Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Legge di bilancio 2018 - Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio
Riferimenti: AC N.4127/XVII AC N.4768/XVII AC N.4768/XVII
Serie: Progetti di legge   Numero: 642/5
Data: 21/12/2017
Organi della Camera: V Bilancio, Assemblea

 


LEGGE

DI BILANCIO 2018

 

Sintesi degli emendamenti approvati

dalla V Commissione Bilancio

 

A.C. 4768-A/R

 

dicembre 2017

 

 

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Dossier n. 560/5

 

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Progetti di legge n. 642/5

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

 

 

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NOTA

 

 

 

 

Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio in sede referente.

 

Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il presentatore, la data dell’approvazione e una breve sintesi dell'oggetto della modifica.

 

 


Emendamenti al disegno di legge di bilancio 2018 (A.C. 4768)
approvati dalla V Commissione Bilancio

 


Articolo 1, comma 3 Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

3.66 NF

Misiani

PD

16.12

Modifica il comma 3, lettera a), sostituendo il numero 2), prevedendo che la detrazione al 50 per cento per interventi di riqualificazione energetica si applica nel 2018 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di classe A. Non spetta, invece, la detrazione qualora vengano installate caldaie con efficienza inferiore alla classe A.

La detrazione spetta nella misura del 65 per cento per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:

§  caldaie con efficienza pari alla classe A e contestualmente siano installati sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII);

§  impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;

§  generatori d’aria calda a condensazione.

 

Conseguentemente

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, al fine di provvedere agli oneri derivanti dalle modifiche al comma 3.

3.58 NF

Misiani

PD

16.12

Modifica il comma 3, lettera a), aggiungendo il numero 6-bis), il quale inserisce il nuovo comma 2-quater.1 all’articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013, relativo alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica. In particolare si prevede una nuova ipotesi di detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3 (rimane esclusa solo la zona 4). La misura della detrazione è dell’80 per cento in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e dell’85 per cento in caso di passaggio di due classi di rischio. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio.

 

Conseguentemente

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, al fine di provvedere agli oneri derivanti dalle modifiche al comma 3.

Modifica il comma 625, incrementando il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di 0,2 milioni per l’anno 2018 e di 2,3 milioni per l’anno 2032, a seguito dalle modifiche di cui al comma 3.

 


 

Articolo 1, commi 3-bis – 3-octies Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici (cd. “maxibollette”)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

3.171 NF

52-quinquies.9.NF

52-quinquies.11.NF

Baldelli

Crippa

Becattini

FI-PdL

M5S

PD

16.12

Inserisce i commi da 3-bis a 3-octies, che recano disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. In particolare, nei contratti di fornitura relativi a tali servizi, si introduce un termine di prescrizione pari a due anni del diritto al pagamento del corrispettivo. L’emendamento reca altresì norme relative: al diritto dell'utente alla sospensione del pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell'operatore; al rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio e alla definizione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di misure a tutela dei consumatori, di misure atte a incentivare l'autolettura, nonché di norme per l'accesso dei clienti finali ai dati riguardanti i propri consumi.

Più nel dettaglio, il comma 3-bis prevede che, nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescriva nel termine di due anni. Tale termine di prescrizione opera sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese o i professionisti e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, che in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Si prevede altresì che, nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui sopra, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescriva in due anni.

L’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, definisce le misure necessarie all’implementazione delle previsioni di cui sopra, in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera.

In caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni e qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo - relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato - si introduce il diritto dell'utente (che abbia inoltrato un reclamo inerente al conguaglio, nelle forme previste dall'AEEGSI) alla sospensione del pagamento, finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. E' previsto altresì l'obbligo del venditore di comunicare all'utente l'avvio del procedimento e di informarlo dei conseguenti diritti. E' inoltre garantito il diritto dell'utente, in ogni caso, all'esito della verifica della legittimità della condotta dell'operatore, di ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.

Il comma 3-ter specifica che le disposizioni contenute nel comma 3-bis non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo sia ascrivibile a responsabilità accertata dell'utente.

Ai sensi del comma 3-quater, l'AEEGSI, con propria deliberazione, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, definisce misure a tutela dei consumatori, determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi. Alla medesima Autorità il comma 3-quinquies demanda la facoltà di definire, con propria deliberazione, misure finalizzate a incentivare l'autolettura, senza oneri a carico dell'utente.

Il comma 3-sexies prevede che, entro il termine del 1° luglio 2019 il Sistema informatico integrato (SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas dovrà permettere ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. All'AEEGSI è demandata l'adozione di disposizioni per l'attuazione di tale norma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Il comma 3-septies contiene una specifica disposizione secondo la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.

Con riguardo all'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dall’emendamento in esame, esso è limitato alle fatture la cui scadenza:

§  per il settore elettrico, è successiva alla data del 1° marzo 2018;

§  per il settore del gas, è successiva al 1°gennaio 2019;

§  per il settore idrico, è successiva al 1° gennaio 2020.

La proposta emendativa in esame corrisponde in sostanza al testo della PDL A.C.3792 come approvata in prima lettura dall’Assemblea della Camera all’unanimità nella seduta del 5 dicembre 2017, e ora passata all'esame del Senato (A.S. 2993).

 


 

Articolo 1, comma 3-novies  - Tecnologia vehicle to grid

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

3.63 UNF

Fraccaro

M5S

19.12

Aggiunge il comma 3-novies che contengono norme per favorire la diffusione della tecnologia vehicle to grid.

In particolare, il comma 3-novies demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sentita l’AEEGSI, l’individuazione dei criteri e delle modalità volti a favorire la diffusione della tecnologia vehicle to grid, anche prevedendo la definizione delle regole di partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell’energia.

 


 

Articolo 1, comma 8-bis – Credito d’imposta riqualificazioni stabilimenti termali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

39.90 NF

3.242 NF

39.33 NF

39.56 NF

39.93 NF

 

 

39.92 NF

 

39.98 NF

 

39.101 NF

Fanucci

Benamati

Milanato

Taglialatela

Abrignani

 

 

Fauttilli

 

Cenni

 

De Mita

PD

PD

FI-PDL

FDI-AN

NCI-SCPI-MAIE

 

DES-CD

 

PD

 

Misto

19.12

Aggiunge i commi 8-bis e 8-ter, i quali estendono il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere anche alle strutture che prestano cure termali anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. Le aziende che erogano cure termali accedono al credito d’imposta disciplinato dall’articolo 10 del D.L. n. 83 del 2014 (nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro per interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche e acquisto di mobili e componenti di arredo) secondo le modalità previste dal decreto ministeriale adottato in attuazione del citato articolo 10, comma 4 (D.M. 7 maggio 2015).

 


 

Articolo 1, commi 12-bis – 12-ter Detrazione canoni alloggi universitari

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

3-bis.26

Ghizzoni

PD

16.12

Aggiunge i commi 12-bis e 12-ter, che intervengono sulle condizioni alle quali spetta la detrazione dei canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti “fuori sede”, con una novella che precisa l’ambito applicativo delle modifiche già apportate all’agevolazione dal decreto-legge n. 148 del 2017.

In particolare, il comma 12-bis alla lettera a) ripristina la formulazione dell’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies) del TUIR antecedente alle modifiche apportate con l’articolo 20, comma 8-bis del citato decreto-legge n. 148 del 2017. Di conseguenza, con le norme in esame, la detrazione torna a spettare, in via strutturale, agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e, comunque, in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.

La lettera b) del comma 12-bis aggiunge all’articolo 15, comma 1 TUIR la lettera i-sexies.01), con la quale si ripropongono le modifiche apportate dal citato decreto-legge n. 148 del 2017, precisandone l’ambito applicativo. In particolare, si chiarisce che, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza necessario per fruire della predetta agevolazione si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

In tal modo si precisa la temporaneità dell’estensione dell’agevolazione per le zone montane e disagiate; viene quindi chiarito che la detrazione per canoni di locazione di alloggi universitari rimane una misura strutturale.

Di conseguenza, l’introdotto comma 12-ter abroga l'articolo 20, comma 8-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.

 


 

Articolo 1, commi 12-quater Atti societari stipulati mediante atti pubblici informatici

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

3-bis.2

Castelli

M5S

18.12

Aggiunge il comma 12-quater che modifica le norme (articolo 36, comma 1-ter del D.L. n. 112 del 2008, introdotto dal D.L. n. 148 del 201) che consentono di utilizzare la firma digitale per sottoscrivere alcune tipologie di atti di impresa e di società. Per effetto delle modifiche in esame, in luogo di poterli sottoscrivere con firma digitale, i medesimi atti possono essere stipulati con atto pubblico informatico.

Si tratta in particolare degli atti di natura fiscale delle imprese familiari (art. 230-bis del codice civile); degli atti di trasformazione delle società (art. 2498 del codice civile); degli atti di scissione delle società (art. 2506 del codice civile); de  i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 del codice civile).

Le modifiche in commento fanno salvi i requisiti formali per l’iscrizione di tali atti nel registro delle imprese, come prescritti dal codice civile.

 


 

Articolo 1, comma 12-quinquies -12-sexies Istituzione del Fondo per la demolizione di opere abusive e della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

3-bis.24 NF

3-bis.28 NF

Realacci

Pastorelli

PD

Misto

 

19.12

Aggiunge i commi 12-quinquies e 12-sexies.

In particolare il comma 12-quinquies istituisce un Fondo, presso lo stato di previsione del MIT, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive.

La norma prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la definizione dei criteri per l'utilizzazione e la ripartizione del fondo.

L'erogazione del contributo avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.    

Si ricorda che l’art. 1, commi 460 e 461 della legge di bilancio 2017 (L. 232/16) destina, a partire dal 1° gennaio 2018, esclusivamente e senza vincoli temporali, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia, a interventi riguardanti tra l’altro la demolizione di costruzioni abusive.

Il comma 12-sexies è volto all’istituzione, entro novanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della legge, della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, presso il MIT, di cui si avvalgono le  amministrazioni statali, regionali e comunali, nonché gli uffici giudiziari competenti, al fine dell'attuazione delle misure di cui al comma 12-bis, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

La norma prevede, altresì, che gli enti, le amministrazioni e gli  organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio, sono tenuti alla condivisione e  alla trasmissione delle informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi.

È prevista inoltre l’applicazione di una sanzione pecuniaria sino a 1.000 euro, a carico del dirigente o del funzionario inadempiente, in caso di tardivo  inserimento dei dati all'interno della banca dati nazionale, e l’emanazione di un decreto del Ministro delle  infrastrutture e dei trasporti per la definizione delle modalità di funzionamento, di accesso e gestione della  banca dati.

Si ricorda che è all’esame della Camera l’A.C. 1994-B, recante disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, che reca tra l’altro norme analoghe a quelle previste dalla norma in esame. Nello specifico, la proposta di legge, composta da quattro articoli, conferma l'attuale sistema a doppio binario che, per la fase dell'esecuzione delle demolizioni, vede la competenza: dell'autorità giudiziaria, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio, ove la demolizione non sia stata ancora eseguita; delle autorità amministrative (Comuni, Regioni e Prefetture), che procedono con le forme del procedimento amministrativo.

Conseguentemente

Modifica il comma 624, riducendo di 500.00 euro per il 2018 il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili ivi previsto.

Alla Tabella B, l’accantonamento del Ministero della salute è ridotto:

2018: -5.000.000

2019: -5.000.000.

 


 

Articolo 1, comma 16-bis - Estensione dell’elenco dei beni ai fini dell’iper ammortamento

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

5.8 NF

Sorial

M5S

18.12

Aggiunge il comma 16-bis, che modifica l’elenco dei beni materiali strumentali cui si applica il cd. iper-ammortamento per gli investimenti, previsto dall’articolo 1, comma 9, della legge di bilancio 2017, includendo alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici software e servizi digitali.

 


 

Articolo 1, comma 21 – Deroga al blocco delle aliquote per i comuni istituiti a seguito di fusione

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

6.2
6.105

D’Incà
Tentori

M5S
PD

19.12

Modifica il comma 21, lettera a), prevedendo per il 2018 una deroga alla proroga del blocco degli aumenti delle aliquote regionali e comunali a favore dei comuni istituiti a seguito di fusione, al fine di consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote.

 


 

Articolo 1, comma 21-bis Modalità di commisurazione della TARI

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

6.15

6.117

Lodolini

VI Commissione

PD

16.12

Aggiunge il comma 21-bis, che proroga al 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE).

 


 

Articolo 1, comma 21-ter Riscossione delle entrate degli enti locali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

6.21 NF

Cariello

M5S

16.12

Aggiunge il comma 21-ter sopprimendo la norma (articolo 1, comma 11, secondo periodo del decreto-legge n. 148 del 2017) che affida le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, nonché delle società da essi partecipate, agli iscritti nell'apposito albo dei soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate locali.

 

 


 

Articolo 1, commi da 24-bis a 24-quinquies Tassazione proventi da peer to peer lending e semplificazione imprese FinTech

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

7.40

0.70.4.2

Relatore

Marchi

 

PD

18.12

Aggiunge i commi da 24-bis a 24-quinquies, che recano disposizioni varie in tema di soggetti operanti nel settore del FinTech, ovvero della tecnologia digitale applicata ai servizi finanziari.

In primo luogo si introduce uno specifico regime fiscale dei proventi derivanti dalle attività di peer to peer lending; in particolare, si dispone l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta, in misura pari al 26 per cento, sui proventi derivanti dalle attività di peer to peer lending, ovvero dei proventi derivanti da prestiti erogati mediante piattaforme dedicate a soggetti finanziatori non professionali. La ritenuta è operata direttamente dai gestori delle predette piattaforme (comma 24-ter).

I predetti proventi sono qualificati come redditi di capitale ai fini delle imposte dirette (modifiche all’articolo 44 del TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986), se le predette piattaforme sono gestite da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nell’apposito albo (di cui all’articolo 106 del Testo Unico Bancario – TUB, D.lgs. n. 385 del 1993) ovvero da istituti di pagamento (anch’essi autorizzati ex articolo 114 del predetto TUB) (comma 24-bis).

Il comma 24-quater semplifica gli adempimenti a carico dei soggetti che svolgono attività nel settore finanziario (banche e intermediari, assicurazioni, imprese di investimento, OICR, società di gestione del risparmio e società fiduciarie). Per tali soggetti, con riferimento agli atti in cui vi è l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale di soggetti non residenti nel territorio dello Stato, l’obbligo si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati identificativi richiesti dalla legge per l’attribuzione del codice fiscale, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero.

Il comma 24-quinquies, a copertura degli oneri recati dalle predette norme, riduce il Fondo per gli interventi strutturali di politica economicaFISPE di 4,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 1,7 milioni a decorrere dall’anno 2020 fino al 2027 (subemend. 0.70.4.2)


 

Articolo 1, comma 34 Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

8.102

Governo

 

17.12

Modifica il comma 34, norma che demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle disposizioni applicative della disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie. In particolare, viene espunta dal contenuto del predetto decreto la disciplina delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio. Come chiarisce la Relazione illustrativa all’emendamento del Governo, essendo venuto meno il tetto massimo di spesa complessiva per la concessione dell’agevolazione, essa non è più subordinata ad un provvedimento concessorio.

 


 

Articolo 1, commi 35-bis – 35-quinquies Credito d’imposta per le imprese culturali e creative

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

8.62 NF

Ascani

PD

15.12

Inserisce i commi da 35-bis a 35-quinquies, che istituiscono e disciplinano il credito d’imposta in favore delle imprese culturali e creative per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi. L’agevolazione (comma 35-bis) è attribuita nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Destinatari dell’agevolazione sono le imprese culturali e creative, ovvero le imprese ed i soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche:

§  svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia, in UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo;

§  sono soggetti passivi d’imposta in Italia;

§  hanno quale oggetto sociale attività (quali l’ideazione, la creazione ed altre fattispecie elencate dalla norma) relativa ai prodotti culturali, ovvero i beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti letteratura, musica, arti figurative ed applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio culturale e relativi processi di innovazione (comma 35-bis).

Si segnala che l’emendamento, per quanto riguarda la definizione di imprese culturali e creative, riprende sostanzialmente - con alcune differenze - il contenuto dell’articolo 1 della proposta di legge A.S. 2922, recante disciplina e promozione delle imprese culturali e creative, già approvata dalla Camera.

Si affida a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, la disciplina della procedura per riconoscere la qualifica di impresa culturale e creativa, per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi, con adeguate forme di pubblicità (comma 35-ter).

Il credito d’imposta è concesso nei limiti della normativa europea cd. de minimis (regolamento UE n. 1407/2013) che individua gli aiuti di stato di importanza minore compatibili con le norme dei Trattati UE (comma 35-quater).

Si affida a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Ministro dello sviluppo economico il compito di definire, tra l’altro, le norme applicative del credito d’imposta con riferimento – tra l’altro – alle tipologie di interventi eleggibili, alle procedure di ammissione e a quelle di recupero nel caso di uso illegittimo dell’agevolazione (comma 35-quinquies).

 

Conseguentemente

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, al fine di provvedere agli oneri derivanti dal credito d’imposta introdotto ai commi 35-bis – 35-quinquies.

 


 

Articolo 1, comma 35-sexies – 35-undecies – Istituzione della Zona logistica semplificata (ZLS)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

8.45 NF

Oliaro

MistoCi-EPI

 

18.12

Aggiunge i commi 35-sexies – 35-undecies istituisce la Zona logistica semplificata (ZLS) per favorire lo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni non disciplinate già come zone economiche speciali (ZES) di cui agli articoli 4 e 5 del DL. 91/2017 (comma 35-bis), nel numero massimo di una per ciascuna regione nel caso in cui, nella regione interessata, sia presente almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite negli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) ovvero vi sia la presenza di un’Autorità di sistema portuale (comma 35-septies). La ZLS viene istituita con DPCM, su proposta della regione interessata, per una durata massima di 7 anni, rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori 7 anni (comma 35-octies).

All’interno di tale Zona, sia le nuove imprese, sia quelle già esistenti, fruiscono di procedure semplificate già previste per le ZES, con particolare riferimento all’accelerazione dei termini procedimentali e agli adempimenti e procedimenti speciali (35-novies). La procedura per l’istituzione delle ZLS è quella prevista dal DPCM che definisce tali procedure per le ZES (comma 35-decies).

Il comma 35-undecies modifica la normativa vigente in relazione ai provvedimenti necessari per spostare il regime giuridico internazionale di punto franco dal Porto vecchio di Trieste ad altre zone opportunamente individuate, prevedendo che gli stessi siano adottati dal presidente dell’Autorità di sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, in luogo del Commissario di governo per il Friuli (lett. a)). Inoltre, viene meglio definito il regime internazionale di punto franco aggiungendo il riferimento normativo relativo all’Allegato VIII del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 (lett. b)).

 


 

Articolo 1, comma 38-bis Servizi di supporto per l’istruzione degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

9.13

Governo

 

14.12

Aggiunge il comma 38-bis che autorizza, per il 2018, la spesa di € 75 mln, per l’esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (art. 13, co. 3, L. 104/1992) e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio (art. 139, co. 1, lett. c), d.lgs. 112/1998).

Si tratta delle funzioni che l’art. 1, co. 947, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), richiamato nel testo, ha attribuito alle regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatti salvi i casi in cui, con legge regionale, esse erano già state attribuite alle province, alle città metropolitane o ai comuni. A tal fine, è stata autorizzata la spesa di € 70 mln per il 2016.

La modifica era collegata al processo di riordino delle province, di cui alla L. 56/2014, alle quali l’art. 139 del D.lgs. 112/1998 aveva attribuito le funzioni suddette in relazione all’istruzione secondaria superiore. Le medesime funzioni, in base allo stesso art. 139, sono attribuite ai comuni, in relazione agli altri gradi di scuola.

Le risorse previste per il 2016 erano state appostate sul cap. 2836 dello stato di previsione del MEF. Per il 2017, le risorse, autorizzate mediante intervento diretto nella seconda sezione della L. 232/2016, pari a € 75 mln, sono state appostate sul cap. 2836 dello stato di previsione del MIUR.

Le risorse devono essere ripartite fra gli enti territoriali interessati con DPCM, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Conseguentemente

Aggiunge i commi da 40-bis a 40-quater, i quali modificano l’ambito applicativo dell’affrancamento fiscale, al fine di fornire copertura finanziaria agli oneri derivanti dal comma 38-bis (si veda la relativa scheda).

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, a copertura degli oneri derivanti dal nuovo comma 38-bis.

Alla Tabella A, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è ridotto:

2018: -2.000.000.


 

Articolo 1, comma 39 Sperimentazione della mobilità sostenibile

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

10.2

Moretto

PD

16.12

Modifica il primo periodo del comma 39 estendendo anche alle imbarcazioni la possibilità del finanziamento nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 1, comma 866 della legge n. 232 del 2016. La disposizione consente il finanziamento di progetti sperimentali coerenti con i Piani urbani di mobilità sostenibile per l’introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternative e delle relative infrastrutture di supporto.

10.46 NF

Arlotti

PD

19.12

Aggiunge al comma 39 infine un periodo nel quale si prevede in via sperimentale che un terzo delle risorse del fondo di cui al medesimo comma è attribuito alle città metropolitane e ai comuni capoluogo delle province ad alto inquinamento da PM10 e biossido d’azoto chiamati ad adottare azioni per la riduzione dell’inquinamento atmosferico.

 


 

Articolo 1, comma 39-bis Sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

10.63 NF

 

10.67 NF

10.66 NF

10.53 NF

10.51 NF

10.39 NF

IX Commissione

Parisi

Gandolfi

Abrignani

Causin

Bombassei



SC-Ala

PD

SC-Ala

FI-Pdl

M-CI-E

16.12

Aggiunge il comma 39-bis che autorizza la sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road e di guida connessa e automatica, prevedendo l’adozione, entro trenta giorni dalla data in vigore della legge di una direttiva del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentito il Ministro dell’interno, che individui le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione.

Si autorizza a tal fine la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Conseguentemente

Alla Tabella A, alla voce Ministero delle infrastrutture e trasporti, l’accantonamento è così ridotto:

2018: -1.000.000;

2019: -1.000.000

 


 

Articolo 1, comma 39-ter Investimenti a lungo termine degli enti di previdenza e dei fondi pensione

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

10.61

Pelillo

PD

16.12

Aggiunge il comma 39-ter che integra il disposto dell’art. 1, comma 89 della legge di bilancio per il 2017, prevedendo che gli enti di previdenza e i fondi pensione possano investire, nell’ambito dei Piani di investimento a lungo termine (PIR), somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale, nell’acquisto di quote di prestiti o di fondi di credito cartolarizzati erogati e/o originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti non professionali (peer to peer lending), intermediari finanziari,  istituti di pagamento ovvero soggetti operanti e vigilanti sul territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell’UE.

 


 

Articolo 1, comma 39-quater, lettera a) Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

10.70

10.64

Carloni

IX Commissione

PD

16.12

Aggiunge il comma 39-quater, lettera a) che destina una quota pari allo 0,025% dell’ammontare del Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale alla copertura dei costi di funzionamento dell’Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale (di cui all’articolo 1, comma 300 della legge n. 244 del 2007). Tale contributo era riconosciuto precedentemente ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge n.50 del 2012, recentemente abrogato dall’articolo 27, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2017. Obiettivo della disposizione è quindi quello di ripristinare tale contributo.

 


 

Articolo 1, comma 39-quater, lettera b) Modifiche alle percentuali di riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

10.65

Gandolfi

PD

16.12

Aggiunge il comma 39-quater, lettera b) che introduce un nuovo comma 2-bis all’articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017. Si prevede in particolare che, a far data dall’esercizio 2018, un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni modifichi le percentuali di riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, stabilite, ad oggi, dal DM 11 novembre 2014, in ragione dell’incidenza delle variazioni del canone d’accesso alle infrastrutture ferroviarie introdotte da Rete ferroviaria italiana a far data dall’1 gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri definiti dall’Autorità di regolazione dei trasporti.

 


 

Articolo 1, commi 39-quinquies e 39-sexies Circolazione e vendita di sigarette elettroniche

                                                     

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

2.10 NF

10.47

Abrignani

Rotta

SC-Ala

PD

18.12

Aggiunge il commi 39-quinquies e 39-sexies che modificano la disciplina dell’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo contenuta nel TUA – Testo unico accise.

In primo luogo, il comma 39-bis estende la vendita in via esclusiva di sigarette elettroniche da parte di rivendite autorizzate, introdotta dall’articolo 19-quinquies del decreto-legge n. 148 del 2017, anche ai prodotti da inalazione non contenenti nicotina ed esclude i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio (modificato comma 5 dell’art. 19-quinquies).

Si interviene inoltre sulla previsione che demanda a un decreto dell'Agenzia delle Dogane ? dei Monopoli, area Monopoli, la definizione di modalità ? requisiti per gli esercizi di vicinato ai fini dell'autorizzazione ? dell'approvvigionamento dei prodotti (comma 5-bis dell’articolo 62-quater): in sintesi, se ne amplia l’ambito soggettivo introducendo le farmacie e le parafarmacie e si definiscono i seguenti criteri direttivi: i) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, fatta eccezione per le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti da inalazione e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio; ii) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; iii) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento. Resta confermato che, nelle more dell'adozione del decreto, agli esercizi in questione è consentita la prosecuzione dell'attività.

Si inserisce un nuovo comma 7-bis al medesimo articolo 62-quater, che estende alle sigarette elettroniche, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, le norme in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, contenute nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, nonché le norme sulla vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

Il comma 39-sexies interviene sul divieto di vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, introdotto dal medesimo D.L. n. 148/2017, precisando che il divieto di applica ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.


 

Articolo 1, commi 39-septies-39-novies Dotazione di primo soccorso sui treni passeggeri

                                                                                         

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

10.16 NF

Rostellato

PD

19.12

Aggiunge i commi 39-septies-39-novies che prevedono l’obbligo per i treni passeggeri di  assicurare adeguate misure per garantire il primo soccorso dei viaggiatori (comma 39-bis). E’ rimesso ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo parere della Conferenza Stato – Regioni e provincie autonome la definizione delle dotazioni minime di primo soccorso nonché le modalità di formazione del personale viaggiante (comma 39-octies). Per il finanziamento dei predetti interventi è incrementato il Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del servizio pubblico locale di 500.000 euro per l’anno 2018, 2 milioni di euro per l’anno 2019 e 1 milione di euro per l’anno 2020.

Conseguentemente:

·         è diminuita per 500.000 euro la dotazione di cui al comma 631 Tabella A

·         sono diminuita di 2 milioni di euro per l’anno 2018 e 1 milione di euro per l’anno 2019 le risorse del fondo di cui al comma 624.

 


 

Articolo 1, commi da 40-bis a 40-quater Riallineamento valori contabili operazioni su partecipate estere

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

9.13

Governo

 

14.12

Aggiunge i commi da 40-bis a 40-quater, i quali modificano :

§  estendono (comma 40-bis) l’ambito applicativo dell’affrancamento fiscale (introdotto dall’art. 15, commi 10-bis e 10-ter del decreto-legge n. 185 del 2008) dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio individuale in seguito ad operazioni straordinarie ed altre operazioni di acquisizione e riferibili ad avviamento, marchi ed altre attività (in sostanza, dei beni immateriali) anche alle operazioni su partecipate estere, ovvero riferite a partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia. Viene così ampliato l’ambito applicativo delle norme che consentono di “affrancare” tali valori mediante pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16 per cento;

§  chiariscono (comma 40-ter) che la predetta estensione si applica agli acquisti perfezionati  dal periodo d’imposta 2017 ovvero, più precisamente dal periodo di imposta anteriore a quello in corso al 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore della legge in esame), nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo;

§  affidano a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità di attuazione del comma 40-bis (comma 40-quater). Scopo della norma è evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 151, della legge n. 147 del 2013 (stabilità 2014). Tale norma, oltra a chiarire la decorrenza degli effetti del riallineamento, vieta l’esercizio dell’opzione per il riallineamento sui valori oggetto di alcuni regimi fiscali opzionali. Si tratta in sostanza di un divieto di cumulo nell'esercizio di opzioni per regimi di imposizione sostitutiva, per evitare duplicazione di benefici.

Tali disposizioni sono poste a parziale copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 38-bis (si veda la relativa scheda)

 


 

Articolo 1, commi 49-bis – 49-quaterDisposizioni per il funzionamento delle agenzie fiscali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

14.9 NF

Marco Di Maio

PD

19.12

Introduce i commi da 49-bis a 49-quater che dettano disposizioni per garantire il funzionamento delle Agenzie fiscali prevedendo l’istituzione di nuove posizioni organizzative di livello non dirigenziale e una nuova procedura concorsuale pubblica per l’accesso alla qualifica dirigenziale.

Il comma 49-bis attribuisce alla Agenzia delle entrate e alla Agenzia delle dogane e dei monopoli la facoltà, mediante i propri regolamenti di organizzazione, di:

§  istituire nuove posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di alta responsabilità, professionalità o elevata specializzazione, compresa la responsabilità di uffici di livello non dirigenziale, nei limiti di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali;

§  disciplinare il conferimento delle posizioni a funzionari con almeno 5 anni di esperienza nella terza area tramite selezione interna;

§  attribuire determinati poteri ai titolari delle posizioni, tra cui l’adozione di atti e provvedimenti, inclusi quelli di spesa, purché rientranti nella competenza dei propri uffici non dirigenziali, nonché la responsabilità dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

§  graduare i livelli di responsabilità delle posizioni, e i relativi emolumenti (retribuzione di posizione e di risultato).

Inoltre, la disposizione autorizza i regolamenti di organizzazione a disciplinare l’accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante concorso per titoli ed esami. Si prevede a tale riguardo l’esonero dalla prova preselettiva dei candidati che siano:

§  dipendenti dell’Agenzia delle entrate o dell’Agenzia delle dogane, che abbiano svolto da almeno due anni dalla data del bando funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi alle posizioni organizzative di cui sopra, ovvero incarichi relativi alle posizioni organizzative di livello non dirigenziale previste dall’art. 23-quinquies, co. 1, lett. a), numero 2), D.L. 95/2012;

§  personale assunto tramite concorso e in servizio presso le due agenzie con almeno dieci anni anzianità nella terza area, senza demerito.

 

È in parte dettata la disciplina della procedura concorsuale, in base alla quale:

§  le commissioni di valutazione sono composte da magistrati, professori universitari di prima fascia, dirigenti di prima fascia dell’Agenzia che bandisce (anche in quiescenza da non oltre due anni), nonché da persone di comprovata esperienza  nella selezione di professionalità;

§  è stabilita una riserva fino al 50 per cento dei posti messi a concorso in favore del personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso una delle due agenzie, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito.

Il comma 49-ter modifica, in primo luogo, l’art. 23-quater del D.L. 95/2012, autorizzando sia sia l’Agenzia delle entrate che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli a istituire da uno fino a un massimo di tre posti da vicedirettore (in luogo dei due posti, previsti dalla vigente normativa). Al contempo la modifica elimina per l’Agenzia delle dogane la destinazione dei vicedirettori ai compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all’area di attività dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato. In secondo luogo, la medesima disposizione sopprime il secondo periodo dell’art. 23-quinquies, co. 1, lett. a), numero 2), D.L. 95/2012, che autorizzava l’istituzione di posizioni organizzative di livello non dirigenziale in conseguenza della riduzione dell’organico dirigenziale previsto nell’ambito della spending review.

 

Il comma 49-quater proroga dal 30 giugno 2018 al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale le Agenzie fiscali possono concludere nuovi concorsi per dirigenti, previsti dall'articolo 4-bis del D.L. 78/2015 (conv. L. 125/2015).

Tale ultima disposizione ha stabilito che, al fine di coprire le vacanze nell'organico dei dirigenti, le agenzie fiscali possono annullare le procedure concorsuali per dirigente bandite, ma non ancora concluse, ed indire, per un corrispondente numero di posti, nuovi concorsi pubblici, per soli esami, da concludere un termine più volte prorogato, da ultimo al 30 giugno 2018.

Viene altresì prorogata al 31 dicembre 2018 (superando la precedente data del 30 giugno 2018) il termine di scadenza delle deleghe di funzioni dirigenziali attribuibili ai funzionari delle Agenzie fiscali con specifiche qualifiche ed anni di esperienza, per garantire la continuità operativa degli uffici nelle more dell'espletamento delle relative procedure concorsuali (articolo 4-bis, comma 2 del D.L. 78/2015).

 


 

Articolo 1, commi 49-quinquies - 49-octies – - Credito d’imposta per acquisti di prodotti di plastiche provenienti da raccolta differenziata

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

14.16 UNF

Vignaroli

M5S

19.12

Introduce i commi 49-quinquies - 49-octies i quali riconoscono un credito d’imposta del 36 per cento alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi o da selezioni di rifiuti urbani residui.


 

Articolo 1, comma 58-bisIncentivo assunzioni da parte di cooperative sociali di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

16.98 NF

Giuseppe Guerini

PD

19.12

Introduce il comma 58-bis che riconosce un incentivo alle cooperative sociali per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel corso del 2018, di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale dal 1° gennaio 2016.

Il suddetto incentivo consiste in un contributo, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui, a riduzione dello sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute, relativamente agli assunti.

La definizione dei criteri di assegnazione e ripartizione è demandata ad apposito decreto interministeriale, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Conseguentemente

Modifica il comma 624, riducendo il Fondo per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, ivi rifinanziato, di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020


 

Articolo 1, comma 70-bis Fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

17-ter.8 NF

Zolezzi

M5S

19.12

Aggiunge il comma 70-bis, che demanda ad un apposito decreto del Ministero dell'ambiente, da emanarsi entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, l’istituzione di un fondo destinato alla realizzazione della piattaforma italiana del fosforo. Il fondo, collocato nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, ha una dotazione di 100.000 euro per l'anno 2018.

La norma provvede inoltre ad elencare le seguenti finalità cui devono essere destinate le risorse del fondo citato: realizzazione di uno studio mirato al raggiungimento dell'autosufficienza del ciclo del fosforo su base nazionale e coordinamento con le politiche europee dedicate; raccolta delle migliori pratiche di recupero del fosforo dal ciclo di gestione dei rifiuti; raccolta e diffusione di informazioni riguardanti la filiera di approvvigionamento del fosforo; messa a punto di proposte, anche legislative o regolamentari, per incoraggiare il recupero del fosforo e prevenirne gli sprechi; istituzione di un tavolo tematico sulla conservazione e il recupero del fosforo; realizzazione di un portale telematico per la raccolta e la pubblicazione delle attività del tavolo tematico, dei documenti elaborati e delle altre informazioni raccolte durante le attività della piattaforma.

L’importanza del recupero del fosforo è stata sottolineata nella comunicazione “L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare” (COM(2015) 614 final). In tale documento il fosforo viene infatti incluso tra le materie prime essenziali per le quali solo un riciclaggio di alta qualità può garantirne il recupero.

Una trattazione più approfondita è contenuta all’interno della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (contenuta nel c.d. pacchetto sull'economia circolare) che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 (COM(2016) 157 final).

Conseguentemente,

modifica il comma 625, aumentando la riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), ivi previsto, a copertura degli oneri derivanti dalla disposizione recata dal nuovo comma 70-bis.


 

Articolo 1, comma 71-bis Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura

 

   Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

17-ter.14

Sani

 

 

PD

 

19.12

Inserisce il comma 71-bis, incrementando la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004 per un importo pari a 1 milione di euro per l’anno 2019. Ciò al fine di poter completare le procedure di liquidazione dei danni subiti da imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura già accertati alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, derivanti da calamità naturali riconosciute.

La copertura finanziaria di tale misura è rinvenuta nel Fondo di solidarietà nazionale- incentivi assicurativi, previsto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Conseguentemente

Alla Tabella A accantonamento relativo al Ministero dell’economia, apportare le seguenti variazioni:

2018: -2.000.000

2019: -2.000.000;

2020: -2.000.000

 


 

Articolo 1, comma 71-ter Istituzione del Fondo antibracconaggio ittico

 

   Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

17-ter.7 UNF

Tripiedi

M5S

 

19.12

Aggiunge il comma 71-ter, integrando, con due nuovi commi, l’art. 40 della legge n. 154 del 2016, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, istituendo presso il Ministero della difesa il “Fondo antibracconaggio ittico” con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020 destinato a potenziare i controlli delle acque interne da parte del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare. Un successivo decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrare in vigore della legge di bilancio, definirà le modalità di utilizzo del predetto Fondo.

 

Modifica il comma 624, riducendo il Fondo per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, ivi rifinanziato, di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020.

 


 

Articolo 1, comma 72 Misure in favore dei territori danneggiati dal batterio Xylella fastidiosa

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

17-quater.49 NF

17-quater.41 NF

17-quater.47 NF

Capone

 

Mongiello

 

Palese

PD

 

PD

 

FI-PDL

19.12

Modifica il comma 72, prevedendo, per l’anno 2018, 1 milione di euro – in aggiunta ai 2 milioni di euro già stanziati per ciascuno degli anni 2019 e 2020 – che vengono destinati alla rigenerazione dell’agricoltura nei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa.

La relativa copertura finanziaria, è rinvenuta nel Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come rifinanziato dall’art. 1, comma 624.

 


 

Articolo 1, comma 74-bis Fondo per la gestione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza  nei territori del Delta del Po

                                                                                                                                               

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

17-quater.39 UNF

Gallinella

M5S

19.12

Aggiunge il comma 74-bis, che istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole, un Fondo per consentire la manutenzione straordinaria, nonché l’adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza nei territori del Delta del Po e alla difesa dalle acque nei territori subsidenti ricompresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo. Il Fondo ha una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2018 e di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024

Conseguentemente

Alla Tabella B, accantonamento relativo al Ministero dell’economia, apportare le seguenti variazioni:

2018: -2.000.000

2019: -4.000.000;

2020: --4.000.000

 


 

Articolo 1, comma 74-ter - Misure in favore del settore agricolo

                                                                                                                                               

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

17-quater.55 NF

17-quater.43 NF

Luciano Agostini

Mongiello

PD

 

PD

19.12

Aggiunge il comma 74-ter, estendendo al settore zootecnico le risorse del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari, istituito dall’art. 23-bis, comma 1, del decreto- legge n. 113 del 2016, nel rispetto delle norme dell’Unione europea sui cosiddetti aiuti de minimis nel settore agricolo. Gli interventi sono destinati alla zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate. Conseguentemente – a tal fine - incrementa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, il predetto Fondo. Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dovrà stabilire le condizioni e i criteri per l’erogazione dei relativi interventi.

Conseguentemente

Modifica il comma 624, riducendo il Fondo per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, ivi rifinanziato, per un importo di 10 milioni ciascuno degli anni 2019-2020


 

Articolo 1, comma 74-quater - Imprese agrumicole

                                                                                                                                               

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

17-quater.58 NF

Oliverio

PD

19.12

Aggiunge il comma 74-quater, istituendo - presso il MIPAAF – un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell’intero comparto agrumicolo – nel rispetto delle norme dell’Unione europea sui cosiddetti aiuti de minimis nel settore agricolo - con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2018 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni  2019 e 2020.

 

Conseguentemente

Al Ministero dell’agricoltura, Missione 12, Programma 1.1 apportare le seguenti variazioni:

2018: -2.000.000

2019: -4.000.000;

2020: -4.000.000

 


 

Articolo 1, comma 76-bisFinanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

19.10 NF

Cinzia Maria Fontana

PD

19.12

Aggiunge il comma 76-bis che, con effetto dall’esercizio finanziario 2019, aumenta a 78 punti percentuali (dal 72% previsto dalla normativa vigente) l'aliquota per la determinazione provvisoria del finanziamento annuo degli istituti di patronato e di assistenza sociale (ferma restando la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione al versamento degli enti previdenziali).

L’articolo 13 della L. 152/2001 disciplina le modalità di finanziamento dei patronati. In particolare, i commi 4 e 5 che gli stanziamenti per il finanziamento siano determinati  in misura di un’aliquota pari al 72% delle somme in materia impegnate nell'ultimo rendiconto (del bilancio dello Stato) approvato (e che da luogo all'iscrizione delle somme nel bilancio statale di previsione e all'erogazione del relativo acconto, rispetto al finanziamento definitivo, entro il primo trimestre dell'anno solare. L'importo definitivo è rideterminato con l'approvazione del rendiconto (del bilancio dello Stato) dell'anno precedente quello di riferimento - in base, quindi, alle somme effettivamente affluite all'entrata al bilancio dello Stato, per effetto dell'applicazione dell'aliquota sul gettito contributivo del suddetto anno precedente.

 


 

Articolo 1, comma 81-bis-81-sexies CIGS e mobilità in deroga per imprese operanti in aree di crisi industriale complessa di Campania e Veneto

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

21.38

Governo

 

17.12

Aggiunge i commi da 81-bis ad 81-sexies, che prevedono, nel 2018, la concessione della CIGS e della mobilità in deroga ai lavoratori licenziati da imprese operanti nei territori di Campania e in Veneto, per i quali il MISE abbia decretato nuove aree di crisi complessa.

Più precisamente:

§  si dispone la concessione della CIGS, nel limite massimo di 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, alle imprese alle quali sia stata riconosciuta l’area di crisi complessa nel periodo 8 ottobre 2016 – 30 novembre 2017 e che cessino il programma di riorganizzazione aziendale (di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 148/2015) nel 2018, previo apposito accordo stipulato presso il Ministero del lavoro. Ai fini della concessione della CIGS, l’impresa deve presentare uno specifico programma di recupero occupazionale (commi 81-bis e-81-ter);

§  si dispone la concessione della mobilità in deroga nel limite massimo di 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, per i lavoratori che cessino la mobilità (ordinaria o in deroga) nel semestre 1° gennaio 2018-30 giugno 2018, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva (individuate con apposito piano regionale), prevedendo altresì che il lavoratore decada dal beneficio qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo (comma 81-quater).

All’onere derivante dalle richiamate disposizioni, pari a 34 milioni di euro per il 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 81-quinquies).

È infine previsto che le regioni richiedano al Ministero del lavoro l’assegnazione delle risorse necessarie rispetto alle proprie esigenze, risorse che sono proporzionalmente ripartite con specifico decreto (di cui non viene individuato il termine per l’emanazione). L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa (comma 81-sexies)

 


 

Articolo 1, comma 81-septies Proroga ammortizzatori in deroga per regioni

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

21.10

Ginefra

PD

19.12

Introduce il comma 81-septies, che prevede la facoltà, per le regioni (in seguito a specifici accordi sottoscritti presso l’unità di crisi del MISE e/o delle regioni stesse) di autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità della cassa integrazione guadagni in deroga concesse entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017. Le richiamate autorizzazioni operano al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero e/o di tenuta occupazionale, relative a crisi aziendali  incardinate presso l’unità di crisi del MISE (e/o delle regioni) nel limite massimo del 50% delle risorse assegnate in deroga ai criteri di erogazione della cassa integrazione guadagni e mobilità in deroga (come definiti dal D.M. 83473/2014), nonché in eccedenza alla richiamata percentuale, disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione (o provincia autonoma) nell'ambito di piani o programmi coerenti con il finanziamento degli ammortizzatori sociali, destinando le risorse preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa. 


 

Articolo 1, comma 89-bis Pensionamento dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

21-bis.107

Relatore

 

18.12

Aggiunge il comma 89-bis, che consente l’accesso al pensionamento anticipato ai lavoratori dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici, collocati in CIGS e successivamente in mobilità, che abbiano cessato l’attività anche in costanza di fallimento e per le quali sia stata accertata la crisi aziendale (ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della L. 416/1981) sulla base di specifici accordi sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015, con la disciplina antecedente al D.P.R. 157/2013 (il quale, attuando l’articolo 24, comma 18, della L. 201/2001, cd. riforma Fornero, ha disposto l’armonizzazione alla disciplina generale in materia di requisiti per l’accesso alla pensione anche dei lavoratori dei poligrafici, stabilendo per questi ultimi l’accesso al pensionamento con almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2013, 36 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni a regime a decorrere dal 1° gennaio 2018).

Il pensionamento anticipato (erogato nel limite di 3 milioni di euro annui per il sessennio 2017-2022) non opera nel caso in cui i lavoratori interessati si siano rioccupati a tempo indeterminato.

Si ricorda che la disciplina antecedente al D.P.R. 157/2013 (articolo 37, comma 1, della L. 416/1981) riconosceva a determinate categorie di lavoratori la facoltà di optare, entro 60 giorni dall'ammissione al trattamento di CIGS ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro 60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per specifici trattamenti incentivanti. In particolare per i lavoratori dei poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse, era riconosciuto un pensionamento anticipato condizione che i soggetti interessati potessero far valere nell’A.G.O. almeno 384 contributi mensili, ovvero 1664 contributi settimanali, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni. L'anzianità contributiva non poteva comunque risultare superiore a 35 anni.

 


 

Articolo 1, commi 90, 105, 106, 106-bis e 106-ter– Incremento del fondo per le vittime dell’amianto

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

29-ter.17 NF

Boccuzzi

PD

19.12

Modifica i commi 90, primo periodo 105, primo periodo, e 106 e aggiunge i commi 106-bis e 106-ter in materia di salute e sicurezza del lavoro, rispettivamente:

§  attribuendo un’ulteriore competenza alla Commissione tecnica, presieduta dal presidente dell’ISTAT, per lo studio delle politiche previdenziali e occupazionali di cui al comma 90, relativamente allo studio delle “condizioni soggettive delle lavoratrici, anche derivanti dall’esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni”;

§  estendendo anche al 2019 e 2020, l’erogazione della prestazione una tantum a favore dei malati di mesoteliama prevista ai commi 105, primo periodo, e 106 a valere sulle disponibilità residue di cui al decreto MLPS-MEF del 4 settembre 2015 che ha determinato la somma da erogare in 5.600 euro per ciascun malato;

§  aggiungendo il comma 106-bis, volto ad estendere anche ai verbali di conciliazione giudiziale i titoli per accedere al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, da parte dei superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, già liquidati a seguito di sentenze esecutive;

§  aggiungendo, infine, il comma 106-ter al fine di incrementare il Fondo per le vittime dell’amianto di cui al comma 241, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007), della somma di 27 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, con corrispondente riduzione delle risorse strutturali programmate dell’INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro. Si prevede inoltre che per il triennio considerato, non si applichi l’addizionale sui premi assicurativi a carico delle imprese relativamente ai settori delle attività lavorative che comportano l’esposizione all’amianto.

 


 

Articolo 1, commi 97-97-sexies APE sociale e benefici previdenziali lavoratori precoci

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

22.103

0.22.103.5 NF

Governo

Gnecchi

 

PD

14.12

Modifica il comma 97 e introduce i commi dal 97-bis al 97-sexies, prevedendo, in particolare, una estensione dell’ambito soggettivo di applicazione sia dell’APE sociale, sia del beneficio per l'accesso al pensionamento anticipato per i c.d. lavoratori precoci.

Per quanto concerne l’APE sociale:

§  si amplia da 6 mesi ad 1 anno per ogni figlio (sempre nel limite massimo di 2 anni), la riduzione dei requisiti contributivi previsti per le donne (lettera b) del nuovo comma 97);

§  si ampliano le categorie dei lavori gravosi, prevedendo (dal 2018) l'inclusione delle nuove professioni contenute nell'allegato B del disegno di legge (che vanno ad aggiungersi a quelle già previste nelle tabelle C ed E della L. 232/2016, relative, rispettivamente, all’APE sociale e ai cd. precoci) (comma 97-bis);

§  si amplia l'intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose (in particolare, oltre allo schema 6 anni su 7 viene altresì prevista la possibilità di maturare il periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10)  (lettera c) del nuovo comma 97);

§  si semplifica la procedura per l'accesso all’indennità, sempre per le attività gravose, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 88/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione del beneficio (comma 97-quater);

§  si istituisce il Fondo APE sociale nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del concorso al finanziamento dell’istituto, con dotazione pari a 12,2 milioni di euro per il 2019, 7,5 milioni di euro per il 2020, 10,5 milioni di euro per il 2021, 3,6 milioni di euro per il 2022, di 5,3 milioni di euro per il 2023 e di 2,4 milioni di euro annui dal 2024. In tale Fondo confluiscono le eventuali economie emergenti dall’attività di monitoraggio degli oneri conseguenti dal beneficio, l’accertamento delle quali è effettuato entro il 15 novembre 2018 mediante Conferenza dei servizi. Nel Fondo confluisce anche la somma di 44,3 milioni di euro per il 2018 per far fronte ad eventuali esigenze non previste (comma 97-sexies);

§  viene rimodulata l’autorizzazione di spesa ai fini del concorso al finanziamento dell’estensione dell’indennità (che risulta essere quindi pari a 630 milioni di euro per il 2018, 666,5 milioni di euro per il 2019, 530,7 milioni di euro per il 2020, 323,4 milioni di euro per il 2021, 101,2 milioni di euro per il 2022 e 6,5 milioni di euro per il 2023) (lettera f) del nuovo comma 97);

§  per l’accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia si assume come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156), relativo all’anno di contribuzione, previsto dalla normativa vigente (comma 97-ter);

§  in relazione ai soggetti che assistono (da almeno 6 mesi) familiari con handicap grave, si estende anche ai parenti e affini di secondo grado conviventi, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti anch’essi da patologie invalidanti, deceduti o mancanti, il diritto di accedere all’APE sociale (sub-emendamento 0.22.103.5) (lettera b-bis) del nuovo comma 97).

 

Per quanto attiene ai lavoratori precoci:

§  si ampliano le categorie dei lavori gravosi, prevedendo (dal 2018) l'inclusione delle nuove professioni contenute nell'allegato B del disegno di legge (che vanno ad aggiungersi a quelle già previste nelle tabelle C ed E della L. 232/2016, relative, rispettivamente, all’APE sociale e ai cd. precoci) (comma 97-bis);

§  si amplia l'intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose (in particolare, oltre allo schema 6 anni su 7 viene altresì prevista la possibilità di maturare il periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10) (lettera e) del nuovo comma 97);

§  si semplifica la procedura per l'accesso al beneficio, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 87/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione dello stesso (comma 97-quinquies);

§  viene rimodulata l’autorizzazione di spesa ai fini del concorso al finanziamento dell’estensione del beneficio (che risulta essere quindi pari a 564,4 milioni di euro per il 2018, 631,7 milioni di euro per il 2019, 594,3 milioni di euro per il 2020, 592,7 milioni di euro per il 2021, 589,1 milioni di euro per il 2022 e 587,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2023) (lettera g) del nuovo comma 97);

§  per l’accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia si assume come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156) relativo all’anno di contribuzione previsto dalla normativa vigente (comma 97-ter);

§  in relazione ai soggetti che assistono (da almeno 6 mesi) familiari con handicap grave, si estende anche ai parenti e affini di secondo grado conviventi, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti anch’essi da patologie invalidanti, deceduti o mancanti, il diritto di accedere all’APE sociale  (sub-emendamento 0.22.103.5) (lettera b-bis) del nuovo comma 97).

 


 

Articolo 1, comma 99-bis – Benefici per i lavori su turni

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

23.10 NF

Damiano

PD

19.12

Introduce il comma 99-bis, che prevede (tenuto conto della gravosità dei lavori organizzati in turni di 12 ore) che per i lavoratori impiegati in cicli produttivi del settore industriale su turni di 12 ore (sulla base di accordi collettivi già sottoscritti al 31 dicembre 2016) che, ai fini dell’accesso alla pensione mediante il sistema delle “quote”, prestino attività per meno di 78 giorni, i giorni lavorativi effettivamente svolti siano moltiplicati per il coefficiente di 1,5.

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -300.000;

2019: -600.000;

2020: -1.000.000.


 

Articolo 1, comma 101-bis-101-quinquies Soppressione di FONDINPS

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

23-bis.13

Governo

 

17.12

Aggiunge i commi da 101-bis a 101-quinquies, che prevedono la soppressione di FONDINPS, cioè del fondo pensione residuale istituito dal D.Lgs. 252/2005 al fine di accogliere  le quote di TFR maturando non destinato in forma esplicita ad un fondo pensione  (cd. TFR tacito). La soppressione è disposta con decorrenza stabilita con apposito decreto interministeriale (di cui non viene individuato un termine per l’emanazione).

Con il medesimo decreto interministeriale (adottato sentite le organizzazioni dei datori e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti produttivi e la COVIP) viene individuato il fondo pensione (fra i fondi pensione negoziali di maggiori dimensioni sul piano patrimoniale e idoneo assetto organizzativo) cui far affluire le quote di TFR maturando in precedenza destinate a FONDINPS.

 


 

Articolo 1, commi 104-bis - 104-quater Proroga della copertura assicurativa dei soggetti che svolgono volontariato e lavori di pubblica utilità

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

44.2 NF

Verini

PD

18.12

Inserisce i commi 104-bis - 104-quater, volti a prorogare di un biennio, fino al 2019 (in luogo del 2017), l’operatività del Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore:

§  dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilita' sociale in favore di comuni o enti locali:

§  in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite;

§  degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno (o anche dopo la scadenza del permesso, nel caso in cui sulla domanda di rinnovo la P.A. preposta non si sia espressa nel termine di 60 giorni);

§  dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi della normativa vigente (ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; ai sensi dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; e, infine, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale).

Gli oneri delle disposizioni sono poste a carico del Fondo finalizzato a reintegrare l’INAIL dell’onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, di cui all’art,. 1, comma 312, della legge n. 208/2015, per 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019

 


 

Articolo 1, comma 104-quinquies - 104-octies Salvaguardia patrimonio delle Casse professionali privatizzate

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

24.26 UNF

Di Salvo

PD

19.12

Introduce i commi da 104-quinquies a 104-octies, concernenti gli enti di diritto privato che gestiscono forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, i termini temporali di pagamento dei trattamenti previdenziali e assistenziali nonché i rapporti tra le gestioni dell'INPS.

Riguardo agli enti di diritto privato che gestiscono forme di previdenza ed assistenza obbligatorie (cd. Casse privatizzate), il comma 104-quinquies reca norme per salvaguardare la titolarità, in favore dei medesimi, delle somme e dei valori da essi conferiti in gestione o deposito, con riferimento alle ipotesi di azioni, da parte di terzi, o di procedure concorsuali, nei confronti del soggetto gestore o depositario (o subdepositario).

Il comma 104-sexies esclude i suddetti enti di diritto privato, a decorrere dall'anno 2020, dall'àmbito di applicazione delle norme di contenimento delle spese - diverse da quelle che pongono vincoli in materia di personale - previste a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni ai fini del conto economico consolidato. Agli oneri derivanti dalle richiamate disposizioni, pari a 12 milioni di euro annui dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del F.E.I., come rideterminato dal successivo comma 624

Il comma 104-septies conferma a regime la disciplina sui termini temporali di pagamento dei trattamenti previdenziali e assistenziali valida fino al 31 dicembre 2017. In base a tale normativa, le prestazioni in oggetto sono poste in pagamento (con un unico mandato, ove non esistano cause ostative) il primo giorno di ciascun mese, o il giorno successivo se festivo o non bancabile - ad eccezione del mese di gennaio, in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile -.

Il comma 105-octies prevede che tutte le movimentazioni tra le gestioni dell'INPS siano evidenziate mediante regolazione e non determinino oneri o utili.

 


 

Articolo 1, commi 110-bis e 114-bis Reddito di inclusione (ReI)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

25.13 NF

Piazzoni

PD

19.12

Aggiunge commi 110-bis e 114-bis che intervengono sulla disciplina relativa al Reddito di inclusione (ReI), la misura nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, recentemente introdotta dal D.Lgs. 147/2017.

Più in particolare:

il comma 110-bis prevede, nel caso in cui il beneficio economico collegato al ReI sia di ammontare inferiore o pari a 20 euro su base mensile, che lo stesso venga versato in soluzioni annuali. Inoltre, ai fini del rinnovo, nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare nullo, non decorrono i termini altrimenti previsti.

Si ricorda che il beneficio economico del ReI è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e, superati tali limiti, non può essere rinnovato se non trascorsi almeno sei mesi da quando ne è cessato il godimento. In caso di rinnovo, la durata è fissata, in sede di prima applicazione, per un periodo non superiore a dodici mesi.

 

Il comma 114-bis, al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, e, contestualmente, gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, prevede che gli ambiti territoriali possano effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato. Le risorse necessarie sono a valere e nei limiti di un terzo della quota del Fondo Povertà attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali. Tali assunzioni sono effettuate, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti a legislazione vigente.

 


 

Articolo 1, comma 113-bis – Trasferimento di risorse all’INPS a fini ISEE

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

25.45 NF

Ribaudo

PD

19.12

Inserisce il comma 113-bis che dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisca all’INPS, per l’anno 2018, risorse pari a 20 milioni di euro, in previsione di un incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) anche in relazione all’attuazione del reddito di inclusione disciplinato dal decreto legislativo n. 147/2017.

 

La relazione illustrativa all’emendamento ricorda che l’articolo 8, comma 2, lettera b) del D.L. n. 95/2012, ha disposto in capo all’INPS una revisione qualitativa e quantitativa dell’attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale (CAF), al fine di conseguire risparmi non inferiori al 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011. Tuttavia con la riforma dell’ISEE, l’attività di assistenza è diventata più onerosa e si è registrato un forte incremento dei volumi di DSU. Il trend sembra proseguire anche nel 2018 attesa anche l’entrata in vigore del reddito di inclusione. La disposizione di spending review citata quindi non appare più attuale alla luce dell’evoluzione recente dell’attività in convenzione.

 

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 185/2008.

 


 

Articolo 1, commi 118-bis– 118-quinquies - Istituzione del Fondo per l’innovazione sociale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

26.24 NF

Fregolent

PD

18.12

Aggiunge i commi 118-bis– 118-quinquies che dispongono l’istituzione del Fondo per l'innovazione sociale, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzato all'effettuazione di studi di fattibilità e sviluppo di capacità delle pubbliche amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili e con lo scopo di favorire e potenziare l'innovazione sociale secondo gli standard europei.

E’ demandata ad uno o più DPCM (da adottare entro il 30 marzo 2018) la definizione delle modalità di funzionamento e di accesso al Fondo nonché le relative aree di intervento. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per la relativa copertura finanziaria si riduce di conseguenza il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 


 

Articolo 1, comma 118-quinquies - Donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

26.3 NF

Gadda

PD

19.12

Aggiunge il comma 118-quinquies che modifica la legge 166/2016 concernente la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

Più in particolare:

§  vengono ampliate le finalità (viene specificato che è favorito il recupero e la donazione, oltre che di prodotti farmaceutici, anche di medicinali);

§  vengono definiti in maniera puntuale i “medicinali destinati alla donazione” (fra i quali sono compresi anche i medicinali posti regolarmente in vendita in Paesi esteri ma non autorizzati all'immissione in commercio sul territorio nazionale), i “Soggetti donatori del farmaco”, gli “articoli di medicazione” e gli “altri prodotti” (da individuarsi con decreto del MEF, comunque prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per difetti, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità di utilizzo);

§  viene previsto che il Tavolo permanente di coordinamento, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il compito di promuovere la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, possa avvalersi anche di gruppi di lavoro;

§  vengono previste campagne di promozione di modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità e campagne volte a sensibilizzare l’opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari da pianificare sentite le associazioni dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e utenti (CNCU);

§  vengono specificate più puntualmente le disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali ed altri prodotti ai fini di solidarietà sociale (tipologie di beni ceduti gratuitamente per le quali non opera la presunzione di cessione; procedure relative al trasporto dei beni e alla corretta comunicazione delle cessioni agli uffici competenti).

Articolo 1, commi 118-sexies – 118-undecies - Norme di coordinamento Enti Terzo settore

                                                                                                                                                             

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

26.2

Moretto

PD

19.12

Aggiunge i commi da 118-sexies – 118-undecies recanti disposizioni di coordinamento, resesi necessarie con la recente entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”. Si ricorda che il Codice ha fra l’altro operato una revisione complessiva della definizione di ente non commerciale connessa alle finalità di interesse generale perseguite dagli enti del Terzo settore. Più in particolare:

§  il comma 118-sexies modifica l’art. 2, co 1, lett. b) della legge 19 agosto 2016, n. 166, Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi;

§  il comma 118-septies modifica l’art. 15, co.6, del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

§  il comma 118-octies modifica l’art. 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

Si segnala il rinvio legislativo non corretto (2016 in luogo di 2013)

§  il comma 118-novies modifica l’art. 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale;

§  il comma 118-decies modifica l’art. 157 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.

 


 

Articolo 1, comma 118-undecies - Contributo all’Ente Nazionale per il Microcredito

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

26.18 NF

Tancredi

AP-CE-NCD

19.12

Aggiunge il comma 118-undecies, il quale assegna un contributo annuo di 600.000 euro a decorrere dal 2018 all’Ente Nazionale per il Microcredito al fine di promuovere la creazione di nuova autoimprendotorialità e di lavoro autonomo mediante l’accesso agli strumenti di microfinanza.

Conseguentemente,

riduce in modo corrispondente il rifinanziamento del Fondo esigenze indifferibili e urgenti, di cui al comma 624.

 


 

Articolo 1, commi 119-bis- Personale dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

38.4 NF

Zampa

PD

19.12

Aggiunge il comma 119-bis volto ad autorizzare l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (istituita dalla legge n. 112 del 2001) ad avvalersi di ulteriori 10 unità di personale in posizione di comando obbligatorio.

La disposizione è motivata con l’esigenza dell’Autorità di far fronte ai nuovi compiti previsti dalla legge n. 47 del 2017, sulle misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, da espletare anche in sede locale.

Si ricorda, infatti, che l’art. 11 della legge n. 47 prevede che presso ogni tribunale per i minorenni sia istituito un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato e dispone che all'elenco possano essere iscritti cittadini selezionati e formati dai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza. Se tali Garanti regionali non sono stati nominati, provvede il Garante nazionale con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori.

Conseguentemente

Modifica il comma 624, riducendo il Fondo per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, ivi rifinanziato, per un importo di 260.000 euro per gli ani 2018-2020.

 


 

Articolo 1, comma 120-bisDivieto di licenziamento a seguito di denuncia di molestie

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

26-ter.7 NF

Di Salvo

PD

19.12

Introduce il comma 120-bis, che, modificando ed integrando l’articolo 26 del Codice delle pari opportunità, dispone, in primo luogo, il divieto di demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra struttura con effetti negativi sulle condizioni di lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori che agiscano in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestie o molestie sessuali poste in essere in violazione dei relativi divieti in materia contenuti nello stesso Codice. Si stabilisce, inoltre, la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante, nonché il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 c.c. (relativo alle mansioni del lavoratore) e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante. Le richiamate tutele non sono comunque garantite in caso sia accertata (anche con sentenza di primo grado) la responsabilità penale del denunciante per calunnia, diffamazione o infondatezza della denuncia.

In secondo luogo, viene posto a carico dei datori di lavoro (ai sensi dell’art.  2087 c.c.) l’obbligo di assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative più opportune (di natura informativa e formativa) al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Si dispone, infine, che i soggetti coinvolti (imprese, sindacati, datori di lavoro, lavoratori e lavoratrici) si impegnino ad assicurare il mantenimento di un ambiente di lavoro che rispetti la dignità di ognuno, nell’osservanza dei principi di eguaglianza e correttezza.

 


 

Articolo 1, comma 120 -ter Vittime attentato terroristico di Dacca

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

26-ter.4 NF

Quintarelli

Misto-CI

19.12

Aggiunge il comma 120-ter che estende ai familiari delle vittime dell’attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016, le disposizioni in favore delle vittime di atti di terrorismo e di stragi di cui all’art. 5 della L. 206/2004 e all’art. 2 della L. 407/1998.

Si tratta, in particolare, dei seguenti benefici economici, fiscali e previdenziali:

§  speciale elargizione fino a un massimo di 200.000 euro in favore di chiunque subisca una invalidità permanente (o dei familiari in caso di morte);

§  concessione, oltre all'elargizione, di uno un assegno vitalizio (1.033 euro mensili soggetti a perequazione automatica) a favore dei soggetti portatori di una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa e dei suoi familiari superstiti (art. 5, comma 3, L. n. 206/2004, come modificato e esteso nella platea dall’art. 2, commi 105 e 106, della L. n. 244/2007);

§  attribuzione di due annualità (comprensive della tredicesima mensilità) ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità, in caso di decesso dei soggetti vittime di dovere con invalidità non inferiore al 25 per cento (art. 5, comma 4, L. n. 206/2004, come modificato e esteso nella platea dall’art. 2, commi 105 e 106, della L. n. 244/2007);

§  esclusione del trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti e le pensioni privilegiate erogate per causa di servizio alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dal novero delle prestazioni che concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’IRPEF;

§  esenzione dall’IRPEF dell’assegno vitalizio di cui sopra e della pensione maturata a seguito dell’aumento figurativo di 10 anni del versamento dei contributi riconosciuto a coloro che hanno subito un'invalidità permanente della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari.

Conseguentemente

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto.


 

Articolo 1, comma 120-quater - Incentivo assunzioni da parte di cooperative sociali di donne vittime violenza di genere

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

26-ter.15 NF

Tentori

 

19.12

Aggiunge il comma 120-quater che riconosce un incentivo alle cooperative sociali per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel corso del 2018, di donne vittime di violenza di genere inserite in appositi percorsi di protezione debitamente certificati.

Il suddetto incentivo consiste in un contributo, entro il limite di spesa di 1 milione di euro annui, a sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute relativamente alle lavoratrici e lavoratori assunti.

La definizione dei criteri di assegnazione e ripartizione delle risorse è demandata ad apposito decreto interministeriale (di cui non viene individuato un termine per l’emanazione).

 

Conseguentemente

Modifica il comma 624, riducendo il Fondo per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, ivi rifinanziato, per un importo di 1 milioni per l’anno 2018.

 

 


 

Articolo 1, commi 122-bis – 122-quaterLavori socialmente utili

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

28.3 NF

Paris

PD

19.12

Introduce i commi da 122-bis a 122-quater, che recano disposizioni in materia di lavori socialmente utili (LSU).

Più specificamente:

§  si prorogano al 31 dicembre 2018 (nei limiti di spesa già sostenuta e senza maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica) le convenzioni sottoscritte per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili (per le finalità indicate nell’articolo 20, comma 14, del D.Lgs. 75/2017, che ha consentito assunzioni a tempo indeterminato anche nel triennio 2018-2020 al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell’ottica del superamento definitivo delle situazioni di precarietà di tale tipologia lavorativa) (comma 122-bis);

§  si proroga a tutto il 2018 l’applicazione delle disposizioni concernenti la stabilizzazione degli LSU della Calabria, di cui all’articolo 16-quater del D.L. 78/2015 e dell’articolo 1, comma 163, della L. 232/2016 (recanti, rispettivamente, l’estensione anche agli LSU della Calabria delle procedure di stabilizzazione degli LSU contenute nell’articolo 1, commi 209, 2011 e 2012, della L. 147/2013, nonché destinando 50 milioni di euro per il completamento delle stesse, da concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2017) (comma 122-ter);

§  si stabilisce di provvedere all’adozione (entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame) del decreto previsto dal richiamato articolo 1, comma 209, della L. 147/2013 (con il quale si devono individuare le risorse finanziarie disponibili destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impiegati in lavori di pubblica utilità) e alla conseguente attuazione di quanto previsto ai commi 211 e 212 (che disciplinano la relativa assegnazione delle risorse ai comuni sulla base di specifiche priorità) (comma 122-quater).

 


 

Articolo 1, comma 125 - Censimenti

                                                                                                                                                             

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

29.16

29.12

 

 

29.13

Realacci

Galati

 

 

Abrignani

PD

NCI-SCPI-MAIE

NCI-SCPI-MAIE

19.12

Modifica il comma 125, prevedendo il previo protocollo d'intesa tra Istat e Acquirente Unico S.p.A., sentite l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il settore idrico, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, ai fini della messa a disposizione dei dati per lo svolgimento dei censimenti.

 


 

Articolo 1, comma 126-bis Definizione di zone di intervento prioritario per il contrasto della povertà educativa

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

29.9

29.10

Zampa

Giorgis

PD

PD

19.12

Aggiunge il comma 126-bis prevedendo, per la realizzazione di specifici interventi educativi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale, che l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sia chiamato a definire i parametri e gli indicatori misurabili per perimetrare le zone oggetto di intervento prioritario.

 


 

Articolo 1, comma 135-bis – Regime tributario delle società cooperative

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

29-bis.5.

 

N.B. Tale comma è stato soppresso dall’em del Relatore
29-bis.15, riportato di seguito

Marchi

PD

19.12

Aggiunge il comma 135-bis, che modifica il regime tributario delle società cooperative:

§  in primo luogo si consente alle cooperative di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche all'atto della loro attribuzione a capitale sociale;

§  si chiarisce che tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di imprese individuali, nonché i detentori di partecipazione qualificata;

§  la facoltà si esercita con il versamento della ritenuta, entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare;

§  la ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata – retroattivamente - alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

A tal fine aggiunge quattro periodi al comma 2 dell'articolo 6, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.?63, in materia di  adeguamento ai princìpi comunitari del regime tributario delle società cooperative.

29-bis.15

Relatore

 

21.12

Sopprime il comma 135-bis, introdotto sede referente, che modificava il regime tributario dei ristorni in seno alle società cooperative, consentendo - previa delibera assembleare - alla società di operare una ritenuta del 12,50 per cento sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche.

 


 

Articolo 1, comma 139-bis – Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

29-bis.14

Marchi

PD

19.12

Aggiunge il comma 139-bis, che in tema di soggetti sottoposti all’obbligo di presentazione della dichiarazione antimafia precisa che per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, oltre al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, sono soggetti i soli consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detengono, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento.

A tal fine sostituisce la lettera b) del comma 2, dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.?159, Codice delle leggi antimafia.

 


 

Articolo 1, commi 140-bis e 140-ter – Estensione ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario e degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche dei benefici previdenziali riconosciuti ai lavoratori esposti all’amianto

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

29-ter.27 UNF

Fanucci

PD

19.12

Aggiunge i commi 140-bis e 140-ter, che recano disposizioni in materia di benefici previdenziali per lavoratori esposti all’amianto (di cui all’articolo 13, comma 8, della L. 257/1992).

Più specificamente si dispone:

- l’applicazione dei richiamati benefici previdenziali ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario (di cui all’articolo 1, comma 277, della L. 208/2015) che abbiano prestato la loro attività nel sito produttivo (senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto) durante le operazioni di bonifica (e non più per l'intero periodo di durata di tali operazioni) ed anche per i 10 anni successivi al termine dei lavori di bonifica (e non più per il solo periodo corrispondente alla bonifica stessa) a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni (comma 140-bis, lettera a));

- che la domanda ai fini del riconoscimento dei richiamati benefici debba essere corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto (comma 140-bis, lettera b));

- l’incremento dell’apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, la cui dotazioni risulta quindi pari a 10,2 milioni di euro per il 2018, 12,8 milioni di euro per il 2019, 12,7 milioni di euro per il 2020, 12,6 milioni di euro per il 2021, 12,2 milioni di euro per il 2022, 11,6 milioni di euro per il 2023, 8,3 milioni di euro per il 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2025;

- l’estensione, a decorrere dal 2018, dei richiamati benefici previdenziali riconosciuti ai lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni anche ai lavoratori che hanno prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie (comma 140-ter). Ai relativi oneri, nei limiti di spesa di 1 milione di euro, si provvede, a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (come rifinanziato dal comma 624 del provvedimento in esame).

Il richiamato art. 13, c. 8, della L. 257/1992 attualmente dispone che, a fini pensionistici, per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, è moltiplicato per il coefficiente di 1,25.

Conseguentemente

Alla Tabella A, accantonamento relativo al Ministero dell’economia, apportare le seguenti variazioni:

2018: -2.700.000

2019: -2.800.000;

2020: -2.700.000

 


 

Articolo 1, commi 141 e 142 Bonus bebè

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

29-quater.26 NF

 

Lupi

AP – CPE - NCD

19.12

Sostituisce i commi 141 e 142, riportando un limite temporale all’erogazione del  “bonus bebè”, che viene circoscritto al solo anno 2018 (invece che a decorrere da tale anno) per l’importo annuo che comunque rimane pari a 960 euro annui e soltanto fino al primo anno di vita del bambino, nato o adottato nel 2018, per ISEE familiari entro il 25.000 euro annui. Pertanto, rispetto al testo precedente della disposizione, la misura non risulta più stabilizzata, sebbene, corrispondentemente, dal 2019 fosse previsto un dimezzamento della stessa a complessivi 480 euro annui.

Rimane confermato il meccanismo di monitoraggio degli oneri derivanti dalla disposizione da parte dell’INPS che dovrà inviare relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al MEF, al fine di rideterminare, con decreto MEF, MLPS e Ministero della salute, l’erogazione dell’importo annuo, in caso di previsto sforamento del limite di spesa ora rideterminato in 185 milioni per il 2018 e 218 milioni per il  2019.

Conseguentemente:

Modifica il comma 624, incrementando il Fondo per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, ivi rifinanziato, per un importo di 17 milioni per il 2019 e 201,5 milioni a decorrere dal 2020.

 

 


 

Articolo 1, commi 144-bis – 144-terLimite di reddito per i figli di età non superiore a 24 fiscalmente a carico

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

30-bis.8 NF

Preziosi

PD

19.12

Aggiunge i commi 144-bis e 144-ter. Il comma 144-bis, integrando l’articolo 12, comma 2, del TUIR, eleva da 2.840,51 a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni. Il limite di 2.840,51 euro rimane per le altre tipologie di familiari a carico. Il nuovo limite di reddito entra in vigore dal 1° gennaio 2019.

Conseguentemente

Modifica comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di 92,8 milioni per il 2019, di 132,5milioni per il 2020 e di 119,1 milioni a decorrere dal 2021, a  copertura degli oneri derivanti dai nuovi commi di cui sopra.


 

Articolo 1, comma 157-bisUlteriori misure a supporto delle esportazioni e dell’internazionalizzazione

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

32.11

Relatore

 

19.12

Aggiunge il comma 157-bis, il quale integra la disciplina concernente l’attività assicurativa  svolta da SACE S.p.A. a supporto delle esportazioni ? dell'internazionalizzazione dell'economia italiana, contenuta nell’articolo 6, comma 9 del D.L. n. 269/2003, introducendo nello stesso articolo i commi da 9-quater a 9-octies.

La SACE S.p.A è la società, interamente partecipata da Cassa Depositi e prestiti S.p.A., che, ai sensi dell’articolo 6, comma 9 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 è autorizzata a rilasciare garanzie e ad assumere in assicurazione rischi ai quali sono esposti gli operatori nazionali nelle loro attività con l’estero e di internazionalizzazione dell’economia italiana. La società è anche autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica Gli impegni assunti dalla SACE nello svolgimento dell'attività assicurativa sono garantiti dallo Stato, nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare le tipologie di operazioni che - per natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o paesi di destinazione - non beneficiano della garanzia statale.

Il nuovo comma 9-quater, dispone che gli impegni assunti da SACE relativi alle operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana, Paesi strategici di destinazione ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato ? di ricadute sul sistema produttivo del Paese ? per l'indotto di riferimento, effettuate anche nell'ambito delle operazioni di «export banca», sono garantiti dallo Stato, secondo le modalità di cui ai successivi nuovi commi da 9-quinquies ? 9-sexies e nei limiti stabiliti nel sopra commentato articolo 6, comma 9 del D.L. n. 269.

Quanto alle operazioni di cd. “export banca”, l'articolo 8 del D.L. n. 78/2009 ha disposto che il Ministro dell'economia e finanze, con propri decreti, autorizzi e disciplini le attività di Cassa depositi e prestiti per dar vita, a condizioni di mercato, alle suddette operazioni. A questo fine, la norma in questione ha incluso tra le operazioni che Cassa può compiere con l'utilizzo dei fondi in gestione separata, anche le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni stesse sono assistite da garanzia o assicurazione di SACE o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato. Con il decreto di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di “export banca” sono stati stabiliti modalità e criteri per consentire le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE anche in favore delle PMI nazionali (cfr. D.M. 23 dicembre 2014 attuativo dell’articolo 8 del D.L. n. 78/2009).

Il nuovo comma 9-quinquies dispone che le operazioni ? le categorie di rischi assicurabili, nonché le modalità di funzionamento della garanzia dello Stato, sono definiti con delibera CIPE, su proposta del Ministro dell'economia ? delle finanze, di concerto con Ministro dello sviluppo economico, tenuto anche conto delle deliberazioni già assunte dal CIPE relative ad operazioni ? categorie di rischi assicurabili da SACE, degli accordi internazionali, nonché della normativa ? degli indirizzi dell’UE in materia di privatizzazione dei rischi di mercato ? di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.

Ai sensi del nuovo comma 9-sexies, la garanzia dello Stato è rilasciata ? prima domanda ? con rinuncia all'azione di regresso su SACE. La garanzia è onerosa e conforme alla disciplina UE in materia di assicurazione ? garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di SACE, la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia ? delle finanze.

ln virtù della garanzia dello Stato, per gli impegni assunti in relazione alle operazioni in commento, SACE riceve una remunerazione calcolata sulla base di quanto previsto dall’Accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. La remunerazio?e è retrocessa allo Stato, secondo le modalità fissate nel successivo comma 9-octies.

Il comma 9-octies istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia ? delle finanze, un Fondo ? copertura della garanzia statale concessa sulle operazioni assicurative in esame con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro per l’anno 2018. Il Fondo verrà ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da SACE al netto delle commissioni trattenute per coprire i costi di gestione delle operazioni, che ? tal fine sono versati all'entrata del bilancio statale per la successiva riassegnazione al Fondo stesso. Al relativo onere si provvede ? valere sulle risorse disponibili ? non impegnate del Fondo ? copertura della garanzie delle Stato in favore di SACE, già istituito dall'articolo 6, comma 9-bis, del D.L. n. 269/2003.

Il CIPE, con le delibere assunte ai sensi del comma 9-quinquies, incrementa !? dotazione del Fondo istituito dal comma 9-octies, tenuto anche conto;

·         delle somme disponibili sul Fondo finalizzato ad integrare le risorse del bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del D.L. n. 66/2014,

·         nonché delle somme disponibili in virtù delle variazioni compensative disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 876, della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015).

Tale disposizione consente al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro o i Ministri competenti in materia, di disporre, con propri decreti, variazioni compensative tra capitoli del bilancio dello Stato, anche in conto residui, o di autorizzare il trasferimento di risorse mediante giro fondo tra conti aperti presso la tesoreria dello Stato, relativi a fondi di garanzia. I decreti sono emanati previa verifica dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché delle esigenze attuali e prospettiche dei fondi di origine e di destinazione.

Infine, ai sensi del comma 9-septies, alle operazioni riguardanti settori strategici di cui al comma 9-quater (posto che esse ricevono ora disciplina nei sopra commentati commi 9-quinquies-9-sexies e 9-octies), non si applica quanto attualmente previsto dalla disposizioni di cui ai commi 9-bis ? 9-ter del medesimo articolo 6 del D.L. n. 269/2003, che facoltizzano la garanzia dello Stato per rischi non di mercato in favore di SACE rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana, a determinate condizioni e a valere sulle risorse del Fondo istituito dal comma 9-bis stesso.

 


 

Articolo 1, comma 157-ter– Cittadini italiani e società operanti in Venezuela e Libia

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

32-bis.6 NF

32.6 NF

Tidei

A. Giorgetti

PD

FI-PDL

19.12

Aggiunge il comma 157-ter che istituisce nello stato di previsione del MAECI un fondo con dotazione di 1 milione di euro per il 2018, 5 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni di euro per il 2020 finalizzato alla concessione di contributi a parziale compensazione delle perdite subite, previa ricognizione delle richieste e ripartizione proporzionale delle risorse disponibili, ai cittadini italiani ed agli enti e società italiane già operanti in Venezuela e Libia. Possono presentare istanza i soggetti sopra individuati che, all’entrata in vigore della presente legge, abbiano crediti che hanno subìto svalutazione o che siano divenuti inesigibili a seguito della situazione politico-economica determinatasi in Venezuela dal 2013 e in Libia dal 2011. Con la liquidazione del contributo lo Stato subentra ex lege e pro quota nella titolarità del credito.

I termini e le modalità per la presentazione delle istanze al MAECI, nonché i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo, nel rispetto del limite di spesa, saranno individuati con uno o più decreti del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Conseguentemente

Modifica il comma 624, riducendo il Fondo per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, ivi rifinanziato..

 


 

Articolo 1, comma 165 Disposizioni a favore degli italiani all’estero

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

33-bis.22 NF

Fedi

PD

17.12

La proposta emendativa sostituisce integralmente il comma 165 del testo approvato dal Senato, prevedendo alcune tipologie d’interventi a favore delle comunità italiane nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all’estero e segnatamente:

a) 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018 per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero;

b) 400.000 euro per l’anno 2018 a favore del Consiglio generale degli italiani all’estero; contestualmente è soppressa la disposizione di cui all’art. 19-bis, lett. e), del decreto legge 24 aprile 2014, che escludeva dai rimborsi forfetari per la partecipazione alle riunioni del CGIE, i componenti di nomina governativa;

c) la spesa di 1 milione di euro, per l’anno 2018, a favore dei Comitati degli Italiani all’estero;

d) la spesa di 600.000 euro, a decorrere dal 2018, per adeguare le retribuzioni del personale a contratto assunto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari di prima categoria e dagli istituti italiani di cultura;

e) la spesa di 400.000 euro, a decorrere dal 2018, a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all’estero che abbiano svolto tale servizio per il MAECI da almeno cinque anni;

f) la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2018 ad integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all’estero;

g) la spesa di 1,5 milioni di euro per il 2018, 1,5 milioni per il 2019 e di 2 milioni per il 2020 a favore delle Camere di Commercio italiane all’estero.

Conseguentemente

Modifica comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, a copertura degli oneri derivanti dalla sostituzione del comma 165 di cui sopra.

33-bis.8 NF

Nicoletti

PD

17.12

Modifica il comma 165, recante misure per gli italiani all’estero, al fine di inserire la lettera a-bis) che autorizza una spesa di 200 mila euro annui, a decorrere dal 2018, per il finanziamento di lettorati di lingua italiano presso atenei esteri, da conferire in via preferenziale a personale fornito di dottorato di ricerca.

Conseguentemente

Alla Tabella A, l’accantonamento del Ministero degli esteri è ridotto:

2018: -200.000;

2019: -200.000;

2020: -200.000.

33-bis.6 NF

Porta

PD

17.12

Modifica il comma 165, aggiungendo la lett. g-bis), che prevede una spesa di 1 milione di euro, per il 2018, ad integrazione delle misure già in atto, per contenere le condizioni di particolare esigenze che vivono gli italiani residenti in Venezuela, con particolare considerazione per quelli esposti a situazioni di disagio sociale.

Conseguentemente

Modifica il comma 624-bis, riducendo di 1 milione di euro per il 2018 la dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui al comma 200 della legge n. 190/2014.

33-bis.7 NF

Quartapelle

PD

17.12

Modifica il comma 165, aggiungendo la lett. g-bis), che prevede una spesa di 272.000 euro, per il 2018, e di 22.000 euro a decorrere dal 2019 per la ristrutturazione, manutenzione e guardiania del cimitero italiano di Hammangi nella città di Tripoli in Libia.

Conseguentemente

E’ modificato il comma 624, riducendo dei corrispondenti importi la dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui al comma 200 della legge n. 190/2014


 

Articolo 1, comma 170 – Ridenominazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime della mafia, dell’usura e dei reati intenzionali violenti

                                                                                                                      

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

34-bis.30

Relatore

 

21.12

Sopprime il comma 170, che modifica la denominazione del Fondo di rotazione per ricomprendervi anche gli interventi in favore degli orfani per crimini domestici e per femminicidio.

Si ricorda che i commi 168 e 169, già presenti nell’originario disegno di legge di bilancio, aumentano di 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 la dotazione del Fondo di rotazione. Tali risorse sono destinate all’erogazione di borse di studio, spese mediche e iniziative assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici, orfani di madre a seguito di omicidio commesso dall’autore di stalking nei confronti della medesima vittima, di omicidio a seguito di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo; le stesse somme andranno a finanziare l’inserimento lavorativo degli orfani.

 


 

Articolo 1, comma 170-bis Operazioni di trasporto messa in sicurezza e installazione del relitto del naufragio del 18 aprile 2015

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

34-bis.11

34-bis.27

Moscatt

IV Commissione

PD

17.12

Inserisce il comma 170-bis, che autorizza la spesa di 600 mila euro per il 2018 per le operazioni di trasporto, messa in sicurezza e installazione presso l’Università di Milano del relitto del peschereccio che è naufragato il 18 aprile 2015 nel Canale di Sicilia determinando la morte di centinaia di migranti.

Conseguentemente

E’ modificato il comma 624, riducendo dei corrispondenti importi la dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui al comma 200 della legge n. 190/2014.

 


 

Articolo 1, commi 170-ter–170-sexies - Norme in materia di personale e risorse per la cooperazione internazionale allo sviluppo

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

34-bis.15 NF

Quartapelle

PD

18.12

Aggiunge i commi da 170-ter a 170-sexies che novellano la legge 11 agosto 2014, n. 125, che riforma il settore della cooperazione italiana allo sviluppo, introducendo le seguenti previsioni:

§  l’assunzione, da parte dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata, nei limiti dell'attuale dotazione organica, fino a 10 unità di livello dirigenziale non generale, con reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, comprendente una prova scritta di carattere tecnico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.427.390 a decorrere dall'anno 2019.

§  la partecipazione del direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle questioni concernenti le iniziative di cooperazione con crediti concessionali o con finalità di lucro, alle riunioni del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo;

§  fa salva la composizione del Comitato - presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Viceministro della cooperazione allo sviluppo. e composto dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal Direttore dell'Agenzia, anche nei casi in cui prendano parte alle riunioni, senza diritto di voto, i responsabili delle rispettive strutture competenti in relazione alle questioni all'ordine del giorno e i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza.;

§  disciplina le modalità di erogazione dei finanziamenti, da parte dell’Agenzia, per la realizzazione d’iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organismi iscritti nell'elenco dei soggetti promotori della cooperazione allo sviluppo. Si prevede a tale fine che i finanziamenti siano erogati per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, oppure anticipatamente, dietro presentazione, per il trenta per cento dell'importo anticipato, di idonea garanzia. decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni. La garanzia è svincolata in seguito ad approvazione della rendicontazione finale dell'iniziativa;

§  prevede che una quota del fondo rotativo istituito dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 possa essere destinata alla concessione di prestiti, anche in via anticipata, ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese ed alla concessione di prestiti ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino, secondo modalità identificate dal CICS, imprese miste in Paesi partner che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi.

La proposta sopprima altresì l'articolo 18, comma 2, lett. e) del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, che disciplina il finanziamento ad iniziative di organismi iscritti nell’elenco dei soggetti della cooperazione internazionale per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, oppure anticipatamente, dietro presentazione, per l'intero importo anticipato, di idonea garanzia.

 

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari ad euro 1.427.390 a decorrere dall'anno  2019, si provvede .mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa previste dall’legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 


 

Articolo 1, comma 170-septies - Proroga dell'autorizzazione al concorso per l'accesso alla carriera diplomatica per l'anno 2019

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

34-bis.18 NF

Quartapelle

PD

18.12

Aggiunge il comma 170-septies il quale proroga per il quadriennio 2016-2019 l’indizione annuale di bandi di concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova, da ultimo prorogata per il triennio 2016-2018 dall’art.1, comma 244, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Sono conseguentemente modificati gli oneri derivanti dall’attuazione di tale disposizione, attraverso una novella dell’art. 4, comma 6 del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, da ultimo modificati dall’art. 1, comma 244, lett- b) della citata lette n. 208 del 2015.

 

Conseguentemente

Alla Tabella A, l’accantonamento del Ministero degli affari esteri è risotto:

2018: 0;

2019; -282.668;

2020: -1.942.228

 


 

Articolo 1, commi 171–bis-171-ter e comma 174 Assunzioni Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

36.46

Fabbri

PD

19.12

Aggiunge il comma 171-bis che autorizza l’assunzione di 400 unità, a partire dal mese di maggio 2018, nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100% delle cessazioni avvenute relativamente all’anno 2017, attingendo dalla graduatoria del concorso pubblico a 814 di posti di vigile del fuoco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2008, n. 90.

Potranno essere successivamente effettuate – in ogni caso non prima del 15 dicembre 2018 – le residue facoltà assunzionali per l’anno 2018 con scorrimento della graduatoria.

Aggiunge il comma 171-ter che incrementa di 300 unità la dotazione organica della qualifica dei vigili del fuoco del Corpo nazionale. Per la copertura dei posti relativi a tale qualifica, dal 1° ottobre 2018, si applica il comma 174 che dispone che per le assunzioni straordinarie relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è prevista una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo.

 

Modifica il comma 174 adeguando i richiami interni così da fare riferimento alle assunzioni straordinarie “di cui ai commi da 171, 171-ter, 171-quater e 176”, ai fini della riserva, nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali, per il personale volontario che risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.  

Al contempo, viene modificato il secondo periodo che attiene al limite di età ed ai requisiti previsti per le medesime assunzioni “di cui ai commi da 171, 171-ter, 171-quater e 176” e delle unità cinofile dei vigili del fuoco disposte dal decreto-legge 8/2017, in deroga alla disciplina generale.

In particolare vengono previsti specifici requisiti a seconda che il personale volontario abbia un’età fino a 40 anni ovvero tra i 40 anni compiuti e i 45 anni ovvero un’età superiore ai 46 anni. Resta in ogni caso fermo il possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco.

In base alla disciplina vigente, in via ordinaria per l’ammissione del personale volontario ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso al ruolo iniziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è previsto il limite massimo di 30 anni di età (decreto del Ministro dell’interno 8 ottobre 2012, n. 197). Tale limite massimo è elevato a 37 anni per i vigili volontari discontinui con una anzianità di servizio di almeno un anno (L. 246/2000, art. 12).

L’articolo 19-bis del D.L. 8/2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, ha autorizzato il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile mediante avvio di procedure speciali di reclutamento. Le nuove assunzioni sono effettuate nel limite massimo del 50% delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Viene demandato ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei criteri di verifica dell'idoneità per le assunzioni straordinarie di cui sopra, nonché modalità abbreviate per l'eventuale corso di formazione.

È infine consentito il rilascio, a domanda, dell’attestato di idoneità per addetto antincendio in attività a rischio elevato per il personale volontario con i requisiti previsti dal comma in esame ai fini dell’assunzione per funzioni di addetto antincendio, anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro).

 


 

Articolo 1, comma 171-quater – Personale dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

                                                                                                                      

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

36.81

Relatore

 

19.12

Aggiunge il comma 171-quater, che fino all’adeguamento dell’organico previsto dal Codice antimafia (200 unità), l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata può avvalersi di un massimo di 100 unità di personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni e di enti pubblici economici. Negli stessi limiti, possono essere oggetto di comando presso l’Agenzia un massimo di 20 unità di personale, con analoga qualifica, proveniente dalle Forze di polizia a ordinamento civile e militare.

L’indicato personale, distaccato o comandato anche in deroga alla vigente normativa sulla mobilità, conserva il proprio stato giuridico ed economico. I relativi oneri finanziari sono a carico dell’amministrazione di appartenenza; sull’Agenzia nazionale grava il solo onere di rimborso del trattamento accessorio.

 


 

Articolo 1, comma 171-quinquies – Disposizioni sull’Agenzia nazionale per l’amministrazione per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

                                                                                                                      

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

36.82

0.36.82.1

0.36.82.3

Relatore

Verini, Miotto

Tancredi

 

PD

A.P.

19.12

Aggiunge il comma 171-quinquies che:

-     a seguito della soppressione del richiamo alla possibilità di istituire presidi territoriali dell’Agenzia nazionale in alcune aree del Paese, conferma l’attribuzione all’Agenzia nazionale per l’amministrazione per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata dei compiti previsti dal Codice antimafia (D.Lgs. n. 159/2011, art. 110, comma 2);

-     prevede che, fino all’adeguamento della pianta organica dell’Agenzia nazionale, continuino ad operare le sedi secondarie già istituite; tale previsione pare riferirsi attualmente alla sola sede di Reggio Calabria, essendo state soppresse - con la riforma del Codice antimafia introdotta dalla legge n. 161 del 2017 - le sedi di Milano, Napoli e Palermo.

 


 

Articolo 1, comma 174-bis Assunzioni Corpo Guardia di finanza

                                                           

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

36.45 NF

Fiano

PD

17.12

Inserisce il comma 174-bis, che le assunzioni nelle carriere iniziali del Corpo della Guardia di finanza, autorizzate con il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere effettuate, in deroga all’articolo 2199 del codice dell’ordinamento militare, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso bandito per l’anno 2012 ai sensi del medesimo articolo 2199.

 


 

Articolo 1, commi 175-bis e 175-ter - Trattamento economico del personale dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

36.71 NF

Dell’Aringa

PD

18.12

Aggiunge i commi 175-bis e 175-ter, intervenendo sul trattamento economico del personale dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). In primo luogo si prevede che l’autonomia organizzativa dell’ANAC si estende all’ordinamento (non solo giuridico, ma anche) economico del personale. Si stabilisce, quindi, che il limite ai trattamenti economici del personale, attualmente fissato dal Piano per il riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione (di cui al DPCM 1° febbraio 2016), ha validità solo in sede di prima applicazione e, comunque, per un periodo di un anno. A partire dal secondo anno successivo all’entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, l’Autorità, tenuto conto delle proprie esigenze funzionali e organizzative, può adeguare il trattamento economico del personale, nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità, sulla base dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n.154 del 2008).

 


 

Articolo 1, comma 185-bis Procedura per l’inquadramento del personale della segreteria tecnica di progettazione operante presso il Parco archeologico di Pompei

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

39.84

Sgambato

PD

15.12

Aggiunge il comma 185-bis che prevede l’avvio, entro il 31 marzo 2018, da parte del Mibact, di una selezione per titoli e colloquio finalizzata all’inquadramento nella area III, posizione economica F1, nei profili di archeologo, architetto e ingegnere, dei soggetti che, reclutati a seguito di procedura selettiva pubblica, abbiano prestato servizio, entro la medesima data, per almeno 36 mesi, nell’ambito della Segreteria tecnica di progettazione operante presso il Parco archeologico di Pompei, costituita per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei (art. 2, co. 5, D.L. 83/2014-L. 106/2014).

In base alla disposizione istitutiva, come da ultimo modificata dall’art. 11, co. 1, lett. a), del D.L. 244/2016 (L. 19/2017), la segreteria tecnica di progettazione è composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001, per la durata massima di 36 mesi, entro il limite di spesa di € 900.000 annui.

L’avviso di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione è stato pubblicato nell’agosto 2014. Come emerge dalla III relazione al Parlamento del Direttore generale di progetto, aggiornata al 30 giugno 2015, la segreteria tecnica di progettazione è stata costituita con 19 unità il 16 febbraio 2015.

Le assunzioni avvengono nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B del DPCM 171/2014, recante il regolamento di organizzazione del Mibact (che per l’area III prevede 5.457 unità).

Ai relativi oneri, nel limite massimo di euro € 500.000 annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale (pari, dal 2016, a € 10 mln annui: art. 1, co. 354, L. 208/2015).

 


 

Articolo 1, comma 185-ter Piano per l’arte contemporanea

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

39.83 NF

Ascani

PD 

15.12

Aggiunge il comma 185-ter, che autorizza l’ulteriore spesa di € 2 mln per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la realizzazione del Piano per l’arte contemporanea previsto dall’art. 3 della L. 29/2001.

L’art. 3 della L. 29/2001 ha affidato al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di consentire l'incremento del patrimonio pubblico di arte contemporanea, anche mediante acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri, la predisposizione di un Piano per l'arte contemporanea, per la realizzazione del quale, comprese le connesse attività propedeutiche e di gestione, ha autorizzato, a decorrere dal 2002, la spesa annua di € 5.164.569 (10 miliardi di lire).

Le risorse sono appostate sul cap. 7707/pg 13 dello stato di previsione del Mibact - Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane – e sono pari, nel ddl di bilancio, per l’anno 2018, a € 1.925.102.

Al riguardo si evidenzia che, da quanto si evince dall’art. 4, co. 1, lett. c), dello statuto della Fondazione MAXXI-Museo nazionale delle arti del XXI secolo – istituita dalla trasformazione (ai sensi dell’art. 25 della L. 69/2009) del “Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee”, nato nel 1999 a Roma come polo nazionale espositivo dedicato all’arte e all’architettura contemporanee –, una quota delle risorse destinate annualmente al Piano per l’arte contemporanea confluisce nel Fondo di gestione della Fondazione.

In base alla Nota integrativa del ddl di bilancio 2018, tale quota è pari alla metà dell'importo totale attribuito al Piano.

Conseguentemente

Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Missione 1, Programma 1.5 “Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria”, apportare le seguenti variazioni:

2018: -2 milioni;

2019: -2 milioni;

2020: -2 milioni


 

Articolo 1, comma 187 Soggetti attuatori degli interventi nelle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016-2017

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

39.85 NF

Ascani

PD

15.12

Sopprime la lettera a) del comma 187, che include le diocesi tra i soggetti attuatori, previsti dall’art. 15, comma 1, del D.L. 189/16, per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

La soppressione della lettera a) del comma 187, che integra il comma 1 dell’art. 15 del D.L. 189/2016, attraverso l’inserimento della lett. c-bis), in cui viene specificato che le diocesi sono soggetti attuatori dei predetti interventi, si rende necessaria, in quanto l’articolo 15 del D.L. 189/2016 è stato integralmente sostituito dall’articolo 2-bis, comma 11, del D.L. 148/2017, che ha disciplinato in modo analogo l’inclusione delle Diocesi tra i soggetti attuatori.

Conseguentemente, modifica formalmente il comma 188.

 


 

Articolo 1, comma 188-bis Contributi per interventi conservativi volontari su beni culturali di proprietà privata

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

39.78 NF

 

Ascani

 

PD

15.12

Aggiunge il comma 188-bis, che dispone che dal 1° gennaio 2019 i contributi del Mibact per interventi conservativi volontari su beni culturali di proprietà privata, di cui all’art. 35 del d.lgs. 42/2004, sono concessi nel limite massimo di € 10 mln per il 2019 ed € 20 mln annui dal 2020.

Le modalità per la corresponsione dei citati contributi devono essere stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Occorrerebbe chiarire se tale ultima previsione sia intesa a superare le modalità per l’attribuzione dei contributi attualmente recate dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. 42/2004.

In tal caso, sarebbe opportuno novellare le disposizioni richiamate.

Si ricorda, infatti, che la disciplina relativa agli interventi conservativi volontari su beni culturali privati è recata dagli artt. 31, 35 e 36 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

In particolare, l’art. 31 dispone che il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, devono essere autorizzati (a seconda dei casi, dal Mibact o dal soprintendente). In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dall’art. 35 (nonché dall’art. 37, che riguarda contributi in conto interesse sui mutui). L’ammissione dell’intervento autorizzato agli stessi contributi è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale MIBACT-MEF.

In base all’art. 35, il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta per l'esecuzione degli interventi, per un ammontare non superiore alla metà della stessa, o fino al suo intero ammontare se gli stessi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico. Per la determinazione del contributo si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.

Ai sensi dell’art. 36, il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti.

Conseguentemente, dalla medesima data del 1° gennaio 2019 abroga l’art. 1, co. 26-ter, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) che – come modificato dall’art. 1, co. 77, della L. 228/2012 – ha previsto, a decorrere dall’8 agosto 2012, la sospensione della corresponsione dei contributi di cui all’art. 35 e all’art. 37 del d.lgs. 42/2004, fatta eccezione per il pagamento di quelli già concessi alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 95/2012, e non ancora erogati.

Inoltre, modifica l’art. 31, co. 2-bis, del d.lgs. 42/2004, riferendo solo ai contributi di cui all’art. 37 la previsione secondo cui la relativa concessione è disposta in base all’ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto interministeriale (MIBACT-MEF).

Dunque, per effetto dell’abrogazione dell’art. 1, co. 26-ter, del D.L. 95/2012 e delle modifiche introdotte nell’art. 31, co. 2-bis, del d.lgs. 42/2004, i contributi di cui all’art. 37 del d.lgs. 42/2004 saranno ripristinati dal 1° gennaio 2019.

 

Conseguentemente

Alla Tabella B, accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2019: -10 milioni;

2020: -20 milioni

 


 

Articolo 1, commi 192 e 193 Fondo per la promozione del libro e della lettura e credito di imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

39.79 NF

Ascani

PD

15.12

Modifica i commi 192 e 193.

In particolare, la modifica del comma 192 riguarda l’aumento (da € 3 mln) a € 4 mln annui della dotazione del Fondo per la promozione del libro e della lettura (istituito nello stato di previsione del Mibact dal 2018). L’incremento di € 1 mln è destinato alle biblioteche scolastiche.

Conseguentemente, ai fini dell’adozione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che deve definire le modalità applicative per la ripartizione delle risorse, prevede il concerto (oltre che del Ministro dell’economia e delle finanze) anche del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

All’onere relativo all’incremento si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale del Mibact (pari, a decorrere dal 2016, a € 30 mln annui: art. 1, co. 349, L. 208/2015).

La modifica del comma 193 estende la possibilità di usufruire del credito di imposta previsto dal 2018 per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, anche agli esercenti che effettuano la vendita al dettaglio di libri di seconda mano.

Inoltre, rimette al decreto interministeriale di cui al comma 195 – che deve definire le modalità applicative del credito di imposta –, la possibilità di parametrare lo stesso (oltre che ai già previsti importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio, nonché ad eventuali spese di locazione) anche ad altre spese, anche in relazione all’assenza di librerie sul territorio comunale.

 


 

Articolo 1, comma 196-bis Disposizioni in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

39.80 NF

Ascani

PD

15.12

Aggiunge il comma 196-bis, che reca misure finalizzate ad assicurare il completamento del percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, avviato con l’art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013).

A tal fine, innanzitutto – novellando l’art. 1, co. 583, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) –, incrementa (da € 10 mln) a € 15 mln per il 2018 le risorse stanziate per ridurre il debito fiscale delle fondazioni e favorire le erogazioni liberali a loro favore che danno diritto al credito di imposta (c.d. Art-bonus: art. 1, D.L. 83/2014 – L.106/2014).

Conseguentemente:

§  riduce di € 2,5 mln per il 2018 il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014-L. stabilità 2015). A tal fine, introduce il comma 624-bis;

§  riduce di € 2,5 mln per il 2018 il Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004-L.307/2004). A tal fine, modifica il comma 625.

Inoltre, proroga (dal 2018) al 2019 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario (previsto dall’art. 1, co. 355, della L. 208/2015, come novellato dall’art. 24 del D.L. 113/2016-L. 160/2016) per le fondazioni che, versando in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale, avevano presentato (alla data di entrata in vigore della L. 208/2015) il piano di risanamento (previsto dall’art. 11 del D.L. 91/2013).

A tal fine, novella:

§  l’art. 1, co. 355, primo periodo, della L. 208/2015 (L. stabilità 2016).

Al riguardo, si segnala che lo stesso co. 355, nel prorogare (dal 2016) al 2018 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, ha previsto anche che le fondazioni interessate dovevano predisporre, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un’integrazione del piano di risanamento per il periodo 2016-2018 (da approvare con decreto interministeriale MIBACT-MEF), pena la sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Occorre, dunque, valutare se non occorra prevedere un’ulteriore integrazione del piano di risanamento per l’anno 2019;

§  l’art. 11, co. 14, del D.L. 91/2013, in base al quale il mancato raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro l’esercizio 2018 determina la liquidazione coatta amministrativa.

 


 

Articolo 1, comma 197-bis Incremento del contributo alla Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la  prevenzione della cecità

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

39.126

Afreider

Misto Min. Ling

15.12

Aggiunge il comma 197-bis, che incrementa di 250.000 euro il contributo annuo riconosciuto alla Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, a valere, a decorrere dal 2018, sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come incrementato dal comma 624, art. 1, del ddl di bilancio in esame.

A tale Sezione, a decorrere dal 2006, è già stato riconosciuto un contributo annuo di euro 750.000, dal comma 10, dell’articolo 11-quaterdecies, del D.L. 203/205 (L. 248/2005) per le attività ed il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo nazionale – cui la medesima Sezione fa parte -, come da tabella A, articolo 1 della L. n. 291/2003, che ha disposto la creazione di tale Polo a Roma finalizzato ai servizi e alla ricerca per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva degli ipovedenti.

Conseguentemente

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui al comma 200 della legge n. 190/2014, ivi prevista, a parziale copertura degli oneri derivanti dalla disposizione recata dal nuovo comma 197-bis, di cui sopra.

 


 

Articolo 1, comma 198-bisProgramma “Magna Grecia” - Matera verso il Mediterraneo e sviluppo del Polo museale pugliese

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

39.105

Latronico

 

19.12

Inserisce il comma 198-bis, volto ad incrementare di 150.000 euro per il 2018 e 2019 la dotazione del Fondo per il programma “Magna Grecia” (da 400.000 a 550.000 euro), finalizzato a finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale città porta verso il Mediterraneo e connessi al riconoscimento di Matera quale “Capitale europea della cultura”, estendendo il finanziamento anche all’anno 2020 per un ammontare di 200.000 euro.

Conseguentemente

Alla Tabella A, accantonamento relativo al Ministero dell’economia, apportare le seguenti variazioni:

2018: -150.000

2019: -150.000;

2020: -200.000

 


 

Articolo 1, comma 203 Contributo in favore dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

39.38 NF

39.134

Tancredi

Brunetta

AP-CPE-NCD

FI-PdL

15.12

Modifica il comma 203, prevedendo che il contributo annuo di € 200.000 a favore dell’Accademia nazionale delle scienze detta dei XL - previsto, nel testo trasmesso dal Senato, per il 2019 e il 2020 - decorra, sine die, dal 2018.

La finalità del contributo resta quella di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e a promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico di particolare interesse storico.

Conseguentemente

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto, ai fini della copertura dell’onere (per il 2018 e dal 2021) derivante dalle modifiche del comma 203.

 

 


 

Articolo 1, comma 203-bis Luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

39.76 NF

Incerti

PD

19.12

Aggiunge il comma 203-bis, con il quale si autorizza una spesa di un milione di euro nel 2018 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2019 destinata alla tutela e alla promozione del patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione, che vengono espressamente elencati

conseguentemente

Modifica il comma 624, riducendo il Fondo per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, ivi rifinanziato


 

Articolo 1, comma 204 Contributo all’Istituto Luigi Sturzo

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

39.87

Preziosi

PD

19.12

Modifica il comma 204 estendendo all’anno 2020 il contributo di € 300.000 già previsto per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a favore dell’Istituto Luigi Sturzo.

Il contributo è erogato in occasione del sessantesimo anno dalla scomparsa di Luigi Sturzo e del centenario della fondazione del Partito popolare italiano ed è finalizzato al programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione degli archivi librari, nonché alla promozione di ricerche e convegni da svolgere nei luoghi più significativi della storia e della tradizione cattolico-popolare.

Conseguentemente

Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali, Missione 21, Programma 13 “Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale”, apportare le seguenti variazioni:

2020: -300.000.

 


 

Articolo 1, comma 207-bis Istituzione del Fondo di assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

39.88 NF

A. Giorgetti

FI-PdL

19.12

Aggiunge il comma 207-bis, che istituisce il Fondo di assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica per il triennio 2018-2020 con una dotazione annua, come limite di spesa, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e di 5 milioni per il 2020. Al Fondo è consentito l’accesso alle associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psico-sociologica, sanitaria per il bambino interessato e per la sua famiglia. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente disegno di legge, è emanato un regolamento del MLPS, di concerto con il MEF, che definisce l’utilizzo dei limiti di spesa del Fondo in esame.

conseguentemente

Modifica il comma 624, riducendo il Fondo per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, ivi rifinanziato

 


 

Articolo 1, comma 212-bisIstituto superiore per le industrie artistiche di Pescara

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

39-ter.5

Melilla

Art. 1-MDP 

19.12

Aggiunge il comma 212-bis, che dispone che i costi di cui al decreto interministeriale n. 663 del 12 settembre 2017, relativo alla prima costituzione dell’organico tecnico-amministrativo dell’Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara, sono posti a carico del capitolo di spesa del bilancio dello Stato sul quale vengono imputati gli oneri per il personale tecnico amministrativo degli altri ISIA.

L’ISIA di Pescara è stato istituito dall’art. 1, co. 262, della L. 208/2015, mediante trasformazione della sede decentrata dell'ISIA di Roma.

Lo statuto è stato approvato con Decreto Direttoriale n. 3498 del 21 dicembre 2016.

Qui il sito dedicato.

 


 

Articolo 1, comma 213-bisContributi per le “Scuole di eccellenza nazionali dell’altissima formazione musicale”

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

39-ter.1

Vignali

AP-CE-NCD 

19.12

Aggiunge il comma 213-bis, che, per il 2018, incrementa di € 1 mln l’autorizzazione di spesa per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali prevista dall’art. 1, co. 1, lett. c), del D.L. 34/2011 (L. 75/2011) (pari a € 7 mln annui dal 2011).

L’incremento è destinato all’erogazione di contributi alle “Scuole di eccellenza nazionale operanti nell’ambito dell’altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale”, al fine di garantire il proseguimento della loro attività.

Sembrerebbe opportuno chiarire a quali soggetti si intenda fare riferimento.

Al riparto delle risorse, sulla base delle esigenze prospettate (si intenderebbe, dalle medesime Scuole), si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Al riguardo si ricorda che, nella seduta dell’Assemblea del Senato del 18 aprile 2011, dedicata all’esame del del D.L. 34/2011, il relatore per le parti di competenza della 7^ Commissione aveva precisato che le risorse di cui all’art. 1, co. 1, lett. c) erano stanziate a favore degli enti vigilati dal Ministero, richiamando in maniera esplicita Biennale di Venezia, Festival dei due mondi di Spoleto, Italia nostra, FAI (Fondo Ambiente Italiano), Triennale di Milano e Quadriennale di Roma. Inoltre, nella seduta della medesima Assemblea del 19 aprile 2011, il Governo, accogliendo l’ordine del giorno G1.101 (testo 2), si era impegnato, tra l’altro:

-       ai fini della ripartizione delle risorse di cui (tra l’altro) alla lett. c), a prevedere l'individuazione dei criteri, delle modalità e dei soggetti beneficiari in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

-       nella fase dell'attuazione delle disposizioni di cui (tra l’altro) alla lett. c), ad acquisire il parere degli enti locali interessati;

-       ad assegnare le risorse di cui alla lett. c) prioritariamente a favore di coloro che attuano ricerca nell'ambito delle specificità linguistiche, culturali e storico-geografiche territoriali e regionali, anche appositamente costituiti per le predette finalità, nonché a ripartire le risorse attribuendo l'80% come quota ordinaria e il 20% come quota premiale, tra coloro che avessero raggiunto almeno il 15% della copertura dei costi.

 

Conseguentemente, al comma 624, si riduce di € 1 mln l’incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014) previsto per il 2018.


 

Articolo 1, comma 215-bis - Possibilità di includere i beni demaniali pertinenziali negli accordi di valorizzazione culturale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

39-quater.14 NF

Fregolent

PD

18.12

Aggiunge il comma 215-bis, che prevede la possibilità che gli accordi di valorizzazione ed i conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale (di cui all’art. 112, co. 4, del d.lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio) – che hanno ad oggetto i beni culturali (come definiti dall’art. 10 del citato d.lgs.), che, in quanto tali, sono soggetti alle disposizioni di tutela (c.d. “vincolo”) previste dal medesimo d.lgs. – possano includere anche beni demaniali pertinenziali, anche non assoggettati a “vincolo”, e anche appartenenti al demanio marittimo, fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all’art. 34 del Codice della navigazione e all’art. 36 del relativo regolamento di esecuzione.

In particolare, ciò è consentito nel caso in cui i beni demaniali pertinenziali risultino direttamente e strettamente necessari all’attuazione dei programmi e dei piani strategici di valorizzazione culturale.

La finalità dichiarata è quella di consentire il pieno conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle disposizioni in materia di federalismo demaniale recate dall’art. 5, co. 5, del d.lgs. 85/2010, in base al quale, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione.

L’art. 112, co. 4, del d.lgs. 42/2004 prevede che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.

L’art. 34 del Codice della navigazione prevede che con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente, determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale. In attuazione di tale disposizione l'art. 36 del regolamento per la navigazione marittima, di cui al DPR 328/1952, precisa che la destinazione temporanea ad altri usi pubblici nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato di determinate parti del demanio marittimo, è autorizzata dal Ministro e consta da processo verbale di consegna redatto dal capo del compartimento marittimo. Nel processo verbale sono incluse le clausole necessarie a tutela degli interessi del demanio marittimo.

L'eventuale utilizzazione da parte di terzi di beni demaniali compresi nelle zone consegnate ad altre amministrazioni in dipendenza del presente articolo, è disciplinata a norma dell'art. 36 del Codice della navigazione dall'autorità marittima mercantile, sentita l'amministrazione consegnataria.

L'art. 36 del Codice della navigazione prevede che l'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo. Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le concessioni di durata superiore a 4, ma non a 15 anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo.

 


 

Articolo 1, comma 215-ter e 215-quater Contributo straordinario alla Federazione nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

39.111 NF

Cenni

PD

19.12

Aggiunge i commi da 215-ter e 215-quater volti a prevedere, rispettivamente, un contributo straordinario di 2,5 milioni per il 2019 alla Federazione nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi finalizzato, ai sensi della legge n. 278/2005, alla realizzazione di un centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca volto all’integrazione sociale e scolastica dei ciechi con minorazioni plurime, e un contributo straordinario di 300.000 euro per il 2018 all’istituto nazionale di valutazione degli ausili e delle tecnologie al fine di realizzare idonee valutazioni dei dispositivi e dei ritrovati tecnologici destinati a ciechi e ipovedenti, con conseguente rilascio di “bollino di qualità”.

 

Conseguentemente               

Modifica il comma 624, riducendo il Fondo per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, ivi rifinanziato

 


 

Articolo 1, comma 216 - Commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

40.67 NF

Sbrollini

PD

18.12

Modifica il comma 216 lett. b), capoverso comma 3, inserendo tra i parametri per la ripartizione della quota da assegnare sulla base del radicamento sociale delle risorse provenienti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A – in subordine al già previsto numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati –, anche l’audience televisivo certificato.

 


 

Articolo 1, commi 221-221-quater Collaborazioni coordinate e continuative nelle società ed associazioni sportive-dilettantistica

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

40.68 NF

40.34 NF

Sbrollini

Molea

PD

Misto-CI

18.12

Abroga il comma 222 e introduce i nuovi commi da 221-bis a 221-quinquies, relativi alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. (di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 81/2015).

In particolare:

§  viene abrogato il comma 222 (che applica dal 1° gennaio 2019 l’assoggettamento ad aliquota IVA ridotta al 10% dei servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative, riconosciute dal Coni, nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società, previsto dal precedente comma 221);

§  si dispone che le richiamate collaborazioni, come individuate dal Consiglio nazionale (organo del C.O.N.I.) siano considerati contratti di collaborazione coordinata e continuativa (comma 221-bis);

§  si prevede che i compensi derivanti dai richiamati contratti siano considerati fiscalmente: redditi diversi se stipulati da società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal C.O.N.I.; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se stipulati dalle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal C.O.N.I. (comma 221-ter);

§  si prevede che dal 1° gennaio 2018 i co.co.co. che prestano la loro opera in favore delle società dilettantistiche lucrative siano iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l’INPS (con contribuzione dovuta, nei primi 5 anni, in misura pari al 50% del compenso spettante al collaboratore). L’imponibile pensionistico viene ridotto in analoga misura e viene precisato che per i richiamati collaboratori non operano forme di assicurazione diverse da quella IVS (comma 221-quater);

Il comma 221-quinquies, novellando l’art. 90, co. 24, 25 e 26, della L. 289/2002, dispone – anche a seguito del comma 217, che ha previsto la possibilità di esercizio delle attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro - che:

§  l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali (di cui rimane ferma l’apertura a tutti i cittadini) deve essere garantito, (sempre sulla base di criteri obiettivi), in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (e non più, indistintamente, a tutte le società e associazioni sportive);

§  la gestione degli impianti sportivi (nei casi in cui l’ente territoriale non intenda farlo direttamente) è affidata in via preferenziale (sempre sulla base di convenzioni), oltre che (come a legislazione vigente) ad associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (e non più a “società sportive dilettantistiche”);

§  le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici devono essere posti a disposizione - ora in via preferenziale - di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti (sempre compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari).

Dunque, di fatto, si introduce ora la possibilità che tali impianti possano essere messi a disposizione, seppure in subordine, di tutte le società e associazioni sportive (e non più solo delle dilettantistiche).

 

Conseguentemente

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili a copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni aggiuntive

 


 

Articolo 1, comma 229 - Prestazioni di lavoro occasionali rese da steward per le società sportive

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

40.78 NF

Losacco

PD

18.12

Sostituisce il comma 229, consentendo alle società sportive professionistiche di acquisire prestazioni di lavoro occasionali per compensi di importo annuo non superiori a 5.000 euro. In particolare, attraverso la modifica dell’articolo 54-bis del decreto-legge n.50/2017 (che ha introdotto una nuova disciplina delle prestazioni occasionali), si prevede che le società sportive professionistiche possano acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, un libretto nominativo prefinanziato per il pagamento delle prestazioni rese dagli steward negli impianti sportivi

 


 

Articolo 1, comma 230 Eventi sportivi femminili

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

40.5

Saltamartini

LNA

18.12

Modifica il comma 230, disponendo che le risorse del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” – istituito dallo stesso comma – sono destinate anche sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale.

 


 

Articolo 1, comma 234-bis Previdenza degli sportivi professionisti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

40.89 NF

Sbrollini

PD

18.12

Aggiunge il comma 234-bis che:

§  per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti, aumenta dall’1,2% all’1,5% il contributo di solidarietà sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile e inferiore ad un importo massimo (pari a un miliardo di lire, rivalutato annualmente dal 1997), lasciando invariato la ripartizione tra datore di lavoro e lavoratore (con una quota del 50% ciascuno);

§  per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, cui è consentito aggiungere alla propria età anagrafica un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto con la qualifica di professionista sportivo, fino ad un massimo di cinque anni, viene previsto che questa aggiunta avviene ai fini del conseguimento del “trattamento pensionistico”, anziché dell’”età pensionabile”.

 


 

Articolo 1, comma 249 e comma 251-bis-251-ter Quote di ripiano del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e per l’assistenza farmaceutica ospedaliera

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

41.77 NF

41.130 NF

41.72 NF

Lenzi

Sottanelli

Monchiero

PD

SCI-ALA

CI

16.12

Modifica il comma 249, il quale, al primo periodo, prevede che l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) adotti, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la determinazione avente ad oggetto il ripiano dell’eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l’anno 2016 a carico di ogni singola azienda farmaceutica titolare di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC).

L’emendamento introduce una ulteriore previsione volta a specificare che il ripiano di cui al periodo precedente è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell’anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all’anno precedente, nonché i titolari di AIC di medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell’anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato all’anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 percento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.

Conseguentemente

Aggiunge due ulteriori commi 251-bis e 251-ter i quali prevedono che il ripiano dell’eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e del tetto della spesa farmaceutica convenzionata è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell’anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato sull’anno precedente, nonché i titolari di AIC di medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell’anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato all’anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 percento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali (comma 251-bis).

La previsione di cui sopra si applica dal giorno della pubblicazione della legge in esame in Gazzetta ufficiale.

La relazione tecnica all’emendamento afferma che obiettivo dello stesso è quello di rendere stabili le disposizioni contenute nell’articolo 21 del D.L. n. 113/2016 che ha previsto, per gli anni 2013, 2014, 2015, in relazione alle nuove AIC in patent ma non innovative né orfane il pagamento come ripiano pari al 10% del loro fatturato annuo.

 


 

Articolo 1, comma 251-quater – 251-duodecies Pay back nel settore farmaceutico

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

41.12 NF

Sanga

PD

16.12

Aggiunge i commi 251-quater – 251-duodecies, introducendo alcune disposizioni volte a interpretare e ad uniformare il trattamento fiscale, ai fini IVA, dei versamenti (cd. di payback) che le aziende farmaceutiche devono effettuare in caso di sforamento del tetto della spesa dei farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale previsto dalla normativa vigente, ai fini del contenimento della spesa sanitaria.

Il comma 251-quater chiarisce che le quote di ripiano determinate dall’AIFA per il superamento, nel 2016, del tetto della spesa farmaceutica è al lordo dell’IVA in coerenza con la normativa vigente e pertanto stabilisce che, l’articolo 26, commi 2 e 5, del DPR 633/1972 (diritto di portare in detrazione l’imposta sul valore aggiunto per variazioni in riduzione di fatture di vendita già emesse) si interpreta come segue:

a) nel caso di versamenti da parte delle aziende farmaceutiche per sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale (articolo 5, comma 3, lett. c) del DL. 159/2007) e per quella ospedaliera (articolo 15, comma 7, DL. 95/2012), le stesse aziende possono portare in detrazione l’IVA scorporandola dagli importi da versare a titolo di payback (lett. a));

Si ricorda che, con riferimento alla spesa farmaceutica territoriale (riferita ai farmaci di fascia A rimborsati integralmente, in convenzione, dal Servizio sanitario nazionale), il limite stabilito per il tetto della spesa è stato da ultimo adeguato, con effetto dal 2013, all’11,35% dell’ammontare complessivamente a carico del SSN, sia a livello nazionale, sia con riferimento alle quote di ciascuna regione, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del DL. 95/2012. Invece, con riferimento alla spesa farmaceutica ospedaliera (riferita ai predetti farmaci di fascia A e a quelli di fascia H, venduti esclusivamente attraverso le strutture sanitarie pubbliche, detti di farmaceutica non convenzionata), il limite è stato da ultimo determinato nel 3,5% dell’ammontare complessivamente a carico del SSN (ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del DL. 95/2012 che peraltro ha stabilito una quota del 50% del predetto sforamento a carico delle regioni dove lo stesso si è verificato);

b) nel caso di versamenti di payback effettuati a titolo di importi equivalenti dovuti alla riduzione stabilita dall’AIFA del 5% dei prezzi dei farmaci e di quelli corrisposti per l’1,83% sul prezzo di vendita al pubblico in regime di erogazione convenzionale, alle stesse aziende farmaceutiche è consentita la detrazione dell’IVA solo se i versamenti sono integrati da un ulteriore versamento all’erario, per la parte corrispondente all’IVA, senza possibilità di compensazione con l’eventuale IVA a credito (lett. b));.

Il comma 251-quinquies stabilisce inoltre che il diritto alla detrazione dell’imposta si matura con l‘effettuazione dei versamenti di payback e questi ultimi danno altresì diritto alla deducibilità dei relativi costi ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP esclusivamente nel periodo d’imposta in cui sono effettuati. Viene stabilito l’obbligo di emissione di un apposito documento contabile da parte delle aziende farmaceutiche nel caso in cui si avvalgano del diritto alla detrazione IVA maturato con i versamenti di payback (comma 251- sexies). Tale documento, in particolare, dovrà indicare gli estremi dell’atto con cui l’AIFA determina, in via definitiva, gli importi da versare.

Il comma 251-septies detta alcune norme contabili necessarie alla regolarizzazione delle operazioni di esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA di cui le aziende farmaceutiche potranno avvalersi anche in relazione ai versamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente disegno di legge (1° gennaio 2018), entro i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita a tale anno. Per i versamenti di payback ante 2018, relativi alle fattispecie di cui alla lett. a) (sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera) sono fatti salvi i comportamenti contabili adottati dalle aziende farmaceutiche che, nel dubbio interpretativo, abbiano già dedotto il costo relativo all’IVA ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP: in questo caso, contabilmente, le stesse dovranno inscrivere nei propri bilanci una sopravvenienza attiva pari all’imposta detratta nel periodo d’imposta in cui la detrazione è stata operata.

Invece, per versamenti di payback relativi alle fattispecie di cui alla lett. b) (versamenti dovuti alla riduzione dei prezzi fissata dall’AIFA in caso di superamento dei tetti di spesa), se le aziende farmaceutiche hanno detratto l’IVA scorporandola dall’ammontare dei versamenti effettuati (cd. versamenti al netto dell’IVA), devono provvedere, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge (1° gennaio 2018) ad annotare un’apposita rettifica a loro debito nel registro delle fatture emesse. Pertanto, se la detrazione IVA è stata operata anteriormente a tale data, la rettifica comporterà l’iscrizione in bilancio di una sopravvenienza passiva con riferimento al periodo d’imposta in corso all’anno in cui è stata operata la detrazione.

Il comma 251-octies introduce una disposizione che uniforma il trattamento fiscale ai fini IVA dei diversi versamenti di payback che, allo stato, risultano calcolati differentemente al lordo o al netto dell’IVA e pertanto, i commi 251-novies, 251-decies e 251-undecies provvedono a novellare conseguentemente la normativa vigente, nei casi di sforamento, rispettivamente, della spesa farmaceutica ospedaliera, di quella per la riduzione del 5% e per la riduzione dell’1,83% dei prezzi dei farmaci dispensati dal SSN. Per queste due ultime tipologie, ai sensi del comma 251-decies lett. c) e comma 251-undecies, lett. b), rispettivamente, si prevede l’obbligo, in capo alle aziende farmaceutiche, al fine di evitare compensazioni contabili tra regioni ed erario, di effettuare il versamento della quota di payback (scomputata dell’IVA) alle regioni (il 90,91%) e della quota dell’imposta (il 9,09%) direttamente all’erario.

Inoltre, ai sensi del comma 251-octies, il payback del 5% deve essere calcolato al lordo dell’IVA a partire dai versamenti dovuti in relazione alla sospensione della riduzione dei prezzi richiesta dalle aziende farmaceutiche per l’anno 2018 e calcolati sulla base dei dati dei consumi del 2017, mentre per payback dell’1,83% il calcolo al lordo dell’IVA si applica a partire dai versamenti calcolati sulla base dei consumi dell’anno 2018. Per entrambi i casi, pertanto, si potrà utilizzare il meccanismo dello scorporo dell’IVA da portare in detrazione, come previsto dalla lett. a) del comma 251-quater.

Il comma 251-duodecies estende l’applicazione delle predette disposizioni anche alle cessioni di farmaci soggette alla scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del decreto IVA.

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 1, comma 251-terdecies – 251-sexiesdecies Sperimentazione in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

41.85 NF

41.120 NF

Tancredi

Fauttilli

APCE-NCD

DES-CD

18.12

Aggiunge i commi da 251-terdecies a 251-sexiesdecies, con l’obiettivo di consentire l’attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 153/2009, relativo ai nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 251-terdecies prevede l’avvio di una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. La sperimentazione verrà avviata, nell’ambito del triennio 2018-2020, in nove regioni.

Secondo il comma 251-quaterdecies, le nove regioni (tre nel 2018, altre tre nel 2019 e ulteriori tre nel 2020) verranno individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Le regioni individuate saranno scelte tra quelle con popolazione residente superiore ai due milioni di abitanti e in modo da garantire una rappresentatività delle macro-aree geografiche Nord, Centro e Sud.

Il comma 251-quinquiesdecies regolamenta il monitoraggio della sperimentazione, a cura del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA (istituito presso il Ministero della salute dall’articolo 9 dell’intesa del 23 marzo 2005 stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) e del Tavolo di verifica degli adempimenti (istituito presso il MEF dall’articolo 12 della citata intesa). Il monitoraggio ha il compito di verificare le modalità organizzative e gli impatti della sperimentazione, nonché una eventuale estensione sull’intero territorio nazionale, fermo restando quanto già stabilito dal D.Lgs. 153/2009.

Infine, il comma 251-sexiesdecies reca la copertura finanziaria, in forma di limite di spesa, stanziando l’importo di 6 milioni per il 2018, 12 milioni per il 2019 e 18 milioni per il 2020, a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale (articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662/1996, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica).


 

Articolo 1, comma 251-septiesdecies – Determinazione da parte di AIFA del pay-back per il periodo 2013-2015 e per il 2016

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

41.166

Relatore

 

19.12

Aggiunge il comma 251- septiesdecies, con la finalità di consentire il completamento delle procedure relative alla determinazione, da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), del pay-back 2016 e il successivo versamento alle regioni, da parte delle aziende farmaceutiche, dei versamenti dovuti.

L’intervento, volto al completamento delle procedure relative alle transazioni per il pay-back per il periodo 2013-2015 e alla successiva erogazione degli importi alle regioni come disposto dai commi 250 e 251 del provvedimento in esame, è attuato, nell’anno 2018, differendo dal 31 maggio al 15 luglio e dal 30 aprile al 15 giugno i termini, recati dal comma 174 della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005), per il rientro dai disavanzi sanitari regionali in caso di squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria.

 


 

Articolo 1, comma 259-bis Partecipazione in start-up dell’INAIL

                                                                                                                   

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

41.122

Di Gioia

PD

18.12

Aggiunge il comma 259-bis, che riguarda le iniziative di investimento in start-up da parte dell’INAIL. L’Istituto, infatti, ai sensi dell’articolo 1, commi 82 e seguenti, della legge di bilancio per il 2017, può partecipare in tali iniziative imprenditoriali, in forma diretta (costituendo e partecipando a start-up di tipo societario finalizzate all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca) o indiretta (tramite la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso dedicati all’attivazione di start-up innovative).

La norma introdotta dal comma in esame dispone che l’INAIL, per quanto concerne le aree della protesica e della riabilitazione, valuti prioritariamente i progetti e le attività dei distretti produttivi e di ricerca correlati alle funzioni e competenze dei propri centri, protesici e riabilitativi, con particolare riferimento alle esigenze di sviluppo del polo integrato Inail-Regione Calabria di Lamezia Terme.

 


 

Articolo 1, comma 259-ter Sperimentazione degli acquisti centralizzati

                                                                                                                   

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

41.2 NF

Cariello

M5S

18.12

Aggiunge il comma 259-ter, che riduce ad un biennio, dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018, il periodo di sperimentazione per le pubbliche amministrazioni riguardante l’approvvigionamento di determinate categorie merceologiche (tra cui energia elettrica, gas, carburanti, telefonia ecc.), indipendentemente da Consip, a corrispettivi comunque inferiori rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni tra Consip e le centrali di committenza regionali

 


 

Articolo 1, comm1 259-quater e 259-quinquies – Istituzione del Registro delle Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

41.117 NF

41.64 NF

Marazziti

Lenzi

DS-CD

PD

19.12

Aggiunge i commi 259-quater e 259-quinquies recanti disposizioni in materia di disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Si ricorda che, nella seduta del 20 aprile 2017 l'Assemblea della Camera ha approvato il testo unificato delle proposte di legge A.C. 1142 ed abb. Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Il provvedimento è poi passato all'esame del Senato (A.S. 2801 ), che nella seduta del 14 dicembre 2017, lo ha approvato senza modifiche, nel testo trasmesso dalla Camera. Il provvedimento non è stato ancora pubblicato in G.U.

Il provvedimento affronta i temi del consenso informato, disciplinandone modalità di espressione e di revoca, legittimazione ad esprimerlo e a riceverlo, ambito e condizioni delle disposizioni anticipate di trattamento, con le quali il dichiarante enuncia, in linea di massima, i propri orientamenti sul "fine vita" nell'ipotesi in cui sopravvenga una perdita irreversibile della capacità di intendere e di volere.

Il comma 259-quater istituisce, presso il Ministero della salute, una banca dati destinata alla registrazione delle DAT. Per l’attuazione della banca dati è autorizzata, per il 2018, la spesa di 2 milioni.

Il comma 259-quinquies stabilisce che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le modalità di registrazione delle DAT saranno definite da un decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Conseguentemente

Alla Tabella B, accantonamento relativo al Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2018: -2.000.000

 


 

Articolo 1, comma 260 Adozione delle tariffe massime di remunerazione nel settore sanitario

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

41.136

XII Commissione

 

16.12

Modifica il capoverso comma 16 del comma 260; in particolare, nell’ambito della misura che prevede il mantenimento delle tariffe massime ospedaliere oggetto della norma fino all’entrata in vigore di un decreto del Ministro della salute da emanare entro il 28 febbraio 2018, si precisa che tale decreto ministeriale sarà adottato non solo ai sensi dell’articolo 64, comma 2  del DPCM 12 gennaio 2017 (definizione dei livelli essenziali di assistenza – LEA), che riguarda le prestazioni specialistiche ambulatoriali, ma anche del successivo comma 3, che riguarda i dispositivi protesici.

 

 


 

Articolo 1, commi 261-bis – 261-quaterdecies Piramide ricercatori IRCCS e IZS

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

41.1 NF

Tancredi

AP-CPE-NCD

18.12

Aggiunge i commi da 261-bis a 261-quaterdecies in materia di ricerca sanitaria, istituendo un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle relative attività di supporto presso gli IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici) e gli IZS (Istituti Zooprofilattici Sperimentali), fermi restando i vincoli di spesa del personale a legislazione vigente (comma 261-bis).

Il comma 261-ter stabilisce la disciplina del predetto ruolo nell’ambito del CCNL di lavoro del comparto Sanità e il comma 261-quater stabilisce il limite, pari al 20% per l’anno 2018 e al 30% a decorrere dall’anno 2019 delle complessive risorse disponibili per le attività di ricerca, da destinare all’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Tale limite è incrementato con risorse aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute pari a complessivi 19 milioni di euro per il 2018, 50 milioni per il 2019, 70 milioni per il 2020 e 90 milioni annui a decorrere dal 2021.

Il comma 261-quinquies demanda ad un DPCM, previo accordo in Conferenza Stato-regioni, la definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni.

Il comma 261-sexies autorizza i predetti Istituti a bandire apposite procedure concorsuali per il reclutamento del personale con contratto a tempo determinato della durata di 5 anni, con possibilità di rinnovo per un massimo di ulteriori 5 anni, previa verifica delle disponibilità finanziarie sopra indicate.

Il comma 261-septies stabilisce una sistema di valutazione annuale, anche di idoneità, per l’eventuale rinnovo; si prevede, inoltre, (comma 261-octies) la possibilità di inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del SSN, nell’ambito dei posti della complessiva dotazione organica per le attività di assistenza o di ricerca, invi inclusi i ruoli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, e previa valutazione positiva del personale interessato. Il comma 261-novies prevede uno specifico contratto a tempo determinato per la durata del relativo progetto di ricerca finalizzato a valorizzare i giovani ad alto potenziale per favorirne il rientro dall’estero . Il costo del contratto è a valere sui fondi del progetto finanziato con il bando pubblico, con la possibilità di prorogata per il completamento del primo quinquennio, purché a disponibilità finanziarie capienti. Il comma 261-decies stabilisce la possibilità per gli Istituti di utilizzare fino al 5% delle disponibilità finanziarie di cui al comma 261 –quater per stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con ricercatori residenti all’estero. Inoltre, per tale personale a tempo determinato individuato ai commi 261-quater e 261- duodecies (v. infra) è ammessa la partecipazione per l’accesso in soprannumero ai corsi delle scuole di specializzazione medica (con le modalità di cui all’articolo 35, commi 4 e 5, del Dlgs n. 368/1999).

Il comma 261-duodecies stabilisce un regime di prima applicazione per il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017 con lavoro di tipo flessibile instaurati con apposita procedura selettiva pubblica e con un’anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque. A tale personale è infatti consentita l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, secondo le procedure sopra esaminate.

 

Conseguentemente

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto, di 30 milioni di euro per il 2019, 50 milioni per il 2020 e 70 milioni a decorrere dal 2021, ai fini della copertura dell’onere derivante dai nuovi commi da 261-bis a 261-quaterdecies.

Alla Tabella A, l’accantonamento del Ministero della salute è ridotto:

2018: -19.000.000;

2019: -20.000.000;

2020: -20.000.000.

 


 

Articolo 1, comma 261-quinquiesdecies   Incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

41.65 NF

Gelli

PD

18.12

Aggiunge il comma 261-quinquiesdecies, che incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 30 milioni nel 2019, 35 milioni nel 2020, 40 milioni nel 2021, 43 milioni nel 2022, 55 milioni nel 2023, 68 milioni nel 2024, 80 milioni nel 2025 e 86 milioni a decorrere dal 2026.

Tali risorse sono destinate ad incrementare il Fondo per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria.

La norma è infatti finalizzata a valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del SSN del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e ad attenuare, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, gli effetti finanziari correlati alla disposizione prevista dal comma 2 dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 75/2017, che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, fissa come limite massimo per l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Conseguentemente

Modifica il comma 624, riducendo di pari importi il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014.

 


 

Articolo 1, comma 264-bis Nuove funzioni del Centro nazionale sangue (CSN)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

41-ter.1 NF

Paola Boldrini

PD

16.12

Aggiunge il comma 264-bis che novellando l’articolo 12 della legge n. 219 del 2005 recante la “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”, attribuisce al Centro nazionale sangue il compito di svolgere, in accordo con le regioni, attività di supporto ai fini della certificazione di conformità alle disposizioni normative  nazionali ed europee delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali. Tale certificazione, precisa l’emendamento, è propedeutica al rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento delle strutture trasfusionali da parte delle regioni e delle province autonome. 

L’emendamento prevede, inoltre, che con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio e previa acquisizione  dell’intesa con la Conferenza Stato Regioni, saranno definite le modalità di funzionamento, in seno al centro nazionale sangue, del sistema nazionale di verifica controllo e certificazione, anche con riferimento ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per lo svolgimento delle nuove attività, a decorrere da 1° gennaio 2018, l’emendamento assegna al Centro nazionale sangue la somma di 1,5 milioni di euro annui a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale.

 


 

Articolo 1, comma 264-terEqua riparazione per i danneggiati da trasfusioni

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

41-ter.3

 

41-sexies.31 N.F.

Miotto

 

Lorefice

PD

 

M5S

19.12

 Inserisce il comma 264-ter, diretto a prevedere che fra i beneficiari dell’equa riparazione disciplinata dall’articolo 27-bis del decreto legge n. 90/2014, prevista per i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, siano inclusi anche i familiari dei deceduti danneggiati, anche se agiscono iure proprio, purché abbiano presentato, entro il 19 gennaio 2010, domanda per accedere alle procedure di transazione disciplinate dall’articolo 33 del D.L. n. 159/2007 e dall’articolo 2, comma 363 della legge n. 244/2007. Quest’ultimo contempla tra i destinatari delle disposizioni anche i soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco, nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della macromelia.

 


 

Articolo 1, comma 265-bis Società operanti nel settore odontoiatrico

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

41-quater.7

Tancredi

AP-CPE-NCD

16.12

Il comma 265-bis, inserito nel corso dell’esame referente alla Camera, prevede che le società operanti nel settore odontoiatrico ai sensi della legge n. 124 del 2017 (legge sulla concorrenza) versino un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo alla “gestione quota B” del Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM). Tale contributo dovrà essere versato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello della chiusura d’esercizio,

 

Il comma 153 dell’articolo unico della legge sulla concorrenza ha consentito l’esercizio dell’attività odontoiatrica:

§  ai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 409/1985;

§  a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri;

§  alle strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali sia presente un ambulatorio odontoiatrico ove sia nominato un direttore responsabile per i servizi odontoiatrici iscritto al medesimo albo (quest'ultima condizione non si applica qualora il direttore sanitario dell'intera struttura sia un soggetto iscritto all'albo degli odontoiatri).

La “quota B” dell’ENPAM è quella relativa ai contributi versati in proporzione al reddito (mentre la quota A attiene ai contributi versati in misura fissa da tutti gli iscritti).

 


 

Articolo 1, comma 265-ter – Società tra avvocati

                                                                                                                      

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

41-quater.11 NF

Di Gioia

PD

19.12

Inserisce un comma 265-ter, che modifica la legge forense (legge n. 247 del 2012) per intervenire sulla disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria.

In particolare, la formulazione dell’art. 4-bis è integrata con due nuovi commi, per prevedere:

- l’inserimento obbligatorio, nella denominazione sociale, dell’indicazione “società tra avvocati”;

- una maggiorazione percentuale del contributo integrativo da applicare ai corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e l’obbligo di riversamento annuale alla Cassa nazionale di previdenza forense;

- l’obbligo della Cassa forense di adottare entro un anno un regolamento per l’attuazione della suddetta disciplina.

 


 

Articolo 1, comma 270-bis – 270-quinquies Regime speciale di stipula dei contratti d’opera delle aziende sanitarie della regione Trentino Alto Adige/Sud Tirol

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

41-quinquies.34 NF

Schullian

Misto-Min.ling.

19.12

Aggiunge i commi da 270-bis a 270-quinquies prevedendo la possibilità per le Aziende sanitarie della regione Trentino Alto Adige/Sud Tirol, limitatamente all’ambito delle province autonome di Trento e Bolzano, di stipulare, in determinati casi, contratti d’opera con operatori sanitari e con personale del ruolo professionale, nei limiti delle risorse disponibili.

La durata dei contratti è prevista al massimo di un anno, rinnovabili fino ad un massimo di due anni, nelle seguenti condizioni (comma 270-ter):

a)     se sussistono motivi di inderogabile e comprovata necessità per lo svolgimento delle mansioni e per garantire i livelli di assistenza;

b)    se i posti in organico relativi all’attività istituzionali delle aziende sanitari risultano non coperti;

c)     se il concorso pubblico indetto nell’arco dei 12 mesi precedenti per la copertura dei corrispondenti posti in organico abbia dato esito negativo;

d)    se non è possibile provvedere alla sostituzione del titolare del posto in base alla normativa vigente;

e)     se i posti non possono essere coperti con meccanismi di mobilità del personale previsti dalla normativa vigente.

Il comma 270-ter stabilisce l’inserimento dei professionisti sulla base del contratto d’opera stipulato con l’Azienda sanitaria nei moduli organizzativi ed operativi delle singole strutture ospedaliere. I compensi orari del personale assunto con i contratti sopra citati è stabilita dalle singole Aziende Sanitarie e comunque il costo orario non può eccedere quello del personale di ruolo (comma 270-quater). In base al comma 270-quinquies, infine, si chiarisce che i rapporti instaurati a seguito dei contratti sopra citati non danno luogo ad un rapporto di lavoro subordinato (comma 270-quinquies).

 


 

Articolo 1, comma 271-bis – Contenimento della spesa del personale sanitario da parte delle regioni

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

41-quinquies.2 NF

41-sexies.6

41-sexies.4

Guidesi

Misiani

Antezza

LNA

PD

PD

17.12

Aggiunge il comma 271-bis che modifica, relativamente al contenimento della spesa del personale sanitario da parte delle regioni, quanto disposto dall’articolo 17, comma 3-bis, del decreto legge 98/2011. Più in particolare, attualmente, relativamente a tale ambito, una regione è giudicata adempiente:

§  se si accerta l'effettivo conseguimento degli obiettivi collegati al contenimento della spesa per il personale degli enti del SSN ;

§  nel caso in cui la regione non raggiunga tali obiettivi, negli anni dal 2013 al 2019, è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale, ovvero, come disposto dall’emendamento in esame, una variazione dello 0,1 per cento annuo, fino al totale conseguimento, nel 2020, degli obiettivi indicati in quel settore.

 

 


 

Articolo 1, comma 271-ter Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

41-sexies.8 NF

Silvia Giordano

M5S

18.12

Aggiunge il comma 271-ter che aumenta lo stanziamento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Conseguentemente

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione, ivi previsto.

 


 

Articolo 1, comma 271-quater- Indennità spettanti agli ex medici condotti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

41.160

41-sexies.56 NF

 

Manzi

Tancredi

PD

19.12

Inserisce il comma 271-quater che, in ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio n. 640/1994 e del Consiglio di Stato n. 2537/2004 nonché della Nota del Ministero della salute del 16 giugno 2017, riguardanti gli interventi economici perequativi necessari a superare le disparità di trattamento nei confronti degli ex medici condotti, autorizza la spesa di 500.000 euro per l’anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Con decreto del Ministero della salute sono individuati i criteri per il riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nei limiti della spesa autorizzata ed il relativo monitoraggio.

 

Conseguentemente

Modifica il comma 624, ridicendo il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di 500.000 euro per l’anno 2018 e di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 

 


 

Articolo 1, comma 272 – Funzionalità dell’amministrazione giudiziaria

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

42.30

Manzi

PD

17.12

Modifica il comma 272, che istituisce nello stato di previsione del Ministero della Giustizia un fondo di 20 milioni di euro per il finanziamento degli interventi urgenti per la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riferimento a quelli colpiti da eventi sismici, aggiungendo a questa destinazione della spesa anche il finanziamento di interventi urgenti sugli istituti penitenziari.

 


 

Articolo 1, comma 272-bis – Competenza dei tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere per l’applicazione delle misure di prevenzione

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

42.21

Ferranti

PD

17.12

Aggiunge il comma 272-bis, con il quale modifica la recente legge n. 161 del 2017, di riforma del c.d. Codice Antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), per specificare che i tribunali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere sono competenti per l’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali proposte in relazione a coloro che dimorino, rispettivamente, nelle province di Trapani e di Caserta.

Si ricorda che il Codice Antimafia, a seguito della riforma entrata in vigore lo scorso 19 novembre 2017, trasferisce la competenza per l'adozione delle misure di prevenzione dal tribunale del capoluogo di provincia al tribunale del distretto, istituendovi sezioni o collegi speciali. La regola generale conosce due eccezioni, consentendo il deposito della proposta di adozione della misura di prevenzione presso i tribunali circondariali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere (che quindi, per quei territori, sostituiscono i tribunali distrettuali di Palermo e Napoli). La formulazione vigente prevede che questi tribunali siano competenti per le misure proposte nei confronti di coloro che dimorino nel corrispondente circondario. L’emendamento approvato sostituisce alla dimora nel circondario, la dimora nel territorio delle rispettive province.

 


 

Articolo 1, comma 272-ter – Finanziamenti CIPE per sedi di uffici giudiziari con elevato carico di controversie

                                                                                                                      

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

42.2

Giulietti

PD

19.12

 

Inserisce un comma 272-ter, che per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, proroga i termini previsti dall’art. 1, comma 181, della legge di stabilità 2014 (L. 147 del 2013), relativi alla possibile revoca del finanziamento da parte del CIPE finalizzato ad interventi urgenti per nuove sedi di uffici giudiziari ad elevato carico di affari pendenti.

La citata disposizione ha previsto che, nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna ai fini indicati una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro. Tali interventi, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario, sono finanziati  previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione.

Il comma in esame proroga:

- a 48 mesi dalla data di pubblicazione della delibera di assegnazione il termine per la revoca obbligatoria del finanziamento per mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori (il termine attuale è di 36 mesi),

- a 36 mesi il termine per la stessa revoca per mancato affidamento dei lavori dalla data della citata pubblicazione (il termine attuale è di 24 mesi)

 


 

Articolo 1, comma 274- Servizio di notificazioni a mezzo posta

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

42.25 NF

42.1 NF

Latronico

Fanucci

Misto

PD

19.12

Modifica il comma 274 con la finalità di armonizzare le disposizioni sul procedimento di notificazione di atti giudiziari con la potestà regolamentare dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In particolare, è a tal fine soppresso il riferimento all’”unico operatore” nel testo attuale (alinea 97-bis, lett. a) così rimettendo all’AGCOM ogni valutazione e decisione in merito.

Le ulteriori modifiche attengono, soprattutto, alla disciplina del rilascio del duplicato dell’avviso di ricevimento smarrito o di altro documento equipollente, rinviando all’Autorità di regolamentazione la determinazione della misura dell’indennizzo. Viene inoltre rivista la disciplina degli obblighi degli operatori postali in relazione alla corrispondenza inesitata.

 


 

Articolo 1, comma 274-bis – 274 quater - Interventi in materia di servizio postale universale.

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

42.34

Relatore

 

18.12

Aggiunge i commi 274-bis, 274-ter e 274-quater.

Il nuovo comma 274-bis stabilisce che il contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane possa prevedere a far data dal 1° gennaio 2020, la possibilità che, a richiesta di una delle parti, le attività di raccolta, trasporto e smistamento degli invii postali possano ricomprendere anche quelli di peso fino a 5 kg, tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale.

Si ricorda che i contenuti del servizio postale universale sono definiti a livello europeo dalla direttiva 97/67/UE del 15 dicembre 1997 (cd. "prima direttiva postale"), come successivamente modificata dalle direttive 2002/39/UE del 10 giugno 2002 (cd. "seconda direttiva postale") e 2008/6/UE del 20 febbraio 2008 (c.d. "terza direttiva postale").

La direttiva stabilisce che il servizio universale corrisponde ad un'offerta di servizi postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti. In particolare la direttiva stabilisce che rientrano nel servizio universale almeno:

§  lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;

§  la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione dei pacchi postali fino a 10 kg (facoltativamente innalzabili a 20 kg dagli Stati membri);

§  i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii con valore dichiarato.

È ricompreso in tale ambito anche l'invio di posta massiva.

Il nuovo comma consente quindi l’innalzamento del peso degli invii postali da 2 a 5 chili. Ciò al fine di perseguire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale, senza discriminazioni tra gli utenti, in conformità alla normativa europea e nazionale, e fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore.

Secondo quanto previsto dalla delibera dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni n. 396 del 2015, che ha novellato la precedente delibera n.723 del 2013 i livelli di qualità del servizio postale universale sono infatti i seguenti: per il pacco ordinario (nell’ambito del quale rientrano, ad oggi, gli invii postali superiori ai due chili), Poste Italiane è tenuta al rispetto del seguente obiettivo di qualità: quattro giorni lavorativi successivi a quello d’inoltro nella rete postale nell’90% dei casi. Per gli invii postali di Posta Prioritaria (tra i quali quindi potrebbero ora rientrare anche gli invii compresi tra 2 e 5 chili) un giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete postale per almeno l’80% degli invii provenienti e destinati a Comuni serviti per 5 giorni a settimana; tra due e tre giorni lavorativi successivi a quello di inoltro nella rete postale per almeno l’80% degli invii provenienti o destinati a Comuni serviti a giorni alterni (entro 4 giorni la percentuale si eleva al 98%).

 

Il nuovo comma 274-ter autorizza i piccoli comuni a stipulare appositi protocolli aggiuntivi con il fornitore del servizio postale universale per ridurre l’attuale discriminazione relativa ai tempi di consegna effettivi rispetto ai grandi centri abitati e per il perseguimento degli standard di cui al comma 274-bis. Si prevede inoltre che il fornitore del servizio postale universale, nel perseguire obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento della fornitura del servizio, anche tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica, valuti prioritariamente eventuali iniziative degli enti territoriali che possano potenziare l'offerta complessiva dei servizi postali in specifici ambiti territoriali, anche al fine di valorizzare la capillarità degli uffici postali.

 

Il comma 274-quater infine rimette a uno o più regolamenti del Ministro dell’economia e delle finanze le modalità tecniche per l’attuazione dei comma 274-bis e 274-ter con riferimento ai singoli regimi interessati.

 


 

Articolo 1, comma 274-quinquies -274-sexies – Legittimo impedimento del difensore nel periodo di maternità

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

42.23 NF

De Girolamo

FI-PdL

18.12

Aggiunge il comma 274-quinquies, che modifica l’art. 81-bis delle disposizioni di attuazione del c.p.c. in materia di calendario del processo, prevedendo che, quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, per la fissazione delle successive udienze o ai fini della proroga dei termini processuali, debba tenere conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti e i tre mesi successivi la data presunta del parto (corrispondenti al periodo di congedo obbligatorio per le lavoratrici subordinate). La disposizione si applica anche in caso di adozione e affidamento del minore, nei termini disciplinati dal d.lgs. n. 151 del 2001.

La disposizione in commento specifica che dal riconoscimento del legittimo impedimento per il difensore, dovuto allo stato di gravidanza, «non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un’urgente trattazione».

Si valuti se tale ultima previsione non introduca una discrezionalità del giudice che potrebbe così negare il legittimo impedimento e vanificare le intenzioni del legislatore. Ciò anche in relazione all’assenza di una analoga disposizione per il legittimo impedimento nel processo penale (v. infra).

Aggiunge il comma 274-sexies che, modificando l’art. 420-ter c.p.p., estende le disposizioni sul legittimo impedimento ai casi in cui il difensore abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza, per il periodo compreso tra i due mesi precedenti e i tre mesi successivi la data presunta del parto.

 


 

Articolo 1, comma 276-bis – Cessazione dalla carica di magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura

                                                                                                                      

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

42-ter.1

Tancredi

AP-CPE-NCD

19.12

Inserisce un comma 276-bis, che modifica le disposizioni di attuazione della legge sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (DPR n. 916 del 1958), intervenendo sull’art. 30, relativo al collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti del CSM per eliminare ogni restrizione sul collocamento dei membri togati elettivi alla cessazione del mandato. In particolare, la riforma sopprime le disposizioni che:

- prevedono che debba trascorrere un anno prima che il magistrato cessato dall’incarico di componente del Consiglio possa essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello che ricopriva prima della carica o prima che possa essere nuovamente collocato fuori ruolo;

- consentono comunque il collocamento fuori ruolo del magistrato cessato dalla carica, anche prima che sia trascorso un anno dalla cessazione, quando il nuovo collocamento fuori ruolo sia disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive.

 


 

Articolo 1, comma 276-ter – Patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori

                                                                                                                      

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

42-ter.9

 

 

101-quater.125 NF

 

Tancredi

 

 

Giuseppe Guerini

 

 

AP-CPE-NCD

 

PD

19.12

Inserisce un comma 276-ter, che modifica la legge forense (legge n. 247 del 2012) per prorogare di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori in base ai requisiti previsti prima della riforma forense.

In particolare, intervenendo sull’art. 22 della legge n. 247, che disciplina l’albo speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, il provvedimento consente l’iscrizione all’albo speciale agli avvocati che maturino i requisiti previsti prima della riforma entro 6 anni (in luogo degli attuali 5 anni) dalla riforma stessa e dunque entro il 2 febbraio 2019.


 

Articolo 1, comma 278-bis Procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

43.6

43.1

Verini

La II Commissione

PD

17.12

Aggiunge il comma da 278-bis che interviene sul TU spese di giustizia (DPR n. 115 del 2002) per inserirvi l’art. 238-bis, volto a disciplinare le procedure per la riscossione delle pene pecuniarie attivando la loro conversione, quando il debitore non sia in grado di pagare.

Si ricorda che l’art. 238 del TU, che disciplinava questa procedura, è stata dichiarato incostituzionale per ragioni non attinenti al merito ma per eccesso di delega.

In particolare, la disposizione prevede:

§  che ogni mese l’agente della riscossione debba trasmettere le informazioni sull’andamento della riscossione delle pene pecuniarie relative al mese precedente, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa;

§  che in caso di infruttuoso pignoramento, ovvero a seguito del decorso di 24 mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell’agente della riscossione, senza esiti, l’ufficio debba investire il PM affinché si attivi la procedura per la conversione della pena pecuniaria;

§  che il PM trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente che, al fine di accertare l’effettiva insolvibilità del debitore, dispone le opportune indagini;

§  che se viene accertata la solvibilità del debitore, l’agente della riscossione deve riavviare le attività di sua competenza;

§  che se viene accertata l’insolvibilità, invece, si procede alla conversione della pena pecuniaria o alla rateizzazione della stessa ai sensi dell’art. 660, comma 3, c.p.p.; l’agente della riscossione provvede al discarico del ruolo.

Queste disposizioni si applicano anche alle partite di credito già iscritte a ruolo alla data di entrata in vigore della riforma.

 


 

Articolo 1, comma 278-ter – Natura privilegiata dei crediti per contributi integrativi da versare alle Casse di previdenza dei professionisti

                                                                                                                      

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

43.7

Castricone

PD

19.12

Inserisce un comma 278-ter, che modifica l’art. 2751-bis del codice civile in tema di crediti privilegiati. La modifica è volta a specificare che hanno privilegio generale sui mobili non solo i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione, ma anche i crediti riguardanti il contributo integrativo da versare alle casse di previdenza nonché il credito di rivalsa per IVA.


 

Articolo 1, comma 283-bis-283-sexies - Numero dei magistrati amministrativi

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

45.7

Governo

 

17.12

Inserisce cinque commi, attraverso i quali interviene sulla pianta organica della magistratura amministrativa, con la finalità di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti. A decorrere dal 2018, l’emendamento aumenta:

§  di una unità il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato;

§  di 7 unità il numero dei consiglieri di Stato;

§  di 15 unità il numero dei referendari TAR.

Sono conseguentemente autorizzate a decorrere dal 2018 le procedure di selezione e di assunzione del suddetto personale.

A decorrere dal 2023, invece, la pianta organica così determinata verrà ridotta nei seguenti termini, e le relative posizioni, se già coperte, saranno considerate in soprannumero:

§  di una unità il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato;

§  di 2 unità il numero dei Consiglieri di Stato;

§  di 5 unità il numero dei referendari TAR.

Per l’attuazione della disposizione sono autorizzate le seguenti spese: 3,5 milioni per il 2018; 3,5 milioni per il 2019; 3,5 milioni per  il 2020; 3,9 milioni per il 2021; 4,1 milioni per il 2022; 4,1 milioni per il 2023; 4,2 milioni per il 2024; 4,3 milioni per il 2025; 5,0 milioni per il 2026; 5,0 milioni a decorrere dal 2027.

 

Agli oneri si provvede attraverso l’utilizzo del maggior gettito derivante dall’aumento del contributo unificato disposto per il processo amministrativo nel 2011 e iscritto nel bilancio autonomo del Consiglio di Stato.

 


 

Articolo 1, comma 285-bis - Equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati

                                                                                                                      

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

45.1

De Girolamo

FI-PdL

18.12

Aggiunge il comma 285-bis, che modifica l’art. 19-quaterdecies del D.L. n. 148/2017, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati (che, a sua volta, ha introdotto un articolo 13-bis nella legge forense n. 247 del 2012).

Si tratta della disposizione, di recentissima introduzione, volta a garantire all’avvocato, nonché a tutti gli altri lavoratori autonomi il diritto a percepire un compenso equo nei rapporti con clienti diversi dai consumatori (quindi con clienti c.d. forti, come banche e assicurazioni).

La disposizione in commento interviene su più punti sulla disciplina dell’equo compenso prevedendo:

§  un più stretto rapporto del compenso con i parametri tariffari previsti da un DM Giustizia;

§  la presunzione assoluta di vessatorietà di una serie specifica di clausole, che mantengono tale natura anche quando siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione;.

§  l’eliminazione della disposizione che attualmente prevede che l’azione di nullità possa essere esercitata entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto che viola la disciplina sull’equo compenso (conseguentemente l’azione di nullità diviene imprescrittibile).

Si ricorda che il comma 1 dell’art. 19- quaterdecies del d.l. n. 148/2017 – non modificato dall’emendamento – estende la disciplina sull’equo compenso degli avvocati, in quanto compatibile, anche a tutti gli altri professioni.

 


 

Articolo 1, comma 285-ter – Compenso degli agenti della riscossione

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

45.8

Relatore

 

21.12

Aggiunge il comma 285-ter, che esclude dall’applicazione delle norme in tema di equo compenso dei professionisti (articolo 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017) gli agenti della riscossione, i quali devono comunque garantire, al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell’eventuale ripetitività delle prestazioni richieste.

 


 

Articolo 1, comma 288-bis Incremento Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’Agenzia delle entrate

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

46.25 NF

Sanga

PD

19.12

Introduce il comma 188-bis, che incrementa, a valere sui finanziamenti dell’Agenzia delle entrate, le risorse del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’Agenzia stessa.

Da tale incremento, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 e ad ulteriori 10 milioni di euro dal 2019, derivano oneri valutati in termini di indebitamento netto in 7,8 milioni per il 2018 e in 15,6 milioni dal 2019, a cui si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (di cui all’articolo 6, comma 2, del D.L. 154/2008).

 


 

Articolo 1, comma 288-ter- Assunzione di personale di servizio sociale per l’esecuzione penale esterna

 

    Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

46.15 NF

 

Ferranti

PD

19.12

Aggiunge il commi 288-ter- con il quale si autorizza l’assunzione di 296 unità di personale, con la qualifica di funzionario area pedagogica e mediatore culturale, da inserire presso il Ministero della giustizia, Dipartimento della giustizia minorile e di comunità.

La disposizione interviene sul decreto-legge n. 13 del 2017 che, nell’ambito della disciplina dei procedimenti di protezione internazionale (art. 13), già autorizzava il Ministero della giustizia, nel biennio 2017-2018 ad assumere funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, nella misura di 60 unità. Il d.d.l. di bilancio consente di procedere alle assunzioni fino all’esercizio 2019 e contestualmente aumenta da 60 a 296 le unità di personale da assumere.

Per far fronte alle assunzioni è autorizzata una spesa di 4,0 milioni di euro nel 2018 e di 11,8 milioni di euro a decorrere dal 2019. Per le procedure concorsuali si autorizza una spesa di 500.000 euro nel 2018.

 

Conseguentemente

Alla Tabella A, accantonamento relativo al Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2018: -2.066.350;

2019: -9.398.099;

2020: --9.398.099.

 


 

Articolo 1, comma 288-quater – Straordinari del personale del personale amministrativo degli uffici giudiziari

                                                                                                                      

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

46.14

46.19

Verini

II Commissione

PD

19.12

Inserisce un comma 288-quater, che modifica in più punti l’art. 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, in tema di efficienza del sistema giudiziario e celere definizione delle controversie.

In particolare, la disposizione modifica il comma 11 dell’art. 37, che attualmente demanda a un DPCM la ripartizione delle risorse derivanti dal maggior gettito del contributo unificato nel processo tributario destinandole all’assunzione di magistrati ordinari nonché, dal 2015, e per un ammontare di 7,5 milioni di euro, all’incentivazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto particolari obiettivi di performance. La novella:

- limita al 2017 l’efficacia di tale disciplina;

- prevede, a decorrere dal 2018, che tali risorse siano destinate a finanziare gli straordinari del personale amministrativo degli uffici giudiziari. Tale eccedenza oraria, nel limite di 35 ore mensili, dovrà essere autorizzata, in deroga alla normativa generale, con DM Giustizia.

Il provvedimento, inoltre, interviene sul comma 12, con finalità di coordinamento, nonché sul comma 13, relativo al riparto delle risorse tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di performance. La riforma, oltre a coordinare la normativa con la modifica che limita al 2017 l’efficacia della vecchia disciplina, sostituisce alla attuale competenza del Ministro della giustizia, sentiti CSM e organo di autogoverno della magistratura tributaria, la competenza diretta di quest’ultimo.

 


 

Articolo 1, comma 289 – Determinazione del numero dei notai e misure di semplificazione per la trasmissione degli atti agli archivi notarili

                                                                                                                      

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

46-bis.11

46-bis.15

46-bis.27

Albini

G. Fontana

Tabacci

MDP

FI-PDL

DES-CD

19.12

Modifica il comma 289, che interviene sulla legge notarile (legge n. 89 del 2013), per novellarne l’articolo 93-ter, relativo al promovimento dell’azione disciplinare nei confronti dei notai. L’emendamento riguarda gli atti funzionali a tale azione ai quali andrebbe applicato l’art, 8, comma 2, della legge sulla concorrenza e il mercato (legge n. 287 del 1990).

La disposizione richiamata, relativa alle “imprese pubbliche e in monopolio legale”, appare tuttavia irriferibile al procedimento disciplinare notarile.

 


 

Articolo 1, commi 289-bis – 289-ter - Requisiti per il concorso notarile

                                                                                                                      

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

46-bis.5 NF

Colletti

M5S

18.12

Aggiunge il comma 289-bis, che aumenta da 3 a 5 il numero delle dichiarazioni di non idoneità in precedenti concorsi che precludono l’accesso al concorso da notaio.

Aggiunge il comma 289-ter, che, intervenendo sulla legge notarile, consente l’accesso al notariato anche a colui che, svolta la pratica per 18 mesi, sia stato successivamente cancellato dal registro dei praticanti in conformità al regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali (DPR n. 137/2012).

Si ricorda che il citato regolamento dispone che il certificato di compiuta pratica perda efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato e che in tale caso il competente consiglio territoriale debba provvedere alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti.

 


 

Articolo 1, comma 291 Distretti del cibo

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

47.2

47.39

XIII Commissione

Terrosi



PD

18.12

Modifica il comma 291, capoverso Art. 13, comma 2, cui aggiunge la lettera g-bis), in modo da includere tra i distretti del cibo i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori in cui sia stato stipulato e sottoscritto un protocollo per la diffusione del metodo biologico..

47.28

Schullian

Misto-Min.ling.

18.12

Modifica il comma 291, capoverso Art. 13, comma 3, precisando che anche le Province autonome (di Trento e di Bolzano) - oltre alle regioni - provvedano all’individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo.

 


 

Articolo 1, comma 291-bis Contributo al Milan Center for food Law and Policy

                                                                                                                           

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

47.11 NF

Guerra

PD

19.12

Aggiunge il comma 291-bis che autorizza la spesa di 500.000 euro per ciascuna annualità 2018, 2019 e 2020 a favore del Milan Center for food Law and Policy al fine di potenziare le attività miranti alla realizzazione degli obiettivi che il nostro Paese di è impegnato a conseguire nel quadro dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi dell’Agenda Onu 2030, nonché per la realizzazione di eventi ed iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura italiana per COP 26/2020 ed in continuità con Expo 2015 e la Carta di Milano.

Milan Center for Food Law and Policy è il Centro di documentazione e studio sulle norme e sulle politiche pubbliche in materia di nutrizione fondato il 17 febbraio 2014, su impulso di: EXPO Milano 2015, Regione Lombardia, Comune di Milano e Camera di Commercio di Milano, si è poi costituito in associazione il 19 giugno 2015. Milan Center è una struttura informativa che raccoglie, cataloga ed archivia atti pubblici o pubblico – privati in tema di diritto al cibo e partecipa al dibattito sulle tematiche collegate con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e con l’Agenda 2030, rendendo il materiale disponibile per studiosi e cittadini. Le attività del Centro consistono in un Osservatorio permanente su normativa nazionale, europea, internazionale e multilaterale (soft law); nell’Analisi delle politiche pubbliche e raccolta di best practices ad ogni livello; nella costruzione di un network di istituzioni, università ed enti di formazione e ricerca, associazioni di stakeholder e aziende, terzo settore e volontariato; nella formazione in collaborazione con il network; nell’organizzazione di convegni internazionali e workshop per aree tematiche e produzione editoriale tradizionale e digitale.

 

Conseguentemente

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto.

 


 

Articolo 1, comma 291-ter Ulteriori misure a supporto del Made in Italy

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

47.7 NF

Di Gioia

PD

19.12

Aggiunge il comma 291-ter il quale rifinanzia di 2 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2018-2019 e di 3 milioni per il 2020 la quota delle risorse stanziate per l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane da destinare all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero nell’ambito delle azioni relative al Piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti.

Conseguentemente

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto.


 

Articolo 1, commi 292-295 Disciplina dell’attività di enoturismo

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

47-bis.3

47-bis.26

XIII Commissione

Sani

 

 

PD

18.12

Modifica il comma 293, primo periodo, specificando che l’articolo di riferimento della legge n. 413 del 1991, che si applica allo svolgimento dell’attività enoturistica, è l’articolo 5, estendendo quindi a tale attività le disposizioni fiscali ivi previste per l’attività di agriturismo

47-bis.4

47-bis.25

XIII Commissione

Sani



PD

18.12

Modifica il comma 294, precisando che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ivi previsto, che definisce linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica, sia adottato di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (oltre che d’intesa con la Conferenza Stato-regioni).

47-bis.1

47-bis.23

XIII Commissione

Sani



PD

18.12

Modifica il comma 294, precisando che il decreto ministeriale ivi previsto, che definisce linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica, debba fare particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio.

 


 

Articolo 1, commi 301-bis – 301-ter - Risorse dei Patti per lo sviluppo per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

48-ter.18 NF

Covello

PD

18.12

Aggiunge i commi 301-bis e 301-ter, che dettano disposizioni concernenti il finanziamento degli interventi volti a prevenire e a contrastare il rischio idrogeologico, al fine di far confluire nella contabilità speciale dei Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo con gli Enti territoriali al finanziamento - mediante apposite delibere del CIPE - degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne ed ai presidi di protezione civile (vie di fuga).

Si prevede che i Presidenti delle regioni, in qualità di commissari straordinari, assicurino l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,  che ha disciplinato il subentro dei Presidenti delle regioni - relativamente al territorio di competenza - nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali.

Il comma 301-ter dispone che ai predetti interventi previsti dai Patti per lo sviluppo con gli enti non si applica il secondo periodo dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, ai sensi del quale gli interventi (in materia di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse degli accordi di programma) sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 


 

Articolo 1, comma 301-quater Agevolazioni tributarie sulla birra

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

48-ter.43

Sani

PD

19.12

Aggiunge il comma 301-quater, che ridetermina l’aliquota di accisa sulla birra in 3,00 euro per ettolitro e per grado-Plato a decorrere dal 1° gennaio 2019.

 

Conseguentemente

Modifica il comma 624, riducendo il Fondo per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, ivi rifinanziato

 


 

Articolo 1, comma 301-quinquiesEquiparazione ai coltivatori diretti degli imprenditori agricoli professionali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

48-ter.42 NF

Taricco

PD

19.12

Inserisce il comma 301-quinquies, equiparando al coltivatore diretto l’imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola, relativamente alle norme previste dalla legge n. 203 del 1982 in materia di contratti agrari.

 


 

Articolo 1, commi 302-304, da 304-bis a 304-octies Piano nazionale di interventi nel settore idrico

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

49.30

0.49.30.13

0.49.30.14

0.49.30.2

0.49.30.9

Relatore

Manzi

Sani

Marcon

Guidesi

 

PD

PD

SI-SEL

LNA

18.12

Sostituisce i commi da 302 a 304, che prevedono  l’adozione di un Piano nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo, con una nuova disciplina volta a regolare l’adozione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico.

In particolare, il comma 302 disciplina il predetto Piano che, rispetto a quanto si prevede per il Piano invasi, è volto non solo alla programmazione e alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità, ma anche al potenziamento e all’adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine del contrasto alla dispersione delle risorse idriche (finalità, quest’ultima, aggiunta dal subem. 0.49.30.2). Il Piano deve essere adottato con un D.P.C.M. (l’attuale comma 302 fa invece riferimento a un decreto del Ministro delle infrastrutture), su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’ambiente, il Ministro delle politiche agricole e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’AEEGSI, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il subem. 0.49.30.13 ha aggiunto anche il concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il Piano, articolato in due sezioni: la sezione “invasi” e la sezione “acquedotti”, può essere approvato per stralci ed è aggiornato ogni due anni, tenendo conto tra l’altro dei nuovi interventi necessari e urgenti, con priorità per quelli in stato di progettazione definitiva ed esecutiva (subem. 0.49.30.14).

Si segnala che il disegno di legge in esame attribuisce all’Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti e che, in conseguenza dell’ampliamento delle competenze, l’Autorità assume la denominazione di “Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente” (ARERA).

Il comma 303 prevede che, ai fini della definizione della sezione “acquedotti” della proposta di Piano, l’Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sentite le regioni e gli enti locali interessati (subem. 0.49.30.9), trasmette ai citati Ministeri l’elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore e che gli enti di gestione d’ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi trasmettono alla medesima Autorità, entro 60 giorni dalla richiesta, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.

Il comma 304 prevede, invece, che, ai fini della definizione della sezione “invasi” della proposta di Piano, il Ministero delle infrastrutture definisce l’elenco degli interventi necessari e urgenti tenendo conto di taluni obiettivi prioritari e che, a tal fine, le autorità idrografiche di distretto, i gestori delle opere o i concessionari di derivazione trasmettono al medesimo Ministero, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, le informazioni e documenti necessari.

Il comma 304-bis dispone, entro 60 giorni dall’adozione del D.P.C.M., l’adeguamento degli strumenti di pianificazione e di programmazione da parte degli enti di gestione d’ambito e degli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi inclusi nelle sezioni del Piano.

Sono affidate all’Autorità, che può avvalersi anche della Cassa servizi energetici e ambientali, funzioni di monitoraggio dell’andamento dell’attuazione degli interventi e di supporto agli enti di gestione d’ambito e agli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi. Per lo svolgimento dei predetti compiti, può essere adeguata la dotazione organica della Cassa servizi energetici e ambientali con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 670 dell’articolo 1 della legge 208/2015 (comma 304-ter).

Per quanto concerne il finanziamento degli interventi contenuti nel Piano, si prevede che sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente e che possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche (comma 304-quater) di cui all’articolo 58 della L. 221/2015 (collegato ambientale). A tale proposito, il comma 304-quinquies integra tale norma, allo scopo di prevedere che gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con un decreto del Ministero dell’economia.

Il comma 304-sexies, sulla scorta di quanto già prevede il comma 303, dispone l’adozione di un Piano straordinario, nelle more della definizione del Piano nazionale, che confluisce in tale Piano e i cui interventi sono realizzati dai concessionari di derivazione o dai gestori delle opere, mediante apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Rispetto all’attuale comma 303, si specifica che il Piano è finalizzato alla realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili. Resta confermata l’autorizzazione complessiva di spesa, per la realizzazione del Piano straordinario, pari a 250 milioni di euro (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2022).

Il monitoraggio degli interventi, come già prevede il comma 304, è effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP)” ai sensi del D.Lgs. 229/2011 (comma 304-septies).

Da ultimo, il  comma 304-octies affida al Ministero delle infrastrutture, con riferimento alla sezione “invasi, e all’Autorità, con riferimento alla sezione “acquedotti”, il compito di segnalare i casi di inadempienza e di inerzia da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, nonché di proporre i necessari interventi. Si prevede, altresì, la nomina di commissari “ad acta” da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

 


 

Articolo 1, comma 304-novies Incentivi per funzioni tecniche

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

49.19

49.22

Fabbri

I Commissione

PD

18.12

Aggiunge il comma 304-novies volto a specificare, aggiungendo il comma 5-bis all’articolo 113, del Codice dei contratti pubblici (D.L.gs. n. 50 del 2016) che gli incentivi previsti per le funzioni tecniche come indicate nel medesimo art. 113 fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Si ricorda a proposito che, mentre il comma 2 dell’art. 113 del Codice prevede un apposito fondo con risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per determinate attività (programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e esecuzione dei contratti pubblici, RUP, direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti), il comma 1 del medesimo art. 113 prevede che gli oneri finanziari relativi a spese inerenti la realizzazione di lavori pubblici (progettazione, direzione dei lavori o dell’esecuzione, vigilanza, collaudi tecnici e amministrativi, verifiche di conformità, collaudo statico, studi e ricerche connessi, progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del d.lgs. 81/2008) devono essere ricompresi negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori e negli stati di previsione della spesa dei bilanci delle stazioni appaltanti.

In merito per approfondire la tematica relativa al computo della spesa per il personale della PA per tali incentivi, si rinvia a due recenti pronunce della Corte dei Conti, la Deliberazione n. 58/2017 della sezione ligure e la deliberazione 7/17 della sezione autonomie.

 


 

Articolo 1, comma 308-bis Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

49-bis.30

49-bis.4

Costa

Simonetti

SC-ALA

LNA

18.12

Aggiunge il comma 308-bis che, modificando il comma 27 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), prevede di destinare una quota parte del gettito proveniente dal tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, dovuto alle regioni, ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell’impianto, per la realizzazione di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell’impianto; la tutela igienico sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofi all’impianto; lo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani (lettera a).

La norma prevede, altresì, con una modifica al comma 30 del citato articolo 3, che nella legge regionale che stabilisce le modalità di versamento del tributo e la presentazione della dichiarazione del gestore contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati, siano previste anche le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al citato comma 27 dell’art. 3 della legge 549/95, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell’area interessata e sistema di viabilità asservita.

 


 

Articolo 1, comma 311 – Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

49-ter.28

Parisi

SC-ALA

19.12

Modifica il comma 311, specificando che lo stanziamento di 7 milioni di euro ivi previsto è destinato, per 6,5 milioni di euro, all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, e, per un importo di 500.000 euro, all’Autorità di distretto dell’Appennino meridionale.

 


 

Articolo 1, commi da 313-bis a 313 septies - Attuazione dell’Accordo tra il Governo Italiano e la comunità Europea dell’Energia Atomica del 27 novembre 2009 sullo smantellamento del reattore Ispra-1

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

50.76

Governo

 

17.12

Aggiunge i commi da 313-bis a 313-septies, in materia di attribuzione alla Sogin S.p.A. del compito di smantellare il reattore Ispra-1, situato nel complesso del Centro Comune di Ricerca (CCR) di Ispra (Varese), recependo quanto stabilito nell’Accordo tra il Governo Italiano e la comunità Europea dell’Energia Atomica del 27 novembre 2009.

Secondo quanto specifica la relazione di accompagnamento all’emendamento, la norma in esame è necessaria per evitare l’apertura di un contenzioso europeo per mancata attuazione dell’Accordo.

Il CCR di Ispra ("JRC" nella versione inglese, acronimo di Joint Research Centre, della Commissione europea) compare tra i principali operatori nazionali nel campo della gestione dei rifiuti radioattivi. I suoi impianti nucleari non più utilizzati (tra cui il reattore Ispra-1) sono oggetto di un programma di decommissioning globale e di gestione dei rifiuti finalizzato a smantellare gli impianti nucleari che hanno operato nel Centro medesimo nonché per eseguire la caratterizzazione completa e il condizionamento dei rifiuti radioattivi prodotti nelle passate attività. Le attività di autorizzazione e di controllo sono condotte dalle autorità italiane in base al vigente accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità EURATOM firmato nel 1960. Successivamente, il 27 novembre 2009, EURATOM ha firmato un ulteriore accordo con il Governo italiano volto a perseguire una serie di finalità, tra cui quella di regolarizzare le responsabilità storiche sul sito, trasferendo la responsabilità dello smantellamento del reattore Ispra-1 al Governo italiano, nonché quella di formalizzare il trasferimento di tutti i rifiuti dal sito al futuro “deposito nazionale” (previsto dal Titolo III del D.Lgs. n. 31/2010).

In considerazione della mancata attuazione dell’accordo, il trasferimento della licenza del reattore Ispra-1 ad un operatore italiano non è stato completato. La norma in esame interviene dunque proprio su questo aspetto. Ulteriori informazioni sulle quantità di rifiuti stoccati nel CCR di Ispra e sulle attività in corso sono contenute a pag. 5 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. X/7052 del 4 settembre 2017, che contiene il parere della Regione Lombardia sulla valutazione ambientale strategica del programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 45/2014).

Informazioni sulla gestione delle responsabilità nucleari derivanti dalle attività svolte dal Centro comune di ricerca (JRC) nell'ambito del trattato Euratom sono contenute nella Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 25 ottobre 2013 (COM (2013) 734 final).

La Società Gestione Impianti Nucleari (SOGIN) S.p.A. è stata istituita nel quadro del riassetto del mercato elettrico disposto dal D.Lgs. 79/1999; con la trasformazione dell'ENEL in una holding formata da diverse società indipendenti, le attività nucleari sono state trasferite alla SOGIN, che ha pertanto incorporato le strutture e le competenze precedentemente applicate alla progettazione, alla costruzione e all’esercizio delle centrali elettronucleari italiane, ed ha conseguentemente acquisito le quattro centrali nucleari italiane di Trino, Caorso, Latina e Garigliano di Sessa Aurunca. Poiché con il referendum del 1987 è stata bloccata la possibilità di costruire nuove centrali nucleari, la SOGIN, oltre ad essere impegnata in attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in campo nucleare, energetico e ambientale, ha avuto come missione lo smantellamento (decommissioning) degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi. Con il decreto legislativo n. 31 del 2010 sono stati confermati i compiti e le funzioni già svolte dalla SOGIN per la disattivazione degli impianti nucleari e la messa in sicurezza dei rifiuti dagli stessi prodotti nella fase di esercizio, ampliandone le competenze anche alla localizzazione, realizzazione e gestione del Parco Tecnologico, comprensivo del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi.

Nel dettaglio il comma 313-bis specifica l’attribuzione a Sogin del compito di realizzare le attività indicate all’articolo 1, punto 1.1 del sopra citato Accordo.

Per quanto concerne le attività attribuite a Sogin si tratta, secondo quanto specificato dalla Relazione illustrativa dell’emendamento, delle seguenti attività: mantenimento in sicurezza; disattivazione dell’impianto fino al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica; trattamento preliminare, confezionamento e trasporto dei rifiuti radioattivi del CCR Ispra; predisposizione e confezionamento dei rifiuti da smantellamento di cat. 3; proprietà dei rifiuti derivanti dallo smantellamento e loro smaltimento finale al Deposito nazionale.

La medesima relazione sottolinea che le attività previste dall’accordo del 2009 sono “del tutto simili a quelle relative ai siti nucleari italiani dismessi svolte attualmente dalla Sogin S.p.A.” e, quindi, per tale motivo vengono trasferite alla citata società. Il costo per tali attività, secondo la relazione, dovrebbe ammontare a circa 45 milioni di euro.

Il comma 313-ter trasferisce di conseguenza a Sogin S.p.A, la titolarità degli atti autorizzativi del reattore Ispra-1. È demandato al MISE il compito di provvedere, entro un anno dall’entrata in vigore della legge in esame, agli adempimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni e alle licenze necessarie ai lavori.

Il comma 313-quater prevede che Sogin dia inizio alle attività conoscitive preliminari alla presa in carico dell’impianto. Al MISE è demandata la costituzione del comitato misto previsto dall’Accordo.

Il comma 313-quinquies demanda a Sogin di provvedere al rimborso del costo sostenuto per la custodia passiva svolta dal Joint Research Centre della Commissione Europea fino al trasferimento della titolarità degli atti autorizzativi a Sogin.

Secondo la Relazione illustrativa dell’emendamento il rimborso ammonterebbe a circa 5 milioni di euro.

Il comma 313-sexies provvede alla definizione della copertura degli oneri che è garantita mediante il ricorso agli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell’energia elettrica. Conseguentemente si modifica l’articolo 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 25/2003, inserendo le attività derivanti dagli obblighi di cui all’Accordo tra il Governo Italiano e la comunità Europea dell’Energia atomica del 27 novembre 2009, tra gli oneri generali del sistema elettrico accanto  ai costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti.

Si ricorda al riguardo che la componente tariffaria A2 della bolletta elettrica è destinata alla copertura dei costi per lo smantellamento delle centrali nucleari dismesse (Latina, Caorso, Trino Vercellese, Garigliano), cd. decommissioning, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti, svolte dalla società a totale partecipazione diretta statale Sogin S.p.A.

Il gettito raccolto dall'applicazione degli oneri generali è trasferito su un apposito Conto di gestione (Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue) istituito presso la CSEA(Cassa per i servizi energetici ed ambientali).

L'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 314/2003 ha stabilito misure di compensazione territoriale a favore dei siti ospitanti centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare, prevedendo che alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui al medesimo decreto legge, tali misure siano trasferite al territorio che ospita il Deposito in misura proporzionale all'allocazione dei rifiuti radioattivi.

In particolare, il comma 1-bis del citato articolo 4 ha stabilito che l'assegnazione annuale del contributo sia effettuata con deliberazione del CIPE, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

L'ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 è definito mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

Secondo quanto previsto dalle leggi finanziarie 2005 e 2006, una parte del gettito della componente A2, viene destinato al bilancio dello Stato.

Si ricorda, infatti, che l'articolo 1, comma 298, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) ha disposto che - a decorrere dal 1° gennaio 2005 - sia assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica A2 di cui al comma 1-bis dell'art. 4 del D.L. n. 314/2003 (aliquota A2 concernente misure di compensazione territoriale per i territori in cui sono allocati rifiuti radioattivi) nonché di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, come definito dai decreti ministeriali attuativi dell'articolo 3, comma 11, del D.Lgs. n. 79/2011

La successiva legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005), all'articolo 1, comma 493, facendo salvo quanto sopra, ha disposto che, a decorrere dall'anno 2006, siano assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro annui, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica.

Il comma 313-septies demanda ad un’apposita delibera dell’AEEGSI la determinazione delle modalità di rimborso alla Sogin, a copertura degli oneri relativi alle attività svolte ai sensi dei commi precedenti. Viene altresì stabilito che tale determinazione dovrà avvenire in coerenza con i criteri stabiliti dalla medesima autorità per il riconoscimento dei costi “connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti” contemplati, come componenti degli oneri generali del sistema elettrico, dall’art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 25/2003 (convertito dalla L. 83/2003).

Si segnala che il disegno di legge in esame attribuisce all’Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti e che, in conseguenza dell’ampliamento delle competenze, l’Autorità assume la denominazione di “Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente” (ARERA).

 

 


 

Articolo 1, commi 313-octies – 313-terdecies Promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile e di prodotti cosmetici da risciacquo che non contengono microplastiche

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

51.29 NF

Realacci

PD

19.12

Aggiunge i commi da 313-octies a 313-terdecies che dettano disposizioni finalizzate alla promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432, nonché dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche. A tali finalità è destinata una quota del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio (la cui dotazione relativa al 2018 viene incrementata di 250.000 euro) e vengono introdotti divieti di commercializzazione (con decorrenze differenziate) per i succitati prodotti, nonché le sanzioni da applicare ai trasgressori, ma solo a quelli del divieto relativo ai cosmetici.

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni.

 

Finalità aggiuntive del “Fondo per la riduzione dei rifiuti” (comma 313-octies)

Il comma 313-octies prevede che le risorse del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio (istituito dall’art. 2, comma 323, della L. 244/2007), è destinato anche alla promozione della produzione e della commercializzazione:

- dei bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432;

- nonché dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente non contenenti microplastiche.

 

Si ricorda che la norma tecnica UNI EN 13432:2002 (intitolata “Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi”) è la versione ufficiale in lingua italiana della norma tecnica europea EN 13432 (del settembre 2000) che specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio. Si fa notare che la norma UNI EN 13432 è specifica per gli imballaggi, mentre per le materie plastiche in generale il riferimento sembra doversi ricercare nella norma UNI EN 14995:2007 (intitolata “Materie plastiche - Valutazione della compostabilità - Schema di prova e specificazioni”), che è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 14995 (edizione dicembre 2006). La norma specifica i requisiti e le procedure per la determinazione della compostabilità o il trattamento anaerobico dei materiali plastici con riferimento alle seguenti caratteristiche: biodegradabilità, disintegrazione durante il trattamento biologico, effetto sulla qualità del composto risultante.

Tale norma ha sostituito la precedente norma UNI 10785:1999  che era citata dalle disposizioni relative ai bastoncini biodegradabili contenute nell’art. 19 della L. 93/2001 (v. infra).

Ciò premesso, si valuti se fare riferimento alla norma tecnica UNI EN 14995 anziché alla norma UNI EN 13432 relativa agli imballaggi.

 

Incremento del “Fondo per la riduzione dei rifiuti” (comma 313-novies)

Il comma 313-novies, per le finalità di promozione indicate dal comma precedente, incrementa di 250.000 euro, per l’anno 2018, la dotazione del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti citato poc’anzi.

Si ricorda che tale fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente dal comma 323 dell’art. 2 della L. 244/2007, che ne ha previsto una dotazione di 20 milioni di euro per anno a decorrere dal 2008.

L’art. 12 della L. 166/2016 ha aggiunto alle possibili destinazioni del fondo anche la promozione di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari, comprese le iniziative volte a promuovere l'utilizzo, da parte degli operatori nel settore della ristorazione, di contenitori riutilizzabili idonei a consentire ai clienti l'asporto degli avanzi di cibo. Per tali finalità la stessa norma ha incrementato la dotazione del fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

 

Divieti di commercializzazione (commi 313-decies e 313-undecies)

I commi 313-decies e 313-undecies introducono il divieto:

§  di produzione e commercializzazione sul territorio nazionale bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432 (comma 313-decies).

Tale divieto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 e, comunque, previa notifica alla Commissione europea (ai sensi della direttiva 2015/1535/UE). La norma prescrive inoltre che è obbligatorio indicare, sulle confezioni dei medesimi bastoncini, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei servizi igienici e negli scarichi.

§  di commercializzazione di prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche. Tale divieto si applica dal 1° gennaio 2020 (comma 313-undecies).

Con riferimento al divieto relativo ai bastoncini per la pulizia delle orecchie si fa notare che tale disposizione riproduce, nella sostanza, quella contenuta nell’art. 19 della L. 93/2001. Tale ultima disposizione è stata abrogata dall’art. 264 del D.Lgs. 152/2006.

Prima dell’abrogazione era in realtà intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell'UE dell'8 settembre 2005, nella causa C-303/04, che aveva prescritto la disapplicazione della norma, dato che la stessa costituiva una “regola tecnica” per l’applicazione della quale era necessaria la previa notifica alla Commissione europea, che non era stata effettuata.

 

Definizioni di “plastica” e “microplastiche” (comma 313-duodecies)

Il comma 313-duodecies introduce la definizione di “microplastiche.

Si fa notare che la norma fa riferimento solo al precedente comma 313-undecies, ma in realtà il termine “microplastiche” è utilizzato anche nel comma 313-octies.

Il termine “microplastiche” si riferisce alle particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente.

Si fa notare che tale definizione appare analoga a quella utilizzata a livello europeo nella definizione dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE). Ad esempio, nella decisione 23 giugno 2017, n. 2017/1217/UE, sono definite come microplastiche le particelle di dimensione inferiore a 5 mm di plastica macromolecolare insolubile, ottenute mediante una serie di processi indicati.

 

Viene altresì introdotta la definizione di “plastica con cui si intendono i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide, che durante l'uso e nel successivo smaltimento mantengono le forme definite nelle applicazioni previste.

Il punto 1-bis) dell’art. 3 della direttiva 94/62/CE (introdotto dall’art. 1, punto 1), della direttiva 2015/720/UE) definisce “plastica” come "un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio […]”.

La definizione contenuta nell’art. 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, c.d. regolamento REACH) è di carattere prettamente chimico. In base a tale definizione, infatti, un polimero è una sostanza le cui molecole sono caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monomeriche. Tali molecole devono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unità monomeriche.

 

Sanzioni (comma 313-terdecies)

Il comma 313-terdecies prevede che il trasgressore del divieto commercializzazione di prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche (introdotto dal comma 318-quinquies) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 2.500 a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore.

Si valuti l’opportunità di specificare il riferimento alle “ingenti quantità” al fine dell’effettiva applicazione dell’aggravante.

Si fa notare, inoltre, che la norma non prevede sanzioni per il mancato rispetto del divieto relativo ai bastoncini per la pulizia delle orecchie.

In caso di recidiva, il comma in esame prevede che si applica la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi.

Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (cd. legge di depenalizzazione). Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

Conseguentemente

Alla Tabella B, l’accantonamento del Ministro dell’ambiente è ridotto:

2018. -250.000.

 


 

Articolo 1, commi 316-bis, 322, 324-bis - Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

51.31 NF

Braga

PD

19.12

Introduce il comma 316-bis al fine di prevedere che lo svolgimento da parte dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia (ItaliaMeteo) delle attività previste dal comma 316, avvenga anche con il raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, secondo modalità definite con le convenzioni previste al comma 322.

Modifica il comma 322, al fine di puntualizzare che la stipula delle previste apposite convenzioni sia a carattere volontario, tra l'Agenzia e i soggetti interessati, e riguardi, in particolare, le strutture meteorologiche regionali o servizi meteorologici regionali del Sistema Nazionale di Protezione dell’Ambiente (SNPA), di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, per la definizione delle attività di collaborazione e la messa a sistema delle risorse finalizzate alla meteorologia, in maniera da aumentare la competitività e l'efficienza del sistema meteorologico.

Il comma 322, che prevede l’emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica per l’adozione del regolamento di organizzazione dell'Agenzia e, a seguito di una ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche amministrazioni, stabilisce che con il medesimo decreto vengano definite misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia, attraverso la confluenza presso ItaliaMeteo delle risorse sopra citate e la stipula di apposite convenzioni per la definizione delle attività che l'Agenzia può svolgere a favore dei soggetti interessati. Nelle more della stipula delle convenzioni restano ferme le attività svolte da tutti i soggetti istituzionalmente competenti.

Si ricorda che la legge n. 132 del 2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio “chi inquina paga!”, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge.

Introduce il comma 324-bis che, in merito alla disciplina che istituisce l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia (ItaliaMeteo), fa salve le competenze riconosciute alle Regioni a statuto speciale ed alle Province Autonome dal relativi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

 


 

Articolo 1, comma 324-ter – Potenziamento della Strada Provinciale n. 103 “Antica di Cassano”

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

51.34 NF

Relatore

 

18.12

Introduce il comma 324-ter che, al fine di realizzare le opere di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 “Antica di Cassano”, Lotto 1, secondo stralcio di cui alla deliberazione del CIPE n. 62 dell’8 agosto 2013, autorizza la Città Metropolitana di Milano, anche avvalendosi di soggetti pubblici o società in house in possesso dei requisiti previsti dalla legge, di procedere alla realizzazione della progettazione esecutiva, delle attività di veri?ca e delle attività connesse di cui all’art. 157 del D.Lgs  50/16 (Codice dei contratti pubblici), nei limiti dello stanziamento di 2 milioni di euro per l’anno 2018, anche in deroga alle previsioni dell’articolo 163 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) del D.Lgs 18 agosto 2000, n.  267 (TUEL), a valere sulle disponibilità del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate, di cui all’articolo 202, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, iscritto nello stato di previsione del MIT.

L’art. 157, comma 1, del Codice dei contratti pubblici disciplina gli incarichi di progettazione relativi ai lavori non di particolare rilevanza, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, affidandoli secondo le procedure ordinarie previste dal Codice medesimo. In tali casi, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

L’art. 163 del Testo unico degli enti locali (TUEL) prevede che, in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, per cui gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato (comma 1). Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente (comma 2).

 


 

Articolo 1, commi 324-quater – 324-quinquies Assunzioni di personale nelle Agenzie regionali per l’ambiente

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

51.27 NF

Braga

PD

19/12

Inserisce i commi 324-quater e 324-quinquies, i quali prevedono che le Regioni possono autorizzare le Agenzie regionali per l’ambiente (ARPA) all’assunzione di personale, in relazione ai nuovi compiti ad esse attribuiti a seguito dell’istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (di cui alla legge n.132 del 2016). Più specificamente, si prevede che nelle more dell’adozione del DPCM che dovrà definire i LEPTA (Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ed ambientali) e il catalogo nazionale dei servizi 8ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge n.132/2016) le Regioni possono autorizzare le rispettive ARPA ad assumere personale a tempo indeterminato per il contingente strettamente necessario all’efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, mediante un incremento fino al 25% del turn over previsto a legislazione vigente, individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle ARPA.

Prima di procedere alle assunzioni le ARPA, fermi restando gli obblighi in materia di mobilità di personale delle P.A. (di cui all’articolo 34-bis del decreto legislativo n.165/2001), possono utilizzare graduatorie vigenti di concorsi pubblici banditi da altre ARPA o da altre amministrazioni del comparto Sanità.

 


 

Articolo 1, comma 325, commi 327-bis – 327-sexies, comma 332 e 380 - Assunzioni e inquadramenti nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

52.10 NF

Carnevali

PD

19.12

Modifica i commi 325 e 380, inserisce i commi da 327-bis a 327-sexies e modifica il comma 332.

Con le modifiche ai commi 325 e 380 si innalzano (da 100) a 200 le unità di personale (a tempo indeterminato), da inquadrare nel livello iniziale della III Area, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può assumere (precisamente 80 unità nel 2018, 60 nel 2019 e 60 nel 2020) in deroga alla normativa vigente in materia di limiti alle assunzioni, al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, e di fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese.

Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi previsti al comma 380, ove si stabilisce che una quota parte degli incrementi tariffari relativi ad alcune operazioni di motorizzazione civile siano destinate alle entrate dello Stato e che solo la parte eccedente tale quota sia destinata alle finalità connesse all’attuazione delle norme europee concernenti le patenti di guida, recepite dal decreto legislativo 59 del 2011.

I nuovi commi da 327-quater a 327-septies autorizzano l’assunzione di 70 unità di personale (a tempo indeterminato), da inquadrare nel livello iniziale della III Area, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (precisamente 28 unità nel 2018, 21 nel 2019 e 21 nel 2020), al fine di sviluppare e riqualificare i servizi resi e, in particolare, di garantire gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio superiore dei lavori pubblici dalla recente legislazione (articolo 15 del decreto legislativo n.50/2016).

Le assunzioni sono effettuate in aggiunta alle percentuali di turn over previste dalla normativa vigente (l’articolo 1, comma 227, della legge n.208/2015 prevede che le P.A., possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente), con conseguente rideterminazione della dotazione organica con apposito DPCM.

Lo svolgimento dei concorsi da parte del Ministero è comunque condizionato alla verifica dell’avvenuta immissione in servizio dei vincitori di precedenti concorsi e dell’assenza di idonei collocati nelle graduatorie vigenti, relativamente alle professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza (secondo quanto stabilito, in via generale, dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n.101/2013).

I concorsi potranno invece essere banditi in deroga alla normativa sul passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n.165/2001) e alla normativa che ha previsto concorsi pubblici unici a livello nazionale (di cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n.101/2013).

Resta comunque ferma la possibilità (prevista dall’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge n.350/2003) di effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

Alla copertura degli oneri si provvede mediante riduzione della Tabella A (voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e l’utilizzo di quota delle entrate previste, dall’anno 2020, dall’adeguamento delle tariffe in materia di motorizzazione (di cui all’articolo 1, comma 238, della legge n.311/2004).

Le modifiche al comma 332 sono volte ad incrementare gli oneri per il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e, più precisamente, gli oneri finanziari per i volontari del Corpo stesso, nonché ad ampliare le finalità alle quali i finanziamenti sono destinati, includendovi (oltre alle misure necessarie per fronteggiare il fenomeno migratorio) anche le misure organizzative necessarie per l’implementazione della sicurezza, anche ambientale, delle navigazione e dei traffici marittimi

 

Conseguentemente

Alla Tabella A:

l’accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridotto:

2018: -1.076.040

2019: -1.883.070.

l’accantonamento del Ministero dell’economia e finanze è ridotto:

2019: -1.946.850

2020: -3.983.700.

 


 

Articolo 1, comma 327-bis Affidamento concessioni autostradali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

52.32 NF

Bargero

PD

17.12

Aggiunge il comma 327-bis che interviene sul Codice dei contratti pubblici, con riferimento all’affidamento dei concessionari (articolo 177 del D.lgs. 50/2016), riducendo, per i titolari di concessioni autostradali, dall’80 per cento (previsto in via generale dalla norma per tutti i concessionari) al 60 per cento  la quota dei contratti di lavori, servizi e forniture che i medesimi concessionari sono obbligati ad affidare mediante procedure ad evidenza pubblica.

L’art. 177, comma 1, del d.lgs. 50/2016, dedicato agli “affidamenti dei concessionari” stabilisce infatti  che i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del Codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica, sono obbligati ad affidare una quota pari all’ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante parte può essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.

Conseguentemente, viene modificato il comma 3 del medesimo articolo 177 sulla verifica del rispetto delle quote di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica, che attualmente richiama solo la quota dell’80%, al fine di fare riferimento genericamente ai limiti, considerato che la norma (in conseguenza della predetta novella) dispone in ordine al rispetto della quota dell’80 per cento generale e del 60 per cento per i concessionari autostradali. Si prevede, inoltre, che le linee guida dell’ANAC, finalizzate a disciplinare la predetta verifica, siano adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, anziché entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (come previsto attualmente).

 


 

Articolo 1, comma 327-ter Sede delle società organismi di attestazione (SOA)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

52.42

Relatore

 

18.12

Aggiunge il comma 327-ter, che interviene sulla disciplina che attualmente regola la sede delle società organismi di attestazione (SOA), al fine di disporre l’obbligo di sede in uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) che attribuisca all’attestazione la capacità di provare il requisito di qualificazione in capo all’esecutore di lavori pubblici. Il vigente articolo 5, comma 1, della legge n. 122 del 2016 (Legge europea 2015-2016) prevede invece che le SOA debbano avere una sede nel territorio della Repubblica.

L’emendamento, nel disporre l’obbligo di sede in uno Stato membro del SEE, fa riferimento non solo alle SOA, ma anche ad organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello SEE.

La relazione illustrativa dell’emendamento precisa che la disposizione è volta a superare il contenzioso europeo nell’ambito della procedura di infrazione n. 2013/4212 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per aver imposto alle SOA l'obbligo di avere la propria sede legale nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (che recava il regolamento di attuazione dell’abrogato Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006). Il citato articolo 5, comma 1, della legge europea 2015-2016 ha soppresso l’obbligo per le SOA di avere la sede legale in Italia, mantenendo per esse il solo obbligo di avere una sede nel territorio della Repubblica. Il comma 2 del medesimo articolo 5 ha novellato il citato articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sopprimendo la disposizione che imponeva alle SOA di avere la sede legale nel territorio della Repubblica.

Le società organismi di attestazione sono disciplinate dall'articolo 84 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Si tratta di organismi di diritto privato che attestano, a favore dei soggetti esecutori (a qualsiasi titolo) di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, l'assenza dei motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a procedure di appalto o concessione, il possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale elencati all'articolo 83 del medesimo decreto,  il possesso di certificazione di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale,  il possesso di certificazione del rating di impresa.

Ai sensi dell'articolo 216, comma 14, del codice, recante disposizioni transitorie e di coordinamento, fino all'adozione delle linee guida volte a disciplinare (ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del medesimo codice) il sistema di qualificazione, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

 


 

Articolo 1, comma 327-octies Risorse per Matera, Capitale europea della cultura 2019

                                                                                                                                                  

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

52.1 NF

Antezza

PD

19.12

Aggiunge il comma 327-octies che autorizza la spesa di € 20 mln nel 2018 ed € 10 mln nel 2019 per interventi urgenti nella città di Matera, designata Capitale europea della cultura per il 2019.

In particolare, gli interventi sono finalizzati a migliorare l’accoglienza, l’accessibilità dei visitatori, il sistema di sicurezza della mobilità e il decoro urbano, nonché per l’attuazione del programma culturale da parte della Fondazione Matera-Basilicata 2019.

Agli oneri derivanti si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), programmazione 2014-2020, a tal fine detraendo gli importi indicati dalla quota da assegnare alla regione Basilicata a valere sulle risorse della medesima programmazione.

Si tratta di una autorizzazione di spesa che si aggiunge a quella disposta con l’art. 1, co. 345, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), pari a complessivi € 28 mln per il periodo 2016 -2019 (di cui € 11 mln per il 2018 e € 9 mln per il 2019), per la realizzazione del programma di interventi di Matera Capitale europea della cultura 2019.

In argomento, si ricorda anche che l'art. 7-sexies del D.L. 243/2016 (L. 18/2017) ha istituito, in via sperimentale, un programma, denominato "Magna Grecia – Matera verso il Mediterraneo", con lo scopo di finanziare – attraverso le risorse di un apposito Fondo, istituito con una dotazione di € 400 mila annui per il triennio 2017-2019 – specifici progetti per la valorizzazione del ruolo di Matera quale "città porta" verso il Mediterraneo, anche in relazione al ruolo di Capitale europea della cultura 2019.

 


 

Articolo 1, comma 327-novies – Modifiche al regime di devoluzione delle opere non amovibili negli aeroporti alla scadenza naturale della concessione

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

52.24 NF


52.37 NF

52.35 NF

 

Paola Bragantini

Mognato

Marchi

 

PD

 

MDP

PD

 

19.12

Introduce il comma 327-novies che prevede diverse modifiche al regime relativo alla procedura di subentro nella concessione con riguardo alla realizzazione di opere inamovibili costruite sull'area demaniale, ciò anche nell’ipotesi di subentro alla scadenza naturale della concessione recentemente modificato dal decreto-legge n. 148 del 2017.

La disposizione introduce modifiche ai commi quinto sesto e settimo il cui contenuto è di seguito illustrato con l’evidenziazione in grassetto delle specifiche modificazioni introdotte dal comma 327-bis.

 

Il quinto comma dell'art. 703 del codice della navigazione stabilisce che al fine di consentire al concessionario uscente alla scadenza naturale della concessione, di ricevere dal concessionario subentrante il valore di subentro.

Per gli immobili e impianti fissi realizzati sul sedime aeroportuale, inseriti nel contratto di programma, approvati dall'Enac e costruiti (la lettera a) del comma 327-bis introduce anche l’ipotesi in cui tali opere siano state acquisite) dal concessionario uscente con proprie risorse, il valore di subentro - ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione - è pari al valore delle opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici. Siffatto calcolo del valore di subentro si applica limitatamente alla quota di beni inamovibili ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria rilevabile dalla contabilità analitica regolatoria certificata presentata dal concessionario uscente per l'annualità immediatamente precedente (quinto comma dell’art. 703);

Le opere inamovibili presenti sul sedime aeroportuale alla data di subentro nella concessione, realizzate dal concessionario (la lettera b) del comma 327-bis introduce, anche in tal caso, l’ipotesi in cui tali opere siano state acquisite) con proprie risorse e destinate allo svolgimento di attività di natura commerciale e, come tali, non soggette a regolazione tariffaria restano di proprietà dello stato, senza alcun rimborso (sesto comma del novellato art. 703). La lettera c) del comma 327-bis precisa tuttavia che possono formare oggetto di rimborso “immobili ed impianti fissi di natura commerciale” per cui l’Enac abbia autorizzato la realizzazione (o l’acquisizione) degli stessi. Il rimborso in tal caso è pari al valore contabile residuo da contabilità analitica regolatoria.

Il settimo comma prevede che fino al subentro del nuovo concessionario, il concessionario uscente sia tenuto a proseguire l'amministrazione ordinaria dell'aeroporto alle medesime condizioni fissate nell'atto di concessione. Il nuovo concessionario - salvo diversa e motivata determinazione dell'Enac (lettera d) del comma 327-bis sostituisce tale inciso con “salvo diversa determinazione dell’ENAC motivata”) - è tenuto a pagare previamente il relativo valore di subentro (settimo comma del novellato art. 703).

 


 

Articolo 1, comma 327-decies – Assunzione di personale in ENAC

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

52.23 NF

52.30 NF

Bragantini

Famiglietti

PD

PD

19.12

Introduce il comma 327-decies che autorizza ENAC, in aggiunta alle attuali facoltà di assunzione di personale, ad assumere ulteriori 93 unità di personale appartenenti alle categorie professionali ed operative per lo svolgimento delle attività di certificazione, ispezione, vigilanza e controllo sugli operatori aerei e sulle organizzazioni aeronautiche.

La selezione del personale è effettuata mediante procedure selettive pubbliche in deroga sia all’obbligo di svolgere un concorso pubblico unico per tutta la pubblica amministrazione nel caso debbano essere reclutati dirigenti e figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche, (previsto dall’articolo 3, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013), sia all’obbligo, previsto dall’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di attivare le procedure di mobilità provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.

L’onere derivante dall’effettuazione del reclutamento citato è stimata pari a 5.050.000 euro a decorrere dal 2018.

 

Conseguentemente

modifica il comma 626, riducendo, per finalità di copertura finanziaria delle precedenti disposizioni, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali.

 


 

Articolo 1, commi da 328-bis a 328-quinquies – Classificazione catastale delle aree destinate ad operazioni e servizi portuali

                                                                                                                      

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

52-bis.7 NF

52-bis.8 NF

 

N.B. Tale comma è stato integrato e modificato dall’em del Relatore
52-bis.9, cui di seguito si rinvia

 

Tullo

Oliaro

PD

Misto

19.12

Aggiunge i commi da 328-bis a 328-quinquies.

Le disposizioni sono dirette, a decorrere dal 2020, ad inquadrare nella categoria catastale E1, come immobili a destinazione particolare (assimilati a fari, stazioni, ecc.), e quindi esentati ex lege dal pagamento dell’IMU, le banchine e le aree scoperte adibite alle operazioni e ai servizi portuali nei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale rientranti in un’Autorità di sistema portuale, anche se affidati in concessione a privati, nonché le aree adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Sono inoltre assoggettati alla medesima disciplina le connesse infrastrutture ferroviarie e stradali nonché i depositi ivi ubicati, a condizione che siano strettamente funzionali alle operazioni ed ai servizi portuali, secondo quanto indicato nelle autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità di sistema portuale (comma 328-bis).

Gli intestatari catastali di tali immobili o i concessionari dei medesimi, se classificati in categorie diverse dalla E1, possono presentare atti di aggiornamento ai fini della revisione del classamento. Con riferimento ai depositi è allegata una dichiarazione che autocertifica l’utilizzazione del bene per operazioni o servizi portuali. Resta fermo l’obbligo di dichiarare le variazioni che incidano sul classamento e sulla rendita catastale dei beni, ivi compresa l’eventuale destinazione degli stessi ad operazioni e servizi portuali (comma 328-ter).

Gli immobili (o loro porzioni) diversi da quelli indicati nel comma 328-bis, cha abbiano autonomia funzionale e reddituale e che siano destinati ad usi non strettamente funzionali alle operazioni o ai servizi portuali, sono censiti nelle appropriate categorie catastali, diverse dalla E1 (comma 328-quater).

A far data dal 2020 viene erogato un contributo (fino ad un valore massimo di 11 milioni di euro) a titolo di compensazione per il minor gettito d’imposta ripartito con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno secondo una metodologia adottata dalla conferenza Stato – città ed autonomie locali da emanare entro il 30 giugno del 2020 sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia delle entrate entro il 30 marzo 2020, concernenti, per ciascun immobile alle rendite proposte per il 2019 o già iscritte dal primo gennaio 2019.

Entro il 30 aprile 2021 si procede alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati (sempre nel limite massimo di 11 milioni di euro) a seguito della verifica effettuatasulla base dei dati comunicati dall’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2021, concernenti le rendite definitive determinate sulla base degli atti di aggiornamento fatti nel 2018 e delle rendite iscritte in catasto dal primo gennaio 2019.

Conseguentemente                          

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto, ai fini della copertura dell’onere (

52-bis.9

 

Relatore

 

21.12

 

Modifica il comma 328-bis e ter, aggiunge il comma 328.ter.1 e sostituisce il comma 328-quinquies.

Le disposizioni sono dirette, ad integrare la disciplina contenuta nei commi 328-bis- 328-quinquies che ha previsto che a decorrere dal 2020, possano essere inquadrati nella categoria catastale E1, come immobili a destinazione particolare (assimilati a fari, stazioni, ecc.), e quindi esentati ex lege dal pagamento dell’IMU, le banchine e le aree scoperte adibite alle operazioni e ai servizi portuali concernenti merci e passeggeri nei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale rientranti in un’Autorità di sistema portuale, anche se affidati in concessione a privati, nonché le aree adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Sono inoltre assoggettati alla medesima disciplina le connesse infrastrutture ferroviarie e stradali nonché i depositi ivi ubicati, a condizione che siano strettamente funzionali alle operazioni ed ai servizi portuali, secondo quanto indicato nelle autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità di sistema portuale (comma 328-bis).

La disposizione:

a) sopprime l’inciso “concernenti merci e passeggeri” al comma 328-bis;

b) prevede che in deroga alle disposizioni che prevedono che per i fabbricati iscritti in catasto, il valore sia costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, per gli atti di aggiornamento le rendite catastali rideterminate abbiano effetto dal 1° gennaio 2020 (modifica al comma 328-ter).

c) stabilisce che per le dichiarazioni relative agli immobili indicati al comma 328-bis da rendere, nel corso del 2019, in caso di fabbricati nuovi all'Ufficio tecnico anche nel caso di immobili esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare ovvero per i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta (art. 28 del regio decreto-legge n.652 del 1939), i criteri di classamento e di determinazione delle rendite indicati al comma 328-bis non trovano effetto. Ferma restando la possibilità per gli interessati di presentare atti di aggiornamento, spetta all’Agenzia delle entrate il compito di provvedere alla revisione del classamento entro il 31 marzo 2020. Le rendite così rideterminate sono efficaci dal 2020 (comma 328-ter.1).

d) dispone che a far data dal 2020 si venga erogato un contributo (fino ad un valore massimo di 9,35 milioni di euro e non, 11 milioni di euro come nella precedente formulazione) a titolo di compensazione per il minor gettito d’imposta ripartito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno secondo una metodologia adottata dalla conferenza Stato – città ed autonomie locali da emanare entro il 30 giugno del 2020 sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2020, concernenti, per ciascun immobile le rendite proposte per il 2019 o già iscritte dal primo gennaio 2019 ovvero determinate d’ufficio ai sensi del comma 328-quater (il riferimento corretto dovrebbe essere al comma 328-ter.1). Si prevede anche che entro il 30 aprile 2021 si proceda, con le medesime modalità sopra indicate, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati (sempre nel limite massimo di 9,35 milioni di euro e non, 11 milioni di euro come nella precedente formulazione) a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2021, concernenti le rendite definitive determinate sulla base degli atti di aggiornamento fatti nel 2019 e delle rendite iscritte in catasto dal primo gennaio 2019 ovvero determinate d’ufficio ai sensi del comma 328-quater (il riferimento corretto dovrebbe essere al comma 328-ter.1) (nuova formulazione del comma 328-quinquies).


 

Articolo 1, comma 329-bis Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della rottamazione dei carri merci

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

52-ter.27

52-ter.13

Latronico

Garofalo

Misto-DI

AP-CE-NCD

17.12

Aggiunge il comma 329-bis che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della rottamazione dei carri merci con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, al fine di promuovere la mobilità sostenibile e il rinnovo del materiale rotabile.

 

Conseguentemente

Alla Tabella B, l’accantonamento del Ministero dell’economia e finanze è ridotto:

2018: -4.000.000:

2019: -4.000.000;

2020: -4.000.000

 


 

Articolo 1, comma 329-ter Partenariato per la logistica e i trasporti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

52-ter.28

IX Commissione

 

17.12

Aggiunge il comma 329-ter che istituisce presso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il Partenariato per la logistica e i trasporti che svolge attività di studio, consulenza e monitoraggio per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di Governo nel settore della logistica e dei trasporti. Per il funzionamento del Partenariato è autorizzata la spesa di 500. 000 euro per il 2018 e di 100. 000 euro annui a partire dal 2019.

Al Partenariato partecipano i ministri competenti e i rappresentati delle associazioni di categoria più rappresentative.  E’ demandata a successivo decreto ministeriale la definizione della composizione e delle modalità organizzative del Partenariato.

 

Conseguentemente

Alla Tabella A, l’accantonamento del Ministri delle infrastrutture e trasporti è ridotto:

2018: -500.000:

2019: -100.000;

2020: -100.000

 


 

Articolo 1, comma 329-quater Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

52-ter.37

Governo

 

17.12

Aggiunge il comma 329-quater che interviene sul Codice dei contratti pubblici in materia di termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti. L’emendamento sostituisce il comma 1 dell’art. 113-bis del D.lgs. 50/2016, abbreviando da 45 a 30 giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, il termine entro il quale  i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto devono essere emessi. La predetta riduzione si applica fatte salve le ipotesi in cui sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

La relazione illustrativa dell’emendamento precisa che la disposizione in commento si rende necessaria per una procedura di messa in mora dello Stato italiano da parte della Commissione europea, relativamente alla norma introdotta dal correttivo al codice appalti (d.lgs. 56/2017) mediante l’art. 113-bis, nella parte in cui prevede che “il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori”. Tale norma, secondo la Commissione, sembra estendere sistematicamente a 45 giorni il termine per il pagamento delle fatture nelle opere pubbliche, violando così la direttiva sui ritardati pagamenti – direttiva 2011/7/UE – che richiede alle amministrazioni pubbliche di pagare le merci e i servizi che essi acquistano entro 30 giorni o eccezionalmente entro 60 giorni.

 

 


 

Articolo 1, comma 331 Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

52-quinquies.5

 

52-quinquies.6

52-quinquies.7

Tancredi

 



Marroni


Palese

AP-CPE-NCD

 

PD



FI-PdL

19.12

Modifica il comma 331, il quale interviene sui benefici a favore delle fonti rinnovabili di cui ai commi 149 e 151 della legge di stabilità 2016 prorogando dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale gli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili cessano di beneficiare dei precedenti incentivi sull’energia prodotta. Per i suddetti esercenti, è riconosciuto il diritto a fruire degli incentivi di cui ai commi 149-151 per i cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti, anziché fino al 31 dicembre 2021.

 


 

Articolo 1, comma 332 Oneri per volontari Capitanerie di porto - Guardia costiera

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

52-sexies.1

Andrea Maestri

SI-SEL-POS

17.12

Modifica il comma 332 per precisare la finalità a cui è destinato l’incremento di risorse destinato ai volontari del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera. In particolare, tale incremento ha lo scopo di consentire prontamente l'avvio di urgenti misure organizzative per contribuire al salvataggio delle persone in mare e per la gestione del fenomeno migratorio, in luogo del solo scopo di fronteggiare il fenomeno migratorio.

 

 


 

Articolo 1, comma 332-bis Incentivo produttività personale civile aree funzionali Ministero della difesa

 

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

52-sexies.5 NF

Galperti

PD

19.12

Aggiunge il comma 332-bis che, per il triennio 2018-2020, autorizza la spesa annua di 21 milioni di euro per l’incentivazione (attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa) della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa.

Ai relativi oneri si provvede, per il triennio 2018-2020, mediante quota parte dei risparmi di cui all’art. 11, c. 5, lett. b), del D.Lgs. 94/2017 (che prevede la destinazione allo stato di previsione del Ministero della difesa del 50% dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale militare delle Forze armate).

 


 

Articolo 1, commi 333-bis-333-ter – Valorizzazione della professionalità dei docenti delle scuole statali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

53.13 NF

Malpezzi

PD 

19.12

Aggiunge i commi da 333-bis a 333-ter, finalizzati alla valorizzazione della professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali.

In particolare, il comma 333-bis dispone che, al fine sopra indicato, è istituita una apposita sezione nell’ambito del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF), con uno stanziamento di € 10 mln nel 2018, € 20 mln nel 2019 ed € 30 mln dal 2020.

Al relativo onere si provvede, in base al comma 333-quater, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

Il comma 333-ter reca criteri ed indirizzi da rispettare nell’ambito della contrattazione per l’utilizzo delle risorse sopra indicate, anche mediante eventuale integrazione al “CCNL” di riferimento. Si tratta di:

-       valorizzazione dell’impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;

-       valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.

Il riferimento corretto sembrerebbe essere al Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) e non al Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)

Il CCNI finalizzato alla individuazione dei criteri per la ripartizione, per l’a.s. 2017/2018, delle risorse finanziarie destinate a retribuire gli istituti contrattuali di cui agli artt. 9 (misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica), 30 (attività aggiuntive e ore eccedenti), 33 (funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa), 47 (compiti del personale ATA), 62 (sequenza contrattuale), 84 (fondo dell’istituzione scolastica-FIS), 86 (compensi per il trattamento accessorio da corrispondere al personale docente, educativo ed ATA in servizio presso gli ex IRRE e comandato nell’Amministrazione centrale e periferica del MIUR) e 87 (attività complementari di educazione fisica) del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, come modificati dalle successive sequenze contrattuali (MOF), è stato sottoscritto dai rappresentanti del MIUR e delle organizzazioni sindacali il 28 luglio 2017.


 

Articolo 1, commi da 333-quater a 333-undecies – Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

53.61

0.53.61.4

Relatore

Iori

 

PD

19.12

Aggiunge i commi da 333-quater a 333-undecies, che intendono disciplinare l’esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico (che subentra all’attuale educatore), di pedagogista, nonché, per alcuni aspetti, di educatore professionale socio-sanitario (nuova denominazione dell’attuale educatore professionale).

A tal fine, stabiliscono, in particolare, che l’esercizio delle rispettive attività è consentito – salve alcune previsioni transitorie – solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all’esito del percorso di studi universitario specificamente indicato, abilitante per le sole figure di pedagogista e di educatore professionale socio-sanitario.

Si tratta del contenuto dell’A.S. 2443, già approvato dalla Camera dei deputati.

In particolare, ai sensi del comma 333-quater, l’educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista – le cui professioni rientrano tra quelle non organizzate in ordini o collegi, di cui alla L. 4/2013 – operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita.

Gli stessi operano nei servizi e presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell’integrazione e della cooperazione internazionale.

Il comma 333-quinquies dispone, innanzitutto, che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 “ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65”.

Al riguardo, si ricorda che la norma citata, nell’istituire il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (in attuazione dell'art. 1, co. 180 e 181, lett. e), della L. 107/2015), ha disposto, per quanto qui maggiormente interessa, che, a decorrere dall’a.s. 2019/2020, l’accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l’infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea nella classe L-19, Scienze dell’educazione e della formazione, ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia, o del diploma di laurea magistrale a ciclo unico nella classe LM-85-bis in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

Poiché l’educatore professionale socio-pedagogico non opererà esclusivamente nei servizi educativi per l’infanzia, sembrerebbe opportuno eliminare il riferimento al d.lgs. 65/2017.

La qualifica di pedagogista è attribuita a chi consegue un diploma di laurea magistrale abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50, Programmazione e gestione dei servizi educativi; LM-57, Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua; LM-85, Scienze pedagogiche; LM-93, Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education. Le spese relative allo svolgimento dell’esame per il rilascio del diploma di laurea abilitante sono integralmente a carico dei partecipanti, con modalità stabilite dalle università interessate.

La formazione universitaria dell’educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative proprie, rispettivamente, delle aree di professionalità del 6° e 7° livello del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ).

Il comma 333-sexies stabilisce che la qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a chi consegue un diploma di laurea abilitante nella classe di laurea L/SNT/2, Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando – evidentemente per gli aspetti non disciplinati con i commi in esame – quanto disposto dal DM 8 ottobre 1998, n. 520, con il quale è stato riconosciuto il profilo dell’educatore professionale.

Il comma 333-septies stabilisce che, in via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, previo superamento di un corso intensivo di formazione, sono in possesso, alla data di entrata in vigore della legge, di uno dei seguenti requisiti:

·      inquadramento nei ruoli delle pubbliche amministrazioni a seguito di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

·      svolgimento dell’attività di educatore per almeno 3 anni, anche non continuativi, dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione;

·      diploma rilasciato entro l’a.s. 2001-2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

In particolare, il corso intensivo di formazione – che deve essere intrapreso entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge – deve comportare l’acquisizione di 60 crediti formativi “nelle discipline di cui al comma 333-ter” (v. ante). Il corso è organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell’educazione e della formazione delle università, anche tramite formazione a distanza. Le relative spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti, con modalità stabilite dalle università interessate.

Il comma 333-octies dispone che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita (direttamente) a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono titolari di un contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali indicati dal co. 333-bis, nonché abbiano un’età superiore a 50 anni di età e almeno 10 anni di servizio, ovvero abbiano almeno 20 anni di servizio.

In base al comma 333-novies, coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno svolto l’attività di educatore per almeno 12 mesi, anche non continuativi, documentata con dichiarazione del datore di lavoro o con autocertificazione, possono continuare ad esercitarla. Per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico “o di educatore professionale socio-sanitario” non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della legge, né per la modifica (anche di ambito), in senso sfavorevole al lavoratore.

Non appare chiaro il riferimento al mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-sanitario, dal momento che il primo periodo si riferisce ai soggetti che hanno già svolto l’attività di educatore (cui ora subentrerà la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico).

Il comma 333-decies stabilisce che l’acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario, o pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

Il comma 333-undecies contiene la clausola di invarianza finanziaria.

 


 

Articolo 1, commi 334-bis e 334-ter Graduatorie dei concorsi per l’insegnamento nelle scuole

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

54.41

54.50

Malpezzi

VII Commissione

PD

16.12

Aggiunge i commi 334-bis e 334-ter, in materia di graduatorie dei concorsi per l’insegnamento nelle scuole.

In particolare, il comma 334-ter è finalizzato a superare il limite massimo del 10% di idonei da inserire nelle suddette graduatorie, che è stato applicato per la prima volta per la formazione delle graduatorie dei concorsi banditi nel 2016 ai sensi dell’art. 1, co. 114, della L. 107/2015, per posti comuni della scuola dell'infanzia e primaria, per posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado e per posti di sostegno per tutti gli ordini e gradi di scuola previsti come vacanti e disponibili nel triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

Il limite del 10% è stato introdotto dall’art. 1, co. 113, lett. g), della L. 107/2015, che, a tal fine, ha novellato l’art. 400, co. 15, del d.lgs. 297/1994.

Nello specifico, dispone che le graduatorie dei concorsi relativi a tutti i gradi di istruzione e a tutte le tipologie di posto sono utili, fino al termine di validità, per le immissioni in ruolo di coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, anche in deroga al suddetto limite percentuale, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso.

Una previsione analoga è stata introdotta dall’art. 17, co. 2, del d.lgs. 59/2017, che – nelle more dell’entrata in vigore del nuovo percorso triennale di formazione e tirocinio per l’accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie – ha stabilito che i posti di docente vacanti e disponibili nelle medesime scuole sono coperti annualmente, tra l’altro, mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei già citati concorsi banditi nel 2016, sino al termine di validità delle medesime, anche in deroga al limite percentuale del 10% degli idonei, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando.

Conseguentemente, il MIUR ha emanato la nota prot. n. 26145 dell’8 giugno 2017, con la quale ha invitato i direttori degli USR a provvedere alla pubblicazione di elenchi, graduati secondo il merito, di tutti i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, quale procedura prodromica all’attuazione della disposizione citata.

Ad analoga pubblicazione di elenchi graduati secondo il merito si dovrebbe pervenire, ora, per qualsiasi tipologia di assunzione di docenti.

Si valuti, dunque, l’opportunità di prevedere esplicitamente nella normativa primaria tale passaggio.

Inoltre, al fine di semplificare la procedura per le graduatorie di concorso non ancora costituite, sembrerebbe in ogni caso opportuno novellare il secondo periodo del co. 15 dell’art. 400 del d.lgs. 297/1994 - che stabilisce attualmente che le graduatorie di merito dei concorsi sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10% - definendo le nuove modalità di costituzione delle graduatorie.

 

Il comma 334-bis dispone che le graduatorie relative ai tre concorsi banditi nel 2016 sono valide per un ulteriore anno rispetto al triennio previsto dall’art. 400, co. 01, del d.lgs. 297/1994.

In base alla disposizione citata, le graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'a.s. successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio.

 


 

Articolo 1, commi da 336-bis a 336-septies – Assunzione presso il MIUR di personale con competenze amministrative, giuridiche e contabili

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

54.45 NF

Malpezzi

PD

19.12

Aggiunge i commi da 336-bis a 336-septies, finalizzati all’assunzione presso il MIUR, a decorrere dal 2018, di personale con competenze amministrative, giuridiche e contabili, allo scopo di ridurre gli adempimenti a carico delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, quali, ad esempio, la gestione del contenzioso.

In particolare, il comma 336-bis autorizza il MIUR ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, nei limiti della vigente dotazione organica, di 258 unità di personale, di cui 5 dirigenti di II fascia e 253 funzionari di area III, posizione economica F1.

In base al comma 336-ter, a seguito delle suddette assunzioni, per la gestione delle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale della scuola, i dirigenti territorialmente competenti ed i direttori generali degli Uffici scolastici regionali possono avvalersi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche nella fase istruttoria della predisposizione della documentazione difensiva e, compatibilmente con il numero di risorse umane a disposizione, non delegano agli stessi la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Amministrazione. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 417-bis, secondo comma, c.p.c. in base al quale, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, limitatamente al giudizio di primo grado, le amministrazioni statali o ad esse equiparate possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti, salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, assuma direttamente la trattazione della causa.

Il comma 336-quater stabilisce che “alle risorse umane necessarie per l’attuazione dei commi 336-bis e 336-ter si provvede mediante il piano straordinario di reclutamento” del personale del MIUR.

La disposizione non appare chiara, non rinvenendosi, nella normativa vigente, alcun piano straordinario di reclutamento per il MIUR.

Il comma 336-quinquies dispone che le assunzioni possono essere effettuate:

-     in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie previste dalla normativa vigente, fra le quali quelle recate dall’art. 4, co. 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies del D.L. 101/2013 (L. 125/2013), che, ad esempio, prevedono la verifica, preliminare all'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie, e la previa attivazione della procedura in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario; 

-     in aggiunta alle facoltà assunzionali pari, dal 2018, al 100% delle cessazioni avvenute nell’anno precedente (art. 3, co. 1, D.L. 90-2014-L. 114/2014).

A tali fini, il comma 336-sexies autorizza la spesa di € 846.171,94 per il 2018 e di € 10.154.063,21 annui dal 2019.

Alla copertura degli oneri si provvede, in base al comma 336-septies:

·      quanto a € 846.171,94 per il 2018 e a € 1.531.074,71 annui a decorrere dal 2019, a valere sulle vigenti facoltà assunzionali del Ministero;

·      quanto a € 8.622.988,5 annui a decorrere dal 2019, a valere sui risparmi di spesa di cui all’art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) derivanti dalla esternalizzazione dei servizi già assicurati dai collaboratori scolastici.

 


 

Articolo 1, commi 336-octies e 336-noviesIncremento dell’organico dell’autonomia e valorizzazione dei titoli abilitanti all’insegnamento

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

54.43 NF

Malpezzi

PD

19.12

Aggiunge i commi 336-octies e 336-novies, finalizzati ad incrementare l’organico (docente) dell’autonomia, nonché il comma 336-quater, volto alla valorizzazione dei titoli abilitanti all’insegnamento nella scuola di infanzia e nella scuola primaria acquisiti nell’ambito di percorsi universitari.

In particolare, il comma 336-octies prevede un incremento del fondo istituito nello stato di previsione del MIUR dall’art. 1, co. 366, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) proprio per incrementare tale organico, di € 50 mln nel 2018 e di € 150 mln annui dal 2019.

Il numero di posti aggiuntivi nell’organico dell’autonomia è determinato, nei limiti di tale risorse, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Le risorse del fondo, inizialmente pari a € 140 mln per il 2017 e a € 400 mln dal 2018, sono state incrementate dall’art. 22-ter del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) di € 40,7 mln per il 2017, € 132,1 mln per il 2018, € 131,6 mln per il 2019, € 133,8 mln per il 2020, € 136,7 mln per il 2021, € 140,5 mln per il 2022, € 145,8 mln per il 2023, € 153,9 mln per il 2024, € 166,4 mln per il 2025 e € 184,7 mln annui dal 2026.

Come risulta dalla relazione tecnica al ddl di conversione del D.L. 50/2017 l'incremento delle risorse è stato destinato a coprire il maggior onere che si sarebbe verificato sui capitoli per il pagamento degli stipendi del personale docente a tempo indeterminato, in conseguenza del consolidamento nell'organico dell'autonomia di 15.100 posti provenienti dall'organico di fatto. Al riguardo, si veda la premessa del DM 26 luglio 2017, n. 522.

Il fondo è stato allocato sul cap. 1280 dello stato di previsione del MIUR, che nel ddl di bilancio 2018 non è più presente, in quanto, essendo ormai avvenuto il consolidamento di una quota dei posti di organico di fatto in organico di diritto, le relative risorse sono evidentemente state trasferite sui capitoli destinati al pagamento degli stipendi.

Il comma 336-novies stabilisce che, ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto del personale docente, inclusi i correlati elenchi per il sostegno didattico, relative alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria, la valutazione del titolo abilitante all’insegnamento è effettuata assicurando una particolare valorizzazione dei titoli acquisiti nell’ambito dei percorsi universitari.

Al riguardo si ricorda che, a decorrere dall’aggiornamento delle graduatorie di istituto effettuato con DM 353 del 22 maggio 2014 (con validità per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017), a seguito del parere n. 03813/2013 del Consiglio di Stato, è stato consentito l’inserimento fra gli abilitati, ossia in II fascia, anche degli aspiranti che risultavano in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito entro l’a.s. 2001-2002.

Da ultimo, l’aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, con validità per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, è stato operato con DM 374 del 1° giugno 2017

 


 

Articolo 1, comma 337-bis – Promozione dell’educazione motoria nella scuola primaria

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

54-bis.19

54-bis.18

VII Commissione

Malpezzi



PD

16.12

Aggiunge il comma 337-bis, che stabilisce che, nell’ambito dell’organico dell’autonomia previsto dalla L. 107/2015, il 5% dei posti dell’organico di potenziamento è destinato alla promozione dell’educazione motoria nella scuola primaria.

A tal fine, si richiama l’art. 1, co. 7, della medesima L. 107/2015, che, nell’individuare gli obiettivi prioritari da raggiungere con le iniziative di potenziamento dell’offerta formativa, ha incluso tra questi, alla lett. g), il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e l’attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.

In base alla tabella allegata alla L. 107/2015, i posti comuni per il potenziamento erano 48.812, di cui 18.133 destinati alla scuola primaria. Tali numeri sono stati confermati nel D.I. 625 del 5 agosto 2016, che ha stabilito le dotazioni organiche per le scuole di ogni ordine e grado per il triennio 2016-2019.

Successivamente, peraltro, l’art. 12, co. 7, del d.lgs. 65/2017, che ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, ha previsto l’assegnazione alla scuola dell'infanzia statale di una quota parte (non quantificata) dell’organico di potenziamento definito dalla tabella 1 della L. 107/2015.

 


 

Articolo 1, commi 337-ter e 337-quater Bilanci di Province e Città metropolitane - Anticipazioni di tesoreria enti locali

                                                     

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

101-quater.141 NF

Melilli

PD

19.12

Aggiunge i commi 337-ter e 337-quater.

Il comma 337-ter modifica l’articolo 1-ter, comma 3, del D.L. n. 78/2015, per estendere la disciplina in esso recata anche all’esercizio finanziario 2018. Nello specifico, il richiamato comma 3 dell’articolo 1-ter, a seguito della novella, dispone quanto segue:

§  le Province e le Città metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del TUEL entro il termine di approvazione del bilancio di previsione (parte non modificata);

§  nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per gli anni 2016, 2017 e 2018, i medesimi enti di area vasta applicano l'articolo 163 del TUEL con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno precedente (riclassificato secondo apposito schema allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

L’art. 163, comma 1, del TUEL stabilisce che qualora il bilancio di previsione non sia approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente locale deve svolgersi nel rispetto dei principi di contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Agli enti locali è consentito gestire gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuare i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. 3. Le province e le città metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per gli anni 2016 e 2017, le province e le città metropolitane applicano l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno precedente riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il comma 337-quater, modificando l’art. 2, comma 3-bis, del D.L. 4/2014, proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 la data fino alla quale resta elevato da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti il limite massimo di ricorso, da parte degli enti locali, ad anticipazioni di tesoreria.

Articolo 1, commi 337-quinquies-337-septies Procedura per l’immissione in ruolo di soggetti che nelle scuole svolgono funzioni assimilabili a quelle di assistenti amministrativi e tecnici

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

54.54 NF

Ribaudo

PD

19.12

Aggiunge i commi da 337-quinquies a 337-septies che disciplinano l’immissione in ruolo dei soggetti che, sulla base di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, svolgono nelle scuole funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici (personale ATA).

Al riguardo, si veda la scheda relativa al co. 337, che consente la prosecuzione fino al 31 agosto 2018 dei medesimi contratti.

In particolare, il comma 337-quinquies dispone che entro il 28 febbraio 2018 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca indice una procedura selettiva per titoli e colloquio, finalizzata all’immissione in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2018/2019, del personale che, alla data di entrata in vigore della legge, è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelli degli assistenti amministrativi e tecnici.

Il bando definisce requisiti, modalità e termini per la partecipazione alla selezione.

Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell’ambito dell’organico del personale amministrativo e tecnico come definito ai sensi dell’art. 19, co. 7, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) (che, in particolare, ha disposto che, a decorrere dall'a.s. 2012/2013, le dotazioni organiche del personale educativo ed ATA non devono superare la consistenza delle dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'a.s. 2011/2012), ferma restando la riduzione del numero di posti di personale ATA, a decorrere dall’a.s. 2015/2016, prevista dall’art. 1, co. 334, della L. 190/2014, a valere sui posti attualmente accantonati (si veda scheda co. 337).

I vincitori sono assunti in ruolo anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale pari a € 5,402 mln nel 2018 ed € 16,204 mln a decorrere dal 2019.

I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di “risorse certe e stabili”.

Per lo svolgimento della procedura selettiva, il comma 337-sexies autorizza la spesa di € 10.000 nel 2018.

Il comma 337-septies dispone che all’onere derivante dai commi 337-bis e 337-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 1, co. 601, L. 296/2006).

 


 

Articolo 1, commi 343-bis Partecipazione delle istituzioni formative regionali al PON 2014-2020 “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

54-ter.24 NF

Menorello

Misto-CI-EPI

16.12

Aggiunge il comma 343-bis, che dispone che alle misure del PON 2014-2020 “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” partecipano anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni (e dalle province autonome) per l’erogazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, per il raggiungimento degli scopi della Rete nazionale delle scuole professionali di cui le stesse fanno parte (art. 7, co. 3, del d.lgs. 61/2017).

Preliminarmente si ricorda che l’art. 2, co. 1, del d.lgs. 61/2017 ha confermato che, al termine del primo ciclo di istruzione, lo studente può scegliere, all’atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo, tra i percorsi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali, realizzati da scuole statali o da scuole paritarie, e i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del d.lgs. 226/2005.

L’art. 7, co. 3, dello stesso d.lgs. ha disposto che, allo scopo di promuovere, fra l’altro, il raccordo permanente con il mondo del lavoro e l'aggiornamento periodico degli indirizzi di studio, nonché di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, è istituita la «Rete nazionale delle scuole professionali», di cui fanno parte le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Dopo le parole “accreditate dalle regioni” occorre inserire le parole “ e dalle province autonome di Trento e di Bolzano”.

 


 

Articolo 1, commi 344 e 347 – Scatti stipendiali dei professori e ricercatori universitari e assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti di ricerca vigilati dal MIUR 

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

55.34 NF

55.2 NF

Ghizzoni

Mongiello

PD

PD

19.12

Modifica i commi 344 e 347, concernenti, rispettivamente, gli scatti stipendiali di professori e ricercatori universitari e l’assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti di ricerca vigilati dal MIUR.

Le modifiche al comma 344 specificano, innanzitutto, che la prevista trasformazione da triennale in biennale del regime di progressione stipendiale per classi riguarda sia i professori che i ricercatori universitari (a fronte del testo presente nell’A.C. 4768, che fa riferimento ai “docenti universitari”).

Inoltre, eliminando la parte in cui si stabilisce che, nel caso di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell’ateneo, e richiamando esplicitamente l’art. 6, co. 14, della L. 240/2010, supera i dubbi interpretativi circa la validità delle disposizioni recate da quest’ultimo, nella parte in cui lo stesso prevede che le somme non corrisposte devono essere conferite al Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori.

Si prevede, altresì, un meccanismo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali relativo al periodo 2011-2015, destinato ai professori e ricercatori universitari di ruolo che erano in servizio alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, ancora in servizio alla data dell’entrata in vigore della legge.

Occorre fare riferimento non solo all’art. 9, co. 21, del D.L. 78/2010 (che ha disposto il blocco per il triennio 2011-2013), ma anche all'art. 16, co. 1, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) – che ha rimesso a un regolamento di delegificazione la proroga fino al 31 dicembre 2014, poi disposta dal DPR 122/2013 – e all’art. 1, co. 256, della L. 190/2014, che ha ulteriormente prorogato il blocco fino al 31 dicembre 2015.

In particolare, si dispone l’attribuzione di un importo ad personam una tantum – da corrispondere in due rate, entro il 28 febbraio 2018 ed entro il 28 febbraio 2019 – in relazione alla classe stipendiale che i professori e ricercatori avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all’entità del blocco stipendiale che hanno subito, calcolato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L’importo ad personam – che cessa comunque al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera – è corrisposto nei limiti delle risorse appositamente stanziate sul Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) (art. 5, L. 537/1993), pari a € 50 mln per il 2018 e a € 40 mln per il 2019, al cui onere si provvede riducendo corrispondentemente il Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta (di cui all’art. 1, co. 207-212, della L. 208/2015).

Si evidenzia che dell’ulteriore incremento del FFO si dovrebbe dar conto nel comma 345 (e non nel comma 344), poiché attualmente il comma 345 dispone che, “per le finalità di cui al comma 344” – evidentemente riferendosi al testo del co. 344 prima delle modifiche in commento – “il FFO è incrementato di € 80 mln per il 2020, € 120 mln per il 2021, ed € 150 mln annui dal 2022”.

Le modifiche al comma 347 riguardano, innanzitutto, le disposizioni che autorizzano nuove assunzioni di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca vigilati dal MIUR e, in particolare, aggiungono all’obiettivo di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica, quello di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori. Contestualmente, si prevede che, ai fini del riparto dei fondi, per tale obiettivo si fa riferimento al numero dei ricercatori in servizio, rispetto al numero – si intenderebbe complessivo – di docenti e ricercatori.

Inoltre, si modificano, a decorrere dal quinquennio 2023-2027, i vincoli di utilizzo da parte delle università delle risorse concesse a valere sul Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza (art. 1, co. 314 e ss., della L. 232/2016-L. di bilancio 2017), elevando a non più dell’80% (da non più del 70%) la quota da utilizzare complessivamente per il reclutamento di professori e di ricercatori, nonché di personale tecnico e amministrativo, e – fermo restando tale vincolo – ad almeno il 40% (da almeno il 25%) la quota da impiegare per il reclutamento di ricercatori di “tipo b”.

Da ultimo, novella l’art. 6, co. 12, terzo periodo, della L. 240/2010 – che consente a professori e ricercatori a tempo definito di svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali – precisando che tale attività può essere svolta anche con rapporto di lavoro subordinato.

 


 

Articolo 1, comma 344-bis Trattenimento in servizio personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

55.10

Marroni

PD

19.12

Aggiunge il comma 344-bis che novella l’art. 1, co. 257, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), disponendo che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di 3 anni (a fronte degli attuali 2).

Resta fermo che il mantenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

 


 

Articolo 1, comma 347-bis Flessibilità del fondo accessorio delle università statali “virtuose”

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

56.26

Governo

 

17.12

Aggiunge il comma 347-bis, che stabilisce che le disposizioni recate dal co. 4 dell’art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che consentono, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, alle regioni a statuto ordinario e alle città metropolitane che rispettino determinati requisiti (individuati con DPCM) di superare in una misura percentuale massima (definita con il medesimo DPCM) il limite fissato dal co. 2 del medesimo art. 23 per l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, per la sola componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa – si applicano anche alle università statali “virtuose”, individuate con DPCM. Il medesimo DPCM stabilisce, altresì, la misura percentuale massima dell’incremento.

A tal fine, aggiunge il co. 4-bis nell’art. 23 del d.lgs. 75/2017.

L’art. 23, co. 2, del d.lgs. 75/2017 prevede, tra l’altro, che per ciascuna pubblica amministrazione l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio non può superare, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’importo ad esso destinato nel 2016.

Il DPCM, che è adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tiene conto, in particolare:

§  dei parametri di cui all’art. 23, co. 4, lett. c) e d), del d.lgs. 75/2017, ossia del rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale (fissato, a decorrere dal 2015, in 60 giorni: art. 41, co. 2, D.L. 66/2014-L. 89/2014) e della dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva;

§  dell’indicatore delle spese di personale delle università di cui all’art. 5 del d.lgs. 49/2012;

§  dell’indicatore di sostenibilità economica e finanziaria definito ai fini dell’applicazione dell’art. 7 del medesimo d.lgs. 49/2012.

La definizione di indicatore di sostenibilità economica e finanziaria (ISEF) – determinato in base ai limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento, di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. 49/2012 – è recata dagli allegati al DM 30 gennaio 2013, n. 47, peraltro sostituito dal DM 12 dicembre 2016, n. 987 che, pur continuando a far riferimento all’ISEF (nell’allegato E), non ne reca la definizione. 

Nella Nota Metodologica Indicatori presente sul sito del MIUR, l’ISEF è definito negli stessi termini previsti dal DM 47/2013.

Infine, dispone – ricalcando sostanzialmente quanto prevede il co. 6 del citato art. 23 del d.lgs. 75/2017 per le regioni a statuto ordinario e le città metropolitane – che, sulla base degli esiti della sperimentazione, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni in materia di flessibilità. A ciò si provvede sempre con DPCM, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la CRUI.

La relazione tecnica all’emendamento fa inoltre presente che “si individua come margine massimo di incremento del fondo accessorio un importo pari al 10% delle risorse annualmente attribuite per le assunzioni, vincolando comunque ad un massimo del 20% l’incremento massimo del fondo alla fine del 2020 rispetto al fondo del 2017”.

 


 

Articolo 1, comma 347-ter Maternità delle ricercatrici universitarie a tempo determinato

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

56.27

Governo

 

17.12

Aggiunge il comma 347-ter, che prevede che, dal 2018, i contratti di ricerca a tempo determinato stipulati dalle università ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010 sono sospesi nel periodo di astensione obbligatoria per maternità e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.

A tal fine, aggiunge il co. 9-ter nell’art. 24 della L. 240/2010.

La relazione illustrativa all’emendamento – ma non il testo – evidenzia che si intende estendere alle ricercatrici a tempo determinato quanto disposto dall’art. 22, co. 6, della stessa L. 240/2010 per le assegniste di ricerca.

In particolare, l’art. 22, co. 6, citato, ha disposto l’applicazione alle assegniste di ricerca delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 – che ha previsto la corresponsione alle lavoratrici in astensione obbligatoria di un’indennità di maternità, da parte dell’INPS –, prevedendo altresì che la stessa indennità è integrata dall’università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca.

Sembrerebbe necessario, dunque, a fini di maggiore chiarezza, integrare il testo.

Al relativo onere – valutato pari a € 1,5 mln annui - si provvede, a decorrere dal 2018, a valere sulle risorse già destinate dall’art. 29, co. 22, della stessa L. 240/2010 alla copertura finanziaria dell’astensione obbligatoria per maternità delle assegniste di ricerca.

In particolare, l’art. 29, co. 22, della L. 240/2010 ha disposto che all'onere derivante dall'art. 22, co.6, valutato in € 3,5 mln annui a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, co.1, della L. 370/1999, relativa al cofinanziamento di importi destinati dagli atenei all'attivazione di assegni di ricerca.

La relazione tecnica all’emendamento fa presente che tali risorse sono iscritte nel cap. 1694/pg 1 (FFO) dello stato di previsione del MIUR.

 


 

Articolo 1, comma 349-bis –Contribuzione studentesca universitaria

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

57.36

Vignali

AP-CE--NCD

19.12

Aggiunge il comma 349-bis che – novellando l’art. 5, co. 1-bis, del DPR 306/1997 –  esclude dal computo per il raggiungimento del limite massimo della contribuzione studentesca universitaria – oltre ai contributi per le scuole di specializzazione (ex art. 4 DPR 306/1997) e ai contributi versati dagli studenti fuori corso (ex art. 5, co. 1-bis, DPR 306/1997) – anche i contributi versati dagli “studenti internazionali”.

Ai sensi dell’art. 5, co. 1, del DPR 306/1997, la contribuzione studentesca non può eccedere il 20% dell’importo del finanziamento ordinario dello Stato, a valere sul Fondo di finanziamento ordinario (FFO).

Occorrerebbe chiarire se con l’espressione “studenti internazionali” si intenda far riferimento agli studenti iscritti a corsi di laurea c.d. “internazionali”, ossia a percorsi formativi definiti e organizzati in collaborazione con una o più istituzioni straniere (a titolo di esempio, si veda qui e qui).

Al riguardo si ricorda che l’art. 1, co. 252, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha previsto che gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale, da versare all'università alla quale sono iscritti. Il co. 253 ha disposto che l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito da ciascuna università statale con il regolamento in materia di contribuzione studentesca, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché delle disposizioni dei commi da 252 a 267 (che, in particolare, hanno previsto l’esonero contributivo per i soggetti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore o uguale a € 13.000 e una riduzione contributiva per i soggetti con ISEE da € 13.000 e € 30.000).

 


 

Articolo 1, comma 352-bisSport universitario

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

57.53 NF

Dell’Aringa

PD 

19.12

Aggiunge il comma 352-bis che, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, prevede l’incremento di € 1 mln del contributo alle università per il potenziamento degli interventi volti a favorire l’attività sportiva degli studenti universitari e a sostenere la promozione dello sport universitario.

Si tratta dello stanziamento iscritto, ai sensi dell’art. 3 della L. 394/1977, sul cap. 1709 dello stato di previsione del MIUR. Su tale capitolo, per il 2018, erano allocati – prima dell’intervento ora disposto - € 4.984.418.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004-L. 307/2004).

 

 


 

Articolo 1, comma 352-ter Credito d’imposta per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

57.63 NF

Vignali

AP-CPE-NCD

19.12

Aggiunge il comma 352-ter, che proroga di un anno la disposizione della legge di bilancio 2017 che ha introdotto un credito d’imposta del 65 per cento, per un massimo di 2.500 euro, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo nel limite complessivo di € 15 mln (che viene ora ridotto a 10 mln per il 2018). Lo strumento musicale acquistato deve essere coerente con il corso di studi frequentato. Il beneficio è accordato agli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi di legge.

Conseguentemente                          

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto, ai fini della copertura dell’onere

 


 

Articolo 1, commi 352-quater e 352-quinquiesNuclei di valutazione delle Istituzioni AFAM e competenze dell’ANVUR

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

57.49 NF

Vignali

AP-CPE-NCD

19.12

Aggiunge i commi 352-quater e 352-quinquies, in materia di Nuclei di valutazione delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché di competenze dell’ANVUR.

In particolare, il comma 352-quater – che prevede esplicitamente che il suo contenuto si applica sia alle Istituzioni AFAM statali (L. 508/1999), sia alle Istituzioni private autorizzate dal MIUR al rilascio di titoli aventi valore legale, ex art. 11, DPR 212/2005 – dispone che i Nuclei di valutazione devono inoltrare le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento dell’Istituzione – prevista dall’art. 10, co. 2, lett. b), del DPR 132/2003, relativo alle Istituzioni AFAM statali – oltre che al MIUR entro il 31 marzo, anche all’ANVUR, entro il medesimo termine.

L’ANVUR verifica che le relazioni annuali rispondano ai criteri generali – determinati, sempre in base all’art. 10, co. 2, lett. b), del DPR 132/2003, da essa stessa – e comunica al MIUR entro 90 giorni le proprie valutazioni. 

Le previsioni del comma 352-bis dovrebbero costituire novella dell’art. 10, co. 2, lett. b), del DPR 132/2003 (anche in considerazione del fatto che tale disposizione, esplicitamente citata nel testo, fa ancora riferimento al soppresso Comitato per la valutazione del sistema universitario-CNSVU).

Il comma 352-quinquies novellando l’art. 10, co. 1, del DPR 132/2003 – dispone che i componenti del Nucleo di valutazione di ogni singola Istituzione AFAM devono essere scelti dalla medesima Istituzione secondo criteri e linee guida elaborati dall’ANVUR e che agli stessi non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza. Restano ferme le ulteriori disposizioni attualmente previste circa la composizione degli stessi Nuclei e le modalità per la loro costituzione.

Occorrerebbe chiarire se tali previsioni riguardino anche le Istituzioni private autorizzate dal MIUR al rilascio di titoli aventi valore legale, ai sensi dell’art. 11 del DPR 212/2005.


 

Articolo 1, comma 352-sexies – Trasferimento degli alloggi e residenze per studenti universitari a fondi comuni di investimento immobiliare

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

57.65 NF

Vignali

AP-CPE-NCD

19.12

Aggiunge il comma 352-bis, che consente il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili per alloggi e residenze per studenti universitari oggetto di cofinanziamento statale (legge n. 338 del 2000), anche prima della realizzazione o ultimazione dei lavori, a fondi comuni di investimento immobiliare. Il valore del trasferimento deve essere comunicato al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il fondo d’investimento immobiliare deve dichiarare di subentrate negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e, laddove non risultino rispettate le prescrizioni, può vietare il trasferimento. In mancanza di comunicazione da parte del Ministero nel termine predetto il trasferimento al fondo di investimento immobiliare si intende assentito.

 


 

Articolo 1, comma 353 Finanziamento premiale degli enti di ricerca vigilati dal MIUR per gli anni 2016 e 2017

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

57-bis.3

Pastorelli

Misto-PSI-PLI

16.12

Modifica il comma 353, alinea, aggiungendo fra le finalità dell’individuazione – operata dal comma 354 – di nuovi criteri per l’assegnazione agli enti di ricerca vigilati dal MIUR della quota premiale relativa agli anni 2016 e 2017, quella relativa all’incentivo al cofinanziamento (da parte degli stessi enti) per la stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi disciplinata dai co. 364-366.

In particolare, in base al co. 366, il cofinanziamento da destinare alle stabilizzazioni deve essere pari almeno al 50% dei finanziamenti ricevuti.

 


 

Articolo 1, comma 354-bis Risorse all’Istituto di oceanografia e di geofisica-OGS

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

57-bis.12 NF

Blazina

PD

16.12

Aggiunge il comma 354-bis, che, al fine di sostenere la ricerca italiana in aree polari, assegna all’Istituto di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) un finanziamento di € 12 mln per il 2018 per l’acquisto di una nave quale infrastruttura di ricerca scientifica e di supporto alla base Antartica.

Si tratta della base di ricerca Concordia.

A tal fine, sono richiamati gli obiettivi del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015–2020 e del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA).

Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 10, co. 1, lett. d), della L. 370/1999, relativa al rifinanziamento del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR).

 

 


 

Articolo 1, comma 357 e commi da 357-bis a 357-quater – Statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, e ulteriori disposizioni in materia di Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

57-quinquies.
30 NF

57-quinquies.1 NF

57.17 NF

 

57-quinquies.
27 NF

 

57-quinquies.
23 NF

 

Crimì



Vignali


 

Brescia

 

Mongiello



 

Bossa

PD 


 

AP-CPE-NCD


M5S

 

 

PD

 

 

 

 

MDP

19.12

Modifica il comma 357 e aggiunge i commi da 357-bis a 357-quater, recanti disposizioni in materia di Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

La modifica al comma 357 – recante un’autorizzazione di spesa per consentire la statizzazione di tutti (e non più solo di parte) degli Istituti superiori di studi musicali non statali – fa salvi gli accordi di programma stipulati tra il MIUR, le regioni, gli enti locali e le Istituzioni AFAM, riguardanti processi di statizzazione già avviati.

Il comma 357-bis, al fine di superare il precariato nelle Istituzioni AFAM, autorizza innanzitutto una spesa di € 1 mln per il 2018, € 6,6 mln per il 2019, € 11,6 mln per il 2020, € 15,9 mln per il 2021, € 16,4 mln per il 2022, € 16,8 mln annui dal 2023 al 2025, € 16,9 mln per il 2026, € 17,5 mln per il 2027, € 18,1 mln per il 2028 e 18,5 mln annui dal 2029.

Estende, inoltre, all’a.a. 2017/2018 – a tal fine novellando l’art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – la possibilità di attingere, per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM, alle graduatorie nazionali ad esaurimento costituite in base al citato art. 19, co. 1.

In particolare, l’art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013 come modificato, da ultimo, dall’art. 4, co. 5-quater, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) – ha previsto, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività per gli aa.aa. dal 2013/2014 al 2016-2017, la trasformazione in graduatorie nazionali ad esaurimento utili anche per l’attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato delle graduatorie nazionali in cui, ai sensi dell’art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), erano stati inseriti i docenti precari con un servizio di 360 giorni nelle istituzioni AFAM, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali.

Dispone, altresì, che, a decorrere dal 2018, le graduatorie nazionali in cui sono stati inseriti, in virtù dell’art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013 (L. 128/203), ai fini dell’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM nel limite dei posti vacanti e disponibili – in subordine alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui al già citato co. 1 del medesimo art. 19 – i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e avessero maturato almeno 3 anni accademici di insegnamento presso le Istituzioni AFAM alla data dell’entrata in vigore dello stesso D.L., sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto non più solo a tempo determinato, ma anche a tempo indeterminato, sempre in subordine alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all’art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013.

Stabilisce, infine, che il personale inserito nelle suddette graduatorie ad esaurimento resta incluso nelle medesime anche successivamente all’emanazione del regolamento che deve disciplinare (ex art. 2, co. 7, lett. e), L. 508/1999) le procedure di reclutamento nelle medesime istituzioni.

In base al comunicato stampa del MIUR del 1 dicembre 2017, il citato regolamento sarà sottoposto all’esame del Consiglio dei Ministri, per la prima lettura, prima di Natale. Quanto al contenuto, il comunicato evidenzia che il DPR prevede, tra l’altro, procedure riservate per la stabilizzazione del personale precario per tutta la durata del triennio 2018-2020, nonché altre disposizioni per gran parte raffrontabili a quelle introdotte dai commi in commento.

Il comma 357-ter dispone che, dall’a.a. 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’a.a. precedente, al quale si aggiunge, per il triennio accademico 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, un importo non superiore al 10% della spesa sostenuta nell’a.a. 2016-2017 per la copertura, con contratti a tempo determinato, dei posti vacanti. Il predetto importo è ripartito con decreto del MIUR (si intende, dunque, decreto direttoriale).

Inoltre, stabilisce che nelle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento, una quota dei posti, compresa tra il 10% e il 20%, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia, cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici.

Il comma 357-quater istituisce ulteriori graduatorie nazionali in cui sono inseriti i docenti che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che abbiano superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato, fino all’a.a. 2017-2018 incluso, almeno 3 anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni accademici, in una Istituzione AFAM e nel medesimo settore artistico disciplinare nei corsi ordinamentali. Anche queste nuove graduatorie nazionali sono utili per l’attribuzione di incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato nel limite dei posti vacanti e disponibili, ma in subordine alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui al co. 357-bis. Le modalità per l’inserimento in tali graduatorie sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (per la cui emanazione non è fissato un termine).

 

Conseguentemente

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto, ai fini della copertura dell’onere


 

Articolo 1, commi 359-bis –359-septiesAccorpamento del Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano alla libera Università di Bolzano

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

57-quinquies.22

Alfreider

Misto-Min.Ling.

19.12

Aggiunge i commi da 359-bis a 359-septies, che prevedono l’accorpamento del Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano – attualmente Istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica - alla libera Università di Bolzano (LUB).

In particolare, il comma 359-bis, disponendo tale accorpamento, prevede che il Conservatorio assume la denominazione di ‘Facoltà di musica “Conservatorio Claudio Monteverdi”’ della libera Università di Bolzano.

I commi 359-ter e 359-quater dispongono che il Consiglio della libera Università di Bolzano approva le opportune modifiche dello statuto e dei regolamenti, d’intesa con il direttore del Conservatorio. Tali modifiche sono, poi, approvate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Presidente della provincia autonoma di Bolzano.

Al riguardo, si richiama l’applicazione dell’art. 17 della L. 127/1997, il cui co. 120 dispone, anzitutto, per quanto qui interessa, che è consentita l'istituzione di una università non statale nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, promossa o gestita da enti e da privati.  Dispone, altresì, che le funzioni amministrative relative alla stessa università, in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa con la provincia autonoma di Bolzano.

Al riguardo si ricorda, peraltro, che, successivamente, l’art. 1, co. 2, del d.lgs. 245/2006 - recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di accademia di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati in provincia di Bolzano – ha delegato le funzioni amministrative statali relative alle istituzioni citate con sede nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, comprese quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto speciale di autonomia, alla provincia autonoma di Bolzano, disponendo che la stessa le esercita previa acquisizione, ove previsto, del parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), a tal fine integrato dal direttore locale dell'istituzione.

 

Il comma 359-quinquies prevede che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il nuovo assetto ordinamentale della ‘Facoltà di musica “Conservatorio Claudio Monteverdi”’, le disposizioni di cui al già citato d.lgs. 245/2006, “comprese quelle relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale docente e amministrativo del Conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano”.

 

Il comma 359-sexies dispone che, fino al completamento delle operazioni relative all’accorpamento, restano ferme le disposizioni legislative vigenti sulle procedure e modalità di trasferimento a domanda del personale docente del Conservatorio di musica di Bolzano ad altro Conservatorio, nonché quelle sulle graduatorie ad esaurimento.

Con riferimento a queste ultime, si richiamano il d.lgs. 297/1994, il D.L. 97/2004 (L. 143/2004) e il D.L. 104/2013 (L. 128/2013). Al riguardo, si veda la scheda riferita all’emendamento 57-quinquies.28 NF

 

Il comma 359-septies reca la clausola di invarianza finanziaria.

 


 

Articolo 1, commi 364-367 e 367-bis Stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca, del CREA e dell’INAPP

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

57-octies.25 NF

Miccoli

PD

18.12

Modifica il comma 364, estendendo la disciplina di stabilizzazione ivi prevista a tutto il personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca disciplinati al D.lgs. n. 218/2016.

Conseguentemente

Viene modificato il comma 366 precisando che gli enti di ricerca beneficiari del finanziamento destinano alle predette assunzioni risorse proprie comunque nel rispetto dell’effettivo fabbisogno di personale ai sensi dell’articolo 9 del predetto decreto legislativo.

Inoltre viene aggiunto il comma 367-bis che autorizza gli enti pubblici di ricerca, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, al fine di stabilizzare il personale in servizio in base alle procedure di cui al comma 364, a prorogare i contratti a tempo determinato e flessibili che sono in essere alla data del 31 dicembre 2017 fino alla conclusione delle procedure di cui all’articolo 20 del D.Lgs. n. 75/2017 finalizzate al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.

 


 

Articolo 1, comma 364-bis Stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca

                                                                                             

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

57-octies.22 NF

Dallai

PD

18.12

Introduce il comma 364-bis, che, con riferimento agli enti pubblici di ricerca, riconosce che la facoltà di bandire, nel triennio 2018-2020, specifiche procedure concorsuali volte alla stabilizzazione, si applichi anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso di determinati requisiti.

In base a quanto disposto dall’art. 20, c. 2, del D.Lgs. 75/2017 le suddette procedure concorsuali avvengono nel rispetto del nuovo piano triennale dei fabbisogni (e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria) e devono essere riservate,  in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti

L’emendamento modifica altresì il comma 364, prevedendo che per la stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca elencati all'articolo 1 del D.Lgs. 218/2016, fatta eccezione per il CREA e per l’INAPP, venga costituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, al quale sono destinati 13 milioni di euro per il 2018  (in luogo dei 10 milioni di euro originariamente previsti) e 57 milioni di euro a decorrere dal 2019 (in  luogo dei 50 milioni di euro originariamente previsti).

Conseguentemente, l’emendamento sostituisce il secondo periodo del comma 364, prevedendo la riduzione dell'autorizzazione di spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della L. 232/2016, di 10 milioni per l’anno 2018 e 50 milioni a decorrere dall’anno 2019.

Il fondo per esigenze indifferibili di cui all’art. 1, comma 200, della L. n. 190/2014, come rifinanziato dal comma 624, viene conseguentemente ridotto di 3 milioni di euro per il 2018 e di 7 milioni di euro a decorrere dal 2019.Modifica altresì il comma 364, prevedendo che per la stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca elencati all'articolo 1 del D.Lgs. 218/2016, fatta eccezione per il CREA e per l’INAPP, venga costituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, al quale sono destinati 13 milioni di euro per il 2018  (in luogo dei 10 milioni di euro originariamente previsti) e 57 milioni di euro a decorrere dal 2019 (in  luogo dei 50 milioni di euro originariamente previsti).

Conseguentemente,

modifica il secondo periodo del comma 364, prevedendo la riduzione dell'autorizzazione di spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della L. 232/2016, di 10 milioni per l’anno 2018 e 50 milioni a decorrere dall’anno 2019.

 


 

Articolo 1, comma 336-bis Procedure di chiamata di professori e ricercatori universitari da parte di università “virtuose”

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

57-octies.26

Pilozzi

PD

16.12

Aggiunge il comma 366-bis, che consente alle università “virtuose”, ossia a quelle che hanno un valore dell’indicatore delle spese di personale inferiore all’80%, di attivare, entro il 31 dicembre 2018, procedure di chiamata di professori di prima e seconda fascia, nonché di ricercatori a tempo indeterminato (ruolo ad esaurimento, a seguito della L. 240/2010), riservate a personale già in servizio presso università che si trovino in una situazione di significativa e conclamata “tensione finanziaria” – deliberata dagli organi competenti – e che abbiano un valore dell’indicatore delle spese di personale pari o superiore all’80%.

A tal fine, dispone che le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale presso l’ateneo di provenienza sono assegnate all’università che dispone la chiamata.

Con riferimento alle procedure di chiamata, richiama l’art. 18, co. 1, della L. 240/2010 (che disciplina le chiamate di professori di prima e seconda fascia, ma non di ricercatori).

In base all’art. 5 del d.lgs. 49/2012, l’indicatore delle spese per il personale delle università è calcolato rapportando le spese complessive di personale (sostenute dall’ateneo nell’anno di riferimento, al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni) alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno (tra cui, il FFO-Fondo di finanziamento ordinario delle università) e delle tasse, soprattasse e contributi universitari (rispettivamente, assegnati o riscossi nello stesso anno).

 

 


 

Articolo 1, commi 369-bis e 369-ter – Costruzione di scuole innovative nelle aree interne del Paese

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

57-novies.13

Governo

 

18.12

Aggiunge i commi 369-bis e 369-ter, che dispongono che l’INAIL, nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all’art. 65 della L. 153/1969, destina complessivi € 50 mln per il “completamento” del programma di costruzione di scuole innovative di cui all’art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015, e secondo le modalità ivi previste, nelle aree interne del Paese.

Le aree interne in cui realizzare le scuole innovative sono individuate dal Comitato tecnico per le aree interne.

I canoni di locazione da corrispondere all’INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di € 1,5 mln annui a decorrere dal 2019. AI relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 1, co. 601, L. 296/2006).

Poiché la procedura avviata con l’art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015 si è conclusa con la proclamazione dei progetti vincitori, ai commi 369-bis e 369-ter occorrerebbe sostituire la locuzione “per il completamento” con la locuzione “per la prosecuzione”.

L'art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015 ha disposto che quota parte delle risorse che, in base all’ art. 18, co. 8, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) l'INAIL doveva destinare ad un piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, sino a complessivi € 300 mln nel triennio 2014-2016, sarebbe stata utilizzata per la realizzazione di edifici scolastici innovativi dal punto di vista architettonico, tecnologico, impiantistico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzati dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio (i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono stati posti a carico dello Stato nella misura di € 3 mln per il 2016, di € 6 mln per il 2017 e di € 9 mln annui dal 2018).

In particolare, ha previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Struttura di missione per l'edilizia scolastica, istituita con DPCM 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, si sarebbero ripartite le risorse tra le regioni e sarebbero stati individuati i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa.
Con altro decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni, sarebbe stato indetto un concorso con procedura aperta avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni.

La ripartizione delle risorse - pari a € 300 mln – fra le regioni e la definizione dei criteri è stata operata con DM 593 del 7 agosto 2015. In particolare, il DM ha previsto che le regioni dovevano selezionare le manifestazioni di interesse fino ad un massimo di cinque interventi e dovevano trasmetterle al MIUR.

Con DM 3 novembre 2015, n. 860 il MIUR ha annunciato l'indizione, con decreto del competente direttore generale, del "Concorso di idee per la realizzazione di scuole innovative", fissando l'importo dei premi.

Il concorso è stato bandito con D.D. 7746 del 12 maggio 2016, che ha previsto che esso sarebbe stato unico ma suddiviso in 52 aree territoriali e ha disposto la trasmissione degli elaborati entro il 30 agosto 2016.

Successivamente, l'art. 1, co. 717, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto che l'INAIL avrebbe destinato alla realizzazione di scuole innovative ulteriori € 50 mln rispetto alle somme di cui all'art. 18, co. 8, del D.L. 69/2013 (i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono stati posti a carico dello Stato nella misura di euro € 1,5 mln annui dal 2018, cui si è stabilito di far fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica di cui all'art. 1, co. 202, della L. 107/2015).

Ancora in seguito, con nota 10127 del 5 agosto 2016, il MIUR ha comunicato che, a seguito dell'ordinanza cautelare n. 4358 del 2 agosto 2016 emessa dal TAR Lazio-Sezione III-bis (che aveva accolto l'istanza formulata dalla provincia di Lecce per ottenere, fra l'altro, l'annullamento del bando nella parte in cui individuava il comune di Bari quale unica area della regione Puglia, escludendo la provincia di Lecce), il concorso di idee avrebbe riguardato la realizzazione di 51 scuole innovative. In particolare, non era più consentita la presentazione di proposte relative all'area del comune di Bari. Conseguentemente, il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali è stato prorogato al 5 ottobre 2016.

Una ulteriore proroga al 31 ottobre 2016 è stata disposta con nota 10672 dell'8 settembre 2016, a seguito del terremoto del 24 agosto 2016, che aveva determinato ritardi nelle risposte da parte degli enti locali.

La Commissione per la valutazione è stata nominata con DM 177 del 22 marzo 2017. La premessa del decreto evidenziava che entro il termine di scadenza erano pervenute 1238 proposte ideative.

Il 6 novembre 2017 sono stati proclamati i vincitori del concorso. Qui i progetti vincitori.

 


 

Articolo 1, commi 370-bis Risorse per i trattamenti economici accessori delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Proroga di termini di delega

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

58.90 NF

Fiano

PD

19.12

Aggiunge il comma 370-bis, al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate dei Corpi di polizia e del corpo dei vigili del fuoco destina 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità:

§  incremento delle risorse dei rispettivi fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa;

§  incremento delle risorse del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo dei vigili del fuoco;

§  rivalutazione delle misure orarie per il compenso del lavoro straordinario;

§  incremento del trattamento accessorio dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria).

Le risorse, allocate presso un apposito fondo istituito presso il MEF, sono ripartite con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e delle pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

Conseguentemente

è modificato il comma 563, elevando al 58 per cento per l’anno 2018, al 59 per cento per l’anno 2019 e al 74 per cento pere gli anni successivi l’aliquota dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni.

Conseguentemente          

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto

 


 

Articolo 1, comma 374-bis Indennità di amministrazione e retribuzione di posizione del personale MEF

                                                                                                                                                  

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

58.80 NF

58.36 NF

58.10 NF

A.Giorgetti

Tancredi

Giulietti

FI-PdL

AP-CPE-NCD

PD

19.12

Aggiunge il comma 327-bis, ai sensi del quale viene corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento al personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio delle funzioni relative alla verifica della conformità economico finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli. Si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l’individuazione di misure e criteri di attribuzione delle maggiorazioni, nonché i soggetti interessati, su proposta dei relativi Capi dipartimento, nel limite di spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

Conseguentemente

Alla Tabella A, l’accantonamento del Ministero dell’economia e finanze è ridotto:

2018. -7.000.000

2019. -7.000.000

2020. -7.000.000

 


 

Articolo 1, comma 374-ter Contratti a termine negli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

58.76 NF

 

Iacono

PD

19.12

Aggiunge il comma 374-ter che interviene sui rapporti di lavoro a termine negli enti territoriali delle regioni a statuto speciale che presentino un bilancio stabilmente riequilibrato (ai sensi dell’articolo 259 del D.Lgs. 267/2000) (secondo quanto contenuto nel quarto periodo del richiamato comma). Più specificamente (aggiungendo un quinto periodo all’articolo 20, comma 4, del D.Lgs. 75/2017) si prevede per tali enti, la possibilità di prorogare i contratti di lavoro a termine fino al 31 dicembre 2018, a condizione che la proroga sia subordinata all’osservanza dell’articolo 259, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (che stabilisce che le regioni a statuto speciale e le province autonome possano porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta di quelli di cui alla dotazione organica rideterminata).

 


 

Articolo 1, comma 384-bis – 384-quinquies - Interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli impianti di illuminazione pubblica

                                                                                                                                                  

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

59.32 NF

Gutgeld

PD

19.12

Aggiunge i commi da 384-bis a 384-quinquies, i quali recano interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli impianti di illuminazione pubblica.

In particolare, ai sensi del comma 384-bis, entro il 31 dicembre 2022, gli enti locali promuovono la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà, in modo tale da ottenere - entro il 31 dicembre 2023 - una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica pari almeno al 50 per cento rispetto al consumo medio calcolato con riferimento agli anni 2015 e 2016 ed ai punti luce esistenti nel medesimo periodo per i quali non siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della legge in esame, interventi di efficientamento energetico o non sia stata installata tecnologia LED, mediante il ricorso a tecnologie illuminanti che abbiano una emergenza luminosa almeno pari a 90 lumen Watt (Im/W).

Resta fermo il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, ai sensi di quanto previsto dal Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016, art. 34).

Ai sensi del comma 384-ter, gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo previsti nel comma 384-bis possono essere realizzati con il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della P.A a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.

Gli interventi, ove realizzati da imprese, possono essere agevolati, nel limite di 288 milioni di euro, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca — PRI istituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 354, della legge finanziaria 2005 (L. n. 311/2004), avvalendosi delle risorse inutilizzate a fine esercizio del medesimo Fondo ai sensi dell'articolo 30, comma 3 del D.L. n. 83/2012.

Il decreto attuativo relativo alle condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati è emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Con riferimento al Fondo rotativo, si ricorda che l'art. 1, comma 354, della legge finanziaria per il 2005, come successivamente modificato dall’articolo 3, comma 6 del D.L. n. 35/2005, ha disposto l’istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, di un Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitali rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale. Il Fondo è destinato alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio.

Si consideri che una quota delle risorse del FRI è specificamente destinata agli interventi in ricerca e sviluppo delle imprese. Infatti, si ricorda che – ai sensi dell’articolo 30 del D.L. n. 83/2012 – per le finalità perseguite dal Fondo per la crescita sostenibile – tra quali rientra la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo  - i relativi programmi e interventi possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. In particolare, ai sensi del comma 3, le risorse non utilizzate del FRI al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate per le finalità di cui sopra, nel limite massimo del 70 per cento.

Ai sensi del comma 384-quater, non possono accedere alle agevolazioni di cui sopra gli impianti per i quali siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della legge in esame, interventi di efficientamento energetico nonché gli impianti per i quali siano stati installati apparecchi per l'illuminazione pubblica a tecnologia LED.

Infine, il comma 384-quinquies  demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l’individuazione delle modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti.

Articolo 1, comma 389 - Indennità e rimborsi per i componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro

                                                                                                                                                  

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

59.31

Famiglietti

PD

19.12

Modifica il comma 389 al fine di sopprimere la disposizione che autorizzava la corresponsione di un'indennità per i dieci esperti che compongono il CNEL, nel rispetto dei limiti finanziari complessivi dei trasferimenti statali al CNEL

 


 

Articolo 1, commi 394, 394-bis e 394-ter, 395, 395-bis e 395-ter - Interventi riguardanti i territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

60.15 NF

60.14 NF

 

Tancredi

Melilla

AP

MDP

19.12

Modifica il comma 394, che assegna un contributo di 2 milioni di euro, per l’anno 2018, in favore degli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, al fine di estendere al 2018 l’applicazione del contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione previsto dal comma 2 dell’articolo 3 del D.L. 113/2006.

Aggiunge il comma 394-bis, che modifica in più punti il comma 32 dell’articolo 2-bis del D.L. 148/2017, al fine di:

§  prorogare dal 1° maggio 2018 al 1° luglio 2018 la soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012;

§  prevedere il coinvolgimento dei sindaci coordinatori delle aree omogenee sia nell’adozione di tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli Uffici territoriali per la ricostruzione e gestire con gradualità il processo di soppressione di detti Uffici, sia nell’eventuale stipula di convenzioni per l’apertura di sportelli in una o più sedi degli Uffici medesimi. Tali attività sono attualmente in capo al titolare dell’Ufficio speciale che, in conseguenza della modifica disposta dall’emendamento, deve informare i sindaci coordinatori delle aree omogenee.

 

Aggiunge il comma 394-ter, che modifica il comma 38 dell’articolo 2-bis del D.L. 148/2017, al fine di autorizzare i comuni del cratere sismico a prorogare o rinnovare i contratti stipulati ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784, n. 3803 e n. 3808 del 2009, n. 3881 del 2010 e n. 3293 del 2011, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Le predette ordinanze, il cui riferimento è integrato nella norma vigente, recano ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare le conseguenze derivanti dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo.

 

Aggiunge il comma 394-quater, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2024 per la realizzazione del centro di arte e creatività contemporanea denominato “Maxxi L’Aquila” ai cui oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

Modifica il comma 395, incrementando di 4,5 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2028 il contributo destinato alla Scuola di dottorato internazionale GSSI (Gran Sasso Science Institute). Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

 

Aggiunge il comma 395-bis proroga agli anni 2018 e 2019 l’applicabilità della disposizione (articolo 4, comma 14, della legge n.125/2013) che consente al comune dell’Aquila, in relazione agli eventi sismici del 2009, di prorogare o rinnovare i contratti a termine in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, comunque entro il limite di spesa di 1 milione di euro annui (a valere sulle disponibilità in bilancio).

 

Aggiunge il comma 395-ter proroga al 31 dicembre 2019 la validità delle graduatorie concorsuali formatesi a seguito delle procedure di reclutamento straordinarie di personale a tempo indeterminato autorizzate per fronteggiare la ricostruzione a seguito dell’evento sismico del 2009 che ha colpito la città dell’Aquila (i commi 5 e 6 del D.L. n.8372012 hanno autorizzato l’assunzione di 300 unità di personale), con l’obiettivo di consentire le sostituzioni del personale dimissionario impegnato nella ricostruzione.


 

Articolo 1, comma 395-quater - Contributo per le attività svolte dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico

                                                                                                                                                  

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

60-bis.1

De Menech

 

19.12

Aggiunge il comma 395-quater, il quale incrementa di 500.000 euro per l’anno 2018 e di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2019 lo stanziamento previsto per le attività svolte dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, iscritto nello stato di previsione del MIBACT.

Si ricorda che lo stanziamento disposto a favore del Club Alpino Italiano, inizialmente stabilito in 80 milioni di lire annui, ha poi subito successive variazioni incrementali. Da ultimo, l’art. 1, comma 480, della L. n. 208/2015 ha previsto uno stanziamento a favore del Club alpino italiano pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2016 (cap. 6822/MIBACT). Le risorse specificamente destinate al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS), sezione nazionale del CAI, ammontano per il 2018 a 1.180.908 euro per le attività del CNSAS (cap. 6823/MIBACT, piano di gestione 7) e a 1.220.220 euro per l’assicurazione dei volontari del CNSAS (cap. 6823/MIBACT, piano di gestione 6).

Conseguentemente

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto

 


 

Articolo 1, commi 396, 402-ter, 413-bis-413-sexies Misure riguardanti i territori colpiti dagli eventi sismici del 2012

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

61.5

0.61.5.4

0.61.5.2

0.61.5.3

Relatore

Marchi

Baruffi

Baruffi

 

PD

PD

PD

18.12

Modifica il comma 396, che attribuisce ai commissari delegati delle regioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), la facoltà di stipulare mutui per il completamento del processo di ricostruzione pubblica e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dei centri storici ed urbani, eliminando il riferimento alla procedura prevista dal comma 1 dell’articolo 3-bis del D.L. 95/2012 riguardante le modalità per la concessione a soggetti privati di finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato.

Aggiunge il comma 402-bis che proroga al 31 dicembre 2018, il termine previsto all’articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del D.L. 4/2014, prorogato da ultimo al 31 dicembre 2017, dall’art. 14, comma 6-quater, D.L 244/2016, relativo alla sospensione di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito nei territori colpiti da taluni eventi alluvionali del 2014 nei territori già colpiti dal sisma del 2012.

In particolare l’articolo 3, comma 2-bis, del D.L. n. 4 del 2014 prevede che i soggetti devono avere la residenza o la sede legale o operativa:

§  in un comune colpito dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 nonché dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (si tratta dei comuni seguenti: Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro – articolo 3, comma 1, del D.L. n. 4 del 2014);

§  in uno dei comuni indicati nell'allegato 1-bis del D.L. n. 4 del 2014, che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 4 del 2014;

§  in uno dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari (articolo 1, del D.L. n. 74 del 2012);

§  nei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, nei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dè Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta (art. 67-septies, del D.L. n. 83 del 2012).

L’articolo 3, comma 2-bis, del D.L. n. 4 del 2014 prevede tale sospensione fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e - nel testo originario - comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2016 dall'art. 11, comma 3-quater, del decreto-legge n. 210 del 2015.

La norma prevede altresì che ai relativi oneri si provveda, nel limite di 300.000 euro per l'anno 2018, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

Introduce il comma 413-bis che, modificando il comma 14-bis dell’articolo 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, proroga, anche per l’anno 2019, le disposizioni relative alla stipula di un’apposita convenzione con Fintecna o con un società da questa interamente controllata al fine di assicurare alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma. Ai relativi oneri si provvede nel limite di euro 2 milioni annui,

Introduce il comma 413-ter, che modifica in più punti il comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, al fine di:

a) prevedere che anche la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara siano autorizzare ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, per assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi, come già previsto per i  commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per i comuni colpiti dal sisma come individuati e per le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia;

b) estendere anche all’anno 2019 l’autorizzazione ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, già prevista per gli anni 2017 e 2018;

c) stabilire che la concessa autorizzazione ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile avvenga al fine di poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni;

d) prevedere che l’autorizzazione ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile segua il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna, il 4 per cento e il 2 per cento rispettivamente alle prefetture-uffici territoriali del Governo e alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio sopra citate.

Introduce il comma 413-quater, che sostituisce il comma 9 dell’articolo 14 del D.L. 244/16, al fine di prorogare dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il  termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del D.L. 43/13, per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l’espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Il nuovo comma 9, come modificato dai subem. 0.61.5.4 e 0.61.5.2, prevede altresì che ai relativi oneri, si provvede: nel limite massimo di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione, e nel limite massimo di 500.000 euro per l’anno 2019 nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del D.L. 74/12.

Introduce il comma 413-quinquies, volto a prevedere, entro il 31 gennaio 2018, il versamento all’entrata del bilancio dello Stato dell’importo di 44 milioni di euro da parte dei Commissari delegati titolari delle contabilità speciali, istituite ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 74/2012122.

La norma specifica che il versamento all’entrata del bilancio dello Stato dell’importo di 44 milioni di euro, corrisponde all’importo accantonato per far fronte agli oneri derivanti dal differimento dei pagamenti delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al MEF in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del D.L. n. 269/2003. La quota restante delle somme accantonate per le predette finalità è mantenuta sulle medesime contabilità speciali per essere utilizzata per le esigenze connesse all'attività di ricostruzione.

Introduce il comma 413-sexies (inserito dal subem. 0.61.5.3), il quale prevede che per consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione svolte a seguito degli eventi sismici del 2012, le operazioni di recupero autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 devono essere avviate entro 3 anni dall'assegnazione del codice CER di cui all'allegato D, parte IV, del codice dell'ambiente.

Conseguentemente,

modifica il comma 626, riducendo, per finalità di copertura finanziaria delle precedenti disposizioni, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali.


 

Articolo 1, comma 402-bis Contributo alla società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

63.12

63.13

Paola Bragantini

Ginoble

PD

PD

17.12

Introduce il comma 402-bis, volto ad incrementare di 58 milioni di euro per l’anno 2018, l’autorizzazione di spesa a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. per l’ esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 resi necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017. Contestualmente la medesima autorizzazione di spesa è ridotta di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e 8 milioni di euro per l’anno 2022.

L’articolo 16-bis, comma 1, del D.L. 91/2017, su cui interviene la norma, ha autorizzato un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. per lo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si rendono necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017.

Con riferimento alla copertura finanziaria della disposizione, si dispone che ad essa si provvede mediante corrispondente riduzione, per il 2018, del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Contestualmente si dispone l’incremento del suddetto Fondo per il 2021 (di 50 milioni di euro) e per il 2022 (di 8 milioni di euro).

 


 

Articolo 1, comma 402-quater – Registro nazionale aiuti di Stato

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

63.35

Relatore

 

19.12

Aggiunge il comma 402-quater, il quale interviene sul Regolamento di disciplina del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui al D.M. 31 maggio 2017, n. 115. In particolare, il comma in esame modifica l’articolo 10 del predetto Regolamento, il quale dispone che gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione da parte della Commissione UE si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario, e altresì dispone al comma 2, secondo periodo che la previsione di cui sopra si applica a tutti gli aiuti individuali i cui presupposti per la fruizione si verificano a decorrere dal 12 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Regolamento n. 115/2017) e, relativamente agli aiuti fiscali, a quelli i cui presupposti per la fruizione si verificano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Il comma 402-bis differisce la predetta data, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, così in sostanza differendo all’anno 2018, per gli aiuti fiscali, la decorrenza dell’applicazione della disciplina sul Registro nazionale degli aiuti di Stato contenuta nel citato D.M. n. 115/2017.

 


 

Articolo 1, comma 411-bis - Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

65.58

Melilli

PD

19.12

Introduce il comma 411-bis volto a prevedere che i Comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189 del 2016, assegnatari di finanziamenti per adeguamento sismico di edifici scolastici di cui all’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, continuano ad usufruire dei suddetti finanziamenti anche nel caso di accertata inagibilità dell’edificio a seguito degli eventi sismici e della conseguente collocazione in siti diversi delle scuole.

L’edificio oggetto del finanziamento può avere una diversa destinazione pubblica e non può essere alienato prima di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La norma prevede infine che resta fermo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16) in materia di espletamento delle procedure

L’articolo 32-bis del D.L. n. 269 del 2003, ha istituito il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte.

 


 

Articolo 1, commi 412-bis-412-undevicies – Disposizioni per i territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 nonché in favore di territori colpiti da altre calamità

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

65.11 NF

Carrescia

PD

19.12

Introduce i commi da 412-bis a 412-undevicies, che dettano disposizioni che riguardano principalmente i territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 nel centro-Italia. Per tali territori: viene previsto l’incremento della spesa massima per comandi, distacchi e assunzioni (comma 412-bis); sono modificati i termini per l’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori di ricostruzione privata (commi 412-ter-412-quinquies) e la disciplina per la concessione di contributi alle imprese e di agevolazioni fiscali all’interno della zona franca urbana (commi 412-sexies-412-undecies); viene previsto il trasferimento delle strutture abitative d’emergenza al patrimonio indisponibile dei Comuni colpiti (comma 412-terdecies); sono modificati i criteri per l’ammissibilità degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici ai contributi per la ricostruzione pubblica (commi 412-quaterdecies e 412-octiesdecies); si consente la stipula, da parte del Commissario straordinario, di convenzioni con INVITALIA per lo svolgimento di attività istruttorie (comma 412-sexiesdecies); si interviene sulla finalizzazione delle risorse destinate agli interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici (comma 412-septiesdecies). Ulteriori disposizioni, in favore dei territori colpiti da altri eventi sismici o altre calamità, riguardano: gli spazi finanziari delle province terremotate (comma 412-duodecies); assunzioni in deroga nei territori dell’isola di Ischia colpiti dal sisma dell’agosto 2017 (comma 412-quinquiesdecies); sospensione dei versamenti tributari per i soggetti colpiti dall’alluvione di Livorno (comma 412-noviesdecies).

Di seguito il dettaglio delle disposizioni.

 

Norme per gli eventi sismici dal 24 agosto 2016 in Italia centrale

Incremento della spesa massima per comandi, distacchi e assunzioni (comma 412-bis)

Il comma 412-bis incrementa di 4 milioni di euro (elevandola da 16 a 20 milioni di euro) la spesa massima che, in base all’art. 3, comma 1, sesto periodo, del D.L. 189/2016, può essere utilizzata:

- per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione (d’ora in poi indicati con l’acronimo USR);

- o per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati.

 

Indicazione dell’impresa affidataria dei lavori di ricostruzione privata (commi 412-ter-412-quinquies)

Il comma 412-ter modifica il termine (previsto dall’art. 6, comma 13, ultimo periodo, del D.L. 189/2016) entro il quale il beneficiario dei contributi per la ricostruzione privata è tenuto alla presentazione della documentazione relativa agli esiti della procedura concorrenziale attivata per la selezione dell’impresa esecutrice dei lavori.

Rispetto al testo vigente – in base al quale gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario, devono essere allegati alla domanda di contributo – il nuovo testo previsto dal comma in esame consente agli interessati di produrre la documentazione in questione anche in un secondo momento, ma in ogni caso prima dell’emissione del provvedimento di concessione del contributo.

Si ricorda che il citato comma 13 dispone la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta.

 

Il comma 412-quater, lettera a), reca una modifica consequenziale a quella operata dal comma precedente, volta ad escludere (mediante la soppressione della lettera d) del comma 1 dell’art. 12 del D.L. 189/2016) l’indicazione dell'impresa affidataria dei lavori (con allegata documentazione relativa alla sua selezione e all’attestazione dell'iscrizione nell’anagrafe antimafia) dall’elenco dei documenti che devono essere obbligatoriamente allegati all’istanza di concessione dei contributi.

 

La lettera b) del medesimo comma integra il disposto del comma 3 dell’art. 12 del D.L. 189/2016, al fine di garantire che gli USR siano tenuti ad acquisire e verificare la documentazione relativa all’individuazione dell’impresa esecutrice dei lavori prima di trasmettere al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo.

 

Il comma 412-quinquies, sopprime la disposizione contenuta nel comma 2-bis dell’art. 7 del D.L. 189/2016 (recentemente introdotta dal D.L. 148/2017), secondo cui l’indicazione dell’impresa esecutrice, da parte del beneficiario dei contributi in questione, avviene a seguito dell'approvazione definitiva del progetto da parte degli USR.

 

Contributi alle imprese e agevolazioni per la zona franca urbana (commi 412-sexies-412-undecies)

Il comma 412-sexies riscrive l’art. 20 del D.L. 189/2016, che disciplina la concessione di contributi alle imprese danneggiate dal sisma o che realizzano o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori colpiti.

Rispetto al testo vigente, che prevede due diversi canali per l’erogazione del contributo (uno per le imprese danneggiate, a cui sono destinati contributi in conto interessi, ed uno per le imprese che investono nei territori colpiti, destinatarie di contributi in conto capitale in via “residuale”, cioè tenuto conto delle effettive disponibilità in relazione all'onere per i contributi in conto interesse), il nuovo testo previsto dal comma in esame riconduce ad un’unica procedura di erogazione tutte le richieste di contributo prevedendo che:

- l’erogazione avvenga sempre nella forma di contributo in conto capitale;

- sia comunque riconosciuta priorità alle imprese con sede o unità locali ubicate nei territori colpiti e che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici.

L’unificazione dei due canali di erogazione consente di chiarire quale sia il soggetto competente all’erogazione dei contributi (vale a dire i vice commissari), a differenza del testo vigente che individua il soggetto competente (sempre nella figura dei vice commissari) solo per il canale relativo alle imprese che investono nei territori colpiti.

 

Il comma 412-septies modifica in più punti l’art. 24 del D.L. 189/2016 che disciplina una serie di interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) nelle zone colpite dagli eventi sismici.

Il nuovo testo risultante dalle modifiche operate dal comma in esame elimina uno dei due canali di finanziamento previsti dal testo vigente, vale a dire quello dedicato a sostenere la nascita, nei territori colpiti, di nuove imprese e nuovi investimenti nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo, mediante la concessione a MPMI di finanziamenti agevolati, a tasso zero, da rimborsare in 8 anni, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600.000 euro.

Le risorse attualmente previste dal testo vigente (pari ad un massimo di 10 milioni di euro) vengono quindi finalizzate interamente (e non per “almeno il 70%” delle risorse, cioè dei citati 10 milioni) al riavvio delle MPMI già presenti nei territori colpiti e danneggiate dagli eventi sismici.

 

Il comma 412-octies modifica la disciplina per la concessione delle agevolazioni fiscali alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca urbana (ZFU) istituita, dall’art. 46 del D.L. 50/2017, nei comuni colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

Il testo vigente del comma 2 dell’art. 46 citato prevede una serie di agevolazioni fiscali per le imprese che, all'interno della citata ZFU, hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

La norma in esame dispone che, per le imprese collocate nei territori dei comuni di cui all’allegato 2 del D.L. 189/2016 (cioè dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016), le agevolazioni si applicano anche qualora la citata riduzione tendenziale del 25% si sia verificata nel fatturato del periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017.

 

Il comma 412-novies prevede che l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica (contemplato dalla lettera d) del comma 2 dell’art. 46) spetta anche ai titolari di imprese individuali o familiari che hanno subito la citata riduzione tendenziale del 25% nel fatturato dell’ultimo quadrimestre del 2016.

 

Il comma 412-decies modifica il comma 6 dell’art. 46 del D.L. 50/2017, che per la concessione delle agevolazioni in questione autorizza la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019. La modifica non opera sugli importi indicati, bensì sulla clausola secondo cui tali importi costituiscono “limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie”, che viene soppressa.

 

Il comma 412-undecies stabilisce che, per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi 412-octies, 412-novies e 412-decies si applicano le disposizioni dettate dall’art. 46 succitato.

 

Trasferimento delle SAE al patrimonio indisponibile dei Comuni colpiti (comma 412-terdecies)

Il comma 412-terdecies, al fine di trasferire le strutture abitative d’emergenza (SAE) al patrimonio indisponibile dei Comuni colpiti, consente la stipula di accordi (ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, che disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni) tra i medesimi Comuni, le Regioni, l’Agenzia del Demanio e il Dipartimento della protezione civile.

Relativamente agli oneri amministrativi derivanti dai trasferimenti in questione, il comma in esame stabilisce che essi siano a carico dei bilanci dei Comuni cui è trasferita la proprietà delle SAE, ad esclusione di quelli scaturenti dagli eventuali espropri disposti ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016, finanziati a valere sulle risorse previste dalla medesima ordinanza.

Si ricorda che l’art. 1 dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 ha individuato le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle SAE, nonché demandato all’intesa tra regione e comune l’individuazione delle aree destinate ad ospitare le SAE, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private.

Relativamente alla manutenzione delle SAE, il comma in esame prevede che:

- le procedure per l’attivazione degli interventi di manutenzione siano demandate agli accordi succitati;

- i Comuni sono responsabili del mantenimento dell’efficienza delle SAE da utilizzare per esigenze future di protezione civile e/o  per lo sviluppo socio-economico del territorio.

 

Dal punto di vista fiscale, viene previsto che le SAE di cui trattasi sono esenti dall’imposta per l’accatastamento di nuovi fabbricati.

 

Immobili di proprietà di enti ecclesiastici ammessi ai contributi per la ricostruzione pubblica (commi 412-quaterdecies e 412-duodevicies)

Il comma 412-quaterdecies modifica le condizioni (previste dall’art. 14, comma 1, lettera a), del D.L. 189/2016) in base alle quali gli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono ricevere i contributi per la ricostruzione pubblica.

Rispetto al testo vigente - in base al quale sono ammessi a contribuzione tutti gli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, purché formalmente dichiarati di interesse storico-artistico (ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) e utilizzati per le esigenze di culto -, il nuovo testo risultante dalle modifiche operate dal comma in esame prevede che possano beneficiare dei suddetti contributi solo le chiese, nonché gli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, alle seguenti condizioni:

- purché siano di interesse-storico artistico, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004 (cioè anche se non si è concluso il procedimento, disciplinato da tale art. 12, di verifica dell’interesse culturale);

- e purché siano utilizzati per esigenze di culto.

La novella in esame quindi, da un lato restringe l’erogazione di contributi per la ricostruzione pubblica escludendo gli edifici che non siano chiese o edifici di culto, dall’altro opera un ampliamento in favore degli edifici di culto per i quali non sia intervenuta la formale dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Si fa notare che tale modifica sembra circoscrivere ulteriormente quanto disposto dall’art. 2-bis, comma 9, lettera a), del D.L. 148/2017. Nel testo previgente la conversione in legge del D.L. 148/2017, infatti, l’ammissibilità alla contribuzione di cui trattasi era riconosciuta a tutti gli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, con la sola condizione che fossero formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Si fa altresì notare che il successivo comma 10 ha stabilito che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 9 si applicano esclusivamente agli interventi non inseriti in uno dei programmi previsti dal comma 2 dell'articolo 14 del D.L. 189/2016, già approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 148/2017.

Il comma in esame modifica conseguentemente la disposizione recata dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 14 del D.L. 189/2016, in base alla quale sono ammessi alla contribuzione di cui trattasi anche gli archivi, i musei, le biblioteche e le chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a).

La modifica provvede ad eliminare il riferimento alle chiese (dato che le stesse sono ora contemplate dalla lettera a)) e a chiarire che archivi, musei e biblioteche possono beneficiare dei contributi a condizione che non siano di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

 

Il comma 412-duodevicies reca una disposizione consequenziale a quelle testé illustrate.

L’art. 15, comma 1, lettera e), attribuisce alle diocesi la qualifica di soggetti attuatori per gli interventi di ricostruzione pubblica sugli immobili in loro proprietà di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea per gli appalti.

Poiché il comma 412-quaterdecies modifica proprio le citate lettere a) e c), provvedendo a modificare la platea degli “immobili ecclesiastici” ammessi ai contributi per la ricostruzione pubblica, il comma in esame interviene sulla succitata lettera e) del comma 1 dell’art. 15 al fine di chiarire che le diocesi sono soggetti attuatori limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sottoposti alla giurisdizione dell’Ordinario diocesano di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 14 del D.L. 189/2016. Non viene invece mutata la condizione relativa alla soglia di rilevanza europea.

 

Convenzioni del Commissario straordinario per attività istruttorie (comma 412-sexiesdecies)

Il comma 412-sexiesdecies consente al Commissario straordinario di stipulare apposite convenzioni, ai fini dell’esercizio di ulteriori e specifiche attività istruttorie, con l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (INVITALIA).

Tale possibilità si aggiunge a quella (già contemplata dal testo vigente del secondo periodo del comma 9 dell’art. 50 del D.L. 186/2016, oggetto di modifica da parte del comma in esame) che consente al Commissario, ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione privata, di stipulare apposite convenzioni con il Corpo della guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici (comma 412-septiesdecies)

Il comma 412-septiesdecies integra il disposto dell’art. 13 del D.L. 189/2016 al fine di consentire al Commissario straordinario di provvedere, con propria ordinanza, alla concessione di contributi (nel limite massimo complessivo di 6 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili) agli immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009, alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate.

Il testo vigente del comma 6 dell’art. 13 prevede che, per gli interventi non ancora finanziati su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, si applicano, nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando quelle già finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalità e le condizioni previste dal presente decreto.

Lo stesso comma prevede, quale condizione necessaria per l’applicabilità delle procedure previste dal D.L. 189/2016, che il danneggiamento determini un'inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità.

La lettera a) del comma in esame integra il disposto del citato comma 6 dell’art. 13 del D.L. 189/2016, al fine di consentire al Commissario, con apposita ordinanza, di prevedere (valutate le necessità connesse al processo generale di ricostruzione e previa ricognizione dei fabbisogni al fine, in caso di insufficienza delle risorse, di provvedere a un riparto proporzionale tra gli aventi titolo) la concessione di contributi per la ricostruzione (nel limite di spesa complessiva di 3 milioni di euro) agli immobili già danneggiati dagli eventi sismici di cui al periodo precedente e che abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, anche in ipotesi diverse dalla determinazione di un’inagibilità indotta di altri edifici ovvero di pericolo per la pubblica incolumità.

La lettera b) inserisce un nuovo comma 6-bis all’art. 13 del D.L. 189/2016, che consente al Commissario, con apposita ordinanza, di destinare risorse nel limite di 3 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate (istituito dall’art. 4 del D.L. 189/2016), per il finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici già dichiarati parzialmente inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi in Umbria nel 2009 e poi dichiarati totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Con la stessa ordinanza commissariale sono altresì definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse citate.

 

Norme che si applicano anche o solamente in favore di altri eventi sismici o altre calamità

Spazi finanziari delle province terremotate (comma 412-duodecies)

Il comma 412-duodecies interviene sulle disposizioni concernenti l’assegnazione di spazi finanziari agli enti locali per l’effettuazione delle spese di investimento, inserendo tra i criteri prioritari ivi previsti per l’assegnazione degli spazi una ulteriore priorità in favore delle province colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, nonché delle province colpite dai terremoti che nel 2009 e nel 2012 hanno colpito, rispettivamente, l’Abruzzo e le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

 

Assunzioni nei territori dell’isola di Ischia colpiti dal sisma dell’agosto 2017 (comma 412-quinquiesdecies)

Il comma 412-quinquiesdecies, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse alla ricostruzione, autorizza i comuni di Lacco Ameno e Casamicciola Terme ad assumere personale rispettivamente nel limite di 4 e 6 unità, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e comunque nei termini massimi temporali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 81/2015.

Lo stesso comma precisa altresì che tali assunzioni possono avvenire in deroga ai vincoli assunzionali per i contratti a termine (di cui all’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, e di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006), nonché in deroga all’art. 259, comma 6 del D.Lgs. 267/2000. Agli oneri derivanti dal  comma, individuati nella misura di euro 353.600, si provvede a valere sul fondo di cui al comma 415 per la successiva assegnazione ai Comuni di cui al primo periodo.

 

Sospensione dei versamenti tributari per i soggetti colpiti dall’alluvione di Livorno (comma 412-undevicies)

Il comma 412-undevicies prevede che la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (in provincia di Livorno) colpiti dall’alluvione del 9 settembre 2017 (prevista dai commi da 1 a 4 dell’art. 2 del D.L. 148/2017) si applica altresì ai contribuenti che abbiano presentato autocerti?cazione del danno subito (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000). Al relativo onere, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Il comma in esame, per sua espressa previsione, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in G.U. della presente legge.

 


 

Articolo 1, comma 412-vicies- – Assunzioni a tempo determinato in regioni colpite dai sismi del 2016 e 2017

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

65.1

Tancredi

AP

19.12

Inserisce il comma 412-vicies, prevedendo che le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, possono procedere (con oneri a carico dei rispettivi bilanci regionali), negli anni 2018 e 2019, ad assunzioni di personale a tempo determinato, anche mediante proroghe di contratti in essere, in deroga alla normativa vigente. In particolare, si prevede che possano avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 70% della spesa sostenuta, per tale finalità, nel 2009 (a fronte del limite del 50% previsto dalla normativa vigente, di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge n.78/2010).

 

 


 

Articolo 1, commi 425-426 Rapporti finanziari Stato-regioni a statuto ordinario

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

68.117

Governo

 

14.12

Sostituisce i commi 425 e 426, che intervengono sul concorso da parte delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica.

In particolare, la nuova formulazione del comma 425, aumenta di 100 milioni di euro il contributo destinato alla riduzione del debito delle regioni per l’anno 2018 (da 2.200 a 2.300 milioni di euro).

La riformulazione del comma 426 porta a 300 milioni la riduzione del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, relativo al settore non sanitario per il 2018 (in luogo di 100 milioni previsto dal testo inziale). Viene inoltre prevista la riduzione di 200 milioni di euro la misura del concorso alla finanza pubblica per gli anni 2019 e 2020.

Con riferimento all’anno 2018, sono modificati i criteri per la realizzazione della quota rimanente del concorso, eliminando l’ipotesi del taglio di spesa corrente previsto dalla lettera c) del comma 426, che doveva essere realizzato nella misura di 300 milioni in sede di autocoordinamento delle regioni.

Conseguentemente

Modifica il comma 624, che riduce di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 la dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui al comma 200 della legge n. 190/2014, a parziale copertura degli oneri derivanti dalla modifiche sopra illustrate.

Aggiunge il comma 981-bis, che prevede, sempre a finalità di copertura finanziaria, che la Società Armamenti Aerospazio Spa in liquidazione versi, in deroga all’articolo 2491, secondo comma del codice civile(relativo ai doveri dei liquidatori), 100 milioni di euro entro il 31 marzo 2018 all’entrata del bilancio dello Stato a valere sulle disponibilità finanziarie della società stessa.

 


 

Articolo 1, commi 429-432 - Ripiano disavanzo 2014 regioni

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

68.29 NF

Tino Iannuzzi

PD

14.12

Modifica il comma 429 estendendo al disavanzo registrato al 31 dicembre 2015 le norme che consentono il ripiano in un massimo di venti esercizi (rispetto ai dieci attuali), rideterminandolo in quote costanti, per le Regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa.

Modifica il comma 430, estendendo fino all’anno 2026, a partire dal 2018, il periodo durante il quale le regioni sono tenute a certificare gli incrementi del livello dei pagamenti complessivi per investimenti, che consente l’applicazione della procedura di ripiano del proprio debito in 20 anni di cui sopra.

Sostituisce il comma 432 precisando che il piano di rientro del disavanzo 2015 decorre dal 2018 con riferimento alla quota non ancora ripianata. L’emendamento estende inoltre al piano di rientro 2015 le norme che prevedono, ove il piano di rientro sia definito sulla base del consuntivo approvato dalla Giunta regionale, che esso sia adeguato a seguito dell’approvazione dei rendiconti da parte del Consiglio regionale.

 


 

Articolo 1, comma 432-bis Riaccertamento straordinario dei residui per le regioni

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

68.39

Lorenzo Guerini

PD

14.12

Aggiunge il comma 432-bis il quale consente alle regioni che non avessero ancora approvato il rendiconto 2014 di provvedere, con delibera di Giunta e previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, entro il 30 giugno 2018, al riaccertamento straordinario dei residui, al fine di accelerare i processi di riallineamento contabile ed adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria, applicato a seguito dell’armonizzazione dei principi contabili (D.Lgs. n. 118/2011).

Le modalità per procedere a tale riaccertamento straordinario - concesso in deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014, previsto dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs n. 118/2011 - saranno definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2018.

 


 

Articolo 1, comma 432-ter Piani di riequilibrio finanziario Camere di Commercio

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

68.36

71.105 NF

Dell’Aringa

Prestigiacomo

PD

FI-PdL

14.12

Aggiunge il comma 432-ter, il quale dispone che le camere di commercio, i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, adottano programmi pluriennali di riequilibrio finanziario, condivisi con le regioni, nei quali possono prevedere l’aumento del diritto annuale fino ad un massimo del 50 per cento. Il Ministro dello sviluppo economico, valutata l’idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta di Unioncamere, autorizza l’aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.

Si osserva che sarebbe opportuno, anche alla luce della disciplina vigente, prevedere il concerto del Ministro dell’economia e finanze, come attualmente disposto, per altre ipotesi di incremento del diritto annuale, ai sensi dell’articolo 18, comma 5 della L. n. 580/1993.

L’art. 18 della L. n. 580/1993, come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 219/2016 prevede, al comma 4, che il diritto annuale è dunque il tributo dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, REA per le finalità ivi previste, La misura del diritto annuale è determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sulla base di criteri predeterminati dallo stesso articolo 18.

Inoltre, l’articolo 18, comma 5, prevede che, in caso di variazioni significative del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, aggiorni con proprio decreto, da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la misura del diritto annuale.

In particolare, il comma 6 dell’articolo 18 (come modificato dalla Legge di stabilità 2014, n. 147/2013, articolo 1, comma 322) dispone che, al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali possano effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato.

Il comma 9 dispone che con il decreto che fissa la misura del diritto annuale, sia determinata, sentita Unioncamere, una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione destinato ad essere ripartito tra le Camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni ad esse attribuite da leggi dello Stato al sistema camerale nonché per sostenere la realizzazione dei programmi del sistema stesso.

Infine, il successivo comma 10 prevede che il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, possa autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento, per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalle camere di commercio, condivisi con le regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese (in attuazione, D.M. 22 maggio 2017).

Si ricorda che le Camere di commercio sono incluse nell’ Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. individuate dall’ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della Legge  di contabilita' e di finanza pubblica (L. n. 196/2009), pubblicato in G.U. n.228 del 29 settembre 2017, esse pertanto sono assoggettate alle norme che riguardano l'armonizzazione dei sistemi contabili e il coordinamento della finanza pubblica, al fine di contribuire a perseguire gli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con i criteri dell'UE.

 


 

Articolo 1, commi 441, 444, 445-ter e 445-quater – Trasferimento del personale dei centri per l’impiego

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

68.49 NF

Gribaudo

PD

18.12

Modifica i commi 441 e 444 e inserisce i commi 445-bis e 445-ter, relativi al trasferimento alla regione (o all’agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l’impiego) di dipendenti o collaboratori già in servizio presso i centri per l’impiego.

Al comma 441 si specifica che il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero, è trasferito alle dipendenze della relativa regione (o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l’impiego), con corrispondente incremento della dotazione organica.

Al comma 444 si precisa che i contratti a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 ovvero, in caso di avvio entro tale data delle procedure concursuali con riserva di posti (previste dall’articolo 20 del decreto legislativo n.75/2017), fino alla loro conclusione.

Il comma 445-ter e 445-quater disciplinano le modalità di trasferimento del personale e il relativo trattamento giuridico ed economico.

Più specificamente:

§  il comma 445-ter prevede che al personale trasferito sia applicato il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi preposti, a valere sulle risorse di cui ai precedenti commi 442 e 445. Inoltre, il richiamato personale che si trovi in posizione di comando o distacco (o analoghi istituti) presso un’amministrazione diversa da quelle indicate viene trasferito (previo consenso dell’interessato) presso l’amministrazione dove presta servizio (a condizione che la dotazione organica sia capiente e compresa nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente). Le proroghe dei contratti a tempo determinato e di co.co.co. non sono computate ai fini del limite delle risorse indicate nell’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009). Infine, le convenzioni tra gli enti territoriali interessati per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla fase transitoria del trasferimento (fino al 30 giugno 2018) sono sottoscritte secondo uno schema approvato presso la Conferenza Unificata.

§  il comma 445-quater, ai fini dell’armonizzazione del personale trasferito con quello delle amministrazioni di destinazione, prevede la non applicazione dell’articolo 1, comma 96, lettera a), della L. 56/2014 (mantenimento per il personale trasferito della posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento e dell’anzianità maturata, con corrispondente trasferimento di risorse all’ente destinatario con costituzione di specifici fondi con le risorse destinate le voci del trattamento accessorio e le progressioni; conferma degli importi antecedentemente al trasferimento dei compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito con conseguente impossibilità di incremento fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo CCNL stipulato dopo l’entrata in vigore della L. 54), fatto salvo il mantenimento dell’assegno ad personam per voci fisse e continuative. Per le stesse finalità, dal 2018 i fondi per il trattamento accessorio del personale (anche dirigenziale) negli enti in cui il personale è transitato in eccesso rispetto al personale cessato posso essere incrementati in misura non superiore alla differenza tra valore medio individuale del trattamento accessorio del personale di destinazione e quello corrisposto in applicazione del richiamato articolo 1, comma 96, lettera a), della L. 54/2016, rispetto a specifici parametri di spesa.

 


 

Articolo 1, comma 445-bis Trasferimento alle Regioni del personale dei Centri per l’impiego

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

68.119

Governo

 

17.12

Aggiunge il comma 445-bis, che, disciplinando la prima fase di applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi 441-445 del ddl in esame (che dispongono, dal 1° gennaio 2018, il trasferimento alle regioni del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio presso città metropolitane e province e addetto ai servizi per l’impiego) prevede che le regioni provvedano agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del richiamato personale entro il 30 giugno 2018. Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a porre in essere le attività di gestione del richiamato personale, anticipando i relativi oneri per poi rivalersi sulle regioni, con modalità stabilite da apposite convenzioni

 


 

Articolo 1, comma 454-bis Tavolo di valutazione degli effetti del debito autorizzato e non contratto nei bilanci degli enti locali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

68.1 NF

Tancredi

 

19.12

Inserisce il comma 454-bis, che fa riferimento allo strumento del debito autorizzato e non contratto previsto dall’articolo 40 del decreto legislativo di armonizzazione contabile n.118/2011. Nello stabilire che il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario di competenza, e nel dettarne i criteri di redazione, tale articolo specifica in proposito, al comma 2, che a decorrere dal 2016 il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

In riferimento a ciò il comma 454-bis dispone che allo scopo di valutare gli effetti del debito in questione in termini di rilancio degli investimenti e di chiarezza contabile, con D.M. Economia è istituito un apposito tavolo tecnico. In base all’esito dei lavori potranno apportarsi conseguenti modifiche al D.Lgs. n.118/2011 sopracitato, limiotatamente alle regiono che nell’ultimo triennio abbiano riospettato gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti.

 


 

Articolo 1, comma 455-bis Stabilizzazioni del personale a tempo determinato di regioni e comuni

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

68.108

Melilli

PD

14.12

Introduce il comma 455-bis, il quale prevede (al fine di superare il precariato e valorizzare le professionalità acquisite dal personale a tempo determinato) che si continuino ad applicare le disposizioni sulle stabilizzazioni del personale a tempo determinato di regioni e comuni, di cui all’articolo 4, comma 6-quater, del D.L. 101/2013, a tutte le selezioni comunque effettuate e concluse ai sensi dell’articolo 1, comma 560, della L. 296/2006.

L’articolo 4, comma 6-quater, del D.L. 101/2013 ha stabilito che le regioni e i comuni che avessero proceduto ad assunzioni a tempo determinato sulla base di procedure selettive per titoli ed esami ai sensi dell’articolo 1, comma 560, della L. 296/2006 (ossia avessero indetto, nel triennio 2007-2009, prove selettive per l’assunzione di personale a tempo determinato, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 60% a favore di lavoratori già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa) potessero procedere, per il quadriennio 2013-2016, alla stabilizzazione a domanda del personale (non dirigenziale) già assunto a tempo determinato (per effetto delle sopraindicate procedure selettive), a condizione che avesse maturato 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni alle proprie dipendenze.


 

Articolo 1, comma 455-ter Stabilizzazione del personale dirigenziale, anche medico, del Servizio sanitario nazionale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

68.109

Lenzi

PD

14.12

Aggiunge il comma 455-ter, il quale interviene sull’articolo 20, comma 11, del D Lgs. 75/2017 recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego. L’intervento legislativo estende al personale dirigenziale, anche medico, del Servizio sanitario nazionale quanto già previsto, dall’art. 20, comma 11, per il personale tecnico-professionale e infermieristico.

Si ricorda che i commi 1 e 2 del citato articolo 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni) recano disposizioni sulla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, sia attraverso una specifica procedura di stabilizzazione, sia attraverso il bando di specifici concorsi riservati. Attualmente, tali disposizioni si applicano a tutto il personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale con le stesse modalità previste per il restante personale, salvo le specificità che seguono:

§  per il personale medico, tecnico professionale e infermieristico del S.S.N. continua ad applicarsi la disciplina dei concorsi straordinari, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l’indizione dei concorsi, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile (comma 10).

§  per il personale tecnico-professionale e infermieristico è consentito il ricorso anche alle procedure di stabilizzazione cui all’articolo 20 e, in tal caso, il requisito del periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni, previsto dall’articolo 20, commi 1 lettera c) e 2, lettera b), può essere conseguito anche presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale (comma 11).

Si ricorda che l’art. 20 è applicabile anche agli IRCSS e agli IZS.


 

Articolo 1, comma 455-quater Utilizzo quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito di anticipazioni di liquidità

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

68.112 NF

Ginefra

PD

14.12

Aggiunge il comma 455-quater il quale reca una interpretazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 6, del D.L. n. 78 del 2015, che da facoltà agli enti locali destinatari di anticipazioni di liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui al D.L. n. 35/2013 di utilizzare la relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbi esigibilità, precisando che tale facoltà poteva essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell’allegato 5.2 al D.Ls. n. 118/2011 (risultato di amministrazione), a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato nel 2015 ai sensi dell’articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo, nonché sul ripiano del disavanzo eventualmente derivato, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015.

 


 

Articolo 1, comma 456 Disposizioni finanziarie relative alla Sardegna ed alla Valle d’Aosta

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

70.126

Governo

 

15.12

Sopprime il comma 456, che istituisce un fondo di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 in favore dei territori delle autonomie speciali.

La soppressione è posta a copertura parziale degli oneri recati derivanti dai nuovi commi 464-bis e 464-ter, i quali: elevano il contributo attribuito alle province della Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari per gli anni dal 2018 in poi; riducono gli accantonamenti a carico della Valle d’Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica di 45 milioni per il 2018, di 100 milioni per il 2019 e di 120 milioni annui a decorrere dal 2020.

 


 

Articolo 1, commi 457-bis-457-terdecies Disposizioni finanziarie relative alla Regione Friuli Venezia Giulia

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

69.18

Governo

 

15.12

Aggiunge i nuovi commi da 457-bis a 457-terdecies, relativi ai rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia.

Con il comma 457-bis sono preordinate, nel bilancio dello Stato, le risorse necessarie per attuare l’articolo 2, comma 5 dell’Accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia. regione Friuli Venezia Giulia, relativo al contributo della Regione medesima alla finanza pubblica per le annualità 2018 e 2019.

Il richiamato comma 5 dell’articolo 2 dell’accordo impegna Regione e Stato a rinegoziare i precedenti protocolli di intesa, in relazione al contributo della Regione per le annualità successive al 2017.

A tali scopi il comma 457-bis, per il 2018 e il 2019, preordina risorse pari a 120 milioni di euro. Per compensare gli effetti finanziari negativi in termini di saldo netto da finanziare, si prevede il riversamento all’entrata del bilancio statale dell’analogo importo, iscritto a titolo di residui sul capitolo 2862 relativo al concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria. In termini di indebitamento netto sono quantificati ed utilizzati gli effetti di miglioramento dei saldi derivanti dal comma 457, che prevede il passaggio al criterio del pareggio di bilancio da parte della Regione: tali effetti non erano stati quantificati nella RT riferita al testo iniziale e al testo approvato dal Senato del DDL in esame, per mancanza dei relativi dati, come si evince dalla RT allegata all’emendamento.

Il comma 457-ter, alla lettera a) sostituisce integralmente l’articolo 49 della legge costituzionale n. 1 del 1963, recante lo Statuto speciale della Regione FVG. Si prevede in particolare la variazione degli attuali decimi di compartecipazione della Regione a tributi erariali; l’estensione della compartecipazione regionale a tutti i tributi erariali, salvo alcune eccezioni; la modifica della modalità di attribuzione della compartecipazione, precisando che essa avviene sulla base delle entrate maturate nell’ambito della regione. Per i tributi erariali che non prevedono un criterio di attribuzione della compartecipazione mediante il metodo del “maturate” si fa riferimento al gettito riscosso nel territorio. Rispetto alla legislazione vigente, si aumenta il numero dei tributi compartecipati e viene generalmente abbassata l’entità della compartecipazione (fatta eccezione per l’IRES)

La lettera b) del comma 457-ter, modificando l’articolo 51 del richiamato Statuto speciale, vi inserisce una clausola generale secondo cui, ove una legge dello Stato istituisca un tributo di spettanza delle province, tale tributo e i poteri riconosciuti alle province in relazione allo stesso, sono attribuiti alla Regione.

Il comma 457-septies dispone che le modifiche apportate dal comma 457-ter debbano essere approvate, come previsto dall’articolo 63, comma 1 dello Statuto, con la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

Si ricorda che l’articolo 63, comma 4 dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia consente di modificare le disposizioni contenute nel titolo IV dello Statuto medesimo, in tema di finanze, demanio e patrimonio della regione (tra cui gli articoli 49 e 51, modificati dalle disposizioni in commento) con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.

Il comma 457-quater affida ai decreti legislativi di attuazione delle norme dello Statuto speciale (di cui all'articolo 65 del medesimo Statuto) della Regione Friuli Venezia Giulia il compito di definire i criteri di determinazione del gettito dei tributi erariali, di cui al modificato articolo 49, riferiti al territorio regionale, nonché le modalità di attribuzione dello stesso gettito alla Regione.

Il comma 457-quinquies chiarisce la decorrenza delle modifiche in esame. In particolare, le previgenti disposizioni dell'articolo 49 dello Statuto speciale continuano ad applicarsi alle ripartizioni dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e alla quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute per le annualità fino al 2017. Le stesse disposizioni si applicano, in via provvisoria, alle ripartizioni dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti dal 1° gennaio 2018, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione statutaria (di cui al già visto comma 457-quater) e dei relativi provvedimenti attuativi.

Il comma 457-sexies reca alcune norme sulla contabilizzazione delle entrate così come attribuite dalle modifiche in commento.

Il comma 457-octies attribuisce alla Regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), compreso il relativo gettito. La Regione, nei limiti previsti dalla normativa statale, può disciplinare il tributo e la sua misura.

Il comma 457-novies dispone che, dall'anno 2018, anche per i comuni del Friuli Venezia Giulia siano abrogate le disposizioni che prevedono il rimborso della minore ICI sulla prima casa, dovuto all’esenzione introdotta nel 2008. Di conseguenza, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno sull’apposito fondo per consentire tale rimborso (di cui all'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93) sono ridotte per l'importo di euro 74.219.629 a decorrere dal 2018. Norme di analogo tenore, con conseguente riduzione delle risorse per i rimborsi ai comuni, sono dettate dai successivi commi 457-decies (minore ICI derivante dalla qualifica degli oratori e similari come opere di urbanizzazione secondaria) e 457-undecies (rimborso di minori entrate per esenzioni e agevolazioni dell’imposta comunale sulla pubblicità).

Il comma 457-duodecies riduce, dal 2018 gli stanziamenti di bilancio iscritti sui capitoli 2856 e 7547 (Fondi relativi alle risorse finanziarie per l'attuazione del federalismo amministrativo) dello stato di previsione del MEF, limitatamente alle quote spettanti alla regione Friuli Venezia Giulia per il finanziamento delle spese connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di incentivi alle imprese (ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nonché delle risorse relative al cosiddetto accantonamento forfettario, già destinato al pagamento delle commissioni spettanti ad Artigiancassa S.p.A. e a MedioCredito Centrale S.p.A. per l'attività di gestione dei fondi pubblici di agevolazione alle imprese. Le riduzioni ammontano a 10.921.401 euro sul capitolo 7547 e a 4.230,00 euro sul capitolo 2856.

Il comma 457-terdecies ridetermina il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, con una riduzione dell'importo di 1.124.767 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per la componente del finanziamento degli oneri necessari al completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211. Infine, si dispone infine il trasferimento alle Regioni a statuto speciale non solo delle risorse loro assegnate in sede di riparto per gli anni 2012-2015, ma anche di quelle assegnate per gli anni 2016 e 2017, della quota vincolata del Fondo sanitario nazionale per la sanità penitenziaria a seguito dell’effettivo trasferimento ai rispettivi Servizi sanitari regionali delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).


 

Articolo 1, commi 459, 459-bis Rapporti finanziari Stato-Regione siciliana

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

69.9 UNF

Prestigiacomo

FI-PdL

19.12

Modifica il comma 459, con il quale, in recepimento del punto 4 dell’Accordo siglato tra il Governo e la Regione siciliana il 12 luglio 2017, dal calcolo della riduzione della spesa corrente cui la Regione medesima si era impegnata nel precedente accordo con il Governo del 20 giugno 2016 si sono escluse alcune tipologie di spesa.

In particolare non vengono considerate nel suddetto calcolo: - il contributo di annuo 70 milioni di euro che la Regione Siciliana si è impegnata a destinare, con l’accordo del 12 luglio 2017, ai liberi consorzi di comuni (ex Province) del proprio territorio, in aggiunta ai contributi riconosciuti nel 2016; - le spese sostenute dalla stessa Regione per l’assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalità dallo Stato.

L’emendamento introduce l’esclusione di due ulteriori categorie di spesa, costituite dalle maggiori spese per il servizio del debito nel 2017 rispetto all’anno 2016 scaturenti dalla rimodulazione di mutui effettuata nel 2015, nonché dalle spese per le quote in conto interessi delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti pregressi della regione, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n.35 del 2013.

Contestualmente l’emendamento aggiunge il comma 459-bis, in cui si prevede che dal 2018 al 2022 la Regione siciliana si impegna a riqualificare la propria spesa, incrementando gli impegni complessivi per investimenti in misura non inferiore al 2 per cento di ciascun anno rispetto all’anno precedente. Nel nuovo comma in questione si stabilisce inoltre che qualora l’insediamento del Governo regionale si determini successivamente alla scadenza del 30 settembre 2017 prevista per l’approvazione del bilancio consolidato 2016, il termine per l’approvazione “dei documenti contabili e l’applicazione delle relative sanzioni” è rinviato al 31 marzo 2018.

La norma non precisa espressamente quale siano le norme di riferimento per i documenti contabili e le sanzioni da essa richiamati. Sembrerebbe peraltro da ritenere che tali disposizioni siano costituite dalle sanzioni per mancato rispetto dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato previste - in relazione alla nuova disciplina del pareggio di bilancio - dall’ articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n.113/2016: sanzioni che vietano assunzioni di personale a qualsiasi titolo fino a quando gli enti inadempienti (regioni e province autonome) non abbiano provveduto alle approvazioni richieste. Il successivo comma 1-octies dell’articolo 9 stabilisce che la prima applicazione di tale regime sanzionatorio è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 ed al bilancio consolidato 2016.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 459-ter Riduzione concorso alla finanza pubblica da parte delle Province autonome di Trento e Bolzano

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

69.16 NF

Alfreider

Misto Min. Ling.

19.12

Aggiunge il comma 459-ter mediante cui si dispone che il concorso alla finanza pubblica delle Province autonome di Trento e Bolzano è ridotto, rispettivamente di 10,5 e di 12,5 milioni annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Conseguentemente stabilisce che il rifinanziamento del Fondo  per far fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione (istituito dall’articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014) disposto dal successivo comma 624 sia ridotto di 23 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020

 

 


 

Articolo 1, comma 462-bis e 462-ter Contributo a copertura dei debiti del trasporto regionale della Basilicata

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

69-bis.8 NF

Antezza

PD

18.12

Introduce i commi 462-bis e 462-ter.

il comma 462-bis attribuisce alla regione Basilicata un contributo straordinario dell'importo complessivo di 80 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019, per far fronte ai debiti verso le società esercenti i servizi di trasporto pubblico locale automobilistici provinciali e comunali e verso le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale ferroviari regionali.

Il comma 462-ter individua la relativa copertura finanziaria, che viene conseguita mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, che sono, a loro volta, portati in pre deduzione dalla quota da assegnare alla medesima Regione.

Si ricorda che nel corso della legislatura sono state approvate analoghe disposizioni per supportare il servizio di trasporto pubblico locale e regionale in altre regioni in particolare nelle regioni: Piemonte (decreto-legge n. 35 del 2013, art. 11, commi 6 e 7 e decreto-legge n. 148 del 2017, art. 15, co.1-quinquies e 1-sexies), Calabria (decreto-legge n. 69 del 2013, art. 25, comma 11-sexies e decreto-legge n. 133 del 2014, art. 41, comma 1), Campania (decreto-legge n. 126 del 2013, art. 1, comma 2-4 e decreto-legge n. 196 del 2016 art. 11, commi 1 e 2), Molise (decreto-legge n. 196 del 2016 art. 11, comma 3) ed Umbria (decreto-legge n. 50 del 2017, art. 27, commi 8-septies e 8 octies).

 


 

Articolo 1, comma 464 e 464-bis Risorse per province e città metropolitane

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

70.13 NF

70.16 NF

70.18 NF

Pastorelli

Lorenzo Guerini

Marchi

Misto-PSI-PLI

PD

PD

15.12

Modifica il comma 464, al fine di aumentare di 76 milioni complessivi il contributo ivi previsto in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2018, per il finanziamento delle funzioni fondamentali.

In particolare, l’emendamento aumenta il contributo da 352 a 428 milioni, che viene ripartito per 317 milioni in favore delle province (in luogo di 270) e per 111 milioni in favore delle città metropolitane (in luogo di 82).

Aggiunge il comma 464-bis, volto a prevedere che il contributo di cui al comma precedente anziché essere erogato viene utilizzato dagli enti a compensazione del concorso alla finanza pubblica da essi dovuto. La norma, infatti, prevede che il contributo in questione sia versato dal Ministero dell’interno all’entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all’articolo 1, comma 418, della legge n. 190/2014.

Analogo versamento all’entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica è disposto anche per ulteriori contributi attribuiti alle province e alle città metropolitane, disposti ai sensi dell’art. 1, comma 754, della legge n. 208/2015 (contributo complessivo di 495 milioni di euro nell'anno 2016, 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica) e ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.L. n. 50/2017 (contributo complessivo di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 contributi per l'esercizio delle funzioni fondamentali).

In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2018, 2019 e 2020 al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.

Conseguentemente

Modifica il comma 624-bis, riducendo di 76 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 la dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui al comma 200 della legge n. 190/2014, ivi previsto, a copertura degli oneri derivanti dall’incremento di 76 milioni del contributo in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2018, per il finanziamento delle funzioni fondamentali, disposto con la modifica del comma 464.


 

Articolo 1, commi 464-ter e 464-quater Disposizioni finanziarie relative alla Sardegna ed alla Valle d’Aosta

                                                     

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

70.126

Governo

 

15.12

Aggiunge i commi 464-ter e 464-quater, i quali:

§  elevano il contributo attribuito alle province della Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari per gli anni dal 2018 in poi. In luogo di attribuire 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, vengono attribuiti 35 milioni per il 2018 e 40 milioni a decorrere dal 2019, dunque con un incremento di 15 milioni nel 2018 e 20 milioni annui dal 2019 (comma 464-ter);

§  riducono gli accantonamenti a carico della Valle d’Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica di 45 milioni per il 2018, di 100 milioni per il 2019 e di 120 milioni annui a decorrere dal 2020. Tale disposizione è adottata nelle more della definizione dei rapporti tra lo Stato e la Regione, che tenga conto anche delle sentenze della Corte Costituzionale n. 77 e 154 del 2017 in tema di relazioni finanziarie tra lo stato e le autonomie speciali (comma 464-quater).

Conseguentemente

Sopprime il comma 456, che istituisce un fondo di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 in favore dei territori delle autonomie speciali

Modifica il comma 624-bis, riducendo il rifinanziamento del Fondo per le esigenze indifferibili che si presentino nel corso di gestione, ivi previsto, per un importo di 60 milioni di euro nel 2019 e di 80 milioni di euro annui dal 2020.

 


 

Articolo 1, comma 466 Risorse per province e città metropolitane

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

70.28 NF

70.31 NF

70.38 NF

70.42 NF

70.109 NF

70.123 NF

70.106 NF

70.96 NF

70.74 NF

70.65 NF

70.30 NF

Cirielli

Tino Iannuzzi

Ciracì

Sottanelli

Marchi

Simonetti

Pastorino

Pastorelli

Venittelli

A. Giorgetti

Capozzolo

Fd’I

Misto

Misto

SC-ALA
CLP-MAIE

PD

LNA

SI-SEL-POS

Misto

PD

FI-PdL

PD

14.12

Modifica il comma 466 estendendo il contributo ivi previsto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 anche alle province che risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione alla data del 30 novembre 2017 (in luogo del 30 settembre prima previsto); tale contributo viene altresì esteso alle province che alla suddetta data del 30 novembre 2017 hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

 


 

Articolo 1, comma 466-bis – 466-quinquies - Assunzioni a tempo indeterminato nelle province e città metropolitane

                                                                                                                                                

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

70.110 NF

70.29 NF

70.39 NF

70.41 NF

70.47 NF

70.51 NF

70.66 NF

70.75 NF

70.77 NF

70.91 NF

70.97 NF

70.107 NF

70.115 NF

70.102 NF

70.58 NF

 

Lorenzo Guerini

Cirielli

Ciracì

Sottanelli

Taricco

Palese

A. Giorgetti

Venittelli

Melilla

Lavagno

Pastorelli

Pastorino

Gasparini

Pastorino

A.Giorgetti

PD

Fd’I

Misto/ Dir.It.

SC/ALA

PD

FI-PdL

FI-PdL

PD

MDP

PD

Misto/PSI-PLI

SI

PD

SI

FI-PdL

 

14.12

Introduce 4 nuovi commi (dal 466-bis al 466-quinquies) concernenti la facoltà di assumere personale nelle province (delle regioni a statuto ordinario) e nelle citta metropolitane.

Più specificamente, per tali province si prevede:

§  l’obbligo di definire un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla L. 56/2014, ai fini del ripristino della facoltà di assunzione di personale, ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche già prevista dalla normativa vigente (rideterminazione disposta dall’articolo 1, comma 421, della L. 190/2014, che ha ridotto del 30% le dotazioni organiche delle citta metropolitane e delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri e del 50% le dotazioni organiche delle restanti province (comma 466-bis);

§  la facoltà (dal 2018) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, nel limite della dotazione organica ridefinita dai piani di riassetto organizzativo e di un contingente di personale complessivamente corrispondente: a) ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente, se l’importo delle spese complessive di personale (al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni) non supera il 20% delle entrate correnti; b) ad una spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente se l’importo delle spese complessive di personale (al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni) supera il 20% delle entrate correnti.

Le assunzioni sono destinate, prioritariamente, alle attività in materia di viabilità ed edilizia scolastica.

Contestualmente, si consente l’utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali richiamate riferite a cessazioni verificatesi nel triennio precedente di personale non interessato da processi di mobilità verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione (di cui all’articolo 1, commi da 422 a 428, della L. 190/2014).

Infine, si dispone la facoltà, per le Città Metropolitane, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto di quanto disposto dal richiamato articolo 1, comma 421, della L. 190/2014 (vedi supra) (comma 466-ter);

§  la possibilità di avvalersi di personale con rapporti di lavoro flessibile nel limite del 25% delle spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 (comma 466-quinquies).

 

In relazione a tali disposizioni, vengono abrogati (comma 466-quater):

§  l’articolo 16, comma 9, del D.L. 95/2012 (il quale ha disposto che nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle province, sia fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato);

§  l’articolo 1, comma 420, lettere da c) a g), della L. 190/2014, che hanno introdotto il divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per le province delle regioni a statuto ordinario, di: procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilità; acquisire personale attraverso l'istituto del comando; attivare rapporti di lavoro inerenti il supporto agli organi di direzione politica o incarichi a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici; instaurare rapporti di lavoro flessibile; attribuire incarichi di studio e consulenza;

§  l’articolo 22, comma 5, del D.L. 50/2017, che consente la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili non fungibili in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali delle province.

 


Articolo 1, commi 466-sexies-466-octies Riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 da parte dei comuni

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

72-bis.2 NF

Marchi

PD

14.12

Introduce i commi da 466-sexies e 466-octies, recanti norme per il riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 da parte dei comuni.

In particolare, il comma 466-sexies prevede che i comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 (richiesto al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria, applicato a seguito dell’armonizzazione dei principi contabili), ovvero i comuni per i quali la Corte dei conti o i Servizi Ispettivi del Ministero dell’economia e finanze abbia accertato la sussistenza di residui risalenti ad esercizi precedenti il 2015, non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedano, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018.

Il comma prevede altresì che l'eventuale maggiore disavanzo derivante dal suddetto riaccertamento straordinario sia ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal D.M. economia 2 aprile 2015.

Il comma 466-septies consente inoltre agli enti che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione prima del suddetto riaccertamento straordinario di poter rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 luglio 2018, al fine di tenere conto di quanto disposto dal comma precedente, fermi restando i tempi di pagamento dei creditori. Gli enti che intendano avvalersi di tale facoltà devono trasmettere la relativa deliberazione consiliare contenente la richiesta alla Corte dei conti e al Ministero dell’interno entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio in esame. Il piano riformulato deve essere approvato entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di esecutività della delibera medesima.

Per la rimodulazione o riformulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-quater, commi 1 o 7-bis, del TUEL, che ne prevedono la trasmissione, entro 10 giorni dalla data della delibera del piano, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’approvazione, nonché alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, per la necessaria istruttoria. Il richiamo al comma 7-bis consente, inoltre, all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione del piano anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo.

Il comma 466-octies dispone inoltre, gli enti locali per i quali la Corte dei conti ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, che l’ulteriore mancato rispetto degli obiettivi fissati dal piano riformulato configura l’ipotesi della reiterazione e pertanto l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

 


 

Articolo 1, comma 467-bis Interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

70-bis.1 NF

71.39 NF

Moretto

Brunetta

PD

FI-PdL

18.12

Aggiunge il comma 467-bis, che autorizza la spesa complessiva di 25 milioni di euro per l’anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 al fine di garantire la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia (di cui all’articolo 6 della legge n. 798 del 1984). In particolare, si prevede che le risorse siano destinate, per un importo di 20 milioni per il 2018 e 30 milioni per il periodo 2019-2024, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, mentre la restante quota, per un importo di 5 milioni per il 2018 e 10 milioni per il periodo 2019-2024, è destinata ai tutti i comuni che compongono il comitato di cui all’articolo 4 della citata legge, previa ripartizione eseguita secondo deliberazione dello stesso.

L'articolo 6 della legge n. 798 del 1984 (c.d. legge speciale per Venezia) prevede interventi: per l’acquisizione ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento (lett. a)); per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nonché per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale (lett. b)); per l'assegnazione da parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato (lett. c)); per la acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse nell'ambito dell'intero territorio comunale (lett. d)).

L’art. 4 della stessa legge ha previsto l’istituzione del Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla medesima legge. Secondo quanto previsto dalla norma, il Comitato esprime suggerimenti circa un’eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di intervento.

Il Comitato è costituito, tra gli altri, dal Presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati, nonché da due rappresentanti dei restanti comuni di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, designati dai sindaci con voto limitato. Tale ultimo comma fa riferimento ai comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo e Musile di Piave.

Si ricorda altresì che l’art. 4 della L. 798/1984 prevede (al quarto comma) che il Comitato presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi L’ultima relazione al Parlamento è stata presentata il 29 novembre 2013 (Doc. CXLVII, n. 1). Secondo tale relazione, che riporta i dati aggiornati al 31 dicembre 2012, lo Stato italiano ha assegnato per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna quasi 13 miliardi di euro nel periodo 1984-2012. Tale importo include i fondi assegnati al "Sistema MO.S.E." nell’ambito del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo).

Dopo tale data si segnala che, al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'art. 6 della L. 798/1984, il comma 741 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 destinati ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa ripartizione eseguita dal Comitato.

 

Conseguentemente,

Modifica il comma 632, riducendo l’incremento del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dal comma 140 dell’articolo 1 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017).

Alla Tabella B, l’accantonamento del Ministero della salute è ridotto:

2018: -5.000.000:

2019: -15.000.000;

alla Tabella B, l’accantonamento del Ministero dell’economia è ridotto:

2020: -20.000.000.

 


 

Articolo 1, comma 477 Interventi a favore dei piccoli comuni

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

71.44 NF

Borghi

PD

14.12

Sostituisce il comma 477 assegnando il contributo ivi previsto di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 ad incremento del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, istituito dall’art. 3 della legge n. 158/2017, anziché assegnarlo ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, per specifiche finalità, come previsto dal testo iniziale.

 


 

Articolo 1, comma 477-bis Sblocco turn over nei comuni fino a 5.000 abitanti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

71.85 NF

Guerra

PD

14.12

Introduce il comma 477-bis che estende l’ambito di applicazione dello sblocco totale del turn over per determinati comuni (modificando l’art. 1, c. 228, della L. 208/2015).

In particolare, dispone che il suddetto sblocco operi per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti (in luogo dei 3.000 attualmente previsti) che rilevino, nell’anno precedente, una spesa di personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell’ultimo triennio.

 


 

Articolo 1, comma 479-bis Utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni patrimoniali per gli enti locali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

71.103 NF

Quartapelle

PD

14.12

Introduce il comma 479-bis volto a consentire agli enti locali, negli anni dal 2018 al 2020, l’utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, al fine di finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno o in anticipo rispetto all’originario piano di ammortamento.

Tale facoltà è limitata soltanto agli enti locali che:

a) presentino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a due;

b) che in sede di bilancio di previsione non determinino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall’allegato 7 al D.Lgs. n. 118 del 2011;

c) siano in regola con gli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

 


 

Articolo 1, comma 479-ter Utilizzo delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui degli enti locali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

71.104 NF

Quartapelle

PD

14.12

Aggiunge il comma 479-ter il quale estende fino al 2020 la disposizione che consente agli enti territoriali l’utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (art. 7, co. 2, D.L. n. 78/2015).

La disposizione vigente limita l’applicazione della disposizione al periodo 2015-2017.

 


 

Articolo 1, commi 480 Contributo per fusione dei Comuni

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

71.128 NF

Guerra

PD

14.12

Sostituisce il comma 480, che interviene sulla disciplina del contributo straordinario spettante ai comuni che danno luogo alla fusione, modificando il comma 1-bis dell'art. 20 del DL 95/2012. La riformulazione elimina la previsione che elevava il limite massimo del contributo straordinario spettante a ciascun comune a partire dal 2018 a 3 milioni di euro (rispetto ai 2 milioni attualmente previsti).

 


 

Articolo 1, comma 483-bis Applicabilità delle disposizioni sul riassorbimento del personale eccedente in consorzi degli enti locali e aziende speciali in liquidazione

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

71.197 NF

Rubinato

PD

18.12

Aggiunge il comma 483-bis che detta una interpretazione autentica sull’applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 19, comma 8, e 25 del D.Lgs. n. 175 del 2016 riguardanti, rispettivamente, il riassorbimento delle unità di personale in pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, nel caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, e i lavoratori dichiarati eccedenti presso società a controllo pubblico, estendendola anche ai dipendenti di consorzi degli enti locali e aziende speciali ai sensi del Testo unico degli enti locali che, alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, risultino già posti in liquidazione.

 


 

Articolo 1, comma 483-ter - Semplificazione DUP piccoli comuni

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

71.144 NF

Palese

FI-PdL

18.12

Aggiunge il comma 483-ter finalizzato a garantire le prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale, nell’ambito degli enti locali con meno di 100.000 abitanti che abbiano presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 243-bis del T.U.E.L.) o ne abbiano conseguito l’approvazione.

Secondo la disposizione introdotta, tali enti hanno la possibilità - nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio e con oneri totalmente a carico dell’Ente stesso - di:

·         concedere contributi per investimenti alle società a totale partecipazione pubblica che, ancorché in perdita, presentino un piano di ristrutturazione finanziaria. Tale piano deve essere approvato dall’Ente che detiene le quote attraverso l’assunzione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti;

·         procedere all’assunzione di mutui per investimenti sulla mobilità sostenibile, anche per il rilancio delle società partecipate inerenti il trasporto pubblico locale.

 


 

Articolo 1, comma 484 Incremento spazi finanziari degli enti locali per investimenti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

72.38 NF

Lorenzo Guerini

PD

14.12

Modifica in più punti il comma 484, che interviene sulle disposizioni (introdotte dall’articolo 1, commi da 485 a 508, della legge di bilancio 2017) che disciplinano l’assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali per investimenti, nell’ambito dei c.d. patti di solidarietà nazionali.

L’emendamento interviene innanzitutto a modificare i termini di presentazione delle domande di richiesta di spazi finanziari da parte degli enti territoriali e di assegnazione degli stessi da parte del Ministero dell’economia o della Presidenza del Consiglio, ripristinando la tempistica prevista dalla normativa vigente, rispetto all’anticipazione proposta dal testo iniziale del Governo. A tal fine, sono modificate le lettere c), d), i), ed m) e abrogate le lettere p), q), r), s) del comma.

Restano pertanto confermati:

§  al 20 gennaio di ciascun anno, il termine previsto dai commi 487, 487-bis e 490 per le richieste da parte degli enti locali rispettivamente per gli interventi di edilizia scolastica, di impiantistica sportiva e per gli altri interventi;

§  al 20 febbraio di ciascun anno, i termini previsti dal comma 492 per l’attribuzione con decreto del MEF degli spazi finanziari agli enti locali per gli interventi diversi da quelli di edilizia scolastica e di impiantistica sportiva;

§  al 20 gennaio di ciascun anno, il termine perentorio previsto dal comma 497 per la richiesta di spazi finanziari da parte delle regioni e al 15 febbraio di ciascun anno il termine previsto dal comma 499 per l’assegnazione degli spazi stessi con decreto MEF.

L’emendamento, inoltre:

riformula la lettera h), fissa al 10 febbraio di ogni anno (rispetto all’anticipo al 15 novembre dell’anno precedente proposto dal testo del governo) i termini per la procedura di individuazione degli enti locali beneficiari e dell’assegnazione degli spazi finanziari per gli interventi di edilizia scolastica e di impiantistica sportiva, termine che, si rammenta, è stabilito al 15 febbraio dalla normativa vigente (comma 489 della legge di bilancio 2017). Rispetto alla normativa vigente, la nuova formulazione prevede che siano direttamente le due Strutture di missione che nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri si occupano della procedura ad individuare gli enti beneficiari degli spazi finanziari e l’importo degli stessi, eliminando, dunque, la previsione di un apposito DPCM;

inserisce la lettera l-bis), che, modificando il comma 492 della legge di bilancio 2017, inserisce tra le priorità per l’assegnazione degli spazi finanziari agli enti richiedenti, per gli interventi diversi da quelli sull’edilizia scolastica, gli investimenti già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i quali sono già stati assegnati spazi finanziari, ai sensi dell’ultimo decreto di attribuzione;

inserisce la lettera n-bis) che, modificando il comma 492 della legge di bilancio 2017, inserisce tra gli enti che beneficiano in via prioritaria dell’assegnazione degli spazi finanziari per gli investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento, i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo di cronoprogramma della spesa;

sostituisce la lettera o), che modifica il comma 493 della legge di bilancio per il 2017, al fine di precisare i riferimenti normativi che individuano le priorità del comma 492 ai fini dell’assegnazione degli spazi finanziari;

riformula la lettera t), modificando la norma sanzionatoria prevista dal comma 507 della legge di bilancio 2017, la quale prevede che qualora l’ente attesti il non totale utilizzo degli spazi suddetti, esso non potrà beneficiare di spazi finanziari di competenza dell’esercizio finanziario successivo a quello della certificazione. La riformulazione precisa che la misura sanzionatoria si applica qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento.

72.115 NF

Castricone

PD

14.12

Modifica il comma 484, aggiungendo la lettera n-bis), che, modificando il comma 492 della legge di bilancio 2017, inserisce tra le priorità per l’assegnazione degli spazi finanziari agli enti richiedenti, gli investimenti finalizzati al potenziamento e al rifacimento di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse da quelle fotovoltaiche, per i quali dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo di cronoprogramma della spesa.

Articolo 1, comma 487-bis Servizio di tesoreria

                                                                                                                                                

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

72.82 NF

72.83 NF

72.84 NF

72.85 NF

72.87 NF

72.89 NF

 

Melilli

Mariani

Franco Bordo

Tancredi

Sanga

Fragomeli

PD

PD

MDP

AP-CPE-NCD

PD

PD

14.12

Aggiunge il comma 487-bis il quale reca alcune disposizioni finalizzate ad assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria degli enti locali su tutto il territorio nazionale.

Con la lettera a) si interviene sull’articolo 40, comma 1, della legge n. 448/1998 - che autorizza la società Poste italiane Spa all'esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici, - prevedendo che, nell’ambito del predetto servizio di tesoreria, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali, nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione, sulla base di apposite convenzioni.

Con la lettera b) si interviene sull’articolo 255, comma 10, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), al fine di prevedere che l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria (di cui all’articolo 222 del TUEL) non rientra nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione degli enti locali in dissesto.

 


 

Articolo 1, comma 488-bis Risorse per lavori pubblici accantonate nel 2016

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

72.111 NF

Cinzia Maria Fontana

PD

14.12

Aggiunge il comma 488-bis che dà la possibilità di conservare nel Fondo pluriennale vincolato di spesa dell’esercizio 2017 le risorse accantonate nel Fondo pluriennale di spesa dell’esercizio 2016, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative ad investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate.

Si ricorda che, in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”), possono essere finanziate dal fondo pluriennale

a) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per appalti pubblici di lavori esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate, sulla base di un progetto approvato del quadro economico progettuale.

b) le spese riferite a procedure di affidamento attivate, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell'opera (ancorché non impegnate).

Tali risorse devono riguardare opere per le quali l’ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), oppure disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo del cronoprogramma di spesa.

Le predette risorse confluiscono nel risultato di amministrazione qualora entro l’esercizio 2018 non siano assunti i relativi impegni di spesa..

 


 

Articolo 1, comma 488-ter – Superamento del precariato nelle amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

72.102

Parrini

PD

18.12

Aggiunge il comma 488-ter, che modifica i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 75/2017 per le assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale da parte delle pubbliche amministrazioni per superare il precariato.

In particolare, il requisito dell’essere in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione, viene esteso, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche a chi è in servizio presso le amministrazioni con servizi associati; analogamente, il requisito della maturazione di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, viene esteso, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche al servizio presso le amministrazioni con servizi associati.

 


 

Articolo 1, comma 493 Priorità nell’assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali per investimenti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

72-sexies.1

72-sexies.2

72-sexies.3

72-sexies.4

72-sexies.5

72-sexies.7

72-sexies.10

72-sexies.13

72-sexies.14

Simonetti

Misiani

Pastorelli

Lavagno

Venittelli

Alberto Giorgetti

Sottanelli

Ciracì

Cirielli

Lega

PD

Misto

PD

PD

FI-PdL

SC

Misto

Fd’I

14.12

Modifica il comma 493, capoverso lettera 0b), precisando che la priorità nell'attribuzione di spazi finanziari in favore degli enti locali introdotta, nel comma 492 della legge di bilancio 2017, in favore degli investimenti finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio, a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, riguarda gli investimenti non solo dei comuni ma di tutti gli enti locali.

 


 

Articolo 1, comma 494-bis-494-ter Piano di riequilibrio finanziario

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

72-septies.15 NF

Marchi

PD

14.12

Aggiunge i commi 494-bis e 494-ter.

Il comma 494-bis, che apporta modifiche alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dai commi 243-bis e seguenti del TUEL, .per  gli enti locali per i quali sussistono squilibri strutturali del bilancio tali da provocare il dissesto finanziario devono adottare entro 90 gg. dalla delibera consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario (art. 243-bis TUEL).

In particolare, il comma 494-bis modifica il termine di durata del piano che viene stabilita tra 4 a 20 anni (attualmente è fissato solo il termine massimo di 10 anni) e viene introdotto un criterio oggettivo per determinarne la durata massima, basato sul rapporto passività da ripianare/ammontare degli impegni di spesa: fino al 20% la durata del piano è di max 4 anni, dal 20 al 60%, 10 anni, dal 60 al 100% 15 anni, oltre il 100%, 20 anni.

Il comma 494-ter introduce una disposizione transitoria che consente anche agli enti locali che hanno già presentato il piano di riequilibrio, di riformularlo alla luce delle nuove disposizioni con le seguenti modalità:

§  gli enti devono farne richiesta alla sezione regionale della Corte dei conti e al Ministro dell’interno entro 15 giorni dalla entrata in vigore della legge;

§  entro 45 giorni devono approvare il nuovo piano;

§  alla adozione del nuovo piano si applicano le medesime procedure previste dal TUEL, ad eccezione del fatto che i termini per la trasmissione del piano alla Corte dei conti, per il suo esame, per l’eventuale impugnazione e quelli per il controllo dell’attuazione sono dimezzati (art. 243-quater, co. 7, TUEL);

§  per gli enti per i quali la Corte di conti ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi del piano originario, un ulteriore mancato rispetto del nuovo piano comporta l’obbligo per l’ente di deliberare lo stato di dissesto.

 


 

Articolo 1, comma 494-quater Dilazione dei debiti fiscali e previdenziali degli enti locali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

72-septies.22 NF

Lorenzo Guerini

PD

14.12

Aggiunge il comma 494-quater, il quale modifica l’articolo 243-bis del Testo unico degli enti locali prevedendo che nel caso in cui l’ente locale abbia contratto un finanziamento per il ripianamento dei debiti fuori bilancio, lo stesso possa chiedere all’agente della riscossione una dilazione dei carichi delle agenzie fiscali e degli enti di previdenza relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell’ente, entro un limite massimo di dieci anni. Si applicano le norme in materia di dilazione del pagamento delle cartelle: possibilità di iscrizione di ipoteca, decadenza dalla rateazione in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive; sospensione del versamento in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione. La definizione delle modalità di applicazione è demandata ad un decreto ministeriale.

Conseguentemente

Modifica il comma 625, incrementando il Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 3,2 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.

Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia, riduce l’accantonamento di:

2018: -2,1 milioni di euro;

2019: -2,1 milioni di euro;

2020: -2,1 milioni di euro.

 


 

Articolo 1, comma 494-quinquies Partecipazioni delle PPAA in banche di finanza etica e sostenibile

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

72-septies.40

Zan

PD

14.12

Aggiunge il comma 494-quinquies, che – modificando il TU sulle società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. n. 175 del 2016 - consente alle Amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni non superiori all'1 per cento del capitale sociale in società bancarie di finanza etica e sostenibile, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

 


 

Articolo 1, comma 508-bis - Proroga dell’affidamento alla società Acquedotto Pugliese

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

76-bis.8 UNF

Ginefra

PD

19.12

Aggiunge il comma 508-bis, al fine di prorogare fino al 31 dicembre 2021 l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla società Acquedotto Pugliese. La norma, che novella l’articolo 21 del decreto legge n. 201 del 2011, richiama l'articolo 2, comma 1, del D.lgs. 141/1999, concernente la trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, che ha affidato alla società, fino al 31 dicembre 2018, le finalità già attribuite all'ente dalla normativa riguardante l'ente stesso.

 

Acquedotto Pugliese S.p.A. società controllata e partecipata esclusivamente dalla Regione Puglia, è gestore del Servizio Idrico Integrato nell’ATO Puglia sino al 31 dicembre 2018, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 141/1999 e dalla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale Unico Puglia, sottoscritta nel 2002 tra Acquedotto Pugliese SpA e l’allora Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia.

Acquedotto Pugliese S.p.A., ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 141/1999, provvede, altresì, alla gestione del ciclo integrato dell'acqua e, in particolare, alla captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.

 


 

Articolo 1, comma 508-ter Delimitazione della fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Termoli

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

76-bis.17

Venittelli

PD

18.12

Aggiunge il comma 508-ter, il quale dispone una nuova delimitazione della fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Termoli.

In particolare la norma interviene sull’articolo 17-quinquies del D.L. n. 148 del 2017, il quale a sua volta ha modificato l'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge n. 80 del 2004 ("Disposizioni urgenti in materia di enti locali"), inserendo il riferimento al Comune di Termoli. Il richiamato comma 2-bis stabilisce che la fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Campomarino (in provincia di Campobasso) e del comune di San Salvo (in provincia di Chieti) è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo DL 80/2004. A tal fine, si demanda all'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della menzionata linea di demarcazione. La norma in esame estende al comune di Termoli (provincia di Campobasso) le richiamate disposizioni.

 


 

Articolo 1, comma 508-quater Gestione commissariale ex Agensud

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

76-bis.2

76-bis.13

XIII Comm.

Antezza

 

PD

19.12

Inserisce il comma 508-quater, il quale proroga al 30 giugno 2018 il termine per la presentazione dei documenti di spesa relativi ai finanziamenti disposti, e non definiti formalmente alla data del 30 giugno 2017, a favore delle associazioni di piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli di qualità. Tali finanziamenti sono stati disposti sulla base dalla gestione commissariale ex Agensud, attualmente cessata e le cui funzioni sono state trasferite al MIPAAF.

 


 

Articolo 1, commi 509-518-bis Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

77.125

Governo

 

14.12

Modifica i commi 509, 516-518 e aggiunge i nuovi commi da 512-bis a 512-undecies, 517-bis e 517-ter, 518-bis, in materia di contrasto all’evasione fiscale.

La modifica al comma 509 estende l’obbligo di fatturazione elettronica, già previsto per i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, ai soggetti identificati ai fini IVA (non residenti nel territorio dello Stato che non dispongono di una stabile organizzazione). Nei confronti dei consumatori finali le fatture elettroniche sono rese disponibili dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e da chi emette la fattura: i consumatori possono rinunciare alla copia elettronica o analogica della fattura. Si consente la trasmissione telematica entro l’ultimo giorno (anziché entro il giorno 5) del mese successivo all’emissione. Si demanda a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate la definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche e dei termini per la trasmissione telematica, nonché dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi  in relazione alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Il nuovo comma 512-bis introduce un unico invio dei dati delle fatture emesse da parte dei gestori dei distributori di carburanti e dei soggetti subappaltatori di contratti pubblici verso l'Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, il Ministero dello sviluppo economico e la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo. In tale ambito, il nuovo comma 512-ter prevede un Piano straordinario di controlli per contrastare le frodi nella commercializzazione e distribuzione die carburanti.

Si dispone l’obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA (nuovo comma 512-quater) e si circoscrive l’esclusione dall’obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione (nuovo comma 512-quinquies). Si limitano la deducibilità e la detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante ai soli pagamenti tracciabili (nuovi commi 512-sexies e 512-septies).

Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante è attribuito un credito d'imposta pari al 50 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico, utilizzabile in compensazione (nuovi commi 512-octies e 512-novies).

Il nuovo comma 512-decies reca alcune abrogazioni di disposizioni sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, mentre il nuovo comma 512-undecies fissa la decorrenza delle nuove norme (e delle conseguenti abrogazioni) a partire dal 1° luglio 2018.

Sono introdotte alcune precisazioni ai comma 514, 516 e 517, prevedendo l’esclusione dalle nuove disposizioni di contrasto all'evasione IVA perpetrata in relazione all'introduzione, nel mercato nazionale, di carburanti (gasolio e benzina) acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti, delle immissioni in consumo effettuate per conto di un soggetto con specifici requisiti di affidabilità o che presti idonea garanzia. Ai sensi del nuovo comma 517-bis sono altresì esclusi da tali disposizioni i prodotti di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo o estratti, nonché i prodotti immessi in consumo per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore a specifici valori e in possesso di specifici requisiti o che presti idonea garanzia. Con decreto ministeriale sono definite le modalità attuative dei commi da 514 a 517-bis (nuovo comma 517-ter), mentre la decorrenza di tali disposizioni è confermata a partire dal 1° febbraio 2018 (comma 518).

Il nuovo comma 518-bis reca una clausola di salvaguardia in caso di entrate nette inferiori a quelle previste, che vengono compensate mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 agosto di ogni anno. Le eventuali maggiori entrate sarebbero invece destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Conseguentemente

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, ivi previsto,  a parziale copertura degli oneri derivanti dai commi di cui sopra, in materia di contrasto all’evasione fiscale.

77.109 NF

77.99 NF

Losacco

Cera

PD
Misto

18.12

Modifica il comma 509, lettera a), n. 3), il quale rende obbligatoria l’emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio di dati (SID) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. La modifica prevede che gli operatori economici per la trasmissione delle fatture elettroniche al SID possono avvalersi di intermediari, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.


 

Articolo 1, commi 509-bis – 509-sexies Modalità della corresponsione della retribuzione

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

77.51 UNF

Di Salvo

PD

19.12

Aggiunge i commi 509-bis – 509-sexies i quali disciplinano le modalità con le quali i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione.

Conseguentemente

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto

 


 

Articolo 1, commi 513-513-ter SOSE

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

77.110
77.31
77.122

77.67
77.43

VI Commissione
Pelillo
Tancredi

A. Giorgetti
Cinzia Maria Fontana


PD
AP-CPE-NCD
FI-PdL
PD

15.12

Modifica il comma 513, al fine di prevedere che le disposizioni inerenti vincoli e limiti assunzionali, incentivazione all’esodo del personale e gestione del rapporto di lavoro non si applicano anche alla SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico Spa), oltre che a SOGEI.

Aggiunge i commi 513-bis e 513-ter i quali contengono disposizioni riguardanti l’attività della SOSE.

In particolare il comma 513-bis affida un ulteriore compito alla SOSE: la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l’obiettivo della semplificazione e dell’efficientamento dei processi. A tal fine è sentita una apposita commissione di esperti, istituita con D.M., i cui componenti partecipano a titolo gratuito.

Inoltre si prevede che la commissione di esperti esprime entro il 30 novembre 2018 un parere in merito alle soluzioni riguardanti la revisione e reingegnerizzazione delle procedure informatiche connesse all’introduzione della fatturazione elettronica IVA.

Il comma 513-ter, con una modifica all’art. 9-bis del D.L. n. 50 del 2017 (indici di affidabilità fiscale) precisa che le quote di partecipazione della SOSE possono essere cedute al Dipartimento del Tesoro del MEF. Si ricorda che il MEF detiene attualmente l’88% delle partecipazioni e la Banca d’Italia il 12%.

 


 

Articolo 1, comma 513-quater Decorrenza degli indici sintetici di affidabilità fiscale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

77.115

VI Commissione

 

15.12

Aggiunge il comma 513-quater, al fine di stabilire la decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Si ricorda che l’articolo 9-bis del D.L. 50 del 2017 ha previsto che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, l'individuazione delle attività economiche interessate è operata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con il provvedimento del 22 settembre 2017 è stato pubblicato l’elenco degli Indicatori di affidabilità economica da elaborare per il periodo d’imposta 2017 e relative attività economiche (70 settori per circa 1,4 milioni di contribuenti).

 


 

Articolo 1, comma 513-quinquies Termini scadenze fiscali

                                                                               

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

77.123


77.30

VI Commissione

Pelillo



PD

15.12

Aggiunge il comma 513-quinquies, il quale, al fine di evitare sovrapposizioni di adempimenti, prevede che il termine per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) relative al secondo trimestre è effettuato entro il 30 settembre (in luogo del vigente 16 settembre). Il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte e di IRAP è prorogato dal 30 settembre al 31 ottobre. Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 322 del 1998 prevede che le persone fisiche e le società o le associazioni presentano la dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

 


 

Articolo 1, comma 513-sexies Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

77.113

VI Commissione

 

15.12

Aggiunge il comma 513-sexies, il quale modifica alcuni termini previsti dall’articolo 4 del D.P.R. n. 322 del 1998, relativo alle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta. In particolare il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano le ritenute dei redditi trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni uniche è prorogato dal 31 luglio al 31 ottobre. Si prevede inoltre che la trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all’INPS, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.

 

 


 

Articolo 1, comma 513-septies Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

77.114

VI Commissione

 

15.12

Aggiunge il comma 513-septies, il quale modifica alcuni termini previsti dal D.M. 164 del 1999, Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti. In particolare si prevede che il termine per la presentazione della dichiarazione ad un CAF-dipendenti è prorogato dal 7 luglio al 23 luglio.

I Caf dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, concludono le proprie attività (comunicare all’Agenzia il risultato finale delle dichiarazioni; consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione; trasmettere all’Agenzia le dichiarazioni predisposte) entro: il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno; il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno; il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

Con una modifica di coordinamento si ribadisce che le dichiarazioni integrative devono essere trasmesse all’Agenzia entro il 10 novembre.

 


 

Articolo 1, comma 513-octies – Violazione degli obblighi di dichiarazione IVA

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

77.50

Ginefra

PD

19.12

Aggiunge il comma 513-octies, che modifica la disciplina relativa alla violazione degli obblighi di dichiarazione IVA, prevista all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.?471. In particolare, si introduce una sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro per il cessionario o committente in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario o committente alla detrazione. La restituzione dell'imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.

 


 

Articolo 1, comma 513-noviesVigilanza nei confronti delle società cooperative

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

77.21

Basso

PD

19.12

Aggiunge il comma 513-novies, con il quale si modifica il sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative, inasprendo le sanzioni in caso di mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente. A tal fine si modifica l’articolo 12 del D.Lgs. n. 220 del 2002 prevedendo che in caso di cancellazione dall’albo nazionale degli enti cooperativi, per coloro che si sottraggono all’attività di vigilanza, si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità (2545-septiesdecies c.c. e 223-septiesdecies disp. attuat. c.c.) con il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell’articolo 2514, primo comma lett. d). Si prevede inoltre che alle cooperative che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall’articolo 2545-octies c.c. (perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente) è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l’importo dovuto. Lo scioglimento è comunicato dal MISE all’Agenzia delle entrate anche ai fini dell’applicazione della norma che prevede l’efficacia dell’estinzione trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi (art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014).

 

Si modifica inoltre l’articolo 2542 c.c. al fine di prevedere che l’amministrazione della società cooperativa è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro (articolo 2519, secondo comma) si applica la norma che limita il mandato degli amministratore a tre esercizi (secondo comma dell’articolo 2383).

 

Si modifica infine l’articolo 2545-sexiesdecies c.c. in tema di gestione commissariale previsto in caso di gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi. Si prevede che laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l’autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell’organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell’ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.

 


 

Articolo 1, comma 533-bis - Controlli e sanzioni in materia di incentivi nel settore fotovoltaico

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

79.26

79.34

Benamati

X Commissione

PD

19.12

Aggiunge il comma 533-bis, il quale interviene sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore fotovoltaico, di cui all’articolo 42 del D. Lgs. n. 28/2011, come da ultimo novellato dal D.L. n. 50/2017.

Ai sensi di tale disciplina, specificamente contenuta nel comma 3 del citato articolo 42, nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli effettuati dal GSE o dai soggetti da questo preposti, siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza di incentivo ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'AEEGSI l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni previste (si tratta delle sanzioni di cui all'art. 2, co. 20, lett. c) della legge n. 481/1995).

Il comma 533-bis in esame, integra la disciplina contenuta nel sopra citato comma 3, prevedendo, in deroga al periodo precedente, che il GSE disponga la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 20 per cento e l'80 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo, le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo.

La previsione in esame – che sostanzialmente introduce un principio di gradazione della sanzione ancorato all’entità della violazione riscontrata, con un trattamento più favorevole per coloro che provvedano a denunciare spontaneamente le violazioni -  è introdotta con il fine esplicitato di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che, al momento dell'accertamento della violazione, percepiscono incentivi.

Si ricorda a questo riguardo che il D.L. n. 50/2017, articolo 57-quater, comma 1, ha già introdotto nell’articolo 42 del D.Lgs. n. 28/2011 (nuovi commi da 4-bis a 4-quinquies), la previsione di un trattamento sanzionatorio meno penalizzante per gli impianti di potenza superiore a 3 kw nei quali, a seguito di verifica o di indagine, risultano installati moduli non certificati o non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso azioni consentite dalla legge nei confronti dei responsabili della non conformità dei moduli stessi.

In conseguenza della novella apportata al comma 3 dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 28/2011, il comma 533-bis in esame integra altresì la disciplina, contenuta nel comma 5 del medesimo articolo 42, la quale demanda al GSE di fornire al MISE gli elementi per la definizione di una normativa organica dei controlli, includendo, all’interno di tale normativa, anche l’indicazione delle violazioni che danno luogo a decurtazione dell'incentivo ai sensi del secondo periodo del comma 3.

 


 

Articolo 1, comma commi 556-bis – 556-ter Gruppo IVA

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

81.3 NF

 

N.B. Tali commi sono stati modificati dall’em del Relatore 81.11, cui di seguito si rinvia

Sanga

PD

18.12

Aggiunge i commi 556-bis – 556-ter, modificando la disciplina del gruppo IVA introdotta dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 24, legge n. 232 del 2016).

In primo luogo (comma 556-bis), con l’introduzione di un nuovo articolo 7-octies al decreto IVA si stabilisce che le prestazioni di servizi senza corrispettivo (di cui all’articolo 3, comma 3, primo periodo del decreto IVA) si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti passivi ivi stabiliti.

Inoltre, si introducono i nuovi commi da 4-bis a 4-sexies all’articolo 70-quinquies del medesimo decreto IVA, riguardante le operazioni infragruppo.

L’articolo 70-quinquies ha regolato gli effetti della partecipazione al gruppo IVA, prevedendo che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’applicazione dell’IVA (comma 1); le operazioni effettuate da un soggetto del gruppo IVA nei confronti di un soggetto estraneo si considerano effettuate dal gruppo IVA (comma 2). Parallelamente, le operazioni effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA (comma 3). Diritti e obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia IVA sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA (comma 4).

Le norme introdotte sono volte a includere la stabile organizzazione nella descritta normativa del gruppo IVA, a fini antielusivi, e a disciplinare i criteri per la determinazione della base imponibile, sia in presenza di un corrispettivo che in caso di prestazioni rese a titolo gratuito.

In particolare si chiarisce che:

§  le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione che partecipa al gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione ovvero di una sua sede estera si considerano come effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte (comma 4-bis); parallelamente, le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da parte di una sua stabile organizzazione o sede estera si considerano effettuate, nei confronti del gruppo IVA, da un soggetto che non ne fa parte (comma 4-ter);

§  le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione appartenente a un Gruppo IVA costituito in altro Stato membro da parte di una sua stabile organizzazione o della sua sede costituita in Italia si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA costituito nell’altro Stato da un soggetto che non ne fa parte (comma 4-quater). Specularmente, le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione parte di un gruppo IVA costituito in un altro Stato membro, nei confronti di una stabile organizzazione o della sua sede sita in Italia, si considerano effettuate dal Gruppo IVA costituito nell’altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte (comma 4-quinquies);

§  la base imponibile delle predette operazioni, ove vi sia un corrispettivo (comma 4-sexies), è determinata secondo le regole generali (articolo 13, commi 1 e 2 del decreto IVA). Ove le prestazioni siano effettuate senza corrispettivo, si applicano le disposizioni in tema di operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) svolte senza corrispettivo (già richiamato articolo 3, terzo comma, primo periodo; introdotto articolo 7-octies e articolo 13, comma 2, lettera c) del decreto IVA).

L’introdotto comma 556-ter chiarisce che le suddette norme si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Conseguentemente

Modifica il comma 624, innalzando l’autorizzazione di spesa del Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione di 28,6 milioni di euro per l’anno 2018, 12,4 milioni di euro per il 2019 e 19,4 milioni di euro a decorrere dal 2020, in connessione al maggior gettito derivante dalle modifiche alla disciplina del gruppo IVA.

81.11

Relatore

 

21.12

Sostituisce i commi 556-bis – 556-ter, introdotti in sede referente, che modificano la disciplina del gruppo IVA introdotta dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 24, legge n. 232 del 2016).

 

Rispetto all’originario testo introdotto dall’emendamento 81.3, viene espunta la disposizione che introduceva un articolo 7-octies al DPR IVA (DPR n. 633 del 1972), che considerava le prestazioni di servizi senza corrispettivo (di cui all’articolo 3, comma 3, primo periodo del decreto IVA) effettuate nel territorio dello Stato, ove rese da soggetti passivi ivi stabiliti.

 

Il comma 556-bis introduce  i commi da 4-bis a 4-sexies all’articolo 70-quinquies del medesimo decreto IVA, riguardante le operazioni infragruppo.

L’articolo 70-quinquies ha regolato gli effetti della partecipazione al gruppo IVA, prevedendo che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’applicazione dell’IVA (comma 1); le operazioni effettuate da un soggetto del gruppo IVA nei confronti di un soggetto estraneo si considerano effettuate dal gruppo IVA (comma 2). Parallelamente, le operazioni effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA (comma 3). Diritti e obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia IVA sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA (comma 4).

Le norme introdotte sono volte a includere la stabile organizzazione nella descritta normativa del gruppo IVA, a fini antielusivi, e a disciplinare i criteri per la determinazione della base imponibile, sia in presenza di un corrispettivo che in caso di prestazioni rese a titolo gratuito.

In particolare si chiarisce che:

-       le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione che partecipa al gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione ovvero di una sua sede estera si considerano come effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte (comma 4-bis); parallelamente, le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da parte di una sua stabile organizzazione o sede estera si considerano effettuate, nei confronti del gruppo IVA, da un soggetto che non ne fa parte (comma 4-ter);

-       le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione appartenente a un Gruppo IVA costituito in altro Stato membro da parte di una sua stabile organizzazione o della sua sede costituita in Italia si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA costituito nell’altro Stato da un soggetto che non ne fa parte (comma 4-quater). Specularmente, le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione parte di un gruppo IVA costituito in un altro Stato membro, nei confronti di una stabile organizzazione o della sua sede sita in Italia, si considerano effettuate dal Gruppo IVA costituito nell’altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte (comma 4-quinquies);

-       la base imponibile delle predette operazioni, ove vi sia un corrispettivo (comma 4-sexies), è determinata secondo le regole generali (articolo 13, commi 1 e 2 del decreto IVA). Ove le prestazioni siano effettuate senza corrispettivo, si applicano le disposizioni in tema di operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) svolte senza corrispettivo (già richiamato articolo 3, terzo comma, primo periodo; introdotto articolo 7-octies e articolo 13, comma 2, lettera c) del decreto IVA).

L’introdotto comma 556-ter chiarisce che le suddette norme si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

 


 

Articolo 1, comma 563 Imposta sulle assicurazioni

                                                                                                                                                                 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

58.90 NF

Fiano

PD

19.12

Modifica il comma 563, elevando al 58 per cento per l’anno 2018, al 59 per cento per l’anno 2019 e al 74 per cento per gli anni successivi l’aliquota dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni (in luogo di 55 per cento per gli anni 2018 e 2019 e al 70 per cento per gli anni successivi).

La modifica consegue alle nuove disposizioni introdotte dal comma 370-bis, che al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate dei Corpi di polizia e del corpo dei vigili del fuoco, destina 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità: incremento delle risorse dei rispettivi fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa; incremento delle risorse del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo dei vigili del fuoco; rivalutazione delle misure orarie per il compenso del lavoro straordinario; incremento del trattamento accessorio dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria).

 


 

Articolo 1, commi 577-bis – 577-quaterTassazione degli utili da partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

88.3 NF

Marco Di Maio

PD

19.12

Aggiunge i commi 577-bis – 577-quater in materia di tassazione degli utili da partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

In particolare il nuovo comma 577-bis prevede che, ai fini della tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche e da persone giuridiche (articoli 47 e 89 del TUIR) non si considerano provenienti da società residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (e quindi non concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile) gli utili percepiti dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nella black list relativo alle società controllate estere (controlled foreign companies - CFC) (D.M. 21 novembre 2001).

Non si considerano provenienti da società residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili maturati successivamente al 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e in seguito percepiti in periodi d’imposta in cui risultano soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 167, comma 4, del TUIR, il quale stabilisce che i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

In caso di cessione delle partecipazioni, la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.

Il nuovo comma 577-ter chiarisce che gli utili distribuiti dai soggetti non residenti si presumono non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Il nuovo comma 577-quater stabilisce che gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione, stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione dei reddito della società o dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o commerciale come sua principale attività, nel mercato della stato o territorio di insediamento; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta per i redditi prodotti all’estero in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.

Modifica il comma 624, innalzando l’autorizzazione di spesa del Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione di 18 milioni di euro nel 2019, in connessione alle maggiori entrate derivanti dalla modifica del regime di tassazione degli utili da partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

 


 

Articolo 1, commi 578- 597 Misure fiscali per l’economia digitale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

88-bis.23

0.88-bis.23.6

0.88-bis.23.3

Relatore

Pesco

Marchi

PD

M5S

PD

18.12

Sopprime i commi da 578 a 583 ed il comma 585. Viene eliminata così la complessiva disciplina che conferisce all'Agenzia delle entrate il potere di accertare, in contraddittorio con gli interessati, quando l'attività di un soggetto non residente, privo di stabile organizzazione in Italia, possa essere rilevante ai fini fiscali in quanto la stessa è esercitata per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Sono dunque eliminate le norme che fissano la soglia per l’applicazione di tale disciplina, che demandano a provvedimenti di rango secondario le relative disposizioni applicative; sono espunti gli obblighi a carico dei destinatari di tale norma, la disciplina delle verifiche così come le relative conseguenze sanzionatorie.

Modifica il comma 584, che novella l’articolo 162 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) per ridefinire la nozione di stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi. Con le modifiche proposte dall’emendamento in esame, viene ribadito il vigente testo dell’articolo 162, comma 2, nella parte in cui rientrano nella definizione di stabile organizzazione i soli luoghi di estrazione di risorse naturali (e non più, come proposto dall’A.C. 4768, i luoghi relativi "alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere”).

Per effetto del subemendamento 0.88-bis.23.6 si riprende in parte, quanto previsto dal testo dell’ A.C. 4768 (nella parte in cui introduce all’articolo 162, comma 2 del TUIR una , lettera f-bis)): sussiste una stabile organizzazione ove vi sia una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato, costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.

Sostituisce i commi da 586 a 588, che disciplinano l’imposta sulle transazioni digitali, applicabile alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti residenti in Italia, nonché di stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Per effetto delle modifiche in esame, entrano nel perimetro dell’imposta le imprese agricole, precedentemente esenti (novellato comma 586).

Viene modificata la modalità di calcolo della base imponibile e viene abbassata l’aliquota dell’imposta. In particolare, essa si applica con aliquota del 3 per cento (in luogo del 6 per cento) sul valore della singola transazione, che consiste nel corrispettivo dovuto, al netto dell’IVA. Le modifiche chiariscono che l’imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore alle 3.000 unità (novellato comma 588).

Aggiunge il comma 588-bis, che disciplina le modalità di prelievo dell’imposta; essa viene prelevata, all’atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi assoggettati a imposizione, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo specifiche ipotesi individuate dalla legge.

Sostituisce il comma 589, il quale, per effetto delle modifiche in commento, demanda a provvedimenti secondari l’attuazione della normativa in esame (e da cui vengono espunte le esclusioni dall’imposta, confluite tutte nella nuova formulazione del comma 586).

Sostituisce il comma 593, prevedendo l’applicazione della disciplina IVA con riferimento all'accertamento, alle sanzioni e alla riscossione dell'imposta, nonché al relativo contenzioso, in luogo delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Modifica il comma 624, innalzando l’autorizzazione di spesa del Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione di 76 milioni di euro a decorrere dal 2019 (subem. 0.88-bis.23.3), in connessione alle maggiori entrate derivanti dalle modifiche delle misure fiscali sull’economia digitale.


 

Articolo 1, commi 597-bis – 597-sexies - Attribuzione di compiti al Garante della privacy in applicazione del Regolamento UE 2016/679

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

88-bis.24

0.88-bis.24.7

Relatore

Marchi

 

PD

18.12

Aggiunge i commi 597-bis – 597-septies attraverso i quali disciplina l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento UE 2016/679, del 27 aprile 2016, che ha dettato una significativa e innovativa disciplina europea sul trattamento dei dati personali, abrogando la direttiva del 1995 che aveva determinato l’emanazione del c.d. codice della privacy (d.lgs. n. 196 del 2003).

In particolare, la riforma:

- ribadisce che spetta al Garante della privacy, anche in sede di attuazione del regolamento UE, assicurare la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini (comma 597-bis);

- prevede che il Garante debba, entro 2 mesi, adottare un provvedimento per disciplinare le modalità attraverso le quali l’Autorità stessa monitora e vigila sull’applicazione del Regolamento UE, verifica che i titolari dei dati personali trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali siano dotati di infrastrutture adeguate, predispone un modello di informativa che i titolari di dati personali che effettuano un trattamento con uso di tecnologie digitali fondato sull’interesse legittimo (che come tale non richiede più una autorizzazione preventiva da parte del Garante) dovranno inviargli e  definisce linee-guida da applicare quando il trattamento dei dati personali sia fondato sull’interesse legittimo del titolare (comma 597-ter);

- prevede che colui che intende effettuare un trattamento dati fondato sull’interesse legittimo che prevede l’uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, debba preventivamente compilare e inviare al Garante l’informativa (redatta in base al modello previsto dal Garante stesso). Entro 15 giorni, e previa istruttoria, il Garante potrà disporre una moratoria sul trattamento dei dati (comma 597-quinquies) ove ritenga che lo stesso possa nuocere ai diritti degli interessati; in assenza di intervento del Garante, trascorsi 15 giorni dalla comunicazione, il trattamento potrà essere avviato (comma 597-quater);

- dispone che la moratoria del trattamento possa durare massimo 30 giorni, durante i quali il Garante può chiedere al titolare ulteriori informazioni ed integrazioni. Se all’esito dell’approfondimento, il Garante ritiene che il trattamento comporti una lesione dei diritti e delle libertà degli interessati, potrà inibire l’utilizzo dei dati personali (comma 597-quinquies);

- demanda al Garante di dar conto dell’attività svolta in sede di applicazione del Regolamento UE nella relazione annuale al Parlamento (comma 597-sexies);

- quantifica in 2 milioni di euro, a decorrere dal 2018, gli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni.

 


 

Articolo 1, commi 602-614 Interventi in materia di diffusione delle connessioni in tecnologia 5g

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

89.98

Governo

 

17.12

Modifica i commi 602 e 614.

In particolare al comma 602 si precisa che i criteri adottati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sulla base dei quali i diritti d’uso delle frequenze televisive da rilasciare sono convertiti in diritti d’uso della capacità trasmissiva in multiplex nazionali realizzati con la nuova tecnologia DVB-T2 sono stabiliti “ai fini dell’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze”.

Al comma 614 la disposizione, sostituendo l’ultimo inciso del primo periodo del comma, precisa il regime giuridico ed economico del personale che può essere chiamato nella task force che il Ministro dello sviluppo economico può istituire per la gestione delle attività tecniche connesse alla transizione verso il 5G. In particolare si prevede che tale personale mantenga il trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento e che il Ministero dello sviluppo economico provveda a rimborsare integralmente alle amministrazioni di appartenenza l’onere relativo al predetto trattamento economico.


 

Articolo 1, comma 598-bis Iniziativa Wi.Fi Unione europea

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

89.3 NF

Liuzzi

M5S

19.12

Aggiunge il comma 598-bis che istituisce, in coerenza con gli obiettivi dell'iniziativa WiFi4EU della Commissione europea, presso il Ministero dello Sviluppo economico, un fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Conseguentemente,

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020

 


 

Articolo 1, comma 618 – Disposizioni in materia di call center

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

89-bis.4

89-bis.6

9-bis.7

9-bis.13

Liuzzi

Minnucci

Miccioli

Ginefra

M5S

PD

PD

PD

15.12

Sopprime il comma 618

Si ricorda che il comma 618 prevede che gli obblighi di identificazione geografica degli operatori di call center nei confronti di chi richiede il servizio (ovvero nel caso in cui sia l’operatore di call center a contattare un utente) ed il diritto dei medesimi utenti di richiedere che il servizio deve essere reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale o di uno Stato membro dell'UE - che deve essere immediatamente disponibile - nonché che le sanzioni per il mancato rispetto dei citati obblighi si applicano agli operatori che svolgono attività di call center in favore di un'impresa committente, anche in virtù di un rapporto di controllo o di collegamento societario (e non dunque coloro che nelle proprie imprese utilizzano servizi di contatto telefonico con la clientela non esternalizzati). La disposizione prevede inoltre l’obbligo di iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione per gli operatori di call center solo nei casi sopra descritti.

 


 

Articolo 1, comma 621-bis Smaltimento degli apparecchi di gioco

                                                     

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

90.31

Tancredi

AP-CPE-NCD

16.12

Aggiunge il comma 621-bis, il quale prevede che con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sia istituita una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi di gioco (newslot) dismessi dal mercato, al fine di evitarne possibili utilizzi illeciti.

 

 


 

Articolo 1, commi 621-ter – 621-decies Scommesse sulle corse dei cavalli

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

90.53 NF

90.59 NF

Laffranco

Sani

FI-PDL

PD

18.12

Aggiunge i commi 621-ter – 621-decies, i quali modificano la tassazione relativa alle  scommesse sulle corse dei cavalli. In particolare, recependo un criterio di delega contenuta nella legge n. 154 del 2016 sul riassetto del settore ippico (art. 15, comma 3, lett. a), si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la tassazione sul margine (differenza tra somme giocate e vincite corrisposte) per le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, stabilendo che una parte del gettito (67 per cento) sia destinato alla filiera ippica. Il prelievo è stabilito per la rete fisica nella misura del 43 per cento e per il gioco a distanza del 47 per cento. Per sostenere la filiera ippica e le scommesse nelle reti autorizzate, tali aliquote sono ridotte qualora il gettito, nel corso di 12 mesi solari, raggiunga determinate soglie, su proposta definita con decreto ministeriale. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli regola con proprio decreto le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa. Le società che gestiscono gli ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l’Agenzia.

Entro 90 giorni le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole, adotta le misure per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l’introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l’accantonamento da destinarsi a Jackpot. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli assicura l’adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione.

Qualora dall’applicazione delle norme in esame derivasse un minor gettito il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto può stabilire l’aumento delle aliquote previste per le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli.

Si prevede la riforma del settore ad opera del Ministero delle politiche agricole attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuare un organismo, da sottoporre alla vigilanza del Ministero, cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e di rendicontazione delle risorse.

 


 

Articolo 1, comma 622-bis Registro dei distributori ed esercenti di gioco

                                                                                         

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

90.63 NF

Boccadutri

PD

16.12

Aggiunge il comma 622-bis, il quale introduce l’articolo 52-bis nel D.Lgs. n. 231 del 2007 in materia di antiriciclaggio. In particolare il nuovo articolo 52-bis prevede l’istituzione presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli di un registro dei distributori ed esercenti di gioco nel quale sono annotati, oltre ai dati volti alla loro identificazione, la tipologia e modalità dell’attività di gioco, i provvedimenti di estinzione del rapporto contrattuale (in caso del venir meno dei requisiti richiesti ovvero in caso di gravi infrazioni) e di sospensione emanati dal Ministero dell’economia e delle finanze. L’accesso al registro è consentito al MEF, alla Guardia di finanza, alla DIA e alla UIF per l’esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. L’accesso è altresì consentito alle Questure per l’esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e ai fini del rilascio delle licenze e titoli autorizzatori. Si prevede un decreto attuativo per la fissazione delle modalità tecniche di alimentazione e di consultazione del registro.

 

 


 

Articolo 1, comma 622-ter Istituto per il Credito sportivo

                                                                                         

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

90.3

Abrignani

SC-ALA

16.12

Aggiunge il comma 622-ter, il quale stabilisce che i dividendi di pertinenza del Ministero dell’economia e delle finanze relativi ai bilanci dell’Istituto per il Credito sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati al «Fondo speciale per concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva».

 

 


 

Articolo 1, comma 622-quater Apparecchi da gioco lecito

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

63.16

Sanga

PD

17.12

Aggiunge il comma 622-quater, che proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine oltre il quale non possono più essere rilasciati nulla osta per gli apparecchi con vincita in denaro, meglio noti come new slot (articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS).


 

Articolo 1, comma 624 Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

92.14

Relatore

 

21.12

L‘emendamento ridetermina la dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, in modo da adeguarne le disponibilità alle esigenze di copertura conseguenti ad alcune disposizioni approvate dalla Commissione che fanno riferimento a tale Fondo (si vedano gli emendamenti di seguito riportati).

Il Fondo viene pertanto rideterminato in 18.977.000 euro per l’anno 2018 e di 3.277.000 euro per l’anno 2019, di 5.525.000 euro per l’anno 2020, 238.783.000 euro per l’anno 2021, di 217.510.000 euro per l’anno 2022, in 176.543.000 euro per l’anno 2023, in 111.064.000 euro per l’anno 2024, in 25.000000 euro per l’anno 2025, in 15.000.000 euro per l’anno 2026, in 6.000.000 euro per l’anno 2027, in 10.000.000 euro per l’anno 2028, in 20.000.000 euro per l’anno 2029, in 30.000.000 euro per l’anno 2030, e in 43.000.000 euro a decorrere dall’anno 2031.

9.13

Governo

 

14.12

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, ivi previsto, a parziale copertura degli oneri derivanti dall’introdotto comma 38-bis, che autorizza nel 2018 una spesa di 75 milioni di euro per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio.

77.125

Governo

 

14.12

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, ivi previsto, a parziale copertura degli oneri derivanti dai commi 509, 516-518 e dai nuovi commi da 512-bis a 512-undecies, 517-bis e 517-ter, 518-bis, in materia di contrasto all’evasione fiscale.

102-ter.70

Governo

 

14.12

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, ivi previsto, a parziale copertura degli oneri derivanti dall’introdotto comma 684-bis, che interviene sulla recente disciplina volta a regolare l’affidamento della concessione autostradale concernente l’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena.

68.117

Governo

 

14.12

Modifica il comma 624, riducendo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui al comma 200 della legge n. 190/2014, ivi previsto, a parziale copertura degli oneri derivanti dalla riduzione del concorso alla finanza pubblica delle regioni, derivante dalla riformulazione dei commi 425 e 426 del disegno di legge in esame.

8.62 NF

Ascani

PD

15.12

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, ivi previsto, al fine di provvedere agli oneri derivanti dal credito d’imposta in favore delle imprese culturali e creative per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi introdotto ai commi 35-bis – 35-quinquies.

39.80 NF

Ascani

PD

15.12

Modifica il comma 624-bis, riducendo di 2,5 milioni di euro per il 2018 il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui al comma 200 della legge n. 190/2014, ivi previsto, a parziale copertura degli oneri derivanti dal nuovo comma 196-bis, che reca misure finalizzate ad assicurare il completamento del percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche.

39.126

Afreider

Misto Min. Ling

15.12

Modifica il comma 624, riducendo di 250.000 euro il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui al comma 200 della legge n. 190/2014, ivi prevista, a parziale copertura degli oneri derivanti dalla disposizione recata dal nuovo comma 197-bis, che incrementa di 250.000 euro il contributo annuo riconosciuto alla Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità.

39.38 NF

39.134

Tancredi

Brunetta

AP-CPE-NCD

FI-PdL

15.12

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto, ai fini della copertura dell’onere (per il 2018 e dal 2021) derivante dalle modifiche del comma 203, che prevede che il contributo annuo di € 200.000 a favore dell’Accademia nazionale delle scienze detta dei XL - previsto, nel testo trasmesso dal Senato, per il 2019 e il 2020 – decorra dal 2018.

70.13 NF

70.16 NF

70.18 NF

Pastorelli

Lorenzo Guerini

Marchi

Misto-PSI-PLI

PD

PD

15.12

Modifica il comma 624-bis, riducendo di 76 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 la dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui al comma 200 della legge n. 190/2014, ivi previsto, a copertura degli oneri derivanti dall’incremento di 76 milioni del contributo in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2018, per il finanziamento delle funzioni fondamentali, disposto con la modifica del comma 464.

70.126

Governo

 

15.12

Modifica il comma 624-bis, riducendo il Fondo per le esigenze indifferibili che si presentino nel corso di gestione ivi previsto, per un importo di 60 milioni di euro nel 2019 e di 80 milioni di euro annui dal 2020, a parziale copertura degli oneri derivanti dai nuovi commi 464-bis e 464-ter, i quali: elevano il contributo attribuito alle province della Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari per gli anni dal 2018 in poi; riducono gli accantonamenti a carico della Valle d’Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica di 45 milioni per il 2018, di 100 milioni per il 2019 e di 120 milioni annui a decorrere dal 2020.

3.66 NF

Paola Boldrini

PD

16.12

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, ivi previsto, al fine di provvedere agli oneri derivanti dalle modifiche al comma 3, che prevede che la detrazione al 50 per cento per interventi di riqualificazione energetica si applica nel 2018 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di classe A. Non spetta, invece, la detrazione qualora vengano installate caldaie con efficienza inferiore alla classe A.

3.58 NF

Misiani

PD

16.12

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, ivi previsto, al fine di provvedere agli oneri derivanti dalle modifiche al comma 3, in tema di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.

33-bis.22 NF

Fedi

PD

17.12

Modifica comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, ivi previsto, a copertura degli oneri derivanti dalle modifiche del comma 165, che prevede alcune tipologie d’interventi a favore delle comunità italiane nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all’estero.

33-bis.6 NF

Porta

PD

17.12

Modifica il comma 624-bis, riducendo di 1 milione di euro per il 2018 la dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui al comma 200 della legge n. 190/2014, ivi previsto, a copertura degli oneri derivanti dalle modifiche al comma 165, che, con l’aggiunta della lettera lett. g-bis), prevede la spesa di 1 milione di euro per il 2018, ad integrazione delle misure già in atto, per contenere le condizioni di particolare esigenze che vivono gli italiani residenti in Venezuela, con particolare considerazione per quelli esposti a situazioni di disagio sociale.

33-bis.7 NF

Quartapelle

PD

17.12

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui al comma 200 della legge n. 190/2014, ivi previsto, a copertura degli oneri derivanti dalle modifiche del comma 165, che, con l’aggiunta della lettera lett. g-bis), prevede una spesa di 272.000 euro, per il 2018 e di 22.000 euro a decorrere dal 2019 per la ristrutturazione, manutenzione e guardiania del cimitero italiano di Hammangi nella città di Tripoli in Libia.

34-bis.11

34-bis.27

Moscatt

IV Commissione

PD

17.12

Modifica il comma 624, riducendo di 600 mila euro per il 2018 il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui al comma 200 della legge n. 190/2014, ivi previsto, a copertura degli oneri derivanti dal comma 170-bis, che autorizza la spesa di 600 mila euro per il 2018 per le operazioni di trasporto, messa in sicurezza e installazione presso l’Università di Milano del relitto del peschereccio che è naufragato il 18 aprile 2015 nel Canale di Sicilia determinando la morte di centinaia di migranti.

41.65 NF

Gelli

PD

18.12

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014., ii previsto, a copertura degli oneri derivanti dal comma 261-quinquiesdecies che incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 30 milioni nel 2019, 35 milioni nel 2020, 40 milioni nel 2021, 43 milioni nel 2022, 55 milioni nel 2023, 68 milioni nel 2024, 80 milioni nel 2021, 43 milioni nel 2022, 55 milioni nel 2023, 68 milioni nel 2024, 80 milioni nel 2025 e 86 milioni a decorrere dal 2026. Tali risorse sono destinate ad incrementare il Fondo per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria.

41.1 NF

Tancredi

AP-CE-NCD

18.12

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto, di 30 milioni di euro per il 2019, 50 milioni per il 2020 e 70 milioni a decorrere dal 2021, ai fini della parziale copertura dell’onere derivante dai nuovi commi da 261-bis a 261-quaterdecies, che recano disposizioni in materia di ricerca sanitaria, istituendo un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria

101-septies.5.NF

De Menech

PD

18.12

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, ivi rifinanziato, di 1 milione di euro per l’anno 2018, 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 10 milioni di euro per l’anno 2020, a copertura finanziaria degli oneri recati dai commi da 681-bis a 681-quater, che rifinanzia il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (cd. “Fondo Letta” – DL n. 81/2007, art.6, comma 7)

41-sexies.8 NF

Silvia Giordano

M5S

18.12

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione, ivi previsto, a copertura finanziaria degli oneri recati dal nuovo comma 271-ter che aumenta lo stanziamento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020

57-octies.22

Dallai

PD

18.12

Modifica il comma 624, riducendo di 3 milioni di euro per il 2018 e di 7 milioni per il 2019 la dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui al comma 200 della legge n. 190/2014, a parziale copertura degli oneri derivanti dal comma 364-bis, che reca misure per la Stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca

81.3 NF

Sanga

PD

18.12

Modifica il comma 624, innalzando l’autorizzazione di spesa del Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione di 28,6 milioni di euro per l’anno 2018, 12,4 milioni di euro per il 2019 e 19,4 milioni di euro a decorrere dal 2020, in connessione al maggior gettito derivante dalle modifiche alla disciplina del gruppo IVA, di cui al nuovo comma 556-bis

40.68 NF

40.34 NF

Sbrollini

Molea

PD

Misto-CI

18.12

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, a parziale copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai nuovi commi da 221-bis a 221-quinquies, relativi alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. (di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 81/2015).

3-bis.24 NF

Realacci

 

19.12

Modifica il comma 624, riducendo di 500.000 euro per il 2018 il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili ivi previsto, a parziale copertura degli oneri derivanti dai nuovi commi 12-quinquies e 12-sexies, relativi all’istituzione di un Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, nonché all’istituzione, entro novanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio.

29-quater.26 NF

Lupi

 

19.12

Modifica il comma 624, incrementando il Fondo per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, come rifinanziato dal comma 624, per un importo di 17 milioni per il 2019 e 201,5 milioni a decorrere dal 2020, conseguentemente alle modifiche ai commi 141 e 142 che riportano un limite temporale all’erogazione del “bonus bebè”, circoscritto al solo anno 2018.

30-bis.8 NF

Preziosi

PD

19.12

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di 92,8 milioni per il 2019, di 132,5milioni per il 2020 e di 119,1 milioni a decorrere dal 2021, a copertura degli oneri derivanti dai nuovi commi 144-bis e 144-ter che innalzano il limite di reddito complessivo per i figli di età non superiore a 24 anni per essere considerati fiscalmente a carico

16.98 NF

Giuseppe Guerini

 

19.12

Modifica il comma 624, riducendo il Fondo per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, ivi rifinanziato, di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020, a copertura oneri derivanti dal nuovo comma 58-bis in tema di sgravi contributi per cooperative sociali che assumono persone cui è stata riconosciuta protezione internazionale

17-ter.7 NF

Tripiedi

 

19.12

Modifica il comma 624, riducendo il Fondo per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, ivi rifinanziato, di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020, a copertura oneri derivanti dal nuovo comma 71-ter che istituisce il Fondo antibracconaggio ittico

17-quater.55 NF

Agostini

 

19.12

Modifica il comma 624, riducendo il Fondo per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, ivi rifinanziato, per un importo di 10 milioni ciascuno degli anni 2019-2020 a copertura oneri derivanti dal comma 74-ter, che estende al settore zootecnico le risorse del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari

26.18 NF

Tancredi

AP-CE-NCD

19.12

Modifica il comma 624, riducendo il Fondo per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, ivi rifinanziato, per un importo di 600.000 euro a decorrere dal 2018, a copertura degli oneri derivanti dal contributo all’Ente Nazionale per il Microcredito disposto dal comma 118-duodecies.

26-ter.15 NF

Tentori

 

19.12

Modifica il comma 624, riducendo il Fondo per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, ivi rifinanziato, per un importo di 1 milioni per l’anno 2018, a copertura oneri del comma 120-quater, che riconosce un incentivo alle cooperative sociali per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel corso del 2018, di donne vittime di violenza di genere inserite in appositi percorsi di protezione debitamente certificati

32-bis.6 NF

Tidei

 

19.12

Modifica il comma 624, riducendo il Fondo per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, ivi rifinanziato, di 1 mln per il 2018, 5 mln per il 2019 e 10 mln per il 2020,  a copertura oneri del comma 157-ter che istituisce nello stato di previsione del MAECI un fondo con dotazione di 1 milione di euro per il 2018, 5 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni di euro per il 2020

38.4 NF

Fregolent

PD

19.12

Modifica il comma 624, riducendo il Fondo per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, ivi rifinanziato, per un importo di 260.000 euro per gli anni 2018-2020, ,  a copertura oneri del comma 119-bis, che reca norme in tema di Personale dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza

39.76 NF

Incerti

PD

19.12

Modifica il comma 624, riducendo il Fondo per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, ivi rifinanziato, per un importo di 1 mln per il 2018, e di 2,5 mln a decorrere dal2019, a copertura oneri del comma 203-bis-con il quale si autorizza una spesa di un milione di euro nel 2018 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2019 destinata alla tutela e alla promozione del patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione, che vengono espressamente elencati.

39.88 NF

A,Giorgetti

FI-PdL

19.12

Modifica il comma 624, riducendo il Fondo per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, ivi rifinanziato, per un importo di 1 mln per il 2018 e 2019, e di 5 mln per il 2020, a copertura oneri del comma 207-bis che istituisce il Fondo di assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica per il triennio 2018-2020 con una dotazione annua, come limite di spesa, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e di 5 milioni per il 2020.

39.111 NF

Cenni

PD

19.12

Modifica il comma 624, riducendo il Fondo per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, ivi rifinanziato, per un importo di 300.000 euro per il 2018 e 2.500.000 euro per il 2019, a copertura oneri del comma 215-ter, recante un contributo straordinario di 2,5 milioni per il 2019 alla Federazione nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi

47.11 NF

Guerra

PD

19.12

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto per un importo di 500.000 euro per gli anni 2018-2020, a copertura oneri del comma 291-bis che autorizza la spesa di 500.000 euro per ciascuna annualità 2018, 2019 e 2020 a favore del Milan Center for food Law and Policy

47.7 NF

Di Gioia

PD

19.12

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto per un importo di 2 milioni per gli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni per il-2020, a copertura oneri del comma 291-ter il quale rifinanzia di 2 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2018-2019 e di 3 milioni per il 2020 le camere di commercio italiane all'estero nell’ambito delle azioni relative al Piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti

43-ter.4

Sani

PD

19.12

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto per un importo di 5 milioni a decorrere dal 2019, a copertura oneri del comma 301-bis che ridetermina l’aliquota di accisa sulla birra in 3,00 euro per ettolitro e per grado-Plato a decorrere dal 1° gennaio 2019

52-bis.7 NF

52-bis.8 NF

 

Tullo

Oliaro

PD

Misto

19.12

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto, di 28 mln a decorrere dal 2020,ai fini della copertura dell’onere recato dai commi 328-bis e 328-quinquies, in materia di classificazione catastale delle aree destinate ad operazioni e servizi portuali

57.63 NF

Vignali

 

19.12

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto, di 10 mln per il 2018, ai fini della copertura dell’onere recato dal comma 352-ter, che proroga di un anno la disposizione della legge di bilancio 2017 che ha introdotto un credito d’imposta del 65 per cento, per un massimo di 2.500 euro, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo nel limite complessivo di € 15 mln (che viene ora ridotto a 10 mln per il 2018

57-quinquies.30 NF
57-quinquies.1 NF
57.17 NF

57-quinquies.27 NF

 

57-quinquies.23 NF

 

Crimì


Vignali


Brescia

Mongiello



 

Bossa

 

PD 


AP-CPE-NCD

M5S

PD

 

 

 

 

MDP

19.12

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto, ai fini della copertura dell’onere recato dai commi 357-bis-357-quinquies, recanti disposizioni in materia di Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica

58.90 NF

Fiano

PD

19.12

Modifica il comma 624, variando gli importi del rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto, ai sensi dei nuovi commi 359-bis al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate dei Corpi di polizia e del corpo dei vigili del fuoco destina 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità

60-bis.1

De Menech

PD

19.12

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto, di 500.000 euro per il 2018 e di 1 mln a decorrere dal 2019  ai fini della copertura dell’onere recato dal comma 395-bis, il quale incrementa di 500.000 euro per l’anno 2018 e di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2019 lo stanziamento previsto per le attività svolte dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, iscritto nello stato di previsione del MIBACT.

77.51 NF

Di Salvo

PD

19.12

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto, di 100.000 euro per il 2018 ai fini della copertura dell’onere recato dai commi 509-bis-509-sexies i quali disciplinano le modalità con le quali i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione

88.3 NF

Marco Di Maio

 

19.12

Modifica il comma 624, incrementando il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto, di 18 mln per il 2019, con le maggiori entrate derivanti dai commi 577-bis-577-quater, in materia di tassazione degli utili da partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato

89.3 NF

Liuzzi

 

19.12

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto, di 1 mln per ciascuno degli anni 2018-2020, a ai fini della copertura dell’onere recato dal comma 598-bis che istituisce, In coerenza con gli obiettivi dell'iniziativa WiFi4EU della Commissione europea, presso il Ministero dello Sviluppo economico, un fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020

102-ter.49 NF

Cicchitto

 

19.12

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto, di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019-2020, a ai fini della copertura dell’onere recato dal comma 684-bis che istituisce e disciplina il Programma di ricerche in Artico (PRA) per il triennio 2018-2020.

92-ter.6 NF

Scuvera

 

19.12

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto, di 1 mln dal 2018, ai fini della copertura dell’onere recato dai commi 640-bis – 640-ter, i quali istituiscono e disciplinano il Fondo per il commercio equo e solidale

102-ter.40 NF

 

Romanini

 

 

19.12

Modifica il comma 624, incrementando il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto, di 1 mln nel 2018, a seguito dell’introduzione del comma 684-bis che incrementa il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera

26-ter.4

Quintarelli

Misto-CI

19.12

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto, di 200.000 euro per il 2018 e di 60.000 euro per il 2019-2020  nel 2018, a copertura dell’onere recato dal comma 120-ter che estende ai familiari delle vittime dell’attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016, le disposizioni in favore delle vittime di atti di terrorismo e di stragi di cui all’art. 5 della L. 206/2004 e all’art. 2 della L. 407/1998

41.160 N.F

41-sexies.56 NF

 

Manzi

Tancredi

PD

19.12

Modifica il comma 624, riducendo il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di 500.000 euro per l’anno 2018 e di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a copertura dell’onere recato dal comma 271-quater che, in ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio n. 640/1994 e del Consiglio di Stato n. 2537/2004 nonché della Nota del Ministero della salute del 16 giugno 2017, riguardanti gli interventi economici perequativi necessari a superare le disparità di trattamento nei confronti degli ex medici condotti, autorizza la spesa di 500.000 euro per l’anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.


 

Articolo 1, comma 625 Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

72-septies.22 NF

Lorenzo Guerini

PD

14.12

Modifica il comma 625, incrementando il Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di 3,2 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.

39.80 NF

Ascani

PD

15.12

Modifica il comma 625, aumentando la riduzione della dotazione del Fondo per interventi  strutturali di politica economica (FISPE), ivi previsto, a parziale copertura degli oneri derivanti dal nuovo comma 196-bis, che reca misure finalizzate ad assicurare il completamento del percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche.

3.58 NF

Misiani

PD

16.12

Modifica il comma 625, incrementando il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di 0,2 milioni per l’anno 2018 e di 2,3 milioni per l’anno 2032, a seguito dalle modifiche apportate al comma 3, relativamente alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.

17-ter.8 NF

Zolezzi

M5S

19.12

Modifica il comma 625, aumentando la riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), ivi previsto, a copertura degli oneri derivanti dalla disposizione recata dal nuovo comma 70-bis, che prevede l’istituzione di un fondo destinato alla realizzazione della piattaforma italiana del fosforo.

101-quater.195 NF

Misiani

PD

19.12

Modifica il comma 625, riducendo il Fondo interventi strutturali di politica economica - FISPE (art. 10, co. 5, L. 282/2004), ivi previsto, di 0,5 mln nel 2018 e di 1,5 mln per gli anni 2019 e 202, a copertura degli oneri derivanti dalle modifiche del comma 666,

 

Tab.7.2 NF

Tab.7.3 NF

Mucci

Tancredi

Misto

AP-CPE-NCD

19.12

Modifica il comma 625, riducendo il Fondo interventi strutturali di politica economica - FISPE (art. 10, co. 5, L. 282/2004), ivi previsto, a parziale copertura degli oneri connessi al finanziamento del Programma 2.3 “Sistema universitario e formazione post universitaria”, del Ministero dell’istruzione e dell’università e della ricerca, di 1 mln di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 in favore dell’Università di Bologna, per l’istituzione di un centro di formazione manageriale per la sostenibilità e i cambiamenti climatici.


 

Articolo 1, comma 626 Fondo per la compensazione degli effetti finanziari

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

102-ter.72

Governo

 

18.12

Modifica il comma 626, riducendo il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, a parziale copertura degli oneri derivanti dall’introduzione dei nuovi commi 684-bis e 684-ter, i quali prevedono la proroga per il 2018 del trattamento di integrazione salariale dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA nonché l’incremento di 400.000 euro, per il 2018, del contributo per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano.

61.5

Relatore

 

18.12

modifica il comma 626, riducendo il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, per finalità di copertura finanziaria degli oneri recati dalle misure riguardanti i territori colpiti dagli eventi sismici del 2012, di cui ai commi 396, 402-bis, 413-bis-413-quinquies

52.23 NF

52.30 NF

Bragantini

Famiglietti

PD

PD

19.12

modifica il comma 626, riducendo, per finalità di copertura finanziaria delle precedenti disposizioni, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, a copertura degli oneri derivanti dall’introduzione del commi 327-decies che autorizza assunzione di personale in ENAC


 

Articolo 1, comma 631 Fondi speciali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

72-septies.22 NF

Lorenzo Guerini

PD

14.12

Alla Tabella A, l’accantonamento del Ministero dell’economia è così ridotto:

2018: -2,1 milioni di euro;

2019: -2,1 milioni di euro;

2020: -2,1 milioni di euro.

La riduzione è posta a copertura degli oneri derivanti dall’introduzione del comma 494-bis, il quale prevede la possibilità per gli enti locali che abbiano contratto un finanziamento per il ripianamento dei debiti fuori bilancio, di chiedere all’agente della riscossione una dilazione dei carichi delle agenzie fiscali e degli enti di previdenza relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell’ente, entro un limite massimo di dieci anni.

9.13

Governo

 

14.12

Alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è ridotto:

2018: -2 milioni di euro.

La riduzione è posta a parziale copertura degli oneri derivanti dall’introdotto comma 38-bis, che autorizza nel 2018 una spesa di 75 milioni di euro per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio

10.63 NF

 

10.67 NF

10.66 NF

10.53 NF

10.51 NF

10.39 NF

IX Commissione

Parisi

Gandolfi

Abrignani

Causin

Bombassei



SC-Ala

PD

SC-Ala

FI-Pdl

M-CI-E

16.12

Alla tabella A, l’accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotto:

2018: -1.000.000

2019: -1.000.000

La riduzione è posta a parziale copertura degli oneri derivanti dall’introdotto comma 39-bis, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per la sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road e di guida connessa e automatica.

33-bis.8 NF

Nicoletti

PD

17.12

Alla Tabella A, l’accantonamento del Ministero degli esteri è ridotto:

2018: -200.000;

2019: -200.000;

2020: -200.000.

La variazione è posta a copertura degli oneri recati dalla lettera a-bis) del comma 165, che autorizza una spesa di 200 mila euro annui, a decorrere dal 2018, per il finanziamento di lettorati di lingua italiano presso atenei esteri,

52-ter.28

IX Commissione

 

17.12

Alla Tabella A, l’accantonamento del Ministri delle infrastrutture e trasporti è ridotto:

2018: -500.000:

2019: -100.000;

2020: -100.000

La variazione è posta a copertura degli oneri recati dal comma 329-ter che istituisce presso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il Partenariato per la logistica e i trasporti che svolge attività di studio, consulenza e monitoraggio per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di Governo nel settore della logistica e dei trasporti.

34-bis.18 NF

Quartapelle

PD

18.12

Alla Tabella A, l’accantonamento del Ministero degli affari esteri è risotto:

2018: 0;

2019; -282.668;

2020: -1.942.228.

La variazione è posta a copertura degli oneri recati dal comma 170-septies che proroga per il quadriennio 2016-2019 l’indizione annuale di bandi di concorso di accesso alla carriera diplomatica

41.1 NF

Tancredi

AP-CE-NCD

18.12

Alla Tabella A, l’accantonamento del Ministero della salute è ridotto:

2018: -19.000.000;

2019: -20.000.000;

2020: -20.000.000.

La variazione è posta a copertura degli oneri recati dai nuovi commi da 261-bis a 261-quaterdecies, che recano disposizioni in materia di ricerca sanitaria, istituendo un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria

39.78 NF

Ascani

PD

15.12

Alla Tabella B, l’accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2019: -10 milioni;

2020: -20 milioni.

La variazione è posta a copertura degli oneri recati dal nuovo comma 188-bis, che dispone che dal 1° gennaio 2019 i contributi del Mibact per interventi conservativi volontari su beni culturali di proprietà privata, di cui all’art. 35 del d.lgs. 42/2004, sono concessi nel limite massimo di € 10 mln per il 2019 ed € 20 mln annui dal 2020.

52-ter.27

52-ter.13

 

Latronico

Garofalo

Misto-DI

AP-CE-NCD

17.12

Alla Tabella B, l’accantonamento del Ministero dell’economia e finanze è ridotto:

2018: -4.000.000:

2019: -4.000.000;

2020: -4.000.000.

La variazione è posta a copertura degli oneri recati dal comma 329-bis che istituisce il Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della rottamazione dei carri merci con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, al fine di promuovere la mobilità sostenibile e il rinnovo del materiale rotabile.

70-bis.1 NF

Moretto

PD

18.12

Alla tabella B, l’accantonamento del Ministero della salute è ridotto:

2018. -5.000.000

2019: -15.000.000

Alla tabella B, l’accantonamento del Ministero dell’economia è ridotto:

2020. -20.000.000.

La variazione è posta a parziale copertura degli oneri recati dal comma 35-bis che autorizza la spesa complessiva di 25 milioni di euro per l’anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 al fine di garantire la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia.

3-bis.24 NF

Realacci

PD

19.12

Alla Tabella B, l’accantonamento del Ministero della salute è ridotto:

2018: -5.000.000

2019: -5.000.000.

La variazione è posta a parziale copertura degli oneri recati dai nuovi commi 12-bis e-12-ter, relativi all’istituzione di un Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, nonché all’istituzione, entro novanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della  presente legge, della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio.

51.29 NF

Realacci

PD

19.12

Alla Tabella B, l’accantonamento del Ministro dell’ambiente è ridotto:

2018. -250.000.

La variazione è posta a copertura degli oneri recati dai nuovi commi da 318-octies a 318-terdecies relativo alla promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile e di prodotti cosmetici da risciacquo che non contengono microplastiche

52.10 NF

Carnevali

PD

19.12

Alla Tabella A, l’accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridotto:

2018: -1.076.040

2019: -1.883.070.

La variazione è posta a copertura degli oneri recati dai nuovi commi 327-bis – 327- quater, che autorizzano l’assunzione di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nel livello iniziale della III Area, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

Alla Tabella A, l’accantonamento del Ministero dell’economia e finanze è ridotto:

2019: -1.946.850

2020: -3.983.700.

La variazione è posta a copertura degli oneri recati dalle modifiche al comma 332, volte ad incrementare gli oneri per il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e, più precisamente, gli oneri finanziari per i volontari del Corpo stesso.

58.80 NF

58.36 NF

58.10 NF

A.Giorgetti

Tancredi

Giulietti

FI-PdL

AP-CPE-NCD

PD

19.12

Alla Tabella A, l’accantonamento del Ministero dell’economia e finanze è ridotto:

2018. -7.000.000

2019. -7.000.000

2020. -7.000.000

La variazione è posta a copertura degli oneri recati dal comma 327-bis, che prevede la corresponsione di una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile al personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio delle funzioni relative alla verifica della conformità economico finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa.

17-quater.39 NF

Gallinella

M5S

19.12

Alla Tabella B, accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2018: -2.000.000

2019: -4.000.000;

2020: --4.000.000

La variazione è posta a copertura degli oneri recati dal comma 74-bis, che istituisce Fondo per la gestione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza nei territori del Delta del Po

46.15 NF

46.20 NF

Ferranti

II Commissione

PD

19.12

Alla Tabella A, accantonamento relativo al Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2018: -2.066.350;

2019: -9.398.099;

2020: --9.398.099.

La variazione è posta a copertura degli oneri recati dal comma 288--ter, che  autorizza l’assunzione di 296 unità di personale, con la qualifica di funzionario area pedagogica e mediatore culturale, da inserire presso il Ministero della giustizia, Dipartimento della giustizia minorile e di comunità

29-ter.27 NF

Fanucci

PD

19.12

Alla Tabella A, accantonamento relativo al Ministero dell’economia, apportare le seguenti variazioni:

2018: -2.700.000

2019: -2.800.000;

2020: -2.700.000.

La variazione è posta a copertura degli oneri recati dal comma 140-bis  che estende alcuni benefici previdenziali riconosciuti (dall’art. 13, c. 8, della L. 257/1992) ai lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni anche ai lavoratori che hanno prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie

102-ter.40 NF

 

Romanini

 

 

PD

19.12

Alla Tabella A, accantonamento relativo al Ministero dell’economia, apportare le seguenti variazioni:

2018: -5.000.000

2019: -5.000.000;

2020: -6.000.000.

 

La variazione è posta a copertura degli oneri recati dal comma 684-bis che incrementa il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera

23.10 NF

XI Comm.

 

19.12

Alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -300.000;

2019: -600.000;

2020: -1.000.000.

La variazione è posta a copertura degli oneri recati dal comma 99-bis, che reca Benefici per i lavori su turni

17-ter.3

17-ter.14 NF

 

 

XIII Comm.

Sani

 

 

 

PD

 

 

 

19.12

Alla Tabella A accantonamento relativo al Ministero dell’economia, apportare le seguenti variazioni:

2018: -2.000.000

2019: -2.000.000;

2020: -2.000.000.

La variazione è posta a copertura degli oneri recati dal comma 71-bis, che reca incrementa la dotazione finanziaria del capitolo di spesa 7350 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di 2 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020.

Tab.4.3

0.Tab.4.3.1

Relatore

Prestigiacomo

 

FI-PDL

19.12

Alla tabella A, l’accantonamento del Ministero dell’economia e delle finanze è ridotto:

2018: -1.500.000.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 3, Programma 3.1 “Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali)”, apportare le seguenti variazioni:

2018: +1.500.000.

41.117 NF

41.64 NF

Marazziti

Lenzi

DS-CD

PD

19.12

Alla Tabella B, accantonamento relativo al Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2018: -2.000.000.

La variazione è posta a copertura degli oneri recati dai 259-quater e 259-quinquies – Istituzione del Registro delle Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)

39.105

Latronico

Misto

19.12

Alla Tabella A, accantonamento relativo al Ministero dell’economia, apportare le seguenti variazioni:

2018: -150.000

2019: -150.000;

2020: -200.000.

La variazione è posta a copertura degli oneri recati dal comma 198-bis, volto ad incrementare di 150.000 euro per il 2018 e 2019 la dotazione del Fondo per il programma “Magna Grecia” (da 400.000 a 550.000 euro), finalizzato a finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale città porta verso il Mediterraneo e connessi al riconoscimento di Matera quale “Capitale europea della cultura”, estendendo il finanziamento anche all’anno 2020 per un ammontare di 200.000 euro.

Tab.A.13

Francesco Saverio Romano

NCI-SCPI-MAIE

19.12

Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Missione 3 Ricerca e innovazione, Programma 3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:

2018: +1.000.000;

2019: +1.000.000;

2020: +1.000.000.

Il finanziamento è autorizzato in favore dell’Associazione denominata “Fondazione Magna Grecia”, già Associazione Internazionale Magna Grecia, organizzazione no profit a carattere internazionale, con sede a Roma e a New York, finalizzato ad attività di studio, ricerca e promozione della cultura della civiltà della Magna Grecia e della crescita del Mezzogiorno

Tab.A.3

Francesco Saverio Romano

NCI-SCPI-MAIE

19.12

Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 700.000;

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Missione 3 Ricerca e innovazione, Programma 3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:

2018: +700.000.

Il finanziamento è autorizzato in favore dell’Associazione Italiana Tutela Handicap della CISAL, associazione di volontariato senza fini di lucro, con sede a Roma, ed operante esclusivamente per fini di solidarietà sociale


 

Articolo 1, comma 632 Fondo investimenti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

70-bis.1 NF

Moretto

PD

18.12

Modifica il comma 632, riducendo l’incremento del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dal comma 140 dell’articolo 1 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017).

La riduzione è da porre in relazione all’introduzione del comma 35-bis che autorizza la spesa complessiva di 25 milioni di euro per l’anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 al fine di garantire la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia.

95.12 NF

 

95.49 NF

95.33 NF

95.48 NF

 

 

95.39 NF

95.6 NF

95.16 NF

 

95.28 NF

95.31 NF

Lorenzo Guerini

Cirielli

Venittelli

Sottanelli

 

 

Ciracì

Simonetti

Pastorino

 

Pastorelli

Lavagno

PD

 

FDI-AN

PD

NCI-SCPI-MAIE

Misto

LNA

SI-SEL-POS-LU

Misto

PD

19.12

Modifica il comma 632, riducendo l’incremento del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dal comma 140 dell’articolo 1 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017).

La riduzione è posta a copertura degli oneri introdotti dai commi 633-bis - 633-quater, volti alla realizzazione di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

 


 

Articolo 1, commi 632-bis e 632-ter-  Riparto delle risorse del “Fondo investimenti”

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

95.47 N.F

Braga

PD

19.12

Aggiunge i commi 632-bis e 632-ter, che consentono di destinare, a valere sulle risorse del “Fondo investimenti istituito dal comma 140 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 e  rifinanziato dal comma 632 del disegno di legge, una quota annua pari a 70 milioni di euro al finanziamento:

§  degli interventi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 di approvazione del Piano stralcio aree metropolitane e aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione, e non ancora finanziati;

§  degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle Regioni del Centro-Nord, che sono individuati nell’ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal  Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata al programma di investimento. Si prevede, inoltre, che i Presidenti delle regioni o province autonome interessate possano essere autorizzati a stipulare mutui di durata massima di quindi anni con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria.


 

Articolo 1, commi 633-bis – 633-quater - Finanziamento dei programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

95.12 NF

95.49 NF

95.33 NF

95.48 NF

 

 

95.39 NF

95.6 NF

95.16 NF

 

95.28 NF

95.31 NF

Lorenzo Guerini

Cirielli

Venittelli

Sottanelli

 

 

Ciriacì

Simonetti

Pastorino

 

Pastorelli

Lavagno

PD

FDI-AN

PD

NCI-SCPI-MAIE

Misto
LNA

SI-SEL-POS-LU

Misto

PD

19.12

Aggiunge i commi da 633-bis a 633-quater, volti alla realizzazione di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, autorizzando una spesa di 120 milioni per il 2018 e di 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

 

Il comma 633-ter prevede l’emanazione di un decreto del MIT, entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede Conferenza Stato Città e Autonomie locali, finalizzato alla definizione di criteri e modalità per l’assegnazione ed eventuale revoca delle predette risorse, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico. Con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

 

Il comma 633-quater prevede che le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 633-bis entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dal comma 140 dell’articolo 1 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017).

Si ricorda che la legge 56/14 ha assegnato, alle Province (commi 51-53) e alle Città metropolitane (comma 44), quali enti con funzioni di area vasta, l’esercizio di determinate funzioni fondamentali, tra le quali, la costruzione e la gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente (comma 85).

Conseguentemente

Modifica il comma 632, riducendo l’incremento del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dal comma 140 dell’articolo 1 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017).

 


 

Articolo 1, commi 639-bis e 639-terTrasporto rapido di massa

                                                     

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

95-bis.31

Bragantini Paola

PD

19.12

Aggiunge i commi 639-bis e 639 ter che estende la possibilità di utilizzare le risorse di cui al Fondo previsto dall’articolo 1, comma 228, della legge n.190 del 2014 e finalizzato a migliorare l'offerta di servizi di trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, che attualmente possono essere destinate esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane anche “alle linee tranviarie, ivi compreso il materiale rotabile” (comma 639-bis).

Al Fondo sono assegnati dall’articolo 1, comma 228 della legge n. 190 del 2014, un contributo quindicennale in erogazione diretta di 12,5 milioni di euro a decorrere dal 2016, nonché ulteriori 7,5 milioni di euro per l'anno 2016, 72 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019.

L’ultimo inciso de comma 639-bis prevede che il riparto delle citate risorse e dei successivi rifinanziamenti sia effettuato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Il Fondo di cui al quale fa riferimento l’articolo 1, comma 228, della legge n. 190 del 2014 è stato alimentato, ai sensi dell’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, con le risorse derivanti dalle revoche di specifiche opere, rientranti nel Programma delle infrastrutture strategiche e individuati sulla base di criteri definiti da altre disposizioni normative, che, alla data di entrata in vigore della legge n. 147, non erano stati affidati con apposito bando di gara. Le risorse così conseguite sono state finalizzate, come detto, esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane e sono imputate ad un’apposita sezione del Fondo di cui all’articolo 32, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011 che prevede che le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo, affluiscono ad un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Le risorse destinate al finanziamento delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 possono essere destinate anche al finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa, ivi compreso il materiale rotabile (comma 639-ter).

 

Nella relazione di accompagnamento all’emendamento si segnala come la precisazione introdotta dal comma 639-ter è volta ad evitare che un’interpretazione troppo letterale delle norme porti ad escludere dalla possibilità di finanziamento i sistemi di trasporto rapido di massa limitando tale possibilità alle infrastrutture. Si precisa inoltre che qualora venisse finanziata l’infrastruttura ma non fossero disponibili risorse per assicurare un adeguato numero di veicoli metropolitani, tranviari, filoviari ed innovativi, l’esercizio del sistema non potrebbe essere assicurato.

 

 


 

Articolo 1, comma 640-bis Decorrenza dell'emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

95-ter.9

Boccadutri

PD

18.12

Aggiunge il comma 640-bis, il quale posticipa dal 1° gennaio 2018 al 1° settembre 2018 la decorrenza della norma che prevede l'emissione elettronica delle fatture per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell'IVA, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea (in sgravio IVA).

 


 

Articolo 1, commi 640-ter – 640-quater Fondo per il commercio equo e solidale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

95-ter.6 NF

Scuvera

PD

19.12

Aggiunge i commi 640-ter e 640-quater i quali istituiscono e disciplinano il Fondo per il commercio equo e solidale.

In particolare, il comma 640-bis prevede l’istituzione nello stato di previsione del MISE di un Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di 1 milione di euro annui dall’anno 2018.

Il comma 640-ter consente alle amministrazioni pubbliche, che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture, di prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l’utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. A favore delle imprese aggiudicatrici è riconosciuto – nel limite delle risorse disponibili nel Fondo di cui sopra – un rimborso fino al 15 percento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell’oggetto del bando. Viene demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, l’individuazione dei criteri e delle modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso

Conseguentemente

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto.

 


 

Articolo 1, comma 641– Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività

                                                                                         

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

96.20

 

N.B. Tale comma è stato modificato dall’em. del Relatore 96.21, riportata di seguito

Relatore

 

19.12

Modifica il comma 641, che istituisce, presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività. La relativa dotazione prevista a partire dal 2019, inizialmente pari a 250 milioni di euro, è ridotta a 125 milioni di euro per l’anno 2019 e a 175 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.

96.21

Relatore

 

21.12

Modifica il comma 641, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, connessi anche al programma Industria 4.0. La relativa dotazione, pari a 5 milioni per l’anno 2018 e a 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, è – con l’emendamento in esame – rideterminata in 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, in 210 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e in 200 milioni a decorrere dall’anno 2031. Rimane invece ferma la dotazione di 5 milioni per l’anno 2018.

 


 

Articolo 1, comma 643-bis -643-terConcessioni per la coltivazione di acque minerali e termali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

96.12

Camani

 

19.12

Aggiunge i commi 643-bis-643-ter, i quali intervengono con una norma di interpretazione autentica sull’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 59/2010, normativa nazionale attuativa della direttiva 2006/123/UE (cd. Direttiva Servizi), alle attività di assistenza e cura fornite in ambito termale.

In particolare, il comma 643-bis dispone che l'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 – attuativo della direttiva 2006/123/UE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. Direttiva Bolkestein) –il quale definisce l'ambito di applicazione del decreto stesso, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio e il rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all’esercizio dell’azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie previste dalla legge quadro sul settore termale (legge n. 323/2000, articolo 3, comma 1) qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente nei due anni precedenti l’istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività finalizzate a mantenere e migliorare l’aspetto estetico di cui all’articolo 3, comma 2 della legge quadro sul settore termale. La prevalenza deve risultare da una specifica certificazione ad opera dei revisori dei conti, formulata sulla base della contabilità analitica aziendale.

 

Il comma 643-ter dispone che dall’attuazione di quanto previsto dal precedente comma 643-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si ricorda infatti che l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2010 definisce l'ambito di applicazione del medesimo decreto, individuandolo in qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale. Il medesimo D.lgs. 59/2010 esplicita un'articolata serie di deroghe (artt. da 2 a 7) all'applicazione della direttiva 2006/123/UE(c.d. "direttiva Bolkestein"). Gli articoli da 2 a 7 del D.Lgs. 59/2010, elencano infatti le attività di servizi sottratte all'applicazione del decreto stesso: le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implichino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche; alla disciplina fiscale delle attività di servizi; ai servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorché scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico (art. 2, co.1); i servizi sociali (art. 3); i servizi finanziari (art. 4); i servizi di comunicazione (art. 5); i servizi di trasporto (art. 6). L'art. 7 elenca ulteriori servizi esclusi dall'applicazione del decreto tra i quali, in particolare, alla lettera b) i servizi sanitari e quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata.

Per quanto attiene all'imbottigliamento delle acque minerali, invece, la Commissione europea, in una nota al Dipartimento Politiche Europee, ha chiarito espressamente che l'imbottigliamento di acque minerali non rientra tra le attività soggette alle norme previste dalla Direttiva sui Servizi nel Mercato Interno (2006/123/UE), semmai a tale attività vanno applicati i principi del Trattato UE. Il criterio che determina l'applicazione della Direttiva Servizi - spiega la Commissione - è la natura dell'attività, piuttosto che l'esistenza o meno di un regime di concessione. L'attività di imbottigliamento per scopi commerciali non può essere definita attività di servizi, non importa se tale attività sia portata avanti dallo stesso soggetto titolare della concessione o da altri soggetti estranei alla concessione.

Con riguardo all'esclusione delle attività termali dalla Direttiva Bolkenstein, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n.117 del 2015 ha sottolineato che l'attività di sfruttamento oggetto di concessione termominerale ricade nel campo applicativo della direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/UE, attuata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/UE relativa ai servizi nel mercato interno), posto che tali fonti hanno ad oggetto «qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione» (art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 59 del 2010), salve le eccezioni specificamente indicate. Secondo la Corte "Tra tali eccezioni non rientra lo sfruttamento delle acque termali per fini terapeutici ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 59 del 2010, come questa Corte ha già ritenuto, dichiarando l'illegittimità costituzionale di una norma regionale campana che aveva sottratto le concessioni termominerali al campo applicativo del d.lgs. n. 59 del 2010, in quanto afferenti alle attività sanitarie (sentenza n. 235 del 2011)". La Corte, in tale occasione, ha riconosciuto l'applicabilità della direttiva 2006/123/UE e del d.lgs.n. 59 del 2010 alle concessioni del demanio idrico. Secondo la Corte l'art. 16 del d.lgs. n. 59 del 2010, quando l'attività deve essere contingentata a causa della scarsità delle risorse naturali, impone una procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario e vieta la proroga automatica delle concessioni, nonché l'attribuzione di «vantaggi» al concessionario uscente. Si tratta di disposizioni che favoriscono l'ingresso nel mercato di altri operatori economici e ostano all'introduzione di barriere tali da alterare la concorrenza tra imprenditori (sentenzen. 340, n. 233 e n. 180 del 2010), la cui efficacia non può venire paralizzata neppure transitoriamente, a causa dell'inerzia della Regione nell'approvazione del piano regionale di settore delle acque. Ne segue che l'automatica proroga delle concessioni termominerali disposta dalle norme impugnate, per un periodo di tempo peraltro considerevole e superiore a quanto strettamente necessario ai fini della definizione della gara pubblica, contrasta secondo la Corte, con tali regole, espressive del diritto dell'Unione e proprie della sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

Si richiama inoltre quanto più volte evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità di diverse norme per il contrasto con quella comunitaria cui il legislatore nazionale ha dato attuazione, in quanto in contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di accesso ed esercizio dell'attività dei servizi (in particolare in tema dei residuali regimi autorizzatori), ma anche perché essa non viene neanche a prevedere forme di «bilanciamento tra liberalizzazione e […] i motivi imperativi di interesse generale», come, invece, richiesto dalla normativa comunitaria (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 giugno 1996, in cause riunite C-418/93, C-419/93, C-420/93, C-421/93, C-460/93, C-461/93, C-462/93, C-464/93, C-9/94, C-10/94, C-11/94, C-14/94, C-15/94, C-23/94, C-24/94 e C-332/94).

Le disposizioni del D.Lgs. n. 59 del 2010, sono da ascrivere, secondo la giurisprudenza della Corte, alla tipologia di disposizioni che tendono ad assicurare procedure concorsuali di garanzia mediante la loro strutturazione in modo da consentire «la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici» (sentenza n. 401 del 2007) e che sono da ricomprendere, secondo la giurisprudenza costituzionale, nella nozione di concorrenza che «non può che riflettere quella operante in ambito comunitario» (sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 401 del 2007), che ha «un contenuto complesso in quanto ricomprende non solo l'insieme delle misure antitrust, ma anche azioni di liberalizzazione, che mirano ad assicurare e a promuovere la concorrenza "nel mercato" e "per il mercato", secondo gli sviluppi ormai consolidati nell'ordinamento europeo e internazionale (sentenza n. 200 del 2012).

 


 

Articolo 1, comma 644 Immissioni in organico RAI

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

97.42

sub. 0.97.42.4

Relatore

Boccadutri

 

PD

19.12

Modifica il comma 644 inserendo una previsione secondo cui la RAI può avviare immissioni in organico – e, dunque, a tempo indeterminato – di giornalisti al livello retributivo minimo previsto dal contratto di categoria, ricorrendo prioritariamente alle graduatorie elaborate a seguito delle selezioni di giornalisti professionisti avviate nel 2013 e nel 2014.

Nel 2013, la RAI ha promosso una selezione interna, finalizzata ad individuare 40 giornalisti professionisti da destinare alle redazioni presenti nelle Sedi Regionali e nei Centri di Produzione di Milano, Napoli e Torino. La ricerca era riservata a coloro che risultavano iscritti all’Albo dei giornalisti – elenco Professionisti – in data anteriore al 25 luglio 2013, e che fossero già stati utilizzati dall’azienda con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato, ovvero con un rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione, in presenza di determinate condizioni.

Il 24 febbraio 2014 la RAI ha avviato “un’iniziativa di selezione per titoli e prove”, finalizzata ad individuare 100 giornalisti professionisti per far fronte a future esigenze, da utilizzare con contratti a tempo determinato, nell’ambito di tutto il territorio nazionale. La ricerca era riservata a coloro che risultavano iscritti all’Albo dei giornalisti - elenco Professionisti - in data anteriore al 24 aprile 2014 (termine per l’inoltro della domanda di partecipazione). L’avviso faceva presente che, al termine della procedura selettiva, sarebbe stata formata una graduatoria finale che sarebbe stata valida per 3 anni dalla pubblicazione.

Al riguardo, dalla risposta scritta (pubblicata nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 21 giugno 2017) al quesito n. 616/2981 indirizzato al Direttore generale della RAI, nell’ambito della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, si evince che la RAI ha proceduto alle assunzioni dalla graduatoria degli idonei della selezione interna avviata nel 2013 fino al numero 60 e della selezione avviata nel 2014 fino al numero 196 (201 per effetto degli ex aequo).

 


 

Articolo 1, comma 648-bisPubblicità delle vendite giudiziarie

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

98.6 NF

Palese

 

19.12

Aggiunge il comma 648-bis, in base a cui la pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari, gestite dagli uffici dei tribunali competenti in materia di esecuzioni immobiliari, è assicurata mediante i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e attraverso i siti web, come previsto a legislazione vigente. Spetta a un decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni, definire i criteri e le modalità di attuazione.

 

 


 

Articolo 1, comma 648-ter - Pubblicità delle gare in caso di subappalto

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

98.5 NF

Palese

FI-PDL

19.12

Introduce il comma 648-ter volto, al fine di assicurare la trasparenza in materia di appalti, ad assicurare la pubblicità delle gare in caso di subappalto, assicurata attraverso i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e dai siti web, così come previsto dalla normativa vigente.

L’art. 73 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/16) disciplina la pubblicazione a livello nazionale degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98, 122 e 127. In particolare, il comma 4 dell’art. 73 prevede l’adozione di un D.M. del MIT, d'intesa con l'ANAC, per la definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata.

Con il D.M. del 2 dicembre 2016 sono stati definiti gli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98, individuando, altresì, la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

In particolare, il D.M. 2 dicembre 2016 specifica (art.2, co. 6) che, fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, individuata nell'atto di cui al comma 5, gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i termini previsti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla medesima data, sono pubblicati nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori.

 

 


 

Articolo 1, commi 652, 653 e 655 – Fondo di ristoro finanziario

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

100-bis.1 NF

100-bis.4 NF

Rubinato

Menorello

PD

Misto

19.12

Modifica il comma 652 estendendo la dotazione finanziaria di 25 milioni di euro del Fondo di ristoro finanziario anche agli anni 2020 e 2021. Inoltre si prevede che il danno ingiusto subito dai risparmiatori può essere riconosciuto, ai fini del ristoro, anche con pronuncia degli arbitri presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, disciplinata dall’articolo 210 del Codice dei contratti pubblici.

Modifica il comma 653 prevedendo che il D.P.C.M. attuativo della disciplina in esame debba essere adottato entro 90 giorni (in luogo di 180 giorni). Si prevede inoltre che il Ministro dell’economia e delle finanze riferisca al Parlamento sullo stato di attuazione della stessa disposizione.

Modifica il comma 655 al fine di prevedere la copertura conseguente alle modifiche apportate al comma 652 riduce lo stanziamento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente anche per gli anni 2020 e 2021.

 

 


 

Articolo 1, comma 654 – Riversamento all’entrata delle risorse del Fondo per le vittime di frodi finanziarie

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

100-bis.46

Relatore

 

21.12

Modifica il comma 654, che dispone – tra l’altro - il riversamento al bilancio dello Stato delle risorse del Fondo per  indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito (articolo 1, commi 343 e ss.gg. della l.  23 dicembre 2005, n. 266). In luogo di disporre un riversamento per 25 milioni di euro per il solo anno 2019, l’emendamento prevede che siano riversate al bilancio dello Stato risorse del predetto Fondo per a 25 milioni di euro anche per gli anni 2020 e 2021.

 


 

Articolo 1, comma 658 – Aree marine di reperimento Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli – Capo di Leuca

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

101-bis.4

Capone

PD


19.12

Modifica il comma 658, lettera b), prevedendo la possibilità di istituire parchi marini o riserve marine a Capo d'Otranto, presso le Grotte Zinzulusa e Romanelli e a Capo di Leuca (modifica all’articolo 36, comma 1, lett. g), della legge n. 394 del 1991).

 

 


 

Articolo 1, comma 664-bis - Aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

101-ter.8

Borghi

PD

19.12

Introduce il comma 664-bis che destina, nell’ambito dei progetti finanziati ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra di competenza del Ministero dell’ambiente, per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, prioritariamente, al finanziamento delle attività relative al programma triennale per le aree naturali protette di cui all’articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sui parchi).

Relativamente ai proventi delle aste si rammenta che l'articolo 19 del D.Lgs. 30/2013, che disciplina la messa all'asta di una quantità di quote di emissione di gas a effetto serra determinata con decisione della Commissione europea, prevede che i proventi delle aste siano versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato "Trans - European Automated Real - time Gross Settlement Express Transfer System" ("TARGET2") per essere trasferiti su un apposito conto presso la Tesoreria dello Stato, successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari.

Alla ripartizione delle risorse si provvede con decreti del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.

Il 50% dei proventi derivanti dalle singole aste è riassegnato ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico e destinato (in attuazione del D.L. 72/2010), al rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti" che a causa dell'esaurimento della riserva di quote "nuovi entranti" non hanno beneficiato di assegnazione a titolo gratuito per il periodo 2008-2012.

Il restante 50% dei medesimi proventi è destinato alle seguenti attività volte (principalmente) a contrastare i cambiamenti climatici, elencate dal comma 6, dell’art. 19, del D.Lgs. 30/2013: a) ridurre le emissioni dei gas-serra; b) sviluppare le energie rinnovabili; c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo; d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità; e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2; f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni; g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal D.Lgs. 30/2013; h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni; i) coprire le spese amministrative connesse al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas-serra nella Comunità. A tali attività, che sono le stesse previste dall'art. 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l’art. 39, comma 1-bis, del D.L. 133/2014 ha aggiunto il rafforzamento “della tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento” (lettera d-bis) e l’art. 10, comma 1, lett.a) della legge 221/15 ha inserito la lettera i-bis),  al fine di “compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea (C(2012) 3230 final), con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 5000.

L’art. 4 della L. 394/91 prevede che il programma triennale per le aree naturali protette, sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato: a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini; b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse; c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali; d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree; e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.

 


 

Articolo 1, comma 665-bisProroga perfezionamento presso l’ufficio del processo

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

101-ter.6

 

101.ter.5

II Commissione

Giuseppe Guerini

 

 

PD

19.12

Aggiunge il comma 665-bis, in base al quale è prorogato fino al 31 dicembre 2018 il periodo di dodici mesi per lo svolgimento, da parte dei soggetti che hanno svolto il tirocinio formativo e fanno parte dell’ufficio del processo, di un ulteriore periodo di perfezionamento. Viene autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018 e prevista la relativa copertura.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 666– Piano nazionale per interventi di ritorno volontario assistito

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

101-quater.195 NF

Misiani

PD

19.12

Aggiunge la lettera a-bis) al comma 666, che autorizza la spesa di 500 mila euro per il 2018 e 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per l’avvio sperimentale di un Piano nazionale per la realizzazione di interventi di ritorno volontario assistito (RVA), previsti dall’art. 14-ter del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione).

Il Ritorno Volontario Assistito è la possibilità di ritorno offerta ai migranti che non possono o non vogliono restare nel Paese ospitante e che desiderano, in modo volontario e spontaneo, ritornare nel proprio Paese d´origine. L’articolo 14-ter del TU immigrazione prevede

In base alle nuove disposizioni, il Piano consiste:

-       nell’attivazione di massimo trenta sportelli comunali, che svolgano attività di informazione, di orientamento e di assistenza sociale e legale per gli stranieri che possono accedere ai programmi esistenti di ritorno volontario e assistito. Gli sportelli sono attivati in concorso con le associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e in accordo con prefetture, questure e con le organizzazioni internazionali,

-       nella formazione specialistica di personale interno;

-       nell’informazione sui progetti di reintegrazione nei paesi di origine.

Le linee guida e le modalità di attuazione del Piano sono rimesse ad un decreto del Ministro dell’interno da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Al fine di provvedere agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dalla nuova lettera, si prevede la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.


 

Articolo 1, comma 666, lettera g)Graduatorie Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

101-quater.245

101-quater.194

I Commissione

 

Fabbri

 

 

PD

19.12

Modifica il comma 666, lettera g), specificando che è prorogata fino al 31 dicembre 2018 la graduatoria vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito con decreto del Ministero dell'interno 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008 (graduatoria a cui si ricorre per l’assunzione di 400 unità, a partire dal mese di maggio 2018, come disposto in base al nuovo comma 171-bis).

 

 


 

Articolo 1, commi 666-bis, 666-ter, 666-quater – Interventi connessi all’entrata in vigore del nuovo sistema elettorale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

101-quater. 72 uNF

Alan Ferrari

PD

19.12

 

Aggiunge il comma 666-bis, autorizza la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2018 per una serie di misure connesse all’entrata in vigore del nuovo sistema elettorale (quali la pubblicazione da parte del Ministero dell’interno sul proprio sito internet dei moduli per il deposito delle liste, l’implementazione dei sistemi informativi, la trasmissione in formato elettronico alle Camere dei dati necessari per la proclamazione dei eletti) e prevede, conseguentemente, solo per le prossime elezioni, anche in considerazione dei termini di pubblicazione del decreto legislativo di determinazione dei collegi elettorali n. 189 del 2017 (pubblicato il 19 dicembre 2017), la riduzione ad un quarto del numero delle sottoscrizioni necessarie (minimo 1.500 e massimo 2.000 per ciascun collegio plurinominale) per la presentazione delle candidature sia per le elezioni della Camera sia del Senato. A seguito dell’emendamento approvato, sono quindi richieste, per le prossime elezioni politiche, minimo 375 sottoscrizioni per ciascun collegio plurinominale.

Aggiunge il comma 666-ter, riduce conseguentemente di 1 milione di euro l’autorizzazione di spesa del Fondo esigenze indifferibili.

Aggiunge il comma 666-quater ammette la presenza di osservatori internazionali OSCE presso gli uffici elettorali di sezione in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.

 


 

Articolo 1, commi 668-bis e 668-ter Definizione agevolata dei debiti nei territori delle regioni del Centro Italia, colpite dagli eventi sismici

                                                        

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

101-quater.314

Relatore

 

18.12

Introduce i commi 668-bis e 668-ter, volti a inserire il comma 3-bis all’art. 1 del DL. 148/2017 (L. 172/2017) che differisce (dal novembre 2017) al mese di novembre 2018 il pagamento delle rate in scadenza per la definizione agevolata dei debiti in base alla legislazione vigente dell’art. 6 del DL. 193/2016 nei territori delle regioni del Centro Italia, colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016. Inoltre, viene inserito il comma 3-ter che, per le finalità sopra indicate, riduce di 2,1 milioni per il 2017 il Fondo per interventi strutturali di politica economica.

L’entrata in vigore di tale disposizione è prevista il giorno stesso della pubblicazione del presente disegno di legge in Gazzetta ufficiale.

 


 

Articolo 1, commi 668-quater – 668-sexies - Assunzioni e inquadramenti nel Ministero dell’economia e delle finanze

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

101-quater.271 NF

101-quater.305 NF

101-quater.34 NF

Tancredi

 

A. Giorgetti

 

Giulietti

AP-CPE-NCD

FI-PdL

 

PD

19.12

Aggiunge i commi da 668-quater a 688-sexies, che intervengono sulle facoltà assunzionali del Ministero dell’economia e delle finanze.

In particolare:

§  si prevede la facoltà, per il Ministero dell’economia e delle finanze, per specifiche cause, di coprire nel 2018 le carenze di organico nei profili professionali di terza area assumendo in ordine di graduatoria (nel limite massimo del 50% delle facoltà assunzionali del 2018) gli idonei di procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area con graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010. Inoltre, si dispone l’inquadramento nell’area superiore del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria (incluse le Agenzie fiscali, ex articolo 1, comma 9, della L. 208/2015), cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del CCNC del quadriennio 1998-2001 o del quadriennio 2002-2005 (comma 668-quater);

§  si autorizza l’assunzione di personale a tempo determinato (per finalità di implementazione, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi, nonché per le funzionalità strumentali all’attuazione della riforma del bilancio) con durata massima di 2 anni non rinnovabili. Tale personale è reclutato con selezioni pubbliche od utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici già esistenti, nel limite massimo di 500.000 euro annui, a valere sulle disponibilità di parte corrente dell’autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione, gestione e adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato (di cui all’articolo 1, comma 188, della L. 190/2014) (comma 668-quinquies);

§  si utilizza quota parte di specifiche risorse finanziarie (relative all’adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato, di cui alla tabella allegata alla delibera CIPE 144/2015) al fine di incrementare le risorse relative al lavoro straordinario, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del D.P.R. 344/1983 (che ha stabilito la facoltà, per le amministrazioni non interessate da progetti sperimentali di produttività, di presentare specifici progetti –approvati con specifico D.P.C.M. che non risulta ancora essere stato emanato - finalizzati al raggiungimento di determinati obiettivi mediante utilizzo di lavoro straordinario, nonché in deroga all’incentivazione della produttività del personale della RGS), nel limite massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2018-2020. L’individuazione delle procedure e modalità di utilizzo delle richiamate risorse è demandato ad un successivo decreto interministeriale (di cui non viene individuato il termine di emanazione) (comma 668-sexies).

 

 


 

Articolo 1, comma 669 – Proroga termini - progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

101-quater.75

Cinzia Maria Fontana

PD

19.12

Modifica il comma 669, introducendovi una ulteriore proroga (con una nuova lettera b-bis) concernente gli incentivi di cui all’articolo 14, comma 11 del D.Lgs. n. 102/2014, per i progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi è terminato entro il 2014.

La durata degli incentivi è ora prorogata al 31 dicembre 2018 (rispetto al 31 dicembre 2017), purché i progetti stessi siano concretamente avviati entro il 31 dicembre 2018 (rispetto al 31 dicembre 2017).

Si tratta di progetti definiti dallo stesso proponente, previa verifica tesa a valutare in maniera stringente le reali peculiarità degli stessi a condizione che questi siano in grado di produrre nuovi risparmi di energia in misura complessivamente equivalente alla soglia minima annua sopra indicata, e rispondano a criteri di: collegamento funzionale a nuovi investimenti in impianti energeticamente efficienti installati nel medesimo sito industriale; efficientamento energetico di impianti collegati alla medesima filiera produttiva, anche in siti diversi, avviati nella medesima data; risanamento ambientale nei siti di interesse nazionale; salvaguardia dell'occupazione.

 


 

Articolo 1, comma 669 – Proroga termini - attività di autoriparazione

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

101-quater.31

 

101-quater.62

101-quater.76

101-quater.79

 

101-quater.

132

 

101-quater.

41

 

101-quater.

167

 

101-quater.

288

 

101-quater.

151

 

101-quater.

171

101-quater.

123

101-quater.

120

101-quater.

101

101-quater.

122

101-quater.

145

 

101-quater.

144

101-quater.

172

101-quater.

182

101-quater.

164

Guidesi

 

Vignali

Locatelli

Pastorino

 

Lodolini

 

 

Castricone

 

 

De Mita

 

 

A. Giorgetti

 

 

Carra

 

 

Bini

 

Falcone

 

Nastri

 

Oliaro

 

Romanini

 

Prataviera

 

 

Vico

 

Basso

 

Capezzone

 

Taricco

PD

 

M5S

Misto

SI-SEL-POS-LU

PD

 

 

AP-CPE-NCD

Misto

 

 

FI-PDL

 

 

PD

 

 

PD

 

PD

 

FDI-AN

Misto

 

PD

 

NCI-SCPI-MAIE

 

PD

 

PD

 

Misto

 

PD

19.12

Modifica il comma 669, introducendo la lettera b-bis), recante le seguenti modifiche alla legge n. 224/2012, di disciplina dell'attività di autoriparazione:

·         all’art. 2, introduce il comma 1-bis, il quale prevede che entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano attivano i corsi regionali teorico-pratici di qualificazione per le attività di autoriparazione (meccatronica, carrozzeria e gommista), previa definizione dei livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Al medesimo art. 2, introduce il comma 1-ter, il quale prevede che, per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività sopra citate alla data di entrata in vigore della legge, la frequentazione, con esito positivo, dei suddetti corsi regionali teorico-pratici di qualificazione consente l’immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all’abilitazione non posseduta

·         all’art. 3: modifica il comma 2, che consente alle imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto di proseguire le rispettive attività per i 10 anni (anziché 5 anni) successivi alla data di entrata in vigore della medesima L. 224/2012; aggiunge il comma 2-bis, il quale dispone la validità del termine di 10 anni anche per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della legge, nel registro delle imprese artigiane e abilitate per una o più delle attività sopra citate, che intendano conseguire l’abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di autoriparazione sopra citate.

 

 

 


 

Articolo 1, commi 670-bis e 670-ter – Semplificazione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

101-quater.264 UNF

Carrescia

PD

19.12

Introduce i commi 670-bis e 670-ter volti, rispettivamente, a prorogare di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2018 il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI, e a introdurre l’art. 194-bis nel cd. Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/06) finalizzato all’introduzione di norme volte alla sempli?cazione del procedimento di tracciabilità dei ri?uti e al recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI.

 

In particolare, il comma 670-bis modifica il comma 3-bis dell’art. 11 del D.L. 101 del 2013 al fine di prorogare fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis dell’articolo 11 del D.L. 101/2013, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Nello stesso periodo, quindi per tutto il 2018, non si applicano le sanzioni relative al SISTRI, diverse da quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa (tali ultime sanzioni, previste dai commi 1 e 2 dell'art. 260-bis del D.Lgs. n. 152/2006, sono infatti già operative dal 1° aprile 2015 e sono ridotte del 50 per cento).

Il comma 670-bis modifica altresì il comma 9-bis dell’art. 11 del D.L. 101 del 2013, al fine di prorogare alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis dell’art. 11 del D.L. 101/2013, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI (Selex Service Management S.p.A.) e il termine fino al quale è garantito, alla medesima società, l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati. Viene altresì previsto che all'attuale concessionaria del SISTRI venga corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei suddetti costi di produzione e salvo conguaglio, la somma di 10 milioni di euro annui in ragione dell’effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell’anno 2018, come già previsto per gli anni 2015, 2016 e 2017.

 

Il comma 670-ter aggiunge il comma 194-bis nel cd.  Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/06), che introduce norme per la sempli?cazione del procedimento di tracciabilità dei ri?uti e per il recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI, al fine di:

1) prevedere l’adempimento delle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto, di cui agli articoli 190 e 193 del Codice dell’Ambiente, anche in formato digitale, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice di amministrazione digitale) e per consentire la lettura integrata dei dati riportati; 

2) consentire al Ministero dell'ambiente, sentiti il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l’italia Digitale ed Unioncamere, l’emanazione di un decreto per la predisposizione del formato digitale degli adempimenti previsti;

3) consentire la trasmissione della quarta copia dei formulario di trasporto prevista al comma 2 dell'articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.

L’art. 193, co. 2 prevede in particolare che una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. 

4) prevedere l’applicazione al contributo di iscrizione al SISTRI, di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente 30 marzo 2016, n. 78, dei termini di prescrizione di cui all'articolo 2946 (Prescrizione ordinaria) del Codice civile, che fissa il termine di prescrizione dei diritti in dieci anni, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente.

L’art. 7 del D.M. n. 78 del 2016 (Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del Codice dell’Ambiente) prevede la copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI a carico degli operatori iscritti mediante il pagamento di un contributo annuale, nella misura e con le modalità indicate nell'allegato 1, che forma parte integrante del decreto.  Il contributo è versato da ciascun operatore iscritto per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio e deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni successivi, il contributo è versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono. Tale disposizione si applica anche agli operatori che hanno aderito volontariamente al SISTRI anche qualora, nel medesimo anno solare, optino per il ritorno al sistema cartaceo.  

5) prevedere l’adozione di procedure per il recupero dei contributi SISTRl dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o conguaglio da parte degli utenti del sistema SISTRI, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi

      a) comunicazione di avvio del procedimento con l'invio del sollecito di pagamento, prima     di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell‘ambiente per contributi SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente; 

      b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo; 

      c) previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento del contributo SISTRI, fino all'annualità in corso alla data di approvazione della disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiscienza, o accertamento concordato in contradditorio;   

      d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell'ambiente e gli utenti  del sistema SISTRI per i profili inerenti il pagamento o il rimborso del contributo SlSTRI.

6) prevedere l’estinzione della sanzione dovuta per il mancato pagamento del contributo per l'iscrizione, prevista all’art. 260-bis, comma 2 del Codice dell’Ambiente, senza il pagamento di interessi, a seguito dell’esperimento delle procedure indicate al comma 2 e della regolarizzazione della posizione contributiva.

 


 

Articolo 1, comma 671 Proroghe termini in materia di trasporti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

101-quater.309

Governo

 

18.12

Sostituisce il comma 671 al fine di aggiungere alla proroga termini già prevista dalla disposizione (concernente il differimento del termine per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in tema di titoli abilitanti al salvamento acquatico, riprodotta alla lettera a) della nuova formulazione del comma) una ulteriore proroga di termini (inserita alla lettera b). Si tratta in particolare della proroga del termine per l’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, volto a rideterminare i principi fondamentali della disciplina relativa agli autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC). Il decreto interministeriale citato, previsto dal decreto-legge n. 40 del 2010 ed è stato oggetto di 11 proroghe (da ultimo a seguito dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 244 del 2016): La norma prevede che il termine per l’emanazione del decreto sia spostato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018. Viene altresì riprodotta, come nell’ultima norma di proroga termini sopra ricordata, la disposizione che conferma la sospensione dell'operatività della disciplina più restrittiva per l’attività di noleggio con conducente che era stata introdotta dall’articolo 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008 e poi subito sospesa dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 5/2009 in considerazione dei timori per la limitazione della libertà di concorrenza nel settore che la sua applicazione avrebbe comportato.

 


 

Articolo 1, comma 671-bis Proroga gestione commissariale “Galleria Pavoncelli”

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

101-quater.308

Governo

 

17/12

Introduce il comma 671-bis volto a prorogare la gestione commissariale relativa alla "Galleria Pavoncelli". La proroga al 31 dicembre 2018 (rispetto al termine del 31 dicembre 2017) della gestione commissariale (di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010) relativa alla gestione emergenziale connessa alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli", viene operata intervenendo sul termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 26 aprile 2013 (convertito dalla L. 71/2013).

Su tale disposizione sono già intervenuti, prevedendo proroghe dal termine iniziale del 31 marzo 2014, l'art. 1, comma 1, del D.L. 73/2014, e l'art. 14, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (che ha fissato il termine, ora prorogato, del 31 dicembre 2017). La relazione illustrativa motiva l’ulteriore proroga con l’opportunità rappresentata dai Presidenti delle regioni Campania e Puglia di dare continuità al commissariamento fino all’effettivo completamento della realizzazione dell’opera, prevista nel secondo semestre del 2018.

La galleria Pavoncelli è una galleria idraulica lunga 15 chilometri, con inizio a Caposele (AV) e termine in località Padula in agro di Pescopagano (PZ); essa rappresenta l’inizio dell'opera idraulica che consente il trasporto verso la Puglia delle acque di sorgente del fiume Sele, meglio conosciuta come Canale Principale.

 

 

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 672-bisProroga del Commissario ad acta per la chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree colpite dal sisma del 1980-1981

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

101-quater.251

Famiglietti

PD

19.12

Introduce il comma 672-bis volto a prorogare dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine di conclusione dell’operatività della gestione commissariale finalizzata alla definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nei comuni delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Nell’ambito delle competenze della predetta gestione commissariale, rientra l’intervento di completamento dell’asse stradale Lioni-Grottaminarda.

In particolare, sono modificati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 49 del D.L. 83/2012, al fine di:

-       prorogare dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, il termine per la cessazione dell’incarico del commissario ad acta, nominato ai sensi dell’articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nelle predette aree, previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (art. 49, comma 1, del D.L. 83/2012);

-       prorogare dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017 l’obbligo in capo al commissario ad acta, previa ricognizione delle pendenze, di provvedere alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle amministrazioni individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto interministeriale, emanato di concerto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, e di presentare ai medesimi Ministri la relazione conclusiva dell'attività svolta (art. 49, comma 2, del D.L. 83/2012);

-       prevedere come per le precedenti annualità, fino al 2018, la copertura dell'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario ad acta, nel limite di 100.000 euro, gravante sulle disponibilità della contabilità speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale 1728 di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 289/2002 (art. 49, comma 3, del D.L. 83/2012).


 

Articolo 1, comma 672-terProroghe termini in materia di trasporti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

101-quater.263 NF

101-quater.203

Bruno Bossio


Sisto

PD


FI-PDL

19.12

Aggiunge il comma 672-ter.

La disposizione prevede un differimento dei termini di entrata in vigore delle disposizioni in materia di documento unico di circolazione, introdotto dal decreto-legislativo n. 98 del 2017. Il decreto legislativo prevede che all’attuale documentazione della proprietà degli automezzi che prevede due documenti, il certificato di proprietà e la carta di circolazione, si sostituisca un unico documento.

La presente disposizione prevede in particolare:

·         alla lettera a) il differimento dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019 della data dalla quale la carta di circolazione (definita documento unico di circolazione) costituisce il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. Conseguentemente:

·         la lettera b) differisce al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore di quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo che disciplina le abrogazioni delle norme del Codice della strada incompatibili con il nuovo sistema e le relative norme di coordinamento.

 


 

Articolo 1, comma 674 Informazione antimafia per i terreni agricoli

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

101-quater.246 NF

101-quater.275 NF

Fiorio

 


Mongiello

PD

 

PD

19.12

Sostituisce il comma 674:

- escludendo che i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei debbano fornire l’informazione antimafia in relazione alle domande di contributi europei presentate prima del 19 novembre 2017 (data di entrata in vigore della riforma del Codice antimafia che ha introdotto l’obbligo di produrre la documentazione antimafia anche per questi soggetti);

- confermando per le imprese agricole che abbiano fatto domanda per importi inferiori a 25.000 euro una proroga al 31 dicembre 2018 dell’obbligo di presentare l’informazione antimafia.

Con l’entrata in vigore di questa disposizione, l’obbligo di presentazione della documentazione antimafia si applicherà da subito solo ai titolari di terreni agricoli che accedono a fondi europei per importi superiori a 25.000 euro.

 

 


 

Articolo 1, comma 675-bis Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

101-quater.311

Governo

 

17.12

Aggiunge il comma 675-bis, che proroga (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2018 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso in atto, nonché a prevenire l’instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera.

A tal fine, novella l’art. 11, co. 2, della L. 20 novembre 2017, n. 167 (legge europea 2017).

L’art. 11 della L. 167/2017 ha stanziato risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell’entrata in vigore del D.L. 120/1995 (L. 236/1995), con il quale è stata introdotta nell’ordinamento nazionale la nuova figura del “collaboratore esperto linguistico”.

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge europea 2017, la disposizione intendeva risolvere il caso EU Pilot 2079/11/EMPL – richiamato anche nella rubrica dell’articolo – nell’ambito del quale la Commissione europea ha chiesto chiarimenti all’Italia circa la compatibilità dell'art. 26, co. 3, ultimo capoverso, della L. 240/2010 – che ha stabilito l'automatica estinzione dei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, relativi al trattamento economico degli ex lettori – con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

Nello specifico, l’art. 11 ha previsto che, a decorrere dal 2017, il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di € 8.705.000 destinati, a titolo di cofinanziamento, alla copertura degli oneri derivanti dai contratti integrativi di sede di cui si è detto. Le risorse sono destinate esclusivamente alle università che perfezionano i medesimi contratti – definiti, a livello di singolo ateneo, secondo uno schema-tipo da emanare con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – entro il termine (ora prorogato) del 31 dicembre 2017. Lo stesso decreto definisce i criteri di ripartizione delle stesse risorse.

Al riguardo, la relazione illustrativa dell’emendamento fa presente che il decreto interministeriale non entrerà in vigore prima di un mese, considerando, oltre ai concerti necessari, anche l’invio alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità.


 

Articolo 1, comma 675-ter Mutui per edilizia universitaria

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

101-quater.312

Governo

 

17.12

Aggiunge il comma 675-ter, che introduce una specifica disciplina delle somme residue relative ai mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A,. trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione delle norme che hanno disposto la trasformazione di CDP in società per azioni e definito i rapporti giuridici con il MEF, per interventi di edilizia universitaria, a valere sulle risorse concesse per favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse dall’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 67 del 1997 e di quelle volte ad agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione dall’articolo 54, comma 1 della legge n. 488 del 1999.

Dette somme residue potranno essere erogate anche successivamente alla scadenza dell’ammortamento dei predetti mutui, per realizzare interventi che riguardano l’opera oggetto del mutuo concesso, ovvero per un diverso utilizzo purché autorizzato da Cassa depositi e prestiti nel corso dell’ammortamento e previo parere favorevole del MIUR. L’erogazione delle somme è effettuata entro il 31 dicembre 2019, su domanda dei mututatari e previo nulla osta del MIUR.

 


 

Articolo 1, comma 675-quater Incarichi di insegnamento nelle Istituzioni AFAM

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

101-quater.310

Relatore

 

19.12

Aggiunge il comma 675-quater, che estende all’a.a. 2017/2018 la possibilità di attingere, per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), alle graduatorie nazionali ad esaurimento costituite in base all’art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).

A tal fine, novella l’art. 19, co. 1, citato.

In particolare, l’art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013, al fine di garantire il regolare avvio dell'a.a. 2013/2014, ha previsto la trasformazione in graduatorie nazionali ad esaurimento utili anche per l’attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato delle graduatorie nazionali in cui, ai sensi dell’art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), erano stati inseriti i docenti precari con un servizio di 360 giorni nelle istituzioni AFAM, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali (prima di tale intervento, ai sensi dell’art. 12 del DM 16 giugno 2005, con il quale era stata indetta la procedura di valutazione per la formazione delle graduatorie  di cui all’art- 2-bis del D.L. 97/2004, le stesse erano utilizzate per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini della copertura dei posti in organico disponibili, in subordine alla graduatoria nazionale ad esaurimento approvata con decreto direttoriale 16 ottobre 2001, e successive modifiche).

La possibilità di attingere alle graduatorie nazionali esaurimento di cui all’art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013 è poi stata estesa agli a.a. 2014-2015 e 2015-2016 dall'art. 6, co. 3, lett. b), del D.L. 192/2014 (L. 11/2015) e, all'a.a. 2016/2017, dall'art. 4, co. 5-quater, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017).

 


 

Articolo 1, comma 675-quinquies Importo del canone RAI per il 2018

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

101-quater.316

Relatore

 

19.12

Aggiunge il comma 675-quinquies, che estende al 2018 la riduzione del canone RAI per uso privato (da € 100) a € 90 già prevista, per il 2017, dall’art. 1, co. 40, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017).

A tal fine, novella l’art. 1, co. 40, citato.

 


 

Articolo 1, comma 676, lettera a)Proroga efficacia graduatorie concorsi

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

101-quater.10

101-quater.13

101-quater.107

101-quater.113

101-quater.115

101-quater 129

101-quater.140

101-quater.272

XI Comm.

Saltamartini

D’Alia

Latronico

Marroni

Gasparini

Rizzetto

Paris

 

LNA

AP

Misto

PD

PD

FDI

PD

19/12

 

 

Modifica la lettera a) del comma 676, disponendo che la proroga al 31 dicembre 2018 dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni (ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 165/2001), operi per le graduatorie vigenti al 31 dicembre 2017 (e non al 1° gennaio 2018).

 


 

Articolo 1, comma 676, lettera d) Materie di concorso per l’esame da avvocato

                                                                                                                             

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

101-quater.99 NF

Menorello

Misto

19.12

Aggiunge il capoverso 2-bis) alla lettera d) del comma 676 così intervenendo sulle materie orali di esame del concorso per l’accesso alla professione forense. Nell’elenco delle materie a scelta del candidato, il riferimento a “diritto comunitario ed internazionale privato” è sostituito dalle materie: «diritto dell’Unione Europea, diritto internazionale privato».

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 676, lettera g-bis) – Proroga delle co.co.co. nelle pubbliche amministrazioni

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

101-quater.9

101-quater.274

XI Comm.

Paris

 

 

PD

19.12

Introduce la lettera g-bis) al comma 676, con la quale, modificando l’articolo 22, comma 8, del D.Lgs. 75/2017, si proroga la possibilità, nelle pubbliche amministrazioni, di utilizzare i contratti di collaborazione fino al 1° gennaio 2019 (invece che al 1° gennaio 2018).

 


 

Articolo 1, comma 678-bis- Proroga di termini in materia sanitaria

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

101-quater.53 NF

Castricone

PD

19.12

Aggiunge il comma 678-bis, prorogando, per un ulteriore periodo di 12 mesi, ai comuni interessati da alcuni eventi sismici la non applicazione del regolamento sulla rideterminazione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera (di cui al D.M. 2 aprile 2015, n. 70).  

 


 

Articolo 1, comma 679-bisProroga operatività del libro unico del lavoro in modalità telematica

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

101-quinquies.2

101-quinquies.4

XIII Comm.

Mongiello

 

PD

19.12

Inserisce il comma 679-bis, spostando di un anno (da gennaio 2018 a gennaio 2019) la decorrenza relativa alla tenuta, in modalità telematica, del libro unico del lavoro, tenuto presso il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 


 

Articolo 1, comma 680-bis – Disposizioni in materia di immobili della difesa

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

101-sexies.2.

Sanga

PD

19.12

Aggiunge il comma 680-bis che novella in più parti l’articolo 33 del decreto legge n. 98 del 2011 recante “disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare” al fine di:

1.     estendere la possibilità di acquistare immobili ad uso ufficio di proprietà del demanio dello Stato da parte dei  fondi comuni di investimento immobiliare istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze (attualmente tale possibilità è limitata dal comma 8-bis dell’articolo 33 agli immobili di proprietà degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche amministrazioni, nonché ad altri immobili di proprietà dei medesimi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio);

2.     prevedere che gli immobili di tipo residenziale in uso al Ministero della Difesa  acquisiti dai fondi di cui al precedente n. 1 (fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze) concorrano  al raggiungimento della quota minima di alloggi da alienare ai sensi dell’articolo 306 del d. lgs. n. 66 del 2010, Ai sensi di tale disposizione il Ministero della difesa, al fine della realizzazione del “programma pluriennale per gli alloggi di servizio costituenti infrastrutture militari e opere destinate alla difesa nazionale” provvede, infatti,  all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco.;

3.     destinare gli introiti delle alienazioni di cui al precedente n. 2 alla realizzazione del programma pluriennale per gli alloggi di servizio costituenti infrastrutture militari e opere destinate alla difesa nazionale;

4.     riconoscere al Ministero della Difesa quote del fondo comune di investimento immobiliare  di cui al comma 8 – quater  dell’articolo 33 del decreto legge n. 98 del 2011 in misura pari al trenta per cento del valore di apporto dei beni trasferiti o conferiti, da impiegarsi con prioritaria destinazione alla razionalizzazione e alla riorganizzazione  del settore infrastrutturale. (Attualmente, ai sensi del comma 8 – quater dell’articolo 33 del decreto legge n. 98 del 2011 il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari. Al predetto Dicastero sono attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote dei fondi a cura del Ministero dell'economia e delle finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente).

 


 

Articolo 1, comma 681-bis Società Armamenti Aerospazio S.p.A.

                                                                                                                                                                 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

68.117

Governo

 

14.12

Aggiunge il comma 681-bis, che prevede, sempre a finalità di copertura finanziaria, che la Società Armamenti Aerospazio Spa in liquidazione versi, in deroga all’articolo 2491, secondo comma del codice civile (relativo ai doveri dei liquidatori), 100 milioni di euro entro il 31 marzo 2018 all’entrata del bilancio dello Stato a valere sulle disponibilità finanziarie della società stessa.

La disposizione è introdotta a parziale copertura degli oneri derivanti dalla riduzione del concorso alla finanza pubblica delle regioni, derivante dalla riformulazione dei commi 425 e 426 del disegno di legge in esame.

 


 

Articolo 1, commi 681-ter–681-quinquies - Fondo per le aree confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

101-septies.5.NF

De Menech

PD

18.12

Aggiunge il comma 681-ter, che dispone che il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (cd. “Fondo Letta” – DL n. 81/2007, art.6, comma 7) è integrato di 1 milione di euro per l’anno 2018, 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 10 milioni di euro per l’anno 2020. Tali risorse sono destinate a progetti di sviluppo economico e di integrazione:

a) di tutti i comuni appartenenti alle province confinanti con due regioni a statuto speciale che non possono accedere alle misure del Fondo per lo sviluppo dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano, finanziato dalle Province autonome (c.d. “Fondo Brancher” – L. 191/2009, art. 2, commi 117 e 117-bis);

b) dei comuni confinanti (si presume con i comuni o le province di cui alla lettera a)) appartenenti alle regioni a statuto ordinario che confinano con due regioni a statuto speciale che non possono accedere alle misure del predetto Fondo per lo sviluppo dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano.

Aggiunge il comma 681-quater, che rimette la determinazione delle modalità e dei criteri di erogazione delle risorse ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e le competenti Commissioni parlamentari.

Aggiunge il comma 681-quinquies, che prevede la riassegnazione al Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le finalità di cui al comma 681-bis delle risorse del Fondo medesimo non utilizzate a seguito della mancata o parziale realizzazione degli interventi finanziati.

 

Conseguentemente,

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, ivi rifinanziato, di 1 milione di euro per l’anno 2018, 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 10 milioni di euro per l’anno 2020.

 


 

Articolo 1, comma 682 Fondo per il funzionamento dell’ufficio del Garante dei dati personali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

101-octies.5

101-octies.4

Losacco Marchi

 

19.12

Modifica il comma 682, prevedendo che l’incremento di 4 milioni di euro del Fondo per il funzionamento dell’ufficio del Garante dei dati personali non sia riferito ai soli anni 2019 e 2020 ma decorra dal 2019; prevede inoltre la relativa copertura a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito con la legge di stabilità 2015.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 684-bis - Infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

102-ter.70

Governo

 

14.12

Introduce il comma 684-bis, che interviene sulla recente disciplina volta a regolare l’affidamento della concessione autostradale concernente l’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena dettata dall’art. 13-bis del D.L. 148/2017, allo scopo di:

§  prevedere che - a partire dalla data dell'affidamento - il concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero—Modena subentrante versa all‘entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 novembre di ciascun anno, l'importo di 160 milioni di euro per l’anno 2018 e di 70 milioni di euro annui dal 2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione, che non potrà essere complessivamente inferiore a 580 milioni di euro (lettera a). Il vigente comma 3 del citato articolo 13-bis, che viene sostituito dall’emendamento, dispone invece che il concessionario assicuri il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato su un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di 70 milioni di euro annui, a decorrere dalla data di affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione. Rispetto alla norma vigente, pertanto, viene esplicitato nella norma il valore minimo della concessione, si provvede a imputare il versamento alle annualità del periodo 2018-2024 prevedendo una quota più elevata per il 2018 e non si prevede più la riassegnazione delle suddette somme ad un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia;

§  specificare che la prevista stipula degli atti convenzionali di concessione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento all’infrastruttura autostradale A 22 Brennero- Modena, avvenga entro Il 30 settembre 2018 (lettera b).

Il comma 4 dell’art. 13-bis, che viene integrato dalla lettera b), prevede che gli atti convenzionali di concessione siano stipulati dal Ministero delle infrastrutture con i concessionari autostradali, dopo l’approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sui relativi schemi. L’emendamento individua, pertanto la data entro la quale dovranno essere stipulati gli atti convenzionali relativi alla concessione dell’infrastruttura autostradale A22 Brennero Modena.

Conseguentemente

Modifica il comma 624, nel quale sono rideterminati in aumento gli importi previsti dal comma, relativo al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione del MEF, al fine di fornire copertura finanziaria agli oneri derivanti dal comma 684-bis.

 


 

Articolo 1, comma 684-ter Rimodulazione delle risorse del “Fondo investimenti”

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

102-ter.71

Governo

 

17.12

Aggiunge il comma 684-ter che provvede a rimodulare le quote delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (istituito e finanziato dall’articolo 1, comma 140, della L. 232/2016, legge di bilancio 2017) ripartite tra i diversi settori di intervento con il D.P.C.M. 21 luglio 2017.

La proposta rimodula negli anni gli stanziamenti (a parità di risorse complessivamente assegnate a ciascun intervento) relativi agli interventi, prevalentemente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), indicati nella tabella seguente ove sono riportate le variazioni relative al triennio 2018-2020:

 

(importi in milioni di euro, tra parentesi le variazioni operate dal comma in esame)

Interventi (tra parentesi il capitolo di riferimento*)

2018

2019

2020

trasporto rapido di massa (7400/02);

112 (+62)

125 (+30)

 

fondo per la progettazione delle amm.ni centrali (7008/01)

    25

35 (+10)

50 (+20)

eliminazione barriere architettoniche (7351/01)

    60

    40

60 (+20)

contributi ad ANAS ammodernamento infrastrutture (7002/33)

    42

    50

171 (-40)

contributi ad ANAS presa in carico strade dismesse (7002/34)

 

45 (-10)

    30

programma di recupero ERP comuni e IACP (7442/02)

65 (-62)

59 (-30)

    20

contributi a Ferrovie dello stato S.p.A. (MEF 7122/02)

  947

 2.260

3.072

* ove non diversamente indicato, il capitolo di riferimento è incluso nello stato di previsione del MIT

** si fa notare che per ogni anno considerato la somma algebrica delle rimodulazioni è pari a zero.

 

La relazione illustrativa sottolinea che le rimodulazioni in questione sono compensate in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. La stessa relazione evidenzia che si tratta di una disposizione di carattere eminentemente tecnico che, in attuazione delle nuove disposizioni previste dalla legge di contabilità, si rende necessaria per consentire una più tempestiva ed efficace realizzazione degli interventi pubblici. In particolare, la rimodulazione delle risorse per investimenti del MIT viene determinata dal grado di maturità progettuale degli interventi e dall’effettiva realizzazione dei flussi di spesa.


 

Articolo 1, commi 684-quater – 684-quinquies Rifinanziamento trattamenti di integrazione salariale gruppo ILVA e contributo per area Genova-Cornigliano

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

102-ter.72

Governo

 

18.12

Aggiunge i commi 684-quater e 684-quinquies, i quali prevedono:

·         la proroga per il 2018 del trattamento di integrazione salariale dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia stato avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) (trattamento già previsto, per il 2017, dall’articolo 1-bis del decreto-legge n.243 del 2016), prevedendo uno stanziamento di 24 milioni di euro. Si prevede che ai fini dell’erogazione il MISE presenti al Ministero del lavoro una relazione che indichi oneri previsti, periodo di copertura, beneficiari e raggiungimento degli obiettivi

·         l’incremento di 400.000 euro, per il 2018, del contributo per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano (contributo già disposto, per il periodo 2005-2019, dall’articolo 5, comma 14, del decreto-legge n.35 del 2005, nella misura di 5 milioni di euro annui).

Alla copertura degli oneri (pari a 24,4 milioni di euro per il 2018) si provvede:

·         quanto a 12,455 milioni di euro mediante le risorse di bilancio nel conto dei residui dell’autorizzazione di spesa per il trattamento di integrazione salariale del gruppo ILVA (articolo 1-bis del decreto-legge n.243/2016);

·         quanto a 11,944 milioni mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali (modificando a tal fine il comma 626 del disegno di legge).

Conseguentemente

Al Ministero dello sviluppo economico, Missione 32, Programma 3 “Servizi e affari generali per le amministrazioni ci competenza”, apportare le seguenti variazioni:

2018: 11.944.207.


 

Articolo 1, comma 684-sexies Completamento progetto “Viabilità di accesso all’hub portuale di La Spezia – Variante alla SS 1 Aurelia”

                                                        

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

102-ter.73

Relatore

 

18.12

Introduce il comma 684-sexies che, al fine di consentire il rapido completamento delle opere inerenti il progetto “Viabilità di accesso all’hub portuale di La Spezia – Variante alla SS 1 Aurelia”, concede a Anas S.p.A. un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

 


 

Articolo 1, comma 684-septies-684-quaterdecies – Programma di ricerche in Artico (PRA)

                                                        

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

102-ter.49 NF

Cicchitto

AP-CPE-NCD

19.12

Inserendo otto ulteriori commi dopo il comma 684 viene istituito e disciplinato il Programma di ricerche in Artico (PRA) per il triennio 2018-2020.

A copertura degli oneri viene istituito, nello stato di previsione del MIUR, il Fondo per il programma di ricerche in Artico con una dotazione di 1 milione di euro per il triennio 2018-2020.

I nuovi commi recano le seguenti disposizioni:

-         684-septies: istituisce per il triennio 2018-2020 il Programma di ricerche in Artico (PRA), finalizzato al sostegno dell’Italia quale Stato osservatore del Consiglio artico. La disposizione è finalizzata, altresì, alla realizzazione degli obiettivi della Strategia italiana per l’Artico, adottata nel 2015 dal MAECI, ad assicurare la partecipazione italiana all’International Arctic Science Committee (IASC), al Sustaining Arctic Observing Networks (SAON) ed al Ny Alesund Science Managers Commitee (NySMAC), nonché all’attuazione degli impegni assunti dal nostro Paese con la Dichiarazione congiunta dei ministri della ricerca firmata a Washington (28 settembre 2016) in occasione della prima Arctic Science Ministerial;

-         684-octies: assegna l’elaborazione e la proposta delle linee strategiche e di indirizzo attuativo del PRA al CNR nell’ambito del Comitato scientifico per l’Artico-CSA appositamente istituito;

-         684-novies: l’approvazione del PRA, contenente le linee strategiche e di indirizzo attuativo ed i programmi annuali di ricerca, nonché la vigilanza sull’attuazione, sono compito del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro degli affari esteri, di concerto tra di loro;

-         684-decies: istituisce il Comitato scientifico per l’Artico-CSA presso il CNR, Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente (DTA), il quale è incaricato di:

a)     elaborare il PRA su base triennale e i relativi piani annuali;

b)    assicurare il collegamento con gli organismi scientifici internazionali;

c)     coordinare le attività di ricerca italiane con quelle di altri Paesi presenti in Artico;

d)    promuovere sinergie e collaborazioni tra PRA e le altre iniziative nazionali in Artico, in particolare quelle inserite in progetti europei;

e)     predisporre a fine triennio una relazione per il MAECI ed il MIUR;

f)     raccogliere la documentazione sui risultati delle attività scientifiche in Artico;

g)    incentivare, anche con borse di studio, la conoscenza e lo studio delle tematiche polari e dei cambiamenti climatici;

 

-         684-undecies: stabilisce la composizione del Comitato scientifico per l’Artico, che è formato da 9 membri con mandato triennale rinnovabile. Presieduto dal Capo della delegazione italiana al Consiglio Artico, il Comitato si compone di un rappresentante del MIUR, del rappresentante italiano nell’International Arctic Science Committee, del rappresentante italiano di NySMAC, di quattro esperti in problematiche polari nominati dal presidente del CNR su designazione del CNR medesimo, dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e dell’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), e di un esperto in problematiche polari, nominato dal CNR ed indipendente dagli enti nominati, anche nazionalità non italiana.

-         684-duodecies: il CNR, nel rispetto delle norme stabilite dal MIUR, provvede all’attuazione del Programma annuale (PA), il quale deve indicare le attività di ricerca da svolgere in Artico, le necessità tecnico-logistiche, le risorse umane impegnate e la ripartizione delle spese. Il PA deve altresì assicurare quote di partecipazione a favore dei soggetti – quali università, enti di ricerca pubblici e privati – selezionati con bandi pubblici dal CNR. I criteri per la valutazione e l’approvazione dei progetti di ricerca sono l’adeguatezza scientifica, culturale e tecnica ed i contributi in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie per la realizzazione dei medesimi;

-         684-terdecies: al CNR è affidata l’attuazione operativa del PRA, a valere sulle risorse del quale il CNR provvede all’acquisto, noleggio e manutenzione delle infrastrutture ed apparecchiature installate presso la Stazione Dirigibile Italia a Ny Alesund-Svalbard e presso strutture italiane ospitate in altre stazioni artiche. Gli oneri fissi per i contratti di affitto della stazione Dirigibile Italia, dei servizi basilari e delle aree riservate all’attività scientifica sono a carico dei competenti uffici del CNR.

-         684-quaterdecies:  istituisce, a copertura degli oneri derivanti dal PRA, nello stato di previsione del MIUR, il Fondo per il programma di ricerche in Artico con una dotazione di 1 milione di euro per il triennio 2018-2020.

Si segnala che la dotazione finanziaria del fondo pari ad 1 milione di euro per il triennio 2018-2020 (presumibilmente per ciascuna annualità di esso) è coperta nella misura di 500.000 euro annui limitatamente agli anni 2019 e 2020.

 

Modifica il comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto

 


 

Articolo 1, comma 684-quinquiesdecies Fondo bieticolo-saccarifero

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

102-ter.40 NF

 

Romanini

 

PD

19.12

Aggiunge il comma 684-quinquiesdecies che incrementa il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, di cui all’articolo 1, comma 1063 della legge n. 296 del 2006, così come rifinanziato dall’art. 56-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 (legge n. 96 del 2017) di 4 milioni di euro per il 2018, di 5 milioni di euro per il 2019 e di 6 milioni di euro per il 2020. Conseguentemente, incrementa il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, così come rifinanziato dall’art. 1, comma 624, di 1 milione di euro per il 2018 e riduce, fini di copertura, il fondo speciale di parte corrente, di pertinenza del Ministero dell’economia e delle finanze, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 6 milioni di euro per il 2020.

Conseguentemente                          

Modifica il comma 624, aumentando il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto.

Alla Tabella A, accantonamento relativo al Ministero dell’economia, apportare le seguenti variazioni:

2018: -5.000.000

2019: -5.000.000;

2020: -6.000.000

 


 

Articolo 1, comma 684-sexiesdeciesContenzioso Anas con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

102-ter.30

Tancredi

AP-CE-NCD

19.12

Introduce il comma 684-sexiesdecies volto a modificare il comma 7 dell’art. 49 del D.L. 50/17, in cui si autorizza l’ANAS S.p.A., per gli anni 2017, 2018 e 2019, a definire le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento.

In particolare, è soppresso all’articolo 49, comma 7, del D.L. n. 50 del 2017, il preventivo parere dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) previsto sulla valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte di ANAS, nell’ambito della procedura per la definizione delle controversie.

L’art. 49, co.7 del D.L. 50/17 prevede che la definizione delle controversie avvenga: mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali; laddove sussistano i presupposti e le condizioni previsti dagli artt. 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità ivi previste; previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa, nonché apposito preventivo parere dell’ANAC.

La norma aggiunge, inoltre, il comma 7-bis all’articolo 49 del D.L. 50/17, al fine di prevedere una verifica preventiva da parte di ANAC, ai sensi dell’articolo 213, comma 1 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16), in merito alla correttezza della procedura adottata da ANAS per la definizione degli accordi bonari e/o delle transazioni previste. Il nuovo comma 7-bis stabilisce inoltre, che le modalità di svolgimento della verifica preventiva sono definite in apposita convenzione stipulata tra Anas S.p.A. e ANAC nella quale è individuata anche la documentazione oggetto di verifica.

 


 

Articolo 1, comma 684-septiesdecies–684-duodevicies  - Concessioni di commercio su aree pubbliche

                                 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

102-ter.35

Donati

PD

19.12

Aggiunge i comma 684-septiesdecies–684-duodevicies in materia di concessioni di commercio su aree pubbliche.

In particolare il comma 684-septiesdecies proroga al 31 dicembre 2020, il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche con scadenza anteriore alla predetta data e in essere alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, al fine di garantire che le procedure per l’assegnazione delle medesime concessioni siano realizzate in un contesto temporale omogeneo.

Si ricorda che l’articolo 6, comma 8, del D.L. 244/2016 ha disposto la proroga delle concessioni in oggetto fino al 31 dicembre 2018.

Andrebbe valutata l’opportunità di apportare una modifica esplicita alla disposizione di proroga di cui all’articolo 6, comma 8, D.L. 244/2016.

Il comma 684-duodevicies dispone che le amministrazioni interessate prevedono specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nel biennio precedente l’entrata in vigore della norma, abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e  per il proprio nucleo familiare, anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio di cui all’articolo 16 del D.lgs. 59/2010.

Come è noto, il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha attuato la Direttiva 2006/123/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (c.d. "Direttiva Bolkestein") relativa ai servizi nel mercato interno. La Direttiva, pur avendo, in via prioritaria, finalità di massima liberalizzazione delle attività economiche,consente, comunque, la possibilità di porre limiti all'esercizio della tutela di tali attività nel caso che questi siano giustificati da «motivi imperativi di interesse generale». Il D.Lgs. n. 59/2010 (attuativo della citata direttiva), pertanto, ha previsto, all'art. 14, la possibilità di introdurre limitazioni all'esercizio dell'attività economica istituendo o mantenendo regimi autorizzatori «solo se giustificati da motivi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo». La stessa disposizione, tuttavia, fissa i requisiti a cui subordinare la sussistenza di tali motivi imperativi (definiti, peraltro, come «ragioni di pubblico interesse»). Il legislatore nazionale, all'art.16 del D.Lgs. n. 59 del 2010 – in conseguenza di quanto previsto dal sopra ricordato art. 14 – ha regolato la disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio, prevedendo che le autorità competenti – nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato «per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili» – debbano attuare una procedura di selezione tra i potenziali candidati, garantendo «la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi». Tutto ciò, allo scopo di garantire sia la parità di trattamento tra i richiedenti, impedendo qualsiasi forma di discriminazione tra gli stessi, sia la libertà di stabilimento, conformemente alla citata direttiva 2006/123/UE.

E’ demandato alla Conferenza Unificata di provvedere all’integrazione dei criteri previsti dall’Intesa di cui all’articolo 70 del D.lgs 59/2010, stabilendo il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto, tanto nella medesima area quanto in diverse aree, mercatali e non.

Si ricorda che il D.Lgs. n. 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, all’articolo 70, comma 5, che reca norme sul commercio al dettaglio sulle aree pubbliche ha demandato a un’intesa in sede di Conferenza unificata, anche in deroga all’articolo 16 del medesimo decreto legislativo, relativo alle procedure di selezione tra diversi candidati, l’individuazione, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e delle disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della norma citata e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.

In applicazione dell’articolo 70, comma 5, in sede di Conferenza unificata è stata adottata l'Intesa n. 83/CU del 5 luglio 2012, avente ad oggetto i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, nonché le relative disposizioni transitorie. Con il successivo Accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata il 16 luglio 2015, è stata sancita un’interpretazione univoca dell’applicazione alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e di rivendita di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche dei criteri dell’Intesa del 5 luglio 2012 stessa.

 

 


 

Articolo 18, comma 15-bisRimborso a regioni per somme anticipate a imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

119.5

Relatore

 

19.12

Aggiunge il comma 15-bis all’articolo 18, che reca disposizioni diverse, autorizzando il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali a rimborsare, entro il limite di 60 milioni di euro per l’anno 2017, le somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi. A fini di copertura, viene corrispondentemente ridotto il fondo speciale di conto capitale, iscritto nel bilancio triennale 2017-2019, del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017. Viene disposta l’entrata in vigore di quanto sopra il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio nella Gazzetta Ufficiale. Tale misura viene motivata con la necessità di coprire, almeno parzialmente, i fabbisogni di spesa relativi al Fondo di solidarietà nazionale già rendicontati al MIPAAF e approvati dal Ministero stesso, ma ai quali non è stato possibile far fronte per indisponibilità di risorse.

 


 

Articolo 18, comma 17-bis Iniziative di promozione integrata all’estero

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

119.3

Governo

 

17.12

Aggiunge il comma 33-bis che prevede che le risorse, pari a 5 milioni di euro, per le iniziative di promozione integrata all’estero per valorizzare l’immagine dell’Italia, anche ai fini dell’incentivazione dei flussi turistici, a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono versate all’entrata del bilancio dello stato nell’esercizio finanziario 2018.

Conseguentemente

Al Ministero degli affari esteri, Missione 1, Programma 1.8 “Presenza dello Stato all’estero tramite le strutture diplomatico-consolari”, apportare le seguenti variazioni:

2018: +5.000.000.

 


 

Articolo 18, comma 33-bis Fondazione Orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

119.4

Governo

 

17.12

Aggiunge il comma 33-bis, che dispone che le somme iscritte in conto residui sul cap. 6633 dello stato di previsione del Mibact - relativo al finanziamento di € 3 mln annui previsto, fino al 31 dicembre 2018, a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi - possono essere utilizzate per i versamenti relativi alla definizione agevolata dei debiti, ai sensi della normativa vigente.

La relazione illustrativa all’emendamento fa presente che in tal modo sarà assicurato il risanamento dell’ente.

Il finanziamento di € 3 mln annui a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano G. Verdi era stato previsto, fino al 31 dicembre 2011, dall’art. 2, co. 16-ter, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011). Lo stesso è stato, poi, prorogato fino al 31 dicembre 2012 dall’art. 6, co. 2-decies, del D.L. 216/2011 (L. 14/2012), fino al 31 dicembre 2015 dall’art. 1, co. 282, della L. 228/2012 e, fino al 31 dicembre 2018, dall’art. 1, co. 353, della L. 208/2015.

 


 

Articolo 18, comma 33-ter Destinazione risorse al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate

                                                     

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

119.1

Baldelli

FI-PDL

17.12

Aggiunge il comma 33-ter, che destina l’importo di 80 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 10 ottobre 2017 sul capitolo 2368, articolo 8, è destinato nell’esercizio 2017 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

 


 

Modifiche agli Stati di previsione della spesa

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

39.83 NF

Ascani

PD

15.12

Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Missione 21, Programma 10 “Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria”, apportare le seguenti variazioni:

2018: -2.000.000;

2019: -2.000.000;

2020: -2.000.000.

La riduzione è disposta a copertura degli oneri recati dal nuovo comma 185-bis, che autorizza l’ulteriore spesa di € 2 mln per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la realizzazione del Piano per l’arte contemporanea previsto dall’art. 3 della L. 29/2001.

102-ter.72

Governo

 

18.12

Al Ministero dello sviluppo economico, Missione 32, Programma 3 “Servizi e affari generali per le amministrazioni ci competenza”, apportare le seguenti variazioni:

2018: 11.944.207.

La riduzione è disposta a parziale copertura degli oneri recati dai nuovi commi 684-bis e 684-ter, i quali prevedono la proroga per il 2018 del trattamento di integrazione salariale dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA nonché l’incremento di 400.000 euro, per il 2018, del contributo per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano

Tab.4.3

0.Tab.4.3.1

Relatore

Prestigiacomo

 

FI-PDL

19.12

Alla tabella A, l’accantonamento del Ministero dell’economia e delle finanze è ridotto:

2018: -1.500.000.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 3, Programma 3.1 “Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali)”, apportare le seguenti variazioni:

2018: +1.500.000.

Tab.7.2 NF

 

Tab.7.3 NF

Mucci

 

Tancredi

Misto

 

AP-CPE-NCD

19.12

Al Ministero dell’istruzione e dell’università e della ricerca, Missione 2, Programma 2.3 “Sistema universitario e formazione post universitaria”, apportare le seguenti variazioni:

2018: +1.000.000

2019: +1.000.000.

2018: +1.000.000.

L’incremento è destinato al finanziamento dell’Università di Bologna, per l’istituzione di un centro di formazione manageriale per la sostenibilità e i cambiamenti climatici

Conseguentemente

Modifica il comma 625, riducendo di importo corrispondente il rifinanziamento del Fondo interventi strutturali di politica economica - FISPE (art. 10, co. 5, L. 282/2004), ivi previsto

Tab. 10.3

Relatore

 

19.12

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 3, Programma 3.1 “Edilizia abitativa e politiche territoriali”, apportare le seguenti variazioni:

2018: +200.000;

Al Ministero dell’economia e finanze, Missione 23, Programma 23.1 “Fondi da assegnare”, apportare le seguenti variazioni:

2018: -200.000.

Tab. 10.4

Relatore

 

19.12

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 3, Programma 3.1 “Edilizia abitativa e politiche territoriali”, apportare le seguenti variazioni:

2018: +300.000;

Al Ministero dell’economia e finanze, Missione 23, Programma 23.1 “Fondi da assegnare”, apportare le seguenti variazioni:

2018: -300.000.

Tab.13.1

Tab.13.2

Ascani

VII Commissione

PD

15.12

Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Missione 1, Programma 1.6 “Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio”, apportare le seguenti variazioni:

2018: +250.000;

2019: +500.000;

2020: +500.000.

L’incremento è destinato al finanziamento delle spese di funzionamento del Museo Nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah (si veda in proposito il comunicato stampa del MIBACT).

Missione 3, Programma 3.1 “Sviluppo e competitività del turismo”, apportare le seguenti variazioni:

2020: +2.000.000.

L’incremento è destinato al finanziamento della scuola del patrimonio del Mibact (cap. 6823, pg. 2) (si veda in proposito il comunicato stampa del MIBACT).

Missione 1, Programma 1.7 “Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale”, apportare le seguenti variazioni:

2018: -250.000;

2019: -500.000;

2020: -2.500.000.

Tab. 13.3

Relatore

 

19.12

Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Missione 1, Programma 1.1 “Sostegno , valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo” apportare le seguenti variazioni:

2018: +100.000;

2019: +100.000;

2020: +100.000.

Al Ministero dell’economia e finanze, Missione 23, Programma 23.1 “Fondi da assegnare”, apportare le seguenti variazioni:

2018: -100.000;

2019: -100.000;

2020: -100.000.

Tab.2.9

Prestigiacomo

FI-PDL

19.12

Al Ministero dell’economia e finanze, Missione 23, Programma 23.1 “Fondi da assegnare”, apportare le seguenti variazioni:

2018: -4.000.000.

Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Missione 1, Programma 1.1 “Sostegno , valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo” apportare le seguenti variazioni:

2018: +4.000.000.

119.3

Governo

 

17.12

Al Ministero degli affari esteri, Missione 1, Programma 1.8 “Presenza dello Stato all’estero tramite le strutture diplomatico-consolari”, apportare le seguenti variazioni:

2018: +5.000.000.

La variazione consegue a quanto disposto dal nuovo il comma 33-bis che prevede che le risorse, pari a 5 milioni di euro, per le iniziative di promozione integrata all’estero per valorizzare l’immagine dell’Italia, anche ai fini dell’incentivazione dei flussi turistici, a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono versate all’entrata del bilancio dello stato nell’esercizio finanziario 2018.

39.87

Preziosi

PD

19.12

Al Ministero dei beni e delle attività culturali, Missione 21, Programma 13 “Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale”, apportare le seguenti variazioni:

2020: -300.000.

La variazione consegue a quanto disposto dalle modifiche del comma 204 che ha esteso all’anno 2020 il contributo di € 300.000 già previsto per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a favore dell’Istituto Luigi Sturzo

17-quater.58 NF

Oliverio

PD

19.12

Al Ministero dell’agricoltura, Missione 12, Programma 1.1 apportare le seguenti variazioni apportare le seguenti variazioni:

2018: -2.000.000

2019: -4.000.000;

2020: --4.000.000

La variazione è posta a copertura degli oneri recati dal comma 74-bis, che istituisce un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole

Tab.1.1

Governo

 

18.12

Modifica alcune tabelle degli stati di previsione dei Ministeri per

§  ricomprendere gli effetti degli emendamenti apportati al D.L. n. 148/2017 (cd. “collegato fiscale”), approvati in sede di conversione. Gli effetti originari del decreto, si rammenta, erano già stati considerati nel testo iniziale ddl di bilancio;

§  rendere possibile la piena attuazione della riforma del procedimento elettorale, in particolare – come afferma la relazione tecnica all’emendamento - riguardo agli interventi necessari sul sistema informativo elettorale centrale e sui software utilizzati per la gestione informatica del procedimento elettorale, che coinvolge, tra l’altro, gli aspetti tecnici di comunicazione dei dati alla Corte di Cassazione. A tal fine, si incrementa lo stanziamento del capitolo 7010 del Ministero dell’interno di 1.800.000 euro (400.000 al piano gestionale 1 e 1.400.000 al piano gestionale 2). Conseguentemente, è ridotto del medesimo importo lo stanziamento del capitolo 7621 dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

In particolare, agli stati di previsione sono apportate le modifiche riassunte nella seguente tabella:

(importi in euro, per competenza e per cassa)

TABELLA 1 – STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA

Unità di voto 1.1.1 Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Imposta sul reddito delle persone fisiche

2018

2019

2020

–47.088.000

+ 1.549.700

+ 9.437.700

Unità di voto 1.1.2 Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Imposta sul reddito delle società

–4.600.000

+ 7.900.000

–2.000.000

Unità di voto 1.1.4 Entrate tributarie – Entrate ricorrenti –Altre imposte dirette

–880.000

+ 1.000.000

–200.000

Unità di voto 1.1.5 Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Imposta sul valore aggiunto

–3.900.000

+ 19.300.000

–3.200.000

Unità di voto 1.1.6 Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Registro, bollo e sostitutiva

+ 100.000

+ 1.000.000

–200.000

Unità di voto 1.1.9 Entrate tributarie – Entrate ricorrenti – Imposte sui generi di Monopolio

+ 7.800.000

+ 7.800.000

+ 7.800.000

Unità di voto 2.1.3 Entrate extra-tributarie – Entrate ricorrenti – Redditi da capitale

+ 900.000

+ 4.500.000

 –1.400.000

Unità di voto 2.1.5 Entrate extra-tributarie – Entrate ricorrenti – Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

+ 200.000

+ 16.600.000

–4.200.000

Unità di voto 2.1.7 Entrate extra-tributarie – Entrate ricorrenti – Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari

TABELLA 2 – STATO DI PREVISIONE DEL MEF

Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Programma 2.3 Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali

+ 15.000.000

 

 

Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Programma 2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

+ 11.304.100

+ 9.204.100

+ 9.200.000

Missione 6 Soccorso civile, Programma 6.1 Interventi per pubbliche calamità

–10.000.000

+ 10.000.000

+ 10.000.000

Missione 19 Giustizia, Programma 19.1 Giustizia tributaria

+ 474.000

+ 474.000

+ 474.000

Missione 23 Fondi da ripartire, Programma 23.1 Fondi da assegnare

–61.910.000

+ 99.140.000

+ 16.800.000

Missione 23 Fondi da ripartire, Programma 2.2 Fondi di riserva e speciali

–19.461.971

–53.750.971

–53.750.971

TABELLA 3 – STATO DI PREVISIONE DEL MISE

Missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.3 Incentivazione del sistema produttivo

+ 5.000.000

+ 5.000.000

 

TABELLA 4 – STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO

Missione 2 Politiche previdenziali, Programma 2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali, apportare le seguenti variazioni

–3.779.000

–26.404.000

+ 7.416.000

TABELLA 4 – STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL’INTERNO

Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Programma 2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali

+ 11.732.000

+ 10.001.600

–500

TABELLA 3 – STATO DI PREVISIONE DEL MIT

Missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 1.4 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità

+ 1.500.000

+ 1.500.000

+ 1.500.000

Missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

+ 966.971

+ 966.971

+ 966.971

TABELLA 4 – STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Missione 2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare

+ 1.400.000

+ 2.300.000

+ 3.200.000

Missione 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

–2.000.000

–2.000.000

–2.000.000

TABELLA 4 – STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL’INTERNO

Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Programma 2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali

+ 1.800.000

 

 

Missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 6.1 Indirizzo politico

–1.800.000