Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Legge di bilancio 2018 - I Sezione Interventi - Tomo 2
Riferimenti: AC N.4768/XVII
Serie: Progetti di legge   Numero: 642/3/ Sezione I
Data: 04/12/2017
Organi della Camera: V Bilancio

LEGGE DI BILANCIO 2018

 

Schede di lettura

 

a.C. 4768 – Articolo 1, commi 344-684

 

SEZIONE I – GLI INTERVENTI

 

Tomo 2

 

dicembre 2017

 

 

I N D I C E

(Tomo 1)

 

 

Tavola di raffronto....................................................................... 17

La I Sezione della Legge di Bilancio................................... 31

Schede di lettura

Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)....... 35

Articolo 1, comma 2 (Sterilizzazione incremento IVA e accise)................. 38

Articolo 1, comma 3 (Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili)..................................... 41

Articolo 1, commi 4-7 (Detrazione per sistemazione a verde)................... 52

Articolo 1, comma 8 (Cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato)  54

Articolo 1, comma 9 (Iva su interventi di recupero del patrimonio edilizio) 56

Articolo 1, commi 10-12 (Misure per il contenimento dei canoni delle locazioni abitative e di sostegno e incentivo all’affitto)....................................................................... 59

Articolo 1, comma 13 (Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico)  60

Articolo 1, commi 14-20 (Proroga dell’iperammortamento)..................... 62

Articolo 1, comma 21 (Proroga del blocco aumenti aliquote 2018)......... 68

Articolo 1, commi 22-24 (Sostegno agli investimenti delle PMI - Nuova Sabatini)    71

Articolo 1, commi 25-35 (Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0).................................................................................................... 77

Articolo 1, commi 36-38 (Interventi relativi agli Istituti tecnici superiori) 79

Articolo 1, comma 39 (Sperimentazione della mobilità sostenibile)......... 85

Articolo 1, comma 40 (PIR e società immobiliari)........................................ 88

Articolo 1, commi 41-43 (Esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall'applicazione dell'addizionale all'IRES)................................................. 92

Articolo 1, comma 44 (Imposta di registro)................................................... 94

Articolo 1, comma 45 (Trattamento tributario degli atti di trasformazione del territorio) 97

Articolo 1, commi 46-49 (Credito di imposta per spese consulenze relative a quotazione PMI)          99

Articolo 1, commi 50-58 e 62-64 (Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile)   102

Articolo 1, commi 59-61 (Finanziamenti per la formazione e l’apprendistato) 106

Articolo 1, comma 65 (Deducibilità IRAP lavoratori stagionali)............ 108

Articolo 1, commi 66 e 67 (Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali).................................................................................................... 109

Articolo 1, commi 68 e 69 (Affiancamento in agricoltura)....................... 112

Articolo 1, commi 70 e 71 (Sostegno al reddito lavoratori settore pesca) 116

Articolo 1, commi 72-74 (Misure in favore dei territori danneggiati dal batterio Xylella fastidiosa).......................................................................................................... 118

Articolo 1, comma 75 (Incremento soglie reddituali bonus 80 euro)..... 120

Articolo 1, comma 76 (Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale) 123

Articolo 1, comma 77 (Indennità giornaliera settore pesca per periodi di fermo non obbligatorio)..................................................................................................... 125

Articolo 1, commi 78-79 (Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi)................................................................................................................... 126

Articolo 1, comma 80 (Finanziamento all'ANPAL Servizi S.p.A. per l'assegno di ricollocazione)          130

Articolo 1, comma 81 (Prosecuzione CIGS e mobilità in deroga nell'anno 2018 nelle aree di crisi complessa)......................................................................................................... 131

Articolo 1, commi 82-89 (Modifica del meccanismo dell'adeguamento all’incremento della speranza di vita per l’accesso al pensionamento ed esclusione dall’adeguamento di specifiche categorie di lavoratori).................................................................................. 132

Articolo 1, comma 90 (Commissione tecnica occupazioni gravose)....... 142

Articolo 1, commi 91 e 92 (Previdenza complementare dipendenti pubblici)    143

Articolo 1, comma 93 (Commissione tecnica di studio sulla comparazione della spesa previdenziale e assistenziale)........................................................................ 146

Articolo 1, comma 94 (Fondo di integrazione salariale).......................... 147

Articolo 1, comma 95 (Esodo anticipato per lavoratori anziani - Isopensione)     149

Articolo 1, comma 96 (Plusvalenze derivanti da vendita di azioni in sostituzione di premi di produttività)...................................................................................................... 150

Articolo 1, comma 97 (APE)........................................................................... 152

Articolo 1, commi 98 e 99 (Stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA))...................................................................... 155

Articolo 1, commi 100 e 101 (Adesioni alle forme di previdenza complementare)     159

Articolo 1, comma 102 (Adesioni a fondi integrativi sanitari nelle Province di Trento e di Bolzano)............................................................................................................. 161

Articolo 1, commi 103 e 104 (Rapporti finanziari tra Stato e I.N.P.S.).. 162

Articolo 1, comma 105 e 106 (Erogazione della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma)..................................................................................................... 163

Articolo 1, commi 107-114 (Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà)          165

Articolo 1, comma 115-118 (Promozione del welfare di comunità)........ 175

Articolo 1, comma 119 (Finanziamenti all’Istituto degli Innocenti di Firenze) 178

Articolo 1, comma 120 (Estensione alle lavoratrici domestiche del congedo per le donne vittime di violenza di genere)...................................................................................... 180

Articolo 1, comma 121 (Cofinanziamento del Programma Erasmus+).. 181

Articolo 1, commi 122 e 123 (Spese di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative).......................................................................................................... 182

Articolo 1, commi 124-133 (Censimenti permanenti ISTAT).................... 184

Articolo 1, commi 134-139 (Prestito sociale)............................................. 188

Articolo 1, comma 140 (Attribuzione della qualifica di SIN all’Officina grande riparazione ETR di Bologna)........................................................................................................ 194

Articolo 1, commi 141 e 142 (Stabilizzazione e rideterminazione dell’assegno di natalità di cui all’art. 1, co. 125, della L. 23 dicembre 2014, n. 190)............................... 196

Articolo 1, commi 143 e 144 (Fondo per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori famiglia)          199

Articolo 1, commi 145-147 (Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)........................................................................................................... 200

Articolo 1, comma 148 (Presidenza italiana dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa)................................................................................ 202

Articolo 1, comma 149 (Partecipazione ad Expo Dubai 2020)................ 204

Articolo 1, comma 150 (Fondo per gli immobili demaniali assegnati ad organismi internazionali)          205

Articolo 1, commi 151-157 (Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana)........ 206

Articolo 1, commi 158 e 159 (Misure per l’efficientamento del Fondo di cui all’art. 3 della L. n. 295/1973 per il sostegno all’export e all’internazionalizzazione)......... 213

Articolo 1, commi 160-164 (Personale a contratto degli uffici all’estero del MAECI e altre misure per potenziare i servizi per i cittadini e le imprese all’estero)... 219

Articolo 1, comma 165 (Disposizioni a favore degli italiani all’estero) 225

Articolo 1, commi 166 e 167 (Misure a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose)............................................................................................................. 231

Articolo 1, commi 168-170 (Misure in favore degli orfani per crimini domestici e femminicidio)          233

Articolo 1, commi 171, 172, 174, 176 e 177 (Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)........................................................... 235

Articolo 1, comma 173 (Incremento del contingente dell’Arma dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale)...................................................................................... 240

Articolo 1, comma 175 (Trasferimento di sede del personale della Polizia di Stato) 242

Articolo 1, comma 178 (Invio all’estero di personale appartenente alla carriera prefettizia)          243

Articolo 1, comma 179 (Assunzioni presso il Ministero dell'interno)..... 245

Articolo 1, comma 180 (Proroga di contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia industrie difesa)................................................................................................................ 247

Articolo 1, comma 181 (Modifiche al Codice dell'ambiente in materia di poligoni di tiro)    249

Articolo 1, commi 182 e 183 (Assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato da parte del MIBACT)...................................................................................................... 252

Articolo 1, comma 184 (Incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa in alcuni istituti e luoghi della cultura)........................................................................ 255

Articolo 1, comma 185 (Disposizioni per il sito archeologico di Pompei e per le aree limitrofe)          257

Articolo 1, comma 186 (Facoltà di trasferimento degli utili conseguiti da Ales Spa all’entrata del bilancio dello Stato)........................................................................................ 265

Articolo 1, commi 187 e 188 (Ulteriori disposizioni in favore delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici)......................................................................................... 268

Articolo 1, commi 189 e 190 (Prestazioni accessorie svolte dal personale del MIBACT)   272

Articolo 1, comma 191 (Soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT)    274

Articolo 1, comma 192 (Fondo per la promozione del libro e della lettura) 277

Articolo 1, commi 193-195 (Credito di imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio)          280

Articolo 1, comma 196 (Anno europeo del patrimonio culturale)........... 282

Articolo 1, comma 197 (Ente nazionale sordi)........................................... 283

Articolo 1, comma 198 (Capitale italiana della cultura).......................... 284

Articolo 1, comma 199 (Esenzione fiscale per l’Accademia dei Lincei). 285

Articolo 1, comma 200 (Manifestazioni carnevalesche)........................... 287

Articolo 1, comma 201 (Contributo per il cimitero delle vittime del Vajont) 289

Articolo 1, comma 202 (Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 2011 - Aulla).......................................................................... 290

Articolo 1, comma 203 (Contributo in favore dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL)   291

Articolo 1, comma 204 (Contributi a favore dell'Istituto Luigi Sturzo).. 292

Articolo 1, comma 205 (Contributo in favore dell'Accademia Vivarium Novum)  293

Articolo 1, comma 206 (Libro parlato di Feltre)........................................ 294

Articolo 1, comma 207 (Contributo alla Lega del Filo d’oro)................. 295

Articolo 1, commi 208 (Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 2011 - Villafranca in Lunigiana)............................................................ 296

Articolo 1, comma 209 (IVA sugli spettacoli teatrali)............................... 297

Articolo 1, comma 210 (Contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza)................................................................................... 299

Articolo 1, comma 211 (Fondo per la conservazione e l'informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori) 300


 

Articolo 1, commi 212 e 213 (Contributi ad istituti culturali - Festival "Donizetti Opera" di Bergamo e Museo di San Caprasio in Aulla)............................................... 301

Articolo 1, commi 214 e 215 (Trieste capitale europea della scienza 2020) 302

Articolo 1, comma 216, lett. a) (Ammodernamento impianti di calcio).. 303

Articolo 1, comma 216, lettera b) (Commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse)............................................................................... 305

Articolo 1, commi 217-219 (Società sportive dilettantistiche)................ 309

Articolo 1, comma 220 (Rapporti di collaborazione con società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro).................................................................................................. 311

Articolo 1, commi 221 e 222 (Iva società sportive dilettantistiche lucrative)    312

Articolo 1, comma 223 (Fondo sport e periferie)....................................... 313

Articolo 1, commi 224-227 (Sport bonus)................................................... 316

Articolo 1, comma 228 (Aumento esenzione compensi per attività musicali e attività sportive dilettantistiche)................................................................................................ 318

Articolo 1, comma 229 (Assunzioni assistenti stadio)............................... 320

Articolo 1, comma 230 (Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)............................................................................................................. 322

Articolo 1, comma 231 (Agevolazioni per le società di Lega Pro).......... 325

Articolo 1, comma 232 (Contributo italiano all’Agenzia mondiale antidoping)     330

Articolo 1, comma 233 (Finanziamento delle attività svolte dal Comitato italiano paralimpico per la pratica sportiva delle persone con disabilità da lavoro).............. 334

Articolo 1, comma 234 (Registro nazionale degli agenti sportivi).......... 336

Articolo 1, commi 235-248 (Misure urgenti per la realizzazione dell'Universiade 2019)  341

Articolo 1, commi 249-251 (Pay back nel settore farmaceutico)............ 357

Articolo 1, commi 252-253 (Monitoraggio degli effetti sulla spesa sanitaria dell’utilizzo dei farmaci innovativi).......................................................................................... 361

Articolo 1, comma 254 (Finanziamento dell'ISMETT)............................... 363

Articolo 1, commi 255-259 (Informatizzazione del ciclo passivo degli acquisti delle pubbliche amministrazioni e del SSN)............................................................................. 364

Articolo 1, comma 260 (Adozione delle tariffe massime di remunerazione nel settore sanitario)          366

Articolo 1, comma 261 (Fabbisogno delle prestazioni degli IRCCS)..... 369

Articolo 1, comma 262 (Edilizia sanitaria)................................................. 371

Articolo 1, commi 263 e 264 (Istituzione della Rete nazionale delle talassemie e emoglobinopatie)............................................................................................. 373

Articolo 1, comma 265 (Disposizioni in materia di società titolari di farmacie)    374

Articolo 1, commi 266-270 (Assunzioni e funzionamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)............................................................................................ 375

Articolo 1, comma 271 (Stanziamento in favore della Fondazione Italiana per la ricerca sulle Malattie del Pancreas).................................................................................... 378

Articolo 1, commi 272 e 273 (Funzionalità dell’amministrazione giudiziaria) 380

Articolo 1, comma 274 (Servizio di notificazioni a mezzo posta)............ 381

Articolo 1, comma 275 (Proroga di termini in materia di manutenzione degli uffici giudiziari)          387

Articolo 1, comma 276 (Indennità dei Consiglieri di Stato di lingua tedesca)  389

Articolo 1, commi 277 e 278 (Giacenze nelle procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo).................................................................................................... 391

Articolo 1, comma 279 (Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario).................................................................... 394

Articolo 1, commi 280 e 281 (Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute)          396

Articolo 1, comma 282 e 283 (Assunzione di magistrati ordinari).......... 397

Articolo 1, comma 284 e 285 (Disposizioni in materia di  avvocati e procuratori dello Stato)          398

Articolo 1, commi 286-288 (Personale dell'amministrazione giudiziaria) 400

Articolo 1, comma 289 (Determinazione del numero dei notai e misure di semplificazione per la trasmissione degli atti agli archivi notarili)............................................... 402

Articolo 1, comma 290 (Misure per la riqualificazione dei contabili e degli assistenti informatici e linguistici)...................................................................................................... 405

Articolo 1, comma 291 (Distretti del cibo).................................................. 408

Articolo 1, commi 292-295 (Disciplina dell'attività di enoturismo)....... 413

Articolo 1, comma 296 (IVA agevolata carne)............................................ 415

Articolo 1, commi 297-300 (Interventi per il settore avicolo)................. 417

Articolo 1, comma 301 (Apicoltura in aree montane)............................... 419

Articolo 1, commi 302-304 (Piano invasi).................................................. 420

Articolo 1, commi 305-308 (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA) 423

Articolo 1, commi 309-312 (Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuali)     429

Articolo 1, comma 313 (Fondo rotativo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi)  432

Articolo 1, commi 314-324 (Rafforzamento e razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e climatologia - Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia e ItaliaMeteo)...................................................................................................... 436

Articolo 1, commi 325-327 (Assunzioni nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)    443

Articolo 1, comma 328 (Misure a sostegno dell'occupazione e della formazione del personale addetto ai servizi portuali)............................................................................. 447

Articolo 1, comma 329 (Contributo per l’attuazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica)............................................................................ 450

Articolo 1, comma 330 (Fondazione Gran Sasso d'Italia - Disposizioni per la tutela ambientale e la valorizzazione del territorio).................................................................... 452

Articolo 1, comma 331 (Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili)    453

Articolo 1, comma 332 (Oneri per volontari Capitanerie di porto - Guardia costiera) 455

Articolo 1, comma 333 (Retribuzione dei dirigenti scolastici)................ 457

Articolo 1, comma 334 (Supplenze brevi di personale ATA nelle scuole) 460

Articolo 1, comma 335 (Concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole )        462

Articolo 1, comma 336 (Comandi di docenti e dirigenti scolastici)........ 464

Articolo 1, comma 337 (Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle di assistenti amministrativi e tecnici)          466

Articolo 1, commi 338-343 (Proroga di termini e avvio di una procedura di stabilizzazione dei lavoratori che svolgono funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico in provincia di Palermo)..................................................................................... 468

 

 


I N D I C E

(Tomo 2)

 

 

Schede di lettura

Articolo 1, commi 344-346 (Scatti stipendiali dei professori universitari e del personale di ricerca non contrattualizzato dell’Istituto nazionale di astrofisica). 473

Articolo 1, comma 347 (Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti di ricerca)  477

Articolo 1, comma 348-352 (Incremento delle risorse per il diritto allo studio universitario e per le borse di dottorato di ricerca). 480

Articolo 1, comma 353 e 354 (Finanziamento premiale degli enti di ricerca vigilati dal MIUR per gli anni 2016 e 2017). 486

Articolo 1, comma 355 (Industria aerospaziale dei piccoli satelliti). 489

Articolo 1, comma 356 (Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica). 492

Articolo 1, comma 357-359 (Statizzazione Istituti superiori di studi musicali e Accademie di belle arti non statali). 493

Articolo 1, comma 360 (Disposizioni in favore della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica nelle università). 496

Articolo 1, commi 361-363 (Agevolazioni fiscali a sostegno spese per studenti con disturbo specifico di apprendimento DSA). 497

Articolo 1, commi 364-367 e 455 (Stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca, del CREA e dell’INAPP). 500

Articolo 1, commi 368 e 369 (Contributo straordinario per le università di Padova e di Napoli Federico II). 504

Articolo 1, commi 370-374 (Pubblico impiego: risorse per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici). 505

Articolo 1, comma 375 (Servizi di pulizia e di mantenimento del decoro nelle scuole)  508

Articolo 1, comma 376 (Proroga dell’impiego del personale militare appartenente alle Forze armate). 515

Articolo 1, comma 377 (Proroga della convenzione con Radio radicale). 517

Articolo 1, comma 378 (Lavoratori socialmente utili). 519

Articolo 1, comma 379 (Spending review dei Ministeri). 521

Articolo 1, comma 380 (Destinazione delle risorse derivanti dagli incrementi tariffari relativi ad alcune operazioni di motorizzazione civile). 525

Articolo 1, comma 381 (Riduzione sgravio contributivo per le imprese armatrici)  528

Articolo 1, commi 382 e 383 (Limiti alla riassegnazione di fondi alimentati dalle imprese)  530

Articolo 1, comma 384 (Immobili a uso governativo). 532

Articolo 1, comma 385 (Riduzione del numero dei giudici ausiliari in Corte d’appello)  533

Articolo 1, comma 386 (Copertura assicurativa per il personale del Corpo di polizia penitenziaria). 534

Articolo 1, commi 387 e 388 (Buoni pasto per il personale della Polizia di Stato e della Guardia di finanza). 536

Articolo 1, commi 389-392 (Indennità e rimborsi per i componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro). 538

Articolo 1, commi 393 e 394 (Contributo straordinario in favore del Comune de L’Aquila)  541

Articolo 1, comma 395 (Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute)  545

Articolo 1, comma 396 (Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)  548

Articolo 1, commi 397-399 (Proroga Zona franca urbana nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012). 551

Articolo 1, commi 400-402 (Proroga esenzione IMU su immobili inagibili). 553

Articolo 1, comma 403 (Rigassificatori). 555

Articolo 1, commi 404-407 (Mutui degli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012)  558

Articolo 1, commi 408 e 409 (Mutui dei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017). 560

Articolo 1, commi 410-412 (Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)  562

Articolo 1, commi 413 e 414 (Ulteriori interventi a favore dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012). 565

Articolo 1, commi 415 e 416 (Misure in favore dei territori dell’Isola di Ischia interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017). 568

Articolo 1, comma 417 (Ente parco nazionale del Vesuvio). 572

Articolo 1, commi 418-420 (Regime fiscale dei premi per polizze assicurative sulle calamità naturali). 575

Articolo 1, comma 421-424 (Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994)  577

Articolo 1, commi 425-427 (Rapporti finanziari Stato-regioni a statuto ordinario)  579

Articolo 1, comma 428 (Proroga termini in materia di federalismo fiscale). 586

Articolo 1, commi 429-432 (Ripiano disavanzo 2014 Regioni). 589

Articolo 1, commi 433 e 434 (Semplificazione prospetto di verifica del saldo di bilancio)  592

Articolo 1, commi 435-439 (Effetti sul pareggio chiusura contabilità speciali protezione civile)  594

Articolo 1, comma 440 (Spese connesse ad eventi calamitosi). 598

Articolo 1, comma 441-448 e 451-452 (Personale dei centri per l'impiego e dell'ANPAL e norme in materia di mercato del lavoro). 601

Articolo 1, commi 449 e 450 (Fondo per la riduzione del superticket). 604

Articolo 1, comma 453 (Compensazioni minor gettito IRAP). 607

Articolo 1, comma 454 (Soppressione del Fondo per esigenze in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno). 609

Articolo 1, commi 456-459 (Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto speciale)  610

Articolo 1, commi 460-462 (Disciplina delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nelle province autonome di Trento e Bolzano). 613

Articolo 1, comma 463 (Insularità della Sardegna). 622

Articolo 1, commi 464-466 (Risorse per province e città metropolitane). 625

Articolo 1, comma 467 (Contributo alla Regione Sardegna). 631

Articolo 1, commi 468-477 (Interventi a favore dei comuni). 636

Articolo 1, commi 478 e 479 (Risorse per la gestione liquidatoria degli enti locali in dissesto)  645

Articolo 1, commi 480 e 481 (Incentivi per fusione dei Comuni). 646

Articolo 1, commi 482 e 483 (Rimborso minor gettito TASI comuni). 649

Articolo 1, comma 484 (Incremento spazi finanziari degli enti locali per investimenti))  651

Articolo 1, comma 485 (Semplificazione dei limiti al ricorso al debito da parte degli enti locali)  658

Articolo 1, comma 486 (Finali di coppa del mondo e campionati mondiali di sci alpino)  660

Articolo 1, comma 487 (Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista)  665

Articolo 1, comma 488 (Proroga del termine di ratifica degli Accordi di programma per la rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale)  667

Articolo 1, comma 489 (Fondo crediti dubbia esigibilità-FCDE). 669

Articolo 1, comma 490 (Relazione biennale sullo stato di attuazione del federalismo fiscale)  671

Articolo 1, comma 491 (Revisione quota perequativa fondo di solidarietà comunale anni 2018 e 2019)  673

Articolo 1, comma 492 (Finalizzazione accantonamenti sul fondo di solidarietà comunale non utilizzati). 675

Articolo 1, comma 493 (Priorità nell’assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali per investimenti). 677

Articolo 1, comma 494 (Semplificazione DUP). 679

Articolo 1, comma 495 (Credito di imposta per il Sud). 681

Articolo 1, commi 496 e 497 (Proroga delle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno). 684

Articolo 1, commi 498 e 499 (Integrazione finanziamento aree interne). 688

Articolo 1, commi 500-506 (Fondo imprese Sud). 691

Articolo 1, commi 507 e 508 (Gestione delle risorse idriche nel Mezzogiorno)  698

Articolo 1, commi 509-513 (Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale – Fatturazione elettronica). 702

Articolo 1, commi 514-518 (Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali)  713

Articolo 1, commi 519-533 (Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi). 716

Articolo 1, commi 534-554 (Smaltimento contenzioso tributario in Cassazione.)  720

Articolo 1, commi 555 e 556 (Assunzioni Agenzia delle entrate). 723

Articolo 1, commi 557-560 (Pagamenti delle pubbliche amministrazioni). 725

Articolo 1, comma 561 (Sospensione deleghe di pagamento). 727

Articolo 1, commi 562 e 563 (Imposta sulle assicurazioni). 729

Articolo 1, comma 564 (Agenti immobiliari). 730

Articolo 1, commi 565 e 566 (Interessi passivi). 731

Articolo 1, comma 567 (Esenzione imposta di bollo copie assegni in forma elettronica)  732

Articolo 1, commi 568 e 569 (Proroga della rivalutazione di terreni e partecipazioni)  734

Articolo 1, commi 570-577 (Regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa). 736

Articolo 1, commi 578-597 (Misure fiscali per l'economia digitale). 741

Articolo 1, commi 598-617 (Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5 G)  752

Articolo 1, comma 618 (Disposizioni in materia di attività svolte da call center)  767

Articolo 1, commi 619-621 (Disposizioni in materia di giochi). 769

Articolo 1, comma 622 (Ristrutturazione ippodromo di Merano). 772

Articolo 1, comma 623 (Differimento disciplina IRI). 773

Articolo 1, comma 624 (Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione). 775

Articolo 1, commi 625-628 (Riduzione di Fondi a copertura degli oneri recati dalle misure previdenziali previste ai commi 82-95). 776

Articolo 1, commi 629 e 630 (Entrate derivanti dall’attività di contrasto all’evasione fiscale)  779

Articolo 1, comma 631 (Tabelle A e B). 781

Articolo 1, commi 632 e 633 (Fondo investimenti). 793

Articolo 1, commi 634-639 (Fondo progettazione degli enti locali). 796

Articolo 1, comma 640 (Tutela e valorizzazione del Made in Italy). 800

Articolo 1, commi 641-643 (Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività)  801

Articolo 1, comma 644 (Disciplina finanziaria e contabile della RAI). 803

Articolo 1, comma 645 (Agibilità teatrale, cinematografica e circense). 806

Articolo 1, commi 646-648 (Liquidazione patrimoni da parte del Gruppo Fintecna)  808

Articolo 1, commi 649-651 (Strumenti di debito chirografario di secondo livello)  813

Articolo 1, commi 652-655 (Fondo di ristoro finanziario). 815

Articolo 1, commi 656 e 657 (Istituto vulcanologia). 819

Articolo 1, commi 658-661 (Modifiche alla legge n. 394 del 1991- Istituzione Parco del Delta del Po - Aree marine di reperimento). 820

Articolo 1, commi 662-664 (Modifiche alla legge n. 394 del 1991- Parchi nazionali del Matese e di Portofino). 823

Articolo 1, comma 665, lett. a) (Proroga dei termini per l’esercizio obbligatorio in forma associata di funzioni comunali). 825

Articolo 1, comma 665, lett. b) (Proroga della durata in carica della Consulta per il servizio civile). 828

Articolo 1, comma 665, lett. c) (Colloqui investigativi con i detenuti). 831

Articolo 1, comma 665, lett. d) (Proroga di termini di misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza). 832

Articolo 1, comma 665, lettera e) (Proroga unità tecnica gestione rifiuti in Campania)  834

Articolo 1, comma 666, lett. a) (Proroga di termini per l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri). 836

Articolo 1, comma 666, lett. b) (Proroga di termini per l’impiego di guardie private nel contrasto alla pirateria). 838

Articolo 1, comma 666, lett. c) (Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali). 841

Articolo 1, comma 666, lett. d) (Utilizzo risorse disponibili sulle contabilità speciali delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani). 843

Articolo 1, comma 666, lett. e) (Banca dati del DNA). 845

Articolo 1, comma 666, lett. f) (Proroga graduatorie del personale dei Corpi di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 847

Articolo 1, comma 666, lett. g) (Proroga della graduatoria di uno specifico concorso nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 848

Articolo 1, comma 666, lett. h) (Proroghe in materia di adeguamento alla normativa antincendio delle attività ricettive turistico alberghiere). 849

Articolo 1, comma 667 (Proroga termini in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico). 851

Articolo 1, comma 668 (Proroga convenzione Sogei). 853

Articolo 1, comma 669, lett. a) (Proroghe in materia di anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti). 856

Articolo 1, comma 669, lett. b) (Proroga termine partecipazioni incrociate TV editoria)  858

Articolo 1, comma 670 (Proroga termini in materia di gestione commissariale stabilimento Stoppani nel Comune di Cogoleto). 861

Articolo 1, comma 671 (Differimento dell’applicazione del regolamento per gli addetti al salvamento acquatico). 864

Articolo 1, comma 672 (Proroga della durata del Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari). 866

Articolo 1, comma 673, lett. a) (Proroghe per soggetti danneggiati da emotrasfusioni)  868

Articolo 1, comma 673, lett. b) (Proroga filiera distributiva del farmaco). 870

Articolo 1, comma 674 (Informazione antimafia per i terreni agricoli). 871

Articolo 1, comma 675 (Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica)  873

Articolo 1, comma 676, lettere a)–e) e g) (Proroga di graduatorie concorsuali e termine per assunzioni presso pubbliche amministrazioni). 878

Articolo 1, comma 676, lett. f) (Proroga della sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia). 884

Articolo 1, comma 677 (Proroga termini nel processo amministrativo telematico)  887

Articolo 1, comma 678 (Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006)  888

Articolo 1, comma 679 (Contabilità speciale per il cd. "fondo casa"). 889

Articolo 1, comma 680 (Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)  891

Articolo 1, comma 681 (Istituto Nazionale di Biologia e Biotecnologie marine-Stazione Zoologica Anton Dohrn). 893

Articolo 1, comma 682 (Funzionamento dell’ufficio del Garante della privacy)  894

Articolo 1, comma 683 (Integrazione dello stanziamento per l’attuazione della risoluzione Onu 1325 su donne, pace e sicurezza). 896

Articolo 1, comma 684 (Contributo ad ANAS per Quadrilatero Umbria Marche)  899

 

 

 

 


Schede di lettura

 


Articolo 1, commi 344-346
(Scatti stipendiali dei professori universitari e del personale di ricerca non contrattualizzato dell’Istituto nazionale di astrofisica)

 

 

I commi 344-346 prevedono che, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 – e, dunque, con effetto economico a decorrere dal 2020 –, il regime di progressione stipendiale per classi dei professori universitari, nonché del personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF), è trasformato da triennale in biennale.

Conseguentemente, dispongono un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE), a decorrere dal 2020.

 

Per i professori universitari – cui si riferisce il comma 344 – si ritornerà, così, alla cadenza previgente a quella introdotta con l’art. 8 della L. 240/2010 e conseguentemente disciplinata con il DPR 232/2011.

 

La relazione tecnica all’A.S. 2960 evidenziava che la disposizione interessa i circa 48.000 tra professori di I fascia, professori di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato assunti secondo il regime previgente alla L. 240/2010 (v. scheda relativa al comma 347) e ancora in servizio presso le università statali.

In particolare, con riferimento ai professori e ricercatori già in servizio alla data di entrata in vigore della L. 240/2010, nonché ai vincitori di concorsi indetti fino alla medesima data, l’art. 2 del D.P.R. 232/2011 ha trasformato la progressione biennale per classi e scatti di stipendio (di cui agli artt. 36, 38 e 39 del DPR 382/1980) in progressione triennale articolata per classi, secondo la tabella di corrispondenza di cui all’all. 1.

In base all’art. 3, il trattamento economico dei nuovi professori è stato articolato in una progressione triennale per classi secondo le tabelle di cui all’all. 2.

Si conferma, comunque – attraverso l’utilizzo dell’espressione “su base premiale” –, il meccanismo previsto dall’art. 6, co. 14, della L. 240/2010, secondo il quale lo scatto è attribuito a seguito di valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale complessiva.

 

Sulla base di quanto disposto dal citato art. 8 della L. 240/2010, i medesimi artt. 2 e 3 del D.P.R. 232/2011 hanno stabilito che l'attribuzione delle classi stipendiali successive (sia per i professori e ricercatori già in servizio, sia per i nuovi professori) è subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale complessiva, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, co. 14, della stessa L. 240/2010.

Nello specifico, l’art. 6, co. 14, della L. 240/2010 dispone che i professori e i ricercatori – unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale – devono presentare una relazione triennale sul complesso delle attività svolte (didattiche, di ricerca e gestionali). La valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale complessiva ai fini dell’attribuzione dello scatto è di competenza delle università, secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere rinnovata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. In caso di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori di cui all’art. 9.

 

Inoltre, la disposizione in esame prevede che si utilizzano gli stessi importi definiti per ciascuna classe stipendiale dal DPR 232/2011.

Dispone, altresì, che, nel caso di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell’ateneo.

 

Al fine di evitare dubbi interpretativi, occorrerebbe chiarire se le somme non corrisposte devono comunque essere conferite al Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori, come prevede attualmente l'art. 6, co. 14, della L. 240/2010.

Inoltre, si segnala l’opportunità di disporre l’abrogazione esplicita delle disposizioni superate dalla nuova disciplina e, al contempo, di integrare il testo con una nuova tabella di articolazione delle classi biennali di progressione economica .

 

Conseguentemente, il comma 345 dispone che il FFO è incrementato di € 80 mln per il 2020, € 120 mln per il 2021, ed € 150 mln annui dal 2022.

Per completezza, si ricorda che l’art. 9, co. 21, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010) ha disposto il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo (previsti dall’art. 24 della L. 448/1998[1]) nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate).

In particolare, per il richiamato personale tali meccanismi sono stati sospesi per il triennio 2011-2013, ancorché a titolo di acconto ed escludendo successivi recuperi. Inoltre, per il medesimo personale che fruisse di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, il triennio 2011-2013 non è stato considerato utile ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Infine, è stato previsto che le progressioni di carriera (comunque denominate) eventualmente disposte nello stesso lasso temporale avessero effetto ai soli fini giuridici.

Successivamente, l'art. 16, co. 1, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) ha rimesso a un regolamento di delegificazione la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle disposizioni limitative della crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione, è stato emanato il D.P.R. 122/2013, con il quale sono state prorogate a tutto il 2014 varie misure di contenimento delle spese di personale previste dall'art. 9 del D.L. 78/2010, fra le quali quelle relative al blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo, delle classi e degli scatti di stipendio, nonché alle progressioni di carriera, comunque denominate, del personale non contrattualizzato e in regime di diritto pubblico (ad esclusione dei magistrati).

Infine, l’art. 1, co. 256, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha stabilito la proroga fino al 31 dicembre 2015 del blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e della previsione per cui l’anno in questione non era utile ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio, per il personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico (sempre ad esclusione dei magistrati).

In materia, rispondendo nell’Assemblea della Camera, il 10 giugno 2016, all’interpellanza urgente 2-01374, il rappresentante del Governo ha ricordato che “i docenti universitari, a differenza dei dipendenti pubblici contrattualizzati, i cui trattamenti, nel triennio 2011-2013, sono rimasti totalmente bloccati, sono stati destinatari nel medesimo periodo degli incentivi una tantum, da attribuirsi secondo criteri di merito accademico e scientifico, previsti dai decreti ministeriali adottati in attuazione dell'articolo 29, comma 19, della legge n. 240 del 2010[2]”.

Il comma 346 dispone, sostanzialmente confermando quanto già possibile in base alla legislazione vigente, che le disposizioni del comma 344 si applicano anche al personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF), in virtù dell’equiparazione del relativo stato giuridico (ed economico) a quello dei professori universitari.

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che l’art. 39, primo comma, del DPR 163/1982, recante riordino degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ha disposto che al personale di ricerca ordinario, straordinario e associato degli osservatori sono attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza previsti per il regime a tempo pieno rispettivamente dei professori universitari straordinari e ordinari e dei professori associati. Ai ricercatori astronomi e geofisici sono attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza dei ricercatori universitari.

A sua volta, l’art. 40, primo comma, ha disposto che agli astronomi e ai geofisici ordinari ed associati degli osservatori si applicano le corrispondenti norme di stato giuridico previste per i professori universitari ordinari ed associati; ai ricercatori astronomi e geofisici si applicano le norme di stato giuridico previste per i ricercatori universitari.

Successivamente, l’art. 11, co. 2[3], del D.Lgs. 296/1999, recante istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica – INAF, ha disposto che la dotazione iniziale dell’INAF è costituita dall’insieme degli organici degli osservatori astronomici e astrofisici. A sua volta, il co. 4 ha confermato che lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ricerca dell’Istituto restava disciplinato dal D.P.R. 163/1982.

Da ultimo, l’art. 19, co. 1, del d.lgs. 138/2003, con il quale si è proceduto al riordino dello stesso INAF, ha disposto che il personale di ricerca in servizio alla data della sua entrata in vigore manteneva il vigente stato giuridico ed economico (salva la facoltà di optare per l’applicazione del contratto nazionale degli enti di ricerca). Il co. 3 dello stesso art. 19 ha invece disposto che il trattamento giuridico ed economico del personale dell’INAF assunto successivamente è disciplinato secondo la normativa prevista per gli enti di ricerca (e, dunque, secondo il relativo CCNL)[4].

 

Sembrerebbe opportuno richiamare nel testo anche l’equiparazione del trattamento e della progressione economica, facendo riferimento, dunque, anche all’art. 39 del DPR 163/1982. Al contempo, si segnala che il riferimento corretto è all’art. 11, co. 4 (e non 1) del D.Lgs. 296/1999.

 

Conseguentemente, lo stesso comma 346 prevede che il Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) (art. 7, d.lgs. 204/1998) è incrementato di € 350.000 annui dal 2020.

Nell’ambito dei decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con i quali annualmente si procede al riparto del FOE, tale incremento è assegnato interamente alla dotazione ordinaria dell’INAF.

Al riguardo, si ricorda che i contributi ai 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR sono determinati come somma di assegnazioni ordinarie e contributi straordinari.

Articolo 1, comma 347
(Assunzione di nuovi ricercatori nelle università
e negli enti di ricerca)

 

 

Il comma 347 reca un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 12 mln per il 2018 e di € 76,5 mln annui dal 2019, nonché del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MIUR (FOE) di € 2 mln per il 2018 e di € 13,5 mln annui dal 2019, finalizzato all’assunzione di ricercatori, rispettivamente, nelle università e negli enti di ricerca vigilati dal MIUR.

 

Si ripropone, così, un intervento disposto con la legge di stabilità 2016, ma non presente, invece, nella legge di bilancio 2017.

 

In particolare, disposizioni analoghe, finalizzate all’assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, erano contenute nell’art. 1, co. 247 e ss., della L. 208/2015, che aveva disposto un incremento del FFO di € 47 mln per il 2016 e di € 50,5 mln dal 2017, e del FOE di € 8 mln per il 2016 e di € 9,5 mln dal 2017.

Sono conseguentemente intervenuti, per le università, il DM 18 febbraio 2016, n. 78 – che ha previsto 861 assunzioni – e, per gli enti di ricerca, il DM 26 febbraio 2016, n. 105, che ha previsto 251 assunzioni.

 

La relazione tecnica all’A.S. 2960 evidenziava che con le risorse ora stanziate si prevede il reclutamento di circa 1.600 ricercatori, di cui circa 1.300 presso le università e circa 300 presso gli enti di ricerca vigilati dal MIUR.

 

Con riferimento alle università, l’incremento del FFO è finalizzato - come già per il 2016 – all’assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo B (art. 24, co. 3, lett. b), L. 240/2010) e al loro, eventuale, consolidamento nella posizione di professore associato.

 

L’art. 24, co. 3, della L. 240/2010 – come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 338, lett. b), della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) – ha individuato due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato[5].

La prima (lett. a) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte (RtD di tipo A).

La seconda (lett. b) consiste in contratti triennali – originariamente non rinnovabili, ma divenuti definitivamente tali proprio a seguito dell’intervento disposto dalla legge di bilancio 2017 , riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), o che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, o sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere (nonché, ai sensi dell’art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all’art. 1, co. 14, della L. 230/2005) (RtD di tipo B).

Il co. 5 dello stesso art. 24 prevede che nel terzo anno di questa seconda tipologia di contratto l’università, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato.

 

Come già previsto nella legge di stabilità 2016, l’assegnazione delle risorse alle singole università e agli enti di ricerca vigilati dal MIUR sarà effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto, per le università, dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e, per gli enti di ricerca, degli stessi criteri con i quali viene ripartito il FOE.

La finalità dichiarata è quella di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica.

 

La VQR alla quale si farà riferimento per l’assegnazione delle risorse alle università è quella relativa al periodo 2011-2014, il cui rapporto finale è stato presentato dall'ANVUR nel febbraio 2017.

 

I criteri per la ripartizione del FOE ai quali si farà riferimento per l’assegnazione delle risorse agli enti di ricerca sono quelli definiti, da ultimo, dal D.Lgs. 218/2016, che – abrogando le disposizioni previgenti recate dall’art. 4 del d.lgs. 213/2009 – ha dettato la nuova disciplina, applicabile a decorrere dal riparto 2017.

In particolare, l’art. 5 del d.lgs. 218/2016 ha previsto che la ripartizione del FOE è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all’art. 5 del d.lgs. 213/2009[6], nonché tenendo conto della VQR.

Il riparto del FOE per il 2017 è stato operato con DM 8 agosto 2017, n. 608.

 

La quota delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità previste rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del FFO e del FOE.


 

Articolo 1, comma 348-352
(Incremento delle risorse per il diritto allo studio universitario
e per le borse di dottorato di ricerca)

 

 

I commi 348-352 prevedono l’incremento di € 20 mln annui, a decorrere dal 2018, del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie.

Dispongono, inoltre, un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università statali di € 20 mln annui a decorrere dal 2018, al fine di adeguare l’importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca. In realtà, a decorrere dal 2019, alla copertura di parte dell’onere si provvede mediante riduzione dello stesso FFO.

 

Incremento delle risorse per il diritto allo studio universitario

 

In particolare, i commi 348 e 349 concernono l’incremento di € 20 mln annui[7], a decorrere dal 2018, del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie.

 

La relazione tecnica al maxiemendamento presentato dal Governo al Senato evidenziava che l’incremento mira a consentire una sempre maggiore riduzione della figura dello studente c.d. “idoneo non beneficiario”, ossia di studenti che, per mere ragioni legate alla insufficienza dei fondi, non si vedono riconosciuti i benefici in tema di diritto allo studio, pur rientrando pienamente in tutti i requisiti di eleggibilità per l’accesso agli stessi.

 

Il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio è stato istituito dall’art. 18, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 68/2012 – sostituendo il fondo integrativo per la concessione di borse di studio e prestiti d'onore istituito dall’art. 16 della L. 390/1991[8] – ed era stato incrementato, da ultimo, di € 54.750.000 per il 2016 e di € 4.750.000 dal 2017 dall’art. 1, co. 254, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), nonché di (ulteriori) € 50.000.000 a decorrere dal 2017 dall’art. 1, co. 268, della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016).

Il fondo è allocato nel cap. 1710 dello stato di previsione del MIUR sul quale nel 2017, in base al DM 9 ottobre 2017, di ripartizione delle variazioni disposte dalla legge di assestamento 2017 (L. 157/2017), risultano allocati 217,4 mln (+ € 0,6 mln rispetto ai € 216,8 mln della legge di bilancio 2017)[9].

 

In materia, si ricorda, che, da ultimo, l’art. 1, co. 271, della già citata L. 232/2016 ha disposto – confermando un principio già presente nell’art. 18, co. 1, lett. a), del d.lgs. 68/2012 – che, nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale che, ai sensi dell’art. 7, co. 7, del d.lgs. 68/2012, deve definire i criteri e le modalità di riparto del fondo, l’assegnazione dello stesso avviene in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, da determinare con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-regioni.

L’intesa con la Conferenza Stato-regioni è stata raggiunta il 27 luglio 2017. Qui il testo dell’intesa e lo schema di decreto.

 

Il co. 269 del medesimo art. 1 della L. 232/2016 ha, altresì, previsto che, ai fini della gestione delle risorse del fondo, ciascuna regione doveva razionalizzare l’organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l’istituzione di un unico ente erogatore dei medesimi servizi.

Infine, il co. 272 dello stesso art. 1 ha previsto che le risorse del fondo sono attribuite direttamente al bilancio dell’ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio entro il 30 settembre di ogni anno. Nelle more della razionalizzazione sopra illustrata, le risorse sono comunque trasferite agli enti regionali erogatori, previa indicazione, da parte di ciascuna regione, della quota da trasferire a ciascuno di essi.

In tal modo è stato modificato, senza procedere a novella, il co. 7 dell’art. 18 del d.lgs. 68/2012, in base al quale le risorse del fondo integrativo statale confluivano dal bilancio dello Stato in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti alle regioni.

L'ultimo riparto delle risorse del fondo, relativo alle risorse disponibili nel 2016, è stato operato con DPCM 7 agosto 2017.

 

Al relativo onere si provvede:

§  quanto a € 10 mln per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca, di cui all’art. 1, co. 295, della L. 232/2016, novellato – ma solo parzialmente – dal comma 352 (v. infra).
Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che il Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca costituisce un’apposita sezione del FFO.

In particolare, l’art. 1, co. 295-302, della L. 232/2016 aveva previsto che il Fondo, destinato al finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei ricercatori e dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali, disponeva di uno stanziamento di € 45 mln annui a decorrere dal 2017 e che l'importo individuale del finanziamento annuale era pari a € 3.000, per un totale di 15.000 finanziamenti individuali.

Successivamente, l’art. 22-bis, co. 6, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha limitato la disponibilità del Fondo di € 45 mln annui solo al 2017 e al 2018, riducendola al contempo a € 31,87 mln per il 2019 e a € 30,54 mln annui dal 2020. Conseguentemente, ha previsto che, a decorrere dal 2019, il numero di finanziamenti individuali è determinato in relazione all’importo complessivamente disponibile, fermo restando l’importo individuale di € 3.000. A tal fine, ha novellato l’art. 1, co. 295 e 298, della L. 232/2016[10].

§  quanto a € 10 mln per il 2018, a 12 mln per il 2019 e a € 20 mln annui dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il finanziamento delle borse di studio per il merito e la mobilità (di cui all’art. 1, co. 273-289, della L. 232/2016).

L’art. 1, co. 273-289, della L. 232/2016 ha previsto che, dal 1° gennaio 2017, la Fondazione Articolo 34 (nuova denominazione della Fondazione per il merito di cui all’art. 9, co. 3, del D.L. 70/2011-L. 106/2011), sentita la Conferenza Stato-regioni, bandisce almeno 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore di € 15.000 annui, destinate a studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, finalizzate a favorirne l’iscrizione a corsi di laurea, o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali, o a corsi di diploma accademico di primo livello nelle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), anche aventi sede diversa da quella della residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente.
Per il finanziamento delle borse di studio per il merito e la mobilità, il co. 286 ha attribuito alla Fondazione € 6 mln per il 2017, € 13 mln per il 2018 ed € 20 mln dal 2019
[11].

La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio (come avvenuto nel 2017- v. ante);

§  quanto a € 8 mln per il 2019, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta (di cui all’art. 1, co. 207-212 della L. 208/2015).

L’art. 1, co. 207-212, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha previsto l’istituzione in via sperimentale nello stato di previsione del MIUR del Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta (premio Nobel per la chimica nel 1963), con una dotazione di € 38 mln nel 2016 e di € 75 mln dal 2017. Il Fondo è stato destinato al reclutamento – definito “straordinario” – per chiamata diretta di professori universitari di prima e di seconda fascia, previamente selezionati tra studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, secondo procedure nazionali da definire con DPCM che sarebbe dovuto intervenire, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il reclutamento straordinario è stato esplicitamente previsto in deroga alle disposizioni della L. 240/2010 (che vedono nel conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale il requisito necessario per la partecipazione alle procedure di chiamata indette dalle singole università). Al reclutamento possono partecipare anche professori di prima e seconda fascia già in servizio in atenei italiani.

Al momento, lo schema di DPCM non è stato trasmesso al Parlamento.

 

Incremento delle risorse per le borse di dottorato

 

I commi 350 e 351 concernono l’adeguamento dell’importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.

 

La disciplina relativa alle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca è recata dal Regolamento emanato con DM 45/2013. In particolare, l’art. 9 dispone che le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.

L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal DM 18 giugno 2008[12]. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.

In base all’art. 12, co. 3, del DM 45/2013, la borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata (art. 2, co. 26, L. 335/1995) nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

Infine, con riferimento ai meccanismi di finanziamento, l’art. 13, co. 1, stabilisce, anzitutto, che i soggetti accreditati allo svolgimento di corsi di dottorato provvedono al loro finanziamento. Il MIUR contribuisce annualmente al finanziamento dei dottorati attivati dalle università nei limiti delle disponibilità finanziarie del Ministero stesso, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 16, co. 1, dall’attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In base al co. 3 dello stesso art. 13, il MIUR può destinare annualmente una quota dei fondi disponibili, fra l’altro, al finanziamento diretto di borse di dottorato a seguito di procedure di selezione nazionale raggruppate per ambiti tematici e al cofinanziamento premiale di borse di dottorato in relazione al reperimento di finanziamenti esterni.

 

Da ultimo, il DM 610/2017, recante il riparto del FFO 2017, ha destinato € 139.929.114 per le borse post lauream (di cui non più del 10% per assegni di ricerca), secondo i criteri indicati nell'all. 3, di cui:

§  € 132.694.114 da suddividere tra le Istituzioni universitarie;

§  € 7.235.000 da suddividere tra le Scuole Superiori ad ordinamento speciale.

Ha altresì disposto che tali importi devono essere utilizzati dalle università:

§  per almeno il 60% con riferimento ai dottorati innovativi[13];

§  per un ammontare pari ad almeno 1 borsa di dottorato con riferimento ad ambiti di ricerca nelle tematiche dell'Agenda per la Sostenibilità ONU 2030.

 

A tal fine, il comma 350 prevede un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO) di € 20 mln annui[14] a decorrere dal 2018, e dispone che l’adeguamento è definito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (per la cui adozione non è previsto un termine).

 

Al contempo – come già accennato –, il comma 351 dispone che alla copertura di parte degli oneri si provvede, a decorrere dal 2019, mediante riduzione dello stesso FFO.

In particolare, agli oneri derivanti dal comma 350, si provvede:

§  quanto a € 5 mln annui dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al già citato Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta;

§  quanto a € 15 mln per il 2018, a € 13,87 mln per il 2019 e a € 12,54 mln annui dal 2020, a valere sullo stanziamento relativo al già citato Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca;

§  quanto a € 1,13 mln nel 2019 e a € 2,46 mln annui dal 2020, mediante riduzione dello stesso FFO.

 

Si valuti, dunque, l’opportunità di adeguare il testo del comma 350 dando conto dell’effettivo incremento del FFO.

 

Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca

 

Conseguentemente alle riduzioni disposte dai commi 349 e 351 alla dotazione del Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca, la lett. b) del comma 352 novella l’art. 1, co. 298, della L. 232/2016 anticipando (dal 2019) al 2018 la previsione in base alla quale il numero di finanziamenti è determinato in relazione all’importo complessivamente disponibile, fermo restando l’importo individuale di € 3.000.

 

La lett. a) novella l’art. 1, co. 295, della L. 232/2016 senza, tuttavia, considerare la riduzione derivante, per il 2018, dal comma 349.

In particolare, si riduce la dotazione del Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca:

§  per il 2018, (da € 45 mln) a € 30 mln (invece che a € 20 mln);

§  per il 2019, (da € 31,87 mln) a € 18 mln;

§  a decorrere dal 2020, (da € 30,54 mln annui) a € 18 mln.

 

È, dunque, necessario aggiornare la lettera a).

 


 

Articolo 1, comma 353 e 354
(Finanziamento premiale degli enti di ricerca vigilati dal MIUR
per gli anni 2016 e 2017)

 

 

I commi 353-354 individuano nuovi criteri per l’assegnazione agli enti di ricerca vigilati dal MIUR della quota premiale relativa agli anni 2016 e 2017, superando, di fatto, la disciplina vigente. In particolare, per le due annualità indicate non è più prevista la presentazione, da parte degli enti, di specifici programmi e progetti.

 

Lo scopo esplicitato è quello di semplificare la gestione delle risorse destinate alla promozione dell’incremento qualitativo dell’attività scientifica degli enti in questione.

A tal fine, si richiama l’applicazione dell’art. 19, co. 5, del D.Lgs. 218/2016, che, tuttavia, reca una disciplina del finanziamento premiale – sostitutiva, a decorrere dal 2017, di quella, applicabile fino al 2016, recata dall’art. 4, co. 1, del d.lgs. 213/2009, abrogato dall’art. 20 dello stesso d.lgs. 218/2016 – ora comunque superata da una nuova disciplina.

Non appare, pertanto, chiaro il richiamo all’applicazione dell’art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016.

 

In base all’art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016, il MIUR promuove e sostiene l’incremento qualitativo dell’attività scientifica degli enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività[15] e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. Per tali finalità, si provvede in via sperimentale per il 2017 con lo stanziamento di € 68 mln, a valere sulle risorse del Fondo ordinario per il finanziamento degli stessi enti (FOE) (art. 7 del d.lgs. 204/1998). L'assegnazione delle risorse agli enti è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, che ne fissa altresì criteri, modalità e termini.

Di fatto, lo schema di decreto ministeriale concernente i criteri e le modalità di riparto, trasmesso alla Camera dei deputati, a titolo informativo, l’11 ottobre 2017, dispone, mutuando i criteri stabiliti per il riparto della quota premiale 2016 (DM 2527 del 26 settembre 2017) in base alla normativa previgente, che:

§  il 70% della quota è ripartita in base alla Valutazione della qualità della ricerca-VQR 2011-2014 (effettuata dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca-ANVUR), basata sui prodotti attesi, sull’indicatore di qualità della ricerca di area e di struttura (IRFS1), nonché sulla valutazione complessiva di ciascun ente, tenendo conto del valore medio della quota premiale erogata nell'ultimo biennio;

§  in caso di VQR con indicatori di qualità uguali o inferiori a uno e di prodotti attesi inferiori a 106[16], l'assegnazione della quota è calcolata esclusivamente sulla base della performance rispetto ai programmi e ai progetti realizzati nell'ultimo biennio, da intendersi quale valore medio delle quote premiali assegnate nel medesimo biennio;

§  gli enti sono classificati in 4 gruppi di appartenenza in termini di numerosità dei prodotti valutati con la VQR, consistenza e grandezza "scientifica" degli stessi; la suddivisione tiene conto del numero dei prodotti attesi individuati dall'ANVUR per ciascun ente e del numero delle aree scientifiche individuate dall'ANVUR in cui tali prodotti risultano presenti per ciascun ente;

§  il restante 30% della quota è ripartita in base alla valutazione di specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione tra gli enti, effettuata da un apposito Comitato di valutazione.

Pertanto, lo schema di decreto recante i criteri per il riparto della quota premiale 2017 non fa riferimento ai Piani triennali di attività, come, invece, previsto, dall’art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016, bensì alla VQR (come disposto dalla normativa previgente).

 

Ai sensi dell’art. 4, co. 1, del D.Lgs. 213/2009 – che, come già detto, si applica fino al riparto 2016 – il finanziamento premiale deve, infatti, essere erogato sulla base dei risultati della VQR e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro.

In attuazione, è intervenuto il già citato DM 2527 del 26 settembre 2017. Nello specifico, l’art. 7 del DM prevede che (come già negli anni precedenti, in base alla disciplina vigente fino al 2016) il decreto ministeriale di assegnazione delle risorse è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari.

 

In particolare, si dispone ora che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono assegnati:

§  € 69.527.570 relativi alla quota premiale 2016, già individuati e accantonati dall’art. 2 del DM 8 agosto 2016, n. 631, con il quale si è proceduto al riparto del FOE 2016.
A seguito di tale previsione, dunque, viene meno il parere delle Commissioni parlamentari sul relativo schema di riparto (al contrario di quanto previsto dalla normativa applicabile fino al riparto 2016);

§  € 68 mln destinati al finanziamento premiale per il 2017 dall’art. 19, co. 5, del D.Lgs. 218/2016.

 

Ai fini dell’assegnazione delle risorse, si stabiliscono, inoltre, nuovi criteri che sostituiscono, di fatto, sia quelli previsti, per il 2016, dall’art. 4, co. 1, del d.lgs. 213/2009 e dal DM 2527/2017 (VQR e specifici programmi e progetti proposti dagli enti), sia quelli previsti, per il 2017, dall’art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016 (Piani triennali di attività e specifici programmi e progetti proposti dagli enti).

Nello specifico, si stabilisce che:

§  una quota del 70% è attribuita in proporzione all’ultima assegnazione effettuata in base alla VQR, quale disposta con il decreto di riparto della quota premiale 2015 (DM 27 ottobre 2017, n. 850);

§  una quota del 30% è attribuita in proporzione alla quota (ordinaria) del FOE 2017 attribuita a ciascun ente con DM 8 agosto 2017, n. 608.


 

Articolo 1, comma 355
(Industria aerospaziale dei piccoli satelliti)

 

 

Il comma 355, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla misura di sostegno al settore aerospaziale, contenuta nella legge di stabilità per il 2016, articolo 1, comma 372, ed in particolare, sulla disciplina delle modalità di erogazione delle risorse ivi stanziate per un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia. L’articolo espunge il richiamo al rispetto del Reg. (UE) n. 651/2014 (GBER) per l’erogazione delle relative misure di aiuto. In suo luogo, viene introdotto l’obbligo – più generale – del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

 

L’articolo 1, comma 372 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha autorizzato, per le predette finalità, la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2016, di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per l'anno 2018. Il medesimo comma ha altresì previsto che le misure di aiuto concesse a valere sulle predette risorse siano erogate nel rispetto delle procedure previste dal Reg. (UE) n. 651/2014 (GBER), Regolamento europeo di esenzione dall’obbligo di notifica alla Commissione di determinate categorie di aiuti. Il General Block Exemption Regulation - GBER prevede, per certe categorie di aiuti di Stato e a date condizioni, apposite esenzioni dall’obbligo di notifica alla Commissione UE[17]. Per gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, il GBER, agli articoli da 25 a 30, prevede delle apposite esenzioni dall’obbligo di notifica nel caso in cui siano soddisfatte determinate condizioni[18]. Le misure a favore di ricerca, sviluppo e innovazione che non soddisfano tutte le condizioni di cui al GBER dovranno essere notificate alla Commissione UE. Sulle misure notificate, la Commissione effettuerà un’analisi approfondita sulla base dei criteri stabiliti nella nuova Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01 del 27 giugno 2014).

 

Il comma in esame sopprime dunque la previsione contenuta nel citato comma 372 della legge di stabilità 2016, per cui le risorse ivi previste per il Piano nazionale per lo sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti sono erogate nel rispetto delle procedure previste dal GBER e alle condizioni fissate dagli articoli 25 ess. del medesimo Regolamento. Contestualmente a tale soppressione, si inserisce l’obbligo di operare nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Andrebbe valutata l’opportunità di specificare il richiamo alla normativa sugli aiuti di Stato, facendo in particolare  riferimento alla nuova Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01 del 27 giugno 2014).

 

La relazione tecnica all’emendamento che, nel corso dell’esame al Senato, ha introdotto l’articolo qui in esame, afferma che il Regolamento di esenzione n. 651/2014 (GBER) non trova opportuna applicazione con riguardo all’attività dell’Agenzia Spaziale Italiana, in quanto sono insussistenti i relativi presupposti ai sensi dell’articolo 107 TFUE. Infatti:

§  l’iniziativa è espletata attraverso un avviso di indagine di mercato cui possono partecipare aziende spaziali senza distinzione di nazionalità e in un regime di libera competizione;

§  l’iniziativa è finalizzata alla realizzazione di un prodotto prototipale la cui proprietà rimane in capo all’ASI sia in termini di proprietà industriale sia realizzativa, affinché lo renda disponibile all’utente finale (istituzionale);

§  il progetto non mette il vincitore in condizione di vantaggio competitivo rispetto agli altri operatori italiani od europei , in quanto finalizzato a realizzare una particolare piattaforma satellitare di classe mini, la cui realizzazione sarebbe parimenti eseguibile da altri operatori, dotati delle necessarie competenze e contenuto tecnologico, anche in assenza di assegnazione di questo specifico contratto;

§  altri paesi hanno scelto di realizzate la piattaforme satellitari di piccole dimensioni anche con target di prestazioni differenti finalizzate alla soddisfazione delle differenti strategie del Paese in ambito di ricerca spaziale (es. la Myriade francese e Myria devolution, prodotta da Thales Alenia Space e Airbus, la belga Qinetic, ed altre in Germania, Svezia, Spagna e Gran Bretagna).


 

Articolo 1, comma 356
(Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica)

 

 

Il comma 356, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede un'autorizzazione di spesa, a decorrere dal 2018, a favore della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica.

 

Il comma 356, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza a decorrere dal 2018 la spesa di € 1,5 mln annui a favore della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica, al fine di sostenerne le finalità istituzionali.

 


 

Articolo 1, comma 357-359
(Statizzazione Istituti superiori di studi musicali e
Accademie di belle arti non statali)

 

 

I commi 357-359 prevedono un incremento del fondo istituito dall’art. 22-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) per la statizzazione di parte degli Istituti superiori di studi musicali non statali e delle Accademie di belle arti non statali finanziate in misura prevalente dagli enti locali, al fine di consentire la statizzazione di tutti gli Istituti superiori di studi musicali non statali.

 

Gli Istituti superiori di studi musicali non statali sono 18, presenti nelle città di Aosta, Bergamo, Caltanissetta, Catania, Cremona, Gallarate, Livorno, Lucca, Modena e Carpi, Nocera Trinese, Pavia, Ravenna, Reggio Emilia e Castelnovo Ne’ Monti, Ribera, Rimini, Siena, Taranto, Terni.

Le Accademie di belle arti non statali finanziate in misura prevalente dagli enti locali (c.d. Accademie storiche) sono 5: "Carrara" di Bergamo, "Ligustica" di Genova, "Pietro Vannucci" di Perugia, "Cignaroli" di Verona, Accademia di Ravenna.

 

In particolare, il fondo istituito dall’art. 22-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) è integrato di € 5 mln per il 2018, di € 10 mln per il 2019, e di € 35 mln dal 2020, fermo restando che – come già previsto dallo stesso art. 22-bis – gli enti locali devono continuare ad assicurare alle istituzioni l’uso gratuito degli spazi e degli immobili e devono farsi carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione.

 

Per l’estensione del processo di statizzazione a tutti gli Istituti superiori di studi musicali non statali, viene novellato il comma 1 dell’art. 22-bis del D.L. 50/2017.

 

Qualora dal processo di statizzazione derivino maggiori oneri, si procede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del MIUR (art. 17, co. 12-bis-12-quater, della L. 196/2009).

 

L’art. 22-bis del D.L. 50/2017 ha disposto che, a decorrere dal 2017, una parte degli Istituti superiori di studi musicali non statali e le Accademie di belle arti non statali finanziate in misura prevalente dagli enti locali (di cui all’art. 19, co. 4 e 5-bis, del D.L. 104/2013 – L. 128/2013)[19], individuati con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse appositamente stanziate (co. 1).

In base al co. 2, i processi di graduale statizzazione e razionalizzazione sono disciplinati dai medesimi decreti interministeriali, nel rispetto dei principi di cui all’art. 2, co. 7, lett. d)[20], e 8, lett. a), b), c), e) ed l), della L. 508/1999[21].

Gli enti locali devono continuare ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili e a farsi carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione per le istituzioni per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, già vi erano tenuti, previa convenzione da stipulare fra ciascun ente locale e il MIUR.

Con DPCM, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle dotazioni organiche, nei limiti massimi del personale in servizio presso le istituzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio presso le istituzioni alla medesima data.

Ai fini della graduale statizzazione e razionalizzazione – nonché, nelle more del completamento di ognuno dei processi, per il funzionamento ordinario di ciascuno degli istituti –, è stata prevista l’istituzione di un apposito fondo, con uno stanziamento di € 7,5 mln nel 2017, € 17 mln nel 2018, € 18,5 nel 2019 ed € 20 mln annui dal 2020, da ripartire, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (co. 3).

Le risorse sono state appostate sul cap. 1750 dello stato di previsione del MIUR.

 

Al riguardo si ricorda che il 1° aprile 2017 è stato avviato un percorso sperimentale per la statizzazione di tre Accademie storiche: Perugia, Genova e Verona. In particolare, nella data indicata, come evidenziava il comunicato stampa del MIUR, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha firmato a Perugia il primo dei tre Accordi, che coinvolge l’Accademia “P. Vannucci” e impegna MIUR, regione ed enti locali a lavorare congiuntamente per la progressiva statizzazione di questa istituzione.

Gli enti locali che sostengono le tre Accademie dovranno approvare gli accordi di programma e assicurare il sostegno finanziario e la messa a disposizione di locali e spazi che hanno mantenuto finora. Il finanziamento ministeriale servirà a sostenere le spese del personale assunto secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto AFAM. Gli accordi prevedono che solo qualora entro il 2018 si realizzino le condizioni normative necessarie per la statizzazione, e fatto salvo il rispetto degli impegni assunti da parte dei soggetti sottoscrittori degli accordi, si procederà a consolidare il finanziamento accordato.

 

In argomento, rispondendo, il 18 maggio 2017, all’interrogazione a risposta immediata 5-11377 nella VII Commissione della Camera, il rappresentante del Governo aveva evidenziato che “si è potuto procedere solo su 3 delle 5 Accademie non statali, in quanto le due Accademie di Bergamo e Ravenna non hanno personalità giuridica, non hanno uno statuto, né un bilancio né organi propri, ma sono entrambe articolazioni rispettivamente del Comune di Bergamo e Ravenna, da cui dipende anche il personale docente e non docente ivi impiegato (3 unità per Ravenna e nessuna per Bergamo, che utilizza esclusivamente contratti di insegnamento)“.

 


 

Articolo 1, comma 360
(Disposizioni in favore della cooperazione culturale,
scientifica e tecnologica nelle università)

 

 

Il comma 360, inserito durante l'esame al Senato, introduce alcuni stanziamenti per il periodo 2018-2020 a favore del MIUR, nell'ambito degli accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione di cooperazione islamica.

 

Il comma 360, inserito durante l'esame al Senato, al fine di favorire progetti per la formazione universitaria e post universitaria previsti e organizzati in attuazione degli accordi di cooperazione tra università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione di cooperazione islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, stanzia € 1 mln per il 2018 ed € 2 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a favore del MIUR.

 


 

Articolo 1, commi 361-363
(Agevolazioni fiscali a sostegno spese per studenti
con disturbo specifico di apprendimento DSA)

 

 

I commi 361-363 dispongono l’inserimento, tra gli oneri riconosciuti al contribuente ai fini della detrazione fiscale del 19 per cento da scomputare dall’imposta lorda dichiarata annualmente, a partire dall’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2018, le spese sostenute – anche nell’interesse di familiari a carico - per l’acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento, in particolare delle lingue straniere, per minori o per maggiorenni fino al completamento del ciclo di istruzione secondaria che presentino disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).

 

Il comma 361, lett. a), inserendo la lett. e-ter) al comma 1 dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/1986), aggiunge, tra gli oneri che vengono riconosciuti al contribuente ai fini della detrazione dall’imposta lorda in dichiarazione dei redditi, l’importo del 19 per cento delle spese sostenute in favore di minori (indipendentemente dal grado scolastico) e per i maggiorenni (solo in caso non abbiano ancora completato la scuola secondaria di secondo grado) con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), relativamente:

§  all’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici di cui alla legge n. 170/2010 che riconosce i disturbi della dislessia, disortografia e discalculia[22] e che sono necessari all’apprendimento da parte dei predetti soggetti;

§  per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo diagnosticato.

 

In particolare si sottolinea che la legge n. 170/2010 (articolo 5) specifica che agli studenti con diagnosi di DSA è riconosciuto il diritto di fruire di appositi provvedimenti compensantivi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione. Inoltre, l’articolo 3, comma 1, della medesima legge attribuisce alle regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal SSN, la facoltà di prevedere che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditati, riconosciuti dalle stesse regioni per il rilascio della certificazione di DSA, stabilendo criteri specifici per lo svolgimento dell’attività diagnostica che contemperino sia le esigenze del SSN, sia quelle delle istituzioni scolastiche in ordine alla tempestività della certificazione di DSA e degli specifici elementi conoscitivi che devono esservi riportati per consentire agli insegnanti di svolgere adeguatamente i compiti loro assegnati dalla stessa L. n. 170. Peraltro, data la necessità di una definizione di tali criteri ad opera di esperti di comprovata competenza sui DSA, è stato istituito un Comitato tecnico scientifico con decreto MIUR del 14 dicembre 2010, come previsto dalla medesima L. n. 170 (articolo 7, comma 3) ed è stato sancito un Accordo Stato-regioni (Accordo n. 140 del 25 luglio 2012) con il quale il MIUR, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome hanno elaborato specifiche procedure ai fini della determinazione della diagnosi di DSA.

 

In particolare, i servizi sanitari pubblici (ASL, ospedali ecc.) e i soggetti accreditati dal SSN ai sensi dell’art. 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992, sono chiamati ad effettuare il percorso diagnostico ed il rilascio delle certificazioni coerentemente con le indicazioni del documento della Consensus Conference[23] e, in ogni caso, la diagnosi di DSA deve essere prodotta in tempo utile per l’attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni finali di ciascun ciclo scolastico, anche in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato[24]. Oltre al percorso diagnostico effettuato, la certificazione di DSA deve contenere le informazioni necessarie per stilare una programmazione educativa e didattica che tenga conto delle difficoltà del soggetto e preveda l’applicazione mirata delle misure previste dalla legge.

 

Inoltre, la norma aggiunge gli indicati oneri di cui alla nuova lett. e-ter) tra quelli di cui al comma 2 del citato articolo 15, per i quali la predetta detrazione fiscale è riconosciuta anche se gli stessi siano stati sostenuti nell’interesse di persone diverse dal contribuente dichiarante, vale a dire le persone indicate all’articolo 12 del citato TUIR, a titolo di carichi di famiglia detraibili per importi ivi prestabiliti (comma 361, lett. b)).

 

Il comma 362 stabilisce che le predette detrazioni sono consentite per le spese sostenute dall’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2018 e pertanto con effetti finanziari nel 2019 e nel 2020.

La definizione delle disposizioni attuative per la fruizione delle detrazioni sopra indicate è demandata ad un decreto non dirigenziale dell’Agenzia delle entrate, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio (comma 363).

Si segnala che, in base all’ultimo Rapporto ISTAT del 21 dicembre 2016 sull’integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di primo grado (a.s. 2015-2016), la tipologia di problema più frequente, in tutte le ripartizioni territoriali, è quella legata alla disabilità intellettiva, che riguarda il 42,5% della popolazione con disabilità nella scuola primaria e il 50,3% di quella della  scuola secondaria di I grado. Nella scuola primaria tale problema è seguito dai disturbi dello sviluppo e del linguaggio che riguardano rispettivamente il 24,9% e il 21,8% degli alunni con disabilità. Nella scuola secondaria di primo grado, dopo la disabilità intellettiva, i problemi più frequenti sono legati ai disturbi dell’apprendimento e ai disturbi dello sviluppo che riguardano, rispettivamente, il 22,1% e il 21,4% degli alunni con disabilità.

La copertura dell’onere, quantificato dalla RT in 10,5 milioni di euro, nel 2019, e in 6 milioni, nel 2020, è prevista a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 624 del presente provvedimento.


 

Articolo 1, commi 364-367 e 455
(Stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca,
del CREA e dell’INAPP)

 

 

I commi 364-367 e 455, introdotti nel corso dell’esame al Senato, istituiscono un apposito fondo per la stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca. Allo stesso tempo, autorizzano specifiche spese per la stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP).

 

In particolare, per la stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca elencati all'articolo 1 del D.Lgs. 218/2016[25], fatta eccezione per il CREA e per l’INAPP (per i quali si applicano, rispettivamente, le disposizioni dei successivi commi 372 e 460), viene costituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, al quale sono destinati 10 milioni di euro per il 2018 e 50 milioni di euro a decorrere dal 2019 (comma 364).

A copertura di tali somme, viene ridotta l'autorizzazione di spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della L. 232/2016[26].

Il percorso di stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca deve essere graduale e rispettare le norme per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017.

 

Ad uno specifico D.P.C.M. (da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame) è demandata la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al richiamato fondo, nonché l’individuazione degli enti beneficiari (comma 365).

Gli enti beneficiari del finanziamento sono inoltre tenuti a destinare alla stabilizzazione dei loro ricercatori e tecnologi risorse proprie, aventi carattere di certezza e stabilità, in misura pari ad almeno il 50% del contributo ricevuto (comma 366).

 

Il successivo comma 367 reca specifiche disposizioni per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)[27], al quale si applicano le misure per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni dettate dall'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017.

Per la realizzazione del Piano di stabilizzazione del personale precario del CREA si provvede quindi con le seguenti autorizzazioni di spesa: 10 milioni di euro per l'anno 2018; 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

 

Infine, il comma 455 prevede un incremento dei trasferimenti statali in favore dell'INAPP (ex ISFOL)[28] per il superamento del precariato. La disposizione, in particolare, prevede uno stanziamento a favore dell’INAPP pari a 3 milioni di euro per il 2018, 6 milioni per il 2019 e 9 milioni annui a decorrere dal 2020, al fine di superare il precariato e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell’Istituto, impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche. A tal fine, la norma fa riferimento ai criteri ed alle procedure di stabilizzazione di dipendenti a termine da parte di pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017.

 

 

Il D.Lgs. 75/2017, nel quadro della più ampia delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui alla L. 124/2015 all'articolo 20, al fine di ridurre il precariato nella P.A., contiene disposizioni per la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, sia attraverso una specifica procedura di stabilizzazione, sia attraverso il bando di specifici concorsi riservati.

Per quanto riguarda l'articolo 20, esso consente alle amministrazioni pubbliche, nel triennio 2018-2020, di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale con specifici requisiti, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Più specificamente, si prevede, nel triennio 2018-2020, la facoltà, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione (in accordo con il nuovo piano triennale dei fabbisogni individuato dal precedente articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria) del personale non dirigenziale che al 22 giugno 2017 possegga tutti i seguenti requisiti:

§  sia in servizio con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

§  sia stato già selezionato dalla stessa amministrazione con procedure concorsuali;

§  abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che assume almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni.

Allo stesso tempo, le amministrazioni interessate possono bandire (nello stesso triennio 2018-2020) specifiche procedure concorsuali (nel rispetto del nuovo piano triennale dei fabbisogni individuato dal precedente articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria), riservati, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame possegga tutti i seguenti requisiti:

§  sia in servizio con contratti di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

§  abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che assume almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni.

Non possono essere stabilizzate e non rientrano nei concorsi riservati le attività attinenti ai servizi prestati negli uffici di diretta collaborazione né quelli prestati in virtù di contratti (stipulati negli enti locali) a tempo determinato relativi agli uffici di supporto degli organi politici e degli incarichi a contratto.

Infine, le amministrazioni interessate dalla stabilizzazione e dai concorsi riservati non possono instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile (di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010), per le professionalità interessate, fino al termine delle richiamate procedure, mentre hanno facoltà di prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i partecipanti alle procedure richiamate fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili (sempre ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010).

 


 

Articolo 1, commi 368 e 369
(Contributo straordinario per le università
di Padova e di Napoli Federico II)

 

 

I commi 368-369 - inseriti durante l'esame al Senato - concedono un contributo annuale straordinario all'Università degli studi di Padova (2019) e all'Università degli studi di Napoli "Federico II" (2020).

 

Il comma 368 concede un contributo straordinario di € 1 mln per il 2019 all'Università degli studi di Padova e di € 1 mln per il 2020 all'Università degli studi di Napoli "Federico II", in occasione dell'ottavo centenario della fondazione dell'Università degli studi di Padova, avvenuta nel 1222, e dell'Università degli studi di Napoli "Federico II", avvenuta nel 1224.

In base al comma 369, il contributo è devoluto per:

a)   il recupero, il restauro e il riordino di materiale storico, artistico e scientifico relativo all'attività svolta dagli atenei;

b)  la conservazione e il restauro di beni mobili e immobili di interesse storico e artistico di proprietà delle università;

c)   la predisposizione di nuovi allestimenti e percorsi museali;

d)  l'organizzazione di convegni, manifestazioni ed eventi celebrativi;

e)   la realizzazione e la pubblicazione di lavori di ricerca sulla storia degli atenei.

 


 

Articolo 1, commi 370-374
(Pubblico impiego: risorse per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici)

 

 

I commi da 370 a 374 determinano gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato, derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018 per il pubblico impiego.

In breve, approntano le misure finanziarie per rendere operativo uno 'sblocco' della contrattazione e retributivo.

Confermano che, per le pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, gli oneri in oggetto sono a carico dei bilanci delle medesime

 

Il comma 370 destina alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche ed ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche in regime di diritto pubblico[29], le seguenti risorse:

§  300 milioni per il 2016;

§  900 milioni per il 2017;

§  2.850 milioni dal 2018.

Tali complessive somme annuali corrispondono - si legge nella relazione tecnica - ad incrementi retributivi rispettivamente pari a: 0,36 per cento per il 2016; 1,09 per cento per il 2017; 3,48 per cento per il 2018 (assumendo come termine di raffronto l'ammontare retributivo dato dal trattamento economico principale ed accessorio per il 2015, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale).

Nella percentuale sopra ricordata per il 2018, ricade pertanto l'attribuzione di aumenti medi mensili di 85 euro lordi, secondo l'accordo stipulato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con le Organizzazioni sindacali il 30 novembre 2016.

 

Il comma 371 specifica che gli importi complessivi sopra indicati per ciascun anno del triennio 2016-2018 siano da intendersi comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Quei medesimi importi complessivi concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

 

Il comma 372 dispone che siano posti a carico dei bilanci delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 per il personale loro dipendente nonché gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari.

Tale previsione vale anche per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, aggiunge il comma 373.

 

Il comma 374 reca previsione contabile, ai fini del trasferimento dei residui passivi destinati alla contrattazione collettiva nazionale nelle pubbliche amministrazioni a carico del bilancio dello Stato nonché destinati ai miglioramenti economici del personale dipendenti pubblico non 'contrattualizzato'.

Tali residui sono acquisiti - onde utilizzarli ai fini della stipula definitiva del contratto collettivo nazionale di comparto - all'entrata di bilancio nell'anno in cui ne è prevista l'erogazione.

Sono indi iscritti allo stato di previsione del ministero interessato, "per il pagamento degli arretrati contrattuali".

 

Un 'blocco' economico della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti fu disposto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (come convertito dalla legge n. 122 del 2010).

Esso previde che non si desse luogo (senza possibilità di recupero delle componenti retributive) alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012. E 'congelò' (per il triennio 2011-13) al trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti pubblici (compreso il trattamento accessorio, fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale), con inapplicabilità dei meccanismi di progressione stipendiale.

Proroga al 31 dicembre 2014 fu indi disposta dal d.P.R. n. 122 del 2013 (era un regolamento governativo, per effetto dell'autorizzazione posta dall'articolo 16, comma 1 del decreto-legge n. 98 del 2011 - come convertito dalla legge n. 111 del 2011 - recante "Misure urgenti per la stabilizzazione della finanza pubblica").

Una ulteriore proroga al 31 dicembre 2015 del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali nel pubblico impiego si ebbe con l'articolo 1, commi 254-256 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).

La prospettiva di rinnovi contrattuali nel pubblico impiego riemerse - dietro 'impulso' della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015 - con l'articolo 1, comma 466 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), che a tal fine quantificava in 300 milioni annui dal 2016 (per il triennio 2016-2018) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio statale pluriennale.

La successiva legge di bilancio 2017 (ossia la legge n. 232 del 2016, all'articolo 1, comma 368) ha istituito un Fondo (con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 miliardi di euro a decorrere dal 2018) con alcune finalità, tra cui il finanziamento della contrattazione collettiva nel pubblico impiego relativa al triennio 2016-2018 ed il miglioramento economico del personale non 'contrattualizzato'.


 

Articolo 1, comma 375
(Servizi di pulizia e di mantenimento del decoro nelle scuole)

 

 

Il comma 375 consente la prosecuzione dell’acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative, dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, dai soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, non solo – come previsto a legislazione vigente – nelle regioni ove la convenzione-quadro Consip (attivata a seguito della gara indetta nel 2012) sia stata risolta, ma anche in quelle dove la stessa convenzione non sia stata mai attivata, nonché in quelle dove scadano o siano scaduti i relativi contratti attuativi.

Il termine ultimo per la prosecuzione dell’acquisto è fissato alla data di effettiva attivazione della (nuova) convenzione-quadro e comunque non oltre il 30 giugno 2019 (termine dell’a.s. 2018/2019).

Al contempo, Consip deve provvedere all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari mediante convenzione-quadro, da completarsi entro l’inizio dell’a.s. 2019/2020 (1° settembre 2019).

 

A tal fine, sostituisce i commi da 1 a 4 dell’art. 64 del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) con 5 nuovi commi.

 

Finalità dichiarata è quella di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell’a.s. 2017/2018 e il “regolare avvio” delle stesse per l’a.s. 2018/2019.

In considerazione del termine ultimo del 30 giugno 2019, occorrerebbe riferirsi, anche per l’a.s. 2018/2019, alla regolare conclusione (e non al regolare avvio).

 

La relazione tecnica al maxiemendamento presentato dal Governo al Senato evidenziava che l’ampliamento del campo di applicazione delle previsioni attualmente recate dall’art. 64 del D.L. 50/2017 – riferite solo ai lotti in cui la convenzione-quadro sia stata risolta –, ha lo scopo di evitare di lasciare prive di copertura normativa e/o contrattuale le fattispecie relative ai lotti ove la convenzione scada o sia scaduta.

Occorre dunque chiarire se la scadenza alla quale fare riferimento sia quella dei contratti attuativi – come indicato nel testo – ovvero quella della convenzione – come indicato nella relazione tecnica.

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l’art. 1, co. 449, della L. 296/2006 ha disposto che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro Consip S.p.A..

Sulla base di tali previsioni, l’11 luglio 2012 Consip ha indetto una gara comunitaria[30] avente ad oggetto l’affidamento di servizi di pulizia e altri servizi ausiliari tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado (nonché per i centri di formazione della pubblica amministrazione), suddivisa in 13 lotti geografici. La durata dell’appalto, per ciascun lotto, è stata prevista in 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della relativa Convenzione, con possibilità di proroga fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta di Consip, qualora alla scadenza del termine non fosse esaurito l’importo massimo, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nel limite dell’importo medesimo.

I singoli contratti di fornitura stipulati tra le istituzioni scolastiche e l’aggiudicatario del lotto di riferimento hanno durata di 4 anni.

Qui la scheda riassuntiva e il dettaglio relativo ai singoli lotti, disponibili sul sito Consip.

 

Nel luglio 2014 Consip ha trasmesso all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, su richiesta di quest’ultima, una documentazione descrittiva dell’esito della gara, dalla cui analisi sono emerse alcune anomalie.

Con provvedimento 25802 del 22 dicembre 2015 l’AGCM ha dichiarato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza tra taluni fornitori di servizi di pulizia e attività ausiliarie che avevano assunto la qualità di aggiudicatari nell’ambito delle procedure riferite a taluni lotti geografici. In particolare, l’AGCM ha accertato che CNS Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa, Manutencoop Facility Management S.p.A., Kuadra S.p.A. e Roma Multiservizi S.p.A. avevano posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza avente la finalità di condizionare gli esiti della gara Consip con ripartizione dei lotti geografici. Conseguentemente, ha disposto l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

I provvedimenti adottati dell’AGCM sono stati confermati in sede giurisdizionale prima dal TAR Lazio con sentenze nn. 10303/2016, 10307/2016 e 10309/2016, e poi dal Consiglio di Stato con sentenze nn. 740/2017, 927/2017 e 928/2017.

In conseguenza dei provvedimenti adottati e delle sentenze del TAR Lazio, la Consip il 2 dicembre 2016 ha proceduto alla risoluzione delle Convenzioni relative ai seguenti lotti geografici[31]:

§  n. 1 - regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria;

§  n. 2 - regione Emilia Romagna;

§  n. 4 - regioni Sardegna e Lazio (province di Rieti, Viterbo e Roma);

§  n. 8 - regioni Lombardia, Trentino Alto Adige;

§  n. 9 - regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto;

§  n. 10 - regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Molise.

Nella stessa sede, ha ricordato, inoltre, che l’art. 15, co. 4, delle Condizioni Generali prevede che: “La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti”.

Al riguardo, il MIUR ha chiesto all’Autorità nazionale anticorruzione se, a seguito dell’avvenuta risoluzione delle convenzioni da parte di Consip, i dirigenti scolastici, firmatari dei contratti di acquisto dei servizi di pulizia, fossero a loro volta tenuti alla risoluzione degli atti negoziali attuativi delle convenzioni Consip: ciò, anche in considerazione dell’obbligo di assicurare la permanenza di idonee condizioni igienico-sanitarie nelle scuole.

Con delibera n. 87 dell’8 febbraio 2017, l’ANAC ha evidenziato che la risoluzione delle convenzioni disposta da Consip nei confronti degli operatori economici aggiudicatari dei lotti rispetto ai quali l’indagine dell’AGCM ha accertato l’intesa restrittiva della concorrenza travolge anche atti attuativi, ordinativi di fornitura o contratti aggiuntivi. Ha, infatti, sottolineato che “Rispetto agli atti negoziali attuativi la convenzione Consip costituisce un atto negoziale presupposto del successivo accordo contrattuale attuativo”. “Ne consegue che ove la risoluzione della convenzione da parte di Consip S.p.A. determini la caducazione degli ordinativi di fornitura, nelle more dell’attivazione delle nuove convenzioni Consip le istituzioni scolastiche dovranno provvedere ai nuovi affidamenti ai sensi di legge e con procedure autonome ai sensi del d.lgs. 50/2016”.

 

È, poi, intervenuto l’art. 64, co. 1, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), che, invece, ha disposto che, al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell’a.s. 2016/2017, nelle regioni ove la convenzione-quadro Consip era stata risolta, l’acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici ed educativi statali proseguiva, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura, fino al 31 agosto 2017[32].

Successivamente, l’art. 15-octies, co. 2, lett. a), del D.L. 91/2017 (L. 123/2017) – novellando il citato art. 64, co. 1, e al fine di consentire anche il regolare avvio delle attività nell’a.s. 2017/2018 – ha prorogato la possibilità per le istituzioni scolastiche ed educative statali di proseguire l’acquisto dai medesimi soggetti fino alla data di effettiva attivazione del contratto-quadro (previsto dal co. 3 dello stesso art. 64), stipulato dal MIUR nelle more dell’espletamento delle procedure di gara (da completarsi entro l’inizio dell’a.s. 2018/2019) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017.

Il citato co. 3 dell’art. 64 del D.L. 50/2017 (come modificato dall’art. 15-octies, co. 2, lett. b), del D.L. 91/2017) ha, poi, disposto che, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip – da completarsi entro l’inizio dell’a.s. 2018/2019, e al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche nell’a.s. 2017/2018 in ambienti con idonee condizioni igienico sanitarie, nonché di assicurare la tutela sociale dei livelli occupazionali dei lavoratori, Consip, nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, svolge, per conto del MIUR, la procedura di aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto i servizi più volte citati, prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche. A tal fine, il MIUR comunica a Consip i fabbisogni e stipula il relativo contratto–quadro attraverso cui le istituzioni scolastiche ed educative statali procedono all’acquisizione dei servizi mediante la stipula di appositi contratti attuativi. Gli aggiudicatari di tale procedura si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.

 

Alla data del 30 novembre 2017, in base alle informazioni disponibili sul sito dedicato, risulta non affidato il lotto n. 6 - regione Campania (Province di Napoli e Salerno), mentre risultano scadute le convenzioni relative ai seguenti lotti geografici:

§  n. 3 - regione Toscana (22 novembre 2016);

§  n. 5 - regione Lazio (Province di Frosinone e Latina) (6 giugno 2016);

§  n. 11 - regione Puglia (22 novembre 2016);

§  n. 12 - regioni Calabria e Basilicata (6 marzo 2017).

Le convenzioni relative al lotto n. 7 - regione Campania (province di Caserta, Benevento e Avellino) e al lotto n. 13 - regione Sicilia scadranno, rispettivamente, il 2 giugno 2019 e il 26 maggio 2018.

 

In particolare, il nuovo comma 1 – che sostituisce il co. 1 del citato art. 64 del D.L. 50/2017 – consente la prosecuzione dell’acquisto dei servizi sopra indicati, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, dai medesimi soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, nei seguenti casi:

§  regioni nelle quali la convenzione-quadro sia stata risolta anteriormente al 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017);

§  regioni nelle quali la convenzione-quadro non sia mai stata attivata;

§  regioni in cui siano (già) scaduti i contratti attuativi.

 

Si segnala che nel nuovo comma 1 non è presente il riferimento alle regioni in cui i contratti attuativi siano in scadenza.

 

I nuovi commi 2, 2-bis e 4 – che sostituiscono i co. 2 e 4 del citato art. 64 del D.L. 50/2017 – concernono i limiti di spesa e le condizioni tecniche ed economiche riferibili alle acquisizioni, distinguendo il caso delle regioni nelle quali la convenzione-quadro sia stata risolta o non sia mai stata attivata, da quello delle regioni nelle quali i contratti attuativi della convenzione-quadro vengano a scadere.

 

Nel nuovo comma 2-bis non si considera il caso delle regioni in cui i contratti attuativi siano già scaduti.

Occorre, pertanto, allineare i nuovi commi 1 e 2-bis.

 

Con riguardo ai limiti di spesa (che si applicheranno anche alle acquisizioni derivanti dalla nuova convenzione-quadro prevista dal nuovo comma 3: v. infra), si conferma, innanzitutto, per tutte le fattispecie indicate, il limite previsto dall’art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013)[33], incrementato dal vigente art. 64, co. 4, del D.L. 50/2017 per il 2017 di € 64 mln, cui si aggiunge ora – in base al nuovo comma 4 – l’incremento di € 192 mln per il 2018 e di € 96 mln per il 2019.

La relazione tecnica al maxiemendamento presentato dal Governo al Senato chiariva che le risorse finanziarie aggiuntive sono idonee a garantire il mantenimento dei livelli salariali ed occupazionali esistenti fino alla data del 30 giugno 2019.

 

Sempre per tutte le fattispecie, si conferma, altresì, in base ai nuovi commi 2 e 2-bis, il rispetto del limite di spesa di cui all’art. 1, co. 379, della L. 232/2016.

Si valuti l’effettiva necessità di richiamare ancora tale limite di spesa, dal momento che esso riguardava la prosecuzione, fino al 31 agosto 2017, del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (c.d. programma #scuolebelle).

 

Si ricorda, infatti, che l’art. 1, co. 379, della L. 232/2016, novellando l’art. 1 del D.L. 42/2016 (L. 89/2016), ha stanziato ulteriori € 128 mln per il 2017 per la prosecuzione, fino al 31 agosto 2017, del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, sia nei territori in cui era stata attivata o era scaduta la Convenzione-quadro Consip per l’affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, sia in quelli in cui la stessa Convenzione non era ancora stata attivata.

 

Con riguardo alle condizioni tecniche ed economiche, si stabilisce che:

§  nelle regioni in cui la convenzione-quadro sia stata risolta o non sia mai stata attivata, l’acquisizione avviene:

-     alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro oggetto di risoluzione.

Non risulta chiaro come possa applicarsi tale principio nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro non è stata mai attivata;

-     alle condizioni economiche pari all’importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea, da calcolarsi nelle sole regioni in cui la convenzione-quadro era già attiva alla data del 24 aprile 2017 (e non era stata oggetto di risoluzione);

§  nelle regioni in cui vengano a scadere i contratti attuativi della convenzione-quadro, l’acquisizione avviene:

-     alle condizioni tecniche previste dalla (scaduta) convenzione-quadro;

-     alle condizioni economiche pari all’importo del prezzo di aggiudicazione (già) previsto dalla medesima convenzione-quadro.

 

Il nuovo comma 3 – che sostituisce il co. 3 del citato art. 64 del D.L. 50/2017 – prevede che Consip provvede all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari mediante convenzione-quadro, da completarsi entro l’inizio dell’a.s. 2019/2020 (1° settembre 2019), prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche.

Al riguardo la relazione tecnica al maxiemendamento presentato dal Governo al Senato evidenziava che con le modifiche apportate, “sulla base delle difficoltà tecniche rappresentate da Consip (…), si vuole eliminare il ricorso ad una soluzione contrattuale transitoria”.

A tal fine, il MIUR, nell’ambito delle risorse disponibili, comunica a Consip i fabbisogni delle istituzioni scolastiche ed educative interessate – con il relativo livello di aggregazione – tenendo conto anche delle finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti.

Al medesimo scopo, si prevede che gli aggiudicatari della procedura si impegnino ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.

 


 

Articolo 1, comma 376
(Proroga dell’impiego del personale militare
appartenente alle Forze armate)

 

 

Il comma 376 proroga fino al 31 dicembre 2019 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano di impiego, concernente l’utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

 

Scopo della disposizione è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009)  anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).

 

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, il comma in esame rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:

1.   il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;

2.   il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell’interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;

3.   nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

In relazione al richiamato piano di impiego si ricorda che il decreto legge n. 92/2008 ha autorizzato il ricorso alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio. In particolare, è stato previsto che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, al fine di assicurare un maggior controllo del territorio in talune zone del Paese, è consentito impiegare personale militare delle forze armate utilizzando preferibilmente i Carabinieri impegnati in compiti militari o, comunque, volontari specificamente addestrati per i compiti da svolgere. Il Piano per l'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio è stato adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l’impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle forze armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio.

Il piano è stato successivamente prorogato:

1.    fino al 31 dicembre 2014 dal comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

2.    fino al 31 marzo 2015 dal comma 4 dell’articolo 5 del decreto legge n. 192 del 2014 (c.d. “mille proroghe”);

3.    fino al 30 giugno 2015 dall’articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,

4.    fino al 31 dicembre 2015 dall’articolo 5-bis del decreto legge n. 78 del 2015 (c.d. “enti territoriali”);

5.    fino al 31 dicembre 2016  dall’ articolo 1, commi 251 e 252 della legge 208 del 2015  (legge di stabilità 2016);

6.    fino al 31 dicembre 2017 dall’ articolo 1, comma 377 della legge 232 del 2016  (legge di stabilità 2017).

 

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all’impiego del richiamato contingente il comma in esame  autorizza la spesa di 123 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 con specifica destinazione di euro :

§  120.536.797 per il personale delle forze armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);

§  2.463.203 per il personale delle forze di polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009).

 

In relazione alla richiamata autorizzazione di spesa la relazione tecnica allegata al provvedimento specifica che per il personale militare è prevista l'attribuzione di una indennità onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di Polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a 26 euro per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13 euro per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti contributi a carico dello Stato  (ritenute inpdap del 24/% ed irap dell’8/5) Inoltre, per tutti i militari è previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza utilizzando un costo medio orario di 12 euro in considerazione della categoria di personale impiegato.


 

Articolo 1, comma 377
(Proroga della convenzione con Radio radicale)

 

 

Il comma 377 autorizza la proroga, per il 2018, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A. titolare dell’emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. A tal fine, autorizza la spesa di € 10 mln per il 2018.

 

Si ricorda che la predetta convenzione è stata stipulata ai sensi dell’art. 1, co. 1, della L. 224/1998. Tale disposizione, confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro dell’approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni[34], ha disposto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio, con decorrenza 21 novembre 1997, della convenzione a suo tempo stipulata[35] tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro servizi Spa, per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari, quantificando un onere annuo di 11,5 mld di lire.

Le successive proroghe sono state autorizzate e finanziate, prima per trienni di spesa, poi per bienni o per singole annualità[36]. In particolare, con riferimento all’ultimo periodo:

 

Provvedimento

Anno

Onere annuo

art. 2, co. 3, D.L. 194/2009 (L. 25/2010)

2010

€ 9,9 mln

2011

€ 9,9 mln

art. 33, co. 38, L. 183/2011 (L. stabilità 2012)

2012

€ 3 mln

art. 28, co. 1, D.L. 216/2011 (L. 14/2012)

€ 7 mln

art. 33-sexies D.L. 179/2012 (L. 221/2012)

2013

€ 10 mln

Art. 1, co. 306, L. 147/2013 (L. stabilità 2014)

2014

€ 10 mln

2015

€ 10 mln

Art. 1, co. 177, L. 208/2015 (L. stabilità 2016)

2016

€ 10 mln

Art. 6, co .2, D.L. 244/2016 (L. 19/2017)

2017

€ 10 mln

 

Le risorse sono appostate sul cap. 3021 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.


 

Articolo 1, comma 378
(Lavoratori socialmente utili)

 

 

Il comma 378 dispone un incremento di 50 milioni di euro annui per il biennio 2018-2019 della dotazione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, da destinarsi interamente ai lavori socialmente utili ulteriori rispetto a quelli già compresi tra le finalità cui il suddetto Fondo è destinato.

 

Il comma 378, dispone un incremento di 50 milioni di euro annui per il biennio 2018-2019 della dotazione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze dalla legge di stabilità 2015), da destinarsi interamente ai lavori socialmente utili ulteriori rispetto a quelli già compresi tra le finalità cui il suddetto Fondo è destinato, lasciando inalterata la dotazione, pari a 100 milioni di euro, prevista a decorrere dal 2020 (non più dal 2018).

Conseguentemente, all’elenco allegato alla richiamata legge di stabilità 2015, contenente le finalità cui il Fondo è destinato, viene aggiunta la voce “Altri lavori socialmente utili” con un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Il richiamato Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili è stato istituito dall’art. 1, c. 199, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3073), con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2018. Il fondo è diretto a finanziare determinate finalità (elencate in un allegato alla legge[37]) e la quantificazione dell'importo destinato a ciascuna finalità è determinato con D.P.C.M.[38], adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quanto alle risorse per il 2017, si ricorda che il D.P.C.M. 8 giugno 2017 ha destinato 80 milioni di euro per l'erogazione di contributi straordinari alla Città metropolitana di Napoli e al Comune di Napoli e al Comune di Palermo, per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili; nell'ambito della suddetta assegnazione complessiva, è destinata alla città metropolitana di Napoli e al comune di Napoli la somma complessiva di 55 milioni di euro e al comune di Palermo la somma di 25 milioni di euro.

Il Fondo è stato oggetto di successive rimodulazioni; da ultimo, l’art. 10, c. 1-bis, del D.L. 91/17 ne ha disposto una riduzione di 7 milioni di euro per il 2017 ai fini della copertura dell’onere finanziario derivante dall'estensione dell’indennità giornaliera per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima in relazione ai periodi di sospensione dell'attività.


 

Articolo 1, comma 379
(Spending review dei Ministeri)

 

 

Il comma 379 prevede che le riduzioni di spesa dei Ministeri apportate con il disegno di legge in esame, quale contributo dei Ministeri medesimi alla manovra di finanza pubblica, concorrono al conseguimento degli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, come definiti nel D.P.C.M. 28 giugno 2017. Sulla base dell’obiettivo programmatico di razionalizzazione della spesa indicato nel DEF 2017 per le Amministrazioni centrali dello Stato, che a decorrere dal 2018 devono conseguire riduzioni di spesa strutturali per un importo pari a 1 miliardo annuo, tale D.P.C.M. ha ripartito il suddetto importo tra i singoli Dicasteri.

 

Ai fini dell’esposizione del contenuto del comma in esame va previamente rammentato che una delle novità più rilevanti della riforma della legge di contabilità (legge n. 196/2009) - operata nel corso del 2016 con i due decreti legislativi n. 90 e 93 del 2016 nonché con la legge n. 163 del 2016 - è rappresentata dal rafforzamento del processo di programmazione economico-finanziaria delle risorse di bilancio attraverso l’integrazione del processo di revisione della spesa nel ciclo di bilancio.

In base al nuovo articolo 22-bis, comma 1, della legge n. 196/2009, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con D.P.C.M., da adottare su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze (previa deliberazione del Consiglio dei Ministri) vengono definiti gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero per il successivo triennio - in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire - in relazione ai quali i Ministri definiscono la propria programmazione finanziaria, indicando gli interventi anche legislativi da adottare con il disegno di legge di bilancio.

Questa nuova procedura ha trovato attuazione per la prima volta nell’anno in corso, con riferimento al triennio di programmazione 2018-2020: l’obiettivo di razionalizzazione della spesa stabilito dal Documento di Economia e Finanza 2017 a carico delle Amministrazioni centrali dello Stato è stato determinato in 1 miliardo per ciascun anno a decorrere dal 2017 in termini di indebitamento netto.

In relazione a tale obiettivo è intervenuto il D.P.C.M. 28 giugno 2017, che ha ripartito il suddetto importo, in termini di riduzione della spesa, tra i vari Ministeri, come riportato nella tabella che segue.


 

DPCM  28 giugno 2017 – Obiettivi di riduzioni di spesa
in termini di indebitamento netto

(milioni di euro)                 

 

2018

2019

Dal 2020

Economia e finanze

di cui: Presidenza del Consiglio

510

30

503

12

510

12

Sviluppo economico

18

17

17

Lavoro e politiche sociali

90

87

82

Giustizia

36

39

38

Affari esteri

29

31

31

Istruzione, università e ricerca

86

92

94

Interno

31

32

31

Ambiente

6

6

6

Infrastrutture e trasporti

127

122

120

Difesa

24

25

25

Politiche agricole

6

6

5

Beni e attività culturali e Turismo

10

11

11

Salute

27

29

30

Totale

1.000

1.000

1.000

 

Per il conseguimento degli obiettivi di spesa assegnati con il richiamato D.P.C.M. 28 giugno 2017, con il disegno di legge di bilancio 2018-2020 i Ministri hanno formulato proposte sia in termini di disposizioni legislative da inserire nella Sezione I sia in termini di riduzione degli stanziamenti indicati nella Sezione II.

Come indicato nello stesso D.P.C.M., le proposte di intervento possono riguardare:

§  la revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza;

§  il definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative;

§  la revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, ovvero la soppressione di disposizioni normative di spesa vigenti.

Le proposte relative alla revisione delle procedure amministrative o organizzative e al definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative potranno essere formulate in termini di riduzione degli stanziamenti indicati nella Sezione II del disegno di legge di bilancio per le spese di fabbisogno e di fattore legislativo. Per la revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa o per la soppressione di vigenti disposizioni normative, le proposte dovranno essere formulate in termini di disposizioni legislative da inserire nella sezione I del disegno di legge di bilancio.

 

Lo stesso D.P.C.M., tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo, ha espressamente escluso dall'ambito della spesa oggetto delle proposte di riduzione quelle relative a: investimenti fissi lordi, calamità naturali ed eventi sismici, immigrazione e contrasto alla povertà.

 

Nel complesso, per il raggiungimento degli obiettivi di spending review, sono state proposte di riduzione degli stanziamenti di bilancio per 1.483 milioni di euro nel 2018, 1.325 milioni nel 2019 e circa 1.340 milioni a partire dal 2020 (in termini di saldo netto da finanziare), la gran parte dei quali realizzati attraverso definanziamenti di spesa di Sezione II, come esposto nella seguente tabella.

 

Riduzioni di spesa dei Ministeri

(milioni di euro)     

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno/Indebitamento

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Economia e finanze

850,4

843,2

850,4

510,4

503,2

510,4

di cui Presidenza del Consiglio

30,0

12,0

12,0

30,0

12,0

12,0

Sviluppo economico

24,0

20,0

16,0

18,0

17,0

18,0

Lavoro

90,0

87,0

82,0

90,0

87,0

82,0

Giustizia

36,0

39,0

38,0

36,0

39,0

38,0

Affari esteri

29,2

31,2

31,2

29,0

31,0

31,0

Istruzione, Università e Ricerca

96,1

101,5

102,2

86,0

92,0

94,0

Interno

32,1

33,1

32,1

31,8

32,8

31,8

Ambiente

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Infrastrutture e trasporti

252,4

93,3

110,9

127,0

126,8

126,2

Difesa

24,0

25,0

25,0

24,0

25,0

25,0

Politiche Agricole

6,0

6,0

5,0

6,0

6,0

5,0

Beni culturali

10,0

11,0

11,0

10,0

11,0

11,0

Salute

27,0

29,0

30,0

27,0

29,0

30,0

TOTALE

1.483,2

1.325,4

1.339,9

1.011,2

1.005,8

1.008,4

di cui Sezione I

39,4

35,4

35,0

39,4

35,4

35,0

di cui Sezione II

1.443,8

1.290,0

1.304,9

961,8

970,4

973,4

 

Nella Relazione tecnica è riportata una tabella dettagliata in cui sono indicati per ciascun Ministero l’ammontare dei risparmi conseguiti, in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto, con l’indicazione della Sezione del disegno di legge di bilancio in esame con cui sono state attuate le relative variazioni di bilancio (cfr. pag. 271, Tomo I, A.S. 2960).

 

Per completezza, si ricorda che con la riforma della legge di contabilità sono altresì state ridefinite le procedure per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di spesa prefissati secondo la nuova procedura sopra descritta, con la previsione, dopo l'approvazione della legge di bilancio, di appositi accordi tra il Ministro dell’economia e ciascun Ministro di spesa, da definirsi entro il 1° marzo di ciascun anno. A tal fine, negli accordi sono indicati gli interventi oggetto del monitoraggio, le attività che si intende porre in essere per la realizzazione degli obiettivi di spesa e il relativo cronoprogramma.

Il Ministro dell'economia informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi, sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro entro il 15 luglio. Entro il 1° marzo dell’anno successivo, ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una relazione – che verrà allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente.


 

Articolo 1, comma 380
(Destinazione delle risorse derivanti dagli incrementi
tariffari relativi ad alcune operazioni di motorizzazione civile)

 

 

Il comma 380, stabilisce che una quota parte degli incrementi tariffari relativi ad alcune operazioni di motorizzazione civile siano destinate alle entrate dello Stato e che solo la parte eccedente tale quota sia destinata alle finalità connesse all’attuazione delle norme europee concernenti le patenti di guida, recepite dal decreto legislativo 59 del 2011.

In particolare la somma trattenuta all’entrata del bilancio dello Stato è pari a 11.537.000 milioni di per l’anno 2018, 12.690.000 per l’anno 2019 e 13.843.000 per l’anno 2020.

 

Tale operazione è effettuata attraverso una novella all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2.

L’articolo 11 del decreto legislativo n. 2 del 2013 dispone, al primo periodo, l’incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da effettuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il maggior gettito derivante dal predetto incremento affluisce, secondo la norma citata, ad un apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato (per l’esattezza il capitolo 2454, articolo 20) ed è riassegnato, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (oggi commi 4 e 5 dell’articolo 30 della legge 234 del 2012), allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinato agli adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (che disciplina l’attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida).

Tale ultimo decreto legislativo, all’articolo 22, comma 4, fa infatti riferimento all’aumento delle tariffe delle operazioni di motorizzazione civile per la copertura degli oneri connessi ai sopra indicati adempimenti.

Le tariffe indicate nella tabella 3 concernono gli esami per conducenti di veicoli a motore (punto 1) e l’acquisizione di duplicati, certificazioni, e altra documentazione inerente ai veicoli, ai componenti e alle entità tecniche degli stessi, ai contenitori e alle casse mobili, ai grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti, alle cisterne, ai contenitori e alle casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR (ossia i contenitori destinati al trasporto di gas) nonché duplicati, certificazioni e altra documentazione inerenti ai conducenti (punto 2).

In attuazione delle citate disposizioni, le tariffe sono state modificate dal decreto ministeriale 5 ottobre 2015 che, aggiornando la tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, ha disposto l’incremento delle stesse in tali termini:

§  con riferimento alle tariffe di cui al punto 1 la tariffa è passata da 15 a 16,20 euro;

§  con riferimento alle tariffe di cui al punto 2 la tariffa è passata da 9 a 10,20 euro.

 

Nelle premesse dello schema di decreto ministeriale tra le varie condizioni che determinano un incremento del fabbisogno, rimandando, per la copertura degli stessi agli incrementi tariffari appena descritti, sono indicate:

§  l'attuazione dell’articolo 126, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (in ottemperanza all'obbligo di cui  all’ art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2006/126/CE), che determina un costo ulteriore dipendente dall’approvvigionamento di supporti card di patente di guida, conformi al nuovo modello UE, commisurato non solo alla domanda di patenti ma anche a quella di emissione di duplicati in sede di conferma di validità;

§  i costi ulteriori affinché gli esaminatori per la prova pratica di guida seguano - tra l'altro - "una formazione continua minima di almeno cinque giorni complessivi per un periodo di cinque anni, al fine di sviluppare e mantenere le necessarie capacità pratiche di guida";

§  gli oneri connessi all’adeguamento delle aree degli uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, già destinate all'esecuzione delle prove utili a conseguire le patenti di categoria A1 ed A fino al 18 gennaio 2013.

Secondo la relazione tecnica l’incremento tariffario citato a regime incide su circa 30 milioni di operazioni per anno, con un gettito atteso, stimato in via prudenziale, di circa 34 milioni di euro per anno.

Le operazioni soggette a maggiorazione effettuate nel 2016 sono state effettivamente pari a 31.471.875, mentre quelle effettuate a settembre 2017 sono pari 25.287.953 (in linea quindi con quelle dell’anno precedente).

 

Pertanto la norma riduce degli importi sopra indicati le risorse destinate agli adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59.

Secondo la relazione tecnica tale riduzione non produce impatti sulla copertura dei costi connessi alle operazioni relative all’attuazione della direttiva europea sulle patenti di guida, essendo i costi stimati pari a circa 12 milioni di euro.

Quanto alla destinazione delle risorse trattenute all’entrata del bilancio dello Stato, secondo quanto segnalato dalla relazione tecnica, 10 milioni di euro concorreranno alla riduzione di spesa necessaria per il conseguimento degli obiettivi di spesa stabiliti per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La quota residua, pari a 1.537.000 euro per l’anno 2018, 2.690.000 euro per l’anno 2019 e 3.843.000 euro per l’anno 2020 sarà destinata all’assunzione di nuovo personale.

Dalla relazione tecnica al disegno di legge di bilancio 2018-2020 si desume si tratti in particolare dell’assunzione di 100 unità di personale di terza area del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ossia funzionari, prevalentemente nel profilo professionale di “ingegnere-architetto”) di cui 40 nell’anno 2018, 30 nell’anno 2019 e 30 nell’anno 2020.

 


 

Articolo 1, comma 381
(Riduzione sgravio contributivo per le imprese armatrici)

 

 

Il comma 381 prevede, dal 2018, la riduzione dello sgravio contributivo per le imprese armatrici con riferimento al personale componente gli equipaggi.

 

Più precisamente, si prevede una riduzione dal 2018 dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato (di cui all’articolo 6 del D.L. n. 457/1997), stabilendo che, a decorrere dal 2018, venga corrisposto nel limite del 45,07%.

Si fa presente che un’analoga disposizione è contenuta nell’articolo 1, comma 431, della L. 232/2016, che, ultima di una serie di interventi in materia, ha disposto la riduzione del richiamato sgravio, per il 2017, nella misura 48,7%.

 

L’articolo 6 del D.L. 457/1997 ha stabilito la concessione, alle imprese armatoriali, per le navi iscritte al Registro internazionale, di un esonero totale dagli oneri contributivi (sia gli oneri previdenziali ed assistenziali direttamente a carico dell'impresa, sia la parte che le stesse imprese versano per conto del lavoratore dipendente) per il personale italiano o comunitario imbarcato a decorrere dal 1° gennaio 1998. L’esonero opera anche nei confronti del richiamato personale. Allo stesso tempo, è stata disposta la concessione (a determinate condizioni), alle stesse imprese, di un contributo pari all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nel 1997 nei confronti della gente di mare, nel rispetto di specifici limiti.

Merita ricordare che negli ultimi anni una serie di provvedimenti hanno rideterminato, riducendolo progressivamente, il richiamato sgravio, ampliandone contestualmente l’ambito oggettivo di applicazione.

 

In particolare, l’articolo 2, comma 2, della L. 203/2008 aveva esteso, dal 2009 (e comunque nel limite dell’80%) il beneficio richiamato alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari (estendendo alle stesse anche il credito d’imposta in misura corrispondente all'I.R.P.E.F. dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi, di cui all’articolo 4 dello stesso D.L. 457/1997). Successivamente, l’articolo 4, comma 55, della L. 183/2011 aveva ulteriormente diminuito lo sgravio (nella misura del 60% per il 2012 e del 70% dal 2013). Con l’articolo 1, comma 74, della L. 228/2012, era stata disposta la corresponsione dello sgravio nel limite del 63,2% per il biennio 2013-2014, del 57,5% per il 2015 e del 50,3% a decorrere dal 2016. Da ultimo, l’articolo 1, comma 431, della L. 232/2016 ha – come detto - ulteriormente ridotto lo sgravio al 48,7% per il 2017.

 


 

Articolo 1, commi 382 e 383
(Limiti alla riassegnazione di fondi alimentati dalle imprese)

 

 

I commi 382 e 383 limitano la riassegnazione in spesa dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e quella delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese.

Il comma 382 prevede la limitazione della riassegnazione in spesa dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. La riassegnazione potrà essere disposta solo per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Secondo la relazione governativa, "ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per i predetti importi. I dati degli incassi degli ultimi anni dimostrano (nel 2015 sono stati incassati 50.827.579 euro, nel 2016, 146.925.923 euro, nel 2017 a tutto settembre euro 84.650.408) che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare. Una quota pari a 8 milioni per anno 2018 e 4 milioni a decorrere dall'anno 2019 della predetta riduzione concorre al conseguimento degli obiettivi di spesa - per la quota assegnata al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017 per la Definizione degli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La parte restante è destinata alla copertura del provvedimento".

 

Si rammenta che è stato trasmesso alla Presidenza del Senato il 27 settembre 2016 l'Atto del Governo n. 343 (Schema di decreto ministeriale concernente l’individuazione per l’anno 2016 delle iniziative a vantaggio dei consumatori da realizzare con le risorse disponibili del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato), ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Nella seduta del 12 ottobre 2016 la 10ª Commissione permanente del Senato ha espresso parere favorevole (Legislatura 17ª - Senato della Repubblica - Giunte e Commissioni, 12 ottobre 2016 - Resoconto sommario n. 276 della 10ª Commissione).

 

Anche al comma 383 si limita la riassegnazione in spesa delle risorse finanziarie, fino ad un massimo di 5 milioni di euro: stavolta la previsione opera in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale, consentendo la riassegnazione solo per la parte eccedente.

Si tratta di somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti a tasso zero - secondo un piano di ammortamento - da parte delle imprese che ne furono beneficiarie, una volta concluso l'iter delle erogazioni della legge n. 808/85 (15 anni mediamente). Secondo la relazione governativa, "ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per i predetti, importi. I dati degli incassi degli ultimi anni dimostrano (2015 pari ad euro 23.120.885, 2016 pari ad euro 24.727.720 e 2017, dati al 30/09/2017, pari ad euro 71.867.888) che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare".

 

Si rammenta che, per le somme in restituzione, la legge di stabilità per il 2014 prevedeva il relativo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalità di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808. Le risorse in questione "non possono essere in alcun modo destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter)".

 


 

Articolo 1, comma 384
(Immobili a uso governativo)

 

 

Il comma 384 sopprime la norma che prevede, nell’ambito delle operazioni di permuta gestite dall’Agenzia del demanio al fine di procurare immobili adeguati all’uso governativo, come assolutamente prioritarie le permute riguardanti la realizzazione di nuovi immobili per carceri o uffici giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello. È pertanto soppressa l’autorizzazione di una spesa annuale di 5 milioni di euro a partire dal 2016.

 

L’articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge n. 138 del 2011 prevede che per una efficace e immediata attuazione di quanto previsto in tema di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio procede, con priorità in aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di beni appartenenti allo Stato con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi condotti in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati.

Le suddette permute sono attuate anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello in cui sia prevista la razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinari e minorili nonché l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche.

L’articolo 1, comma 289, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) ha aggiunto al comma 6-ter gli ultimi periodi (soppressi dal comma in esame) con i quali è stabilito che le permute riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello hanno carattere di assoluta priorità. A tal fine autorizzata una spesa annuale di 5 milioni di euro, a partire dal 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione.

 

 


 

Articolo 1, comma 385
(Riduzione del numero dei giudici ausiliari in Corte d’appello)

 

 

Il comma 385 riduce da 400 a 350 il numero dei giudici ausiliari da reclutare per lo smaltimento dell’arretrato civile nelle corti di appello.

 

Il comma 385, modificando l’art. 63 del decreto-legge n. 69/2013, porta da 400 a 350 il contingente massimo di giudici ausiliari presso le corti di appello, reclutati per lo smaltimento dell’arretrato nel settore civile.

 

Il D.L. 69/2013 ha stabilito che, per agevolare la definizione dei procedimenti civili in corte d’appello, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le priorità individuate dai presidenti delle Corti di appello nel relativo programma, possono essere reclutati fino a 400 giudici ausiliari. Tali funzioni possono essere svolte:

§  da magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda, nonché magistrati onorari, che non esercitino più ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni;

§  da professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;

§  da ricercatori universitari in materie giuridiche;

§  dagli avvocati anche se cancellati dall'albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;

§  dai notai anche se a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda.

 

Il risparmio di spesa derivante dalla misura per il bilancio del Ministero della giustizia (cap. 1362, piano gestionale 4) viene quantificato in un milione di euro.

La disposizione va letta in combinato con i commi da 534 a 554 che prevedono il reclutamento di un massimo di 50 giudici ausiliari da adibire allo smaltimento delle liti tributarie in cassazione (v. ultra).

 

 


 

Articolo 1, comma 386
(Copertura assicurativa per il personale
del Corpo di polizia penitenziaria)

 

 

Il comma 386 interviene in materia di coperture assicurative delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale dei corpi di polizia.

Esso prevede che non si applichi al Ministero della giustizia, per gli anni 2018 e 2019, la norma sul trasferimento agli enti competenti, delle somme previste per tale copertura assicurativa dall'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile (recepito con il d.P.R. n. 164 del 2002). Si tratta in particolare del trasferimento all'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria.

 

Il comma 386 prevede che non si applichi al Ministero della giustizia quanto previsto dall'unico comma dell'articolo 1-quater del decreto-legge n. 45 del 2005.

Tale articolo prevede la destinazione di talune somme - stanziate dagli articoli 39 e 62 del d.P.R. n. 164 del 2002 - agli enti di assistenza e previdenza dei corpi di polizia al fine di assicurare la copertura assicurativa per le attività connesse allo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Quel d.P.R. recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

L'articolo 39 del citato d.P.R. n. 164 del 2002 ripartisce tra la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato, taluni stanziamenti recati dalla legge finanziaria 2002. Tale ripartizione è ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale.

Con la disposizione ora in esame non si effettua, per gli anni 2018 e 2019, il trasferimento delle somme stanziate all'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria (EAP), per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria.

 

La somma iscritta in bilancio nel capitolo 1631 dello stato di previsione del Ministero della giustizia - pari a 390.000 euro annui a decorrere dal 2018, a legislazione vigente - figura pertanto azzerata per gli anni 2018 e 2019, per effetto della disposizione in esame nel disegno di legge di bilancio A.S. n. 2960.

 

La relazione tecnica specifica che per effetto della sospensione dei trasferimenti dei trasferimenti per il 2018 e 2019, l'Ente di assistenza del personale dell'Amministrazione penitenziaria provvederà alla copertura assicurativa a valere sulle risorse già assegnate negli anni precedenti e appostate nel suo bilancio. Sono risorse non impiegate per la stipula del contratto di assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi arrecati nell'esercizio dei compiti di istituto, a causa del mancato esperimento della gara per la complessità del calcolo del fattore di rischio.

 


 

Articolo 1, commi 387 e 388
(Buoni pasto per il personale della Polizia di Stato
e della Guardia di finanza)

 

 

I commi 387 e 388 autorizzano il Ministero dell'interno e il Ministero dell’economia e delle finanze a concedere buoni pasto giornalieri, rispettivamente, al personale della Polizia di Stato e a quello della Guardia di Finanza, impiegato in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale, allorché sia impossibile assicurare il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio.

 

La disposizione prevede la concessione di buoni pasto giornalieri, in luogo del servizio mensa, al personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale (articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 203/1989), quando sia impossibile assicurare il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, direttamente o mediante appalti, presso l'organismo interessato o presso altro ufficio o reparto della stessa sede (articolo 2, comma 1, della L. 203/1989).

In presenza di tali circostanze, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati a soddisfare le esigenze del personale mediante buono pasto, e non con le mense di servizio, come previsto dalle norme applicabili.

 

Il buono pasto ha lo stesso valore di quello già previsto per il personale tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non possa allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio (articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 203 del 1989).

 

In presenza di tali circostanze, l’accordo sindacale recepito con il D.P.R. 254/1999 (Accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999) ha previsto il ricorso ad esercizi privati o alla concessione di buoni pasto del valore di 9 euro (art. 35).

Il valore del buono pasto è stato rideterminato di 7 euro, sia per il personale delle forze di Polizia ad ordinamento civile, quale la P.S. (D.P.R. 51/2009, art. 7), sia per quello ad ordinamento militare, come la GdF (D.P.R. 51/2009, art. 30).

 

La concessione dei buoni pasto si applica anche al personale dirigente delle due forze di Polizia in virtù di quanto disposto dall’articolo 4 della L. 356/2000, che prevede appunto l’estensione di una serie di disposizioni concernenti il trattamento economico del personale non dirigenziale delle Forze armate e delle Forze di polizia anche al personale dirigente, tra cui i buoni pasto.


 

Articolo 1, commi 389-392
(Indennità e rimborsi per i componenti del
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro)

 

 

I commi da 389 a 392 dispongono la corresponsione, per i 10 esperti che compongono il CNEL, di un'indennità e, per il presidente ed i consiglieri del CNEL, del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, nel rispetto dei limiti finanziari complessivi dei trasferimenti statali al CNEL. La disciplina di tali indennità e rimborsi è demandata ad un regolamento del CNEL.

 

Il comma 389 dispone, la corresponsione:

§  di un'indennità per i dieci esperti del CNEL;

§  del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, per il presidente ed i membri del CNEL (vice presidenti, esperti ed altri consiglieri).

 

Il CNEL è composto da 64 membri (L. 936/1986, art. 2, comma 1). Fino al 2011 i membri erano 121; la riduzione è stata disposta dapprima con l’art. 17 del D.L. 138/2011 e, poi, con l'articolo 23, commi 8-13, del D.L. 201/2011. I 64 membri sono così ripartiti:

§  10 esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali 8 nominati dal Presidente della Repubblica e 2 proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

§  48 rappresentanti delle categorie produttive, dei quali 22 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui 3 in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, 9 rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e 17 rappresentanti delle imprese;

§  6 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, 3 designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e 3 designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.

 

Come specificato dalla disposizione in esame, la corresponsione di tali indennità è effettuata nei limiti finanziari complessivi dei trasferimenti statali al CNEL.

 

Si ricorda che l'assegnazione al CNEL per le spese del suo funzionamento è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Nei limiti di tale assegnazione, il CNEL provvede all'approvazione dello stato di previsione della spesa e alla gestione delle spese sulla base del regolamento di contabilità adottato dallo stesso CNEL. L'assemblea approva ogni anno lo stato di previsione della spesa che è comunicato alle Camere e al Governo. Il rendiconto a chiusura di ogni esercizio è trasmesso alla Corte dei conti (L. 936/1986, art. 21).

Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2018, nel capitolo 2178 “Somme da assegnare al CNEL” risulta a legislazione vigente uno stanziamento pari a 7,12 milioni di euro.

 

La disciplina dell'indennità e dei rimborsi è demandata ad un regolamento del CNEL, adottato secondo la procedura di cui all'art. 20 della L. 936/1986 (comma 390).

 

Il comma 391, apporta alcune modifiche alla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) che ha soppresso ogni emolumento per i membri del CNEL. Le modifiche sono conseguenti alla introduzione delle indennità e dei rimborsi di cui sopra.

In particolare, il comma 289 della stabilità 2015 (comma abrogato dalla disposizione in commento) ha stabilito che l’espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del CNEL, così come qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non può comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo. Era stato dunque, in sostanza, disposto lo svolgimento a titolo gratuito delle funzioni connesse alla carica di Presidente o di consigliere del CNEL.

 

Secondo la relazione tecnica a suo tempo predisposta dal Governo, la disposizione avrebbe comportato un risparmio di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2015. Lo stanziamento di bilancio del CNEL venne infatti ridotto da 18,7 milioni di euro a 8,7 milioni di euro, di cui circa 8 milioni di euro per il trattamento economico e contributivo del personale dipendente (91 unità, di cui 1 segretario generale, 1 dirigente di I fascia, 6 dirigenti di II fascia e 83 unità fra funzionari ed impiegati) e circa 2 milioni di euro per la gestione e la manutenzione dell’unica sede demaniale concessa in uso governativo all’Organo.

Inoltre, il comma 290 della legge di stabilità ha abrogato conseguentemente alcune disposizioni della legge sul CNEL (L. 936/86), relative agli emolumenti per i componenti ed all’affidamento di incarichi a soggetti esterni, nonché “ogni regolamento ad esse connesso”.

Sono state, in particolare, soppresse le disposizioni che prevedevano:

§  l’indennità, la diaria di presenza ed il rimborso delle spese dei membri del CNEL (art. 9);

§  il potere del CNEL di dettare direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base, al fine di esprimere le proprie valutazioni sull'andamento della congiuntura economica in sessioni semestrali (modifica all’art. 10, co 1, lett. d);

§  l’affidamento ad istituti specializzati di studi e ricerche in materia di lavoro (modifica all’art. 16, comma 2, lett. c);

§  la stipula di convenzioni con soggetti privati per il compimento di indagini (modifica all’art. 19, comma 3);

§  il conferimento di incarichi temporanei per studi ed indagini ad esperti anche estranei all'amministrazione dello Stato (art. 19, comma 4).

 

La disposizione in commento, oltre ad abrogare il comma 289 della legge di stabilità (che ha abolito ogni emolumento per i consiglieri del CNEL), modifica il comma 290, reintroducendo la previsione dell’indennità degli esperti e dei rimborsi spesa, da disciplinare con regolamento del CNEL (nuovo articolo 8-bis della L. 190/2014 che riproduce in parte il contenuto dell’art. 9, già abrogato dal comma 290 della legge di stabilità 2015).

 

Si ricorda che la riduzione delle spese del CNEL operata dalla legge di stabilità 2015 era connessa al progetto di riforma costituzionale, all’epoca all’esame della Camera (AC 2613-A), che disponeva la soppressione del CNEL, prevedendo l’abrogazione dell’art. 99 della Costituzione. Il progetto fu poi approvato definitivamente dal Parlamento e sottoposto, con esito non favorevole, a referendum popolare ai sensi dell’art 138 Cost. nel dicembre 2016.

 


 

Articolo 1, commi 393 e 394
(Contributo straordinario in favore del Comune de L’Aquila)

 

 

I commi 393 e 394, aggiungono ai finanziamenti attualmente previsti l’assegnazione, per l’anno 2018, di un contributo straordinario di 10 milioni di euro a favore del Comune dell'Aquila, e di 2 milioni di euro in favore degli altri comuni del cratere sismico, finalizzato alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009.

 

In particolare, il comma 393, con una novella all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, come convertito in legge, assegna un contributo straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro, per l’anno 2018 in favore del Comune dell’Aquila, finalizzato alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009.

L'articolo 3, qui oggetto di novella, ha previsto ai commi 1 e 2 l’assegnazione di un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 nell'Aquilano.

In particolare, il comma 1 della norma novellata prevede l'assegnazione in favore del Comune dell'Aquila di un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate complessivamente:

§  per l'anno 2016, di 16 milioni di euro;

§  e per l'anno 2017, di 12 milioni di euro, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 14, comma 7, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito in legge.

In base alla norma, il contributo straordinario assegnato al Comune dell’Aquila viene destinato, per quanto concerne le maggiori spese, per:

§  esigenze dell’Ufficio tecnico;

§  esigenze del settore sociale e della scuola dell’obbligo ivi compresi gli asili nido;

§  esigenze connesse alla viabilità;

§  esigenze per il trasporto pubblico locale;

§  ripristino e manutenzione del verde pubblico.

Relativamente alle minori entrate, il medesimo contributo previsto per il Comune dell’Aquila è destinato al ristoro - per le entrate tributarie - delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e - per le entrate extra-tributarie - dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni di mezzi pubblicitari (comma 1).

 

 

Il comma 394 della norma in esame, con una novella al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, come convertito in legge, assegna poi un contributo di 2 milioni di euro, per l’anno 2018, in favore degli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila.

 

Si ricorda che, in base al suddetto comma 2 oggetto di novella, agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, è stato riconosciuto:

§  per l'anno 2016, un contributo pari a 2,5 milioni di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro finalizzata alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere

§   e per l'anno 2017 un contributo pari a 2 milioni di euro, nonché un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione, in base alle modifiche apportate dall'art. 14, comma 7, lett. b), del decreto-legge n. 244 del 2016, come convertito in legge, e, successivamente, dall'art. 18, comma 5-bis, del decreto-legge n. 8 del 2017, come convertito.

Si ricorda che il contributo straordinario assegnato agli altri comuni del cratere viene interamente trasferito al Comune di Fossa che a sua volta lo ripartisce tra i singoli bene?ciari, previa verifica da parte dell’Uf?cio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni (art. 3, comma 2, ultimo periodo).

 

Quanto ai profili di copertura della norma di cui all'art. 3, qui novellata, essa ha stabilito che il contributo straordinario di cui ai commi 1 e 2 fosse attribuito a valere sulle risorse previste dall'articolo 7-bis, comma 1, del D.L. n. 43 del 2013, come rifinanziato dalle successive disposizioni che sono via via intervenute. Si ricorda che l'articolo 7-bis del D.L. n. 43/2013 ha autorizzato la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo altresì che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Per consentire la prosecuzione degli interventi previsti senza soluzione di continuità, il CIPE può altresì autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto 1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre 2012, in via di anticipazione, a valere sulle suddette risorse pari a 197,2 milioni di euro, fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato punto 1.3.

La suddetta autorizzazione è stata rifinanziata successivamente dalle seguenti disposizioni. La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in tabella E, ha provveduto al rifinanziamento del citato art. 7-bis del decreto-legge n. 43/2013 nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015 (nell’ambito della missione sviluppo e riequilibrio territoriale). L'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 133 del 2014 ha disposto il rifinanziamento, nella misura di 250 milioni di euro per l’anno 2014, in termini di sola competenza. La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in tabella E, reca il rifinanziamento nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per il 2017 e 2.900 milioni di euro per gli anni 2018 e seguenti.

Per quanto attiene alle precedenti autorizzazioni, con la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 22/2015 sono state assegnate le risorse per la ricostruzione di immobili privati e per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata previste dalle seguenti disposizioni: decreto-legge n. 43/2013, legge n. 147/2013, decreto-legge n. 133/2014, e legge n. 190/2014, a valere sulle annualità 2014-2016 per complessivi euro 1.126.482.439,78.

Con la delibera CIPE del 6 agosto 2015, n. 78/2015 sono state assegnate le risorse per la copertura delle spese obbligatorie, di cui al decreto-legge n. 43/2013 e alla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), a valere sulle annualità 2014-2016 per complessivi euro 43.133.915,00 (euro 28.818.528,00 per esigenze relative al territorio del Comune dell'Aquila ed euro 14.315.387,00 per esigenze relative al territorio degli altri comuni del cratere e fuori cratere).

Si ricorda infine che l'O.P.C.M. n. 3754/2009 ha stabilito, all'art. 1, che il Commissario delegato individua con proprio decreto i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile in collaborazione con l'INGV, hanno risentito un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado. Si prevede, inoltre, che con successivi decreti il Commissario delegato aggiorni l'elenco dei comuni interessati sulla base dell'ulteriore attività di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento. In attuazione di tale articolo è stato emanato il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 che ha individuato i comuni interessati dagli eventi sismici, ovvero quei comuni che hanno risentito di un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado. Con il decreto n. 11 del 17 luglio 2009 del Commissario delegato sono stati inseriti otto comuni.

 

Per una disamina delle norme emanate nel corso della XVII legislatura riguardanti il sisma del 2009 avvenuto in Abruzzo si rinvia al relativo tema web.

 

Per un'analisi delle risorse stanziate, si veda inoltre il dossier Uvi "Terremoti. L'Aquila 2009, Pianura padana 2012, Centro Italia 2016: risorse e leggi per la ricostruzione".

 

Dati sono anche disponibili nella Relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica nella regione Abruzzo, prevista dall'art. 2-bis del decreto-legge n. 39 del 2009, sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione in Abruzzo.

 

Si ricorda infine che il comma 2-bis della norma qui novellata, al fine di garantire la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, prevede la pubblicazione, entro il 31 dicembre 2016, da parte dei comuni dell’Aquila e del cratere sismico, sul proprio sito web, delle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai contributi straordinari concessi dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame e dei risultati conseguiti.

Attualmente, sulla pagina web del Comune dell'Aquila, si segnala la sezione dedicata al tema 'Ricostruzione' con dati a cura del settore Ricostruzione privata e dall’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila (Usra) riguardanti le pratiche della città capoluogo e delle frazioni interessate dal sisma del 2009.

 


 

Articolo 1, comma 395
(Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute)

 

 

Il comma 395 incrementa di € 1,5 mln annui dal 2019 il contributo destinato alla Scuola di dottorato internazionale GSSI (Gran Sasso Science Institute).

 

A tal fine inserisce il comma 1-bis nell’art. 2 del D.L. 42/2016 (L. 89/2016), disponendo che alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO).

 

Si segnala che, a seguito dell’art. 2, co. 2, del D.L. 42/2016 (L. 89/2016), e del conseguente DM 31 marzo 2016, il carattere di sperimentalità della Scuola è stato superato.

Pertanto, non potendosi più riferire alla “Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute”, è opportuno sostituire le parole da “Il contributo” a “Gran Sasso Science Institute (GSSI)” con le seguenti “Il contributo per la stabilizzazione di cui al comma 1”.

 

L’art. 31-bis del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) aveva istituito la Scuola GSSI in via sperimentale per un triennio a decorrere dall’a.a. 2013/2014.

In base alla norma istitutiva, che ha indicato come soggetto attivatore l’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), la Scuola ha lo scopo di attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di base e dell'intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale), attraverso attività didattica post-laurea, e di formare ricercatori altamente qualificati. In particolare, attiva corsi di dottorato di ricerca e attività di formazione post-dottorato.

Ai fini indicati, è stata autorizzata la spesa di € 12 mln per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015[39].

E’ stato, altresì, previsto che, allo scadere del triennio di sperimentazione, la Scuola poteva assumere carattere di stabilità, previo reperimento delle adeguate risorse finanziarie con apposito provvedimento legislativo; a tal fine, sono stati previsti come elementi necessari la valutazione dei risultati conseguiti, operata dall'ANVUR, e un decreto di riconoscimento e approvazione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

Successivamente, l’art. 3-bis del D.L. 210/2015 (L. 21/2016) – novellando il citato art. 31-bis – ha prorogato per un triennio (accademico) l’operatività della Scuola. A tal fine, è stata autorizzata la spesa di € 3 mln per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ad integrazione delle risorse assegnate con delibera del CIPE n. 76 del 6 agosto 2015 (€ 18 mln per il triennio 2016-2018).

La medesima delibera CIPE, peraltro, ha previsto che l’efficacia dell’assegnazione delle risorse era subordinata alla realizzazione delle condizioni previste per il riconoscimento alla Scuola del carattere di stabilità – ossia, il reperimento della completa copertura del fabbisogno finanziario, la valutazione dei risultati da parte dell’ANVUR, la successiva adozione del decreto di riconoscimento e approvazione del GSSI da parte del MIUR –, e che il mancato conseguimento entro il 31 marzo 2016 di tali condizioni avrebbe comportato la rimodulazione, da parte del CIPE, delle medesime risorse.

 

L’11 novembre 2015, il Consiglio direttivo dell’ANVUR ha espresso parere favorevole sull’accreditamento della Scuola GSSI come istituto universitario ad ordinamento speciale, pur formulando alcune raccomandazioni di cui si è riservata di verificare la traduzione in comportamenti e risultati nell’ambito della valutazione periodica da svolgere nel 2017. Fra le raccomandazioni vi era quella relativa all’acquisizione, nel 2017, di chiara autonomia da Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.), Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S. Anna” di Pisa e Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca[40], attraverso il reclutamento di docenti di alto profilo scientifico a livello internazionale. In particolare, considerato che gli studenti dei corsi di dottorato dei tre cicli iniziati ammontavano a 115, e assumendo che tale numero rimanesse lo stesso, a regime sarebbero stati necessari da 30 a 50 docenti strutturati. Pertanto, era essenziale che nel 2017 fossero reclutati, o avviate le procedure per il reclutamento di almeno cinque docenti per ogni corso di dottorato.

Un’ulteriore raccomandazione atteneva allo sviluppo, in maniera significativa e con successo, della partecipazione a bandi competitivi nazionali e internazionali.

 

Successivamente, l’art. 2, co. 1, del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) ha individuato le risorse finanziarie necessarie per la stabilizzazione della Scuola, conseguentemente abrogando le previsioni relative alla proroga dell’operatività della medesima per il triennio accademico 2016-2018, recate dal D.L. 210/2015.

In particolare, ha disposto che per la stabilizzazione della Scuola GSSI è assegnato un contributo di € 3 mln annui a decorrere dal 2016, ad integrazione delle risorse assegnate con la già citata delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015.

Per la copertura degli oneri, l’art. 3, co. 2, ha disposto che si provvede, per ciascun anno, quanto a € 2 mln, mediante corrispondente riduzione delle risorse relative al Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO, cap. 1694 MIUR) e, quanto a € 1 mln, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli enti di ricerca finanziati dal MIUR (FOE, cap. 7236 MIUR)[41].

L’art. 2, co. 2, ha disposto che il finanziamento sarebbe stato reso disponibile dopo l’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di cui all’art. 31-bis del D.L. 5/2012) con il quale la Scuola GSSI avrebbe assunto carattere di stabilità. Al riguardo, ha specificato che la Scuola avrebbe assunto la veste giuridica di Istituto universitario ad ordinamento speciale.

 

Nella Gazzetta ufficiale del 22 giugno 2016 è stato, dunque, pubblicato il già citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 31 marzo 2016, che ha istituito la Scuola di dottorato internazionale GSSI, con sede a L'Aquila, come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale a ordinamento speciale. Ha, altresì, previsto che l'istituzione della Scuola è attuata mediante scorporo dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) del Centro nazionale di studi avanzati Gran Sasso Science Institute, sede della Scuola sperimentale.

Le attività della Scuola sono state confermate nei termini già previsti dall’art. 31-bis del D.L. 5/2012.

Infine, ha disposto che, ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico della Scuola ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 19/2012, si applicano i criteri e i parametri di cui al DM 439 del 5 giugno 2013 e che l’accreditamento iniziale interverrà entro il 31 dicembre 2020.

Con DM 15 luglio 2016 è stato approvato lo statuto del «Gran Sasso Science Institute (GSSI)».

 

Qui il Piano integrato 2017-2019 del Gran Sasso Science Institute, redatto in base alle indicazioni contenute nella versione definitiva delle “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane”, approvate dall’ANVUR nel luglio 2015.


 

Articolo 1, comma 396
(Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

 

 

Il comma 396 attribuisce ai commissari delegati (anziché ai Presidenti) delle regioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), previo decreto di autorizzazione da parte del Ministro dell’economia, la facoltà di stipulare mutui per il completamento del processo di ricostruzione pubblica e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, compresa la rete di connessione dati, dei centri storici ed urbani. Il limite massimo di spesa complessiva è aumentato da 200 a 350 milioni di euro.

 

L’articolo 43-ter del decreto-legge n. 50 del 2017 consente ai Presidenti delle Regioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), previo decreto di autorizzazione da parte del Ministro dell’economia, di stipulare mutui per il finanziamento degli interventi di ripristino e miglioramento sismico di edifici pubblici, nonché di opere di urbanizzazione nei centri storici ed urbani.

Per gli interventi in questione i Presidenti di Regione, in qualità di Commissari delegati, possono essere autorizzati a stipulare mutui di durata massima venticinquennale, nei limiti di spesa di complessivi 200 milioni di euro, in termini di costo delle opere, e comunque nel rispetto dei limiti delle disponibilità annue derivanti dall’articolo 3-bis del decreto-legge n.95/2012 – il cui comma 6, si rammenta, autorizza una spesa fino a 450 milioni annui dal 2013 per le misure in materia di credito di imposta e di finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione per i territori in questione.

Ai mutui si applicano le disposizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo 3-bis. Si dispone inoltre che le rate di ammortamento vengano pagate direttamente allo Stato da parte degli istituti finanziatori, a valere sulle risorse autorizzate dal citato articolo 3-bis.

 

La norma in esame sostituisce l’articolo 43-ter prevedendo che sono i commissari delegati delle regioni interessate a poter essere autorizzati a stipulare i mutui ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica nei territori e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete di connessione dati, nei centri storici e urbani interessati dai piani organici già approvati. I mutui di durata massima venticinquennale, possono essere autorizzati nei limiti di spesa di complessivi 350 milioni di euro, in termini di costo delle opere, nel rispetto dei limiti delle disponibilità annue derivanti dal citato articolo 3-bis del decreto-legge n.95 del 2012.

 

L'articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012 prevede che i contributi agevolati per la ricostruzione (previsti dall’articolo 3 del D.L. n. 74 del 2012) possono alternativamente concessi su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato della durata massima di venticinque anni e nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. I relativi contratti sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro. E' autorizzata una spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. In caso di accesso al finanziamento agevolato, in capo al beneficiario matura un credito d'imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. L’ABI e la Cassa depositi e prestiti hanno sottoscritto il 17 dicembre 2012 una convenzione, modificata dagli Addenda del 23 luglio 2013, del 16 maggio 2014 e del 20 ottobre 2015, che definisce le regole per la concessione di finanziamenti agevolati da destinare agli interventi di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del maggio del 2012.

Il comma 366 della legge n. 147 del 2013 ha esteso l'ambito di operatività dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, disciplinati dall'articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo. Essi possono essere concessi: per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà; a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva. I contributi in esame possono essere destinati anche al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva.

Si ricorda, inoltre, che il D.L. n. 78 del 2015 (articolo 13) consente al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, di destinare fino a 205 milioni di euro per la concessione di:

§  contributi per la ricostruzione o riparazione di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, nonché di infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati in relazione al danno effettivamente riportato (articolo 3, comma 1, lett. a), del D.L. 74/2012);

§  previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività loro proprie (articolo 3, comma 1, lett. b), del D.L. 74/2012);

§  contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva (articolo 3, comma 1, lett. f), del D.L. 74/2012).

Alla copertura finanziaria delle predette risorse si provvede quanto a 140 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. "plafond ricostruzione"); quanto ai restanti 65 milioni, a valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (c.d. "plafond moratoria"), disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

La relazione governativa afferma che la disposizione comporta maggiori oneri in termini di saldo netto da finanziare per 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 in quanto le risorse autorizzate dall’articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 sono corrispondentemente incrementate. Non si determinano effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto in quanto le relative spese sono già considerate nelle previsioni tendenziali.

 


 

Articolo 1, commi 397-399
(Proroga Zona franca urbana nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012)

 

 

I commi 397-399 prorogano fino al 31 dicembre 2018 le agevolazioni per la zona franca urbana nei comuni della Lombardia colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 disposte dalla legge di stabilità 2016.

 

In particolare il comma 397 proroga fino al 31 dicembre 2018 le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Alla copertura dell’onere derivante dalla proroga si provvede incrementando di 5 milioni di euro le risorse destinate alle zone franche urbane dall’articolo 22-bis del D.L. n. 66 del 2014.

 

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1, commi 445-453) ha stabilito l’istituzione di una Zona franca nei centri storici di alcuni comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con zone rosse nei centri storici. Della ZFU istituita, la norma reca anche una perimetrazione esplicita, che comprende i comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara. Possono beneficiare delle agevolazioni della zona franca le microimprese con determinate caratteristiche. Le agevolazioni fiscali (esenzione dalle imposte sui redditi fino a 100 mila euro, esenzione dall'IRAP fino a 300 mila euro, esenzione IMU) sono concesse per il 2016.

Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 46-sexies) ha disposto una prima proroga delle agevolazioni in esame fino al 31 dicembre 2017.

Con il provvedimento 6 giugno 2016 l'Agenzia delle entrate ha definito le modalità e i termini di fruizione delle agevolazioni riconosciute alle microimprese che svolgono la propria attività nella zona franca istituita nei territori della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. L'elenco dei soggetti ammessi al beneficio, con relativo ammontare spettante, è stato approvato con decreto direttoriale del 31 maggio 2016.

Sul sito del Ministero dello sviluppo economico è pubblicata una pagina dedicata alla Zona Franca Lombardia, con le informazioni relative alle modalità di fruizione delle agevolazioni.

 

Il comma 398 modifica il comma 452 della legge n. 208 del 2015, prevedendo che le somme non fruite nell’esercizio 2017 possano essere utilizzate per la finalità in esame in quello successivo nel limite di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Sulla base dei dati forniti dalla Struttura di gestione, la relazione governativa afferma che le somme utilizzate per la ZFU in esame negli anni 2016 e 2017 risultano rispettivamente pari a 1.394.927,96 euro nel 2016 e 981.257,15 nel 2017.

Per la compensazione degli effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 2, in misura pari al limite di spesa di 750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il comma 399 prevede la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

 


 

Articolo 1, commi 400-402
(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili)

 

 

I commi 400-402 prorogano fino al 31 dicembre 2018 il termine ultimo entro il quale i fabbricati inagibili, in quanto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono esenti dall’applicazione dell’IMU.

 

In particolare il comma 400, al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dal sisma, proroga fino al 31 dicembre 2018 il termine ultimo (previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012) entro il quale i fabbricati inagibili, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono esenti dall’applicazione dell’IMU.

 

L’articolo 8 del decreto-legge n. 74 del 2012 prevede la sospensione di termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali; il suo comma 3, in particolare, concerne i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Tali fabbricati sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi o comunque entro un termine che la norma in esame sposta di un anno, portandolo dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 (il termine originario, più volte prorogato, era fissato al 31 dicembre 2014).

 

Il comma 401 provvede alla copertura degli oneri finanziari, stimati in 20 milioni per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 6-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012.

L'articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012 prevede che i contributi agevolati per la ricostruzione (previsti dall’articolo 3 del D.L. n. 74 del 2012) possono alternativamente concessi su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato della durata massima di venticinque anni e nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. I relativi contratti sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro. E' autorizzata una spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013 (comma 6).

 

Sulla base dei dati forniti dalle strutture commissariali e utilizzati per il riparto del contributo per gli anni 2015 e 2016 e delle ulteriori informazioni acquisite dalla Regione Emilia Romagna circa la progressiva riduzione degli immobili inagibili, la relazione governativa stima una perdita di gettito complessiva per l’anno 2018 pari a 20 milioni di euro, di cui 4,5 milioni di euro come quota Stato e 15,5 milioni di euro come quota comune.

 

Il comma 402 prevede la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.


 

Articolo 1, comma 403
(Rigassificatori)

 

 

Il comma 403 ha elencato tutto il corpus normativo delle imposte immobiliari più recenti, per delimitarne l'applicazione alle sole porzioni dei manufatti di rigassificazione che sono destinate ad uso abitativo o di servizi civili.

 

Il comma 403 elenca le discipline fiscali (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504[42], articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214[43], articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147[44]) per le quali opera un'interpretazione autentica[45], ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente)[46], da applicarsi ai manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all’esercizio dell’attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto.

 

Si tratta degli impianti destinatari della procedura amministrativa, di cui all’articolo 46 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222: vi si prevede un procedimento unico relativo alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacità dei terminali esistenti. Il rilascio dell'atto amministrativo avviene con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale (ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato, ivi compresi la concessione demaniale e il permesso di costruire, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico operative da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'autorizzazione così accordata sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento della capacità dei terminali esistenti. L'intesa con la regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti o degli strumenti di pianificazione e di coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio della autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare. Nei casi in cui gli impianti in questione siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del piano regolatore portuale, il procedimento unico considera contestualmente il progetto di variante del piano regolatore portuale e il progetto di terminale di rigassificazione e il relativo complessivo provvedimento è reso anche in mancanza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; negli stessi casi, l'autorizzazione è rilasciata di concerto anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale.

 

Per l'interpretazione autentica prevista dalla norma in commento, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione - dei predetti manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino - la sola porzione destinata ad uso abitativo e di servizi civili.


 

Articolo 1, commi 404-407
(Mutui degli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012)

 

 

I commi 404-407 prevedono, per gli enti locali di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel mese di maggio 2012, la proroga al 2019 della sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.

 

Il comma 404 prevede, per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, la proroga all'anno 2019 della sospensione (attualmente prevista fino al 2018 dall’art. 14 comma 5-bis del D.L. 244/2016) degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. da corrispondere nell'anno 2018, incluse quelle il cui pagamento è stato differito in precedenza ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015 (art. 1, comma 426, della L. 228/2012; art. 1, comma 356, della L. 147/2013; art. 1, comma 503, della L. 190/2014).

Si tratta di una disposizione che proroga la sospensione già disposta dall’art. 14, comma 5-bis, del D.L. 244/2016 (c.d. milleproroghe). Tale comma 5-bis ha infatti prorogato all’anno 2018 la sospensione delle rate in questione, inizialmente disposta per l’anno 2017 dal comma 456 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).

Relativamente al campo di applicazione della norma, il comma in esame precisa che esso riguarda gli enti locali situati nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 74/2012, nonché, laddove risultino nessi causali tra danni subiti ed eventi sismici suddetti, una serie di comuni indicata dall'art. 67-septies del D.L. 83/2012 (comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dè Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta).

Nel fare riferimento ai mutui in questione, la norma precisa che si tratta di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti (CDP), trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del D.L. 269/2003.

L’articolo 5 del D.L. 269 del 2003 ha stabilito la trasformazione della CDP in società per azioni. Il comma 3 ha demandato ad un decreto ministeriale il compito di determinare, tra l’altro, le funzioni, le attività e le passività della CDP anteriori alla trasformazione che sono trasferite al MEF e quelle assegnate alla gestione separata della CDP. Tale individuazione è stata compiuta con il D.M. 5 dicembre 2003, il quale all’art. 3, comma 4, stabilisce che il MEF subentra alla CDP nei rapporti in essere alla data di trasformazione, inclusi le garanzie e gli accessori, derivanti da: mutui e altri finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi dalla CDP, indicati nell'allegato elenco n. 1; mutui, concessi dalla CDP, in preammortamento alla data di trasformazione in società per azioni; mutui concessi ai sensi del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, in materia di edilizia popolare ed economica; mutui e altri finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi dalla CDP utilizzando le risorse dei conti correnti infruttiferi.

 

Il comma 405 dispone che gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui in questione sono pagati a decorrere dall'anno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

 

I commi 406 e 407 disciplinano la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni previste dai commi precedenti.

Il comma 406 dispone che a tali oneri, quantificati in 3,6 milioni di euro per l’annualità 2018 e 2,9 milioni di euro per l’annualità 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis, comma 6, del D.L. 95/2012.

Si ricorda che l'art. 3-bis (rubricato “credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione”) del D.L. 95/2012 ha autorizzato, al comma 6, una spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

Il comma 407 dispone la riduzione negli anni 2018 e 2019, per un importo corrispondente alle risorse indicate al comma 3, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. 154/2008.

 


 

Articolo 1, commi 408 e 409
(Mutui dei comuni dell'Isola di Ischia
colpiti dal sisma del 21 agosto 2017)

 

 

I commi 408 e 409, inseriti nel corso dell'esame in sede referente, dispongono il differimento, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento non ancora effettuato delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia. Inoltre, nei medesimi comuni è sospeso fino al 31 dicembre 2018 il pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere dei finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali che siano inagibili in conseguenza dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.

 

Il comma 408 dispone il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore della legge. Si tratta dei mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze per effetto della trasformazione di Cassa depositi e prestiti in società per azioni, in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.

L’articolo 5, commi 1, del decreto-legge 269 del 2003, ha disposto  la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni (CDP S.p.A.). In attuazione dell’articolo 5, comma 3, il D.M. 5 dicembre 2003 ha tra l’altro determinato le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono state trasferite al Ministero dell’economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A..

Il differimento è attuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Agli oneri discendenti dal rinvio e pari a 0,31 milioni di euro per l'anno 2018, 0,62 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,31 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, di cui all'articolo 1, comma 415.

Il comma 409 prevede nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia la sospensione fino al 31 dicembre 2018 del pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere dei finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali che siano inagibili in conseguenza dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e che abbiano trasmesso agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilità dell'immobile (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, relativo alle modalità con cui devono essere  prodotti gli atti e i documenti agli organi della pubblica amministrazione).

Si specifica che i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari della possibilità di avvalersi della sospensione. A tal fine, è sufficiente esporre l'avviso nelle filiali e pubblicarlo nel proprio sito internet, informando della possibilità di chiedere la sospensione delle rate e indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

Nel caso in cui la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data.

Infine, si dispone che entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi del presente comma.

 


 

Articolo 1, commi 410-412
(Interventi in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016)

 

 

I commi 410-412 prevedono che il pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2018 dei mutui concessi ai Comuni colpiti dal sisma del 2016 in Centro Italia è differito all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento.

Si prevede, inoltre, che i soggetti diversi dai titolari di reddito d’impresa e lavoro autonomo possono effettuare i versamenti sospesi, a seguito degli eventi sismici succedutisi dal mese di agosto 2016, in 24 rate mensili a decorrere dal 31 maggio 2018.

Si dispone, infine, la proroga sino all’anno d’imposta 2018 dell’esenzione, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES), dei redditi da fabbricati inagibili.

 

Il comma 410 dispone l’ulteriore differimento, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2018 dei mutui concessi ai Comuni colpiti dal sisma 2016 (modifica all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016).

L’articolo 44, comma 1, del D.L. n. 189 del 2016 prevede il differimento all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi ai Comuni colpiti dal sisma, nonché alle Province in cui questi ricadono. Tale differimento non da luogo all'applicazione di sanzioni e interessi. Le rate in scadenza a dicembre di ciascun anno vengono riversate dalla Cassa Depositi e Prestiti al MEF.

 

La relazione governativa al riguardo afferma che, tenuto conto che per la rata in scadenza il 31 dicembre 2018, Cassa depositi e prestiti retrocede l’importo delle rate versate dagli enti al MEF nel mese di gennaio successivo alla scadenza, l’onere derivante dal differimento delle rate è di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 3,2 milioni di euro relativi alla quota capitale e 1,1 milioni di euro di quota interessi.

 

Il comma 411, lettera a), proroga dal 16 febbraio 2018 al 31 maggio 2018 il termine a decorrere dal quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, i soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori (per i quali rimane fermo il termine del 16 dicembre 2017 per la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni) potranno versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili (in luogo delle precedenti 9 rate) di pari importo.

Si ricorda che l’articolo 48 del D.L. n. 189 del 2016 prevede la proroga e la sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché la sospensione di termini amministrativi a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 colpiti dagli eventi sismici in centro Italia nel 2016.

Il comma 11, modificato dal decreto-legge n. 8 del 2017, individua il termine esplicito del 16 dicembre 2017 entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati.

Agli imprenditori, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori è stata attribuita la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato per il pagamento dei tributi sospesi fino al 30 novembre 2017 e di quelli dovuti nell’anno 2018. I soggetti che chiedono il finanziamento per il pagamento dei tributi devono restituire la quota capitale a partire dal 1° gennaio 2020 (dal 1  gennaio 2021 per i finanziamenti richiesti per pagare i tributi dovuti nel 2018) in cinque anni, secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento (articolo 11 del decreto-legge n. 8 del 2017).

Per i soggetti diversi dagli imprenditori, dai lavoratori autonomi e dagli agricoltori (per i quali, come detto, è stata prevista la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi sospesi) il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 43, comma 3) ha previsto la possibilità di versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018.

Per tali soggetti la norma in esame estende la rateizzazione fino a un massimo di 24 rate di pari importo che decorrono dal 31 maggio 2018.

 

Il comma 411, lettera b), modifica la disciplina, introdotta dal decreto-legge n. 50 del 2017, che autorizza il commissario per la ricostruzione a concedere, con proprio provvedimento, un’apposita anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l’anno 2017 a valere sulle risorse della contabilità speciale, al fine di assicurare nell’anno 2017 il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni dei versamenti. Il commissario per la ricostruzione deve comunicare entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell’anno 2017 all’Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall’imposta municipale propria riscossa a decorrere da giugno 2018 (in luogo di febbraio 2018) tramite il sistema del versamento unitario, per un importo massimo annuo proporzionale alla distribuzione delle scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti per i quali, come si è visto, è ammessa la rateazione fino a 24 mesi (art. 48, commi 12-ter e 12-ter, del D.L. n. 189 del 106).

Con la norma in esame, pertanto, il recupero dell’anticipazione concessa ai comuni per il tramite del commissario per la ricostruzione viene allineato ai tempi della rateizzazione concessa.

 

Il comma 411, lettera c), inserito durante l'esame in sede referente, proroga dall'anno d'imposta 2017 fino all'anno d'imposta 2018 il beneficio relativo all'esenzione, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES), dei redditi da fabbricati inagibili, insistenti nei territori dell'Italia centrale, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Si ricorda che ai sensi del comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, tale esenzione è concessa fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017 (prorogato al 2018 dalla norma in esame).

Si segnala che i commi 400-402 della legge in esame prorogano fino al 31 dicembre 2018 il termine ultimo entro il quale i fabbricati inagibili, in quanto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono esenti dall’applicazione dell’IMU.

 

Il comma 412, inserito durante l'esame in sede referente, provvede agli oneri recati dalla proroga prevista dal comma 411, lett. c), pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019: A tal fine si provvede mediante utilizzo delle risorse presenti sulla contabilità speciale del Commissario straordinario aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree terremotate dell'Italia centrale, colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189. Le risorse in esame sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.


 

Articolo 1, commi 413 e 414
(Ulteriori interventi a favore dei territori
colpiti dal sisma del maggio 2012)

 

 

Il comma 413 - inserito durante l’esame al Senato - incrementa di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020 la dotazione del Fondo per la ricostruzione nei territori dell’Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012. Viene altresì consentito al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato, di rimborsare i costi per le assunzioni di personale, in deroga alle disposizioni vigenti, mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale, fino a 0,5 milioni di euro per il 2019 (comma 414, anch’esso inserito al Senato).

 

Il comma 413, al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione nei territori dell’Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012, incrementa la dotazione del fondo per la ricostruzione (istituito dall’art. 2 del D.L. 74/2012) di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020.

Alla copertura degli oneri conseguenti si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3-bis, comma 6, del D.L. 95/2012.

 

Il comma 6 dell’articolo 3-bis del D.L. 95/2012, per la concessione di finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici e di crediti di imposta in capo ai beneficiari dei medesimi finanziamenti, ha autorizzato la spesa massima di 450 milioni di euro a decorrere dal 2013.

Tale importo è stato successivamente rideterminato, con diversi provvedimenti normativi: l'art. 1, comma 9, del D.L. 12 maggio 2014, n. 74, l'art. 13, comma 2, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, l'art. 1, commi 430, 440, 441, 443, 444 e 452, della L. 28 dicembre 2015, n. 208; l'art. 14, commi 5-bis, 6-ter, 6-quater e 12-quater, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, e, poi, l'art. 44, comma 1-ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50. Di tali disposizioni, però, solo il citato comma 12-quater incide sugli anni 2019 e 2020 (13,4 milioni per il 2019 e 9,5 milioni per il 2020).

 

Il comma 414, al fine di accelerare le attività connesse alla situazione emergenziale di cui trattasi, consente al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, di destinare fino a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 per il rimborso dei costi sostenuti per le unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti.

La norma precisa che tali risorse dovranno essere attinte dalle disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario.

 

Per l’individuazione dei comuni colpiti la norma rinvia all’individuazione operata dall'art. 1, comma 1, del D.L. 74/2012 e dall'art. 67-septies del D.L. 83/2012. Si ricorda che disposizioni in materia sono state inserite nei commi 43 e 44 dell’art. 2-bis del D.L. 148/2017 (approvato definitivamente dall’Assemblea della Camera nella seduta del 30 novembre 2017).

Tali disposizioni prorogano il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 2012, prevedendo la data del 31 dicembre 2020 (comma 44). Inoltre, viene dettato un elenco ristretto di trenta comuni dell'Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato di emergenza a far data dal 2 gennaio 2019 e si prevede che i Presidenti delle Regioni colpite, quali Commissari delegati, possano procedere a ridurre il perimetro dei Comuni interessati dallo stato di emergenza (comma 43).

 

Il comma 2 prevede altresì che le assunzioni in questione, in deroga ai vincoli posti in materia dalle disposizioni vigenti, sono effettuate dai comuni singoli o dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della legge in esame, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie.

I vincoli rispetto alle assunzioni cui si fa riferimento sono posti dai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e al comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010. Si ricorda che l’art. 3, comma 8, del D.L. 95/2012 ha autorizzato, per il triennio 2012-2014 (successivamente prorogato per l’ulteriore triennio 2015-2017), le unioni di comuni (e, ove non costituite) i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di assumere personale, con contratti di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli assunzionali contenuti nelle specifiche disposizioni normative.

 

Quanto al riparto delle unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile si prevede nella norma in esame che esso avvenga previa intesa tra i comuni e le unioni.

 

Si ricorda che disposizioni in materia di assunzione di personale sono state introdotte, nel corso dell'esame in Senato, nel testo del D.L. 148/2017.

In particolare, con riferimento agli eventi sismici del 2012, il comma 42 dell'art. 2-bis, con riferimento ai concorsi pubblici riservati a personale con contratto flessibile, è intervenuto sul personale assunto con contratto di lavoro flessibile, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 8, del D.L. 95/2012, per le finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012. In particolare, la norma ha previsto che le amministrazioni presso cui il personale ha prestato servizio possano bandire (comunque in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni) procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti messi a concorso, a condizione che si tratti di lavoratori che hanno prestato attività, in forza di uno o più contratti flessibili, per almeno 3 anni continuativi.


 

Articolo 1, commi 415 e 416
(Misure in favore dei territori dell’Isola di Ischia interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017)

 

 

I commi 415 e 416, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia, interessati dal sisma del 21 agosto 2017; viene prevista una dotazione di 9,69 milioni di euro per l’anno 2018 e 19,38 milioni di euro per l'anno 2019, e 19,69 milioni per il 2020. La norma demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di stabilire gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo.

 

Il comma 415 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia, con una dotazione di:

§  9,69 milioni di euro per l’anno 2018;

§  19,38 milioni di euro per l'anno 2019;

§  e 19,69 milioni per il 2020.

 

In base al comma 416, un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo per l’erogazione, la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei Comuni interessati dal sisma del 21 agosto 2017.

Si ricorda che il 21 agosto 2017 una serie di scosse di terremoto hanno interessato l’isola di Ischia, con un evento, localizzato nel comune di Casamicciola Terme, di magnitudo locale pari a 3.6, successivamente precisato, secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, di 4.0 in base alla stima utilizzata per misurare eventi in area vulcanica. In base a quanto riportato nella relativa sezione del sito della Protezione civile, "i danni sono circoscritti in un’area molto limitata a nord dell’isola, tra Casamicciola e Lacco Ameno". L'evento ha causato due vittime, e diverse le persone soccorse sotto le macerie. Il 22 agosto il Presidente del Consiglio ha firmato la dichiarazione del “Rischio di compromissione degli interessi primari”, affidando il coordinamento dei primi interventi di soccorso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, attraverso le Componenti e le Strutture Operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

Il 29 agosto il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza. I comuni interessati dalla dichiarazione sono: Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno.

Con la prima ordinanza del Capo Dipartimento n. 476 del 29 agosto, è stato poi nominato Commissario delegato l’architetto Giuseppe Grimaldi, cui spetta il coordinamento dei centri operativi attivati sul territorio, degli interventi già avviati e di quelli che, successivamente, saranno ritenuti necessari al superamento delle criticità in atto (art. 1). In estrema sintesi, l'ordinanza ha dettato disposizioni in materia di Contributi di autonoma sistemazione (articolo 2), autorizzando il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Comuni interessati, ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, un contributo per l’autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in € 400 per i nuclei monofamiliari, in € 500 per i nuclei familiari composti da due unità, in € 700 per quelli composti da tre unità, in € 800 per quelli composti da quattro unità fino ad un massimo di € 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, si è prevista la concessione di un contributo aggiuntivo di € 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900 mensili previsti per il nucleo familiare. Si specifica che i benefici economici di cui al comma 1 sono concessi sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza. Si recando poi norme in materia di trattamento dei dati personali (articolo 3) e disposizioni di deroga (art. 4), nonché per spese funerarie (art. 5 ) e in materia di patrimonio culturale (art. 6). L'articolo 7 ha dettato norme per i benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 in materia di liquidazione dei rimborsi richiesti per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile, mentre l'articolo 8 reca Misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo e l'articolo 9 è in materia di Verifiche di agibilità post sismica degli edifici. Gli articoli 10 e 11 recano rispettivamente disposizioni per assicurare il presidio del territorio colpito nonché la nomina del Commissario a soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) comma 2 dell’articolo 5, della legge n. 225/1992. In materia di patrimonio pubblico e privato, rispettivamente gli articoli 12 e 13 recano norme per la ricognizione, mentre l'articolo 14 concerne le Attività economiche e produttive. Le procedure per la ricognizione sono disciplinate dall'art. 15, mentre l'articolo 16, recante la copertura finanziaria, dispone che agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui alla ordinanza in parola si provvede, nel limite del primo stanziamento di euro 7.000.000,00. Per le finalità in questione, è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato. La regione Campania ed i Comuni interessati dall’evento sismico sono autorizzati a trasferire sulla contabilità speciale, di cui al comma 2 dell'art. 16, eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data di adozione della ordinanza. All’autorizzazione del versamento delle si prevede si provveda con apposite ulteriori ordinanze. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

L'articolo 17, in materia di Relazione del Commissario delegato, prevede questi trasmetta, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

Si ricorda che, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017, recante dichiarazione dello stato di emergenza per l'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il 21 agosto 2017, è stato dichiarato lo stato di emergenza sino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento stesso, prevedendosi che per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4 (comma 2). Alla scadenza del termine fissato per lo stato emergenziale, la regione Campania provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale (comma 3).

Successivamente, sono state emanate: la Ocdpc n. 480 dell'8 settembre 2017, recante Ulteriori interventi urgenti per l'evento sismico nei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia; e la Ocdpc n. 483 del 25 settembre 2017, recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia;

Infine, si ricorda che con D.M. 20 ottobre 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze (G.U. 27 ottobre 2017, n. 252), si è previsto nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, dell'isola di Ischia la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 ed il 18 dicembre 2017, stabilendosi che non si procede al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni su indicati ed operano subordinatamente alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, dell'abitazione, dello studio professionale o della sede dell'impresa, con trasmissione della richiesta medesima agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Si stabilisce che gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 19 dicembre 2017.

 

Si fa presente che la dichiarazione di stato di emergenza concerneva anche il Comune di Forio, mentre la disposizione in esame fa riferimento ai Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno.

 

Si ricorda che disposizioni in materia di sostengo alle zone colpite dal sisma di Ischia sono state introdotte nel c.d. decreto fiscale, collegato alla manovra finanziaria (D.L. n. 148 del 2017, come modificato in sede di conversione), approvato in via definitiva dalla Camera, su cui si veda il relativo dossier sull' A.C. 4741 (commi da 6-bis a 6-undecies dell'articolo 2).


 

Articolo 1, comma 417
(Ente parco nazionale del Vesuvio)

 

 

Il comma 417, introdotto dal Senato, autorizza una spesa di 2 milioni di euro per il 2019 in favore dell'Ente parco nazionale del Vesuvio in relazione alla realizzazione del Grande progetto Pompei, per la messa in sicurezza della Strada Matrone, nel comune di Boscotrecase (NA), compromessa a seguito degli incendi boschivi e relativi eventi franosi che nei mesi di luglio e agosto 2017 hanno interessato l'area vesuviana.

 

 

Il comma 417, inserito nel corso dell'esame in Senato, prevede che a seguito degli incendi boschivi e degli eventi franosi che si sono verificati nell'area del Vesuvio nei mesi di luglio e agosto 2017, compromettendo la viabilità della zona, ai fini della realizzazione del Grande progetto Pompei, sia autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, istituito con D.P.R. 5 giugno 1995.

Tale spesa è volta alla messa in sicurezza della strada Matrone, presso il comune di Boscotrecase, in provincia di Napoli, quale unica arteria viaria per l'accesso al cono del vulcano. 

Il D.L. 34/2011, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, convertito con modificazioni dalla Legge 75/2011, all'articolo 2 disciplina il potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei. Tale potenziamento avviene mediante l'elaborazione di un piano straordinario di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei.

In particolare, si è previsto, con tale disposizione, che il Ministro per i beni e le attività culturali adottasse, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di tale decreto, un programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nelle suddette aree. Il piano è predisposto dalla competente Soprintendenza ed è proposto dal Direttore generale per le antichità, previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 si provvede anche mediante l'utilizzo di risorse derivanti dal fondo per le aree sottoutilizzate (F.A.S.), destinati alla regione Campania, nonché di una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La quota da destinare al programma straordinario di manutenzione da parte della regione Campania è individuata dalla Regione medesima nell'ambito del Programma di interesse strategico regionale (PAR) da sottoporre al CIPE per l'approvazione. Sono state autorizzate a tal fine procedure di assunzioni in deroga alle disposizioni di legge indicate.

La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, ai fini dell'attuazione del programma di cui al comma 1, può altresì avvalersi, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di fonte comunitaria, della società ALES S.p.A., interamente partecipata dallo Stato, mediante stipula di un'apposita convenzione, nell'ambito delle risorse disponibili, per l'affidamento diretto di servizi tecnici, anche afferenti alla fase di realizzazione degli interventi in attuazione del programma di cui al comma 1.

Disposizioni speciali sono state previste in materia rispetto ai termini minimi previsti dal codice dei contratti pubblici; gli interventi previsti dal programma ricadenti all'esterno del perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti la Regione e il Comune territorialmente competente; inoltre, una specifica disciplina riguarda il regime di pubblicità. In deroga alle disposizioni indicate, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome, nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, può disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilità depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime, in relazione alle rispettive esigenze finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli impegni già presi su dette disponibilità, o versamenti all'entrata del bilancio dello Stato.

Ulteriori disposizioni in materia sono state dettate dal D.L. 08/08/2013, n. 91, che all'art. 1 ha recato Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonché per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche.

 

Il Grande progetto Pompei è stato istituito nel 2011 da un accordo istituzionale sottoscritto dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e Coesione territoriale e del Ministro per i Beni e le attività culturali. Le linee fondamentali del progetto, che vale 105 milioni di euro tra fondi europei (circa 42 milioni di euro a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale) e nazionali (circa 63 milioni di euro), prevedono: la riduzione del rischio idroegologico; la messa in sicurezza delle insulae; il consolidamento e restauro delle murature; il consolidamento e restauro delle superfici decorate; la protezione degli edifici dalle intemperie, con conseguente aumento delle aree visitabili; il potenziamento del sistema di videosorveglianza.

La Fase I del Progetto, conclusa il 31 dicembre 2015, ha visto la messa in sicurezza per l’intera infrastruttura archeologica nonché il completamento di un’area di circa 16 ettari rispetto alla superficie complessiva di 44 ettari di area scavata. La fase II del progetto, che si concluderà il 31/12/2018 consentirà il completamento della messa in sicurezza dei restanti 28 ettari; l’intera area scavata del sito archeologico di Pompei sarà, pertanto, messa in sicurezza e saranno completate tutte le opere di restauro e risanamento conservativo previste dal Piano.

 


 

Articolo 1, commi 418-420
(
Regime fiscale dei premi per polizze assicurative
sulle calamità naturali)

 

 

I commi 418-420 inseriscono tra le spese detraibili al 19 per cento dall’IREPF i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo. Le stesse polizze sono interamente esentate dalla imposta sulle assicurazioni.

Le due misure si applicano esclusivamente per le nuove polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

 

Il comma 418 inserisce all’articolo 15 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), tra gli oneri detraibili al 19 per cento ai fini IRPEF, una nuova lettera f-bis) riguardante i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

Il comma 419 introduce tra le operazioni esenti in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni (indicate nella tabella prevista dall’allegato C della legge n. 1216 del 1961) le assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

Il comma 420 prevede che le predette agevolazioni si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

 

In un intervento dell’aprile 2017 in tema di assicurazioni sui disastri naturali il Presidente dell’IVASS, Salvatore Rossi, ha reso noto che molti Paesi, fra quelli più soggetti a fenomeni naturali avversi, non prevedono una presenza pubblica nella protezione assicurativa contro i rischi di calamità naturali. Ad esempio, negli Stati Uniti, in Giappone, nel Regno Unito, in Cile, le coperture assicurative sono del tutto volontarie e i premi sono quindi determinati in base al rischio. Invece in Francia, in Turchia, in Nuova Zelanda, le coperture assicurative sono obbligatorie o semiobbligatorie per legge e i premi tendono a essere indipendenti dal rischio. In Francia, Paese con un numero di abitanti non molto superiore al nostro, i premi pagati nel 2015 su queste polizze ammontavano a circa 1,6 miliardi di euro.

Al momento il sistema italiano non prevede alcun ruolo per il settore pubblico. L'unica norma vigente, che tuttavia è rimasta inattuata, è contenuta nell'art. 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

Da una recente un'indagine sul tema condotta dall’IVASS è emerso che oltre 12 milioni di abitazioni (35% del totale) sono coperte da polizze sugli incendi, ma che l’opzione facoltativa di copertura dei danni causati da terremoti e alluvioni è attivata solo nel 2,4% dei casi (1,5% per il rischio di terremoto), prevalentemente in abbinamento a mutui bancari. In totale i premi per questa opzione hanno superato di poco i 20 milioni. Se ad assicurare la propria abitazione anche contro terremoti e alluvioni fossero tutti coloro che stipulano polizze per gli incendi, i premi pagati salirebbero a quasi 400 milioni l'anno. Se la copertura integrale riguardasse tutte le abitazioni e non solo il terzo di esse assicurato contro il rischio di incendi, la spesa diverrebbe di circa 1,2 miliardi.

Nel medesimo intervento si segnala come negli ultimi cinquant'anni vi siano stati in Italia almeno dieci terremoti devastanti, dal Belice ad Amatrice, che sono costati molte migliaia fra morti e feriti, senza contare gli sfollati e i senza-tetto. Lo Stato ha speso somme enormi per i soccorsi e le riparazioni materiali, equivalenti - secondo il Consiglio nazionale degli ingegneri - a oltre tre miliardi di euro l'anno, ai prezzi di oggi.

Si rammenta inoltre che, nella seduta del 5 febbraio 2014, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull'assicurazione contro le calamità naturali e antropogeniche, in cui, tra l'altro, viene affermato che "un quadro non obbligatorio costituisca la migliore soluzione in un'ottica di elaborazione di prodotti adattati ai rischi naturali in una determinata area geografica".


 

Articolo 1, comma 421-424
(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione
del Piemonte del 1994)

 

 

I commi 421-424, inseriti nel corso dell'esame al Senato, dispongono a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 l'assegnazione di un contributo, secondo modalità che saranno definite da un successivo decreto ministeriale, a seguito di istanza all'Agenzia delle entrate.

 

Le norme dispongono a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994, che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'assegnazione di un contributo, secondo modalità che saranno definite da un successivo decreto ministeriale, a seguito di istanza all'Agenzia delle entrate.

Si ricorda che a seguito degli eventi alluvionali del novembre 1994 che colpirono i comuni delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia Emilia-Romagna, Veneto e Toscana, con il D.P.C.M. 8 novembre 1994 è stato dichiarato lo stato di emergenza al 31 dicembre 1994, poi prorogato dal D.P.C.M. 10 novembre 1994 fino al 30 giugno 1995. Con il D.L. n. 646 del 1994 si è definito un sistema di agevolazioni e di provvidenze in favore dei privati cittadini e delle imprese che hanno subito danni in conseguenza dei predetti eventi calamitosi. Successivamente, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 e del 29 novembre 1994, si è provveduto ad individuare i comuni colpiti dalle avversità atmosferiche e sono stati emanati il decreto-legge n. 691/94 e il decreto-legge n. 154/95, recanti interventi per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite.

L'articolo 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha previsto a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, la possibilità di definire in maniera automatica la propria posizione in relazione alle somme dovute a titolo di tributi e contributi negli anni 1990, 1991 e 1992, stabilendo le modalità di tale definizione: si richiede il versamento entro il 31 marzo 2008 (termine prorogato dal decreto-legge n. 300 del 2006) dell'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali

Le norme in esame richiamano i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015.

Si ricorda che con tale decisione si è chiesto all’Italia di recuperare solo gli aiuti incompatibili concessi e versati a singole imprese nel quadro delle misure di legge adottate in merito ad agevolazioni fiscali e contributive a favore delle imprese in aree colpite da calamità naturale in Italia del 1990, concernenti tutti settori esclusi all’agricoltura. Per approfondimenti sulle singole discipline di aiuto si veda il relativo approfondimento.

 

Si segnala che, anche ai sensi del successivo comma 4, la norma demanda a un decreto ministeriale la definizione di criteri e modalità, che non risultano specificati nella disposizione in esame. Andrebbe valutato di acquisire elementi, al riguardo, in ordine ai profili di compatibilità con la normativa europea, anche rispetto alla citata Decisione della Commissione europea.

 

In base al comma 422, il termine di prescrizione di dieci anni per la presentazione della relativa domanda, per i tributi versati per il triennio 1995-1997, si prevede decorra dal 27 febbraio 2007, data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17.

Tale legge ha convertito il decreto-legge n. 300 del 2006, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse, con il quale è stato fissato il citato termine del 31 marzo 2008 entro il quale doveva essere versato l’intero importo dovuto per perfezionare la definizione agevolata.

 

Andrebbero acquisiti chiarimenti, posto che a fronte della disposizione in esame si prevede un termine di prescrizione che sembrerebbe al 27 febbraio 2017, dunque antecedente alla stessa.

 

Per tale finalità, si stanziano 5 milioni di euro per il 2019.

 

Al comma 424, si prevede che con apposito decreto del Ministero dell'economia, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, sono definiti criteri e modalità per l'accesso ai contributi in questione, nonché le modalità per il riparto delle risorse.

 

Si segnala che mentre il comma 421 fa riferimento a "contributi previdenziali e premi assicurativi", il comma 422 della disposizione cita i "tributi", occorrendo un chiarimento anche sul piano della formulazione della norma.

 


 

Articolo 1, commi 425-427
(Rapporti finanziari Stato-regioni a statuto ordinario)

 

 

I commi da 425 a 427, intervengono sul concorso da parte delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica. Rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, il comma 426 riduce l'entità complessiva del concorso alla finanza pubblica (per un importo di 100 milioni di euro) e stabilisce che detto concorso dovrà essere realizzato mediante il contributo (introdotto al comma 425) finalizzato alla riduzione del debito regionale (pari a 2 miliardi di euro), il taglio delle risorse destinate all'edilizia sanitaria (per 94,10 milioni) e, per la restante parte (300 milioni), la riduzione di ulteriori risorse in ambiti di spesa e per importi secondo quanto sarà previsto con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Qualora non si pervenga all'intesa entro i prescritti termini, è previsto il potere sostitutivo del Governo.

 

Il comma 425 attribuisce alle regioni a statuto ordinario un contributo destinato alla riduzione del debito pari a 2.200 milioni di euro per l’anno 2018.

Tale contributo è ripartito fra le regioni sulla base della tabella A di cui al comma 1 (e riprodotta a seguire).

 

È tuttavia prevista la facoltà da parte delle regioni di modificare tale riparto, ad invarianza del contributo complessivo, attraverso un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni. Tale accordo dovrà eventualmente intervenire entro il 31 gennaio 2018, altrimenti il riparto verrà effettuato sulla base degli importi della tabella A (comma 1, secondo periodo).

Tabella 1 - Riparto del contributo spettante alle regioni a statuto ordinario

Regioni

Percentuali di riparto 

Riparto contributo 2018

Abruzzo

3,16%

69.576.736,84

Basilicata

2,50%

54.968.736,84

Calabria

4,46%

98.132.736,84

Campania

10,54%

231.876.526,32

Emilia-Romagna

8,51%

187.144.736,84

Lazio

11,70%

257.472.947,37

Liguria

3,10%

68.217.368,42

Lombardia

17,48%

384.615.578,95

Marche

3,48%

76.612.105,26

Molise

0,96%

21.058.631,58

Piemonte

8,23%

180.998.631,58

Puglia

8,15%

179.359.052,63

Toscana

7,82%

171.980.947,37

Umbria

1,96%

43.165.157,89

Veneto

7,95%

174.820.105,26

TOTALE

100,00%

2.200.000.000,00

 

Percentuali di riparto 

Riparto contributo 2018

         Tabella A di cui all'articolo 1, comma 425

Il comma 425, terzo periodo, impone a ciascuna regione a statuto ordinario di consegue nell’anno 2018 un valore positivo del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (art.1, comma 466, della legge n.232 del 2016 - legge di bilancio 2017) in misura pari all'importo ottenuto in sede di riparto del citato contributo. Come si legge nella relazione tecnica, tale previsione fa sì che non si determinino oneri in termini di indebitamento netto come conseguenza dell'erogazione del contributo.

 

L'art. 1, comma 466, L. 232/2016, richiamato dalla disposizione in esame, dispone che le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano siano tenuti, sia in fase previsionale che di rendiconto, a decorrere dall'anno 2017, ad assicurare un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012).

 

Il comma 426 interviene sul concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, relativo al settore non sanitario, disciplinato dall'articolo 46, comma 6, del decreto-legge n.66 del 2014, nonché dall'articolo 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015 e ripartito secondo i criteri definiti all'art.1, comma 534-ter, della legge n.232 del 2016. Come si legge nella relazione illustrativa, per l'anno 2018, a legislazione vigente, esso è pari a 2.694,10[47].

 

Il citato art. 46, comma 6, dispone in materia di contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario.

Detto contributo è pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. La definizione degli ambiti di spesa e degli importi di ciascuna regione è demandata alle regioni medesime – in sede di auto coordinamento – che avanzano a tal fine una proposta, che deve essere successivamente recepita con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da sancire entro determinati termini (il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014, e il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti).

Per gli anni dal 2016 al 2019 detta intesa deve essere sancita entro il 31 gennaio di ciascun anno (si veda il combinato disposto dei commi 680 e 682 dell’art.1 della legge n.208 del 2015).

Qualora non si pervenga alla predetta intesa nei prescritti termini, entro i successivi venti giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni[48].

 

Ai sensi dell’articolo 46, comma 6, terzo periodo, si prevede un contributo aggiuntivo per le regioni a statuto ordinario pari a 3.452 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020[49].

Anche in questo caso, per la definizione degli ambiti di spesa e degli importi, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, il rinvio è ad una proposta delle regioni stesse – “in sede di auto coordinamento” (il riferimento è all’esame presso la Conferenza delle regioni) – da recepire con intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni, entro il 31 gennaio 2015.

A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Nel caso di mancato raggiungimento dell’intesa è prevista l'attivazione di un potere sostitutivo da parte dello Stato che si esercita con DPCM, con le modalità sopra richiamate, salva la specificazione che in questo caso si tiene conto anche delle risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.

 

L'art.1, comma 680, della legge n. 208 del 2015 pone a carico delle regioni e delle province autonome l'onere di assicurare un contributo alla finanza pubblica per gli anni dal 2017 al 2020.

 

Il contributo è pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 e riguarda ambiti di spesa e importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime e recepiti con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni entro il 31 gennaio di ciascun anno. Trascorso infruttuosamente tale termine, è previsto un potere sostitutivo statale (da esercitarsi con DPCM da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro i successivi venti giorni)[50].

 

L'art.1, comma 534-ter, della legge n.232 del 2016, richiamato dal comma 2 in commento, innova la disciplina dell'intervento statale sostitutivo nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa in Conferenza Stato-regioni stabilendo che il riparto del concorso alla finanza pubblica debba avere a riferimento i fabbisogni standard e le capacità fiscali standard.

 

Detto comma (introdotto dall'art.24, comma 1, DL 50/2017) prevede che, a decorrere dal 2018, in caso di mancata intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il concorso annuale alla finanza pubblica (previsto dall’articolo 46, comma 6, del DL 66/2014, nonché dall’articolo 1, comma 680, L 208/2015) è ripartito con DPCM tenendo anche conto dei fabbisogni standard (come approvati ai sensi del comma 534-bis) nonché delle capacità fiscali standard elaborate dal Dipartimento delle finanze[51] del Ministero dell’economia.

In caso di mancata approvazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, il concorso alla finanza pubblica è ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL. Il DPCM individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.

 

Il comma 426, con riferimento all’anno 2018, stabilisce che il riparto del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, relativo al settore non sanitario:

 

1)     è ridotto di 100 milioni di euro;

2)     è realizzato:

-         per 2.200 milioni attraverso il contributo per la riduzione del debito regionale (v. comma 425);

-         per 94,10 milioni mediante riduzione delle risorse per l’edilizia sanitaria;

-         per 300 milioni negli ambiti di spesa e per importi - ferma restando l'esigenza di rispetto dei livelli essenziali di assistenza - che saranno oggetto di una proposta da parte delle regioni, in sede di autocoordinamento. Rispetto al testo originario del disegno di legge, nel corso dell'esame in Senato è stato espunto il riferimento alle province autonome e la disposizione deve intendersi riferita alle sole regioni a  statuto ordinario[52].

La proposta delle regioni dovrà eventualmente essere recepita nell'ambito di un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni entro il 30 aprile 2018

In assenza della predetta intesa, il contributo di 300 milioni è ripartito - secondo la medesima procedura contenuta all'art.1, comma 534-ter, della L.232/2016 (v. supra) - con DPCM. È infatti previsto che quest'ultimo tenga anche conto dei fabbisogni standard (approvati ai sensi del comma 534-bis) e delle capacità fiscali standard elaborate dal Dipartimento  delle finanze del Ministero dell’economia che si avvale del CINSEDO[53]. In analogia a quanto previsto dal citato comma 534-ter, in caso di mancata approvazione dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard, il concorso alla finanza pubblica è ripartito "tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL". Il DPCM individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.

 

In relazione alla riduzione delle risorse prevista al comma 426, il comma 427 dispone che:

§  le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2017 e ammessi a finanziamento nel 2018 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2019. Ciò in deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 118/2011[54];

§  i termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2018.

Al riguardo, si rammenta che il citato articolo 1, comma 310, della legge n. 266 - con l'obiettivo di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria (di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988) - stabilisce che gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome[55] sono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro 18 mesi dalla firma, con conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. I provvedimenti di revoca sono emanati anche per i casi in cui: a) la domanda di finanziamento sia valutata “non ammissibile al finanziamento” entro 24 mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi; b) entro 9 mesi dalla comunicazione del provvedimento di ammissione al finanziamento alla regione o alla provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori (a meno che non sia nel frattempo stata autorizzata una proroga dal Ministero della salute). Con riferimento agli accordi con sviluppo pluriennale, i richiamati termini decorrono dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.

 

Il comma 427 contiene disposizioni conseguenti alla riduzione delle somme programmate per interventi in edilizia sanitaria, recata al comma 431, lettera b) (v. supra). Come specificato nella relazione tecnica, tale riduzione avviene in presenza di accordi di programma già sottoscritti nel 2017 e per i quali si prevede una progressiva ammissione ai finanziamenti. Ai sensi della richiamata legislazione vigente (art.20, comma 3, D.lgs. 118/2011) le regioni sono tenute ad accertare in entrata le somme ammesse a finanziamento nell'esercizio di ammissione stessa. Pertanto il comma rinvia al 2019 il termine per effettuare tale accertamento e, di conseguenza, proroga in misura corrispondente i termini decorsi i quali gli accordi si intendono risolti.

 

Si segnala che il comma 427 riproduce disposizioni analoghe a quelle contenute all'art.31 del D.L. 50/2017.

 

L'art.31 riguardava la proroga dei termini di risoluzione degli accordi di programma sottoscritti nel 2016, a seguito della riduzione delle risorse programmate per interventi di edilizia sanitaria (pari a 100 milioni di euro) concordate nell'ambito dell'Intesa Stato-regioni del 23 febbraio 2017.


 

Articolo 1, comma 428
(Proroga termini in materia di federalismo fiscale)

 

 

Il comma 428 rinvia di un anno, dal 2019 al 2020, l’entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali relative ai livelli essenziali di assistenza ed ai livelli essenziali delle prestazioni come attualmente disciplinati dal D.Lgs. n. 68 del 2011, emanato in attuazione della delega sul federalismo fiscale di cui alla legge n. 42/2009. Si tratta in particolare dell’attribuzione della compartecipazione IVA in base alla territorialità, della fiscalizzazione dei trasferimenti statali e dell’istituzione dei fondi perequativi.

 

Si rammenta che la finalità del decreto legislativo n. 68/2011[56] è quella di assicurare l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali. Il decreto provvede pertanto ad individuare le compartecipazioni delle regioni (a statuto ordinario) al gettito di tributi erariali ed i tributi delle regioni medesime, nonché ad introdurre una disciplina dei meccanismi perequativi che costituiscono le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle stesse regioni.

Il nuovo regime di alimentazione delle risorse regionali delineato dal provvedimento è basato principalmente:

a)   su una rideterminazione dell’addizionale regionale Irpef che assicuri un gettito corrispondente sia al gettito in essere che anche ai trasferimenti statali da sopprimere in base al medesimo decreto legislativo;

b)  su una nuova articolazione della compartecipazione regionale all’IVA;

c)   sulla soppressione (c.d. fiscalizzazione) di tutti i trasferimenti statali di parte corrente e (ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento) in conto capitale alle regioni a statuto ordinario, aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni;

d)  sulla istituzione di un fondo perequativo regionale.

Il rinvio disposto dal comma 428 in esame- che si aggiunge ai numerosi rinvii finora intervenuti, da ultimo con l’articolo 24 del decreto-legge n. 50/2017 - deriva dalla circostanza che la definizione dei nuovi meccanismi sopra indicati – che nel testo iniziale del decreto legislativo n.68/2011 era previsto divenissero operativi dall’anno 2013 - richiede che siano previamente individuati i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) e dei costi standard nelle materie diverse dalla sanità e che sia stato attuato il principio della territorialità nella compartecipazione Iva suddetta, oltre che si siano esattamente individuati i trasferimenti statali fiscalizzabili.

A tali fini la norma in esame interviene sugli articoli 2, 4, 7 e 15 del suddetto decreto legislativo - relativi rispettivamente alle nuove modalità di determinazione dell’addizionale regionale Irpef, alla nuova configurazione della compartecipazione Iva basata sulla territorialità della riscossione del gettito, sulla soppressione di talune categorie di trasferimenti statali ed, infine, all’istituzione di un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese Lep - stabilendo:

§  all’articolo 2 che la rideterminazione dell’addizionale regionale Irpef sulla base di nuovi criteri stabiliti dall’articolo 2 medesimo decorra dal 2020, anziché che dal 2019, e che la contestuale riduzione delle aliquote Irpef di competenza statale (tale da mantenere inalterato il prelievo fiscale per il contribuente) operi dal medesimo anno di imposta 2020;

§  all’articolo 4 che le vigenti modalità di determinazione della compartecipazione regionale al gettito IVA operino fino al 2019 (invece che fino al 2018) e che, conseguentemente, la compartecipazione sulla base del nuovo criterio di territorialità decorra dal 2020;

§  all’articolo 7 che la soppressione dei trasferimenti statali indicati dall’articolo – vale a dire quelli  aventi carattere di generalità e permanenza destinati all’esercizio delle competenze regionali -  decorra dal 2020 invece  che dal 2019, e che conseguentemente il D.P.C.M. per l’individuazione dei trasferimenti medesimi debba intervenire entro il 31 luglio 2019, invece che entro il 31 luglio 2018;

§  all’articolo 15, che le fonti di finanziamento da esso previsti per delle spese regionali destinate ai livelli essenziali delle prestazioni (Lep) operino non più dal 2019 ma dal 2020, con eguale rinvio a tale anno  dell’ istituzione del Fondo perequativo previsto al comma 5 del medesimo articolo per garantire il finanziamento integrale dei Lep medesimi[57].

Per quanto concerne tale ultimo articolo, che costituisce sostanzialmente la norma di completamento del nuovo sistema, si rammenta che lo stesso dispone che le fonti di finanziamento delle spese delle regioni per le funzioni Lep delle stesse sono costituite: dalla compartecipazione all'IVA, dalle quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, dall’ l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi, da quote del fondo perequativo istituito dallo stesso articolo e da talune entrate proprie.


 

Articolo 1, commi 429-432
(
Ripiano disavanzo 2014 Regioni)

 

 

I commi da 429 a 432 consentono alle Regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti di ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014 in un massimo di venti esercizi (rispetto ai dieci attuali), rideterminandolo in quote costanti.

 

Attualmente l’articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 78/2015 disciplina le modalità di ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, in deroga alle disposizioni contabili vigenti.

In particolare, il citato comma 5 dispone che il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni - al netto del debito autorizzato e non contratto - possa essere ripianato nei dieci[58] - esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio, in deroga a quanto disposto in materia dall'articolo 42, comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011: questo ne prevede infatti il ripiano nel primo esercizio del bilancio di previsione ovvero nei tre esercizi considerati dal bilancio a seguito dell'adozione di una apposita delibera consiliare; in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale.

La deliberazione contiene inoltre l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

 

Nel nuovo piano di rientro proposto dalla norma in esame, il disavanzo è quello risultante dal consuntivo o, nelle more dell’approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo approvato dalla Giunta regionale (comma 429).

Il comma 430 stabilisce il livello degli incrementi dei pagamenti complessivi per investimenti per gli anni dal 2018 al 2025.

Prendendo come anno base il 2017, tali incrementi non devono essere inferiori

§  per il 2018, al 2 per cento degli investimenti nell’anno base;

§  per il 2019, al 2,5 per cento degli investimenti nell’anno base;

§  per il 2020, al 3 per cento degli investimenti nell’anno base;

§  per ciascuno degli anni 2021-2025, al 4 per cento degli investimenti nell’anno base.

Da tali conteggi sono esclusi gli investimenti nuovi o aggiuntivi effettuati ai sensi dei seguenti commi dell’articolo 1, commi 140-bis e 495-bis, della legge di bilancio per il 2017:

§  il comma 140-bis (introdotto dall’articolo 25, comma 1, del D.L. n. 50/2017) attribuisce, per l'anno 2017, una quota del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese pari a 400 milioni di euro, alle Regioni a statuto ordinario a condizione che le stesse effettuino investimenti nuovi e aggiuntivi per un importo totale almeno pari a 132.421.052,63 euro nell'anno 2017. Sia la quota del Fondo attribuita ad ogni regione che l’importo minimo degli investimenti sono definiti da una tabella allegata[59].

§  il comma 495-bis (introdotto dall’articolo 33, comma 1, del D.L. 50/2017, in deroga alle modalità di richiesta e attribuzione degli spazi finanziari disciplinata dalla medesima legge di bilancio 2017) stabilisce la ripartizione dei 500 milioni stanziati per il 2017 sulla base di una tabella in cui è riportata la quota spettante a ciascuna regione a statuto ordinario. Le Regioni utilizzano tali spazi finanziari per effettuare investimenti nuovi o aggiuntivi negli anni 2017 – 2021. Oltre il riparto dei complessivi 500 milioni, la tabella riporta infatti per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 la corrispondente quota di competenza.

Per il solo calcolo relativo all’anno 2018, i pagamenti complessivi per investimenti relativi all’anno 2017 (anno base) possono essere desunti anche dal preconsuntivo.

Il comma 431 prevede la certificazione da parte delle Regioni della realizzazione di tali investimenti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni previste nel caso di mancato raggiungimento del pareggio di bilancio dall’articolo 1, comma 475, della legge di bilancio per il 2017.

Il citato comma 475 stabilisce una serie di sanzioni in caso di mancato conseguimento del pareggio di bilancio, fra cui l’obbligo per le regione di versare all'entrata del bilancio statale, nel triennio successivo, l'importo corrispondente ad un terzo dello scostamento registrato; il divieto, nell'anno successivo a quello di inadempienza, di impegnare spese correnti (al netto delle spese per la sanità), in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente ridotti dell'1 per cento, di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti e di procedere ad assunzioni di personale; l’obbligo per il presidente e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione di versare al bilancio dell'ente, nell'anno successivo a quello di inadempienza, il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.

Secondo il comma 432, infine, le Regioni adeguano il piano di rientro del disavanzo 2014, approvato ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 78/2015, a decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata del disavanzo 2014.

Nel caso in cui il piano di rientro sia definito sulla base del consuntivo approvato dalla Giunta regionale (in luogo del rendiconto approvato dal Consiglio regionale), il piano di rientro è adeguato a seguito dell’approvazione del rendiconto 2014 da parte del Consiglio regionale.


 

Articolo 1, commi 433 e 434
(Semplificazione prospetto di verifica del saldo di bilancio)

 

 

I commi 433 e 434 recano un intervento di semplificazione in ordine ai documenti allegati al bilancio di previsione, con riguardo in particolare al prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di equilibrio del bilancio. Elimina inoltre l’obbligo ora previsto di allegare il prospetto medesimo alle variazioni del bilancio.

 

I due commi in esame intervengono in particolare sul comma 468 dell’articolo 1 della legge n.232/2016 (legge di bilancio 2017), il quale ha disposto che al bilancio di previsione sia allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al comma 466 della medesima legge (vale a dire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali), prevedendo, altresì, che tale prospetto non consideri gli stanziamenti “non finanziati con risorse diverse dall’avanzo di amministrazione” del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Il medesimo comma dispone altresì che il prospetto è aggiornato dalla Ragioneria Generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali. Entro 60 giorni dall’aggiornamento, il Consiglio dell'ente territoriale approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione.

Il comma 433 in esame opera due diverse modifiche a tale comma. Con la prima interviene sui contenuti del prospetto dimostrativo, allegato al bilancio di previsione, del rispetto del saldo di equilibrio. In proposito il secondo periodo del comma 468 medesimo prescrive che il prospetto medesimo non deve considerare gli stanziamenti non finanziati dall’avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il comma 9 in commento espunge dalla norma l’inciso “non finanziati con risorse diverse dall’avanzo di amministrazione”, la cui presenza comporta il divieto di utilizzare le quote di investimento finanziate dall’avanzo medesimo. Tale modifica deriva dalla circostanza che già la disciplina contabile vigente non consente di applicare l’avanzo di amministrazione in sede di bilancio di previsione, non risultando quindi possibile in sede previsionale – precisa la relazione illustrativa della norma – applicare le quote accantonate dell’avanzo al fondo crediti dubbia esigibilità ed ai fondi rischi e spese future.

Con la seconda modifica, che ha evidenti finalità semplificative della gestione di bilancio degli enti interessati, si sopprime l’ultimo periodo del comma 468 in questione, nel quale si dispone che  il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo sopradetto debba essere allegato - oltre che al bilancio di previsione - anche alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e ad altre tipologie di variazioni indicate secondo periodo medesimo.

Si tratta, in sintesi, delle variazioni: a) approvate dalla Giunta riguardanti il fondo pluriennale vincolato; b) effettuate dai responsabili della spesa e riguardanti il fondo pluriennale vincolato; b-bis)  riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa; c) effettuate dai responsabili della spesa su stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate; d) approvate dalla Giunta per l'istituzione di nuove tipologie di bilancio; e) effettuate dai dirigenti responsabili della spesa  e riguardanti le operazioni di indebitamento effettuate a seguito di variazioni di esigibilità della spesa

Con il comma 434 si modifica il comma 470 della legge n.232/2016, nella parte in cui si dispone che la mancata trasmissione della certificazione del rispetto del saldo da parte di ciascun ente entro la data del 30 aprile di ogni anno – prevista quale termine ultimo  dopo il quale il ritardato invio della certificazione attestante il conseguimento dell’obiettivo di saldo da parte di ciascun ente - comporta l’applicazione della sanzione (nei dodici mesi successivi al ritardato invio) del  divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato. Tale data viene posposta di un mese, sostituendosi al termine del 30 aprile quello del 30 maggio.


 

Articolo 1, commi 435-439
(Effetti sul pareggio chiusura contabilità speciali protezione civile)

 

 

I commi da 435 a 439 regolano l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza e assegnate agli enti territoriali competenti.

 

Il comma 435 dispone che le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all’articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, siano vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter dell’articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992, nello stato di emergenza.

 

I commi 4-ter e 4-quater, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992 dispongono che almeno dieci giorni prima della scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile emani, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

Con la predetta ordinanza può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter, e comunque non superiore a 36 mesi. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Le risorse che residuano alla chiusura della contabilità speciale, e le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali.

Ai sensi del comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992, per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza. L'attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a.    all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b.    al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;

c.    alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;

d.    alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

e.    all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.

 

Il comma 436, al fine di favorire l’utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al comma 11 secondo le procedure ordinarie di spesa, dispone che a decorrere dal 2018 gli enti territoriali debbano conseguire, nell’anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, di cui all’articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pareggio di bilancio), di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell’esercizio di riferimento.

 

Si ricorda che il comma 466, dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016, richiede alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, alle città metropolitane, alle province e ai comuni, al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali,

 

Il comma 437 assegna agli enti territoriali, nel limite del saldo positivo di cui al comma 12, negli esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali.

Si ricorda che l'articolo 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012 stabilisce che  le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese concluse in ambito regionale, siano effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali, fermo restando il rispetto del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali  del complesso degli enti territoriali.

Si segnala che erroneamente la disposizione indica quale riferimento ai patti nazionali l'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2013, n. 243, anziché l'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

 

Il comma 438 prevede una procedura di comunicazione da parte degli enti territoriali, per l’attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 12 e 13. Tali enti comunicano, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell’anno successivo a quello del riversamento delle risorse, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati di cui al comma 13. La somma degli spazi finanziari programmati è pari al saldo positivo conseguito nell’anno di riversamento delle risorse.

 

Il comma 439 modifica l’articolo 9-ter del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, concernente l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni, aggiornandolo alla nuova normativa in esame. A tal fine viene previsto che negli esercizi dal 2018 al 2022 siano assegnati alle regioni spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2013, n. 243 in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali. In linea con quanto stabilito al precedente comma 14 si stabilisce che entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, le regioni comunichino al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati.

 

 


 

Articolo 1, comma 440
(
Spese connesse ad eventi calamitosi)

 

 

Il comma 440 integra le disposizioni contabili relative agli interventi per i terremoti in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017), al fine di prevedere una verifica dell’andamento degli oneri connessi agli eventi sismici. In base agli esiti della verifica, verrà determinato l’ammontare complessivo degli spazi finanziari, per ciascun anno, da assegnare alle Regioni colpite, destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici.

 

In particolare, vengono inseriti due nuovi commi nell’articolo 44, del decreto-legge n. 189/2016[60] che disciplina gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici in questione, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 (sisma del 24 agosto 2016), 2 (sisma del 26 e del 30 ottobre 2016) e 2-bis (sisma del 18 gennaio 2017). L’articolo 44 reca in particolare le disposizioni contabili e di bilancio.

Il nuovo comma 6-bis dispone che venga effettuata una verifica dell’andamento degli oneri connessi ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni 2018 -2021. La verifica deve basarsi anche su apposite rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle contabilità speciali istituite presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell’ordinanza di protezione civile del 26 agosto 2016 n. 388[61] e dell’articolo 4, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 189/2016.

Si ricorda che il richiamato comma 3 del D.L. n. 189/2016 prevede l’apertura presso la tesoreria statale di una apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale sono assegnate le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici, destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.

Il successivo comma 4 prevede l’apertura presso la tesoreria statale di apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari, per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati.

 

Il nuovo comma 6-ter prevede che, sulla base degli esiti della verifica di cui al comma 6-bis, venga determinato l’ammontare complessivo degli spazi finanziari per ciascun anno, da assegnare alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell’ambito dei patti di solidarietà nazionali (articolo 10, comma 4, della legge n. 243/2012).

La determinazione dell’ammontare complessivo degli spazi finanziari avviene con la comunicazione effettuata dal MEF ad Dipartimento della protezione civile ai sensi dell’art. 1, comma 427, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016).

Si ricorda che con i commi da 422 a 428 della legge di stabilità per il  2016 viene disciplinata la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza. Al soggetto beneficiario del finanziamento agevolato è attribuito un credito di imposta pari all'importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti e le spese. In particolare, il richiamato comma 427 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno, verifichi l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Il predetto Ministero provveda alla comunicazione, al Dipartimento della Protezione Civile, entro il termine del 31 marzo, dell'esito della verifica in questione.

 

L’ammontare complessivo deve essere ripartito tra le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in misura proporzionale, e comunque non superiore, all’importo delle quote capitale annuali sospese per gli anni 2017-2021 ai sensi del comma 4 dell’articolo 44 del D.L. n. 189/2016.

Si ricorda che tale comma prevede, per il periodo 2017-2021, la sospensione dal versamento della quota capitale annuale relativa al rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite da ciascuna regione per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 2 e 3, c. 1, lett. a) e b), del D.L. n. 35 del 2013[62] e successivi rifinanziamenti. A decorrere, quindi, dal 2022, le Regioni in oggetto provvedono al rimborso di quanto non versato, e fino alla scadenza di rimborso contrattualmente prevista, in misura lineare, in quote annuali costanti. In tal modo si cerca di ridurre, lungo un orizzonte temporale quinquennale, il grado di rigidità dei bilanci regionali, gravati dagli oneri che dovranno essere sostenuti per gli interventi a sostegno del tessuto economico e imprenditoriale locale a seguito del sisma.

La relazione tecnica quantifica l’importo delle quote capitali annuali sospese di cui sopra in circa 259,4 milioni di euro per il 2018, 264,8 milioni di euro per il 2019, 270,2 milioni di euro per il 2020 e 275,8 milioni per il 2021.

Gli spazi finanziari così concessi sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici. Ai fini della determinazione degli spazi finanziari può essere utilizzato a compensazione anche il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, istituito nello stato di previsione del MEF dall’articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 154/2008.

 


 

Articolo 1, comma 441-448 e 451-452
(Personale dei centri per l'impiego e dell'ANPAL e norme in materia di mercato del lavoro)

 

 

I commi 441, 443 e 451 prevedono il trasferimento alla regione - o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego - di alcuni dipendenti o collaboratori già in servizio presso i centri per l'impiego. Il comma 444 disciplina la possibilità di stabilizzazione, presso la regione o agenzia o ente regionale suddetto, ai fini dello svolgimento delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro, o presso l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), dei lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore. I commi 442, 445 e 452 recano gli stanziamenti per l'attuazione dei commi summenzionati e disciplinano la procedura per i trasferimenti delle risorse finanziarie alle regioni. Con l'inserimento, nel corso dell’esame al Senato, dei commi da 446 a 448 vengono introdotte alcune norme in materia di comunicazione di dati tra soggetti pubblici e privati operanti nel settore del mercato del lavoro.

 

Il comma 441 prevede che il personale delle città metropolitane e delle province, già collocato in soprannumero (rispetto alla dotazione organica delle stesse[63]), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in servizio presso i centri per l'impiego, sia trasferito alla regione - o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego - (con esclusione dei dipendenti già collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge). A tal fine, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di 235 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018 (comma 442), con la corrispondente riduzione, nella misura di 15 milioni annui, delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione preordinate per agevolazioni contributive inerenti a progetti di riduzione dell'orario di lavoro. Il suddetto importo di 235 milioni non viene computato nella spesa per il personale, nell'àmbito della verifica del rispetto delle norme sul patto di stabilità interno (comma 441).

Il trasferimento del personale in esame è disposto in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa e non è considerato ai fini del calcolo dei medesimi limiti (commi 441 e 451).

Il comma 442 prevede che la regione, ovvero l'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, succeda alla città metropolitana o alla provincia nei rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa in essere (alla data di entrata in vigore della presente legge) per lo svolgimento dei medesimi servizi. Anche tale subentro è disposto in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa e non è considerato ai fini del calcolo dei medesimi limiti (comma 451).

Ai sensi del comma 444, la regione, ovvero l'agenzia o ente regionale suddetto, e l'ANPAL possono stabilizzare, ai fini dello svolgimento delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro, i lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore, in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa. La stabilizzazione è operata secondo la disciplina di cui all'art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (relativo alle procedure di stabilizzazione presso pubbliche amministrazioni nel triennio 2018-2020).

Ai fini di cui ai commi 443 e 444, a decorrere dal 2018, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di 16 milioni di euro annui, mentre i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL sono incrementati di 2,81 milioni annui (comma 445). Il suddetto incremento relativo alle regioni a statuto ordinario non viene computato nella spesa per il personale, nell'àmbito della verifica del rispetto delle norme sul patto di stabilità interno (comma 444).

Il comma 452 prevede che i trasferimenti alle regioni alle regioni a statuto ordinario di cui ai commi 442 e 445 siano determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

I commi da 446 a 448 introducono alcune norme in materia di comunicazione di dati tra soggetti pubblici e privati operanti nel settore del mercato del lavoro. In particolare, si prevede che:

§  l'ANPAL comunichi, secondo le modalità di cui al comma 448, alle agenzie per il lavoro i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione[64], al fine di favorirne la ricollocazione nel mercato del lavoro e di garantire una maggiore efficacia dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

§  l'INPS comunichi all'ANPAL i dati delle persone appartenenti a nuclei familiari in condizione di povertà beneficiari del Reddito di inclusione (ReI), di cui al D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, al fine di consentire l'avvio di iniziative per la ricollocazione in percorsi lavorativi o di istruzione e formazione.

Riguardo al ReI, cfr. sub commi 107-114.


 

Articolo 1, commi 449 e 450
(Fondo per la riduzione del superticket)

 

 

I commi 449 e 450, inseriti al Senato, istituiscono un Fondo per la riduzione della quota fissa di compartecipazione per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cosiddetto superticket), con una dotazione annua di 60 milioni di euro. La definizione dei criteri per la ripartizione del Fondo è demandata ad un decreto del Ministro della salute, da adottare, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio. Nel riparto dovranno essere privilegiate le regioni in cui siano state adottate iniziative intese ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa di 10 euro ovvero in cui siano state introdotte misure alternative regionali di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.

 

I commi 449 e 450- inseriti in sede referente al Senato - istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta relativa a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cosiddetto superticket). La dotazione del fondo è pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018. Si ricorda che tale quota fissa, a carico degli assistiti non esentati dalla partecipazione al costo, è pari a 10 euro e che essa può essere non applicata, in tutto o in parte, dalle singole regioni, che possono decidere di adottare misure alternative di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, purché assicurino lo stesso gettito e fermo restando il principio del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario (secondo i criteri e le procedure di cui alla lettera p-bis) dell'art. 1, comma 796, della legge 296/2006).

Il nuovo Fondo è destinato a consentire una maggiore equità e ad agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili.

La definizione dei criteri per la ripartizione del Fondo è demandata ad un decreto del Ministro della salute, da adottare, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2018. Nella determinazione dei medesimi criteri dovranno essere privilegiate le regioni in cui siano state adottate iniziative intese ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa di 10 euro ovvero in cui siano state introdotte altre misure regionali di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.

 

Tutte le regioni prevedono sistemi di compartecipazione alla spesa sanitaria; tali sistemi presentano però diverse caratteristiche in quanto possono diversificarsi sia in relazione alle prestazioni su cui si applicano, sia in relazione agli importi che i cittadini sono tenuti a corrispondere, sia in relazione alle esenzioni previste. Le differenze tra regioni sono ancora più evidenti se si considerano le prestazioni specialistiche ambulatoriali, per le quali la legge 537/1993 ha introdotto il pagamento fino all'importo massimo di 36,15 euro per ricetta a carico di tutti i cittadini e rispetto alle quali il D.L. 98/2011 ha reintrodotto, per i non esenti, il pagamento di una ulteriore quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro per prestazioni di specialistica ambulatoriale (il cosiddetto superticket previsto dal comma 796 lett. p della legge 296/2006, ed abolito, per gli anni 2009, 2010 e 2011, dall'articolo 61, comma 19, del D.L. 112/2008), consentendo però alle regioni di poter adottare, misure alternative che assicurino lo stesso gettito, aggiuntive rispetto alle misure eventualmente già vigenti nelle singole regioni.

La conseguenza è che l'importo del ticket che i cittadini sono tenuti a pagare per le prestazioni specialistiche ambulatoriali dipende in ciascuna regione:

§  dalle tariffe regionali delle singole prestazioni, fino al limite massimo ex legge 537/1993 (36,15 euro) o previsto localmente, dalle eventuali misure di compartecipazione aggiuntive eventualmente adottate;

§  dal DL 98/2011 che ha reintrodotto per i pazienti non esenti la quota fissa di 10 euro.

Sul punto si rinvia alla sezione del sito Agenas dedicata alla Compartecipazione alla spesa sanitaria dei cittadini - Ticket con la sintesi della normativa vigente nelle regioni al 1° maggio 2015.

A quella data, 4 regioni non applicavano la quota ricetta di cui al DL 98/2011 (Valle d’Aosta, PA Bolzano, Basilicata, PA Trento dal 1 giugno 2015 prevede una quota di 3 euro, dal 2017 a queste regioni si è aggiunto il Lazio da febbraio 2017), 8 regioni, se si esclude come visto il Lazio, (Abruzzo, Liguria, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna) applicano la quota aggiuntiva per ricetta di 10 euro, le restanti applicano misure alternative alla quota fissa. Le misure alternative sono articolate secondo diverse modalità: in 5 regioni (Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche,) la quota ricetta è rimodulata in base al reddito familiare, in 3 regioni (Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia) la rimodulazione è basata sul valore della ricetta. Tuttavia, sono differenti sia le fasce di reddito applicate nelle regioni, sia le modalità di calcolo del reddito considerato (in alcune si utilizza il reddito familiare, in altre l’ISEE), sia le fasce di valore delle ricette. Inoltre, alcune regioni prevedono ticket differenziati per alcune prestazioni ad alto costo (es. TAC, RM, PET, chirurgia ambulatoriale).

Alla evidente variabilità derivante dall’articolazione del sistema di compartecipazione si aggiunge la variabilità delle esenzioni. A livello nazionale  (sul punto si rinvia alla sezione dedicata del sito del Ministero della salute) sono previste esenzioni per specifiche condizioni di salute (alcune patologie croniche, specifiche malattie rare, gravidanza, invalidità), per alcune attività di prevenzione (screening per alcuni tumori, test HIV), o per alcune categorie di cittadini individuate in base all’associazione tra condizioni personali, sociali e reddituali. Le regioni hanno frequentemente esteso le esenzioni previste a livello nazionale a ulteriori condizioni di salute o a ulteriori categorie di cittadini o hanno modificato i limiti di reddito.

Tali situazione ha determinato, come ricordato nella pubblicazione Agenas, ticket elevati, con una rinuncia alle prestazioni ovvero la “fuga” dal Servizio Sanitario Nazionale verso strutture sanitarie private, spesso in grado di offrire prestazioni a tariffe concorrenziali rispetto ai ticket.


 

Articolo 1, comma 453
(Compensazioni minor gettito IRAP)

 

 

Il comma 453 attribuisce alle regioni un contributo a compensazione del minor gettito IRAP derivante dalle agevolazioni introdotte dalla legge di stabilità 2015.

 

Si ricorda che il comma 20, nonché i commi da 22 a 25 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 introducono alcune agevolazioni in materia di Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP (contenuta nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). In particolare, si dispone l’integrale deducibilità dall’IRAP del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato, eccedente le vigenti deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili allo stesso costo. L’agevolazione opera in favore di taluni soggetti sottoposti a imposta e decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

In sostanza, ove la sommatoria delle deduzioni – analitiche o forfetarie – previste dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 risulti inferiore al costo del lavoro, spetta un’ulteriore deduzione fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto.

Il comma 20 introduce all’articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il comma 4-octies il quale, in sostanza, concede la possibilità a taluni soggetti IRAP di ridurre la base imponibile IRAP di un importo pari alla differenza tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e l’importo di alcune spese già deducibili ex lege.

 

Alle regioni a statuto ordinario è quindi attribuito un contributo, nei limiti di 18 milioni di euro, a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell’anno 2016, a causa del minor gettito IRAP determinato dalle richiamate agevolazioni.

 

A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma “Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria” relativo alla missione “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per un ammontare pari a 18 milioni di euro sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione.

 

Si rileva che il capitolo 2862 “Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA”, presenta residui pari a 18,6 milioni di euro. Il capitolo reca questa nota: “Lo stanziamento del capitolo tiene conto: del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale, come stabilito dall'art.1 comma 392 della legge di bilancio n. 232/2016 e ridotto ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro della salute del 5 giugno 2017, per un valore pari a 113,396 miliardi di euro per il 2018 e 114,396 miliardi di euro per il 2019; delle minori entrate fiscali (IRAP e addizionale regionale IRPEF). Per l'anno 2020 si è ipotizzata una stima di crescita del 2,2% rispetto al 2019”.

Sul punto si ricorda che la legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 392, legge 232/2016) aveva rideterminato in diminuzione, rispetto a quanto stabilito con l'Intesa dell'11 febbraio 2016, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, portandolo a 113.000 milioni di euro per il 2017 e a 114.000 milioni di euro per il 2018. Per il 2019 il livello del finanziamento era stato fissato in 115.000 milioni di euro.

Successivamente, il decreto 5 giugno 2017, a causa del mancato contributo delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica, ha nuovamente rideterminato il livello del fabbisogno sanitario nazionale, stabilendo ulteriori riduzioni, pari a: 423 milioni di euro per il 2017 e 604 milioni di euro per il 2018.

Pertanto, il Fondo sanitario nazionale nel 2018 risulta pari a 113.396 milioni di euro (anziché a 114.000 milioni come previsto dalla legge 232/2016 - Legge di Bilancio 2017).

 

Si chiarisce che la norma entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge.

 


 

Articolo 1, comma 454
(Soppressione del Fondo per esigenze in termini
di saldo netto da finanziare e fabbisogno)

 

 

Il comma 454, sopprime il Fondo per far fronte alle esigenze in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, iscritto nello stato di previsione del MEF.

 

Si tratta di un fondo che è stato recentemente istituito dall’articolo 20, comma 3, del decreto-legge n. 148/2017[65] (in corso di esame presso il Senato, A.S. 2942), in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018. La soppressione – al cui riguardo la relazione illustrativa della norma non fornisce  indicazioni - comporta corrispondenti effetti in termini di riduzione di spesa sui due saldi in questione, come esposto nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziario del disegno di legge di bilancio in esame.


 

Articolo 1, commi 456-459
(Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto speciale)

 

 

I commi da 456 a 459 istituiscono un fondo di 60 milioni di euro annui dal 2018 in favore delle autonomie speciali, stabiliscono il definitivo passaggio alle regole del pareggio di bilancio, a decorrere dall’anno 2018, per quelle di tali autonomie cui continuavano ad applicarsi i vincoli del patto di stabilità interno ed, infine, escludono alcune tipologie di spesa dal calcolo della spesa corrente della Regione Siciliana.

In particolare il comma 456, nell’istituire un fondo di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 in favore dei territori delle autonomie speciali, dispone che  la definizione dei beneficiari, delle finalità, dei criteri e delle modalità di riparto del fondo – al cui riguardo la relazione illustrativa non fornisce elementi ulteriori rispetto a quanto riportato in norma - sono rinviati ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 febbraio 2018, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Quanto ai commi 457 e 458, con essi viene stabilito il definitivo passaggio alle regole del pareggio di bilancio, a decorrere dall’anno 2018, per la Regione Friuli-Venezia giulia, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e Trento, unici enti ai quali si continuavano ad applicare i vincoli di finanza pubblica stabiliti dal patto di stabilità.

In riferimento alla Regione Friuli-Venezia Giulia, il comma 457 stabilisce che non si applicano, a decorrere dall’anno 2018, le norme sul patto di stabilità contenute nell’articolo 1, comma 454 e seguenti della legge di stabilità 2013. Per la regione in questione, infatti, fino all’anno 2017, la disciplina della riduzione del debito pubblico è basata sul contenimento della spesa complessiva, espressa in competenza eurocompatibile. La disciplina generale, nonché le norme sul monitoraggio degli adempimenti e dei risultati e le sanzioni in caso di inadempienza, sono contenute nelle disposizioni della legge di stabilità 2013, di cui la norma in esame stabilisce la disapplicazione.

Gli obiettivi della regione Friuli-Venezia Giulia, vale a dire il limite alle spese complessive sono stati determinati dalla legge di stabilità 2015, ai commi 517-521 dell’unico articolo e recepiscono il protocollo d'intesa tra Stato e Regione sottoscritto il 30 ottobre 2014, in materia finanziaria. In particolare il comma 517 stabilisce l'obiettivo programmatico della regione per l'esercizio 2014, nonché gli obiettivi per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.

 

Per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento il passaggio alla disciplina del pareggio di bilancio a decorrere dal 2018 è già stato stabilito dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, comma 407, lettera e) che ha modificato l’art. 79 dello statuto (DPR 670/1972), in attuazione dell’accordo tra lo Stato, la Regione e le Province autonome sottoscritto il 15 ottobre 2014.

Nello specifico l’articolo 79 contiene la disciplina del concorso agli obiettivi di finanza pubblica e stabilisce che per i tre enti il pareggio di bilancio si applica a decorrere dal 2018. Fino a quella data continuano ad applicarsi le norme contenute nella legge di stabilità 2013 che stabiliscono le modalità di determinazione dell’obiettivo del patto di stabilità, basato sul conseguimento del saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, nonché il monitoraggio, la certificazione e le sanzioni (rispettivamente comma 455 e commi 460, 461 e 462 della legge 228/2012). Quanto all’obiettivo specifico per ciascun anno del triennio dal 2015 al 2017, esso è stato stabilito dal comma 408 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) per ciascuno dei tre enti.

 

Il comma 458 dell’articolo 1 in esame abroga il comma 483 della legge di bilancio 2017 che stabilisce che alla Regione Friuli-Venezia Giulia, alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Bolzano e di Trento non si applicano le norme concernenti le sanzioni e le misure premiali in relazione alla disciplina del pareggio di bilancio (stabilite rispettivamente dal comma 475 e dal comma 479 della medesima legge).

Agli enti citati, infatti, fino al 2017 si applicavano le regole del patto di stabilità dettate dalla legge di stabilità 2013.

L’abrogazione del suddetto comma 483 comporta che alle autonomie speciali in questione si applichino dal 2018 le misure sanzionatorie e premiali previste dalla normativa sul pareggio di bilancio.

 

Si ricorda che la disciplina del pareggio di bilancio si applica alla Regione Sardegna, a decorrere dall’anno 2015 (secondo quanto stabilito prima dal decreto legge 133/2014, art. 42, commi 9-13, poi dal comma 478-bis della legge di stabilità 2015), alla Regione siciliana a decorrere dall’anno 2016 in attuazione dell’accordo sottoscritto con lo Stato il 20 giugno 2016 e recepito dall’articolo 11 del decreto-legge 113/2016 ed alla Regione Valle d’Aosta a decorrere dall’anno 2017, secondo quanto stabilito dal comma 484 della legge di bilancio 2017.

A decorrere dall’anno 2018, quindi, per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica tutte le autonomie speciali seguiranno le stesse regole sul pareggio di bilancio, dettate, da ultimo dai commi 463-482 della legge di bilancio 2017.

 

Il comma 459, infine, esclude alcune tipologie di spesa dal calcolo della riduzione della spesa corrente a cui la Regione Siciliana si è impegnata con l’accordo del 20 giugno 2016.

In particolare non vengono considerate in tale computo:

§  il contributo di annuo 70 milioni di euro che la Regione Siciliana si è impegnata a destinare, con l’accordo del 12 luglio 2017, ai liberi consorzi di comuni (ex Province) del proprio territorio, in aggiunta ai contributi riconosciuti nel 2016;

§  le spese sostenute dalla stessa Regione per l’assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalità dallo Stato.

In tal modo, la norma in esame recepisce il punto 4 dell’accordo siglato tra lo Stato e la Regione Siciliana il 12 luglio 2017

Si ricorda che la legge di bilancio per il 2017 (commi 509-516) ha fornito applicazione ai contenuti dell’accordo tra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto il 20 giugno 2016, che ha ridefinito i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione al fine di superare lo stato di grave sofferenza finanziaria del bilancio regionale. I contenuti principali dell’accordo riguardano il concorso della regione agli obiettivi di finanza pubblica, le misure per la riduzione della spesa corrente regionale e la rideterminazione della misura della compartecipazione regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). In particolare, con il comma 510 della suddetta legge di bilancio viene stabilito che la Regione provveda a realizzare misure di razionalizzazione della spesa corrente – attraverso la riduzione degli impegni di parte corrente - non inferiori al 3 per cento annuo, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. La riduzione deve essere considerata al netto delle seguenti voci di spesa: la spesa sanitaria, le spese correttive e compensative relative a regolazioni contabili, il concorso della regione alla finanza pubblica e gli oneri per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali per il pubblico impiego (nei limiti fissati dalla legge di bilancio).

Successivamente è stato siglato tra lo Stato e la Regione Siciliana l’accordo del 12 luglio 2017, sempre in materia finanziaria, in cui al punto 4 si formalizza l’impegno della Regione a destinare ai liberi consorzi di comuni un contributo di 70 milioni a partire dal 2017 (aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016). Nell’accordo si precisa l’esclusione di tale contributo dal computo della riduzione della spesa corrente del 3 per cento annuo. Si esplicita anche l’esclusione delle spese sostenute per l’assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalità dallo Stato.


 

Articolo 1, commi 460-462
(Disciplina delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nelle province autonome di Trento e Bolzano)

 

 

I commi da 460 a 462, inseriti nel corso dell’esame al Senato, modificano  (con decorrenza 1° gennaio 2018) le disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nei territori delle province di Bolzano e di Trento dettate dall’articolo 13 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

La nuova disciplina indica i criteri per l’esercizio della potestà legislativa affidata alle province. Viene inoltre previsto, alla scadenza delle concessioni, il trasferimento in proprietà alle province delle opere in stato di regolare funzionamento, nonché disciplinati gli indennizzi riconosciuti ai concessionari. Viene inoltre disposta la proroga di diritto delle concessioni accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre tale data. È altresì prevista, in materia di sistema idrico, la previa consultazione delle province per l’emanazione degli atti dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

 

In particolare, il comma 460 richiama i presupposti normativi che consentono l’intervento legislativo operato dall'articolo in esame.

Viene infatti statuito che le disposizioni recate dai successivi commi 461 e 462 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

L’art. 104 richiamato dispone, tra l’altro, che le norme dettate dall’art. 13 del D.P.R. 670/1972 - relative alle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nei territori delle province di Bolzano e di Trento - possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.

 

La provincia autonoma di Trento, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2011 del 29 novembre 2017, e la provincia autonoma di Bolzano, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1331 del 28 novembre 2017, hanno approvato il nuovo testo dell’articolo 13 dello statuto ed espresso il proprio consenso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 dello statuto medesimo.

Il comma 461 riscrive integralmente la disciplina (contenuta nell’articolo 13 del citato D.P.R. 670/1972) in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, nei territori delle province di Bolzano e di Trento.

Lo stesso comma precisa che le nuove disposizioni saranno efficaci con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

 

Il comma 462 detta disposizioni volte a modificare la norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

Alla luce delle nuove disposizioni dettate dal comma 462 – che delineano la cornice normativa entro cui può essere esercitata la potestà legislativa regionale nella materia in questione – viene prevista l’abrogazione del comma 2 dell’art. 1-bis del D.P.R. 235/1977 (e, conseguentemente, dei riferimenti allo stesso comma), che verte proprio sulla competenza legislativa delle province sulla materia di cui trattasi.

Il citato comma 2 dispone che “con legge provinciale, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e degli accordi internazionali, dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonché dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, sono disciplinate le grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico”.

 

Si osserva, sotto il profilo delle fonti del diritto, che le norme di attuazione degli statuti speciali sono approvate con un procedimento speciale differenziato da quello delle leggi ordinarie, che non prevede un passaggio parlamentare. Esse sono infatti approvate dal Governo con decreti legislativi (un tempo decreti del Presidente della Repubblica), previa istruttoria e su proposta di una Commissione paritetica.

 

Il “decreto Bersani” (D.Lgs. 79/1999)

Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (cosiddetto decreto Bersani), concernente l’attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, ha previsto, fra l’altro, all’articolo 12, una revisione delle scadenze delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico ed un nuovo metodo per aggiudicare le utenze idriche al momento di tali scadenze, improntato ai principi della concorrenza. Lo stesso articolo ha previsto la proroga di cinque anni delle concessioni di cui al comma 1 di tale articolo e una proroga di diritto delle concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 fino a tale ultima data.

Successivamente, la Commissione europea ha aperto una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia, contestando le disposizioni introdotte dall’art. 12 del citato D.Lgs. 79/1999.

A tale procedura hanno fatto seguito una serie di modifiche normative e di nuove procedure di infrazione, nonché di pronunciamenti della Corte Costituzionale (per una trattazione più approfondita si rinvia alla ricostruzione operata nell’ambito del commento all’art. 37 del D.L. 83/2012) in cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità  delle disposizioni impugnate richiamando, oltre al rispetto del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, i principi comunitari in materia di temporaneità delle concessioni e di apertura alla concorrenza con particolare riguardo alle disposizioni che, seppure per un periodo temporalmente limitato, “impediscono l'accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all'ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori” (ex multis, sentenze n. 205 del 2011, n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010, n. 1 del 2008).

 

L’art. 37 del D.L. 83/2012

La catena di modifiche normative è terminata con la riscrittura del comma 1 dell’art. 12 operata dall’art. 37, comma 4, del D.L. 83/2012.

Il testo risultante da tale riscrittura prevede, tra l’altro, che le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca (ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico), indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari. Per le concessioni già scadute e per quelle in scadenza entro il 31 dicembre 2017, per le quali non è tecnicamente applicabile il citato periodo di cinque anni, la stessa norma prevede che le regioni e le province autonome indicono la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dal successivo comma 2, che a tutt’oggi non è mai stato emanato.

Le indagini delle autorità indipendenti

All’interno di tale processo evolutivo, una specifica attenzione è stata dedicata, da parte degli organi di controllo nazionali ed europei, alla materia del rinnovo, mediante gara, delle concessioni scadute o in scadenza nei territori delle province trentine.

L’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha avviato nel 2010 un procedimento istruttorio volto ad accertare l’eventuale contrarietà rispetto alla normativa nazionale ed europea, della disciplina delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di assegnazione di concessioni idroelettriche, anche alla luce delle censure sollevate (nell’ambito del caso pilota n. 965/10/MARK) dalla Commissione europea nei confronti delle proroghe delle concessioni assentite dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Nell’ambito dell’istruttoria dell’Autorità, le province trentine hanno evidenziato come in ambito Provinciale, la legge della Provincia Autonoma di Trento del 6 marzo 1998 n. 4, s.m.i., e l’art. 19[66] della legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 7 del 20 luglio 2006 – recanti disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico – hanno “stabilito, a regime, il ricorso a gare, recependo i nuovi principi sanciti dal legislatore nazionale in tema di affidamento delle grandi concessioni a scopo idroelettrico. […] Tali norme hanno, tuttavia, fatto salvo un regime transitorio, ancorato alla precedente normativa abrogata, in virtù del quale le concessioni in scadenza sono state prorogate al di fuori di procedure di gara ad evidenza pubblica”.

Con la deliberazione n. 13 dell’8 febbraio 2012, conclusiva dell’istruttoria, l’Autorità ha invitato le Province autonome di Trento e di Bolzano a rivisitare il sistema concessorio in atto al fine di contenere le proroghe delle concessioni scadute e in scadenza, e consentire una graduale ma rapida transizione verso un assetto concorrenziale garantendo tempi congrui all’organizzazione delle procedure di gara ad evidenza pubblica.

Successivamente alle modifiche apportate al “decreto Bersani” dal D.L. 83/2012, nel corso del 2014, l’Antitrust con la segnalazione 8 ottobre 2014, n. AS1151 ha ribadito la portata anticoncorrenziale della normativa applicabile nella Provincia di Trento per l'affidamento di concessioni per grandi derivazioni di acqua ad uso idroelettrico e in particolare dell'articolo 44, comma 1, lettera i), della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23, con il quale la Provincia autonoma di Trento ha previsto una proroga decennale delle "concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, in essere alla data di entrata in vigore del medesimo comma", su domanda del concessionario alla Provincia, da presentare entro un tempo prestabilito.

Con specifico riferimento alla normativa provinciale sopra citata, l'Autorità ha sottolineato che “le proroghe delle concessioni idroelettriche esistenti in scadenza o scadute, alla luce del principio generale di espletamento di procedure ad evidenza pubblica per la loro assegnazione, introdotto dal decreto legislativo n. 79/1999 (in recepimento della direttiva comunitaria 96/92/Ce sul mercato interno dell'energia elettrica), non possano essere giustificate, se non nella misura in cui siano funzionali all'espletamento dei processi competitivi di selezione del nuovo concessionario. Ogni altra proroga contrasterebbe con la disciplina comunitaria e con i principi di apertura concorrenziale del mercato e si tradurrebbero in un ingiustificato favor per il gestore uscente”.

Gli interventi legislativi delle Province di Trento e Bolzano dopo il D.L. 83/2012

Con la L.P. Trento 30 dicembre 2015, n. 20, è stata dettata una disposizione transitoria sull'indizione delle gare per l'aggiudicazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, stabilendo che in attesa dell'approvazione del decreto previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le procedure per l'indizione della gara a evidenza pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico restano sospese.

Per quanto riguarda la Provincia di Bolzano, il 7 dicembre 2012, con mozione 444/12, il Consiglio provinciale ha a tal fine impegnato la Giunta provinciale a "non varare nuove disposizioni legislative sull'aggiudicazione delle concessioni idriche, ma di (...) sfruttare la finestra temporale concessa dal Governo prolungando (...) le concessioni di grandi derivazione". Il 13 dicembre 2012, con l'art. 38 della legge finanziaria, il Consiglio provinciale ha abrogato l'art. 19 della legge provinciale 20 luglio 2006 n. 7, cioè la norma provinciale che regolava le gare per le grandi concessioni idroelettriche. In questo modo, sulle grandi concessioni idroelettriche si è creato un vuoto di legislazione provinciale che ha determinato l’applicazione delle norme.

 

La disciplina delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nelle province di Trento e Bolzano (comma 461 che inserisce il nuovo testo dell’art. 13 del D.P.R. 670/1972)

 

Potestà legislativa provinciale e criteri di esercizio (comma 1)

 

Il comma 1 demanda alla legislazione delle province autonome di Trento e Bolzano - nel rispetto dell’ordinamento dell’UE e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell’ordinamento statale - , la disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:

§  le norme procedurali per lo svolgimento delle gare;

§  i termini di indizione delle stesse;

§  i criteri di ammissione e di aggiudicazione;

§  i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti;

§  la durata delle concessioni;

§  i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l’utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche;

§  i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario.

Si tratta di una disposizione che si sovrappone a quella dettata dal comma 2 dell’art. 1-bis del D.P.R. 235/1977, che viene pertanto conseguentemente abrogato dal comma 3 dell'articolo in esame.

 

Trasferimento delle opere alla proprietà delle Province (comma 2, primo periodo)

 

Il primo periodo del comma 2 prevede, alla scadenza delle concessioni disciplinate dall’art. 13, il passaggio alla proprietà delle Province per il rispettivo territorio, senza compenso, delle seguenti opere in stato di regolare funzionamento: opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, condotte forzate e canali di scarico.

 

Indennizzi riconosciuti ai concessionari (comma 2, secondo periodo)

 

Il secondo periodo del comma 2 disciplina l’indennizzo ai concessionari che abbiano eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui si prevede il trasferimento della proprietà.

La stessa norma pone, quali condizione per il riconoscimento dell’indennizzo, il fatto che i citati investimenti siano stati previsti dall’atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente.

 

L’indennizzo:

§  sarà erogato alla scadenza della concessione o nei casi di decadenza o rinuncia;

§  sarà pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale.

 

In base al terzo periodo del comma 2, per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita:

§  dall’art. 25, secondo comma e seguenti, del R.D. 1775/1933, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della Provincia;

La parte della disposizione richiamata che appare di interesse è quella che consente allo Stato di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile.

§  nonché dall’art. 1-bis, comma 13, del D.P.R. 235/1977.

Tale norma dispone che al concessionario uscente spetta un’indennità stabilita con le modalità e i criteri di cui all'art. 25 del R.D. 1775/1933.

 

Obbligo per i concessionari di fornire annualmente alle Province di Bolzano e di Trento quantitativi di energia (commi 3-5)

 

Il nuovo comma 3 dell’articolo 13 del D.P.R. 670/1972 mantiene l’obbligo - già contenuto nella formulazione vigente del comma 1 dell’articolo 13 - per i concessionari di grande derivazione a scopo idroelettrico, di fornire annualmente e gratuitamente alle Province di Trento e di Bolzano, per i servizi pubblici e le categorie di utenti da determinare con legge provinciale, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione; ma, innovando rispetto alla previsione vigente, specifica al riguardo che l’energia deve essere consegnata alle Province medesime con le modalità definite dalle stesse.

La formulazione vigente del comma primo dell’articolo 13 invece specifica che la consegna dell’energia deve avvenire all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla provincia.

 

Il nuovo comma 4 conferma inoltre quanto attualmente previsto dalla vigente formulazione del comma secondo dell’articolo 13, secondo il quale le Province stabiliscono con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell’energia di cui sopra, ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, ma inserisce il richiamo al rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea.

La normativa vigente, contenuta come detto nel comma secondo dell’articolo 13 opera invece un richiamo alle delibere del soppresso (articolo 1, comma 21, L. n. 537/1993) Comitato interministeriale prezzi –CIP.

 

Sarebbe opportuno al riguardo specificare i principi generali e la normativa di riferimento dell’ordinamento europeo.

 

Il nuovo comma 5 interviene sull’importo che i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono tenuti a corrispondere semestralmente alle province per l’energia de esse non ritirata, operando una modifica a quanto attualmente disposto dal comma terzo del vigente articolo 13.

In particolare, si dispone ora che i concessionari corrispondono semestralmente alle Province un importo determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1, tenendo conto della media del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (PITN), nonché della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata.

Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica.

 

La vigente formulazione del comma terzo dell’articolo 13 dispone invece che i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle province lire 6,20 per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita della energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.

 

Nella nuova formulazione dell’articolo 13 che qui si propone risulta soppressa la previsione, attualmente contenuta nel comma quarto dell’articolo in questione, per cui sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle province di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblici (ora Ministro dell’ambiente) di concerto col Ministro per l'industria (ora sviluppo economico) e d'intesa con la provincia territorialmente interessata.

 

Si rinvia al sito dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE) della provincia autonoma di Trento.

Per ciò che riguarda la Provincia autonoma di Bolzano, con decreto del Presidente della Provincia n. 4422/2016 è stato stabilito il compenso unitario per ogni kWh non ritirato per l'anno 2016.

 

Proroga della validità delle concessioni (comma 6)

 

Il comma 6 dispone la proroga di diritto delle concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate, nelle Province di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute.

La proroga in questione opera per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Le Province e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale.

Con riguardo alle proroghe in esame, si ricordano le sentenze della Corte costituzionale in cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità  delle disposizioni impugnate richiamando i principi europei in materia di temporaneità delle concessioni e di apertura alla concorrenza con particolare riguardo alle disposizioni che, seppure per un periodo temporalmente limitato, “impediscono l'accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all'ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori” (ex multis, sentenze n. 205 del 2011, n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010, n. 1 del 2008). Si richiamano, altresì, le considerazioni riportate dall’ANAC, nella deliberazione n. 13 dell’8 febbraio 2012, e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione n. AS1151 (v. supra), relativamente alla necessità di consentire una graduale ma rapida transizione verso un assetto concorrenziale garantendo tempi congrui all’organizzazione delle procedure di gara ad evidenza pubblica, nonché alla possibilità di ammettere proroghe nella misura in cui siano funzionali all'espletamento dei processi competitivi di selezione del nuovo concessionario.

 

Consultazione delle province di Trento e Bolzano per l’emanazione degli atti dell’ARERA (comma 7)

 

Il comma 7 stabilisce che, in materia di sistema idrico, le Province sono previamente consultate sugli atti dell’ARERA (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituita dai commi 305-308 dell’art. 1 del disegno di legge) indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con lo Statuto del Trentino e con le relative norme di attuazione.

 

Viene altresì prevista la stipula tra l’ARERA e le Province, anche disgiuntamente, di un protocollo di intesa volto a definire:

§  le modalità per l’effettuazione della consultazione succitata;

§  le procedure e i modelli per la raccolta, da parte delle Province, delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall’ARERA, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all’organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all’esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori.


 

Articolo 1, comma 463
(Insularità della Sardegna)

 

 

Il comma 463, reca disposizioni per promuovere l'avvio di una procedura affinché la regione Sardegna, in ragione della propria condizione di insularità, possa godere delle condizioni di specialità che l'ordinamento dell'Unione europea riserva alle regioni ultraperiferiche.

 

La disposizione istituisce un "Comitato istruttore paritetico Stato-Regione" per lo svolgimento dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura volta al riconoscimento, da parte dell'Unione europea, della condizione di insularità della regione "finalizzata alla definizione di sistemi di aiuto già previsti per le regioni ultraperiferiche di altri Stati membri dell'Unione europea".

L'obiettivo del comma in esame è quello di contrastare gli elementi strutturali di debolezza, connessi dalla condizione di insularità, che penalizzano lo sviluppo economico e sociale.

Inoltre, la norma stabilisce che, nel perseguire le richiamate finalità, occorre tener conto della disposizione della legge regionale n. 5 del 2017, che ha demandato alla Giunta il compito di elaborare un documento per il riconoscimento in ambito europeo dello status di regione insulare della regione Sardegna.

 

Nello specifico, l'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2017 ("legge di stabilità 2017") stabilisce che la Giunta regionale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della medesima legge, debba predisporre il documento esplicativo per la definizione "delle necessarie modifiche ed integrazioni al trattato di adesione dell'Italia all'Unione europea, da proporre allo Stato, previa approvazione del Consiglio regionale, perché alla Sardegna sia riconosciuto in ambito europeo lo status di regione insulare ed i connessi regimi derogati di aiuto previsti per le regioni ultra periferiche, finalizzati anche alla realizzazione di un sistema effettivo di continuità territoriale per l'integrazione con le reti nazionali ed europee dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti".

 

La norma è finalizzata quindi a promuovere l'attivazione di un processo volto a modificare l'ordinamento vigente dell'Unione europea al fine di includere la Regione Sardegna fra le realtà territoriali ultraperiferiche, specificamente individuate nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a cui sono riservate condizioni speciali nell'applicazione dei trattati.

 

Ai sensi dell'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche dirette "a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati [...] ivi comprese politiche comuni" nei confronti di alcune regioni specificamente individuate: Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, di Mayotte, della Riunione, di Saint Martin, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie. Ciò in ragione della situazione socioeconomica strutturale di quei territori, "aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo".

Sotto il profilo delle materie oggetto delle misure specifiche, esse concernono in particolare "politiche doganali e commerciali, politica fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato e condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali dell'Unione".

In sede di adozione delle predette misure, il Consiglio tiene conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche "senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni".

 

La disposizione in esame affronta una questione già esaminata in atti di indirizzo nel corso della presente legislatura.

 

In proposito, si segnala che il Governo ha accolto, nel corso dell'esame in Senato del disegno di legge AS 2853[67], l'ordine del giorno G/2853/75/5, con cui ha assunto l'impegno "a provvedere, anche sulla base di uno specifico documento istruttorio presentato dalla Regione Autonoma della Sardegna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a definire, nel rispetto delle vigenti normative anche procedurali, le necessarie modifiche ed integrazioni al Trattato di adesione dell'Italia all'Unione europea, affinché alla Sardegna sia riconosciuto lo «status di regione insulare» ed il relativo regime derogato di aiuti, finalizzati anche alla realizzazione del sistema effettivo di continuità territoriale e all'integrazione con le reti nazionale ed europea dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti".

Alla Camera dei deputati è stato accolto, come raccomandazione, l’ordine del giorno 9/04127-bis-A/087, volto a impegnare il Governo “a intraprendere tutte le opportune iniziative di sua competenza finalizzate a rendere possibili quegli interventi di manutenzione sopra ricordati, proseguendo, inoltre, il lavoro già intrapreso a livello europeo per consentire in tempi quanto più rapidi possibili il riconoscimento dello stato d'insularità per la Sardegna”.

Sul tema delle iniziative da assumere al fine di contrastare gli svantaggi derivanti alla regione Sardegna dalla propria condizione di insularità, si registrano anche ulteriori atti di indirizzo. Si veda, al riguardo, alla Camera dei deputati la discussione delle mozioni aventi ad oggetto “interventi a favore della Sardegna” (votate nella seduta del 4 giugno 2015) nonché, al Senato, la discussione delle mozioni su iniziative contro la crisi economica e sociale della Sardegna (seduta dell'Assemblea del Senato n.443 del 6 maggio 2015) e sulla crisi di Meridiana e sulla continuità territoriale della Sardegna (seduta dell'Assemblea del Senato n.351 del 13 novembre 2014).

Agli oneri connessi all'articolo in questione, pari a 100.000 euro per l'anno 2018, si fa fronte con una variazione di pari importo della Tabella A allegata al disegno di legge in esame.


 

Articolo 1, commi 464-466
(
Risorse per province e città metropolitane)

 

 

Il comma 464 destina risorse in favore di province (270 milioni di euro per il 2018, 110 milioni annui nel 2019 e 2020 e 180 milioni annui a decorrere dall’anno 2021) e di città metropolitane (82 milioni per l'anno 2018, che, in parte, assorbono il contributo già contenuto nell'art.20 del D.L. 50/2017 che il comma 465 intende sopprimere).

Il comma 466 destina un contributo (30 milioni) per ciascuno degli anni 2018-2020 a favore delle province che risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione.

 

Il comma 464 destina risorse per le funzioni fondamentali attribuite agli enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario:

§  alle città metropolitane spetta un contributo pari a 82 milioni di euro per l'anno 2018;

§  alle province spetta un contributo pari a 270 milioni di euro per il 2018, a 110 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 180 milioni annui a decorrere dall’anno 2021.

 

Le funzioni fondamentali delle province[68], cui sono destinate le risorse in commento, sono le seguenti (art.1, comma 85, legge n. 56 del 2014):

§  pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

§  pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

§  programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

§  raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

§  gestione dell'edilizia scolastica;

§  controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

 

 

Le funzioni fondamentali delle città metropolitane sono le seguenti (art.1, commi 44-46, della legge 56/2014):

§  le funzioni fondamentali attribuite alle province;

§  le funzioni attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province;

§  le funzioni fondamentali proprie della città metropolitana, riguardanti i seguenti ambiti:  a) definizione del piano strategico del territorio metropolitano di carattere triennale; b) pianificazione territoriale generale; c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; d) mobilità e viabilità; e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

 

Il riparto è determinato sulla base di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di criteri e importi definiti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) e dell'Unione delle Province d'Italia (Upi). Detta intesa dovrà essere raggiunta entro il 31 gennaio 2018.

 

Nel caso in cui l'intesa non sia raggiunta entro tale data "ovvero non sia stata presentata alcuna proposta" (da parte di Anci e Upi) si prevede una specifica procedura per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno, entro il 10 febbraio 2018 (comma 464, terzo periodo).

Il tenore della disposizione si potrebbe prestare a eventuali incertezze interpretative circa la possibilità da parte del Governo di procedere con il riparto del contributo in assenza di intesa in sede di Conferenza Stato-città, ma in presenza della proposta di riparto da parte delle Associazioni degli enti locali (o anche di una sola di esse). Qualora l'intento fosse quello di consentire al Governo di procedere comunque nel caso in cui non si raggiunga la predetta intesa, si potrebbe valutare la soppressione delle parole "ovvero non sia stata presentata alcuna proposta".

 

Nel caso in cui l'intesa non sia raggiunta entro il 31 gennaio 2018, il contributo è ripartito in proporzione alla differenza per ciascuno degli enti interessati (sempre che questa sia positiva) tra:

§  l'ammontare della riduzione della spesa corrente indicato nella tabella 1 allegata al decreto-legge n. 50 del 2017, una volta dedotta la riduzione della spesa di personale di cui al comma 421 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

 

La richiamata tabella 1 allegata al DL 50/2017 reca la riduzione della spesa corrente che gli enti di area vasta (delle regioni ordinarie nonché di Sicilia e Sardegna) devono conseguire annualmente a partire dal 2017 ai sensi del comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, in termini di concorso alla finanza pubblica.

Quest'ultimo comma, si rammenta, impone agli enti di area vasta, al fine di assicurare il loro concorso al contenimento della spesa pubblica, una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Tali riduzioni di spesa sono ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna.

 

§  e l’ammontare dei contributi di cui all’articolo 20 e dei contributi annuali di cui alla tabella 3 del medesimo decreto legge n. 50 del 2017, nonché alle tabelle F e G allegate al D.P.C.M. 10 marzo 2017. Si tratta di contributi finalizzati a sostenere l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti di area vasta.

I contributi di cui all'art. 20 del DL 50/2017 sono destinati: i) alle province delle regioni a statuto ordinario, per un importo pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni a decorrere dall'anno 2019; alle città metropolitane delle medesime regioni, per un importo pari a 12 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (il riferimento al 2018 è tuttavia oggetto di soppressione ai sensi del comma 465 in esame, v. infra).

La tabella 3, richiamata dal medesimo articolo (e dall'articolo in esame), definisce il riparto del contributo di cui al comma 754 dell'art. 1 della legge n.208 del 2015 (per le funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica) fra le singole città metropolitane e le singole province delle regioni a statuto ordinario (v. art. 17 del DL 50/2017). Ai fini che qui interessano, la parte relativa al riparto fra ciascun ente di area vasta è presa come parametro per l'ulteriore riparto delle risorse di cui al richiamato art. 20 nel caso in cui non sia possibile giungere ad una diversa allocazione delle risorse, da sancire con intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro i prescritti termini.

Si segnala che in attuazione dell'art.20 è intervenuto il DM 14 luglio 2017, recante "Ripartizione a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo pari a 180 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per gli anni 2017 e 2018 e pari ad 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019", che ha preso atto del mancato raggiungimento dell'intesa.

Le tabelle F e G del D.P.C.M. 10 marzo 2017 "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)" definiscono gli importi spettanti a ciascun ente di area vasta per un totale di 650 milioni per le province delle regioni a statuto ordinario (tabella F) e di 250 milioni per le città metropolitane delle medesime regioni (tabella G). Tali importi sono attribuiti agli enti locali in proporzione all'ammontare della riduzione della spesa corrente per l'anno 2016 di cui alla tabella 1 allegata al decreto-legge n. 113 del 2016 (si tratta dell'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire, e del corrispondente versamento, ai sensi del citato articolo 1, comma 418, della legge n.190 del 2014).

 

Ai fini della determinazione della richiamata differenza per gli anni a partire dal 2019, occorrerà tener conto del venir meno del concorso da parte delle province e città metropolitane al contenimento della spesa pubblica previsto dall'art. 47 del decreto-legge n. 66 del 2014 (comma 464, quarto periodo).

 

Ai sensi dell'art.16, comma 3, del DL 50/2017 detto contributo è determinato, per gli anni 2017 e 2018, per ciascun ente di area vasta secondo quanto previsto nella tabella 2 allegata al medesimo decreto.

 

Il comma 465 sopprime ogni riferimento all'anno 2018 contenuto all'art.20, comma 1-bis, del decreto legge n.50 del 2017.

 

Il comma 1-bis aveva disposto che alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, fosse attribuito un contributo complessivo di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, secondo criteri di riparto e importi definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (e prevedendo che, in caso di mancata intesa entro i prescritti termini, il contributo dovesse essere assegnato in proporzione agli importi indicati nella tabella 3 allegata al medesimo decreto-legge). Viene ora meno il contributo di 12 milioni per il 2018.

 


 

Le disposizioni recate ai commi in esame sono volte a riassorbire gli squilibri finanziari[69] fra fabbisogni e risorse degli enti di area vasta, ed in particolare delle province, rilevati da Sose[70], nell'ambito dell'analisi condotta su costi e fabbisogni standard[71].

Con riferimento alla capacità fiscale per province e città metropolitane, Sose ha evidenziato che rispetto alla spesa storica, margini di efficientamento sono limitati alle funzioni generali di amministrazione e, seppur in minor misura, dell'ambiente. Quanto alla stima della capacità fiscale, ha rilevato che rispetto al gettito attuale, a legislazione vigente, anche accrescendo al massimo le aliquote dei tributi propri l'incremento del gettito sarebbe molto contenuto.

Dall'analisi condotta confrontando spesa efficiente per le funzioni che gli enti di area vasta sono chiamati a svolgere e il gettito potenziale (nell'ipotesi di massimo incremento delle aliquote) si registra uno squilibrio, pari a 651,5 milioni di euro nel 2017. Per le città metropolitane lo squilibrio è di 15 milioni di euro.

Rispetto al contesto ordinamentale in cui è stata condotta l'analisi di SOSE, sono successivamente intervenuti il decreto-legge n.50 del 2017, che ha stanziato per le province un contributo per spese correnti di 180 milioni[72], e il DL n. 91 del 2017, che ha stanziato ulteriori 100 milioni per gli enti di area vasta[73].

Il comma 466 destina un contributo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020, a favore delle province che risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione. Detto contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 

Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il 31 gennaio 2018, "ovvero non sia stata presentata alcuna proposta", il decreto ministeriale è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, e il contributo è ripartito in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come risultante dall’ultimo rendiconto approvato dalla provincia interessata.

Quanto a quest'ultima previsione, valgono le considerazioni - in merito a possibili incertezze interpretative circa la facoltà da parte del Governo di procedere con il riparto del contributo in assenza di intesa, ma in presenza della proposta di riparto da parte dell'UPI - già svolte con riferimento al comma 464, terzo periodo (v.supra).

 

 

 


 

Articolo 1, comma 467
(Contributo alla Regione Sardegna)

 

 

Il comma 467 - introdotto nel corso dell'esame in prima lettura[74] -  dispone un contributo alla regione Sardegna pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019.

 

Il contributo è disposto "anche in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto all'insularità" e in attesa della definizione del complesso dei rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Sardegna, anche in relazione a recenti giudizi della Corte costituzionale (sentenze n.77 del 2015 e n.154 del 2017).

 

Sentenza n.77 del 2015

 

La Corte costituzionale ha giudicato sui ricorsi promossi dalle regioni a statuto speciale e delle province autonome avverso: i) talune disposizioni del decreto-legge  n. 95 del 2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge n.135 del 2012; ii) l’art 1, comma 118, della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013); iii) alcune disposizioni del decreto-legge n.35 del 2013 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge n.64 del 2013.

Tenuto conto della rinuncia dei ricorsi da parte di alcune regioni che, nelle more del giudizio, avevano sottoscritto accordi in materia di finanza pubblica con lo Stato, nel giudizio della Corte è risultato centrale l'esame della contestazione da parte delle autonomie speciali delle disposizioni (recate all'art.16, comma 3, del D.L. n.95 del 2012) relative al concorso alla finanza pubblica. Nello specifico, il dubbio di costituzionalità, poi fugato dalla Corte, verteva sulle previsioni secondo cui, fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 27 della legge n.42 del 2009 (in materia di coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome), l’importo del concorso complessivo è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (e recepito con decreto del Ministero dell’economia) e che, in caso di mancato accordo, l’accantonamento è effettuato direttamente dallo Stato (con decreto del Ministero dell’economia), in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE.

La Corte, nel richiamare pregressa giurisprudenza costituzionale, ha affermato che: "di regola, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale" ;  "rispetto a questi ultimi merita di essere privilegiata la via dell’accordo [...], con la quale si esprime un principio generale, desumibile anche dall’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; quel principio, in casi particolari, può essere derogato dal legislatore statale".

Quanto nello specifico alla disposizione che consente l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, la Corte ne ricava la compatibilità con l'ordinamento in ragione del suo carattere transitorio che fa sì che le poste attive rimangano nella titolarità degli enti territoriali (a differenza dell'istituto della riserva che prevede invece una sottrazione definitiva delle spettanze). Sul punto la Corte esplicita che tale modalità, con cui le specialità sono chiamate a concorrere al risanamento delle finanze pubbliche, non può protrarsi senza limiti "perché altrimenti l’accantonamento si tramuterebbe di fatto in appropriazione".

 

Sentenza n.154 del 2017

 

La Corte costituzionale ha giudicato sui ricorsi promossi dalle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nonché dalla regione Veneto, avverso l’art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge n.208 del 2015 (legge di stabilità 2016), in materia di concorso alla finanza pubblica per le autonomie territoriali per gli anni 2017-2019.

Ai sensi del comma 680 (nel testo vigente al momento della presentazione dei ricorsi), a queste ultime è demandato, in sede di autocoordinamento, il raggiungimento di un accordo sulla definizione degli ambiti di riduzione di spesa e dei relativi importi, e si stabilisce che tale accordo è da recepire con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancata intesa, è prevista la definizione unilaterale da parte dello Stato dei rispettivi contributi – con riferimento anche alla popolazione residente e al prodotto interno lordo (PIL) – e la rideterminazione dei livelli di finanziamento degli ambiti individuati e delle modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, tenendo conto anche delle risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Viene ribadito l’obbligo di assicurare il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e viene fatta salva la necessità di raggiungere un’intesa con ciascuna delle autonomie speciali. Viene altresì confermato per l’anno 2019 il contributo previsto dall’art. 46, comma 6, del D.L. n.66 del 2014.

Pur dichiarando l'inammissibilità e l'infondatezza delle censure avanzate, la Corte:

§  ha ribadito che i rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali “sono regolati dal principio dell’accordo, inteso, tuttavia, come vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione" e che siffatto "meccanismo può essere derogato dal legislatore ordinario, fino a che gli statuti o le norme di attuazione lo consentono"[75];

§  ha statuito, in proposito, che la specialità non implica "potestà di deviare rispetto al comune percorso definito dalla Costituzione, sulla base della condivisione di valori e principi insensibili alla dimensione territoriale, tra i quali spicca l’adempimento da parte di tutti dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale [...], dei quali doveri il coordinamento rappresenta la traduzione sul piano dei rapporti finanziari, anche in ragione della responsabilità che incombe su tutti i cittadini";

§  ha affermato che le disposizioni statali che fissano limiti alla spesa degli enti territoriali "possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla condizione [...] che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente";

§  ha ritenuto necessario "rinnovare l’invito al legislatore ad evitare iniziative le quali, anziché ridefinire e rinnovare complessivamente, secondo le ordinarie scansioni temporali dei cicli di bilancio, il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, alla luce di mutamenti sopravvenuti nella situazione economica del Paese, si limitino ad estendere, di volta in volta, l’ambito temporale di precedenti manovre, sottraendo di fatto al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi di queste ultime;

§  ha sottolineato l'esigenza di ribadire la validità del "principio dell’eguale riconoscimento e della parità di posizione di tutte le autonomie differenziate, rispetto alle richieste di contribuire agli equilibri della finanza pubblica", fermo restando che in sede di giudizio ha ritenuto legittima la disposizione secondo cui (solo per) le province autonome e per la regione Trentino-Alto Adige si impone il rispetto dell’accordo raggiunto con lo Stato in data 15 ottobre 2014. Ciò in considerazione della presenza, in tale accordo, a differenza di quelli stipulati con altre autonomie speciali, di una clausola che circoscrive i casi in cui lo Stato può modificare i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province autonome.

 

Con riferimento alle relazioni finanziarie tra Stato e regione Sardegna, si rammenta che l’art. 54 dello statuto speciale della Regione prevede che le disposizioni su finanze, demanio e patrimonio della Regione possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione. Non occorre pertanto procedere ordinarie di revisione dello statuto.

In data 21 luglio 2014 è stato sottoscritto un accordo "in materia di finanza pubblica" per disciplinare i rapporti economici e finanziari tra Stato e Regione, i cui contenuti, per gli aspetti di competenza statale, sono stati recepiti dall'art. 42, commi da 9 a 12, del decreto-legge 133/2014.

Detto accordo interviene sulla disciplina del patto di stabilità applicabile alla Regione Sardegna e attua quanto stabilito dall'articolo 11, comma 5-bis del decreto-legge 35/2013. Ai sensi di quest'ultima disposizione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con la Regione Sardegna le modifiche da apportare al patto di stabilità interno per la medesima regione. Ciò al fine

"di dare piena applicazione al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" (legge finanziaria del 2007, che ha rideterminato le entrate tributarie spettanti alla regione Sardegna senza che fosse poi seguita una rimodulazione degli obiettivi del patto).

Sulla quantificazione delle entrate spettanti alla Regione Sardegna (ed esattamente dall'esercizio 2010, termine di decorrenza delle modifiche statutarie) si è a lungo protratta la cosiddetta vertenza entrate tra lo Stato e la Regione, che ha dato luogo ad ampio contenzioso costituzionale.

Si rammenta che le richiamate disposizioni della legge finanziaria 2007 hanno riscritto l'articolo 8 dello Statuto della Regione Sardegna in materia di entrate della Regione[76].

A tale articolo è stata data attuazione con il D.lgs. n.114 del 2016[77], che disciplina (con decorrenza dal 2010) la determinazione e l'attribuzione delle quote di gettito delle entrate erariali spettanti alla Regione Sardegna, stabilendo, fra l'altro, che le entrate sono determinate, salvo quanto diversamente stabilito, sulla base dell'ammontare delle entrate riscosse dallo Stato nel territorio regionale e afferenti al medesimo territorio, nonché sulla base delle entrate di pertinenza regionale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori dal territorio della regione.

 


 

Articolo 1, commi 468-477
(Interventi a favore dei comuni)

 

 

I commi 468-477 dispongono, per il triennio 2018-2020, contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali. Vengono disciplinate, a tal fine, la tipologia di comuni beneficiari (comma 468), le modalità di presentazione della richiesta (comma 469) e di assegnazione del contributo (comma 470), gli obblighi cui è tenuto il comune beneficiario (comma 472), i tempi e le modalità di erogazione dei contributi (comma 473) e di eventuale recupero delle risorse assegnate (comma 474), il monitoraggio della realizzazione delle opere pubbliche (commi 475 e 476). Il comma 477 è diretto a riconoscere ai piccoli comuni un contributo pari a 10 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di medesimi interventi in favore dei piccoli comuni.

 

Il comma 468 prevede l'assegnazione, a favore di determinati comuni, per il triennio 2018-2020, di contributi per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali.

I contributi sono quantificati nel limite complessivo di: 150 milioni di euro per l’anno 2018; 300 milioni per l’anno 2019; 400 milioni per l’anno 2020.

Sono enti beneficiari di tali risorse i comuni che non risultano assegnatari delle erogazioni connesse al "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia", istituito, per l'anno 2016, dall’articolo 1, comma 974, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016).

Sono escluse dall'assegnazione dei predetti contributi le opere che siano integralmente finanziate da altri soggetti.

 

Il comma 469 disciplina le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni che intendono beneficiare dei contributi di cui al comma 468.

Le richieste di contributo:

§  sono presentate al Ministero dell’interno entro i seguenti termini aventi natura perentoria: 20 febbraio 2018 per l’anno 2018; 20 settembre 2018 per l’anno 2019; 20 settembre 2019 per l’anno 2020;

§  sono riferite a opere inserite in uno strumento di programmazione;

§  non possono superare l'importo massimo di 5.225.000 euro complessivi per ciascun comune;

§  per quanto riguarda i contenuti, devono recare le informazioni relative:

-       alla tipologia dell’opera;

-       al codice unico di progetto (CUP), la cui mancata o errata indicazione comporta l'esclusione dell'opera dalla procedura di assegnazione;

-       a eventuali contributi finanziari di altri soggetti.

Il codice unico di progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) istituito presso il CIPE (art. 1, comma 5, della legge n.144 del 1999 e art.11 della legge n.3 del 2003).

Il CUP - costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri (v. deliberazione del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, disciplinante il sistema per l'attribuzione del CUP) - accompagna ciascun progetto dal momento in cui il soggetto responsabile decide la sua realizzazione fino al completamento dello stesso.

Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali e, in particolare, per il Monitoraggio finanziario delle Grandi Opere (MGO) (art. 194 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 e deliberazione del CIPE n. 15 del 28 gennaio 2015, recante Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere).

 

Il comma 470 disciplina le modalità di assegnazione del contributo.

L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell’interno, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro le seguenti date: 31 marzo per l’anno 2018; 31 ottobre 2018 per l’anno 2019; 31 ottobre 2019 per l’anno 2020.

Se le risorse disponibili non sono sufficienti a soddisfare le richieste presentate, hanno priorità i comuni con minore incidenza dell’avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.

 

L'art. 11 del decreto legislativo n.118 del 2011 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42") prevede che le regioni e gli enti locali, i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria adottino comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati[78].

L'Allegato 13 al decreto legislativo n.118 del 2011 reca l'Elenco delle entrate per titoli, tipologie e categorie.

I titoli richiamati nel comma in esame sono i seguenti: titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa); titolo 2 (Trasferimenti correnti); titolo 3 (Entrate extratributarie); titolo 4 (Entrate in conto capitale); titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie); titolo 6 (Accensione prestiti).

Nella Relazione illustrativa si specifica che la priorità accordata ai comuni con minore incidenza dell’avanzo di amministrazione è motivata dalla volontà di "assicurare prioritariamente le risorse agli enti che presentano una minore capacità di spesa, a valere su risorse proprie, per investimenti".

 

Il comma 471 prevede che le informazioni che i comuni richiedenti il contributo sono tenuti a fornire ai sensi del precedente comma 470 siano tratte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo, trasmessi - ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2001 - alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo, alla data di presentazione della richiesta, devono essere stati trasmessi alla predetta banca dati i documenti contabili di cui all'art.1, comma 1, lett. b) ed e), e di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, riferiti al rendiconto di gestione da ultimo approvato.

Per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, per i quali l'art. 44, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 ha disposto la sospensione per dodici mesi, salva ulteriore proroga, dei termini relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal Tuel (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000) e da altre specifiche disposizioni, le informazioni che i comuni richiedenti il contributo sono tenuti a fornire sono desunte dall’ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell’interno.

 

L'art. 13 della legge n.196 del 2009, recante la disciplina della Banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, impone alle amministrazioni pubbliche di inserire in essa i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della medesima legge n. 196.

L'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n.118 del 2011 - richiamato nel comma in esame -dispone che le regioni e gli enti locali trasmettano i loro bilanci preventivi e i bilanci consuntivi alla predetta banca dati, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge n.196, il quale ha demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione di schemi, tempi e modalità di acquisizione dei dati.

In attuazione dell'art. 13, comma 3, della legge n.196, è stato adottato il decreto ministeriale del 12 maggio 2016, recante "Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni".

Nel comma in esame vengono richiamati i documenti contabili di cui all'art.1, comma 1, lett.b) ed e), e di cui all'art. 3 del decreto ministeriale del 12 maggio 2016. Si tratta dei seguenti documenti:

§  i rendiconti della gestione, compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, lettere da a) a p), del decreto legislativo n. 118 del 2011, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011 (art. 1, comma 1, lett.b));

§  il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 (art. 1, comma 1, lett.e));

§  i dati afferenti al rendiconto della gestione secondo la struttura del piano dei conti integrato (art.3).

 

Il comma 472 specifica gli obblighi cui è tenuto il comune che ha ottenuto il contributo per investimenti di cui al comma 468.

L'ente è chiamato ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche nel termine di otto mesi decorrenti dalla data di adozione del decreto interministeriale con il quale è stato determinato l’ammontare del contributo riconosciuto a ciascun comune (ai sensi del precedente comma 470).

Il comma in esame disciplina, inoltre, l'utilizzo di eventuali risparmi derivanti da ribassi d’asta. Si prevede che tali risparmi siano vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui all'art. 102 del codice dei contratti pubblici (su cui v. comma 473). Successivamente, i comuni beneficiari del contributo possono utilizzarli per ulteriori investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali, purché tali risparmi siano impegnati entro il 30 giugno dell’esercizio successivo.

 

Il comma 473 disciplina i tempi e le modalità di erogazione dei contributi in questione. Una volta assegnati con il decreto interministeriale di cui al comma 470, i contributi sono erogati ai comuni beneficiari da parte del Ministero dell’interno, secondo la seguente scansione:

§  per il 20 per cento: entro il 15 aprile 2018 per l’anno 2018; entro il 28 febbraio 2019 per l’anno 2019; entro il 28 febbraio 2020 per l’anno 2020;

§  per il 60 per cento: entro il 30 novembre 2018 per l’anno 2018; entro il 31 maggio 2019 per l’anno 2019; entro il 31 maggio 2020 per l’anno 2020, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio disciplinato dal decreto legislativo n.229 del 2011, richiamato al successivo comma 475;

§  per il restante 20 per cento: a seguito della trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Per il sistema di monitoraggio disciplinato dal decreto legislativo n. 229 del 2011, v. il successivo comma 475.

L'art. 102 del codice dei contratti pubblici disciplina il collaudo per i lavori e la verifica di conformità per i servizi e per le forniture. Si tratta di procedure volte a certificare che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

In determinati casi il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato, per i lavori, dal direttore dei lavori. Il comma 8 dell'art. 102 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, la disciplina e la definizione delle modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori (e il certificato di verifica di conformità) possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione.

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, (individuati dal predetto decreto ministeriale) di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non è stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine (art. 102, comma 3).

 

Il comma 474 dispone che - in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini imposti ai comuni beneficiari dei contributi dai commi 472 e 473 - il contributo è recuperato dal Ministero dell’interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012.

 

L'art. 1, comma 128, della legge n.228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) reca disposizioni relative al recupero, a decorrere dal 1° gennaio 2013, delle somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno, a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso.

Il successivo comma 129 disciplina il recupero delle somme in caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, prevedendo che, in tale ipotesi, l'Agenzia delle Entrate provveda a trattenere le relative somme all'atto del pagamento ai comuni dell'imposta municipale propria[79]. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono quindi riversati da essa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

 

Il comma 475 dispone che i comuni beneficiari provvedano al monitoraggio delle opere pubbliche da realizzare con i contributi di cui al comma 1 attraverso il sistema di monitoraggio disciplinato dal decreto legislativo n.229 del 2011, classificando le opere sotto la voce "Contributo investimenti Legge di bilancio 2018".

 

Il decreto legislativo n.229 del 2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti".

In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche.

Il monitoraggio ha, tra l'altro, ad oggetto "le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere" (art.1, comma 1, lett.a), del decreto legislativo n.229 del 2011).

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

L'art. 5 del decreto legislativo n.229 specifica che tali informazioni, in relazione alla singola opera, devono comunque includere i seguenti dati: "data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara".

 

Il comma 476 prevede che il Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provveda ad effettuare un controllo a campione sulle opere pubbliche finanziate con i contributi erogati ai sensi del comma 468.

 

Il comma 477 novella il comma 640 dell’articolo 1 della legge n.208 del 2015, introducendo due periodi recanti disposizioni volte ad assegnare ai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti un contributo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, da destinare a determinate finalità.

L'importo per ciascun ente non può in ogni caso essere superiore a 500.000 euro annui.

 

Gli interventi finanziabili sono quelli diretti:

§  alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali;

§  alla mitigazione del rischio idrogeologico;

§  alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici;

§  alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti   scolastici;

§  alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di   nuove attività produttive.

Il comma demanda ad un decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l'individuazione degli enti beneficiari, nonchè la definizione dei criteri di riparto e di attribuzione del contributo. Il decreto interministeriale dovrà essere adottato entro il 30 giugno 2018.

 

L'art. 1, comma 640, della legge n.208 del 2015:

§  autorizza la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità ad alcuni percorsi specificamente richiamati, nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina;

§  autorizza la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini»;

§  definisce le modalità di individuazione dei progetti e degli interventi riguardanti i richiamati ambiti.

I soggetti beneficiari e gli ambiti di intervento oggetto di finanziamento sono per molti aspetti analoghi a quelli contenuti nella legge n. 158 del 2017 recante "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni".

La legge riguarda i "piccoli comuni" che l'art. 1 definisce come i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti[80].

Quanto agli ambiti di intervento considerati nel comma in esame, essi corrispondono a quelli elencati all'articolo 3 della legge, cui sono destinati finanziamenti del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, ivi istituito.

 

Le risorse del Fondo potranno essere allocate secondo le indicazioni del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni che assicura priorità a determinati interventi (specificamente individuati al comma 2 dell'art.3 della richiamata legge sui "piccoli comuni").

Il Piano nazionale viene predisposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata (art.3, comma 2).

Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri vengono individuati in concreto i progetti finanziabili mentre con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle risorse del Fondo (art.3, comma 6).

 

Al fine di favorire una più efficace programmazione degli interventi, parrebbe opportuno tener conto delle misure già introdotte dalla legge n. 158 del 2017 per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. A tale riguardo, il comma potrebbe essere riformulato al fine di destinare le risorse ivi previste alle finalità della citata legge o, in alternativa, di farle confluire nel Fondo di cui all'art. 3 della medesima legge[81].


 

Articolo 1, commi 478 e 479
(Risorse per la gestione liquidatoria degli enti locali in dissesto)

 

 

I commi 478 e 479 incrementano la massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario.

 

Il comma 478 prevede che per il triennio 2018-2020 continui a trovare applicazione l'art. 3-bis del decreto-legge n. 174 del 2012, in materia di incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario.

Si prevede che le risorse derivanti da tale applicazione siano destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato tra il 1° gennaio 2016 e la data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

L'art. 3-bis del decreto-legge n. 174 del 2012 ("Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012") reca misure per l'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato fino al 31 dicembre 2015.

Lo stato di dissesto finanziario degli enti locali è disciplinato dall'art. 244 e seguenti del testo unico degli enti locali (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000). In particolare l'art.244 prevede che tale situazione si verifichi quando l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio), nonché con le modalità di cui all'articolo 194 (Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio) per le fattispecie ivi previste. In tali ipotesi il consiglio dell'ente locale adotta la deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario, recante una valutazione delle cause che hanno determinato il dissesto (art.246).

 

Il comma 479 prevede che, per l'anno 2018, le somme di cui al comma 478 - destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario deliberato tra il 1° gennaio 2016 e la data di entrata in vigore del provvedimento in esame - sono incrementate dell'importo di 10 milioni di euro.


 

Articolo 1, commi 480 e 481
(Incentivi per fusione dei Comuni)

 

 

I commi 480 e 481 mirano a favorire la fusione di comuni, incrementando a tal fine i contributi erogabili ai singoli comuni, accrescendo la dotazione finanziaria a legislazione vigente e individuando la relativa copertura.

 

 

Il comma 480, al fine di favorire le fusioni di comuni, modifica l'art. 20 del decreto-legge n. 95 del 2012, incrementando sia l'entità del contributo spettante ai comuni per i processi di fusione, sia l'importo massimo erogabile per tale finalità a ciascun ente locale.

 

Le modifiche proposte dalla disposizione in esame intervengono sul comma 1-bis dell'art. 20 del DL 95/2012, nel senso di prevedere che a partire dal 2018:

a.    il contributo straordinario per la fusione dei comuni sia incrementato: la relativa quantificazione dovrà essere commisurata al 60% (e non più al 50%) dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010;

b.   il limite massimo del contributo stesso attribuibile a ciascun comune sia elevato a 3 milioni di euro (rispetto ai 2 milioni attualmente previsti).

 

Al fine di favorire la fusione dei comuni, l’articolo 15, comma 3, del D.lgs. n. 267 del 2000 dispone che lo Stato eroghi appositi contributi straordinari per i dieci anni successivi alla fusione stessa. Tali contributi sono commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

Tale contributo è stato esteso con l'art. 23, comma 1, lettera f-ter), del D.L. n. 90 del 2014 (che ha modificato l'art 20, comma 1, del DL 95/2012, v. infra) anche alle fusioni per incorporazione, previste dall’articolo 1, comma 130, della legge 56/2014.

Circa la quantificazione del contributo straordinario, l'art.20 dispone (ai commi 1 e 1-bis) che esso sia erogato con cadenza annuale, ai comuni che danno luogo alla fusione, nonché alla fusione per incorporazione (v. supra), e che sia commisurato, a decorrere dall'anno 2016, al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento a decorrere dall’anno 2017 (e ora al 60 per cento con il comma in esame), nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro (che il comma in esame eleva a 3 milioni) per ciascun beneficiario. Le modalità di riparto del contributo sono demandate ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In proposito, il decreto deve prevedere che: in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno previsto siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

 

Modalità, criteri e termini per il riparto e per l’attribuzione dei contributi sono definiti con il decreto del Ministero dell’interno del 27 giugno 2017.

 

Il decreto, oltre a riprodurre le disposizioni legislative riguardanti la durata (decennale) del contributo e l'entità, stabilisce che, qualora le richieste di contributo erariale risultino superiori agli stanziamenti finanziari complessivi previsti, nella determinazione del trasferimento erariale la priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità viene assicurata assegnando a queste ultime un coefficiente di maggiorazione del 4 per cento per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4 per cento per ogni anno di anzianità aggiuntiva fino al 40 per cento (corrispondente alle fusioni con anzianità pari a dieci anni, oltre i quali il contributo, come detto, viene meno). Nel caso in cui le richieste di contributo erariale risultino inferiori al fondo stanziato, le disponibilità eccedenti sono ripartite a favore degli stessi enti, in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

Il decreto dispone, inoltre, in ordine ai termini e alle modalità di inoltro della documentazione relativa alle fusioni o all'ampliamento delle fusioni da parte delle Regioni.

 

Già in passato erano stati disposti stanziamenti in favore delle fusioni di comuni. Si ricordano in proposito le seguenti disposizioni legislative:

§  articolo 1, comma 164, della legge 662/1996 (legge finanziaria per il 1997), per un importo pari a circa 1,5 milioni di euro (3000 milioni di lire) complessivi per la fusione e l'unione di comuni;

§  articolo 1, comma 730, della legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha stabilito, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la destinazione di una quota non inferiore a 30 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale in favore dei comuni istituiti a seguito di fusione.

 

A fronte dell'incremento dei contributi per le fusioni di comuni, è accresciuta la dotazione finanziaria destinata a tale finalità per un importo pari a 10 milioni annui (comma 481, primo periodo).

La copertura finanziaria dei relativi oneri è assicurata (comma 14, secondo periodo) mediante corrispondente riduzione del contributo, pari a 155 milioni di euro, in favore dei comuni per il ristoro del minor gettito dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) (a seguito della rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati appartenenti ai gruppi catastali D ed E per l’anno 2016, v. articolo 1, comma 24, della legge 208/2015).

 

A decorrere dall'anno 2017, il citato contributo annuo è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle già iscritte in catasto al 1º gennaio 2016.

Con D.M. 11 luglio 2017 si è proceduto all'approvazione della nota metodologica, alla determinazione e corresponsione del richiamato contributo a decorrere dal 2017 e si è stabilito che eventuali rettifiche a tali importi (che saranno necessarie in caso di approvazione della disposizione in commento) potranno essere effettuati con la medesima procedura seguita per l'adozione del D.M. stesso.

 

 


 

Articolo 1, commi 482 e 483
(
Rimborso minor gettito TASI comuni)

 

 

I commi 482 e 483 attribuiscono ai comuni un contributo nel 2018 a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell’IMU sull’abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili.

Il contributo è assegnato nell’importo di 300 milioni complessivi, da attribuire ai comuni interessati nella misura indicata per ciascun ente nella Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017, che reca la ripartizione tra i comuni dell’analogo contributo assegnato per l’anno 2017.

 

La norma è finalizzata a confermare per l’anno 2018, così come già avvenuto negli anni precedenti, il contributo finalizzato a ristorare i comuni interessati dalla perdita di gettito conseguente all’introduzione della TASI, ai sensi dell’articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013. Infatti, la sostituzione dell’IMU con la TASI presupponeva l’invarianza di gettito, in connessione con la possibilità per ciascuno dei comuni interessati di poter applicare un’aliquota TASI all’1 per mille su tutte le fattispecie imponibili. Tuttavia, come ricordato nella Relazione illustrativa, tale invarianza non era assicurata nei casi in cui le previgenti aliquote TASI non consentivano l’integrale applicazione dell’incremento a compensazione della perdita di gettito IMU sull’abitazione principale.

Di conseguenza, contributi destinati alla compensazione degli oneri derivanti dal passaggio al regime TASI sono stati concessi in favore dei comuni a partire dal 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 731, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera d), del D.L. n. 16/2014[82], nell’importo di 625 milioni di euro, ripartito con il D.M. 6 novembre 2014.

Per il 2015, il contributo è stato concesso nell’importo di 530 milioni dall’ articolo 8, comma 10, del D.L. n. 78/2015 e ripartito con D.M. 22 ottobre 2015.

Per il 2016, il contributo è stato autorizzato dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 208/2015, nell’importo di 390 milioni, e ripartito tra i comuni interessati con il D.M. 26 maggio 2016.

Per il 2017, il contributo compensativo è stata assegnato ai comuni nell’importo di 300 milioni con il D.P.C.M. 10 marzo 2017, in sede di ripartizione delle risorse del “Fondo per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare”, istituito dall’articolo 1, comma 433, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017).

 

Si ricorda, infine, che per la medesima finalità nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale è costituito, a partire dal 2016[83], un accantonamento di risorse, nell’importo massimo di 80 milioni di euro (ridotti a 66 milioni dall’art. 14 del D.L. n. 50/2017), destinato specificatamente ai comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI, ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni interessati l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.

 

A compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto, il comma 483 richiede a ciascun comune beneficiario del contributo di conseguire nell’anno 2018 un valore positivo del saldo di equilibrio, di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in misura pari al contributo ad esso assegnato.

 


 

Articolo 1, comma 484
(Incremento spazi finanziari degli enti locali per investimenti))

 

 

Il comma 484 interviene, incrementandone le risorse, sulle disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi da 485 a 508, della legge di bilancio 2017, mediante cui sono stati assegnati spazi finanziari agli enti locali (nell’ambito dei patti di solidarietà nazionali) fino a complessivi 700 milioni annui – di cui 300 destinati all’edilizia scolastica - ed alle regioni fino a complessivi 500 milioni annui per  l’effettuazione di spese di investimento, e sono state contestualmente disciplinate le procedura di concessione degli stessi ed i requisiti necessari per l’ottenimento delle risorse stanziate da parte degli enti richiedenti. L’articolo aumenta lo stanziamento previsto per gli enti locali di 200 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e ne dispone un ulteriore finanziamento, pari a 700 milioni annui, per il quadriennio dal 2020 al 2023. Inoltre, esso inserisce una ulteriore finalizzazione degli spazi finanziari in favore dell’impiantistica sportiva, apporta alcune precisazioni in ordine all’utilizzo di spazi finanziari dai comuni facenti parte di un’unione di comuni e, infine, introduce al primo dei criteri prioritari per l’assegnazione degli spazi finanziari in questione una ulteriore tipologia di interventi,  relativa ad interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale universitaria oggetto di cofinanziamenti ai sensi di disposizioni vigenti.

 

Per quanto riguarda l’incremento delle risorse, la norma (lettera a) sostituisce il comma 485 della legge n. 232 del 2016, laddove si prevede il sopra citato stanziamento di 700 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, di cui 300 milioni per l’edilizia scolastica, confermando le risorse ivi previste per il 2017, ed invece aumentando di 200 milioni annui – vale a dire innalzandole da 700 a 900 milioni – le risorse stanziate per il successivo biennio 2018-2019. Contestualmente, sempre con riferimento al biennio in questione, si incrementa di 100 milioni (aumentandola a 300 a 400 milioni) la quota delle suddette risorse da destinare all’edilizia scolastica, e si inserisce una ulteriore finalizzazione, per 100 milioni annui, in favore degli interventi di impiantistica sportiva.

La norma dispone poi, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 un nuovo stanziamento – sempre riferito all’assegnazione di spazi finanziari nell’ambito dei patti di solidarietà nazionale - pari a 700 milioni di euro annui.

I patti di solidarietà nazionali cui fa riferimento il comma 485[84] sono quelli previsti dall’articolo 10 della legge n. 243 del 2012 che dispone ai commi da 1 a 3, che il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei comuni, delle province e delle città metropolitane è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento. Le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento. Le operazioni di indebitamento suddette e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di equilibrio di bilancio del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione. Il comma 4 stabilisce le medesime operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese regionali, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali, fermo restando il rispetto del saldo di equilibrio di bilancio del complesso degli enti territoriali. In attuazione di tale disciplina è intervenuto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21.

Nell’incrementarne le risorse, il comma 1 in esame mantiene ferma la disciplina sull’utilizzo degli spazi finanziari dettata dai commi 485 e seguenti della legge n.232/2016.

Si rammenta che questa dispone, al fine di favorire la realizzazione di investimenti prioritariamente attraverso l’utilizzo, da parte degli enti interessati, delle risorse proprie derivanti dai risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e dal ricorso al debito, che gli spazi in questione non possano essere richiesti qualora le operazioni di investimento mediante il ricorso all’indebitamento e all’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate dagli enti medesimi nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio: vale a dire, ai sensi dell’articolo 9 della citata legge n. 243/2016, ove l’ente consegua sia in fase di revisione che di rendiconto un “saldo non negativo” in termini di competenza tra entrate e spese. Si tratta di una disciplina – è utile rammentare- che mira a favorire gli investimenti degli enti locali virtuosi, quelli cioè che non riescono ad utilizzare gli avanzi di amministrazione rispettando nel contempo il saldo di equilibrio di bilancio, a causa dei limitati importi iscritti nel fondo crediti di dubbia esigibilità: circostanza questa rinvenibile presso quegli enti che iscrivono in bilancio entrate in gran parte di effettiva esigibilità[85].

 

Oltre all’incremento delle risorse per l’assegnazione degli spazi finanziari, il comma disciplina (lettera b) la richiesta di spazi finanziari da parte di comuni facenti parte di un’unione di comuni, che hanno ad essa delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, disponendo che gli stessi possono richiedere spazi finanziari (sempre nell’ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, di cui sopra si è detto) per la quota di contributi traferiti all’unione per investimenti in opere pubbliche riferite alla delega effettuata.

Quanto alla lettera c) del comma, essa, oltre ad intervenire sul comma 487 in ordine alla tempistica della richiesta di spazi (di cui più avanti si dirà congiuntamente alle altre lettere del comma che effettuano analoga operazione), precisa espressamente che il comma medesimo fa riferimento alle richieste di spazi relativi all’edilizia scolastica.

In disparte la lettera e), che apporta due precisazioni di coordinamento formale al comma 488, una ulteriore modifica alla vigente disciplina dell’utilizzo degli spazi finanziari è operata dalle lettere d) ed f), che introducono una nuova finalizzazione di spazi a favore dell’impiantistica sportiva, mediante l’inserimento nella legge n.232/2016 di due nuovi commi, numerati 487-bis e 488-bis, con i quali rispettivamente si dispone:

§  che gli enti locali comunichino gli spazi finanziari di cui necessitano per l’impiantistica medesima – entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza degli stessi – all’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, riportando nella richiesta anche le informazioni previste dalla disciplina vigente ( commi 487 e 491), vale a dire il fondo di cassa e l’avanzo di amministrazione – al netto di alcune poste – relativi all’anno precedente;

§  che gli spazi richiesti vengano assegnati secondo un ordine di priorità, secondo un criterio che appare basato sulla effettiva cantierizzazione degli interventi: in tal senso si pone al primo posto (lettera a) gli interventi di messa a norma, compreso l’adeguamento antisismico, l’abbattimento delle barriere architettoniche e di ripristino della funzionalità, su impianti sportivi esistenti, per i quali gli enti richiedenti dispongano del progetto esecutivo, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma della spesa e delle opere, ed in coda (lettera d) gli interventi su impianti sportivi per i quali gli enti dispongano del progetto definitivo completo del CUP.

Quanto alla lettera g), essa sostituisce il comma 489 nel quale, oltre a modificarsi la tempistica di presentazione delle richieste e quella di concessione degli spazi in termini identici a quanto operato in altre parti (vedi oltre), viene precisato – in considerazione della nuova finalità relativa all’impiantistica sportiva – che anche l’Ufficio per lo Sport della Presidenza  del Consiglio dei ministri dovrà comunicare alla Ragioneria Generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale. Analoga funzione di tener conto della nuova finalità ha anche la modifica al comma 491 operata dalla lettera i).

Con la lettera m) si modificano le priorità previste dal comma 492 della L.n.232/2016 per l’assegnazione degli spazi finanziari agli enti richiedenti, per gli interventi diversi da quelli sull’edilizia scolastica. Tali proprietà, si rammenta, sono attualmente, nell’ordine, le seguenti:

0a) investimenti dei comuni ricompresi nei territori delle regioni Emilia–Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 (individuati ai sensi dei decreti-legge n.74 ed 83 del 2012) finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento;

a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione, nonché dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

c) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione;

d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale.

Per entrambe le tipologie previste dalle lettere c) e d) è previsto il requisito che gli investimenti stessi siano finanziati con avanzo di amministrazione, e che gli enti dispongano del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

La lettera m) in esame introduce ora, dopo la lettera a) una nuova priorità, posta nell’ordine come lettera a-bis), relativa agli investimenti (finanziati da avanzo di amministrazione o da indebitamento) la cui progettazione esecutiva è finanziata a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 41-bis del decreto-legge n. 50/2017 in favore dei comuni delle zone ad alto rischio sismico[86], stabilite da tale norma in  5 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019.  La lettera n) riporta una conseguente norma di coordinamento al comma 493.

Il comma 1 in esame provvede poi a modificare sia i termini di presentazione delle domande di concessione degli spazi finanziari da parte degli enti territoriali che quelli di ripartizione degli spazi medesimi da parte del Ministero dell’economia (ovvero del Presidente del Consiglio).

Tale intervento è operato dalle lettere c), g), h), l), o), p), q) ed r). Tali termini, attualmente fissati nel corso dell’anno di primo utilizzo delle risorse richieste, vengono tutti anticipati all’esercizio precedente quello di competenza: ciò al fine di permettere agli enti interessati di approvare i bilanci di previsione includendo anche gli investimenti da effettuare a valere sugli spazi finanziari assegnati agli enti locali medesimi. Si tratta in particolare:

§  del termine del 20 gennaio di ciascun anno previsto dai commi 487 e 490 per le richieste da parte degli enti locali rispettivamente per gli interventi di edilizia scolastica e per gli altri interventi, che viene anticipato al  20 ottobre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza degli spazi. Per il 2018 tale termine (previsto anche nella lettera d) al comma 487-bis) è stabilito al 20 gennaio 2018;

§  dei termini del 15 e del 20 febbraio di ciascun anno previsti dai commi 489 e 492 per la ripartizione, rispettivamente con D.P.C.M. (edilizia scolastica) e con decreto MEF (altri interventi) dei suddetti spazi, che vengono anticipati al 15 ed al 20 novembre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza degli spazi. Per il 2018 tali termini sono stabiliti rispettivamente al 15 ed al 20 febbraio 2018;

§  del termine del 20 gennaio di ciascun anno previsto dal comma 497 per la richiesta di spazi finanziari da parte delle regioni e di quello del 15 febbraio di ciascun anno previsto dal comma 499 per l’assegnazione degli spazi stessi con decreto MEF, che vengono rispettivamente anticipati al 20 ottobre ed al 20 novembre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza degli spazi. Per il 2018 tali termini sono rispettivamente fissati al 20 gennaio ed al 15 febbraio 2018.

Viene inoltre riformulata la tempistica con cui opera la norma sanzionatoria prevista dal comma 507, nella quale si prevede che qualora gli spazi finanziari concessi all’ente richiedente non siano totalmente utilizzati, lo stesso non potrà beneficiare di spazi nell’esercizio successivo. La nuova disciplina ora introdotta dalla lettera s) stabilisce che l’ente attesti l’utilizzo degli spazi finanziari ad esso concesso in sede di certificazione – che deve avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento - del rispetto dell’obiettivo del proprio saldo annuale di equilibrio. Qualora l’ente attesti il non totale utilizzo degli spazi suddetti, esso non potrà beneficiare di spazi finanziari di competenza dell’esercizio finanziario successivo a quello della certificazione.

Da ultimo, nel corso dell’esame presso il Senato è stata introdotta al comma 1 in commento la lettera t), con cui si interviene sulla lettera a) del comma 488, laddove si dispone che la Struttura di missione (presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) debba individuare per ciascun ente locale gli spazi finanziari sulla base di alcuni criteri prioritari, il primo dei quali, recato per l’appunto dalla lettera a) attiene ad interventi di edilizia scolastica già avviati e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell’anno 2017 ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e finanze n.77112 del 26 aprile 2017[87]. Con la lettera t) in esame si apportano  due integrazioni a tale disposizione, con la prima delle quali, sostanzialmente, si stabilizza tale criterio anche per gli anni successivi, inserendo, dopo il riferimento ora contenuto nella lettera a) al suddetto decreto MEF le parole “e, negli anni successivi, ai sensi dell’ultimo decreto del Ministero dell’economia e finanze” di assegnazione degli spazi in questione.

In sostanza, con tale integrazione è stato introdotto il riferimento ai decreti che saranno adottati dalla Ragioneria generale dello Stato per gli anni successivi al 2017, cioè per gli anni non coperti dal suddetto decreto Mef 26 aprile 2017 (con cui, come detto, è stata operata l'attribuzione degli spazi finanziari in favore degli enti locali per il 2017).

 

Con la seconda modifica si aggiungono nel criterio prioritario di cui alla sopradetta lettera a) del comma 488, anche gli interventi per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria previsti dall’articolo 10 del decreto-legge n. 104/2013, limitatamente alla quota di cofinanziamento a carico dell’ente interessato.

L’articolo 10 suddetto prevede che le Regioni possono stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato. Si tratta di interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, ed efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché della costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e della realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti.


 

Articolo 1, comma 485
(
Semplificazione dei limiti al ricorso al debito
da parte degli enti locali)

 

 

Il comma 485 abroga alcune disposizioni contenute nel D.L. n. 112/2008 (ai commi 10 e 11 dell’articolo 77-bis), finalizzate a tenere sotto controllo la dinamica di crescita dello stock di debito del comparto degli enti locali, in quanto superate dai vincoli introdotti dalla nuova contabilità armonizzata nonché dall’applicazione del principio del pareggio di bilancio.

 

In particolare, la norma che si vuole abrogare dispone che, a decorrere dall’anno 2010, le province ed i comuni possono aumentare la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell’anno precedente in misura non superiore ad una percentuale determinata, con proiezione triennale, in misura differenziata per le province ed i comuni, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria (comma 10). Nel caso in cui l’ente registrati per l’anno precedente un rapporto percentuale superiore alla misura determinata con il decreto, la percentuale medesima fissata nel decreto viene ridotta di un punto (comma 11).

 

Nella Relazione illustrativa si sottolinea che si tratta di disposizioni che, di fatto, non hanno ricevuto attuazione nell’ordinamento, le cui finalità di contenimento del debito degli enti locali sono ora assorbite dalle nuove disposizioni contabili armonizzate, introdotte dal D.Lgs. n. 118/2011, nonché dall’applicazione alle amministrazioni territoriali, dal 2016, del principio del pareggio di bilancio.

In merito, si ricorda che, dal 2016, le disposizioni che regolano il ricorso all'indebitamento di regioni ed enti locali sono contenute nella legge n. 243/2012, come recentemente modificata dalla legge 12 agosto 2016, n.164, di attuazione del principio del pareggio di bilancio.

L’applicazione del principio del pareggio alle amministrazioni territoriali ha inciso sulla capacità di indebitamento degli enti, essendo ora il ricorso al debito consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, con le modalità e nei limiti previsti dall’articolo 10 della citata legge n. 243/2012. Tale articolo introduce alcune condizioni all'indebitamento[88], richiedendo che ad esso si possa procedere solo "contestualmente all’adozione di piani di ammortamento" per il rimborso del debito e “sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale” che garantiscano che l'equilibrio di bilancio sia rispettato “per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione".

Le operazioni di indebitamento non soddisfatte dalle intese regionali devono essere effettuate sulla base dei “patti di solidarietà nazionali”, mediante la cessione/acquisizione tra enti territoriali di spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento, fermo restando il rispetto del saldo di equilibrio del complesso degli enti territoriali.

Le modalità applicate delle suddette disposizioni - ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome ad avviare l'iter delle intese - sono disciplinate con il D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21.

La stessa legge n. 243/2012, all'articolo 12, ribadisce, inoltre, il principio secondo cui gli enti locali e le regioni - tenuto conto dell'andamento del ciclo economico - concorrono anche alla riduzione del debito pubblico, attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Resta fermo, in ogni caso il limite massimo fissato per gli enti locali per il ricorso ai mutui e ad altre forme di indebitamento dall’articolo 204 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), pari, dal 2015, al 10 per cento degli interessi passivi in rapporto alle entrate correnti.


 

Articolo 1, comma 486
(Finali di coppa del mondo e campionati mondiali di sci alpino)

 

 

Il comma 486, inserito nel corso dell’esame al Senato, introduce la possibilità per il Commissario per la realizzazione del piano di interventi riguardanti le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo (marzo 2020-febbraio 2021) di ridurre diversi termini previsti nelle procedure di affidamento e di aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di partenariato pubblico e privato (PPP), nonché di fare ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per gli appalti relativi agli interventi attuativi del piano.

 

La norma provvede a integrare l’art. 61 del decreto-legge n. 50 del 2017, che ha previsto una serie di interventi infrastrutturali necessari per assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021, attraverso l’aggiunta del comma 26-bis, che consente al Commissario di ridurre taluni termini fissati in diversi articoli del D.Lgs. 50/16 (Codice dei contratti pubblici, d’ora in avanti Codice), riguardanti l’espletamento delle procedure di affidamento e di aggiudicazione degli appalti pubblici per la realizzazione del piano di interventi disciplinato nell’art. 61 del D.L. 50/17. La norma richiama nello specifico i commi 1 e 17, che rispettivamente disciplinano la predisposizione del piano da parte del Commissario e la sua approvazione all’esito della conferenza di servizi. 

 

Il comma 1 dell’art. 61 del D.L. 50/17 prevede la nomina di un commissario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della Regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo, al fine della predisposizione di un piano di interventi per l’adeguamento degli impianti sportivi e di riqualificazione turistica della zona. In particolare, il piano di interventi per l’adeguamento degli impianti sportivi e di riqualificazione turistica deve perseguire le seguenti finalità: progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti; progettazione e realizzazione di collegamenti, anche viari diversi dalla viabilità statale, tra gli impianti a fune, nonché adeguamento e miglioramento di quelli esistenti; progettazione e realizzazione di nuove piste per lo sci da discesa, nonché adeguamento e miglioramento di quelle esistenti; progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, anche mediante la creazione di infrastrutture e di servizi destinati allo sport, alla ricreazione, al turismo sportivo, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e all'attività turistico-ricettiva.

Il comma 17 dell’art. 61 prevede che, all'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto. I decreti commissariali di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della società ANAS S.p.a.

Si ricorda, inoltre, che il comma 15 dell’art. 61 disciplina la predisposizione di un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilità locale da parte del Commissario.

 

In particolare, il comma 486 consente al Commissario di:

§  operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del Codice;

Gli articoli 60, 61 e 62, recependo gli articoli 27, 28 e 29 della direttiva 2014/24/UE, disciplinano i termini per l’effettuazione degli adempimenti previsti (ad esempio per la ricezione delle offerte) nell’ambito delle procedure aperta, ristretta e competitiva con negoziazione fissando una serie di termini minimi ovvero consentendo l’adozione di termini inferiori al verificarsi di talune circostanze. L’art. 74 disciplina i termini per la disponibilità elettronica dei documenti di gara, mentre l’art. 79 detta ulteriori criteri per la fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte.

Considerato che già il codice fissa una serie di termini minimi per la ricezione delle offerte mutuati dalla normativa europea e ne consente una riduzione, non appare chiaro il contenuto della disposizione a meno che la norma non miri a consentire ulteriori riduzioni di tali termini, che andrebbero valutate alla luce di quanto prevede la normativa europea.

§  ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del Codice;

L'art. 97 disciplina le offerte anormalmente basse, vale a dire quelle che appaiono tali ad un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. In questi casi, la stazione appaltante richiede, entro un termine non inferiore a quindici giorni, agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti. L'art. 183 disciplina la finanza di progetto e dispone al comma 15 la valutazione della fattibilità della realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità entro il termine perentorio di tre mesi. L'art. 188 disciplina i contratti di disponibilità (il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo), in tal caso, l'eventuale riduzione dei termini sembra applicarsi ai trenta giorni entro cui quali l'amministrazione aggiudicatrice può motivatamente opporsi al progetto definitivo, al progetto esecutivo e alle varianti in corso d'opera approvati dall'affidatario, qualora non rispettino il capitolato prestazionale. L'art. 189 del Codice disciplina gli interventi di sussidiarietà orizzontale e, al comma 3, dispone che, decorso un termine di due mesi, si considerino respinte le proposte operative di pronta realizzabilità presentate da gruppi di cittadini organizzati all'ente locale territoriale competente nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. Entro il medesimo termine di due mesi, l'ente locale può, con motivata delibera, disporre invece l'approvazione delle proposte formulate, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione.

§  ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE, il termine di cui all’art. 32 del Codice;

Considerato che l’art. 32 del Codice, relativo alle fasi delle procedure di affidamento, fissa diversi termini, andrebbe valutata l’opportunità di esplicitare il richiamo al termine.

L’art. 32 reca, al comma 8 un termine di 60 giorni entro cui, divenuta efficace l'aggiudicazione, ha luogo la stipulazione del contratto, che comunque, ai sensi del comma 9, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; al comma 11 si stabilisce inoltre che il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi 20 giorni, se proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare.

Si ricorda altresì che la Direttiva 2007/66/UE (c.d. direttiva ricorsi) è stata recepita dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 53/2010, poi abrogato perché superato dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). Il riferimento a un termine di almeno dieci giorni è contenuto, tra l’altro, relativamente alla disciplina del termine sospensivo e del termine per la proposizione del ricorso.

§  fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara disciplinata dall’art. 63 del Codice, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano. In questo caso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione è rivolto ad almeno cinque operatori economici.

L’art. 63 prevede che, nei casi e nelle circostanze indicati nei commi dell’articolo 63, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. Il comma 2 del citato articolo 63, per gli appalti di lavori, forniture e servizi, consente l’utilizzo di tale procedura:

a)  qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta;

b)  quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

c)  nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

I tre precedenti casi riproducono le lettere a), b) e c) del paragrafo 2 dell’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, che è stata recepita dal Codice dei contratti pubblici.

Le ulteriori circostanze disciplinate nei commi da 3 a 5 dell’articolo 63 del Codice, che riprendono i corrispondenti paragrafi dell’articolo 32 della direttiva, riguardano: gli appalti pubblici di forniture (qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime, per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali); negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso; per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale

In base al comma 6, le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

 

La disposizione in esame, che consente il ricorso alla procedura negoziata senza bando per gli appalti relativi agli interventi attuativi del piano, andrebbe valutata alla luce dei presupposti per l’utilizzo di tale procedura disciplinati dalla normativa nazionale (art. 63, commi 2-5, d.lgs. 50/2016 precedentemente richiamati) e mutuati dalla normativa europea (articolo 32 della direttiva 2014/24/UE).

Si segnala, infine, che analoghe riduzioni di termini e il ricorso alla procedura negoziata senza bando sono disposti nell’ambito delle misure per la realizzazione delle Universiadi 2019 di Napoli, che sono disciplinate nei commi 225-248 del disegno di legge in esame.


 

Articolo 1, comma 487
(
Proroga del termine di sospensione del sistema
di tesoreria unica mista)

 

 

Il comma 487 estende fino al 31 dicembre 2021 il periodo di sospensione dell’applicazione del regime di tesoreria unica “misto” per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università e il mantenimento per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica previsto dall’articolo 1 della legge n. 720/1984.

 

Il prolungamento della sospensione del sistema misto di tesoreria– originariamente previsto fino alla data del 31 dicembre 2014 dall’articolo 35, comma 8, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, che viene qui novellato, e poi prorogato al 31 dicembre 2017 dall’articolo 1, comma 395 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - comporta che le entrate proprie degli enti sopracitati rimangano depositate per altri 4 anni, fino al 31 dicembre 2021, presso la tesoreria statale, invece di confluire nel sistema bancario

La disposizione determina – secondo la Relazione tecnica - un miglioramento del fabbisogno del settore statale e pubblico pari a 6 miliardi di euro nel 2018 e a 3 miliardi di euro nel 2019.

Si ricorda che il sistema di tesoreria unica previsto dalla legge n. 720/1984 – che obbliga gli enti locali a depositare tutte le loro disponibilità liquide in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato - costituito negli anni '80 con la legge n. 720/1984 rispondeva all’esigenza di contenimento dei costi dell'indebitamento, potenziando le disponibilità di tesoreria dello Stato e riducendo pertanto il ricorso al mercato finanziario e la conseguente emissione di titoli pubblici necessari per la copertura del fabbisogno del settore statale. Esso, inoltre, intendeva conferire ai flussi finanziari dell'intero settore una maggiore trasparenza mediante un'organica regolamentazione, introducendo, al tempo stesso, un controllo più stringente sulla capacità di spesa degli enti.

Con l’accelerazione del processo di rafforzamento dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, manifestatosi a partire dal 1997 con l’istituzione dell’IRAP, si è imposta l’esigenza un progressivo superamento del sistema di tesoreria unica. Per tali enti è stato, dunque, definito - con il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 (articoli 7-9) - un nuovo sistema di tesoreria definito come “misto”, secondo il quale le entrate proprie dell’ente (acquisite in forza di potestà tributaria propria, da compartecipazione al gettito di tributi statali o da indebitamento senza intervento statale) sono escluse dal versamento nella tesoreria statale, per essere depositate direttamente presso il sistema bancario.

L’applicazione del sistema c.d. “misto”, inizialmente limitato soltanto ad alcune fattispecie di enti locali e alle regioni ordinarie, è stato esteso a decorrere dal 1999 alle Università statali, con la legge n. 449/1997 (articolo 51, comma 3), poi, dal 2007 alle Autorità portuali, ai sensi della legge n. 296/2006 (articolo 1, comma 988) e infine, con l’articolo 77-quater del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, a tutte le regioni, a tutti gli enti locali e agli enti del settore sanitario.

Per i Dipartimenti universitari e per le Camere di commercio era stata prevista la fuoriuscita dal sistema della tesoreria unica (dal 1999 per i Dipartimenti universitari, ai sensi dell’articolo 29, comma 10, della legge n. 448/1998, e dal 2006 per le Camere di commercio, ai sensi dell’art. 1, comma 45, della legge n. 266/2005).

Le esigenze di controllo e di contenimento della finanza pubblica hanno portato il legislatore a sospendere, con l’articolo 35, commi da 8 a 10, del D.L. n. 1/2012, il regime di tesoreria unica misto per gli enti sopraindicati e a ripristinare l’originario regime di tesoreria unica.

Analoghe considerazioni hanno comportato la reintroduzione del sistema di tesoreria unica per i Dipartimenti universitari (articolo 35, commi 11-12, D.L. n. 1/2012) e per le Camere di commercio (queste ultime, reinserite dal 2015, ex art. 1, commi 391-394, legge n. 190/2014) che ne erano fuoriusciti. Sempre nel 2012, con il D.L. 95/2012 (c.d. spending review, articolo 7, commi 33-36) è stato inoltre disposto l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica delle istituzioni scolastiche ed educative statali, alle quali il sistema non era mai stato applicato.

Infine, i commi da 742 a 746 della legge n, 208/2015 prevedono dal 2016 l'assoggettamento al regime di tesoreria unica dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e del Garante per la protezione dei dati personali.

Anche l’Ispettorato nazionale del lavoro è dal 2015 assoggettato alla tesoreria unica (articolo 5 del D.Lgs. n. 149/2015).

 


 

Articolo 1, comma 488
(
Proroga del termine di ratifica degli Accordi di programma per la rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario
di edilizia residenziale)

 

 

Il comma 488, introdotto dal Senato, estende fino al 31 dicembre 2019 il termine per la ratifica degli Accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

 

Il comma in esame interviene sul termine, recato al comma 7 dell’articolo 12 del D.L. 83/2012. Quest'ultima disposizione stabilisce la possibilità che i programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata inclusi nel Programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato (ai sensi dell'art. 18 del D.L. 152/1999) per i quali sia stato ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007, di rilocalizzazione degli interventi edilizi nella stessa regione o in regioni confinanti, ma esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia.

A tal fine il termine per la ratifica degli accordi di programma già prorogato in più occasioni, ed attualmente al 31 dicembre 2017, è ora ulteriormente prorogato dalla norma in esame fino al 31 dicembre 2019.

L’articolo 12 del D.L. 83/2012 demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la predisposizione di un piano nazionale per le città, finalizzato alla riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate. Nell'ambito delle misure per il contrasto al degrado urbano, il comma 7 interviene sulla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, sulla base dei programmi indicati all’art. 18 del D.L. 152/1991. In particolare, al comma 7 - come modificato dall'art. 9, comma 9, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 - si prevede che i programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, per i quali sia stato ratificato l'Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 2006, n. 51, possono essere rilocalizzati nell'ambito della medesima regione ovvero in regioni confinanti ed esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. È esclusa, in ogni caso, la possibilità di frazionare uno stesso programma costruttivo in più comuni. A tal fine il termine per la ratifica degli Accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato attualmente al 31 dicembre 2017.

Le precedenti proroghe erano state disposte dal comma 8-bis dell'art. 4 del D.L. 150/2013, che ha prorogato detto termine al 31 dicembre 2016; l'articolo 9, comma 9, del D.L. 244/2016 l'ha a sua volta prorogato al 31 dicembre 2016.

 

Ai sensi dell’art. 18 del D.L. 152/1991, è stato dato avvio ad un programma straordinario di edilizia residenziale (sovvenzionata ed agevolata) da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

L’art. 4, comma 150, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) è intervenuto sulla disciplina delle procedure relative all’attuazione degli accordi di programma per la localizzazione degli interventi previsti, disponendo la rilocalizzazione del programma in altra regione, qualora la regione interessata non provveda all’attivazione degli accordi di programma entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto proponente. A tale fine, si provvede, su proposta del soggetto proponente, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla rilocalizzazione del programma, che avviene attraverso la sottoscrizione di un accordo di programma tra il Presidente della giunta regionale e il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, da ratificare entro il 31 dicembre 2007.

 

L'art. 34 del T.U. sugli enti locali prevede , per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, che sia promossa la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.


 

Articolo 1, comma 489
(Fondo crediti dubbia esigibilità-FCDE)

 

 

Il comma 489, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura[89], introduce una maggiore gradualità nella misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

 

Viene, in particolare, modificato l'art. 1, comma 509, della legge n. 190 del 2014, al fine di prevedere che la misura dell'accantonamento al FCDE - sulla base della normativa vigente pari almeno all'85 per cento nell'anno 2018 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2019 - risulti pari ad almeno il 75 per cento nell'anno 2018, ad almeno l'85 per cento nell'anno 2019, ad almeno il 95 per cento nell'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021.

 

L'art. 1, comma 509, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) - tramite novella al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" - prevede che, con riferimento agli enti locali, lo stanziamento di bilancio riguardante il FCDE sia pari nel 2017 almeno al 70 per cento dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, nel 2018 almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al Fondo sia effettuato per l'intero importo.

 

Il FCDE è uno strumento introdotto nell'ambito del più ampio processo di armonizzazione contabile, che mira a rendere confrontabili i dati finanziari delle amministrazioni territoriali, garantirne maggiore trasparenza e rafforzare l'efficacia del coordinamento della finanza pubblica.

Nello specifico, si tratta di un fondo diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio (si pesi ad esempio ai proventi da sanzioni amministrative al codice della strada, da oneri di urbanizzazione, dalla lotta all’evasione), possano essere utilizzate per finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Le entrate di dubbia e difficile esazione sono accertate per l’intero importo del credito, anche se non è certo se saranno riscosse in modo integrale (o in una qualche misura). Per tali crediti risulta obbligatorio effettuare un accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

Nel bilancio di previsione è a tal fine stanziata una apposita posta contabile[90], il cui ammontare è stabilito "in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata)"[91].


 

Articolo 1, comma 490
(Relazione biennale sullo stato di attuazione del federalismo fiscale)

 

 

Il comma 490, introdotto al Senato, richiede alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard la presentazione alla Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale di una relazione biennale sullo stato di attuazione delle norme in materia di federalismo fiscale, con particolare riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo.

 

A tal fine, la norma integra la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015), inserendo un comma 29-bis all’articolo 1. Tale nuovo comma prevede che la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, a partire dall’anno 2018, relazioni alla Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale in merito allo stato di attuazione delle disposizioni della legge n. 42/2009 (Capi II, II, IV e VI), con particolare riferimento alle ipotesi tecniche inerenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep) e al funzionamento dello schema perequativo.

 

Si ricorda che la legge n. 42/2009 reca la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In particolare il Capo II (articoli 7-10) riguarda i rapporti finanziari Stato-Regioni, il Capo III (articoli 11-14) la finanza degli enti locali, il Capo IV (articolo 15) il finanziamento delle città metropolitane e il Capo VI (articoli 17 e 18) il coordinamento dei diversi livelli di governo.

 

La Commissione tecnica per i fabbisogni standard è stata istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze con la legge di stabilità 2016 (art.1, comma 29, della legge n. 208/2015) per analizzare e valutare le attività, le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali (decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216).

La Commissione è formata da undici componenti, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, uno designato dall'Istituto nazionale di statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), di cui uno in rappresentanza delle aree vaste, e uno designato dalle regioni

Contestualmente all’istituzione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard è stata soppressa la Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale – COPAFF (art. 34 della legge n. 208/2015).

Il decreto istitutivo è il D.P.C.M. 23 febbraio 2016.

La Commissione tecnica per i fabbisogni standard provvede, dal 2017, a predisporre metodologie per la determinazione dei  fabbisogni e delle capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, nelle materie diverse dalla sanità. Tale funzione è stata attribuita con il D.L. n. 50/2017[92] (articolo 24).

 


 

Articolo 1, comma 491
(Revisione quota perequativa fondo
di solidarietà comunale anni 2018 e 2019)

 

 

Il comma 491 interviene sulla disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale, riducendo la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire negli anni 2018 e 2019 tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard.

 

A tal fine, la norma novella il comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), che reca i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dal 2017, modificando la lettera c) che disciplina le modalità di distribuzione della quota parte delle risorse del Fondo destinata a finalità perequative.

In particolare, la normativa vigente richiamata prevede un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse da distribuire con i criteri perequativi, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente.

Tale percentuale – che è stata applicata nella misura del 20 per cento nel 2015, del 30 per cento nel 2016 e del 40 per cento per l'anno 2017 - è ora fissata, dal citato comma 449, al 55 per cento per l'anno 2018, al 70 per cento per l'anno 2019, all’85 per cento per l'anno 2020, fino al raggiungimento del 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, con una configurazione a regime dei meccanismi perequativi di riparto della componente “non ristorativa” del Fondo di solidarietà comunale[93].

La modifica in commento riduce le richiamate percentuali dal 55 al 45 per cento per l'anno 2018 e dal 70 al 60 per cento per il 2019, definendo, pertanto, una applicazione più graduale, nei prossimi due anni, del meccanismo perequativo, che resta comunque destinato ad entrare a regime nell’anno 2021, come stabilito dalla lettera c) del comma 449 medesimo della legge di bilancio dello scorso anno.

 

La previsione di accantonamenti percentuali via via crescenti nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale, da ripartirsi tra i comuni secondo logiche di tipo perequativo, avviata nel 2015[94], è finalizzata a consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali.

Il progressivo rafforzamento della componente perequativa ha peraltro comportato la necessità di prevedere, al contempo, meccanismi in grado di contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che si determina con l’applicazione del meccanismo stesso della perequazione.

Dapprima con l’articolo 1, comma 3, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113 e, poi, con il comma 450 della legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016) è stato definito un meccanismo correttivo da applicare nel caso in cui i criteri perequativi di riparto determinino una variazione, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun comune rispetto alle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore ad una determinata percentuale, fissata, da ultimo, al 4% con il D.L. n. 50/2017 (art. 14), attenuando dunque gli effetti derivanti dall'applicazione dei fabbisogni standard e della capacità fiscale nel riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale destinata a finalità perequative, soprattutto per quei comuni che presentano una capacità fiscale superiore ai propri fabbisogni standard.

Con il D.L. n. 50/2017, il meccanismo per la mitigazione della perequazione è sta ulteriormente stabilizzato con la previsione di un ulteriore correttivo, per gli anni dal 2018 al 2021, attraverso l’impiego di un ulteriore ammontare di risorse per massimo 25 milioni di euro derivanti da fondi comunali non utilizzati, per evitare, nel periodo di transizione, eccessive penalizzazioni.


 

Articolo 1, comma 492
(Finalizzazione accantonamenti sul fondo di
solidarietà comunale non utilizzati)

 

 

Il comma 492 dispone che le somme accantonate sul fondo di solidarietà comunale, non utilizzate per eventuali conguagli ai comuni derivanti da rettifiche dei valori e dei criteri utilizzati nel riparto del fondo stesso, siano destinate ad incrementare i contributi a favore delle fusioni dei comuni.

 

A tal fine la norma in esame interviene sul comma 452 dell'articolo 1 della legge 232/2016 che, nel testo vigente, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è operato il riparto del fondo di solidarietà comunale può essere previsto un accantonamento sul medesimo fondo (nell’importo massimo di 15 milioni di euro) da destinare a eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Le rettifiche decorrono dall’anno di riferimento del fondo di solidarietà comunale cui si riferiscono.

Il comma 492 integra il contenuto del comma 452 finalizzando le risorse accantonate nel fondo ma non utilizzate (per i conguagli in favore dei comuni derivanti dalle richiamate rettifiche) all'incremento dei contributi straordinari destinati ai nuovi comuni derivanti dalla fusione di precedenti comuni, previsti all'articolo 15, comma 3, del D. Lgs 267/2000[95].

Tale norma, al fine di favorire la fusione dei comuni, stabilisce che lo Stato - in aggiunta ad eventuali contributi regionali - destini contributi straordinari per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa. Tali contributi sono commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

 

Si rammenta che il Fondo di solidarietà comunale è stato istituito[96] dall’articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012) in ragione della nuova disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), introdotta dalla legge medesima, che ha attribuito ai comuni l’intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. La dotazione annuale del Fondo, definita per legge, è in parte assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente.

Va altresì rammentato che sul Fondo in questione sussistono già alcune finalizzazioni in favore delle unioni e fusioni di comuni. In particolare l’articolo 1, comma 380-ter della suddetta legge 228/2012 ha disposto, al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, che una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10 della n. 388/2000, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n.95/2012,  ai comuni istituiti a seguito di fusione.

Si segnala inoltre che sul contributo straordinario previsto dal sopracitato articolo 15, comma 3, è intervenuto l’articolo 20 del decreto-legge n. 95/2012, incrementando sia l’entità del contributo spettante ai comuni per il processo di fusione, sia l’importo massimo erogabile per tale finalità all’ente locale.

Su tale norma intervengono i commi 480 e 481 del disegno di legge in esame, accrescendo le risorse disponibili ed incrementando sia l’entità del contributo sia l’importo massimo erogabile ai comuni per il processo di fusione.

 


 

Articolo 1, comma 493
(Priorità nell’assegnazione degli spazi finanziari
agli enti locali per investimenti)

 

 

Il comma 493 introduce un ulteriore criterio, rispetto a quelli già previsti - per l'attribuzione di spazi finanziari in favore degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 492, consistente nella realizzazione di investimenti per il ripristino e la messa in sicurezza del territorio a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

 

L'articolo aggiuntivo in esame integra le priorità elencate al comma 492 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016, di cui deve tenere conto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nella determinazione dell'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale richiedente, per interventi diversi da quelli sull’edilizia scolastica.

Si rammenta che gli spazi finanziari in questione sono attribuiti nell’ambito dei patti di solidarietà nazionali previsti dall’articolo 10 della legge n.243 del 2012, per la cui disciplina si rinvia a quanto prima  illustrato in commento all’articolo 72, comma 1, del disegno di legge in esame.

Il nuovo criterio (di cui alla nuova lettera 0b), che assume il secondo posto nell'ordine prioritario dei quattro criteri previsti dalla normativa vigente) consiste nella realizzazione di investimenti da parte dei comuni (che li finanziano con avanzo di amministrazione o con indebitamento) finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici in riferimento ai quali sia intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, della legge 225/1992 (recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile").

La richiesta di spazi finanziari può essere avanzata solo nell'anno seguente rispetto a quello in cui la dichiarazione è stata assunta.

Ai sensi delle disposizioni vigenti gli enti locali sono tenuti a comunicare gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti previsti dal comma 492 entro il 20 febbraio dell’anno, termine anticipato al 20 novembre dell’anno precedente a quello di investimento dall’articolo72, comma 1, del disegno di legge in esame (ma contestualmente fissato per l’anno 2018 al 20 febbraio 2018),.

Si rammenta che, in sede di attribuzione di spazi finanziari, la norma vigente (art.1, co. 492, l. 232/2016) prevede le seguenti priorità:

0a) investimenti dei comuni ricompresi nei territori delle regioni Emilia–Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 (individuati ai sensi dei decreti-legge n.74 ed 83 del 2016) finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento;

a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione, nonché dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

c) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione;

d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale.

Va però segnalato che il comma 484, lettera n), del disegno di legge in esame introduce, a sua volta, una nuova priorità, posta nell’ordine come lettera b), dell'art.1, co. 492, relativa agli investimenti la cui progettazione esecutiva è finanziata a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 41-bis del decreto-legge 50/2017 in favore dei comuni delle zone ad alto rischio sismico ed, inoltre, introduce ulteriori tipologie di investimenti.

Sul comma 492 intervengono inoltre due disposizioni introdotte durante l’esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017 n.148, approvato dalle due Camere ed in attesa di pubblicazione di G.U. Si tratta in particolare dell’articolo 2-bis, comma 34, che ha modificato la lettera  0a) suddetta, aggiungendovi il riferimento agli investimenti da effettuare nei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell’aprile 2009, nonché dell’articolo 17-quater, che ha introdotto nel comma in esame una ulteriore lettera, nominata d-bis), che aggiunge un ulteriore criterio di priorità, relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale ? al recupero degli immobili ? delle strutture destinati ? servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione.


 

Articolo 1, comma 494
(Semplificazione DUP)

 

 

Il comma 494, introdotto al Senato, è mirato alla semplificazione della disciplina del Documento Unico di Programmazione semplificato, che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono presentare annualmente entro il 31 luglio.

 

A tal fine, si richiede al Ministero dell’economia e delle finanze di provvedere all’aggiornamento del principio contabile applicato della programmazione di bilancio tramite proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell’interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali) e la Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie), entro il 30 aprile 2018.

 

Il Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali (TUEL) afferma, all’articolo 151, che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo n. 118/2011[97].

Al DUP è dedicato l’articolo 170 del TUEL, che ne precisa la procedura di presentazione: entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il DUP per le conseguenti deliberazioni, ed entro il 15 novembre, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Il primo documento unico di programmazione è stato adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi.

Il Documento unico di programmazione è qualificato come documento di  carattere generale, che rappresenta la guida strategica ed operativa dell'ente, ed è un presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. Si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011, che riguarda appunto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e disciplina, al paragrafo 8, il DUP degli enti locali, dettagliando il contenuto della Sezione Strategica (paragrafo 8.1) e di quella operativa (paragrafo 8.2).

In particolare, ai sensi del comma 6 del citato articolo 170 del TUEL, gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011. Il citato allegato include un apposita sezione (paragrafo 8.4) dedicata al DUP semplificato, individuandone gli indirizzi generali.

 


 

Articolo 1, comma 495
(Credito di imposta per il Sud)

 

 

Il comma 495 incrementa di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 le risorse destinate al finanziamento del credito di imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), istituito dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108, legge n. 208 del 2015) per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019.

 

Sulla materia è intervenuto recentemente il comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che, attraverso una rimodulazione, ha ridotto di 110 milioni le risorse originariamente stanziate per il 2017, che venivano traslate per 55 milioni alle annualità 2018 e 2019. Di conseguenza, le risorse stanziate per il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno venivano fissate dal D.L. n. 50/2017 in 507 milioni per il 2017 e in 672 milioni sia per il 2018 che per il 2019.

 

Fermo restando le quote già indicate per il 2016 e il 2017 (rispettivamente 617 e 507 milioni), con la disposizione in esame l’autorizzazione di spesa viene elevata a 872 milioni per il 2018 e a 772 milioni per il 2019.

 

Si ricorda che il comma 108 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) poneva l’onere previsto per tale credito di imposta (617 milioni annui dal 2016 al 2019) per 367 milioni a valere sulle risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e per 250 milioni sui fondi strutturali UE (PON “Imprese e Competitività 2014/2020” e risorse FESR 2014/2020 dei POR delle regioni in cui si applica l'incentivo).

La rimodulazione delle risorse disposta dal D.L. n. 50 del 2017 veniva posta a carico esclusivo delle risorse del FSC (la Relazione tecnica al d.d.l. di conversione - A.C. 4444 - precisa che la predetta rimodulazione non è effettuata sulla quota parte di risorse, pari a 250 milioni annui, a valere sul fondi strutturali europei e di cofinanziamento nazionale.

 

Anche l’onere relativo all’incremento di spesa disposto dalla norma in esame (200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019) è posto a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).

 

 

 

 

2016

2017

2018

2019

Quota Fondo Sviluppo e Coesione

367

257

622

522

Quota Fondi strutturali

250

250

250

250

Autorizzazione di spesa totale

617

507

872

772

 

La legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108 della legge n. 208 del 2015) ha introdotto un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura del credito d'imposta è pari al 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese (tali misure sono state elevate dalla norma in esame). Alle imprese attive nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori medesimi. La norma originaria prevede che l'agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle stesse categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese (elevata a 3 milioni dalla norma in esame), di 5 milioni (elevati a 10 milioni dalla norma in esame) per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016 è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta. La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati, a partire dal 30 giugno 2016 fino al 31 dicembre 2019. Con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito a soggetti beneficiari, ambito territoriale, investimenti agevolabili, determinazione dell'agevolazione, valorizzazione degli investimenti ed efficacia temporale dell'agevolazione, procedura, utilizzo e rilevanza del credito di imposta, cumulo, rideterminazione del credito e controlli.

L’articolo 7-quater del decreto-legge n. 243 del 2016 ha introdotto alcune modifiche alla relativa disciplina. Oltre ad inserire la regione Sardegna fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga alla disciplina in tema di aiuti di Stato, è stato stabilito l’aumento delle aliquote applicate al credito d’imposta sottostante l’acquisto di beni strumentali nuovi: si prevede la misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero il 25 per cento per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (aree ex 107.3 lett. a) TFUE) e il 10 per cento per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise (aree ex 107.3 lett. c) TFUE), individuati dalla Carta. Inoltre l’ammontare massimo di ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d’imposta, è elevato da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese e da 5 a 10 milioni per le medie imprese, mentre rimane a 15 milioni per le grandi imprese; è soppressa la disposizione che prevede il calcolo del credito d’imposta al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta per beni ricadenti nelle categorie corrispondenti a quelle agevolabili. Infine è soppresso il divieto di cumulo del credito d’imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea.

Si ricorda che il D.M. 29 luglio 2016 (modificato dal D.M. 9 agosto 2017) ha definito le modalità di assegnazione delle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FERS al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.


 

Articolo 1, commi 496 e 497
(Proroga delle agevolazioni per le assunzioni
a tempo indeterminato nel Mezzogiorno)

 

 

I commi 496-497, modificati nel corso dell’esame al Senato, prevedono la possibilità, per specifiche regioni, di introdurre misure complementari volte all’assunzione di giovani entro i 35 anni di età (o con più di 35 anni a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi), in particolare estendendo nel 2018 l’esonero contributivo disposto per la generalità dei neo assunti dal precedente comma 50, sia riguardo alla percentuale dello sgravio contributivo, sia riguardo alla sua entità economica (comunque entro il limite massimo di 8.060 euro annui).

 

Più specificamente, si prevede la possibilità, per i programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i Programmi Operativi Complementari, di introdurre (nell’ambito specifici obiettivi previsti dalla relativa programmazione) misure complementari volte all’assunzione di giovani entro i 35 anni di età o con più di 35 anni a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (comma 496).

 

In particolare, si dispone l’estensione (oltre alla decontribuzione per i neo assunti prevista dal precedente comma 50, alla cui scheda si rimanda) fino al 100% dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2018, nel limiti annuali di importo previsti dalle richiamate misure per ogni neo assunto nelle richiamate regioni.

L’esonero contributivo di cui al periodo precedente si applica anche ai neo assunti con età superiore a 35 anni privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

In ogni caso, secondo quanto specificato con una modifica apportata al Senato, l’importo dell’esonero non deve comunque superare il limite massimo di 8.060 euro annui, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 118, della L. 190/2014[98].

Inoltre, tali assunzioni operando in deroga a quanto previsto dal precedente comma 63, possono riguardare anche assunzioni per lavoro domestico e in apprendistato.

Per i richiamati fini sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati (comma 497).

 

Gli sgravi contributivi per nuove assunzioni nella L. 190/2014 (Stabilità 2015), L. 208/2015 (Stabilità 2016) e L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017)

 

L'articolo 1, comma 118, della L. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) ha introdotto uno sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato.

Lo sgravio riguarda i contratti a tempo indeterminato relativi a nuove assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015 e consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi.

Il beneficio non è riconosciuto:

§  nel settore agricolo, per i contratti di apprendistato e nel settore del lavoro domestico;

§  per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

§  con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;

§  in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro (considerando anche le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della disposizione in oggetto.

Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

 

Successivamente, l'articolo 1, commi da 178 a 181, della L. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) ha previsto, per il settore privato, la proroga dello sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi alle assunzioni effettuate nel corso del 2016 consistente nell'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi. Particolari disposizioni concernono il settore agricolo (commi 179 e 180).

Il beneficio per le assunzioni effettuate nel 2016 (così come già previsto per quelle effettuate nel 2015) non è riconosciuto per i contratti di apprendistato e di lavoro domestico; per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; ai lavoratori per i quali il beneficio (ovvero quello per le assunzioni relative al 2015) sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato; per i lavoratori con i quali i datori di lavoro (considerando anche le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) abbiano comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi precedenti il 1° gennaio 2016.

Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente. Ai fini della misura del trattamento pensionistico si applicano gli ordinari criteri di calcolo. Il beneficio (in conformità alla disciplina dello sgravio per le assunzioni nel 2015) non è subordinato ad un meccanismo di ordine cronologico di presentazione delle domande e di connessa verifica di sussistenza di risorse residue.

Inoltre, si prevede che, nel caso di subentro nella fornitura di servizi in appalto, il datore di lavoro subentrante che assuma, ancorché in attuazione di un obbligo stabilito da disposizioni di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisca dello sgravio contributivo, preserva il diritto alla fruizione dello sgravio medesimo, nei limiti della durata e della misura che residui (considerando, a tal fine, anche il rapporto di lavoro con il datore cessante).

Nell'ambito delle misure riferite al Mezzogiorno, i commi 109 e 110 dell’articolo della medesima L. 208/2015 hanno esteso alle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 il richiamato esonero contributivo ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'estensione dell'incentivo è tuttavia condizionata alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati, da effettuarsi (con decreto interministeriale) entro il 31 marzo 2016. È prevista una maggiorazione della percentuale di decontribuzione per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

 

Da ultimo in materia è intervenuta la L. 232/2016.

In particolare, l'articolo 1, commi da 308 a 313, ha disposto, per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Il beneficio contributivo spetta, a domanda ed entro specifici limiti di spesa, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, per l'assunzione di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato. Lo sgravio contributivo consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi.

Sempre in materia di apprendistato, sono stati previsti ulteriori finanziamenti per la proroga (fino al 31 dicembre 2017) dei benefici contributivi per le assunzioni e per i percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro (27 milioni di euro) (articolo1, comma 240 lettera b), della L. 232/2016).

Infine, l'articolo 1, comma 344, ha riconosciuto un esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, le cui aziende siano ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate. L'esonero è riconosciuto (nei limiti delle norme europee sugli aiuti de minimis) per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (nel limite del 66% per i successivi 12 mesi e nel limite del 50% per ulteriori 12 mesi)

 


 

Articolo 1, commi 498 e 499
(Integrazione finanziamento aree interne)

 

 

I commi 498 e 499 incrementano di 91,2 milioni, di cui 30 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni per il 2021, le risorse nazionali destinate alla "Strategia per le Aree interne” a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie.

 

Le risorse nazionali destinate alla “Strategia Nazionale per le Aree Interne” (SNAI), autorizzate originariamente dall'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) nell’importo di 90 milioni di euro (3 milioni per il 2014 e di 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016), sono state successivamente integrate dall’articolo 1, comma 674, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) di ulteriori 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017 e, poi, dall'articolo 1, comma 811, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) di ulteriori 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018.

 

Le "Aree interne" rappresentano una delle linee strategiche di intervento dei Fondi strutturali europei del ciclo di programmazione 2014-2020, definite nell’ambito dell’Accordo di Partenariato[99], che interessa tutto il territorio nazionale, senza distinzioni tra Nord e Sud.

La Strategia - sostenuta sia dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR), per il cofinanziamento di progetti di sviluppo locale, sia da risorse nazionali - rappresenta una azione diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza tali aree, definite come quelle più lontane dai servizi di base.

Il processo di selezione delle aree interne - che interessano oltre il 60% del territorio nazionale ed il 7,6% della popolazione italiana[100] - è avvenuto attraverso una procedura di istruttoria pubblica, svolta da tutte le Amministrazioni centrali raccolte nel Comitato Nazionale Aree Interne e dalla Regione (o Provincia autonoma) interessata.

La strategia, che ha lo scopo di creare nuove possibilità di reddito e di assicurare agli abitanti maggiore accessibilità ai servizi essenziali, nonché di migliorare la manutenzione del territorio stesso, è volta al finanziamento di “interventi pilota” per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari. Il comma 17 della legge n. 147/2013 prevede che i risultati degli interventi pilota vengano annualmente (entro il 30 settembre) sottoposti al CIPE dal Ministro responsabile per la valutazione in ordine ai successivi rifinanziamenti.

Con la delibera 28 gennaio 2015, n. 9 il CIPE ha approvato gli indirizzi operativi della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. La struttura di governance è stata individuata attraverso la costituzione di un apposito “Comitato tecnico aree interne” (CTAI), coordinato dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I finanziamenti statali gli interventi pilota sono stati assegnati dal CIPE con le due delibere 28 gennaio 2015, n. 9 e 10 agosto 2016, n. 43.

Nell’ultima Relazione annuale sulla Strategia nazionale per le aree interne, presentata al CIPE dal Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, di dicembre 2016, si fa riferimento a 68 aree selezionate, che riguardano “1.043 comuni, con 2.026.299 abitanti e con una  superficie complessiva di 49.103 kmq. Le aree selezionate rappresentano 24,9% di tutti i comuni italiani classificati come Aree Interne; e il 12,9% dei comuni italiani; il 15,3% della popolazione residente in aree interne e il 3,4% della popolazione nazionale”.

 

In conseguenza dell’incremento di risorse autorizzato dall’articolo in esame, il comma 499 ridefinisce il riparto annuale dell’ammontare complessivo delle risorse destinate alla “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese” per il periodo 2015-2021, autorizzate ora nella misura complessiva di 281,2 milioni, nei seguenti importi: 16 milioni per il 2015, 60 milioni per il 2016, 94 milioni per il 2017, 20 milioni per il 2018, 30 milioni per il 2019, 30 milioni per il 2020 e 31,18 milioni per il 2021.

Le risorse inizialmente stanziate per le aree interne dalla legge di stabilità 2014 (90 milioni di euro per il triennio 2014-2016), sono state così rifinanziate e rimodulate dalle successive leggi di stabilità 2015 (90 milioni per il triennio 2015-2017) e 2016 (altri 10 milioni per il triennio 2016-2018), nonché dall’articolo in esame:


 

(milioni di euro)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

TOT

Legge di Stabilità 2014

3,0

43,5

43,5

 

 

 

 

 

90,0

Rifin. Stabilità 2015

-

-20,0

+16,5

+94,0

 

 

 

 

+90,0

Legge di Stabilità 2015

3,0

23,0

60,0

94,0

 

 

 

 

180,0

Rifin. Stabilità 2016

-3,0

-7,0

0

0

+20,0

 

 

 

+10,0

Legge di Stabilità 2016

-

16,0

60,0

94,0

20,0

 

 

 

190,0

Rifin. Ddl Bilancio 2018

 

 

 

 

 

+30,0

+30,0

+31,2

+91,2

Ddl Bilancio 2018

 

16,0

60,0

94,0

20,0

30,0

30,0

31,2

281,2

 


 

Articolo 1, commi 500-506
(Fondo imprese Sud)

 

 

I commi 500-506 – le cui disposizioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della legge in G.U.- dispone l’istituzione di un fondo denominato “Fondo imprese Sud” a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una dotazione di 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull’annualità 2017 del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – Programmazione 2014- 2020. Il Fondo, per il quale l’articolo consente che quote aggiuntive dello stesso possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali pubblici e privati, ha una durata di dodici anni.

Quanto alle modalità operative, il Fondo opera investendo nel capitale delle piccole e medie imprese, nonché in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti nelle piccole e medie imprese territorialmente beneficiarie dell’intervento. La gestione del Fondo è affidata a Invitalia S.p.A., che dovrà rendicontare, con cadenza almeno semestrale, alla Presidenza del Consiglio sull’impego delle risorse.

 

Il comma 500 dispone l’istituzione di un fondo denominato “Fondo imprese Sud” a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Quanto alla definizione di PMI beneficiarie del sostegno del Fondo, si tratta delle piccole e medie imprese come definite dal Reg. (UE) n. 651/2014 (GBER), Regolamento europeo di esenzione dall’obbligo di notifica alla Commissione di determinate categorie di aiuti. Tra le categorie di aiuti esentate dall’obbligo di notifica, vi rientrano appunto, a date condizioni, gli aiuti alle PMI per investimenti in zone assistite individuate nella carta degli aiuti a finalità regionale.

Il Regolamento (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulation) GBER prevede, per certe categorie di aiuti di Stato e a date condizioni, apposite esenzioni dall’obbligo di notifica alla Commissione UE.

Le misure che non rientrano nelle categorie contemplate e che, nell’ambito di queste, non soddisfano tutte le condizioni di cui al GBER dovranno essere notificate alla Commissione UE e su di esse la Commissione effettuerà un’analisi approfondita sulla base dei criteri stabiliti nei diversi Orientamenti concernenti i settori interessati.

Il GBER (articolo 1, comma 1, lett. b)) esenta dall’obbligo di notifica, a date condizioni, gli aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti. A tal fine, nell’Allegato I, definisce la categoria di impresa, micro, piccola e media, confermando la disciplina europea vigente. In particolare, qualifica impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All'interno della categoria delle PMI, definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Definisce micro impresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua.

Si ricorda che gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno.

L’allegato 1 definisce altresì l’impresa autonoma, le imprese associate e le imprese collegate ai fini dell’applicazione del GBER.

Come sopra accennato, il GBER descrive le specifiche condizioni in presenza delle quali gli aiuti a finalità regionale al funzionamento possono essere esentati dall’obbligo di notifica. In primis, si deve trattare di PMI in zone assistite.

Nel caso di aiuti alla coesione di cui all’articolo 107, par. 3, lettera a) TFUE (cioè di aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione) gli aiuti possono essere concessi per un investimento iniziale a prescindere dalle dimensioni del beneficiario.

Quanto ai costi ammissibili, rientrano nel GBER i costi per gli investimenti materiali e immateriali; i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni o una combinazione dei costi di cui sopra, con dati limiti di cumulo (l'importo cumulato non deve superare l'importo più elevato fra i due).

Ulteriore condizione è che l'investimento sia mantenuto nella zona beneficiaria (regione interessata) per almeno cinque anni o per almeno tre anni nel caso di PMI.

In via generale, l'intensità di aiuto in termini di ESL non deve superare l'intensità massima di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso nella zona interessata.

Inoltre, il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

È obbligo per il beneficiario dell’aiuto confermare che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.

 

Come sopra accennato, il comma 500 dota l’istituendo “Fondo Imprese Sud” di 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull’annualità 2017 del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – Programmazione 2014-2020.

Si segnala che la copertura a valere sulle risorse dell’annualità 2017 del Fondo può essere effettuata in quanto la disposizione in commento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio in esame sulla gazzetta ufficiale.

Per quanto riguarda le risorse disponibili del FSC 2014-2020, si evidenzia che nel bilancio di previsione assestato per il triennio 2017, il capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero (ove sono iscritte le risorse del FSC) presenta stanziamenti pari a 3.418 milioni di euro per il 2017, interamente destinate agli interventi rientranti nel nuovo ciclo di programmazione 2014-2020. Nel Fondo, si ricorda, sono iscritte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale nonché a incentivi e investimenti pubblici, la cui programmazione e ripartizione è effettuata dal CIPE con proprie deliberazioni. Per il ciclo di programmazione 2014-2020, l’articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) ha disposto una dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione nella misura complessiva di 54.810 milioni.

La programmazione delle risorse si articola, ai sensi dell’art. 1, co. 703, della legge n. 190/2014, in aree tematiche, individuate con la delibera n. 25 del 2016, la quale ha destinato 15,2 miliardi ai Programmi operativi, di cui 11,5 relativi alle infrastrutture, 1,9 miliardi all’ambiente, 1,4 miliardi alle attività produttive e 400 milioni all’agricoltura. In attesa delle ripartizioni per “aree tematiche”, parte delle risorse sono state nel frattempo assegnate nell’ambito dei c.d. piani stralcio approvati dal CIPE con singole delibere, al fine di avviare alcuni interventi nei settori della banda ultra-larga (3,5 miliardi), dell’ambiente (per complessivi 780 milioni), della ricerca (500 milioni), del turismo e della cultura (1 miliardo), dell’edilizia giudiziaria e scolastica (380 milioni nel complesso).

Con la delibera n. 26 del 2016 sono stati assegnati 13,4 miliardi ai Patti per il Sud e con la delibera n. 56 del 2016 2 miliardi ad alcuni patti e intese per il Centro-Nord.

Ulteriori risorse sono state utilizzate mediante assegnazioni ex lege (c.d. preallocazioni), nel 2014 e nel 2015 (per 5 miliardi complessivi); ulteriori preallocazioni sono state disposte successivamente alla delibera n. 25 dell’agosto 2016 (pari a circa 6 miliardi). Ulteriori 2 miliardi sono stati utilizzati dal CIPE quale reintegro alle regioni per precedenti riduzioni di spesa a valere sul FSC 2007-2013 (1,1 miliardi) e, nello scorso luglio (delibera n. 50), per il cofinanziamento nazionale (800 milioni) delle risorse addizionali europee riconosciute all’Italia dalla Commissione UE quale adeguamento, connesso all’evoluzione del reddito nazionale lordo, del Quadro finanziario pluriennale.

Dei 54,8 miliardi originari risulterebbero ancora non assegnati in sede di programmazione circa 4,7 miliardi.

Si segnala, infine, che il disegno di legge di bilancio 2018 in esame, nella Sezione II, rifinanzia il FSC 2014-2020 di 5 miliardi per il 2021 e annualità seguenti.

 

Il comma 500 affida la gestione del Fondo all’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa – Invitalia, che può avvalersi della Banca del Mezzogiorno.

L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Invitalia (ex Sviluppo Italia) S.p.A., è una società per azioni interamente posseduta dal Ministero dell’economia e delle finanze. Ad essa è attribuito il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti. Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, articolo 1, commi 460-464), oltre a mutarne la denominazione, ha operato un riassetto complessivo della società, attribuendo al Ministro dello sviluppo economico i seguenti poteri in riferimento al suo operato: definire, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della società e approvare le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con il D.M. 18 settembre 2007 sono stati individuati degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale. Le funzioni di INVITALIA risultano poi implementate nel tempo da vari interventi legislativi afferenti specifici ambiti operativi.

 

La creazione della "Banca del Mezzogiorno" era già delineata in un primo momento nella XIV legislatura, con la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005), all’articolo 1, commi da 376 a 378, e poi nuovamente disciplinata, nella XVI legislatura, dall'articolo 6-ter del D.L. n. 112 del 2008.

La legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009), all’articolo 2, commi da 161 a 177, ha definito concretamente un insieme di disposizioni dirette ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario delle regioni del Mezzogiorno e a sostenere le iniziative imprenditoriali canalizzando il risparmio privato in quelle regioni. A tal fine è stata introdotta un’articolata disciplina, volta alla costituzione della Banca del Mezzogiorno S.p.A., quale società partecipata dallo Stato in qualità di socio fondatore e da altri soggetti privati invitati a parteciparvi da un Comitato promotore all’uopo istituito. La banca agisce attraverso la rete di banche e di istituzioni che vi aderiscono con l’acquisto di azioni e sua finalità precipua è quella di sostenere progetti di investimento nel Mezzogiorno, promuovendo in particolare il credito alle PMI anche con il supporto di intermediari finanziari.

Conseguentemente la Banca d’Italia ha rilasciato a Poste Italiane l’autorizzazione per l’acquisto del Medio Credito Centrale (MCC), individuato come struttura di vertice per dare attuazione alla realizzazione della Banca del Mezzogiorno. La cessione di MCC si è perfezionata il 1° agosto 2011 e la banca ha assunto la denominazione di Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale (BdM-MCC). La banca opera sul territorio utilizzando la rete degli sportelli postali (attualmente attraverso 250 sportelli postali, come delineato nel piano strategico di BdM-MCC).

Con il decreto-legge n. 70 del 2011, all’articolo 8, comma 4, oltre a sopprimere alcune disposizioni relative alla Banca del Mezzogiorno relative al limite massimo per sottoscrittore e al limite temporale minimo per la detenzione in portafoglio, si è autorizzato l’emissione– fino ad un massimo di 3 miliardi di euro - di specifici Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale fiscalmente agevolati (imposta sostitutiva sugli interessi al 5 per cento) da parte di banche italiane. Alla disposizione si è data attuazione con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° dicembre 2011.

Le risorse del Fondo sono accreditate in un’apposita contabilità speciale intestata all’Agenzia, aperta presso la Tesoreria dello Stato. La gestione da parte dell’Agenzia ha dunque natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 9 della legge n.1041/1971. L’articolo 9 della legge n. 1041/1971 (richiamato nel testo del comma 1 dell’articolo in esame) dispone che tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalità stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione. Per tali aspetti, l’articolo dispone specificamente che il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale è soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

Si prevede che l’Agenzia stipuli un’apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ai sensi del successivo comma 509, la convenzione dovrà definire:

§  le azioni volte alla crescita dimensionale delle imprese, tenuto anche conto degli indicatori economici di ciascuna regione interessata;

§  le modalità e i termini di operatività del Fondo;

§  il riconoscimento all’Agenzia degli oneri sostenuti per la gestione della misura;

§  le modalità di contribuzione dei soggetti terzi e i relativi criteri di computo della contribuzione;

§  i contenuti e la tempistica delle attività di monitoraggio e controllo;

§  i livelli minimi di investimento da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, al fine di assicurare l’attivazione di risorse private in misura pari almeno a quelle stanziate dal comma 1.

 

Con riferimento alla partecipazione di soggetti terzi al Fondo, il comma 501 consente che quote aggiuntive del Fondo stesso possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, inclusi la Banca del Mezzogiorno, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. in qualità di Istituto nazionale di promozione nell’ambito del Fondo europeo degli investimenti strategici (FEIS) di cui all’articolo 1, comma 826, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) la Banca Europea per gli Investimenti e il Fondo Europeo per gli Investimenti, individuati dalla medesima Agenzia attraverso una procedura aperta e trasparente.

I commi dal 822 al 830 della richiamata legge di stabilità 2016 hanno individuato la Cassa depositi e prestiti S.p.A. come istituto nazionale di promozione ai sensi della normativa europea sugli investimenti strategici e come possibile esecutore degli strumenti finanziari destinatari dei fondi strutturali e di eventuali fondi apportati da amministrazioni ed enti pubblici o privati, abilitandola a svolgere le attività previste da tale normativa anche utilizzando le risorse della gestione separata. In particolare, il comma 826 qualifica la Cassa come istituto nazionale di promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3), del Regolamento (UE) 2015/1017, relativo al FEIS, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione europea del 22 luglio 2015.

Le «banche o istituti nazionali di promozione» sono le entità giuridiche che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione così come definite all'articolo 2, n. 3 del Regolamento (UE) 2015/1017 del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013.

Secondo la Comunicazione COM (2015) 361, la principale motivazione economica dell'istituzione di una banca di promozione risiede nel fatto che i fallimenti del mercato possono ridurre gli investimenti e, di conseguenza, rallentare la crescita futura portandola a livelli non efficienti sotto il profilo economico, e che un istituto con un mandato pubblico si trova in posizione migliore rispetto agli operatori privati per rimediare ai fallimenti del mercato. Secondo il documento, l'Italia ha annunciato di partecipare al progetto FEIS tramite la Cassa Depositi e Prestiti per un importo di 8 miliardi di euro.

Il documento prefigura la cooperazione tra le banche nazionali di promozione e la BEI tramite accordi di coinvestimento (piattaforme di investimento) che vengono strutturati al fine di aggregare i progetti d'investimento, ridurre i costi delle operazioni e dell'informazione e ripartire più efficacemente il rischio fra i vari investitori. Le piattaforme d'investimento possono essere società veicolo, conti gestiti, accordi di cofinanziamento o di condivisione dei rischi basati su contratti oppure accordi stabiliti con altri mezzi tramite i quali le entità incanalano un contributo finanziario al fine di finanziare una serie di progetti di investimento. Si ricorda inoltre che, ai sensi della disciplina relativa al Fondo europeo investimenti strategici (FEIS) l’intervento può essere combinato attraverso strumenti finanziari e piattaforme di investimento, nazionali, regionali o sovraregionali, purché si mantengano contabilità separate dei differenti budget.

Quanto alle modalità operative del Fondo, esso – ai sensi del comma 502 - opera investendo nel capitale delle piccole e medie imprese di cui al comma 1, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti.

L’investimento nel capitale di ciascuna impresa target deve essere finanziato, per almeno il 50 per cento, da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente.

Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di cui al comma 1 alle medesime condizioni.

Ai sensi del comma 503, il Fondo, inoltre, può investire - previa selezione tramite procedura aperta e trasparente - nel rispetto della normativa vigente, in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti nelle piccole e medie imprese territorialmente beneficiarie dell’intervento di cui al comma 1. L’investimento del Fondo non può superare il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi.

Il comma 504 dispone che la Convenzione tra Invitalia e Presidenza del Consiglio dei ministri regolerà anche le modalità di selezione dei soggetti di cui ai commi 3 e 4, anche tenendo conto della presenza di professionalità esperte dedicate esplicitamente alle finalità del Fondo.

La Convenzione regolerà altresì le modalità di restituzione delle somme rinvenienti dai rimborsi e dai proventi degli investimenti diretti e degli OICR chiusi ovvero dalla cessione o liquidazione delle quote o azioni degli stessi. La Convenzione può essere periodicamente aggiornata anche sulla base dell’analisi dei risultati monitorati.

In proposito, il comma 505 dispone che Invitalia dovrà fornire, con cadenza almeno semestrale, alla Presidenza del Consiglio i dati in merito all’impego delle risorse, evidenziando le tipologie di attività esercitate dalle imprese che sono state interessate dalla misura, la loro crescita dimensionale, in termini di fatturato e di occupazione derivante dall’apporto di capitale, dando indicazione dell’apporto di capitale privato attivato.

 

Ai sensi del comma 506, le risorse di cui al comma 1 sono gestite, nella contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato intestata a Invitalia, assicurando la tracciabilità delle relative operazioni mediante adeguata codificazione, nel rispetto della normativa europea applicabile. Il medesimo comma dispone infine che le disposizioni contenute nell’articolo entrano in vigore il giorno della pubblicazione del provvedimento in esame in Gazzetta Ufficiale.


 

Articolo 1, commi 507 e 508
(Gestione delle risorse idriche nel Mezzogiorno)

 

 

I commi 507 e 508, inseriti dal Senato, autorizzano il commissario liquidatore dell'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania) a stipulare transazioni per accelerare le procedure di liquidazione del suddetto ente. Si dettano inoltre disposizioni per la costituzione di un nuovo soggetto gestore delle infrastrutture regionali per le risorse idriche del Sud. In particolare, si disciplinano alcuni aspetti relativi alla partecipazione delle Regioni interessate alla costituenda società, allo Statuto, alla gestione di eventuali attività e passività residue dalla liquidazione dell'EIPLI, alla tariffa idrica da applicare agli utenti. All'onere derivante dalla costituzione di tale società, previsto a 200.000 euro, si contribuirà per il 2018 mediante risorse del Fondo sviluppo e coesione (programmazione 2014-2020).

L'articolo 1, al comma 507, inserito nel corso dell'esame in Senato,  interviene sulla normativa che ha predisposto la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI).

Con una novella all'articolo 21, comma 10, primo periodo del D.L.201/2011, si prevede che il commissario liquidatore dell'Ente che gestiva l'acquedotto pugliese, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il contenzioso in essere sia autorizzato a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di accertamento.

Con la disposizione qui novellata del D.L.201/2011 , recante disposizioni urgenti in materia crescita, equità e consolidamento di conti pubblici, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, si è previsto, al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) fosse soppresso e posto in liquidazione.

Si ricorda che ai sensi del successivo comma 11 vigente (e oggetto di novella da parte del successivo comma 508 della norma qui in esame), le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, sono trasferiti, entro il 30 settembre 2012 al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. Fino all'adozione delle misure di cui al comma in parola e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014 sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. Inoltre, a far data dalla soppressione e fino all'adozione delle misure previste, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi.

Le disposizioni in esame prevedono che le transazioni devono completarsi entro il 31 marzo 2018. Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il Commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 marzo 2018.

Si ricorda che l’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (E.I.P.L.I.), persona giuridica di Diritto Pubblico, istituito nel 1947, come consultabile sul relativo sito istituzionale, "Concluso il processo di costruzione delle grandi opere idrauliche, l’EIPLI assolve principalmente i compiti della gestione, esercizio e manutenzione delle stesse ed agisce quale fornitore all’ingrosso di acqua non trattata, per usi potabili agli acquedotti Pugliese, Lucano ed al Consorzio Jonio Cosentino in Calabria; per usi irrigui a nove consorzi di bonifica nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia, e per usi industriali all’ILVA di Taranto e ad altri utenti minori.Vengono, inoltre, sfruttati alcuni salti idraulici per la produzione di energia elettrica che viene immessa nella rete nazionale". Si fa riferimento alla gestione di otto dighe, di quattro traverse, delle sorgenti del Tara e di centinaia di chilometri di grandi reti di adduzione, con una capacita potenziale di accumulo, regolazione e di vettoriamento di circa un miliardo di metri cubi l’anno. Allo stato attuale, in funzione del grado di completamento delle opere dell’intero sistema idrico gestito dall’Ente, le risorse utilizzate raggiungono mediamente valori inferiori a 600 milioni di metri cubi d’acqua all’anno. Le infrastrutture idrauliche in questione sono suddivise in tre grandi schemi idrici ed un quarto, più limitato. Come ricordato, con Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, l’Ente è soppresso e posto in liquidazione. L’art. 21, comma 10 e 11, del predetto D.L., dispone che fino all’adozione delle misure di trasferimento di che trattasi, la gestione liquidatoria dell’Ente mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell’Ente anche nei confronti dei terzi.

Il comma 508, anch'esso inserito nel corso dell'esame in Senato,  sostituisce il comma 11 del suddetto articolo 21, già richiamato, che disciplina il trasferimento delle funzioni dell'EIPLI. La nuova norma prevede che dal 30 giugno 2018 le funzioni del soppresso Ente, con le relative risorse umane e strumentali, siano trasferite ad una società costituita dallo Stato: essa sarà partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), dal Ministero dell'economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'articolo 9 del D.Lgs. 175/2016 prevede che per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio siano esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.

Alla società possono partecipare le Regioni Basilicata, Campania, Puglia, che saranno rappresentate, nell'atto costitutivo, in relazione alla disponibilità delle risorse idriche conferite al sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione.

Lo Statuto della nuova società dovrà prevedere la possibilità per le predette Regioni di conferire ulteriori infrastrutture di approvvigionamento dei sistemi idrici alimentate da trasferimenti di acqua tra regioni diverse, nonché di conferire, in tutto o in parte, partecipazioni al capitale di società attive in settori o servizi idrici correlati, nonché per le ulteriori Regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla società.

Entro il 30 giugno 2018 la costituita Società e il Commissario liquidatore dovranno accertare eventuali attività e passività residue dalla liquidazione, sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal medesimo Commissario liquidatore. Tali attività e passività saranno trasferite alla Società nei limiti del mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della stessa. La tariffa idrica da applicare agli utenti del costituito soggetto è determinata dall'Autorità di settore, in accordo a quanto stabilito dal D.P.C.M. 20 luglio 2012.

Il suddetto decreto, che individua le funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, all'articolo 3 annovera, tra i compiti della stessa, la definizione delle componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione -  per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato.

Infine il comma 2 stabilisce che all'onere derivante dalla costituzione della società, previsto a 200.000 euro, si provvederà per il 2018, con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione (programmazione 2014-2020).

Il Fondo di sviluppo e coesione (FSC), istituito con D.Lgs 88/2011, che ha così rinominato l'esistente Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), congiuntamente ai Fondi strutturali europei, è lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali. La dotazione iniziale del Fondo, per il periodo 2014-2020, determinata dalla Legge di Stabilità 2014, era complessivamente di 54.810 milioni di euro. Tale dotazione è stata completata dalla Legge di Bilancio 2017 che ha stanziato un'ulteriore quota di 10.962 milioni di euro.


 

Articolo 1, commi 509-513
(
Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale
– Fatturazione elettronica)

 

 

I commi 509-513 prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell’ambito dei rapporti tra privati (modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 127 del 2015) e, contestualmente, l’eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro).

 

In sintesi, nell’ambito dei rapporti fra privati (B2B), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, in sostituzione del previgente regime opzionale, è prevista esclusivamente l’emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. In caso di violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. Si prevede inoltre la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti è prevista la riduzione dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

A favore dei soggetti passivi dell’IVA esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata è prevista la predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate di dichiarazioni precompilate riguardanti la liquidazione periodica dell’IVA, la dichiarazione annuale IVA, la dichiarazione dei redditi e gli F24 per i versamenti.

L’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni dei subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A. (comma 512).

Al fine di garantire la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l’incremento e il potenziamento del contrasto all’evasione e all’elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, alla SOGEI non si applicano le disposizioni inerenti a vincoli e limiti assunzionali, di incentivazione all’esodo del personale e di gestione del rapporto di lavoro (comma 513).

 

Si segnala, in premessa, che la norma in commento sembra attuare quanto richiesto al Governo dalla risoluzione in Commissione n. 7-01355, approvata alla Camera il 18 ottobre 2017, con la quale si impegna il Governo, tra l’altro,  ad assumere iniziative per riformare al più presto la normativa relativa allo spesometro, al fine di ridurre al minimo le comunicazioni obbligatorie, eventualmente consentendo un unico invio annuale per lo spesometro, nonché di assicurare le finalità di compliance e di lotta all'evasione fiscale con modalità più semplici, efficienti ed efficaci; a investire in maniera adeguata sul fisco digitale attraverso la diffusione della fatturazione elettronica e dei pagamenti digitali, al contempo garantendo che tali trasformazioni si svolgano nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali sulla protezione dei dati personali.

 

Il comma 509 modifica il D.Lgs. n. 127 del 2015, attuativo della delega fiscale, in materia di fatturazione elettronica, trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.

Si ricorda che il D.Lgs. n. 127 del 2015 ha introdotto la possibilità per i contribuenti di utilizzare gratuitamente il servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dal 1° luglio 2016 (articolo 1, comma 1).

Dal 1° gennaio 2017 il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica (articolo 1, comma 2).

Per le operazioni rilevanti ai fini IVA, dal 1° gennaio 2017 i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio (articolo 1, comma 3).

La lettera a), n. 1), sopprime il secondo periodo dell’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015, il quale dispone che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le specifiche categorie di soggetti passivi IVA a favore delle quali viene messo a disposizione il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione previsto per le PMI dall'articolo 4, comma 2, del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi dalle P.A.. Il decreto che avrebbe dovuto individuare tali categorie non risulta emanato.

La lettera a), n. 2), integra l’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015 precisando che il Sistema di Interscambio (SID), messo a disposizione dei soggetti passivi IVA, è gestito dall'Agenzia delle entrate anche per l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica.

La lettera a), n. 3), al dichiarato fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, sostituendo il comma 3 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015, rende obbligatoria l’emissione di fatture elettroniche mediante il SID per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni. Sono esonerati da tale obbligo i soggetti che applicano il regime forfetario e quelli che continuano ad applicare il regime dei minimi (c.d. regime fiscale di vantaggio).

Si ricorda che legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi 54-89) ha istituito per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale il regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'aliquota del 15 per cento, senza limiti di tempo. All'interno del nuovo regime è prevista una specifica disciplina di vantaggio per coloro che iniziano una nuova attività: in tal caso l'aliquota è del 5 per cento e può essere utilizzata per cinque anni. La stessa legge (comma 88) consente ai soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si trovavano nel regime fiscale di vantaggio con imposta sostitutiva del 5 per cento (di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011) di continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

 

La lettera a), n. 4), aggiunge all’articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015 il comma 3-bis, con il quale si prevede per i soggetti passivi indicati dal precedente comma 3 la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni (cessione di beni e di prestazione di servizi) con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo che si tratti di operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale o per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro il giorno 5 del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

La lettera a), n. 5), sopprime il comma 4 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 201 il quale demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, il compito di definire le regole e soluzioni tecniche e i termini per l’esercizio dell’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il provvedimento del 28 ottobre 2016.

La lettera a), n. 6), apporta una modifica di coordinamento all’articolo 1, comma 5, inserendo il riferimento al nuovo comma 3-bis.

La lettera a), n. 7), sostituisce il comma 6 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015 prevedendo la sanzione amministrativa applicabile in caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3 (fattura elettronica). In tal caso la fattura si considera non emessa e si applica la sanzione prevista in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA (articolo 6 del D.Lgs. n. 471 del 1997).

La norma richiamata prevede una sanzione compresa fra il novanta e il centottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. La sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.

Il cessionario e/o il committente per non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250) devono adempiere agli obblighi documentali previsti dalla citata norma mediante il Sistema di Interscambio. In caso di omissione della trasmissione dei dati relativi alle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione prevista dal nuovo comma 2-quater del D.Lgs. n. 471 del 1997 (si veda oltre).

La lettera a), n. 8), aggiunge all’articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015 i commi 6-bis e 6-ter. Il comma 6-bis prevede che gli obblighi di conservazione elettronica stabiliti dal D.M. 17 giugno 2014 sono considerati assolti per tutte le fatture elettroniche e per tutti i documenti trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio. Si prevede l’adozione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per la definizione deli tempi e le modalità di applicazione della norma. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà stabilire le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l’amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell’amministrazione finanziaria.

Il citato D.M. 17 giugno 2014, in attuazione del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005) prevede le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto.

Con il comma 6-ter si demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’emanazione delle ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015.

 

La lettera b) introduce a decorrere dal 1° luglio 2018, l’obbligo di memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori (comma 1-bis, dell’articolo 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015).

 

La lettera c) sostituisce l’articolo 3 del D.Lgs. n. 127 del 2015 il quale reca gli incentivi all’opzione per la trasmissione telematica delle fatture (resa obbligatoria dall’articolo in esame) o dei relativi dati e dei corrispettivi. Il nuovo articolo 3 prevede, invece, incentivi per la tracciabilità dei pagamenti: a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro, i termini di decadenza per gli accertamenti in tema di IVA e di imposte sui redditi sono ridotti a due anni. Tale riduzione non si applica ai soggetti che esercitano anche il commercio al minuto e attività assimilate (art. 22 del D.P.R. n. 633 del 1972), salvo che abbiano esercitato l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, prevista dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015.

Si ricorda che la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 130-132) ha modificato la disciplina dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA. In sintesi, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, è abrogata la disciplina che prevede il raddoppio dei termini in caso di denuncia di reato tributario. Contestualmente i termini ordinari per l'accertamento sono aumentati di uno e di due anni (in caso di dichiarazione omessa o nulla), passando rispettivamente a cinque e a sette anni: gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento dell'imposta può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (articolo 57 del DPR n. 633 del 1972 e articolo 43 del DPR n. 600 del 1973).

L'articolo 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015 prevede che dal 1° gennaio 2017 i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi (imprese, artigiani e professionisti) hanno la facoltà di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, in sostituzione degli obblighi di registrazione. L'opzione ha effetto per cinque anni e si estende, ove non revocata di quinquennio in quinquennio. In sostanza ciò consente il superamento dell'obbligo di emissione dello scontrino ai fini fiscali. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente, necessaria ad esempio per attivare una garanzia, o per dimostrare un avvenuto acquisto. Con il D.M. 7 dicembre 2016 sono state individuate le tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

 

La lettera d) sostituisce l’articolo 4 del D.Lgs. n. 127 del 2015 il quale reca la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti.

Tale articolo 4 prevede a decorrere dal 1° gennaio 2017 e per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, la realizzazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di un programma di assistenza, differenziato in ragione dei diversi soggetti interessati, con cui sono messi a disposizione in via telematica i dati necessari per effettuare le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale ai fini IVA. Vengono così meno gli obblighi di registrazione di cui agli articoli 23 (obbligo di registrazione delle fatture emesse) e 25 (obbligo di registrazione degli acquisti di beni e servizi effettuati) del D.P.R. n. 633 del 1972 nonché l’obbligo di apposizione del visto di 19 conformità e la garanzia previsti dall’articolo 38-bis del citato D.P.R. n. 633 del 1972 (relativo alle modalità mediante le quali si effettuano i rimborsi d’imposta). Condizione necessaria per usufruire della riduzione dei citati adempimenti è che i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture e delle relative variazioni, emesse e ricevute e, qualora effettuino operazioni di cui all'articolo 22, del D.P.R. n. 633/1972, optino per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Il nuovo articolo 4 prevede, invece, che, nell’ambito di un programma di assistenza on-line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell’IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, compresi coloro che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (articolo 2, comma 1), l’Agenzia delle entrate mette a disposizione:

a)   gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;

b)  una bozza di dichiarazione annuale dell’IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;

c)   le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

Per i soggetti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri delle fatture e degli acquisti (articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972). Si prevede l’emanazione di un provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

La lettera e) abroga l’articolo 5 del D.Lgs. n. 127 del 2015, il quale dispone la perdita dei benefici riconosciuti al contribuente per effetto dell'adesione al sistema di trasmissione telematica delle operazioni IVA nei casi in cui lo stesso sia incorso in talune violazioni.

Nello specifico, per il contribuente che abbia optato per la fatturazione elettronica o per la trasmissione telematica dei corrispettivi è prevista la perdita del diritto alle "agevolazioni" di cui agli articoli 3 e 4, comma 1, (sostituiti dalla norma in esame) nei casi in cui lo stesso:

a)    ometta l'invio telematico all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute;

b)   non trasmetta le relative variazioni;

c)    trasmetta dati incompleti o inesatti; d) ometta di inviare i dati dei corrispettivi.

 

La lettera f) proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che hanno esercitato l’opzione entro il 31 dicembre 2016.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 regolano la possibilità, per le aziende della grande distribuzione commerciale, di trasmettere giornalmente all’Agenzia delle entrate i corrispettivi in via telematica, sostituendo in tal modo gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi. In base al comma 430, si tratta sia delle imprese che operano con esercizi commerciali con superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000, sia di quelle facenti parte di un gruppo che sia definibile societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che operi con più punti di vendita sul territorio nazionale e che realizzi un volume d'affari annuo aggregato superiore a 10 milioni di euro.

L’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015 ha abrogato tale regime a decorrere dal 1° gennaio 2017. Il D.Lgs. n. 193 del 2016 ha disposto una prima proroga annuale, fino al 31 dicembre 2017, della disciplina in esame, a favore delle imprese che hanno esercitato l’opzione entro il 31 dicembre 2016.

 

Il comma 510, introducendo il comma 2-quater all’articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997, prevede una specifica sanzione amministrativa in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (di cui al nuovo comma 3-bis dell’articolo 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015). In tali casi si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica il c.d. cumulo giuridico (articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997), ma sono sommate le singole sanzioni.

 

Il comma 511 prevede che le nuove norme si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. A decorrere dalla stessa data è abrogato l’articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2011, contenente la disciplina della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro).

Il decreto-legge n. 193 del 2016 (articolo 4) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi (semestralmente per il primo anno): la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute (articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2011); la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2011).

Il mese successivo alla scadenza trimestrale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. In tal caso il contribuente può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso.

L'articolo 14-ter del decreto-legge n. 244 del 2016 ha stabilito che per il primo anno di applicazione la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute è effettuata su base semestrale: la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre è stata prorogato, in un primo momento, dal 25 luglio al 16 settembre 2017; per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018. Per la comunicazione dei dati delle liquidazioni resta confermata la cadenza trimestrale.

Il termine per la trasmissione dei dati relativi al primo trimestre 2017 è stato differito più volte: in un primo momento al 12 giugno 2017 dal D.P.C.M. 22 maggio 2017; successivamente il termine è stato prorogato prima al 16  e poi al 28 settembre (D.P.C.M. 5 settembre 2017). In conseguenza del funzionamento irregolare del servizio per la trasmissione dei dati “Fatture e Corrispettivi”, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha firmato il provvedimento 28 settembre 2017, che ha differito il termine di scadenza del 28 settembre al 5 ottobre. Infine il termine è stato fissato al 16 ottobre 2017.

 

Il comma 512 dispone che l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative a:

a)   cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;

b)  prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.

Ai fini della norma in esame per filiera di imprese si intende l’insieme di soggetti, destinatari della normativa sul Piano straordinario contro le mafie (di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136), che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

Le fatture elettroniche emesse ai sensi della lettera b) riportano il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice unico di progetto (CUP) riportati nelle fatture emesse dall’impresa capofila nei confronti dell’amministrazione pubblica ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014.

Si ricorda che la legge finanziaria 2008 ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, in un'ottica di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione della spesa pubblica (legge n. 244 del 2007, articolo 1, commi 209-214, come modificati dal D.L. n. 201 del 2011). La scansione temporale dell'entrata in vigore degli obblighi nei confronti delle singole amministrazioni è stata stabilita con il D.M. 3 aprile 2013, n. 55. Per i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza il divieto di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea decorre dal 6 giugno 2014. Per i restanti enti nazionali il D.M. n. 55 del 2013 indicava il termine del 6 giugno 2015. Tale termine è stato anticipato al 31 marzo 2015 dal D.L. n. 66 del 2014 (articolo 25) anche per le amministrazioni locali. A partire dai tre mesi successivi a queste date, le PA non possono procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. Al riguardo si segnala che il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica hanno diffuso il 31 marzo 2014 la circolare 1/DF al fine di fornire chiarimenti. Con la circolare n. 1 del 9 marzo 2015 gli stessi Dipartimenti hanno chiarito quali sono le amministrazioni interessate dalla procedura.

 

Il comma 513 prevede che al fine di garantire la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l’incremento e il potenziamento del contrasto all’evasione e all’elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, alla SOGEI (società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto legge n. 112 del 2008) non si applicano le disposizioni inerenti vincoli e limiti assunzionali, incentivazione all’esodo del personale e gestione del rapporto di lavoro, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), nel rispetto delle direttive del controllo analogo esercitato dall’Amministrazione finanziaria. Resta fermo il concorso della Società agli obiettivi di finanza pubblica ai sensi della normativa vigente.

 

 

Nel corso dell’audizione del 27 settembre 2017 presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha fornito il quadro della situazione riguardante la fatturazione elettronica.

Per quanto riguarda la fatturazione elettronica verso la PA, da giugno 2014, data di avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica, al 31 agosto 2017, il Sistema di Interscambio ha ricevuto e gestito circa 75,5 milioni di file fattura; di questi, circa 70,2 milioni sono stati consegnati alle pubbliche amministrazioni destinatarie. Nel corso del 2017, sono stati gestiti mediamente circa 2,5 milioni di file fattura al mese; il tasso di scarto dei file fattura si è progressivamente ridotto da oltre il 18% del 2014 al 4,16% del mese di agosto 2017. Il Sistema negli oltre tre anni di esercizio non ha registrato diminuzioni del livello qualitativo del servizio erogato: a fronte di ciascun file inviato, il trasmittente riceve una comunicazione dopo un tempo medio inferiore alle 3 ore. Le fatture sono state emesse da circa 988 mila fornitori e sono state consegnate, nel rispetto dei livelli di servizio, a oltre 63 mila “uffici virtuali” di circa 23 mila amministrazioni pubbliche, valori che tendono costantemente ad aumentare nel tempo.

Da gennaio 2017, è consentito utilizzare il Sistema di Interscambio (SdI) per inviare le fatture elettroniche nell’ambito dei rapporti fra privati (B2B). Le imprese italiane che utilizzano la fatturazione elettronica sono il 30%, percentuale di molto superiore alla media dell’UE (18%).


 

Articolo 1, commi 514-518
(Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali)

 

 

I commi 514-518 introducono misure di contrasto all'evasione IVA perpetrata in relazione all'introduzione, nel mercato nazionale, di carburanti (gasolio e benzina) acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti.

 

Si rammenta in via preliminare che la base imponibile dell'IVA è costituita dal prezzo industriale degli olii minerali e, in misura maggiore, dall'accisa gravante sui prodotti medesimi. Il mancato pagamento dell'IVA (componente rilevante del prezzo finale) comporta di fatto un vantaggio competitivo di prezzo per gli operatori che evadono tale imposta rispetto agli operatori che agiscono nel rispetto delle regole. Il contrasto delle frodi in commento, oltre a determinare benefici in termini di gettito, rafforza la tutela degli interessi di mercato.

 

Il comma 514 prevede che l'immissione in consumo di olii minerali dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell’IVA con modello F24 senza possibilità di compensazione e i relativi riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento di cui al comma 1 dell’articolo 12 (Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa) del Testo Unico delle Accise.

Il comma stabilisce altresì che la base imponibile, che include anche l’ammontare dell’accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione precedente all’introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all’ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito ed è, in ogni caso, aumentata, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione.

Il comma individua il soggetto obbligato a versare l'imposta e cioè il soggetto per conto del quale il depositario autorizzato o il destinatario registrato procede all'estrazione dei prodotti in questione. Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, si prevede che per i prodotti introdotti nei depositi in parola, a seguito di un'operazione di importazione l'importo della base imponibile sia depurato dell'ammontare sul quale l'IVA risulti già assolta in Dogana.

 

La nozione di olii minerali si riferisce alla benzina o al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, ovvero ad altra tipologia individuata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze - introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato di cui, rispettivamente, agli articoli 23 (Depositi fiscali di prodotti energetici) e 8 (Destinatario registrato) del Testo Unico delle Accise.

I prodotti assoggettati ad accisa circolano infatti con un apposito documento di accompagnamento.

Per deposito fiscale si intende l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

Il depositario autorizzato è il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale.

Per destinatario registrato si intende invece la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato.

La Circolare n. 8/D dell'1 giugno 2017 dell’Agenzia delle Dogane dei Monopoli ha chiarito i requisiti a carattere soggettivo e oggettivo che devono essere soddisfatti dal titolare di un deposito commerciale (munito di licenza d’esercizio) ai fini del rilascio dell’autorizzazione a operare come destinatario registrato. In sintesi, deve esistere un legame durevole tra l’effettivo svolgimento di un’attività economica da parte del soggetto richiedente e la ricezione di prodotti in regime sospensivo, complementare e funzionale all’esercizio della prima e il soggetto deve disporre di un deposito adeguato alla ricezione dei prodotti avendo riguardo anche alla separazione e contabilizzazione dei vari prodotti soggetti ad accisa. Inoltre il richiedente nei 5 anni precedenti alla richiesta non deve essere stato condannato per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e non deve essere incorso in procedure concorsuali, infine, non gli devono essere state comminate sanzioni amministrative per violazioni relative all'accisa, all'imposta sul valore aggiunto e ai tributi doganali.

 

Il comma 515 stabilisce che la ricevuta di versamento va consegnata dall’estrattore al gestore del deposito al fine di poter immettere in consumo il bene. È prevista, inoltre la responsabilità solidale tra colui che estrae ed il gestore del deposito per il mancato versamento dell’IVA.

 

Il comma 516 prevede che alle cessioni dei prodotti di cui al comma 1 che intervengono durante la loro giacenza nel deposito fiscale non si applichi l’IVA.

La relazione illustrativa chiarisce che tale disposizione, benché non sia connaturale ad un deposito fiscale solo accise (in cui l’IVA dovrebbe applicarsi a tutti i passaggi o lavorazioni che avvengono all’interno), rappresenta un'eccezione necessaria al fine di non vanificare l’effetto anti frode che si vuole ottenere attraverso il versamento diretto dell’imposta una volta estratto il bene.

 

Il comma 517 prevede che, fatti salvi i casi di riconosciuta affidabilità del soggetto che procede all’estrazione dei prodotti oppure di prestazione di idonea garanzia, le disposizioni di cui ai tre commi precedenti si applicano, anche nell’ipotesi in cui il deposito fiscale è utilizzato come deposito IVA ai sensi dell’articolo 50?bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione in commento evita che gli operatori che intendano non versare l’IVA al momento dell’estrazione, precostituendosi le condizioni per realizzare la frode, si avvalgano della disciplina dei depositi IVA, la quale prevede che all’atto dell’estrazione, l’imposta si applichi con l’inversione contabile.

 

Si ricorda che la disciplina dei depositi IVA di cui all'articolo 50?bis del decreto-legge n. 331 del 1993 è stata modificata dall'articolo 4, commi 7, del decreto-legge n. 193 del 2016 prevedendo che dal 1° aprile 2017 tutte le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito, a prescindere dalla provenienza dei beni stessi, sono effettuate senza pagamento dell’Iva (art. 50?bis, c. 4, lett. c), a eccezione dei beni introdotti in forza di un acquisto intracomunitario e dei beni immessi in libera pratica, per le altre operazioni l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata in suo nome e per suo conto dal gestore del deposito. In pratica l’introduzione delle merci nel deposito IVA comporta, infatti, che l’assolvimento dell’imposta è differito al momento della loro estrazione dal deposito per l’immissione in consumo nello Stato.

 

Inoltre la norma rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio la definizione dei criteri di affidabilità del soggetto che procede all’estrazione dei prodotti e le modalità e i termini con cui dovrà essere prestata l'idonea garanzia.

 

Il comma 518 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo in commento si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2018.

 


 

Articolo 1, commi 519-533
(Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici
presso depositi di terzi)

 

 

I commi 519-533, modificati nel corso dell’esame in sede referente, disciplinano i principi e le condizioni generali per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi e lo stoccaggio stesso. Si prevedono inoltre le condizioni generali che comportano il diniego, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione medesima, nonché la sospensione dell'istruttoria per il rilascio della stessa. La definizione delle modalità attuative è invece rinviata a un decreto de del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Il comma 519 prevede che il soggetto che intende avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale (di cui all'art. 23 del Testo unico delle accise) o del deposito di un destinatario registrato (di cui all'art. 8, comma 1 del Testo unico delle accise), dei quali non sia il titolare, al fine di poter esercitare tale attività deve presentare un'istanza di preventiva autorizzazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale autorizzazione ha validità biennale e attribuisce ai soggetti autorizzati un codice identificativo.

 

Per deposito fiscale si intende l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

Per destinatario registrato si intende invece la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato.

 

Il comma 520 prevede che, per i soggetti che risultino già titolari nel territorio nazionale di un deposito fiscale di prodotti energetici (di cui al citato art. 23 TUA), l'autorizzazione di cui al comma 1 sia sostituita da una comunicazione, avente validità annuale da trasmettere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli prima di iniziare l'attività. L'ultimo periodo del comma in esame stabilisce che l'efficacia della stessa è vincolata alla permanenza delle condizioni richieste per la vigenza dell'autorizzazione ovvero della licenza già ottenute per l'esercizio del deposito fiscale.

 

Il comma 521 dispone che l'attività di stoccaggio dei prodotti energetici presso un deposito fiscale o presso il deposito di un destinatario registrato è consentita solo successivamente all'acquisizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'atto di assenso del depositario autorizzato o del destinatario registrato ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 ed ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione ai sensi del comma 2.

L'atto di assenso è riferito a ciascun impianto ed è trasmesso dal depositario autorizzato o dal destinatario registrato all'Ufficio delle dogane competente in relazione all'ubicazione del deposito medesimo.

 

Il comma 522 stabilisce che l'autorizzazione è negata e l'istruttoria per il relativo per il relativo rilascio è sospesa allorché il richiedente, nei 5 anni precedenti alla richiesta, sia stato condannato per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare o sia incorso in procedure concorsuali, o gli siano state comminate sanzioni amministrative per violazioni relative all'accisa, all'imposta sul valore aggiunto e ai tributi doganali (di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23 del testo unico n. 504 del 1995). La medesima autorizzazione è revocata ai soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna (ex art. 648, c.p.p.), ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta (ex art. 444, c.p.p.), per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, per i quali sia prevista la pena della reclusione (di cui al comma 9 del citato articolo 23).

 

Il comma 523 prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'autorizzazione allorché, nei confronti del soggetto sia stata pronunciata sentenza di condanna non definitiva, con applicazione della pena della reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare (di cui al comma 8, secondo periodo, dell'art. 23). Il secondo periodo del comma 5 in esame stabilisce altresì che l'autorizzazione può essere sospesa nei confronti del soggetto, per il quale sia stato emesso decreto (ex articolo 424, c.p.p.) che dispone il giudizio per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare (di cui al comma 8, primo periodo, dell'art. 23). Infine, l'ultimo periodo del comma in esame prevede che l'autorizzazione è sempre sospesa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche su segnalazione dell'Agenzia delle Entrate, qualora il soggetto autorizzato, sia incorso in violazioni gravi degli obblighi stabiliti in materia di IVA.

 

Il comma 524 prevede che, nel caso di persone giuridiche e di società, le disposizioni in materia di diniego, sospensione e revoca (commi 4 e 5) dell'autorizzazione, nonché di sospensione dell'istruttoria per il rilascio della medesima autorizzazione, si applicano anche qualora le condizioni previste (commi 4 e 5) ricorrano con riferimento alle persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

 

Il comma 525 stabilisce che nei casi in cui l'autorizzazione sia sospesa o revocata (commi 4 e 5), ovvero sia stata sospesa o revocata l'autorizzazione o la licenza per l'esercizio del deposito fiscale del soggetto che ha effettuato la comunicazione (comma 2), l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad informarne, contestualmente alla sospensione o alla revoca, i depositari autorizzati o i destinatari registrati interessati.

Il comma 526 introduce misure in materia di trasparenza e di poteri di controllo e indagine da parte dell'Amministrazione finanziaria; si dispone che i soggetti autorizzati e i soggetti che hanno effettuato la comunicazione redigano un riepilogo dei quantitativi dei prodotti energetici stoccati presso i depositi fiscali o presso i depositi dei destinatari registrati, distinguendone i quantitativi con riferimento a ciascun deposito. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini della corretta tenuta dei riepiloghi e può, a tal fine, accedere liberamente nei luoghi dove è custodita la documentazione attinente ai suddetti prodotti energetici per procedere a ispezioni documentali, verificazioni e rilevazioni ritenute utili per accertare l'osservanza delle disposizioni tributarie connesse con le operazioni riguardanti i medesimi prodotti anche presso i fornitori dei soggetti autorizzati.

 

Il comma 527 dispone che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce le condizioni che consentono l'estrazione di prodotti energetici, giacenti presso i depositi fiscali o presso i depositi di destinatari registrati e di proprietà di soggetti la cui autorizzazione o comunicazione non sia più efficace.

 

Il comma 528 prevede che per l'autorizzazione è dovuto un diritto annuale da versare nella misura di 258,23 euro e secondo le modalità stabilite per le licenze di esercizio previste per i depositi fiscali di prodotti energetici (art. 63, comma 2, lett. a), del Testo unico delle accise).

 

Il comma 529 fa salve le disposizioni di cui al Testo unico delle accise, con particolare riferimento a quelle relative all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e della contabilizzazione dei prodotti presso i depositi fiscali.

 

Il comma 530 dispone che, ferma restando l'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo in esame si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. Il secondo periodo del comma stabilisce la responsabilità solidale per il pagamento dell'IVA del depositario autorizzato o del destinatario registrato che consente lo stoccaggio ovvero procede alla estrazione di prodotti energetici di depositanti privi dell'autorizzazione ovvero che non abbiano effettuato la comunicazione ovvero la cui autorizzazione o comunicazione non sia più efficace al momento dello stoccaggio o dell'estrazione dei prodotti energetici.

 

Il comma 531 prevede che le modalità attuative delle disposizioni in commento e la disciplina del flusso informativo dei dati tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate, con modalità di trasmissione definite da quest'ultime, siano stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dal 1° di gennaio 2018. Con la modifica apportata in sede referente è stato demandato al citato decreto anche la definizione delle modalità con le quali è resa disponibile alla Guardia di Finanza, per i fini di controllo di competenza, l'anagrafe dei soggetti autorizzati.

 

Il comma 532 dispone che il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro 60 giorni dal 1° gennaio 2018, approvi una determinazione con la quale siano stabiliti:

§  i dati obbligatori da indicare nel documento di accompagnamento per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa (di cui all'art 12, comma 1, del TUA),

§  la modifica delle disposizioni del Regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise (DM 23 marzo 1996, n. 210),

§  gli ulteriori dati da trasmettere in forma telematica relativi alle contabilità dei depositari autorizzati e dei destinatari registrati, inclusi quelli atti ad individuare i soggetti per conto dei quali i prodotti medesimi sono stati estratti e i destinatari finali dei prodotti stessi.

Il comma 533 prevede che le disposizioni di cui all'articolo in esame, ad eccezione di quelle previste ai commi 13 e 14, abbiamo efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 13.

 


 

Articolo 1, commi 534-554
(Smaltimento contenzioso tributario in Cassazione.)

 

 

Per favorire lo smaltimento del contenzioso tributario, i commi 534-554 prevedono la nomina di 50 giudici ausiliari da destinare alla sezione che si occupa dei procedimenti civili in materia tributaria della Corte di cassazione.

 

 

Il comma 534 riconduce le finalità dell’intervento all’esigenza di smaltire i procedimenti civili tributari pendenti in Cassazione e stabilisce che lo smaltimento delle liti tributarie avviene con le modalità stabilite dal primo Presidente della Cassazione nel programma annuale per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti.

 

L’intervento risponde alla grave emergenza segnalata dal primo Presidente della Cassazione Giovanni Canzio che, nella relazione per l’inaugurazione del anno giudiziario 2017, pur sottolineando il miglioramento delle pendenze nel settore civile, ha rimarcato “la peculiare imputazione del 38% delle sopravvenienze (oltre 11.000) e del 47% dell’intera pendenza (oltre 50.000) alla sezione Tributaria, la quale, nonostante l’intenso lavoro della struttura e l’impiego di risorse supplementari definisce un numero di procedimenti, molti dei quali pendenti da oltre quattro anni, nemmeno pari alle sopravvenienze”. Secondo il primo Presidente si rende necessario “che il legislatore appresti un piano straordinario di abbattimento dell’arretrato, giustificato dall’elevato valore delle poste finanziarie in gioco e imperniato sulla costituzione di una Tributaria-bis, col simmetrico aumento di organico dei magistrati e del personale. Come pure è auspicabile il contributo del MEF per avviare a soluzione un problema che, a legislazione invariata, rischia di travolgere l’assetto della Cassazione civile”.

 

A tal fine, il comma 535 prevede la nomina – “straordinaria e non rinnovabile” di un numero massimo di 50 giudici ausiliari.

In merito, si ricorda che il comma 385 del d.d.l. in esame riduce di pari numero (da 400 a 350) il contingente massimo di giudici ausiliari presso le corti di appello, reclutati per lo smaltimento dell’arretrato nel settore civile ai sensi dell’art. 63 del DL 69/2013 (v. ante).

 

Il comma 536 prevede che i giudici ausiliari andranno a formare esclusivamente i collegi della sezione tributaria (con un massimo di 2 ausiliari per collegio); la nomina avviene con decreto del ministro della giustizia, su deliberazione del CSM e proposta del consiglio direttivo della cassazione (nella composizione integrata da avvocati e professori universitari).

In base al comma 537, possono essere chiamati a ricoprire l’incarico onorario i magistrati ordinari, compresi i consiglieri di Cassazione nominati per meriti insigni,

§  in pensione da non più di 5 anni;

§  che abbiano maturato un’anzianità di servizio di almeno 25 anni;

§  e che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano compiuto i 73 anni di età.

Il mandato, non prorogabile, durerà per 3 anni (comma 544).

 

I requisiti di nomina (comma 538) ricalcano quelli previsti dall’art. 64 del D.L. 69/2013 per il reclutamento dei giudici ausiliari presso le corti d’appello per lo smaltimento dell’arretrato civile (cittadinanza, possesso dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne per delitti non colposi; non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza; idoneità fisica e psichica; mancanza di precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dalle leggi di ordinamento giudiziario). Inoltre, è previsto che non possano essere nominati giudici ausiliari per la sezione tributaria della Cassazione coloro che siano o siano stati (nel trienni precedente) membri del Parlamento nazionale ed europeo, consiglieri regionali, membri del Governo, presidenti delle regioni e delle province, membri delle giunte regionali e provinciali, sindaci o assessori comunali, provinciali e circoscrizionali; ricoprano o abbiano ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

 

Le modalità e i termini di presentazione della domanda sono demandati a un decreto del ministro della giustizia, da adottare entro un mese (comma 541).

La preferenza per la nomina ad ausiliario è prevista per chi ha già esercitato funzioni di legittimità e, in subordine, alla minore età anagrafica (comma 542).

Per i giudici ausiliari sono previste le medesime incompatibilità stabilite per i magistrati ordinari, compresa quella all’esercizio della professione di avvocato (comma 546). Analogamente, specifiche disposizioni sono dettate per quanto riguarda le ipotesi di cessazioni dall’incarico, dimissioni e revoca; in particolare si prevede – su proposta del Primo Presidente al consiglio direttivo della cassazione - la revoca dell’ausiliario che non abbia definito almeno 150 procedimenti tributari all’anno (comma 549).

La cessazione dall’ufficio per decadenza (per il venir meno dei requisiti), dimissioni, incompatibilità e revoca avviene con decreto del ministro della giustizia, su deliberazione del CSM (comma 551).

È previsto un rimborso forfettario omnicomprensivo per il giudice ausiliario di 1.000 euro al mese per 11 mensilità (si tiene conto, come precisato nella relazione tecnica, “dell’interruzione estiva dell’attività giudiziaria ordinaria”), importo non costituente reddito imponibile e non soggetto a ritenute (comma 552).

Il comma 553 prevede, inoltre – fino ai 3 anni successivi alla data di entrata in vigore della indicata disciplina l’applicazione nelle sezioni tributarie anche dei magistrati ordinari addetti al massimario della Cassazione con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità; si tratta dei requisiti già indicati nell’art. 115, terzo comma, dell’ordinamento giudiziario, richiesti per l’applicazione temporanea dei magistrati, addetti all’ufficio del massimario, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità. L’applicazione di tali magistrati riguarderà esclusivamente la sezione alla quale sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria.

 

Le funzioni dei magistrati addetti all’ufficio del massimario sono state oggetto di due recenti interventi legislativi. In particolare, l’art. 74 del DL 69/2013 ha introdotto un nuovo comma nell’art. 115 dell’ordinamento giudiziario (OG), prevedendo che il primo Presidente della Corte di cassazione può destinare fino a 30 magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio; i magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione.

L’art. 1 del D.L. 168/2016 ha poi introdotto un ulteriore comma nell’art. 115 OG, in cui è previsto che il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, può applicare temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile, i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità. Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non può fare parte più di un magistrato dell'ufficio del massimario e del ruolo, applicato ai sensi del terzo comma.

Per l’attuazione delle disposizioni dell’articolo in esame il comma 554 dispone un’autorizzazione di spesa (calcolata sul contingente massimo di 50 giudici):

§  di 400.000 euro per il 2018;

§  di 550.000 euro per gli anni 2019 e 2020;

§  di 150.000 per il 2021.

Articolo 1, commi 555 e 556
(Assunzioni Agenzia delle entrate)

 

 

I commi 555-556 autorizzano l'Agenzia dell'entrate ad espletare procedure concorsuali, anche in deroga, per l'assunzione di nuovi funzionari di terza area funzionale, al fine di consentire all'Agenzia di far fronte al picco di lavoro connesso con la trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali.

 

Il comma 555 stabilisce che, al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici dell’Agenzia delle entrate impegnati nella trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, l’Agenzia proceda alle iniziative necessarie per assicurare l’esame delle istanze, la connessa trattazione e atti conseguenti con un piano cadenzato che, relativamente alle procedure amichevoli internazionali, consenta il perfezionamento delle stesse entro i quattro anni successivi al 1° gennaio 2018.

 

Il comma 556 prevede che, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga al limite fissato per gli anni 2016, 2017 e 2018, di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente (di cui all’art 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) e all'ulteriore limite dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica (di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101), l'Agenzia delle entrate sia autorizzata, nell’ambito dell’attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali per l’assunzione di nuovi funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1. Il comma fissa un limite di contingente corrispondente a una spesa non superiore a 1,2 milioni di euro per l’anno 2018, a 6,2 milioni di euro per l’anno 2019, a 11,2 milioni di euro per l’anno 2020 e a 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Il secondo periodo del comma stabilisce che ai predetti oneri, valutati in termini di indebitamento netto in euro 0,62 milioni di euro per l’anno 2018, a 3,2 milioni di euro per l’anno 2019, a 5,8 milioni di euro per l’anno 2020 e a 7,73 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (di cui all’art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154).

 


 

Articolo 1, commi 557-560
(Pagamenti delle pubbliche amministrazioni)

 

 

I commi 557-560 riducono - a decorrere dal 1° marzo 2018 - da diecimila a cinquemila euro la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono verificare anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

 

Più in dettaglio, l’articolo 48-bis, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, in materia di riscossione, impone alle amministrazioni pubbliche e alle società a prevalente partecipazione pubblica di verificare - prima di effettuare pagamenti per importi superiori a diecimila euro (ora cinquemila, con le modifiche introdotte dal comma 1 dell’articolo in esame) - che il beneficiario del pagamento non abbia debiti con l’agente della riscossione. In tal caso tali soggetti non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

 

Si segnala al riguardo che il comma 2-bis del citato articolo 48-bis dispone che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui sopra può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.

 

Occorrerebbe quindi verificare la necessità della norma di rango primario in commento.

 

Il comma 558 introduce analoga modifica al regolamento approvato con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, di attuazione dell'articolo 48-bis del predetto DPR n. 602 del 1973 (lettera a)).

 

Inoltre, con una modifica all’articolo 3, comma 4, del predetto regolamento, si aumenta da trenta a sessanta giorni il periodo durante il quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato dall’agente della riscossione, al fine di consentire il pignoramento da parte di quest’ultimo (lettera b)).

Il comma 559 prevede che le nuove disposizioni si applichino a decorrere dal 1° marzo 2018.

 

Ai sensi del comma 560, resta fermo il potere regolamentare previsto al comma 2 dell’articolo 48-bis, che demanda ad un regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze le modalità di attuazione dell’articolo medesimo qui modificato.

 


 

Articolo 1, comma 561
(Sospensione deleghe di pagamento)

 

 

Il comma 561 prevede che l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, le deleghe di pagamento (F24) delle imposte effettuate mediante compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.

 

Si ricorda che l’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 disciplina i versamenti unitari effettuati dai contribuenti, con eventuale compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche dei redditi. La compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, per il versamento di tributi, contributi e premi. Il modello è definito “unificato” perché permette al contribuente di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti. I contribuenti titolari di partita Iva hanno l’obbligo di utilizzare, anche tramite intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), modalità telematiche di pagamento.

Il decreto-legge n. 66 del 2014 ha previsto l’obbligo di modalità telematica nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero ovvero di importo positivo. Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 3, comma 3) ha reso obbligatorio l’uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione.

 

A tal fine è inserito un nuovo comma 49-ter all’articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, il quale dispone, in particolare, che l’Agenzia delle entrate può sospendere fino a trenta giorni l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito. Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione.

Nel caso in cui il controllo dia esito negativo la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerarono non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili.

Si prevede l’emanazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale devono essere stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della norma in esame. È prevista inoltre l’invarianza finanziaria della stessa.

 

L’Agenzia delle entrate, al fine di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni, opera già controlli preventivi sui modelli F24 che presentino compensazioni di crediti IVA per importi superiori a 5.000 euro annui. Si ricorda, inoltre che il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 3, comma 1) ha ridotto da 15.000 a 5.000 euro annui il limite dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto da utilizzare in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità.

 


 

Articolo 1, commi 562 e 563
(Imposta sulle assicurazioni)

 

 

I commi 562-563 spostano da maggio a novembre la scadenza entro la quale deve essere versato dalle imprese assicurative l’acconto dell’imposta sulle assicurazioni, elevando, dal 40 al 55 per cento per gli anni 2018 e 2019 e al 70 per cento per gli anni successivi, l’aliquota dell’acconto.

 

L’articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, disciplina il versamento dell'acconto dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati dagli assicuratori. La norma vigente prevede che entro il 16 maggio di ogni anno, gli assicuratori debbano versare, a titolo di acconto, una somma pari al 40 per cento dell'imposta dovuta per l'anno precedente provvisoriamente determinata, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Tale percentuale, originariamente fissata al 12,50%, è stata elevata al 14 per cento per l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi dall’art. 82, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

 

Il comma 562 posticipa il termine per il versamento dell’imposta sulle assicurazioni dovuta a titolo di acconto dalle imprese assicurative sulla base degli incassi dell’anno precedente (metodo storico) dal 16 maggio al 16 novembre di ogni anno. Il nuovo termine è successivo a quello della liquidazione dell’imposta dell’anno precedente, la quale costituisce la base di computo su cui calcolare l’acconto.

 

Il comma 563 eleva la percentuale della somma da versare al 55 per cento per gli anni 2018 e 2019 e al 70 per cento per gli anni successivi.

 


 

Articolo 1, comma 564
(Agenti immobiliari)

 

 

Il comma 564 prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 5.000 euro a carico dell’agente immobiliare che esercita l’attività senza idonea garanzia assicurativa.

 

 

Il comma 564, introdotto nel corso dell’esame al Senato, integra la formulazione del comma 5-bis dell’art. 3, della legge n. 39 del 1989 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), prevedendo l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra 3.000 e 5.000 euro nei confronti dell’agente immobiliare che opera senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti.


 

Articolo 1, commi 565 e 566
(Interessi passivi)

 

 

I commi 565-566 prevedono l’esclusione dei dividendi provenienti da società controllate estere dal risultato operativo lordo (ROL), utilizzato per il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi. Tale esclusione determina una minore possibilità di dedurre gli interessi passivi dall’IRES.

 

In particolare la norma sopprime l’ultimo periodo dell’articolo 96, comma 2, del TUIR, il quale prevede che ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si tiene altresì conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate (società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria: articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile).

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 96, comma 1, gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi ad essi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. Il risultato operativo lordo – ROL è definito, ai sensi del richiamato comma 2, come la differenza tra il valore e i costi della produzione (come definiti dal codice civile), con specifiche esclusioni (tra cui i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio). L’articolo 4 del D.Lgs. n. 147 del 2014, aggiungendo l’ultimo periodo al comma 2 dell’articolo 96 (soppresso dalla norma in esame) ha incluso nel calcolo del ROL anche i dividendi provenienti dalle società controllate estere.

 


 

Articolo 1, comma 567
(Esenzione imposta di bollo copie assegni in forma elettronica)

 

 

Il comma 567 introduce l’esenzione dall’imposta di bollo per le copie degli assegni in forma elettronica e della relativa documentazione.

 

In particolare, la norma dispone che l’imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all’originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento, nonché della relativa documentazione.

 

A tal fine è modificata la nota 1 dell’articolo 1 della tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che disciplina l’imposta di bollo. Tale nota, nella sua formulazione vigente, prevede che l’imposta per le copie dichiarate conformi - attualmente pari a 16 euro - è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale.

 

Si ricorda che l'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, ha modificato il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, in materia di assegni bancari e circolari, prevedendo che l'assegno bancario possa essere presentato al pagamento sia in forma cartacea che elettronica; che il protesto o la constatazione equivalente possano essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica; che l'assegno circolare possa essere presentato al pagamento sia in forma cartacea che elettronica.

La successiva lettera c) ha stabilito che le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche.

In attuazione di tali norme sono stati emanati il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 ottobre 2014, n. 205, e il regolamento della Banca d’Italia del 22 marzo 2016.

 

In particolare, l’articolo 4, comma 3, del decreto MEF n. 205/2014 stabilisce che il portatore riceve copia degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica e degli eventuali documenti elettronici che ne attestano il mancato pagamento, secondo le regole definite nel regolamento della Banca d'Italia. Quest’ultimo, all’articolo 15, chiarisce che al portatore del titolo siano rilasciate:

a)    una copia analogica dell'immagine dell'assegno con le informazioni relative al mancato pagamento, su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all'originale informatico conservato nei propri archivi;

b)   una copia analogica del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo, su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all'originale informatico conservato nei propri archivi.

Inoltre, a richiesta degli aventi diritto, il negoziatore rilascia copie semplici, analogiche o informatiche, della sola immagine dell'assegno, dell'immagine dell'assegno con le informazioni relative al mancato pagamento, del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo.

 


 

Articolo 1, commi 568 e 569
(Proroga della rivalutazione di terreni e partecipazioni)

 

 

I commi 568-569 prorogano i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l’aliquota dell'8 per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva.

 

Il comma 568, riapre i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo.

I termini sono stati da ultimo prorogati dalla legge di bilancio per il 2017, articolo 1, comma 554 della legge n. 232 del 2016.

 

In particolare, la norma consente di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018; il termine di versamento dell’imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2018 (nel caso di opzione per la rata unica, altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il medesimo temine del 30 giugno 2018.

 

Più in dettaglio, la disposizione in esame novella l’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 282 del 2002, volto ad introdurre la prima riapertura dei termini previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 riferiti, rispettivamente, al possesso di partecipazioni e di terreni. I richiamati articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 hanno introdotto la facoltà di rivalutare i terreni (sia agricoli sia edificabili) e le partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti. Le disposizioni sono state successivamente prorogate nel tempo e, da ultimo, per effetto della citata legge di bilancio 2017.

 

Il comma 569 fissa le aliquote di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 2, della legge n. 448 del 2001 in misura pari all'8 per cento.

 

Il citato articolo 5, comma 2, prevedeva un'aliquota del 4 per cento per le partecipazioni qualificate e del 2 per cento per quelle non qualificate; l'articolo 7, comma 2, indicava per l'imposta sostitutiva del 4 per cento per la rivalutazione di terreni.

Un innalzamento dell’aliquota era stato disposto dal comma 888 della richiamata legge di stabilità 2016 il quale ha previsto, in relazione alle partecipazioni non quotate e ai terreni, che le aliquote delle imposte sostitutive di cui al predetto articolo 5, comma 2 fossero pari all'8 per cento, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge fosse raddoppiata. Le predette aliquote sono state confermate dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 555 della legge n. 232 del 2016).


 

Articolo 1, commi 570-577
(
Regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche,
al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa
)

 

 

I commi 570-577 assoggettano i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate, a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota al 26 per cento, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate.

 

Le disposizioni in commento intendono uniformare e semplificare il regime fiscale applicabile ai redditi di capitale e ai redditi diversi, conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, allo scopo di rendere irrilevante la natura qualificata o meno della partecipazione.

 

La Relazione illustrativa al riguardo chiarisce che, ai sensi delle norme vigenti, il livello di tassazione sostenuto dal contribuente in caso di dividendi e plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate è più elevato rispetto a quello gravante sui medesimi redditi, ove rivenienti da partecipazioni non qualificate.

 

A seguito dell’innalzamento dell’aliquota sostitutiva sulle partecipazioni qualificate susseguitasi nel corso degli anni, nonché delle modifiche dell’aliquota IRES da cui è discesa una nuova tassazione delle partecipazioni qualificate, il legislatore ha conseguito un sostanziale allineamento del livello di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi conseguiti con riferimento a entrambe le tipologie di partecipazioni.

L’aliquota sui redditi di capitale è stata infatti innalzata nel corso del tempo: il decreto-legge n. 138 del 2011 ne ha elevato la misura dal 12,5 al 20 per cento e, da ultimo, il decreto-legge n. 66 del 2014 ha fissato l’attuale misura dell’aliquota al 26 per cento.

Dall’altro lato, le modifiche all’aliquota IRES hanno comportato un aumento della percentuale di concorso dei redditi da partecipazioni qualificate al reddito complessivo del contribuente, per garantire un prelievo aggiuntivo IRPEF tale da mantenere invariato il livello complessivo di tassazione società-socio. La quota imponibile di tali redditi in capo al socio, con aliquota IRES al 27,5 per cento, era pari al 49,72 per cento.

La legge di stabilità 2016 (commi 61-64 della legge n. 208 del 2015) ha disposto l’abbassamento dell’IRES, a partire dal 1° gennaio 2017, al 24 per cento; con l’innalzamento della quota imponibile in capo ai soci, da rideterminarsi con decreto ministeriale. Essa è stata dunque innalzata al 58,14 per cento dal decreto MEF del 25 maggio 2017.

In particolare il comma 64 della legge di stabilità 2016, in conseguenza del taglio dell’IRES al 24 per cento, ha affidato a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la proporzionale riduzione delle percentuali di esenzione degli utili da partecipazione distribuiti ai soci (ai sensi dell’articolo 47, comma 1, TUIR), delle plusvalenze (articolo 58, comma 2, TUIR) dei dividendi (articolo 59 TUIR), delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (articolo 68, comma 3, TUIR), nonché della quota non imponibile degli utili percepiti dagli enti non commerciali, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo del 12 dicembre 2003, n. 344.

Per effetto di tali modifiche, il livello di tassazione in capo al socio è attualmente pari al 25 per cento, considerando l’aliquota marginale massima.

La norma in commento estende l’imposizione sostitutiva al 26 per cento, innalzando dunque la misura della tassazione di circa un punto percentuale, anche ai redditi derivanti da partecipazioni qualificate, nonché agli utili, ai proventi e alle plusvalenze derivanti da strumenti equiparabili alle partecipazioni societarie e, in particolare, ai titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi.

 

Più in dettaglio, il comma 570 modifica l’articolo 68 del TUIR, nel quale è contenuta la disciplina della tassazione delle plusvalenze.

La lettera a) abroga il comma 3 dell’articolo 68, che reca i criteri per determinare la concorrenza alla formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (40 per cento delle stesse, sommato algebricamente al 40 per cento delle relative minusvalenze).

Di conseguenza, le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito (lettera b), che modifica il comma 5) con il medesimo criterio di calcolo utilizzato per le altre plusvalenze. Con finalità di coordinamento è dunque abrogata la lettera b) del comma 7.

 

Il comma 571 modifica l’articolo 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che reca la disciplina dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi.

Con la lettera a) si modifica il comma 2, primo periodo, al fine di assoggettare ad imposta sostitutiva con aliquota al 26 per cento anche le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate. Di conseguenza, la lettera b) apporta modifiche al secondo periodo dell’articolo 5, comma 2, al fine di espungere il riferimento ai soli proventi derivanti da titoli non qualificati.

La lettera c) abroga il primo periodo dell’articolo 5, comma 3, ai sensi del quale - in ragione dell’attuale diversità del regime di tassazione - le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva sono indicati distintamente dalle plusvalenze da partecipazioni qualificate, nella dichiarazione annuale dei redditi. Riscrivendo il secondo periodo del comma 3, si affida a uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze il compito di stabilire, eventualmente, particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei redditi soggetti all’imposta sostitutiva, stante l’uniformazione del trattamento fiscale operata dalle norme in commento.

La lettera d) abroga il secondo periodo del comma 4, che consente di detrarre da IRPEF l'eventuale imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto che rendono “qualificata” una partecipazione societaria, secondo i criteri indicati nell’articolo 67, comma 1, lettera c-bis) TUIR.

 

Il comma 572 modifica l’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, che disciplina l’opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato, al fine di ricomprendere nel campo dell’opzione anche le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate ed effettuare gli opportuni interventi di coordinamento.

 

Analogamente, il comma 573 dell’articolo in esame apporta modifiche al successivo articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, che disciplina l’imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafogli, al fine di ricomprendere nell’opzione esercitabile dal contribuente in favore della tassazione del “maturato” anche le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate; vengono apportate le relative modifiche di coordinamento.

 

Il comma 574 modifica l’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che attualmente disciplina la ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento applicata agli utili da partecipazione derivanti alle persone fisiche.

In primo luogo (lettera a)), il primo e il secondo periodo del comma 1 sono sostituiti con un unico comma, che dispone l’assoggettamento alla ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta gli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate, nonché agli utili derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi (di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), TUIR) , non relativi all’impresa.

 

Per effetto delle modifiche in esame, si assoggettano ad imposta sostitutiva gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, indipendentemente dal valore dell’apporto.

Viene espunta dalla norma la disposizione che prevede l’applicazione della ritenuta da parte delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione corrisposti a persone fisiche residenti.

 

Le lettere da b) a d) del comma 5 apportano modifiche di coordinamento all’articolo 27.

 

Il comma 575 modifica l’articolo 47 TUIR, che disciplina il computo degli utili da partecipazione nella base imponibile ai fini dell’imposta sui redditi.

In particolare, viene abrogato (lettera a)) il primo periodo del comma 1, che attualmente dispone che gli utili distribuiti dalle società o dagli enti assoggettati a IRES concorrano alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare.

È sostituito (lettera b)) il comma 2 dell’articolo 47, che determina la percentuale di concorrenza al reddito imponibile degli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi (di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), TUIR). Viene eliminato il riferimento alle partecipazioni qualificate; la percentuale di concorrenza all’imponibile, coerentemente alle suesposte modifiche all’IRES ed alle percentuali rideterminate con D.M. 26 maggio 2017, viene rideterminata nel 58,14 per cento.

Il contribuente può optare per i cd. regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito anche per le partecipazioni qualificate, ivi incluse quelle in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata per le quali sia stata dimostrata, tramite apposito interpello, la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87 del TUIR.

 

I commi 576 e 577 recano la disciplina transitoria.

Le modifiche di cui all’articolo in esame si applicano (comma 576) con riferimento ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1  gennaio 2019.

 

Il comma 577, per non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017, prevede che, in deroga alle norme in esame, agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al D.M. 26 maggio 2017; essi, pertanto, conservano l’attuale regime impositivo e concorrono parzialmente, a seconda del periodo in cui si sono prodotti, alla formazione del reddito imponibile del contribuente.

 


 

Articolo 1, commi 578-597
(Misure fiscali per l'economia digitale)

 

 

I commi 578-597, introdotti nel corso dell’esame al Senato, prevedono una forma di tassazione per le imprese operanti nel settore del digitale, così dando una prima risposta ad esigenze emerse da tempo anche in ambito internazionale ed europeo.

A questo fine le norme riscrivono i criteri per determinare l'esistenza di una "stabile organizzazione" nel territorio dello Stato, al fine di allentare il nesso - finora imprescindibile - tra presenza fisica di un'attività nel territorio dello Stato e assoggettabilità alla normativa fiscale.

Si istituisce inoltre un'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, con un'aliquota del 6 per cento sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni medesime.

 

L'economia digitale

 

Basata sulle tecnologie informatiche, che ne rappresentano il pilastro, l'economia digitale comprende tutte le attività economiche che sulle tecnologie digitali si sono sviluppate e che ad esse fanno riferimento. La sempre maggiore interconnessione con l'economia tradizionale, peraltro, rende ardua e sfuggente ogni definizione più precisa. Tra le varie forme che può assumere l'economia digitale si ricorda l'e-commerce, una forma di commercio e vendita di beni o servizi che si effettua attraverso Internet, con piattaforme IT di diverso genere e struttura.

L'avvento dell'economia digitale ha determinato importanti sfide dal punto di vista fiscale. Nel panorama globalizzato dell'economia mondiale, infatti, le politiche fiscali si sono trovate ad affrontare fenomeni di alta mobilità dei contribuenti e del capitale, di alto numero di transazioni transfrontaliere e di internazionalizzazione delle strutture finanziarie.

La stessa individuazione della base imponibile nell'economia digitale può essere ardua in virtù di alcune circostanze specifiche:

1)  la fornitura di beni e servizi senza una presenza fisica o legale (es. e-commerce). Tale dematerializzazione dell'economia e della produzione del reddito costituisce un cambiamento di non poco momento considerando che i sistemi fiscali sono, tradizionalmente, basati su un'economia di produzione fisica; le imprese residenti in un Paese sono di regola tassabili in un altro Paese in cui realizzano profitti solo qualora vi abbiano una stabile organizzazione, ovvero una sede materiale fissa;

2)  le situazioni in cui i consumatori accedano a servizi digitali gratuitamente, a fronte della mera corresponsione dei propri dati personali (es. Google, Facebook)

3)  l'applicazione di diritti alle transazioni di e-commerce.

 

In questo contesto alcuni operatori economici, approfittando dell'incertezza che circonda fenomeni nuovi e non ancora adeguatamente regolati, hanno elaborato pratiche di evasione o - più frequentemente - elusione fiscale finalizzate a massimizzare i propri profitti e minimizzare, per contro, il contributo a favore dell'erario. Si tratta di pratiche poste in essere soprattutto da aziende multinazionali.

 

Un tentativo di quantificare la perdita di gettito fiscale registratasi nel 2013 - 2015 per effetto dei mancati versamenti da parte di Facebook e Google è contenuta, ad esempio, nella relazione "EU Tax revenue loss from Google and Facebook", 2017, di cui è co-autore il parlamentare europeo Paul Tang. Si veda anche lo studio, realizzato da Medio banca, "WebSoft e indagine sulle multinazionali". Si tratta di un'analisi sulle dinamiche delle 390 multinazionali più grandi del mondo attraverso i loro conti aggregati nel periodo 2012-2016.

 

In questo senso si parla di "pianificazione aggressiva delle tasse", ovvero il ricorso a vari espedienti che spostino artificiosamente gli utili verso giurisdizioni in cui la tassazione fiscale è minima.

 

In ambito internazionale l'OCSE ha cercato di affrontare le sopra accennate problematiche con l'adozione del cosiddetto "pacchetto BEPS", che consiste nell'adozione di standard internazionali e modalità di approccio comuni.

Si tratta di 15 azioni, che identificano i principali settori di intervento necessari per affrontare l'erosione della base fiscale e lo spostamento dei profitti.

Alla loro elaborazione hanno contribuito i Paesi OCSE e del G 20; le misure proposte variano dall'elaborazione di standard minimi completamente nuovi alla revisione degli standard esistenti, ad approcci comuni che faciliteranno la convergenza delle pratiche nazionali ad indicazioni sulle migliori prassi. Pur costituendo strumenti giuridicamente non vincolanti, di soft law, vi è l'aspettativa che i Paesi che hanno partecipato alla loro elaborazione ne curino l'attuazione. Nel corso del 2018 è previsto che l'OCSE presenti al G20 una relazione intermedia sulla tassazione dell'economia digitale. Per maggiori dettagli, si rinvia al sito dell'OCSE.

 

 

 

L'economia digitale nell'Unione europea

La Commissione europea guidata da Jean-Claude Juncker ha annoverato la creazione di un mercato unico digitale tra le 10 priorità fondamentali da perseguire e promuovere nel corso del proprio mandato.

Una riflessione specifica sulla tassazione delle attività digitali è stata inaugurata nel 2015 nella Comunicazione "Un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione europea: i cinque settori principali di intervento" (COM(2015) 302). In quell'occasione si era auspicata l'elaborazione di una nuova impostazione che realizzasse una tassazione equa ed efficiente, tra l'altro ristabilendo "il legame tra l’imposizione fiscale e il luogo in cui si svolge l’attività economica".

Il dibattito sull'economia digitale si è in seguito concentrato sul pacchetto di riforma sulla tassazione delle imprese presentato nell'ottobre 2016, in particolare sulle proposte di direttiva sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, CCCTB (COM(2016) 683) e sulla base imponibile comune per l'imposta sulle società, CCTB (COM(2016) 685).

In Parlamento europeo, l'esame delle proposte di direttiva sulla CCTB e CCCTB ha avuto inizio a livello di Commissione. Se ne prevede la votazione tra febbraio e marzo 2018. Nei progetti di relazione alla Commissione per i problemi economici e monetari predisposti dai relatori (l'on. Tang per la CCTB e l'on. Lamassoure per la CCCTB) è particolarmente accentuata l'attenzione al fenomeno dell'economia digitale. Si prende anche in considerazione l'ipotesi che in Consiglio non si riesca a raggiungere una decisione unanime sulla proposta di direttiva. In questo caso "sarebbe opportuno avviare immediatamente la procedura per l'adozione di una decisione del Consiglio che autorizzi una cooperazione rafforzata". Questa "dovrebbe inizialmente riguardare gli Stati membri la cui moneta è l'euro; gli altri Stati membri dovrebbero tuttavia avere la possibilità di parteciparvi in ogni momento". Il riferimento è alla speciale procedura che consente ad almeno nove Stati membri di muoversi a velocità diverse e verso obiettivi diversi rispetto a quelli al di fuori delle aree di cooperazione rafforzata. Non consente, tuttavia, un ampliamento delle competenze previste dai trattati.

 

Più recentemente, il 21 settembre 2017, la Commissione europea ha pubblicato una Comunicazione dal titolo "Un sistema fiscale equo ed efficace nell'Unione europea per il mercato unico digitale" (COM(2017) 547). Nel testo si auspica la realizzazione di una tassazione equa dell'industria digitale attraverso un'azione al livello UE ed "un'impostazione globale e moderna" che assicuri equità, competitività, integrità del mercato unico e sostenibilità termine del sistema.

La Commissione è dell'opinione che nel lungo periodo la proposta su una base imponibile comune per l'imposta sulla società sia in grado di gettare le basi per affrontare le sfide della tassazione del digitale. Vengono comunque indicate alcune misure immediate, complementari e a breve termine in grado di proteggere le basi di imposizione diretta e indiretta degli Stati membri:

1)  imposta di compensazione sul fatturato delle aziende digitali;

2)  ritenuta alla fonte sulle transazioni digitali;

3)  prelievo sulle entrate generate dalla fornitura di servizi digitali o da attività pubblicitarie.

 

L'opportunità di assicurare la tassabilità anche delle aziende digitali è emersa anche in sede di riunione informale dell'ECOFIN (Tallin, 16 settembre 2017) e di Consiglio europeo (19-20 ottobre 2017). È probabile che il Consiglio Ecofin torni nuovamente sul tema il prossimo 5 dicembre.

Si ricorda, infine, la dichiarazione congiunta sottoscritta a settembre 2017 dal Ministro dell'economia Padoan assieme ai propri omologhi francese, tedesco e spagnolo. Senza mettere in discussione l'importanza dei lavori su CCTB e CCTB, i Ministri hanno chiesto alla Commissione di esplorare opzioni, compatibili con il diritto UE, e proporre soluzioni efficaci. Queste ultime dovrebbero essere dirette all'approvazione di una "imposta perequativa" sul fatturato generato in Europa dalle compagnie digitali.

Il programma di lavoro della Commissione europea per il 2018 (COM(2017) 650, Allegato 1) preannuncia la presentazione di ulteriori proposte nel primo trimestre 2018.

 

 

Disciplina proposta

 

La disciplina in esame allenta innanzitutto il nesso tra possibilità di tassazione e presenza fisica di un'impresa all'interno del territorio dello Stato (comma 580). Si conferisce infatti all'Agenzia delle entrate il potere di accertare, in contraddittorio con gli interessati, quando l'attività di un soggetto non residente, privo di stabile organizzazione in Italia, possa essere rilevante ai fini fiscali in quanto la stessa è esercitata "per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato".

 

Il comma 583 accentra la competenza territoriale per le relative attività in un ufficio presso la Direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia delle entrate, da individuare con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima. Nella relazione illustrativa dell'emendamento 88.0.1 tale scelta si argomenta affermando che "a Milano si sono radicate e sviluppate le più avanzate professionalità utili al contrasto dei fenomeni elusivi nei diversi settori dell'economia digitale".

 

Viene fissata una soglia per l’applicazione di tale disciplina, ovvero un numero complessivo di operazioni rilevanti ai fini IVA (inviate telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) superiore alle 1.500 unità e per un controvalore complessivo non inferiore a 1.500.000 euro nel corso di un semestre. Il superamento della soglia determina la verifica sull'effettiva natura dell'attività svolta dal soggetto.

 

L'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce tempi e modalità della comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture IVA emesse e ricevute su base trimestrale  o – su opzione – semestrale (cd. "spesometro", si veda per maggiori dettagli il sito dell'Agenzia delle entrate).

Il comma 578 della norma in esame aggiunge all'articolo 21 un comma 2-bis, ai sensi del quale un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare nei tempi stabiliti dal comma 579, indicherà le modalità con cui gli acquirenti delle prestazioni di servizi effettuati tramite mezzi elettronici dovranno segnalare le prestazioni medesime all'Amministrazione finanziaria.

 

L'avvenuto superamento della soglia deve essere comunicato agli interessati entro trenta giorni; l'invito per la verifica in contraddittorio va rivolto entro sei mesi da tale comunicazione (comma 581), indicando l'ufficio presso il quale il soggetto non residente deve presentarsi nonché la data dell'incontro, che non può essere fissata prima di trenta giorni dalla data dell'invito medesimo (comma 582).

 

La verifica può avere luogo con una delle seguenti modalità:

1)   diritto di interpello (articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212) per la disapplicazione di norme tributarie che -allo scopo di contrastare comportamenti elusivi - limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario ;

2)   accordi preventivi per le imprese con attività internazionale (articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600). La stipula può avere luogo con principale riferimento a: la preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni infragruppo; l'applicazione nel caso concreto di norme sull'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione di un'impresa; la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato; l'applicazione nel caso concreto di norme sull'erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali. Gli accordi vincolano le parti per il periodo di imposta in corso e per i quattro successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti e risultanti dagli accordi.

 

Qualora dal contradditorio emerga l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il comma 581 prevede l'applicazione della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata prevista dall'articolo 1-bis, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

La procedura prevede che a seguito dell'eventuale constatazione della sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, l'Agenzia delle entrate invii un invito al fine di definire, in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari di quest'ultimo.

 

In caso di mancata comparizione, senza giustificato motivo, all'invito rivolto dall'Agenzia delle entrate ad un non residente, il comma 585 stabilisce che siano applicabili le sanzioni amministrative - non penali - previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in quanto compatibili.

Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, reca " Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi". Contiene sanzioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto (Titolo I, articoli 1-12) e sanzioni in materia di riscossione (Titolo II, articoli 13-15).

 

I criteri in base ai quali stabilire se sussista una "stabile organizzazione" vengono individuati tramite una novella (comma 584) dell'articolo 162 del Testo unico delle imposte sui rediti (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

 

Sulla base della versione vigente dell'articolo 162 del TUIR il concetto di "stabile organizzazione" è strettamente legato alla presenza fisica di un'azienda, rientrandovi in particolare (comma 2) le sedi di direzione, le succursali, gli uffici, le officine, i laboratori, i luoghi di estrazione di risorse naturali, i cantieri di costruzione (se di durata pari ad almeno 3 mesi).

Si ricorda, tuttavia che una sede fissa di affari non è, comunque, considerata stabile organizzazione (comma 4 del citato articolo 162 quale vigente) se:

a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;

f) viene utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

Inoltre il comma 5 esclude che costituisca di per sé stabile organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi.

Infine, il comma 6 individua comunque come una stabile organizzazione d'impresa il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell'impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni.

Per effetto delle modifiche proposte dal comma 584, rientrerebbero nella definizione di "stabile organizzazione":

1)  in generale i luoghi relativi "alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere", eliminando quindi il riferimento ai SOLI luoghi di estrazione di risorse naturali (comma 2, lettera f), dell'articolo 162);

2)  le entità caratterizzate da "una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non farne risultare una (...) consistenza fisica nel territorio stesso" (nuova lettera f-bis) al comma 2 dell'articolo 162). Il riferimento agli elementi della stabilità, della ricorrenza e della dimensione economica dell'attività hanno la finalità dichiarata di impedire, ad opera dei contribuenti, manipolazioni che impediscano la qualificazione di "stabile organizzazione".

In proposito alla compatibilità di questa norma con i trattati europei ed agli accordi bilaterali per evitare la doppia imposizione, la relazione illustrativa dell'emendamento che ha introdotto la norma al Senato richiama la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-6/16 del 7 settembre 2017. Si ritiene rilevante che in quella sede la Corte abbia "ritenuto, nella sostanza, compatibile con i Trattati una disposizione che, pur differenziandosi dalle loro prescrizioni, sia volta a contrastare fenomeni di frode o di abuso di diritto".

In proposito si rileva che il punto n. 31 della sentenza recita: "una presunzione generale di frode e di abuso non può giustificare né un provvedimento fiscale che pregiudichi gli obiettivi di una direttiva, né un provvedimento fiscale che pregiudichi l’esercizio di una libertà fondamentale garantita dal Trattato". Invece, "per verificare se un'operazione persegue un obiettivo di frode o di abuso, le autorità nazionali competenti (...) devono procedere, caso per caso, a un esame complessivo dell’operazione interessata. L’introduzione di un provvedimento fiscale di portata generale che escluda automaticamente talune categorie di contribuenti dall’agevolazione fiscale, senza che l’amministrazione finanziaria sia tenuta a fornire il benché minimo principio di prova o di indizio di frode e abuso, eccederebbe quanto necessario per evitare le frodi e gli abusi " (punto n. 32).

Il nuovo comma 4 dell'articolo 162 elenca i casi che non possono configurarsi come "stabile organizzazione", purché le attività svolte siano "di carattere preparatorio o ausiliario". Tali esenzioni non sarebbero applicabili (nuovo comma 5 dell'articolo 162) nel caso di sede fissa di affari utilizzata o gestita da un'impresa (anche strettamente collegata) che svolga la propria attività - anche altrove all'interno dello Stato - permettendo di configurare una stabile organizzazione o comunque un'attività che non sia di mero "carattere preparatorio o ausiliario". E' necessario che le attività svolte "costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa".

Si considera altresì che un'impresa non residente abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato (nuovo comma 6 dell'articolo 162) qualora un soggetto agisca per conto di essa concludendo abitualmente contratti o portando alla conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa medesima. E' altresì necessario che i contratti siano, alternativamente: in nome dell'impresa; relativi al trasferimento della proprietà - o per la concessione del diritto di utilizzo - di beni dell'impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare; relativi alla fornitura di servizi da parte dell'impresa medesima. E' prevista una clausola di esclusione per:

1)  soggetti le cui attività siano limitate a quelle, di carattere preparatorio o ausiliario, che il precedente comma 4 esclude dall'ambito di applicazione della stabile organizzazione (nuovo comma 6 dell'articolo 162);

2)  agenti indipendenti, a meno che operino - esclusivamente o quasi - per conto di una o più imprese alle quali sono strettamente collegati (nuovo comma 7 dell'articolo 162). Il successivo comma 7-bis definisce un soggetto come "strettamente collegato ad un'impresa" quando: l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati dallo stesso soggetto; l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell'altra (nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale); entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione (nel caso di una società, per più del 50 per cento del capitale sociale). Tale definizione è valida ai soli fini dell’articolo 162, ossia ai fini dell’individuazione della stabile organizzazione.

 

Il comma 586 istituisce un'imposta sulle transizioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici. Essa è applicabile a prestazioni rese nei confronti di stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel territorio dello Stato ma anche di soggetti residenti che svolgono la funzione di sostituti d'imposta (articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e articolo 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600). Sono invece esclusi da tale imposta:

1)  le imprese agricole;

2)  i soggetti che abbiano aderito al regime forfetario per i contribuenti minimi introdotto dall'articolo 1, commi 54-89 della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190);

3)  chi abbia aderito alle agevolazioni per l'imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità previste dall'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

 

Sono considerati servizi effettuati tramite mezzi elettronici "quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione" (comma 586).

 

Sembrano quindi escluse le attività di e-commerce.

 

Un'individuazione più puntuale delle attività rilevanti è affidata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 aprile 2018 (comma 587). La relazione illustrativa dell'emendamento 88.0.1 specifica che la scelta di ricorrere ad un atto di legislazione secondaria vuole assicurare la flessibilità necessaria a seguire "l'evoluzione dei diversi business sia in relazione ai servizi offerti alla clientela sia in relazione ai modelli organizzativi aziendali".

L'aliquota prevista per l'imposta è pari al 6 per cento, calcolato sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi (comma 588), al netto dell'IVA. E' dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.

Ai sensi del comma 589 l'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano la prestazione, con l'eccezione di chi aderisce al regime dei contribuenti minimi ed alle agevolazioni per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, già esclusi peraltro dal comma 9. Questi devono, di regola, effettuare (comma 590) un versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte dei redditi. Per i non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, invece, il comma 592 prevede il ricorso a intermediari finanziari abilitati ad operare nel territorio dello Stato. Questi ultimi effettuano una ritenuta, a titolo di imposta, con obbligo di rivalsa sul percettore dei corrispettivi medesimi.

 

La relazione tecnica predisposta dal Governo sull'emendamento stima il potenziale maggior gettito derivante dall'introduzione dell'imposta sulle transazioni digitali in 114 milioni di euro su base annuale a partire dal 2019.

 

Per gli adempimenti di dichiarazione e le altre modalità di attuazione dell'imposta, il comma 594 rimanda ad un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. L'accertamento, le sanzioni e la riscossione, invece, sono sottoposte - ove compatibili, comma 593 - alle disposizioni sulle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 ,Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

Il credito d'imposta che spetta ai soggetti che pongono in essere le prestazioni di servizi - specifica il comma 591 - è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi. La possibilità di ricorrere a compensazione ex articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'eventuale eccedenza è limitata ai debiti relativi a: imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto; imposta regionale sulle attività produttive e addizionale regionale sull'imposta del reddito delle persone fisiche; contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (lettere a), d), f) e g) del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione deve avere luogo tramite modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate a partire dal giorno 16 del mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per espressa indicazione del comma 591 non trova applicazione il limite massimo di crediti di imposta e contributi compensabili che l'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha fissato in un miliardo di lire del vecchio conio per ciascun anno solare, elevabile con decreto da parte del Ministro dell'economia e delle finanze a 700.000 euro "tenendo conto delle esigenze di bilancio".

Ai sensi del comma 595, l'imposta è applicata a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che individua le prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici ed a cui si applica l'imposta.

Il comma 596 contiene una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione delle norme in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Spetterà dunque alle amministrazioni interessate provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 597 incarica, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze di redigere annualmente una relazione sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivati dalle norme in via di approvazione per la presentazione alle Camere. È inoltre previsto che nella nota di aggiornamento del DEF, nel mese di settembre 2018, sia inserita una relazione sull'attuazione delle norme in via di introduzione.

 

 

 

 

 


 

Articolo 1, commi 598-617
(Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5 G)

 

 

I commi 598-617 intendono conseguire, come concordato al livello di Unione europea, un'efficiente utilizzazione dello spettro, anche al fine di favorire la transizione alla tecnologia 5 G.

Si prevede di utilizzare le bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz come bande pioniere da assegnare ai sistemi terrestri di comunicazione elettronica a banda larga senza fili per il lancio di servizi digitali innovativi basati sulla tecnologia 5G. Al contempo, si propone la ridestinazione delle frequenza in banda 694-790 MHz (attualmente destinata principalmente alle trasmissioni televisive in ambito nazionale e locale) ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri bidirezionali.

Le norme regolano: la definizione delle procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali; l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze; l'eventuale liberazione delle frequenze in uso; l'adozione di un Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF 2018); il servizio televisivo digitale terrestre, anche in ambito locale; l'adozione di un calendario nazionale che individui in dettaglio le scadenze della tabella di marcia per la gestione efficace dello spettro e la transizione dell'industria verso la tecnologia 5 G.

I giudizi riguardanti l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure regolate dalla norma in esame - con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre - rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio.

Si introduce altresì l'obbligo di dotare gli apparecchi per la ricezione della radiodiffusione sonora di almeno un'interfaccia che consenta di ricevere i servizi della radio digitale.

 

Le norme in esame si propongono di conseguire una gestione efficiente dello spettro e di favorire, al livello nazionale, la transizione verso la tecnologia 5G, conformemente alle indicazioni provenienti dalle istituzioni dell'Unione europea.

 

La tecnologia 5 G è così denominata in quanto costituisce la 5a generazione di tecnologia progettata per la generazione mobile. Oltre a consentire di trasmettere dati ad una velocità finora sconosciuta, la tecnologia dovrebbe essere caratterizzata da più ampia disponibilità e performance stabilmente migliori. La relazione illustrativa del disegno di legge mette in luce la "rilevante valenza strategica del 5G per lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali innovativi, quali l'Internet degli oggetti, il commercio elettronico, il cloud computing, per cogliere i vantaggi dell'industria 4.0 e, più in generale, per la crescita della competitività e produttività dell'economia europea".

 

In materia di transizione verso il 5G la Commissione europea ha adottato la Comunicazione "Il 5G per l'Europa: un piano d'azione" il 14 settembre 2015; il 17 maggio 2017, poi, è stata adottata la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/899.

 

La Comunicazione della Commissione europea "Il 5G per l'Europa: un piano d'azione" (COM(2016)588) prevede una serie di azioni mirate volte al dispiegamento tempestivo e coordinato in Europa delle reti 5G, la nuova generazione di tecnologia di rete che dovrebbe offrire connessioni dati a velocità di molto superiore ai 10 Gigabit al secondo, tempi di latenza inferiori a 5 millisecondi e capacità di sfruttare tutte le risorse senza fili disponibili (dal Wi-Fi al 4G). Il Piano d'azione mira ad abbattere le differenze esistenti tra i vari Stati membri negli standard 5G e a promuovere un adeguato coordinamento tra gli approcci nazionali attraverso un partenariato tra la Commissione europea, gli Stati membri e l'industria. Si ricorda che tale partenariato (5G-Infrastructure-PPP) è stato lanciato nel 2013 ed è uno dei partenariati pubblico-privato cofinanziati dalla Commissione Ue nell'ambito del programma Horizon 2020 per il campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).

Il Piano d'azione è basato sui seguenti elementi chiave:

1)   allineamento delle tabelle di marcia e delle priorità per il dispiegamento coordinato delle reti 5G per una loro rapida introduzione entro il 2018 e per una progressiva introduzione su larga scala entro il 2020;

2)   messa a disposizione di bande di spettro provvisorie per il 5G in vista della conferenza mondiale sulle radiocomunicazioni del 2019 (WCR-19), con l'intento di giungere alle bande superiori ai 6 GHz specifiche per il 5G;

3)   dispiegamento iniziale nelle aree urbane e lungo i principali assi di trasporto;

4)   promozione di test multipartecipativi paneuropei volti a trasformare l'innovazione tecnologica in soluzioni aziendali in piena regola;

5)   attuazione di un fondo di capitale di rischio a sostegno dell'innovazione;

6)   collaborazione tra i principali attori al fine di giungere a standard globali.

 

In tale ambito il Piano prevede 8 azioni:

1)   la Commissione europea collaborerà con gli Stati membri e con l'industria per stabilire un calendario comune su base volontaria con i seguenti obiettivi: promuovere sperimentazioni preliminari a partire dal 2017, e sperimentazioni precommerciali con una dimensione transfrontaliera a partire dal 2018; incoraggiare gli Stati membri a sviluppare tabelle di marcia nazionali per il dispiegamento del 5G entro la fine del 2017; garantire che ogni Stato membro designi una città principale come "abilitata al 5G" entro la fine del 2020 e che entro il 2025 tutte le aree urbane e i principali assi di trasporto abbiano una copertura 5G ininterrotta;

2)   la Commissione collaborerà con gli Stati membri per stilare un elenco provvisorio di bande di spettro pioniere entro la fine del 2016 per il lancio iniziale dei servizi 5G;

3)   la Commissione collaborerà con gli Stati membri per concordare entro la fine del 2017 l'armonizzazione delle bande di frequenza per il dispiegamento inziale delle reti 5G in Europa e per lavorare ad un approccio raccomandato per l'autorizzazione delle bande di spettro 5G specifiche al di sopra dei 6 GHz;

4)   nell'ambito dell'elaborazione delle tabelle di marcia nazionali sul 5G, la Commissione collaborerà con gli Stati membri e l'industria per: stabilire obiettivi per il monitoraggio del progresso nel dispiegamento delle celle e della fibra, per raggiungere l'obiettivo di una copertura 5G ininterrotta entro il 2025 in almeno tutte le aree urbane e in tutti i principali assi di trasporto terrestre; individuare le migliori prassi immediatamente realizzabili;

5)   la Commissione europea invita gli Stati membri ad impegnarsi per garantire la disponibilità delle norme globali iniziali sul 5G entro la fine del 2019; per promuovere un approccio olistico alla normazione; per istituire partenariati intersettoriali, entro la fine del 2017; per sostenere la definizione di norme supportate da prove sperimentali da parte di utenti industriali;

6)   la Commissione europea invita l'industria a pianificare esperimenti tecnologici già nel 2017 e a presentare entro marzo 2017 le tabelle di marcia dettagliate per l'attuazione di sperimentazioni precommerciali;

7)   la Commissione incoraggia gli Stati membri a valutare l'utilizzo delle reti 5G per i servizi di comunicazione utilizzati per l'ordine pubblico e la sicurezza;

8)   la Commissione europea collaborerà con l'industria e il gruppo BEI ad uno strumento di finanziamento basato sul capitale di rischio, la cui fattibilità sarà valutata entro la fine di marzo 2017, tenendo conto delle possibilità di incrementare i finanziamenti privati aggiungendo varie fonti di finanziamento pubblico, in particolare a titolo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e altri strumenti finanziari dell'UE.

 

La Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio prevede che entro il 30 giugno 2020 gli Stati membri autorizzino l'uso della banda di frequenza 694-790 MHz ("dei 700 MHz"). A tal fine essi dovranno concludere i necessari accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze entro il 31 dicembre 2017. Tale autorizzazione può essere ritardata per un periodo massimo di due anni qualora sussistano uno o più motivi, espressamente enunciati dalla decisione, che dovranno essere debitamente motivati (problemi di coordinamento transfrontaliero irrisolti; necessità e complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia fetta di popolazione verso standard di trasmissione avanzati; costi della transizione superiori ai ricavi generati dalle procedure di aggiudicazione; forza maggiore). In questo caso ne dovranno essere informati la Commissione europea e gli altri Stati membri (articolo 1).

Al momento della concessione dei diritti d'uso nella banda larga di frequenza dei 700 MHz, gli Stati membri autorizzano il trasferimento o l'affitto di tali diritti secondo procedure aperte e trasparenti e nel rispetto del diritto dell'Ue (articolo 2).

Inoltre, nell'autorizzare l'uso della banda dei 700 MHz o nel modificare i diritti d'uso esistenti per tale banda, essi dovranno tenere conto della necessità di conseguire specifici obiettivi di velocità e di qualità (almeno 30 Mbps entro il 2020 per tutti cittadini, come previsto dalla Decisione n. 243/2012/UE all'articolo 6, comma 1), tra cui la copertura nelle zone prioritarie nazionali predeterminate e nei principali assi di trasporto terrestre. A tal fine è prevista la possibilità di imporre condizioni ai diritti d'uso (articolo 3).

La banda di frequenza 470-694 MHz ("al di sotto dei 700 MHz") sarà invece disponibile almeno fino al 2030 per la fornitura terrestre di servizi di trasmissione, tra cui i servizi televisivi liberamente accessibili, e per l'uso di apparecchiature audio senza fili per la realizzazione di programmi ed eventi speciali (PMSE) o per e altri usi che siano compatibili con esigenze nazionali di trasmissione e che non causino interferenze dannose alla fornitura terrestre dei servizi di trasmissione negli Stati limitrofi (articolo 4).

I piani e i calendari nazionali ("tabelle di marcia nazionali") dovranno essere elaborati, previa consultazione con i portatori di interesse, e resi pubblici non appena possibile e in ogni caso entro e non oltre il 30 giugno 2018. Le tabelle di marcia dovranno includere anche eventuali misure di sostegno volte a limitare l'impatto della transizione sul pubblico e sulle apparecchiature PMSE senza fili (articolo 5).

La decisione prevede poi la possibilità per gli Stati membri di garantire una forma di compensazione per il costo diretto della migrazione o della riassegnazione dell'uso dello spettro, soprattutto per quello a carico degli utenti finali (articolo 6).

La Commissione europea riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio sugli sviluppi relativi all'uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz (articolo 7).

 

Il testo in esame articola il percorso verso la tecnologia 5 G nelle seguenti tappe e scadenze:

1)entro il 30 aprile 2018 definizione, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, delle procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali (comma 598).

Saranno utilizzate la banda 694-790 MHz che allo stato attuale è utilizzata prevalentemente per i servizi di trasmissione televisiva in ambito nazionale e locale e le bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz che è destinata dal piano nazionale delle frequenze a servizi di comunicazione elettronica di rete fissa, a servizi di comunicazione via satellite ESV, al servizio satellitare fisso, per applicazioni MFCN (Mobile/Fisso Communications Networks) e le bande 26,5-27,5 GHz, solo in parte gestite dal Ministero dello sviluppo economico, destinate all’esplorazione della terra via satellite, alla ricerca spaziale, alle comunicazioni intersatellite, alle frequenze campione e ai segnali orari via satellite.

Di tali attuali assegnazioni si terrà peraltro conto, e si faranno salve, da un lato le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della terra via satellite e, dall'altro, le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7 - 3,8 GHz usate per l'attività di sperimentazione della tecnologia 5G promossa dal Ministero dello sviluppo economico[101].

L'assegnazione ha luogo conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ("Codice delle comunicazioni elettroniche) e deve essere realizzata - in linea con gli indirizzi dell'UE - con selezione su base competitiva, "in coerenza con l'obiettivo di garantire l'utilizzo dello spettro assicurando il più ampio livello di copertura e di accesso a tutti gli utenti ai servizi basati sulla tecnologia 5G sul territorio nazionale". Si dovrà tenere conto dei diritti d'uso concessi e garantire benefici socio-economici a lungo termine.

 

Nell'ambito del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n 259 e successive modificazioni, l'articolo 27 disciplina le modalità per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze. Esso prevede che l'utilizzo delle frequenze radio sia subordinato ad un'autorizzazione generale rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico. Qualora sia necessario concedere i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri per la fornitura di reti o comunicazioni elettroniche il Ministero attribuisce tali diritti all'impresa che ne fa richiesta e che possiede i requisiti per ottenere l'autorizzazione generale. I diritti d'uso sono rilasciati mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. Nel caso di frequenze radio, al momento del rilascio delle frequenze il Ministero precisa se esse possano essere trasferite e a quali condizioni. Vengono quindi fissati i termini per l'adozione e la pubblicazione delle decisioni in materia di concessione di diritti d'uso da parte del Ministero. L'articolo stabilisce che, ogniqualvolta ciò sia possibile, l'uso delle frequenze radio non è subordinato al rilascio di diritti individuali d'uso. Questi ultimi possono essere concessi per evitare interferenze dannose, assicurare la qualità tecnica del servizio e un uso efficiente dello spettro o per conseguire altri obiettivi di interesse generale. Le procedure di selezione competitiva o comparativa per la concessione dei diritti individuali d'uso sono disciplinate poi dall'articolo 29.

Infine l'articolo prevede che quando ciò sia necessario per garantire un uso efficiente delle risorse il numero dei diritti d'uso per le frequenze radio possa essere limitato.

A tal riguardo l'articolo 29 prevede che, qualora sia necessario concedere in numero limitato tali diritti, il Ministero dello sviluppo economico inviti a presentare domanda per la loro concessione e ne effettui l'assegnazione in base a procedure stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (l'Autorità, AGCOM). Tali criteri di selezione devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e devono tenere in considerazione gli obiettivi dell'attività di regolamentazione e le prescrizioni relative alla gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica disciplinati rispettivamente dagli articoli 13 e 14 del Codice. L'articolo 29 prevede inoltre che, qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitiva o comparativa il Ministero, su proposta dell'Autorità, può prorogare il termine massimo fissato per rendere pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso delle frequenze radio assegnate per essere utilizzate da servizi di comunicazione elettronica di sei settimane (di cui all'articolo 27). Tale proroga non può eccedere comunque gli otto mesi. In caso di procedure di selezione competitiva o comparativa di particolare rilevanza nazionale, su proposta dell'Autorità il Ministero può chiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di costituire un comitato incaricato di coordinare la procedura, con particolare riferimento al bando e al disciplinare di gara.

 

Il Ministero dello sviluppo economico è incaricato di adeguare, entro il 30 settembre 2018, il piano nazionale di ripartizione delle frequenze alla luce della normativa in via di introduzione.

Il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF) costituisce un vero e proprio piano regolatore dell'utilizzo dello spettro radioelettrico in Italia. Lo scopo del documento è stabilire, in ambito nazionale e in tempo di pace: l'attribuzione delle bande di frequenze oggetto del piano; l'individuazione dell'autorità governativa preposta alla gestione delle frequenze, nonché le principali utilizzazioni civili; la verifica dell'efficiente utilizzazione dello spettro, al fine di liberare risorse per il settore televisivo e di gestire al meglio gli eventuali contenziosi con i Paesi frontalieri. Per maggiori dettagli, si rinvia al sito Internet del MISE.

Il comma 598 si conclude specificando l'applicabilità dell'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

Si applicano dunque, in eventuali giudizi di fronte al giudice amministrativo, le norme relative al rito abbreviato: ad esempio, i termini processuali ordinari sono, di regola, dimezzati (comma 2); specifiche norme si applicano alla domanda cautelare (comma 3) e misure cautelari (comma 4).

2)entro il 30 settembre 2018 assegnazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz. L'assegnazione avrà luogo a favore degli operatori di comunicazione elettronica a banda larga senza fili. La disponibilità delle frequenze in banda 694-790 MHz avrà luogo a partire dal 1° luglio 2022, "tenendo conto della necessità e complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati" (comma 599).

Il comma 616 specifica che i proventi derivanti dall'attuazione dei commi 598 e 599 (procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso ed effettiva assegnazione dei medesimi) non devono essere inferiori a 2.500 milioni di euro. Qualora invece dovessero rivelarsi inferiori, nell'esercizio 2022 si prevede l'applicazione dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per compensare le minori entrate in termini di indebitamento netto.

 

Il comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ("Copertura finanziaria delle leggi"), regola l'ipotesi in cui si preveda uno scostamento rispetto alle previsioni degli introiti derivanti da leggi che indicano previsioni di spesa. In questo caso il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede con proprio decreto alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente. Tale misura è applicata in attesa di idonee misure correttive e nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti da oneri inderogabili (spese obbligatorie quali il pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, ecc).

 

Degli introiti specifici derivanti dall'assegnazione delle bande di frequenza, il comma 616 dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2018 al 2022. Viene individuato l'importo esatto da versare per ogni singolo anno e si specifica che tali introiti devono essere assicurati prioritariamente per le entrate derivanti dall'assegnazione delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz;

3)entro e non oltre il 1° dicembre 2018 liberazione, ove necessario, di frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz attualmente in uso per fini diversi.

In caso di mancata liberazione entro le scadenze previste, il comma 607 abilita gli Ispettorati territoriali del MISE a procedere senza ulteriore preavviso, tramite gli organi della polizia postale e delle comunicazioni, alla disattivazione coattiva degli impianti. Trova applicazione la normativa sulle sanzioni prevista dal codice di comunicazioni elettroniche (articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259).

Al Ministero dello sviluppo economico spetterà individuare entro il 30 settembre 2018, a favore degli operatori titolari del diritto d'uso sulle frequenze liberate, porzioni di spettro idonee all'esercizio dei servizi da essi prestati in precedenza. Vengono fatte comunque salve, come anticipato, le assegnazioni temporanee per la sperimentazione dei servizi 5G e per i servizi satellitare fisso e di esplorazione della terra via satellite (comma 600);

4)entro il 31 maggio 2018, adozione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF 2018). Il piano dovrà considerare le specifiche o standard più avanzati per consentire un uso più efficiente dello spettro ed utilizzare il criterio delle aree tecniche per la pianificazione in ambito locale. Al fine di evitare interferenze nei confronti dei Paesi radio-elettricamente confinanti, saranno oggetto di pianificazione ed assegnazione solo le frequenze attribuite all'Italia dagli accordi internazionali sottoscritti, citati nel comma 601. Si evidenzia che le frequenze in banda III-VHF (ossia la banda 174- 230 Mhz) sono pianificate in conformità all'accordo di Ginevra del 2006. La finalità perseguita è quella di "realizzare un multiplex regionale per la trasmissione di programmi televisivi in ambito locale e (...) massimizzare il numero di blocchi coordinati destinabili in ciascuna regione alla radiofonia digitale";

5)in tema di servizio televisivo digitale terrestre, per i diritti d'uso delle frequenze in banda 470-694 MHz UHF:

a)    entro il 30 settembre 2018, individuazione ad opera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dei criteri per l'assegnazione in ambito nazionale. Si tratta - come specifica la relazione al disegno di legge in esame - di una "attività prodromica per l'attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze destinate al servizio televisivo digitale terrestre. Si dovrà tenere conto della necessità di assicurare il contenimento degli eventuali costi di trasformazione e realizzazione delle reti, ma anche della minimizzazione dei costi e dell'impatto sugli utenti finali;

b)  entro il 28 febbraio 2019, rilascio - a cura del MISE - dei diritti d'uso ad operatori di rete nazionali e assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda III VHF (banda 174- 230 Mhz) al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per la realizzazione di un multiplex contenente l'informazione regionale del concessionario del servizio pubblico e per la trasmissione di programmi in ambito locale. Si specifica che la capacità trasmissiva del multiplex regionale è destinata al trasporto di fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale, selezionati secondo la procedura descritta nel successivo comma 605. Il 20 per cento della capacità trasmissiva locale dovrà essere riservata all'informazione regionale, con la possibilità - in via transitoria e non oltre il 30 giugno 2022 - di dedicare il 40 per cento della capacità trasmissiva a programmi trasportati nel multiplex del concessionario contenente l'informazione regionale (comma 602);

6)entro il 30 giugno 2018, elaborazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e previo svolgimento di una consultazione pubblica, di un calendario nazionale che - ai sensi del comma 603 - individuerà scadenze e tabella di marcia per la gestione efficace dello spettro e la transizione dell'industria verso la tecnologia 5 G. I criteri da seguire sono illustrati nelle lettere a) - f) del comma 603 e sono relativi, in estrema sintesi, all'individuazione delle aree geografiche in cui suddividere il territorio nazionale ed al rilascio delle frequenze utilizzate, con contestuale attivazione delle frequenze individuate dal PNAF 2018. Si prevede di tenere conto della necessità di fissare un periodo transitorio (1° gennaio 2020 - 30 giugno 2022) per assicurare il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari di diritti d'uso e per la ristrutturazione del multiplex contenente l'informazione regionale e locale del concessionario del servizio pubblico ai fini dell’attivazione del multiplex destinato alle trasmissioni in ambito locale.

In caso di mancata liberazione entro le scadenze previste, il comma 607 abilita gli Ispettorati territoriali del MISE a procedere senza ulteriore preavviso, tramite gli organi della polizia postale e delle comunicazioni, alla disattivazione coattiva degli impianti. In questo caso - prosegue il comma 607 - "e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso (...) hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° luglio 2022". Dei relativi importi il MISE può rivalersi "sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente all'esecuzione di quanto prescritto dal calendario nazionale di transizione".

Il comma 602 specifica che secondo il medesimo calendario sono rilasciate tutte le frequenze assegnate in ambito nazionale e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed attribuite in banda III VHF (banda 174- 230 Mhz) e 470-694 MHz. Si prevede, peraltro, anche la conversione dei diritti d'uso delle frequenze di cui sono titolari gli operatori di rete nazionali alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame in diritti d'uso di capacità trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia DVB-T2. Tale conversione avrà luogo secondo i criteri definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018;

7)entro il 30 settembre 2018 avvio, da parte del MISE, delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale. La selezione - specifica il comma 604 - dovrà concludersi entro il 30 giugno 2019. Il citato comma 603 elenca altresì i criteri di assegnazione (lettere a) - e);

 

Si ricorda che, sulla base del Codice delle comunicazioni elettroniche (art. 2 del decreto legislativo n. 177 del 2005, come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 44 del 2010) l'operatore di rete è responsabile dell'utilizzo delle frequenze e delle reti trasmissive per il trasporto dei programmi mentre il fornitore di servizi media è responsabile editoriale della scelta del contenuto del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione.

 

8)  entro il 31 dicembre 2018 predisposizione da parte del MISE, al livello di area tecnica, di una graduatoria dei soggetti abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale. Si prevede la possibilità di istituire riserve in ambito territoriale inferiore alla regione e l'applicazione, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 ("Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali").

Il D.P.R. n. 146/2017 disciplina i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse dell'esercizio finanziario 2016 presenti sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero dello sviluppo economico in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. L'articolo 2 stabilisce che l'85 per cento delle risorse sia riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive ed il restante 15 per cento alle emittenti radiofoniche. L'articolo 3 individua con maggiore precisione i soggetti beneficiari e l'articolo 4 i requisiti di ammissione ai contributi. La procedura per l'erogazione è dettagliata nell'articolo 5 mentre l'articolo 6 elenca specifici criteri di valutazione delle domande.

 

I rapporti tra operatori di rete in ambito locale e fornitori di servizi di media audiovisivi che rientrano in posizione utile in graduatoria avviene, in linea di massima, "sulla base di una negoziazione commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda". Nel caso in cui l'accordo non venga raggiunto, è previsto che il MISE associ la domanda dei suddetti fornitori agli operatori di rete in ambito locale in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva e alla posizione in graduatoria dei fornitori.

Il termine ultimo per la conclusione delle procedure è fissato nel periodo 30 giugno 2019 - 30 giugno 2021 (comma 605);

9)  entro il 31 maggio 2019 aggiornamento, ad opera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del piano di numerazione automatica dei canali di servizio televisivo digitale terrestre e delle modalità di attribuzione dei numeri. L'aggiornamento avrà luogo nel rispetto del "pluralismo dei mezzi di comunicazione, dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione e di una razionale allocazione della numerazione". Un adeguato spazio all'interno dei primi archi di numerazione - specifica infine il comma 606 - dovrà essere riservato ai consorzi di emittenti locali e ad eventuali intese tra emittenti. L'attribuzione della numerazione ai fornitori di servizi di media audiovisivi locali è effettuata dal MISE.

 

Il comma che interveniva in tema di riordino del processo amministrativo è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, co. 3, del Regolamento del Senato.

 

Il comma 608 stabilisce che i giudizi riguardanti l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure regolate dalla norma in esame - con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre - rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. Specifica inoltre che l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure sopra esposte "non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente". La tutela cautelare, d'altro canto, è limitata al pagamento di una provvisionale. Queste eccezioni sono giustificate - specifica il comma 608 - in virtù del "preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze".

 

Il comma 609 prevede la possibilità di trasferimento o affitto dei diritti d'uso relativi alle frequenze assegnate ai sensi dei commi 602 (servizio televisivo digitale terrestre), 604 (procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso per digitale terrestre) e 605 (servizi di media audiovisivi in ambito locale) sulla banda 470-790 Mhz. È prevista la necessaria autorizzazione del Ministero per lo sviluppo economico e si fa ricorso alla procedura descritta nell'articolo 14-ter del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

 

Ai sensi dell'articolo 14-ter, co. 5, l'intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all'Autorità. Il trasferimento di tali diritti è efficace previo assenso del Ministero ed è reso pubblico. In particolare il Ministero, sentita l'Autorità, comunica il proprio nulla osta - ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego - entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell'impresa cedente. L'impresa subentrante è tenuta a notificare al Ministero l'avvenuto trasferimento entro sessanta giorni dal rilascio del nulla osta alla cessione dei diritti. Il co. 6 consente al Ministero di apporre all'autorizzazione specifiche condizioni "all'esito della verifica, svolta dall'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d'uso”.

 

Le autorizzazioni di spesa per l'attuazione dell'articolo sono contenute nel comma 610, che stanzia per il periodo fino al 2022: 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018; 35,5 milioni di euro per il 2019; 293,4 milioni per il 2020;141 milioni per il 2021 e 272,1 milioni per il 2022. Le relative cifre saranno iscritte su appositi capitoli dello stato di previsione del MISE.

Le lettere a) - d) elencano dunque le finalità per le quali i relativi importi saranno utilizzati:

1)  erogazione di misure compensative a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, se necessario, dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz;

2)  erogazione di indennizzi per gli operatori di rete in ambito locale che rilascino le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d'uso;

3)  contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di ultima generazione, ovvero che integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU, (comma 5, terzo periodo, dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16). Il contributo copre anche i connessi costi di erogazione;

4)  oneri finanziari e amministrativi relativi all'espletamento di specifiche attività (elencate nella lettera d) da parte del MISE. Il comma 614 prevede, ai fini del coordinamento di tali attività, l'autorizzazione a costituire una task force costituita da un massimo di cinque unità di personale. Queste possono essere anche in posizione di comando, provenienti da altre pubbliche amministrazioni, comprese le autorità indipendenti. I relativi oneri sono rimborsati ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Il comma 12 del citato articolo 70 prevede, in via generale, che "in tutti i casi (...) nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando (...) l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale".

Della task force può far parte anche personale di società o organismi in house ovvero di società partecipate dallo Stato, previo rimborso da parte del Ministero dei relativi costi. È espressamente preclusa la partecipazione del personale scolastico.

È espressamente specificato che gli importi così attribuiti al MISE devono essere utilizzati "in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato”.

Come noto, gli articoli 107-109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea proibiscono gli aiuti di Stato a favore di determinate imprese o prodotti che provocano distorsioni della concorrenza. Per maggiori dettagli, si rinvia alla nota illustrativa del Parlamento europeo sulla politica della concorrenza.

 

Tra le finalità dell’intervento è stato aggiunto in sede parlamentare il riferimento alle attività di monitoraggio per la risoluzione delle eventuali problematiche causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre.

 

Ai sensi del comma 611, la ripartizione delle risorse da attribuire a ciascuna delle finalità sopra elencate viene rimodulata con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, che apporta le eventuali, occorrenti variazioni di bilancio su proposta del Ministro dello sviluppo economico. L'individuazione delle modalità operative e delle procedure di attuazione per gli interventi sopra descritti saranno, invece, individuate da a uno o più successivi decreti del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 611).

A favore del MISE è, ancora, autorizza la spesa di 572 mila euro annui per il periodo 2018-2022 per "favorire la diffusione della tecnologia 5G attraverso la realizzazione di sperimentazioni e di laboratori specifici". Tale attività - specifica il comma 612 - deve avvenire "in coerenza con gli obiettivi del piano d'azione per il 5G della Commissione europea" ed assicurare l'efficiente gestione dello spettro radioelettrico "anche per lo svolgimento delle necessarie attività tecniche ed amministrative". Per fornire copertura a queste attività, si dispone la corrispondente riduzione di 572 mila euro annui, per lo stesso periodo 2018-2022, dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 167).

 

Tale articolo aveva autorizzato la spesa di 2,724 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 per mettere a disposizione alla Città del Vaticano, senza oneri, di una capacità trasmissiva pari a 4 M/bits su un multiplex televisivo, in attuazione dell'Accordo Italia-Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010.

 

Il comma 613 prevede che il Ministero si avvalga della collaborazione della Fondazione Ugo Bordoni.

La Fondazione Ugo Bordoni è un’Istituzione di Alta Cultura e Ricerca soggetta alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo economico. Ai sensi dell'articolo 41, comma 5, della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), la Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva operativamente il Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. Su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. 

 

Con il comma 615 si prevede che al fine di favorire l’innovazione tecnologica, a partire dal 1º giugno 2019 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano almeno un’interfaccia che consenta all’utente di ricevere i servizi della radio digitale. Per le medesime finalità, a partire dal 1º gennaio 2020 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano almeno un’interfaccia che consenta all’utente di ricevere i servizi della radio digitale.

 

Il comma 617 contiene una clausola di abrogazione espressa dei commi 165 e 166 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208).

 

Il comma 165 prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, delle maggiori entrate derivanti dalle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz. Si stabiliva altresì che tali entrate sarebbero state utilizzate per il perseguimento di specifiche finalità: promuovere la digitalizzazione dei contenuti editoriali e incentivare, per gli anni 2016 e 2017, abbonamenti ai quotidiani in forma digitale; individuare modalità di ristoro di eventuali spese connesse al cambio di tecnologia (refarming) sostenute dagli attuali assegnatari della banda; realizzare una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale in vista della concessione del medesimo servizio; compiere interventi di infrastrutturazione di reti di banda ultra larga per la connessione degli edifici scolastici e incentivare gli istituti scolastici che attivano il servizio di connettività su reti a banda ultraveloci.

Ai sensi del comma 166 le effettive maggiori entrate, nonché la ripartizione di tali risorse tra le finalità indicate, avrebbero dovuto essere stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi all'incasso delle entrate.


 

Articolo 1, comma 618
(Disposizioni in materia di attività svolte da call center)

 

 

Il comma 618 introduce all'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83/2012 un nuovo comma 6-bis, diretto a precisare che gli obblighi di identificazione geografica degli operatori di call center nei confronti di chi richiede il servizio (ovvero nel caso in cui sia l’operatore di call center a contattare un utente) ed il diritto dei medesimi utenti di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale o di uno Stato membro dell'UE - che deve essere immediatamente disponibile - nonché le sanzioni per il mancato rispetto dei citati obblighi si applicano agli operatori che svolgono attività di call center in favore di un'impresa committente, anche in virtù di un rapporto di controllo o di collegamento societario (e non dunque coloro che nelle proprie imprese utilizzano servizi di contatto telefonico con la clientela non esternalizzati). La disposizione prevede inoltre, attraverso una modifica al comma 11 del citato articolo 24-bis, l’obbligo di iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione per gli operatori di call center individuati dal comma 6-bis.

 

L'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, e convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, contiene una serie di disposizioni a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call center, concentrandosi in particolar modo sul caso di operatori economici che abbiano localizzato o intendano localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center "fuori dal territorio nazionale e in un Paese che non è membro dell'Unione europea”.

Il comma 5 del citato articolo prevede infatti che, quando un soggetto effettua una chiamata a un call center, debba essere informato preliminarmente sul paese in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato, nonché, nell'ipotesi di localizzazione dell'operatore in un paese non membro dell'Unione europea, della possibilità di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale o di uno Stato membro dell'UE, "di cui deve essere garantita l'immediata disponibilità nell'ambito della medesima chiamata".

Il successivo comma 6 stabilisce che le disposizioni suelencate si applicano "anche quando un cittadino è destinatario di una chiamata proveniente da un call center".

Il comma 7 prevede, in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni giornata di violazione e che all'accertamento delle violazioni provveda il Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 11, infine, prevede che tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali si iscrivano al Registro degli operatori di comunicazione, comunicando altresì tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di call center. L'inosservanza di tale obbligo comporta, ai sensi del successivo comma 12, l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 50.000 euro.

 

Il comma 613 inserisce, all'articolo 24-bis, un nuovo comma 6-bis, con il quale si precisa che le disposizioni relative alle chiamate in entrata e in uscita da call center di cui ai commi 5 e 6 "trovano applicazione nei confronti degli operatori che svolgono attività di call center in favore di un committente, anche se controllati o collegati a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile[102]".

La disposizione modifica anche il successivo comma 11 al fine di prevedere che l’obbligo di iscrizione nel registro sussista soltanto per i soggetti indicati dal comma 6-bis.


 

Articolo 1, commi 619-621
(Disposizioni in materia di giochi)

 

 

I commi da 619 a 621 recano disposizioni volte a disciplinare i criteri per le concessioni in materia di giochi, contemperando i principi concorrenziali nella loro attribuzione con l’esigenza di perseguire un corretto assetto distributivo.

 

Il comma 619 apporta le seguenti modificazioni all’articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014):

§  la lettera a) estende alle concessioni in scadenza nel biennio 2017-2018 (la vigente normativa riguarda quelle in scadenza nel periodo 2013-2016) la previsione dell'indizione di una gara per l'attribuzione di 210 concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, fissando il termine per la sua effettuazione al 30 settembre 2018 ed introducendo la previsione che tale gara consenta un introito almeno pari a 73 milioni di euro;

§  la lettera b) eleva da 5.000 a 7.500 euro e da 2.500 a 3.500 euro i versamenti dovuti dal concessionario in scadenza che intenda partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, rispettivamente per ogni mese o frazione di mese inferiore ai 15 giorni di proroga del rapporto concessorio scaduto. Inoltre, prevede che la sottoscrizione dell'atto integrativo accessivo alla concessione (occorrente per adeguarne i contenuti ad una serie di principi), previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge n. 220 del 2010, possa avvenire anche successivamente alla scadenza del termine inizialmente previsto (di fatto, il 29 giugno 2011).

 

Il comma 620 prevede che, al fine di contemperare i principi secondo i quali le concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di selezione concorrenziali con l’esigenza di perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, un corretto assetto distributivo, anche a seguito dell’intesa approvata in Conferenza Unificata, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce con gara da indire entro il 30 settembre 2018 le relative concessioni alle condizioni già previste all’articolo 1, comma 932, della legge n. 208 del 2015, con un introito almeno pari a 410 milioni.

Le condizioni richiamate sono: a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 10.000 diritti, e presso punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti, di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande; b) base d'asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione; d) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.

 

A tal fine, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014, nonché dell’articolo 1, comma 926, della legge n. 208 del 2015 (il cui combinato disposto, in sostanza, richiedeva una domanda da parte del soggetto interessato e la regolarizzazione fiscale da perfezionare con il versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2016), sono prorogate al 31 dicembre 2018, a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 3.500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

 

Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte di giustizia sul regime concessorio dei giochi e delle scommesse, si ricorda che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10 (sentenza Costa-Cifone) ha stabilito la compatibilità di un regime di monopolio in favore dello Stato e di un sistema di concessioni e autorizzazioni nel settore dei giochi e delle scommesse, purché siano rispettati i principi comunitari in materia di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, parità di trattamento degli operatori - attraverso il principio di equivalenza e di effettività – e proporzionalità, assicurando inoltre il rispetto della certezza del diritto e del dovere di trasparenza.

È quindi possibile offrire esclusivamente le tipologie di giochi figuranti in un elenco, sanzionando con la decadenza della concessione l’offerta di qualsiasi altro gioco, purché le decisioni amministrative relative alla redazione dell’elenco siano basate su criteri obiettivi, non discriminatori e noti in anticipo, e possano essere oggetto di un rimedio giurisdizionale. È inoltre possibile prevedere la decadenza di una concessione di gioco quando nei confronti del concessionario, del legale rappresentante o degli amministratori del concessionario siano state adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio nell’ambito di un determinato procedimento penale, purché questa ipotesi sia definita con riferimento a fattispecie penali collegate all’attività di gioco e chiaramente definite.

 

Il comma 621 stabilisce che, al fine di consentire l’espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 1 e 2, le Regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all’intesa sancita in data 7 settembre 2017, in sede di Conferenza Unificata.


 

Articolo 1, comma 622
(Ristrutturazione ippodromo di Merano)

 

 

Il comma 622 attribuisce risorse per la ristrutturazione dell’ippodromo di Merano.

 

Il comma in commento, introdotto durante l’esame del provvedimento presso il Senato, attribuisce al comune di Merano un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, allo scopo di ristrutturare e rilanciare l'ippodromo del medesimo comune; ciò in attuazione di impegni assunti dal MIPAAF, dalla provincia autonoma di Bolzano, dall’Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e dal comune di Merano stesso.

 

Si ricorda che l’impianto dell’ippodromo di Merano - come riportato nel sito internet del medesimo ippodromo – è di proprietà del Comune di Merano.


 

Articolo 1, comma 623
(Differimento disciplina IRI)

 

 

Il comma 623 differisce di un anno, al 1° gennaio 2018, l’introduzione della disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI) - da calcolare sugli utili trattenuti presso l’impresa - per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevista dalla legge di bilancio 2017.

 

La norma posticipa al 1° gennaio 2018 l’applicazione della disciplina dell’IRI. Essa è stata introdotta dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 547 e 548 della legge n. 232 del 2016), dunque con originaria decorrenza dal 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della medesima legge).

Il regime è stato introdotto in un’ottica di equiparazione dell’imposizione dei redditi d’impresa a prescindere dalla forma organizzativa adottata. Inoltre si intende favorire la capitalizzazione delle imprese attraverso la separazione del reddito derivante dall’impresa dagli altri redditi percepiti dall’imprenditore, assoggettati all’ordinaria IRPEF in misura progressiva.

L’opzione per l’applicazione dell’IRI si effettua in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. In tale ipotesi, su detti redditi opera la sostituzione delle aliquote progressive IRPEF con l’aliquota unica IRI, pari all’aliquota IRES (24 per cento dal 2017).

 

In particolare il nuovo articolo 55-bis del TUIR (introdotta dai commi 547 e 548 dell’articolo 1, della legge n. 232 del 2016) prevede che il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, in regime di contabilità ordinaria, è escluso dalla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione separata (a titolo di IRI) con l’aliquota prevista dall’articolo 77 del TUIR (Ires), che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è fissata al 24% (articolo 1, comma 61 della L. n. 28/12/2015, n. 208). Dal reddito d’impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

In deroga al vigente regime fiscale (articolo 8, comma 3 del TUIR) delle perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e di quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione delle disposizioni relative all’IRI sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandata semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

La tassazione è quella ordinaria quando gli utili prodotti o precedentemente reinvestiti e assoggettati alla tassazione separata dell’IRI sono prelevati dall’imprenditore individuale o distribuiti dalla società di persone.

Gli imprenditori e le società di persone possono optare per l’applicazione della nuova IRI a prescindere da qualsiasi parametro dimensionale e quindi il nuovo regime è fruibile anche da soggetti che, per loro natura, sono ammessi al regime di contabilità semplificata; l’opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta ed è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi.

Per gli imprenditori individuali e per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice non si applica la disposizione contenuta nell’articolo 5 del TUIR limitatamente all’imputazione per trasparenza ed alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.

Le nuove disposizioni non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili di periodi precedenti a quelli di applicazione dell’IRI.


 

Articolo 1, comma 624
(Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione)

 

 

Il comma 624, modificato al Senato, reca un rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di 17,6 milioni di euro per l’anno 2018 e di 53,9 milioni per l’anno 2019, di 135,8 milioni per l’anno 2020, 180 milioni per l’anno 2021, di 169,3 milioni per l’anno 2022, di 123,8 milioni per l’anno 2023, di 108,6 milioni per l’anno 2024, di 139,4 milioni per l’anno 2025, di 149,4 milioni per l’anno 2026, di 141,1 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144,4 milioni a decorrere dall’anno 2029.

 

Tale fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall’articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Si evidenzia altresì che il Fondo presenta anche un definanziamento di 600 milioni per il 2018, effettuato con la Sezione II del ddl di bilancio in esame.

 

Si sottolinea che nel testo iniziale del provvedimento, il rifinanziamento del Fondo era pari a di 250 milioni di euro per l’anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. Su tale rifinanziamento è stata peraltro posta la copertura finanziaria di molte norme introdotte nel provvedimento nel corso dell’esame al Senato.

Nel bilancio di previsione per il 2018, il relativo capitolo di bilancio (cap. 3076) presentava ora una dotazione di 372,4 milioni di euro per il 2018, 58,4 milioni per il 2019 e 174,7 milioni per il 2020 (A.C. 4768).


 

Articolo 1, commi 625-628
(Riduzione di Fondi a copertura degli oneri recati dalle misure previdenziali previste ai commi 82-95)

 

 

I commi dal 625 a 628, introdotti nel corso dell’esame al Senato, forniscono parte della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 82 a 89 (concernenti l’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita) intervenendo sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 625), sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (comma 626), sul Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (comma 627) e sull'autorizzazione di spesa destinata alla copertura degli oneri per la costituzione dei fondi di previdenza complementare per i dipendenti pubblici (comma 628).

 

In particolare, il comma 625 riduce lo stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) a decorrere dal 2025.

La riduzione è pari a 44,7 milioni di euro per l'anno 2025, a 66,9 milioni di euro per l'anno 2026 e di 70,4 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2027.

Si ricorda che il FISPE è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Nel ddl di bilancio per il 2018 (A.C. 4768), il Fondo (cap. 3075/MEF) presenta una dotazione di 370,1 milioni per il 2018, 387,1 milioni per il 2019 e di 354 milioni per il 2020.

 

Il comma 626 riduce lo stanziamento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, nell’importo di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, 65 milioni per l'anno 2019, 48,6 milioni per l'anno 2020, 66,5 milioni per l'anno 2021, 88,1 milioni per l'anno 2022, 82 milioni per l'anno 2023 e a 75,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2024.

Si ricorda che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali è stato istituito dall'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154 del 2008, è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative.

Nel ddl di bilancio per il 2018 (A.C. 4768), il Fondo (cap. 7593/MEF) presenta una dotazione di sola cassa pari a di 306,4 milioni per il 2018, 237,3 milioni per il 2019 e di 367 milioni per il 2020.

 

Il comma 627 ridetermina il Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (di cui all'articolo 1, comma 107, della L. 190/2014), riducendolo di 2,4 milioni di curo per il 2018, di 65 milioni di euro per i 2019, di 48,6 milioni di curo per il 2020, di 66,5 milioni di curo per i 2021, di 88,1 milioni di curo per il 2022, di 82 milioni di euro per il 2023 e di 75,5 milioni di curo annui a decorrere dal 2024.

L’articolo 1, comma 107, della L. 190/2014, ha stanziato risorse per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 (di riforma del mercato del lavoro, cd. jobs act), istituendo a tal fine il richiamato Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 2,2 miliardi di euro annui per il biennio 2015-2016 e 2 miliardi di euro a decorrere dal 2017. Più specificamente, tale Fondo è stato istituito per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali (compresi gli ammortizzatori sociali in deroga), dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti e indiretti.

Il successivo comma 108 ha disposto che a quota parte degli oneri derivanti dal precedente comma si provveda: quanto a 67,4 milioni per il 2015 mediante l’utilizzo dei fondi di parte corrente iscritti nei singoli stati di previsione dei Ministeri (ad esclusione del Ministero dell’economia e delle finanze e del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali); quanto a 90 milioni per 2015 mediante l'utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del D.L. 66/2014.

 

Il comma 628 ridetermina l'autorizzazione di spesa - di cui all'articolo 74, comma 1, della L. 388/2000 – destinata alla copertura degli oneri gravanti sui datori di lavoro pubblici per la costituzione dei fondi di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, riducendola di 7 milioni per il 2018, 18,2 milioni di curo per il 2019, di 30 milioni di euro per il 2020, di 28 milioni di curo per il 2021, di 26 milioni di curo per il 2022, di 24 milioni di euro per il 2023, di 22 milioni di curo per il 2024, di 20 milioni di curo per il 2025, di 18 milioni di curo per il 2026 e di 16 milioni di curo annui a decorrere dal 2027.

L'articolo 74 della L. 388/2000 ha recato disposizioni volte a garantire l'erogazione degli apporti finanziari necessari per l'avvio delle forme di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, agendo sia sul versante dei contributi dovuti dalle amministrazioni pubbliche, quali datori di lavoro (commi 1 e 2), sia su quello dei contributi dovuti dai dipendenti che abbiano esercitato l'opzione per l'applicazione del regime privatistico in materia di trattamento di fine rapporto (comma 3).

In particolare, il comma 1 ha definito il quadro delle risorse destinate alla copertura degli oneri gravanti sui datori di lavoro pubblici per la costituzione dei fondi di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. Tali risorse (la cui concreta utilizzazione appare peraltro condizionata alla destinazione delle corrispondenti risorse da parte dei lavoratori, sulla base delle intese contrattuali) sono costituite:  dalle somme (103.291.379,82 milioni di euro per ciascuno degli anni 1999 e 2000) già stanziate dall'articolo 26, comma 18, della L. 448/1998[103];      da ulteriori 51.645.689,91 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Per gli anni successivi al 2003 si è provveduto con stanziamenti disposti sulla tabella C della legge finanziaria.

Infine, si ricorda che l’articolo 1, comma 10-quinquies, del D.L. 210/2015, ha previsto che le richiamate risorse nel 2016 possano essere utilizzate, per un importo massimo di 214.000 euro, anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.


 

Articolo 1, commi 629 e 630
(Entrate derivanti dall’attività di contrasto all’evasione fiscale)

 

 

I commi 629 e 630 modificano i requisiti di contabilizzazione richiesti per assegnare le maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione all'apposito "Fondo per la riduzione della pressione fiscale", ne rendono più flessibile l'utilizzo e riducono gli appostamenti su tale Fondo per gli anni 2018-2021.

 

Il comma 629 apporta una serie di modifiche alla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014).

La lettera a) del presente comma modifica la lettera b) del comma 431 della citata legge, prevedendo che nel "Fondo per la riduzione della pressione fiscale", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono destinate l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di Nota di aggiornamento del DEF, si stima di incassare quali maggiori entrate (derivanti dal contrasto all'evasione fiscale) risultanti sia rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente, sia a quelle effettivamente incassate nell’ultimo esercizio consuntivato, anziché - come previsto finora - le risorse permanenti che si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente.

 

Si ricorda che il citato Fondo è iscritto, nello stato di previsione del MEF, al capitolo 3833, nell'ambito del programma "Fondi da assegnare". 

 

La lettera b) apporta le seguenti modificazioni al comma 432:

 

Il numero 1) consente l'utilizzo annuale delle risorse confluite nel sopra citato Fondo per la riduzione della pressione fiscale al fine di incrementare una serie di deduzioni e detrazioni non più, puntualmente, nell'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo, bensì dall'esercizio successivo a quello di assegnazione (quindi anche negli anni seguenti a questo).

 

Le deduzioni in parola sono quelle di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (relative alla deducibilità dalla base imponibile ai fini IRAP dei redditi da lavoro corrisposti ai dipendenti) e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (detrazioni dall'imposta lorda riconosciute ad alcune tipologie di reddito assimilate a quello da lavoro dipendente), nonché le detrazioni di cui al citato articolo 13, commi 1, 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (detrazioni riconosciute ai redditi da lavoro dipendente o da pensione).

Il numero 2) elimina il previo accertamento in sede di consuntivo finora richiesto per disporre la destinazione delle risorse in questione al fine di incrementare le deduzioni e le detrazioni sopra indicate, nei limiti delle disponibilità del Fondo, in relazione ai quali viene altresì eliminato - in coerenza con quanto disposto dal numero 1) della lettera b) - il riferimento all'anno di assegnazione delle risorse.

 

La lettera c) apporta le seguenti modificazioni al comma 434:

 

Il numero 1) prevede che la valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale effettuata nella Nota di aggiornamento al DEF avvenga non più rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso, bensì, a quelle a legislazione vigente.

Il numero 2), nel confermare che le eventuali maggiori risorse di cui al comma 431 vengono iscritte, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 431, elimina tuttavia il limite rappresentato dal fatto che tale operazione è finora riferita soltanto al primo anno del triennio di riferimento.

Il numero 3) reca una disposizione di mero drafting, sostituendo nel comma, le parole “La legge di stabilità,” con le seguenti “La legge di bilancio,”.

 

Il comma 630 riduce il Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della legge n. 147 del 2013, di euro 377.876.008 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di euro 507.876.008 per l’anno 2020 e di euro 376.511.618 a decorrere dall’anno 2021.

 

Sul punto, si rileva che le anzidette riduzioni determinano l'azzeramento del Fondo in questione per il triennio 2018-2020, come si evince dal disegno di legge di bilancio integrato (sez I + sez II).

A latere si ricorda che la Corte Costituzionale, con sentenza 4 novembre-3 dicembre 2015, n. 246, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dei commi da 431 a 435, nella parte in cui riservano allo Stato il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all'evasione fiscale di entrate non nominativamente riservate allo Stato, riscosse nell'ambito del territorio della Regione siciliana.


 

Articolo 1, comma 631
(Tabelle A e B)

 

 

Il comma 631 dispone in ordine all’entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

 

Nel disegno di legge originario A.S. 2960 gli importi della Tabella A (fondo speciale di parte corrente) ammontano complessivamente a 215,7 milioni per il 2017 e a 343 milioni dal 2018. Per quanto riguarda la Tabella B (conto capitale), il disegno di legge prevede importi pari a 366,9 milioni per il 2017, a 503,4 milioni per il 2018 e a 504,9 milioni annui a decorrere dal 2019. Nel corso dell'esame in prima lettura sono stati approvati emendamenti che hanno modificato gli importi degli accantonamenti nelle Tabelle A e B.

Le tabelle che seguono riportano l’ammontare complessivo degli accantonamenti per ciascuno degli anni 2018-2020 a legislazione vigente, nel disegno di legge A.S. 2960 e nel testo giunto all’esame della Camera dei deputati.

 

                                                                                               (importi in milioni)

Tabella A

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

146,1

143,3

143,3

A.S. 2960

215,7

343

343

A.C. 4768

188,6

312,2

226,8

Cap. 6856 dello stato di previsione del MEF

 

(importi in milioni)

Tabella B

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

356,9

403,4

404,9

A.S. 2960

366,9

503,4

504,9

A.C. 4768

304,9

436,4

422,9

Cap. 9001 dello stato di previsione del MEF

 

L'articolo 21, comma 1-ter, lett. d), della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) inserisce tra i contenuti della prima sezione del disegno di legge di bilancio la  determinazione  degli  importi  dei fondi speciali e le relative tabelle.

Prima della riforma della legge di contabilità ad opera della legge n. 163 del 2016, la determinazione degli importi dei fondi speciali in apposite Tabelle della legge di stabilità era prevista dall'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge n. 196. Tali modifiche non hanno comunque innovato il contenuto della normativa previgente.

 

Con il comma in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella Tabella A e per quella in conto capitale nella Tabella B allegate al disegno di legge di stabilità, ripartite per Ministeri. In sede di relazione illustrativa al disegno di legge sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.

 

Nelle tabelle seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale a legislazione vigente, nel disegno di legge di bilancio (A.S. n. 2960) e del disegno di legge all'esame della Camera dei deputati. Si riportano altresì le finalizzazioni indicate nella relazione illustrativa del disegno di legge originario.

 

Si segnala, peraltro, che gli elenchi numeri 3 e 4 allegati allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (A.S. 2960, Tomo III) riproducono gli stanziamenti previsti, rispettivamente, dalla Tabelle A e B e non gli importi a legislazione vigente per i singoli Dicasteri, ove sussistenti. Tali dati sono stati successivamente forniti dalla RGS su richiesta degli Uffici parlamentari.

 

 

Tabella A - Fondo speciale di parte corrente

(importi in euro)

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

70.404.754

60.869.754

60.869.754

A.S. 2960

82.223.732

160.884.124

160.884.124

A.C. 4768

82.123.732

160.634.124

104.634.124

 

Durante l'esame presso il Senato, sono state disposte alcune riduzioni degli accantonamenti di parte corrente riferiti alla voce MEF:

§  una riduzione di 56 milioni dal 2020 a parziale copertura degli oneri connessi alle misure in materia di trattamenti pensionistici obbligatori e in materia di previdenza complementare (commi 82-95);

§  una riduzione di 250.000 euro per il 2019 e il 2020 a copertura del contributo a favore del Centro internazionale del libro parlato di Feltre (comma 206);

§  una riduzione di 100.000 euro per il 2018 a copertura degli oneri connessi all'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura del riconoscimento in sede comunitaria dell'insularità delle condizioni di svantaggio connesse all'insularità della regione Sardegna (comma 463).

 

Finalizzazioni:

 

§  Disposizioni in materia di donazione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica (AC 100 - AS 1534);

§  Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (AC 750 - AS 1629);

§  Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale (AC 75 AS 2272);

§  Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (AS 951 TU con AS 4653 - AC 4653);

§  Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017 (AC 4505 - AS 2886);

§  Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n, 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre nonne in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (AS 2708 - AC 3113);

§  Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista (AC 3558 - AS 2883);

§  Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (AS 119-...-B - AC 4144);

§  Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici (AS 2719 - AC 3772).

§  interventi diversi.

 

Ministero dello sviluppo economico

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

1.180.000

-

-

A.S. 2960

2.000.000

2.000.000

2.000.000

A.C. 4768

2.000.000

2.000.000

1.000.000

 

La riduzione di un milione di euro dal 2020 dell'accantonamento è stata disposta durante l'esame presso il Senato a parziale copertura degli oneri connessi alle misure in materia di trattamenti pensionistici obbligatori e in materia di previdenza complementare (commi 82-95).

 

Finalizzazioni:

§  copertura finanziaria dell'Accordo tra Italia ­EURATOM per la gestione di rifiuti radioattivi

§  interventi diversi.

 

Ministero del lavoro e politiche sociali

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

5.000.000

5.000.000

5.000.000

A.S. 2960

10.000.000

10.000.000

10.000.000

A.C. 4768

7.000.000

7.000.000

5.000.000

 

 

Durante l'esame presso il Senato sono state disposte:

§  una riduzione di 2 milioni dal 2020 a parziale copertura degli oneri relativi alle misure in materia di trattamenti pensionistici obbligatori e in materia di previdenza complementare (commi 82-95);

§  una riduzione di 3 milioni dal 2018 a parziale copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure per il superamento del precariato e la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell'INAPP impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche (comma 455).

 

Finalizzazioni:

§  Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio sanitarie e socio assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale (AC 261-AS 2574)

§  interventi diversi.

Ministero della giustizia

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

6.524.632

5.415.841

5.415.841

A.S. 2960

11.178.632

15.069.841

15.069.841

A.C. 4768

11.178.632

15.069.841

10.069.841

 

La riduzione di 5 milioni dal 2020 è stata disposta durante l'esame in Senato a parzile copertura degli oneri relativi alle misure in materia di trattamenti pensionistici obbligatori e in materia di previdenza complementare (commi 82-95).

 

Finalizzazioni:

§  Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici (AS 2719 - AC 3772)

§  Modifiche agli articoli 52 e 59 del codice penale in materia di legittima difesa (AC 3785 - AS 2816)

§  interventi diversi.

 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

49.764.958

59.693.870

59.693.870

A.S. 2960

60.000.000

70.000.000

70.000.000

A.C. 4768

52.000.000

69.500.000

61.000.000

 

Con l'approvazione delle misure in materia di trattamenti pensionistici obbligatori e in materia di previdenza complementare (commi 82-95) durante l'esame in Senato è stata disposta una riduzione di 8 milioni dal 2020 a parziale copertura dei relativi oneri. Inoltre:

§  è stata disposta una riduzione di 3 milioni di euro per l'anno 2018, a copertura dell’autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana all'Expo Dubai 2020 (comma 149);

§  è stata disposta una riduzione di 500.000 euro per il 2018 e il 2019, di un milione dal 2020, a copertura degli oneri per l'attuazione del Piano di Azione ONU sulle donne, la pace e la sicurezza (comma 683);

§  è stata disposta una riduzione di 4 milioni per il 2018 a seguito dell'approvazione delle disposizioni a favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero (comma 165);

§  una riduzione di 500.000 euro per il 2018; con la stessa modifica è stato incrementato, del medesimo importo, lo stanziamento nella Missione 1 - Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.3 - Cooperazione economica e relazioni internazionali nello stato di previsione del MAECI.

 

Finalizzazioni: ratifiche di accordi internazionali.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.S. 2960

2.000.000

10.000.000

10.000.000

A.C. 4768

2.000.000

10.000.000

5.000.000

 

A seguito dell'approvazione delle misure in materia di trattamenti pensionistici obbligatori e in materia di previdenza complementare (commi 82-95) è stata disposta una riduzione di 5 milioni dal 2020 a parziale copertura dei relativi oneri.

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero dell'interno

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.S. 2960

2.000.000

10.000.000

10.000.000

A.C. 4768

1.900.000

9.900.000

5.000.000

 

Con l'approvazione delle misure in materia di trattamenti pensionistici obbligatori e in materia di previdenza complementare (commi 82-95) è stata disposta una riduzione di 5 milioni dal 2020 a parziale copertura dei relativi oneri. È stata inoltre disposta una riduzione di 100.000 euro per il 2018 e il 2019 a copertura degli oneri relativi alla realizzazione delle Universiadi del 2019 (commi 225-248).

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 


 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

4.320.500

4.320.500

4.320.500

A.S. 2960

4.320.500

10.000.000

10.000.000

A.C. 4768

4.320.500

10.000.000

9.000.000

 

Con l'approvazione delle misure in materia di trattamenti pensionistici obbligatori e in materia di previdenza complementare (commi 82-95) è stata disposta la riduzione di un milione dal 2020 a parziale copertura dei relativi oneri.

 

Finalizzazioni:

§  Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale (AC 338 - AS 2914)

§  interventi diversi.

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

8.000.000

8.000.000

8.000.000

A.S. 2960

8.000.000

10.000.000

10.000.000

A.C. 4768

6.053.150

8.053.150

6.053.150

 

Con l'approvazione delle misure in materia di trattamenti pensionistici obbligatori e in materia di previdenza complementare (commi 82-95) è stata disposta una riduzione di due milioni dal 2020. Inoltre, è stata disposta una riduzione di 1.946.850 euro dal 2018 a copertura delle risorse aggiuntive per le esigenze operative del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera (comma 332).

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.S. 2960

10.000.000

20.000.000

20.000.000

A.C. 4768

-

-

-

 

Con l'approvazione delle misure in materia di trattamenti pensionistici obbligatori e in materia di previdenza complementare (commi 82-95) durante l'esame in Senato è stata disposta una riduzione di 5 milioni dal 2020 a parziale copertura dei relativi oneri.

Inoltre, sono state disposte le seguenti riduzioni:

§  un decremento di 10 milioni per il 2018 e di 15 milioni dal 2019 è stato disposto a parziale copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (commi 364 e seguenti);

§  una riduzione di 5 milioni per il 2019 a copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per l'emergenza avicola (commi 297 e seguenti).

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.S. 2960

4.000.000

5.000.000

5.000.000

A.C. 4768

-

-

-

 

L'azzeramento degli accantonamenti è consegue all'approvazione, durante l'esame in Senato, delle disposizioni relative al riconoscimento di un credito d'imposta a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati (commi 193-195).

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero della salute

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

874.020

-

-

A.S. 2960

20.000.000

20.000.000

20.000.000

A.C. 4768

20.000.000

20.000.000

20.000.000

 

Finalizzazioni:

§  Istituzione della fondazione del Museo di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia (AC 2546)

§  interventi diversi.

Tabella B - Fondo speciale di conto capitale

(importi in euro)

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

201.400.000

191.900.000

193.400.000

A.S. 2960

201.400.000

244.648.000

216.148.000

A.C. 4768

144.400.000

187.648.000

154.148.000

 

Durante l'esame in Senato sono state disposte le seguenti misure:

§  una riduzione di 32 milioni dal 2018 a copertura del contributo concesso ad ANAS S.p.A. per completamento delle opere, anche accessorie, inerenti la società Quadrilatero Umbria Marche (comma 684);

§  una riduzione di 25 milioni per il 2018 e il 2019 e di 30 milioni per il 2020 con l'approvazione delle disposizioni relative al Fondo progettazione enti locali per messa in sicurezza edifici pubblici (commi 636-639).

 

 

Finalizzazioni:

§  Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali (AC 65 - AS 2541, approvato definitivamente, non ancora pubblicato al momento della redazione della presente scheda);

§  Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (AC 1994 - AS 580)

§  potenziamento e ammodernamento della Guardia di finanza

§  interventi diversi.

 

Ministero dello sviluppo economico

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

43.000.000

43.000.000

43.000.000

A.S. 2960

43.000.000

43.000.000

43.000.000

A.C. 4768

43.000.000

43.000.000

43.000.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

Ministero del lavoro e politiche sociali

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

27.753.000

27.753.000

27.753.000

A.S. 2960

27.753.000

27.753.000

27.753.000

A.C. 4768

27.753.000

27.753.000

27.753.000

 

Finalizzazioni:

§  Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (A.C. 750 - A.S. 1629)

§  stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli.

 

 

Ministero della giustizia

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.S. 2960

2.000.000

15.000.000

25.000.000

A.C. 4768

2.000.000

15.000.000

25.000.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.S. 2960

5.000.000

10.000.000

20.000.000

A.C. 4768

-

-

-

 

L'azzeramento degli accantonamenti è stato disposto durante l'esame in Senato a copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per gli immobili demaniali assegnati ad organismi internazionali (comma 150).

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

 

 


 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

20.000.000

30.000.000

30.000.000

A.S. 2960

20.000.000

30.000.000

30.000.000

A.C. 4768

20.000.000

30.000.000

30.000.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero dell'interno

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

14.000.000

40.000.000

40.000.000

A.S. 2960

16.000.000

50.000.000

50.000.000

A.C. 4768

16.000.000

50.000.000

50.000.000

 

Finalizzazioni:

§  Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (AC 1039 - AS 2134)

§  potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale

§  interventi diversi.

 

 

 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

27.748.000

47.748.000

47.748.000

A.S. 2960

27.748.000

50.000.000

50.000.000

A.C. 4768

27.748.000

50.000.000

50.000.000

 

Finalizzazioni:

§  interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati,

§  interventi a favore della difesa del suolo

§  interventi diversi.

 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

A.S. 2960

1.000.000

10.000.000

20.000.000

A.C. 4768

1.000.000

10.000.000

20.000.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero della salute

 

 

2018

2019

2020

Bilancio a legislazione vigente

23.000.000

23.000.000

23.000.000

A.S. 2960

23.000.000

23.000.000

23.000.000

A.C. 4768

23.000.000

23.000.000

23.000.000

 

Finalizzazioni:

§  Risorse a favore dell'Agenzia europea per i medicinali EMA

§  interventi diversi.

 

 

 

 


 

Articolo 1, commi 632 e 633
(Fondo investimenti)

 

 

I commi 632 e 633 rifinanziano il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per 940 milioni di euro per l’anno 2019, 1.940 milioni di euro per l’anno 2019 e 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Si prevede inoltre, per il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo, che ogni Ministero invii una apposita relazione, entro il 15 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al MEF e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

 

Il Fondo investimenti è stato istituito dal comma 140 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

La norma istitutiva indica espressamente anche i settori di spesa relativi, che sono:

a)    trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie;

b)   infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;

c)    ricerca;

d)   difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;

e)    edilizia pubblica, compresa quella scolastica;

f)     attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;

g)    informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria;

h)    prevenzione del rischio sismico;

i)      investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

j)     l) eliminazione delle barriere architettoniche.

Per quanto concerne le modalità di utilizzo del Fondo, il citato comma 140 ne prevede il riparto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato (comma 140, secondo periodo).

La stessa norma prevede la trasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per materia e fissa un termine di 30 giorni (dalla data dell'assegnazione) per l'espressione del parere. Tale parere è tuttavia considerato non obbligatorio in quanto, decorso il citato termine, i decreti possono essere comunque adottati (comma 140, terzo periodo).

La norma prevede, in particolare, che con i medesimi decreti siano individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica (comma 140, quarto periodo).

Sull’utilizzo del Fondo, da ultimo concluso con il D.P.C.M. 21 luglio 2017,si veda per approfondimenti il Tema dell’attività parlamentare sul sito della Camera dei Deputati[104].

 

Il comma 632 elenca specifici settori di spesa tra cui ripartire le risorse oggetto di rifinanziamento:

a)   trasporti e viabilità;

b)  mobilità sostenibile e sicurezza stradale;

c)   infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;

d)  ricerca;

e)   difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;

f)    edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;

g)   attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;

h)  digitalizzazione delle amministrazioni statali;

i)    prevenzione del rischio sismico;

l)    investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie;

m)potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso;

n)  eliminazione delle barriere architettoniche.

 

Rispetto all’elenco originario di settori di spesa, in quello predisposto per le risorse oggetto di rifinanziamento si può notare che non risulta più nominata la “riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie”, l’”informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria” viene ampliata in “digitalizzazione delle amministrazioni statali” e al settore “investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia” si toglie la specificazione relativa alle città metropolitane e i comuni capoluogo, per ricomprendere tutte le periferie. Infine, risulta introdotto il nuovo settore di spesa “potenziamento infrastrutture e mezzi per l’ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso”.

 

Per quanto riguarda la procedura di ripartizione delle risorse, l’articolo 95 in esame tiene fermo quanto previsto dalla norma istitutiva al secondo, terzo e quarto periodo del comma 140 (vedi ricostruzione normativa nel box), in relazione al riparto tramite uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (si segnala, peraltro, che in questo caso viene posto il termine di 60 giorni per l’emanazione, che non era previsto citato comma 140 che ha istituito il Fondo), al parere parlamentare e al contenuto dei decreti.

 

Il comma 633 richiede a ciascun Ministero di inviare entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al MEF e alle Commissioni parlamentari competenti per materia una apposita relazione, per monitorare lo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo investimenti e l’effettivo utilizzo di tali risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al D.Lgs. n. 229/2011 (in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti) e delle risultanze dell’ultimo Rendiconto generale dello Stato.

Tale relazione deve contenere anche un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento e una indicazione delle principali criticità riscontrate nell’attuazione delle opere.

 

Si ricorda che il comma 142 della legge di bilancio per il 2017 riguarda il monitoraggio degli interventi connessi al Fondo, e richiede il monitoraggio ai sensi del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 degli interventi di cui ai commi 140, 140-bis (che riguarda una quota del Fondo investimenti di 400 milioni per il 2017 attribuita alle regioni che effettuano importi determinati di nuovi investimenti), 140-ter (relativo alle risorse del Fondo attribuite dal MIUR alle province e città metropolitane per il finanziamento dell’edilizia scolastica) e 141 (inerente ulteriori risorse assegnate dal CIPE per il completo finanziamento dei progetti selezionati nell’ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie).

 


 

Articolo 1, commi 634-639
(Fondo progettazione degli enti locali)

 

 

I commi 634-639, introdotti durante l’esame al Senato, istituiscono, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo progettazione degli enti locali e ne disciplinano il funzionamento, la gestione, nonché le procedure da seguire per gli interventi finanziati. La dotazione finanziaria del fondo, quantificata in 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030, è destinata al cofinanziamento di opere di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche.

Si stabilisce inoltre una riduzione di 5 milioni di euro,  per ciascuno degli anni 2018 e 2019, dell'autorizzazione di spesa relativa al c.d. Fondo investimenti (di cui al comma 140 della L. 232/2016), relativamente alla quota affluita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture prioritarie.

Istituzione del Fondo progettazione degli enti locali (comma 634, primo periodo)

Il primo periodo del comma 634 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Fondo per la progettazione degli enti locali volto al cofinanziamento della redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per le opere destinate in via prioritaria alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche.

Il Fondo ha una dotazione finanziaria annuale di 30 milioni di euro per il periodo 2018-2030.

Si fa notare che il Fondo in questione si aggiunge al Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva di opere pubbliche nelle zone a rischio sismico (istituito dall’art. 41-bis del D.L. 50/2017), su cui interviene l’art. 17-quater del D.L. 148/2017 al fine di rifinanziarlo nonché di ampliarne il campo di applicazione. L’ampliamento in questione è volto a riferire la norma ad un maggior numero di comuni e alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di miglioramento ? di adeguamento antisismico di immobili pubblici ? di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, facendo assumere al fondo finalità analoghe e in parte sovrapponibili a quelle della norma in esame.

Riduzione dell’autorizzazione di spesa per infrastrutture prioritarie (comma 634, secondo periodo)

Il secondo periodo del comma 634 riduce di 5 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 la quota del “Fondo investimenti” (istituito dall’art. 1, comma 140, della L. 232/2016) assegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e destinata agli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture prioritarie.

L'art. 1, comma 140 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha istituito un apposito fondo, da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in una serie di settori di spesa elencati dalla norma.

Al riparto delle risorse del Fondo tra i citati settori di spesa si è provveduto con il D.P.C.M. 21 luglio 2017.

Le risorse del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate (istituito dall'art. 202, comma 1, lettera ?) del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016), sono allocate nel capitolo 7008.

Disciplina del Fondo progettazione degli enti locali e procedure da seguire per gli interventi finanziati (commi 635-639)

Il comma 635 demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione dei criteri e delle modalità di gestione e funzionamento del fondo. La norma in particolare fa riferimento ai criteri e alle modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, ivi incluse le modalità per recuperare le risorse nel caso di mancato rispetto dei termini previsti ai commi 637 e 638.

Sono ammessi al cofinanziamento anche i costi per la redazione dei bandi di gara, la definizione degli schemi di contratto e la valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti. I progetti ammessi al cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti.

 

Il comma 636 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa stipulare una convenzione con Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale istituto nazionale di promozione.

Si ricorda che, in base all’art. 1, comma 826, della L. 208/2015(legge di stabilità 2016), la Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la qualifica di istituto nazionale di promozione, secondo la disciplina adottata a livello europeo.

L'art. 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 (relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei) definisce «banche o istituti nazionali di promozione» le entità giuridiche che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un’entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione. Nel richiamare la disciplina europea, il comma 826 succitato fa riferimento anche a quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015, intitolata “Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione: il ruolo delle banche nazionali di promozione a sostegno del piano di investimenti per l'Europa”, ove, tra l’altro, vengono indicati i principi guida per la creazione delle banche nazionali di promozione.

 

Lo scopo della convenzione è quello di disciplinare le attività di supporto ? assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo, con oneri posti ? carico del medesimo Fondo.

Si fa notare che una disposizione analoga, che prevede la stipula di una convenzione con la Cassa depositi e prestiti per il supporto e l’assistenza tecnica connesse all’utilizzo del “Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate” (istituito dall'art. 202, comma 1, lettera ?) del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016), è prevista dall’art. 17-quater, comma 4, del D.L. 148/2017 (approvato definitivamente dalla Camera, A.C. 4741).

 

In base al comma 637 entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento, i soggetti beneficiari del finanziamento sono tenuti ad attivarsi per l’avviamento delle procedure per l’affidamento della progettazione finanziata. Il Ministero dei trasporti effettuerà dei controlli a campione per verificare le attività di progettazione oggetto di cofinanziamento.

 

Il comma 638 stabilisce che entro 18 mesi dall'approvazione del progetto definitivo i soggetti beneficiari del finanziamento, una volta acquisita la progettazione finanziata, devono provvedere alla pubblicazione del bando di gara per la progettazione esecutiva.

 

Il comma 639 stabilisce che il monitoraggio delle attività e degli adempimenti previsti sia condotto attraverso il sistema di monitoraggio della banca dati delle amministrazioni pubbliche, come previsto dal D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229 in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

In particolare, l'articolo 2 del suddetto decreto prevede che i dati relativi alle opere pubbliche siano inseriti nella banca dati delle opere pubbliche istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze con Legge 196/2009 (art.13). L'articolo 8 del decreto specifica inoltre che gli elementi contenuti della banca dati costituiscono, tra l'altro, la base per le attività di valutazione degli investimenti pubblici.

L'articolo 4, relativo al definanziamento per mancato avvio dell'opera, prevede, tra l'altro, che le Amministrazioni interessate provvedano alla verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici, anche sulla base delle risultanze della banca dati delle amministrazioni pubbliche, comunicandone l'esito al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Il medesimo comma prevede inoltre che mediante la banca dati delle opere pubbliche si provveda al monitoraggio dell'affidamento della progettazione e dei lavori attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).

 


 

Articolo 1, comma 640
(Tutela e valorizzazione del Made in Italy)

 

 

Il comma 640, introdotto durante l’esame al Senato, assegna un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell’istituto IsiameD per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell’agroalimentare, dello sport e delle smart city.

 

In particolare, si prevede l’assegnazione di un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell’Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo (IsiameD), per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell’agroalimentare, dello sport e delle smart city. La norma risponde alla finalità di affermare un modello digitale italiano come strumento di tutela e valorizzazione economica e sociale del made in Italy e della cultura sociale e produttiva della tipicità territoriale.

 

L’Istituto IsiameD è una management company dedicata all'innovazione digitale del sistema produttivo e sociale italiano. In particolare, si ricorda il progetto “Modello digitale italiano per il settore agroalimentare” che tale istituto ha recentemente promosso nel settore agroalimentare con l’obiettivo dell'innovazione dell'impresa agricola e delle filiere agroalimentari italiane, contestualmente alla realizzazione della Banda ultra larga. Si ricorda, altresì, il progetto "Smart Italia: l'economia digitale della città italiana", nell’ambito del quale operano le offerte "Smart Turismo", finalizzata a innovare l’offerta nelle città turistiche, “Smart agroalimentare” e “Smart industria”.

 

A fronte di tale contributo, è stata contestualmente prevista, al comma 625 (sul punto si rinvia alla relativa scheda), la corrispondente riduzione di un milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’art. 10, co. 5, del D.L. n. 282/2004 (L. n. 307/2004), istituito nello stato di previsione del MEF al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

 

 


 

Articolo 1, commi 641-643
(Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività)

 

 

I commi 641-643 prevedono l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2018 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. Ad una delibera del Consiglio dei ministri è demandata la definizione annuale degli obiettivi di politica economica ed industriale da perseguire con il Fondo, volto a finanziare progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia nonché il supporto operativo alla realizzazione dei progetti stessi (comma 641).

L’individuazione dell’organismo competente alla gestione delle risorse, dell’assetto organizzativo per l’uso delle stesse risorse, nonché dell’amministrazione vigilante è rimessa ad un regolamento del Governo (comma 642). Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio (comma 643).

 

In particolare, il comma 641, nell’istituire il sopra citato Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo  del capitale immateriale, della competitività e della produttività - nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze - indica genericamente le finalità di tale istituzione nel perseguimento di obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0[105], e nel miglioramento della competitività e la produttività del sistema economico.

La definizione annuale degli obiettivi di politica economica ed industriale da perseguire con il Fondo è rimessa ad una delibera del Consiglio dei ministri.

Andrebbe valutata l’opportunità di specificare la natura dell’atto, e il relativo procedimento di adozione, con il quale vengono definiti annualmente gli obiettivi del Fondo, prevedendo eventualmente l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Con riferimento alla destinazione del Fondo, la disposizione in commento prevede che esso sia volto a finanziare :

§   progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia, da  parte di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo del capitale immateriale funzionali alla competitività del paese (comma 1, lett a);

Non esiste, nell’ordinamento, una definizione normativa delle aree strategiche per lo sviluppo del capitale immateriale, per cui anche l’individuazione di tali aree è rimessa alla delibera del Consiglio dei ministri che definisce annualmente gli obiettivi del Fondo.

Andrebbe valutata al riguardo l’opportunità di individuare con maggiore specificità i criteri per l’individuazione di tali aree e conseguentemente per l’individuazione dei progetti oggetto di finanziamento.

 

§   il supporto operativo ed amministrativo alla realizzazione dei progetti, volto al trasferimento degli stessi verso il sistema economico produttivo (comma 1, lett. b).

 

Il comma 642 demanda ad un regolamento governativo adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988[106], su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca:

a)   l’individuazione dell’organismo competente alla gestione delle risorse;

b)  la definizione dell’assetto organizzativo per l’uso efficiente delle risorse; al riguardo sono esplicitate le finalità del collegamento tra i diversi settori della ricerca interessati, della collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l’integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali nonché le relazioni col sistema dei fondi di venture capital italiani ed esteri;

c)   l’individiazione dell’amministrazione vigilante.

 

Il comma 643 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio


 

Articolo 1, comma 644
(Disciplina finanziaria e contabile della RAI)

 

 

Il comma 644 dispone che alla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. non si applicano le misure di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste a legislazione vigente[107] per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato predisposto dall’ISTAT, ferme restando, invece, le disposizioni vigenti in materia di tetto retributivo.

 

Si rende in tal modo permanente una esclusione che era già stata disposta temporaneamente dall’art. 6, co. 4, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017).

 

In particolare, l’art. 6, co. 4, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) ha disposto il differimento al 1° gennaio 2018 dell’applicazione alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. delle misure di contenimento di spesa sopra indicate, dopo che la stessa società era stata inclusa per la prima volta nell’elenco 2016 predisposto dall’ISTAT ai sensi della legge di contabilità (L. 196/2009), nella sezione “Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali”[108].

Per completezza, si segnala, inoltre, che la RAI risulta inserita anche nel corrispondente elenco 2017.

 

Ai sensi dell’art. 1, co. 2 e 3, della L. 196/2009, la ricognizione delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (c.d. “Settore S13” nel Sistema europeo dei conti - SEC) è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre, annualmente aggiornato sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea. L’ultimo elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2017, n. 228, è stato predisposto dall’ISTAT sulla base del SEC 2010 (definito dal Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013) e delle interpretazioni del SEC stesso fornite nel Manual on Government Deficit and Debt pubblicato da Eurostat (Edizione 2016)[109].

Secondo il SEC 2010, il Settore S13 “è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito della ricchezza del paese”.

In generale, come si legge nella nota esplicativa dell’ISTAT, per stabilire se una unità debba essere classificata nel settore S13, il Sec2010 prevede di verificarne il comportamento economico attraverso l’analisi delle condizioni di concorrenzialità in cui essa opera[110] e l’applicazione del test market/non market (o test del 50%). Il test market/non market è funzionale alla distinzione tra produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita e verifica in quale quota le vendite coprono i costi di produzione (compreso il costo del capitale) dell’unità istituzionale considerata.

Qualora tale quota risulti inferiore al 50% per un congruo periodo di tempo, il test indica che l’unità opera come produttore di servizi non di mercato.

 

La finalità dichiarata dell’esonero è quella di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché di garantire gli equilibri concorrenziali nel mercato radiotelevisivo.

 

Come già accennato, si dispone che restano comunque ferme le disposizioni in materia di tetto retributivo previste dall’art. 49, co. 1-ter e 1-quater, del D.Lgs. 177/2005.

 

L’art. 9 della L. 198/2016, novellando l'art. 49 del D.Lgs. 177/2005, ha previsto che agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate, si applica il "tetto" retributivo, pari a € 240.000, fissato dall’art. 13 del D.L. 66/2014 (L. 89/2014).

Ai fini del rispetto di tale limite, non si applicano le esclusioni previste dall'art. 23-bis del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) (ossia, nel caso di specie, l’esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate)[111].

 


 

Articolo 1, comma 645
(Agibilità teatrale, cinematografica e circense)

 

 

Il comma 645, introdotto al Senato, disciplinano l’obbligo di richiesta del certificato di agibilità dei lavoratori dello spettacolo da parte delle imprese dello spettacolo.

 

La disposizione, in particolare, disciplina l’obbligo di richiesta del certificato di agibilità[112] da parte delle imprese dello spettacolo[113] in relazione a talune categorie di lavoratori dello spettacolo[114], distinguendo tra lavoratori subordinati e autonomi.

A tal fine la disposizione sostituisce l’articolo 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, che attualmente prevede un obbligo generale (senza distinzioni tra categorie di lavoratori subordinati e autonomi).

Per quanto riguarda i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, l’impresa è esentata dall’obbligo di richiesta del certificato qualora i lavoratori, per i quali le imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'INPS, siano utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento;

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, l’impresa ha l’obbligo di richiedere il rilascio del certificato di agibilità:

§  per lavoratori con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a 30 giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi;

§  per lavoratori autonomi la cui prestazione venga resa nei locali di proprietà delle imprese committenti, o di cui esse abbiano un diritto personale di godimento.

 

Infine si prevede, confermando peraltro quanto già previsto al riguardo dalla normativa vigente:

§  che in alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori autonomi esercenti attività musicali, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente;

§  che in caso di violazioni dell’obbligo di richiesta del certificato le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.


 

Articolo 1, commi 646-648
(Liquidazione patrimoni da parte del Gruppo Fintecna)

 

 

I commi 646-648 intervengono sulla disciplina delle gestioni liquidatorie del Comitato Sir e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po  in corso presso il gruppo Fintecna. Per quelle relative al Comitato la vigente disciplina prevede che al termine della liquidazione delle stesse l’eventuale maggior importo risultante dal risultato dell’attività liquidatoria rispetto al corrispettivo inizialmente stimato all’avvio della medesima sia distribuito per il 70 per cento al Ministero dell’economia e per il restante 30 per cento alla società che ha operato la liquidazione. Le norme in esame introducono ora una distribuzione intermedia, anche essa operata secondo la suddetta ripartizione, stabilendo che sulla base di una perizia estimativa intermedia (rispetto a come  risulterà a fine liquidazione) del suddetto maggior importo, lo stesso viene attribuito al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2018. Per la gestione del Consorzio se ne dispone per il medesimo anno il versamento allo Stato dell’attivo della liquidazione, prossima alla conclusione. Nel corso dell’esame al Senato è stata introdotta una norma che interviene in tema di gestioni liquidatorie delle società pubbliche nonché degli enti disciolti, stabilendo che i patrimoni di tali società ed enti siano trasferiti a Fintecna S.p.A. e che ogni anno, con decreto del Ministro dell’economia, siano individuati i patrimoni, gli enti, le partecipazioni ed i beni oggetto del trasferimento.

 

I commi in esame fanno in particolare riferimento ai patrimoni trasferiti al gruppo Fintecna ad opera dell’articolo 6, comma 16, del decreto-legge n.78 del 2010 , nonché dall’articolo 1, commi da 488 a 497[115], della legge n. 296 del 2006.

La prima disposizione ha disposto la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, del Comitato per l'intervento nella Sir[116] e in settori ad alta tecnologia.

Essa ha stabilito che il patrimonio residuo, al netto del versamento al bilancio dello Stato della somma di 200 milioni di euro, è trasferito con ogni sua attività, passività e rapporto[117], alla Fintecna S.p.A. o a società da essa interamente controllata. Il patrimonio trasferito costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato suddetto. La società subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi.

La norma medesima ha inoltre previsto l'intervento di un collegio di periti, il quale è chiamato a verificare la situazione economico-patrimoniale entro 90 giorni dalla data di consegna della stessa e a predisporre, sulla sua base, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione specifica inoltre che al termine della liquidazione del patrimonio trasferito il collegio dei periti determina l'eventuale maggior importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell’economia e delle finanze – e viene da questo versato all'entrata del bilancio dello Stato affinché sia riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato - e la residua quota del 30% è di competenza della società in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

La seconda disposizione ha disposto il trasferimento dei patrimoni e rapporti dell’EFIM (Ente partecipazione e finanziamento industrie manifatturiere) in liquidazione coatta amministrativa e di quelli delle società dalla stessa controllate alla Fintecna S.p.A. o a società da essa interamente controllata, disciplinando la procedura di liquidazione secondo modalità sostanzialmente analoghe a quella che si sono illustrate per il Comitato SIR.

Anche in tal caso si prevede infatti la valutazione estimativa della situazione patrimoniale da parte di un collegio di periti, che provvede ad individuare il valore stimato dell’esito finale della liquidazione, sulla cui base è viene versato il corrispettivo dalla società trasferitaria al Ministero dell’economia. Al termine della liquidazione di patrimoni trasferiti – che rimangono separati dal patrimonio della società che ne cura la liquidazione – l’eventuale maggior importo dell’esito economico effettivo rispetto a quello stimato in sede estimativa provisionale viene versato nelle percentuali del 70 e 30 per cento rispettivamente al Ministero dell’economia ed alla società trasferitaria.

 

Rispetto a quanto ora disciplinato da tali due disposizioni, che prevedono il versamento dell’eventuale maggior importo del risultato finale dell’attività liquidatoria rispetto al corrispettivo provvisorio versato in sede di acquisizione dei patrimoni da liquidare  solo al termine della stessa , la norma introduce ora, al comma 1, una previsione di distribuzione intermedia del suddetto maggior importo, del quale  una quota pari al 70 per cento viene attribuito al Ministero dell’economia, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2018

Tale disposizione si applica altresì, secondo quanto dispone il terzo periodo del comma 1 medesimo, al trasferimento del patrimonio separato in origine facente parte dei c.d. enti disciolti, in precedenza attribuiti (articolo 9, comma 1-ter,del decreto-legge n.63/2002)  all’attività dell’Ispettorato Generale Enti disciolti presso la Ragioneria Generale dello Stato, anche esso ora affidato, dall’articolo 41, commi da 16-ter a 16- septies, del decreto-legge n. 208/2007, alla società Fintecna o società da essa interamente controllata.

Anche tali commi prevedono un corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento, da versarsi entro il 31 ottobre 2010, e poi al termine della liquidazione del patrimonio trasferito la determinazione dell’eventuale maggior importo rispetto al primo corrispettivo, da ripartirsi secondo le percentuali del 70 e 30 per cento stabilite dai commi da 488 a 497 della legge n.296/2006 prima illustrati.

Il comma 646 in esame dispone infine che qualora al termine della liquidazione trasferiti il risultato relativo a uno dei patrimoni separati risultasse inferiore al corrispettivo pagato si potrà procedere alla compensazione con l’eventuale maggior importo risultante dalla gestione liquidatoria da altro patrimonio separato.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, le gestioni liquidatorie in questione fanno tutte capo a Ligestra due s.r.l., società interamente controllata da Fintecna S.p.a., che dal luglio 2017 ha incorporato Ligestra s.r.l e Ligestra tre s.r.l. società anche esse controllate da Fintecna medesima, cui facevano in precedenza capo talune di tali gestioni. A Ligestra due è da ricondurre anche la gestione liquidatoria del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, cui fa riferimento il comma 2 dell’articolo in esame, soppresso e posto in liquidazione dal gennaio 2000, che dal gennaio 2009 è passata alla suddetta società.

 

Il comma 647 interviene in ordine alla procedura del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, per il quale le funzioni di liquidatore sono state affidate alla società Fintecna (o società da essa interamente controllata), ad opera del comma 16-octies dell’articolo 41 del già citato decreto-legge n.207/2008, che ha in proposito anche disposto  che termine delle operazioni di liquidazione il saldo finale venga versato al bilancio dello Stato. Poiché, come precisa la relazione illustrativa, la conclusione della fase liquidatoria è ormai in fase avanzata, il comma 2 in esame dispone che il relativo attivo, come presente in bilancio alla data di entrata in vigore dalla presente legge (quindi al 1° gennaio 2018) sia versato all’entrata del bilancio dello Stato 2018.

La relazione tecnica, nel precisare che il versamento intermedio disposto dal comma 1 avviene a titolo definitivo e non è soggetto a revisioni al ribasso a fine liquidazione, segnala come in base alla situazione attuale dei tre patrimoni separati sussista un fondo intermedio[118] pari a 40 milioni quanto al Comitato Sir ed a 6 milioni per il Consorzio del Canale Milano Cremona Po.

 

Sempre in tema di gestioni liquidatorie delle società pubbliche nonché degli enti disciolti interviene poi il comma 648, stabilendo che i patrimoni di tali società ed enti siano trasferiti a Fintecna S.p.A. e che ogni anno, con decreto del Ministro dell’economia, siano individuati i patrimoni, gli enti, le partecipazioni ed i beni oggetto del trasferimento.

A tal fine il comma 2-bis detta regole e procedure in gran parte già previste dalle norme riportate nel comma 1 dell’articolo in esame per la gestione dei patrimoni ex Comitato SIR e dell’EFIM affidati al Gruppo Fintecna, nonché di quelli dei c.d. enti disciolti, la cui gestione (in precedenza svolta da un Ispettorato della Ragioneria Generale dello Stato) è stata anche essa assegnata a Fintecna.

Si tratta in particolare delle sopracitate norme recate dall’articolo 6, comma 16, del decreto-legge n.78 del 2010, dall’articolo 1, commi da 488 a 497, della legge n. 296 del 2006 e dall’articolo 41, commi da 16-ter a 16-septies, del decreto-legge n. 208/2007[119].

In sostanziale analogia con la disciplina recata dalle suddette norme – rispetto a talune delle quali sarebbe peraltro opportuno fare espresso richiamo, in modo che sussitano procedure liquidatorie coerenti tra loro[120], anche atteso che tutte verrebbero comunque a svolgersi presso la Ligestra due s.r.l., controllata da Fintecna -  il comma 648 dispone che:

§  i patrimoni delle società pubbliche in liquidazione ovvero di enti disciolti sono trasferiti a Fintecna S.p.A. o società da essa interamente controllata al fine della gestione liquidatoria;

§  con decreto del Ministro dell’economia sono individuati annualmente i patrimoni, gli enti, le partecipazioni ed i beni oggetto del trasferimento;

§  un collegio di tre periti – di cui sono dettati i criteri di nomina – stabilisce il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento, sulla base di una valutazione estimativa dell’esito finale della liquidazione;

§  al termine della liquidazione il collegio suddetto determina l’eventuale maggior importo tra l’esito economico consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo provvisorio pagato, attribuendo il 70% di tale maggior importo al Ministero dell’economia ed il residuo 30% alla società trasferitaria,

§  che i proventi derivanti dall’attuazione del presente comma sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.


 

Articolo 1, commi 649-651
(
Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

 

 

I commi da 649 a 651 modificano il decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385 (testo unico bancario) per intervenire in materia di gerarchia dei crediti in insolvenza, istituendo la categoria degli "strumenti di debito chirografario di secondo livello", emessi da una banca o da una società di un gruppo bancario, e declinandone le caratteristiche.

 

I nuovi strumenti si caratterizzano in particolare per i profili riassumibili nei seguenti termini:

a)       durata originaria pari ad almeno dodici mesi;

b)      assenza di componenti derivate;

c)   la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito deve fare esplicito riferimento alla specifica collocazione nella gerarchia fallimentare.

I nuovi strumenti si collocherebbero nella gerarchia fallimentare dopo le azioni, gli strumenti aggiuntivi di capitale (additional Tier 1) e gli elementi di classe 2, nonché ove presenti, gli altri strumenti il cui regolamento contrattuale prevede clausole di subordinazione e sarebbero subordinati al credito chirografario.

Nell'intenzione dell'intervento esplicitata nei documenti di accompagnamento al testo, la nuova tipologia di crediti si interporrebbe, pertanto, fra gli strumenti di capitale e le obbligazioni senior, assicurando a queste ultime una ulteriore protezione in caso di crisi.

 

L'Ecofin del 17 giugno 2016 ha individuato le misure di riduzione dei rischi bancari tra le quali vi è appunto 1'armonizzazione della gerarchia dei crediti in insolvenza, armonizzazione ora limitata ai depositi coperti dai sistemi di garanzia e ai depositi superiori al limite entro il quale opera detta garanzia intestati a persone fìsiche e PMI.

La Commissione il 23 novembre 2016 ha approvato le proposte, incluse nella roadmap approvata dall'Ecofìn di giugno 2016, di modifica della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. CRD4/CRR package), della direttiva 2014/59/UE (BRRD) e del regolamento (UE) n. 806/2014 (SRMR), nonché una proposta, separata, di modifica dell'articolo 108, BRRD, relativa alla gerarchia dei crediti in insolvenza.

Le proposte assicurano la coerenza dell'ordinamento dell'Unione con gli indirizzi recentemente definiti dagli enti internazionali di settore, in particolare dal Comitato di Basilea sulla supervisione bancaria e dal Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board), e rappresentano un progresso nella direzione della costituzione di un'Unione bancaria coerente.

Il pacchetto di proposte, noto come "Pacchetto bancario", riguarda tanto la fase di ordinaria attività di una banca, quanto quella di crisi ed eventuale risoluzione. Le proposte modificano, in particolare, il regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) e la direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD), adottati nel 2013, che stabiliscono i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese d'investimento e le disposizioni in materia di governance e vigilanza; modificano, inoltre, la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD) e il regolamento concernente il meccanismo di risoluzione unico (SRM), adottati nel 2014, che fissano le norme in materia di risanamento e risoluzione degli enti in dissesto e stabiliscono il meccanismo di risoluzione unico. Sono, infine, previste nuove disposizioni relative al risanamento e alla risoluzione delle controparti centrali.

Nella citata comunicazione (COM(2017)592) dell’11 ottobre scorso, la Commissione invita il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’UE ad adottare quanto prima il pacchetto di proposte.

 

Il comma 649 istituisce la nuova categoria degli "strumenti di debito chirografario di secondo livello".

La norma introduce inoltre, il divieto di modifica successiva delle condizioni, onde evitare comportamenti fraudolenti. Si assicura inoltre che rientrino nella nuova posizione in graduatoria dì insolvenza solo quegli strumenti che rispettino le caratteristiche prescritte, sancendo la nullità di clausole che prevedano tale posizionamento in graduatoria in assenza delle caratteristiche predette. Il comma 1 interviene poi sull'articolo 91 TUB al fine di precisare che i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società.

 

Il comma 650 reca-modifiche di coordinamento al Testo unico della Finanza per estendere la descritta disciplina alle società di intermediazione mobiliare (SIM).

 

Il comma 651 stabilisce che il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello sia pari ad almeno 250.000 euro. Precisa, inoltre, che i medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati.

 


 

Articolo 1, commi 652-655
(Fondo di ristoro finanziario)

 

 

I commi da 652 a 655, introdotti al Senato, istituiscono un Fondo in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dalla legge nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, se relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari di banche sottoposte a risoluzione o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa nel tempo intercorrente tra il 16 novembre 2015 e la data di entrata in vigore della legge in esame.

Detto Fondo ha una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

 

Istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo più precisamente si rivolge (comma 652) ai risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto - riconosciuto con sentenza passata in giudicato o altro titolo equivalente -  in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF (D.Lgs. n. 58 del 1998), nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari di banche con sede legale in Italia, sottoposte a risoluzione ai sensi del decreto legislativo n. 180 del 2015 o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Il fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento, secondo il criterio cronologico della presentazione dell'istanza corredata di idonea documentazione.

 

Il comma 653 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i requisiti, le modalità e le condizioni necessarie all'attuazione di quanto disposto nel presente articolo.

 

Il comma 654 stabilisce che siano versate all'entrata del bilancio dello Stato:

§  per un importo di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per l'anno 2019, le risorse del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito (di cui all'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, legge finanziaria 2006). Si ricorda che detto Fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come “dormienti” all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

§  per 13 milioni di euro per l'anno 2018, le risorse provenienti dalla Gestione Speciale del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio di attività di intermediazione mobiliare.

Si ricorda che il Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio di attività di intermediazione mobiliare è stato istituito dall’articolo 15 della legge n. 1 del 1991 - abrogato dall’art. 67 del D.lgs. n. 415 del 1996 – ed è attualmente disciplinato dall’articolo 62 del medesimo D.lgs. n. 415 del 1996, dallo Statuto e dal Regolamento operativo. Tale Fondo ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ed è alimentato dai contributi obbligatori delle SIM e degli altri soggetti autorizzati all’intermediazione mobiliare. Il Fondo indennizza gli investitori fino a un massimo di 20.000 euro, sommando per ciascun investitore i crediti derivanti da operazioni di investimento singole e la quota di pertinenza dei crediti derivanti da operazioni di investimento compiute con altri investitori congiuntamente. Gli interventi del Fondo sono subordinati all’emissione, secondo il caso, del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, della sentenza dichiarativa del fallimento o del decreto di omologazione del concordato preventivo. Sono esclusi dall’indennizzo del Fondo i crediti di una serie di persone fisiche e giuridiche (tra cui banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, agenti di cambio, società di gestione del risparmio, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione; enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali) nonché le persone giuridiche e fisiche che hanno avuto particolari rapporti con l’intermediario.

La Gestione Speciale del Fondo è stata istituita dall'articolo 62, comma 4 del D.Lgs. n. 415 del 1996, che ha affidato a un regolamento ministeriale (il richiamato D.M. n. 238 del 1998) la relativa disciplina, con finalità di copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse, anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti,  nonché la destinazione dell'eventuale attivo residuo.

L’articolo 6 del richiamato decreto ministeriale n. 238 del 1998 stabilisce che la gestione speciale è protratta per il tempo strettamente necessario alla definizione di tutte le procedure concorsuali e contenziose relative alla gestione speciale, nonché alla conclusione dei relativi adempimenti del Fondo nazionale di garanzia e – per effetto di successive modifiche al decreto - comunque non oltre il 30 giugno 2017. La norma destina l'eventuale attivo residuo tra gli intermediari aderenti al Fondo ed il Ministero dell’economia, in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione alla copertura finanziaria della gestione speciale.

 

Il comma 655 opera una riduzione di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per l'anno 2019 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

 

Nonostante la diversità dei presupposti applicativi e dei requisiti richiesti dalla legge, in questa sede appare opportuno ricordare che i commi da 855 a 861 della legge di stabilità 2016 hanno istituito un Fondo di solidarietà in favore degli investitori persone fisiche, imprenditori individuali, coltivatori diretti o imprenditori agricoli che, alla data del 23 novembre 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche poste in risoluzione alla fine di novembre 2015 ( ai sensi del decreto-legge n. 183 del 2015, confluiti nei commi 842-854 della medesima legge di stabilità). L'accesso alle prestazioni è stato riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti.  Il Fondo di solidarietà è alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi – FIDT in conformità con le norme europee sugli aiuti di Stato e da questo gestito con risorse proprie. Gli articoli da 8 a 10 del decreto-legge n. 59 del 2016 hanno introdotto la disciplina di dettaglio in favore dei soggetti che hanno investito in banche in liquidazione, sottoposte a procedure di risoluzione. Si tratta in particolare di coloro che hanno acquistato obbligazioni subordinate della Banca delle Marche S.p.A., della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, della Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. direttamente dall'istituto di emissione o da un intermediario.

A specifiche condizioni di legge e in presenza di determinati presupposti di ordine patrimoniale e reddituale, questi investitori hanno potuto chiedere l'erogazione di un indennizzo forfetario, pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli oneri e spese connessi all'operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri. La presentazione dell'istanza di indennizzo forfetario preclude, a specifiche condizioni, la possibilità di esperire invece la specifica procedura arbitrale, disciplinata dalla richiamata legge di stabilità 2016 (commi da 857 a 860).

Il Consiglio del Fondo interbancario di tutela dei depositi il 1° agosto 2016 ha approvato il Regolamento per gli indennizzi forfettari del Fondo di solidarietà, che definisce le modalità di invio delle istanze di indennizzo e le verifiche sulla completezza della documentazione e sulla sussistenza delle condizioni per l'accesso alla procedura di rimborso.

L'articolo 26-bis del decreto-legge n. 237 del 2016 ha novellato le disposizioni del decreto-legge n. 59 del 2016 in materia di accesso al Fondo di solidarietà. In particolare le norme hanno ampliato la nozione di "investitore" che può accedere alle tutele del Fondo; hanno prorogato al 31 maggio 2017 il termine temporale per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario; hanno stabilito la gratuità del servizio di assistenza agli investitori per la compilazione e la presentazione delle istanze.

Il decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., ha esteso l’ambito di applicazione del Fondo di Solidarietà al ristoro degli investitori in strumenti finanziari subordinati emessi dalle due banche venete poste in liquidazione coatta amministrativa, rinviando alla disciplina del decreto 59/2016 e successive modificazioni consentendo, con riferimento all’ipotesi di specie, di presentare istanza di indennizzo forfettario entro il 30 settembre 2017.

Si ricorda infine che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 82 del 28 aprile 2017 ha disciplinato l’accesso alla procedura arbitrale per l'erogazione delle prestazioni del predetto Fondo, consentita a specifiche condizioni di legge. Sono in particolare precisati i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori.

 


 

Articolo 1, commi 656 e 657
(Istituto vulcanologia)

 

 

I commi 656 e 657 prevedono la promozione di un piano straordinario per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano da parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), al fine di garantire la migliore comprensione dei fenomeni naturali e per l’allerta dai rischi collegati alle dinamiche della Terra.

 

Il comma 656 specifica che il piano straordinario per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano, promosso dall’INGV, prevede in particolare l’implementazione della rete nazionale per il monitoraggio sismico in tempo reale in aree marine, di reti di monitoraggio ad alta risoluzione dei sistemi vulcanici, di reti di rilevamento dei parametri chimico-fisici degli acquiferi e delle emissioni di gas dal suolo, del sistema di monitoraggio permanente dei movimenti del suolo tramite dati satellitari, della rete accelerometrica nazionale, di una rete per le emissioni acustiche della crosta terrestre e di un sistema di monitoraggio “space weather[121]”.

Per l’attuazione della norma in esame, viene previsto dal comma 657, uno stanziamento di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018.

Si ricorda che l’art. 41, comma 4-bis, del D.L. 50/17 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) ha consentito di destinare, fino a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, all'Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia (INGV), per le attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale, una ulteriore quota delle risorse del Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, istituito dal medesimo art. 41, comma 2, del D.L. 50/17.

Per un quadro delle entrate previste per l’esercizio finanziario 2017 si può consultare il Bilancio di previsione del 2017 dell’INGV.


 

Articolo 1, commi 658-661
(Modifiche alla legge n. 394 del 1991- Istituzione Parco
del Delta del Po - Aree marine di reperimento)

 

 

I commi da 658 a 661, introdotti dal Senato istituiscono il Parco del Delta del Po, modificando la legge quadro in materia di aree protette.

Si interviene poi in materia di aree marine di reperimento, ridenominate di Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli e Capo Spartivento, prevedendo per l'istituzione e il primo avviamento delle riserve in tali aree marine il finanziamento entro limiti massimi di spesa di 100.000 euro per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018; e finanziando con 300.000 euro ciascuna riserva a decorrere dall'esercizio 2019 il loro funzionamento.

 

Parco del Delta del Po

L'articolo 1, al comma 658 introdotto dal Senato, con la lettera a) - con una novella all'articolo 34 della legge n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette) - si istituisce il Parco del Delta del Po.

Esso comprendente le aree del perimetro:

§  del Parco naturale regionale del Delta del Po - istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36

§  e del Parco regionale del Delta del Po - istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27.

Si prevede la necessaria intesa con le Regioni Veneto e Emilia-Romagna, stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, con la specificazione che il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'istituzione del Parco in parola.

La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle Regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

 

Aree marine di reperimento

Con la lettera b), mediante una novella all'articolo 36, comma 1, della citata legge quadro, si interviene in materia di aree marine di reperimento, quali:

-Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli (e non più 'Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli)', come previsto dalla lettera g) vigente);

- Capo Spartivento (e non più 'Capo Spartivento - Capo Teulada ', come previsto dalla lettera o) vigente).

In base al comma 659, l'istituzione e il primo avviamento delle riserve in tali aree marine sono finanziati entro limiti massimi di spesa, di 100.000 euro per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018.

La formulazione della norma potrebbe essere chiarita, dato che si fa riferimento alla istituzione ''delle riserve di cui al comma 658, lettera b)'', mentre tale disposizione riguarda la ridefinizione delle 'aree marine di reperimento' (nell'ambito delle quali, in base alla legge quadro vigente, possono essere istituite aree marine protette).

Il loro funzionamento è poi finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 300.000 ciascuna.

Il comma 660 reca la copertura degli oneri connessi all'intervento in materia di aree marine, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento delle altre riserve marine.

La norma a valere della quale si copre l'onere è recata dalla legge in materia di Disposizioni per la difesa del mare. Tale articolo è stato rifinanziato, prevedendosi, - con la L. 28/12/2015, n. 221(c.d. collegato ambientale) recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, art. 6, Disposizioni in materia di aree marine protette - che per la più rapida istituzione delle aree marine protette, che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sia incrementata di 800.000 euro per l'anno 2015. Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016.

 

In base al successivo comma 661, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 4 dell'articolo 35 della legge n. 394 del 1991, in base al quale si prevedeva la procedura per l'istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po.

In particolare, il comma 4 vigente dell'art. 35 della legge quadro ha previsto che, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge - termine poi prorogato al 1996 in base all'art. 6, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548 - le regioni interessate provvedessero, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305 , in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3, in base al quale ai parchi nazionali previsti si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.

 

Si segnala che disposizioni in materia, sia con riferimento alla istituzione del Parco del Delta del Po, sia con riferimento alle indicate aree marine di reperimento sono dettate dal disegno di legge 119-B e connessi, già approvato dalla Camera e ora nuovamente all'esame del Senato, in materia di riforma dei parchi e delle aree protette, con disposizioni agli articoli 28 e 35, alla cui disamina di rinvia nel relativo dossier.

 


 

Articolo 1, commi 662-664
(Modifiche alla legge n. 394 del 1991- Parchi nazionali
del Matese e di Portofino)

 

 

I commi 662 - 664, inseriti dal Senato, istituiscono i Parchi nazionali del Matese e di Portofino (comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino). L'istituzione e il primo avviamento dei parchi sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio 2018. Il funzionamento è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.

 

L'articolo 1, al comma 662, inserito dal Senato, istituisce -mediante l'aggiunta delle lettere f-bis) e f-ter) all'art. 34, comma 1, della L. 394/91 (legge quadro sulle aree protette) - i Parchi nazionali del Matese e di Portofino, comprendente questo la già istituita area protetta marina di Portofino.

In base al comma 663, l'istituzione e il primo avviamento dei parchi in questione sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio 2018.

Il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino è poi finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.

Prevede il comma 664 che alla copertura degli oneri, pari a euro 600.000 per l'anno 2018 e a euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco.

Tale autorizzazione di spesa prevede che la dotazione dei capitoli di cui al comma 40 è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Si tratta degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla legge medesima, che sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

 

Si segnala che disposizioni in materia sono previste anche dal disegno di legge 119-B, già approvato dalla Camera e ora nuovamente all'esame del Senato, in materia di riforma dei parchi e delle aree protette, con disposizioni agli articoli 25, alla cui disamina di rinvia nel relativo dossier.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 665, lett. a)
(Proroga dei termini per l’esercizio obbligatorio
in forma associata di funzioni comunali)

 

 

Il comma 665, lett. a), proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 i termini entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane).

 

I termini oggetto di differimento – per i quali erano previste scadenze differenti in relazione al numero di funzioni da svolgere in forma associata – sono quelli entro i quali i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane), sono tenuti ad esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali comunali (art. 14, comma 28, D.L. 78/2010). Sono esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia.

 

Il termine per l’esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali dei comuni in questione era stato fissato al 1° gennaio 2014 dal D.L. 95/2012 (art. 19, comma 1, lett. e) che ha sostituito l'originario comma 31 dell’art. 14 del D.L. 78/2010 con i commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater.

Il comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010 prevede una differenziazione dei termini:

§  1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali (lett. a);

§  30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali (lett. b);

§  31 dicembre 2014 – termine in precedenza fissato al 1° gennaio 2014 (originaria lett. b) e più volte oggetto di proroga - al complesso delle funzioni (lett. b-bis).

I termini sono stati prorogati una prima volta al 31 dicembre 2014 dall'art. 1, comma 530, della L. 147/2013 (che ha sostituito l'originaria lettera b) dell’art. 14, comma 31-ter con le attuali lettere b) e b-bis) e successivamente al 31 dicembre 2015 dal D.L. 192/2014 (art. 4, comma 6-bis), al 31 dicembre 2016 dal D.L. 210/2015 (art. 4, comma 4), al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016 (art. 5, comma 6) e, con la disposizione in commento, al 31 dicembre 2018.

 

Le funzioni fondamentali dei comuni sono individuate dall’articolo 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010 come segue:

§  organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

§  organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale (compreso il trasporto pubblico comunale);

§  catasto, ad eccezione delle funzioni statali;

§  pianificazione urbanistica ed edilizia e partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

§  pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

§  raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

§  progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;

§  edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

§  polizia municipale e polizia amministrativa locale;

§  tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (questa funzione è esclusa tra quelle da esercitare obbligatoriamente in forma associata);

§  servizi in materia statistica.

 

La legge sui piccoli comuni (L. 158/2017, art. 13) ha stabilito che i comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani debbono svolgere in forma associata anche le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico, e quelle che riguardano l'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, anche derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea.

Si ricorda che lo schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (A.G. 479), all’esame delle Camere per il parere parlamentare, dispone che lo svolgimento delle attività di protezione civile è funzione fondamentale dei Comuni (art. 12).

 

Si ricorda che, nel caso di decorso dei termini in questione, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, viene esercitato il potere sostitutivo dello Stato (art. 14, comma 31-quater, D.L. 78/2010), con riguardo alle restanti funzioni fondamentali.

 

La I Commissione della Camera dei deputati ha svolto, nei mesi di novembre e dicembre 2015, un’indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali per approfondire le diverse questioni che attengono a tale tematica e con la finalità, tra le altre, di comprendere quali difficoltà stanno incontrando gli enti nell'ottemperanza all’obbligo di esercizio associato di funzioni e quali correttivi sia possibile prevedere per sostenerli nella fase di riordino. Nel corso dell’indagine è stato ricordato come (al dicembre 2015) le unioni di comuni sono 450 e coinvolgono 2.401 comuni, pari al 29,83 per cento dei comuni italiani, con una popolazione residente pari a 9 milioni e 981 mila abitanti. Di queste circa il 50 per cento sono unioni «di necessità» (ossia obbligate per legge). Le regioni maggiormente interessate sono Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Sicilia.


 

Articolo 1, comma 665, lett. b)
(Proroga della durata in carica della Consulta per il servizio civile)

 

 

Il comma 665, lett. b), proroga dal 18 aprile 2018 al 18 ottobre 2018 la durata in carica della Consulta nazionale per il servizio civile, nelle more della costituzione della nuova Consulta nazionale per il servizio civile universale, istituita dal D.Lgs. 40/2017.

 

La Consulta nazionale per il servizio civile universale, istituita e disciplinata dall’articolo 10 del D.Lgs. 40/2017, è organismo di consultazione, riferimento e confronto in ordine alle questioni concernenti il servizio civile universale, in sostituzione della Consulta nazionale per il servizio civile.

Il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è stato adottato in attuazione della disposizione di delega (art. 1, comma 2, lettera d), e art. 8) contenuta nella legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile.

Il provvedimento dispone, in particolare, l'istituzione del servizio civile "universale", in luogo del servizio civile "nazionale" previsto dalla disciplina previgente, finalizzato alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica.

 

La Consulta nazionale per il servizio civile è stata istituita con legge 8 luglio 1998 n. 230, come organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per l’Ufficio nazionale del servizio civile (art. 10, co. 2). L’organizzazione e l’attività della Consulta, la nomina dei membri e la durata del loro incarico sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L’esigenza di integrare la composizione della Consulta con rappresentanti delle regioni (L. 64/2001 e D.Lgs. 77/2002) ha determinato la sua prima modifica.

La legge 3/2003 n. 3 (articolo 3) ne ha rivisto il numero e la rappresentanza dei membri, stabilendo che la Consulta nazionale per il servizio civile “è composta da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonché tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte”.

La Consulta, allo scadere del periodo dei tre anni di permanenza in carica, è stata ricostituita con il D.P.C.M 17 marzo 2003 e il D.P.C.M 28 aprile 2006. Ricostituita con il D.P.C.M 27 ottobre 2010, successivamente la Consulta è stata oggetto di ulteriori modifiche ed integrazioni (D.P.C.M 13 gennaio 2011, D.P.C.M. 21 settembre 2011 e D.P.C.M. 16 aprile 2012).

A seguito del D.L. 95/2012  (cd. decreto “spending review”), che nell’ottica di revisione della spesa pubblica prevede la soppressione degli organismi di rappresentanza, la Consulta è stata abolita. Successivamente viene riconfermata quale organismo collegiale (art. 1, comma 257, L. 228/2012) e ricostituita con DM 19 aprile 2013, modificato con successivi decreti (DM 25 giugno 2013, DM 15 luglio 2014 e DM 27 ottobre 2014). Confermata con DM 30 giugno 2015, la Consulta è stata prorogata con DM 25 novembre 2015 e, da ultimo con DM 28 giugno 2016 (art. 3), fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il termine di perfezionamento dell’iter di approvazione del decreto legislativo in attuazione della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante la delega al Governo per la disciplina del servizio civile universale.

 

Il D.Lgs. 40/2017 (art. 10, comma 2) stabilisce la nuova composizione della Consulta, che deve essere formata da non più di quindici membri (come previsto dalla vigente normativa), designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui:

§  7 scelti tra gli enti iscritti all’Albo degli enti di servizio civile universale e le reti di enti maggiormente rappresentative con riferimento a ciascun settore di intervento;

§  2 scelti nell’ambito del coordinamento tra enti;

§  1 designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;

§  1 designato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI;

§  4 eletti in seno alla rappresentanza nazionale degli operatori volontari del servizio civile universale.

 

La definizione delle norme di organizzazione e funzionamento della Consulta sono demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non ancora adottato.

La partecipazione alle attività della Consulta nazionale per il servizio civile universale è onorifica e non dà luogo al rimborso delle eventuali spese sostenute.

Per garantire continuità all’organo, l’articolo 10, comma 5, del D.Lgs.40/2017 stabilisce che fino alla nomina della Consulta nazionale secondo i nuovi criteri, e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi, dalla data di entrata in vigore del decreto (dal 18 aprile 2017), è prorogata la durata della Consulta attualmente in carica, nominata in base alla previgente normativa.

Tale termine viene prorogato dalla disposizione in commento a 18 mesi; il nuovo termine scadrà dunque il 18 ottobre 2018.

 

Attualmente, la Consulta è costituita da 15 membri:

§  8 in rappresentanza degli enti e dei loro organi rappresentativi,

§  1 rappresentante della Conferenza Stato-Regioni,

§  1 rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile,

§  1 rappresentante dell’ANCI,

§  4 rappresentanti dei volontari di servizio civile nazionale.


 

Articolo 1, comma 665, lett. c)
(Colloqui investigativi con i detenuti)

 

 

Il comma 665, lett. c) proroga fino al 31 gennaio 2019 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio, anche tramite il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, può delegare i direttori delle Agenzie d’informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale.

 

Il comma 665 - novellando il comma 2-bis dell’art. 4 del decreto-legge n. 144 del 2005 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale) - proroga di un anno (al 31 gennaio 2019) il termine entro il quale il Presidente del Consiglio - anche a mezzo del Direttore generale del D.I.S. (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) - può richiedere che i direttori dell’AISE (l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e dell’AISI (l’Agenzia informazioni e sicurezza interna)  o altro personale dipendente espressamente delegato siano autorizzati a colloqui investigativi con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

Tale facoltà è stata ammessa, in via transitoria, dall'articolo 6 del decreto-legge n. 7 del 2015 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali…) che a sua volta ha modificato l’articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, introducendovi il citato comma 2-bis.

Una proroga di un anno di tale disciplina è stata già disposta prima dal decreto-legge n. 210 del 2015 (articolo 4-ter) e poi dal decreto-legge 244 del 2016 (art. 5, comma 8).

L’autorizzazione a tali colloqui investigativi è rilasciata dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma, in presenza di specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l’attività di prevenzione. Dello svolgimento dei colloqui è data comunicazione scritta entro cinque giorni al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma. Inoltre, le autorizzazioni ai colloqui e le successive comunicazioni sono annotate in un registro riservato presso l’ufficio del procuratore generale.

Devono essere informati dello svolgimento dei colloqui anche il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e, a conclusione delle operazioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.


 

Articolo 1, comma 665, lett. d)
(Proroga di termini di misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza)

 

 

Il comma 665, lett. d) proroga, dal 31 gennaio 2018 al 31 gennaio 2021, i termini di efficacia di alcune disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (AISI, AISE e DIS). Fino a tale data:

§  il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo;

§  al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione;

§  l'identità di copertura degli agenti dei servizi può essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all’autorità giudiziaria con modalità riservate;

§  l'autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizza i dipendenti del servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.

 

La disposizione in esame proroga le disposizioni a tutela del personale dei servizi di sicurezza introdotte, in via transitoria (fino al 31 gennaio 2018), dal decreto-legge 7/2015 (art. 8, comma 2) recante sia misure urgenti per il contrasto del terrorismo, sia la proroga delle missioni internazionali di pace.

Si tratta, in primo luogo, della possibilità di estendere anche a una serie di delitti con finalità di terrorismo le condotte previste dalla legge come reato che il personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere autorizzato a porre in essere, sebbene per tali condotte non sia opponibile il segreto di Stato di cui all’art. 39, comma 11 della legge sui servizi di informazione (L. 124/2007).

 

La legge, infatti (art. 17 e art. 39, comma 11, L. 124/2007) esclude che possano essere autorizzate condotte riconducibili a reati con finalità terroristiche, con le sole eccezioni della partecipazione all’associazione con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-bis, comma 2, c.p.) e dell’associazione mafiosa (art. 416-bis, 1° comma). Per tali condotte opera la speciale causa di giustificazione - prevista dallo stesso art. 17, comma 1, della legge 124/2007 - secondo cui non è punibile il personale dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi.

 

In base al decreto-legge le ulteriori condotte-reato previste dal codice penale per le quali, in presenza di autorizzazione, opera la suddetta scriminante, ma solo in via temporanea, sono le seguenti:

§  partecipazione ad associazioni sovversive (art. 270, secondo comma);

§  assistenza agli associati (art. 270-ter);

§  arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater);

§  organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1);

§  addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies);

§  istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato (art. 302);

§  partecipazione a banda armata (art. 306, secondo comma);

§  istigazione a commettere delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità o apologia degli stessi delitti (art. 414, quarto comma).

 

La seconda misura oggetto di proroga riguarda la possibilità di attribuire anche al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento per le informazioni per la sicurezza (DIS) o dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI e AISE) la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione.

 

La terza misura prorogata prevede che, in caso di procedimenti penali avviati per le condotte-reato di agenti dei servizi realizzate nelle operazioni d’istituto, è consentito comunicare con modalità riservate all’autorità giudiziaria procedente le relative identità di copertura (autorizzate dal direttore generale del DIS) contestualmente all’opposizione della causa di giustificazione.

 

Infine, viene prorogata anche la misura che consente all’autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell’AISI e dell’AISE - di autorizzare i dipendenti del servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura, ove sia necessario mantenere segrete le loro vere generalità nell’interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l’incolumità.

Articolo 1, comma 665, lettera e)
(Proroga unità tecnica gestione rifiuti in Campania)

 

 

La lettera e) del comma 665 dispone in materia di Unità Tecnica-Amministrativa per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Tale Unità Tecnica-Amministrativa è prorogata al 31 dicembre 2018 (rispetto al termine del 31 dicembre 2017 già previsto)

La disposizione incide sull'articolo 5 del decreto-legge n. 136 del 2013 (questo recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate").

Quell'articolo (recante proroga dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 201 e successive modifiche e integrazioni) previde che l'Unità tecnica-amministrativa - al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania - operasse sino al 31 dicembre 2015 ed in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In seguito, successive proroghe (articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 210 del 2015, n. 210; articolo 14, comma 10, del decreto-legge n. 244 del 2016) hanno di volta in volta posticipato di un anno il termine.

 

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 (in particolare l'articolo 15), era stata disposta l'istituzione con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, della suddetta Unità Tecnica-Amministrativa, per provvedere:

§  all'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare le problematiche inerenti al movimento franoso nel territorio di Montaguto, in provincia di Avellino;

§  per subentrare nelle attività delle “Unità stralcio” e “Unità operativa”, al fine di chiudere l'emergenza rifiuti in Campania, istituite dall’art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 fino al 31 gennaio 2011.

§  L'Unità Tecnica-Amministrativa è preposta, altresì, alla gestione delle attività concernenti:

a.    i rapporti attivi e passivi già facenti capo alle Unità Stralcio ed Operativa richiamate, assicurando, ove necessario, l'eventuale prosecuzione degli interventi anche infrastrutturali;

b.    la gestione degli effetti dell'avviso pubblico di accertamento della massa passiva di cui alla norma ivi richiamata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo;

c.    le attività solutorie di competenza nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo, tenuto conto delle esigenze di pubblico interesse connesse alle attività dei soggetti creditori;

d.    le competenze amministrative riferite all'esecuzione del contratto di gestione del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio nonché riferite alla convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici;

e.    l'eventuale supporto alla Regione Campania, se richiesto, nelle attività di organizzazione dei flussi dei rifiuti, nella ricorrenza delle oggettive condizioni di necessità ed urgenza normativamente previste (comma 2 dell'art. 15 dell’ordinanza cit.).

La citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 detta la disciplina per il funzionamento, per le risorse umane e la gestione dell'Unità Tecnica-Amministrativa.

 


 

Articolo 1, comma 666, lett. a)
(Proroga di termini per l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive
da parte dei cittadini stranieri)

 

 

Il comma 666, lett. a), proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine da cui acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

 

Le disposizioni oggetto di proroga sono finalizzate alla equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

In particolare, il comma 4-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 5/2012 ha modificato la disposizione (di cui all’articolo 3, comma 2, del DPR 445/2000, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione e regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni) ed all'articolo 47 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) del citato Testo unico, limitatamente - si è ricordato - agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

La modifica apportata nel 2012 ha eliminato ogni riferimento all’applicazione di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

In via analoga, il comma 4-ter dell'articolo 17 del medesimo D.L. 5/2012 è intervenuto sulla disposizione speciale prevista dal regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione (DPR 394/1999, art. 2, comma 1), che riconosce ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, fatte salve le disposizioni del Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1999) o del regolamento di attuazione che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

Anche in tal caso, è stato soppresso il riferimento all’applicabilità di disposizioni speciali contenute nella normativa di settore.

Il comma 4-quater ha indicato la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dal 1° gennaio 2013.

 

Il termine per l’acquisto dell’efficacia delle disposizioni sull’autocertificazione da parte degli stranieri, originariamente fissato al 1° gennaio 2013 dal citato D.L. 5/2012, è stato prorogato al 30 giugno 2014 dal D.L. 150/2013, al 30 giugno 2015 dal D.L. 119/2014, al 31 dicembre 2015 dal D.L. 192/2014, al 31 dicembre 2016 dal D.L. 210/2015 e al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016.

 

Nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del D.L. 244/2016 che ha disposto la proroga per il 2017 si evidenzia come "le criticità, di complessa risoluzione, relative all’attivazione dei collegamenti telematici necessari per l’acquisizione d’ufficio dei dati (collegamenti resi obbligatori, tra l’altro, in seguito alle modifiche normative apportate dal decreto legislativo n. 10 del 2016), non hanno consentito l’emanazione del decreto ministeriale nei tempi previsti. Nelle more della messa a punto delle cennate modalità di collegamento tra uffici e banche dati e dell’emanazione del decreto, l’entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2017 delle disposizioni di cui all’articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2012 comporterebbe per gli uffici coinvolti nei procedimenti di cui all’articolo stesso un quadro di incertezza normativa e la necessità di far ricorso, per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate, all’acquisizione di documentazione per via postale, fax eccetera, con conseguente aggravio del procedimento sia in termini di adempimenti richiesti che di spese connesse, nel quadro di un sempre più gravoso impegno delle Forze di polizia nelle straordinarie attività di controllo connesse all’emergenziale fenomeno dei flussi migratori e della minaccia terroristica internazionale".

Il motivo dei differimenti dei termini è dunque riconducibile alla mancata adozione del decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-quinques, D.L. 5/2012, deve individuare le modalità per l'acquisizione, attraverso sistemi informatici e banche dati, dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. Si sono dunque presumibilmente protratti i lavori avviati tra le amministrazioni competenti (Giustizia, Lavoro e Istruzione) per individuare le modalità di dialogo tra le banche dati da esse detenute.

 

 


 

Articolo 1, comma 666, lett. b)
(Proroga di termini per l’impiego di guardie private
nel contrasto alla pirateria)

 

 

Il comma 666, lett. b), proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine entro cui è consentito l’impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitino in acque internazionali, a difesa delle stesse da atti di pirateria, ancorché non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico-pratici previsti dalla legge.

 

A tal fine viene novellato l’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 107/2011, che ammette tale impiego, anche in assenza di frequenza dei corsi anzidetti, purché le guardie abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi quali appartenenti alle Forze armate alle missioni internazionali in incarichi operativi ed abbiano tale condizione attestata dal Ministero della difesa. Il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2012 è stato poi prorogato più volte (vedi oltre).

 

Si ricorda che l’articolo 5 del D.L. 107/2011 (conv. L. 130/2011) ha introdotto una normativa volta a consentire l’impiego di nuclei militari e di guardie private, allo scopo di prevenire ed eventualmente respingere attacchi di pirati al naviglio nazionale.

Successivamente, il D.L. 7/2015 (art. 15, comma 6-bis) ha soppresso la possibilità di impiegare personale militare nelle attività anti-pirateria, a decorrere dal 1° giugno 2015, mentre ha mantenuto la possibilità di impiego delle guardie giurate, la cui disciplina è recata dai commi 5, 5-bis e 5-ter del citato articolo 5 del D.L. 107/2012.

In particolare, ai sensi del comma 5, il suddetto impiego è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle "best management practices" di autoprotezione del naviglio definite dall'International Maritime Organization (IMO), nonché autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-bis, mediante il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici previsti dalla legge. In deroga a tale requisito, fino al 31 dicembre 2012 (secondo il testo originario del D.L.) possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa. Il comma 5-ter rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle modalità attuative dei commi 5 e 5-bis, che è stato adottato con il D.M. 28 dicembre 2012, n. 266.

 

Successivamente, l'art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha prorogato al 30 giugno 2013 la scadenza dei termini indicati nella Tabella 2 allegata alla stessa legge, tra cui, al n. 31, quello stabilito dall'art. 5, comma 5, del D.L. 107/2011 per l'impiego a bordo delle navi battenti bandiera italiana di guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici, mentre l'art. 1, comma 394, della stessa legge ha previsto la possibilità, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di prorogare ulteriormente fino al 31 dicembre 2013, il termine del 30 giugno 2013. Ciò che è stato disposto mediante D.P.C.M. 6 aprile 2013 nelle more dell'attivazione dei menzionati corsi teorico-pratici. Successivamente, il termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2014 del D.L. 150/2013 (art. 3, comma 2), al 31 dicembre 2014 dal D.L. 109/2014 (art. 5, comma 5), al 30 giugno 2015 dal D.L. 192/2014 (art. 4, comma 4), al 30 giugno 2016 dal medesimo D.L. 7/2015 che ha soppresso l’impiego dei militari nelle operazioni di antipirateria (art. 15, comma 6-bis, lett. c), al 31 dicembre 2016 dal D.L. 67/2016 (art. 3, comma 4-bis) e al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016 (art. 5, comma 9).

 

Per quanto concerne i corsi previsti dalla legge e richiesti dal comma 5, si ricorda che il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154[122], all'art. 6 disciplina l’addestramento del personale addetto ai controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle specifiche esigenze, rimettendone l’organizzazione ai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al decreto stesso attraverso specifici corsi teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne. Spetta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di addestramento del personale, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sarà adibito.

 

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del D.L. 244/2016, recante la precedente proroga di termini in materia, ricorda come i corsi di addestramento per le guardie giurate siano stati banditi senza registrare adesioni negli anni 2015 e 2016, in concomitanza del regime di proroga di cui sopra. "Al fine di risolvere tali criticità è stato predisposto uno schema di decreto di modifica del citato decreto n. 266 del 2012 che prevede la possibilità di creare un percorso semplificato per l’ammissione di retta all’esame di certificazione per quanti avessero svolto attività a bordo in servizio antipirateria per un periodo cumulativo non inferiore a 90 giorni. Tuttavia, tale schema è in corso di definizione in quanto è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato che ha espresso un parere interlocutorio (n. 2283 del 3 novembre 2016) richiedendo alcune modifiche al testo e osservando, peraltro, come sia in imminente scadenza la facoltà di deroga sopra indicata. Allo stato, senza l’intervento normativo di proroga, alla data del 1° gennaio 2017 non vi saranno guardie giurate in possesso dei requisiti attualmente richiesti dall’articolo 3, comma 2, del citato decreto n. 266 del 2012 per svolgere i servizi di protezione del naviglio nelle aree a rischio a favore degli armatori nazionali".


 

Articolo 1, comma 666, lett. c)
(P
oteri sostitutivi del Prefetto in caso di
mancata approvazione del bilancio degli enti locali)

 

 

La lettera c) del comma 666 dispone l’applicazione per l’esercizio finanziario 2018 della procedura che attribuisce al prefetto i poteri di impulso e sostitutivi relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione degli enti locali, ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell'ente locale agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.

 

A tal fine, la norma novella l’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004, rendendo applicabile nell’anno 2018 (in luogo dell’anno 2005 ivi previsto) la speciale procedura che disciplina lo scioglimento dei consigli degli enti locali, nelle ipotesi di mancata approvazione del bilancio nei termini previsti, ai sensi dell’articolo 141, comma 1, lettera c) del TUEL[123], recata dal D.L. n. 13/2002.

La procedura disciplinata dal D.L. n. 13/2002 prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione dell’ente locale deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il Prefetto nomina un commissario affinché predisponga d'ufficio lo schema di bilancio per sottoporlo al consiglio.

Il Prefetto assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione medesimo e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Fermo restando che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario non oltre il termine di 50 giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso, nell'ipotesi in esame, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.

Si tratta di una disciplina, si ricorda, introdotta per la prima volta in via transitoria nel 2002 con l’articolo 1 del D.L. n. 13/2002, per colmare il vuoto normativo determinatosi a seguito della riforma costituzionale del 2001 e della cessazione dei CO.RE.CO. (Comitati regionali di controllo)[124], cui era affidato il potere di nominare i commissari ad acta per la redazione e l’approvazione del documento contabile nelle ipotesi di inadempienza dell’ente. Tale procedura è stata poi confermata nei due anni successivi ed estesa anche ai casi di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio, con l’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004.

Tale ultima disposizione è stata poi di anno in anno prorogata, da ultimo all’esercizio 2017, dall’articolo 5, comma 4, del D.L. 244/2016 (proroga termini).

A partire dal 2012, con il D.L. n. 174/2012 (articolo 3, comma 1, lettera l) l’applicazione della procedura in questione è stata estesa anche alle ipotesi di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro i termini previsti dal TUEL (articolo 227, comma 2-bis, del TUEL).

Va rilevato che a differenza di quanto finora operato, la norma in esame anziché prorogare l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, interviene con una novella della norma medesima, sostituendo il riferimento all’anno 2005, ivi previsto, con l’anno 2018.


 

Articolo 1, comma 666, lett. d)
(Utilizzo risorse disponibili sulle contabilità speciali delle province
di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani)

 

 

La lettera d) del comma 666 dispone la proroga del termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre Province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, fissandolo al 31 dicembre 2018.

 

A tal fine, la norma novella il comma 1 dell’articolo 41-bis del D.L. n. 66/2014, spostando il termine in questione al 31 dicembre 2018 in luogo del 31 dicembre 2016 ivi previsto.

Va sottolineato peraltro che, rispetto al suddetto termine del 31 dicembre 2016, l’utilizzo delle risorse disponibili sulle suddette contabilità speciali era già stato prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2017, rispetto a quanto indicato dal D.L. n. 66/2014, dal comma 5 dell’articolo 5 del D.L. n. 244/2016 (proroga termini).

 

Con il comma in esame si viene a prorogare di un ulteriore anno un termine già più volte prorogato da una serie di interventi normativi che si sono susseguiti nel corso del tempo, ad iniziare dall’articolo 4-bis del D.L. n. 97/2008, che hanno via via allungato i termini per il mantenimento delle predette risorse disponibili sulle contabilità speciali di ciascuna delle tre province indicate.

Con l’articolo 41-bis del D.L. n. 66/2014 in particolare, richiamato dalla norma, si è autorizzata la proroga dell’utilizzo delle risorse in questione fino al 31 dicembre 2014 – termine successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2017, ad opera di successivi interventi normativi di proroga dei termini - con l’obiettivo di agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, consentendo maggiori margini per l’adempimento delle obbligazioni assunte su tali risorse per gli interventi autorizzati dalle leggi istitutive delle tre nuove Province (leggi n. 146, 147 e 148 del 2004[125]).

In particolare, la proroga riguarda l’utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla costituzione degli uffici periferici dell’amministrazione dello Stato, assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna Provincia e poi trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi[126].

La proroga consente dunque ai prefetti, titolari delle contabilità speciali, di attingere alle risorse ancora a disposizione, evitando, ai sensi dei quanto disposto dal comma 2 dell’art. 41-bis del richiamato D.L. n. 66/2014, che esse divengano, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017, economie di bilancio, non più utilizzabili per la realizzazione delle attività previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013.

 

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 244/2016, che ha prorogato al 31 dicembre 2017 l’utilizzo delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali intestate alle tre Province, riportava che l’utilizzo delle somme accreditate nelle suddette contabilità speciali (pari a circa 35 milioni di euro) è stata possibile solo dopo l’approvazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013 di rimodulazione e di integrazione del piano finanziario dei suddetti interventi. Tale situazione, ritardando l'avvio delle attività previste, non aveva consentito il completamento degli interventi integrativi programmati entro l'esercizio finanziario 2016, considerati sia i tempi tecnici necessari per l'ultimazione dei lavori che l'esigenza di rispettare i tempi previsti dall'attuale normativa sugli appalti pubblici in merito agli adempimenti amministrativi propedeutici alla stipula e alla gestione dei contratti e alla fase di pagamento[127].

 

La relazione tecnica alla norma in esame precisa che le eventuali risorse che rimarranno disponibili al termine dell’anno 2018 costituiranno economia di spesa e saranno versate sul cap. 3560 – Conto entrate eventuali diverse del Ministero dell’Interno – dello stato di previsione dell’Entrata.


 

Articolo 1, comma 666, lett. e)
(
Banca dati del DNA)

 

 

Il comma 666, lett. e), proroga al 31 dicembre 2018 il termine per il trasferimento da parte delle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA dei profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in funzione della stessa banca dati.

 

 

Il comma 666, lett., e) - novellando l’art. 17, comma 1, della legge n. 85 del 2009 - proroga al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale le Forze di polizia, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria, devono trasferire alla banca dati nazionale del DNA i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima della data di entrata in funzione della stessa banca dati.

 

L’istituzione della banca dati del DNA è stata prevista dalla legge n. 85 del 2009, con cui l’Italia ha aderito al Trattato di Prum, sottoscritto da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005, volto a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed all’immigrazione clandestina.

La legge, allo scopo di facilitare l'identificazione degli autori di delitti, permette la comparazione dei profili del DNA di persone già implicate in procedimenti penali con gli analoghi profili ottenuti dalle tracce biologiche rinvenute sulla scena di un crimine. La medesima legge prevede sia l’istituzione di una banca dati nazionale del DNA presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza che di un Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

La banca dati nazionale provvede, nei casi tipizzati, alla raccolta dei profili del DNA:

§  dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, (specificamente indicati all'articolo 9 della legge);

§  relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;

§  di persone scomparse o loro consanguinei e di cadaveri e resti cadaverici non identificati.

 

La disciplina transitoria dell’art. 17, comma 1, della legge n. 85 del 2009 aveva previsto che i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria, fossero trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA entro un anno dalla data della sua entrata in funzione.

L’effettiva entrata in funzione della banca dati del DNA, collegata all’adozione del regolamento attuativo, ha scontato il notevole ritardo derivante dall’emanazione di tale regolamento (D.P.R. 7 aprile 2016, n. 87), entrato in vigore solo il 10 giugno 2016.

L’art. 35 del regolamento ha previsto che i profili del DNA ricavati da reperti biologici e da campioni biologici di soggetti che al momento del prelievo rientravano nelle previsioni della legge n. 85/2009 acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in funzione della banca dati del DNA fossero inseriti nella stessa banca dati (con le modalità tecniche indicate dallo stesso regolamento).

Non era, quindi, fissato alcun termine entro il quale, nelle ipotesi indicate, i profili del DNA dovessero essere obbligatoriamente trasferiti.

 


 

Articolo 1, comma 666, lett. f)
(Proroga graduatorie del personale dei Corpi di Polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
)

 

 

La lettera f) del comma 666, introdotta nel corso dell’esame al Senato, proroga fino al 31 dicembre 2018 le graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008)[128].

 

Si segnala, al riguardo, che la lettera g) del medesimo comma 667, anch’essa introdotta nel corso dell’esame al Senato, ha prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per la graduatoria di uno specifico concorso per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 


 

Articolo 1, comma 666, lett. g)
(Proroga della graduatoria di uno specifico concorso
nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
)

 

 

La lettera g) del comma 666, introdotta nel corso dell’esame al Senato, prevede (integrando l’articolo 1, comma 368, della L. 232/2016) la proroga della graduatoria di uno specifico concorso pubblico a vigile del fuoco.

 

Più specificamente, si prevede un’ulteriore proroga della graduatoria vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito con decreto del Ministro dell'interno 6 novembre 2008, n. 5140; tale graduatoria è prorogata fino all'approvazione della graduatoria del concorso a 250 posti bandito con decreto ministeriale 18 ottobre 2016, n. 676, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.

 

L’articolo 1, comma 368, della L. 232/2016, modificando l’articolo 4, comma 4, del D.L. 101/2013, ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti al 31 agosto 2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, nonché delle graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Si segnala, al riguardo, che la lettera f), anch’essa introdotta nel corso dell’esame al Senato, ha prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per tutte le graduatorie di tutti i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


 

Articolo 1, comma 666, lett. h)
(Proroghe in materia di adeguamento alla normativa antincendio delle attività ricettive turistico alberghiere)

 

 

La lettera h) del comma 666 (introdotta durante l'esame in Senato) dispone in materia di adeguamento alla normativa antincendio delle attività ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto.

 

In particolare, si posticipa - alle condizioni previste - al 30 giugno 2019 il termine per il completamento dell'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto:

§  esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994.

Tale decreto ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.

§  e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.

Si tratta del Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.

Il Piano reca la disciplina adottata ai sensi dell'art. 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, i materia di piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.

In base al citato decreto, l'ammissione al piano, è consentita alle strutture ricettive indicate in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti di sicurezza antincendio indicati al successivo art. 5 del decreto. L'ammissione al piano consente la prosecuzione dell'esercizio dell'attività, ai soli fini antincendi.

Il D.M. 15/05/2012 del Ministero dell'interno, recante Differimento di termini per la presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere, con oltre venticinque posti letto, Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 2012, n. 116, ha previsto all'art. 1, il differimento del termine per la presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, al 31 ottobre 2012.

 

Si ricorda che in base all'art. 15 del D.L. 29/12/2011, n. 216, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, recante in particolare Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno, al comma  8 si è previsto che in caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2013, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive indicate, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

 

È prevista dalla disposizione in esame la previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 1° dicembre 2018, della Scia parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

§  resistenza al fuoco delle strutture

§  reazione al fuoco dei materiali

§  compartimentazioni

§  corridoi

§  scale

§  ascensori e montacarichi

§  impianti idrici antincendio

§  vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove prevista la reazione al fuoco dei materiali

§  vie d’uscita ad uso promiscuo con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali

§  locali adibiti a deposito.

 


 

Articolo 1, comma 667
(Proroga termini in materia di razionalizzazione
del patrimonio pubblico)

 

 

Il comma 667, introdotto al Senato, estende all’anno 2018 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali.

 

Originariamente il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni era previsto per il triennio 2012-2014 dall’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (c.d. spending review); esso è stato poi esteso all’anno 2015 dall’articolo 10, comma 7, del D.L. n. 192/2014, al 2016 dall’articolo 10, comma 6, del D.L. n. 210/2016 e al 2017 dall’articolo 13, comma 3, del D.L. n. 244/2016.

 

In particolare, con il comma in esame si estende al 2018 quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 95 del 2012, il quale - nell’ambito di numerose misure introdotte per ridurre e razionalizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali nonché per contenere la spesa per locazioni passive - ha disposto il 'blocco' per il triennio 2012-2014 - blocco poi esteso, come detto, al 2017 da ultimo dal D.L. n. 244/2016 (proroga termini) - degli adeguamenti Istat relativi ai canoni dovuti dalle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, nonché dalle autorità indipendenti inclusa la Consob, per l’utilizzo di immobili in locazione passiva, di proprietà pubblica o privata.

Si segnala che il comma 14-bis dell’articolo 5 del D.L. 95 medesimo ha esteso all’ordinamento della Banca d’Italia i principi in materia di contenimento della spesa recati dai commi 1 (blocco aggiornamento Istat) e 4 (riduzione del 15 per cento dei canoni di locazione) dell’articolo 3.

La relazione tecnica, nell’affermare che l’intervento si rende necessario in considerazione del perdurare dell’eccezionalità della situazione economica e della necessità di raggiungere gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, precisa altresì che alla norma, pur foriera di risparmi di spesa, non sono ascritti effetti finanziari positivi, per ragioni prudenziali. Al riguardo si ricorda che la relazione tecnica al disegno di legge di conversione del D.L. n. 95/2012 (A.S. 3396) stimava che lo Stato, attraverso il blocco degli aggiornamenti Istat che si riferisce ai contratti in essere nonché a quelli di nuova sottoscrizione, potesse conseguire un risparmio per il secondo semestre del 2012 pari a 5 milioni di euro, per l’anno 2013 pari a 16 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2014 pari a 15 milioni di euro. Per quanto riguarda gli enti territoriali si ipotizzava un risparmio di 5 milioni di euro per il secondo semestre del 2012, di 17 milioni di euro per il 2013 e di 16 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.

Per completezza espositiva si ritiene utile rammentare che l’articolo 3 del D.L. n. 95/2012 ha recato, altresì, ulteriori misure concernenti la riduzione dei canoni di locazione passiva per le amministrazioni pubbliche; in particolare, si ricorda il comma 4 che dispone, per le amministrazioni centrali individuate dall’Istat e le autorità indipendenti inclusa la Consob, la riduzione del 15 per cento del canone di locazione per gli immobili in uso istituzionale, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e la riduzione imperativa dei canoni di locazione passiva nel caso di contratti scaduti o rinnovati.

Si rammenta infine che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato redatto dall'ISTAT entro il 31 luglio 2014 hanno potuto comunicare il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso al 15 dicembre 2013; il recesso si perfeziona decorsi 180 giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano (articolo 2-bis del D.L. n. 120 del 2013, come modificato dall'articolo 24, comma 2-bis, del D.L. n. 66 del 2014).

Tale disposizione si applica anche ai contratti di locazione per immobili di proprietà di fondi comuni di investimento immobiliare promossi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (articolo 24, comma 2-ter, del D.L. n. 66 del 2014).


 

Articolo 1, comma 668
(Proroga convenzione Sogei)

 

 

Il comma 668 proroga il contratto di servizi tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Sogei S.p.A. fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo.

 

La norma, in particolare, al fine di garantire la continuità operativa e gestionale necessaria per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi alle attività informatiche riservate allo Stato, proroga gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo.

 

L’articolo 59, comma 5, del D.Lgs. n. 300 del 1999 prevede che il ministero dell’economia e delle finanze e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite.

La Sogei - Società Generale d’Informatica S.p.A., interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha per oggetto prevalente la prestazione di servizi strumentali all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali e, in particolare, ogni attività finalizzata alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione tecnica del Sistema Informativo della Fiscalità e del Sistema Informativo dell’Economia, la realizzazione delle attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 414 del 1997, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici e ogni altra attività attinente in aree di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Si ricorda che le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte in precedenza da Consip S.p.A., sono state trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., dall’art. 4, comma 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012.

La Sogei è stata inserita dal 1° gennaio 2015, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche facenti parte del conto economico consolidato pubblicato annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

La Corte di conti, nella Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Sogei S.p.A. per l’esercizio 2015 (Determinazione n. 67/2017), evidenzia che il rapporto tra Sogei SpA e il Ministero dell’economia e delle finanze per la manutenzione sviluppo e conduzione del sistema informativo della fiscalità (area “Finanze”), è disciplinato, nelle sue linee generali, da un contratto di servizi quadro (CSQ), modificato ed integrato per effetto dell’Atto Aggiuntivo stipulato il 15 luglio 2009, per il triennio 2009/2011, previo parere favorevole del Consiglio di Stato e dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Sulla base di tale contratto sono stati stipulati dei contratti esecutivi, ad esso correlati, con le diverse articolazioni dell’amministrazione e le agenzie, anch’essi in regime di proroga.

Il decreto-legge n. 16 del 2012 (articolo 5, comma 4), allo scopo di garantire l’unitarietà del Sistema Informativo della Fiscalità e la continuità operativa e gestionale necessarie per il conseguimento degli obiettivi strategici, relativi al contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, ha disposto una prima proroga degli istituti contrattuali fino al completamento delle procedure allora in corso per la stipula del nuovo atto regolativo.

Prima della definitiva formalizzazione del nuovo contratto di servizi quadro, è intervenuto l’articolo 1, comma 297, della legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) che ha sostanzialmente modificato il quadro normativo di riferimento dei rapporti tra le articolazioni del MEF e la Sogei. Tale norma ha previsto la stipula, entro il 30 giugno 2015, con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del MEF, unitariamente per il Ministero, ivi incluso il Sistema informativo della fiscalità di un apposito “Accordo quadro non normativo”, per tener conto delle specificità organizzative e operative dei singoli Dipartimenti dell'amministrazione economico-finanziaria, delle agenzie fiscali e dei rispettivi obiettivi, nonché delle esigenze operative della società stessa e nel quale disciplinare i servizi erogati con la definizione dei relativi costi, le regole e meccanismi di monitoraggio. Le singole articolazioni dipartimentali del ministero e le agenzie fiscali stipulano, a loro volta, “accordi derivati”, per determinare, sulla base dei servizi regolamentati e dei relativi corrispettivi, le specifiche prestazioni da erogare da parte della Sogei S.p.A. L’Accordo quadro non è stato ancora definito.

Per le acquisizioni dell’area “Economia” i rapporti sono disciplinati dalla Convenzione IT, stipulata il 3 settembre 2013, ai sensi del citato articolo. 4, comma 3-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012. La “Convenzione acquisti” per la realizzazione e la gestione delle attività informatiche dello Stato, valida per il periodo 2013-2016, prevede che Sogei si avvalga di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi. In data 30 dicembre 2016, è stato sottoscritto l’atto di proroga della Convenzione avente durata 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017, al fine di assicurare la sicurezza e la continuità delle specifiche attività informatiche dello Stato in materia di finanza e contabilità pubblica.

La Corte dei conti conclude la propria Relazione evidenziando che non risulta ancora adottato il contratto di servizi o accordo quadro, disciplinante, con i caratteri della stabilità e certezza, lo scenario contrattuale e il modello industriale/relazionale di Sogei, entro il quale dovranno essere ridefiniti i rapporti tra il MEF e la Sogei, in via propedeutica all’adozione di una adeguata attività programmatoria. Il rapporto contrattuale per l’area Finanze continua a basarsi sul contratto di servizi quadro (Csq), scaduto il 31 dicembre 2011 e attualmente in proroga, e da contratti esecutivi ad esso correlati con le diverse articolazioni dell’Amministrazione e le Agenzie, anch’essi in regime di proroga; la Convenzione acquisti per l’area Economia del 3 settembre 2013 è stata anch’essa prorogata fino al 31 dicembre 2017. La prevista adozione, contenuta nella legge di stabilità per il 2015, all’art. 1, comma 297, di un “Accordo quadro non normativo” per l’unificazione delle due componenti, presenti all’interno della Società - Economia e Finanze - e la stipula di “accordi derivati” con le diverse articolazioni dell’Amministrazione e le Agenzie non ha, dunque, ancora trovato compiuta definizione, non essendo stata ancora raggiunta una condivisione di tutte le parti interessate, nonostante le ripetute segnalazioni sin qui evidenziate. La definizione di un Accordo quadro e degli accordi derivati consentirebbe anche di dare piena attuazione all’istituto del controllo analogo, ai fini dell’individuazione del rapporto in house, presupposto di una condivisione nella definizione e nel raggiungimento degli obiettivi, in attuazione delle direttive di governo.

 


 

Articolo 1, comma 669, lett. a)
(Proroghe in materia di anagrafe degli impianti
di distribuzione dei carburanti)

 

 

Il comma 669, lettera a) interviene sulla nuova disciplina istitutiva dell’anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, di cui alla legge annuale sulla concorrenza (legge n. 124/2017) prorogando i seguenti termini:

§  il termine per l’iscrizione all’anagrafe da parte dei titolari della relativa autorizzazione o concessione di distribuzione. Tale termine viene prorogato dagli attuali 180 giorni a 360 giorni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza[129] (dunque, dal 25 febbraio 2018 al 24 agosto 2018) (punto 1);

§  il termine entro il quale il titolare dell’impianto deve adeguare il proprio impianto ricadente (al momento dell’iscrizione all’anagrafe) nelle fattispecie di incompatibilità previste dalla normativa vigente. Tale termine viene prorogato da dodici a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza (dunque, dal 29 agosto 2018 al 29 febbraio 2019) (punto 2);

§  il termine entro il quale - laddove il titolare dell’impianto di distribuzione non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento – lo stesso titolare deve cessare l'attività di vendita dei carburanti. Tale termine viene prorogato dagli attuali nove a quindici mesi dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza (dunque, dal 29 maggio 2018 al 29 novembre 2018). Nel caso in cui il titolare non provveda alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro il termine come sopra prorogato, il MISE commina allo stesso una sanzione amministrativa pecuniaria (punti 3 e 4).

 

I commi 100-119 dell’articolo 1 della legge annuale sulla concorrenza (legge n. 124/2017) intervengono in tema di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, prevedendo numerose innovazioni. In particolare, i commi da 100 a 104 dispongono:

§  l’introduzione di un’anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale e la riorganizzazione del comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti, cui provvede il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto (comma 100)

§  l’obbligatorietà dell’iscrizione all’anagrafe - entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (dunque, attualmente, entro il 25 febbraio 2018) - per i titolari di autorizzazione o concessione, e anche per gli impianti che si trovano in sospensione di attività secondo la relativa disciplina regionale, con l’evidenza della data di cessazione della sospensiva stessa (comma 101).

§  la verifica della compatibilità degli impianti, per quanto concerne gli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale. Contestualmente all’iscrizione all’anagrafe, infatti, i titolari degli impianti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla regione competente, all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane attestante che l’impianto ricade o non ricade in una delle fattispecie di incompatibilità[130].

§  Il titolare dell’impianto può anche dichiarare– in tanto in quanto l’impianto ricade nelle fattispecie di incompatibilità – di impegnarsi al suo adeguamento, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dunque il 29 agosto 2018 (comma 102);

§  le conseguenze nell’ipotesi in cui il titolare dell’impianto incompatibile non si impegni all’adeguamento completo dello stesso. In particolare, Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare deve cessare l'attività di vendita di carburanti entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della legge e provvede allo smantellamento dell'impianto (comma 103).

§  nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro quindici mesi nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la comminazione da parte del MISE di una sanzione amministrativa pecuniaria: pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima fissata per la cessazione dell'attività di vendita, nonché la sanzione della chiusura immediata dell'esercizio. I proventi derivanti dalle sanzioni spettano al Comune competente per territorio per il 70% e - per il restante 30% - al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, fino al 31 dicembre 2017. Dopo tale data quest’ultima quota è acquisita all’entrata del bilancio statale (comma 109).


 

Articolo 1, comma 669, lett. b)
(Proroga termine partecipazioni incrociate TV editoria)

 

 

Il comma 669, lett. b), proroga al 31 dicembre 2018 il divieto di incroci proprietari tra televisione e comunicazione ed editoria, che impedisce sia ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, con ricavi superiori all'8% del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), che alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40% dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

 

Ciò attraverso una modifica dell'articolo 43, comma 12 del testo unico dei media audiovisivi di cui al decreto legislativo n. 177/2005. Il termine originario era stato fissato dal Testo unico al 31 dicembre 2010.

Il termine originario del 31 dicembre 2010 è stato già prorogato più volte: prima al 31 marzo 2011 dal decreto legge n. 225 del 2010, poi al 31 dicembre 2012 dal D.L. n. 34 del 2011, quindi al 31 dicembre 2013 dall’articolo 1, comma 427, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), al 31 dicembre 2014 dall’articolo 12 del decreto-legge n. 150 del 2013, al 31 dicembre 2015 dall’articolo 3, comma 3 del D.L. n. 192 del 2014, al 31 dicembre 2016 dall’articolo 3, comma 1, del D.L. 210 del 2015, e infine al 31 dicembre 2017 dall’art. 6, co. 1 del D.L. n. 244/2016.

 

In particolare, l’articolo 43, comma 12 stabilisce il divieto, che viene qui prorogato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani per:

§  i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, qualora abbiano conseguito, sulla base dell’ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ricavi superiori all’8 per cento del valore complessivo del sistema integrato delle comunicazioni;

§  i soggetti, richiamati dal comma 11, operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche con ricavi superiori al 40 per cento del valore complessivo del settore.

 

Il comma 11 dell’articolo 43 fa in particolare riferimento ad imprese operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche come definito dall’articolo 18 del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003). Tale disposizione rimette all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la definizione del mercato rilevante, ai fini dell’applicazione del diritto della concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.

 

È prevista una deroga al divieto solo qualora la partecipazione riguardi imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

Il divieto si applica invece anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

 

Si ricorda che la definizione di Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) è contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera s) del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ed è costituito dal settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni. L’articolo 43 del testo unico ha introdotto le sopra citate specifiche limitazioni al fine di evitare il determinarsi di posizioni dominanti. Per quanto riguarda i limiti connessi ai ricavi, il comma 9 dello stesso articolo 43 prevede che, fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni. Il comma 10 precisa che i predetti ricavi sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera s), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet, da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

L'AGCOM con delibera n.10/17/CONS ha reso noti a gennaio 2017 i dati 2012-2015 del Sistema Integrato delle Comunicazioni, i quali evidenziano che nel 2015 il valore complessivo del SIC è risultato pari a 17,1 miliardi di euro, con una incidenza del settore sul Pil pari all'1,05%. L'area radiotelevisiva costituisce il principale segmento del Sic, con un peso che nel 2015 è stato pari al 49,5%, mentre l'incidenza dell'editoria nel suo complesso è passata dal 27,3% al 26,3%. Agcom ha determinato la distribuzione delle quote dei principali soggetti presenti nel Sic, da cui emerge che nessuno di essi realizza nel 2015 ricavi superiori al limite del 20% stabilito dall'art. 43, comma 9 del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici (TUSMAR). La quota più rilevante del SIC è detenuta dal gruppo 21 Century Fox con il 15,4% (Sky Italia 15,1%, Fox Network Group Italy 0,3%), seguita da Fininvest, 14,9% (di cui Mediaset 13,3%, Arnoldo Mondadori editore 1,4%); Rai–Radio Televisione Italiana, 13,7%,  Gruppo Editoriale l'Espresso, 3,3%; Google, 3,2%; RCS MediaGroup, 3%; Seat Pagine Gialle, 1,4%; Facebook, Gruppo 24 Ore e Cairo Communication. 1,3%.


 

Articolo 1, comma 670
(Proroga termini in materia di gestione commissariale stabilimento Stoppani nel Comune di Cogoleto)

 

 

Il comma 670, inserito durante l'esame in Senato, reca la proroga fino al 31 dicembre 2018 in materia di gestione commissariale dello stabilimento Stoppani nel Comune di Cogoleto.

 

Il comma 670 interviene sull'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6) in materia di gestione commissariale dello stabilimento Stoppani nel Comune di Cogoleto, prorogandola fino al 31 dicembre 2018.

In particolare, si opera una novella sull'articolo in questione, che prevedeva per la gestione commissariale in parola originariamente il termine temporale del 31 dicembre 2014.

Tale termine era già stato oggetto di successive proroghe, da ultimo con l'art. 14, comma 12, del D.L. 244 del 2016 (proroga termini), che ne aveva prorogato il termine sino alla data del 31 dicembre 2017.

 

Si ricorda nel dettaglio che il termine in questione era stato già successivamente prorogato con l'art. 9, comma 4-quinquies, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, l'art. 11, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ed infine con il richiamato art. 14, comma 12, del D.L. 244 del 2016.

 

Si segnala che, a differenza delle successive proroghe intervenute in materia e contenute in distinti provvedimenti normativi, con la proroga qui in esame si modifica il termine temporale originario previsto dalla norma oggetto di novella.

 

La disposizione oggetto di proroga ha previsto che, in deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100), atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione delle medesime emergenze ambientali, continuassero a produrre effetti, una serie di disposizioni, tra cui, fino al 31 dicembre 2014, quelle di cui alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554, recante Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni relativa alla situazione ambientale dello stabilimento «Stoppani » nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova. La disposizione ha previsto che fino allo stesso termine continuino a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze in rilievo.

Si ricorda che con il D.P.C.M. 23 novembre 2006 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, in conseguenza della presenza di cromo esavalente ubicato all'interno del medesimo stabilimento, con la conseguente necessità di messa in sicurezza dei rifiuti industriali pericolosi.

L’O.P.C.M. n. 3554 del 2006 citata reca disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani. Con l’art. 1 di tale ordinanza l'avvocato Giancarlo Viglione - Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente - era stato nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza e con l’articolo 9 dell’O.P.C.M. n. 3721 del 2008 la dott.ssa Anna Maria Cancellieri è stata nominata Commissario delegato in sostituzione dell'avvocato Viglione. Successivamente con O.P.C.M. n. 3981 del 2011 il Prefetto di Genova è stato nominato Commissario delegato in sostituzione della dott.ssa Anna Maria Cancellieri. Con D.P.C.M. 17 dicembre 2010, lo stato d'emergenza era stato prorogato fino al 31 dicembre 2011 e successivamente con D.P.C.M. 23 dicembre 2011 è stato nuovamente prorogato fino al 31 dicembre 2012. L’articolo 2 del D.L. 1/2013 ha prorogato gli effetti dell’O.P.C.M. n. 3554 del 2006.

Si ricorda che l’art. 3, comma 2, del D.L. 59/2012 aveva stabilito che le gestioni commissariali operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 non fossero suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Si ricorda inoltre che l'articolo 5, comma 1-bis, della legge n. 225/1992 (istitutiva del Servizio nazionale della Protezione civile) ha stabilito che la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non possa superare i 180 giorni e che uno stato di emergenza già dichiarato possa essere prorogato per non più di ulteriori 180 giorni.

Il piano di « Interventi per la tutela del territorio e delle acque » predisposto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato approvato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 e dal CIPE in data 1° dicembre 2016.

Si ricorda che il sito Cogoleto-Stoppani, a seguito di richiesta da parte della regione Liguria, con decreto del Ministero dell’ambiente n. 468 del 18 settembre 2001, è stato inserito nel Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale e sono stati stanziati per gli interventi di bonifica del SIN 6.920.522,45 euro (allora 13.400.000.000 di lire).

Per la ricostruzione della vicenda, comprensiva dei profili di gestione ambientale, sia dei profili giudiziari innestatisi, si rinvia anche alla "Relazione territoriale sulla regione Liguria" (in particolare, la sezione "La bonifica Cogoleto-Stoppani" pag. 172-183), doc. XXIII n. 8, della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, approvata dalla Commissione nella seduta del 29 ottobre 2015.

Sul sito della Regione Liguria è inoltre consultabile la scheda relativa al sito Stoppani.


 

Articolo 1, comma 671
(Differimento dell’applicazione del regolamento
per gli addetti al salvamento acquatico)

 

 

Il comma 671, differisce al 31 ottobre 2018 l’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell’attività di assistente bagnante.

 

Il differimento viene operato prorogando al 31 ottobre 2018 i termini già fissati al 31 dicembre 2017 dall’art. 9, comma 2, del D.L. n. 244 del 2016 (decreto di proroga dei termini ).

Si tratta innanzitutto del termine per l’applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale n. 206/2016, che era originariamente fissato, dall’articolo 13, comma 1, dello stesso decreto, al 1° gennaio 2017. Tale decreto ministeriale contiene il regolamento che individua i criteri generali per l'ordinamento di formazione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e dell'assistente bagnante marittimo e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate.

Tale termine era stato già prorogato: prima al 31 luglio 2016, dal decreto-legge n. 210 del 2015 di proroga di termini previsti da disposizioni legislative; successivamente al 31 dicembre 2017 dall’art. 9, co. 2, del decreto-legge n. 244 del 2016.

Il differimento dell’applicazione del decreto, operata dal decreto-legge 244/2016 era stata collegata, nella relazione illustrativa a quel decreto, alla necessità di consentire al Corpo delle capitanerie di porto di predisporre le risorse umane e strumentali indispensabili per far fronte ai nuovi e accresciuti compiti derivanti dal regolamento, segnatamente quelli relativi agli esami per la formazione degli assistenti dei bagnanti in acque interne e piscine e la vigilanza da svolgere sui nuovi e più numerosi soggetti formatori.

Si ricorda peraltro che si tratta di un termine di applicazione delle misure del regolamento, che non era stabilito originariamente da una fonte normativa primaria, bensì dal decreto ministeriale stesso, ma che è stato successivamente prorogato con una fonte legislativa primaria.

 

Conseguentemente, la proroga al 31 ottobre 2018 si applica, altresì, alle autorizzazioni all’esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, per le quali era già prevista la proroga al 31 dicembre 2017 dal D.L. n. 244/2016.

Si ricorda che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2016, individua i criteri generali per l'ordinamento di formazione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e dell'assistente bagnante marittimo e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate, individuando altresì i soggetti cui è riservata l’attività di formazione, nonché i contenuti dei corsi di formazione professionale e degli esami di abilitazione. La domanda per svolgere l'attività di addestramento e formazione per assistente bagnante marittimo è presentata al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto i cui uffici verificano le condizioni e i requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione. Sono inoltre individuate le cause della sospensione e della revoca della medesima autorizzazione. L'abilitazione all'esercizio della professione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e l’abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante marittimo sono rilasciate dal Capo del compartimento marittimo competente.


 

Articolo 1, comma 672
(Proroga della durata del Commissario
per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari)

 

 

Il comma 672 proroga al 31 dicembre 2020 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 133 del 2014, con il quale l'Amministratore Delegato di Rete ferroviaria italiana S.p.A. è nominato Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari.

 

Il comma 672 proroga al 31 dicembre 2020 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 133 del 2014[131] (L. n. 164 del 2014).

 

Il richiamato articolo 1 reca “Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli - Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale”.

Il comma 1 di tale articolo, nel testo oggi vigente, nomina l'Amministratore delegato di Rete ferroviaria Italiana S.p.A., per la durata di due anni dall'entrata in vigore del decreto legge (ossia a decorrere dal 13 settembre 2014), Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, di cui al Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla Legge n. 443 del 2001[132], senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La durata in carica del commissario è stata successivamente prorogata dal decreto-legge n. 210 del 2015 (avente ad oggetto la proroga dei termini di disposizioni legislative) fino al 30 settembre 2017. Il medesimo decreto-legge ha inoltre previsto che il commissario fosse l'Amministratore delegato di Rete ferroviaria Italiana S.p.A. (precedentemente il ruolo di commissario era svolto dall’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A.).

Il comma 1 del citato decreto-legge n. 133 del 2014 precisa, altresì, che l'incarico è rinnovabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche dei risultati conseguiti e verificati in esito alla rendicontazione di cui al comma 8. Al Commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

 

Ai sensi del comma 8, il Commissario, entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, provvede alla rendicontazione annuale delle spese di realizzazione della tratta ferroviaria Napoli-Bari sulla scorta dei singoli stati di avanzamento dei lavori, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Il rendiconto semestrale è pubblicato nei siti web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni il cui territorio è attraversato dalla tratta ferroviaria Napoli-Bari.


 

Articolo 1, comma 673, lett. a)
(Proroghe per soggetti danneggiati da emotrasfusioni)

 

 

Il comma 673, lett. a), dispone la proroga (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2018 della liquidazione degli importi stabiliti per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti o per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria che hanno presentato domanda di adesione all’apposita procedura transattiva.

 

Tale procedura è stabilita all’articolo 27-bis[133] del D.L. 90/2014 (L. 114/2014), che viene allo scopo novellato.

 

In proposito si ricorda che la previsione di un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie[134], trasfusioni di sangue e somministrazioni di emoderivati, è sancita dalla Legge 210/1992.

L’articolo 8 della medesima L. 210 ha attribuito l’onere economico degli  indennizzi al Ministero della salute; successivamente, nell'ambito delle deleghe di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali trasferiti dallo Stato ad opera della riforma della PA e della semplificazione amministrativa di cui alla L. 59/1997 e al D.Lgs. 112/1998, è stata fatta rientrare anche la gestione amministrativa di tali indennizzi. Per tale motivo, il Ministero della salute corrisponde alle regioni, con un autonomo finanziamento e attraverso il versamento sulle contabilità speciali intestate alle regioni presso le Tesorerie provinciali dello Stato competenti per territorio, gli importi necessari da corrispondere agli indennizzati. Si segnala che il sistema della rendicontazione annuale delle posizioni è stato sostituito, dal 2006, dalla corresponsione di una somma fissa ritenuta congrua.

Tuttavia, a partire dal 2012, non si è più provveduto regolarmente allo stanziamento dell’apposito finanziamento statale con la conseguenza che da un lato le regioni non hanno ricevuto le necessarie risorse per il pagamento degli indennizzi di cui alla legge 210/1992, e dall’altro, pur in assenza del finanziamento statale, le regioni, in alcuni casi, hanno continuato ad erogare il versamento degli indennizzi alle persone interessate[135].

Da ultimo, la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015, art.1, comma 586) è intervenuta consentendo alle regioni di anticipare agli aventi diritto il versamento degli indennizzi riconosciuti dopo il 1° maggio 2001.


 

Articolo 1, comma 673, lett. b)
(Proroga filiera distributiva del farmaco)

 

 

Il comma 673, lett. b)rinvia dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2019 il termine utile per la definizione di un accordo, tra l’AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, su un nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco.

 

Il decreto legge 95/2012 (c.d. Spending review), all'articolo 15, comma 2, ha disposto la sostituzione dell'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco con un nuovo metodo, da definirsi sulla base di un accordo (definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni) tra l'AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. In caso di mancato accordo, la norma ha disposto che si provveda con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti. L'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione della filiera, avrà come conseguenza la perdita di efficacia delle disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di SSN. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è stata riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. Il termine per la definizione dell’accordo su un nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco , originariamente fissato al 1° gennaio 2013, è stato più volte posticipato.

Con il provvedimento in esame, il termine viene nuovamente rinviato dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2019.

 

Il termine del 1° gennaio 2013 è stato posticipato per la prima volta  dall'articolo 1, comma 388, della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012), che, al successivo comma 394, ha disposto che tale termine potesse essere ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013. In seguito, il decreto legge 150/2013, all'articolo 7, comma 1, ha prorogato il termine al 1° gennaio 2015. Tale termine, spostato al 1° gennaio 2016 dall'articolo 7, comma 3, del decreto legge 192/2014, è stato ancora rinviato al 1° gennaio 2017 dal decreto legge 210/2015. In ultimo, il termine era stato spostato al 1° gennaio 2018 dall’art. 7, comma 2, del decreto legge 244/2016.

 


 

Articolo 1, comma 674
(Informazione antimafia per i terreni agricoli)

 

 

Il comma 674 differisce al 31 dicembre 2018 l’obbligo di presentare l’informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi fino a 25.000 euro.

 

 

L’articolo 28, comma 1, della recente legge n. 161 del 2017, di riforma del c.d. Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), intervenendo sull’art. 91 del Codice, ha introdotto l’obbligo di presentare l’informazione antimafia a carico dei seguenti soggetti:

§  beneficiari di una concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo;

§  titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei.

 

Si ricorda che l’informazione antimafia attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011) anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate

 

La disposizione è entrata in vigore il 19 novembre 2017.

 

Il ddl di bilancio interviene (modificando la legge del 2017 e non direttamente il codice antimafia da essa novellato) sull’obbligo di presentare l’informazione antimafia a carico dei titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei. Viene introdotta una disciplina differenziata:

§  coloro che usufruiscono di fondi europei di ammontare superiore a 25.000 euro, sono soggetti all’obbligo (a partire dal 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della riforma);

§  coloro che usufruiscono di fondi europei di ammontare pari o inferiore a 25.000 euro non dovranno presentare l’informazione antimafia fino al 31 dicembre 2018.

 

Si osserva che non si tratta propriamente della proroga di un termine bensì della sospensione di un obbligo già vigente, limitata a una specifica categoria di soggetti.

 

Si ricorda, peraltro, che una disposizione volta a limitare l’operatività della riforma del Codice antimafia con particolare riferimento ai titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei è stata introdotta anche in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017 (cfr. A.C. 4741, art. 19-terdecies), approvato in definitiva dalla camera dei deputati e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’art. 19-terdecies del decreto-legge modifica infatti l’art. 91 del codice antimafia, prevedendo che l’obbligo di informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei si applichi solo in caso di fondi di importo superiore a 5.000 euro.

 

A seguito dei tre interventi del legislatore (legge n. 161 del 2017, legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017 e legge di bilancio 2018) produrrà il seguente quadro normativo per i titolari di terreni agricoli che accedono a fondi europei:

§  coloro che accedono a fondi europei di importo superiore a 25.000 euro sono soggetti all’obbligo di presentazione dell’informazione antimafia (legge n. 161/2017);

§  coloro che accedono a fondi di importo fino a 5.000 euro sono esonerati da qualsiasi obbligo inerente alla documentazione antimafia (legge di conversione del decreto-legge 148/2017);

§  coloro che accedono a fondi fino a 25.000 euro sono esonerati dall’obbligo di produrre l’informazione antimafia fino al 31 dicembre 2018 (disegno di legge di bilancio 2018). Quest’ultima previsione non distingue tra fondi di importo superiore o inferiore a 5.000 euro. Si valuti se, a seguito della modifica apportata dal disegno di legge di bilancio, possa considerarsi confermato l’esonero senza limiti temporali per coloro che accedono a fondi fino a euro 5.000, introdotto precedentemente dalla legge di conversione del decreto-legge 148.

 


 

Articolo 1, comma 675
(Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica)

 

 

Il comma 675 proroga (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2018 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica.

Inoltre, viene prorogato dal 31 dicembre 2017 al 30 settembre 2018 il termine entro il quale il CIPE deve individuare le modalità di destinazione di alcune risorse precedentemente destinate all’edilizia scolastica e che in seguito si siano rese disponibili, assegnandole alla medesima finalità.

 

 

Nello specifico, la lett. a) proroga (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2018 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, relativi alla riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all’art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).

Il riferimento specifico è al co. 8-quinquies, ultimo periodo, dell’art. 18 del D.L. 69/2013, su cui erano già intervenuti, prevedendo proroghe dal termine iniziale del 31 dicembre 2014, l’art. 6, co. 4, lett. c), del D.L. 192/2014 (L. 11/2015), l’art. 7, co. 8, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016) e l’art. 4, co. 1, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017).

Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

 

E’ presumibile che l’ulteriore proroga derivi dalla circostanza che l’ultimo termine per l’aggiudicazione dei lavori a seguito della assegnazione di risorse derivanti da economie di spesa è stato fissato, con il DM 81/2017, al 31 maggio 2017[136].

 

La relazione tecnica al maxiemendamento presentato dal Governo al Senato evidenziava che si tratta di risorse già impegnate sul cap. 7105/pg 1 dello stato di previsione del MIUR.

 

L’art. 18, co. 8-ter-8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), ripetutamente modificato, ha autorizzato, per l’anno 2014, la spesa di €150 mln per attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui fosse stata censita la presenza di amianto. In particolare, ha previsto la ripartizione delle risorse a livello regionale, da assegnare successivamente agli enti locali proprietari degli immobili ad uso scolastico, corrispondentemente al numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione, oltre che alla situazione del patrimonio edilizio scolastico, sulla base delle quote indicate nella Tabella 1 ad esso allegata.

Gli enti locali dovevano presentare alle regioni, entro il 15 settembre 2013, i progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. Le regioni dovevano presentare al MIUR, entro il 15 ottobre 2013, le graduatorie, alle quali si faceva riferimento per l’assegnazione delle risorse, da effettuare entro il 30 ottobre 2013 con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

L’assegnazione del finanziamento autorizzava gli enti locali ad avviare le procedure di gara ovvero di affidamento dei lavori, da effettuare entro il termine del 28 febbraio 2014, pena la revoca del finanziamento. Tale termine è stato, poi, differito al 30 aprile 2014 dall’art. 19, co. 2, del D.L. 16/2014 (L. 68/2014) e, successivamente, al 31 dicembre 2014 – ovvero al 28 febbraio 2015 per le regioni nelle quali erano intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso – dall’art. 6, co. 4, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015).

L’art. 18 del D.L. 69/2013 ha, altresì, stabilito che le eventuali economie di spesa che dovessero rendersi disponibili alla chiusura delle procedure previste, ovvero le risorse derivanti dalle revoche, vengono riassegnate dal MIUR in base alla graduatoria delle richieste. Ha, infine, previsto che lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014 - termine prorogato al 31 dicembre 2015 dal già citato art. 6, co. 4, del D.L. 192/2014, al 31 dicembre 2016 dall’art. 7, co. 8, del D.L. 210/2015 e al 31 dicembre 2017 dall’art. 4, co. 1, del D.L. 244/2016 - secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

 

Le risorse sono state ripartite con DM 906 del 5 novembre 2013, in base alle graduatorie approvate dalle competenti regioni, entro il limite massimo di cui alla predetta Tabella 1, fatta eccezione per la Regione Puglia, per la quale le risorse sono state ripartite con DM 19 febbraio 2014, dopo il rigetto, da parte del TAR, delle istanze di sospensiva della graduatoria regionale (in precedenza, la sospensione della graduatoria era stata disposta con decreto monocratico del TAR di Lecce n. 505 del 18 ottobre 2013). Lo stesso DM 19 febbraio 2014, peraltro, ha apportato alcune rettifiche alle assegnazioni disposte con il DM 906/2013[137].

 

L’art. 48, co. 2, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) ha poi previsto l’assegnazione da parte del CIPE, per la prosecuzione del programma di interventi di cui all'art. 18, co. 8-ter, del D.L. 69/2013, di un importo fino a € 300 mln, nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, previa verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Con delibera n. 22 del 30 giugno 2014, il CIPE – constatato che, a fronte dei 692 interventi ammessi al finanziamento con le risorse di cui all’art. 18, co. 8-ter, del D.L. 69/2013, restavano in graduatoria ulteriori 2.024 interventi, per un importo complessivo di € 490,6 mln -, ha poi assegnato al MIUR 400 mln per l'anno 2015, a valere sulle risorse del FSC 2007-2013 resesi disponibili a seguito di ricognizione e riprogrammazione, per il finanziamento delle misure di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali indicate nell'all. 1 della delibera, sulla base dello scorrimento delle graduatorie approvate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013.

Nella medesima delibera, al punto 1.6, era stato previsto che il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014 avrebbe comportato la revoca dei finanziamenti.

Tale termine è stato, poi, prorogato al 28 febbraio 2015 dall’art. 6, co. 5, del D.L. 192/2014.

 

Successivamente, con DM 548 del 5 agosto 2015 si è proceduto alla assegnazione di € 22.961.466,94 mln, derivanti dalle economie accertate con riferimento al finanziamento di € 150 mln previsto dal D.L. 69/2013, sulla base dello scorrimento delle graduatorie regionali non esaurite allegate alla delibera CIPE n. 22/2014. In particolare, sono stati finanziati ulteriori 113 interventi nelle regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise e Piemonte. Lo stesso DM ha autorizzato gli enti locali ad avviare le procedure di gara, con la pubblicazione del bando, ovvero di affidamento dei lavori, entro il 31 dicembre 2015, prevedendo la revoca del finanziamento in caso di mancato rispetto di tale termine.

Con DM 975 del 30 dicembre 2015 il termine è stato poi prorogato (dal 31 dicembre 2015) al 29 febbraio 2016. In particolare, la premessa del DM evidenziava che molti enti avevano rappresentato difficoltà nel rispettare il termine del 31 dicembre 2015 anche in ragione dell’entrata in vigore della normativa relativa alle centrali uniche di committenza.

 

Ancora successivamente, con DM 626 del 5 agosto 2016 si è proceduto alla assegnazione di € 47.543.943,25 derivanti da ulteriori economie accertate. In particolare, sono stati finanziati ulteriori 204 interventi nelle regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto. Lo stesso DM ha autorizzato gli enti locali ad affidare i lavori entro il 28 febbraio 2017, prevedendo la revoca del finanziamento in caso di mancato rispetto di tale termine.

Con DM 81 del 9 febbraio 2017 il termine è stato prorogato (dal 28 febbraio 2017) al 31 maggio 2017. In particolare, la premessa del DM evidenzia che, a seguito degli eventi sismici, molti comuni della regione Abruzzo avevano evidenziato di non essere in grado di rispettare il termine del 28 febbraio 2017, a causa del danneggiamento delle strutture informatiche o degli edifici comunali.

 

La lett. b) del comma in esame interviene sull’articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge n. 107/2015, relativo al c.d. Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici istituito dall’art. 80, comma 21, della L. 289/2002.

Tale Piano risulta articolato in due stralci (approvati con le delibere CIPE 102/2004 e 143/2006 e oggetto di definanziamenti e riprogrammazioni con la delibera CIPE 17/2008) per complessivi 489,083 milioni di euro (delibera ricognitiva del CIPE n. 10/2009 sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche) riferiti a 1.593 interventi.

Nella scheda opera n. 181 del Sistema informativo legge opere strategiche (SILOS), curato dal Servizio studi della Camera, viene ricordato che “dalla Relazione semestrale del MIT sull'avanzamento al 30 giugno 2016 del Piano straordinario per la messa in sicurezza delle strutture scolastiche, con particolare riguardo a quelle ubicate in zone a rischio sismico, I e II programma stralcio (legge 289/2002, art. 80, comma 21), risultano attivati dagli Enti locali beneficiari 1.378 interventi (pari all'86,5% del totale interventi programmati) dell'importo di 414 Meuro (l'84,7% del valore dell'intero Piano). I lavori ultimati risultano invece 951 (59,7%) per un importo complessivo di 269 Meuro (55,1% del totale)”.

Nello specifico, la norma in esame proroga di nove mesi (dal 31 dicembre 2017 al 30 settembre 2018) il termine entro il quale il CIPE deve individuare le modalità secondo cui destinare le risorse destinate all’edilizia scolastica, che siano disponibili o si rendano disponibili a seguito di definanziamenti, relative ad interventi non avviati e per cui non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti.

Si fa notare che il termine del 31 dicembre 2017 è stato inserito dall’art. 11-ter, comma 1, lettera a), del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 (c.d. decreto Mezzogiorno), nell’ambito di una serie di modifiche al quarto periodo del comma 165 in questione.

La principale modifica apportata dalla citata lettera a) dell’art. 11-ter è stata quella volta a prevedere che le somme, disponibili in seguito ai definanziamenti, possano essere utilizzate non per tutti gli interventi compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017 (come prevedeva il testo previgente), ma solo in favore degli interventi compresi nella programmazione delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti.

Un’ulteriore modifica ha riguardato le possibili destinazioni delle risorse disponibili, contemplate dal testo previgente, al fine di introdurre una destinazione esclusiva, delle risorse riutilizzabili, agli interventi della programmazione regionale del “Piano straordinario” in questione.

In considerazione di tali modifiche, nella parte della disposizione che già nel testo previgente attribuiva al CIPE la definizione delle modalità per il riutilizzo delle risorse, è stato inserito il termine del 31 dicembre 2017 entro il quale il Comitato vi deve provvedere.

E’ presumibile che la proroga in esame derivi quindi dalla circostanza che le modifiche al quadro programmatorio e, in particolare, il termine del 31 dicembre 2017 sono divenuti operativi solo nello scorso agosto, a seguito della conversione in legge del D.L. 91/2017 (operata dalla legge 3 agosto 2017, n. 123).

 


 

Articolo 1, comma 676, lettere a)–e) e g)
(Proroga di graduatorie concorsuali e termine per assunzioni presso
pubbliche amministrazioni
)

 

 

Le lettere da a) a g) del comma 676, introdotte nel corso dell’esame al Senato, dispongono la proroga – al 31 dicembre 2018 – di validità dei termini di specifiche assunzioni, nonché di graduatorie concorsuali, di determinate amministrazioni pubbliche

 

Più specificamente, si posticipa al 31 dicembre 2018:

 

§  l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti al 1° gennaio 2018, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni (ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 165/2001[138]) (lettera a));

 

§  il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, e il termine per le relative autorizzazioni alle assunzioni ove previste, in specifiche amministrazioni pubbliche. Si tratta, in particolare, delle assunzioni relative ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, comprese le agenzie, enti di ricerca, Corpi di polizia e Corpo nazionale di vigili del fuoco, Università (cioè le amministrazioni richiamate all’articolo 1, comma 2, del D.L. 216/2011[139]) (lettera b), n. 1);

§  il termine per l’utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica per specifiche esigenze funzionali, di cui all’articolo 1, comma 6-quater, del D.L. 216/2011[140] (lettera b), n. 2);

 

§  le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente (di cui all’articolo 1, comma 5, della L. 150/2013[141]) (lettera c));

 

§  il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nel triennio 2013-2015, di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L. 192/2014[142]. Contestualmente, si prevede che le richiamate assunzioni possano essere effettuate anche in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2016 (lettera d)), n. 1);

 

§  il termine per le relative autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel Comparto Sicurezza e del Comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all’articolo 1, comma 4, del D.L. 192/2014[143] (lettera d), n. 2);

In ogni caso restano ferme le previsioni contenute nell'articolo 1, comma 227, della L. 208/2015, le quali hanno definito le limitazioni al turn over per le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del D.L. 90/2014. Le amministrazioni interessate, pertanto, hanno facoltà, per il triennio 2016-2018, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Per il personale dirigenziale, il turn over per il 2016 è assicurato (al netto delle posizioni rese indisponibili) nei limiti delle capacità assunzionali. Si ricorda, in proposito, che la disciplina recata dal richiamato articolo 1, comma 227, non si applica al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 165/2001.

 

§  il termine per procedere alle assunzioni finanziate con l’apposito Fondo (di cui all’articolo 1, comma 365, della L. 232/2016[144], istituito per sovvenzionare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche) presso le amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, e autorizzate con lo specifico interministeriale previsto dalla lettera b) dello stesso comma 365) (lettera e));

 

§  la previsione (di cui all'articolo 2, comma 15, del D.L. 95/2012) che ha disposto la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia disciplinate dall'articolo 28-bis del D.Lgs. 165/2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50%), fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni e, comunque, non oltre un certo termine - quello appunto qui posticipato di un anno (lettera f));

Per una completa disamina della lettera f) si rimanda all’apposita scheda.

 

§  il termine entro cui le Province possono prorogare, ai sensi dell’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del D.L. 101/2013[145], i contratti di lavoro a tempo determinato, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti (lettera g)).

 

Le Amministrazioni interessate dalla proroga del termine per le assunzioni di personale a tempo indeterminato disposta dall’articolo 1, comma 2, del D.L. 216/2011

 

Le richiamate amministrazioni sono le seguenti:

·      ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della L. 244/2007, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della L. 296/2006, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si tratta delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 (questi ultimi sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). In particolare l'art. 3, comma 102, ha previsto che, per il quadriennio 2010-2013, le predette amministrazioni possano procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente;

·      ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008, è stato previsto un regime speciale in materia di turn over a favore dei Corpi di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali, per gli anni 2010 e 2011, possono procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20% per il triennio 2012-2014, del 50% nell'anno 2015 e del 100% a decorrere dall'anno 2016. Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 4 dicembre 2015, prevede che - ai sensi dello stesso comma 9-bis - le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (indicate nella Tabella B del provvedimento) possano procedere, "a valere sulle risorse per le assunzioni relative all'anno 2015, cessazioni 2014, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Le stesse amministrazioni sono contestualmente autorizzate ad avviare le procedure concorsuali secondo quanto specificato nella stessa tabella B allegata". Si rammenta, infine, che l'art. 1, comma 368, secondo periodo, della L. 232/2016 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008;

·      ai sensi dell'art. 66, comma 13, del D.L. 112/2008, è stato previsto, tra l'altro, che - fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale di cui all’art. 1, comma 105, della L. 311/2004 - per il triennio 2009-2011 le università possano procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell’anno precedente;

·      ai sensi dell'art. 66, comma 13-bis, D.L. 112/2008, è stato previsto che per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali possa procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50% per il biennio 2014-2015, del 60% per l'anno 2016, dell'80% per l'anno 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018;

·      il comma 14 dello stesso art. 66, il quale disponeva un regime speciale per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca - anch'esso richiamato nell'art. 1, comma 2, del D.L. 216/2011, oggetto di modificazione da parte della disposizione in commento - è stato recentemente abrogato dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 218/2016.

 


 

Articolo 1, comma 676, lett. f)
(Proroga della sospensione delle modalità di reclutamento
dei dirigenti di prima fascia)

 

 

Il comma 676, lett. f), proroga al 31 dicembre 2018 la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia per concorso, disciplinate dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 165/2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50 per cento dei posti) fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.

 

L’articolo 2, comma 15, del D.L. 95/2012 – oggetto di proroga da parte del comma in esame – ha sospeso le modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia disciplinate dall'articolo 28-bis del D.Lgs. 165/2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50 per cento dei posti) fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione derivanti dalla riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato, di cui al medesimo articolo 2 e comunque, in base al testo originario, non oltre il 31 dicembre 2015, termine prorogato una prima volta al 31 dicembre 2016 dal D.L. 210/2015 (art. 1, comma 4) e, successivamente, al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016 (art. 1, comma 4).

 

Si ricorda che l’articolo 2 del D.L. 95/2012 ha disposto una generale riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Per quanto riguarda gli uffici dirigenziali - di livello generale e di livello non generale - e le relative dotazioni organiche, l’entità della riduzione è stabilita in misura non inferiore al 20 per cento di quelli esistenti, (art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 95/2012).

Entro sei mesi dall’adozione del provvedimento di riduzione (da attuare con l’adozione di uno o più D.P.C.M.) le amministrazioni interessate adottano regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi: concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni; riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale; unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni; conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle sopradette funzioni, ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane; tendenziale eliminazione degli incarichi di consulenza per i dirigenti di cui all'art. 19, comma 10, D.Lgs. 165/2001, ossia di quelli non titolari di uffici dirigenziali (art. 2, comma 10, D.L. 95/2012).

 

La disposizione oggetto di proroga dispone dunque la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia disciplinate dall'articolo 28-bis del testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001).

Ai sensi dell’art. 28-bis TU (introdotto dal D.Lgs. 150/2009), l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia avviene, per il 50 per cento dei posti, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con D.P.C.M., previo parere della Scuola nazionale della amministrazione. Al concorso sono ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che hanno maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso. I vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale.

In base all’art. 23 del D.Lgs. 165/2001 l’accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia può avvenire altresì a seguito del transito dei dirigenti della seconda fascia, qualora questi ultimi abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale.

L'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 210 del 2015 - nel disporre la predetta proroga al 31 dicembre 2016 - faceva espresso riferimento al fatto che la disposizione interveniva "nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124" da adottare, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi indicati, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (quindi, entro il 28 agosto 2016), al fine di evitare che - come specificato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione - mentre il Governo stava dando attuazione alla legge di delega n. 124 del 2015, tra l'altro in materia di riforma della dirigenza, venissero introdotte figure dirigenziali di prima fascia secondo un regime che sarebbe risultato a breve superato con la piena attuazione della medesima legge.

Infatti, si ricorda che tra i criteri e principi di delega recati dal citato art. 11 della legge 124/2015, di riforma della dirigenza pubblica, erano previsti in particolare: l’istituzione di un sistema unico della dirigenza pubblica che si articola in tre ruoli (dirigenza statale, regionale e locale); il superamento della distinzione dei dirigenti di prima e di seconda fascia; disposizioni che contemplano - per il conferimento degli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale - la previsione di una preselezione da parte delle commissioni, rispettivamente, per la dirigenza statale, regionale o locale, di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti. Riguardo alla citata delega, è intervenuta la Corte costituzionale, con sentenza n. 251 del 25 novembre 2016, dichiarando, tra l'altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. La Corte ha osservato che "la dettagliata enunciazione di principi e criteri direttivi" in tema di riorganizzazione di tutta la dirigenza pubblica "nella legge di delegazione, pur riconducibile a apprezzabili esigenze di unitarietà, incide profondamente sulle competenze regionali e postula, per questo motivo, l’avvio di procedure collaborative nella fase di attuazione della delega".

 


 

Articolo 1, comma 677
(Proroga termini nel processo amministrativo telematico)

 

 

Il comma 677 proroga dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2019 il termine per il deposito della copia cartacea dei ricorsi già depositati in via telematica.

 

 

In particolare, si prevede - tramite modifica dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 168 del 2016, in materia di processo amministrativo telematico - che, per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche, debba essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico, nell'arco temporale decorrente dal 1° gennaio 2017 fino al 1° gennaio 2019 (anziché fino al 1° gennaio 2018, secondo quanto previsto dal vigente art. 7, comma 4).

 


 

Articolo 1, comma 678
(Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006)

 

 

Il comma 678 - introdotto durante l'esame al Senato - proroga di un anno, al 31 dicembre 2018, il termine ultimo di operatività del Commissario liquidatore dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006.

 

Il comma 678 - introdotto durante l'esame al Senato - posticipa dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine ultimo di operatività del Commissario liquidatore per le residue attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006.

A tal fine novella l'art. 2, co. 5-octies, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011).

 

L'articolo 3, comma 25, della legge n. 244 del 2007 ha previsto che, a decorrere dal 1º gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 venissero svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

In attuazione di tale disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2008, fu nominato il Commissario liquidatore dell’Agenzia (ing. Domenico Arcidiacono) e furono precisati i compiti del Commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell’Agenzia.

Il termine di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2008 è stato successivamente prorogato fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014 (dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge n. 225 del 2010) indi il 31 dicembre 2015 (decreto-legge n. 192 del 2014: articolo 10, comma 1), il 31 dicembre 2016 (legge n. 208 del 2015: articolo 1 comma 487), infine il 31 dicembre 2017 (decreto-legge n. 244 del 2016: articolo 1, comma 15).

 


 

Articolo 1, comma 679
(Contabilità speciale per il cd. "fondo casa")

 

 

Il comma 679, inserito nel corso dell’esame al Senato, dispone l'apertura di una contabilità speciale per le somme destinate ad alimentare il cd. "fondo casa".

 

Il "fondo casa" è il fondo di garanzia istituito per agevolare l'accesso alla concessione di mutui da parte di istituti di credito a favore del personale del Ministero della difesa per l'acquisto o la costruzione della prima casa (art. 1836 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010).

In particolare, l'articolo in commento - tramite una modifica apportata all'art. 1836, comma 2 - prevede che gli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute al personale del Ministero della difesa a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio - introiti dai quali è alimentato il "fondo casa" - affluiscano ad una apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.

Per quanto riguarda la gestione della contabilità speciale, si prevede che essa possa essere affidata, in conformità ai principi europei e nazionali in materia, a società a capitale interamente pubblico su cui l'Amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009.

La gestione della contabilità speciale è assoggettata al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1041 del 1971 (il quale prevede il controllo della Corte dei conti sul bilancio consuntivo o sul rendiconto annuale per le gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali).

 

In sede di relazione tecnica, il Governo ha specificato che la previsione di un'apposita contabilità speciale avente natura di gestione fuori bilancio consente di salvaguardare l'istituto del Fondo Casa del Ministero della difesa.

Infatti il conto di tesoreria previsto dal vigente art. 1836, comma 2, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, è stato definitivamente chiuso a seguito della disposizione di soppressione di alcune gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria (art. 44-ter, comma 1, della legge n. 196 del 2009) e dei conseguenti provvedimenti di attuazione (in particolare, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2017 ha posticipato al 30 settembre 2017 la soppressione in via definitiva di alcune gestioni di tesoreria, tra cui il conto di tesoreria relativo al Fondo Casa del Ministero della difesa).


 

Articolo 1, comma 680
(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)

 

 

Il comma 680, inserito nel corso dell'esame presso il Senato[146], reca una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo cui le disposizioni del provvedimento in esame sono applicabili ai predetti enti nei limiti in cui risultino compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n.3 del 2001.

 

La previsione di tale clausola comporta che le norme del disegno di legge in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome.  Si tratta di una disposizione - costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle autonomie speciali - che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale[147].

Va rilevato come tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, tragga origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, indica che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Il comma in esame specifica inoltre che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con "riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. Il richiamo a tale legge costituzionale deve intendersi specificamente rivolto all’articolo 10 della stessa, che ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, delle disposizioni che novellano l'art.117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all’adeguamento dei rispettivi statuti".

Tale disposizione attribuisce agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l’articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.

 


 

Articolo 1, comma 681
(Istituto Nazionale di Biologia e Biotecnologie marine-Stazione Zoologica Anton Dohrn)

 

 

Il comma 681 autorizza una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 a favore dell'Istituto nazionale di Biologia e Biotecnologie marine-Stazione Anton Dohrn, al fine di potenziare la ricerca nel meridione d'Italia, con particolare riferimento alle scienze del mare.

 

Con la presente disposizione viene autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per il 2019 a favore dell'Istituto Nazionale di Biologia, ecologia e biotecnologie marine - Stazione zoologica Anton Dohrn. La norma indica il fine di potenziare la ricerca nel meridione d'Italia, con particolare riferimento allo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi ed ecosistemi marini e della loro evoluzione, mediante un approccio integrato ed interdisciplinare e lo sviluppo di iniziative scientifiche a livello nazionale.

 

La Stazione zoologica di Anton Dohrn è definita del proprio Statuto quale Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine. Ha sede a Napoli e svolge ricerca avanzata nell'ambito della biologia ed evoluzione degli organismi marini. La ricerca è organizzata in tre Dipartimenti: Biologia ed Evoluzione degli Organismi Marini; Ecologia Marina Integrata; Infrastrutture di ricerca per le risorse biologiche marine.

La Stazione zoologica è vigilata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.


 

Articolo 1, comma 682
(Funzionamento dell’ufficio del Garante della privacy)

 

 

Il comma 682 aumenta di 4 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, il Fondo per il funzionamento dell’ufficio del Garante dei dati personali.

 

Il comma 682, introdotto dal Senato, aumenta di 4 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, il Fondo per il funzionamento dell’ufficio del Garante dei dati personali, previsto dal decreto legislativo n. 196 del 2003 (cd. Codice della privacy).

L’incremento non riguarda, dunque, l’esercizio 2018.

 

L’art. 156, comma 10, del d.lgs. n. 196/2003 prevede che le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

 

Con l’intervento si intende garantire l'attuazione degli adempimenti previsti sia dal regolamento (UE) 2016/679 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (sia nel settore pubblico che in quello privato), nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - sia dalla direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (a tale direttiva non è stata ancora data attuazione dall’Italia).

 

Il regolamento generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR), e la direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati trattati dalla polizia e dalle autorità giudiziarie penali sono gli strumenti che compongono il c.d. pacchetto protezione dati dell’Unione Europea.

Il “pacchetto” è stato presentato nel gennaio 2012 dalla Commissione europea con lo scopo di garantire un quadro coerente ed un sistema complessivamente armonizzato in materia nell'Unione.

La riforma è in particolare volta a garantire ai cittadini degli Stati membri dell'UE: un accesso più facile ai dati; il diritto alla portabilità dei dati; un più chiaro "diritto all'oblio"; il diritto di essere informati in caso di violazione dei dati (le imprese e le organizzazioni devono fra l'altro comunicare quanto prima alle autorità nazionali di controllo le violazioni gravi dei dati affinché gli utenti possano prendere le misure opportune). Intende inoltre garantire che le autorità di contrasto degli Stati membri dell'UE siano poste in condizione di scambiare le informazioni necessarie alle indagini in modo più efficiente ed efficace, migliorando la cooperazione nella lotta contro il terrorismo e altre forme gravi di criminalità in Europa.

Dopo l’approvazione definitiva, sulla base della procedura detta di "codecisione" del Consiglio e del Parlamento europeo (ora definita dal Trattato di Lisbona "procedura legislativa"), il 5 maggio 2016 è entrata ufficialmente in vigore la Direttiva, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro 2 anni. Il 24 maggio 2016 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento, che diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018.

 

La disposizione in esame intende, inoltre, fare fronte agli oneri determinati dall'applicazione della legge n. 71 del 2017, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Nello stato di previsione per il 2018 del Ministero dell’economia e delle finanze, per il funzionamento dell’Ufficio del Garante della privacy sono stanziati 20.548.494 euro.

 

La legge 29 maggio 2017, n. 71, in vigore dal 18 giugno 2017, si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

La legge prevede la possibilità sia del minore ultraquattordicenne vittima del cyberbullismo, che del genitore (o soggetto esercente la responsabilità del minore) di chiedere al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali.  Quando, però, il soggetto responsabile non abbia provveduto entro 48 ore  all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, (o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media), l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro le successive 48 ore, dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento illecito dei dati del minore.


 

Articolo 1, comma 683
(Integrazione dello stanziamento per l’attuazione della risoluzione Onu 1325 su donne, pace e sicurezza)

 

 

Il comma 683, inserito durante l’esame presso il Senato incrementa di 500.000 euro per ciascuna annualità 2018 e 2019 gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2017 per l’attuazione del Piano di azione nazionale su “Donne, pace e sicurezza”, derivante dalla risoluzione Onu 1325, e vi aggiunge un ulteriore stanziamento di 1 milione di euro per l’anno 2020.

 

La disposizione, inserita durante l’esame presso il Senato incrementa gli stanziamenti previsti dall’articolo 1, comma 350 della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) finalizzati all’attuazione del Piano di Azione nazionale adottato in ottemperanza della Risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza dell’Onu su donne, pace e sicurezza e successive risoluzioni, incluse le attività di promozione e monitoraggio del Piano medesimo  nonché quelle di formazione nella prevenzione e mediazione dei conflitti.

 

Il comma 350 ora ricordato ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2017 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni  2018 e 2019 finalizzata alla predisposizione del terzo Piano di azione nazionale su “Donne pace e sicurezza”, nonché alle azioni di promozione, valutazione e monitoraggio del Piano medesimo.

 

Lo stanziamento integrativo disposto dal comma 683 in commento incrementa le risorse di 500.000 euro per ciascuna annualità 2018 e 2019 e vi aggiunge 1 milione di euro per il 2020 (con ciò determinando uno stanziamento annuo di 1 milione di euro per ciascuna annualità del triennio 2018-2020).

 

La copertura è posta a valere sulla riduzione, per un importo di 500.000 euro per il 2018, 500.000 euro per il 2019 e 1 milione di euro per il 2020 delle risorse del Fondo speciale di parte corrente - di cui all’articolo 94, tabella A, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 

Il terzo Piano d’Azione nazionale dell’Italia in attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1325(2000) per gli anni 2016-2019 ha visto la luce il 9 dicembre 2016.

Nella prefazione del documento viene sottolineato come il Governo italiano attribuisca la massima importanza al ruolo delle donne per la trasformazione della società, asse centrale della Risoluzione 1325; si conferma, altresì, l’importanza attribuita dal nostro Paese alla prevenzione di tutte le forme di discriminazione e violenza contro le donne, restando inteso che eguaglianza di genere ed empowerment femminile sono essenziali, a livello sia internazionale sia nazionale, per la prevenzione di tutte le forme di violenza (quali la violenza domestica, la violenza sessuale quale arma e/o tattica di guerra e nel contesto delle c.d. mass atrocities).

Il Piano si focalizza con particolare attenzione sulla situazione delle donne e delle minori in situazioni di conflitto e post-conflitto come pure negli Stati fragili, in quanto sopravvissute alla violenza e, soprattutto, quali “agenti per il cambiamento”.

Ai fini di una efficace attuazione del Piano si conferma l’approccio multi-stakeholder, integrato e olistico, che prevede il pieno coinvolgimento delle Organizzazioni della società civile, del mondo accademico, delle ONG, del settore privato e delle organizzazioni sindacali, già adottato nei precedenti Piani nazionali.

Si rammenta che l’articolo 1, comma 3 della legge 145/2016 (Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali) prevede che nell’ambito  della  partecipazione  dell’Italia  alle  missioni internazionali  siano  adottate  iniziative  volte   ad   attuare la risoluzione 1325 (2000) e le  successive  risoluzioni  1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) e 2122 (2013) del  Consiglio  di Sicurezza delle Nazioni Unite nonché il Piano d’azione nazionale su «Donne, pace e sicurezza 2014-2016» e i piani successivi.

Quanto al contenuto, il Piano d’Azione Nazionale assicura l’inserimento della prospettiva di genere in tutte le aree politiche riguardanti la pace, nonché la sua adozione nelle misure pratiche volte alla promozione e protezione della pace.

Gli obiettivi finali delle azioni intraprese nella cornice del Piano sono:

1. riduzione l’impatto dei conflitti su donne e minori, e promozione della loro partecipazione efficace e trasformativa nei processi di prevenzione, mitigazione e risoluzione del conflitto, così come nei processi decisionali a tutti i livelli;

2. sensibilizzazione e rafforzamento delle strutture esistenti, con riguardo all’Agenda Donne, Pace e Sicurezza e alle questioni ad essa connesse.

Dal punto di vista metodologico il Piano è stato elaborato da un gruppo di lavoro nazionale, interministeriale e partecipativo, aperto, guidato dal CIDU (Comitato interministeriale per i diritti umani) che ha svolto numerosi incontri che hanno visto coinvolti i relevant stakeholders, ivi comprese le Organizzazioni della società civile, il mondo accademico, le ONG, e gli altri attori istituzionali di settore. Specifica attenzione è stata dedicata ai settori della cultura e della comunicazione.

Piano d’Azione Nazionale – che per quanto abbia contenuto strategico è concepito anche come work in progress oggetto di ulteriori integrazioni nel triennio a venire - è organizzato intorno a 7 obiettivi (goals) rispetto ai quali si precisano impegni (commitments), azioni, attori ed indicatori per la valutazione dell’efficacia e/o del risultato.

Di seguito i 7 obiettivi:

§  rafforzare il ruolo delle donne nei processi di pace ed in tutti i processi decisionali;

§  continuare a promuovere la prospettiva di genere nelle operazioni di pace;

§  continuare ad assicurare una formazione specifica sui vari aspetti trasversali della Risoluzione 1325(2000), in particolare per il personale che partecipa alle operazioni di pace;

§  valorizzare ulteriormente la presenza delle donne nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia nazionali, rafforzando il loro ruolo nei processi decisionali relativi alle missioni di pace;

§  proteggere i diritti umani delle donne e delle minori in aree di conflitto e post-conflitto;

§  accrescere le sinergie con la società civile, per implementare la Risoluzione 1325(2000);

§  comunicazione strategica e result-oriented advocacy:

-     7.1 impegnarsi nella comunicazione strategica (anche con l’utilizzo dei social media);

-     7.2 rafforzare la partecipazione italiana nei forum, conferenze e meccanismi di settore, per sostenere ulteriormente l’attuazione dell’Agenda Donne, Pace e Sicurezza.

 

Quanto alle attività di monitoraggio e valutazione, è prevista la predisposizione di un progress report annuale, che sarà preparato dal CIDU in consultazione sia con la società civile, sia con il Parlamento, compreso il gruppo inter-parlamentare per le donne, i diritti delle donne e la parità di genere istituito nell’ottobre 2015.

Responsabile dell’attuazione, applicazione e monitoraggio del Piano è il Gruppo di lavoro aperto guidato dal CIDU. Il Gruppo si riunirà almeno una volta ogni quattro mesi e fornirà informazioni ai membri del CIDU e che, con cadenza annuale, rivedrà obiettivi, commitments, azioni ed indicatori alla luce delle esperienze acquisite, del comprehensive approach dell’Unione Europea alle tematiche in questione nonché delle questioni di volta in volta emergenti.

 


 

Articolo 1, comma 684
(Contributo ad ANAS per Quadrilatero Umbria Marche)

 

 

Il comma 684, inserito nel corso dell’esame al Senato, concede ad ANAS SPA un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, al fine di consentire il rapido completamento delle opere, anche accessorie, inerenti la società Quadrilatero Umbria Marche S.p.A.. Tali opere devono essere individuate nell’aggiornamento del contratto di programma 2016-2020  stipulato con ANAS.

 

 

La società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. è una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, istituita il 6 giugno 2003, il cui obiettivo, quale soggetto attuatore unico, è la realizzazione del progetto pilota infrastrutturale “Quadrilatero”.

Il Progetto Infrastrutturale Viario (PIV) consiste nel completamento e adeguamento di due arterie principali - l'asse Foligno-Civitanova Marche SS 77 e l'asse Perugia-Ancona SS 76 e 318 - della Pedemontana Fabriano-Muccia/Sfercia e altri interventi viari. Il progetto è stato suddiviso in 2 maxilotti.

Il progetto Quadrilatero Marche Umbria del 2004 prevedeva la realizzazione di opere infrastrutturali viarie attraverso un innovativo piano di cofinanziamento, denominato Piano di Area Vasta (PAV). Il CIPE con delibera n. 64 del 1°dicembre 2016 ha disposto la cessazione dello strumento del Piano di Area Vasta, ricollocando le relative risorse nel PIV.

 

Il CIPE, nella seduta del 7 agosto 2017, ha approvato lo schema di Contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAS S.p.A. La relativa delibera non risulta pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Elementi di informazione in ordine al contratto di programma 2016-2020 sono stati forniti nel corso dell’audizione del Presidente dell’ANAS, che si è svolta in data 4 ottobre 2017 presso l’VIII Commissione della Camera e in cui è stata depositata una documentazione.

 



[1]     Il quale stabilisce l’adeguamento annuale di diritto, dal 1° gennaio 1998, delle voci retributive in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive.

[2]     La disposizione citata ha autorizzato la spesa di € 18 mln per il 2011 e di € 50 mln per ciascuno degli anni 2012 e 2013, da ripartire fra gli atenei secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze , che doveva anche indicare criteri e modalità per la selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico. I criteri e le modalità sono stati stabiliti, per l'anno 2011, con DM 21 luglio 2011, n. 314 e, per gli anni 2012 e 2013, con DM 26 luglio 2013, n. 665.

[3]     Poi abrogato dall’art. 22 del d.lgs. 138/2003.

[4]     Nel corso dell’audizione presso la 7^ Commissione del Senato del 27 febbraio 2014, il presidente dell’INAF aveva rappresentato i problemi amministrativo-gestionali derivanti dalla coesistenza all’interno dell’INAF di due diverse categorie di ricercatori: quelli “contrattualizzati”, appartenenti al comparto ricerca, con una progressione di carriera articolata nelle tre fasce di “ricercatore”, “primo ricercatore” e “dirigente di ricerca”, e quelli non “contrattualizzati” appartenenti al ruolo ad esaurimento degli “astronomi”, articolati nelle tre fasce di “ricercatore astronomo”, “astronomo associato” e “astronomo ordinario”. Aveva pertanto auspicato l’unificazione del personale di ricerca.

[5]     È utile ricordare che, sulla base delle previsioni recate dalla stessa L. 240/2010, la figura del ricercatore a tempo indeterminato è diventata ad esaurimento.

[6]     L’art. 5 del d.lgs. 213/2009 dispone che, in conformità alle linee guida enunciate nel PNR, i consigli di amministrazione dei singoli enti, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano triennale di attività (PTA), aggiornato annualmente, ed elaborano un documento di visione strategica decennale. Il piano è valutato e approvato dal MIUR, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei PTA dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario.

[7]     Nell’A.S. 2960 l’incremento era di € 10 mln annui dal 2018.

[8]     L’art. 16 della L. 390/1991 è stato abrogato dall’art. 24, co. 1, lett. a), del d.lgs. 68/2012, con efficacia a decorrere dall’anno accademico 2012/2013.

[9]     Con comunicato stampa del 4 agosto 2017, il MIUR ha reso noto che all’importo sopra indicato si aggiungeranno € 6 mln non utilizzati nel 2017 per le borse di studio e di mobilità che doveva erogare, ai sensi dell’art. 1, co. 273-289, della L. 232/2016, la Fondazione Articolo 34, per un totale di € 223 mln.

[10]    Con riferimento alla procedura per l’accesso ai finanziamenti a valere sul Fondo di cui all’art. 1, co. 295 e ss., della L. 232/2016, si ricorda che il 15 giugno 2017 l'ANVUR ha pubblicato l'avviso approvato con la delibera del Consiglio direttivo n. 87 del 14 giugno 2017, finalizzato a dare esecuzione alla stessa. In particolare, in base allo stesso Avviso, ai fini della predisposizione, da parte dell'Agenzia, dell'elenco di coloro che potevano richiedere il finanziamento, i candidati che intendevano presentare domanda dovevano effettuare una registrazione on-line dal 16 giugno al 10 luglio 2017. L'ANVUR doveva predisporre l'elenco entro il 31 luglio 2017. Dal 7 al 30 settembre 2017 i soggetti ammessi potevano presentare la domanda di finanziamento. L'ANVUR doveva definire entro il 31 ottobre 2017 l'elenco dei beneficiari dei fondi. L'elenco deve essere approvato con Delibera del Consiglio Direttivo e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Agenzia.

[11]    Le risorse sono state appostate sul cap. 1649/pg 2 dello stato di previsione del MIUR.

[12]    Il D.M. 18 giugno 2008 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'importo annuo delle borse di studio è rideterminato in € 13.638,47, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percepente.

[13]    Sui dottorati innovativi, si vedano le nuove linee guida per l’accreditamento dei corsi di dottorato diramate dal MIUR con nota 14 aprile 2017, Prot. n.11677. In particolare, sono previste tre diverse tipologie di dottorato innovativo: internazionale, intersettoriale (compreso il dottorato industriale), interdisciplinare.

[14]    Nel testo dell’A.S. 2960, l’incremento previsto era di € 15 mln annui.

[15]    In base all’art. 7 del d.lgs. 218/2016, gli enti, nell'ambito della loro autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel Programma Nazionale della Ricerca (art. 1, co. 2, del d.lgs. 204/1998), tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro vigilante e dei compiti e delle responsabilità previsti dalla normativa vigente, ai fini della pianificazione operativa, adottano un Piano triennale di attività, aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale. Il Piano è approvato dal Ministero vigilante entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, lo stesso si intende approvato.

[16]    Inferiori a 105 nel DM 2527 del 26 settembre 2017.

[17]    Le misure che non rientrano nelle categorie contemplate e che, nell’ambito di queste, non soddisfano tutte le condizioni di cui al GBER dovranno essere notificate alla Commissione UE e su di esse la Commissione effettuerà un’analisi approfondita sulla base dei criteri stabiliti nei diversi Orientamenti concernenti i settori interessati.

[18]    In particolare, il GBER, all’articolo 25, esenta dall’obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, compresi i progetti insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro dello strumento per le PMI di Horizon 2020, purché: i progetti rientrino nella ricerca fondamentale, e/o in quella industriale, e/o nello sviluppo sperimentale e/o in studi di fattibilità.

      L'intensità massima dell’aiuto non deve superare: a) il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale; b) il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale; c) il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale; d) il 50% dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.

      Per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, a date condizioni indicate nel GBER, l’intensità di aiuto può essere aumentata fino di 10 punti percentuali per le medie imprese e a 20 punti percentuali per le piccole imprese. Per gli studi di fattibilità le intensità di aiuto possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

      Il GBER, all’articolo 26, esenta dall’obbligo di notifica gli aiuti alla creazione o all’ammodernamento delle infrastrutture di ricerca che svolgono attività economiche, se l’intensità d’aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali

      Quanto agli aiuti ai poli di innovazione, ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento, gli aiuti in questione possono essere concessi esclusivamente al soggetto giuridico che gestisce i poli di innovazione (l’organizzatore del polo) e per investimenti relativi alla creazione e all’ammodernamento dei poli. I costi ammissibili sono quelli corrispondenti ai costi degli investimenti materiali e immateriali. L’intensità dell’aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili, ma, per i poli situati in zone ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, ai sensi della lett. a) dell’art. 107 TFUE) l’intensità dell’aiuto può essere di 15 punti; mentre, per lo sviluppo delle zone di cui alla lett. c) dell’art. 107 TFUE l’intensità dell’aiuto può essere maggiorata di 5 punti percentuali.

      Gli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, ai sensi dell’articolo 28, sono esentati dall'obbligo di notifica se l’intensità di essi non supera il 50% dei costi ammissibili. Nel caso di aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100% dei costi ammissibili, a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi i 200 mila euro per beneficiario su tre anni.

      Gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione sono esentati dall'obbligo di notifica, ai sensi dell’articolo 29, soltanto se le imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30% del totale dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto non può comunque superare il 15% dei costi ammissibili per le grandi imprese e il 50% dei costi ammissibili per le PMI.

      Vi è poi una specifica disciplina applicabile per l’esenzione degli gli aiuti alla ricerca e sviluppo nella pesca e dell’acquacoltura (articolo 30 del GBER).

[19]    L’art. 19, co. 4, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha autorizzato la spesa di € 5 mln per il 2014 per gli Istituti superiori di studi musicali non statali. In seguito, l’art. 1, co. 170, della L. 190/2014 ha autorizzato pari spesa per il 2015, incrementata per lo stesso anno di € 2,9 mln dall’art. 1, co. 54, della L. 107/2015, che ha anche stabilizzato il finanziamento di € 5 mln annui a decorrere dal 2016, nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'art. 2, co. 7, della L. 508/1999. L'autorizzazione di spesa per il 2016 è stata poi incrementata di € 5 mln dall’art. 1, co. 369, della L. 208/2015. Da ultimo, il citato art. 22-bis, co. 5, lett. a), del D.L. 50/2017 ha ridotto l’autorizzazione di € 0,51 mln nel 2017, € 1,2 mln nel 2018, € 1,37 mln nel 2019 ed € 1,54 mln annui dal 2020, a copertura degli oneri recati per l’istituzione del già citato fondo per l’attuazione del processo di statizzazione.

      Le risorse sono appostate sul cap. 1781 dello stato di previsione del MIUR e, per il 2017, sono state ripartite con i criteri indicati nel DM 24 luglio 2017, n. 513.

      L’art. 19, co. 5-bis, dello stesso D.L. 104/2013 ha autorizzato, invece, la spesa di € 1 mln per il 2014 a favore delle Accademie di belle arti non statali finanziate in misura prevalente dagli enti locali. Analogo importo è stato stanziato per il 2015, dall’art. 1, co. 170, della L. 190/2014. Da ultimo, l’art. 1, co. 358, della L. 208/2015 ha autorizzato la spesa di € 4 mln annui dal 2016. Le risorse sono appostate sul cap. 1782 dello stato di previsione del MIUR e, da ultimo, per il 2016, sono state ripartite con i criteri indicati nel DM 20 giugno 2016 n. 489.

[20]    Il co. 7, lett. d), citato, ha previsto che con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell’art. 17, co. 2, della L. 400/1988, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati, secondo i principi indicati al co. 8.

[21]    In particolare, si tratta di:

-       valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale (lett. a));

-       rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative (lett. b));

-       programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale (lett. c));

-       possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche (lett. e));

-       verifica periodica del mantenimento degli standard e dei requisiti prescritti, con previsione che, in caso di non mantenimento degli stessi da parte di istituzioni statali, le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse (lett. l)).

Per approfondimenti, si veda il Dossier del Servizio Studi n. 567/2 del 6 giugno 2017.

[22]    Rispettivamente, disturbi specifici nella lettura, nella compitazione (separazione grafica in sillabe) e nelle abilità aritmetiche. In proposito si sottolinea che il percorso diagnostico dei DSA risulta caratterizzato dalla mancanza di omogeneità nei criteri diagnostici considerati e dal ricorso a una grande varietà di test psicometrici che valutano numerose e diverse variabili neuropsicologiche e, di conseguenza, abilità diverse. Tra gli strumenti, anche informatici, per sostenere l’apprendimento si annoverano: la sintesi vocale, la calcolatrice, la videoscrittura con correttore ortografico, i libri digitali.

[23]    La Consensus Conference sui Disturbi specifici di apprendimento si è svolta presso l’Istituto superiore di sanità il 6 e 7 dicembre 2010 nell’ambito del Sistema Nazionale delle Linee Guida.

[24]    Fa eccezione la prima certificazione diagnostica che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell’anno in cui è eseguita.

[25]    Ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. 218/2016, sono interessati i seguenti enti di ricerca: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia Spaziale Italiana - ASI; Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; Istituto Italiano di Studi Germanici; Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE; Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP); Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; Istituto Superiore di Sanità - ISS; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA (ferme restando le disposizioni di cui alla L. 132/2016).

[26]    L’articolo 1, comma 365, della L. 232/2016 ha istituito uno specifico Fondo per finanziare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche. Il Fondo è ripartito con uno (o più) D.P.C.M., e presenta tre finalità (individuate nelle lettere a), b) e c) del medesimo comma 365). In particolare, la lettera b) del comma 365 definisce il finanziamento - per il 2017 e dal 2018 - di assunzioni a tempo indeterminato presso le richiamate amministrazioni ed enti. Per le assunzioni sono tenute in conto le specifiche richieste volte a fronteggiare "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni". Le assunzioni sono autorizzate con specifico decreto interministeriale, entro le vacanze di organico, al netto della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di personale appartenente ad altra amministrazione, e nel rispetto delle previsioni poste dall’articolo 4 del D.L. 101/2013

[27]    Il CREA, avente natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione, è stato costituito - ai sensi dell'art. 1, comma 381, della legge n. 190 del 2014, per incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). Lo statuto del CREA è stato adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 gennaio 2017, n. 39.

[28]    L’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) è un ente pubblico di ricerca, che svolge analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, delle politiche dell’istruzione e della formazione, delle politiche sociali e di tutte quelle politiche pubbliche che hanno effetti sul mercato del lavoro. INAPP è nato il 1° dicembre 2016 come trasformazione dell’ISFOL (attivo dal 1973), in seguito a quanto disposto dall’ art. 4, comma 1, lett. f), D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185. Come ente pubblico di ricerca, vigilato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad INAPP si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Attualmente INAPP conta circa 450 dipendenti, tra personale di ricerca e personale tecnico-amministrativo. L’INAPP fa parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN).

[29]    Il personale in regime di diritto pubblico - di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - è costituito dalle seguenti categorie: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari, nonché il personale della Banca d’Italia, della Consob e della Autorità garante della concorrenza e del mercato.

[30]    Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S-134 del 14/07/2012 e sulla G.U.R.I. n. 82 del 16/07/2012, così come modificato da Avviso di rettifica pubblicato sulla G.U.U.E. n. S-180 del 19/09/2012 e sulla G.U.R.I. n. 109 del 19/09/2012.

[31]    Al riguardo, si veda qui e qui.

[32]    Precedentemente, l’art. 2 del D.L. 58/2014 (L. 87/2014) – come novellato, da ultimo, dall’art. 1, co. 380, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) – aveva stabilito che, per consentire idonee condizioni igienico-sanitarie negli edifici scolastici, nelle regioni ove non era ancora attiva, ovvero era stata sospesa o era scaduta la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, le istituzioni scolastiche ed educative potevano provvedere, fino alla data di effettiva attivazione della convenzione e comunque fino a non oltre il 31 agosto 2017, all'acquisto degli stessi servizi dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicuravano alla data del 31 marzo 2014.

[33]    L'art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 ha fissato, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall’a.s. 2013/2014, un tetto alla spesa per l’acquisto di servizi esternalizzati, che deve avvenire nel rispetto dell’obbligo di avvalersi delle convenzioni-quadro Consip: la spesa, infatti, non può essere superiore a quella che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell’articolo 4 del DPR 119/2009 (in base al quale, nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25% dei posti del corrispondente profilo professionale). A decorrere dal medesimo a.s., il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'a.s. 2012/2013.

[34]    La norma faceva implicito riferimento al disegno di legge A.S. 1138 “Disciplina del sistema delle comunicazioni” presentato al Senato il 31 luglio 1996 e, all’epoca, in corso d’esame.

[35]    La convenzione era stata stipulata ai sensi dell’art. 9, co. 1, del D.L. 602/1994, successivamente decaduto (il co. 3 aveva previsto che "la scelta del concessionario avviene mediante gara”). Essa fu approvata con decreto del Ministro del 21 novembre 1994. La disposizione di autorizzazione fu poi riproposta in una serie di D.L., recanti misure di risanamento della RAI, decaduti per mancata conversione e più volte reiterati; da ultimo, l'art. 1, co. 3, della L. 650/1996, di conversione del D.L. 545/1996, fece salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge reiterati. Pertanto, la convenzione citata mantenne la sua validità; dopo la scadenza (21 novembre 1997) fu adottata la L. 224/1998 che, come già anticipato nel testo, ne dispose in via transitoria il rinnovo per un triennio.

[36]    Per la proroga della convenzione scaduta il 21 novembre 2000, l’art. 145, co. 20, della L. finanziaria 2001 ha autorizzato la spesa di £ 15 mld per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; l’art. 4, co. 7, della L. finanziaria 2004 ha autorizzato la spesa di € 8,5 mln per gli anni 2004, 2005 e 2006; l’art. 1, co. 1242, della L. finanziaria 2007 ha autorizzato la spesa di € 10 mln per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

[37]    L’elenco n. 1 allegato alla legge stanzia: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e un pari importo a decorrere dal 2018 per gli interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili; 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per la prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania.

[38]    In attuazione di quanto previsto, si vedano: per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il D.P.C.M. 12 febbraio 2015; per il Ministero dell'interno, il D.P.C.M. 27 febbraio 2015, il D.P.C.M. 11 aprile 2016 e il D.P.C.M. 8 giugno 2017.

[39]    L’onere è stato coperto, quanto a € 6 mln annui, con i fondi per la ricostruzione dell’Abruzzo di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. 39/2009 (L. 77/2009) – finalità dichiarata, infatti, era anche quella di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell'Abruzzo mediante la ricostituzione e il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo e di realizzare un polo di eccellenza internazionale grazie alla valorizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche già esistenti nel territorio – e, quanto a ulteriori € 6 mln, a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

[40]    Che, in base allo stesso parere, hanno accompagnato i tre cicli, relativi a quattro corsi di dottorato, avviati nel triennio 2013-2015.

[41]    La relazione tecnica al ddl di conversione del D.L. specificava che lo stanziamento previsto di € 3 mln annui è sostanzialmente destinato ad assunzioni di personale docente, a decorrere dal 2016, mentre per le spese (stimate in € 6 mln annui) per borse di studio, attività di ricerca e ulteriori attività necessarie all’operatività del GSSI si utilizzeranno, per il triennio 2016-2018, le risorse di cui alla delibera CIPE 76/2015. Successivamente al 2018, a tali spese si farà fronte “con la capacità del GSSI di reperire fondi attraverso la partecipazione a bandi competitivi nazionali e internazionali, come raccomandato dall’ANVUR, fermo restando che la prosecuzione delle attività del GSSI oltre il 2018 è subordinata alle valutazioni periodiche dei risultati ottenuti, previste dalla relazione dell’ANVUR e dalle norme vigenti”.

[42]    Il testo reca disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili.

[43]    La disposizione ha anticipato l'applicazione dell'imposta municipale propria all'anno 2012.

[44]    La disposizione prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è istituita l'imposta unica comunale che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

[45]    La Corte costituzionale (sentenze n. 374 del 2002 e n. 274 del 2006) ha affermato – con riferimento ad altre leggi di interpretazione autentica – che «non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva. Infatti, il divieto di retroattività della legge – pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore ordinario deve in principio attenersi – non è stato elevato a dignità costituzionale, salva, per la materia penale, la previsione dell'art. 25 della Costituzione. Quindi, il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare sia disposizioni di “interpretazione autentica”, che determinano – chiarendola – la portata precettiva della norma interpretata fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. Ed è quindi sotto l'aspetto del controllo di ragionevolezza che rilevano, simmetricamente, la funzione di “interpretazione autentica”, che una disposizione sia in ipotesi chiamata a svolgere, ovvero l'idoneità di una disposizione innovativa a disciplinare con efficacia retroattiva anche situazioni pregresse in deroga al principio per cui la legge non dispone che per l'avvenire. In particolare, la norma che deriva dalla legge di “interpretazione autentica” non può dirsi irragionevole (art. 3, comma 1, Cost.), ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario» (sentenza n. 274 del 2006, citata).

[46]    Nel caso della sentenza n. 227 del 2009, la Corte ravvisò in questo riferimento un contributo ermeneutico nella lettura di una disposizione "che già per la sua stessa formulazione presenta aspetti di irragionevolezza" (in quel caso, non si consideravano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni).

[47]    Tale importo è risultante dalla compensazione fra i contributi richiesti dal DL 66/2014 (pari a 2.214,10 milioni di euro per il 2018) e dalla legge 208/2015 (pari a 5.480 milioni annui fino al 2020) e la rideterminazione del Fabbisogno Sanitario Nazionale (per un importo pari a 5.000 milioni annui a partire dal 2018), a seguito dell'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016.

[48]    A tal fine, il DPCM tiene anche conto del Pil e della popolazione residente e ridetermina i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Si veda tuttavia, in proposito, quanto dispone l'art.1. comma 534-ter, della legge n.232 del 2016 (v. infra), secondo cui occorre in tale sede avere riguardo ai fabbisogni standard e alle capacità fiscali standard.

[49]    Il richiamato terzo periodo è stato introdotto dalla legge di stabilità per il 2015 (art.1, comma 398, della legge n.190 del 2014), che aveva introdotto il citato contributo aggiuntivo a carico delle regioni a statuto ordinario inizialmente per gli anni 2015-2018. Successivamente con l’articolo 1, comma 681, della legge di stabilità per il 2016, il periodo è stato esteso al 2019 e infine con l'art.1, comma 527 della legge di bilancio per il 2017, il medesimo periodo è esteso al 2020.

[50]    I richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti agli enti territoriali, tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL (a partire dal 2018 occorre tener conto dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, v. art.1, comma 534-ter della legge n.232 del 2016, v. infra) e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

[51]    Detto Dipartimento in tale attività si avvale della struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni.

[52]    Tale modifica, inizialmente contenuta in un emendamento (68.8 testo 2) approvato in sede referente, è stata recepita nel maxiemendamento su cui il Governo ha posto la questione di fiducia in Senato. Si segnala che detto emendamento aveva, conseguentemente, modificato l'articolo 119, comma 19, del disegno di legge nel senso di restringere la portata delle disposizioni ivi recate alle sole regioni a statuto ordinario.

[53]    Il CINSEDO svolge attività di studio, ricerca e, più in generale, supporta l'attività della Conferenza delle regioni (si veda l'art.3 dello statuto approvato il 13 ottobre 2005).

[54]    L’art. 20, comma 3, primo periodo, del Dlgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) dispone che, per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria, le regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento.

[55]    Il riferimento è agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 (relativi alla ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico nel settore sanitario), e dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996 (che al comma 203 definisce gli strumenti di programmazione negoziata).

[56]    Decreto legislativo  6 maggio 2011 n. 68, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

[57]    Il Fondo è alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni nelle funzioni della sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale ed, inoltre in ulteriori materie che potranno successivamente essere individuate.

[58]    Gli esercizi erano sette nel testo originario del D.L. n. 78/2015, e sono stati portati a dieci dall’articolo 1, comma 691, della legge n. 208/2015.

[59]    Per approfondimenti si veda il Tema dell’attività parlamentare curato dal Servizio Studi della Camera relativo al citato Fondo.

[60]    Recante (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016),

[61]    L’ordinanza n.388 del 26 agosto 2016, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”, prevede, all’articolo 4, l’istituzione di contabilità speciali a favore delle Regioni interessate, per l’utilizzo dei 50 milioni stanziati per gli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza.

[62]    Il dl n. 35 del 2013 disciplina, all’articolo 2, i pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome, mentre l'articolo 3 prevede la concessione di anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012. I criteri per il riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome sono costituiti dall'ammontare degli ammortamenti non sterilizzati e dall'importo delle mancate erogazioni - per competenza e/o per cassa - delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi Servizi sanitari (lettere a) e b) del comma 1).

      A decorrere dal 2022, le Regioni in oggetto provvedono al rimborso di quanto non versato, e fino alla scadenza di rimborso contrattualmente prevista, in misura lineare, in quote annuali costanti. In tal modo si cerca di ridurre, lungo un orizzonte temporale quinquennale, il grado di rigidità dei bilanci regionali, gravati dagli oneri che dovranno essere sostenuti per gli interventi a sostegno del tessuto economico e imprenditoriale locale a seguito del sisma.

[63]    Riguardo a quest'ultima, cfr. l'art. 1, comma 421, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[64]    Per le nozioni delle due categorie, la norma fa rinvio all'art. 19, commi 1 e 4, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, e successive modificazioni. In base a tali norme: sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarino, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego; i lavoratori dipendenti che effettuino la registrazione suddetta dopo la ricezione della comunicazione di licenziamento ed in pendenza del periodo di preavviso sono considerati, in tale fase, "a rischio di disoccupazione".

[65]    Recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”.

[66]    Poi abrogato dall’art. 38 della L.P. 22/2012.

[67]    Il disegno di legge è stato poi approvato da entrambe le Camere ed è divenuto legge n.96 del 2017, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n.50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

[68]    Ai sensi del comma 86, le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

§  cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;

§  cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

[69]    Tali esiti sono stati illustrati nel corso dell'audizione presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale lo scorso 16 marzo. Per un approfondimento si veda "Ex Province. Il riordino degli enti di area vasta a tre anni dalla riforma", documento di analisi n.1, Ufficio valutazione impatto, Senato della Repubblica, pagg.47-48.

[70]    SOSE è una società per azioni costituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (88%) e dalla Banca d'Italia (12%), in base all'art. 10, comma 12, della legge 146 del 1998. La Società svolge attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli studi di settore, compie analisi strategiche dei dati e svolge funzioni di supporto metodologico all'Amministrazione finanziaria in materia tributaria e di economia d'impresa. Per quanto ci interessa, fra le principali funzioni ha anche quella di determinare i fabbisogni standard in attuazione del cosiddetto federalismo fiscale.

[71]    Il calcolo dei fabbisogni standard per singola funzione è stato effettuato tramite la rielaborazione dei dati riferiti alla spesa storica del 2012, rilevati tramite questionari elaborati da 86 enti di area vasta. Facendo ricorso ad un modello lineare SOSE ha stimato sia i costi medi, sia i costi efficienti (questi ultimi ottenuti attribuendo un peso maggiore ai valori di spesa registrati da parte degli enti più virtuosi).

[72]    L'art. 20, comma 1, destina alle province delle regioni a statuto ordinario 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2017 ("Ripartizione a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo pari a 180 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per gli anni 2017 e 2018 e pari ad 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019") è stata data attuazione a tale disposizione. Alle città metropolitane, al comma 1-bis, è stato destinato un contributo pari a 12 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 (quello per il 2017 è stato attribuito dall'art. 15-quinquies, comma 1, del DL 91/2017 interamente alla città metropolitana di Milano). Al comma 3, sono poi previsti ulteriori 170 milioni di euro per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2017. A tale disposizione ha dato attuazione un ulteriore decreto del Ministro dell'interno del 14 luglio 2017 ("Ripartizione a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo pari a 180 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per gli anni 2017 e 2018 e pari ad 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019").

[73]    L'art. 15-quinquies, comma 2, del DL 91/2017 ha stanziato, nello specifico, 72 milioni di euro a favore delle province e 28 milioni di euro a favore delle città metropolitane per l'esercizio delle funzioni fondamentali. Con decreti del Ministero dell'interno 29 settembre 2017 ("Ripartizione, a favore delle Province delle Regioni a statuto ordinario, di un ulteriore contributo, pari a 72 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per l'anno 2017") e 4 ottobre 2017 ("Ripartizione a favore delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario di un ulteriore contributo, pari a 28 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per l'anno 2017") è stata data attuazione al richiamato comma 2.

[74]    Il maxiemendamento su cui il Governo ha posto la questione di fiducia in Senato ha recepito i contenuti dell'emendamento 70.0.42 (testo 2), accolto nel corso dell'esame in sede referente.

[75]    La Corte in proposito ha asserito che agli accordi sottoscritti fra Stato e Regioni non può riconoscersi, in generale, "un affidamento tutelabile in ordine all’immutabilità delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni. Non è, infatti, coerente con il carattere dinamico del coordinamento finanziario impedire alla legislazione statale di introdurre – fermo il metodo pattizio per le autonomie speciali – nuovi contributi alla finanza pubblica, ove non espressamente esclusi dagli accordi stipulati" (quest'ultimo richiamo riguarda l'accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 con le province autonome, v. infra).

[76]    Le entrate regionali sono ora così costituite: a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione; dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione; dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione; dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione; dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione; dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT; dai canoni per le concessioni idroelettriche; da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i princìpi del sistema tributario dello Stato; dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio; da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria; dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici.

      Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione.

[77]    Recante "Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali".

[78]    Sul sito del Governo (al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/SchemidiBilancio/) sono consultabili i nuovi  schemi di bilancio adottati a decorrere dall’esercizio 2013, aggiornati al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 agosto 2017 ("Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi").

[79]    Nel caso il recupero riguardi somme precedentemente erogate agli enti di area vasta, ai sensi del medesimo comma 129, l'Agenzia delle Entrate trattiene le somme all'atto del riversamento ai medesimi dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

[80]    Occorre precisare che, ai sensi dell'art.1, comma 2, secondo periodo, della legge i "piccoli comuni" possono beneficiare dei finanziamenti del provvedimento qualora rientrino in una delle tipologie specificamente riportate.

[81]    Si tratterebbe di una soluzione in linea con l'art.3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, secondo cui, per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo affluiscono le risorse che l'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge n. 208 del 2015, destina alla progettazione e alla realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini».

[82]    Si ricorda che l’originaria formulazione del comma 731 della legge di stabilità 2014 attribuiva ai comuni un contributo di 500 milioni di euro, finalizzandolo alla previsione, da parte dei medesimi enti, di detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale (che non erano più previste ex lege ma lasciate all’autonomia dei singoli comuni). Con le modifiche del decreto-legge n. 16 del 2014 – che ha attribuito ai comuni, per l’anno 2014, la possibilità di elevare l'aliquota massima TASI, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille - l’importo del contributo per il 2014 è stato innalzato a 625 milioni ed è stata eliminata la specifica finalizzazione delle risorse al finanziamento di detrazioni. Anche per il 2015, l’articolo 1, comma 679 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) ha confermato il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille); è stata inoltre confermata, per il medesimo anno 2015, la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, alle richiamate condizioni.

[83]    Dall’articolo 1, comma 17, lett. f), della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

[84]    Si rammenta che il patto di solidarietà nazionale era già stato in precedenza introdotto con il comma 732 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), con la funzione di costituire uno strumento di flessibilità di livello nazionale con il aggiuntivo rispetto a quelli già previsti a livello regionale (disciplinati, da ultimo, dal comma 728 della legge n. 208/2011). Il meccanismo si basa, come per il patto regionale orizzontale, sulla cessione di spazi finanziari da parte degli enti locali che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto al saldo non negativo previsto dalla normativa nazionale - la cui entità va comunicata al Ministero dell'economia entro il termine del 15 giugno - a vantaggio di quelli che, invece, prevedono di conseguire, nel medesimo anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo prefissato. Lo scopo è quello di consentire a tali ultimi enti l'utilizzo di maggiori spazi finanziari per effettuare maggiori spese esclusivamente per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Come per il patto orizzontale regionale, le amministrazioni che hanno ceduto o acquisito spazi finanziari ottengono nel biennio successivo, rispettivamente, un alleggerimento o un peggioramento del proprio obiettivo di saldo, commisurato alla metà del valore dello spazio acquisito (nel caso di richiesta) o attribuito (nel caso di cessione). Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti che necessitano di sostenere spese di conto capitale superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dagli altri, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti.

[85]    Il Fondo crediti di dubbia esigibilità, previsto dall’articolo 167 del TUEL (D.Lgs. n.267/2000), costituisce una delle principali novità introdotte ad opera della nuova disciplina dell’armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011 ed ha la finalità di assicurare che gli enti locali utilizzino, in termini di spesa, solo le risorse aventi un alto tasso di riscuotibilità. Al fondo è quindi affidata la funzione di rettificare tutte quelle risorse non effettivamente esigibili nel corso dell'anno, mediante il conferimento ad  esso di un accantonamento il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione: tale accantonamento non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

[86]    Individuate dall’articolo 41-bis nelle zone a rischio sismico 1, vale a dire quelle in cui possono verificarsi fortissimi terremoti

[87]    Facendo seguito al decreto Mef  41337 del 14 marzo 2017, che ha assegnato gli spazi finanziari per l’anno 2017, parte dei quali sono poi stati oggetto di rinuncia parziale o totale, il decreto  Mef  77112 in questione , tenuto anche conto che il 2017 è stato il primo anno di applicazione della disciplina sul nuovo patto di solidarietà nazionale introdotto dalla legge n.232 del 2016, ha provveduto  alla “riassegnazione” degli spazi medesimi per l’anno 2017.

[88]    Comprese le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti (art. 10, comma 3, della legge n. 243/2012).

[89]    Il comma, recato nel maxiemendamento su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, recepisce i contenuti dell'emendamento 72.0.2000 approvato in sede referente in Senato.

[90]    Denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità".

[91]    Si veda l'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011.

[92]    Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

[93]    Si ricorda, infatti, che nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale vi sono due componenti: a) una componente “ristorativa”, costituita dalle risorse necessarie al ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna per le esenzioni e le agevolazioni IMU e TASI previste dalla legge di stabilità 2016, determinata in 3.767,5 milioni di euro, e ripartita tra i comuni sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili esentati relativo all’anno 2015; b) una componente  “tradizionale”, destinata al riequilibrio delle risorse storiche (di cui 464,1 milioni destinati ai comuni delle regioni Siciliana e della Sardegna e 1.885,6 milioni destinati ai comuni delle regioni a statuto ordinario), di cui una quota percentuale da accantonarsi e da ripartirsi tra i comuni delle RSO secondo logiche di tipo perequativo.

[94]    In attuazione della legge di stabilità 2014, a seguito dell’Accordo del 31 marzo 2015 raggiunto in Conferenza Stato-Città.

[95]    Recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[96]    In sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal D.Lgs. n. 23/2011 di attuazione del federalismo municipale.

[97]    Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

[98]    Si ricorda, al riguardo, che il richiamato articolo 1, comma 118, della L. 190/2014,ha introdotto uno sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato. Lo sgravio riguarda i contratti a tempo indeterminato relativi a nuove assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015 e consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di 36 mesi.

[99]    L’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei è stato adottato il 29 ottobre alla Commissione europea.

[100]  Al fine di definire il concetto di aree interne, il territorio nazionale è stato suddiviso a livello comunale non in base ad un criterio minimo di popolazione, né secondo parametri altimetrici, ma secondo un criterio di capacità di offerta di alcuni servizi essenziali, che sono stati identificati nella presenza sul territorio di un istituto di scuola secondaria superiore, di una struttura ospedaliera sede di un DEA di primo livello e di una stazione ferroviaria classificata non inferiore a”Silver”. In base alla compresenza di questi tre requisiti sono stati individuati i “poli urbani” e i “poli intercomunali”, composti da quei comuni tra loro vicini nei quali erano presenti “congiuntamente” i tre servizi essenziali.
Conseguentemente, i comuni non rientranti nei poli sono stati classificati in base ad un indicatore di “accessibilità”, calcolato in termini di minuti di percorrenza per raggiungere il polo più prossimo: i limiti sono stati fissati in meno di 20 minuti (aree periurbane o di cintura), tra 20 e 40 minuti (aree intermedie), tra 40 e 75 minuti (aree periferiche) e oltre i 75 minuti (aree ultraperiferiche). I comuni con tempi di accessibilità superiori ai 20 minuti dal polo più vicino sono stati classificati “aree interne”.

[101]  La relazione tecnica del Governo specifica che sono state concluse le procedure di selezione ed assegnati i diritti d'uso delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz per le attività di sperimentazione basate sulla tecnologia 5G nell'area metropolitana di Milano e nelle città di Prato, L'Aquila, Bari e Matera. Per dettagli sulle sperimentazioni pre-commerciali del 5G in corso, si rinvia al sito del MISE.

[102]  In base al citato art. 2359, sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

[103]  I commi 18 e 19 dell'articolo 26 della L. 448/1998 dettano norme integrative rispetto a quanto disposto dall'articolo 59, comma 56, L. 449/1997, concernente la possibilità per i pubblici dipendenti di richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto. In particolare, il comma 18 ha specificato che la somma complessivamente attribuita alle forme di previdenza complementare in base alla quota contributiva di 1,5 punti percentuali, (di cui al richiamato articolo 59, comma 56, della L. 449/1997), non potesse superare i 103.291.379,82 milioni di euro annui.

[104]  http://www.camera.it/leg17/465?tema=il_fondo_per_il_finanziamento_degli_investimenti_e
_lo_sviluppo_infrastrutturale_del_paese

[105]  Per una descrizione del programma Industria 4.0 si rinvia alla scheda di approfondimento relativa all’articolo 7 del provvedimento in esame, contenuta nel presente Dossier.

[106]  Come è noto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 detta la normativa concernente i regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, per disciplinare:

a)     l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b)    l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c)     le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d)    l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

[107]  Per quanto concerne le misure di contenimento delle spese attualmente gravanti sulle pubbliche amministrazioni, si ricorda che nel corso degli ultimi anni si sono stratificati numerosi interventi normativi volti sia al contenimento della spesa pubblica che ad una sua progressiva riqualificazione. Gli interventi più numerosi riguardano il contenimento della spesa per consumi intermedi delle PA, attuato sia incidendo sulle modalità di determinazione dei prezzi di acquisto, sia attraverso l’introduzione di limiti alla capacità di spesa annua delle Amministrazioni (riduzione della spesa per beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missioni e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.). Ulteriori misure di contenimento sono state introdotte con riferimento alle spese per immobili (controllo delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, riduzione delle spese per i canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, ecc.), alle spese per organi collegiali ed altri organismi, nonché per i costi di personale.

Una disamina delle norme attualmente vigenti di contenimento della spesa pubblica applicabili non solo alle Amministrazioni statali ma anche agli enti ed organismi pubblici è contenuto nella Circolare del 13 aprile 2017, n. 18, con la quale si forniscono istruzioni ai fini di un puntuale adeguamento e per una corretta gestione del bilancio di previsione 2017 degli enti ed organismi pubblici, per effetto delle misure aggiuntive di contenimento della spesa pubblica introdotte, in particolare, dalla legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) e dal D.L. 244/2016 (proroga termini). Nell’Allegato 1, le misure sono esposte, con riferimento alle singole norme di legge, in relazione a ciascun ambito applicativo di riferimento.

[108]  Al riguardo, si veda l’audizione del Direttore generale e del Presidente della RAI nella seduta della Commissione parlamentare di vigilanza del 6 ottobre 2016.

[109]  In particolare, il paragrafo I.2.4.7 del Manuale riguarda il caso specifico delle TV pubbliche (v. pag. 38).

[110]  Il grado di concorrenzialità dei mercati in cui operano le specifiche unità istituzionali deve essere verificato mediante valutazioni qualitative che riguardano la struttura della domanda e dell’offerta, quali ad esempio le modalità di affidamento della concessione, le condizioni contrattuali di fornitura, il tipo di attività svolta.

[111]  L'art. 23-bis, co. 1, del D.L. 201/2011 ha affidato ad un decreto ministeriale (DM 23 dicembre 2013, n. 166) la definizione degli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate.

[112]  Il certificato di agibilità è uno strumento volto ad assicurare una tutela rafforzata per i lavoratori appartenenti a determinate categorie artistiche e tecniche dello spettacolo, considerate le specificità che caratterizzano lo svolgimento delle prestazioni lavorative in tale settore. Il certificato di agibilità deve essere richiesto dalle imprese dello spettacolo all’INPS ai sensi degli artt. 6, 9 e 10 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947. L’obbligo di richiesta è volto a consentire il preventivo controllo della regolarità contributiva dell’impresa richiedente che, in caso di esito negativo, preclude il rilascio del certificato. La richiesta del certificato di agibilità deve essere effettuata entro cinque giorni dalla stipulazione dei relativi contratti di lavoro (art. 9, comma 3, D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947) e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa. Alle imprese di nuova costituzione/operatività, all’atto del rilascio della prima agibilità, viene richiesto il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale pari al 10% del carico contributivo stimato per un periodo di tre mesi. In alternativa l’impresa può produrre una fidejussione bancaria o assicurativa per lo stesso importo.

[113]  Ossia le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi.

[114]  La disposizione fa riferimento ai lavoratori dello spettacolo di cui ai nn. 1-14 dell’articolo 3 del decreto legislativo C.P.S. n.708 del 1947, ossia: 1) artisti lirici; 2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica; 3) attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; 4) registi teatrali e cinematografici, aiuto registi; 5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione; 6) direttori di scena e di doppiaggio; 7) direttori d'orchestre e sostituti; 8) concertisti e professori d'orchestra orchestrali e bandisti; 9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda; 10) amministratori di formazioni artistiche; 11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa; 12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive; 13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici; 14) truccatori e parrucchieri.

[115]  La norma fa riferimento, per un refuso, ai commi “da 488 a 495” di tale articolo, mentre il riferimento sembra da intendersi ai commi da 488 a 497 dello stesso, come indicato nella relazione illustrativa.

[116]  Istituito con decreto-legge, n. 301/1980. Tale organo, insediato presso il Ministero delle partecipazioni statali, è stato autorizzato a partecipare (per il 60% delle azioni) alla società consortile CBS spa (consorzio bancario SIR) per consentire il risanamento del gruppo controllato dalla società finanziaria SIR (Società Italiana Resine), composto di una serie di società operanti nel settore petrolchimico. L’attività del Comitato si è successivamente estesa ad altre società.

[117]  Ivi incluse le partecipazioni nella REL S.p.A. (Ristrutturazione elettronica) in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir S.p.A. in liquidazione.

[118]  Che nel caso del Consorzio canale Milano Cremona Po sembra invece da configurarsi, come dispone il comma 2, come attivo finale della liquidazione alla data del 1°gennaio 2018.

[119]  Come già precisato in commento al comma 1 del presente articolo, le gestioni liquidatorie in questione fanno tutte capo a Ligestra due s.r.l., società interamente controllata da Fintecna S.p.a., che dal luglio 2017 ha incorporato Ligestra s.r.l e Ligestra tre s.r.l., società anche esse controllate da Fintecna medesima, cui facevano in precedenza capo talune di tali gestioni

[120]  Andrebbe ad esempio espressamente precisato che – come sembrerebbe desumibile -in assenza di espresso richiamo alla valutazione estimativa intermedia previsto dal comma 1 del presente articolo, la stessa non trova applicazione per le procedure liquidatorie disciplinate dal comma 2-bis in commento.

[121]  Con il termine space weather (meteorologia spaziale) si indica la possibilità di prevedere le condizioni del mezzo circumterrestre per quanto concerne in particolare le sue proprietà fisiche. Infatti l’insieme delle perturbazioni che hanno luogo nello spazio interplanetario, generate dal Sole, possono influenzare in maniera significativa l’ambiente circumterrestre. Tali perturbazioni, ad esempio in conseguenza di brillamenti ed esplosioni solari o emissioni di massa coronale solare, modificano le condizioni dell’alta atmosfera e provocano disturbi del campo geomagnetico (Fonte: Piano triennale delle Performance 2015/2017).

[122]  Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

[123]  Si ricorda che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del TUEL. Tale termine viene tuttavia solitamente differito, con apposite norme di legge ovvero con decreti del Ministro dell’interno. Per l’anno 2018, nella riunione del 23 novembre u.s. la Conferenza Stato città ed autonomie locali ha dato il proprio positivo parere al differimento al 28 febbraio 2018 del termine di approvazione dei bilanci di previsione 2018 di Comuni, Città metropolitane, Province.

      La mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini suddetti costituisce una delle ipotesi di scioglimento dei consigli, prevista dall’articolo 141, comma 1, lettera c), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, da effettuarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

[124]  Si ricorda che il testo tutt’ora vigente del comma 2 dell’articolo 141 del TUEL prevede, infatti, che trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, sia l'organo regionale di controllo a nominare un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio un termine, non superiore a 20 giorni, per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

[125]  L. 11 giugno 2004, n. 146, Istituzione della provincia di Monza e della Brianza; L. 11 giugno 2004, n. 147, Istituzione della provincia di Fermo; L. 11 giugno 2004, n. 148, Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani.

[126]  Nelle tre leggi istitutive, con formulazione identica (art. 4, commi 1 e 2, L. 146/2004; art. 5, commi 1 e 2, L. 147/2004; art. 4, commi 1 e 2, L. 148/2004), si è disposto in ordine all’adozione (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) dei provvedimenti necessari per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle nuove province. per la realizzazione di tutti gli adempimenti connessi all’istituzione delle nuove province, e quindi anche a quelli relativi alla costituzione degli uffici periferici, è stato inizialmente nominato un commissario per ciascuna provincia. Con DPCM emanati in data 23 gennaio 2006 sono state individuate le procedure per la gestione da parte del commissario delle risorse rese disponibili ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali e costituite le contabilità speciali presso le tesorerie provinciali.

[127]  In particolare, secondo la relazione illustrativa al D.L. n. 344/2016, per la provincia di Barletta-Andria-Trani, risultavano ancora in corso interventi relativi alla sede del comando provinciale dei carabinieri, della questura, della polizia stradale, della prefettura. Analogamente, per quanto concerne le province di Fermo e di Monza e della Brianza, gli interventi previsti pur avviati e risultando in fase di avanzamento, necessitano tuttavia, per il loro definitivo completamento, la proroga dell’utilizzo delle risorse a disposizione oltre il termine del 31 dicembre 2016, evitando che le medesime costituiscano, alla chiusura dell’esercizio in corso, economie di bilancio, impedendo, di fatto, la realizzazione delle attività previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013

[128]  Si ricorda che le il regime speciale per le assunzioni stabilito per i richiamati Corpi, originariamente previsto per il biennio 2010-2011, è stato prorogato più volte: da ultimo, l’articolo 1, comma 7, del D.L. 244/2016, ha prorogato al 31 dicembre 2017 i termini per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato previsti, tra gli altri, anche per i Corpi di Polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Allo stesso tempo, l’articolo 1, comma 1, dello stesso D.L. 244/2016, con riferimento alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, ha esteso il termine (prorogandolo contestualmente fino al 31 dicembre 2017) dell’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. 101/2013 (1° settembre 2013) alle graduatorie approvate successivamente alla richiamata data. Resta ferma la vigenza delle stesse graduatorie fino alla completa assunzione dei vincitori, nonché, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria stabilito dall'articolo 35, comma 5-ter, del D.L. 165/2001, corrispondente a tre anni dalla data di pubblicazione.

      Inoltre, l’articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008 ha previsto un regime speciale in materia di turn over a favore dei soli Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cui, per gli anni 2010 e 2011, tali amministrazioni possono procedere, secondo le procedure di cui all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, all’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20% per il triennio 2012-2014, del 50% nel 2015 e del 100% a decorrere dal 2016. Si ricorda, inoltre, che l’articolo 2, comma 1, del DPCM 8 settembre 2014, derogando a quanto disposto dal citato comma 9-bis dell’articolo 66 del D.L. 112/2008 in tema di percentuali del turn-over, prevede che le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (indicate nella Tabella B del provvedimento) possano procedere per l'anno 2014 all'assunzione di un contingente di personale a tempo indeterminato

[129]  La legge sulla concorrenza, L. n. 124/2017, è stata pubblicata in G.U. il 14 agosto 2017 ed è dunque entrata in vigore il 29 agosto 2017.

[130]  Le fattispecie di incompatibilità sono definite dalla normativa regionale e dai commi 112 e 113 del medesimo articolo 1 delle legge sulla concorrenza, concernenti, rispettivamente, gli impianti ubicati all’interno e all’esterno dei centri abitati

[131]  Recante Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

[132]  Recante Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.

[133]  La procedura riconosce su domanda (termini scaduti il 19 gennaio 2010), a titolo di equa riparazione, somme di denaro da erogare, in un'unica soluzione, ai soggetti danneggiati da emotrasfusione o somministrazione di sangue infetto e da vaccinazione obbligatoria, pari, rispettivamente, a 100.000 euro e a 20.000 euro. Le somme sono riconosciute anche agli aventi causa dei soggetti danneggiati nel caso in cui nelle more dell’erogazione ne sia intervenuto il decesso. La liquidazione è operata in base al criterio della gravità dell'infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l'ordine del disagio economico, accertato con le modalità previste dal regolamento ISEE (DPCM 159/2013), nei limiti della disponibilità annuale di bilancio.

[134]  Da ultimo, il DL. 73/2017 (L. 119/2017) recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale ha esteso (art. 5-quater) l’applicabilità degli indennizzi ai soggetti danneggiati a causa delle vaccinazioni che sono state rese successivamente obbligatorie o consigliate ai sensi dell’art. 1 del medesimo decreto (pertanto non solo l’anti-poliomielitica, l’anti-difterica, l’anti-tetanica e l’anti-epatite B, ma anche l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, l’anti-morbillo, l’anti-rosolia, l’anti-parotite, l’anti-varicella, anti-meningococcica B, l’anti-meningococcica C, l’anti-pneumococcica e l’anti-rotavirus), per lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.

[135]  Sul punto note formali da parte della Conferenza Permanente delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 990/C7SAN del 2 marzo 2012 - prot. n. 3570/C7SAN del 26 luglio 2012 – nota prot. n. 3616/C/SAN del 31 luglio 2013 - prot n. 2646/C7SAN del 5 giugno 2014).

[136]  Questa era la motivazione contenuta nella relazione illustrativa relativa al D.L. 244/2016, in relazione alla proroga dallo stesso recata.

[137]  Peraltro, dopo la ripartizione delle risorse con il DM 906/2013, il comune di Napoli ha impugnato la graduatoria elaborata dalla regione Campania. La I sezione del TAR Campania, dopo aver concesso la sospensiva (ordinanza n. 01777/2013 del 20 novembre 2013), con sentenza n. 5128 del 30 settembre 2014 ha ripristinato nell’efficacia la graduatoria.

[138]  Il richiamato articolo 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 165/2001, dispone che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangano vigenti per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione. Sono comunque fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

[139]  L’articolo 1, comma 2, del D.L. 216/2011, prorogava, nel testo originario, al 31 dicembre 2012 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte di specifiche amministrazioni relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell’anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) e all'articolo 66, commi 9-bis, 13 e 14, del D.L. 112/2008. Le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, potevano essere concesse entro il 31 luglio 2012. Successivamente, tali disposizioni sono state prorogate da una serie di interventi (da ultimo l’articolo 1, comma 5, lettera a), del D.L. 244/2016 ha prorogato al 31 dicembre 2017 il termine       per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato (e le relative autorizzazioni ad assumere) relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, nelle amministrazioni individuate nel box alla fine della presente scheda.

[140]  L'articolo 1, comma 6-quater, del D.L. 216/2011 aveva disposto, nel testo originario, fino al 31 dicembre 2015la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di 30 unità di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso D.L. 216/2011. Tale contingente di personale è costituito (art. 10-bis, comma 3, del D.L. 203/2005) dai segretari comunali e provinciali che, rimasti privi di incarico, sono posti a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sino al passaggio in mobilità, nella piena salvaguardia della loro posizione giuridica ed economica, e fatta salva la cessazione dell'utilizzo temporaneo nel caso di conferimento di incarico da parte di un Comune o di una Provincia. L'utilizzo temporaneo previsto dal richiamato comma 6-quater è finalizzato a soddisfare le esigenze funzionali di cui all'articolo 10-bis, comma 2, del D.L. 203/2005, vale a dire l'esigenza di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001. Tale disposizione è stata successivamente prorogato da una serie di norme, da ultimo l’articolo 1, comma 5, lettera b), del D.L. 244/2016 ha posticipato il richiamato termine al 31 dicembre 2017.

[141]  Tali autorizzazioni sono disciplinate dall'art. 1, commi 90 e 91, della L. 228/2012.        In particolare, il comma 90 prevede che - per le finalità di incremento di efficienza nell'impiego delle risorse, nonché tenuto conto della specificità e peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali possono procedere ad assunzioni di personale a valere sull’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

      Il successivo comma 91 dispone che le assunzioni di cui al comma 90 sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del turn over indicate dalla legislazione vigente (articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008), che possono essere incrementate fino al 50% (in luogo del 20%) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70% (in luogo del 50%) per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi del richiamato comma 91, sono state successivamente prorogate da una serie di interventi, da ultimo l’articolo 1, comma 6, del D.L. 244/2016, ha posticipato il richiamato termine al 31 dicembre 2017.

[142]  L’articolo 1, comma 2, del D.L. 192/2014 aveva prorogato, nel testo originario, al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, riferite al budget del 2014,  per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, e gli enti di ricerca in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2013, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del D.L. 90/2014 e dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del D.L. 112/2008 (per una disamina sulle amministrazioni interessate v. supra alla lettera b)) . Si trattava di una proroga che interveniva per la prima volta sulle risorse di riferimento. Laddove previste, le relative autorizzazioni ad assumere potevano essere concesse entro il medesimo termine del 31 dicembre 2015. Anche il termine per le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, veniva prorogato al 31 dicembre 2015. Successivamente, tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2016 dall’articolo 1, comma 3, lettera a), del D.L. 210/2015 e al 31 dicembre 2017 dall’articolo 1, comma 7, lettera a), del D.L. 244/2016.

[143]  L’articolo 1, comma 4, del D.L. 192/2014, aveva prorogato, nel testo originario, al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 relative agli stessi comparti, in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della L. 147/2013. Successivamente, tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2016 dall’articolo 1, comma 3, lettera b), del D.L. 210/2015 e al 31 dicembre 2017 dall’articolo 1, comma 7, lettera b), del D.L. 244/2016. L’articolo 1, comma 464, della L. 147/2013 ha previsto l’effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel Comparto Sicurezza e del Comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 66, c. 9-bis, del D.L. 112/2008 e art. 1, c. 91, della L. 228/2012 ) al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto stesso. Tali assunzioni possono essere effettuate a condizione che il turn over complessivo relativo allo stesso anno non sia superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5% rispetto a quanto previsto dall’art. 1, c. 91, della L. 228/2012), e che il contingente complessivo di assunzioni sia corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza . A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dal 2015.

[144]  L’articolo 1, comma 365, della L. 232/2016 ha istituito uno specifico Fondo per finanziare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche. Il Fondo è ripartito con uno (o più) D.P.C.M., e presenta tre finalità (individuate nelle lettere a), b) e c) del medesimo comma 365). In particolare, la lettera b) del comma 365 definisce il finanziamento - per il 2017 e dal 2018 - di assunzioni a tempo indeterminato presso le richiamate amministrazioni ed enti. Per le assunzioni sono tenute in conto le specifiche richieste volte a fronteggiare "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni". Le assunzioni sono autorizzate con specifico decreto interministeriale (che alla data di redazione della presente scheda non risulta ancora essere stato emanato), entro le vacanze di organico, al netto della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di personale appartenente ad altra amministrazione, e nel rispetto delle previsioni poste dall’articolo 4 del D.L. 101/2013.

      Tra le previsioni poste dall'articolo 4 del D.L. 101/2013, si ricorda quella secondo cui per tali amministrazioni l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata: all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza; al previo svolgimento di una ricognizione circa situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale.

[145]  L'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del D.L. 101/2013, ha disposto la facoltà per le Province, fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del D.L. 95/2012 (cioè il divieto, per le Province, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province stesse), di prorogare fino ad certo termine (originariamente stabilito al 31 dicembre 2014 e successivamente prorogato al 31 dicembre 2015 dall’articolo 1, comma 6, del D.L. 192/2014, al 31 dicembre 2016 dall’articolo 1, commi 9 e 9-quater del D.L. 201/2015 e al 31 dicembre 2017 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. 244/2016) i contratti di lavoro a tempo determinato, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti. Si ricorda che successivamente al D.L. 101/2013 è intervenuta la L. 56/2014, la quale ha fissato al 1° gennaio 2015 la data di subentro delle Città metropolitane alle Province omonime (art. 1, comma 16), attribuendo alle Città metropolitane il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della Provincia a cui ciascuna Città metropolitana è successa a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi (art. 1, comma 47). La disposizione di proroga in esame deve, conseguentemente, ritenersi applicabile anche alle Città metropolitane ad esse subentrate.

[146] Il comma, recato nel maxiemendamento su cui il Governo ha posto la questione di fiducia in prima lettura, riproduce i contenuti di un emendamento (101.0.25) approvato dalla Commissione bilancio del Senato in sede referente.

[147]  La sua mancata previsione potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire alla Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).