Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Legge di bilancio 2017 - Volume 2 - Articolo 1, comma 340 - Articolo 19
Riferimenti:
AC N. 4127-BIS-A/XVII   AC N. 4127-BIS/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 510    Progressivo: 6
Data: 23/12/2016
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
L N. 232 DEL 11-DIC-16   AS N. 2611/XVII

 


 

LEGGE DI BILANCIO 2017

 

Legge 11 dicembre 2016, n. 232

 

 

Volume II

Articolo 1, comma 340 – Articolo 19

 

 

 

 

Dicembre 2016

 

 

 

 

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Dossier n. 395/6 Volume II

 

 

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Progetti di legge n. 510/6 Volume II

 

 

 

Il presente dossier è articolato in tre volumi:

§  Volume I - Articolo 1, commi 1 – 339;

§  Volume II - Articolo 1, comma 340 – Articolo 19;

§  Volume III – Stati di previsione.

 

 

 

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I N D I C E
(Volume I)

 

Tavola di raffronto della numerazione degli articoli e dei commi tra il disegno di legge e il testo finale della legge nelle diverse fasi dell’esame parlamentare....................................................................................... 3

La nuova legge di bilancio.................................................................. 12

Parte I Sezione I – Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)..... 18

Articolo 1, commi 2-3 (Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, energetica e acquisto mobili)................... 21

Articolo 1, commi 4-7 (Credito di imposta per le strutture ricettive)..... 33

Articolo 1, commi 8-13 (Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti)................................ 38

Articolo 1, comma 14 (Disposizioni in materia di uffici giudiziari)....... 42

Articolo 1, commi 15 e 16 (Credito d’imposta per ricerca e sviluppo).. 44

Articolo 1, commi 17-23 (Regime di cassa).......................................... 48

Articolo 1, commi 24-31 (IVA di gruppo)............................................. 56

Articolo 1, comma 32 (Trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie)......................................................................................... 73

Articolo 1, commi 33-35 (Assoggettamento a IVA del 5 per cento dei servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare).................. 75

Articolo 1, comma 36 (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore e tracciabilità dei pagamenti)....................................... 76

Articolo 1, comma 37 (Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine) 78

Articolo 1, commi 38 e 39 (Pagamento cumulativo della tassa automobilistica).................................................................................. 80

Articolo 1, comma 40 (Riduzione canone RAI)..................................... 81

Articolo 1, comma 41 (Soppressione del canone per l’estrazione del sale dai giacimenti)................................................................................... 83

Articolo 1, comma 42 (Blocco aliquote regionali e comunali)............... 85

Articolo 1, comma 43 (Anticipazioni di tesoreria enti locali)................ 88

Articolo 1, comma 44 (Abolizione IRPEF per IAP e CD)...................... 89

Articolo 1, commi 45 e 46 (Compensazioni IVA animali vivi della specie bovina e suina)................................................................................... 91

Articolo 1, comma 47 (Fondi rustici montani)...................................... 94

Articolo 1, comma 48 (Riduzione dell’accisa sulla birra)..................... 95

Articolo 1, comma 49 (Esclusione delle SGR dall’addizionale IRES del 3,5 per cento)........................................................................................... 97

Articolo 1, comma 50 (Regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche)................................................................................... 99

Articolo 1, comma 51 (Regime fiscale agevolato per gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile)............................................................ 101

Articolo 1, commi 52-57 (Nuova Sabatini)......................................... 103

Articolo 1, comma 58 (Internazionalizzazione)................................... 110

Articolo 1, commi 59-64 (Incentivi per l’acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi)        112

Articolo 1, comma 65 (Firma elettronica per le startup)..................... 115

Articolo 1, commi 66-69 (Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nelle start-up e nelle PMI innovative)........................ 116

Articolo 1, comma 70 (Raccolta di capitali delle PMI)........................ 124

Articolo 1, commi 71-73 (Rifinanziamento degli interventi per l’autoimprenditorialità e per le start-up innovative)............................ 126

Articolo 1, commi 74 e 75 (Aziende confiscate e capitalizzazione delle imprese)........................................................................................... 130

Articolo 1, commi 76-80 (Perdite fiscali di start up partecipate da società quotate)............................................................................................ 132

Articolo 1, comma 81 (Disciplina delle transazioni fiscali nelle procedure concorsuali)..................................................................................... 135

Articolo 1, commi 82 e 83 (Investimenti in start up da parte dell'INAIL) 140

Articolo 1, comma 84 (Rimodulazione investimenti enti di previdenza in fondi immobiliari pubblici)................................................................ 142

Articolo 1, comma 85 (Destinazione risorse INAIL all'edilizia scolastica)        144

Articolo 1, commi 86 e 87 (Copertura assicurativa dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità)............................................................... 146

Articolo 1, commi 88-99 (Agevolazioni per investimenti a lungo termine)        149

Articolo 1, commi 100-114 (Piani individuali di risparmio a lungo termine- PIR) 155

Articolo 1, comma 115 (Centri di competenza ad alta specializzazione nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0)................................... 163

Articolo 1, commi 116-123 (Fondazione Human Technopole)............. 166

Articolo 1, commi 124 e 125 (Infrastruttura di ricerca FERMI).......... 171

Articolo 1, commi 126-139 (Misure per l’attuazione del Progetto dell’Area Expo 2015)....................................................................................... 174

Articolo 1, comma 140-142 (Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese).......................... 182

Articolo 1, comma 143 (Fondo per la realizzazione degli investimenti per la conservazione della fauna e della flora per la salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino)............................................... 189

Articolo 1, commi 144 e 145 (Realizzazione di ciclovie turistiche)...... 191

Articolo 1, comma 146 (Criteri di indennizzo dei figli delle vittime di omicidio commesso dal coniuge)....................................................... 194

Articolo 1, comma 147 (Interventi sugli impianti sportivi).................. 196

Articolo 1, commi 148-159 (Misure per l’attrazione degli investimenti) 198

Articolo 1, commi 160-162 (Premio di produttività e welfare aziendale) 215

Articolo 1, comma 163 (Stabilizzazione lavoratori socialmente utili della Calabria)......................................................................................... 219

Articolo 1, comma 164 (Esonero contributo di licenziamento nei cambi di appalto)............................................................................................ 221

Articolo 1, comma 165 (Riduzione aliquota contributiva iscritti gestione separata I.N.P.S.)............................................................................. 223

Articolo 1, commi 166-186 (APE - Assegno pensionistico a garanzia pensionistica e APE sociale).............................................................. 224

Articolo 1, comma 187 (Quattordicesima)......................................... 242

Articolo 1, commi 188-192 (Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA)............................................................................................... 246

Articolo 1, comma 193 (Relazione del Governo alle Camere in materia di APE e di RITA)................................................................................. 249

Articolo 1, comma 194 (Abolizione penalizzazioni)............................ 250

Articolo 1, commi 195-198 (Cumulo dei periodi assicurativi)............. 252

Articolo 1, commi 199-205 (Lavoratori precoci)................................ 256

Articolo 1, commi 206-208 (Lavori usuranti)..................................... 261


 

Articolo 1, comma 209 (Benefici previdenziali centralinisti non vedenti) 266

Articolo 1, comma 210 (No tax area pensionati)................................. 267

Articolo 1, comma 211 (Trattamenti pensionistici per le vittime del dovere e loro familiari superstiti)................................................................. 269

Articolo 1, commi 212-221 (Soggetti salvaguardati dall’incremento dei requisiti pensionistici)....................................................................... 271

Articolo 1, commi 222-225 (Trattamento anticipato di pensione per le lavoratrici)....................................................................................... 283

Articolo 1, commi 226-232 (Rifinanziamento prepensionamento giornalisti)        285

Articolo 1, comma 233 (Trasformazione a tempo parziale dei rapporti di lavoro)............................................................................................. 288

Articolo 1, commi 234-237 (Fondi di solidarietà bilaterali)................ 290

Articolo 1, commi 238 e 239 (Incremento del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale)........................................................ 293

Articolo 1, comma 240 (Interventi a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione)................................................................ 297

Articolo 1, commi 241 e 242 (Congedo per le lavoratrici autonome per motivi connessi al percorso di protezione relativo alla violenza di genere)        300

Articolo 1, comma 243 (Localizzazione e svolgimento dei servizi dei call center).............................................................................................. 301

Articolo 1, commi 244-248 (Fondo di solidarietà per il settore pesca) 307

Articolo 1, comma 249 (Regime di imposizione tributaria delle quote di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani).................... 310

Articolo 1, comma 250 (Pensione di inabilità per i soggetti affetti da malattie connesse all'esposizione all'amianto).................................... 311

Articolo 1, comma 251 (Fondo occupazione disabili)......................... 313

Articolo 1, commi 252-267 (Norme sulla contribuzione studentesca universitaria).................................................................................... 315

Articolo 1, commi 268-272 (Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio)............................................ 324

Articolo 1, commi 273-289 (Borse di studio nazionali per il merito e la mobilità)........................................................................................... 329

Articolo 1, commi 290-293 (Orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato).......................................................................... 339


 

Articolo 1, comma 294 (Erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori)......................................................................................... 343

Articolo 1, commi 295-305 (Interventi di finanziamento e sviluppo delle attività di ricerca)............................................................................. 345

Articolo 1, commi 306 e 339 (Assunzioni da parte dell’ANVUR e disposizioni specifiche per la VQR)................................................... 353

Articolo 1, comma 307 (Finanziamento ulteriore in favore dell'INGM) 355

Articolo 1, commi 308-311 (Esonero contributivo alternanza scuola-lavoro)............................................................................................. 356

Articolo 1, commi 312 e 313 (Programma operativo nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento")....................... 362

Articolo 1, commi 314-338 (Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza)................................................................. 364

 

 

 

 


I N D I C E
(Volume II)

 

Articolo 1, commi 340-343 (Proroga annuale del periodo di perfezionamento dei “precari della giustizia”) 377

Articolo 1, commi 344 e 345 (Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali) 381

Articolo 1, commi 346 e 347 (Indennità giornaliera per lavoratori della pesca marittima) 385

Articolo 1, commi 348 e 349 (Fondo sostegno natalità) 387

Articolo 1, comma 350 (Piano di azione nazionale su “Donne Pace e Sicurezza”) 388

Articolo 1, commi 351 e 352 (Nuove risorse del Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime) 393

Articolo 1, comma 353 (Premio alla nascita) 396

Articolo 1, comma 354 (Congedo obbligatorio per il padre lavoratore) 398

Articolo 1, commi 355-357 (Buono nido e rifinanziamento voucher asili nido) 400

Articolo 1, comma 358 (Pari opportunità) 404

Articolo 1, comma 359 (Finanziamento Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere. 405

Articolo 1, commi 360 e 361 (Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico) 407

Articolo 1, commi 362 e 363 (Ricostruzione privata e pubblica post-sisma) 409

Articolo 1, commi 364-365, 367 e 369 (Fondo per il pubblico impiego) 414

Articolo 1, commi 366 e 373-374 (Incremento dell’organico dell’autonomia) 423

Articolo 1, comma 368 (Proroga di graduatorie concorsuali nella P.A.) 426

Articolo 1, comma 370 (Casse di previdenza dei liberi professionisti) 428

Articolo 1, comma 371 (Fondo per le misure anti-tratta) 430

Articolo 1, comma 372 (Assunzioni presso il Ministero della giustizia) 432

Articolo 1, commi 375 e 376 (Contratti di lavoro a tempo determinato per il personale scolastico) 435

Articolo 1, comma 377 (Proroga dell’impiego del personale militare appartenente alle Forze armate) 439

Articolo 1, comma 378 (Fondo volo) 442

Articolo 1, commi 379 e 380 (Disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari negli stessi) 443

Articolo 1, comma 381 (Svolgimento del Vertice G7) 451

Articolo 1, commi 382-384 (Infrastruttura nazionale per l’interoperabilità per il Fascicolo sanitario elettronico) 452

Articolo 1, commi 385-389 (Introduzione di misure sperimentali per il 2017 relative al Servizio sanitario nazionale e di quello regionale) 459

Articolo 1, comma 390 (Piani di rientro per alcuni enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) 463

Articolo 1, comma 391 (Regioni a statuto speciale e piani di rientro per alcuni enti, aziende e strutture del Servizio sanitario nazionale) 464

Articolo 1, commi 392-394 (Livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard e quota vincolata al finanziamento di specifici fondi e finalità) 466

Articolo 1, commi 395 e 396 (Criteri per la nomina del commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario) 470

Articolo 1, commi 397-408 (Governance farmaceutica) 472

Articolo 1, comma 409 (Quota a valere sul finanziamento Ssn per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale Ssn) 484

Articolo 1, comma 410 (Contratti di collaborazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali) 486

Articolo 1, comma 411 (Finanziamento Alzheimer) 487

Articolo 1, comma 412 (Rinnovi contrattuali personale del Servizio sanitario nazionale ) 488

Articolo 1, commi 413-419 (Misure di efficientamento della spesa per acquisti) 489

Articolo 1, commi 420-423 (Acquisizioni di beni e servizi in forma centralizzata nonché linee di indirizzo e standard per la gestione dei magazzini, la logistica distributiva, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ed in materia di risorse umane) 493

Articolo 1, comma 424 (Programma biennale degli acquisti di beni e servizi) 496

Articolo 1, comma 425 (Misure di efficientamento della spesa dei Ministeri) 498

Articolo 1, comma 426 (Accantonamento di ricavi derivanti dalla dismissione d’immobili all’estero) 501

Articolo 1, commi 427 e 428 (Introiti derivanti dall’aumento della tariffa dei diritti consolari) 503

Articolo 1, comma 429 (Assegnazione di quota dei contributi per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana) 505

Articolo 1, comma 430 (Riduzione del finanziamento per l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) 507

Articolo 1, comma 431 (Riduzione sgravio contributivo per le imprese armatrici) 509

Articolo 1, comma 432 (Interventi organizzativi nel Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) 510

Articolo 1, commi 433, 437-439 (Fondi a favore degli enti territoriali) 513

Articolo 1, commi 434-436 (Piano di riequilibrio finanziario degli enti locali) 516

Articolo 1, commi 440-443 (Rinegoziazione mutui da parte degli enti locali) 521

Articolo 1, comma 444 (Modalità di determinazione delle riduzioni finanziarie da applicare ai comuni) 523

Articolo 1, comma 445 (Spese di personale per assunzioni comune di Matera) 526

Articolo 1, commi 446-452 (Fondo di solidarietà comunale) 528

Articolo 1, comma 453 (Canone per il servizio di distribuzione del gas naturale nel periodo di prosecuzione del servizio) 535

Articolo 1, commi 454 e 455 (Differimento di termini contabili per gli enti locali) 537

Articolo 1, comma 456 (Consorzi per la gestione associata di servizi sociali) 539

Articolo 1, comma 457 (Amministrazione residui attivi e passivi relativi a fondi di gestione vincolata) 542

Articolo 1, comma 458 (Acquisizione di informazioni sui fabbisogni standard) 544

Articolo 1, comma 459 (Criteri per il riparto delle riduzioni di spesa di beni e servizi per i comuni che gestiscono funzioni e servizi in forma associata) 547

Articolo 1, commi 460 e 461 (Destinazione proventi titoli abilitativi edilizi) 550

Articolo 1, comma 462 (Fondo per contenzioso amministrativo) 553

Articolo 1, commi 463-482 (Nuovo pareggio di bilancio enti territoriali) 555

Articolo 1, commi 483 e 484 (Pareggio di bilancio autonomie speciali) 572

Articolo 1, commi 485-501 e 506-508 (Assegnazione di spazi finanziari agli enti locali ed alle regioni per investimenti) 575

Articolo 1, commi 502-505 (Province autonome di Trento e di Bolzano) 583

Articolo 1, commi 509-516 (Recepimento dell’Accordo fra il Governo e la Regione siciliana) 587

Articolo 1, commi 517 e 518 (Regione Valle d’Aosta) 595

Articolo 1, commi 519-520 e 534 (Regione Friuli-Venezia Giulia) 599

Articolo 1, commi 521-523 (Oneri gestione commissariale della regione Piemonte) 604

Articolo 1, commi 524-526 (Utilizzo di risorse residue per il pagamento di debiti contratti dalla P.A.) 607

Articolo 1, commi 527 e 528 (Estensione al 2020 del concorso alla finanza pubblica delle Regioni) 612

Articolo 1, comma 529 (Modifica procedimento di riparto del contributo per minori entrate IRAP) 616

Articolo 1, commi 530-532 (Regolazione anticipazioni di tesoreria per la Sanità) 618

Articolo 1, comma 533 (Disposizioni in materia di rilevazioni SIOPE) 621

Articolo 1, commi 535-544 (Misure antielusive e di contrasto all’evasione) 623

Articolo 545 e 546 (Vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo) 634

Articolo 1, commi 547-553 (Imposta sul reddito d’impresa – IRI e razionalizzazione dell’Aiuto alla crescita economica – ACE) 637

Articolo 1, commi 554-564 (Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa) 647

Articolo 1, commi 565 e 566 (Assegnazione o cessione di beni ai soci. Estromissione di immobili dal patrimonio dell’impresa) 653

Articolo 1, comma 567 (IVA sulle variazioni dell’imponibile o dell’imposta) 658

Articolo 1, commi 568-575 (Autorizzazione al cambio di tecnologia dei diritti d’uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz) 661

Articolo 1, commi 576 e 577 (Gara Superenalotto) 668

Articolo 1, commi 578-581 (Centri di servizio per il volontariato finanziati dalle Fondazioni bancarie) 671

Articolo 1, comma 582 (Partecipazione italiana a iniziative internazionali) 674

Articolo 1, comma 583 (Risorse per le fondazioni lirico-sinfoniche) 675

Articolo 1, comma 584 (Spese della società ALES S.p.A.) 679

Articolo 1, commi 585 e 586 (Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale) 681

Articolo 1, commi 587 e 588 (Cultura e lingua italiana all'estero) 684

Articolo 1, comma 589 (Sostegno agli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero) 686

Articolo 1, comma 590 (Incremento del Fondo adozioni internazionali) 687

Articolo 1, comma 591 (Linea ferroviaria Ferrandina-Matera) 689

Articolo 1, comma 592 (Sostegno alla stampa italiana all’estero) 691

Articolo 1, comma 593 (Contributo al CONI) 692

Articolo 1, comma 594 (Reperimento di risorse pubbliche per la rifunzionalizzazione degli immobili pubblici) 693

Articolo 1, comma 595 (Nuova denominazione Italia Lavoro S.p.A.) 696

Articolo 1, comma 596 (Contributi associazioni combattentistiche) 698

Articolo 1, commi 597 e 598 (Debito Croce rossa) 701

Articolo 1, comma 599 (Assegno al nucleo familiare in presenza di quattro o più figli) 703

Articolo 1, comma 600 (Fondo assegno sostitutivo grandi invalidi) 706

Articolo 1, comma 601 (Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città) 707

Articolo 1, commi 602 e 603 (Edilizia sanitaria) 708

Articolo 1, comma 604 (Rete viaria interessata dalla Coppa del mondo di sci) 710

Articolo 1, comma 605 (Contributo all’Istituto italiano per gli studi storici e all’Istituto italiano per gli studi filosofici) 711

Articolo 1, comma 606 (Ricerca e sviluppo nei settori meteorologia e climatologia) 713

Articolo 1, comma 607 (Finanziamento degli interventi di decontaminazione e bonifica degli stabilimenti del gruppo ILVA) 715

Articolo 1, comma 608 (Piattaforma informatica sull'uso dei dati del codice di prenotazione nel settore del trasporto aereo) 720

Articolo 1, commi 609 e 610 (Restituzione del finanziamento statale a favore di ILVA) 722

Articolo 1, commi 611 e 612 (Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata) 726

Articolo 1, commi 613-615 (Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile) 732

Articolo 1, commi 616 e 619-620 (Scuole paritarie) 737

Articolo 1, comma 617 (Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica) 743

Articolo 1, comma 618 (Limitazione dei comandi di personale scolastico) 745

Articolo 1, comma 621 (Fondo per l’Africa) 747

Articolo 1, comma 622 (Misure per il rafforzamento della cooperazione internazionale per lo sviluppo) 750

Articolo 1, comma 623 (Fondo Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco) 753

Articolo 1, commi 624 e 625 (Rideterminazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e del Fondo esigenze indifferibili) 756

Articolo 1, comma 626 (Rifinanziamento del bonus cultura per i  diciottenni e del bonus strumenti musicali) 759

Articolo 1, comma 627 (Fondo nazionale per la rievocazione storica) 762

Articolo 1, comma 628 (Incremento limite annuale anticipazioni a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie) 764

Articolo 1, comma 629 (Contributi per la cooperazione allo sviluppo) 766

Articolo 1, comma 630 (Immigrazione) 767

Articolo 1, commi 631 e 632 (Eliminazione aumenti accise ed IVA per l’anno 2017) 772

Articolo 1, commi 633-636 (Collaborazione volontaria) 774

Articolo 1, comma 637 (Tabelle A e B) 778

Articolo 1, comma 638 (Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali) 789

Parte II Sezione II – Approvazione degli stati di previsione. 791

Articoli 2-18 (Approvazione degli stati di previsione, del totale generale della spesa e del quadro generale riassuntivo) 791

Articolo 19 (Entrata in vigore) 811

 

 


Articolo 1, commi 340-343
(Proroga annuale del periodo di perfezionamento
dei “precari della giustizia”)

 


340. Al fi ne di consentire la definizione dei progetti avviati nell’ambito dell’ufficio per il processo con la partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 50, comma 1 - bis , del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento di cui al predetto comma, è autorizzato, a domanda, lo svolgimento, da parte dei medesimi soggetti, di un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati con decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015. Durante il periodo autorizzato a norma del presente comma è riconosciuto il diritto all’attribuzione della borsa di studio per l’importo e con le modalità di cui all’articolo 9 del citato decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015.

341. La domanda di cui al comma 340 è redatta e trasmessa secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione del Ministero della giustizia e fatta pervenire al predetto Ministero, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un’attestazione del capo dell’ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il periodo di perfezionamento di cui all’articolo 50, comma 1 -bis , del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dalla quale risulti che lo svolgimento da parte del richiedente dell’ulteriore periodo di perfezionamento di cui al comma 340 del presente articolo è funzionale alle esigenze dell’ufficio.

342. Per i soggetti di cui al comma 340 del presente articolo resta fermo il riconoscimento dei titoli di preferenza e di merito in conformità a quanto previsto dall’articolo 50, comma 1 -quater , del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

343. Per le finalità di cui al comma 340 è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l’anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 21 -quater , comma 5, del decreto- legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente agli anni 2016 e 2017.


 

 

I commi da 340 a 343 prolungano di ulteriori 12 mesi il periodo di perfezionamento che può essere svolto presso gli uffici giudiziari dai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo presso i medesimi uffici, già previsto dalla legge di stabilità 2013: lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati (i c.d. precari della giustizia).


 

A partire dall'inizio della legislatura il Parlamento si è ciclicamente confrontato con il problema della possibile stabilizzazione dei c.d. precari della giustizia, apparendo fin da subito evidente che l'apporto che questi lavoratori avevano dato agli uffici giudiziari, gravemente privi di idonea copertura amministrativa, era tale da rendere la loro fuoriuscita da tali uffici un problema non solo sociale ma anche organizzativo.

La legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 25), aumentando gli importi del contributo unificato, destina tali risorse, per il solo 2013 e nella misura di 7,5 milioni di euro, «a consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013. La titolarità del progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia».

La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 344) ha prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2014, il periodo di perfezionamento, confermando il limite di spesa di 7,5 milioni di euro. Alla fine del 2014, esaurita l'efficacia della disposizione, il problema dei precari della giustizia torna all'attenzione del legislatore che interviene con l'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 192 del 2014, differendo - dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 - il termine di conclusione del periodo di perfezionamento presso gli uffici giudiziari.

Chiude la vicenda legislativa, prima del presente disegno di legge di bilancio, l'articolo 21-ter del decreto-legge n. 83 del 2015, che consente l'individuazione di soggetti che, avendo concluso il tirocinio, possono far parte per ulteriori 12 mesi dell'ufficio del processo. La disposizione interviene sull'art. 50 del decreto-legge n. 90 del 2014 - che disciplina l'ufficio del processo - e demanda ad un DM giustizia la determinazione del numero e dei criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento che possono far parte dell'ufficio per il processo per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per una durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri è riconosciuta priorità alla minore età anagrafica ed è assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari.

Il decreto-legge, inoltre, fissa in 400 euro mensili l'importo massimo della borsa di studio che potrà essere assegnata e riconosce allo svolgimento positivo di questa ulteriore attività formativa un titolo di preferenza nei concorsi nella P.A. (preferenza che dovrà essere accordata anche ai tirocinanti che non accedano all'ufficio per il processo); in particolare, per le procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia dovranno essere introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio.

In attuazione di questa disposizione è stato emanato il D.M. 20 ottobre 2015, con il quale è stata indetta la procedura di selezione di 1.502 tirocinanti per lo svolgimento dell'ulteriore anno di perfezionamento nella struttura organizzativa denominata "ufficio per il processo".

 

In particolare, il comma 340 autorizza i soggetti che stanno attualmente svolgendo l’ulteriore periodo di perfezionamento (1.502 persone) a proseguire l’attività, dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per altri 12 mesi (e dunque sino alla fine del 2017), nello stesso ufficio nel quale sono attualmente assegnati. La disposizione riconosce ai tirocinanti il diritto all’attribuzione della borsa di studio del valore massimo di 400 euro mensili, già disciplinata dal DM giustizia del 20 ottobre 2015.

 

Il comma 341 disciplina le modalità di presentazione della domanda di prosecuzione del periodo di perfezionamento. La disposizione demanda ad un provvedimento del direttore generale del personale e della formazione del Ministero della giustizia la individuazione dei contenuti della domanda che dovrà pervenire al Ministero entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.

Alla domanda dovrà essere allegata una attestazione del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il periodo di perfezionamento, che confermi il carattere funzionale alle esigenze dell’ufficio del periodo di ulteriore perfezionamento.

 

Il comma 342 conferma la disciplina già introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2015 che riconosce a coloro che svolgono il perfezionamento presso l’ufficio del processo:

§  un titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione;

§  la valorizzazione dell’esperienza formativa acquisita nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia.

Si ricorda che procedure straordinarie di reclutamento di personale amministrativo non dirigenziale del Ministero della giustizia sono state autorizzate dal recente decreto-legge n. 117 del 2016 (1.000 unità di personale) nonché dal comma 372 del disegno di legge in commento, cui si rinvia (ulteriori 1.000 unità di personale).

 

Infine, il comma 343 quantifica in 5.807.509 euro le risorse necessarie per finanziare gli ulteriori 12 mesi di perfezionamento, che vengono reperite attraverso la riduzione delle somme già stanziate per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria (art. 21-quater del decreto-legge n. 83 del 2015).

 

Per completezza, si ricorda che il DM 20 ottobre 2015 ha indetto una procedura per la selezione di 1.502 tirocinanti che sono dunque così attualmente ripartiti tra i diversi distretti di corte d’appello:

 

Ai fini della formazione della graduatoria, è stata attribuita priorità, nell'ordine: a) alle pregresse esperienze formative negli uffici giudiziari del distretto interessato; b) alla minore età anagrafica; c) all'essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore.

I capi degli uffici e i dirigenti amministrativi devono assicurare l'affiancamento di coloro che svolgono il periodo di perfezionamento con il personale di cancelleria, al fine di conseguire le conoscenze e le abilità necessarie per svolgere un'utile attività di supporto nell'ambito dei servizi ausiliari della giurisdizione, con particolare riferimento all'ufficio del processo.


 

Articolo 1, commi 344 e 345
(Esonero contributivo per coltivatori diretti
e imprenditori agricoli professionali)

 


344. Al fi ne di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L’esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L’esonero di cui al presente comma spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni di cui al primo periodo, nonché ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni che nell’anno 2016 hanno effettuato l’iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. L’esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

345. Le disposizioni di cui al comma 344 del presente articolo si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».


 

 

I commi 344-345 riconoscono un esonero contributivo triennale, nonché una riduzione contributiva per un ulteriore biennio  (da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis), per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che effettueranno l’iscrizione alla previdenza agricola nel corso del 2017 o che l’hanno effettuata nel 2016 con aziende ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate.

 

Il comma 344 riconosce un esonero contributivo quinquennale (nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis) per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che hanno effettuato l’iscrizione nella previdenza agricola nel 2016 con aziende ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate, o che la effettueranno nel corso del 2017.

 

L’esonero (che consiste nella dispensa dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e che non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente) è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo[1] delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (per la precisione nel limite del 66% per i successivi 12 mesi e nel limite del 50% per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi).

Sono escluse dall’esonero le nuove iscrizioni relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che nell’anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola.

Si prevede, infine, il monitoraggio dell’I.N.P.S. del numero delle nuove iscrizioni e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Per coltivatore diretto s’intende il piccolo imprenditore agricolo che si dedica direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione dei terreni, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta, e/o all’allevamento del bestiame ed attività connesse (articoli 1 e 2 della L. 1047/57). Le attività devono essere svolte con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato. Il requisito della abitualità sussiste quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente (cioè quella che, ai sensi dell’articolo 2 della L. 9/63, occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito).

È imprenditore agricolo professionale (IAP) colui che (ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. 99/2004), in possesso di specifiche conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole di cui all' articolo 2135 c.c. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse), direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro[2].

Si ricorda, inoltre, che possono acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale i soci delle società di persone e cooperative (comprese quelle di lavoro) e gli amministratori delle società di capitali nel caso in cui l'attività svolta sia contraddistinta dalla presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito richiamati.

Inoltre, le società di persone, cooperative e di capitali (anche a scopo consortile) sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle richiamate attività agricole e siano in possesso di specifici requisiti.

Sono infine riconosciute all'imprenditore agricolo professionale, persona fisica (se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale), le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

 

Il comma 345 prevede che le richiamate disposizioni si applichino nei limiti previsti dai regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013, concernenti i cosiddetti aiuti de minimis da parte degli Stati membri.

 

Gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo sono regolati, in particolare, dal reg. (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408.

Si tratta di quegli aiuti di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari che, per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive ed oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e, dunque, non suscettibili di provocare un'alterazione della concorrenza tra gli operatori economici. Tale importo è di gran lunga inferiore a quello fissato (200.000 euro) nel regolamento UE n. 1407/2013, sugli aiuti de minimis (nel periodo di programmazione 2014-2020) alla generalità delle imprese esercenti attività diverse da:

a)   pesca e acquacoltura;

b)  produzione primaria dei prodotti agricoli;

c)   trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

1)     qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

2)     qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d)     aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e)     aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

 


 

Articolo 1, commi 346 e 347
(Indennità giornaliera per lavoratori della pesca marittima)

 


346. Al fi ne di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l’anno 2017 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno, un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro.

347. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell’indennità di cui al comma 346.


 

 

I commi 346-347 riconoscono un’indennità giornaliera di 30 euro a favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell’attività per arresto obbligatorio.

 

I commi 346-347 riconoscono un’indennità giornaliera onnicomprensiva di 30 euro per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci delle cooperative della piccola pesca (di cui alla legge n. 250/1958[3]), quale forma di sostegno al reddito nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo.

L’indennità è riconosciuta per il 2017, nel limite di spesa di 11 milioni di euro (comma 346).

La disciplina delle modalità di pagamento dell’indennità è rimessa a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 347).

 

Quanto all’arresto obbligatorio dell’attività di pesca, si ricorda che il regolamento (UE) n. 1380 del 2013, relativo alla politica comune della pesca, ha ribadito che, tra i principali obiettivi di tale politica, rientra la conservazione delle risorse biologiche marine; a tal fine viene adottato un approccio precauzionale volto a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Tra le misure utili per il raggiungimento di tali scopi, l’articolo 7 del suddetto regolamento annovera le misure tecniche consistenti nell’interruzione delle attività di pesca dei pescherecci in una zona determinata per un periodo minimo definito al fine di proteggere aggregazioni temporanee di specie in via di estinzione, stock ittici in riproduzione, pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione ed altre risorse marine vulnerabili.

Il regolamento (UE) n. 508/2014 ha disciplinato il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca prevedendo, all’articolo 17, che ciascuno Stato membro elabori un programma operativo unico per l'attuazione di tali priorità da cofinanziare tramite il FEAMP. Il programma operativo italiano è stato approvato con decisione della Commissione europea del 25 novembre 2015.

Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 luglio 2016 si è ritenuto necessario, in considerazione dei dati inerenti lo sfruttamento ittico, autorizzare il fermo obbligatorio dell’attività di pesca per le unità autorizzate allo strascico, attraverso la previsione di un periodo di arresto temporaneo, diversamente articolato per aree, in conformità con quanto previsto dai piani di gestione.

Da ultimo, si ricorda che l’articolo 1, comma 307, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), nell'ambito delle risorse del Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione finalizzate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2016, ha destinato fino a 18 milioni di euro per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.


 

Articolo 1, commi 348 e 349
(Fondo sostegno natalità)

 


348. Al fine di sostenere le famiglie e di incentivare la natalità, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo di sostegno alla natalità» volto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più fi gli, nati o adottati a decorrere dal 1º gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.

349. La dotazione del Fondo di sostegno alla natalità è pari a 14 milioni di euro per l’anno 2017, 24 milioni di euro per l’anno 2018, 23 milioni di euro per l’anno 2019, 13 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Con decreto del Mini  stro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché quelli di rilascio e di operatività delle garanzie.


 

 

I commi 348 e 349, istituiscono, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il “Fondo di sostegno alla natalità”, con una dotazione di 14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per l’anno 2019, 13 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Si tratta di un fondo rotativo diretto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.

Viene demandato ad un decreto del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché di rilascio e di operatività delle garanzie.

Va ricordato che il decreto legge n. 185/2008 (convertito, con modificazioni dalla legge n. 2/2009), all’articolo 4, comma 1 e 1-bis, aveva istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo di credito per i nuovi nati, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari. L'art. 12 della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012) lo ha rinnovato fino al 2014. Successivamente il comma 201 della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147/2013), ha istituito, per l’anno 2014 un Fondo per i nuovi nati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie a basso reddito, facendo confluire in esso le risorse disponibili (quantificate dal Governo in circa 22 milioni di euro) nel Fondo per il credito per i nuovi nati sopracitato e contestualmente soppresso.


 

Articolo 1, comma 350
(
Piano di azione nazionale su “Donne Pace e Sicurezza”)

 

350. Ai fini della predisposizione e dell’attuazione del terzo Piano di azione da adottare in ottemperanza della risoluzione n. 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325) sulle donne, la pace e la sicurezza e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2017 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

 

 

Il comma 350 autorizza la spesa di 1.000.000 di euro per il 2017 e di 500.000 euro per ciascuna annualità 2018 e 2019 per la predisposizione e l’attuazione del terzo Piano di azione nazionale su “Donne Pace e Sicurezza”.

 

Le risorse autorizzate dal comma 350, nella misura di 1.000.000 di euro per il 2017 e di 500.000 euro per ciascun anno 2018 e 2019, sono finalizzate alla predisposizione del terzo Piano di azione nazionale su “Donne pace e sicurezza”, da adottare in ottemperanza della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle successive risoluzioni in materia. Tali risorse sono destinate anche alle azioni di promozione, valutazione e monitoraggio del Piano medesimo.

 

La risoluzione 1325 su donne, pace e sicurezza, è stata adottata all’unanimità dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 31 ottobre 2000. Si tratta del primo documento del Consiglio che menziona esplicitamente l’impatto dei conflitti armati sulle donne e sottolinea il contributo femminile per la risoluzione dei conflitti e per la costruzione di una pace durevole.

La risoluzione 1325 delinea un sistema ampio di obiettivi a garanzia della prevenzione, della partecipazione e protezione delle donne nei contesti di conflitto (il c.d. paradigma delle 3”P”), focalizzando tre elementi:

1.   le donne ed i fanciulli rappresentano i gruppi più colpiti dai conflitti armati;

2.   le donne svolgono un ruolo imprescindibile sia nella prevenzione e risoluzione dei conflitti, sia nelle attività di ricostruzione della pace;

3.   gli Stati membri dell’Onu sono invitati ad assicurare una più ampia partecipazione delle donne a tutti i livelli decisionali, con particolare riferimento ai meccanismi di prevenzione, gestione e risoluzione del conflitto.

Il principio ispiratore della risoluzione è la “tolleranza zero” rispetto a forme di violenza che infrangono le norme internazionali e costituiscono comportamenti di rilievo penale; tale principio si applica ai militari, alle parti in conflitto nonché al personale militare e civile dell’Onu responsabile di abusi sessuali nelle aree di conflitto.

L’adozione dei Piani d’azione nazionali (National Action Plans) da parte degli Stati membri per l’attuazione della Risoluzione 1325 è una facoltà prevista dal Consiglio di Sicurezza nel Presidential Statement del 28 ottobre 2004 al fine di compensare il gap tra l’ampiezza del mandato della risoluzione 1325 e la mancanza di indicazioni precettive in ordine all’attuazione delle sue disposizioni.

 

La risoluzione 1325 (2000) è considerata la “madre” di risoluzioni ONU successive dal contenuto più specifico.

 

La prima di tale serie è la risoluzione 1820 adottata all’unanimità il 19 giugno 2008 nella quale si afferma che la violenza sessuale in situazioni di conflitto armato può costituire crimine di guerra, crimine contro l’umanità e prefigurare genocidio. L’Italia, membro non permanente del Consiglio di Sicurezza nel biennio 2007-2008, aveva profuso un intenso impegno in fase negoziale, con particolare riguardo al riconoscimento del nesso tra sicurezza internazionale e violenza sessuale nei casi in cui questa viene impiegata come tattica di guerra.

 

Con la risoluzione 1888 (2009) il Consiglio di Sicurezza, tra le misure atte a fornire protezione a donne e bambini contro la violenza sessuale in situazioni di conflitto, chiede al Segretario generale di nominare un rappresentante speciale sulla violenza sessuale durante i conflitti armati. L’ufficio del Rappresentante Speciale ONU per le violenze sessuali in situazioni di conflitto è stato istituito nell’aprile 2010 e la prima Rappresentante è stata Margot Wallström; le è succeduta nella carica, dal 22 giugno 2012, Zainab Hawa Bangura, cittadina della Sierra Leone.

 

La successiva risoluzione 1889 (2009) si incentra, in particolare, sul rafforzamento della partecipazione delle donne nei processi di pace, nonché sullo sviluppo di indicatori adatti a misurare i progressi nella realizzazione della risoluzione madre 1325.

 

Una ulteriore risoluzione, 1960 (2010) è stata adottata all’unanimità il 16 dicembre 2010 dal Consiglio di Sicurezza, il quale ha chiesto alle parti coinvolte in conflitti armati di assumere specifici impegni ed indicare precise scadenze della lotta alla violenza sessuale. Le parti sono state sollecitate, sul lato della prevenzione, a proibire tali crimini attraverso la somministrazione di ordini precisi alle catene di comando e l’imposizione di codici di condotta e, sul versante giudiziario, ad indagare i presunti abusi affidandone tempestivamente alla giustizia i responsabili. Il Segretario generale è tenuto a monitorare il perfezionamento di tali impegni nonché, sulla base di una analisi più approfondita, a favorire una migliore cooperazione tra tutti gli attori Onu finalizzata a fornire una risposta sistemica alla questione della violenza sessuale, nel frattempo procedendo a più nomine femminili tra i protection advisers delle missioni di peacekeeping.

 

La risoluzione 2106 (2013) adottata all’unanimità il 24 giugno 2013, è specificamente focalizzata sul tema della violenza sessuale in situazioni di conflitto armato. Il documento aggiunge ulteriori dettagli operativi alle precedenti risoluzioni sul tema e ribadisce la necessità di sforzi più intensi da parte di tutti gli attori, non solo il Consiglio di Sicurezza e le parti di un conflitto armato, ma tutti gli Stati membri e gli enti delle Nazioni Unite, per l’attuazione dei mandati promananti dal complesso delle risoluzioni sul tema e per la lotta all’impunità per questi crimini.

 

La risoluzione 2122 (2013) rafforza le misure che consentono alle donne di partecipare alle varie fasi di prevenzione e risoluzione dei conflitti, nonché della ripresa del paese interessato, ponendo agli Stati membri, alle organizzazioni regionali ed alle stesse Nazioni Unite, l’obbligo di riservare seggi alle donne nei tavoli di pace. La risoluzione, inoltre, riconosce la necessità di una tempestiva informazione ed analisi dell’impatto dei conflitti armati su donne e ragazze e sollecita i Paesi che contribuiscono alle missioni ad aumentare la percentuale di donne nelle forze armate e nelle forze di polizia in esse impiegate. Viene infine sottolineata la necessità di continuare gli sforzi per eliminare gli ostacoli all’accesso delle donne alla giustizia in situazioni di conflitto o post conflitto.

 

Con la risoluzione 2242 (2015) viene riconosciuto il ruolo centrale della partecipazione delle donne nell’impegno globale per costruire la pace e la sicurezza, compresi i contributi strategici per contrastare la crescita dell’estremismo violento e trovare soluzioni alla complessa crisi della sicurezza internazionale. La risoluzione è stata adottata all’unanimità dal Consiglio di Sicurezza nell’ambito di una valutazione complessiva sul livello di implementazione, su scala regionale e nazionale, della Risoluzione 1325 a 15 anni dalla sua adozione. In tale ricorrenza, il Global Study Preventing conflict, transforming justice, securing the peace commissionato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite e condotto dalla ex Rappresentante speciale per i bambini nei conflitti, Radhika Coomaraswamy, ha individuato nella partecipazione femminile il fattore chiave per determinare operazioni efficaci nella mediazione della pace, nel peacekeeping e nella prevenzione dei conflitti.

 

In Italia, dopo l’adozione nel dicembre 2010 del primo Piano di Azione Nazionale 2010-2013, nel 2014 è stato adottato il secondo Piano Nazionale dell’Italia su “Donne Pace e Sicurezza”, relativo al periodo 2014-2016. Il secondo Piano d’Azione rappresenta l’esito di un processo di aggiornamento svolto dal Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, CIDU, attraverso la costituzione di un Gruppo di Lavoro che ha operato in stretta collaborazione con la società civile, individuando le modalità di attuazione Risoluzione 1325(2000) e delle successive Risoluzioni sul tema.

Il Piano d’Azione Nazionale persegue l’obiettivo di assicurare l’inserimento della gender perspective in tutti i settori della politica di pace ed in tutte le misure concrete di promozione e protezione della pace finalizzate al raggiungimento dei tre obiettivi principali fissati dalla Risoluzione 1325:

1.   prevenire la violenza contro le donne ed i fanciulli e proteggere i diritti umani di donne e fanciulli, durante e dopo i conflitti armati;

2.   promuovere una maggiore partecipazione delle donne nella promozione della pace;

3.   promuovere l’applicazione dell’approccio di genere nei progetti e programmi di promozione della pace.

Per il perseguimento di tali obiettivi, il secondo Piano d’Azione italiano ha individuato un panel di 7 sotto–obiettivi, che vengono presentati nel documento e rispetto a ciascuno dei quali viene riportato lo stato di attuazione e gli ulteriori impegni (commitments) che il l’Italia intende assumere, a livello sia nazionale sia internazionale.

Questi i sotto-obiettivi:

1.   valorizzare la presenza delle donne nelle Forze Armate nazionali e negli organi di polizia statale, rafforzandone il ruolo negli organi decisionali delle missioni di pace;

2.   promuovere l’inclusione della prospettiva di genere nelle Peace-Support Operations;

3.   assicurare training specifico, in particolare per il personale partecipante alle missioni di pace, sui differenti aspetti della Risoluzione 1325;

4.   proteggere i diritti umani delle donne, dei fanciulli e delle fasce più deboli della popolazione, in fuga dai teatri di guerra e/o presenti nelle aree di post-conflitto;

5.   rafforzare il ruolo delle donne nei processi di pace ed in tutti i processi decisionali;

6.   prevedere la partecipazione della società civile nell’attuazione della Risoluzione 1325;

7.   svolgere attività di monitoraggio e seguiti operativi (follow-up).

Come previsto dal secondo Piano d’azione nazionale, il Governo ha presentato nel marzo 2015, un Progress Report.

Quanto alle risorse finanziarie a sostegno delle attività contemplate dal Piano, si rammenta che in sede di conversione del DL 67/2016, di proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali e di interventi di cooperazione allo sviluppo per tutto l’anno 2016, un emendamento ha modificato l’originaria formulazione dell’articolo 8, comma 1; a seguito di tale modifica, nell’ambito dello stanziamento di 90 milioni previsti dalla disposizione e destinato ad una serie di iniziative di cooperazione sono ricompresi anche gli interventi, previsti dal Piano d’azione nazionale "Donne, pace e sicurezza - WPS 2014-2016", con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione, la protezione e il contrasto alla violenza sessuale sulle donne e le bambine, soprattutto quando usata come tattica di guerra, la tutela e il rispetto dei loro diritti umani, nonché le misure a sostegno delle iniziative di pace promosse dalle donne in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla stessa materia.


 

Articolo 1, commi 351 e 352
(Nuove risorse del Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime)

 


351. Al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L’importo dovuto a titolo di sanzione pecuniaria civile è recuperato secondo le disposizioni stabilite dalla parte VII del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;

b) all’articolo 10, comma 1, le parole: «devoluto a favore della Cassa delle ammende» sono sostituite dalle seguenti: «versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti, per le finalità di cui all’articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122».

352. All’articolo 1, comma 367, alinea, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «30 maggio 2002, n. 115,» sono inserite le seguenti: «nonché alle sanzioni pecuniarie civili di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7,».


 

 

I commi 351 e 352 destinano all’indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria civile. La riscossione coattiva di tali somme è demandata alla società Equitalia Giustizia.

 

Più nel dettaglio il comma 351, lettera a), modifica l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 7 del 2015, prevedendo che l'importo dovuto a titolo di sanzione pecuniaria civile sia recuperato secondo le disposizioni sulla riscossione di cui alla Parte VII del D.P.R. 115/2001 (TU in materia di spese di giustizia)

 

Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67) ha apportato importanti modifiche al sistema penale, abrogando diversi reati minori e introducendo il nuovo istituto dell'illecito sottoposto a sanzioni pecuniarie civili.  La definizione dei termini e delle modalità per il pagamento della sanzione pecuniaria civile, nonché delle forme per la riscossione dell’importo dovuto è stata demandata dall’articolo 9, comma 1, ad un successivo decreto ministeriale, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto (il D.Lgs. n. 7 del 2016 è entrato in vigore il 6 febbraio 2016).

 

La lettera b), interviene sull'articolo 10 del suddetto decreto legislativo, prevedendo che le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria civile anziché essere devolute alla Cassa delle ammende, confluiscano nel Fondo di rotazione antimafia, antiusura e per l’indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, istituito dall'articolo 14 legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016)- nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti.

 

Più in generale gli articoli 11-16 della legge europea 2015-2016 hanno dato attuazione alla direttiva 2004/80/CE in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, nel tentativo di porre fine alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea per il non corretto recepimento della direttiva (C-601/14). L’art. 11 ha riconosciuto espressamente il diritto all’indennizzo a carico dello Stato alla vittima di taluni reati, demandando ad un successivo decreto ministeriale la determinazione degli importi dell'indennizzo. In proposito è opportuno ricordare che il comma 146 dell'articolo 1 della legge in esame prevede che, nella determinazione dei limiti dell'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, debba essere assicurato un maggiore ristoro ai figli della vittima di omicidio commesso dal coniuge/partner.

L'art. 12 subordina il diritto all'indennizzo al ricorrere di una serie condizioni, tra le quali, ad esempio, la circostanza che la vittima sia titolare di un reddito annuo (come risultante dall’ultima dichiarazione) non superiore a quello previsto per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato o che la medesima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati. Quanto, poi, alla domanda di indennizzo, che può essere presentata dall’interessato o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato – personalmente o per mezzo di un procuratore speciale – l’art. 13 ha individuato una serie di formalità previste a pena di inammissibilità.  L’art. 14 ha poi previsto che le risorse del "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura"-all'uopo rinominato “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti”- siano destinate anche alle vittime dei reati violenti in relazione ai quali è riconosciuto il diritto all'indennizzo. Sempre con riguardo alla questione dell'indennizzo delle vittime dei reati, è opportuno segnalare che la Corte di Giustizia, (Grande Sezione, con la sentenza 11 ottobre 2016) si è pronunciata sulla citata causa C-601/14 dichiarando l’Italia inadempiente in ordine all’obbligo previsto all’art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80/CE. Tale disposizione, individuando un preciso obbligo a carico degli Stati membri, non lascerebbe a questi ultimi alcun margine di discrezionalità circa l’ambito di applicabilità dell’indennizzo, che dovrebbe dunque essere riconosciuto in tutti i casi di reati intenzionali violenti, secondo l’individuazione effettuata dal diritto penale di ciascuno Stato membro. In ogni caso, va rilevato che il Giudice europeo non ha avuto modo di pronunciarsi né, del resto, di considerare, nella sentenza prefata, la compatibilità della nuova disciplina dettata dalla legge europea 2015-2016 con le disposizioni della direttiva, in quanto, nonostante il deposito della pronuncia sia stato effettuato il giorno 11 ottobre 2016, le udienze del relativo procedimento si sono tenute in date antecedenti rispetto all’adozione della novella legislativa, che non è stata quindi neppure utilizzata dall’Italia al fine di dimostrare l’intervenuto adempimento agli obblighi sovranazionali.

Il comma 352, integrando il comma 367 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, attribuisce a Equitalia Giustizia la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie civili.

Equitalia Giustizia è la società del Gruppo Equitalia, interamente posseduta da Equitalia SpA, che gestisce: in attuazione dell’art. 1, commi 367 ss., della legge n. 244/2007 e sulla base di una convenzione con il Ministero della Giustizia, i crediti di giustizia; e sulla base dell’art. 2 del decreto-legge n. 143/2008 (convertito dalla legge n. 181/2008), il Fondo Unico Giustizia, istituito dall’art. 61, comma 23, del decreto-legge n. 112/2008 (convertito dalla legge n. 133/2008) e alimentato principalmente con i proventi dei sequestri.


 

Articolo 1, comma 353
(Premio alla nascita)

 

353. A decorrere dal 1º gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall’INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione.

 

 

Il comma 353 attribuisce un premio alla nascita di 800 euro che può essere chiesto dalla futura madre all’INPS al compimento del settimo mese di gravidanza.

La norma riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un premio alla nascita, o all’adozione di minore pari ad 800 euro, corrisposto, in unica soluzione dall’INPS. Il premio è corrisposto a domanda della futura madre, e può essere richiesto al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione. Esso non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del D.P.R. n. 917/1986 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

 

A tale proposito va ricordato che i commi da 125 a 129 della legge di stabilità per il 2015 (1, comma 125 della legge di stabilità per il 2015) prevedono, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione.

Tale assegno – che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell’articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi - è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia.

Per la corresponsione del beneficio economico si richiede tuttavia la condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui, stabilito ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

L’importo dell’assegno di 960 euro annui è raddoppiato quando il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente è in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore ISEE non superiore ai 7.000 euro annui.

L’assegno è corrisposto, a domanda, dall’INPS, che provvede alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente


 

Articolo 1, comma 354
(Congedo obbligatorio per il padre lavoratore)

 


354. L’applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall’articolo 4, comma 24, lettera a) , della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l’anno 2016, dall’articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l’anno 2017 e a quattro giorni per l’anno 2018, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per l’anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Alla copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l’anno 2017 e alla parziale copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 41,2 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2017 e a 31,2 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.


 

 

Il comma 354 proroga per il 2017 e il 2018 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente.

 

La disposizione proroga per il 2017 e il 2018 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 e prorogato sperimentalmente per il 2016). Il congedo deve essere goduto entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, è fruibile anche in via non continuativa e la sua durata è elevata a 2 giorni (analogamente a quanto già disposto per il 2016) per il 2017 e a quattro giorni per il 2018.

Al suddetto congedo si applica la disciplina dettata dal D.M. 22 dicembre 2012 che ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali operanti per gli anni 2013-2015[4].

Per il 2018, inoltre, il padre può astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Gli oneri derivanti dalla proroga contenuta nel comma in esame sono valutati in 20 milioni di euro per il 2017 e in 41,2 per il 2018: alla copertura totale dei primi e alla copertura parziale dei secondi, limitatamente a 31,2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

 

Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è stato introdotto, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, dall’art. 4, c. 24, lett. a), della L. 92/2012. Tale disposizione prevede che il padre, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno, in aggiunta al periodo di astensione obbligatoria della madre. Successivamente, tale misura è stata prorogata sperimentalmente per il 2016 dall’art. 1, c. 205, della L. 208/2015 (Stabilità 2016) che ha elevato la sua durata a 2 giorni, fruibili anche in via non continuativa.


 

Articolo 1, commi 355-357
(Buono nido e rifinanziamento voucher asili nido)

 


355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1º gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dall’anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità. Il buono è corrisposto dall’INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l’iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l’anno 2017, 250 milioni di euro per l’anno 2018, 300 milioni di euro per l’anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente comma. L’INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l’INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall’articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; il beneficio di cui al presente comma non è altresì fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi 356 e 357 del presente articolo.

356. Al fine di sostenere la genitorialità, verificato il buon risultato del periodo sperimentale, il beneficio di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b) , della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative. 

357. Ai medesimi fini di cui al comma 356 del presente articolo, il beneficio di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b) , della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.


 

 

I commi 355-357 istituiscono, a partire dal 2017, un buono per l’iscrizione in asili nido pubblici o privati, di 1.000 euro annui per i nuovi nati dal 2016 e prorogano, per gli anni 2017 e 2018, il contributo economico (cd. voucher asili nido) riconosciuto alla madre lavoratrice, anche autonoma, in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale.

 

Buono asili nido (comma 355)

Il comma 355 stabilisce a regime, a decorrere dal 2017, l’erogazione di un buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido. La misura è estesa altresì a beneficio dell’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Il buono è pari a 1.000 euro su base annua, corrisposti in 11 mensilità – perciò circa 90,9 euro mensili-, effettuata da parte dell’INPS al genitore che ne faccia richiesta presentando documentazione idonea a dimostrare l’iscrizione in strutture pubbliche o private. Oltre all’iscrizione – in base ad una modifica approvata in sede di esame in prima lettura della disposizione–, la documentazione dovrà riguardare anche il pagamento della retta.

Il buono è riferito ai nuovi nati dal 2016 e potrà essere percepito per un massimo di un triennio, visto che si riferisce alla platea dei bambini da 0 a 3 anni.

 

La norma si configura come tetto massimo di spesa per lo Stato, pari a 144 milioni di euro per il 2017, 250 milioni per il 2018 e 300 milioni per il 2019, per poi proseguire a regime con l’autorizzazione di complessivi 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Le modalità di attuazione di questa previsione saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto dovrà essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore (a far data, quindi, dal 1° gennaio 2017) della presente legge di bilancio.

L’Istituto nazionale per la previdenza sociale è tenuto a provvedere al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalla misura mediante invio di relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Pertanto, se in sede di attuazione della misura, si verifichino o stiano per verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'Istituto è tenuto a non prendere in considerazione ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio.

Viene peraltro esclusa la cumulabilità del beneficio con un’altra misura agevolativa già prevista dalla normativa vigente, vale a dire la detrazione fiscale per le spese documentate di iscrizione in asili nido sostenute dai genitori.

Si tratta di una detrazione fiscale del 19% sul totale delle spese annue documentate, sostenute fino ad un massimo di 632 euro; pertanto, la detrazione massima è pari a 120 euro per ciascuna dichiarazione dei redditi nel triennio di usufruibilità del beneficio. La detrazione è stata inizialmente disposta dall’art. 1, co. 335 della legge finanziaria 2006, successivamente prorogata con riferimento ai successivi periodi di imposta 2007 e 2008, rispettivamente, dall’art. 1, co. 400 della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) e dall’art. 1, co. 201 della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007), e da ultimo prorogata per i periodi d’imposta successivi al 2008 dall’art. 2, co. 6, della legge finanziaria 2009 (L. 203/2008).

 

Infine, si dispone che il buono in esame non può essere fruito contestualmente al beneficio di cui ai successivi commi 2 e 3 (v. infra) che contengono misure specificamente dirette al sostegno della genitorialità.

 

Per una ricostruzione delle misure vigenti a sostegno della genitorialità con particolare riferimento all’art. 4, co. 24, della L. 92/2012 si fa rinvio al box successivo.

Rifinanziamento voucher asili nido (commi 356 e 357)

I commi 356 e 357 dispongono la proroga per il 2017 e 2018 della facoltà riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo economico (cd. voucher asili nido o baby-sitting) in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale.

Più nel dettaglio, il comma 356 dispone la proroga per il 2017 e 2018 delle norme (già stabilite, in via sperimentale, per gli anni 2013-2015 e prorogate, in via sperimentale, per il 2016) relative alla possibilità, per la madre lavoratrice dipendente (pubblica o privata), o iscritta alla gestione separata, di richiedere (al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi e in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale) un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati). Tale beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 40 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative (vedi infra box di approfondimento).

La medesima proroga, per i medesimi anni, è disposta dal comma 357 anche nei confronti delle lavoratrici autonome o imprenditrici, alle quali la suddetta facoltà di richiedere il cd. voucher baby-sitting o l’utilizzo di servizi per l’infanzia è stata riconosciuta, per la prima volta e sperimentalmente per il 2016, dalla legge di Stabilità 2016 (vedi infra box di approfondimento). Tale beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative.


 

L'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 92/2012 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi. La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia usufruito in parte del congedo parentale.

I criteri di accesso e le modalità di utilizzo del contributo, per quanto riguarda le madri lavoratrici (pubbliche o private) o iscritte alla gestione separata, sono disciplinati dal D.M. 28 ottobre 2014 il quale riconosce un contributo, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi (tre mesi se iscritta alla gestione separata e in misura riproporzionata se part-time); il contributo per il servizio di baby-sitting viene erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo massimo di 600 euro mensili (dietro esibizione da parte della struttura della richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio). La fruizione del beneficio comporta una corrispondente riduzione del periodo di congedo parentale.

La legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), al comma 282, ha prorogato per il 2016 le norme sopra illustrate. Anche per il 2016, il contributo è corrisposto nell'ambito di un limite di spesa, pari a 20 milioni di euro. Il comma 283 estende l'applicazione sperimentale di cui al precedente comma 282 alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici, nel limite di spesa di 2 milioni di euro (per l'anno 2016), demandando ad un decreto (di natura non regolamentare) la definizione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo del beneficio per le nuove categorie interessate (sul punto si veda il D.M. 1° settembre 2016 ).

 


 

Articolo 1, comma 358
(Pari opportunità)

 

358. Al finanziamento delle iniziative per l’attuazione delle politiche in materia di pari opportunità e non discriminazione, oltre alle risorse destinate alle predette iniziative già stanziate nella parte II (sezione II) della presente legge, per l’anno 2017 possono concorrere ulteriori risorse, fino a complessivi 20 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.

 

 

Il comma 358 prevede la possibilità di destinare ulteriori risorse per il 2017, nel limite massimo di 20 milioni di euro, al finanziamento delle iniziative per l’attuazione delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020.

 

Le risorse si aggiungono a quelle già stanziate nella sezione II del bilancio destinate alle medesime iniziative.

Si segnala, in proposito, che rispetto agli stanziamenti di competenza a legislazione vigente nel 2017, la sezione II del bilancio opera un rifinanziamento di 39,6 milioni di euro del capitolo 2108, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (tabella 2), relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (c.d. Fondo pari opportunità). Il predetto capitolo è al contempo definanziato di circa 580 mila euro per il 2018 e di circa 503 mila euro nel 2019.

A seguito dell’esame del disegno di legge di bilancio alla Camera, anche la sezione I del bilancio propone un aumento della dotazione del capitolo di 10 milioni di euro per il 2017 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. In particolare, tali effetti sono determinati dal comma 359 della sezione I, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, che aumenta di 5 milioni di euro all’anno nel triennio 2017-2019 la dotazione finanziaria del Fondo per le pari opportunità in favore del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere; nonché dal comma 371, anch’esso introdotto nel corso dell’esame alla Camera, che aumenta di 5 milioni di euro le risorse del Fondo per le misure anti-tratta per l’anno 2017.

Pertanto, nel complesso, le previsioni del bilancio integrato per la promozione e la garanzia delle pari opportunità, dopo l’approvazione della prima nota di variazioni, sono pari a 70,1 milioni di euro per il 2017, 24,7 milioni per il 2018 e di 22,1 milioni di euro per il 2019.

Articolo 1, comma 359
(Finanziamento Piano straordinario
contro la violenza sessuale e di genere

 


359. Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) , del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5 -bis del medesimo decreto-legge n. 93 del 2013, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. A tal fi ne la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.


 

 

Il comma 359 aumenta di 5 milioni di euro all’anno nel triennio 2017-2019 la dotazione finanziaria del Fondo per le pari opportunità in favore del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, per le attività di sostegno e potenziamento dell’assistenza alle donne vittime di violenza e dei loro figli, attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali e dei centri antiviolenza e delle case rifugio.

 

Il comma 359 finanzia con 5 mln di euro all’anno per il triennio 2017-2019 il Fondo per le pari opportunità. Le risorse sono specificamente destinate al Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, per le attività di sostegno e potenziamento dell’assistenza alle donne vittime di violenza e dei loro figli, attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali e dei centri antiviolenza e delle case rifugio. Il Piano straordinario è stato adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015 e registrato dalla Corte dei Conti il 25 agosto 2015.

 

In particolare, il citato Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere è stato previsto dall’art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2013 allo scopo di affrontare in modo organico e in sinergia con i principali attori coinvolti a livello sia centrale che territoriale il fenomeno della violenza contro le donne. Il Piano è elaborato dal Ministro per le pari opportunità, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, ed adottato dal medesimo Ministro, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Esso è inoltre predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

Le finalità del Piano sono molto ampie e riguardano interventi relativi a una pluralità di ambiti: dall'educazione nelle scuole, alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, anche attraverso un'adeguata informazione da parte dei media; dal potenziamento dei centri antiviolenza e del sostegno alle vittime al recupero degli autori dei reati; dalla raccolta di dati statistici alla formazione degli operatori di settore. Il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere assicura il coordinamento e il coinvolgimento di tutti i livelli di governo interessati, basandosi sulle buone pratiche già realizzate a livello territoriale, anche grazie alle azioni di associazioni e soggetti privati. Per l’adozione del Piano, il Ministro delegato per le pari opportunità può avvalersi delle risorse del Fondo per le pari opportunità. Il decreto-legge dispone al riguardo un incremento del predetto Fondo per le pari opportunità di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2013, vincolati al finanziamento del piano contro la violenza di genere (art. 5, comma 4). Per gli anni 2014, 2015, e 2016 ha provveduto la legge di stabilità 2014, aumentando ulteriormente il Fondo di 10 milioni per ciascuno di questi anni, con vincolo di destinazione al piano medesimo (art. 1, comma 217, L. n. 147/2013).

L’art. 5-bis del decreto legge 93/2013 destina, nell’ambito del Piano, un ulteriore, specifico finanziamento, di natura permanente, al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza: a tal fine il Fondo per le pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per il 2013, di 7 milioni per il 2014 e di 10 milioni annui a decorrere dal 2015.

Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, provvede annualmente a ripartire le risorse tra le regioni, tenendo conto di una serie di criteri indicati dalla legge.

Tutte le risorse confluiscono, dunque, nel Fondo per le pari opportunità e sono appostate - unitamente agli altri eventuali ulteriori interventi a carico del Fondo - nel cap. 2108 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), per essere successivamente trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio, dove sono ripartite tra i diversi interventi.

Nel bilancio 2016 della Presidenza del Consiglio - sul cap. 496 (Somme da destinare al piano contro la violenza alle donne) – sono iscritti sia i fondi destinati al Piano straordinario (art. 5, D.L. n. 93/2013) che quelli per i centri antiviolenza e le case rifugio (art. 5-bis, D.L. n. 93/2013).

Sul citato cap. 496 risultavano iscritte – per il 2016 - risorse per 18 mln di euro, con una riduzione di quasi 900.000 euro rispetto al 2015.

 

Per il 2017, le risorse stanziate dal comma 359 (5 mln di euro) si aggiungono a quelle previste a legislazione vigente che, dal bilancio pluriennale 2016-2018 della Presidenza del Consiglio, risultano pari a circa 9 mln di euro.

 


 

Articolo 1, commi 360 e 361
(Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)

 


360. Le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all’articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non utilizzate per l’anno 2016 confluiscono per l’anno 2017 nel Fondo medesimo.

361. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 5 milioni di euro nell’anno 2017.

 


 

I commi 360 e 361 autorizzano, per il 2017, la riassegnazione al Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico delle risorse a questo destinate nel 2016 e non ancora utilizzate.

 

Il comma 360 stabilisce che le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (di cui all’articolo 1, comma 401, della legge di stabilità 2016- legge 208/2015), non utilizzate per il 2016, confluiscano per il 2017 nel Fondo medesimo.

 

Si ricorda che i commi 401 e 402 della legge di stabilità 2016 hanno istituito il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. I criteri e le modalità di accesso al Fondo, istituito per dare attuazione alla legge 134/2015 Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie, sono stati demandati ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che avrebbe dovuto essere emanato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore delle legge di stabilità 2016. Il decreto non risulta finora emanato, pertanto la norma in esame autorizza l’utilizzo delle risorse non impegnate nel 2016 per l’anno 2017. Si ricorda che per l’attuazione della legge 134/2015 non erano stati previsti finanziamenti dedicati. Pertanto, il Fondo istituito dal comma 401 della stabilità 2016 ha inteso garantire l’attuazione delle misure previste dagli articoli 3 e 5 della stessa legge 134/2015, fra le quali si ricordano:

§  individuazione di centri di riferimento, con compiti di coordinamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico nell'ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome;

§  percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico, quali: formazione degli operatori, costituzione di specifiche équipe territoriali dedicate, sostegno alle famiglie, garanzia di strutture semiresidenziali dedicate;

§  progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico;

§  buone pratiche terapeutiche ed educative.

 

Ai fini della compensazione degli effetti finanziari sui saldi derivanti dal comma precedente, il comma 361 dispone che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali sia ridotto di 5 milioni per il 2017.


 

Articolo 1, commi 362 e 363
(Ricostruzione privata e pubblica post-sisma)

 


362. In relazione agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016:

a) è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall’anno 2018 all’anno 2047, per la concessione del credito d’imposta maturato in relazione all’accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata di cui all’articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

b) è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2017, di 300 milioni di euro per l’anno 2018, di 350 milioni di euro per l’anno 2019 e di 150 milioni di euro per l’anno 2020 per la concessione dei contributi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

363. Le regioni colpite, in coerenza con la programmazione del Commissario per la ricostruzione dei territori interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, possono destinare, nell’ambito dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020 e per il conseguimento delle finalità dagli stessi previste, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro, anche a valere su quelle aggiuntive destinate dall’Unione europea all’Italia ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.


 

 

I commi 362 e 363 definiscono lo stanziamento delle risorse per gli interventi di ricostruzione privata e pubblica per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Prevedono, inoltre, che le Regioni colpite possano destinare, nell’ambito dei pertinenti programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro.

 

Il comma 362 stanzia le risorse per gli interventi di riparazione,  ricostruzione e assistenza alla popolazioni colpite dal sisma, facendosi riferimento al sisma del 24 agosto 2016, e per la ripresa economica nei territori interessati.

 

Al riguardo, deve farsi presente che, relativamente ai territori interessati dagli eventi sismici, l’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato in sede di conversione in legge, ha individuato un ambito di applicazione più ampio per il provvedimento sulla ricostruzione post-sisma rispetto a quello originariamente previsto - e connesso ai soli eventi sismici del 24 agosto 2016 -, essendosi ora ricompresi, in relazione agli interventi di ricostruzione, anche i successivi eventi sismici dell'ottobre 2016.

Relativamente ai territori interessati da tali eventi sismici, si ricorda che l’articolo 1 del decreto-legge in parola, modificato, ha individuato l’ambito di applicazione del provvedimento che include non solo i comuni elencati negli allegati 1 e 2 (quest'ultimo volto a far confluire nel provvedimento i Comuni colpiti dai successivi sismi di ottobre) ma anche altri comuni in cui si siano verificati danni causati dal sisma, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia giurata.

 

La norma prevista al comma 362, pur facendo espressamente riferimento agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, e l’assistenza alla popolazione nei territori interessati dagli eventi 'del 24 agosto 2016', richiama – alle lettere a) e b) – due disposizioni del decreto legge n. 189 del 2016, il cui ambito di applicazione è stato poi esteso anche ad altri territori colpiti dagli eventi sismici successivi, verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

 

Il comma 362 in esame a tal fine autorizza la spesa di:

§  100 milioni di euro per l’anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall’anno 2018 all’anno 2047, per la concessione del credito d’imposta maturato in relazione all’accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, previsti per la ricostruzione privata (lettera a);

Si ricorda che l’articolo 5 del predetto decreto-legge n. 189 elenca i criteri che, una volta definiti dal Commissario, dovranno essere applicati al processo di ricostruzione, nonché per il monitoraggio sull’utilizzo delle risorse. Vengono ivi individuate le tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, che possono beneficiare di contributi fino alla copertura integrale delle spese occorrenti. Si disciplina la concessione e la fruizione dei finanziamenti agevolati, che rappresentano la modalità con cui sono erogati i contributi destinati ad interventi di carattere “non direttamente assistenziale” (cioè destinati alla riparazione/ricostruzione di edifici, al rimborso di danni a beni/prodotti delle attività economiche e alla delocalizzazione di imprese). La norma in questione rinvia, al comma 9, alla legge di bilancio la determinazione dell'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare in relazione alla quantificazione dei danni e delle risorse necessarie.

§  200 milioni di euro per l’anno 2017, 300 milioni di euro per l’anno 2018, 350 milioni di euro per l’anno 2019 e 150 milioni di euro per l’anno 2020 per la concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica (lettera b).

L’articolo 14 del citato decreto-legge disciplina la procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, nonché sui beni del patrimonio culturale (compresi gli immobili sottoposti a tutela), demandando a provvedimenti del commissario straordinario - che provvede anche a mezzo di ordinanze - la disciplina dei finanziamenti. Si prevede che i contributi, nonché le spese per l’assistenza alla popolazione, siano erogati in via diretta; ai fini dell’erogazione in via diretta dei contributi il commissario straordinario può essere autorizzato, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria. In tal caso, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. Criteri e modalità di erogazione sono definiti da provvedimenti adottati dal Commissario straordinario, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, e si prevede il monitoraggio sui finanziamenti concessi.

 

Il comma 363 prevede, per le Regioni colpite dal sisma, la facoltà di destinare, nell’ambito dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020 e per il conseguimento delle finalità dagli stessi previste, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro, anche a valere su quelle aggiuntive destinate dall’Unione Europea all’Italia ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento UE 1303/2013 sui fondi strutturali europei. Si prevede che ciò avvenga in coerenza con la programmazione del Commissario per la ricostruzione.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 (comunicato pubblicato sulla G.U.). Si segnala che con Delibera del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 è stata operata l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.  

L’articolo 2 del citato decreto legge n. 189 elenca le funzioni attribuite al Commissario straordinario volte, tra l’altro, ad operare una ricognizione e determinare, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stimare il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate.

 

L'articolo 92, comma 3 del Regolamento 1303/2013 prevede che gli stanziamenti a titolo dell'obiettivo "investimenti a favore della crescita" siano riesaminati dalla Commissione europea entro il 2016 in sede di adeguamento tecnico per il 2017 condotto sulla base del Regolamento 1311/2013 relativo al Quadro finanziario pluriennale per il 2014-2020. La metodologia di assegnazione degli stanziamenti avverrà secondo le modalità previste dall'Allegato VII del Regolamento 1303/2013 in particolare quelle concernenti le regioni ammissibili all'obiettivo "Investimenti per la crescita", gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione e a copertura della cooperazione territoriale europea, il finanziamento supplementare per le regioni ultraperiferiche. Tali metodologie saranno applicate sulla base dei dati statistici recenti e, per gli stati soggetti a massimale, del raffronto tra i PIL nazionali cumulati per gli anni 2014-2015 e i PIL nazionali cumulati per lo stesso periodo stimato nel 2012. L'effetto netto totale degli adeguamenti, sia positivo, sia negativo, non può superare 4 000 000 000 EUR. A    seguito    dell'adeguamento    tecnico    la  Commissione  adotta  una  decisione,  mediante  atti  di  esecuzione,  volta  a  definire  una  ripartizione  annua  rivista  delle  risorse  globali  per  ogni  singolo  Stato  membro.

 

I fondi strutturali rappresentano il principale strumento finanziario della politica di coesione dell'Unione europea, finalizzata a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale concorrendo così alla realizzazione della Strategia 2020 dell’Unione europea. Alla politica di coesione per il periodo 2014-2020 è destinato un terzo delle risorse previste nel bilancio complessivo dell’Unione europea, pari ad un investimento di 351,8 miliardi di EUR cui si aggiungono i contributi nazionali e gli altri investimenti privati, per un impatto quantificabile in circa 450 miliardi di euro.

Con la riforma intervenuta per il ciclo di programmazione 2014-2020, la politica di coesione si articola:

§  in un Quadro strategico comune per tutti i fondi strutturali e di investimento, detti Fondi ESI (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) che tradurrà gli obiettivi di Europa 2020 in priorità di investimento;

§  in Accordi di partenariato che, basandosi sul Quadro strategico comune, stabiliscono per ogni Stato Membro le priorità di investimento, l’allocazione delle risorse nazionali e dell’Unione Europea tra i settori e i programmi prioritari, e il coordinamento tra i fondi a livello nazionale;

§  in Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR), che traducono i documenti strategici in concrete priorità d’investimento corredate da obiettivi chiari e misurabili.

 

Per quanto concerne l'Italia e il ciclo di programmazione 2014-2020, l'Accordo di Partenariato, in cui si definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi europei, prevede l'investimento di 32,2 miliardi di euro cui si aggiungono 10,4 miliardi di euro per lo sviluppo rurale e 537 milioni di euro per il settore marittimo e della pesca.

Accanto ai fondi comunitari lo Stato dispone per la politica di coesione di un Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) che contribuisce al finanziamento degli interventi con 39 miliardi di euro.

 

 

Si segnala che la Commissione europea ha proposto, in materia  di operazioni di ricostruzione in seguito a catastrofi naturali, l'introduzione di un tasso di cofinanziamento dell'Ue fino al 100 %. A tal fine ha presentato, il 30 novembre 2016, una proposta di regolamento volta a modificare l'articolo 120 del Regolamento (UE) 1303/2013 relativo alla politica di coesione per il periodo 2014-2020. Le operazioni di ricostruzione, compreso il restauro del patrimonio culturale, sarebbero finanziate attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Come afferma la Commissione europea questa proposta, che dovrà essere esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, integrerebbe il sostegno del Fondo di solidarietà dell'UE e permetterebbe di risparmiare risorse nazionali. Nel quadro di questa misura eccezionale, si propone che le operazioni di ricostruzione possano essere finanziate direttamente subito dopo una catastrofe.


 

Articolo 1, commi 364-365, 367 e 369
(Fondo per il pubblico impiego)

 


364. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 365 e 366, 1.920,8 milioni di euro per l’anno 2017 e 2.633 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.

365. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l’anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, per le seguenti finalità:

a) determinazione, per l’anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall’articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

b) definizione, per l’anno 2017 e a decorrere dall’anno 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell’ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fi scali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; 

c) definizione, dall’anno 2017, dell’incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera a) , numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall’articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all’articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste. Al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attività di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali, sono altresì destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall’ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonché una quota parte del fondo istituito dall’articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le risorse destinate alle finalità di cui al precedente periodo sono determinate in misura non inferiore a 10 milioni di euro.

367. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 365 del presente articolo si provvede ad aggiornare i criteri di determinazione degli oneri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2016, in coerenza con quanto previsto dalla lettera a) del medesimo comma 365.

369. All’articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165,» sono inserite le seguenti: «e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico,» e sono soppresse le parole da: «, di cui 74 milioni» fi no alla fi ne del comma.


 

 

Per il pubblico impiego, i commi 364-365, 367 e 369 recano un duplice ordine di previsioni.

Un primo ordine di disposizioni concerne l'istituzione di un apposito Fondo per il pubblico impiego. Esso è destinato a finanziare: la contrattazione collettiva entro la pubblica amministrazione; nuove assunzioni presso le amministrazioni dello Stato; l'attribuzione di risorse al personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (per quest'ultimo, sono poste inoltre specifiche previsioni).

Un secondo ordine di disposizioni concerne l'istituzione di un Fondo destinato all'incremento dell'organico dell'autonomia (v. infra la scheda riferita all'articolo 1, commi 366 e 373-374).

Per tale duplice finalità, è complessivamente stanziata la somma di 1,92 miliardi di euro per il 2017 e 2,63 miliardi di euro a decorrere dal 2018.

 

Il comma 364 dispone lo stanziamento complessivo, destinato alle finalità sopra indicate.

Si tratta, in puntuale dettaglio, di 1.920,8 milioni di euro per il 2017 e di 2.633 milioni di euro a decorrere dal 2018.

 

Il comma 365 prevede l'istituzione di un Fondo (presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, nel quale non sono incluse le risorse destinate all’incremento dell’organico dell’autonomia di cui al comma 366) per finanziare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche.

La dotazione del Fondo è pari a:

§  1,48 miliardi per il 2017;

§  1,93 miliardi a decorrere dal 2018.

Il Fondo è ripartito con uno (o più) decreti del Presidente del Consiglio (su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - sentiti il Ministro della difesa ed il Ministro dell'interno.

È previsto un termine - di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge - per l'emanazione del (o dei) D.P.C.M. di ripartizione del Fondo.

 

Il Fondo è istituito con una triplice finalità (ai sensi del comma 365, lettere a), b) e c)):

 

§  la determinazione degli "oneri aggiuntivi" (rispetto ai 300 milioni di euro già stanziati dall’ultima legge di stabilità[5]) per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 nonché per "i miglioramenti economici" del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

 

Il 'blocco' della contrattazione collettiva, nonché il 'congelamento' dei trattamenti retributivi), disposti dal decreto-legge n. 78 del 2010 ed in seguito prorogati, sono stati caducati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015, per illegittimità sopravvenuta, con effetto dalla pubblicazione della sentenza (dunque non retroattivo, rimanendo così salvi gli effetti economici fino a quel momento della normativa travolta.

Oggetto della censura della Corte costituzionale è stata non la misura in sé di contenimento della spesa pubblica bensì il suo protrarsi "così prolungato nel tempo da rendere evidente la violazione della libertà sindacale" sancita dall'articolo 39, primo comma della Costituzione.

Secondo la Corte "la contrattazione deve potersi esprimere nella sua pienezza su ogni aspetto riguardante la determinazione delle condizioni di lavoro, che attengono immancabilmente anche alla parte qualificante dei profili economici". Ebbene, "in ragione di una vocazione [per effetto del concatenarsi di proroghe] che mira a rendere strutturale il regime del 'blocco', si fa sempre più evidente che lo stesso si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale sancito dall’art. 39, primo comma, Cost.". "Il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica altera la dinamica negoziale in un settore che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale", coinvolgente "una complessa trama di valori costituzionali (artt. 2, 3, 36, 39 e 97 Cost.)". Non la sospensione in sé ma il suo tramutarsi in misura strutturale ha segnato lo sconfinamento "in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all’interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.)".

La sentenza della Corte costituzionale ha dato impulso allo 'sblocco' della contrattazione collettiva. La legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha indi previsto per il triennio 2016-2018 che gli oneri a valere sul bilancio statale per la contrattazione collettiva ammontassero a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Così l’articolo 1, comma 466 della citata legge n. 208/2015.

Il 30 novembre 2016 Governo e rappresentanze sindacali hanno siglato un accordo per il rinnovo del contratto di pubblico impiego.

 

La disposizione in esame fa menzione di "oneri aggiuntivi", appunto rispetto a quelli così quantificati dalla legge di stabilità 2016. In breve, si amplia la capienza delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva.

E tali maggiori risorse si prevede (mediante apposita novella alla citata disposizione della legge di stabilità 2016) siano altresì destinate ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

 

Com’è noto, la c.d. privatizzazione del pubblico impiego (disposta dal decreto legislativo n. 29 del 1993, indi da quello oggi vigente n. 165 del 2001, secondo cui la disciplina del rapporto di lavoro ed impiego presso le pubbliche amministrazioni è ormai 'attratto' all'ambito privatistico, con un contratto di lavoro disciplinato dalle norme del codice civile) non ha investito alcune categorie di pubblici dipendenti. Sono (ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001): "magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia" nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività in materia di risparmio, funzione creditizia e valutaria, tutela del risparmio, valore immobiliare e tutela della concorrenza e del mercato. Sono inoltre disciplinati dai rispettivi ordinamenti il personale del Corpo dei Vigili del fuoco (con esclusione del personale volontario), il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, i professori e i ricercatori universitari (nelle more della specifica disciplina organica ed in conformità ai principi della autonomia universitaria). Queste le amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

 

Fin qui la lettera a).

 

§  definizione” del finanziamento - per il 2017 e dal 2018 - di assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001)[6]. Sono ricomprese nelle assunzioni qui considerate quelle a tempo indeterminato presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (v. infra la scheda riferita all'articolo 1, comma 430).

Per le assunzioni sono tenute in conto le specifiche richieste volte a fronteggiare "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni". Le assunzioni sono autorizzate (dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia) entro le vacanze di organico, al netto della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di personale appartenente ad altra amministrazione, e nel rispetto delle previsioni poste dal decreto-legge n. 101 del 2013 ("Disposizioni urgenti per il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione nelle amministrazioni pubbliche) all'articolo 4.  

Tra le previsioni poste dall'articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, può valere ricordare quella secondo cui per tali amministrazioni l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata: all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza; al previo svolgimento di una ricognizione circa situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale.

 

Fin qui la lettera b).

 

La lettera c) ha invece per oggetto:

§  definizione” dell’incremento - dal 2017 - del finanziamento previsto a legislazione vigente, per dare attuazione alle previsioni della legge-delega n. 124 del 2015 di revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell’efficacia delle funzioni  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché della legge n. 244 del 2012 per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Ovvero - alternativamente - finanziamento della proroga (per il solo anno 2017) del contributo straordinario previsto dalla legge n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 972. I destinatari sono le Forze di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Forze armate.

 

Per intendere il contenuto della previsione normativa, si rende necessario sciogliere i riferimenti normativi in essa contenuti. La disposizione prevede infatti che una parte del neo istituito Fondo sia destinata a dare attuazione all'articolo 8, comma 1, lettera a), punti 1) e 4) della legge n. 124 del 2015 nonché all'articolo 1, comma 5 della legge n. 244 del 2012; oppure a finanziare la proroga (per il 2017) del contributo straordinario previsto dall'articolo di cui all'articolo 1, comma 972 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016). Quest'ultima disposizione, cui quella in esame rinvia, prevede che "nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale [...]. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno 2016".

 

In base alla disposizione in commento, tale contributo straordinario di 960 euro annui per il personale testé richiamato potrà essere dunque prorogato al 2017, in alternativa (la ripartizione dei contributi del Fondo è, come previsto al comma 2, operata con uno o più D.P.C.M.) all’attuazione degli interventi prevista dalla legge di riorganizzazione della p.a. n. 124 del 2015 (delega al Governo per la riorganizzazione degli ordinamenti delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e dalla legge n. 244 del 2012 (riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate).

Si ricorda, a tal fine, che il termine per l’attuazione della delega di cui all’articolo 8 della legge n. 124 del 2015, originariamente fissato al 28 agosto 2016, è stato prorogato al 28 febbraio 2017 dall’art. 1 del D.L. n. 67/2016 (conv. L. n. 131/2016).

 

In particolare, è richiamato, della legge n. 124 del 2015, l'articolo 8, comma 1, lettera a), nei suoi punti 1 e 4.

Tale previsione delega il Governo alla riorganizzazione complessiva degli ordinamenti del personale di tutte le Forze di polizia (ossia Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale, a ordinamento civile, e Carabinieri e Guardia di finanza, a ordinamento militare), secondo i criteri indicati. Ed è investito anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il punto n. 1 della legge delega – richiamato espressamente dalla norma in commento - indica (quale criterio) la revisione generale della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione di carriera, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche di ruoli così come la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia.

Il punto n. 4, oltre a prevedere che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario (di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 214 del 2005), pone come criteri il riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la legge n. 56 del 2014 (escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia); l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006 (recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge n. 229 del 2003), in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo (e conseguente revisione del decreto legislativo n. 217 del 2005, recante ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge n. 252 del 2004), anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo (previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della delega).

Si ricorda che della delega di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) è stata finora data parziale attuazione con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 124/2015.

 

Unitamente a queste disposizioni della legge n. 124 del 2015, è richiamata la legge n. 244 del 2012 (di delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale), all'articolo 1, comma 5.

Tale richiamata disposizione - nella parte inserita dalla legge di conversione n. 9 del 2016 del D.L. n. 185/2015 recante Misure urgenti per interventi nel territorio -  prevede che una quota parte (non superiore al 50 per cento) dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, conseguenti alla revisione dello strumento militare nazionale, sia utilizzata per adottare, entro il 1º luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione di Forze di polizia e Forze armate quanto a carriere, attribuzioni e trattamenti economici (con esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva), secondo quanto previsto dalla legge n. 216 del 1992 (articolo 2, comma 1 ed articolo 3, comma 3) e nel rispetto dei criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge n. 124 del 2014, già sopra ricordato.

 

La lettera c) di questo medesimo comma 365 reca disposizioni per il riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per tale riordino (nonché per la "valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professione del medesimo personale nelle attività di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali"), si viene a prevedere la destinazione di:

§  una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti dello stesso personale (e derivanti dall’ottimizzazione e razionalizzazione si specifici settori di spesa), per un importo massimo di 5,3 milioni di euro;

§  ed una quota parte del Fondo istituito per il finanziamento del servizio anti-incendi negli aeroporti (di cui all’articolo 1, comma 1328, della L. n. 296/2006), per un importo (in prima applicazione) almeno pari a 10 milioni di euro.

Tali finanziamenti operano (nel contesto dell’istituendo Fondo per il pubblico impiego) ai fini dell’ottimizzazione dell’efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (di cui al medesimo comma 365, lettera c), entro cui è collocata questa previsione, introdotta dalla Camera dei deputati).

 

Il comma 367 demanda al decreto del Presidente del Consiglio sopra richiamato (comma 2) l'aggiornamento dei criteri di determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018 del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale da porre a carico dei rispettivi bilanci - criteri già posti dal D.P.C.M.18 aprile 2016.

 

Il D.P.C.M. 18 aprile 2016 era tenuto (ai sensi dall'articolo 1, comma 469 della legge n. 208 del 2015) a muovere in coerenza con quanto stabilito, per il personale delle amministrazione dello Stato, dal comma 466 della medesima legge, che ha previsto, per il triennio 2016-2018, un onere a carico del bilancio statale pari a 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, a fronte di un 'monte salari' al netto dell’indennità di vacanza contrattuale nelle misure vigenti a decorrere dal 2010 (nell'importo a regime dal 1° luglio 2010) di circa 75 miliardi di euro complessivi, per tutto il personale delle amministrazioni interessate).

Pertanto il D.P.C.M. 18 aprile 2016 ha determinato gli oneri, a decorrere dal 2016, per l’intero triennio 2016-2018, per ciascuna delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici interessati, nella misura dello 0,4 per cento del 'monte salari' utile ai fini contrattuali e costituito dalle voci retributive a titolo di trattamento economico principale e accessorio rilevate dai più recenti dati inviati in sede di conto annuale al ministero dell’economia e delle finanze, al netto della spesa per l’indennità di vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere dall’anno 2010. Gli importi come sopra quantificati maggiorati degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), si aggiungono, a decorrere dall’anno 2016, a quelli già determinati per il pagamento della predetta indennità di vacanza contrattuale.

Per il personale 'non contrattualizzato' ossia in regime di diritto pubblico, resta fermo (mediante rinvio all'articolo 24, commi 1 e 4 della legge n. 448 del 1998) che gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, e che siffatta previsione si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego.

 

Il comma 369 infine novella la disposizione vigente della legge di stabilità 2016 (il citato articolo 1, comma 466 della legge n. 208 del 2015) relativa al finanziamento della contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018 a carico del bilancio dello Stato.

La novella è duplice.

Inserisce tra gli oneri oggetto della copertura finanziaria "i miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico".

Sopprime la quantificazione (entro i 300 milioni previsti da quell'altra disposizione) circoscritta a 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico.


 

Articolo 1, commi 366 e 373-374
(Incremento dell’organico dell’autonomia)

 


366. Per il concorso alle finalità di cui al comma 364 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è iscritto un fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l’anno 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, da destinare all’incremento dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

373. L’incremento della dotazione dell’organico dell’autonomia di cui al comma 366 avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivante, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e quadri orari, dall’accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fi no a formare una cattedra o un posto interi, anche costituiti tra più scuole. La predetta quota di posti viene sottratta in misura numericamente pari dal contingente previsto in organico di fatto all’articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

374. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sulla formazione e costituzione delle classi e sull’utilizzo del personale, e con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sulla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle economie previste dall’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


 

 

I commi 366 e 373-374 istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un nuovo Fondo destinato all’incremento dell’organico (docente) dell’autonomia.

Il Fondo è stato allocato sul cap.1280 dello stato di previsione del MIUR.

 

In particolare, le risorse allocate nel nuovo Fondo, pari a € 140 mln per il 2017 e a € 400 mln dal 2018, incrementano il limite di spesa fissato dall’art. 1, co. 201, della L. 107/2015.

In base all’art. 1, co. 201, della L. 107/2015, a decorrere dall'a.s. 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di € 544,18 mln nel 2015, € 1.828,13 mln nel 2016, € 1.839,22 mln nel 2017, € 1.878,56 mln nel 2018, € 1.915,91 mln nel 2019, € 1.971,34 mln nel 2020, € 2.012,32 mln nel 2021, € 2.053,60 mln nel 2022, € 2.095,20 mln nel 2023, € 2.134,04 mln nel 2024 e € 2.169,63 mln annui a decorrere dal 2025.

Il Fondo è ripartito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

L’incremento dell’organico dell’autonomia avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivanti dall’accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili, fino a formare una cattedra o un posto interi, anche fra più scuole. Tale quota è sottratta, in misura numericamente pari, dall’ulteriore contingente di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia (né disponibili – a legislazione previgente, per il personale a tempo indeterminato, per assunzioni in ruolo, nonché per operazioni di mobilità) costituita annualmente per far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia (c.d. “organico di fatto”: art. 1, co. 69, L. 107/2015).

La relazione tecnica all’A.S. 2611 specificava, al riguardo, che il decreto interministeriale individuerà, tenuto conto della spesa annuale di personale, delle progressioni economiche di carriera, nonché degli arretrati e delle ricostruzioni di carriera in favore del medesimo personale immesso in ruolo, il numero di posti di organico di fatto che confluiranno nell’organico dell’autonomia e la distribuzione dei neoassunti tra ciascun grado di istruzione.

 

In base all’art. 1, co. 63 e 64, della L. 107/2015, l’organico dell’autonomia è costituito da posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa[7] ed è determinato su base regionale, a decorrere dall'a.s. 2016/2017 e con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata.

A sua volta, l’art. 1, co. 69, della stessa L. 107/2015, ha disposto che, per far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità (legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni) previste dal D.P.R. 81/2009, a decorrere dall'a.s. 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia (né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo). Alla copertura di tali posti – nei limiti delle risorse annualmente disponibili nello stato di previsione del MIUR e fermi restando gli obiettivi di conseguimento di economie previsti dall’art. 64, co. 6, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) - si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato o mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico.

 

Con nota 29 aprile 2016, AOODGPER 11729, il MIUR ha trasmesso ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali lo schema di decreto, da inviare per il prescritto concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante disposizioni, per il triennio 2016/2019, in ordine alle dotazioni di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche.

In base alle tabelle allegate allo schema, delle 746.418 cattedre previste per il prossimo triennio, 601.126 sono posti comuni, 96.480 sono posti per il sostegno e 48.812 sono posti per il potenziamento.

Relativamente ai posti comuni in relazione agli ordini e gradi di scuola, per la scuola dell’infanzia sono previsti 81.771 posti, per la scuola primaria 196.707 posti, per la scuola secondaria di primo grado 131.033 posti, per la scuola secondaria di secondo grado 191.615 posti.

Per quanto riguarda il sostegno, 90.034 sono posti comuni, 6.446 sono posti di potenziamento.

I numeri indicati sono stati confermati nel D.I. 625 del 5 agosto 2016.

L’organico di fatto per l’a.s. 2016/2017 è stato, invece, definito con il D.I. 581/2016 in misura pari a 30.626 posti.

Restano ferme le previsioni in materia di formazione e costituzione delle classi e di utilizzazione del personale previste dal D.P.R. 81/2009 e quelle relative alle classi di concorso previste dal D.P.R. 19/2016, in virtù della necessità di mantenimento delle economie di spesa richieste dall’art. 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008).


 

Articolo 1, comma 368
(Proroga di graduatorie concorsuali nella P.A.)

 

368. All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017». Sono altresì prorogate, fi no al 31 dicembre 2017, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all’articolo 66, comma 9 -bis , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

 

Il comma 368 proroga fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato.

 

Il comma 368 modifica l’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n.101/2013, prorogando fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge[8], relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, nonché delle graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

L’articolo 4, comma 4, decreto-legge n.101/2013 ha prorogato al 31 dicembre 2016 l’efficacia delle graduatorie concorsuali relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni  vigenti alla data della sua entrata, con esclusione delle graduatorie già prorogate di ulteriori 5 anni oltre la loro vigenza ordinaria[9].

L’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n.112/2008, ha stabilito che per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016[10].


 

Articolo 1, comma 370
(Casse di previdenza dei liberi professionisti)

 

370. Per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non hanno assolto per gli anni 2011-2014 ai vincoli in materia di personale ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il riversamento di cui all’articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l’anno 2017, è pari al 16 per cento e soddisfa gli obblighi di cui al predetto articolo 9.

 

 

Il comma 370 fissa la quota che le casse di previdenza dei liberi professionisti riversano a favore dell'entrata del bilancio dello Stato qualora non abbiano assolto, negli anni 2011-2014, a determinati vincoli in materia di contenimento della spesa per il personale.

 

Le casse di previdenza dei liberi professionisti che non hanno rispettato,  per gli anni 2011-2014, quanto disposto dall’articolo 9, comma 1, del D.L. 78/2010 in materia di contenimento della spesa di personale[11], riversano a favore dell'entrata del bilancio dello Stato (entro il 30 giugno di ciascun anno) una quota pari al 16 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010[12], assolvendo così agli obblighi ivi previsti.

 

L’articolo 1, comma 417, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), come modificato dall’art. 50, c. 5, del D.L. 66/2014, dispone che, a decorrere dal 2014, gli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza possono assolvere agli obblighi di contenimento della spesa a cui sono soggetti sulla base della normativa vigente, effettuando, in via sostitutiva, un riversamento in favore dell’entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 15% della spesa sostenuta per i consumi intermedi nell’anno 2010, come alternativa a tutti gli obblighi discendenti dalle norme vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica, che riguardino, in generale, le amministrazioni comprese nell'elenco redatto annualmente dall'ISTAT ai fini dell'elaborazione del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni  (elenco nel quale sono inseriti gli enti previdenziali privati), ferme restando le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.


 

Articolo 1, comma 371
(Fondo per le misure anti-tratta)

 

371. La dotazione del Fondo per le misure anti-tratta di cui all’articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è incrementata di 5 milioni di euro per l’anno 2017.

 

 

Il comma 371 aumenta di 5 milioni di euro le risorse del Fondo per le misure anti-tratta per l’anno 2017.

 

Tale Fondo, istituito dall'art. 12 della legge n. 228 del 2003 [13]presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è finalizzato all’indennizzo delle vittime della tratta di esseri umani.

 

Il Fondo è attualmente alimentato:

§  con le somme stanziate dall'articolo 18 del TU immigrazione (le risorse per i programmi di assistenza connessi alla concessione dei permessi di protezione sociale);

§  con i proventi della confisca penale ordinata a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti previsti dagli articoli:

-     416, sesto comma (associazione a delinquere finalizzata alla commissione di violenza sessuale ed altri reati di natura sessuale);

-     600 (riduzione in schiavitù);

-     601 (tratta);

-     602 (acquisto e alienazione di schiavi) del codice penale;

§  con i proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992 (proventi di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica).

 

La legge n. 228 determina in 1.500 euro la misura dell'indennizzo per ogni vittima, sia pur nei limiti della disponibilità complessiva del Fondo. Per quanto concerne la procedura per l'accesso al Fondo la disposizione prevede che la domanda di indennizzo debba essere inoltrata alla Presidenza del consiglio entro un anno dal passaggio in giudicato sulla sentenza di condanna ovvero – se l'autore del reato è ignoto – dal deposito dell'archiviazione emessa, la vittima deve dimostrare di non essere stata già risarcita nonostante l'esperimento delle azioni civile ed esecutiva. Trascorsi comunque 60 giorni dalla presentazione della domanda, la vittima può comunque chiedere l'indennizzo al Fondo. Condizione ostativa del diritto all'indennizzo è il fatto che la vittima richiedente il risarcimento sia indagata o condannata con sentenza definitiva per uno dei gravi reati di cui all'art. 407, comma, 2, lett. a) c.p.p..


 

Articolo 1, comma 372
(Assunzioni presso il Ministero della giustizia)

 


372. Nelle more della conclusione dei processi di mobilità di cui all’articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Ministero della giustizia, per il triennio 2017-2019, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di personale amministrativo non dirigenziale per un massimo di 1.000 unità da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, nei limiti delle dotazioni organiche, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante l’utilizzo di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

 


 

 

Il comma 372 autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, nel triennio 2017-2019, fino a 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, con contratto a tempo indeterminato. Per queste assunzioni non sono stanziate nuove risorse: si dovrà procedere nei limiti delle dotazioni organiche attuali e delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

La disposizione prevede:

§  che il personale sia inquadrato nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria e possa essere selezionato sia bandendo nuovi concorsi che attingendo a graduatorie ancora valide;

§  che alle assunzioni si provveda nelle more dell’espletamento delle procedure di mobilità del personale proveniente dalle province disciplinate dalla legge di stabilità 2015.

 

Con la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, art. 1, commi da 421 a 428), che ha disposto la riduzione del 50% e del 30% della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane, è stato disciplinato un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni. In particolare, la legge di stabilità (comma 425) ha previsto il ricollocamento del personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato, dando priorità alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari.

A questa generica affermazione di priorità per il ricollocamento presso gli uffici giudiziari ha fatto seguito l'articolo 21 del decreto-legge n. 83 del 215 che ha previsto l'ingresso nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria di 2.000 unità di personale proveniente da province e aree metropolitane. La Legge europea 2015-2016 (legge n. 122 del 2016, art. 16) ha leggermente corretto al ribasso questo numero portando le unità a 1.943.

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 771) ha inoltre previsto l'acquisizione all'amministrazione della giustizia, limitatamente al biennio 2016-2017, di 1.000 unità di personale proveniente dagli enti di area vasta, effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificata e senza bisogno dell'assenso dell'ente di provenienza.

Su questo quadro normativo, che prevedeva il passaggio al Ministero della giustizia, con procedure di mobilità dalle province e dalle aree metropolitane, di circa 3.000 unità di personale amministrativo, si è inserito il decreto-legge n. 117 del 2016 che ha consentito di destinare le risorse stanziate per questa mobilità ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso nuovi concorsi banditi dal ministero.

 

Si ricorda che la facoltà di assumere prevista dal disegno di legge di bilancio si aggiunge alle assunzioni straordinarie già previste da ultimo dalla legge di conversione del decreto-legge n. 117 del 2016 (per il triennio 2016-2018, 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, a tempo indeterminato).

 

In sede di conversione del decreto-legge n. 117 del 2016 il Parlamento ha autorizzato il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, a procedere ad assunzioni straordinarie di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, a tempo indeterminato.

Il personale sarà inquadrato nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria e potrà essere selezionato sia bandendo nuovi concorsi che attingendo a graduatorie ancora valide. L'aumento del personale è destinato a supportare i processi di digitalizzazione degli uffici e a completare il processo di trasferimento allo Stato - avviato il 1° settembre 2015 - dell'obbligo di corrispondere le  spese per gli uffici giudiziari precedentemente a carico dei Comuni.

Spetterà ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la PA, definire le graduatorie dalle quali attingere, nonché i concorsi da bandire, dopo aver valutato i fabbisogni di professionalità del ministero.

Lo stesso provvedimento consente inoltre al Ministero della giustizia di assumere a tempo indeterminato ulteriore personale amministrativo non dirigenziale, attraverso procedure concorsuali, attingendo alle risorse che residuano dall'espletamento delle procedure di mobilità del personale proveniente dalle province (v. sopra).

In sostanza, ipotizzando che i posti individuati dalle leggi di stabilità 2015 e 2016 (che il decreto legge corregge al ribasso: da 1.943 a 1.268 per la legge di stabilità 2015) non vengano integralmente coperti attraverso la mobilità, il provvedimento autorizza comunque il Ministero ad assumere personale fino a coprire quel contingente, attingendo alle risorse residue. Si potrà procedere alle assunzioni trascorsi 30 giorni dalla comunicazione della conclusione delle suddette procedure di mobilità (all'esito della quale sarà chiarito quanti posti sono rimasti scoperti e dunque quante risorse residuino).

Il carattere straordinario del reclutamento è confermato dalla disposizione che specifica come allo stesso si proceda in deroga alla normativa vigente; le procedure straordinarie avranno inoltre priorità su ogni altra procedura di trasferimento all'interno del Ministero della giustizia.

Per quanto riguarda l'inquadramento del personale, il decreto-legge consente, limitatamente alle procedure già in atto, di riqualificazione del personale del Ministero e di mobilità, l'inquadramento in soprannumero nei singoli profili, ma nel rispetto della dotazione organica complessiva, fino al completo riassorbimento e alla revisione della pianta organica.

Con D.M. giustizia, prima di procedere con le assunzioni straordinarie, si provvede alla rimodulazione dei profili professionali del ruolo dell'amministrazione giudiziaria e alla revisione della relativa pianta organica, sempre nel rispetto del limite della dotazione organica complessiva attuale e del conseguente limite di spesa.

Il decreto-legge n. 117 del 2016 stanzia 350.000 euro per il 2016 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.


 

Articolo 1, commi 375 e 376
(Contratti di lavoro a tempo determinato
per il personale scolastico)

 

375. L’articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si interpreta nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo della durata complessiva del servizio già maturato sono quelli sottoscritti a decorrere dal 1º settembre 2016.

376. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 132, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

 

 

I commi 375-376 recano un’interpretazione autentica delle disposizioni sul limite temporale relativo ai contratti a tempo determinato, su posti vacanti e disponibili, per il personale scolastico, e incrementano il connesso fondo per il risarcimento.

 

In particolare, fornendo un’interpretazione autentica dell’art. 1, co. 131, della L. 107/2015, si stabilisce che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo e ATA presso le istituzioni scolastiche ed educative statali per la copertura di posti vacanti e disponibili, di cui tener conto per il computo di una durata complessiva non superiore a 36 mesi (anche non continuativi), sono quelli sottoscritti dal 1° settembre 2016.

Si rifinanzia, inoltre, – senza operare in forma di novella – il Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi (anche non continuativi) su posti vacanti e disponibili, di cui al co. 132 del citato art. 1 della L. 107/2015, per un importo pari a € 2 mln annui per il triennio 2017-2019.

 

Preliminarmente, si ricorda che, in base all’art. 4, co. 1 e 11, della L. 124/1999, per la copertura dei posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, si ricorre alle supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo.

In materia, si ricorda che, ai sensi dell’art. 5, co. 4-bis, del d.lgs. 368/2001 – attuativo della direttiva 1999/70/CE –, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. Da tale previsione, però, l’art. 10, co. 4-bis, del d.lgs. 368/2001 – inserito dall'art. 9, co. 18, del D.L. 70/2011 (L. 106/2011) – ha escluso il personale docente e ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo.

 

Con sentenza del 26 novembre 2014, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha sancito l’illegittimità di una normativa nazionale che non prevedeva alcuna misura di prevenzione del ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato e, al contempo, escludeva il risarcimento del danno subito a causa del medesimo ricorso abusivo nel settore dell’insegnamento, non consentendo neanche la trasformazione di tali contratti in contratti a tempo indeterminato.

 

Successivamente, quindi, l’art. 1, co. 131 della L. 107/2015 ha disposto che, a decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, ATA presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili (supplenze annuali), non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi.

Il co. 132 del medesimo art. 1 ha istituito nello stato di previsione del MIUR il Fondo citato, con una dotazione di € 10 mln per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

 

Con sentenza della Corte costituzionale 15 giugno 2016, n. 187 – intervenuta dopo l’approvazione della L. 107/2015 – il prima citato art. 4, co. 1 e 11, della L. 124/1999 è stato dichiarato illegittimo, nella parte in cui autorizzava, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di personale, senza che ragioni obiettive lo giustificassero, perché in contrasto con il parametro costituzionale, come integrato dalla clausola 5, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, secondo l’interpretazione data dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la già citata sentenza del 26 novembre 2014.

 

A sua volta, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 22552 del 7 novembre 2016 – premesso che deve ritenersi giustificato il rinnovo dei contratti a termine, entro un termine massimo di tre anni, per la copertura di posti vacanti in organico di diritto, e che, invece, costituisce abusiva reiterazione il superamento del suddetto limite – ha analizzato le misure risarcitorie idonee a reprimere l’abuso, evidenziando innanzitutto che, se la L. 107/2015 ha senz’altro cancellato l’illecito comunitario (perché, per il futuro, ha previsto misure idonee a evitare la irragionevole reiterazione senza limiti delle supplenze nella scuola), non ha eliminato, “per il solo fatto di aver previsto procedimenti di stabilizzazione”, i pregressi illeciti costituiti dalla reiterazione di contratti a termine, in quanto solo la concreta utilizzazione di tali procedimenti da parte del docente è idonea ad evitare l’abuso e a costituire una misura risarcitoria. Al di fuori di tali casi specifici, dunque, il docente ha diritto al risarcimento del danno.

Peraltro, ha sottolineato come l’accertamento della abusività nell’utilizzo dei contratti a termine, e delle conseguenze risarcitorie, non può tener conto della reiterazione dei contratti a termine eventualmente realizzatasi prima del 10 luglio 2001, termine ultimo previsto per l’adozione, da parte degli Stati membri, delle misure necessarie a dare attuazione alla Direttiva 1999/70/CE[14].

 

La Corte di giustizia dell’Unione europea – adita dalla Corte costituzionale e dal Tribunale di Napoli in merito alla conformità della normativa italiana all’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (Accordo quadro CES, UNICE e CEEP[15] del 18 marzo 1999) – con sentenza del 26 novembre 2014 (cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13), si è pronunciata sull’applicazione al personale scolastico della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa al medesimo Accordo quadro.

I procedimenti principali delle cause riguardavano diversi lavoratori assunti in istituti pubblici come docenti e collaboratori amministrativi in base a contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati in successione e protrattisi per periodi di tempo molto estesi.

Nella sentenza, la Corte ha evidenziato che il citato Accordo quadro – che si applica a tutti i lavoratori, senza che si debba distinguere in base alla natura pubblica o privata del loro datore di lavoro o al settore di attività interessato – impone agli Stati membri, al fine di prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l’adozione di almeno una delle misure elencate alle lettere da a) a c), concernenti, rispettivamente, ragioni obiettive che giustifichino il rinnovo dei contratti, durata massima totale dei contratti, numero dei loro rinnovi (aspetti questi ultimi non disciplinati dalla normativa italiana)[16].

Ciò premesso, la Corte ha evidenziato che la normativa italiana violava, nella sua applicazione concreta, la clausola 5, punto 1, dell’Accordo quadro, in quanto conduceva, nei fatti, a un ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato: infatti, tali contratti erano utilizzati per soddisfare esigenze permanenti e durevoli delle scuole statali a causa della mancanza strutturale di posti di personale di ruolo. Ha ricordato, infatti, che il termine di immissione in ruolo dei docenti nell’ambito di tale sistema era variabile e incerto (non era previsto alcun termine preciso per l’organizzazione delle procedure concorsuali; l’immissione in ruolo per effetto dell’avanzamento dei docenti in graduatoria dipendeva da circostanze aleatorie e imprevedibili, come la durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato, o il numero di posti nel frattempo divenuti vacanti).

La Corte, dunque, è giunta alla conclusione che l’Accordo quadro non ammetteva una normativa, quale quella nazionale, che, fatte salve le verifiche da parte dei giudici del rinvio, non prevedeva alcuna misura di prevenzione del ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato e, al contempo, escludeva il risarcimento del danno subito a causa del medesimo ricorso abusivo nel settore dell’insegnamento, non consentendo neanche la trasformazione di tali contratti in contratti a tempo indeterminato.

 


 

Articolo 1, comma 377
(Proroga dell’impiego del personale militare
appartenente alle Forze armate)

 


377. Al fi ne di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo e alle ulteriori esigenze connesse allo svolgimento del prossimo vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli pre  visti dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato fi no al 31 dicembre 2017, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l’impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 -bis , commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per l’anno 2017, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.


 

 

Il comma 377 proroga fino al 31 dicembre 2017 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano di impiego, concernente l’utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

 

Scopo della disposizione è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009)  anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, nonché alle ulteriori esigenze connesse allo svolgimento del prossimo G7 e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).

 

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, il comma in esame rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:

1.   il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;

2.   il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell’interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;

3.   nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

In relazione al richiamato piano di impiego si ricorda che il decreto legge n. 92/2008 ha autorizzato il ricorso alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio. In particolare, è stato previsto che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, al fine di assicurare un maggior controllo del territorio in talune zone del Paese, è consentito impiegare personale militare delle forze armate utilizzando preferibilmente i Carabinieri impegnati in compiti militari o, comunque, volontari specificamente addestrati per i compiti da svolgere. Il Piano per l'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio è stato adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l’impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle forze armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio.

Il piano è stato successivamente prorogato:

1.   fino al 31 dicembre 2014 dal comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

2.   fino al 31 marzo 2015 dal comma 4 dell’articolo 5 del decreto legge n. 192 del 2014 (c.d. “mille proroghe”);

3.   fino al 30 giugno 2015 dall’articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,

4.   fino al 31 dicembre 2015 dall’articolo 5-bis del decreto legge n. 78 del 2015 (c.d. “enti territoriali”);

5.   fino al 31 dicembre 2016  dall’ articolo 1, commi 251 e 252 della legge 208 del 2015  (legge di stabilità 2016).

 

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all’impiego del richiamato contingente il comma in esame  autorizza la spesa di 123 milioni di euro per l’anno 2017 con specifica destinazione di euro :

§  120.536.797 per il personale delle forze armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);

§  2.463.203 per il personale delle forze di polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009).

 

In relazione alla richiamata autorizzazione di spesa la relazione tecnica allegata al provvedimento specifica che “per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i criteri presi a base di riferimento per le precedenti disposizioni di proroga dei suddetti interventi. In particolare, per il personale militare è prevista l'attribuzione di una indennità onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di Polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a 26 euro per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13 euro per i militari impiegati nella sede di servizio. Inoltre, per tutti i militari è previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza utilizzando un costo medio orario di 12 euro in considerazione della categoria di personale impiegato. A tali oneri si aggiungono, quali spese di funzionamento, spese per viveri, per alloggio dei militari impiegati fuori sede, per servizi generali, per equipaggiamento/vestiario, per l'impiego di automezzi nonché, per il personale che viene inviato fuori dalla sede di servizio, spese una tantum per la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti”.

Per quanto riguarda i costi del personale delle Forze di Polizia impiegato congiuntamente con quello militare nei servizi di vigilanza la relazione illustrativa precisa che “gli stessi derivano unicamente dal pagamento dell'indennità onnicomprensiva ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ai sensi del citato articolo 24, comma 75, del D.L. 78/2009”.


 

Articolo 1, comma 378
(Fondo volo)

 


378. Al fi ne di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilita ai sensi dell’articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è soppresso a decorrere dal 1º gennaio 2017. Al ristoro della diminuzione di entrate derivante all’INPS dal primo periodo del presente comma provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui stato di previsione è iscritto l’importo di 184 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.


 

 

L'articolo 1, comma 378 prevede la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco.

 

La disposizione, al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’addizionale comunale sui diritti di imbarco. Tale addizionale era stata prevista dall'articolo 13, comma 23, del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014. Le relative risorse erano destinate al cosiddetto Fondo volo.

 

Si ricorda che, a partire dal 1965, è stato istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) il Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea (cosiddetto Fondo volo).

È iscritto al Fondo:

§  il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili (comandanti e piloti);

§  il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo (tecnici di volo);

§  il personale addetto ai servizi complementari di bordo (assistenti di volo).

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrà provvedere a compensare la riduzione di entrate che deriveranno all’INPS dalla predetta soppressione. A tal fine il comma in questione prevede l’iscrizione, nello stato di previsione del Ministero stesso, di risorse pari a 184 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018.


 

Articolo 1, commi 379 e 380
(Disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari negli stessi)

 


379. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «30 novembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2017» e dopo le parole: «per l’anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e di 128 milioni di euro per l’anno 2017».

380. Al comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, le parole: «e comunque fi no a non oltre il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque fi no a non oltre il 31 agosto 2017».


 

 

I commi 379-380 stanziano ulteriori € 128 mln per il 2107 per la prosecuzione del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (c.d. programma #scuole belle) e intervengono con un’ulteriore proroga in materia di svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari negli stessi edifici.

Programma Scuole belle

Per la prosecuzione, (sostanzialmente, dal 1° gennaio 2017: v. infra) fino al 31 agosto 2017, del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (c.d. programma #scuole belle), sia nei territori in cui è stata attivata, o è scaduta, la Convenzione-quadro CONSIP per l’affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, sia in quelli in cui la stessa Convenzione non è ancora stata attivata, sono stanziati ulteriori € 128 mln per il 2017.

Le risorse sono allocate sui capp. 1194, 1195, 1196 e 1204 dello stato di previsione del MIUR (Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche).

 

A tal fine, si novella l’art. 1, co. 1, del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) che (tuttavia) aveva prorogato il programma fino al 30 novembre 2016, stanziando, fino alla stessa data, le risorse necessarie.

Pertanto, poiché la nuova autorizzazione di spesa decorre dal 1° gennaio 2017, il programma ha subito, di fatto, una interruzione dal 1° al 31 dicembre 2016.

Al riguardo, si ricorda che il 4 novembre 2016 è stato firmato un accordo quadro tra il Governo, le parti sociali e il sistema delle aziende impegnate nel programma, in base al quale le stesse aziende potranno presentare istanze per accedere, con riferimento al periodo dal 1° al 31 dicembre 2016, ai trattamenti di integrazione salariale erogati dal Fondo di integrazione salariale di cui agli artt. 29 e ss. del d.lgs. 148/2015. In base al medesimo accordo, la piena ripresa delle attività di ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali sarà garantita a decorrere dal 1° gennaio 2017.

L’accordo prevedeva, inoltre, la convocazione, da parte del MIUR, entro il mese di novembre, di un tavolo tecnico di monitoraggio, volto a rendere efficienti le modalità per l’assegnazione tempestiva alle Istituzioni scolastiche dei nuovi interventi e dei relativi finanziamenti e per il successivo pagamento delle fatture alle aziende, nonché a ridefinire i criteri di riparto delle risorse, da adottare con decreto ministeriale

Infine, prevede che la Presidenza del Consiglio si impegna a convocare, alla fine del mese di marzo 2017, un tavolo di verifica volto ad esaminare una soluzione di prospettiva alle problematiche sociali e occupazionali dei lavoratori del settore

 

Il programma “Scuole belle” è stato elaborato a seguito dell’accordo sottoscritto il 28 marzo 2014 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale accordo prevedeva, al fine di avviare a definitiva soluzione la problematica occupazionale conseguente alle riduzioni degli affidamenti derivanti dalle espletate gare CONSIP e riguardante i lavoratori ex LSU e quelli appartenenti alle ditte dei c.d. “appalti storici”[17], che il MIUR – nell’ambito del più ampio programma per l’edilizia scolastica facente capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – avrebbe utilizzato risorse complessive pari a € 450 mln, a decorrere dall’1.7.2014 e fino al 30.3.2016, da impiegare per lo svolgimento, da parte del personale adibito alla pulizia nelle scuole, di ulteriori attività consistenti in interventi di ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti ad edifici scolastici.

L’accordo prevedeva, inoltre, che il MIUR avrebbe individuato gli istituti scolastici capofila per l’acquisto dei nuovi servizi e che l’importo complessivo degli ordini integrativi di fornitura sarebbe stato pari a € 150 mln per il 2014 e a € 300 mln per il 2015 e i primi 3 mesi del 2016.

Il D.L. 58/2014 (L. 87/2014) ha, poi, introdotto una disciplina normativa specifica per la realizzazione degli interventi in questione.

In particolare, l’art. 2, co. 2-bis, come modificato dall’art. 1, co. 353, lett. c), della L. 190/2014, ha disposto che, nei territori ove non è stata ancora attivata la convenzione-quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici acquistando il relativo servizio dai medesimi raggruppamenti e imprese che assicuravano i servizi di pulizia ed altri ausiliari alla data del 30 aprile 2014, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip ed alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui era attiva la convenzione.

Il co. 2-bis.1, inserito dall’art. 1, co. 353, lett. d), della L. 190/2014 e modificato, da ultimo, con l’art. 1, co. 2, lett. b), del D.L. 42/2016 (L. 89/2016), ha disposto che nei territori ove è già stata attivata la convenzione-quadro Consip, ovvero la stessa è scaduta, le istituzioni scolastiche ed educative statali effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici mediante ricorso alla stessa convenzione.

Per quanto concerne il finanziamento del programma, si ricorda che, le risorse previste per coprire le esigenze del periodo dall’1.7.2014 al 30.11.2016 sono state stanziate, negli importi annuali pari a € 150 mln per il 2014, € 240 mln per il 2015 ed € 124 mln fino al 30.11.2016, come di seguito illustrato:

§  con la delibera CIPE 21 del 30 giugno 2014 erano stati previsti 110 mln per il 2014, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2007-2013. La delibera medesima considerava, tuttavia, che, per la citata assegnazione di € 110 mln, apposita norma di legge avrebbe potuto individuare una copertura finanziaria alternativa.
Nella successiva seduta del 1° agosto 2014, il CIPE prendeva atto che per il finanziamento di € 110 mln era stata individuata una nuova copertura finanziaria, alternativa rispetto all’assegnazione a carico del FSC, e che pertanto, la relativa delibera non avrebbe avuto corso.

Tale copertura è stata operata dal MIUR, mediante il DM 559 del 15 luglio 2014, che ha destinato alle finalità del piano in questione l’importo di € 110 mln a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, dettando altresì i criteri per il riparto di tale somma a livello provinciale;

§  ulteriori 40 mln per il 2014 sono stati assegnati dal CIPE a carico del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013, con la delibera 22 del 30 giugno 2014, punto 4, a valere sugli importi residui di una precedente assegnazione a favore del MIUR (€ 100 mln) disposta con la delibera n. 6/2012 per la costruzione di nuovi edifici scolastici[18];

§  l’art. 1, co. 353, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), inserendo il co. 2-ter nell’art. 2 del D.L. 58/2014, ha poi autorizzato la spesa di ulteriori € 130 mln per il 2015[19]. Le risorse sono state ripartite con DM 117 del 20 febbraio 2015;

§  l’art. 1 del D.L. 154/2015 (L. 189/2015)dando seguito (parzialmente) all’accordo sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio il 30 luglio 2015, che aveva confermato l’impegno del Governo a garantire le risorse finanziarie necessarie al completamento del programma “Scuole belle”, con lo stanziamento degli ulteriori 170 milioni di euro necessari alla copertura del periodo 1° luglio 2015-31 marzo 2016, prevedendo, altresì, che la Presidenza del Consiglio si impegnava a convocare entro il 2015 un tavolo di verifica per esaminare le problematiche sociali e occupazionali più generali concernenti i lavoratori ex LSU e “appalti storici [20] - ha attivato € 110 mln, di cui 100 per il 2015 e 10 per il 2016, in aggiunta a 10 mln che il MIUR aveva già reperito, nel mese di agosto, all’interno del proprio bilancio 2015[21] e ripartito con il DM 596 del 7 agosto 2015. In particolare, il D.L. 154/2015 ha disposto:

-  una nuova autorizzazione legislativa di spesa, pari a € 50 mln per il 2015, i cui oneri finanziari sono stati coperti mediante una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. La ripartizione, effettuata con DM 937 dell’11 dicembre 2015, ha riguardato peraltro l’importo di € 40,9 mln, posto che € 9,1 mln circa sono stati utilizzati, in linea con quanto previsto nel citato Accordo governativo del 30 luglio 2015 ed illustrato nel preambolo dello stesso DM, a garantire le risorse necessarie a coprire gli oneri delle richieste di cassa integrazione guadagni in deroga presentate dalle aziende che impiegano i lavoratori adibiti ai progetti di manutenzione del decoro degli immobili adibiti ad istituzioni scolastiche;

-  l’immediato utilizzo di risorse, pari a € 50 mln per il 2015 e a € 10 mln per il 2016, “già assegnate dal CIPE nella seduta del 6 agosto 2015” a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 (FSC) per la prosecuzione degli interventi relativi al programma.
Si tratta delle risorse assegnate dal CIPE con
delibera 73/2015, registrata dalla Corte dei conti il 2 ottobre 2015, ossia il giorno successivo a quello di entrata in vigore del D.L. 154/2015, e pubblicata nella GU n. 243 del 19 ottobre 2015.

La somma di € 50 mln per il 2015 è stata ripartita con DM 803 del 7 ottobre 2015;

§  i residui 50 mln fino al 31.3.2016 sono stati reperiti a valere su risorse provenienti dal bilancio del MIUR ( 30 mln) e dal bilancio del MEF (€ 20 mln), come indicato nel preambolo della citata delibera CIPE 73/2015[22]. Tali risorse, unitamente ai 10 milioni di euro stanziati per il 2016 a valere sul FSC 2014-2020 dalla Delibera CIPE 73/2015, sono stati ripartiti con il DM 33 del 27 gennaio 2016;

§  ulteriori € 64 mln per il periodo 1.4.2016-30.11.2016 sono stati stanziati con il D.L. 42/2016 (L. 89/2016), a valere su risorse MIUR (utilizzo delle economie di cui all’art. 58, co. 6, del D.L. 69/2013 -L. 98/2013 e riduzione del Fondo per il funzionamento delle scuole). Con tale stanziamento si è dato seguito ad nuovo accordo sottoscritto l’8 marzo 2016 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale il Governo aveva, altresì, dato la disponibilità ad accogliere richieste di cassa integrazione in deroga da parte delle aziende durante il periodo di sospensione delle attività didattiche e le aziende si erano impegnate a revocare le procedure di licenziamento collettivo avviate. Inoltre, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si era nuovamente impegnata a convocare, entro il mese di maggio 2016, un tavolo di verifica al fine di esaminare le problematiche sociali e occupazionali, con lo scopo di individuare una possibile soluzione di prospettiva[23]. Le risorse sono state ripartite con DM 297 del 5 maggio 2016 e con DM 605 del 1° agosto 2016.


 

Tabella 1 - Finanziamento Programma "Scuole Belle"

(milioni di euro)

 

Autorizzazioni legislative

MIUR

MEF

CIPE

Tot.

2014

 

 

110 mln
(a valere sul Fondo funzionamento istituzioni scolastiche)

 

40 mln
(Del. CIPE 22/2014)

150

2015

130 mln
art. 1, co. 353, L. 190/2014
(a valere sul FISPE)

50 mln
art. 1, D.L. 154/2015 (a valere su Fondo sociale occupazione)

10 mln
(econ. di bilancio)
vedi preambolo Del. CIPE 73/2015

 

50 mln
(Del. CIPE 73/2015)

240

2016

 

64 mln

Art. 1, D.L. 42/2016 (a valere su risorse MIUR)

30 mln[24]
(econ. di bilancio) vedi preambolo Del. CIPE 73/2015

20 mln
(econ. di bilancio)
vedi preambolo Del. Cipe 73/2015

10 mln
(Del. CIPE 73/2015)

124

2017

128 mln

 

 

 

 

 

Totale

258 mln

114 mln

150 mln

20 mln

100 mln

642 mln

 

 

Svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari negli istituti scolastici

Per consentire idonee condizioni igienico-sanitarie negli edifici scolastici nell’a.s. 2016/2017, si proroga (dal 31 dicembre 2016) al 31 agosto 2017 il termine entro il quale, nelle regioni ove non è ancora attiva, ovvero è stata sospesa o è scaduta, la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, le istituzioni scolastiche ed educative provvedono all'acquisto degli stessi servizi dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicuravano alla data del 31 marzo 2014.

A tal fine, si novella ulteriormente l’art. 2, co. 1, del D.L. 58/2014 (L. 87/2014).

Alla data del 15 dicembre 2016, con riferimento alla convenzione-quadro CONSIP - che è stata attivata il 22 novembre 2013 e, in base alle informazioni disponibili sul sito dedicato, scadrà il 26 maggio 2018 -, continua a risultare non affidato il lotto n. 6 - regione Campania (Province di Napoli e Salerno). Risultano scaduti, rispettivamente, il 6 giugno 2016 il lotto n. 5 – regione Lazio (Province di Frosinone e Latina), il 22 novembre 2016 i lotti n. 3 - regione Toscana e n. 11 -regione Puglia, il 24 novembre 2016 i lotti n. 2 - regione Emilia Romagna, n. 8 -regioni Lombardia, Trentino Alto Adige, n. 9 -regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, il 1° dicembre 2016 i lotti n. 1 - regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, n. 4 - regioni Sardegna e Lazio (province di Rieti, Viterbo e Roma) n. 10 -regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Molise. Infine, risulta sospeso, dal 1° aprile 2015, il lotto n. 7 – regione Campania (Province di Caserta, Benevento ed Avellino).

Qui maggiori informazioni.

 

In materia, si ricorda che il 19 aprile 2016 è stata annunciata all’Assemblea della Camera la segnalazione adottata dall’Autorità nazionale anticorruzione il 2 marzo 2016 (delibera 376/2016), ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. e) ed f), del d.lgs. 163/2006, concernente le disposizioni normative che prevedono l'affidamento dei servizi di pulizia, dei servizi ausiliari e degli interventi di mantenimento del decoro e delle funzionalità degli immobili adibiti a sede delle istituzioni scolastiche e educative, mediante il ricorso all'istituto giuridico della proroga.

 

In particolare, l’Autorità ha sottolineato l’opportunità di avviare una riflessione sulla coerenza dell’assetto normativo che consegue alle varie proroghe con le regole europee e nazionali vigenti in materia di appalti, alla luce del principio della inderogabilità delle procedure ordinarie di scelta del contraente. Ciò, al fine di escludere che le scelte adottate possano avere un notevole effetto distorsivo sul mercato dei contratti pubblici. Al riguardo, l’Autorità ha evidenziato che questo rischio cresce in presenza di tre elementi: la rilevanza economica del valore contrattuale dei servizi affidati in deroga alle ordinarie procedure di scelta del contraente; il dilatarsi dell’arco temporale nel quale gli atti normativi producono effetti; l’ampia estensione territoriale del fenomeno.

Ha ricordato, altresì, che “il segnale che conferma tale anomalia è il provvedimento finale del procedimento 1787 – gare CONSIP servizi di pulizia nelle scuole pubbliche”, deliberato in data 22 dicembre 2015, n. 25802, con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza, che ha condizionato l’esito della gara di rilievo comunitario bandita da Consip nel 2012. Secondo l’AGCM, tramite questa intesa, le quattro imprese coinvolte – due delle quali sono i maggiori incumbent – hanno annullato, di fatto, la dinamica concorrenziale nello svolgimento della gara, per spartirsi i lotti e aggiudicarsene il massimo numero consentito”.

Inoltre, l’Autorità ha messo in evidenza i possibili effetti distorsivi delle proroghe sull’economicità delle commesse pubbliche, in quanto le proroghe vincolano le stazioni appaltanti a fruire di prestazioni contrattuali non necessariamente in linea con le migliori condizioni economiche che il mercato può offrire.

Ulteriori effetti negativi riguardano l’assenza di stimoli per le imprese aggiudicatarie ad investire in ricerca e sviluppo per rendersi competitive nel mercato e il disincentivo alla nascita di nuove iniziative imprenditoriali derivante dalla percezione di un mercato “chiuso”.


 

Articolo 1, comma 381
(
Svolgimento del Vertice G7)

 

381. Per l’attuazione degli interventi relativi all’organizzazione e allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), anche per adeguamenti di natura infrastrutturale e per le esigenze di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2017.

 

 

Il comma 381 istituisce un fondo, con risorse per 45 milioni di euro per l’anno 2017, per la realizzazione di interventi relativi all’organizzazione ed allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7).

 

La norma autorizza la spesa di 45 milioni per il 2017, finalizzata agli interventi per l’organizzazione e lo svolgimento del vertice G7 a livello di Capi di Stato e di Governo, previsto a Taormina nell’ambito della Presidenza italiana del Gruppo dei sette maggiori Paesi industrializzati.

Le risorse confluiscono in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra gli interventi finanziati, la norma menziona specificamente gli adeguamenti infrastrutturali e le esigenze di sicurezza.

 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016 ha istituito presso la PdCM la struttura di missione denominata “Delegazione per l’organizzazione della Presidenza italiana del Vertice dei Paesi più industrializzati” che si terrà nel nostro paese nel 2017. La Delegazione ha il compito di assicurare l’organizzazione tutti gli adempimenti di carattere logistico e protocollare per il buon esito della Presidenza italiana del G7.


 

Articolo 1, commi 382-384
(Infrastruttura nazionale per l’interoperabilità
per il Fascicolo sanitario elettronico)

 


382. All’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15, le parole: «ovvero partecipare alla definizione, realizzazione ed utilizzo dell’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità per il FSE conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall’Agenzia per l’Italia digitale» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero utilizzare l’infrastruttura nazionale di cui al comma 15 -ter , da rendere conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7»;

b) il comma 15 -ter è sostituito dal seguente:

«15 -ter . Ferme restando le funzioni del Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, l’Agenzia per l’Italia digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell’ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze e con le regioni e le province autonome, la progettazione dell’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei FSE, la cui realizzazione è curata dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso l’utilizzo dell’infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, garantendo:

1) l’interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici regionali;

2) l’identificazione dell’assistito, attraverso l’allineamento con l’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), di cui all’articolo 62 -ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituita nell’ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della realizzazione dell’ANA, l’identificazione dell’assistito è assicurata attraverso l’allineamento con l’elenco degli assistiti gestito dal Sistema Tessera sanitaria, ai sensi dell’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

3) per le regioni e province autonome che, entro il 31 marzo 2017, comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere dell’infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15, l’interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo per la trasmissione telematica dei dati di cui ai decreti attuativi del comma 7, ad esclusione dei dati di cui al comma 15 -septies , per la successiva alimentazione e consultazione del FSE da parte delle medesime regioni e province autonome, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministero dell’economia e delle fi nanze, di concerto con il Ministero della salute;

4) a partire dal 30 aprile 2017, la gestione delle codifiche nazionali e regionali stabilite dai decreti di cui al comma 7, rese disponibili dalle amministrazioni ed enti che le detengono, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministero dell’economia e delle fi nanze, di concerto con il Ministero della salute»;

c) al comma 15 -quater , le parole: «e il Ministero della salute» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze» e sono aggiunte, in fi ne, le seguenti parole: «, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005»;

d) dopo il comma 15 -quinquies sono aggiunti i seguenti:

«15 -sexies . Qualora la regione, sulla base della valutazione del Comitato e del Tavolo tecnico di cui al comma 15 -quater , non abbia adempiuto nei termini previsti dal medesimo comma 15 -quater , il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, diffida la regione ad adempiere entro i successivi trenta giorni. Qualora, sulla base delle valutazioni operate dai medesimi Comitato e Tavolo tecnico, la regione non abbia adempiuto, il Presidente della regione, nei successivi trenta giorni in qualità di commissario ad acta, adotta gli atti necessari all’adempimento e ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai citati Comitato e Tavolo tecnico.

15 -septies . Il Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 aprile 2017, rende disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici regionali, attraverso l’infrastruttura nazionale di cui al comma 15 - ter , i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera sanitaria relativi alle esenzioni dell’assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, ai certificati di malattia telematici e alle prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa».

383. Per l’attuazione del comma 15 -ter dell’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal comma 382 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.

384. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 15 -quinquies , del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è ridotta di 5 milioni di euro per l’anno 2017, di 4,92 milioni di euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.


 

 

L’articolo 1, commi 382-384, definisce l’Infrastruttura nazionale per l’interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici (FSE).

L’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) cura la progettazione dell’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei FSE in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze, con le regioni e le province autonome.

La realizzazione dell’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità dei FSE è gestita dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso l’utilizzo del Sistema Tessera sanitaria.

È previsto l’istituto del commissariamento qualora una regione non rispetti i termini per la realizzazione del FSE.

Si dispone un’autorizzazione di spesa di 2,5 milioni di euro, a decorrere dal 2017, per la progettazione e la realizzazione dell’infrastruttura nazionale per interoperabilità dei FSE.

 

L’articolo 12 del decreto legge 179/2012 ha istituito il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), inteso come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito. Il FSE è istituito dalle regioni e dalle province autonome, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con le finalità elencate al comma 2 dell’art. 12. Le successive modifiche introdotte con il decreto legge 69/2013 hanno fissato al 30 giugno 2015 il termine per l’attivazione del FSE presso le regioni e le province autonome.

Al fine di accelerare il processo di predisposizione delle piattaforme di FSE regionali, nel dicembre 2013 è stato istituito un Tavolo Tecnico, coordinato dall’AgID e dal Ministero della salute, nel quale sono stati coinvolti attivamente i rappresentanti delle regioni, del Ministero dell’economia e delle finanze, il CNR e il CISIS, per analizzare gli aspetti tecnici, normativi e procedurali e disegnare gli scenari di riferimento nella progettazione dell’intervento.

Il primo risultato del Tavolo Tecnico è rappresentato dalle Linee guida per la presentazione dei piani di progetto regionali per il FSE, mentre il prosieguo delle attività ha riguardato la definizione dei processi per l’interoperabilità interregionale e l’elaborazione delle relative specifiche tecnico-funzionali.

Successivamente il Regolamento operativo del FSE (D.P.C.M. 178/2015) ha disciplinato sia i contenuti del FSE sia gli accessi e definito le regole con le quali le regioni hanno dovuto predisporre il proprio sistema di Fascicolo Sanitario Elettronico in linea con le tempistiche di realizzazione del progetto indicate dal decreto legge 179/2012. Si ricorda che l’architettura di una piattaforma regionale di FSE comprende in generale due componenti principali: la prima riguarda i documenti e i dati prodotti dalle strutture sanitarie e la seconda l’indicizzazione di tali documenti e/o dati. In tale architettura, i documenti e dati sanitari sono memorizzati nei repository siti presso le strutture sanitarie. La titolarità del documento/dato è di chi produce il documento/dato stesso, mentre l’indice regionale conserva i metadati inerenti ai documenti e dati prodotti (quali la tipologia del documento, l’autore del documento, il paziente al quale il documento si riferisce, il riferimento al repository che conserva il documento, ecc.). L’interoperabilità con le altre piattaforme tecnologiche regionali viene garantita dai servizi di interoperabilità.

L’AgID e il Ministero della salute hanno presentato il primo rilascio dell’infrastruttura per l’interoperabilità del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) nel dicembre 2015.

Da gennaio 2016, a partire dalle Regioni che hanno già sviluppato il fascicolo regionale, il processo di implementazione è entrato nella sua fase operativa rendendo i fascicoli interoperabili su tutto il territorio nazionale. In questa prima fase l’infrastruttura ha previsto due set di servizi principali, il primo in grado di assicurare i servizi di ricerca e recupero dei documenti oltre alla comunicazione dei metadati, e il secondo contenente servizi a valore aggiunto sviluppati sulla base delle richieste regionali.

Le Regioni, per collegarsi all’infrastruttura, hanno dovuto manifestare l’adesione al piano di test coordinando con AgID i test di avvio.

Con un comunicato del 2 agosto 2016, l’AgID ha reso noto che si è concluso positivamente il processo di integrazione dei servizi di interoperabilità messi a disposizione delle regioni sull’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei FSE con il servizio di identificazione degli assistiti attraverso il sistema Tessera Sanitaria.

 

L’intervento legislativo è stato attuato modificando l’articolo 12 del decreto-legge n. 179/2012.

Queste le misure previste dal comma 382:

§  viene modificato il comma 15 dell’articolo 12 con la finalità di evidenziare la possibilità, per le regioni e le province autonome, di utilizzare quale infrastruttura per l’interoperabilità del FSE il Sistema Tessera Sanitaria la cui realizzazione è curata dal Ministero dell’economia e delle finanze (comma 382, lettera a);

Il vigente comma 15 dell’articolo 12 del decreto legge 179/2012 dispone che le regioni e le province autonome, possono realizzare infrastrutture per il FSE condivise a livello sovra-regionale mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, delle infrastrutture tecnologiche per il FSE a tale fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogate, ovvero, - come modificato dall’articolo in esame - “utilizzare l’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità, da rendere conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7”. Sul punto si osserva che, essendo stato emanato il D.P.C.M. 178/2015 recante il Regolamento del FSE, in luogo del rinvio ai decreti di cui al comma 7 dell’articolo 12, la norma ora in esame avrebbe potuto rinviare, per maggiore chiarezza, al D.P.C.M. 178/2015.

§  viene sostituito (comma 382, lettera b) il comma 15-ter dell’articolo 12, disponendo quanto segue: ferme restando le funzioni del Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome nell’ambito dei rispettivi piani, l’AgID diviene responsabile, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze, con le regioni e le province autonome, della progettazione dell’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei FSE, la cui realizzazione è curata dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso l’utilizzo dell’infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria.

Dovranno comunque essere garantiti:

1)  l’interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici regionali;

Ai sensi del già citato Regolamento operativo del FSE (d.P.C.M. 178/2015) il dossier farmaceutico è la parte specifica del FSE che viene istituita per favorire la qualità, il monitoraggio e l’appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l’aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente. Il dossier farmaceutico è aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione;

2)  l’identificazione dell’assistito, attraverso l’allineamento con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) istituita nell’ambito del Sistema Tessera Sanitaria ai sensi dell’articolo 62-ter del D.Lgs. 82/ 2005. Nelle more della realizzazione dell’ANA, l’identificazione dell’assistito viene assicurata attraverso l’allineamento con l’elenco degli assistiti gestito dal Sistema Tessera Sanitaria;

3)  per le regioni e le province autonome che, entro il 31 marzo 2017, comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere dell’infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15 (circa il comma 15 vedi infra quanto detto sul comma 382, lettera a) dell’articolo in esame) dovrà anche essere garantita l’interconnessione dei soggetti finalizzata alla trasmissione telematica dei dati oggetto di trattamento - ad esclusione dei dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera Sanitaria - necessaria  per la successiva alimentazione e consultazione del FSE da parte delle stesse regioni e province autonome. Le modalità saranno stabilite da un decreto del Ministero economia e finanze di concerto con il Ministero della salute;

Nel corso della seduta dell’8 novembre 2016 della Commissione XII (Affari sociali) della Camera, il Sottosegretario alla salute ha specificato che i dati e i soggetti a cui si riferisce la disposizione in parola, sono quelli specificati dal D.P.C.M.. 178/2015.

4)  a far data dal 30 aprile 2017, la gestione delle codifiche che rappresentano le informazioni contenute nei documenti sanitari e socio-sanitari che costituiscono il FSE,. Le modalità della gestione delle codifiche, rese disponibili dalle Amministrazioni ed enti che le detengono, sarà disciplinata con decreto Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute;

§  viene modificato (comma 382, lettera c) il comma 15-quater dell’articolo 12 prevedendo che anche il Ministero dell’economia e delle finanze operi con gli altri due soggetti previsti a legislazione vigente, ovvero AgID e Ministero della salute, nella procedura di valutazione ed approvazione, entro il termine di sessanta giorni, dei piani di progetto presentati dalle regioni e dalle province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità a quanto stabilito dal Regolamento FSE (d.P.C.M. 178/2015) e condizionandone l'approvazione alla piena fruibilità a livello nazionale dei dati regionali. Inoltre, il Ministero dell’economia e delle finanze dovrà affiancare AgID e il Ministero della salute nel monitoraggio dei piani di progetto regionali per la realizzazione del FSE (sul punto si rinvia alla pagina Fascicolo sanitario elettronico). L’articolo 15-quater dispone inoltre che la realizzazione del FSE sia compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Ssn; adempimenti da verificare da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA - con previsione introdotta dalla norma in esame -, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali.

Sul punto, il Sottosegretario alla salute, sempre nella seduta dell’8 novembre, ha ricordato che “l’attuazione del FSE è, a normativa vigente, un adempimento al cui rispetto sono tenute le regioni per accedere alla quota premiale del finanziamento sanitario (articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 191/2009, poi resa permanente dall’articolo 15, comma 24, del decreto legge 95/2012). La verifica di tale adempimento è effettuata, sempre a normativa vigente, dal Comitato permanente per l’erogazione dei LEA, ai sensi dell’articolo 9 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. La proposta normativa in esame rafforza tale previsione, prevedendo che la verifica sia effettuata dal predetto Comitato congiuntamente con il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali, di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005”.

§  vengono aggiunti (comma 382, lettera d) dopo il comma 15-quinquies dell’articolo 12, i commi 15-sexies e 15-septies. L’aggiunto comma 15-sexies introduce l’istituto del commissariamento per le regioni inadempienti. Più in particolare, qualora una regione, sulla base della valutazione del Comitato LEA e del Tavolo degli adempimenti, non abbia adempiuto nei termini previsti dal comma 15-quater (per il comma 15-quater si rinvia a quanto illustrato al punto precedente), il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’AgID, diffida la regione ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Il mancato rispetto della regione, sulla base delle valutazioni operate dai Tavoli tecnici, comporta che il Presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, nei successivi 30 giorni, adotti gli atti necessari all’adempimento e ne dia comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Tavoli tecnici.

Si ricorda che il procedimento di verifica degli adempimenti, secondo quanto stabilito dall’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, prevede la fissazione di regole di verifica (articolo 12, comma 3) che vengono annualmente definite anche in relazione alle singole tematiche trattate e alla progressiva implementazione dell’adempimento oggetto di verifica. Tale modalità di aggiornamento progressivo delle modalità di verifica è stata, da ultimo, confermata dal Patto per la salute 2014- 2016 di cui all’Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 (articolo 10, comma 4. e articolo 11, comma 2). Pertanto, il mancato rispetto cui si fa riferimento non è definibile a priori, ma dovrà essere riportato alla modalità di verifica che è stata definita per l’anno di riferimento. La proposta normativa, quindi, si limita a prevedere che, in caso di mancato rispetto di quanto convenuto, si attivi il potere sostitutivo statale”

 

L’aggiunto comma 15-septies dispone che, entro il 30 aprile 2017, il Sistema Tessera Sanitaria renda disponibili ai FSE e ai dossier farmaceutici regionali, attraverso l’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera Sanitaria relativi alle esenzioni dell’assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica e specialistica a carico del Ssn, ai certificati di malattia telematici, nonché alle prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa.

 

Il comma 383 autorizza la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017 per l’attuazione di quanto disposto dal comma 15-ter dell’articolo 12 del decreto legge 179/2012, come modificato dal comma 382, lettera c) della norma in esame, vale a dire per la progettazione e la realizzazione della infrastruttura nazionale per l’interoperabilità del FSE.

Contestualmente, il comma 384 dispone la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 15-quinquies, del decreto-legge n. 179/2012 (cap. 1708 dello stato di previsione del MEF Somma da trasferire all'Agenzia per l'Italia Digitale per la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico). L’autorizzazione di spesa, pari a 10 milioni di euro, è ridotta di 5 milioni di euro per il 2017, di 4,92 milioni di euro per il 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.


 

Articolo 1, commi 385-389
(Introduzione di misure sperimentali per il 2017 relative al Servizio sanitario nazionale e di quello regionale)

 


385. Ferme restando le disposizioni inerenti all’accesso alla quota premiale del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le disposizioni in materia di piani di rientro, di cui all’articolo 2, commi da 77 a 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fi ne di promuovere e conseguire una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita e di sviluppo del Servizio sanitario nazionale, la quota di premialità di cui all’articolo 2, comma 68, lettera c) , della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata, a livello sperimentale per l’anno 2017, di una quota pari allo 0,1 per cento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Sempre a livello sperimentale per l’anno 2017, ogni regione può proporre al Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, di seguito denominato «Comitato LEA», di cui all’articolo 9 dell’intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un programma di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale, anche sulla base delle valutazioni operate dal Comitato stesso in ordine all’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e tenuto conto delle valutazioni del sistema di garanzia di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

386. I programmi di cui al comma 385, di durata annuale, da presentare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da approvare entro i successivi trenta giorni da parte del Comitato LEA, individuano aree prioritarie d’intervento specifiche di ciascun contesto regionale, definendo i relativi indicatori di valutazione. Per le regioni sottoposte a piano di rientro, tali programmi integrano, ove necessario, il programma operativo di prosecuzione del piano di rientro e sono approvati dal Comitato LEA congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005.

387. I programmi di cui al comma 385 recano altresì:

a) le modalità e i tempi per la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati;

b) le forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi e finali da effettuare da parte del Comitato LEA e, per le regioni sottoposte a piano di rientro, da parte del Comitato LEA congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti.

388. Con accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2017, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di riparto tra le regioni dell’incremento sperimentale della quota di premialità per il 2017 di cui al comma 385 e l’accesso alle forme premiali in attuazione dei programmi di cui al medesimo comma. La mancata presentazione del programma ovvero la verifica negativa annuale dell’attuazione del programma medesimo determina, per la regione interessata, la perdita, per il medesimo anno 2017, del diritto di accesso alla quota prevista. Le somme eventualmente rese disponibili in conseguenza dell’applicazione della disposizione del periodo precedente sono integralmente riattribuite alle restanti regioni in maniera proporzionale all’accesso previsto.

389. Il Comitato LEA redige una relazione in ordine all’attività sperimentale di cui ai commi da 385 a 388.


 

 

I commi 385-389 introducono misure sperimentali per il 2017 per migliorare e riqualificare il Servizio sanitario regionale, mediante incremento della quota premiale del finanziamento del SSN per le regioni che presentano apposito programma, integrativo dell’eventuale Piano di rientro.

 

Il comma 385 stabilisce, a livello sperimentale per il solo anno 2017, l’incremento dello 0,1% della “quota premiale” già prevista all’art. 2, co. 68, lett. c), della finanziaria 2010 (L. n. 191/2009).

 

L’art. 2, comma 68, ha previsto (per il triennio 2010-2012) l’erogazione alle regioni, in via anticipata, del finanziamento ordinario del SSN per una quota fissata al 97% della parte indistinta del fondo sanitario stabilita dalle intese annuali sancite in Conferenza Stato-regioni. Per le regioni “virtuose” che abbiano adempiuto, nel triennio precedente al 2010, agli obblighi della normativa vigente previsti in materia di riduzione della spesa sanitaria –segnatamente per il personale-, l’anticipazione è elevata ad almeno il 98%  (l’ulteriore maggior livello dell’anticipazione può essere corrisposto compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica).

La lett. c) del comma 68, tuttavia, stabilisce un accantonamento delle predette anticipazioni del 97 e 98 per cento, pari, rispettivamente, al 3 e al 2 per cento, il cui successivo sblocco – che ne consente l’erogazione - è condizionato alla verifica positiva degli adempimenti cui le regioni sono chiamate per il loro concorso alla riduzione della spesa sanitaria. In particolare, l’erogazione è consentita all’esito positivo della verifica che dimostri che la regione abbia attuato le misure correttive richiamate dai commi 71-74 (misure di riduzione del personale sanitario) e dai commi 92-97 (accordi sui Piani di rientro) del medesimo articolo 2 della legge finanziaria 2010.

Le disposizioni contenute al comma 68 sono state rese permanenti, a decorrere dal 2013, dall’art. 15, comma 24, del DL. n. 95/2012, cd. decreto spending review (L. 135/2012).

 

La misura, diretta a promuovere e conseguire una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita e di sviluppo del Servizio sanitario nazionale, pertanto, mantiene ferma la normativa vigente in materia di anticipazione delle risorse ordinarie del finanziamento del SSN e di disciplina dei Piani di rientro regionali prevista ai commi da 77 a 97, dell’articolo 2, della citata legge finanziaria per il 2010.

Si ricorda che i piani di rientro sono finalizzati a verificare la qualità delle prestazioni sanitarie ed a raggiungere il riequilibrio dei conti dei servizi sanitari regionali.

Le regioni in piano di rientro attualmente sono otto (Piemonte, Abruzzo, Lazio, Molise Campania, Puglia, Calabria, Sicilia), di cui quattro commissariate (Campania, Lazio, Molise e Calabria).

Per le regioni con elevati disavanzi sanitari, la legge 191/2009 (legge finanziaria per il 2010), come previsto dal Patto per la salute 2010-2012, ha stabilito nuove regole per i Piani di rientro e per il commissariamento delle regioni. Oltre a ridurre al 5% il livello di squilibrio economico (in precedenza fissato al 7%), per la presentazione del Piano di rientro regionale, ha infatti modificato la procedura per la predisposizione e l'approvazione del Piano, nonché il procedimento di diffida della regione e della nomina di commissari ad acta (per approfondimenti si rinvia al tema della spending review in campo sanitario - piani di rientro e di riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale).

 

Il comma 385 stabilisce, inoltre, a livello sperimentale per il solo anno 2017, la possibilità per ogni regione di proporre un programma di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale (SSR). Tale programma può essere proposto al Comitato permanente per l’erogazione dei LEA, anche sulla base delle valutazioni operate dal Comitato stesso in ordine all’erogazione dei livelli e di assistenza e tenuto conto delle valutazioni del “sistema di garanzia”.

Il citato Comitato, previsto all’articolo 9 dell’Intesa in Conferenza Stato- regioni del 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271), si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia per i  Servizi  Sanitari  Regionali (A.Ge.Nas) ed  opera sulla base delle informazioni desumibili dal sistema di monitoraggio e garanzia di cui al D.M. 12 dicembre 2001, nonché  dei  flussi  informativi afferenti al Nuovo Sistema Informativo Sanitario.

La norma richiama infatti “il sistema di garanzia”, come definito all’articolo 9 del D.Lgs. 56/2000, in materia di procedure di monitoraggio dell'assistenza sanitaria, che comprende, tra l’altro, un insieme minimo di indicatori e parametri di riferimento, regole e convenzioni per la rilevazione, la validazione e l'elaborazione delle informazioni e dei dati statistici necessari per l'applicazione del medesimo, nonché le procedure per la pubblicizzazione periodica dei risultati dell'attività di monitoraggio e per l'individuazione delle regioni che non rispettano o non convergono verso i predetti parametri, anche prevedendo limiti di accettabilità entro intervalli di oscillazione dei valori di riferimento.

 

I programmi sopra definiti hanno una durata annuale e devono essere presentati entro 2 mesi dall’approvazione della presente legge di bilancio 2017 ed approvati dal Comitato LEA entro i successivi 30 giorni (comma 386).

Inoltre, dispone circa il contenuto dei programmi: essi devono individuare aree prioritarie d’intervento specifiche di ciascun contesto regionale, definendo i relativi indicatori di valutazione.

Se la regione è sottoposta a Piano di rientro, tali programmi sono integrativi, ove necessario, del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro. In merito alla loro approvazione, la norma specifica che occorre il vaglio congiunto da parte del Comitato LEA assieme al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato, regioni e province autonome del 23 marzo 2005.

 

I programmi, più in dettaglio (comma 387), devono contenere, in particolare:

§  le modalità e la tempistica per la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati;

§  le forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi e finali; l’attività di monitoraggio deve essere effettuata da parte del Comitato LEA, che al tal fine, per le sole regioni in piano di rientro, dovrà operare congiuntamente con il Tavolo adempimenti (v. ante).

 

Viene inoltre disposto (comma 388) che l’incremento sperimentale della “premialità” per l’anno 2017 previsto al comma 4 dovrà essere ripartito con modalità disciplinate con accordo in Conferenza Stato-regioni e province autonome, entro il 31 gennaio 2017; la disciplina ivi prevista riguarderà altresì l’accesso alle forme premiali in attuazione dei citati programmi.

 

Il comma 388 dispone inoltre che, nel caso in cui non venga presentato il programma ovvero si riscontri una verifica negativa dell’attuazione annuale dello stesso programma, la regione interessata subirà la perdita, per il medesimo anno 2017, del diritto di accesso alla quota prevista.

Le somme eventualmente rese disponibili dal periodo precedente sono integralmente riattribuite alle restanti regioni in maniera proporzionale all’accesso previsto.

 

Su queste nuove attività sperimentali, il Comitato LEA è chiamato a presentare un’apposita relazione (comma 389).

 


 

Articolo 1, comma 390
(Piani di rientro per alcuni enti ed aziende
del Servizio sanitario nazionale)

 


390. Al fi ne di migliorare le performance e di perseguire l’efficienza dei fattori produttivi e dell’allocazione delle risorse delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici o degli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, all’articolo 1, comma 524, lettera a) , della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore al 7 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 7 milioni di euro».


 

 

Il comma 390, ai fini dell'individuazione dei casi in cui sussista l'obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli altri enti pubblici che eroghino prestazioni di ricovero e cura, modifica la nozione di disavanzo.

 

Il comma 390 modifica la disciplina[25] sull'obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli altri enti pubblici che eroghino prestazioni di ricovero e cura, qualora presentino un determinato disavanzo o un mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

La novella concerne la nozione della suddetta fattispecie del disavanzo.

Nella formulazione vigente, si fa riferimento alla sussistenza di un disavanzo tra i costi ed i ricavi (derivanti dalla remunerazione delle attività da parte del Servizio sanitario regionale) pari o superiore al 10% dei medesimi ricavi o pari, in valore assoluto, ad almeno 10 milioni di euro. La novella sostituisce il parametro del 10% con quello del 7% e riduce da 10 a 7 milioni il parametro in valori assoluti (nel testo originario del disegno di legge, venivano proposti i parametri del 5% e di 5 milioni).


 

Articolo 1, comma 391
(Regioni a statuto speciale e piani di rientro per alcuni enti,
aziende e strutture del Servizio sanitario nazionale)

 

391. Le disposizioni di cui ai commi da 524 a 536 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono al finanziamento del servizio sanitario esclusivamente con  risorse dei propri bilanci, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle conseguenti norme di attuazione.

 

 

Il comma 391 definisce i termini di applicazione per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di alcune norme in materia di piani di rientro per enti, aziende e strutture del Servizio sanitario nazionale.

 

Il comma 391 definisce i termini di applicazione per le regioni a statuto speciale e per le province autonome delle norme su: 1) l'obbligo[26] di adozione e di attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli altri enti pubblici che eroghino prestazioni di ricovero e cura, qualora presentino un determinato disavanzo o un mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure; 2) l'estensione[27] dell'istituto del piano di rientro, a decorrere dal 2017, alle aziende sanitarie locali ed ai relativi presìdi ospedalieri nonché agli altri enti pubblici (individuati da leggi regionali) che eroghino prestazioni di ricovero e cura, qualora presentino un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

In base al comma 391, le suddette norme si applicano solo compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi Statuti speciali e delle relative norme di attuazione per le regioni a statuto speciale e le province autonome che provvedano al finanziamento del Servizio sanitario esclusivamente con risorse dei propri bilanci. In tale fattispecie rientrano le province autonome di Trento e di Bolzano e tutte le regioni a statuto speciale, ad eccezione della Sicilia.

Come emerge dai lavori preparatori presso la Camera, tale specificazione è stata inserita anche in considerazione della giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui lo Stato non ha titolo "per dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria interamente sostenuta"[28] dagli enti territoriali in esame.


 

Articolo 1, commi 392-394
(Livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard e quota vincolata al finanziamento
di specifici fondi e finalità)

 


392. Per gli anni 2017 e 2018, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, indicato dall’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell’11 febbraio 2016 (Rep. Atti n. 21/CSR), in attuazione dell’articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rideterminato rispettivamente in 113.000 milioni di euro e in 114.000 milioni di euro. Per l’anno 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stabilito in 115.000 milioni di euro. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari previsti dal presente comma, mediante la sottoscrizione di singoli accordi con lo Stato, da stipulare entro il 31 gennaio 2017. Per la regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell’accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014 e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell’articolo 1 della medesima legge.

393. A decorrere dall’anno 2017 una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392, pari a 1.000 milioni di euro, è destinata alle finalità di cui ai commi 400, 401, 408 e 409.

394. Con i medesimi accordi di cui al comma 392 le regioni a statuto speciale assicurano il contributo a loro carico previsto dall’intesa dell’11 febbraio 2016; decorso il termine del 31 gennaio 2017, all’esito degli accordi sottoscritti, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi trenta giorni, con proprio decreto attua quanto previsto per gli anni 2017 e successivi dalla citata intesa dell’11 febbraio 2016, al fi ne di garantire il conseguimento dell’obiettivo programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario.


 

 

L’articolo 1, commi 392-394, ridetermina, in diminuzione, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che viene portato a 113.000 milioni di euro per il 2017 e a 114.000 milioni di euro per il 2018.

Per il 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stabilito in 115.000 milioni di euro.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari risultanti dalla rideterminazione del livello di finanziamento del Ssn mediante la sottoscrizioni di singoli Accordi con lo Stato, da stipularsi entro il 31 gennaio 2017. Per la Regione Trentino- Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano si rinvia all’Accordo 15 ottobre 2014. Decorso il termine del 31 gennaio 2017, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi trenta giorni, con proprio decreto, attua quanto previsto dall’Intesa dell’11 febbraio 2016 per gli anni 2017 e successivi.

Una quota parte del Fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a un miliardo, viene vincolata al finanziamento di specifici Fondi rivolti alla spesa farmaceutica - medicinali innovativi, innovativi oncologici e vaccini – e alla stabilizzazione del personale Ssn.

 

Più in particolare, il comma 392 ridetermina in diminuzione, rispetto a quanto convenuto con l’Intesa dell’11 febbraio 2016, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che viene portato a 113.000 milioni di euro per il 2017 e a 114.000 milioni di euro per il 2018.

 

Nell’Intesa sancita in Conferenza Stato-regioni l’11 febbraio 2016 gli importi indicati erano 113.063 milioni di euro per il 2017 e 114.998 milioni di euro per il 2018 (per un maggiore approfondimento si rinvia a: La programmazione economico-finanziaria per il 2014-2016 e la previsione del fabbisogno sanitario 2017 e 2018).

 

Per il 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stabilito in 115.000 milioni di euro.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari risultanti dalla rideterminazione del livello di finanziamento mediante la sottoscrizioni di singoli Accordi con lo Stato, da stipularsi entro il 31 gennaio 2017.

 

Per quanto riguarda la quota di risparmio di pertinenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, si ricorda che, in ragione del fatto che il finanziamento del Ssn è calcolato su base nazionale (in quanto destinato a funzioni soggette al rispetto dei livelli essenziali di assistenza), a fronte di una riduzione del finanziamento erariale per il comparto delle regioni a statuto ordinario, è previsto che anche le autonomie speciali realizzino un risparmio. D’altra parte, le regioni a statuto speciale, ad eccezione della Sicilia, provvedono al finanziamento del Ssn con risorse provenienti interamente dal proprio bilancio e senza alcun onere a carico dello Stato. Pertanto, il risparmio delle autonomie viene stabilito con singoli Accordi con lo Stato.

 

Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, l’applicazione di quanto precedentemente stabilito avviene nel rispetto dell’Accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 tra il Governo e i tre enti territoriali, recepito dall’art. 1, commi da 406 a 413 della legge di stabilità 2015.

 

I commi da 406 a 413 della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) recepiscono l'accordo siglato il 15 ottobre 2014 (c.d Patto di Garanzia), con il quale sono stati ridefiniti i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le norme modificano l’ordinamento finanziario dei tre enti, secondo le procedure concordate previste dall’articolo 104 dello statuto (D.P.R. n. 670/1972). Per quanto qui interessa, con l’accordo in questione è stato definito, tra l’altro, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica dei tre enti, sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto per gli anni dal 2014 al 2022.

 

Il comma 394 chiarisce che, decorso il termine del 31 gennaio 2017, all’esito degli Accordi sottoscritti con riferimento al contributo previsto dall’Intesa dell’11 febbraio 2016, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi trenta giorni, con proprio decreto, attua quanto previsto per gli anni 2017 e successivi dall’Intesa del febbraio 2016 al fine di conseguire l’obiettivo di finanza pubblica per il settore sanitario.

 

La riduzione del FSN per gli anni 2017 e 2018, come recentemente stabilito nell'Intesa dell'11 febbraio 2016, è stata determinata dal contributo richiesto alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano dal comma 680, art. 1, della legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) per una quota-parte pari a 3.980 milioni di euro per il 2017 e 5.480 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La norma della stabilità 2016 prevede che siano le regioni stesse, in sede di autocoordinamento, ad individuare le modalità di realizzazione del contributo, vale a dire gli ambiti di spesa da tagliare e i relativi importi – per il complesso delle regioni e per ciascuna di esse, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. L’accordo tra le regioni deve poi essere recepito con intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancata intesa, il Governo procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 20 giorni dalla scadenza dei termini dell’Intesa, tenendo anche conto del PIL e della popolazione residente. Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, la norma della stabilità 2016 stabilisce che, fermo restando il concorso complessivo, il contributo di ciascuna autonomia speciale deve essere determinato con intesa con la stessa Regione o Provincia autonoma. Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano l’applicazione delle sopradescritte norme deve avvenire nel rispetto dell’accordo sottoscritto tra i tre enti e lo Stato il 15 ottobre 2014 e recepito con la legge di stabilità 2015 ai commi da 406 a 413.

L’Intesa del febbraio 2016 stabilisce pertanto le modalità di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dall’articolo 1, comma 680, della stabilità 2016, per un importo pari a 3.500 milioni di euro per il 2017 e 5.000 milioni di euro a decorrere dal 2018, rinviando la definizione del riparto del contributo residuo pari a 480 milioni di euro alle successive Intese in Conferenza Stato-regioni da definire entro il 31 gennaio di ogni anno.

 

Il comma 393 vincola, a decorrere dal 2017, una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, pari a 1.000 milioni di euro, alle seguenti misure: Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi (di cui al comma 400); Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi (comma 401); Concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini (comma 408); Concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Ssn (comma 409).

 


 

Articolo 1, commi 395 e 396
(Criteri per la nomina del commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario)

 


395. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 569 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle regioni commissariate ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Il Comitato e il Tavolo tecnico di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell’intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, con cadenza semestrale, in occasione delle periodiche riunioni di verifica, predispongono, per le medesime regioni, una relazione ai Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, da trasmettere al Consiglio dei ministri, con particolare riferimento al monitoraggio dell’equilibrio di bilancio e dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, anche al fi ne delle determinazioni di cui all’articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

396. Il comma 570 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

 


 

 

I commi 395 e 396 modificano i criteri per la nomina del commissario ad acta per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario.

 

Le novelle in esame escludono, per le fattispecie di commissariamento delle regioni per i casi di inadempimento - successivo a diffida da parte del Governo - delle misure previste dal piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1, commi 569 e 570[29], della L. 23 dicembre 2014, n. 190. Quest'ultima stabilisce che la nomina a commissario ad acta (per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, ivi comprese le fattispecie di inadempimento summenzionate) sia incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento (ivi compresa la carica di Presidente della regione) e che il commissario deve possedere un curriculum che attesti "qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti".

Le novelle, dunque, sopprimono tali vincoli per le nomine relative alle fattispecie di inadempimento summenzionate.

Inoltre, il comma 395 stabilisce che il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ed il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, producano con cadenza semestrale, per le regioni interessate, una relazione ai Ministri della salute e dell’economia, da trasmettere al Consiglio dei ministri, in ordine al monitoraggio dell’equilibrio del bilancio e dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. La verifica viene effettuata con la finalità, nei casi di riscontrata difficoltà nell'attuazione del piano, di sostituire il commissario ad acta inadempiente. Infatti, come indicato dall’articolo 2, comma 84, della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010), in tali casi, il Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano e non realizzati.


 

Articolo 1, commi 397-408
(
Governance farmaceutica)

 


397. In considerazione di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e di quanto convenuto nell’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR), fermi restando gli equilibri di fi nanza pubblica previsti a legislazione vigente, al governo del settore farmaceutico si applicano i commi da 398 a 407 del presente articolo.

398. A decorrere dall’anno 2017, il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, ed è rideterminato nella misura del 6,89 per cento. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera assume la denominazione di «tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti».

399. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 398 del presente articolo, il tetto della spesa farmaceutica territoriale, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella misura del 7,96 per cento. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica territoriale assume la denominazione di «tetto della spesa farmaceutica convenzionata».

400. A decorrere dal 1º gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui. Tale Fondo è finanziato rispettivamente per 325 milioni di euro per l’anno 2017, 223 milioni di euro per l’anno 2018, 164 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 del presente articolo, e per 175 milioni di euro per l’anno 2017, 277 milioni di euro per l’anno 2018, 336 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

401. A decorrere dal 1º gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali oncologici innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del comma 393.

402. Per gli effetti di quanto previsto ai commi 400 e 401, con determinazione del direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica, da adottare entro il 31 marzo 2017, sono stabiliti i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi. Con la medesima determinazione sono definite le modalità per la valutazione degli effetti dei predetti farmaci ai fi ni della permanenza del requisito di innovatività e le modalità per la eventuale riduzione del prezzo di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale. Nelle more dell’adozione della determinazione di cui al presente comma e comunque en  tro e non oltre il 31 marzo 2017, i farmaci innovativi e i farmaci oncologici innovativi validi ai fi ni della presente procedura sono quelli già individuati dall’AIFA.

403. Il requisito di innovatività permane per un periodo massimo di 36 mesi.

404. I farmaci di cui al comma 402 sono soggetti a monitoraggio dei registri AIFA.

405. Le risorse dei fondi di cui ai commi 400 e 401 sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l’acquisto dei medicinali di cui ai citati commi 400 e 401, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

406. La spesa per l’acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 398 per l’ammontare eccedente annualmente l’importo di ciascuno dei fondi di cui ai commi 400 e 401.

407. All’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11 -ter è inserito il seguente:

«11 -quater . L’esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dalla European Medicine Agency (EMA) o dall’Agenzia italiana del farmaco, tenuto conto delle rispettive competenze. Non è consentita la sostituibilità automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari non possono essere posti in gara nel medesimo lotto princìpi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche. Al fi ne di razionalizzare la spesa per l’acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fi ne le centrali regionali d’acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di somministrazione;

b) al fi ne di garantire un’effettiva razionalizzazione della spesa e nel contempo un’ampia disponibilità delle terapie, i pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell’accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il medico è comunque libero di prescrivere il farmaco, tra quelli inclusi nella procedura di cui alla lettera a) , ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti;

c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l’ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell’immissione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b) ;

d) l’ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) eventuali oneri economici aggiuntivi, derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, non possono essere posti a carico del Servizio sanitario nazionale».

408. A decorrere dall’anno 2017, nell’ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è prevista una specifica finalizzazione, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2017, a 127 milioni di euro per l’anno 2018 e a 186 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini (NPNV) di cui all’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 7 settembre 2016 (Rep. Atti n. 157/ CSR). Le somme di cui al presente comma sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.


 

 

I commi 397-408 revisionano parzialmente la governance farmaceutica.

La percentuale di incidenza della spesa farmaceutica sul Fondo sanitario nazionale rimane fissata al 14,85 per cento, ma cambiano le percentuali delle sue componenti: la farmaceutica territoriale, che assume la denominazione di “tetto della spesa farmaceutica convenzionata”, scende dall’11,35 al 7,96 per cento mentre la farmaceutica ospedaliera ora comprensiva della spesa per i farmaci acquistati in distribuzione diretta e per conto, denominata “tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti”, sale dal 3,5 al 6,89 per cento.

Vengono istituiti due Fondi, con una dotazione di 500 milioni ciascuno a valere sul Fondo sanitario nazionale, dedicati rispettivamente ai medicinali innovativi e agli oncologici innovativi. La spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti (spesa farmaceutica ospedaliera) per l'ammontare eccedente annualmente l'importo di ciascuno dei fondi. Si prevede inoltre una specifica finalizzazione per l’acquisto dei vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini.

Con determina dell’AIFA, entro il 31 marzo 2017, dovranno essere definiti i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi. Il requisito di innovatività potrà valere per un massimo di 36 mesi.

Vengono infine introdotte nuove norme sulla sostituibilità dei farmaci biologici con i loro biosimilari e sull’acquisto dei farmaci biologici a brevetto scaduto. Tali norme sono dirette alla razionalizzazione della spesa farmaceutica  associata ad una maggiore disponibilità di terapie.

 

In considerazione di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 113/2016 e di quanto convenuto nell'Intesa del 2 luglio 2015, fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, il comma 397 chiarisce che al governo del settore farmaceutico si applicano i commi da 398 a 407 dell’articolo in esame.

L’articolo 21 del decreto legge 113/2016 “Misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)” ha previsto una revisione del sistema di governo della spesa farmaceutica, da compiersi entro il 31 dicembre 2016, in coerenza con l'Intesa del 2 luglio 2015, sancita in sede di Conferenza Stato-regioni.

Si ricorda che, dal 2015, in conseguenza del contributo delle regioni alla finanza pubblica, l’ammontare delle risorse destinate alla sanità è stato rideterminato. Più precisamente, l’Intesa del 26 febbraio 2015 ha previsto  una riduzione delle risorse destinate al Ssn pari a 2.352 milioni di euro (2.000 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario; 352 per le autonomie speciali). Il taglio di spese correnti, benché l’Intesa è riferita al 2015, è poi divenuto di natura permanente. L’Intesa del 2 luglio 2015 ha individuato gli ambiti sui quali operare un efficientamento della spesa sanitaria con conseguente rideterminazione del livello del finanziamento del Ssn.

Per quanto riguarda la farmaceutica territoriale ed ospedaliera, l’Intesa del luglio 2015 prevede:

§  l’introduzione dell'elenco dei prezzi di riferimento relativi al rimborso massimo da parte del Ssn di medicinali terapeuticamente assimilabili;

§  la riforma della disciplina di definizione del prezzo dei medicinali biotecnologici dopo la scadenza brevettuale;

§  l’introduzione di disciplina della revisione dei prezzi di medicinali soggetti a procedure di rimborsabilità condizionata (payment-by-result, risk- cost-sharing, success fee);

§  l’istituzione presso il Ministero della salute di un Tavolo di lavoro composto da rappresentanti dei Ministeri della salute, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, delle Regioni e di AIFA che, tenuto conto dell'andamento della spesa farmaceutica dell'anno 2015, inclusa quella per i farmaci innovativi, predisponga entro il 30 settembre 2015 una proposta di revisione delle norme relative il governo della spesa farmaceutica, ivi incluse quelle relative il meccanismo di pay-back. La proposta avrebbe dovuto essere oggetto di apposito Accordo tra lo Stato e le regioni da approvare entro il 10 ottobre 2015.

Il 5 maggio 2016 la Conferenza delle regioni ha licenziato un Documento sulla governance farmaceutica di cui al Tavolo per la revisione della disciplina sul governo della spesa farmaceutica. Al fine di riportare la spesa farmaceutica entro i limiti di compatibilità con il finanziamento del Fondo sanitario nazionale, le regioni sottolineano la necessità di ridefinire nuovi tetti di spesa e di adottare misure strutturali, tali da liberare risorse per far fronte ai nuovi bisogni assistenziali in campo farmaceutico. Tali misure strutturali possono essere così riassunte:

§  introduzione della procedura di contrattazione prezzo/volume (con il prezzo che cala all'aumentare dei pazienti trattati) per le categorie di farmaci soggette a: ampliamento delle indicazioni di registrazione (farmaci off-label); a fenomeni di combo therapy (schemi terapeutici che associano più farmaci ad alto costo, da cui il raddoppio della spesa); al prolungamento delle terapie per stabilizzazione del paziente;

§  rivisitazione dei registri AIFA con particolare riferimento alla ridefinizione di "risultato terapeutico" e alla "fruibilità" da parte delle regioni dei dati clinici ivi contenuti;

§  adozione di criteri scientifici per l'attribuzione e la revisione del requisito dell'innovatività terapeutica e la ridefinizione dei prezzi dei farmaci sulla base di tale attribuzione;

§  interventi sulle "liste di trasparenza AIFA" che limitino la differenza di prezzo a carico del cittadino fra il prodotto brand e il prezzo di riferimento del farmaco equivalente al fine di ridurre sensibilmente la spesa a carico del cittadino;

§  intercambiabilità dei farmaci biosimilari con i corrispondenti originatori;

§  introduzione, nel mercato farmaceutico, di elementi di concorrenzialità fra le aziende produttrici attraverso la determinazione dei prezzi con procedure selettiva ad evidenza pubblica nonché attraverso la individuazione, da parte di AIFA, su tutte le categorie di farmaci, dell'esistenza dell'equivalenza terapeutica totale, parziale o assenza di equivalenza in modo tale di poter consentire alle regioni l'espletamento di gare in equivalenza terapeutica;

§  revisione della delibera CIPE 3/2001 (Individuazione dei criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci) tesa all'implementazione dei dossier con studi di costo-efficacia (CEA) e studi di impatto sul budget (BIA);

§  revisione della normativa relativa ai farmaci classificati come C(nn) – ovvero farmaci inseriti in apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità - e ai farmaci inseriti negli elenchi della legge 648/1996 (farmaci compassionevoli);

§  superamento dell'attuale sistema basato su due tetti di spesa, ovvero del tetto della spesa farmaceutica territoriale costituita dalla spesa farmaceutica convenzionata e dalla spesa derivante dalla distribuzione diretta e per conto dei farmaci di fascia "A" e il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera;

§  ridefinizione delle procedure di contabilizzazione del payback per garantire la certezza dei rimborsi.

Tetti della spesa farmaceutica

Il comma 398 ridetermina, a decorrere dal 2017, il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera - al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto -, nella misura del 6,89 per cento. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera assume la denominazione di “tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti”. Per gli effetti disposti dal comma 398, il comma 399 ridetermina nella misura del 7,96 per cento il tetto della spesa farmaceutica territoriale che assume la denominazione di “tetto della spesa farmaceutica convenzionata”.

 

 

La spesa farmaceutica, nelle sue componenti territoriale ed ospedaliera, rappresenta percentualmente il 14,85 per cento delle risorse che lo Stato annualmente impegna per la sanità.

A legislazione vigente, la spesa farmaceutica territoriale indica l'insieme della spesa riferibile ai farmaci rimborsabili di fascia A (i farmaci essenziali e quelli per le malattie croniche, interamente rimborsati dal SSN, distribuiti attraverso le farmacie pubbliche e private convenzionate) a cui si aggiunge la spesa sostenuta dalle regioni per i consumi di medicinali di fascia A erogati tramite distribuzione diretta (intesa come la distribuzione, per il tramite delle strutture ospedaliere e dei presidi delle aziende sanitarie locali, di medicinali agli assistiti per la somministrazione presso il proprio domicilio) e/o per conto (attraverso le farmacie pubbliche e private convenzionate). Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 159/2007, la base di calcolo per la determinazione della spesa farmaceutica territoriale è costituita dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale, al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle aziende sanitarie. Dal 2008 al 2014, il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale è passato dal 14% all'11,35% del finanziamento complessivo ordinario del SSN.

La spesa farmaceutica ospedaliera è stata recentemente rimodulata dall'articolo 15, commi da 4 a 11, del decreto legge 95/2012, che ne ha precisato la definizione e i suoi componenti. A legislazione vigente, la spesa farmaceutica ospedaliera indica la spesa riferibile ai medicinali di fascia H (farmaci di esclusivo uso ospedaliero) acquistati o resi disponibili all'impiego da parte delle strutture sanitarie direttamente gestite dal SSN, ad eccezione dei medicinali dispensati in distribuzione diretta. Dal 2008 al 2014, il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica ospedaliera è passato da 2,4 a 3,5 punti percentuali del finanziamento complessivo ordinario del SSN.

Pertanto, a legislazione vigente il tetto della spesa farmaceutica nazionale è fissato al 14,85: l'11,35% della farmaceutica territoriale + il 3,5% della farmaceutica ospedaliera.

I monitoraggi della spesa farmaceutica (vedi Aifa, Monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale 2013-2015 e Aifa, Monitoraggio della spesa farmaceutica ospedaliera 2013-2015) hanno mostrato una crescita esponenziale della spesa farmaceutica ospedaliera e una tenuta, rispetto al tetto dell’11,35%, della farmaceutica territoriale. Tendenze ampiamente comprensibili per l’impatto che hanno avuto sulla ospedaliera i costi legati ai farmaci innovativi (e fra questi i farmaci contro l’epatite C) e ai farmaci oncologici di nuova generazione.

Nella seduta del 26 luglio 2016, la Camera ha approvato una serie di mozioni relative a: contrattazione del prezzo dei farmaci, soprattutto dei farmaci innovativi utilizzati nella cura dell'epatite C; regime di rimborsabilità dei farmaci; governo della spesa farmaceutica, territoriale ed ospedaliera; meccanismo del pay-back.

Fondo per l'acquisto dei medicinali innovativi

A decorrere dal 1° gennaio 2017, il comma 400 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi con una dotazione di 500 milioni di euro annui. Il Fondo è finanziato:

§  mediante utilizzo delle risorse dedicate al livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato, di cui al comma 393, per: 325 milioni di euro per il 2017, 223 milioni di euro per il 2018, 164 milioni di euro a decorrere dal 2019. Si ricorda che il comma 393 vincola 1.000 milioni delle risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard (Fondo sanitario nazionale) alla dotazione finanziaria di quattro Fondi, fra i quali anche quello in esame;

§  mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale per: 175 milioni di euro per il 2017; 277 milioni di euro per il 2018; 336 milioni di euro a decorrere dal 2019. Le risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 662/1996, fanno parte delle risorse destinate dallo Stato al finanziamento del Ssn.

 

Nel tentativo di fronteggiare la spesa collegata all'innovazione terapeutica, la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014, art. 1, co. 593-598) ha istituito presso il Ministero della salute, per il biennio 2015-2016, un Fondo per il rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi, con uno stanziamento pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni di riferimento. Le risorse per il 2015 erano costituite da:

a) un contributo statale, pari a 100 milioni di euro derivanti da una riduzione di pari importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE); b) 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale nella componente destinata alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (PSN).

Le risorse per il 2016, pari a 500 milioni di euro, sono tutte a valere sul Fondo sanitario nazionale.

Il decreto 9 ottobre 2015 ha disciplinato le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate del Fondo per l'acquisto di medicinali innovativi. Il riparto è stato calcolato in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi. L'allegato A del decreto ha fornito l'elenco dei farmaci innovativi a cui si riferiscono i rimborsi e la relativa scadenza dei benefici economici collegati all'attribuzione dell'innovatività. Per il 2016 i farmaci innovativi inclusi al rimborso tramite il Fondo finalizzato sono cinque medicinali indicati per l'epatite C cronica e uno per la fibrosi cistica.

Per ulteriori informazioni si rinvia all’approfondimento Farmaci innovativi e istituzione di un Fondo dedicato e Farmaci innovativi.

Fondo per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi

A decorrere dall’1 gennaio 2017, il comma 401 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi con una dotazione di 500 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse, pari a un miliardo a valere sul finanziamento del Ssn, di cui all’articolo 1, comma 393 (vedi supra)[30].

Farmaci innovativi e a innovatività condizionata e farmaci oncologici innovativi

Il comma 402 prevede che, con determina del direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica[31], da adottarsi entro il 31 marzo 2017, siano stabiliti i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi. La medesima determina dovrà anche definire le modalità per la valutazione degli effetti dei predetti farmaci ai fini della permanenza del requisito di innovatività e le modalità per la eventuale riduzione del prezzo di rimborso a carico del Ssn. Nelle more dell’adozione della determina, e comunque, entro e non oltre il 31 marzo 2017, i farmaci innovativi e i farmaci oncologici innovativi che possono essere acquistati usufruendo delle risorse dei Fondi di cui ai commi 400 e 401 dell’articolo in esame sono quelli già individuati da AIFA. Come disposto dal successivo comma 404 i farmaci innovativi e a innovatività condizionata e i farmaci oncologici innovativi sono soggetti a monitoraggio dei registri AIFA.

 

Molti dei farmaci innovativi, e fra questi soprattutto i farmaci oncologici ed antivirali, sono utilizzati nelle strutture ospedaliere, e pertanto sono medicinali di fascia H acquistati, o resi disponibili all'impiego, da parte delle strutture sanitarie direttamente gestite dal SSN.

La definizione dell'innovazione terapeutica è stata, negli anni, fonte di continui dibattiti. L’Aifa ha predisposto un modello per graduare l’innovatività terapeutica di un nuovo farmaco e i criteri di valutazione, che ha determinato tramite l’applicazione di uno specifico algoritmo che combina i punteggi relativi ai trattamenti già preesistenti con gli effetti terapeutici. Sulla sezione del sito Aifa dedicata all’innovazione terapeutica sono presenti alcuni esempi di applicazione del modello e vengono inoltre descritti gli ambiti per l’ammissione condizionata alla rimborsabilità di farmaci con innovatività terapeutica potenziale.

Si ricorda che la Conferenza delle regioni e delle province autonome nel Parere sul programma di attività dell’Agenzia Italiana del Farmaco. anni 2014 e 2015 chiede che “In considerazione del consistente incremento della spesa conseguente alla introduzione dei farmaci innovativi si ritiene che le valutazioni che verranno effettuate da AIFA debbano prevedere il coinvolgimento di rappresentanti regionali, in particolare per quanto concerne l’adozione dell’Algoritmo della innovatività”.

 

Il comma 403 dispone che il requisito di innovatività permanga per un periodo massimo di 36 mesi.

 

Il comma 405 dispone che le somme dei Fondi per l’acquisto, rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi , di cui ai commi 400 e 401, sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto di tali  medicinali, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

 

Il comma 406 specifica che la spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti (spesa farmaceutica ospedaliera) per l'ammontare eccedente annualmente l'importo di ciascuno dei fondi di cui ai commi 400 e 401 (la dotazione di ciascuno dei fondi è pari a 500 milioni di euro).

Disposizioni sull’acquisto dei farmaci biosimilari

Il comma 407 introduce le seguenti novità, aggiungendo il comma 11-quater all’art. 15 del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012):

§  l’esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo se accertata dalla European Medicine Agency (EMA) (agenzia UE responsabile della valutazione scientifica dei medicinali sviluppati dalle case farmaceutiche) e dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), tenuto conto delle rispettive competenze; pertanto, non è consentita la sostituibilità automatica tra biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari (v. box);

§  nelle procedure pubbliche di acquisto non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche.

La norma, più in dettaglio, prevede l’applicazione di disposizioni specifiche, finalizzate alla razionalizzazione della spesa per l’acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano già presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari:

§  l’utilizzo di accordi quadro nelle procedure pubbliche di acquisto, quando i medicinali sono più di tre; tali accordi quadro devono coinvolgere tutti gli operatori economici titolari di medicinali a base del medesimo principio attivo. Per tale motivo, le centrali regionali d’acquisto sono chiamate a predisporre un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare (lett. a))-

-      lo specifico principio attivo (ATC di V livello);

ATC è l'acronimo di "Anatomical Therapeutic Chemical Classification System", un sistema di classificazione anatomico terapeutico e chimico usato per la classificazione sistematica dei farmaci dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo sistema di classificazione è di tipo alfa-numerico e suddivide i farmaci in base ad uno schema costituito da 5 livelli gerarchici, di cui il V rappresenta il sottogruppo chimico specifico per ogni singola sostanza chimica.

-      stessa via di somministrazione;

-      stesso dosaggio.

§  i pazienti devono essere trattati, con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell’accordo quadro classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di garantire un’effettiva razionalizzazione della spesa, associata ad un’ampia disponibilità delle terapie. Il medico è comunque libero di prescrivere il farmaco tra quelli inclusi nella procedura di cui alla lettera a), ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti (lett. b));

§  in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, nel rispetto di quanto prescritto dalle precedenti lettere a) e b), l’ente appaltante, entro 60 giorni dal momento dell’immissione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento (lett. c));

§  valgono le procedure previste dal codice degli appalti per l’ente appaltante, nel momento in cui deve erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati (lett. d));

§  viene prevista una salvaguardia per il Servizio sanitario nazionale dagli eventuali oneri economici aggiuntivi, nel caso di mancato rispetto delle disposizioni in esame, e pertanto gli stessi non potranno essere posti a carico del SSN, se le procedure sopra descritte non dovessero essere rispettate (lett. e));

 

Un farmaco biosimilare (vale a dire simile a un medicinale biologico che contiene molecole già presenti nell’organismo umano - qui il tema di approfondimento) è un prodotto che contiene un principio attivo che, dal punto di vista chimico, non è identico al farmaco biologico da cui deriva (cd. “originator”), ma le cui differenze chimiche non necessariamente ne modificano l’efficacia clinica. Per questo, una maggiore disponibilità di farmaci biosimilari rappresenta un vantaggio per il SSN, in quanto, da una parte, si offre una maggiore possibilità di scelta al medico prescrittore e, dall’altra, si crea un mercato competitivo nel prezzo e, di conseguenza, un allargamento della base di accesso dei pazienti e delle opportunità terapeutiche idonee.

Innanzitutto occorre specificare il parallelismo tra produzione di farmaci biologici e biosimilari, e produzione di farmaci a molecola sintetica e dei loro equivalenti, da cui deriva che non è possibile applicare le stesse regole per farmaci biosimilari e farmaci equivalenti, in particolare con riferimento alla sostituibilità automatica.

Occorre in ogni caso una precisa regolamentazione relativa alla sostituibilità tra i farmaci, vale a dire la possibilità di somministrare o dispensare lo stesso farmaco al posto di un altro prodotto clinicamente simile senza il consenso del medico prescrittore (diverso è invece il caso di un farmaco “intercambiabile” che può essere somministrato o dispensato, ad esempio da parte di un farmacista ospedaliero, al posto di un prodotto simile, esclusivamente, però, previo consenso del medico).

L’EMA, a differenza del Food & Drug Administration negli USA (FDA), lascia ai singoli Stati i criteri di definizione della sostituzione (e indirettamente della intercambiabilità) sia essa automatica o meno. In Italia la prima norma statale che fa riferimento esplicito ai farmaci biosimilari è rappresentata da dal D.Lgs. n. 219/2006 (in attuazione della direttiva 2001/83/CE, codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, e della direttiva 2003/94/CE relativa alle linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano, anche in fase di sperimentazione) , nel quale si sottolinea la necessità di condurre studi pre-clinici e clinici per dimostrare l’efficacia e la sicurezza dei farmaci biologici e biosimilari al fine di ottenere l’autorizzazione per la loro entrata nei mercati.

Nel position paper di Federsanità ANCI del dicembre 2015, si ricorda che le diverse regioni, negli scorsi anni, hanno emanato direttive a favore dell’indicazione del principio attivo come riferimento anche per le gare di acquisto dei farmaci biologici. Tali iniziative regionali sono state possibili, peraltro, anche per un contesto giuridico favorevole consolidato da due sentenze del Consiglio di Stato del 2009 e del 2011, che consentono, grazie allo stato delle conoscenze, di utilizzare biosimilari e originatori come equivalenti con la cautela, una volta iniziato il trattamento, di proseguire con lo stesso prodotto.

I criteri scientifici e normativi adottati dalle regioni, messi a confronto nella tabella riportata nel sopra citato position paper (qui il link), delineano il quadro attuale che consiste, sostanzialmente: a) nella non sostituibilità automatica; b) nella garanzia della continuità terapeutica; c) nel principio di equivalenza terapeutica con bandi di gara a lotto unico; d) nel fatto che i medici sono tenuti a prescrivere il lotto vincitore nei casi di pazienti naïve (vale a dire non curati prima con farmaci biologici) dovendo motivare per iscritto le eccezioni. Ad oggi si rileva pertanto che tutte le gare effettuate con il sistema del lotto unico, ossia con un raffronto concorrenziale tra farmaci biologici originari e farmaci biosimilari, sono state dichiarate legittime dalla giurisprudenza del TAR e del Consiglio di Stato, per l’opportunità di un maggiore confronto concorrenziale garantito dalla partecipazione alle gare anche dei produttori di farmaci biosimilari.

Acquisto vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini

Il comma 408 dispone che a decorrere dal 2017, nell’ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale sia prevista una specifica finalizzazione per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV) di cui all’Intesa del 7 settembre 2016 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Le risorse, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 127 milioni per il 2018 e 186 milioni a decorrere dal 2019, sono ripartite fra le regioni sulla base dei criteri individuati con Intesa da sancire in Conferenza Stato-regioni entro il 31 gennaio 2017.

 

L’art. 4 dell’Intesa del 7 settembre 2016 sullo schema di D.P.C.M. di aggiornamento dei Lea impegna le regioni e le province autonome a garantire il raggiungimento delle coperture per le nuove vaccinazioni introdotte dall’allegato 1 al citato schema di decreto di aggiornamento dei LEA, con la gradualità indicata dall’allegato B dell’Intesa stessa. Più nello specifico, il Piano nazionale delle vaccinazioni (PNPV) 2016-2018 prevede che nuove vaccinazioni vengano offerte gratuitamente alla popolazione per fascia d’età e contiene capitoli dedicati agli interventi vaccinali destinati a particolari categorie a rischio (per patologia, per esposizione professionale, per eventi occasionali): meningo B e Rotarivirus (1 ° anno di vita); varicella 1° dose (2° anno di vita); varicella 2° dose (5-6 anni); HPV nei maschi 11enni, IPV meningo tetravalente ACWY135 (adolescenti); Pneumococco e Zoster (anziani).

Si ricorda che la legge di stabilità 2016 (commi da 553 a 564 della legge 208/2016) ha quantificato l’impatto economico-finanziario dell’aggiornamento dei LEA in 800 milioni di euro, nei quali venivano ricompresi i costi legati all’applicazione del nuovo Calendario vaccinale.


 

Articolo 1, comma 409
(Quota a valere sul finanziamento
Ssn per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale Ssn)

 


409. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall’anno 2017, nell’ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è prevista una specifica finalizzazione, pari a 75 milioni di euro per l’anno 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale da svolgere ai sensi delle disposizioni recate dal primo e secondo periodo del comma 543 del medesimo articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Le somme di cui al presente comma sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.


 

 

Il comma 409, nell’ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, prevede una specifica finalizzazione per gli oneri derivanti dal processo di assunzione e di stabilizzazione del personale del Ssn.

 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 541, della stabilità 2016 (legge n. 208/2015), a decorrere dal 2017, nell’ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (Ssn) è prevista una specifica finalizzazione per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dal processo di assunzione e di stabilizzazione del personale del Ssn da espletare ai sensi delle disposizioni del primo e secondo periodo dell’art. 1, comma 543, della legge di stabilità 2016. Le risorse, pari a 75 milioni di euro per il 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dal 2018, sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

 

L’art. 1 comma 541 della stabilità 2016 (legge n. 208/2016) dispone che, entro il 29 febbraio 2016, le regioni e le province autonome, ove non abbiano ancora adempiuto, adottino il decreto n. 70/2015 sugli standard dell'assistenza ospedaliera relativamente alla programmata riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri, accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale, nonché i relativi provvedimenti attuativi, e che, entro il medesimo termine del 29 febbraio 2016, definiscano un piano concernente il fabbisogno di personale, contenente l’esposizione delle modalità organizzative del personale, tale da garantire il rispetto delle norme vigenti (che hanno recepito quelle dell’UE) in materia di articolazione dell’orario di lavoro, attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili. I primi due periodi del successivo comma 543 stabiliscono che gli enti e le aziende del Ssn indichino, entro il 31 dicembre 2016, e concludano, entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie - in deroga ai vigenti limiti per le procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità - per l’assunzione di personale medico, tecnico professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale. I bandi di concorso in esame possono prevedere una quota di riserva, non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, in favore del personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico, in servizio al 1° gennaio 2016, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti.

 


 

Articolo 1, comma 410
(Contratti di collaborazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali)

 

410. Al fi ne di garantire la continuità delle attività di ricerca, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali possono continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, sia con qualifica di ricercatore, sia con qualifiche afferenti alle professionalità della ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio presso tali istituti alla data del 31 dicembre 2016.

 

 

Il comma 410 pone una deroga per la stipulazione di contratti di collaborazione con addetti alla ricerca da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di natura pubblica) e degli Istituti zooprofilattici sperimentali.

 

In base al comma 410, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di natura pubblica) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali possono stipulare anche oltre il 31 dicembre 2016 contratti di collaborazione con addetti alla ricerca - ricercatori o altri soggetti aventi qualifiche afferenti alle professionalità della ricerca -. Tale facoltà è subordinata alla condizione che gli addetti siano già in servizio presso l'istituto alla data del 31 dicembre 2016 (e che si tratti, quindi, di contratti di proroga).

La facoltà in esame si pone - al fine di garantire la continuità delle attività di ricerca - in esplicita deroga al principio secondo cui, dal 1° gennaio 2017, le pubbliche amministrazioni non possono stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

 

Quest'ultimo principio è stato stabilito dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, nell'àmbito della revisione, in senso fortemente limitativo, della disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa posta, per il settore privato, dal medesimo decreto legislativo.


 

Articolo 1, comma 411
(Finanziamento Alzheimer)

 

411. In sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze, di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsti dall’articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale di riparto del Fondo per il 2016 è compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer.

 

 

Il comma 411 stabilisce che in sede di revisione dei criteri di riparto del fondo per le non autosufficienze, è compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer.

 

Il Fondo per le non autosufficienze è stato istituito dall'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) per dare copertura ai costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria, con l'intento di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione. Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali. Le risorse del Fondo per le non autosufficienze sono ripartite annualmente con decreto. Nel 2015, la legge di stabilità 2015 (comma 159 della legge 190/2014) ha disposto per il Fondo per le non autosufficienze un finanziamento di 400 milioni per il 2015 e uno stanziamento a regime di 250 milioni a decorrere dal 2016. Lo stanziamento del Fondo è finalizzato anche al finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA)[32]. Il comma 405 della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) ha incrementato lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Pertanto, lo stanziamento a regime del Fondo per le non autosufficienze, a decorrere dal 2016, risulta pari a 400 milioni.


 

Articolo 1, comma 412
(Rinnovi contrattuali personale del Servizio sanitario nazionale )

 

412. Ai fi ni della copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale, come determinati a segui  to dell’aggiornamento dei criteri di cui al comma 367, è vincolata, a decorrere dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 365, una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392.

 

 

Il comma 412 detta disposizioni volte alla copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali del personale del Servizio sanitario nazionale.

 

Il comma 412 vincola una quota del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato (come ridotto ai sensi del comma 392[33]) per la copertura degli oneri (come rideterminati dall’apposito D.P.C.M. previsto dal comma 367 per l’aggiornamento dei criteri di determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva 2016-2018) relativi ai rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del S.S.N.. Il vincolo opera dalla data di adozione del D.P.C.M. di ripartizione dell’istituendo Fondo per il pubblico impiego (di cui al comma 365).

 

Per approfondimenti si rinvia alle schede di lettura relative ai commi 365, 367 e 392.

 


 

Articolo 1, commi 413-419
(Misure di
efficientamento della spesa per acquisti)

 


413. Il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, avvia, tramite la società Consip Spa, un’analisi volta ad individuare nuovi strumenti di acquisto centralizzato di beni e correlati servizi, anche mediante modelli organizzativi che prevedano l’acquisizione di beni durevoli e la concessione dell’utilizzo degli stessi da parte delle amministrazioni o dei soggetti pubblici interessati senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese.

414. Dalla disposizione di cui al comma 413 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

415. Al fi ne di migliorare l’efficienza, la rapidità e il monitoraggio dei processi di approvvigionamento di beni e servizi delle amministrazioni dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, avvia una sperimentazione, che non deve comportare discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese, sulla cui base procede come acquirente unico per le merceologie dell’energia elettrica e del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, per il medesimo Ministero e per il Ministero dell’interno e le loro rispettive articolazioni territoriali.

416. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono definiti le modalità e i tempi di attuazione, nonché le strutture dei Ministeri coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 415.

417. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, possono essere individuate ulteriori amministrazioni e ulteriori categorie merceologiche cui è applicata la sperimentazione di cui al comma 415.

418. Dalle disposizioni di cui ai commi da 415 a 417 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

419. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 512, le parole: «provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori»;

b) dopo il comma 514 è inserito il seguente:

«514 -bis . Per i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel Piano triennale di cui al comma 513, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fi scali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ricorrono a Consip Spa, nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell’economia e delle finanze. A tal fine Consip Spa può supportare i soggetti di cui al periodo precedente nell’individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi. Per le attività di cui al presente comma è previsto un incremento delle dotazioni destinate al finanziamento del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell’economia e delle finanze pari a euro 3.000.000 per l’anno 2017 e a euro 7.000.000 a decorrere dal 2018»;

c) al comma 515, dopo le parole: «di cui al comma 513,» sono inserite le seguenti: «compresa quella relativa alle acquisizioni di particolare rilevanza strategica di cui al comma 514 -bis ,».


 

 

I commi 413-419 prevedono il perfezionamento delle misure di efficientamento della spesa per acquisti nella pubblica amministrazione tramite:

§  individuazione di nuovi strumenti di acquisto centralizzato sulla base di uno studio svolto dal MEF, tramite Consip;

§  sperimentazione su due ministeri e due categorie merceologiche in cui il MEF procede come acquirente unico;

§  estensione del Programma di razionalizzazione degli acquisti per i beni e servizi di particolare rilevanza strategica.

Le norme specificano espressamente che da tali misure non devono derivare discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese.

 

I commi 413 e 414 prevedono un’analisi volta ad individuare nuovi strumenti di acquisto centralizzato di beni e correlati servizi da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, tramite Consip, nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti. Tali strumenti non devono discriminare o escludere le micro e piccole imprese.

La norma cita esplicitamente modelli organizzativi che prevedano l’acquisizione di beni durevoli e la concessione dell’utilizzo degli stessi da parte delle amministrazioni o dei soggetti pubblici interessati.

Tale analisi non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione illustrativa evidenzia come la disposizione dia seguito alle linee d’azione tracciate nel Def, che individua nel rafforzamento dell’acquisizione centralizzata un tassello fondamentale per sostenere la revisione della spesa tramite il recupero dell’efficienza nei processi e nei costi d’acquisto (inclusi gli oneri amministrativi connessi all’espletamento delle procedure di approvvigionamento) e una maggiore tracciabilità, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa.

 

I commi da 415 a 418 riguardano l’avvio di una sperimentazione finalizzata al miglioramento dell’efficienza dell’acquisizione centralizzata, in cui il MEF procede come acquirente unico, limitatamente a due merceologie (energia elettrica e servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto) e due amministrazioni centrali (lo stesso MEF e il Ministero dell’Interno, oltre alle loro rispettive articolazioni territoriali).

Le modalità di attuazione, i tempi e le strutture ministeriali coinvolte nella sperimentazioni saranno definite con decreto del Ministero dell’economia, mentre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia, sentiti i Ministri interessati, potranno essere individuate altre amministrazioni e categorie merceologiche a cui applicare la sperimentazione. La sperimentazione non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né dovrà comportare discriminazioni o esclusioni per le micro e piccole imprese.

Il comma 419 rinforza il procedimento di acquisizione centralizzata per i beni e servizi informatici (ICT), in particolare quelli la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

La norma interviene sulle disposizioni in materia contenute nella legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015):

a)   precisando, al comma 512, che le P.A. interessate provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori;

b)  inserendo il comma 514-bis, che estende il ricorso a Consip per i beni e servizi ICT la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Per tali beni, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ricorrono a Consip S.p.A., nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell’economia e delle Finanze. A tal fine Consip S.p.A., può anche supportare tali amministrazioni nell’individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi. Per queste attività è previsto un incremento delle dotazioni che finanziano il Programma di razionalizzazione degli acquisti del Ministero dell’economia e delle finanze di 3 milioni di euro per l’anno 2017 e di 7 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Si ricorda che il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione deve essere redatto da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), ed approvato dal Presidente del consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, come previsto all’art.1, comma 513, della legge di stabilità per il 2016. Il Piano Triennale contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l’elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica. Nelle more della definizione del Piano, che entrerà a regime dal 2017, è stata emanata una circolare sulle modalità transitorie di acquisizione di beni e servizi ICT.

c)   integrando il comma 515 in modo da escludere le acquisizioni di particolare rilevanza strategica dagli obiettivi di risparmi annuali di spesa del triennio 2016-2018 previsti dalla stessa legge di stabilità per il 2016.

La legge di stabilità 2016 all’art.1, commi 512-517, prevede un obiettivo di risparmio della spesa annuale della pubblica amministrazione, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015.


 

Articolo 1, commi 420-423
(Acquisizioni di beni e servizi in forma centralizzata nonché linee di indirizzo e standard per la gestione dei magazzini, la logistica distributiva, le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione ed in materia di risorse umane)

 


420. All’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 -bis . Nell’ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d’asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni».

421. All’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 -bis . Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l’Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG)».

422. All’articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono aggiunte, in fi ne, le seguenti parole: «, che tengono conto anche dell’allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2 -bis del presente articolo».

423. Con Accordo da sancire in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 28 febbraio 2017 sono  definite le attività da porre in essere per pervenire alla definizione di linee di indirizzo per l’efficientamento e la definizione di standard con riferimento ai magazzini e alla logistica distributiva, alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nonché alle politiche e ai processi di gestione delle risorse umane.


 

 

I commi da 420 a 423 riguardano la disciplina sull'obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, di procedere ad acquisizioni di beni e di servizi in forma centralizzata. Le novelle concernono casi in cui non sia possibile il ricorso a tale forma e la costituzione di un Comitato guida, ai fini dell'indicazione di linee guida in materia. Il comma 423 prevede la conclusione di un accordo, in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome, relativo a linee di indirizzo e standard per la gestione dei magazzini e la logistica distributiva, nonché con riferimento alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché alle politiche e ai processi di gestione delle risorse umane.

 

La novella di cui al comma 421 integra la disciplina sull'obbligo di ricorrere a Consip S.p.A. o ad altri soggetti aggregatori (iscritti[34] nell'apposito elenco[35]) per le acquisizioni di beni e servizi, posto a carico delle amministrazioni statali centrali e periferiche (ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie) nonché delle regioni, degli altri enti territoriali e locali[36] e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Si ricorda che l'obbligo sussiste per le categorie di beni e servizi e per i casi di superamento delle soglie stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

In base alla novella di cui al comma 421, le amministrazioni pubbliche sottoposte al suddetto obbligo possono procedere, in caso di motivata urgenza, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip S.p.A. o degli altri soggetti aggregatori, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto, dirette alla stipulazione di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. L’Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo per la gara (consentita ai sensi della novella in commento)[37].

La novella di cui al comma 420 istituisce - nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori[38] - un Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali. Il Comitato, oltre ai cómpiti previsti dal medesimo decreto, fornisce, attraverso linee guida, indicazioni utili per lo sviluppo delle migliori pratiche, con riferimento alle procedure inerenti ai contratti centralizzati in oggetto, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d’asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. La Consip S.p.A. e gli altri soggetti aggregatori trasmettono al Comitato, nel caso di non allineamento alle linee guida suddette, una preventiva comunicazione motivata, sulla quale il Comitato può esprimere proprie osservazioni.

Il comma 422 prevede che nella definizione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, dei criteri di riparto del "Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori" si tenga conto anche dell’allineamento, da parte dei medesimi, alle indicazioni fornite dal Comitato guida.

Il comma 423 demanda ad un accordo, da sancirsi in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome entro il 28 febbraio 2017, la definizione delle attività da porre in essere per pervenire all'individuazione di linee di indirizzo per l’efficientamento e di standard, con riferimento ai magazzini e alla logistica distributiva, nonché con riferimento alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nonché alle politiche e ai processi di gestione delle risorse umane. Sembrerebbe opportuno chiarire l'àmbito delle pubbliche amministrazioni a cui faccia riferimento il presente comma 423, anche al fine di valutare se la sede della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali possa essere più appropriata rispetto alla Conferenza suddetta.


 

Articolo 1, comma 424
(Programma biennale degli acquisti di beni e servizi)

 

424. L’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018.

 

 

Il comma 424 sposta l’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per le amministrazioni aggiudicatrici a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, in deroga a quanto previsto dall’attuale normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali.

 

Il comma 424 differisce all’esercizio finanziario 2018 la decorrenza dell’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, che il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016, articolo 21) ha imposto alle amministrazioni aggiudicatrici, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali stabilita dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (sull’armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali).

Il programma biennale per l’acquisto di beni e servizi relativo agli esercizi 2018–2019 dovrà quindi essere una componente del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018- 2020, che dovrà essere presentato al Consiglio entro il 31/7/2017.

 

Si ricorda che l’articolo 21 comma 1, del D.Lgs 50/2016, ha disposto un obbligo di programmazione per le amministrazioni aggiudicatrici, che devono adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori

Si demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata, deve definire la normativa di dettaglio della programmazione. Il decreto non è stato ancora adottato.

Nelle more dell’emanazione di tale decreto, il nuovo Codice dei contratti pubblici prevede l’applicazione degli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto ministeriale.

 

Si segnala infine che resta invariato l’obbligo per le amministrazioni pubbliche previsto dall’articolo 1, comma 505, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015), di approvare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro.


 

Articolo 1, comma 425
(Misure di
efficientamento della spesa dei Ministeri)

 

425. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le riduzioni di spesa apportate con la presente legge, quale concorso dei Ministeri agli obiettivi di finanza pubblica, possono essere rimodulate nell’ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione.

 

 

Il comma 425 definisce le modalità attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri concorrono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019, prevedendo la possibilità che le riduzioni di spesa disposte con il disegno di legge di bilancio possano essere rimodulate nell’ambito di ciascun Ministero, fermo restando i risparmi di spesa da realizzare in termini di indebitamento netto della P.A..

La rimodulazione viene attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Con il comma 425 in esame si prevede in particolare che le Amministrazioni centrali dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri contribuiscano alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 attraverso misure disposte - in gran parte nella seconda sezione - con il disegno di legge medesimo.

L’entità dei risparmi, in termini di riduzioni della spesa ovvero aumenti di entrata, è definita nella relazione tecnica sul testo definitivo della legge per un ammontare complessivo, in termini di indebitamento netto, pari a 729,2 milioni nel 2017, 711,9 milioni nel 2018 e 716,2 milioni nel 2019. A decorrere dal 2020 l’entità dei risparmi previsti per il 2019 è da considerarsi permanente.

 

Considerata l’entità delle misure di contenimento della spesa apportate con il disegno di legge di bilancio in esame, al fine di assicurare la necessaria flessibilità gestionale nel corso dell’esercizio 2017, la norma in commento prevede la possibilità di rimodulare le riduzioni di spesa apportate a titolo di concorso dei Ministeri agli obiettivi di finanza pubblica, nell’ambito dei propri stati di previsione della spesa e fermi restando i risparmi da conseguire.

In relazione alla quantificazione della spending review, la relazione tecnica riporta nel dettaglio il contributo al miglioramento dei saldi da parte di ciascun Ministero e della Presidenza del Consiglio, sia in termini di saldo netto da finanziarie che di indebitamento netto, in una tabella riepilogativa, di seguito riportata con alcuni elementi integrativi della stessa. Tale contributo è stato realizzato attraverso misure di risparmio di spesa o di aumento di entrata che derivano sia dalle disposizioni della Sezione I che dai definanziamenti di spesa previsti nella Sezione II.

 

Si ricorda che con la riforma della legge di contabilità sono state apportate rilevanti innovazioni alle disposizioni che disciplinano la formazione e la variazione delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio di previsione. Innanzitutto, gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, riferiti al triennio, vengono ora definiti con apposito D.P.C.M., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro il 31 maggio di ciascun anno, ai sensi del nuovo articolo 22-bis, comma 1 (introdotto nella legge di contabilità dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 90/2016).

I Ministri, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi triennali, anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse, e formulano le proprie proposte di modifica della legislazione vigente utili per il conseguimento dell’obiettivo di risparmio definito per ciascuna Amministrazione.

Nella relazione tecnica si evidenzia che, nelle more della prima attuazione di tale innovazione, il MEF ha condiviso l’obiettivo di risparmio e i criteri di valutazione delle proposte formulate da ciascuna Amministrazione attraverso apposite interlocuzioni a livello di vertice politico.

 

Come emerge dai conteggi riepilogativi elaborati nelle ultime righe della tabella, riferita al testo iniziale del disegno di legge, la quasi totalità degli effetti migliorativi deriva dalla Sezione II del disegno di legge di bilancio, ovvero da definanziamenti di leggi di spesa operati sui singoli stati di previsione, come emerge dagli allegati conoscitivi ex articolo 23, comma 3, lettera b) della legge di contabilità.

I risparmi derivanti dalla Sezione I del disegno di legge di bilancio, riguardano il Ministero degli affari esteri, e sono riconducibili alle disposizioni di cui ai successivi commi da 426 a 428, e il Ministero delle politiche agricole, derivanti dalle misure di cui al comma 429, cui si rinvia.

La quota di risparmi di spesa che concerne la spesa corrente risulta crescente nel triennio, passando dall’82 per cento nel 2017 al 92 per cento del biennio successivo.


 

Tabella 2 - Ammontare dei risparmi conseguiti per ciascun Ministero

(Milioni di euro)

Effetti migliorativi per i Ministeri

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

e/s

sezione

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Presidenza del Consiglio Ministri

s

II

8

10,4

10

8

10,4

10

Economia e finanze

 

 

490,2

475,6

477,5

488,6

477,3

480,9

di cui

e

II

 

 

 

-0,1

-0,1

-0,1

 

s

II

490,2

475,6

477,5

488,7

477,4

481

Sviluppo economico

s

II

40

40

40

40

40

40

Lavoro

s

II

4

5

5

4

5

5

Giustizia

s

II

15,1

13,9

1,8

12,6

13,3

4,8

Esteri

 

 

36,3

32,5

38,5

36,3

32,5

38,5

di cui

e

I

20

20

26

4

4

10

 

s

I

0,8

3

3

16,8

19

19

 

s

II

15,5

9,5

9,5

15,5

9,5

9,5

Istruzione

s

II

11,9

2,9

2,6

11,9

2,9

2,6

Interno

 

 

27,4

26

24,4

24

22,8

24,4

di cui

e

II

 

 

 

-3,4

-3,2

0

 

s

II

27,4

26

24,4

27,4

26

24,4

Ambiente

s

II

4

5

5

4

5

5

Trasporti

s

II

10,2

10,8

15,5

8,2

11,3

17

Difesa

s

II

74,9

74,8

71,4

74,9

74,8

71,4

Politiche agricole

 

 

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

di cui

e

I

 

 

 

0,9

0,9

0,9

 

s

I

0,9

0,9

0,9

 

 

 

 

s

II

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

Beni culturali e turismo

s

II

5,5

5,3

5,5

5,5

5,3

5,5

Salute

s

II

6

6

6

6

6

6

Totale complessivo

 

 

738,7

713,4

708,3

729,2

711,9

716,2

di cui

 

 

 

 

 

 

 

 

Da maggiori entrate

 

 

20

20

26

1,4

1,6

10,8

Da minori spese

 

 

718,7

693,4

682,3

727,8

710,2

705,4

Spesa corrente

 

 

592,0

633

626,4

591,1

632,,1

625,5

Spesa in conto capitale

 

 

126,7

60,4

55,9

136,7

78,2

79,9

Da Sezione I

 

 

21,7

23,9

29,9

21,7

23,9

29,9

Da Sezione II

 

 

717

689,5

678,5

707,5

687,9

686,4

Gli importi contenuti nella tabella sono desunti dalla relazione tecnica al testo definitivo della legge di bilancio.

e= entrata; s= spesa.

Gli importi negativi delle entrate del MEF e del Ministero dell’interno sono correlati a riduzioni di spesa relative a capitoli di bilancio che hanno natura di redditi da lavoro dipendente e ai quali sono associati effetti fiscali e contributivi.

Articolo 1, comma 426
(Accantonamento di ricavi derivanti
dalla dismissione d’immobili all’estero)

 


426. All’articolo 1, comma 624, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 26 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ed euro 16 milioni per l’anno 2019»;

b) è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo: «Nelle more del versamento delle predette risorse all’entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per gli anni 2017, 2018 e 2019, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 18, comma 2, lettera c) , della legge 11 agosto 2014, n. 125, la somma di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 16 milioni di euro per l’anno 2019, al netto di quanto effettivamente versato per ciascun anno del triennio 2017-2019».


 

 

Il comma 426 prevede il mantenimento all’entrata dello stato, per ciascun anno del triennio 2017-2019, di una quota delle risorse derivanti dalla vendita di immobili all’estero.

 

La norma in commento modifica il comma 624 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015), nei termini seguenti:

 

la lettera a) dispone l’incremento di somme che rimangono acquisite all’entrata del bilancio dello Stato portandole all’ammontare di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ed estendendone l’acquisizione anche al 2019, nella misura di 16 milioni.

 

Il comma 624 della legge di stabilità 2016 dispone che le maggiori entrate realizzate nel triennio 2016-2018 da dismissioni immobiliari operate dal MAECI, in attuazione dei commi 1311 e 1312 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007, rimangono acquisite all’entrata del bilancio dello Stato nella misura di 20 milioni di euro per il 2016 e di 10 milioni per ciascun anno 2017 e 2018. A seguito della disapplicazione ad esse delle disposizioni del successivo comma 1314 tali somme non possono essere impiegate per rifinanziare la legge n. 477/1998 finalizzata a ristrutturazione e restauro degli immobili del demanio italiano all’estero.

 Si ricorda che il comma 1311 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 prevede che il MAECI si avvale dell’Agenzia del demanio per l’elaborazione di un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all’estero. Il comma 1312 prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base di tale piano, individua con proprio decreto gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell’Agenzia del demanio.

Il comma 1314 - del quale il comma 624 prevede la non applicazione limitatamente alle entrate di 20 milioni per il 2016 e 10 milioni per il 2017 e il 2018 - stabilisce che, compatibilmente con gli obiettivi di bilancio presentati in sede europea, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, possa destinare una quota non minore del 30 per cento dei proventi delle operazioni di dismissione previste dal precedente comma 1312 al rifinanziamento della legge n. 477 del 1998, finalizzata alla ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria degli immobili del demanio italiano ubicati all’estero.

 

la lettera b) novella il testo del richiamato comma 624 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2016 aggiungendovi la previsione che, nelle more del versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme individuate dalla lettera a), il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile nello stato di previsione del MAECI la somma di 26 milioni di euro per ciascuna annualità 2017 e 2018, nonché la somma di 16 milioni  per il 2019, al netto di quanto effettivamente versato in ciascuna annualità del triennio.

L’accantonamento è posto a valere sul finanziamento annuale all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del MAECI, previsto dall’art. 18, comma 2, lett. c) della legge n. 125/2014 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo).

 

Lo stanziamento annuale rappresenta uno dei cinque canali di finanziamento dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, istituita dalla legge n. 125/2014. Gli altri canali sono costituiti dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, dagli introiti derivanti da convenzioni con soggetti pubblici o privati, da donazioni, lasciti e liberalità e dal 20 per cento della quota di diretta gestione statale dell’otto per mille (art. 47, comma 2 della legge n. 222/1985).


 

Articolo 1, commi 427 e 428
(Introiti derivanti dall’aumento della tariffa dei diritti consolari)

 


427. All’articolo 1, comma 623, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2016».

428. Le maggiori entrate accertate e riscosse dagli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rispetto all’esercizio finanziario 2014, derivanti dall’applicazione della tariffa dei diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e dall’articolo 41 -bis , comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2017, rimangono acquisite all’entrata e non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché all’articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 41 -bis , comma 2, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Nelle more del versamento delle predette risorse all’entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile a decorrere dal 2017, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 18, comma 2, lettera c) , della legge 11 agosto 2014, n. 125, la somma di 4 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato in ciascun anno dal 2017.


 

 

Il comma 427 rende permanente, a decorrere da quest’esercizio finanziario, l’acquisizione all’entrata del bilancio dello Stato degli introiti, pari a 6 milioni annui, derivanti dall’aumento della tariffa dei diritti consolari, mentre il comma 428 dispone che rimangano parimenti acquisite all’entrata del bilancio dello Stato i maggiori introiti, rispetto all’esercizio finanziario 2014, pari a 4 milioni di euro, derivanti da tale aumento.

 

Il comma 427 novella il comma 623 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015) e rende permanente a decorrere dall’anno 2016, l’acquisizione all’entrata del bilancio dello Stato della somma annua di 6 milioni, derivante dall’incremento della tariffa dei diritti consolari disposta dal precedente comma 621.

 

Il vigente comma 623 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 limita al solo triennio 2016-2018 l’acquisizione all’entrata in oggetto. Il comma, inoltre, dispone la non applicazione delle disposizioni del comma 568 dell’articolo 1 e del comma 58 dell’articolo 2, rispettivamente della legge finanziaria per il 2007 (legge n.  296 del 2006) e della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007).

Il comma 568 ha previsto la parziale destinazione, nel limite di 10 milioni di euro annui, delle maggiori entrate provenienti dalla tariffa consolare al funzionamento e alla razionalizzazione delle sedi all’estero del Ministero.

Il comma 58, riferendosi al comma 568, ha previsto un maggior limite di 40 milioni di euro per le medesime entrate, da porre a disposizione degli uffici all’estero, previa confluenza nel fondo a suo tempo previsto dal comma 39 dell’articolo 3 della legge finanziaria 2004 all’interno dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi.

 

Il comma 428 dispone invece che rimangano acquisite all’entrata del bilancio dello Stato i maggiori introiti rispetto all’esercizio finanziario 2014, accertati e riscossi dalla rete consolare, pari a 4 milioni a decorrere dal 2017, derivanti dall’aumento delle tariffe consolari.

Tali tariffe sono riportate nella tabella allegata al decreto legislativo n. 71/2011, a suo tempo modificata dall’articolo 41-bis comma 1 del D.L. n. 83/2012.

Il comma 428, inoltre, dispone la disapplicazione, analogamente a quanto previsto dal comma precedente, dei già richiamati commi 568 della legge finanziaria per il 2007 e 58 della legge finanziaria per il 2008, prevedendo, altresì, la non applicazione del comma 2 del citato articolo 41-bis, il quale riassegna al MAECI - con esclusione dei diritti per il rilascio del passaporto elettronico - le maggiori entrate derivanti dall’incremento della tariffa consolare disposto dal comma 1.

Analogamente a quanto previsto nella lettera b) del comma 426 del medesimo articolo 1, nelle more del versamento all’entrata del bilancio dello Stato della somma di 4 milioni, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, a decorrere dal 2017, nello stato di previsione del MAECI, una somma equivalente, al netto di quanto versato in ciascun anno dal 2017, a valere sul già ricordato finanziamento annuale all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.


 

Articolo 1, comma 429
(Assegnazione di quota dei contributi per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana)

 


429. I proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da persona maggiorenne a corredo della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all’articolo 7 -bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, introdotto dall’articolo 5 -bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono riassegnati nella misura del 30 per cento, a decorrere dall’anno 2017, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell’esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, trasferisce le risorse ricevute dal Ministero dell’economia e delle finanze agli uffici dei consolati di ciascuna circoscrizione consolare che hanno ricevuto il versamento del contributo di 300 euro di cui al primo periodo in proporzione ai versamenti ricevuti. Le somme accreditate ai consolati sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all’estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell’arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari.


 

 

Il comma 429 riassegna il 30 per cento dei versamenti effettuati per la domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana (pari a 300 euro) allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Tali risorse sono trasferite agli uffici dei consolati di ciascuna Circoscrizione consolare che hanno operato la percezione del predetto contributo, in proporzione delle percezioni realizzate.

 

La norma in commento prevede che i proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da maggiorenni a corredo della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana,  sono riassegnati dall’anno 2017, nella misura del 30 per cento, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell’esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il trasferimento delle risorse ricevute dal Ministero dell’economia è effettuato con decreto del Ministro degli Affari esteri agli uffici consolari che hanno ricevuto i versamenti dei contributo di 300 euro, in misura proporzionale ai versamenti ricevuti.

Tali somme accreditate ai consolati sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all’estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell’arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari.

 

L’articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha introdotto alcune modifiche al regime delle entrate riscosse dal Ministero degli affari esteri quale corrispettivo del riconoscimento della cittadinanza italiana a persona maggiorenne. In particolare è stato inserito l’art. 7-bis dopo l’articolo 7 della Sezione I della Tabella dei diritti consolari da riscuotere presso le ambasciate ed i consolati italiani all’estero a fronte dei numerosi servizi da questi prestati, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante ordinamento e funzione degli uffici consolari, ai sensi dell’articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione per il 2005).

L’articolo 7-bis in oggetto introduce nella tariffa consolare la fattispecie dei diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana a persona maggiorenne, fissando l’importo nella misura di 300 euro.


 

Articolo 1, comma 430
(Riduzione del finanziamento per l’Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo)

 

430. Il finanziamento di cui all’articolo 18, comma 2, lettera c) , della legge 11 agosto 2014, n. 125, è ridotto di 0,8 milioni di euro per l’anno 2017 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018.

 

 

Il comma 430 riduce, di 0,8 milioni di euro per il 2017 e di 3 milioni di euro dal 2018 il finanziamento annuale riconosciuto all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (ex art. 18, comma  2, lett. c), della legge n. 125/2014).

 

Nel disegno di legge di bilancio per il 2017 gli stanziamenti relativi all’AICS sono stati raggruppati in tre nuovi capitoli dello stato di previsione del MAECI (tabella 6):

 

§  cap. 2021, spese per il personale: 19,11 milioni;

§  cap. 2171, spese di funzionamento: 3,38 milioni;

§  cap. 2185, interventi di cooperazione internazionale: 392,86 milioni,

§  totale: 415,35 milioni.

 

L’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), istituita dall’art. 17 della legge di riforma della cooperazione italiano allo sviluppo (legge 11 agosto 2014, n. 125/2014), ha il compito dell'Agenzia di svolgere le attività di carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative italiane di cooperazione internazionale.

Il successivo art. 18 attribuisce autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio all’Agenzia ed elenca le risorse finanziarie ad essa attribuibili, definendo quelle riservate ad attività di APS come impignorabili[39].

Le fonti di finanziamento dell’Agenzia sono costituite da:

§  risorse finanziarie trasferite dalle amministrazioni di provenienza del personale ad essa assegnato;

§  introiti derivanti dalle convenzioni;

§  un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

§  donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

§  una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme del cosiddetto “8 per mille” di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

La disposizione in commento va letta in correlazione con quanto disposto dall’articolo 1, comma 365, lett. b) in base al  quale le assunzioni a tempo indeterminato presso l’AICS (come quelle presso le altre amministrazioni dello Stato previste dalla medesima) sono ricomprese tra quelle finanziate dal Fondo per il pubblico impiego istituito dal medesimo comma.


 

Articolo 1, comma 431
(Riduzione sgravio contributivo per le imprese armatrici)

 

431. A decorrere dall’anno 2017 i benefìci di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 48,7 per cento.

 

 

Il comma 431, prevede la riduzione dal 2017 dello sgravio contributivo per le imprese armatrici con riferimento al personale componente gli equipaggi.

 

Il comma 431 prevede una riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato (di cui all’articolo 6 del D.L. n. 457/1997), che, a decorrere dal 2017, viene corrisposto nel limite del 48,7%.

 

L’articolo 6 del D.L. 457/1997 ha stabilito la concessione, alle imprese armatoriali, per le navi iscritte al Registro internazionale, di un esonero totale dagli oneri contributivi (sia gli oneri previdenziali ed assistenziali direttamente a carico dell'impresa, sia la parte che le stesse imprese versano per conto del lavoratore dipendente) per il personale italiano o comunitario imbarcato a decorrere dal 1° gennaio 1998. L’esonero opera anche nei confronti del richiamato personale. Allo stesso tempo, è stata disposta la concessione (sotto determinate condizioni), alle stesse imprese, di un contributo pari all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nel 1997 nei confronti della gente di mare, nel rispetto di specifici limiti.


 

Articolo 1, comma 432
(Interventi organizzativi nel Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo)

 


432. Ai fi ni della razionalizzazione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell’efficientamento delle modalità di bigliettazione degli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, le Soprintendenze speciali di cui all’articolo 30, comma 2, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, si adeguano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, di cui all’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate, con le modalità di cui all’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2016, nei limiti delle dotazioni organiche del Ministero dei beni  e delle attività culturali e del turismo, di cui alle tabelle A e B allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014.


 

 

Il comma 432 prevede interventi sulle Soprintendenze speciali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e sugli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, finalizzati a garantire una razionalizzazione della spesa del Mibact e maggiore efficienza delle modalità di bigliettazione degli istituti e luoghi della cultura indicati.

 

Innanzitutto, la previsione attiene all’adeguamento delle Soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura di cui all’art. 14 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014).

In base all’art. 30, co. 2, lett. a), del D.P.C.M. 171/2014, recante il regolamento di organizzazione del Mibact, e tenendo conto delle modifiche successivamente intervenute con altra tipologia di atto, le Soprintendenze cui si fa riferimento sono la Soprintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma[40] e la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che dal 1° gennaio 2017 assume - in base all’art. 2, co. 5-ter, del D.L. 83/2014, come modificato dall’art. 5, co. 1-bis, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016) - la denominazione di Soprintendenza Pompei[41].

La relazione tecnica all’A.S. 2611 – come già la relazione tecnica all’A.C. 4127, con riferimento ad analoga previsione poi oggetto di stralcio (A.C. 4127-decies) – specificava che l’adeguamento alle previsioni di cui all’art. 14 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) riguardava, in particolare, la possibilità di selezionare i direttori mediante apposita procedura internazionale.

Il riferimento all’art. 14 del D.L. 83/2014 è dunque da intendersi al co. 2-bis.

Infatti, quest’ultimo ha disposto che, al fine, fra l’altro, di adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di musei, con il regolamento di organizzazione del Ministero – poi emanato con il citato D.P.C.M.171/2014 – sono individuati i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale, nei quali gli incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura.

Successivamente, peraltro, l’art. 1, co. 327, della L. 208/2015 ha disposto che, al fine di dare più efficace attuazione alle disposizioni sul silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche di cui all’art. 17-bis, co. 3, della L. 124/2015[42], entro il 31 gennaio 2016 si poteva procedere alla riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del Mibact, attraverso un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare ai sensi dell’art. 17, co. 4-bis, lett. e), della L. 400/1988 e dell’art. 4, co. 4 e 4-bis, del d.lgs. 300/1999[43].

Su tale base, è stato emanato il DM 23 gennaio 2016, che – oltre a quanto già detto in nota – ha previsto, tra l’altro, la costituzione di 10 istituti e musei di rilevante interesse nazionale (ulteriori rispetto ai 18 previsti dall’art. 30, co. 3, del DPCM 171/2014 e ai 2 ai quali l’autonomia speciale è stata attribuita con D.I. 8 maggio 2015), disponendo che agli stessi poteva essere attribuita l’autonomia speciale. Quest’ultima è stata attribuita con D.I. 328 del 28 giugno 2016.

 

Al fine sopra indicato, stabilisce che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si provvede a modificare il citato DM 23 gennaio 2016, nei termini e nei modi di cui all’art. 1, co. 327, della L. 208/2015, fermi restando i limiti delle dotazioni organiche del Mibact (determinati dalle tab. A e B del D.P.C.M.171/2014).

Si riapre, così, sostanzialmente il termine per una procedura di riorganizzazione del Mibact attraverso decreto ministeriale che, in base ai termini previsti dalla legge di stabilità 2016, si era già esaurita.

 


 

Articolo 1, commi 433, 437-439
(Fondi a favore degli enti territoriali)

 


433. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare», alimentato dalle seguenti risorse:

a) le risorse in conto residui di cui al comma 13 dell’articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) le risorse in conto residui di cui all’articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi modificazioni e rifinanziamenti, ivi comprese le somme di cui al comma 2 dell’articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) le risorse in conto residui di cui all’articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e rifinanziamenti, ivi comprese le quote funzionali all’attuazione dell’articolo 35 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo nonché di cui al comma 2 dell’articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, alla data del 31 dicembre 2016.

437. Le risorse di cui al comma 433 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2017 per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 433. Ciascun ente territoriale beneficiario del Fondo, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 del presente articolo in misura pari al Fondo stesso.

438. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2047.

439. I beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di riparto dei fondi di cui ai commi 433 e 438 sono disciplinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2017, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


 

 

I commi 433 e 437-439 prevedono l’istituzione di due fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, destinati al finanziamento di interventi a favore degli enti territoriali.

In particolare, il comma 433 prevede l’istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze del fondo denominato “Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare”.

Il Fondo è alimentato con le risorse iscritte in conto residui che risultino non erogate alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame, autorizzate per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e non utilizzate dalle regioni a tal fine, nonché con le somme disponibili sulla contabilità speciale istituita dall’articolo 45, comma 2, del D.L. n. 66/2014, per le operazioni di ristrutturazione del debito delle regioni, non utilizzate dalle regioni alla data del 31 dicembre 2016.

 

Nel complesso, secondo quanto indicato nella Relazione tecnica al disegno di legge, dovrebbe trattarsi di circa 1.992,4 milioni di euro, di cui:

a)   623,7 milioni dalle somme in conto residui non utilizzate dalla regione Campania per la copertura del piano di rientro dal disavanzo nel settore del trasporto pubblico locale, ai sensi del comma 13 dell’articolo 11 del D.L. n. 76/2013, a valere sull’importo già attribuito alla regione medesima come anticipazione per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione (1.452,6 milioni di euro);

b)  207,6 milioni dalle risorse in conto residui autorizzate per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 35/2013 e dell’articolo 8 del D.L. n. 78/2015, e non utilizzate dalle regioni a tal fine;

c)   491,1 milioni dalle risorse in conto residui, autorizzate per il pagamento dei debiti del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’articolo 3 del D.L. n. 35/2013 e relativi rifinanziamenti, e non utilizzate a tal fine dalle regioni;

d)  670 milioni dalle somme disponibili sulla contabilità speciale istituita dall’articolo 45, comma 2, del D.L. n. 66/2014 per le operazioni di ristrutturazione del debito delle regioni, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2016.

 

L’articolo 45 citato, si ricorda, disciplina la ristrutturazione di parte del debito delle regioni, con una conseguente riduzione dell’onere annuale destinato al pagamento dello stesso, con riferimento a due tipologie di operazioni di indebitamento: a) mutui contratti con il Ministero dell’economia e delle finanze, direttamente o per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro; in questi casi la scadenza viene allungata fino a trent'anni da ammortizzare con rate costanti ad interessi pari a quelli dei BTP con durata finanziaria più vicina al nuovo mutuo; b) titoli obbligazionari regionali con vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli pari o superiore a 250 milioni di euro; in questi casi la regione finanzia il riacquisto dei titoli utilizzando il ricavato di un mutuo concesso dal MEF e con contestuale cancellazione dei derivati insistenti su di essi. In questo modo, il debito delle regioni verso il mercato verrebbe sostituito con un debito delle stesse verso il Tesoro.

L’articolo 1, comma 700, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) ha inoltre autorizzato, per le operazioni suddette, l’apertura di una apposita contabilità speciale presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Le suddette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2017 per essere riassegnate al Fondo.

Tale Fondo, come dice la sua denominazione, è costituito solo in termini di saldo netto da finanziare, determinando pertanto oneri solo su tale saldo. Per la compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, il comma prevede che ciascun ente territoriale che beneficia del fondo è tenuto, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a conseguire un valore positivo del saldo di pareggio, di cui al comma 4 dell’articolo 65, in misura pari alla quota del fondo assegnata all’ente stesso (comma 437).

Il comma 5 dell’articolo 9 L. n. 243/2012 prevede che con legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, si possono prevedere, oltre al rispetto dell’equilibrio di bilancio, ulteriori obblighi – quali quello stabilito con l’articolo 63 in esame - a carico degli enti territoriali ai fini del concorso degli stessi al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Il comma 438 dispone la costituzione di un ulteriore fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, denominato “Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali”, con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 93, milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2047.

 

L’individuazione dei beneficiari, nonché le finalità, i criteri e le modalità di riparto di entrambi i fondi sono rimessi a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2017 previa intesa in Conferenza Unificata (comma 439).

In merito a tali disposizioni, si segnala che il successivo comma 443 ne dispone l’entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di bilancio.

Articolo 1, commi 434-436
(Piano di riequilibrio finanziario degli enti locali)

 


434. Il comma 714 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

«714. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione ai sensi dell’articolo 243 -bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima dell’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2014, se alla data della presentazione o dell’approvazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all’articolo 243 -bis , comma 8, lettera e) , limitatamente ai residui antecedenti al 1º gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243 -ter e 243 -quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall’anno successivo a quello in cui è stata erogata l’anticipazione. A decorrere dalla data di rimodulazione o riformulazione del piano, gli enti di cui ai periodi precedenti presentano alla Commissione di cui all’articolo 155 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 apposita attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011».

435. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui, per effetto di espressa pronuncia della Corte dei conti, nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, determinando un piano triennale di copertura del disavanzo riscontrato, ai sensi dell’articolo 193 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono riformulare tale piano, entro il 31 marzo 2017, per la parte non ancora attuata, secondo le modalità e nell’arco temporale previsti dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. A decorrere dalla data di riformulazione del piano, gli enti di cui al periodo precedente presentano alla sezione regionale della Corte dei conti apposita attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011.

436. Al comma 9 dell’articolo 243 -bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

« b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fi ni del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifi uti solidi urbani;

2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;

3) al servizio di trasporto pubblico locale;

4) al servizio di illuminazione pubblica;

5) al finanziamento delle spese relative all’accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fi ni del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche»;

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c -bis ) ferma restando l’obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c) , l’ente locale ha facoltà  di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato».


 

 

I commi da 434 a 436 consentono agli enti locali di procedere alla riformulazione sia del piano  di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinato dal comma 714 della legge n. 208/2015, sia del piano triennale di copertura del disavanzo di cui all’articolo 193 del Tuel, – entrambi previsti in favore degli enti per i quali sussistano squilibri di bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario – qualora ricorrano per gli enti interessati specifici presupposti indicati dai commi medesimi.

 

Le disposizioni in esame  modificano in più punti le misure sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale introdotte dal comma 714 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

Tale comma ora prevede che gli enti locali che dal 2013 al 2015 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del TUEL (che reca la disciplina generale di tale istituto[44]) ovvero che ne abbiano conseguito l’approvazione, possono:

§  ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015[45];

§  provvedere, entro il 30 settembre 2016, ferma restando la durata massima decennale del piano di riequilibrio, a rimodularlo o riformularlo in coerenza con l'arco temporale di trenta anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

In particolare il comma 434, nel sostituire il comma 714, stabilisce che gli enti locali i quali abbiano presentato od ottenuto l’approvazione del suddetto piano di riequilibrio prima dell’approvazione del rendiconto 2014 possono rimodulare o riformulare il piano stesso entro il 31 marzo 2017:

a)   scorporandone la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui prevista dal comma 8, lettera e) dell’articolo 243-bis del TUEL, limitatamente ai residui antecedenti il 1°gennaio 2015.

b)  La suddetta lettera e) dispone che l’ente che abbia predisposto il piano di riequilibrio è tenuto – ai fini di assicurare il riequilibrio medesimo - ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità(da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione),nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

c)   ripianando tale quota di disavanzo secondo le modalità stabilite nel D.M. 2 aprile 2015 sopra citato, che qui non si dettagliano.

La facoltà di rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio è consentita a condizione che alla data di presentazione od approvazione del piano l’ente locale non abbia ancora effettuato lo specifico riaccertamento straordinario dei residui previsto dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 118/2011 sull’armonizzazione contabile degli enti territoriali.

Tale riaccertamento costituisce una operazione straordinaria prevista al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al nuovo principio generale della competenza finanziaria “potenziata” introdotto dal decreto legislativo 118 medesimo. Ciò in ragione della circostanza che con i nuovi principi contabili non possono continuarsi a gestire poste di residuo che derivano da registrazioni contabili che rispondono al previgente criterio della competenza finanziaria semplice. Il riaccertamento, presupponendo la verifica delle ragioni del mantenimento dei residui in base al criterio della nuova competenza, ha inevitabilmente determinato situazioni in cui risultati di amministrazione 2015 si sono chiusi in disavanzo, differentemente dalle risultanze accertate alla chiusura dei conti dell’anno precedente, con possibili ripercussioni sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Rimane confermata la disposizione già prevista dal comma 714 in ordine ai tempi di restituzione delle anticipazioni che ai comuni interessati dalle procedure di riequilibrio in esame possono essere state erogate dal Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, istituito dall’articolo 243-ter del Tuel[46], che consente la restituzione medesima in un periodo massimo di trenta anni. Inoltre gli enti interessati dovranno presentare alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (di cui all’articolo 155 del Tuel) una attestazione sul rispetto dei tempi di pagamento verso i propri creditori  previsti dalla Direttiva 2011/7/UE .

Per quanto concerne il comma 435, con esso si consente la riformulazione del piano triennale di copertura del disavanzo operato ai sensi dell’articolo 193 del Tuel da parte degli enti locali per i quali ricorrano i seguenti presupposti:

§  hanno proceduto alla revisione dei residui negli anni 2012, 2013 o 2014  a seguito di una pronuncia in tal senso della Corte dei conti;

§  la suddetta operazione è stata comunque effettuata antecedentemente al riaccertamento straordinario dei residui previsto dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 118/2011 già citato.

Qualora per effetto della suddetta revisione dei residui gli enti interessati abbiano proceduto al piano di copertura del disavanzo previsto dal suddetto articolo 193 – a norma del quale essi deliberano il bilancio di previsione in pareggio finanziario per almeno un triennio e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, devono adottare le misure necessarie a ripristinare l’equilibrio – possono entro il 31 marzo 2017 riformulare il suddetto piano per la parte non ancora completata, secondo le modalità stabilite nel D.M. Economia  del 2 aprile 2015 (già sopra citato e che, si rammenta, detta le modalità di ripiano dell’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 118/2011). Anche in tal caso gli enti interessati redigono una attestazione sul rispetto dei tempi di pagamento verso i propri creditori, come previsti dalla apposita Direttiva 2011/7/UE anche essa già citata, che tuttavia, a differenza di quella prevista al comma 434 che precede, va presentata alla sezione regionale della Corte dei conti .

Con il comma 436, infine, si modificano le misure di riequilibrio che l’articolo 243-bis del TUEL prevede debbano essere adottate entro il termine dell’esercizio finanziario dagli enti che nell’ambito delle procedure di riequilibrio accedano al Fondo di rotazione sopradetto. Il comma interviene in particolare con riguardo:

a)   alle spese correnti per prestazioni di servizi, per le quali si dispone che la riduzione ora prevista del 10 per cento entro il triennio possa effettuarsi entro un quinquennio, ed escludendone dal computo alcune voci di rilevante necessità, costituite dagli stanziamenti per i rifiuti solidi urbani, il trasporto pubblico locale, il servizio di acquedotto, il servizio di illuminazione pubblica e l’accoglienza di minori protetti;

b)  alle spese correnti per trasferimenti, anche in tal caso prolungando la riduzione del venticinque per cento delle stesse dal triennio ora previsto ad un quinquennio, ed eliminando dalla base di calcolo i trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali e ad enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche.

Viene inoltre stabilito che ferma restando l’obbligatorietà delle riduzioni  suddette l’ente possa operare, a compensazione di una minor riduzione, anche agendo su altre categorie di spesa, salvo che su quella per il personale.

Si segnala che il comma 443 dispone – senza che ne siano peraltro ravvisabili le ragioni - che le disposizioni in esame entrino in vigore anticipatamente rispetto al termine ordinario del 1° gennaio 2017, vale a dire entro il termine di pubblicazione in G.U. della presente legge.

 


 

Articolo 1, commi 440-443
(Rinegoziazione mutui da parte degli enti locali)

 


440. All’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017».

441. Per l’anno 2017 gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all’articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l’obbligo, a carico dei medesimi enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

442. All’articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «negli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016 e 2017».

443. I commi 433, 437, 438, 439 e il presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale .


 

 

I commi da 440 a 443 estendono al 2017 l’efficacia di alcune disposizioni che consentono agli enti locali di effettuare operazioni di rinegoziazione dei mutui, ovvero, per taluni di questi, di rinegoziarne le rate di ammortamento.

 

Con la finalità di prolungare la possibilità per gli enti locali di rinegoziare mutui in corso, il comma 440 modifica in particolare, il comma 2 dell’articolo 7 del decreto-legge n.78 del 2015[47], laddove questo prevede che per gli anni 2015 e 2016 le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione. Il comma estende l’efficacia della disposizione anche al 2017.

Con il comma 441 si consente agli enti locali, nel 2017, di poter realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui anche in corso di esercizio provvisorio, fermo restando l’obbligo di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione. A tal fine la disposizione specifica – riproponendo anche per il 2017 quanto già ora stabilito dal comma 1 dell’articolo 7 del D.L. n. 78/2015 sopradetto – che la stessa si applica con riferimento alle operazioni di rinegoziazione di cui ai commi 430 e 537 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che, si rammenta:

§  consentono alle province e alle città metropolitane, in considerazione del processo di trasferimento delle funzioni, la rinegoziazione delle rate di ammortamento in scadenza negli anni 2015 e 2016 dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 430);

§  dispongono che per gli enti locali la durata delle operazioni di rinegoziazione, relative a passività esistenti già oggetto di rinegoziazione (vale a dire con riferimento all’intervenuto utilizzo di strumenti derivati[48]), non può essere superiore a trenta anni dalla data del loro perfezionamento (comma 537).

Va rilevato come il comma 441 in esame riproponga in termini sostanzialmente identici quanto già disposto dal comma 1 dell’articolo 7 del D.L. n.78 del 2015, norma che ad un primo esame appare avere un contenuto a regime. Non risultano pertanto evidenti le ragioni di prolungarne l’efficacia al 2017.

 

Con il comma 442, infine, si prevede che la possibilità per le province e le città metropolitane di rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (in attuazione dell’articolo 5 del D.L. n. 269/2013), concessa dal sopra citato comma 430 della legge n. 190/2014 con riferimento alle rate in scadenza nell'anno 2015-2016, sia estesa anche alle rate in scadenza nel 2017.

 

Quanto infine al comma 443, questo dispone – senza che ne siano peraltro evidenti le ragioni - che le disposizioni in esame entrino in vigore anticipatamente rispetto al termine ordinario del 1° gennaio 2017, vale a dire entro il termine di pubblicazione in G.U. della presente legge di bilancio.


 

Articolo 1, comma 444
(Modalità di determinazione delle riduzioni finanziarie
da applicare ai comuni)

 


444. Al comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall’anno 2013 sono determinate, con decreto del Ministero dell’interno, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro quarantacinque giorni dalla data di prima iscrizione all’ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto del Ministero dell’interno può, comunque, essere adottato ripartendo le riduzioni in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all’articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».


 

 

Il comma 444 modifica la disciplina vigente riguardante la determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio, del fondo perequativo, nonché dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, prevedendo che il decreto del Ministro dell’interno con cui è disposta tale determinazione sia adottato d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (fatto salvo il caso di inerzia di quest’ultima).

 

Il comma 444 modifica l’articolo 16, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilendo che le riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio (come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23), del fondo perequativo (come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011), nonché dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna a decorrere dall'anno 2013 siano determinate con decreto del Ministero dell'interno, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Qualora quest’ultima intesa non sia sancita entro 45 giorni dalla data di prima iscrizione all’ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle richiamate riduzioni, il decreto ministeriale può comunque essere adottato, ripartendo le riduzioni  in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, come desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico degli enti locali (di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

 

Rispetto alla disposizione vigente, che demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’interno le riduzioni dei richiamati fondi statali, il comma 444:

§  espunge il riferimento alla natura non regolamentare del decreto del Ministro dell’interno (in proposito si segnala che, probabilmente per un difetto di coordinamento con la disposizione, nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio permane il riferimento alla natura “non regolamentare” del decreto ministeriale);

§  demanda ad intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali la determinazione delle riduzioni, prima rimesse unilateralmente al decreto del Ministro dell’interno;

§  il Ministro dell’interno può prescindere dall’intesa solo in caso di inerzia della Conferenza Stato-città ed autonomie locali (ovvero qualora non si pervenga ad un’intesa entro 45 giorni dalla data di iscrizione all’ordine del giorno della medesima Conferenza della proposta di riparto).

 

Le modifiche che il comma 444 intende introdurre al procedimento per la determinazione delle anzidette riduzioni risulta in linea con quanto statuito dalla Corte costituzionale. Come si legge nella reazione illustrativa, la disposizione in commento “si pone l’obiettivo di recepire quanto stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 129/2016”.

 

Nello specifico, con detta sentenza, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 16, comma 6, del decreto-legge n.95 del 2012 nella parte in cui prevede la riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio senza alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati ed in assenza di un termine per l’adozione del decreto ministeriale.

Secondo la suprema Corte, che richiama in proposito le sentenze n. 65 e n. 1 del 2016, n. 88 e n. 36 del 2014, n. 376 del 2003, non è in discussione che “le politiche statali di riduzione delle spese pubbliche possano incidere anche sull’autonomia finanziaria degli enti territoriali”; né possono considerarsi illegittime le clausole di chiusura che consentano allo Stato di poter comunque giungere alla determinazione delle riduzioni dei trasferimenti, anche in via unilaterale, al fine di assicurare che l’obiettivo del contenimento della spesa pubblica sia raggiunto pur nella inerzia degli enti territoriali (ex multis, sentenze n. 82 e 19 del 2015). Tuttavia, secondo la Corte costituzionale, “tale incidenza [sull’autonomia finanziaria degli enti] deve, in linea di massima, essere mitigata attraverso la garanzia del loro coinvolgimento nella fase di distribuzione del sacrificio e nella decisione sulle relative dimensioni quantitative, e non può essere tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni degli enti in questione (sentenze n. 10 del 2016, n. 188 del 2015 e n. 241 del 2012)”.


 

Articolo 1, comma 445
(Spese di personale per assunzioni comune di Matera)

 

445. All’articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo: «Alle spese relative al personale assunto con contratto a tempo determinato ai fi ni dell’attuazione del presente comma, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali, fi no al 31 dicembre 2019 non si applicano i limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale».

 

 

Il comma 445 prevede che alle assunzioni a tempo determinato per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e dell’altopiano murgico di Matera non si applicano le disposizioni vigenti in materia di limitazione delle spese di personale.

 

Il comma 445 prevede che, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali e fino al 31 dicembre 2019, alle spese di personale assunto con contratto a tempo determinato per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e dell’altopiano murgico di Matera (per il quale l’articolo 1, comma 347, della legge di stabilità per il 2016 ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019), non si applicano le disposizioni in materia di limitazione delle spese per il personale a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni (previste dall’art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010), nonché le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.

 

L’articolo 9, comma 28, della legge n.78/2010 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, le università, le camere di commercio, industria, artigianato, possono avvalersi di personale a tempo determinato (o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa) nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Tali limitazioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio.


 

Articolo 1, commi 446-452
(Fondo di solidarietà comunale)

 


446. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 380 -octies è inserito il seguente:

«380 -novies . Le disposizioni di cui ai commi da 380 a 380 -octies che riguardano i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, ad eccezione di quelle di cui al comma 380 -ter , lettera a) , riguardanti il contributo di 30 milioni di euro annui spettante alle unioni di comuni ai sensi dell’articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché il contributo di 30 milioni di euro annui destinato, ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione, trovano applicazione sino alla determinazione del Fondo stesso relativo all’anno 2016».

447. All’articolo 20, comma 1 -bis , primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010,» sono inserite le seguenti: «elevato al 50 per cento a decorrere dall’anno 2017,».

448. A decorrere dall’anno 2017, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 -ter dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell’eventuale quota dell’imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari è stabilita in euro 6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell’IMU, di spettanza dei comuni, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso.

449. Il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 è: a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all’anno 2015 derivante dall’applicazione dei commi da 10 a  16, e dei commi 53 e 54 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) ripartito, nell’importo massimo di 80 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell’importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo è ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l’equivalente del gettito della TASI sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base;

c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell’imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l’anno 2017, il 55 per cento per l’anno 2018, il 70 per cento per l’anno 2019, l’85 per cento per l’anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall’anno 2021, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fi scali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento. L’ammontare complessivo della capacità fi scale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell’ammontare complessivo della capacità fi scale da perequare. La restante quota è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all’ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell’anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;

d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell’IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo è ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari all’ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarietà comunale dell’anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura corrispondente alla variazione del Fondo di solidarietà comunale complessivo.

450. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, nel caso in cui l’applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c) del comma 449 determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l’altro, superiore a +8 per cento o inferiore a -8 per cento rispetto all’ammontare delle risorse storiche di riferimento, si può applicare un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni. Le risorse di riferimento sono definite dai gettiti dell’IMU e della TASI, entrambi valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale. Per il calcolo delle risorse storiche di riferimento la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale è calcolata considerando pari a zero la percentuale di applicazione della differenza tra capacità fi scali e fabbisogni standard di cui alla lettera c) del comma 449. Ai fi ni di cui al primo periodo, nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale, è costituito un accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento delle risorse complessive rispetto all’anno precedente superiore all’8 per cento. I predetti enti contribuiscono in modo proporzionale all’accantonamento in misura non superiore all’eccedenza di risorse rispetto alla soglia dell’8 per cento e, comunque, nel limite complessivo delle risorse necessarie per ridurre le variazioni negative dei comuni con una perdita superiore all’8 per cento. Il predetto accantonamento è ripartito proporzionalmente tra i comuni che registrano una riduzione delle risorse complessive rispetto all’anno precedente superiore all’8 per cento nei limiti delle risorse accantonate.

451. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente è, comunque, emanato entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

452. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451, può essere previsto un accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale nell’importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fi ni del riparto del fondo. Le rettifiche decorrono dall’anno di riferimento del Fondo di solidarietà comunale cui si riferiscono.


 

 

I commi 446-452 disciplinano l’alimentazione e il riparto del Fondo di solidarietà comunale, che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, da applicare a decorrere dall’anno 2017.

Le disposizioni provvedono, in particolare:

§  a quantificare la dotazione annuale del Fondo a partire dal 2017, fermo restando la quota parte dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente (comma 448);

§  a ridefinire i criteri di ripartizione del Fondo medesimo (comma 449);

§  ad aumentare progressivamente negli anni la percentuale del Fondo da redistribuire secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, prevedendo altresì un correttivo statistico per contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che potrebbe derivare dal meccanismo stesso della perequazione (commi 449-450);

§  ad anticipare il termine per l’emanazione del decreto di riparto del Fondo, fissandolo al 31 ottobre dell’anno precedente (comma 451).

Il comma 447, inoltre, aumenta dal 40 al 50 per cento, a decorrere dal 2017, la quota del contributo straordinario a favore dei comuni che danno luogo alla fusione.

 

In relazione a quanto sopra detto, il comma 446 interviene a limitare all’anno 2016 l’applicazione della disciplina vigente del Fondo di solidarietà comunale[49], recata dai commi da 380 a 380-octies dell’art. 1 della legge n. 228/2012 - a tale fine introducendo il comma 380-nonies - fatta eccezione per le disposizioni, contenute nel comma 380-ter, lett. a), che riguardano i contributi in favore delle unioni e delle fusioni di comuni.

 

Nell’ambito della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, infatti, è attualmente prevista la destinazione di risorse in favore delle unioni e delle fusioni di comuni nell’importo di complessivi 60 milioni. Tali contributi, previsti inizialmente per il solo triennio 2014-2016, sono stati consolidati a decorrere dal 2016, dalla legge di stabilità per il 2016 (art. 1, comma 17, lett. b), legge n. 208/2015). In particolare, la norma assegna:

§  una quota non inferiore a 30 milioni ad incremento del contributo spettante alle unioni di comuni, ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della n. 388/2000 (come detto sopra, pari a circa 10 milioni di euro);

§  una quota non inferiore a 30 milioni in favore dei comuni istituiti a seguito di fusione, quale contributo straordinario previsto ai sensi dell'articolo 20 del D.L. n. 95/2012 (cd. decreto spending review).

 

Il comma 447 modifica inoltre la disciplina del contributo straordinario previsto per i comuni che danno luogo alla fusione per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, commisurando tale contributo, a decorrere dal 2017, al 50 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per il 2010[50] (in luogo del precedente 40%), fermo restando il limite massimo di 2 milioni del contributo per ciascun beneficiario.

A tal fine viene novellato l’articolo 20 del D.L. n. 95 del 2012.

 

Il comma 448 quantifica la dotazione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dall’anno 2017 in 6.197,2 milioni di euro. Tale dotazione è in parte assicurata attraverso il versamento di una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, che resta fissata, come per il 2016, nell’importo di 2.768,8 milioni di euro, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso.

Come ribadito nella Relazione tecnica, l’ammontare complessivo del Fondo resta determinato nel medesimo importo attribuito ai comuni nell’anno 2016, in attuazione del citato D.P.C.M. 18 maggio 2016.

Si ricorda che il Fondo di solidarietà comunale è stato istituito – in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal D.Lgs. n. 23/2013 di attuazione del federalismo municipale - dall’articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) in ragione della nuova disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), introdotta dalla legge medesima, che ha attribuito ai comuni l’intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. La dotazione annuale del Fondo, definita per legge, è in parte assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente.

Sulla disciplina del Fondo - recata dai commi da 380 a 380-octies dell’art. 1 della legge n. 228/2012 - è da ultimo intervenuta la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015, art. 1, co. 17), che ne ha integrato la dotazione annuale, di 3.767,4 milioni di euro a decorrere dal 2016, quale ristoro del minor gettito derivante ai comuni dal nuovo regime di esenzioni disposte dalla legge medesima per l’IMU e la TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale (art. 1, commi da 10 a 16, 53 e 54). Di conseguenza, è stata ridotta da 4.717,9 a 2.768,8 milioni di euro la quota parte di IMU che, a partire dal 2016, viene annualmente versata dai comuni all’entrata del bilancio dello Stato nei singoli esercizi per finanziare il fondo medesimo. Nell’ambito della dotazione del Fondo, è stata altresì prevista la costituzione di un accantonamento di 80 milioni di euro a decorrere dal 2016, da destinare ai soli comuni per i quali il riparto della suddetta quota incrementale del Fondo non assicura il ristoro di un importo equivalente del gettito della TASI sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base.

Nel disegno di legge di bilancio per il 2017, il Fondo - istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 1365) – presenta una dotazione pari a 6.347,1 milioni per gli anni 2017, 6.347,2 milioni per il 2018 e 6.346,9 milioni per il 2019.

 

Il comma 449 indica i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà, confermando sostanzialmente quelli attualmente vigenti. In particolare, il comma prevede che il Fondo sia ripartito:

a)   per 3.767,45 milioni di euro tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI relativo all'anno 2015, come derivante dall’applicazione del nuovo sistema di esenzione introdotto dalla legge di stabilità per il 2016. Tale criterio di riparto riguarda la quota incrementale del Fondo assegnata, nell’importo sopra detto, a decorrere dal 2016 dalla legge n. 208/2015, a ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dalle esenzioni suddette. Già per l’anno 2016, tale quota è stata ripartita secondo le medesime modalità.

b)  nell’importo massimo di 80 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo incrementale di cui sopra non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Si tratta di un accantonamento di risorse costituito, a partire dal 2016, dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 17, lett. f)[51], legge n. 208/2015), destinato specificatamente ai comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI. Esso pertanto viene ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni interessati l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;

c)   per 1.885,6 milioni ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, dei quali quota parte da distribuirsi secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente.

La norma prevede un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse da distribuire con i criteri perequativi. Tale percentuale, già fissata al 40 per cento per l'anno 2017 e al 55 per cento per l'anno 2018 dalla legge di stabilità dello scorso anno, e qui confermata, viene portata al 70 per cento per l'anno 2019, all’85 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021. Ai fini dell’applicazione dei criteri perequativi, viene rideterminato, rispetto allo scorso anno, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario, nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare (in luogo del 45,8 per cento applicato negli scorsi due anni).

La restante quota è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all’ammontare algebrico della medesima componente del fondo di solidarietà comunale dell’anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;

d)   per 464,1 milioni ai comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna. Tale importo è ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari all’ammontare algebrico del medesimo fondo di solidarietà comunale dell’anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura corrispondente alla variazione del fondo di solidarietà comunale complessivo.

Gli importi di cui alle lettere c) e d) possono essere eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita (relativa all’accantonamento di 80 milioni) e della quota dell’imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari.

 

Il comma 450 disciplina un correttivo statistico finalizzato a contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che potrebbe derivare ai comuni dall’applicazione del meccanismo della perequazione.

Il correttivo si applica nel caso in cui i criteri perequativi di riparto determinino una variazione, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun comune rispetto alle risorse di riferimento, tra un anno e l’altro, superiore all’8 per cento.

 

La previsione di accantonamenti percentuali via via crescenti nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale, da ripartirsi tra i comuni secondo logiche di tipo perequativo, è finalizzata a consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali.

Tuttavia, già in sede di riparto del Fondo per l’anno 2016, era emersa l’opportunità di introdurre un meccanismo correttivo nell’attribuzione delle risorse secondo i principi della perequazione (cfr. l’Accordo del 24 marzo 2016, in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali), in favore dei comuni che in sede di prima assegnazione avevano registrato un differenziale negativo tra la dotazione standard del Fondo di solidarietà comunale e la dotazione storica del Fondo in percentuale delle risorse complessive di riferimento inferiore o uguale al 2%.

La possibilità di applicare tale correttivo è stata prevista, per l’anno 2016, dall’articolo 1, comma 3, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113.

 

Ai fini dell’applicazione del correttivo, nell’ambito del fondo di solidarietà comunale è costituito un accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento delle risorse complessive rispetto all’anno precedente superiore all’8 per cento. I predetti enti contribuiscono in modo proporzionale all’accantonamento, nel limite complessivo delle risorse necessarie per ridurre le variazioni negative dei comuni con una perdita superiore all’8 per cento. Il predetto accantonamento è ripartito proporzionalmente tra i comuni che registrano una riduzione delle risorse complessive, rispetto all’anno precedente, superiore all’8 per cento nei limiti delle risorse accantonate.

Ai fini della valutazione dello scostamento dell’8 per cento, la norma precisa che le risorse di riferimento sono definite dai gettiti IMU e TASI, entrambi valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta del fondo di solidarietà comunale. Per il calcolo delle risorse storiche di riferimento, la dotazione netta del fondo di solidarietà è calcolata considerando pari a zero la percentuale di applicazione della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard.

 

Infine, è anticipato al 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento il termine per l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del Fondo di solidarietà (rispetto al 30 novembre attualmente indicato), previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 15 ottobre (comma 451).

In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro il 15 novembre.

 

Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere previsto un accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale nell’importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare a eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Le rettifiche decorrono dall’anno di riferimento del fondo di solidarietà comunale cui si riferiscono (comma 452).


 

Articolo 1, comma 453
(Canone per il servizio di distribuzione del gas naturale
nel periodo di prosecuzione del servizio)

 

453. L’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto. Le risorse derivanti dall’applicazione della presente disposizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali.

 

 

Il comma 453 interviene sulla disciplina relativa alle gare d’ambito del servizio di distribuzione del gas naturale, specificando al riguardo che il gestore uscente, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento, è comunque obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto.

 

Il comma 453 interviene sulla disciplina relativa alle gare d’ambito del servizio di distribuzione del gas naturale e, in particolare, sulla disposizione di cui all’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 che prevede che il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. Il comma in esame specifica che la norma suddetta si interpreta nel senso che il gestore uscente nel periodo transitorio è comunque obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto.

 

L’attività di distribuzione di gas naturale è espressamente qualificata dalla legge di servizio pubblico e viene svolta in regime di monopolio naturale. L’attività di distribuzione deve essere affidata “esclusivamente mediante gara” per periodi non superiori a dodici anni (art. 2, c. 1, lett. n, D.Lgs. n. 164/2000).

Le gare per l’affidamento del servizio devono, ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 93 del 2011, essere effettuate, a decorrere dal 29 giugno 2011 (data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 93/2011), unicamente per ambiti territoriali minimi (ATM) di cui all’art. 46-bis del D.L. n. 159/2007.

In attuazione di quanto disposto con l’art. 46-bis, con decreto 19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico sono stati individuati 177 ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale.

Le gare per l’affidamento del servizio nei 177 ATEM, avrebbero dunque dovuto svolgersi - secondo i termini fissati dal “D.M. Gare”[52] - in un arco temporale di 3 anni a partire dal 2012, declinate in 8 raggruppamenti. Le date limite individuate nel Regolamento gare sono state oggetto di diversi interventi di proroga, che non sempre hanno riguardato tutti i raggruppamenti, ma solo alcuni di essi. Le proroghe sono intervenute a partire dal D.L. n. 69/2013 (articolo 4, comma 3 e 3-bis), successivamente con l'articolo 1, comma 16 del D.L. n. 145/2013 (legge n. 9/2014) sui primi tre raggruppamenti, con l'articolo 30-bis del D.L. n. 91/2014 (legge n. 116/2014) per gli ambiti dei primi sei raggruppamenti, ai fini dell'intervento sostitutivo della regione previsto dall’articolo 4, comma 5 del D.L. n. 145. Da ultimo, con il D.L. n. 210/2015 (legge n. 16/2016)[53].

Il comma 7, secondo periodo, dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 164/2000 dispone comunque che il gestore uscente resta obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento.

 

Le risorse derivanti dall’applicazione della disposizione in esame concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali.

Il comma in esame traduce in disposizione di rango primario l’interpretazione dell’articolo 14, comma 7 del D.Lgs. n. 164/2000 già operata dall’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, in data 19 maggio 2016.


 

Articolo 1, commi 454 e 455
(Differimento di termini contabili per gli enti locali)

 


454. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017, di cui all’articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017.

455. Per l’esercizio finanziario 2017, il termine per la deliberazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione degli enti locali, di cui all’articolo 170 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 dicembre 2016.


 

 

Il comma 454 prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017, alla data del 28 febbraio 2017.

Il comma 455, differisce al 31 dicembre 2016 il termine per la deliberazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione degli enti locali (DOCUP) per l'esercizio finanziario 2017.

 

In merito al differimento al 28 febbraio 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017, disposto dal comma 454, si ricorda che tale termine è ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

Il citato articolo prevede inoltre la possibilità di differire tale termine, in presenza di motivate esigenze, anche con decreto del Ministro dell’interno, da adottare d’intesa con il Ministro dell’economia, previo parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali[54].

Per l’anno 2016, infatti, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2016 con D.M. Interno 28 ottobre 2015 e poi, con il D.M. Interno 1 marzo 2016, al 30 aprile per i comuni e al 31 luglio 2016 per le città metropolitane e le province.

 

Il comma 455 prevede il differimento al 31 dicembre 2016 del termine per la deliberazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione degli enti locali (DOCUP) per l'esercizio finanziario 2017, che, si ricorda, è ordinariamente previsto, dall’articolo 170 del TUEL, entro il 15 novembre di ciascun anno.

L’articolo 170 del TUEL prevede che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenti al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.

Il DOCUP costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

 

Con riferimento ad entrambe le norme in esame, che recano il differimento di termini in scadenza nel 2016, sarebbe risultato opportuno, al fine di prevenire eventuali questioni applicative delle stesse, prevederne l’entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge di bilancio nella Gazzetta Ufficiale.

 


 

Articolo 1, comma 456
(Consorzi per la gestione associata di servizi sociali)

 

456. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 186, lettera e) , della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i consorzi di cui all’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere costituiti tra gli enti locali al fi ne della gestione associata dei servizi sociali assicurando comunque risparmi di spesa.

 

 

Il comma 456 prevede che possono essere costituiti consorzi tra gli enti locali per la gestione associata dei servizi sociali, assicurando risparmi di spesa.

 

Tale possibilità è concessa in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) che dispongono la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali.

 

Il Consorzio, disciplinato dall’art.31 del testo unico degli enti locali (TUEL), di cui al d.lgs. 267 del 2000, rappresenta una delle forme con cui è possibile operare la gestione associata dei servizi e delle funzioni (anche di carattere sociale) fra gli enti locali. Le altre forme sono costituite da: convenzioni, unioni di comuni, esercizio associato di funzioni e servizi e accordi di programma, disciplinati, rispettivamente, dagli articoli nn. 30, 32, 33 e 34 del TUEL.

 

In particolare, l’articolo 2, comma 186, lettera e), della legge finanziaria 2010 prevede l’obbligo per i comuni di procedere alla soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM).

Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto. Ai sensi dell'articolo 2, comma 44, del D.L. 225/2010, si prevede l’esclusione dei consorzi di funzioni per la gestione degli Enti Parco istituiti con legge regionale dall'applicazione della disposizione della legge finanziaria 2010 che prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali.

Tale disposizione si applica a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo (art. 1, comma 2, D.L. 2/2010).

 

A seguito dell’entrata in vigore della richiamata disposizione, che come detto dispone la soppressione dei consorzi di funzione (inclusi quelli di carattere socio-assistenziale), si è registrato un intenso dibattito in ordine al destino dei consorzi di servizi sociali esistenti o da istituire.

Si segnala peraltro che successivamente all’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2010, l’articolo 9 del D.L. 95 del 2012 era nuovamente intervenuto sulla materia, ponendo un obbligo in capo a Regioni ed enti locali, nell’ottica di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e contenimento della spesa, di sopprimere o accorpare (o, in ogni caso, assicurare la riduzione dei relativi oneri finanziari) enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, esercitavano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 118 (art.9, comma 1). Ai sensi dell’art.9, comma 1-bis, inserito in sede di conversione, si stabiliva tuttavia che le citate disposizioni di razionalizzazione non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni chiamati a gestir servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.

Tale norma di salvezza (come del resto la disciplina di razionalizzazione di cui ai commi da 1 a 7) è stata successivamente abrogata dalla legge n.147 del 2013 (comma 562, lett. a)) con decorrenza 1 gennaio 2014.

 

Venuta meno la norma di salvezza e nella perdurante vigenza disposizione sulla soppressione dei consorzi di funzioni (di cui all’art 2, comma 186, lettera e), della legge finanziaria per il 2010), il dibattito si è incentrato sulla possibilità di distinguere fra consorzi di funzioni sociali, senz’altro vietati dalla normativa vigente, e consorzi di servizi sociali, che, in quanto non esplicitamente richiamati nel novero dei consorzi oggetto di soppressione, avrebbero potuto continuare ad operare (ed essere costituiti). Si tratta di una questione controversa, nell’ambito della quale si è espressa, di recente, la Corte dei Conti (sezione regionale di controllo della Campania, parere n.10 del 2016), che – nel caso di specie – non ha ritenuto possibile distinguere fra le due fattispecie.

 

Le richiamate incertezze in ordine ad una possibile distinzione fra le due tipologie di consorzio sembrerebbero superate dal comma 456 in esame che implicitamente non distingue fra le due fattispecie. Opera infatti una deroga alla citata disposizione della legge finanziaria per il 2010 (sulla soppressione dei consorzi di funzione) per consentire la “gestione associata dei servizi sociali”.

 

Tale possibilità appare formalmente subordinata alla realizzazione di risparmi di spesa, di cui tuttavia la disposizione non prescrive formale certificazione. Sebbene tale vincolo lasci ampi margini all’autonomia degli enti locali nella verifica dei risparmi attesi, specie con riferimento ai consorzi già operanti, parrebbe che quanto meno i provvedimenti di istituzione di nuovi consorzi debbano recare, nella parte motiva, esplicito riferimento ai risparmi conseguenti a tale forma di gestione dei servizi sociali, rispetto alla gestione pregressa.


 

Articolo 1, comma 457
(Amministrazione residui attivi e passivi
relativi a fondi di gestione vincolata)

 

457. In deroga a quanto previsto dall’articolo 255, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni in stato di dissesto, l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all’organo straordinario di liquidazione. 

 

 

Il comma 457 prevede, in deroga al testo unico degli enti locali (TUEL), che per i comuni in stato di dissesto l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione.

 

Il comma introduce una deroga all'articolo 255, comma 10, del TUEL, ai sensi del quale non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese.

 

Si ricorda che l’articolo 255 del TUEL, nel dettare le regole per l’acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento dell’ente in dissesto da parte dell'organo straordinario di liquidazione, dispone che lo stesso provveda all'accertamento della massa attiva costituita da un contributo dello Stato, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile. Esso provvede altresì a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge, ed infine, ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, proceda alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni.

 

Si segnala che una deroga analoga alla disciplina in materia di dissesto degli enti locali, riguardante in quel caso le amministrazioni provinciali, è stata recentemente disposta dall’articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (recante "misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio"). Nello specifico, l’art. 2-bis dispone che, in deroga all’articolo 255, comma 10, del TUEL “per le amministrazioni provinciali in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all’organo straordinario di liquidazione”.


 

Articolo 1, comma 458
(Acquisizione di informazioni sui fabbisogni standard)

 


458. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Società per gli studi di settore-Sose s.p.a.», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Società Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a.»;

b) alla lettera a) , le parole: «Comuni e Province» sono sostituite dalle seguenti: «Enti locali»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) ai fi ni di cui alle lettere a) e b) , la Società Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a. può predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali. Ove predisposti e somministrati, gli Enti locali restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, le informazioni richieste. Il mancato invio, nel termine predetto, delle informazioni è sanzionato con la sospensione, sino all’adempimento dell’obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all’Ente locale e la pubblicazione dell’ente inadempiente nel sito internet del Ministero dell’interno. Agli stessi fi ni di cui alle lettere a) e b) , anche il certificato di conto consuntivo di cui all’articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard »;

d) alla lettera d) , la parola: «questionari» è sostituita dalle seguenti: «sistemi di rilevazione di informazioni» e le parole: «ai Comuni e alle Province» sono sostituite dalle seguenti: «agli Enti locali»;

e) alla lettera e) , primo periodo, dopo le parole: «Commissione tecnica per i fabbisogni standard » sono inserite le seguenti: «, istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Commissione tecnica» sono inserite le seguenti: «per i fabbisogni standard »;

f) la lettera f) è sostituita dalla seguente: « f) i dati raccolti ed elaborati per le attività di cui al presente articolo, ai sensi dell’articolo 60 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g) , della legge 5 maggio 2009, n. 42, e sono, altresì, pubblicati nel sito “www. opencivitas.it”, il quale consente ai cittadini ed agli Enti locali di accedere ai dati monitorati e alle elaborazioni relative, ai sensi degli articoli 50 e 52 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L’invio delle informazioni di cui alla lettera c) costituisce espressa adozione di una licenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e) e h) , del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36».


 

 

Il comma 458 interviene sul procedimento di determinazione dei fabbisogni standard ai fini di una semplificazione della procedura di acquisizione dei relativi dati presso gli enti locali.

Il comma in esame modifica a tale scopo in più parti la disciplina procedurale prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo n.216 del 2010,[55] con un intervento che è volto a semplificare la stessa, oltre che ad adeguarla ad alcuni cambiamenti del contesto normativo di riferimento nel frattempo intervenuti.

Con riguardo all’intervento di semplificazione, esso è operato in particolare eliminando l’attuale strumento di acquisizione dei dati nei confronti degli enti locali costituito dalla predisposizione da parte della Sose di “questionari”, ora sostituiti dalla predisposizione di “appositi sistemi di rilevazione di informazioni funzionali” che, ad una prima valutazione, potrebbero presentare una maggior agilità di risposta da parte degli enti interessati, oltre ad essere modulabili nel corso del tempo al variare delle necessità informative.

Viene inoltre eliminato l’obbligo attualmente previsto della sottoscrizione delle informazioni rilasciate dall’ente locale da parte sia del legale rappresentate  che del responsabile economico dell’ente, prevedendosi ora semplicemente che l’ente medesimo restituisca per via telematica le informazioni ad esso richieste.

È poi aumentata l’accessibilità e la diffusione dei dati raccolti ed elaborati dalla Sose, prevedendosi che essi confluiscano, oltre che nella banca dati prevista dall’articolo 5 della legge n. 42/2009[56], anche nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 13 della legge di contabilità n.196/2009 e che siano, altresì, pubblicati nel sito www.opencivitas.it, il quale consente ai cittadini ed agli Enti locali di accedere ai dati monitorati e alle elaborazioni relative, ai sensi degli articoli 50 e 52 del codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005). L’invio delle informazioni, di cui alla precedente lettera c), rappresenta una espressa adozione di una licenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e) ed h), del D.Lgs. n. 36/2002 sul riutilizzo dei dati del servizio pubblico.

Tali norme del D.Lgs. 36/2002 definiscono riutilizzo l'uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto. La licenza per il riutilizzo costituisce il contratto o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico.

 

Con riguardo all’intervento di adeguamento normativo dell’articolo 5 del D.Lgs. 216/2010 in questione, esso ha carattere sostanzialmente manutentivo dell’articolo, ed è riconducibile a tre diverse modifiche:

§  la sostituzione, ovunque ricorrano, delle parole “Società per gli studi di settore-Sose S.p.A.”, con “Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A”, attesa la nuova denominazione assunta dalla società in questione;

§  la sostituzione, ovunque ricorrano, della parole “Comuni e Province” con “enti locali”: ciò presumibilmente in riferimento ai mutamenti normativi che da tempo stanno interessando le province, anche in relazione ai quali il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard, al momento concluso per i comuni, è ancora in corso per l’ente provincia;

§  la precisazione, alla lettera e) del comma 5, che la “Commissione tecnica” ivi prevista è la “Commissione tecnica per i fabbisogni standard” istituita dall’articolo 1, comma 29, della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015). Ciò in quanto la semplice locuzione “Commissione tecnica” prevista in tale comma fa riferimento alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale prevista dall’articolo 4 della legge n. 42/2009, che ora risulta soppressa dalla legge di stabilità suddetta e sostituita, per l’appunto, con la Commissione per i fabbisogni standard (commi 29 e 34 dell’articolo 1 L. n .208/2015).

 


 

Articolo 1, comma 459
(Criteri per il riparto delle riduzioni di spesa di beni e servizi per i comuni che gestiscono funzioni e servizi in forma associata)


 

459. All’articolo 47, comma 9, lettera a) , del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: «relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto.» sono inseriti i seguenti periodi: «A decorrere dall’anno 2018, qualora la spesa relativa ai codici SIOPE di cui alla tabella A sia stata sostenuta da comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata per conto dei comuni facenti parte della stessa gestione associata, le riduzioni di cui alla presente lettera sono applicate a tutti i comuni compresi nella gestione associata, proporzionalmente alla quota di spesa ad essi riferibile. A tal fi ne, la regione acquisisce dal comune capofila idonea certificazione della quota di spesa riferibile ai comuni facenti parte della gestione associata e la trasmette, entro il 30 aprile dell’anno precedente a quello di riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno, che ne tengono conto in sede di predisposizione del decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione del Fondo di solidarietà comunale. In caso di mancata comunicazione da parte della regione entro il predetto termine del 30 aprile, il riparto non tiene conto della ripartizione proporzionale tra i comuni compresi nella gestione associata; restano in tal caso confermate le modalità di riparto di cui al presente articolo».


 

 

Il comma 459 introduce modifiche ai criteri previsti dall’articolo 47, comma 9, del decreto-legge n. 66 del 2014, per le riduzioni di spesa per beni e servizi cui sono tenuti i comuni al fine di assicurare il concorso alla finanza pubblica.

 

L'articolo 47 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 ("Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale") dispone in ordine al contributo alla finanza pubblica richiesto alle province e le città metropolitane (commi (commi 1-7), nonché ai comuni (commi 8-13), in termini di risparmi da conseguire su determinate tipologie di spesa corrente negli anni 2014-2017, periodo successivamente esteso all'anno 2018, dall'art. 1, comma 451, della legge di stabilità per il 2015.

Ai comuni sono richiesti risparmi pari a pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni dal 2015 al 2018, con contestuale riduzione, per i medesimi importi, del fondo di solidarietà comunale.

Ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 47, gli importi delle riduzioni di spesa per ciascun comune sono determinati con decreto del Ministro dell'interno sulla base di determinati criteri, richiamati alle lettere a) (per la riduzione della spesa per beni e servizi), b) (per la riduzione della spesa per autovetture) e c) (per la riduzione della spesa di incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa) del medesimo comma.

Con particolare riferimento alla lettera a), oggetto della novella di cui al comma 459, essa reca la quantificazione della riduzione della spesa per beni e servizi (nella misura complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018) e stabilisce che la stessa deve essere operata proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al medesimo decreto-legge n. 66 del 2014.

La novella di cui al comma 459 è volta a precisare che, a decorrere dal 2018, qualora la spesa relativa ai codici suddetti sia sostenuta da comuni capofila di funzioni e servizi in forma associata, le riduzioni sono applicate, a tutti i comuni ricompresi all’interno della gestione associata stessa, proporzionalmente alla frazione di spesa ad essi riferibile. A tal fine, la Regione interessata è tenuta: i) ad acquisire dal comune capofila della gestione associata la certificazione della quota di spesa imputabile a ciascun comune partecipante; ii) a trasmette la medesima certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di riferimento per la riduzione della spesa. Di tale certificazione si dovrà tenere conto in sede di predisposizione del D.P.C.M. di determinazione del Fondo di solidarietà comunale. In caso di mancata trasmissione da parte della Regione della predetta certificazione entro il 30 aprile, il riparto avviene secondo i criteri vigenti, senza tenere conto della ripartizione della quota di spesa imputabile ai singoli comuni compresi nella gestione associata.

 

Come sopra ricordato, la lettera a) del comma 9 del decreto legge n. 66 del 2014 individua i criteri relativi agli interventi concernenti la riduzione della spesa per beni e servizi dei comuni, peraltro in modo analogo a quanto previsto dal precedente comma 2, lettera a), per province e città metropolitane. Oltre alle disposizioni già richiamate, nella medesima lettera a) del comma 9 viene previsto che per gli enti che, nell’ultimo anno, hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 del 2002, la riduzione sia aumentata del 5 per cento, mentre ai restanti enti la riduzione è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente a detto incremento. Analogamente per gli enti che, nell’ultimo anno, hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto, messi a disposizione da Consip S.p.A. e dei soggetti aggregatori (indicati dall’articolo 9, commi 1 e 2), in misura inferiore al valore mediano la riduzione è incrementata del 5 per cento, mentre ai restanti enti la riduzione viene proporzionalmente ridotta. Si dispone pertanto che i comuni trasmettano al Ministero dell’interno (entro il 31 maggio per l’anno 2014 ed) entro il 28 febbraio per gli anni successivi una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, attestante:

§  il tempo medio dei pagamenti effettuati l’anno precedente;

§  il valore degli acquisti di beni e servizi - relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B allegata al decreto-legge - sostenuti nell’anno precedente, evidenziando gli acquisti effettuati mediante ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale.

In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si prevede un incremento del 10 per cento della riduzione.


 

Articolo 1, commi 460 e 461
(Destinazione proventi titoli abilitativi edilizi)

 


460. A decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fi ni della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano.

461. Il comma 8 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato alla data indicata al comma 460 del presente articolo.


 

 

I commi 460 e 461 destinano, a partire dal 1° gennaio 2018, esclusivamente e senza vincoli temporali i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia a interventi per la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione, il risanamento edilizio nei centri storici e nelle periferie degradate,  di riuso, rigenerazione e demolizione di costruzioni abusive, nonché a tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio e per riqualificare il patrimonio rurale pubblico e favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

 

Il comma 460 prevede che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alle seguenti finalità:

§  realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

§  risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;

§  interventi di riuso e di rigenerazione;

§  interventi di demolizione di costruzioni abusive;

§  acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;

§  interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;

§  interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

 

Si stabilisce la decorrenza della disposizione dal 1° gennaio 2018.

 

Il comma 461 abroga conseguentemente, alla medesima data decorrente dal 1° gennaio 2018, il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di destinazione dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico.

In particolare, il comma 8 dell'articolo 2 citato stabilisce per gli anni dal 2008 al 2015 che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001 possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

In materia, si ricorda che il rilascio del permesso di costruire da parte di una amministrazione comunale comporta per il privato la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione (art. 16, comma 1, del T.U. in materia edilizia). L'articolo 10 del T.U. in materia edilizia elenca gli interventi soggetti a permesso di costruire: interventi di nuova costruzione; interventi di ristrutturazione urbanistica; interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.

Nel corso degli anni sono state adottate norme volte a disciplinare l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal citato testo unico, al fine di destinarli, tra l'altro, in misura prevalente alle spese correnti. Si richiamano, in sintesi, le disposizioni in materia. L'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007, già citato, ha disciplinato il regime di utilizzo dei proventi, inizialmente dal 2008 fino al 2012 poi successivamente esteso da successivi interventi legislativi. Il comma 4-ter dell'articolo 10 del D.L. n. 35/2013 ha infatti modificato il citato comma 8 dell'articolo 2 disponendo l'applicazione - anche per gli anni 2013 e 2014 - della disciplina sull'utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ivi prevista. L'articolo 4, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), che aveva introdotto a regime una norma in base alla quale le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia fossero destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per cento del totale annuo, è stato successivamente abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'art. 77, comma 1, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Il comma 737 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto poi, per gli anni 2016 e 2017, che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.


 

Articolo 1, comma 462
(Fondo per contenzioso amministrativo)

 

462. In attuazione della sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015 e in riferimento al ricorso n. 7234 del 2014 pendente innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 8,52 milioni di euro per l’anno 2017 e di 2,8 milioni di euro per l’anno 2018. Le risorse del predetto fondo sono erogate dal Ministero dell’interno subordinatamente alla rinuncia al contenzioso amministrativo pendente.

 

 

Il comma 462 prevede l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione di 8,52 milioni di euro per il 2017 e di 2,8 milioni per il 2018, in attuazione di una sentenza del Consiglio di Stato e con riferimento ad un procedimento dinnanzi al TAR del Lazio. L’erogazione delle risorse del fondo è condizionata alla rinuncia (da parte del comune di Lecce) del contenzioso amministrativo pendente.

 

Il comma 462 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo, con una dotazione totale di 11,32 milioni di euro, di cui 8,52 per il 2017 e 2,8 milioni per il 2018.

Tali risorse sono destinate a dare attuazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015 e tener conto del ricorso n.7234 del 2014 pendente presso il TAR del Lazio. L’erogazione delle richiamate risorse è subordinata, ai sensi del secondo periodo del comma in esame, “alla rinuncia al contenzioso amministrativo pendente”. Al riguardo, sebbene la disposizione non lo specifici, il riferimento al contenzioso pendente deve essere inteso deve essere inteso come circoscritto al contenzioso instaurato con il ricorso di cui al primo periodo del comma in esame.

 

Il Consiglio di Stato, con la richiamata sentenza n.1291, ha accolto il ricorso del Comune di Lecce, nei limiti di proprio interesse, avverso i decreti 8 agosto 2012 e 4 maggio 2012 con i quali il Ministro dell'Interno, di concerto con Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha determinato di applicare al Fondo sperimentale di riequilibrio destinato al predetto Comune una riduzione rapportata alla differenza tra l'IMU 2012 (stimata e computata ad aliquota base) e la pregressa ICI per come effettivamente riscossa negli esercizi 2009 e 2010.

 

Il Consiglio di Stato ha così ribaltato la sentenza del TAR che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del comune di Lecce rilevando che quest’ultimo avrebbe dovuto avanzare eventuali contestazioni rispetto alle modalità di alimentazione e di riparto del fondo sperimentale in seno alla Conferenza Stato – città e autonomie locali.

In proposito, il Consiglio di Stato ha asserito che “la Conferenza Stato – città e autonomie locali, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 281 del 1997, non svolge il ruolo di promuovere e sancire accordi fra gli enti interessati (assegnato invece alla Conferenza unificata di cui al comma 1 del citato art. 8) ed ha, invece, compiti di coordinamento, informazione e confronto in merito ai rapporti Stato e autonomie locali” e che l’accordo raggiunto in tale sede “ha funzione preparatoria rispetto al decreto finale […] e non è vincolante sul piano negoziale nei confronti di ciascun comune interessato”. Né il comune – osserva il Consiglio di Stato – ha altrimenti manifestato una volontà negoziale conforme a quanto poi deliberato dal Ministero dell’Interno.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha contestato la legittimità del criterio, previsto nei decreti ministeriali, ai fini dell’attribuzione di risorse aggiuntive agli introiti della finanza locale, in cui rilevano le modalità con cui il singolo comune ha, nel periodo pregresso, esercitato al propria autonomia tributaria (nel caso di  specie era stata effettuata una compensazione negativa ragguagliata al differenziale fra il gettito ICI per il 2010 e il gettito stimato ad aliquota di base dell’ IMU relativa al 2012). In proposito, la Corte richiama l’art. 119 della Costituzione che, oltre a ribadire il principio di autonomia finanziaria e di entrata degli enti territoriali,  assegna, per i territori con minore capacità fiscale per abitante, la funzione di perequazione ad apposito fondo, senza vincoli di destinazione, da istituirsi con legge dello Stato. Poiché i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato sono correlati al parametro della minore capacità fiscale dei residenti di assicurare le risorse necessarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti dell’ente territoriale, per la determinazione del fondo sperimentale non può tenersi conto delle variazioni di gettito prodotte dall’esercizio dell’autonomia tributaria.

 

Si segnala che nel testo originario del disegno di legge di bilancio trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati l’articolo 64, comma 2, disponeva contributi diretti (senza la previa istituzione di un fondo presso il Ministero dell’interno) in favore del Comune di Lecce per le medesime finalità recate dal comma in esame. Si ricorda che tale disposizione è stata oggetto di stralcio, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio


 

Articolo 1, commi 463-482
(Nuovo pareggio di bilancio enti territoriali)

 


463. A decorrere dall’anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all’articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Sono fatti salvi gli effetti connessi all’applicazione nell’anno 2016 dei patti  di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

464. L’ultimo periodo del comma 721 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.

465. Ai fi ni della tutela dell’unità economica della Repubblica e ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

466. A decorrere dall’anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1 - bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. A decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente.

467. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell’esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell’esercizio 2016 purché riguardanti opere per le quali l’ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l’esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

468. Al fi ne di garantire l’equilibrio di cui al comma 466 del presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell’allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell’approvazione di tale documento contabile. A tal fi ne, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall’avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta giorni dall’aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione. Nel corso dell’esercizio, ai fi ni della verifica del rispetto del saldo, il prospetto di cui al terzo periodo è allegato alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e a quelle di cui:

a) all’articolo 175, comma 5 -bis , lettera e) , del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) all’articolo 175, comma 5 -quater , lettera b) , del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se relativa al Fondo pluriennale vincolato non rilevante ai fi ni del saldo di cui al comma 466 del presente articolo;

c) all’articolo 175, comma 5 -quater , lettera e -bis ), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti le operazioni di indebitamento;

d) all’articolo 51, comma 2, lettere a) e g) , del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

e) all’articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, riguardanti la reiscrizione di economie di spesa e il fondo pluriennale vincolato.

469. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484 e per l’acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 465 trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

470. Ai fi ni della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio. mef.gov.it», entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 469 del presente articolo. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all’obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il  successivo 30 aprile e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma 475, lettera e) , limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

471. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’ente locale della certificazione, il presidente dell’organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l’unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta , provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 475, lettere e) e f) , tenendo conto della gradualità prevista al comma 476. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta , le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell’interno relative all’anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fi ne, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.

472. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte delle regioni e delle province autonome della certificazione si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita.

473. I dati contabili rilevanti ai fi ni del conseguimento del saldo di cui al comma 466, trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al comma 470, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto di gestione. A tal fi ne, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali e il 30 settembre per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

474. Decorsi i termini previsti dal comma 473, sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo di cui al comma 466.

475. Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 del presente articolo:

a) l’ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui ai precedenti periodi assicurano il recupero di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o più anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l’anno di competenza delle medesime quote, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo X dell’entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell’anno successivo, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma è tenuta ad effettuare un versamento all’entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;

c) nell’anno successivo a quello di inadempienza l’ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni dell’anno precedente ridotti dell’1 per cento. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fi ne, l’importo degli impegni correnti dell’anno precedente e quello dell’anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;

d) nell’anno successivo a quello di inadempienza l’ente non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo di cui al comma 466. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

e) nell’anno successivo a quello di inadempienza l’ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai  processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fi no al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

f) nell’anno successivo a quello di inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell’ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell’esercizio della violazione.

476. Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lettera c) , è applicata imponendo agli impegni di parte corrente, per le regioni al netto della sanità, un limite pari all’importo dei corrispondenti impegni dell’anno precedente; la sanzione di cui al comma 475, lettera e) , è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato; la sanzione di cui al comma 475, lettera f) , è applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bilancio dell’ente il 10 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell’esercizio della violazione. Resta ferma l’applicazione delle restanti sanzioni di cui al comma 475.

477. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 475 si applicano nell’anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo, di cui al comma 478.

478. Gli enti di cui al comma 477 sono tenuti a comunicare l’inadempienza entro trenta giorni dall’accertamento della violazione mediante l’invio di una nuova certificazione al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

479. Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall’anno 2018, con riferimento ai risultati dell’anno precedente e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473:

a) alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del comma 475, lettera b) , per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L’ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 469. Ai fi ni del saldo di cassa rileva l’anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell’esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell’apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate al medesimo esercizio;

b) alle città metropolitane, alle province e ai comuni, che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale e dai versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui al comma 475, lettera a) , per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L’ammontare delle risorse per ciascuna città metropolitana, provincia e comune è determinato d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le città metropolitane, le province e i comuni che conseguono il saldo fi nale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell’economia e delle fi nanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 469;

c) per le regioni e le città metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell’anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;

d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell’anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

480. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano come elusivi delle regole di cui ai commi da 463 a 484, sono nulli.

481. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 463 a 484 è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei princìpi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole la condanna ad una sanzione pecuniaria fi no a un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita al momento in cui è stata commessa l’elusione e al responsabile amministrativo, individuato dalla stessa sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fi no a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fi scali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell’ente.

482. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 469, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l’Unione europea, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.


 

 

I commi da 463 a 482 introducono le nuove regole del pareggio di bilancio per gli enti territoriali ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. L’intervento consegue alle modifiche recentemente operate sulla disciplina dell’equilibrio di bilancio di regioni ed enti locali contenuta nella legge n.243/2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio. In sostanza, mediante i commi in esame vengono messe a regime, con alcune significative modifiche, le regole sul pareggio già introdotte, alcune per il solo 2016, con la legge di stabilità 2016, che vengono pertanto contestualmente soppresse. Sono inoltre disciplinati gli obblighi in capo ai predetti enti al fine del monitoraggio degli adempimenti e un articolato sistema sanzionatorio/premiale da applicare, rispettivamente, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo tra entrate finali e spese finali e in caso di rispetto del saldo a determinate condizioni.

 

Il comma 463 dispone, a decorrere dall'anno 2017, la cessazione dell'applicazione dei commi da 709 a 712 e da 719 a 734, dell'articolo 1, della legge n. 208 del 2015, concernente il conseguimento del pareggio del bilancio per gli enti locali e le regioni ovvero del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710 della legge n. 208 del 2015, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710. Sono, altresì, fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione nell’anno 2016 dei patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della legge, n. 208 del 2015 ovvero delle misure di flessibilità della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale e nazionale.

Il comma 464 abroga l'ultimo periodo del comma 721 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 nella parte in cui dispone la non erogazione da parte del Ministero dell'interno delle risorse o trasferimenti sospesi, per effetto della mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione concernente la verifica dell'obiettivo di saldo, qualora l'attestazione sia trasmessa decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione.

Il comma 465 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 costituiscono, per le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano, principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Il comma 466, per gli enti indicati al precedente comma 465, definisce, a decorrere dall'anno 2017, il concorso al conseguimento dei saldi di finanza pubblica. Tale concorso consiste nel conseguire, sia in fase previsionale che di rendiconto, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012.

Si tratta del medesimo saldo previsto dal comma 710 della legge di stabilità 2016, che viene però ora riferito, nel comma 466 in esame, all’articolo 9 della legge n.243/2012, che a seguito delle modifiche ad essa apportate dalla legge n. 164/2016 riporta ora anche esso tale saldo

Si ricorda che in base al testo dell’articolo 9, comma 1 vigente quando era stato introdotto il suddetto comma 710, per regioni ed enti locali si prevedevano quattro diversi saldi, vale a dire un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali, nonché un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti

Il successivo comma 1-bis del medesimo articolo 9, anche esso richiamato dal comma 466 in esame, specifica quali sono le entrate finali e le spese finali da considerare ai fini del predetto saldo. Si tratta dei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 delle entrate dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e per le spese dei titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

I titoli delle entrate dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 sono i seguenti: TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa; TITOLO 2: Trasferimenti correnti; TITOLO 3: Entrate extratributarie; TITOLO 4: Entrate in conto capitale; TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie.

I titoli delle spese dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 18 del 2011 sono i seguenti: TITOLO 1: Spese correnti; TITOLO 2: Spese in conto capitale; TITOLO 3: Spese per incremento di attività finanziarie.

 

Per gli anni 2017-2019 il medesimo comma 466 prevede che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente. La distinzione tra i due diversi periodi temporali, triennale il primo ed a regime il secondo, è in linea con quanto previsto dal comma 1-bis, dell'articolo 9, della legge n. 243 del 2012 che prevede una fase transitoria per gli anni 2017-2019, durante la quale spetta alla legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, disporre l'introduzione del fondo pluriennale vincolato nel calcolo del saldo. L'inclusione definitiva nel saldo del citato fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali, è stabilita a decorrere dall'esercizio 2020.

 

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Si tratta, più precisamente, di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all’allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è alimentato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Le risorse del fondo sono destinate prevalentemente a spese in conto capitale, ma possono essere destinate a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

Esso – va sottolineato - risulta immediatamente utilizzabile a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, consentendo in tal modo di poter procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il fondo pluriennale vincolato sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra l’altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati.

La considerazione del Fondo pluriennale vincolato ai fini della determinazione dell’equilibrio complessivo fra entrate finali e spese finali in termini di competenza determina, in sostanza, una politica espansiva per gli enti che vi fanno ricorso, con oneri in termini di indebitamento netto.

In base a quanto affermato dalla relazione tecnica l'inclusione del Fondo pluriennale vincolato fra le poste utili al conseguimento del pareggio di bilancio determina oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno per gli anni 2017, 2018 e 2019 pari, rispettivamente, a 304 milioni di euro, 296 milioni di euro e 302 milioni di euro.

Il comma 467 precisa che le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell’esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell’esercizio 2016 anziché confluire nel risultato di amministrazione. Perché ciò sia possibile occorre che l'ente finanzi opere per le quali disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017 – 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l’esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

Si ricorda che il principio contabile 5.4 concernente la contabilità finanziaria di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 stabilisce che nel caso in cui non vi sia aggiudicazione definitiva, entro l’anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

I commi da 468 a 474 disciplinano gli adempimenti cui sono tenuti gli enti territoriali al fine del monitoraggio del rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio.

Il comma 468 dispone che al bilancio di previsione sia allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al comma 466, previsto nell’allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell’approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall’avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali. Entro 60 giorni dall’aggiornamento, il Consiglio dell'ente territoriale approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione.

Il medesimo comma dispone inoltre che nel corso dell’esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto dimostrativo è allegato alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e alle variazioni: a) approvate dalla Giunta riguardanti il fondo pluriennale vincolato, effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto; b) effettuate dai responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, dal responsabile finanziario, relative a variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, se relativa al Fondo pluriennale vincolato non rilevante ai fini del saldo di cui al comma 466; c) effettuate dai responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, dal responsabile finanziario, in caso di variazioni di esigibilità della spesa, e relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione; d) approvate dalla Giunta per l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici, per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore, nonché per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui; e) effettuate dai dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, dal responsabile finanziario della regione riguardanti la reiscrizione di economie di spesa e il fondo pluriennale vincolato.

Il comma 469 dispone che gli enti territoriali trasmettano alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 470 stabilisce che ciascun ente, ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, debba inviare alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento una certificazione dei risultati conseguiti, firmata dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all’obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 aprile e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni in materia di divieto di assunzione di personale di cui al comma 475, lettera e), limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Il comma 471 attribuisce all' organo di revisione economico-finanziaria, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il compito, in qualità di commissario ad acta, pena la decadenza dal ruolo di revisore, di assicurare l'assolvimento dell'adempimento e trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano le disposizioni in materia di divieto di assunzione di personale e di riduzione delle indennità degli organi politici, di cui al comma 475, lettere e) ed f). Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all’anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.

Il comma 472, relativamente alle Regioni e alle Province autonome, dispone che decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione della certificazione si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita.

Il comma 473 impone la corrispondenza tra i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466 e le risultanze del rendiconto di gestione. Nel caso in cui la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali e il 30 settembre per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 474 dispone che decorsi i termini del 30 giugno e del 30 settembre previsti dal comma 473, gli enti sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo nel caso in cui essi rilevino, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466.

Il comma 475, in linea con quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012, stabilisce una serie di sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466. In particolare:

a)   l’ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le suddette riduzioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 243 del 2012 devono essere recuperate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti per ciascun anno. In caso di incapienza, per uno o più anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell’anno successivo, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228, a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell'interno e, in caso di incapienza, a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori;

b)  nel triennio successivo la regione o la Provincia autonoma inadempiente è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, l'importo corrispondente ad un terzo dello scostamento registrato. Il versamento va effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello dell'inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;

c)   nell'anno successivo a quello di inadempienza l’ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente ridotti dell'1 per cento. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l’importo degli impegni correnti dell’anno precedente e quello dell’anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;

d)  nell'anno successivo a quello di inadempienza l’ente non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 466. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

e)   nell'anno successivo a quello di inadempienza l’ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, ovvero nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

f)    nell'anno successivo a quello di inadempienza il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.

 

In relazione al sistema sanzionatorio si rammenta la disciplina generale, riferita a tutti gli enti territoriali, contenuta nell'articolo 9 della legge n. 243/2012, nel quale, ai commi da 2 a 5 si dispone che:

§  qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente registri un valore negativo dei saldi rilevanti ai fini dell’equilibrio di bilancio, lo stesso dovrà adottare misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti, salvo che lo Stato possa prevedere forme di recupero differenti;

§  l’individuazione dei premi e delle sanzioni da applicare nei confronti degli enti territoriali in caso di mancato conseguimento dell’equilibrio di bilancio è rinviata alla legge dello Stato che deve attenersi ai seguenti principi:

a)   proporzionalità fra premi e sanzioni;

b)   proporzionalità fra sanzioni e violazioni;

c)   destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi;

§  al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, viene fatta salva la possibilità di prevedere con legge dello Stato ulteriori obblighi per gli enti territoriali in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

 

Il comma 476 introduce una gradualità nell'applicazione delle sanzioni prevedendo nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 sia inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione: 1) di cui al comma 475, lettera c), riferita al limite alle spese correnti, è applicata imponendo agli impegni di parte corrente, per le regioni al netto della sanità, un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente; 2) di cui al comma 475, lettera e), relativa al divieto di assunzione, è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato; 3) di cui al comma 475, lettera f), riferita alle indennità degli organi politici, è applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bilancio dell’ente il 10 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell’esercizio della violazione e non più il 30 per cento.

Resta ferma l’applicazione delle restanti sanzioni di cui al comma 475.

I commi 477 e 478 prevedono che qualora il mancato conseguimento del saldo sia accertato dalla Corte dei conti nell'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni a carico dell'ente si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo alla Ragioneria generale dello Stato. A tal fine si dispone l'obbligo in capo agli enti cui la Corte dei conti ha accertato il mancato conseguimento del saldo di comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione alla Ragioneria generale medesima.

Il comma 479 dispone, a decorrere dall'anno 2018, un sistema premiale in favore degli enti territoriali che oltre al conseguimento del saldo di cui al comma 466 conseguono una serie di risultati. Gli incentivi sono di due tipi: una premialità monetaria e un alleggerimento dei vincoli alla spesa del personale. In particolare:

a)   alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno e consistenti nel versamento di un importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, ai sensi del comma 475, lettera b), del presente articolo. Tali risorse sono destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 469. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio;

b)  alle città metropolitane, alle province ed ai comuni, che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale e dai versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui al comma 475, lettere a), del presente articolo, per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna città metropolitana, provincia e comune è determinato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le città metropolitane, le province e i comuni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo, trasmettono, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 469;

c)   le regioni e le città metropolitane che rispettano il saldo non negativo di cui al comma 466 senza superarlo di oltre l'1 per cento, ovvero lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, possono nell’anno successivo innalzare la spesa per rapporti di lavoro flessibile (diversi dal rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato) di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;
Si ricorda che il comma 28, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede, sia pure con diverse eccezioni, che tali enti possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

d)   i comuni che rispettano il saldo non negativo di cui al comma 466 senza superarlo dell'1 per cento, ovvero lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, innalzano nell’anno successivo la percentuale della spesa per assunzioni a tempo indeterminato dal 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente (turnover), stabilita al primo periodo del comma 228 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica degli enti deficitari o dissestati, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 263, comma 2, del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si segnala che l'ultimo decreto emanato ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del TUEL è il D.M. 24/07/2014 che per il triennio 2014-2016 ha individuato la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto.

Il comma 480 stabilisce la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti che si configurano elusivi delle regole del pareggio di bilancio di cui ai commi da 463 a 484 della presente disposizione.

Il comma 481 attribuisce alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti in sede di accertamento circa l'osservanza delle regole di cui ai commi da 463 a 484 il potere di irrogare sanzioni agli amministratori qualora emerga l'artificioso rispetto delle regole conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 o altre forme elusive. Nei confronti degli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, è prevista la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione dell’elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. I predetti importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.

Il comma 482 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 469, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l’Unione europea, proponga adeguate misure di contenimento della predetta spesa.


 

Articolo 1, commi 483 e 484
(Pareggio di bilancio autonomie speciali)

 


483. Per le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 475 e 479 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall’articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato. Ai fi ni del saldo di competenza mista previsto per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento.

484. Alla regione Valle d’Aosta non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all’articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.


 

 

I commi 483 e 484 prevedono che alla regione Friuli-Venezia Giulia, alla regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Bolzano e di Trento continuino ad applicarsi le regole del patto di stabilità come modulato nei singoli accordi tra il Governo e ciascuna autonomia; alla regione Valle d’Aosta, invece, si applicano le norme sul pareggio di bilancio a decorrere dal 2017.

 

Il comma 483 riguarda la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento a cui non si applica ancora la disciplina del pareggio di bilancio. I suddetti enti sono tenuti al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso le regole del patto di stabilità interno, modulato secondo quanto concordato tra Stato e singola regione (o provincia autonoma).

La norma esplicita che non si applicano le norme concernenti le sanzioni e le misure premiali, stabilite rispettivamente dal commi 475 e dal comma 479 del testo in esame; continuano, invece, ad applicarsi le regole del patto di stabilità dettate dalla legge di stabilità 2013.

 

Per la Regione Friuli-Venezia Giulia la disciplina della riduzione del debito pubblico è ancora basata sul contenimento della spesa complessiva, espressa in competenza eurocompatibile. La disciplina generale - comprese le norme sul monitoraggio degli adempimenti e dei risultati e le sanzioni in caso di inadempienza - è contenuta nella legge di stabilità 2013 (legge 228/2012, art. 1, comma 454 e seguenti). Gli obiettivi della regione Friuli-Venezia Giulia, vale a dire il limite alle spese complessive sono stati determinati dalla legge di stabilità 2015, ai commi 517-521 dell’unico articolo e recepiscono il protocollo d'intesa tra Stato e Regione sottoscritto il 30 ottobre 2014, in materia finanziaria. In particolare il comma 517 stabilisce l'obiettivo programmatico della regione per l'esercizio 2014, nonché gli obiettivi per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017, pari a 4.797,6 milioni di euro per il 2015, 4.807,6 milioni di euro per il 2016, 4.797,6 milioni di euro per il 2017.

 

Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento la disciplina del concorso agli obiettivi di finanza pubblica è contenuta nell'articolo 79 dello statuto (DPR 670/1972), come modificato da ultimo dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, comma 407, lettera e)) in attuazione dell’accordo tra lo Stato, la Regione e le Province autonome sottoscritto il 15 ottobre 2014. Per i tre enti il pareggio di bilancio si applicherà a decorrere dal 2018. Fino a quella data continuano ad applicarsi le norme contenute nella legge di stabilità 2013 che stabiliscono le modalità di determinazione dell’obiettivo del patto di stabilità, basato sul conseguimento del saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, nonché il monitoraggio, la certificazione e le sanzioni (rispettivamente comma 455 e commi 460, 461 e 462 della legge 228/2012).

Quanto all’obiettivo specifico per ciascun anno del triennio dal 2015 al 2017, esso è stabilito dal comma 408 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014):

§  per la Regione Trentino-Alto Adige in un saldo positivo pari a 34,27 milioni di euro;

§  per la Provincia autonoma di Trento in un saldo negativo pari a 78,13 milioni di euro;

§  per la Provincia autonoma di Bolzano in un saldo positivo pari a 127,47 milioni di euro.

 

La norma in esame specifica che ai fini del saldo di competenza mista previsto per i tre enti, il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, è considerato al netto della quota proveniente dal ricorso all’indebitamento, in analogia con quanto stabilito al comma 466 sulla modalità di determinazione dell’obiettivo del pareggio di bilancio.

 

Il comma 484 riguarda la Regione Valle d’Aosta, a cui fino all’anno 2016 si sono applicate le regole sopra citate del patto di stabilità, secondo quanto stabilito negli accordi tra Stato e Regione.

In particolare, l’accordo sottoscritto tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la regione Valle d’Aosta il 21 luglio 2015 ha determinato, tra l’altro, gli obiettivi programmatici del patto di stabilità per il 2014 e per il 2015. Per l’anno 2015 il livello di spese in termini di competenza eurocompatibile è stato determinato in 701,242 milioni di euro; con un l’ampliamento, rispetto il 2014, di 60 milioni del tetto di spesa. Dal tetto di spesa così determinato sono escluse le spese relative alle nuove funzioni assunte dalla regione in materia di sanità penitenziaria, la spesa relativa alla ristrutturazione del presidio ospedaliero di Aosta e le spese correlate a trasferimenti dello Stato agli enti locali in seguito a modifiche delle norme di finanza locale.

La norma in esame stabilisce ora che alla Regione non si applicano le regole del patto di stabilità interno dettate, come ricordato sopra, dalla legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012, art. 1 comma 454 e seguenti); la regione Valle d’Aosta ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica dovrà osservare, a decorrere dal 2017, le norme sul pareggio di bilancio, dettate, da ultimo dai commi 463-482 della legge in esame.

 

Si ricorda infine che la disciplina del pareggio di bilancio si applica alla Regione Sardegna, a decorrere dall’anno 2015 (secondo quanto stabilito prima dal decreto-legge n. 133/2014, art. 42, commi 9-13, poi dal comma 478-bis della legge di stabilità 2015) ed alla Regione siciliana a decorrere dall’anno 2016 in attuazione dell’accordo sottoscritto con lo Stato il 20 giugno 2016 e recepito dall’articolo 11 del decreto-legge n. 113/2016.


 

Articolo 1, commi 485-501 e 506-508
(Assegnazione di spazi finanziari agli enti locali
ed alle regioni per investimenti)

 


485. Al fi ne di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali, di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica.

486. Gli enti locali non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di investimento di cui ai commi da 463 a 508, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all’indebitamento e all’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

487. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica.

488. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica attribuisce a ciascun ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) interventi di edilizia scolastica già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell’anno 2016 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2016;

b) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della presente legge.

489. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica comunica, entro il termine perentorio del 5 febbraio di ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale.

490. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l’applicativo web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio. mef.gov.it».

491. Le richieste di spazi finanziari di cui al comma 490, per la quota non riferita agli interventi di edilizia scolastica di cui ai commi da 487 a 489, sono completi delle informazioni relative:

a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell’anno precedente;

b) all’avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell’anno precedente.

492. L’ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale è determinato, entro il 15 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento:

1) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all’anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente; per ciascun esercizio  del triennio 2017-2019, sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1º gennaio dell’esercizio di riferimento;

2) dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;

b) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi ai sensi dei commi da 487 a 489;

c) investimenti finalizzati all’adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;

d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

493. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a) , b) , c) e d) del comma 492, qualora l’entità delle richieste pervenute dagli enti locali superi l’ammontare degli spazi disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all’avanzo di amministrazione.

494. In sede di prima applicazione, nell’anno 2017, i termini di cui ai commi 487, 489, 490 e 492 sono, rispettivamente, il 20 febbraio, il 5 marzo, il 20 febbraio e il 15 marzo.

495. Al fi ne di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali, di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui.

496. Le regioni non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di investimento di cui al comma 495, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all’indebitamento e all’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

497. Gli enti di cui al comma 495 comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l’applicativo web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio. mef.gov.it».

498. Le richieste di spazi finanziari di cui al comma 497 sono complete delle informazioni relative:

a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell’anno precedente;

b) all’avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell’anno precedente.

499. L’ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascuna regione è determinato, entro il 15 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) investimenti finalizzati all’adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;

b) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

500. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a) e b) del comma 499, qualora l’entità delle richieste pervenute dalle regioni e dalle province autonome superi l’ammontare degli spazi disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all’avanzo di amministrazione.

501. In sede di prima applicazione, nell’anno 2017, i termini di cui ai commi 497 e 499 sono, rispettivamente, il 20 febbraio e il 15 marzo.

506. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che non sanciscono l’intesa regionale disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, si applicano, nell’esercizio al quale si riferisce la mancata intesa, le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) ed e) , del presente articolo.

507. Qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non siano totalmente utilizzati, l’ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell’esercizio finanziario successivo.

508. Qualora l’ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fi no a quando non abbia adempiuto.


 

 

I commi da 485 a 501 e da 506 a 508 assegnano agli enti locali spazi finanziari fino a complessivi 700 milioni annui ed alle regioni fino a complessivi 500 milioni annui per  l’effettuazione di spese di investimento, disciplinando nel contempo la procedura di concessione degli stessi ed i requisiti necessari per l’ottenimento delle risorse stanziate da parte degli enti richiedenti.

Spazi finanziari destinati agli enti locali (commi da 485 a 494)

Il comma 485 assegna agli enti locali spazi finanziari per il triennio 2017-2019 nel limite complessivo di 700 milioni annui, di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica. Gli spazi in questione sono assegnati nell’ambito dei patti nazionali, previsti dall’articolo10, comma 4, della legge n. 243/2012[57].

Tali patti – si rammenta - costituiscono uno strumento di flessibilità di livello nazionale introdotto con il comma 732 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), aggiuntivo rispetto a quelli già previsti a livello regionale (disciplinati, da ultimo, dal comma 728 della legge n. 208/2011). Il meccanismo si basa, come per il patto regionale orizzontale, sulla cessione di spazi finanziari da parte degli enti locali che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto al saldo non negativo previsto dalla normativa nazionale - la cui entità va comunicata al Ministero dell'economia entro il termine del 15 giugno - a vantaggio di quelli che, invece, prevedono di conseguire, nel medesimo anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo prefissato. Lo scopo è quello di consentire a tali ultimi enti l'utilizzo di maggiori spazi finanziari per effettuare maggiori spese esclusivamente per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Come per il patto orizzontale regionale, le amministrazioni che hanno ceduto o acquisito spazi finanziari ottengono nel biennio successivo, rispettivamente, un alleggerimento o un peggioramento del proprio obiettivo di saldo, commisurato alla metà del valore dello spazio acquisito (nel caso di richiesta) o attribuito (nel caso di cessione). Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti che necessitano di sostenere spese di conto capitale superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dagli altri, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti.

Peraltro, all’evidente fine di favorire la realizzazione di investimenti prioritariamente attraverso  l’utilizzo, da parte degli enti interessati, delle risorse proprie derivanti dai risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e dal ricorso al debito, viene previsto che gli spazi in questione non possano essere richiesti qualora le operazioni di investimento mediante il ricorso all’indebitamento e all’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate dagli enti medesimi nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio: vale a dire, ai sensi dell’articolo 9 della citata legge n. 243/2016, ove l’ente consegua sia in fase di revisione che di rendiconto un “saldo non negativo” in termini di competenza tra entrate e spese (comma 486).

Tale disposizione – come anche rileva la relazione illustrativa- mira a favorire gli investimenti degli enti locali virtuosi, quelli cioè che non riescono ad utilizzare gli avanzi di amministrazione rispettando nel contempo il saldo di equilibrio di bilancio, a causa dei limitati importi iscritti nel fondo crediti di dubbia esigibilità: circostanza questa rinvenibile presso quegli enti che iscrivono in bilancio entrate in gran parte di effettiva esigibilità.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità, previsto dall’articolo 167 del TUERL (D.Lgs. n.267/2000), costituisce una delle principali novità introdotte ad opera della nuova disciplina dell’armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. n.118 del 2011 ed ha la finalità di assicurare che gli enti locali utilizzino, in termini di spesa, solo le risorse aventi un alto tasso di riscuotibilità. Al fondo è quindi affidata la funzione di rettificare tutte quelle risorse non effettivamente esigibili nel corso dell'anno, mediante il conferimento ad  esso di un accantonamento il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione: tale accantonamento non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Analoga finalità sussiste nei confronti delle regioni virtuose, sulla base di quanto dispone in termini analoghi al comma in esame il successivo comma 496 (vedi ultra).

La procedura di concessione si articola, quanto agli spazi riferibili all’edilizia scolastica, secondo le seguenti fasi:

§  gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per l’edilizia scolastica entro il 20 gennaio di ciascun anno ( 20 febbraio per  il 2017), alla Struttura di missione per il coordinamento degli interventi di edilizia scolastica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

§  ai fini dell’attribuzione degli spazi la Struttura medesima, sulla base di alcuni criteri prioritari indicati nelle norme in esame comunica, entro il 5 febbraio di ciascun anno (5 marzo per il 2017), alla Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale (commi da 487 a 489).

I suddetti criteri attengono ad interventi di edilizia scolastica già avviati e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell’anno 2016 ai sensi del D.P.C.M. 27 aprile 2016[58], ad interventi di nuova costruzione di edifici scolastici  già avviati ed ad ulteriori tipologie di interventi il cui iter di realizzazione sia ancora da perfezionare.

Quanto agli interventi diversi dall’edilizia scolastica la procedura di concessione – sostanzialmente identica alla precedente – prevede che:

§  entro il termine del 20 gennaio di ciascun anno (20 febbraio per il 2017) gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fornendo, quanto alla quota di spazi non riferita all’edilizia scolastica le informazioni relative  al fondo di cassa al 31 dicembre dell’anno precedente ed all’avanzo di amministrazione[59], al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto (o dal preconsuntivo) dell’anno precedente,

§  entro il 15 febbraio di ciascun anno (15 marzo nel 2017) con decreto del Ministero dell’economia è determinato l’ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale tenendo conto dei seguenti criteri di ordine di priorità nell’assegnazione degli spazi: a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento dei comuni istituiti nel quinquennio precedente all’anno di riferimento a seguito di fusione[60] e comuni con popolazione inferiore a mille abitanti già in possesso di progetti esecutivi; b) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi ai sensi dei commi da 487 a 489; c) investimenti finalizzati all’adeguamento sismico degli immobili; d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico ed alla messa in sicurezza di siti inquinati ad alto rischio ambientale. Per queste due tipologie, gli investimenti devono risultare finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto e del cronoprogramma della spesa;

§  ferme restando le suddette priorità, in presenza di richieste che superino l’ammontare degli spazi disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all’avanzo di amministrazione (commi 490-493).

Al riguardo si segnala l’opportunità di coordinare quanto previsto dalla lettera a) circa la priorità (inserita nel corso dell’esame parlamentare) per gli investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento con quanto disposto dal comma 486, che esclude la richiesta di spazi finanziari qualora il ricorso all’utilizzo del risultato di amministrazione  o all’indebitamento possa essere operato nel rispetto del saldo di equilibrio di bilancio degli enti interessati.

Spazi finanziari destinati alle regioni (commi da 495 a 501)

Una procedura in buona parte analoga a quella ora illustrata per gli enti locali trova applicazione anche nei confronti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nei cui confronti il comma 495 assegna, anche in tal caso nell’ambito dei patti nazionali di cui s’è detto in precedenza, spazi finanziari nel limite complessivo di 500 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Stabilito poi, al comma 496, che gli enti suddetti non possano richiedere spazi qualora le operazioni di investimento mediante il ricorso a risorse proprie, vale a dire con riferimento all’indebitamento e all’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate dagli enti medesimi nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio – rinviandosi su tale aspetto al commento sul precedente comma 24 -, si dispone (comma 497) il termine annuale del 20 gennaio (20 febbraio nel 2017) per la comunicazione alla Ragioneria generale dello Stato degli spazi finanziari di cui necessitano, completa delle informazioni relative  al fondo di cassa al 31 dicembre dell’anno precedente ed all’avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto (o dal preconsuntivo) dell’anno precedente.

Entro il 15 febbraio di ogni anno (15 marzo nel 2017) con decreto del Ministero dell’economia vengono attribuiti gli spazi finanziari agli enti interessati, secondo il seguente ordine prioritario: a) investimenti finalizzati all’adeguamento antisismico degli immobili, e b) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, in entrambi i casi finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto e del cronoprogramma della spesa (commi 498 e 499).

Anche per le regioni e province autonome, come prima stabilito per gli enti locali, in presenza di richieste che superino l’ammontare degli spazi disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all’avanzo di amministrazione (comma 500).

Disposizioni comuni (commi da 506 a 508)

I commi da 506 a 508 dell’articolo  in esame recano norme di contenuto prevalentemente sanzionatorio che interessano la procedura di assegnazione degli spazi finanziari in esame, disponendo:

§  che alle regioni e province autonome che non sanciscono l’intesa regionale disciplinata dal D.P.C.M. previsto dall’articolo 10, comma 5, della legge n. 243/2012 si applicano, nell’esercizio della mancata intesa, le sanzioni sul divieto di assunzione di personale previste alla lettera e) del precedente comma 475, nonché sul limite all’assunzione di impegni per spese correnti di cui alla lettera c) dello stesso comma 475.

Si segnala che il D.P.C.M. suddetto che dovrà disciplinare le modalità di attuazione dell’articolo 10 della legge 243, è da adottare “d’intesa con la Conferenza Unificata”[61] e non sembra pertanto prevedere espressamente una “intesa regionale”. Le intese regionali sono invece previste dal comma 3 del medesimo articolo, e per questo profilo, atteso che il decreto suddetto disciplinerà le modalità attuative dell’intero articolo, potrebbe rinvenirsi in ciò il riferimento all’intesa regionale recato dal comma 40 in commento. Sul D.P.C.M. in questione, non ancora intervenuto è stata acquisita in data 1/12/2016 l’intesa della Conferenza Unificata

§  che qualora gli spazi finanziari concessi ai sensi delle intese e dei patti regionali o nazionali non siano totalmente utilizzati, l’ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell’esercizio successivo;

§  che ove l’ente territoriale beneficiario degli spazi finanziari non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal D.P.C.M. di cui sopra, lo stesso non può procedere ad assunzioni di personale ad alcun titolo.

 


 

Articolo 1, commi 502-505
(Province autonome di Trento e di Bolzano)

 


502. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e in coerenza con il patto di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fi ne di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni dal 2017 al 2030, sono assegnati alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012, spazi finanziari nell’importo di 70 milioni di euro per ciascuna provincia nell’anno 2017 e 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia negli anni dal 2018 al 2030.

503. Il concorso della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dall’esercizio 2017 e in termini anche di indebitamento netto a decorrere dal 2018, previsto dall’articolo 79 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, può essere assicurato attraverso contributi posti a carico dei medesimi enti da corrispondere anche mediante compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo, con esclusione dei residui passivi perenti e compresi i gettiti arretrati inerenti a devoluzioni di tributi erariali, previa intesa tra ciascun ente e il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno. 

504. Le disposizioni dei commi 502 e 503 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

505. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 502, pari a 50 milioni di euro nel 2017, a 73 milioni di euro nel 2018, a 98 milioni di euro nel 2019, a 103 milioni di euro nel 2020, a 101 milioni di euro nel 2021, a 100 milioni di euro annui dal 2022 al 2030, a 65 milioni di euro nel 2031, a 38 milioni di euro nel 2032 e a 12 milioni di euro nel 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.


 

 

I commi 502-505 apportano modifiche apportano modifiche, in accordo con le procedure statutarie, all’ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano, concernenti l’assegnazione di spazi finanziari per investimenti e una diversa modalità di attuare il concorso alla finanza pubblica a carico delle due Province.

 

In proposito le norme in esame richiamano esplicitamente, al comma 504, la norma contenuta nello statuto (D.P.R. n. 670/1972, art. 104) che consente di apportare modifiche all’ordinamento finanziario delle due Province autonome (disciplinato da norme statutarie), con legge ordinaria in accordo con le Province stesse.

Le modifiche riguardano l’assegnazione di spazi finanziari per investimenti, disciplinato distintamente dal resto delle regioni (commi 502 e 505) e una diversa modalità di attuare il concorso alla finanza pubblica a carico delle due Province a legislazione vigente (comma 503).

Assegnazione di spazi finanziari

Il comma 502 assegna spazi finanziari alle due Province autonome, al fine di consentire gli investimenti attraverso l’utilizzo degli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti, per un importo, per ciascuna Provincia, di 70 milioni di euro per il 2017 e 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2018 al 2030. Rimane ferma, specifica la norma, la disciplina dell’equilibrio dei bilanci (art. 9 della legge 243/2012) e del patto di stabilità (legge di stabilità 2015) che si applica alle province autonome di Trento e di Bolzano come modulata negli accordi con il Governo.

Si ricorda a riguardo che il comma 483 della legge in esame stabilisce che alla regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Bolzano e di Trento (insieme alla regione Friuli-Venezia Giulia) continuano ad applicarsi le regole del patto di stabilità come modulato nei singoli accordi tra il Governo e ciascuna autonomia. Si ricorda, inoltre, che per i tre enti che qui interessano, la disciplina del concorso agli obiettivi di finanza pubblica è contenuta nell'articolo 79 dello statuto (D.P.R. n. 670/1972), come modificato da ultimo dalla legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014, art. 1, comma 407, lettera e)) in attuazione dell’accordo tra lo Stato, la Regione e le Province autonome sottoscritto il 15 ottobre 2014.

L’attribuzione degli spazi finanziari alle Province autonome è disciplinata separatamente dal resto del comparto delle regioni, in accordo con le norme statutarie. Per tale ragione, rispetto al testo iniziale del disegno di legge, nel corso dell’esame parlamentare sono stati soppressi i riferimenti alle Province autonome nelle norme che disciplinano l’assegnazione di spazi finanziari al complesso delle regioni (in particolare ai commi 495, 496 e 499).

Si rammenta infatti che i commi da 495 a 501 della legge in esame assegnano alle regioni spazi finanziari fino a complessivi 500 milioni annui nel triennio 2017-2019, per l’effettuazione di spese di investimento, disciplinando nel contempo la procedura di concessione degli stessi ed i requisiti necessari per l’ottenimento delle risorse stanziate da parte degli enti richiedenti.

Non è stato invece soppresso il riferimento alle Province autonome nel comma 506, atteso che lo stesso fa riferimento al generale potere sostitutivo statale in caso di inadempienza, da parte delle regioni, delle disposizioni in tema di indebitamento recate dall’articolo 10 della legge n. 243/2012.

La norma in esame comporta oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto quantificati – come risulta dalla relazione tecnica – stimando un utilizzo al 30 per cento degli spazi a disposizione e pari a 50 milioni nel 2017, 73 milioni nel 2018, 98 milioni nel 2019, 103 milioni 2020, 101 milioni 2021, 100 milioni annui dal 2020 al 2030, 65 milioni nel 2031, 38 milioni nel 2032 e 12 milioni nel 2033.

A compensazione dei suddetti oneri il comma 505 riduce degli importi corrispondenti il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

Concorso alla finanza pubblica

Il comma 503 disciplina una diversa modalità di attuare il concorso alla finanza pubblica a carico delle due province autonome, disciplinato e quantificato - sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto - dall’art. 79 dello statuto, come modificato e integrato dalla legge di stabilità 2015 a seguito dell’accordo con lo Stato del 15 ottobre 2014.

La norma in esame stabilisce ora che le due Province possono attuare il concorso alla finanza pubblica, consistente in contributi a carico delle Province autonome, anche attraverso compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo (con esclusione dei residui passivi perenti).

Le compensazioni saranno possibili per il contributo in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dal 2017 e per il contributo in termini di indebitamento netto a decorrere dal 2018 (anno in cui di applicherà alle due province la disciplina del pareggio di bilancio) e dovranno comunque essere concordate tra il Ministero dell’economia e delle finanze e ciascuna Provincia entro il 30 aprile di ciascun anno.

La norma non comporta oneri in quanto si tratta di una diversa realizzazione del contributo già stabilito.

 

Si rammenta a riguardo la disciplina, contenuta nell’articolo 79 dello statuto, che definisce il contributo alla finanza pubblica delle Province autonome in termini di saldo netto da finanziare e in termini di indebitamento netto.

Il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato (definito al comma 1), è determinato dal comma 4-bis in complessivi 905,315 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, di cui 15,9091 posti in capo alla Regione. Il contributo è ripartito tra le Province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. A decorrere dall'anno 2023, il contributo è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle PA e ripartito tra le province coma sopra (comma 4-ter).

Il comma 4-sexsies stabilisce, inoltre, che il contributo in termini di saldo netto da finanziare stabilito dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno 2015, è versato all'erario entro il 30 aprile di ciascun anno (imputazione sul capitolo 3465, articolo l, capo X del bilancio dello Stato); in mancanza del versamento, il MEF è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti all'ente interessato.

Gli importi imputati ai tre enti sono stati definiti dalla legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014, comma 410) per il 2014 e per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022; si riportano di seguito gli importi relativi agli anni dal 2016 al 2022.

 

in milioni di euro

Contributo in termini di saldo netto da finanziare

Regione Trentino-Alto Adige

Prov. aut. Trento

Prov. aut. Bolzano

ciascun anno dal 2016 al 2022

15,091

413,4

477,2

 

I commi 4-quater e 4-quinques del citato articolo 79, riguardano invece il patto di stabilità interno. A decorrere dal 2016, in via transitoria e in via definitiva a decorrere dal 2018, il conseguimento del pareggio del bilancio è il nuovo obiettivo anche per la Regione e le Province autonome. Nei primi due anni questo si applica nel senso che gli enti accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il MEF e tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica (gli importi per il 2014 e per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 sono stabiliti dal comma 408 della legge 190/2014, vedi infra). A decorrere dall'anno 2018, invece, viene superato definitivamente l'obiettivo del saldo programmatico previsto dalla normativa vigente e non si applicheranno più tutte le disposizioni sul patto di stabilità in contrasto con il pareggio di bilancio.

 

in milioni di euro

obiettivo del patto di stabilità

Regione Trentino-Alto Adige

Prov. aut. Trento

Prov. aut. Bolzano

ciascun anno 2015, 2016, 2017

34,27

-78,13

127,47

 

Il comma 4-septies del citato art. 79, infine, stabilisce che a decorrere dal 2018, lo Stato per far fronte ad eccezionali esigenze di finanza pubblica, potrà modificare i contributi richiesti - sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento – solo per un periodo limitato e per un importo massimo del 10 % dei contributi già stabiliti; un ulteriore incremento – sempre per un periodo limitato di tempo e per ulteriori sopravvenute esigenze (come assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio di bilancio) non potrà anch'esso superare il 10 % (per un incremento complessivo non superiore al 20 per cento, stabilito in due tranche).

 


 

Articolo 1, commi 509-516
(Recepimento dell’Accordo fra il Governo e la Regione siciliana)

 


509. In applicazione del punto 1 dell’Accordo in materia di finanza pubblica con il Governo, sottoscritto in data 20 giugno 2016, la Regione siciliana garantisce un saldo positivo non inferiore ad euro 577.512.000 per l’anno 2017 e un saldo non negativo a decorrere dall’anno 2018, calcolato secondo le modalità di cui al comma 466. In caso di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui ai commi 475 e 476. Alla Regione siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con le disposizioni del presente comma.

510. Al fi ne di riqualificare la spesa regionale e favorire il progressivo incremento della spesa destinata agli investimenti, la Regione siciliana provvede, in attuazione del punto 2 dell’Accordo sottoscritto con il Governo in data 20 giugno 2016, a realizzare, per gli anni dal 2017 al 2020, riduzioni strutturali della spesa corrente in misura non inferiore al 3 per cento per ciascun anno rispetto all’anno precedente. Qualora in un anno la riduzione sia maggiore del 3 per cento, la parte eccedente può essere portata in diminuzione della riduzione dell’anno successivo. Resta fermo che la riduzione della spesa corrente non può in nessun caso essere inferiore al 2 per cento annuo. Tale riduzione avviene mediante una compressione degli impegni di parte corrente risultanti dal consuntivo dell’anno precedente, a parità di funzioni attribuite alla regione, e al netto delle esclusioni elencate al punto 2 del citato Accordo.

511. La riduzione della spesa di cui al comma 510 è realizzata attraverso le modalità di cui al punto 3 dell’Accordo con la Regione siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016. Il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato verifica annualmente, previa certificazione regionale, il rispetto dei saldi di bilancio di cui al comma 509 e il rispetto delle riduzioni strutturali della spesa corrente regionale prevista al punto 2 dell’Accordo sottoscritto in data 20 giugno 2016 tra il Governo e la Regione siciliana; con la stessa cadenza la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica verifica, previa certificazione regionale, il rispetto delle misure regionali previste al punto 3 del predetto Accordo.

512. In caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo annuale di riduzione degli impegni di spesa di parte corrente di cui al comma 510, il Ministero dell’economia e delle fi nanze, anche per il tramite dell’Agenzia delle entrate - Ufficio struttura di gestione, è autorizzato a trattenere il corrispettivo importo dello sforamento a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione siciliana.

513. La Regione siciliana, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nelle more dell’applicazione delle modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, pone in essere le azioni necessarie affinché gli enti locali del territorio regionale si sottopongano, anche ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico Spa, nelle modalità previste dalle norme richiamate a partire dalla prossima rilevazione.

514. In applicazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, approvate dalla Commissione paritetica in data 3 ottobre 2016, viene assegnato alla Regione siciliana un importo pari a 6,74 decimi per l’anno 2017 e pari a 7,10 decimi a decorrere dall’anno 2018 dell’imposta sul reddito delle persone fi siche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione.

515. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio. 

516. A decorrere dall’anno 2018, nel caso in cui il regime di cui all’articolo 17 -ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’articolo 1, comma 629, lettera b) , della legge 23 dicembre 2014, n. 190, venga prorogato, la Regione siciliana versa, entro il 30 ottobre di ciascun anno e fi no alla scadenza della proroga, al capo X, capitolo n. 3465, articolo 1, dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, l’importo di 285 milioni di euro annui. In mancanza del predetto versamento nei termini previsti dai commi da 509 a 534 del presente articolo, il Ministero dell’economia e delle finanze, anche per il tramite dell’Agenzia delle entrate - Ufficio struttura di gestione, è autorizzato a trattenere il corrispettivo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.


 

 

I commi da 509 a 516, danno applicazione normativa ai contenuti dell’accordo tra il Governo e la Regione siciliana in materia finanziaria sottoscritto il 20 giugno 2016: è definito il saldo obiettivo ai fini del pareggio di bilancio (comma 509); sono disciplinate la verifica e le sanzioni in caso di inadempienza delle misure di riduzione della spesa regionale (commi 510-512); sono estese agli enti locali siciliani le norme sulla raccolta dei dati per la definizione dei fabbisogni standard (comma 513); è rideterminata la misura della compartecipazione regionale all’IRPEF per il 2017 e a decorrere dal 2018 (commi 514 e 515); è determinato in quota fissa quanto dovuto dalla Regione allo Stato per il regime IVA cd. “split payment” nel caso questo sia ancora in vigore nel 2018 (comma 516).

 

L’accordo del 20 giugno 2016 tra il Governo e la Regione siciliana ridefinisce i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione al fine di superare lo stato di grave sofferenza finanziaria del bilancio regionale. I contenuti principali dell’accordo riguardano il concorso della regione agli obiettivi di finanza pubblica, le misure per la riduzione della spesa corrente regionale e la rideterminazione della misura della compartecipazione regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L’accordo, inoltre, risolve il contenzioso costituzionale pendente in materia finanziaria tra Stato e Regione.

Definizione del saldo obiettivo

Il comma 509 recepisce quanto stabilito dall’accordo sul concorso della regione siciliana agli obiettivi di finanza pubblica che, a partire dal 2016, segue le regole del pareggio di bilancio.

Secondo quanto stabilito dalla norma in esame la Regione, in relazione all’anno 2017, deve ottenere un saldo positivo non inferiore a 577,5 milioni di euro e a decorrere dal 2018, un saldo non negativo calcolato con le regole del pareggio di bilancio dettate dal comma 466 del testo in esame.

Sull’applicazione del pareggio di bilancio alla Regione siciliana a decorrere dal 2016, l’accordo stabilisce che per gli esercizi 2016 e 2017 il saldo obiettivo dovrà essere pari rispettivamente a 227,88 e a 577,51 milioni di euro, al fine di bilanciare le maggiori entrate attribuite con l’accordo medesimo attraverso la ridefinizione della compartecipazione all'IRPEF (stabilita ora dal comma 514 delle norme in esame). A decorrere dal 2018, invece, la regione dovrà garantire il pareggio di bilancio inteso come saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali. La disciplina del pareggio di bilancio si applica ovviamente nel suo complesso, compresa la disciplina sanzionatoria in caso di inadempienza e sostituisce la precedente normativa del concorso agli obiettivi di finanza pubblica della Regione siciliana, basata invece sul contenimento della spesa complessiva attraverso il patto di stabilità.

Si ricorda a riguardo che le regole del concorso agli obiettivi di finanza pubblica per la Regione siciliana, anche per quanto concerne la riduzione del debito pubblico, fino al 2015 è stata basata sul contenimento della spesa complessiva, espressa in competenza eurocompatibile. La disciplina generale è contenuta nella legge di stabilità 2013 (legge 228/2012, art. 1, comma 454) e gli obiettivi specifici del patto di stabilità sono determinati dall’art. 42, comma 5, del decreto legge 133/2014, che recepisce l’accordo del 9 giugno 2014 tra lo Stato e la Regione sul patto di stabilità 2013. Questa disciplina non è perciò più applicabile.

Si ricorda infine che l’articolo 11, comma 4 del decreto legge 113/2016 ha recepito i contenuti dell’accordo in relazione all’anno 2016 ed ha stabilito l’obiettivo richiesto alla Regione per il 2016, in un saldo positivo pari a 227,88 milioni di euro, calcolato secondo le regole del pareggio di bilancio.

Misure di riduzione della spesa regionale: verifiche e sanzioni

I commi 510-512 riguardano le misure di riduzione della spesa regionale che la Regione si è impegnata a realizzare, nonché le procedure di verifica delle stesse e le eventuali sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.

Con il citato accordo (punti 2 e 3) la regione si è infatti impegnata ad attuare riduzioni strutturali della spesa corrente in misura non inferiore al 3 per cento annuo dal 2017 al 2020, attraverso provvedimenti legislativi e/o amministrativi di razionalizzazione delle spese concernente i servizi pubblici locali, il pubblico impiego regionale, la riorganizzazione della struttura amministrativa della regione, l’aggregazione e la centralizzazione delle committenze, la dirigenza pubblica, la semplificazione ed efficientemente del procedimento disciplinare (in caso specialmente di falsa presenza in servizio), la semplificazione del procedimento amministrativo e, in recepimento della legge 56/2014, la riduzione dei costi della politica e la riorganizzazione delle funzioni degli enti locali.

Con il comma 510 della norma in esame viene stabilito che la Regione provvede a realizzare misure di razionalizzazione della spesa corrente – attraverso la riduzione degli impegni di parte corrente - non inferiori al 3 per cento annuo, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. La norma specifica che nel caso in cui in un anno la riduzione sia maggiore, la parte eccedente può essere portata in diminuzione della riduzione dell’anno successivo; in ogni caso la riduzione non può essere inferiore al 2 per cento annuo. Come stabilito nell'accordo, la riduzione deve essere considerata al netto delle seguenti voci di spesa: la spesa sanitaria, le spese correttive e compensative relative a regolazioni contabili, il concorso della regione alla finanza pubblica e gli oneri per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali  per il pubblico impiego (nei limiti fissati dalla legge di bilancio).

Il comma 511 stabilisce che la riduzione della spesa è realizzata attraverso le misure di risparmio individuate nell'accordo (elencate a seguire). Il Ministero dell’economia e delle finanze provvederà a verificare annualmente, previa certificazione regionale, il rispetto dei saldi di bilancio richiesti alla regione  (determinati nel comma 509) e sempre annualmente la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica provvederà a verificare il rispetto delle misure regionali elencate al punto 3 del predetto Accordo.

In particolare le misure di risparmio concordate sono le seguenti:

a)    recepimento della legislazione nazionale concernente i servizi pubblici locali di interesse economico generale;

b)   riduzione dei costi del pubblico impiego regionale;

c)    riorganizzazione della struttura amministrativa della regione, il rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali

d)   razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici;

e)    riduzione dei centri di costo attraverso l’aggregazione e la centralizzazione delle committenze;

f)    recepimento dei principi in materia di dirigenza pubblica;

g)   semplificazione ed efficientemente del procedimento disciplinare (in caso specialmente di falsa presenza in servizio), attuazione di specifiche misure contro l'assenteismo dei pubblici dipendenti;

h)   recepimento ed attuazione delle norme in materia di semplificazione del procedimento amministrativo;

i)     completo recepimento della legge 56/2014 in tema, principalmente, di  riduzione dei costi della politica, riorganizzazione delle funzioni degli enti locali, valorizzazione delle Città metropolitane e incentivazione alle unioni di comuni.

In caso di non raggiungimento dell’obiettivo annuale di risparmio, il comma 512 della norma in esame, come già concordato al punto 4 dell'accordo, dispone che il Ministero dell’economia e delle finanze sia autorizzato a trattenere il corrispettivo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione.

Enti locali siciliani e raccolta dei dati per la definizione dei fabbisogni standard

Il comma 513 riguarda l’estensione agli enti locali della Regione siciliana delle disposizioni relative alla raccolta dei dati inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard (procedimento disciplinato dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 216/2010).

La norma in esame stabilisce che la regione ha l'obbligo di porre in essere le azioni necessarie affinché gli enti locali della regione si prestino alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard effettuate dalla SOSE S.p.A., anche ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 della legge regionale siciliana n. 9 del 2015 che prevede appunto la determinazione, da parte regionale e con il concorso delle autonomie locali, dei fabbisogni standard di comuni e dei liberi Consorzi comunali relativamente alle funzioni fondamentali degli stessi enti.

L'obbligo della regione è stabilito dalla norma nelle more della definizione delle procedure di determinazione dei fabbisogni standard secondo le modalità ‘pattizie’ previste dall’art. 27 della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale (e richiamate dall’art. 31, comma 3 del D.Lgs. 68/2011).

Si ricorda che il D.Lgs. 68/2011 in attuazione della delega sul federalismo fiscale conferita al Governo dalla legge 42/2009, ha dettato norme in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. L’articolo 31, comma 3, stabilisce che, con le procedure ‘pattizie’ previste dall'articolo 27, della legge 42/2009 (vale a dire in accordo con ciascuna autonomia), è estesa agli enti locali delle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard (disciplinato dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 216 del 2010), da far confluire nelle banche dati informative.

Rideterminazione della compartecipazione regionale all’IRPEF

I commi 514 e 515 recepiscono quanto concordato in materia di determinazione della misura della compartecipazione regionale all’imposta sul reddito della persone fisiche (IRPEF) spettante alla Regione siciliana, in relazione all’anno 2017 e, a regime, a decorrere dal 2018.

Con l'accordo del 20 giugno 2016, le parti hanno convenuto che il gettito dell’IRPEF di spettanza regionale venga calcolato sulla base del ‘maturato’ e non del riscosso come avvenuto fino ad oggi. La differenza sostanziale delle due modalità di calcolo fa sì che la misura della compartecipazione possa essere rideterminata a ribasso rispetto ai 10 decimi attualmente spettanti e portare comunque alla regione un maggiore introito. La quota della compartecipazione è così fissata in 5,62 decimi per il 2016, 6,74 decimi per il 2017 e 7,10 decimi a decorrere dal 2018. Le parti si sono impegnate inoltre a considerare la possibilità di una revisione di quanto concordato entro il 31 dicembre 2018, secondo le procedure pattizie stabilite dall’articolo 43 dello statuto. Con le medesime procedure, la Commissione paritetica Stato-Regione, provvede comunque ad apportare le modifiche necessarie alle norme di attuazione che disciplinano le compartecipazioni ai tributi erariali.

Si ricorda che l’ordinamento finanziario della Regione siciliana è contenuto, oltre che agli articoli 32-41 dello statuto (R.D.Lgs. n. 455/1946), principalmente nelle norme di attuazione dello statuto adottate con D.P.R. n. 1074/1965.

Ai sensi della disciplina vigente è attribuito alla Regione siciliana il gettito di tutti i tributi erariali riscossi nell'ambito del suo territorio, ad eccezione delle imposte di produzione (ora, accise) e dei proventi del monopolio dei tabacchi e del lotto.

Per la Regione siciliana la modifica delle norme di attuazione, anche in materia finanziaria, non può che avvenire con la procedura ‘ordinaria’, secondo quanto stabilisce lo statuto (articolo 43) attraverso l’adozione di atti – ora decreti legislativi – che si formano completamente al di fuori del Parlamento, sulla base del testo predisposto dalla Commissione paritetica Stato-Regione.

Nello statuto siciliano, infatti, non è prevista la possibilità – presente invece negli statuti delle altre autonomie speciali – di apportare modifiche alle norme statutarie concernenti la finanza regionale con legge ordinaria (su proposta del Governo, della Regione e di ciascun parlamentare), in 'accordo' con la regione interessata.

Nelle more dell’adozione delle norme di attuazione, il Governo si è impegnato a dare attuazione alle modifiche della misura del gettito IRPEF spettante alla regione a partire dall’esercizio finanziario 2016, attraverso provvedimenti normativi.

Per il 2016, è infatti intervenuto l’articolo 11, commi 1-3, del decreto legge n. 113/2016, che attribuisce alla Regione siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipazione da attribuire alla Regione per l’anno 2016, una somma di circa 500 milioni di euro, corrispondenti ai 5,61 decimi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), al netto di quanto già attribuito (comma 1). Oltre a provvedere alla copertura in termini di saldo netto da finanziare (comma 2), la norma detta disposizioni per assicurare la neutralità finanziaria – in riferimento alle pubbliche amministrazioni – sia in termini di fabbisogno (comma 3), sia in termini di indebitamento netto (comma 4).

Il comma 514 in esame provvede ora ad attribuire alla Regione, un importo pari a 6,74 decimi per l’anno 2017 e pari a 7,10 decimi a decorrere dall’anno 2018 dell'IRPEF, determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale. La norma precisa che quanto stabilito è il contenuto della norma di attuazione approvata dalla Commissione paritetica il 3 ottobre 2016.

Il comma 515 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad effettuare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.

La relazione tecnica elenca le voci che compongono la quota IRPEF di spettanza regionale, secondo la nuova modalità di calcolo:

§  imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle dichiarazioni sostitutive presentate dai contribuenti con domicilio fiscale nel territorio regionale;

§  imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche con domicilio fiscale nel territorio regionale;

§  somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti con domicilio fiscale nel territorio regionale.

Secondo i dati esposti nella relazione tecnica, le aliquote fissate dalle norme in esame, calcolate secondo la nuova modalità, comportano un incremento della compartecipazione della regione pari a 1.400 milioni di euro per il 2017 e circa 1.685 milioni di euro a decorrere dal 2018, con corrispondenti oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Per quanto concerne l’indebitamento netto, gli effetti negativi della variazione dell’aliquota, sono compensati dal saldo richiesto alla regione ai fini del pareggio di bilancio (e stabilito dal comma 509 della norma in esame): un saldo positivo pari a 577,512 milioni di euro per il 2017 e un saldo non negativo a decorrere dal 2018.

Regione siciliana e regime IVA split payment

Il comma 516 recepisce quanto stabilito dall’accordo in merito ad un regime particolare di versamento dell’imposta sul valore aggiunto, imposta erariale per la quale alla Regione siciliana, secondo quanto stabilito dalle norme statutarie (D.P.R. n. 1074/1965), spetta l’intero gettito riscosso nel territorio regionale.

In riferimento al regime particolare di versamento dell’IVA per le operazioni effettuate nei confronti della P.A. denominato split payment, viene stabilito che a decorrere dal 2018 – qualora sia ancora in vigore tale regime - la Regione è tenuta a versare al bilancio dello Stato la somma di 285 milioni di euro annui. La norma precisa che il versamento deve avvenire entro il 30 ottobre di ciascun anno. In sostanza viene predeterminato in quota fissa quanto dovuto dalla Regione allo Stato. In caso di mancato versamento, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere l’importo corrispondente a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti dell’imposta sul valore aggiunto, split payment, è una speciale modalità di versamento IVA per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici che non risultano debitori d’imposta che è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 (comma 629, lettera b), L. 190/2014) ed è in vigore dal 1° gennaio 2015. Tale meccanismo prevede che al fornitore del bene o del servizio viene erogato il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell’IVA indicata in fattura; l’imposta è quindi sottratta alla disponibilità del fornitore e acquisita direttamente dall’Erario.


 

Articolo 1, commi 517 e 518
(Regione Valle d’Aosta)

 


517. Sono restituiti alla regione Valle d’Aosta gli accantonamenti effettuati per gli anni dal 2012 al 2015, ai sensi dell’articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e non sono applicati nei confronti della stessa regione gli accantonamenti previsti dalla predetta normativa a decorrere dall’anno 2017.

518. In attuazione del punto 7 dell’Accordo firmato il 21 luglio 2015 tra il presidente della regione Valle d’Aosta e il Ministro dell’economia e delle finanze, a definitiva compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla regione Valle d’Aosta nella determinazione dell’accisa di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) , della legge 26 novembre 1981, n. 690, è attribuito alla medesima regione l’importo complessivo di 448,8 milioni di euro da corrispondere nell’importo di 74,8 milioni di euro per l’anno 2017, di 65,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e di 45 milioni di euro per l’anno 2023.


 

 

Il comma 517 disapplica, nei confronti della Regione Valle d’Aosta, le norme sul concorso alla riduzione del fabbisogno sanitario attraverso accantonamenti da parte dello Stato di quote dei tributi erariali spettanti alla regione; sono perciò restituite le somme trattenute dallo Stato, per gli anni dal 2012 al 2015. Con il comma 518 è attribuito alla Regione l'importo complessivo di 448,8 milioni di euro a compensazione definitiva della perdita di gettito subita dalla Regione in conseguenza della diversa determinazione dell’accisa sull’energia elettrica e sugli alcolici.

 

In particolare, il comma 517 stabilisce la restituzione alla Regione Valle d'Aosta delle somme che lo Stato aveva trattenuto a titolo di concorso della Regione stessa alla riduzione del fabbisogno sanitario per gli anni dal 2012 al 2015 secondo quanto stabilito dall’articolo 15, comma 22, del decreto-legge 95/2012 e dall’articolo 1, comma 132, della legge 228/2012. La norma stabilisce altresì la non applicazione degli accantonamenti previsti dalla suddetta normativa a decorrere dall’anno 2017.

 

Le norme citate hanno stabilito una riduzione del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla legislazione vigente. In particolare l'articolo 15, comma 22, del decreto legge 95/2012 ha stabilito una riduzione di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni per l'anno 2013, di 2.000 milioni per l'anno 2014 e 2.100 milioni a decorrere dall'anno 2015. L'articolo 1, comma 132, della legge 228/2012 stabilisce una ulteriore riduzione di 600 milioni di euro  per l'anno 2013 e di 1.000 milioni a decorrere dal 2014. I tagli suddetti sono stati poi ripartiti tra le Regioni e le Province autonome con Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Al riguardo, si rammenta che il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è calcolato su base nazionale, in quanto destinato a funzioni soggette al rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Per tale motivo anche le Regioni a statuto speciale (tranne la Sicilia) e le Province autonome che finanziano la sanità con risorse provenienti interamente dal proprio bilancio e senza alcun onere a carico dello Stato, sono tenute a realizzare la propria quota di risparmio. Stante il diverso regime di finanziamento della sanità, a fronte di una riduzione del finanziamento erariale per il comparto delle Regioni a statuto ordinario, le modalità del contributo alla riduzione del finanziamento della sanità delle autonomie speciali deve essere stabilito con le procedure pattizie previste dagli statuti, vale a dire con singoli accordi tra lo Stato e ciascuna autonomia.

Entrambe le norme citate hanno stabilito che, in attesa delle definizione  delle procedure pattizie o degli accordi, l'importo del concorso alla riduzione del fabbisogno sanitario, è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

La regione Valle d'Aosta, che finanzia interamente il Servizio sanitario nazionale nel suo territorio senza oneri a carico del bilancio dello Stato (ai sensi dell’articolo 34, comma 3 della legge n. 724/1994), ha impugnato le suddette norme e con sentenza n. 125 del 2015 la Corte costituzionale ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale nella parte in cui si applicano alla Regione Valle d'Aosta, per violazione del principio di leale collaborazione, in quanto le norme incidono in modo unilaterale nell'ordinamento finanziario della Regione.

La Corte censura le norme che consentono la realizzazione del concorso alla riduzione del fabbisogno sanitario, attraverso gli accantonamenti a valere sulle quote di tributi erariali, in quanto configurano una modifica unilaterale all’ordinamento finanziario della regione. Nel caso in esame, inoltre, non può nemmeno essere invocata la potestà legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica in quanto «lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, “neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario” (sentenza n. 341 del 2009)» (sentenza n. 133 del 2010; nello stesso senso, successivamente, sentenze n. 115 e n. 187 del 2012). » Secondo la Corte il meccanismo dell'accantonamento «costituisce una mera riallocazione di risorse all’interno del bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni: infatti alla riduzione complessiva del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale le autonomie speciali – ad esclusione della Regione siciliana – partecipano […] attraverso un conferimento di risorse, mentre le Regioni a statuto ordinario e la stessa Regione siciliana subiscono, per effetto della stessa norma, la riduzione pro quota del finanziamento attinto dal bilancio dello Stato mediante il tradizionale trasferimento di fondi » (Considerato in diritto, punto 5.1.).

La relazione tecnica relativa alla norma in esame quantifica gli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica pari a 26,638 milioni di euro per l'anno 2017 e 6,602 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

 

Il comma 518 provvede a compensare definitivamente la Regione Valle d’Aosta della perdita di gettito subita dalla Regione negli anni 2011-2014 causata dalla diversa determinazione dell’accisa sull’energia elettrica e sugli alcolici (imposte che spettano alla regione rispettivamente per l’intero gettito e per i 9 decimi). L’Accordo sottoscritto il 21 luglio 2015 tra il Governo e la Regione ha, tra l’altro, definito i rapporti finanziari pendenti dovuti alla perdita di gettito.

In attuazione di tale Accordo, è attribuito alla regione l’importo complessivo di 448,8 milioni di euro, che verrà corrisposto con le seguenti modalità:

§  74,8 milioni di euro per l’anno 2017;

§  65,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022;

§  45 milioni di euro per l’anno 2023.

A parziale compensazione della perdita di gettito e sempre in attuazione dell’Accordo del 21 luglio 2015, sono state attribuite alla Regione le seguente somme:

§  50 milioni di euro per l’anno 2016, attribuiti con il comma 686 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015);

§  70 milioni di euro, attribuiti dall’art. 12 del decreto legge 113/2016.

 

Si rammenta che la accisa sull'energia elettrica spetta alla regione per l'intero gettito, mentre l’accisa sugli alcolici, spetta per i nove decimi. La misura delle due compartecipazioni è stabilita, insieme a tutti gli altri tributi erariali spettanti alla Regione, all'articolo 4 della legge n. 690 del 1981, recante le norme principali dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta. Si ricorda, infine, che i tributi erariali nel caso della Regione Valle d'Aosta sono ancora riscossi dallo Stato che provvede poi a ‘devolvere’ alla regione la quota spettante.

Si ricorda inoltre che il citato accordo riguarda la definizione del patto di stabilità interno per il 2014 e 2015 per la regione e gli enti locali del suo territorio e la definizione dei rapporti finanziari concernenti il subentro della regione allo Stato nei rapporti attivi e passivi con Trenitalia S.p.A. per i servizi di trasporto ferroviari locali in ambito regionale, nonché la definizione dei contenziosi pendenti tra Stato e Regione.

I contenuti principali dell’accordo sono stati recepiti dall’art. 8-bis del D.L. n. 78/2015 che, tra l’altro, stabilisce un trasferimento alla Regione di 120 milioni di euro per il 2015 erogato sia – senza che però la norma ne determini le rispettive suddivisioni –  in relazione al subentro della regione allo Stato nella gestione del servizio ferroviario regionale sia a ristoro della perdita di gettito subita dalla regione a seguito delle modifiche alle accise sull'energia elettrica e sugli alcolici.

La quota parte dell’importo di 120 milioni è aggiuntiva rispetto a quanto già stabilito dalla legge di stabilità 2015 (legge 190/2014 articolo 1, comma 525) che ha disposto un trasferimento di 70 milioni annui, a decorrere dal 2015, per la perdita di gettito derivante dalle modifiche alle accise predette.

L’articolo 7 dell’accordo rinviava ad altra intesa la regolazione definitiva della perdita di gettito subita dalla Regione in conseguenza della rideterminazione delle suddette accise per il periodo 2011-2014.


 

Articolo 1, commi 519-520 e 534
(Regione Friuli-Venezia Giulia)

 


519. Il Ministero dell’economia e delle finanze e la regione Friuli Venezia Giulia procedono, mediante intesa da raggiungere entro il 30 giugno 2017, alla verifica della misura degli accantonamenti effettuati nei confronti della regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 1, commi 711, 712 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per gli anni dal 2012 al 2015, per effetto delle modifiche intervenute rispetto all’anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare.

520. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e per la salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, con l’intesa di cui al comma 519 sono definite le modalità alternative di concorso della regione Friuli Venezia Giulia per gli anni dal 2016 al 2020. Nelle more dell’intesa di cui al periodo precedente, in applicazione del principio di equità sostanziale, con riferimento all’incremento del carico fi scale sostenuto nei comuni del restante territorio nazionale, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a recuperare il maggior gettito comunale connesso alle modifiche intervenute rispetto all’anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare, provvisoriamente quantificato nell’importo pari a 72 milioni di euro annui salvo conguaglio, mediante corrispondente riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione.

534. In virtù dell’articolo 51, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è attribuita alla regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 1º gennaio 2017, l’imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel territorio regionale, di cui all’articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e ad essa sono versate le relative entrate. La regione Friuli-Venezia Giulia può disciplinare, nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 446 del 1997, l’imposta di cui al periodo precedente, ivi compresa la denominazione della medesima. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale continua a trovare applicazione la normativa vigente in ciascuna provincia, con attribuzione del gettito direttamente alla regione Friuli-Venezia Giulia.


 

 

I commi 519 e 520 stabiliscono la necessità dell’intesa per la quantificazione delle spettanze della Regione Friuli-Venezia Giulia (per i comuni del proprio territorio) e dello Stato in relazione alle variazioni di gettito conseguenti le modifiche dell’imposizione locale immobiliare (IMU), sia in relazione agli anni 2012-2015, per i quali lo Stato ha già operato l’accantonamento di somme (comma 519), sia per gli anni 2016-2020, per i quali occorre concordare misure alternative all’accantonamento. Nelle more della definizione dell’intesa, inoltre, quantifica ‘provvisoriamente’ e ‘salvo conguaglio’ le spettanze dello Stato in 72 milioni di euro annui (comma 520).

A seguito della modifica statutaria che sopprime il livello amministrativo delle province, il comma 534, aggiunto in sede referente alla Camera, attribuisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 2017, l’imposta di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al PRA, già spettante alle province.

 

Il comma 519 stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia sono tenuti a raggiungere un’intesa - entro il 30 giugno 2017 – con la quale verificare e definire la misura degli accantonamenti effettuati dallo Stato per gli anni dal 2012 al 2015 in ragione del maggior gettito risultante dalle modifiche apportate alla fiscalità territoriale (IMU) rispetto all’anno 2010, secondo quanto stabilito dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, commi 711, 712 e 729).

Le citate norme della legge di stabilità 2014, riguardano la determinazione delle spettanze della Regione (per i comuni del proprio territorio) e dello Stato in relazione alle variazioni di gettito conseguenti le modifiche intervenute nella fiscalità territoriale, in particolare nella imposizione locale immobiliare (IMU). Si tratta in sostanza della determinazione dell'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla regione, stabilito prima dal comma 17 dell'art. 13 D.L. n. 201/2011 e confermato dal comma 729 della legge 147/2013, che lo Stato opera nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia per il presunto maggior gettito risultante dalle modifiche apportate alla fiscalità territoriale.

 

Si ricorda in premessa che la regione Friuli-Venezia Giulia (come anche la regione Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano) ha competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, secondo quanto disposto dallo statuto (L. cost. 1/1963, art. 4, numero 1-bis)). La competenza riguarda tutti gli aspetti dell'ordinamento - circoscrizioni territoriali, conferimento di funzioni, sistema elettorale - ed anche la finanza locale. Una specifica norma di attuazione dello statuto (D.Lgs. 9/1997), ha disciplinato la finanza locale nel senso che è la regione a provvedere interamente alla finanza degli enti locali del proprio territorio con risorse del proprio bilancio e senza alcun onere da parte dello Stato.

Per i Comuni ubicati nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome che provvedono alla finanza locale con risorse del proprio bilancio, l’art. 13, comma 17, del decreto legge 201/2011 ha previsto che l’acquisizione al bilancio dello Stato del maggior gettito stimato dell’IMU avvenga attraverso le procedure ‘pattizie’ previste dall’art. 27 della legge n. 42 del 2009, e che fino all’emanazione delle norme di attuazione richiamate dal citato art. 27, un importo pari a detto maggior gettito venga accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Successivamente l’art. 1, comma 729, della legge n. 147 del 2013 ha di fatto consolidato la prescrizione del citato art. 13, comma 17, nei territori delle citate autonomie speciali.

Le norme contenute ai commi 711 e 712 riguardano anch'esse la determinazione del suddetto accantonamento. Il comma 711 stabilisce la diminuzione dell'accantonamento per compensare il minor gettito derivante dalle agevolazioni concernenti l'IMU in materia di terreni agricoli e fabbricati rurali, per un importo complessivo pari a 5,8 milioni di euro, in relazione ai comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 712, sempre ai fini della determinazione del suddetto accantonamento, stabilisce che non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014.

 

A seguito del ricorso delle regione Friuli Venezia Giulia, la Corte costituzionale con sentenza n. 188 del 2016 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dei commi 711, 712 e 729 della legge 147/2013 nella parte in cui si applicano alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Le norme sono dichiarate illegittime in quanto contrastano con i principi statutari della necessità dell'accordo e del contradditorio con la regione per le modifiche concernenti le entrate erariali della regione, nonché con il principio di leale collaborazione.

Le norme censurate, sostiene la Corte, non rispondono ai requisiti che renderebbero legittimo l’accantonamento: non configurano l'accantonamento come istituto provvisorio suscettibile di rideterminazione; non è stato rispettato il principio di neutralità degli effetti della riforma nell'ambito delle relazioni finanziarie tra Stato e Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; non è prevista l'ostensibilità dei dati analitici di composizione del gettito, necessari per compiere le operazioni di conguaglio, stabilizzare e mettere a regime le entrate fiscali della Regione e dei propri enti locali.

Quanto agli effetti dalla pronuncia di illegittimità costituzionale la stessa Corte afferma che l’accantonamento, in base al principio dell'equilibrio dinamico del bilancio, «verrà meno a far data dalla pubblicazione della sentenza, fermo restando tuttavia che per i decorsi esercizi gli accantonamenti effettuati in via preventiva dovranno essere conciliati con i dati del gettito fiscale accertato, restituendo alla Regione ricorrente le somme trattenute in eccedenza».

Lo Stato dovrà perciò procedere, «in contraddittorio con la Regione, alle necessarie compensazioni per il periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del primo accantonamento (esercizio 2012), assicurandone la relativa copertura finanziaria nell'esercizio di effettuazione di tale compensazione».

 

Con la prescritta intesa, stabilisce il comma 520, dovranno essere determinate anche le modalità alternative di concorso della regione Friuli Venezia Giulia per gli anni dal 2016 al 2020, vale a dire gli anni per i quali non è stato operato l’accantonamento a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale.

La norma quantifica ‘provvisoriamente’ e ‘salvo conguaglio’ il maggior gettito comunale connesso alle modifiche intervenute rispetto all’anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare in 72 milioni di euro annui e stabilisce che, nelle more della definizione dell’intesa, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a recuperare tale somma con corrispondente riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.

 

Il comma 534 attribuisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 2017, l’imposta di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA), competente nel territorio regionale.

L’imposta, istituita e disciplinata dall’art. 56 del D.Lgs. 446/1997, è attualmente di spettanza delle province.

Con la recente modifica dello statuto effettuata con legge costituzionale n. 1 del 2016, la regione Friuli-Venezia Giulia ha, tra l’altro, soppresso il livello di governo delle province e delineato un assetto istituzionale che contempla solo due livelli di governo: la regione ed i comuni. La riforma dello statuto corona il programma di riordino del sistema delle autonomie locali che la Regione ha avviato nell'ottobre 2013 sulla base delle proprie competenze statutarie ed ha quali punti qualificanti la soppressione delle province, la revisione delle forme associative dei comuni e la riforma della finanza locale.

Come già ricordato sopra a commento del comma 519 la Regione Friuli-Venezia Giulia, secondo quanto stabilito dallo statuto, ha competenza legislativa esclusiva in materia di enti locali, compreso l’ordinamento finanziario degli stessi e provvede alla finanza degli stessi enti locali con risorse del proprio bilancio.

 

La norma in esame attribuisce alla Regione la suddetta imposta di trascrizione dei veicoli al PRA competente nel territorio della Regione, in virtù, esplicita il testo, dell’articolo 51, comma 2 dello statuto, secondo il quale spetta alla Regione, con riferimento agli enti locali del proprio territorio, il gettito relativo a tributi propri e a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali.

Dal 1 gennaio 2017 il gettito dell’imposta è attribuito direttamente alla Regione, che potrà disciplinare l’imposta stessa nei limiti di legge, compresa la denominazione. Fino all’emanazione delle norme regionali continuano ad applicarsi le norme vigenti in ciascuna provincia.

In particolare, secondo quanto disposto dall’articolo 56 del D.Lgs. 446/1997, la “imposta provinciale di trascrizione” è disciplinata con regolamento provinciale per ciò che concerne la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento. La provincia può inoltre aumentare fino al 30% le tariffe che lo Stato stabilisce, con decreto del Ministro delle finanze, per tipo e potenza dei veicoli.


 

Articolo 1, commi 521-523
(Oneri gestione commissariale della regione Piemonte)

 


521. Il comma 456 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:

«456. In considerazione degli effetti positivi sul proprio disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti di cui al comma 454, nel titolo primo della spesa del bilancio della regione Piemonte è costituito un fondo, allocato su un apposito capitolo di spesa del bilancio gestionale, con una dotazione annua di 151 milioni di euro per l’anno 2015, di 222.500.000 euro per l’anno 2016 e di 218.309.385 euro a decorrere dall’anno 2017 e fi no all’esercizio 2045, per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale».

522. Il comma 521 determina oneri pari a 4.190.615 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2045.

523. Al comma 458 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fi ne, le seguenti parole: «e risulti pagata l’ultima rata dell’ammortamento delle anticipazioni di liquidità»;

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le risorse residue al 31 dicembre 2016 sulla contabilità speciale della gestione commissariale derivanti dall’applicazione del comma 456 e inerenti al contributo ivi disciplinato, sono trasferite al bilancio della regione Piemonte. A valere sulle relative entrate la regione consegue un valore positivo del saldo di cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243».


 

 

I commi da 521 a 523 intervengono sugli oneri posti a carico della regione Piemonte  nei confronti della gestione commissariale istituita dalla legge di stabilità 2015 per il pagamento dei debiti pregressi della regione medesima, ridefinendo in diminuzione il profilo complessivo dell’onere per riallinearlo alla effettiva misura dello stesso che si è andata nel frattempo determinando.

 

I commi in esame intervengono sulle  misure recate dai commi da 452 a 458 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014) che in riferimento alla situazione di criticità finanziaria della Regione Piemonte hanno disposto l’istituzione di un Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della regione, e la contestuale apertura di una apposita contabilità speciale.

Si tratta di situazione che, in breve sintesi, deriva da una delibera della Corte dei conti (n. 237 del 10 ottobre 2014) di parifica solo parziale del rendiconto 2013 della Regione con contestuale impugnazione presso la Corte costituzionale delle leggi regionali n. 16 e 19 del 2013, con le quali la regione medesima ha utilizzato, come fonti di finanziamento del pregresso disavanzo d’amministrazione e di alcune nuove spese in materia sanitaria, le risorse messe a disposizione dallo Stato: risorse attivate con quattro specifici contratti intercorsi con il Ministero dell’economia, per il pagamento dei debiti pregressi delle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto-legge n. 35/2015, ed ammontanti complessivamente a circa 2,55 miliardi. In esito all’impugnazione del giudice contabile, la Corte costituzionale con sentenza n.181 del 2015 ha sancito l’illegittimità costituzionale delle leggi regionali in questione

In presenza di tale situazione, i commi 452-455 della L. n. 190/2014, oltre alla istituzione dell’organo straordinario, hanno disposto che lo stesso assuma, con bilancio separato da quello regionale: a) i debiti commerciali della regione al 31 dicembre 2013, destinati ad essere pagati con le risorse ancora non erogate, per un importo non superiore alle risorse assegnate alla regione medesima a valere sul "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", istituito dall'articolo 1, comma 10 del suddetto decreto-legge n. 35 per il pagamento dei debiti delle regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale; b) il debito contratto per l’acquisizione, nei confronti del bilancio statale, delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti di cui sopra, diversi da quelli sanitari, nonché, eventualmente, anche quello contratto per il pagamento dei debiti sanitari.

Per procedere al pagamento dei debiti in tal modo posti a carico della gestione il Commissario straordinario viene quindi autorizzato  a contrarre – con ammortamento sulla gestione medesima - le anticipazioni di liquidità già assegnate alla regione dallo Stato ma non ancora erogate.

Per il concorso agli oneri della gestione la Regione ha costituito un apposito fondo di spesa corrente (comma 456, primo periodo) dotato di 56 milioni nel 2015 e di 126 milioni annui dal 2016 al 2045.  Come precisato espressamente in tale comma, le relative risorse derivano dagli effetti positivi sul disavanzo regionale derivanti dal trasferimento dei debiti alla gestione commissariale.  In caso di assunzione anche dei debiti sanitari, tale fondo è incrementato di 95 milioni nel 2015 e di 96,5 milioni annui dal 2016 al 2045 (comma 456 secondo periodo). Per far fronte al pagamento degli oneri derivanti dall’incremento medesimo, il Commissario dovrà operare mediante variazione in aumento delle aliquote fiscali regionali.

Il fondo in questione ammonta  pertanto complessivamente a 151 milioni nel 2015 e 222,5 milioni a decorrere dal 2016 fino al 2045. Tale ammontare è commisurato all’importo della rata presunta di ammortamento delle anticipazioni assunte dalla gestione commissariale.

 

Con riferimento a tali importi, il comma 521 in esame prevede la ridefinizione, in diminuzione, del complessivo ammontare del fondo in questione (annualità 2016 e seguenti), al fine di riallineare il contributo della Regione agli effettivi oneri di ammortamento delle anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. n. 35 del 2013 sopra citati.  A tal fine il comma:

§  ingloba nel primo periodo del comma 456 gli importi previsti nel secondo periodo dello stesso – essendo pertanto intervenuta l’assunzione da parte del Commissario dei debiti sanitari, prevista come eventuale nella norma – che pertanto assommano ora a 151 milioni nel 2015 e 222,5 milioni a decorrere dal 2016;

§  diminuisce dai 222,5 milioni ora previsti a 218,3 milioni gli oneri per ciascuno degli anni dal 2017 al 2045, derivandone un onere annuo, precisa il comma 522, di 4,2 milioni per gli anni medesimi.

§  Ciò in quanto, secondo quanto osservato dalla relazione illustrativa della norma, tale contributo si è di fatto rivelato superiore all’effettivo importo delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità.

Per quanto concerne il comma 523, questo interviene sul comma 458, che attualmente prevede, al primo periodo, che la gestione commissariale termini quando risultino pagati tutti debiti posti a suo carico. A tale periodo viene aggiunta una ulteriore disposizione, prevendo che oltre ai debiti suddetti risulti pagata anche l’ultima rata di ammortamento di tutte le anticipazioni di liquidità (che, si rammenta, interverrà nel 2045).

Vengono inoltre aggiunti due ulteriori periodi nei quali si dispone che qualora, alla data del 31 dicembre 2016, residuino risorse sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario derivanti dai contributi versati dalla Regione Piemonte allo stesso Commissario per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale, le risorse residue siano trasferite al bilancio della regione Piemonte. A valere sulle relative entrate, la regione deve conseguire un valore positivo del saldo di competenza di cui all’articolo 9 della legge n. 243/2012, anziché, come prevede tale articolo, un saldo “non negativo” (vale a dire di pareggio).


 

Articolo 1, commi 524-526
(Utilizzo di risorse residue per il pagamento
di debiti contratti dalla P.A.)

 


524. Nel caso in cui il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 risulti inferiore rispetto alle anticipazioni di liquidità ricevute a tal fi ne dalle regioni beneficiarie ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché dalla gestione commissariale istituita dall’articolo 1, commi da 452 a 458, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risorse eccedenti possono essere utilizzate per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

525. Ciascuna amministrazione pubblica interessata fornisce formale certificazione al Tavolo tecnico di cui all’articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dell’avvenuto pagamento dei rispettivi debiti di cui al comma 524 del presente articolo e delle relative registrazioni contabili entro il 28 febbraio 2017.

526. Le somme ricevute a titolo di anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 e alla data del 31 dicembre 2014, non rendicontate entro il 31 marzo 2017, costituiscono oggetto di estinzione anticipata entro la data del 30 giugno 2017, da parte delle regioni e delle province autonome.


 

 

L’articolo 1, commi 524-526, dispone che le Regioni, nonché la gestione commissariale della Regione Piemonte, qualora abbiano ottenuto anticipazioni per il pagamento dei debiti pregressi maturati entro il 31 dicembre 2013 per importi superiori rispetto ai pagamenti effettivamente effettuati, possano utilizzare le risorse eccedenti per il pagamento dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2014 (comma 524). Le amministrazioni sono tenute a trasmettere formale certificazione dell’avvenuto pagamento dei debiti, nonché delle relative registrazioni contabili entro il 28 febbraio 2017 ad apposito Tavolo tecnico, già istituito presso il Ministero dell’economia (comma 525). Le risorse ricevute a titolo di anticipazione, non rendicontate entro il 31 marzo 2017, devono essere restituite allo Stato entro il successivo 30 giugno (comma 526).

 

Il comma 524 stabilisce che, qualora il pagamento dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2013 sia inferiore rispetto alle anticipazioni di liquidità ricevute a tal fine dalle Regioni che hanno attivato la procedura prevista dall’articolo 2 del decreto-legge n. 35, del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, nonché dalla gestione commissariale della Regione Piemonte, le risorse eccedenti possono essere utilizzate dalle medesime Regioni per il pagamento dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2014, secondo quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n.78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n.125 del 2015. Quest’ultima disposizione specifica che, nell’ambito dei debiti per i quali è attivabile l’anticipo di liquidità, debbono essere considerati anche i debiti fuori bilancio formalmente riconosciuti come tali successivamente al 31 dicembre 2014, a condizione che entro tale data fossero in possesso dei requisiti per il riconoscimento in bilancio.

 

Rispetto al testo del disegno trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati, nel corso dell’esame parlamentare la platea dei beneficiari della disposizione in esame è stata ampliata al fine di ricomprendere anche la gestione commissariale della Regione Piemonte.

 

Quest’ultima è stata istituita con la legge n. 190 del 2014 (stabilità 2015), articolo 1, commi da 452 a 458, con la finalità di far fronte alla situazione di criticità finanziaria della Regione Piemonte mediante l’istituzione di un Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della regione e la contestuale apertura di una apposita contabilità speciale.

Va al riguardo rammentato che il commissariamento era stato disposto dopo che la Corte dei conti, in sede di parifica del rendiconto 2013 della Regione, aveva evidenziato l’utilizzo, come fonti di finanziamento del pregresso disavanzo di amministrazione e di alcune nuove spese in materia sanitaria, nell’ambito del conto del bilancio, delle risorse erogate dallo Stato per pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione (ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 3). Al contempo, la medesima Corte dei conti aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle leggi regionali con cui era stato disposto detto utilizzo, che la Corte costituzionale ha poi ritenuto fondata (sent. n. 181 del 2015), dichiarando l’incostituzionalità delle leggi regionali, limitatamente alle disposizioni in contrasto con gli articoli 81 e 119 della Costituzione.

 

Si ricorda che il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 ("Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali"), collegato alla manovra finanziaria per il 2013, rappresenta il principale strumento con cui il Governo ha inteso affrontare il fenomeno dei ritardi nei pagamenti dei debiti scaduti della pubblica amministrazione. Il provvedimento istituisce un Fondo (denominato “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”, ai sensi dell’art.1, comma 10, del decreto-legge n.35 del 2013 – d’ora innanzi “Fondo anticipazione liquidità”), articolato in tre sezioni (riguardanti debiti, rispettivamente, di: enti locali, Regioni ad eccezione dei debiti sanitari; enti del servizio sanitario nazionale) e finalizzato a concedere anticipazioni alle amministrazioni territoriali per il pagamento dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2012. Appare opportuno segnalare che sulla disciplina si sono registrati successivi interventi volti a rifinanziare detto Fondo e ad ampliare la tipologia di debiti rimborsabili. In proposito, si vedano in particolare il decreto-legge n.102 del 2013, il decreto-legge n.66 del 2014 e il decreto-legge n.78 del 2015.

 

Secondo quanto riportato nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze riguardo ai debiti maturati entro il 31 dicembre 2013, le Regioni e le Province autonome hanno avuto a disposizione risorse pari a 27.187 milioni di euro (rispetto ad uno stanziamento complessivo di 33.189 milioni), con cui sono stati soddisfatti crediti per un importo pari a 23.312 milioni.

 

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n.35 del 2013, le regioni e le province autonome che non sono in grado di far fronte ai pagamenti dei debiti in essere al 31 dicembre 2012, diversi dai debiti degli enti del servizio sanitario nazionale (che sono disciplinati all’articolo 3), chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013, l'anticipazione di somme da destinare al pagamento della richiamata tipologia di debito, a valere sulle risorse della relativa sezione del citato Fondo.

L’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n.78 del 2015 (“Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”), nell’ambito della finalità di favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti contratti dalla pubblica amministrazione, incrementa le risorse della sezione del Fondo anticipazione liquidità riguardante i debiti di regioni e province autonome diversi da quelli sanitari, per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte dei medesimi enti territoriali dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2014, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva.

L’articolo 8 dispone altresì che per le predette finalità sono utilizzate le somme iscritte in conto residui delle rimanenti sezioni del citato Fondo, rispettivamente per 108 milioni di euro della sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti degli enti locali e per 1.892 milioni di euro della sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre, il predetto importo è ulteriormente incrementabile delle ulteriori eventuali risorse disponibili ed inutilizzate della sezione del Fondo da ultimo richiamata (ovvero quella destinata ai debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale).

 

Ai sensi del comma 525, le amministrazioni interessate sono tenute a fornire - entro il 28 febbraio 2017 -  formale certificazione dell’avvenuto pagamento dei rispettivi debiti di cui al comma 524 (pertanto dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2014, inclusi i debiti fuori bilancio con i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, sebbene riconosciuti in bilancio solo successivamente), nonché delle relative registrazioni contabili al Tavolo tecnico, istituito ai sensi dell’art.2, comma 4, del citato decreto-legge n. 35 del 2013.

 

L’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n.35 del 2013 istituisce un organismo (denominato “Tavolo”) presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al quale è attribuita la funzione di verifica degli adempimenti cui è subordinata l’anticipazione delle somme del Fondo anticipazione liquidità. Questi ultimi sono contemplati al comma 4 del medesimo articolo 4. Al Tavolo spetta, in breve, verificare:

§  l’idoneità e la congruità delle misure, predisposte dalle regioni, per la copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità (inclusivo degli interessi);

§  l’avvenuta presentazione di un piano di pagamento dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2012 (comprensivi di interessi dovuti);

§  l’avvenuta sottoscrizione di apposito contratto tra il Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, recante modalità di erogazione e di restituzione delle somme (secondo un criterio che preveda una durata non superiore a 30 anni e il riconoscimento di interessi per gli importi oggetto di anticipazione), nonché modalità di recupero e interessi moratori nel caso in cui la regione non adempia nei termini prescritti al versamento delle rate di ammortamento.

Il predetto Tavolo è coordinato dal Ragioniere generale dello Stato ed è composto dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Direttore generale del Dipartimento del Tesoro, dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Ciascuno dei componenti può essere sostituito da un delegato.

 

Rispetto alla disciplina vigente (articolo 2, comma 5, del decreto-legge n.35 del 2013) che già poneva in capo all’amministrazione interessata un obbligo di fornire formale certificazione al Tavolo dell’avvenuto pagamento e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili, il comma 525 in commento pone un termine entro cui deve essere effettuato analogo adempimento riferito al pagamento dei debiti maturati entro il 31 dicembre 2014.

 

Il comma 526 stabilisce che le somme ricevute a titolo di anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti in essere alle date del 31 dicembre 2013 e del 31 dicembre 2014 debbano essere rendicontate entro il 31 marzo 2017 e che in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo esse “costituiscono oggetto di estinzione anticipata entro la data del 30 giugno 2017, da parte delle regioni e province autonome”.

 

Il comma introduce un termine entro cui le amministrazioni territoriali che richiedono anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti pregressi sono tenute ad adempiere all’obbligo di rendicontazione degli impieghi delle anticipazioni stesse. Come conseguenza della mancata rendicontazione, si determina un obbligo da parte delle amministrazioni interessate al rimborso delle anticipazioni ottenute (per la parte non rendicontata) entro il 30 giugno 2017, con un anticipo della scadenza prevista dal contratto fra il Dipartimento del Tesoro e le medesime amministrazioni (sottoscritto ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c)). Occorre in proposito rammentare che la disposizione in commento appare in linea con quanto previsto ai sensi dell’articolo 2, comma 5, secondo cui le risorse ottenute a titolo di anticipazione devono essere, all’atto di erogazione delle stesse, destinate all’immediata estinzione dei debiti recati nel piano di pagamento definito dall’ente interessato.


 

Articolo 1, commi 527 e 528
(Estensione al 2020 del concorso
alla finanza pubblica delle Regioni)

 


527. Al comma 6 dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al primo e al terzo periodo, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020». 

528. Al comma 680 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020» e, al secondo periodo, dopo le parole: «modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato,» sono inserite le seguenti: «inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate,».


 

 

I commi 527 e 528 estendono al 2020 i due contributi alla finanza pubblica già previsti sino al 2019, uno a carico delle Regioni a statuto ordinario (comma 527) e l’altro a carico dell’intero comparto delle Regioni (incluse le Regioni a statuto speciale) e delle Province autonome; viene inoltre prevista un’integrazione della disciplina relativa alla definizione degli ambiti di spesa e degli importi a carico di ciascun ente territoriale (comma 528).

 

Il comma 527 protrae al 2020 il periodo temporale di vigenza dell’obbligo per le regioni a statuto ordinario - recato all’articolo 46, comma 6, primo e terzo periodo, del decreto-legge n.66 del 2014) - di assicurare un contributo alla finanza pubblica.

 

Ai sensi dell’articolo 46, comma 6, primo comma, del decreto-legge n.66 del 2014,  le regioni a statuto ordinario sono tenute ad assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 (con il comma 19 in commento il termine è esteso al 2020).

 

Il medesimo art. 46, comma 6, demanda la definizione degli  ambiti di spesa e degli importi di ciascuna regione alle regioni medesime – in sede di auto coordinamento – , che formulano a tal fine una proposta da recepire con intesa che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è chiamata a sancire entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014, ed entro il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti.

Per gli anni dal 2016 al 2019 si stabilisce che detta intesa debba essere sancita entro il 31 gennaio di ciascun anno (si veda il combinato disposto dei commi 680 e 682 dell’art.1 della legge n.208 del 2015).

Qualora non si pervenga alla predetta intesa entro i prescritti termini, entro i successivi 20 giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni. A tal fine il D.P.C.M. è chiamato a tener anche conto del Pil e della popolazione residente e a rideterminare i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.

 

Ai sensi dell’articolo 46, comma 6, terzo periodo, introdotto dalla legge di stabilità per il 2015 (art.1, comma 398, della legge n.190 del 2014), si prevede un contributo aggiuntivo per le Regioni a statuto ordinario per gli anni 2015-2018, pari a 3.452 milioni di euro annui. Con l’articolo 1, comma 681, della legge di stabilità per il 2016, il periodo è stato esteso al 2019 e ora, con il comma 19 in commento, il medesimo periodo è esteso al 2020.

 

Anche in questo caso, per la definizione degli ambiti di spesa e degli importi, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, il rinvio è ad una proposta delle regioni stesse – “in sede di auto coordinamento” (il riferimento indiretto è all’esame presso la Conferenza delle Regioni) – da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015.

Per gli anni dal 2016 al 2019 si stabilisce che detta intesa debba essere sancita entro il 31 gennaio di ciascun anno (si veda il combinato disposto dei commi 680 e 682 dell’art.1 della legge n.208 del 2015).

A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Anche in questo caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro il prescritto termine, la definizione degli ambiti di spesa e degli importi dei contributi delle singole regioni è demandata al D.P.C.M.

 

Il comma 528 introduce le seguenti modifiche all’articolo 1, comma 680, della legge di stabilità per il 2016 (legge n.208 del 2015), che detta la disciplina riguardante il contributo che le regioni e le province autonome sono tenute ad assicurare alla finanza pubblica:

 

§  estende al 2020 l’obbligo per le regioni e le province autonome di assicurare il contributo alla finanza pubblica stabilito all’art.1, comma 680, della legge n.208 del 2015, e ivi quantificato in 5.480 milioni di euro.

Ai sensi del richiamato comma 680, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (con il comma 20 in esame il termine è esteso al 2020), in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, definiti dalle regioni stesse in sede di auto coordinamento, da recepire con intesa che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è chiamata a sancire entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Si rammenta che il comma 680 introduce una disciplina recante obiettivi unitari, in termini di contributo alla finanza pubblica, che non distinguono fra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario, come invece previsto dai pregressi interventi normativi.

 

§  specifica che la rideterminazione dei livelli di finanziamento degli ambiti individuati e delle modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato effettuata con D.P.C.M. (nel caso in cui non si pervenga, entro il prescritto termine, ad un’intesa in sede di Conferenza delle regioni sulle modalità con cui le regioni e le province autonome assicurano il previsto contributo alla finanza pubblica), possa prevedere anche versamenti da parte delle regioni interessate.

Si ricorda al riguardo che il secondo periodo del comma 680 stabilisce che, qualora entro il 31 gennaio di ciascun anno non si pervenga ad un’intesa in sede di Conferenza delle regioni, con D.P.C.M., da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla medesima data, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome (a tal fine tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL) e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato (che, ai sensi della modifica recata al comma 20 in commento, possono prevedere anche versamenti da parte delle regioni interessate), considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.

 

Per quanto concerne il contributo alla finanza pubblica di ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma, è importante richiamare l’attenzione sulla circostanza che esso è determinato previa intesa con ciascuno dei richiamati enti.

Il citato comma 680 stabilisce, infatti, al terzo periodo che, fermo restando il concorso complessivo, il contributo di ciascuna autonomia speciale dovrà essere determinato con intesa con la stessa Regione o Provincia autonoma.

Tale strumento negoziale risulta imprescindibile poiché l’ordinamento finanziario delle regioni e delle province autonome è stabilito dalle disposizioni statutarie (di rango, come noto, costituzionale) e da quelle attuative di queste ultime (che non possono essere derogate da una legge ordinaria, se non previa intesa).

Con il citato comma 680, al quarto periodo, viene altresì precisato che alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano spetta comunque di assicurare il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza nonostante la rideterminazione (cioè riduzione) dello stesso ai sensi delle disposizioni vigenti (al riguardo sono richiamati, oltre il medesimo comma 680 e i commi seguenti, l'articolo 1, commi da 400 a 417, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Riguardo alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 680 avviene nel rispetto dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge.

 

La misura dei due contributi alla finanza pubblica, richiesti alle regioni ed alle province autonome e prorogati al 2020 dai commi 19 e 20 in esame, ammonta a complessivi 7.682 milioni di euro, come risulta anche dalla relazione tecnica. Dal totale dei contributi di cui sopra, la cui somma ammonterebbe a 9.682 milioni di euro, va infatti sottratta la cifra corrispondente al risparmio realizzato in modo permanente con il taglio per 2.000 milioni di euro del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (stabilito dagli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge n. 78/2015, in attuazione dell’Intesa in Conferenza Stato-Regioni del 25 febbraio 2015).

 

Per quanto concerne il contributo alla finanza pubblica richiesto alle regioni dalla legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), si ricorda che con l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni dell’11 febbraio 2016, il Governo e le Regioni hanno concordato:

§  le modalità di realizzazione del contributo richiesto alle Regioni a statuto ordinario per il 2016, secondo quanto stabilito dai commi 682 e 688 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), pari a complessivi 2.208,60 milioni di euro, sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto;

§  le modalità di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica richiesti al complesso delle Regioni e delle Province autonome dal comma 680 della legge di stabilità 2016 per un importo pari a 3.500 milioni di euro per l’anno 2017 e per un importo pari a 5.000 milioni di euro a decorrere dal 2018; lasciando la rimanente quota di 480 milioni di euro a successive intese.


 

Articolo 1, comma 529
(Modifica procedimento di riparto
del contributo per minori entrate IRAP)

 


529. Al comma 13 -duodecies dell’articolo 8 del decreto- legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il riparto del contributo fra le regioni e le province autonome è effettuato sulla base della proposta formulata dalle regioni e dalle province autonome in sede di auto-coordinamento, anche tenendo conto delle elaborazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, da approvare entro il 30 settembre di ciascun anno mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».


 

 

Il comma 529 dispone che spetta alle Regioni e alle Province autonome la presentazione della proposta di riparto del contributo, assegnato loro per compensare le minori entrate derivanti dalle agevolazioni Irap, alla Conferenza permanente Stato-Regioni, per la successiva approvazione definitiva.

 

Il comma 529 modifica il comma 13-duodecies dell’articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, riguardante l’attribuzione alle regioni e alle province autonome di risorse, a decorrere dal 2016, mediante riparto del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di compensare le minori entrate derivanti dalle agevolazioni Irap (consistenti nella deduzione del costo del lavoro dipendente dall’imponibile dell’imposta) di cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 190 del 2014.

In particolare, la nuova formulazione del secondo periodo del comma 13-duodecies:

§  esplicita che il richiamato riparto del contributo fra le regioni e le province autonome è effettuato sulla base di una specifica proposta formulata dalle regioni e province autonome in sede di auto-coordinamento (anche tenendo conto di apposite elaborazioni del dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia), da approvare mediante intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

§  stabilisce che detto riparto debba essere approvato, con cadenza annuale, entro il 30 settembre di ogni anno.

 

Rispetto al testo previgente, viene così specificato che l’iniziativa del riparto spetta alle regioni e alle province autonome e che esso debba essere approvato con cadenza annuale.

 

Il testo previgente del citato comma 13-duodecies non fa alcun cenno al soggetto titolare della proposta da presentare in Conferenza Stato-regioni. Esso stabilisce che il riparto del citato contributo avviene sulla base di apposite elaborazioni fornite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia con l’approvazione - entro il 30 settembre 2015 - in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Si ricorda che il primo periodo dell'art. 8, comma 13-duodecies, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, attribuisce una quota pari a 326.942.000 euro per l'anno 2015 e a 384.673.000 euro a decorrere dall'anno 2016 - nell'ambito delle risorse già iscritte in bilancio al capitolo 2862 di cui al programma "Federalismo" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante iscrizione su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione - alle regioni e alle province autonome, al fine di compensare le minori entrate per effetto della manovrabilità disposta dalle stesse, applicata alla minore base imponibile derivante dalla misura di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

Si segnala infine che il piano di riparto del contributo di cui all’articolo 8, comma 13-duodecies, del decreto-legge n.78 del 2015 per l’anno 2016 è stato approvato nella riunione della Conferenza Stato-regioni del 20 ottobre scorso.


 

Articolo 1, commi 530-532
(Regolazione anticipazioni di tesoreria per la Sanità)

 


530. Le anticipazioni di tesoreria, concesse, per gli esercizi 2013 e precedenti, alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 77 -quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare mensilmente il finanziamento della spesa sanitaria e non regolate alla data di entrata in vigore della presente legge a valere sulle somme della compartecipazione all’IVA assegnate alle regioni per i medesimi esercizi, si intendono trasferimenti definitivi alle regioni a titolo di compartecipazione all’IVA, nei limiti dell’importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione all’IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016.

531. Alle sistemazioni contabili derivanti dall’applicazione del comma 530 provvede, per lo Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto. Le relative registrazioni contabili sono riportate nel rendiconto generale dello Stato per l’esercizio 2016.

532. Le sistemazioni contabili derivanti dall’applicazione del comma 530 del presente articolo sono registrate dalle regioni nelle scritture contabili dell’esercizio 2016, e non rilevano ai fi ni del saldo individuato dall’articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.


 

 

Le anticipazioni di tesoreria, relative agli esercizi finanziari sino al 2013, concesse alle Regioni a statuto ordinario al fine di assicurare il finanziamento della spesa sanitaria, sono definitivamente trasferite alle regioni, a determinate condizioni ed entro certi limiti (comma 530). Alle sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione di tale disposizione provvede, per lo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, riportando le relative registrazioni nel rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2016 (comma 531). Le Regioni provvedono alle stesse sistemazioni contabili, le quali sono escluse dal computo ai fini del saldo richiesto dalla disciplina del pareggio di bilancio (comma 532).

 

Il comma 530 prevede che le anticipazioni di tesoreria concesse alle Regioni a statuto ordinario, relativamente agli esercizi 2013 e precedenti, dall'art. 77-quater del decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di assicurare mensilmente il finanziamento della spesa sanitaria, si intendano definitivamente trasferite alle Regioni, nei limiti dell'importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016, e a condizione che le stesse anticipazioni non siano regolate - alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - a valere sulle somme della compartecipazione all'IVA assegnate alle Regioni per i medesimi esercizi.

 

Si ricorda che l'art. 77-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, disciplina le modalità di trasferimento alle Regioni delle risorse destinate alla sanità. È stabilito (al comma 2), in proposito, che le somme affluite sui conti correnti di tesoreria centrale intestati alle regioni e alle province autonome a titolo di IRAP e di addizionale regionale all’IRPEF sono interamente versate (entro il quinto giorno del mese lavorativo successivo) presso il tesoriere regionale o provinciale. Eventuali eccedenze in termini di maggior gettito rispetto alle previsioni ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale sono riversate allo Stato in sede di conguaglio. Quanto all’IVA, nelle more del riparto della quota di compartecipazione regionale relativa a tale imposta, alle Regioni a statuto ordinario viene corrisposto un importo definito in base all'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario, la cui erogazione è condizionata alla verifica degli adempimenti regionali (comma 4).

Nei casi in cui le somme trasferite a titolo di gettito IRAP, addizionale regionale IRPEF e compartecipazione IVA (e, con riferimento alla Sicilia, ai sensi del comma 5 dell’articolo 77-quater) non siano idonee a coprire il finanziamento della spesa sanitaria delle singole regioni, sono previste anticipazioni di tesoreria su base mensile in favore delle Regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana. Dette anticipazioni sono accreditate, ai sensi del comma 3 dell’articolo 77-quater, sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme trasferite a titolo di gettito delle richiamate imposte spettanti alle regioni e si dispone in ordine al recupero, in caso di necessità, di tali anticipazioni. La disciplina dettata al comma 3, secondo periodo (aggiunto dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010), intende garantire che tale recupero non venga comunque effettuato a valere sui proventi derivanti da manovre eventualmente disposte dalla Regione con riferimento ai tributi IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF.

Si ricorda, infine, che l'art. 20, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016, in deroga all'art. 77-quater, comma 4, ha autorizzato - nelle more della determinazione della compartecipazione regionale all’IVA - per il 2016, l’erogazione alle Regioni delle quote di compartecipazione all'IVA relative al finanziamento del Servizio sanitario nazionale degli esercizi 2014 e 2015 (ad esclusione della quota premiale) non ancora trasferite alle stesse Regioni a titolo di anticipazioni di tesoreria.

 

Il comma 531 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda, con proprio decreto, con riferimento allo Stato, alle sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 530 e che le relative registrazioni siano riportate nel rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2016.

 

Il comma 532 dispone che le Regioni provvedano alle sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 530, registrandole nelle scritture contabili dell'esercizio 2016. Dette sistemazioni contabili non rilevano ai fini del saldo di cui all'art. 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, vale a dire del saldo richiesto alle regioni dalla disciplina del pareggio di bilancio.

 

Si ricorda che il richiamato comma 710 prevede che le Regioni, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. La disciplina del pareggio di bilancio è ora dettata dall’articolo 1, commi 463-482 della legge in esame.


 

Articolo 1, comma 533
(Disposizioni in materia di rilevazioni SIOPE)

 


533. All’articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8 -bis . Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale (AGID), per il tramite dell’infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia nell’ambito del servizio di tesoreria statale. Le modalità con cui enti e tesorieri scambiano gli ordinativi informatici con l’infrastruttura SIOPE sono definite da apposite regole di colloquio definite congiuntamente con l’AGID e disponibili nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito internet istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento con modalità differenti da quelle descritte nel periodo precedente.

8 -ter . Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e l’AGID, sono stabiliti le modalità e i tempi per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 8 -bis ».


 

 

Secondo il comma 533 le amministrazioni pubbliche sono tenute ad ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) e trasmessi per il tramite dell'infrastruttura SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici). Modalità e tempi di attuazione saranno stabiliti con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e l'Agid.

 

Il comma 533 inserisce, dopo il comma 8 dell'art. 14 della legge n. 196 del 2009, i commi 8-bis e 8-ter, con i quali, rispettivamente, si prevede che:

§  al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche debbano ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere, utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'Agid e trasmessi per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, e che i tesorieri e i cassieri possano accettare soltanto disposizioni di pagamento emesse e trasmesse nei predetti modi. Le modalità di trasmissione degli ordinativi informatici da parte dei tesorieri delle amministrazioni pubbliche all'infrastruttura SIOPE sono definite da apposite "regole di colloquio", stabilite congiuntamente con Agid e disponibili sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nelle Sezioni dedicate al SIOPE;

§  a successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati acquisito il parere della Conferenza unificata e dell'Agid, viene demandata la definizione delle modalità e dei tempi di attuazione delle disposizioni di cui comma 8-bis.

 

Come segnala la relazione illustrativa al disegno di legge, le novità riguardanti le modalità di acquisizione dei dati sono finalizzate a consentire al sistema SIOPE “di evolvere per permettere di tracciare tutte le fasi del ciclo passivo dall’impegno e/o dall’ordine fino all’estinzione del debito”.

 

Quanto alla trasmissione, da parte delle amministrazioni pubbliche alla banca dati SIOPE, delle informazioni relative a incassi e pagamenti effettuati, si ricorda che l'art. 14, comma 7, della legge n. 196 del 2009 dispone che le amministrazioni pubbliche, fatta eccezione per gli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Per quanto riguarda gli enti di previdenza, il comma 7 dello stesso art. 14 prevede che essi trasmettano mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.


 

Articolo 1, commi 535-544
(Misure antielusive e di contrasto all’evasione)

 


535. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

«15 -bis . Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate. Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i termini e le modalità di applicazione della predetta disposizione»;

b) all’articolo 8, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fi ne, le seguenti parole: «presso il proprio deposito. I prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime sospensivo sono separatamente detenuti e contabilizzati rispetto a quelli assoggettati ad accisa ricevuti nel medesimo deposito»;

c) all’articolo 12, comma 1, è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo: «Alle autobotti e alle bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti assoggettati ad accisa si applicano le disposizioni dell’articolo 6, comma 15 -bis »;

d) all’articolo 18, comma 1, dopo le parole: «e presso i destinatari registrati» sono inserite le seguenti: «nonché presso gli altri impianti soggetti a denuncia» e dopo le parole: «del destinatario registrato» sono inserite le seguenti: «ovvero degli altri soggetti obbligati alla denuncia»;

e) l’articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Depositi fi scali di prodotti energetici) .

1. Il regime del deposito fi scale è consentito:

a) per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui all’articolo 21, comma 2, ovvero i prodotti energetici di cui all’articolo 21, comma 3, ove destinati a carburazione e combustione, nonché i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell’articolo 21, commi 4 e 5; 

b) per gli impianti petrolchimici.

2. L’esercizio degli impianti di cui al comma 1 è subordinato al rilascio della licenza di cui all’articolo 63.

3. La gestione in regime di deposito fi scale può essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi.

4. La gestione in regime di deposito fi scale può essere, altresì, autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell’Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all’Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio;

b) il deposito sia propaggine di un deposito fi scale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito.

5. L’esercizio dei depositi fi scali autorizzati ai sensi dei commi 3 e 4 è subordinato al rilascio della licenza di cui all’articolo 63.

6. L’autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è negata ai soggetti nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza defi nitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro secondo del codice penale, per i quali sia prevista la pena della reclusione. La predetta autorizzazione è altresì negata ai soggetti nei confronti dei quali siano in corso procedure concorsuali o siano state defi nite nell’ultimo quinquennio, nonché ai soggetti che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l’accisa, l’imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell’ultimo quinquennio.

7. L’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è sospesa fi no al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso, ai sensi dell’articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per uno dei reati indicati nel comma 6.

8. L’autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 può essere sospesa dall’Autorità giudiziaria, anche su richiesta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei confronti del depositario autorizzato per il quale sia stato emesso, ai sensi dell’articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per reati di natura tributaria, fi nanziaria e fallimentare. L’autorizzazione di cui al primo periodo è in ogni caso sospesa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli laddove venga pronunciata nei confronti del depositario autorizzato sentenza di condanna non definitiva, con applicazione della pena della reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. Il provvedimento di sospensione ha effetto fi no alla emissione della sentenza irrevocabile.

9. L’autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è revocata ai soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, per i quali sia prevista la pena della reclusione.

10. La licenza di cui al comma 2 è negata, sospesa e revocata allorché ricorrano rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6, 8 e 9 e l’istruttoria per il rilascio è sospesa allorché ricorrano le condizioni di cui al comma 7.

11. Nel caso di persone giuridiche e di società, l’autorizzazione e la licenza sono negate, revocate o sospese, ovvero il procedimento per il rilascio delle stesse è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 10 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

12. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica la permanenza delle condizioni previste dal comma 4 e, nel caso esse non possano ritenersi sussistenti, l’autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fi no a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata. Contestualmente all’emissione del provvedimento di sospensione di cui al periodo precedente, viene rilasciata, su richiesta dell’esercente il deposito, la licenza di cui all’articolo 25, comma 4.

13. Per il controllo della produzione, della trasformazione, del trasferimento e dell’impiego dei prodotti energetici, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli può prescrivere l’installazione di strumenti e apparecchiature per la misura e per il campionamento delle materie prime e dei prodotti semilavorati e fi niti; può, altresì, adottare sistemi di verifica e di controllo con l’impiego di tecniche telematiche ed informatiche.

14. Negli impianti di cui ai commi 1, 3 e 4 dotati di un idoneo sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede al controllo dell’accertamento e della liquidazione dell’imposta avvalendosi dei dati necessari alla determinazione della quantità e della qualità dei prodotti energetici rilevati dal sistema medesimo con accesso in modo autonomo e diretto.

15. Nei recinti dei depositi fi scali non possono essere detenuti prodotti energetici di cui all’articolo 21, comma 2, ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

16. Per i prodotti immessi in consumo che devono essere sottoposti ad operazioni di miscelazione o a rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di deposito, gestito in regime di deposito fi scale, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 13.

17. La presente disposizione non si applica al gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00), al carbone (codice NC 2701), alla lignite (codice NC 2702) e al coke (codice NC 2704)».

536. Per i depositi commerciali gestiti in regime di deposito fi scale, di cui all’articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dal comma 535, lettera e) , del presente articolo, le disposizioni del comma 4 del citato articolo 23, come sostituito dal comma 535, lettera e) , del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

537. All’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 -bis . Lo scontrino fi scale e la ricevuta fi scale contengono l’indicazione del numero di codice fi scale del cessionario o committente, se richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione».

538. In attuazione di quanto disposto dal comma 537, con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono adeguati i decreti che disciplinano il contenuto dello scontrino fi scale e della ricevuta fi scale.

539. La disposizione di cui al comma 537 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2018.

540. A decorrere dal 1º gennaio 2018 i contribuenti, persone fi siche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fi scale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

541. La partecipazione all’estrazione a sorte di cui al comma 540 è consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, documentati con fattura, a condizione che i dati di quest’ultima siano trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

542. Al fi ne di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi di cui al comma 540 è aumentata del 20 per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

543. Nelle more dell’attuazione delle misure di cui al comma 540, a decorrere dal 1º marzo 2017, la lotteria nazionale è attuata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuati dai contribuenti, persone fi siche residenti nel territorio dello Stato, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

544. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria.


 

 

I commi da 535 a 539 prevedono il rafforzamento della tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa, allo scopo di contrastare l’evasione della predetta imposta.

Si introducono requisiti soggettivi e oggettivi più stringenti per la gestione dei depositi fiscali, con particolare riferimento agli impianti commerciali gestiti in tale regime.

I commi 540-544, prevedono inoltre, l’indicazione del codice fiscale del cliente su scontrini e fatture, a richiesta, finalizzata all’istituzione dal 2018 di una lotteria nazionale sui medesimi documenti.

Durante l’esame parlamentare è stata introdotta una disposizione che innalza la probabilità di vincita per le transazioni effettuate attraverso carta di debito e di credito, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante (comma 542); l’avvio sperimentale della lotteria sugli scontrini è stato anticipato al 1° marzo 2017 limitatamente agli acquisti di beni o servizi effettuati con carta di debito e di credito (comma 543).

Modifiche alla disciplina delle accise

Il comma 535 apporta numerose modifiche alla disciplina delle accise, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo Unico Accise – TUA, al fine di rafforzare la tracciabilità dei prodotti sottoposti a tali imposte.

La lettera a) del comma 535 inserisce un comma 15-bis all’articolo 6 TUA, norma che disciplina le modalità di circolazione dei beni in sospensione d’accisa (ovvero prima che sia effettuato il versamento dell’imposta).

Tale norma dispone che le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo siano munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate. Si affida a una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di fissare termini e modalità di applicazione della predetta disposizione.

 

La lettera b) del comma 535 inserisce un periodo al termine dell’articolo 8, comma 1 TUA, che contiene la disciplina dei cd. destinatari registrati.

In sintesi, il destinatario registrato è la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato. L’articolo 8 TUA disciplina l’autorizzazione, gli obblighi, gli adempimenti e le specifiche norme applicabili a tale soggetto in relazione ai prodotti ricevuti.

 

Per effetto delle modifiche in commento, si specifica che l’autorizzazione viene rilasciata in considerazione dell’attività svolta dal soggetto presso il proprio deposito. Si precisa inoltre che i prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime sospensivo devono essere separatamente detenuti e contabilizzati rispetto a quelli assoggettati ad accisa ricevuti nel medesimo deposito.

 

La lettera c) del comma 535 inserisce un periodo al termine dell’articolo 12, comma 1, TUA, che disciplina le modalità di deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa. La predetta norma, salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, in linea generale dispone che i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalità stabilite e circolano con un apposito documento di accompagnamento.

Con le modifiche in esame, anche le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti assoggettati ad accisa devono essere munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate (come previsto dall’introdotto articolo 6, comma 15-bis del TUA, vedi lettera a) del comma in esame).

 

La lettera d) del comma 535 modifica l’articolo 18, comma 1, TUA, che reca la disciplina dei controlli e dei presidi dell’amministrazione finanziaria in materia di accisa.

In particolare, con le modifiche in esame si chiarisce che l'amministrazione finanziaria nella propria attività di verifica e controllo può applicare bolli e suggelli agli apparecchi ed ai meccanismi, non solo a quelli presenti nei depositi fiscali e presso i destinatari registrati, ma anche presso gli altri impianti soggetti a denuncia; può anche ordinare l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura, anche a spese degli altri soggetti obbligati alla denuncia, oltre che del titolare di deposito fiscale o del destinatario registrato.

Modifiche alla disciplina della gestione dei depositi fiscali

La lettera e) sostituisce integralmente l’articolo 23 del TUA, relativo alla disciplina della gestione dei depositi fiscali.

Si rammenta che la disciplina del deposito fiscale è contenuta nel Testo Unico Accise. Esso è definito come l’impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’amministrazione finanziaria (articolo 1, comma 2, lettera e), TUA).

Il depositario autorizzato è il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale (articolo 1, comma 2, lettera f), TUA).

L’articolo 5 TUA stabilisce che il regime del deposito fiscale viene sottoposto ad autorizzazione dall’Amministrazione finanziaria, mentre il relativo esercizio è subordinato al rilascio di una licenza (che segue le disposizioni di cui all’articolo 63 TUA). A ciascun deposito è inoltre attribuito un codice di accisa e il depositario è obbligato, fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell’imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili. Sono esonerate dall’obbligo di prestazione della cauzione le Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici e le aziende municipalizzate. L’Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. L’esonero può essere revocato in qualsiasi momento.

Il depositario è altresì obbligato a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l’esercizio della vigilanza sul deposito fiscale, a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale e a presentare i prodotti ad ogni richiesta sottoponendosi a controlli o accertamenti.

I depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale e sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell’operatività dell’impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi.

Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l’inosservanza degli obblighi stabiliti dalla legge - indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale per le violazioni che costituiscono reato -  comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio.

In materia di oli minerali e g.p.l.,  il vigente articolo 23 del TUA stabilisce che le raffinerie e gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono oli minerali ed altri prodotti sottoposti ad accisa operano in regime di deposito fiscale. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i depositi a fini commerciali di oli minerali di capacità superiore a 3000 metri cubi, per i depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità superiore a 50 metri cubi e per i depositi di prodotti petroliferi di capacità inferiore, quando risponde ad effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto.

 

La nuova disposizione conferma il regime del deposito fiscale - ope legis - per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione di prodotti energetici allorché vengano realizzati (articolo 23, novellato comma 1):

a)   i prodotti energetici per i quali il testo unico delle accise prevede uno specifico livello di tassazione;

b)  anche gli altri prodotti energetici, se destinati ad essere impiegati come carburanti o combustibili;

c)   qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato come carburante o qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato come combustibile.

Resta fermo che l’esercizio degli impianti è subordinato al rilascio della licenza fiscale (novellato articolo 23, comma 2).

Resta inoltre confermata la possibilità, per i depositi commerciali, di essere autorizzati ad operare in regime di deposito fiscale, con modalità più stringenti rispetto alle norme attuali.

Come chiarisce la relazione illustrativa, le modifiche tengono conto delle innovazioni introdotte dall’articolo 57 del decreto-legge n. 5 del 2012, che ha ricondotto in capo al Ministero dello sviluppo economico la competenza al rilascio delle autorizzazioni degli impianti individuati come strategici, annoverando tra questi i depositi di prodotti energetici, escluso il g.p.l., aventi una capacità non inferiore a 10.000 mc. e i depositi di g.p.l. di capacità non inferiore a 200 tonnellate vale a dire 400 mc.

Il novellato comma 3 dell’articolo 23 tiene ferma la necessità che, per i predetti depositi, l’autorizzazione venga rilasciata ove sussistano necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto stesso.

Viene differenziato il trattamento per gli impianti di capacità inferiore, per i quali l’autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale è subordinata anche ad una delle seguenti, ulteriori condizioni oggettive (novellato comma 4 dell’articolo 23):

a)   il deposito effettua forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi extra UE, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio;

b)  il deposito è propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, è stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito.

Il nuovo comma 5 conferma che anche l’esercizio in regime di deposito fiscale dei depositi a fini commerciali è subordinato al rilascio della licenza fiscale.

Il novellato comma 6 disciplina le cause ostative di natura soggettiva che impediscono il rilascio dell’autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale, per i depositi commerciali di prodotti energetici.

In particolare, l’'autorizzazione è negata ai soggetti nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna (ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale), ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta (articolo 444 c.p.p.) per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi commessi contro la pubblica amministrazione, contro l’ordine pubblico, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio e contro il patrimonio (previsti dai Titoli II, V, VII, VIII e XIII del Libro secondo del codice penale), per i quali sia prevista la pena della reclusione.

L’autorizzazione è negata anche ai soggetti nei confronti dei quali siano in corso procedure concorsuali (ovvero siano state definite nell'ultimo quinquennio), nonché ai soggetti che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle norme in tema di accisa, IVA e tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio.

Il novellato comma 7 disciplina i casi di sospensione dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione.

Essa rimane sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso (articolo 424 c.p.p.) un decreto che dispone il giudizio per uno dei reati indicati nel già menzionato comma 6.

Il novellato comma 8  prevede i casi di sospensione dell'autorizzazione da parte dell'Autorità giudiziaria.

Essa può essere richiesta dall'Agenzia delle dogane nei confronti del depositario autorizzato per il quale sia stato emesso decreto che dispone il giudizio per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. L'autorizzazione è in ogni caso sospesa dall'Agenzia laddove venga pronunciata nei confronti del depositario autorizzato sentenza di condanna non definitiva, con applicazione della pena della reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla emissione della sentenza irrevocabile.

Si valuti se occorra precisare i presupposti per l’esercizio della facoltà di sospensione da parte dell’autorità giudiziaria, se tale sospensione possa essere considerata una misura di carattere cautelare, sebbene non prevista dal codice di procedura penale e se a tal fine debba essere previsto un termine massimo di efficacia. Si osserva inoltre che l’obbligo di sospensione da parte dell’Agenzia consegue a una sentenza di condanna non definitiva.

Il comma 9, come modificato, disciplina la revoca dell'autorizzazione all’esercizio in deposito fiscale degli impianti commerciali.

Essa opera nel caso di sentenza irrevocabile di condanna o di sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta per i reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, per i quali sia prevista la pena della reclusione.

Il comma 10 riguarda invece le ipotesi di negazione, sospensione o revoca della licenza all’esercente il deposito fiscale.

In particolare la licenza è negata, sospesa, e revocata allorché ricorrano rispettivamente le condizioni di cui ai già commentati commi 6, 8 e 9 (con riferimento alle ipotesi di negazione, sospensione e revoca dell’autorizzazione); analogamente, l'istruttoria per il rilascio è sospesa allorché ricorrano le condizioni di cui al comma 7.

Il comma 11 disciplina l’ipotesi in cui i gestori dei depositi sono persone giuridiche e società; in tal caso l'autorizzazione e la licenza sono negate, revocate o sospese, ovvero il procedimento per il rilascio delle stesse è sospeso, allorché le situazioni di cui ai già visti commi da 6 a l0 ricorrano, alle condizioni i vi previste, con riferimento a persone che ne rivestono ruoli apicali (funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo).

Ai sensi del novellato comma 12 dell’articolo 23, spetta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di verificare la permanenza delle condizioni previste per la gestione di impianti commerciali in regime di deposito fiscale. Nel caso esse non possano ritenersi sussistenti, l'autorizzazione viene sospesa fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata. Contestualmente all'emissione del provvedimento di sospensione di cui al periodo precedente, viene rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza all’esercizio del deposito.

Il novellato comma 13 conferma la facoltà dell’Agenzia di prescrivere nei depositi fiscali l’installazione di appositi strumenti di misura e di adottare sistemi di verifica e controllo utilizzando tecniche telematiche ed informatiche. Ai sensi del nuovo comma 14, l’Agenzia può procedere, negli stabilimenti di produzione o nei depositi dotati di un idoneo sistema di controllo informatizzato della produzione, detenzione o movimentazione dei prodotti, all’accertamento e alla liquidazione dell’imposta avvalendosi di dati rilevati dal predetto sistema.

Il novellato comma 15 conferma il divieto di detenere, nei recinti dei depositi fiscali, prodotti energetici per i quali sono previste specifiche aliquote, ad accisa assolta. Si consente che i prodotti già immessi in consumo (comma 16) possano essere reintrodotti in deposito fiscale qualora debbano essere sottoposti a miscelazione.

Infine, il comma 17 conferma la vigente esclusione dalle predette norme di alcuni prodotti energetici: gas naturale (codici NC 2711 Il 00 e 2711 21 00), carbone (codice NC 2701), lignite (codice NC 2702) e coke (codice NC 2704).

Il comma 536 in commento reca la decorrenza delle modifiche apportate in tema di deposito fiscale. Esse hanno effetto a decorrere dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge (dunque dall’anno 2020).

Lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali

I commi da 537 a 544, modificati e integrati nel corso dell’esame parlamentare, prevedono l’inserimento nello scontrino fiscale e nella ricevuta del codice fiscale del cliente, previa richiesta, in considerazione dell’istituzione di una lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali.

Ai sensi del comma 537, in particolare (con una modifica all'articolo 3 del D.P.R. n. 696 del 1996) si prevede che l’esercente deve inserire nello scontrino o nella ricevuta il numero di codice fiscale del cliente, previa richiesta da parte di quest’ultimo. La richiesta deve essere contestuale al momento dell’acquisto: il cliente non può chiedere l’inserimento del proprio numero di codice dopo l’effettuazione dell’operazione (comma 6, secondo periodo).

I commi 538 e 539, rispettivamente, demandano a provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’adozione di disposizioni attuative e stabiliscono la decorrenza delle nuove norme al 1° gennaio 2018.

Il comma 540 prevede, dalla medesima data del 1° gennaio 2018, l’introduzione di una lotteria nazionale cui possono partecipare esclusivamente le persone fisiche che risiedono in Italia e che effettuano l’acquisto di beni o servizi fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione. L’acquisto deve obbligatoriamente avvenire presso commercianti al minuto (o che esercitano attività assimilate) che abbiano optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi (ai sensi del D.Lgs. n. 127 del 2015), nonché presso gli stessi commercianti ovvero tutti i soggetti passivi IVA, laddove l’acquisto sia documentato con fattura, i cui dati siano trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate (comma 541).

 

Il comma 542, introdotto durante l’esame parlamentare, allo scopo di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, dispone che la probabilità di vincita dei premi della lotteria legata allo scontrino fiscale sia aumentata del venti per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui all’articolo 2, comma 3 del D.lgs. n. 127 del 2015 (in tema di fatturazione elettronica).

Il menzionato comma 3 dispone che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri delle operazioni soggette a IVA siano effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

 

La concreta applicazione della lotteria nazionale legata agli scontrini è attuata, in via sperimentale e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, dal 1° marzo 2017 (comma 543, anch’esso introdotto durante l’esame parlamentare), limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.

Infine si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l’emanazione di apposito regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria (comma 544, anch’esso introdotto durante l’esame parlamentare del provvedimento).


 

Articolo 545 e 546
(Vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo)

 


545. Al fi ne di contrastare l’elusione e l’evasione fi - scale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l’ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l’inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l’oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d’ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fi sica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali.

546. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare, sentite l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Società italiana degli autori ed editori, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, le specificazioni e regole tecniche attuative del comma 545, in particolare al fi ne di aumentare l’efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, nonché di assicurare la tutela dei consumatori. 


 

 

I commi 545-546 sono volti a contrastare la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei biglietti.

 

In particolare, al fine di contrastare l’elusione e l’evasione fiscale, nonché di garantire la tutela dei consumatori, si dispone che la vendita, o qualsiasi altra forma di collocamento, di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai “titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione”, è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l’inibizione della condotta e con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 180.000 euro.

Al riguardo si evidenzia, preliminarmente, che, in base al comunicato stampa del Mibact dell’11 novembre 2016 – che faceva riferimento alla presentazione di un emendamento del Governo, di contenuto pressoché analogo –, la disposizione riguarda gli organizzatori degli spettacoli nonché i titolari di biglietterie automatizzate autorizzate, che, dunque, sarebbero gli unici legittimati a vendere i titoli di accesso[62].

L’intento è quello di contrastare il fenomeno del c.d. secondary ticketing, ossia del collocamento di biglietti per attività di spettacolo acquistati in maniera massiva e successivamente rivenduti a prezzi superiori rispetto a quelli esposti sul biglietto.

 

Con riguardo alla misura della sanzione, si ricorda che l’art. 10 della L. n. 689/1981 stabilisce che, al di fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

In materia, da pacifica giurisprudenza costituzionale (v., a titolo di esempio, ordinanze Corte costituzionale 23/2009 e 292/2006), l’individuazione delle condotte punibili e la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni rientrano nella discrezionalità del legislatore, potendo la stessa discrezionalità essere oggetto di censura soltanto nei casi di uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza.

 

Non è sanzionata la vendita (o qualsiasi altra forma di collocamento) effettuata da persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali.

In caso di utilizzo delle reti di comunicazione elettronica, è prevista la rimozione dei contenuti o, nei casi più gravi, l’oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie.

Non sono indicati esplicitamente i parametri di gravità delle condotte.

 

I compiti di accertamento e intervento spettano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e alle altre autorità competenti (quale potrebbe essere, ad esempio, la polizia postale), che agiscono d’ufficio o su segnalazione degli interessati.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che il D.Lgs. 70/2012, di recepimento della direttiva 2009/140/CE e della direttiva 2009/136/CE, modificando il codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003), ha esplicitato il ruolo dell'AGCOM come autorità nazionale di regolamentazione per le comunicazioni elettroniche.

 

Per quanto concerne, più specificamente, la tutela inibitoria da parte dell’AGCOM, nel caso in esame questa si concreta sostanzialmente, ai sensi del D.Lgs. 70/2003, nell’imporre all’Internet provider di rimuovere i contenuti relativi alla vendita abusiva dei biglietti o di utilizzare gli accorgimenti tecnici volti ad impedire l’accesso al sito (o alla pagina web). Va, inoltre, ricordato che lo stesso D.Lgs. 70/2003 considera il provider civilmente responsabile di tali contenuti nei casi in cui, richiesto dall’autorità amministrativa di vigilanza (o dall’autorità giudiziaria), non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.

 

L’adozione delle specifiche e delle regole tecniche volte ad aumentare l’efficacia e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante sistemi di biglietterie automatizzate, nonché ad assicurare la tutela dei consumatori, è demandata a un decreto interministeriale (Ministro dell’economia e delle finanze, Ministro della giustizia e Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo), da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentite l’AGCOM e la SIAE.

Al riguardo, si ricorda che la certificazione degli incassi nel settore degli spettacoli e degli intrattenimenti avviene tramite speciali sistemi automatizzati resi funzionanti da carte di attivazione fornite dalla SIAE in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate (provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2001).

Tali sistemi consentono di trasmettere periodicamente alla SIAE i dati degli incassi giornalieri e mensili per via telematica. Con circolare n. 34/E del 27 giugno 2003, l’Agenzia delle Entrate ha indicato quali sono i soggetti tenuti all’uso delle apparecchiature e le prestazioni da certificare.

Qui maggiori informazioni.


 

Articolo 1, commi 547-553
(Imposta sul reddito d’impresa – IRI e razionalizzazione dell’Aiuto alla crescita economica – ACE)

 


547. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 23, comma 1, lettera g) , dopo le parole: «non residenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché quelli di cui all’articolo 55 -bis , comma 1, secondo periodo»;

b) dopo l’articolo 55 è inserito il seguente:

«Art. 55 -bis (Imposta sul reddito d’impresa). — 1. Il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l’aliquota prevista dall’articolo 77. Dal reddito d’impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

2. In deroga all’articolo 8, comma 3, le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo sono computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell’articolo 8, comma

3, considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 3. Le somme prelevate a carico dell’utile dell’esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell’esercizio e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono reddito d’impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

4. Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L’opzione ha durata pari a cinque periodi d’imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione.

5. L’applicazione del presente articolo esclude quella dell’articolo 5 limitatamente all’imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d’imposta precedenti a quello dal quale ha effetto tale articolo; le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d’imposta»;

c) all’articolo 116:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Opzioni per le società a ristretta base proprietaria»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 -bis . In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e

2, le società ivi previste possono esercitare l’opzione per l’applicazione del regime di cui all’articolo 55 -bis . Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che esercitano l’opzione di cui all’articolo 55 -bis si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo».

548. Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all’articolo 55 -bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 547 del presente articolo, l’ammontare del contributo annuo dovuto dai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è determinato senza tenere conto delle disposizioni di cui al citato articolo 55 -bis .

549. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 84, comma 3, alinea, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La limitazione si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell’articolo 96, relativamente agli interessi indeducibili, nonché a quelle di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all’aiuto alla crescita economica»;

b) all’articolo 88, comma 4 -ter , il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182 -bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d) , del citato regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84, senza considerare il limite dell’ottanta per cento, la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell’articolo 96 del presente testo unico»;

c) all’articolo 172, comma 7, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell’articolo 96 del presente testo unico, nonché all’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

d) all’articolo 173, comma 10, dopo le parole: «Alle perdite fi scali» sono inserite le seguenti: «, agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell’articolo 96 del presente testo unico, nonché all’ec  cedenza relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,»;

e) all’articolo 181, comma 1, dopo le parole: «le perdite fi scali» sono inserite le seguenti: «, l’eccedenza di interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell’articolo 96 del presente testo unico, nonché l’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,».

550. All’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010»;

b) il comma 2 -bis è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Dall’ottavo periodo d’imposta l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata al 2,7 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l’aliquota è fissata al 3 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l’aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento e al 2,3 per cento»;

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6 -bis . Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fi no a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010»;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il presente articolo si applica anche al reddito d’impresa di persone fi siche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria».

551. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 550, lettere d) ed e) , del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015.

552. Per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dalla lettera e) del comma 550 del presente articolo, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.

553. La determinazione dell’acconto dovuto ai fi ni dell’imposta sui redditi delle società relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 550.


 

 

I commi 547 e 553 recano la disciplina della nuova imposta sul reddito d’impresa (IRI) - da calcolare sugli utili trattenuti presso l’impresa - per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. L’opzione per l’applicazione dell’IRI si effettua in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. In tale ipotesi, su detti redditi opera la sostituzione delle aliquote progressive IRPEF con l’aliquota unica IRI, pari all’aliquota IRES (24 per cento dal 2017).

Contestualmente viene modificata la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE) per razionalizzarne l’ambito applicativo. Tra le modifiche apportate dalle norme in esame si segnala, al fine di tener conto del corrente andamento dei tassi di interesse, la diminuzione dell’aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, detta aliquota viene stabilita nella misura del 2,7 per cento, mentre per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 è fissata al 2,3 per cento.

Si estende l’applicazione dell’ACE alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

 

Obiettivo delle norme in esame è di incentivare il reinvestimento degli utili all’interno delle piccole e medie imprese, al fine di agevolare la crescita e lo sviluppo delle attività produttive. In tale ottica, quindi, la tassazione sarà quella ordinaria allorquando gli utili prodotti o precedentemente reinvestiti saranno prelevati dall’imprenditore individuale o distribuiti dalle società beneficiarie del nuovo regime agevolativo.

Nella relazione illustrativa si legge che la revisione dell’imposizione così illustrata va nella direzione dell’uniformità di trattamento con le società di capitali, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica; inoltre si favorisce la patrimonializzazione delle piccole imprese.

Si ricorda, al riguardo, che una riforma in tal senso della tassazione del reddito d’impresa era prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera a) della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 23 del 2014). Il termine per l’esercizio della delega è infatti scaduto il 27 giugno 2015 senza che tali previsioni siano state attuate. Il richiamato articolo 11 delegava il Governo ad emanare norme volte all’assimilazione al regime IRES dell’imposizione sui redditi d’impresa, compresi quelli prodotti in forma associata, dai soggetti passivi IRPEF, assoggettandoli a un’imposta sul reddito imprenditoriale – IRI  con un’aliquota proporzionale allineata all’IRES. Le somme prelevate dall’imprenditore e dai soci avrebbero concorso alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF dell’imprenditore e dei soci e sarebbero state deducibili dalla predetta imposta sul reddito imprenditoriale.

Il comma 547 novella in più parti il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR):

§  con una prima modifica contenuta nella lettera a), si novella l’articolo 23, comma 1, lettera g) del TUIR al fine di coordinarlo con le nuove disposizioni in materia di imposta sul reddito d’impresa (IRI);

§  con la seconda modifica contenuta nella lettera b), si disciplina la nuova imposta sul reddito d’impresa (IRI) mediante inserimento del nuovo articolo 55-bis del TUIR. Il nuovo articolo prevede che:

-      il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, in regime di contabilità ordinaria, è escluso dalla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione separata (a titolo di IRI) con l’aliquota prevista dall’articolo 77 del TUIR (Ires), che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è fissata al 24% (articolo 1, comma 61 della L. n. 28/12/2015, n. 208). Dal reddito d’impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci (comma 1).

La contabilità ordinaria, obbligatoria per i soggetti in questione se superano determinati limiti di ricavi (400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività), prevede la tenuta dei seguenti libri contabili:

§  libro giornale: contiene l’annotazione di tutte le operazioni in ordine cronologico;

§  libro inventari: dove si riporta la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore;

§  registri IVA: composti dal registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e dal registro degli acquisti;

§  registro dei beni ammortizzabili: evidenzia i beni a fecondità ripetuta;

§  scritture ausiliarie: conti di mastri e scritture di magazzino.

-      in deroga al vigente regime fiscale (articolo 8, comma 3 del TUIR) delle perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e di quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione delle disposizioni relative all’IRI sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandata semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili (comma 2);

-      la tassazione sarà quella ordinaria allorquando gli utili prodotti o precedentemente reinvestiti e assoggettati alla tassazione separata dell’IRI saranno prelevati dall’imprenditore individuale o distribuiti dalla società di persone (comma 3);

-      gli imprenditori e le società di persone potranno optare per l’applicazione della nuova IRI a prescindere da qualsiasi parametro dimensionale e quindi il nuovo regime è fruibile anche da soggetti che, per loro natura, sono ammessi al regime di contabilità semplificata; l’opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta ed è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi (comma 4);

-      per gli imprenditori individuali e per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice non si applica la disposizione contenuta nell’articolo 5 del TUIR limitatamente all’imputazione  per trasparenza ed alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione (comma 5);

-      le nuove disposizioni non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili di periodi precedenti a quelli di applicazione dell’IRI (comma 6).

Con la modifica contenuta nella lettera c), si novella l’articolo 116 del TUIR in materia di trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria; in particolare viene eliminato il riferimento alla sola trasparenza fiscale quale regime opzionale per dette società e viene quindi esteso ad esse il regime fiscale contenuto nel presente articolo 55-bis, che disciplina la nuova IRI. Si specifica che gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che optano per l’IRI si considerano equiparati alle somme di cui al precedente comma 3 del nuovo articolo 55-bis; pertanto tali tipologie di redditi perdono la natura di redditi di capitale e concorrono invece alla formazione del reddito del percettore quale reddito d’impresa.

 

La tassazione per trasparenza fiscale, consiste nella possibilità di imputare ai soci il reddito prodotto dalle società di capitali in proporzione alla quota di partecipazione di ogni socio agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi. L’opzione per il regime della trasparenza può aversi in due casi:

§  trasparenza ex art. 115 del TUIR che riguarda le società di capitali interamente partecipate da altre società di capitali;

§  trasparenza ex art. 116 del TUIR concernente l’opzione da parte delle società a responsabilità limitata costituite da persone fisiche, a ristretta base societaria con volume di ricavi dichiarati nell’anno precedente non superiore al limite previsto per l’applicazione degli studi di settore (euro 5.164.569) il cui capitale sia interamente posseduto da soci persone fisiche di numero non superiore a 10 (20 in caso di società cooperative a responsabilità limitata). L’opzione può esser esercitata da tutte le società e comunicata all’Amministrazione finanziaria entro il primo dei tre esercizi di opzione.

Optando per tale regime si hanno i seguenti effetti.

§  in capo alla società non si verifica alcuna tassazione IRES in quanto il reddito è assoggettato a tassazione in capo ai soci;

§  i soci dovranno dichiarare il reddito di propria spettanza anche se non è stato effettivamente percepito.

L’opzione per il regime o il suo rinnovo è irrevocabile per tre esercizi e va esercitata sia dalla società partecipata sia dai soci, è rinnovabile ed ha effetto dall’inizio dell’anno nel quale è manifestata.

 

Il comma 548 dispone che, per i soggetti che optano per il regime dell’IRI, il contributo annuo dovuto alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – titolari, coadiuvanti e coadiutori – è determinato senza tener conto delle nuove disposizioni in materia di IRI.

 

Anche il comma 549 novella in più parti il TUIR; in particolare:

§  con la modifica contenuta nella lettera a) si inserisce un nuovo periodo dopo il primo periodo del comma 3 dell’articolo 84, in materia di utilizzo delle perdite nei casi di trasferimento del controllo aziendale. In tale ambito, a particolari condizioni, si esclude il riporto delle perdite nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni venga acquisita da terzi ed inoltre, entro un determinato periodo di tempo (due periodi successivi o anteriori rispetto al trasferimento), si modifichi l’attività effettivamente esercitata. La modifica in argomento estende la limitazione dell’utilizzo delle perdite anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, di cui al comma 4 dell’articolo 96 del TUIR, relativamente agli interessi indeducibili, nonché alle eccedenze del rendimento nozionale posto a base del calcolo della deduzione dal reddito a titolo di aiuto alla crescita economica (ACE);

 

Con l’articolo 1 del DL 201/2011 è stato introdotto, con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, un trattamento fiscale agevolato (ACE: aiuto alla crescita economica) alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Tale regime agevolato introduce una deduzione dal reddito delle società di capitale, di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria, commisurata al rendimento nozionale del capitale proprio. Per gli esercizi 2011/2013 il rendimento nozionale è fissato al 3%; per potenziare gli effetti della deduzione ACE l’articolo 1, commi 137 e 138 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto un innalzamento del rendimento portandolo per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 al 4%, per il periodo in corso al 31 dicembre 2015 al 4,5% e per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 al 4,75%.

§  con la modifica contenuta nella lettera b) si sostituisce il secondo periodo del comma 4‑ter dell’articolo 88 in materia di sopravvenienze attive. In particolare si prevede nell’ambito delle procedure che disciplinano la crisi dell’impresa che la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva non solo per la parte di deduzione che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84 del TUIR, ma anche per l’eccedenza relativa all’ACE e per gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili di cui al comma 4 dell’articolo 96 del TUIR;

§  con la modifica contenuta nella lettera c) si sostituisce il quinto periodo del comma 7 dell’articolo 172 del TUIR; in materia di fusione di società per tener conto - nel caso della portabilità in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante, delle perdite delle società che partecipano alla fusione - delle citate modifiche apportate in materia di ACE;

 

Secondo le vigenti disposizioni il passaggio alla società incorporante o risultante dalla fusione delle quote di interessi passivi (ai sensi del comma 4 dell’articolo 96) non dedotte nei periodi antecedenti dalle società partecipanti alla fusione è limitato, subordinandolo di fatto alle stesse condizioni previste per il recupero delle perdite di cui al comma 7 in argomento. La modifica interviene per dichiarare la limitazione del passaggio alla società incorporante o risultate dalla fusione, delle eventuali eccedenze di ACE, in quanto a legislazione vigente tale portabilità è ammessa:

§  con la modifica contenuta nella lettera d) si aggiunge al comma 10 dell’articolo 173 del TUIR - in materia di scissione di società – il riferimento agli interessi indeducibili di cui al comma 4 dell’articolo 96, nonché l’eccedenza relativa all’ACE, al fine di coordinare la vigente disciplina con le nuove disposizioni finora viste (lettera c));

 

Nello specifico il regime fiscale vigente prevede per la scissione il rinvio alle disposizioni contenute nel citato articolo 172, comma 7 (peraltro novellato come precedentemente evidenziato) in materia di fusione di società al fine di rendere omogenea la disciplina nell’ambito delle operazioni straordinarie di gestione:

§  con la modifica contenuta nella lettera e) si estendono le novelle disposte con le precedenti lettere c) e d) anche alle fusioni, scissioni conferimenti di attivo, scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi. Si integrano le vigenti disposizioni contenute nell’articolo 181, comma 1 in materia di perdite fiscali che fanno rinvio alla citata disciplina prevista per i casi di fusione di cui al comma 7 dell’articolo 172, come modificato dalla lettera c) del presente comma, al fine di tener conto della disciplina concernente gli interessi indeducibili di cui al comma 4 dell’articolo 96 del TUIR e l’eccedenza relativa all’ACE.

 

Il comma 550 modifica in più parti il citato articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di ACE:

§  con la modifica contenuta nella lettera a) si elimina la disposizione che prevede, con rinvio al comma 3 del medesimo articolo 1 del decreto-legge 201/2011, che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (a decorrere dal settimo periodo di imposta) sia determinata l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale;

§  con la modifica contenuta nella lettera b) si abroga il vigente comma 2‑bis, che disciplina la variazione in aumento del capitale proprio per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri dell’Unione europea (UE) o aderenti allo Spazio economico europeo (SEE). La disciplina qui abrogata si riferisce al c.d. regime di super-ACE, rivolto alle società quotate, regime che non ha avuto concreta esecuzione perché soggetto all’acquisizione preventiva dell’autorizzazione della Commissione europea.

§  con la modifica contenuta nella lettera c) si definisce, dall’ottavo periodo di imposta, l’aliquota del 2,7% utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio ai fini dell’ACE; sono invece confermate le aliquote previste in via transitoria per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2016, mentre per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 l’aliquota si riduce al 2,3%;

§  con la modifica contenuta nella lettera d) si aggiunge il comma 6‑bis con cui si prevede, per i soggetti diversi dalla banche e dalle imprese di assicurazione, che la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010;

§  con la modifica contenuta nella lettera e) si sostituisce il comma 7 al fine di consentire automaticamente l’applicazione dell’ACE alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, senza che a ciò vi si provveda con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, così come invece previsto a legislazione vigente.

Il comma 551 dispone, in deroga allo statuto del contribuente, che le disposizioni di cui al precedente comma 550, lettere d) ed e) si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, pertanto dal 2016.

 

Il comma 552 dispone che per i soggetti persone fisiche, società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria rileva, come incremento del capitale proprio (ai fini del calcolo del rendimento nozionale per la definizione dell’ACE), la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 ed il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.

 

Il comma 553 definisce le modalità di determinazione dell’acconto per l’anno d’imposta 2017; ai fini dell’imposta sul reddito delle società il calcolo dell’acconto è effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 550 in argomento.

 


 

Articolo 1, commi 554-564
(Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa)

 


554. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2017»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».

555. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 554 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all’8 per cento e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata.

556. I soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

557. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello di cui al comma 556, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

558. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 561.

559. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fi ni delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16  per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

560. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a fi nalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fi ni della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

561. Le imposte sostitutive di cui ai commi 558 e 559 sono versate in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

562. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

563. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º dicembre 2018.

564. Le previsioni di cui all’articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3 -bis , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva di cui al comma 559, è vincolata una riserva in sospensione d’imposta ai fi ni fi scali che può essere affrancata ai sensi del comma 558.


 

 

I commi da 554 a 564 prorogano i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l’aliquota dell'8 per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva. Si prevede poi, a favore delle società di capitali e degli enti residenti sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un'imposta sostitutiva del dieci per cento.

 

Il comma 554 riapre i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo.

I termini sono stati da ultimo prorogati dalla legge di stabilità per il 2016, articolo 1, comma 887.

 

In particolare, la norma consente di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2017; il termine di versamento dell’imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2017 (nel caso di opzione per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il medesimo temine del 30 giugno 2017.

Più in dettaglio, la disposizione in esame novella l’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 282 del 2002, volto ad introdurre la prima riapertura dei termini previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 riferiti, rispettivamente, al possesso di partecipazioni e di terreni. I richiamati articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 hanno introdotto la facoltà di rivalutare i terreni (sia agricoli sia edificabili) e le partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti.

 

Il comma 555 fissa le aliquote di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 2, della legge n. 448 del 2001 in misura pari all'8 per cento.

 

Il citato articolo 5, comma 2, prevedeva un'aliquota del 4 per cento per le partecipazioni qualificate e del 2 per cento per quelle non qualificate; l'articolo 7, comma 2, indicava per l'imposta sostitutiva del 4 per cento per la rivalutazione di terreni.

Un innalzamento dell’aliquota era stato disposto dal comma 888 della richiamata legge di stabilità 2016 il quale ha previsto, in relazione alle partecipazioni non quotate e ai terreni, che le aliquote delle imposte sostitutive di cui al predetto articolo 5, comma 2 fossero pari all'8 per cento, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge fosse raddoppiata.

 

Il comma 556 prevede che i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (società di capitali residenti, enti e trust residenti che esercitano attività commerciali) che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2015.

La rivalutazione opera in deroga all'articolo 2426 del codice civile (che individua i criteri di valutazione di tali beni a fini civilistici) e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

La rivalutazione va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e per il quale il termine di approvazione scada successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Essa deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e va annotata nell'inventario e nella nota integrativa (comma 557).

Il comma 558 prevede il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del dieci per cento al fine dell'affrancamento, in tutto o in parte, del saldo attivo della rivalutazione.

Il comma 559 stabilisce che la rivalutazione avvenga mediante versamento di un'imposta sostitutiva del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili, calcolato sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione; tali imposte sono sostitutive delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali. La valenza fiscale della procedura di rivalutazione opera a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

Nel caso in cui i beni rivalutati, prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata, siano ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore, ai fini della determinazione di plusvalenze (o minusvalenze) si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione (comma 560).

Le modalità di versamento delle imposte sostitutive sono fissate dal comma 561, che prevede in particolare il versamento in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. È prevista la possibilità di compensare detti importi ai sensi della vigente normativa.

Il comma 562 rimanda, in quanto compatibili, alle precedenti disposizioni in materia di rivalutazione: si tratta degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge n. 342/2000, dei decreti del Ministro delle finanze n. 162/2001  e del Ministro dell'economia e delle finanze n. 86/2002, nonché dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004.

 

Si ricorda che gli articoli da 10 a 16 della legge n. 342 del 2000 hanno concesso alle imprese la facoltà di effettuare la rivalutazione dei beni risultanti in bilancio attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva sul maggior valore iscritto.

In particolare, ai sensi dell’articolo 10, potevano essere oggetto di rivalutazione i beni mobili e immobili e le partecipazioni in società controllate o collegate che risultassero iscritte tra le immobilizzazioni nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2002. Risultavano esclusi, invece, i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa (c.d. “beni-merce”).

Con riferimento al profilo soggettivo, le disposizioni richiamate interessavano le società di capitali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali, le imprese individuali, le società di persone, con la sola esclusione delle società semplici, nonché le società, gli enti e le persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione (articoli 10 e 15).

La rivalutazione, secondo quanto disposto dall’articolo 11, poteva essere eseguita nell’esercizio successivo a quello indicato all'articolo 10, per il quale il termine di approvazione del bilancio scadesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, al fine di evitare sopravvalutazioni, venivano disposti criteri per la determinazione del nuovo valore attribuito al bene oggetto di rivalutazione.

L’articolo 12 prevedeva che sui maggiori valori emersi fosse applicata un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nella misura, rispettivamente, del 19 per cento per i beni ammortizzabili e del 15 per cento per quelli non ammortizzabili. L’imposta sostitutiva poteva essere versata in tre rate annuali di pari importo, anche mediante compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Il maggior valore attribuito ai beni con la rivalutazione, in base all’articolo 12, comma 3, era comunque riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio in cui la rivalutazione era stata effettuata.

Ai sensi dell'articolo 13, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione doveva essere destinato ad incremento di capitale sociale oppure iscritto in un'apposita riserva in sospensione d’imposta, la cui denominazione doveva contenere il riferimento alle disposizioni relative alla rivalutazione eseguita. La finalità della norma consiste nell'escludere la possibilità che le somme relative alla rivalutazione, incrementative del patrimonio netto dell’impresa, vengano utilizzate senza essere adeguatamente tassate: il medesimo articolo 13 dispone infatti che nel caso in cui tali riserve siano distribuite ai soci, le somme versate, incrementate dell’imposta sostitutiva pagata, concorrono a formare sia il reddito imponibile della società sia quello dei soci; a tal fine è riconosciuto un credito d’imposta pari all’importo dell’imposta sostitutiva pagata. Se, invece, la riserva è utilizzata per la copertura di perdite, non si può far luogo a distribuzione di utili se prima non viene reintegrata la riserva medesima.

L'articolo 14 consentiva l'applicazione delle disposizioni dell’articolo 12 e della relativa imposta sostitutiva, per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni iscritti nel bilancio o rendiconto, anche singolarmente considerati, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo (c.d. riallineamento). In entrambi i casi (rivalutazione o riallineamento), ai sensi dell’articolo 14, l’importo corrispondente ai maggiori valori era imputato ad una riserva in sospensione di imposta.

L’articolo 16, infine, rimetteva a un decreto ministeriale la determinazione delle modalità di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli da 10 a 15. A ciò si è provveduto con i decreti del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e 19 aprile 2002, n. 86.

 

I commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge n. 311/2014 (legge finanziaria 2005) disciplinano il versamento di una imposta sostitutiva sulle riserve e i fondi in sospensione di imposta e sui saldi attivi di rivalutazione.

Il comma 475 in particolare prevede che le riserve e i fondi, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società e dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d'imposta. Ai sensi del comma 477 l'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto; per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi (comma 478).

 

In base al comma 563, limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di riconoscimento fiscale di tali valori, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2018.

Il comma 564 stabilisce infine che le previsioni dell’articolo 14, comma 1, della legge n. 342/2000, sul riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, del TUIR.

Il comma 3-bis citato prevede che, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione. Per tali soggetti, per l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata secondo le modalità precedentemente descritte.


 

Articolo 1, commi 565 e 566
(Assegnazione o cessione di beni ai soci. Estromissione
di immobili dal patrimonio dell’impresa)

 


565. Le disposizioni dell’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018.

566. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2016, poste in essere dal 1º gennaio 2017 al 31 maggio 2017. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 e il 16 giugno 2018. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1º gennaio 2017.


 

 

I commi 565 e 566 prevedono la riapertura (al 30 settembre 2017) dei termini  per l’assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e per l’estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell’impresa da parte dell’imprenditore individuale.

 

Il comma 565 consente l'applicazione delle disposizioni in tema di regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci, previste dalla legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, commi da 115 a 120, legge n. 208 del 2015) anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017.

I relativi versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018.

 

I commi da 115 a 120 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 hanno introdotto apposite agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società - ivi incluse le cd. società non operative -, di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: a queste operazioni si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è ridotta l’imposta di registro. Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie.

L'assegnazione dei beni costituisce, insieme all'attribuzione di denaro, lo strumento col quale la società effettua la distribuzione di utili o la restituzione di capitale. Con tali norme in esame veniva riproposta la misura in passato già prevista dall’articolo 29 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, come successivamente integrato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28. Sulle questioni applicative era intervenuta la Circolare n. 112/E del 21 maggio 1999 del Ministero delle finanze, cui si farà riferimento in seguito.

Le società non operative (disciplinate dalla legge 724 del 1994 e dal decreto-legge n. 138 del 2011) o “società di comodo” sono quelle non preposte a svolgere un’attività economica o commerciale, ma soltanto a gestire un patrimonio mobiliare o immobiliare. L’ordinamento tributario prevede una disciplina di contrasto di tali società, con fini antielusivi: tra l’altro, ad esse si applica una maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota IRES. Tale maggiorazione si applica anche alle società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi (cd. società in perdita sistematica, su cui è poi intervenuto il D.Lgs. n. 175 del 2014). La riforma delle società di comodo, prevista dalla legge delega sulla riforma fiscale, non è stata attuata.

Il comma 115 individuava i destinatari di tale agevolazione, ovvero le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che abbiano assegnato o ceduto ai soci beni immobili o beni mobili registrati, non strumentali all’attività di impresa.

L’agevolazione riguarda anche le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si sono trasformate in società semplici.

L’agevolazione si applicava alle seguenti condizioni:

§  le cessioni o assegnazioni devono essere avvenute entro lo scorso 30 settembre 2016;

§  tutti i soci cessionari o assegnatari dovevano risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero dovevano essere iscritti entro il 31 gennaio 2016 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016), in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.

Il comma 116 individua in primo luogo la base imponibile cui applicare l’imposta sostitutiva, costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

L’imposta sostitutiva (che si applica in luogo delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – IRAP) ha un’aliquota dell’8 per cento. Essa è elevata al 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.

L’aliquota è del 13 per cento sulle riserve in sospensione d’imposta, annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, e su quelle delle società che si trasformano.

Le riserve e i fondi in sospensione d’imposta sono poste patrimoniali costituite in occasione di particolari situazioni, in genere previste da norme speciali (ad esempio nel caso di rivalutazioni di beni d’impresa), che ne rinviano l’imposizione ad un momento successivo, generalmente coincidente con la distribuzione di detti fondi e riserve o con il verificarsi di uno dei presupposti che comportano il venir meno del regime di sospensione.

Il comma 117 chiarisce i criteri di determinazione del valore normale, necessario per la determinazione della base imponibile.

Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalle norme in tema di imposta di registro.

Si tratta in particolare dei moltiplicatori contemplati dall’articolo 52, quarto comma, primo periodo, del testo unico sull’imposta di registro, D.P.R. n. 131 del 1986, ossia 75 per i terreni e 100 per i fabbricati.

Nel caso di cessione, il corrispettivo della stessa, ove inferiore al valore normale del bene - determinato ai sensi delle regole generali del TUIR o, in alternativa, con l’applicazione dei moltiplicatori - è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori (valore normale o valore catastale).

Nel silenzio delle norme in esame, il valore normale per i beni mobili iscritti in pubblici registri sembra doversi individuare in base alle ordinarie disposizioni dell’articolo 9 TUIR (cfr. anche la citata circolare n. 112/E del 1999).

Il valore normale è il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Per quanto riguarda il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate, il comma 118 prescrive che esso sia aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.

Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni sul trattamento fiscale degli utili di cui al comma 1, secondo periodo, e dai commi da 5 a 8 del menzionato articolo 47, relativi alla presunzione di distribuzione degli utili di esercizio, nonché in tema di distribuzione di beni ai soci e trattamento fiscale di dette assegnazioni.

Si chiarisce inoltre che il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

Per quanto concerne il costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato, la citata circolare n. 112/E del 1999 rimandava, relativamente ai beni plusvalenti, ai criteri previsti dall'articolo 76, comma 1, lettera b), del Tuir (ora articolo 110), norma secondo cui si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali; la circolare chiariva che tale costo andava computato al netto degli ammortamenti fiscalmente dedotti.

Per quanto invece riguarda i cd. “beni merce” (beni che in caso di cessione danno luogo a ricavi), ove non siano valutati dalla società in base al metodo del "costo specifico", il costo fiscalmente riconosciuto era determinato con criteri corrispondenti a quelli stabiliti per la determinazione del costo del venduto, facendo quindi riferimento ad una situazione di magazzino, relativa ai beni assegnati, redatta alla data di assegnazione.

Ai sensi del comma 119, per le assegnazioni e cessioni di beni agevolate, se soggette all’imposta di registro in misura proporzionale, le aliquote di tale imposta sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (200 euro).

Per quanto riguarda il versamento dell’imposta sostitutiva, essa doveva avvenire, ai sensi del comma 120, in due rate: la prima, che comportava il versamento del 60 per cento dell’imposta sostitutiva, entro il 30 novembre 2016 e la seconda entro il 16 giugno 2017, secondo le norme generali sui versamenti (di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Per quanto riguarda la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

 

Il comma 566 prevede l'applicazione del comma 121 della legge di stabilità per il 2016, e pertanto la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2016, purché tali esclusioni siano poste in essere dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017.

 

Il comma 121 della legge di stabilità 2016 dispone l’applicazione - opzionale - per gli imprenditori individuali di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8 per cento, sugli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2015. Il pagamento dell’imposta consente di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016.

Più in dettaglio, l'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possedeva beni immobili strumentali poteva, entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016.

L’esclusione implicava il pagamento di una imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento, applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

A tale disposizione si si applicavano, in quanto compatibili, le disposizioni dei dianzi illustrati commi da 115 a 120, che hanno introdotto le agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società - ivi incluse le cd. società non operative -, di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci; a queste operazioni si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è ridotta l’imposta di registro. Analoghe agevolazioni erano previste per le relative trasformazioni societarie.

 

Per quanto attiene ai versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al dianzi citato comma 121 della legge di stabilità per il 2016, questi sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 e il 16 giugno 2018. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti della estromissione decorrono dal 1° gennaio 2017.

 


 

Articolo 1, comma 567
(IVA sulle variazioni dell’imponibile o dell’imposta)

 


567. All’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «rescissione e simili» sono inserite le seguenti: «o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182 -bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d) , del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese»;

b) al comma 8, le parole: «ai commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 5»;

c) al comma 12, alinea, le parole: «Ai fi ni del comma 4, lettera b) ,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fi ni del comma 2»;

d) i commi 4, 6 e 11 sono abrogati e il secondo periodo del comma 5 è soppresso.


 

 

Il comma 567 ripristina la regola secondo cui l’emissione di una nota di credito IVA, nonché l’esercizio del relativo diritto alla detrazione dell’imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, possono essere effettuati, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente. A tal fine è modificato l’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 (decreto IVA).

 

Il comma 567 interviene sulla disciplina delle variazioni dell’imponibile IVA o dell’imposta stessa, al fine di ripristinare la regola secondo cui l’emissione di nota di credito IVA e, dunque, la possibilità di portare in detrazione l’IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, può avvenire solo una volta che dette procedure si sono concluse infruttuosamente.

 

Si rammenta che la disciplina relativa alle note di credito IVA, contenuta nell’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, è stata da ultimo modificata dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 126 e 127 della legge n. 208 del 2015), allo scopo di anticipare al momento di apertura di una procedura concorsuale la possibilità di emettere una nota di credito e, dunque, portare in detrazione l’IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, anziché doverne attendere l’infruttuosa conclusione, in luogo di dover attendere l’infruttuoso esito delle medesime procedure per l’esercizio del relativo diritto.

Le norme introdotte dovrebbero trovare applicazione ai casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016 (in particolare, l’anticipo della detrazione alla data della procedura concorsuale e quelle relative alla disapplicazione dell’obbligo di registrare la variazione per la controparte contrattuale, nel caso di procedure concorsuali).

 

Per effetto delle modifiche operate dalle norme in esame (lettera a)) viene modificato il comma 2 dell’articolo 26 del citato D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di chiarire che l’emissione della nota di credito e dunque dell’esercizio del diritto alla detrazione è condizionato all’infruttuosità delle procedure concorsuali, da cui deriva la variazione in diminuzione dell’imponibile.

Più in dettaglio, il vigente comma 2 dell’articolo 26 consente al cedente del bene o al prestatore del servizio di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione dell’imponibile, se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura viene meno - in tutto o in parte -  o se ne riduce l’ammontare imponibile successivamente alla registrazione, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, ovvero in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.

Con le modifiche in commento, si chiarisce che il diritto alla detrazione dell’imposta per variazione dell’imponibile trova applicazione anche nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, a causa di:

§  procedure concorsuali o esecutive individuali rimaste infruttuose;

§  accordo di ristrutturazione dei debiti, omologato con decreto ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, legge fallimentare;

§  piano di risanamento e di riequilibrio, pubblicato nel registro delle imprese e attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare.

 

Il comma 567, lettera b) elimina dal comma 8 dell’articolo 26 del citato D.P.R. n. 633 del 1972 il riferimento al comma 4, in conseguenza dell’abrogazione di quest’ultimo con la lettera d) (per cui si veda infra).

Analoga finalità di coordinamento è perseguita dalla successiva lettera c) del comma 567, che elimina dal comma 12 dell’articolo 26 il riferimento al comma 4.

 

Il comma 567, lettera d) abroga le seguenti disposizioni:

§  comma 4 dell’articolo 26, che fissa il momento in cui è consentita l’emissione di note di accredito IVA all’assoggettamento a una procedura concorsuale, ovvero al decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, ovvero alla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano di risanamento e di riequilibrio e, per le procedure individuali, all’eventuale infruttuoso svolgimento;

§  comma 6 dell’articolo 26, che consente di applicare la disciplina delle variazioni IVA in aumento, se - dopo gli eventi che possono comportare la variazione in diminuzione (procedure concorsuali, accordo di ristrutturazione, piano di risanamento o procedure esecutive individuali infruttuose) - il corrispettivo è totalmente o parzialmente pagato. In tal caso, il diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione in aumento si trasferisce sul cessionario o committente che abbia assolto all’obbligo di variazione;

§  comma 11 dell’articolo 26, ai sensi del quale il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, ovvero del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, coerentemente alla ratio delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016;

§  il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 26, che esonera il cessionario o il committente dall’obbligo di registrare la variazione nel caso di procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione o piani di risanamento.

 


 

Articolo 1, commi 568-575
(Autorizzazione al cambio di tecnologia dei diritti d’uso
delle frequenze in banda 900 e 1800
Mhz)

 


568. Al fi ne di favorire lo sviluppo dei servizi e delle tecnologie di tipo a banda larga e di garantire una maggiore efficienza nell’uso dello spettro, i diritti d’uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018 possono, su domanda dei titolari, essere oggetto di revisione delle condizioni tecniche e di proroga con decorrenza dal 1º luglio 2017 nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.

569. Ai sensi di quanto previsto dal comma 568, i titolari dei diritti d’uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018 possono richiedere l’autorizzazione al cambio della tecnologia sull’intera banda attribuita a far data dal 1º luglio 2017 e contestualmente la proroga alle nuove condizioni tecniche al 31 dicembre 2029 della durata dei suddetti diritti d’uso, previa presentazione di un’unica istanza ai sensi dell’articolo 25, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, da presentare entro il 15 febbraio 2017, corredata di un dettagliato piano tecnico finanziario.

570. La proroga di cui all’articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, comporta il pagamento anticipato e in un’unica soluzione dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze di cui all’articolo 35 del medesimo codice, da effettuare entro e non oltre il 30 settembre 2017. La misura dei suddetti contributi, rapportati alla quantità di banda e alla durata, è data dal valore fissato per le suddette frequenze dalle delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 541/08/CONS del 17 settembre 2008 e 282/11/CONS del 18 maggio 2011, maggiorato del 30 per cento.

571. Il contributo di cui al comma 570 è attualizzato al tasso di rendimento dei buoni del Tesoro poliennali decennali registrato alla data dell’ultima asta dei buoni del tesoro poliennali antecedente alla data di presentazione dell’istanza. 

572. In caso di accoglimento dell’istanza di cui al comma 569, il Ministero dello sviluppo economico provvede a rilasciare i nuovi diritti d’uso con decorrenza dal 1º luglio 2017 e con scadenza al 31 dicembre 2029 con recupero degli eventuali importi già versati e dovuti per il primo semestre del 2017 per le autorizzazioni al cambio della tecnologia sulle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018.

573. In caso di accoglimento dell’istanza di cui al comma 569, fi no al 30 giugno 2018 i gestori radiomobili autorizzati al cambio della tecnologia sono, comunque, tenuti al rispetto degli obblighi di cui alle rispettive licenze di global system for mobile communications (GSM) e in considerazione di tale onere i contributi di cui al comma 570 sono decurtati di un importo pari al 30 per cento in misura proporzionale alla percentuale di banda utilizzata sul territorio nazionale con tecnologia GSM fi no alla suddetta data.

574. I diritti d’uso delle frequenze per i quali il Ministero dello sviluppo economico non riceve istanze o non concede proroghe sono messi a gara pubblica entro il 30 giugno 2017 e assegnati entro il 31 ottobre 2017, secondo i criteri adottati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro e non oltre il 31 marzo 2017, con importo minimo di base d’asta pari ad almeno il valore dei contributi previsto dal comma 570, ulteriormente maggiorato del 10 per cento.

575. I maggiori introiti per il 2017 derivanti dai commi da 568 a 574 sono quantificati in 2.010 milioni di euro. Al fi ne di garantire la realizzazione integrale dei predetti maggiori introiti, con riferimento ai diritti d’uso delle frequenze per i quali il Ministero dello sviluppo economico non riceve istanze o non concede proroghe, il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle informazioni comunicate dal Ministero dello sviluppo economico, provvede entro il 15 aprile 2017 ad accantonare e rendere indisponibili le corrispondenti somme con le modalità di cui all’articolo 17, comma 12 -bis , della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora, a seguito degli esiti della gara di cui al comma 574, come comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, gli introiti di cui al periodo precedente non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze si provvede alla riduzione degli stanziamenti accantonati in misura corrispondente per assicurare la copertura delle minori entrate accertate per il 2017. Nel caso in cui gli stanziamenti da ridurre siano di importo tale da recare pregiudizio alla funzionalità e all’operatività delle amministrazioni interessate, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, ai sensi dell’articolo 17, comma 13, della citata legge n. 196 del 2009, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assumendo tempestivamente le conseguenti iniziative legislative. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all’adozione delle misure di cui al presente comma.


 

 

I commi 568-575 prevedono il rinnovo dei diritti d’uso delle frequenze della telefonia mobile GSM (banda 900 Mhz) e UMTS (1800 Mhz) in scadenza, con l’autorizzazione al cambio di tecnologia e il rinnovo fino al 2029 con pagamento in un’unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, dei contributi per il loro utilizzo, maggiorati del 30 per cento.

 

Il comma 568 prevede che i diritti d’uso delle frequenze assegnate alla telefonia mobile GSM in banda 900 Mhz (cioè lo standard internazionale aperto di telefonia cellulare detto “2G”) e a quelle UMTS in banda 1800 Mhz (la telefonia cellulare 3G, evoluzione del GSM), che sono in scadenza al 30 giugno 2018, possano, su domanda dei titolari, essere oggetto di revisione delle condizioni tecniche, nonché diproroga” con decorrenza dal 1° luglio 2017, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.

La finalità dichiarata dalla norma è di favorire lo sviluppo dei servizi e delle tecnologie di tipo a larga banda e di garantire una maggiore efficienza nell’uso dello spettro radio. Si ricorda che la tecnologia 4G o LTE può funzionare su diverse bande di frequenza: quella 800 Mhz, in precedenza occupata dai canali televisivi e liberata con il passaggio al digitale terrestre, la banda 900 Mhz attualmente occupata dal GSM, la banda 1800 Mhz attualmente occupata dall’UMTS e la banda 2600 Mhz. Nella Relazione illustrativa si cita espressamente l’interesse a livello politico europeo per il passaggio alla tecnologia 5G entro il 2020 o prima. Il “refarming"  consiste nella riassegnazione di bande di frequenza dello spettro radio a tecnologie diverse e può realizzarsi attraverso la liberazione dei canali attualmente utilizzati in tecnologia GSM per fare posto alle tecnologie di generazione successiva. In Italia le frequenze utilizzate attualmente per le connettività 4G-LTE sono le seguenti: 800MHz(B20), 1800MHz(B3) e 2600MHz(B7), quest’ultima utilizzata principalmente nelle aree urbane. Per approfondimenti si veda sub il box relativo al Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF).

 

Il comma 569, prevede in particolare che i titolari dei diritti d’uso di tali frequenze (attualmente di Telecom, Vodafone, Wind-Tre) possano richiedere l’autorizzazione al cambio della tecnologia sull’intera banda ad essi attribuita, con decorrenza 1° luglio 2017 e contestualmente, richiedere la proroga, sostanzialmente un rinnovo, fino al 31 dicembre 2029, alle nuove condizioni tecniche, della durata dei relativi diritti d’uso.

Si ricorda che la gara per l’assegnazione delle frequenze UMTS si è svolta ad ottobre 2000 a seguito della deliberazione del Comitato dei Ministri del 25 luglio 2000, che ha approvato il Disciplinare di gara. La gara si è conclusa il 27 ottobre 2000 con l’aggiudicazione delle licenze UMTS a TIM, Omnitel, Wind, Ipse e Andala, ad un prezzo oscillante tra il valore minimo di 4.680 miliardi di lire e quello massimo di 4.740 miliardi di lire. Il rilascio delle cinque licenze è stato deliberato dall’AGCOM in data 10 gennaio 2001. Il bando prevedeva l'assegnazione a ciascuno dei vincitori, con decorrenza 1° gennaio 2002 (per la durata di 15 anni), di 2x10 Mhz dello spettro simmetrico e 5 Mhz dello spettro asimmetrico. Con Delibera n. 1/01/CONS, l’AGCOM ha formalmente adottato il provvedimento di assegnazione delle frequenze nominali, stabilendo le porzioni di spettro per ciascun aggiudicatario e il relativo ordine di assegnazione secondo questa sequenza per lo spettro simmetrico: Ipse, TIM, Wind, Andala e Omnitel.

Con Delibera n. 233/14/CONS l’AGCOM ha poi indetto nel 2014 una consultazione pubblica sulla richiesta di prolungamento dal 2015 al 2018 della durata dei diritti d'uso GSM in banda 900 e 1800 MHz degli operatori Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Omnitel NV. A conclusione del procedimento, l’AGCOM ha dato al MISE parere favorevole sul prolungamento al 30 giugno 2018 di tali diritti.

 

Circa le modalità per la richiesta ed i relativi costi per l’utilizzo delle frequenze, si prevede la presentazione di un’unica istanza entro il 15 febbraio 2017, ai sensi dell’articolo 25, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003), corredata da un dettagliato piano tecnico finanziario. Si prevede inoltre (comma 570) il pagamento anticipato ed in un’unica soluzione dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze, di cui all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo, da effettuarsi entro e non oltre il 30 settembre 2017.

 

La misura dei contributi, rapportati alla quantità di banda e alla durata, è data dal canone di affitto delle frequenze, fissato dalle delibere 541/08/CONS e 282/11/CONS dell’AGCOM, ma maggiorato del 30 per cento e sarà attualizzato al tasso di rendimento del BTP decennale registrato alla data dell’ultima asta dei BTP antecedente alla data di presentazione dell’istanza (comma 571).

Con la delibera n. 541/08/CONS del 17 settembre 2008, l’AGCOM ha dettato le “Procedure e regole per l’assegnazione e l’utilizzo delle bande di frequenze a 900 e a 2100 MHz da parte dei sistemi di comunicazione elettronica” A seguito di questa delibera è anche stato liberato dalle utilizzazioni GSM il blocco di frequenze da 2x5 MHz : 1750-1755/1845-1850 MHz. Con la successiva delibera 282/11 l’AGCOM ha dettato le procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell'uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHz, che ha visto tra l’altro lo sblocco di ulteriori porzioni di banda, rendendo così complessivamente disponibili per un piano di assegnazione 5 blocchi accoppiati ciascuno da 2x5 MHz, corrispondenti alle porzioni 1.715-1.735/1.810-1.830 MHz e 1750-1755/1845-1850 MHz.

Si ricorda che l'AGCOM ha il compito di disciplinare l'accesso alle risorse scarse, mediante la definizione delle modalità per limitare l'accesso alle frequenze, dell'appropriata procedura di gara e delle correlate condizioni pro competitive. Tale attività viene normalmente svolta dopo una consultazione pubblica. L'effettuazione della procedura ed il rilascio dei titoli autorizzatori (diritti d'uso delle frequenze) spetta invece al MISE.

 

Il MISE provvederà quindi, nel caso di accoglimento dell’istanza, a rilasciare i nuovi diritti d’uso con decorrenza dal 1° luglio 2017 e scadenza al 31 dicembre 2029 con recupero degli eventuali importi già versati e dovuti per il primo semestre del 2017 (comma 572). Fino al 30 giugno 2018 i gestori radiomobili autorizzati al cambio della tecnologia saranno comunque tenuti al rispetto degli obblighi di cui alla rispettive licenze GSM ed in considerazione di tale onere i contributi di cui al comma 3 sono decurtati di un importo pari al 30 per cento in misura proporzionale alla percentuale di banda utilizzata sul territorio nazionale con tecnologia GSM fino a tale data (comma 573).

Si prevede invece lo svolgimento di una gara pubblica entro il 30 giugno 2017 per i diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero non riceva istanze o per le quali non vengano concesse proroghe (comma 574). Per questi si prevede l’assegnazione entro il 31 ottobre 2017, secondo i criteri che saranno definiti entro il 31 marzo 2017 dall’AGCOM, con importo minimo di base d'asta, pari ad almeno il valore dei contributi previsto al comma 3, ulteriormente maggiorato del 10 %.

 

Il comma 575 quantifica i maggiori introiti previsti per il 2017 da tali norme, in 2.010 milioni di euro.

Per garantire la realizzazione integrale di tali introiti, si prevede che per i diritti d’uso delle frequenze per le quali il MISE non riceva istanze o non conceda proroghe, il MEF provveda entro il 15 aprile 2017 ad accantonare e rendere indisponibili le corrispondenti somme, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Analogamente, qualora, a seguito degli esiti della gara, comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, gli introiti non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze si provvederà alla riduzione degli stanziamenti accantonati in misura corrispondente per assicurare la copertura delle minori entrate accertate per il 2017. Nel caso la riduzione degli stanziamenti possa recare pregiudizio alla funzionalità e all’operatività delle amministrazioni interessate il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà, ai sensi dell’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assumendo tempestivamente le conseguenti iniziative legislative.

Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure previste dal comma 575.

 

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, che ha il compito della gestione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, con cui le bande di frequenza sono attribuite ai vari servizi e destinate alle diverse utilizzazioni, ha approvato con DM 27 maggio 2015 il nuovo Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF), che regola l'utilizzo dello spettro radioelettrico in Italia per tutte le bande di frequenze comprese tra 0 e 3000 GHz (nella Tabella a seguire sono sintetizzati i principali utilizzi). Il Piano contiene:

§  l'attribuzione delle bande di frequenze ai diversi servizi;

§  l'indicazione, per ciascun servizio e nell'ambito delle singole bande, dell'autorità governativa preposta alla gestione delle frequenze, nonché le principali utilizzazioni civili;

§  la verifica dell'efficiente utilizzazione dello spettro, al fine di liberare risorse per il settore televisivo e di gestire gli eventuali contenziosi con i Paesi frontalieri.

Il PNRF recepisce nella legislazione nazionale il Regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT (organismo dell'ONU), come previsto anche dal testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177), che costituisce un Trattato internazionale vincolante per i Paesi membri, nonché gli atti finali delle "Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni" (WRC), in particolare quella tenutasi a Ginevra nel 2012 (WRC12). Vengono inoltre recepiti i provvedimenti obbligatori approvati dalla Unione Europea e (su base volontaria) quelli della CEPT (Conferenza Europea delle Poste e Telecomunicazioni).

Le reti di seconda generazione (2G) sono nate nel 1991 come un insieme di standard che regolavano la telefonia mobile, senza particolare attenzione alla trasmissione dati. La terza generazione (3G) si è concentrata su videochiamate e Internet e TV in mobilità. Le reti  4G sono progettate per migliorare aspetti come la telefonia via IP (VoIP), le videoconferenze e il cloud computing, oltre che i video in streaming e il gioco online. La quarta generazione di tecnologia mobile (detta anche LTE) è in fase di implementazione dal 2010, mentre si sta già lavorando per definire la nuova tecnologia 5G, destinata ad integrare il 4G, ma senza sostituirlo, a partire dal 2020 e che dovrebbe consentire l’ulteriore sviluppo delle velocità e dei servizi di connessione nella prospettiva anche dell’Internet of Things (IoT).

La connettività senza fili richiede l’accesso allo spettro nelle bande al di sotto di 1 GHz, in quanto consentono di assicurare allo stesso tempo copertura ampia e velocità elevate. Nel novembre 2015 si è tenuta la Conferenza mondiale WR15, che ha portato a termine i negoziati internazionali per l’uso della “banda dei 700 MHz”, che comprende le frequenze da 694 a 790 MHz, stabilendo che dovrebbe essere assegnata alla banda larga senza fili (broadband mobile), anziché al digitale terrestre. Intorno al 2020-2021 gli operatori italiani potrebbero essere chiamati ad una nuova gara, già svoltasi in Francia ed in Germania, per l’assegnazione delle frequenze a 700 Mhz per consentire il passaggio alla nuova tecnologia 5G.


 

Tabella 3 – PNRF - quadro sintetico di alcuni utilizzi del servizio mobile e della radiodiffusione.

 

Banda di frequenze (MHz)*

Servizio

Utilizzo

87,5-108

Radiodiffusione

Radiodiffusione sonora in FM

470-608

Radiodiffusione

Radiodiffusione televisiva
Collegamenti audio a larga banda temporanei-

608-614

Radiodiffusione e Radioastronomia

Radiodiffusione televisiva
Collegamenti audio a larga banda temporanei

614-790

Radiodiffusione

Radiodiffusione televisiva
Collegamenti audio a larga banda temporanei

790-862 (“banda 800 Mhz”)

Mobile

Servizi di comunicazioni elettroniche terrestri (telefoni cellulari); IMT (Sistema di telecomunicazioni mobili internazionale)

876-915;
921-960;

1715-1785
1810-1880

Mobile

Telefonia cellulare GSM (Europa)

1980-2010

Mobile

Telefonia Mobile via satellite Mss 2Ghz

2510-2600

2630-2690

Mobile

Servizi di comunicazioni elettroniche terrestri (telefoni cellulari); IMT

3.500-3.800

Fisso
Fisso via satellite
Mobile

Reti fisse numeriche -Servizi di comunicazioni elettroniche terrestri a banda larga e ultralarga (c.d. Banda C x Fixed Wireless Access e LTE)- MFCN (Reti di comunicazioni fisso/mobile); ESV (Stazioni terrene installate a bordo di imbarcazioni)

 


 

Articolo 1, commi 576 e 577
(Gara Superenalotto)

 


576. Per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, nel rispetto dei princìpi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la gestione di tali attività è affidata a uno o più soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, in vista della scadenza della concessione vigente, la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale, è affidata in concessione aggiudicata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europei e nazionali, a una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco ovvero in possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria. La procedura è indetta alle seguenti condizioni essenziali:

a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile;

b) selezione basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente del prezzo, base d’asta, per le offerte al rialzo, di 100 milioni di euro;

c) versamento del prezzo indicato nell’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria, nella misura del 50 per cento all’atto dell’aggiudicazione e della quota residua all’atto dell’effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario;

d) aggio per il concessionario pari al 5 per cento della raccolta con offerta al ribasso;

e) espressa previsione, negli atti di gara, delle pratiche o dei rapporti negoziali consentiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

f) facoltà per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco, previa autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in ragione della loro compatibilità con la raccolta stessa;

g) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza e affidabilità, secondo il piano d’investimento che costituisce parte dell’offerta tecnica;

h) obbligo per il concessionario di versamento annuale all’erario delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano di cui alla lettera g) e delle somme addebitate in violazione delle previsioni dei bandi di gara ai sensi della lettera e) .

577. Al fi ne di rendere effettiva l’assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario, con riferimento alla devoluzione della rete allo Stato, prevista dall’articolo 1, comma 90, lettera e) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli può di  sporre il passaggio diretto del diritto d’uso della rete tra il concessionario uscente e l’aggiudicatario, fermo restando che il diritto d’uso ha termine alla scadenza della nuova concessione.


 

 

I commi 576 e 577 recano disposizioni per la procedura a evidenza pubblica per concedere la gestione dei giochi numerici a totalizzatore (SuperEnalotto e Superstar, SiVinceTutto SuperEnalotto, Vinci per la Vita-Win for Life e Eurojackpot)

 

Nel mese di giugno 2018 verrà a scadenza la concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, e giochi complementari e opzionali, attribuita a decorrere dal 29 giugno 2009 alla Società Sisal Spa, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, commi 90 e 91, della legge n. 296/2006. Considerata la scadenza della concessione, le relative procedure di gara dovranno essere espletate nel corso dell'anno 2017.

La concessione in essere comprende le seguenti tipologie di gioco: SuperEnalotto e il gioco accessorio Superstar; SiVinceTutto SuperEnalotto; Vinci per la Vita-Win for Life; Eurojackpot.

 

Il comma 576 reca le disposizioni per la procedura ad evidenza pubblica relativa ai giochi numerici a totalizzatore aggiudicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sulla falsariga di quella relativa alla concessione in scadenza, disciplinata dalla legge finanziaria per il 2007. Viene stabilito che la gestione delle predette attività sia affidata a uno o più soggetti con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco ovvero in possesso di capacità tecnico-infrastrutturali non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, muniti di idonei requisiti di affidabilità tecnica ed economica, scelti mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria.

Si stabilisce che la procedura in parola sia indetta alle seguenti condizioni essenziali:

a.     durata della concessione di nove anni, non rinnovabile;

b.     selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, base d'asta, per le offerte al rialzo, di 100 milioni di euro;

c.     versamento del prezzo indicato nell'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria, nella misura del 50% all'atto dell'aggiudicazione e della quota residua all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario;

d.     aggio per il concessionario pari al 5% della raccolta con offerta al ribasso;

e.     espressa previsione, negli atti di gara, di tutte le pratiche o rapporti negoziali oggetto della concessione (ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 sulla trasparenza nelle procedure di affidamento);

f.      facoltà per il concessionario aggiudicatario, di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco, previa autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in ragione della loro compatibilità con la raccolta stessa;

g.     obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza ed affidabilità, secondo il piano d'investimento, che costituisce parte dell'offerta tecnica;

h.     obbligo per il concessionario di versamento annuale all'erario delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano d’investimento e delle somme addebitate in violazione delle previsioni dei bandi di gara.

 

Il comma 577 prevede che, al fine di rendere effettiva l'assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario, con riferimento alla devoluzione della rete allo Stato (prevista dall'articolo 1, comma 90, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n, 296), l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può disporre il passaggio diretto dei diritti d'uso della rete tra il concessionario uscente e l'aggiudicatario, fermo restando che il diritto d'uso avrà termine alla scadenza della nuova concessione.

La citata lettera e) prevede che le modalità di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale debba avvenire in modo che sia rispettata la coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalità della progressiva costituzione della rete unitaria dei giochi pubblici, anche attraverso la devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno 15.000 punti di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del Lotto.


 

Articolo 1, commi 578-581
(Centri di servizio per il volontariato finanziati
dalle Fondazioni bancarie)

 


578. Alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto, per l’anno 2017, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 100 per cento dei versamenti volontari effettuati, nell’ambito della propria attività istituzionale, in favore dei fondi speciali istituiti presso le regioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

579. Il contributo di cui al comma 578 è assegnato, fi no a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 10 milioni di euro, secondo l’ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (ACRI) l’impegno a effettuare i versamenti di cui al comma 578. Al fi ne di consentire la fruizione del credito d’imposta, l’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d’impegno in ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito d’imposta è comunicato dall’Agenzia delle entrate a ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza all’ACRI.

580. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d’imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 578, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell’effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d’imposta è esente dall’imposta di registro. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

581. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.


 

 

I commi 578-581, prevedono la concessione per il 2017 di un credito di imposta pari al 100 per cento delle risorse aggiuntive che le Fondazioni di origine bancaria vorranno volontariamente destinare a favore del sistema dei Centri di servizio per il volontariato, sino ad un massimo complessivo di 10 milioni di euro.

 

Il comma 578 riconosce alle fondazioni bancarie per l’anno 2017 un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 100 per cento dei versamenti volontari effettuati, nell’ambito della propria attività istituzionale, in favore dei fondi speciali istituiti presso le Regioni per finanziare i centri di servizio a disposizione delle organizzazioni del volontariato.

Si ricorda che le fondazioni di origine bancaria, nate nell'ambito del processo di privatizzazione delle banche pubbliche (c.d. legge Amato, n. 218 del 1990), sono soggetti non profit, privati e autonomi, che perseguono scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. Attualmente le fondazioni sono 88 e dispongono di ingenti patrimoni che devono investire in attività diversificate, prudenti e fruttifere; dagli utili derivanti dalla buona gestione di questi investimenti traggono le risorse per sostenere attività d'interesse collettivo sulla base della legge (D.Lgs. n. 153 del 1999) e del loro statuto. Tra i settori d’intervento in cui le fondazioni destinano il loro reddito si segnala il volontariato.

Il Ministero dell'economia e delle finanze (autorità di vigilanza sulle fondazioni di origine bancaria) e l'ACRI (l’organizzazione associativa delle fondazioni bancarie) il 23 aprile 2015 hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa che definisce in modo più analitico della legge i parametri di riferimento cui le fondazioni conformano i comportamenti, con l'obiettivo di migliorare le pratiche operative e rendere più solida la governance. Tra i principi contenuti nel protocollo vi è la diversificazione degli investimenti, un divieto generale di indebitamento, un limite di quattro anni, rinnovabile una sola volta, per gli organi di amministrazione e controllo. E’ garantita la trasparenza mediante pubblicazione sui rispettivi siti web di bilanci, informazioni sugli appalti, bandi per le erogazioni, procedure attraverso le quali si possono avanzare richieste di sostegno finanziario e  criteri di selezione delle iniziative.

L’istituzione dei Centri di servizio per il volontariato, prevista dall’art. 15 della legge-quadro sul volontariato (L. n. 266/1991) con le modalità attuative stabilite dal D.M. 8 ottobre 1997, dispone l’obbligo, in capo alle fondazioni bancarie, di prevedere nei propri statuti la destinazione di una quota dei propri proventi alla costituzione di fondi speciali presso le regioni, diretti ad istituire, attraverso gli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, allo scopo di qualificarne l’attività.

In particolare, i compiti dei Centri di servizio sono indicati dall’art. 4 del D.M. 8 ottobre 1997, tra i quali si segnalano: attività di consulenza ed assistenza qualificata a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali, promozione di iniziative di formazione e informazione sull’attività di volontariato locale e nazionale.

Si segnala che la legge di riforma del terzo settore (L. 106/2016) prevede una delega al Governo per la revisione sia del sistema dei centri di servizio per il volontariato (art. 5, co. 1, lett. e)), sia per la programmazione e il controllo delle attività e della gestione dei medesimi centri (art. 5, co. 1, lett. f)).

 

Il comma 579 dispone un limite complessivo di 10 milioni al contributo.

Si demanda all’ACRI (l’organizzazione associativa delle fondazioni bancarie) di raccogliere gli impegni di ciascuna fondazione a versare il contributo. Al fine di consentire la fruizione del credito d’imposta, l’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d’impegno in ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito d’imposta viene comunicato ad ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza all'ACRI, dall’Agenzia delle entrate.

Il comma 580 prevede che il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto (articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997). Le fondazioni bancarie possono cedere il credito d'imposta a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, nel rispetto della disciplina civilistica (articoli 1260 e seguenti del c.c.) e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo,. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti di imposta (articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Il comma 581 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.


 

Articolo 1, comma 582
(Partecipazione italiana a iniziative internazionali)

 

582. Al fi ne di consentire la partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali e alle iniziative promosse dai gruppi intergovernatori informali, dalle istituzioni e dagli organismi dell’Unione europea e dalle banche e dai fondi di sviluppo e di investimento europei, comunque denominati, nonché per assicurare l’adempimento degli oneri connessi alla partecipazione italiana ai predetti soggetti, anche in esecuzione di accordi internazionali approvati e resi esecutivi, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro per l’anno 2019.

 

 

Il comma 582 reca l’autorizzazione di spesa triennale per la partecipazione italiana a centri di ricerca europei ed internazionali e ad altre iniziative internazionali.

 

Il comma 582 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 per la partecipazione a centri di ricerca europei e internazionali e ad altre iniziative internazionali.

L’Italia partecipa a programmi di ricerca promossi da organismi europei ed internazionali quali, tra gli altri OCSE, UNESCO, NATO, CERN, IAEA; l’Italia partecipa inoltre alle iniziative di ricerca promosse dall’UE ed in particolare dalla Commissione europea come Orizzonte 2020, nonché ad ulteriori iniziative internazionali promosse, anche a livello informale, dalle istituzioni dell’UE, e dalle banche e dai fondi di sviluppo internazionali, (tra cui a titolo di esempio, si possono citare l’Eurogruppo, G7/G8, G20, ASEM, Financial stability forum, Club di Parigi).


 

Articolo 1, comma 583
(Risorse per le fondazioni lirico-sinfoniche)

 


583. Al fi ne di ridurre il debito fi scale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di favorire le erogazioni liberali assoggettate all’agevolazione fi scale di cui all’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è autorizzata la spesa, in favore di tali enti, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo, anche in modo da erogare prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque proporzionalmente commisurata, all’ammontare dei rispettivi contributi provenienti da soggetti privati, dalle regioni e dagli enti locali.


 

 

Il comma 583 autorizza in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche la spesa di € 10 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018, e di € 15 mln a decorrere dal 2019.

 

In particolare, l’autorizzazione di spesa è finalizzata a ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche[63] e a favorire le erogazioni liberali a loro favore che danno diritto al credito di imposta (c.d. Art-bonus: art. 1, D.L. n. 83/2014 – L.106/2014).

Le risorse sono state appostate sul cap. 6640 dello stato di previsione del Mibact.

Le regole tecniche di ripartizione delle risorse devono essere definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, prioritariamente erogando a ciascuna fondazione una quota pari o proporzionale all’ammontare dei contributi provenienti, per la stessa fondazione, da soggetti privati, regioni ed enti locali[64].

Si tratta di autorizzazione di spesa che si aggiunge alle risorse destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), appostate sul cap. 6621 dello stato di previsione del Mibact[65].

 

Al riguardo, si ricorda che, l'art. 11, co. 20, 20-bis e 21, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) ha dettato nuovi criteri per l'attribuzione del FUS alle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, – confermando che la quota del FUS destinata alle fondazioni è determinata annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Consulta per lo spettacolo, ed è attribuita ad ogni fondazione con decreto del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la commissione consultiva per la musica – ha modificato i criteri di erogazione dei contributi previsti dal DM 29 ottobre 2007, disponendo che:

§  il 50% della quota è ripartito in considerazione dei costi di produzione derivanti dalle attività realizzate da ogni fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione;

§  il 25% della quota è ripartito in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse;

§  il 25% della quota è ripartito in considerazione della qualità artistica dei programmi[66].

Ha, altresì, previsto l'intervento di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la commissione consultiva per la musica, per la determinazione degli indicatori di rilevazione della produzione, dei parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione e di quelli per la rilevazione della qualità artistica dei programmi, nonché del procedimento per l'erogazione dei contributi.

Su tale base, è intervenuto il DM 3 febbraio 2014, che ha definito i criteri generali e le percentuali della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche.

 

Lo stesso art. 11, co. 1-14, del D.L. 91/2013 ha introdotto disposizioni per il risanamento delle fondazioni che versavano in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale[67]. In particolare, ha previsto la presentazione, da parte delle stesse, di un piano di risanamento che assicurasse gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale, che economico finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari, e la possibilità di concedere loro finanziamenti, a valere su un Fondo di rotazione appositamente istituito, con una dotazione di € 75 mln per il 2014, nonché anticipazioni in favore delle fondazioni che versavano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicarne anche la gestione ordinaria (fino a € 25 mln).

In seguito, l'art. 1, co. 355-357, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha prorogato (dal 2016) al 2018 il termine per il raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni che avevano già presentato il piano di risanamento. Le stesse dovevano predisporre - entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge - un'integrazione del piano, relativa al periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul FUS.

Inoltre, ha esteso a tutte le fondazioni la possibilità di accedere al Fondo di rotazione. Le fondazioni interessate "potevano" presentare – entro il 30 giugno 2016 – un piano triennale per il periodo 2016-2018. A tal fine, la dotazione del Fondo (inizialmente pari a € 75 mln per il 2014, e successivamente incrementata per il 2014 di € 50 mln dall’art. 5, co. 6, del D.L. 83/2014-L. 106/2014) è stata incrementata di € 10 mln per il 2016.

Da ultimo, l'art. 24 del D.L. 113/2016 (L. 160/2016) ha introdotto elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento, sostituendo il riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del pareggio economico in ciascun esercizio e al tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario.

Inoltre, ha chiarito che l’accesso alla transazione fiscale nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche è consentito anche se tali fondazioni non hanno presentato lo specifico piano di risanamento che introduce il concordato preventivo, di cui all'art. 160 della legge fallimentare (R.D. 267/1942), purché, però, abbiano presentato il piano di risanamento previsto dal D.L. 91/2013.

Infine, ha previsto la revisione, con uno o più regolamenti di delegificazione, da adottare entro il 30 giugno 2017, dell’assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario e prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi. In particolare, ha previsto che le attuali fondazioni possano essere inquadrate, alternativamente – dopo il 31 dicembre 2018 –, come “fondazione lirico-sinfonica” o “teatro lirico-sinfonico”, e che da ciò conseguono diverse modalità organizzative, di gestione e di funzionamento.

 


 

Articolo 1, comma 584
(Spese della società ALES S.p.A.)

 

584. Al fi ne di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività strumentali alle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla società ALES - Arte lavoro e servizi Spa non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

 

Il comma 584 dispone che alla società Arte lavoro e servizi S.p.a. (ALES) non si applicano le norme di contenimento delle spese previste per i soggetti inclusi nell’elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato predisposto dall’ISTAT[68].

 

A.L.E.S. S.p.A Arte Lavoro e Servizi S.p.A. è stata costituita, come evidenzia l’art. 1 dello statuto, ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. a), 2 e 3, del D.Lgs. 468/1997 e dell'art. 20, co. 3 e 4, della L. 196/1997 ed è sottoposta alla vigilanza esclusiva del MIBACT, che esercita i diritti dell’azionista[69] in conformità al modello comunitario di in house providing.

La Società svolge, anzitutto, attività e realizza iniziative, prevalentemente per il Mibact e secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso, volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale e internazionale. Fra l’altro, si occupa: della gestione di musei, aree archeologiche e monumentali, biblioteche, archivi, compresa la conduzione dei servizi al pubblico, la guardiania, le visite guidate, la biglietteria, il bookshop, la gestione di centri di ristoro; dell'esercizio di attività di merchandising; della gestione del marchio e dei diritti d'immagini, nonché del supporto tecnico/operativo per le attività di prestiti, a titolo oneroso, di opere di competenza del Mibact; dell’esercizio di attività di pubblicità e promozione; di servizi di manutenzione di edifici storici, di manutenzione e ripristino del verde nei parchi archeologici e nei giardini storici, di riqualificazione paesaggistica, di gestione, revisione e manutenzione della segnaletica interna ed esterna ai luoghi della cultura; di servizi di supporto all'organizzazione delle attività di formazione del personale interno al MiBACT, prioritariamente nei settori della fruizione e della valorizzazione del patrimonio culturale.

Inoltre, con riferimento alle attività in precedenza svolte dalla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A.ai sensi dell'art. 10 della L. 352/1997[70] - volte a promuovere e fornire sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo a progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero di beni culturali e ad altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo - si occupa, fra l’altro, della promozione e gestione di specifiche attività di crowdfunding e fundraising, incluse quelle relative all’Art Bonus (art. 1 D.L. 83/2014 –L. 106/2014) e del monitoraggio dell'uso e della destinazione delle somme elargite.

 

Per quanto concerne le misure di contenimento delle spese attualmente gravanti sulle pubbliche amministrazioni, si ricorda che nel corso degli ultimi anni si sono stratificati numerosi interventi normativi volti sia al contenimento della spesa pubblica che ad una sua progressiva riqualificazione. Gli interventi più numerosi riguardano il contenimento della spesa per consumi intermedi delle PA, attuato sia incidendo sulle modalità di determinazione dei prezzi di acquisto, sia attraverso l’introduzione di limiti alla capacità di spesa annua delle Amministrazioni (riduzione della spesa per beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missioni e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.). Ulteriori misure di contenimento sono state introdotte con riferimento alle spese per immobili (controllo delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, riduzione delle spese per i canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, ecc.), alle spese per organi collegiali ed altri organismi, nonché per i costi di personale.

Una disamina delle norme attualmente vigenti di contenimento della spesa pubblica è contenuto nell’Allegato 1 alla Circolare del 17 maggio 2016, n. 16, recante istruzioni ai fini di un puntuale adeguamento e per una corretta gestione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016 degli enti ed organismi pubblici, per effetto delle misure aggiuntive di contenimento della spesa pubblica introdotte, in particolare, dalla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e dal D.L. 210/2015 (L. 21/2016), di proroga termini. Nell’Allegato, le misure sono esposte, con riferimento alle singole norme di legge, in relazione a ciascun ambito applicativo di riferimento.

Articolo 1, commi 585 e 586
(
Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale)

 


585. Per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2017 e di 20 milioni di euro per l’anno 2018. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con autonoma evidenza contabile.

586. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 585 possono concorrere ulteriori risorse per l’anno 2017, fi no a complessivi 9 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.


 

 

I commi 585 e 586 autorizzano la spesa di 31 milioni di euro complessivi per il biennio 2017-2018 per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale. Inoltre, si prevede la possibilità di finanziare tali attività con ulteriori 9 milioni di euro a valere sui fondi strutturali 2014/2020.

 

Il comma 585 reca una autorizzazione di spesa in favore dell’attività svolte dal Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale pari a 11 milioni di euro, per l’anno 2017, e a 20 milioni di euro, per il 2018. Tali risorse sono trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri con autonoma evidenza contabile.

 

Si ricorda, in proposito, che la Presidenza del Consiglio è dotata di autonomia contabile e di bilancio. Il bilancio preventivo è definito con DPCM (così come il rendiconto) nell’ambito degli stanziamenti annualmente disposti sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (D.Lgs. 303/1999, art. 8).

 

Inoltre, il comma 586 prevede che, in aggiunta a questo stanziamento, possono concorrere al finanziamento delle medesime iniziative del Commissario ulteriori risorse pari al massimo a 9 milioni di euro. A questo ulteriore stanziamento si fa fronte con le risorse dei relativi programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020.

 

Come specificato nella relazione tecnica, tali ulteriori risorse non comportano una modifica dei saldi di finanza pubblica, in quanto le relative spese sono già previste nei programmi dell’Unione europea a legislazione vigente.

 

L'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (con cui sono state apportate modifiche ad integrazioni al CAD, in attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione, L. 124/2015) ha previsto la possibilità, per il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di prima attuazione del medesimo decreto legislativo, di nominare, per un periodo non superiore a tre anni, con proprio decreto, un Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale.

Al Commissario sono attribuite, in primo luogo, funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea. Inoltre, per la realizzazione delle azioni, iniziative ed opere essenziali, connesse e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, al Commissario sono affidati poteri di impulso e di coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui competono tali adempimenti, ivi inclusa l'Agenzia per l'Italia digitale, nonché un potere sostitutivo.

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha quindi nominato, con D.P.C.M. 16 settembre 2016, il dott. Diego Piacentini Commissario straordinario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale, L'incarico ha la durata di due anni a decorrere dalla data del DPCM.

Oltre a quelli richiamati, i compiti ed i poteri del Commissario straordinario sono, in sintesi, i seguenti:

§  emanare regole tecniche e linee guida, nonché sottoscrivere protocolli di intesa e convenzioni;

§  corrispondere e richiedere dati, documenti e informazioni strumentali all'esercizio della propria attività e dei propri poteri a tutte le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, agli enti pubblici e alle società a partecipazione pubblica;

§  avvalersi della collaborazione delle società a partecipazione pubblica operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazioni;

§  disporre e coordinare, con proprio provvedimento, l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili presso i soggetti competenti per la realizzazione dei progetti strategici individuati dal Presidente del Consiglio dei ministri;

§  rappresentare il Presidente del Consiglio dei ministri nelle sedi istituzionali internazionali nelle quali si discute di innovazione tecnologica, Agenda digitale europea e governance di internet e partecipare, in ambito internazionale, agli incontri preparatori dei vertici istituzionali.

 

A supporto dell’attività del Commissario di Governo è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una struttura denominata Team per la Trasformazione Digitale.

 

Si ricorda che l'Agenda Digitale Italiana costituisce l'insieme di azioni e norme per lo sviluppo delle tecnologie, dell'innovazione e dell'economia digitale.

Il citato D.Lgs. n. 179/2016, che ha istituito la figura del Commissario per l’agenda digitale, ha riformato complessivamente la governance in materia di digitalizzazione, modificando anche la disciplina dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), ora recata dal nuovo testo del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) all’art. 14-bis.

 

Il nuovo art. 14-bis del CAD prevede, in primo luogo, che l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) sia preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. AgID, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.

 

Per quanto riguarda il richiamo ai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020, per le risorse aggiuntive fino a 9 milioni di euro, si ricorda che, a seguito della riforma intervenuta per il ciclo di programmazione 2014-2020, la politica di coesione si attua attraverso:

§  un Quadro strategico comune per tutti i fondi strutturali e di investimento, detti Fondi SIE (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo; Fondo di coesione; Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) che tradurrà gli obiettivi di Europa 2020 in priorità di investimento;

§  Accordi di partenariato, i quali, basandosi sul Quadro strategico comune, stabiliscono per ogni Stato Membro le priorità di investimento, l’allocazione delle risorse nazionali e dell’Unione Europea tra i settori e i programmi prioritari, e il coordinamento tra i fondi a livello nazionale;

§  Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR), che traducono i documenti strategici in concrete priorità d’investimento corredate da obiettivi chiari e misurabili.


 

Articolo 1, commi 587 e 588
(Cultura e lingua italiana all'estero)

 


587. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l’anno 2017, di 30 milioni di euro per l’anno 2018 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all’estero.

588. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono individuati gli interventi da finanziare con il fondo di cui al comma 587.


 

 

I commi 587 e 588, istituisce un fondo allocato sul bilancio del MAECI per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all’estero.

 

Il comma 587 prevede l’istituzione di un fondo ad hoc per la promozione della cultura e della lingua italiana all’estero, allocato nello stato di previsione del MAECI, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l’anno 2017, di 30 milioni di euro per l’anno 2018 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

 

Il comma 588 prevede che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei Beni Culturali e del Turismo, siano individuati gli interventi da finanziare a valere su tale fondo.

 

La promozione della lingua e cultura italiana all’estero è affidata ad una rete estesa: 83 Istituti italiani di cultura (Iic), oltre 135 istituzioni scolastiche italiane all’estero, 146 enti gestori e 176 lettori di ruolo. È una rete che arriva a coprire 250 città nel mondo. Ruolo di rilievo nella promozione della lingua italiana nel mondo è svolto anche dalla Società Dante Alighieri. Il MAECI, in un contesto di risorse ridotte, ha deciso recentemente di centralizzare in un unico Ufficio promozione della lingua della DG Sistema Paese le competenze prima disperse tra varie direzioni.

 

Nell'ottica di promuovere anche il potenziale economico della lingua italiana e di farne un volano per l’occupazione, l’export e la creazione di valore, il MAECI ha promosso gli Stati Generali della lingua italiana. La seconda edizione degli Stati Generali della lingua italiana si è svolta il 17 e 18 ottobre 2016 a Firenze, dedicando particolare attenzione alle sinergia tra diffusione della lingua e l'economia per alcuni settori, come i marchi, la moda e il design. In tale occasione è stato anche lanciato il nuovo Portale della Lingua italiana, ospitato sul sito del Ministero degli affari Esteri e della cooperazione internazionale.


 

Articolo 1, comma 589
(Sostegno agli enti gestori di corsi di lingua
e cultura italiana all’estero)

 

589. A favore degli italiani nel mondo è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 per la promozione della lingua e della cultura italiane all’estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiane all’estero.

 

 

Il comma 589 autorizza una spesa di 4 milioni di euro, a decorrere dal 2017, per la promozione della lingua e della cultura italiane all’estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana.

 

Si segnala che un’analoga misura di sostegno, pari a 3,4 milioni di euro, era prevista, limitatamente al 2016, dalla legge di stabilità  per il 2016 (legge n. 298/2015), all’articolo 1, comma 385, lettera c).


 

Articolo 1, comma 590
(Incremento del Fondo adozioni internazionali)

 

590. Al fine di assicurare il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale, il Fondo per le adozioni internazionali, di cui al comma 411 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2017.

 

 

Il comma 590 incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2017 il Fondo per le adozioni internazionali, al fine di assicurare il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale.

 

Tale Fondo è stato istituito dal comma 411 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con una dotazione a decorrere dal 2016 di 15 milioni di euro, al fine di sostenere le politiche sulle adozioni internazionali e il funzionamento della relativa Commissione (vedi infra).

 

E' opportuno ricordare che già la legge n. 311 del 2004 (L. finanziaria 2005) aveva istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalla legge 184 del 1983 (art. 1, comma 152). Il Fondo aveva una dotazione per il 2005 di 10 milioni di euro. I limiti di reddito per l’accesso al Fondo, le modalità di presentazione delle domande nonché l’ammontare delle spese rimborsabili sono state definite dal  D.P.C.M. 28 giugno 2005.

Successivamente, le risorse per le adozioni internazionali sono confluite nel Fondo per le Politiche della Famiglia, istituito dall’art. 19, comma 1 del decreto legge 223 del 2006 (conv. L. 248/2006). Le risorse di tale Fondo- tra le cui finalità sono state inserite il sostegno delle adozioni internazionali nonché il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali- sono state incrementate dall'art. 1, comma 1250, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006).

La legge di stabilità 2016, contestualmente alla istituzione del Fondo per le adozioni internazionali ha disposto invece una corrispondente riduzione delle risorse destinate al Fondo per le politiche per la famiglia – presso il quale le risorse per il sostegno a tali adozioni erano, come detto, precedentemente appostate –.

 

La materia delle adozioni internazionali è stata completamente ridisegnata dalla legge n. 476 del 1998 (destinata a dare attuazione alla Convenzione dell'Aja del 1993) che ha sostituito integralmente il Capo I della legge n. 184 del 1983. L'adozione di minori stranieri presuppone una dichiarazione del tribunale dei minorenni di "idoneità" dei richiedenti l'adozione. I requisiti per l’adozione internazionale sono gli stessi che per quella nazionale, previsti dall’art. 6 della legge n. 184. La disciplina prevede come obbligatorio il ricorso da parte della coppia adottante ad un ente autorizzato a svolgere le pratiche relative all'adozione internazionale. La procedura si conclude con l'ordine, da parte del Tribunale per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata istituita una apposita Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) destinata a sovrintendere alle procedure di adozione, nella prospettiva di vigilare affinché sia in ogni caso rispettato l'interesse del minore.

Più nel dettaglio tale Commissione svolge, fra le altre, le seguenti funzioni ( assegnatele dalla legge sull'adozione e dal regolamento approvato con DPR 108 del 2007):

§  collabora con le Autorità Centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;

§  propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;

§   redige i criteri per l'autorizzazione degli enti che intendono svolgere le pratiche relative all'adozione; curando la tenuta del relativo albo e vigilandone l'operato;

§   agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri, favorendone il coordinamento, nonché la fusione al fine di ridurne complessivamente il numero e migliorarne l'efficacia e la qualità;

§   conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;

§   promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;

§   provvede ad informare la collettività in merito all'istituto dell'adozione internazionale, alle relative procedure, agli enti che curano la procedura di adozione, ai Paesi presso i quali gli stessi possono operare, con indicazione dei costi e dei tempi medi di completamento delle procedure, aggiornati periodicamente e distinti in base ai Paesi di provenienza del minore.


 

Articolo 1, comma 591
(Linea ferroviaria Ferrandina-Matera)

 

591. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2017, di 32 milioni di euro per l’anno 2018 e di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, quale contributo al nuovo contratto di programma - Parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, con  destinazione al finanziamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella.

 

 

Il comma 591, prevede il finanziamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera, disponendo a tal fine un’autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2017, di 32 milioni di euro per l’anno 2018 e 42 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022.

Il finanziamento assume la forma di contributo al nuovo Contratto di Programma parte investimenti 2017-2021 di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per la realizzazione di tale intervento infrastrutturale.

 

I lavori di realizzazione della tratta ferroviaria Ferrandina-Matera, iniziati nel 1986, sono rimasti incompiuti, essendo stata realizzata solo la costruzione della stazione ferroviaria a Matera. La città di Matera non è pertanto collegata alla rete ferroviaria nazionale a scartamento ordinario, ed è raggiungibile su ferrovia solo tramite la linea a scartamento ridotto interregionale (tra Puglia e Basilicata) a binario unico delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. (società costituita nel 2001 che è subentrata alla precedente Gestione Commissariale governativa), che la collega a Bari con l’itinerario Bari-Altamura-Matera. La linea fu costruita nella prima metà del secolo. Si ricorda altresì che Matera è stata designata per l'anno 2019 Capitale della Cultura europea e che l'inestimabile patrimonio storico dei Sassi di Matera è stato riconosciuto dall'UNESCO patrimonio dell'umanità dal 1993.

Nella risposta all’interrogazione in IX Commissione Trasporti della Camera n. 5/04869 del 13/9/2016, il Sottosegretario alle Infrastrutture e trasporti ha ricordato in proposito che: “Rete Ferroviaria Italiana con l'Aggiornamento 2015 del Contratto di Programma 2012-2016, ha proceduto ad aggiornare le precedenti previsioni per il completamento della linea ferroviaria Ferrandina- Matera per tener conto, in parte, di necessari adeguamenti al vecchio progetto a seguito del mutato scenario normativo e, in parte, per aver ipotizzato alcuni interventi aggiuntivi al fine di rendere l'opera più funzionale alle nuove esigenze trasportistiche richieste dal territorio, valutando un costo dell'investimento pari a 265 mln di euro. In particolare, a parte l'importo dei 45 mln di euro già disponibile e quasi completamente realizzato e contabilizzato, a meno di alcune attività di collaudo, la restante somma di 220 mln di euro è così ripartita:

§  -180 milioni per aggiornamento vecchio progetto a nuove normative e adeguamento sicurezza in galleria;

§  10 milioni per elettrificazione linea (non prevista in precedente progetto);

§  30 milioni per realizzazione bretella di collegamento a Ferrandina (direzione Potenza) al fine di rendere l'infrastruttura funzionale anche per collegamenti diretti Matera - Potenza - Battipaglia – Salerno.”

La stima di 45 milioni di euro, assieme alle risorse già disponibili è stata confermata nell'aggiornamento 2016 del Contratto di Programma con RFI  2012-2016, approvato nella seduta del CIPE del 10 agosto 2016. Allo stato l'intervento risulta sospeso in quanto i finanziamenti residui, al netto delle opere già eseguite, non sono sufficienti per la realizzazione di fasi funzionali dell'investimento.

È stato altresì evidenziato che la programmazione dei servizi ferroviari regionali, in base al decreto legislativo n. 422 del 1997, rientra nelle competenze delle singole Regioni, i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da Contratti di Servizio — tra cui quello con la Regione Basilicata – nell'ambito dei quali vengono definiti, tra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base delle risorse economiche rese disponibili da ciascuna Regione. Compete pertanto alla Regione Basilicata ogni determinazione circa le proposte avanzate per il miglioramento del servizio del trasporto ferroviario regionale, anche con riferimento all'appuntamento di «Matera 2019».


 

Articolo 1, comma 592
(Sostegno alla stampa italiana all’estero)

 

592. Allo scopo di favorire la promozione della lingua e della cultura italiane nel mondo attraverso la stampa italiana all’estero, per l’anno 2017 è autorizzata la spesa di:

a) 300.000 euro, in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all’estero;

b) 1 milione di euro, a integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all’estero di cui all’articolo 1 -bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

 

 

Il comma 592 autorizza una spesa di 1,3 milioni di euro, per l’anno 2017, allo scopo di favorire la presenza della lingua e della cultura italiane nel mondo, attraverso la stampa italiana all’estero.

 

In particolare la lettera a) del comma in esame autorizza una spesa di 300.000 euro in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all’estero, mentre la lettera b) autorizza una spesa di 1 milione di euro ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all’estero di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. Interventi analoghi sono stati previsti dall’art.1, comma 385, lett. e) ed f) della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015) .

 

L’art. 1-bis del richiamato decreto-legge n. 63/2012, ha introdotto una nuova disciplina per la concessione dei contributi ai periodici italiani pubblicati all’estero, nonché alle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero, sostituendo quella recata, principalmente, dall’art. 26 della legge n. 416/1981.


 

Articolo 1, comma 593
(Contributo al CONI)

 

593. È assegnato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) un contributo annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato allo sviluppo dei settori giovanili delle società di pallacanestro e al sostegno degli investimenti per l’impiantistica dedicata alla pallacanestro.

 

 

Il comma 593 assegna al CONI, per un triennio, un nuovo contributo.

 

In particolare, il contributo, pari ad € 1 mln per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, è destinato allo sviluppo dei settori giovanili delle società di pallacanestro e al sostegno degli investimenti per l’impiantistica dedicata allo stesso sport.

 

Gli stanziamenti relativi al CONI sono allocati sul cap. 1896 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze che, in base alla nota di variazioni, per il 2017 presenta uno stanziamento pari a € 420.540.000.

Qui la pagina relativa a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, disponibile sul sito del CONI.

 


 

Articolo 1, comma 594
(
Reperimento di risorse pubbliche per la rifunzionalizzazione
degli immobili pubblici
)

 


594. All’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate dai predetti enti previdenziali all’acquisto di immobili, anche di proprietà di amministrazioni pubbliche, come individuate dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al comma 3. Con riferimento agli immobili di proprietà di amministrazioni pubbliche, possono essere compresi nelle procedure di acquisto di cui al presente comma solo gli immobili di proprietà delle medesime per i quali non siano in corso contratti di locazione a terzi. L’Agenzia del demanio esprime apposito parere di congruità in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici. Eventuali opere e interventi necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili sono realizzati a cura e spese dei medesimi enti sulla base di un progetto elaborato dall’Agenzia del demanio. Ai contratti di locazione degli immobili acquistati ai sensi del presente comma non si applicano le riduzioni del canone previste dall’articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica».


 

 

Il comma 594 prevede che gli enti previdenziali possono destinare una quota delle loro risorse finanziarie all’acquisto di immobili anche di proprietà di amministrazioni pubbliche adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva da parte di amministrazioni pubbliche. Le spese per gli interventi necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili sono a carico degli enti previdenziali, mentre i progetti sono elaborati dall’Agenzia del demanio.

 

L’articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, integrato dalla norma in esame, prevede per gli enti previdenziali la possibilità di destinare una quota parte delle proprie risorse finanziare all’acquisto di immobili già condotti in locazione passiva dalle amministrazioni pubbliche, secondo specifiche indicazioni fornite dall’Agenzia del demanio mediante un apposito piano di razionalizzazione. Le modalità di attuazione della norma sono demandate ad un apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica (D.M. 10.6.2011). Restano fermi gli investimenti effettuati per il periodo 2009-2012 in via indiretta in Abruzzo da parte degli enti previdenziali pubblici per gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo a seguito del sisma dell’aprile 2009.

 

La norma in commento prevede che gli enti previdenziali possano destinare tali risorse anche all’acquisto di immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (ossia quelle inserite nell’elenco delle amministrazioni pubbliche ricadenti del conto economico consolidato dello Stato elaborato dall’ISTAT), da adibire ad uffici delle amministrazioni pubbliche, previa realizzazione, ove del caso, a cura e spese dei medesimi enti, degli interventi e delle opere necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili stessi.

La relazione governativa afferma che, in sostanza, la norma è finalizzata a rendere possibile l’acquisto di immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche da parte di INAIL. L’intervento normativo, in assenza di risorse finanziarie dell’Agenzia del Demanio destinabili allo scopo, consentirebbe di utilizzare le risorse di INAIL per la rifunzionalizzazione degli immobili pubblici da locare alle Amministrazioni pubbliche, dietro pagamento di un canone ad altro soggetto pubblico (INAIL). In definitiva, le operazioni a cui la proposta mira a dare soluzione sono quelle legate alla creazione di poli logistici che consentono la concentrazione di un unico immobile di più uffici pubblici (cd. federal building) presenti nel territorio in modo da razionalizzare gli spazi nonché l’erogazione di servizi e consentire risparmi in termini di spese di gestione.

Si precisa espressamente che gli immobili di proprietà di amministrazioni pubbliche oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali non devono essere già concessi in locazione a terzi.

Ai contratti di locazione che riguardano gli immobili acquistati ai sensi della norma in esame non si applicano le riduzioni del canone previste dall’art. 3 decreto-legge n. 95 del 2012.

Il decreto-legge n. 95 del 2012 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la riduzione del 15 per cento del canone di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni e delle autorità indipendenti per gli immobili in uso istituzionale. Il D.L. n. 66 del 2014 ha anticipato di sei mesi, al 1° luglio 2014, il termine di decorrenza della norma. Per il triennio 2012-2014 è stato disposto, inoltre, il blocco degli adeguamenti Istat relativamente ai canoni dovuti dagli stessi soggetti. Il blocco degli adeguamenti Istat è stato quindi esteso anche agli anni 2015 e 2016 (articolo 10, comma 7, del D.L. n. 192 del 2014 e articolo 10, comma 6, del D.L. n. 210 del 2015).

 

Le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sui propri siti internet le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti (art. 30 del D.Lgs. n. 33 del 2013).

L'articolo 24 del D.L. n. 66 del 2014 ha previsto un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto (tra 20 e 25 metri quadri), un complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili e la riduzione delle locazioni passive, in modo da garantire per ciascuna amministrazione dal 2016 una riduzione rispetto al 2014 di almeno il 50 per cento della spesa per locazioni e di almeno il 30 per cento degli spazi utilizzati (sono esclusi i presidi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico e le carceri). Le amministrazioni pubbliche, qualora richiedano immobili per i loro fabbisogni allocativi, sono tenute a svolgere le proprie indagini di mercato prioritariamente all'interno del novero di immobili in proprietà pubblica presenti sull'apposito applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio.

Oltre alle comunicazioni previste dal comma 222, della legge n. 191 del 2009 relative agli immobili da esse utilizzate, le amministrazioni devono comunicare all'Agenzia del demanio i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici utilizzati, di proprietà dello Stato e di terzi. Con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia del demanio sono elaborati degli indicatori di performance in termini di costo d'uso per addetto sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette Amministrazioni dello Stato le quali, entro due anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul sito internet dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di performance ivi riportati (novità introdotte dalla legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 387). In caso di inadempimento degli obblighi prescritti, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza (art. 24 del D.L. n. 66 del 2014).


 

Articolo 1, comma 595
(Nuova denominazione Italia Lavoro S.p.A.)

 

595. La società Italia Lavoro Spa assume la denominazione di «ANPAL Servizi Spa».

 

 

Il comma 595 modifica la denominazione di Italia Lavoro S.p.A. in Anpal S.p.A..

 

La suddetta modifica è conseguenza del fatto che Italia Lavoro S.p.A.[71], a seguito della istituzione della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro ad opera del D.Lgs. n. 150/2015 (vedi infra), è confluita in ANPAL, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro istituita dal medesimo D.Lgs. 150/2015.

Come affermato nel comunicato stampa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 settembre 2016,“[…] dal punto di vista strettamente giuridico, l'ANPAL, è subentrata nella proprietà delle azioni di Italia Lavoro e il suo presidente, Maurizio del Conte, ne diviene amministratore unico. La formalizzazione del passaggio delle azioni prevede la contestuale decadenza dell'attuale consiglio di amministrazione di Italia Lavoro […]”.

 

Il D.Lgs. 150/2015 (attuativo della legge delega in materia di lavoro 183/2014, cd. Jobs act) disciplina la nuova Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, che rappresenta uno strumento di governance per garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale e assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, ed istituisce l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), vigilata dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, che realizza sia un portale unico per la registrazione della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, sia, in cooperazione con l’INPS, l’INAIL e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il sistema informativo unico delle politiche del lavoro (le cui informazioni costituiscono, tra l’altro, la base informativa per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore, concernente la storia formativa e lavorativa del soggetto). Tra le funzioni attribuite all’ANPAL vi è anche quella di istituire e gestire l'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro.

Italia Lavoro S.p.A. fa parte della predetta rete dei servizi per le politiche del lavoro, insieme all’ANPAL e ad altri soggetti appositamente indicati dall’art. 1 del D.Lgs. 150/2015

 


 

Articolo 1, comma 596
(Contributi associazioni combattentistiche)

 

596. L’articolo 2195 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

«Art. 2195 (Contributi a favore di Associazioni combattentistiche). — 1. Al fi ne di sostenere le finalità istituzionali e le attività di promozione sociale e di tutela degli associati delle Associazioni combattentistiche, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

 

 

Il comma 596 autorizza una spesa di 1.000.0000 euro per ciascuna annualità del triennio 2017-2019 per il sostegno alle finalità istituzionali, alle attività di promozione sociale ed alla tutela degli associati delle associazioni combattentistiche.

 

La disposizione è stata inserita nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione bilancio della Camera (cfr. emendamento 74.409 Villecco Calipari ed altri).

 

Contributi in favore delle associazioni combattentistiche

Nel 1998, per garantire il sostegno alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge n. 93/1994, con la approvazione della legge 11 giugno 1998, n. 205, "Norme per la concessione di contributi statali a favore delle associazioni combattentistiche", sono stati autorizzati stanziamenti per complessivi 8 miliardi nel 1998 e 4 miliardi annui negli anni 1999 e 2000. Il relativo riparto è stato effettuato con decreto del Ministro della difesa emanato con le modalità di cui all'articolo 1, comma 40, della legge n. 549/1995. Successivamente, il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 ha disposto, all'articolo 7-vicies, lo stanziamento, per il 2005, di 3.100.000 € per le associazioni combattentistiche e partigiane erette in enti morali, costituitesi in confederazione nel 1979, incaricate di preparare ed organizzare, d'intesa con il Ministero della difesa, nel triennio 2005-2007, manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali, sul piano nazionale ed internazionale, per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione. In relazione alle medesime associazioni, successivamente è intervenuta la legge 20 Febbraio 2006, n. 92, che ha anch'essa provveduto alla concessione di contributi statali in loro favore. In particolare, l'articolo 1 ha autorizzato il finanziamento, da parte del Ministro della difesa, per il triennio 2006-2008, delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge n. 93/1994, sottoposte alla propria vigilanza. Tali Associazioni coincidono con quelle sopra richiamate che aderiscono alla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane. Il finanziamento è corrisposto, con le modalità previste dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, attraverso la ripartizione di un contributo pari a 2.220.000 € annui, da effettuarsi con decreto del Ministro della difesa. Successivamente, il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, ha autorizzato, all'articolo 14, comma 7-bis, un contributo di 1.500.000 euro annui per il triennio 2009-2011, destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 92/2006. Successivamente, il Governo, in data 24 maggio, nel trasmettere alle Camere, ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, lo schema di decreto n. 482, concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2012 e destinato all'erogazione di contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal medesimo Ministero non prevedeva più alcun contributo specifico in favore delle associazioni combattentistiche. Al riguardo, la relazione illustrativa del Governo, allegata allo schema di decreto in esame, precisava che l'assenza di contributi in favore delle associazioni combattentistiche era determinata dal fatto che il contributo di 1,5 milioni di euro per il triennio 2009, 2010 e 2011, disposto in loro favore dall'articolo 14 comma 7-bis del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (il cui contenuto è successivamente confluito nell'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare) non era stato prorogato per il successivo triennio e non risultava quindi allocata alcuna risorsa finanziaria disponibile per erogare il contributo in favore dei richiamati sodalizi. Su tale capitolo restava, pertanto, il solo contributo di euro 256.740,00 previsto dalla legge di stabilità 2012 in favore di "enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal Ministero della difesa che lo schema di decreto n. 482 assegnava interamente alle associazioni d'arma (fascia B) e alle altre associazioni di categoria (enti, istituti culturali scientifici, tecnici -fasce C, D ed E). La Commissione difesa della Camera, nel pronunciarsi sul richiamato schema di decreto ministeriale (seduta del 4 luglio 2012) rilevava che "la mancata assegnazione di contributi alle associazioni combattentistiche" determinava "una sperequazione da sanare in tempi rapidi" e prendeva atto "positivamente che il disegno di legge di assestamento del bilancio per il 2012 (atto Camera dei deputati n. 5325)", integrava "il capitolo 1352 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 2012, al fine di erogare contributi alle associazioni combattentistiche in misura identica a quelli erogati nel 2011". Con la legge n. 182 del 2012, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 si è provveduto, quindi, a realizzare le necessarie variazioni al fine di prevedere lo stanziamento di 674.000 euro in favore delle associazioni combattentistiche, in misura identica alle risorse erogate nel corso del 2011. Successivamente, il comma 25 dell'articolo 1 del decreto legge n. 114 del 2013 ha autorizzato il Ministero della difesa ad erogare, relativamente al 2013, contributi in favore delle associazioni combattentistiche pari a 674.000 euro vincolandoli alla rendicontazione e alla pubblicazione delle spese effettuate dalle medesime associazioni nelle forme e nei modi finalizzati a garantire la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali. Nel corso della conversione in legge del richiamato decreto legge n. 114 del 2013 è stato previsto un ulteriore stanziamento pari a euro 300.000 in favore delle medesime associazioni combattentistiche di cui al precedente comma 25, soggetto ai richiamati vincoli di rendicontazione e di pubblicazione.

Da ultimo, si ricorda che per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, l'articolo 2195 del Codice dell'ordinamento militare, come modificato dall'articolo 1, comma 271 della legge n. 147 del 2013 ha autorizzato la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.


 

Articolo 1, commi 597 e 598
(Debito Croce rossa)

 


597. Al fi ne di ridurre il debito dell’Ente strumentale alla Croce Rossa italiana nei confronti del sistema bancario, inclusa l’anticipazione bancaria, in essere al 28 febbraio 2017, è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l’anno 2017, da iscrivere in un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

598. All’erogazione della somma di cui al comma 597 si provvede per l’importo risultante da istanza congiunta del presidente e dell’amministratore dell’Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, presentata al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, corredata di specifica deliberazione del medesimo Ente, approvata dal Ministero della salute ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e certificazione della posizione debitoria netta nei confronti del sistema bancario, inclusa l’anticipazione bancaria, asseverata dal collegio dei revisori dei conti.


 

 

I commi 597 e 598 autorizzano l’iscrizione, su un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di una somma pari a 80 milioni di euro finalizzata alla riduzione del debito dell’Ente strumentale Croce rossa nei confronti del sistema bancario (ivi compresa l’anticipazione bancaria in essere al 28 febbraio 2017).

 

In premessa ricordiamo che, dal 1° gennaio 2016, l'Associazione italiana della Croce Rossa è stata trasformata in associazione privata di interesse pubblico (associazione di promozione sociale) denominata Associazione della Croce Rossa italiana. Mentre l'originaria CRI ha assunto la natura provvisoria di Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico. L’Ente sarà soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2018. L’Ente Strumentale prosegue in tutte le attività e i rapporti attivi e passivi della CRI e ne mantiene la partita IVA e il Codice fiscale. E’ soggetto alla vigilanza del Ministero della salute e, per quanto di competenza, del Ministero della difesa.

 

Il comma 597 autorizza la spesa massima di 80 milioni per il 2017 al fine di ridurre il debito dell’Ente strumentale alla Croce Rossa italiana nei confronti del sistema bancario (inclusa l’anticipazione bancaria, in essere al 28 febbraio 2017). La somma è iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

La Corte dei conti, nella Determinazione del 2 febbraio 2016, n. 4 sul controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Associazione Croce Rossa italiana (C.R.I.) per l’esercizio 2014 segnala: “In linea con quanto già rappresentato nel precedente referto, persistono infatti sul fronte economico finanziario rilevanti effetti che conseguono alla soccombenza della C.R.I. con riferimento al contenzioso del lavoro (stabilizzazione dei precari, pretese economiche inerenti l’incentivo personale a tempo indeterminato e determinato, riconoscimenti del trattamento economico del personale militare) e al contenzioso Siciliana Servizi Emergenza SpA (SI.S.E)”. Si ricorda inoltre che, con l’ordinanza presidenziale n. 513/2013 del 27 dicembre 2013, si è proceduto all’avvio della gestione separata, così come previsto dal D.Lgs. 178/2012, art. 4, c. 2, che prevede che sino al 31 dicembre 2017 il commissario, e successivamente il presidente dell'Ente strumentale alla Croce Rossa, provveda al ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI.

 

Il comma 598 stabilisce che all’erogazione della somma, per un ammontare massimo di 80 milioni di euro, si provvede per l’importo risultante da istanza congiunta del presidente e dell’amministratore dell’Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, presentata al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, corredata di specifica deliberazione del medesimo Ente, approvata dal Ministero della salute ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 178/2012 (relativo alle modalità di vigilanza sulla CRI e sull’Ente), e certificazione della posizione debitoria netta nei confronti del sistema bancario, inclusa l’anticipazione bancaria, asseverata dal collegio dei revisori dei conti.

 


 

Articolo 1, comma 599
(Assegno al nucleo familiare in presenza di quattro o più figli)

 

599. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo  per l’incremento degli assegni al nucleo familiare in presenza di quattro o più figli da corrispondere al cittadino italiano lavorare in un Paese membro dell’Unione Europea, con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l’anno 2017 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2019. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dell’agevolazione di cui al presente comma.

 

 

Il comma 599 istituisce un Fondo per l’incremento degli assegni al nucleo familiare ai cittadini italiani lavoratori in un paese membro U.E., in presenza di quattro o più figli.

 

Il comma 599 istituisce (presso il Ministero dell’economia e delle finanze) un Fondo per incrementare gli assegni al nucleo familiare ai cittadini italiani che siano lavoratori in un paese membro U.E., a condizione che abbiano quattro o più figli. La dotazione del Fondo è pari a 2 milioni di euro per il 2017 e 3 milioni di euro annui per il biennio 2018-2019.

Le modalità ed i criteri per l’erogazione della provvidenza è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.

 

L’assegno per il nucleo familiare è stato introdotto (con decorrenza 1° gennaio 1988) dall’articolo 2 del D.L. 691988 (in sostituzione di precedenti strumenti quali gli assegni familiari , le quote di aggiunta di famiglia, ecc.)

Si tratta di una prestazione di carattere previdenziale, erogata con cadenza mensile su richiesta del lavoratore dipendente (compresi gli apprendisti, i lavoratori in malattia, in cassa integrazione, ecc.) o del pensionato (unitamente alla retribuzione o alla pensione). L’assegno ha la funzione di integrare la retribuzione dei lavoratori che si trovano in determinate situazioni familiari e di reddito.

In generale, l’A.N.F. spetta ai lavoratori dipendenti italiani, dell'Unione Europea e stranieri, dipendenti da aziende italiane operanti in Italia o all'estero, ed ai titolari di prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; i lavoratori extracomunitari hanno diritto solo per i familiari residenti in Italia o in Paesi convenzionati, previa specifica autorizzazione. Al riguardo, ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 11 maggio 1990, recante la regolamentazione della materia relativa alle certificazioni per l'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare deve essere autorizzata dall'I.N.P.S. in determinati casi, tra i quali rientra il caso di familiari residenti all'estero in Stati membri della UE o convenzionati.

 

Presupposti per il riconoscimento dell’assegno sono l’esistenza di un nucleo familiare, composto dai coniugi e dai figli -ed equiparati- di età inferiore a 18 anni (sono pertanto esclusi dal nucleo familiare, ai sensi della circolare INPS 12 gennaio 1990, n. 12, ai fini della spettanza dell’assegno: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; il coniuge che abbandona la famiglia; i figli, le sorelle, i fratelli ed i nipoti coniugati del richiedente; il coniuge ed i figli del cittadino straniero non residente in Italia (tranne in caso di convenzione tra gli Stati).), il rispetto di determinati limiti di reddito, la non fruizione di altri trattamenti di famiglia. L’ammontare dell’assegno, unico per l’intero nucleo familiare, è determinato in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare e al relativo reddito complessivo, mentre la prestazione erogata è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito in corrispondenza di soglie di esclusione a seconda della tipologia familiare. Il pagamento dell’assegno viene generalmente effettuato dal datore di lavoro che anticipa la somma spettante al lavoratore e chiede poi il rimborso all’ente previdenziale tramite conguaglio con la denuncia contributiva mensile .

Gli importi dell’assegno per il nucleo familiare, validi per il periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017, sono stati determinati con la circolare INPS n. 92 del 27 maggio 2016.

 

Soggetti beneficiari dell’assegno sono:

§  i lavoratori dipendenti che prestino la propria attività nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla nazionalità (compresi i soci lavoratori di cooperative, anche di fatto);

§  i titolari di pensione derivante da un precedente rapporto di lavoro;

§  i lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi;

§  ulteriori soggetti titolari di particolari rapporti di lavoro, individuati dalla prassi amministrativa e dalla stessa legge .

§  i lavoratori iscritti alla Gestione separata I.N.P.S. (di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995) .

Al fine di valorizzare la posizione del coniuge che svolge prevalentemente attività di cura del nucleo familiare, l’articolo 1, comma 559, della L. 311/2004, ha stabilito che l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare spetti al coniuge dell’avente diritto (a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005 ).

Il reddito da considerare è quello risultante dalla somma dei redditi percepiti, nell’anno solare precedente al 1° luglio dell’anno cui la domanda si riferisce, da tutti i soggetti che compongono il nucleo familiare al momento della domanda, o nel periodo di riferimento della domanda (L. 153/1988, articolo 2, comma 9). Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se superiori a euro 1.032,91.

I livelli di reddito sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ogni anno, in misura pari alla variazione della percentuale dell’indice ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra un anno e l’altro .

Il reddito complessivo deve essere composto per un importo minimo pari al 70% da redditi di lavoro dipendente (o ad esso assimilabili) e compreso tra quelli indicati nelle apposite tabelle aggiornate ogni anno con circolare INPS. Nel caso in cui il reddito complessivo familiare sia composto da redditi diversi (ad esempio di impresa, di capitale), l’assegno spetta soltanto se la somma dei redditi di lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente (o assimilato), superi il 70% del reddito complessivo familiare.

 

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 65 della L. 448/1998 ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 1999, l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori a carico (concesso in via esclusiva dai Comuni ed erogato dall’I.N.P.S. a nuclei che si trovino in determinate situazioni reddituali).

L’assegno, erogato per 13 mensilità, spetta ai nuclei familiari:

§  composti dai cittadini italiani e della U.E. residenti, dai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

§  composti almeno da un genitore e 3 figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo;

§  con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) valido per l’assegno, e pari, per il 2016, a 8.555,99 euro (v. Circolare INPS n. 46 del 2 marzo 2016).


 

Articolo 1, comma 600
(Fondo assegno sostitutivo grandi invalidi)

 

600. Il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è incrementato di 300.000 euro a decorrere dal 1º gennaio 2017.

 

 

Il comma 600 incrementa il Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio di 300.000 euro a decorrere dal 2017.

 

Il comma 600 incrementa dal 2017 il Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio (di cui all’articolo 2 della L. 288/2002) per un importo di 300.000 euro. La dotazione del Fondo, quindi, sulla base di tale incremento, diviene pari a 8.046.853 euro.

 

Il Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall’articolo 2 della L. 288/2002. Per il finanziamento del richiamato Fondo il successivo articolo 3 ha stanziato la somma di 7.746.853 euro a decorrere dal 2003, per la cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.


 

Articolo 1, comma 601
(Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città)

 

601. La dotazione finanziaria del Fondo per l’attuazione del piano nazionale per le città, di cui all’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata per l’anno 2017 di euro 7 milioni.

 

 

Il comma 601 dispone l'aumento di 7 milioni di euro della dotazione del Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città. Tale incremento vale per il solo anno 2017.

 

Il Piano nazionale per le città, dedicato alla riqualificazione delle aree urbane degradate, è predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134). Consiste nell'insieme dei "contratti di valorizzazione urbana" sottoscritti dai rappresentanti delle Amministrazioni centrali e locali - riunite in una "Cabina di regia" - e dai singoli comuni interessati. I contratti disciplinano gli impegni dei vari soggetti pubblici e privati relativi alla riqualificazione, prevedendo anche la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa.

Si ricorda che la Cabina di regia è presieduta da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e composta da rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome nonché di ulteriori Ministeri, Dipartimenti e Agenzie (comma 1).

Per l'attuazione degli interventi di riqualificazione il comma 5 dell'articolo 12 citato ha istituito per gli esercizi finanziari dal 2012 al 2017, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il "Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città". In questo sono confluite risorse non utilizzate o provenienti da revoche, relativamente a una serie di programmi ivi indicati. All'onere connesso all'attuazione dell'articolo in questione, si stanziavano con tale norma risorse nel limite di: 10 milioni di euro per l'anno 2012, 24 milioni di euro per l'anno 2013, 40 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.


 

Articolo 1, commi 602 e 603
(Edilizia sanitaria)

 


602. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2017, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, anche con riferimento alle sinergie tra i servizi sanitari regionali e l’INAIL, valutabili da quest’ultimo ente nell’ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare.

603. Per le finalità di cui al comma 602, l’INAIL, allo scopo di definire le risorse finanziarie necessarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti  attivati per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2015, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


 

 

I commi 602 e 603 autorizzano l’INAIL ad effettuare investimenti immobiliari nel campo dell’edilizia sanitaria. L’individuazione di tali iniziative deve essere effettuata con D.P.C.M. da adottarsi entro il 30 giugno 2017.

 

Il comma 602 demanda ad un D.P.C.M., da adottarsi entro il 30 giugno 2017, l’individuazione delle iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, anche con riferimento alle sinergie tra i servizi sanitari regionali e l’INAIL, valutabili nell’ambito dei propri piani triennali 2016-2018 di investimento immobiliare.

 

Sul punto, si osserva che, anche se non previsto in maniera esplicita, il richiamo alle sinergie fra INAIL e servizi sanitari regionali sembra presupporre una qualche forma di concertazione per la selezione delle iniziative nel campo dell’edilizia sanitaria.

 

Il comma 603  dispone che l’INAIL, allo scopo di definire le risorse finanziarie necessarie, tenga anche conto dello stato di attuazione degli investimenti attivati per effetto del D.P.C.M. 23 dicembre 2015 recante, all’allegato A, l'elenco delle iniziative valutabili nell'ambito dei Piani triennali di investimento dell’INAIL, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 317 della legge di stabilità 190/2014 (la stabilità 2015 ha infatti previsto che con apposito D.P.C.M. fossero individuate le iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani 2016/2018 di investimento dell'INAIL, da finanziare, a valere sulle risorse autorizzate nei predetti piani, con l'impiego di quota parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la tesoreria centrale dello Stato).

 

Le iniziative di elevata utilità sociale devono riguardare progetti relativi alla realizzazione di nuove costruzioni, all’acquisizione di immobili nuovi o all’acquisizione di immobili da ristrutturare, riferiti a: strutture sanitarie e assistenziali; strutture scolastiche; uffici pubblici; residenze universitarie; altre tipologie di immobili destinati ad utilizzo con finalità sociali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha poi proceduto alla pubblicazione di un Avviso diretto ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte delle Amministrazioni Pubbliche. Gli Enti, a seguito dell’avviso pubblicato nella G.U. del 13 luglio 2015, n. 160, hanno inviato le loro manifestazioni di interesse, segnalando 201 opere. L’elenco completo delle iniziative è stato reso noto il 27 gennaio 2016 con la pubblicazione in Gazzetta del D.P.C.M. 23 dicembre 2015.


 

Articolo 1, comma 604
(Rete viaria interessata dalla Coppa del mondo di sci)

 

604. Ai fi ni delle necessità di adeguamento della rete viaria interessata dai progetti sportivi delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

 

 

Il comma 604, introdotto durante l’esame parlamentare, prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, al fine di finanziarie i lavori di adeguamento  della rete viaria in vista delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021, che si terranno a Cortina d’Ampezzo.

 

 

Per quanto concerne gli eventi sportivi in programma a Cortina d’Ampezzo nel 2020 e nel 2021, si ricorda che nel disegno di legge di bilancio, originariamente presentato dal Governo alla Camera dei deputati, erano state inserite alcune disposizioni volte a favorire gli interventi per l'adeguamento delle reti viarie e ferroviarie nonché per l'infrastrutturazione della provincia di Belluno. In particolare si prevedeva la possibilità di nominare appositi commissari del governo per la realizzazione degli interventi viari, ferroviari e di un commissario ad acta per l’attuazione degli interventi relativi alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, di piste di discesa e di opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno. Erano altresì previste delle semplificazioni per l’iter autorizzativo di tali opere.

Le disposizioni in questione sono state però oggetto di stralcio durante l’esame da parte della Camera dei deputati in quanto ritenute estranee al contenuto proprio della legge di bilancio.


 

Articolo 1, comma 605
(Contributo all’Istituto italiano per gli studi storici e
all’Istituto italiano per gli studi filosofici)

 

605. I finanziamenti di cui all’articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, disposti per il triennio 2014-2016 dalla delibera del CIPE 1º agosto 2014, n. 34, sono prorogati per il quadriennio 2017-2020. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione a valere sulle disponibilità relative al periodo di programmazione 2014-2020, provvede con propria delibera all’assegnazione delle risorse nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.

 

 

Il comma 605 proroga per il quadriennio 2017-2020 il finanziamento disposto per il triennio 2014-2016 per la realizzazione delle attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici.

 

Si tratta, in particolare, della proroga del finanziamento di € 2 mln per ciascuno degli anni 2014-2016, a valere su risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, di cui all’art. 1, co. 43, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), esplicitamente richiamato.

Si prevede, dunque, che il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo citato, provvede con propria delibera all’assegnazione delle risorse nel limite massimo di € 2 mln per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.

 

L’art. 1, co. 43, della L. 147/2013 ha previsto che la delibera CIPE di assegnazione delle risorse ai due Istituti, da assumere con cadenza triennale, disciplina le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. Al fine indicato, i predetti Istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello della delibera[72], i propri programmi triennali di attività, con l’indicazione delle altre fonti, pubbliche e private, per la realizzazione delle stesse. Devono, altresì, presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente.

Con delibera CIPE n. 34 del 1° agosto 2014 è stato assegnato in via definitiva, per l'anno 2014, l'importo di € 1 mln a favore di ciascuno dei due Istituti, e in via programmatica, per le annualità 2015 e 2016, il restante importo di € 4 mln, articolato in € 1 mln annuo ciascuno, rinviandone l'assegnazione definitiva al momento del riparto delle risorse FSC 2014-2020[73]

Quest’ultima è avvenuta con delibera CIPE n. 9 del 1° maggio 2016.

 

Con riferimento ad altre fonti di finanziamento, si ricorda che i due istituti sono inseriti nella tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2015-2017 emanata, ai sensi della L. 534/1996, con DM 30 ottobre 2015. In particolare, per il primo anno del triennio, all’Istituto italiano per gli studi storici sono stati destinati € 90.000, mentre all’Istituto italiano per gli studi filosofici sono stati destinati € 75.000.

 


 

Articolo 1, comma 606
(Ricerca e sviluppo nei settori meteorologia e climatologia)

 


606. Per la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell’Unione europea e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto di localizzazione, è autorizzata una spesa pari a 15 milioni di euro per l’anno 2017, a 20 milioni di euro per l’anno 2018, a 15 milioni di euro per l’anno 2019 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono attribuite le risorse necessarie per la realizzazione delle infrastrutture di cui al periodo precedente e sono definiti gli ulteriori interventi previsti dal medesimo periodo.


 

 

Il comma 606 autorizza la spesa per la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo comunitari, per il rafforzamento della ricerca nei settori della meteorologia e climatologia e per la realizzazione del relativo progetto di localizzazione.

 

Il comma 606 autorizza le spese a favore della partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea,  del rafforzamento della ricerca nel settore della meteorologia e climatologia e della realizzazione delle infrastrutture necessarie per il relativo progetto di localizzazione. Gli stanziamenti autorizzati sono i seguenti:

§  15 milioni di euro per il 2017;

§  20 milioni di euro per il 2018;

§  15 milioni di euro per il 2019;

§  2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Le somme per la realizzazione delle infrastrutture per il progetto di localizzazione saranno attribuite mediante decreto del Ministro per l'istruzione, per l'università e per la ricerca, che definirà inoltre gli ulteriori interventi previsti dal comma.

 

Il programma di finanziamento della Commissione europea per la ricerca e l’innovazione è Orizzonte 2020, operativo dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020. Con una dotazione di circa 80 miliardi di euro rappresenta il più vasto programma di ricerca e innovazione dell'UE mai esistito.

Orizzonte 2020 - che integra in un’unica cornice i finanziamenti erogati in passato dal 7° Programma Quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, dal Programma Quadro per la Competitività e l'Innovazione (CIP) e dall'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (IET) - mira a coprire l'intera catena della ricerca, da quella di frontiera, allo sviluppo tecnologico, alla dimostrazione e valorizzazione dei risultati fino all’innovazione, che permea l'intero programma. Orizzonte 2020, svolge un ruolo centrale nell'attuazione della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva  ed è lo strumento finanziario che attua l'Unione dell'innovazione, una delle iniziative faro da essa previste. Inoltre esso sostiene il conseguimento e il funzionamento dello Spazio europeo della Ricerca (SER).

 


 

Articolo 1, comma 607
(Finanziamento degli interventi di decontaminazione
e bonifica degli stabilimenti del gruppo ILVA)

 


607. Le somme delle quali sia eventualmente disposta la confisca ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nell’ambito di procedimenti penali per reati ambientali o connessi all’attuazione dell’autorizzazione integrata ambientale nei confronti delle società del Gruppo ILVA e delle persone giuridiche che, prima del commissariamento di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano esercitato attività di gestione, amministrazione o direzione e coordinamento di tali società, sono destinate al finanziamento di interventi di decontaminazione e di bonifica ambientale degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

Il comma 607 destina al finanziamento degli interventi di decontaminazione e bonifica ambientale degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle società del gruppo ILVA le somme che saranno eventualmente confiscate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in conseguenza dei procedimenti penali per reati ambientali o connessi all’attuazione dell’AIA (autorizzazione integrata ambientale) nei confronti delle società del gruppo ILVA o delle persone giuridiche che prima del commissariamento del medesimo gruppo, operato ai sensi del D.L. n. 61/2013, abbiano esercitato attività di gestione, amministrazione o direzione e coordinamento delle medesime società.

 

Il comma 607 destina al finanziamento degli interventi di decontaminazione e bonifica ambientale degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle società del gruppo ILVA le somme che saranno eventualmente confiscate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in conseguenza dei procedimenti penali per reati ambientali o connessi all’attuazione dell’AIA (autorizzazione integrata ambientale) nei confronti delle società del gruppo ILVA o delle persone giuridiche che, prima del commissariamento del medesimo gruppo operato ai sensi del D.L. n. 61/2013[74], abbiano esercitato attività di gestione, amministrazione o direzione e coordinamento delle medesime società.

Si tratta dunque delle somme che saranno eventualmente confiscate per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato riconosciuti all’ente giuridico privato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che esercitano funzioni di rappresentanza dell’ente stesso.

 

Ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 231/2001, l’ente/persona giuridica privata è responsabile in via amministrativa per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a)   da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b)   da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra. L'ente non risponde se le persone indicate sopra hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La confisca è una delle sanzioni che sono comminate all’ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ad esso riconosciuti. In particolare, l’articolo 19 del D.Lgs. n. 231/2001 dispone che nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna[75] la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o profitto del reato, la stessa confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

 

La relazione tecnica all’emendamento governativo che ha introdotto, nel corso dell’iter del provvedimento, la disposizione in esame, evidenzia che la norma fa specificamente riferimento ai procedimenti penali per reati ambientali o connessi all’attuazione dell’AIA e che tra tali procedimenti rientra in particolare il processo attualmente pendente davanti il Tribunale di Taranto r.g.n.r. n. 938/2010 (procedimenti riuniti n. 4508/09 – 4868/10 – 8842/11 – 10485/12 – 12029/12), cd. “Ambiente svenduto”.

 

Il procedimento penale n. 938/2010 è stato avviato nei confronti di diversi soggetti coinvolti a vario titolo nell'amministrazione e gestione dello stabilimento ILVA di Taranto, ai quali sono contestati i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), disastro innominato (art. 434 c.p.), rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.), avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439 c.p.), nonché reati contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica, reati in materia di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro.

Nell'ambito dello stesso procedimento penale n. 938/2010, alla società ILVA e RIVA F.I.R.E. S.p.a. è stato contestato l'illecito amministrativo di cui all'art. 24-ter comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001 - in relazione alla commissione del reato presupposto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) - e l'illecito amministrativo di cui all'art. 25 undecies comma 2 lett. da a) ad e) ed h) del medesimo D.Lgs. - in relazione alla commissione di plurime violazioni delle norme in materia ambientale previste dal d.lgs. n. 152/2006 (la società RIVA FORNI Elettrici S.p.a., invece, non risulta indagata nel procedimento penale ma è stata destinataria di provvedimento di sequestro (cfr. infra) in quanto ente beneficiario di un'operazione di scissione dalla RIVA F.I.R.E. S.p.a.).

Con riferimento a tale procedimento penale (R.G.R. n. 938/2010) il GIP di Taranto in data 22 maggio 2013, con proprio provvedimento, successivamente confermato dal Tribunale del riesame di Taranto il 2 luglio 2013, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi degli artt. 19 e 53 del D.Lgs. n. 231/2001, avente per oggetto somme di denaro e altri beni (saldi attivi di conti correnti bancari e/o postali, depositi a risparmio, dossier titoli ed eventuali cassette di sicurezza, partecipazioni in altre imprese, beni mobili registrati ed immobili, impianti e macchinari) nella disponibilità della società RIVA F.I.R.E. S.p.A. e della società RIVA FORNI Elettrici S.p.A. (in quanto ente nato da una operazione di scissione della RIVA F.I.R.E. S.p.A.)[76], per un valore complessivo pari a 8.100.000.000 euro[77]. Tale somma è stata dunque oggetto di sequestro per il profitto che l'ente avrebbe tratto dai reati commessi nel suo interesse e a suo vantaggio. In particolare, secondo la contestazione, i legali rappresentanti, gestori e datori di lavoro, unitamente ai dirigenti, capi area e responsabili dello stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto, hanno cagionato danni ambientali, prudenzialmente quantificati nell'importo sopra indicato, agendo nell'interesse ed a vantaggio delle predette società, omettendo di provvedere all'attuazione delle necessarie misure di sicurezza, prevenzione e protezione dell'ambiente. L’importo predetto costituisce dunque la somma ritenuta necessaria per effettuare tutte le opere di risanamento ambientale e di messa in sicurezza dello stabilimento siderurgico.

La Corte di cassazione, Sez. VI penale (sentenza n. 3635 del 20 dicembre 2013 – depositata il 21 gennaio 2014), ha annullato il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi degli artt. 19 e 53 del d.lgs. n. 231/2001, per le seguenti motivazioni: è errata l'impostazione seguita dal provvedimento di sequestro perché prende in considerazione ai fini della responsabilità amministrativa degli enti una serie di fattispecie di reato (ossia, quelle normativamente descritte negli artt. 434, 437, 439 c.p. e, dunque, rispettivamente, il disastro innominato, la rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e l'avvelenamento di acque o di sostanze alimentari) estranee al catalogo dei reati presupposto e come tali inidonee a fondare una responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Inoltre, il decreto che ha disposto il sequestro preventivo avrebbe dovuto estromettere, ai fini della corretta determinazione del profitto confiscabile, tutte le condotte associative anteriori alla data di entrata in vigore della legge n. 94 del 15 luglio 2009, che ha esteso il catalogo dei reati presupposto al delitto di cui all'art. 416 c.p., e tutte le violazioni in materia ambientale anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, che ha esteso la responsabilità dell'ente per le violazioni della disciplina ambientale.

Infine, quanto al profitto assoggettabile a sequestro in funzione della confisca prevista dall'art. 19 del d.lgs. n. 231/2001, la Corte ha osservato che la nozione di profitto quale risparmio di spesa conseguito dall'ente presuppone "un ricavo introitato e non decurtato dei costi che si sarebbero dovuti sostenere, vale a dire un risultato economico positivo", concretamente determinato dalla contestata condotta delittuosa. È dunque il rispetto dello stesso principio di tassatività delle sanzioni (ex artt. 2 e 9 del D.Lgs. n. 231/01) ad escludere, in assenza di un introito effettivo, la possibilità di assoggettare allo strumento della confisca per equivalente il valore di costi illegittimamente non sostenuti dall'ente collettivo per effetto della mancata adozione di misure preventive espressamente prescritte dalla legge negli specifici settori di riferimento.

Si renderebbe dunque necessaria, secondo la Corte di cassazione, in ipotesi, una esplicita presa di posizione del legislatore, volta ad ammettere, sulla scorta di precisi ed oggettivi criteri di quantificazione, l'ablazione di meri risparmi di spesa.

Da informazioni per le vie brevi ricevute presso dalla cancelleria della Corte di Assise di Taranto, risulta che nell’udienza del 6 dicembre 2016, ILVA S.p.A. e Riva Forni elettrici S.p.A. hanno presentato richiesta di patteggiamento. Su tali richieste la procura ha espresso parere favorevole. Nella successiva udienza, fissata al 17 gennaio 2016, l’ex Riva Fire S.p.A. (ora Partecipazioni Industriali S.p.A.) ha annunciato di voler presentare analoga richiesta, ex art. 444 cpp..

 

Il comma 607 in esame, dunque, sembra operare per fattispecie procedimentali specifiche, fermo restando quanto attualmente previsto dalla disciplina vigente, qui non modificata (articolo 1, comma 6-undecies del D.L. n. 191/2015) la quale dispone che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, le somme eventualmente confiscate o comunque pervenute allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti, sono versate fino alla concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo di restituzione del prestito statale di 800 milioni e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale dell'amministrazione straordinaria per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte.


 

Articolo 1, comma 608
(Piattaforma informatica sull'uso dei dati del codice di prenotazione nel settore del trasporto aereo)

 


608. Ai fi ni dell’attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fi ni di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e nelle more del suo recepimento, è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l’anno 2017 e di 16 milioni di euro per l’anno 2018 per la realizzazione della piattaforma informatica necessaria e di 4,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 per la gestione e la manutenzione della stessa. Le risorse di cui al periodo precedente sono assegnate al Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e iscritte nello stato di previsione del medesimo Ministero nella missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia».


 

 

Il comma 608, ai fini di prevenzione del terrorismo e dei reati gravi, in attuazione della Direttiva 2016/68/UE - reca  la copertura finanziaria (per il triennio 2017-2019) per la realizzazione, gestione e manutenzione della piattaforma informatica sull’uso dei dati dei codici di prenotazione nel settore del trasporto aereo (PNR, Passenger name record).

 

Più nel dettaglio la disposizione, nelle more del recepimento della direttiva 2016/681/UE sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e l'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi autorizza:

 

§  la spesa di  5,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 16 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione della piattaforma informatica necessaria;

§  la spesa di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per la gestione e la manutenzione della stessa.

 

Tali risorse sono assegnate al Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e iscritte nello stato di previsione del medesimo Ministero nella missione "Ordine pubblico e sicurezza", programma "Pianificazione e coordinamento Forze di polizia".

 

I dati del codice di prenotazione (PNR) sono informazioni personali fornite dai passeggeri che vengono raccolte e conservate dai vettori aerei. Il PNR contiene informazioni quali il nome del passeggero, la data di viaggio, l'itinerario, il posto assegnato, i bagagli, i dati di contatto e le modalità di pagamento. La direttiva 2016/681/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso di tali dati a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo[78] e dei reati gravi, impone ai vettori aerei di fornire alle autorità degli Stati membri i dati PNR per i voli in arrivo o in partenza dall’Unione europea. I "reati gravi" richiamati sono definiti mediante un elenco in allegato (II) alla Direttiva, che comprende tra l'altro fatti di associazione criminale, di narcotraffico, di violenza sessuale, di "corruzione", nonché vari altri reati gravi contro la vita e l'incolumità delle persone, oppure contro il patrimonio.

La direttiva si applica ai voli extra-UE, ma gli Stati membri possono decidere di estenderla ai voli intra-UE (ad esempio, i voli che si dirigono da uno Stato membro verso un altro o altri Stati membri), notificandolo per iscritto alla Commissione. I Paesi dell'UE possono inoltre decidere di procedere con la raccolta e il trattamento dei dati PNR provenienti da operatori economici diversi dalle compagnie aree, come le agenzie di viaggio e gli operatori turistici, che forniscono allo stesso modo servizi di prenotazione di voli.

La direttiva stabilisce che gli Stati membri scambino i dati PNR che ricevono, tra di loro e con Europol, quando ciò è ritenuto necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo o dei reati gravi. Tale scambio di dati PNR dovrà essere soggetto alle norme in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria e non dovrebbe nuocere all'elevato grado di tutela della vita privata e dei dati personali previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, dalla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (convenzione n. 108) e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). La sicurezza dello scambio reciproco di informazioni relative ai dati PNR dovrà inoltre essere garantita tramite uno dei canali di cooperazione esistenti tra le autorità competenti degli Stati membri e, in particolare, con Europol tramite l'applicazione di rete per lo scambio di informazioni protetta (SIENA). Gli Stati Membri dovranno stabilire una propria "Unità di informazione sui passeggeri" (UIP) per raccogliere i dati PNR dalle compagnie aeree. Questi dati dovranno essere conservati per un periodo di cinque anni ma, dopo sei mesi dal trasferimento, saranno resi anonimi mediante la mascheratura di alcuni elementi, come il nome, l'indirizzo e i contatti, elementi che potrebbero servire a identificare direttamente il passeggero.

Le Unità di informazione sui passeggeri saranno responsabili della raccolta, conservazione e trattamento dei dati PNR, nonché di trasferirli alle autorità competenti e scambiarli con le Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri e con Europol.

La direttiva dovrà essere attuata entro il 25 maggio 2018.

Il 28 novembre 2016 la Commissione europea ha presentato un "piano di attuazione" (SWD(2016)426), nel quale sono definite le principali misure che gli Stati membri dovranno adottare nonché le possibili azioni di supporto offerte dalla Commissione stessa.

Articolo 1, commi 609 e 610
(Restituzione del finanziamento statale a favore di ILVA)

 


609. All’articolo 1, comma 6 -bis , del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «maggiorato di uno spread pari al 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento»;

b) è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo: «I finanziamenti statali concessi ai sensi del presente comma e non erogati cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni emesse ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20».

610. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, dopo le parole: «alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell’impresa in amministrazione straordinaria» sono inserite le seguenti: «, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all’articolo 1, comma 6 -bis , del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata,».


 

 

I commi 609-610 intervengono sulla disciplina relativa alle condizioni e alle modalità di restituzione del finanziamento statale disposto fino a complessivi 800 milioni (fino a 600 milioni nel 2016 e fino a 200 nel 2017) a favore di ILVA S.p.A. dall’articolo 1, comma 6-bis del D.L. n. 191/2015. In particolare, il comma 609 innalza l’importo degli interessi sulle somme finanziate ad ILVA, ed il comma 610 introduce talune disposizioni che in sostanza sono finalizzate ad intervenire sulla disciplina delle garanzie di restituzione del citato finanziamento.

 

Il comma 609 interviene sulla disciplina relativa alle condizioni e alle modalità di restituzione del finanziamento statale disposto fino a complessivi 800 milioni (fino a 600 milioni nel 2016 e fino a 200 nel 2017) a favore di ILVA S.p.A. dall’articolo 1, comma 6-bis del D.L. n. 191/2015.

 

L’articolo 1, comma 6-bis del D.L. n. 191/2015, ha autorizzato l’organo commissariale di ILVA S.p.A. a contrarre un finanziamento statale per un ammontare fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017 al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa.

Ai sensi del predetto comma, sugli importi erogati maturano interessi al tasso Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di uno spread pari al 3 per cento.

Il comma ha altresì stabilito che i finanziamenti statali siano erogati secondo modalità stabilite con decreto del MISE, di concerto con il MEF e con il Ministro dell'ambiente. L’Organo commissariale di ILVA - audito in via informale dalla X Commissione attività produttive della Camera il 21 settembre 2016 - ha informato che, a quella stessa data, il decreto ministeriale era al vaglio della Corte dei Conti.

L'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 98/2016, ha novellato il predetto comma 6-bis, posticipando al 2018, ovvero successivamente, il termine per il rimborso degli importi statali finanziati[79], secondo la procedura di ripartizione dell'attivo della società ivi prevista, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria, nonché dei creditori privilegiati.

Viene comunque fatto obbligo di promuovere le azioni di rivalsa, le azioni di responsabilità e di risarcimento nei confronti dei soggetti che hanno, anche indirettamente, cagionato i danni ambientali e sanitari, nonché danni al Gruppo ILVA e al suo patrimonio.

Quanto all’importo ad oggi effettivamente erogato ad ILVA rispetto ai 600 milioni autorizzati per il 2016, sebbene non si disponga di informazioni ufficiali, appare opportuno evidenziare che a bilancio per il 2017-2019, il capitolo 7400/MISE (su cui sono iscritte le somme in questione) riporta, dell’importo di 600 milioni per il 2016, a residui presunti, la cifra di 315 milioni di euro.

 

Nello specifico, il comma 609 interviene sulla norma testé citata per:

§  innalzare l’importo degli interessi sulle somme finanziate ad ILVA, che attualmente sono rapportati al tasso Euribor a 6 mesi (pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione), maggiorato di uno spread pari al 3 per cento. L’emendamento innalza lo spread dal 3 al 4,1 percento (lettera a)).

La relazione all’emendamento governativo che ha introdotto il comma in esame riconduce l’intervento alla necessitò di assicurare la rispondenza a condizioni di mercato del tasso di interesse, così da elidere talune potenziali criticità emerse nel quadro della procedura di indagine approfondita avviata dalla commissione UE in relazione a talune presunte misure di aiuto di Stato a beneficio di ILVA S.p.A.

§  introdurre la previsione secondo la quale i finanziamenti statali sopra indicati concessi e non erogati nei confronti di ILVA cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni che - ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del D.L. n. 1/2015 - l’organo commissariale di ILVA è autorizzato ad emettere a valere sulle somme attualmente sottoposte a sequestro (nell’ambito dei procedimenti penali a carico dei principali azionisti ed ex dirigenti dell’ILVA) all’atto del trasferimento delle medesime somme in Italia.

Si ricorda che, allo stato, il trasferimento delle somme sottoposte a sequestro non è stato effettuato in virtù della sentenza del 18 novembre 2015 della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale di Bellinzona contro la quale è stato presentato ricorso.

 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 1/2015, l'organo commissariale di ILVA S.p.A. è stato autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme sottoposte a sequestro penale[80] sulla base di misura cautelare reale (nell'ambito dei procedimenti penali pendenti nei confronti degli azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA) e a richiedere che l'autorità giudiziaria procedente disponga l'impiego delle somme sequestrate per la sottoscrizione di obbligazioni, emesse dalla società in amministrazione straordinaria (in luogo dell'aumento di capitale) e intestate al Fondo Unico di Giustizia, e, per esso, al gestore ex lege Equitalia Giustizia S.p.A. Il comma 1 qui, in commento, dispone inoltre che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni debbono essere versate in un patrimonio dell'emittente e destinate in via esclusiva alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente.

Con istanza di marzo 2015, i Commissari Straordinari di Ilva hanno reiterato richiesta di trasferimento delle somme sottoposte a sequestro penale dal GIP del Tribunale di Milano (proc. penale n. 20857/13 R.G.N.R.), o di altri procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA.

Nel procedimento milanese, l'11 maggio 2015 GIP ha disposto l'utilizzo dei valori patrimoniali dei trust sequestrati rogatorialmente per la sottoscrizione di obbligazioni, ordinando la conversione del sequestro dei valori in un sequestro delle obbligazioni emesse. Equitalia Giustizia S.p.A. ha ordinato a UBS Fiduciaria di impartire a UBS Switzerland un ordine di pagamento. UBS Fiduciaria ha quindi impartito alla banca svizzera l'ordine di trasferire in Italia i valori patrimoniali. Si tratterebbe, secondo quanto risulta, di circa 1,2 miliardi.

Il 19 giugno 2015, la Procura del Canton Zurigo (Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich) ha dato l'autorizzazione alla banca svizzera per consegnare i beni dei trust all'Italia. Con sentenza del 18 novembre 2015, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale di Bellinzona ha annullato la decisione della Procura del Canton Zurigo.

Avverso la sentenza è stato presentato ricorso. Le somme sono dunque allo stato ancora nella disponibilità dei trust svizzeri.

Il comma 610 interviene poi sulla destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle citate obbligazioni specificando - con una novella al sopra citato articolo 3, comma 1 del D.L. n. 1/2015 - che queste saranno versate in un patrimonio dell'emittente destinato in via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria previa però restituzione dei finanziamenti statali per la parte eventualmente erogata.

Secondo la relazione governativa all’emendamento che nel corso dell’iter legislativo di approvazione della legge ha introdotto il comma qui in commento, con la disposizione in esame si intende costituire un meccanismo di garanzia collaterale a tutela dei crediti dello Stato derivanti dall’erogazione dei predetti finanziamenti.

Si ricorda che la disciplina vigente, qui non modificata (articolo 1, comma 6-undecies del D.L. n. 191/2015) dispone che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, le somme eventualmente confiscate o comunque pervenute allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti, sono versate fino alla concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo di restituzione del prestito statale di 800 milioni e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale dell'amministrazione straordinaria per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte.


 

Articolo 1, commi 611 e 612
(Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle
aziende confiscate alla criminalità organizzata)

 


611. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata provvede alla predisposizione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, in coerenza con le indicazioni adottate dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di economia e finanza per l’anno 2015 e per l’anno 2016. Il documento di strategia nazionale, con allegati le strategie di area e i relativi piani di azione territoriali, è sottoposto all’approvazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In coerenza con la strategia nazionale approvata dal CIPE, i soggetti titolari di programmi cofinanziati da fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020 pianificano, con le modalità di cui al comma 194 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, specifiche azioni volte alla valorizzazione dei predetti beni e aziende. Entro il 30 settembre di ciascun anno, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata presenta al CIPE una relazione annuale sull’attuazione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata, nella quale dà evidenza dei risultati conseguiti e dell’utilizzo delle relative risorse assegnate. I fondi di cui al comma 196 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 possono essere incrementati con risorse previste dai Programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati dalla Commissione europea 2014/2020, dai programmi operativi complementari di cui alla delibera  CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, nonché dal Fondo per lo sviluppo e la coesione attraverso i Piani operativi e i Patti per il Sud, previa verifica di coerenza con le priorità e gli obiettivi riportati nei suddetti strumenti.

612. Al fi ne di assicurare il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata l’autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l’anno 2019, incremento che confluisce nelle apposite sezioni dei Fondi di cui al comma 196 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015, con le modalità dallo stesso riportate e con la medesima ripartizione delle risorse tra le sezioni.


 

 

I commi 611 e 612 prevedono l’adozione, da parte dell’Agenzia nazionale, di una strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata, con specifico incremento, per il 2019, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura di 3 milioni di euro, e del Fondo per la crescita sostenibile, nella misura di 7 milioni di euro, attraverso il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa prevista dalla legge di stabilità 2016.

Il comma 611 attribuisce all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata il compito di predisporre, entro 120 giorni, la strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata.

Tale strategia, elaborata in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano nazionale di riforma contenuto nel DEF 2015 e 2016, dovrà essere sottoposta all’approvazione del CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Nei documenti di economia e finanza del 2015 e del 2016 (Sezione III – Piano nazionale di riforma) è stata prevista l’adozione di tale strategia, finalizzata al miglioramento della capacità di gestione istituzionale e amministrativa, all’adozione delle buone pratiche fino ad allora realizzate, alla transizione verso la legalità delle aziende confiscate.

Sono poi disciplinate le attività dei titolari di programmi cofinanziati da fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, in coerenza con la strategia nazionale approvata dal CIPE. Tali soggetti dovranno pianificare specifiche azioni per la valorizzazione dei beni e delle aziende e, a tal fine, dovranno seguire le modalità di cui all’articolo 1, comma 194, della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015).

Il comma 194 si limita peraltro a stabilire che nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020 e degli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea indicati nella delibera CIPE n. 10/2015 a titolarità delle amministrazioni regionali, gli enti interessati possono pianificare, di concerto con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, specifiche azioni rivolte all'efficace valorizzazione dei predetti beni.

 

L’Agenzia nazionale, entro il 30 settembre di ogni anno, presenta al CIPE una relazione annuale sull’attuazione della strategia nazionale, nella quale darà evidenza dei risultati conseguiti e dell’utilizzo delle relative risorse assegnate.

È poi previsto che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e il Fondo per la crescita sostenibile - già destinatari di risorse, ai sensi del comma 196 della citata L. n. 208/2015, specificamente finalizzate alle aziende confiscate - possano essere incrementati con ulteriori risorse previste dai Programmi Operativi Nazionali e Regionali (PON e POR) attuativi dei fondi di investimento europei cofinanziati dalla Commissione europea 2014/2020, dai programmi operativi complementari di cui alla delibera CIPE 10/2015, nonché dal Fondo sviluppo e coesione attraverso i Piani operativi e i Patti per il Sud, previa verifica di coerenza con priorità e obiettivi riportati in tali strumenti.

La norma sembra riferirsi al complesso delle risorse destinate alla politica di coesione, comprensive delle risorse comunitarie assegnate all’Italia a titolo dei due Fondi strutturali per la politica di coesione 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo sociale europeo (FSE) - pari a circa 32,2 miliardi euro, cui si affiancano le risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, nell’importo di oltre 24,5 miliardi di euro, di cui 7,4 miliardi destinati dalla programmazione complementare con la delibera Cipe n. 10/2015, nonché le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, il cui rifinanziamento per il periodo 2014-2020 è previsto (dall’art. 1, commi 6-10, legge n. 147/2013) nell’importo complessivo di 54,8 miliardi di euro, la cui programmazione attraverso i piani operativi e i Patti per il sud è stata definita con delibera CIPE di agosto 2016.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 195, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata: la continuità del credito bancario e l’accesso al medesimo; il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale; la tutela dei livelli occupazionali; la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare; la tutela della salute e della sicurezza del lavoro; il sostegno ad alcune tipologie di cooperative. Il supporto ha luogo nell’ambito dei procedimenti penali per una serie di gravi delitti e in procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.

Ai sensi del comma 196, i dieci milioni di euro complessivamente stanziati per ciascun anno del triennio 2016-2018 confluiscono direttamente:

§  nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 2, co. 100, lett. a), della L. 662/1996), destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate dal comma 195, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate dal comma 195);

§  nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all’art. 23 del D.L. n. 83/2012 per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle medesime imprese.

 

Si ricorda che ulteriori risorse a favore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e del Fondo per la crescita sostenibile sono previste dal Programma operativo nazionale “Imprese e competitività 2014-2010”, a titolarità del Ministero dello Sviluppo economico, approvato dalla Commissione europea il 23 giugno 2015 e successivamente modificato il 24 novembre 2015, il quale intende sostenere un processo di riposizionamento competitivo del sistema produttivo del Mezzogiorno, nell’ottica di una politica industriale sul riequilibrio territoriale e sulla convergenza Mezzogiorno-Centro-Nord.

 

Per garantire il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, il comma 612 provvede poi a rifinanziare direttamente, nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2019, l’autorizzazione di spesa già prevista dalla legge di stabilità 2016 nel sopra citato articolo 1, comma 195, disponendo che l’incremento confluisca nelle apposite sezioni dei Fondi sopra richiamati, con le modalità e i medesimi criteri di ripartizione indicati nel sopra citato articolo 1, comma 196, e dunque:

§  per 3 milioni di euro in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate dal comma 195, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate dal comma 195;

§  per 7 milioni di euro in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all’articolo 23 del D.L. n. 83/2012 per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle medesime imprese.

Si ricorda che il disegno di legge S. 2134, già approvato dalla Camera e attualmente all’esame del Senato, nel modificare in più parti il cd. Codice antimafia (D.Lgs. n. 159 del 2011), interviene anche (art. 25) sui compiti, l’organizzazione e le funzioni dell’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

 

 

L’art. 2, co. 100, lett. a) della legge finanziaria per il 1997 (legge n. 662 del  1996) ha istituito un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Con l’intervento del fondo, l’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo stesso.

Dal punto di vista operativo, il Fondo rilascia garanzie alle banche (garanzia diretta) e a consorzi di garanzia collettiva fidi - Confidi (controgaranzia) o altro fondo di garanzia allo scopo di agevolare l’accesso al credito delle PMI.

L’articolo 15 della legge n. 266/1997 ha disciplinato - contestualmente ad una razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia al tempo esistenti le cui risorse sono confluite in quelle originarie del Fondo di garanzia PMI - le modalità operative di quest’ultimo Fondo, individuando i soggetti che possono concedere la relativa garanzia, a fronte di finanziamenti a PMI, compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del TUB.

L'articolo 39 del D.L. n. 201/2011 ha operato una sostanziale riforma dello strumento, disponendo che con D.M. non regolamentare venisse fissata: la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonché la misura della copertura massima delle perdite in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche (comma 1); per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio (comma 2). Inoltre, è stato elevato l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo a 2,5 milioni di euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza individuati con D.M. non regolamentare, disponendo che una quota non inferiore al 50 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo sia riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro d'importo massimo garantito per singola impresa. Il comma 7-bis dell’articolo 39 riserva una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia ad interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all’articolo 111 del TUB, da destinare alla micro imprenditorialità. In attuazione delle previsioni suddette, è stato adottato il D.M. 26 giugno 2012, successivamente modificato dal D.M. 27 dicembre 2013. Il D.M. 24 aprile 2013 ha fissato le modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a PMI.

Le risorse del Fondo di garanzia per le PMI sono iscritte al bilancio dello Stato (capitolo 7342/pg.20/MISE) per essere successivamente riassegnate alla contabilità speciale (conto corrente di Tesoreria n. 223034) intestata al gestore del Fondo (Mediocredito Centrale S.p.A..

Si ricorda che la legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha disposto una riserva di almeno il 20 per cento delle risorse disponibili del Fondo alle imprese e agli investimenti localizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

 

 

Al fine di favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione, l'art. 23 del D.L. n. 83/2012 ha ridenominato il “Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica” (art. 14, legge n. 46/1982), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, in “Fondo per la crescita sostenibile”, facendovi confluire una serie di risorse stanziate da interventi autorizzativi di spesa, contestualmente abrogati.

Con l’istituzione del Fondo in questione è stata dunque operata una razionalizzazione del sistema di agevolazione alle imprese.

Il Fondo è destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo ad una serie di finalità:

§  la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese

§  il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma (tra cui quelli di cui alla legge n. 181/1989)

§  la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il Fondo per la crescita sostenibile opera come fondo rotativo, infatti il comma 8 dell’articolo 23 dispone che i provvedimenti di revoca a valere sui finanziamenti del Fondo affluiscano all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nel medesimo importo alla contabilità speciale del Fondo stesso, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati (contabilità n. 1201). Il Fondo, peraltro, si alimenta anche con i rientri dei finanziamenti già erogati.

Il D.M. 8 marzo 2013 ha definito priorità, forme e intensità massime di aiuto concedibili dal Fondo. In particolare sono state individuate specifiche tipologie di interventi: sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo; rafforzamento della struttura produttiva del Paese; internazionalizzazione delle imprese e attrazione di investimenti dall’estero; progetti speciali per la riqualificazione competitiva di specifiche aree tecnologiche-produttive strategiche per la competitività del Paese.


 

Articolo 1, commi 613-615
(Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile)

 


613. Al fi ne di realizzare un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell’aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa dell’Unione europea, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 200 milioni di euro per l’anno 2019 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Per la promozione dello sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione alternativa, il Fondo può essere destinato anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Nell’ambito del Piano strategico nazionale è previsto un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2017 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

614. A valere sulle risorse di cui al comma 613, ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può immediatamente stipulare convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa-Invitalia e con dipartimenti universitari specializzati nella mobilità sostenibile per analisi e studi in ordine ai costi e ai benefìci degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali, al fi ne di predisporre il Piano strategico nazionale e il programma di interventi di cui al comma 613, ultimo periodo.

615. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è approvato entro il 30 giugno 2017 il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 dicembre 2017, sono disciplinati gli interventi di cui al comma 613, ultimo periodo, in coerenza con il Piano strategico nazionale.


 

 

L’articolo 1, commi 613-615, istituisce un piano strategico della mobilità sostenibile, incrementando le risorse attribuite al Fondo per l'acquisto, la riqualificazione elettrica o il noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale ed estendendo le finalità del Fondo stesso. Nell’ambito del piano strategico si prevede un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto.

 

Le norme dei commi 613-615 istituiscono un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell’aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa comunitaria (comma 613, primo periodo).

Il Piano è approvato entro il 30 giugno 2017 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 615, primo periodo).

 

Gli autobus destinati al trasporto pubblico locale e regionale, come risulta dalla Relazione sullo stato del trasporto pubblico locale (anno 2015), predisposta dall’Osservatorio sul trasporto pubblico locale e presentata alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica il 5 gennaio 2016, presentano un’anzianità media nazionale al 31 dicembre 2014 pari a 12,88 anni (con notevoli differenze tra le regioni: si va dai 15,69 anni della Basilicata ai 6,17 anni della Valle d’Aosta).

Nella relazione si evidenzia una progressiva diminuzione, nel corso degli anni, nelle immatricolazioni di nuovi mezzi (dai 3.758 autobus immatricolati nel 2005, si scende ai 1.208 autobus immatricolati nel 2014). La significativa obsolescenza del parco bus comporta anche che siano in circolazione un numero molto basso di bus a basse emissioni (solo l’1% degli autobus appartiene alla classe euro 6 e poco meno di un quarto appartiene alla classe euro 5, mentre il 60% dei bus è riconducibile alla classe euro 3 o inferiore). Inoltre, con riferimento agli autobus immatricolati nel 2014, l’81,2% dei mezzi ha un’alimentazione diesel, il 18,3% a gas e lo 0,5% dei mezzi ha alimentazione diversa. Nella relazione si auspica che si creino le condizioni per un rinnovamento del parco, in parte attraverso la sostituzione degli autobus con nuovi veicoli a trazione elettrica, in parte anche attraverso la riconversione dei veicoli stessi mediante l’inserimento di motori elettrici in autobus tradizionali.

Sono state pertanto assunte diverse iniziative normative volte a favorire il rinnovamento del parco bus. Si ricorda in primo luogo che il comma 9 dell’articolo 18, dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/94/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi (A.G. 337), impone alle pubbliche amministrazioni centrali, alle regioni, agli enti locali e ai gestori di servizi di pubblica utilità da essi controllati, situati nelle province ad alto inquinamento, di acquistare, al momento della sostituzione del rispettivo parco auto, autobus e mezzi della raccolta dei rifiuti urbani, almeno il 25% di veicoli a GNC e GNL e di veicoli elettrici. Il mancato rispetto di tale percentuale determina la nullità della gara pubblica. Inoltre lo schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (A.G. 308), sempre allo scopo di favorire il rinnovamento del parco autobus e della qualità dell’aria, prevede all’articolo 22, comma 1, che i contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017 non possano prevedere la circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto pubblico regionale e locale alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento EURO 0 e 1.

Infine il comma 5 dell’articolo 22 della medesima disposizione stabilisce che, a decorrere dal 31 dicembre 2016, i contratti di servizio che le regioni e gli enti locali sottoscrivono per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevedano, a carico delle imprese, l'onere per il mantenimento e per il rinnovo del materiale rotabile. I predetti contratti di servizio prevedono inoltre la predisposizione da parte delle aziende contraenti di un Piano economico finanziario (PEF) che dimostri un impiego di risorse per il rinnovo del materiale rotabile, mediante nuovi acquisti, locazioni a lungo termine, leasing, nonché per investimenti in nuove tecnologie, non inferiore al dieci per cento del corrispettivo contrattuale.

Con riferimento alle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo recante il testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (A.G. 308), sopra citato, si segnala la recentissima pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 251 del 2016) che ha dichiarato, tra gli altri, costituzionalmente illegittimo l’articolo 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), che ha delegato il Governo a operare il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali d’interesse economico generale nella parte in cui prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata.

 

Per il perseguimento degli obiettivi del Piano è incrementata la dotazione del Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, istituito dall’articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) per l’anno 2019 di 200 milioni di euro e per gli anni dal 2020 al 2033, di 250 milioni di euro per ciascun anno.

 

L’applicazione delle disposizioni concernenti il Fondo istituito dal comma 866 della legge n. 208 del 2015 è stata differita al 1° gennaio 2017 dal decreto-legge n. 210 del 2015.

Nel Fondo confluiscono, previa intesa con le Regioni, le risorse disponibili di cui all’articolo 1, comma 83, della legge di stabilità 2014 (147/2013) - che ha stanziato 300 milioni per il 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 destinati all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporetti e ferry-boat- e l’85 per cento degli eventuali maggiori risparmi derivanti dall’esclusione dall'agevolazione sulle accise sul gasolio per veicoli euro 2, prevista dal comma 645 della medesima legge n. 208 del 2015.

Sono inoltre assegnati, ai sensi del citato articolo 1, comma 866, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022.

 

Per la promozione dello sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione alternativa, il Fondo può essere destinato anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto (comma 613, secondo periodo).

 

Lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/94/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (A.G. 337) prevede la predisposizione di un Quadro Strategico Nazionale (allegato al medesimo schema) nell’ambito del quale sono definiti gli obiettivi nazionali per lo sviluppo delle infrastrutture indicando, come stabilito dalla direttiva, le misure necessarie per assicurare che essi siano raggiunti. L’articolo 3, comma 7, dispone in particolare che, a sostegno della realizzazione degli obiettivi previsti nel quadro strategico, si pongano in essere iniziative per promuovere la realizzazione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi nei servizi di trasporto pubblico.

 

Nell’ambito del Piano strategico si prevede un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività (anziché “a sostenere il riposizionamento competitivo”, come era previsto nel testo originario) delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (comma 613, ultimo periodo).

Tali interventi sono disciplinati con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 31 dicembre 2017 (comma 615, ultimo periodo).

 

Secondo la relazione sullo stato del trasporto pubblico locale (anno 2015), che fa riferimento a dati dell’ANFIA (Associazione nazionale filiera industria automobilistica), il mercato degli autobus è andato ridimensionandosi di anno in anno a causa della crisi economica. Nel 2014 la produzione domestica di autobus si è ridotta a 1/5 di quella del 2007, che era già la metà di quella del 2000. Nel 1° semestre 2015 sono stati tuttavia prodotti 479 autobus contro 87 dello stesso semestre 2014, i volumi riguardano soprattutto il segmento dei minibus prodotti dal costruttore nazionale. É, per converso, in aumento il numero di autobus immatricolati all’estero e poi immatricolati per la prima volta in Italia (301 autobus, 108 dei quali sono autobus usati, immatricolati all’estero prima del 2006).

Sempre in tale ambito si segnala che l’articolo 22, comma 2, dello schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (A.G. 308) stabilisce che i contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017 prevedano, che i veicoli per il trasporto pubblico locale, debbano essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri, ai fini della determinazione delle matrici origine/destinazione, e le flotte automobilistiche utilizzate per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale siano dotate di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio. Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo 22 prevede che i comuni, in sede di definizione dei Piani urbani del traffico, individuino specifiche modalità per la diffusione di nuove tecnologie previste dal Piano nazionale di azione sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS) di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

 

Il Ministero dello sviluppo economico d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può immediatamente stipulare convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti – INVITALIA nonché con dipartimenti universitari specializzati sulla mobilità sostenibile per analisi e studi in ordine a costi/benefici degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali, al fine di predisporre il Piano strategico e il programma di interventi sopra descritti avvalendosi delle risorse di cui all’ultimo periodo del comma 613 della presente disposizione (comma 614).


 

Articolo 1, commi 616 e 619-620
(Scuole paritarie)

 


616. All’articolo 1 -quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. A decorrere dall’anno 2017 è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di 23,4 milioni di euro annui.

1 -bis . Il contributo di cui al comma 1 è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti».

619. Per l’anno 2017 è assegnato alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato entro il 31 ottobre dell’anno scolastico di riferimento.

620. All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 148 sono inseriti i seguenti:

«148 -bis . In deroga a quanto previsto dal comma 148, le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie sono effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili. In tal caso le scuole beneficiarie sono tenute a:

a) comunicare mensilmente al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, provvedendo altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito internet istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale telematico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

b) versare, entro trenta giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali di cui alla lettera a) , il 10 per cento nel fondo di cui al comma 148 stesso per le finalità di cui al terzo periodo del medesimo comma. 

148 -ter . All’attuazione del comma 148 -bis si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».


 

 

I commi 616 e 619-620 incrementano il contributo per le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, introducono un contributo specifico per le scuole dell’infanzia paritarie e dispongono che le erogazioni liberali alle scuole paritarie che danno diritto al c.d. school bonus sono versate direttamente alle stesse scuole (e non all’entrata del bilancio dello Stato).

Contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità

Si incrementa (da € 12,2 mln annui) a € 23,4 mln annui[81], a decorrere dal 2017, il limite di spesa fissato per il contributo da corrispondere alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità e si prevede che i criteri e le modalità di ripartizione del contributo - che tengono conto, per ciascuna scuola, del numero di alunni con disabilità frequentanti e della percentuale di tali alunni rispetto al numero complessivo di alunni - sono stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Ai fini indicati, si novella l’art. 1-quinquies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016).

 

Nel corso della discussione sul ddl di conversione del D.L. 42/2016 (L. 89/2016), il rappresentante del Governo aveva fatto presente che con la previsione di un contributo specifico da corrispondere alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità si intendeva “rimediare all'impedimento registratosi di fatto alla libera scelta da parte delle famiglie con figli disabili rispetto alla tipologia di istituto scolastico cui iscrivere i propri figli”.

Aveva fatto presente, altresì, che le istituzioni scolastiche paritarie, comprese le comunali, contavano percentualmente la metà degli alunni affetti da disabilità delle scuole statali e che, quindi, i fondi disponibili non risultavano sufficienti ad assicurare la libertà di scelta delle famiglie. Aveva anche comunicato che, dei circa 12.000 disabili, circa 3.200 sono iscritti alle scuole paritarie pubbliche, con riferimento al settore dell'infanzia, mentre i restanti presso le paritarie private, per tutti gli altri gradi di istruzione.

 

 

La L. 62/2000 ha inteso dare attuazione all’art. 33 della Costituzione – che, al terzo comma, ha sancito il diritto dei privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato, e, al quarto comma, ha affidato alla legge ordinaria il compito di fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, assicurando ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali –, stabilendo che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

In particolare, l’art. 1, co. 3, ha disposto che le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap.

Il co. 4, ha, inoltre, fissato i requisiti in base ai quali le scuole non statali sono riconosciute, a domanda, scuole paritarie (e, pertanto, sono abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale). Tra questi, in particolare, per quanto qui più interessa: disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche conformi alle norme vigenti (lett. b)); iscrizione alla scuola per tutti gli studenti che ne facciano richiesta, purché in possesso di adeguato titolo di studio (lett. d)); applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio (lett. e)).

Nello specifico, il co. 14 ha autorizzato uno stanziamento di £ 7 mld annui (circa € 3,6 mln) a sostegno delle scuole che accolgono alunni con handicap. In relazione a tale stanziamento, il Consiglio di Stato, Adunanza della Sezione II, 20.12.2000, n. 1178/2000, ha chiarito che la relativa autorizzazione di spesa si riferisce alle scuole statali e paritarie insieme.

 

Per le scuole primarie paritarie convenzionate (ai sensi dell’art. 1-bis, co. 6, del D.L. 250/2005-L. 27/2006), il DPR 23/2008, dopo aver disposto che con la stipula della convenzione l'amministrazione scolastica si obbliga a corrispondere all'ente gestore della scuola paritaria convenzionata un contributo annuo, la cui misura è fissata con decreto ministeriale (art. 2, co. 3), ha previsto, per quanto qui più specificamente interessa, che lo stesso contributo viene assegnato avuto riguardo, oltre che al numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna, al numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal piano educativo individualizzato e al numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo (art. 4, co. 1).

 

Con riferimento ai criteri per l’assegnazione dei contributi statali alle scuole paritarie, si ricorda che l’art. 1, co. 636, della L. 296/2006 ne ha demandato la definizione a un decreto annuale del Ministro della pubblica istruzione, stabilendo che gli stessi sono attribuiti, in via prioritaria, alle strutture che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che l’ordine di concessione è: scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Da ultimo, per l’a.s. 2015/2016 è intervenuto il DM 367 del 3 giugno 2016, i cui artt. 2, 3 e 4 hanno stabilito che lo stanziamento è ripartito con D.D.G. tra gli USR (e la regione autonoma per la Valle d’Aosta) sulla base della consistenza numerica delle scuole paritarie, delle classi o sezioni e degli alunni, e che conseguentemente i direttori generali degli USR predispongono un piano regionale di erogazione dei contributi. Inoltre, l’art. 9 ha disposto che alle scuole paritarie di ogni ordine e grado che accolgono alunni diversamente abili, iscritti e frequentanti, è assegnato un contributo annuale per ogni alunno certificato – che può essere differenziato per i diversi gradi di istruzione –, determinato a livello regionale sulla base dei dati comunicati, previa acquisizione delle certificazioni e verifica della loro rispondenza ai parametri previsti dalla legge. Non rientrano nel computo gli alunni diversamente abili nelle scuole primarie paritarie convenzionate, di cui al D.P.R. 23/2008[82].

Contributo alle scuole dell’infanzia paritarie

Si assegna alle scuole dell’infanzia paritarie un contributo – definito aggiuntivo – di € 50 mln[83] per il 2017.

Le modalità e i criteri di ripartizione sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il contributo è erogato entro il 31 ottobre dell’anno scolastico di riferimento.

In relazione alla data indicata, si intenderebbe che si faccia riferimento all’a.s. 2017/2018.

 

In materia, si ricorda, preliminarmente, che la competenza amministrativa relativa ai contributi alle scuole non statali è stata attribuita alle regioni dall’art. 138, co. 1, lett. e), del d.lgs. 112/1998 e che la Corte costituzionale, con sentenza 50/2008, ha dichiarato incostituzionale, per violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle regioni, l’art. 1, co. 635, della L. finanziaria 2007 (L. 296/2006) che, al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, aveva disposto che, a decorrere dal 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle UPB «Scuole non statali», erano incrementati complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia.

In tale sentenza la Corte ha ricordato che: "Non sono (...) consentiti finanziamenti a destinazione vincolata in materie di competenza regionale residuale ovvero concorrente, in quanto ciò si risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza (sentenza n. 423 del 2004; nello stesso senso, tra le altre, sentenze nn. 77 e 51 del 2005)." La Corte aveva già avuto modo di sottolineare che il settore dei contributi relativi alle scuole paritarie «incide sulla materia della “istruzione” attribuita alla competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, della Costituzione)» (sentenza n. 423 del 2004, punto 8.2. del Considerato in diritto). Pertanto il co. 635 dell'art. 1 della L. finanziaria 2007, "nella parte in cui prevede un finanziamento vincolato in un ambito materiale di spettanza regionale, si pone in contrasto con gli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione". La Corte ha tuttavia aggiunto che: "La natura delle prestazioni contemplate dalla norma censurata, le quali ineriscono a diritti fondamentali dei destinatari, impone, però, che si garantisca continuità nella erogazione delle risorse finanziarie. Ne consegue che devono rimanere «salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti» (così anche la citata sentenza n. 423 del 2004)."

Erogazioni liberali alle scuole paritarie

Si stabilisce che le erogazioni liberali destinate agli investimenti in favore delle scuole paritarie, finalizzate al riconoscimento del c.d. school-bonus, sono effettuate su conto corrente bancario o postale intestato alle medesime scuole, con sistemi di pagamento tracciabili.

La disposizione opera in deroga a quanto previsto dall’art. 1, co. 148, della L. 107/2015 – in base al quale il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato - e inserisce nello stesso art. 1 i commi 148-bis e 148-ter.

 

Preliminarmente, si ricorda che i co. 145-150 della L. 107/2015, come modificati dal co. 231 della L. 208/2015, dispongono che, per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione (dunque, scuole statali e scuole paritarie private e degli enti locali: art. 1 L. 62/2000) per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa spetta un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate nel 2016 e 2017 e al 50% per quelle disposte nel 2018. L’importo massimo ammesso all’agevolazione fiscale è pari a € 100 mila per ciascun periodo d’imposta. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità definite con D.I. 8 aprile 2016. Le stesse somme sono riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del MIUR per l'erogazione alle scuole beneficiarie[84]. Una quota pari al 10% delle somme complessivamente iscritte ogni anno sul fondo è assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale, secondo le modalità definite con il D.I. indicato.

I soggetti beneficiari devono pubblicare nel proprio sito web, nonché nel portale telematico del MIUR – senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale - l'ammontare delle somme erogate, nonché la loro destinazione e il loro utilizzo, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).

Qui il sito dedicato.

Le scuole paritarie beneficiarie devono comunicare mensilmente al MIUR l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento e, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, devono versarne il 10% al fondo istituito nello stato di previsione del MIUR, ai fini della erogazione alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale.

In fase applicativa, occorrerà verificare se la comunicazione dell’ammontare delle erogazioni liberali al MIUR sarà soddisfatta con la pubblicazione dello stesso sul portale telematico del MIUR.

Si ribadisce, inoltre - ripetendo quanto già previsto nel co. 149 della L. 107/2015 - che le scuole paritarie devono dare pubblica comunicazione dell’ammontare delle erogazioni liberali ricevute, della relativa destinazione e del relativo utilizzo, attraverso il proprio sito web e attraverso il portale telematico del MIUR, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, e che all’attuazione di tali previsioni si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 


 

Articolo 1, comma 617
(Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica)

 

617. All’articolo 15, comma 1, lettera e -bis ), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «400 euro» sono sostituite dalle seguenti: «564 euro per l’anno 2016, a 717 euro per l’anno 2017, a 786 euro per l’anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall’anno 2019».

 

 

Il comma 617 aumenta l’importo massimo – per alunno o studente – per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF relativamente alle spese sostenute per la frequenza.

 

In particolare, aumenta (da € 400 euro) a € 564 per il 2016, € 717 per il 2017, € 786 per il 2018 ed € 800 dal 2019 l’importo massimo – per alunno o studente – per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%, relativamente alle spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, scuole del primo ciclo di istruzione e scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.

A tal fine, novella la lett. e-bis) del co. 1 dell’art. 15 del D.P.R. 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi), introdotta dall’art. 1, co. 151, lett. b), della L. 107/2015.

 

Al riguardo, si ricorda che, con circolare 3/E del 2 marzo 2016, l’Agenzia delle entrate, rispondendo al quesito relativo ai criteri per distinguere le spese per la frequenza scolastica, ammesse in detrazione ai sensi dell’art. 15, co. 1, lett. e-bis), del TUIR nel limite massimo di spesa di € 400, e le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, già ammesse in detrazione ai sensi della lett. i-octies) dello stesso art. 15, senza limite di importo, ha fatto presente che il MIUR, interpellato per individuare l’ambito applicativo della nuova previsione, ha precisato che, alla luce del combinato disposto delle lett. e-bis) e i-octies) dell’art. 15, “i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all’edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell’ambito di applicazione della lettera i-octies). Invece, le tasse[85], i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octies) rientrerebbero nella previsione della lettera e-bis). Si citano, a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spese per la mensa scolastica”.

Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Con circolare 18/E del 6 maggio 2016, l’Agenzia delle entrate ha, poi, precisato che le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere comprese tra quelle previste dall’art. 15, co. 1, lett. e-bis) del TUIR anche quando tale servizio sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola[86].

Infine, con Risoluzione 68/E del 4 agosto 2016, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che siano detraibili, ai sensi dell’art. 15, co. 1, lett. e-bis), del TUIR, anche le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola[87]. Diverso parere ha espresso, invece, per quanto riguarda la detraibilità delle spese relative al servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola, in quanto discriminatoria rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione.


 

Articolo 1, comma 618
(Limitazione dei comandi di personale scolastico)

 

618. All’articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020».

 

 

Il comma 618 posticipa ulteriormente (dall’a.s. 2017/2018) all’a.s. 2019/2020 la soppressione delle disposizioni (art. 26, co. 8, secondo e terzo periodo, L. n. 448/1998) che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi.

 

A tal fine, novella l’art. 1, co. 330, della L. 190/2014.

 

L’art. 1, co. 330, della L. n. 190/2014 (L. di stabilità 2015) aveva originariamente previsto la soppressione, a decorrere dall’a.s. 2016/2017, del secondo e del terzo periodo dell’art. 26, co. 8, della L. 448/1998, i quali – in base alle modifiche apportate, da ultimo, dall’art. 1, co. 57, lett. a) e b), della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) – dispongono che possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici:

§  fino a 100 unità presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, iscritti negli albi regionali e provinciali di cui all’art. 116 del D.P.R. 309/1990;

§  fino a 50 unità presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

Successivamente, l’art. 1, co. 223, della L. n. 208/2015 – novellando l’art. 1, co. 330, della L. 190/2014 – ha posticipato all’a.s. 2017/2018 la soppressione delle disposizioni.

 

Per completezza, si ricorda che tutte le assegnazioni previste dall’art. 26, co. 8, della L. n. 448/1998 – incluse, dunque, quelle disposte ai sensi del primo periodo del comma per compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica – comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore, essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.

Si rammenta, altresì, che il co. 9 dello stesso art. 26 dispone che le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato, nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse. Le modalità attuative di tale disposto sono state definite con D.M. 100 del 31 marzo 2000.

 

 


 

Articolo 1, comma 621
(Fondo per l’Africa)

 

621. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l’anno 2017, per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d’importanza prioritaria per le rotte migratorie.

 

 

Il comma 621 istituisce un fondo allocato sul bilancio del MAECI per interventi straordinari di dialogo con i Paesi africani d’importanza prioritaria per le rotte migratorie. Si prevede una dotazione di 200 milioni di euro per il 2017.

 

Il Governo italiano in occasione della Conferenza ministeriale Italia-Africa del 18 maggio 2016 a Roma ha esplicitato i contorni della strategia italiana per l'Africa.

L'Africa rappresenta un continente di opportunità,  ma pone numerose sfide: quella della crescita demografica, di governare i flussi migratori, la sfida energetica, le crisi di sicurezza. A queste sfide occorre rispondere con una strategia di lungo periodo, in linea con quanto indicato dall'UE a La Valletta.

 

Come chiarito dal Presidente Mattarella in occasione della Conferenza Italia-Africa, il fenomeno migratorio va affrontato "con un approccio multidimensionale" che tenga insieme la gestione dell'emergenza e la rimozione delle cause dei flussi migratori.

 

L’approccio proposto dal nostro Paese prevede: strumenti immediati per contenere i flussi; strumenti di medio-lungo periodo per lo sviluppo e gli investimenti nei paesi africani, allo scopo di affrontare in un quadro di partnership il fenomeno delle migratorio.

Il Governo italiano è impegnato a rafforzare le intese sui rimpatri e per crearle dove ancora non sono in vigore, innanzitutto in Nigeria e Costa d'Avorio, in Senegal e Niger.

Il Piano d'azione dell'UE della Valletta, adottata al termine dell'omonimo Vertice, tenutosi l'11 e 12 novembre 2015, si pone un insieme ambizioso di obiettivi: affrontare le cause profonde della migrazione adoperandosi per contribuire alla creazione di pace, stabilità e sviluppo economico; migliorare il lavoro di promozione e organizzazione di canali di migrazione legale; rafforzare la protezione dei migranti e dei richiedenti asilo, in particolare dei gruppi vulnerabili; contrastare in maniera più efficace lo sfruttamento e il traffico di migranti; collaborare più strettamente per migliorare la cooperazione in materia di rimpatrio e di riammissione. Anche l'UE a La Valletta ha lanciato un "Fondo fiduciario d'emergenza dell'UE per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa", con una dotazione di 1,8 miliardi di euro provenienti dagli strumenti di finanziamento a carico del bilancio dell'UE, nonché dai contributi degli Stati membri e di altri donatori.

L'Italia tramite il Migration Compact ha inteso contribuire alla politica migratoria dell'UE avendo come obiettivi la focalizzazione delle risorse e degli strumenti esistenti in direzione dei paesi prioritari (in primis, dunque, i Paesi africani di origine e transito) e un miglioramento degli strumenti di governance: aggiornamento e potenziamento dell'Approccio globale in materia di migrazione e mobilità, sviluppo delle linee tracciate dal Piano d'azione della Valletta, dall'Accordo UE-Turchia e dai dialoghi che l'UE sta promuovendo a livello regionale (Processi di Khartoum e Rabat in particolare).

Per quanto riguarda i principali strumenti dell'UE di dialogo regionale, il processo di Rabat, lanciato in occasione della prima conferenza interministeriale UE-Africa su migrazione e sviluppo tenutasi nel luglio 2006, riunisce i governi di 55 paesi europei e africani (Africa settentrionale, occidentale e centrale) insieme alla Commissione europea e alla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), e mira a intensificare il dialogo e la cooperazione tra Paesi d'origine, di transito e di destinazione lungo la rotta migratoria dell'Africa occidentale.

Il processo di Khartoum (iniziativa UE-Corno d'Africa in materia di rotte migratorie) è stato lanciato durante il semestre di presidenza italiana dell'Unione, nel novembre 2014, sulla falsariga del processo di Rabat, e coinvolge i paesi d'origine e transito del Corno d'Africa (Sudan, Sud Sudan, Etiopia, Eritrea, Somalia, Gibuti e Kenia) e i principali Paesi di transito mediterranei (Egitto, Libia e Tunisia). A guidarlo, un comitato direttivo composto da cinque Stati membri dell'UE (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Malta) e cinque Paesi partner (Egitto, Eritrea, Etiopia, Sud Sudan e Sudan), nonché dalla Commissione europea, dal SEAE e dalla Commissione dell'Unione africana.

Si segnala, infine, che nello stato di previsione del MAECI, tra le priorità politiche indicate dal Ministro Gentiloni per il 2017 all'Amministrazione degli Affari esteri, figura quella dei flussi migratori.  A tale riguardo si legge: “La Farnesina dovrà contribuire, anche attivando il necessario raccordo tra le amministrazioni nazionali interessate, all’identificazione e introduzione di strumenti per la gestione di breve, medio e lungo termine dei fenomeni migratori, da cui in parte dipendono stabilità sociale e sostenibilità del progetto europeo, in un’ottica di contenimento dei flussi e integrazione dei migranti. In sede europea andrà data priorità ai seguiti delle proposte italiane del migration compact per un nuovo partenariato con l’Africa, mentre a livello multilaterale andranno promossi i principi della salvaguardia della vita umana, della lotta al traffico di esseri umani e della protezione dei migranti più vulnerabili, quali donne e minori. La nostra azione politico-diplomatica volta a promuovere stabilità in Africa e Medio Oriente dovrà accompagnarsi nei Paesi di origine e transito a una rinnovata azione di cooperazione allo sviluppo e a rinnovate prospettive di riammissione dei migranti irregolari”.


 

Articolo 1, comma 622
(Misure per il rafforzamento della cooperazione internazionale
per lo sviluppo)

 


622. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 8:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 -bis . Una quota del fondo rotativo di cui al comma 1, stabilita dal Comitato interministeriale di cui all’articolo 15 nel limite di 50 milioni di euro, è destinata a costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi dell’articolo 22, comma 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di operatività del predetto fondo di garanzia»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 -bis . Le risorse dei fondi di cui al presente articolo sono impignorabili»;

b) all’articolo 27, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) costituire un fondo di garanzia per prestiti a favore di imprese miste nei Paesi di cui alla lettera a) , concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, da banche dell’Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti all’Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell’autorità competente del Paese in cui si effettua l’intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti».


 

 

Il comma 622, inserito nel corso dell’esame presso la Camera, destina 50 milioni di euro al fondo di garanzia per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti per iniziative riguardanti la cooperazione allo sviluppo, ampliando il novero dei soggetti destinatari della garanzia. A tal fine sono modificati alcuni articoli della legge n. 125 del 2014.

 

La legge n. 125 del 2014 ha dettato la nuova disciplina generale della cooperazione italiana allo sviluppo, definendola “parte integrante e qualificante della politica estera”. La nuova normativa da un lato si è posta l’obiettivo di aggiornare in modo sistematico il quadro normativo, risalente al 1987, rimettendo in ordine soggetti, strumenti, modalità di intervento e princìpi di riferimento maturati nel frattempo nella comunità internazionale, dall’altro quello di adeguare il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo ai modelli prevalenti nei Paesi partner dell’Ue. La riforma si basa su tre pilastri fondamentali: la creazione di un Comitato interministeriale per coordinare l’azione di tutti i Ministeri con competenze nel campo della cooperazione; il nuovo ruolo assunto dal Ministero degli affari esteri e la creazione dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS). Uno specifico rilievo assume la strumentazione finanziaria a sostegno della cooperazione allo sviluppo,, disciplinata dagli art. 8 e 22 della normativa (v. più avanti).

In particolare, la lettera a) del comma 622 inserisce il comma 1-bis all’articolo 8 della legge n. 125 del 2014, prevedendo che il Governo destini una quota - nel limite di 50 milioni -  del fondo rotativo fuori bilancio costituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa (ai sensi dell’art. 26 della legge n. 227/1977), finalizzata alla costituzione di un fondo di garanzia per i prestiti concessi dalla stessa Cassa depositi e prestiti con risorse proprie per iniziative riguardanti la cooperazione allo sviluppo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di operatività del predetto fondo di garanzia.

 

L’articolo 8 della citata legge n. 125 del 2014 prevede che la Cassa depositi e prestiti possa essere autorizzata dal Ministro dell'economia e delle finanze a concedere, previa delibera del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo (CICS), anche in consorzio con enti o banche estere, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di essa agli Stati destinatari, banche centrali o enti pubblici degli Stati destinatari, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali.

Si tratta, in sostanza, di crediti finanziari agevolati destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di tali Paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati. Tali crediti erano originariamente concessi da Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

La platea dei destinatari, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 125 è composta da popolazioni, organizzazioni e associazioni civili, settore privato, istituzioni nazionali e amministrazioni locali dei Paesi partner, individuati in coerenza con i princìpi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti concessionali possono essere destinati al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative in corso.

 

Ai sensi dell’articolo 22 della medesima legge n. 125, la Cassa depositi e prestiti assolve ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, regolati da apposita convenzione con il Ministero degli affari esteri e l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo. Ai sensi del comma 4, CDP può destinare, nel limite annuo stabilito dalla convenzione, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità della legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato.

 

Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 8 della legge n. 125 prevede inoltre che le risorse di tali fondi siano impignorabili.

 

La lettera b) modifica l’articolo 27, comma 3, della medesima legge n. 125 del 2014, novellandone la lettera c): la modifica amplia il novero dei soggetti destinatari del citato fondo di garanzia per i crediti agevolati costituito presso Cassa depositi e prestiti.

I crediti agevolati sono concessi ad imprese italiane  per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi partner individuati con delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

 

La garanzia è quindi estesa ai prestiti concessi, oltre che dalla Cassa depositi e prestiti, da banche dell’area UE, da banche operanti fuori dell’area UE (se soggette a vigilanza prudenziale dell’autorità competente del Paese in cui si effettua l’intervento) o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti.

 

Si ricorda che l’articolo 27 reca le modalità di partecipazione delle imprese e degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei Paesi partner. Si riconosce la partecipazione di tali soggetti alle procedure di evidenza pubblica dei contratti per la realizzazione d’iniziative di sviluppo finanziate dalla cooperazione allo sviluppo, nonchè dai Paesi partner, dall'Unione europea, dagli organismi internazionali, dalle banche di sviluppo e dai fondi internazionali, che ricevono finanziamenti dalla cooperazione allo sviluppo.

 

Ai sensi del comma 3, come anticipato, una quota del fondo rotativo citato può essere destinata a

a)   concedere ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;

b)   concedere crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi partner o eroghino altre forme di agevolazione identificate dal CICS che promuovano lo sviluppo dei Paesi partner;

c)   costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi.


 

Articolo 1, comma 623
(
Fondo Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco)

 


623. Per l’acquisto e l’ammodernamento dei mezzi strumentali, anche utilizzando i meccanismi di centralizzazione acquisti attraverso la società Consip Spa, in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche mediante leasing finanziario, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi - nanze un fondo con una dotazione finanziaria di 70 milioni di euro per l’anno 2017 e di 180 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze in relazione alle richieste del Ministro dell’interno, del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le amministrazioni cui destinare le predette somme.


 

 

Il comma 623 dispone uno stanziamento di 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030 per l’acquisto e l’ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, istituendo a tal fine un apposito fondo.

 

Il comma 623 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030 per l’acquisto e l’ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria) e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

All’acquisto di tali mezzi si può procedere, come specificato dalla disposizione in commento, anche attraverso l’utilizzo di meccanismi di centralizzazione degli acquisti tramite Consip S.p.a. e leasing finanziario.

 

Si ricorda che Consip S.p.A. è la società con capitale interamente posseduto dal Ministero dell’economia e finanze, che costituisce la struttura di servizio di riferimento per gli acquisti centralizzati di beni e servizi della P.A.. La Società Consip e le Centrali regionali di acquisto della P.A. sono i soggetti competenti a stipulare - anche mediante il ricorso a strumenti e procedure informatiche - convenzioni quadro, con le quali l'impresa fornitrice di beni e servizi si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti. Le amministrazioni pubbliche, in via generale, possono ricorrere alle convenzioni-quadro, ovvero sono obbligate a fare ricorso ai parametri prezzo-qualità da tali convenzioni fissati (articolo 1, commi 449-458 della legge finanziaria 2007).

Si ricorda che nelle linee d’azione tracciate nel DEF il rafforzamento dell’acquisizione centralizzata costituisce un tassello fondamentale per sostenere la revisione della spesa tramite il recupero dell’efficienza nei processi e nei costi d’acquisto (inclusi gli oneri amministrativi connessi all’espletamento delle procedure di approvvigionamento) e una maggiore tracciabilità, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa.

 

Le amministrazioni in concreto destinatarie delle somme sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze in relazione alle richieste del Ministro dell’interno (per Polizia di Stato e Vigili del fuoco), del Ministro della difesa (per i Carabinieri) e del Ministro della giustizia (per la Polizia penitenziaria). Tale decreto dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge.

 

Una norma analoga è contenuta, per il 2016, nella legge di stabilità 2016 (L. 208/2015, art. 1, comma 967), che ha istituito il Fondo per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (presso il MEF) con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per il 2016, il cui riparto è effettuato, con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. La disposizione autorizza, inoltre, la spesa di 10 milioni per il 2016, per il rinnovo e l'adeguamento della dotazione dei giubbotti anti-proiettile della Polizia di Stato. La corrispondente copertura è reperita a valere sul Fondo di riserva istituito nello stato di previsione del MEF, per le esigenze indifferibili che si manifestino in corso di gestione.

 

In precedenza, risultano altri interventi finalizzati all’adeguamento dei mezzi delle forze del comparto sicurezza.

Si richiama, in particolare, il D.L. 119/2014 (art. 8, comma 1) che ha stanziato in favore della Polizia di Stato 8 milioni di euro per l'anno 2014, 36 milioni di euro per l'anno 2015 e 44 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, per l'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, nonché per interventi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti.

Al Corpo dei vigili del fuoco sono stati destinati 2 milioni di euro per l'anno 2014, 4 milioni di euro per l'anno 2015 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente.

Il medesimo provvedimento prevedeva l’assegnazione, previa valutazione di convenienza, alle forze del comparto della pubblica sicurezza le automobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche statali dismesse o da dismettere (art. 8, comma 1-ter).

 

Relativamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si ricordano, oltre al citato D.L. 119/2014, i seguenti interventi in ordine al potenziamento dei mezzi strumentali da ultimo adottati:

§  il D.L. 113/2016, che ha autorizzato una spesa di 10 milioni per l’ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo dei vigili del fuoco per ciascuno anno dal 2016 al 2018, attraverso una corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, utilizzando parzialmente l’apposito accantonamento relativo al Ministero dell’interno (art. 6-bis, commi 3 e 4);

§  il D.L. 189/2016, di cui è in corso di esame parlamentare la legge di conversione, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2016 e 45 milioni per l’anno 2017 per le seguenti finalità: ripristinare l’integrità del parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; garantire l’attività di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo degli edifici colpiti dall’evento sismico; assicurare lo svolgimento dell’attività di rimozione e trasporto delle macerie (art. 51, comma 4).


 

Articolo 1, commi 624 e 625
(Rideterminazione del
Fondo per interventi strutturali di
politica economica e del Fondo esigenze indifferibili
)

 


624. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è ridotto di 4.260 milioni di euro per l’anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l’anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l’anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

625. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 63,95 milioni di euro per il 2017, di 91,75 milioni di euro per il 2018, di 105,402 milioni di euro per il 2019, di 114,45 milioni di euro per il 2020, di 108,45 milioni di euro per il 2021, di 99,45 milioni di euro per il 2022, di 90,45 milioni di euro per il 2023, di 78,45 milioni di euro per il 2024, di 65,45 milioni di euro per il 2025 e di 51,45 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.


 

 

Il comma 624 prevede la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Il comma 625 incrementa il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di 91,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

 

Il comma 624 dispone la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Con la norma in esame si porta in riduzione del Fondo la quota di rifinanziamento del Fondo medesimo autorizzata dall’articolo 15, comma 1, del D.L. n. 193/2016 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili), le cui disposizioni vengono contabilizzate nel disegno di legge di bilancio, nell’ambito della seconda sezione. La disposizione è volta in sostanza a sterilizzare sul disegno di legge di bilancio l’ammontare di risorse rinvenienti dal decreto legge n. 193 del 2016, atteso che le stesse concorrono alla copertura della manovra.

 

Per quanto concerne la dotazione finanziaria del Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (cap. 3075), si sottolinea altresì che il FISPE - che presentava una dotazione a legislazione vigente di 123,3 milioni per il 2017, di 293 milioni per il 2018 e di 387,6 milioni per il 2019 – è stato rifinanziato nella seconda sezione di 80 milioni di euro per il 2017 e di 100 milioni per il 2018.

A seguito delle suesposte disposizioni, nonché delle riduzioni determinate dalle disposizioni introdotte nel corso dell’esame parlamentare (cfr. commi 133, 220 e 225, lett. c)), il Fondo presenta una dotazione pari a 195,5 milioni per il 2017, 356,4 milioni per il 2018 e a 333,8 milioni per il 2019.

Si ricorda che il Fondo ISPE è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Il comma 625 rifinanzia di 91,75 milioni di euro a decorrere dal 2017 il Fondo istituito per far fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione.

 

Per quanto concerne la dotazione finanziaria del Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (cap. 3076), si ricorda che il testo iniziale del provvedimento presentato dal Governo prevedeva un rifinanziamento del Fondo pari a 300 milioni a decorrere dal 2017.

A valere su tale rifinanziamento è stata posta la copertura finanziaria di molte norme che sono state introdotte nel corso dell’esame alla Camera, per complessivi 236,05 milioni di euro nel 2017, 208,25 milioni nel 2018, 194,6 milioni nel 2019.

Al tempo stesso, il disegno di legge di bilancio in esame ha disposto sul Fondo in questione anche un definanziamento nella seconda sezione per complessivi 965,5 milioni di euro per il 2017, di 499,2 milioni per il 2018 e di 12,6 per il 2019.

 

Per quanto concerne le disponibilità attuali del Fondo, a seguito dei numerosi interventi normativi che vi hanno inciso, rispetto ad una dotazione a legislazione vigente - pari a 985,5 milioni per il 2017, 519,2 milioni per il 2018 e di 22,6 milioni per il 2019 – nel bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 (A.S. 2611) il Fondo presenta una dotazione pari a 83,95 milioni per il 2017, 111,75 milioni per il 2018 e di 115,4 milioni per il 2019, come evidenziato nella tabella seguente:

 

Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione - Cap. 3076/MEF

2017

2018

2019

Bilancio a legislazione vigente

985,50

519,20

22,60

- Rifinanziamento ddl iniziale del Governo

300,00

300,00

300,00

- Variazioni approvate alla Camera

-236,05

-208,25

-194,60

- Definanziamento II Sezione

-965,50

-499,20

-12,60

Dotazione legge di bilancio 2017-2019

83,95

111,75

115,40

 

Il Fondo per esigenze indifferibili nel corso della gestione è stato istituto dall’articolo 1, comma 200, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014), con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, presso il Ministero dell’economia e finanze (cap. 3076). Esso è ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

La dotazione del Fondo è stata successivamente incrementata dall’articolo 16, comma 11, del D.L. n. 83/2015, il quale destina a tale Fondo le maggiori entrate derivanti dalle modifiche alla disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione ai fini delle imposte dirette. Tali entrate sono valutate nell’ordine di 137 milioni per il 2016, 107 milioni per il 2017, 505 milioni per il 2018, 130 milioni per il 2020, 451 milioni per il 2021, 360 milioni per il 2022, 245 milioni per il 2023, 230 milioni per il 2024 e 189 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.


 

Articolo 1, comma 626
(Rifinanziamento del bonus cultura per i  diciottenni
e del bonus strumenti musicali
)

 


626. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell’anno 2017, i quali possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato comma 979, anche per l’acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge. Per l’anno 2017, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, secondo i criteri e le modalità di cui all’articolo 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, agli studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, è concesso un contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d’imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.


 

 

Il comma 626 assegna la Card cultura per i giovani, introdotta dalla legge di stabilità 2016, anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2017, ampliandone le finalità di utilizzo, e rifinanzia per il 2017 il bonus, introdotto anch’esso dalla legge di stabilità 2016, per l’acquisto di strumenti musicali nuovi.

 

Il comma 626 dispone l’assegnazione della Card cultura per i giovani - introdotta dall’articolo 1, comma 979, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) - anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2017, nei termini ivi previsti.

Si prevede che la Carta elettronica possa essere utilizzata anche per l’acquisto di musica registrata nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Si prevede di conseguenza la modifica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, del D.P.C.M. 15 settembre 2016, n. 187, il quale ha definito i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della legge.

 

Si ricorda che il citato comma 979 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) - come modificato dall’articolo 2-quinquies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) - ha previsto che a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2016, è assegnata una Carta elettronica, dell'importo nominale massimo di euro 500, che può essere utilizzata per ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e (altri) eventi culturali, spettacoli dal vivo, nonché per l’acquisto di libri e per l’accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali.

I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l’importo da assegnare, sono stati disciplinati - come sopra ricordato - con il DPCM 15 settembre 2016, n. 187.

Le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo dell’ISEE.

Il comma 980 ha autorizzato la spesa di € 290 mln per il 2016 per l’assegnazione della Carta.

 

Le risorse sono iscritte nel cap. 1430 dello stato di previsione del MIBACT (Tabella n. 13). Come evidenzia la Nota di variazioni, lo stanziamento ammonta, per il 2017, a € 290 mln in termini di competenza e a € 490 mln in termini di cassa.

 

È stata inoltre prevista la concessione di un contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, nel 2017, nel limite complessivo di € 15 mln. Lo strumento musicale acquistato deve essere coerente con il corso di studi frequentato. Il beneficio è accordato agli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi di legge.

Le modalità attuative dell’intervento, comprese quelle per usufruire del credito d’imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Per la concessione del contributo sono espressamente richiamati i criteri e le modalità di cui all’articolo 1, comma 984, della L. 208/2015.

Si ricorda che il citato comma 984 ha istituito per l’anno 2016 un credito d’imposta al fine di attribuire agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati un contributo di 1.000 euro per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo. Il credito d’imposta è attribuito al rivenditore dello strumento il quale anticipa il contributo allo studente che lo acquista. È stato previsto un limite complessivo di 15 milioni e si è demandata ad un apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità applicative della norma.

In attuazione di tale previsione è stato emanato il Provvedimento 8 marzo 2016.

 

In base alla Nota di variazioni le risorse sono iscritte nel cap. 7782 dello stato di previsione del MEF e ammontano, per il 2017, a € 15 mln.


 

Articolo 1, comma 627
(Fondo nazionale per la rievocazione storica)

 


627. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. L’accesso alle risorse del Fondo è consentito in via diretta alle regioni, ai comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l’iscrizione ad appositi albi tenuti presso i comuni o già operanti da almeno dieci anni, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Il comma 627 istituisce nello stato di previsione del Mibact il Fondo nazionale per la rievocazione storica, con una dotazione di € 2 mln per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

 

In particolare, il Fondo è finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività, nonché alla valorizzazione di beni culturali attraverso la rievocazione storica. Ad esso possono accedere regioni, comuni, nonché istituzioni culturali e associazioni di rievocazione.

Per le istituzioni culturali e le associazioni di rievocazione è richiesto il riconoscimento attraverso l’iscrizione in appositi albi, tenuti dai comuni, ovvero l’operatività da almeno 10 anni: si intenderebbe, dunque, che in tal caso, non sia richiesto l’inserimento negli albi comunali.

L’accesso alle risorse avviene in base a criteri da determinare con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che deve essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

La disposizione, riguardando la valorizzazione dei beni culturali, nonché la promozione e organizzazione di attività culturali, verte in ambito di competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost).

 

In virtù della competenza concorrente, si ricorda, ad esempio, che – a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 255/2004 – la L. 239/2005 ha introdotto l’intesa con la Conferenza unificata nella procedura di adozione dei decreti ministeriali recanti criteri e modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo.

Si ricorda, inoltre, che la Corte costituzionale, in varie occasioni, ha fatto presente che “l'art. 119 Cost. vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati ”.


 

Articolo 1, comma 628
(Incremento limite annuale anticipazioni a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie)

 

628. All’articolo 1, comma 243, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «500 milioni  di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «1 miliardo di euro all’anno».

 

 

Il comma 628 incrementa da 500 milioni a un miliardo di euro il limite annuale di anticipazioni di cassa a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, per interventi nel quadro dei fondi strutturali

 

La disposizione modifica l'art. 1, comma 243, primo periodo della legge 27 dicembre 2013, n. 147, incrementando da 500 milioni a un miliardo di euro il limite annuale di anticipazioni a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Tali anticipazioni, come esplicitato dal citato art. 1, comma 243, riguardano le quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR (Fondo europeo per lo sviluppo rurale) e il FEAMP (Fondo europeo per la pesca), nonché dei programmi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le autorità dell'Unione europea. Le risorse così anticipate (come recita il citato comma 243) "sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa".

Si ricorda che il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie è stato istituito dall'art. 5 della legge n. 183/87, nell'ambito della ragioneria Generale dello Stato, con funzioni di gestione finanziaria, monitoraggio e controllo degli interventi UE.

Il Fondo di rotazione consente prioritariamente di:

§  assicurare la copertura finanziaria degli oneri di parte nazionale previsti nei Programmi e nelle Azioni di politica comunitaria;

§  trasferire alle Amministrazioni e organismi responsabili le risorse comunitarie e il cofinanziamento statale, gestire i flussi finanziari Italia-UE e l'attuazione dei relativi interventi;

§  effettuare i pagamenti ai beneficiari finali o ai destinatari ultimi per le Amministrazioni centrali, titolari di Programmi operativi nazionali (PON), che - non disponendo di propri capitoli del Bilancio dello Stato - si avvalgono del Fondo di rotazione quale intermediario finanziario;

§  monitorare e controllare l'attuazione finanziaria degli Interventi.

Per la gestione del predetto Fondo di rotazione, il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988 n. 396 ha istituito, nell'ambito della Ragioneria Generale dello Stato, una apposita struttura: l'Ispettorato Generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (I.G.FO.R.), avente gestione autonoma fuori del bilancio dello Stato, ai sensi della legge n. 1041/1971.


 

Articolo 1, comma 629
(Contributi per la cooperazione allo sviluppo)

 

629. All’articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola: «2016» sono inserite le seguenti: «nonché fino al limite di 40 milioni di euro per l’anno 2017».

 

 

Il comma 629 estende i contributi destinati a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal MAECI, posti a valere sul Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, fino al 2017 nel limite di 40 milioni.

Attualmente la disposizione della legge di stabilità per il 2014 (art.1, comma 249), come modificata dalla legge di stabilità per il 2015, prevede risorse fino al limite di 60 milioni di euro per l'anno 2014 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.


 

Articolo 1, comma 630
(Immigrazione)

 

630. Ulteriori risorse, fi no all’importo massimo di 280 milioni di euro, oltre a quelle già stanziate nella parte II (sezione II) della presente legge per le attività di accoglienza, inclusione e integrazione in materia di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, possono essere destinate a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.

 

 

Il comma 630 introduce la facoltà di destinare le risorse relative ai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, nel limite massimo di 280 milioni di euro, alle attività di trattenimento, accoglienza, inclusione e integrazione degli immigrati, oltre quelle già stanziate nella sezione II del bilancio.

 

La sezione II del bilancio opera - rispetto agli stanziamenti di competenza a legislazione vigente nel 2017 - un rifinanziamento di 320 milioni di euro per il 2017 per le attività di trattenimento ed accoglienza degli immigrati (cap. 2351/2 dello stato di previsione del Ministero dell’interno – tabella 8).

 

Le previsioni di spesa a legislazione vigente per la missione n. 27 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" ammontano a circa 2.864 milioni.

Come specificato nella relazione illustrativa la missione 27 (con contenuto invariato rispetto al bilancio 2016) registra un incremento, rispetto alle previsioni 2016, di circa il 22 per cento, "determinato da maggiori risorse stanziate per il funzionamento delle commissioni per il riconoscimento del diritto di asilo e per l’accoglienza dei migranti, a fronte del prolungarsi dell’emergenza nel Mediterraneo".

Si ricorda che con i più recenti interventi normativi, tra cui figurano le disposizioni oggetto dell'articolo 12 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante misure urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (ossia l'incremento di 600 milioni delle risorse destinate all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza di stranieri irregolari, nonché 100 milioni quale concorso dello Stato agli oneri sostenuti dai Comuni impegnati nell'accoglienza di richiedenti protezione internazionale).

 

La disposizione fa menzione dei fondi strutturali europei.

Tali fondi rappresentano il principale strumento finanziario della politica di coesione dell'Unione europea, finalizzata a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale concorrendo così alla realizzazione della Strategia 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell’Unione europea.

Alla politica di coesione per il periodo 2014-2020 è destinato un terzo delle risorse previste nel bilancio complessivo dell’Unione europea, per un investimento di 351,8 miliardi di euro (cui si aggiungono i contributi nazionali e gli altri investimenti privati, per un impatto quantificabile in circa 450 miliardi di euro).

Con la riforma intervenuta per il ciclo di programmazione 2014-2020, la politica di coesione si articola in:

§  un Quadro strategico comune per tutti i fondi strutturali e di investimento, detti Fondi SIE (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo; Fondo di coesione; Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) che tradurrà gli obiettivi di Europa 2020 in priorità di investimento;

§  Accordi di partenariato, i quali, basandosi sul Quadro strategico comune, stabiliscono per ogni Stato Membro le priorità di investimento, l’allocazione delle risorse nazionali e dell’Unione Europea tra i settori e i programmi prioritari, e il coordinamento tra i fondi a livello nazionale;

§  Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR), che traducono i documenti strategici in concrete priorità d’investimento corredate da obiettivi chiari e misurabili.

Più nel dettaglio, il Fondo europeo di Sviluppo regionale (FESR) mira a consolidare la coesione economica e sociale regionale, investendo nei settori che favoriscono la crescita al fine di migliorare la competitività, creare posti di lavoro e correggere gli squilibri fra le Regioni.

Alcune misure relative ai migranti, come la riduzione del loro isolamento geografico e scolastico, possono rientrare nella competenza di tale Fondo (come anche il recupero delle aree urbane svantaggiate). 

Il Fondo Sociale Europeo (FSE) è dedicato alla crescita della competitività nonché a consolidare e migliorare gli attuali livelli di occupazione, qualità del lavoro e coesione sociale.

Misure di inclusione sociale e di sostegno del mercato del lavoro a favore anche dei migranti rientrano nella competenza di tale Fondo.

Peraltro la Commissione europea si è detta disponibile a modifiche dei programmi finanziati tramite i Fondi strutturali e di investimento europei SIE, per far fronte alle crisi connesse ai flussi migratori (con investimenti in circostanze straordinarie, per interventi quali ospedali mobili, punti di crisi, misure sanitarie e approvvigionamento idrico, ampliamento dei centri di accoglienza, e altro: cfr. l'informativa "Attuare la politica d'investimento dell'Ue. Impatto e benefici dei Fondi strutturali e di investimento europei", Inforegio 2015 n. 55, p. 21).

Per quanto concerne l'Italia e il ciclo di programmazione 2014-2020, l'Accordo di Partenariato, in cui si definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi europei, prevede l'investimento di 32,2 miliardi di euro (cui si aggiungono 10,4 miliardi di euro per lo sviluppo rurale e 537 milioni di euro per il settore marittimo e della pesca).

Accanto ai fondi comunitari lo Stato dispone per la politica di coesione di un Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), che contribuisce al finanziamento degli interventi con 39 miliardi di euro.

La Programmazione comunitaria 2014-2020 prevede in Italia la realizzazione di 74 Programmi operativi cofinanziati a valere sui quattro Fondi Strutturali e di Investimento europei.

In particolare, saranno cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di sviluppo europeo: 39 Programmi operativi regionali; 12 Programmi operativi Nazionali.

Dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale saranno cofinanziati: 21 Piani di sviluppo rurale (PSR); 2 Programmi nazionali. Dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca sarà cofinanziato 1 Programma operativo nazionale.

 

Per integrare la ricognizione sopra accennata sul versante dell'Unione europea, può valere ricordare come il finanziamento nel settore degli affari interni abbia assunto (per il settennato di programmazione 2014-2020) una nuova configurazione, a 'due pilastri'. Ossia: il Fondo di sicurezza interna; il Fondo asilo, migrazione e integrazione.

Benché anche il primo di questi Fondi abbia una sua proiezione sulla materia della immigrazione (giacché vi rientra il controllo e la protezione dei confini esterni e una politica comunitaria riguardo ai visti), è beninteso il Fondo asilo, migrazione ed integrazione ad assumere la maggiore rilevanza.

Suo atto istitutivo è stato il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014.

Si tratta di un Fondo di 3,137 miliardi di euro (dei quali 2,752 miliardi per i programmi nazionali degli Stati Membri, 385 milioni per aiuti d’emergenza, per la rete europea per l’immigrazione e l’aiuto tecnico della Commissione europea).

Il Fondo migrazione e asilo 'copre' i molteplici aspetti delle politiche comuni europee in materia di flussi migratori, di gestione integrata della migrazione e di asilo. A tal fine esso finanza azioni in materia di: sistemi di accoglienza e asilo (la priorità sarebbe lo sviluppo del sistema europeo comune di asilo); integrazione dei cittadini di Paesi terzi e migrazione legale; rimpatrio (inteso quale strumento per contrastare l’immigrazione illegale, dunque con attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei Paesi di origine e di transito).

Tra gli obiettivi del Fondo vi è quello di migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo.

La maggior parte dei finanziamenti (più dell'80 per cento) è previsto siano erogati secondo la gestione condivisa, cioè in cooperazione con gli Stati membri.

I finanziamenti sono attribuiti ai singoli Stati su una duplice base:

§  una somma fissa, calcolata sulla base di criteri oggettivi (ad es., numero delle domande di asilo, numero di decisioni positive che riconoscono la protezione internazionale, numero dei rifugiati reinsediati, numero dei cittadini di Paesi terzi residenti, decisioni di rimpatrio assunte e rimpatri effettuati, ecc.), erogata all'inizio della programmazione per assicurare continuità dei finanziamenti e possibilità per gli Stati di programmare adeguatamente.

§  una somma flessibile, in aggiunta alla somma fissa, e variabile a seconda della volontà del singolo Stato di finanziare, attraverso il suo programma nazionale, azioni che rispondono a specifiche priorità stabilite a livello UE a seguito di un dialogo politico con gli Stati membri. Questa somma sarà erogata in due fasi: una all'inizio del programma pluriennale e una nel 2017, per rispondere a eventuali mutamenti nei flussi migratori e nei bisogni degli Stati membri.

La rimanente parte dei fondi sarà invece gestita a livello centrale europeo, onde finanziare azioni transnazionali.

 

Quanto ai recenti sviluppi normativi in Italia in materia di migranti, può rammentarsi il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il quale ha ridefinito il sistema dei centri di accoglienza in Italia (in attuazione della direttiva 2013/33 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale).

In particolare, l’articolo 8 di quel decreto legislativo delinea un sistema di accoglienza – basato sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati – articolato in due fasi: «prima accoglienza», assicurata nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 (strutture temporanee), nonché di quelle allestite in occasione della «emergenza Puglia» nel 1995; «seconda accoglienza» disposta nelle strutture di cui all’articolo 14 (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati- SPRAR) ovvero, in caso di insufficienza, ancora una volta ricorrendo in via residuale alle strutture temporanee.

Il decreto legislativo prefigura strutture dislocate tendenzialmente a livello regionale o interregionale onde realizzare un sistema capillare di centri di accoglienza per richiedenti asilo. In esse dovrebbero confluire i cittadini di Paesi terzi – già registrati e sottoposti alle procedure di foto-segnalamento – per consentire loro di compilare il cd. «modello C3» (formalizzazione della domanda di protezione internazionale) e quindi passare alle strutture di seconda accoglienza.

Ai sensi dell'articolo 9 i centri possono essere gestiti da enti locali, anche associati, unioni o consorzi di Comuni, enti pubblici o enti privati che operano nel settore dell’assistenza dei richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell’assistenza sociale.

Quanto al sistema di accoglienza italiano a lungo termine, vale a dire la seconda fase dell’accoglienza, esso è basato principalmente sul modello SPRAR. Esso fa capo al Ministero dell’interno – che dirama periodicamente il bando – ma vi giocano un ruolo significativo le autorità locali (la rete SPRAR si basa su domande di contributo da parte degli enti locali per la realizzazione dei progetti di accoglienza), che vi partecipano presentando progetti secondo criteri stabiliti da un decreto del medesimo ministero.

La capacità di accoglienza SPRAR è stata progressivamente incrementata nel tempo, passando dai 3.000 posti nel 2012, ai 9.400 nel 2013, ai 19.600 nel 2014, fino ai 22.000 nel 2015.

Con il decreto del ministro dell'Interno del 7 agosto 2015  è stato adottato un avviso pubblico sulle modalità di presentazione delle domande di contributo da parte degli enti locali che prestano o intendono prestare, nel biennio 2016-2017, servizi di accoglienza in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, per 10.000 posti.

Secondo dati forniti dal Ministero dell'interno, per il periodo 2014-2016 sono stati finanziati 20.744 posti, in 382 enti locali attuatori per 434 progetti. 

Infine, secondo i dati del Ministero dell'interno, dal 1° gennaio al 30 novembre 2016 sono sbarcati in Italia 173.017 migranti, con un incremento del 20% circa rispetto allo stesso periodo nel 2015 (144.205 migranti sbarcati). Nel 2014, fino al 30 novembre erano sbarcati 163.368 migranti.


 

Articolo 1, commi 631 e 632
(Eliminazione aumenti accise ed IVA per l’anno 2017)

 


631. Al comma 718 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) , le parole: «1º gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2018»;

b) alla lettera b) , le parole: «di due punti percentuali dal 1º gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1º gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «di tre punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1º gennaio 2019».

632. Il comma 626 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.

 


 

 

I commi 631 e 632 rinviano al 2018 gli aumenti IVA introdotti dalla legge di stabilità 2015 e sopprimono gli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014 (clausole di salvaguardia).

 

Il comma 631 interviene sulla clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità, sostanzialmente rinviando al 2018 gli aumenti IVA già previsti per il 2017.

 

Si ricorda che i commi 718 e 719 della legge di stabilità 2015 hanno introdotto una nuova clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Già la legge di stabilità 2016 aveva rinviato di un anno gli aumenti citati: per effetto di tali modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’aliquota IVA del 10 per cento sarebbe incrementata di tre punti percentuali, vale a dire dal 10 al 13 per cento; l'aliquota IVA del 22 per cento aumenterebbe di due punti percentuali (dal 22 al 24 per cento), mentre dal 1° gennaio 2018 vi sarebbe l’aumento di un ulteriore punto percentuale (dal 24 al 25 per cento); è stato invece soppresso l’ulteriore aumento di 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018. Sono state inoltre ridotte della metà - da 700 a 350 milioni di euro - le maggiori entrate previste a decorrere dal 2018 mediante aumento dell’aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante.

 

Viene a tal fine modificato il citato comma 718 della legge di stabilità 2015 in più punti:

§  con una prima modifica alla lettera a), l’aumento dell'aliquota IVA del 10 per cento di tre punti percentuali (dal 10 al 13 per cento) a decorrere dal 1° gennaio 2017 è posticipato al 2018;

§  con una modifica alla lettera b), l’aumento dell'aliquota IVA del 22 per cento di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2017 è posticipato al 1° gennaio 2018, anno in cui si somma con l’aumento di un ulteriore punto percentuale già previsto a legislazione vigente (cioè dal 22 al 25 per cento); è inoltre introdotto un nuovo aumento di 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (cioè fino al 25,9 per cento).

 

Tabella 4 - Effetti finanziari a legislazione vigente

 

 

2017

2018

2019

Aliquota Iva 10% al 13%

6.957

6.957

6.957

Aliquota Iva 22% al 24 %

8.176

8.176

8.176

Aliquota Iva 24% al 25%

0

4.088

4.088

Incremento accise

0

350

350

TOTALE CLAUSOLE

15.133

19.571

19.571

(in milioni di euro)

Tabella 5 - Effetti finanziari della nuova clausola

 

 

2017

2018

2019

Aliquota Iva 10% al 13%

0

6.957

6.957

Aliquota Iva 22% al 25 %

0

12.264

12.264

Aliquota Iva al 25,9%

0

0

3.679

Incremento accise

0

350

350

TOTALE CLAUSOLE

0

19.571

23.250

(in milioni di euro)

 

L’effetto differenziale tra gli effetti della clausola modificata dalla legge di stabilità 2016, rispetto alla nuova clausola è il seguente (in milioni di euro):

2017:     -15.133

2018:       0

2019:     +3.679

 

 

Il comma 632 elimina l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni per il 2017 e a 199 milioni per il 2018 già previsto dalla legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), articolo 1, comma 626, il quale viene abrogato.


 

Articolo 1, commi 633-636
(Collaborazione volontaria)

 


633. Le maggiori entrate per l’anno 2017 derivanti dall’articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, sono quantificate nell’importo di 1.600 milioni di euro.

634. Qualora dal monitoraggio effettuato sulla base delle istanze presentate alla data del 31 luglio 2017, ai sensi dell’articolo 5 -octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dall’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, risulti che il gettito atteso dai conseguenti versamenti non consenta la realizzazione integrale dell’importo di cui al comma 633 del presente articolo, alla compensazione dell’eventuale differenza si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 agosto 2017. Lo schema del decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al periodo precedente, il decreto può essere adottato in via definitiva.

635. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell’esercizio con le misure di cui al comma 634, il Ministro dell’economia e delle finanze, qualora riscontri che dalla mancata integrale compensazione delle minori entrate di cui al medesimo comma 634 derivi un pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, provvede ai sensi dell’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad assumere, entro il 30 settembre 2017, le conseguenti iniziative legislative al fi ne di assicurare il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione.

636. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all’adozione delle misure di cui al comma 634.


 

 

I commi 633-636 quantificano in 1.600 milioni di euro per il 2017 le maggiori entrate derivanti dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale.

 

Il comma 633 quantifica in 1.600 milioni di euro, per il 2017, le maggiori entrate derivanti dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale, operata dall’articolo 7 del decreto-legge n. 193 del 2016.


 

L’articolo 7 del decreto-legge n. 193 del 2016, definitivamente convertito in legge (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), tramite l'introduzione dell'articolo 5-octies al decreto-legge n. 167 del 1990 riapre i termini per esperire la procedura di voluntary disclosure, in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) al 31 luglio 2017.

Essa trova applicazione sia per l'emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali. Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016 (comma 1, lettera a), del nuovo articolo 5-octies del decreto-legge n. 167 del 1990).

Analogamente alle norme varate nel 2014, le disposizioni prevedono lo slittamento dei termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, nonché di contestazione delle sanzioni (comma 1, lettera b), del nuovo articolo 5-octies).

Per le attività e gli investimenti esteri oggetto della nuova procedura è possibile usufruire di un esonero dagli obblighi dichiarativi, limitatamente al 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria, purché tali informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento all'istanza di voluntary disclosure e purché si versi in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni (comma 1, lettera c), del nuovo articolo 5-octies).

Si chiarisce la non punibilità delle condotte di autoriciclaggio se commesse in relazione a specifici delitti tributari fino al versamento delle somme dovute per accedere alla procedura (comma 1, lettera d), del nuovo articolo 5-octies). Rispetto alla voluntary disclosure disciplinata nel 2014, si prevede una diversa procedura: il contribuente provvede spontaneamente a versare in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) o in un massimo di tre rate (di cui la prima entro il 30 settembre 2017), il quantum dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni. La procedura antecedente contemplava, invece, la presentazione di una apposita richiesta all'Amministrazione finanziaria e la fornitura della relativa documentazione; l'Agenzia delle entrate avrebbe poi provveduto ad emettere avviso di accertamento, ovvero ad invitare il contribuente all'adesione spontanea.

Il versamento delle somme dovute comporta i medesimi effetti previsti dalla precedente voluntary disclosure, sia sotto il profilo penale, sia con riferimento al versante sanzionatorio amministrativo (non punibilità per alcuni reati e riduzione delle sanzioni). Gli effetti favorevoli penali e sanzionatori decorrono dal versamento in unica soluzione o della terza rata. L'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria (comma 1, lettera e), del nuovo articolo 5-octies).

Le norme disciplinano poi le conseguenze per il mancato o insufficiente versamento delle somme dovute entro i termini di legge: in tal caso, l'Agenzia può esperire le procedure dell'adesione all'invito a comparire, secondo le norme vigenti prima del 31 dicembre 2015 (abrogate dalla legge di stabilità 2015 nell'alveo della complessiva riforma del ravvedimento operoso) (comma 1, lettera f), del nuovo articolo 5-octies).

 Con riferimento alle conseguenze sanzionatorie del mancato o insufficiente versamento spontaneo, le norme differenziano il trattamento riservato al mancato versamento da quello previsto per il versamento insufficiente; inoltre, per il caso di insufficiente versamento, sono previste conseguenze diverse secondo lo scostamento dal quantum dovuto (comma 1, lettera g), del nuovo articolo 5-octies).

Sono previste agevolazioni sanzionatorie e procedurali (eliminazione del raddoppio dei termini di accertamento) in specifiche ipotesi di stipula o di entrata in vigore di trattati internazionali volti all'effettivo scambio di informazioni fiscali (comma 1, lettera h) e comma 2, del nuovo articolo 5-octies).

Si disciplina una nuova ipotesi di reato, attribuendo rilevanza penale alle condotte di chiunque, fraudolentemente, si avvalga della procedura di collaborazione volontaria per far emergere attività finanziarie e patrimoniali o contanti provenienti da reati diversi da quelli per cui la voluntary preclude la punibilità (comma 1, lettera i), del nuovo articolo 5-octies).

Analogamente a quanto disposto dalla legge n. 186 del 2014, la procedura si estende ai soggetti non destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale autori di violazioni dichiarative per attività detenute in Italia, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP e dell'IVA, nonché alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. Disposizioni specifiche sono previste nel caso in cui la collaborazione volontaria sia esperita con riferimento a contanti o valori al portatore (comma 3 del nuovo articolo 5-octies).

Il comma 2 dell’articolo 7 dispone che le norme attuative siano adottate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Sono infine introdotte (comma 3) disposizioni in tema di potenziamento dell'attività di accertamento fiscale da parte degli enti locali.

 

I commi 634 e 635, con disposizioni che riprendono parzialmente alcune norme dell’articolo 17 della legge di legge di contabilità pubblica n.196/2009,  anche richiamando espressamente il comma 13 dello stesso, disciplinano le specifiche conseguenze dell’eventuale scostamento tra gettito quantificato ai sensi del comma 1 e gettito atteso.

In particolare, il comma 634 dispone che, se dal monitoraggio effettuato sulla base delle istanze presentate alla data del 31 luglio 2017 risulti che il gettito atteso dai conseguenti versamenti non consenta la realizzazione integrale dell’importo di 1,6 miliardi quantificato al comma 633, la compensazione dell'eventuale differenza deve essere effettuata mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 31 agosto 2017.

Lo schema di decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al precedente periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

Ai sensi del successivo comma 634, ove gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell'esercizio con le predette misure, il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora riscontri che dalla mancata integrale compensazione derivi un pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, provvede - ai sensi del citato articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - ad assumere, entro il30 settembre 2017, le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Si stabilisce infine (comma 636) che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure di compensazione .

Si può rilevare come la procedura in questione determina in sostanza una clausola di salvaguardia riferita alle previsioni di entrata e, per questo verso, pur riprendendo alcune delle disposizioni dettate dai commi da 12 a 13  dell’articolo17 della legge di contabilità riguardo alle disposizioni i cui oneri eccedono le previsioni, se ne differenzia necessariamente, - seppur in sostanziale coerenza con i suddetti commi dell’articolo 17 - atteso che la clausola in esame è operata sul lato non della spesa ma dell’entrata.


 

Articolo 1, comma 637
(Tabelle A e B)

 

637. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 21, comma 1 -ter , lettera d) , della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2017-2019 restano determinati, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

 

Il comma 637 dispone in ordine all’entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

 

Nel disegno di legge originario (A.C. 4127) gli importi della Tabella A (fondo speciale di parte corrente) ammontavano complessivamente a 212 milioni per il 2017, a 332,2 milioni per il 2018 e a 329,9 milioni annui a decorrere dal 2019.

Nel corso dell'esame parlamentare, gli importi complessivi della Tabella A sono stati così rideterminati: 170,9 milioni per il 2017, 294,6 milioni per il 2018 e 281,6 milioni per il 2019.

Per quanto riguarda la Tabella B (conto capitale), il disegno di legge originario prevedeva importi pari a 478,6 milioni per il 2017, a 574,6 milioni per il 2018 e a 584,6 milioni annui a decorrere dal 2019.

Nel corso dell'esame parlamentare, gli importi complessivi della Tabella B sono stati così rideterminati: 445,4 milioni per il 2017, 498,9 milioni per il 2018 e 504,9 milioni per il 2019.

 

                                                                                   

Tabella A

2017

2018

2019

Bilancio previgente

112.036.930

132.219.192

129.949.192

Ddl di bilancio (A.C. 4127-bis)

212.036.930

332.219.192

329.949.192

Ddl di bilancio (A.S. 2611)

170.916.930

294.599.192

281.629.192

Legge di bilancio

170.916.930

294.599.192

281.629.192

Cap. 6856 dello stato di previsione del MEF

 

Tabella B

2017

2018

2019

Bilancio previgente

328.601.000

324.601.000

284.601.000

Ddl di bilancio (A.C. 4127-bis)

478.601.000

574.601.000

584.601.000

Ddl di bilancio (A.S. 2611)

445.401.000

498.901.000

504.901.000

Legge di bilancio

445.401.000

498.901.000

504.901.000

Cap. 9001 dello stato di previsione del MEF

 

L'articolo 21, comma 1-ter, lett. d), della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) inserisce tra i contenuti della prima sezione del disegno di legge di bilancio la determinazione degli importi dei fondi speciali e le relative tabelle. Precedentemente la determinazione degli importi dei fondi speciali in apposite Tabelle della legge di stabilità era prevista dall'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge n. 196, abrogato dalla legge n. 163 del 2016. Tali modifiche non hanno comunque innovato il contenuto della normativa vigente.

Con il comma in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella Tabella A e per quella in conto capitale nella Tabella B allegate al disegno di legge di stabilità, ripartite per Ministeri. In sede di relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.

 

Nelle tabelle seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale nel bilancio previgente, nel disegno di legge di bilancio e come modificati nel corso dell'esame parlamentare. Si riportano altresì le finalizzazioni indicate nella relazione illustrativa del disegno di legge originario (A.C. 4127).

 

Si segnala, peraltro, che gli elenchi numeri 3 e 4, allegati allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (A.C. 4127 - Tomo III), riproducono gli stanziamenti previsti, rispettivamente, dalla Tabelle A e B dell'A.C. 4127 e non gli importi a legislazione vigente per i singoli Dicasteri, ove sussistenti, come nelle annualità precedenti. Tali dati sono stati successivamente forniti dalla RGS su richiesta degli Uffici parlamentari.

 


 

Tabella A - Fondo speciale di parte corrente

(importi in euro)

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

2017

2018

2019

Bilancio previgente

39.924.319

59.337.319

59.067.319

Ddl di bilancio (A.C. 4127-bis)

88.924.319

189.337.319

174.067.319

Ddl di bilancio (A.S. 2611)

75.324.319

177.237.319

156.267.319

Legge di bilancio

75.324.319

177.237.319

156.267.319

 

L'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze è stato ridotto, nel corso dell'esame parlamentare, di 13,6 milioni per il 2017, 12,1 milioni per il 2018 e di 17,8 milioni dal 2019, ai fini della copertura di varie disposizioni ivi approvate.

 

Finalizzazioni:

§  Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem ai fini di studio e di ricerca scientifica (A.C. 100 - A.S. 1534);

§  Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (A.C. 750 - A.S. 1629);

§  Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (A.C. 3139 - A.S. 1261-B);

§  Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (A.S. 951);

§  Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale (A.C. 75- A.S. 2272)

§  Interventi diversi.

 

 

§  Ministero dello sviluppo economico

 

 

2017

2018

2019

Bilancio previgente

4.000.000

4.000.000

4.000.000

Ddl di bilancio (A.C. 4127-bis)

4.000.000

4.000.000

4.000.000

Ddl di bilancio (A.S. 2611)

2.480.000

2.480.000

2.480.000

Legge di bilancio

2.480.000

2.480.000

2.480.000

 

Durante l'esame parlamentare gli accantonamenti relativi al MISE sono stati ridotti di 1,5 milioni per ciascun anno. La riduzione è da riferirsi alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla esclusione, per la concessione relativa all'estrazione del sale dai giacimenti, dall’assoggettamento al pagamento del canone annuo ivi previsto (art. 1, comma 41).

 

Finalizzazioni: risorse destinate alla copertura finanziaria dell’Accordo Italia - EURATOM per la gestione di rifiuti radioattivi.

 

 

Ministero del lavoro e politiche sociali

 

 

2017

2018

2019

Bilancio previgente

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Ddl di bilancio (A.C. 4127-bis; A.S. 2611)

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Legge di bilancio

5.000.000

5.000.000

5.000.000

 

Finalizzazioni:

§  Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (A.C. 2233 - A.C. 4135);

§  Interventi diversi.

 

 

Ministero della giustizia

 

 

2017

2018

2019

Bilancio previgente

1.300.952

871.794

871.794

Ddl di bilancio (A.C. 4127-bis)

11.300.952

10.871.794

10.871794

Ddl di bilancio (A.S. 2611)

3.300.952

10.871.794

10.871.794

Legge di bilancio

3.300.952

10.871.794

10.871.794

 

La riduzione di 8 milioni di euro per il 2017, introdotta in corso di esame parlamentare, è riconducibile alla copertura finanziaria:

§  degli oneri recati dalle norme volte ad aggiungere tra i beneficiari del Fondo sperimentale istituito per gli anni 2016-2017 presso il Ministero del lavoro - finalizzato a reintegrare l’INAIL degli obblighi di copertura assicurativa di malattie e infortuni - anche coloro che sono coinvolti in attività in favore di soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità (art. 1, commi 86-87; riduzione di 3 milioni);

§  degli oneri relativi all’aumento le risorse del Fondo per le misure anti-tratta per l’anno 2017 (art. 1, comma 371; riduzione di 5 milioni).

 

Finalizzazioni:

§  Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (A.C. 3671, oggetto di stralcio: 3671-BIS, "Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza"; 3671-TER "Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza");

§  Interventi diversi.

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

 

 

2017

2018

2019

Bilancio previgente

35.981.299

35.979.719

35.979.719

Ddl di bilancio (A.C. 4127-bis)

55.981.299

65.979.719

75.979.719

Ddl di bilancio (A.S. 2611)

51.981.299

61.979.719

71.979.719

Legge di bilancio

51.981.299

61.979.719

71.979.719

 

La riduzione di 4 milioni dal 2017 è stata introdotta durante l'esame parlamentare per far fronte al corrispondente onere per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero (art. 1, comma 589).

 

Finalizzazioni: ratifiche di accordi internazionali.

 

 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

 

2017

2018

2019

Bilancio previgente

10.470.500

10.470.500

8.470.500

Ddl di bilancio (A.C. 4127-bis; A.S. 2611)

10.470.500

10.470.500

8.470.500

Legge di bilancio

10.470.500

10.470.500

8.470.500

 

Finalizzazioni:

§  Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche (A.S. 1892 - A.C. 1533-B);

§  Interventi diversi.

 

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

 

2017

2018

2019

Bilancio previgente

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Ddl di bilancio (A.C. 4127-bis;A.S. 2611)

10.000.000

15.000.000

15.000.000

Legge di bilancio

10.000.000

15.000.000

15.000.000

 

Finalizzazioni:

§  Legge annuale per il mercato e la concorrenza (A.C. 3012- A.S. 2085);

§  Interventi diversi.

 

 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

 

 

2017

2018

2019

Bilancio previgente

-

-

-

Ddl di bilancio (A.C. 4127-bis)

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Ddl di bilancio (A.S. 2611)

1.000.000

-

-

Legge di bilancio

1.000.000

-

-

 

Le riduzioni degli accantonamenti per il 2017 relativi al Ministero delle politiche agricole operate durante l'esame parlamentare sono riconducibili alla copertura finanziaria:

§  degli oneri recati dalle norme volte a riconoscere un’indennità giornaliera omnicomprensiva di 30 euro per garantire nell’anno 2017 un sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti da imprese di pesca nel periodo di sospensione dell’attività a causa dell’arresto temporaneo obbligatorio (8 milioni per il 2017; art. 1, commi 346-347);

§  degli oneri recati dall’istituzione del Fondo di solidarietà per il settore pesca (FOSPE), al fine di garantire la continuità del reddito dei lavoratori del settore pesca, con una dotazione di 1 milioni di euro per l’anno 2017 (1 milione per il 2017; art. 1, commi 244-248).

La riduzione di 10 milioni per gli anni 2018 e 2019 è da collegare all'incremento corrispondente del Programma 1.3: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione.

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

 

 

2017

2018

2019

Bilancio previgente

-

-

-

Ddl di bilancio (A.C. 4127-bis)

5.000.000

10.000.000

15.000.000

Ddl di bilancio (A.S. 2611)

-

-

-

Legge di bilancio

-

-

-

 

L'azzeramento degli accantonamenti durante l'esame parlamentare è da ricondurre alla parziale copertura delle spesa a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche per il ripiano del debito fiscale (art. 1, comma 583) e per far fronte agli oneri della norma che esclude la società Arte lavoro e servizi - ALES Spa dalle norme di contenimento della spesa previste per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 584). Le finalizzazioni indicate nel disegno di legge originario (A.C. 4127) recano l'indicazione "Interventi diversi".

 

 

Ministero della salute

 

 

2017

2018

2019

Bilancio previgente

11.359.860

11.559.860

11.559.860

Ddl di bilancio (A.C.4127-bis; A.S. 2611)

11.359.860

11.559.860

11.559.860

Legge di bilancio

11.359.860

11.559.860

11.559.860

 

Finalizzazioni:

§  Oneri relativi all’emergenza biologica a livello nazionale;

§  Interventi diversi.

 

 

 

 

Tabella B - Fondo speciale di conto capitale

(importi in migliaia)

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

2017

2018

2019

Bilancio previgente

222.100.000

208.100.000

208.100.000

Ddl di bilancio (A.C. 4127-bis)

282.100.000

278.100.000

278.100.000

Ddl di bilancio (A.S. 2611)

287.400.000

263.400.000

253.400.000

Legge di bilancio

287.400.000

263.400.000

253.400.000

 

Gli accantonamenti relativi al MEF sono stati interessati da diverse riduzioni a copertura di oneri relativi a disposizioni approvate nel corso dell'esame parlamentare, parzialmente compensate da un incremento 45,3 milioni di euro per il 2017, 50,3 milioni per il 2018, 45,3 per il 2019. Tali incrementi sono da ricollegare allo stralcio di alcune norme dal disegno di legge originario concernenti, in particolare, il Centro Europeo di Previsioni (ex art. 74, comma 14 dell'A.C. 4127) e l'organizzazione di manifestazioni sportive internazionali (ex art. 74, commi 16-34).

 

Finalizzazioni:

§  Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 14 novembre 2016, n. 220);

§  Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali (AC 65 e A.C. 2284, approvati in testo unificato - A.S. 2541);

§  Disposizioni in materia di criteri di priorità per l’esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (A.C. 1994 - A.S. 580-B),

§  Potenziamento e ammodernamento della Guardia di finanza

§  Interventi diversi.

 

 

Ministero dello sviluppo economico

 

 

2017

2018

2019

Bilancio previgente

20.000.000

30.000.000

30.000.000

Ddl di bilancio (A.C. 4127-bis)

30.000.000

50.000.000

50.000.000

Ddl di bilancio (A.S. 2611)

30.000.000

43.000.000

43.000.000

Legge di bilancio

30.000.000

43.000.000

43.000.000

 

La riduzione di 7 milioni dal 2018 è operata a parziale copertura di oneri relativi al contributo per il nuovo contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 con RFI - Rete ferroviaria italiana (art. 1, comma 591).

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero del lavoro e politiche sociali

 

 

2017

2018

2019

Bilancio previgente

32.753.000

32.753.000

32.753.000

Ddl di bilancio (A.C. 4127-bis)

32.753.000

32.753.000

32.753.000

Ddl di bilancio (A.S. 2611)

27.753.000

27.753.000

27.753.000

Legge di bilancio

27.753.000

27.753.000

27.753.000

 

La riduzione di 5 milioni dal 2017 è operata a parziale copertura di oneri relativi al contributo per il nuovo contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 con RFI - Rete ferroviaria italiana (art. 1, comma 591).

 

Finalizzazioni:

§  Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (A.C. 750 - A.S. 1629)

§  Stabilizzazione dei lavoratori impiegati ASU nella città di Napoli.

 


 

Ministero della giustizia

 

 

2017

2018

2019

Bilancio previgente

0

0

0

Ddl di bilancio (A.C.4127-bis;A.S: 2611)

20.000.000

30.000.000

40.000.000

Legge di bilancio

20.000.000

30.000.000

40.000.000

 

Finalizzazioni: Interventi per la manutenzione delle strutture giudiziarie e penitenziarie.

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

2017

2018

2019

Bilancio previgente

0

0

0

Ddl di bilancio (A.C. 4127-bis; A.S.2611)

10.000.000

20.000.000

30.000.000

Legge di bilancio

10.000.000

20.000.000

30.000.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero dell'interno

 

 

2017

2018

2019

Bilancio previgente

0

0

0

Ddl di bilancio (A.C. 4127-bis)

10.000.000

30.000.000

40.000.000

Ddl di bilancio (A.S. 2611)

4.500.000

14.000.000

40.000.000

Legge di bilancio

4.500.000

14.000.000

40.000.000

 

Le riduzioni degli accantonamenti (di 5,5 milioni nel 2017 e di 16 milioni nel 2018) sono operate a copertura degli oneri recati per la realizzazione, gestione e manutenzione della piattaforma informatica sull'uso dei dati dei codici di prenotazione nel settore del trasporto aereo (art. 1, comma 608).

 

Finalizzazioni:

§  Potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale;

§  Interventi diversi.

 


 

Ministero dell' dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

 

2017

2018

2019

Bilancio previgente

50.748.000

50.748.000

10.748.000

Ddl di bilancio (A.C. 4127-bis)

60.748.000

80.748.000

50.748.000

Ddl di bilancio (A.S. 2611)

52.748.000

77.748.000

47.748.000

Legge di bilancio

52.748.000

77.748.000

47.748.000

 

Durante l'esame parlamentare l'accantonamento è stato ridotto di 3 milioni a decorrere dal 2017. La riduzione è operata a copertura degli oneri relativi all'istituzione, presso il Ministero dell’Ambiente, di un fondo per la realizzazione degli investimenti per la conservazione della fauna e della flora, la salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino. La dotazione finanziaria del Fondo è pari a tre milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 (art. 1, comma 143). Per l'anno 2017 è stata operata l'ulteriore riduzione di 7 milioni con modifica apportata alla tabella B in esame.

 

Finalizzazioni:

§  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 (Legge 4 novembre 2016, n. 204);

§  Interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati;

§  Interventi per la difesa del suolo;

§  Interventi a favore della difesa del suolo e per Interventi diversi.

 

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

 

2017

2018

2019

Bilancio previgente

-

-

-

Ddl di bilancio (A.C. 4127-bis)

20.000.000

30.000.000

40.000.000

Ddl di bilancio (A.S. 2611)

-

-

-

Legge di bilancio

-

-

-

 

L'azzeramento dell'accantonamento è da ricondurre agli oneri connessi allo sviluppo del sistema nazionale delle ciclovie turistiche (art. 1, commi 144-145); sulla riduzione per il 2017 incide anche l'incremento del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città (comma 601). Le finalizzazioni recate dal ddl originario (A.C. 4127) recavano la dicitura "interventi diversi".

 


 

Ministero della salute

 

 

2017

2018

2019

Bilancio previgente

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Ddl di bilancio (A.C. 4127-bis;A.S. 2611)

13.000.000

23.000.000

23.000.000

Legge di bilancio

13.000.000

23.000.000

23.000.000

 

Finalizzazioni:

§  Somme destinate all’Agenzia europea per i medicinali (EMA);

§  Interventi diversi.


 

Articolo 1, comma 638
(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)

 

638. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

 

Il comma 638 inserisce nella legge di bilancio in commento, con riferimento a tutte le disposizioni,  la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel senso che le disposizioni del disegno di legge sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.

 

Le disposizioni della legge in esame non modificano il quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale) e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti. L’esplicitazione di questo principio è stata introdotta in passato principalmente nelle leggi finanziarie per evitare che regioni e province autonome, nel dubbio sull’effettiva estensione di disposizioni che incidono sulle materie di loro competenza, ritenessero necessario chiedere una pronuncia alla Corte costituzionale. La clausola di salvaguardia è ormai inserita in tutti i provvedimenti che possono riguardare le competenze delle regioni a statuto speciale e costituisce uno dei parametri su cui si fondano i giudizi della Corte costituzionale sulle questioni che le vengono poste.

Il comma 638 in esame fa inoltre riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha riformato il titolo V della parte seconda della Costituzione, ed il cui articolo 10 ha disposto la possibile applicazione delle disposizioni della legge costituzionale alle regioni a statuto speciale «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite», fino all’adeguamento dei rispettivi statuti. La legge costituzionale 3/2001 infatti - si rammenta - ha riformato il sistema delle autonomie lasciando inalterato la distinzione tra autonomie ordinarie e speciali. In ragione della norma contenuta nell'art. 10 (cosiddetta clausola di maggior favore), la Corte costituzionale valuta in relazione a ciascuna questione di legittimità, se prendere a parametro l’articolo 117 Cost. anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nella materia oggetto della questione, assicura una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.


 

Parte II
Sezione II –
Approvazione degli stati di previsione

Articoli 2-18
(Approvazione degli stati di previsione, del totale generale
della spesa e del quadro generale riassuntivo)

 


Art. 2. Stato di previsione dell’entrata

1. L’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 2017, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall’annesso stato di previsione dell’entrata (Tabella n. 1).

Art. 3. Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2017, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L’importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all’estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l’anno 2017, in 59.500 milioni di euro.

3. I limiti di cui all’articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l’anno finanziario 2017, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata fi no a ventiquattro mesi e in 14.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l’anno finanziario 2017, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all’articolo 11 -quinquies , comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell’ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabiliti, per l’anno finanziario 2017, rispettivamente, in 1.000 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 400 milioni di euro e 6.920 milioni di euro.

6. Per gli effetti di cui all’articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l’anno finanziario 2017, quelle descritte nell’elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

7. Le spese per le quali si può esercitare la facoltà prevista dall’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l’anno finanziario 2017, nell’elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

8. Ai fi ni della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell’articolo 12, comma 3, lettera b) , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell’ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2017, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Protezione sociale per particolari categorie », azione «Promozione e garanzia delle pari opportunità », nell’ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2017, delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato, derivanti dai contributi destinati dall’Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna.

10. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l’effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e per l’attuazione dei referendum , dal programma «Fondi da assegnare», nell’ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2017, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell’economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’interno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l’effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all’amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di uffi cio, a spese telegrafi che e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall’effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

11. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l’anno 2017, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell’ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

12. Nell’elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l’anno finanziario 2017, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all’articolo 9, comma 4, della legge 1º dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fi - scali», nell’ambito della missione «Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 937 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell’anno 2017, ai sensi dell’articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l’anno finanziario 2017, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

15. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l’anno finanziario 2017, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell’ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell’entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa, a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

16. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell’anno finanziario 2017, all’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l’effettivo andamento delle relative riscossioni.

17. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell’ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2017, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».

18. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2017, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale» e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fi ne di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all’emissione di titoli del debito pubblico.

Art. 4. Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l’anno finanziario 2017, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell’anno finanziario 2017, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fi ni di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l’anno finanziario 2017, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche tra missioni e programmi diversi, ivi compresa la modifica della denominazione dei centri di responsabilità amministrativa, connesse con l’attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145.

Art. 5. Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’anno finanziario 2017, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l’anno finanziario 2017, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l’attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Art. 6. Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l’anno finanziario 2017, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all’entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l’assistenza e per la rieducazione di detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e di detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell’ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2017.

Art. 7. Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l’anno finanziario 2017, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell’economia e delle fi nanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffi ci consolari, ai  sensi dell’articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modifi cazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all’entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell’economia e delle fi nanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l’anno finanziario 2017, per l’effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento e acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all’estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fi ni delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 8. Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per l’anno finanziario 2017, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

Art. 9. Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’interno, per l’anno finanziario 2017, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell’ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell’entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell’ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2017, per essere destinate alle spese relative all’educazione fi sica, all’attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all’adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell’elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell’interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l’anno finanziario 2017, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all’articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno, occorrenti per l’attuazione delle disposizioni recate dall’articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall’articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall’articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati per l’anno finanziario 2017, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell’ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell’interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell’articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell’articolo 34 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l’anno finanziario 2017, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa, occorrenti per l’attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fi scale municipale e di autonomia di entrata delle province.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per l’anno finanziario 2017, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all’articolo 5, comma 2 -ter , del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all’entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell’articolo 14 -bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

8. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell’articolo 14 -ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, per l’anno finanziario 2017, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, anche tra missioni e programmi diversi.

9. Ferma restando l’adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie  al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l’erogazione nell’anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1º dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.

10. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell’albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell’articolo 7, comma 31 -ter , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Art. 10. Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l’anno finanziario 2017, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 9). 

Art. 11. Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l’anno finanziario 2017, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell’entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l’anno finanziario 2017, per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell’ammissione all’utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell’anno 2017, ai sensi dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l’Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l’anno 2017, è fissato in 136 unità.

5. Nell’elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l’anno finanziario 2017, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

6. Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l’esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l’anno finanziario 2017, le disposizioni dell’articolo 61 -bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 12. Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2017, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell’anno 2017, ai sensi dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 56;

2) Marina n. 27;

3) Aeronautica n. 63;

4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 0; 

2) Marina n. 22;

3) Aeronautica n. 13;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 98;

2) Marina n. 18;

3) Aeronautica n. 25;

4) Carabinieri n. 10.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è fissata, per l’anno 2017, come segue:

1) Esercito n. 280;

2) Marina n. 290;

3) Aeronautica n. 245;

4) Carabinieri n. 105.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l’Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b -bis ) del comma 1 dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l’anno 2017, come segue:

1) Esercito n. 420;

2) Marina n. 306;

3) Aeronautica n. 286.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b -ter ) del comma 1 dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l’anno 2017, come segue:

1) Esercito n. 480;

2) Marina n. 195;

3) Aeronautica n. 135.

6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell’Alleanza atlantica (NATO), di cui al programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», nell’ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» ed ai programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell’ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l’anno 2017, le disposizioni contenute nell’articolo 61 -bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi «Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza», «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell’ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2017, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l’anno finanziario 2017, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2017, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della difesa.

10. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell’ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2017, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d’Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell’Arma dei carabinieri.

Art. 13. Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l’anno finanziario 2017, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Per l’attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell’ambito della parte corrente e nell’ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l’anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d’intervento del Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale», nell’ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l’anno finanziario 2017, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione     percentuale indicata all’articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Per l’anno finanziario 2017 il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l’attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23 -quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l’anno finanziario 2017, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione», nell’ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l’anno finanziario 2017, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 14. Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l’anno finanziario 2017, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l’anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo» e nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo», nell’ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo relativi al Fondo unico per lo spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l’anno finanziario 2017, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall’esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l’esportazione e dell’espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

Art. 15. Stato di previsione del Ministero della salute

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l’anno finanziario 2017, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

Art. 16. Totale generale della spesa

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 861.047.385.808, in euro 840.467.437.456 e in euro 846.363.079.483 in termini di competenza, nonché in euro 879.681.277.369, in euro 846.168.154.985 e in euro 850.418.146.132 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2017-2019.

Art. 17. Quadro generale riassuntivo

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2017-2019, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate. 

Art. 18. Disposizioni diverse

1. In relazione all’accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell’ambito dei programmi interessati, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l’anno finanziario 2017, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per l’anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l’istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all’accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell’esercizio finanziario 2017 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 3, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, limitatamente alle autorizzazioni di spesa aventi natura di fabbisogno, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l’operatività delle amministrazioni.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio connesse con l’attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.

6. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all’incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell’esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio occorrenti per l’utilizzazione dei predetti fondi conservati.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l’anno finanziario 2017, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affl uite al fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all’entrata del bilancio dello Stato.

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l’attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997, e successive modificazioni.

9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio occorrenti per l’applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

10. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2017, delle somme versate all’entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell’articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

11. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell’ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l’anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

12. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l’attuazione dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. In attuazione dell’articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,  per l’anno finanziario 2017, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività fi- nanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

14. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

15. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, per l’anno finanziario 2017, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all’articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le somme residuali al 31 dicembre 2016 versate all’entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall’incarico.

16. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della legge n. 311 del 2004.

17. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l’attuazione dell’articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all’Agenzia per la coesione territoriale.

18. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all’eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell’attività di ricognizione svolta in attuazione dell’articolo 49, comma 2, lettere c) e d) , del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

19. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2017-2019 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell’entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

20. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

21. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l’acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 222 -quater , della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.

22. Le assegnazioni disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per corrispondere a eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, per l’anno finanziario 2017, tengono conto anche delle risorse fi- nanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell’anno 2016. L’utilizzazione delle risorse è subordinata alla registrazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da parte dei competenti organi di controllo.

23. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l’anno finanziario 2017, le va  riazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

24. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’interno, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2017, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia.

25. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2017, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse e accessorie del personale dell’Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

26. Su proposta del Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l’anno finanziario 2017, le variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell’ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza », programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica».

27. Ai fini dell’attuazione del programma di interventi previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l’anno finanziario 2017, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all’attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

28. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e all’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2017, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

29. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2017, delle somme versate all’entrata del bilancio dello stato dall’Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

30. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2017. Le risorse del suddetto fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell’anno 2017 per essere utilizzate nell’esercizio successivo.


 

 

Gli articoli da 2 a 17 dispongono l’approvazione dello stato di previsione dell’entrata e dei singoli stati di previsione della spesa, recando per ciascuno di essi anche altre disposizioni aventi carattere gestionale, per la gran parte riprodotte annualmente; recano inoltre, rispettivamente agli articoli 16 e 17, l’approvazione del totale generale della spesa e dei quadri generale riassuntivi per il triennio 2017-2019.

L’articolo 18 reca infine una serie di disposizioni di carattere gestionale.

 

In particolare, l’articolo 2 definisce l’ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2017, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, come risultante dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1) nei seguenti importi:

(valori in milioni di euro)

 

2017

2018

2019

 

BLV

Bilancio

Bilancio

Bilancio

Entrate Tributarie

500.952

493.116

514.913

527.125

Entrate Extratributarie

70.106

72.326

65.566

67.212

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

2.495

2.511

2.504

2.499

Entrate finali

573.553

567.953

585.983

596.836

 

Rispetto al bilancio a legislazione vigente, il decreto-legge fiscale (n. 193 del 2016) e la manovra effettuata con la legge di bilancio hanno determinato, per le entrate finali, una riduzione per un importo pari a circa 5,6 miliardi nel 2017.

L'andamento negativo delle entrate per il 2017 è imputabile interamente alla sterilizzazione dell’aumento delle aliquote IVA (oltre 15,1 miliardi di minor gettito atteso). Di contro, maggiori entrate sono imputabili alle risorse derivanti dalle misure di contrasto all’evasione fiscale e per l’efficientamento delle attività di riscossione.

 

I successivi articoli da 3 a 15 recano l’autorizzazione all’impegno e la pagamento delle spese dei singoli Ministeri per l’esercizio finanziario 2017, in conformità agli annessi stati di previsione della spesa (Tabelle da 2 a 14).

Sebbene costituiscano oggetto di approvazione parlamentare le previsioni di entrata e di spesa, sia di competenza che di cassa, relative al bilancio triennale, va ricordato che, secondo quanto disposto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009), soltanto le previsioni del primo anno costituiscono tuttavia, per le spese, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.

 

Con riferimento ai singoli stati di previsione della spesa, nella tabella seguente è illustrato il totale delle spese finali (cioè al netto delle passività finanziarie) autorizzate per ciascun Ministero per l’esercizio finanziario 2017, a raffronto con le spese previste a legislazione vigente.

(valori in milioni di euro)

Dati di competenza

BLV
2017

bilancio
2017

Economia e finanze

346.967

351.488

Sviluppo economico

4.061

4.279

Lavoro e politiche sociali

121.743

123.437

Giustizia

7.947

7.932

Affari esteri

2.403

2.612

Istruzione, università e ricerca

55.307

56.179

Interno

20.715

21.034

Ambiente

642

641

Infrastrutture e trasporti

13.366

13.409

Difesa

20.021

20.269

Politiche agricole

854

865

Beni e attività culturali e Turismo

1.777

2.074

Salute

1.337

2.332

SPESE FINALI

597.142

606.552

 

Nel complesso, per il 2017 le spese finali del bilancio dello Stato ammontano, in termini di competenza, a 606.552 milioni, con un aumento di 9.410 milioni di euro rispetto alle spese previste a legislazione vigente. Negli anni successivi, le spese finali ammontano a 613.232 milioni nel 2018 e a 605.464 milioni nel 2019.

 

Rispetto alle previsioni di spesa a legislazione vigente, per il 2017 le spese finali aumentano per quasi tutti i Ministeri, fatta eccezione per alcuni che scontano lievi riduzioni (Ministero della Giustizia e Ministero dell’ambiente).

In particolare, le spese finali del Ministero della salute aumentano di circa 995 milioni (circa il 75 per cento), riconducibili principalmente alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 400-401, che prevedono l’istituzione di due Fondi, con una dotazione di 500 milioni ciascuno, dedicati rispettivamente ai medicinali innovativi e agli oncologici innovativi.

Le spese del Ministero del lavoro aumentano di 1.694 milioni (5,4 per cento), in connessione, soprattutto, alle misure inerenti i trattamenti pensionistici, di cui si ricordano, principalmente, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 186 (APE sociale), 187 (Quattordicesima mensilità per pensionati) e 203 (Pensionamento anticipato per lavoratori precoci). Si ricorda, altresì l’ottava salvaguardia per gli esodati, di cui al comma 218. Il Ministero dell’istruzione, università e ricerca registra un incremento delle spese finali di circa 872 milioni rispetto alla legislazione vigente (16,7 per cento), legato, principalmente, ai rifinanziamenti in favore della “Buona scuola”, nella Sezione II, del programma “Scuole belle” (decoro e funzionalità edifici scolastici), di cui all’articolo 1, comma 379, nonché del Fondo per il rafforzamento dell’autonomia scolastica – incremento degli organici, di cui al comma 366.

Il Ministero dell’economia e delle finanze presenta un aumento delle spese finali di oltre 4,5 miliardi nel 2017, principalmente connesso a due consistenti interventi, quali l’istituzione del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale (articolo 1, comma 140) e del Fondo da ripartire per  il finanziamento di interventi in favore degli enti territoriali (articolo 1, comma 438). Si ricordano, altresì, i fondi per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, di cui al comma 365.

Si sottolineano, infine, il rifinanziamento del Fondo per le missioni internazionali e la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, effettuati nella Sezione II.

 

L’articolo 16 approva i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2017-2019, comprensivi del rimborso delle passività finanziarie, in termini di competenza e di cassa, come indicati nella tabella che segue:

(valori in milioni di euro)

 

Competenza

Cassa

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Spese complessive

861.047

840.467

846.363

879.681

846.168

850.418

 

L’articolo 17, infine, approva il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, e le relative tabelle ad esso allegate, che espongono la ripartizione, per Ministero, delle spese del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, per divisioni (secondo la classificazione funzionale), nonché delle entrate e delle spese secondo la classificazione economica.

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati di bilancio esposti nel quadro generale riassuntivo, in termini di competenza. Per il 2017, i dati di bilancio sono posti a raffronto con quelli a legislazione vigente (fatta eccezione per le funzioni, per le quali non sono disponibili i valori a legislazione vigente).

 

Quadro generale riassuntivo del bilancio 2017-2019

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

BLV
2017

Bilancio
2017

Bilancio
2018

Bilancio
2019

Tributarie

500.952

493.116

514.913

527.125

Extratributarie

70.106

72.326

68.566

67.212

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

2.495

2.511

2.504

2.499

Entrate finali

573.553

567.953

585.983

596.836

Spese correnti

559.597

565.457

566.487

564.310

- Interessi

79.425

79.287

78.694

76.835

- Spese correnti netto interessi

480.172

486.170

487.793

487.475

Spese conto capitale

37.545

41.095

46.745

41.153

Spese finali

597.142

606.552

613.232

605.464

Rimborso prestiti

254.496

254.496

227.236

240.899

Spese complessive

851.638

861.048

840.468

846.363

Saldo netto da finanziare

-23.589

-38.599

-27.249

-8.627

Risparmio pubblico

11.461

-15

16.993

30.027

Avanzo primario

55.836

40.688

51.445

68.208

Ricorso al mercato

-278.085

-293.095

-254.484

-249.527

 


 

Ripartizione per funzioni delle spese

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

DIVISIONI

Bilancio
2017

Bilancio
2018

Bilancio
2019

Servizi generali delle PA

561.155

535.364

548.875

Difesa

17.633

16.563

16.536

Ordine pubblico e sicurezza

23.736

23.8062

23.723

Affari economici

57.316

58.243

48.516

Protezione dell’ambiente

1.097

865

793

Abitazione e assetto territoriale

4.750

4.451

4.008

Sanità

10.731

10.578

9.434

Attività ricreative, culturali e di culto

5.870

5.380

5.293

Istruzione

54.163

54.570

54.766

Protezione sociale

124.596

130.648

134.418

Spese complessive

861.047

1.054.724

846.363

 

 

Spese finali per categorie economiche

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

CATEGORIE

BLV
2017

Bilancio
2017

Bilancio
2018

Bilancio
2019

Redditi da lavoro dipendente

88.214

89.917

90.367

90.245

Imposte pagate sulla produzione

4.787

4.791

4.775

4.760

Consumi intermedi

11.976

11.987

11.741

11.742

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

257.810

259.976

262.758

262.274

Trasferimenti correnti a famiglie e ist. sociali private

13.746

14.369

13.733

13.629

Trasferimenti correnti a imprese

6.657

6.684

6.315

5.963

Trasferimenti all'estero

1.404

1.601

1.406

1.411

Risorse proprie UE

17.800

17.800

18.900

19.600

Interessi passivi e redditi da capitale

79.425

79.287

78.694

76.835

Poste correttive e compensative

69.631

69.621

69.403

69.397

Ammortamenti

1.021

1.021

1.105

1.105

Altre uscite correnti

7.124

8.404

7.289

7.350

Totale Spese Correnti

559.597

565.457

566.487

564.311

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

3.722

5.889

7.245

7.802

Contributi investimenti ad amministrazioni pubbliche

16.368

17.513

18.710

16.525

Contributi agli investimenti ad imprese

9.573

9.382

11.990

9.310

Contributi investimenti a famiglie e ist. sociali private

34

104

32

99

Contributi agli investimenti a estero

453

468

437

406

Altri trasferimenti in conto capitale

4.989

5.141

5.795

4.207

Acquisizioni di attività finanziarie

2.407

2.598

2.536

2.803

Totale spese Conto Capitale

37.545

41.095

46.745

41.153

Totale Spese Finali

597.142

606.552

613.232

605.464

 


 

Entrate finali per categorie economiche

 (dati di competenza, valori in milioni di euro)

CATEGORIE

BLV
2017

Bilancio
2017

Bilancio
2018

Bilancio
2019

I - Imposte sul patrimonio e sul reddito

260.300

264.689

260.165.

264.012

II - Tasse e imposte sugli affari

180.507

168.301

193.078

199.947

III - Imposte sulla produzione, consumi e dogane

34.899

34.880

36.041

37.129

IV - Monopoli

11.055

11.055

11.363

11.692

V - Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco

14.191

14.191

14.265

14.344

Totale entrate tributarie

500.952

493.116

514.913

527.125

VI - Proventi speciali

978

978

951

921

VII - Proventi dei servizi pubblici minori

27.113

29.241

25.755

24.988

VIII – Proventi dei beni dello Stato

312

312

311

311

IX - Prodotti netti di aziende autonome e utili di gestione

1.315

1.315

1.315

1.315

X - Interessi su anticipazioni e crediti vari del tesoro

4.567

4.769

4.704

4.723

XI - Recuperi, rimborsi e contributi

32.916

32.805

32.625

31.950

XII - Partite che si compensano nella spesa

2.905

2.905

2.905

3.005

Totale entrate extratributarie

70.106

72.326

68.566

67.212

Totale alienazione ed ammortamento beni, ecc.

2.495

2.511

2.504

2.499

ENTRATE FINALI

573.553

567.953

585.983

596.836

 

 


 

Articolo 19
(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1º gennaio 2017.

 

 

La legge di bilancio entra in vigore il 1° gennaio 2017, ove non diversamente previsto.

 

Una diversa entrata in vigore è stabilita, in particolare, dal comma 443 per i commi 433, 437, 438, 439 e per il medesimo 443 (Fondi a favore degli enti territoriali) per i quali l’entrata in vigore è fissata al giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 



[1]     Nel sistema contributivo di calcolo della pensione è la quota della retribuzione pensionabile che è considerata accantonata ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione. In generale, per i lavoratori dipendenti è stata fissata al 33%, per i lavoratori autonomi al 27%.

[2]     Sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo.

[3]     Per quanto concerne il trattamento previdenziale dei lavoratori della pesca, l’inquadramento dei marittimi imbarcati quali membri dell’equipaggio, sulle navi adibite alla pesca marittima, nei regimi previdenziali vigenti nel settore, è determinato, prevalentemente, dalle caratteristiche della nave a bordo della quale i marittimi stessi operano. Di conseguenza, nel nostro ordinamento, per i marittimi esistono i seguenti regimi previdenziali: quello dei pescatori della piccola pesca marittima, di cui alla legge n. 250/1958 e il regime previdenziale marittimo, di cui alla legge n. 413/1984.

      Il primo trova applicazione nell’ambito dell’attività lavorativa della pesca esclusiva o prevalente, sia in via autonoma sia in forma associata (cooperativa o compagnia di pesca) ed esercitata, quale attività professionale, con “natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda”. L’inquadramento in tale regime dà diritto al lavoratore alla pensione di vecchiaia, invalidità e anzianità, nonché all’indennità contro gli infortuni. Ai lavoratori inquadrati nel predetto regime non compete l’indennità di disoccupazione, malattia, maternità e assegno per il nucleo familiare.

      I marittimi inquadrati ai sensi della L. 413/1984 attualmente sono iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’Inps e possono accedere a tutte le prestazioni dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

[4]     In base a quanto disposto dal D.M. 22 dicembre 2012, il congedo obbligatorio è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso (mentre la fruizione del congedo facoltativo di uno o due giorni, che può avvenire anche contemporaneamente all'astensione della madre, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità). Inoltre, l’istituto del congedo obbligatorio (come quello facoltativo) si applica anche in caso di adozione o affidamento ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità

[5]     Articolo 1, comma 466, legge n.208/2015.

[6]     Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[7]     In base allo stesso art. 1, co. 5, (tutti) i docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

[8]     Il decreto-legge n.101/2013 è entrato in vigore il 31 agosto 2013.

[9]     Tale proroga costituisce l’ultima di una lunga serie di provvedimenti aventi analoga finalità. In particolare, il punto n. 24 dell’articolo 1, comma 388, della L. 228/2012 aveva prorogato al 30 giugno 2013 quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del D.L. 216/2011, che aveva a sua volta prorogato al 31 dicembre 2012 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, in riferimento alle graduatorie approvate successivamente al 30 settembre 2003. Successivamente, l’efficacia delle richiamate graduatorie è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del D.P.C.M. 19 giugno 2013

[10]   Successivamente, l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.102/2014, ha previsto che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013 e nell'anno 2014, previste dall'articolo 66, commi 9-bis del decreto-legge n. 112/2008, è prorogato al 31 dicembre 2016 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2016.

[11]   Il quale, come prorogato dal DPR 122/2013, ha bloccato per gli anni dal 2011 al 2014  il trattamento economico individuale complessivo dei dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, prevedendo che esso non potesse in ogni caso superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010.

[12]   I consumi intermedi, così come definiti nel Sistema Europeo dei conti nazionali (Sec95)1, rappresentano il valore dei beni e servizi consumati quali input nel processo produttivo, escluso il capitale fisso il cui consumo è registrato come ammortamento. I beni e servizi possono essere trasformati oppure esauriti nel processo produttivo. La categoria economica in esame include diverse tipologie di spesa tra cui, ad esempio, le spese di manutenzione ordinaria, i servizi di ricerca e sviluppo e di formazione del personale acquistati all'esterno.

[13]  Tale disposizione è stata modificata dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI) e successivamente dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo).

[14]   Per quanto riguarda le supplenze destinate alla copertura di posti in “organico di fatto” o le supplenze temporanee, secondo la Corte di Cassazione l’utilizzo dei contratti a termine non può essere di per sé considerato abusivo, salvo che sia dimostrato l’uso distorto o improprio della reiterazione, tenuto conto delle concrete circostanze (come ad esempio “il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra”).

[15]   Si tratta delle organizzazioni intercategoriali a carattere generale CES (Confederazione europea dei sindacati), UNICE (Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea) e CEEP (Centro europeo dell'impresa a partecipazione pubblica).

[16]   Secondo la Corte, una ragione obiettiva che giustificava la durata determinata del contratto era costituita dalla sostituzione temporanea di lavoratori per motivi di politica sociale (congedi per malattia, parentali, per maternità o altri). Altri fattori, inoltre, attestano una particolare esigenza di flessibilità, che può oggettivamente giustificare il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, dal momento che l’insegnamento è correlato a un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione che impone allo Stato di organizzare il servizio scolastico garantendo un adeguamento costante tra il numero di docenti e il numero di studenti, cosa che dipende da un insieme di fattori, taluni difficilmente controllabili o prevedibili. Peraltro, ha osservato la Corte, potrebbe anche oggettivamente giustificarsi che, in attesa dell’espletamento di concorsi per l’accesso ai posti permanenti, i posti da occupare siano coperti con una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.

[17]   Al riguardo si ricorda che l’art. 8 della L. 124/1999 ha disposto il trasferimento alle dipendenze dello Stato del personale ATA, già dipendente degli enti locali, in servizio nelle scuole statali. Alla disposizione è stata data attuazione con il D.I. 23 luglio 1999, in base al cui art. 9, considerato che le funzioni ausiliarie e di pulizia erano svolte, in alcuni comuni o province, a mezzo di contratti di servizio con aziende di varia natura (c.d. “appalti storici”), ovvero erano svolte da personale ex LSU (lavoratori socialmente utili), lo Stato è subentrato anche nei contratti e nelle convenzioni stipulati dagli enti locali. A seguito dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nel 2002, che contestava l'affidamento dei relativi servizi senza procedure di gara, è stata poi prevista l'indizione di bandi di gara europei. In particolare, l’art. 1, co. 449, della L. 296/2006 ha disposto che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP. L’art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha poi disposto, a decorrere dall’a.s. 2013/2014, un tetto alla spesa per l’acquisto di servizi esternalizzati (v., più ampiamente, infra): da tali previsioni sono scaturiti alcuni problemi occupazionali.

[18]   L’importo è stato trasferito dal Fondo sviluppo e coesione al MIUR (cap. 7105) con il D.M. 86958 del 2014.

[19]   Al relativo onere si è provveduto, in base al comma 354, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

[20]   In particolare, l’accordo prevedeva che le risorse necessarie per la copertura degli eventuali periodi di cassa integrazione guadagni in deroga sarebbero state decurtate dallo stanziamento complessivo di 170 milioni di euro, con conseguente riduzione del numero degli interventi di manutenzione previsti per il secondo semestre 2015 e per il primo trimestre 2016.

[21]   Come peraltro precisato nel preambolo della Delibera CIPE n. 73/2015.

[22]   Nel preambolo della delibera 73/2015, si illustra come dell’importo complessivo pari a 170 milioni di euro, necessario alla data del 6 agosto 2015 al completamento del Piano “Scuole belle”, è prevista una copertura finanziaria, per l'anno 2015, rispettivamente a carico del MIUR per € 10 mln e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per € 50 mln (D.L. 154/2015); e, per l'anno 2016, rispettivamente a carico del MIUR per € 30 mln e del MEF per € 20 mln. I residui € 60 mln di fabbisogno sono stati posti a carico, dal disposto della delibera 73 medesima, del FSC della programmazione 2014-2020 nella misura di € 50 mln per il 2015 e di € 10 mln per il 2016.

[23]   La relazione tecnica all’A.S. 2299 precisava che l’autorizzazione di spesa di € 64 mln si riferiva ai periodi dal 1° maggio al 15 giugno 2016 e dal 16 settembre al 30 novembre 2016.

Evidenziava, infatti, che:

-      sebbene l’accordo del 30 luglio 2015 prevedesse la prosecuzione del progetto fino al 31 marzo 2016, in realtà le aziende avrebbero portato a compimento nel mese di aprile 2016 gli interventi previsti (iniziati, con un mese di ritardo, ad agosto 2015) a valere sulle risorse già presenti nei pertinenti capitoli di bilancio del MIUR;

-      il periodo di sospensione dell’attività didattica, durante il quale il Governo si è impegnato ad accogliere richieste di cassa integrazione in deroga, poteva essere ipotizzato dal 16 giugno al 15 settembre 2016 ed era coperto nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente per il finanziamento degli ammortizzatori in deroga per il 2016.

[24]   Secondo informazioni fornite dal MIUR, la quota MIUR è stata coperta, in sede di previsione di bilancio, mediante riduzione per € 10 mln delle economie sui servizi di pulizia di cui all’art. 58, co. 6 del DL 69/2013 e per € 20 mln mediante riduzione del fondo funzionamento scuole (in particolare, la quota ex L. 440/1997).”

[25]   Posta dall'art. 1, commi da 524 a 534, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[26]   Ai sensi dell'art. 1, commi da 524 a 534, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, come modificati dalla presente legge di bilancio.

[27]   Ai sensi dell'art. 1, commi 535 e 536, della L. n. 208 del 2015.

[28]   Sentenza n. 125 dell’8 giugno-1 luglio 2015.

[29]   Il comma 570 viene abrogato dal comma 396 in esame.

[30]   La dotazione del Fondo per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, pari a 500 milioni, e quella , dello stesso importo di 500 milioni, riferibile al Fondo per l'acquisto dei medicinali innovati, sono entrambe iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, al cap. 3010 Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali particolari, per un totale di 1.000 milioni di euro annui a regime.

[31]   La previsione di tale parere è stata introdotta durante l’esame referente in prima lettura.

[32]   Nel 2015 le risorse sono state ripartite con decreto interministeriale MEF-Lavoro del 5 maggio 2015 per una quota pari a 278,2 milioni alle Regioni e alle Province autonome e per una quota pari a 34,8 milioni al Ministero del lavoro.

[33]   E pari a 113.000 milioni di euro per il 2017, 114.000 milioni di euro per il 2018, 115.000 milioni di euro per il 2019.

[34]   Secondo la disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni.

[35]   L'elenco è tenuto presso l’Autorità nazionale anticorruzione.

[36]   Ivi compresi i consorzi ed associazioni dei suddetti enti.

[37]   Si ricorda che, per i casi summenzionati di divieto di ricorso a gare autonome, l’Autorità nazionale anticorruzione non può rilasciare il codice identificativo.

[38]   Di cui al comma 2 dell'art. 9 del citato D.L. n. 66 del 2014, e successive modificazioni.

[39]   Lo statuto dell’Agenzia è stato adottato con il decreto del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113.

[40]   Così, in base all’art. 6, co. 4, del DM 23 gennaio 2016, adottato sulla base dell’art. 1, co. 327, della L. 208/2015.

[41]   Denominazione peraltro già utilizzata nel citato DM 23 gennaio 2016, nel DM n. 164 del 24 marzo 2016, relativo alla nomina del Comitato scientifico della stessa Soprintendenza, e nel DM 9 aprile 2016, che ha definito – fra l’altro – i confini della stessa Soprintendenza.

[42]   L’art. 17-bis, co. 3, della L. 124/2015 prevede il termine di 90 giorni per l’espressione, da parte dell’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, di assensi, concerti o nulla osta richiesti per l’adozione di provvedimenti normativi o amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche. Decorso tale termine, senza che l’assenso, il concerto o il nulla osta sia comunicato, lo stesso si intende acquisito.

[43]   L’art. 17, co. 4-bis, lett. e), L. 400/1988 prevede l’adozione di decreti ministeriali per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali, mentre l’art. 4, co. 4, del d.lgs. 300/1999 prevede l’intervento di decreti ministeriali per l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e per la definizione dei relativi compiti, nonché per la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale. A sua volta, il co. 4-bis prevede che le previsioni di cui al co. 4 si applicano anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.

[44]   L’articolo 243-bis, si rammenta, stabilisce che gli enti locali per i quali sussistano squilibri di bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ed, entro i successivi novanta giorni (decorrenti dalla data di esecutività della delibera) approvare un piano di riequilibrio della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Tale piano deve contenere tutte le misure necessarie a superare lo squilibrio, alcune delle quali dettate espressamente dall’articolo medesimo. Una volta approvato, il piano deve essere trasmesso alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (prevista dall’articolo 155 del TUEL) ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai fini dell’approvazione dello stesso secondo le procedure stabilite dall’articolo 243-quater.

[45]   Recante criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all' articolo 3 del D.Lgs. n.118/2011.

[46]   Tale articolo prevede che ai fini del riequilibrio l’ente interessato può avvalersi, anche di una apposita anticipazione: questa è erogata dallo Stato a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, con predeterminati massimali (300 euro per abitante per i comuni e 20 euro per abitante per le province) e deve essere restituita entro 10 anni.       In caso di accesso al Fondo, l’ente locale deve adottare alcune specifiche misure di riequilibrio statuite dall’articolo 243-bis, consistenti nella riduzione delle spese per il personale, di quelle per prestazioni di servizi e di trasferimenti, nonché nel blocco dell’indebitamento.

[47]   Recante disposizioni urgenti per gli enti territoriali e per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.

[48]   Il comma 537 richiama infatti il comma 2 dell’articolo 2 del D.L. n112 del 2008, nel quale è stato fatto divieto agli enti locali di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera, ed ha contestualmente previsto che  la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.

[49]   La ripartizione delle risorse del Fondo spettanti ai comuni per il 2016 ha peraltro già avuto seguito con il D.P.C.M. 18 maggio 2016.

[50]   Ultimo anno di assegnazione dei contributi erariali ordinari, poi soppressi dalla normativa sul federalismo fiscale.

[51]   Che ha introdotto il comma 380-sexies nell’art. 1 della legge n. 228/2012.

[52]   D.M. 12 novembre 2011, n. 226, (regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, cd. D.M. Gare) – recentemente modificato dal D.M. 20 maggio 2015, n. 106.

[53]   Con riferimento ai canoni delle concessioni in regime transitorio, si ricorda che il comma 4 dell’articolo 46-bis del D.L. n. 159/2007 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i comuni interessati da nuove gare possono, fino al nuovo affidamento, incrementare il canone delle concessioni di distribuzione in essere fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione fissato dall’AEEGSI (del. n. 237 del 28 dicembre 2000 e ss. mod.), solo ove il canone in essere sia minore rispetto al vincolo fissato dalla stessa AEEGSI, destinando prioritariamente le risorse aggiuntive all’attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti.

      Per ciò che attiene al canone delle concessioni soggette alle gare d’ambito, ai sensi dell’articolo 8 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, il gestore sarà tenuto a corrispondere annualmente agli Enti locali una quota parte della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, relativa al proprio territorio comunale sia nel caso in cui la rete sia di proprietà dell'Ente locale sia nel caso in cui sia di proprietà del gestore, nonché della relativa quota di ammortamento annuale, fino al 10%, come risultato dell'esito della gara.

[54]   Questa disposizione, che si configura, sostanzialmente, come una norma di delegificazione, è stata adottata proprio al fine di evitare l’intervento legislativo. Le disposizioni normative di differimento dei termini di deliberazione dei bilanci, tuttavia, non sembrerebbero aver determinato una generale rilegificazione della materia, in quanto si riferiscono espressamente a determinati esercizi finanziari.

[55]   Recante disposizioni in materia di determinazione dei costi e fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province.

[56]   Si tratta di una banca dati istituita presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio.

[57]   Recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

[58]   Si tratta del c.d. decreto “sbloccascuola
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/DPCM_20160427.pdf

[59]   Il risultato di amministrazione, (l'articolo 187 del Dlgs 267/2000) è costituito da fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Esso può determinarsi sommando quello dell'anno precedente con il risultato della gestione di competenza (accertamenti meno impegni) e con il risultato della gestione dei residui (residui passivi cancellati, meno residui attivi cancellati, più i maggiori residui attivi accertati) e va conteggiato al netto del Fondo pluriennale vincolato. Quest’ultimo, a sua volta, è un saldo finanziario (rilevante principalmente nelle spese di conto capitale, dove l’acquisizione dei mezzi di copertura può precedere anche di molto la copertura dell’investimento) costituito da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni dell’ente già contratte ma esigibili in esercizi successivi, ed è pertanto finalizzato a garantire la copertura degli impegni imputati ad esercizi futuri.

[60]   La norma precisa inoltre che per il triennio 2017-2019 sono considerati solo i comuni la cui fusione si sia realizzata entro il 1° gennaio dell’anno di riferimento.

[61]   Di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n.281/1997.

[62]   In materia, si ricorda che con provvedimento n. 9729 (C4662) del 5 luglio 2001 l’Agcom ha dato il nulla osta all’accordo intervenuto il 24 aprile 2001 tra gli allora soci della società Panischi Srl (che all’epoca forniva servizi di biglietteria per eventi nazionali e internazionali di musica, arte, spettacolo, provvedendo alla distribuzione dei biglietti sia secondo canali tradizionali, che con mezzi informatici e telematici) e la TicketOne Spa (all’epoca operante nella fornitura di servizi e sistemi per la gestione della biglietteria per spettacoli e manifestazioni culturali e nel campo della prenotazione e vendita per conto terzi di biglietti per eventi di cultura e spettacolo). In base all’accordo, TicketOne Spa ha acquisito il controllo esclusivo di Panischi Srl.

      Successivamente l’Agcom, con provvedimento n. 10540 (I505) del 14 marzo 2002, ha dato il nulla osta a due intese intervenute tra TicketOne Srl, gli ex soci della società Panischi Srl ed altri soggetti (20 persone fisiche e 10 Srl) – di seguito: Promotori –, concernenti la distribuzione on line di biglietti per eventi culturali e spettacoli.

Si tratta, in particolare, di un contratto della durata di 15 anni di concessione esclusiva, a favore di TicketOne, per la rivendita on line dei biglietti relativi agli eventi organizzati dai Promotori, in base al quale, tra l’altro, TicketOne ha il diritto di rivendita in esclusiva di una parte percentuale dei biglietti e, nei primi 7 giorni, è l’unico soggetto autorizzato alla vendita.

La seconda intesa prevede un patto di non concorrenza in base al quale, da un lato, TicketOne si impegna a non intraprendere in concorrenza con i Promotori alcuna attività di organizzazione di eventi, ad eccezione delle manifestazioni attinenti allo sport, al cinema, nonché alla musica classica, sinfonica ed operistica; dall’altro, i Promotori si impegnano a non vendere biglietti on line in concorrenza con TicketOne.

[63]   Le fondazioni lirico-sinfoniche sono state inizialmente disciplinate dalla L. 800/1967, che ha dichiarato il "rilevante interesse generale" dell'attività lirica e concertistica "in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale" ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico. Sono stati così riconosciuti come enti autonomi 11 teatri lirici – il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona – e 2 istituzioni concertistiche assimilate: l'Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, Fondazione teatro lirico di Cagliari). Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della L. 310/2003, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Attualmente, pertanto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono quattordici.

      Con il D.Lgs. 367/1996, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

[64]   La relazione della Corte dei conti riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche per l'esercizio 2014 (Doc. XV, n. 403), trasmessa alle Camere il 16 giugno 2016, fa presente che, nel 2014, il sostegno pubblico del settore rappresenta circa l’87% del totale delle contribuzioni: in tale ambito, l’apporto dello Stato (55,9% del totale dei contributi) decresce dello 0,3%, mentre le risorse erogate dalle amministrazioni territoriali (30,8% del totale) segnano un aumento dell’1,5%, dopo il calo registrato nell’esercizio precedente (-5,1%). Le fonti di finanziamento privato (13,1% del totale) segnano un calo del - 6,2%, rafforzando la tendenza recessiva già riscontrata nell’esercizio precedente (-6,8%).

[65]   Per il 2017, si tratta di € 174.947.031.

[66]   Ha, altresì, previsto che, per il triennio 2014-2016 il 5% della quota del FUS doveva essere riservata alle fondazioni che avessero raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti.

[67]   Si trattava, in particolare, delle fondazioni lirico-sinfoniche che: si trovassero nelle condizioni di amministrazione straordinaria, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 367/1996; fossero state in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, non avendo ancora terminato la ricapitalizzazione; non potessero far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi.

[68]   Ai sensi dell’art. 1, co. 3, della L. 196/2009, la ricognizione delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. L’ultimo elenco è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2016, n. 229.

[69]   Inizialmente era partecipata al 30% dal MIBAC e al 70% da Italia Lavoro S.p.a. In seguito, l’art. 26 della L. 69/2009, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato, ha trasferito la partecipazione azionaria detenuta in Ales da Italia Lavoro S.p.a. al MIBACT.

[70]   L’art. 1, co. 322-324, della L. 208/2015 ha disposto la fusione per incorporazione di ARCUS in ALES.

[71]   Italia Lavoro S.p.A. è una società totalmente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, la quale opera, in base alla relativa normativa, come ente strumentale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale.

[72]   Per il triennio 2014-2016, il termine è stato fissato al 28 febbraio 2014.

[73]   La premessa della delibera faceva riferimento alla mancata contribuzione statale a favore degli Istituti negli ultimi 4 anni (periodo 2010-2013). Al riguardo, si veda la ricostruzione effettuata nel dossier del Servizio Studi della Camera n. 95/3, Tomo I, del 31 gennaio 2014.

[74]   l decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 ha disposto –con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (art. 2) – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'AIA. Il commissario straordinario è stato nominato con D.P.C.M. del 5 giugno 2013 nel persona del dott. Enrico Bondi. Successivamente, con D.P.C.M. 6 giugno 2014, è stato nominato quale commissario il Dott. Pietro Gnudi in sostituzione del Dott. Bondi. L’articolo 1 del predetto D.L. n. 61/2013, in particolare, ha previsto, al comma 5, che, contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente nominasse un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di ingegneria impiantistica, competente a proporre, sentito il commissario straordinario, al Ministro dell’Ambiente stesso il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cd. Piano Ambientale). L’articolo 1 ha disposto che il Piano contenga le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA, la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento dell'ILVA. In attuazione di quanto sopra è stato adottato il D.P.C.M. 14 marzo 2014.

      Successivamente, il D.L. n. 1/2015, ha disciplinato il passaggio dalla gestione commissariale speciale di ILVA, di cui al D.L. n. 61/2013 alla nuova gestione commissariale di amministrazione straordinaria di impresa in crisi ai sensi del D.L. n. 347/2003. Secondo l’articolo 2, comma 1 del citato D.L. n. 1/2015, l'ammissione di ILVA S.p.A. alla procedura concorsuale dell’amministrazione straordinaria ha determinato la cessazione del commissariamento straordinario di cui al D.L. n. n. 61/2013, e l’organo commissariale nominato per la procedura di amministrazione straordinaria è subentrato nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di ILVA di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014. Inoltre, l’articolo 2, comma 8 del citato D.L. 1/2015 ha disposto che si applica, in quanto compatibile, la disciplina del commissariamento speciale di ILVA prevista dal D.L. n. 61/2013 e dall’articolo 12 del D.L. n. 101/2013.

[75]   Ai fini dell’applicazione della confisca di cui all’art. 19 del D.Lgs. 231/2001 alla sentenza di condanna è equiparato il “patteggiamento” ex art. 444 c.p.p. (v. Cass. Sez. 6^, sent. n. 35802 del 2008 e Sez. 2^, sent. 20046 del 2011).

[76]   In via residuale ed in caso di incapienza, il provvedimento di sequestro aveva esteso il suo oggetto a beni immobili nella disponibilità, anche con interposizione fittizia, della società ILVA S.p.A., con esclusione dei beni strettamente indispensabili all’esercizio dell’attività produttiva.

[77]   Contestualmente a questa sentenza e sempre in relazione al medesimo sequestro preventivo, la Cassazione ha adottato un’altra sentenza – sent. n. 2658 depositata il 21 gennaio 2014 - di annullamento del provvedimento che aveva esteso il sequestro per equivalente alle società controllate del gruppo.

[78]   Con "reati di terrorismo" la direttiva si riferisce ai reati ai sensi del diritto nazionale di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI (sulla lotta contro il terrorismo).

[79]   In base alla norma originaria, gli importi avrebbero invece dovuto essere rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui gli stessi sono erogati.

[80]   Nel 2013 il giudice nazionale ha sottoposto a sequestro preventivo somme appartenenti ai principali azionisti ed ex dirigenti dell'ILVA in attesa della conclusione dei procedimenti penali a loro carico per danni ambientali. Secondo quanto informa la Commissione UE nel documento del 20 gennaio 2016 (attivazione dell’indagine approfondita su aiuti di Stato all’ILVA), le somme ([…] di euro) poste sotto sequestro dal giudice nazionale il 20 maggio 2013 risultano nella disponibilità di trust statunitensi e svizzeri.

[81]   A fronte di € 24,4 mln previsti dall’A.C. 4127-bis.

[82]   Le risorse sono state assegnate agli Uffici scolastici regionali con D.D. 992 del 27 settembre 2016.

[83]   A fronte di € 25 mln previsti dall’A.C. 4127-bis.

[84]   In particolare, il D.I. 8 aprile 2016 ha disposto che le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato sul cap. 3626 e sono riassegnate al cap. 1260 dello stato di previsione del MIUR.

[85]   Si ricorda che, come riepilogato nella Nota Prot. 2076 del 23 febbraio 2016, concernente i limiti di reddito per l’esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l’a.s. 2016/2017, le tasse scolastiche (di cui all’art. 200, co. 1, del d.lgs. 297/1994) sono dovute solo per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. In particolare, le tasse erariali (la cui misura è stata determinata dal DPCM 18 maggio 1990) sono costituite da: tassa di iscrizione (€ 6,04), esigibile “una tantum”, all’atto dell’iscrizione al quarto anno; tassa di frequenza (€ 15,13); tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione (€ 12,09), tassa di rilascio dei relativi diplomi (€ 15,13).

[86]   Ai fini della detrazione, la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio - e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.

[87]   “Ciò in quanto tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica”.