Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Le leggi - Legge di bilancio 2018 - Volume I - Articolo 1, commi 1 - 393
Riferimenti: AC N.4127/XVII AC N.4768/XVII
Serie: Progetti di legge   Numero: 642/7
Data: 06/02/2018
Organi della Camera: V Bilancio, Assemblea

 


LEGGE DI BILANCIO 2018

 

Legge 27 dicembre 2017, n. 205

 

VOLUME I

 

Articolo 1, commi 1 – 393

febbraio 2018

 

 

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Dossier n. 560/7 Volume I

 

 

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Progetti di legge n. 642/7 Volume I

 

 

Il presente dossier è articolato in quattro volumi:

§  Volume I - Articolo 1, commi 1 – 393;

§  Volume II - Articolo 1, commi 394 – 792;

§  Volume III - Articolo 1, comma 793 – Articolo 19

§  Volume IV – Stati di previsione.

 

 

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I N D I C E

 

Tavola di raffronto della numerazione degli articoli e dei commi tra il disegno di legge e il testo finale della legge nelle diverse fasi dell'esame parlamentare. 11

Schede di lettura. 43

Parte I Sezione I – Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Articolo 1 comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato). 45

Articolo 1, comma 2 (Sterilizzazione incremento IVA e accise). 48

Articolo 1, comma 3 (Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili). 52

Articolo 1, commi 4-10 (Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici - cd. “maxibollette”)  67

Articolo 1, comma 11 (Tecnologia vehicle to grid). 74

Articolo 1, commi 12-15 (Detrazione per sistemazione a verde). 75

Articolo 1, comma 16 (Cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato). 77

Articolo 1, commi 17 e 18 (Credito d’imposta per la riqualificazione degli stabilimenti termali)  79

Articolo 1, comma 19 (Iva su interventi di recupero del patrimonio edilizio). 81

Articolo 1, commi 20-22 (Misure per il contenimento dei canoni delle locazioni abitative e di sostegno e incentivo all’affitto). 85

Articolo 1, commi 23 e 24 (Detrazione canone alloggi universitari). 87

Articolo 1, comma 25 (Atti societari stipulati con atto pubblico informatico). 89

Articolo 1, commi 26 e 27 (Fondo abolizione abusivismo edilizio). 91

Articolo 1, comma 28 (Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico)  94

Articolo 1, commi 29-36 (Proroga super e iper ammortamento). 96

Articolo1, comma 37 (Proroga del blocco aumenti aliquote 2018). 103

Articolo 1, comma 38 (Modalità di commisurazione TARI). 106

Articolo 1, comma 39 (Attività propedeutiche all’accertamento e riscossione delle entrate locali)  108

Articolo 1, commi 40-42 (Sostegno agli investimenti delle PMI - Nuova Sabatini)  109

Articolo 1, commi 43-45 (Agevolazioni per imprese del settore FinTech). 116

Articolo 1, commi 46-56 (Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0). 118

Articolo 1, commi 57-60 (Credito d’imposta per le imprese culturali e creative). 122

Articolo 1, commi 61-65 (Zone logistiche semplificate). 126

Articolo 1, comma 66 (Porto di Trieste). 129

Articolo 1 commi 67-69 (Interventi relativi agli Istituti tecnici superiori). 131

Articolo 1, comma 70 (Servizi di supporto per l’istruzione degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio). 137

Articolo 1, comma 71 (Sperimentazione della mobilità sostenibile). 138

Articolo 1, comma 72 (Sperimentazione su strada della mobilità smart). 142

Articolo 1, comma 73 (Investimenti a lungo termine degli enti di previdenza e dei fondi pensione)  144

Articolo 1, comma 74 (Percentuali di ripartizione del Fondo TPL e finanziamento dell’Osservatorio). 146

Articolo 1, commi 75 e 76 (Circolazione e vendita di sigarette elettroniche). 150

Articolo 1, commi 77-79 (Dotazione di primo soccorso sui treni passeggeri). 152

Articolo 1, comma 80 (PIR e società immobiliari). 153

Articolo 1, commi 81-83 (Riallineamento valori contabili per operazioni su partecipate estere)  157

Articolo 1, commi 84-86 (Esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall'applicazione dell'addizionale all'IRES). 160

Articolo 1, comma 87 (Imposta di registro). 162

Articolo 1, comma 88 (Trattamento fiscale degli atti di trasformazione del territorio)  165

Articolo 1, commi 89-92 (Credito di imposta per spese consulenze relative a quotazione PMI)  167

Articolo 1, commi 93-95 (Disposizioni per il funzionamento delle agenzie fiscali)  171

Articolo 1, commi 96-99 (Credito d’imposta per acquisti di plastiche provenienti da raccolta differenziata). 175

Articolo 1, commi 100-108 e 113-115 (Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile)  178

Articolo 1, comma 109  (Incentivi per assunzioni da parte di cooperative sociali di soggetti in stato di protezione internazionale). 184

Articolo 1, commi 110-112 (Finanziamenti per la formazione e l’apprendistato). 185

Articolo 1, comma 116 (Deducibilità dalla base imponibile IRAP del costo dei lavoratori stagionali). 188

Articolo 1, commi 117 e 118 (Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali). 189

Articolo 1, commi 119 e 120 (Affiancamento in agricoltura). 193

Articolo 1, commi 121 e 123 (Sostegno al reddito lavoratori settore pesca). 196

Articolo 1, comma 122 (Istituzione del fondo per realizzazione della piattaforma italiana del fosforo). 199

Articolo 1, comma 124 (Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura)  201

Articolo 1, comma 125 (Fondo antibracconaggio ittico). 202

Articolo 1, commi 126-128 (Misure in favore dei territori danneggiati dal batterio Xylella fastidiosa). 204

Articolo 1, comma 129 (Fondo fenomeno della subsidenza territori del Delta del Po e alla difesa dalle acque nei territori subsidenti ricompresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo)  207

Articolo 1, comma 130 (Produzione zootecnica estensiva). 209

Articolo 1, comma 131 (Fondo qualità comparto agrumicolo). 210

Articolo , comma 132 (Incremento soglie reddituali bonus 80 euro). 211

Articolo 1, comma 133 (Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale)  214

Articolo 1, comma 134 (Finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale)  216

Articolo 1, comma 135 (Indennità giornaliera settore pesca per periodi di fermo non obbligatorio). 217

Articolo 1, commi 136 e 137 (Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi). 218

Articolo 1, comma 138 (Risorse finanziarie per l'ANPAL Servizi Spa per l'assegno di ricollocazione). 223

Articolo 1, comma 139 (Prosecuzione CIGS e mobilità in deroga nell'anno 2018 nelle aree di crisi complessa). 224

Articolo 1, commi 140-144 (Ammortizzatori sociali per lavoratori licenziati da imprese operanti in Campania e Veneto). 226

Articolo 1, comma 145 (Proroghe di cassa integrazione guadagni in deroga). 231

Articolo 1, commi 146-153 (Modifica del meccanismo di adeguamento dei requisiti previdenziali all’incremento della speranza di vita ed esclusione dall’adeguamento di specifiche categorie di lavoratori). 232

Articolo 1, comma 154  (Pensionamento anticipato lavoratori dei poligrafici). 243

Articolo 1, comma 155 (Commissione tecnica occupazioni gravose). 245

Articolo 1, commi 156 e 157 (Previdenza complementare dipendenti pubblici). 247

Articolo 1, comma 158 (Commissione tecnica di studio sulla comparazione della spesa previdenziale e assistenziale). 251

Articolo 1, comma 159 (Fondo di integrazione salariale). 253

Articolo 1, comma 160 (Esodo anticipato per lavoratori anziani - Isopensione). 255

Articolo 1, comma 161 (Plusvalenze derivanti da vendita di azioni in sostituzione di premi di produttività). 256

Articolo 1, commi 162-167 (APE volontaria, APE sociale e lavoratori precoci). 258

Articolo 1, commi 168 e 169 (Stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)). 266

Articolo 1, comma 170 (Trattamento pensionistico per i lavoratori notturni). 271

Articolo 1, commi 171 e 172 (Adesioni alle forme di previdenza complementare). 272

Articolo 1, commi 173 – 176 (Soppressione FONDINPS). 274

Articolo 1, comma 177 (Adesioni a fondi integrativi sanitari nelle Province di Trento e di Bolzano). 277

Articolo 1, commi 178 e 179 (Rapporti finanziari tra Stato e I.N.P.S.). 279

Articolo 1, commi 180-181 (Copertura degli oneri assicurativi INAIL per alcuni soggetti)  281

Articolo 1, commi 182-185 (Norme in materia di enti previdenziali pubblici e privati e in materia di termini temporali di pagamento dei trattamenti previdenziali e assistenziali). 282

Articolo 1, comma 186 e 187 (Erogazione della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma). 284

Articolo 1, commi 188 e 189 (Fondi per le vittime dell'amianto e riduzione delle risorse programmate dall'INAIL per progetti in materia di sicurezza sul lavoro). 286

Articolo1, commi 190-197 e 199-200 (Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà). 287

Articolo 1, comma 198 (Trasferimento di risorse all'INPS con riferimento all'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche). 298

Articolo 1, commi 201-204 (Promozione del welfare di comunità). 299

Articolo 1, commi 205, 206 e 207 (Istituzione di un Fondo per l'innovazione sociale)  303

Articolo 1, comma 208 (Norme in materia di donazione e distribuzione di prodotti a fini di solidarietà sociale). 304

Articolo 1, commi da 209 a 213  (Norme di coordinamento in materia di Terzo settore)  313

Articolo 1, comma 214 (Contributo all’Ente Nazionale per il Microcredito). 315

Articolo 1, comma 215 (Finanziamenti all’Istituto degli Innocenti di Firenze). 316

Articolo 1, comma 216 (Personale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)  318

Articolo 1, comma 217 (Estensione alle lavoratrici domestiche del congedo per le donne vittime di violenza di genere). 319

Articolo 1, comma 218 (Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che denuncino molestie)  320

Articolo 1, comma 219 (Familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca)  322

Articolo 1, comma 220 (Incentivi per assunzioni da parte di cooperative sociali di donne vittime di violenza di genere). 324

Articolo 1, comma 221 (Cofinanziamento del Programma Erasmus+). 325

Articolo 1, commi 222 e 226 (Spese di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative). 327

Articolo 1, commi 223-225 (Lavori socialmente utili). 329

Articolo 1, commi 227-237 (Censimenti permanenti ISTAT). 331

Articolo 1, commi 238-243 (Prestito sociale). 337

Articolo 1, comma 244 (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia). 344

Articolo 1, comma 245 (Attribuzione della qualifica di SIN all’Officina grande riparazione ETR di Bologna). 346

Articolo 1, comma 246 (Benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto). 348

Articolo 1, comma 247 (Benefici pensionistici in favore dei lavoratori nel settore delle fibre ceramiche refrattarie). 350

Articolo 1, commi 248 e 249 (Assegno di natalità di cui all’art. 1, co. 125, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 - “Bonus bebè”). 351

Articolo 1, commi 250 e 251 (Fondo per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori famiglia)  354

Articolo 1, commi 252 e 253 (Limite di reddito complessivo figli a carico). 356

Articolo 1, commi 254-256 (Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare). 358

Articolo 1, comma 257 (Presidenza italiana dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa). 361

Articolo 1, comma 258 (Partecipazione ad Expo Dubai 2020). 363

Articolo 1, comma 259 (Fondo per gli immobili demaniali assegnati ad organismi internazionali)  364

Articolo 1, commi 260-266 (Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana). 365

Articolo 1, comma 267  (Ulteriori misure a supporto delle esportazioni e della internazionalizzazione). 373

Articolo 1, comma 268 (Fondo compensazione crediti cittadini e operatori economici italiani in Venezuela e Libia). 377

Articolo 1, comma 269 e 270 (Fondo per il sostegno all’export e all’internazionalizzazione)  379

Articolo 1, commi 271-275 (Personale a contratto degli uffici all’estero del MAECI e altre misure per potenziare i servizi per i cittadini e le imprese all’estero). 386

Articolo 1, comma 276 (Disposizioni a favore degli italiani all’estero). 393

Articolo 1, commi 277 e 278 (Misure a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose). 402

Articolo 1 commi 279 e 280 (Misure in favore degli orfani per crimini domestici e femminicidio)  404

Articolo 1, comma 281 (Operazioni di trasporto messa in sicurezza e installazione del relitto del naufragio del 18 aprile 2015). 407

Articolo 1, commi da 282 a 285 (Norme in materia di personale e risorse per la cooperazione internazionale allo sviluppo). 408

Articolo 1, comma 286 (Proroga per il 2019 dell’autorizzazione al concorso per l’accesso alla carriera diplomatica). 412

Articolo 1, commi 287-290, 293, 295, 299 e 300 (Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 414

Articolo 1, comma 291 (Personale dell'Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata). 423

Articolo 1, comma 292 (Disposizioni sull’Agenzia nazionale per l’amministrazione per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)  425

Articolo 1, comma 294 (Incremento del contingente dell’Arma dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale). 426

Articolo 1, comma 296 (Assunzioni Corpo Guardia di Finanza). 429

Articolo 1, comma 297 (Trasferimento di sede del personale della Polizia di Stato)  430

Articolo 1, comma 298 (Trattamento economico del personale dell'Autorità nazionale anticorruzione). 432

Articolo 1, comma 301 (Invio all’estero di personale appartenente alla carriera prefettizia)  435

Articolo 1, comma 302 (Assunzioni presso il Ministero dell'interno). 437

Articolo 1, comma 303 (Proroga di contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia industrie difesa). 439

Articolo 1, comma 304 (Modifiche al Codice dell'ambiente in materia di poligoni di tiro)  441

Articolo 1, commi 305 e 306 (Assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato da parte del MIBACT). 445

Articolo 1, comma 307 (Incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa negli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale con autonomia speciale). 448

Articolo 1, comma 308 (Disposizioni per il sito archeologico di Pompei e per le aree limitrofe)  450

Articolo 1, comma 309 (Procedura per l’inquadramento del personale della segreteria tecnica di progettazione operante presso il Parco archeologico di Pompei). 458

Articolo 1, comma 310 (Piano per l’arte contemporanea). 461

Articolo 1, comma 311 (Facoltà di trasferimento degli utili conseguiti da Ales Spa all’entrata del bilancio dello Stato). 462

Articolo 1, commi 312 e 313 (Stabilizzazione del personale dell’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma 2016-2017). 465

Articolo 1, comma 314 (Contributi per interventi conservativi volontari su beni culturali di proprietà privata). 467

Articolo 1, commi 315 e 316 (Prestazioni accessorie svolte dal personale del MIBACT)  469

Articolo 1, comma 317 (Soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT). 472

Articolo 1, comma 318 (Fondo per la promozione del libro e della lettura). 475

Articolo 1, commi 319-321 (Credito di imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio)  479

Articolo 1, comma 322 (Anno europeo del patrimonio culturale). 482

Articolo 1, comma 323 (Disposizioni in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche)  484

Articolo 1, comma 324 (Ente nazionale sordi). 489

Articolo 1, comma 325 (Contributo all'Agenzia per la prevenzione della cecità). 490

Articolo 1, comma 326 (Capitale italiana della cultura). 491

Articolo 1, commi 327 e 574 (Programma “Magna Grecia” e ulteriori risorse per Matera, Capitale europea della cultura 2019). 493

Articolo 1, comma 328 (Esenzione fiscale per l’Accademia dei Lincei). 496

Articolo 1, comma 329 (Manifestazioni carnevalesche). 498

Articolo 1, comma 330 (Contributo per il cimitero delle vittime del Vajont). 500

Articolo 1, comma 331 (Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 2011 - Aulla). 501

Articolo 1, comma 332 (Contributo in favore dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL). 502

Articolo 1, comma 333 (Luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione). 503

Articolo 1, comma 334 (Contributi a favore dell'Istituto Luigi Sturzo). 504

Articolo 1, comma 335 (Contributo in favore dell'Accademia Vivarium Novum). 505

Articolo 1, comma 336 (Libro parlato di Feltre). 506

Articolo 1, comma 337 (Contributo alla Lega del Filo d’oro). 507

Articolo 1, comma 338 (Fondo di assistenza in favore dei bambini affetti da malattia oncologica)  508

Articolo 1, comma 339 (Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 2011 - Villafranca in Lunigiana). 509

Articolo 1, comma 340 (IVA sugli spettacoli teatrali). 510

Articolo 1, comma 341 (Contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza). 512

Articolo 1, comma 342 (Fondo per la conservazione e l'informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori). 513

Articolo 1, commi 343 e 345 (Contributi ad istituti culturali - Festival "Donizetti Opera" di Bergamo e Museo di San Caprasio in Aulla). 514

Articolo 1, comma 344 (Istituto superiore per le industrie artistiche di Pescara). 515

Articolo 1, comma 346 (Contributi per le “Scuole di eccellenza nazionali dell’altissima formazione musicale”). 516

Articolo 1, commi 347 e 348 (Trieste capitale europea della scienza 2020). 518

Articolo 1, comma 349 (Possibilità di includere i beni demaniali pertinenziali negli accordi di valorizzazione culturale). 519

Articolo 1, commi 350 e 351 (Contributi straordinari per soggetti operanti in favore dei ciechi e degli ipovedenti). 521

Articolo 1, comma 352, lett. a) (Ammodernamento impianti di calcio). 522

Articolo 1, comma 352, lett. b) (Commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse). 525

Articolo 1, commi 353-355 (Società sportive dilettantistiche). 528

Articolo 1, comma 356 (Rapporti di collaborazione con società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro). 530

Articolo 1, comma 357 (Iva società sportive dilettantistiche lucrative). 531

Articolo 1, commi 358-360 (Collaborazioni coordinate e continuative nelle società ed associazioni sportive-dilettantistica). 532

Articolo 1, comma 361 (Uso e gestione di impianti sportivi). 534

Articolo 1, comma 362 (Fondo sport e periferie). 536

Articolo 1, commi 363-366 (Sport bonus). 540

Articolo 1, comma 367 (Aumento esenzione compensi per attività musicali e attività sportive dilettantistiche). 542

Articolo 1, comma 368 (Ricorso al lavoro occasionale per assistenti di stadio). 544

Articolo 1, comma 369 (Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano). 546

Articolo 1, comma 370 (Agevolazioni per le società di Lega Pro). 549

Articolo 1, comma 371 (Contributo italiano all’Agenzia mondiale antidoping). 554

Articolo 1, comma 372 (Finanziamento delle attività svolte dal Comitato italiano paralimpico per la pratica sportiva delle persone con disabilità da lavoro). 558

Articolo 1, comma 373 (Registro nazionale degli agenti sportivi). 560

Articolo 1, comma 374 (Norme in materia di contribuzione e trattamenti pensionistici per gli sportivi professionisti). 566

Articolo 1, commi 375-388 (Misure urgenti per la realizzazione dell’Universiade 2019)  567

Articolo 1, commi 389-391 (Payback nel settore farmaceutico). 586

Articolo 1, commi 392 e 393 (Payback dei farmaci non innovati e non orfani di nuova immissione in commercio). 591

 


Tavola di raffronto della numerazione degli articoli e dei commi tra il disegno di legge e il testo finale della legge nelle diverse fasi dell'esame parlamentare

 

Oggetto

A.S.
2960

A.S.
2960 -A

A.C.
4768

A.C.
 4768-A/R

Legge
n.205/2017

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

1

1

Co. 1

Co. 1

Co. 1

Sterilizzazione incremento IVA e accise

2

2

Co. 2

Co. 2

Co. 2

Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili

3, co. 1

3, co. 1

Co. 3

Co. 3

Co. 3

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici ("Maxibollette")

 

 

 

Co. 3-bis - 3-octies

Co. 4-10

Tecnologia vehicle to grid

 

 

 

Co 3-novies

Co. 11

Detrazione per sistemazione a verde

3, co. 2-5

3, co. 2-5

Co. 4-7

Co. 4-7

Co. 12-15

Cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato

3, co. 6

3, co. 6

Co. 8

Co. 8

Co. 16

Credito d’imposta riqualificazioni stabilimenti termali

 

 

 

Co. 8-bis - 8-ter

Co. 17-18

IVA interventi di recupero del patrimonio edilizio

 

3, co. 6-bis

Co. 9

Co. 9

Co. 19

Misure per il contenimento dei canoni delle locazioni abitative e di sostegno e incentivo all'affitto

 

3-bis

Co. 10-12

Co. 10-12

Co. 20-22

Detrazione canoni alloggi universitari

 

 

 

Co. 12-bis – 12-ter

Co. 23 e 24

Atti societari stipulati mediante atti pubblici informatici

 

 

 

Co. 12-quater

Co. 25

Istituzione del Fondo per la demolizione di opere abusive e della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio

 

 

 

Co. 12-quinquies – 12-sexies

Co. 26 e 27

Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico locale

4

4

Co. 13

Co. 13

Co. 28

Estensione dell’elenco dei beni ai fini dell’iper ammortamento

5

5

Co. 14-20

Co. 14-16, 16-bis, 17-20

Co. 29-36

Deroga al blocco delle aliquote per i comuni istituiti a seguito di fusione

6

6

Co. 21

Co. 21

Co. 37

Modalità di commisurazione della TARI

 

 

 

Co. 21-bis

Co. 38

Riscossione delle entrate degli enti locali

 

 

 

Co. 21-ter

Co. 39

Sostegno agli investimenti delle PMI - Nuova Sabatini

7

7

Co. 22-24

Co. 22-24

Co. 40-42

Tassazione proventi da peer to peer lending e semplificazione imprese FinTech

 

 

 

Co. 24-bis - 24-quater

Co. 43-45

Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0

8

8

Co. 25-35

Co. 25-35

Co. 46-56

Credito d’imposta per le imprese culturali e creative

 

 

 

Co. 35-bis - 35-quinquies

Co. 57-60

Zone logistiche semplificate

 

 

 

Co. 35-sexies - 35-undecies

Co. 61-66

Interventi relativi agli Istituti tecnici superiori

9

9

Co. 36-37

Co. 36-37

Co. 67-68

Istituti tecnici superiori - offerta formativa competenze industria 4.0

 

9, co. 2-bis

Co. 38

Co. 38

 

Servizi di supporto per l’istruzione degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio

 

 

 

Co. 38-bis

Co. 70

Sperimentazione della mobilità sostenibile

10

10

Co. 39

Co. 39

Co. 71

Sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road

 

 

 

Co. 39-bis

Co. 72

Investimenti a lungo termine degli enti di previdenza e dei fondi pensione

 

 

 

Co. 39-ter

Co. 73

Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale -Modifiche alle percentuali di riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale -

 

 

 

Co. 39-quater

Co. 74

Circolazione e vendita di sigarette elettroniche

 

 

 

Co. 39-quinquies e 39-sexies

Co. 75-76

Dotazione di primo soccorso sui treni passeggeri

 

 

 

Co. 39-septies - 39-novies

Co. 77-79

PIR e società immobiliari

11

11

Co. 40

Co. 40

Co. 80

Riallineamento valori contabili operazioni su partecipate estere

 

 

 

Co. 40-bis -40-quater

Co. 81-83

Esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall'applicazione dell'addizionale all'IRES

12

12

Co. 41-43

Co. 41-43

Co. 84-86

Imposta di registro

13

13

Co. 44

Co. 44

Co. 87

Trattamento tributario degli atti di trasformazione del territorio

 

13, co. 1-bis

Co. 45

Co. 45

Co. 88

Credito di imposta per spese consulenze relative a quotazione PMI

14

14

Co. 46-49

Co. 46-49

Co. 89-92

Disposizioni per il funzionamento delle Agenzie fiscali

 

 

 

49-bis - 49-quater

Co. 93-95

Credito imposta per acquisto prodotti di plastiche provenienti da raccolta differenziata

 

 

 

49- quinquies - 49-octies

Co. 96-99

Velocizzazione procedure esecutive e limitazione dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo

15 STRALCIATO

 

 

 

 

Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile

16, co. 1-12

16, co. 1-9, 10-12

Co. 50-58, 62-64

Co. 50-58, 62-64

Co.100-108; co. 113-115

 

Incentivo assunzioni da parte di cooperative sociali di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale

 

 

 

58-bis

Co. 109

Finanziamenti per la formazione e l’apprendistato

 

16, co. 9-bis-9-quater

Co. 59-61

Co. 59-61

Co. 110-112

Deducibilità IRAP lavoratori stagionali

 

16, co. 12-bis

Co. 65

Co. 65

Co. 116

Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

17

17

Co. 66-67

Co. 66-67

Co. 117-118

Affiancamento in agricoltura

 

47-bis

Co. 68-69

Co. 68-69

Co. 119-120

Sostegno al reddito lavoratori settore pesca

 

17-ter

Co. 70-71

Co. 70-71

Co. 121 e co 123

Fondo piattaforma italiana del fosforo

 

 

 

Co. 70-bis

Co. 122

Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura

 

 

 

Co. 71-bis

Co. 124

Fondo antibracconaggio ittico

 

 

 

Co. 71-ter

Co. 125

Misure in favore dei territori danneggiati dal batterio Xylella fastidiosa

 

17-bis

Co. 72-74

Co. 72-74

Co. 126-128

Fondo per la gestione delle opere di protezione del fenomeno della subsidenza nei territori del Delta del Po

 

 

 

74-bis

Co. 129

Misure in favore del settore agricolo (produzione zootecnica estensiva)

 

 

 

74-ter

Co. 130

Imprese agrumicole

 

 

 

74-quater

Co. 131

Incremento soglie reddituali bonus 80 euro

18

18

Co. 75

Co. 75

Co. 132

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale

19, co. 1

19, co. 1

Co. 76

Co. 76

Co. 133

Finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale

 

 

 

76-bis

Co. 134

Indennità giornaliera settore pesca per periodi di fermo non obbligatorio

 

19, co. 1-bis

Co. 77

Co. 77

Co. 135

Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi

20

20

Co. 78-79

Co. 78-79

Co. 136-137

Finanziamento all'ANPAL Servizi S.p.A. per l'assegno di ricollocazione

 

20-bis

Co. 80

Co. 80

Co. 138

Prosecuzione CIGS e mobilità in deroga nell'anno 2018 nelle aree di crisi complessa

21

21

Co. 81

Co. 81

Co. 139

CIGS e mobilità in deroga per imprese operanti in aree di crisi industriale complessa di Campania e Veneto

 

 

 

81-bis - 81-sexies

Co. 140-144

Proroga ammortizzatori in deeroga per regioni

 

 

 

81-septies

Co. 145

Misure previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori addetti ad attività gravose e di incentivo allo sviluppo della previdenza complementare

 

21-bis

Co. 82-89;

Co. 90-95

Co. 82-89;

Co. 90-95

Co.146-153;

Co.155-160

Pensionamento dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici

 

 

 

Co. 89-bis

Co. 154

Plusvalenze derivanti da vendita di azioni in sostituzione di premi di produttività

 

22, co. 01

Co. 96

Co. 96

Co. 161

APE sociale e benefici previdenziali lavoratori precoci

22, co. 1

22, co. 1

Co. 97

Co. 97

Co. 162

APE sociale e benefici previdenziali lavoratori precoci

 

 

 

Co. 97-bis -97-sexies

Co. 163-167

Stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

23

23

Co. 98-99

Co. 98-99

Co. 168-169

Trattamento pensionistico per i lavori su turni

 

 

 

99-bis

Co. 170

Adesioni alle forme di previdenza complementare

 

23-bis

Co. 100-101

Co. 100-101

Co. 171-172

Soppressione FONDINPS

 

 

 

Co. 101-bis -101-quinquies

Co. 173-176

Adesioni a fondi integrativi sanitari nelle Province di Trento e di Bolzano

 

23-ter

Co. 102

Co. 102

Co. 177

Rapporti finanziari tra Stato e I.N.P.S.

24

24

Co. 103-104

Co. 103-104

Co. 178-179

Proroga della copertura assicurativa dei soggetti che svolgono volontariato e lavori di pubblica utilità

 

 

 

Co. 104-bis e 104-ter

Co. 180-181

Salvaguardia patrimonio delle Casse professionali privatizzate

 

 

 

Co.104-quinquies - 104-octies

Co. 182-185

Erogazione della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma

 

24-bis

Co. 105-106

 

Co. 186-187

Fondi per le vittime dell'amianto e Riduzione delle risorse programmate dell'INAIL per progetti in materia di sicurezza sul lavoro

 

 

 

106-bis - 106-ter

Co. 188-189

Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà

25

25

Co. 107-114

Co. 107-114

Co. 190-193 e 195-197 e 199

Reddito di inclusione (ReI)

 

 

 

Co 110-bis

Co. 194

Trasferimento di risorse all'INPS a fini ISEE

 

 

 

Co 113-bis

Co. 198

Reddito di inclusione (ReI) (Servizio sociale professionale)

 

 

 

Co 114-bis

Co. 200

Promozione del welfare di comunità

26

26

Co. 115-118

Co. 115-118

Co. 201-204

Istituzione del Fondo per l’innovazione sociale

 

 

 

Co. 118-bis - 118-quater

Co. 205-207

Donazione di prodotti alimentari e farmaceutici

 

 

 

118-quinquies

Co. 208

Norme di coordinamento in materia di terzo settore

 

 

 

118-sexies - 118-decies

Co. 209-213

Contributo all’Ente Nazionale per il Microcredito

 

 

 

118-undecies

Co. 214

Finanziamenti all’Istituto degli Innocenti di Firenze

 

26-bis

Co. 119

Co. 119

Co. 215

Personale Garante infanzia e adolescenza

 

 

 

119-bis

Co. 216

Estensione alle lavoratrici domestiche del congedo per le donne vittime di violenza di genere

 

26-ter

Co. 120

Co. 120

Co. 217

Divieto di licenziamento a seguito di denuncia di molestie

 

 

 

120-bis

Co. 218

Vittime attentato terroristico di Dacca

 

 

 

120-ter

Co. 219

Incentivo assunzioni da parte di cooperative sociali di donne vittime violenza di genere

 

 

 

120-quater

Co. 220

Cofinanziamento del Programma Erasmus+

27

27

Co. 121

Co. 121

Co. 221

Spese di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative

28

28

Co. 122-123

Co. 122-123

Co. 222 e Co. 226

LSU - Lavori socialmente utili

 

 

 

122-bis - 122-quater

Co. 223-225

Censimenti permanenti ISTAT, anche per la definizione di zone di intervento per il contrasto alla povertà educativa

29

29

Co. 124-133

Co. 124-126, 126-bis, 127-133

Co. 227-237

Prestito sociale

 

29-bis

Co. 134-139

Co. 134-139

Co. 238-243

Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

 

 

 

Co. 139-bis

Co. 244

Attribuzione della qualifica di SIN all’Officina grande riparazione ETR di Bologna

 

29-ter

Co. 140

Co. 140

Co. 245

Benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto

 

 

 

140-bis

Co. 246

Benefici pensionistici nel settore fibre-ceramiche refrattarie

 

 

 

140-ter

Co. 247

Fondo politiche per la famiglia

30

soppresso

 

 

 

Stabilizzazione e rideterminazione dell’assegno di natalità di cui all’art. 1, co. 125, della L. 23 dicembre 2014, n. 190

 

30-quater

Co. 141-142

Co. 141-142

Co. 248-249

Fondo per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori famiglia

 

30-bis

Co. 143-144

Co. 143-144

250-251

Limite di reddito per i figli di età non superiore a 24 fiscalmente a carico

 

 

 

 

Co. 144-bis – 144-ter

Co. 252-253

Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare

 

30-ter

Co. 145-147

Co. 145-147

Co. 254-256

Presidenza italiana dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

31

31

Co. 148

Co. 148

Co. 257

Partecipazione  ad Expo Dubai 2020

 

31-bis

Co. 149

Co. 149

Co. 258

Fondo per gli immobili demaniali assegnati ad organismi internazionali

 

31-ter

Co. 150

Co. 150

Co. 259

Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana

32

32

Co. 151-157

Co. 151-157

Co. 260-266

Ulteriori misure a supporto delle esportazioni e dell’internazionalizzazione

 

 

 

157-bis

Co. 267

Cittadini italiani e società operanti in Venezuela e Libia

 

 

 

157-ter

Co. 268

Misure per l’efficientamento del Fondo di cui all’art. 3 della L. n. 295/1973 per il sostegno all’export e all’internazionalizzazione

 

32-bis

Co. 158-159

Co. 158-159

Co. 269-270

Personale a contratto degli uffici all’estero del MAECI e altre misure per potenziare i servizi per i cittadini e le imprese all’estero

33, co. 1-4

33, co. 1-3, 3-bis e 4

Co. 160-164

Co. 160-164

Co. 271-275

Disposizioni a favore degli italiani all’estero

 

33-bis

Co. 165

Co. 165

Co. 276

Misure a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose

34

34

Co. 166-167

Co. 166-167

Co. 277-278

Misure in favore degli orfani per crimini domestici e femminicidio

 

34-bis

Co. 168-170

Co. 168-169

Co. 279-280

Operazioni di trasporto messa in sicurezza e installazione del relitto del naufragio del 18 aprile 2015

 

 

 

Co. 170-bis

Co. 281

Norme in materia di personale e risorse per la cooperazione internazionale allo sviluppo

 

 

 

Co. 170-ter - 170-sexies

Co. 282-285

Proroga dell'autorizzazione al concorso per l'accesso alla carriera diplomatica per l'anno 2019

 

 

 

Co. 170-septies

CO. 286

Misure nel campo della protezione cibernetica e della sicurezza

35 STRALCIATO

 

 

 

 

Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

36, co 1-4

36, co. 1, 1-bis, 2-4

Co. 171; 172, 174, 176-177

Co. 171; 172, 174, 176-177

Co. 287; 293; 295; 299-300

Assunzioni e dotazione organica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

 

 

 

171-bis - 171-ter

Co. 288-290

Personale Agenzia beni confiscati

 

 

 

171-quater

Co. 291

Agenzia beni confiscati

 

 

 

171-quinquies

Co. 292

Incremento del contingente dell’Arma dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale

 

36, co. 1-ter

Co. 173

Co. 173

Co. 294

Assunzioni Corpo Guardia di finanza

 

 

 

Co. 174-bis

Co. 296

Trasferimento di sede del personale della Polizia di Stato

 

36, co. 2-bis

Co. 175

Co. 175

Co. 297

Trattamento economico del personale dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

 

 

 

Co. 175-bis e 175-ter

Co. 298

Invio all’estero di personale appartenente alla carriera prefettizia

37

37

Co. 178

Co. 178

Co. 301

Assunzioni presso il Ministero dell'interno

38, co. 1

38, co. 1

Co. 179

Co. 179

Co. 302

Proroga di contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia industrie difesa

 

38, co. 1-bis

Co. 180

Co. 180

Co. 303

Modifiche al Codice dell'ambiente in materia di poligoni di tiro

 

38-bis

Co. 181

Co. 181

Co. 304

Assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato da parte del MIBACT

39, co. 1-2

39, co. 1-2

Co. 182-183

Co. 182-183

Co. 305-306

Incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa in alcuni istituti e luoghi della cultura

 

39, co. 2-bis

Co. 184

Co. 184

Co. 307

Disposizioni per il sito archeologico di Pompei e per le aree limitrofe

 

39, co. 2-ter

Co. 185

Co. 185

Co. 308

Procedura per l’inquadramento del personale della segreteria tecnica di progettazione operante presso il Parco archeologico di Pompei

 

 

 

Co. 185-bis

Co. 309

Piano per l’arte contemporanea

 

 

 

Co. 185-ter

Co. 310

Facoltà di trasferimento degli utili conseguiti da Ales Spa all’entrata del bilancio dello Stato

39, co. 3

39, co. 3

Co. 186

Co. 186

Co. 311

Stabilizzazione del personale di supporto dell’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dagli eventi sismici 2016-2017

39, co.4 -5

39, co.4-5

Co. 187-188

Co. 187-co. 188

Co. 312-313

Contributi per interventi conservativi volontari su beni culturali di proprietà privata

 

 

 

Co. 188-bis

Co. 314

Prestazioni accessorie svolte dal personale del MIBACT

39, co. 6-7

39, co. 6-7

Co. 189-190

Co. 189-190

Co. 315-316

Soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT (Biblioteca di archeologia e storia dell’arte di Roma)

39, co. 8

39, co. 8

Co. 191

Co. 191

Co. 317

Fondo per la promozione del libro e della lettura

39, co. 9

39, co. 9

Co. 192

Co. 192

Co. 318

Credito di imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio

 

39, co. 9-bis-quater

Co. 193-195

Co. 193-195

Co. 319-321

Anno europeo del patrimonio culturale

39, co. 10

39, co. 10

Co. 196

Co. 196

Co. 322

Disposizioni in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche

 

 

 

Co. 196-bis

Co. 323

Ente Nazionale Sordi

 

39, co. 11-bis

Co. 197

Co. 197

Co. 324

Incremento del contributo alla Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità

 

 

 

Co. 197-bis

Co. 325

Capitale italiana della cultura

39, co. 11

39, co. 11

Co. 198

Co. 198

Co. 326

Programma “Magna Grecia” e ulteriori risorse per Matera, Capitale europea della cultura 2019

 

 

 

Co 198-bis

Co. 327 e 574

Esenzione fiscale per l’Accademia dei Lincei

39, co. 12

39, co. 12

Co. 199

Co. 199

Co. 328

Manifestazioni carnevalesche

 

39, co. 13-bis

Co. 200

Co. 200

Co. 329

Contributo per il cimitero delle vittime del Vajont

 

39, co. 13-ter

Co. 201

Co. 201

Co. 330

Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 2011 - Aulla

 

39, co. 13-octies

Co. 202

Co. 202

Co. 331

Contributo in favore dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL

 

39, co. 13-septies

Co. 203

Co. 203

Co. 332

Luoghi della memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione

 

 

 

203-bis

Co. 333

Contributi a favore dell'Istituto Luigi Sturzo

 

39, co. 13-sexies

Co. 204

Co. 204

Co. 334

Contributo in favore dell'Accademia Vivarium Novum

 

39, co. 13-quinquies

Co. 205

Co. 205

Co. 335

Libro parlato di Feltre

 

39, co. 13-undecies

Co. 206

Co. 206

Co. 336

Contributo alla Lega del Filo d’oro

 

39, co. 13-quater

Co. 207

Co. 207

Co. 337

Fondo malattie oncologiche pediatriche

 

 

 

207-bis

Co. 338

Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 2011 - Villafranca in Lunigiana

 

39, co. 13- novies

Co. 208

Co. 208

Co. 339

IVA sugli spettacoli teatrali

39, co. 13

39, co. 13

Co. 209

Co. 209

Co. 340

Contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza

 

39, co. 13-decies

Co. 210

Co. 210

Co. 341

Fondo per la conservazione e l'informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori

 

39-bis

Co. 211

Co. 211

Co. 342

Contributi ad istituti culturali - Festival "Donizetti Opera" di Bergamo e Museo di San Caprasio in Aulla

 

39-ter

Co. 212-213

Co. 212-213

Co. 343 e 345

ISIA di Pescara

 

 

 

212-bis

Co. 344

Scuole di eccellenza

 

 

 

213-bis

Co. 346

Trieste capitale europea della scienza 2020

 

39-quater

Co. 214-215

Co. 214-215

Co. 347-348

Possibilità di includere i beni demaniali pertinenziali negli accordi di valorizzazione culturale

 

 

 

215-bis

Co. 349

Istituzione pro ciechi

 

 

 

215-ter e 215-quater

Co. 350 e 351

Ammodernamento impianti di calcio

40, co.1 lett. a)

40, co.1 lett. a)

Co. 216, lett a)

Co. 216, lett a)

Co. 352, lett. a)

Commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse

40, co.1 lett. b)

40, co.1 lett. b)

Co. 216, lett b)

Co. 216, lett b)

Co. 352, lett. b)

Società sportive dilettantistiche

40, co. 2-4

40, co. 2-4

Co. 217-219

Co. 217-219

Co 353-355

Rapporti di collaborazione con società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro

40, co 5

40, co 5

Co. 220

Co. 220

Co. 356

Co.co.co nelle società sportive dilettantistiche

 

40, co. 5-bis 5-ter

Co. 221-222

Co. 221

Co. 357

Collaborazioni società sportive dilettantistiche

 

 

 

Co. 221-bis - 221-quater

Co. 358-360

Uso e gestione di impianti sportivi

 

 

 

Co. 221-quinquies

Co. 361

Fondo sport e periferie

40, co. 6

40, co. 6

Co. 223

Co. 223

Co. 362

Sport bonus

40, co. 7-10

40, co. 7-10

Co. 224-227

Co. 224-227

Co. 363-366

Aumento esenzione compensi per attività musicali e attività sportive dilettantistiche

40, co. 11

40, co. 11

Co. 228

Co. 228

Co. 367

Assunzioni assistenti stadio

 

40, co. 11-bis

Co. 229

Co. 229

Co. 368

Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano

40, co. 12

40, co. 12

Co. 230

Co. 230

Co. 369

Agevolazioni per le società di Lega Pro

40, co. 13

40, co. 13

Co. 231

Co. 231

Co. 370

Contributo italiano all’Agenzia mondiale antidoping

40 co. 14

40 co. 14

Co. 232

Co. 232

Co. 371

Finanziamento delle attività svolte dal Comitato italiano paralimpico per la pratica sportiva delle persone con disabilità da lavoro

40, co. 15

40, co. 15

Co. 233

Co. 233

Co. 372

Registro nazionale  degli agenti sportivi

 

40, co. 15-bis

Co. 234

Co. 234

Co. 373

Previdenza degli sportivi professionisti

 

 

 

Co. 234-bis

Co. 374

Misure urgenti per la realizzazione dell’Universiade 2019

 

40-bis

Co. 235-248

Co. 235-248

Co. 375-388

Payback nel settore farmaceutico

41, co. 1-3

41, co. 1-3

Co. 249-251

Co. 249-251

Co. 389-391

Quote di ripiano del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e per l’assistenza farmaceutica ospedaliera

 

 

 

Co. 251-bis – 251-ter

Co. 392 e 393

Pay back nel settore farmaceutico

 

 

 

Co. 251-quater – 251-duodecies

Co. 394-402

Sperimentazione in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale

 

 

 

Co. 251-terdecies - 251-sexiesdecies

Co. 403-406

Termini connessi al payback

 

 

 

251-septiesdecies

Co. 407

Monitoraggio degli effetti sulla spesa sanitaria dell’utilizzo dei farmaci innovativi

41, co. 4-5

41, co. 4-5

Co. 252-253

Co. 252-253

Co. 408-409

Finanziamento dell'ISMETT

41, co. 6

41, co. 6

Co. 254

Co. 254

Co. 410

Informatizzazione del ciclo passivo degli acquisti delle pubbliche amministrazioni e del SSN

41, co. 7-11

41, co. 7-11

Co. 255-259

Co. 255-259

Co. 411-415

Partecipazione in start-up dell’INAIL

 

 

 

Co. 259-bis

Co. 416

Sperimentazione degli acquisti centralizzati

 

 

 

Co. 259-ter

Co. 417

Banca dati DAT

 

 

 

259-quater - 259-quinquies

Co. 418-419

Adozione delle tariffe massime di remunerazione nel settore sanitario

 

41, co. 11-bis

Co. 260

Co. 260

Co. 420

Fabbisogno delle prestazioni degli IRCCS

 

41, co. 11-ter

Co. 261

Co. 261

Co. 421

Piramide ricercatori IRCCS e IZS

 

 

 

Co. 261–bis - 261-quaterdecies

Co. 422-434

Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard

 

 

 

Co. 261-quinquies-decies

Co. 435

Edilizia sanitaria

 

41-bis

Co. 262

Co. 262

Co. 436

Istituzione della Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie

 

41-ter

Co. 263-264

Co. 263-264

Co. 437-438

Istituzione Centro nazionale sangue (CSN)

 

 

 

Co. 264-bis

Co. 439

Beneficiari equa riparazione danneggiati da trasfusioni

 

 

 

Co. 264-ter

Co. 440

Disposizioni in materia di società titolari di farmacie

 

41-quater

Co. 265

Co. 265

Co. 441

Società odontoiatriche

 

 

 

Co. 265-bis

Co. 442

Società tra avvocati

 

 

 

Co. 265-ter

Co. 443

Assunzioni e funzionamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

 

41-quinquies

Co. 266-270

Co. 266-270

Co. 444-448

Contratti di opera nella Regione Trentino Alto-Adige nel settore sanitario

 

 

 

270-bis - 270-quinquies

Co. 449-452

Stanziamento in favore della Fondazione Italiana per la ricerca sulle Malattie del Pancreas

 

41-sexies

Co. 271

Co. 271

Co. 453

Contenimento della spesa del personale sanitario

 

 

 

Co. 271-bis

Co. 454

Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico

 

 

 

Co. 271-ter

Co. 455

Indennità spettanti agli ex medici condotti (sent. Tar)

 

 

 

Co. 271-quater

Co. 456

Fondo per la funzionalità degli uffici giudiziari e gli istituti penitenziari

42, co. 1-2

42, co. 1-2

Co. 272-273

Co. 272-273

Co. 457 e 460

Tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere

 

 

 

Co. 272-bis

Co. 458

Finanziamenti CIPE per sedi di uffici giudiziari con elevato carico di controversie

 

 

 

Co. 272-ter

Co. 459

Servizio di notificazioni a mezzo posta

 

42, co. 2-bis

Co. 274

Co. 274

Co. 461

Interventi in materia di servizio postale universale.

 

 

 

 

Co. 274-bis - 274-quater

Co. 462-464

Legittimo impedimento del difensore nel periodo di maternità

 

 

 

Co. 274-quinquies -274-sexies

Co. 465-466

Proroga di termini in materia di manutenzione degli uffici giudiziari

 

42-bis

Co. 275

Co. 275

Co. 467

Indennità dei Consiglieri di Stato di lingua tedesca

 

42-ter

Co. 276

Co. 276

Co. 468

Cessazione  dalla  carica  di  magistrati  componenti  del  Consiglio  superiore  della  magistratura

 

 

 

276-bis

Co. 469

Patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori

 

 

 

Co. 276-ter

Co. 470

Giacenze nelle procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo

43

43

Co. 277-278

Co. 277-278

Co. 471-472

Procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate

 

 

 

Co. 278-bis

Co. 473

Casse di previdenza dei professionisti

 

 

 

Co. 278-ter

Co. 474

Fondo per l’attuazione della riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario

44

44

Co. 279

Co. 279

Co. 475

Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute

 

44-bis

Co. 280-281

Co. 280-281

Co. 476-477

Assunzione di magistrati ordinari e di avvocati e procuratori dello Stato

45, co. 1

45, co. 1

Co. 282-283

Co. 282-283

Co. 478-479

Organico della magistratura amministrativa

 

 

 

Co. 283-bis - 283-sexies

Co. 480-484

Onorari dell'Avvocatura generale dello Stato

45, co. 2

45, co. 2 e 2-bis

Co. 284-285

Co. 284-285

Co. 485-486

Equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati

 

 

 

Co. 285-bis

Co. 487

Compenso agenti della riscossione

 

 

 

Co. 285-ter

Co. 488

Personale dell’amministrazione giudiziaria

46

46

Co. 286-288

Co. 286-288

Co. 489-491

Incremento Fondo per le politiche di sviluppo  delle risorse umane e per la produttività dell’Agenzia delle entrate

 

 

 

288-bis

Co. 492

Assunzione di personale di servizio sociale per l’esecuzione penale esterna

 

 

 

288-ter

Co. 493

Straordinari del personale del personale amministrativo degli uffici giudiziari

 

 

 

288-quater

Co. 494

Determinazione del numero dei notai e misure di semplificazione per la trasmissione degli atti agli archivi notarili

 

46-bis

Co. 289

Co. 289

Co. 495

Requisiti per il concorso notarile

 

 

 

Co. 289-bis – 289-ter

Co. 496-497

Misure per la riqualificazione dei contabili e degli assistenti informatici e linguistici

 

46-ter

Co. 290

Co. 290

Co. 498

Distretti del cibo

47

47

Co. 291

Co. 291

Co. 499

Contributo al Milan Center for food Law and Policy (Agenda ONU 2030)

 

 

 

291-bis

Co. 500

Ulteriori misure a supporto del Made in Italy

 

 

 

291-ter

Co. 501

Disciplina dell'attività di enoturismo

 

47-bis

Co. 292-295

Co. 292-295

Co. 502-505

IVA agevolata carne

48

48

Co. 296

Co. 296

Co. 506

Interventi per il settore avicolo

 

48-bis

Co. 297-300

Co. 297-300

Co. 508-510

Apicoltura in aree montane

 

48-ter

Co. 301

Co. 301

Co. 511

Risorse dei Patti per lo sviluppo per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico

 

 

 

Co. 301-bis e 301-ter

Co. 512-513

Agevolazioni tributarie sulla birra

 

 

 

Co. 301-quater

Co. 514

Equiparazione ai coltivatori diretti degli imprenditori agricoli professionali

 

 

 

Co. 301-quinquies

Co. 515

Piano nazionale degli interventi nel settore idrico

49

49

Co. 302-304

Co. 302-304 e Co. 304-bis - 304-octies

Co. 516-525

Incentivi per funzioni tecniche

 

 

 

Co. 304-novies

Co. 526

Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente - ARERA

 

49-bis

Co. 305-308

Co. 305-308

Co. 527-530

Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi

 

 

 

Co. 308-bis

Co. 531

Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuali

 

49-ter

Co. 309-312

Co. 309-312

Co. 532-535

Fondo rotativo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi

50

50

Co. 313

Co. 313

Co. 536

Attribuzione a SOGIN spa del compito di smantellamento reattore Ispra-1

 

 

 

Co. 313-bis-313-septies

Co. 537-542

Bastoncini biodegradabili e prodotti cosmetici

 

 

 

313-octies- 313-terdecies

Co. 543-548

Rafforzamento e razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e climatologia - Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia e ItaliaMeteo

51

51

Co. 314-324

Co. 314-316, 316-bis, 317-324, 324-bis

Co. 549-561

Potenziamento della Strada Provinciale n. 103 “Antica di Cassano”

 

 

 

Co. 324-ter

Co. 562

Assunzioni di personale nelle Agenzie regionali per l’ambiente

 

 

 

324-quater e 324-quinquies

Co. 563-564

Assunzioni nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

52

52

Co. 325-327

Co. 325-327

Co. 565-567

Concessioni autostradali

 

 

 

Co. 327-bis

Co. 568

Sede delle società organismi di attestazione (SOA)

 

 

 

Co. 327-ter

Co. 569

Ulteriori disposizoni su assunzioni e inquadramenti nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

 

 

327-quater - 327-septies

Co. 570-573

Interventi urgenti per la città di Matera

 

 

 

327-octies

Co. 574

Modifiche al regime di devoluzione delle opere non amovibili negli aeroporti alla scadenza naturale della concessione

 

 

 

Co. 327-novies

Co. 575

Assunzioni ENAC

 

 

 

Co. 327-decies

Co. 576

Misure a sostegno dell'occupazione e della formazione del personale addetto ai servizi portuali

 

52-bis

Co. 328

Co. 328

Co. 577

Classificazione catastale delle aree destinate ad operazioni e servizi portuali

 

 

 

328-bis - 328-quinquies

Co. 578-582

Contributo per l’attuazione del piano strategico nazionale della portualità e della logistica

 

52-quater

Co. 329

Co. 329

Co. 583

Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della rottamazione dei carri merci

 

 

 

Co. 329-bis

Co. 584

Partenariato per la logistica e i trasporti

 

 

 

Co. 329-ter

Co. 585

Emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti

 

 

 

Co. 329-quater

Co. 586

Fondazione Gran Sasso d'Italia - Disposizioni per la tutela ambientale e la valorizzazione del territorio

 

52-quinquies

Co. 330

Co. 330

Co. 587

Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili

 

52-sexies

Co. 331

Co. 331

Co. 588

Oneri per volontari Capitanerie di porto - Guardia costiera

 

52-ter

Co. 332

Co. 332

Co. 589

Produttività personale min. difesa

 

 

 

332-bis

Co. 590

Retribuzione dei dirigenti scolastici

53

53

Co. 333

 

CO. 591

Valorizzazione dellea professionalità dei docenti istituti statali

 

 

 

333-bis - 333-ter

Co. 592-593

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore professionale socio-sanitario e pedagogista

 

 

 

333-quater - 333-undecies

Co. 594-601

Supplenze brevi di personale ATA nelle scuole

54, co. 1

54, co. 1

Co. 334

Co. 334

Co. 602

Graduatorie dei concorsi per l’insegnamento nelle scuole

 

 

 

Co. 334-bis e 334-ter

Co. 603 e 604

Concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole

54, co. 2

54, co. 2

Co. 335

Co. 335

Co. 605

Comandi di docenti e dirigenti scolastici

54, co. 3

54, co. 3

Co. 336

Co. 336

Co. 606

Assunzione presso il MIUR di personale con competenze amministrative,

giuridiche e contabili

 

 

 

Co. 336-bis - 336-septies

Co. 607-612

Incremento dell’organico dell’autonomia

 

 

 

 

336-octies

Co. 613-

Valorizzazione dei titoli abilitanti

all’insegnamento

 

 

 

336-novies

Co. 614

Immissione in ruolo di soggetti titolari di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle

di assistenti amministrativi e tecnici

 

54-bis

Co. 337

Co. 337 e 337-quinquiess 337-septies

Co. 615 e 619-621

Promozione dell’educazione motoria nella scuola primaria

 

 

 

Co. 337-bis

Co. 616

 

 

 

 

Co. 337-ter

Co. 617

Anticipazioni di tesoreria enti locali

 

 

 

Co. 337-quater

Co. 618

Procedura per l’immissione in ruolo di  soggetti che nelle scuole svolgono funzioni assimilabili a quelle di assistenti amministrativi e tecnici

 

 

 

337-quinquiess 337-septies

Co. 619-621

Proroga di termini e avvio di una procedura di stabilizzazione dei lavoratori che svolgono funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico in provincia di Palermo

 

54-ter

Co. 338-343

Co. 338-343

Co. 622-627

Partecipazione a misure PON scuola

 

 

 

Co. 343-bis

Co. 628

Scatti stipendiali dei professori universitari e del personale di ricerca non contrattualizzatodell'Istituto Nazionale di Astrofisica

55, co. 1

55, co. 1 e 1-bis

Co. 344-346

Co. 344-346

Co. 629 e 631 e 632

Trattenimento in servizio personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali

 

 

 

344-bis

Co. 630

Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti di ricerca

56

56

Co. 347

Co. 347

Co. 633

Flessibilità Fondo acessorio delle università statali viruose

 

 

 

Co. 347-bis

Co. 634

Maternità delle ricercatrici a tempo determinato

 

 

 

Co. 347-ter

Co. 635

Incremento delle risorse per il diritto allo studio universitario e per le borse di dottorato di ricerca

57

57

Co. 348-352

Co. 348-352

Co. 636, 637,

639

Fondo per le attività base di ricerca

 

 

 

 

641

Contribuzione studentesca universitaria

 

 

 

349-bis

Co. 638

Attività sportive universitarie

 

 

 

352-bis

Co. 642

Credito d’imposta per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo

 

 

 

352-ter

Co. 643

Nuclei di valutazione delle istituzioni Alta formazione artisitica e musicale

 

 

 

352-quater e 352-quinquies

Co. 644 e 645

Trasferimento  degli  alloggi  e  residenze  per  studenti  universitari  a  fondi  comuni  di 

investimento immobiliare

 

 

 

352-sexies

Co. 646

Finanziamento premiale degli enti di ricerca vigilati dal MIUR per gli anni 2016 e 2017

 

57-bis

Co. 353-354

Co. 353-354

Co. 647 e 648

Risorse per l'Istituto Oceanografia (OGS)

 

 

 

Co. 354-bis

Co. 649

Industria aerospaziale dei piccoli satelliti

 

Art. 57-ter

Co. 355

Co. 355

Co. 650

Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica

 

Art. 57-quater

Co. 356

Co. 356

Co. 651

Statizzazione Istituti superiori di studi musicali e Accademie di belle arti non statali

 

Art. 57-quinquies

Co. 357-359

Co. 357-359

Co. 652, 656-657

Alta formazione artisitica e musicale - ulteriori disposizioni

 

 

 

357-bis - 357-quater

Co. 653-655 e 1146

Accorpamento del Conservatorio Monteverdi di Bolzano alla libera università di Bolzano

 

 

 

359-bis - 359-septies

Co. 658-663

Disposizioni in favore della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica nelle università

 

Art. 57-sexies

Co. 360

Co. 360

Co. 664

Agevolazioni fiscali a sostegno delle spese per studenti con disturbo specifico di apprendimento - DSA

 

Art. 57-septies

Co. 361-363

Co. 361-363

Co. 665-667

Stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca, del CREA e dell’INAPP

 

Art. 57-novies

Co. 364-367

Co. 364-367

Co. 668, 670-671, 673

Stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca

 

 

 

Co. 364-bis

Co. 669

Procedure di chiamata di professori e ricercatori universitari da parte di università “virtuose”

 

 

 

Co. 366-bis

Co. 672

Stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca, del CREA e dell’INAPP -Proroga contratti a tempo determinato e flessibili

 

 

 

Co. 367-bis

Co. 674

Contributo straordinario per le università di Padova e di Napoli Federico II

 

Art. 57-octies

Co. 368-369

Co. 368-369

Co. 675-676

Costruzione di scuole innovative nelle aree interne del Paese

 

 

 

Co. 369-bis e 369-ter

Co. 677 e 678

Pubblico impiego: risorse per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici

58, co. 1-5

58, co. 1-5

Co. 370-374

Co. 370-374

Co. 679; 681-684

Forze di polizia, forze armate e vigili del fuoco

 

 

 

370-bis

Co. 680

Maggiorazione indennità personale del MEF

 

 

 

374-bis

Co. 685

Proroga dei contratti a  termine neglienti locali delle Regioni a statuto speciale sventi un bilancio stabilmente riequilibrato

 

 

 

374-ter

Co. 686

Servizi di pulizia e di mantenimento del decoro nelle scuole

58, co. 6

58, co. 6

Co. 375

Co. 375

Co. 687

Proroga dell’impiego del personale militare appartenente alle Forze armate

58, co. 7

58, co. 7

Co. 376

Co. 376

Co. 688

Proroga della convenzione con Radio radicale

58, co. 8

58, co. 8

Co. 377

Co. 377

Co. 689

Lavori Socialmente Utili

58, co. 9

58, co. 9

Co. 378

Co. 378

Co. 690

Spending review dei Ministeri

59, co. 1

59, co. 1

Co. 379

Co. 379

Co. 691

Autotrazione nelle aree di confine

59, co. 2

soppresso

 

 

 

Destinazione delle risorse derivanti dagli incrementi tariffari relativi ad alcune operazioni di motorizzazione civile

59, co. 3

59, co. 3

Co. 380

Co. 380

Co. 692

Riduzione sgravio contributivo per le imprese armatrici

59, co. 4

59, co. 4

Co. 381

Co. 381

Co. 693

Limiti alla riassegnazione di fondi alimentati dalle imprese

59, co. 5-6

59, co. 5-6

Co. 382-383

Co. 382-383

Co. 694-695

Immobili a uso governativo

59, co. 7

59, co. 7

Co. 384

Co. 384

Co. 696

Interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli impianti di illuminazione pubblica

 

 

 

Co. 384-bis –  384-quinquies

Co. 697-700

Riduzione del numero dei giudici ausiliari in Corte d’appello

59, co. 8

59, co. 8

Co. 385

Co. 385

Co. 701

Copertura assicurativa per il personale del Corpo di polizia penitenziaria

59, co. 9

59, co. 9

Co. 386

Co. 386

Co. 702

Buoni pasto per il personale della Polizia di Stato e della Guardia di finanza

59, co. 10-11

59, co. 10-11

Co. 387-388

Co. 387-388

Co. 703-704

Indennità e rimborsi per i componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro

 

59, co. 11-bis-quinquies

Co 389-392

Co 389-392

Co. 705-708

Contributo straordinario in favore del Comune de L’Aquila

60

60

Co. 393-394

Co. 393-394

Co. 709-710

Disposizioni sisma de L'Aquila

 

 

 

394-bis - 394-quater

Co. 711-713

Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute

 

60-bis

Co. 395

Co. 395

Co. 714

Eventi sismici 2009 in Abruzzo

 

 

 

395-bis e 395-ter

Co. 715 e 716

Contributo per le attività del Corpo nazionale alpino e speleologico

 

 

 

395-quater

Co. 717

Misure  riguardanti  i  territori  colpiti  dagli  eventi  sismici  del 

2012

61

61

Co. 396

Co. 396

Co. 718

Proroga Zona franca urbana nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012

62

62

Co. 397-399

Co. 397-399

Co. 719-721

Proroga esenzione IMU su immobili inagibili

63, co. 1-3

63, co. 1-3

Co. 400-402

Co. 400-402

Co. 722-724

Strada dei Parchi SpA

 

 

 

Co. 402-bis

Co. 725

Misure riguardanti i territori colpiti dagli eventi sismici del 2012

 

 

 

Co. 402-ter

Co. 726

Registro aiuti di Stato

 

 

 

Co. 402-quater

Co. 727

Rigassificatori

 

63, co. 3-bis

Co. 403

Co. 403

Co. 728

Mutui degli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012

64

64

Co. 404-407

Co. 404-407

Co. 729-732

Mutui dei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017

 

64-bis

Co. 408-409

Co. 408-409

Co. 733-734

Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016

65

65

Co. 410-412

Co. 410-412

Co. 735-736; 738

Edifici scolastici colpiti dal sisma 2016-207

 

 

 

411-bis

Co. 737

Sisma

 

 

 

412-bis a 412-undevicies

Co. 739-756

Assunzioni di personale in deroga in regioni colpite dai sismi del 2016 e 2017

 

 

 

412-vicies

Co. 757

Ulteriori interventi a favore dei territori colpiti  dal sisma del maggio 2012

 

65-bis

Co. 413-414

Co. 413-414

Co. 758;

co. 764

Ulteriori disposizioni per il sisma 2012

 

 

 

Co. 413-bis - 413-sexies

Co. 759-763

Misure in favore dei territori dell’Isola di Ischia interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017

66, co. 1-2

66, co. 1-2

Co. 415-416

Co. 415-416

Co. 765-766

Ente parco nazionale del Vesuvio

 

66, co. 2-bis

Co. 417

Co. 417

Co. 767

Regime fiscale dei premi per polizze assicurative sulle calamità naturali

67

67

Co. 418-420

Co. 418-420

Co. 768-770

Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994

 

67-bis

Co. 421-424

Co. 421-424

Co. 771-774

Rapporti finanziari Stato-regioni a statuto ordinario

68, co. 1-3

68, co. 1-3

Co. 425-427

Co. 425-427

Co. 775-777

Proroga termini in materia di federalismo fiscale

68, co. 4

68, co. 4

Co. 428

Co. 428

Co. 778

Ripiano disavanzi regionali 2014 e 2015

68, co. 5-8

68, co. 5-8

Co. 429-432

Co. 429-432

Co. 779-782

Riaccertamento straordinario dei residui per le regioni

 

 

 

Co. 432-bis

Co. 783

Piani di riequilibrio finanziario Camere di Commercio

 

 

 

Co. 432-ter

Co. 784

Semplificazione prospetto di verifica del saldo di bilancio

68, co. 9-10

68, Co. 9-10

Co.433-434

Co.433-434

Co. 785-786

Effetti sul pareggio chiusura contabilità speciali protezione civile

68, co. 11-15

68, co. 11-15

Co. 435-439

Co. 435-439

Co. 787-791

Spese connesse ad eventi calamitosi

68, co. 16

68, co. 16

Co. 440

Co. 440

Co. 792

Personale dei centri per l'impiego e dell'ANPAL e norme in materia di mercato del lavoro

68, co. 17-23

68, co. 17-23

Co.441-445;

446-448, 451-452

Co.441-445;

446-448, 451-452

Co. 793-803;

806-807

Fondo per la riduzione del superticket

 

68, co. 21-quinquies-21-sexies

Co. 449-450

Co. 449-450

Co. 804-805

Compensazioni minor gettito IRAP

68, co. 24

68, co. 24

Co. 453

Co. 453

Co. 808

Soppressione del Fondo per esigenze in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno

68, co. 25

68, co. 25

Co. 454

Co. 454

Co. 809

Tavolo di valutazione del debito autorizzato e non contratto

 

 

 

Co. 454-bis

Co. 810

Stabilizzazione del personale dell’INAPP

 

68, co. 25-bis

Co. 455

Co. 455

Co. 811

Stabilizzazioni del personale a tempo determinato di regioni e comuni

 

 

 

Co. 455-bis

Co. 812

Stabilizzazioni del personale sanitario

 

 

 

Co. 455-ter

Co. 813

Utilizzo quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito di anticipazioni di liquidità

 

 

 

Co. 455-quater

Co. 814

Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto speciale

69,

co 2-4

69,

co 2-4

Co. 457-458

Co. 457-458

Co. 815;

co. 828

Disposizioni finanziarie relative alla Regione Friuli Venezia Giulia

 

 

 

Co. 457-bis - 457-terdecies

Co. 816-827

Rapporti finanziari Stato- Regione siciliana

 

 

 

459-bis

Co. 829

Co. 830

Riduzione del concorso alla finanza pubblica PP.AA. Trento e Bolzano

 

 

 

459-ter

Co. 831

Disciplina delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nelle province autonome di Trento e Bolzano

 

69-bis

Co. 460-462

Co. 460-462

Co. 832-834

Contributo a copertura dei debiti del trasporto regionale della Basilicata

 

 

 

Co. 462-bis e 462-ter

Co. 835-836

Insularità della Sardegna

 

69-ter

Co. 463

Co. 463

Co. 837

Risorse per province e città metropolitane

70

70

Co. 464-466

Co- 464, 464-bis, 465-466

Co. 838-839, 842-843

Disposizioni finanziarie relative alla Sardegna ed alla Valle d’Aosta

 

 

 

Co. 464-ter – 464-quater

Co. 840-841

Assunzioni a tempo indeterminato nelle province e città metropolitane

 

 

 

Co. 466-bis – 466-quinquies

Co. 844-847

Riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 da parte dei comuni

 

 

 

Co. 466-sexies - 466-octies

Co. 848-850

Contributo alla regione Sardegna

 

70-bis

Co. 467

Co. 467

Co. 851

Interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia

 

 

 

467-bis

Co. 852

Interventi a favore dei comuni

71, co. 1-10

71, co. 1-10

Co. 468-477

Co. 468-477

Co. 853-862

Sblocco turn over nei comuni fino a 5.000 abitanti

 

 

 

Co. 477-bis

Co. 863

Risorse per la gestione liquidatoria degli enti locali in dissesto

71, co. -12

71, co. 11-12

Co. 478-479

Co. 478-479

Co. 864-865

Utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni patrimoniali per gli enti locali

 

 

 

Co. 479-bis

Co. 866

Utilizzo delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui degli enti locali

 

 

 

Co. 479-ter

Co. 867

Incentivi per fusione dei Comuni

71, co. 13-14

71, co. 13-14

Co. 480-481

Co. 480-481

Co. 868-869

Rimborso minor gettito comuni

71, co. 15-16

71, co. 15-16

Co.. 482-483

Co.. 482-483

Co. 870-871

Applicabilità delle disposizioni sul riassorbimento del personale eccedente in consorzi degli enti locali e aziende speciali in liquidazione

 

 

 

Co. 483-bis

Co. 872

Disposizioni sul trasporto pubblico locale

 

 

 

Co. 483-ter

Co. 873

Incremento spazi finanziari degli enti locali per investimenti

72, co. 1

72, co. 1

Co. 484

Co. 484

Co 874

Semplificazione dei limiti al ricorso al debito da parte degli enti locali

72, co. 2

72, co. 2

Co. 485

Co. 485

Co. 875

Finali di coppa del mondo e campionati mondiali di sci alpino

 

72, co. 2-bis

Co. 486

Co. 486

Co. 876

Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista

72, co. 3

72, co. 3

Co. 487

Co. 487

Co. 877

Servizio di tesoreria

 

 

 

Co. 487-bis

Co. 878

Proroga del termine di ratifica degli Accordi di programma per la rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale

 

72, co. 3-bis

Co. 488

Co. 488

Co. 879

Risorse accantonate nel Fondo pluriennale di spesa 2016 per lavori pubblici

 

 

 

Co. 488-bis

Co. 880

Superamento del precariato nelle amministrazioni comunali

 

 

 

Co. 488-ter

Co. 881

Fondo crediti dubbia esigibilità-FCDE

 

72-bis

Co. 489

Co. 489

Co. 882

Relazione biennale sullo stato di attuazione del federalismo fiscale

 

72-ter

Co. 490

Co. 490

Co. 883

Revisione della quota perequativa del fondo di solidarietà comunale per gli anni 2018 e 2019

 

72-quater

Co. 491

Co. 491

Co. 884

Finalizzazione degli accantonamenti non utilizzati del fondo di solidarietà comunale in favore delle fusioni di comuni

 

72-quinquies

Co. 492

Co. 492

Co. 885

Priorità nell’assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali per investimenti

 

72-sexies

Co. 493

Co. 493

Co. 886

Semplificazione DUP

 

72-septies

Co. 494

Co. 494

Co. 887

Piano di riequilibrio finanziario

 

 

 

Co. 494-bis -494-ter

Co. 888-889

Dilazione dei debiti fiscali e previdenziali degli enti locali

 

 

 

Co. 494-quater

Co. 890

Partecipazioni delle PPAA in banche di finanza etica e sostenibile

 

 

 

Co. 494-quinquies

Co. 891

Credito di imposta per il Sud

73

73

Co. 495

Co. 495

Co. 892

Proroga delle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno

74

74

Co. 496-497

Co. 496-497

Co. 893-894

Integrazione finanziamento aree interne

75

75

Co. 498-499

Co. 498-499

Co. 895-896

Fondo imprese Sud

76

76

Co. 500-506

Co. 500-506

Co. 897-903

Disposizioni per l'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche nel Mezzogiorno

 

76-bis

Co. 507-508

Co. 507-508

Co. 904-905

Proroga dell’affidamento alla società Acquedotto Pugliese

 

 

 

Co. 508-bis

Co. 906

Delimitazione della fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Termoli

 

 

 

Co. 508-ter

Co. 907

Gestione commissariale ex Agensud

 

 

 

Co. 508-quater

Co. 908

Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale – Fatturazione elettronica

77

77

Co. 509-513

Co. 509-513

Co. 909, 915-917, 928

Modalità di corresponsione della retribuzione e dei compensi ai lavoratori

 

 

 

509-bis - 509-sexies

Co. 910-914

Contrasto all’evasione fiscale distribuzione carburanti

 

 

 

co. 512-bis – 512-undecies

Co. 918-927

SOSE

 

 

 

Co. 513-bis - 513-ter

Co. 929-930

Decorrenza degli indici sintetici di affidabilità fiscale

 

 

 

Co. 513-quater

Co. 931

Termini scadenze fiscali

 

 

 

Co. 513-quinquies

Co. 932

Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta

 

 

 

Co. 513-sexies

Co. 933

Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi

 

 

 

Co. 513-septies

Co. 934

Violazione degli obblighi di dichiarazione IVA

 

 

 

513-octies

Co. 935

Vigilanza nei confronti delle società cooperative

 

 

 

513-novies

Co. 936

Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali

78

78

Co. 514-518

Co. 514-517, 517-bis e ter, 518,

518-bis

Co. 937-944

Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi

79

79

Co. 519-533

Co. 519-533

Co. 945-959

Controlli e sanzioni in materia di incentivi fonti rinnovabili

 

 

 

533-bis

Co. 960

Smaltimento del contenzioso tributario in Cassazione

80

80

Co. 534-554

Co. 534-554

C. 961-981

Assunzioni Agenzia delle entrate

81

81

Co. 555-556

Co. 555-556

Co. 982-983

Gruppo IVA

 

 

 

Co. 556-bis e 556-ter

Co. 984-985

Pagamenti delle pubbliche amministrazioni

82

82

Co. 557-560

Co. 557-560

Co. 986-989

Sospensione deleghe di pagamento

83

83

Co. 561

Co. 561

Co. 990

Imposta sulle assicurazioni

84

84

Co. 562-563

Co. 562-563

Co 991-992

Agenti immobiliari

 

84-bis

Co. 564

Co. 564

Co. 993

Interessi passivi

85

85

Co. 565-566

Co. 565-566

Co. 994-995

Esenzione imposta di bollo copie assegni in forma elettronica

86

86

Co. 567

Co. 567

Co. 996

Proroga della rivalutazione di terreni e partecipazioni

87

87

Co. 568-569

Co. 568-569

Co. 997-998

Regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa

88

88

Co. 570-577

Co. 570-577

Co. 999-1006

Tassazione degli utili da partecipazione in società residenti in Stati o territori a

regime fiscale privilegiato

 

 

 

577-bis - 577-quater

Co. 1007-1009

Misure fiscali per l’economia digitale (web- tax)

 

88-bis

Co. 578-597

Co. 584, 586-588, 588-bis

Co 1010-1019

Attribuzione di compiti al Garante della privacy in applicazione del Regolamento UE 2016/679

 

 

 

597-bis – 597-septies

Co. 1020-1025

Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G

89, co. 1-19
STRALCIATO COMMA 11

89, co. 1-19

Co. 598-617

Co. 598, 598-bis, 599-617

Co. 1026-1046

Disposizioni in materia di giochi

90, co. 1-3

90, co. 1-3

Co. 619-621

Co. 619-621

Co. 1047-1049

Smaltimento degli apparecchi di gioco

 

 

 

Co. 621-bis

CO. 1050

Scommesse sulle corse dei cavalli

 

 

 

Co. 621-ter - 621-decies

Co. 1051-1058

Ristrutturazione Ippodromo di Merano

 

90, co. 3-bis

Co. 622

Co. 622

Co. 1059

Registro dei distributori ed esercenti di gioco

 

 

 

Co. 622-bis

Co. 1060

Istituto per il Credito sportivo

 

 

 

Co. 622-ter

Co. 1061

Apparecchi da gioco lecito - Proroga new slot

 

 

 

Co. 622-quater

Co. 1062

Differimento disciplina IRI

91

91

Co. 623

Co. 623

Co. 1063

Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione

92

92, co. 1

Co. 624

Co. 624

Co. 1064

FISPE

 

92, co. 1-bis

Co. 625

Co. 625

Co. 1065

Fondo per la compensazione degli effetti finanziari

 

92, co. 1-ter

Co. 626

Co. 626

Co. 1066

Fondo riforma riforma degli ammortizzatori sociali

 

92, co. 2-quater

Co. 627

Co. 627

Co. 1067

Previdenza complementare dei dipendenti pubblici

 

92, co. 2-quinquies

Co. 628

Co. 628

Co. 1068

Entrate derivanti dall’attività di contrasto all’evasione fiscale

93

93

Co. 629-630

Co. 629-630

Co. 1069-1070

Tabelle A e B

94

94

Co. 631

Co. 631

Co. 1071

Fondo investimenti

95

95

Co. 632-633

Co. 632-633

Co. 1072 e 1075

Riparto delle risorse del “Fondo investimenti" - Dissesto idrogeologico

 

 

 

632-bis e 632-ter

Co. 1073-1074

Programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane

 

 

 

Co. 633-bis – 633-quater

Co. 1076-1078

Fondo per la progettazione degli enti locali

 

95-bis

Co. 634-639

Co. 634-639

Co. 1079-1084

Trasporto rapido di massa

 

 

 

Co. 639-bis e 639-ter

Co. 1085-1086

Tutela e valorizzazione del Made in Italy

 

95-ter

Co. 640

Co. 640

Co. 1087

Decorrenza dell'emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping

 

 

 

Co. 640-bis

Co. 1088

Fondo commercio equo e solidale

 

 

 

Co. 640-ter e 640-quater

Co. 1089-1090

Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività

96

96

Co. 641-643

Co. 641-643

Co. 1091-1093

Concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali

 

 

 

643-bis e 643-ter

Co. 1094-1095

Immissioni in organico RAI

97

97

Co. 644

Co. 644

Co. 1096

Agibilità teatrale, cinematografica e circense

 

97-bis

Co. 645

Co. 645

Co. 1097

Liquidazione patrimoni da parte del Gruppo Fintecna

98

98

Co. 646-648

Co. 646-648

Co. 1098-1100

Pubblicità delle vendite giudiziarie

 

 

 

648-bis

Co. 1101

Pubblicità delle gare in caso di subappalto

 

 

 

648-ter

Co. 1102

Equo compenso degli avvocati

99 STRALCIATO

 

 

 

 

Strumenti di debito chirografario di secondo livello

100

100

Co. 649-651

Co. 649-651

Co. 1103-1105

Fondo di ristoro finanziario

 

100-bis

Co. 652-655

Co. 652-655

Co. 1106-1109

Istituto di vulcanologia

101

101

Co. 656-657

Co. 656-657

Co. 1110-1111

Modifiche alla legge n. 394 del 1991- Istituzione Parco del Delta del Po - Aree marine di reperimento

 

101-quinquies

Co. 658-661

Co. 658-661

Co. 1112-1115

Modifica all'articolo 34 della legge n. 394 del 1991 - Parchi del Matese e di Portofino)

 

101-octies

Co. 662-664

Co. 662-664

Co. 1116-1118

Aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane

 

 

 

664-bis

Co. 1119

Proroga dei termini per l’esercizio obbligatorio in forma associata di funzioni comunali

 

101-ter, co. 1, lett. a)

Co. 665,lett. a)

Co. 665,lett. a)

Co. 1120, lett. a)

Proroga della durata in carica della Consulta per il servizio civile

 

101-ter, co. 1, lett. b)

Co. 665,lett. b)

Co. 665,lett. b)

Co. 1120, lett. b)

Colloqui investigativi con i detenuti

 

101-ter, co. 1, lett. c)

Co. 665,lett. c)

Co. 665,lett. c)

Co. 1120, lett. c)

Proroga di termini di misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza

 

101-ter, co. 1, lett. d)

Co. 665,lett. d).

Co. 665,lett. d).

Co. 1120, lett. d)

Proroga unità tecnica gestione rifiuti Campania

 

101-ter, co. 1, lett. e)

Co. 665,lett. e)

Co. 665,lett. e)

Co. 1120, lett. e)

Proroghe giustizia

 

 

 

665-bis

Co. 1121

Proroga di termini per l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri

 

101-ter, co. 2, lett. a)

Co. 666, lett. a)

Co. 666, lett. a)

Co. 1122, lett. a)

RVA - ritorno volontario assistito

 

 

 

666 lett. a-bis)

Co. 1122, lett. b)

Proroga di termini per l’impiego di guardie private nel contrasto alla pirateria

 

101-ter, co. 2, lett. b)

Co. 666, lett. b)

Co. 666, lett. b)

Co. 1122, lett. c)

Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di ma ncata approvazione del bilancio degli enti locali

 

101-ter, co. 2, lett. c)

Co. 666, lett. c)

Co. 666, lett. c)

Co. 1122, lett. d)

Utilizzo risorse disponibili sulle contabilità speciali delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani

 

101-ter, co. 2, lett. d)

Co. 666, lett. d)

Co. 666, lett. d)

Co. 1122, lett. e)

Banca dati DNA

 

101-ter, co. 2, lett. e)

Co. 666, lett. e)

Co. 666, lett. e)

Co. 1122, lett. f)

Proroga graduatorie personale dei Corpi di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

101-ter, co. 2, lett. e)-bis

Co. 666, lett. f)

Co. 666, lett. f)

Co. 1122, lett. g)

Proroga della graduatoria di uno specifico concorso nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

101-ter, co. 2, lett. e)-ter

Co. 666, lett. g)

Co. 666, lett. g)

Co. 1122, lett. h)

Proroghe in materia di adeguamento alla normativa antincendio delle attività ricettive turistico alberghiere

 

101-ter, co. 2, lett. e)-quater

Co. 666, lett. h)

Co. 666, lett. h)

Co. 1122, lett. i)

Procedure connesse all'entrata in vigore del nuovo sistema elettorale

 

 

 

666-bis - 666-quater

Co. 1123-1124

Proroga termini in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico

 

101-ter, co. 3

Co. 667

Co. 667

Co. 1125

Proroga convenzione Sogei

 

101-ter, co. 3-bis

Co. 668

Co. 668

Co. 1126

Definizione agevolata dei debiti nei territori delle regioni del Centro Italia, colpite dagli eventi sismici

 

 

 

Co. 668-bis e 668-ter

Co. 1127-1128

Personale MEF

 

 

 

Co. 668-quater - 668-sexies

Co. 1129-1131

Proroghe in materia di anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti

 

101-ter, co. 4, lett. a)

Co. 669, lett. a)

Co. 669, lett. a)

Co. 1132, lett. a)

Proroga termine partecipazioni incrociate TV editoria

 

101-ter, co. 4, lett. b)

Co. 669, lett. b)

Co. 669, lett. b)

Co. 1132, lett. b)

Proroga termini -  progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni

 

 

 

Co. 669, lett. b)-bis

Co. 1132, lett. c)

Proroga termini -  attività di autoriparazione

 

 

 

Co. 669, lett. b)-bis

Co. 1132, lett. d)

Proroga termini in materia di gestione commissariale stabilimento Stoppani nel Comune di Cogoleto

 

101-ter, co. 5

Co. 670

Co. 670

Co. 1133

Semplificazione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

 

 

 

670-bis e 670-ter

Co. 1134 e 1135

Proroghe termini in materia di trasporti (salvamento acquatico)

 

101-ter, co. 6

Co. 671

Co. 671

Co. 1136

Proroga della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli

 

 

 

Co. 671-bis

Co. 1137

Proroga della durata del Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari

 

101-ter, co. 6-bis

Co. 672

Co. 672

Co. 1138

Proroga del Commissario ad acta per la chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree colpite dal sisma del 1980-1981

 

 

 

672-bis

Co. 1139

Proroghe termini in materia di trasporti

 

 

 

672-ter

Co. 1140

Proroghe per soggetti danneggiati da emotrasfusioni

 

101-ter, co. 7, lett. a)

Co. 673, lett. a)

Co. 673, lett. a)

Co. 1141, lett. a)

Proroga filiera distributiva del farmaco

 

101-ter, co. 7, lett. b)

Co. 673, lett. b)

Co. 673, lett. b)

Co. 1141, lett. b)

Informazione antimafia per i terreni agricoli

 

101-ter, co. 7-bis

Co. 674

Co. 674

Co. 1142

Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica

 

101-ter, co. 8, lett. a)
101-ter, co. 8, lett. b)

Co. 675

Co. 675

Co. 1143

Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera

 

 

 

Co. 675-bis

Co. 1144

Mutui per edilizia universitaria

 

 

 

Co. 675-ter

Co. 1145

Incarichi insegnamento nelle istituzioni AFAM

 

 

 

Co. 675-quater

Co. 1146

Importo canone RAI per il 2018

 

 

 

Co. 675-quinquies

Co. 1147

Proroga di graduatorie concorsuali e termine per assunzioni presso pubbliche amministrazioni

 

101-ter, co. 8-bis, lett a)-d) e) g)

Co. 676, lett a)-d) e) g)

Co. 676, lett a)-d) e) g)

Co. 1148, lett a)-d) e) g)

Proroga della sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia

 

101-ter, co. 8-bis, lett. f)

Co. 676, lett. f)

Co. 676, lett. f)

Co. 1148, lett. f)

Proroga co.co.co nelle PA

 

 

 

676, lett g-bis)

Co. 1148, lett. h)

Materie di concorso per l’esame da avvocato

 

 

 

676, lett. d), cpv 2-bis),

Co. 1149

Proroga termini nel processo amministrativo telematico

 

101-ter, co. 8-ter

Co. 677

Co. 677

Co. 1150

Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006

 

101-ter, co. 8-quater

Co. 678

Co. 678

Co 1151

Proroga della deroga agli standard relativi all'assistenza ospedaliera per i comuni interessati da lacuni eventi sismici

 

 

 

678-bis

Co. 1152

Contabilità speciale per il cd. "fondo casa"

 

101-quater

Co. 679

Co. 679

Co. 1153

Libro unico del lavoro in modalità telematica

 

 

 

679-bis

Co. 1154

Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali

 

101-bis

Co. 680

Co. 680

Co. 1155

Valorizzazione del patrimonio immobiliare e disposizioni in materia di immobili della difesa

 

 

 

680-bis

Co. 1156

Istituto Nazionale di Biologia e Biotecnologie marine-Stazione Zoologica Anton Dohrn

 

101-septies

Co. 681

Co. 681

Co. 1157

Societa Armamenti Aerospazio

 

 

 

Co. 681-bis

Co. 1158

Fondo per le aree confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

 

 

 

Co. 681-ter - 68-quinquies

Co. 1159-1161

Funzionamento dell’ufficio del Garante della privacy

 

101-sexies

Co. 682

Co. 682

Co. 1162

Integrazione dello stanziamento per l’attuazione della risoluzione Onu 1325 su donne, pace e sicurezza

 

102-bis

Co. 683

Co. 683

Co. 1163

Contributo ad ANAS per Quadrilatero Umbria Marche

 

119, co 33-bis

Co. 684

Co. 684

Co. 1164

Infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena

 

 

 

Co. 684-bis

Co. 1165

Rimodulazione delle risorse del “Fondo investimenti”

 

 

 

Co. 684-ter

Co. 1166

Rifinanziamento trattamenti di integrazione salariale gruppo ILVA e contributo per area Genova-Cornigliano

 

 

 

Co. 684-quater e 684-quinquies

Co. 1167-1168

Completamento progetto “Viabilità di accesso all’hub portuale di La Spezia – Variante alla SS 1 Aurelia”

 

 

 

Co. 684-sexies

Co. 1169

Programma di ricerche in Artico

 

 

 

684-septies - 684 quaterdecies

Co. 1170-1177

Fondo produzione bieticolo saccarifera

 

 

 

684-quinquiesdecies

Co 1178

Contenzioso Anas con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento

 

 

 

Co. 684-sexiesdecies

Co. 1179

Concessioni di commercio aree pubbliche

 

 

 

Co. 684-septiesdecies - 684-duodevicies

Co. 1180-1181

Modifica della Tabella A di cui alla legge n. 93/1994 – Associazioni combattentistiche

102 STRALCIATO

 

 

 

 

STATI DI PREVISIONE

 

 

Art.

Art.

Art.

Stato di previsione dell’entrata (TABELLA 1)

103

103

2

2

2

Stato di previsione del Ministero dell’economia (TABELLA 2)

104

104

3

3

3

Stato di previsione del Ministero dello svilupo economico (TABELLA 3)

105

105

4

4

4

Stato di previsione del Ministero del lavoro (TABELLA 4)

106

106

5

5

5

Stato di previsione del Ministero della giustizia(TABELLA 5)

107

107

6

6

6

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri (TABELLA 6)

108

108

7

7

7

Stato di previsione del Ministero dell’istruzione (TABELLA 7)

109

109

8

8

8

Stato di previsione del Ministero dell’interno (TABELLA 8)

110

110

9

9

9

Stato di previsione del Ministero dell’ambiente (TABELLA 9)

111

111

10

10

10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti (TABELLA 10)

112

112

11

11

11

Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative (TABELLA 11)

113

113

12

12

12

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole (TABELLA 12)

114

114

13

13

13

Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attvità cultutrali e del turismo (TABELLA 13)

115

115

14

14

14

Stato di previsione del Ministero della salute (TABELLA 14)e

116

116

15

15

15

Totale generale della spesa

117

117

16

16

16

Quadro generale riassuntivo

118

118

17

17

17

Disposizioni diverse

119

119

18

18

18

Eventi calamitosi

 

 

 

Art. 18, co 15-bis

Art. 18, co 16

Iniziative di promozione integrata all’estero

 

 

 

Art. 18, co. 17-bis

Art. 18, co. 19

Fondazione Orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi

 

 

 

Art. 18, co. 33-bis

Art. 18, co. 36

Destinazione risorse al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate

 

 

 

Art. 18, co. 33-ter

Art. 18, co. 37

Entrata in vigore

120

120

19

 

19


Schede di lettura


Parte I
Sezione I –
Misure quantitative per la realizzazione
degli obiettivi programmatici

 

Articolo 1 comma 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

 

 


1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2018, 2019 e 2020, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.


 

 

Il comma 1, fissa, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e cassa.

 

Il comma 1 fissa, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e, per il saldo netto da finanziare, anche in termini di cassa.

 

Si fa presente che, diversamente da quanto desumibile dall'articolato, in realtà l'allegato 1 reca per il ricorso al mercato anche i livelli massimi in termini di cassa.

 

Secondo quanto disposto dall’articolo 21, comma 1?ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tali livelli sono indicati nell'allegato n. 1 annesso al disegno di legge, e sono determinati in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Rispetto al dettato dell’ex articolo 11, comma 3, lett. a), della legge di contabilità - che prevedeva la determinazione dei livelli massimi dei suddetti saldi solo in termini di competenza, con specifica indicazione delle eventuali regolazioni pregresse - viene eliminato il riferimento alle regolazioni contabili e debitorie pregresse, incluse nel valore del saldo ma delle quali viene ora data separata evidenza nel prospetto di raccordo tra il bilancio dello Stato e il conto della P.A. contenuto nella nota tecnico-illustrativa, di cui al nuovo comma 12?quater dell’articolo 21 della legge n. 196.

 

I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

(milioni di euro)

 

2018

2019

2020

Livello massimo del saldo netto da finanziare in termini di competenza

-45.470

-25.600

-13.600

Livello massimo del saldo netto da finanziare in termini di cassa

-103.850

-73.500

-59.500

Livello massimo del ricorso al mercato in termini di competenza

274.000

267.000

247.000

Livello massimo del ricorso al mercato in termini di cassa

332.000

314.500

293.000

 

Si rammenta che il saldo netto da finanziare è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti. Quanto al ricorso al mercato, questo rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevede effettuare nell’anno e che non sono coperte dalle entrate finali: tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

 

Come espone la tabella, il valore del saldo netto da finanziare di cassa è consistentemente superiore a quello di competenza. Tale circostanza, riscontrabile di norma in sede di bilancio previsionale, deriva dalla diversa composizione dei due livelli, in quanto il saldo di competenza fa riferimento alla differenza tra entrate finali e spese finali di competenza – vale a dire impegni ed accertamenti – mentre le componenti del saldo di cassa vengono quantificate tenendo conto delle relative masse acquisibili (incassi) e spendibili (pagamenti): nella cassa, in altri termini, unitamente agli stanziamenti di competenza si valuta anche l’ammontare dei residui attivi e, soprattutto, passivi. Il maggior livello del saldo di cassa determina un analogo differenziale sul risultato del ricorso al mercato in termini di cassa rispetto a quello di competenza, atteso che il ricorso al mercato corrisponde alla somma del saldo netto da finanziare e del rimborso dei prestiti.

 

Come si evince dall’Allegato 1 all’articolo in esame, gli importi del saldo netto da finanziare sono leggermente inferiori ai livelli programmatici di tale saldo indicati nella Nota di aggiornamento, - come poi previsti nelle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota medesima - nella quale gli stessi, riferiti per il 2018 ad un livello di indebitamento netto dell'1,6 per cento di Pil, risultavano cifrati, in termini di competenza, in 46 miliardi nel 2018 e poi in 26 e 14 miliardi per il 2019 ed il 2020.

Per il 2018 il limite massimo del saldo netto da finanziare è previsto pari a circa 45,5 miliardi in termini di competenza ed a circa 103,8 miliardi in termini di cassa. Tali limiti sono poi indicati, rispettivamente in competenza ed in cassa, in circa 25,6 miliardi e 73,5 miliardi nel 2019 ed in circa 13,6 e 59,5 miliardi nel 2020. Tutti i suddetti valori corrispondono a quanto risultante dal disegno di legge di bilancio in esame per il triennio considerato, nel quale gli importi iscritti nel bilancio “integrato” per ciascun anno sono egualmente costruiti ricomprendendovi i risultati derivanti dalla manovra di bilancio e dal decreto fiscale.

 

Per quanto riguarda il ricorso al mercato, per l’anno 2018 è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 274 miliardi, e pari a 332 miliardi in termini di cassa.

I suddetti livelli sono poi determinati rispettivamente in competenza ed in cassa in circa 267 miliardi e 314,5 miliardi nel 2019 ed in circa 247 e 293 miliardi nel 2020.

 

 


Articolo 1, comma 2
(Sterilizzazione incremento IVA e accise)

 

 


2. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « di 1,14 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 »;

b) alla lettera b), le parole: « di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima aliquota è ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed è fissata al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021; » sono sostituite dalle seguenti: « di 2,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021; »;

c) alla lettera c), le parole: « 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ».


 

 

Il comma 2 completa la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l’anno 2018 e delle accise per l’anno 2019 già parzialmente introdotti con il decreto-legge n. 148 del 2017 (collegato alla legge di bilancio 2018). Sono poi rimodulati gli aumenti IVA per il 2019, mentre restano invariati gli aumenti IVA e accise per gli anni successivi.

 

L’impegno a disattivare le clausole di salvaguardia per l’anno 2018 era stato assunto dal Governo nella Nota di aggiornamento al DEF.

 

In relazione alle aliquote IVA, occorre preliminarmente ricordare che a decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota ordinaria è rideterminata nella misura del 22 per cento. L’ordinamento prevede inoltre due aliquote ridotte: una aliquota al 10 per cento e una al 5 per cento, quest’ultima istituita con la legge di stabilità 2016 (commi 960-963). Resta in vigore fino all'introduzione del regime definitivo previsto dalla direttiva IVA, infine, l'aliquota super–ridotta al 4 per cento, a condizione che l’aliquota fosse in vigore al 1° gennaio 1991 e che la sua applicazione risponda a ben definite ragioni di interesse sociale (articolo 110, direttiva IVA).

 

I commi 718 e 719 della legge di stabilità 2015 hanno introdotto una clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 3,5 e 3 punti percentuali e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018. I predetti aumenti IVA erano in origine previsti a partire dall’anno 2016.

La legge di stabilità 2016 e la legge di bilancio 2017 hanno rinviato la decorrenza degli aumenti IVA, rispettivamente, al 2017 ed al 2018; in particolare, l’aumento dell’IVA ordinaria è stato dapprima ridotto di 0,5 punti percentuali (dal 25,5 al 25%) e poi incrementato di 0,9 punti percentuali (dal 25 al 25,9%). Sono stati inoltre ridotti gli aumenti dell’accisa a 350 milioni di euro.

La legge di stabilità 2016 ha inoltre disattivato la precedente clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità 2014, volta a introdurre variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti (cd. tax expenditures) tali da assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi a decorrere dal 2017.

 

Successivamente, l’articolo 9 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha rimodulato gli aumenti di imposta previsti, posticipandoli in parte agli anni successivi.

Il previsto aumento di 3 punti percentuali dell’aliquota agevolata Iva del 10% è stato diluito in tre anni: pertanto, l’aliquota viene incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 (fino all’11,5%), di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 (fino al 12%), e di un altro punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020 (fino al 13%).

Rimane invariato l’aumento dell’aliquota ordinaria dal 22 al 25% nel 2018 e viene ridotto da 0,9 punti percentuali a 0,4 punti percentuali l’aumento previsto dal 1° gennaio 2019 (fino al 25,4%). L’aliquota viene quindi ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 (fino al 24,9%) per risalire al 25% a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il medesimo provvedimento ha rinviato al 2019 l’aumento dell’aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante per maggiori entrate pari a 350 milioni di euro.

In sostanza, rispetto alla legge di bilancio 2017, il decreto-legge n. 50 del 2017 ha ridotto le predette clausole di circa 3,8 miliardi nel 2018, di 4,4 miliardi nel 2019 e 4,1 nel 2020.

 

Effetti finanziari clausola di salvaguardia a seguito del D.L. n. 50 del 2017

 

2018

2019

2020

2021

Aliquota Iva 10% al 13%

(11,5%)

3.479

(12%)

4.638

(13%)

6.957

(13%)

6.957

Aliquota Iva 22% al 25 %

(25%)

12.264

(25,4%)

13.899

(24,9%)

11.855

(25%)

12.263,80

Incremento

accise

0

350

350

350

TOTALE CLAUSOLE

15.742,5

18.887

19.162

19.570,80

 

Da ultimo, l’articolo 5 del decreto-legge n. 148 del 2017 (collegato alla legge di bilancio in commento) ha modifica, al comma 1, il richiamato comma 718 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), rimodulando gli aumenti dell’aliquota ridotta del 10% dall’1,5% all’1,14% per il 2018 e dallo 0,5 allo 0,86 a decorrere dal 2019, sostanzialmente rinviando di un anno l’aumento dello 0,36% (punto 1), che modifica la lettera a) del comma 718).

È stato inoltre ridotto da 350 a 10 milioni di euro l’aumento delle accise su benzina e gasolio per l’anno 2019, mentre resta invariato l’importo di 350 milioni di euro per gli anni successivi (punto 2), che modifica la lettera c) del comma 718).

 

Effetti finanziari della clausola di salvaguardia introdotti dall’articolo 5 del decreto-legge n. 148 del 2017

 

2018

2019

2020

2021

Aliquota Iva 10% al 13%

(11,14%)

2.639

(12%)

4.638

(13%)

6.957

(13%)

6.957

Aliquota Iva 22% al 25 %

(25%)

12.264

(25,4%)

13.899

(24,9%)

11.855

(25%)

12.263,80

Incremento

accise

0

10

350

350

TOTALE CLAUSOLE

14.902,50

18.547

19.162

19.570,80

 

In particolare, il comma 2, lettera a), elimina l’aumento di 1,14 punti percentuali dell’aliquota IVA ridotta al 10% previsto per il 2018, riduce da 2 a 1,5 punti percentuali l’aumento per il 2019 (dal 10 all’11,5%), differendo l’aumento di 0,5 punti percentuali al 2020, anno in cui l’aliquota ridotta è incrementata di un ulteriore 1,5 per cento (dall’11,5 al 13%), per un totale di 3 punti percentuali rispetto all’aliquota vigente.

 

Il comma 2, lettera b), elimina l’aumento di 3 punti percentuali dell’aliquota IVA ordinaria previsto per il 2018, che rimane quindi fissata al 22%, riduce da 3,4 a 2,2 punti percentuali l’aumento per il 2019 (che passa dal 22 al 24,2%), lasciando invariati i previsti aumenti al 24,9 e al 25% rispettivamente per l’anno 2020 e a decorrere dall’anno 2021, anche in tal caso determinando un aumento complessivo di 3 punti percentuali rispetto all’aliquota vigente.

 

Infine, il comma 2, lettera c) elimina l’aumento di 10 milioni di euro delle accise su benzina e gasolio per l’anno 2019, lasciando invariato l’aumento di 350 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.


 

Effetti finanziari della clausola di salvaguardia introdotti dall’articolo 2 in commento

 

2018

2019

2020

2021

Aliquota Iva 10% al 13%

0

(11,5%)

3.478,5

(13%)

6.957

(13%)

6.957

Aliquota Iva 22% al 25 %

0

(25,4%)

8.993,4

(24,9%)

11.855

(25%)

12.263,80

Incremento

accise

0

0

350

350

TOTALE CLAUSOLE

0

12.471,9

19.162

19.570,80

 

Si determinano quindi minori effetti finanziari pari a 14.902,40 milioni di euro per il 2018 e 6.075, 1 milioni di euro per l’anno 2019.


Articolo 1, comma 3
(Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili)

 

 


3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

1) le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

2) ai commi 1 e 2, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: « La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione»;

3) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento »;

4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro »;

5) al comma 2-ter, le parole: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater » sono sostituite dalle seguenti: « Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo »;

6) al comma 2-quater, ultimo periodo, le parole: «di cui al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al presente comma»;

7) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:

« 2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio»;

8) al comma 2-quinquies, dopo le parole: «effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, » sono inserite le seguenti: « nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo,» e le parole: « il 30 settembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni»;

9) al comma 2-sexies, le parole: « Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1° gennaio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo »;

10) il comma 2-septies è sostituito dal seguente:

« 2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci »;

11) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:

« 3-ter. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo.

3-quater. Al fine di agevolare l'esecuzione degli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, è istituita, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto può essere integrata fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico-ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata, sono individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della sezione stessa »;

b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

2) dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente:

« 1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci »;

3) al comma 2, le parole: « 1° gennaio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2017 », le parole: « anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2018 », le parole: « anno 2016 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2017 » e le parole: « nel 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2018 »;

4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali »


 

 

Il comma 3 dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus), della detrazione al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, limitatamente a quelli connessi a ristrutturazioni iniziate a decorrere dal 1° gennaio 2017.

L’ecobonus è ridotto al 50 per cento per l’acquisto e l’installazione di finestre e infissi, di schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

È possibile cedere la detrazione anche nel caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulla singola unità immobiliare.

Nell’ambito del Fondo nazionale per l’efficienza energetica è istituita una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento di interventi di riqualificazione energetica, con una dotazione di 50 milioni di euro.

Si prevede l’utilizzabilità di tutte le detrazioni (riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, sisma bonus) da parte degli IACP e assimilati. Le detrazioni maggiorate previste per gli interventi antisismici (c.d. sisma bonus) possono essere utilizzate anche dagli IACP e assimilati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Nel corso dell’esame parlamentare è stata introdotta un nuovo tipo di spesa agevolabile con la detrazione al 65 per cento: l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20 per cento.

Inoltre è stato chiarito l’ambito applicativo della detrazione, nel 2018, per gli impianti di climatizzazione, con agevolazioni maggiorate per impianti con più elevata classe energetica.

Infine, nelle zone sismiche, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica è stata introdotta una nuova ipotesi di detrazione maggiorata dell’80 e dell’85 per cento in caso di passaggio rispettivamente di una o due classi di rischio.

 

Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica

 

La lettera a) del comma 3, modificando l’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di classe A la detrazione è ridotta al 50 per cento delle spese (commi 1 e 2, nuovo ultimo periodo, dell’articolo 14). La detrazione al 50 per cento non spetta qualora vengano installate caldaie con efficienza inferiore alla classe A. La detrazione spetta nella misura del 65 per cento per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:

·        caldaie con efficienza pari alla classe A e se contestualmente sono installati sistemi di controllo della temperatura evoluti, ovvero termostato d’ambiente modulante, destinato all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti (classe V della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), centralina di termoregolazione e sensore ambientale, destinati all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti (classe VI della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02) oppure centralina di termoregolazione e sensore ambientale, destinati all’uso con apparecchi di riscaldamento a uscita ad accensione/spegnimento (classe VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02);

·        impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.

·        La detrazione spetta altresì nella misura del 65 per cento per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione (ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013).

La detrazione spetta inoltre al 65 per cento per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Le spese per tali interventi devono essere sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi in esame devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del D.M. 4 agosto 2011, pari almeno al 20 per cento (nuova lettera b-bis) del comma 2 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013).

Per le spese sostenute nell'anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili la detrazione è ridotta al 50 per cento (modifica al comma 2-bis, dell’articolo 14).

La possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati,  con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile, è estesa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, quindi anche a quelli fatti sulle singole unità immobiliari, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali (modifica al comma 2-sexies dell’articolo 14). Per i soggetti incapienti opera la medesima estensione (modifica al comma 2-ter dell’articolo 14), rimanendo ferma la possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari, essendo venuto meno il precedente divieto ad opera dell’articolo 4-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 50 del 2017.

Nel corso dell’esame parlamentare è stato corretto un refuso presente al comma 2-quater dell’articolo 14, relativo alle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali aumentata al 70 per cento nel caso di interventi che interessano più del 25 per cento della superficie disperdente dell'edificio e al 75 per cento in caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard. Con la modifica apportata si precisa che le detrazioni di cui al “presente comma” (e non “articolo”) sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica possono essere utilizzate dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, non solo per quelli sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70 e del 75 per cento (come attualmente previsto) ma anche per gli altri tipi di intervento. Le stesse detrazioni possono essere utilizzate dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (comma 2-septies dell’articolo 14).

I controlli dell’ENEA non si limitano alla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni in quota maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ma possono essere effettuati per tutti gli interventi per i quali sono utilizzate le detrazioni per la riqualificazione energetica. Il regolamento ministeriale che disciplina le relative procedure e modalità deve essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge (novellato comma 2-quinquies dell’articolo 14).

Il nuovo comma 2-quater.1 dell’articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013 prevede una nuova ipotesi di detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3 (rimane esclusa solo la zona 4). La misura della detrazione è dell’80 per cento in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e dell’85 per cento in caso di passaggio di due classi di rischio. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio.

 

Il nuovo comma 3-ter dell’articolo 14 stabilisce che con uno o più decreti interministeriali, da adottare entro sessanta giorni, devono essere definiti i requisiti tecnici per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni per riqualificazione energetica, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che sul posto, eseguiti da ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio. In attesa dell’emanazione dei previsti decreti, si continuano ad applicare il D.M. 19 febbraio 2007 e il D.M. 11 marzo 2008. L’ENEA ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica e, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni in esame.

Si segnala che i massimali di costo per singola tipologia di intervento dovrebbero essere definiti con norma di legge, come previsto a legislazione vigente (cfr. infra), piuttosto che demandarne l’individuazione alla normativa secondaria.

Il nuovo comma 3-quater dell’articolo 14 istituisce nell’ambito del Fondo nazionale per l’efficienza energetica (articolo 15 del D.Lgs. n. 102 del 2014) una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento di interventi di riqualificazione energetica. A tal fine la dotazione del Fondo può essere integrata per il periodo 2018-2020 fino a 25 milioni euro annui a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sono previsti decreti interministeriali per l’individuazione di priorità, criteri, condizioni e modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo, e le relative prime dotazioni della sezione stessa.

La relazione governativa stima che con i 50 milioni messi a disposizione ogni anno per le garanzie sarà possibile stimolare investimenti per oltre 600 milioni di euro.

 

L’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta (originariamente del 55 per cento, attualmente del 65 per cento fino al 31 dicembre 2018) delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dell’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento: detrazione massima 100.000 euro;

- il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti): detrazione massima 60.000 euro;

- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda: detrazione massima 60.000 euro;

- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione: detrazione massima 30.000 euro.

Le norme che hanno introdotto l’agevolazione sono previste nella legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi da 344 a 349). Successivamente la normativa è stata più volte modificata con riguardo, in particolare, alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni. Il novero delle spese agevolabili è stato inoltre ampliato ad altre tipologie di interventi.

Dal 1° gennaio 2018 l’agevolazione avrebbe dovuto essere sostituita con la detrazione prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie (del 36 per cento, a regime). La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio è stata invece prorogata fino al 31 dicembre 2021.

L’articolo 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011, nel prorogare fino al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef del 55 per cento delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, ha incluso tra le spese agevolabili anche quelle per:

- interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, nel limite massimo di 30.000 euro.

Il decreto-legge n. 63 del 2013 (articolo 14) nel prorogare le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica fino al 31 dicembre 2013 ha elevato la misura al 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento). Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la norma ha previsto l'applicazione della detrazione d'imposta del 65 per cento per le spese sostenute dall'entrata in vigore del decreto (6 giugno 2013) sino al 30 giugno 2014. Il D.L. 63 del 2013 ha, inoltre, previsto che l’ENEA effettui il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica di edifici e degli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali (articolo 14, comma 3-bis). L’attività di monitoraggio si basa sull’elaborazione delle informazioni contenute nelle richieste di detrazione per via telematica, sulla trasmissione di una relazione sui risultati degli interventi e sul costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini delle detrazioni medesime. E’ istituita, poi, presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale (articolo 15-bis) in cui far confluire i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari di incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.

La legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 139, lettera b)) ha previsto la proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014. La norma prevedeva la riduzione della detrazione al 50 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (abrogata dalla legge di stabilità per il 2015).

La legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 47, lettera a)), nel prorogare fino al 31 dicembre 2015 la misura della detrazione del 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, ha inoltre previsto due ulteriori tipi di spese agevolabili:

- l'acquisto e posa in opera delle schermature solari, nel limite massimo di detrazione di 60.000 euro;

- l'acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro.

La legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 74, lettera a)) ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 la misura della detrazione del 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, ed ha inoltre previsto un ulteriore tipo di spese agevolabili:

- l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative che garantiscano un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche (comma 88).

Inoltre è stata prevista per il 2016 la possibilità di usufruire delle detrazioni anche agli istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

La legge di stabilità per il 2016 ha inoltre previsto per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, le cui spese sono state sostenute nel 2016, la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (ovvero pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi incapienti) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori. Le relative modalità attuative sono state definite con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 22 marzo 2016: la scelta di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori. I fornitori, a loro volta, devono comunicare al condominio l'avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate; il credito potrà essere utilizzato dal soggetto cessionario, in dieci rate annuali, esclusivamente in compensazione di debiti fiscali. Per rendere efficace l'operazione, il condominio è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 2017 un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate con il canale Entratel o Fisconline.

La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 2) ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la detrazione al 65 per cento per gli interventi sulle singole unità immobiliari. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio la detrazione del 65 per cento è stata prorogata per cinque anni, fino al 31 dicembre 2021. Per tali interventi, inoltre, fino al 31 dicembre 2021 la misura è stata ulteriormente aumentata al 70 per cento nel caso di interventi che interessano più del 25 per cento della superficie disperdente dell'edificio e al 75 per cento in caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard. Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 4-bis) ha esteso fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per l'incremento dell'efficienza energetica. La detrazione può essere ceduta anche ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per tali soggetti viene quindi eliminato il divieto di cedere il credito ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, sono state definite le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, in conseguenza delle ulteriori innovazioni normative, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

Si segnala infine la guida dell’Agenzia delle entrate sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico (aggiornata a settembre 2017).

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia

 

La lettera b) del comma 3, modificando l’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR (D.P.R. n. 916 del 1986).

All’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 è inoltre inserito il nuovo comma 1-sexies.1 con il quale si dispone che le detrazioni maggiorate previste al fine di agevolare interventi antisismici fino al 31 dicembre 2021 (previste dai commi 1-bis – 1-sexies dell’articolo 16 del D.L. n. 63 del 2013) possono essere utilizzate anche dagli IACP, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

È inoltre aggiunto il comma 2-bis all’articolo 16 con il quale si dispone che, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all’ENEA, la quale elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

 

La detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che aveva previsto, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo, una detrazione pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001, una detrazione pari al 36 per cento. La detrazione al 41 per cento è stata successivamente ripristinata per il solo anno 2006.

La norma è stata successivamente modificata e prorogata e, infine, resa stabile dal decreto-legge n. 201 del 2011 (art. 4, comma 1, lett. c)), che ha inserito nel D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) il nuovo articolo 16-bis. Tale disposizione ha confermato non solo l’ambito, soggettivo ed oggettivo, di applicazione delle detrazioni, ma anche le condizioni di spettanza del beneficio fiscale consolidando l’orientamento di prassi formatosi in materia. A regime, la misura della detrazione IRPEF sarà del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, l’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 ha aumentato la misura della detrazione dal 36 per cento al 50 per cento ed ha innalzato il limite di spesa massima agevolabile da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare.

Con l’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2013 il termine di scadenza dell’innalzamento della percentuale di detrazione dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia è stato prorogato al 31 dicembre 2013. Nel corso della conversione del D.L. n. 63 del 2013, inoltre, sono state introdotte due rilevanti novità:

- una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) al 31 dicembre 2013 (termine successivamente prorogato) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (per i forni la classe A), nonché per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali;

- una detrazione del 65 per cento delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) al 31 dicembre 2013 per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Si tratta degli interventi, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del D.P.R. n. 917 del 1986 - TUIR, che riguardano l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Le leggi di stabilità degli anni 2014, 2015 e 2016 hanno prorogato per i rispettivi anni la misura della detrazione al 50 per cento e il limite di spesa massima agevolabile a 96.000 euro per unità immobiliare. Sono state, inoltre, prorogate la misura della detrazione al 65 per cento per le misure antisismiche e la detrazione nella misura del 50 per cento per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 139, lett. d); legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 47; legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 74).

Si segnala che la legge di stabilità per il 2015 ha elevato dal 4 all'8 per cento la misura della ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 657).

La legge di bilancio 2017 ha poi introdotto importanti novità con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche. Infatti oltre a prorogare la misura maggiorata del 50 per cento fino al 31 dicembre 2021, è stato stabilito che la detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Con D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017 (modificato dal D.M. 07 marzo 2017 n. 65) sono state stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

Qualora gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta fino al 31 dicembre 2021 spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell'85 per cento (passaggio di due classi). Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, analogamente a quanto previsto per gli interventi per le riqualificazioni energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Anche in questo caso, è esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. L'Agenzia delle entrate ha disciplinato le modalità attuative della cessione del credito con un provvedimento dell'8 giugno 2017.

Con il decreto-legge n. 50 del 2017 (che ha inserito il nuovo comma 1-septies nell’articolo 16-bis del TUIR) è stato previsto che qualora nei comuni ricadenti nella zona sismica a più alta pericolosità (zona 1) siano realizzati interventi di demolizione e di ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti lo consentano, tali da determinare il passaggio di una o di due classi inferiori di rischio sismico, le detrazioni fiscali sono applicate nella misura rispettivamente del 75 e dell'85 per cento (in relazione al passaggio di una ovvero due classi di rischio inferiore), se gli interventi sono eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. Le detrazioni spettano all'acquirente delle unità immobiliari, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

Si segnala, infine, la guida dell’Agenzia delle entrate sulle ristrutturazioni edilizie (aggiornata al mese di giugno 2017).

 

Detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici

 

Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018 della detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Si ricorda che per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.

Per gli interventi effettuati nel 2017, ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018, l’ammontare complessivo massimo di 10.000 euro deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell’anno 2017 per le quali si è fruito della detrazione (articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, come modificato dal comma 3, lettera b), n. 3).

 

Il decreto-legge n. 63 del 2013 ha previsto una detrazione del 50 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) al 31 dicembre 2013 (termine successivamente prorogato) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (per i forni la classe A), nonché per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali;

La legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, commi 2 e 3 della legge n. 232 del 2016) ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la detrazione del 50 per cento per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016, nel limite di spesa di 10.000 euro al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione: pertanto dal 2017 la detrazione è consentita solo se l’intervento di ristrutturazione edilizia è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2016.

Si segnala la guida dell’Agenzia delle entrate sul bonus mobili ed elettrodomestici (aggiornata a gennaio 2017).

 

 

Si segnala infine il dossier del Servizio Studi della Camera, redatto in collaborazione con il CRESME, dal titolo “Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure di incentivazione”. Dalle stime, aggiornate sulla base delle rilevazioni dei primi sette mesi dell’anno in corso,  emerge che gli incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica hanno interessato dal 1998 al  2017 16 milioni di interventi, ossia il 62% del numero di famiglie italiane stimato dall’ISTAT pari a 25,9 milioni. Nello stesso periodo le misure di incentivazione fiscale hanno attivato investimenti pari a 264 miliardi di euro, di cui 229,4 miliardi hanno riguardato il recupero edilizio e 34,6 miliardi la riqualificazione energetica.

 


Articolo 1, commi 4-10
(
Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici - cd. “maxibollette”)

 

 


4. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo. Nei contratti di cui al primo e al secondo periodo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti. E' in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al quarto periodo, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.

6. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.

7. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, può definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente.

8. Entro il 1° luglio 2019, il soggetto gestore del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, provvede agli adeguamenti necessari per permettere ai clienti finali di accedere attraverso il Sistema medesimo ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. Le disposizioni per l'attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

9. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.

10. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:

a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018;

b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;

c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.


 

 

I commi da 4 a 10 recano disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. In particolare, nei contratti di fornitura relativi a tali servizi, si introduce un termine di prescrizione pari a due anni del diritto al pagamento del corrispettivo. Sono previste altresì norme relative: al diritto dell'utente alla sospensione del pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell'operatore; al rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio e alla definizione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI, ora ARERA), di misure a tutela dei consumatori, di misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell’utente, nonché di norme per l'accesso dei clienti finali ai dati riguardanti i propri consumi.

 

Più nel dettaglio, il comma 4 prevede che, nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescriva nel termine di due anni.

Si segnala preliminarmente che le norme in commento corrispondono in sostanza al testo della PDL A.C. 3792, approvata in prima lettura dall’Assemblea della Camera dei deputati all’unanimità, nella seduta del 5 dicembre 2017, e successivamente trasmessa al Senato (A.S. 2993).

 

Con particolare riguardo all’ambito soggettivo di applicazione della norma, si evidenzia che essa opera sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese o i professionisti e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia nei rapporti con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera.

Si ricorda al riguardo che l’art. 2 della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 definisce, all'interno della categoria delle PMI, le microimprese come le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. Tale definizione è stata poi testualmente trasposta nel D.M. 18 aprile 2005, che, all'art. 2, ha dato attuazione a quanto previsto dalla citata Raccomandazione in relazione alla definizione di microimprese.

Si segnala inoltre che l’art. 3, comma 1, lettera c) del c.d. “Codice del consumo”, di cui al D. Lgs. n. 206/2005, come successivamente modificato dall'art. 3 del D. Lgs. n. 221/2007, recante Disposizioni correttive ed integrative  al citato Codice del consumo, definisce professionista la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.

 

Si prevede altresì che, nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui sopra, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescriva in due anni.

La disposizione relativa all'applicazione del termine di prescrizione di due anni anche ai rapporti tra distributore e venditore, oltre che ai rapporti con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera, non opera con riguardo al settore idrico, dove distributore e venditore coincidono, essendo verticalmente integrati.

Si ricorda, in proposito, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in occasione dell'audizione svolta presso la X Commissione della Camera dei deputati in data 12 settembre 2017, aveva appunto segnalato l'opportunità di introdurre un termine breve di prescrizione (ipoteticamente biennale) per l'emissione delle fatture relative ai consumi di energia e acqua effettuati in un determinato arco temporale, ritenendo che tale termine di prescrizione breve dovesse essere applicabile sia alla fatturazione del consumatore da parte del venditore, sia alla fatturazione del venditore da parte del distributore.

L’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI, ora ARERA, ai sensi della presente legge), entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, definisce le misure necessarie all’implementazione delle previsioni di cui sopra, in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie per l’attuazione di quanto previsto dalle norme sopra descritte.

Si ricorda che l’art. 1, comma 528, della presente legge ha ridenominato l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico "Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente - ARERA", attribuendo alla stessa una serie di funzioni di regolazione e controllo con la finalità di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti e garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria.

Il comma 4 prevede, altresì, nei sopra citati contratti di fornitura (contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico), il diritto dell'utente che abbia inoltrato un reclamo inerente al conguaglio, nelle forme previste dalla medesima ARERA, alla sospensione del pagamento, finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Tale sospensione opera in caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni e qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato. È previsto altresì l'obbligo del venditore di comunicare all'utente l’avvio del procedimento e di informarlo dei conseguenti diritti. È inoltre garantito il diritto dell'utente, in ogni caso, all'esito della verifica della legittimità della condotta dell'operatore, di ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.

Il comma 5 specifica che le disposizioni contenute nel comma 4 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo sia ascrivibile a responsabilità accertata dell'utente.

Ai sensi del comma 6, l'ARERA, con propria deliberazione, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, definisce misure a tutela dei consumatori, determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi. Alla medesima Autorità il comma 7 demanda la facoltà di definire, con propria deliberazione, misure finalizzate a incentivare l'autolettura, senza oneri a carico dell'utente.

Il comma 8 prevede che, entro il termine del 1° luglio 2019, il Sistema informatico integrato (SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas dovrà permettere ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. All'ARERA è demandata l'adozione di disposizioni per l'attuazione di tale norma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Si ricorda che il Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas (SII) è stato istituito, presso Acquirente unico S.p.A., dall'articolo 1-bis del D.L. n. 105/2010, n. 105 (L. n. 129/2010) – recante misure urgenti in materia di energia – al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale.

Il comma 9 contiene una specifica disposizione secondo la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.

Con riguardo all’ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dalle norme in esame, esso è limitato alle fatture la cui scadenza:

 

Si ricorda che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito di un'istruttoria avviata per accertare eventuali violazioni del Codice del Consumo da parte degli operatori (quali la fatturazione basata sui consumi presunti; mancata la effettuazione delle letture periodiche dei contatori; la mancata considerazione delle autoletture; la fatturazione a conguaglio di importi significativi, anche a seguito di conguagli pluriennali; la mancata registrazione dei pagamenti effettuati, con conseguente messa in mora dei clienti fino talvolta al distacco; il mancato rimborso dei crediti maturati dai consumatori) con i provvedimenti PS 9354, PS 9541, PS 9542 e PS 9883 dell'11 maggio 2016, ha concluso quattro procedimenti - avviati a luglio 2015 sulla base di numerose segnalazioni di singoli consumatori e diverse associazioni di consumatori – nei confronti di dei principali operatori nella vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale (Acea, Edison, Eni, Enel Energia ed Enel Servizio Elettrico). I provvedimenti riguardano i meccanismi di fatturazione, le richieste di pagamento per bollette non corrispondenti a consumi effettivi, nonché gli ostacoli frapposti alla restituzione dei rimborsi. L'AGCM, con i menzionati atti, ha accertato che le cinque società avevano posto in essere nel 2015 una pratica commerciale "aggressiva" per i seguenti motivi: gestione inadeguata delle istanze e delle comunicazioni di clienti finali che lamentavano la fatturazione di consumi di elettricità o di gas naturale divergenti da quelli effettivi. Nel caso di conguagli di elevato importo, le imprese non avevano adottato misure per attenuare l'impatto della bolletta, senza informare adeguatamente gli utenti sulla possibilità di rateizzare né sui termini di pagamento più lunghi. Secondo l'Antitrust, tali comportamenti hanno violato il diritto del cliente a ricevere un'adeguata ed effettiva assistenza e verifica dei propri consumi, prima di procedere al pagamento delle fatture contestate e, pertanto, i comportamenti accertati costituiscono pratiche commerciali aggressive ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonei a creare ostacoli onerosi e sproporzionati di carattere non contrattuale all'esercizio di diritti contrattuali del consumatore. Nel corso del procedimento, l'AEEGSI, ora ARERA, aveva reso, nell'ambito della collaborazione prevista dal Protocollo di intesa tra le due Autorità, un articolato parere, unico in virtù delle analogie tra le condotte contestate ai quattro gruppi societari, che fa particolare riferimento all'avvio o prosecuzione delle procedure di riscossione, alla messa in mora e sospensione in caso di istanze pervenute dai clienti, alla fatturazione di importi definiti erronei, anomali e/o non correttamente stimati, e alle richieste di pagamento di importi di notevole entità a seguito di conguaglio o in caso di prolungato ritardo nell'emissione delle fatture.

Si ricorda, inoltre, che l'Assemblea della Camera, nella seduta del 6 ottobre 2015, aveva approvato le mozioni Baldelli ed altri n. 1-00967, Ricciatti ed altri n. 1-00984, Ruocco ed altri n. 1-00985, Allasia ed altri n. 1-00986, Vargiu ed altri n. 1-00995 e Benamati ed altri n. 1-00996, concernenti iniziative per la tutela dei diritti dei consumatori nei confronti degli operatori del mercato dell'energia elettrica e del gas, che impegnavano il Governo, tra l’altro: a intervenire varando una moratoria sulle c.d. «maxibollette» e rafforzando il principio che collega la fatturazione al consumo effettivo, almeno con cadenza annuale, assicurando, attraverso idonee iniziative normative, le modalità di rimborso agli utenti degli importi già versati, qualora le fatturazioni, a seguito di accertamenti, risultassero illegittime e non rispondenti ai consumi reali di energia elettrica e del gas; ad assumere iniziative per la rapida diffusione di parametri finalizzati all'individuazione delle anomalie negli importi delle fatture e le modalità e procedure per la corretta gestione delle stesse, al fine di aumentare il grado di trasparenza dei mercati coinvolti e rafforzare i meccanismi a tutela dei consumatori; ad assumere iniziative per sospendere ogni attività esecutiva di pretesa di pagamento di bolletta elettrica e gas esosa nei confronti degli utenti fino a quando le autorità competenti non abbiano completato le verifiche per accertare che la condotta degli operatori non abbia violato le norme del codice del consumo e non sia illegittima; ad adottare specifiche iniziative per la sospensione dei pagamenti delle bollette energetiche con importi spropositati e non rispondenti ai consumi reali di energia elettrica e del gas, fino al completamento delle verifiche avviate dalle autorità competenti sulle condotte adottate dalle società fornitrici in merito alle violazioni del codice del consumo; a intervenire per stabilire che, in caso di condotta illegittima da parte dei gestori dei servizi, i consumatori coinvolti non fossero obbligati al pagamento dei conguagli considerati errati o delle fatture basate su consumi stimati per le quali il cliente avesse già comunicato i dati con l'autolettura o questi fossero stati letti a distanza, e che gli stessi ricevessero tempestivamente il rimborso delle somme eventualmente già versate, ma non dovute.

Successivamente, anche a seguito dell'approvazione delle citate mozioni, è stato istituito presso il MISE un tavolo tecnico, finalizzato ad affrontare e risolvere la questione delle maxibollette di energia elettrica e gas derivanti da conguagli, presieduto da un rappresentante del MISE e composto da rappresentanti dell'Autorità Antitrust e dell'AEEGSI, di Igas, Assogas, Anigas, Assoelettrica, Utilitalia, Aiget, Energia concorrente, Unione nazionale consumatori, Codici, Cittadinanzattiva, Confapi, Confagricoltura, Confcooperative, Cia e Rete Imprese Italia e da una delegazione del Consiglio nazionale consumatori e utenti. Il 23 marzo 2016, a conclusione dei lavori del Tavolo, il MiSE ha proposto l'adozione di un protocollo di autoregolamentazione che impegni le imprese ad accettare e stimolare le autoletture, a facilitarne l'acquisizione e fornire al consumatore informazione pronta ed esaustiva sulle bollette basate su consumi presunti. Il Mise ha inoltre invitato l'AEEGSI ad adottare opportuni provvedimenti per disciplinare le modalità attraverso cui tali informazioni devono essere fornite, ad adeguare le sanzioni ai distributori per la lettura o comunicazione tardiva dei dati di misura, a introdurre o rafforzare gli strumenti per responsabilizzare i distributori (tra cui gli indennizzi automatici a venditori e clienti finali in caso di lettura tardiva), e a migliorare ulteriormente la qualità dei dati di misura.

L'AEEGSI, con Deliberazione 463/2016/R/COM del 4 agosto 2016, ha dato atto dei lavori del Tavolo tecnico, che ha individuato alcune linee di intervento, e nello specifico: interventi di autoregolazione, relativamente ai quali le associazioni degli operatori si sono rese disponibili a sottoscrivere un protocollo di autoregolazione con impegni volti a promuovere l'autolettura; interventi di regolazione, finalizzati ad adottare provvedimenti per migliorare ulteriormente la qualità dei dati di misura, per responsabilizzare i diversi soggetti; introduzione di obblighi di rateizzazione a fronte di casistiche di maxi-bollette (come individuate dalla stessa Autorità) e misure per corresponsabilizzare le imprese di distribuzione.

All'esito dei lavori, il Tavolo ha quindi individuato una serie di proposte tra le quali: l'adozione di un protocollo di autoregolamentazione che impegni le imprese ad accettare e stimolare le autoletture, a facilitarne l'acquisizione e a fornire al consumatore informazioni pronte ed esaustive sulle bollette basate sui consumi presunti; l'emanazione, da parte dell'Autorità dell'energia, di provvedimenti sulle modalità di fornitura delle informazioni, sull'adeguamento delle sanzioni ai distributori per lettura o comunicazioni tardive delle misurazioni, sugli strumenti per responsabilizzare i distributori (ad es. indennizzi automatici) e sul miglioramento della qualità dei dati di misura; l'adozione di normative più stringenti sugli obblighi di fatturazione sulla base di dati reali di consumo

Si rammenta al riguardo che la L. n. 124/2017, Legge annuale per il mercato e la concorrenza, all’art. 1, commi 78-79, ha disposto che nei casi di fatture di rilevante importo, individuati secondo condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, derivanti da ritardi, interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adottasse le misure necessarie affinché, in capo ai fornitori di energia elettrica e gas, sussista in tali casi un obbligo di rateizzazione. Tale obbligo:

a) è accompagnato dal diritto a poter esigere nei confronti del cliente finale l’importo aggiuntivo corrispondente alla maggiorazione per i soli interessi legali;

b) non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente finale.


Articolo 1, comma 11
(Tecnologia vehicle to grid)

 

 


11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, sono individuati criteri e modalità volti a favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle to grid, anche prevedendo la definizione delle regole per la partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia.


 

 

Il comma 11 reca disposizioni volte a favorire la diffusione della tecnologia vehicle to grid.

 

In particolare, le disposizioni demandano ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sentita l’AEEGSI, l’individuazione dei criteri e delle modalità volti a favorire la diffusione della tecnologia vehicle to grid, anche prevedendo la definizione delle regole di partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell’energia.

 


Articolo 1, commi 12-15
(Detrazione per sistemazione a verde)

 

 


12. Per l'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.


 

 

I commi da 12 a 15 dell’articolo 1 introducono, limitatamente all’anno 2018, una detrazione del 36 per cento dall’IRPEF delle spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) per interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni. Si usufruisce della detrazione anche per le spese relative alla realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e di giardini pensili.

 

In particolare il comma 12 prevede che la detrazione spetti ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati i suddetti interventi. Il limite massimo di spesa di 5.000 euro si riferisce alla singola unità immobiliare.

Si evidenzia che, a differenza del c.d. bonus mobili, tale agevolazione non è legata ad una ristrutturazione edilizia in corso.

Il comma 13 prevede che la detrazione spetta anche per gli interventi sulle parti comuni esterne dei condomìni (articoli 1117 e 1117-bis c.c.). In tal caso l’importo massimo complessivo agevolabile corrisponde a 5.000 euro per unità immobiliare. La detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il comma 14 include tra le spese detraibili quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi indicati nei commi 12 e 13.

Il comma 15 subordina la fruibilità delle detrazioni alla condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Sono infine richiamate alcune disposizioni della disciplina del bonus sulle ristrutturazioni edilizie previste dall’articolo 16-bis del TUIR. In particolare si richiama la norma che prevede che se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento (comma 5). La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 2004) ridotte nella misura del 50 per cento (comma 6). In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (comma 8).

 


Articolo 1, comma 16
(Cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato)

 

 


16. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: « Per il quadriennio 2014-2017, » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2014 al 2019, ».


 

 

Il comma 16 proroga di ulteriori due anni (2018 e 2019) la "cedolare secca" al 10% per i contratti a canone concordato.

 

Il comma 16 modifica il comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 al fine di prorogare per ulteriori due anni di imposta (2018 e 2019) l’aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi di locazione ridotta al 10% (in luogo del 15%) cd. “cedolare secca” per i contratti:

§  a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani (e nei comuni confinanti), negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica);

§  relativi agli immobili locati nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II, del cod. civ. (in materia di persone giuridiche), purché sublocate a studenti universitari se dati a disposizione dei Comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione;

§  di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.

La riduzione vigente era infatti riconosciuta in via transitoria per il periodo 2014-2017, dal 2018 l'aliquota dell’imposta sostitutiva sarebbe tornata al 15%.

 

Riguardo alla disciplina della cosiddetta “cedolare secca sugli affitti”, istituita dall’articolo 3 del D.Lgs. 23/2011, si ricorda che essa prevede una specifica modalità di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione di immobili adibiti ad uso abitativo: a partire dal 2011 si consente ai proprietari dei predetti immobili, in luogo dell’ordinaria tassazione Irpef sui redditi derivanti dalla locazione, di optare per un regime sostitutivo (che assorbe anche le imposte di registro e bollo sui contratti). Il locatore che opta per la cedolare secca non può richiedere aggiornamenti del canone.

Si ricorda infine che, prima dell’introduzione della “cedolare secca”, già l’art. 8 della L. 431/1998 aveva introdotto agevolazioni fiscali per i proprietari di alloggi dati in locazione a canone concordato ubicati nei comuni ad alta densità abitativa (di cui all'art. 1 del D.L. 551/1988).

Erano, inoltre, previste severe sanzioni in caso di omessa od irregolare registrazione: la conversione automatica del contratto a quattro anni rinnovabili e l’applicazione di un canone ridotto (triplo della rendita catastale più adeguamento Istat). Tuttavia la Corte Costituzionale con la sentenza n. 50 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tali norme (articolo 3, commi 8 e 9, del D.L. 23/2011) per eccesso di delega.


Articolo 1, commi 17 e 18
(Credito d’imposta per la riqualificazione degli stabilimenti termali)

 

 


17. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali».

18. I soggetti di cui al comma 17 accedono al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo le modalità previste dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10.


 

 

I commi 17 e 18 dell’articolo 1 estendono il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere anche alle strutture che prestano cure termali.

 

In particolare le norme estendono il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere anche alle strutture che prestano cure termali, per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. A tal fine è modificato l’articolo 1, comma 4, della legge n. 232 del 2016 (comma 17).

Le aziende che erogano cure termali accedono al credito d’imposta disciplinato dall’articolo 10 del D.L. n. 83 del 2014 (nella misura del 65 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro per interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche e acquisto di mobili e componenti di arredo) secondo le modalità previste dal D.M. 7 maggio 2015 adottato in attuazione del citato articolo 10, comma 4 (comma 18).

 

Si ricorda che l’articolo 10 del decreto-legge 83 del 2014 ha introdotto, per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016, un credito d'imposta in favore delle imprese alberghiere (purché esistenti al 1° gennaio 2012) nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro per:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;

- gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;

- gli interventi di efficientamento energetico;

- l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati agli immobili oggetto degli interventi.

Con la legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 4-7, della legge n. 232 del 2016) il predetto credito d'imposta:

- è stato esteso agli anni 2017 e 2018;

- è stato ampliato dal 30 al 65 per cento delle spese sostenute, a patto che gli interventi da realizzarsi abbiano anche le finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili;

- è stato esteso anche alle strutture che svolgono attività agrituristica.

Il credito d'imposta così disciplinato è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020. Per quanto non diversamente previsto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 10 del citato D.L. 83/2014, ed è inoltre previsto che si provveda all'aggiornamento del decreto attuativo della misura in oggetto (D.M. 07 maggio 2015).

Da ultimo, l'articolo 12-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 (modificando l’articolo 4, comma 7, del D.L. 83 del 2014) ha stabilito che il credito d'imposta in oggetto è riconosciuto anche per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, eliminando la necessità di un legame di strumentalità diretta di tali beni rispetto agli immobili destinatari di interventi di adeguamento e ponendo la condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.

 

 


Articolo 1, comma 19
(Iva su interventi di recupero del patrimonio edilizio)

 

 


19. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.


 

 

Il comma 19 fornisce una interpretazione autentica della norma che disciplina l’aliquota Iva agevolata al 10 per cento per i beni significativi nell’ambito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria: si dispone che la determinazione del valore dei ‘beni significativi’ sia effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo.

 

Il comma 19 fornisce una interpretazione autentica (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello Statuto del contribuente, legge n. 212 del 2000) dell’articolo 7, comma 1, lett. b), della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000) e del D.M. 29 dicembre 1999. Tali norme prevedono che sono soggette all’aliquota IVA del 10 per cento le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Si tratta degli interventi di: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457).

Per quanto riguarda i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, le cessioni di beni sono assoggettate all’aliquota Iva ridotta se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

Infatti, l’articolo 7, comma 1, lett. b) della legge n. 488 del 1999 demanda ad un D.M. l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle suddette prestazioni, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni. In sostanza, tale limite di valore si ricava sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.

Il D.M. 29 dicembre 1999 ha individuato i beni significativi:

§  ascensori e montacarichi,

§  infissi esterni e interni,

§  caldaie,

§  video citofoni,

§  apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria,

§  sanitari e rubinetteria da bagni,

§  impianti di sicurezza.

 

Su questi beni significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10 per cento si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

L’Agenzia delle entrate, nella Guida sulle agevolazioni fiscali nelle ristrutturazioni edilizie, fornisce il seguente esempio di funzionamento del meccanismo. Costo totale dell’intervento 10.000 euro: 4.000 euro è il costo per la prestazione lavorativa; 6.000 euro è il costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari). L’Iva al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi: 10.000 - 6.000 = 4.000. Sul valore residuo degli stessi beni (pari a 2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.

Si ricorda che per quanto riguarda, invece, i lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, si applica l’aliquota Iva del 10 per cento alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). Sono escluse, invece, le materie prime e semilavorate (n. 127-terdecies, della tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633 del 1972). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

 

Con la norma in commento si prevede che la determinazione del valore dei ‘beni significativi’ deve essere effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale come individuato nel decreto ministeriale. Il valore dei predetti beni, risultante dal contratto, deve tener conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi, materie prime e manodopera, che comunque non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni.

Non è chiaro quale sia l’elemento il cui valore non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni.

In sostanza la disposizione riprende una parte della Circolare n. 12/E del 2016 con la quale l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le parti staccate che non sono connotate da un’autonomia funzionale rispetto al bene significativo rientrano nel calcolo dei limiti di valore previsti per i beni significativi.

Il chiarimento dell’Agenzia risponde alla domanda se le componenti e le parti staccate dall’infisso, come ad esempio le tapparelle e i materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio, possano essere considerati come non facenti parte dell’infisso e – ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 10 per cento – possano essere trattati al pari della prestazione di servizio.

L’Agenzia ritiene che, ove nel quadro dell’intervento di installazione degli infissi siano forniti anche componenti e parti staccate degli stessi, sia necessario verificare se tali parti siano connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale. In presenza di detta autonomia il componente, o la parte staccata, non deve essere ricompresa nel valore dell’infisso, ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile. Se il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità dell’infisso, invece, deve ritenersi costituisca parte integrante dell’infisso stesso. In tale ipotesi, il valore del componente o della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione.

La norma in esame prevede inoltre che la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo (individuati dal D.M. 29 dicembre 1999).

Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della legge. Non si fa luogo al rimborso dell’Iva applicata sulle operazioni effettuate.

 


Articolo 1, commi 20-22
(Misure per il contenimento dei canoni delle locazioni abitative
e di sostegno e incentivo all’affitto)

 

 


20. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

21. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, all'incremento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

22. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse tra i due Fondi in relazione alle annualità pregresse.


 

 

I commi da 20 a 22 assegnano risorse al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

 

In particolare, il comma 20 destina risorse pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 al predetto Fondo.

Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 11 della legge n. 431/1998, è destinato alla concessione di contributi integrativi a favore dei conduttori appartenenti alle fasce di reddito più basse per il pagamento dei canoni di locazione. L’art. 6, comma 4, del D.L. 102/2013, ha destinato al Fondo 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, che sono stati incrementati a 100 milioni dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 47/2014.

 

Il comma 21 prevede, inoltre, che al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione possano essere destinate ulteriori risorse, da parte delle regioni, a valere sulle somme non spese del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

La norma precisa che tale incremento del Fondo è consentito in attuazione di quanto prevede l’art. 11, comma 6, della legge n. 431/1998, che consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di concorrere al finanziamento degli interventi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci e definire, sentiti i comuni, la finalità di utilizzo del Fondo ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli.

Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli è stato istituito dall’articolo 6, comma 5, del D.L. 102/2013 con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. L’articolo 1, comma 2, del D.L. 47/2014 ha incrementato di 225,92 milioni di euro le risorse del Fondo (15,73 milioni di euro per l'anno 2014, 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, 59,73 milioni di euro per l'anno 2016, 36,03 milioni di euro per l'anno 2017, 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2020).

 

Il comma 22 demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture, che deve essere adottato entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, la definizione delle modalità di trasferimento delle risorse tra i due fondi in relazione alle annualità pregresse.


Articolo 1, commi 23 e 24
(Detrazione canone alloggi universitari)

 

 


23. All'articolo 15, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera i-sexies), primo periodo, le parole: « , o 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate » sono sostituite dalle seguenti:

« e comunque in una provincia diversa» e il secondo periodo è soppresso; b) dopo la lettera i-sexies) è inserita la seguente: « i-sexies.01) limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate ».

24. All'articolo 20 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 8-bis è abrogato.


 

 

I commi 23 e 24 intervengono sulla disciplina della detrazione dei canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti “fuori sede”, prevedendo che per il 2017 e il 2018 il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. A regime l’agevolazione è riconosciuta per le università ubicate in un comune distante almeno 100 chilometri e, comunque, situate in una provincia diversa da quella di residenza

 

In particolare, il comma 23, alla lettera a) ripristina la formulazione dell’articolo 15, comma 1, lettera i?sexies) del TUIR antecedente alle modifiche apportate alla norma con l’articolo 20, comma 8?bis del citato decreto-legge n. 148 del 2017.

I commi 8?bis-8?quater dell’articolo 20 hanno esteso la detrazione d'imposta per canoni di locazione, prevista per gli studenti universitari fuori sede, anche all'ipotesi in cui l'università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 50 km e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate, sopprimendo, in ogni caso, la previsione che il comune di ubicazione dell’università sia situato in una provincia diversa da quella di residenza dello studente. A seguito delle novità introdotte, l’agevolazione è stata limitata ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

Tuttavia, la formulazione letterale della predetta novella non consentiva di chiarire, in modo inequivoco, se tale l’applicazione temporanea si riferisse all’intera disciplina della detrazione per studenti “fuori sede”, ovvero alla sola estensione operata dal D.L. 148 del 2017.

 

Di conseguenza, con le modifiche in esame viene chiarito che la detrazione spetta, in via strutturale, agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e, comunque, in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.

La lettera b) del comma 23 aggiunge all’articolo 15, comma 1 TUIR la lettera i?sexies.01), con la quale si ripropongono le modifiche apportate dal citato decreto-legge n. 148 del 2017, precisandone l’ambito applicativo. In particolare, si chiarisce che, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza necessario per fruire della predetta agevolazione si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

In tal modo si precisa la temporaneità dell’estensione dell’agevolazione per le zone montane e disagiate; la detrazione per canoni di locazione di alloggi universitari rimane una misura strutturale.

Di conseguenza, il comma 24 abroga l'articolo 20, comma 8?bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.


Articolo 1, comma 25
(Atti societari stipulati con atto pubblico informatico)

 

 


25. All'articolo 36, comma 1-ter, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « sottoscritti con firma digitale » sono sostituite dalle seguenti: « stipulati con atto pubblico informatico »;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e fatti salvi i requisiti formali per l'iscrizione nel registro delle imprese come prescritti dagli articoli 2436, primo comma, e 2556, secondo comma, del codice civile ».


 

 

Il comma 25 consente di stipulare alcune tipologie di atti di impresa e di società con atto pubblico informatico.

 

In particolare, sono modificate le norme (articolo 36, comma 1?ter del D.L. n. 112 del 2008, introdotto dal D.L. n. 148 del 2017) che hanno introdotto la possibilità di utilizzare la firma digitale per sottoscrivere alcune tipologie di atti di impresa e di società.

Per effetto delle modifiche in esame, in luogo di poterli sottoscrivere con firma digitale, si consente di stipulare i medesimi atti con atto pubblico informatico.

 

L’atto pubblico redatto dal notaio può, in base al D.Lgs.. n. 110 del 2010, essere formato anche in modo totalmente informatico. Nell'atto pubblico informatico le parti, invece di firmare un documento cartaceo firmano, con la propria firma digitale, il documento informatico contenente l’atto stesso e i suoi eventuali allegati, seguiti dall’apposizione della firma digitale del notaio (che contiene firma e sigillo del notaio). L'atto pubblico informatico viene conservato in modo informatico attraverso un apposito sistema di conservazione tenuto a cura del Consiglio Nazionale del Notariato. Questa modalità è oggi obbligatoria esclusivamente per la stipula dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture con la Pubblica Amministrazione, ma può essere utilizzata anche per altri contratti.

 

Si tratta in particolare:

-         degli atti di natura fiscale delle imprese familiari (art. 230?bis del codice civile);

-         degli atti di trasformazione delle società (art. 2498 del codice civile);

-         degli atti di scissione delle società (art. 2506 del codice civile);

-         dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 del codice civile).

 

Le modifiche in commento fanno salvi i requisiti formali per l’iscrizione di tali atti nel registro delle imprese, come prescritti dal codice civile.

 

 


Articolo 1, commi 26 e 27
(Fondo abolizione abusivismo edilizio)

 

 


26. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo. I contributi sono erogati sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.

27. Al fine dell'attuazione del comma 26 è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici giudiziari competenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati nella banca di dati nazionale si applica una sanzione pecuniaria fino a euro 1.000 a carico del dirigente o del funzionario inadempiente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di funzionamento, di accesso e di gestione della banca di dati.


 

 

I commi 26 e 27, introdotti nel corso dell'esame parlamentare alla Camera, istituiscono: un Fondo, presso lo stato di previsione del MIT, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive; una banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, presso il medesimo Ministero.

 

I commi istituiscono un Fondo, presso lo stato di previsione del MIT, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive.

La norma prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la definizione dei criteri per l'utilizzazione e la ripartizione del fondo.

L'erogazione del contributo avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.

Si ricorda che l’art. 1, commi 460 e 461 della legge di bilancio 2017 (L. 232/16) destina, a partire dal 1° gennaio 2018, esclusivamente e senza vincoli temporali, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia, a interventi riguardanti tra l’altro la demolizione di costruzioni abusive.

 

Con il comma 27 è volto poi all’istituzione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, presso il MIT, di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali, nonché gli uffici giudiziari competenti, al fine dell'attuazione delle misure di cui al comma precedente, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

La norma prevede, altresì, che gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio, sono tenuti alla condivisione e alla trasmissione delle informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi.

È prevista inoltre l’applicazione di una sanzione pecuniaria sino a 1.000 euro, a carico del dirigente o del funzionario inadempiente, in caso di tardivo inserimento dei dati all'interno della banca dati nazionale.

Si prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione delle modalità di funzionamento, di accesso e gestione della banca dati.

 

Si ricorda che la proposta A.C. 1994-B, recante disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, reca alcune norme analoghe a quelle previste dalla norma in esame. Nello specifico, la proposta di legge, composta da quattro articoli, conferma l'attuale sistema a doppio binario che, per la fase dell'esecuzione delle demolizioni, vede la competenza: dell'autorità giudiziaria, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio, ove la demolizione non sia stata ancora eseguita; delle autorità amministrative (Comuni, Regioni e Prefetture), che procedono con le forme del procedimento amministrativo.

 


Articolo 1, comma 28
(Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico)

 

 


28. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15:

1) al comma 1, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente:

« i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro »;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: « e i-sexies) » sono sostituite dalle seguenti: « , i-sexies) e i-decies) » e le parole: « per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito » sono sostituite dalle seguenti: « per gli oneri di cui alle lettere f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti»;

b) all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12; ».


 

 

Il comma 28 reintroduce la detraibilità al 19%, prevista in passato per i soli anni 2008 e 2009, delle spese, fino a un massimo di 250 euro, sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Si introducono invece, per la prima volta, le agevolazioni fiscali per i "buoni TPL": le somme rimborsate o sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro.

 

Il comma 28 lettera a) punto 1) introduce la nuova lettera i-decies) al comma 1 dell'articolo 15, in materia di detrazioni per oneri, del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) per prevedere una nuova fattispecie di detraibilità dall'imposta lorda relativa alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 250 euro annui.

 

L'articolo 1, comma 309 della legge n. 244 del 27 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) aveva introdotto per le spese sostenute, entro il 31 dicembre 2008 (termine prorogato al 31/12/2009, dal comma 7 dell'art. 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203), per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro.

 

Come già precisato in passato dall'Agenzia dell'entrate (Agenzia delle entrate, (2008). "Nuove agevolazioni fiscali per la famiglia") per “abbonamento” si intende il titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato.

 

Il comma 28 lettera a) punto 2) stabilisce che la detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari a carico, a tal fine nel comma 2 dell'articolo 15 le parole "e i-sexies" sono sostituite dalle seguenti: ", i-sexies e i-decies". La disposizione prevede inoltre che il limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico, a tal fine le parole "per gli oneri di cui alla lettera f) (del citato articolo 15 [NdA] il limite complessivo ivi stabilito" sono sostituite dalle seguenti: "per gli oneri di cui alle lettere f) e i-decies) i limiti complessivi ivi stabiliti".

 

Il comma 28 lettera b) introduce, per la prima volta, agevolazioni fiscali per i "buoni TPL", stabilendo che le somme rimborsate dal datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da quest'ultimo per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente, analogamente a quanto già oggi avviene per i "buoni pasto".

A tal fine all'articolo 51 in materia di "Determinazione del reddito di lavoro dipendente", comma 2 (somme che non concorrono a formare reddito imponibile), dopo la lettera d) viene inserita una nuova lettera d-bis) prevedendo che non concorrono a formare il reddito le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari.

 

 


Articolo 1, commi 29-36
(Proroga super e iper ammortamento)

 

 


29. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

30. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

31. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 30, le disposizioni dell'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel periodo di cui al comma 30.

32. All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:
« sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field)».

33. Ai fini della fruizione dei benefìci di cui ai commi 30 e 31, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

34. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

35. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 30 e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

36. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo di cui al comma 35 sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 35, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.


 

 

I commi da 29 a 36 prorogano per l’anno 2018 le cd. misure di superammortamento e di iperammortamento, che consentono alle imprese ed ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati. In particolare:

§  il comma 29 proroga al 2018, in misura diversa e con alcune eccezioni rispetto agli anni precedenti, il cd. superammortamento, e cioè l’agevolazione fiscale relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, introdotta dalla legge di stabilità 2016 e già prorogata dalla legge di bilancio 2017. Per il 2018 l’aumento del costo di acquisizione è pari al 30 per cento e sono esclusi dalla misura gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto;

§  il comma 30 proroga al 2018 il cd. iperammortamento, disposto dalla legge di bilancio 2017, che consente di maggiorare del 150 per cento il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0;

§  il comma 31proroga al 2018 la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, che si applica ai soggetti che usufruiscono dell’iperammortamento 2018;

§  il comma 32 modifica l’elenco dei beni materiali strumentali cui si applica l’iperammortamento, includendovi alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici software e servizi digitali.

Il comma 33, riprendendo le norme già operative negli anni precedenti, stabilisce gli obblighi documentali a carico dei beneficiari delle predette agevolazioni. Il comma 34 conferma le esclusioni dalla disciplina di favore, già disposte negli anni precedenti. I commi 35 e 36 consentono, a specifiche condizioni, che le misure agevolative si applichino anche qualora le imprese pongano in essere investimenti sostitutivi, nel periodo di fruizione della maggiorazione degli ammortamenti.

 

In dettaglio, il comma 29 proroga, in misura diversa e con alcune eccezioni, il cd. superammortamento, e cioè l’agevolazione fiscale relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi introdotta dalla legge di stabilità 2016 e già prorogata dalla legge di bilancio 2017 (in termini parzialmente coincidenti).

 

La legge di stabilità per il 2016 (art. 1, commi 91-97 della legge n. 208 del 2015) ha introdotto un innalzamento del 40 per cento delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali, a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa. Tale agevolazione, disposta in origine per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, è stata prorogata dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 8 della legge n. 232 del 2016) con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal venditore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento. Con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumentale all'attività di impresa (in pratica sono esclusi gli autoveicoli a deduzione limitata). L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con le circolari  26/E del 26 maggio 2016 e 4/E del 30 marzo 2017.

 

Più precisamente il comma in esame, ai fini delle imposte sui redditi, per i titolari di redditi d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, ovvero fino al 30 giugno 2019 - a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2018, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - prevede l’aumento del 30 per cento del costo di acquisizione dei predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

La misura è dunque prorogata, ma nella misura del 30 per cento in luogo del 40 per cento disposto dalla disciplina previgente.

Si chiarisce inoltre che sono esclusi da tale previsione gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all’art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR).

La legge di bilancio 2017, con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, riconosceva il beneficio del super ammortamento a condizione che detti beni rivestissero un utilizzo strumentale all'attività di impresa; erano dunque esclusi dall’agevolazione gli autoveicoli a deduzione limitata, di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis) del TUIR (rispettivamente, veicoli deducibili al 20 per cento in quanto non usati per l’esercizio dell’impresa, e veicoli deducibili al 70 per cento in quanto concessi in uso promiscuo ai dipendenti ).

Con una disposizione di coordinamento, la norma esclude dall’agevolazione gli investimenti che si avvalgono della proroga del citato articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il comma 30 proroga inoltre il cd. iperammortamento, disposto dalla legge di bilancio 2017. Esso consente di maggiorare, nella misura del 150 per cento, il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0.

 

Com’è noto, l'espressione Industria 4.0 indica un processo generato da trasformazioni tecnologiche nella progettazione, nella produzione e nella distribuzione di sistemi e prodotti manifatturieri e finalizzato alla produzione industriale automatizzata e interconnessa.

L’articolo 1, comma 9 della legge di bilancio 2017 ha introdotto il beneficio dell’iperammortamento per gli investimenti, effettuati fino al 31 dicembre 2017 (ovvero entro il 30 settembre 2018 a specifiche condizioni), in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0 (inclusi nell'allegato A della legge di bilancio). Come anticipato, esso consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento, consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250 per cento del costo di acquisto.

 

Viene dunque prorogata la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0, ricompresi nell’Allegato A annesso alla legge di bilancio 2017.

Tale agevolazione viene riconosciuta anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione 2018, l’iperammortamento 2017 si applica anche agli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2018, ovvero fino al 31 dicembre 2019 a specifiche condizioni: e cioè che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

 

Il comma 31 proroga la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla citata legge n. 232 del 2016), che si applica ai soggetti che usufruiscono dell’iperammortamento 2018 (di cui al comma precedente), con riferimento gli investimenti effettuati nel medesimo periodo previsto dal comma 2, ovvero fino al 31 dicembre 2018 e, a certe condizioni, al 31 dicembre 2019.

Tale maggiorazione è stata introdotta in origine dall’articolo 1, comma 10 della legge di bilancio 2017.

Il richiamato comma 10 ha concesso ai soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento e che investono, nel periodo di riferimento, in beni immateriali strumentali (inclusi nell'allegato B della legge, ossia software funzionali a favorire una transizione verso i sopra citati processi tecnologici) la possibilità di procedere a un ammortamento di tali beni con una maggiorazione del 40 per cento.

 

Dunque, per quanto riguarda l’estensione del periodo di agevolazione al 31 dicembre 2019, anche per i beni immateriali devono essere soddisfatte, entro il 31 dicembre 2018, le condizioni sopra indicate: accettazione dell’ordine da parte del venditore e pagamento di acconti pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

 

Il comma 32 modifica l’elenco dei beni materiali strumentali cui si applica l’iperammortamento, includendovi alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici software e servizi digitali.

Si tratta in particolare:

-         dei sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;

Per drop shipping si intende un modello di vendita grazie al quale il venditore vende un prodotto ad un utente finale, senza possederlo materialmente nel proprio magazzino. Il venditore, effettuata la vendita, trasmette l'ordine al fornitore, il quale spedirà il prodotto direttamente all'utente finale. In questo modo, il venditore si preoccupa esclusivamente della pubblicizzazione dei prodotti, senza le relative incombenze legate ai processi di imballaggio e spedizione che invece sono a cura del fornitore.

-         di software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;

-         di software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

 

Il comma 33, nel confermare la documentazione già richiesta dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 11, della legge 16 dicembre 2016, n. 232) dispone che, ai fini dell’applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A) e B) alla legge di bilancio, l’impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene: (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o all’allegato B, e (ii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La dichiarazione del legale rappresentante, l’eventuale perizia e l’attestato di conformità devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

 

Il comma 34 conferma i casi di esclusione dalle predette agevolazioni già previsti dall’articolo 1, commi 93 e 97 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

In particolare, sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi), nonché i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all'allegato 3 annesso alla predetta legge di stabilità 2016; inoltre, le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

L'allegato 3 citato riguarda a titolo di esempio le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento.

 

Al riguardo si rammenta che l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 ha disciplinato l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefìci, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore. Tale disposizione era stata già inizialmente introdotta dal decreto-legge n. 193 del 2016.

 

Le disposizioni previste dai commi 35 e 36 intendono evitare che il beneficio dell’iperammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa possa aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto: la norma contempla l’ipotesi che si il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso, (ad esempio, per la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti, pur sempre nella prospettiva di accrescere il livello di competitività tecnologica perseguito e raggiunto secondo il modello Industria 4.0, come chiarito dalla Relazione illustrativa).

In tali casi si prevede che il beneficio non venga meno per le residue quote, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d’imposta del realizzo l’impresa:

§  sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato a alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;

§  attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione, secondo le regole previste dal citato articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Di conseguenza, la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).

Il comma 36 contempla anche l’ipotesi in cui l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario; in tal caso, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, si prevede che il beneficio calcolato in origine debba essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

 

 


Articolo1, comma 37
(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018)

 

 


37. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 » e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote»;

b) al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ».


 

 

Il comma 37 proroga al 2018 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti.  Si consente ai comuni di confermare, sempre per l’anno 2018, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2017 con delibera del consiglio comunale.

Sono esclusi dalla sospensione, per il solo anno 2018, i comuni istituiti a seguito di fusione, allo scopo di consentire l’armonizzazione delle diverse aliquote.

 

Il comma 37 proroga al 2018 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali.

A tal fine viene modificato il comma 26 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), come successivamente novellato dall’articolo 1, comma 42 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), che ha prorogato detta misura al 2017 (comma 37, lett. a)).

Si prevede, per il solo anno 2018, una deroga alla proroga del blocco degli aumenti delle aliquote regionali e comunali a favore dei comuni istituiti a seguito di fusione, al fine di consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote.

 

Si ricorda che il predetto comma 26 consente di fare salve dalla sospensione alcune fattispecie specifiche.

In particolare sono escluse dalla sospensione, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le norme citate si riferiscono alle regioni in situazione di disavanzo sanitario, nelle quali viene applicata la maggiorazione dell’aliquota dell’IRAP, nella misura di 0,15 punti percentuali, e dell’addizionale regionale all’IRPEF, nella misura di 0,30 punti percentuali, quando gli organi preposti al monitoraggio dell’attuazione dei piani di rientro dei deficit sanitari verificano che la regione in disavanzo non ha raggiunto gli obiettivi previsti. Più in particolare, l’art. 2, comma 86, della legge finanziaria per il 2010 (legge 191/2009) prevede che l’accertamento, in sede di verifica annuale da parte del Tavolo per la verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, del mancato raggiungimento da parte della Regione degli obiettivi del piano di rientro, comporta l’incremento nelle misure fisse dello 0,15% dell’aliquota IRAP e dello 0,30% dell’addizionale all’IRPEF. La maggiorazione viene applicata, con le procedure previste dall’articolo 1, comma 174, della legge finanziaria per il 2005 (legge 311/2004).

In merito all’applicazione dell’incremento all’addizionale regionale all’IRPEF su tutti gli scaglioni di reddito, si rinvia ai chiarimenti forniti dal MEF con la Risoluzione n. 5/DF del 15 giugno 2015. Con il comunicato n. 235 del 16 ottobre 2014, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha confermato, per l’anno d’imposta 2014, l’applicazione delle maggiorazioni delle aliquote di IRAP e di addizionale regionale IRPEF nel solo Molise. Per l’anno d’imposta 2013, la maggiorazione era stata applicata anche alla Calabria.

È inoltre salva la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative, ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35. In mancanza di ulteriori precisazioni sul punto, è da presumersi che le manovre fiscali suddette siano da riferire a quanto prevedono, rispettivamente per le regioni e per gli enti del servizio sanitario nazionale, l’articolo 2 comma 3 e l’articolo 3 comma 5 del menzionato D.L. n. 35/2013, nei quali si dispone, con formulazione pressoché identica, che alla erogazione delle somme, nei limiti delle anticipazioni di liquidità assegnate, si provvede, tra l’altro, anche a seguito della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità (misure che per gli enti del SSN – viene precisato- dovrebbero essere prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente).

Viene esclusa dal blocco degli aumenti la tassa sui rifiuti (TARI) che, si ricorda, è stata istituita dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013) per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

La misura non si applica neppure agli enti locali in predissesto e dissesto, come deliberati ai sensi, rispettivamente, dell’art. 243-bis e degli artt. 246 e seguenti del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Infine, come chiarito dalla relazione illustrativa che accompagnava il ddl stabilità 2015, non rientrano nell’ambito della norma le tariffe di natura patrimoniale (tariffa puntuale, sostitutiva della TARI, di cui al comma 667 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013; canone alternativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP, ossia il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP). Per quanto riguarda il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), seppure alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), si chiarisce che esso ha natura tributaria e quindi rientra nel blocco delle maggiorazioni.

 

La lettera b) consente ai comuni di confermare, anche per l’anno 2018, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per il 2016 e il 2017 con delibera del consiglio comunale.

A tal fine si aggiunge un periodo al comma 28 della richiamata legge di stabilità 2016, anch’esso novellato dalla citata legge di bilancio 2017.

 

Si ricorda che il comma 28 aveva tenuto ferma per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati da imposta (tra cui le abitazioni principali di lusso), la possibilità per i comuni di adottare la maggiorazione dell’aliquota TASI fino allo 0,8 per mille (di cui al comma 677 della legge di stabilità 2014), nella stessa misura prevista per il 2015, con delibera del consiglio comunale.

Il comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (come modificato nel tempo) consente al comune di determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso uno specifico vincolo: la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille (e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile). Inoltre lo stesso comma aveva fissato per il 2014 ed il 2015 il livello massimo di imposizione della TASI al 2,5 per mille.

Negli anni 2014-2015 i comuni sono stati autorizzati a superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni, ovvero a patto di finanziare detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali che generino effetti equivalenti alle detrazioni IMU. 

L’articolo 1, comma 42 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) ha modificato il comma 28 al fine di consentire ai comuni di confermare, anche per l’anno 2017, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale.

 


Articolo 1, comma 38
(Modalità di commisurazione TARI)

 

 


38. All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 ».


 

 

Il comma 38 proroga al 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.

 

In particolare, sono prorogate al 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE).  A tal fine è modificato il comma 652 della legge di stabilità per il 2014 (articolo 1 della legge n. 147 del 2013).

 

In base al comma 652, il comune, in alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Tale disciplina conferma la facoltà già prevista dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 2013 di commisurare le tariffe della Tares, alternativamente al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. In base a quest’ultima norma, quindi, viene confermata la modalità di commisurazione della TARI basata su un criterio medio-ordinario e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Si rammenta che l'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE applica al settore della gestione dei rifiuti il principio "chi inquina paga", di cui all'articolo 191, par. I, seconda alinea, Trattato FUE, stabilendo che i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.

 

L’utilizzo del criterio medio-ordinario è stato da ultimo esteso al 2016 ed al 2017 dalla legge n. 208 del 2015, legge di stabilità 2016.

 


Articolo 1, comma 39
(Attività propedeutiche all’accertamento e riscossione delle entrate locali)

 

 


39. All'articolo 1, comma 11,del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il secondo periodo è soppresso


 

 

Il comma 39 sopprime la norma che affida le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, nonché delle società da essi partecipate, agli iscritti nell'apposito albo dei soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate locali, nel rispetto del codice dei contratti pubblici.

 

Viene in particolare soppresso l’articolo 1, comma 11, secondo periodo del decreto-legge n. 148 del 2017. Tale norma affida agli iscritti all'albo dei soggetti autorizzati all’esercizio delle attività di riscossione degli enti locali (previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) anche le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate, allo scopo di tutelare l’integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 


Articolo 1, commi 40-42
(Sostegno agli investimenti delle PMI - Nuova Sabatini)

 

 


40. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dai commi 41 e 42, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del predetto articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è integrata di 33 milioni di euro per l'anno 2018, di 66 milioni di euro per l'anno 2019, di 66 milioni di euro per l'anno 2020, di 66 milioni di euro per l'anno 2021, di 66 milioni di euro per l'anno 2022 e di 33 milioni di euro per l'anno 2023.

41. Una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al comma 40 è riservata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a fronte degli investimenti di cui al comma 55 del medesimo articolo 1. Le risorse che, alla data del 30 settembre 2018, non risultano utilizzate per la predetta riserva rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

42. Il termine per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogato fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, comunicato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.


 

 

I commi 40-42 dispongono un rifinanziamento della cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti “Industria 4.0”: big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti.

Il comma 40 rifinanzia la misura per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023, così modulandoli negli anni: 33 milioni di euro per il 2018, 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019-2022 e 33 milioni di euro per il 2023.

Il comma 41 mantiene il meccanismo preferenziale introdotto lo scorso anno, con la legge di bilancio 2017, per gli investimenti “Industria 4.0”. Ad essi viene ora riservata una quota pari al trenta per cento (anziché il 20 percento) delle risorse stanziate dal comma 1. Il relativo contributo statale in conto impianti rimane maggiorato del 30% rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili. Il comma dispone inoltre che le risorse risultanti non utilizzate per la predetta riserva alla data del 30 settembre 2018, rientrano nella disponibilità complessiva della misura.

Il comma 42 proroga i termini per la concessione dei finanziamenti dal 31 dicembre 2018 fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili da comunicarsi con avviso in Gazzetta Ufficiale.

 

In particolare, il comma 40 rifinanzia l’autorizzazione di spesa prevista per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi statali in conto impianti per l’acquisto, con finanziamento a tasso agevolato, da parte delle PMI, di macchinari, impianti e attrezzature (articolo 2, comma 4 D.L. n. 69/2013 come integrato da ultimo dalla legge di bilancio per il 2017).

Il comma autorizza la spesa di 33 milioni di euro per il 2018, di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019-2022 e di 33 milioni di euro per il 2023.

 

Il comma 41 dispone che una quota pari al 30 per cento delle risorse stanziate dal comma 40 sia riservata alla concessione dei contributi statali in conto impianti in forma maggiorata per i cd. investimenti “Industria 4.0” (big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti) di cui al comma 56 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 (Legge n. 232/2016). Ai sensi di tale disposizione, per gli investimenti “Industria 4.0”, la maggiorazione è del 30 percento rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili alla misura.

Le risorse che, alla data del 30 settembre 2018, non risultano utilizzate per la riserva, rientrano – secondo quanto dispone il comma 41 qui in commento - nella disponibilità complessiva della misura.

Ai sensi del comma 42, il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati è prorogato dal 31 dicembre 2018 fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, da comunicarsi con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 

Lo strumento agevolativo cd. "Nuova Sabatini" – istituito dall'articolo 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98/2013) – è finalizzato a migliorare l'accesso al credito per investimenti produttivi e tecnologici delle piccole e medie imprese. La misura, successivamente rifinanziata ed estesa, da ultimo con la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016, art. 1, commi 52-57), è iscritta nell'ambito degli interventi cardine del Piano Industria 4.0 presentato lo scorso anno con Nota di Aggiornamento al DEF 2016, successivamente attuato nelle sue misure principali con la legge di bilancio per il 2017 e oggetto di prosecuzione con taluni degli interventi contenuti nel disegno di legge in esame.

La misura agevolativa “Nuova Sabatini” è rivolta alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, e prevede l'accesso ai finanziamenti agevolati per investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in beni strumentali e a contributi statali in conto impianti per gli investimenti in questione.

La tipologia degli investimenti in beni strumentali ammissibili – individuata in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali (comma 1, art. 2 del D.L. n. 69/2013) - è stata estesa dalla legge di bilancio per il 2017 ai cd. investimenti “Industria 4.0”: macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (articolo 1, comma 55 della legge di bilancio 2017). Per tali investimenti, per i quali è stata costituita apposita riserva di risorse pari al 20 percento di quelle stanziate dalla stessa legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 54 della legge di bilancio 2017) ed una maggiorazione del 30 percento dell’entità del contributo statale in conto impianti concedibile a valere su di esse (articolo 1, comma 56 della legge di bilancio 2017) (cfr. infra).

La normativa originaria del 2013 ha inoltre previsto la concessione dei finanziamenti agevolati da parte di banche e società di leasing finanziario, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti CDP S.p.A..

Con il D.L. n. 3/2015 (Legge n. 33/2015), è stata prevista la possibilità di riconoscere i contributi statali alle PMI anche a fronte di un finanziamento, (compreso il leasing finanziario) non più necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista CDP (articolo 8, comma 1)[1].

L'importo massimo dei finanziamenti a valere sul plafond costituito, per la misura in esame, presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. è stato comunque esteso dalla legge di stabilità 2017 (articolo 1, comma 57) fino a 7 miliardi di euro, dai 5 miliardi precedentemente stabiliti con la legge di stabilità 2015.

Ai sensi della normativa vigente, i finanziamenti a fronte degli investimenti sopra descritti, sono concessi alle MPMI (micro, piccole e medie imprese) per un importo non superiore a 2 milioni di euro, anche frazionato in più iniziative di acquisto, possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili ed hanno una durata massima di cinque anni dalla stipula del contratto (commi 2 e 3 del D.L. n. 69/2013). Il termine per la concessione dei finanziamenti, originariamente fissato al 31 dicembre 2016, con la legge di bilancio 2017 è stato portato al 31 dicembre 2018 (articolo 1, comma 52).

Alle PMI beneficiarie è concesso dal MISE, sui finanziamenti ottenuti e in relazione agli investimenti realizzati, un contributo statale in conto impianti[2] pari all'ammontare degli interessi calcolati con le modalità stabilite dalla normativa secondaria attuativa della misura. Ai sensi di tale normativa, il contributo è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento quinquennale di importo pari all'investimento al tasso del 2,75% (commi 4 e 5 del D.L. n. 69/2013, DD.MM. attuativi 27 novembre 2013 e 25 gennaio 2016 e Circolare 23 marzo 2016, n. 26673).

Si consideri che la legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 55), per favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale, ha ammesso alla misura agevolativa gli investimenti “Industria 4.0”, stabilendo (articolo 1, comma 56) per tali tipologie di investimenti in tecnologie, che il contributo statale in conto impianti sia maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente . Dunque, il tasso convenzionale su cui calcolare il beneficio ai sensi di tale previsione è elevato, per gli “Investimenti 4.0” al 3,575% annuo rispetto al 2,75% annuo riservato ai beni ordinari (Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036).

La legge di bilancio per il 2017, ai contributi maggiorati ha riservato il 20 per cento delle risorse da essa stanziate per la misura qui in esame (cfr. infra), disponendo che quelle non utilizzate alla data del 30 giugno 2018 nell'ambito della riserva, rientrino nella disponibilità della misura (articolo 1, comma 54).

Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fino al massimo previsto dalla normativa vigente (80% dell'ammontare del finanziamento), con priorità di accesso ai sensi del D.M. attuativo 29 settembre 2015. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia PMI, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle (pre)vigenti[3] disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con il citato D.M. (comma 6 del D.L. n. 69/2013).

La misura in esame è cumulabile con altri incentivi pubblici concesse per le medesime spese a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime di aiuto stabilite dalla disciplina europea di riferimento (art. 7, D.M. 25 gennaio 2016).

Con riferimento alle risorse statali appostate per la misura in questione prima dell’intervento legislativo in esame, si ricorda che il D.L. n. 69/2013 ha inizialmente previsto uno stanziamento iniziale pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015, a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 17 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021.

Al fine di snellire le procedure connesse alla concessione ed erogazione del contributo, con D.L. n. 91/2014 (articolo 18, comma 9 bis, lett. b)) è stata costituita nell’ambito del Fondo Crescita Sostenibile, un’apposita contabilità speciale n. 5850 denominata “Contributi per investimenti in beni strumentali” nella quale affluiscono le risorse che anno per anno sono impegnate sul capitolo 7489, pg.1 per poi essere erogate alle imprese beneficiarie.

Le risorse stanziate dal D.L. n. 69/2013 sono state successivamente aumentate dalla legge di stabilità 2015 (art.1, comma 243), che ha disposto, un incremento di 12 milioni di euro dello stanziamento per il 2015, un incremento di 31,6 milioni di euro di quello per l'anno 2016, di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di euro per l’anno 2019, di 31,3 milioni di euro per l’anno 2020 e di 9,9 milioni di euro per l’anno 2021.

Si evidenzia che le risorse in questione, appostate sul capitolo di Bilancio 7489, pg. 1/MISE sono state oggetto, nel corso del tempo, anche di riduzioni lineari a copertura di norme sul contenimento della spesa.

La tabella E della legge di stabilità 2016, che non ha apportato variazioni alla legislazione vigente, esponeva uno stanziamento di 61,8 milioni per il 2016, di 76,7 milioni per ciascuno degli anni 2017-2018 e un importo complessivo di 130,2 milioni per il periodo 2019-2021.

Conseguentemente alla proroga della fruibilità dei finanziamenti, la legge di bilancio 2017 ha stanziato ulteriori 28 milioni di euro per l’anno 2017, 84 milioni di euro per l’anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni di euro per l’anno 2022 e 28 milioni di euro per l’anno 2023 per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi statali in conto impianti rapportati agli interessi sui finanziamenti concessi ai sensi dello strumento agevolativo in questione (articolo 2, comma 4 del D.L. n. 69/2013).

 

La relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio per il 2018, ora legge n. 205/2017, fornisce dei dati aggiornati circa l’operatività della misura: al 17 luglio 2017 l’ammontare complessivo dei finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari a valere sulla misura è pari a circa 6,88 miliardi di euro, per un numero di domande pari a 27.713 e un importo totale del contributo richiesto pari a 539.726.710.

Le imprese richiedenti sono operanti in netta prevalenza (oltre il 70%) nel settore manifatturiero. Il 73% delle imprese è di micro e piccola dimensione; il restante 27% è costituito da medie imprese.

La relazione evidenzia che, in virtù delle modifiche e dell’estensione della misura operata con la legge di bilancio per il 2017, alla riapertura dello sportello del gennaio 2017, si è verificato un forte incremento del numero di domande presentate dalle imprese e dei contributi richiesti rispetto alle precedenti operatività della misura.

Rispetto al periodo 31 marzo 2014 – 2 settembre 2016 che ha visto la presentazione complessivamente di 19.716 domande (media mensile di 679 domande), nel periodo gennaio - maggio 2017 sono state presentate 7.586 domande, per una media mensile – più che raddoppiata - di 1.517 domande.

I dati sono ancora più significativi considerando il periodo aprile - maggio 2017, nel quale sono state trasmesse dagli istituti di credito le domande riferite anche agli investimenti “Industria 4.0”[4]: sono state presentate 4.534 domande con una media mensile pari a quasi 2.300 domande.

L’incremento dei volumi ha determinato il passaggio da una media di assorbimento mensile delle risorse pubbliche dai circa 14 milioni di € della prima fase (2014 – 2016) della Nuova Sabatini ad una media di oltre 40 milioni di € nel periodo aprile – maggio 2017 (con l’introduzione degli investimenti “Industria 4.0”).

Sulla base del trend registrato, tenuto conto delle disponibilità residue e del tasso di conversione delle risorse prenotate in impegni effettivi (82%), la Relazione illustrativa al provvedimento – che a sua volta ripropone le considerazioni contenute nella Relazione sulle spese di investimento allegata alla Nota di aggiornamento al DEF - prevedeva il completo esaurimento delle risorse entro marzo 2018 (in luogo del dicembre 2018 previsto con il rifinanziamento disposto dalla legge 232/2016).

Ciò è anche desumibile dallo stato di attuazione della misura al mese di dicembre 2017 pubblicato sul sito istituzionale del MISE: a dicembre 2017 risultava infatti prenotato il 91% delle risorse disponibili.

 

A seguito del rifinanziamento operato dalla legge di bilancio 2018, tenuto della copertura, con le attuali risorse, delle richieste che verranno presentate nei mesi di gennaio e febbraio 2018, e di ulteriori disponibilità derivanti da revoche o rinunce, potranno essere accolte le richieste di contributo per tutto l’anno 2018.

 

In virtù del rifinanziamento operato dalla legge in esame, il capitolo 7489/MISE espone per il triennio 2018-2019 l’importo di 193,7 milioni per il 2018, di 247,2 milioni per il 2019 e di 223,9 milioni per il 2020.


Articolo 1, commi 43-45
(Agevolazioni per imprese del settore FinTech)

 

 


43. All'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
« d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia».

44. I gestori di cui alla lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 43, operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l'aliquota prevista dall'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

45. All'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le parole: «  salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies) » sono soppresse.


 

 

I commi da 43 a 45 recano norme di agevolazione fiscali e finanziarie in favore dei soggetti operanti nel settore del FinTech, ovvero della tecnologia digitale applicata ai servizi finanziari.

 

In primo luogo si introduce uno specifico regime fiscale dei proventi derivanti dalle attività di peer to peer lending, prevedendo l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta, in misura pari al 26 per cento (aliquota prevista dall’articolo 26, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 600), sui proventi derivanti dalle attività di peer to peer lending, ovvero dei proventi derivanti da prestiti erogati mediante piattaforme dedicate a soggetti finanziatori non professionali. La ritenuta è operata direttamente dai gestori delle predette piattaforme (comma 44).

Il comma 43 introduce la lettera d-bis) all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (DPR n. 917 del 1986), che qualifica come redditi di capitale i proventi derivanti dalle piattaforme di peer to peer lending gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari autorizzati (di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, TUB, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), o da istituti di pagamento che rientrano nell'ambito di applicazione delle relative norme (articolo 114) del TUB, autorizzati dalla Banca d'Italia.

La Banca d’Italia in apposito paper ha definito il lending-based crowdfunding (LBC) come un canale di finanziamento, alternativo rispetto a quello rappresentato dagli intermediari creditizi, per mezzo del quale famiglie e piccole imprese sono finanziate direttamente da una moltitudine di investitori. L’incontro tra domanda e offerta avviene su piattaforme on-line.

In Italia non vi è una normativa ad hoc. I soggetti coinvolti nell’attività di LBC (piattaforme, finanziatori e debitori) devono tuttavia rispettare le norme che disciplinano le diverse riserve di attività (fra cui la raccolta del risparmio tra il pubblico, l’attività bancaria, l’erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico, la mediazione creditizia e la prestazione di servizi di pagamento). Pertanto, in Italia le società che gestiscono le piattaforme di LBC sono attualmente sottoposte a forme di controllo. Nella maggior parte dei casi esse sono autorizzate ad operare come istituti di pagamento, garantendo in tal modo la netta separazione tra il patrimonio dell’azienda e quello degli investitori. La Banca d’Italia ha emanato, dopo consultazione pubblica, un Provvedimento in materia di raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, in vigore dal 1° gennaio 2017. In quest’ambito ha fornito chiarimenti in merito ai limiti da rispettare affinché l’esercizio dell’attività di finanziamento collettivo si svolga coerentemente con le norme sulla raccolta del risparmio fra il pubblico. In particolare è stato evidenziato come l’acquisizione di fondi da parte dei soggetti che si finanziano per mezzo delle piattaforme debba essere effettuata sulla base di trattative personalizzate con i singoli finanziatori.

 

Il comma 45 semplifica gli adempimenti a carico dei soggetti che svolgono attività nel settore finanziario (banche e intermediari, assicurazioni, imprese di investimento, OICR, società di gestione del risparmio e società fiduciarie). Per tali soggetti, con riferimento agli atti in cui vi è l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale di soggetti non residenti nel territorio dello Stato, l’obbligo si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati identificativi richiesti dalla legge per l’attribuzione del codice fiscale, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero (modifiche all’articolo 6, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 605, che reca l’indicazione degli atti in cui deve essere indicato il codice fiscale).

 

Le disposizioni in esame intendono recepire le indicazioni pervenute dagli stakeholders nel corso dell’indagine conoscitiva sulle tematiche relative all’impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo, condotta dalla Commissione VI Finanze della Camera ed il cui documento conclusivo è stato approvato il 13 dicembre 2017.

 


Articolo 1, commi 46-56
(Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0)

 

 


46. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché' dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 48.

47. Il credito d'imposta di cui al comma 46 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti richiamati al comma 48, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

48. Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A.

49. Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

50. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 46 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

51. Al credito d'imposta di cui ai commi da 46 a 56 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

52. L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero dello sviluppo economico.

53. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

54. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 53 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

55. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

56. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 46 a 55 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 46 a 55, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


 

 

I commi 46-56 introducono, per il 2018, un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40 per cento delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette. Ai fini del beneficio in esame, è posta un'autorizzazione di spesa pari a 250 milioni di euro per il 2019 (l'effetto finanziario è ritardato di un anno rispetto alla maturazione del credito).

 

Il credito di imposta è riconosciuto - in favore di ogni tipo e forma di impresa (comma 46) - qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali (comma 47) e siano svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, tecnologie delle quali il comma 48 fa un'esemplificazione; queste ultime devono, ai fini in oggetto, essere applicate negli àmbiti di cui all'allegato A.

Sono in ogni caso escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione (comma 49).

Il credito di imposta (comma 50) deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni). Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Al beneficio in esame non si applicano (comma 51) né il limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti di imposta (di cui all'art. 1, comma 53, della L. 24 dicembre 2007, n. 244) né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro (di cui all'art. 34 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni).

Il beneficio si applica (comma 52) nel rispetto delle norme europee ivi richiamate sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno. Agli adempimenti in àmbito europeo provvede il Ministero dello sviluppo economico.

 

Si ricorda, in particolare, che l'art. 31 del regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni, consente gli aiuti alla formazione a determinate condizioni, tra cui quella che l'intensità di aiuto non superi il 50% dei costi ammissibili (percentuale che può essere più elevata in determinate ipotesi); nell'àmbito di questi ultimi rientrano le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione, per le ore durante le quali i lavoratori siano stati impegnati nell'attività in oggetto.

 

Il comma 53 disciplina i requisiti di certificazione dei costi ai fini del beneficio in esame, anche con riferimento alle imprese non soggette alla revisione legale dei conti. Per queste ultime, le spese sostenute per l'apposita attività di certificazione contabile sono ammesse al credito d'imposta in oggetto entro il limite massimo di 5.000 euro.

Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli siano richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 32 si applicano le sanzioni penali richiamate dal comma 54 (sanzioni relative al consulente tecnico nel processo civile).

Il comma 55 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione delle disposizioni applicative, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza del beneficio.

Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli effetti finanziari, anche ai fini dell'adozione delle iniziative legislative eventualmente necessarie (comma 56).

 


Articolo 1, commi 57-60
(Credito d’imposta per le imprese culturali e creative)

 

 


57. Nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 58. Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.

58. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle necessità di coordinamento con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi e sono previste adeguate forme di pubblicità.

59. Le imprese di cui al comma 57 possono accedere al credito d'imposta ivi previsto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti « de minimis ». Il credito d'imposta di cui al comma 57 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

60. Le disposizioni per l'applicazione dei commi 57 e 59, con riferimento, in particolare, al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa ivi indicati, alle tipologie di spesa ammissibili, alle procedure per l'ammissione al beneficio, ai limiti massimi della spesa ammissibile, ai criteri per la verifica e l'accertamento dell'effettività delle spese sostenute, ai criteri relativi al cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, alle cause di decadenza e revoca del beneficio nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

I commi da 57 a 60 istituiscono e disciplinano il credito d’imposta in favore delle imprese culturali e creative per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi ed è attribuito nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

 

Destinatari dell’agevolazione sono le imprese culturali e creative, ovvero le imprese e i soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Si segnala che la norma, per quanto riguarda la definizione di imprese culturali e creative, riprende sostanzialmente - con alcune differenze - il contenuto dell’articolo 1 della proposta di legge A.S. 2922, recante disciplina e promozione delle imprese culturali e creative, già approvata dalla Camera.

Si affida a un decreto ministeriale la disciplina della procedura per riconoscere la qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi, con adeguate forme di pubblicità. La disciplina deve essere coordinata con le disposizioni del codice del Terzo settore (D.Lgs. 117 del 2017) e non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto è adottato dal Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 90 giorni, sentite le competenti Commissioni parlamentari e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome (comma 58).

Il credito d’imposta è concesso nei limiti della normativa europea cd. de minimis (regolamento UE n. 1407/2013) che individua gli aiuti di Stato di importanza minore compatibili con le norme dei Trattati UE. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 (comma 59).

Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (del 18 dicembre 2013) è relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il regolamento mantiene il massimale di 200.000 euro per gli aiuti de minimis - non soggetti a notifica - che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro.

L'articolo 61 del TUIR disciplina la percentuale di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa. Tale quota è pari al rapporto tra i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. L'articolo 109, comma 5, del TUIR prevede che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, siano deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche dei redditi. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

 

Si prevede, infine, che con decreto ministeriale siano adottate le norme attuative della disciplina in esame, con particolare riferimento al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa indicati, alle tipologie di spesa ammissibili, alle procedure per l'ammissione al beneficio, ai limiti massimi della spesa ammissibile, ai criteri per la verifica e l'accertamento dell'effettività delle spese sostenute, ai criteri relativi al cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, alle cause di decadenza e revoca del beneficio nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del D.L. n. 40 del 2010.

La norma richiamata prevede che al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell'articolo 17 del D.L.gs n. 241 del 1997. Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Il decreto è adottato entro 90 giorni dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico (comma 60).

 


Articolo 1, commi 61-65
(Zone logistiche semplificate)

 

 


61. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni in cui non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prevista l'istituzione della Zona logistica semplificata.

62. La Zona logistica semplificata può essere istituita nelle regioni di cui al comma 61, nel numero massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette regioni sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, o un'Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

63. La Zona logistica semplificata è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta della regione interessata, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni.

64. Le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

65. Per l'istituzione delle Zone logistiche semplificate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.


 

 

I commi da 61 a 65 dell’articolo 1 introducono la disciplina delle Zone logistiche semplificate (ZLS), caratterizzate dall’applicazione, alle imprese operanti al loro interno e alle nuove imprese che vi si stabiliscano, di procedure semplificate, analoghe a quelle previste per le Zone economiche speciali.

 

L’istituzione delle Zone logistiche semplificate è diretta a favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni in cui non si applicano le disposizioni concernenti le Zone economiche speciali (comma 61).

 

Le Zone economiche speciali, introdotte nel nostro ordinamento dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge n. 91 del 2017, possono essere istituite solo nelle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In Italia sono regioni meno sviluppate (con PIL pro capite inferiore al 75% della media europea) le regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. Sono regioni in transizione (con PIL pro capite tra il 75% e il 90% della media europea) le regioni Sardegna, Abruzzo e Molise.

 

Le Zone logistiche semplificate possono essere istituite nel numero massimo di una per ciascuna regione nel caso in cui, nella regione interessata, sia presente almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite negli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) ovvero vi sia la presenza di un’Autorità di sistema portuale (comma 62).

 

Per le Zone economiche speciali è invece previsto che ciascuna regione (tra quelle nelle quali è possibile istituire Zone economiche speciali) può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche stabilite dal Regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Le regioni che non posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche possono inoltre presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un’area portuale avente le medesime caratteristiche.

 

 

La ZLS viene istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della regione interessata, per una durata massima di 7 anni, rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori 7 anni (comma 63).

 

Per le Zone economiche speciali invece la durata non è definita dalla normativa primaria ma dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. Il decreto definisce, tra l’altro, anche i “criteri generali per l’identificazione e la delimitazione dell’area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo” (art. 4, comma 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91).

 

All’interno di tale Zona, sia le nuove imprese, sia quelle già esistenti, fruiscono di procedure semplificate già previste per le ZES, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 91 del 2017, con particolare riferimento all’accelerazione dei termini procedimentali e agli adempimenti e procedimenti speciali (comma 64).

 

Il citato articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 91 del 2017 precisa che le procedure semplificate sono individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, prevedendo la possibilità di regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri.

 

La procedura per l’istituzione delle ZLS è, in quanto compatibile, quella prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, che definisce tali procedure per le ZES, sopra ricordato (comma 65).

 

La principale differenza tra le nuove Zone logistiche semplificate e le Zone economiche speciali risiede nel fatto che nelle ZES oltre a benefici di carattere procedurale e di semplificazione burocratica sono previsti anche benefici di carattere fiscale. In particolare le imprese che effettuano investimenti all’interno delle ZES possono utilizzare il credito d’imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Questa agevolazione, per tali Zone, è estesa fino al 31 dicembre 2020.


Articolo 1, comma 66
(Porto di Trieste)

 

 


66. All'articolo 1, comma 618, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Il Commissario di governo per il Friuli-Venezia Giulia » sono sostituite dalle seguenti: « Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale »;

b) dopo le parole: « di punto franco » sono inserite le seguenti: « ai sensi dell'allegato VIII del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato ai sensi della legge 25 novembre 1952, n. 3054, ».


 

 

Il comma 66 dell’articolo 1 modifica la normativa vigente in relazione ai provvedimenti necessari per spostare il regime giuridico internazionale di punto franco dal Porto vecchio di Trieste ad altre zone opportunamente individuate funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali.

 

In particolare la norma modifica il comma 618 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prevedendo che i citati provvedimenti siano adottati dal presidente dell’Autorità di sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, in luogo del Commissario di governo per il Friuli (lett. a) e aggiunge il riferimento normativo relativo all’Allegato VIII del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 (lett. b) che disciplina il porto franco doganale di Trieste.

 

I commi 619 e 620 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prevedono, in conseguenza dello spostamento di tale regime giuridico, che le aree del porto vecchio (con esclusione delle banchine, dell’Adriaterminal e della fascia costiera) siano sdemanializzate ed assegnate al patrimonio disponibile del comune di Trieste per essere destinate alle finalità previste dagli strumenti urbanistici. Si prevede quindi l’alienazione di tali aree da parte del comune che destina i relativi introiti all’Autorità di sistema portuale per gli interventi di infrastrutturazione del Porto nuovo e delle nuove aree destinate al regime internazionale di punto franco.

La disposizione fa salvi i diritti di concessione nei contratti superiori a quattro anni che sono convertiti in diritti d’uso a favore del concessionario per la durata residua della concessione. Il presidente dell’Autorità di sistema portuale, d’intesa con il presidente della regione e il sindaco di Trieste delimita le aree che restano vincolate al demanio marittimo.

In base al comma 620 l’uso di tali aree è disciplinato dal regolamento da emanarsi da parte dell’Autorità di sistema portuale, nell’ambito dei suoi poteri di regolamentazione delle attività dell’area portuale (art. 6, co. 1, lett. a L. n. 84/1994) e di determinazione dei canoni di concessione (art. 13, co. 1, lett. a L. n. 84/1994).


Articolo 1 commi 67-69
(Interventi relativi agli Istituti tecnici superiori)

 

 


67. Per consentire al sistema degli Istituti tecnici superiori, scuole per le tecnologie applicate del sistema di istruzione nazionale, di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, di incrementare l'offerta formativa e conseguentemente i soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0, il Fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 12 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, è incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2018, 20 milioni di euro nell'anno 2019 e 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i programmi di sviluppo a livello nazionale che beneficiano delle risorse del primo periodo.

68. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, senza maggiori oneri, i requisiti che gli Istituti tecnici superiori devono possedere al fine del rilascio del diploma di tecnico superiore e le modalità di rilascio del predetto diploma.

69. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono integrati gli standard organizzativi e di percorso degli Istituti tecnici superiori al fine di adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento, correlato anche al processo Industria 4.0.


 

 

I commi 67-69 dispongono, a decorrere dal 2018, un incremento delle risorse destinate al Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, da erogare agli Istituti tecnici superiori (ITS) al fine di aumentare il numero di soggetti in possesso di competenze abilitanti all’utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0.

Prevedono, altresì, l’integrazione degli standard organizzativi e di percorso degli stessi ITS, al fine di adeguare l’offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento, correlato anche al processo indicato, nonché la (ri)definizione dei requisiti che gli stessi ITS devono possedere ai fini del rilascio del diploma di tecnico superiore e delle modalità per il relativo rilascio.

 

Preliminarmente, si ricorda che, a seguito della riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) – istituito con l’art. 69 della L. 144/1999 e costituente un sistema di “formazione terziaria non universitaria[5] –, operata, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, co. 631, della L. 296/2006, con il DPCM 25 gennaio 2008, sono state previste tre differenti tipologie di intervento: percorsi di IFTS, poli tecnico-professionali e Istituti tecnici superiori (ITS).

In particolare, il DPCM 25 gennaio 2008 ha previsto che gli ITS – istituiti dall’art. 13 del D.L. 7/2007 (L. 40/2007) – possono essere costituiti se previsti nei piani territoriali adottati ogni triennio dalle regioni nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa di loro competenza.

Gli ITS sono realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione, alla quale possono partecipare: un istituto tecnico o professionale, statale o paritario, che risulti ubicato nella provincia sede della Fondazione; una struttura formativa accreditata dalla regione per l’alta formazione, anch’essa ubicata nella provincia; un’impresa del settore produttivo cui si riferisce l’ITS; un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica; un ente locale. Gli istituti tecnici e professionali ne costituiscono gli enti di riferimento, pur conservando, ai sensi dell’allegato A del DPCM 25 gennaio 2008, la distinta e autonoma soggettività giuridica rispetto all’ITS.

Ai percorsi si accede con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero, a seguito, dell’art. 1, co. 46, della L. 107/2015, di un diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, la cui struttura e i cui contenuti sono stati definiti con Decreto interministeriale (MIUR-Lavoro) 27 aprile 2016, n. 272.

In particolare, gli ITS realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore con riferimento alle seguenti aree tecnologiche:

§  efficienza energetica;

§  mobilità sostenibile;

§  nuove tecnologie della vita;

§  nuove tecnologie per il Made in Italy;

§  tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;

§  tecnologie dell’informazione e della comunicazione[6].

Gli indirizzi in cui le aree tecnologiche si articolano sono deliberati dalle regioni, nell'ambito delle priorità della loro programmazione territoriale.

I percorsi rispondono a standard minimi riferiti, tra gli altri, ai seguenti criteri:

§  hanno durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore; per particolari figure, i percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri;

§  ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio;

§  i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni;

§  la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un comitato di progetto[7].

 

In particolare, il comma 67 dispone che il Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore, istituito nello stato di previsione del MIUR dall’art. 1, co. 875, della L. 296/2006, è incrementato – tenuto conto del vigente sistema di finanziamento, di cui all’art. 12 del già citato DPCM 25 gennaio 2008–, di € 10 mln nell’anno 2018, € 20 mln nell’anno 2019 ed € 35 mln a decorrere dal 2020, per consentire al sistema degli ITS – denominati per la prima volta in un testo legislativo “scuole per le tecnologie applicate” del “sistema di istruzione nazionale”[8] – di incrementare la propria offerta formativa e, conseguentemente, di incrementare il numero di soggetti in possesso di competenze abilitanti all’utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0[9].

 

Al riguardo, si ricorda che il Piano Industria 4.0 prevede che le competenze I4.0 devono essere sviluppate, fra l’altro, attraverso Istituti Tecnici Superiori dedicati.

Si ricorda, inoltre, che nel documento elaborato dalla Cabina di regia per l’armonizzazione e il coordinamento dell’offerta formativa del sistema di Istruzione tecnica superiore e delle lauree professionalizzanti[10], istituita con DM 115 del 23 febbraio 2017, si faceva presente, fra l’altro, che la sperimentazione in atto, promossa dal MIUR in alcuni ITS, proprio sulle competenze declinabili dal paradigma Industria 4.0, qualifica gli ITS come ecosistemi che favoriscono l’innovazione e li connota sempre più come “Scuole speciali per le tecnologie applicate[11].

 

I programmi di sviluppo a livello nazionale che beneficiano delle risorse indicate devono essere definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Con riguardo al sistema di finanziamento, si ricorda che l’art. 1, co. 875, della L. 296/2006 ha istituito il citato Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore, finalizzandolo all’attuazione del riordino e del potenziamento dell'alta formazione professionale.

In base alla disposizione istitutiva, al Fondo confluiscono, tra l’altro, le somme stanziate a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 634, della stessa L. 296/2006 (contenente diverse finalità, tra cui la riorganizzazione dell’Istruzione e formazione tecnica superiore)[12].

Successivamente, l’art. 12 del DPCM 25 gennaio 2008 ha destinato il 70% del Fondo agli ITS e il 30% ai percorsi IFTS. Inoltre, ha disposto che, ai fini dell’ammissibilità alle risorse del Fondo, resta fermo l’obbligo del cofinanziamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per almeno il 30% dello stanziamento ad esse destinato sul Fondo medesimo e che per la realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione, è riservata una quota non superiore al 5% delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo.

Ancora in seguito, l’art. 7, co. 37-ter, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), modificando l’art. 1, co. 875, della L. 296/2006, ha disposto che la quota parte dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 634, della L. 296/2006 che confluisce nel Fondo è pari a € 14 mln, e che tali somme sono specificatamente destinate agli ITS[13].

Successivamente, a seguito dell’art. 52 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) – che ha previsto l’emanazione di linee guida volte, fra l’altro, al coordinamento, a livello nazionale, dell’offerta dei percorsi degli ITS con la costituzione, al massimo, di un ITS in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti, nonché volte alla semplificazione degli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS – è stato emanato il D.I. 7 febbraio 2013 che, per quanto qui interessa, ha stabilito che le risorse del Fondo sono assegnate agli ITS sulla base di:

a) criteri e requisiti minimi di avvio e riconoscimento del titolo, ai fini dell'accesso iniziale al Fondo;

b) indicatori di realizzazione e di risultato, ai fini del mantenimento della autorizzazione al riconoscimento del titolo e di accesso al finanziamento del Fondo.

Sulla base del D.I. 7 febbraio 2013, nonché dell’art. 14 del DPCM 25 gennaio 2008, il 5 agosto 2014 in Conferenza unificata è stato raggiunto l’accordo per la realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli ITS.

 

Successivamente, l’art. 1, co. 45, della L. 107/2015 ha disposto che, dal 2016, le risorse del Fondo destinate ai percorsi degli ITS sono assegnate alle singole Fondazioni, in misura non inferiore al 30%, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a dodici mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli ITS da parte delle Fondazioni esistenti.

Modifiche e integrazioni al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS, nonché per la ripartizione del finanziamento nazionale a seguito delle novità introdotte dalla L. 107/2015, sono dunque state apportate con l’Accordo in Conferenza unificata del 17 dicembre 2015.

Da ultimo, con Nota MIUR n. 3924 del 12 aprile 2017 sono state ripartite, per il 2017, le risorse del Fondo destinate agli ITS, pari ad € 12.821.219,00, al netto della quota (4%) destinata alle misure nazionali di sistema. In particolare:

§  il 70% è stato ripartito a livello regionale con riferimento al numero degli studenti ammessi al secondo anno/terzo anno e al numero degli studenti ammessi all’esame, nell’anno 2016, al netto del numero del valore soglia dei diplomati dei percorsi valutati nell’anno 2017 (corsi conclusi da almeno un anno alla data del 31 dicembre 2016) che hanno avuto un risultato inferiore a 50 punti;

§  il 30% è stato assegnato a titolo di premialità in relazione ai corsi conclusi da almeno un anno alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento anche ai risultati delle azioni di monitoraggio e valutazione.

Successivamente, peraltro, con Nota MIUR n. 5634 del 23 maggio 2017 – intervenuta a seguito delle riduzioni delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri disposte dall’art. 13 del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) – la dotazione finanziaria del Fondo è stata ridotta di un importo pari a € 549.586,00 e, conseguentemente, sono state trasmesse le nuove tabelle di ripartizione.

 

Il comma 68 prevede che con altro decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare sempre entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono (ri)definiti i requisiti che gli ITS devono possedere al fine del rilascio del diploma di tecnico superiore e le modalità di rilascio del predetto diploma.

Le norme generali concernenti i diplomi degli ITS e le relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze sono state definite con D.I. 7 settembre 2011.

In particolare, in base all’art. 5, co. 1, i diplomi di tecnico superiore sono rilasciati dagli istituti tecnici e professionali, enti di riferimento delle Fondazioni ITS, sulla base del modello di cui all’all. 2 dello stesso D.I.

I diplomi sono corredati da un supplemento predisposto secondo il modello Europass diploma supplement, di cui all’all. 3[14].

 

Infine, il comma 69 prevede che con DPCM, adottato su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – per la cui adozione non è stato indicato un termine – sono integrati gli standard organizzativi e di percorso degli ITS al fine di adeguare l’offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento correlato anche al processo Industria 4.0.

 

Evidentemente, tale DPCM modificherà il DPCM 25 gennaio 2008.

 

 


Articolo 1, comma 70
(Servizi di supporto per l’istruzione degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio)

 

 


70. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito un contributo di 75 milioni di euro per l'anno 2018 da ripartire con le modalità ivi previste.


 

 

Il comma70 autorizza la spesa di € 75 mln, per il 2018, per l’esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (art. 13, co. 3, L. 104/1992) e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio (art. 139, co. 1, lett. c), d.lgs. 112/1998).

 

Si tratta delle funzioni che l’art. 1, co. 947, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), richiamato nel testo, ha attribuito alle regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatti salvi i casi in cui, con legge regionale, esse erano già state attribuite alle province, alle città metropolitane o ai comuni. A tal fine, era stata autorizzata la spesa di € 70 mln per il 2016.

La disposizione era collegata al processo di riordino delle province, di cui alla L. 56/2014, alle quali l’art. 139 del d.lgs. 112/1998 aveva attribuito le funzioni suddette in relazione all’istruzione secondaria superiore. Le medesime funzioni, in base allo stesso art. 139, sono attribuite ai comuni, in relazione agli altri gradi di scuola.

 

In particolare, le risorse devono essere ripartite con le modalità già previste dal citato art. 1, co. 947, e, dunque, con DPCM, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

 

Le risorse previste per il 2016 sono state appostate sul cap. 2836 dello stato di previsione del MEF e ripartite con DPCM 30 agosto 2016.

Per il 2017, le risorse, autorizzate mediante intervento diretto nella seconda sezione della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017), pari a € 75 mln, sono state appostate sul cap. 2836 dello stato di previsione del MIUR e ripartite con DPCM 28 settembre 2017.


Articolo 1, comma 71
(Sperimentazione della mobilità sostenibile)

 

 


71. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, finalizzate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente, per l'introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane. In via sperimentale, in sede di prima applicazione, un terzo delle risorse del Fondo è attribuito ai comuni capoluogo delle città metropolitane, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e ai comuni capoluogo delle province ad alto inquinamento di particolato PM10 e di biossido di azoto, chiamati ad adottare azioni strutturali per la riduzione dell'inquinamento atmosferico al fine del rispetto della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria. Alle medesime finalità di cui al primo periodo possono essere destinate le risorse di cui all'articolo 1, comma 613, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, finalizzate al programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente comma.


 

 

Il comma 71, prevede la possibilità di destinare fino a 100 milioni di euro delle risorse già disponibili del Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, per ciascuno degli anni 2019-2033, ai progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile finalizzati all’introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, che siano presentati dai comuni e dalle città metropolitane. Alle stesse finalità possono essere destinate anche le risorse già stanziate per la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto.

 

Il comma 71 specifica pertanto la destinazione di una parte delle somme che sono già stanziate sul Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, in base alla legge di bilancio 2017, e ne definisce le modalità di utilizzo. Il comma richiama l’art. 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che a sua volta è intervenuto al fine di modificare la disciplina e la dotazione finanziaria del Fondo istituito dal comma 866 dell’articolo 1 della legge 208/2015, la cui operatività era stata differita 1° gennaio 2017 dall’articolo 7, comma 11-quater, del decreto-legge n. 201 del 2015.

Il comma 71 prevede, in dettaglio, la possibilità che le risorse del Fondo per l’adeguamento del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, che è finalizzato anche all’accessibilità per persone a mobilità ridotta, possano essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile per un importo sino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033. La norma richiede che tali progetti siano:

§  coerenti con i Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente;

§  finalizzati all’introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto;

§  presentati dai comuni e dalle città metropolitane.

 

 

Il comma 71 rinvia infine all’emanazione di un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e finanze, la definizione delle modalità di utilizzo di queste risorse.

In via sperimentale viene peraltro stabilito che in sede di prima applicazione, un terzo delle risorse del Fondo sia attribuito ai comuni capoluogo delle città metropolitane, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e ai comuni capoluogo delle province ad alto inquinamento di particolato PM10 e di biossido di azoto, chiamati ad adottare azioni strutturali per la riduzione dell'inquinamento atmosferico al fine del rispetto della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria.

 

Si ricorda che il Fondo per il rinnovo del parco mezzi, finalizzato all'acquisto diretto, anche per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica e al miglioramento dell'efficienza energetica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, è stato istituito, presso il MIT, dal comma 866 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), onde garantire il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta.

Sul Fondo sono affluite, previa intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui all'art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti (in Tabella E della legge 190/21014), pari a 50 milioni € per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e che sono state ripartite tra le regioni, per quanto riguarda le precedenti annualità 2015-2016, con DM infrastrutture e trasporti n. 209 del 10 giugno 2016; tali risorse sono state finalizzate al rinnovo dei parchi automobilistici destinati al trasporto pubblico locale regionale e interregionale.

Al Fondo sono altresì stati assegnati, sempre in base al comma 866, per le medesime finalità, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022.

In attuazione del comma 866 sono stati quindi emanati due decreti ministeriali di riparto dei fondi (a valere sul cap. 7251/MIT): il citato D.M. 10 giugno 2016, n. 209, poi annullato (ne sono stati fatti salvi gli effetti) in seguito a sentenza della Corte Costituzionale per il mancato rispetto dell’obbligato di conseguire l’Intesa con le regioni sul medesimo e quindi sostituito dal D.M. 28 ottobre 2016, n. 345.

È stato infine emanato il D.M. 23 gennaio 2017, n. 25, che ha stabilito le procedure di utilizzo di parte delle risorse del Fondo, pari a 50 milioni € per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

L'articolo 1, comma 613, della L. 232/2016 ha poi incrementato le risorse attribuite al Fondo, istituito dal citato comma 866, di altri 200 milioni di euro per il 2019 e di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, ne ha esteso le finalità ed ha previsto la redazione del Piano strategico della mobilità sostenibile (PUMS), destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa comunitaria. Nell'ambito del piano si prevede un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, per il quale è stata autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Sul Fondo per il rinnovo del parco mezzi è poi intervenuto anche il D.L. n. 50 del 2017, che all’art. 27, comma 12-ter, ha previsto che il Fondo sia finalizzato all’acquisto diretto “anche” (anziché “ovvero”) tramite società specializzate dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale; è stata poi aggiunta alle finalità del Fondo (acquisto, noleggio e riqualificazione elettrica dei mezzi) la riqualificazione energetica degli stessi mezzi e si è corretta la previsione che il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di attuazione del comma 866 individui modalità “anche” sperimentali e innovative per l’attuazione delle stesse (nella formulazione originaria  le modalità sperimentali ed innovative erano contenuto essenziale e non meramente possibile del decreto).

A valere su tali fondi si applica quindi il comma 71 in commento, destinando all’introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture 100 mln €, dei 250 milioni che risultano stanziati, a partire dal 2019 e fino al 2033.

Nella tabella seguente si riepilogano stanziamenti confluiti sul Fondo per il rinnovo parco mezzi:

(in milioni di €)

Norma

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Dal 2022-al 2033 (stanz. annui)

Co. 83

l. 147/13

50

50

50

50

50

-

-

-

Co. 866 l. 208/15

-

-

-

-

210

210

130

90

Co. 613 l. 232/16

-

-

-

-

200

250

250

250

 

 

Relativamente ai Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS), si ricorda che essi sono stati introdotti, per le città e le aree metropolitane, con la Comunicazione della Commissione europea sul Piano d’azione sulla mobilità urbana (COM 2009/490). Nel corso del 2013 la Commissione ha poi pubblicato le “Linee Guida - Sviluppare e attuare un piano urbano della mobilità sostenibile” che tracciano analiticamente le caratteristiche, le modalità, i criteri e le fasi del processo di formazione e approvazione del PUMS, definito come “Piano strategico volto a soddisfare la domanda di mobilità delle persone e delle imprese in ambito urbano e periurbano per migliorare la qualità della vita”.

A livello nazionale, da anni la normativa ha previsto l’adozione di Piani Urbani del Traffico (PUT, v. art. 36 del D.Lgs. 285/1992) e Piani Urbani di Mobilità (PUM, v. art. 22 della L. 340/2000). Il comma 615 della legge di Bilancio 2017 ne ha previsto l’approvazione entro il 30 giugno 2017, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente). Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 maggio 2016, n. 194, è stato istituito un gruppo di lavoro incaricato di integrare l'attività istruttoria compiuta in attuazione dell’Accordo di programma, per definire in linea tecnico-amministrativa criteri uniformi a livello nazionale per la predisposizione e l'applicazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile.

Con DM Infrastrutture e trasporti 4 agosto 2017, sono quindi state individuate le linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 2014/94/UE, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. Il DM prevede che le città metropolitane, gli enti di area vasta, i comuni e le associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, predispongano ed adottino nuovi PUMS, secondo le linee guida di cui all'art. 1, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del decreto. In coerenza con l'allegato al Documento di economia e finanze 2017, che le città metropolitane procedono alla definizione dei PUMS al fine di accedere ai finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa, quali Sistemi ferroviari metropolitani, metro e tram.

Pur in assenza di una specifica disciplina nazionale, diverse regioni ed enti locali si sono comunque attivati per promuovere l’elaborazione di PUMS. È il caso, ad esempio, dell’Emilia-Romagna (dove, in seguito all’adozione delle delibere nn. 1082/2015 e 275/2016, è stato approvato il PUMS di Parma) e del Comune di Prato.

 


Articolo 1, comma 72
(Sperimentazione su strada della mobilità smart)

 

 


72. Al fine di sostenere la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, la realizzazione in via prototipale, la sperimentazione e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le Smart Road e di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono definiti le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.


 

 

Il comma 72 assegna risorse per un milione di euro negli anni 2018 e 2019 ai fini della sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road.

 

In particolare la disposizione autorizza la sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road e di guida connessa e automatica, prevedendo l’adozione, entro trenta giorni dalla data in vigore della legge di una direttiva del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentito il Ministro dell’interno, che individui le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione.

 

La disposizione appare coerente con quanto previsto dalla direttiva 2010/40/UE in materia di diffusione dei sistemi di trasporto intelligente (ITS).

L’obiettivo è quello di conseguire livelli di automazione sempre più elevati prevedendo, in particolare, la realizzazione di un’interazione sempre più marcata tra l’infrastruttura stradale e i mezzi di nuova generazione che dovrà accompagnare il passaggio da una guida sempre più “assistita” a una vera e propria guida “connessa” per giungere anche alla vera e propria guida autonoma, nella quale la conduzione del mezzo avviene, in determinate situazioni, o addirittura in via generale senza la necessità di un intervento umano.

Il processo in corso richiederà comunque molteplici processi di adattamento e riscontro tecnico che potranno essere effettuati attraverso sperimentazioni, quale quella prevista dal comma in commento, anche relative alla verifica in ambiti ristretti di tutte le funzionalità di smart road, con la necessità pertanto di realizzare un’infrastruttura stradale di test con caratteristiche smart-road.

 

Si ricorda in proposito che i Ministri dei trasporti dell'Unione europea hanno sottoscritto, il 15 aprile 2016, una dichiarazione sulla cooperazione nel campo della guida autonoma (Declaration of Amsterdam on cooperation in the field of connected and automated driving). Con la Dichiarazione di Amsterdam i Ministri UE hanno definito un'agenda comune per perseguire e sviluppare ulteriormente, insieme con tutti i soggetti interessati (stakeholders) una serie di obiettivi condivisi, per l'introduzione delle auto connesse e automatizzate entro il 2019. In particolare, il primo obiettivo è la creazione di un quadro europeo di riferimento entro il 2019, tramite l'utilizzo di un approccio basato sulla sperimentazione (learning by experience), la cooperazione oltre confine e l'interoperabilità dei sistemi e dei servizi forniti.

Il 30 novembre 2016 la Commissione europea ha adottato la Strategia europea per i Sistemi di Trasporto Intelligenti Cooperativi, prima tappa verso una mobilità cooperativa, connessa e automatizzata (C-ITS:European Strategy on Cooperative Intelligent Transport Systems), che delinea una serie di azioni future che hanno l'obiettivo di consentire agli automobilisti ed ai gestori delle infrastrutture stradali di condividere informazioni e di utilizzarle in modo coordinato, attraverso tecnologie che consentano lo scambio di informazioni in tempo reale tra i veicoli e tra questi e le infrastrutture stradali, consentendo lo sviluppo su larga scala dei sistemi C-ITS entro il 2019.

A seguito della riunione del G7 Trasporti del 2016, la Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle infrastrutture e trasporti sta specificamente lavorando a uno standard nazionale sulle smart roads, sui veicoli connessi e sulla mobilità del futuro. Questa esperienza è stata portata all'apposito tavolo di lavoro istituito dal G7, nell'ambito delle linee d'azione definite con il documento “Connettere l'Italia”, Allegato al DEF 2017.

 


Articolo 1, comma 73
(Investimenti a lungo termine degli enti di previdenza
e dei fondi pensione)

 

 


73. All'articolo 1, comma 89, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'Unione europea ».


 

 

Il comma 73 integra il disposto dell’art. 1, comma 89 della legge di bilancio per il 2017, prevedendo che gli enti di previdenza e i fondi pensione, nell’ambito degli investimenti a lungo termine, possano investire somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale, nell’acquisto di quote di prestiti o di fondi di credito cartolarizzati erogati o originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti non professionali (c.d. peer to peer lending), gestite da intermediari finanziari, da istituti di pagamento ovvero da soggetti vigilati operanti sul territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell’UE.

 

Si ricorda che la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi 88-114) ha introdotto agevolazioni fiscali volte a incoraggiare investimenti a lungo termine (per almeno cinque anni) nelle imprese e in particolar modo nelle PMI, nonché per le persone fisiche attraverso i piani individuali di risparmio (PIR).

In particolare, si prevede la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno cinque anni) nel capitale delle imprese effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5 per cento dei loro asset. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro (legge n. 232 del 2016, articolo 1,commi 88-99).

Con le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 50 del 2017 le casse di previdenza e i fondi pensione possono investire anche nei PIR – piani individuali di risparmio  (legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi 100-114) fino al 5 per cento del loro attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente (per tali soggetti, infatti, non si applicano i limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro previsti per le persone fisiche).

 

Con la norma in esame si estende il novero degli investimenti qualificati assoggettabili alla detassazione, qualora detenuti dagli enti di previdenza e dai fondi pensioni per almeno cinque anni. In particolare al comma 89 della legge di bilancio 2017 è aggiunta la lettera b-bis) con la quale sono contemplate le quote di prestiti o di fondi di credito cartolarizzati erogati o originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti non professionali (c.d. peer to peer lending) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari autorizzati (articolo 106 del TUB, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385) o da istituti di pagamento (articolo 114 del TUB)  ovvero da soggetti vigilati operanti sul territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell’UE.

Si evidenzia che i commi 43-45 della legge in esame, con una modifica all’articolo 44 del TUIR, qualificano come redditi di capitale i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (cd. piattaforme di peer to peer lending).  I soggetti “gestori” assumono la qualifica di sostituti d’imposta ed operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche, con l’aliquota del 26 per cento.

La Banca d’Italia in apposito paper ha definito il lending-based crowdfunding (LBC) come un canale di finanziamento, alternativo rispetto a quello rappresentato dagli intermediari creditizi, per mezzo del quale famiglie e piccole imprese sono finanziate direttamente da una moltitudine di investitori. L’incontro tra domanda e offerta avviene su piattaforme on-line.

 

Il comma 80 della legge in esame, inoltre, modifica la disciplina dei Piani Individuali di Risparmio-PIR ammettendo tra le imprese nelle quali deve essere investito almeno il 70 per cento dei PIR anche le imprese che svolgono un’attività immobiliare.

 

 


Articolo 1, comma 74
(Percentuali di ripartizione del Fondo TPL e finanziamento dell’Osservatorio)

 

 


74. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) destinazione annuale dello 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalle lettere a), b) ed e) del comma 2 e dal comma 8 del presente articolo, le percentuali di riparto di cui alla tabella allegata al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2014 sono modificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dall'esercizio 2018, in ragione dell'incidenza che sulle stesse hanno le variazioni del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ».


 

 

Il comma 74 prevede la modifica, a partire dal 2018, con un apposito decreto ministeriale, delle percentuali di riparto tra le regioni del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e destina una percentuale del Fondo al finanziamento dell’Osservatorio TPL.

 

Il comma 74 opera modificando alcune disposizioni del DL n. 50 /2017, che ha recentemente ridefinito la dotazione ed i criteri di riparto del Fondo TPL.

In primo luogo, modifica l’art. 27, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017, introducendovi una nuova lettera e-bis) che ripristina il contributo per il finanziamento dell’Osservatorio, che dispone la destinazione annuale dello 0,025% dell'ammontare del Fondo alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio.

L’Osservatorio è previsto dall’art. 1, comma 300 della legge n. 244 del 2007 e le amministrazioni competenti se ne avvalgono per l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi ai servizi svolti, necessari alla realizzazione di indagini conoscitive e approfondimenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale, prodromici all'attività di pianificazione e monitoraggio. A tale scopo le Amministrazioni forniscono semestralmente all'Osservatorio indicazioni sulla tipologia dei dati da acquisire dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico. Il contributo per il finanziamento dell’Osservatorio era stato riconosciuto dall’articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge n. 50 del 2012, ma era stato abrogato dall’articolo 27, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2017.

 

In secondo luogo, il comma 74 introduce un nuovo comma 2-bis all’articolo 27 il quale prevede che a far data dall’esercizio 2018, con un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni, si modifichino le percentuali di riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, in ragione dell’incidenza delle variazioni del canone d’accesso alle infrastrutture ferroviarie introdotte da Rete ferroviaria italiana a far data dall’1 gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri definiti dall’Autorità di regolazione dei trasporti.

Non è previsto un termine per l’emanazione di tale decreto, ma poiché per l’effettuazione della ripartizione del Fondo le norme vigenti (vedi sub) prevedono l’emanazione di un apposito decreto entro il 30 giugno di ogni anno, necessariamente il decreto di modifica delle percentuali di riparto dovrebbe essere emanato entro tale data.

Si ricorda in proposito che l’Autorità di regolazione dei trasporti ha definito, con la delibera n. 96 del 2015, i Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria. Con le successive delibere n. 28/2016 e n. 84/2016 l’Autorità ha dettato specifici criteri applicativi. Con la Delibera n. 75/2016 l'Autorità dei Trasporti ha ritenuto conforme ai criteri della Delibera n. 96/2015 il nuovo sistema tariffario 2016-2021 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale, presentato dal gestore della rete Rete Ferroviaria Italiana Spa (RFI) in data 30 giugno 2016.

 

Le percentuali di ripartizione del Fondo tra le regioni, su cui incide il comma 74 prevedendone la possibilità di modifica, sono attualmente stabilite all’articolo 1 del decreto ministeriale 11 novembre 2014 e sono conformi a quelle stabilite nella tabella allegata al DPCM 26 maggio 2017 che ha aggiornato le disposizioni relative alla definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Le percentuali previste sono le seguenti:


 

Regione

Percentuale

Abruzzo

2,69%

Basilicata

1,55%

Calabria

4,28%

Campania

11,07%

Emilia-Romagna

7,38%

Lazio

11,67%

Liguria

4,08%

Lombardia

17,36%

Marche

2,17%

Molise

0,71%

Piemonte

9,83%

Puglia

8,09%

Toscana

8,83%

Umbria

2,03%

Veneto

8,27%

Totale

100,00%

 

Si ricorda che l’articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha ridefinito l’importo del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (comma 1) e i criteri per la sua ripartizione, a decorrere dal 2018. La dotazione del Fondo è stata fissata in 4.932,6 milioni € a decorrere dall'anno 2018. Quanto alle modalità di assegnazione delle risorse, l'articolo 27, comma 2, stabilisce che, a decorrere dal 2018, il riparto del Fondo è effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata.

I nuovi criteri di ripartizione prevedono che:

 


Articolo 1, commi 75 e 76
(Circolazione e vendita di sigarette elettroniche)

 

 


75. All'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, riguardante l'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole da: « La vendita » fino a: « in via esclusiva » sono sostituite dalle seguenti: « La vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, è effettuata in via esclusiva »;

b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

« 5-bis. Con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, area monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento. Nelle more dell'adozione del decreto previsto al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività »;

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo il meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Si applicano altresì ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50».

76. Il comma 11 dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, è sostituito dal seguente:
« 11. E' vietata la vendita a distanza di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato ».


 

 

I commi 75 e 76 modificano la disciplina dell’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo contenuta nel TUA – Testo unico accise.

 

In primo luogo, il comma 75 estende la vendita in via esclusiva di sigarette elettroniche da parte di rivendite autorizzate, introdotta dall’articolo 19-quinquies del decreto-legge n. 148 del 2017, anche ai prodotti da inalazione non contenenti nicotina ed esclude i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio (comma 75, lettera a) che modifica il  comma 5 dell’art. 62-quater TUA).

 

Si interviene inoltre sulla previsione che demanda a un decreto dell'Agenzia delle Dogane ? dei Monopoli, area Monopoli, la definizione di modalità ? requisiti per gli esercizi di vicinato ai fini dell'autorizzazione ? dell'approvvigionamento dei prodotti (comma 75, lettera b) che modifica il  comma 5-bis dell’articolo 62-quater): in sintesi, se ne amplia l’ambito soggettivo introducendo le farmacie e le parafarmacie e si definiscono i seguenti criteri direttivi: i) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, fatta eccezione per le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti da inalazione e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio; ii) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; iii) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento. Resta confermato che, nelle more dell'adozione del decreto, agli esercizi in questione è consentita la prosecuzione dell'attività.

 

Si inserisce un nuovo comma 7-bis al medesimo articolo 62-quater, che estende alle sigarette elettroniche, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, le norme in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, contenute nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, nonché le norme sulla vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi (comma 75, lettera b)).

 

Il comma 76 interviene sul divieto di vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, introdotto dal medesimo D.L. n. 148/2017, precisando che il divieto di applica ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina. A tal fine è modificato il comma 11 dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

 


Articolo 1, commi 77-79
(
Dotazione di primo soccorso sui treni passeggeri)

 

 


77. I treni adibiti al trasporto di passeggeri sono dotati di adeguate misure atte a garantire il primo soccorso ai passeggeri in caso di emergenza.

78. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le dotazioni minime di primo soccorso, in relazione alle specifiche caratteristiche dei servizi ferroviari, nonché i tempi e le modalità di attuazione della disposizione del comma 77. Le dotazioni di primo soccorso potranno essere acquisite dalle società di trasporto ferroviario anche tramite convenzioni o sponsorizzazioni da parte di soggetti privati. Il decreto di cui al presente comma individua altresì le modalità e i criteri per la formazione del personale viaggiante.

79. A titolo di contributo per la realizzazione delle misure di cui al comma 78, la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 500.000 euro per l'anno 2018, di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020.


 

 

I commi 77-79, prevedono l’obbligo che nei treni passeggeri siano assicurate adeguate misure per garantire il primo soccorso dei viaggiatori, tramite dotazioni minime di primo soccorso e formazione del personale.

 

E’ rimesso ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti previo parere della Conferenza Stato – Regioni e Provincie autonome la definizione delle dotazioni minime di primo soccorso nonché le modalità di formazione del personale viaggiante.

 

Per il finanziamento dei predetti interventi è incrementato il Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di 500.000 euro per l’anno 2018, 2 milioni di euro per l’anno 2019 e 1 milione di euro per l’anno 2020.

 


Articolo 1, comma 80
(PIR e società immobiliari)

 

 


80. All'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « che svolgono attività diverse da quella immobiliare, » sono soppresse;

b) i periodi: « Ai fini dei commi da 100 a 113 del presente articolo si presume, senza possibilità di prova contraria, impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola » sono soppressi.


 

 

Il comma 80 modifica la disciplina dei Piani Individuali di Risparmio-PIR ammettendo tra le imprese nelle quali deve essere investito almeno il 70 per cento dei PIR anche le imprese che svolgono un’attività immobiliare.

Conseguentemente è soppressa la previsione che escludeva dall’ambito di applicazione della disciplina dei PIR l’impresa esercitante attività immobiliare con la relativa definizione.

 

La norma, a tal fine, modifica l’articolo 1, comma 102, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017).

 

La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi 88-114) ha introdotto agevolazioni fiscali volte a incoraggiare investimenti a lungo termine (per almeno cinque anni) nelle imprese e in particolar modo nelle PMI, nonché per le persone fisiche attraverso i piani individuali di risparmio.

In particolare, per quanto riguarda i PIR – Piani individuali di risparmio a lungo termine, i commi 100-114 della legge n. 232 del 2016 prevedono un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti da investimenti detenuti per almeno 5 anni nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le PMI, nei limiti di 30mila euro all’anno e, comunque di complessivi 150mila euro. I piani di risparmio devono essere gestiti dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione i quali devono investire le somme assicurando la diversificazione del portafoglio. A seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 57, comma 2, lett. e)), anche fondi pensione e casse di previdenza possono accedere a tali strumenti ed alla relativa detassazione.

Il PIR si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione. I limiti di 30.000 e 150.000 euro non si applicano agli investimenti delle casse previdenziali e dei fondi pensione in PIR (comma 101).

In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell’anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare (limitazione soppressa dalla norma in esame), fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia. La predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (comma 102).

Al fine di individuare le società che svolgono attività diversa da quella immobiliare, senza possibilità di prova contraria, si considera impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio di impresa, e che si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l’impresa svolge l’attività agricola (disposizione soppressa dalla norma in esame).

Non più del 10 per cento delle somme o valori destinati nel piano può essere investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso soggetto, o con altra società appartenente al medesimo gruppo, oppure in depositi e conti correnti (comma 103). Le somme conferite nel piano possano essere investite anche in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo che investono per almeno il 70 per cento dell’attivo in strumenti finanziari qualificati e che rispettano le condizioni per l’accesso al beneficio (comma 104). Inoltre, le somme o valori destinati nel piano non possono essere investite in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni (comma 105).

Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano siano detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione prima dei cinque anni i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni: il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti gestori entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. I soggetti gestori recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito negli strumenti finanziari ammessi entro novanta giorni dal rimborso (comma 106).

Il mancato rispetto dei limiti di investimento comporta la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti nel medesimo piano nel rispetto delle condizioni fissate, e l’obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni (comma 107).

Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente applicate e non dovute, fanno sorgere in capo al titolare del piano il diritto a ricevere una somma corrispondente. I soggetti gestori provvedono al pagamento della predetta somma, computandola in diminuzione dal versamento delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi soggetti. Non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti di imposta (articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) (comma 108).

Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante la cessione o il rimborso degli strumenti finanziari detenuti nel piano sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle operazioni successive poste in essere nell’ambito del piano stesso, sottoposte a tassazione a partire dal medesimo periodo d’imposta e non oltre il quarto. Alla chiusura del piano le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi possono essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello del realizzo nell’ambito di un altro rapporto, di cui sia titolare la medesima persona fisica, con opzione per il regime del risparmio amministrato, ovvero possono essere portati in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate (articolo 68, comma 5, del TUIR) (comma 109).

In caso di strumenti finanziari appartenenti alla stessa categoria, si considerano ceduti prima gli strumenti acquistati per primi, e che si considera come costo d’acquisto il costo medio ponderato dell’anno di acquisto (comma 110).

Il trasferimento di un piano di risparmio a lungo termine da un intermediario ad un altro non rileva ai fini del computo del periodo minimo di detenzione (comma 111).

Ciascuna persona fisica non può aprire più di un piano di risparmio a lungo termine e che ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L’intermediario o l’impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano, all’atto dell’incarico, devono acquisire un’autocertificazione, da parte del titolare, con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine (comma 112). Inoltre, l’intermediario o l’impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano di risparmio deve tenere separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti nonché degli investimenti qualificati effettuati (comma 113).

Si prevede, infine, l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento mortis causa degli strumenti finanziari detenuti nel piano (comma 114).

 

 

Si segnala, infine, che il comma 73 della legge in esame integra il disposto dell’art. 1, comma 89 della legge di bilancio per il 2017, prevedendo che gli enti di previdenza e i fondi pensione, nell’ambito degli investimenti a lungo termine, possano investire somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale, nell’acquisto di quote di prestiti o di fondi di credito cartolarizzati erogati o originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti non professionali (c.d. peer to peer lending), gestite da intermediari finanziari, da istituti di pagamento ovvero da soggetti vigilati operanti sul territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell’UE.

 


Articolo 1, commi 81-83
(Riallineamento valori contabili per operazioni su partecipate estere)

 

 


81. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, dopo le parole: «Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo » sono inserite le seguenti: « in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia »;

b) al comma 10-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia ».

82. Le disposizioni di cui al comma 81 si applicano con riferimento agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati a partire dal periodo di imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.

83. Al fine di evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento ai sensi dell'articolo 1, comma 151, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 81.


 

 

I commi da 81 a 83 estendono l’ambito applicativo delle norme che consentono il cd. affrancamento fiscale dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio individuale in seguito ad operazioni straordinarie ed altre operazioni di acquisizione, riferibili ad avviamento, marchi ed altre attività (in sostanza, beni immateriali) anche alle operazioni su partecipate estere, ovvero alle operazioni riferite a partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia.

 

In particolare, il comma 81 estende l’ambito applicativo delle norme che consentono il cd. affrancamento fiscale (introdotto dall’art. 15, commi 10-bis e 10-ter del decreto-legge n. 185 del 2008) dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio individuale in seguito ad operazioni straordinarie ed altre operazioni di acquisizione, e riferibili ad avviamento, marchi ed altre attività (in sostanza, beni immateriali) anche alle operazioni su partecipate estere, ovvero alle operazioni riferite a partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia. Viene così ampliato l’ambito applicativo delle norme che consentono di “affrancare” tali valori mediante pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16 per cento.

 

Si ricorda, in estrema sintesi, che l’articolo 15, comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha introdotto, per le imprese coinvolte in operazioni straordinarie (aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176 del TUIR: rispettivamente, fusione, scissione e conferimenti d’azienda), la facoltà (in deroga rispetto alle ordinarie regole che ne prevedono la neutralità fiscale, di cui all’articolo176, comma 2-ter del TUIR) di “affrancare” fiscalmente i maggiori valori risultanti dalle operazioni di fusione, scissione e conferimenti aziendali, limitatamente alle voci relative all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali.

Tale facoltà si concretizza col pagamento di un’imposta sostitutiva in misura pari al 16 per cento e con un riconoscimento fiscale dei maggiori valori, che decorre dal periodo d’imposta nel quale è versata l’imposta sostitutiva.

In seguito l’articolo 23, comma da 12 a 15 del D.L. 98/2011 (con l'inserimento dei commi 10-bis e 10-ter nell'articolo 15 del citato decreto-legge n. 185 del 2008) ha esteso la facoltà di affrancamento ai maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione straordinaria, a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. Obiettivo di tale disposizione è rendere possibile l’affrancamento anche quando le attività immateriali non emergono in via immediata nel bilancio individuale di ciascuna società, in quanto ricomprese nei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni presenti.  L’articolo 15, comma 10, del D.L. n. 185 del 2008 consente infatti l’affrancamento delle attività immateriali solo se iscritte in modo autonomo nel bilancio di esercizio delle società risultanti dalle operazioni straordinarie. Vi sono però operazioni in cui tali poste non sono iscrivibili autonomamente in bilancio; è il caso in cui l’attivo di bilancio delle società coinvolte in operazioni straordinarie sia rappresentato, in tutto o in parte, da partecipazioni di controllo (è il caso delle holding). I valori relativi alle attività immateriali, in tali casi, sono infatti inclusi nel valore di carico delle partecipazioni e non possono essere iscritti autonomamente in bilancio.

L’affrancamento è applicabile anche ai maggiori valori, attribuiti ad avviamento e altre attività immateriali, iscritti nel bilancio consolidato e derivanti da acquisti di partecipazioni di controllo in cessioni di azienda.

Il comma 13 del citato articolo 23 limitava l’applicabilità delle suddette norme alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e a quelle effettuate nei periodi di imposta precedenti.

Successivamente l’articolo 20 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha esteso anche alle operazioni aziendali straordinarie effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 la possibilità di “affrancare” fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito delle predette operazioni straordinarie, a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali.

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La disciplina introdotta dall'articolo 23 del D.L. n. 98 del 2011 era volta ad eliminare una penalizzazione per quei soggetti che effettuano operazioni di acquisizione di aziende ma con modalità diverse rispetto a quelle tradizionali e che non iscrivono maggiori valori in modo autonomo nei bilanci individuali. Tale previsione, come integrata dall'articolo 20 del D.L. n. 201 del 2011, ha tuttavia riguardato esclusivamente l’affrancamento per le operazioni effettuate sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011.

L’articolo 1, commi 150-152 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) hanno disposto l’efficacia a regime delle disposizioni in materia di affrancamento fiscale dei maggiori valori contabili emersi in seguito ad operazioni straordinarie contenute nell’articolo 15, commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008. Ne viene infatti consentita l’applicazione alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Gli effetti del riallineamento decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva; i ntal modo tale facoltà di affrancamento  è prevista “a regime”, analogamente a quanto previsto per fusioni, scissioni e conferimenti di azienda dall’articolo 176, comma 2-ter del TUIR e dall’articolo 15, commi 10, 11 e 12 del decreto legge n. 185 del 2008.

 

Il successivo comma 82 chiarisce che la predetta estensione si applica agli acquisti perfezionati  dal periodo d’imposta 2017 ovvero, più precisamente dal periodo di imposta anteriore a quello in corso al 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore della legge in esame), nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.

Si affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità di attuazione del comma 40-bis (comma 83). Scopo della norma è evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 151, della legge n. 147 del 2013 (stabilità 2014).

 

La richiamata norma, oltra a chiarire la decorrenza degli effetti del riallineamento, vieta l’esercizio dell’opzione per il riallineamento sui valori oggetto di alcuni regimi fiscali opzionali. Si tratta in sostanza di un divieto di cumulo nell'esercizio di opzioni per regimi di imposizione sostitutiva, per evitare duplicazione di benefici.

L’esercizio dell’opzione per il riallineamento non è consentito sui valori oggetto delle opzioni per i regimi previsti dagli articoli 172, comma 10-bis (fusione di società), 173, comma 15-bis (scissione di società), e 176, comma 2-ter (conferimento d'azienda), del TUIR e dall’articolo 15, commi 10, 11 e 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e viceversa.

Le disposizioni della legge di stabilità 2014 sono state attuate col provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2014.


Articolo 1, commi 84-86
(
Esclusione delle società di intermediazione mobiliare
dall'applicazione dell'addizionale all'IRES)

 

 


84. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, dopo le parole: « fondi comuni d'investimento » sono inserite le seguenti: « e le società di intermediazione mobiliare »;

b) il comma 67 è sostituito dal seguente:

« 67. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonché dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento e dalle società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" ».

85. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare ».

86. Le disposizioni di cui ai commi 84 e 85 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.


 

 

I commi 84-86 dell’articolo 1 escludono le società di intermediazione mobiliare (SIM) dall’applicazione dell’addizionale IRES del 3,5 per cento, introdotta per gli enti creditizi e finanziari dalla legge di stabilità 2016. Per gli stessi soggetti è ripristinata la deducibilità degli interessi passivi, ai fini IRES, nella misura del 96 per cento del loro ammontare. Gli interessi passivi sono deducibili nella stessa misura anche ai fini IRAP. Tali modifiche si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2017.

 

Il comma 84 modifica le norme della legge di stabilità 2016 che hanno istituito un’addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari e che, nel contempo, hanno concesso l’integrale deducibilità degli interessi passivi, sia ai fini IRES sia ai fini IRAP, precedentemente riconosciuti fiscalmente nella misura del 96 per cento.

In particolare, la lettera a) esclude le società di intermediazione mobiliare (SIM), dall’applicazione dell’addizionale IRES del 3,5 per cento disposta dalla legge di stabilità 2016 (comma 65 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015).

La lettera b) ricomprende anche le SIM tra i soggetti per i quali si applica la deducibilità ai fini IRES nei limiti del 96 per cento degli interessi passivi sostenuti (comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015).

 

Le norme che hanno introdotto l’addizionale IRES (commi 65-68 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015) hanno inteso evitare la svalutazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Asset – “DTA”) iscritte in bilancio, che in base ai principi contabili avrebbe dovuto effettuarsi per effetto della riduzione dell’aliquota dell’IRES dal 27,5 al 24 per cento operata con la stessa legge a decorrere dal 2017, con effetti positivi ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza computato in base alle regole di Basilea 3.

Si segnala che la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 49, della legge n. 232 del 2016) ha previsto una prima esclusione per le società di gestione dei fondi comuni di investimento (SGR) dall’applicazione dell’addizionale (analogamente alla norma in esame), in considerazione del fatto che per esse l’addizionale IRES non produce alcun effetto positivo, in quanto, non costituendo i crediti verso la clientela una voce rilevante nel bilancio di tali società, le stesse non hanno quella massa di DTA che hanno giustificato l’introduzione dell’addizionale.

Si ricorda che il TUF (D.Lgs. n. 58 del 1998) disciplina la società di intermediazione mobiliare definendola come l’impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento.

 

Il comma 85, modificando l’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 446 del 1997, stabilisce che per le SIM gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. Nei predetti limiti sono pertanto deducibili ai fini IRAP.

 

Il comma 86 stabilisce che le misure previste dalle norme in esame si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.


Articolo 1, comma 87
(
Imposta di registro)

 

 


87. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, comma 1:

1) le parole: « degli atti presentati » sono sostituite dalle seguenti: « dell'atto presentato »;

2) dopo la parola: « apparente » sono aggiunte le seguenti: « , sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi »;

b) all'articolo 53-bis, comma 1, le parole: « Le attribuzioni e i poteri » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, le attribuzioni e i poteri ».


 

 

Il comma 87 modifica la norma sulla interpretazione degli atti nell’applicazione dell’imposta di registro, al fine di chiarire che per individuare la tassazione da applicare all’atto presentato per la registrazione non devono essere considerati elementi interpretativi esterni all’atto stesso ovvero contenuti in altri negozi giuridici collegati a quello da registrare. Viene fatta salva la disciplina dell’abuso del diritto contenuta nello statuto dei diritti del contribuente, nell’ambito delle attribuzioni e poteri degli uffici nella determinazione della base imponibile.

 

In particolare il comma 87, lettera a), modifica la norma che dispone che l'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente (articolo 20 del D.P.R. n. 131 del 1986). In primo luogo si fa riferimento all’atto presentato, in luogo che agli atti. In secondo luogo si chiarisce che l’interpretazione avviene sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.

 

Tale norma è considerata dalla recente giurisprudenza della Cassazione non come una disposizione antielusiva: pertanto viene riconosciuta all’amministrazione finanziaria la possibilità di riqualificare come cessione d’azienda il conferimento di beni in una società e la successiva cessione di quote della stessa, a prescindere dall’intento elusivo (Cass. n. 22492/2014 e da ultimo Cass. civ. Sez. V, 12 maggio 2017, n. 11873). Nella sentenza n. 2054/2017, invece, la Cassazione ha ammesso la riqualificazione delle operazioni poste in essere dai contribuenti solo qualora il Fisco dimostri l’intento elusivo.

 

In sostanza, la modifica in esame limita l’attività riqualificatoria dell’amministrazione finanziaria posta in essere sulla base dell’articolo 20 del Testo unico dell’imposta di registro, poiché essa può essere svolta unicamente sulla base degli elementi desumibili dall'atto sottoposto a registrazione, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati. Tuttavia viene fatto salvo quanto disposto dagli articoli successivi. Il riferimento è all’articolo 53-bis, come modificato dalla successiva lettera b).

La lettera b) premette all’articolo 53-bis dello stesso testo unico, in materia di attribuzioni e poteri degli uffici nella determinazione della base imponibile dell’imposta di registro, che resta ferma la disciplina dell’abuso del diritto introdotta all’articolo 10-bis dello statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) ad opera del D.Lgs. n. 128 del 2015.

Al riguardo la relazione illustrativa afferma che l’abusivo ricorso ad una pluralità di contratti di trasferimento di singoli asset al fine di realizzare una cessione di azienda potrà quindi essere contestato con le modalità previste dall’articolo 10-bis dello statuto dei diritti del contribuente e non con l’articolo 20 del TUR.

 

Si ricorda che il Decreto Legislativo n. 128 del 5 agosto 2015, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione della delega fiscale (articolo 5 della legge n. 23 del 2014) e in ottemperanza alla raccomandazione 2012/772/UE sulla pianificazione fiscale aggressiva, disciplina il principio generale del divieto dell'abuso del diritto, dandone una nuova definizione, unificata a quella dell'elusione, estesa a tutti i tributi, non limitata a fattispecie particolari e corredata dalla previsione di adeguate garanzie procedimentali. La disciplina è prevista dal nuovo articolo 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000). In base alle nuove disposizioni, si è in presenza dell'abuso del diritto allorché una o più operazioni prive di sostanza economica, pur rispettando le norme tributarie, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. La norma chiarisce che un'operazione è priva di sostanza economica se i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, sono inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato. Si considerano indebitamente conseguiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

Tali operazioni non sono opponibili al fisco: quando l'Agenzia delle entrate accerta la condotta abusiva, le operazioni elusive effettuate dal contribuente diventano inefficaci ai fini tributari e, quindi, non sono ottenibili i relativi vantaggi fiscali.

Non si considerano invece abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale del contribuente. Viene esplicitata la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.

Il contribuente può proporre interpello per conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto. L'istanza di interpello preventivo deve essere presentata prima che siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione e per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie per la quale si presenta l'istanza.

Sono previste specifiche regole procedimentali al fine di garantire un efficace contraddittorio con l'amministrazione finanziaria e il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento tributario. In particolare, l'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto a pena di nullità da una richiesta di chiarimenti al contribuente da fornire entro sessanta giorni. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti (ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta) e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto del fatto che siano effettivamente intercorsi sessanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.

L'atto impositivo deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione: alla condotta abusiva; alle norme o principi elusi; agli indebiti vantaggi fiscali realizzati; ai chiarimenti forniti dal contribuente.

Nel procedimento di accertamento dell'abuso del diritto l'onere della prova della condotta abusiva grava sull'amministrazione finanziaria, mentre il contribuente è tenuto a dimostrare la sussistenza delle valide ragioni extrafiscali che stanno alla base delle operazioni effettuate. L'abuso del diritto non può essere rilevato d'ufficio da parte del giudice tributario.

In caso di ricorso contro l'atto impositivo, i tributi o i maggiori tributi accertati in applicazione della disciplina dell'abuso del diritto, unitamente ai relativi interessi, sono iscritti a ruolo dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.

L'accertamento per abuso del diritto può scattare solo se non si può invocare, ai fini dell'accertamento, la violazione di specifiche norme tributarie. L'abuso del diritto non è penalmente punibile. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, ove ne ricorrano i presupposti.

Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. A tal fine il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (cosiddetto interpello disapplicativo). Resta ferma la possibilità del contribuente di fornire tale dimostrazione anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

L'efficacia delle disposizioni dell'articolo 10-bis decorre dal 1° ottobre 2015. Esse si applicano retroattivamente anche alle operazioni poste in essere anteriormente, per le quali non sia stato notificato l'atto impositivo.

L'articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 è abrogato: si tratta della previgente norma antielusiva applicabile solo per l'accertamento delle imposte sui redditi ad un numero chiuso di operazioni.


Articolo 1, comma 88
(Trattamento fiscale degli atti di trasformazione del territorio)

 

 


88. All'articolo 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

« Il trattamento tributario di cui al primo comma si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

La disposizione di cui al secondo comma si applica a tutte le convenzioni e atti di cui all'articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato ».


 

 

Il comma 88 dispone che gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni fra privati ed enti pubblici, nonché tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. Il medesimo trattamento si applica, a date condizioni, anche alle convenzioni urbanistiche e agli atti previsti dall'articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano n. 13 del 1997.

 

In particolare, la norma in esame aggiunge due commi all'articolo 20 della legge n. 10 del 1977, relativo alle norme tributarie per la edificabilità dei suoli. In particolare, il nuovo comma inserito dopo il primo comma dell'articolo 20 della legge n. 10 del 1977 stabilisce che il trattamento tributario di favore, consistente nell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e nell'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, previsto dall'articolo 32, secondo comma, del D.P.R. n. 601 del 1973, si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni fra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

Si ricorda che l'articolo 32, secondo comma, del D.P.R. n. 601 del 1973 prevede che gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge n. 865 del 1971 in materia di edilizia residenziale pubblica e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi nonché agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della medesima legge.

 

Il successivo nuovo comma dell'articolo 20 della legge n. 10 del 1977 estende il medesimo trattamento tributario anche alle convenzioni urbanistiche e atti di cui all'articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato.

Si rammenta che l'articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, stabilisce tra l'altro, che il comune può stipulare convenzioni urbanistiche con privati o enti pubblici al fine di facilitare, nel pubblico interesse, l'attuazione di interventi previsti nel piano urbanistico comunale oppure in un piano attuativo. Tali convenzioni urbanistiche possono prevedere l'acquisto di immobili e di diritti reali oppure l'assunzione dei costi di realizzazione, gestione o costi successivi nonché l'esecuzione di misure compensative di risanamento o di compensazione di danni all'ambiente o al paesaggio.

 

 


Articolo 1, commi 89-92
(Credito di imposta per spese consulenze relative a quotazione PMI)

 

 


89. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per la predetta finalità.

90. Il credito d'imposta di cui al comma 89 è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

91. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 89 a 92, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e delle revoche nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 90.

92. L'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.


 

 

I commi da 89 a 92 concedono un credito d’imposta alle PMI in relazione ai costi per la consulenza per l’ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020. Il credito d’imposta è concesso nei limiti previsti dalla disciplina UE degli aiuti alle PMI compatibili con il mercato interno.

 

Si rammenta in questa sede che, a causa della crisi economico-finanziaria internazionale, che ha provocato una contrazione del tradizionale canale bancario per la concessione di credito alle imprese il legislatore negli ultimi anni ha perseguito lo scopo di introdurre, ovvero di potenziare, strumenti alternativi per la concessione di finanziamenti al settore produttivo. A seguito delle risultanze dell’indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita svolta nel 2013 dalla Commissione Finanze della Camera, sono emerse alcune proposte per il potenziamento dell'erogazione del credito alle imprese e il rafforzamento del capitale di rischio, in parte trasfuse nel decreto-legge n. 145 del 2013: tali  misure sono volte, nel loro complesso, a immettere liquidità nel sistema imprenditoriale e, in particolare, ad alimentare i canali di finanziamento delle piccole e medie imprese. Già i decreto-legge "sviluppo" (D.L. 83 del 2012) e "sviluppo-bis" (D.L. n. 179 del 2012) avevano consentito anche alle società non quotate - in particolare le piccole e medie imprese - di accedere alla raccolta del capitale di debito, attraverso l'emissione di strumenti di debito destinati ai mercati domestici ed internazionali (cd. minibond, ovvero bond di PMI).

Con il citato decreto-legge n. 145 del 2013 l'utilizzo dei predetti strumenti è stato rafforzato, incentivando l'investimento di fondi pensione e compagnie assicurative in tali titoli. Le norme consentono infatti di computare tra gli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione i titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione e l'acquisto di obbligazioni e titoli similari. Inoltre, le obbligazioni e i titoli similari ed altre tipologie di attivi creditizi (in particolare i crediti alle PMI) sono qualificati come idonea garanzia di obbligazioni bancarie collateralizzate.

Successivamente, il decreto-legge n. 91 del 2014 ha modificato il regime fiscale dei proventi derivanti dai predetti strumenti, consentendo l’applicazione dell'imposta sostitutiva al 26 per cento a specifiche condizioni.

Conseguentemente alle predette innovazioni, nel febbraio 2013 è nato il mercato ExtraMOT PRO, come segmento professionale del mercato ExtraMOT di Borsa Italiana in cui possono essere quotati project bond, obbligazioni, cambiali finanziarie e strumenti partecipativi, dunque anche mini-bond. Si tratta di un ‘sistema di scambi organizzato’ (multilateral trading facility) accessibile solo agli investitori istituzionali. ExtraMOT PRO è aperto alle emissioni di società di capitali, cooperative, assicurazioni, enti pubblici e loro controllate; ad esse viene data la possibilità di comunicare periodicamente con gli investitori, in modo trasparente e standardizzato, con costi di ammissione contenuti.

 

Più in dettaglio, il comma 89 concede un credito d’imposta alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che dopo l’entrata in vigore del provvedimento in esame iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, nel caso in cui vengano ammesse alla quotazione. Esso è riconosciuto fino ad un importo massimo di 500.000 euro ed ammonta al 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020 per l’ammissione alla quotazione.

 

La raccomandazione 2003/361/CE chiarisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

 

Ai sensi del comma 90, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2019 e 30 milioni di euro per il 2020 e il 2021, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione.

Esso è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

 

L'agevolazione non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF / IRES / IRAP; non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917 del 1986, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR. Al credito d'imposta non si applicano il limite annuale di utilizzazione di 250.000 euro, previsto dall'articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007, e il limite massimo per la compensazione di 700.000 euro, previsto dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000.

 

Il comma 91 affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame della presente legge, il compito di stabilire modalità e criteri di attuazione delle norme in esame, con particolare riguardo: all’individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio; ai casi di esclusione; alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio; alla documentazione richiesta; all'effettuazione dei controlli e delle revoche nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa sopra indicati.

 

Il comma 92 chiarisce che l'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che disciplina le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno UE, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza.

 

Più in dettaglio, le richiamate norme UE stabiliscono che gli aiuti alle PMI, per essere compatibili con il mercato interno, devono rispettare alcuni limiti generali (di cui al capo I del citato regolamento) oltre agli specifici limiti di cui all’articolo 18. In sintesi, si reputano compatibili con il mercato interno gli aiuti alle PMI la cui intensità non superi il 50 per cento dei costi ammissibili, che corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni. Essi non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

 

Il medesimo comma 92 affida gli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, al Ministero dello sviluppo economico.

 

 

 


Articolo 1, commi 93-95
(Disposizioni per il funzionamento delle agenzie fiscali)

 

 


93. L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante i rispettivi regolamenti di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono:

a) istituire posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali; tale riduzione non rileva ai fini del calcolo del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale, di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

b) disciplinare il conferimento delle posizioni a funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area mediante una selezione interna che tiene conto delle conoscenze professionali, delle capacità tecniche e gestionali degli interessati e delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti;

c) attribuire ai titolari delle posizioni il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e la responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati nonché' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo;

d) prevedere l'articolazione delle posizioni secondo diversi livelli di responsabilità, con conseguente graduazione della retribuzione di posizione e, in caso di valutazione positiva, l'attribuzione della retribuzione di risultato sulla base del livello di valutazione annuale riportata;

e) disciplinare l'accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Gli esami consistono in una prova scritta, di carattere tecnico-pratico, e in una orale, finalizzate a individuare, secondo modalità e descrizione dei contenuti specificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'Agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con quesiti a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni, alla data di pubblicazione del bando, funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, di cui alla lettera a) del presente comma, o a quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 nonché' il personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell'Agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. La commissione può avvalersi dell'ausilio di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione, per la predisposizione e l'esecuzione delle prove preselettive e scritte. Sono valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito.

94. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

a) all'articolo 23-quater, comma 7, le parole: « due posti di vicedirettore », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre »; le parole: « , per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato » sono soppresse;

b) il secondo periodo dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), è soppresso a decorrere dalla data del 31 dicembre 2018. Entro la predetta data le posizioni organizzative di cui al citato articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), sono ridefinite in coerenza con i criteri di individuazione delle posizioni organizzative di cui al comma 93 del presente articolo, rideterminandone conseguentemente il trattamento retributivo.

95. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».


 

 

I commi da 93 a 95 dettano disposizioni per garantire il funzionamento delle Agenzie fiscali prevedendo l’istituzione di nuove posizioni organizzative di livello non dirigenziale e una nuova procedura concorsuale pubblica per l’accesso alla qualifica dirigenziale.

 

Il comma 93 attribuisce alla Agenzia delle entrate e alla Agenzia delle dogane e dei monopoli la facoltà, mediante i propri regolamenti di organizzazione, di:

Inoltre, la disposizione autorizza i regolamenti di organizzazione a disciplinare l’accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante concorso per titoli ed esami. Si prevede a tale riguardo l’esonero dalla prova preselettiva dei candidati che siano:

 

È in parte dettata la disciplina della procedura concorsuale, in base alla quale:

Il comma 94 modifica, in primo luogo, l’art. 23?quater del D.L. 95/2012, autorizzando sia l’Agenzia delle entrate che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli a istituire da uno fino a un massimo di tre posti da vicedirettore (in luogo dei due posti, previsti dalla vigente normativa).

Al contempo la modifica elimina per l’Agenzia delle dogane la destinazione dei vicedirettori ai compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all’area di attività dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato. In secondo luogo, la medesima disposizione sopprime il secondo periodo dell’art. 23?quinquies, co. 1, lett. a), numero 2), D.L. 95/2012, che autorizzava l’istituzione di posizioni organizzative di livello non dirigenziale in conseguenza della riduzione dell’organico dirigenziale previsto nell’ambito della spending review.

 

Il comma 95 proroga dal 30 giugno 2018 al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale le Agenzie fiscali possono concludere nuovi concorsi per dirigenti, previsti dall'articolo 4?bis del D.L. 78/2015 (conv. L. 125/2015).

Tale ultima disposizione ha stabilito che, al fine di coprire le vacanze nell'organico dei dirigenti, le agenzie fiscali possono annullare le procedure concorsuali per dirigente bandite, ma non ancora concluse, ed indire, per un corrispondente numero di posti, nuovi concorsi pubblici, per soli esami, da concludere un termine più volte prorogato, da ultimo al 30 giugno 2018.

Viene altresì prorogata al 31 dicembre 2018 (superando la precedente data del 30 giugno 2018) il termine di scadenza delle deleghe di funzioni dirigenziali attribuibili ai funzionari delle Agenzie fiscali con specifiche qualifiche ed anni di esperienza, per garantire la continuità operativa degli uffici nelle more dell'espletamento delle relative procedure concorsuali (articolo 4?bis, comma 2 del D.L. 78/2015).

 


Articolo 1, commi 96-99
(Credito d’imposta per acquisti di plastiche provenienti da raccolta differenziata)

 

 


96. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, a tutte le imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

97. Il credito d'imposta di cui al comma 96 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

98. Il credito d'imposta di cui al comma 96 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 96. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio ».

99. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 96, 97 e 98, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 97.


 

 

I commi da 96 a 99 riconoscono un credito d’imposta del 36 per cento alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi o da selezioni di rifiuti urbani residui.

 

In particolare, il comma 96 concede a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, un credito d’imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Scopo esplicito della norma è incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico.

 

Ai sensi del comma 97, il predetto credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

 

Il successivo comma 98 dispone che il credito d’imposta sia indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP; può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con altri tributi secondo la normativa vigente, in sede di dichiarazione dei redditi. La norma chiarisce, inoltre, che il beneficio non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa IRES (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, DPR n. 917 del 1986). Esso non è soggetto al limite di utilizzabilità (pari a 250.000 euro) annuale valevole per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al citato comma 96. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. La norma reca anche norme in ordine alla regolazione contabile; i relativi fondi, in particolare, sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”.

 

Il comma 99 affida a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, il compito di definire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto dei predetti limiti di spesa annui.


Articolo 1, commi 100-108 e 113-115
(Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile)

 

 


100. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

101. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

102. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l'esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 101.

103. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

104. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

105. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 100, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 103.

106. L'esonero di cui al comma 100 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 103, 104 e 105.

107. L'esonero di cui al comma 100 si applica, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

108. L'esonero di cui al comma 100 è elevato alla misura dell'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio: a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari; b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

(...)

113. A decorrere dal 1º gennaio 2018 e con effetto sulle assunzioni decorrenti da tale data sono abrogati i commi 308, 309 e 310 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

114. L'esonero di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

115. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi dei commi da 100 a 108, 113 e 114 e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.


 

 

I commi da 100 a 108 e da 113 a 115 introducono una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di soggetti aventi i requisiti anagrafici ivi stabiliti e che non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi; la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua. Per la fattispecie di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto dopo il periodo di apprendistato professionalizzante, lo sgravio è disciplinato in termini specifici dal comma 106.

 

I commi da 100 a 102 prevedono una riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, dovuti con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di soggetti aventi meno di 35 anni di età, ovvero meno di 30 anni di età per le assunzioni effettuate dal 2019. Lo sgravio è subordinato alla condizione che i soggetti assunti non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 103; i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro - qualora non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - non costituiscono una causa ostativa.

Il beneficio concerne tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione di quelli domestici (comma 114). Dall'àmbito di applicazione sono escluse le assunzioni di dirigenti, in base al richiamo del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, operato dal comma 100.

L'applicazione dello sgravio non modifica l'aliquota di computo dei trattamenti pensionistici dei lavoratori interessati (comma 100).

La riduzione è pari al 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto, con esclusione dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero al 100 per cento della medesima base contributiva nelle fattispecie di cui al successivo comma 108. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi; la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua. Qualora la riduzione relativa ad un determinato lavoratore sia stata applicata per un periodo inferiore a 36 mesi, un altro datore può usufruire dello sgravio per il periodo residuo, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato del medesimo soggetto, indipendentemente dall'età anagrafica di quest'ultimo al momento della nuova assunzione (comma 103).

Lo sgravio trova applicazione per i contratti di apprendistato professionalizzante solo con riferimento all'eventuale fase (successiva all'apprendistato) di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto, sempre che quest'ultima inizi dopo il 31 dicembre 2017 e a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di inizio della prosecuzione (commi 106 e 114). In tale fattispecie, la riduzione è riconosciuta per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza degli sgravi contributivi previsti, per il primo anno di prosecuzione del rapporto dopo il periodo di apprendistato, dall'art. 47, comma 7, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e non si applicano i criteri e le esclusioni di cui ai precedenti commi 103-105.

Si segnala che il comma 106 non reca un'esplicita limitazione del proprio àmbito di applicazione all'apprendistato professionalizzante, ma che essa sembra desumersi in base alla circostanza che le altre tipologie di apprendistato sono compiutamente disciplinate, ai fini in esame, dal successivo comma 108.

 

Nei casi in cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato derivi dalla conversione di un contratto a termine, il requisito anagrafico, ai fini del beneficio in esame, deve essere posseduto al momento della conversione (comma 107). Quest'ultima non deve essere anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge; restano ferme le altre condizioni ai fini dello sgravio in oggetto.

Dal beneficio sono esclusi (comma 104) i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto, nella medesima unità produttiva, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi[15] nonché i datori che rientrino nelle fattispecie di esclusione dagli incentivi in materia di lavoro contemplate, in via generale, dall'art. 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. Ai fini in oggetto, in base a tale richiamo sono esclusi i casi in cui l'assunzione: costituisca attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; violi il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore, licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; riguardi un'unità produttiva in cui vi siano in atto sospensioni dal lavoro, connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale e relative a lavoratori inquadrati nel medesimo livello (del lavoratore assunto); concerna un lavoratore che sia stato licenziato nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del nuovo datore di lavoro, ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Si prevedono, inoltre, la revoca del beneficio ed il recupero delle relative somme (comma 105) per: i casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato, effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione; i casi in cui, nella stessa unità produttiva, nei sei mesi successivi all'assunzione in oggetto, vi sia un licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un dipendente inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore assunto; sembrerebbe opportuno valutare se sussista l'esigenza di un'estensione di tale fattispecie ai licenziamenti collettivi. Le suddette revoche del beneficio non rilevano ai fini del computo dell'eventuale residuo periodo utile di applicazione del beneficio per altri datori (periodo di cui al citato comma 103).

Sembrerebbe opportuno chiarire se, in base al suddetto richiamo (di cui al comma 104) alle norme di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 150 del 2015, il beneficio si applichi, nell'àmbito della somministrazione di lavoro e per i periodi di utilizzo del lavoratore, in favore dei soggetti utilizzatori, anziché in favore del somministratore[16].

 

La riduzione della contribuzione nella suddetta misura più elevata del 100 per cento spetta, ai sensi del comma 108, per le medesime fattispecie di assunzione per le quali una norma transitoria - oggetto di abrogazione da parte del comma 113 per le assunzioni successive al 31 dicembre 2017 - prevede un analogo sgravio per le assunzioni intervenute entro il 31 dicembre 2018; le differenze rispetto alla norma transitoria oggetto di abrogazione consistono: nella riduzione del limite annuo del beneficio da 3.250 a 3.000 euro; nell'introduzione, per i contratti di apprendistato, della condizione della previa prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto, successiva al periodo di apprendistato medesimo (cfr. altresì il comma 114); nell'introduzione dei requisiti anagrafici (che sono richiamati nell'alinea del comma 108 e che consistono nell'aver meno di 30 anni, ovvero, per le assunzioni effettuate nel 2018, meno di 35 anni); nella soppressione dei limiti di spesa annua ai fini del riconoscimento del beneficio[17]. Le fattispecie interessate dalla percentuale specifica di riduzione in esame sono costituite dai casi di assunzione a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo: di studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per il periodo minimo di ore ivi stabilito; di studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Sembrerebbe opportuno chiarire se per tali fattispecie si applichino i criteri e le esclusioni di cui ai commi 103-105.

 

In particolare, per le attività di alternanza scuola-lavoro, si richiede un monte ore corrispondente ad una delle seguenti fattispecie: almeno il 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’art. 1, comma 33, della L. 13 luglio 2015, n. 107 (secondo cui i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio); almeno il 30 per cento del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale; almeno il 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza nell’àmbito dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori; almeno il 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

 

Le riduzioni contributive non sono cumulabili con altri sgravi contributivi nello stesso periodo di applicazione (comma 114).

L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 115).

 

Per un quadro dei recenti interventi normativi volti a incentivare assunzioni a tempo indeterminato si rinvia alla scheda relativa ai commi 893-894 dell'articolo 1 della presente legge.

 


Articolo 1, comma 109
(Incentivi per assunzioni da parte di cooperative sociali di soggetti in stato di protezione internazionale)

 

 


109. Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016, è erogato per un periodo massimo di trentasei mesi un contributo, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a riduzione o sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai suddetti lavoratori assunti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di assegnazione dei contributi di cui al presente comma.


 

 

Il comma in esame prevede l'attribuzione di un contributo in favore delle cooperative sociali (di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381) con riferimento alle assunzioni di persone per le quali sia stata riconosciuta la protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, aventi decorrenza dopo il 31 dicembre 2017 e purché stipulati entro il 31 dicembre 2018.

 

Il contributo è corrisposto per un periodo massimo di 36 mesi, ai fini della riduzione della relativa contribuzione obbligatoria di previdenza ed assistenza sociale, entro un limite di spesa pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri di assegnazione del contributo.


Articolo 1, commi 110-112
(Finanziamenti per la formazione e l’apprendistato)

 

 


110. A decorrere dall'anno 2018, sono destinati annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

a) euro 189.109.570,46 all'assolvi-mento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;

b) euro 75 milioni al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;

c) euro 15 milioni al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

d) euro 5 milioni per l'anno 2018, 15,8 milioni di euro per l'anno 2019 e 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

e) euro 5 milioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, per i quali è dovuto un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dall'articolo 32, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

111. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, il comma 2 è abrogato.

112. Limitatamente all'esercizio finanziario 2018, le risorse di cui al comma 110, lettera b), sono incrementate di euro 50 milioni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.


 

 

I commi da 110 a 112 prevedono finanziamenti nel settore della formazione e dell'apprendistato.

 

In particolare, si prevedono stanziamenti, a decorrere dal 2018, nelle seguenti misure annue, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione:

 

a)   189.109.570,46 euro per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP);

b)  75 milioni per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e lavoro[18];

c)   15 milioni per il finanziamento delle attività di formazione relative ai contratti di apprendistato professionalizzante (di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n.81/2015);

d)  5 milioni per il 2018, 15,8 milioni per il 2019 e 22 milioni annui a decorrere dal 2020, per l'estensione degli incentivi (già previsti fino al 31 dicembre 2017) per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

 

Si tratta degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n.150 del 2015, che in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, ha introdotto, a titolo sperimentale, specifici incentivi fino al 31 dicembre 2016[19]. Gli incentivi consistono in:

a) disapplicazione del contributo di licenziamento[20];

b) riduzione della specifica aliquota contributiva[21] dal 10% al 5%;

c) sgravio totale dei contributi a carico dei datore di lavoro, inclusi il contributo di finanziamento dell'ASpI[22] ed il contributo integrativo dello 0,30% delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo, dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria[23].

Gli incentivi, inizialmente previsti fino al 31 dicembre 2016, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2017 dall'articolo 1, comma 240, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017).

 

e)   5 milioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, per i quali è dovuto un premio speciale unitario (ai sensi dell’art. 42 del TU 1124/1965, secondo quanto disposto dall’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n.150 del 2015).

 


Articolo 1, comma 116
(Deducibilità dalla base imponibile IRAP del costo dei lavoratori stagionali)

 

 


116. Per l'anno 2018, per i soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all'articolo 11, comma 4-octies, del medesimo decreto legislativo.


 

 

Il comma 116 innalza, limitatamente all'anno 2018, la quota deducibile dalla base imponibile IRAP del costo dei lavoratori stagionali; quest'ultimo viene reso, per il suddetto anno, integralmente deducibile, in luogo dell'ordinaria deducibilità del 70 per cento.

 

Resta fermo che la deduzione in oggetto è ammessa limitatamente ai lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato (con lo stesso datore di lavoro) nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

 

Si rammenta che, in via generale, l'art. 11, comma 4-octies, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, consente di dedurre integralmente dall’IRAP il costo sostenuto dall’impresa in relazione al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.


Articolo 1, commi 117 e 118
(Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali)

 

 


117. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

118. Le disposizioni di cui al comma 117 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».


 

 

I commi 117 e 118 dettano norme volte a promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, riconoscendo anche per il 2018 un esonero contributivo triennale, nonché una riduzione contributiva per un ulteriore biennio (nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis), per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni  nella previdenza agricola effettuate nel 2018.

 

In particolare, si riconosce un esonero contributivo complessivamente quinquennale (nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis) per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni[24] nella previdenza agricola effettuate nel 2018[25].

La norma ripropone, pur con significative differenze, l’analogo sgravio contributivo introdotto, per il 2017, dall’articolo 1, commi 344-345, della L. 232/2016 (legge di stabilità per il 2017).

L’esonero (che consiste nella dispensa dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo[26] delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (per la precisione nel limite del 66% per i successivi 12 mesi e nel limite del 50% per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi) (comma 66).

 

Si ricorda, in proposito, che l’analogo sgravio contributivo previsto dal richiamato articolo 1, commi 344-345, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) opera nei confronti di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a 40 anni, che abbiano effettuato una nuova iscrizione nella previdenza agricola nel 2017 o nel 2016 (in quest’ultimo caso solo se iscritti con aziende ubicate nei territori montani o nelle aree agricole svantaggiate)

Le indicazioni operative e le istruzioni contabili relative a tale esonero contributivo sono state fornite con la circolare INPS n. 85 dell’11 maggio 2017.

 

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Si prevede, inoltre, il monitoraggio dell’I.N.P.S. del numero delle nuove iscrizioni e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Per coltivatore diretto s’intende il piccolo imprenditore agricolo che si dedica direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione dei terreni, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta, e/o all’allevamento del bestiame ed attività connesse (articoli 1 e 2 della L. 1047/57). Le attività devono essere svolte con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato. Il requisito della abitualità sussiste quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente (cioè quella che, ai sensi dell’articolo 2 della L. 9/63, occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito).

È imprenditore agricolo professionale (IAP) colui che (ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. 99/2004), in possesso di specifiche conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole di cui all' articolo 2135 c.c. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse), direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro[27].

Si ricorda, inoltre, che possono acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale i soci delle società di persone e cooperative (comprese quelle di lavoro) e gli amministratori delle società di capitali nel caso in cui l'attività svolta sia contraddistinta dalla presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito richiamati.

Inoltre, le società di persone, cooperative e di capitali (anche a scopo consortile) sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle richiamate attività agricole e siano in possesso di specifici requisiti.

Sono infine riconosciute all'imprenditore agricolo professionale, persona fisica (se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale), le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

 

Il comma 118 prevede che le richiamate disposizioni si applichino nei limiti previsti dai regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013, concernenti i cosiddetti aiuti de minimis da parte degli Stati membri.

 

Gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo sono regolati, in particolare, dal reg. (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408.

Si tratta di quegli aiuti di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari che, per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive ed oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e, dunque, non suscettibili di provocare un'alterazione della concorrenza tra gli operatori economici. Tale importo è di gran lunga inferiore a quello fissato (200.000 euro) nel regolamento UE n. 1407/2013, sugli aiuti de minimis (nel periodo di programmazione 2014-2020) alla generalità delle imprese esercenti attività diverse da:

§  pesca e acquacoltura;

§  produzione primaria dei prodotti agricoli;

§  trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

§  qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

§  qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

§  aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

§  aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

 

 


Articolo 1, commi 119 e 120
(
Affiancamento in agricoltura)

 

 


119. Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa per il triennio 2018-2020, i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano con imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o coltivatori diretti, di età superiore a sessantacinque anni o pensionati, un contratto di affiancamento ai sensi del presente comma, hanno accesso prioritario alle agevolazioni previste dal capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Il contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale presentato all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che può prevedere un regime di miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente, impegna da un lato l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile; dall'altro il giovane imprenditore agricolo a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa. L'affiancamento non può avere durata superiore ai tre anni e comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra il giovane e l'imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a favore del giovane imprenditore. Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda ed in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto. Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, un diritto di prelazione con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

120. Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.


 

 

I commi 119 e 120, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa per il triennio 2018-2020, prevedono il contratto di affiancamento, collegandovi l'accesso ai mutui agevolati di cui al decreto legislativo n. 185/2000.

 

Le norme in commento, introdotte al Senato, prevedono un contratto di affiancamento per i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli, da stipularsi con imprenditori agricoli o coltivatori diretti, di età superiore a sessantacinque anni o pensionati: dalla stipula discenderà l'accesso prioritario alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo n. 185 del 2000 (si tratta degli articoli da 9 a 10-ter, che recano misure in favore dello sviluppo dell’imprenditoria in agricoltura e del ricambio generazionale e che, in particolare, prevedono mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile).

 

Il contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale presentato all’ISMEA che può prevedere un regime di miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente, impegna da un lato l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell'ambito delle attività agricole, così come descritte dall’art. 2135 del codice civile; dall'altro lato, il giovane imprenditore agricolo si impegna a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa. L'affiancamento non può avere durata superiore ai tre anni e comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra giovane e imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a favore del giovane imprenditore. Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda; in ogni caso, prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto.

 

Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, il diritto di prelazione con le modalità di cui all'articolo 8 della legge n. 590 del 1965 (purché, quindi, in particolare – ai sensi del primo comma del predetto art. 8 - coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici per un valore imponibile fondiario specificamente determinato, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della, sua famiglia).

Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura”.

 

Si ricorda che l’art. 6 della legge n. 154 del 2016 (cosiddetto collegato agricolo), aveva conferito al Governo una delega (non esercitata) ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (avvenuta il 25 agosto 2016), nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un decreto legislativo per la disciplina delle forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni;

b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore agricolo;

c) definire le modalità di conclusione dell'attività di affiancamento, prevedendo le seguenti alternative:

1) la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro;

2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo;

3) le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi diversi da quelli contemplati ai numeri 1) e 2);

d) definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi;

e) stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola;

f) definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;

g) prevedere forme di garanzia per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;

h) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento;

i) prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi di recesso anticipato dal rapporto di affiancamento;

l) definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore agricolo per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli.


Articolo 1, commi 121 e 123
(Sostegno al reddito lavoratori settore pesca)

 

 


121. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2018 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

123. Al fine di sostenere il settore, la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2017, è integrata di 12 milioni di euro per l'anno 2019.


 

 

I commi 121 e 123 riconoscono, anche per il 2018, l’indennità giornaliera per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo obbligatorio e prevedono un incremento, per il 2019, della dotazione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019.

 

Il comma 121 riconosce anche per il 2018, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un’indennità giornaliera onnicomprensiva di 30 euro (già riconosciuta per il 2017 dall’art. 1, c. 346, della L. 232/2016) per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci delle cooperative della piccola pesca (di cui alla legge n. 250/1958), quale forma di sostegno al reddito nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.

 

Il richiamato comma 346 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, riconosceva la medesima indennità nel medesimo limite di 11 milioni di euro, ridotto a 10.547.342 euro dal D.L. 50/2017 e ulteriormente ridotto a  9.547.342 euro dal D.L. 148/2017.

 

Per quanto concerne il trattamento previdenziale dei lavoratori della pesca, l’inquadramento dei marittimi imbarcati quali membri dell’equipaggio, sulle navi adibite alla pesca marittima, nei regimi previdenziali vigenti nel settore, è determinato, prevalentemente, dalle caratteristiche della nave a bordo della quale i marittimi stessi operano. Di conseguenza, nel nostro ordinamento, per i marittimi esistono i seguenti regimi previdenziali: quello dei pescatori della piccola pesca marittima, di cui alla legge n. 250/1958 e il regime previdenziale marittimo, di cui alla legge n. 413/1984.

            Il primo trova applicazione nell’ambito dell’attività lavorativa della pesca esclusiva o prevalente, sia in via autonoma sia in forma associata (cooperativa o compagnia di pesca) ed esercitata, quale attività professionale, con “natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda”. L’inquadramento in tale regime dà diritto al lavoratore alla pensione di vecchiaia, invalidità e anzianità, nonché all’indennità contro gli infortuni. Ai lavoratori inquadrati nel predetto regime non compete l’indennità di disoccupazione, malattia, maternità e assegno per il nucleo familiare.

            I marittimi inquadrati ai sensi della L. 413/1984 attualmente sono iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’Inps e possono accedere a tutte le prestazioni dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

 

La disciplina delle modalità di pagamento dell’indennità è rimessa a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze).

 

Il comma 123 integra di 12 milioni di euro, per l’anno 2019, la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all’art. 2, comma 5-decies del decreto-legge n. 225 del 2010 (legge n. 2010 del 2011), adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 dicembre 2016, al fine di assicurare la tutela dell’ecosistema marino e della concorrenza e di garantire la competitività del settore ittico.

 

Agli oneri derivanti dalle disposizioni suddette si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (istituito dall’art. 1, c. 200, della L. 190/2014), come rifinanziato dal comma 1064 del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rimanda).

 

Quanto all’arresto obbligatorio dell’attività di pesca, si ricorda che il regolamento (UE) n. 1380 del 2013, relativo alla politica comune della pesca, ha ribadito che, tra i principali obiettivi di tale politica, rientra la conservazione delle risorse biologiche marine; a tal fine viene adottato un approccio precauzionale volto a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Tra le misure utili per il raggiungimento di tali scopi, l’articolo 7 del suddetto regolamento annovera le misure tecniche consistenti nell’interruzione delle attività di pesca dei pescherecci in una zona determinata per un periodo minimo definito al fine di proteggere aggregazioni temporanee di specie in via di estinzione, stock ittici in riproduzione, pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione ed altre risorse marine vulnerabili.

Il regolamento (UE) n. 508/2014 ha disciplinato il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca prevedendo, all’articolo 17, che ciascuno Stato membro elabori un programma operativo unico per l'attuazione di tali priorità da cofinanziare tramite il FEAMP. Il programma operativo italiano è stato approvato con decisione della Commissione europea del 25 novembre 2015.

Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 luglio 2016 si è ritenuto necessario, in considerazione dei dati inerenti lo sfruttamento ittico, autorizzare il fermo obbligatorio dell’attività di pesca per le unità autorizzate allo strascico, attraverso la previsione di un periodo di arresto temporaneo, diversamente articolato per aree, in conformità con quanto previsto dai piani di gestione.

Da ultimo, si ricorda che l’art. 1, comma 307, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e l’art. 13, c. 6-undecies, del D.L. 244/2016 (cd. proroga termini), nell'ambito delle risorse del Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione finalizzate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, hanno destinato, rispettivamente, fino a 18 milioni di euro per il 2016 e fino a 17 milioni di euro per il 2017 per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

 

 


Articolo 1, comma 122
(Istituzione del fondo per realizzazione della piattaforma italiana del fosforo)

 

 


122. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo destinato alla realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, con dotazione per l'anno 2018 di 100.000 euro, con le seguenti finalità:

a) realizzazione di uno studio mirato al raggiungimento dell'autosufficienza del ciclo del fosforo su base nazionale e coordinamento con le politiche europee dedicate;

b) raccolta delle migliori pratiche di recupero del fosforo dal ciclo di gestione dei rifiuti;

c) raccolta e diffusione di informazioni riguardanti la filiera di approvvigionamento del fosforo, con particolare riguardo all'importazione da Paesi esterni all'Unione europea;

d) messa a punto di proposte, anche di carattere legislativo o regolamentare, per incoraggiare il recupero del fosforo e prevenirne gli sprechi;

e) istituzione di un tavolo tematico sulla conservazione e il recupero del fosforo, con la partecipazione di centri di ricerca, istituzioni pubbliche e private, aziende e associazioni per la difesa dell'ambiente;

f) realizzazione di un portale telematico per la raccolta e la pubblicazione delle attività del tavolo tematico, dei documenti elaborati e delle altre informazioni raccolte durante le attività della piattaforma.


 

 

Il comma istituisce un fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, con una dotazione di 100.000 euro per il 2018. Inoltre, elenca le finalità cui devono essere destinate tali risorse.

 

Il presente comma demanda ad un apposito decreto del Ministero dell'ambiente, da emanarsi entro 120 giorni dall'approvazione della legge in esame, l’istituzione di un fondo destinato alla realizzazione della piattaforma italiana del fosforo. Il fondo, collocato nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, ha una dotazione di 100.000 euro per l'anno 2018.

La norma provvede inoltre ad elencare le seguenti finalità cui devono essere destinate le risorse del fondo citato:

- realizzazione di uno studio mirato al raggiungimento dell'autosufficienza del ciclo del fosforo su base nazionale e coordinamento con le politiche europee dedicate;

- raccolta delle migliori pratiche di recupero del fosforo dal ciclo di gestione dei rifiuti;

- raccolta e diffusione di informazioni riguardanti la filiera di approvvigionamento del fosforo;

- messa a punto di proposte, anche legislative o regolamentari, per incoraggiare il recupero del fosforo e prevenirne gli sprechi;

- istituzione di un tavolo tematico sulla conservazione e il recupero del fosforo;

- realizzazione di un portale telematico per la raccolta e la pubblicazione delle attività del tavolo tematico, dei documenti elaborati e delle altre informazioni raccolte durante le attività della piattaforma.

L’importanza del recupero del fosforo è stata sottolineata nella comunicazione “L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare” (COM(2015) 614 final). In tale documento il fosforo viene infatti incluso tra le materie prime essenziali per le quali solo un riciclaggio di alta qualità può garantirne il recupero.

Una trattazione più approfondita è contenuta all’interno della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (contenuta nel c.d. pacchetto sull'economia circolare) che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 (COM(2016) 157 final).

 


Articolo 1, comma 124
(Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura)

 

 


124. Al fine di completare le procedure di liquidazione dei danni, accertati alla data di entrata in vigore della presente legge, derivanti da calamità naturali riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, la dotazione finanziaria del capitolo di spesa 7350 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementata di un milione di euro per l'anno 2019.

 


 

 

Il comma 124 – introdotto alla Camera dei deputati - incrementa la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura di 1 milione di euro per l’anno 2019.

 

Il comma 124 incrementa la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura, di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004, per un importo pari a 1 milione di euro per l’anno 2019. Ciò al fine di poter completare le procedure di liquidazione dei danni subiti da imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura già accertati alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, derivanti da calamità naturali riconosciute.

La copertura finanziaria di tale misura è rinvenuta nel Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, previsto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al programma 1.1 “Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale” (cap. 7439).

 

Il fondo di solidarietà della pesca e dell’acquacoltura è stato istituito dall’art. 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004 e rifinanziato, da ultimo, dall’art. 5, comma 3-bis del decreto-legge n. 51 del 2015, per 250.000 euro per l’anno 2015 e 2 milioni di euro per l’anno 2016, per gli interventi in conto capitale di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo 14 del suddetto decreto legislativo n. 154, ossia interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Programma assicurativo annuale, di cui all'articolo 14-bis del medesimo decreto legislativo, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca che hanno subito danni (cap. 7350 del MIPAAF, non rifinanziato in conto competenza nel 2017 e soppresso nel ddl di bilancio 2018).


Articolo 1, comma 125
(Fondo antibracconaggio ittico)

 

 


125. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«11-bis. E' istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa il Fondo antibracconaggio ittico, con una dotazione iniziale di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinato a potenziare i controlli nelle acque interne da parte del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-ter. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 11-bis. Le regioni possono concorrere al finanziamento del Fondo nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate, secondo le modalità definite dal decreto di cui al primo periodo».


 

 

Il comma 125 introdotto dalla Camera dei deputati – istituisce, presso il Ministero della difesa, il “Fondo antibracconaggio ittico”, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.

 

 

La disposizione in commento attua quanto sopra con la modifica dell’articolo 40 della legge n. 154 del 2016 (cosiddetto collegato agricolo), relativo al contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne, aggiungendovi i due commi 11-bis e 11-ter.

Il nuovo comma 11-bis dell’art. 40 della legge n. 154 del 2016 prevede –dunque - l’istituzione, presso il Ministero della difesa, del Fondo antibracconaggio ittico, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, destinato a potenziare i controlli delle acque interne da parte del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA), una struttura dell’Arma dei carabinieri istituita dall’art. 8 del decreto legislativo n. 177 del 2016, nell’ambito dell’assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Il nuovo comma 11-ter del medesimo art. 40 prevede che, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, siano definite le modalità di utilizzo del suddetto Fondo. Le regioni possono concorrere al finanziamento dello stesso nel limite delle disponibilità dei propri bilanci, allo scopo finalizzate secondo le modalità definite dal predetto decreto ministeriale.

A fini di copertura della predetta misura, viene corrispondentemente ridotto di 1 milione di euro - per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 - il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all’art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dalla presente legge di bilancio.

 


Articolo 1, commi 126-128
(Misure in favore dei territori danneggiati dal batterio Xylella fastidiosa)

 

 


126. Al fine di realizzare un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità, sono stanziati un milione di euro per l'anno 2018, 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare al finanziamento di contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio.

127. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è rifinanziato per un importo pari ad 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, da destinare al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio Xylella fastidiosa negli anni 2016 e 2017; a tal fine, la regione Puglia, anche in deroga ai termini stabiliti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018.

128. All'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di superare l'emergenza derivata dal batterio Xylella fastidiosa, il Fondo di cui al comma 1 è esteso al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella fastidiosa, con le modalità di cui al comma 1-ter.

1-ter. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio Xylella fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, ad eccezione dell'area di 20 chilometri adiacente alla zona cuscinetto »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa ».


 

 

Le norme in commento – introdotte dal Senato e integrate dalla Camera - destinano, al comma 126, un milione di euro per l’anno 2018, due milioni di euro per l’anno 2019 e due milioni di euro per l’anno 2020 per finanziare i contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio Xylella fastidiosa. Rifinanziano, poi, al comma 127, il Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, da destinare a interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dal medesimo batterio negli anni 2016 e 2017. Estendono, poi, al comma 128, la destinazione delle risorse del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari a talune misure di contenimento della Xylella fastidiosa, rifinanziando, a tal fine, il predetto Fondo, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

 

Nello specifico, si prevede, al comma 126, che, al fine di realizzare un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità, siano stanziati 1 milione di euro per l’anno 2018 (questo stanziamento per il 2018 è stato introdotto con un emendamento approvato alla Camera), 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al finanziamento di contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio.

Il comma 127, poi, dispone che, al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei territori colpiti da Xytella fastidiosa, il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, sia rifinanziato per un importo pari ad 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, da destinare al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 (si tratta di interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da eventi eccezionali e avverse condizioni atmosferiche nei limiti previsti dalla normativa comunitaria). Quanto sopra, in favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio Xylella fastidiosa negli anni 2016 e 2017: a tal fine, si prevede, che la Regione Puglia, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004 (ossia - di regola - entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso), possa deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018.

Il comma 128, infine, novella l’art. 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 (convertito dalla legge n. 160 del 2016), che ha istituito il Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari, apportandovi le seguenti integrazioni:

§  il suddetto Fondo è esteso al settore olivicolo nelle aree colpite dal  batterio Xylella fastidiosa, al fine di superare l'emergenza derivata dallo stesso;

§  conseguentemente, il medesimo Fondo è incrementato di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti a Xylella fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento del batterio, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789, ad eccezione dell'area di 20 km adiacente alla zona cuscinetto.

Conseguentemente, la rubrica del citato art. 23-ter è sostituita dalla seguente: «Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa».

Si ricorda che l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 (legge n. 160 del 2016) ha istituito un Fondo per il miglioramento della qualità e della competitività delle imprese appartenenti al comparto cerealico, obiettivi che si prevede di realizzare con il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, con il trasferimento alle imprese delle nuove conoscenze legate alla ricerca e alle nuove tecnologie applicate, nonché con interventi volti a migliorare la struttura del comparto. La dotazione iniziale del Fondo è stata di 3 milioni di euro per il 2016 e di 7 milioni di euro per il 2017. La legge di bilancio per il 2017 ha poi aumentato lo stanziamento del programma 1.3 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinando tali risorse al rifinanziamento del suddetto Fondo. Ciò ha comportato l’iscrizione in bilancio, a tal fine, di un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 2020 (cap. 7825). Con decreto MIPAAF 2 novembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2016) sono stati definiti i criteri e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo.

 


Articolo 1, comma 129
(Fondo fenomeno della subsidenza territori del Delta del Po e alla difesa dalle acque nei territori subsidenti ricompresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo)

 

 


129. Al fine di consentire la manutenzione straordinaria nonché' l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza, in particolare nei territori del delta del Po e alla difesa dalle acque dei territori subsidenti compresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo, con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, finalizzato all'adozione, d'intesa con le regioni interessate, di un programma di interventi e del relativo piano di riparto della spesa tra gli enti cui è affidata la gestione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza.


 

 

Il comma istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole, un Fondo per consentire la manutenzione straordinaria, nonché l’adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza in particolare nei territori del Delta del Po e alla difesa dalle acque nei territori subsidenti ricompresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo.

 

Il comma 129 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole, un Fondo per consentire la manutenzione straordinaria, nonché l’adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza in particolare nei territori del Delta del Po e alla difesa dalle acque nei territori subsidenti ricompresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo.

Il Fondo è finalizzato all’adozione, d’intesa con le regioni interessate, di un programma di interventi e del relativo piano di riparto della spesa tra gli enti cui è affidata la gestione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza.

 Il Fondo ha una dotazione di:

-         2 milioni di euro per l’anno 2018

-          e di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.

 

Un recente studio dell’Istituto di scienze marine del Cnr (Ismar) ha evidenziato una significativa eterogeneità nella perdita di altimetria del suolo rispetto al livello del mare negli ecosistemi interessati dal fenomeno della subsidenza: mentre la laguna e la città sono stabili, il fenomeno aumenta nel sistema deltizio fino a 20 mm all’anno. A tale riguardo, l’approccio multi-banda con l’utilizzo combinato di immagini dall’interferometria Sar è risultato - rileva l'analisi - di particolare efficacia soprattutto in previsione dell’incremento del livello del mare ipotizzato per i prossimi anni.

 


Articolo 1, comma 130
(Produzione zootecnica estensiva)

 

 


130. Al fine di incentivare la produzione zootecnica estensiva, la destinazione del Fondo di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è estesa al settore zootecnico. La dotazione del medesimo Fondo è a questo fine incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 da destinare a interventi in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate. Gli interventi sono erogati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo, alle condizioni e con i criteri, anche di natura altimetrica, stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Il comma 130 introdotto dalla Camera dei deputati -  estende al settore zootecnico le risorse del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari, istituito dall’art. 23-bis, comma 1, del decreto- legge n. 113 del 2016. Gli interventi sono destinati alla zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate. A tal fine, il predetto Fondo viene incremento di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

 

Gli interventi di cui sopra sono erogati nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408 del 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, alle condizioni e con i criteri, anche di natura altimetrica, stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.

A fini di copertura, viene corrispondentemente ridotto il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all’art. 1, comma 200 della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dalla presente legge di bilancio.

Si ricorda che il comma 128 dell’art. 1 della presente legge – introdotto al Senato – ha già esteso la destinazione delle risorse del citato Fondo al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella fastidiosa, rifinanziando lo stesso – a tal fine – di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.


Articolo 1, comma 131
(Fondo qualità comparto agrumicolo)

 

 


131. Al fine di incentivare l'aggregazione, gli accordi di filiera, l'internazionalizzazione, la competitività e la produzione di qualità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo nonché l'aggregazione e l'organizzazione del comparto medesimo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis »nel settore agricolo.


 

 

Il comma 131introdotto dalla Camera dei deputati – istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per favorire la qualità e la competitività delle imprese agrumicole e dell’intero comparto agrumicolo, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2018 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

 

Il suddetto Fondo ha il fine di incentivare l’aggregazione, gli accordi di filiera, l’internazionalizzazione, la competitività e la produzione di qualità del comparto, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato previa intesa in Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del suddetto Fondo.

Gli interventi finanziati con tali risorse sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.


Articolo , comma 132
(Incremento soglie reddituali bonus 80 euro)

 

 


132. Al comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 24.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 24.600 euro » e le parole: « 26.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 26.600 euro ».


 

 

Il comma 132 eleva le soglie reddituali per l’accesso al cd. bonus 80 euro, allargando così la platea dei destinatari. Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui. A fronte della vigente soglia di 24.000 euro, con le modifiche in esame il bonus spetta per un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro. Analogamente, le norme in commento dispongono che il bonus decresca, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro (a fronte dei vigenti 26.000 euro).

 

Le disposizioni in esame intervengono sull’istituto del cd. bonus 80 euro, originariamente introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 per il solo anno 2014 e poi reso permanente dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 12-15 della legge n. 190 del 2014).

Più in dettaglio, si apportano modifiche all’articolo 13, comma 1-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, che disciplina tale agevolazione.

Il predetto bonus fiscale spetta ai lavoratori dipendenti e taluni assimilati. Esso ammonta a 960 euro e viene attribuito, a legislazione vigente, ai possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro. Le disposizioni in commento elevano tale soglia da 24.000 a 24.600 euro e aumentano così il numero dei beneficiari dell’agevolazione.

In caso di superamento del predetto limite le disposizioni in vigore prevedono che il credito decresce progressivamente, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro. Coerentemente alla modifica già commentata, per effetto delle norme in esame l’azzeramento avviene al raggiungimento di un livello di reddito pari o superiore a 26.600 euro.

 

Il credito è riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari.

 

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull'applicazione del citato credito con le circolari n. 8/E del 24 aprile 2014 (individuando, tra l'altro, con precisione i soggetti beneficiari dell'agevolazione) e n. 9/E del 14 maggio 2014 (che ha affrontato questioni concernenti gli ulteriori soggetti beneficiari). Anche l'INPS con la circolare 67 del 29 maggio 2014 ha chiarito l'applicazione del bonus per il 2014 ai titolari di prestazioni a sostegno del reddito legate al verificarsi di eventi, temporanei e imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro oppure alla cessazione dello stesso.

 

Le norme attribuiscono tale credito ai titolari di redditi da lavoro dipendente (articolo 49 del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986) escluso il reddito da pensione e gli assegni equiparati (indicati al comma 2, lettera a) dell'articolo 49 TUIR), nonché ai titolari delle seguenti tipologie di somme, assimilate ai redditi da lavoro dipendente (redditi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) Tuir):

§  compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lettera a));

§  indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lettera b));

§  somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lettera c));

§  redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lettera c-bis));

§  remunerazioni dei sacerdoti (lettera d));

§  prestazioni pensionistiche complementari, di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lettera h-bis));

§  compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lettera l)).

 

Come rilevato dall'Agenzia delle entrate, il bonus è stato attribuito anche ai soggetti non residenti, al ricorrere dei presupposti di legge; non è spettato, comunque, nell'ipotesi in cui il reddito di lavoro non fosse imponibile in Italia per effetto dell'applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali. Inoltre, il credito è stato attribuito anche ai percettori di somme a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione, in quanto essi costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e, in base al comma 2 dell'articolo 6 del TUIR, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti.

Di conseguenza l'Agenzia delle entrate ha chiarito che sono esclusi dal credito:

§  i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi sopra indicati;

§  i contribuenti "incapienti";

§  i contribuenti che, pur avendo un'imposta lorda "capiente", sono titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000.

 

Soggetti che ne hanno usufruito; ricalcolo e restituzione

 

Il Dipartimento delle Finanze del MEF, con una nota esplicativa del 28 febbraio 2017 (che accompagna la pubblicazione delle statistiche relative alle dichiarazioni dei redditi 2016, relative ai redditi percepiti nel 2015), ha fornito chiarimenti sul numero dei beneficiari del bonus 80 euro e sul relativo ricalcolo delle quote non spettanti.

Dalle dichiarazioni 2016 (relative al 2015) risulta che il numero dei soggetti aventi diritto al bonus è stato di circa 11,2 milioni, per un ammontare totale di circa 9 miliardi di euro e una cifra media di 800 euro.

Il MEF ha rammentato che il credito, come è noto, viene attribuito dal datore di lavoro in busta paga esclusivamente sulla base del reddito da egli stesso erogato. In sede di dichiarazione, invece, è necessario procedere al ricalcolo del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati, non solo del reddito erogato dal datore di lavoro: se il bonus spettante risulta maggiore di quello calcolato dal sostituto d'imposta, è possibile far valere in dichiarazione la quota non ancora erogata. Al contrario, se la quota spettante del bonus risulta inferiore all'importo già erogato, l'eccedenza deve essere recuperata in dichiarazione.

Dall'analisi delle dichiarazioni fiscali, i soggetti che hanno fruito del bonus in sede di dichiarazione per l'intero ammontare risultano 514.000, mentre 1.009.000 soggetti ne hanno recuperato in dichiarazione una quota, a integrazione dell'importo già in parte erogato dal sostituto d'imposta.

Di converso, tra gli 11,9 milioni di soggetti che avevano ottenuto il bonus dal datore di lavoro, circa 966.000 hanno dovuto restituire integralmente il bonus in sede di dichiarazione, mentre 765.000 soggetti hanno dovuto restituire solo una parte del bonus ricevuto.

Si tratta di contribuenti titolari di ulteriori redditi rispetto a quelli presi in considerazione dal sostituto d'imposta, che li hanno portati a superare la soglia fissata per avere diritto al beneficio, oppure di contribuenti non aventi diritto al bonus, in quanto l'imposta dovuta è risultata inferiore alle detrazioni per lavoro dipendente. In quest'ultimo caso, i soggetti hanno ottenuto la restituzione delle ritenute Irpef indebitamente versate (pari complessivamente a 697 milioni di euro rispetto ai 508 milioni di euro di bonus restituito).

 

 


Articolo 1, comma 133
(Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale)

 

 


133. Dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis (Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale). - 1. Per gli anni 2018 e 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, per imprese con organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata, o delle regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni, può essere concessa la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi di cui all'articolo 22, comma 1, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale. Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, può essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento di cui all'articolo 21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi di cui all'articolo 22, comma 2.

2. Ai fini dell'ammissione all'intervento di cui al comma 1, l'impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione interessata, o con le regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni.

3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».


 

 

Il comma 133 consente, per gli anni 2018 e 2019, con riferimento alle imprese con organico superiore a 100 unità lavorative, una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale.

La deroga è ammessa per le imprese suddette che presentino una rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, e notevoli problematiche occupazionali, con esuberi significativi nel contesto territoriale.

In tale àmbito, la deroga è subordinata (capoversi 1 e 2) sia alla stipulazione in sede governativa di un accordo - presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza della regione o delle regioni interessate -, sia alla presentazione, da parte dell'impresa, di piani di gestione intesi alla salvaguardia occupazionale - che contemplino specifiche azioni di politiche attive - concordati con la regione o le regioni interessate, sia alla sussistenza di una delle seguenti ipotesi: il programma di riorganizzazione aziendale comprenda investimenti complessi, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento straordinario; il medesimo programma contenga piani di recupero occupazionale (mediante la ricollocazione delle risorse umane) e azioni di riqualificazione non attuabili nel suddetto limite temporale; il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi, intesi a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento.

Per le prime due ipotesi, il capoverso 1 prevede che la proroga possa essere concessa fino ad un limite di 12 mesi, mentre per la terza ipotesi si ammette un limite massimo di 6 mesi. Per il complesso delle proroghe in esame è fissato un limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere finanziario si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione (capoverso 3).

Si ricorda che i limiti di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (in base alla disciplina dell'istituto ridefinita dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148[28]) sono, per ogni unità produttiva, pari a: 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la fattispecie di programma di riorganizzazione aziendale; 12 mesi, anche continuativi, per la fattispecie di crisi aziendale (e connesso piano di risanamento), con divieto di nuova concessione prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione e fatto salvo il rispetto del limite di 24 mesi in un quinquennio mobile (ovvero di 30 mesi per le imprese - industriali o artigiane - dell'edilizia e del settore lapideo)[29]. Ai fini del computo dei limiti relativi al quinquennio mobile, non si tiene conto dei ratei di trattamenti di integrazione salariale inerenti al periodo precedente il 24 settembre 2015[30].


Articolo 1, comma 134
(Finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale)

 

 


134. Con effetto dall'esercizio finanziario 2019, la quota percentuale del 68 per cento, stabilita ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale dai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è elevata alla misura del 78 per cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali.


 

 

Il comma in esame dispone, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, l'elevamento dal 68 per cento al 78 per cento dell'aliquota ai fini della determinazione della quota di acconto del finanziamento statale in favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

 

Si ricorda che tale aliquota si commisura sul totale delle somme impegnate nell'ultimo rendiconto approvato del bilancio dello Stato e che l'acconto in esame è erogato entro il primo trimestre di ogni anno.


Articolo 1, comma 135
(Indennità giornaliera settore pesca per periodi di fermo non obbligatorio)

 

 


135. All'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno ».


 

 

Il comma 135 rende permanente l’indennità giornaliera onnicomprensiva riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo non obbligatorio.

 

La suddetta indennità giornaliera onnicomprensiva è riconosciuta, a decorrere dal 2018 e nel limite di 5 milioni di euro annui, ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in relazione ai periodi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, fino ad un massimo di 30 euro e per un periodo non superiore complessivamente a 40 giorni in corso d’anno.

 

Sul tema si ricorda che l’art. 10, c. 1-bis, del D.L. 91/2017 ha esteso ai periodi interessati da misure di arresto temporaneo non obbligatorio l'indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro, già prevista per i suddetti lavoratori in relazione ai periodi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio (cfr. scheda di lettura relativa ai commi 70 e 71); l'estensione è disposta per il 2017 e fino ad un periodo complessivo (per ciascun lavoratore) di 40 giorni (di sospensione per arresto temporaneo non obbligatorio), nonché nel rispetto di un limite di spesa pari a 7 milioni di euro.

 


Articolo 1, commi 136 e 137
(Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi)

 

 


136. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (Accordo di ricollocazione) - 1. Al fine di limitare il ricorso al licenziamento all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione di cui all'articolo 24 può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi presentati ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto. Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale presentato ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3.

2. In deroga all'articolo 23, comma 4, terzo periodo, del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, l'assegno e' spendibile in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro. Il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi. Esso è prorogabile di ulteriori dodici mesi nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. In deroga all'articolo 25 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, ai lavoratori ammessi all'assegno di ricollocazione ai sensi del presente articolo non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua.

3. L'accordo di cui al comma 1 può altresì prevedere che i centri per l'impiego o i soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015 possano partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, da realizzare con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di cui al comma 2, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in essere, beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente.

5. Nei casi di cui al comma 4, il lavoratore ha diritto altresì alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

6. Al datore di lavoro che assume il lavoratore di cui al comma 4 è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi».

137. A decorrere dal 1º gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è innalzata all'82 per cento. Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017.


 

 

Il comma 136 estende l'istituto dell'assegno individuale di ricollocazione ai lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale, prevedendo, in merito, particolari criteri e benefìci. Il comma 137 incrementa, per alcune fattispecie, l'aliquota della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il caso di ricorso a licenziamenti.

 

Il comma 136 opera un'estensione dell'àmbito di applicazione dell'assegno individuale di ricollocazione ai lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale; l'estensione è prevista con esclusivo riferimento ai casi di conclusione (al termine della procedura di consultazione sindacale, successiva alla richiesta di accesso al trattamento straordinario suddetto) di accordi contenenti un piano di ricollocazione, con l'indicazione degli àmbiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.

Si ricorda che, nella normativa fino ad ora vigente, l'istituto dell'assegno individuale di ricollocazione - introdotto dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 - può essere richiesto dai soggetti disoccupati da almeno 4 mesi e beneficiari di trattamento di disoccupazione. L'assegno consiste in un importo che può essere "speso" dal soggetto presso un centro per l'impiego o un soggetto accreditato, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro. L'assegno non viene erogato all’utente, ma all'operatore suddetto.

 

Le modalità operative dell'istituto e la misura dell'assegno sono definite con delibera del consiglio di amministrazione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), secondo i princìpi di cui all'art. 23 del citato D.Lgs. n. 150, e successive modificazioni. Questi ultimi prevedono, tra l'altro, che la parte prevalente dell'importo sia attribuita solo qualora venga firmato un contratto di lavoro e che l'importo sia graduato in funzione della maggiore o minore difficoltà - derivante dal profilo personale di occupabilità - del reinserimento lavorativo del disoccupato.

Sul tema, si ricorda che il 27 febbraio 2017 l’ANPAL ha pubblicato l’avviso pubblico per l’avvio della relativa sperimentazione, in seguito all’accordo raggiunto tra il Ministero del lavoro e le politiche sociali, l’ANPAL stessa e le regioni. La suddetta sperimentazione è stata inizialmente avviata su un campione di soggetti (circa 29.000) disoccupati aventi le caratteristiche richieste dalla normativa (percettori di NASpI la cui durata di disoccupazione eccede i 4 mesi), selezionato mediante procedura di estrazione casuale dallo stock di potenziali destinatari individuato dall’INPS. A tal fine, sono stati destinati 32 milioni di euro a valere sul “Fondo per le politiche attive del lavoro”.

La fase di sperimentazione è ora conclusa e si è aperta una fase di consultazione con regioni e parti sociali per l’implementazione su scala nazionale dell’assegno di ricollocazione

 

Secondo la novella di cui al capoverso 1, entro trenta giorni dalla sottoscrizione degli accordi, i lavoratori rientranti nei suddetti àmbiti o profili possono richiedere all'ANPAL l'attribuzione dell'assegno di ricollocazione; in ogni caso, il numero delle richieste non può superare i limiti di contingente, contemplati, per ciascun àmbito o profilo, dal programma di riorganizzazione  ovvero di crisi aziendale, predisposto ai fini della richiesta di accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il suddetto servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro ha, per i lavoratori in esame, ai sensi del capoverso 2, una durata pari a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e, in ogni caso, non inferiore a 6 mesi; il servizio è prorogabile di ulteriori 12 mesi (sempre che non sia stato utilizzato l'intero importo dell'assegno). Ai lavoratori in oggetto non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua[31].

I centri per l'impiego e i soggetti privati accreditati possono partecipare, qualora sia previsto dagli accordi summenzionati, alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, da svolgersi con l’eventuale concorso dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua (capoverso 3).

Ai sensi dei capoversi 4 e 5, al lavoratore titolare di trattamento straordinario di integrazione salariale, nel caso di stipulazione, nel periodo in cui usufruisca del servizio di assistenza intensiva in esame, di un contratto di lavoro dipendente con un altro datore, sono riconosciuti i seguenti benefìci: l'esclusione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto; il riconoscimento di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. I benefìci suddetti sono esclusi qualora l'impresa del nuovo datore presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa precedente. Sembrerebbe opportuno chiarire se i benefìci siano riconosciuti solo nell'ipotesi in cui il nuovo contratto di lavoro sia stipulato tramite il servizio di assistenza intensiva e se il limite delle 9 mensilità sia da calcolare in base all'ultima retribuzione di riferimento che sarebbe spettata al dipendente. Occorrerebbe valutare se sussista l'esigenza, al fine di evitare comportamenti elusivi (sotto il profilo fiscale), del requisito di un livello minimo di orario di lavoro o di durata minima del nuovo rapporto, con particolare riferimento ai casi in cui il trattamento straordinario sia terminato o stia per terminare.

Il capoverso 6 attribuisce, in favore del datore di lavoro che assuma un soggetto titolare di trattamento straordinario di integrazione salariale ed in carico al servizio di assistenza intensiva in esame, il benefìcio di una riduzione temporanea, nella misura del 50 per cento, dei contributi previdenziali a carico del datore per il medesimo rapporto, con esclusione dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La misura della riduzione non può superare un determinato limite, stabilito dal capoverso 6 in 4.030 euro su base annua e annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La durata massima della riduzione è pari a 18 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato e a 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; qualora, nel corso del suo svolgimento, il contratto a termine venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi. L'applicazione dello sgravio non modifica l'aliquota di computo dei trattamenti pensionistici dei lavoratori interessati.

Il comma 137 eleva, per alcune fattispecie, dal 41 per cento all'82 per cento l'aliquota della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il caso di ricorso a licenziamenti[32]. L'elevamento concerne i casi di licenziamenti collettivi[33], effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dai datori di lavoro rientranti nell'àmbito di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Sono escluse dall'elevamento le procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017 da datori di lavoro ai sensi dell'art. 4 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni (procedura relativa ad unità produttive già ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale e con riferimento alle quali il datore di lavoro ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi né di ricorrere a misure alternative).

Si ricorda che l'aliquota in esame si commisura su una base di calcolo costituita dal massimale mensile dell'indennità di disoccupazione NASpI[34] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni[35].

 


Articolo 1, comma 138
(Risorse finanziarie per l'ANPAL Servizi Spa per l'assegno di ricollocazione)

 

 


138. Al fine di concorrere al finanziamento delle spese per l'implementazione dell'assegno di ricollocazione, escluse le spese di personale, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è trasferito in favore di ANPAL Servizi Spa, di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.


 

 

Il comma 138 reca uno stanziamento in favore dell'ANPAL Servizi Spa (ex società Italia Lavoro Spa), ai fini del concorso al finanziamento per l'implementazione dell'istituto dell'assegno individuale di ricollocazione.

 

Il suddetto stanziamento è pari a 5 milioni di euro per il 2018 e a 15 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020; viene in ogni caso escluso l'impiego dello stanziamento per le spese relative al personale. Ai fini della copertura finanziaria dello stanziamento, si dispone una corrispondente riduzione del Fondo per le politiche attive del lavoro.

Riguardo alla normativa vigente sull'assegno individuale di ricollocazione, cfr. sub il precedente comma 136.


Articolo 1, comma 139
(Prosecuzione CIGS e mobilità in deroga nell'anno 2018 nelle aree di crisi complessa)

 

 


139. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate, nell'anno 2018, dalle predette regioni, alle medesime finalità del richiamato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché' a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.


 

 

Il comma 139 consente l'impiego nel 2018, per la concessione, in alcune aree, di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga, delle residue risorse finanziarie, stanziate per i medesimi fini per il 2016 ed il 2017.

 

Le aree interessate sono quelle di crisi industriale complessa, come riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico[36].

I trattamenti di integrazione salariale straordinaria in esame possono essere concessi fino al limite di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, in deroga ai limiti di durata generali stabiliti per la suddetta tipologia di intervento. Tali trattamenti sono subordinati: alla conclusione di un accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata; alla presentazione da parte dell'impresa (oltre che della dichiarazione di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria in base alla normativa vigente) di un piano di recupero occupazionale, che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione ed intesi alla rioccupazione dei lavoratori.

Riguardo ai trattamenti di mobilità in esame, essi riguardano i lavoratori (operanti nelle suddette aree) titolari al 1° gennaio 2017 di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. La corresponsione - ammessa fino ad un massimo di 12 mesi e senza soluzione di continuità con il trattamento precedente - è subordinata alla condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale (da comunicare all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Si segnala che, per il trattamento di mobilità in oggetto, il limite di 12 mesi appare stabilito in via complessiva e non per ciascun anno di riferimento (come invece consentito per il trattamento suddetto di integrazione salariale straordinaria in deroga).

L'impiego delle risorse finanziarie residue per il 2018 è ammesso dal presente comma nel rispetto del riparto tra le regioni già operato dai decreti ivi richiamati.

 


Articolo 1, commi 140-144
(Ammortizzatori sociali per lavoratori licenziati da imprese
operanti in Campania e Veneto)

 

 


140. Alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, che cessano il programma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite massimo di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018, in deroga a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'intervento del Ministero dello sviluppo economico e della regione competente, nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 143 del presente articolo.

141. Al fine dell'ammissione all'intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 140, l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che preveda specifici percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente che non ricorrono le condizioni per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria secondo le disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

142. Nelle aree di crisi industriale complessa di cui al comma 140 può essere concesso un trattamento di mobilità in deroga, della durata massima di dodici mesi, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018 e nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 143, a favore dei lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, prescindendo anche dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.

143. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 140, 141 e 142, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

144. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni, in base alle richieste, entro il limite massimo consentito di spesa, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.


 

I commi da 140 – 144 prevedono, nel 2018, la concessione della CIGS e della mobilità in deroga ai lavoratori licenziati da imprese operanti nei territori per i quali il MISE abbia decretato nuove aree di crisi complessa.

 

Più precisamente:

§  si dispone la concessione della CIGS, nel limite massimo di 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, alle imprese alle quali sia stata riconosciuta l’area di crisi complessa[37] nel periodo 8 ottobre 2016 – 30 novembre 2017 e che cessino il programma di riorganizzazione aziendale (di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 148/2015) nel 2018, previo apposito accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai fini della concessione della CIGS, l’impresa deve presentare uno specifico programma di recupero occupazionale (commi 140 e-141);

§  si dispone la concessione della mobilità in deroga nel limite massimo di 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, per i lavoratori che cessino la mobilità (ordinaria o in deroga) nel semestre 1° gennaio 2018-30 giugno 2018, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva (individuate con apposito piano regionale), prevedendo altresì che il lavoratore decada dal beneficio qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo (comma 142).

 

All’onere derivante dalle richiamate disposizioni, pari a 34 milioni di euro per il 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 143).

 

È infine previsto che le regioni richiedano al Ministero del lavoro l’assegnazione delle risorse necessarie rispetto alle proprie esigenze, risorse che sono proporzionalmente ripartite con specifico decreto (di cui non viene individuato il termine per l’emanazione). L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa (comma 144).

 

Al riguardo, la relazione illustrativa allegata ha precisato che la concessione dei richiamati trattamenti operi, in particolare, per le regioni Campania e Veneto (per le quali il MISE ha decretato, nei periodi individuati, nuove aree di crisi complessa).

 

Si ricorda che l’articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015, ha disposto, entro un limite di spesa pari a 216 milioni di euro per il 2016 e a 117 milioni per il 2017, la concessione, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata, di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite di 12 mesi (per ciascun anno di riferimento), alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, in deroga ai limiti di durata generali stabiliti per la suddetta tipologia di intervento[38].

Si ricorda che le condizioni per la deroga - oltre all'accordo ed al limite di spesa summenzionato - sono le seguenti:

§  l'area di crisi industriale complessa deve essere riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 27 del D.L. 83/2012 (la crisi può riguardare anche una sola impresa, se di grande o media dimensione e con effetti sull'indotto);

§  l'impresa deve presentare (oltre alla dichiarazione di non poter ricorrere alla CIGS in base alla normativa vigente) un piano di recupero occupazionale, che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione ed intesi alla rioccupazione dei lavoratori.

Con specifico decreto interministeriale le risorse annue in oggetto sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste; inoltre l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa (trasmettendo altresì relazioni semestrali ai Ministeri competenti).

 

L’articolo 53-ter del D.L. 50/2017 ha consentito la destinazione, da parte delle regioni, di alcune risorse finanziarie alla corresponsione di trattamenti di mobilità in deroga. I lavoratori interessati da tale possibilità sono quelli operanti in aree di crisi industriale complessa e titolari al 1° gennaio 2017 di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. L'eventuale impiego delle risorse al fine in oggetto comporta la corresponsione di un trattamento di mobilità in deroga senza soluzione di continuità rispetto al trattamento precedente (quindi, con effetto retroattivo qualora quest'ultimo sia già cessato) e per un massimo di 12 mesi.

La corresponsione è subordinata alla condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale - da comunicare all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - ed è ammessa a prescindere dall'applicazione dei criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga al D.M. 1° agosto 2014, n. 83473[39]. In particolare, la regione può destinare al fine in oggetto le risorse finanziarie stanziate per il 2016 ed il 2017 per la concessione di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga nelle aree di crisi industriale complessa, come già ripartite tra le regioni e nei limiti della quota non ancora utilizzata.

 

 


Articolo 1, comma 145
(Proroghe di cassa integrazione guadagni in deroga)

 

 


145. Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse loro assegnate ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle stesse regioni, possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, le proroghe in continuità delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell'anno 2017.


 

 

Il comma 145 prevede la facoltà per le regioni - in séguito a specifici accordi sottoscritti presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni stesse - di autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga concessi entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017.

 

La facoltà in esame è ammessa - al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale, relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi suddette - nel limite massimo del 50% delle risorse assegnate alle regioni per l'erogazione di ammortizzatori sociali in deroga.


Articolo 1, commi 146-153
(Modifica del meccanismo di adeguamento dei requisiti previdenziali all’incremento della speranza di vita ed esclusione dall’adeguamento di specifiche categorie di lavoratori)

 

 


146. Al comma 13 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo quanto previsto dal presente comma »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con riferimento agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 è computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi ».

147. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 148, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

148. La disposizione del comma 147 si applica:

a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato B e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

149. Al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 del medesimo articolo.

150. La disposizione di cui al comma 147 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

151. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui ai commi 147 e 148, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

152. Fermo restando quanto previsto dal comma 151, ai lavoratori di cui ai commi 147 e 148 non si applica la disposizione di cui all'articolo 24, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

153. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative dei commi 147 e 148, con particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, tenendo conto di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


 

 

I commi da 146 a 153 intervengono sull’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita rilevati dall’ISTAT.

In primo luogo si modifica il meccanismo di adeguamento, prevedendo che si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente; che gli adeguamenti (a decorrere da quello operante dal 2021) non possono essere superiori a 3 mesi (con recupero dell'eventuale misura eccedente in occasione dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi); e, infine, che eventuali variazioni negative devono essere recuperate in occasione degli adeguamenti successivi (mediante compensazione con gli incrementi che deriverebbero da tali adeguamenti).

In secondo luogo si dispone l’esclusione dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita (pari a 5 mesi e decorrere dal 2019) per specifiche categorie di lavoratori (individuate dall’allegato B) e per i lavoratori impegnati nelle cd. attività usuranti. A tali categorie di lavoratori non si applica, inoltre, l'elevamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia a 67 anni (che la normativa vigente prevede, comunque, dal 2021). Anche per tali categorie di lavoratori, tuttavia, l’adeguamento opera in relazione al requisito contributivo ridotto per la pensione anticipata per i cd. lavoratori precoci e per i soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell’APE sociale.

Infine, si prevede che per i dipendenti pubblici contrattualizzati e per il personale degli enti pubblici di ricerca in possesso dei requisiti per l’esclusione dall’adeguamento dei requisiti pensionistici, i trattamenti di fine servizio vengano comunque erogati al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla loro corresponsione.

 

Il comma 146 modifica, in primo luogo, il criterio di calcolo della variazione della speranza di vita, per la quale si fa attualmente riferimento alla differenza di valore tra l'ultimo anno del biennio (o del triennio di riferimento) e l'ultimo anno del periodo precedente. Tale criterio continua ad operare per l'adeguamento decorrente dal 2019. Per l’adeguamento successivo (decorrente dal 2021 e per il quale, quindi, il biennio di riferimento è costituito dagli anni 2017-2018) si dovrà fare riferimento alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del suddetto biennio 2017-2018 ed il valore registrato nell'anno 2016. Per gli adeguamenti ancora successivi, si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente.

In secondo luogo, si dispone che gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, a decorrere da quello operante dal 2021, non possono essere superiori a 3 mesi, con recupero dell'eventuale misura eccedente in occasione dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi. Si specifica, altresì, che gli adeguamenti non avranno luogo qualora la variazione risulti di segno negativo, salvo, anche in tal caso, il recupero della variazione negativa in sede degli adeguamenti successivi (mediante compensazione con gli incrementi che deriverebbero da tali adeguamenti).

 

I commi 147 e 148 prevedono l’esclusione dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita (pari a 5 mesi e decorrere dal 2019) dei requisiti generali di accesso al pensionato di vecchiaia e al pensionamento anticipato per specifiche categorie di lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), alle forme sostitutive ed esclusive[40] della medesima e alla Gestione separata INPS ex articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, e precisamente:

§  ai lavoratori dipendenti che svolgano da almeno 7 anni - nell'ambito dei 10 anni precedenti il pensionamento - le professioni di cui al relativo allegato B[41] e che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni[42] (lettera a));

§  ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cosiddette “usuranti”), di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 67/2011, a condizione che le attività usuranti vengano svolte al momento dell'accesso al pensionamento, che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa e che i lavoratori siano in possesso di un'anzianità contributiva pari a 30 anni[43] (lettera b)).

 

Ai sensi del comma 152, a tali categorie di lavoratori  non si applica (si suppone in maniera permanente) l'elevamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia a 67 anni - elevamento previsto, come norma di chiusura, in via generale (a prescindere dagli effetti del meccanismo degli adeguamenti automatici), a decorrere dal 2021, ai sensi dell’articolo 24, comma 9, secondo periodo, del D.L. 201/2011[44].

 

 

In attuazione della delega legislativa conferita dell'articolo 1 della L. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro), con il D.Lgs. 67/2011 è stata introdotta una disciplina normativa relativa al pensionamento dei soggetti che hanno svolto attività lavorative usuranti.

Il D.Lgs. 67/2011 era volto, in particolare, a consentire ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, di maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di 3 anni, mentre dal 1° gennaio 2013 il pensionamento sarebbe dovuto avvenire secondo il sistema delle "quote".

Per quanto riguarda la platea dei soggetti beneficiari, il decreto dispone che possano usufruire del pensionamento anticipato quattro diverse categorie di soggetti, ossia:

§  i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (di cui all'articolo 2 del D.M. 19 maggio 1999);

§  i lavoratori subordinati notturni (come definiti dal D.Lgs. 66/2003);

§  i lavoratori addetti alla cd. "linea catena" che, nell'ambito di un processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale;

§  i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Le condizioni per l'accesso al beneficio pensionistico sono che le attività usuranti vengano svolte al momento dell'accesso al pensionamento e che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa (secondo il testo originario del decreto legislativo, nella fase transitoria, ossia fino al 2017, per un minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa; a regime, ossia dal 2018, per un arco di tempo almeno pari alla metà dell'intera vita lavorativa).

Specifiche norme concernono gli obblighi dei datori di lavoro in ordine alla produzione della documentazione volta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio pensionistico.

Una apposita clausola di salvaguardia è volta a garantire il rispetto dei limiti di spesa fissati, prevedendo il differimento della decorrenza dei trattamenti (con criteri di priorità basati sulla data di maturazione dei requisiti) qualora emergano scostamenti tra il numero delle domande presentate e la copertura finanziaria a disposizione.

L'articolo 24, comma 17, del D.L. 201/2011 è intervenuto sul D.Lgs. 67/2011, operando una significativa modifica delle condizioni di accesso al pensionamento anticipato, con l'effetto di attenuare la portata dei benefici previdenziali in precedenza previsti.

La nuova disciplina pensionistica ha, in particolare, previsto:

§  la limitazione agli anni 2008-2011 (anziché 2008-2012) del periodo transitorio;

§  per quanto concerne la disciplina a regime (che decorre dal 1° gennaio 2012, e non più dal 1° gennaio 2013), la previsione che il pensionamento per i lavoratori che svolgono attività usuranti, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, avvenga non più con il riconoscimento dell'anticipo di 3 anni, ma secondo il sistema delle "quote" previste dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della L. 247/2007 ("quota 97", quale somma tra età anagrafica e contributiva, dal 2013 requisito soggetto all'adeguamento alla speranza di vita), con almeno 35 anni di anzianità contributiva, ferma restando, comunque, la possibilità di pensionamento anticipato secondo i nuovi criteri previsti dallo stesso D.L. 201/2011);

§  per quanto concerne, specificamente, i lavoratori turnisti che hanno prestato lavoro notturno, la disciplina previgente (sulla riduzione massima dell'età anagrafica di uno o due anni, rispettivamente per i lavoratori che abbiano svolto turni da 64 a 71 giorni all'anno, ovvero da 72 a 78 giorni all'anno) viene limitata al periodo 2009-2011; a regime, ossia dal 1° gennaio 2012, per questi lavoratori il pensionamento avviene secondo il sistema delle "quote" previste dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della L. 247/2007 (incrementate di due anni e due unità per i lavoratori che abbiano svolto turni notturni da 64 a 71 giorni all'anno, e di un anno ed una unità per i lavoratori che abbiano svolto turni da 72 a 78 giorni all'anno).

In ogni caso, tali modifiche non scontavano il fatto che per i lavoratori in questione si sarebbe dovuto continuare ad applicare il regime delle decorrenze (c.d. finestre), introdotto dall'articolo 12, comma 2 del D.L. 78/2010.

Da ultimo, l'articolo 1, commi da 206 a 208, della L. 232/2016) contiene alcune misure volte ad agevolare ulteriormente l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono lavori usuranti.

In particolare si prevede:

§  che non vengano più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (c.d. finestre);

§  una attenuazione delle condizioni legislativamente previste per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, anticipando al 2017 (in luogo del 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti che devono essere presenti nel corso della carriera lavorativa. Infatti, per l'accesso al suddetto trattamento pensionistico anticipato, si richiede che le attività usuranti siano state svolte per un periodo di tempo pari, alternativamente:

-       ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni (rispetto alla normativa vigente si prevede che ai fini della suddetta durata non venga più compreso l'anno di maturazione dei requisiti e che il limite non venga più riferito solamente alle pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017);

-       ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva (rispetto alla normativa vigente tale limite non viene più riferito solamente alle pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018);

§  che in via transitoria, per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025, non si proceda all'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti richiesti per l'accesso alla pensione anticipata (adeguamento che proprio dal 2019 si avrà ogni biennio anziché ogni triennio);

§  una modifica dei termini attualmente previsti per la trasmissione, da parte del lavoratore che svolge attività usuranti, della domanda e della relativa documentazione per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato previsto per tali lavoratori. Si dispone che la domanda e la relativa documentazione devono essere trasmesse:

-       entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2016 (non a decorrere dal 1° gennaio 2012, come attualmente previsto);

-       entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso del 2017;

-       entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

In attuazione delle richiamate disposizioni è stato emanato il D.M. 20 settembre 2017, che ha modificato il D.M. 20 settembre 2011 (concernente l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti).

 

 

Ai sensi dei commi 149 e 150, l’esclusione dell’adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento della speranza di vita non si applica:

§  al requisito contributivo ridotto per la pensione anticipata, previsto dall'articolo 1, commi 199-205, della L. 232/2016, per i cd. lavoratori precoci (ai quali continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti dal successivo comma 200) (comma 149);

§  ai soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell’APE sociale (comma 150).

Si ricorda che ulteriori disposizioni in materia di APE sociale sono contenute nel successivo comma 162, alla cui scheda si rimanda.

 

L’articolo 1, comma 199, della L. 232/2016 ha previsto, in favore di alcune categorie di soggetti, una riduzione (a decorrere dal 1° maggio 2017) a 41 anni del requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendente dall'età anagrafica (requisito attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne).

I beneficiari sono costituiti dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, si trovino in specifiche fattispecie e siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996[45]. Le richiamate fattispecie sono:

§  stato di disoccupazione, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o (nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'articolo 7 della L. 604/1966) risoluzione consensuale, sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi;

§  svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità;

§  riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, pari o superiore al 74%;

§  svolgimento, al momento del pensionamento, da almeno 6 anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell'àmbito delle professioni indicate nell’allegato E, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo (la determinazione delle caratteristiche specifiche di tali attività lavorative è demandata al decreto di cui al comma 202);

§  soddisfacimento delle nozioni di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, poste, ai fini pensionistici, dall’articolo 1, commi da 1 a 3, del D.Lgs. 67/2011.

Il requisito ridotto è soggetto ad adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita, secondo il meccanismo generale di adeguamento dei requisiti anagrafici per i trattamenti pensionistici (comma 200). Di conseguenza, il requisito è soggetto ad adeguamento - con decorrenza dal 2019 e, successivamente, con cadenza biennale - mediante decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (mentre l'adeguamento per il triennio 2016-2018 e quelli ancora precedenti sono esclusi).

 

L’APE sociale (introdotta dall’articolo 1, commi 179-186 della L. 232/2016) consiste in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. L’APE sociale è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro il 10 settembre 2018 il Governo verifica i risultati della sperimentazione e formula proposte ai fini di una sua eventuale prosecuzione

Possono accedere all'APE sociale i soggetti in possesso di un'età anagrafica minima di 63 anni e in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti: stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni.

L'erogazione dell'APE sociale è esclusa nei casi di mancata cessazione dell'attività lavorativa; titolarità di un trattamento pensionistico diretto; soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria; soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI); soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui.

L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno.

Il beneficio dell'indennità è riconosciuto, a domanda, entro limiti annuali di spesa (300 milioni di euro per l'anno 2017; 609 milioni di euro per l'anno 2018; 647 milioni di euro per l'anno 2019; 462 milioni di euro per l'anno 2020; 280 milioni di euro per l'anno 2021; 83 milioni di euro per l'anno 2022; 8 milioni di euro per l'anno 2023). Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità (da definire con successivo DPCM) in ragione della maturazione dei requisiti (e, a parità di requisiti, in ragione della data di presentazione della domanda), al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Infine, con il D.P.C.M. 88/2017 sono stati definiti i requisiti e le modalità per accedere all'APE sociale.

 

Per i dipendenti pubblici contrattualizzati[46] e per il personale degli enti pubblici di ricerca aventi i requisiti indicati nei precedenti commi 2 e 3 ai fini dell’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita, si prevede che la corresponsione dei trattamenti di fine servizio e delle indennità di servizio comunque denominate inizi a decorrere al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse, secondo la normativa vigente in materia (comma 151).

 

Nel settore pubblico, fino all’emanazione del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, che ha introdotto per i nuovi assunti il trattamento di fine rapporto, veniva liquidata l’indennità premio di fine servizio ai dipendenti degli enti locali e l’indennità di buonuscita ai dipendenti statali. I trattamenti di fine servizio si differenziano dal TFR sia per le modalità di calcolo della prestazione (calcolata sull’ultima retribuzione), sia per il suo finanziamento che è caratterizzato anche da una contribuzione del lavoratore alla quale si aggiunge quella dell’amministrazione statale o dell’ente locale.

L’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 79/1997, ha stabilito che alla liquidazione dei TFS, comunque denominati per i dipendenti pubblici, loro superstiti o aventi causa, che ne abbiano titolo, l'ente erogatore provvede decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi 3 mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi. Il successivo comma 5 del richiamato articolo 3 ha inoltre disposto la liquidazione del TFS entro il termine di 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per decesso o sopravvenuta inabilità del dipendente.

Inoltre, l’articolo 12, commi 7 e 8, del D.L. 78/2010, ha disposto che dal 31 maggio 2010, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche specificamente individuate, il riconoscimento dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità di buonuscita, del TFR e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata, spettante in seguito a cessazione di servizio, venga erogata:

§  in un unico importo annuale, qualora l'ammontare complessivo, al lordo delle trattenute fiscali, sia complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro;

§  in due importi annuali, qualora l'ammontare sia complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato sarà pari a 50.000 euro, il secondo sarà pari all'ammontare residuo;

§  in tre importi annuali, qualora l'ammontare sia pari o superiore a 100.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato rata sarà pari a 50.000 euro, il secondo a 50.000 euro ed il terzo all'ammontare residuo.

Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alla determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio di cui al precedente comma, ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo dopo, rispettivamente, 12 e 24 mesi dal riconoscimento del primo importo.

Infine, l’articolo 24, comma 31, del D.L. 201/2011 ha sottratto allo speciale regime di tassazione separata parte dell’indennità di fine rapporto (TFR) e delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per l’importo eccedente 1.000.000 di euro. L’importo eccedente tale soglia concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile secondo le regole ordinarie (applicando dunque a tali somme l’aliquota relativa all’anno di percezione dell’indennità). Inoltre, le richiamate disposizioni si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. Infine, in deroga al principio di irretroattività delle norme che impongono un prelievo fiscale (articolo 3 della L. 23 luglio 2000, n. 212 - statuto del contribuente), tali disposizioni si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

 

Il comma 153, infine, demanda ad un decreto interministeriale, da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, la definizione delle modalità attuative delle nuove norme, con particolare riguardo alle ulteriori specificazioni delle professioni di cui al suddetto allegato B ed alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale.

 

Si segnala che parte della copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni in esame è contenuta nel fondo per il finanziamento degli ammortizzatori sociali e nell’autorizzazione di spesa per la copertura degli oneri derivanti dalla costituzione di fondi pensione per i pubblici dipendenti, di cui, rispettivamente, ai successivi commi 1067 e 1068, alle cui schede si rimanda.


Articolo 1, comma 154
(Pensionamento anticipato lavoratori dei poligrafici)

 

 


154. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, per le quali è stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, ancorché, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a coloro che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'INPS entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al medesimo Istituto degli elenchi delle imprese di cui al presente comma, per le quali siano state accertate le condizioni di cui all'articolo 35, terzo comma, della legge n. 416 del 1981. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.


 

 

Il comma 154 consente, a determinate condizioni, l’accesso al pensionamento anticipato ai lavoratori dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici in crisi, sulla base della disciplina antecedente al D.P.R. 157/2013 (che ha “armonizzato” la disciplina di accesso al pensionamento dei lavoratori dei poligrafici alla normativa previdenziale generale).

 

Più nel dettaglio, il comma in esame consente l’accesso al pensionamento anticipato ai lavoratori dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici, collocati in CIGS e successivamente in mobilità, che abbiano cessato l’attività (anche in costanza di fallimento) e per le quali sia stata accertata la crisi aziendale (ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della L. 416/1981) sulla base di specifici accordi sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015; tali lavoratori possono pertanto avvalersi della normativa previdenziale ad essi applicabile prima dell’adozione del D.P.R. 157/2013.

 

Il D.P.R. 157/2013, in attuazione dell’articolo 24, comma 18, della L. 201/2001, ha disposto l’armonizzazione alla disciplina generale in materia dei requisiti per l’accesso alla pensione anche dei lavoratori dei poligrafici, stabilendo per questi ultimi l’accesso al pensionamento con almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2013, 36 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni a regime a decorrere dal 1° gennaio 2018, in luogo dei contributi mensili e settimanali previsti dalla normativa vigente (v. infra), caratterizzati da un livello minimo di anni di anzianità contributiva crescente.

 

Il pensionamento anticipato non opera nel caso in cui i lavoratori interessati siano rioccupati a tempo indeterminato.

Il trattamento pensionistico è riconosciuto dietro domanda all’I.N.P.S., entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge in esame, effettuata la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’Istituto (che ha anche il compito di monitorare le domande, non accettandole più una volta raggiunto il limite di spesa previsto) degli elenchi delle imprese in crisi , nel limite massimo di 3 milioni di euro annui per il periodo 2018-2022.

 

All’onere derivante dalle disposizioni in esame, valutato in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del F.I.S.P.E., di cui all’articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004.

 

Si ricorda che la disciplina antecedente al D.P.R. 157/2013 (articolo 37, comma 1, della L. 416/1981) riconosceva a determinate categorie di lavoratori la facoltà di optare, entro 60 giorni dall'ammissione al trattamento di CIGS ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro 60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per specifici trattamenti incentivanti. In particolare per i lavoratori dei poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse, era riconosciuto un pensionamento anticipato condizione che i soggetti interessati potessero far valere nell’A.G.O. almeno 384 contributi mensili, ovvero 1664 contributi settimanali, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni. L'anzianità contributiva non poteva comunque risultare superiore a 35 anni.

 


Articolo 1, comma 155
(Commissione tecnica occupazioni gravose)

 

 


155. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. La Commissione è presieduta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.


 

 

Il comma 155 prevede l'istituzione di una Commissione tecnica, incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, ai fini della valutazione delle politiche in materia previdenziale ed assistenziale.

 

Il comma in esame demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi (su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute) entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istituzione di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica ed alle condizioni soggettive dei lavoratori, al fine di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale ed assistenziale. Il medesimo DPCM definisce anche le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiedere contributi ad esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, europee ed internazionali competenti nelle materie oggetto di studio

La Commissione:

§   è presieduta dal Presidente dell'ISTAT;

§   è composta:

-          da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari;

-          da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali (designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori).

§  conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 (ed entro i 10 giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori)

Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Infine, all'attuazione delle suddette disposizioni si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Articolo 1, commi 156 e 157
(Previdenza complementare dipendenti pubblici)

 

 


156. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

157. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, recante «Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, nei confronti del personale di cui al comma 2 del predetto articolo 2 assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2019 è demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).


 

 

I commi 156 e 157 dettano norme volte ad ampliare l’accesso dei dipendenti pubblici alla previdenza complementare.

 

Più nel dettaglio, il comma 156 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’applicazione ai dipendenti pubblici del regime tributario vigente per i lavoratori dipendenti privati, con riferimento alla deducibilità dei premi e contributi versati in forme di previdenza complementare e alle relative prestazioni. Tale equiparazione opera, con la medesima decorrenza, anche nei confronti dei dipendenti pubblici già iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore della presente legge.

Dalla suddetta equiparazione sono esclusi i premi ed i contributi inerenti gli anni precedenti il 2018 e i montanti delle prestazioni accumulate fino al 31 dicembre 2017; per tali fattispecie continua ad operare la disciplina fino ad ora vigente.

Il D.Lgs. n. 252 del 2005 reca la disciplina delle forme pensionistiche complementari. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili annualmente dal reddito complessivo del lavoratore nella misura massima di 5.164,57 euro (articolo 8). Tale norma è richiamata dall’articolo 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR (oneri deducibili).

Per i fondi pensione di natura negoziale che hanno come destinatari dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001), l’articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 252 del 2005 dispone l’applicazione della previgente disciplina (D.Lgs. n. 124 del 1993 e D.Lgs. n. 47 del 2000). I lavoratori pubblici godono pertanto di un diverso e meno favorevole regime fiscale dei contributi versati al fondo pensione. Per tali soggetti l’importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo (compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e comunque nel limite di 5.164,57 euro. Inoltre, con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può essere superiore al doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione.

La legge n. 190 del 2014 (articolo 1, comma 621) ha aumentato dall’11,50 al 20 per cento la misura dell’imposta sostitutiva da applicare sul risultato di gestione maturato nel periodo di imposta dalle forme di previdenza complementare con effetto dal 1° gennaio 2014.

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 2/E del 2015, l’aumento della tassazione riguarda tutte le tipologie di forme di previdenza complementare, inclusi i fondi pensione di natura negoziale che hanno come destinatari dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche complementari, quelle dei dipendenti del settore privato sono assoggettate a tassazione a titolo di imposta del 15 per cento. È riconosciuta una riduzione del 0,30% dell’aliquota base per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6 per cento.

Il regime fiscale delle prestazioni previdenziali derivanti da fondi pensione di natura negoziale che hanno come destinatari dipendenti delle pubbliche amministrazioni prevede invece la tassazione progressiva: la prestazione pensionistica erogata in forma di rendita concorre a formare il reddito imponibile complessivo e sarà quindi assoggettata alla tassazione ordinaria Irpef; la prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a tassazione separata con aliquota media degli ultimi 5 anni.

 

Il comma 157 demanda alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione delle modalità di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, da parte dei dipendenti pubblici assunti dal 1° gennaio 2019 (nonché la relativa disciplina di recesso).

Le predette modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive COVIP.

 

Preliminarmente, si ricorda che, in seguito all’emanazione del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 (così come modificato dal D.P.C.M. 2 marzo 2001), i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2001 (o a tempo determinato dal 30 maggio 2000) sono in regime di TFR, per cui agli stessi si applica, con alcune limitazioni, la disciplina prevista in materia per il settore privato (ex art. 2120 c.c.).

Ai dipendenti pubblici assunti entro il 31 dicembre 2000 (nonché al personale non contrattualizzato, a prescindere dalla data di assunzione) continua invece ad applicarsi la disciplina relativa al Trattamento di fine servizio[47], a meno che essi non esercitino il diritto di opzione previsto dall’art.59, c. 56, della L. 449/1997, per il TFR presso Fondi di previdenza integrativa o complementare.

Per quanto concerne la previdenza complementare, attualmente le modalità di adesione e di conferimento del TFR a forme di previdenza complementare sono disciplinate dal D.Lgs. 252/2005 che però, per espressa previsione (art. 23, c. 6), non si applica al settore pubblico, nei confronti del quale (come chiarito anche dalla nota INPDAP del 1° febbraio 2006, n. 123/M) opera ancora quanto previsto dalla previgente disciplina, ossia il D.Lgs. 124/1993, secondo cui il lavoratore non può aderire ad una forma pensionistica complementare individuale se è operante un fondo pensione negoziale di categoria (con la possibilità, una volta costituito il fondo negoziale di categoria, di trasferirvi la posizione di previdenza complementare maturata). Inoltre, l’adesione ad una forma pensionistica complementare è libera e può avvenire solo in modo esplicito.

Sulla base di quanto previsto dal richiamato art. 2 del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, per i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2000 la quota di TFR destinata ai fondi pensione non può superare il 2% della retribuzione utile ai fini dello stesso TFR, mentre per i dipendenti assunti dopo la suddetta data è prevista la integrale destinazione al fondo stesso degli accantonamenti al trattamento di fine rapporto.

Il riparto tra i vari fondi delle risorse complessivamente disponibili è operato dall’INPDAP, tenendo conto di criteri proporzionali.

A favore del personale che ha transitato dal pregresso regime di trattamento di fine servizio (comunque denominato) al regime di trattamento di fine rapporto viene destinata una quota pari all'1,5% della base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio. Questa contribuzione, avente carattere figurativo, viene considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni e riguarda solo i lavoratori optanti nei confronti dei quali è necessaria una sterilizzazione della trattenuta del 2,5% in busta paga che essi sono tenuti a versare. Quindi, l'accantonamento aggiuntivo dell'1,5%, è previsto per i lavoratori pubblici di enti che non sono iscritti alle gestioni del TFR dell'ex INPDAP in quanto provvedono direttamente all'erogazione delle indennità di fine servizio.


Articolo 1, comma 158
(Commissione tecnica di studio sulla comparazione della spesa previdenziale e assistenziale)

 

 


158. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La Commissione è presieduta dal presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.


 

 

Il comma 158 prevede l'istituzione di una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali.           

 

Il comma in esame demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi (su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istituzione di una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo ed internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali, la definizione delle modalità di funzionamento, nonché della possibile richiesta di contributi ad esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, europee ed internazionali competenti nelle materie oggetto di studio

La Commissione:

§   è presieduta dal Presidente dell'ISTAT;

§   è composta:

-       da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS) e dell'INAIL;

-       da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali (designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori).

§  conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 (ed entro i 10 giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori).

 

Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Infine, all'attuazione delle suddette disposizioni si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


Articolo 1, comma 159
(Fondo di integrazione salariale)

 

 


159. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 4, le parole: « quattro volte » sono sostituite dalle seguenti: « dieci volte »;

b) all'articolo 44, il comma 5 è abrogato.


 

 

Il comma 159 innalza il limite massimo delle prestazioni a carico del FIS (Fondo di integrazione salariale).

 

Più nel dettaglio, modificando l’art. 29, c. 4, del D.Lgs. 148/2015, viene aumentato il limite massimo delle prestazioni erogabili dal Fondo di integrazione salariale (FIS) (gestito dall'INPS), relativo agli ammortizzatori sociali in favore di lavoratori dipendenti da datori di lavoro non rientranti nella disciplina generale in materia di trattamenti di integrazione salariale né in fondi bilaterali, portandolo (da quattro) a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro.

Resta fermo che le prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse finanziarie del fondo.

Conseguentemente, il comma in esame dispone l’abrogazione dell’art. 44, c. 5, del richiamato D.Lgs. 148/2015, il quale fissava il suddetto limite, in via transitoria, a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro nel 2017, otto volte nel 2018, sette volte nel 2019, sei volte nel 2020 e cinque volte nel 2021.

Il Fondo di integrazione salariale (F.I.S.) è disciplinato dall’art. 29 del D.Lgs. 148/2015 (che ha previsto anche l’attuale denominazione al posto della precedente “Fondo di solidarietà residuale).

Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni, per i quali non siano stati stipulati accordi volti all'attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale[48] o di fondi di solidarietà bilaterali alternativi[49].

.Per quanto riguarda le prestazioni erogate dal fondo, è previsto:

§  l'assegno di solidarietà per i datori di lavoro che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti;

§  l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti; in tal caso l’assegno ordinario è garantito per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (ad esclusione delle intemperie stagionali) e straordinarie (limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale).

Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata:

§  allo 0,65 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti;

§  allo 0,45 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti.

Il datore di lavoro deve un contributo addizionale, pari al 4 per cento della retribuzione persa, per l’accesso alle prestazioni di assegno ordinario o di solidarietà.

Inoltre, si prevede che l'INPS proceda all'analisi dell'utilizzo delle prestazioni del fondo da parte dei datori di lavoro distinti per classi dimensionali e settori produttivi e che sulla base di tali analisi e del bilancio di previsione il comitato amministratore del fondo possa proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione.

Infine, si ricorda che l’art. 44, c. 5, del richiamato D.Lgs. 148/2015, fissava il suddetto limite, in via transitoria, a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro nel 2017, otto volte nel 2018, sette volte nel 2019, sei volte nel 2020 e cinque volte nel 2021.


Articolo 1, comma 160
(Esodo anticipato per lavoratori anziani - Isopensione)

 

 


160. Al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravi sull'attuale sistema previdenziale, limitatamente al periodo 2018-2020 il periodo di quattro anni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, può essere elevato a sette anni.


 

 

Il comma 160 modifica la disciplina dell’istituto dell’esodo anticipato per i lavoratori maggiormente anziani (cd. isopensione), al fine di ampliarne le possibilità di accesso.

 

Il comma 160 modifica la disciplina dell’istituto dell’esodo anticipato per i lavoratori maggiormente anziani (cd. isopensione), di cui all’articolo 4, commi 1-7, della L. 92/2012 (fruibile per i lavoratori interessati da eccedenze di personale i quali raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro) elevando il limite temporale richiesto, limitatamente al triennio 2018-2020, da 4 a 7 anni.

 

L’articolo 4, commi 1-7, della L. 92/2012, ha introdotto l’esodo anticipato per i lavoratori maggiormente anziani (cd. isopensione), utilizzato nei casi di eccedenza di personale, con specifici accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In base a tali accordi, che devono essere validati dall’INPS, il lavoratore può ricevere, a condizione che raggiunga i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato) entro i 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, una prestazione, a carico del datore di lavoro, di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, fino a che non si siano perfezionati i requisiti per il pensionamento.


Articolo 1, comma 161
(Plusvalenze derivanti da vendita di azioni
in sostituzione di premi di produttività)

 

 


161. All'articolo 1, comma 184-bis, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « dallo stesso stabilite » sono aggiunte le seguenti: « . Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 68, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al medesimo comma 182».


 

 

Il comma 161 specifica la disciplina tributaria applicabile alle plusvalenze derivanti dalla vendita delle azioni conferite ai dipendenti in luogo, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato, con applicazione della tassazione (con aliquota al 26 per cento), anziché sull'intero importo del prezzo della vendita, solo sulla differenza tra il prezzo della vendita e l'importo delle somme (premi di risultato) oggetto della sostituzione con le azioni.

 

In particolare le norme dispongono l’applicazione della tassazione al 26 per cento, anziché sull'intero importo del prezzo della vendita, solo sulla differenza tra il prezzo della vendita e l'importo delle somme (premi di risultato) oggetto della sostituzione con le azioni.

Si ricorda che l'importo delle azioni conferite nell'àmbito della fattispecie in oggetto è escluso dall'imponibile IRPEF del dipendente.

 

A tal fine è modificato l’articolo 1, comma 184-bis, lettera c) della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), introdotto dall’articolo 1, comma 160 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016).

La predetta norma esclude da imposizione il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche in deroga ai limiti di legge, se tali azioni sono state percepite dal dipendente privato - per sua scelta - in sostituzione, totale o parziale, degli emolumenti variabili la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività ed ipotesi affini, nonché delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa (sottoposti a imposta sostitutiva con aliquota agevolata al 10 per cento). L’esclusione da imposizione opera anche se le azioni sono state offerte per un importo complessivo superiore (nel periodo d'imposta) a quello escluso dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF (lire 4 milioni, 2.066 euro).

Si ricorda che l’esclusione da IRPEF di tali somme opera a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.

 

Per effetto della disposizione in commento, che aggiunge un periodo al comma 184-bis, lettera c), si chiarisce il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di tali azioni e, in particolare, le modalità di calcolo del quantum imponibile.

Di regola l’articolo 68, comma 6 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986) stabilisce che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione e con esclusione degli interessi passivi. In particolare, per determinare l’importo tassabile delle plusvalenze derivanti, al lavoratore, dalla vendita delle azioni assegnate dal datore di lavoro in luogo dei premi di produttività (ai fini dunque dell’articolo 68, comma 6 del TUIR), il “costo o valore di acquisto” è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, degli emolumenti di produttività o degli utili di impresa.

Per effetto delle norme in esame la tassazione al 26 per cento sulle plusvalenze (operante ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014), si applica - anziché sull'intero importo del prezzo della vendita - esclusivamente sulla differenza tra il prezzo della vendita e l'importo delle somme oggetto di sostituzione con le azioni.

Si ricorda che le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate sono tassate con l’imposta sostitutiva di cui agli articoli 5 e 6 del D.Lgs. 461/1997 (a seconda se si è optato, rispettivamente, per il regime dichiarativo o amministrato), fissata nella misura del 26% (rispetto al precedente 20%) ad opera dell’articolo 3 del D.L. 66/2014 per le plusvalenze realizzate a partire dal 1° luglio 2014.

 


Articolo 1, commi 162-167
(APE volontaria, APE sociale e lavoratori precoci)

 

 


162. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 166, le parole: « fino al 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2019 »;

b) al comma 179, lettera a), dopo le parole: « procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, » sono inserite le seguenti: « ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi »;

c) al comma 179, lettera b), dopo le parole: « legge 5 febbraio 1992, n. 104 » sono inserite le seguenti: « , ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti »;

d) al comma 179, lettera d), le parole: « sei anni in via continuativa » sono sostituite dalle seguenti: « sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette »;

e) dopo il comma 179 è inserito il seguente:

«179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni »;

f) al comma 199, lettera b), dopo le parole: « legge 5 febbraio 1992, n. 104 » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti »;

g) al comma 199, lettera d), le parole: « sei anni in via continuativa » sono sostituite dalle seguenti: « sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette »;

h) per effetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 163 e 165 nonché di quanto emerso dall'attività di monitoraggio delle domande presentate con riferimento all'anno 2017, al comma 186, le parole: « 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 630 milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023 »;

i) per effetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 163 e 166 nonché di quanto emerso dall'attività di monitoraggio delle domande presentate con riferimento all'anno 2017, al comma 203, le parole: « 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 564,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».

163. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018, agli allegati C ed E della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte le nuove professioni incluse nell'allegato B della presente legge come specificate con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 153 del presente articolo.

164. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 179, lettera d), e 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui al comma 148, lettera a), del presente articolo, con riferimento ai lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, è assunto a riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate di cui all'articolo 9-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

165. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalla presente legge, non si applica il limite relativo al livello di tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88. I soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni nel corso dell'anno 2018 presentano domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018 ovvero, in deroga a quanto previsto dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018. Resta fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018 sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 11 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017 residuano le necessarie risorse finanziarie.

166. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dalla presente legge, non si applica il limite relativo al livello di tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

167. Ai fini del concorso al finanziamento dell'eventuale estensione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a nuovi accessi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2018 da disciplinare con specifico e successivo intervento legislativo, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il « Fondo APE Sociale » con una dotazione di 12,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 10,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nel predetto Fondo confluiscono le eventuali risorse che emergano, a seguito dell'attività di monitoraggio degli oneri conseguenti al beneficio di cui al citato articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della medesima legge, come integrata ai sensi della presente legge, in termini di economie certificate e prospettiche aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente a decorrere dall'anno 2019. Ai fini del presente comma l'accertamento delle eventuali economie di cui al secondo periodo è effettuato entro il 15 novembre 2018 con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del Fondo di cui al primo periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio. Nel Fondo di cui al primo periodo confluisce anche la somma di 44,3 milioni di euro per l'anno 2018 per far fronte ad eventuali esigenze non previste a seguito di quanto programmato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 162, lettere h) e i), anche per effetto di una eventuale diversa distribuzione temporale dell'accesso ai benefìci rispetto a quanto previsto.


 

 

I commi da 162 a 167 prorogano di un anno la disciplina dell’APE volontaria e modificano i requisiti per l’accesso all’APE sociale e al beneficio previdenziale per i lavoratori precoci, al fine di ampliarne le possibilità di accesso.

 

Per quanto concerne l’istituto sperimentale dell’APE volontaria, si dispone la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019) (comma 162, lettera a)).

 

Per quanto concerne l’APE sociale, la legge:

§  interviene sul requisito dello “stato di disoccupazione” (richiesto per l’accesso all’APE sociale), prevedendo che esso si configuri (oltre che nel caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, come attualmente previsto) anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi (comma 162, lettera b));

§  in relazione ai soggetti che assistono (da almeno 6 mesi) familiari con handicap grave, estende anche ai parenti e affini di secondo grado conviventi, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti anch’essi da patologie invalidanti, deceduti o mancanti, il diritto di accedere all’APE sociale (comma 162, lettera c));

§  amplia l'intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose (in particolare, oltre allo svolgimento delle predette attività per almeno 6 anni negli ultimi 7, viene altresì prevista la possibilità di maturare il periodo di attività con almeno 7 anni negli ultimi 10)  (comma 162, lettera d));

§  interviene sui requisiti contributivi (richiesti per l’accesso all’APE sociale), prevedendo una riduzione per le donne di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna) (comma 162, lettera e));

§  amplia le categorie dei lavori gravosi, prevedendo (dal 2018) l'inclusione delle nuove professioni contenute nell'allegato B del disegno di legge (che vanno ad aggiungersi a quelle già previste nelle tabelle C ed E della L. 232/2016, relative, rispettivamente, all’APE sociale e ai cd. precoci) (comma 163);

§  per l’accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, assume come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156), relativo all’anno di contribuzione, previsto dalla normativa vigente[50] (comma 164);

§  semplifica la procedura per l'accesso all’indennità, sempre per le attività gravose, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 88/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione del beneficio (comma 165);

§  istituisce il Fondo APE sociale nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del concorso al finanziamento dell’istituto, con dotazione pari a 12,2 milioni di euro per il 2019, 7,5 milioni di euro per il 2020, 10,5 milioni di euro per il 2021, 3,6 milioni di euro per il 2022, di 5,3 milioni di euro per il 2023 e di 2,4 milioni di euro annui dal 2024. In tale Fondo confluiscono le eventuali economie emergenti dall’attività di monitoraggio degli oneri conseguenti dal beneficio, l’accertamento delle quali è effettuato entro il 15 novembre 2018 mediante Conferenza dei servizi. Nel Fondo confluisce anche la somma di 44,3 milioni di euro per il 2018 per far fronte ad eventuali esigenze non previste (comma 167);

§  viene rimodula l’autorizzazione di spesa ai fini del concorso al finanziamento dell’estensione dell’indennità (che risulta essere quindi pari a 630 milioni di euro per il 2018, 666,5 milioni di euro per il 2019, 530,7 milioni di euro per il 2020, 323,4 milioni di euro per il 2021, 101,2 milioni di euro per il 2022 e 6,5 milioni di euro per il 2023) (comma 162, lettera h)).

 

Si ricorda che ulteriori disposizioni in materia di APE sociale sono contenute nel precedente comma 150, alla cui scheda si rimanda.

 

Per quanto concerne i benefici previdenziali per lavoratori precoci, varie disposizioni volte ad ampliare le possibilità di accesso all’istituto sono state introdotte nel corso dell’esame alla Camera. In particolare:

§  si ampliano le categorie dei lavori gravosi, prevedendo (dal 2018) l'inclusione delle nuove professioni contenute nell'allegato B del disegno di legge (che vanno ad aggiungersi a quelle già previste nelle tabelle C ed E della L. 232/2016, relative, rispettivamente, all’APE sociale e ai cd. precoci) (comma 163);

§  si amplia l'intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose (in particolare, oltre allo svolgimento delle predette attività per almeno 6 anni negli ultimi 7, viene altresì prevista la possibilità di maturare il periodo di attività con almeno 7 anni negli ultimi) (comma 162, lettera g));

§  in relazione ai soggetti che assistono (da almeno 6 mesi) familiari con handicap grave, si estende anche ai parenti e affini di secondo grado conviventi, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti anch’essi da patologie invalidanti, deceduti o mancanti, il diritto di accedere all’APE sociale (comma 162, lettera f)).

§  si semplifica la procedura per l'accesso al beneficio, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 87/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione dello stesso (comma 166);

§  viene rimodulata l’autorizzazione di spesa ai fini del concorso al finanziamento dell’estensione del beneficio (che risulta essere quindi pari a 564,4 milioni di euro per il 2018, 631,7 milioni di euro per il 2019, 594,3 milioni di euro per il 2020, 592,7 milioni di euro per il 2021, 589,1 milioni di euro per il 2022 e 587,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2023) (comma 162, lettera i));

§  per l’accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia si assume come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156) relativo all’anno di contribuzione previsto dalla normativa vigente[51] (comma 164)).

 

 

L'APE volontaria è un istituto sperimentale introdotto dall’articolo 1, commi 166-178, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), consistente in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

Possono accedere all'APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata; età anagrafica minima di 63 anni; maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; anzianità contributiva di 20 anni; pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell'APE); non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.

L'entità minima e massima dell'Ape richiedibile sono demandate a un successivo D.P.C.M., mentre la durata minima è di 6 mesi.

È prevista l'istituzione di un Fondo di garanzia, a copertura dell'80% del finanziamento e degli interessi erogati, la cui gestione è affidata all'INPS sulla base di apposita convenzione. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.

Con D.P.C.M. 150/2017 sono state definite le modalità di attuazione della disciplina dell'Ape volontaria.

 

 

 

L'APE sociale è un istituto sperimentale (fino al 31 dicembre 2018) introdotto dall’articolo 1, commi 179-186, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), consistente in una indennità corrisposta, fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

Possono accedere all'APE sociale i soggetti in possesso di un'età anagrafica minima di 63 anni e in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti: stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni.

L'erogazione dell'APE sociale è esclusa nei casi di mancata cessazione dell'attività lavorativa; titolarità di un trattamento pensionistico diretto; soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria; soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI); soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui.

L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno.

Il beneficio dell'indennità è riconosciuto, a domanda, entro limiti annuali di spesa (300 milioni di euro per l'anno 2017; 609 milioni di euro per l'anno 2018; 647 milioni di euro per l'anno 2019; 462 milioni di euro per l'anno 2020; 280 milioni di euro per l'anno 2021; 83 milioni di euro per l'anno 2022; 8 milioni di euro per l'anno 2023). Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità (da definire con DPCM) in ragione della maturazione dei requisiti (e, a parità di requisiti, in ragione della data di presentazione della domanda), al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Con il D.P.C.M. 88/2017 sono stati definiti i requisiti e le modalità per accedere all'APE sociale.

 

 

 

 

La Legge di bilancio per il 2017 (art. 1, c. 199-205, della L. 232/2016) ha disposto in favore di alcune categorie di soggetti, a decorrere dal 1° maggio 2017, una riduzione a 41 anni del requisito di anzianità contributiva (attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne) utile ai fini del pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica. Il requisito così ridotto è comunque soggetto ad adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita, secondo il meccanismo generale di adeguamento dei requisiti anagrafici per i trattamenti pensionistici, con decorrenza dal 2019 e, successivamente, con cadenza biennale, ex art. 24, c. 13, del D.L. 201/2011.

I beneficiari sono costituiti dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, si trovino in specifiche fattispecie e siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996.

Le suddette fattispecie specifiche sono le seguenti (individuate dalle lettere da a) a d) del richiamato comma 199):

§  stato di disoccupazione, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o (nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della L.604/1966), risoluzione consensuale, sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi;

§  svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità;

§  riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, pari o superiore al 74 per cento;

§  svolgimento, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell'ambito delle professioni indicate nell’allegato E, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo (la determinazione delle caratteristiche specifiche di tali attività lavorative è attualmente contenuta nel D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87). Sul punto, si ricorda che l’art. 53, c. 2, del D.L. 50/2017 ha precisato che le suddette attività lavorative si considerano svolte in via continuativa quando, nei sei anni precedenti il momento del pensionamento, le medesime attività lavorative (di cui all’Allegato E della L. 232/2016) non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione;

§  soddisfacimento delle nozioni di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, poste, ai fini pensionistici, dall’art. 1, commi da 1 a 3, del D.Lgs. 67/2011 (come modificato, da ultimo, dal comma 206 della richiamata legge 232/2016).

Per completezza, si ricorda che il trattamento pensionistico liquidato in base al predetto requisito ridotto non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra il requisito ordinario (per il conseguimento del trattamento a prescindere dall'età anagrafica) e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento e che il medesimo beneficio non è cumulabile con altre maggiorazioni contributive previste per le attività di lavoro in oggetto, ad esclusione della maggiorazione stabilita in favore degli invalidi e dei sordomuti (ex art. 80, c. 3, della L. 388/2000).

 

 


Articolo 1, commi 168 e 169
(Stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA))

 

 


168. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata.

4-bis. La rendita anticipata di cui al comma 4 è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

4-quater. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 4-quater si applicano anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate»;

b) all'articolo 14, comma 2, lettera c), l'ultimo periodo è soppresso.

169. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 188 a 191 sono abrogati;

b) al comma 192, dopo le parole: « che accedono a RITA » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».


 

 

I commi 168 e 169 introducono una disciplina a regime della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (di seguito RITA), prevista in via sperimentale per il periodo 1° maggio 2017 - 31 dicembre 2018, dalla L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017).

Contestualmente, si provvede a coordinare la nuova disciplina con le disposizioni attualmente in vigore, intervenendo sullo stesso D.Lgs. 252/2005 e sulle disposizioni contenute nella L. 232/2016.

 

I commi 168 e 169 introducono una disciplina a regime della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (di seguito RITA), prevista dalla L. 232/2016 in via sperimentale per il periodo 1° maggio 2017 - 31 dicembre 2018. La nuova disciplina a regime della RITA viene introdotta all’interno del D.Lgs. 252/2005, che regola le forme pensionistiche complementari. In particolare, all’articolo 11 vengono modificati il comma 4 e inseriti altri 4 commi (dal 4-bis al 4-quinquies); inoltre, si sopprime l’ultimo periodo della lettera c) del comma 2 dell’articolo 14 del medesimo D.Lgs. 252/2005, che attualmente vieta di richiedere la capitalizzazione della rendita in particolari situazioni. Infine, si interviene sulle disposizioni della L. 232/2016, per esigenze di coordinamento con la nuova disciplina a regime.

 

La RITA, così come configurata dall’articolo 1, c. 188-191, della L. 232/2016 (ora abrogato dai commi in esame e ivi sostanzialmente trasposto), è un istituto introdotto in via sperimentale per il periodo 1° maggio 2017 – 31 dicembre 2018, e consistente nella possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio.

La possibilità di richiedere la RITA era riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE, certificati dall'INPS (requisito ora venuto meno).

La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto.

La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Le disposizioni richiamate trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti pubblici che hanno aderito alla forme pensionistiche complementari loro destinate.

Al riguardo, per i lavoratori pubblici (ad esclusione di quelli in regime di diritto pubblico) e per il personale degli enti di ricerca, che cessano l’attività lavorativa e richiedono la RITA, si prevede che i termini di pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia (comma 192 della legge n.232/2016, non abrogato dai commi in esame)

 

L’articolo 11 del D.Lgs. 252/2005 contiene disposizioni in merito alle prestazioni delle forme pensionistiche complementari. In particolare, oltre a precisare che spetta alle forme pensionistiche complementari definire i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni, la norma dispone che il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, fermo restando il possesso di almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. In particolare, il comma 4 ha disposto che le forme pensionistiche complementari debbano consentire, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, l’anticipo delle prestazioni pensionistiche (o parti di esse), su richiesta dell'aderente, per un periodo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. In tal caso, le richiamate prestazioni possono essere erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. E’ altresì previsto che gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possano innalzare i richiamato anticipo fino a un massimo di 10 anni

 

Più specificamente, modificando ed integrando il richiamato articolo 11 del D.Lgs. 252/2005 (in particolare modificandone il comma 4 ed introducendo 4 nuovi commi, dal 4-bis al 4-quinquies), la lettera a) del comma in esame:

§  prevede la possibilità che le prestazioni delle forme pensionistiche (ad esclusione di quelle a prestazione definita[52]) siano erogate (totalmente o parzialmente) sotto forma di RITA ai lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi, nonché abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza. L’erogazione avviene, su richiesta dell'aderente, dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. La RITA consiste nell’erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto (nuova formulazione del comma 4);

§  riconosce la RITA anche ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi (nuovo comma 4-bis);

§  prevede (ribadendo quanto già previsto dalla L. 232/2016) che la parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, venga assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Inoltre, è riconosciuta la facoltà, al percettore della rendita, di non avvalersi della tassazione sostitutiva richiamata in precedenza, mediante evidenziazione di tale scelta nella dichiarazione dei redditi, nel qual caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria (nuovo comma 4-ter);

§  stabilisce che le somme erogate a titolo di RITA siano imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007 (nuovo comma 4-quater);

§  dispone che le precedenti disposizioni trovino applicazione (anche in questo caso ribadendo quanto già previsto dalla L. 232/2016) anche nei confronti dei dipendenti pubblici che aderiscano alle forme pensionistiche complementari loro destinate (nuovo comma 4-quinquies).

 

La successiva lettera b) provvede a sopprimere (in virtù delle modifiche apportate all’articolo 11 del D.Lgs. 252/2005, di cui si è detto) l’ultimo periodo della lettera c) del comma 2 dell’articolo 14 del medesimo D.Lgs. 252/2005 che, nel testo previgente, vietava di richiedere il riscatto totale nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari per coloro che rimangono inoccupati per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

 

L’articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 252/2005, prevede che gli statuti ed i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, stabiliscano quali scelta abbia l’iscritto nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare in specifici casi (nuova attività del lavoratore, riscatto parziale in caso di cessazione dell’attività lavorativa, riscatto totale in caso di invalidità permanente).

In particolare, la lettera c) del richiamato comma 2 dispone la possibilità di riscattare totalmente la posizione individuale maturata:

per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;

a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

In particolare, l’ultimo periodo della richiamata lettera c) (di cui si propone l’abrogazione) stabilisce che tale facoltà non possa essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11. In tali casi, in ogni modo, si applicano le previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 11.

 

Infine, per esigenze di coordinamento normativo, il comma 169 interviene sulle disposizioni della L. 232/2016 che attualmente disciplinano l’istituto sperimentale della RITA (abrogando i commi da 188 a 191 e integrando il comma 192 con il richiamo all’ambito oggettivo di applicazione, così come stabilito dal comma 168 in esame).

 


Articolo 1, comma 170
(Trattamento pensionistico per i lavoratori notturni)

 

 


170. Tenuto conto della particolare gravosità del lavoro organizzato in turni di dodici ore, ai fini del conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016. Ai fini dell'attuazione del presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' incrementata di euro 300.000 per l'anno 2018, di euro 600.000 per l'anno 2019 e di euro un milione annui a decorrere dall'anno 2020.

 


 

 

Il comma 170 concerne i requisiti per il trattamento pensionistico per i dipendenti che svolgano lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui inferiore a 78 ed impiegati - sulla base di accordi collettivi già sottoscritti al 31 dicembre 2016 - in cicli produttivi su turni di 12 ore.

 

Si dispone che i giorni lavorativi effettivamente svolti siano moltiplicati per il coefficiente di 1,5. Sembrerebbe opportuno chiarire se la moltiplicazione riguardi solo i giorni di lavoro notturno e se essa abbia effetto solo ai fini del conseguimento del limite minimo di 64 giorni annui di lavoro notturno, limite al quale è subordinata l'applicazione di requisiti per il trattamento pensionistico più favorevoli rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale.


Articolo 1, commi 171 e 172
(Adesioni alle forme di previdenza complementare)

 

 


171. Salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento ove esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) alla previdenza complementare. Qualora il lavoratore sia invitato, per effetto di una disposizione normativa o contrattuale, ad esprimere una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l'individuazione del fondo si applicano i criteri previsti dall'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, salvo che il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.

172. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi pensione negoziali territoriali devono adeguare il proprio ordinamento per dare attuazione alle disposizioni previste dal comma 171. Decorso tale termine, i versamenti aggiuntivi sono comunque effettuati secondo quanto stabilito dal comma 171. Prima della scadenza del predetto termine, i fondi pensione negoziali nazionali assicurano comunque la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi pensione negoziali territoriali il TFR o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro.


 

 

I commi 171 e 172 disciplinano la destinazione di eventuali contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento della previdenza complementare, previsti da specifiche disposizioni normative o da contratti collettivi.

 

Il comma 171 prevede, in primo luogo, che, salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252), tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento (ove esistenti alla data di entrata in vigore della legge) anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) alla previdenza complementare.

Inoltre si prevede che qualora il lavoratore sia chiamato, dalla disposizione normativa o contrattuale, ad esprimere una scelta sulla destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l'individuazione del fondo si applicano i criteri sulle modalità tacite di adesione alle forme di previdenza complementare (di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252[53]), salvo che il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale (sia esso nazionale o territoriale), nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.

Il comma 172 stabilisce che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, i fondi pensione negoziali territoriali devono adeguare il proprio ordinamento per dare attuazione alle disposizioni stabilite dal comma 171. Dopo tale data, i versamenti aggiuntivi sono in ogni caso effettuati secondo quanto stabilito dal medesimo comma 171. Entro la predetta data, i fondi pensione negoziali nazionali assicurano la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati, con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi pensione negoziali territoriali gli accantonamenti corrispondenti al trattamento di fine rapporto o i contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro.


Articolo 1, commi 173 – 176
(Soppressione FONDINPS)

 

 


173. La forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è soppressa, con decorrenza dalla data determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

174. Con il medesimo decreto di cui al comma 173, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato, è individuata la forma pensionistica alla quale far affluire le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Tale forma pensionistica è individuata tra le forme pensionistiche negoziali di maggiori dimensioni sul piano patrimoniale e dotata di un assetto organizzativo conforme alle disposizioni dell'articolo 8, comma 9, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.

175. Alla forma pensionistica di cui al comma 174 sono altresì trasferite le posizioni individuali costituite presso la forma pensionistica complementare di cui al comma 173, esistenti alla data di soppressione della stessa, secondo modalità stabilite con il medesimo decreto di cui al comma 173, sentita la COVIP.

176. Con efficacia dalla data di decorrenza determinata con il decreto di cui al comma 173:

a) all'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: « alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS » sono sostituite dalle seguenti: « alla forma pensionistica complementare individuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato »;

b) sono abrogati:

1) l'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

2) il capo II del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007, recante « Attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS) », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007.


 

 

I commi da 173 a 176, introdotti nel corso dell’esame alla Camera, prevedono la soppressione di FONDINPS, cioè del fondo pensione residuale istituito dal D.Lgs. 252/2005 al fine di accogliere le quote di TFR maturando non destinato in forma esplicita ad un fondo pensione (cd. TFR tacito).

 

La suddetta soppressione è disposta con decorrenza stabilita con apposito decreto interministeriale (di cui non viene individuato un termine per l’emanazione) (comma 173).

Con il medesimo decreto interministeriale (adottato sentite le organizzazioni dei datori e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti produttivi e la COVIP) viene individuato il fondo pensione (fra i fondi pensione negoziali di maggiori dimensioni sul piano patrimoniale e idoneo assetto organizzativo) cui far affluire le quote di TFR maturando in precedenza destinate a FONDINPS (comma 174).

Alla forma pensionistica così individuata sono altresì trasferite le posizioni individuali costituite presso FONDINPS ed esistenti alla data di soppressione della stessa, secondo modalità stabilite con il suddetto decreto interministeriale, sentita la COVIP (comma 175).

Conseguentemente (comma 176):

§  viene modificata la lettera dell’art. 8, c. 7, lett. b), n. 3, del D.Lgs. 252/2005, inserendovi un richiamo non più a FONDINPS, ma alla suddetta forma pensionistica complementare individuata con il richiamato decreto interministeriale;

§  vengono abrogate le disposizioni relative alla disciplina di FONDINPS (art. 9 del D.Lgs. 252/2005 e il Capo II del DM 30 gennaio 2007[54]).

 

Conferimento TFR maturando

FONDINPS è una forma pensionistica complementare istituita dal D.Lgs. 252/2005 presso l'INPS al fine di accogliere le quote di TFR maturando non destinato in forma esplicita ad un fondo pensione  (cd. TFR tacito).

In linea generale, quindi, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 252/2005 e dal DM 30 gennaio 2007, dal 2007 la scelta operata dal lavoratore sulla destinazione del TFR può essere manifestata in modo esplicito (dichiarazione espressa) o tacito (silenzio-assenso all'adesione):

§   Modalità esplicite:

entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può scegliere di:

-     destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare;

-     mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l'intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall'INPS (Fondo di tesoreria).

§   Modalità tacite (silenzio - assenso):

nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà entro sei mesi dalla data di prima assunzione, il datore di lavoro (a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei suddetti sei mesi) trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale.

In presenza di più forme pensionistiche collettive, il TFR maturando viene trasferito (salvo diverso accordo aziendale) alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda.

Qualora non vi sia una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base di questi criteri, il TFR maturando viene trasferito alla suddetta forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS (FONDINPS).

 

 


Articolo 1, comma 177
(Adesioni a fondi integrativi sanitari nelle
Province di Trento e di Bolzano)

 

 


177. Qualora i contratti e gli accordi collettivi di livello nazionale prevedano l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici ad uno specifico fondo integrativo nazionale del Servizio sanitario nazionale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano può essere prevista, con accordi territoriali o aziendali, la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici di aderire ad altro fondo integrativo individuato dagli accordi medesimi, purché con prestazioni non inferiori a quelle originariamente previste.


 

 

Il comma 177 disciplina l'adesione a fondi integrativi sanitari nelle Province di Trento e di Bolzano.

 

La disposizione, in particolare, ammette che, qualora i contratti e gli accordi collettivi di livello nazionale prevedano l'adesione dei lavoratori ad uno specifico fondo integrativo nazionale del Servizio sanitario nazionale, nelle Province di Trento e di Bolzano possa essere prevista, con accordi territoriali o aziendali, la possibilità per i lavoratori di aderire ad un altro fondo integrativo, individuato dagli accordi medesimi, purché avente prestazioni non inferiori a quelle contemplate dal fondo integrativo nazionale suddetto.

Si fa presente che attualmente risultano costituiti 3 Fondi pensione territoriali, uno in Trentino Alto-Adige (Laborfonds)[55], uno in Valle d’Aosta (Fopadiva)[56] e uno in Veneto (Solidarietà Veneto)[57].


Articolo 1, commi 178 e 179
(Rapporti finanziari tra Stato e I.N.P.S.)

 

 


178. Le anticipazioni di bilancio concesse all'INPS, ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, negli esercizi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed iscritte quali debiti verso lo Stato nel rendiconto 2015 dell'Istituto stesso, per un totale di 88.878 milioni di euro, sono compensate con i crediti verso lo Stato, risultanti dal medesimo rendiconto, fino a concorrenza dell'importo di 29.423 milioni di euro, e per l'eccedenza si intendono effettuate a titolo definitivo.

179. Con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono definiti i capitoli del bilancio dell'INPS per i quali viene effettuata la compensazione nonché i criteri e le gestioni previdenziali a cui attribuire i trasferimenti definitivi.


 

 

I commi 178 e 179 intervengono sui rapporti finanziari tra Stato e INPS, disponendo la compensazione dei debiti verso lo Stato per le anticipazioni di bilancio con i crediti verso lo Stato risultanti dal bilancio consultivo dell’I.N.P.S. per il 2015.

 

Il comma 178 dispone che le anticipazioni di bilancio concesse all’I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della L. 448/1998 (che prevede l’autorizzazione, con effetto dall'esercizio finanziario 1999, dei trasferimenti pubblici in favore dell'I.N.P.S. e dell'I.N.P.D.A.P.[58] a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso) negli esercizi antecedenti al 1° gennaio 2018 ed iscritte quali debiti verso lo Stato nel rendiconto 2015 dell’Istituto (per un totale di 88.878 milioni di euro), vengano compensate con i crediti verso lo Stato, risultanti dal medesimo rendiconto, fino a concorrenza dell’importo di 29.423 milioni di euro, e per l’eccedenza si intendano effettuate a titolo definitivo.

Ai sensi del successivo comma 179, con la procedura di cui all’articolo 14 della L. 241/1990 (conferenza dei servizi) sono definiti i capitoli del bilancio dell’I.N.P.S. per i quali viene effettuata la compensazione, nonché i criteri e le gestioni previdenziali a cui attribuire i trasferimenti definitivi.

 

La relazione tecnica afferma che “L’intervento non produce effetti negativi per la finanza pubblica poiché le anticipazioni in argomento sono annualmente iscritte tra le uscite correnti del bilancio dello Stato e risultano scontate per pari importo nei saldi di finanza pubblica degli esercizi in cui sono state concesse”.

 


Articolo 1, commi 180-181
(Copertura degli oneri assicurativi INAIL per alcuni soggetti)

 

 


180. All'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ».

181. All'articolo 1, comma 87, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « per l'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2017, 2018 e 2019 ».


 

 

I commi in esame dispongono una proroga, nei limiti di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, della sperimentazione della copertura mediante un fondo pubblico degli oneri relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per alcuni soggetti.

 

In quest'ultimo àmbito rientrano: i soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali; i detenuti e gli internati impegnati in attività volontarie e gratuite; i soggetti impegnati in alcuni lavori di pubblica utilità; gli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.

Si ricorda che il Fondo summenzionato è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del versamento all'INAIL degli oneri finanziari in esame. Per l'anno 2017 la dotazione del Fondo è pari a 8 milioni di euro.


Articolo 1, commi 182-185
(Norme in materia di enti previdenziali pubblici e privati e in materia di termini temporali di pagamento dei trattamenti previdenziali e assistenziali)

 

 


182. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le associazioni e le fondazioni, comprese quelle di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà delle stesse di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori secondo le modalità e i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Le associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati e anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle associazioni o delle fondazioni depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi ».

183. Agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a decorrere dall'anno 2020 non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale. Alla compensazione degli effetti finanziari del presente comma in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

184. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:

«302. A decorrere dal mese di gennaio 2018, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompa-gnamento erogati agli invalidi civili, nonché' le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se il primo è festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, fatta eccezione per il mese di gennaio in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile ».

185. La disposizione di cui all'articolo 69, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica a tutte le gestioni amministrate dall'INPS.


 

 

I commi in esame concernono gli enti di diritto privato che gestiscono forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, i termini temporali di pagamento dei trattamenti previdenziali e assistenziali nonché i rapporti tra le gestioni dell'INPS.

 

Riguardo agli enti di diritto privato summenzionati, il comma 182 reca norme per salvaguardare la titolarità, in favore dei medesimi, delle somme e dei valori da essi conferiti in gestione o deposito, con riferimento alle ipotesi di azioni, da parte di terzi, o di procedure concorsuali, nei confronti del soggetto gestore o depositario (o subdepositario).

Il comma 183 esclude i suddetti enti di diritto privato, a decorrere dall'anno 2020, dall'àmbito di applicazione delle norme di contenimento delle spese - diverse da quelle che pongono vincoli in materia di personale - previste a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni ai fini del conto economico consolidato. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Il comma 184 conferma a regime la disciplina sui termini temporali di pagamento dei trattamenti previdenziali e assistenziali valida fino al 31 dicembre 2017. In base a tale normativa, le prestazioni in oggetto sono poste in pagamento (con un unico mandato, ove non esistano cause ostative) il primo giorno di ciascun mese, o il giorno successivo se festivo o non bancabile - ad eccezione del mese di gennaio, in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile -.

Il comma 185 prevede che tutte le movimentazioni tra le gestioni dell'INPS siano evidenziate mediante regolazione e non determinino oneri o utili.


Articolo 1, comma 186 e 187
(Erogazione della
prestazione una tantum
a favore dei malati di mesotelioma
)

 

 


186. La prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma prevista dall'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015, è erogata anche con riferimento agli anni 2018, 2019 e 2020, avvalendosi delle disponibilità residue di cui al predetto decreto. La prestazione è erogata anche in favore degli eredi, ripartita tra gli stessi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare su proposta dell'INAIL entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la misura, non superiore a quella indicata dal decreto di cui al primo periodo, e le modalità di erogazione della prestazione di cui al presente comma per garantirne la tempestività.

187. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 5,5 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020.


 

 

I commi 186 e 187 prevedono l’erogazione, anche per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020 della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma, già prevista fino al 2017 dalla legge di stabilità per il 2015, a valere sulle disponibilità residue di cui al decreto MLPS-MEF del 4 settembre 2015 che ha determinato la somma da erogare in 5.600 euro per ciascun malato. La prestazione è prevista anche in favore degli eredi. Un decreto MLPS-MEF, su proposta dell’INAIL, dovrà definire la nuova misura - e modalità di erogazione della stessa - in base alle disponibilità accertate.

 

La legge di stabilità per il 2015 (L. n. 190/2014, art. 1, comma 116) ha previsto l’estensione, in via sperimentale per il triennio 2015-2017, delle prestazioni assistenziali erogate dal Fondo per le vittime dell’amianto di cui all’articolo 1, comma 241, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007)[59], nel limite delle risorse disponibili nel Fondo stesso, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o, per esposizione familiare, ai lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale. Il decreto interministeriale MLPS-MEF del 4 settembre 2015, che ha attuato la disposizione, riporta la Nota tecnica INAIL prot. 2174 del 30 aprile 2015 che stima in n. 5.140 unità i beneficiari complessivi nel triennio di sperimentazione 2015-2017, di cui, rispettivamente, n. 3.200 per il 2015 e n. 970 per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Peraltro, la stessa Nota ha individuato, nell’ambito delle economie del Fondo per le vittime dell’amianto che si sono costituite nel triennio 2008-2010, risorse complessivamente pari a circa 28,8 milioni di euro, a copertura dell’estensione del beneficio per i malati di mesotelioma.

La cifra una tantum è stata conseguentemente individuata in 5.600 euro da erogare, su richiesta, a ciascun malato di mesotelioma, a valere sulle predette risorse, ripartite, complessivamente, in circa 17,9 milioni di euro per il 2015, 5,4 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

 

L’erogazione della prestazione è prevista anche a beneficio degli eredi, ripartita fra loro.

È demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi su proposta dell'Inail, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2018, la definizione della misura pro-capite dei diretti beneficiari delle disponibilità del Fondo che non sono state ancora utilizzate; tale misura, comunque, non deve essere superiore a 5.600 euro (prestazione per l’appunto indicata dal citato decreto interministeriale MLPS-MEF). Il decreto definisce inoltre le modalità di erogazione della misura, al fine di garantirne la tempestività.

 

La copertura degli effetti onerosi della disposizione (comma 187), stimata pari a 5,5 milioni di euro per ciascun anno 2018, 2019 e 2020, è posta a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all’articolo 6, comma 2, del DL. n. 154/2008 (L. n.189/ 2008).

 


Articolo 1, commi 188 e 189
(Fondi per le vittime dell'amianto e riduzione delle risorse programmate dall'INAIL per progetti in materia di sicurezza sul lavoro)

 

 


188. All'articolo 1, comma 278, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « con sentenza esecutiva » sono aggiunte le seguenti: « o con verbale di conciliazione giudiziale ».

189. Il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato della somma di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, con corrispondente riduzione delle risorse strutturali programmate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Di tale riduzione è fornita apposita evidenza contabile in sede di predisposizione del progetto di bilancio per gli anni interessati. Per il periodo predetto, a carico delle imprese non si applica l'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

 


 

 

I commi in esame concernono due Fondi per vittime dell'amianto e dispongono una riduzione delle risorse programmate dall'INAIL per progetti in materia di sicurezza sul lavoro.

 

Il comma 188 modifica la disciplina del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinato in favore degli eredi di coloro che siano deceduti a séguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti. La novella specifica che rientrano nell'àmbito di intervento del Fondo anche i risarcimenti del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidati con verbale di conciliazione giudiziale - oltre che, come già previsto, quelli liquidati con sentenza esecutiva -.

Il comma 189 dispone un incremento, nella misura di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, della dotazione del Fondo (generale) per le vittime dell'amianto istituito presso l'INAIL - con corrispondente riduzione delle risorse strutturali programmate dall’INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro - e prevede che, per il triennio 2018-2020, non si applichi l’addizionale sui premi assicurativi INAIL a carico delle imprese, relativamente ai settori delle attività lavorative che comportano l’esposizione all’amianto.


Articolo1, commi 190-197 e 199-200
(Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà)

 

 


190. All'articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, le parole: « per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi » sono soppresse.

191. Per gli effetti di cui al comma 190, all'articolo 8 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), le parole: « , a partire da quelli con persone di età pari o superiore a 55 anni, prive dei requisiti di cui al medesimo articolo 3, comma 2, eventualmente mediante l'utilizzo di una scala di valutazione del bisogno, di cui al comma 2» sono soppresse;

b) al comma 3, il periodo: «L'estensione della platea è individuata prioritariamente tra i nuclei familiari con persone di età pari o superiore a 55 anni non già inclusi all'articolo 3, comma 2» è soppresso.

192. A decorrere dal 1° luglio 2018, l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, come modificato dal comma 190, è abrogato. A decorrere dalla stessa data, sono abrogati il comma 1, lettera c), e il comma 2 dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo.

193. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , incrementato del 10 per cento ».

194. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso in cui all'atto del riconoscimento del ReI il beneficio economico risulti di ammontare inferiore o pari a euro 20 su base mensile, esso è versato in soluzioni annuali. Nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare nullo, ai fini del rinnovo non decorrono i termini di cui al primo periodo del presente comma ».

195. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, al primo periodo, le parole: « pari, in sede di prima applicazione, a 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro nel 2018, a 347 milioni di euro nel 2019 e a 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 ».

196. Per le finalità di cui ai commi da 190 a 195, lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 300 milioni di euro nell'anno 2018, di 700 milioni di euro nell'anno 2019, di 783 milioni di euro nell'anno 2020 e di 755 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Lo stanziamento del medesimo Fondo è altresì incrementato di ulteriori 117 milioni di euro nell'anno 2020 e di 145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per le finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

197. Per gli effetti del comma 196, all'articolo 20 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La dotazione del Fondo Povertà è determinata in 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 2.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.747 milioni di euro per l'anno 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, in 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. I limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico a decorrere dall'anno 2020 sono incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8, comunque nei limiti di cui al primo periodo, tenuto conto della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2».

(...)

199. All'articolo 8, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, le parole: « comunque non inferiore al quindici per cento, » sono sostituite dalle seguenti: « comunque non inferiore al quindici per cento, incrementata al venti per cento a decorrere dal 2020 ».

200. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di un terzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


 

 

I commi 190-200 estendono la platea dei beneficiari e incrementano il beneficio economico collegato al Reddito di inclusione – ReI, la misura nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, recentemente introdotta dal D.Lgs. 147/2017.

Dal 1° gennaio 2018, termine fissato per l’avvio della misura, sono resi meno stringenti i requisiti del nucleo familiare, necessari, in sede di prima applicazione, per accedere al ReI.

Dal 1° luglio 2018, la platea dei beneficiari del ReI viene estesa ulteriormente: decadono infatti i requisiti collegati alla composizione del nucleo familiare richiedente, di cui vengono considerate esclusivamente le condizioni economiche.

Inoltre, il massimale annuo riferito alla componente economica del ReI è incrementato del dieci per cento (esclusivamente per i nuclei familiari con 5 o più componenti il beneficio passa da 485 a circa 534 euro mensili).

L’estensione della platea dei beneficiari e l’incremento del beneficio sono resi possibili da un maggiore impegno finanziario. Lo stanziamento del Fondo Povertà è stato incremento di: 300 milioni nel 2018, di 700 nel 2019 e di 900 milioni nel 2020. Inoltre, dal 2020 è stato previsto un aumento della percentuale (dal quindici al venti per cento) delle risorse del Fondo Povertà vincolata al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali necessari per la messa a regime del ReI; risorse che passano dal 2020, da 352 a 470 milioni annui.

Infine, il comma 194 ha regolamentato le modalità di versamento del beneficio economico nei casi in cui lo stesso sia di ammontare inferiore o pari a 20 euro mentre il comma 200 ha finalizzato parte delle risorse destinate al rafforzamento dei servizi sociali all’assunzione, da parte degli ambiti territoriali, di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato.

 

 

Il Reddito di inclusione - ReI

La legge 33/2017 sul contrasto della povertà, il riordino delle prestazioni di natura assistenziale e il rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegata alla stabilità 2016) ha delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dal 25 marzo 2017, uno o più decreti legislativi recanti:

- l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà e dell'esclusione sociale, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale. La misura nazionale, denominata Reddito di inclusione (REI), si articola in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona. Il ReI, inteso come rafforzamento, estensione e consolidamento della Carta acquisti sperimentale (SIA), è condizionato alla prova dei mezzi, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell'effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa;

- il riordino delle prestazioni di natura assistenziale sottoposte alla prova dei mezzi finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;

- il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire, su tutto il territorio nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei princìpi di cui alla legge n. 328/2000.

 

Il Consiglio dei Ministri n. 33 del 9 giugno 2017, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della legge 33/2017 (qui dossier dei Servizi Studi Camera/Senato e sintesi della misura del Ministero). Il 14 ottobre 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.

Il D.Lgs. 147/2017 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale (il ReI potrà essere richiesto dal 1° dicembre 2017). Il ReI non è in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Il ReI è concesso a: cittadini italiani e comunitari; familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro; titolari di diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente; cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il richiedente deve essere residente in Italia per via continuativa da almeno due anni. Il ReI è erogato per un periodo non superiore a 18 mesi e sarà necessario che trascorrano almeno 6 mesi dall'ultima erogazione prima di poterlo richiedere nuovamente.

Il ReI, misura condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, è articolato in due componenti:

- un beneficio economico erogato su dodici mensilità, con un importo che andrà da circa 190 euro mensili per una persona sola fino a quasi 490 euro per un nucleo con 5 o più componenti;

- una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione del bisogno del nucleo familiare che terrà conto, tra l'altro, della situazione lavorativa e del profilo di occupabilità, dell'educazione, istruzione e formazione, della condizione abitativa e delle reti familiari, di prossimità e sociali della persona e servirà a dar vita a un "progetto personalizzato" volto al superamento della condizione di povertà.

Per quanto riguarda i requisiti di accesso, con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente dovrà essere in possesso congiuntamente di:

-           un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;

-           un valore dell'ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza) non superiore ad euro 3.000;

-           un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;

-           un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo componente, fino ad un massimo di euro 10.000; Con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare dovrà trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

-           nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati per la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli ed i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;

-           nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

Oltre ai requisiti sopra elencati, sono richiesti una serie di requisiti transitori riferiti alla composizione del nucleo familiare, da tenere in considerazione in sede di prima applicazione: presenza di un componente di età minore di anni 18; presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore; in assenza di figli minori, presenza di una donna in stato di gravidanza accertata; presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione.

La transitorietà di tale requisiti risponde al criterio di delega che prevede un graduale incremento del beneficio e una graduale estensione dei beneficiari da attuarsi mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e grazie alle risorse attese dal riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà e da eventuali ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi.

 

Estensione platea beneficiari: alleggerimento dei requisiti familiari (comma 190)

 

Il comma 190 modifica l’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 147/2017, il quale enumera una serie di requisiti transitori riferiti alla composizione del nucleo familiare, necessari per l’accesso al ReI (nuclei familiari con figli minori o con disabilità o con donna in stato di gravidanza o con disoccupati ultracinquantacinquenni per specifiche circostanze).

Più precisamente viene modificata la lettera d) con la finalità di estendere la platea dei beneficiari. A tal fine, la norma in commento sopprime il riferimento alle specifiche circostanze legate allo stato di disoccupazione (per licenziamento, anche collettivo; dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale; aver cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione) del componente di età pari o superiore a 55 anni.

 

Norme di coordinamento (comma 191)

 

Il comma 191 modifica l’articolo 8 del D.Lgs. 147/2017, sopprimendo i riferimenti in questo contenuti a persone di età superiore o pari a 55 anni in stato di disoccupazione a seguito di determinate circostanze. In tal modo, l’estensione della platea dei beneficiari della misura viene operata rispondendo proprio alla previsione contenuta nel secondo periodo dell’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 147/2017 (soppresso dalla norma in esame), che aveva indicato che la stessa estensione fosse “individuata prioritariamente tra i nuclei familiari con persone di età pari o superiore a 55 anni non già inclusi all'articolo 3, comma 2” (disoccupati di età pari o superiore a 55 anni a seguito di determinate circostanze).

Pertanto, quali requisiti transitori per accedere al ReI in fase di prima attuazione rimangono: minore, disabile, donna in stato di gravidanza, componente di età pari o superiore ai 55 anni in stato di disoccupazione.

L’intervento legislativo è attuato intervenendo sui commi 1, lettera c) e 3 dell’articolo 8.

 

Estensione platea beneficiari: eliminazione, dal 1° luglio 2018, dei requisiti familiari transitori (comma 192)

 

Il comma 192 estende ulteriormente la platea dei beneficiari del ReI, in quanto dispone che, dal 1° luglio 2018, siano eliminati i requisiti transitori relativi alla composizione del nucleo familiare necessari, in sede di prima applicazione, per accedere al ReI.

Da tale data, i nuclei familiari richiedenti dovranno essere in possesso dei requisiti di: cittadinanza e soggiorno, di quelli riferiti alla condizione economica e al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita elencati dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 147/2017.

L’intervento legislativo è attuato sopprimendo nel corpo del D.Lgs. 147/2017: il comma 2 dell’articolo 3, il comma 1, lettera c), e il comma 2 dell’articolo 8 del medesimo decreto legislativo.

 

Incremento del massimale annuo della componente economica del ReI (comma 193)

 

Il comma 193 incrementa del dieci per cento il massimale annuo della componente economica del ReI.

Si ricorda che l’articolo 4 del D.Lgs. 147/2017 fissa la soglia di riferimento per l'individuazione della condizione di povertà, per un singolo, a 3.000 euro, riparametrandola sulla base della numerosità familiare per mezzo della scala di equivalenza dell’ISEE. In sede di prima applicazione, la soglia è considerata al 75%. Il secondo periodo dell’articolo 4 specifica che beneficio economico collegato al ReI non può eccedere, in sede di prima applicazione, il limite dell’ammontare su base annua dell’assegno sociale[60], il cui valore annuo, aggiornato al 2018, è pari a 5.889 euro (453 euro mensili per 12 mensilità).

L’intervento legislativo è attuato aggiungendo all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, le seguenti parole: “incrementato del dieci per cento,” in tal modo viene aumentato del dieci per cento l’ammontare su base annua dell'assegno sociale; conseguentemente il massimale annuo della componente economica del ReI diviene pari a 6.406,4 euro.

La Relazione tecnica al provvedimento chiarisce che l’incremento della componente economica del ReI favorisce esclusivamente i nuclei familiari con 5 o più componenti: “In termini sostanziali, poiché l’unica tipologia familiare con beneficio potenziale sopra il massimale è a legislazione vigente quella dei nuclei con 5 o più componenti, la misura prevista accresce il beneficio massimo del ReI solo per tali nuclei dagli attuali 485,41 euro mensili fino a circa 534 euro”. Sempre la Relazione tecnica sottolinea che “l’incremento del massimale comporta anche un leggero incremento della platea di beneficiari che, per questa tipologia, passano da un numero di 100,1 mila a 106 mila, mentre nel complesso i beneficiari potenziali del ReI si attestano a 499,8 mila”.

 

Beneficio economico di ammontare nullo o inferiore o pari ad euro 20 (comma 194)

 

Nel caso in cui il beneficio economico collegato al ReI sia di ammontare inferiore o pari a 20 euro su base mensile, il comma 194 prevede che lo stesso venga versato in soluzioni annuali. Inoltre, ai fini del rinnovo, nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare nullo, non decorrono i termini altrimenti previsti.

L’intervento legislativo è attuato aggiungendo un periodo all'articolo 4, comma 5, del D. Lgs. 147/2017.

 

Si ricorda che il beneficio economico del ReI è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e, superati tali limiti, non può essere rinnovato se non trascorsi almeno sei mesi da quando ne è cessato il godimento. In caso di rinnovo, la durata è fissata, in sede di prima applicazione, per un periodo non superiore a dodici mesi.

 

Incremento della quota del Fondo povertà dedicata al rafforzamento degli interventi e servizi sociali (comma 195)

 

Il comma 195 incrementa la quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali. Le risorse così finalizzate sono le seguenti:

§  297 milioni di euro nel 2018;

§  347 milioni di euro nel 2019;

§  470 milioni annui a decorrere dal 2020.

L’intervento legislativo è attuato modificando l’articolo 7, comma 3, del D.Lgs. 147/2017

 

Il D.Lgs. 147/2017 finalizza una quota del Fondo Povertà al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali territoriali. Più nello specifico, tale quota è attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento dei servizi necessari per l’attuazione del ReI.

Tale quota è pertanto finalizzata a garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni fornite dai servizi sociali per:

§  l’informazione e l’accesso al ReI;

§  la valutazione multidimensionale;

§  il progetto personalizzato;

§  i sostegni (gli interventi e servizi di contrasto alla povertà, erogati anche dai Centri per l’impiego).

Si ricorda infine che, nell’ambito delle quote del Fondo Povertà destinate al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, è riservato, dal 2018, un ammontare pari a 20 milioni di euro annui per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.

 

Incremento dello stanziamento del Fondo povertà (comma 196)

 

Il comma 196 incrementa lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Tali risorse, da utilizzare per l’erogazione del beneficio economico collegato al ReI e per il rafforzamento dei servizi sociali, sono pari a:

§  300 milioni di euro nel 2018;

§  700 nel 2019;

§  783 milioni nel 2020;

§  755 milioni  annui a decorrere dal 2021.

 

Contestualmente, il comma 196 incrementa lo stanziamento del Fondo di 117 milioni di euro nel 2020 e di 145 milioni di euro annui dal 2021 destinando tali risorse a finalità da individuare con il Piano nazionale.

 

L’articolo 8 del D.Lgs. 147/2017, è dedicato al Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, individuato quale strumento per estendere progressivamente la platea dei beneficiari ed incrementare gradualmente l’entità della componente economica del ReI. A tal fine, il D.Lgs. 147/2017 prevede che, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, il Piano possa modificare:

a)    le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori dell’ISEE, dell’ISRE, del patrimonio mobiliare ed immobiliare nonché i valori ISEE e ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata;

b)   gli indicatori del tenore di vita con riferimento al godimento dei beni durevoli quali autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da diporto;

c)    l’estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari in possesso dei requisiti richiesti in sede di prima applicazione a partire da quelli con persone di età pari o superiore a 55 anni, prive dei requisiti di cui al medesimo articolo 3, comma 2, eventualmente mediante l'utilizzo di una scala di valutazione del bisogno;

d)   il valore della soglia di riferimento per l'individuazione della condizione di povertà, pari ad euro 3.000, nonché il parametro per cui tale valore è moltiplicato, pari, in sede di prima applicazione, al settantacinque per cento, fino all’unità;

e)    la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

f)    il massimale della componente economica del ReI, assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l’ammontare, su base annua, dell’assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o più componenti;

g)   l’elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, e la quota, comunque non inferiore al quindici per cento, delle risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali;

h)   la possibilità e le modalità di rinnovo del beneficio;

i)     i termini temporali per la definizione della valutazione multidimensionale, della progettazione personalizzata, per lo scambio dei dati, la verifica dei requisiti e il riconoscimento del beneficio.

 

Dotazione del Fondo Povertà e i limiti di spesa per l’erogazione della componente economica del ReI (comma 197)

 

Il comma 197 definisce la dotazione del Fondo Povertà e i limiti di spesa per l’erogazione della componente economica del ReI.

L’intervento legislativo è attuato sostituendo il comma 1 dell’articolo 20 del D.Lgs. 147/2017.

 

La Tabella mostra lo stanziamento del Fondo povertà nel biennio 2018-19 e lo stanziamento strutturale a decorrere dal 2020.

 

§  2018

2019

a decorrere dal 2020

2.059 milioni

di cui 15 milioni di euro accantonati per erogazione dell’ASDI

2.545 milioni

2.745 milioni annui

 

Di seguito si ricordano gli stanziamenti precedentemente attribuiti al Fondo Povertà:

- le risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), pari ad 1 miliardo di euro a decorrere dal 2017;

- le risorse di cui all'articolo 1, comma 389, della legge di stabilità 2016, pari ad 54 milioni di euro a decorrere dal 2018;

- le risorse di cui all'articolo 1, comma 238, della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016), pari ad 150 milioni di euro a decorrere dal 2017;

- le risorse di cui alla sezione II della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016), pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2018;

Pertanto la dotazione del Fondo è pari a 1.704 milioni di euro a decorrere dal 2018. A tale cifra devono essere aggiunti i risparmi per la finanza pubblica conseguenti al riordino delle prestazioni assistenziali (ASDI e Carta acquisti) che portano la dotazione del Fondo a complessivi 1.759 milioni di euro (sul punto la Relazione illustrativa all’Atto del Governo n.430 Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà).

 

Si ricorda che i limiti di spesa per l’erogazione del beneficio economico collegato al Rei sono calcolati sottraendo dalla dotazione del Fondo la quota in esso allocata per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali per l’attuazione del ReI (297 milioni nel 2018; 347 milioni nel 2019; 470 milioni dal 2021).

 

2018

2019

2020

a decorrere dal 2021

1.747 milioni
fatto salvo l’eventuale disaccantonamento dei 15 milioni di euro per erogazione dell’ASDI

2.198 milioni

2.158 milioni

2.130 milioni annui

 

Inoltre, il comma 197 precisa che, a decorrere dal 2020, i limiti di spesa per l’erogazione del beneficio economico collegato al ReI sono incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo Povertà, tenuto conto della quota del Fondo Povertà attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali necessari all’attuazione del ReI.”

 

Incremento dal 2020 della percentuale del Fondo povertà dedicata al rafforzamento degli interventi e dei servizi di contrasto alla povertà (comma 199)

 

Il comma 199 incrementa dal 2020 la percentuale (dal quindici al venti per cento), delle risorse del Fondo Povertà vincolata al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali necessari per la messa a regime del ReI. L’intervento legislativo è attuato modificando l’art. 8, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 147/2017.

 

Assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato (comma 200)

 

Infine, il comma 200, al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, e di garantire, contestualmente, gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, prevede che gli ambiti territoriali possano effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato. Le risorse assegnate sono a valere e nei limiti di un terzo della quota del Fondo Povertà attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali. Tali assunzioni sono effettuate, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti a legislazione vigente (articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010).

 

 


Articolo 1, comma 198
(Trasferimento di risorse all'INPS con riferimento all'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche)

 

 


198. Per l'anno 2018, ferma restando la revisione qualitativa dell'attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, in previsione di un incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) anche connessi all'attuazione del reddito di inclusione, di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce all'INPS, per le suddette finalità, risorse pari a 20 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.


 

 

Il comma 198 dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisca all’INPS, per l’anno 2018, un importo pari a 20 milioni di euro, in previsione di un incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche in relazione all’attuazione del reddito di inclusione disciplinato dal D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147.

 

Lo stanziamento in esame concerne, dunque, le attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale.

Al relativo onere finanziario si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

 


Articolo 1, commi 201-204
(
Promozione del welfare di comunità)

 

 


201. Per le erogazioni relative ai progetti promossi dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nel perseguimento dei propri scopi statutari, finalizzati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto, alla promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati nonché di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie, su richiesta degli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione, degli enti pubblici deputati all'erogazione di servizi sanitari e socio-assistenziali e, tramite selezione pubblica, degli enti del terzo settore previsti dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è riconosciuto alle fondazioni medesime un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell'ambito dell'attività non commerciale.

202. Il contributo di cui al comma 201 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.A. (ACRI) l'impegno a effettuare le erogazioni di cui al comma 201. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno in ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito d'imposta è comunicato dall'Agenzia delle entrate a ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza all'ACRI.

203. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse annue disponibili, è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

204. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.


 

 

I commi 201-204 dispongono l’introduzione di un contributo complessivo di 100 milioni di euro per ciascun anno fiscale del triennio 2018-2020, in favore delle fondazioni bancarie, sotto forma di credito di imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate dalle stesse in specifici àmbiti dei servizi sanitari e socio assistenziali, che rientrino negli scopi statutari finalizzati alla promozione del welfare di comunità, purchè in relazione ad attività non commerciali. Il contributo è assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l’ordine cronologico di comunicazione all’ACRI (Associazione di fondazioni e Casse di Risparmio) in base ad una procedura prevista dalle medesime disposizioni in esame che coinvolge anche l’Agenzia delle entrate, da attuare con decreto MLPS-MEF.

 

Le erogazioni agevolate, che possono essere richieste solo dagli enti territoriali (di cui all’art. 114 Cost.), dagli enti tenuti all’erogazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali e, tramite selezione pubblica, dagli enti del Terzo settore di cui al relativo Codice[61], devono essere dirette a specifiche finalità statutarie che, nel corso dell’esame al Senato, sono state ampliate rispetto alla definizione data dalla norma nel testo originario del ddl, e, in particolare (comma 201):

§  interventi e misure di contrasto alla povertà e delle fragilità sociali e del disagio giovanile;

§  tutela dell'infanzia;

§  cura e assistenza per gli anziani ed i disabili;

§  inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati;

§  dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie.

 

Si ricorda che le fondazioni di origine bancaria (FOB), la cui disciplina attualmente è contenuta nel D.Lgs. n. 153 del 1999, sono nate a seguito del processo di privatizzazione avviato con la c.d. “legge Amato-Carli” (L. n. 218 del 1990) che ha trasformato in soggetti non profit, privati e autonomi, in particolare, le Casse di Risparmio e altre banche a controllo pubblico, in grado di perseguire azioni di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico caratterizzate da flessibilità. Le 88 fondazioni presenti attualmente aderiscono tutte all’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a – ACRI possiedono competenze, strutture organizzative e disponibilità finanziarie adeguate ad integrare le misure di welfare garantite dal settore pubblico, ma non necessariamente soggette ad esigenze di stabilizzazione e prestazioni generalizzate degli interventi[62].

Il 23 aprile 2015 è stato firmato un Protocollo d'intesa[63] tra ACRI e MEF (che rappresenta peraltro l’autorità di vigilanza sulle fondazioni di origine bancaria, allo scopo di  definire in modo dettagliato le pratiche operative e la governance.

 

La norma puntualizza che le erogazioni devono essere utilizzate dai soggetti richiedenti nell’ambito di attività non commerciali.

In proposito si ricorda che l’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 153/1999 in ogni caso non consente alle fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie ed esclude inoltre qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali.

 

Essendo finanziato fino ad esaurimento delle risorse disponibili in base al criterio dell'ordine cronologico con cui le fondazioni comunicano all’ACRI S.p.A l’impegno ad effettuare le erogazioni di cui al precedente comma, il contributo sotto forma di credito d’imposta è da intendersi come un limite di spesa per il bilancio dello Stato, con effetti finanziari di complessivi 100 milioni in ciascun anno del triennio 2019-2021. Per la fruizione del credito da parte delle fondazioni finanziatrici, l’ACRI è chiamata a trasmettere all’Agenzia delle entrate l’elenco di ciascuna di esse con il riscontro della corretta delibera d’impegno in ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito d’imposta deve essere comunicato dall’Agenzia delle entrate ad ogni fondazione finanziatrice e, per conoscenza, all’ACRI  (comma 202).

 

Ai sensi del comma 203, il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativo al periodo d’imposta in cui spetta la detrazione (quadro RU dei modelli di dichiarazione dei redditi) e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito viene utilizzato. E’ ammesso esclusivamente l’utilizzo in compensazione in base alla normativa fiscale vigente di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e per esso non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti di imposta (articolo 1, comma 53, L. n. 244/2007), né il limite massimo di compensabilità dei fiscali pari a 700.000 euro (articolo 34, L. n. 388/2000).

Peraltro si ricorda che la legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 578-581, L. n. 232/2016) ha previsto la concessione per il 2017 di un credito di imposta pari al 100 per cento delle risorse aggiuntive che le fondazioni di origine bancaria destinano a favore del sistema dei Centri di servizio per il volontariato (ex artt. 61-66 del D.Lgs. n. 117/2017), sino a un massimo complessivo di 10 milioni di euro.

 

La definizione delle disposizioni applicative, ed in particolare le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito, è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF (comma 204).


Articolo 1, commi 205, 206 e 207
(Istituzione di un Fondo per l'innovazione sociale)

 

 


205. Al fine di favorire e potenziare l'innovazione sociale secondo gli standard europei, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'innovazione sociale con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

206. Il Fondo di cui al comma 205 è finalizzato all'effettuazione di studi di fattibilità e allo sviluppo di capacità delle pubbliche amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili. Gli interventi di cui al primo periodo hanno la durata massima di un anno.

207. Le modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di cui al comma 205, nonché' le relative aree di intervento sono stabilite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 marzo 2018.


 

 

I commi da 205 a 207 hanno ad oggetto un Fondo per l'innovazione sociale, qui istituito.

 

È disposta l’istituzione di un Fondo per l'innovazione sociale, finalizzato all'effettuazione di "studi di fattibilità e sviluppo di capacità delle pubbliche amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili".

Scopo indicato è quello di favorire e potenziare l'innovazione sociale secondo gli standard europei.

Gli interventi finanziati debbono avere una durata non superiore ad un anno.

Il Fondo è previsto avere una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

È demandata ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (da adottare entro il 30 marzo 2018) la definizione delle modalità di funzionamento e di accesso al Fondo nonché le relative aree di intervento.

Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per la relativa copertura finanziaria si riduce di conseguenza il Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004), n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307).

 


Articolo 1, comma 208
(Norme in materia di donazione e distribuzione di prodotti a fini di solidarietà sociale)

 

 


208. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) favorire il recupero e la donazione di medicinali, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale »;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti:

«g-bis) "medicinali destinati alla donazione": i medicinali inutilizzati dotati di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), legittimamente in possesso del donatore, con confezionamento primario e secondario integro, in corso di validità, correttamente conservati secondo le indicazioni del produttore riportate negli stampati autorizzati del medicinale. Rientrano in questa categoria i medicinali soggetti a prescrizione, i medicinali senza obbligo di prescrizione, i medicinali da banco e i relativi campioni gratuiti. I farmaci che non sono commercializzati per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari, tali in ogni caso da non compromettere l'idoneità all'utilizzo con riguardo alla qualità, tracciabilità, sicurezza ed efficacia per il consumatore finale, possono essere donati alle associazioni che possono garantire, attraverso medici o farmacisti presso le stesse associazioni, l'efficacia dei medesimi medicinali. Possono altresì essere donati, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto del Ministro della sanità 11 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, e con le modalità previste dalla circolare del Ministro della salute del 23 marzo 2017, i medicinali per i quali non è ancora stata autorizzata l'immissione in commercio in Italia;

g-ter) "soggetti donatori del farmaco": le farmacie, i grossisti, le parafarmacie, come individuate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e le imprese titolari di AIC, i loro rappresentanti locali, i loro concessionari per la vendita e i loro distributori;

g-quater) "articoli di medicazione": gli articoli di cui al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

g-quinquies) "altri prodotti": i prodotti che saranno individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e) »;

c) all'articolo 8, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, il Tavolo può avvalersi anche di gruppi di lavoro costituiti dai soggetti indicati dai componenti di cui al comma 1, lettera b), nonché' di altri esperti di settore »;

d) all'articolo 9, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le campagne di promozione di modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità e le campagne volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari sono pianificate sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti »;

e) all'articolo 11:

1) alla rubrica, dopo la parola: « innovativi » sono inserite le seguenti: « integrati o di rete, »;

2) al comma 2, dopo la parola: « innovativi » sono inserite le seguenti: « integrati o di rete »;

f) all'articolo 16:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale »;

2) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le seguenti tipologie di beni, qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge:

a) delle eccedenze alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

b) dei medicinali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g-bis), donati secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, introdotto dall'articolo 15 della presente legge;

c) degli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, di cui al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non più commercializzati, purché' in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie;

d) dei prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, dei prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, degli integratori alimentari, dei biocidi, dei presidi medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e di cancelleria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;

e) degli altri prodotti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 7, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari.

2. I beni ceduti gratuitamente di cui al comma 1 non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che:

a) per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto avente le caratteristiche determinate con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, ovvero un documento equipollente;

b) il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente nonché' del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il donatore è esonerato dall'obbligo di comunicazione di cui alla presente lettera per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché' per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro;

c) l'ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall'ente donatario si considerano effettuate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nell'esercizio di un'attività commerciale »;

3) il comma 4 è abrogato;

4) al comma 7, le parole: « destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e all'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo »;

g) all'articolo 18, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, commi 350, 351 e 352, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;

h) dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati:

a) il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441;

b) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ».


 

 

Il comma in esame modifica la legge n. 166 del 2016 concernente la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

Più in particolare:

•          vengono definiti i “medicinali destinati alla donazione”, i “soggetti donatori del farmaco”, gli “articoli di medicazione” e gli “altri prodotti”;

•          viene previsto che il Tavolo permanente di coordinamento possa avvalersi anche di gruppi di lavoro;

•          vengono previste campagne di promozione di modelli di consumo e di acquisto e campagne volte a sensibilizzare l’opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, da pianificare sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU);

•          vengono modificate le disposizioni fiscali in materia di cessioni gratuite di eccedenze alimentari, medicinali ed altri prodotti ai fini di solidarietà sociale (tipologie di beni ceduti gratuitamente per le quali non opera la presunzione di cessione; procedure relative al trasporto dei beni e alla corretta comunicazione delle cessioni agli uffici competenti).

 

Più in dettaglio, il comma in esame modifica la legge 19 agosto 2016, n. 166, concernente la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

 

 

La Legge n.166/2016 (c.d. legge Gadda) persegue la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti attraverso la realizzazione di alcuni obiettivi prioritari: favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari, in via prioritaria ai fini dell'utilizzo umano, nonché di medicinali e prodotti farmaceutici ed altri prodotti a fini di solidarietà sociale; contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, riducendo la produzione di rifiuti e promuovendo il riuso e il riciclo con l'obiettivo di estendere il ciclo di vita dei prodotti; contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo programma, nonché alla riduzione della quantità rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica; contribuire ad attività di ricerca, all'informazione e alla sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto del provvedimento, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

Più in particolare la legge 166/2016:

§  inserisce in un quadro normativo coerente le norme già esistenti in tema di agevolazioni fiscali (legge 460/1997, legge 133/99), responsabilità civile (legge 155/2003, c.d. Legge del Buon Samaritano) e procedure per la sicurezza igienico-sanitaria (art. 1, commi 236-238, della legge 147/2013);

§  reca una serie di definizioni puntuali relativamente a: operatori del settore alimentare; soggetti donatari; eccedenze alimentari; spreco alimentare; termine minimo di conservazione; data di scadenza;

§  permette agli operatori del settore alimentare di cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatari per finalità di solidarietà sociale;

§  permette la cessione gratuita a enti pubblici ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche di prodotti confiscati alimentari idonei al consumo umano o animale;

§  consente la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei al consumo umano ed animale;

§  permette che le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico;

§  prevede una serie di disposizioni fiscali ed amministrative agevolate per le cessioni gratuite a fini di solidarietà sociale di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti;

§  promuove comportamenti e misure idonei a ridurre gli sprechi alimentari, energetici o di altro genere nonché la promozione di campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e riduzione degli sprechi da parte dei Ministeri coinvolti, nonché di campagne informative per incentivare la prevenzione nella formazione dei rifiuti;

§  concede ai Comuni la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche relative ad attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito li cedono, direttamente o indirettamente agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale;

§  istituisce un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonché alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili e al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale. Il fondo è ora disciplinato dal Decreto Ministeriale 3 gennaio 2017;

§  amplia le competenze del Tavolo permanente di coordinamento per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, già operante presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relativamente allo svolgimento di attività di monitoraggio degli sprechi alimentari e di promozione di progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e indica la composizione del Tavolo. Si ricorda che il d.m. 3 gennaio 2017 Disposizioni generali concernenti le modalità di utilizzo del fondo nazionale contro gli sprechi, ha rinominato il Tavolo permanente di coordinamento in "Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare" e ha previsto che lo stesso Tavolo sia informato delle attività riguardanti le attività finanziate dal Fondo nazionale contro gli sprechi, istituito dal successivo articolo 11 della legge166/2016.

 

In particolare la lettera a) modifica l’articolo 1, comma 1, lettera b, della legge 166/2016: oltre alla promozione del recupero e della donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, viene prevista la promozione, per gli stessi fini, del recupero e della donazione dei medicinali.

 

La lettera b) del comma in esame aggiunge all’articolo 2, comma 1, le lettere da g-bis a g-quinquies.

L’introdotta lettera g-bis) reca la definizione dei “medicinali destinati alla donazione” da cedere gratuitamente alle associazioni che possono garantire, attraverso medici o farmacisti presenti presso le stesse associazioni, l'efficacia dei medesimi medicinali. I medicinali destinati alla donazione sono così definiti: i medicinali inutilizzati dotati di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), legittimamente in possesso del donatore, con confezionamento primario e secondario integro, in corso di validità, correttamente conservati secondo le indicazioni del produttore riportate negli stampati autorizzati del medicinale. Rientrano in questa categoria i medicinali soggetti a prescrizione, i medicinali senza obbligo di prescrizione, i medicinali da banco e i relativi campioni gratuiti. I farmaci che non sono commercializzati per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari, tali in ogni caso da non compromettere l'idoneità all'utilizzo con riguardo alla qualità, tracciabilità, sicurezza ed efficacia per il consumatore finale. Possono altresì essere donati, nel rispetto dei princìpi stabiliti dal d.m. 11 febbraio 1997, i medicinali regolarmente in vendita in Paesi esteri ma non autorizzati all'immissione in commercio sul territorio nazionale, spediti su richiesta del medico curante, e con le modalità previste dalla circolare del Ministro della salute del 23 marzo 2017, nonché i medicinali per i quali non è ancora stata autorizzata l'immissione in commercio in Italia;

L’introdotta lettera g-ter definisce puntualmente i soggetti donatori del farmaco: ovvero le farmacie, i grossisti, le parafarmacie e le imprese titolari di AIC, i loro rappresentanti locali, i loro concessionari per la vendita e i loro distributori.

L'art. 5 del decreto legge 4223/2006 definisce le parafarmacie come esercizi commerciali in cui possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica.

L’introdotta lettera g-quater definisce gli articoli di medicazione come i medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale (articoli di cui al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972).

Infine, l’introdotta lettera g-quinquies definisce gli altri prodotti come i prodotti che saranno individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare (v. supra), non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari.

 

La lettera c) del comma in esame modifica l’articolo 8 della legge 166/2016 a cui aggiunge il comma 3-bis che permette al Tavolo permanente di coordinamento (cfr. Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare) di avvalersi anche di gruppi di lavoro.

 

La lettera d) del comma in esame aggiunge un periodo al comma 2 dell’articolo 9 della legge 166/2016  prevedendo campagne di promozione di modelli di consumo e di acquisto, improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità, e campagne volte a sensibilizzare l’opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, da pianificare sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).

 

La lettera e) modifica la rubrica e il comma 2 dell’articolo 11 della legge 166 che istituisce un Fondo, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, nonché per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili. La lettera ora in esame definisce tali progetti innovativi “integrati o di rete”.

 

Infine, la lettera f) modifica l’articolo 16 della legge 166/ 2016, il quale reca disposizioni di carattere tributario e finanziario in tema di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale. La nuova rubrica, come sostituita dalla norma in esame, rende esplicito che l’articolo 16 riguarda le disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale.

Con la sostituzione dei primi tre commi dell’articolo 16 è modificata la procedura prevista al fine di sottrarre dal campo IVA la cessione gratuita di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale. In primo luogo è previsto che non operi la presunzione di cessione ai fini IVA per determinate tipologie di beni (eccedenze alimentari, medicinali, articoli di medicazione, prodotti destinati all’igiene della persona e alla pulizia della casa, integratori alimentari, biocidi, presidi medico-chirurgici, prodotti di cancelleria e cartoleria nonché altri prodotti individuati con d.m.) qualora siano ceduti gratuitamente ad enti pubblici nonché ad enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, i quali promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo settore (comma 1).

Il nuovo comma 2 prevede che i suddetti beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del TUIR, il quale prevede che il valore normale dei beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa è compreso tra i ricavi. Pertanto il valore normale dei suddetti beni ceduti gratuitamente non rientra tra i ricavi ai fini della determinazione della base imponibile ai fini IRES.

Il nuovo comma 3 dell’articolo 16 condiziona l’applicazione di quanto previsto nei due precedenti commi al fatto che:

a) per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto (d.d.t.), introdotto in sostituzione della bolla di accompagnamento dal D.P.R. n. 472 del 1996, ovvero un documento equipollente;

b) il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il donatore è esonerato dall'obbligo di comunicazione per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro (tale obbligo risulta analogo a quello previsto dalla previgente versione dell’articolo 16, comma 1);

c) l'ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall'ente donatario si considerano effettuate, agli effetti dell’IVA, delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nell’esercizio di un’attività commerciale.

La stessa lettera f) abroga inoltre il comma 4 il quale faceva riferimento alla comunicazione telematica prevista dalla precedente versione del comma 1: la norma la considerava valida anche ai fini dell'applicazione del comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, secondo il quale i prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS, ovvero agli enti pubblici e privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, si considerano distrutti agli effetti dell'IVA. Il citato comma 15 non sembra prevedere, peraltro, un obbligo di comunicazione.

È prevista, infine, una modifica di coordinamento al comma 7, il quale attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento, il potere di individuare per decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

 


Articolo 1, commi da 209 a 213
(Norme di coordinamento in materia di Terzo settore)

 

 


209. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166, le parole: « gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 » sono sostituite dalle seguenti: « gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 ».

210. All'articolo 15, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, le parole: « gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 » sono sostituite dalle seguenti: « gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ».

211. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ».

212. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, le parole: « gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: « gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ».

213. All'articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, al primo periodo, le parole: « enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,» e, al terzo periodo, le parole: « Agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: « Agli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ».


 

 

I commi da 209 a 213 recano disposizioni di coordinamento normativo di alcune disposizioni vigenti, rispetto al Codice del terzo settore di recente emanazione.

 

Questi cinque commi novellano ciascuno una disposizione vigente.

Hanno identico contenuto, introducendo nelle disposizioni rispettivamente novellate la medesima dicitura: "gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" (è il Codice del Terzo settore).

Tale formulazione sostituisce una medesima dicitura, ricorrente nelle disposizioni incise: "gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" del citato Codice (comma che definisce appunto gli enti non commerciali).

Ad essere oggetto di siffatta novellazione sono:

ü  l'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 19 agosto 2016, n. 166 ("Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi"). La lettera novellata definisce i soggetti donatari, ai fini della donazione disciplinata dalla legge n. 166 (comma 209 del presente articolo del disegno di legge di bilancio);

ü  l'articolo 15, comma 6, del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 ("Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale"). La fattispecie concerne la cessione gratuita ad enti, qualora siano stati confiscati prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale (comma 210);

ü  l'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014"). Concerne l'effettuazione, a fini di beneficenza, della distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica (con correlativo obbligo di garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti) (comma 211);

ü  l'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155 ("Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale") - su materia affine a quella testé ricordata (comma 212);

ü  l'articolo 157 del decreto legislativo. 24 aprile 2006, n. 219 ("Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE"). Concerne la donazione di medicinali non utilizzati ad enti del Terzo settore, i quali possono distribuirli a certe condizioni gratuitamente ai soggetti indigenti o bisognosi (comma 213).


Articolo 1, comma 214
(
Contributo all’Ente Nazionale per il Microcredito)

 

 


214. Al fine di contrastare le forme di esclusione sociale attraverso lo sviluppo delle iniziative finalizzate alla creazione di nuova autoimprenditorialità e di lavoro autonomo mediante l'accesso agli strumenti di microfinanza, con particolare riguardo ai giovani e alle donne, è assegnato all'Ente nazionale per il microcredito un contributo di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.


 

 

Il comma 214 assegna un contributo annuo di 600.000 euro a decorrere dal 2018 all’Ente Nazionale per il Microcredito al fine di promuovere la creazione di nuova autoimprenditorialità e di lavoro autonomo mediante l’accesso agli strumenti di microfinanza.

 

La previsione ha l'obiettivo di contrastare le forme di esclusione sociale attraverso lo sviluppo di iniziative finalizzate alla creazione di nuova autoimprenditorialità e di lavoro autonomo: ciò dovrà avvenire mediante l'accesso agli strumenti di microfinanza, con particolare riguardo ai giovani e alle donne.

A tal fine il comma 214 assegna all'Ente Nazionale per il Microcredito un contributo di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.

 


Articolo 1, comma 215
(Finanziamenti all’Istituto degli Innocenti di Firenze)

 

 


215. Al fine di garantire la realizzazione delle attività istituzionali del Centro di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché la loro continuità, possono essere previsti appositi finanziamenti all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) - Istituto degli Innocenti di Firenze. Per lo svolgimento dei relativi piani di attività, i Ministeri membri dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 del citato D.P.R. n. 103 del 2007 possono stipulare convenzioni, di norma di durata pluriennale, con il suddetto Istituto.


 

 

Il comma 215 prevede che, al fine di garantire le attività istituzionali del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, istituito presso l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, possono essere previsti appositi finanziamenti – non predeterminati nell’importo - all’Istituto degli Innocenti di Firenze.

Viene poi previsto che per lo svolgimento dei relativi piani di attività, i ministeri membri dell'Osservatorio, possono stipulare convenzioni, di norma di durata pluriennale, con il suddetto Istituto.

 

La relazione tecnica evidenzia che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l’eventuale stipula delle convenzioni avverrà nell’ambito dei profili finanziari della legislazione vigente, in particolare del regolamento di cui al D.P.R. n. 103/2007.

 

Il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia, istituito dalla legge n. 451 del 1997, è disciplinato dal. D.P.R. n. 103 del 2007. Di esso si avvale l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, per lo svolgimento di una serie di compiti - di documentazione; di realizzazione di una mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale; di analisi delle condizioni dell'infanzia (compresi i provenienti da altri Paesi); di predisposizione dello schema della relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza predisposta dall'Osservatorio, nonché del rapporto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989; di formulazione di proposte per la elaborazione di progetti-pilota).

 

Inoltre il Centro nazionale collabora con Presidenza del Consiglio e Ministero del lavoro per quanto concerne la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi della legge n. 285 del 1997.

 

La gestione delle attività connesse allo svolgimento delle funzioni del Centro nazionale risulta affidata, in rapporto convenzionale, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del consiglio dei ministri, all’Istituto degli Innocenti di Firenze.

 

Quest'ultimo - un ente di istituzione risalente al XV secolo, quando fu edificato lo Spedale degli Innocenti, su progetto iniziale di Filippo Brunelleschi - è stato istituto pubblico di assistenza, secondo la disciplina che pose la legge n. 6972 del 1890.  A seguito della trasformazione delle I.P.A.B (i cui principi sono stati dettati dall'articolo 10 della legge n. 328 del 2000), è stato trasformato in azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) ai sensi dell’art. 32 della legge regionale 3 agosto 2004 n. 43 ed è disciplinato da uno Statuto la cui ultima versione è stata approvata con DPG Toscana n.152 del 18 ottobre 2016.

 


Articolo 1, comma 216
(Personale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

 

 


216. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza connesse all'adempimento, anche in sede locale, dei compiti in materia di minori stranieri non accompagnati, previsti dall'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, la stessa Autorità garante è autorizzata ad avvalersi di ulteriori 10 unità di personale, collocate in posizione di comando obbligatorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 112, per gli anni 2018, 2019 e 2020.


 

 

Il comma 216 autorizza l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (istituita dalla legge n. 112 del 2001) ad avvalersi di ulteriori 10 unità di personale in posizione di comando obbligatorio.

 

La disposizione è motivata con l’esigenza dell’Autorità di far fronte ai nuovi compiti previsti dalla legge n. 47 del 2017, sulle misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, da espletare anche in sede locale.

 

Si ricorda, infatti, che l’art. 11 della legge n. 47 prevede che presso ogni tribunale per i minorenni sia istituito un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato e dispone che all'elenco possano essere iscritti cittadini selezionati e formati dai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza. Se tali Garanti regionali non sono stati nominati, provvede il Garante nazionale con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori.

 


Articolo 1, comma 217
(Estensione alle lavoratrici domestiche del congedo per le donne vittime di violenza di genere)

 

 


217. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: « ,con esclusione del lavoro domestico » sono soppresse.


 

 

Il comma 217 estende alle lavoratrici domestiche il diritto al congedo per motivi connessi al percorso di protezione (debitamente certificato) relativo alla violenza di genere.

 

Il decreto legislativo 80/2015 (attuativo del D.Lgs. 183/2014, cd. Jobs act) ha introdotto il congedo per le donne vittime di violenza di genere, riconoscendo alle lavoratrici dipendenti, pubbliche e private (con esclusione del lavoro domestico) e alle lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inserite in percorsi certificati di protezione relativi alla violenza di genere, la possibilità di astenersi dal lavoro (per motivi legati al suddetto percorso) per un periodo massimo di tre mesi (coperto da contribuzione figurativa), con diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione (con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento). L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. Il suddetto congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni.

Successivamente, l'articolo 1, commi 241 e 242, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha esteso il diritto di usufruire del predetto congedo anche alle lavoratrici autonome vittime di violenza di genere, sempre per un periodo massimo di tre mesi, con diritto a percepire una indennità giornaliera dell'80 per cento del salario minimo giornaliero (stabilito dall’art. 1 del D.L. 402/1981).

La lavoratrice che usufruisce del predetto congedo ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Si ricorda, infine, che l’art. 30, c. 1-ter, del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dall’art. 14, c. 6, della L. 124/2015 (legge delega di riforma della P.A.) ha disposto che la dipendente vittima di violenza di genere, inserita in specifici percorsi di protezione debitamente certificati, può chiedere il trasferimento ad altra amministrazione pubblica presente in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza che, entro quindici giorni, dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.


Articolo 1, comma 218
(Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che denuncino molestie)

 

 


218. All'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole:« commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 2-bis »;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente capo non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché' qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante. Le tutele di cui al presente comma non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia.

3-ter. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza ».


 

 

Il comma 218 inserisce nel Codice delle pari opportunità disposizioni a garanzia dei soggetti che denunciano molestie, anche sessuali, sul luogo di lavoro, salvo in caso di accertata diffamazione da parte del denunciante. Pone poi a carico del datore di lavoro l'obbligo di garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, e di porre in essere, con il coinvolgimento dei sindacati, iniziative volte a prevenire le molestie sessuali. Infine, sollecita tutti i soggetti coinvolti, tra cui anche i lavoratori e le lavoratrici, a garantire un ambiente di lavoro rispettoso della dignità umana.

 

Il comma in esame modifica ed integra l’articolo 26 del Codice delle pari opportunità (di cui D.Lgs 198/2006), inserendovi i commi 3-bis e 3-ter (nonché inserendo una novella di coordinamento nel comma 2). Il comma 3-bis dispone il divieto di demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra misura organizzativa con effetti negativi sulle condizioni di lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori che agiscano in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestie o molestie sessuali, poste in essere in violazione dei relativi divieti in materia contenuti nello stesso Codice. Stabilisce, inoltre, la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio (del soggetto denunciante), nonché del mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 c.c. (relativo alle mansioni del lavoratore) e di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria (adottata nei confronti del denunciante). Le richiamate tutele non sono comunque garantite qualora sia accertata (anche con sentenza di primo grado) l'infondatezza della denuncia o la responsabilità penale del denunciante per calunnia o diffamazione.

Il comma 3-ter pone a carico dei datori di lavoro (ai sensi dell’art.  2087 c.c.) l’obbligo di assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative più opportune (di natura informativa e formativa) al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Dispone, infine, che i soggetti coinvolti (imprese, sindacati, datori di lavoro, lavoratori e lavoratrici) si impegnino ad assicurare il mantenimento di un ambiente di lavoro che rispetti la dignità di ognuno, nell’osservanza dei principi di eguaglianza e correttezza.

 

 


Articolo 1, comma 219
(Familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca)

 

 


219. Ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016 si applicano, anche in assenza di sentenza, le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, nonché' le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dal decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56.


 

 

Il comma 219 estende ai familiari delle vittime dell’attentato terroristico di Dacca, le disposizioni in favore delle vittime di atti di terrorismo e di stragi.

 

L'attentato di Dacca, capitale del Bangladesh, è avvenuto il 1° luglio 2016, allorché un gruppo di terroristi aprì il fuoco in un ristorante del quartiere diplomatico. Vi hanno perduto la vita, tra gli altri, nove italiani.

La disposizione estende ai familiari delle vittime di quell'attentato terroristico quanto previsto dalla normativa vigente in favore delle vittime di atti di terrorismo e di stragi.

Sono richiamati l'articolo 5 della legge n. 206 del 2004 e l'articolo 2 della legge n. 407 del 1998.

Si tratta, in particolare, dei seguenti benefici economici, fiscali e previdenziali:

ü  speciale elargizione fino a un massimo di 200.000 euro in favore di chiunque subisca una invalidità permanente (o dei familiari in caso di morte);

ü  concessione inoltre di un assegno vitalizio (1.033 euro mensili soggetti a perequazione automatica) a favore dei soggetti portatori di una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa e dei suoi familiari superstiti (articolo 5, comma 3, della legge n. 206 del 2004, come modificato ed esteso nella platea dall'articolo 2, commi 105 e 106, della legge n. 244 del 2007);

ü  attribuzione di due annualità (comprensive della tredicesima mensilità) ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità, in caso di decesso dei soggetti vittime di dovere con invalidità non inferiore al 25 per cento (articolo 5, comma 4, della legge n. 206 del 2004, come modificato e esteso nella platea dall'articolo 2, commi 105 e 106, della legge n. 244 del 2007);

ü  esclusione del trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti e delle pensioni privilegiate erogate per causa di servizio alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, dal novero delle prestazioni che concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’IRPEF;

ü  esenzione dall’IRPEF dell’assegno vitalizio e della pensione maturata a seguito dell’aumento figurativo di 10 anni del versamento dei contributi riconosciuto a coloro che abbiano subito un'invalidità permanente della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari.

La disposizione prevede che siffatti benefici si applichino anche in assenza di sentenza (collocantesi nel procedimento definito dalla medesima legge n. 206 del 2004).

 


Articolo 1, comma 220
(Incentivi per assunzioni da parte di cooperative sociali di donne vittime di violenza di genere)

 

 


220. Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, un contributo entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente.


 

 

Il comma in esame prevede l'attribuzione di un contributo in favore delle cooperative sociali (di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381) con riferimento alle assunzioni di donne vittime di violenza di genere ed inserite nei relativi percorsi di protezione, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, aventi decorrenza dopo il 31 dicembre 2017 e purché stipulati entro il 31 dicembre 2018.

 

Il contributo è corrisposto per un periodo massimo di 36 mesi, ai fini della riduzione della relativa contribuzione obbligatoria di previdenza ed assistenza sociale, entro un limite di spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018-2020. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri di assegnazione del contributo.

In merito ai soggetti competenti, anche ai fini in esame, alla certificazione del suddetto percorso di protezione, si fa riferimento ai servizi sociali del comune di residenza, ai centri antiviolenza ed alle case-rifugio[64], di cui all'art. 5-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

 

 


Articolo 1, comma 221
(Cofinanziamento del Programma Erasmus+)

 

 


221. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 per la promozione e il coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro, nonché per il cofinanziamento del Programma Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013


 

 

Il comma 221 incrementa il Fondo sociale per occupazione e formazione[65] di 2 milioni di euro dal 2018 per la promozione e coordinamento delle politiche per la formazione, nonché per il cofinanziamento del Programma Erasmus+ per l’ambito di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Regolamento (UE) 1288/2013.

 

 

L’articolo 27 del Regolamento (UE) 1288/2013 che ha istituito il Programma Erasmus+, dispone in merito alle prerogative dell’Autorità nazionale deputata a gestire il Programma. In particolare, il comma 9 prevede che l'Autorità nazionale fornisca adeguati cofinanziamenti per le operazioni della rispettiva Agenzia nazionale al fine di garantire una gestione del Programma conforme alle norme dell'Unione europea applicabili.

Al riguardo si fa presente che le funzioni di Autorità nazionale competente per il Programma sono attualmente assegnate all’Agenzia nazionale per le politiche attive e passive del lavoro (ANPAL), istituita dal decreto legislativo n.150 del 2017 (attuativo del cd. Jobs act)[66]


Articolo 1, commi 222 e 226
(Spese di amministrazione degli enti privati gestori
di attività formative)

 

 


222. Dopo l'articolo 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, è aggiunto il seguente:
«Art. 4-bis. - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse finanziarie del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi da 1 a 10, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, iscritta sul medesimo Fondo ».

226. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 511 è abrogato.


 

 

I commi 222 e 226 modificano le modalità di copertura degli oneri a carico del bilancio statale per le spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative, di cui alla legge n.40/1987.

 

La legge n. 40/1987 ha previsto la concessione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, agli enti privati gestori di attività formative che svolgono specifiche attività, di specifici contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale[67].

 

In particolare, attraverso l’introduzione di un nuovo articolo 4-bis alla richiamata legge n. 40/1987, si prevede che agli oneri derivanti dal suo finanziamento, pari a 13 milioni di euro annui dal 2018, si provveda a valere sulle risorse finanziarie del Fondo sociale occupazione e formazione, mediante una corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, commi da 1 a 10, del D.L. 68/2006[68], iscritta sul medesimo Fondo (comma 222).

Conseguentemente, si abroga l’articolo 2, comma 511, della L. 244/2007, il quale attualmente garantisce la copertura dei suddetti oneri a valere sulle risorse (preordinate allo scopo) del Fondo di rotazione per la formazione professionale[69] per le finalità di cui alla L. 40/1987, mediante un’autorizzazione di spesa pari a 13 milioni di euro a decorrere dal 2009 (comma 226)[70].

 

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica alla legge, “con la disposizione proposta, si intende promuovere, senza maggiori oneri per le finanze dello Stato, un utilizzo di risorse già iscritte in bilancio, più rispondente alle effettive necessità”.

 


Articolo 1, commi 223-225
(Lavori socialmente utili)

 

 


223. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono prorogate al 31 dicembre 2018, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili (ASU).

224. Per le finalità del comma 223 del presente articolo, le disposizioni dell'articolo 16-quater del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché' quelle dell'articolo 1, comma 163, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche per l'anno 2018.

225. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e alla conseguente attuazione dei commi 211 e 212 del medesimo articolo 1, con riferimento all'entità della spesa sostenuta a livello statale.


 

 

I commi in esame recano disposizioni in materia di lavori socialmente utili (LSU).

 

In particolare:

-         sono prorogate al 31 dicembre 2018 (nei limiti di spesa già sostenuta e senza maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica) le convenzioni sottoscritte per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili. La proroga è intesa alle finalità indicate nell’articolo 20, comma 14, del D.Lgs. 75/2017, che ha consentito assunzioni a tempo indeterminato anche nel triennio 2018-2020, allo scopo di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell’ottica del superamento definitivo delle situazioni di precarietà di tale tipologia lavorativa;

-         è prorogata per l'anno 2018 l’applicazione delle disposizioni concernenti la stabilizzazione degli LSU della Calabria, di cui all’articolo 16-quater del D.L. 78/2015 e dell’articolo 1, comma 163, della L. 232/2016 (recanti, rispettivamente, l’estensione anche agli LSU della Calabria delle procedure di stabilizzazione degli LSU contenute nell’articolo 1, commi 209, 2011 e 2012, della L. 147/2013, nonché la destinazione di 50 milioni di euro per il completamento delle stesse);

-         si stabilisce di provvedere all’adozione (entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge in esame) del decreto previsto dal richiamato articolo 1, comma 209, della L. 147/2013 (con il quale si devono individuare le risorse finanziarie disponibili destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impiegati in lavori di pubblica utilità) e alla conseguente attuazione di quanto previsto ai commi 211 e 212 (che disciplinano la relativa assegnazione delle risorse ai comuni sulla base di specifiche priorità).


Articolo 1, commi 227-237
(Censimenti permanenti ISTAT)

 

 


227. L'ISTAT effettua i seguenti censimenti:

a) dall'anno 2018, il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2016 in materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di attuazione;

b) dall'anno 2018, i censimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni no profit e delle istituzioni pubbliche;

c) nell'anno 2020, il 7º censimento generale dell'agricoltura;

d) dall'anno 2021, il censimento permanente dell'agricoltura.

228. I censimenti permanenti sono basati sull'utilizzo integrato di fonti amministrative e di altre fonti di dati utili a fini censuari e sullo svolgimento di rilevazioni periodiche. Ai fini dell'integrazione dei dati per l'effettuazione dei censimenti di cui al comma 227, ferme restando ulteriori previsioni nel Programma statistico nazionale, gli enti, le amministrazioni e gli organismi titolari delle basi di dati di seguito indicate sono tenuti a metterle a disposizione dell'ISTAT, secondo le modalità e i tempi stabiliti nei Piani generali di censimento, di cui al comma 232, e nei successivi atti d'istruzione:

a) archivi su lavoratori e pensionati dell'INPS;

b) archivio delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) anagrafe nazionale degli studenti e Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) archivi sui flussi migratori del Ministero dell'interno;

e) Sistema informativo integrato di Acquirente unico S.p.A. sui consumi di energia elettrica e gas, previa stipulazione di un protocollo d'intesa tra l'ISTAT e l'Acquirente unico S.p.A., sentiti l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il settore idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

f) archivi amministrativi sulle aziende agricole e dati geografici di AGEA;

g) anagrafe tributaria, archivi dei modelli fiscali, catasto edilizio, catasto terreni e immobili, comprensivi della componente geografica, archivi sui contratti di locazione e compravendita dei terreni e degli immobili dell'Agenzia delle entrate.

229. La mancata fornitura delle basi di dati di cui al comma 228 costituisce violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

230. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti volti al contrasto della povertà educativa minorile nel territorio nazionale, l'ISTAT, sulla base delle basi di dati di cui al comma 228, definisce i parametri e gli indicatori misurabili con l'obiettivo di individuare le zone oggetto di intervento prioritario di cui al presente comma.

231. Qualora la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989 non intervenga entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, e' prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale precedente e degli atti ad esso collegati fino all'adozione del nuovo decreto.

232. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'ISTAT effettua le operazioni di ciascun censimento attraverso i Piani generali di censimento, circolari e istruzioni tecniche, nonché' mediante specifiche intese con le province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza, e ne disciplina l'organizzazione. Nei Piani generali di censimento sono definiti: la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, i compiti e gli adempimenti cui sono tenuti gli organi intermedi di rilevazione, nonché' le modalità di svolgimento delle procedure sanzionatorie per mancata o erronea risposta di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. L'ISTAT, attraverso i Piani generali di censimento e proprie circolari, stabilisce altresì:

a) i criteri e le modalità per l'affidamento, anche mediante specifici accordi, di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, l'organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie, anche in forma associata, e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) le modalità e i tempi di fornitura e utilizzo dei dati da archivi amministrativi e da altre fonti necessarie allo svolgimento delle operazioni censuarie;

c) i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti, le misure per la protezione dei dati personali e la tutela del segreto statistico di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le modalità di diffusione dei dati anche in forma disaggregata e con frequenza inferiore alle tre unità, in conformità all'articolo 13 del medesimo decreto; le modalità della comunicazione dei dati elementari, privi di identificativi, agli enti e organismi pubblici di cui alla lettera a), anche se non facenti parte del Sistema statistico nazionale, necessari per trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

233. L'ISTAT, d'intesa con il Ministero dell'interno, definisce, tramite il Piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, le circolari e istruzioni tecniche, le modalità di restituzione ai comuni delle informazioni raccolte nell'ambito del censimento, necessarie ai fini della revisione delle anagrafi della popolazione residente di cui all'articolo 46 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché' le modalità tecniche e la periodicità di tale revisione.

234. Nelle more dell'adozione dei Piani generali di censimento di cui al comma 232, l'ISTAT assume, mediante circolari e istruzioni, le iniziative necessarie e urgenti per l'aggiornamento delle basi territoriali e dell'ordinamento ecografico.

235. Per far fronte alle esigenze connesse all'esecuzione dei censimenti, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nei Piani di cui al comma 232, possono procedere all'eventuale utilizzo di risorse esterne, nei limiti delle risorse finanziarie proprie dell'ente e del contributo onnicomprensivo e forfettario erogato dall'ISTAT, secondo le modalità indicate nei medesimi Piani.

236. La popolazione legale e' determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, secondo la metodologia e la cadenza temporale indicate nel Piano generale di censimento.

237. Per il concorso alle spese per i censimenti di cui ai commi da 227 a 236 e' autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2018, di euro 46.881.600 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di euro 51.881.600 per l'anno 2021 e di euro 26.881.600 annui a decorrere dall'anno 2022. Alla restante spesa di euro 74.707.968 per l'anno 2018, euro 35.742.291 per l'anno 2019 ed euro 20.768.941 per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal processo di riaccertamento straordinario dei residui passivi da parte dell'ISTAT, delle risorse vincolate agli obblighi comunitari disponibili, nonché' a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalle disposizioni di seguito riportate, da destinare alla finalità dei censimenti di cui ai commi da 227 a 236:

a) articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche con riferimento all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b) articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.


 

 

I commi da 227 a 237 disciplinano i censimenti permanenti da realizzare annualmente da parte dell'ISTAT, con le correlate risorse finanziarie, e individua i censimenti da effettuare dai prossimi anni. I censimenti saranno basati sull’utilizzo di fonti amministrative, oltre che sulle rilevazioni dirette periodiche, e saranno realizzati con le modalità definite dall’ISTAT con l’adozione dei Piani generali di censimento e di altri provvedimenti. Inoltre, l’ISTAT dovrà definire le modalità di restituzione ai comuni delle informazioni raccolte nell’ambito dei censimenti per la revisione delle anagrafi della popolazione residente. Si stabilisce, infine, che la popolazione legale sia determinata con DPR sulla base dei risultati del censimento permanente della popolazione secondo la cadenza temporale indicata nel Piano generale.

 

Il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è stato introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 179/2012 che ha segnato il passaggio dal censimento decennale al censimento permanente, tale cioè da produrre dati con cadenza annuale.

 

Negli ultimi anni l'ISTAT ha condotto una sperimentazione in più riprese secondo le indicazioni contenute nel Programma Statistico Nazionale 2014-2016, aggiornamento 2016, prorogato dal decreto legge n. 244 del 2016, nonché nel Programma Statistico Nazionale 2017-2019.

 

Il comma 227 stabilisce i censimenti permanenti da realizzare nei prossimi anni:

§  censimento della popolazione e delle abitazioni (dal 2018);

§  censimento delle imprese, delle istituzioni non-profit e delle istituzioni pubbliche (dal 2018);

§  censimento dell'agricoltura (dal 2021).

 

Per l'agricoltura, si prevede al contempo che venga ultimato il 7° censimento generale, riferito al 2020 (facendo seguito al 6° censimento generale 2010).

 

Il censimento permanente è basato sulla integrazione di due fonti: le fonti amministrative e altre basi di dati utili ai fini censuari, e le rilevazioni periodiche.

 

Per consentire all'ISTAT di acquisire i dati già disponibili utili a fini censuari, i commi 228 e 229 pongono uno specifico obbligo di messa a disposizione dei dati, in capo ad alcuni enti titolari di banche dati (obbligo vigente per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 322/1989 recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'ISTAT).

La disponibilità dei dati deve essere assicurata (secondo tempi e modi stabiliti nei Piani generali di censimento) da:

§  archivio sui lavoratori e pensionati dell'INPS;

§  archivio delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

§  anagrafe nazionale degli studenti e anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati, del Ministero dell'istruzione università e ricerca scientifica;

§  archivio sui flussi migratori, del Ministero dell'interno;

§  sistema informativo integrato di Acquirente unico S.p.A. sui consumi di energia e gas, previa stipulazione di un protocollo d’intesa tra ISTAT e Acquirente unico, sentiti l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il settore idrico (ridenominata ai sensi del comma 528) il Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

§  archivi amministrativi sulle aziende agricole e dati geografici, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

§  anagrafe tributaria, archivi dei modelli fiscali, catasto edilizio e catasto dei terreni e immobili (comprensivi della componente geografica), archivi sui contratti di locazione e compravendita dei terreni e immobili, dell'Agenzia delle entrate.

 

Il comma 230 prevede, per la realizzazione di specifici interventi educativi urgenti per il contrasto della povertà minorile sul territorio nazionale, che l'STAT sia chiamato a definire i parametri e gli indicatori misurabili per individuare le zone oggetto di intervento prioritario.

 

Il comma 231 dispone la proroga dell'efficacia del Programma statistico nazionale triennale (art. 13, D.Lgs. 322/1989) e degli atti collegati (in particolare di aggiornamento annuale) - fino all'adozione dei nuovi atti corrispondenti, qualora questi ultimi intervengano successivamente al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

 

Il comma 232 individua gli strumenti che l’ISTAT utilizza per l’effettuazione dei censimenti: ossia i Piani generali di censimento, circolari e istruzioni tecniche, e le specifiche intese con le province autonome di Trento e Bolzano. Tali strumenti saranno utilizzati altresì per:

§  definire l’indirizzo e il coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;

§  individuare le modalità di utilizzo dei dati forniti dagli archivi amministrativi e dalle altre fonti;

§  indicare i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti; le misure di protezione dei dati personali; la tutela del segreto statistico (secondo le disposizioni recate dall'articolo 9 del D.Lgs. 322/1989); le modalità di diffusione dei dati in forma disaggregata; la comunicazione dei dati elementari (privi di identificativi) ai soggetti coinvolti nelle operazioni censuarie (anche se non appartenenti al Sistema statistico nazionale).

 

Per quanto riguarda il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (comma 233) l'ISTAT definisce, d'intesa con il Ministero dell'interno, le modalità di restituzione ai comuni delle informazioni raccolte, ai fini della revisione (della quale l'ISTAT determina altresì le modalità tecniche e la periodicità) delle anagrafi della popolazione residente.

Qualora non sia stato adottato il correlativo Piano generale di censimento, l'ISTAT assume, attraverso l’adozione di circolari e istruzioni, le iniziative necessarie e urgenti per l'aggiornamento delle basi territoriali e dell'ordinamento ecografico, ossia degli strumenti “geografici” per la realizzazione delle toponomastica stradale, alla base dei censimenti (comma 234).

 

Il Piano generale per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni indica altresì gli enti e gli organismi pubblici che possano procedere all'eventuale utilizzo di risorse esterne (nei limiti delle risorse finanziarie proprie e del contributo onnicomprensivo e forfettario erogato dall'ISTAT), onde far fronte alle esigenze censuarie (comma 235).

 

Sulla base dei risultati del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - secondo la metodologia e la cadenza temporale indicate nel Piano generale di censimento -, è determinata la popolazione legale adottata con un decreto del Presidente della Repubblica (comma 236).

 

Il comma 237 reca l'autorizzazione di spesa per i censimenti sopra ricordati, nel modo che segue:

§  5.000.000 euro per l'anno 2018;

§  46.881.600 per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

§  51.881.600 per l'anno 2021;

§  26.881.600 annui a decorrere dall'anno 2022.

 

Alla restante spesa (di euro 74.707.968 per il 2018; 35.742.291 per il 2019; 20.768.941 per il 2020) si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal processo di riaccertamento straordinario dei residui passivi da parte dell'ISTAT, delle risorse vincolate agli obblighi comunitari disponibili, nonché a valere sugli stanziamenti già autorizzati da:

§  l’articolo 50 del decreto-legge 78/2010 che ha autorizzato la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni per l'anno 2013 per il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni e per il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi ed per il censimento delle istituzioni non-profit;

§  l’articolo 17 del decreto-legge 135/2009, che autorizza la spesa di euro 128.580.000 per l'anno 2010 in favore dell'ISTAT per l'esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura.

 

 


Articolo 1, commi 238-243
(Prestito sociale)

 

 


238. Le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale.

239. L'articolo 2467 del codice civile non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale.

240. Con delibera da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) definisce i limiti alla raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, attenendosi ai seguenti criteri:

a) prevedere che l'ammontare complessivo del prestito sociale non possa eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, nel termine di tre anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell'interesse dei soci prestatori;

b) prevedere che, durante il periodo transitorio, il rispetto del limite di cui alla lettera a) costituisca condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) prevedere che, ove l'indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto della società, il complesso dei prestiti sociali sia coperto fino al 30 per cento da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30 per cento del prestito, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative alle nuove prescrizioni nei due esercizi successivi alla data di adozione della delibera;

d) definire i maggiori obblighi di informazione e di pubblicità cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti indicati alla lettera c), al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;

e) definire modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio da adottare da parte delle società cooperative nei casi in cui il ricorso all'indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

241. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dall'adozione della delibera di cui al comma 240, sono definite forme e modalità del controllo e del monitoraggio in ordine all'adeguamento e al rispetto delle prescrizioni in materia di prestito sociale da parte delle società cooperative di cui al comma 240, lettera c).

242. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale ».

243. Il Comitato di cui all'articolo 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, è integrato da un rappresentante della Banca d'Italia con riferimento ai temi concernenti il prestito sociale nelle cooperative.


 

 

I commi 238-243 contengono disposizioni in materia di prestito sociale, demandando al CICR la definizione dei limiti di raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, sulla base di specificati criteri (comma 240). Si chiarisce inoltre che la regola della postergazione dei rimborsi dei finanziamenti dei soci, di cui all’art. 2467 c.c., non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative, a titolo di prestito sociale (comma 239). Sono, infine, dettate disposizioni in tema di controlli e monitoraggi sulla disciplina del prestito sociale così introdotta (commi 241-243).

 

Il comma 238 impone alle società cooperative che ricorrono al prestito sociale di impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o dello scopo sociale.

 

Le società cooperative ed i loro consorzi hanno la possibilità di farsi finanziare dai loro soci cooperatori persone fisiche, attraverso “prestiti sociali”. Il “prestito sociale”, consiste, come evidenzia la Banca d’Italia, nella raccolta del risparmio che le società cooperative possono effettuare presso i propri soci e rappresenta una forma di finanziamento tipica delle società cooperative e dei loro consorzi. Si tratta di somme che soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci, a titolo di finanziamento di capitali rimborsabili, solitamente a medio e lungo termine, a fronte della corresponsione di interessi.

La disciplina del prestito sociale è oggetto delle Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, pubblicate dalla Banca d’Italia nel novembre 2016 in ottemperanza al Testo Unico Bancario ed alle delibere CICR che demandano la disciplina di dettaglio all’istituto.

Relativamente al “prestito sociale”, si dispone che le società cooperative possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci, purché l'ammontare complessivo dei prestiti non ecceda il limite del triplo del patrimonio.

Tale limite viene elevato fino al quintuplo del patrimonio qualora: il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, da garanzia personale o garanzia reale finanziaria rilasciata da soggetti vigilati; oppure la società cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali con le caratteristiche indicate nella Delibera stessa.

In proposito, vengono rafforzate le garanzie patrimoniali richieste alle società cooperative che ricevono prestiti sociali per un ammontare complessivo superiore a tre volte il proprio patrimonio (e comunque mai superiore, come detto, a cinque volte). Sono inoltre precisati i criteri per determinare l’ammontare del patrimonio a tale fine e introdotti obblighi di trasparenza sulle caratteristiche e sui rischi del prestito sociale (cfr. paragrafo 3 della Delibera).

Le nuove disposizioni ribadiscono il divieto per i soggetti diversi dalle banche di effettuare “raccolta a vista”, attività che rimane riservata solo alle banche; Viene considerata “a vista” non solo la raccolta rimborsabile su richiesta del depositante immediatamente o con preavviso inferiore a 24 ore, ma anche quella per la quale è previsto un termine di preavviso più lungo se il soggetto che ha raccolto i fondi si riserva la facoltà di rimborsare il depositante contestualmente alla richiesta o prima della scadenza del termine di preavviso.

Inoltre le disposizioni introducono un divieto per le cooperative di prestare, a loro volta, controgaranzie o altre forme di collateralizzazione a fronte delle garanzie ricevute. La nuova normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2017.

 

Le norme in commento, come si vedrà infra, sostanzialmente recepiscono gli orientamenti espressi dal Governo in occasione della risposta all’interpellanza urgente 2-01950 (Pesco) presentata il 26 settembre 2017, con la quale il Governo ha esplicitato il proprio intento di tradurre in norme di legge la regolamentazione del prestito sociale, secondo i seguenti criteri:

§  introdurre, con forza di legge, limiti più severi alla possibilità di raccolta del prestito sociale in rapporto al patrimonio netto di ogni singola cooperativa;

§  introdurre un obbligo di mantenimento di una parte del prestito raccolto in forma liquida, almeno il 30 per cento;

§  introdurre forme di garanzia per i soci prestatori e la stabilità delle stesse cooperative, che non finiscano con l'assimilare il prestito sociale al deposito bancario. Il prestito sociale non viene così qualificato come raccolta di risparmio sul modello bancario, bensì come strumento che consente di meglio tutelare sia i prestatori sia la stabilità della cooperativa;

§  fissare obblighi – anche mediante le relative sanzioni - di informazione, trasparenza e responsabilità in capo sia agli organismi dirigenti delle singole cooperative, sia in capo ai rispettivi organi di revisione.

Parallelamente, il Governo in risposta all’interpellanza ha dichiarato di aver proceduto ad elaborare le linee guida di un intervento normativo volto anche a rafforzare i poteri e l'effettiva capacità di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico sia sulle cooperative in generale, sia su quelle che raccolgono il prestito sociale.

 

Il comma 239 chiarisce che non si applica la regola della postergazione dei rimborsi dei finanziamenti dei soci, di cui all’art. 2467 del codice civile, con riferimento alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale.

 

L’art. 2467 c.c. prevede al riguardo, al primo comma, che “il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito”.

La postergazione non si applica a qualsiasi finanziamento concesso dal socio a favore della società ma, ai sensi del secondo comma dell’articolo 2467, solo a quelli “in qualsiasi forma effettuati che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.

Si ricorda che l’art. 2467 c.c. è collocato nella disciplina della s.r.l. e non è direttamente richiamato nella normativa che regola le altre società di capitali.

Purtuttavia, ai sensi dell’ articolo 2519 secondo comma 2 c.c., alle società cooperative, “per quanto non previsto” si applicano “in quanto compatibili” le disposizioni sulla società per azioni; e, in caso di cooperativa “con numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro” l’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, “in quanto compatibili”, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Inoltre, l’art. 2522 secondo comma c.c. ammette la costituzione di una società cooperativa di almeno tre soci solo quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.

 

La norma in commento sembra dirimere, dunque, la questione dell’estensibilità della regola della postergazione dei finanziamenti ex art. 2467, c.c. anche ai prestiti sociali delle cooperative, questione che si è posta in giurisprudenza e in dottrina.

In particolare con la sentenza 20 maggio 2016, n. 10509, la Cassazione ha affermato che, in difetto di espresse disposizioni normative e di qualunque affinità di tipo sociale, la regola della postergazione dei finanziamenti dei soci di s.r.l. di cui all’art. 2467 c.c. non può essere applicata estensivamente tout cout alle società cooperative, i cui principi cardine sono estranei se non contrapposti a quelli delle società lucrative.

 

Il comma 240 è volto ad introdurre una disciplina legislativa del prestito sociale, demandando al CICR, con delibera da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, la definizione dei limiti di raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, sulla base dei seguenti criteri:

a)   l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato. Si prevede inoltre l’adozione di un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, entro tre anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell'interesse dei soci prestatori;

b)  durante il periodo transitorio, il rispetto del limite di cui sopra costituisce condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore della legge in esame;

c)   se l'indebitamento nei confronti dei soci eccede i 300 mila euro e risulta superiore all'ammontare del patrimonio netto della società stessa, il complesso dei prestiti sociali è coperto fino al 30 per cento, da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione (iscritta nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436 cc.), oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30 per cento del prestito, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative alle nuove prescrizioni nei due esercizi successivi alla data di adozione della delibera;

d)  maggiori obblighi di informazione e di pubblicità a cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti sopra indicati, per assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;

e)   modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio da adottarsi da parte delle società cooperative nei casi in cui il ricorso all'indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

 

Molti dei criteri descritti ripropongono contenuti della già citata Delibera n. 584/2016 della Banca d’Italia.

 

Il comma 241 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, entro 60 giorni dalla adozione della delibera del CICR, le forme e modalità del controllo e monitoraggio circa l'adeguamento e il rispetto delle prescrizioni in materia di prestito sociale da parte delle società cooperative il cui indebitamento nei confronti dei soci eccede i 300 mila euro e risulta superiore all'ammontare del patrimonio netto delle società stesse.

Conseguentemente, il comma 242 modifica la normativa sull’oggetto dell’attività di revisione sugli enti cooperativi, di cui all'articolo 4, comma 1 del D.Lgs. n. 220/2002, inserendovi l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale (nuova lettera c) aggiunta nel citato comma 1 dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 220).

 

Il Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, disciplina la vigilanza sugli enti cooperativi, attribuendo tale forma di controllo al Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, o alle Associazioni Nazionali di rappresentanza giuridicamente riconosciute (LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, A.G.C.I., U.N.C.I., UNICOOP e UECOOP). La vigilanza si concretizza in particolare in una attività ispettiva svolta in sede di revisione periodica.

In particolare, ai sensi del citato D.Lgs., articolo 2, gli enti cooperativi sono sottoposti a revisione secondo cadenze e modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Le revisioni cooperative devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale. Le revisioni cooperative sono effettuate dal Ministero a mezzo di revisori da esso incaricati. Nel caso di enti cooperativi aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, le revisioni cooperative sono effettuate dalle associazioni stesse a mezzo di revisori da esse incaricati.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.Lgs., la revisione cooperativa è finalizzata a:

a)    fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;

b)   accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.

Ai sensi del comma 2, il revisore accerta la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio. Il revisore verifica inoltre, ai sensi del comma 3, l'eventuale esistenza del regolamento interno adottato dall'ente cooperativo e accerta la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso.

Al termine dell'attività, la revisione si chiude con la richiesta di rilascio del certificato di revisione oppure con la richiesta di provvedimenti sanzionatori a carico della cooperativa.

Infine, il comma 243 dispone che il Comitato costituito in seno alla Commissione Centrale per le Cooperative presso il MISE –di cui all'articolo 4, comma 4 del D.P.R. n. 78/2007 - è integrato da un rappresentante della Banca d'Italia con riferimento ai temi concernenti il prestito sociale nelle cooperative.

 

L’articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 78/2007 dispone che la Commissione Centrale per le Cooperative è composta da:

a)    il Ministro dello sviluppo economico che la presiede, salvo delega ad altro componente;

b)   il Direttore generale della Direzione generale per gli enti cooperativi del MISE, il quale ne è componente di diritto;

c)    un rappresentante del MISE;

d)   un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e)    un rappresentante del Ministero delle infrastrutture;

f)    un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

g)   un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche fiscali;

h)   un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute, limitatamente al primo rinnovo successivo all'emanazione della presente disciplina.

Ai sensi del comma 3, la Commissione Centrale esprime parere: a) sui progetti di legge o regolamenti interessanti la cooperazione; b) su tutte le questioni sulle quali il parere della Commissione sia prescritto da legge o regolamenti o richiesto dal Ministro per lo sviluppo economico o dal Direttore generale per gli enti cooperativi; c) sulle domande di riconoscimento delle Associazioni nazionali di categoria; d) in tema di devoluzione dei patrimoni residui degli enti cooperativi iscritti nell'Albo delle Cooperative; e) in tema di adempimenti relativi all'Albo delle Cooperative.

Ai sensi del comma 4, per lo svolgimento dei compiti di cui al predetto comma 3, a fini istruttori o decisori in caso di urgenza, la Commissione Centrale per le Cooperative può costituire nel proprio seno un Comitato composto:

a)    dal Presidente della Commissione;

b)   da tre membri scelti tra quelli designati dalle Amministrazioni pubbliche rappresentate nella Commissione Centrale, eletti dalla Commissione stessa;

c)    da un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.


Articolo 1, comma 244
(Soggetti sottoposti alla verifica antimafia)


 

 


244. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 85 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituita dalla seguente: «b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento ».


 

 

Il comma 244 precisa che i soggetti cui nei consorzi e nelle società consortili debba essere riferita la documentazione antimafia sono i soli consorziati che detengano almeno una partecipazione del 5%.

 

 

Il comma 244 integra la formulazione dell’art. 85, comma 2, lett. b) del Codice antimafia (D.Lgs. 159 del 2011) che precisa i soggetti cui deve riferirsi la documentazione antimafia per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi.

 

Si ricorda che la recente legge di riforma del Codice antimafia (L. 161/2017) era già intervenuta (art. 27) sulla stessa disposizione stabilendo che la documentazione antimafia dovesse riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto, “per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati”.

Rispetto alla versione precedente dell’art. 85, la legge 161/2017, i controlli antimafia erano, quindi, estesi a tutti i consorziati e non più soltanto a quelli che detengono una partecipazione superiore al 10 per cento, oppure inferiore al 10 per cento ma che abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento oppure, infine, ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operano in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

 

In relazione a consorzi e società consortili il comma 244 limita ora le verifiche antimafia ai soli consorziati che detengono, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 83 del Codice antimafia, le pubbliche amministrazioni e ed altri soggetti pubblici, o comunque vigilati dallo Stato, nonché i concessionari di lavori o servizi pubblici hanno l’obbligo di acquisire la documentazione antimafia - costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia - prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio, concessioni, contributi, finanziamenti o mutui, ecc.

La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno in capo ad un soggetto di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del Codice cioè quelle derivanti dall’adozione di misure di prevenzione, o di sentenze di condanna, anche non definitive ma confermate in grado di appello, per particolari tipologie di reati gravi, connessi all’attività della criminalità organizzata.

L'informazione antimafia consente una verifica più penetrante consistendo, oltre che nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle citate cause di decadenza, di sospensione o di divieto, anche nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

La documentazione antimafia non va richiesta per i contratti di importo non superiore a 150.000 euro.

Al contrario, è obbligatoria:

-       la comunicazione antimafia per la stipula dei contratti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria;

-       l’informazione antimafia per la stipula di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per l’autorizzazione di subcontratti di importo superiore a 150.000 euro.


Articolo 1, comma 245
(Attribuzione della qualifica di SIN all’Officina grande riparazione ETR di Bologna)

 

 


245. Ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario e ambientale derivante dalla presenza di amianto, confermata anche da evidenze epidemiologiche, il sito Officina Grande Riparazione ETR di Bologna è qualificato come sito di interesse nazionale. Agli interventi urgenti di competenza pubblica di messa in sicurezza dell'area è destinata la somma di 1.000.000 di euro per l'anno 2018 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla perimetrazione del sito di interesse nazionale. All'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « di bonifica e messa in sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « urgenti di messa in sicurezza e bonifica, per garantire la maggior tutela dell'ambiente e della salute pubblica, ».


 

 

Il comma 245 attribuisce all’Officina Grande Riparazione ETR di Bologna la qualifica di Sito di interesse nazionale (SIN) ai fini della bonifica, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario e ambientale derivante dalla presenza di amianto, confermata anche da evidenze epidemiologiche, prevedendo l’emanazione di un decreto del Ministero dell’ambiente per la perimetrazione del sito, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

La norma provvede ad attribuire la qualifica di SIN ex lege, mentre la disciplina vigente demanda l’individuazione di tali siti a un decreto del Ministro dell’ambiente sulla base di taluni criteri.

Si osserva che la norma non prevede espressamente un coinvolgimento degli enti territoriali interessati nella adozione del decreto ministeriale di perimetrazione del sito, sulla scorta di quanto prevede l’articolo 252 del d.lgs. 152/2006 richiamato nella norma in esame relativamente alla qualificazione ex lege del SIN.

L’art. 252 del cd. Codice dell’Ambiente disciplina l’individuazione dei siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.  All'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a)  gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale; b)  la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; c)  il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata; l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante; la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale; gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni; l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie.

Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.

Si rammenta inoltre che la legge 426/98 ed il D.M. 468/01 hanno individuato taluni siti da bonificare di interesse nazionale in cui l'amianto è presente sia come fonte di contaminazione principale che come fonte secondaria. Per approfondire si rinvia al Piano nazionale amianto del Ministero dell’ambiente.

 

La norma destina 1 milione di euro per il 2018, per gli interventi urgenti di competenza pubblica di messa in sicurezza dell'area, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dall’art. 1, comma 476, della legge di stabilità 2016 (L. 208/15).

L’art. 1, comma 476 della L. 208/15 prevede, al fine di contribuire all'attuazione dei necessari interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale, l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, di cui 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 destinati agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco e i restanti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 10 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare con priorità ai siti di interesse nazionale per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei.

La norma in esame interviene inoltre sulla finalizzazione delle risorse di cui al citato art. 1, comma 476, della L. 208/15, al fine di specificare che gli stanziamenti ivi previsti sono destinati ad interventi urgenti di bonifica e messa in sicurezza, per garantire la maggior tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

 


Articolo 1, comma 246
(Benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto)

 

 


246. All'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica » sono sostituite dalle seguenti: « durante le operazioni di bonifica » e dopo le parole: « per il periodo corrispondente alla medesima bonifica » sono aggiunte le seguenti: « e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica »;

b) al secondo periodo:

1) dopo le parole: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, » sono inserite le seguenti: « corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti »;

2) le parole: « 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 10,2 milioni di euro per l'anno 2018, 12,8 milioni di euro per l'anno 2019, 12,7 milioni di euro per l'anno 2020, 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, 12,2 milioni di euro per l'anno 2022, 11,6 milioni di euro per l'anno 2023, 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 ».


 

 

Il comma in esame modifica i benefìci pensionistici per alcuni lavoratori esposti a polvere di amianto.

 

In particolare, si modifica la disciplina di cui all'art. 1, comma 277, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, sui benefìci pensionistici per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, che abbiano prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica poste in essere mediante sostituzione del tetto. Le novelle modificano il suddetto àmbito di applicazione, la durata dei benefìci, la procedura per gli stessi, nonché i relativi limiti finanziari.

Riguardo all'àmbito di applicazione, si precisa che non è necessario che i suddetti equipaggiamenti siano mancati per l'intera durata delle operazioni.

Riguardo alla durata, si prevede che i benefìci trovino applicazione con riferimento non solo al periodo corrispondente alla medesima bonifica, ma anche per i dieci anni successivi, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica. Si ricorda che i benefìci in oggetto consistono nel computo, ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, del periodo oggetto dei benefìci medesimi per il coefficiente di 1,5 (ai fini della misura dei trattamenti pensionistici, il beneficio si applica esclusivamente sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo)[71].

I limiti finanziari sono riformulati dalla novella di cui alla lettera b), numero 2), del presente comma.

 


Articolo 1, comma 247
(Benefici pensionistici in favore dei lavoratori nel settore delle fibre ceramiche refrattarie)

 

 


247. I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono estesi, a decorrere dall'anno 2018, anche ai lavoratori che abbiano prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie. Ai fini dell'attuazione del periodo precedente è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018.


 

 

Il comma in esame estende, a decorrere dal 2018, i benefìci pensionistici previsti in favore dei lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni ai lavoratori che abbiano prestato l'attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie.

 

Ai fini dell'attuazione del comma in esame è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2018.

Sembrerebbe opportuno chiarire se l'estensione operi solo a condizione che il periodo di attività lavorativa in esame superi i 10 anni.


Articolo 1, commi 248 e 249
(Assegno di natalità di cui all’art. 1, co. 125, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 - “Bonus bebè”)

 

 


248. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

249. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disposizione del comma 248, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 248, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 185 milioni di euro per l'anno 2018 e di 218 milioni di euro per l'anno 2019, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


 

 

I commi 248 e 249 prevedono, anche per l’anno 2018, l’erogazione dell’assegno di natalità (cd. bonus bebè) per ogni figlio nato o adottato, per un importo pari a 960 euro annui, corrisposto dall’INPS nel caso che l’ISEE familiare non superi 25.000 euro. Rispetto alla disciplina precedente, tuttavia, viene ridotta la durata dell’assegno fino al compimento del 1° anno d’età (invece che fino ai tre anni successivi). Rimane fermo il raddoppio della misura (1.920 euro annui) nel caso di ISEE familiari fino a 7.000 euro.

 

L’assegno di natalità, nello specifico, è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 (comma 248) e fino al primo anno di età o nel primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione per un importo annuo di 960 euro erogato su base mensile. La disposizione in esame, pertanto, dispone di fatto l’estensione per il 2018 della normativa attualmente prevista dall’articolo 1, commi 125-129, della L. 190/2014 che autorizza l’erogazione di un importo annuo di 960 euro ai genitori richiedenti con ISEE familiare entro 25.000. La misura è raddoppiata per ISEE familiari fino a 7.000 euro (1.920 euro annui)[72].

 

La citata legge di stabilità 2015 prevede, più in dettaglio, per ogni figlio di cittadini italiani o dell'Unione europea ovvero di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro per ISEE familiari fino a 25.000 euro. L’assegno è raddoppiato (1.920 euro annui) nel caso che l’ISEE familiare non superi 7.000 euro.

L’assegno viene erogato mensilmente dall'INPS (e pertanto ammonta a 80 ovvero a 160 euro al mese per ISEE familiari fino a 7.000€), su domanda del genitore, a decorrere dal mese di nascita o di adozione del figlio. Per i nati fino al 2017, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Per tale motivo, il finanziamento della misura è stato previsto fino al 2020.

Con riferimento alla normativa riguardante l’ISEE, si segnala che essa è stata riformata con il DPCM n. 159 del 2013 ed è stata resa pienamente operativa a decorrere dal 1° gennaio 2015, a seguito dell’approvazione del Decreto del 7 novembre 2014 riguardante il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE (qui l’approfondimento su Riforma ISEE)[73].

 

Viene inoltre confermata (comma 249) la procedura di monitoraggio dei maggiori oneri (eventuali) derivanti dalle modifiche alla normativa vigente da parte dell’INPS, nel limite delle risorse già disponibili, mediante l’invio di relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al MEF. In caso di effettivi o imminenti scostamenti rispetto alla previsione del limite massimo di spesa, ora nuovamente quantificati per i soli anni 2018 e 2019, rispettivamente in 185 milioni e 218 milioni di euro, con decreto del Ministro dell’economia, di concerto con i Ministri del lavoro e della salute, si provvede a rideterminare l’importo annuo ed i valori soglia ISEE oltre i quali non potrà essere erogato l’assegno.

Si ricorda che il D.P.C.M. 27 febbraio 2015 ha dettato le modalità di attuazione della misura, prevedendo anche un monitoraggio mensile dell’onere per determinare il limite del numero delle nuove domande che è possibile acquisire.

 

In base agli ultimi dati disponibili (v. interrogazione parlamentare n. 5-07825 del 17 febbraio 2016) il numero complessivo delle domande accolte all’inizio del 2016 è pari a 216.344, di cui 108.477 relative al limite ISEE fino a 7.000 euro e le restanti domande (107.867) relative al limite fino a 25.000 euro. A fine 2016, come da rendiconto, risulta impegnata l’intera somma di 607 milioni di euro prevista per il medesimo anno, mentre al 27 luglio 2017 sono stati impegnati circa 759 milioni di euro sui 1.012 milioni stanziati.


Articolo 1, commi 250 e 251
(Fondo per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori famiglia)

 

 


250. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è riservato, in via sperimentale, un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'età.

251. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 250.


 

 

I commi 250 e 251 introducono, in via sperimentale per un triennio a partire dal 2018, una misura finanziata con una quota riservata a valere sul Fondo per la lotta alla povertà, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020, da destinare ad interventi per il sostegno dei giovani che, al compimento dei 18 anni, vivano fuori dalla propria famiglia di origine in base ad un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Lo scopo dell’intervento è di garantire la continuità dell’assistenza riferita al loro percorso di crescita verso l’autonomia, fino al 21° anno di età.

 

La misura alimenterà un Fondo per la crescita e l’assistenza dei giovani fuori famiglia per provvedimenti dell’autorità giudiziaria mediante quote riservate del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale di cui all’art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 147/2017, per un importo di 5 milioni in ciascun anno del triennio 2018-2020 (comma 250). Si prevede che gli interventi possano essere anche limitati sul piano territoriale.

Non si determineranno pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di finalizzazione di somme già programmate.

 

Si ricorda che il citato Fondo per la povertà è stato istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’art. 1, comma 386 della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), con uno stanziamento iniziale di 600 milioni di euro per il 2016 e 1.000 milioni a decorrere dal 2017. In tale Fondo confluiscono inoltre le risorse stanziate per gli ammortizzatori sociali, pari a 30 milioni per il 2017 e 54 milioni di euro annui a decorerre dal 2018 (art. 1, co. 389, della citata legge di stabilità 2016). Le risorse del Fondo costituiscono limiti di spesa per garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione, adottato con cadenza triennale.

La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) ha poi previsto, all’art. 1, co. 238, un incremento a regime delle risorse del Fondo pari a 150 milioni, oltre a risorse autorizzate con un intervento di Sezione II, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Per gli incrementi stabiliti dalla presente legge di bilancio 205/2017 si fa rinvio alle schede di lettura di cui ai commi 196 e 197.

Il comma 251 demanda la definizione delle modalità di attuazione della misura ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il MIUR, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni ed autonomie locali.


Articolo 1, commi 252 e 253
(Limite di reddito complessivo figli a carico)

 

 


252. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro ».

253. La disposizione di cui al comma 252 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019.


 

 

I commi 252 e 253 elevano da 2.840,51 a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni, a partire dal 1° gennaio 2019, per beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia.

 

Più in dettaglio il comma 252, integrando l’articolo 12, comma 2, del TUIR (che disciplina le detrazioni spettanti, a fini IRPEF, per i familiari a carico), eleva da 2.840,51 a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni.

Resta invece fermo il limite di 2.840,51 euro per le altre tipologie di familiari a carico.

Ai sensi del comma 253, il nuovo limite di reddito entra in vigore dal 1° gennaio 2019.

 

Si rammenta che i carichi di famiglia danno diritto a detrazioni dall'imposta lorda (IRPEF) di importo differenziato, sia in relazione al rapporto tra il contribuente e il soggetto a carico, sia in relazione al reddito percepito dal contribuente (nel senso che l'importo delle detrazioni si riduce all'aumentare del reddito). Tali agevolazioni spettano purché (ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986) le persone alle quali si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

I familiari per cui possono spettare le agevolazioni sono (giusto il richiamo all'articolo 433 del codice civile):

·         coniuge, figli e in loro mancanza i discendenti più prossimi;

·         genitori e, in loro mancanza, ascendenti più prossimi;

·         fratelli e sorelle;

·         suoceri, nuore, generi;

·         adottanti.

Per il coniuge e i figli la detrazione spetta se tali soggetti sono fiscalmente a carico, ancorché conviventi o residenti all'estero. Per gli altri familiari si prescrive che essi siano conviventi con il contribuente, ovvero che da esso percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell'autorità giudiziaria (articolo 12, comma 1, lettera d) del TUIR).


Articolo 1, commi 254-256
(Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza
del
caregiver familiare)

 

 


254. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare, come definito al comma 255.

255. Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

256. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 254, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

I commi 254-256 definiscono l’istituzione di un Fondo per il sostegno del titolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020, finalizzato a sostenere gli interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del prestatore di cure familiare.

 

La norma, istituendo il predetto Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 (comma 254), detta la definizione dei soggetti interessati (comma 255).

Il caregiver familiare viene definito come la persona che assiste e si prende cura dei seguenti soggetti:

§   coniuge;

§   una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, ai sensi della L. n. 76/2016;

La legge n. 76 del 2016, che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, che possono riguardare sia coppie omosessuali che coppie eterosessuali. Si ricorda che l'unione civile tra persone dello stesso sesso, considerata "formazione sociale" ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione, è costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Quanto alla convivenza di fatto, in base alla legge n. 76 del 2016 questa può riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali. Sono considerati conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Sono estesi ai conviventi di fatto alcune prerogative spettanti ai coniugi (in buona parte sono così codificati alcuni orientamenti giurisprudenziali).

§   familiare o affine entro il secondo grado;

§   anche di un familiare entro il terzo grado, nei casi individuati dall’art. 33, comma 3, della L. 104/1992[74], che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative:

- sia non autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé;

- sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata continuativa ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 104/1992;

Quest’ultimo riferimento normativo individua l’handicap grave, in termini di riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

- sia titolare di indennità di accompagnamento.

La legge n. 18/1980 disciplina l’indennità di accompagnamento quale sostegno economico a carico di risorse statali erogate dall’Inps in 12 mensilità, indipendentemente dal reddito del beneficiario e in regime di esenzione fiscale. Esso è corrisposto a persone per le quali viene accertato uno stato di totale invalidità o incapacità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore. L’accertamento mediante certificazione dell’invalidità del 100% non occorre per i minorenni e per gli ultrasessantacinquenni per i quali basta anche la sola difficoltà nel deambulare da soli e la necessità di assistenza continua in quanto incapaci di svolgere da soli i comuni atti della vita quotidiana.

 

In proposito si sottolinea che, nel corso della XVII legislatura, è stato proposto un testo unificato sui progetti di legge già all’esame parlamentare, volti a dettare la regolamentazione della materia e a riconoscere l’attività di cura non professionale e gratuita del caregiver (v. Schema di testo unificato sui disegni di legge AS. 2048, 2128 e 2266).

 

Si segnala che l’onere quantificato dalla norma in 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 è coperto a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui al comma 624 del presente provvedimento.

 

Il comma 256 dispone infine che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per dare attuazione alle precedenti disposizioni.


Articolo 1, comma 257
(
Presidenza italiana dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa)

 

 


257. Per fare fronte agli impegni derivanti dalla presidenza italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2018.


 

 

Il comma 257 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2018 per fare fronte agli oneri derivanti dalla presidenza italiana dell’OSCE.

 

La norma autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2018 per fare fronte agli oneri correlati alla presidenza in esercizio italiana dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, che il nostro Paese assumerà dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

 

La Presidenza in esercizio (CiO - Chairman in Office) dell’OSCE è affidata su base annuale ad uno dei 57 Paesi membri dell’Organizzazione. Il Presidente in esercizio, ovvero il Ministro degli Affari esteri del paese che detiene la presidenza, ha la responsabilità generale dell'attività esecutiva e può nominare Rappresentanti Speciali o Personali per trattare specifiche situazioni o questioni. Il Presidente in esercizio è assistito dal precedente e dal successivo presidente designato, con i quali costituisce la Troika.

La scelta della Presidenza italiana per il 2018 è avvenuta con voto unanime il 28 luglio 2016. Nella Troika l’Italia sarà affiancata dall’Austria (presidente 2017) e dalla Slovacchia (designata alla Presidenza per il 2019).

L’Italia permarrà nella Troika OSCE, dove siede dal 2017 in qualità di Presidente designato 2018, fino al 2019.

 

La relazione tecnica precisa che la spesa è da intendersi suddivisa in tre parti:

1.   la somma di 2 milioni di euro è destinata ad eventi da organizzare in Italia. Si tratta, oltre che del Secondo Incontro Preparatorio del XXVI Foro economico ambientale, già calendarizzato per maggio 2018, della Conferenza annuale dell’OSCE sul contrasto al terrorismo; della Conferenza OSCE sulla droga; della Conferenza OSCE sullo sviluppo sostenibile; della Conferenza sul contrasto al traffico illecito di beni culturali; delle Celebrazioni del 10mo anniversario delle Raccomandazioni di Bolzano sulle Minoranze Nazionali. Il calcolo della previsione di spesa è stato effettuato per un numero massimo di 5 eventi;

2.   la somma di 500.000 euro è destinata all’organizzazione di eventi ed attività spettanti alla Presidenza o per contributi all’organizzazione di eventi da parte dell’OSCE, nonché per le spese a carico della Presidenza a copertura dei mandati dei Rappresentanti Speciali (RS) o Personali (RP). Per entrambe le tipologie di Rappresentanti la Presidenza italiana è tenuta alla copertura delle sole spese di viaggio e di rappresentanza; nel caso di RS ed RP italiani andranno previsti anche i costi per le retribuzioni;

3.   500.000 euro sono destinati alle spese di funzionamento della Task-Force OSCE comprensive di oneri per acquisto di materiale di cancelleria, spese per missioni e viaggi di servizio.

 

La Task Force per la Presidenza italiana dell’OSCE è stata istituita il 26 maggio scorso con il compito di preparare ed organizzare gli eventi connessi allo svolgimento della Presidenza italiana dell’Organizzazione.

 

L’onere – precisa la relazione tecnica - pari a 3 milioni di euro per il 2018 è compensato, nella misura di 2 milioni di euro mediante riduzione del capitolo 1613 dello stato di previsione del MAECI, relativo al funzionamento delle sedi estere.

 


Articolo 1, comma 258
(Partecipazione ad Expo Dubai 2020)

 

 


258. Per avviare la preparazione della partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2018.


 

 

Il comma 258 autorizza la spesa di 3 milioni per l’anno 2018 per l’avvio della preparazione della partecipazione italiana ad Expo Dubai 2020.

 

La disposizione, inserita nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio del Senato, autorizza la spesa di 3 milioni per l’anno 2018 destinati ad avviare la preparazione della partecipazione italiana ad Expo Dubai 2020.

 

In programma dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021, in concomitanza con il Giubileo d'oro degli Emirati Arabi Uniti, l’Esposizione Universale di Dubai, intitolata “Unire le menti, creare il futuro”, si articolerà in tre sotto-temi: sostenibilità, ossia progresso e prosperità senza compromettere i bisogni delle generazioni future; mobilità di persone, beni, idee; opportunità come condizione imprescindibile dello sviluppo individuale e collettivo.

Si stima che l'EXPO 2020 Dubai accoglierà 25 milioni di visitatori, di cui il 70% provenienti dall'estero. Come si legge nella relazione tecnica, la partecipazione italiana costituisce un impegno internazionale già assunto dal nostro paese.

 


Articolo 1, comma 259
(Fondo per gli immobili demaniali assegnati
ad organismi internazionali)

 

 


259. Per assicurare il tempestivo adempimento degli impegni internazionali derivanti dagli accordi di sede con le organizzazioni internazionali site in Italia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con dotazione di euro 5 milioni per l'anno 2018, 10 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per la partecipazione italiana alle spese di costruzione e di manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle predette organizzazioni internazionali.


 

 

Il comma 259 istituisce nello stato di previsione del MAECI un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2018, 10 milioni per il 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la partecipazione italiana al finanziamento delle spese di costruzione e manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali aventi sede in Italia.

 

La disposizione, inserita nel corso dell’esame parlamentare, istituisce nello stato di previsione del MAECI un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2018, 10 milioni per il 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 destinato a finanziare la partecipazione italiana alle spese di costruzione e manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali site in Italia. La norma è volta ad assicurare il tempestivo adempimento degli impegni internazionali derivanti dagli accordi di sede con tali organizzazioni.

 

La copertura degli oneri è posta a valere sulla riduzione, per un importo di 5 milioni per il 2018, 10 milioni per il 2019 e 20 milioni per il 2020 delle risorse del Fondo speciale di conto capitale - di cui all’articolo 94, tabella B, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Si segnala che tali importi costituiscono l’intera capienza del Fondo.

 

 

 


Articolo 1, commi 260-266
(
Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana)

 

 


260. Al fine di promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia può operare quale istituzione finanziaria, anche mediante la costituzione di una nuova società da essa interamente controllata o attraverso una sua società già esistente, il cui capitale può essere sottoscritto ovvero incrementato con eventuale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili in virtù dell'articolo 25, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, autorizzata a effettuare finanziamenti e al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche in favore di banche per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività. Allo scopo Invitalia può avvalersi del supporto tecnico di SACE S.p.a. sulla base di apposita convenzione dalle medesime stipulata.

261. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da Invitalia nei Paesi di cui al comma 260 sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel pieno rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, in particolare delle sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, delle misure restrittive adottate dall'Unione europea, sulla base dell'articolo 75 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato che istituisce la Comunità europea, delle indicazioni fornite a livello internazionale dal GAFI-FATF, nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.

262. I crediti vantati e gli impegni assunti da Invitalia a seguito dell'esercizio delle attività di cui al comma 260 sono garantiti dallo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Invitalia, è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di Invitalia, la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato; il parere dell'IVASS è espresso entro quindici giorni dalla relativa richiesta.

263. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il piano previsionale degli impegni finanziari e assicurativi assumibili da Invitalia ai sensi dei commi da 260 a 266, nonché i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia dallo Stato, tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosità dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato nel limite delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente.

264. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura della garanzia dello Stato concessa ai sensi dei commi da 260 a 266, con una dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per un corrispondente importo delle somme di cui al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, giacenti sull'apposito conto di Tesoreria centrale, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è altresì alimentato dalle commissioni corrisposte per l'accesso alla garanzia.

265. Per le iniziative conseguenti all'eventuale attivazione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di SACE S.p.a., come mero agente, sulla base di quanto stabilito in apposita convenzione ed a fronte del riconoscimento dei soli costi vivi documentati, a valere sul fondo di cui al comma 264.

266. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'ambito di applicazione dei commi da 260 a 265, con particolare riferimento al funzionamento della garanzia di cui al comma 264, nonché all'operatività di Invitalia quale istituzione finanziaria, tenuto anche conto delle funzioni e delle operatività svolte da SACE S.p.a.


 

 

I commi da 260 a 266 recano disposizioni in materia di erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia. In particolare, il comma 260 prevede che, per promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), Invitalia possa operare quale istituzione finanziaria, anche mediante la costituzione di una nuova società autorizzata a effettuare finanziamenti, al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato a cui sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi.

Il comma 261 disciplina le modalità di individuazione delle operazioni e delle categorie di rischi assicurabili.

Si stabilisce (commi 262-264) che i crediti vantati da Invitalia a seguito dell’esercizio di tali attività siano garantiti dallo Stato: la garanzia è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Invitalia, è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. A copertura della garanzia è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un apposito Fondo con una dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018.

Per le iniziative conseguenti all’eventuale attivazione della garanzia dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze può avvalersi di SACE S.p.A., come mero agente, sulla base di quanto stabilito in apposita convenzione (comma 265). Infine si affida a un DPCM il compito di definire l'ambito di applicazione della normativa così introdotta (comma 266).

 

Più in dettaglio il comma 260 prevede che, per promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. possa operare, quale istituzione finanziaria, effettuando finanziamenti, rilasciando garanzie ed assumendo, in assicurazione, rischi non di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi.

Tale attività può essere svolta da Invitalia anche mediante la costituzione di una nuova società da essa interamente controllata o attraverso una sua società già esistente, il cui capitale potrà essere sottoscritto ovvero incrementato con eventuale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili in virtù della legge 24 giugno 1997, n. 196, articolo 25 comma 2: si tratta di risorse già disponibili ad Invitalia, secondo quanto riferito dalla Relazione tecnica che accompagna il disegno di legge in esame.

 

L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Invitalia (ex Sviluppo Italia) S.p.A., è una società per azioni interamente posseduta dal Ministero dell’economia e delle finanze. Ad essa è attribuito il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti. Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, articolo 1, commi 460-464), oltre a mutarne la denominazione, ha operato un riassetto complessivo della società, attribuendo al Ministro dello sviluppo economico i seguenti poteri in riferimento al suo operato: definire, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della società e approvare le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con il D.M. 18 settembre 2007 sono stati individuati degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale. Le funzioni di INVITALIA risultano poi implementate nel tempo da vari interventi legislativi afferenti specifici ambiti operativi.

Il richiamato articolo 25, comma 2 della legge n. 196 del 1997 consentiva alla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A. (costituita ai sensi del D.L. n. 26 del 1995) di istituire fondi di garanzia a favore dei beneficiari degli interventi da essa effettuati, autorizzando la spesa di 20 miliardi di lire per l'anno 1997. La medesima società, per le stesse finalità, era ammessa a costituire società in ambito regionale aventi identica ragione sociale.

Allo stato, in virtù dei successivi interventi normativi, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - Invitalia è la società alla quale è stato affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 185/2000, concernente gli incentivi all'autoimprenditorialità giovanile (cfr. art. 23 del medesimo decreto legislativo n. 185/2000, come modificato dall’art. 2, co. 1, lett. e) del D.L. n. 145/2013).

Al riguardo si ricorda che la Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine, pubblicata in GU C 392 del 19 dicembre 2012, definisce, al punto 9), i “rischi assicurabili sul mercato” come i “rischi commerciali e politici con durata massima inferiore a due anni, inerenti ad acquirenti pubblici e non pubblici nei paesi elencati nell'allegato della comunicazione medesima. L’Allegato della Comunicazione elenca infatti i Paesi con rischi assicurabili sul mercato, ricomprendendovi tutti gli Stati membri, l’Australia, il Canada, l’Islanda, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Norvegia, la Svizzera, gli Stati Uniti d’America. La successiva Comunicazione della Commissione 2017/C 206/01, pubblicata in GU 206/1 del 30 giugno 2017, modifica l’allegato della predetta comunicazione della Commissione, escludendo la Grecia dal novero dei Paesi con rischi assicurabili sul mercato.

Come illustrato dalla Banca d’Italia, il GAFI Il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale–GAFI è un organismo globale intergovernativo creato in ambito OCSE per ideare e promuovere strategie di contrasto del riciclaggio, a livello nazionale e internazionale. La denominazione inglese del GAFI è FATF (Financial Action Task Force). Le decisioni assunte vengono approvate in sede OCSE. In linea con il proprio mandato iniziale  il GAFI ha emanato 40 Raccomandazioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, alle quali si sono aggiunte 9 Raccomandazioni Speciali relative al contrasto finanziario del terrorismo internazionale. La materia è stata interamente rivista nel 2012 con l’emanazione di 40 nuove Raccomandazioni, che rappresentano gli standard di riferimento per gli altri organismi internazionali, il diritto dell’Unione Europea e le politiche legislative dei singoli Stati.

Il GAFI promuove inoltre la diffusione delle misure antiriciclaggio al di fuori dell’ambito dei paesi membri collaborando con gli organismi regionali creati su suo modello e con gli altri organismi internazionali.

Il Gruppo approfondisce anche nuove tendenze e tipologie di riciclaggio, elaborando e diffondendo specifiche linee-guida e analisi su determinati settori o fattori di rischio. Tra i documenti più recenti si segnalano quelli sui rischi di finanziamento del terrorismo connessi con l’attività delle organizzazioni no profit (27/6/2014); sui rischi derivati dalle monete virtuali (31/1/2014); sul riciclaggio e sul finanziamento del terrorismo realizzati attraverso il traffico di diamanti (3/12/2013); sull’uso delle Raccomandazioni a fini di contrasto della corruzione (27/6/2014); sulle linee guida in tema di persone politicamente esposte (26/6/2013); sul National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment (5/3/2013).

Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche in favore di banche, per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività.

A tale fine Invitalia viene autorizzata ad avvalersi del supporto tecnico di SACE S.p.A., sulla base di apposita convenzione.

La Sace S.p.A. – già Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero – è la società che, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, svolge le funzioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143: in particolare, essa è autorizzata a rilasciare garanzie e ad assumere rischi di carattere politico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli operatori nazionali nelle loro attività con l’estero e di internazionalizzazione dell’economia italiana.

Nel 2012, ai sensi dell’articolo 23-bis del D.L. 7 luglio 2012, n. 95, nell’ambito di un più ampio piano di valorizzazione e dismissione di partecipazioni societarie pubbliche, Sace S.p.a. è stata interamente ceduta dallo Stato a Cassa depositi e prestiti S.p.A.

In data 9 novembre 2012, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha acquistato l’intero capitale sociale di SACE dal Ministero dell'economia e delle finanze, avendo esercitato l’opzione di acquisto di cui all’art. 23-bis del D.L. n. 95/2012.

Come detto, SACE è autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative in relazione ai rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio cui sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero e a rilasciare garanzie e coperture assicurative in relazione a operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia, nonché in relazione ai rischi di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Si ricorda che, a seguito dell’approvazione della Legge finanziaria 2007, SACE può intervenire a garanzia di finanziamenti concessi a imprese italiane nell’ambito di operazioni volte alla loro internazionalizzazione, ovvero finanziamenti concessi a imprese italiane o estere per operazioni di rilievo strategico per il sistema economico italiano. In questo contesto si inserisce l’intervento di SACE nei settori delle infrastrutture strategiche (ad es. energetiche, di trasporto, telecomunicazioni e idriche) e delle energie rinnovabili (eolico, fotovoltaico, biomassa etc).

L’articolo 32 del decreto-legge n. 91 del 2014 ha consentito che la garanzia dello Stato per rischi non di mercato possa operare in favore della società Sace S.p.A. relativamente ad operazioni da essa effettuate nei settori strategici ovvero in società di rilevante interesse nazionale, laddove esse, pur costituendo in termini di livelli occupazionali o di fatturato un rilancio per il sistema economico produttivo del Paese, possano tuttavia determinare, in capo a Sace medesima, elevati rischi di concentrazione verso controparti o paesi di destinazione.

Si rammenta infine che l’articolo 3 del decreto-legge n. 3 del 2015 ha disposto che CDP, direttamente o tramite la società SACE S.p.A.,  può esercitare il credito diretto.

Il comma 261 dispone in ordine al procedimento di definizione delle operazioni e delle categorie di rischi assicurabili. Si prevede, in particolare, che esse siano definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

La norma fa riferimento, in particolare:

1.      alle sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite;

Si ricorda, al riguardo, che il Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite del 1945 definisce il sistema di sicurezza collettiva, ossia un sistema istituzionalizzato di coercizione, diretto contro gli Stati responsabili di minacce alla pace, violazione della pace e atti d’aggressione. Tale sistema si fonda sul Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al quale la Carta attribuisce la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. La Carta prevede che il Consiglio, dopo aver accertato la presenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, decida le misure da adottare per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionali (art. 39). A seconda del caso, esse consistono in misure provvisorie (art. 40), misure che non prevedono l’uso della forza (art. 41) e misure implicanti l’uso della forza (art. 42 e ss.). Tali misure, la cui scelta è rimessa all’apprezzamento del Consiglio di sicurezza, sono applicabili a ogni situazione obiettivamente conforme a una o più di quelle indicate dall’art. 39 e anche nei confronti di Stati non membri dell’ONU. L’art. 41 definisce misure quali l’embargo o l’interruzione delle relazioni economiche. Se queste misure risultano o appaiono al Consiglio inadeguate, esso può intraprendere quelle azioni militari con forze aeree, navali e terrestri che ritenga necessarie per ristabilire la pace e la sicurezza internazionali, previste dall’art. 42 della Carta. Assieme alla legittima difesa, le misure ex art. 42 costituiscono un’eccezione al divieto dell’uso e della minaccia della forza nelle relazioni internazionali stabilito dall’art. 2, par. 4, della Carta.

2.      alle misure restrittive adottate dall’Unione Europea, sulla base dell’art. 75 del Trattato sull’Unione Europea e dell’articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

Si ricorda in proposito che: l’art. 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (ex art. 301 Trattato CE) attribuisce al Consiglio europeo la competenza in materia di sanzioni economiche e commerciali nei confronti di Stati terzi; l’art. 75 del Trattato (ex art. 60 Trattato CE) affida al Parlamento europeo e al Consiglio, per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e alle attività connesse, il compito di definire un insieme di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali.

3.      alle indicazioni fornite a livello internazionale dal Gruppo d’Azione Finanziaria (GAFI-FATF);

4.      alla normativa e agli indirizzi dell’Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all’esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.

Al riguardo si rammenta che il Consiglio UE ha istituito il Gruppo "Crediti all'esportazione" per coordinare il finanziamento, le garanzie, le assicurazioni e le riassicurazioni delle operazioni di esportazione (di beni e servizi) sostenute dai bilanci degli Stati membri. Il gruppo assicura che nell'ambito della politica commerciale comune dell'UE gli Stati membri non si danneggino l'un l'altro a livello internazionale dando luogo a fenomeni di concorrenza sleale. Il gruppo opera nei seguenti ambiti:

-          attività a livello di UE riguardanti misure armonizzate sui crediti all’esportazione oltre i cinque anni (decisione del Consiglio del 1973), sotto i due anni (comunicazione della Commissione del 1997) e sopra i due anni (direttiva del Consiglio del 1998, n. 98/29/CE);

-          coordinamento della posizione dell'UE in seno all'OCSE nel quadro dell'accordo OCSE del 1978 sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;

-          coordinamento della posizione dell'UE in seno al gruppo di lavoro internazionale sui crediti all'esportazione in cui i paesi dell'OCSE e paesi non appartenenti all'OCSE (come Cina e Brasile) lavorano per mettere a punto norme orizzontali a livello mondiale sui crediti all'esportazione;

-          recepimento degli aggiornamenti dell'accordo dell'OCSE nella normativa UE (applicabile a tutti e 28 gli Stati membri dell'UE).

Ai sensi del comma 262, i crediti vantati e gli impegni assunti da Invitalia a seguito dell’esercizio delle attività di cui al comma 1 sono garantiti dallo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Invitalia; essa è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato.

Su istanza di Invitalia, la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato; il parere dell’Ivass è espresso entro 15 giorni dalla relativa richiesta.

Ai sensi del comma 263, entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il piano previsionale degli impegni finanziari e assicurativi assumibili da Invitalia ai sensi delle norme in esame, nonché i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia dallo Stato, tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosità dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato nel limite delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente.

Il comma 264 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo, a copertura della garanzia dello Stato, concessa ai sensi della presente disposizione, con una dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale. Al relativo onere si provvede mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme delle somme giacenti sul conto di tesoreria costituito ai sensi del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, che secondo la Relazione tecnica allegata al DDL in esame presenta una disponibilità al 30 settembre 2017 di 157.234.501 euro.

Le risorse del costituendo Fondo confluiscono in un apposito conto corrente infruttifero di Tesoreria sul quale sono, altresì, riversati i premi corrisposti da INVITALIA, ovvero dalla società controllata, a fronte del rilascio della garanzia.

Il comma 265 dispone che per le iniziative conseguenti all’eventuale attivazione della garanzia dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze potrà avvalersi di SACE S.p.a., come mero agente, sulla base di quanto stabilito in apposita convenzione ed a fronte del riconoscimento dei soli costi vivi documentati, a valere sul predetto fondo di cui al comma 264.

Con il comma 266 si affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro degli affari esteri e d ella cooperazione internazionale, il compito di definire l'ambito di applicazione della disposizione in esame, con particolare riferimento al funzionamento della garanzia di cui al comma 5, nonché all’operatività di Invitalia quale istituzione finanziaria, tenuto anche conto delle funzioni e delle operatività svolte da SACE S.p.A..


Articolo 1, comma 267
(Ulteriori misure a supporto delle esportazioni e della internazionalizzazione)

 

 


267. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 9-ter sono inseriti i seguenti:

«9-quater. Al fine di rafforzare il supporto alle esportazioni e all'internazionalizzazione dell'economia italiana, gli impegni assunti dalla società SACE S.p.A. relativi alle operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana, Paesi strategici di destinazione ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese e per l'indotto di riferimento, effettuate anche nell'ambito delle operazioni di "export banca" di cui all'articolo 8 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono garantiti dallo Stato, nei limiti di cui al comma 9 e secondo le modalità di cui ai commi 9-quinquies e 9-sexies.

9-quinquies. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili di cui al comma 9-quater, nonché' l'ambito di applicazione del medesimo comma e le modalità di funzionamento della garanzia dello Stato, sono definiti con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro dello sviluppo economico, tenuto anche conto delle deliberazioni già assunte dal CIPE con riferimento ad operazioni e categorie di rischi assicurabili dalla società SACE S.p.A., degli accordi internazionali, nonché' della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.

9-sexies. La garanzia dello Stato di cui al comma 9-quater è rilasciata a prima domanda e con rinuncia all'azione di regresso verso la società SACE S.p.A., è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza della SACE S.p.A., la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). In virtu' della garanzia dello Stato di cui al comma 9-quater, per gli impegni assunti in relazione alle operazioni di cui al medesimo comma, la SACE S.p.A. riceve una remunerazione calcolata sulla base di quanto previsto dall'accordo "Arrangement on Officially Supported Export Credits" dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Tale remunerazione verrà retrocessa allo Stato secondo le modalità di cui al comma 9-octies.

9-septies. Alle operazioni di cui al comma 9-quater non si applica quanto previsto ai commi 9-bis e 9-ter.

9-octies. Per le finalità di cui ai commi 9-quater, 9-quinquies e 9-sexies, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo a copertura della garanzia dello Stato concessa ai sensi dei medesimi commi, con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro per l'anno 2018. Tale Fondo verrà ulteriormente alimentato con i premi corrisposti dalla SACE S.p.A., al netto delle commissioni trattenute per coprire i costi di gestione derivanti dalle operazioni di cui al comma 9-quater, che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Al relativo onere, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Con le delibere assunte ai sensi del comma 9-quinquies, il CIPE incrementa la dotazione del Fondo di cui al primo periodo, tenuto anche conto delle risorse disponibili del Fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché' delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 876, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».


 

 

Il comma interviene sulla disciplina dell'attività assicurativa svolta da SACE S.p.A. prevedendo garanzie da parte dello Stato per impegni assunti in relazione a settori strategici; con delibera CIPE saranno definite le operazioni ? le categorie di rischi assicurabili, nonché le modalità di funzionamento della garanzia dello Stato; criteri sono dettati per il calcolo della remunerazione ricevuta da SACE S.p.A; vi è l'istituzione di un Fondo a copertura della garanzia statale. 

 

Il comma integra la disciplina concernente l’attività assicurativa svolta da SACE S.p.A. a supporto delle esportazioni ? dell'internazionalizzazione dell'economia italiana, contenuta nell’articolo 6, comma 9 del D.L. n. 269/2003, introducendo nello stesso articolo i commi da 9-quater a 9-octies, che prevedono: garanzie da parte dello Stato per impegni assunti da SACE S.p.A. in relazione a settori strategici; la definizione con delibera CIPE delle operazioni ? delle categorie di rischi assicurabili, nonché le modalità di funzionamento della garanzia dello Stato; criteri per il calcolo della remunerazione ricevuta da SACE S.p.A: l'istituzione di un Fondo a copertura della garanzia statale.

 

La SACE S.p.A è la società, interamente partecipata da Cassa Depositi e prestiti S.p.A., che, ai sensi dell’articolo 6, comma 9 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 è autorizzata a rilasciare garanzie e ad assumere in assicurazione rischi ai quali sono esposti gli operatori nazionali nelle loro attività con l’estero e di internazionalizzazione dell’economia italiana. La società è anche autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica Gli impegni assunti dalla SACE nello svolgimento dell'attività assicurativa sono garantiti dallo Stato, nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare le tipologie di operazioni che - per natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o paesi di destinazione - non beneficiano della garanzia statale.

 

Il nuovo comma 9-quater, dispone che gli impegni assunti da SACE relativi alle operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana, Paesi strategici di destinazione ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato ? di ricadute sul sistema produttivo del Paese ? per l'indotto di riferimento, effettuate anche nell'ambito delle operazioni di «export banca», sono garantiti dallo Stato, secondo le modalità di cui ai successivi nuovi commi da 9-quinquies ? 9-sexies e nei limiti stabiliti nel sopra commentato articolo 6, comma 9 del D.L. n. 269.

 

Quanto alle operazioni di cd. “export banca”, l'articolo 8 del D.L. n. 78/2009 ha disposto che il Ministro dell'economia e finanze, con propri decreti, autorizzi e disciplini le attività di Cassa depositi e prestiti per dar vita, a condizioni di mercato, alle suddette operazioni. A questo fine, la norma in questione ha incluso tra le operazioni che Cassa può compiere con l'utilizzo dei fondi in gestione separata, anche le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni stesse sono assistite da garanzia o assicurazione di SACE o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato. Con il decreto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di "export banca" sono stati stabiliti modalità e criteri per consentire le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE anche in favore delle PMI nazionali (cfr. D.M. 23 dicembre 2014 attuativo dell’articolo 8 del D.L. n. 78/2009).

 

Il nuovo comma 9-quinquies dispone che le operazioni ? le categorie di rischi assicurabili, nonché le modalità di funzionamento della garanzia dello Stato, sono definiti con delibera CIPE, su proposta del Ministro dell'economia ? delle finanze, di concerto con Ministro dello sviluppo economico, tenuto anche conto delle deliberazioni già assunte dal CIPE relative ad operazioni ? categorie di rischi assicurabili da SACE, degli accordi internazionali, nonché della normativa ? degli indirizzi dell’UE in materia di privatizzazione dei rischi di mercato ? di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.

Ai sensi del nuovo comma 9-sexies, la garanzia dello Stato è rilasciata ? prima domanda ? con rinuncia all'azione di regresso su SACE. La garanzia è onerosa e conforme alla disciplina UE in materia di assicurazione ? garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di SACE, la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia ? delle finanze.

ln virtù della garanzia dello Stato, per gli impegni assunti in relazione alle operazioni in commento, SACE riceve una remunerazione calcolata sulla base di quanto previsto dall’Accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. La remunerazio?e è retrocessa allo Stato, secondo le modalità fissate nel successivo comma 9-octies.

Il comma 9-octies istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia ? delle finanze, un Fondo ? copertura della garanzia statale concessa sulle operazioni assicurative in esame con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro per l’anno 2018. Il Fondo verrà ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da SACE al netto delle commissioni trattenute per coprire i costi di gestione delle operazioni, che ? tal fine sono versati all'entrata del bilancio statale per la successiva riassegnazione al Fondo stesso. Al relativo onere si provvede ? valere sulle risorse disponibili ? non impegnate del Fondo ? copertura della garanzie delle Stato in favore di SACE, già istituito dall'articolo 6, comma 9-bis, del D.L. n. 269/2003.

Il CIPE, con le delibere assunte ai sensi del comma 9-quinquies, incrementa !? dotazione del Fondo istituito dal comma 9-octies, tenuto anche conto delle somme disponibili sul Fondo finalizzato ad integrare le risorse del bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del D.L. n. 66/2014, nonché delle somme disponibili in virtù delle variazioni compensative disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 876, della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015).

 

Tale disposizione consente al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro o i Ministri competenti in materia, di disporre, con propri decreti, variazioni compensative tra capitoli del bilancio dello Stato, anche in conto residui, o di autorizzare il trasferimento di risorse mediante giro fondo tra conti aperti presso la tesoreria dello Stato, relativi a fondi di garanzia. I decreti sono emanati previa verifica dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché delle esigenze attuali e prospettiche dei fondi di origine e di destinazione.

 

Infine, ai sensi del comma 9-septies, alle operazioni riguardanti settori strategici di cui al comma 9-quater (posto che esse ricevono ora disciplina nei sopra commentati commi 9-quinquies-9-sexies e 9-octies), non si applica quanto attualmente previsto dalla disposizioni di cui ai commi 9-bis ? 9-ter del medesimo articolo 6 del D.L. n. 269/2003, che facoltizzano la garanzia dello Stato per rischi non di mercato in favore di SACE rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana, a determinate condizioni e a valere sulle risorse del Fondo istituito dal comma 9-bis stesso.

 


Articolo 1, comma 268
(Fondo compensazione crediti cittadini e operatori economici italiani in Venezuela e Libia)

 

 


268. Ai cittadini italiani nonché' agli enti e alle società italiane già operanti in Venezuela e in Libia, che alla data in entrata in vigore della presente legge abbiano crediti che abbiano subito svalutazione o che siano divenuti inesigibili a seguito della situazione politico-economica determinatasi in Venezuela dall'anno 2013 e in Libia dall'anno 2011, può essere concesso un contributo a parziale compensazione delle perdite subite, previa ricognizione delle richieste e ripartizione proporzionale delle risorse disponibili. A seguito della liquidazione del contributo, lo Stato subentra, di diritto e in proporzione all'entità del contributo erogato, nella titolarità del credito vantato dagli aventi diritto. A tal fine, e' istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo con la dotazione di un milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con uno o più decreti del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle istanze dirette al conseguimento del contributo nonché, nel rispetto del limite di spesa, i criteri e le modalità di corresponsione del contributo medesimo.


 

 

Il comma 268, inserito durante l’esame presso la Camera, istituisce un fondo finalizzato alla concessione di contributi a parziale compensazione delle perdite subite dai cittadini italiani e dagli enti e società italiane già operanti in Venezuela e Libia, previa ricognizione delle richieste e ripartizione proporzionale delle risorse disponibili.

 

Il fondo, istituito nello stato di previsione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha una dotazione di 1 milione di euro per il 2018, 5 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni di euro per il 2020 Possono presentare istanza i soggetti sopra individuati che, all’entrata in vigore della presente legge, abbiano crediti che hanno subito svalutazione o che siano divenuti inesigibili a seguito della situazione politico-economica determinatasi in Venezuela dal 2013 e in Libia dal 2011. Con la liquidazione del contributo lo Stato subentra ex lege e pro quota nella titolarità del credito.

I termini e le modalità per la presentazione delle istanze al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo, nel rispetto del limite di spesa, saranno individuati con uno o più decreti del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Articolo 1, comma 269 e 270
(Fondo per il sostegno all’export e all’internazionalizzazione)

 

 


269. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il soggetto gestore provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, accantonamenti pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi, quantificati applicando la metodologia adottata dall'organo competente all'amministrazione del Fondo su proposta del soggetto gestore e approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Ai fini della definizione e della verifica della suddetta metodologia, il soggetto gestore del Fondo può conferire, con oneri a carico del Fondo, incarichi a soggetti di provata esperienza e capacità operativa »;

b) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico:

a) stabilisce la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di cui all'articolo 14, i criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse del Fondo e la misura massima del contributo da destinare alle diverse tipologie di operazioni, tenendo conto delle risorse disponibili sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis, nonché delle caratteristiche dell'esportazione, del settore del Paese di destinazione, della durata dell'intervento, degli impatti economici ed occupazionali in Italia;

b) delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per l'anno successivo, comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa, quantificati sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis »;

c) all'articolo 14, comma 3, il primo periodo è soppresso.

270. L'organo competente ad amministrare il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è il Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati competenze e funzionamento del predetto Comitato.


 

 

I commi 269-270 recano misure finalizzate all’efficientamento del Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione e per il finanziamento parziale della quota di capitale di rischio di imprese italiane in imprese all’estero. Il Fondo, istituito dall'art. 3 della legge n. 295 del 1973 è gestito da SIMEST, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 143/1998. A tal fine, i commi in esame apportano integrazioni e modifiche alla disciplina concernente le attività di SIMEST in quanto soggetto gestore del Fondo di cui agli articoli 16 e 17 del citato D.Lgs. n. 143.

 

Con D.Lgs. n. 143/1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, è stata attribuita alla SIMEST S.p.A. - Società italiana per le imprese all'estero[75] - la gestione di diversi interventi di sostegno finanziario alle esportazioni ed alla internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, in precedenza affidati al Mediocredito Centrale.

L'attività – come evidenziato dalla Corte dei Conti nella Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l’anno 2016, di giugno 2017 (pag. 356 e ss.) - riguarda la concessione di contributi per operazioni di credito all'esportazione di cui al D.lgs. n. 143 del 1998, Capo II (artt.14-19) e per investimenti in imprese all'estero (legge n. 100 del 1990, art. 4 e legge n. 317 del 1991, art. 14), a valere sulFondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi” previsto dall'art. 3 della legge n. 295 del 1973, nonché a valere sul “Fondo di rotazione” di cui all’articolo 2, del D.L. n. 251 del 1981 (legge n. 394/1981), anch’esso già istituito presso il Mediocredito centrale.

 

Il Fondo istituito dall'art. 3 della legge n. 295 del 1973 ha carattere rotativo[76]. Si tratta, come evidenzia la stessa Corte, di un Fondo fuori bilancio nella titolarità del MEF, destinato al sostegno alle esportazioni[77]. Tale Fondo, in virtù del d.lgs. n. 143 del 1998, è dunque gestito dalla SIMEST e amministrato da un Comitato agevolazioni, che approva le operazioni, istituito presso la SIMEST ai sensi della Convenzione stipulata tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la SIMEST stessa il 16 ottobre 1998. Il Comitato è stato rinnovato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 novembre 2014[78].

Il Comitato agevolazioni è attualmente composto da tre rappresentanti del MISE, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del MEF, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante designato dalle Regioni e da un rappresentante designato dall'ABI.

Anche se il Fondo è nella titolarità del MEF, l'Amministrazione vigilante è il MISE.

Il Fondo è alimentato sia da assegnazioni a carico del bilancio dello Stato che dagli introiti dei cd. "contributi negativi" (differenziali di interessi pagati dalle banche al Fondo, cfr. infra) ed è destinato alla corresponsione di contributi agli interessi:

§  per il finanziamento di crediti all'esportazione riguardanti forniture di origine italiana di macchinari, impianti, progettazioni, lavori e relativi servizi (d.lgs. n. 143 del 1998);

§  concessi alle imprese italiane a fronte di crediti ottenuti per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.A. e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione europea (art. 4,della legge n. 100 del 1990);

§  concessi alle imprese con stabile e prevalente organizzazione nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto a fronte di crediti ottenuti per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all’ estero partecipate da FINEST[79] (legge n. 19 del 1991);

§  riconosciuti alle piccole e medie imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all'estero (art. 14 della legge n. 317 del 1991 )[80].

 

In particolare, quanto alle modalità di gestione del Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi previsto dall'art. 3 della legge n. 295 del 1973, l’articolo 16 del D.Lgs. n. 143/1998– al fine esclusivo di ottimizzare la gestione degli oneri a carico dello Stato connessi ai rischi sui tassi di interesse o di cambio nella gestione del Fondo stesso – autorizza, al comma 1, il soggetto gestore del Fondo ad effettuare, su direttive del Ministero dell’economia e finanze, operazioni di copertura, totale o parziale, di rischi sui tassi di interesse o di cambio, anche per importi o durate globali non coincidenti con gli importi o le durate delle operazioni sottostanti.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, il soggetto gestore del Fondo, per le necessità operative connesse alla gestione può essere autorizzato a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari sul mercato nazionale o estero, nei limiti stabiliti dal Ministro dell’economia e finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Il netto ricavo è versato in apposito conto di Tesoreria intestato al soggetto gestore. Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e prestiti, sono rimborsate dal MEF.

 

Per ciò che concerne i rifinanziamenti statali, il Fondo è stato rifinanziato con la legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 371) per 300 milioni di euro per il 2016, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività a fronte dell'afflusso di nuove richieste. Nella Relazione della Corte dei conti si evidenzia come sia oggetto di esame da parte del MEF e del CIPE, l'assegnazione di 251 milioni per il 2017.

 

La Corte dei Conti, nella Relazione sul giudizio di parificazione per il 2016, di giugno 2017, ha fatto il punto degli interventi realizzati nel 2016 a valere sulle disponibilità del Fondo[81].

Nel 2016, il Comitato ha approvato 96 nuove operazioni per il credito all'esportazione credito capitale dilazionato - "c.c.d.", riguardanti interventi di concessione di contributi agli interessi per un importo di 5. 931 milioni e un impegno di spesa per contributi agli interessi di 241 milioni.

Di tali 96 operazioni, 64 per un importo, in termini di "c.c.d.", pari a 5.808 milioni e un impegno di spesa pari a 235 milioni, si riferiscono alla concessione di agevolazioni in conto interessi su operazioni di credito all'esportazione e 32 operazioni, per un importo in termini di "c.c.d." di 123 milioni e un impegno di spesa pari a 6 milioni, riguardano la concessione di agevolazioni in conto interessi su finanziamenti destinati alla realizzazione di investimenti di società italiane in imprese estere.

Tra le uscite del Fondo, preponderanti risultano le operazioni per la copertura dei rischi, relativi ai differenziali sui tassi di interesse pagati a fronte dei contratti Interest Rate Swap (IRS), per 49,78 milioni.

Nelle spese di gestione, rientra la commissione corrisposta al Gestore pari a 5,07 milioni relativi al saldo 2015 e al primo semestre 2016.

 

Il comma 269, lettera a), introduce (con un nuovo comma 1-bis) all’articolo 16 del citato D.Lgs. n. 143/1998 la previsione per cui il soggetto gestore del Fondo provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, accantonamenti pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi, quantificati applicando la metodologia adottata dall'organo competente all'amministrazione del Fondo su proposta del soggetto gestore e approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Ai fini della definizione e della verifica della metodologia, il soggetto gestore del Fondo può conferire, con oneri a carico del Fondo, incarichi a soggetti dì provata esperienza e capacità operativa.

 

Il comma 269, lettera b) sostituisce la disciplina del Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo contenuta nell’articolo 17 del D.Lgs. n. 143/1998, apportandovi talune modifiche ed integrazioni.

 

A tale riguardo, l’articolo 17 del D.Lgs. n. 143/1998, prima dell’intervento novellatore qui in esame, disponeva che entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, deliberasse il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo, per l'anno successivo, relativamente alle operazioni di concessione di contributi agli interessi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. stesso, demandando alla legge di bilancio la definizione annuale dell'importo delle assegnazioni finanziarie da destinare al Fondo stesso per le predette finalità.

 

La nuova disciplina introdotta dal comma 269, lettera b):

§  mantiene la previgente procedura di adozione del Piano previsionale: questo è deliberato dal CIPE, entro il 30 giugno di ogni anno, su proposta del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ma;

§  estende l’ambito oggettivo del Piano previsionale. Il Piano non è più relativo alle sole operazioni di concessione di contributi agli interessi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 143. Infatti, la nuova formulazione dell’articolo 17 qui introdotta dispone che il CIPE – con le modalità procedurali concertative sopra delineate - stabilisca la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di concessione di contributi agli interessi di cui all’articolo 14, i criteri di priorità nell’utilizzo delle risorse del Fondo e la misura massima del contributo da destinare alle diverse tipologie di operazioni, tenendo conto:

-     delle risorse disponibili in base alla metodologia adottata dall'organo competente all'amministrazione del Fondo e approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

-     nonché delle caratteristiche dell’esportazione, del settore, del Paese di destinazione, della durata dell’intervento, degli impatti economici ed occupazionali in Italia

-     Il CIPE delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo per l’anno successivo, comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa, quantificati sulla base della predetta metodologia.

§   conferma che con la legge di approvazione del bilancio dello Stato si provvede al rifinanziamento del Fondo, specificandosi che il rifinanziamento è quantificato tenuto conto del piano previsionale dei fabbisogni finanziari formulato come sopra descritto.

 

Il comma 269, lettera c) sopprime il primo periodo del comma 3 dell’articolo 14, del D.Lgs. n. 143/1998, il quale disponeva che la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di concessione di contributi agli interessi fossero stabilite con delibera del CIPE, in quanto tale previsione trova ora collocazione nella nuova formulazione dell’articolo 17 del D.Lgs, 143, come proposta dalla lettera b) del comma 269 in esame.

 

Infine, il comma 270 dispone che l’organo competente ad amministrare il Fondo, nonché competente ad amministrare l’ulteriore Fondo rotativo per l’internazionalizzazione di cui all’articolo 2, del D.L. n. 251/1981 (convertito con modificazioni in legge n. 394/1981), è il “Comitato agevolazioni”, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma demanda ad un decreto di natura non regolamentare del  Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la disciplina delle competenze e del funzionamento del predetto Comitato.

 

Il comma 270 in esame, in sostanza, istituzionalizza composizione e funzioni del Comitato agevolazioni, già costituito e operante presso la SIMEST (cfr. supra, ricostruzione normativa relativa al Fondo di cui all’art. 3 della legge n. 295 del 1973 e infra ricostruzione normativa relativa al Fondo di cui all’articolo 2 del D.L. n. 251/1981).

 

Quanto al Fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 251/1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394/1981, esso è stato istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri.

L'art. 6 del D.L. n. 112/2008 (convertito in legge n.133/2008), ha riformato i finanziamenti a tasso agevolato di cui alla legge n. 394/1981 rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1407 del 2013, relativo agli aiuti di importanza minore "de minimis".

Successivamente, l'art. 42, comma 1, del D.L. n. 83/2012 (convertito con modificazioni in legge n. 134/2012), ha apportato lievi modifiche all'art. 6 della legge n. 133/2008, con l 'introduzione di una riserva di destinazione alle piccole e medie imprese (PMI) pari al 70 per cento annuo delle risorse del Fondo in questione, e con l'indicazione che i termini, le modalità e le condizioni delle iniziative, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonché la composizione e i compiti del Comitato agevolazioni, sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, in luogo delle precedenti delibere del CIPE.

Pertanto, in attuazione della suddetta normativa, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, ha dottato il decreto interministeriale del 7 settembre 2016, fissando le condizioni degli interventi agevolativi a carico del Fondo. Il decreto in questione ha abrogato e sostituito il precedente decreto ministeriale del 21 dicembre 2012 sulla materia.

 

Per quanto concerne i risultati della gestione la Corte dei Conti (Relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato relativa all’anno 2016, pubblicata a giugno 2017, pag. 359 e ss.) rileva che nel 2016 il Comitato agevolazioni ha approvato complessivamente 188 nuove operazioni relative alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato per un importo di finanziamenti pari a 93,18 milioni (151 per un importo di finanziamenti di 86,8 milioni nel 2015).


Articolo 1, commi 271-275
(Personale a contratto degli uffici all’estero del MAECI e altre misure per potenziare i servizi per i cittadini e le imprese all’estero)

 

 


271. L'articolo 51, comma 8, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e agli articoli da 31 a 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, costituiscono reddito nella misura del 50 per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103. A decorrere dal 1° aprile 2018, fermo restando quanto disposto dal primo periodo agli effetti della determinazione dell'imposta sui redditi, i contributi e i premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono determinati sulla base dell'intera retribuzione e, all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, le parole da: « ad una retribuzione » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « all'intera retribuzione ».

272. A decorrere dall'anno 2018, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole da: « nel limite di » fino alla fine del primo periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di un contingente complessivo pari a 2.820 unità »;

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Il contingente di cui al primo comma è comprensivo di quello di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 ».

273. Ai fini dell'incremento del contingente, come rideterminato dal comma 272, lettera a), è autorizzata la spesa pari a euro 3.870.000 per l'anno 2018, euro 3.947.400 per l'anno 2019, euro 4.026.348 per l'anno 2020, euro 4.106.875 per l'anno 2021, euro 4.189.012 per l'anno 2022, euro 4.272.793 per l'anno 2023, euro 4.358.249 per l'anno 2024, euro 4.445.414 per l'anno 2025, euro 4.534.322 per l'anno 2026 ed euro 4.625.008 a decorrere dall'anno 2027.

274. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire concorsi per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato fino a 75 unità di personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1, ivi inclusa l'area della promozione culturale, per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.462.500 per l'anno 2018 e di euro 5.850.000 a decorrere dall'anno 2019.

275. Le dotazioni destinate all'erogazione delle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono ridotte di euro 5.332.500 per l'anno 2018, euro 9.797.400 per l'anno 2019, euro 9.876.348 per l'anno 2020, euro 9.956.875 per l'anno 2021, euro 10.039.012 per l'anno 2022, euro 10.122.793 per l'anno 2023, euro 10.208.249 per l'anno 2024, euro 10.295.414 per l'anno 2025, euro 10.384.322 per l'anno 2026 ed euro 10.475.008 a decorrere dall'anno 2027.


 

 

I commi da 271 a 273 sono intesi ad uniformare la base imponibile e contributiva dei redditi percepiti dal personale assunto in loco dalle rappresentanze diplomatiche, dai consolati, dagli istituti di cultura e dalle scuole statali all’estero.

A decorrere dall’esercizio finanziario 2018, i contributi previdenziali di detto personale (sia per quelli a contratto secondo la legge italiana, si per quelli a legge locale) saranno pagati sull’intera retribuzione corrisposta.

Il comma 274, inserito nel corso dell’esame presso il Senato, autorizza il MAECI ad assumere 75 dipendenti a tempo indeterminato per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Il comma 275 contiene la relativa norma di copertura.

 

Il comma 271 interpreta il primo periodo del comma 8 dell’articolo 51 del D.P.R. n. 917 del 1986 nel senso che le retribuzioni del personale di cui all’articolo 152 del D.P.R. n. 18 del 1967, nonché del personale di cui agli articoli 31-33 del decreto legislativo n. 64 del 2017 costituiscano reddito per il 50 per cento, e ciò anche ai fini della determinazione dei contributi e premi previdenziali dovuti in base al primo e secondo comma dell’articolo 158 del citato D.P.R. n. 18 del 1967 - fermo restando inoltre quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 103 del 2000.

È stabilito inoltre che a decorrere dal 1° aprile 2018 i contributi e premi previdenziali dovuti in base all’articolo 158, primo e secondo comma del D.P.R. 18 del 1967, sono determinati sulla base dell’intera retribuzione.

La medesima impostazione guida la sostituzione parziale, al comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 103 del 2000, ove si inserisce alla fine del comma 3 in oggetto la locuzione “all’intera retribuzione” a quella attualmente vigente “ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'ente assicuratore interessato”.

Quest’ultimo intervento normativo riguarda in particolare i rapporti d’impiego del personale di nazionalità italiana in servizio con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, in riferimento al quale i contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all'INPS verranno appunto commisurati all’intera retribuzione.

 

Si rileva al proposito che la relazione introduttiva al disegno di legge originario (AS 2960) evidenzia come attualmente il calcolo in rapporto all’intera retribuzione possa scattare solo in caso di superamento della retribuzione convenzionale da parte di quella effettiva.

 

Più in generale, rispetto all’intero comma 271, la relazione introduttiva al disegno di legge AS 2960 evidenzia come l’intervento normativo sia finalizzato ad uniformare la base imponibile e contributiva per i redditi da lavoro dipendente percepiti dal personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, dagli istituti di cultura e dalle scuole statali italiane all’estero.

Per quanto riguarda in particolare la seconda parte del comma 271, l’intervento normativo parte da una situazione in cui attualmente gli impiegati con contratto regolato dalla legge italiana e soggetti a previdenza italiana trovano nel comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 103 del 2000 la regolamentazione della base contributiva, laddove gli impiegati a legge locale, siano essi sottoposti al fisco italiano o al fisco locale, si vedono calcolare i contributi previdenziali sul 50 per cento della retribuzione.

L’intervento perequativo, a partire dall’esercizio finanziario 2018, prevede il pagamento dei contributi previdenziali sull’intera retribuzione corrisposta tanto per gli impiegati a contratto a legge italiana quanto per quelli sottoposti a legge locale.

La perequazione comporta comunque che, mentre per gli impiegati sottoposti a legge locale vi è un aumento del 100 per cento, ovvero il raddoppio, della base imponibile; per i contrattisti a legge italiana l’aumento della base imponibile avviene solamente per coloro che attualmente hanno una retribuzione che non supera quella convenzionale individuata ai sensi del richiamato articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 103 del 2000 - quando invece la retribuzione percepita eccede quella convenzionale, come in precedenza ricordato, già a normativa vigente l’imponibile viene calcolato sul 100 per cento della retribuzione.

Per i contrattisti a legge italiana, dunque, l’aumento della base imponibile sarà percentualmente variabile in rapporto alla retribuzione corrisposta: la relazione introduttiva riporta una stima complessiva attorno al 60 per cento.

 

Il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, all’art. 152 prevede la possibilità per le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura di assumere personale a contratto, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità. I contratti sono a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi.

In base all’art. 158, la tutela previdenziale è assicurata nelle forme previste dalla normativa locale, ma, se questa “statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto possono, su richiesta, essere assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri.” Peraltro gli “impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono optare per l'applicazione della legislazione previdenziale italiana.” In senso analogo si prevede in riferimento alla tutela sanitaria.

 

Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, all’art. 51, comma 8 stabilisce appunto che gli “assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento”. Il comma 1 dell’art. 33 in commento esplicita pertanto l’estensione del comma 8 alle retribuzioni delle figure professionali a contratto in servizio all’estero nelle rappresentanze diplomatico-consolari e nelle scuole italiane (v. infra). Il comma 8 specifica poi che se “per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base.”

 

Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103 – recante disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, a norma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266 – prevede che  i “contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all'INPS … sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'ente assicuratore interessato”.

 

Inoltre il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 - che reca disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107 – agli articoli 31 e 32 prevede rispettivamente le figure dei docenti e del personale non docente assunti localmente, mentre l’art. 33 riguarda le disposizioni regolatrici dei contratti.

Per quanto specificamente concerne i docenti a contratto locale di cui all’art. 31, questi possono essere italiani o stranieri, comunque residenti nel paese ospitante da almeno un anno e in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni locali: ad essi possono essere affidati gli insegnamenti obbligatori in base alla normativa locale e non previsti nell'ordinamento scolastico italiano, nonché anche altre attività di potenziamento dell'offerta formativa. In base al comma 5 dell’art. 31 il “trattamento economico, commisurato alle ore di servizio effettivamente prestate, è pari alla retribuzione dell'analogo personale delle scuole locali, o, se più favorevole, ai tre quarti della posizione stipendiale iniziale spettante al personale delle scuole in Italia con le medesime funzioni”.

 

La relazione tecnica che correda l’AS 2960 (e il cui contenuto è ribadito dalla RT all’emendamento del Governo 1.700) riporta in apposita tabella l’impatto finanziario dell’applicazione del comma 271: la norma riguarda un totale di 1.077 dipendenti, dei quali 445 sottoposti alla normativa italiana e 632 alla legge locale.

 

I maggiori oneri complessivi annuali a carico dei dipendenti ammontano a 1.837.002 euro, mentre i maggiori oneri a carico dell’Amministrazione ammontano a 4.689.453 euro annui: la relazione tecnica rileva come solo a copertura di questo secondo onere, con decorrenza dal 2018, sia necessaria un’integrazione dello stanziamento sul piano di gestione 1 del capitolo 1278/Esteri. Peraltro per il 2018 l’impatto della disposizione è soggetto a riduzione del 25%, poiché la rideterminazione della base contributiva avrà effetto a partire dal secondo trimestre dell’anno, quindi il maggior stanziamento necessario sul capitolo 1278 scenderà a 3.517.090 euro.

 

Il comma 272 prevede che a decorrere dal 2018 vengano apportate, al già richiamato articolo 152 del D.P.R. 18 del 1967, modificazioni a seguito delle quali (lett. a) si dispone l’incremento del contingente di cui al primo periodo fino al limite di 2.820 unità, nelle quali ultime è ricompreso (lett. b) il contingente previsto dall’articolo 14, comma 1 del D.L. n. 13 del 2017.

 

Il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge n. 46 del 2017, reca disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. L’art. 14 - disposizioni urgenti per la sicurezza e l'operatività della rete diplomatica e consolare – al comma 1 ha previsto l’incremento di venti unità del contingente di cui all’art. 152 del D.P.R. n. 18 del 1967, al fine di potenziare la rete diplomatico-consolare del nostro Paese in Africa. Il comma 1 in commento autorizza altresì le spese necessarie per ciascuna annualità dal 2017 al 2025, nonché uno stanziamento costante a decorrere dal 2026.

 

Per quanto concerne l’entità del contingente di cui al primo periodo dell’articolo 152 del D.P.R. 18 del 1967, si ricorda che il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 – “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 -, all’art. 16-bis ha dettato norme in materia di personale del Ministero degli affari esteri: il comma 3, in particolare, ha rideterminato il contingente in questione, a partire dal 2017, in 2.700 unità - comprensive dei contingenti di cui all'articolo 1, comma 1317, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, e all'articolo 41-bis, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012.

Il comma in oggetto ha pertanto riassorbito nella norma capostipite, ovvero nell’articolo 152 del D.P.R. n. 18 del 1967, i più recenti interventi normativi riguardanti il contingente degli impiegati a contratto. Alla luce di tutto ciò è spiegato il riferimento della relazione tecnica che accompagna il provvedimento, nella quale si prospetta un incremento di 100 unità di personale a contratto.

La stessa relazione tecnica quantifica il costo delle nuove assunzioni facendo base sul costo medio del personale a contratto a legge locale, accertato in 38.616 euro lordi pro capite, al quale importo è stato applicato un tasso medio annuo di aumento del 2%. In tal modo si giunge alla quantificazione degli oneri oggetto di autorizzazione di spesa ai sensi del successivo comma 3 dell’articolo 33 in commento.

 

Il comma 273 autorizza spese per ciascuna delle annualità dal 2018 al 2026, nonché uno stanziamento costante a decorrere dall’anno 2027, in connessione all’elevamento del contingente operato al comma 272 precedente.

Le autorizzazioni di spesa riguardano i seguenti importi (in euro):

2018   3.870.000

2019   3.947.400

2020   4.026.348

2021   4.106.875

2022   4.189.012

2023   4.272.793

2024   4.358.249

2025   4.445.414

2026   4.534.322

nonché 4.625.008 a decorrere dal 2027.

 

Il comma 274, inserito durante l’esame in sede referente presso il Senato, autorizza il MAECI a bandire concorsi per titoli ed esami e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato un numero massimo di dipendenti pari a 75 appartenenti alla terza area funzionale, posizione economica F1, inclusa l’area della promozione culturale, per ciascuno degli anni 2018 e 2019. A tale scopo è autorizzata la spesa di euro 1.462.500 per il 2018 ed euro 5.850.000 a decorrere dal 2019.

 

Nella relazione tecnica che accompagna l’emendamento del Governo 1.700 si precisa che la quantificazione si fonda sull’ipotesi che le prime 75 unità di personale, in considerazione dei tempi necessari all’espletamento delle relative procedure, saranno assunte nel secondo semestre 2018 e le altre 75 unità (per un totale di 150) saranno assunte nel gennaio 2019.

 

Il comma 275 contiene la norma di copertura delle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi 273 e 274, alle quali si farà fronte mediante riduzione delle dotazioni destinate alle indennità previste dall’articolo 171 del citato D.P.R. 18 del 1967 nella misura - per ciascun anno determinata dalla somma delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 273 e 274 - di euro 5.332.500 per il 2018, euro 9.797.400 per il 2019, euro 9.876.348 per il 2020, euro 9.956.875 per il 2021, euro 10.039.012 per il 2022, euro 10.122.973 per il 2023, euro 10.208.249 per il 2024, euro 10.295.414 per il 2025, euro 10.384.322 per il 2026 ed euro 10.475.008 a decorrere dall’anno 2027.

 

Si rammenta che l’art. 170 dell’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri, di cui al richiamato D.P.R. n. 18 del 1967, stabilisce che il personale dei ruoli organici di quell’Amministrazione, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l’interno – compresa, nella misura minima, l’eventuale indennità o retribuzione di posizione - percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l’indennità di servizio all’estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del medesimo provvedimento. Nessun’altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa al personale suddetto in relazione al servizio prestato all’estero in aggiunta al trattamento previsto da quel provvedimento.

L’indennità di servizio all’estero è dettagliatamente regolata dal successivo art. 171 del D.P.R. n. 18/1967: la novella allo stesso apportata dal Decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, ha comportato una ristrutturazione dell’istituto, ora consistente in un’indennità di base (rideterminata per ciascun posto-funzione secondo una tabella allegata al provvedimento), cui si applicano i coefficienti attribuiti ad ogni sede con apposito decreto del ministro degli esteri di concerto con il ministro del tesoro.

Rispetto alla normativa previgente, l’elemento del disagio della sede è stato espunto dai parametri per la formazione dei coefficienti di sede e dà luogo invece ad un’apposita maggiorazione dell’ISE; analogamente, è stata scorporata dall’ISE la componente relativa alle spese di rappresentanza, istituendo – va infatti ricordato che il decreto legislativo n. 62/1998 ha inciso su numerosi altri articoli del D.P.R. n. 18/1967 - un apposito assegno di rappresentanza e dettando i criteri per la determinazione dello stesso. È stata altresì modificata la normativa sia su altri istituti direttamente incidenti sul trattamento economico (quali le indennità di prima sistemazione e per carichi di famiglia, i contributi per spese di abitazione e per trasporto mobili, le provvidenze scolastiche, i rimborsi delle spese di viaggio), sia su istituti che solo indirettamente hanno riflessi sul trattamento economico (congedi, assenze dal servizio per ragioni di salute, maternità o altre cause).

 


Articolo 1, comma 276
(Disposizioni a favore degli italiani all’estero)

 

 


276. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:

a) la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per la promozione della lingua e cultura italiane all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiane all'estero;

b) la spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, per il finanziamento di lettorati di lingua italiana presso istituzioni universitarie estere, da conferire in via preferenziale a personale che abbia conseguito un dottorato di ricerca;

c) la spesa di 400.000 euro per l'anno 2018, a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera e) è abrogata;

d) la spesa di un milione di euro per l'anno 2018, a favore dei Comitati degli italiani all'estero;

e) la spesa di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2018, per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto;

f) la spesa di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2018, a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale da almeno cinque anni;

g) la spesa di un milione di euro per l'anno 2018, a integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

h) la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020 a favore delle camere di commercio italiane all'estero;

i) la spesa di un milione di euro per l'anno 2018, ad integrazione delle misure in corso di applicazione a sostegno della particolare condizione di emergenza riguardante gli italiani residenti in Venezuela, con particolare considerazione per quelli esposti a situazioni di disagio sociale;

l) la spesa di 272.000 euro per l'anno 2018 e di 22.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 per la ristrutturazione, la manutenzione e la guardiania del cimitero italiano di Hammangi nella città di Tripoli in Libia.


 

 

Il comma 276, inserito durante l’esame al Senato e modificato nel corso dell’esame alla Camera, autorizza i seguenti interventi di spesa a favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all’estero:

a)      2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018 per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero;

b)      200.000 euro annui, a decorrere dal 2018, per il finanziamento di lettorati di lingua italiano presso atenei esteri, da conferire in via preferenziale a personale fornito di dottorato di ricerca;

c)      400.000 euro per l’anno 2018 a favore del Consiglio generale degli italiani all’estero;

d)      1.000.000 euro per l’anno 2018 a favore dei Comitati degli Italiani all’estero;

e)      600.000 euro a decorrere dal 2018 per adeguare le retribuzioni del personale a contratto assunto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari di prima categoria e dagli istituti italiani di cultura;

f)       400.000 euro a decorrere dal 2018 a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all’estero che abbiano svolto tale servizio per il MAECI da almeno 5 anni;

g)      1.000.000 euro per l’anno 2018 a integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all’estero;

h)      1,5 milioni di euro per il 2018, 1,5 milioni di euro per l’anno 2019 e 2 milioni di euro per l’anno 2020 a favore delle Camere di Commercio italiane all’estero;

i)        1.000.000 per il 2018 ad integrazione delle misure già in atto per contenere le condizioni di emergenza che vivono gli italiani residenti in Venezuela, con particolare considerazione per quelli esposti a situazioni di disagio sociale;

l)        272.000 euro per il 2018 e 22.000 euro annui a decorrere dal 2019 per la ristrutturazione, manutenzione e guardiania del cimitero italiano di Hammangi nella città di Tripoli in Libia.

 

 

La norma, inserita durante l’esame presso il Senato e modificata nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio della Camera, autorizza una serie di interventi a favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all’estero. Sono autorizzate le seguenti spese:

 

a)   2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018 per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero.

 

Con riferimento alle risorse a sostegno della promozione della lingua e cultura italiana all’estero, si rammenta che l’art. 1, comma 587 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha previsto l’istituzione di un fondo ad hoc per la  promozione della cultura e della lingua italiana all’estero, allocato nello stato di previsione del MAECI, con una dotazione finanziaria di  20 milioni di euro per l’anno 2017, di 30 milioni di euro per l’anno 2018 e di 50 milioni per ciascuno degli anni  2019 e 2020. Il successivo comma 588 ha demandato l’individuazione degli interventi da finanziare a valere su tale fondo ad un successivo DPCM, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei Beni Culturali e del Turismo. Il 6 luglio 2017 è stato emanato il D.P.C.M. n. 388 concernente "Individuazione degli interventi da finanziare con il fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all'estero, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)" che ripartisce gli stanziamenti del fondo. Quanto alle quote assegnate al MAECI, esse ammontano a 16.426.985 (sul totale di 19.176.985) per il 2017, 21.750.000 per il 2018 (quando lo stanziamento complessivo è di 30 milioni) e 36.250.000 per ciascun esercizio finanziario 2019 e 2020 (50 milioni ogni anno il totale). All’interno di tali stanziamenti annuali del MAECI, nell’ambito della quota riservata all’iniziativa “Italiano Lingua Viva” una parte è destinata a sostegno delle attività dagli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all’estero, enti ai quali il DPCM assegna 2.160.000 euro per il 2017, 2.250.000 euro per il 2018 e 2.160.000 euro per ciascuna annualità 2019 e 2020.

 

Le funzioni ed il ruolo degli enti gestori nella diffusione della lingua e cultura italiana all’estero sono state da ultimo delineate dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64 (Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107). In particolare, i corsi promossi dagli enti gestori, come le altre iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero, sono ricompresi nel sistema della formazione italiana nel mondo e il MAECI può sostenerne le attività di diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo, concedendo contributi, fornendo libri e materiale didattico o destinandovi docenti (articolo 3); gli enti gestori possono collaborare con le scuole statali, con le scuole paritarie e con le altre scuole italiane all'estero e sezioni italiane all'estero (articolo 9); l’articolo 11 stabilisce che enti gestori non aventi fine di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, costituiti e organizzati secondo le forme giuridiche prescritte dalla normativa locale, possono realizzare le iniziative del MAECI in ordine alla promozione dell'apprendimento della lingua e cultura italiana, che comprendono interventi a favore del bilinguismo, corsi e moduli nelle scuole locali, offerta di corsi con modalità telematiche in collaborazione con istituti universitari del nostro Paese.

 

Si rammenta che, nell'ottica di promuovere anche il potenziale economico della lingua italiana e di farne un volano per l’occupazione, l’export e la creazione di valore, il MAECI ha promosso gli Stati Generali della lingua italiana, la cui seconda edizione si è svolta il 17 e 18 ottobre 2016 a Firenze. Nell’occasione particolare attenzione è stata rivolta alle sinergie tra diffusione della lingua e l'economia per alcuni settori, come i marchi, la moda e il design. Nel corso degli Stati Generali è stato anche lanciato il Portale della lingua italiana ospitato sul sito del MAECI.

 

b)   200.000 euro annui, a decorrere dal 2018, per il finanziamento di lettorati di lingua italiana presso atenei esteri, da conferire in via preferenziale a personale fornito di dottorato di ricerca.

 

Con riferimento ai lettori di lingua italiana all’estero si rammenta che l’articolo 12 del D. Lgs. 13-4-2017 n. 64 (Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107) la possibilità di inviare, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 18 comma 1 del medesimo D.Lgs., presso università e istituzioni scolastiche straniere lettori che collaborano alle attività di insegnamento, di assistenza agli studenti e di ricerca nell'ambito della lingua e della cultura italiana. Il MAECI può incaricare tali soggetti di svolgere ulteriori attività di promozione della lingua e della cultura italiana, sulla base di direttive della competente rappresentanza diplomatica e in collaborazione con gli istituti italiani di cultura. Tali attività possono includere l'organizzazione di eventi culturali, la docenza in corsi di lingua e cultura italiana organizzati da istituti italiani di cultura, da rappresentanze diplomatiche o da uffici consolari, lo sviluppo dei rapporti culturali bilaterali, anche con riferimento alle borse di studio e agli scambi giovanili.

 

Nell’anno scolastico 2016/2017 le unità di personale impegnate su lettorati sono state 110.

 

 

c)   400.000 euro per l’anno 2018 a favore del Consiglio generale degli italiani all’estero, finalizzati – come si legge nella relazione tecnica all’AS 2960 – ad assicurare la tenuta delle riunioni annuali prevista dalla legge. Con l’abrogazione, all’articolo 19-bis, comma 1 del DL 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014, della lettera e) viene ripristinata la corresponsione dei rimborsi forfettari per la partecipazione alle riunioni del CGIE dei componenti di nomina governativa.

 

Nella rammentata RT, con riferimento alle disposizioni del primo periodo della disposizione in esame si precisa che il capitolo interessato allo stanziamento aggiuntivo, nello stato di previsione del MAECI, è il cap. 3131 (contributo alle spese di funzionamento del CGIE).

Quanto al ripristino dei rimborsi forfettari (secondo periodo), la relazione precisa che la disposizione riguarda i 20 membri di nomina governativa (di cui all’art. 4, co. 5 della legge 368/1989). Tali rimborsi, predeterminati per legge, ammontano a 1.549,37 euro annui per i due membri del Consiglio di presidenza individuati tra i membri di nomina governativa, e ad euro 1.032,91 annui per i restanti 18 membri di nomina governativa, per un totale di euro 21.691,12 euro annui.

 

Si rammenta che, con l’obiettivo del contenimento della spesa, l’articolo 19-bis del D.L. 66/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), ha disposto una serie di modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE). In particolare la lettera e) del comma 1 dell’art. 19-bis, abrogata dalla disposizione in commento, modificava l’articolo 12 della richiamata legge n. 368 escludendo dalla corresponsione dei rimborsi forfettari per la partecipazione alle riunioni del CGIE, oltre ai membri eventualmente appartenenti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, anche i componenti del CGIE di nomina governativa.

 

d)  1.000.000 euro per l’anno 2018 a favore dei Comitati degli Italiani all’estero;

 

Il capitolo interessato allo stanziamento aggiuntivo, nello stato di previsione del MAECI, è il cap. 3103 (contributi in denaro ai Comites e per le loro riunioni annuali).

 

e)   600.000 euro a decorrere dal 2018 per adeguare le retribuzioni del personale a contratto che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere per le proprie esigenze di servizio, di cui all’art. 152 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) ai parametri di riferimento contenuti nell’art. 157 del medesimo D.P.R.

 

Nella RT che correda l’AS 2960 viene precisato che la concessione di tali incrementi retributivi al personale assunto localmente nelle rappresentanze diplomatiche è effettuata dai competenti uffici ministeriali mediante decreti soggetti al controllo preventivo dell’Ufficio centrale del bilancio e subordinati all’effettiva disponibilità finanziaria delle risorse nei pertinenti stanziamenti.

 

L’articolo 152 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 stabilisce che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero. Il contratto di assunzione è stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporne la conferma o la risoluzione. Il successivo articolo 157 dispone che la retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali, tenendo altresì conto delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali. La norma precisa che la retribuzione deve comunque essere congrua ed adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati. La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e all'andamento del costo della vita.  La retribuzione annua base, inoltre, è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee; può tuttavia essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.

 

f)    400.000 euro a decorrere dal 2018 a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all’estero che abbiano svolto tale servizio per il MAECI da almeno 5 anni.

 

Il capitolo interessato allo stanziamento aggiuntivo, nello stato di previsione del MAECI, è il cap. 3122 (spese per attività culturali dei connazionali all’estero).

 

g)  1.000.000 di euro per l’anno 2018 a integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all’estero di cui all’art. 1-bis del DL 63/2012, convertito con modificazioni dalla legge 103/2012.

 

Fino al 31 dicembre 2018 i contributi diretti in favore della stampa italiana all’estero sono regolati dall’articolo 1-bis del DL n. 63 del 18 maggio 2012 (Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale), convertito con modificazioni dalla legge n. 103 del 16 luglio 2012; la disposizione, infatti, è abrogata a far data dal 1° gennaio 2019 ai sensi dell’art. 32, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 70/2017 (Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198).

 

L’articolo 1-bis del D.L. 63/2012 disciplina la concessione dei contributi ai periodici italiani pubblicati all’estero, nonché alle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero. In particolare, il comma 1 dispone che, nell’ambito delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, a decorrere dai contributi relativi al 2012, la corresponsione di complessivi 2 milioni di euro annui ai periodici italiani pubblicati all’estero da almeno 3 anni e alle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero da almeno 3 anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line. Il comma 2 stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione della misura dei contributi, che consistono nella diffusione delle pubblicazioni presso le comunità italiane all’estero, nell’apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, nel contributo alla promozione del “sistema Italia” all’estero, nella consistenza informativa. Il comma 3 affida ad un DPR la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi e il comma 4 dispone l’istituzione di una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di deliberarne la liquidazione.

 

h)  1,5 milioni di euro per il 2018, 1,5 milioni per l’anno 2019 e 2 milioni di euro per l’anno 2020 a favore delle Camere di Commercio italiane all’estero.

 

Quanto al finanziamento delle Camere di commercio all’estero, l’articolo 42, comma 2, del D.L. n. 83/2012 prevede la concessione di contributi in favore di queste, ai sensi della Legge 1° luglio 1970, n. 518[82], disponendo a tal fine che il riparto delle risorse iscritte nel capitolo di spesa del bilancio statale 2501somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi” iscritto nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico (MISE), sia effettuato con decreto del MISE con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Si evidenzia che la Sez. II della legge di bilancio in esame opera, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lett. b) della legge di contabilità, una riduzione di 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Conseguentemente, il capitolo 2501/MISE reca, a legge di bilancio, uno stanziamento di 7,3 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2018-2019 e di 5,8 milioni per il 2020 e ss.

Si ricorda inoltre che l’art. 1, comma 501, della legge di bilancio in esame, ha rifinanziato di 2 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2018-2019 e di 3 milioni di euro per il 2020 la quota delle risorse destinate alla promozione del Made in Italy. Si tratta delle risorse stanziate per l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, da destinare all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero nell’ambito delle azioni relative al Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti.

Si ricorda altresì che le Camere di commercio all’estero ricevono finanziamenti ad hoc, da specifiche disposizioni legislative, per specifiche attività. La legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015), all’articolo 1, comma 370, ha previsto 51 milioni di euro per l’anno 2016, per il potenziamento delle azioni dell’ICE relative al Piano straordinario per la promozione del made in Italy, di cui 1 milione di euro è stato destinato al finanziamento dell’Associazione delle Camere di commercio italiane all'estero per sostenere le piccole e medie imprese nei mercati esteri, al fine di contrastare il fenomeno dell'Italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani.

 

 

i)    1.000.000 di euro per il 2018 ad integrazione delle misure già in atto per contenere le condizioni di emergenza che vivono gli italiani residenti in Venezuela, con particolare considerazione per quelli esposti a situazioni di disagio sociale.

 

Come rilevato dagli analisti, la gravità del quadro sociale ed economico venezuelano, determinata da una congerie di problemi congiunturali e strutturali, si caratterizza, tra il resto, per l’aumento generalizzato dei prezzi con progressiva diminuzione del potere di acquisto della moneta. Le distorsioni associate all’iperinflazione, inoltre, si riflettono sull’economia reale, alterando gli equilibri politici e sociali in termini di distribuzione dei redditi e scoraggiando gli investimenti, con gravi conseguenze sui livelli di reddito nazionale e di occupazione, inasprendo la crisi ed avvitando l’economia nel circuito perverso della recessione.

Nel corso dell’informativa urgente svolta alla Camera il 18 luglio 2017, convocata a seguito di episodi di violenza occorsi nella sede dell'Assemblea Nazionale a Caracas, il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ha sottolineato che sono in Venezuela vivono 150 mila connazionali “che ci chiedono aiuto” per soccorrere i quali è previsto l’ulteriore invio di personale aggiuntivo presso le sedi diplomatiche o consolari italiane. Quanto alle risorse finanziarie il Ministro ha fatto cenno ad un piano del valore di un milione di euro, 400.000 dei quali già erogati al consolato generale a Caracas dando per imminente l’invio di una seconda tranche, del valore di 300 mila euro e, a seguire, il resto della somma. Nel corso del 2017 – ha affermato il ministro - sono stati erogati contributi per un totale di 30 mila euro, a due enti di Caracas, l'Associazione civile Cristoforo Colombo e il Comitato italiano di assistenza (Comitas), che forniscono assistenza tramite l'erogazione di sussidi, pacchi dono e assistenza medica e farmaceutica, di cui beneficiano circa 1.200 connazionali anziani e indigenti. Sono state inoltre adottate misure per evitare il rincaro delle percezioni consolari e per la soluzione del problema del tasso di calcolo del cambio per le integrazioni al minimo delle pensioni. Il ministro ha rammentato, infine, che le imprese italiane non riescono ad esigere dalle autorità venezuelane crediti[83] che vantano per lavori svolti, ammontanti a circa 3 miliardi di euro. Tali interventi sono stati ribaditi dal Governo in Assemblea durante lo svolgimento di interrogazioni - 3-03404, 3-03406, 3-03407 e 3-03408ancora incentrate sulle criticità della situazione venezuelana.

 

 

l)    272.000 euro per il 2018 e 22.000 euro annui a decorrere dal 2019 per la ristrutturazione, manutenzione e guardiania del cimitero italiano di Hammangi nella città di Tripoli in Libia.

 

Il cimitero di Hammangi, per quanto appartenga allo Stato libico, viene definito italiano in quanto edificato dall'Italia nel 1934 come nuovo cimitero monumentale; tuttavia, essendo luogo di sepoltura anche di cittadini di altri paesi   (vi ha sede anche il Tripoli War Cemetery britannico) esso può essere definito “cristiano”. Quanto alla parte destinata alla sepoltura di cittadini italiani, all'interno del perimetro originario venne costruito un sacrario militare che ospitò, a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso, i resti di circa ventimila italiani caduti in Africa. Nel mutato clima determinato dalla conquista del potere da parte di Gheddafi (settembre 1969) e dall’espulsione degli italiani residenti in Libia, tali resti furono trasferiti, a cura del Ministero della difesa, presso il Sacrario d'oltremare di Bari, ed anche una cospicua parte delle salme civili vennero trasferite in Italia. Saltuari lavori di riparazione e pulizia, nonché di guardiania,  sono stati finanziati volontariamente dalla comunità italiana in Libia ma ciò non è stato sufficiente ad arginare il degrado del sito, ulteriormente aggravato da ripetuti episodi di devastazione e profanazione di quello che rimane delle sepolture.

 


Articolo 1, commi 277 e 278
(
Misure a favore degli enti locali commissariati
per infiltrazioni mafiose)

 

 


277. Al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, stanziate ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5.

278. La dotazione del fondo di cui al comma 277 è annualmente incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno, rivenienti dal medesimo Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 277. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

I commi 277 e 278 istituiscono un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018 per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso (comma 166).

 

L’articolo 143 del TUEL prevede che i consigli comunali e provinciali siano sciolti quando emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

Lo scioglimento del consiglio, disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti. Il decreto di scioglimento esplica i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi, prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei princìpi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa. L’articolo 144 dispone inoltre che con il decreto di scioglimento sia nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, che resta in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

 

Quanto ai criteri di riparto del fondo, il comma 277 ne rinvia la definizione ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti.

Agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo si provvede mediante riduzione, per importo corrispondente, delle risorse del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (iscritto sul cap. 1316/Ministero dell’interno), allo scopo utilizzando le risorse da destinare ai rimborsi agli enti locali degli oneri sostenuti per il personale in distacco sindacale, stanziate dall’articolo dell’articolo 1-bis del D.L. n. 599/1996.

Si ricorda che ai sensi del citato articolo 1-bis del D.L.25 novembre 1996, n. 599, è assegnato un contributo annuo a comuni, province, comunità montane, nonché alle IPAB corrispondente alla spesa sostenuta, dal 1993 e per gli anni seguenti, dagli enti medesimi per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.

Come precisato nella Relazione tecnica, il Fondo ordinario (cap. 1316/Interno) presenta le sufficienti disponibilità a seguito delle economie derivanti dall’attuazione dell’articolo 7 del D.L. n. 90/2014, che ha ridotto del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, i contingenti complessivi dei distacchi e delle aspettative.

 

Il comma 278 stabilisce che la dotazione del fondo istituito dal comma precedente è annualmente incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno per il rimborso degli oneri sostenuti per il personale in distacco sindacale, di cui sopra, rinvenienti dal medesimo Fondo ordinario, le quali sono a tal fine versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 277, per la realizzazione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso.


Articolo 1 commi 279 e 280
(Misure in favore degli orfani per crimini domestici e femminicidio)

 

 


279. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di ulteriori 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1), ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, nonché al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.

280. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 279 e per l'accesso agli interventi finanziati mediante le stesse. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.


 

 

I commi 279 e 280 aumentano di 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti.

Tali risorse sono destinate all’erogazione di borse di studio, spese mediche e iniziative assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici, orfani di madre a seguito di omicidio commesso dall’autore di stalking nei confronti della medesima vittima, di omicidio a seguito di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo; le stesse somme andranno a finanziare l’inserimento lavorativo degli orfani.

 

Il comma 279 incrementa di 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura, dei reati intenzionali violenti.

 

La destinazione del Fondo di rotazione antimafia e antiusura anche all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti è stata prevista dall’art. 14 della legge n. 122 del 2016 (Legge europea 2015-2016) che ha contestualmente aumentato le risorse del fondo portandole a 4,6 milioni di euro.

Si tratta di risorse appostate sul cap. 2341 dello Stato di previsione del Ministero dell'Interno, che espone il contributo statale previsto per ciascun esercizio finanziario a legislazione vigente. In realtà, le dinamiche di alimentazione del Fondo, al quale contribuiscono massicciamente le risorse versate sul capitolo 2341 dalla CONSAP e relative al contributo pari allo 0,1 % dei premi assicurativi nel ramo danni (esclusa RC auto), fanno sì che la concreta disponibilità di risorse annuali sia molto più cospicua: ad esempio, nel bilancio di previsione 2016 sul capitolo era iscritto uno stanziamento di 2 milioni di euro, che sono divenuti 103,3 milioni nel rendiconto 2016.

Già con il disegno di legge di bilancio 2018 il capitolo è stato rifinanziato per 7,4 milioni di euro per il triennio (2018-2020), rispetto allo stanziamento di 4,6 milioni previsto a legislazione vigente. Lo stanziamento nel triennio, portato dal Governo a 12 milioni di euro viene dunque elevato a 14,5 milioni di euro dal comma 279. Le somme che confluiranno da Consap andranno ad aggiungersi ad una base già integrata dal legislatore.

 

In particolare, la somma di 2,5 milioni di euro è destinata all’erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali, nonché al finanziamento di interventi di formazione e di inserimento al lavoro in favore degli orfani per crimini domestici, orfani di madre a seguito di omicidio commesso dall’autore di stalking (art. 576, comma 1, n. 5.1, c.p.) nei confronti della medesima vittima, di omicidio a seguito di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo (artt. 609-bis e 609-octies c.p.). Viene precisato che almeno il 70% della somma è impiegata per interventi in favore di minori; la restante parte è, invece, destinata agli interventi per maggiorenni economicamente non autosufficienti.

 

Si rileva, anche in relazione a possibili profili di incostituzionalità, che la destinazione delle indicate risorse riguarda interventi in favore dei soli orfani di madre - e non degli orfani di un genitore - a seguito di omicidio commesso dall’autore di stalking nei confronti della medesima vittima. Si ricorda che il riferimento agli orfani di un genitore è utilizzato dal disegno di legge A.S. 2719, definitivamente approvato e in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale al momento della redazione della presente scheda (v. ultra), relativo a misure di diversa natura in favore degli orfani di crimini domestici.

 

Il comma 280 prevede che i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse e per l’accesso agli interventi da destinare agli orfani dei citati crimini sono dettati da un regolamento del Ministro dell’economia (con il concerto dei Ministri dell’istruzione, dell’interno, del lavoro e della salute), da emanare entro tre mesi; sullo schema di regolamento è previsto il parere parlamentare.

 

Si ricorda inoltre che è stata approvata in via definitiva dal Senato il 21 dicembre 2017 (cfr. iter A.S. 2719),  la legge recante “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici” (alla data del 26 gennaio 2018 non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale) che rafforza ulteriormente le tutele economiche per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico.

Tra le altre misure, la legge incrementa di 2 mln di euro la dotazione del Fondo di rotazione, che viene ridenominato e destinato anche agli orfani per crimini domestici. L’aumento dello stanziamento opera a regime, e non solo per il triennio 2018-2020, come previsto per i 2,5 milioni di euro inseriti dalla legge di bilancio 2018. La destinazione di questo incremento - borse di studio per gli orfani, finanziamento del loro reinserimento lavorativo, copertura delle spese per l'assistenza psicologica e sanitaria – è identica a quella prevista dalla legge di bilancio.

Dal combinato disposto di questi interventi si ricava che per gli interventi assistenziali in favore degli orfani sono stanziati nel 2018, 2019 e 2020 4,5 milioni di euro, che divengono 2 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Si ricorda che ai figli delle vittime di omicidio commesso dal coniuge o dal convivente è riconosciuto un indennizzo a carico del Fondo pari a 8.200 euro. Ha disposto in tal senso il DM 31 agosto 2017 (Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti).

 

 


Articolo 1, comma 281
(Operazioni di trasporto messa in sicurezza e installazione del relitto del naufragio del 18 aprile 2015)

 

 


281. E' autorizzata, in favore del Ministero della difesa, la spesa di 600.000 euro per l'anno 2018 per le operazioni di messa in sicurezza, trasporto e installazione presso l'università degli studi di Milano del relitto del naufragio avvenuto il 18 aprile 2015 nel canale di Sicilia.


 

 

Il comma 281, inserito durante l’esame presso la Camera, autorizza la spesa per le operazioni di trasporto, messa in sicurezza e installazione presso l’Università di Milano del relitto del peschereccio che è naufragato il 18 aprile 2015 nel Canale di Sicilia, determinando la morte di centinaia di migranti.

 

La somma, pari a 600 mila euro per il 2018, è stanziata in favore del Ministero della difesa. Il relitto è attualmente ospitato all’aperto entro la base della Marina Militare nel porto di Augusta, dove è stato portato il 30 giugno 2016 per l’opera di riconoscimento delle salme al suo interno.


Articolo 1, commi da 282 a 285
(Norme in materia di personale e risorse per la cooperazione internazionale allo sviluppo)

 

 


282. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata, nei limiti dell'attuale dotazione organica, ad assumere fino a 10 unità di livello dirigenziale non generale, con reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, comprendente una prova scritta di carattere tecnico. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.427.390 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

283. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 21, comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: « dal direttore dell'Agenzia » sono aggiunte le seguenti: « , nonché, limitatamente alle questioni concernenti le iniziative di cui agli articoli 8 e 27, dal direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « all'ordine del giorno e » sono inserite le seguenti: « , salvo quanto disposto al primo periodo, »;

b) all'articolo 26, comma 4, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «I finanziamenti sono erogati per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, oppure anticipatamente, dietro presentazione, per il 30 per cento dell'importo anticipato, di idonea garanzia ai sensi dell'articolo 35, comma 18, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia è svincolata in seguito all'approvazione della rendicontazione finale dell'iniziativa »; c) all'articolo 27, comma 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) concedere prestiti, anche in via anticipata, ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese; b) concedere prestiti ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino, secondo modalità identificate dal CICS, imprese miste in Paesi partner che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi ».

284. All'articolo 18, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, la lettera e) è abrogata.

285. Agli oneri di cui al comma 282, pari ad euro 1.427.390 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.


 

 

I commi dal 282 al 285, inseriti durante l’esame alla Camera, prevedono alcune misure in materia di personale e di risorse per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

 

Nello specifico, il comma 282 autorizza l’assunzione, da parte dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo[84], nei limiti dell'attuale dotazione organica, fino a 10 unità di livello dirigenziale non generale, con reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, comprendente una prova scritta di carattere tecnico. A tal fine è prevista la spesa di euro 1.427.390 a decorrere dall'anno 2019.

 

Il comma 283 novella la legge 11 agosto 2014, n. 125, Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, introducendo le seguenti previsioni:

·      La lettera a) introduce - modificando l’art. 21, comma 2 - la partecipazione del direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze alle riunioni del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, limitatamente alle questioni concernenti le iniziative di cooperazione con crediti concessionali o con finalità di lucro (rispettivamente, artt. 8 e 27 della medesima legge).

Tale Comitato, istituito (ex art. 21 della stessa legge) presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, o dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo, è attualmente composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Spetta al Comitato: l’approvazione di tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a due milioni di euro; la deliberazione delle singole iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo per i crediti concessionali; la definizione della programmazione annuale con riferimento a Paesi ed aree di intervento; nonché ogni altra funzione specificata dalla legge istitutiva o dai suoi regolamenti attuativi.

Secondo l’art. 8, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, autorizza la società Cassa depositi e prestiti Spa a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di essa ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227[85]. L'art. 27 prevede che una quota di tale fondo rotativo possa essere devoluta, a determinate condizioni, a soggetti aventi finalità di lucro.

Possono prendere parte alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, i responsabili delle strutture competenti sulle questioni all’ordine del giorno ed i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza, fatta salva l'ipotesi prima delineata di partecipazione a pieno titolo del direttore generale del tesoro del MEF.

·      La lettera b) disciplina - novellando l’art. 26, comma 4 - le modalità di erogazione dei finanziamenti, da parte dell’Agenzia, ad organismi senza finalità di lucro iscritte nell'apposito elenco, per la realizzazione d’iniziative di cooperazione allo sviluppo. Si prevede a tale fine che i finanziamenti siano erogati per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, oppure anticipatamente, dietro presentazione, per il trenta per cento dell'importo anticipato, di idonea garanzia[86]. La garanzia è svincolata in seguito ad approvazione della rendicontazione finale dell'iniziativa.

·      La lettera c) prevede - modificando l’articolo 27, comma 3 - che una quota del fondo rotativo istituito dal già citato articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227 possa essere destinata alla concessione di prestiti, anche in via anticipata, ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS (Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo), con particolare riferimento alle piccole e medie imprese; nonché alla concessione di prestiti ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino, secondo modalità identificate dal CICS, imprese miste in Paesi partner che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi.

Il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (ex art. 15 della stessa legge), istituito con il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cooperazione allo sviluppo nonché la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente, dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni, e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

Il comma 284 sopprime l’articolo 18, comma 2, lett. e) del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, che disciplinava il finanziamento ad iniziative di organismi iscritti nell’elenco dei soggetti della cooperazione internazionale per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, oppure anticipatamente, dietro presentazione, per l'intero importo anticipato, di idonea garanzia.

Il comma 285 dispone per la copertura degli oneri derivanti dalla assunzione di personale autorizzata dal comma 282, quantificati in euro 1.427.390 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo contenuto nella legge di bilancio 2015 (art. 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).


Articolo 1, comma 286
(Proroga per il 2019 dell’autorizzazione al concorso per l’accesso alla carriera diplomatica)

 

 


286. All'articolo 4 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, primo periodo, le parole: « nel triennio 2016-2018 » sono sostituite dalle seguenti: « nel quadriennio 2016-2019 »; b) al comma 6, le parole: « e di euro 6.205.577 a decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , di euro 6.205.577 per l'anno 2018, di euro 6.488.245 per l'anno 2019 e di euro 8.147.805 a decorrere dall'anno 2020 ».


 

 

Il comma 286, inserito durante l’esame presso la Camera, estende all’anno 2019 l’autorizzazione all’indizione annuale di bandi di concorso di accesso alla carriera diplomatica e l’assunzione di un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego.

 

 

In particolare, il comma novella l’articolo 4 del decreto legge n. 1 del 1° gennaio 2010[87]:

· Con la modifica del comma 3 dell’articolo richiamato viene disposta la proroga fino al 2019 dell’autorizzazione al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova, autorizzazione da ultimo prorogata, per il triennio 2016-2018, dalla legge di stabilità 2016 (legge 28/12/2015 n. 208, art.1, comma 244, lett. a)).

 

Nella formulazione originaria il comma 3 dell'art. 4 del D.L. n. 1/2010, recante proroga missioni e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (SEAE), disponeva, ai fini dell’entrata in funzione, a partire dall’aprile 2010, del nuovo Servizio europeo per l’azione esterna chiamato ad assistere l’Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’UE, secondo quanto previsto dal Trattato di Lisbona, che il Ministero degli affari esteri fosse autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, per il quinquennio 2010-2014, ad indire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova, specificando che tale contingente era comprensivo delle assunzioni già consentite ai sensi di alcune disposizioni[88].

Con la successiva novella apportata dalla legge di stabilità 2016, cui si è fatto cenno (legge 208/2015, art.1, comma 244, lett. a)) l’indizione del concorso annuale in questione e l’assunzione di un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova era stata autorizzata per il triennio 2016-2018.

 

 

· Con la conseguente modifica del comma 6 dell’articolo richiamato, che reca la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 3. Pertanto l’autorizzazione di spesa consta ora di euro 6.205.557 per il 2018, 6.488.245 per il 2019 ed euro 8.147.805 a decorrere dall’anno 2020.


Articolo 1, commi 287-290, 293, 295, 299 e 300
(
Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

 


287.  Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, nonché i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 7.394 unità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° ottobre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 299, per un numero massimo di:

a)  350 unità per l'anno 2018, di cui 100 nella Polizia di Stato, 100 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza, 50 nel Corpo di polizia penitenziaria e 50 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b)  700 unità per l'anno 2019, di cui 200 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 100 nel Corpo di polizia penitenziaria e 100 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c)  2.112 unità per l'anno 2020, di cui 550 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 236 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

d)  2.114 unità per l'anno 2021, di cui 551 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 237 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

e)  2.118 unità per l'anno 2022, di cui 552 nella Polizia di Stato, 619 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 238 nel Corpo di polizia penitenziaria e 384 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

288.  Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata l'assunzione dal mese di maggio del 2018 nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei vigili del fuoco, nell'anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, sono esercitate non prima del 15 dicembre 2018,

289.  Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 300 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 300 unità. Per la copertura dei posti nella qualifica di vigile del fuoco, con decorrenza 1° ottobre 2018, ai sensi del presente comma, si applica quanto previsto dal comma 295.

290.  Ai fini dell'attuazione dei commi 288 e 289 è autorizzata la spesa di euro 2.945.854 per l'anno 2018 e di euro 12.124.370 annui a decorrere dall'anno 2019.

293.  Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, al personale di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è riservata un'aliquota di posti pari all'1 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, del totale dei posti messi a concorso ai sensi del comma 287, per ciascun ruolo, dalle rispettive Forze di polizia.

295.  Le assunzioni straordinarie di cui ai commi 287, 289 e 299, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali, al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, che risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Ai fini delle predette assunzioni, nonché di quelle di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è eccezionalmente derogato. Per il personale volontario di età fino a 40 anni sono necessari i soli requisiti già richiesti per l'iscrizione nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo. Per il personale volontario con età ricompresa tra i 40 anni compiuti e i 45 anni compiuti, il requisito relativo ai giorni di servizio è elevato a 250 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito è elevato a 150 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente non meno di un richiamo di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Per il personale con età superiore ai 46 anni compiuti il requisito relativo ai giorni di servizio è elevato a 400 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito è elevato a 200 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente non meno di due richiami di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Resta fermo il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i criteri di verifica dell'idoneità psico-fisica, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Al personale volontario in possesso dei requisiti di cui al presente comma, ai fini dell'assunzione per lo svolgimento delle funzioni di addetto antincendio anche ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilasciato, a domanda, dal comando dei vigili del fuoco competente per territorio, l'attestato di idoneità per addetto antincendio in attività a rischio elevato.

299.  Ai fini dell'attuazione del comma 287, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 287, con una dotazione di 1.729.659 euro per l'anno 2018, di 16.165.500 euro per l'anno 2019, di 50.622.455 euro per l'anno 2020, di 130.399.030 euro per l'anno 2021, di 216.151.028 euro per l'anno 2022, di 291.118.527 euro per l'anno 2023, di 300.599.231 euro per l'anno 2024, di 301.977.895 euro per l'anno 2025, di 304.717.770 euro per l'anno 2026, di 307.461.018 euro per l'anno 2027, di 309.524.488 euro per l'anno 2028, di 309.540.559 euro per l'anno 2029 e di 309.855.555 euro a regime.

300.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.


 

 

I commi 287-290, 293, 295, 299, 300, autorizzano, in primo luogo assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino a complessive 7.394 unità nel quinquennio 2018-2022. A tal fine è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le assunzioni straordinarie relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (di cui ai commi 287, 289 e 299) è stabilita una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo. È altresì derogato il limite di età per l'assunzione del personale volontario ai fini delle suddette assunzioni straordinarie nonché per le assunzioni delle unità cinofile dei vigili del fuoco disposte dal decreto-legge n. 8/2017.

Viene, inoltre, autorizzata (comma 288) l’assunzione di ulteriori 400 unità nei ruoli iniziali del Corpo dei vigili del fuoco per il 2018, attingendo alle graduatorie del concorso indetto nel 2008.

Infine, la dotazione organica dei Vigili del fuoco è incrementata di 300 unità.

 

Il comma 287 autorizza l'assunzione straordinaria (in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) di un contingente massimo fino a 7.394 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell’arco del quinquennio 2018-2022 e comunque entro il limite della dotazione organica (v. anche comma 289).

 

Le assunzioni sono finalizzate, come indicato nella disposizione in esame, all’incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale) e dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta agli incendi.

 

La tabella che segue illustra in dettaglio le unità di personale di cui è autorizzata l’assunzione.

 

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

Totale

Polizia di stato

100

200

550

551

552

1.953

Arma dei carabinieri

100

200

618

618

619

2.155

Guardia di finanza

50

100

325

325

325

1.125

Polizia penitenziaria

50

100

236

237

238

861

Vigili del fuoco

50

100

383

383

384

1.300

Totale per anno

350

700

2.112

2.114

2.118

7.394

 

La relazione tecnica del d.d.l. originario (A.S. 2960) riporta un riepilogo degli stanziamenti necessari per la copertura degli oneri a regime come illustrati nella tabella che segue (valori in euro, con arrotondamenti):

 


 

2018

2019

2020

2021

2022

Polizia di stato

4.266.393

8.532.786

23.465.161

23.507.825

23.550.489

Arma dei carabinieri

4.173.848

8.347.695

25.794.380

25.794.380

25.836.119

Guardia di finanza

2.158.374

4.316.749

14.029.434

14.029.434

14.029.434

Polizia penitenziaria

2.060.642

4.121.285

9.726.232

9.767.445

9.808.658

Vigili del fuoco

2.007.865

4.015.731

15.380.249

15.380.249

15.420.407

TOTALE PER ANNO

14.667.123

29.334.247

88.395.458

88.395.458

88.645.106

 

Le unità di personale così assunte entrano nei ruoli iniziali, dal 1° ottobre di ciascun anno.

Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri oppure con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (in tal caso con la procedura di copertura dei posti per turn-over, secondo il procedimento previsto dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 112/2008).

La disposizione fa espressamente salva la riserva dei posti in favore dei volontari delle Forze armate per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i volontari, come previsto dal Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010, articoli 703 e 2199).

 

L’art. 703 del codice militare riserva una determinata percentuale di posti nei concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i volontari in ferma prefissata cosi determinata:

§  Arma dei carabinieri: 70 per cento;

§  Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;

§  Polizia di Stato: 45 per cento;

§  Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento.

L’art. 2199 del codice militare prevede che, in deroga alle percentuali fissate dall’art. 703, fino al 31 dicembre 2015per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, i posti messi annualmente a concorso sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.

 

Il comma 288 autorizza l’assunzione di 400 unità, a partire dal mese di maggio 2018, nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100% delle cessazioni avvenute relativamente all’anno 2017, attingendo dalla graduatoria del concorso pubblico a 814 di posti di vigile del fuoco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2008, n. 90.

Potranno essere successivamente effettuate – in ogni caso non prima del 15 dicembre 2018 – le residue facoltà assunzionali per l’anno 2018 con scorrimento della graduatoria.

 

Il comma 289 incrementa di 300 unità la dotazione organica della qualifica dei vigili del fuoco del Corpo nazionale. Per la copertura dei posti relativi a tale qualifica, dal 1° ottobre 2018, si applica il comma 295 che dispone che per le assunzioni straordinarie relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è prevista una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo.

 

Il comma 293 riserva l'1 per cento (con arrotondamento all'unità superiore) del totale dei posti messi a concorso (per ciascun ruolo) ai sensi del comma 287, a personale bilingue, dotato di adeguata conoscenza sia della lingua italiana sia di quella tedesca.

 

L'articolo 33 del D.P.R. 574/1988, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari, prevede il principio - nel reclutamento del personale delle Forze di polizia - della riserva di posti per i candidati che abbiano una adeguata conoscenza dell'italiano e del tedesco (certificata dall'attestato di conoscenza delle due lingue, di livello almeno corrispondente al titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica o profilo professione cui si aspira).

Gli aspiranti ad assunzioni ad uffici situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale hanno facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana sia nella lingua tedesca (secondo l'indicazione resa nella domanda di ammissione). Non è richiesto loro il requisito prescritto dall'articolo 2199 del codice militare per l'ordinario reclutamento nelle carriere delle Forze di polizia (vedi sopra). Gli arruolati vengono destinati ai comandi e uffici situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, e non possono essere trasferiti ad altra sede se non a domanda o per motivate esigenza di servizio.

 

Ai sensi del comma 295, per le assunzioni straordinarie di cui al comma 287 relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comma 289, è prevista una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo.

Si tratta di uno dei due elenchi (l'altro è l'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari) in cui è iscritto il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto legislativo 139/2006, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 6).

 

L’articolo 6 del D.Lgs.139/2006 (come modificato dal D.Lgs. 97/2017) distingue il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in personale di ruolo e personale volontario. Solo il rapporto d'impiego del personale di ruolo è disciplinato in regime di diritto pubblico. Il personale volontario è iscritto in due elenchi: il primo per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo e il secondo per le necessità delle strutture centrali e periferiche. Il solo personale volontario iscritto nel secondo elenco può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione.

 

Inoltre, il medesimo comma deroga il limite di età per l'assunzione del personale volontario ai fini delle assunzioni straordinarie di cui sopra (commi 297 e 289).

 

In via ordinaria, per ammissione del personale volontario ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso al ruolo iniziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è previsto il limite massimo di 30 anni di età (decreto del Ministro dell’interno 8 ottobre 2012, n. 197). Tale limite massimo è elevato a 37 anni per i vigili volontari discontinui con una anzianità di servizio di almeno un anno (L. 246/2000, art. 12).

 

La disposizione deroga anche il limite massimo per le assunzioni delle unità cinofile dei vigili del fuoco disposte dal decreto-legge 8/2017.

 

L’articolo 19-bis del D.L. 8/2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, ha autorizzato il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile mediante avvio di procedure speciali di reclutamento. Le nuove assunzioni sono effettuate nel limite massimo del 50% delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Le procedure di reclutamento sono riservate al personale volontario già utilizzato nella Sezione cinofila del Corpo che risponda ai seguenti requisiti: iscrizione da almeno 3 anni, negli appositi elenchi del personale volontario istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco (art. 6, D.Lgs. 139/2006); effettuazione di almeno 120 giorni di servizio; conseguimento, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, della prescritta certificazione operativa.

 

In particolare vengono previsti specifici requisiti a seconda che il personale volontario abbia un’età fino a 40 anni ovvero tra i 40 anni compiuti e i 45 anni ovvero un’età superiore ai 46 anni. Resta in ogni caso fermo il possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco.

In particolare:

·        fino a 40 anni sono necessari i soli requisiti già richiesti per l'iscrizione nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo;

·        tra i 40 e i 45 anni, il requisito relativo ai giorni di servizio è elevato a 250 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito è elevato a 150 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente non meno di un richiamo di 14 giorni nell'ultimo quadriennio;

·        per età superiore ai 46 anni il requisito relativo ai giorni di servizio è elevato a 400 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito è elevato a 200 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente non meno di due richiami di 14 giorni nell'ultimo quadriennio.

 

Viene demandato ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei criteri di verifica dell'idoneità per le assunzioni straordinarie di cui sopra, nonché modalità abbreviate per l'eventuale corso di formazione.

È infine consentito il rilascio, a domanda, dell’attestato di idoneità per addetto antincendio in attività a rischio elevato per il personale volontario con i requisiti previsti dal comma in esame ai fini dell’assunzione per funzioni di addetto antincendio, anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro).

 

Il comma 299 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini delle assunzioni straordinarie sopra indicate. La dotazione così prevista costituisce limite di spesa complessiva per le medesime assunzioni.

Gli stanziamenti del fondo sono allocati al capitolo 3057 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

La tabella che segue illustra la ripartizione del Fondo nelle diverse annualità (valori in euro):

 

Anno

Stanziamenti
(in euro)

2018

1.729.659

2019

16.165.500

2020

50.622.455

2021

130.399.030

2022

216.151.028

2023

291.118.527

2024

300.599.231

2025

301.977.895

2026

304.717.770

2027

307.461.018

2028

309.524.488

2029

309.540.559

a regime

309.855.555

 

Infine, il comma 300 autorizza il Ministro dell’economia ad apportare, con decreto, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

 

 


Articolo 1, comma 291
(Personale dell'Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

 

 


291. Fino all'adeguamento alla dotazione organica prevista dall'articolo 113, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è autorizzata ad avvalersi di una quota non superiore a 100 unità di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché' ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unità. Il predetto personale è posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.


 

 

Il comma 291 Autorizza l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ad avvalersi di unità - fino a 100 - di personale di amministrazioni pubbliche ed enti pubblici economici, in posizione di comando o di distacco.

 

La previsione è posta fino all’adeguamento dell’organico (200 unità) previsto dal Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011, articolo 113, comma 1).

L'Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata può avvalersi di un massimo di 100 unità di personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni e di enti pubblici economici.

Negli stessi limiti, può essere oggetto di comando presso l’Agenzia un massimo di 20 unità di personale, con analoga qualifica, proveniente dalle Forze di polizia a ordinamento civile e militare.

Il personale di cui si avvalga l'Agenzia può essere distaccato o comandato anche in deroga alla vigente normativa sulla mobilità.

È richiamata disposizione della legge n. 127 del 1997 (articolo 17, comma 14, il quale prevede che nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta).

Siffatto personale conserva il proprio stato giuridico ed economico.

I relativi oneri finanziari sono a carico dell’amministrazione di appartenenza. Spetta all'Agenzia nazionale il rimborso a tali amministrazioni dei soli oneri di trattamento accessorio.

 


Articolo 1, comma 292
(Disposizioni sull’Agenzia nazionale per l’amministrazione per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

 

 


292. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata svolge le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 110, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Fino all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia alle disposizioni dell'articolo 113-bis, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, continuano a operare le sedi secondarie già istituite.


 

 

Il presente comma riguarda i compiti e le sedi dell'Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

 

Il primo periodo del comma conferma l’attribuzione dei compiti previsti dal Codice antimafia (D.Lgs. n. 159/2011, art. 110, comma 2), all’Agenzia nazionale per l’amministrazione per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Inoltre, ai sensi del secondo periodo del comma in esame, è previsto che, fino all’adeguamento della pianta organica dell’Agenzia nazionale, continuino ad operare le sedi secondarie già istituite. Tale previsione pare riferirsi attualmente alla sola sede di Reggio Calabria, essendo state soppresse - con la riforma del Codice antimafia introdotta dalla legge n. 161 del 2017 - le sedi di Milano, Napoli e Palermo.


Articolo 1, comma 294
(Incremento del contingente dell’Arma dei carabinieri
per la tutela del patrimonio culturale)

 

 


294. Al fine di rafforzare la sicurezza nei musei e negli altri istituti e luoghi di cultura dello Stato, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 827, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato, nell'ambito delle unità autorizzate per l'Arma dei carabinieri dal comma 287, lettera a), di 40 unità in soprannumero rispetto all'organico. Conseguentemente, all'articolo 827, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, il numero: « 88 » è sostituito dal seguente: « 128 »;

b) alla lettera e), il numero: « 18 » è sostituito dal seguente: « 22 »;

c) alla lettera f), il numero: « 24 » è sostituito dal seguente: « 28 »;

d) alla lettera g), il numero: « 21 » è sostituito dal seguente: « 53 ».


 

 

Il comma 294 apporta talune novelle al Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 conseguenti all’incremento del contingente di personale dell’Arma dei Carabinieri preposto alla tutela del patrimonio culturale del Paese.

 

Nello specifico il comma in esame, al fine di rafforzare la sicurezza nei musei e negli altri istituti e luoghi di cultura dello Stato, incrementa il richiamato contingente, attualmente costituito da 88 unità di personale dell’Arma, di ulteriori 40 unità collocate in soprannumero rispetto all’organico.

 

Il Comando Carabinieri per la Tutela Patrimonio Culturale opera sul territorio nazionale d'intesa con tutte le componenti dell'Arma dei Carabinieri, con le altre Forze dell'Ordine ed in sinergia con le Soprintendenze e svolge la propria attività in campo internazionale tramite INTERPOL secondo le convenzioni.

La sua costituzione risale al 1969 allorché presso il Ministero della Pubblica Istruzione è stato istituito il Nucleo Tutela Patrimonio Artistico. L’Italia è stata la prima Nazione al mondo a dotarsi di un organismo di polizia specializzato nello specifico settore, anticipando peraltro di un anno la raccomandazione della Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), che, da Parigi, indicava agli Stati aderenti l’opportunità di adottare varie misure volte a impedire l’acquisizione di beni illecitamente esportati e favorire il recupero di quelli trafugati, tra cui la costituzione di servizi a ciò preposti. Il 20 settembre 1971 il Comando Generale dell’Arma ha disposto l’elevazione del reparto al rango di Comando di Corpo, retto da Colonnello, con alle dipendenze il preesistente Nucleo Tutela Patrimonio Artistico.  Quest’ultimo, negli anni successivi, è stato riconfigurato in Reparto Operativo, articolato nelle Sezioni Archeologia, Antiquariato, Falsificazione ed Arte Contemporanea. Il Comando Carabinieri per la Tutela Patrimonio Culturale, in quanto struttura specializzata dell’Arma dei Carabinieri, anche attraverso i 15 Nuclei ed 1 Sezione TPC distribuiti sul territorio nazionale, alla quale è affidata in via prevalente e prioritaria la competenza nello specifico comparto di specialità svolge, altresì, la funzione di polo di gravitazione informativa e di analisi a favore di tutte le Forze di Polizia, con particolare riferimento all’alimentazione della banca dati specializzata
(http://www.carabinieri.it/cittadino/tutela/patrimonio-culturale/introduzione)

 

Il testo a fronte di seguito riportato pone in evidenza le novelle introdotte dal comma 294 della legge n. 205 del 2017.

 

 

D.Lgs. n. 66 del 2010

 

 

Legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 294

 

Articolo  827

Contingente per la tutela del patrimonio culturale

Identico

1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 88 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Il predetto contingente è così determinato:

1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 128 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Il predetto contingente è così determinato:

a) generali di brigata: 1;

 

Identico

b) colonnelli: 1;

 

Identico

c) tenenti colonnelli: 2;

 

Identico

d) ufficiali inferiori: 21;

 

Identico

e) ispettori: 18;

 

e) ispettori: 22;

 

f) sovrintendenti: 24;

 

f) sovrintendenti: 28;

 

g) appuntati e carabinieri: 21.

 

g) appuntati e carabinieri: 53.

 

2. Le disponibilità di bilancio destinate al potenziamento di personale e mezzi del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale sono allocate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.

Identico

 

 


Articolo 1, comma 296
(Assunzioni Corpo Guardia di Finanza)

 

 


296. Le assunzioni nelle carriere iniziali del Corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 4 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2017, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso bandito per l'anno 2012 ai sensi del medesimo articolo 2199.


 

 

Il comma 296 dispone che le assunzioni nelle carriere iniziali del Corpo della Guardia di finanza, autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere effettuate, in deroga all’articolo 2199 del codice dell’ordinamento militare, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso bandito per l’anno 2012 ai sensi del medesimo articolo 2199.

 

Più in dettaglio il comma in esame dispone che le assunzioni nelle carriere iniziali del Corpo della Guardia di finanza, autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 4 agosto 2017, possano essere effettuate, in deroga all’articolo 2199 del codice dell’ordinamento militare, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso bandito per l’anno 2012 ai sensi del medesimo articolo 2199.

 

Il predetto decreto ministeriale del 4 agosto 2017 ha autorizzato l’assunzione di complessive 417 unità di personale nel Corpo della Guardia di Finanza, suddivise in 113 marescialli e 304 finanzieri.

 

L’articolo 2199 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010) dispone che, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.

 


Articolo 1, comma 297
(Trasferimento di sede del personale della Polizia di Stato)

 

 


297. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

b) al secondo comma, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « un anno ».


 

 

Il comma 297 riduce il periodo di permanenza obbligatoria nella sede di assegnazione del personale della Polizia di Stato da 4 a 2 anni e, per le sedi disagiate, da 2 a 1 anno.

 

Le modalità relative ai trasferimenti di sede del personale della Polizia di Stato sono contenute nel DPR 335/1982 recante l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

A sensi dell’articolo 55 di tale provvedimento, oggetto della novella operata dalla disposizione in esame, i trasferimenti di sede del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia possono essere disposti, a domanda dell'interessato, solamente dopo 4 anni di servizio prestato ininterrottamente nella stessa sede. Ogni 6 mesi sono pubblicate, per ogni sede, il numero delle domande presentate dal personale distinte per ruoli e qualifiche, e l'elenco delle sedi disagiate (1° comma).

A seguito della modifica disposta dal comma in esame, pertanto, tali trasferimenti possono essere disposti dopo 2 anni anzichè dopo 4 anni.

Più ridotto (2 anni) il periodo di permanenza obbligatoria nelle sedi disagiate, individuate con decreto ministeriale (2° comma), termine che, in base alla modifica in esame, si riduce a 1 anno.

 

Il suddetto art. 55 prevede altresì che il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell’amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.

La destinazione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato è disposta dal capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

Prevede infine che, nel disporre il trasferimento d'ufficio, l'amministrazione deve tener conto delle esigenze di servizio e anche delle situazioni di famiglia e del servizio già prestato in sedi disagiate.

 

Una deroga alla disciplina vigente è stata disposta in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia del 2015-2016, quando, per le contingenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse all'imminente svolgimento del Giubileo, è stata introdotta la possibilità di disporre i trasferimenti del personale del ruolo degli assistenti e agenti della Polizia di Stato anche in assenza del requisito della permanenza per 4 anni nella stessa sede di servizio (D.L.185/2015, n. 185, art. 7, comma 3).

 


Articolo 1, comma 298
(Trattamento economico del personale
dell'Autorità nazionale anticorruzione)

 

 


298. All'articolo 52-quater, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « l'ordinamento giuridico » sono inserite le seguenti: « ed economico »;

b) al secondo periodo, alle parole: « Il trattamento economico del personale » sono premesse le seguenti: « In sede di prima applicazione, e comunque per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento che disciplina l'ordinamento giuridico ed economico del personale, »;

c) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti l'Autorità nazionale anticorruzione, tenuto conto delle proprie specifiche esigenze funzionali e organizzative, può adeguare il trattamento economico del personale, nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità, sulla base dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ».


 

 

Il comma 298 interviene in materia di autonomia organizzativa dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), estendendola al potere di emanare regolamenti concernenti anche il trattamento economico, oltre che l’ordinamento giuridico, del proprio personale.

 

Tale modifica si inserisce nell’ambito della ristrutturazione complessiva delle funzioni e dell’organizzazione dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in seguito alla riforma attuata con il D.L. n. 90/2014.

 

Si ricorda, in proposito, che l’art.19 del D.L. n. 90/2014 (L. n. 114/2014) ha concentrato la missione istituzionale dell'ANAC sui compiti relativi alla garanzia della trasparenza e alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, provvedendo a trasferirle tutti i compiti e le funzioni della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), nonché le competenze in materia di trasparenza e anticorruzione, già in precedenza esercitate dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

In attuazione di tale riforma, con DPCM 1° febbraio 2016, ricevuto il parere delle competenti Commissioni parlamentari (Atto del Governo n. 200), è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il piano di riordino della nuova Autorità nazionale anticorruzione - ANAC, il quale ha trasferito in via definitiva all'ANAC le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza dei contratti pubblici ed ha istituito il ruolo del personale dipendente dell'ANAC.

Successivamente, l’articolo 52-quater del decreto-legge n. 50 del 2017, come convertito dalla legge n. 96/2017, ha espressamente riconosciuto in capo all'Autorità nazionale anticorruzione il potere di definire con propri regolamenti l’organizzazione, il funzionamento e l’ordinamento giuridico del proprio personale, sulla base dei principi della legge n. 481 del 1995, istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

 

Secondo la legge richiamata le Autorità di regolazione (si cfr. AGCOM e AEEGSI) hanno autonomia organizzativa, contabile e amministrativa; talché ciascuna Autorità, con propri regolamenti, definisce le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo – entro limiti numerici definiti dalla normativa di legge – nonché l'ordinamento delle carriere.

La necessità di prevedere una specifica disposizione per l’ANAC discende dal fatto che il Piano di riordino, che ha istituito il ruolo del personale della nuova ANAC, è privo di natura di atto di delegificazione, e dunque meramente ricognitivo delle disposizioni allora vigenti in materia di trattamento giuridico ed economico del personale.

Tenuto conto che il legislatore non aveva ancora individuato per il personale dell’ANAC ante D.L. n. 90/2014 uno specifico trattamento giuridico ed economico, nel Piano di riordino si è ritenuta applicabile in via transitoria al personale dell’ANAC, una volta confluito in un unico ruolo, la disciplina giuridica ed economica che trovava applicazione per il personale della ex AVCP, stabilita agli artt. 253, comma 4, ed 8 del D.Lgs. n. 163/2006 (ora abrogati). Tali disposizioni, da un lato, conferivano una autonomia organizzativa regolamentare circa l’organizzazione ed il funzionamento, non anche il trattamento economico e giuridico del personale. Dall’altro, riconoscevano per i dipendenti dell’AVCP l’applicazione del trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Piano di riordino della nuova ANAC, fermo restando tale disciplina, ha provveduto a semplificare la struttura della retribuzione spettante al personale di ruolo dell’Autorità.

 

Con riferimento al trattamento economico, la disposizione da ultimo citata stabiliva che il trattamento economico del personale dell’ANAC non potesse eccedere quello definito in attuazione del DPCM 1° febbraio 2016 con il quale è stato approvato il Piano di riordino dell’Autorità.

Rispetto a tale assetto, con la prima modifica introdotta dalla disposizione in commento (lettera a)) si prevede che l’autonomia organizzativa dell’ANAC si estenda anche all’ordinamento economico (oltre che giuridico) del personale.

 

In proposito si ricorda che in relazione al trattamento giuridico ed economico del personale e delle carriere, l’ordinamento delle autorità indipendenti si distingue da quello della generalità delle amministrazioni pubbliche. Sebbene questi criteri siano condivisi in via generale da quasi tutte le autorità, tra queste vi sono alcune differenze.

In gran parte, l'ordinamento del personale delle singole autorità è modellato su quello dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, a sua volta, quest'ultimo su quello della Banca d'Italia. Per alcune autorità (Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, Commissione nazionale per la società e la borsa) è previsto infatti che il trattamento del proprio personale sia definito in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia. A sua volta, altre autorità (come, ad esempio, l'Autorità garante per le comunicazioni) definiscono il trattamento del proprio personale in base ai criteri fissati nel contratto collettivo di lavoro in vigore presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In altre autorità ancora, come avveniva per i dipendenti dell'ex AVCP, è invece attribuito il trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

In secondo luogo (lettera b)) si prevede che la sopra richiamata applicazione del DPCM 1° febbraio 2016 recante il Piano di riordino, sia da intendersi effettuata solo in sede di prima applicazione - e, comunque, per un periodo di un anno (decorrente dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'ANAC di disciplina dell'ordinamento giuridico ed economico del personale). A decorrere dal secondo anno successivo all’entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione - prosegue la novella (lettera c)) - l’Autorità può adeguare (tenuto conto delle proprie esigenze funzionali e organizzative) il trattamento economico del personale, nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità, sulla base dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 


Articolo 1, comma 301
(Invio all’estero di personale appartenente alla carriera prefettizia)

 

 


301. Al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e rafforzare le iniziative a livello internazionale di contrasto al terrorismo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad inviare personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei per un importo di spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. Al predetto personale della carriera prefettizia, che presta servizio all'estero per un periodo superiore a sei mesi presso rappresentanze diplomatiche o consolari, delegazioni italiane dell'Unione europea, ovvero organismi internazionali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1808 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fatti salvi i casi in cui è prevista la corresponsione del trattamento economico di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.


 

 

Il comma 301 autorizza la spesa massima di un milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 per l’invio di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e per rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo.

 

Il comma 301 autorizza una spesa massima di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 per l’invio, da parte del Ministero dell’interno, di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e di rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo.

A tale personale, che presta servizio all’estero per un periodo superiore a sei mesi presso rappresentanze diplomatiche o consolari, delegazioni italiane dell’Ue o organismi internazionali, si applicano, in luogo del trattamento di missione attualmente previsto, le indennità di lungo servizio all’estero disciplinate dall’articolo 1808 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 10 marzo 2010, n. 66), salvi i casi in cui si tratti di esperti, per i quali è previsto un diverso trattamento economico, corrispondente a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere (DPR 5 gennaio 1967 n. 18, articolo 168).

 

L’art. 1808 del decreto legislativo 10 marzo 2010 n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) dispone (comma 1) che al personale dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali all’estero, o presso enti, comandi od organismi internazionali, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe, competono, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno:

a)    un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;

b)   una indennità speciale eventualmente riconosciuta se l’assegno di lungo servizio all’estero non è ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, da fissarsi con decreto interministeriale di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento (di cui all’articolo 172 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18);

c)    il rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i mezzi più usuali ed economici, per il trasporto del bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie.

L'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale hanno natura accessoria.

 

L’art. 168 del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) prevede che l’Amministrazione degli affari esteri possa utilizzare, negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici. In via eccezionale, quando per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non si possa ricorrere a tali figure, l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare, fino ad un massimo di trenta unità, persone estranee alla pubblica Amministrazione, purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che sono destinate a ricoprire, comprovata da adeguata esperienza professionale.

 


Articolo 1, comma 302
(Assunzioni presso il Ministero dell'interno)

 

 


302. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, e per valorizzare la professionalità acquisita dal personale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il Ministero dell'interno è autorizzato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite del 50 per cento del totale delle unità in servizio per ciascuna annualità 2018 e 2019. Ai relativi oneri, pari ad euro 7.244.662 con riferimento all'anno 2018 e ad euro 7.396.214 a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto ad euro 5.444.662 per l'anno 2018, mediante utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto ad euro 1.800.000 per l'anno 2018 e ad euro 7.396.214 a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle facoltà assunzionali dell'Amministrazione disponibili a legislazione vigente.


 

 

Il comma 302 reca autorizzazione ad alcune nuove assunzioni di personale non dirigenziale da parte del Ministero dell'interno.

 

L'autorizzazione qui posta ha ad oggetto l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, che sia già in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, e che insieme sia in possesso di alcuni requisiti.

Tali requisiti (determinati nell'articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 75 del 2017) sono:

a)  risultare in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b)  essere stati reclutati a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c)   aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione.

 

Le assunzioni sono per un numero di unità nel limite del 50 per cento del totale delle unità in servizio per ciascuna annualità del 2018 e 2019.

La relazione tecnica specifica il contingente di personale da stabilizzare è, per ciascun anno considerato, di 220 unità (per un totale di 440 unità).

La più gran parte di tali unità (420) sono in servizio presso gli sportelli unici per l'immigrazione, costituiti presso le Prefetture, o presso gli uffici immigrazioni delle Questure. Le rimanenti unità (20) provengono dall'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali (AGES) e dall'ex Scuola superiore pubblica amministrazione locale (SSPAL).

Gli oneri sono quantificati in: 7.244.662 euro nel 2018; 7.396.214 a decorrere dal 2019.

Vi si fa fronte a valere sulla facoltà assunzionali del Ministero - salvo che per una quota per il 2018 (pari a 5.444.662 euro), per la quale si attinge alle risorse del Fondo costituito presso il Ministero a seguito della re-iscrizione nel suo stato di previsione dell'ammontare dei residui passivi eliminati (secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 93 del 2016: è l'atto primario recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio ed il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, con novellazione della legge n. 196 del 2009 circa la conservazione dei residui passivi).

 


Articolo 1, comma 303
(Proroga di contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia industrie difesa)

 

 


303. All'articolo 2190 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo della sostenibilità finanziaria attraverso lo sviluppo del piano industriale di cui al comma 1-bis, l'Agenzia è autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2018, i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, entro il limite stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 540.000 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del presente codice».


 

 

Il comma 303 autorizza l'Agenzia industrie difesa alla proroga - fino al 31 dicembre 2018 - di contratti da essa conclusi ai sensi articolo 143, comma 3, del D.P.R. n. 90 del 2010.

 

In base a quest'ultima disposizione l'Agenzia può, infatti, assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze cui non si possa far fronte con il personale in servizio, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali.

La richiamata proroga (che si 'aggiunge' a quella prevista a tutto il 2017 dall'articolo 8, comma 3 del decreto-legge n. 244 del 2016) è autorizzata entro il limite stabilito dall'articolo 1, comma 379 della legge n. 190 del 2014 (il quale autorizzava una proroga per non oltre un terzo dei contratti stipulati).

L'onere di spesa è quantificato in 540.000 euro, sono coperti mediante corrispettiva riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare (istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 616 del Codice dell'ordinamento militare.

 

L'Agenzia Industrie Difesa è un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Difesa ai sensi dell'articolo 20 (Enti vigilati) del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010). È istituito con il compito di coordinare e gestire gli stabilimenti industriali appositamente assegnati all'Agenzia.

In particolare, ai sensi dell'articolo 48 del Codice, scopo dell'Agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie, materiali e umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita da un apposito regolamento. Ai sensi dell'articolo 133 del d.P.R. n. 90 del 2010, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, l'Agenzia deve operare secondo criteri di imprenditorialità, efficienza ed economicità. Le unità produttive e industriali in esame sono operative nel settore manifatturiero, del munizionamento e della cantieristica navale.

Per quanto concerne gli interventi normativi che hanno riguardato l'Agenzia, si ricorda che il decreto-legge n. 215 del 2011 (recante proroga delle missioni internazionali) novellando il comma 1 dell'articolo 2190 del Codice ha previsto una graduale riduzione dei contributi diretti, erogati dal Ministero della difesa in favore dell'Agenzia industrie difesa (AID) - con la loro eliminazione a partire dall'anno 2015 (termine successivamente prorogato al 2016, dall'articolo 4, comma 6-quater del decreto-legge n. 210 del 2015).

 

 


Articolo 1, comma 304
(Modifiche al Codice dell'ambiente in materia di poligoni di tiro)

 

 


304. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 184, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

«5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:

a) l'arma o il sistema d'arma utilizzati;

b) il munizionamento utilizzato;

c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili.

5-bis.2. Il registro di cui al comma 5-bis.1 è conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Lo stesso è esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza.

5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attività devono concludersi entro centottanta giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010»;

b) all'articolo 241-bis, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotta un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi-permanenti il predetto piano è limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.

4-ter. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate predispone semestralmente, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono, un documento indicante le attività previste, le modalità operative di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.

4-quater. Il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento di cui al comma 4-ter alla regione in cui ha sede il poligono. Lo stesso documento è messo a disposizione dell'ARPA e dei comuni competenti per territorio.

4-quinquies. Le regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscono un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nell'ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Il comandante del poligono militare, entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, trasmette all'Osservatorio le risultanze del piano di monitoraggio ambientale di cui al comma 4-bis. Le forme di collaborazione tra gli Osservatori ambientali regionali e il Ministero della difesa sono disciplinate da appositi protocolli.

4-sexies. Con le modalità previste dall'articolo 184, comma 5-bis, sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte sesta, titolo II, del presente decreto, le procedure applicabili al verificarsi, nei poligoni militari delle Forze armate, di un evento in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno ambientale.

4-septies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, è stabilito il periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le esercitazioni e le sperimentazioni.

4-octies. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010, l'ISPRA provvede alle attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4-novies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati annualmente gli oneri a carico del Ministero della difesa, relativi alle attività di cui all'articolo 184, comma 5-bis.3, e ai commi 4-bis e 4-octies del presente articolo»;

c) all'articolo 258, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

«5-quater. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro».


 

 

Il comma 304 reca una serie di novelle al Codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in materia di poligoni di tiro.

 

Con la lettera a) del comma 1, si introducono all'articolo 184 del Codice, dopo il comma 5-bis, i nuovi commi 5-bis.1, 5-bis.2 e 5-bis.3.

Il nuovo comma 5-bis.1 prevede che sia tenuto presso ciascun poligono militare delle Forze armate, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:

            a) l'arma o il sistema d'arma utilizzato;

            b) il munizionamento utilizzato;

            c) la data dello sparo e luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili;

 

Il nuovo comma 5-bis.2 prevede poi che il registro sia conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione, nonché esibito agli organi di Vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza.

Il nuovo comma 5-bis.3 prevede che entro 30 giorni dal termine del periodo esercitativo il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attività dovranno concludersi entro 180 giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti.

La lettera b) novella poi l'articolo 241-bis del Codice, inserendovi nuove disposizioni.

Il nuovo comma 4-bis prevede che il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotti un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Si specifica che relativamente ai poligoni temporanei o semi permanenti il predetto piano sia limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.

Il nuovo comma 4-ter prevede che il comandante del poligono predisponga un documento semestrale, ove, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono militare delle Forze armate, siano indicate:

- le attività previste

- le modalità operative di tempo e di luogo

- gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.

In base al nuovo comma 4-quater, il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento in parola alla Regione in cui ha sede il poligono, mettendolo altresì a disposizione dell'ARPA e dei Comuni competenti per territorio.

Si stabilisce, al nuovo comma 4-quinquies, che le Regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscano un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nell'ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) del poligono militare, entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, trasmette le risultanze del piano di monitoraggio ambientale previsto. L'Osservatorio è incardinato presso i sistemi informativi regionali ambientali afferenti alla rete SINANET in collegamento con il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, mentre si rinvia a successivi protocolli la definizione delle forme di collaborazione tra il predetto Osservatorio e il Ministero della Difesa saranno disciplinate da appositi.

Si ricorda che la legge 28 giugno 2016 n.132 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplinato l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. In particolare, l'art. 11 ha recato norme per il Sistema informativo nazionale ambientale stabilendo che l'ISPRA provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle agenzie territorialmente competenti. Il SINA, i PFR e i SIRA costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET.

Il nuovo comma 4-sexies prevede con le modalità previste dall'articolo 184, comma 5-bis del Codice, introdotto dall'emendamento in esame (v. supra) sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte VI, Titolo II, del Codice stesso, le procedure applicabili al verificarsi, nei poligoni militari delle Forze armate, di un evento in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno ambientale.

Il nuovo comma 4-septies demanda a un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della salute, di stabilire il periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le esercitazioni e le sperimentazioni.

Il comma 4-octies, pur facendo ferme le competenze di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2009, affida all'ISPRA le attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

Ai sensi del successivo comma 4-nonies, un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati annualmente gli oneri a carico del Ministero della difesa in relazione alle attività in oggetto.

Infine, la lettera c) novella l'articolo 258 del Codice, inserendo un nuovo comma 5-quater, che reca le sanzioni per le violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del Codice, prevedendo che il comandante del poligono militare delle Forze armate sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a dieci mila euro e, in caso di violazione reiterata dei predetti obblighi, la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.


Articolo 1, commi 305 e 306
(Assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato
da parte del MIBACT)

 

 


305. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad assumere fino ad un massimo di 200 unità di personale, appartenenti all'area III - posizione economica F1, mediante scorrimento delle graduatorie di concorso delle procedure di selezione pubblica di cui all'articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma il Ministero provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

306. I contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, possono essere prorogati per l'anno 2018, non oltre il limite massimo di 36 mesi, anche discontinui, previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come richiamato dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2018.


 

 

I commi 305 e 306 autorizzano, rispettivamente, assunzioni a tempo indeterminato e il mantenimento in servizio per il 2018 di personale già assunto a tempo determinato, da parte del MIBACT.

 

Assunzioni a tempo indeterminato

 

Il comma 305 autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad alcune nuove assunzioni a tempo indeterminato, fino ad un massimo di 200 unità.

Tali assunzioni sono previste avvenire mediante scorrimento delle graduatorie del concorso espletato - ai sensi dell'articolo 1, commi 328-330 della legge n. 208 del 2015, legge di stabilità 2016 - per l'assunzione a tempo indeterminato (originariamente) di 500 funzionari, da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale (nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte).

Può annotarsi come con le nuove assunzioni previste, si perverrà, complessivamente, a 1000 assunzioni derivanti dalle procedure concorsuali autorizzate dalla legge di stabilità 2016.

 

 

Si ricorda, infatti, che il 28 settembre 2017, rispondendo nella VII Commissione della Camera all’interrogazione a risposta immediata 5-12301, il rappresentante del Governo ha fatto presente che con D.P.C.M. 4 aprile 2017 il Mibact era stato autorizzato allo scorrimento delle graduatorie degli idonei per 200 unità e che il 28 aprile 2017 era stato richiesto un ulteriore scorrimento per 100 unità.

 

La disciplina della procedura di selezione pubblica è stata adottata con D.I. 15 aprile 2016 che, per quanto qui più interessa, ha disposto che siano dichiarati vincitori, i candidati utilmente collocati in graduatoria nel limite dei posti messi a concorso per ciascun concorso, come previsto nei rispettivi bandi e che ciascuna graduatoria degli idonei è valida per un numero di posizioni pari al 100% dei posti messi a concorso per il rispettivo profilo professionale. Ha, altresì, disposto che la validità delle graduatorie si esaurisca entro tre anni dalla data di pubblicazione di ognuna.

Nella Gazzetta ufficiale, IV serie speciale, del 24 maggio 2016 è stato dato avviso della pubblicazione dei 9 bandi sul sito http://ripam.formez.it, nei seguenti profili professionali: funzionario antropologo: 5 posti; funzionario archeologo: 90 posti; funzionario architetto: 130 posti; funzionario archivista: 95 posti; funzionario bibliotecario: 25 posti; funzionario demoetnoantropologo: 5 posti; funzionario della promozione e comunicazione: 30 posti; funzionario restauratore: 80 posti; funzionario storico dell'arte: 40 posti.

Qui la pagina dedicata sul sito del Mibact, che riporta anche le informazioni sulle graduatorie approvate con riferimento ai vari profili professionali.

 

 

Tanto le assunzioni di allora quanto quelle autorizzate dalla disposizione in esame debbono avvenire all'interno della dotazione organica recata dalla tabella B allegata al d.P.C.m. n. 171 del 2014 (recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo). Tale tabella riporta5.457 unità per la III area (oltre che 700 unità di personale per la I area; 12.893 unità per la II area; per un totale di 19.050 unità).

Delle nuove assunzioni or previste, il Ministero deve comunicare l'effettuazione e gli oneri, al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio nonché al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Per la copertura degli oneri, il Ministero provvede a valere sulle facoltà assunzionali disponibili.

 

 

Mantenimento in servizio a tempo determinato

 

Il comma 306 autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al mantenimento in servizio anche per l'anno 2018 del personale già assunto a tempo determinato dal medesimo Ministero in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 83 del 2014.

Quest'ultimo ha autorizzato gli istituti e i luoghi della cultura (secondo la definizione recata dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e paesaggistici) dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali (al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione) ad impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato (anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente per siffatti rapporti di lavoro) professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di età non superiore a quaranta anni, individuati mediante apposita procedura selettiva. Nonché ha previsto che in nessun caso i rapporti così instaurati possano costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione.

 

La procedura selettiva per titoli e colloquio è stata avviata, per 60 esperti con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di 9 mesi, con bando del 22 dicembre 2015, rettificato con avviso del 18 gennaio 2016 e con avviso dell’8 febbraio 2016.

Come ricapitolato nella nota Mibact Rep. 205 del 16 marzo 2017, le graduatorie di merito sono state approvate il 23 novembre 2016. Con decreto direttoriale 2 dicembre 2016 sono stati dichiarati i vincitori. Sono, poi, seguite alcune rinunce e sostituzioni.

 

Per il mantenimento in servizio nell'anno 2018, è ora autorizzata una spesa nel limite di 1 milione di euro (per quel medesimo anno).

Insieme è posta la condizione che la proroga per il 2018 non debba comportare uno 'sforamento' della durata complessiva del rapporto di lavoro di 36 mesi - anche discontinui.

Tale limite triennale è sancito in via generale per il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal decreto legislativo n. 81 del 2015 (articolo 19, comma 1); vale anche per il pubblico impiego, per effetto del rinvio disposto dal decreto legislativo n. 75 del 2017 (articolo 9, comma 1, lettera b)) - adottato nell'esercizio della delega recata dagli articoli 16, comma 1 e 17, comma 1 della legge n. 124 del 2015, con conseguenti plurime modificazioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, cd. Testo unico del pubblico impiego. 


Articolo 1, comma 307
(Incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa
negli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale con autonomia speciale)

 

 


307. All'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2018, » sono soppresse e le parole: « per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per una durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di 200.000 euro annui ».


 

 

Il comma 307 rende permanente la possibilità per gli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di conferire ad esperti incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, estendendone inoltre la durata massima a 24 mesi, pur confermando il limite di spesa di € 200.000 annui.

 

In base all’all. 1 del DM 23 dicembre 2014, recante organizzazione e funzionamento dei musei statali – come modificato dall’art. 2, co. 1, del DM 14 ottobre 2015, dall’art. 1, co. 1, lett. f), del DM 23 gennaio 2016, dall’art. 10, co. 1, del DM 9 aprile 2016 e, da ultimo, dagli artt. 3, co. 2, lett. a) e 4, co. 1, lett. a), n. 1), del DM 12 gennaio 2017 i musei e parchi archeologici di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale sono 32.

Si tratta dei seguenti: Galleria Borghese; Gallerie degli Uffizi; Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma; Gallerie dell'Accademia di Venezia; Museo di Capodimonte; Museo Nazionale Romano; Parco archeologico del Colosseo; Parco archeologico di Pompei; Pinacoteca di Brera; Reggia di Caserta; Complesso monumentale della Pilotta; Galleria dell'Accademia di Firenze; Galleria Nazionale delle Marche; Galleria Nazionale dell'Umbria; Gallerie Estensi di Modena; Gallerie azionali d'arte antica di Roma; Musei reali di Torino; Museo delle Civiltà; Museo archeologico Nazionale di Napoli; Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; Museo Archeologico Nazionale di Taranto; Museo Nazionale del Bargello; Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; Museo storico e Parco del Castello di Miramare; Parco archeologico dei Campi Flegrei; Parco archeologico dell'Appia antica; Parco archeologico di Ercolano; Parco archeologico di Ostia antica; Parco archeologico di Paestum; Palazzo Ducale di Mantova; Palazzo Reale di Genova; Villa Adriana e Villa d'Este.

 

A tal fine, novella l’art. 22, co. 6, primo periodo, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), che, al fine di sostenere il buon andamento degli stessi istituti o luoghi della cultura, aveva consentito tale possibilità fino al 31 dicembre 2018, per una durata dei contratti non superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di € 200.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Gli incarichi continuano ad essere conferiti ai sensi dell’art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001[89] e l’istituto o luogo della cultura che li conferisce vi provvede con le risorse disponibili nei propri bilanci, assicurando il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.

 

La relazione illustrativa al ddl di conversione del D.L. 50/2017 precisava che la previsione era finalizzata alla costituzione di segreterie tecniche che consentissero di far fronte alla specifica carenza di personale, specialmente quello con competenze amministrative e gestionali, che non permetteva di sviluppare appieno l’offerta culturale e di servizi al pubblico.

Al riguardo, richiamava il precedente costituito dalla segreteria tecnica di progettazione costituita, ai sensi dell’art. 2, co. 5, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), presso la (allora) Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, al fine di accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei.

 

La disposizione in commento non ha, invece, apportato modifiche al terzo periodo del medesimo co. 6 dell’art. 22 del D.L. 50/2017, che, pertanto, continua a prevedere la compensazione degli effetti finanziari derivanti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto (solo) per il periodo 2017-2019 (€ 0,7 mln nel 2017, € 1,5 mln nel 2018 e € 0,75 mln nel 2019), mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (art. 6, co. 2, del D.L. 154/2008-L. 189/2008).


Articolo 1, comma 308
(Disposizioni per il sito archeologico di Pompei
e per le aree limitrofe)

 

 


308. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi inclusi nel piano strategico di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, finalizzati al rilancio economico-sociale e alla riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco « Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata », al comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

b) le parole: « Dal 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalla seguente: « Successivamente »;

c) le parole: « il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite » sono sostituite dalle seguenti: « le funzioni attribuite al Direttore generale di progetto »;

d) le parole: « confluiscono nella » sono sostituite dalle seguenti: « rientrano nelle competenze della »;

e) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la stipula di un apposito contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 ».


 

 

Il comma 308 prevede l’attivazione da parte del Direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei di un Contratto istituzionale di sviluppo per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi previsti nel piano strategico relativo ai comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata".

Inoltre, proroga (dal 31 gennaio 2019) al 31 dicembre 2019 lo svolgimento delle funzioni dello stesso Direttore generale di progetto, nonché le attività dell'Unità “Grande Pompei”, del Vice Direttore generale vicario e della struttura di supporto, stabilendo che, successivamente, le funzioni del Direttore generale di progetto rientrano nella competenza ordinaria del Parco archeologico di Pompei.

Al riguardo, preliminarmente, si ricorda che, a seguito del DM 12 gennaio 2017, alla Soprintendenza Pompei (già Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia) è subentrato il Parco archeologico di Pompei.

Di tale novità il testo in commento - pur novellando una disposizione nella quale si fa riferimento alla stessa Soprintendenza - non tiene conto.

 

Le previsioni generali

 

L’art. 2 del D.L. 34/2011 (L. 75/2011) ha disposto l'adozione, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, di un programma straordinario ed urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della (allora) Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, al fine di rafforzare l’efficacia delle azioni e degli interventi di tutela nelle suddette aree. Per il finanziamento del programma straordinario è stata prevista la possibilità di utilizzo delle risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) destinate alla regione Campania e di una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale, determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Inoltre, è stato previsto che la quota di risorse da destinare al programma straordinario di manutenzione da parte della regione Campania sarebbe stata individuata dalla regione medesima nell’ambito del Programma di interesse strategico regionale (PAR) da sottoporre al CIPE per l’approvazione.

Il programma straordinario è stato approvato dal Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici l'8 giugno 2011[90].

Con comunicato stampa del 9 giugno 2011 il Mibac ha, poi, reso noto che “il piano, articolato in cinque fasi, prevede un investimento complessivo di 105 milioni di euro, così suddivisi: 8,2 milioni di euro per il piano della conoscenza, 85 milioni di euro per il piano delle opere, 7 milioni di euro per il piano della fruizione e della comunicazione, 2 milioni di euro per il piano della sicurezza e 2,8 milioni di euro per il piano di rafforzamento e di capacity building”.

Nel febbraio 2012 il progetto per Pompei è stato inserito nella riprogrammazione del Piano di azione Coesione.

A seguire, il 29 marzo 2012, la Commissione europea, con decisione n. C(2012) 2154, lo ha finanziato quale Grande Progetto Comunitario a valere su risorse del Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” FESR 2007-2013 (POIn)”.

In particolare, il progetto è stato finanziato con 74,2 milioni di fondi UE e 29,8 di fondi nazionali.

Successivamente, con decisione C(2016) 1497 final del 10 marzo 2016 - che ha modificato la decisione C(2012) 2154 -, accedendo alla richiesta presentata dall'Italia il 28 dicembre 2015 di dividere il Grande Progetto Pompei tra i due periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, la Commissione europea ha deciso che lo stesso Grande Progetto è articolato in due fasi:

§  la fase I, a valere sulle risorse del Programma operativo interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" - FESR 2007-2013;

§  la fase II, a valere sulle risorse del PON "Cultura e sviluppo" - FESR 2014-2020.

La data prevista per il completamento è il 31 dicembre 2018.

 

Le misure organizzative

 

Per accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei, l’art. 1, co. 1-7, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) – come modificato dall’art. 2 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) – ha previsto la nomina di un Direttore generale di progetto, coadiuvato da una struttura di supporto composta da non più di 20 unità[91], e di un Vice Direttore generale vicario.

Al Direttore generale di progetto sono stati affidati specifici compiti, prevedendo che gli stessi dovessero essere svolti in stretto raccordo con la Soprintendenza, della quale rimanevano fermi compiti e attribuzioni in ordine alla gestione ordinaria del sito.

In particolare, il Direttore generale di progetto deve:

-    definire e approvare i progetti degli interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione previsti nel “Grande Progetto Pompei”, assicurare l’efficace e tempestivo svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori e l’appalto dei servizi e delle forniture necessari, nonché seguire la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti. Fra l’altro, il Direttore generale di progetto ha assunto le funzioni di stazione appaltante;

-    assicurare supporto organizzativo e amministrativo alle attività di tutela e valorizzazione di competenza della Soprintendenza;

-    informare ogni sei mesi il Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono programma;

-    collaborare per assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici, anche al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, nel quadro del Protocollo di legalità stipulato con la Prefettura.

Inoltre, il Direttore generale di progetto è stato preposto all’Unità “Grande Pompei” – della quale il co. 4 ha previsto la costituzione per consentire il rilancio economico sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione Unesco “Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata” (c.d. “Buffer Zone), dotandola di autonomia amministrativa e contabile –, e ne ha assunto la rappresentanza legale.

È stato, inoltre, istituito il Comitato di gestione – composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Campania, dal Presidente della provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti –, con il compito di approvare un piano strategico congruente con il Grande Progetto Pompei, completo di analisi di fattibilità, crono-programma, indicazione degli adempimenti di ciascun soggetto partecipante, nonché fonti di finanziamento attivabili.

In particolare, in base al co. 6 dell’art. 1 del D.L. 91/2013, il piano strategico deve prevedere il miglioramento delle vie di accesso e interconnessione ai siti archeologici, il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi, prioritariamente mediante il risanamento e il riuso di aree industriali dismesse, la riqualificazione e rigenerazione urbana, la promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme di partenariato pubblico-privato.

Inoltre, l'Unità Grande Pompei predispone un accordo di valorizzazione, ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. 42/2004, con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati interessati, articolato in un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. All'accordo partecipano, altresì, i Prefetti delle province di Napoli e di Caserta, nonché l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

 

In seguito, l’art. 2, co. 5, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) – come modificato dall’art. 16, co. 1-bis, del D.L. 78/2015 (L. 125/2015) – al fine di rispettare i termini per l’attuazione del Grande Progetto Pompei e di accelerare la progettazione degli interventi ivi previsti, ha disposto la costituzione, presso la Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, di una segreteria tecnica di progettazione (v. infra, scheda co. 309).

Lo stesso art. 16, co. 1-bis), lett. b), del D.L. 78/2015 ha aggiunto il co. 5-ter nell’art. 2 del D.L. 83/2014, stabilendo, tra l’altro, che lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto è assicurato fino al 31 gennaio 2019 nel limite massimo di spesa pari a € 100.000 lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale. Aveva, altresì, previsto che dal 1° gennaio 2016 il Direttore generale e le competenze ad esso attribuite sarebbero confluiti nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assumeva la denominazione di ‘Soprintendenza Pompei’.

Ancora in seguito, l’art. 5, co. 1-bis, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016), novellando la disposizione sopra indicata, aveva differito al 1° gennaio 2017 la confluenza delle funzioni del Direttore generale nella Soprintendenza e aveva previsto che è assicurato fino al 31 gennaio 2019 anche lo svolgimento delle funzioni della struttura di supporto, conseguentemente incrementando a € 500.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 il limite massimo di spesa, sempre a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza.

Da ultimo, l’art. 11, co. 1, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) aveva prorogato, per quanto qui interessa, al 1° gennaio 2018 il termine per il trasferimento delle funzioni del Direttore generale del Grande Progetto Pompei alla Soprintendenza Pompei e al 31 gennaio 2019 le funzioni relative all’Unità Grande Pompei e al Vice Direttore generale vicario, conseguentemente aumentando (da € 500.000) a € 900.000 lordi il limite massimo di spesa previsto per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza.

 

Con DPCM 27 dicembre 2013 il Generale di Corpo D’Armata Giovanni Nistri è stato nominato Direttore generale di progetto, mentre il ruolo di Vice Direttore generale vicario è stato affidato al dott. Fabrizio Magani, direttore regionale dei beni culturali e paesaggistici d'Abruzzo e responsabile del progetto l'Aquila.

La nomina del Vice Direttore generale vicario è stata poi revocata, con decorrenza dalla medesima data di nomina, con DPCM 17 ottobre 2014 (v. allegato 14 alla seconda Relazione semestrale al Parlamento)[92].

 

In considerazione del passaggio del Generale Giovanni Nistri ad altro incarico, a far data dal 1° gennaio 2016, con DPCM 16 febbraio 2016 è stato nominato Direttore generale di progetto, fino al 31 dicembre 2016, il Generale di Divisione Luigi Curatoli. L’incarico è stato poi prorogato fino al 31 dicembre 2017 con DPCM 8 giugno 2017.

 

In particolare, la proroga delle funzioni del Direttore generale di progetto è finalizzata ad accelerare la realizzazione degli interventi inclusi nel piano strategico previsto dall’art. 1 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) per il rilancio economico-sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco “Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata” [93].

La relazione illustrativa all’emendamento presentato al Senato[94] evidenziava che la proroga era finalizzata a favorire il completamento degli interventi del Grande Progetto Pompei sia nell’area archeologica, sia nelle zone contermini.

 

Si prevede, inoltre, che il Direttore generale del Grande Progetto Pompei attivi, su deliberazione del Comitato di gestione, un Contratto istituzionale di sviluppo, per la progettazione, la realizzazione e la gestione dei medesimi interventi, nonché per l’ulteriore sviluppo del piano strategico.

 

Quest’ultima era una soluzione auspicata nella settima relazione semestrale al Parlamento del medesimo Direttore generale.

In particolare, la relazione evidenziava che il piano strategico elaborato dall’Unità Grande Pompei, che non aveva ancora concluso il suo iter, si muoveva in sintonia anche con il Piano strategico di sviluppo del turismo 2017–2022, condividendone i tre principi ispiratori:

§  sostenibilità, nelle tre componenti ambientale, sociale ed economica;

§  innovazione, strutturando il processo organizzativo del settore turistico, ed il prodotto ad esso collegato, attraverso gli strumenti informatici, alla luce del crescente utilizzo della rete per la scelta sia della destinazione turistica, che dei servizi durante il soggiorno;

§  accessibilità, intesa in senso fisico e culturale, per garantire idonee modalità di accesso e fruizione ai luoghi, anche meno visitati, da parte di tutte le categorie di utenza.

Era previsto un cronoprogramma e individuati tre periodi (breve/medio/lungo) entro i quali portare a compimento le iniziative individuate.

La relazione evidenziava, peraltro, che, alle risorse regionali ed a quelle che alcuni privati stavano valutando di impegnare, si sarebbero dovuti affiancare anche stanziamenti pubblici che potessero accelerare le fasi realizzative del piano.

“La sottoscrizione di uno o più Contratti Istituzionali di Sviluppo, dunque, è ritenuta idonea soluzione per il perseguimento di questi obiettivi”.

“Tale soluzione consentirebbe di:

§  definire, sul piano operativo, la predisposizione, l’avvio e la realizzazione di programmi di interventi previsti dal Piano inclusi quelli infrastrutturali, di sviluppo dei servizi e delle attività correlate alla fruizione dei beni culturali nonché di sostegno delle imprese della filiera culturale, per lo sviluppo socio-economico dell’area vesuviana e/o delle altre aree limitrofe così come perimetrate dal contratto di sviluppo stesso; 

§  sostenere lo sforzo economico per la realizzazione delle opere contenute nel Piano;

§  poter estendere all’attuazione del Piano Strategico l’applicazione del protocollo di legalità e, di conseguenza, l’attività del Gruppo di lavoro per la sicurezza e la legalità, che siede presso la Prefettura di Napoli, al fine di permettere un migliore controllo, sia del rispetto della legislazione antimafia, che dei profili inerenti l’ordine e la sicurezza pubblica;

§  promuovere la predisposizione e l’attuazione di un Protocollo Operativo dedicato – come già avviene per gli interventi di restauro dell’area archeologica di Pompei –  al fine di consentire il monitoraggio finanziario delle opere previste nel Piano;

§  accelerare la realizzazione di tutte le opere a favore della citata buffer zone, incluse quelle già sovvenzionate con fondi regionali;

§  finanziare, quale primo passo, uno studio di fattibilità di tutto il Piano Strategico da affidare con gara europea;

§  individuare eventuali nuovi interventi”.

 

La proroga del termine e la previsione relativa all’attivazione del Contratto istituzionale di sviluppo costituiscono novella del co. 5-ter dell’art. 2 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), introdotto dall’art. 16, co. 1-bis, lett. b), del D.L. 78/2015 (L. 125/2015) (che, però, testualmente, è finalizzato ad assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, e non anche alla realizzazione degli interventi inclusi nel piano strategico).

 

Come ante evidenziato, non è stato, invece, novellato il riferimento, presente nello stesso co. 5-ter, alla Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.

 

Per completezza, si evidenzia che la previsione relativa all’attivazione di un Contratto istituzionale di sviluppo ha sostituito quella, recata dall’ultimo periodo dell’art. 2, co. 5-ter, del D.L. 83/2014, in base alla quale le misure di carattere organizzativo necessarie all’attuazione dello stesso comma, nonché le modalità del progressivo trasferimento alla Soprintendenza Pompei di cui si è detto ante, dovevano essere definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

 

 

Il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), previsto dall’art. 6 del d.lgs. 88/2011, (in sostituzione del previgente istituto dell’intesa istituzionale di programma), costituisce un accordo che le amministrazioni competenti possono stipulare per accelerare l’utilizzo dei fondi strutturali europei, ovvero per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale tra loro funzionalmente connessi in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'UE e del Fondo sviluppo e coesione.

I CIS – sottoscritti dal Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri, e da regioni e altre amministrazioni competenti di volta in volta interessate – costituiscono uno strumento con cui Governo, Regioni, FS, RFI, ANAS si impegnano a eseguire interventi prioritari di sviluppo, soprattutto nelle aree svantaggiate e nel Mezzogiorno, nonché a collaborare e coordinarsi, ad eseguire un monitoraggio periodico degli impegni assunti ed a rimuovere gli ostacoli che dovessero sorgere nel corso della realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertate, le misure sanzionatorie previste dal Contratto stesso. In particolare, i CIS sono finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali, funzionali alla coesione territoriale e allo sviluppo equilibrato del Paese, favorendo la concentrazione delle risorse verso la realizzazione di un'unica grande infrastruttura a valenza nazionale o interregionale (salve eccezioni dettate da specificità territoriali), superando i tradizionali limiti regionali.

Nel contratto vengono definiti i tempi di attuazione (cronoprogramma), le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempimenti.

L’art. 9-bis del D.L. 69/2013 (L. 99/2013) ha integrato la disciplina del CIS prevedendo che le Amministrazioni responsabili degli interventi possano avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche, nonché in qualità di Centrale di committenza, ad esclusione di quanto demandato all’attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici.

L’art. 1, co. 703, lett. g), della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha, poi, previsto che spetta all’Autorità politica per la coesione[95], in sede di coordinamento dell’attuazione dei piani operativi a livello nazionale e regionale del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, individuare i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità, si debba procedere alla stipulazione del CIS.

Tale previsione è stata, da ultimo, ribadita dall’art. 7 del D.L. 91/2017 (L. 123/2017) che, proprio ai fini della valorizzazione dei CIS, per accelerare l'attuazione di interventi complessi definiti come “aventi natura di grandi progetti” ovvero di “investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee”, ha disposto che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno individua gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi CIS, su richiesta delle amministrazioni interessate.

In relazione a ciò, il medesimo art. 7 ha stabilito che per la realizzazione di interventi urgenti previsti per la città di Matera designata ''Capitale europea della cultura 2019'', su richiesta del comune di Matera, si proceda alla sottoscrizione di un apposito CIS, che prevede come soggetto attuatore l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. Tale contratto è stato sottoscritto il 26 settembre 2017.


Articolo 1, comma 309
(Procedura per l’inquadramento del personale della segreteria tecnica di progettazione operante presso il Parco archeologico di Pompei)

 

 


309. Per le medesime finalità di cui al comma 308, entro il 31 marzo 2018 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avvia apposita selezione per titoli e colloquio finalizzata all'inquadramento, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, profili di funzionario archeologo, architetto e ingegnere, delle unità di personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Alla selezione di cui al precedente periodo possono partecipare le unità di personale che siano state reclutate a seguito di procedura selettiva pubblica e che, entro la suddetta data del 31 marzo 2018, abbiano prestato servizio per almeno trentasei mesi presso la segreteria tecnica di progettazione di cui al medesimo articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208


 

 

Il comma 309 prevede l’avvio, entro il 31 marzo 2018, da parte del Mibact, di una selezione per titoli e colloquio finalizzata all’inquadramento nella area III, posizione economica F1, nei profili di archeologo, architetto e ingegnere, dei soggetti che, reclutati a seguito di procedura selettiva pubblica, abbiano prestato servizio, entro la medesima data, per almeno 36 mesi, nell’ambito della segreteria tecnica di progettazione operante presso il Parco archeologico di Pompei, costituita per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei (art. 2, co. 5, D.L. 83/2014-L. 106/2014).

 

Le assunzioni avvengono nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B del DPCM 171/2014, recante il regolamento di organizzazione del Mibact (che per l’area III prevede 5.457 unità).

 

Ai relativi oneri, nel limite massimo di € 500.000 annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 354, della L. 208/2015, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale (pari, dal 2016, a € 10 mln annui).

 

La previsione rinvia alle finalità del comma 308, ossia accelerare la realizzazione degli interventi inclusi nel piano strategico relativo ai comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", di cui all’art. 1, co. 6, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013).

 

In base all’art. 2, co. 5, del D.L. 83/2014, la segreteria tecnica di progettazione era stata istituita presso la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, istituto periferico del Mibact dotato di autonomia speciale, ai sensi dell’art. 30 del citato DPCM 171/2014. Da ultimo, come già evidenziato nella scheda relativa al comma 308, il DM 12 gennaio 2017 ha ridenominato la Soprintendenza “Parco archeologico di Pompei”.

In base allo stesso art. 2, co. 5, del D.L. 83/2014, come da ultimo modificato dall’art. 11, co. 1, lett. a), del D.L. 244/2016 (L. 19/2017), la segreteria tecnica di progettazione è composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001, per la durata massima di 36 mesi, entro il limite di spesa di € 900.000 annui.

L’avviso di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione è stato pubblicato sul sito del Mibact nell’agosto 2014.

Come emerge dalla III relazione al Parlamento del Direttore generale di progetto, aggiornata al 30 giugno 2015, la segreteria tecnica di progettazione è stata costituita con 19 unità il 16 febbraio 2015.

 

Al riguardo, si ricorda che la giurisprudenza costituzionale dettata in attuazione dell'art. 97 della Costituzione - in base al quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge - ha specificato (sentenza 227/2013) che “«il previo superamento di una qualsiasi ‘selezione pubblica’, presso qualsiasi ‘ente pubblico’, è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché esso non garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale e fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere» (sentenza n. 225 del 2010, che richiama le sentenze n. 293 del 2009 e n. 100 del 2010), «cosicché la garanzia del concorso pubblico non può che riguardare anche l'ipotesi di mera trasformazione di un rapporto contrattuale a tempo indeterminato in rapporto di ruolo, allorché […] l'accesso al suddetto rapporto non di ruolo non sia a sua volta avvenuto mediante una procedura concorsuale» (sentenze n. 215 del 2009 e n. 203 del 2004)”.

Nella medesima sentenza 227/2013, la Corte costituzionale ha altresì evidenziato che “non rileva neppure che si possa eccezionalmente derogare alla regola del pubblico concorso quando lo scostamento dalla stessa si presenti a sua volta maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione e ricorrano straordinarie esigenze d'interesse pubblico (sentenza n. 52 del 2011). E' necessario, perché ciò possa avvenire, che la legge stabilisca preventivamente le condizioni per l'esercizio del potere di assunzione e subordini la costituzione del rapporto a tempo indeterminato all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione, prevedendo procedure di verifica dell'attività svolta; il che presuppone che i soggetti da assumere abbiano maturato tale esperienza all'interno della pubblica amministrazione e non alle dipendenze di datori di lavoro esterni (sentenza n. 215 del 2009). Inoltre, la deroga dev'essere contenuta entro determinati limiti percentuali, in modo da non precludere del tutto la possibilità di accesso della generalità dei cittadini ai suddetti posti pubblici (sentenza n. 108 del 2011)”.

 


Articolo 1, comma 310
(Piano per l’arte contemporanea)

 

 


310. Per la realizzazione del Piano per l'arte contemporanea di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.


 

 

Il comma 310 autorizza l’ulteriore spesa di € 2 mln per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la realizzazione del Piano per l’arte contemporanea previsto dall’art. 3 della L. 29/2001.

 

 

L’art. 3 della L. 29/2001 ha affidato al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di consentire l'incremento del patrimonio pubblico di arte contemporanea, anche mediante acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri, la predisposizione di un Piano per l'arte contemporanea, per la realizzazione del quale, comprese le connesse attività propedeutiche e di gestione, ha autorizzato, a decorrere dal 2002, la spesa annua di € 5.164.569 (10 miliardi di lire).

 

Le risorse sono appostate sul cap. 7707/pg 13 dello stato di previsione del Mibact - Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane.

A seguito di quanto disposto dal comma in esame, le risorse destinate al Piano per l’anno 2018 ammontano, in base al DM 28 dicembre 2017, di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018 - 2020", a € 3.925.102.

 

Come evidenziato sul sito della competente Direzione generale, tutte le Istituzioni del Mibact possono presentare proposte entro i termini fissati dalla stessa Direzione generale con specifica circolare (l’ultima è la circolare 3/2015, relativa al triennio 2015-2017), seguendo le indicazioni contenute nella Scheda generale e nella Scheda per le proposte d’acquisto.

Inoltre, dall’art. 4, co. 1, lett. c), dello statuto della Fondazione MAXXI-Museo nazionale delle arti del XXI secolo – istituita a seguito della trasformazione (ai sensi dell’art. 25 della L. 69/2009) del “Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee”, nato nel 1999 a Roma come polo nazionale espositivo dedicato all’arte e all’architettura contemporanee –, si evince che una quota delle risorse destinate annualmente al Piano per l’arte contemporanea confluisce nel Fondo di gestione della Fondazione MAXXI.

In base alla Nota integrativa del ddl di bilancio 2018, tale quota è pari alla metà dell'importo totale attribuito al Piano.


Articolo 1, comma 311
(Facoltà di trasferimento degli utili conseguiti da Ales Spa all’entrata del bilancio dello Stato)

 

 


311. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole: « versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, » sono inserite le seguenti: « anche degli utili conseguiti dalla società ALES S.p.A., al netto della quota destinata alla riserva legale, ».


 

 

Il comma 311 estende anche agli utili conseguiti dalla società in house Ales S.p.A. – al netto della quota destinata alla riserva legale – la facoltà per il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di disporne il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Mibact, per l’attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

 

A tal fine, novella l’art. 2, co. 8, del D.L. 34/2011 (L. 75/2011) che ha previsto tale possibilità con riguardo alle risorse disponibili nei conti di tesoreria delle Soprintendenze speciali ed autonome.

 

Più nello specifico, il citato art. 2, co. 8, del D.L. 34/2011 – come modificato dall’art. 40, co. 1, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) – ha disposto che, in deroga al regime ordinario (di cui all’art. 4, co. 3, del DPR 240/2003[96]), il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome, nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero, può trasferire risorse tra le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime, al fine di assicurarne l'equilibrio finanziario, in relazione alle rispettive necessità, comunque assicurando l’assolvimento degli impegni già presi sulle disponibilità suddette, ovvero all’entrata del bilancio dello Stato. Per i versamenti all’entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, affinché gli stessi introiti siano riassegnati, a fini di reintegro e in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Mibact per l’attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

 

La relazione illustrativa all’A.S. 2960 precisava che il riferimento alle Soprintendenze dotate di autonomia speciale, presente nel D.L. 34/2011, deve intendersi (alla luce delle sopravvenute novità normative) rivolto anche a musei e parchi archeologici dotati di autonomia speciale (v. ante, scheda comma 307).

Si ricorda, infatti, che, attualmente, a seguito del DM 12 gennaio 2017, recante Adeguamento delle Soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, l’unica Soprintendenza speciale è costituita dalla Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma.

 

Evidenziava, inoltre, che la disposizione, riproducendo quanto già avveniva per altre società in house, quali SOGEI o Italia Lavoro, avrebbe consentito una maggiore flessibilità nell’utilizzo di tali risorse in base alla diverse esigenze che si possono manifestare in corso di gestione.

 

A.L.E.S. S.p.A - Arte Lavoro e Servizi S.p.A. è stata costituita, come evidenzia l’art. 1 dello statuto, ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. a), 2 e 3, del d.lgs. 468/1997 e dell'art. 20, co. 3 e 4, della L. 196/1997, ed è sottoposta alla vigilanza esclusiva del Mibact, che esercita i diritti dell’azionista[97] in conformità al modello comunitario di in house providing.

In base all’art. 27 dello Statuto, dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

 

La Società svolge, anzitutto, attività e realizza iniziative, prevalentemente per il Mibact e secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso, volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale e internazionale. Fra l’altro, si occupa: della gestione di musei, aree archeologiche e monumentali, biblioteche, archivi, compresa la conduzione dei servizi al pubblico, la guardiania, le visite guidate, la biglietteria, il bookshop, la gestione di centri di ristoro; dell'esercizio di attività di merchandising; della gestione del marchio e dei diritti d'immagini, nonché del supporto tecnico/operativo per le attività di prestiti, a titolo oneroso, di opere di competenza del Mibact; dell’esercizio di attività di pubblicità e promozione; di servizi di manutenzione di edifici storici, di manutenzione e ripristino del verde nei parchi archeologici e nei giardini storici, di riqualificazione paesaggistica, di gestione, revisione e manutenzione della segnaletica interna ed esterna ai luoghi della cultura; di servizi di supporto all'organizzazione delle attività di formazione del personale interno al Mibact, prioritariamente nei settori della fruizione e della valorizzazione del patrimonio culturale.

Inoltre, con riferimento alle attività in precedenza svolte dalla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A., ai sensi dell'art. 10 della L. 352/1997[98] (volte a promuovere e fornire sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo a progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero di beni culturali e ad altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo), si occupa, fra l’altro, della promozione e gestione di specifiche attività di crowdfunding e fundraising, incluse quelle relative all’Art Bonus (art. 1 del D.L. 83/2014 – L. 106/2014) e del monitoraggio dell'uso e della destinazione delle somme elargite.

 


Articolo 1, commi 312 e 313
(Stabilizzazione del personale dell’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma 2016-2017)

 

 


312. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « , per la durata di cinque anni a far data dal 2017» sono sostituite dalle seguenti: «; il personale di cui alla presente lettera è assunto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a tempo indeterminato e, decorsi cinque anni a far data dal 2017, può essere assegnato ad altro ufficio del medesimo Ministero ».

313. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 312, nel limite massimo di 1 milione di euro annui, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali.


 

 

I commi 312 e 313 riguardano la stabilizzazione del personale di supporto reclutato per il potenziamento dell’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016.

 

In particolare, il comma 312 dispone l’assunzione a tempo indeterminato, da parte del Mibact, del personale di supporto sopra indicato – già reclutato per un periodo di 5 anni, a decorrere dal 2017 – prevedendo altresì che, decorsi 5 anni dal 2017, lo stesso può essere assegnato ad altro ufficio del medesimo Ministero.

A tal fine, novella l’art. 15-bis, co. 6, lett. b), del D.L. 189/2016 (L. 229/2016).

 

Il comma 313 stabilisce che alla copertura dei relativi oneri – nel limite massimo di € 1 mln annui – il Mibact provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali.

 

L’art. 15-bis, co. 6, del D.L. 189/2016 – come modificato dall’art. 18 del D.L. 8/2017 (L. 45/2017) – ha dettato disposizioni finalizzate a supportare, fino al 2022, l’attività dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree del centro Italia colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (Ufficio costituito con il DM n. 483 del 24 ottobre 2016), al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei medesimi territori.

In particolare, per quanto qui più direttamente interessa, ha previsto la possibilità, per l’Ufficio in questione, di reclutare fino a un massimo di 20 unità di personale di supporto (mediante le modalità previste dagli artt. 50, co. 3, e 50-bis, co. 3, del medesimo D.L.), entro il limite di spesa di € 800.000 annui (lett. b))[99].

In attuazione di tale previsione, con D.D.G. n. 106 del 17 febbraio 2017 è stata disposta l’assunzione a tempo determinato di 12 unità i cui nominativi erano stati forniti, sulla base di una richiesta dell’Ufficio del Soprintendente speciale, dalla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Ripam)[100].

Successivamente, con D.D.G. n. 453 dell’11 aprile 2017 – dalla cui premessa si ricava che le unità effettivamente assunte in base al precedente D.D.G. sono state 3 – è stata disposta l’assunzione a tempo determinato di (ulteriori) 15 unità, sempre provenienti dai concorsi Ripam.

 

La relazione illustrativa all’A.S. 2960 faceva presente, al riguardo, che nel corso del 2017, in numerose occasioni, le unità di personale individuate hanno poi risposto alla chiamata in servizio di altre Amministrazioni, con conseguenti disfunzioni per le operazioni di ricostruzione.


Articolo 1, comma 314
(Contributi per interventi conservativi volontari su beni culturali di proprietà privata)

 

 


314. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i contributi previsti dall'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, secondo le modalità stabilite, anche ai fini del rispetto dei predetti limiti di spesa, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato e, all'articolo 31, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, le parole: « dagli articoli 35 e » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo ».


 

 

Il comma 314 dispone che dal 1° gennaio 2019 i contributi del Mibact per interventi conservativi volontari su beni culturali di proprietà privata, di cui all’art. 35 del d.lgs. 42/2004, sono concessi nel limite massimo di € 10 mln per il 2019 ed € 20 mln annui dal 2020.

 

Le modalità per la corresponsione dei citati contributi devono essere stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Si intenderebbe, dunque, che, con l’adozione del decreto interministeriale, saranno superate le modalità per l’attribuzione dei contributi attualmente recate dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

 

Si ricorda, infatti, che la disciplina relativa agli interventi conservativi volontari su beni culturali privati è recata dagli artt. 31, 35 e 36 del d.lgs. 42/2004.

In particolare, l’art. 31 – su cui anche interviene il comma in esame: v. infradispone che il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, devono essere autorizzati (a seconda dei casi, dal Mibact o dal soprintendente). In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dall’art. 35 (nonché dall’art. 37, che riguarda contributi in conto interesse sui mutui). L’ammissione dell’intervento autorizzato agli stessi contributi è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto interministeriale MIBACT-MEF.

In base all’art. 35, il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta per l'esecuzione degli interventi, per un ammontare non superiore alla metà della stessa, o fino al suo intero ammontare se gli stessi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico. Per la determinazione del contributo si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.

Ai sensi dell’art. 36, il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti.

 

Conseguentemente, dalla medesima data del 1° gennaio 2019 abroga l’art. 1, co. 26-ter, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) che – come modificato dall’art. 1, co. 77, della L. 228/2012 – ha previsto, a decorrere dall’8 agosto 2012, la sospensione della corresponsione dei contributi di cui all’art. 35 e all’art. 37 del d.lgs. 42/2004, fatta eccezione per il pagamento di quelli già concessi alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 95/2012, e non ancora erogati.

Inoltre, modifica l’art. 31, co. 2-bis, del d.lgs. 42/2004, riferendo solo ai contributi di cui all’art. 37 la previsione secondo cui la relativa concessione è disposta in base all’ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto interministeriale MIBACT-MEF.

 

Dunque, per effetto dell’abrogazione dell’art. 1, co. 26-ter, del D.L. 95/2012 e delle modifiche introdotte nell’art. 31, co. 2-bis, del d.lgs. 42/2004, i contributi di cui all’art. 37 del d.lgs. 42/2004 saranno ripristinati dal 1° gennaio 2019.

 


Articolo 1, commi 315 e 316
(Prestazioni accessorie svolte dal personale del MIBACT)

 

 


315. In occasione di manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell'articolo 115 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In deroga all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifesta-zione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell'inizio delle prestazioni, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sono assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa.

316. Nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, le operazioni e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 1, comma 321, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri stabiliti annualmente mediante contrattazione collettiva integrativa.


 

 

I commi 315 e 316 dispongono circa il carattere non di straordinario, di alcune prestazioni accessorie del personale del MIBACT.

 

Il comma 315 prevede che si considerino prestazioni accessorie non riconducibili allo straordinario le prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti, in occasione di manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati da terzi concessionari o autorizzati, nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato.

Siffatta gestione o attuazione di iniziative da parte di terzi trova la sua disciplina nell’articolo 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), per il quale si veda infra la scheda relativa all'articolo. 39, comma 8.

I terzi concessionari o autorizzati - ancor prevede la disposizione ora introdotta dal comma in esame - sono tenuti a versare per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento e prima del loro inizio, le somme destinate alle retribuzioni del personale.

Tali somme sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo e assegnazione ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa.

In sintesi, queste previsioni mirano a rendere omogenea (mediante il sistema del cedolino unico) una retribuzione per siffatte prestazioni lavorative, per l'innanzi affidata a trattative 'caso per caso'; e tengono fuori tale retribuzione dalla disciplina del lavoro straordinario (la quale è improntata a misure di contenimento), in tal modo agevolando la realizzazione di progetti intesi ad una maggiore e più flessibile fruizione del patrimonio culturale.

 

Il comma 316 prevede che - nel limite di spesa di 5 milioni annui - si considerino prestazioni accessorie non riconducibili allo straordinario altresì le operazioni e i servizi svolti dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in attuazione del "piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura". Al riguardo, si segnala che non si rinvengono disposizioni istitutive di un piano così denominato né nel disegno di legge in esame, né nella legislazione vigente.

Il limite di spesa qui previsto è di 5 milioni annui, a decorrere dal 2018.

Quanto ai criteri di utilizzo di tali risorse, essi sono stabiliti annualmente - prevede il comma in esame - mediante contrattazione collettiva integrativa.

Le risorse cui si attinge sono quelle previste a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1142, della legge n. 296 del 2006 e dall'articolo 1, comma 321, della legge n. 208 del 2015.

La disposizione del 2006 citata pose un'autorizzazione di spesa perché il Ministero facesse fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che potessero pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e procedesse alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici.

La disposizione del 2015 citata ha posto un'autorizzazione di spesa integrativa (con un incremento di 5 milioni a decorrere dal 2017) per quelle medesime finalità[101].

 


Articolo 1, comma 317
(Soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT)

 

 


317. Per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è altresì autorizzato a costituire una fondazione per la gestione della Biblioteca di archeologia e storia dell'arte di Roma, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417.


 

 

Il comma 317 autorizza la spesa di € 1 mln per il 2018 ed € 0,5 mln annui dal 2019 per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al fine di rafforzare l’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Inoltre, autorizza lo stesso Ministero a costituire una fondazione per la gestione della Biblioteca di archeologia e storia dell’arte di Roma.

 

Nello specifico, si prevede che la ripartizione delle risorse è effettuata annualmente con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (dunque, con decreto direttoriale).

 

In base al DM 28 dicembre 2017, di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018–2020, le risorse sono state appostate sul cap. 1952 dello stato di previsione del Mibact.

 

La relazione illustrativa all’A.S. 2960 evidenziava che la norma si rendeva necessaria perché in più occasioni la Corte dei conti ha mosso rilievo nei confronti di finanziamenti riferiti a soggetti costituiti o partecipati dal MIBACT, in assenza di un apposito capitolo di bilancio. Evidenziava, inoltre, che l’autorizzazione di spesa riguarda fondazioni, consorzi o altri enti, quali la Venaria Reale, Aquileia e Carditello.

 

Il complesso della Venaria Reale è gestito dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, composto dal Mibact, dalla regione Piemonte, dalla città di Venaria Reale, dalla Compagnia di San Paolo, dalla Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura.

 

La Fondazione Aquileia è stata costituita – come si evince dall’atto costitutivo – da Mibact, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine e Comune di Aquileia, con finalità di valorizzazione delle aree di interesse archeologico della città di Aquileia e degli spazi urbani ad esse correlati, nonché di sviluppo turistico culturale del sito e di raccordo con le infrastrutture e i settori produttivi collegati.

 

Il Real Sito di Carditello è una residenza borbonica dedicata alla caccia, all’allevamento dei cavalli di razza reale e alla produzione agricola sperimentale. Dal 2016 il complesso monumentale è gestito dalla Fondazione Real Sito di Carditello, costituita dal Mibact, dalla regione Campania e dal Comune di San Tammaro per promuoverne la conoscenza, la protezione, il recupero e la valorizzazione.

Da ultimo, l’art. 22, co. 8-bis, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha autorizzato, a decorrere dal 2018, la spesa annua di € 300.000 quale contributo del MIBACT alle spese di gestione e di funzionamento della Fondazione Real Sito di Carditello.

 

In base all’art. 112, co. 4, del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente, ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.

Il co. 5 dello stesso art. 112 dispone che lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani.

Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici o vi partecipa (co. 7)[102].

Ai citati soggetti giuridici possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto (co. 8).

Ai sensi dell’art. 115 del Codice, le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.

In particolare, la gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'art. 112, co. 5, qualora siano conferitari dei beni, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti.

 

Inoltre, la disposizione in commento autorizza il Mibact a costituire una fondazione per la gestione della Biblioteca di archeologia e storia dell’arte di Roma, che, in base all’art. 1 del DPR 417/1995, è una delle biblioteche pubbliche statali dipendenti dal Mibact.

 

La Biblioteca di archeologia e storia dell’arte di Roma dal 2015 è parte del Polo Museale del Lazio e dal 1998 fa parte del Servizio Bibliotecario Nazionale nel polo della Biblioteca nazionale centrale di Roma.

In base alle informazioni disponibili nel sito del Polo museale del Lazio, la Biblioteca ha sede principale nel quattrocentesco Palazzo Venezia a Roma e ha una sede distaccata presso la Sala della Crociera all'interno del Palazzo del Collegio Romano.

Al riguardo, si ricorda che con D.M. 2 dicembre 2016, n. 556, recante il Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali[103]” per il biennio 2017/2018, alla Biblioteca sono stati destinati € 10 mln (di cui, € 5 mln nel 2017 ed € 5 mln nel 2018), ai fini del restauro e dell’allestimento della nuova sede.

 

La relazione illustrativa all’A.S. 2960 faceva presente che la previsione recata dal testo si rendeva necessaria in quanto l’inserimento di tale Biblioteca fra le Biblioteche pubbliche statali dipendenti dal Mibact precludeva la possibilità per lo stesso Ministero di ricorrere a modelli di gestione più snelli ed efficienti, quali la fondazione.

La relazione tecnica al medesimo A.S. 2960 precisava che per le eventuali spese relative alla costituzione della nuova fondazione si ricorrerà alla autorizzazione di spesa prevista dalla stessa disposizione in commento per i soggetti giuridici creati o partecipati dal Mibact.

 


Articolo 1, comma 318
(Fondo per la promozione del libro e della lettura)

 

 


318. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito, a decorrere dal 2018, un Fondo per la promozione del libro e della lettura con dotazione annua pari a 4 milioni di euro, di cui una quota pari a 1 milione di euro annui è destinata alle biblioteche scolastiche. Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'onere di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, derivante dall'attuazione della disposizione del presente comma concernente la quota delle risorse del Fondo di cui al primo periodo destinata alle biblioteche scolastiche, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.


 

 

Il comma 318 istituisce, a decorrere dal 2018, nello stato di previsione del Mibact, un Fondo per la promozione del libro e della lettura, con dotazione annua pari a € 4 mln.

 

Il comma 318 istituisce, a decorrere dal 2018, nello stato di previsione del Mibact, un Fondo per la promozione del libro e della lettura con dotazione annua pari a € 3 mln, elevata a € 4 mln nel corso dell’esame alla Camera. L’incremento di € 1 mln è destinato alle biblioteche scolastiche.

Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura (CLL), è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto interministeriale (Mibact-MEF), da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il Fondo è allocato sul cap. 3655 dello stato di previsione del Mibact (Tabella n. 13).

 

Nel corso dell’esame alla Camera, ai fini dell’adozione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che deve definire le modalità applicative per la ripartizione delle risorse, è stato inoltre introdotto il concerto (oltre che del Ministro dell’economia e delle finanze) anche del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

All’onere relativo all’incremento si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale del Mibact (pari, a decorrere dal 2016, a € 30 mln annui: art. 1, co. 349, L. 208/2015).

 

Nell'Annuario statistico italiano 2016, cap. 10, p. 361, l'ISTAT rileva che la popolazione di 6 anni e più che, nel 2016, si è dedicata alla lettura di libri (per motivi non strettamente scolastici o professionali) nell’arco dell’ultimi 12 mesi è stata pari al 40,5 per cento. Sono i giovani tra gli 11 e 19 anni ad avere le quote di lettori più elevate: il 51,1 per cento degli 11-14enni, il 47,1 dei 15-17enni e il 48,2 per cento dei giovani di 18-19 anni. La quota di lettori di libri diminuisce al crescere dell’età e le donne, in tutte le fasce di età, mostrano un interesse maggiore degli uomini per la lettura (il 47,1 per cento contro il 33,5 per cento dei maschi). Tra chi si dedica alla lettura, quasi la metà (il 45,1 per cento) legge al massimo 3 libri nell’anno – in particolare i giovani – mentre solo il 14,1 per cento legge più di un libro al mese. Tra i lettori forti si distinguono gli adulti dai 55 anni in poi (18,4 per cento) e le donne (15,0 per cento contro il 12,6 per cento dei maschi) di tutte le età. La distanza tra Nord e Sud nell’abitudine alla lettura si am­plifica quando si considerano i libri: se ne dichiarano lettori nel tempo libero il 27,5 e il 30,7 per cento dei residenti, rispettivamente, nel Sud e nelle Isole, mentre la quota sale a 42,7 per cento nel Centro, a 48,5 nel Nord-ovest e a 48,7 nel Nord-est. I libri vengono letti più frequen­temente nei comuni centro delle aree metropolitane (48,6 per cento) e con una frequenza maggiore (il 16,7 per cento dei lettori residenti in città leggono 12 e più libri nell’anno).

Nel 2016 riprende a diminuire la quota di lettori di libri (nel 2015 era pari al 42,0 per cento), mentre, tra chi legge, rimane stabile la ripartizione tra lettori forti (12 libri e più) e deboli (da 1 a 3 libri).

Si veda anche la pubblicazione sulla lettura in Italia relativa al 2015.

 

Si ricorda che l’art. 15, co. 3, lett. l), del D.P.R. 233/2007 (regolamento di riorganizzazione del MIBAC) ha previsto l’istituzione del Centro per il libro e la lettura quale Istituto dotato di autonomia speciale. L’art. 2, co. 1, del D.P.R. 91/2009 ha, poi, disposto che il Centro gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile e ha rimesso ad un regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, co. 1, della L. 400/1988, la disciplina relativa alla sua organizzazione e al suo funzionamento.

In base all’art. 1 del regolamento attuativo, emanato con D.P.R. 34/2010, il CCL afferisce alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore mentre, ai sensi dell’art. 2, il suo compito è quello di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonché di promozione del libro italiano, della cultura e degli autori italiani all'estero, collaborando con le amministrazioni pubbliche, le istituzioni territoriali e con i soggetti privati che operano nella filiera del libro. Il CLL, tra l’altro, incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici; promuove presso le scuole la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il MIUR; supporta le iniziative necessarie a potenziare l'attività delle biblioteche scolastiche, favorendone il raccordo sul territorio con le altre Istituzioni interessate alla promozione della lettura tra i più giovani; incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi; promuove e realizza, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, campagne informative attraverso televisione, radio, cinema, stampa quotidiana e periodica, internet, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei prodotti editoriali e della lettura; promuove e realizza, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri, politiche di diffusione del libro, della cultura e degli autori italiani all'estero; promuove e organizza manifestazioni ed eventi in Italia e all’estero e, in particolare, organizza ogni anno una campagna nazionale di promozione della lettura; implementa le politiche inerenti alla diffusione del libro e della lettura, anche attraverso l'incentivazione all'apertura di nuove librerie e biblioteche di pubblica lettura, con particolare attenzione alle zone che ne risultino sprovviste.

In base all’art. 4, sono organi del CCL il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico, l'osservatorio del libro e della lettura, il collegio dei revisori dei conti.

 

La VII Commissione della Camera ha avviato, nella seduta dell'11 febbraio 2014, l'esame in sede referente dell'A.C. 1504 (Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura), al quale è stato poi abbinato (nella seduta del 7 ottobre 2014) l'esame dell'A.C.?2267 (Norme per la promozione della lettura nell'infanzia e nell'adolescenza e istituzione della Giornata nazionale della promozione della lettura e della Settimana nazionale del libro nelle scuole).

Dal 27 marzo 2014 al 2 luglio 2014, la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni sull'A.C. 1504.

Nella seduta dell'8 luglio 2015, il testo unificato elaborato dal comitato ristretto – pubblicato come allegato 2 al resoconto sommario della seduta del 7 luglio 2015 – è stato adottato quale testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente.

A tale testo sono stati presentati e approvati alcuni emendamenti, nelle sedute, rispettivamente, del 13 gennaio 2016 e del 6 aprile 2016.

Dopo l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva, si è convenuto - il 19 settembre 2017 - di fissare un nuovo termine per gli emendamenti al testo risultante dalla seduta del 6 aprile 2016. Quindi la Presidente della VII Commissione ha comunicato, nella seduta del 4 ottobre 2017, che a tale testo erano stati presentati più di 50 emendamenti e che la Presidenza si riservava di esaminarli, rinviando quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

L'art. 9 del testo unificato, come modificato, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Mibact, del Fondo per la promozione del libro e della lettura, finalizzato all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura (di cui all'art. 2) e dei Patti locali per la lettura (di cui all'art. 3).

La gestione del Fondo è affidata al Centro per il libro e la lettura, sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano d'azione nazionale, ed è autorizzata la spesa di € 1 mln all'anno (l'ammontare inizialmente previsto era di € 2 mln).

 


Articolo 1, commi 319-321
(Credito di imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio)

 

 


319. A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 321, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

320. Gli esercizi di cui al comma 319 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

321. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 319 e 320, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.


 

 

I commi da 319 a 321, inseriti durante l’esame parlamentare, istituiscono un credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio.

 

Viene in particolare istituito un credito di imposta, a decorrere dall'anno 2018, in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 4761. Possono usufruire del credito di imposta anche gli esercenti che effettuano la vendita al dettaglio di libri di seconda mano.

Il credito di imposta è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, ed è parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione ovvero ad altre spese individuate con il d.m. attuativo (di cui al comma 321) anche in relazione all’assenza di librerie sul territorio comunale.

Il credito di imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti (comma 319).

È previsto che gli esercizi destinatari possano accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis".

 

Il Reg. (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» determina le categorie di aiuti di Stato che sono dispensate dall'obbligo di notifica in conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del TFUE. Gli aiuti «de minimis», sono gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo. In particolare, ai sensi dell'articolo 3 del Reg. 1407/2013 citato, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato. Ai fini dei massimali, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

 

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia (comma 320).

 

È infine previsto che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano stabilite le disposizioni applicative della misura anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti (comma 321).

 

 


Articolo 1, comma 322
(Anno europeo del patrimonio culturale)

 

 


322. In attuazione della decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2018, per la realizzazione di uno specifico programma di attività in occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le azioni e gli interventi del programma di cui al presente comma.


 

 

Il comma 322 dispone un'autorizzazione di spesa in occasione dell’Anno europeo del patrimonio culturale.

 

Il comma 322 autorizza la spesa di € 1 mln per il 2018, per la realizzazione di uno specifico programma di attività in occasione dell’Anno europeo del patrimonio culturale, in attuazione della Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono individuati le azioni e gli interventi del programma.

 

La Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio ha designato il 2018 quale "Anno europeo del patrimonio culturale", la cui finalità è di incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell’Europa quale risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo.

Obiettivi principali dell'Anno europeo sono: promuovere la diversità culturale, il dialogo interculturale e la coesione sociale; rafforzare il contributo del patrimonio culturale dell'Europa alla società e all'economia; promuovere il patrimonio culturale quale elemento importante nelle relazioni tra l'Unione e i paesi terzi. Tra gli obiettivi specifici: promuovere modelli innovativi di governance partecipativa e di gestione del patrimonio culturale; rendere il patrimonio culturale accessibile a tutti; incoraggiare sinergie tra patrimonio culturale e politiche in materia di ambiente; promuovere la ricerca e l'innovazione; dare risalto nel 2018 agli eventi significativi che hanno un'importanza simbolica per la storia e il patrimonio culturale dell'Europa.

Allo scopo sono previste una serie di attività - da svolgere a livello di unione, a livello nazionale, regionale o locale - che includono; iniziative ed eventi; esposizioni, campagne di istruzione e sensibilizzazione; condivisioni di esperienze e di buone pratiche; svolgimento di studi e attività di ricerca e innovazione.

La dotazione finanziaria prevista per l'Anno europeo è pari a € 8 mln per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

Qui il comunicato sul sito della DG Musei.

 


Articolo 1, comma 323
(Disposizioni in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche)

 

 


323. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di assicurare il completamento del percorso del loro risanamento, nonché di favorire le erogazioni liberali che beneficiano dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106:

a) all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 »;

b) all'articolo 1, comma 355, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «entro l'esercizio finanziario 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « entro l'esercizio finanziario 2019 »;

c) all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: « entro l'esercizio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « entro l'esercizio 2019 ».


 

 

Il comma 323 reca misure finalizzate ad assicurare il completamento del percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche[104], avviato con l’art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013).

 

In particolare, innanzitutto, incrementa (da € 10 mln) a € 15 mln per il 2018 le risorse stanziate per ridurre il debito fiscale delle medesime fondazioni e favorire le erogazioni liberali a loro favore che danno diritto al credito di imposta (c.d. Art-bonus: art. 1, D.L. 83/2014 – L.106/2014).

A tal fine, novella l’art. 1, co. 583, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017).

Inoltre, proroga (dal 2018) al 2019 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario (previsto dall’art. 1, co. 355, della L. 208/2015, come novellato dall’art. 24 del D.L. 113/2016-L. 160/2016) per le fondazioni che, versando in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale, avevano presentato (alla data di entrata in vigore della L. 208/2015) il piano di risanamento (previsto dall’art. 11 del D.L. 91/2013).

A tal fine, novella:

·        l’art. 1, co. 355, primo periodo, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016).

Al riguardo, si ricorda che lo stesso co. 355, nel prorogare (dal 2016) al 2018 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, ha previsto anche che le fondazioni interessate dovevano predisporre, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un’integrazione del piano di risanamento per il periodo 2016-2018 (da approvare con decreto interministeriale MIBACT-MEF), pena la sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Nella disposizione in commento non è stata, invece, prevista un’ulteriore integrazione del piano di risanamento per l’anno 2019;

·        l’art. 11, co. 14, del D.L. 91/2013, in base al quale il mancato raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il termine previsto determina la liquidazione coatta amministrativa.

 

L’art. 11, co. 1 e 2, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), al fine di far fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, ha previsto la possibilità di presentare un piano di risanamento per le fondazioni che versassero in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale e, in particolare, che:

§  si trovassero nelle condizioni di amministrazione straordinaria, di cui all’art. 21 del d.lgs. 367/1996;

§  fossero state in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, non avendo ancora terminato la ricapitalizzazione;

§  non potessero far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi.

Per il piano di risanamento sono stati indicati i contenuti inderogabili, fra i quali:

§  la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quella in essere al 31 dicembre 2012 e una razionalizzazione del personale artistico;

§  l'individuazione di soluzioni, compatibili con gli strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore, idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;

§  la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dall’allora vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovevano in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano. Nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico (di cui all'art. 2 del D.L. 64/2010), le fondazioni lirico-sinfoniche che presentavano il piano di risanamento avrebbero potuto negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano, purché tali nuovi contratti prevedessero l'assorbimento senza ulteriori costi per la fondazione di ogni eventuale incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il piano doveva essere presentato ad un commissario straordinario, appositamente nominato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, e doveva assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari, ovvero, in base al testo originario del co. 14 dello stesso art. 11, entro l’esercizio 2016. Il piano doveva essere approvato, su proposta motivata del commissario straordinario, sentito il collegio dei revisori dei conti, con decreto MIBACT-MEF, entro 30 giorni dalla sua presentazione.

In base al citato co. 14, infatti, le fondazioni che non avessero presentato il piano di risanamento entro i termini previsti, o per le quali il piano di risanamento non fosse stato approvato nei termini previsti, ovvero che non avessero raggiunto entro l’esercizio 2016 le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, dovevano essere poste in liquidazione coatta amministrativa.

 

Per facilitare il percorso di risanamento, il co. 6 dello stesso art. 11 ha previsto la possibilità di accedere a un fondo di rotazione, per la concessione di finanziamenti di durata fino a un massimo di 30 anni, in favore delle (sole) fondazioni che fossero nelle condizioni di cui al co. 1.

 

Successivamente, l’art. 1, co. 355, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha prorogato (dal 2016) al 2018 – senza novellare l’art. 11, co. 14, del D.L. 91/2013 – il termine per il raggiungimento dell’equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni che avevano già presentato il piano di risanamento, previa predisposizione, da parte delle stesse, - entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (dunque, entro il 31 marzo 2016) – di un’integrazione del piano, relativa al periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Ha altresì previsto che il predetto piano – rectius: l’integrazione del piano – doveva essere approvato con decreto interministeriale MIBACT-MEF.

Inoltre, il co. 356 del medesimo articolo ha esteso a tutte le fondazioni la possibilità di accedere al suddetto fondo di rotazione, stabilendo che quelle interessate potevano presentare – entro il 30 giugno 2016 – un piano triennale per il periodo 2016-2018, secondo le indicazioni del citato art. 11 del D.L. 91/2013 e delle linee guida relative ai piani di risanamento[105]. In particolare, ha specificato che il piano doveva prevedere la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quella in essere al 31 dicembre 2015 e la rinegoziazione e ristrutturazione del debito esistente alla medesima data[106].

A tal fine, ha incrementato di € 10 mln per il 2016 la dotazione del Fondo di rotazione (inizialmente pari a € 75 mln per il 2014, e successivamente incrementata per il 2014 di € 50 mln dall’art. 5, co. 6, del D.L. 83/2014-L. 106/2014).

 

Ancora dopo, l’art. 24, co. 1, lett. a), b), e d), del D.L. 113/2016 (L. 160/2016) – novellando l’art. 11, co. 1, alinea e lett. a), e il co. 14, del D.L. 91/2013 –, e il co. 2 dello stesso art. 24 – novellando l’art. 1, co. 355, della L. 208/2015 – hanno sostituito il previgente riferimento al raggiungimento dell’equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del pareggio economico in ciascun esercizio e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il 2018 (ora posticipato, con l’intervento in commento, al 2019), disponendo che il mancato raggiungimento dello stesso entro la data indicata avrebbe determinato la liquidazione coatta amministrativa.

 

Da ultimo, l’art. 1, co. 583, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) aveva autorizzato in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche la spesa di € 10 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di € 15 mln a decorrere dal 2019 (ora, in base alle modifiche introdotte dalla disposizione in commento, € 15 mln annui dal 2018), al fine di ridurne il debito fiscale e a favorire le erogazioni liberali a loro favore che danno diritto al credito di imposta (c.d. Art-bonus: art. 1, D.L. 83/2014 – L.106/2014).

Gli importi previsti per il 2017 sono poi stati incrementati di ulteriori € 10 mln con l’art. 11, co. 3, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017).

Le risorse sono state appostate sul cap. 6640 dello stato di previsione del Mibact[107].

In attuazione del medesimo co. 583, i criteri e le modalità di ripartizione di tali risorse sono stati definiti con DM n. 105 del 3 marzo 2017, che ha stabilito, in particolare, che con Decreto del direttore generale competente è assegnata:

·      una quota del 60% delle risorse complessive annue in proporzione all’ammontare dei contributi annuali ricevuti da ciascuna fondazione lirico-sinfonica da parte di soggetti privati;

·      una quota del 30% delle risorse complessive annue in proporzione all’ammontare dei contributi annuali ricevuti da ciascuna fondazione lirico-sinfonica da parte degli enti territoriali;

·      una quota del 10% delle risorse complessive annue in proporzione all’ammontare dei contributi annuali ricevuti da ciascuna fondazione lirico-sinfonica a valere sul FUS.

Ha previsto, inoltre, che l’importo totale attribuito a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non può superare il 10% delle risorse disponibili per ciascuna delle quote[108].

 


Articolo 1, comma 324
(Ente nazionale sordi)

 

 


324. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ONLUS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.


 

 

Il comma 324 attribuisce all'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS) uno stanziamento pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

 

L’ENS, fondato su base associativa nel 1932 con la denominazione di Ente Nazionale Sordomuti ed eretto ad ente morale con la legge 889/1942, ha acquisito la personalità giuridica di diritto pubblico con la legge 698/1950; con il D.P.R. 31 marzo 1979 l’ENS è stato trasformato in Ente morale di diritto privato, conservando i compiti di rappresentanza e tutela dei minorati dell'udito e della parola. La vigilanza sull’Ente è assicurata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 


Articolo 1, comma 325
(Contributo all'Agenzia per la prevenzione della cecità)

 

 


325. Per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del polo nazionale di servizi e ricerca per la prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva degli ipovedenti, di cui al n. 87 della tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, il contributo annuo riconosciuto alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è incrementato di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.


 

 

Il comma 325 incrementa di 250.000 euro il contributo annuo riconosciuto alla Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, a valere, a decorrere dal 2018, sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come incrementato dal comma 1064 dell’articolo 1 della legge in esame.

 

A tale Sezione, a decorrere dal 2006, è già stato riconosciuto un contributo annuo di euro 750.000, dal comma 10, dell’articolo 11-quaterdecies, del DL. 203/2005[109] (L. 248/2005) per le attività ed il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo nazionale – cui la medesima Sezione fa parte -, come da tabella A, articolo 1 della L. n. 291/2003 (Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.), che ha disposto la creazione di tale Polo a Roma finalizzato ai servizi e alla ricerca per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva degli ipovedenti.

 

Il citato comma 10 dell’articolo 11- quaterdecies del D.L. 203/2005 prevede, tra l’altro, che per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo nazionale di cui alla tabella A prevista dall’ articolo 1 della legge del 29 ottobre 2003, n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità un contributo annuo di euro 750.000.


Articolo 1, comma 326
(Capitale italiana della cultura)

 

 


326. All'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il titolo di "Capitale italiana della cultura" è conferito, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche per l'anno 2021 e per i successivi ». Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.


 

 

Il comma 326 prevede il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura anche per il 2021 e per gli anni successivi.

 

Il comma 326 prevede il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura anche per l'anno 2021 e "per i successivi" (occorrerebbe precisare la cornice temporale di riferimento della disposizione), novellando a tal fine l’art. 7, co. 3-quater, D.L. 83/2014 (L. 106/2014).

È quindi autorizzata la spesa di € 1 mln all'anno a decorrere dal 2021.

 

Per quanto qui interessa, l’art. 7, co. 3-quater, periodi dal quinto all'ottavo, D.L. 83/2014, ha previsto che annualmente il Consiglio dei ministri conferisca a una città italiana il titolo di Capitale italiana della cultura, sulla base di una procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con la Conferenza unificata. Ciò al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti.

 

Al riguardo si ricorda che sono stati pubblicati il Bando e le Linee Guida Bando per il titolo di Capitale italiana della cultura 2018.

Con il DM 16 febbraio 2016 è stata modificata la disciplina della procedura di selezione per il conferimento del titolo di Capitale italiana della Cultura per gli anni successivi al 2017.

Con due DPCM 26 febbraio 2016, il titolo di Capitale italiana della cultura per gli anni 2016 e 2017 è stato conferito, rispettivamente, alle città di Mantova e di Pistoia.

Qui il Bando per il titolo Capitale italiana della cultura 2016-2017.

 

I progetti presentati dalla città designata Capitale italiana della cultura hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 88/2011 e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e 2020.

 

A tal fine, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al CIPE i progetti da finanziare. Gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata Capitale italiana della cultura finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità.


Articolo 1, commi 327 e 574
(Programma “Magna Grecia” e ulteriori risorse per Matera, Capitale europea della cultura 2019)

 

 

 


327. Al comma 2 dell'articolo 7-sexies del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: « 400.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: « 400.000 euro per l'anno 2017, di 550.000 euro per gli anni 2018 e 2019 e di 200.000 euro per l'anno 2020 ».

(...)

574. Per interventi urgenti nella città di Matera, designata capitale europea della cultura per il 2019, finalizzati a migliorare l'accoglienza, l'accessibilità dei visitatori e dei turisti, la mobilità e il decoro urbano, nonché per l'attuazione del programma culturale da parte della Fondazione Matera-Basilicata 2019, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2018 e di 10 milioni di euro nell'anno 2019. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro nel 2018 e 10 milioni di euro nel 2019 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione -programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al periodo precedente sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla medesima regione Basilicata a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.


 

 

I commi 327 e 574 stanziano ulteriori risorse per la città di Matera, capitale europea della cultura 2019[110].

 

In particolare, il comma 327 incrementa (da € 400.000) a € 550.000 la dotazione, per il 2018 e il 2019, del Fondo destinato a finanziare, nell’ambito del programma “Magna Grecia”, specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale città porta verso il Mediterraneo e connessi al riconoscimento della stessa quale Capitale europea della cultura per il 2019, ed estende il finanziamento, per un importo pari a € 200.000, anche all’anno 2020.

A tal fine, novella l’art. 7-sexies, co. 2, del D.L. 243/2016 (L. 18/2017).

 

L'art. 7-sexies, co. 1, 2, 3 e 5,  del D.L. 243/2016 (L. 18/2017) ha istituito, in via sperimentale, il programma "Magna Grecia”, volto a finanziare – attraverso le risorse di un apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Mibact – specifici progetti per la valorizzazione del ruolo di Matera e finalizzato a creare nuove linee di sviluppo del territorio mediante la nascita di un sistema culturale integrato, stimolando lo sviluppo di una forte identità territoriale attraverso azioni sinergiche dirette a valorizzare aree archeologiche, strutture storiche, componenti artistiche, contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali.

Le modalità e le procedure per la selezione dei progetti, nonché la ripartizione delle risorse disponibili fra i soggetti aggiudicatari, sono state definite con DM 16 maggio 2017, n. 220. In particolare, l’art. 2, co. 1, del DM ha previsto che i progetti selezionati devono concludersi entro l’annualità 2019.

In data 22 novembre 2017 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la selezione dei progetti. Le domande di partecipazione possono essere presentate entro il 31 gennaio 2018 secondo i requisiti e le modalità specificati nel medesimo Avviso.

 

In base al DM 28 dicembre 2017, di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, le risorse per il 2018 sono allocate su due capitoli. Si tratta dei capitoli 4133 (€ 275.000, destinati alla promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico) e 5171 (€ 275.000 destinati alla tutela delle belle arti e alla tutela e valorizzazione del paesaggio).

 

Il comma 574 autorizza la spesa di € 20 mln nel 2018 ed € 10 mln nel 2019 per interventi urgenti nella città di Matera, sempre in relazione alla designazione della stessa quale Capitale europea della cultura per il 2019.

 

In particolare, gli interventi sono finalizzati a migliorare l’accoglienza, l’accessibilità dei visitatori, il sistema di sicurezza della mobilità e il decoro urbano, nonché per l’attuazione del programma culturale da parte della Fondazione Matera-Basilicata 2019.

 

La Fondazione Matera-Basilicata 2019 è stata costituita il 3 settembre 2014, con durata fino al 31 dicembre 2022. Membri fondatori sono il comune e la provincia di Matera, la regione Basilicata, la Camera di commercio di Matera e l’Università degli studi di Basilicata. In base allo statuto, la Fondazione ha la finalità di attuare le linee di intervento delineate nel dossier di candidatura di Matera al titolo di Capitale europea della cultura 2019[111].

Il 26 settembre 2017 è stato sottoscritto il Contratto istituzionale di sviluppo per "Matera 2019 Capitale europea della cultura". Qui la notizia sul sito del Governo. Qui alcune slide sul sito del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.

 

Agli oneri derivanti si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), programmazione 2014-2020, a tal fine detraendo gli importi indicati dalla quota da assegnare alla regione Basilicata.

 

L’autorizzazione di spesa si aggiunge, in particolare, a quella disposta con l’art. 1, co. 345, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), per complessivi € 28 mln per il periodo 2016-2019 (di cui € 11 mln per il 2018 e € 9 mln per il 2019), per la realizzazione del programma di interventi di Matera Capitale europea della cultura 2019.

Il programma di interventi è stato approvato con DM 1 maggio 2016, n. 230 che, in particolare, ha destinato € 17 mln al programma di opere pubbliche (destinatario: il comune di Matera) ed € 11 mln al dossier Matera 2019 (destinatario: la Fondazione Matera-Basilicata 2019).

 


Articolo 1, comma 328
(Esenzione fiscale per l’Accademia dei Lincei)

 

 


328. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, continuano ad applicarsi a tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonché ad ogni altro tributo di nuova istituzione, salva espressa deroga legislativa, dovuti dall'Accademia nazionale dei Lincei nell'ambito delle attività istituzionali dalla stessa esercitate non in regime di impresa.


 

 

Il comma 328 conferma l’esenzione fiscale disposta in favore dell’Accademia dei Lincei dall’articolo 3 del decreto luogotenenziale n. 359 del 1944 per tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonché per ogni altro tributo di nuova istituzione, fatta salva espressa deroga legislativa, nell’ambito delle attività istituzionali svolte dalla medesima Accademia non in regime di impresa.

 

In base allo statuto, l’Accademia Nazionale dei Lincei è istituzione di alta cultura, che, ai sensi dell’art. 33 della Costituzione si dà i propri ordinamenti e assolve i compiti istituzionali nell’osservanza delle leggi dello Stato e nei limiti da queste stabiliti. Essa ha lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche e, in particolare, si compone di due Classi:

§  Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali;

§  Scienze Morali, Storiche e Filologiche.

 

Ai fini indicati, l’Accademia, in particolare, tiene assemblee e adunanze delle Classi riunite o delle singole Classi, organizza congressi, conferenze, convegni e seminari nazionali e internazionali; partecipa con i propri soci ad analoghe manifestazioni italiane e straniere e può assumere la rappresentanza anche internazionale di consimili istituzioni culturali; promuove e realizza attività e missioni di ricerca; conferisce premi e borse di studio; pubblica i resoconti delle proprie tornate e le note e memorie in esse presentate nonché gli atti dei congressi, convegni e seminari e di altre iniziative da essa promosse. Fornisce - su richiesta e anche di sua iniziativa - pareri ai pubblici poteri nei campi di propria competenza; eventualmente formula proposte. Per l’attuazione delle proprie finalità, può accogliere lasciti e donazioni e istituire fondazioni.

È sottoposta alla vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che si esplica attraverso la nomina, da parte dello stesso Ministero e del Ministero dell’economia e delle finanze, di alcuni componenti dell’organo di controllo contabile, nonché attraverso la approvazione, da parte del Mibact, dei regolamenti interni, dei bilanci preventivi e consuntivi annuali, nonché dei documenti di programmazione pluriennale, il cui contenuto viene valutato dallo stesso Mibact al solo fine di accertare la congruità tra le risorse utilizzate ed i programmi di attività autonomamente elaborati.

 

Il richiamato articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 359/1944 al comma 1, dispone che l'Accademia è esente da ogni imposta o tassa generale o locale, presente o futura, salvo espressa deroga legislativa.

Il comma 2 dispone, ai fini dell’imposta di registro, l’applicazione agli atti dell'Accademia del medesimo trattamento tributario agevolato stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

 

Si ricorda che con la risoluzione del 13 giugno 2007, n. 2/DPF, l’allora dipartimento per le politiche fiscali del MEF ha ricordato che la Corte di Cassazione in alcune sentenze (tra cui Sent. n. 7166 del 16 maggio 2002, n. 10490 del 3 luglio 2003, e n. 18964 del 20 novembre 2003) ha ravvisato l'avvenuta abrogazione della disposizione, limitatamente alle sole imposte di registro ed ipotecarie e catastali: riferisce il MEF che le argomentazioni della Corte di Cassazione sono sostanzialmente fondate sulla circostanza che il legislatore della riforma tributaria del 1972 ha voluto dettare una nuova disciplina delle esenzioni in materia di imposte indirette, con la preventiva abrogazione di ogni norma che prevedesse esenzioni o agevolazioni di qualsiasi natura. L’articolo 78 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e l'art. 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, hanno stabilito espressamente che le esenzioni e le agevolazioni relative ai tributi erariali in questione “previste da leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972” si applicassero fino alla data che sarebbe stata indicata da disposizioni successive, e comunque non oltre il 31 dicembre 1974 (Cass. Sent. n. 7166 del 2002).

 


Articolo 1, comma 329
(Manifestazioni carnevalesche)

 

 


329. Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il sostegno di manifestazioni carnevalesche, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, recante criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.


 

 

Il comma 329 reca un'autorizzazione di spesa per il sostegno di manifestazioni carnevalesche.

 

Il comma 329 autorizza, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, la spesa di € 2 mln per il sostegno di manifestazioni carnevalesche, in coerenza con quanto previsto dall'art. 4-ter del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), il quale ha riconosciuto il valore storico e culturale nella tradizione italiana del carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, nonché delle altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane, stabilendo che ne siano favorite la tutela e lo sviluppo in accordo con gli enti locali.

 

 

In attuazione dell'art. 4-ter del D.L. 91/2013, con decreto del Direttore Generale della Direzione generale Turismo del 30 luglio 2015 sono state definite condizioni e modalità per la concessione di contribuiti per la promozione dei carnevali storici nei territori per l’anno 2016. Le risorse, pari ad € 1.000.000,00, sono state appostate sul cap. 6823/pg1 dello stato di previsione del Mibact (Missione Turismo, Programma Sviluppo e competitività del turismo). Il bando è stato emanato l’8 ottobre 2015.

Con D.D. 1° febbraio 2016 è stata istituita la commissione per l'esame e la valutazione delle istanze di contributo presentate dagli enti, la cui composizione è stata poi modificata, per una sostituzione, con D.D. 18 maggio 2016.

La graduatoria, con relativi punteggi, è stata approvata con D.D. 3 febbraio 2017.

Come riportato nella risposta del 28 aprile 2017 all’interrogazione a risposta scritta 4-15117, la commissione ha, infine, provveduto a calcolare l'importo attribuito a ciascuna manifestazione ammessa al contributo, dandone comunicazione alla Direzione generale che ha provveduto a darne pubblicità sul sito web del Mibact, con avviso del 20 febbraio 2017.

 

Il comma in esame prevede inoltre che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono apportate le necessarie modificazioni al D.M. 332 del 27 luglio 2017, adottato in base all'art. 9, co. 1, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013).

 

L'art. 9, co. 1, del D.L. 91/2013, aveva demandato a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la rideterminazione, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. I criteri di assegnazione avrebbero dovuto tener conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi. Il decreto doveva stabilire, inoltre, che i pagamenti a saldo sono disposti a chiusura di esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate.

 

L'art. 1, co. 2, del disegno di legge recante Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia (A.C. 4652, già A.S. 2287-bis), approvato definitivamente ma non ancora pubblicato, prevede che la Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, e in particolare  carnevali storici e rievocazioni storiche (lett. g)). L’art. 2, co. 1, ha quindi delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti alla riforma della disciplina vigente anche nel settore dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, prevedendo, ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo, tra i princìpi e i criteri direttivi specifici, la definizione di categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda (art. 2, co. 4, lett. e), n. 3).

 

 

Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (L. 163/1985).

 


Articolo 1, comma 330
(Contributo per il cimitero delle vittime del Vajont)

 

 


330. Al fine di assicurarne la gestione e la manutenzione, al cimitero delle vittime del Vajont, dichiarato monumento nazionale con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2003, è assegnato un contributo di euro 50.000 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.


 

 

Il comma 330 assegna un contributo pari a € 50.000 per la gestione e la manutenzione del cimitero delle vittime del Vajont.

 

 

Il comma 330 assegna, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, un contributo pari a € 50.000 per assicurare la gestione e la manutenzione del cimitero delle vittime del Vajont, sito in Longarone (BL), dichiarato monumento nazionale con D.P.R. 2 ottobre 2003.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004 - L. 307/2004).

 


Articolo 1, comma 331
(Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 2011 - Aulla)

 

 


331. Al fine di tutelare e rivalutare il patrimonio culturale delle aree colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, è autorizzata la spesa di 400.000 euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per la ristrutturazione della Chiesa di San Tommaso Becket, sita in Aulla (MS).


 

 

Il comma 331 dispone un'autorizzazione di spesa per la ristrutturazione della Chiesa di San Tommaso Becket, sita in Aulla (MS).

 

Il comma 331 al fine di tutelare e rivalutare il patrimonio culturale delle aree colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, autorizza, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, la spesa di € 400.000 per la ristrutturazione della Chiesa di San Tommaso Becket, sita in Aulla (MS).

 


Articolo 1, comma 332
(Contributo in favore dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL)

 

 


332. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico di particolare interesse storico, é riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 in favore dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL, di cui al regio decreto 8 giugno 1936, n. 1275, iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma al n. 361 del 1986, allo scopo di sostenere il perseguimento dei fini istituzionali dell'Accademia stessa.


 

 

Il comma 332 riconosce un contributo in favore dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL.

 

In particolare, la norma riconosce un contributo pari a € 200.000 annui, a decorrere dal 2018, in favore dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL, allo scopo di sostenere il perseguimento dei fini istituzionali dell'Accademia stessa e al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e di promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico di particolare interesse storico.

 

Ai fini della copertura del relativo onere (per il 2018 e dal 2021), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

 


Articolo 1, comma 333
(Luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione)

 

 


333. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, destinata alle seguenti istituzioni: Civico museo della Risiera di San Sabba - monumento nazionale, Fondazione ex Campo Fossoli, Istituto e museo Alcide Cervi, Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema.


 

 

Il comma 333 autorizza una spesa di un milione di euro nel 2018 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2019 destinata alla tutela e alla promozione del patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione.

 

Il comma 333 autorizza una spesa di un milione di euro nel 2018 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2019 destinata alla tutela e alla promozione del patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione, che vengono espressamente elencati (Civico museo della Risiera di San Sabba – monumento nazionale, Fondazione ex Campo Fossoli, Istituto e museo Alcide Cervi, Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, Parco nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema).


Articolo 1, comma 334
(Contributi a favore dell'Istituto Luigi Sturzo)

 

 


334. In occasione del sessantesimo anno dalla scomparsa di Luigi Sturzo e del centenario della fondazione del Partito popolare italiano, è autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a favore dell'Istituto Luigi Sturzo ai fini del programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione degli archivi librari, nonché' della promozione di ricerche e convegni da svolgere nei luoghi più significativi della storia e della tradizione cattolico-popolare.


 

 

Il comma 334 reca un'autorizzazione di spesa a favore dell'Istituto Luigi Sturzo.

 

In occasione del sessantesimo anno dalla scomparsa di don Luigi Sturzo e del centenario della fondazione del Partito popolare italiano, il comma 334  - inserito durante l'esame al Senato - autorizza, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, la spesa di € 300.000 a favore dell'Istituto Luigi Sturzo ai fini del programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione degli archivi librari, nonché della promozione di ricerche e convegni da svolgere nei luoghi più significativi della storia della tradizione cattolico-popolare.

 

Con la norma in esame si estende all’anno 2020 il contributo di € 300.000 già previsto per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a favore dell’Istituto Luigi Sturzo.

 


Articolo 1, comma 335
(Contributo in favore dell'Accademia Vivarium Novum)

 

 


335. E' autorizzata la spesa di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il finanziamento dell'istituzione culturale denominata Accademia Vivarium novum, con sede in Frascati. Il contributo di cui al presente comma è finalizzato a garantire il funzionamento e a sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche dell'istituzione, di rilevante interesse pubblico. L'Accademia trasmette al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità di cui al presente comma. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono la relazione di cui al terzo periodo alle Camere.


 

 

Il comma 335 contiene un'autorizzazione di spesa in favore dell'istituzione culturale denominata Accademia Vivarium Novum.

 

Il comma 335 autorizza la spesa di € 350.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il finanziamento dell'istituzione culturale denominata Accademia Vivarium Novum, con sede in Frascati.

Il contributo è finalizzato a garantire il funzionamento e a sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche dell'istituzione, di rilevante interesse pubblico.

L'Accademia trasmette al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle predette finalità.

Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono la relazione alle Camere.


Articolo 1, comma 336
(Libro parlato di Feltre)

 

 


336. Al fine di sostenere e incentivare le attività e i servizi in favore di non vedenti, ipovedenti e dislessici, al Centro internazionale del libro parlato « Adriano Sernagiotto » - Onlus di Feltre è assegnato un contributo straordinario di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.


 

 

Il comma 336 autorizza, per il 2019 e il 2020, la spesa di 250mila euro per anno a favore del Centro internazionale del libro parlato Adriano Sernagiotto – Onlus di Feltre.

 

La disposizione citata, al fine di sostenere ed incentivare le attività e i servizi per non vedenti, ipovedenti e dislessici, assegna al Centro internazionale del libro parlato Adriano Sernagiotto – Onlus di Feltre un contributo straordinario di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

 

Il Centro Internazionale del Libro Parlato nasce a Feltre nel 1983, con lo scopo di aiutare i non vedenti ad accostarsi alla lettura ed allo studio, ma al Centro si rivolgono anche ipovedenti, dislessici, distrofici, anziani, malati terminali e tutti coloro per i quali la lettura in modo tradizionale non è possibile; così pure vari enti, come scuole di ogni ordine e grado, biblioteche, case di riposo, A.S.L., amministrazioni comunali, istituti specializzati all'assistenza dei disabili.

 


Articolo 1, comma 337
(Contributo alla Lega del Filo d’oro)

 

 


337. E' concesso per l'anno 2019 un contributo dell'importo di 1.000.000 di euro in favore della Lega del Filo d'Oro.


 

 

Il comma 337 dispone la concessione, per l’anno 2019, di un contributo di 1 milione di euro in favore della Lega del Filo d’oro.

L’associazione nazionale Lega del Filo d’Oro è un’organizzazione senza scopo di lucro che ha tra gli scopi statutari l’assistenza, l’educazione, la riabilitazione, il recupero ed il reinserimento dei non vedenti privi di udito (sordociechi) e dei pluriminorati psicosensoriali, mediante l’istituzione di apposite strutture, la promozione di rapporti con altri enti, anche esteri, di attività di ricerca e di sperimentazione nel campo specifico, l’attività di prevenzione e sensibilizzazione, la formazione di operatori qualificati.

Si segnala che la copertura della norma è stata definita a valere, per l’anno 2019, sul Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui al comma 1064 del presente provvedimento.


Articolo 1, comma 338
(Fondo di assistenza in favore dei bambini affetti da malattia oncologica)

 

 


338. Per il triennio 2018-2020 è istituito un fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, con una dotazione di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Al fondo possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al primo periodo, è disciplinato con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Il comma in esame istituisce, per il triennio 2018-2020, un fondo di assistenza in favore dei bambini affetti da malattia oncologica.

 

La dotazione del Fondo è pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 5 milioni per il 2020. Al Fondo possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psico-sociologica, sanitaria per il bambino interessato e per la sua famiglia.

Si demanda ad un regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione della disciplina dell'utilizzo del fondo. La norma sull'adozione del regolamento non prevede la partecipazione del Ministro della salute.

 


Articolo 1, comma 339
(Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 2011 - Villafranca in Lunigiana)

 

 


339. Al fine di tutelare e rivalutare il patrimonio culturale delle aree colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, è autorizzata la spesa di 250.000 euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per la ristrutturazione della Chiesa di San Michele Arcangelo, sita in Villafranca in Lunigiana (MS).


 

 

Il comma 339 prevede un'autorizzazione di spesa per la ristrutturazione della Chiesa di San Michele Arcangelo, sita in Villafranca in Lunigiana (MS).

 

Il comma 339 al fine di tutelare e rivalutare il patrimonio culturale delle aree colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, autorizza, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, la spesa di € 250.000 per la ristrutturazione della Chiesa di San Michele Arcangelo, sita in Villafranca in Lunigiana (MS).

 


Articolo 1, comma 340
(IVA sugli spettacoli teatrali)

 

 


340. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 119), le parole: « spettacoli teatrali » sono sostituite dalle seguenti: « spettacoli di cui al numero 123), nonché le relative prestazioni, rese da intermediari ».


 

 

Il comma 340 modifica la disciplina IVA applicabile ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli, per estendere l’aliquota ridotta al 10 per cento ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli teatrali, ai concerti, alle attività circensi e di spettacolo viaggiante, anche nei casi in cui le relative prestazioni siano condotte da intermediari.

 

Le norme in esame intervengono sulla Tabella A, parte III del D.P.R. n. 633 del 1972 - che istituisce e disciplina l’IVA – allo scopo di modificare la disciplina dei beni e dei servizi assoggettati ad aliquota IVA ridotta del 10 per cento.

 

In relazione alle aliquote IVA, occorre ricordare che a decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota ordinaria è rideterminata nella misura del 22 per cento. L’ordinamento prevede inoltre due aliquote ridotte: una aliquota al 10 per cento e una al 5 per cento, quest’ultima istituita con la legge di stabilità 2016 (commi 960-963). Resta in vigore fino all'introduzione del regime definitivo previsto dalla direttiva IVA, infine, l'aliquota super–ridotta al 4 per cento, a condizione che l’aliquota fosse in vigore al 1° gennaio 1991 e che la sua applicazione risponda a ben definite ragioni di interesse sociale (articolo 110, direttiva IVA).

 

Si ricorda in questa sede che la legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 300 della legge n. 296 del 2006) ha precisato che per “contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali”, cui si applica l’aliquota ridotta (numero 119 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, modificato dalla norma in esame) devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al numero 123 della medesima Tabella, ossia i concerti vocali e strumentali, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti.

Di conseguenza, con le modifiche apportate al citato n. 119 si esplicita in norma quanto già disposto dalla predetta norma interpretativa della finanziaria 2007 e si estende l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10 per cento anche nei casi in cui le operazioni di cui ai numeri 119) e 123) siano prestate attraverso un intermediario.

 

La Relazione illustrativa che accompagnava il DDL presentato dal Governo chiariva, al riguardo, che tale ultima modifica intende rendere la disciplina IVA sull’intermediazione negli spettacoli coerente a quanto disposto dall’articolo 28 della direttiva 2006/112/CE in tema di imposta sul valore aggiunto. Detto articolo stabilisce infatti che, ove un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale.

 


Articolo 1, comma 341
(Contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi
«Regina Margherita» di Monza)

 


341. All'articolo 1, comma 420, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « e 2018 » sono inserite le seguenti: « , e di 1 milione di euro per l'anno 2019 ».


 

 

Il comma 341 prevede un 'incremento per il 2019 del contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza.

 

Il comma 341 incrementa di € 1 mln per il 2019 il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza.

A tal fine novella l'art. 1, co. 420, della L. 208/2015.

 

Si ricorda che il citato art. 1, co. 420, L. 208/2015, aveva incrementato il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza, dell'importo di € 2 mln per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

La Biblioteca Italiana per Ciechi "Regina Margherita" - ONLUS, fondata nel 1928 dall’Unione Italiana Ciechi, ha la finalità di soddisfare le diverse esigenze culturali e di apprendimento dei minorati della vista.

Il patrimonio librario – che consiste in oltre 50 mila titoli, tra opere in braille, su audiocassetta, su supporto informatico e opere in caratteri ingranditi – copre diversi settori disciplinari e si indirizza a differenti fasce di lettori. La sua produzione varia da opere di letteratura, ad opere scientifiche o di carattere informativo, a spartiti e manuali didattici per la musica.

I volumi sono disponibili per il prestito sul territorio nazionale ed estero.

Il Centro di Documentazione Tiflologica di Roma della Biblioteca Italiana per Ciechi – creato con l'intento di promuovere lo studio delle problematiche inerenti l'handicap visivo – raccoglie la produzione scientifica di argomento tiflologico ed offre ai suoi utenti l'accesso ai documenti e all'informazione, attraverso l'utilizzo di cataloghi, bollettini, bibliografie.

Il Centro coordina anche i 16 Centri di Consulenza Tiflodidattica che la Biblioteca Italiana per Ciechi e la Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi hanno istituito sul territorio nazionale. I Centri garantiscono consulenze specifiche, attività di informazione e formazione, di ricerca e di affiancamento alle famiglie, al fine di individuare le necessità educative, culturali e ludico-ricreative.

 


Articolo 1, comma 342
(Fondo per la conservazione e l'informatizzazione degli archivi
dei movimenti politici e degli organismi di
rappresentanza dei lavoratori)

 

 


342. Al fine della conservazione e della informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un apposito Fondo con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 500.000 euro annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, quanto a 500.000 euro annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 354 del medesimo articolo 1.


 

 

Il comma 342 istituisce, a decorrere dal 2018, presso il Mibact un apposito Fondo per la conservazione e la informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori.

 

Il comma 342 istituisce presso il Mibact un apposito Fondo con dotazione di € 1 mln annui a decorrere dal 2018, al fine della conservazione e della informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori.

Ai relativi oneri si provvede:

§  quanto a € 500.000 annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall’art. 1, co. 349, della L. 208/2015, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale del Mibact, pari a € 30 mln a decorrere dal 2016;

§  quanto a € 500.000 annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall’art. 1, co. 354, della L. 208/2015, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, pari, a decorrere dal 2016, a € 10 mln annui.

 


Articolo 1, commi 343 e 345
(Contributi ad istituti culturali - Festival "Donizetti Opera" di Bergamo e Museo di San Caprasio in Aulla)

 

 


343. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma1 è aggiunto il seguente: «1-bis. E' assegnato un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera ».

(...)

345. Al fine di tutelarne il valore culturale ed artistico, è assegnato un contributo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 400.000 euro per l'anno 2019 a favore dell'abbazia complesso e sede del museo di San Caprasio di Aulla (MS).


 

 

I commi 343 e 345 assegnano, rispettivamente, contributi a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo e dell'Abbazia di San Caprasio di Aulla (MS).

 

Il comma 343 assegna un contributo di € 500.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera.

A tal fine aggiunge il comma 1-bis all'art. 2 della L. 238/2012, il quale ha previsto la concessione di un contributo straordinario ad alcune fondazioni culturali al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.

 

Il comma 345 assegna un contributo di € 100.000 per il 2018 e di € 400.000 per il 2019, a favore dell'Abbazia di San Caprasio di Aulla (MS), sede di un'esposizione museale, al fine di tutelarne il valore culturale ed artistico.

 


Articolo 1, comma 344
(Istituto superiore per le industrie artistiche di Pescara)

 

 


344. I costi di cui al decreto interministeriale n. 663 del 12 settembre 2017, relativo alla prima costituzione dell'organico tecnico-amministrativo dell'ISIA di Pescara, sono posti a carico del capitolo di spesa del bilancio dello Stato sul quale vengono imputati gli oneri per il personale tecnico-amministrativo degli altri ISIA nazionali.


 

 

Il comma 344 dispone che i costi relativi alla prima costituzione dell’organico tecnico-amministrativo dell’Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara sono posti a carico del capitolo di spesa del bilancio dello Stato sul quale vengono imputati gli oneri per il personale tecnico amministrativo degli altri ISIA.

 

Il comma 344 dispone che i costi di cui al decreto interministeriale n. 663 del 12 settembre 2017, relativo alla prima costituzione dell’organico tecnico-amministrativo dell’Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara, sono posti a carico del capitolo di spesa del bilancio dello Stato sul quale vengono imputati gli oneri per il personale tecnico amministrativo degli altri ISIA.

 

L’ISIA di Pescara è stato istituito dall’art. 1, co. 262, della L. 208/2015, mediante trasformazione della sede decentrata dell'ISIA di Roma.

Lo statuto è stato approvato con Decreto Direttoriale n. 3498 del 21 dicembre 2016.

Qui il sito dedicato.


Articolo 1, comma 346
(Contributi per le “Scuole di eccellenza nazionali dell’altissima formazione musicale”)

 

 


346. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di un milione di euro per l'anno 2018, destinato all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Il comma 346 incrementa di € 1 mln l’autorizzazione di spesa per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.

 

Il comma 346, per il 2018, incrementa di € 1 mln l’autorizzazione di spesa per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali prevista dall’art. 1, co. 1, lett. c), del D.L. 34/2011 (L. 75/2011) (pari a € 7 mln annui dal 2011).

L’incremento è destinato all’erogazione di contributi alle “Scuole di eccellenza nazionale operanti nell’ambito dell’altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale”, al fine di garantire il proseguimento della loro attività.

Sembrerebbe opportuno chiarire a quali soggetti si intenda fare riferimento.

Al riparto delle risorse, sulla base delle esigenze prospettate (si intenderebbe, dalle medesime Scuole), si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Al riguardo si ricorda che, nella seduta dell’Assemblea del Senato del 18 aprile 2011, dedicata all’esame del D.L. 34/2011, il relatore per le parti di competenza della 7^ Commissione aveva precisato che le risorse di cui all’art. 1, co. 1, lett. c) erano stanziate a favore degli enti vigilati dal Ministero, richiamando in maniera esplicita Biennale di Venezia, Festival dei due mondi di Spoleto, Italia nostra, FAI (Fondo Ambiente Italiano), Triennale di Milano e Quadriennale di Roma. Inoltre, nella seduta della medesima Assemblea del 19 aprile 2011, il Governo, accogliendo l’ordine del giorno G1.101 (testo 2), si era impegnato, tra l’altro:

ai fini della ripartizione delle risorse di cui (tra l’altro) alla lett. c), a prevedere l'individuazione dei criteri, delle modalità e dei soggetti beneficiari in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

nella fase dell'attuazione delle disposizioni di cui (tra l’altro) alla lett. c), ad acquisire il parere degli enti locali interessati;

ad assegnare le risorse di cui alla lett. c) prioritariamente a favore di coloro che attuano ricerca nell'ambito delle specificità linguistiche, culturali e storico-geografiche territoriali e regionali, anche appositamente costituiti per le predette finalità, nonché a ripartire le risorse attribuendo l'80% come quota ordinaria e il 20% come quota premiale, tra coloro che avessero raggiunto almeno il 15% della copertura dei costi.

 


Articolo 1, commi 347 e 348
(Trieste capitale europea della scienza 2020)

 

 


347. Per il triennio 2018-2020, alla Fondazione internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze (FIT) è attribuito un finanziamento pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per la realizzazione del progetto ESOF 2020 Trieste.

348. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 347, pari a 400.000 euro per l'anno 2018, a 400.000 euro per l'anno 2019 e a 400.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo integrativo speciale per la ricerca, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370.


 

 

I commi 347 e 348 attribuiscono alla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze (FIT) un finanziamento per la realizzazione del progetto ESOF 2020 Trieste.

 

Il comma 347 attribuisce alla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze (FIT) un finanziamento, pari a € 400.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la realizzazione del progetto ESOF 2020 Trieste.

In base al comma 348, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo integrativo speciale per la ricerca.

 

Si segnalano i comunicati stampa del 9 luglio 2017 e del 29 novembre 2017 sul sito del MIUR.

 


Articolo 1, comma 349
(Possibilità di includere i beni demaniali pertinenziali negli accordi di valorizzazione culturale)

 

 


349. Al fine di consentire il pieno conseguimento degli obiettivi perseguiti dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, gli accordi di valorizzazione e i conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono includere beni demaniali pertinenziali ancorché non assoggettati a vincolo ai sensi della predetta normativa e anche appartenenti al demanio marittimo, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 34 del codice della navigazione e dell'articolo 36 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, qualora i beni stessi risultino direttamente e strettamente necessari all'attuazione dei programmi e dei piani strategici di valorizzazione culturale.


 

 

Il comma 349 prevede che gli accordi di valorizzazione ed i conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi dell’art. 112, co. 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004)[112] – che hanno ad oggetto i beni culturali, soggetti alle disposizioni di tutela (c.d. “vincolo”) previste dal medesimo Codice[113] – possono includere beni demaniali pertinenziali, anche non assoggettati a “vincolo”, e anche appartenenti al demanio marittimo.

 

In particolare, ciò è consentito nel caso in cui i beni demaniali pertinenziali risultino direttamente e strettamente necessari all’attuazione dei programmi e dei piani strategici di valorizzazione culturale ed è finalizzato a consentire il pieno conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle disposizioni in materia di federalismo demaniale recate dall’art. 5, co. 5, del d.lgs. 85/2010.

In base all’art. 5, co. 5, del d.lgs. 85/2010, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione[114].

 

La disposizione fa comunque salvo il rispetto delle previsioni di cui all’art. 34 del Codice della navigazione e all’art. 36 del relativo regolamento di esecuzione.

 

L’art. 34 del Codice della navigazione, di cui al R.D. 327/1942, prevede che con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente, determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale.

In attuazione di tale disposizione l'art. 36 del regolamento per la navigazione marittima, di cui al DPR 328/1952, ha precisato che la destinazione temporanea ad altri usi pubblici nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato di determinate parti del demanio marittimo, è autorizzata dal Ministro e consta da processo verbale di consegna redatto dal capo del compartimento marittimo. Nel processo verbale sono incluse le clausole necessarie a tutela degli interessi del demanio marittimo. L'eventuale utilizzazione da parte di terzi di beni demaniali compresi nelle zone consegnate ad altre amministrazioni è disciplinata a norma dell'art. 36 del Codice della navigazione dall'autorità marittima mercantile, sentita l'amministrazione consegnataria[115].

 


Articolo 1, commi 350 e 351
(Contributi straordinari per soggetti operanti in favore dei ciechi e degli ipovedenti)

 

 


350. Ai sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 278, alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi con sede in Roma è erogato un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, per la realizzazione di un centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca volta all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi con minorazioni plurime aggiuntive.

351. Al fine di realizzare valutazioni e prove di affidabilità, usabilità e accessibilità, relative ai dispositivi e ai ritrovati tecnologici immessi sul mercato e destinati ai ciechi e agli ipovedenti, con conseguente rilascio di un marchio di qualità, all'Istituto nazionale di valutazione degli ausili e delle tecnologie è erogato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2018.


 

 

I commi in esame prevedono un contributo straordinario, pari a 2,5 milioni di euro per il 2019, in favore della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi ed un contributo straordinario, pari a 300.000 euro per il 2018, in favore dell’Istituto nazionale di valutazione degli ausili e delle tecnologie (dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti).

 

Il primo contributo suddetto è inteso alla realizzazione di un centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca, vòlta all’integrazione sociale e scolastica dei ciechi con minorazioni plurime aggiuntive.

Il secondo contributo è inteso allo svolgimento di idonei test e valutazioni dei dispositivi e dei ritrovati tecnologici destinati a ciechi e ipovedenti, con conseguente rilascio di un marchio di qualità. 

 


Articolo 1, comma 352, lett. a)
(Ammodernamento impianti di calcio)

 

 


352. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l'impiego delle somme di cui al comma 1 entro il terzo periodo d'imposta successivo alla loro attribuzione. Il contributo e' riconosciuto nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di attuazione dell'incentivo anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 »;


 

 

Il comma 352, lettera a), dell'articolo 1, al fine di incentivare l’ammodernamento degli impianti sportivi delle società di calcio, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, riconosce un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 12 per cento dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro. Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l'individuazione delle modalità di attuazione dell’incentivo anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

 

Il comma 352, lettera a), dell'articolo 1 novella il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in materia di Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse, in particolare l’articolo 22 dello stesso, inserendovi, dopo il comma 3, un nuovo comma 3-bis. Esso prevede che, al fine di incentivare l’ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla Lega Nazionale professionisti serie B], alla Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro e alla Lega Nazionale Dilettanti che hanno beneficiato della mutualità prevista dalla normativa è riconosciuto un contributo in forma di credito d’imposta.

 

Si ricorda che l'art. 22 qui oggetto di novella, recante norme in tema di Mutualità generale, nel testo oggetto di successive modificazioni ed in vigore dal 3 dicembre 2016, prevede al comma 1 che l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destini una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti indicati, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio.

In base al comma 2 della disposizione, tale quota è destinata alla Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri e le modalità di erogazione secondo le finalità previste, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6 per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio. La Federazione italiana giuoco calcio presenta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno sportivo precedente (comma 3 dell'art. 22).

Per ulteriori approfondimenti, si vedano, il dossier sull'A. S. 2595, Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili - D.L. 193/2016, nonché il dossier sull'A.C. 4303sul D.L. 244 del 2016, relativi agli interventi inerenti l'art. 22 d.lgs.  9/2008.

 

La norma in esame stabilisce il contributo del credito di imposta nella misura del 12 per cento dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, che siano realizzati mediante l’impiego delle somme di cui al comma 1 della norma novellata, entro il terzo periodo di imposta successivo alla loro attribuzione.

Il contributo è riconosciuto nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

Gli articoli 107-109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea proibiscono gli aiuti di Stato a favore di determinate imprese o prodotti che provocano distorsioni della concorrenza. Per quanto riguarda gli 'accordi d'importanza minore', si considera che quando questi non soddisfino le condizioni previste all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, non devono essere considerati come infrazioni se sono di minore importanza e hanno un impatto appena percepibile sul mercato (principio del c.d. «de minimis»). A livello europeo, tali accordi sono solitamente considerati utili per la collaborazione tra piccole e medie imprese. In materia, a seguito della modifica di alcuni regolamenti di esenzione per categoria e della recente giurisprudenza, la comunicazione «de minimis» è stata riveduta nel 2014 (2014/C-291/01). Vi si precisa che gli accordi che «abbiano per oggetto» la restrizione della concorrenza non possono essere considerati di importanza minore. Per maggiori dettagli, si rinvia alla nota illustrativa del Parlamento europeo sulla politica della concorrenza.

                                                                                        

Si demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge in esame, l'individuazione delle modalità di attuazione dell’incentivo 'anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018'.

 


Articolo 1, comma 352, lett. b)
(
Commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi
e relativa ripartizione delle risorse)

 

 


352. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

(...)

b) l'articolo 26 è sostituito dal seguente: «Art. 26 (Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A) - 1. La ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all'articolo 22, è effettuata con le seguenti modalità:

a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al Campionato di serie A;

b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti;

c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale.

2. La quota di cui al comma 1, lettera b), è determinata nella misura del 15 per cento sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell'ultimo campionato, nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e nella misura del 5 per cento sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947.

3. La quota di cui al comma 1, lettera c), è determinata sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, nonché' in subordine l'audience televisiva certificata.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 1, lettera b), nonché' i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui al comma 1, lettera c) ».


 

 

Il comma 352, lettera b) reca una nuova disciplina concernente ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi della Lega Seria A, prevedendo, in particolare:

a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A;

b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti;

c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale.

 

Il comma 352, lettera b) sostituisce l'art. 26 del d.lgs. n. 9 del 2008, recante "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse".

Le risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, sono ripartite dopo aver dedotto le quote di mutualità di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo. Si tratta delle risorse (pari al 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti) che l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destina allo sviluppo dei settori giovanili delle società, alla formazione e all'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, al sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e allo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio.

 

Il nuovo testo non fa menzione della deduzione delle quote ex articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 9 del 2008, abrogato dall'art. 14, comma 1-bis, lettera c) del D.L. 193/2016.

 

La novella propone nuovi criteri di ripartizione stabilendo:

a)   una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A (in luogo della quota del 40 per cento attualmente prevista);

b)  una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti (come nel testo vigente):

c)   una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale (laddove il testo vigente prevede una quota del 30 per cento in "base al bacino di utenza").

 

Riguardo alla lettera b), la novella introduce nuovi criteri prevedendo di che la quota sia determinata:

§  nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati (nel testo vigente è previsto il 15 per cento sulla base delle ultime cinque "stagioni sportive");

§  nella misura del 5 per cento (in luogo del 10 per cento previsto nel testo vigente) sulla base dei risultati conseguiti "a livello internazionale" (tale menzione non è presente nel testo vigente) e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947;

§  nella misura del 15 per cento (in luogo del 5 per cento) sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell’ultimo campionato (nel testo vigente ci si riferisce all'ultima competizione sportiva).

 

Riguardo alla lettera c), la novella prevede che la quota sia determinata sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, con riferimento al numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati e in subordine all’audience televisivo certificato (il riferimento a tale parametro è stato inserito dalla Camera).

Nel testo vigente tale quota è determinata in base ad un criterio misto che tiene conto (per il 25 per cento) del numero dei sostenitori come risultante da indagini demoscopiche e per il restante 5 per cento sulla base della popolazione del comune di riferimento.

 

La novella demanda, infine, ad un DPCM - da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame - l'individuazione dei criteri di ponderazione delle quote di cui alla lettera b), nonché dei criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui alla lettera c).

 


Articolo 1, commi 353-355
(Società sportive dilettantistiche)

 


353. Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile.

354. A pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere:

a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura « società sportiva dilettantistica lucrativa »;

b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;

c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;

d) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un « direttore tecnico » che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

355. L'imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».


 

 

I commi da 353 a 355 dispongono che le attività del settore sportivo dilettantistico possano essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile. Si vincola quindi il contenuto dello statuto delle citate imprese al fine di garantire che venga svolta effettivamente attività sportiva dilettantistica e si attribuiscono agevolazioni fiscali a favore delle stesse società.

 

Il comma 353 dispone che le attività sportive dilettantistiche possano essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile.

Le forme societarie contemplate dal titolo quinto del libro quinto del codice civile sono: la società semplice che non può avere per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale, la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice, la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata.

 

Il comma 354 vincola lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro ad avere un contenuto prestabilito. In particolare, lo statuto deve contenere: a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”; b) nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche; c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina; d) l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie (LM47) o in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM67) o in Scienze e Tecniche dello Sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

 

Il comma 355 stabilisce che per tali soggetti riconosciuti dal CONI, l’imposta sul reddito delle società (IRES) è ridotta alla metà. L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti de minimis.

 

Il comma 357 assoggetta, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative, riconosciute dal Coni, nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

 


Articolo 1, comma 356
(Rapporti di collaborazione con società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro)

 

 


356. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative ».


 

 

Il comma 356 specifica che i contratti di collaborazione lavorativa, resa, a fini istituzionali, con società sportive dilettantistiche, sono ammessi anche per le società suddette che, secondo la categoria introdotta dai commi 353 e seguenti, abbiano scopo di lucro.

 

Si ricorda che le fattispecie di collaborazioni con tali società rientrano tra quelle per le quali la disciplina generale (di cui all'art. 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni) consente - anche qualora le collaborazioni consistano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e con modalità di esecuzione organizzate dal committente - la stipulazione di contratti di lavoro diversi dalla tipologia del lavoro subordinato.


Articolo 1, comma 357
(Iva società sportive dilettantistiche lucrative)

 

 


357. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 123) è inserito il seguente:

«123-quater) servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società ».


 

 

Il comma 357 assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative, riconosciute dal Coni, nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

 

A tal fine viene modificata la Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), che reca il novero dei beni e dei servizi assoggettati ad aliquota al 10 per cento, inserendovi il numero 123-quater), che dunque sottopone ad aliquota agevolata i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

 

Si ricorda che la possibilità di esercitare le attività del settore sportivo dilettantistico con scopo di lucro in una forma societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile è stata inserita dai commi da 353 a 355 della legge in esame. Per tali soggetti riconosciuti dal CONI, l’imposta sul reddito delle società (IRES) è ridotta alla metà. L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime de minimis.

 


Articolo 1, commi 358-360
(
Collaborazioni coordinate e continuative nelle società ed associazioni sportive-dilettantistica)

 

 


358. Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

359. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

360. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50 per cento del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico e' ridotto in misura equivalente. Nei confronti dei collaboratori di cui al presente comma non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.


 

 

I commi da 358 a 360 sono volti a disciplinare le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

 

I commi in esame sono volti a disciplinare le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. (di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 81/2015[116]).

 

Si dispone in particolare:

· che le richiamate collaborazioni, come individuate dal Consiglio nazionale (organo del C.O.N.I.) siano considerati contratti di collaborazione coordinata e continuativa (comma 358);

· che i compensi derivanti dai richiamati contratti siano considerati fiscalmente: redditi diversi se stipulati da società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal C.O.N.I.; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se stipulati dalle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal C.O.N.I. (comma 359);

· che dal 1° gennaio 2018 i co.co.co. che prestano la loro opera in favore delle società dilettantistiche lucrative siano iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l’INPS, con contribuzione commisurata, nei primi 5 anni, al 50% del compenso spettante al collaboratore (l’imponibile pensionistico viene ridotto in analoga misura) (comma 360). Viene altresì precisato che per i richiamati collaboratori non operano forme di assicurazione diverse da quella IVS.

 


Articolo 1, comma 361
(Uso e gestione di impianti sportivi)

 

 


361. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24, le parole: « a tutte le società e associazioni sportive » sono sostituite dalle seguenti: « in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;

b) al comma 25, dopo la parola: « società » sono inserite le seguenti: « sportive dilettantistiche senza scopo di lucro »;

c) al comma 26, le parole: « a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche » sono sostituite dalle seguenti: « in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche ».


 

 

Il comma 361 introduce alcune novità in materia di uso e gestione di impianti sportivi, in particolare individuando le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro quali interlocutori privilegiati degli enti locali.

 

Nello specifico, novellando l’art. 90, co. 24, 25 e 26, della L. 289/2002, dispone – anche a seguito di quanto prevede il comma 353 del testo in commento, che ha introdotto la possibilità di esercizio delle attività sportive da parte di società dilettantistiche con scopo di lucro – che:

·     l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali (ferma restando l’apertura a tutti i cittadini) deve essere garantito in via preferenziale (sempre sulla base di criteri obiettivi) alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (e non più, indistintamente, a tutte le società e associazioni sportive) (co. 24);

·      la gestione degli impianti sportivi (nei casi in cui l’ente territoriale non vi provveda direttamente) è affidata in via preferenziale (sempre sulla base di convenzioni), oltre che (come a legislazione previgente) ad associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (e non più, indistintamente, a tutte le società sportive dilettantistiche) (co. 25).

Al riguardo, si ricorda che, con delibera 1300 del 14 dicembre 2016, l’Autorità nazionale anticorruzione aveva fatto presente che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016), che ha dettato una specifica disciplina per le concessioni di servizi e che ha incluso la “gestione degli impianti sportivi” tra gli appalti di servizi, doveva ritenersi superata e non più applicabile la previsione di cui all’art. 90, co. 25 della L. 289/2002, dettata in un differente contesto normativo;

·     le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici devono essere posti a disposizione in via preferenziale di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti (sempre compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari). Rispetto al testo previgente, dunque, che disponeva che tali impianti potevano essere messi a disposizione (esclusivamente) di società e associazioni sportive dilettantistiche, si introduce, di fatto, la possibilità che gli stessi possano essere messi a disposizione, seppure in subordine, di tutte le società e associazioni sportive (co. 26).

 


Articolo 1, comma 362
(Fondo sport e periferie)

 

 


362. Al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, da iscrivere su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso.


 

 

Il comma 362 autorizza la spesa di € 10 mln annui dal 2018 da destinare al Fondo sport e periferie – istituito dal D.L. 185/2015 (L. 9/2016) con una dotazione economica riferita al triennio 2015-2017 – al fine dichiarato di attribuire natura strutturale allo stesso.

 

L’art. 15 del D.L. 185/2015 (L. 9/2016), istituendo il Fondo “Sport e periferie” nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per essere poi trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, da qui, al CONI, lo ha dotato di complessivi € 100 mln nel triennio 2015-2017, di cui € 20 mln nel 2015, € 50 mln nel 2016, ed € 30 mln nel 2017.

Il Fondo è stato allocato sul cap. 7457 dello stato di previsione del MEF e sul cap. 846 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.

Per la realizzazione degli interventi – per cui è possibile utilizzare le procedure semplificate previste dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, co. 304, L. 147/2013, come modificato dall’art. 62 del D.L. 50/2017-L. 96/2017) – lo stesso art. 15 del D.L. 185/2015 ha previsto la presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte del CONI, entro 15 giorni dalla data dell’entrata in vigore dello stesso D.L., di un piano relativo ai primi interventi urgenti e, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di un piano pluriennale degli interventi, rimodulabile entro il 28 febbraio di ogni anno, disponendone l’approvazione con DPCM.

Infine, ha disposto che il CONI presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione annuale sull’utilizzo dei fondi assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con il Fondo. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a sua volta, trasmette la relazione alle Camere.

Il piano degli interventi urgenti è stato approvato con DPCM 1 febbraio 2016.

Il piano pluriennale degli interventi è stato approvato con DPCM 5 dicembre 2016.

 

Successivamente, l’art. 1, co. 147, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), novellando l’art. 15 del D.L. 185/2015, ha disposto l’esclusione dal piano pluriennale degli interventi già finanziati con altre risorse pubbliche.

È stata fatta salva la possibilità, in sede di rimodulazione annuale del piano, di destinare le relative risorse al finanziamento di altri interventi relativi a proposte presentate dal medesimo soggetto, nei termini e nei modi già previsti dal CONI, purché risultino di analogo o inferiore importo e posseggano i requisiti richiesti. A tal fine, sono necessari la richiesta del proponente, la previa valutazione del CONI e il previo accordo con l’ente proprietario.

 

In particolare, le risorse relative alla nuova autorizzazione di spesa sono iscritte in apposita sezione del capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento (come a legislazione previgente) al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma – a differenza di quanto previsto dalla norma istitutiva del Fondo – sono assegnate all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (e non al CONI).

 

I criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all’Ufficio per lo sport devono essere individuati, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con DPCM, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

A tal fine, devono essere rispettate le finalità, già previste dall’art. 15 del D.L. 185/2015, relative a:

§  ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale;

§  realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;

§  completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale.

 

Sono state fatte salve le procedure in corso che, alla luce di quanto si vedrà infra, dovrebbero riguardare anche un nuovo piano triennale di interventi curato dal CONI.

Infatti, poiché, letteralmente, l’assegnazione all’Ufficio per lo sport riguarda esclusivamente i 10 milioni di euro annui - che si aggiungono alle risorse provenienti dal Fondo investimenti istituito dall’art. 1, co. 140, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) - sembrerebbe intendersi che, a decorrere dal 2018, vi saranno due differenti soggetti chiamati a gestire le risorse del Fondo, ovvero, oltre all’Ufficio per lo sport, il CONI, che - ex art. 15 del D.L. 185/2015, non novellato dalla disposizione in commento - continuerebbe a gestire le ulteriori risorse del Fondo.

Al riguardo si evidenzia, infatti, che, in base al DM 28 dicembre 2017, di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018–2020, sul già citato cap. 7457 dello stato di previsione del MEF risultano allocati € 50 mln per il 2018, € 40 mln per il 2019 ed € 25 mln per il 2020.

Dalla nota al capitolo presente nel ddl di bilancio per il 2018, si evinceva che le risorse stanziate dalla disposizione in commento hanno incrementato i complessivi € 85 mln già destinati al Fondo Sport e periferie a seguito del riparto del citato Fondo investimenti (di cui € 40 mln per il 2018, € 30 mln per il 2019 e € 15 mln per il 2020).

In particolare, il DPCM 21 luglio 2017, di riparto del Fondo investimenti, ha destinato al MEF, per il settore “investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”, complessivi € 161,5 mln, di cui € 15,5 mln per il 2017, € 41 mln per il 2018, € 31,5 mln per il 2019 e € 73,5 mln per il periodo 2020-2023.

Infine, ulteriori € 15 mln, sempre provenienti dal Fondo investimenti, sono stati attribuiti per il 2017 al Fondo sport e periferie con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 177410 del 16 ottobre 2017.

 

Con riferimento a tali ulteriori risorse, il 13 novembre 2017 sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata pubblicata la notizia relativa ad un nuovo stanziamento per il Fondo sport e periferie, con ulteriori € 100 mln.

La notizia rimandava, a sua volta alla comunicazione pubblicata sul sito del CONI l’8 novembre 2017, in base alla quale "In considerazione del rifinanziamento del sopracitato Fondo “Sport e Periferie”, con il Decreto Ministeriale in corso di perfezionamento e l’avvenuta iscrizione nella previsione triennale di bilancio delle relative somme, il CONI si accinge a presentare un nuovo piano pluriennale per il triennio 2018-2020, per la successiva approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine, ad integrazione del proprio patrimonio di competenze e di conoscenze sull’impiantistica sportiva con destinazione agonistica in Italia, il CONI ritiene utile effettuare una nuova indagine con le medesime modalità di quella già svolta nel 2016, acquisendo proposte d’intervento da inserire nel nuovo piano pluriennale.”

In base alla medesima comunicazione, le proposte dovevano essere inviate dal 15 novembre al 15 dicembre 2017.

Si precisava, tuttavia, che “Resta inteso che la pubblicazione della presente comunicazione e la ricezione delle proposte non comportano per il CONI alcun obbligo o impegno, nei confronti dei soggetti interessati, di dar corso all’intervento proposto, ne?, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte del CONI, a qualsiasi titolo, e che presupposto essenziale per la realizzazione degli interventi con risorse a valere sul Fondo è che le risorse del Fondo siano effettivamente erogate in favore del CONI”.

 

 


Articolo 1, commi 363-366
(Sport bonus)

 


363. A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché' destinati ai soggetti concessionari.

364. Il credito d'imposta di cui al comma 363, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

365. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

366. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 364.


 

 

I commi da 363 a 366 istituiscono e regolano il contributo, sotto forma di credito d’imposta (sport bonus), erogato in relazione ad erogazioni liberali per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari.

 

Il comma 363 riconosce a tutte le imprese un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

 

Il comma 364 riconosce il beneficio nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

In base all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

 

Il comma 365 prevede che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunichino immediatamente all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede agli adempimenti connessi alla disciplina in esame nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Il comma 366 prevede che le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro, siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.


Articolo 1, comma 367
(Aumento esenzione compensi per attività musicali
e attività sportive dilettantistiche)

 

 


367. Al comma 2 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 »;

b) le parole: « 7.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro ».


 

 

Il comma 367 eleva da 7.500 a 10.000 euro l’importo che non concorre a formare il reddito imponibile delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale, nonché di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

 

In particolare, le norme in esame (lettera b) del comma 367) innalzano da 7.500 a 10.000 euro l’ammontare che non concorre a formare il reddito imponibile a fini IRPEF delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale (da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche aventi finalità dilettantistiche) nonché dei compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, individuati dall’articolo 67, comma 1, lettera m) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (DPR n. 917 de 1986).

A tal fine viene modificato l’articolo 69, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (DPR n. 917 de 1986).

 

Viene poi sostituito (lettera a) del comma 367), per ragioni di coordinamento con la nuova numerazione del TUIR, il riferimento contenuto nel comma 2 dell’articolo 69 del TUIR.

 

Si ricorda che l'articolo 69, comma 2 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) stabilisce che le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi sopra illustrati non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro.

La legislazione vigente dispone che, per tali indennità, la parte eccedente tale franchigia sia assoggettata:

•   fino a 28.158 euro, ad una ritenuta a titolo di imposta pari all’aliquota del primo scaglione (attualmente il 23%);

•   per la parte eccedente i 28.158 euro ad una ritenuta a titolo di acconto pari all’aliquota del primo scaglione (attualmente il 23%), per poi essere assoggetta ad IRPEF in sede dichiarativa.

L'articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR qualifica come redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

 

 


Articolo 1, comma 368
(Ricorso al lavoro occasionale per assistenti di stadio)

 

 


368. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro »;

b) al comma 6, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 »;

c) al comma 10, le parole: « lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a) e b-bis) »;

d) al comma 10, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:

«c-bis) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, limitatamente alle società sportive di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo ».


 

 

Il comma 368 consente, per lo svolgimento di servizi da parte di assistenti di stadio (cosiddetti steward), il ricorso al lavoro occasionale in termini più ampi rispetto a quelli posti dalla disciplina generale relativa a tale istituto.

La deroga rispetto a quest'ultima concerne il limite di importo dei compensi, che, per le attività in esame, viene elevato a 5.000 euro (in un anno civile[117]) per ciascun prestatore, con riferimento a ciascun utilizzatore. Si ricorda che la disciplina generale[118] consente invece lo svolgimento di prestazioni occasionali nei seguenti limiti (relativi ad ogni anno civile):

•          5.000 euro, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori;

•          5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;

•          2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

Per l'individuazione delle attività degli assistenti di stadio interessate dalla deroga, la novella fa riferimento al D.M. 8 agosto 2007. Quest'ultima disciplina è posta con riferimento ai complessi ed agli impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgano partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche, mentre la deroga in oggetto - richiamando i soggetti di cui alla L. 23 marzo 1981, n. 91 - sembrerebbe concernere anche le altre società sportive professionistiche nonché prescindere dalla dimensione dell'impianto.

 


Articolo 1, comma 369
(Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)

 

 


369. Al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano è istituito presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano », con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d) sostenere la maternità delle atlete non professioniste; e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale. L'utilizzo del fondo di cui al presente comma è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati. Al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto alla pratica sportiva di cui alla lettera e), i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paraolimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani.


 

 

Il comma 369 istituisce il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.

 

Il comma 369 istituisce presso l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.

 

L'Ufficio per lo sport è stato istituito come Ufficio autonomo dall'art. 1 del D.P.C.M. 7 giugno 2016 (che ha modificato il D.P.C.M. 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri). In precedenza esso era costituito come ufficio interno al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport (ora Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie).

L'Ufficio per lo sport è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'esercizio delle funzioni in materia di sport. Provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina e attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e, unitamente al Mibact in relazione alle rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; realizza iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web; cura l'istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive.

L'organizzazione interna dell'Ufficio per lo sport è stata disciplinata dal decreto 1° settembre 2016 del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Ufficio si articola in due servizi: il Servizio I per i rapporti istituzionali, internazionali e per la governance nello sport e il Servizio II per la vigilanza, i contributi e per l'impiantistica sportiva.

 

La dotazione del Fondo è pari a:

§  € 12 mln per il 2018;

§  € 7 mln per il 2019;

§  € 8,2 mln per il 2020;

§  € 10,5 mln a decorrere dal 2021.

Le risorse sono destinate al finanziamento di progetti aventi una delle seguenti finalità:

§  incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport;

§  sostenere la realizzazione di eventi calcistici e di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale;

§  sostenere la maternità delle atlete non professioniste;

§  garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione;

§  sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale (tale finalità è stata introdotta durante l'esame alla Camera).

 

L'utilizzo del Fondo è disposto con uno o più DPCM, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

Inoltre, al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto all'esercizio della pratica sportiva da parte dei minori, di cui alla lett. e), la disposizione consente il tesseramento - senza alcun aggravio rispetto a quanto è previsto per i cittadini italiani - presso società o associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate o agli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, per i minori cittadini di paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano.

 

Si veda la Nota Breve n. 185 dell'ottobre 2017, predisposta in occasione dell'esame dell'A.S. n. 361-B.

 

Al riguardo si ricorda che la L. 12/2016 (A.S. 1871) ha previsto che i minori di anni 18 che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.

Il tesseramento resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla L. 91/1992, hanno presentato tale richiesta.

 

Si veda la Nota Breve n. 68 dell'aprile 2015, predisposta in occasione dell'esame dell'A.S. n. 1871.

 


Articolo 1, comma 370
(Agevolazioni per le società di Lega Pro)

 

 


370. L'importo che residua alla data del 1º gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile, di cui all'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato, ai medesimi fini indicati nella predetta disposizione, nel limite di 1 milione di euro all'anno, per la concessione da parte del CONI alle società appartenenti alla Lega calcio professionistico che ne fanno richiesta: a) di un contributo annuo in forma capitaria pari a euro 5.000 e di un contributo annuo pari al 50 per cento della retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e ogni giovane professionista di età inferiore a 21 anni, come rispettivamente regolamentati dalla Federazione italiana giuoco calcio; b) di un contributo annuo pari al 30 per cento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il CONI, la Federazione italiana giuoco calcio e la Lega calcio professionistico, sono definite le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma.


 

 

Il comma 370 prevede la concessione di agevolazioni alle società appartenenti alla Lega Calcio Professionistico.

 

Il comma 370 prevede la concessione, nel limite di € 1 mln all'anno, di agevolazioni alle società appartenenti alla Lega Calcio Professionistico che ne facciano richiesta, a valere sulla quota disponibile al 1° gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile nell'ambito del contributo straordinario concesso al CONI (ai sensi dell'art. 145, co. 13, L. 388/2000 - legge finanziaria 2001), per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva.

 

L'art. 145, co. 13, L. 388/2000 (legge finanziaria 2001), modificato dall'art. 52, co. 86, L. 448/2001, e, successivamente, dall'art. 4, co. 196, L. 350/2003, aveva autorizzato la concessione al CONI - al fine di consentirgli lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva - di un contributo straordinario di lire 195 mld per il 2001 di cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile.

A tal fine, nei limiti della quota del suddetto contributo, per agevolare e promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori di età compresa tra i 14 ed i 19 anni compiuti, definiti giovani di serie ai sensi dell'articolo 33 del regolamento interno della Federazione italiana gioco calcio, alle società sportive, militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che stipulano un contratto di lavoro avente le predette finalità sono riconosciuti, per ogni giovane assunto:

§  uno sgravio contributivo in forma capitaria pari ad un milione di lire, nonché un credito di imposta pari al 30% del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire dieci milioni per dipendente;

§  per ogni preparatore atletico una riduzione del 3% sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza.

È possibile la proroga del limite di età fino al compimento del ventiduesimo anno nel caso in cui la società sportiva abbia provveduto o provveda a stipulare con il giovane di serie il primo contratto professionistico.

Le modalità di applicazione delle predette agevolazioni sono state stabilite con D.M. 98/2003.

 

In base alla relazione tecnica, la disposizione non reca nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Secondo il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2018-2020, la disposizione comporta un miglioramento del fabbisogno e dell'indebitamento netto.

 

In base allo Statuto, la Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro (denominata Lega Professionisti Serie C fino al 2009), ente di diritto privato senza fine di lucro, associa in forma privatistica le società affiliate alla FIGC che partecipano al campionato di calcio di Lega Pro (Campionato di Lega Pro) e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti.

Gli organi della Lega Pro sono l’Assemblea; il Presidente; il Consiglio Direttivo; il Comitato Esecutivo, se nominato; il Collegio dei Revisori dei Conti; il Comitato Etico.

Per la stagione sportiva 2017/2018, le società appartenenti alla Lega Pro sono 57.

 

Le agevolazioni, aventi la finalità di promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori di età compresa tra i 14 ed i 19 anni compiuti (come previsto dal richiamato art. 145, co. 13, L. 388/2000), consistono in:

§  un contributo annuo in forma capitaria pari a € 5.000 e in un contributo annuo pari al 50% della retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e ogni giovane professionista di età inferiore a 21 anni, come rispettivamente regolamentati dalla FIGC (lett. a);

 

L'AIC (Associazione Italiana Calciatori) è l'associazione di categoria per i calciatori professionisti.

 

Con Comunicato ufficiale n. 8/L – 11 LUGLIO 2017 della Lega Pro, sono stati stabiliti gli importi retributivi minimi da corrispondere ai calciatori professionisti tesserati all'AIC per la stagione sportiva 2017/2018.

In particolare, i calciatori professionisti tesserati per le società di Lega Pro hanno diritto a percepire dalla società di appartenenza un compenso globale lordo, che – se riferito all’intera stagione sportiva – non potrà essere inferiore alle misure contenute nel predetto Comunicato o a quota parte delle stesse, in ragione dell’eventuale periodo contrattuale inferiore ai dodici mesi.

Per i calciatori in addestramento tecnico, tale importo risulta pari a € 10.434 lordi.

Il minimo retributivo dal 19° anno di età (per il periodo che decorre dalla stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 23° anno di età) è pari a € 19.825 lordi.

In base all'art. 33 delle NOIF, i calciatori giovani (art. 31 NOIF) dal 14° anno di età assumono la qualifica di giovani di serie quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche (Lega Naz. Professionisti Serie A, Lega Naz. Professionisti Serie B, Lega Pro). I calciatori con la qualifica di giovani di serie assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all’impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età. Nell’ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore giovane di serie, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l’acquisizione dello status di professionista, ad un’indennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società. La società per la quale è tesserato il giovane di serie ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore professionista di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di pendenza del tesseramento quale giovane di serie, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. I calciatori con la qualifica di giovani di serie, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il giovane di serie ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di professionista e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando: abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A; abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B; abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Divisione Unica – Lega Pro. In tali casi, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione del primo contratto di calciatore professionista di durata massima triennale. Nel caso di giovane di serie, il diritto alla stipula di un contratto da professionista, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo di confermarlo quale professionista con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del calciatore. Il giovane di serie in rapporto di addestramento tecnico può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo di confermarlo quale professionista In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo.

Secondo l'art. 28 delle NOIF, sono qualificati professionisti i calciatori che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C. Il rapporto di prestazione da professionista, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori minorenni. Il primo contratto da professionista può essere stipulato dai calciatori che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, fermo restando che i calciatori con la qualifica di giovani di serie, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare un contratto professionistico.

In base all'art. 31 delle NOIF, sono qualificati giovani i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno. I calciatori giovani possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il calciatore giovane, è vincolato alla società per la quale è tesserato per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero di diritto.

 

§  un contributo annuo pari al 30% dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico (lett. b).

 

I lavoratori sportivi sono iscritti alla gestione INPS (in precedenza ENPALS) - Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP).

Il regime pensionistico degli sportivi professionisti è disciplinato dalla L. 366/1973 e dal d.lgs. 166/1997. Si ricorda altresì che i preparatori atletici delle società sportive professionistiche sono compresi, ai fini pensionistici, nella nozione di sportivi professionisti ai sensi degli artt. 2 e 9 della L. 91/1981.

In particolare, in base all'art. 2, L. 91/1981, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

 

L'AIPAC (Associazione Italiana Preparatori Atletici di Calcio) è l'associazione di categoria per i preparatori atletici.

 

Con D.P.C.M. (per la cui emanazione non è previsto un termine), adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il CONI, la FIGC e la Lega Calcio Professionistico, sono definite le modalità di applicazione delle predette agevolazioni.

 


Articolo 1, comma 371
(Contributo italiano all’Agenzia mondiale antidoping)

 

 


371. Al fine di corrispondere il contributo italiano all'Agenzia mondiale antidoping (World Anti-doping Agency), è autorizzata l'ulteriore spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 850.000 euro a decorrere dall'anno 2019.


 

 

Il comma 371 ridetermina - a decorrere dal 2019 - il contributo italiano all’Agenzia mondiale antidoping (World Anti-doping Agency - WADA).

 

Il comma 371 autorizza la spesa di € 1,2 mln per il 2018 ed € 850.000 a decorrere dal 2019, al fine di corrispondere il contributo italiano all’Agenzia mondiale antidoping (World Anti-doping Agency - WADA).

 

Si ricorda che il contributo annuale dell'Italia all'Agenzia mondiale antidoping è stato previsto dall'art. 1, L. 281/2003, che ha autorizzato il Mibac al relativo versamento. L'ammontare è stato stabilito in € 1.102.000 per il 2003 ed € 597.000 annui a decorrere dal 2004.

 

Occorrerebbe quindi prevedere un coordinamento tra le due disposizioni.

 

Con la L. 230/2007 (che ha ratificato la Convenzione internazionale contro il doping nello sport), si è introdotto il principio del finanziamento paritario dell'Agenzia mondiale antidoping, in virtù del quale gli Stati parte sostengono il bilancio annuale di base approvato dall'Agenzia, a carico per metà dei poteri pubblici e per metà del Movimento olimpico (art. 15).

La somma corrispondente al contributo annuale all'Agenzia mondiale antidoping è allocata sul cap. 2155 dello stato di previsione del MEF (Tabella n. 2). Lo stanziamento a legislazione vigente del predetto capitolo è azzerato.

 

Nel dettaglio, in base alla Dichiarazione di Copenaghen sulla lotta al doping sportivo (2003), il cofinanziamento della WADA da parte delle autorità pubbliche e del movimento olimpico avviene secondo le seguenti modalità: le autorità pubbliche contribuiscono complessivamente nella misura del 50% del bilancio annuo della WADA; le somme versate dalle autorità pubbliche vengono ripartite in base alle regioni olimpiche nel modo seguente: Africa: 0,50%; Americhe: 29%; Asia: 20,46%; Europa: 47,5%; Oceania: 2,54%. Nell'ambito delle singole regioni il contributo è suddiviso per quote in base agli accordi tra autorità pubbliche.

Secondo i Contributi al bilancio della WADA 2017, l'Italia ha corrisposto un importo di 640,730 USD rispetto a una richiesta di 815,630 USD.

Al riguardo la relazione illustrativa fa presente che, a causa di un costante incremento del fabbisogno finanziario della WADA, la somma corrispondente alla quota a carico dei governi è cresciuta negli anni, passando dai 4.037.500 USD del 2002 ai 7.059.650 USD del 2017, con un conseguente incremento proporzionale del contributo spettante all'Italia. La predetta somma di 597.000 euro fu stabilita tenendo conto dell'ammontare della quota che a quell'epoca spettava all'Italia e del tasso di cambio tra euro e dollaro allora vigente. Sennonché, tale stanziamento si è dimostrato insufficiente a partire dall'anno 2015, quando, a causa dell'incremento delle contribuzioni spettanti ai Governi e della variazione del tasso di cambio tra le due valute, l'Italia ha cominciato a versare alla WADA somme di importo inferiore a quelle richieste, accumulando un debito residuo di 176.025 USD per gli anni 2015 e 2016.

 

Preliminarmente si ricorda che in sede di Consiglio d'Europa il 16 novembre 1989 è stata conclusa a Strasburgo la Convenzione contro il doping (ratificata dalla L. 522/1995), la quale ha enunciato l'obiettivo di ridurre e, in seguito, eliminare la pratica del doping nello sport. La Convenzione chiarisce che l’espressione «doping nello sport» significa la somministrazione agli sportivi o l’uso da parte di questi ultimi delle classi farmacologiche di agenti dopanti o di metodi di doping.

La Prima Conferenza mondiale sul doping nello sport convocata dal CIO a Losanna, dal 2 al 4 febbraio 1999, ha elaborato la Dichiarazione di Losanna sul doping nello sport, che ha previsto la creazione di un organismo internazionale anti-doping da rendere operativo per i XXVII Giochi Olimpici di Sydney nel 2000.

L'Agenzia mondiale antidoping (WADA) è stata quindi costituita, per iniziativa del CIO, il 10 novembre 1999, per promuovere e coordinare la lotta al doping nello sport a livello internazionale. È una fondazione non governativa con sede a Montreal (Canada) e in essa sono rappresentati Comitati Olimpici Nazionali e Governi.

Successivamente è intervenuta la Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005 (ratificata dalla L. 230/2007 ed entrata in vigore il 1° aprile 2008).

 

A livello nazionale si ricorda la L. 376/2000 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), la quale prevede all'art. 1 che l'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei princìpi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti. Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati in precedenza. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.

In base all'art. 2, i farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo  e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

 

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 26 luglio 2011.

 

La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive è determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalità prima indicate.

L'art. 3 ha istituito presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive. Essa predispone le classi delle sostanze dopanti e procede alla revisione delle stesse; determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori per il controllo sanitario sull'attività sportiva, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse; effettua, tramite i predetti laboratori, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive; individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale; mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping; può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il CONI, le federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport.

Con D.M. 440/2001 è stato adottato il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive e con il D.M. 14 febbraio 2012 (che ha sostituito il DM 30 dicembre 2004) sono state introdotte norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping di competenza della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la salute nelle attività sportive.

Si veda la Relazione sullo stato di attuazione della legge recante disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping e sull'attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (anno 2016), comunicata alla Presidenza il 4 luglio 2017 (Doc. CXXXV, n. 5).

 

Si ricorda che NADO Italia fa parte delle National Anti-Doping Organizations con competenza in materia di adozione ed applicazione delle norme in conformità al Codice mondiale antidoping.

 

 


Articolo 1, comma 372
(Finanziamento delle attività svolte dal Comitato italiano paralimpico per la pratica sportiva delle persone con disabilità da lavoro)

 


372. Al fine di sostenere la promozione e l'esercizio della pratica sportiva in funzione del recupero dell'integrità psicofisica e del reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro, l'INAIL trasferisce annualmente al Comitato italiano paralimpico (CIP) un importo pari a 3 milioni di euro per la realizzazione delle attività ricomprese in piani quadriennali elaborati dall'INAIL, sentito il CIP. Il trasferimento è effettuato in due rate semestrali previa approvazione da parte dell'INAIL di apposita relazione predisposta dal CIP attestante la realizzazione delle attività previste dai predetti piani nel periodo di riferimento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a carico del bilancio dell'INAIL, utilizzando le risorse già destinate in via strutturale per la remunerazione delle attività e dei servizi su base convenzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 

 

Il comma 372 prevede che, per sostenere la promozione e l’esercizio della pratica sportiva in funzione del recupero dell’integrità psico-fisica e del reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) trasferisce ogni anno al Comitato italiano paralimpico (CIP) l’importo di € 3 mln.

Le risorse devono essere utilizzate per realizzare le attività ricomprese in piani quadriennali elaborati dall’INAIL, sentito il CIP.

 

Si stabilizza così, a livello legislativo, quanto avvenuto, fino al 2017, sulla base di una convenzione quadro fra INAIL e CIP, stipulata per la prima volta – come ricordato nella relazione illustrativa all’A.S. 2960 - nel 2000 e rinnovata, da ultimo, fino al 31 dicembre 2017.

In particolare, la convenzione per il quadriennio 2013-2016, poi prorogata fino al 31 dicembre 2017, ha inserito fra gli obiettivi l’orientamento e l’avviamento allo sport degli invalidi da lavoro, anche attraverso la fornitura, da parte dell’INAIL, di protesi e ausili sportivi, nonché collaborazione e consulenze specifiche, da parte dei tecnici del CIP, per fornire maggiori occasioni riabilitative agli assistiti INAIL attraverso la pratica sportiva.

In base all’art. 10 della convenzione, per ciascun anno di vigenza l’INAIL ha corrisposto al CIP € 3 mln.

 

La relazione illustrativa all’A.S. 2960 evidenziava, al riguardo, che la necessità di rendere strutturale il contributo versato fino ad allora dall’INAIL al CIP su base convenzionale – in considerazione del comune interesse, avente rilevanza pubblica, perseguito dai due enti - derivava dalla trasformazione del CIP da associazione con personalità giuridica di diritto privato a ente autonomo di diritto pubblico (avvenuta, sulla base della delega conferita dall'art. 8, co. 1, lett. f), della L. 124/2015, con il D.lgs. 43/2017).

 

Il trasferimento delle risorse è effettuato in due rate semestralievidentemente, posticipate –, previa approvazione da parte dell’INAIL di una relazione predisposta dal CIP che attesta la realizzazione delle attività previste, nel periodo di riferimento nel piano, predisposto dallo stesso INAIL.

 

Anche in base all’art. 11 della convenzione vigente fino al 31 dicembre 2017 il corrispettivo era corrisposto in due rate semestrali posticipate, previa presentazione di fatture corredate da apposite relazioni, sottoscritte dal Segretario generale del CIP, contenenti l’indicazione dettagliata delle attività svolte nel periodo di riferimento.

 

Ai relativi oneri si provvede a carico del bilancio dell’INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 


Articolo 1, comma 373
(Registro nazionale degli agenti sportivi)

 

 


373. E' istituito presso il CONI, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. E' fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché' i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo.


 

 

Il comma 373 istituisce il Registro nazionale degli agenti sportivi.

 

Il comma 373 istituisce presso il CONI, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi.

L'iscrizione è obbligatoria, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di € 250, per i soggetti che, in forza di un incarico in forma scritta, mettono in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini:

§  della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica,

§  del trasferimento di siffatta prestazione,

§  del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.

 

Per quanto riguarda il riconoscimento delle discipline sportive, il Consiglio nazionale del CONI - in base all'art. 5, co. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 242/1999, e all'art. 6, co. 4, lett. b) e c), dello statuto - stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive; esso delibera inoltre in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina. Secondo l'art. 29, co. 2 e 4-bis dello statuto, le società ed associazioni sportive aventi la sede sportiva nel territorio italiano sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalle Federazioni sportive nazionali, ovvero dalle Discipline sportive associate, ovvero dagli Enti di promozione sportiva. Il riconoscimento delle società polisportive è fatto per le singole discipline sportive praticate; le società e le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI, sono iscritte nell'apposito registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi: in base all’art. 7, co. 2, del D.L. 136/2004 (L. 186/2004) il CONI trasmette annualmente al MEF - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

Con deliberazione del Consiglio nazionale del CONI n. 1568 del 14 febbraio 2017, è stato approvato l'elenco delle discipline sportive ammissibili.

 

 

Con riguardo alla natura professionistica della prestazione sportiva, l'art. 2, L. 91/1981, qualifica come sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

A sua volta l'art. 5, co. 2, lett. d), del d.lgs. 242/1999, attribuisce al Consiglio nazionale del CONI il compito di stabilire, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica.

Lo statuto del CONI prevede - all'art. 22, co. 1 - che gli statuti delle Federazioni sportive nazionali devono rispettare i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale e devono in particolare ispirarsi al costante equilibrio di diritti e di doveri tra i settori professionistici e non professionistici, nonché tra le diverse categorie nell’ambito del medesimo settore.

I principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate - approvati con deliberazione del Consiglio nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014 - comprendono tra gli altri il principio di distinzione tra attività professionistiche e attività non professionistiche, in base al quale, per quanto qui rileva, in considerazione delle specifiche esigenze delle singole discipline afferenti alle Federazioni e alle Discipline Sportive Associate, anche connesse alle normative delle Federazioni Internazionali, i criteri per la distinzione tra attività professionistica e non professionistica sono rimessi alla autonomia statutaria nel rispetto dei principi posti dalla L. 91/1981. Inoltre, l’istituzione del settore professionistico da parte di una Federazione Sportiva Nazionale è possibile, mediante specifica previsione statutaria, in presenza di una notevole rilevanza economica del fenomeno e a condizione che l’attività in questione sia ammessa dalla rispettiva Federazione Internazionale.

 

Lo statuto della FIGC prevede (art. 2, co. 4) che la FIGC concilia la dimensione professionistica ed economica del giuoco del calcio con la sua dimensione dilettantistica e sociale; i calciatori sono qualificati in professionisti, dilettanti e giovani; le società che stipulano contratti con atleti professionisti devono avere la forma giuridica di società di capitali a norma della legislazione vigente; la FIGC disciplina i requisiti, i criteri e le condizioni per il passaggio delle società dal settore dilettantistico a quello professionistico e viceversa; le società del settore professionistico hanno l’obbligo di istituire centri di formazione per giovani calciatori rispondenti a parametri di qualità fissati e controllati dalla FIGC d’intesa con le Leghe competenti e di formare squadre per la partecipazione a tutta l’attività agonistica giovanile di livello nazionale (art. 7). L'art. 9 stabilisce che le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali professionistici formano una o più associazioni, la cui denominazione sociale, in qualunque modo espressa, deve contenere l’indicazione di “Lega” e un esplicito riferimento al professionismo. Le società che si avvalgono esclusivamente delle prestazioni di atleti dilettanti e che disputano campionati dilettantistici formano un’associazione denominata “Lega nazionale dilettanti”. In base alla II delle norme transitorie e finali le Leghe professionistiche sono di diritto la Lega Nazionale Professionisti Serie A, nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie A (LNP Serie A), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP Serie B), nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie B e la “Lega Italiana Calcio Professionistico” (Lega Pro), nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti.

In base alle NOIF, i calciatori tesserati per la F.I.G.C. sono qualificati nelle seguenti categorie: "professionisti"; "non professionisti"; "giovani". Sono qualificati “professionisti” i calciatori che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C. Il rapporto di prestazione da “professionista”, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori minorenni, con le forme e modalità previste dalle NOIF e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Il primo contratto da “professionista” può essere stipulato dai calciatori che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, fermo restando che i calciatori con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il calciatore "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando: a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A; b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B; c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Divisione Unica – Lega Pro.

 

In base allo statuto della Federazione ciclistica italiana (FCI), approvato con deliberazione della Giunta nazionale del CONI n. 416 del 23 settembre 2016, possono affiliarsi alla FCI società e associazioni sportive, sia professionistiche che dilettantistiche (art. 2, co. 1); sono tesserati alla FCI: gli atleti, italiani e stranieri, che svolgano attività sia dilettantistica che professionistica per un soggetto affiliato (art. 4, co. 1); l'attività ciclistica in seno alla FCI si articola in attività dilettantistica e professionistica; nell'attività dilettantistica è inclusa l'attività amatoriale e quella giovanile (art. 6, co. 2); è atleta dilettante colui che sceglie liberamente di praticare il ciclismo nell'ambito della FCI con il vincolo a tempo determinato di natura sportiva (art. 6, co. 3); è atleta professionista colui che, tesserato per una società sportiva professionistica affiliata, intrattiene con il proprio gruppo sportivo un rapporto di lavoro regolato dalle norme UCI e stipulato in conformità alle leggi dello Stato italiano (art. 6, co. 4); le Leghe, una per l'attività dilettantistica e l'altra per l'attività professionistica, sono associazioni

riconosciute dalla FCI ai fini sportivi con il compito di promuovere, organizzare, regolamentare e sviluppare l'attività ciclistica dilettantistica o professionistica in conformità delle leggi dello Stato e nel rispetto dei limiti fissati dalle norme approvate dall'UCI, dal CONI e dalle norme dello Statuto federale (art. 53, co. 1).

 

L'art. 2, co. 3, dello statuto della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP),  stabilisce che l'attività sportiva si articola attraverso settori professionistici e dilettantistici, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio federale, in armonia con le leggi dello Stato, con le norme e direttive del CONI e con gli ordinamenti sportivi internazionali garantendo un costante equilibrio di diritti e doveri tra i settori professionistici e dilettantistici, nonché tra le diverse categorie nell’ambito del medesimo settore.

 

Lo statuto della Federazione Italiana Golf (FIG) prevede che possono essere aggregate alla FIG Associazioni fra professionisti di golf (art. 13) oppure Associazioni i cui componenti-giocatori dilettanti di golf tesserati FIG siano caratterizzati dalla medesima categoria professionale, carica o qualifica (art. 15). Il titolo IV concerne quindi lo status e il tesseramento di dilettanti e professionisti.

 

In base all'art. 1, co. 3, dello statuto, la Federazione Pugilistica Italiana (FPI) è autorizzata in via esclusiva a svolgere in Italia l'attività sportiva del pugilato agonistico e amatoriale; è in particolare responsabile del settore AIBA (International Boxing Association) Open Boxing (AOB) e del settore AIBA Pro Boxing (APB); ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare, regolamentare, propagandare, sviluppare e attuare programmi di formazione di atleti e tecnici, nonché di svolgere lo sport del pugilato nei settori AOB, Pro, APB Italia, Amatoriale e Giovanile.

La Lega Pro Boxe è composta dalle società affiliate alla F.P.I. e ha il compito di coordinare, secondo le direttive federali, il sostegno, la promozione e l'organizzazione delle manifestazioni agonistiche, ferme restando le competenze federali in materia di affiliazione e tesseramento, di assegnazione dei titoli, di funzioni arbitrali, medico-sanitarie e di giustizia sportiva (art. 3-bis).

 

Può iscriversi al Registro nazionale degli agenti sportivi il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità.

È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015.

 

Nel 2015 la FIFA ha adottato un nuovo regolamento relativo all'assunzione un intermediario da parte di calciatori e società per perfezionare l'ingaggio di un calciatore da parte di una società o per concludere un accordo di trasferimento tra due società.

Qui il regolamento per i servizi di procuratore sportivo adottato dalla FIGC nel 2015.

Qui il regolamento per l’esercizio dell’attività di procuratore di atleti di pallacanestro approvato dal Consiglio federale della FIP del 19 e 20 novembre 2010 (aggiornato al Consiglio federale del 29 aprile 2016).

 

Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge.

Con uno o più D.P.C.M., sentito il CONI, sono definiti:

§  le modalità di svolgimento delle prove abilitative;

§  la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici;

§  le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro;

§  i parametri per la determinazione dei compensi.

Il CONI, con regolamento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo.

 


Articolo 1, comma 374
(Norme in materia di contribuzione e trattamenti pensionistici per gli sportivi professionisti)

 

 


374. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, le parole: « nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore, e dal 1° gennaio 2020 nella misura del 3,1 per cento, di cui 1 per cento a carico del datore di lavoro e 2,1 per cento a carico del lavoratore »;

b) all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, le parole: « nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore, e dal 1° gennaio 2020 nella misura del 3,1 per cento, di cui 1 per cento a carico del datore di lavoro e 2,1 per cento a carico del lavoratore »;

c) all'articolo 3, comma 8, le parole: « ai fini del conseguimento dell'età pensionabile previsto dall'articolo 1, comma 20, della citata legge n. 335 del 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico ».


 

 

Il comma in esame modifica la disciplina del contributo di solidarietà previsto nell'ordinamento pensionistico degli sportivi professionisti, oltre a porre (con la novella di cui alla lettera c)) una correzione formale nella disciplina dei trattamenti pensionistici dei medesimi soggetti.

 

Più in particolare, le novelle di cui alle lettere a) e b) incrementano secondo le misure e i termini temporali ivi stabiliti il contributo di solidarietà a carico degli sportivi professionisti. Si ricorda che, nella normativa finora vigente, l'aliquota del contributo di solidarietà in esame è pari all'1,2%, di cui 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e 0,60 punti a carico del lavoratore.

Restano ferme le norme sulla base di calcolo del contributo di solidarietà. In base ad esse: per gli sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995, il contributo in esame è dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l’importo di 322 euro e fino all’importo giornaliero di 2.344 euro; per gli altri sportivi professionisti, il contributo è dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo di 100.324 euro e fino all’importo annuo di 731.362 euro.


Articolo 1, commi 375-388
(Misure urgenti per la realizzazione dell’Universiade 2019)

 

 


375. Al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con il Presidente della regione Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un commissario straordinario, scelto tra i prefetti da collocare fuori ruolo, il quale opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva. Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle somme già stanziate per il finanziamento della manifestazione.

376. Il commissario straordinario subentra ai soggetti istituiti, ivi compresa l'Agenzia regionale Universiadi 2019 (ARU), che può previa intesa svolgere attività di supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attività necessarie per l'Universiade 2019; allo scopo può stipulare accordi e convenzioni anche con società a partecipazione interamente pubblica, nonché con il Centro universitario sportivo italiano (CUSI). Nei termini e con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il commissario predispone il piano degli interventi, tenendo conto dei progetti e degli interventi già approvati dagli enti interessati e dalla Federazione internazionale dello sport universitario (FISU), e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla regione Campania e al presidente dell'ANAC. Per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, entro trenta giorni dalla sua trasmissione il commissario convoca, nei termini e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 61 del citato decreto-legge n. 50 del 2017, una o più conferenze di servizi. Eventuali modifiche e integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi sono trasmesse, senza indugio, dal commissario agli stessi soggetti e sottoposte entro dieci giorni dalla trasmissione alla medesima conferenza di servizi. Il commissario approva il piano degli interventi nei modi stabiliti dal comma 4 dell'articolo 61 del predetto decreto-legge n. 50 del 2017.

377. Il commissario, sentito il Presidente della regione Campania, può esercitare i poteri di cui al comma 5 del citato articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017.

378. La consegna delle opere previste nel piano degli interventi deve avvenire entro il termine del 30 aprile 2019. Si applicano i commi 6 e 7 del citato articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017.

379. Per la realizzazione degli interventi di propria competenza, il commissario straordinario svolge le funzioni di stazione appaltante, anche avvalendosi della centrale acquisti interna della regione Campania e del provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata. I rapporti tra il commissario straordinario e la centrale acquisti e il provveditorato alle opere pubbliche sono regolati da apposita convenzione. Il commissario assicura la realizzazione degli interventi di cui al comma 375. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su sua delega, il Ministro per lo sport, che la presiede, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, il commissario straordinario, il Presidente della regione Campania, il sindaco del comune di Napoli, il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il presidente del CONI e il presidente dell'ANAC.

380. E' in facoltà del commissario: dare applicazione alle disposizioni del comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con elevazione del limite delle risorse disponibili, ivi previsto, fino a 800.000 euro; operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 50, 60, 61, 62, 74 e 79 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. E' altresì in facoltà del commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano, fare ricorso all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici. Nel caso degli appalti pubblici di lavori l'invito è rivolto, anche sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, iscritti negli elenchi delle prefetture - uffici territoriali del Governo di cui ai commi 52 e seguenti dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, se istituiti. I lavori, i servizi e le forniture sono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per gli interventi ricompresi nel piano si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche ai sensi del citato articolo 30 sono disciplinati con accordo tra il commissario e il presidente dell'ANAC. L'accordo disciplina anche le modalità di comunicazione preventiva delle deroghe attivate ai sensi del presente comma.

381. Per le finalità dei commi da 375 a 388, l'Unità operativa speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, opera fino alla completa esecuzione dei contratti e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2019. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

382. Si applicano i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La relazione commissariale ivi prevista deve avere cadenza semestrale ed è trasmessa anche alla regione Campania. Il commissario, quale stazione appaltante, esercita i poteri e le facoltà di cui al comma 24 del predetto articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Trovano altresì applicazione i commi 25 e 27 dello stesso articolo 61, intendendosi sostituita alla regione Veneto la regione Campania.

383. Il prefetto di Napoli assicura lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche comunque connessi allo svolgimento dell'Universiade 2019. Il prefetto, nello svolgimento delle verifiche di cui al precedente periodo, finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per qualunque valore dei contratti e per qualunque importo delle erogazioni o provvidenze, conformandosi alle linee guida adottate dal comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può derogare alle disposizioni del libro II del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

384. Per le finalità di cui al comma 383 il prefetto di Napoli si avvale della sezione specializzata del Comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, istituita ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.

385. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito un Gruppo interforze centrale, a carattere permanente, per lo svolgimento di attività di monitoraggio, raccolta e analisi delle informazioni antimafia nonché per il supporto specialistico all'attività di prevenzione amministrativa dei prefetti, anche in relazione alla realizzazione di opere di massimo rilievo e al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi l'intervento. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, è definita la composizione del Gruppo interforze centrale, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Gruppo si articola in una o più sezioni specializzate, una delle quali è dedicata alle attività connesse all'organizzazione dell'Universiade 2019, che operano in stretto raccordo con le rispettive sezioni specializzate del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

386. Con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione delle singole sezioni specializzate di cui si compone il Gruppo.

387. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'articolo 3-quinquies, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, l'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e il comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le funzioni dei Gruppi istituiti ai sensi delle disposizioni abrogate sono svolte dal Gruppo interforze centrale di cui al comma 385. I riferimenti ai Gruppi soppressi, ovunque presenti, si intendono sostituiti da riferimenti al Gruppo interforze centrale di cui al comma 385.

388. Per le finalità di cui ai commi da 375 a 387 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.


 

 

Il comma 375, al fine di assicurare la realizzazione delle Universiadi di Napoli 2019, prevede la nomina di un Commissario straordinario a cui è affidato il compito di provvedere all’attuazione del piano degli interventi necessari. Sono, altresì, disciplinate le procedure per la predisposizione e l’approvazione del piano, i compiti e i poteri attribuiti al Commissario (tra cui le funzioni di stazione appaltante), nonché i termini di consegna delle opere e della chiusura della gestione commissariale (commi 376-382). Ulteriori norme sono volte al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata (commi 383-387). Per le finalità perseguite dalle norme in esame viene autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (comma 388).

 

Di seguito vengono analizzate in dettaglio le disposizioni contenute nei commi in esame in relazione alle diverse fasi: dalla nomina del commissario alla predisposizione del piano degli interventi; dalla consegna delle opere alla loro destinazione finale al termine dell’Universiade.

 

Nomina, compito e compensi del Commissario (comma 375 e terzo periodo del comma 379)

Il comma 375, al fine di assicurare la realizzazione delle Universiadi di Napoli 2019, prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d’intesa con il Presidente della regione Campania, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge (cioè entro il 31 gennaio 2018) – di un Commissario straordinario.

Si ricorda che la Regione Campania - che a suo tempo presentò la candidatura con il sostegno del Governo e la collaborazione delle Università italiane e campane, del CUSI (Centro Universitario Sportivo Italiano) e del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) - lo scorso 5 marzo 2016 ha ottenuto dalla FISU (Federazione Internazionale Sport Universitari) la designazione di Napoli quale sede delle Universiadi del 2019.

Le Universiadi (Olimpiadi Universitarie) sono una manifestazione sportiva multidisciplinare rivolta ad atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo.

Le Universiadi del 2019 si svolgeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio 2019.

 

Il commissario deve essere scelto tra i prefetti da collocare fuori ruolo.

Lo stesso comma dispone che il Commissario opera in via esclusiva con il compito di provvedere all’attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e all’acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva.

Il terzo periodo del comma 379 precisa che il commissario assicura la realizzazione degli interventi in questione.

 

Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominati.

Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle somme già stanziate per il finanziamento della manifestazione.

 

Predisposizione e approvazione del Piano degli interventi (comma 376, periodi successivi al primo)

Predisposizione del piano e trasmissione ai soggetti interessati (secondo periodo del comma 376)

Il secondo periodo del comma 376 dispone che il commissario predispone il piano degli interventi, tenendo conto dei progetti e degli interventi già approvati dagli enti interessati e dalla Federazione internazionale dello sport universitario (FISU) e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla Regione Campania e al Presidente dell’ANAC.

La stessa norma precisa che nello svolgere tali compiti il Commissario deve operare nei termini e con le modalità previsti dal comma 2 dell’art. 61 del D.L. 50/2017 per la predisposizione e la trasmissione del piano degli interventi relativi alle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020-2021.

L’art. 61 del D.L. 50/2017 prevede una articolata disciplina finalizzata ad assicurare la realizzazione di un piano di interventi necessari per consentire lo svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021. In particolare il comma 2 prevede che, entro sessanta giorni dalla data della sua nomina, il commissario, nel limite delle risorse finanziarie a disposizione, predispone, sentito il comitato organizzatore locale, il piano degli interventi, tenendo conto dei progetti già approvati dagli enti territoriali interessati, e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti. Salva la possibilità di rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse disponibili, il piano contiene la descrizione di ogni singolo intervento, indicandone la durata e le stime di costo.

 

Conferenza di servizi (periodi terzo e quarto del comma 376)

Per l’approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, entro 30 giorni dalla sua trasmissione il commissario convoca una o più conferenze di servizi.

La norma precisa che ciò deve avvenire nei termini e con le modalità di cui al comma 3 dell’art. 61 del D.L. 50/2017.

Tale comma 3 prevede che il Commissario per gli eventi di sci alpino di Cortina 2020-2021 convoca, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, una o più conferenze di servizi, alle quali partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Ogni conferenza si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e se del caso in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. I termini sono dimezzati e il commissario è il soggetto competente ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della L. 241/1990. Eventuali modifiche e integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi vengono trasmesse dal commissario senza indugio al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti e sottoposte entro dieci giorni da detta trasmissione alla medesima conferenza di servizi.

Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 ha interamente riscritto la disciplina di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della L. n. 241/1990 concernenti la conferenza di servizi. La nuova disciplina distingue due modelli di conferenza decisoria, caratterizzati da diverse modalità di svolgimento: la conferenza cd. semplificata, in modalità "asincrona", che rappresenta la modalità ordinaria di conferenza; la conferenza cd. simultanea ed in modalità sincrona (con riunione), secondo il procedimento delineato dall'art. 14-ter della L. n. 241/1990. Tale modalità si svolge nei soli casi indicati dalla legge. In particolare, l'amministrazione procedente può convocare direttamente la conferenza simultanea ove necessario, nei casi di particolare complessità della decisione da assumere, ovvero può procedere su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato (art. 14-bis, comma 7). Fuori da tali ipotesi, la conferenza si svolge in modalità simultanea qualora, in sede di conferenza semplificata, l'amministrazione procedente ha acquisito atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione finale (art. 14-bis, comma 6).

L’art. 14, comma 4 (come riscritto dal D.Lgs. 104/2017, di attuazione della direttiva 2014/52/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), dispone che qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona (ai sensi dell'art. 14-ter).

In particolare, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 4, in caso di partecipazione alla conferenza di amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, le singole amministrazioni statali potendo comunque intervenire ai lavori in funzione di supporto. Ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 1, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere (entro 10 giorni dalla comunicazione relativa alla determinazione motivata di conclusione della conferenza) al suddetto rappresentante il proprio dissenso al fine di proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri.

Le disposizioni richiamate dell’art. 61 del D.L. 50/2017 prevedono obblighi di trasmissione a soggetti diversi per le eventuali modifiche e integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi: è in particolare previsto il coinvolgimento delle Camere “per l’invio alle Commissioni parlamentari competenti”. Il richiamo al rispetto dei termini e delle modalità previsti dall’art. 61, commi 2 e 3, del DL 50/2017 sembrerebbe dunque determinare l’obbligo di trasmissione alle Camere, per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti, anche per i progetti contemplati dall'articolo in esame.

 

La norma in esame dispone inoltre che eventuali modifiche e integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi sono trasmesse, senza indugio, dal commissario agli stessi soggetti e sottoposte entro 10 giorni dalla trasmissione alla medesima conferenza di servizi.

 

Approvazione del piano degli interventi (quinto periodo del comma 376)

L’approvazione del piano degli interventi deve avvenire, da parte del Commissario, nei modi stabiliti dal comma 4 dell’art. 61 del D.L. 50/2017.

Il citato comma 4 dell’art. 61 del D.L. 50/2017 stabilisce che, all’esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto. Il decreto commissariale di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione:

§  è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Comitato organizzatore;

§  sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento;

§  può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In quest'ultima ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il decreto commissariale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

 

Consegna delle opere (comma 378)

Il comma 378 prevede che la consegna delle opere previste nel piano degli interventi deve avvenire entro il 30 aprile 2019.

Viene altresì disposta l’applicazione dei commi 6 e 7 dell’art. 61 del D.L. 50/2017.

Il comma 6, oltre al termine di consegna, stabilisce che il piano deve indicare altresì quelle opere che, pur connesse sotto il profilo materiale o economico alla realizzazione degli interventi del progetto sportivo, in quanto non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi potranno essere ultimate oltre il previsto termine di consegna.

Il successivo comma 7 dispone che gli interventi previsti nel piano approvato sono:

§  dichiarati di pubblica utilità e di urgenza;

§  qualificati come di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.

Norme in materia di contratti pubblici (commi 379 e 380)

Il comma 379 (primo e secondo periodo) dispone che, per la realizzazione degli interventi di propria competenza, il commissario straordinario svolge le funzioni di stazione appaltante, anche avvalendosi della centrale acquisti interna della regione Campania e del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata.

In tal caso i rapporti saranno regolati da una apposita convenzione che sarà stipulata dal commissario straordinario con la centrale acquisti e il Provveditorato alle opere pubbliche.

 

Il comma 380 prevede una serie di attribuzioni al Commissario straordinario in materia di contratti pubblici (disciplinata dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, d’ora in poi “Codice”). Nel dettaglio, viene consentito al Commissario di:

§  dare applicazione alle norme del comma 8 dell’art. 61 del D.L. 50/2017, con elevazione del limite delle risorse disponibili ivi previsto, fino a 800.000 euro;

Il comma 8 consente al commissario di:

-     affidare ad altri soggetti, mediante convenzione, le funzioni di stazione appaltante, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 37, 38 e 39 del Codice;

Gli articoli 37 e 38 del Codice dettano disposizioni finalizzate alla centralizzazione delle committenze e alla qualificazione delle stazioni appaltanti. Essi prevedono l’istituzione, presso l'ANAC, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate (in rapporto alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo) di cui fanno parte anche le centrali di committenza (art. 38) e modalità di acquisizione di forniture e servizi differenziate, in particolare per classi di importo e per possesso o meno della qualificazione (art. 37). L'articolo 39 dispone che le attività di committenza ausiliarie possono essere affidate a centrali di committenza di cui all'art. 38.

-     fare ricorso alle procedure di scelta del contraente, anche semplificate, previste dagli artt. 59 e seguenti del Codice;

Gli articoli da 59 a 65 del Codice recano le procedure di scelta del contraente nei settori ordinari. Tali norme disciplinano la scelta delle procedure e l’oggetto del contratto (articolo 59), la procedura aperta (articolo 60), la procedura ristretta (articolo 61), la procedura competitiva con negoziazione (articolo 62), l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (articolo 63), la disciplina del dialogo competitivo (articolo 64) e del partenariato per l'innovazione (articolo 65).

-     fare ricorso alle forme di partenariato pubblico-privato previste dagli artt. 180 e seguenti del Codice;

In base alla definizione recata dalla lettera eee) dell’art. 3 del Codice, un contratto di PPP è un “contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore …”.

L'articolo 180 del Codice reca la disciplina del PPP; in particolare, il comma 8 provvede a identificare le tipologie di contratti che rientrano nell’ambito del PPP. Si rammenta che l’articolo 181 prevede che la scelta dell’operatore economico nei contratti di PPP avviene con procedure ad evidenza pubblica, anche mediante dialogo competitivo, e che le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico.

-     individuare il responsabile del procedimento tra persone in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti e dotate di adeguata professionalità;

-     affidare (nel limite delle risorse disponibili e comunque non oltre 200.000 euro annui complessivi) specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche e ingegneristiche. Il conferimento delle funzioni è operato con atto motivato e nel rispetto della disciplina prevista dal Codice per l'affidamento di appalti di servizi.

Il limite indicato viene elevato, dalla norma in esame, ad 800.000 euro.

 

§  operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 50, 60, 61, 62, 74 e 79 del Codice;

Si fa notare che l’art. 50 richiamato (relativo alle clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) non sembra contemplare riduzioni di termini.

Gli articoli 60, 61 e 62, recependo gli articoli 27, 28 e 29 della direttiva 2014/24/UE, disciplinano i termini per l’effettuazione degli adempimenti previsti (ad esempio per la ricezione delle offerte) nell’ambito delle procedure aperta, ristretta e competitiva con negoziazione fissando una serie di termini minimi ovvero consentendo l’adozione di termini inferiori al verificarsi di talune circostanze. L’art. 74 disciplina i termini per la disponibilità elettronica dei documenti di gara, mentre l’art. 79 detta ulteriori criteri per la fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte.

Considerato che già il codice fissa una serie di termini minimi per la ricezione delle offerte mutuati dalla normativa europea e ne consente una riduzione, non appare chiaro il contenuto della disposizione a meno che la norma non miri a consentire ulteriori riduzioni di tali termini, che andrebbero valutate alla luce di quanto prevede la normativa europea.

 

§  ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del medesimo Codice;

Nel merito di questa facoltà di riduzione, si rileva che l'art. 97 del Codice si occupa delle offerte anormalmente basse, vale a dire quelle che appaiono tali ad un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. In questi casi, se la stazione appaltante lo richiede, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle loro offerte (comma 1) e, ai sensi del comma 5, per farlo hanno un termine non inferiore a quindici giorni. L'art. 183 del Codice, che disciplina la finanza di progetto, al comma 10 dispone che l'amministrazione aggiudicatrice prenda in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando, e al comma 15 che l'amministrazione medesima valuti entro il termine perentorio di tre mesi la fattibilità della proposta presentata da un operatore economico. L'art. 188 del Codice disciplina i contratti di disponibilità e, in tal caso, l'eventuale riduzione dei termini sembra applicarsi ai trenta giorni entro i quali l'amministrazione aggiudicatrice può motivatamente opporsi al progetto definitivo, al progetto esecutivo e alle varianti in corso d'opera da parte dell'affidatario, qualora non rispettino il capitolato prestazionale. L'art. 189 del Codice disciplina gli interventi di sussidiarietà orizzontale e, al comma 3, dispone che, decorso un termine di due mesi, si considerino respinte le proposte operative di pronta realizzabilità presentate da gruppi di cittadini organizzati all'ente locale territoriale competente nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. Entro il medesimo termine di due mesi, l'ente locale può, con motivata delibera, disporre invece l'approvazione delle proposte formulate, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione.

 

§  ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, il termine di cui all’art. 32 del Codice;

Considerato che l’art. 32 del Codice, relativo alle fasi delle procedure di affidamento, fissa diversi termini, andrebbe valutata l’opportunità di esplicitare il richiamo al termine.

L’art. 32 reca, al comma 8, un termine di 60 giorni entro cui, divenuta efficace l'aggiudicazione, ha luogo la stipulazione del contratto, che comunque, ai sensi del comma 9, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; al comma 11 si stabilisce inoltre che il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi 20 giorni, se proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare.

Si ricorda altresì che la Direttiva 2007/66/UE (c.d. direttiva ricorsi) è stata recepita dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 53/2010, poi abrogato perché superato dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). Il riferimento a un termine di almeno dieci giorni è contenuto, tra l’altro, relativamente alla disciplina del termine sospensivo e del termine per la proposizione del ricorso.

 

§  fare ricorso - per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano - alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, disciplinata dall’art. 63 del Codice. In questo caso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione è rivolto ad almeno cinque operatori economici. Nel caso degli appalti pubblici di lavori l’invito è rivolto, anche sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, iscritti negli elenchi delle prefetture - uffici territoriali del Governo di cui ai commi 52 e seguenti dell’art. 1 della L. 190/2012, se istituiti (si tratta degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa).

L’art. 63 prevede che, nei casi e nelle circostanze indicati nei commi dell’articolo 63, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. Il comma 2 del citato articolo 63, per gli appalti di lavori, forniture e servizi, consente l’utilizzo di tale procedura:

a)  qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta;

b)  quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

c)  nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

I tre precedenti casi riproducono le lettere a), b) e c) del paragrafo 2 dell’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, che è stata recepita dal Codice dei contratti pubblici.

Le ulteriori circostanze disciplinate nei commi da 3 a 5 dell’articolo 63 del Codice, che riprendono i corrispondenti paragrafi dell’articolo 32 della direttiva, riguardano: gli appalti pubblici di forniture (qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime, per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali); negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso; per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale

In base al comma 6, le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

La disposizione in esame, che consente il ricorso alla procedura negoziata senza bando per gli appalti relativi agli interventi attuativi del piano, andrebbe valutata alla luce dei presupposti per l’utilizzo di tale procedura disciplinati dalla normativa nazionale (art. 63, commi 2-5, d.lgs. 50/2016 precedentemente richiamati) e mutuati dalla normativa europea (articolo 32 della direttiva 2014/24/UE).

 

Si segnala, infine, che analoghe riduzioni di termini e il ricorso alla procedura negoziata senza bando sono disposti nell’ambito delle misure per la realizzazione del piano di interventi riguardanti le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo (marzo 2020-febbraio 2021), che sono disciplinate nel comma 876 della legge in esame.

Il comma 380 prevede inoltre che l’affidamento di lavori, servizi e forniture avvenga sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall’art. 216, comma 12, del Codice.

La disposizione richiamata prescrive, tra l’altro, che, fino alla adozione di una disciplina in materia di iscrizione ad un apposito Albo, la commissione giudicatrice è nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

 

Ulteriori poteri e attribuzioni del Commissario (commi 376, 377, 382)

Subentro del Commissario ai soggetti istituiti e stipula di accordi con altri soggetti (comma 376, primo periodo)

Il comma 376, primo periodo, prevede che il commissario straordinario subentra ai soggetti istituiti, ivi compresa l’Agenzia regionale Universiadi 2019 (ARU), che può previa intesa svolgere attività di supporto tecnico per definire, coordinare e realizzare le attività necessarie per l'Universiade 2019.

L'ARU, istituita per mezzo dell'art. 18 della legge regionale della Campania 5 aprile 2016, n. 6, in base a tale norma è ente di scopo della Regione Campania, dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e contabile. Secondo lo Statuto, ARU è competente a porre in essere tutte le attività gestionali, operative ed organizzative, anche in attuazione del contratto di assegnazione per lo svolgimento della manifestazione Universiadi 2019, fatte salve le competenze esclusive del CUSI nei rapporti con la FISU e la gestione tecnica degli eventi sportivi.

 

Viene inoltre previsto che il Commissario può stipulare accordi e convenzioni anche con società a partecipazione interamente pubblica, nonché con il Centro universitario sportivo italiano (CUSI).

 

Poteri sostitutivi (comma 377)

In base al comma 377, il commissario, sentito il Presidente della regione Campania, può esercitare i poteri sostitutivi previsti dal comma 5 dell’art. 61 del D.L. 50/2017 per risolvere, con apposite ordinanze contingibili e urgenti, eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano approvato.

Tale comma 5 prevede che, nel rispetto della normativa dell'UE, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei principi generali dell'ordinamento nazionale, nonché nei limiti delle risorse stanziate, il commissario esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano approvato, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere è esercitato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.

 

Risorse umane e strumentali per lo svolgimento dell’attività del Commissario (comma 382, primo periodo)

I locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell’attività commissariale sono messi a disposizione dagli enti territoriali coinvolti nella realizzazione del progetto.

Ciò avviene previa intesa e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tale disposizione discende dal richiamo, operato dal primo periodo del comma 382 all’applicazione del comma 11 dell’art. 61 del D.L. 50/2017, che così dispone.

 

Relazioni sull’attività svolta e rendicontazioni contabili del Commissario (comma 382, primi due periodi)

Il Commissario è tenuto a provvedere all’invio, con cadenza semestrale e al termine dell'incarico, di una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.

Tali documenti dovranno essere inviati:

§  alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari;

§  al Presidente del Consiglio dei ministri;

§  ai Ministri interessati (vale a dire quelli dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, per lo sport, dei beni e delle attività culturali e del turismo);

§  nonché, per quanto previsto dal secondo periodo del comma 382, alla Regione Campania.

Tale disposizione discende dal richiamo, operato dal primo periodo del comma 382 all’applicazione del comma 10 dell’art. 61 del D.L. 50/2017, nonché dal disposto del secondo periodo del medesimo comma 382.

 

Poteri espropriativi e di occupazione (comma 382, terzo periodo)

Il commissario straordinario, nella sua veste di stazione appaltante:

§  è competente per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà privata nel territorio della regione;

§  ha la facoltà di procedere all’occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza degli immobili di proprietà privata attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli interventi. Tale facoltà è prevista anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione di infrastrutture temporanee e l'allestimento di impianti funzionali allo svolgimento delle attività sportive.

Tale disposizione discende dal richiamo, operato dal terzo periodo del comma 382, all’applicazione del comma 24 dell’art. 61 del D.L. 50/2017.

 

Cessazione del Commissario straordinario dalle sue funzioni (comma 382, primo periodo)

La cessazione del Commissario straordinario dalle sue funzioni avverrà alla consegna delle opere previste nel piano degli interventi.

Tale disposizione discende dal richiamo operato dal comma 247 all’applicazione del comma 9 dell’art. 61 del D.L. 50/2017.

 

Organismi di coordinamento e controllo (commi 379, quarto periodo, 380, ultimi tre periodi, e 381)

Cabina di coordinamento (comma 379, quarto periodo)

Allo scopo di assicurare la realizzazione degli interventi del piano è costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte:

§  il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su sua delega, il Ministro per lo sport, che la presiede;

§  il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

§  il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno;

§  il Commissario straordinario;

§  il Presidente della Regione Campania;

§  il sindaco del comune di Napoli;

§  il presidente della FISU;

§  il presidente del CUSI;

§  il presidente del CONI;

§  il presidente dell’ANAC.

 

Unità Operativa Speciale presso l’ANAC (comma 380, ultimi tre periodi, e comma 381)

Il quinto periodo del comma 380 dispone che, per gli interventi ricompresi nel piano, si applica l’art. 30 del D.L. 90/2014.

Ciò significa che le finalità di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure di realizzazione delle opere delle Universiadi saranno perseguite prendendo a modello il sistema adottato per l'Expo di Milano 2015 ed imperniato su una Unità Operativa Speciale guidata dal Presidente dell'ANAC, composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza, operante fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento dell’evento.

Il comma 380 prevede altresì la stipula di un accordo tra il Presidente dell'ANAC e il Commissario straordinario volto a disciplinare:

§  le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche da parte del Presidente dell’ANAC e dell’Unità Operativa Speciale;

§  le modalità di comunicazione preventiva delle deroghe attivate.

 

Per le finalità dei commi 375-388, in base al disposto del comma 381, l’Unità Operativa Speciale opera fino alla completa esecuzione dei contratti e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2019 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Destinazione finale delle opere al termine delle Universiadi (comma 382, quarto periodo)

Al termine delle Universiadi, le opere realizzate in attuazione del piano degli interventi restano acquisite al patrimonio della regione Campania o degli altri enti locali territorialmente competenti.

Le opere relative alla viabilità statale restano invece acquisite al patrimonio dell’ANAS S.p.A.

Tale disposizione discende dal richiamo (operato dal quarto periodo del comma 382) all’applicazione del comma 25 dell’art. 61 del D.L. 50/2017.

 

Controversie (comma 382, quarto periodo)

Le controversie relative all’approvazione del piano degli interventi, alle procedure di espropriazione (escluse quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative), alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nello stesso piano, sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma.

Per le medesime controversie si applicano le disposizioni processuali previste (dall’art. 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 104/2010) per le controversie relative alle infrastrutture strategiche.

Tale disposizione discende dal richiamo (operato dal quarto periodo del comma 382) all’applicazione del comma 27 dell’art. 61 del D.L. 50/2017, che così dispone.

Si fa notare che nel citato comma 27 si fa riferimento a “piani”, poiché l’art. 61 prevede sia un piano di interventi (comma 1) che un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilità locale (comma 15). Tale riferimento sembra doversi riferire, nell’ambito dell'articolo in esame, al piano degli interventi previsto dal comma 375.

 

Norme per il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata (commi 383-387)

Il comma 383 prevede che il prefetto di Napoli assicuri lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni dì provvidenze pubbliche comunque connessi allo svolgimento della Universiade 2019.

 

In particolare, l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti è svolto dal prefetto mediante accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze (di cui all'articolo 5, comma 3, del DM Interni 14 marzo 2003), che operano in collegamento con la Direzione investigativa antimafia (art. 93, Codice antimafia).

Si ricorda che l’informazione antimafia (art. 84, D.Lgs. 159/2011) attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011) anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia sono desunte:

a)    dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per associazione mafiosa e un nutrito catalogo di delitti di grave allarme sociale;

b)   dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;

c)    dall'omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di concussione e estorsione aggravata;

d)   dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno;

e)    dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d);

f)    dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.

 

In particolare, si prevede che il prefetto possa derogare alle disposizioni del Libro II (relativo alla documentazione antimafia) del decreto legislativo n. 159 del 2011 (cd. Codice antimafia).

Il prefetto svolge, infatti, le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia, per qualunque valore dei contratti e per qualunque importo delle erogazioni o provvidenze.

Diversamente, l’informazione antimafia non è attualmente richiesta dal D.Lgs. 159/2011 Codice (art. 83) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

 

Peraltro, il prefetto si conforma alle linee guida adottate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (il quale è stato istituito con decreto del Ministro dell'interno 21 marzo 2017, ai sensi dell'articolo 203 del Codice dei contratti pubblici ossia il decreto legislativo n. 50 del 2016), che svolge funzioni di impulso e di indirizzo delle attività di ciascuno dei soggetti che costituiscono la Rete di monitoraggio antimafia.

 

Il comma 384 prevede che il prefetto di Napoli, per le attività connesse alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose, si avvale della sezione specializzata del citato Comitato, istituita presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo quale forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti (e tale da non potersi configurare quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale né quale ufficio di carattere stabile e permanente), ai sensi dell'articolo 2-bis del D.L. 136/2013.

Tale ultima disposizione individuava nel prefetto di Napoli l’organo di coordinamento delle attività volte ad evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’esecuzione dei contratti pubblici e nell’erogazione di provvidenze, in quel caso connesse all’attività di monitoraggio e bonifica delle aree inquinate nella regione Campania.

 

I commi 385 e 386 concernono l'istituzione di un Gruppo interforze centrale, a carattere permanente, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Esso è istituito per le attività di monitoraggio, raccolta e analisi delle informazioni antimafia nonché per il supporto specialistico all'attività di prevenzione amministrativa dei prefetti, anche in relazione alla realizzazione di opere di massimo rilievo e al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi l'intervento.

Tale Gruppo interforze si articola in una o più sezioni specializzate, una delle quali dedicata alle attività connesse all'organizzazione delle Universiadi 2019. Esse operano in raccordo con le corrispettive sezioni specializzate del sopra citato Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari.

La composizione del Gruppo è demandata a un decreto del Ministro dell'interno (di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e della difesa).

Un decreto del Capo della Polizia definirà funzioni e composizione delle singole sezioni specializzate (entro le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente).

 

Il comma 387 attribuisce al Gruppo interforze centrale le funzioni attribuite a specifici Gruppi interforze da una serie di disposizioni che vengono contestualmente abrogate.

Le abrogazioni qui disposte hanno ad oggetto:

§  l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, relativo al Gruppo interforze centrale per l'emergenza e ricostruzione, nell'ambito della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo dopo il terremoto del 2009;

§  l'articolo 3-quinquies, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2009, relativo al Gruppo interforze centrale per l'Expo Milano 2015;

§  l'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 136 del 2013, relativo al Gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate nella regione Campania;

§  l'articolo 30, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, relativo al Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale dopo gli eventi sismici del 2016.

 

Autorizzazione di spesa (comma 388)

Per le finalità poste dai commi 375-387, il comma 388 autorizza la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.


Articolo 1, commi 389-391
(
Payback nel settore farmaceutico)

 

 


389. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è tenuta ad adottare la determinazione avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 a carico di ogni singola azienda farmaceutica titolare di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le aziende farmaceutiche provvedono alla corresponsione dell'importo dovuto entro i successivi trenta giorni. Il ripiano di cui al primo periodo è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, nonché i titolari di AIC di medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.

390. L'AIFA conclude entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le transazioni con le aziende farmaceutiche titolari di AIC, relative ai contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, commi 2 e 8, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017, che siano in regola con l'adempimento di cui al comma 389.

391. L'AIFA, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle transazioni di cui al comma 390, adotta una determinazione riepilogativa degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e comunica altresì, sulla base della predetta determinazione, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, gli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma. Conseguentemente, fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 7 luglio 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede entro i successivi trenta giorni ad adottare il decreto di cui al citato comma 3 dell'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale.


 

 

I commi 389-391 dettano disposizioni riguardanti la determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale (cd. payback) ed ospedaliera da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA).

In particolare, vengono fissati i termini entro i quali l’AIFA è tenuta ad adottare la determinazione che definisce il payback della predetta spesa per l’anno 2016 per ogni singola azienda farmaceutica titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC ) e quelli entro cui tali aziende devono provvedere al pagamento (comma 389). Inoltre, sono definiti i termini di chiusura delle procedure di transazione relative ai contenziosi sul ripiano del superamento dei suddetti limiti per gli anni 2013, 2014 e 2015 (comma 390) e le procedure successive alla conclusione delle medesime transazioni (comma 391).

 

Il termine entro cui l’AIFA è tenuta ad adottare la determinazione che definisce l’eventuale payback relativo all’anno 2016 a carico delle aziende farmaceutiche titolari di AIC è fissato, dal comma 389, in 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio (pertanto entro il 30 gennaio 2018). Le aziende farmaceutiche interessate devono corrispondere l’importo così determinato entro i successivi 30 giorni.

 

La norma stabilisce, quindi, nuovi termini, in sostituzione di quelli ormai scaduti con riferimento all’anno 2016 fissati, da ultimo, dall’art. 21, comma 20, del DL. 113/2016 (L. 160/2016). Tali termini erano stati fissati, rispettivamente, entro il 31 marzo ed il 30 aprile 2017.

Si ricorda che per i casi di superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale il ripiano è ripartito tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti, secondo l’articolata disciplina di cui all'art. 5, comma 3, del DL. 159/2007 (L. 222/2007). Per i casi di superamento del limite di spesa per l’assistenza farmaceutica ospedaliera, una quota pari al 50 per cento (del valore eccedente a livello nazionale) è a carico delle aziende farmaceutiche secondo i criteri di cui all'art. 15, comma 8, del DL. 95/2012 (L. 135/2012), mentre il restante 50 per cento è a carico delle sole regioni nelle quali si sia superato il limite, in proporzione ai rispettivi valori eccedenti (fatta eccezione per le regioni in equilibrio economico).

Per gli anni successivi al 2016, i predetti due limiti e ai relativi criteri di computo, sono stati rideterminati dall'art. 1, commi 398 e 399, della Legge di bilancio 2017 (L. 232/2016)[119].

 

Viene inoltre disposta una specifica modalità per il calcolo del ripiano per l’anno 2016 dell’eventuale superamento dei tetti della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera che l’AIFA è chiamata a determinare entro i termini sopra indicati. Tale ripiano è determinato nella misura massima del 10% della variazione positiva del fatturato dei seguenti medicinali:

- medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto commercializzati per la prima volta nell’anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all’anno precedente;

- medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell’anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato all’anno precedente.

 

Obiettivo della predetta disposizione è quello di evitare un trattamento sfavorevole per i medicinali di nuova immissione sul mercato, che pertanto non hanno un fatturato pregresso e un budget prestabilito di vendita, con l’effetto che il ripiano a loro carico avrebbe un impatto elevato. In sostanza, la norma riproduce e porta a regime quanto previsto dall’articolo 21 del DL. 113/2016 (L. 169/2916) che ha stabilito il pagamento del 10% del fatturato annuo per le nuove immissioni in commercio di medicinali brevettati ma non a carattere innovativo[120], né orfani[121], per gli anni dal 2013 al 2015.

 

Il comma 390 dispone che l'AIFA, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, concluda le transazioni con le aziende farmaceutiche relative ai contenziosi sull'applicazione delle norme sui criteri e le procedure per il ripiano del superamento, negli anni 2013, 2014 e 2015, del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e di quello per la spesa farmaceutica ospedaliera, dettati dall’articolo 21, commi 2 e 8, del citato DL. 113/2016. Il termine per la conclusione delle transazioni è riferito a quelle ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2017 e la conclusione stessa viene subordinata alla condizione che l'azienda sia in regola con l'eventuale adempimento di cui al precedente comma 389.

 

Il comma 391 prevede infine che l’AIFA, entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (pertanto calcolati a partire dal 1° gennaio 2018), adotti una determina riepilogativa degli importi in esame a carico di ogni azienda farmaceutica, anche tenendo conto delle transazioni di cui al comma 390, per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e comunichi al MEF e al Ministero della salute, a mezzo PEC e in forma tabellare aperta (modalità stabilite all’articolo 4, comma 1, del decreto MEF 7 luglio 2016[122]), per ciascuno dei suddetti anni, gli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica spettanti alle singole regioni e province autonome. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede entro i successivi 30 giorni ad adottare il decreto di attribuzione delle corrispondenti somme alle regioni e province autonome[123].

 

Si ricorda che l'art. 21, commi 2-9, 13-15 e 23, del citato DL. 113/2016 ha definito una specifica disciplina sulla determinazione delle quote a carico delle aziende farmaceutiche per il superamento di entrambi i limiti in esame nell'anno 2013 e nell'anno 2015 e del solo limite per la spesa farmaceutica ospedaliera per il 2014 (anno in cui non si è verificato un superamento dell'altro limite).

In particolare, il comma 2 prevede che, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del medesimo decreto legge, l’AIFA pubblichi sul proprio sito internet l’elenco provvisorio contenente gli importi dovuti a titolo di ripiano da parte delle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Entro i successivi 15 giorni, le predette aziende farmaceutiche corrispondono provvisoriamente la quota di ripiano a proprio carico nella misura del 90% per gli anni 2013 e 2014 e dell’80% per l’anno 2015.

Entro 15 giorni dall’entrata in vigore del DL. 113/2016, l’AIFA provvede a dare accesso completo alle aziende farmaceutiche, alle aziende della filiera distributiva e alle relative associazioni di categoria, ai dati relativi alla spesa farmaceutica aggregati per singola AIC, per mese, per regione e con riferimento ai dati della distribuzione diretta e per conto di fascia “A” aggregati per azienda sanitaria (comma 4). Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, le aziende interessate, fermo l’obbligo di versamento in via provvisoria di cui al comma 2, possono chiedere la rettifica dei dati previa trasmissione all’AIFA di adeguata documentazione giustificativa. L'istanza di rettifica è pubblicata sui siti istituzionali della regione interessata e dell'AIFA (comma 5). Nel caso di mancata istanza di rettifica, i dati diventano definitivi sia per l'azienda sia per le regioni e province autonome (comma 9). Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, dopo aver effettuato le opportune verifiche, l'AIFA approva e pubblica, con determina del direttore generale, tenuto conto delle istanze di rettifica formulate dalle aziende, il documento recante il monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, che accerti il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera (comma 6).

Ai sensi del comma 8, il conguaglio è determinato dall'AIFA entro il 15 settembre 2016 ed è versato dalle aziende farmaceutiche entro il 15 ottobre 2016 (termine che è posto anche per la corresponsione all'azienda dell'importo eccedente, qualora la misura dell'acconto sia risultata superiore a quella delle quote a carico dell'azienda). La determinazione della quota annua definitiva (a carico di ciascuna azienda farmaceutica) è operata, secondo i commi 7 e 8, in proporzione all'entità del superamento del budget attribuito dall'AIFA all'azienda sulla base dei seguenti criteri. Si prende in considerazione il fatturato (dell'azienda) dell'anno precedente quello di riferimento (accertato mediante la suddetta procedura), fatturato che viene aumentato o diminuito applicando la variazione percentuale corrispondente al rapporto tra il valore assoluto della somma dei due limiti di spesa farmaceutica dell'anno di riferimento e la spesa medesima verificatasi nell'anno precedente, e tenendo conto delle risorse incrementali rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto di tutte le aziende che avvengono nell'anno di riferimento. L'importo del budget annuo aziendale così determinato è ridotto (in proporzione allo stesso importo) in base alle risorse complessivamente attribuite dall'AIFA (ai sensi delle norme richiamate nel quarto periodo del comma 7) per i farmaci innovativi e per i fondi di garanzia.

Inoltre, ai sensi del comma 15, la quota percentuale annua di ripiano a carico di ciascuna azienda è eventualmente incrementata, in relazione alle seguenti fattispecie:

·      per coprire il superamento, per i farmaci innovativi, delle risorse preordinate dall'AIFA in favore dei medesimi (tale incremento è ripartito tra le aziende secondo i criteri di cui al primo e al secondo periodo del comma 15);

·      ai fini di un riparto tra tutte le aziende della quota di superamento del budget assegnato (ai sensi del precedente comma 7) dall'AIFA ad un'azienda e che sia imputabile alla spesa ospedaliera per un farmaco orfano29 (i criteri di tale riparto sono posti dal terzo periodo del comma 15).

 

Il quarto periodo del comma 15 pone una norma di chiusura per le nuove aziende farmaceutiche, rappresentate da quelle che abbiano distribuito in commercio per la prima volta (nell'anno oggetto del ripiano) uno o più farmaci, ad esclusione di quelli orfani o innovativi (e sempre che siano coperti da brevetto), per i quali non sia disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente. Tali aziende farmaceutiche partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.

Si fa presente che quest’ultima disposizione è stata definita come norma di carattere generale dal comma 392 della legge di bilancio in esame (v. scheda seguente).

I commi 13 e 23 pongono, con riferimento ai ripiani in esame, norme contabili, mentre il comma 14 dispone l'applicazione, per il caso di mancata corresponsione, da parte delle aziende farmaceutiche, delle somme dovute a titolo di acconto o di conguaglio ai sensi dei commi in oggetto, della norma sanzionatoria vigente per il mancato versamento delle quote di ripiano (a carico delle medesime aziende) per il superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale. In base ad essa, i prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto sono ridotti in misura tale da coprire l'importo dovuto, incrementato del 20%, nei successivi sei mesi.


Articolo 1, commi 392 e 393
(
Payback dei farmaci non innovati e non orfani di nuova immissione in commercio)

 


392. Il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e del tetto della spesa farmaceutica convenzionata è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, nonché i titolari di AIC di medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.

393. La disposizione di cui al comma 392 si applica dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

I commi 392 e 393 definiscono, con applicazione già dal giorno di pubblicazione della presente legge di bilancio, una modalità generale di riparto delle quote relative al ripiano per il superamento dei limiti di spesa della spesa farmaceutica per acquisti diretti e della spesa farmaceutica convenzionata con riferimento ad alcuni medicinali di nuova autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), allo scopo di salvaguardarne la commercializzazione nel loro primo anno di immissione sul mercato evitando un’elevata quota di payback dovuta all’assenza di fatturato nell’anno precedente.

 

Viene in particolare stabilito il calcolo del ripiano dell’eventuale superamento dei tetti della spesa farmaceutica per acquisti diretti (in precedenza denominata “spesa farmaceutica ospedaliera”) e della spesa convenzionata (in precedenza “spesa farmaceutica territoriale”) comunque nella misura massima del 10 percento della variazione positiva del fatturato dei seguenti medicinali di nuova immissione in commercio:

- medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto commercializzati per la prima volta nell’anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all’anno precedente;

- medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell’anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato all’anno precedente

 

La norma definisce a regime quanto già previsto dall’articolo 21, comma 15, del DL. 113/2016 (L. 169/2916) che ha stabilito il pagamento del 10% del fatturato annuo per le nuove immissioni in commercio di medicinali brevettati ma non a carattere innovativo, né orfani, per gli anni dal 2013 al 2015.

 

La Determina AIFA n. 519/2017 del 31 marzo 2017 ha stabilito i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, la procedura di valutazione e i criteri per la permanenza del requisito dell'innovatività ai fini dell'eventuale riduzione del prezzo di rimborso. Per l'attribuzione del carattere di innovatività è necessaria la dimostrazione di un valore terapeutico aggiunto (rispetto alle altre terapie disponibili) nel trattamento di una patologia grave, intesa come una malattia ad esito potenzialmente mortale, oppure che induca ospedalizzazioni ripetute, o che ponga il paziente in pericolo di vita o che causi disabilità in grado di compromettere significativamente la qualità della vita.

Si ricorda, infine, che il farmaco orfano è costituito da una molecola sperimentale destinata al trattamento di una malattia rara e come tale presenta costi elevati di brevettabilità, anche a causa dello scarso numero di pazienti sottoponibili ai cicli di sperimentazione.

 

Il comma 393 deroga all’ordinario termine di entrata in vigore delle disposizioni della legge di bilancio (in questo caso 1° gennaio 2018), stabilendo che la stessa si applichi dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento in Gazzetta ufficiale (29 dicembre 2017). Ciò comporta che gli effetti della norma si determineranno già con riferimento all’anno 2017.

 

 



[1]      Con decreto interministeriale 25 gennaio 2016 è stata conseguentemente ridefinita la disciplina per la concessione ed erogazione del contributo statale in relazione ai predetti finanziamenti, già contenuta nel D.M. 27 novembre 2013.

[2]      La Nuova Sabatini è un aiuto di stato configurabile come “contributo in conto impianti” comunicato in esenzione a valere sui regolamenti comunitari relativi al settore di riferimento e, pertanto, non è in regime “de minimis”. Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti previste dai seguenti regolamenti comunitari:

§  regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (GBER) per il settore "altro" con intensità agevolative massime del 10% per le medie imprese e 20% per le piccole imprese;

§  regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, per il settore della produzione dei prodotti agricoli con intensità agevolativa massima del 40% e del 50% nelle regioni meno sviluppate;

§  regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura con intensità agevolativa massima del 50%. (P.to 8 Circolare 23 marzo 2016, n. 26673).

[3]      Le modalità operative del Fondo di garanzia sono state recentemente oggetto di riforma, non ancora entrata in operatività. In particolare, il Decreto interministeriale 6 marzo 2017, pubblicato in G.U. del 7 luglio 2017, disciplina le condizioni e i termini per l’estensione del modello di valutazione delle imprese– già applicato alle richieste di garanzia relative ai finanziamenti agevolati ai sensi della “Nuova Sabatini” – a tutte le operazioni finanziarie ammissibili all’intervento del Fondo.

       Si tratta di un modello più fine di valutazione del merito creditizio delle imprese, simile ai modelli di rating utilizzati dalle banche, che sostituirà l’attuale sistema di credit scoring.

       Il decreto stabilisce altresì l’articolazione delle misure massime di garanzia sulle operazioni finanziarie in funzione della probabilità di inadempimento del soggetto beneficiario e della durata e della tipologia dell’operazione finanziaria.

       Il decreto non è di immediata applicazione. Al fine di assicurare un congruo periodo di sperimentazione del nuovo modello di valutazione sulle operazioni ex Nuova Sabatini, le disposizioni in esso contenute diverranno operative solo a decorrere dalla data di pubblicazione del successivo decreto ministeriale con il quale saranno approvate le nuove “condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo”, necessarie a definire il quadro normativo di dettaglio per la completa attuazione del decreto 6 marzo 2017.

[4]      Il 2 gennaio 2017; a partire dal 1 marzo 2017 è diventato operativo lo sportello per la presentazione delle domande per gli investimenti Industria 4.0.

[5]      Si veda, a titolo di esempio, la Nota MIUR n. 5634 del 23 maggio 2017.

[6]      A seguito dell’art. 1, co. 47, lett. f), della L. 107/2015 è stato, poi, previsto che gli ITS esistenti alla data della sua entrata in vigore possono attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso, gli ITS devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a € 100.000.

[7]      In base al monitoraggio 2017, gli ITS sono 93, così suddivisi nelle 6 aree tecnologiche: Efficienza energetica (13), Mobilità sostenibile (17), Nuove tecnologie della vita (7), Nuove tecnologie per il Made in Italy (34), Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (10), Tecnologie innovative per i beni e  le attività culturali  – Turismo (12).

[8]      Durante l’esame parlamentare, non è stato chiarito perché gli ITS siano stati qualificati scuole per le tecnologie applicate “del sistema di istruzione nazionale”. Al riguardo si ricorda, infatti, che il sistema educativo di istruzione e formazione non comprende l’istruzione successiva a quella secondaria superiore. Più nello specifico, in base all’art. 2, co. 1, lett. d), della L. 53/2003 il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo costituito - ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 226/2005, come modificato dall’art. 13 del D.L. 7/2007 (L. 40/2007) - dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale (che è di competenza regionale, spettando allo Stato solo la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni). In particolare, l’art. 13 citato ha disposto che del sistema dell’istruzione secondaria superiore fanno parte i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali.

[9]      La relazione tecnica all’A.S. 2960 – che prevedeva originariamente un incremento pari a € 5 mln nel 2018, € 15 mln nel 2019 ed € 30 mln dal 2020 – stimava un incremento del numero di studenti – rispetto ai circa 9.000 fino ad allora iscritti – pari a 1.000 nel 2018, 3.000 nel 2019 e 6.000 nel 2020, per stabilizzarsi a circa 15.000 a decorrere dall’a.s. 2020/2021. Evidenziava, inoltre, che la stima era stata effettuata sulla base del numero di studenti diplomati degli istituti tecnici e degli istituti professionali che dopo essersi iscritti a percorsi universitari abbandonano gli studi tra il primo e il secondo anno.

[10]    Il DM 12 dicembre 2016, n. 987, recante nuove disposizioni in materia di Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, ha previsto l’introduzione delle c.d. “lauree sperimentali con orientamento professionale”. In particolare, è stata prevista la sperimentazione di 1 corso di laurea ad orientamento professionale in ciascun Ateneo, subordinandolo ai seguenti criteri: esistenza di convenzioni con imprese o ordini professionali; 50-60 CFU destinati a tirocini curriculari presso le imprese o gli ordini; programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell'art. 2 della L. 264/1999, entro il limite massimo di 50 studenti e adeguato numero di tutor; verifica al termine del I ciclo degli effettivi sbocchi occupazionali (80% dei laureati occupati ad un anno dal conseguimento del titolo).

[11]    In base al comunicato stampa del MIUR, il documento è stato sottoposto a consultazione pubblica dal 4 agosto all’8 settembre 2017.

[12]    Sempre in base alla disposizione istitutiva, al Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore confluivano anche le risorse del Fondo per l’offerta formativa di cui alla L. 440/1997 (in parte finalizzate anche alla formazione post-secondaria non universitaria), nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell’istruzione e formazione tecnica superiore, con l’obiettivo di migliorare l’occupabilità dei giovani che avevano concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione.

[13]    Sempre in base alle variazioni derivanti dal D.L. 95/2012, al Fondo non confluiscono più le risorse previste sul Fondo per l’offerta formativa di cui alla L. 440/1997 (mentre continuano a confluire le risorse assegnate dal CIPE).

[14]    Il decreto interministeriale (MIUR-MLPS-MISE-MEF) 16 settembre 2016, adottato sulla base dell’art. 1, co. 47, della L. 107/2015, ha introdotto alcune novità relative alla prova di verifica finale, ma non ha modificato le previsioni sopra riportate.

[15]    Per la nozione di licenziamenti collettivi, cfr. gli artt. 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

[16]    Riguardo all'applicazione degli incentivi alla fattispecie della somministrazione di lavoro, cfr. altresì il citato 31 del D.Lgs. n. 150 del 2015.

[17]    Limiti di cui all'art. 1, comma 309, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

[18]    La legge n.107/2015 (c.d. Buona scuola) ha previsto il rafforzamento del collegamento fra scuola e lavoro, attraverso l'introduzione di una durata minima dei percorsi di alternanza negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei) e l'adozione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, riconoscendo allo studente, tra l'altro, la possibilità di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dell'esperienza in azienda con il proprio indirizzo di studio. Ha, altresì, previsto la costituzione presso le Camere di commercio, del registro nazionale per l'alternanza scuola- lavoro (art. 1, co. 33-44). Inoltre, è stata prevista la possibilità, per le scuole, di dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità (art. 1, co. 60). L’alternanza si attua sulla base di convezioni stipulate dalle scuole con le imprese e può svolgersi sia all’interno della scuola (con corsi di orientamento, incontri formativi) sia fuori (stage presso le strutture ospitanti). Al termine del percorso di alternanza vengono rilasciati attestati di frequenza, certificati di competenze e crediti formativi, questi ultimi utili sia per la prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per l'eventuale passaggio nei percorsi di apprendistato.

[19]    Si ricorda che per gli incentivi in oggetto non si applica la norma in base alla quale i benefici contributivi relativi all’apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.

[20]    Di cui all'articolo 2, commi 31 e32, della L. 92/2012.

[21]    Di cui all’articolo 1, comma 773, della L. 296/2006.

[22]    Di cui all'articolo 42, comma 6, lettera f), del D.Lgs. 81/2015, in relazione alla quale, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013, è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

[23]    Di cui all’articolo 25 della L. 845/1978.

[24]    Restano pertanto escluse dall’esonero (in quanto non “nuove”) le iscrizioni alla previdenza agricola relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che nell’anno 2017 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola.

[25]    Si ricorda, come anche evidenziato nella relazione tecnica al provvedimento, che la contribuzione dovuta dai soggetti richiamati si determina applicando l’aliquota contributiva vigente (dal 2018 pari al 24%) al prodotto tra numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda e reddito medio convenzionale (pari, ai sensi del Decreto Direttoriale 18 maggio 2017, a 56,83 euro), stabilito annualmente con specifico D.M., sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli. E’ inoltre dovuto, ai sensi della L. 160/1975, un contributo IVS addizionale giornaliero nel limite massimo di 1456 giornate lavorate annue (con importo per il 2017 pari a 0,66 euro). La stessa relazione tecnica ha stimato per il 2018 una platea di 9.000 neo iscritti, di cui 7.200 coltivatori diretti e 1.800 imprenditori agricoli professionali.

[26]    Nel sistema contributivo di calcolo della pensione l’aliquota di computo è la quota della retribuzione pensionabile che è considerata accantonata ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione. In generale, per i lavoratori dipendenti è stata fissata al 33%, per i lavoratori autonomi al 27%.

[27]    Sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo.

[28]    Cfr. l'art. 4 e l'art. 22, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 148.

[29]    Per i casi in cui il trattamento straordinario di integrazione salariale sia invece riconosciuto sulla base di un contratto di solidarietà, i limiti di durata sono disciplinati in termini diversi dall'art. 22, commi 3, 5 e 6, del citato D.Lgs. n. 148.

[30]    Ai sensi dell'art. 44, comma 2, del citato D.Lgs. n. 148.

[31]    Cfr., al riguardo, l'art. 23, comma 5, lettera d), e l'art. 25 del citato D.Lgs. n. 150, e successive modificazioni.

[32]    Si ricorda che la contribuzione in esame è dovuta anche nei casi di dimissioni per giusta causa del dipendente o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'àmbito della procedura di cui all'art. 7 della L. 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.

[33]    Per la nozione di licenziamenti collettivi, cfr. gli artt. 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

[34]    Ai fini in oggetto, si fa riferimento al limite mensile più basso, pari, nel 2017, a 1.195 euro.

[35]    Riguardo ai criteri di computo dell'anzianità aziendale, cfr. l'art. 2, comma 31, della L. 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.

[36]    Ai sensi dell'art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni. La crisi può riguardare anche una sola impresa, se di grande o media dimensione e con effetti sull'indotto.

[37]    Ai sensi dell’articolo 27 del D.L. 83/2012, le situazioni di crisi industriali complesse si hanno quando specifici territori siano soggetti a recessione economica e perdita occupazionale e riscontrino:

-         la crisi di una o più imprese di media o grande dimensione con effetti sull’indotto;

-         la crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

       Nel caso in cui la crisi sia passibile di risoluzione con le ordinarie risorse regionali, essa non rientra nell’ambito oggettivo dell’articolo 27.

[38]    In base a tali limiti, la durata massima complessiva è pari a 24 mesi in un quinquennio mobile (o 36 mesi qualora il trattamento si basi su un contratto di solidarietà, mentre il limite è pari a 30 mesi per le imprese - industriali o artigiane - dell'edilizia e del settore lapideo). Inoltre, qualora il trattamento si basi su una causale di crisi aziendale, la durata massima è di 12 mesi ed una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.

[39]    Tale decreto ha disciplinato i criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente. In particolare, si stabilisce che la CIG in deroga possa essere concessa ai lavoratori in possesso di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi dalla data di inizio del periodo di intervento della stessa CIG in deroga, che siano sospesi dal  lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; crisi aziendali; ristrutturazione o riorganizzazione.

[40]    Le forme sostitutive sono gestite da alcuni Fondi operanti nell'ambito dell'INPS e da altri con propria autonomia gestionale (Es. Fondo per il personale della telefonia e delle aziende elettriche private); le Forme sostitutive sono riferite essenzialmente al trattamento di quiescenza dei pubblici dipendenti e dei dipendenti di alcuni Enti pubblici che hanno optato per esso.

[41]    Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; Conciatori di pelli e di pellicce; Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; Conduttori di mezzi pesanti e camion; Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche-ospedaliere con lavoro organizzato in turni; Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; Insegnanti della scuola dell'infanzia e educato' i degli asili nido; Facchini, addetti allo-spostamento merci e assimilati; Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; Operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca; Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricomprese nella normativa del D.Lgs. 67/2011

[42]    Riguardo alla categoria degli educatori degli asili nido, presente nel suddetto Allegato B, si ricorda che il regolamento di attuazione dell'APE sociale, di cui al D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 88, ha interpretato tale categoria come relativa a tutti i tipi di servizi educativi per l'infanzia, come articolati dall'articolo 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 (nidi e micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi).

[43]    Si segnala, al riguardo, che i lavoratori impegnati nei cd. lavori usuranti già beneficiano (ai sensi dell’articolo 1, comma 206, lettera c), della L. 232/2016), dell'esclusione dagli adeguamenti automatici decorrenti dagli anni 2019, 2021, 2023 e 2025, a condizione della sussistenza di un'anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni. La norma in esame, quindi, modifica, per i richiamati lavoratori e  con esclusivo riferimento all'adeguamento decorrente dal 2019, la misura di anzianità contributiva necessaria per il beneficio.

[44]    Il richiamato comma 9 ha stabilito, infatti, un limite anagrafico minimo per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata INPS. In particolare (primo periodo), i requisiti anagrafici devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturino il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 78/2010, la richiamata età minima di accesso non fosse assicurata, è disposto (secondo periodo) un ulteriore incremento degli stessi, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, del D.L. 78/2010, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i richiamati soggetti in possesso dei predetti requisiti, che maturino il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.

[45]    Quest'ultima condizione deriva dal richiamo ai soli soggetti di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della L. 335/1995.

[46]    Cioè quelli di cui all’articolo 1, comma 2, e 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001.

[47]    Che si differenzia dal TFR sia per le modalità di calcolo della prestazione (calcolata sull’ultima retribuzione), sia per il loro finanziamento, caratterizzato anche da una contribuzione del lavoratore alla quale si aggiunge quella dell’amministrazione statale o dell’ente locale.

[48]    La cui costituzione è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti.

[49]    Ossia i fondi operanti nell’ambito di consolidati sistemi di bilateralità (in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro) che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015 hanno adeguato le proprie fonti istitutive e normative alla previsione di misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa

[50]    Articolo 9-ter, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge n.510 del 1996.

[51] Articolo 9-ter, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge n.510 del 1996.

[52]    I fondi pensione a prestazione definiti sono caratterizzati dal fatto che i versamenti dei lavoratori vengono periodicamente adeguati, tenendo conto anche del rendimento del fondo, al fine di costituire una rendita di ammontare predeterminato.

[53]    L’articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n.252/2005 disciplina le modalità tacite per il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, prevedendo che nel caso in cui il lavoratore non esprima la propria scelta entro 6 mesi dalla prima assunzione:

1.      il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una diversa forma collettiva (tra quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243); tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;

2.      in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;

3.      qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;

[54]    Recante “Attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n.?296. Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS)”.

[55]    Laborfonds è il Fondo pensione complementare negoziale a capitalizzazione individuale e contribuzione definita  per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che operano nel territorio del Trentino-Alto Adige. Possono aderire al Fondo anche i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti. Il Fondo, istituito dalle parti sociali sotto forma di associazione senza scopo di lucro, è operativo dal 2000, avendo ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività con deliberazione COVIP del 19 aprile 2000. Successivamente, è stata riconosciuta personalità giuridica con D.M. 1 4 giugno 2000. Dal 10 dicembre 2001 il Fondo è pienamente operativo, a seguito dell’affidamento del patrimonio ai gestori finanziari prescelti. Il Fondo è di proprietà dei suoi aderenti e viene governato da rappresentanti eletti dagli stessi soci lavoratori e datori di lavoro.

[56]    Fopadiva è il Fondo pensione complementare per tutti i lavoratori dipendenti della Valle d’Aosta. Possono iscriversi al Fondo anche i soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori dipendenti aderenti, nonché - purché svolgano attività nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta - i lavoratori parasubordinati e i liberi professionisti titolari di Partita IVA sprovvisti di specifica cassa previdenziale iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS. È un Fondo pensione negoziale di natura territoriale ed intercategoriale, sotto forma di associazione senza scopo di lucro. La contribuzione a Fopadiva prevede il versamento periodico di alcune somme, rappresentate dal Tfr, dalla contribuzione individuale da parte del lavoratore e del datore di lavoro. Più precisamente, l’adesione di un lavoratore dipendente privato comporta obbligatoriamente il versamento del TFR e, in via opzionale, quello della contribuzione a carico del lavoratore, mentre l’adesione di un lavoratore dipendente pubblico comporta obbligatoriamente sia il versamento del TFR che quello della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

[57]    Costituito nel 1990 ed autorizzato dalla COVIP nel 1999, Solidarietà Veneto è il Fondo di previdenza complementare del Veneto, a cui posso aderire (a condizione che svolgano attività nel territorio del Veneto) i lavoratori dipendenti di tutti i settori del mondo industriale ed artigianale, i lavoratori in somministrazione, i lavoratori autonomi (li imprenditori artigiani, i liberi professionisti senza cassa previdenziale, gli associati in partecipazione, i coltivatori diretti e i lavoratori che operano con contratti di collaborazione), i lavoratori agricoli e forestali nonché i soggetti fiscalmente a carico dei richiamati soggetti. Sono elementi del versamento al Fondo il TFR, il versamento volontario da parte del lavoratore e la quota a carico del datore di lavoro. Gli aderenti partecipano direttamente al governo del fondo; i delegati sono eletti direttamente dai lavoratori e dalle aziende associate al Fondo.

[58]    Si ricorda che ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del D.L. 201/2011, l’I.N.P.D.A.P. e l’E.N.P.A.L.S. sono stati soppressi dal 1° gennaio 2012e le relative funzioni sono state attribuite all’I.N.P.S. dal 1° gennaio 2012.

[59]    La citata norma della legge finanziaria 2008 aveva istituito presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell’amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte in favore degli eredi, regolato successivamente dal DM 12.1.2011 n. 30. Gli oneri per il finanziamento del Fondo sono stati determinati in 10 milioni di euro annui per il 2008 e per il 2009 ed in 7,3 milioni a decorrere dal 2010. A legislazione vigente, il cap. 4365 Fondo per i lavoratori che hanno subito l’esposizione alle polveri di amianto iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro ammonta, per il 2018 a 7,5 milioni di euro. Le somme da trasferire all’INAIL per il finanziamento del Fondo per le vittime dell’amianto iscritte nel bilancio a legislazione vigente 2018 (cap. 4378 MLPS) sono pari a 22 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.

[60]    Si ricorda che l’assegno sociale, istituito dall’art. 3, c. 6, della L. 335/1995 (e che ha sostituito dal 1° gennaio 1996 la pensione sociale) è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge.

[61]    Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 delimita il perimetro del terzo settore enumerando gli enti che ne fanno parte, individuati in: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative e società di mutuo soccorso. L’ente del terzo settore può essere costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

[62]    In base al rapporto ACRI 2017 riferito all’anno 2016 (qui il link), tra i 21 settori ammessi dal D.Lgs. n. 153/1999 che regola le FOB (art. 1, comma 1 lettera c-bis), al primo posto si conferma il settore Arte, a      ttività e beni culturali, con 260,9 milioni di euro erogati, pari al 25,3% del totale (29,9% nel 2015); secondo è il settore dell’Assistenza sociale con 127,4 milioni di euro, il 12,4% delle erogazioni (14,8% nel 2015); terzo è il Volontariato, filantropia e beneficenza, che ha ricevuto un importo complessivo di erogazioni pari a 124,9 milioni di euro, il 12,1% del totale delle risorse erogate (13,6% nel 2015); quarto il settore Ricerca e Sviluppo, a cui vanno 124,2 milioni di euro, pari al 12,1% degli importi erogati (12,6% nel 2015); quinto Sviluppo locale, che ha ricevuto 101,4 milioni di euro, ovvero il 9,8% del totale erogazioni (6,1% nel 2015); al sesto posto ci sono le erogazioni al settore Educazione, istruzione e formazione con 97,2 milioni di euro, il 9,4% degli importi totali erogati (12,1 nel 2015); al settimo posto c’è il settore Salute pubblica, con 40,7 milioni di euro, pari al 4% delle risorse erogate (6,7% nel 2015). Infine, i settori: Protezione e qualità ambientale, con una quota di risorse pari a 14,3 milioni di euro (1,4% del totale erogazioni; era circa il 2% nel 2015); Sport e ricreazione, con 10,8 milioni di euro (1,1% delle erogazioni; 1,2% nel 2015); Famiglia e valori connessi, con 6,5 milioni di euro (0,6%; 1,1% nel 2015); e poi Diritti civili, Religione e sviluppo spirituale, Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica, a cui vanno complessivamente 2 milioni di euro con 48 interventi. Pertanto, il welfare, che raccoglie i settori di Assistenza sociale, Salute pubblica e Volontariato, nel 2016 ha ricevuto in totale 293 milioni di euro, a cui vanno sommati 120 milioni di euro specificatamente indirizzati nel 2016 da 72 Fondazioni associate ad Acri al Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. La quota complessiva per il welfare tocca così i 413 milioni di euro, vale a dire oltre il 40% del totale erogazioni.

[63]    Tra i principi base sanciti nel protocollo vi è la diversificazione degli investimenti (ciascuna fondazione non può concentrare più del 33% dell'attivo patrimoniale su un singolo soggetto beneficiario); il divieto generale di indebitamento (salvo in caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità) e di esposizione debitoria (che complessivamente non può superare il 10% della consistenza patrimoniale); il divieto di utilizzo di derivati (se non per finalità di copertura o in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali). In merito alla governance, si sottolinea che l'organo di amministrazione, il presidente e l'organo di controllo durano in carica per un periodo massimo di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Con il protocollo, in particolare, le fondazioni si impegnano a garantire trasparenza nelle loro attività attraverso la pubblicazione sui rispettivi siti web di bilanci, informazioni sugli appalti, bandi per le erogazioni, procedure per avanzare richieste di sostegno finanziario e criteri di selezione delle iniziative.

[64]    Si ricorda che queste ultime due strutture possono essere sia pubbliche sia private.

[65]    L’articolo 18, comma 1, del D.L. 185/2008, ha disposto che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture – provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate ad una serie di fondi. Alla lettera a) del comma 1 viene indicato il Fondo sociale per occupazione e formazione, che viene appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tale Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. Attualmente, le risorse del richiamato Fondo sono destinate a specifici interventi di polita attiva del lavoro, o (nel caso di risorse non destinate a determinati interventi previsti dalla normativa) al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

[66]    In precedenza le competenze in questione facevano capo alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre  il cofinanziamento nazionale del Programma veniva garantito attraverso un impegno di spesa sul Fondo di rotazione per la formazione professionale (di cui all’articolo 25 della legge n.845 del 1978), mediante uno specifico decreto adottato a seguito della sottoscrizione di una Convenzione tra Autorità nazionale (nella persona del Direttore generale competente del Ministero del lavoro) e Agenzia nazionale (nella persona del direttore generale dell’ISFOL/INAPP).

[67]    I criteri e le modalità per la determinazione dei contributi sono stati fissati dal D.M. 125/1987. Con il D.M. 24 marzo 2003 è stata disciplinata l'applicazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio come documentazione probatoria dell'attività formativa svolta dagli enti di formazione professionale ai fini del calcolo del contributo da erogare.

[68]    L’articolo 1 della L. 68/2006 ha disposto un Programma sperimentale per il sostegno al reddito, promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l’agenzia strumentale Italia Lavoro, finalizzato a garantire l’occupabilità dei lavoratori che compivano 50 anni entro il 31 dicembre 2006.

       In particolare, il Programma sperimentale è indirizzato al reimpiego di un contingente di 3.000 lavoratori, individuati con specifici accordi sottoscritti entro il 31 maggio 2006 tra le imprese (ove non avessero cessato l’attività) e le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e lo stesso Ministero. Il Programma si articolava in specifici periodi (che decorrevano dalla fine del periodo di mobilità); inoltre, i richiamati accordi individuavano i lavoratori che, previa cessazione del rapporto di lavoro, passavano al Programma di reimpiego e le modalità di partecipazione al Programma stesso delle aziende interessate, nonché gli obiettivi di reimpiego da conseguire. Il piano di riparto tra le imprese interessate del contingente numerico doveva essere approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 15 giugno 2006.

       Le attività finalizzate al reimpiego dei soggetti richiamati dovevano essere svolte dai soggetti autorizzati o accreditati in intermediazione di lavoro.

       La misura del sostegno al reddito per i lavoratori interessati dal Programma era pari, per il triennio successivo ai periodi di erogazione, all’ultima mensilità di mobilità erogata al lavoratore interessato, fino al perfezionamento dei processi di fuoriuscita dal Programma, e comunque non oltre il raggiungimento dei limiti del collocamento a riposo stabiliti dalla L. 243/2003.

       Gli oneri relativi al sostegno al reddito dei lavoratori interessati, ricomprendenti anche la contribuzione figurativa, erano posti a carico delle imprese (alle quali erano riservati 1.300 posti), ad esclusione delle imprese sottoposte a procedure concorsuali di cui all’articolo 3 della L. 223/1991 e alle grandi imprese commerciali in stato di insolvenza sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi del D.Lgs. 270/1999 e del D.L. 347/2003.

       Era inoltre possibile, per i lavoratori partecipanti al Programma, cumulare il trattamento di sostegno al reddito con la retribuzione o il compenso percepito per “attività lavorativa temporanea ed occasionale”.

       Infine, a copertura             dell’onere derivante dalle misure richiamate, si provvedeva a valere sulle somme a carico del Fondo per l’occupazione per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. Tali risorse affluivano al bilancio dell’INPS, in un’apposita evidenza contabile.    

[69]    Istituito dall’articolo 25 della L. 845/1978.

[70]    Le modalità, i termini e le condizioni per il finanziamento dei richiamati enti sono state definite dai D.M. 22 gennaio 2010, 22 ottobre 2010 e 28 giugno 2011.

[71]    Cfr. la circolare INPS n. 68 del 6 aprile 2017.

[72]    Si sottolinea che, la disposizione, in una prima versione introdotta durante il corso dell’esame parlamentare, prevedeva la stabilizzazione del bonus bebè dal 2019, riducendone tuttavia l’importo annuo a 480 euro. Limitatamente alle mensilità spettanti nel 2018, l’importo dell’assegno era stato confermato nella misura di 80 euro/mese. La quantificazione dell’onere indicava un limite di spesa pari a in 185 milioni di euro per il 2018, 235 milioni di euro per l'anno 2019 e a 201,5 milioni di euro dal 2020. Essendo i nuovi oneri riquantificati ora per i soli anni 2018 e 2019, per un importo rispettivamente pari a 185 milioni e 218 milioni, ne consegue, un recupero di risorse a beneficio del Fondo per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, come rifinanziato dal comma 624, pari a 17 milioni per il 2019 e 201,5 milioni a decorrere dal 2020. In ogni caso, le risorse previste per il finanziamento dell’assegno di natalità ex LS 2015 ammontano a 202 milioni di euro per il 2015, 607 milioni per il 2016, 1.012 milioni per ciascun anno del biennio 2017-2018, 607 milioni per il 2019 e 202 milioni per il 2020, cui si sommano i sopraindicati nuovi importi per il 2018 e per il 2019.

[73]    Tra gli interventi di sostegno alla natalità, vi è anche il cd.  Bonus mamma domani, con risorse stanziate dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 353, L. 232/2016), a decorrere dal 1° gennaio 2017. Il premio alla nascita o all'adozione di minore, è pari ad 800 euro, con uno stanziamento a regime di 625 milioni di euro per ciascun anno dal 2017. Il beneficio, divenuto operativo dal 4 maggio 2017, è corrisposto in un’unica soluzione dall’INPS, a domanda della futura madre, a partire dal compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione e comunque in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato. Il diritto è pertanto conseguente all’evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e slegato da vincoli di reddito, con la condizione della residenza in Italia o della cittadinanza italiana o comunitaria. Le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane, mentre le cittadine non comunitarie devono essere in possesso del permesso di soggiorno UE per lunghi periodi.

 

[74]    Per quanto qui interessa, pertanto, si tratta dell’assistenza consentita al lavoratore dipendente, pubblico o privato, per parenti o affini entro il terzo grado con handicap grave, purché non ricoverati a tempo pieno, qualora i genitori o il coniuge di questi abbiano compiuto i 65 anni d’età oppure siano a loro volta affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti; in tali casi è consentito al lavoratore un permesso di tre giorni al mese retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

[75]    SIMEST è società per azioni attualmente controllata da Cassa depositi e prestiti S.p.A. attraverso SACE (76%).

[76]    Il Fondo si avvale del conto di Tesoreria n. 22039 sul quale sono giacenti al 31 dicembre 2016 risorse per 2,191 miliardi nonché si avvale di altri conti correnti sui quali alla stessa data, secondo le informazioni fornite dalla Corte dei Conti, nel sopra citato giudizio di parificazione, sono giacenti 20,13 milioni.

[77]    Il Fondo è elencato nel D.P.C.M. 25 novembre 2003, che individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione del MEF.

[78]    Tale Comitato, è stato rinnovato per la durata di un triennio e, comunque, non oltre la data di adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico istitutivo del Comitato agevolazioni previsto dalle attuali Convenzioni per la gestione dei Fondi in questione.

       Quanto alle Convenzioni per la gestione dei Fondi, come ricorda la Corte dei Conti, il 28 marzo 2014 sono state sottoscritte le nuove convenzioni con il Ministero dello sviluppo economico (MISE), che prevedono una diversa metodologia di quantificazione delle commissioni spettanti al Gestore rispetto al passato.

[79]    FINEST S.p.A. è una società indirettamente partecipata dalla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, ed è – tra l'altro - partecipata direttamente (con quota minoritaria) dalla REGIONE VENETO e dalla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. Al fine del perseguimento della massima trasparenza, FINEST S.p.A. adempie agli obblighi di cui alla Legge Regione FVG n. 10/2012, così come modificata dalla Legge Regionale FVG n. 21/2013 – cfr. art. 12 “Trasparenza”.

[80]    Tale intervento è assorbito da quello ai sensi della legge n. 100 del 1990.

[81]    A tale riguardo, specifica che il Comitato agevolazioni ha approvato la circolare n. 1 del 5 febbraio 2016 recante modifiche ai criteri di intervento a sostegno delle operazioni di credito fornitore, e la circolare n. 3 del 24 giugno 2016 relativa all'aumento dei limiti massimi di importo dei finanziamenti agevolabili per la partecipazione di imprese italiane in società o imprese all’estero ai sensi dell'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100.

[82]    Si ricorda che l’articolo 9 della legge n. 518/1970 ha disposto che il Ministro dello sviluppo economico possa concedere alle associazioni riconosciute come camere di commercio all’estero contributi alle spese di funzionamento. Le richieste di contributo devono essere inoltrate al Ministero per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente, che esprimerà il proprio motivato parere.  Nel determinare la misura dei contributi da erogare nei limiti delle disponibilità annuali dell'apposito capitolo del proprio stato di previsione della spesa, il Ministero valuta, in particolare, l'opera svolta e da svolgere in favore dello sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia e l'interesse che al riguardo presenta il mercato locale.

[83]    Sul contributo a cittadini, enti e società titolari, in Venezuela e Libia, di crediti svalutati o divenuti inesigibili, si veda il commento all’art. 1, comma 268.

 

[84]    Istituita dall’art. 17 della legge 11 agosto 2014, n. 125, Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, con personalità giuridica di diritto pubblico, e sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

[85]    L’art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale, prevede infatti “crediti finanziari agevolati destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di tali Paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati”.

[86]    Tale garanzia deve rispondere alle prescrizioni di cui all'articolo 35, comma 18, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, che recita: “La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.”.

[87]    Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

[88]    Articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90; articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008; articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; articolo 1, comma 103, della legge finanziaria per il 2005.

[89]    L’art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001 dispone che le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

       Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica, nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

[90]    Così il Ministro, rispondendo il 20 luglio 2011 all’interrogazione a risposta immediata alla Camera 3-01761.

[91]    La VII relazione semestrale al Parlamento elaborata dal Direttore generale di progetto e aggiornata al 30 giugno 2017, evidenziava che, alla medesima data, il personale presente nella struttura di supporto era di 11 unità.

[92]    La citata VII relazione semestrale al Parlamento evidenziava che, al 30 giugno 2017, il Vice Direttore generale vicario non era stato ancora designato.

[93]    La citata VII relazione semestrale al Parlamento evidenziava che nel 2011 il Comitato del Patrimonio Mondiale, a seguito delle ispezioni UNESCO ICOMOS, conseguenti al crollo della Schola Armaturarum, dispose di procedere, oltre che ad una serie di interventi volti alla salvaguardia del sito archeologico di Pompei, anche ad una revisione ed implementazione del Piano di gestione del sito UNESCO “Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata” e ad un ampliamento della “zona cuscinetto”, c.d. buffer zone, dei siti archeologici, al fine di garantire la conservazione del paesaggio, soprattutto in relazione al rapporto visivo tra le città antiche ed il Vesuvio. Con la sottoscrizione dei Protocolli d’intesa del 25 novembre 2013 e del 23 dicembre 2013, finalizzati alla revisione del Piano di gestione ed all’ampliamento della perimetrazione della relativa buffer zone, uno specifico “Tavolo di concertazione”, costituito dai competenti organi del MIBACT, dalla regione Campania, dalla provincia di Napoli e dai comuni territorialmente interessati, è pervenuto alla condivisione del nuovo Piano di gestione ed alla perimetrazione di una nuova buffer zone, che ora comprende quasi integralmente i  territori comunali di Portici, Ercolano, Torre del Greco, Trecase, Boscotrecase, Boscoreale, Torre Annunziata, Pompei e Castellammare di Stabia. Le risultanze di tale lavoro sono state trasmesse dal Mibact all’UNESCO nel gennaio 2014 per l’approvazione. Sempre in base alla relazione citata, l’iter non è ancora concluso, in considerazione di alcune integrazioni richieste, in più fasi, dall’UNESCO.

[94]    Emendamento del Governo 39.1000.

[95]    Costituita dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, ai sensi di quanto dispone l’art. 12 del D.L. 133/2014 (L. 164/2014).

[96]    L’art. 4, co. 3, del DPR 240/2003, recante il regolamento sul funzionamento amministrativo-contabile e sulla disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di autonomia gestionale, prevede che il Ministro, al fine di consentire il riequilibrio finanziario nell’ambito delle Soprintendenze medesime, può disporre con proprio decreto, annualmente, che una quota non superiore al 30% delle risorse derivanti dalle entrate da proventi diversi sia versata all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze allo stato di previsione del Mibact, per la ripartizione tra le Soprintendenze interessate, in relazione alle rispettive esigenze finanziarie.

[97]    Inizialmente la società era partecipata al 30% dal Mibact e al 70% da Italia Lavoro S.p.a. In seguito, l’art. 26 della L. 69/2009, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato, ha trasferito la partecipazione azionaria detenuta in Ales da Italia Lavoro S.p.a. al Mibact.

[98]    L’art. 1, co. 322-324, della L. 208/2015 ha disposto la fusione per incorporazione di ARCUS in ALES.

[99]    Ulteriori previsioni riguardano:

·        l’istituzione presso il Segretariato generale del Mibact di una segreteria tecnica di progettazione, di cui si avvale l’Ufficio del Soprintendente speciale, composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione per la durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di € 500.000 annui, e alle quali possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) (lett. a)).
Successivamente, l’art. 18, co. 2, del D.L. 8/2017 (L. 45/2017), senza novellare l’art. 15-bis, co. 6, lett. a), del D.L. 189/2016, ha disposto che le unità di personale della segreteria tecnica di progettazione erano incrementate fino a ulteriori 20 unità, nel limite dell'ulteriore importo di € 1 mln annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021;

·        l’autorizzazione all'Ufficio in questione ad operare, per le attività connesse alla messa in sicurezza, al recupero e alla ricostruzione del patrimonio culturale, attraverso apposita contabilità speciale dedicata alla gestione dei fondi relativi alla realizzazione di interventi in conto capitale (lett. b-bis)).

[100]   Si tratta di personale reclutato, a seguito dell’art. 1, co. 18, della L. 147/2013, per lo svolgimento, con contratto a tempo indeterminato, di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'area terza.

[101]   Un ulteriore incremento dell’autorizzazione di spesa citata, pari a 1,5 milioni di euro, è stato previsto, per il 2017, dall’articolo 22, comma 7-ter, del decreto-legge n. 50 del 2017 (legge n. 96 del 2017).

[102]   Il decreto non è stato adottato. Si considera ancora vigente il DM 27 novembre 2001, n. 491, Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 10 del d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni.

[103]   Previsto dall’ art. 7, co. 1, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), come modificato dall'art. 1, co. 337, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

[104]   La L. 800/1967 ha riconosciuto enti autonomi 11 teatri lirici – il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona – e 2 istituzioni concertistiche assimilate: l'Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, Fondazione teatro lirico di Cagliari). Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della L. 310/2003, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari.

Con il D.lgs. 367/1996, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato.

Attualmente, pertanto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono quattordici.

[105]   In base a quanto riportato nell’Allegato 1 alla prima Relazione semestrale sull’applicazione dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, le linee guida per la compilazione dei piani sono state emanate con nota prot. n. 3231 del 19 febbraio 2014.

[106]   Il medesimo comma 356 ha specificato, inoltre, che, al fine dell'erogazione delle risorse, ciascuna delle fondazioni doveva sottoscrivere un contratto conforme al contratto tipo predisposto dal commissario straordinario e approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze (art. 11, co. 7, D.L. 91/2013).

[107]   Si tratta di risorse che si aggiungono a quelle destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), appostate sul cap. 6621 dello stato di previsione del Mibact, e a quelle di cui all’art. 145, co. 87, della L. 388/2000, appostate sul cap. 6652 dello stesso stato di previsione.

[108]   Nel caso in cui tale soglia sia superata da una o più fondazioni, le risorse eccedenti sono ripartite tra le altre fondazioni in proporzione, per ciascuna quota, all’ammontare dei contributi annuali ricevuti. Qualora, all’esito della eventuale ripartizione, vi siano ulteriori superamenti della soglia, si procede nuovamente alla distribuzione delle risorse eccedenti.

[109]   Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

 

[110]   L’Azione comunitaria “Capitale europea della cultura” per gli anni dal 2007 al 2019 è stata istituita attraverso la Decisione N. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014 è stata adottata e approvata la Raccomandazione inoltrata dalla Commissione esaminatrice (Selection Panel) in cui la città di Matera è stata designata quale Capitale europea della cultura per il 2019. Qui il report della Commissione esaminatrice. Qui ulteriori informazioni.

[111]   In materia, si veda la risposta del 31 marzo 2017 del rappresentante del Governo all'interpellanza urgente, presentata alla Camera,  2-01734.

[112]   V. ante, scheda relativa al comma 317.

[113]   Le disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del d.lgs. 42/2004 hanno ad oggetto i beni culturali, come definiti dall’art. 10 del citato d.lgs. Tra le disposizioni di tutela sono ricomprese, in particolare, misure di protezione (artt. 21 e ss., che stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione), misure di conservazione (artt. 29 e ss., che includono anche obblighi conservativi), nonché norme relative alla circolazione dei beni (artt. 53 e ss.), nel cui ambito rientrano anche le disposizioni concernenti i beni inalienabili.

[114]   Le linee guida per l’elaborazione dei programmi di valorizzazione necessari per dar luogo al federalismo demaniale sono state diramate con la circolare 18 maggio 2011, n. 18 del Segretariato Generale del MIBAC. Qui gli allegati A, B, C e D.

[115]   L'art. 36 del Codice della navigazione prevede che l'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo. Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le concessioni di durata superiore a 4, ma non a 15 anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo.

[116]   Recante Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

[117]   Con la locuzione "anno civile" si fa riferimento, per ciascun anno, all'intero periodo 1° gennaio-31 dicembre.

[118]   Di cui all'art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n.?50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n.?96.

[119]   In sintesi, a decorrere dal 2017, è stato ridetermino il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera (che ha assunto il nome “tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti”), al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, nella misura del 6,89%, mentre il tetto della spesa farmaceutica territoriale (che ha assunto la denominazione di “tetto della spesa farmaceutica convenzionata”) è stato ridetermino nella misura del 7,96%.

[120]   La Determina AIFA n. 519/2017 del 31 marzo 2017 ha quindi stabilito i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, la procedura di valutazione e i criteri per la permanenza del requisito dell'innovatività ai fini dell'eventuale riduzione del prezzo di rimborso. Per l'attribuzione del carattere di innovatività è necessaria la dimostrazione di un valore terapeutico aggiunto (rispetto alle altre terapie disponibili) nel trattamento di una patologia grave, intesa come una malattia ad esito potenzialmente mortale, oppure che induca ospedalizzazioni ripetute, o che ponga il paziente in pericolo di vita o che causi disabilità in grado di compromettere significativamente la qualità della vita. 

[121]   Il farmaco orfano è un farmaco destinato al trattamento di una malattia rara e come tale, pertanto, non ha avuto, anche a causa dello scarso numero di pazienti, un ciclo di sperimentazioni tale da consentire di arrivare ad una formulazione brevettabile. 

[122]   Si tratta del Decreto MEF pubblicato nella GU n. 172 del 25 luglio 2016 che stabilisce le modalità operative di funzionamento del Fondo per pay-back 2013-2014 e 2015.

[123]   Si tratta del decreto già previsto in base all’articolo 5, comma 3, del citato DM 7 luglio 2016.