Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Agricoltura
Titolo: Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico
Riferimenti: AC N.290/XVIII AC N.410/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 21
Data: 06/08/2018
Organi della Camera: XIII Agricoltura


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Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico

6 agosto 2018
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Compatibilità con la normativa europea|


Contenuto

Le proposte di legge in esame, di identico contenuto, riproducono il testo contenuto nell' A.C. 302, come approvato dalla Camera e trasmesso al Senato nella scorsa Legislatura, recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo bilogico. 

Entrambi i provvedimenti si compongono di 16 articoli.

 

La produzione agricola con metodo biologico è regolata dalla normativa europea. Rileva, n particolare, il  Regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, recentemente abrogato - e sostituito - dal Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 14 giugno 2018, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Per quanto concerne la normativa nazionale, è stato da ultimo approvato il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante "Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica",

Il provvedimento attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la competenza in materia, fatte salve le competenze del Ministero della salute e delle altre autorità competenti in materia di controlli sanitari, e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. I compiti di controllo possono essere  delegati dal MIPAAF a uno o più organismi di controllo - che a tal fine presentano apposita istanza - mediante il rilascio di una autorizzazione. Il Ministero agricolo vigila sugli organismi di controllo, in coordinamento con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (art. 3).  

 In ordine ai requisiti degli organismi di controllo, essi devono essere accreditati in conformità con la norma UNI CEI EN 17065/2012.
Gli organismi di controllo devono possedere specifici requisiti in ordine all'idoneità morale, all'imparzialità e all'assenza di conflitto di interessi nonchè all'adeguatezza delle strutture e delle risorse umane a disposizione. Gli organismi non possono svolgere - nel settore dell'agricoltura biologica - alcuna attività diversa da quella di controllo.
Gli organismi di controllo rilasciano un documento giustificativo agli operatori controllati. Eseguono, a tal fine, ispezioni per accertare irregolarità e infrazioni. Ove l'irregolarità risulti sanabile è prevista l'applicazione dell'istituto della diffida. E' prevista inoltre l'istituzione presso il Ministero agricolo di una Banca dati pubblica per garantire la tracciabilità del prodotto biologico .
In ordine agli obblighi degli organismi di controllo, si prevede che   essi - tra l'altro - debbano comunicare al MIPAAF e alle autorità competenti per l'esercizio della vigilanza i risultati dei controlli effettuati. E' poi previsto il rifiuto di una notifica di variazione per cambio di organismo di controllo, se a carico dell'operatore siano state emesse misure a seguito di irregolarità o infrazioni e le stesse non siano state risolte nonchè il rifiuto di una notifica di assoggettamento al sistema di un operatore escluso prima che siano trascorsi due anni dall'adozione della misura, fatto salvo il caso di esclusione per morosità .
Sono poi disciplinati i casi di sospensione e revoca dell'autorizzazione.
Sono, quindi, indicate specifiche sanzioni amministrative pecuniarie, salvo che il fatto costituisca reato, a carico degli organismi di controllo.
In ordine agli obblighi degli operatori, si prevede che essi, prima di immettere i prodotti come biologici sul mercato, debbano notificare l'inizio dell'attività e debbano sottoporsi al sistema di controllo. Vengono, poi, dettagliatamenti indicati gli ulteriori obblighi, tra i quali, quello, in caso di soppressione delle indicazioni, di informare per iscritto gli acquirenti del prodotto circa l'avvenuta soppressione delle indicazioni dalle produzioni (art. 9).
Sono poi previste, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative pecuniarie relative alla designazione, alla presentazione e all'uso commerciale dei prodotti biologici (art. 10) nonchè le sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori.

Si ricorda, inoltre che, l'art. 7, comma 1,   della legge 28 luglio 2016 n. 154 ha istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ill Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attività agricole e di acquacoltura con metodo biologico.

Con la direttiva del MIPAAF (ICQRF) n. 13318 del 3 luglio 2015, in materia di misure di controllo rinforzato a carico degli operatori nel settore dell'agricoltura biologica, si è confermato il ruolo preminente svolto dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel coordinamento delle attività di vigilanza nei confronti del settore biologico, con la potestà di richiedere agli organismi di controllo (OdC) misure di controllo rinforzate a carico di operatori interessati da particolari criticità, al fine, in particolare, di evitare attività fraudolente.
 
All'inizio del 2016 il MIPAAF ha, inoltre, predisposto un Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico, che è stato approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 24 marzo 2016.



 Gli articoli 1 definiscono l'oggetto e le finalità.

Quanto al primo viene meglio specificato che il campo di intervento interessa :

- il sistema delle autorità nazionali e locali;

- i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato;

- gli strumenti finanziari per la ricerca e per la realizzazione di campagne di informazione nonché per incentivare il consumo dei prodotti biologici da parte degli enti pubblici.

Quanto alla finalità l'agricoltura con metodo biologico viene definita attività di interesse nazionale con funzione sociale in quanto basata:

  • sulla qualità dei prodotti;
  • su un metodo che garantisce la sicurezza alimentare, il benessere animale, la tutela dell'ambiente e della biodiversità e il raggiungimento dei risultati in termini di riduzione di gas ad effetto serra.

Il metodo dell'agricoltura biodinamica è equiparato a quello dell'agricoltura biologica se rispetta interamente le prescrizioni di cui al regolamento n.834 del 2007.

Si valuti, in proposito, l'opportunità di richiamare, ai fini dell'equiparazione in esame, anche le prescrizioni contenute nella normativa nazionale.

Gli articoli 2 specificano, poi, che per autorità nazionale si intende il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, chiamato a svolgere attività di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione della normativa europea in ambito nazionale.

Si fa presente, al riguardo, che il decreto-legge  12 luglio 2018, n. 86, in materia di riordino delle competenze dei Ministeri, avendo attribuito le competenze del Turismo al Dicastero agricolo, ha ridenominato lo stesso come Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Si valuti inoltre l'opportunità di attribuire all'autorità nazionale il coordinamento non solo della normativa europea ma anche di quella nazionale, considerato che le regioni svolgono funzioni di rilievo nell'ambito della produzione con metodo biologico.

Gli articoli 3 individuano, appunto,  come autorità locali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali sono chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative relative alla produzione con metodo biologico.

Gli articoli 4 istituiscono il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica.

Il Tavolo tecnico sostituisce il Comitato consultivo per l'agricoltura biologia e il Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica i quali vengono entrambi soppressi.
Il primo è stato istituito dal DM n.10568 del 2008 e ha il compito di esaminare le politiche di settore attuate dalle regioni, dallo Stato e dall'Unione europea, formulando proposte ed esprime pareri in merito al documento di programmazione denominato "Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici"..
Il Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica è stato istituito con DM n.631 del 9 aprile 2013 al fine di esaminare, sotto l'aspetto strettamente tecnico, problematiche relative alla predisposizione di provvedimenti in materia di produzione con metodo biologico.

Gli articoli in esame ne disciplinano la composizione: tre rappresentanti del Mipaaf, un rappresentante del ministero della Salute, tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in sede di Conferenza Stato-regioni, un rappresentante della cooperazione agricola, tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agriocle, tre rappresentanti delle associazioni di produzione biologica, due rappresentanti delle associazioni dei produttori di mezzi tecnici utilizzati in agricoltura biologica, due rappresentanti della ricerca scientifica (di cui uno nominato dall'ISPRA (si ricorda, al riguardo, che l'ente di ricerca competente a svolgere la ricerca nel settore agricolo e alimentare in modo trasversale è il CREA) e uno dagli istituti di ricerca pubblici), e due rappresentanti dei distretti biologici.

Il Tavolo ha il compito di:

  • delineare le priorità del Piano di azione nazionale, con particolare attenzione alla ricerca;
  • esprimere pareri sui provvedimenti da adottare in sede nazionale ed europea;
  • proporre gli interventi per l'organizzazione dell'attività di promozione del biologico, assicurando il coordinamento tra le autorità e gli operatori per raggiungere tale finalità;
  • organizzare almeno annualmente un incontro in cui confrontare le esperienze dei distretti biologici nazionali e internazionali.

Gli articolo 5 prevedono che il Dicastero agricolo (rectius: il Ministro) adotti il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica contenente interventi per:

  1. agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle piccole imprese agricole;

  2. sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare la filiera del biologico;

  3. incentivare il biologico attraverso iniziative di informazione ed educazione al consumo;

  4. monitorare l'andamento del settore;

  5. migliorare il sistema di controllo e di certificazione;

  6. incentivare enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde;

  7. incentivare la ricerca.

Gli articoli 6 istituiscono il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica che sostituisce, rivedendone le finalità, il Fondo per l'agricoltura biologica e di qualità, già previsto a legislazione vigente.

Il Fondo è destinato al finanziamento delle iniziative previste nel  Piano d'azione.

Il Ministro, con decreto, determina la quota del Fondo da destinare al finanziamento dei programmi di ricerca, individuati tra le priorità che devono essere contenute nel Piano d'azione. Con il medesimo decreto sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative finanziabili.

Si valuti l'opportunità di prevedere il rinvio a due decreti attuativi, uno relativo alla quota da destinare alla ricerca, uno riferito ai criteri di funzionamento. Infatti, mentre la prima determinazione può essere soggetta a variabili di carattere contingente, potendo variare annualmente, la  seconda, relativa ai criteri di funzionamento del Fondo, sembra avere una natura ordinamentale che richiede maggiore stabilità nel tempo. 

Il Fondo è alimentato dal contributo annuale già previsto a legislazione vigente dall'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488, destinato attualmente a finanziare il Fondo per l'agricoltura biologica di qualità, che è contestualmente soppresso.

In caso di omissione del versamento, è prevista applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento in misura inferiore al previsto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto. Dopo la scadenza del termine,deve essere corrisposta una penale pari allo 0,1 per cento del dovuto.

Si ricorda, al riguardo che l 'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000) ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2001, un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2% del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati e fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali. Con le entrate derivanti dai contributi predetti è istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità.
Con decreto da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti. Il D.M. 22 febbraio 2007 ha approvato l'elenco dei fertilizzanti.
Sono tenuti al versamento del contributo i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui sopra, in base al relativo fatturato di vendita.
Il contributo del 2% è versato al bilancio dello Stato dai soggetti ad esso obbligati, con imputazione al capitolo di entrata 3583, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, direttamente, ovvero tramite il conto corrente postale intestato alla sezione stessa con indicazione della causale del versamento, del capo e del capitolo di imputazione.
Il contributo deve essere effettuato in due rate semestrali che scadono rispettivamente il 15 luglio ed il 15 gennaio, a partire dalla semestralità scadente il 15 luglio 2000, con riferimento al fatturato annuo dei prodotti relativo all'anno precedente ( D.M. 14 luglio 2000).
La tabella che segue fornisce un prospetto delle entrate - in conto competenza - del capitolo 3583 negli anni 2018-2020, così come rappresentate nel decreto di ripartizione in capitoli della legge di bilancio 2018 ( legge n. 205 del 2017) .
(in euro)

2018

2019

2020

13.000.000

13.000.000

13.000.000

 Il  Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità è destinato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, in coerenza con la comunicazione (2000/C 28/02) della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.
Si consideri che, sulla riassegnazione al Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità delle somme derivanti dal contributo per la sicurezza alimentare, ha inciso il divieto di riassegnazione di cui all'articolo 2, commi 615 e 616 ed elenco 1, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008).
 
Nel cap. 7742 pg.2 del MIPAAF sono quindi allocate le risorse del  " Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità già incluse nel fondo (da ripartire) di cui all'art. 2 della legge n. 244 del 2007, comma 616".
La tabella che segue dà indicazione della evoluzione delle risorse che affluiscono, nel triennio 2018-2020 - in conto competenza, al capitolo 7742, pg.2/MIPAAF, sempre in base al decreto di ripartizione in capitoli della legge di bilancio 2018.
 
(in euro)

2018

2019

2020

4.955.855

4.957.727

4.957.727

Si consideri, infine, che il citato articolo 59 (comma 5) della legge n. 488 del 1999 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmetta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dell'articolo 59 stesso, con particolare riguardo ai contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis (si tratta dell'ulteriore Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, per il quale non risultano stanziate ulteriori risorse, rispetto a quelle sopra indicate, nel triennio 2018-2020) e alla realizzazione dei programmi di cui al articolo 59. L'ultima relazione risulta trasmessa alla Camera dei deputati il 7 settembre 2016 (DOC. CLXXVI, n. 2).

 Gli articoli 7 prevedono che anche nell'ambito della filiera biologica possano essere costituiti contratti di rete.

Le disposizioni rinviano a tal fine alla normativa prevista dall'articolo 3, commi 4- ter, 4- ter.1, 4- ter.2, 4-quater e 4- quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5 al fine di renderla applicabile al settore.

Con il comma 4-ter. si prevede che con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.

Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente e deve contenere le indicazioni specificamente prescritte .

Il comma 4-quater prevede che il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante; l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 6-bis del  D.L. 24/ giugno 2014, n. 91 ha destinato specifiche risorse al  finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete  acquisiscono priorità nell'accesso ai finanziamenti previsti dalle misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020.

Gli articoli 8 delineano le modalità attraverso le quali operare il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore.

A tal fine viene previsto che:

a) siano attivati specifici percorsi formativi in ambito universitario, attraverso l'attivazione di dottorati di ricerca e master e di percorsi di aggiornamento dei docenti, incentivando l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio;

b) sia destinata alla ricerca in campo biologico svolta dal Consiglio nazionale delle ricerche una quota parte delle risorse del Fondo per l'attività degli enti e delle istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (si valuti l'opportunità di far riferimento agli enti "vigilati" (e non finanziati) dal MIUR poiché agli stessi enti possono arrivare finanziamenti anche da altri Ministeri; andrebbe, inoltre aggiornata la decorrenza relativa all'esercizio finanziario facendo il testo riferimento all'anno 2018);

c) siano previste specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

d) sia destinato almeno il 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica ai programmi di ricerca e al finanziamento dei percorsi formativi di cui alla lett. a), assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende agricole biologiche che partecipano ai progetti di ricerca, mettendo a disposizione i loro terreni.

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l'ammontare del Fondo per l'attività degli enti e delle istituzioni di ricerca (FOE) - allocato sul cap. 7236 dello stato di previsione del MIUR - è stabilito dalla sezione II della legge di bilancio.
I criteri per la ripartizione del FOE sono stati individuati, da ultimo, dal d.lgs. 218/2016. In particolare, in base al combinato disposto dell'art. 5, co. 1, e dell'art. 6, co. 2, dello stesso d.lgs., il MIUR tiene conto, ai fini della ripartizione, della programmazione strategica preventiva (di cui all'art. 5 del d.lgs. 213/2009), della Valutazione della qualità dei risultati della ricerca (VQR: effettuata, ogni 5 anni, dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca - ANVUR), nonché dei Piani triennali di attività (di cui all'art. 5 del d.lgs. 213/2009 e all'art. 7 del d.lgs. 218/2016). La ripartizione è effettuata con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari.
Da ultimo, per il 2018, è stato trasmesso alle Camere lo schema di AG n. 28, sul quale la VII Commissione ha espresso un parere favorevole con condizioni e osservazioni il 18 luglio 2018.
Occorre, pertanto, adeguare la previsione temporale.
 
Si ricorda, altresì, che incrementi del FOE finalizzati a specifici enti, per specifiche finalità, sono stati, a volte, previsti in singole leggi e, conseguentemente, allocati sul cap. 7236. In altri casi, autorizzazioni di spesa relative ad enti vigilati dal MIUR e specificamente finalizzate, sono state, invece, allocati su differenti capitoli del relativo stato di previsione. Più ampiamente, si veda il dossier relativo all'AG n. 28.

Gli articoli 9 prevedono che, con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i principi in base ai quali le regioni e le province autonome organizzano la formazione professionale. Viene prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato regioni, considerato che la materia rientra tra quelle di competenza residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Il Capo V reca disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato.

Gli articoli 10 introducono l'istituto dei distretti biologici,  intendendosi  tali i sistemi produttivi locali nei quali sia significativa la produzione con metodo biologico o con metodologie culturali locali. Si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. Possono parteciparvi gli enti locali che adottano politiche di tutela delle produzioni biologiche.

Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni son specificati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti.

I distretti sono istituiti per: 

a) promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali;

b) favorire un approccio territoriale, anche al di fuori dei confini amministrativi, al fine di utilizzare le risorse salvaguardando l'ambiente;

c) semplificare l'applicazione delle norme di certificazione biologica ed ambientale;

d) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti bioogici;

e) promuovere le attività connesse, quali la vendita diretta, l'attività agrituristica, la biodiversità e l'agricoltura sociale;

f) promuovere una maggiore diffusione dei prodotti biologici.

I partecipanti al distretto (imprese agricole, organizzazioni dei produttori e soggetti pubblici e privati (non facilmente identificabili) che intendono promuovere un distretto costituiscono un Comitato direttivo che avanza la richiesta di riconoscimento alla regione di appartenenza (nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta deve essere presentata a ciascuna regione) e ne cura le istanze amministrative e commerciali. Il Ministero promuove la divulgazione delle migliori pratiche nesse in atto nei distretti biologici. Le regioni possono attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese operanti nel distretto.

Si fa presente al riguardo che sembra mancare una figura istituzionale rappresentativa delle imprese aderenti al distretto una volta ottenuta l'autorizzazione, anche al fine di un'imputazione giuridica nella partecipazione a bandi specifici.

Si ricorda che la legge di bilancio per il 2018 (art. 1, comma 499, della legge n.205 del 2017) ha disciplinato i distretti del cibo. 
Sono considerati tali:
a) i distretti rurali;
b) i distretti agroalimentari di qualità, anche a carattere interregionale, ;
c) i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale;
e) i sistemi produttivi  in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;
f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli , e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;
g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale;
h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori in cui sia stato stipulato e sottoscritto un protocollo per la diffusione del metodo biologico.
 Le Regioni e le Province autonome, attraverso propri provvedimenti, individuano i distretti del cibo, secondo le forme giuridiche previste dalla normativa regionale.
Sulla base dei dati attualmente disponibili esistono oltre 60 distretti già riconosciuti dalle Regioni. V
E' istituito - presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - il Registro nazionale dei distretti del cibo che raccoglie i distretti riconosciuti dalle Regioni.
 Gli interventi ivi previsti - che sono attuati con appositi bandi - sono rivolti a imprese, reti di imprese, organismi di produzione, rappresentanze di distretti rurali e agro-alimentari e agevolano programmi con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro, aventi ad oggetto: investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria; investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli; investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli; costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli; progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo.
 Le modalità per i nuovi interventi sono state fissate con decreto, non ancora emanato, del MiPAAF, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,

Gli articoli 11 disciplinano le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, intendendosi tali quelle costituite dai rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, alla trasformazione e al commercio e aventi, tra l'altro, come finalità di: 

a) migliorare la trasparenza della produzione, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui costi di produzione, sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti;

b) coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato;

c) redigere contratti tipo per la vendita di prodotti (si richiama al riguardo l'art. 168 del reg. n.1308/2013 che prevede i requisiti dei contratti tra produttore, trasformatore e distributore nonchè l'art. 62 del D.L. n.1/2012 in materia di pratiche sleali) ;

d) valorizzare il potenziale dei prodotti;

e) svolgere ricerche perchè la produzione sia orientata al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori.

Si possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo ed agroalimentare, anche per acquisire il parere sui progetti di regole valevoli erga omnes.

Al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è affidato il compito di riconoscere, controllare e vigilare sulle Organizzazioni interprofessionali.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole è riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica; in caso di concorso tra più domande, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa . L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche.

L'organizzazione interprofessionale deve avere i seguenti requisiti:

a) essere un'associazione costituita ai sensi dell'art. 14 e ss del codice civile e riconosciuta ai sensi del D.P.R. n.361 del 2000;

b) avere uno statuto che persegua una o più finalità tra quelle precedentemente indicate e che preveda regole per la rappresentanza democratica della propria componente associativa;

c) rappresenti almeno il 30 per cento del valore della produzione  o in caso di operatività limitata ad una circoscrizione economica, il 40 per cento del valore dei prodotti commercializzati nella medesima circoscrizione o ,comunque, il 25 per cento dei medesimi a livello nazionale.

Le organizzazioni interprofessionali possono:

- costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali;

- imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti purchè non violino il principio di libera concorrenza;

- richedere che alcuni accordi e decisioni siano resi obbligatori, per un periodo circoscritto, anche nei confronti degli operatori non aderenti all'organizzazione, ai quali potrà parimenti essere richiesto un contributo obbligatorio.

La richiesta di estensione delle regole è disposta per un periodo limitato dal Ministero su richiesta dell'organizzazione purchè le regole siano state adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati, salvo che lo statuto disponga maggioranze più elevate .L'estensione è obbligatoria per tutti gli operatori del settore anche se non aderenti all'organizzazione interprofessionale; in caso di violazione delle regole, l'operatore economico è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 50.000 euro. L'entità della sanzione è determinata in base all'entità della regola violata che, fermo restando il limite massimo, non può comunque superare il 10 per cento del valore dei contratti stipulati.

Gli articoli 12 disciplinano le intese di filiera, intendendosi quelle proposte dal Tavolo di filiera al Ministero e sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione.

Esse sono volte a:

- valorizzare le produzioni derivanti dalla produzione biologica;

- favorire i processi di preparazione e trasformazione dei prodotti biologici, anche attraverso l'ottimizzazione di costi di produzione;

- preservare il territorio e l'ambiente;

- garantire la tracciabilità delle produzioni;

- promuovere le attività connesse;

- agevolare, infine, la creazione e lo sviluppo dei distretti biologici.

Le intese non possono comportare restrizioni alla concorrenza; possono, però, prevedere accordi per una programmazione della produzione o per un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. L'intesa è comunicata al Ministero che ne cura la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, previa verifica della compatibilità comunitaria e sentita l'Autorità della concorrenza e del mercato.

Gli articoli 13 definiscono le organizzazioni di produttori biologici, intendendosi quelle che sono riconosciute dalle regioni secondo criteri  definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Il riconoscimento avviene quando siano previste le seguenti finalità statutarie:

a) commercializzazione in forma associata delle produzione;

b) attivazione di un programma operativo in merito alla programmazione della produzione, alla gestione delle crisi di mercato, alla riduzione dei costi di produzione, alla stabilizzazione dei prezzi di produzione, alla promozione di pratiche colturali rispettose dell'ambiente e della qualità delle produzioni e alla determinazione di prezzi di vendita trasparenti.

Per essere riconosciute devono prevedere nello statuto:

- l'obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;

- l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari e di partecipare ai programmi operativi;

- la possibilità di aderire ad un sola organizzazione di prodotto;

- la quota minima della produzione dei soci da conferire;

- la durata minima del vincolo associativo;

- le regole per assicurare il controllo democratico dell'organizzazione;

- le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;

- le sanzioni in caso di violazione degli obblighi statutari;

- le regole contabili e di bilancio.

Gli articoli 14 prevedono una modifica alla legge sull'attività semeniera (legge 25 novembre 1971, n.1096) stabilendo che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione nei luoghi dove tale varietà si sono sviluppate hanno diritto alla vendita diretta ed in ambito locale e possono procedere al libero scambio delle stesse. Per le sementi biologiche non iscritte ad alcune registro, evolute ed adattate nell'ambiente di coltivazione, è riconosciuto il diritto di vendita diretta agli altri agricoltori in ambito locale in una quantità limitata di sementi o materiali di propagazione purché prodotti in azienda nonché il diritto al libero scambio.

Gli articoli 15 prevedono che siano abrogati:

- l'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.220 (si ricorda, al riguardo, che l'intero provvedimento  risulta già abrogato dall'art. 15, comma 1, D.Lgs. 23 febbraio 2018, n. 20, a decorrere dal 22 marzo 2018);

- i commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 5 dell'art. 59 della legge n.488/1999 (si tratta, come rilevato in precedenza, della normativa sul Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità che viene soppressa in quanto sostituita, dall'articolo 6, con l'istituzione del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica);

- il comma 87 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311 (la disposizione ha istituito nell'ambito del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità un apposito capitolo per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici).

Gli articoli 16 prevedono la norme di salvaguardia prevedendo che le disposizioni previste nei provvedimenti si applicano nei limiti della compatibilità con gli statuti e e con le norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina della produzione agricola è materia residuale di competenza esclusiva regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Secondo la giurisprudenza  della Corte costituzionale, molti aspetti relativi al settore agricolo interessano, comunque, ambiti di carattere civilistico, penalistico,  ambientale e sanitario che rendono prevalente la competenza statale esclusiva o concorrente nel settore di intervento. Occorre, poi, tener presente che l'agricoltura rientra tra le materiedi competenza concorrente dell'Unione europea.


Compatibilità con la normativa europea

Le norme del Regolamento n. 834/2007 (che, come anticipato, si applicano sino a tutto il 2020), interessano:

a)  tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici nonché il loro controllo;

b)  l'uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità.

Si applica ai:

a)  prodotti agricoli vivi o non trasformati;

b)  prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;

c)  mangimi;

d)  materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione.

e)  lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi.

Non si considerano i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici come facenti parte della produzione biologica.

Le operazioni di ristorazione collettiva non sono soggette alla disciplina in esame.

La produzione biologica si basa sulle seguenti prescrizioni:

  • divieto di uso OGM, salvo una percentuale minima entro lo 0,1% considerata non accidentale;
  • divieto di uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi;
  • facoltà per un'azienda agricola di dedicarsi a diversi tipologie di produzione; in tal caso è richiesta, comunque, una separazione per le unità di azienda dedite alla produzione secondo procedimento biologico;

Per la produzione vegetale è richiesto:

  • l'utilizzo di tecniche di lavorazione che implementino il contenuto di materia organica del suolo e limitino l'inquinamento dell'ambiente;
  • la rotazione pluriennale delle colture;
  • la concimazione con concime naturale o con i soli concimi ed ammendanti appositamente autorizzati per la tipo di produzione (è escluso l'uso di concimi minerali azotati);
  • l'utilizzo di tecniche naturali di prevenzione per i danni provocati da parassiti e, in caso di grave danno per la coltura, l'utilizzo dei soli fitosanitari autorizzati;
  • l'utilizzo di sole sementi e materiali di propagazione vegetale biologici,

Per la produzione di alghe marine è prescritto che:

  • le zone di crescita siano di levata qualità ecologica e la raccolta non pregiudichi l'habitat naturale;
  • la coltivazione deve essere con l'utilizzo di pratiche sostenibili, garantendo che la raccolta di alghe marine giovani allo stato brado avvenga su base periodica per supplire alle coltivazioni domestiche, e non siano utilizzati fertilizzanti eccetto nelle installazioni domestiche e solo se appositamente autorizzati;

Per la produzione animale è previsto che:

  • gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche; in caso di animali immessi dopo esser stati allevati con metodo non biologico, possono essere considerati tali dopo un periodo di conversione; solo al termine del quale possono essere etichettati come biologici;
  • le pratiche zootecniche devono essere indirizzate per garantire il benessere animale in termini di densità, condizioni di stabulazione, accesso agli spazi all'aria aperta, riduzione al minimo del sovrapascolo, riduzione dei tempi per il trasporto, separazione con gli altri animali non allevati con metodo biologico;

Riguardo alla riproduzione animale:

  • essa avviene con metodi naturali (è ammessa l'inseminazione artificiale);
  • non deve essere indotta con ormoni;
  • è vietata la clonazione e il trasferimento di embrioni;
  • deve essere scelta la razza appropriata;

Riguardo all'alimentazione, devono principalmente essere ottenuti mangimi dalla stessa azienda in cui sono tenuti gli animali o da aziende per mangimi biologici o esclusivamente materie prime per mangimi non biologici espressamente autorizzati; non è consentito l'uso di stimolanti e di amminoacidi sintetici;

Riguardo alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie, i medicinali veterinari allopatici di sinesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati solo in caso di necessità, è consentita l'utilizzazione di medicinali veterinari ad azione immunologica;

Riguardo alle norme di produzione per animali d'acquacoltura, l'allevamento è basato principalmente su giovani stock provenienti da riproduttori biologici, le pratiche zootecniche sono improntate al rispetto del benessere animale, tenendo separati gli animali allevati con metodo biologico dagli altri, non è ammessa l'ibridazione artificiale, sono ammessi esclusivamente mangimi biologici o quelli espressamente autorizzati

La Commissione europea autorizza l'uso di determinati prodotti, utilizzabili per scopi fitosanitari, concimi e ammendanti, materie prime per mangimi non biologiche, additivi per mangimi, prodotti per la pulizia.

Per la produzione di alimenti trasformati, la produzione con metodo biologico deve essere separata dalle altre produzioni. Possono essere utilizzati ingredienti di origine agricola non biologici solo se autorizzati ed inclusi in un elenco ristretto e se non sono disponibili alternative e il mancato utilizzo renderebbe impossibile produrre o conservare gli alimenti.

Per l'etichettatura si prevede la facoltà di utilizzare il logo specifico non solo quando è stato adottato il metodo di produzione biologica ma anche quando tutti gli ingredienti del prodotti sono stati ottenuti conformemente a tale metodo. Per utilizzare la dizione riferita alla produzione biologica nella denominazione di vendita occorre che gli alimenti trasformati siano conformi alle condizioni del punto precedente ed almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico. Nell'etichetta compare anche il numero di codice dell'organismo di controllo, il logo comunitario, ed in tal caso, un'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materia prime agricole di cui il prodotto è composto (in tal caso nello stesso campo visivo sarà indicato "Agricoltura UE"/"Agricoltura non UE"/ Agricoltura UE/non UE: in questo ultimo caso si intende che parte della materia prima è coltivata in UE e parte fuori); 

Quanto ai sistemi di controllo (articoli 27-31), ogni Stato membro designa una o più Autorità competenti responsabili dei controlli la cui natura e frequenza sono determinate in base ad una valutazione del rischio di irregolarità. In ogni caso, tutti gli operatori sono sottoposti ad una verifica almeno una volta l'anno, ad eccezione dei grossisti che trattano esclusivamente prodotti in imballaggi preconfezionati e degli operatori che vendono prodotti al consumatore o all'utilizzatore finale, a condizione che questi operatori: non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita o non li importino da un Paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività. L'attività può essere delegata purché l'organismo possieda l'esperienza necessaria, sia dotato di personale sufficiente e abbia le caratteristiche di imparzialità rispetto agli interessi coinvolti. Le Autorità competenti non possono delegare agli organismi di controllo: la vigilanza e l'audit di altri organismi di controllo; la competenza a concedere eccezioni. Prima di immettere i prodotti sul mercato, i produttori con metodo biologico notificano la loro attività alle Autorità competenti ed assoggettano la loro impresa al sistema di controllo. Ove sia riscontrata un'irregolarità da parte dell'Autorità di controllo, viene assicurato che nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico se ciò è proporzionato alla gravità dell'irregolarità.