera b)) le quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a).
Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività dell'impresa, si considera solo la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle attività di ricerca e sviluppo;
Inoltre sono agevolabili (lettera c)) le spese per contratti di ricerca extra-muros, aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.
Le spese per i contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.
I contratti stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, sono assoggettati alle stesse regole applicabili nel caso che l’attività di ricerca e sviluppo sia svolta internamente all'impresa. Il comma, ai fini della definizione di imprese appartenenti allo stesso gruppo richiama le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 cc. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.
Le spese previste dalla lettera in esame sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di R&S, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati compresi nell'Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.
Si osserva che tale previsione, per come formulata, potrebbe risultare di non chiara applicazione potendosi in particolare ritenere che siano ammissibili esclusivamente le spese per contratti di ricerca extra-muros i cui commissionari dei progetti siano fiscalmente residenti o localizzati (solo) in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e dunque non in Italia.
Tra le spese agevolabili rientrano altresì (lettera d)) le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di un'invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di spesa di 1 milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di R&S ammissibili al credito d'imposta.
Tali spese sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.
Si osserva che tale previsione, per come formulata, potrebbe risultare di non chiara applicazione per le stesse motivazioni indicate alla lettera c).
Non sono ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente.
Anche in tal caso, si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.
Rientrano altresì (lettera e)) tra le spese agevolabili quelle per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per contratti di ricerca extra-muros indicate alla lettera c), senza considerare le maggiorazioni ivi previste. Ciò a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito (D.M. 4 settembre 1996).
Infine sono ammesse al credito d’imposta (lettera f)) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale sopra indicate ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, del 30 per cento dei costi dei contratti suindicati.
Il comma 201 indica come ammissibili al credito di imposta le seguenti attività di innovazione tecnologica: si tratta delle attività, diverse da quelle indicate nel comma 200 relative alla ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.
Il comma reca la definizione di prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato, con esso intendendo un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori.
Non sono considerate attività di innovazione tecnologica (IT) ammissibili all’agevolazione:
§ le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari;
§ le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.
Il comma demanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 200, la definizione dei criteri per la corretta applicazione delle sopra citate definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle Linee guida dell’OCSE per la raccolta e l'interpretazione dei dati sull'innovazione tecnologica (cd. Manuale di Oslo dell'OCSE).
Con riferimento alla formulazione del comma 201, si osserva che esso richiama genericamente il “manuale di Oslo”, mentre il richiamo andrebbe formulato in senso meno generico alle sopra indicate Linee guida dell’OCSE.
Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità le seguenti spese:
a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di IT svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a giovani ricercatori (soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, con un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. La successiva lettera c) dispone che tale maggiorazione si applichi solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato.
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume solo la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di IT ammissibili al credito d'imposta. Se i contratti sono stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo della committente, si applicano le stesse regole per le attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. Il comma richiama le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. Le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di IT, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
Si osserva che tale previsione, per come formulata, potrebbe risultare di non chiara applicazione per le stesse motivazioni indicate alla lettera c) del comma 200.
d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di IT ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a), a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato D.M. 4 settembre 1996;
e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di IT anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale di cui alla citata lettera a), ovvero del 30 per cento delle spese per i contratti indicati alla lettera c).
Il comma 202 indica ammissibili al credito di imposta le seguenti attività innovative: si tratta delle attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
L’attuazione del comma è demanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, anche in relazione alle medesime attività di design e ideazione estetica svolte in settori diversi da quelli indicati.
Sono ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti spese:
a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività. Anche per esse è prevista una maggiorazione della base di calcolo del credito di imposta nel caso in cui si tratti di giovani specializzati (soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, laureati in design e altri titoli equiparabili) assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica. Tali spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. Tale maggioranze si applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Se i predetti beni sono utilizzati anche per le ordinarie attività, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento, da parte del commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Vale il principio enunciato nei precedenti commi per cui ai contratti stipulati con imprese o soggetti dello stesso gruppo della committente, si applicano le stesse regole che nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Si richiama anche dal comma in esame l'articolo 2359 del codice civile. Le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti di design e ideazione estetica ammissibili, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito di cui al D.M. 4 settembre 1996;
Si osserva che tale previsione, per come formulata, potrebbe risultare di non chiara applicazione per le stesse motivazioni indicate alla lettera c) del comma 200.
d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati solo per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c). Le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nel già citato elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;
Si osserva che tale previsione, per come formulata, potrebbe risultare di non chiara applicazione per le stesse motivazioni indicate alla lettera c) del comma 200.
e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla lettera c).
Ai sensi del comma 203, il credito di imposta è riconosciuto:
§ per le attività di ricerca e sviluppo (di cui al commentato comma 200), in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
§ per le attività di innovazione tecnologica (di cui al comma 201), separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
§ per le attività di innovazione tecnologica (di cui al comma 201) destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto ministeriale attuativo della misura previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta;
§ per le attività di design e ideazione estetica (di cui al comma 202), il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
Ai sensi del comma 204, il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute previsti dal comma 205 (cfr. infra).
Il comma prevede che le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico al solo fine di consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184.
Si ricorda che tale norma prevede la ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Impresa 4.0 per sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.
Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione.
Il credito d'imposta non può essere ceduto o trasferito neanche all'interno del consolidato fiscale.
Non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all'articolo 1, comma 53, della L. n. 244/2007 e di cui all'articolo 34 della Legge n. 388/2000.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile dell'IRAP; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109 comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP di cui sopra, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il comma 205 dispone che - ai fini del riconoscimento del credito d'imposta - l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del Registro dei revisori legali e delle società di revisione di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 39/2010.
Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato D.Lgs. n. 39/2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'Intenational Federation of Accountants (IFAC).
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi di fruibilità del credito d’imposta indicati al comma 203.
Ai sensi del comma 206, le imprese beneficiarie della misura sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.
La relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del D.Lgs. n. 445/200.
Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
Il comma 207 prevede che, nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dal comma 205 nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina.
Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria.
Qualora, nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.
Ai sensi del comma 208, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua la verifica delle fruizioni del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto in ordine al monitoraggio degli oneri finanziari recati dalla misura dall'articolo 17, comma 13, della legge di contabilità nazionale (L. 196/2009).
In base al citato articolo 13, il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
Il comma 209 novella l’articolo 3, comma 1, del DL n. 145/2013, concernente il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, al fine di prevedere che il termine di fruibilità del predetto credito sia anticipato al 31 dicembre 2019, rispetto al termine del 31 dicembre 2020 come previsto dalla disciplina vigente.
Le risorse derivanti dall'anticipata cessazione del termine di applicazione del credito d’imposta di cui al citato articolo 3 del DL n. 145/2013, sono destinate al nuovo credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese, istituito dall’articolo in esame.
Per lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il ddl di bilancio 2020-2022 (A.C. 2305), come modificato nel corso dell’esame al Senato, autorizza spese finali, in termini di competenza, per circa 1.111,7 milioni di euro nel 2020, 1.042,6 milioni di euro per il 2021 e 855,3 milioni di euro per il 2022, come si evince dalla tabella che segue.
(dati di competenza, valori in milioni di euro, arrotondati)
|
|
Legge di Bilancio 2019 |
Previsioni |
|||
| ddl bilancio integrato 2020 |
Diff. |
ddl bilancio integrato 2021 |
ddl bilancio integrato 2022 |
||
| Spese correnti |
669 |
610,8 |
-58,2 |
607,1 |
613,9 |
| Spese in c/capitale |
284,1 |
500,9 |
+216,8 |
435,5 |
241,4 |
| SPESE FINALI |
953,1 |
1.111,7 |
+158,6 |
1.042,6 |
855,3 |
| Spese MINISTERO in % spese finali STATO |
0,14 |
0,16 |
- |
0,15 |
0,13 |
In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 1.147,9 milioni di euro per il 2020, 1.050,1 milioni di euro per il 2021 e 855,3 milioni di euro per il 2022.
Rispetto alla legge di bilancio 2019, il disegno di legge di bilancio 2020-2022 espone dunque per il ministero, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa progressivamente decrescente.
Gli stanziamenti di spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell’anno 2020, in misura pari allo 0,16% della spesa finale del bilancio statale, con una percentuale leggermente decrescente nel restante periodo di programmazione.
Con riferimento al 2020, lo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella 12 del DDL), espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2020 di 1.142,9 milioni di euro.
Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2020 attuata con le Sezioni I e II del ddl di bilancio, come modificata al Senato, determina una diminuzione delle spese finali di 31,2 milioni di euro, derivanti da diminuzioni di spesa corrente e da un aumento di spesa in conto capitale, come evidenziato nella tabella che segue:
(dati di competenza, valori in milioni di euro)
|
|
2019 |
2020 |
||||||
| Legge di Bilancio |
BLV * |
Manovra Ddl originario |
Modifiche Senato |
|||||
| Sez II |
Sez I |
Bil integrato AS 1586 |
Sez II |
Sez I |
Bil integrato AC 2305 |
|||
| Spese correnti |
669 |
663,8 |
-13,5 |
-0,4 |
649,9 |
-43 |
+3,9 |
610,8 |
| Spese in c/capitale |
284,1 |
479,1 |
-53 |
70 |
496,1 |
-0,2 |
5 |
500,9 |
| SPESE FINALI |
953,1 |
1142,9 |
-66,5 |
69,6 |
1146 |
-43,2 |
8,9 |
1.111,7 |
* La colonna BLV è tratta dal Ddl di bilancio originario e rappresenta la legislazione vigente nel periodo precedente all’entrata in vigore della manovra in esame.
Analisi per Missione/Programmi
La tabella seguente espone le previsioni di bilancio integrate per il 2020 per ciascuna missione/Programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell’esercizio 2019.
La tabella evidenzia altresì le modifiche che il ddl di bilancio – così come emendato dal Senato - apporta alla legislazione vigente 2020, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma.
(dati di competenza, valori in milioni di euro, arrotondati)
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
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Missione/Programma |
2019 |
2020 |
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ddl originario |
Modifiche Senato |
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| Legge di Bilancio. |
BLV* |
Sez.II |
Sez.I |
Bil integrato AS 1586 |
Sez.II |
Sez.I |
Bil integrato AC 2305 |
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| 1 |
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) |
843,9 |
1.021,3 |
-22 |
69,6 |
1.068,9 |
0,3 |
8,7 |
1077,8 |
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| 1.1 |
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2) |
314,3 |
492,1 |
-18,3 |
55 |
528,8 |
0,14 |
3,5 |
532,4 |
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| 1.2 |
Vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5) |
43,4 |
50 |
-0,2 |
- |
49,8 |
- |
- |
49,8 |
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| 1.3 |
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6) |
486,2 |
479,2 |
-3,5 |
14,6 |
490,3 |
0,14 |
5,2 |
495,6 |
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| 2 |
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) |
64,9 |
71,8 |
-44,5 |
- |
27,3 |
- |
0,3 |
27,6 |
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| 2.1 |
Indirizzo politico (32.2) |
46,9 |
52,6 |
-43,3 |
- |
9,3 |
- |
- |
9,3 |
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| 2.2 |
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) |
18 |
19,1 |
-1,1 |
- |
18 |
- |
0,3 |
18,3 |
|
| 3 |
Turismo (31)* |
44,3 |
43,5 |
- |
- |
43,5 |
-43,5 |
- |
- |
|
| 3.1 |
Sviluppo e competitività del turismo (31.1)* |
44,3 |
43,5 |
- |
- |
43,5 |
-43,5 |
- |
- |
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| 4 |
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) |
- |
6,3 |
- |
- |
6,3 |
- |
- |
6,3 |
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| 4.1 |
Tutela e valorizzazione (turistica) dei territori rurali, montali e forestali (18.18) |
- |
6,3 |
- |
- |
6,3 |
- |
- |
6,3 |
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SPESE FINALI MINISTERO |
953,1 |
988,7 |
-66,5 |
69,6 |
1.146 |
-43,2 |
8,9 |
1.111,7 |
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- La colonna BLV è tratta dal Ddl di bilancio originario e rappresenta la legislazione vigente nel periodo precedente all’entrata in vigore della manovra in esame. - Tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma
*Missione e programma espunti, dal 2020, dallo stato di previsione del MIPAAF e ricollocati nello stato di previsione del MIBACT.
La spesa complessiva del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – come si evince dalla suddetta tabella – è, dal 2020, in seguito al trasferimento delle funzioni e delle risorse afferenti al turismo dal dicastero agricolo a quello culturale, allocata su 3 missioni, di cui la principale è – come noto - “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, che rappresenta circa il 97% del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo; missione ripartita in 3 programmi. L’altra missione (storica) è quella relativa a “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, suddivisa in 2 programmi, che rappresenta circa il 2,5 per cento degli stanziamenti. La terza e ultima Missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, con un solo programma, espone risorse per circa lo 0,5 per cento degli stanziamenti di competenza.
Gli interventi della Sezione I di pertinenza del MIPAAF – già presenti nel ddl di bilancio presentato al Senato (AS 1586), che hanno inciso sul bilancio 2020 – con un aumento complessivo di 69,6 milioni di euro (tutti relativi alla Missione Agricoltura) - risultano i seguenti (per un approfondimento sullo stato di previsione del MIPAAF, nel ddl di bilancio iniziale, si rinvia alla seguente sezione del dossier dei Servizi studi di Camera e Senato):
Nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato, sono state approvate le seguenti disposizioni che incidono sulla tabella 12 in esame:
· l’aumento di un posto di livello generale dirigenziale nella dotazione organica del MIPAAF, con funzioni di consulenza, studio e ricerca, prevedendo, a tal fine, 251.000 euro annui a decorrere dal 2020, ai sensi dell’art. 1, commi 166-167 (cap. 1874/pg 1 e 2, cap. 1893);
· l’incremento da 20 milioni a 22,5 milioni di euro della spesa autorizzata, a decorrere dal 2020, per consentire la realizzazione del piano di stabilizzazione del personale precario del CREA, ai sensi dell’art. 1, comma 467 (cap. 2084);
· il rifinanziamento di 1 milione di euro annui per il triennio 2020-2022 del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, ai sensi dell’art. 1, comma 511 (cap. 1526);
· il finanziamento dell’arresto pesca obbligatorio per il 2020, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il 2021 e del cd. fermo pesca non obbligatorio, incrementando di 2,5 milioni di euro per il 2021 le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità giornaliera onnicomprensiva riconosciuta ai suddetti lavoratori nei periodi di arresto temporaneo non obbligatorio avvenuti nel corso del 2020, ai sensi dell’art. 1, commi 515-516 (cap. 1481/pg 1 e 7);
· l’istituzione, presso il MIPAAF, di un Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali, con una dotazione di 200.000 euro annui a decorrere dal 2020, ai sensi dell’art. 1, commi 518 e 519 (cap. 1963/pg. 16);
· la concessione alle imprese agricole di un contributo a fondo perduto e mutui agevolati per l’innovazione tecnologica in agricoltura, nel limite di 1 milione di euro per il 2020, ai sensi dell’art. 1, commi 520 e 521 (cap. 7750);
· istituzione, presso il MIPAAF, di un Fondo per l’agricoltura biologica, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per il 2020 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 522 (cap. 7749).
Per quanto concerne la seconda sezione del ddl di bilancio, si segnala che durante l’esame presso il Senato, con l’approvazione dell’emendamento 103.TAB.2.50.5, testo 2 si è – per quanto concerne lo stato di previsione del MIPAAF – azzerato, nel triennio 2020-2022, lo stanziamento relativo alla Missione Turismo (31), programma Sviluppo e competitività del turismo (31.1), pari a 43.506.905 euro per il 2020, a 43.505.838 euro per il 2021 e a 43.504.857 euro per il 2022 (che era ancora presente nella tabella n. 12 del disegno di legge presentato al Senato), trasferendo la quasi totalità di tali risorse nella (nuova) Missione Turismo, programma Sviluppo e competitività del turismo, dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (tabella n. 13). Ciò è avvenuto in attuazione dell’art. 1 del decreto-legge n. 104 del 2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2019), il quale - come noto - ha ritrasferito al dicastero culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le risorse umane, strumentali e finanziarie afferenti alla funzione turismo (individuate dal DPCM 12 novembre 2018) che erano divenite proprie del dicastero agricolo in base all’art. 1 del decreto-legge n. 86 del 2018 (legge n. 97 del 2018).
Residuano da tale azzeramento delle risorse della Missione Turismo 278.810 euro per ciascun anno del triennio, i quali rimangono all’interno dello stato di previsione del MIPAAF e, più precisamente, sono ricollocati - dall’emendamento in commento – per 139.405 euro, per ciascun anno del triennio, nell’ambito della Missione agricoltura, programma Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale e per altrettanti 139.405 euro, per il medesimo periodo, nell’ambito della stessa Missione agricoltura, programma Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione. La relazione tecnica annessa all’emendamento de quo chiarisce che tali risorse sono “quelle previste per le due funzioni dirigenziali di livello non generale che, a seguito della soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, vengono ripristinate presso la medesima Amministrazione” (come recita l’art. 1, comma 3 del suddetto d.l. 104/2019).
Infine, sempre come conseguenza del ritrasferimento delle funzioni - e delle risorse - in materia di turismo dal MIPAAF al MIBACT, viene ridenominato il programma 18.18 (Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali) della Missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, relativo agli stanziamenti concernenti il settore forestale, che presenta, nel ddl di bilancio, risorse per 6.274.314 euro per il 2020, per 9.172.244 euro per il 2021 e per 9.073.125 euro per il 2022, espungendo dalla denominazione il riferimento alla valorizzazione turistica.
Analisi per azioni e per capitoli di spesa
Si segnalano, di seguito, gli stanziamenti - di competenza - per le seguenti “azioni” per il 2020 (così come risultanti dalla nota di variazioni approvata dal Senato in prima lettura):
162,7 milioni di euro complessivi per gli Interventi a favore del settore ippico;
120,6 milioni di euro complessivi per il Piano irriguo nazionale;
49,3 milioni di euro per l’insieme degli Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura;
25,2 milioni di euro complessivi per il Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame;
13,1 milioni di euro complessivi per lo Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale;
e i seguenti capitoli di spesa, sempre riferiti al 2020:
cap. 1525: Assegnazione all'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA): 148,2 milioni di euro;
cap. 2084: Contributi da assegnare al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA): 122,1 milioni di euro;
cap. 7439: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi: 13 milioni di euro;
cap. 7411: Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori: 40,9 milioni di euro;
cap. 7253: Assegnazione all'Ismea - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - per il finanziamento delle misure agevolative dell'autoimprenditorialità e dell'auto impiego nel settore agricolo: 8,7 milioni di euro;
cap. 7825: Somme destinate a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali; nonché somme destinate al settore olivicolo per superare l'emergenza derivata dal batterio Xylella fastidiosa e per incentivare la produzione zootecnica estensiva: 23 milioni di euro;
cap. 7827: Fondo nazionale per la suinicoltura: 4 milioni di euro.