Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Stabilità 2016) Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Schede di lettura (Articolo 1, commi 1-510) - Volume I
Riferimenti:
AC N. 3444/XVII   AC N. 3444-A/XVII
L N. 208 DEL 28-DIC-15     
Serie: Progetti di legge    Numero: 360    Progressivo: 10
Data: 03/02/2016
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   L 2015 0208
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS N. 2111/XVII   AS N. 2111-B/XVII

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Stabilità 2016)

 

 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208

 

 

Volume I

Articolo 1, commi 1-510

 

 

gennaio 2016

 

 

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Dossier n. 240/10 Volume I

 

 

 

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Progetti di legge n. 360/10 Volume I

 

 

 

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I N D I C E

Volume I

 

Tavola di raffronto della numerazione degli articoli e dei commi tra il disegno di legge e il testo finale della legge nelle diverse fasi dell’esame parlamentare

Schede di lettura

Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato). 23

Articolo 1, commi 2 e 3 (Gestioni previdenziali). 27

Articolo 1, comma 4 (Iscrizione degli esperti contabili alla Cassa ragionieri)  29

Articolo 1, commi 5-7 (Eliminazione aumenti accise e IVA). 30

Articolo 1, comma 8 (Reddito atleti professionisti). 35

Articolo 1, comma 9 (Personale dell’amministrazione finanziaria). 36

Articolo 1, comma 10, lettere a) e b) (Esenzione IMU immobili in comodato d'uso)  37

Articolo 1, commi 10 (lettere c), d) ed e)) -16, 21-26 e 28 (Esenzione per l’abitazione principale, i macchinari imbullonati e i terreni agricoli). 39

Articolo 1, commi 17-20 (Compensazioni ai comuni del minor gettito IMU e TASI e rideterminazione del Fondo di solidarietà comunale). 58

Articolo 1, comma 27 (Modalità di commisurazione TARI). 68

Articolo 1, commi 29-34 (Determinazione dei fabbisogni standard). 70

Articolo 1, commi 35-48 (Vigilanza sui consulenti finanziari). 75

Articolo 1, comma 49 (Termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali). 90

Articolo 1, comma 50 (Esenzioni Erasmus). 91

Articolo 1, commi 51 e 52 (Borse di studio). 93

Articolo 1, commi 53 e 54 (Canone concordato). 95

Articolo 1, comma 55 (Imposta di registro 2 per cento). 96

Articolo 1, comma 56 (Detrazione dell’IVA per acquisti unità immobiliare). 98

Articolo 1, comma 57 (Ricomposizione fondiaria). 100

Articolo 1, comma 58 (Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata). 103

Articolo 1, comma 59 (Locazioni immobili uso abitativo. Patti contrari alla legge)  104

Articolo 1, comma 60 (Canone agevolato per associazioni sportive dilettantistiche)  110

Articolo 1, commi 61-64 (Riduzioni IRES). 112

Articolo 1, commi 65-69 (Addizionale IRES per gli enti creditizi e finanziari)  115

Articolo 1, commi 70-72 (Esenzione IRAP in agricoltura e pesca). 117

Articolo 1, comma 73 (Deduzioni IRAP). 119

Articolo 1, commi 74, 75, 87 e 88 (Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili). 120

Articolo 1, commi 76-84 (La locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo)  132

Articolo 1, commi 85 e 86 (Incentivi demolizione vecchi veicoli). 138

Articolo 1, commi 89 e 90 (Edilizia popolare). 139

Articolo 1, commi 91-97 (Ammortamenti). 141

Articolo 1, commi 98-108 (Misure per favorire la ripresa degli investimenti nel Mezzogiorno)  144

Articolo 1, commi 109 e 110 (Estensione dell’esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 nel Mezzogiorno). 150

Articolo 1, commi 111-113 (Regime forfetario per professionisti e imprese di piccole dimensioni)  153

Articolo 1, comma 114 (Reddito soci cooperative artigiane ai fini IRPEF). 160

Articolo 1, commi 115-120 (Regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci)  162

Articolo 1, comma 121 (Imposta sostitutiva beni immobili strumentali). 166

Articolo 1, comma 122 (Oneri per gli accertamenti di idoneità dei vigili del fuoco volontari)  167

Articolo 1, commi 123-125 (Deduzioni IRAP per i soggetti di minori dimensioni)  169

Articolo 1, commi 126 e 127 (Emissione di note di credito IVA). 173

Articolo 1, comma 128 (Estensione del reverse charge). 179

Articolo 1, comma 129 (Compensazione cartelle esattoriali). 182

Articolo 1, commi 130-132 (Termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA)  184

Articolo 1, comma 133 (Decorrenza riforma delle sanzioni amministrative tributarie)  190

Articolo 1, commi 134-138 (Rateazione debiti tributari). 193

Articolo 1, commi 139 e 140 (Versamento da parte dei notai dei tributi riscossi)  196

Articolo 1, comma 141 (Obbligo di comunicazione del PM all’Agenzia delle entrate)  201

Articolo 1, commi 142-147 (Operazioni con paesi black list). 202

Articolo 1, comma 148 (Modifiche al regime Patent Box). 205

Articolo 1, commi 149-151 (Biomasse). 207

Articolo 1, commi 152-164 (Riduzione Canone Rai; contributi all’emittenza radiotelevisiva locale e delegificazione). 209

Articolo 1, commi 165 e 166 (Destinazione dei proventi da assegnazione delle frequenze in Banda 3.6-3.8 Ghz). 221

Articolo 1, commi 167-169 (Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione - Fondo per il riassetto dello Spettro Radio). 225

Articolo 1, commi 170 e 171 (Trattamento fiscale somme derivanti da procedure di risoluzione bancaria). 228

Articolo 1, commi 172-176 (Contributi diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale)  233

Articolo 1, comma 177 (Risorse per la proroga della convenzione con Radio radicale)  236

Articolo 1, commi 178-181 (Proroga dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato). 238

Articolo 1, commi 182-191 (Regime fiscale di somme, valori e servizi in favore dei lavoratori dipendenti). 241

Articolo 1, commi 192-194 (Misure per favorire l’efficacia e la sostenibilità della strategia di valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)  246

Articolo 1, commi 195-198 (Fondo per le aziende sequestrate e confiscate). 251

Articolo 1, commi 199-202 (Aziende vittime di mancati pagamenti). 256

Articolo 1, comma 203 (Aliquota contributiva lavoratori autonomi). 257

Articolo 1, comma 204 (Fondo per lavoratori autonomi e articolazione flessibile lavoro subordinato). 258

Articolo 1, comma 205 (Congedo di paternità). 259

Articolo 1, comma 206 (Piano straordinario per la chiamata di professori ordinari nelle universitari). 261

Articolo 1, commi 207-212 (Reclutamento straordinario di docenti universitari per chiamata diretta). 265

Articolo 1, commi 213 e 214 (Fondo per lo studio di scienze religiose e di storia, lingue e cultura dell’Africa e dell’Oriente). 270

Articolo 1, comma 215 (Proroga di termini per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico in provincia di Palermo. Contratti di lavoro a tempo determinato). 272

Articolo 1, commi 216, 219-222 e 224 (Assunzioni e dotazioni organiche dei dirigenti pubblici)  275

Articolo 1, commi 217 e 218 (Reclutamento dirigenti scolastici). 282

Articolo 1, comma 223 (Limitazione dei comandi di personale scolastico). 285

Articolo 1, comma 225 (Regolamento di organizzazione del Ministero dell’interno)  287

Articolo 1, comma 226 (Vincoli finanziari per la contrattazione integrativa degli enti territoriali). 291

Articolo 1, commi 227 e 228 (Turn over nella P.A.. Personale istituti enti di ricerca)  292

Articolo 1, comma 229 (Assunzioni di personale nei comuni istituiti per fusione e nelle unioni di comuni). 297

Articolo 1, commi 230-233 (Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche). 299

Articolo 1, comma 234 (Mobilità e ricollocazione nella P.A.). 301

Articolo 1, comma 235 (Compensi dei dipendenti nominati nei CDA società partecipate)  303

Articolo 1, comma 236 (Trattamento accessorio nella P.A.). 305

Articolo 1, commi 237 e 238 (Finanziamento Parchi nazionali). 306

Articolo 1, commi 239-242 (Modifiche alla normativa su ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (c.d. attività upstream)). 309

Articolo 1, comma 243 (Riduzione spese uffici di diretta collaborazione dei Ministri)  316

Articolo 1, comma 244 (Concorso diplomatico). 319

Articolo 1, comma 245 (Assunzione di magistrati). 321

Articolo 1, comma 246 (Finanziamento collegi universitari). 322

Articolo 1, commi 247-251 (Accesso di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca)  323

Articolo 1, comma 252 (Stanziamento per la formazione specialistica dei medici)  328

Articolo 1, comma 253 (Contribuzione previdenziale per gli iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria). 329

Articolo 1, comma 254 (Risorse per il diritto allo studio universitario). 330

Articolo 1, comma 255  (Borse di studio figli delle vittime del terrorismo). 331

Articolo 1, comma 256 (Finanziamento scuole paritarie). 332

Articolo 1, comma 257 (Personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali). 335

Articolo 1, comma 258 (Fondo per l’acquisto di libri di testo). 336

Articolo 1, comma 259 (Disposizioni in materia di rientro di lavoratori dall’estero)  338

Articolo 1, comma 260 (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica). 340

Articolo 1, comma 261 (Quota premiale università). 343

Articolo 1, comma 262 (Istituto industrie artistiche di Pescara). 345

Articolo 1, commi 263-273 (Soggetti salvaguardati dall’incremento dei requisiti pensionistici)  347

Articolo 1, commi 274-279 (Trattamento previdenziale lavoratori esposti all'amianto)  355

Articolo 1, comma 280 (Limite massimo di base contributiva e pensionabile)  359

Articolo 1, commi 281-291 e 294 (Misure in materia pensionistica, di cure parentali, di invecchiamento attivo, di contratti di solidarietà espansiva e di detrazioni IRPEF per i titolari di trattamento pensionistico). 360

Articolo 1, comma 292 (Prestazioni economiche per i malati di mesotelioma)  372

Articolo 1, comma 293 (Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali)  373

Articolo 1, commi 295-297 (Trattamenti pensionistici per i lavoratori poligrafici)  374

Articolo 1, commi 298-300 (Norme in materia di riscatti di periodi ed in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici). 376

Articolo 1, commi 301-302 (Norme in materia di cure termali). 378

Articolo 1, comma 303 (Rivalutazione degli indennizzi relativi al danno biologico)  380

Articolo 1, commi 304 e 307 (Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga)  382

Articolo 1, comma 305 (Contratti di solidarietà). 385

Articolo 1, comma 306 (Attività di pubblica utilità). 387

Articolo 1, commi 308 e 309 (Trattamenti di integrazione salariale). 389

Articolo 1, comma 310 (Indennità di disoccupazione per i titolari di collaborazioni coordinate e continuative). 390

Articolo 1, comma 311 (Contributo società Italia Lavoro S.p.A.). 393

Articolo 1, commi 312-316 (Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale). 394

Articolo 1, comma 317 (Garante nazionale dei detenuti). 396

Articolo 1, commi 318 e 319 (Art Bonus). 398

Articolo 1, comma 320 (Credito di imposta riqualificazione alberghi). 400

Articolo 1, comma 321 (Risorse per interventi relativi a beni culturali e paesaggistici)  402

Articolo 1, commi 322-324 e 326 (Fusione per incorporazione di Arcus in Ales)  403

Articolo 1, commi 325, 338 e 339 (Risorse per investimenti nel settore della cultura)  406

Articolo 1, comma 327 (Organizzazione MIBACT). 409

Articolo 1, commi 328-330 (Assunzioni presso il MIBACT). 411

Articolo 1, commi 331-334 e 336 (Credito di imposta a favore del cinema). 414

Articolo 1, comma 335 (Disposizioni per favorire la creatività dei giovani autori)  420

Articolo 1, comma 337 (Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali”). 421

Articolo 1, comma 340 (Ricostruzione o riparazione delle chiese e degli edifici religiosi)  423

Articolo 1, comma 341 (Finanziamento del Gran Premio d’Italia di Formula 1)  425

Articolo 1, commi 342-344 (Scuola per l'Europa di Parma). 428

Articolo 1, commi 345-347 (Risorse per Matera). 430

Articolo 1, comma 348 (Contratti di turismo organizzato). 434

Articolo 1, commi 349, 351-354 (Interventi per il turismo e gli istituti culturali)  435

Articolo 1, comma 350 (Finanziamento ad istituti di tutela della cultura istriano-fiumano-dalmata). 440

Articolo 1, commi 355-357 (Disposizioni per le fondazioni lirico-sinfoniche)  441

Articolo 1, comma 358 (Risorse per le accademie non statali di belle arti). 445

Articolo 1, comma 359 (Risorse destinate al finanziamento di festival, cori e bande)  446

Articolo 1, comma 360 (Contributo straordinario alla fondazione EBRI (European Brain Research Institute)). 447

Articolo 1, comma 361 (Rimodulazione delle risorse per iniziative a favore della minoranza slovena). 448

Articolo 1, comma 362 (Interventi a favore degli esuli giuliano-dalmati e della minoranza italiana in Slovenia e Croazia). 449

Articolo 1, comma 363 (Siti di importanza comunitaria). 450

Articolo 1, comma 364 (Riqualificazione dell'ambito costiero provinciale di Barletta-Andria-Trani). 453

Articolo 1, comma 365 (Marina resort). 454

Articolo 1, comma 366 (Tassa sulle unità da diporto). 457

Articolo 1, comma 367 (Tassa di ancoraggio). 459

Articolo 1, comma 368 (Rimborsi IVA a cittadini extra UE). 461

Articolo 1, comma 369 (Finanziamento Istituti superiori di studi musicali). 463

Articolo 1, comma 370 (Promozione del made in Italy e attrazione degli investimenti in Italia)  464

Articolo 1, comma 371 (Sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo)  466

Articolo 1, comma 372 (Piano nazionale sviluppo piccoli satelliti e finanziamento Istituto nazionale fisica nucleare). 467

Articolo 1, commi 373 e 374 (Riduzione Fondo ordinario per gli enti di ricerca)  468

Articolo 1, comma 375 (Finanziamento a favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo). 470

Articolo 1, commi 376-384 (Società benefit). 472

Articolo 1, comma 385 (Stanziamenti a beneficio delle comunità italiane all’estero)  475

Articolo 1, commi 386-390 (Lotta alla povertà). 478

Articolo 1, comma 391 (Carta famiglia nazionale). 486

Articolo 1, commi 392-395 (Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)  488

Articolo 1, comma 396 (Eliminazione della preventiva comunicazione per erogazioni liberali di derrate alimentari). 492

Articolo 1, commi 397 e 398 (Associazione italiana Croce Rossa). 494

Articolo 1, comma 399 (Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti). 499

Articolo 1, comma 400 (Fondo per il sostegno alle persone con disabilità grave)  500

Articolo 1, commi 401 e 402 (Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico)  501

Articolo 1, comma 403 (Finanziamento Ente nazionale protezione e assistenza sordi)  502

Articolo 1, comma 404 (Contributo a Eurispes). 503

Articolo 1, comma 405 (Fondo per le non autosufficienze). 504

Articolo 1, comma 406 (Misure per rendere indipendente la vita delle persone affette da disabilità grave). 505

Articolo 1, commi 407 e 408 (Attività sportive per soggetti disabili). 507

Articolo 1, commi 409 e 410 (Destinazione di quota FSN alla cura di malattie rare)  509

Articolo 1, commi 411-413 (Adozioni internazionali). 511

Articolo 1, commi 414-416 (Fondo a tutela del coniuge in stato di bisogno). 513

Articolo 1, comma 417 (Piano nazionale contro la tratta di esseri umani). 515

Articolo 1, comma 418 (Contributo privi di vista e ipovedenti). 516

Articolo 1, comma 419 (Istituto nazionale di genetica molecolare). 518

Articolo 1, commi 420 e 421 (Contributi per biblioteche per ciechi o ipovedenti)  519

Articolo 1, commi 422-428 (Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione pubblica e privata connesse agli stati di emergenza). 521

Articolo 1, commi 429-431 (Ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti)  528

Articolo 1, commi 432-437 (Misure per il completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo). 532

Articolo 1, commi 438-440 (Misure per il completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto). 537

Articolo 1, commi 441-453 (Finanziamento ai territori colpiti dal sisma in Lombardia, Veneto e Emilia del maggio 2012 e istituzione di Zone franche in alcuni comuni della Lombardia)  543

Articolo 1, commi 454 e 455 (Riapertura di termini per imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi eccezionali). 551

Articolo 1, comma 456 (Pagamento rate mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti)  555

Articolo 1, comma 457 (Minori riduzioni del Fondo di solidarietà per i comuni colpiti dal sisma)  558

Articolo 1, commi 458-465 (Risarcimento ai familiari delle vittime di Sarno 1998)  560

Articolo 1, commi 466, 467, 469 e 470 (Rinnovi contrattuali). 563

Articolo 1, comma 468 (Comitati di settore). 565

Articolo 1, comma 471 (Parco nazionale dello Stelvio). 566

Articolo 1, commi 472 e 473 (Proroga dell’impiego del personale militare appartenente alle Forze armate). 567

Articolo 1, comma 474 (Personale di polizia assegnato a operazioni di sicurezza e controllo del territorio). 570

Articolo 1, comma 475 (Fondo per interventi nei territori della terra dei fuochi)  572

Articolo 1, comma 476 (Bonifica e messa in sicurezza dei SIN). 575

Articolo 1, comma 477 (Centro Euro Mediterraneo per i cambiamenti climatici)  576

Articolo 1, comma 478 (Servizi antincendio negli aeroporti - profili tributari)  577

Articolo 1, comma 479 (Federazioni sportive nazionali). 579

Articolo 1, comma 480 (Club Alpino Italiano). 583

Articolo 1, comma 481 (Fondo per i collegi arbitrali internazionali). 585

Articolo 1, comma 482 (Autorizzazione di spesa per la celebrazione di anniversari)  586

Articolo 1, comma 483 (Contributi a istituzioni culturali). 588

Articolo 1, comma 484 (Sospensione procedimenti canoni demaniali marittimi)  590

Articolo 1, comma 485 (Collegamenti marittimi di competenza della Regione Sardegna)  593

Articolo 1, comma 486 (Servizi aerei con la Sicilia). 595

Articolo 1, comma 487 (Attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006)  596

Articolo 1, comma 488 (Proroga della contabilità speciale per l'alluvione in Veneto del 2010)  597

Articolo 1, comma 489 (Rifinanziamento fondo per la produzione bieticolo-saccarifera)  599

Articolo 1, comma 490 (Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)  600

Articolo 1, comma 491 (Reparti operativi della Marina Militare). 601

Articolo 1, comma 492 (Rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti “nuovi entranti”)  602

Articolo 1, comma 493 (Marina Militare di Taranto strutture di pulizia). 604

Articolo 1, commi 494-499, 501-510 (Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata)  605

Articolo 1, comma 500 (Contributi dei comuni alla locazione Caserme delle forze dell’ordine ospitate presso proprietà private). 621

 

 


I N D I C E

Volume II

 

Schede di lettura

Articolo 1, comma 511 (Riequilibrio dei contratti pubblici di servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore)................ 625

Articolo 1, commi 512-520 (Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia di informatica nelle pubbliche amministrazioni)........ 628

Articolo 1, commi 521-536 (Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale).......................................................................................................... 634

Articolo 1, comma 537 (Finanziamento per attività di monitoraggio, verifica ed affiancamento in materia di piani di rientro regionali dal disavanzo sanitario)................ 641

Articolo 1, commi 538-540 (Prevenzione e gestione del rischio sanitario) 642

Articolo 1, commi 541-544 (Norme in materia di posti letto ospedalieri, di personale sanitario e di telemedicina)................................................................................................ 644

Articolo 1, comma 545 (Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà).......................... 648

Articolo 1, commi 546 e 547 (Aziende sanitarie uniche).......................... 649

Articolo 1, commi 548-552 (Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale)................................................. 650

Articolo 1, commi 553-565 (Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria)     653

Articolo 1, commi 566 e 567 (Norme in materia di spesa per le cure termali)   658

Articolo 1, comma 568 (Livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale)  660

Articolo 1, commi 569 e 570 (Farmaci innovativi).................................... 664

Articolo 1, commi 571-573 (Revisione dell’uso dei medicinali per pazienti affetti da asma) 669

Articolo 1, commi 574-578 (Acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale)          671

Articolo 1, comma 579 (Supporto Agenas agli enti del SSN interessati ai piani di rientro)    676

Articolo 1, commi 580 e 581 (Fondo per il progetto genomi Italia)....... 678

Articolo 1, comma 582 (Assegnazione risorse al Centro nazionale trapianti)   680

Articolo 1, comma 583 (Assegnazione risorse per attività di coordinamento della rete trasfusionale).................................................................................................... 681

Articolo 1, comma 584 (Trasferimento alle Regioni a statuto speciale delle risorse per l’assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le REMS)...................... 682

Articolo 1, comma 585 (Autorizzazione di spesa in favore Istituto Giannina Gaslini di Genova)          684

Articolo 1, comma 586 (Indennizzi danneggiati trasfusioni, emoderivati o vaccinazioni) 685

Articolo 1, comma 587 (Riduzioni delle dotazioni di bilancio dei Ministeri)     686

Articolo 1, comma 588 (Riduzione di stanziamenti per la Presidenza del Consiglio)     689

Articolo 1, comma 589 (Soppressione dell’Unità tecnica finanza di progetto) 692

Articolo 1, comma 590 (Personale impiegato nelle attività di protezione civile)   694

Articolo 1, comma 591 (Riduzione risorse CAAF)...................................... 695

Articolo 1, comma 592 (Riduzione dello stanziamento dell’8 per mille IRPEF di pertinenza statale)............................................................................................................... 697

Articolo 1, commi 593-595 (Abolizione rimborso regioni oneri carburante a prezzi ridotti nelle zone di confine)................................................................................................ 700

Articolo 1, comma 596 (Cessazione di indennizzi di usura delle strade per le Regioni a statuto speciale)............................................................................................................ 703

Articolo 1, comma 597 (Accertamento violazioni Codice della Strada) 704

Articolo 1, comma 598 (Risorse destinate agli enti locali siciliani per l'accoglienza dei migranti)          706

Articolo 1, comma 599 (Proroga adempimenti tributari Lampedusa).... 709

Articolo 1, comma 600 (Personale del Ministero dell'interno (Lavoro straordinario)) 711

Articolo 1, comma 601 (Fondo per la riduzione della pressione fiscale) 713

Articolo 1, comma 602 (Limite di spesa per il due per mille ai partiti politici)  715

Articolo 1, commi 603 e 604 (Zone franche urbane)................................. 718

Articolo 1, commi 605-607 (Norme sugli istituti di patronato e di assistenza sociale)  722

Articolo 1, comma 608 (Riduzione delle spese di funzionamento degli enti pubblici previdenziali)          725

Articolo 1, commi 609-617 (Riduzioni e altre previsioni, relative al Ministero della giustizia)          726

Articolo 1, comma 618 (Credito d’imposta spese di negoziazione assistita) 731

Articolo 1, comma 619 (Riduzione dei contributi a organismi internazionali)  733

Articolo 1, comma 620 (Gruppo Pompidou)............................................... 735

Articolo 1, commi 621-623 (Incremento della tariffa consolare, autorizzazioni di spesa per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari).................................. 736

Articolo 1, comma 624 (Destinazione entrate dismissioni immobiliari del MAECI)   739

Articolo 1, comma 625 (Risparmi di spesa per il personale docente delle scuole italiane all’estero).......................................................................................................... 741

Articolo 1, comma 626 (Acquisizione all’erario di risorse per supplenze brevi non utilizzate dalle scuole)...................................................................................................... 744

Articolo 1, comma 627 (Acquisizione all’erario di risorse ex IRRE)...... 746

Articolo 1, commi 628-630 (Acquisizione all’entrata del bilancio di risorse per l’edilizia universitaria).................................................................................................... 747

Articolo 1, comma 631 (Trasporto regionale marittimo nelle regioni Campania e Lazio) 750

Articolo 1, comma 632 (Sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)........................................................................................................... 751

Articolo 1, comma 633 (Contratto di lavoro del trasporto pubblico locale) 752

Articolo 1, comma 634 (Soppressione di contributi a imprese armatoriali) 753

Articolo 1, comma 635 (Dismissione immobili della Difesa).................... 754

Articolo 1, comma 636 (Divieto acquisto autovetture per la P.A.).......... 755

Articolo 1, comma 637 (IVA super-ridotta pubblicazioni)....................... 758

Articolo 1, comma 638 (Fondo per interventi strutturali di politica economica)   761


 

Articolo 1, comma 639 (Rifinanziamento Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione)............................................................................................................ 763

Articolo 1, commi 640 e 644 (Progettazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni ed interventi per la ciclabilità cittadina)................................................................................... 765

Articolo 1, commi 641-643 (Fondo per lo sviluppo di attività innovative) 770

Articolo 1, commi 645 e 646 (Esclusione dall'agevolazione sulle accise sul gasoli per veicoli euro 2 o inferiore e destinazione risorse a favorire l'acquisto mezzi di ultima generazione ed al fondo per automezzi per TPL)........................................................................ 772

Articolo 1, comma 647 (Autorizzazione di spesa per il miglioramento della catena intermodale e viaria collegata a servizi marittimi per il trasporto combinato merci su rotte UE)    776

Articolo 1, commi 648 e 649 (Autorizzazione di spesa per contributi per trasporto intermodale ferroviario con nodi logistici e portuali)..................................................... 779

Articolo 1, comma 650 (Autorizzazione di spesa per l’operatività della sezione speciale trasporto del Fondi di garanzia PMI).......................................................... 781

Articolo 1, comma 651 (Esonero dalla contribuzione previdenziale per i conducenti veicoli di trasporto cose e persone)............................................................................... 784

Articolo 1, comma 652 (Riduzione della deduzione spese non documentate autotrasportatori)          786

Articolo 1, comma 653 (Documento di accompagnamento nel trasporto internazionale merci)          788

Articolo 1, comma 654 (Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA)).............. 791

Articolo 1, comma 655 (Verifiche su strada dei livelli degli inquinanti dei veicoli)  794

Articolo 1, comma 656 (Accordi tra ANAS e regioni per la gestione di strade escluse dalla rete stradale nazionale).......................................................................................... 796

Articolo 1, comma 657 (Riorganizzazione Scuola nazionale dell’amministrazione - SNA)     798

Articolo 1, comma 658 (Struttura didattico-residenziale del Ministero dell'interno)     804

Articolo 1, commi 659-664 (Incorporazione della Società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A.- Isa- e della Società Gestione Fondi per l’Agroalimentare S.r.l.- SGFA- nell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare- ISMEA).................................. 806

Articolo 1, commi 665-668 (Piano sviluppo sistema informatico delle produzioni agricole) 815

Articolo 1, comma 669 (FORMEZ PA).......................................................... 819

Articolo 1, comma 670 (Trasformazione cassa conguaglio).................... 821

Articolo 1, comma 671 (Restituzione di somme a concessionari di grandi derivazioni idroelettriche)................................................................................................... 823

Articolo 1, commi 672-676 (Limiti ai compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico)........................................................................................................... 824

Articolo 1, comma 677 (Privatizzazione Ferrovie dello Stato)................ 829

Articolo 1, comma 678 (Continuità dei lavori per la linea ferroviaria Torino-Lione)    831

Articolo 1, comma 679 (Contratto di Programma con l’ENAV)............... 832

Articolo 1, commi 680-684 (Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome)          836

Articolo 1, commi 685-691 (Ulteriori disposizioni per le Regioni e le Province autonome)   846

Articolo 1, commi 692-701 (Regole di contabilità per Regioni per anticipazioni di liquidità)          853

Articolo 1, commi 702 e 703 (Interventi in materia di spesa farmaceutica) 857

Articolo 1, comma 704 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese esercenti attività sanitaria per il SSN)......................................................... 861

Articolo 1, comma 705 (Abrogazione del decreto-legge n. 179 del 2015) 864

Articolo 1, comma 706 (Trasporto pubblico locale nella Regione Campania)  865

Articolo 1, commi 707-713, 719-734 (Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali)    867

Articolo 1, commi 714 e 715 (Piano di riequilibrio pluriennale)............ 888

Articolo 1, comma 716 (Spese degli enti locali per bonifiche ambientali conseguenti ad attività minerarie).......................................................................................................... 891

Articolo 1, commi 717 e 718 (Scuole innovative INAIL)........................... 893

Articolo 1, commi 735 e 736 (Esclusioni dai saldi per le Regioni)......... 895

Articolo 1, commi 737-739 (Disposizioni in materia di enti locali)........ 896

Articolo 1, comma 740 (Aumenti di capitale).............................................. 900

Articolo 1, comma 741 (Risorse destinate ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti)          901

Articolo 1, commi 742-746 (Assoggettamento al regime di Tesoreria Unica delle Autorità amministrative indipendenti)......................................................................... 902


 

Articolo 1, commi 747-749 (Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Università e degli Enti di ricerca)................................................................................................. 906

Articolo 1, comma 750 (Spese sostenute da Roma Capitale per il Museo della Shoa)    910

Articolo 1, commi 751-753 (Commissario per il piano di rientro di Roma Capitale) 911

Articolo 1, commi 754 e 755 (Contributo alle Province e Città metropolitane)     915

Articolo 1, commi 756-760 e 762 (Gestione contabile e finanziaria delle province e delle città metropolitane).................................................................................................. 918

Articolo 1, comma 761 (Fondo nazionale della montagna)..................... 921

Articolo 1, comma 763 (Contributo a Campione d’Italia)........................ 922

Articolo 1, commi 764-772 e 774 (Personale e funzioni delle Province) 923

Articolo 1, comma 773 (Riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria)    933

Articolo 1, comma 775 (Partecipazioni azionarie in società per la gestione di infrastrutture connesse a Expo 2015).................................................................................... 934

Articolo 1, comma 776 (Stabilizzazione di personale regionale)............ 935

Articolo 1, commi 777, 781 e 782 (Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo)          936

Articolo 1, commi 778-780 (Compensazione fiscale per gli avvocati)... 948

Articolo 1, commi 783-787 (Disposizioni in materia di spese di giustizia) 950

Articolo 1, comma 788 (Esecuzione sentenze di condanna della Corte di giustizia UE)     952

Articolo 1, comma 789 (Recupero accise)................................................... 953

Articolo 1, commi 790 e 791 (Percorso tutela vittime di violenza)......... 955

Articolo 1, commi 792-803 (Norme per l’accelerazione degli interventi cofinanziati)  957

Articolo 1, comma 804 (Completamento interventi cofinanziati 2007-2013)     967

Articolo 1, comma 805 (Semplificazione del sistema di verifica dei finanziamenti per interventi pubblici e istituzione del Fondo riprogrammazione investimenti per la crescita) 972

Articolo 1, comma 806 (Disposizioni relative al funzionamento del CIPE) 978

Articolo 1, commi 807-809 (Approvazione di variante urbanistica o espletamento di procedure VAS o VIA nell’ambito della programmazione del FSC)........................... 979

Articolo 1, comma 810 (Fondo per il recepimento della normativa europea)   981

Articolo 1, commi 811 e 812 (Interventi a favore dello sviluppo delle aree interne del paese)          982

Articolo 1, comma 813 (Sentenze della Corte di giustizia UE: oneri finanziari e poteri di rivalsa)          985

Articolo 1, comma 814 (Sentenze della Corte di Giustizia UE: poteri sostitutivi)  989

Articolo 1, comma 815 (Attività di bonifica e messa in sicurezza SIN "Bussi sul Tirino")  991

Articolo 1, commi 816-818 (Assunzioni personale Ministero dell’ambiente)    993

Articolo 1, comma 819 (Risorse proprie bilancio UE).............................. 995

Articolo 1, comma 820 (Adeguamento per via regolamentare di atti dell'Unione europea)   998

Articolo 1, comma 821 (Equiparazione liberi professionisti alle PMI per l’accesso ai fondi europei)............................................................................................................. 999

Articolo 1, commi 822-830 (Investimenti europei e Istituto nazionale di promozione)  1002

Articolo 1, commi 831-836 (Fondo di garanzie infrastrutture TERNA) 1007

Articolo 1, comma 837 (Autorizzazione all’Organo commissariale di ILVA S.p.A. a contrarre finanziamenti)................................................................................................. 1016

Articolo 1, comma 838 (Riassegnazione di somme non impegnate derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas serra)............................................................................. 1022

Articolo 1, comma 839 (Fondo discariche abusive)................................ 1024

Articolo 1, comma 840 (Sostegno imprese fornitrici)............................. 1026

Articolo 1, comma 841 (Programmi di amministrazione straordinaria) 1031

Articolo 1, commi 842-854 (Risoluzione di istituti bancari).................. 1034

Articolo 1, commi 855-861 (Fondo di solidarietà in favore degli investitori)   1048

Articolo 1, commi 862-865 (Fondo macchine agricole e previdenza agricola)     1053


 

Articolo 1, commi 866 e 867 (Rinnovo parco autobus e commissariamento dell’azienda Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici)........................................................ 1055

Articolo 1, commi 868-875 (Disciplina e risorse del contratto di programma ANAS. Interventi straordinari)................................................................................................... 1059

Articolo 1, commi 876-879 (Garanzie pubbliche)................................... 1067

Articolo 1, commi 880-885 (Fondo di risoluzione unico)...................... 1070

Articolo 1, comma 886 (Incentivi alle imprese delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna)........................................ 1075

Articolo 1, commi 887-897 (Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa).................... 1076

Articolo 1, commi 898, 899, 902 e 903 (Circolazione del contante).... 1082

Articolo 1, commi 900 e 901 (Pagamenti elettronici)............................. 1085

Articolo 1, comma 904 (Emolumenti delle PP.AA. superiori a 1000 euro) 1090

Articolo 1, commi 905, 909, 910, 912-916 (Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo e coperture)....................................................................... 1092

Articolo 1, commi 906 e 907 (Agevolazioni piccola proprietà contadina) 1096

Articolo 1, comma 908 (Compensazione IVA sulle carni)...................... 1098

Articolo 1, comma 911 (Esenzione accisa produzione energia elettrica da fonti rinnovabili per le imprese)........................................................................................................... 1099

Articolo 1, comma 917 (Esenzione imposte per atti relative a controversie sui masi chiusi)  1100

Articolo 1, commi 918-946 e 948 (Disposizioni in materia di giochi). 1102

Articolo 1, comma 947 (Servizi di supporto per l’istruzione degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio).............................................................................. 1117

Articolo 1, commi 949-957 (Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata)          1118

Articolo 1, commi 958 e 959 (Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary disclosure) 1129

Articolo 1, commi 960-963 (Istituzione di una aliquota IVA al 5 per cento) 1132

Articolo 1, comma 964 (Contrasto evasione fiscale nel settore degli autoveicoli)     1136


 

Articolo 1, commi 965-973 (Risorse per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico) 1137

Articolo 1, commi 974-978 (Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia) 1142

Articolo 1, commi 979 e 980 (Card per acquisti culturali per i giovani) 1148

Articolo 1, comma 981 (Esclusione della Fondazione MAXXI dal contenimento delle spese)          1150

Articolo 1, comma 982 (Credito d’imposta per sistemi di videosorveglianza)   1152

Articolo 1, comma 983 (Contributo all’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe).................................................................................. 1153

Articolo 1, comma 984 (Credito d’imposta strumenti musicali)............ 1155

Articolo 1, comma 985 (Due per mille per associazioni culturali)....... 1156

Articolo 1, comma 986 (Assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza)....................................................... 1157

Articolo 1, commi 987-989 (Trattamento fiscale contributi volontari ai consorzi obbligatori)          1158

Articolo 1, comma 990 (Assunzioni Agenzia Dogane e Monopoli)....... 1159

Articolo 1, comma 991 (Contributo CONI per Olimpiadi a Roma)....... 1160

Articolo 1, comma 992 (Clausola di salvaguardia Regioni statuto speciale)    1161

Articolo 1, comma 993 (Tabelle A e B)....................................................... 1163

Articolo 1, comma 994 (Tabella C)............................................................. 1175

Articolo 1, commi 995 e 997 (Tabella E)................................................... 1179

Articolo 1, comma 996 (Tabella D)............................................................ 1233

Articolo 1, comma 998 (Copertura finanziaria della legge di stabilità) 1237

Articolo 1, comma 999 (Entrata in vigore)............................................... 1238

 

 

 


Tavola di raffronto della numerazione degli articoli e dei commi tra il disegno di legge e il testo finale della legge nelle diverse fasi
dell’esame parlamentare

 


Oggetto

A.S. 2111

A.S.
2111-A

A.C. 3444
Art. 1, co.

A.C. 3444-A
Art. 1, co.

Legge n. 208/2015

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

1

1

1

1

1

Gestioni previdenziali

2

2

2-3

2-3

2-3

Iscrizione degli esperti contabili alla Cassa ragionieri

 

 

 

3-bis

4

Eliminazione aumenti accise e IVA

3

3

4-6

4-6

5-7

Reddito atleti professionisti

 

 

 

6-bis

8

Personale dell’amministrazione finanziaria

 

3-bis

7

7

9

Esenzione IMU immobili in comodato d'uso

 

 

 

8

10 lett. a) e b)

Esenzione per l’abitazione principale, i macchinari imbullonati e i terreni agricoli

4, co. 1-15

4, co. 1-15

9-24

9-15
16-24

10 lett. c), d)  e)-16,
21-26 e 28

Compensazioni ai comuni del minor gettito IMU e TASI e rideterminazione del Fondo di solidarietà comunale

 

 

 

15-bis

17-20

Modalità di commisurazione TARI

 

 

 

23-bis

27

Determinazione dei fabbisogni standard

 

 

 

24-bis-
24-septies

29-34

Vigilanza promotori finanziari

 

 

 

24-octies - 24-vicies

35-48

Termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali

 

 

 

24- vicies semel

49

Esenzioni Erasmus

 

4, co. 15-bis

25

25

50

Borse di studio

 

4, co. 15-ter-quater

26-27

26

51-52

Canone concordato

 

4, co. 15-quinquies-sexies

28-29

28-29

53-54

Imposta di registro 2 per cento

 

4, co. 15-septies

30

30

55

Detrazione dell’IVA per acquisti unità immobiliare

 

 

 

30-bis

56

Ricomposizione fondiaria

 

4-ter

31

31

57

Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata

 

 

 

31-bis

58

Locazioni immobili uso abitativo. Patti contrari alla legge

 

4-bis

32

32

59

Canone agevolato per associazioni sportive dilettantistiche

 

 

 

32-bis

60

Riduzioni IRES

5, co. 1-5

5, co. 1-5

33-37

33-37

61-64

Addizionale IRES per gli enti creditizi e finanziari

 

 

 

33-bis-
33-sexies

65-69

Esenzione IRAP in agricoltura e pesca

5, co. 6-8

5, co. 6-8

38-40

38-40

70-72

Deduzioni IRAP

 

 

 

40-bis

73

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili

6

6

41-43

41-42, 43

74-75
87-88

Aspetti civilistici e fiscali della locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo

 

 

 

42-bis-
42-decies

76-84

Incentivi demolizione vecchi veicoli

 

 

 

42-undecies- 42-duodecies

85-86

Edilizia popolare

 

6-bis

44-45

44-45

89-90

Ammortamenti

7

7, co. 1-6-bis

46-52

46-52

91-97

Misure per favorire la ripresa degli investimenti nel Mezzogiorno

 

 

 

52-bis-
52-duodecies

98-108

Estensione dell’esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 nel mezzogiorno

 

 

 

52-terdecies
52-quaterdecies

109-110

Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni (minimi)

8

8

53-55

53-55

111-113

Reddito soci cooperative artigiane ai fini IRPEF

 

 

 

55-bis

114

Regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci

9, co. 1-6

9, co. 1-6

56-61

56-61

115-120

Imposta sostitutiva beni immobili strumentali

 

9, co. 6-ter

62

62

121

Volontari dei vigili del fuoco

 

9, co. 6-bis

63

63

122

Deduzioni IRAP per i soggetti di minori dimensioni

9, co. 7-8

9, co. 7-8

64-65

64-65-bis

123-125

Emissione di note di credito IVA

9, co. 9-10

9, co. 9-10

66-67

66-67

126-127

Estensione del reverse charge

 

 

 

67-bis

128

Compensazione cartelle esattoriali

 

 

 

67-ter

129

Accertamento imposte sui redditi e IVA

 

 

 

67-quater - 67-sexies

130-132

Decorrenza riforma delle sanzioni amministrative tributarie

9, co. 11

9, co. 11

68

68

133

Rateazione debiti tributari

 

 

 

68-bis-
68-sexies

134-138

Versamento da parte dei notai dei tributi riscossi

 

9-bis

69-70

69-70

139-140

Obbligo di comunicazione del PM all’Agenzia delle entrate

 

 

 

70-bis

141

Operazioni con paesi black list

 

 

 

70-ter-70-octies

142-147

Modifiche al regime Patent Box

 

 

 

70-novies

148

Incentivazione alla produzione di energia elettrica di impianti a biomasse, biogas e bioliquidi

 

 

 

70-decies - 70-duodecies

149-151

Riduzione Canone Rai, contributi tv locali

10

10

71-79

71-79-quinquies

152-164

Destinazione dei proventi da assegnazione delle frequenze in Banda 3.6-3.8 Ghz

 

 

 

79-sexies-
79-septies

165-166

Attuazione Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora

 

10-bis

80-82

80-82

167-169

Trattamento fiscale somme derivanti da procedure di risoluzione bancaria

 

 

 

82-bis - 82-ter

170-171

Contributi diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale

 

 

 

82-quater - 82-octies

172-176

Risorse per la proroga della convenzione con Radio radicale

 

 

 

82-novies

177

Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

11

11

83-86

83-86

178-181

Regime fiscale di somme, valori e servizi in favore dei lavoratori dipendenti

12

12

87-95

87, 87-bis, 88-95

182-191

Misure per favorire l’efficacia e la sostenibilità della strategia di valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

13, co. 1-3

13, co. 1-3

96-98

96-98

192-194

Fondo per le aziende sequestrate e confiscate

13, co. 4-7

13, co. 4-7

99-102

99-102

195-198

Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti

 

13-bis

103-106

103-106

199-202

Aliquota contributiva lavoratori autonomi

14, co. 1

14, co. 1

107

107

203

Fondo per lavoratori autonomi e articolazione flessibile lavoro subordinato

14, co. 2

14, co. 2

108

108

204

Congedo di paternità

 

14-bis

109

109

205

Piano straordinario per la chiamata di professori universitari ordinari

 

 

 

109-bis

206

Chiamate dirette nelle università e reclutamento straordinario di docenti universitari

15

15, co. 1-6

110-115

110-115

207-212

Fondo per la formazione in scienze religiose

 

 

 

115-bis- 115-ter

213-214

Proroga di termini per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico in provincia di Palermo. Contratti di lavoro a tempo determinato

 

15, co. 6-bis

116

116

215

Assunzioni e dotazioni organiche dei dirigenti pubblici

16, co. 1-6

16, co. 1-5 e 6

117-121, 123

117, 118-119, 123

216, 219-222, 224

Reclutamento dirigenti scolastici

 

 

 

117-bis-
117-ter

217-218

Limitazione dei comandi di personale scolastico

 

16, co. 5-bis

122

122

223

Dotazioni organiche del Ministero dell’interno

 

 

 

123-bis

225

Vincoli finanziari per la contrattazione integrativa degli enti territoriali

16, co. 7

16, co. 7

124

124

226

Turn over nella P.A.. Personale istituti enti di ricerca

16, co. 8-9

16, co. 8-9

125-126

125-126

227-228

Assunzioni di personale degli enti locali

 

 

 

126-bis

229

Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

 

 

 

126-ter-
126-sexies

230-233

Mobilità e ricollocazione nella P.A.

 

 

 

126-septies

234

Compensi dei dipendenti nominati nei CDA società partecipate

16, co. 10

16, co. 10

127

127

235

Trattamento accessorio nella P.A.

16, co. 11

16, co. 11

128

128

236

Finanziamento Parchi nazionali

 

co. 11-bis

129

129-
129-bis

237-238

Modifiche alla normativa su ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (c.d. attività upstream)

 

 

 

129-ter-
129-sexies

239-242

Riduzione spese uffici di diretta collaborazione dei Ministri

16, co. 12

16, co. 12

130

130

243

Concorso carriera diplomatica

16, co. 13

16, co. 13

131

131

244

Assunzioni di magistrati

16, co. 14

16, co. 14

132

132

245

Finanziamento collegi universitari

 

 

 

132-bis

246

Accesso dei giovani alla ricerca nelle università

17, co. 1-4

17, co. 1-2, 2-bis-ter, 3-4

133-137

133-137

247-251

Stanziamento per la formazione specialistica dei medici

17, co. 5

17, co. 5

138

138

252

Contributi previdenziali per studenti universitari

 

 

 

138-bis

253

Risorse per il diritto allo studio universitario

 

17, co. 5-septies

139

139

254

Borse di studio figli delle vittime del terrorismo

 

 

 

139-bis

255

Finanziamento scuole paritarie

 

17, co. 5-bis

140

140

256

Personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali

 

 

 

140-bis

257

Fondo acquisto libri di testo

 

17, co. 5-ter

141

141

258

Disposizioni in materia di rientro di lavoratori dall’estero

 

17, co. 5-quater

142

142

259

Misure per la ricerca scientifica e tecnologica

 

17, co. 5-quinquies

143

143

260

Fondo ordinario università

 

17, co. 5-octies

144

144

261

Istituto industrie artistiche di Pescara

 

 

 

144-bis

262

Soggetti salvaguardati dall’incremento dei requisiti pensionistici

18

18

145-154

145, 146-154

263, 265-273

Decorrenza trattamento pensionistico personale comparto scuola e AFAM

 

 

 

145-bis

264

Trattamento previdenziale lavoratori esposti all'amianto

 

 

 

154-bis-
154-septies

274-279

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

 

 

 

154-octies

280

Disposizioni in materia di adeguamento delle pensioni e di ammortizzatori sociali. Opzione donna

19

19, co. 1, 1-bis, 2-6

155-161

155-156, 156-bis, 157, 157-bis, 158, 158-bis, 158-ter, 159, 160, 161, 161-quater

281-291 e 294

Prestazioni assistenziali agli eredi dei malati di mesotelioma da amianto

 

 

 

161-bis

292

Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali

 

 

 

161-ter

293

Pensioni poligrafici in CIGS

 

 

 

161-quinquies -
161-septies

295-297

Norme sui riscatti e norme sull'esclusione penalizzazione trattamenti pensionistici anticipati

 

 

 

161-octies -
161-decies

298-300

Invalidità (cure termali)

 

19, co. 6-bis e 6-ter

162-163

162-163

301-302

Danno biologico

 

 

 

163-bis

303

Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga

20, co. 1

20, co. 1 e 1-bis

164-165

164-165

304, 307

Contratti di solidarietà

 

 

 

164-bis

305

Attività di pubblica utilità

 

 

 

164-ter

306

Trattamenti di integrazione salariale

 

 

 

165-bis-
165-ter

308-309

Indennità di disoccupazione per i titolari di collaborazioni coordinate e continuative

 

 

 

165-quater

310

Contributo società Italia Lavoro Spa

20, co. 2

20, co. 2

166

166

311

Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale

 

20-bis

167-171

167-171

312-316

Garante nazionale dei detenuti

 

 

 

171-bis

317

Art Bonus

21, co. 1-2

21, co. 1-2

172-173

172-173

318-319

Credito di imposta riqualificazione alberghi

 

 

 

173-bis

320

Risorse per interventi relativi a beni culturali e paesaggistici

21, co. 3

21, co. 3

174

174

321

Fusione per incorporazione di Arcus in Ales

 

 

 

174-bis – 174-sexies

322-324 e 326

Risorse per investimenti nel settore della cultura

 

 

 

181-bis e 181-ter

325, 338-339

Organizzazione MIBACT

 

 

 

174-septies

327

Assunzioni presso il MIBACT

21, co. 4-6

21, co. 4-6

175-177

175-177

328-330

Credito di imposta a favore del cinema

21, co. 7-9

21, co. 7-9

178-180

178-179, 180

331-334, 336

Disposizioni per favorire la creatività dei giovani autori

 

 

 

179-bis

335

Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali”

21, co. 10

21, co. 10

181

181

337

Ricostruzione o riparazione delle chiese e degli edifici religiosi

 

21, co. 10-bis

182

182

340

Finanziamento del Gran Premio d’Italia di Formula 1

 

21, co. 10-ter

183

183

341

Finanziamento Scuola per l’Europa di Parma

 

21, co. 10-quater-10-sexies

184-186

184-186

342-344

Risorse per Matera

 

 

 

187-bis e 187-ter

345-347

Contratti di turismo organizzato

 

 

 

187-quater

348

Interventi per il turismo e gli istituti culturali




22

22, co. 1-6

187-192

187, 188, 189-192

349, 351-354

Istituti di tutela cultura istriano dalmata

 

 

 

188-bis

350

Disposizioni per le fondazioni lirico-sinfoniche

 

 

 

192-bis - 192-quater

355-357

Risorse per le accademie non statali di belle arti

 

 

 

192-quinquies

358

Festival cori e bande

 

 

 

192-sexies

359

Contributo straordinario alla fondazione EBRI (European Brain Research Institute

 

 

 

192-septies

360

Rimodulazione risorse per iniziative a favore della minoranza slovena

 

 

 

192-octies

361

Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale esuli italiani dall'Istria, nonché a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia

 

 

 

192-novies

362

Siti di importanza comunitaria

 

22, co. 6-ter

193

193

363

Riqualificazione coste Barletta Andria Trani

 

 

 

193-bis

364

Imprese della filiera nautica – marina resort

 

22, co. 6-bis

194

194

365

Tassa sulle unità da diporto

 

 

 

194-bis

366

Riduzione tassa ancoraggio transhipment

 

 

 

194-ter

367

Rimborsi IVA a cittadini extra UE

 

 

 

194-quater

368

Finanziamento Istituti superiori di studi musicali

 

22, co. 6-quater

195

195

369

Promozione del made in Italy e attrazione degli investimenti in Italia

23, co. 1

23, co. 1

196

196

370

Sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo

 

 

 

196-bis

371

Piano di sviluppo piccoli satelliti e finanziamento Istituto nazionale fisica nucleare

 

 

 

196-ter e 196-quater

372

Riduzione Fondo ordinario per gli enti di ricerca

 

 

 

196-quinquies

373-374

Finanziamento a favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo


23, co. 2


23, co. 2

197

197

375

Società Benefit

 

23, co. 2-ter-2-undecies

198-206

198-206

376-384

Stanziamento a beneficio degli italiani nel mondo. Società Dante Alighieri e accademia lincei. Scuole italiane paritarie all'estero

 

23, co. 2-bis

207

207

385

Lotta alla povertà

24, co. 1-5

24, co. 1-5

208-212

208-212

386-390

Carta famiglia

 

 

 

 

391

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

24, co. 6-9

24, co. 6-9

213-216

213-216

392-395

Eliminazione della preventiva comunicazione per erogazioni liberali di derrate alimentari

24, co. 10

24, co. 10

217

217

396

Associazione italiana Croce Rossa

 

 

 

217-bis e 217-ter

397-398

Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti

 

 

 

 

399

Fondo per il sostegno alle persone con disabilità grave


25, co. 1


25, co. 1

218

218

400

Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico

 

 

 

218-bis

218-ter

401-402

Finanziamento Ente nazionale protezione e assistenza sordi

 

25, co. 1-bis

219

219

403

Contributo a Eurispes

 

 

 

219-bis

404

Fondo per le non autosufficienze


25, co. 2

25, co. 2

220

220

405

Misure per rendere indipendente la vita delle persone affette da disabilità grave

 

 

 

220-bis

406

Attività sportive per soggetti disabili

 

25, co. 2-bis e ter

221-222

221-222

407-408

Destinazione di quota del FSN alla cura di malattie rare

 

25, co. 2-quater

223

223 e 223-bis

409-410

Adozioni internazionali

25, co. 3-5

25, co. 3-5

224-226

224-226

411-413

Fondo a tutela del coniuge in stato di bisogno

 

 

 

226-bis a 226-quater

414-416

Piano nazionale contro la tratta di esseri umani

 

 

 

226-quinquies

417

Contributo privi di vista e ipovedenti

 

25, co. 5-bis

227

227

418

Istituto nazionale di genetica molecolare

 

 

 

227-bis

419

Contributi per biblioteche per ciechi o ipovedenti

 

25, co. 5-ter-5-quater

228-229

228-229

420-421

Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione pubblica e privata connesse agli stati di emergenza


26

26, co. 1-7

230-236

230-236

422-428

Ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti

 

 

 

236-bis - 236-quater

429-431

Misure per il completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo

 

26, co. 7-bis–7-septies

237-242

237-242

432-437

Misure per il completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto

 

26, co. 7-octies –7-decies

243-245

243-245

438-440

Finanziamenti ai territori colpiti dal sisma in Lombardia, Veneto e Emilia del maggio 2012 e istituzione di Zone franche in alcuni comuni della Lombardia

 

 

 

245-bis–245-quaterdecies

441-453

Riapertura di termini per imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi eccezionali

 

 

 

245-quinquiesdecies-245-sexiesdecies

454-455

Pagamento rate mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti

 

 

 

245-septiesdecies

456

Minori riduzioni del Fondo di solidarietà per i comuni colpiti dal sisma

 

 

 

245-duodevicies

457

Risarcimento ai familiari delle vittime di Sarno 1998

 

 

 

245-undevicies – 245-vicies sexies

458-465

Rinnovi contrattuali

27, co. 1-4

27, co. 1-4

246-249

246-247, 248-249

466-467; 469-470

Comitati di settore

 

 

 

247-bis

468

Parco nazionale dello Stelvio

 

27, co. 4-bis

250

250

471

Proroga dell’impiego del personale militare appartenente alle Forze armate (Strade sicure)

27, co. 5-6

27, co. 5-6

251-252

251-252

472-473

Personale di polizia assegnato a operazioni di sicurezza e controllo del territorio

 

 

 

252-bis

474

Fondo per interventi nei territori della terra dei fuochi

27, co. 7

27, co. 7

253

253

475

Bonifica e messa in sicurezza dei SIN

 

 

 

253-bis

476

Centro Euro Mediterraneo per i cambiamenti climatici

 

 

 

253-ter

477

Servizi antincendio negli aeroporti (profili tributari)

 

 

 

253-quater

478

Federazioni sportive nazionali

27, co. 8

27, co. 8

254

254

479

Club Alpino Italiano

 

 

 

254-bis

480

Fondo per i collegi arbitrali internazionali

27, co. 9

27, co. 9

255

255

481

Autorizzazione di spesa per la celebrazione di anniversari

27, co. 10

27, co. 10

256

256

482

Contributi istituti culturali

 

27, co. 10-quater

257

257

483

Sospensione procedimenti canoni demaniali marittimi

 

 

 

257-bis

484

Collegamenti marittimi di competenza della Regione Sardegna

 

27, co. 10-sexies

258

258

485

Finanziamento collegamenti aerei con la Sicilia

 

 

 

258-bis

486

Attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006

 

27, co. 10-quinquies

259

259

487

Proroga contabilità speciale alluvione Veneto 2010

 

 

 

259-bis

488

Rifinanziamento fondo per la produzione bieticolo-saccarifera

 

27, co. 10-bis

260

260

489

Proroga programma Pesca e Acquacoltura

 

 

 

260-bis

490

Reparti operativi della Marina Militare

 

27, co. 10-ter

261

261

491

Rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti"

 

 

 

261-bis

492

Marina Militare di Taranto strutture di pulizia

 

 

 

261-ter

493

Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata

28

28, co. 1-6 e co.7-16

262-267 e 269-278

262-267 e 269-278

494-499, 501-510

Contributi dei comuni alla locazione Caserme forze dell’ordine

 

28, co. 6-bis

268

268

500

Riequilibrio dei contratti pubblici di servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore

 

 

 

278-bis

511

Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia di informatica nelle pubbliche amministrazioni



29

29

279-288

279-288 (288 soppresso)

512-520

Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale

30, co. 1-16

30, co. 1-16

289-304

289-304

521-536

Finanziamento delle attività di monitoraggio e verifica dei piani di rientro regionali

 

 

 

304-bis

537

Monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario

 

 

 

304-ter-304-quinquies

538-540

Norme in materia di posti letto ospedalieri, di personale sanitario e di telemedicina

 

 

 

304-sexies-304-novies

541-544

Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà

 

 

 

304-decies

545

Aziende sanitarie uniche (ASU)

30, co. 17-18

30, co. 17-18

305-306

305-306

546-547

Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale

31

31

307-311

307-311

548-552

Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria

32, co. 1-13

32, co. 1-13

312-324

312-324

553-565

Assistenza e cure termali

 

 

 

324-bis e 324-ter

566-567

Livello di finanziamento del SSN

32, co. 14

32, co. 14

325

325

568

Farmaci innovativi

 

32, co. 14-bis-14-ter

326-327

326-327

569-570

Revisione dell’uso dei medicinali per pazienti affetti da asma

 

32-bis

328-330

328-330

571-573

Acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale

 

 

 

330-bis - 330-sexies

574-578

Supporto Agenas agli enti del SSN interessati ai piani di rientro

 

 

 

330-septies

579

Fondo per il progetto genomi Italia

 

32-ter

331-332

331-332

580-581

Assegnazione risorse al Centro nazionale trapianti

 

 

 

332-bis

582

Assegnazione risorse per attività di coordinamento della rete trasfusionale

 

 

 

332-ter

583

Trasferimento alle Regioni a statuto speciale delle risorse per l’assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le REMS

 

 

 

332-quater

584

Autorizzazione di spesa in favore Istituto Giannina Gaslini di Genova

 

 

 

332-quinquies

585

Indennizzi danneggiati trasfusioni, emoderivati o vaccinazioni

 

 

 

332-sexies

586

Riduzioni delle dotazioni di bilancio dei Ministeri

33, co. 1

33, co. 1

333

333

587

Riduzione di stanziamenti per la Presidenza del Consiglio

33, co. 2

33, co. 2

334

334

588

Soppressione dell’Unità tecnica finanza di progetto

 

 

 

334-bis

589

Personale impiegato nelle attività di protezione civile

 

 

 

334-ter

590

Riduzione risorse CAAF

33, co. 3

33, co. 3

335

335

591

Riduzione dello stanziamento dell’8 per mille IRPEF di pertinenza statale

33, co. 4

33, co. 4

336

336

592

Abolizione rimborso regioni oneri carburante a prezzi ridotti nelle zone di confine

33, co. 5

33, co. 5

337

337, 337-ter

593-595

Cessazione di indennizzi di usura delle strade per le Regioni a statuto speciale

33, co. 6

33, co. 6

338

338

596

Accertamento violazioni Codice della Strada

 

 

 

338-bis

597

Risorse destinate agli enti locali siciliani per l'accoglienza dei migranti

 

33, co. 6-bis

339

339

598

Proroga adempimenti tributari Lampedusa

 

 

 

339-bis

599

Personale del Ministero dell'interno (Lavoro straordinario)

 

 

 

339-ter

600

Fondo per la riduzione della pressione fiscale

33, co. 7

 

340

340

601

Limite di spesa per il due per mille ai partiti politici

33, co. 8

 

341

341

602

Zone franche urbane

33, co. 9-10

 

342-343

342-343

603-604

Norme sugli istituti di patronato e di assistenza sociale

33, co. 11

 

344

344-344-ter

605-607

Riduzione delle spese di funzionamento degli enti pubblici previdenziali

33, co. 12

 

345

345

608

Riduzioni e altre previsioni, relative al Ministero della giustizia

33, co. 13-17

 

346-352

346-347, 347-bis, 347-ter, 348-352

609-617

Credito d'imposta spese di negoziazione assistita

 

 

 

352-bis

618

Riduzione dei contributi a organismi internazionali

33, co. 18

 

353

353

619

Gruppo Pompidou

 

 

 

353-bis

620

Incremento della tariffa consolare e rappresentanze diplomatiche

33, co. 19-20

 

354-355

354-355

621-623

Destinazione entrate dismissioni immobiliari del MAECI

33, co. 21

 

356

356

624

Risparmi di spesa per il personale docente delle scuole italiane all’estero

33, co. 22

 

357

357

625

Acquisizione all’erario di risorse per supplenze brevi non utilizzate dalle scuole

33, co. 23

 

358

358

626

Acquisizione all’erario di risorse ex IRRE

33, co. 24

 

359

359

627

Acquisizione all’entrata del bilancio di risorse per l’edilizia universitaria

33, co. 25-27

 

360-362

360-362

628-630

Trasporto regionale marittimo nelle regioni Campania e Lazio

33, co. 28

 

363

363

631

Sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

33, co. 29

 

364

364

632

Contratto di lavoro del trasporto pubblico locale

33, co. 30

 

365

365

633

Soppressione di contributi a imprese armatoriali

33, co. 31

 

366

366

634

Dismissione immobili difesa

33, co. 32

 

367

367

635

Divieto acquisto autovetture per la PA

 

 

 

367-bis

636

IVA super-ridotta pubblicazioni

33, co. 33

 

368

368

637

Fondo per interventi strutturali di politica economica

33, co. 34

 

369

369

638

Rifinanziamento Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione

 

33, co. 34-bis

370

370

639

Progettazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni ed interventi per la ciclabilità cittadina

33, co. 35-36

 

371-372

371 e 372

640 e 644

Fondo sviluppo attività innovative

 

 

 

371-bis -371-quater

641-643

Esclusione dall'agevolazione sulle accise sul gasoli per veicoli euro 2 o inferiore e destinazione risorse a favorire l'acquisto mezzi di ultima generazione ed al fondo per automezzi per TPL

 

 

 

372-bis - 372-ter

645-646

Autorizzazione di spesa per il miglioramento della catena intermodale e viaria collegata a servizi marittimi per il trasporto combinato merci su rotte UE

 

 

 

372-quater

647

Autorizzazione di spesa per contributi per trasporto intermodale ferroviario con nodi logistici e portuali

 

 

 

372-quinquies -372-sexies

648-649

Autorizzazione di spesa per l’operatività della sezione speciale trasporto del Fondi di garanzia PMI

 

 

 

372-septies

650

Esonero dalla contribuzione previdenziale per i conducenti veicoli di trasporto cose e persone

 

 

 

372-octies

651

Riduzione della deduzione spese non documentate autotrasportatori

 

 

 

372-novies

652

Documento di accompagnamento nel trasporto internazionale merci

 

 

 

372-decies

653

Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA)

 

 

 

372-undecies

654

Verifiche su strada dei livelli degli inquinanti dei veicoli

 

 

 

372-duodecies

655

Accordi tra ANAS e regioni per la gestione di strade escluse dalla rete stradale nazionale

 

 

 

372-terdecies

656

Riorganizzazione Scuola nazionale dell’amministrazione - SNA

33, co. 37

 

373

373

657

Struttura didattico residenziale del Ministero dell'interno

 

33, co. 37-bis

374

374

658

Incorporazione della Società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A.- Isa- e della Società Gestione Fondi per l’Agroalimentare S.r.L.- SGFA- nell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare- ISMEA

33, co. 38-43

 

375-380

375-380

659-664

Piano sviluppo sistema informatico delle produzioni agricole

 

 

 

380-bis
380-quater

665-668

FORMEZ PA




33, co. 44

 

381

381

669

(Osservatorio per i servizi pubblici locali)

33, co. 45
Stralciato

 

 

 

 

Trasformazione della Cassa conguaglio

33, co. 46

 

382

382

670

Concessionari di grandi derivazioni idroelettriche

 

 

 

382-bis

671

Limiti ai compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico

33, co. 47-51

 

383-387

383-387

672-676

Privatizzazione Ferrovie dello Stato

 

 

 

 

677

Continuità dei lavori per la linea ferroviaria Torino-Lione

 

 

 

387-bis

678

Contratto di Programma con l’ENAV

 

 

 

387-ter

679

Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome

34

 

388-392

388-392

680-684

Ulteriori disposizioni per regioni e province autonome

 

 

 

392-bis 392-octies

685-691

Regole di contabilità per Regioni per anticipazioni di liquidità

 

34-bis, co. 1-10

393-402

393-402

692-701

Interventi in materia di spesa farmaceutica

 

34-bis, co. 11-12

403-404

403-404

702-703

Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese esercenti attività sanitaria per il SSN

 

34-bis, co. 13

405

405

704

Abrogazione del decreto legge n. 179 del 2015

 

34-bis, co. 14

406

406

705

Trasporto pubblico locale nella Regione Campania

 

 

 

406-bis

706

Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali

35

 

407-412, 415-429

407-412, 415-429

707-713, 719-734

Piano di riequilibrio pluriennale

 

 

 

412-bis -412-ter

714-715

Spese degli enti locali per bonifiche ambientali conseguenti ad attività minerarie

 

 

 

412-quater

716

Scuole innovative INAIL

 

35, co. 6-bis

413-414

413-414

717-718

Esclusioni dai saldi per le Regioni

 

 

 

429-bis e 429-ter

735-736

Disposizioni in materia di enti locali

 

 

 

429-quater-429-sexies

737-739

Aumenti di capitale

 

 

 

429-septies

740

Risorse per comuni Venezia, Chioggia e Cavallino

 

 

 

429-octies

741

Assoggettamento al regime di Tesoreria Unica delle Autorità amministrative indipendenti

36

 

430-434

430-434

742-746

Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Università e degli Enti di ricerca

37

 

435-437

435-437

747-749

Spese sostenute da Roma Capitale per il Museo della Shoa

 

37, co. 3-bis

438

438

750

Commissario per il piano di rientro di Roma Capitale

 

 

 

438-bis - 438-quater

751-753

Contributo alle Province e Città metropolitane

38, co. 1

 

439

439

754-755

Gestione contabile e finanziaria delle province e delle città metropolitane

 

 

 

439-bis – 439- novies

756-760, 762

Fondo nazionale della montagna

 

 

 

439-octies

761

Contributo a Campione d’Italia

 

 

 

439-decies

763

Personale delle Province

38, co. 2-10

 

440-448

440-448

764-772, 774

Riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria

 

 

 

447-bis

773

Trasferimento partecipazioni azionarie società connesse a Expo

 

 

 

448-bis

775

Stabilizzazione di personale regionale

 

 

 

448-ter

776

Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo

39

39, co. 1-3

449-451

449-451

777, 781-782

Compensazione fiscale per gli avvocati

 

 

 

449-bis-
449-quater

778-780

Disposizioni in materia di spese di giustizia

 

 

 

451-bis a 451-sexies

783-787

Esecuzione sentenze Corte di Giustizia UE

 

 

 

451-septies

788

Recupero accise

 

39, co. 3-bis

452

452

789

Percorso tutela vittime di violenza

 

 

 

452-bis
 452-ter

790-791

Norme per l’accelerazione degli interventi cofinanziati

40, co. 1-12

 

453-464

453-464

792-803

Completamento interventi cofinanziati 2007-2013

40, co. 13

 

465

465

804

Semplificazione del sistema di verifica dei finanziamenti per interventi pubblici e istituzione del Fondo riprogrammazione investimenti per la crescita

 

 

 

465-bis

805-

Disposizioni relative al funzionamento del CIPE

 

 

 

465-ter

806

(Interventi alluvioni)

 

39, co. 13-bis

stralciato

 

 

Approvazione di variante urbanistica o espletamento di procedure VAS o VIA nell’ambito della programmazione del FSC

 

39, co. 13-ter–13-quinquies

466-468

466-468

807-809

Fondo per il recepimento della normativa europea

40, co. 14

 

469

469

810

Interventi a favore dello sviluppo delle aree interne del paese

 

 

 

469-bis e 469-ter

811-812

Sentenze della Corte di giustizia UE: oneri finanziari e poteri di rivalsa

40, co. 15

 

470

470

813

Sentenze della Corte di Giustizia UE: poteri sostitutivi

40, co. 16

 

471

471

814

Attività di bonifica e messa in sicurezza SIN "Bussi sul Tirino"

 

 

 

471-bis

815

Assunzioni personale Min Ambiente

 

 

 

471-ter
471-quinquies

816-818

Risorse proprie bilancio UE

40, co. 17

 

472

472

819

Adeguamento per via regolamentare di atti dell'Unione europea

 

39, co. 17-ter

473

473

820

Equiparazione liberi professionisti alle PMI per l’accesso ai fondi europei

 

39, co. 17-bis

474

474

821

Investimenti europei e Istituto nazionale di promozione

41

 

475-482

475-482-bis

822-830

Fondo di garanzia infrastrutture TERNA

 

41-bis

483-488

483-488

831-836

Disposizioni per il finanziamento investimenti ambientali e tecnologici

42, co. 1

 

489

489

837

Riassegnazione di somme non impegnate derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas serra

 

 

 

489-bis

838

Fondo discariche abusive

 

 

 

489-ter

839

Criteri per l’accesso al Fondo di garanzia per le PMI per le imprese fornitrici

 

42, co. 1-bis

490

490

840

Programmi di amministrazione straordinaria

42, co. 2

 

491

491

841

Riproducono il contenuto del decreto-legge n. 183 del 2015: risoluzione della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa

 

 

 

491-bis - 491-quaterdecies

842-854

Fondo di solidarietà in favore degli investitori

 

 

 

491-quinquiesdecies
491-vicies semel

855-861

Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole, nonché rinnovo parco autobus

43, co. 1-4

 

492-495

492-495

862-865

Rinnovo parco autobus e commissariamento dell’azienda Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici

43, co. 5

 

496

496 e 496-bis

866-867

Disciplina e risorse del contratto di programma ANAS. Interventi straordinari

 

 

 

496-ter - 496-decies

868-875

Garanzie pubbliche

44

 

497-499

497-499-bis

876-879

Fondo di risoluzione unico

 

 

 

499-ter – 499-octies

880-885

Incentivi alle imprese delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna

 

 

 

499-novies – 499-decies

886

Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa

45

 

500-510

500-510

887-897

Circolazione del contante

46

 

511-514

511-512, 513-514

898-899, 902-903

Pagamenti elettronici

 

 

 

512-bis
512-ter

900-901

Emolumenti delle PPAA superiori a 1000 euro

 

 

 

514-bis

904

Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo e coperture

47, co. 1-10

 

515-523

515-523

905, 909-910, 912-916

Agevolazioni piccola proprietà contadina

 

 

 

515-bis
515-ter

906-907

Compensazione IVA sulle carni

 

 

 

516

908

Esenzione accisa produzione energia elettrica da fonti rinnovabili per le imprese

 

 

 

518-bis

911

(IVA sul pellet)

47, co. 11

 

soppresso

 

 

Esenzione imposte per atti relative a controversie sui masi chiusi

 

 

 

523-bis

917

Disposizioni in materia di giochi

48

 

524-535

524-535

918-946, 948

Servizi di supporto per l’istruzione degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio

 

 

 

534-terdecies

947

Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata

49

 

536-542

536-542-bis

949-957

Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary disclosure

50

 

543-544

543-544

958-959

Istituzione di una aliquota IVA al 5 per cento

 

50-bis

545-547

545-547

960-963

Contrasto evasione fiscale nel settore degli autoveicoli

 

50-ter

548

548

964

Risorse per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico

 

 

 

548-bis a 548-septies.1

965-973

Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie

 

 

 

548-octies -
548-duodecies

974-978

Card per acquisti culturali per i giovani

 

 

 

548-terdecies -
548-quaterdecies

979-980

Esclusione della Fondazione MAXXI dal contenimento delle spese

 

 

 

548-quaterdecies.1

981

Credito d’imposta per sistemi di videosorveglianza

 

 

 

548-quinquiesdecies

982

Contributo all’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe

 

 

 

548-sexiesdecies

983

Credito d’imposta strumenti musicali

 

 

 

548-septiesdecies

984

Due per mille per associazioni culturali

 

 

 

548-duodevicies

985

Assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza

 

 

 

548-undevicies

986

Trattamento fiscale contributi volontari ai consorzi obbligatori

 

 

 

548-vicies–548-vicies bis

987-989

Assunzioni Agenzia Dogane e Monopoli

 

 

 

548-vicies ter

990

Contributo CONI per Olimpiadi a Roma

 

 

 

548-vicies quater

991

Clausola di salvaguardia Regioni statuto speciale

 

50-quater

549

549

992

Tabelle A e B

51, co. 1

 

550

550

993

Tabella C

51, co. 2

 

551

551

994

Tabella E (Vedi tabella che segue)

51, co. 3 e 5

Nuova Voce

552 e 554

552 e 554

995, 997

Tabella D

51, co. 4

 

553

553

996

Copertura finanziaria della legge di stabilità

51, co. 6

 

555

555

998

Entrata in vigore

52

 

556

556

999

 

 

 


Schede di lettura


Articolo 1, comma 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

 

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2016, 2017 e 2018, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

 

Il comma 1 fissa i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2016, 2017 e 2018, che sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

Allegato 1 (articolo 1, comma 1) (importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

Descrizione risultato differenziale

2016

2017

2018

Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari 4.150 milioni di euro per il 2016, a 5.150 milioni di euro per il 2017 e a 3.150 milioni di euro per il 2018), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (**)

-35.400

-20.000

-11.000

 

 

 

278.400

 

 

 

295.000

 

 

 

260.000

(**) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato

 

Il saldo netto da finanziare è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevede effettuare nell’anno e che non sono coperte dalle entrate finali: tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

Per il 2016 il limite massimo del saldo netto da finanziare è pari a 35,4 miliardi in termini di competenza, superiore ai 32 miliardi indicati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, al netto di 4.150 milioni per regolazioni contabili e debitorie.

Tale limite è superiore al valore effettivo del saldo (11,4 miliardi) risultante dal disegno di legge di bilancio per il 2016. La differenza tra il limite massimo e il saldo contabile rappresenta un margine “cautelativo” rispetto ad eventuali variazioni in aumento del saldo che dovessero verificarsi in corso d’anno. Anche nelle precedenti leggi di stabilità si prevedeva una differenza tra il saldo di bilancio e il limite massimo, di ampiezza di anno in anno diversa.

Per quanto riguarda il ricorso al mercato, per l’anno 2016 è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 278,4 miliardi.

Anche in questo caso il valore massimo del ricorso al mercato fissato dal comma 1 in esame è superiore a quello risultante dal disegno di legge di bilancio, pari a 233,1 miliardi. Si tratta di un differenziale, anche esso già presente nelle precedenti leggi di stabilità, volto a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.

Per il biennio successivo, il livello massimo del SNF è fissato in misura pari a 20 miliardi per il 2017 e a 11 miliardi per il 2018, al netto di 5.150 milioni di euro per il 2017 e di 3.150 milioni per il 2018 per regolazioni contabili e debitorie.

Come per il 2016, anche tali limiti si situano al di sopra dei valori risultanti dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2017 e 2018, come risultante dal disegno di legge di bilancio, pari, rispettivamente, a 5,4 miliardi nel 2017 e a 13,7 miliardi nel 2018.

Il livello massimo del ricorso al mercato è determinato in 295 miliardi nel 2017 e 260 miliardi nel 2018 (257 miliardi e 225,8 miliardi, rispettivamente, nei due anni, nel disegno di legge di bilancio).

Come specificato dall’allegato 1, il livello massimo del ricorso al mercato relativo a ciascuna annualità si intende al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata (o di ristrutturare) passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

Regolazioni contabili e debitorie

 

I valori dei saldi fissati nel comma in esame sono calcolati al netto delle regolazioni contabili e debitorie.

Le regolazioni contabili rappresentano lo strumento per ricondurre in bilancio operazioni che hanno già manifestato il loro impatto economico-finanziario. Esse possono esplicare effetti unicamente sul bilancio dello Stato (attraverso la contabilizzazione di un uguale importo nelle entrate e nelle spese), ovvero coinvolgere anche la Tesoreria: ciò avviene in presenza di anticipazioni di tesoreria, che vengono regolate in esercizi successivi. L’operazione incide sul fabbisogno (del settore statale e del settore pubblico) e sull’indebitamento nell’anno in cui avviene l’anticipazione; incide invece sul bilancio dello Stato nell’anno in cui ci si fa carico della sua regolazione.

Oltre alle regolazioni contabili, vi sono le c.d. regolazioni debitorie in senso stretto, il cui trattamento contabile viene valutato caso per caso. Ai fini dell’indebitamento netto, di norma, una partita debitoria sviluppa i suoi effetti nel momento in cui nasce l’obbligazione, a condizione tuttavia che siano chiaramente identificabili sia i soggetti creditori che l’ammontare del debito. Tale criterio si applica anche se l’iscrizione nel bilancio dello Stato e il flusso dei pagamenti (e quindi l’effetto sul fabbisogno) avviene ratealmente. In mancanza di tali condizioni, la contabilizzazione dell’operazione nel conto della P.A. segue i flussi di cassa e corrisponde a quanto annualmente viene pagato a titolo di restituzione del debito, oppure è allineata all’ammontare dei rimborsi validato nell’anno dall’Amministrazione a prescindere dall’effettivo pagamento.

Quanto infine ai rimborsi d’imposta pregressi, si tratta di somme che vengono iscritte in bilancio per essere destinate a rimborsi di imposta richiesti in anni precedenti. Esse vengono registrate nel conto economico della P.A. secondo il principio della competenza economica e quindi nell’anno in cui è avvenuta la richiesta di rimborso. Hanno invece effetto sul fabbisogno nell’anno in cui sono rimborsate.

Secondo quanto risulta dai prospetti contenuti nella legge di stabilità e nel bilancio, esse sono così determinate nel triennio:

 

 

I risultati differenziali relativi al 2016 espressi dal saldo netto da finanziare e dal ricorso al mercato evidenziano un peggioramento pari a 3,4 miliardi di euro rispetto alla versione iniziale del testo, derivante da quanto dichiarato dal governo nel corso della seduta del 13 dicembre 2015, con la quale il Governo ha dichiarato di volersi avvalere da subito degli ulteriori margini finanziari prefigurati nella Relazione al Parlamento inviata alle Camere unitamente alla Nota di aggiornamento al DEF 2015 ed approvata con risoluzione di ciascuna Camera l’8 ottobre scorso. In tale Relazione si rappresentava l’intenzione da parte del Governo di includere nei saldi anche le spese connesse al fenomeno dell’immigrazione, per un importo equivalente a 0,2 punti di Pil, conseguendone un innalzamento dell’indebitamento netto 2016 dal livello del 2,2 per cento del Pil a quello del 2,4 per cento.


 

Articolo 1, commi 2 e 3
(
Gestioni previdenziali)

 


2. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2016. I predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.


 

 

I commi 2 e 3 recano disposizioni in merito all'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali, nonché agli importi complessivi dovuti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, alla gestione speciale minatori e alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS, per il 2016.

In particolare, il comma 2 determina l'adeguamento, per l'anno 2016, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e il soppresso ENPALS[1]).

La ripartizione tra le gestioni interessate avviene ai sensi del procedimento di cui all’articolo 14 della L. 241/1990, ossia mediante la convocazione di una Conferenza di servizi.

Gli incrementi dei trasferimenti disposti per il 2016, nell’ambito della Missione 025 (Politiche previdenziali, Programma 003 – Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali), ai sensi di quanto contenuto nell’Allegato 2, pari complessivamente a 281,94 milioni di euro, sono determinati:

a)  nella misura di 207,28 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS (v. punto 2.a1) dell’Allegato 2);

b)  nella misura di 51,22 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali (v. punto 2.a2) dell’Allegato 2);

c)  nella misura di 23,44 milioni di euro ai fini dell’adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex-INPDAP (v. punto 2.a3) dell’Allegato 2);

d)  nello stesso Allegato 2, inoltre, viene previsto un trasferimento in misura complessivamente pari a 2.366,35 milioni di euro per il 2016, relativa alla quota-parte di mensilità delle pensioni erogate dal soppresso INPDAP e posta a carico dello Stato (v. punto 2.b2) dell’Allegato 2).

Pertanto, come previsto dal successivo comma 3, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2016, sempre come evidenziato dall’Allegato 2, per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l’ENPALS sono determinati (v. punto 2.b1) dell’Allegato 2):

§  in 3,14 milioni di euro, per la gestione previdenziale speciale minatori (lettera a));

§  in 72,82 milioni di euro per il soppresso ENPALS (lettera b));

§  in 551,40 milioni per l’integrazione annuale degli oneri di pensione per i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni prima del 1° gennaio 1989 (lettera c)).


 

Articolo 1, comma 4
(Iscrizione degli esperti contabili alla Cassa ragionieri)

 

4. Gli esperti contabili iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituito ai sensi della legge 24 febbraio 2005, n. 34, e del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

 

 

Il comma 4 prevede che gli esperti contabili, iscritti alla Sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti, e gli esperti contabili che esercitano la libera professione con carattere di continuità sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali (CNPR).

 

La norma, pertanto, chiarisce a quale cassa di previdenza devono iscriversi gli esperti contabili: alla Cassa Ragionieri, e non a quella dei Commercialisti.

 

Si ricorda che per l’iscrizione alla richiamata Sezione B è necessario il possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale o nella classe delle lauree in scienze economiche e il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

 

Per quanto concerne gli enti gestori di forme di previdenza per i liberi professionisti, si ricorda che le Casse di previdenza cui sono iscritti coloro che esercitano attività professionali sono state privatizzate, dal 1° gennaio 1995, nell’ambito del riordino generale degli enti previdenziali disposto con l’articolo 1, commi da 32 a 38, della L. 537/1993.

In attuazione della suddetta delega, è stato emanato il D.Lgs. n. 509/1994, che ha disposto la trasformazione in associazione o fondazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, tra l’altro, anche della Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali.

Successivamente, il D.Lgs. n. 103/1996 (in attuazione della delega contenuta nella L. n. 335/1995) ha assicurato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale per le richiamate Casse.


 

Articolo 1, commi 5-7
(Eliminazione aumenti accise e IVA)

 


5. Il comma 430 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.

6. Al comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole: «di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2017»;

b) alla lettera b), le parole: «di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «di due punti percentuali dal 1° gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2018»;

c) alla lettera c), le parole: «700 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni di euro per l'anno 2018».

7. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al terzo periodo, le parole da: «, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli» fino alla fine del periodo sono soppresse.


 

 

I commi da 5 a 7 disattivano la clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2014 e rinviano al 2017 gli aumenti predisposti dall’ulteriore clausola introdotta dalla legge di stabilità 2015.

Tale misura si pone in linea con quanto già preannunciato nel DEF 2015 e confermato in sede di Nota di aggiornamento, laddove si prevede la copertura della riduzione del gettito tramite tagli di spesa.

La Nota precisa, peraltro, che il percorso dei tagli sarà più graduale, al fine di mitigare gli impatti depressivi sul PIL.

Si ricorda che il comma 430 della legge di stabilità 2014 aveva disposto variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti (cd. tax expenditures) – da definire con successivo DPCM – tali da assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi a decorrere dal 2017. Tali misure potevano non essere adottate in caso di interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di pari importo.

Già la legge di stabilità 2015 (comma 208) aveva posticipato al 15 gennaio 2016 la data di emanazione del DPCM riducendo la previsione di maggiori entrate a 3,272 miliardi per il 2016 e 6,272 miliardi di euro a decorrere dal 2017.

Contestualmente, i commi 718 e 719 della legge di stabilità 2015 hanno introdotto una nuova clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali (con effetti di maggior gettito stimati nella relazione tecnica in circa 12,8 miliardi nel 2016 e 19,2 miliardi nel 2017) e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018. Anche tali aumenti possono essere sostituiti da provvedimenti che assicurino gli stessi effetti positivi attraverso maggiori entrate o risparmi di spesa mediante interventi di revisione della spesa pubblica.

 

Effetti finanziari a legislazione vigente

 

 

2016

2017

dal 2018

Variazioni aliquote e riduzioni agevolazioni e detrazioni fiscali (c. 430)

3.272

6.272

6.272

Aumento accisa carburanti (c.632)

728

728

728

Incremento aliquote IVA (c. 718)

12.814

19.221

21.965

- Incremento accise (c.718)

 

 

700

TOTALE CLAUSOLE

16.814

26.221

28.965

 

Effetti finanziari della nuova clausola

 

 

2016

2017

dal 2018

Variazioni aliquote e riduzioni agevolazioni e detrazioni fiscali (c. 430)

-

-

-

Aumento accisa carburanti (c.632)

-

-

-

Incremento aliquote IVA (c. 718)

-

15.133

19.571

- Incremento accise (c.718)

 

 

350

TOTALE CLAUSOLE

-

15.133

19.921

 

 

Il comma 5 provvede quindi all’abrogazione del predetto comma 430, eliminando i prospettati aumenti di 3,272 e 6,272 miliardi di euro (prima clausola di salvaguardia).

 

Il comma 6 interviene sulla seconda clausola di salvaguardia, sostanzialmente rinviando al 2017 gli aumenti già previsti per il 2016.

 

Viene a tal fine modificato il citato comma 718 della legge di stabilità 2015 in più punti:

§  con una prima modifica alla lettera a), l’aumento dell'aliquota IVA del 10 per cento di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 è posticipato al 1 gennaio 2017; conseguentemente, a tale data l’aliquota sarà incrementata di tre punti percentuali, vale a dire dal 10 al 13 per cento;

§  con una modifica alla lettera b), l’aumento dell'aliquota IVA del 22 per cento di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 è posticipato al 1° gennaio 2017 (cioè dal 22 al 24 per cento), mentre l’aumento di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 slitta al 1° gennaio 2018 (cioè dal 24 al 25 per cento); è poi soppresso l’ulteriore aumento di 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018;

§  sono quindi ridotte della metà - da 700 a 350 milioni di euro - le maggiori entrate previste a decorrere dal 2018 mediante aumento dell’aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, (lettera c)).

 

Il comma 7 disattiva l’ulteriore aumento di accisa previsto dal comma 632 della medesima legge di stabilità 2015, già posticipato al 2016 dal decreto-legge n. 153 del 2015.

 

Tale comma, come modificato dal decreto-legge n. 153 del 2015, disciplina la clausola di salvaguardia in caso di mancato rilascio delle autorizzazioni degli organismi europei alle misure di deroga in relazione all'estensione del reverse charge alla grande distribuzione ed all'introduzione dello split payment, stabilendo che alla copertura degli effetti finanziari negativi si provveda, per l'anno 2015, con le maggiori entrate derivanti dalla c.d. voluntary disclosure, in luogo dell'impiego delle entrate derivanti dall’aumento dell’accisa sui carburanti che slitta conseguentemente all'anno 2016.

Poiché l’autorizzazione è stata concessa - in via temporanea dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 – solo per lo split payment, l'importo da coprire è stato ridefinito in 728 mln di euro (in luogo dei previgenti 1.716 mln) e la nuova decorrenza dell'incremento, eventuale, delle accise sui carburanti posticipata a partire dall'anno 2016 (in luogo del 2015).

 

La norma in commento provvede quindi ad eliminare in via definitiva il predetto aumento.

 

 

La delega fiscale sulle tax expenditures

 

Si ricorda, infine, che in attuazione dell’articolo 4 della legge di delega fiscale (legge n. 23 del 2014) il Decreto Legislativo n. 160 del 2015, riguardante la stima dell'evasione fiscale e il riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale modifica la legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) al fine di introdurre strumenti di monitoraggio delle spese fiscali (c.d. tax expenditures) e prevedere il coordinamento dei medesimi strumenti con le procedure di bilancio.

In primo luogo, la norma pone in capo al Governo la predisposizione di un programma annuale di riordino delle spese fiscali da attuare con la manovra di finanza pubblica, da presentare insieme alla Nota di aggiornamento del DEF. Le spese fiscali entrate in vigore da almeno cinque anni sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma.

Inoltre, allo stato di previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, (consuntivo), che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso.

Tale rapporto sostituisce gli attuali allegati A e B alla nota integrativa della Tabella 1 (Stato di previsione delle entrate del disegno di legge di bilancio).

 

Si stabilisce, poi, che il Governo presenti annualmente, contestualmente alla Nota di aggiornamento al DEF, un rapporto al Parlamento contenente i risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, ivi distinguendosi tra imposte accertate e riscosse, nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento. Il documento contiene inoltre l'illustrazione dei risultati del recupero di somme dichiarate e non versate, e degli effetti della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni.

 

 

Si rileva che l’ammontare complessivo degli effetti dei 296 regimi agevolativi (cd. tax expenditures) indicato nell’allegato A alla nota integrativa della Tabella 1 del disegno di legge di bilancio 2016 (Stato di previsione delle entrate) è pari a:

§  175.102,7 milioni per il 2016 (+15.199,10 rispetto al ddl di bilancio 2015);

§  175.689,6 milioni per il 2017 (+14.616,40 rispetto al ddl di bilancio 2015);

§  176.257,8 milioni per il 2018.

 

L’allegato B indica un ammontare degli effetti delle 11 agevolazioni introdotte da ottobre 2014 a settembre 2015 pari a:

§  634,2 milioni per il 2016;

§  1.288,4 milioni per il 2017;

§  1.240 milioni per il 2018.

Tali importi sono comunque contabilizzati anche nell’allegato A.

 

Rispetto a quanto riportato nell’allegato A inserito nella nota integrativa dello stato di previsione delle entrate per l’anno finanziario 2015, il numero delle disposizioni recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, nel complesso, è aumentato attestandosi a 296 misure. Tale variazione è dovuta all’introduzione nell’esercizio di nuove disposizioni (allegato B).

 

Le maggiori entrate rivenienti dal contrasto all'evasione fiscale e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale sono attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

 

Si segnala, infine, che l’articolo 33, comma 7 del disegno di legge in commento (alla cui scheda di lettura si rinvia) riduce l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale dei seguenti importi:

§  666, 6 milioni di euro per il 2016;

§  413,4 milioni di euro per il 2017;

§  410,9 milioni di euro per il 2018;

§  387,9 milioni di euro a decorrere dal 2019.

 


 

Articolo 1, comma 8
(Reddito atleti professionisti)

 

8. Il comma 4-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

 

 

Il comma 8 esclude dal reddito da lavoro dipendente a fini IRPEF degli atleti professionisti la quota - pari al 15 per cento, individuata ex lege - del costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti medesimi.

 

A tal fine viene abrogato l’articolo 51, comma 4-bis del Testo unico delle imposte sui redditi -– TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Tale norma, ai fini dell’individuazione del reddito da lavoro dipendente imponibile a fini IRPEF per gli atleti professionisti, prendeva in considerazione anche il 15 per cento del costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative.

 

Per effetto delle modifiche in esame, tale quota non è più computata nel reddito imponibile degli atleti.


 

Articolo 1, comma 9
(Personale dell’amministrazione finanziaria)

 


9. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, ai dipendenti dell'Amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le Agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001, o del quadriennio 2002-2005, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, sino all'adozione di una specifica disciplina contrattuale, il relativo trattamento economico e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate.


 

 

Il comma 9 riconosce ai dipendenti della amministrazione economico-finanziaria (incluse le agenzie fiscali) ai quali siano state affidate le mansioni della Terza Area del CCNL di comparto e retrocessi alla Seconda Area a seguito di una sentenza del TAR del Lazio, lo svolgimento delle funzioni espletate, con conferma del relativo trattamento economico (comunque a titolo individuale e in via provvisoria). Tale riconoscimento opera, ad ogni modo, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate.

In sostanza la norma avrebbe lo scopo di risolvere il caso dei circa 700 funzionari dell’Agenzia delle Entrate che, vincitori del concorso interno bandito il 26 luglio del 2001 (bandito in applicazione del CCNL di comparto del quadriennio 1998-2001, o del quadriennio 2002-2005), appartenenti alla ex posizione economica B3 (attuale F3 della Seconda Area) ed inquadrati il 1° febbraio del 2007 in soprannumero nell’ex posizione C1 (attuale F1 della Terza Area), sono stati retrocessi dalla Terza alla Seconda Area (e inquadrati nella stessa posizione economica che ricoprivano nel 2007) in seguito alla sentenza del TAR del Lazio n. 12321/2008.


 

Articolo 1, comma 10, lettere a) e b)
(Esenzione IMU immobili in comodato d'uso)

 


10. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: «, nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;

b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente:

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».


 

 

Il comma 10 alle lettere a) e b) dispone la riduzione del cinquanta per cento della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato. Al contempo si estende detto beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso.

 

In particolare, con una prima modifica (lettera a)) viene espunta dal comma 2 la previgente norma, che concedeva ai comuni la facoltà di considerare direttamente adibita ad abitazione principale (dunque esentandola da IMU) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzassero come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operasse o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500, oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenesse a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.

 

Con la lettera b) del comma 10 viene modificato il comma 3 dell’articolo 13, che reca le ipotesi di riduzione a metà della base imponibile IMU, inserendovi la lettera 0a).

Viene dunque prevista la riduzione al cinquanta per cento della base imponibile IMU per le unità immobiliari, purché non di lusso (ossia classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli), alle seguenti e concomitanti condizioni:

§  che il comodatario la destini ad abitazione principale;

§  che il contratto sia registrato;

§  che il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; tuttavia il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non di lusso.

 

Per l'applicazione dell'esenzione, il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti nella dichiarazione IMU (di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).

 

Le norme in esame sostituiscono dunque la previgente facoltà dei comuni di esenzione IMU con una riduzione ex lege della base imponibile.


 

Articolo 1, commi 10 (lettere c), d) ed e)) -16, 21-26 e 28
(Esenzione per l’abitazione principale,
i macchinari imbullonati e i terreni agricoli)

 


10. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

d) il comma 8-bis è abrogato;

e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».

11. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo è soppresso.

12. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, dal periodo d'imposta 2014, anche all'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».

13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669è sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;

e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».

15. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica».

16. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente:

«15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica».

21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.

23. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.

25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato.

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.


 

 

I commi 10-16 e 28-30 apportano sostanziali modifiche all’assetto della tassazione immobiliare e al regime fiscale delle imposte sui trasferimenti immobiliari.

Con un primo gruppo di norme (comma 10, lettere c) e d) e 13) si provvede al complessivo riassetto delle agevolazioni per i terreni agricoli, a tal fine esentando da IMU:

§  i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, come individuati ex lege;

§  i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

§  i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;

§  i terreni agricoli con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

Per effetto delle norme in esame (comma 12) il principio di sostituzione imposte immobiliari/IRPEF è esteso anche alle imposte immobiliari istituite dalle province autonome, con efficacia dal 2014. Dunque anche tali imposte immobiliari sostituiscono, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, fatto salvo il parziale assoggettamento a IRPEF del reddito di immobili non locati siti nello stesso comune dell’abitazione principale.

Si elimina la TASI sull’abitazione principale (ad eccezione degli immobili di pregio, comma 14), anche nell’ipotesi in cui è il detentore a destinare l’immobile ad abitazione principale. Si dispone un’aliquota ridotta per gli immobili-merce.

Sono inoltre esentate da IMU le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica (comma 15).

Si estende l’esenzione per la prima casa all’imposta sugli immobili all’estero – IVIE (comma 16).

I commi 21-24 escludono i macchinari funzionali al processo produttivo (ivi compresi i cd. imbullonati) della rendita catastale e, quindi, dalle imposte immobiliari.

È abrogata l’Imposta Municipale Secondaria - IMUS (comma 25).

Il comma 26 dispone la sospensione, per l’anno 2016, dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, in luogo di vietare la deliberazione di tali aumenti. Si chiarisce inoltre che detti aumenti sono rapportati ai livelli di aliquote applicabili per l’esercizio 2015.

In tal modo, la sospensione degli aumenti di aliquote riguarda anche gli enti che hanno già deliberato in tal senso all’entrata in vigore della legge di stabilità in esame.

Il comma 28 mantiene ferma la possibilità per i comuni, per il 2016, di maggiorare dello 0,8 per mille l’aliquota TASI per gli immobili non esenti, con espressa delibera del Consiglio comunale.

 

Modifiche alla disciplina IMU per i terreni agricoli (commi 10, lettere c) e d), e 13)

 

Il primo gruppo di norme in esame interviene sulla disciplina dell’IMU sui terreni agricoli, contenuta nell’articolo 13 del decreto-legge. n. 201 del 2011 e nel decreto legislativo n. 23 del 2011, al fine di ampliare il perimetro delle esenzioni.

Per effetto delle norme in esame sono esentati da IMU (comma 13):

§  i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, come individuati ex lege;

§  i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

§  i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;

§  i terreni agricoli con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

 

Più in dettaglio, il comma 13 ridisegna il perimetro dell’esenzione IMU - prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 - per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, chiarendo che l’esenzione si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Detta circolare reca l’individuazione dei comuni cd. montani o collinari, in cui opera l’esenzione IMU (originariamente, a fini ICI) in favore dei terreni agricoli.

Dal 2016 essi sono esenti da imposta in virtù della loro ubicazione in un comune classificato montano o collinare. La richiamata circolare chiarisce che, ove accanto all'indicazione del comune non sia riportata alcuna annotazione, l'esenzione opera sull'intero territorio comunale. Ove sia riportata l'annotazione “parzialmente delimitato”, con la sigla "PD', l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale.

 

Oltre a tali esenzioni, valevoli per i terreni agricoli ricadenti in specifiche aree, il comma 13 esenta da IMU gli altri terreni agricoli in virtù di ulteriori caratteristiche:

a)   posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b)  ubicati nei comuni delle isole minori (di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448) indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;

c)   a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

 

In precedenza, ai sensi del decreto-legge n. 4 del 2015, l'esenzione si applicava:

a)    ai terreni agricoli nonché a quelli incolti ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani Istat;

b)   ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati ubicati nei comuni delle isole minori (articolo 25, comma 7, allegato A, della legge n. 448 del 2001);

c)    ai terreni agricoli nonché a quelli incolti posseduti e condotti – anche in comodato ed in affitto - dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani ai sensi del citato elenco Istat.

A decorrere dall'anno 2015, per i terreni ubicati nei comuni della cd. collina svantaggiata, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, spettava una detrazione di 200 euro. Inoltre, erano esenti i terreni a immutabile destinazione agro silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadono in zone montane o di collina, come definite dalla disciplina secondaria (D.M. 28 novembre 2014).

I terreni agricoli sono inoltre esenti dalla TASI (decreto-legge n. 16 del 2014).

 

La norma in oggetto determina la conseguente imponibilità ai fini IRPEF dei redditi dominicali relativi ai terreni agricoli precedentemente soggetti all’IMU. Infatti, in base agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali in relazione al reddito fondiario dei fabbricati non locati e dei terreni non affittati, per la componente dominicale (cosiddetto effetto di sostituzione IMU/IRPEF; si vedano la circolare 11/E del 21 maggio 2014, la circolare n. 3/DF del 2012 e la circolare n. 5/E del 2013).

 

Si segnala al riguardo che il comma 909 del provvedimento in commento - modificando l’articolo 1, comma 512, della legge n. 228/2012 - fissa nel 30 per cento, in luogo dell'attuale 7 per cento, la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario a decorrere dal periodo di imposta 2016. Da tale rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.

 

In conseguenza delle modifiche al panorama delle esenzioni IMU per i terreni agricoli, la lettera c) del comma 10 abroga la misura ridotta del moltiplicatore (75) – necessario per determinare la base imponibile IMU – applicabile a detti immobili, nonché ai terreni quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (secondo periodo dell’articolo 13, comma 5 del decreto-legge n. 201 del 2011).

 

Il valore dei terreni agricoli a fini IMI era calcolato, ai sensi delle norme previgenti, applicando al reddito dominicale, rivalutato (del 25 per cento), una specifica misura di moltiplicatore, pari a 75 dal 1° gennaio 2014 (articolo 1, comma 707 della legge di stabilità 2014).

 

La lettera d) del comma 10 elimina la franchigia per l’applicazione dell’IMU ai terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (abrogando il comma 8-bis dell’articolo 13).

 

Detta franchigia riguardava per i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6000 euro, in presenza delle condizioni di legge (possesso e conduzione da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali); oltre il predetto importo l'applicazione dell'IMU avveniva per scaglioni.

 

Si ricorda che l'aliquota IMU per i terreni agricoli (per quanto non esenti ai sensi delle norme in commento) è quella ordinaria dello 0,76 per cento. I comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali.

 

Modifiche ai termini per l’invio delle delibere comunali IMU (comma 10 lettera e))

 

La lettera e) del comma 10 apporta modifiche all’articolo 13, comma 13-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, norma che - tra l’altro - fissa i termini per l’invio al MEF da parte dei comuni delle delibere su aliquote e detrazioni IMU, nonché dei regolamenti locali dell’imposta stessa.

In particolare, con le norme in esame detta scadenza è anticipata dal 21 al 14 ottobre di ciascun anno e viene precisato che tale termine è perentorio.

Si rammenta che l’invio tempestivo delle informazioni influisce sul versamento della seconda rata IMU da parte dei soggetti passivi d’imposta: il mancato invio comporta l’applicazione delle norme dell’anno precedente.

Il versamento della seconda rata è infatti effettuato sulla base degli atti pubblicati nel sito del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tale scopo le norme fissavano al 21 ottobre il termine per l’invio di regolamenti e delibere, che le modifiche in esame anticipano al 14 ottobre.

 

Riserva di disciplina in favore delle province autonome (comma 11)

 

Il comma 11 elimina la riserva di disciplina disposta a favore delle province autonome di Trento e di Bolzano, abrogando a tal fine l’ultimo periodo del comma 8 dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (cd. federalismo fiscale municipale, nel quale è stata originariamente disciplinata l’IMU e che reca tuttora parte della normativa vigente).

Si ricorda che il comma 1-bis dell'articolo 80 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (DPR 31 agosto 1972, n. 670) dispone che, nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.

 

Imposte immobiliari delle province autonome: effetto di sostituzione IRPEF(comma 12)

 

Il comma 12 prevede che il principio di sostituzione imposte immobiliari / IRPEF esplichi i propri effetti anche con riferimento alle imposte immobiliari istituite dalle province autonome nell’ambito della relativa autonomia, con efficacia dal 2014.

Di conseguenza, con le modifiche in esame anche le imposte immobiliari delle province autonome sostituiscono, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati (nonché l’ICI, di fatto non più applicabile), fatto salvo il parziale assoggettamento a IRPEF del reddito di immobili non locati siti nello stesso comune dell’abitazione principale.

 

Più in dettaglio, le norme in commento estendono all’IMI e all’IMIS (istituite rispettivamente dalla provincia di Bolzano e dalla provincia di Trento) gli effetti dell’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 23 del 2011 in tema di federalismo municipale, in forza del quale l'IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché l'imposta comunale sugli immobili. Viene fatto salvo quanto disposto all’articolo 9, comma 9, terzo periodo, che assoggetta a IRPEF per il 50 per cento il reddito degli immobili ad uso abitativo, non locati, situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria.

La norma si applica retroattivamente, cioè a decorrere dal periodo d’imposta 2014.

 

Per quanto riguarda IMI e IMIS si ricorda brevemente quanto segue:

§  la Provincia autonoma di Bolzano ha istituito e disciplinato l'imposta municipale immobiliare (IMI) con la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, nell'ambito della competenza legislativa in materia di finanza locale, attribuita alle Province autonome dall'articolo 80 dello statuto (D.P.R. n. 670/1972). L'imposta, nel territorio della Provincia, sostituisce integralmente le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili; Per effetto del comma 508 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), è stata estesa anche all’IMI la norma che ne consente la deducibilità dalle imposte sui redditi con riferimento agli immobili produttivi dal reddito d’impresa. Il decreto-legge n. 4 del 2015 ha disposto che tale parziale deducibilità sia applicabile già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014;

§  la Provincia autonoma di Trento ha istituito l’IMIS, Imposta Municipale Immobiliare Semplice, con gli articoli 1-14 della legge finanziaria provinciale per il 2015 (legge n. 14 del 2014), nell'ambito della competenza legislativa in materia di finanza locale, attribuita alle Province autonome dall'articolo 80 dello Statuto (D.P.R. n. 670/1972). Il richiamato decreto-legge n. 4 del 2015 ha esteso anche all’IMIS la richiamata norma sulla parziale deducibilità dell’imposta dal reddito di impresa, con riferimento agli immobili produttivi.

 

Esenzione IMU immobili cooperative edilizie per studenti universitari soci (comma 15)

 

Il comma 15 esenta da IMU le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Più in dettaglio, viene aggiunto un periodo al già menzionato articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 201 del 2011, che esenta da IMU le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Per effetto delle modifiche in esame, l’esenzione è estesa alla suddetta tipologia di cooperativa edilizia, anche se i soci non vi hanno trasferito la residenza anagrafica.

 

Modifiche alla TASI: l’abitazione principale
(comma 14, lettere a), b) e d))

Il comma 14 reca modifiche alla TASI, istituita dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013).

In particolare le lettere a) e b) intendono eliminare l’applicazione della TASI all’abitazione principale (ad eccezione degli immobili di pregio, su cui la tassazione permane) sia nel caso in cui l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dal possessore, sia nell’ipotesi in cui è il detentore a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale.

 

Si rammenta brevemente che la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, commi 639 e seguenti) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; l'altro collegato alla fruizione di servizi comunali ed a sua volta articolato nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Per quanto riguarda la TASI, soggetto passivo è il possessore o il detentore dell'immobile; la base imponibile è il valore dell'immobile rilevante a fini IMU. La TASI ha un'aliquota base dell'1 per mille, che può essere manovrata dai Comuni.

Ove l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune con regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Per effetto del decreto-legge n. 16 del2014, i comuni possono elevare l'aliquota massima TASI di un ulteriore 0,8 per mille rispetto al limite di legge (2,5, fissato dalla legge di stabilità 2014). Di conseguenza, l’aliquota massima per la TASI sull'abitazione principale nel 2014 e 2015 è stata fissata in misura pari al 3,3 per mille (articolo 1, comma 679 della legge n. 190 del 2014, legge di stabilità 2015).

 

Più in dettaglio, la lettera a), modificando il comma 639 della legge n. 147 del 2013, esenta da TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare.

Restano assoggettate a TASI (che si aggiunge all’IMU) le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ossia gli immobili di lusso, le ville ed i castelli.

La lettera b) modifica di conseguenza il presupposto dell’imposta, chiarendo che esso è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, (comma 669) ad eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria e fatta eccezione per gli immobili di lusso sopra menzionati.

Si precisa che il rinvio alle definizioni di imposta municipale propria è effettuato con riferimento a quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011.

In sintesi il richiamato comma 2, oltre a recare una stringente definizione di abitazione principale del contribuente e ad individuare i conduttori dei terreni agricoli qualificati ad usufruire delle agevolazioni di legge, prevede specifiche assimilazioni all’abitazione principale: alcune possono essere deliberate dai comuni (come quella per l’immobile di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari) ed altre sono previste ex lege. Tra l’altro, dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Inoltre, il comma 2 dispone esplicitamente che l'imposta municipale propria non si applica ad alcune specifiche ipotesi (immobili dei soci di cooperative, agli alloggi sociali, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; immobili del personale di Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia).

 

La lettera d) (aggiungendo due periodi alla fine del comma 681), dispone che, nel caso in cui il detentore dell’immobile lo adibisca ad abitazione principale, escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il versamento della TASI è effettuato in una percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Ove il comune non abbia inviato tempestivamente la delibera, ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale, la quota a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

 

Modifiche alla TASI: gli immobili merce (comma 14, lettera c))

 

La lettera c) del comma 14 reca agevolazioni TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita; aggiungendo un periodo al comma 678 si chiarisce che detti immobili (cd. beni-merce), fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, pagano la TASI con aliquota ridotta allo 0,1 per cento; i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento.

Si rammenta che tale agevolazione si aggiunge all’esenzione completa da IMU disposta dal D.L. 102/2013, alle medesime condizioni (permanenza della destinazione alla vendita e mancata locazione; articolo 13, comma 9-bis del D.L. n. 201 del 2011).

 

Modifiche alla TASI: termini per l’invio delle delibere comunali TASI (comma 14, lettera e))

 

La lettera e) del comma 14, analogamente a quanto previsto per l’IMU (comma 10, lettera e)), con una modifica al comma 688 anticipa dal 21 al 14 ottobre di ciascun anno il termine per l’invio tempestivo, da parte di ciascun comune, delle delibere relative alla TASI (regolamento, aliquote e detrazioni) mediante l’inserimento, per via telematica, nel Portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF.

Ai sensi del comma 688, analogamente a quanto previsto per l’IMU dal decreto-legge n. 201 del 2011, il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nell’apposito sito informatico (di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360) alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; ai sensi della disciplina previgente, a tal fine il comune era tenuto ad effettuare l'invio tempestivo delle delibere entro il 21 ottobre dello stesso anno, che viene anticipato al 14 ottobre dalle norme in esame, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

 

TASI: maggiorazione dell’aliquota da parte dei comuni per il 2016 (comma 28)

 

Il comma 28 mantiene ferma per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi del presente articolo (tra cui le abitazioni principali “di lusso”), la possibilità per i comuni di adottare la maggiorazione dell’aliquota TASI (fino allo 0,8 per mille, di cui al comma 677 della legge di Stabilità 2014), nella stessa misura prevista per il 2015, con delibera del consiglio comunale.

 

Il comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (come modificato nel tempo) consente al comune di determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Inoltre lo stesso comma aveva fissato per il 2014 ed il 2015 il livello massimo di imposizione della TASI al 2,5 per mille.

Nel 2014 e nel 2015 i comuni sono stati autorizzati a superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni, ovvero a patto di finanziare detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali che generino effetti equivalenti alle detrazioni IMU.

Con le norme in commento, tale possibilità di maggiorazione è confermata anche per l’anno 2016.

 

 

Modifiche alle agevolazioni IVIE – imposta sugli immobili all’estero (comma 16)

 

Il comma 16 apporta modifiche alla disciplina dell’IVIE, ossia dell’imposta sugli immobili all’estero, istituita e disciplinata dall’articolo 19 del richiamato decreto-legge n. 201 del 2011, disponendo anche in tal caso l’esenzione della prima casa dei contribuenti.

 

In breve, l'articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero a decorrere dal 2011. Essa è dovuta dal proprietario dell'immobile ovvero dal titolare di altro diritto reale sullo stesso; l'aliquota è fissata (analogamente all'aliquota di base IMU) nella misura dello 0,76 per cento del valore dell'immobile, ma l'imposta non è dovuta se l'importo non supera 200 euro. La base imponibile è costituita dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello utilizzato nel Paese estero per l'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in mancanza, quello come precedentemente individuato.

È disposta una riduzione dell'imposta (dallo 0,76 per cento allo 0,4 per cento del valore degli immobili) per l'immobile adibito, all'estero, ad abitazione principale del contribuente, nonché per le relative pertinenze. E' prevista, inoltre, una detrazione forfetaria di 200 euro da scomputare dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze, che va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verifica il vincolo di destinazione e alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Gli immobili adibiti ad abitazione principale all'estero con le relative pertinenze e anche gli immobili situati all'estero non locati a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in deroga all'articolo 70, comma 2, del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito complessivo.

 

Con il comma 16 si interviene, in particolare, sulle menzionate riduzioni IVIE per l’immobile adibito all’estero ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze. Mediante sostituzione del comma 15-bis dell’articolo 19 del menzionato decreto-legge n. 201 del 2011, la disciplina viene allineata a quella dell’IMU, dunque con esenzione da IVIE per la “prima casa” e gli immobili assimilati, fatta eccezione per l’imposta sui cd. immobili di lusso, con detrazione di 200 euro e applicazione di un’aliquota ridotta allo 0,4 per cento.

L’IVIE non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Ove l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

 

Accatastamento immobili a uso produttivo (commi da 21 a 24)

 

I commi da 21 a 24 introducono agevolazioni in materia di accatastamento e, dunque, di tassazione degli immobili a uso produttivo e a destinazione speciale; si assegna un contributo ai comuni per compensare la perdita di gettito derivante dall’applicazione delle nuove regole di accatastamento di detti immobili.

In sostanza dal 2016 i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, sono esclusi dalla stima diretta ai fini dell’attribuzione della rendita catastale. A tale metodo rimangono soggetti il suolo, le costruzioni e i soli impianti che, ordinariamente, accrescono la qualità e l’utilità dell’unità immobiliare, indipendentemente dal processo produttivo nella stessa svolto. Di conseguenza, le predette tipologie di beni escluse dalla stima diretta sono altresì escluse dai relativi effetti fiscali, in particolare per quanto riguarda l’assoggettamento alle imposte immobiliari.

 

In particolare (comma 21) le norme chiariscono che, dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, sia effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento.

Vengono esplicitamente esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (ivi compresi i cd. “imbullonati”).

 

L’articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 dispone che la rendita catastale degli immobili produttivi sia attribuita per stima diretta, per ogni singola unità. La valutazione tecnica è operata dai professionisti incaricati, al momento della presentazione dei documenti di aggiornamento catastale (procedura “Docfa”) ed è verificata dai tecnici dell’Agenzia delle entrate al momento dell’accertamento sugli aggiornamenti e sulle rendite proposte dalla parte, nei termini previsti dalla normativa.

La legge di stabilità 2015 (commi 244 e 245) ha introdotto una norma interpretativa (dunque con applicazione retroattiva) del menzionato articolo 10, prevedendo che esso debba trovare applicazione secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012.

Detta Circolare ha chiarito che al fine di valutare quale impianto sia incluso o meno nella stima catastale, deve farsi riferimento non solo al criterio dell’essenzialità dello stesso per la destinazione economica dell’unità immobiliare, ma anche alla circostanza che lo stesso sia fisso, ovvero stabile (anche nel tempo), rispetto alle componenti strutturali dell’unità immobiliare. Tale qualifica si rifletteva particolarmente sul profilo fiscale, assoggettando a TASI e IMU gli impianti così qualificati.

 

Il comma 22 chiarisce la tempistica del riaccatastamento dei beni classificati nelle categorie catastali interessate dalla modifica: dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili delle categorie D ed E, possono presentare atti di aggiornamento ai sensi della disciplina generale (decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701), per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto delle modifiche sopra illustrate.

 

Ai sensi del comma 23, limitatamente all’anno di imposizione 2016 per gli atti presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016, con effetto retroattivo.

La previsione è in esplicita deroga all’articolo 13, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che, ai fini della tassazione immobiliare la base imponibile è calcolata applicando specifici valori (moltiplicatori) alla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Con detta deroga le nuove rendite si applicano, ai fini della determinazione della base imponibile IMU e TASI, dal 1° gennaio 2016 e non dal 1° gennaio 2017.

 

Il comma 24 attribuisce ai comuni un contributo annuo di 155 milioni di euro, a titolo di compensazione del minor gettito ad essi derivante dalle norme sull’accatastamento degli immobili produttivi e a destinazione speciale, di cui ai commi 9-11 sopra illustrati.

Per l’anno 2016, si prevede che entro il 30 settembre l’Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento catastale per gli immobili produttivi, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire detto contributo.

Dall’anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da emanarsi, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall’Agenzia delle entrate al Ministero dell’economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 10 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.

 

Dal momento che il gettito IMU derivante dagli immobili a uso produttivo (categoria D, con alcune eccezioni), calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, è riservato allo Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 380, lettera f) della legge di stabilità 2013, legge n. 228 del 2012, si presume che tale compensazione sia riferita al mancato gettito derivante dagli immobili a destinazione speciale (categoria E).

 

Abrogazione dell’Imposta Municipale Secondaria (comma 22)

 

Il comma 25 abroga la cd. Imposta Municipale Secondaria - IMUS, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

 

Il richiamato articolo 11 del D.Lgs. n. 23 del 2011 prevede l'introduzione dell'Imposta municipale secondaria con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. Con la risoluzione n. 1/Df del 12 gennaio 2015 il Dipartimento delle finanze del MEF ha chiarito che i comuni possono istituire l'IMU secondaria solo a seguito dell'emanazione del regolamento governativo previsto dall'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 2011. Tuttavia i tributi e i canoni locali, destinati ad essere sostituiti dall'IMU secondaria, restano dovuti e continuano pertanto ad applicarsi. La legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 714 della legge n. 147 del 2013) aveva posticipato dal 2014 al 2015 il termine per l'introduzione di detta forma di prelievo; successivamente, il decreto-legge n. 192 del 2014 (articolo 10, comma 11-bis) ha prorogato al 2016 l'operatività della disciplina dell'imposta municipale secondaria.

 

Blocco degli aumenti di tributi e addizionali degli enti territoriali
(comma 26)

 

Il comma 26 dispone la sospensione, per l’anno 2016, dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, in luogo di vietare la deliberazione di tali aumenti. Si chiarisce inoltre che detti aumenti sono rapportati ai livelli di aliquote applicabili per l’esercizio 2015.

In tal modo, la sospensione degli aumenti di aliquote riguarda anche gli enti che hanno già deliberato in tal senso all’entrata in vigore della legge di stabilità in esame.

 

Più in dettaglio la norma in esame sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015

 

Si rammenta che l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 16 del 2012 aveva ripristinato il potere di regioni ed enti locali di variare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali, a decorrere dall'anno di imposta 2012; tale potere era stato sospeso dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) "fino all'attuazione del federalismo fiscale".

 

Le norme in esame consentono però di fare salve da tale sospensione alcune specifiche ipotesi.

 

In primo luogo sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Le norme citate si riferiscono alle regioni in situazione di disavanzo sanitario, nelle quali viene applicata la maggiorazioni dell’aliquota dell’IRAP, nella misura di 0,15 punti percentuali, e dell’addizionale regionale all’IRPEF, nella misura di 0,30 punti percentuali, quando gli organi preposti al monitoraggio dell’attuazione dei piani di rientro dei deficit sanitari verificano che la regione in disavanzo non ha raggiunto gli obiettivi previsti.

Più in particolare, l’art. 2, comma 86, della legge finanziaria per il 2010 (legge 191/2009) prevede che l’accertamento, in sede di verifica annuale da parte del Tavolo per la verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, del mancato raggiungimento da parte della Regione degli obiettivi del piano di rientro, comporta l’incremento nelle misure fisse dello 0,15% dell’aliquota IRAP e dello 0,30% dell’addizionale all’IRPEF. La maggiorazione viene applicata, con le procedure previste dall’articolo 1, comma 174, della legge finanziaria per il 2005 (legge 311/2004). In merito all’applicazione dell’incremento all’addizionale regionale all’IRPEF su tutti gli scaglioni di reddito, si rinvia ai chiarimenti forniti dal MEF con la Risoluzione n. 5/DF del 15 giugno 2015.

Con il comunicato n. 235 del 16 ottobre 2014, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha confermato, per l’anno d’imposta 2014, l’applicazione delle maggiorazioni delle aliquote di IRAP e di addizionale regionale IRPEF nel solo Molise. Per l’anno d’imposta 2013, la maggiorazione era stata applicata anche alla Calabria.

 

È inoltre fatta salva la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

In mancanza di ulteriori precisazioni sul punto, è da presumersi che le manovre fiscali suddette siano da riferire a quanto prevedono, rispettivamente per le regioni e per gli enti del servizio sanitario nazionale, l’articolo 2 comma 3 e l’articolo 3 comma 5 del menzionato D.L. n. 35/2013, nei quali si dispone, con formulazione pressoché identica, che alla erogazione delle somme, nei limiti delle anticipazioni di liquidità assegnate, si provvede, tra l’altro, anche a seguito della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità (misure che per gli enti del SSN – viene precisato- dovrebbero essere prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente).

 

Viene esclusa dalla sospensione anche la tassa sui rifiuti (TARI) che, si ricorda, è stata istituita dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013) per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

 

Infine la misura non si applica agli enti locali in predissesto e dissesto[2], come deliberati ai sensi, rispettivamente, dell’art. 243-bis e degli artt. 246 e seguenti del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

 

Come chiarito dalla relazione illustrativa che accompagnava il DDL Stabilità, non rientrano nell’ambito della norma le tariffe di natura patrimoniale (tariffa puntuale, sostitutiva della TARI, di cui al comma 667 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013; canone alternativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP, ossia il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP). Per quanto riguarda il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), seppure alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), si chiarisce che esso ha natura tributaria e quindi rientra nel blocco delle maggiorazioni.


 

Articolo 1, commi 17-20
(Compensazioni ai comuni del minor gettito IMU e TASI e rideterminazione del Fondo di solidarietà comunale)

 


17. Al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del presente articolo prevista per l'IMU e la TASI, all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 380-ter, lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2016 la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è incrementata di 3.767,45 milioni di euro» e il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e seguenti. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito della riduzione della quota di imposta municipale propria di spettanza comunale da versare al bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale, a decorrere dall'anno 2016, la dotazione del predetto Fondo è corrispondentemente ridotta in misura pari a 1.949,1 milioni di euro annui»;

b) al comma 380-ter, lettera a), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione»;

c) al comma 380-ter, lettera b), le parole: «per gli anni 2015 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015, entro il 30 aprile per l'anno 2016 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi»;

d) al comma 380-ter, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) può essere variata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a) da versare al bilancio dello Stato e, corrispondentemente, rideterminata la dotazione del Fondo di cui alla medesima lettera a). Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

e) al comma 380-quater:

1) dopo le parole: «20 per cento» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2015, il 30 per cento per l'anno 2016, il 40 per cento per l'anno 2017 e il 55 per cento per l'anno 2018»;

2) le parole: «approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016»;

3) le parole: «l'anno 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2015 e 2016»;

f) dopo il comma 380-quinquies sono inseriti i seguenti:

«380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter, l'incremento di 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, è ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. A decorrere dall'anno 2016, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, una quota del Fondo di solidarietà comunale, pari a 80 milioni di euro, è accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di euro, di cui al periodo precedente, non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. La quota di 80 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale è ripartita in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.

380-septies. A decorrere dall'anno 2016 l'ammontare del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies, per ciascun comune:

a) della Regione siciliana e della regione Sardegna è determinato in modo tale da garantire la medesima dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015;

b) delle regioni a statuto ordinario non ripartito secondo i criteri di cui al comma 380-quater è determinato in modo tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015.

380-octies. Ai fini del comma 380-septies, per dotazione netta si intende la differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies per ciascun comune, e la quota di alimentazione del fondo a carico di ciascun comune».

18. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari»;

b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

19. Per le medesime finalità di cui al comma 17, per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 85,978 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015.

20. Per l'anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in proporzione alle somme attribuite, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 707 a 734 del presente articolo. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite di 390 milioni di euro, al finanziamento del contributo di cui al presente comma, che entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine le predette somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016.


 

 

I commi 17 e 19 recano le misure compensative del minor gettito IMU e TASI conseguente dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione introdotto dai commi da 10 a 16, 53 e 54, prevedendo per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna un incremento del Fondo di solidarietà comunale (comma 17) e per i comuni delle regioni a statuto speciale cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale (Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta) un minor accantonamento sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali (comma 19).

Sempre in relazione alle norme di fiscalità immobiliare, il comma 20 attribuisce ai comuni, per l'anno 2016, un contributo di complessivi 390 milioni di euro, volto a compensare i comuni relativamente ai limiti massimi posti alle aliquote d’imposta della TASI.

Il comma 18 interviene, inoltre, ad aumentare il contributo straordinario attualmente previsto per i comuni che danno luogo alla fusione.

 

Il comma 17 – modificando il comma 380-ter e 380-quater dell’articolo 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) ed inserendo in essa i nuovi commi da 380-sexies a 380-octies – interviene sul Fondo di solidarietà comunale, che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.

In particolare, le disposizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 17 mirano, innanzitutto, ad incrementare la dotazione annuale del Fondo medesimo a partire dall’anno 2016, al fine di tenere conto dell’esenzione prevista dal provvedimento in esame (commi 11-16) per l’IMU e la TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale (e, con riferimento alla sola IMU, per i terreni agricoli), rideterminando la quota parte dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente. A tal fine viene novellato in più punti il comma 380-ter dell’art. 1 della legge n. 228/2012, che reca la disciplina del Fondo di solidarietà comunale[3].

Più in dettaglio:

§  la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale – che il comma 380-ter quantifica in 6.547,1 milioni di euro per gli anni 2015 e successivi - viene incrementata di 3.767,45 milioni di euro a decorrere dal 2016, quale ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dalle esenzioni disposte dai commi da 10 a 16;

§  al tempo stesso, viene ridotta da 4.717,9 milioni a 2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni la quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni che alimenta la dotazione del Fondo medesimo a partire dal 2016, e che viene a tal fine versata dai comuni all’entrata del bilancio dello Stato nei singoli esercizi. Riducendosi la quota di IMU di spettanza comunale che alimenta il Fondo, si riduce di conseguenza - specifica la norma all’ultimo periodo del comma 380-ter - la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dal 2016 (di 1.949,1 milioni di euro annui), a garanzia della neutralità sui saldi di finanza pubblica (lettera a)).

In sostanza, in base alla riformulazione del comma 380-ter della legge n. 228/2012, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale verrebbe annualmente a determinarsi, dal 2016, nell’importo di 8.365,5 milioni di euro. Tale dotazione viene assicurata, per un importo pari a 2.768,8 milioni, mediante una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni, che viene a tal fine versata all’entrata del bilancio dello Stato nei singoli esercizi.

Nella legge di bilancio per il 2016 (Legge n. 209/2015 e relativo D.M. Economia 31 dicembre 2015 di ripartizione in capitoli dei programmi di spesa), il Fondo, iscritto sul cap. 1365/Interno, presenta una dotazione di 6.398,6 milioni di euro per il 2016 e di 6.077,7 milioni per gli anni 2017 e 2018[4].

 

Nell’ambito della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, così ridefinita, viene inoltre consolidata la destinazione di risorse in favore delle unioni e delle fusioni di comuni, già prevista limitatamente al triennio 2014-2016 dal comma 380-ter nell’importo di 60 milioni.

In particolare, con la sostituzione dell’ultimo periodo del comma 380-ter, si conferma a regime la destinazione di 30 milioni di euro ad incremento del contributo spettante alle unioni di comuni (previsto ai sensi dell'art. 53, co. 10, della legge n. 388/2000) e di 30 milioni di euro ai comuni istituiti a seguito di fusione, ai sensi dell'articolo 20 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (cd. decreto spending review) (lettera b)).

 

Sono inoltre stabiliti nuovi termini per l’emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di riparto del Fondo di solidarietà rispetto a quelli attualmente indicati (il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento), ora fissati al 30 aprile 2016 per l'anno 2016 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi (lettera c)).

È infine, sostituita la lettera d) del comma 380-ter disponendo che con il D.P.C.M. di riparto del Fondo può essere variata (e non soltanto incrementata, come previsto dal testo previgente) la quota di gettito dell'IMU di spettanza comunale che affluisce al fondo stesso e, corrispondentemente, rideterminata la dotazione del Fondo medesimo. Anche le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono stabilite con il medesimo D.P.C.M. (lettera d)).

 

Le lettere e) ed f) riguardano i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale.

In particolare, la lettera e) interviene sulla ripartizione della quota del Fondo da distribuire ai comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo.

In particolare – con modifiche al comma 380-quater dell’art. 1 della legge n. 288/2012 – si provvede:

§  ad aumentare progressivamente negli anni la percentuale del Fondo di solidarietà comunale da accantonare e redistribuire tra i comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. Tale quota, al 2015 stabilita nel 20 per cento, viene ora portata al 30 per cento per l'anno 2016, al 40 per cento per l'anno 2017 e al 55 per cento per l'anno 2018;

§  a precisare che anche per l’anno 2016 saranno utilizzati, ai fini del riparto, i fabbisogni standard approvati entro il 31 marzo 2016 non più -come prevedeva finora il comma 380-quater suddetto – dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff), bensì da un nuovo organo, costituito dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard: tale Commissione è stata istituita dal comma 29 della legge in esame, con contestuale soppressione, al comma 34, della Copaff;

§  ad estendere all’anno 2016 la disposizione che determina l’ammontare complessivo di riferimento della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario, fissandola in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria (IMU) e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard (TASI all'1 per mille), nonché a titolo di Fondo di solidarietà comunale netto per l'anno 2016. Risulta pertanto, confermato il target perequativo pari all’importo corrisponde al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale.

 

La lettera f) - con l'introduzione dei nuovi commi da 380-sexies a 380-octies all’articolo 1 della legge n. 288/2012 -disciplina i criteri di riparto della quota incrementale del Fondo di solidarietà comunale, pari a 3.767,45 milioni a decorrere dal 2016, assegnata a ristoro del mancato gettito delle esenzioni IMU/TASI.

In particolare, si prevede:

§  che il suddetto incremento, sia ripartito, in sede di riparto del Fondo complessivo, con il medesimo D.P.C.M. previsto dal comma 380-ter, lettera b), in base al gettito effettivo derivante dagli immobili esentati relativo all’anno 2015 (nuovo comma 380-sexies).

Nel corso dell’esame parlamentare è stata inoltre introdotta, nel nuovo comma 380-sexies, la previsione che assicura un accantonamento di 80 milioni di euro a decorrere dal 2016 a valere sul Fondo di solidarietà comunale, da ripartire tra i soli comuni per i quali il riparto della quota incrementale del Fondo di solidarietà (3.767,45 mln) non assicura il ristoro di un importo equivalente del gettito della TASI sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base. Il riparto dei suddetti 80 milioni è pertanto destinato a garantire a ciascun comune l’equivalente del gettito ad aliquota base della TASI sull’abitazione principale;

§  che, per i comuni delle regioni a statuto ordinario l’ammontare del fondo non distribuita secondo il criterio perequativo e al netto del ristoro del mancato gettito di cui al comma 380-sexies, sia determinata in misura tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale 2015. Per i comuni di Sicilia e Sardegna, per i quali non si applica il criterio della perequazione basato sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, tale disposizione di garanzia riguarda l'intero ammontare del Fondo (nuovo comma 380-septies);

§  che, ai fini della disposizione di cui sopra, per dotazione netta si intende la differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies per ciascun comune, e la quota di alimentazione del Fondo a carico di ciascun comune (nuovo comma 380-octies).

 

Le disposizioni di cui al comma 19 disciplinano la compensazione del minor gettito IMU e TASI per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, attraverso un minor accantonamento di 85,978 milioni a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011.

La Relazione tecnica precisa che della suddetta compensazione 7,215 milioni sono relativi alle disposizioni di cui al comma 13 (nuovo perimetro delle esenzioni IMU per terreni agricoli).

 

Nella tabella che segue sono riassunte le compensazioni finalizzate al ristoro ai comuni del minor gettito derivante dalle disposizioni di esenzione recate dai commi da 10 a 16 e 53-54 del provvedimento in esame:

Compensazioni
per perdita gettito IMU-TASI

Comuni RSO e Sicilia e Sardegna

Comuni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta

Totale

Esenzione IMU terreni agricoli (co.13)

152,40

7,428

159,83

Esenzione TASI prime case (co. 14, lett. a)

3.500,09

74,910

3.575,00

Esenzione TASI inquilini prime case (co. 14, lett. d)

15,60

0,400

16,00

Esenzione IMU/TASI alloggi studenti universitari e affitti canone concordato (co. 15 e 53-54)

78,66

2,74

81,40

Riduzione IMU/TASI per comodati (co. )

20,70

0,50

21,20

Totale compensazioni (co. 17 e 19)

3.767,45

85,978

3.853,43

 

Il comma 20 attribuisce ai comuni, per l'anno 2016, un contributo di complessivi 390 milioni di euro, che appare conseguente alle norme di fiscalità immobiliare e in particolare ai vincoli posti alla fissazione delle aliquote d’imposta TASI.

Si rammenta in proposito che il comma 28 mantiene ferma per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi delle norme in esame (tra cui le abitazioni principali “di lusso”), la possibilità per i comuni di maggiorare l’aliquota TASI dello 0,8 per mille, ove tale maggiorazione sia stata deliberata entro il 30 settembre 2015, per l’anno 2015, nel rispetto delle condizioni di legge.

 

Più in dettaglio, la norma in commento stabilisce che la quota di spettanza di ciascun comune viene stabilita con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in misura proporzionale alle somme attribuite ai sensi del D.M. Economia 6 novembre 2014, con il quale è stato effettuato il riparto tra i comuni - sulla base dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI - dell’analogo contributo concesso per l’anno 2014 e di quota parte di quello concesso per il 2015.

Si ricorda, infatti, che contributi destinati alla medesima finalità sono stati concessi ai comuni sia nel 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 731, della legge di stabilità 2014, come modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera d) del D.L. n. 16 del 2014[5], che nel 2015. Per l’anno 2014, il contributo, pari a 625 milioni di euro, è stato ripartito con il decreto del 6 novembre 2014 tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI. Per il 2015, il contributo è stato concesso nell’importo di 530 milioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 10, del D.L. n. 78/2015, e ripartito, con D.M. 22 ottobre 2015.

 

Le disposizioni in commento sembrano dunque finalizzate a fornire adeguato sostegno finanziario ai comuni anche per l’anno 2016, in ragione degli oneri da essi sostenuti con riferimento alla fiscalità immobiliare, ed in particolare, per la compensazione degli oneri derivanti dal passaggio al regime TASI.

 

Le somme assegnate ai sensi del comma 20 in esame non sono considerate tra le entrate finali rilevanti ai fini del vincolo del pareggio di bilancio degli enti locali, come disciplinato dai commi da 707 a 734 del provvedimento in esame.

 

Ai fini del contributo in questione, si autorizza l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui nel bilancio per l’anno 2015, nel limite di 390 milioni di euro, del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili[6]. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016.

A tal fine, il comma 20 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge in esame.

 

Si sottolinea che l’utilizzo di tali somme per finanziare il contributo in favore dei comuni comporta oneri in termini di minori interessi attivi per lo Stato determinati dal venir meno della restituzione, da parte degli enti beneficiari, della quota interessi delle anticipazioni di liquidità del Fondo di cui all’articolo 10 del D.L. n. 35/2013, le cui risorse sono ora destinate a trasferimenti a fondo perduto, che la Relazione tecnica quantifica in circa 2,7 milioni per il 2017, 2,6 milioni per l'anno 2018 e in 2,6 milioni a decorrere dall'anno 2019. Non vi sono ulteriori oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto in quanto il contributo non rileva ai fini del pareggio del bilancio.

L’utilizzo delle somme in questione per l’assegnazione del contributo ai comuni comporta ovviamente che le stesse costituiscano importi iscritti a residuo a fronte dei quali non corrispondono impegni già assunti negli esercizi precedenti.

 

Il comma 18, infine, è volto ad aumentare il contributo straordinario attualmente previsto dall’articolo 20 del D.L. n. 95 del 2012 per i comuni che danno luogo alla fusione.

 

Si ricorda che l’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000 recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) ha previsto, per favorire le fusioni, l’erogazione di contributi statali, ulteriori rispetto a quelli regionali. Tali contributi statali, definiti straordinari, hanno durata decennale e sono commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

In base alla disposizione di cui all’articolo 20 del D.L. n. 95/2012 - come successivamente modificata dall’articolo 23, comma 1, lettera f-ter) del D.L. n. 90/2014 - a partire dall’anno 2013, il suddetto contributo riconosciuto ai comuni che danno luogo alla fusione o alla fusione per incorporazione è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti a tale scopo, in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.

 

Aggiungendo un comma 1-bis all’articolo 20 citato, il comma in esame dispone che a decorrere dal 2016 il contributo in questione sia commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per il 2010 (in luogo dell’attuale 20), innalzando inoltre a 2 milioni il sopradetto limite massimo per ciascun beneficiario.

Si rinvia inoltre ad un decreto del Ministro dell’interno le modalità di riparto del contributo, stabilendo poi alcuni specifici criteri di riparto dei contributi nei casi in cui il fabbisogno ecceda – ovvero risulti inferiore – rispetto alle disponibilità finanziarie. In particolare, in caso di fabbisogno eccedente la norma dispone che venga data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità; le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno verranno invece ripartite tra gli enti beneficiari in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

 

Si ricorda, al riguardo, che attualmente le modalità e i termini per il riparto dei contributi spettanti, a decorrere dall'anno 2013, ai comuni scaturenti da procedure di fusione, realizzate negli anni 2012 e successivi ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.L. n. 95/2012 sono contenute nel D.M. 10 ottobre 2012.


 

Articolo 1, comma 27
(Modalità di commisurazione TARI)

 

27. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017»;

b) al comma 653, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2018».

 

 

Il comma 27 proroga per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE).

 

È inoltre differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

 

A tal fine sono modificati i commi 652 e 653 della legge di stabilità per il 2014 (articolo 1 della legge n. 147 del 2013).

 

In base al comma 652, il comune, in alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Tale disciplina conferma la facoltà già prevista dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 2013 di commisurare le tariffe della Tares, alternativamente al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. In base a quest’ultima norma, quindi, viene confermata la modalità di commisurazione della TARI basata su un criterio medio-ordinario e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Si rammenta che l'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE applica al settore della gestione dei rifiuti il principio "chi inquina paga", di cui all'articolo 191, par. I, seconda alinea, Trattato FUE, stabilendo che i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.

 

Ai sensi del comma 653, a decorrere dal 2016, nella determinazione dei costi del servizio il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Si rammenta, in rapida sintesi, che i fabbisogni standard sono stati introdotti nell'ordinamento con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, emanato in attuazione della delega in materia di federalismo fiscale disposta con la legge n. 42 del 2009. Essi costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. Il procedimento di determinazione degli stessi risulta sostanzialmente concluso per i comuni, mentre qualche incertezza sembra sussistere per le province.

 

Si segnala che i commi da 29 a 34 della legge in commento – alla cui scheda si rinvia - semplificano la procedura per l’approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard.


 

Articolo 1, commi 29-34
(Determinazione dei fabbisogni standard)

 


29. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. La Commissione è formata da undici componenti, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, uno designato dall'Istituto nazionale di statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste, e uno designato dalle regioni.

30. La Commissione di cui al comma 29 è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese. La Commissione definisce, nella sua prima seduta, da convocare entro dieci giorni dalla sua istituzione, le modalità di organizzazione e di funzionamento e stabilisce i tempi e la disciplina procedurale dei propri lavori.

31. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a) e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard di cui alla lettera b) sono sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. Le metodologie e i fabbisogni approvati dalla Commissione tecnica sono trasmessi dalla società Soluzioni per il sistema economico - Sose Spa al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze».

32. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è sostituito dal seguente:

«1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3. Lo schema di decreto è corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, che ne evidenzia gli effetti finanziari. Sullo schema di decreto è sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso di adozione dei soli fabbisogni standard, decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione alla Conferenza, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri; esso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri; esso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei fabbisogni standard per i comuni e le province indica in allegato gli elementi considerati ai fini di tale determinazione».

33. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole da: «, che si avvale» fino a: «federalismo fiscale» sono soppresse.

34. La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica svolte dalla predetta Commissione ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 5, comma 1, lettera g), della legge n. 42 del 2009 sono trasferite ai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della quale opera.


 

 

I commi da 29 a 34 semplificano la procedura per l’approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard previsti dal D.Lgs. n. 216 del 2010, modificando altresì gli organi che intervengono nella procedura medesima, con la soppressione della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale e l’istituzione, in sua vece, della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Si rammenta, in rapida sintesi, che i fabbisogni standard sono stati introdotti nell'ordinamento con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, emanato in attuazione della delega in materia di federalismo fiscale disposta con la legge n. 42 del 2009. Essi costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. La metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione tecnicamente complessa, per la cui effettuazione il decreto definisce una serie di elementi da utilizzare e ne affida l’attuazione alla Società per gli studi di settore, ora Soluzioni per il Sistema Economico – SO.S.E. S.p.A.

 

In particolare i commi 29 e 30 istituiscono presso il Ministero dell’economia e delle finanze la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, formata da undici componenti[7]. La commissione è istituita senza oneri per la finanza pubblica: essa si avvale delle strutture del Ministero medesimo ed ai suoi componenti non sono corrisposte né indennità né rimborsi spese. All’istituzione della Commissione si dovrà procedere con D.P.C.M. da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità in commento.

In conseguenza dell’istituzione della suddetta Commissione il comma 34 dispone (a decorrere dall’entrata in vigore della legge di stabilità medesima, vale a dire dal 1°gennaio 2016) la soppressione della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (Copaff) prevista dall’articolo 4 della legge delega per il federalismo fiscale n.42 del 2009; disponendo contestualmente che le funzioni residue delle stessa quale segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica[8] siano trasferiti presso la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 281 del 1997[9].

 

Si rammenta che Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale è stata istituita dall’articolo 4 della legge n. 42/2009 al fine di acquisire elementi conoscitivi per la predisposizione dei decreti legislativi attuativi del federalismo fiscale. Formata da trentadue componenti, essa, precisa la norma “è sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie, promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi e svolge attività consultiva per il riordino dell’ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative”. La Commissione opera nell’ambito della Conferenza unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

 

I commi 31 e 32 intervengono sulla procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, che, anche a seguito della soppressione della Copaff, vengono semplificate stabilendo che:

§  le metodologie predisposte dalla SO.S.E. per la individuazione dei fabbisogni standard e le elaborazioni relative alla determinazione degli stessi sono sottoposte - anche separatamente - alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard per l’approvazione, e quindi, intervenuta quest’ultima, alla Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento delle finanze (comma 31, che sostituisce la lettera e) dell’articolo 5 del D.Lgs. 210/2011);

 

§  la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni ed il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia possono essere adottati con D.P.C.M. anche separatamente tra loro. Qualora lo schema di decreto concerna la sola adozione dei fabbisogni standard, sul medesimo deve essere sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali[10] e, decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione alla stessa, il decreto può essere comunque adottato (e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale), senza che sul medesimo debba essere più espresso il parere parlamentare (da parte della Commissione parlamentare per il federalismo fiscale e delle commissioni bilancio di ciascuna Camera), come in precedenza previsto; ciò in relazione alla circostanza che alla nota metodologica ed al fabbisogno doveva finora provvedersi con un unico D.P.C.M., a norma dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 216/2011 e, pertanto, il parere concerneva necessariamente entrambi . Qualora invece si tratti dell’adozione della nota metodologica, viene confermata la procedura di adozione del relativo schema di decreto come attualmente prevista nel suddetto articolo 6, vale a dire con l’obbligo dei pareri parlamentari cui il Governo è tenuto a conformarsi, salvo trasmissione alle Camere di una apposita relazione in cui siano indicate le ragioni per le quali non si conforma ai pareri medesimi (comma 32, che sostituisce il comma 1 dell’articolo 6 del D.Lgs. 216/2011).

 

In relazione alla soppressione della Copaff il comma 33 procede quindi ad eliminare il riferimento a tale Commissione contenuto nell’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n.216/2010, laddove, nel disporsi il monitoraggio a regime dei fabbisogni standard, si prevede che le eventuali rideterminazioni dei fabbisogni siano trasmesse alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica “che si avvale della Commissione tecnica per l’attuazione del federalismo fiscale”: parole, queste, che vengono soppresse.


 

 

Per quanto concerne l’attuazione della disciplina sui fabbisogni standard prevista dalla legge n.42 del 2009, si rammenta come il procedimento di determinazione degli stessi, per i quali il termine di attuazione previsto dalla legge delega (come prorogato da norma successive che qui non si richiamano) è ormai decorso, risulti sostanzialmente concluso per i comuni, mentre qualche incertezza sembra sussistere per le province.

Al momento risultano infatti intervenuti tre provvedimenti, vale a dire il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 (G.U. del 5 aprile 2013), recante le note metodologiche ed i fabbisogni standard delle funzioni fondamentali di polizia locale per ciascun comune e dei servizi del mercato del lavoro per ciascuna provincia, il D.P.C.M. 23 luglio 2014 (G.U. del 15 ottobre 2014), recante le note metodologiche ed i fabbisogni standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, ed il D.P.C.M.27 marzo 2015, recante le note metodologiche ed i fabbisogni standard per i comuni relativi alle funzioni di istruzione pubblica, e campo della viabilità e dei trasporti, di gestione del territorio e dell'ambiente e del settore sociale (G.U. del 10 giugno 2015). Non risulta ancora pubblicato un ulteriore schema di D.P.C.M sulle funzioni di istruzione e gestione del territorio delle province, già esaminato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che ha reso parere favorevole con osservazioni il 18 dicembre 2014: si tratta dell'Atto n. 121 . Tale circostanza potrebbe mettersi in relazione al nuovo disegno istituzionale dell’ente provincia e dalla conseguente riassegnazione delle relative funzioni disposta dalla legge n.56 del 2014, nonché, ovviamente al processo di revisione costituzionale in corso.

A fronte del completamento della normativa sui fabbisogni rimane comunque ferma l’attività di revisione a regime degli stessi, come disciplinata espressamente dall’articolo 7 del D.Lgs. n.216 del 2011, nel quale si dispone che al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali, i fabbisogni standard vengono sottoposti a monitoraggio e rideterminati, non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione, con le modalità previste nel decreto legislativo medesimo, come ora modificato dai commi da 29 a 34 in commento.

 


 

Articolo 1, commi 35-48
(Vigilanza sui consulenti finanziari)

 


35. All'articolo 22 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Iscrizione all'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

36. Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato « decreto legislativo n. 58 del 1998», sono trasferite all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo, che assume anche le funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6, e 18-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonché la denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari». Tale organismo opera nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di cui al primo periodo del presente comma. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono abrogati. Resta ferma la vigente regolamentazione degli obblighi previdenziali degli iscritti all'albo di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998.

37. L'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari». Nell'albo sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. I riferimenti all'albo dei consulenti finanziari, contenuti negli articoli 18-bis, comma 1, e 18-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo del presente comma.

38. Gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), Sezione A, su richiesta sono iscritti nell'albo di cui al comma 37 del presente articolo, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per questi ultimi. A tal fine l'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, con propria delibera, definisce, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti. In tal caso si applica il regime di vigilanza di cui al comma 36 e gli agenti di assicurazione di cui al presente comma sono soggetti alle regole di condotta vigenti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati termini e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma limitatamente agli aspetti di natura fiscale connessi alla remunerazione dell'attività degli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti all'albo di cui al comma 37 quando gli stessi operano in forma societaria.

39. I promotori finanziari di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede». I consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari autonomi». Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-quater, 191 e 196 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «promotore finanziario» e «promotori finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «consulenti finanziari» e «consulente finanziario» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulenti finanziari autonomi» e «consulente finanziario autonomo».

40. L'organismo di cui al comma 36 si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto da amministrazioni pubbliche, incluse le autorità amministrative indipendenti. L'organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale; resta a carico dell'organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

41. Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 36, la CONSOB e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria. I soggetti che risultano iscritti, alla data di cui alla lettera a) del presente comma, nell'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono iscritti di diritto nell'albo unico dei consulenti finanziari. Con successive delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 36 e al protocollo di intesa di cui al primo periodo del presente comma, la CONSOB stabilisce:

a) la data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari;

b) la data di avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

42. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 35 affluiscono, a decorrere dall'anno 2016, all'entrata del bilancio dello Stato.

43. All'articolo 190-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere b) e c) del comma 1 sono abrogate;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Su proposta della CONSOB, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'organismo di cui all'articolo 31 qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La CONSOB può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla CONSOB, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla CONSOB, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti».

44. L'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori). - 1. Al fine di agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, la CONSOB istituisce presso il proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui al citato articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del presente decreto, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedura, nonché, per l'eventuale parte residua, a consentire l'adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori, da parte della CONSOB, anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria.

2. Il Fondo è finanziato con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché, nel limite di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le risorse iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione ai versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato per il pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998. L'impiego delle somme affluite al Fondo, con riguardo a quelle relative alla violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, è condizionato all'accertamento, con sentenza passata in giudicato o con lodo arbitrale non più impugnabile, della violazione sanzionata. Nel caso di incapienza del Fondo resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5-ter dell'articolo 2 del presente decreto. La CONSOB adotta le occorrenti misure affinché gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo periodo affluiscano, nella misura spettante, contestualmente al versamento da parte del soggetto obbligato, direttamente al bilancio della CONSOB, per essere destinate al Fondo».

45. Al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo, le parole: «fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori»;

b) la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: «Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori».

46. Nelle more del coordinamento da effettuare ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera u), della legge 9 luglio 2015, n. 114, e allo scopo di assicurare tempestivamente ai risparmiatori e agli investitori una procedura di effettiva tutela stragiudiziale delle controversie, la CONSOB, rispetto agli oneri attualmente sostenuti per il funzionamento della Camera di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 2, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, provvede alle maggiori spese di funzionamento occorrenti per rendere operativo l'organo di cui all'articolo 2, comma 5-ter, del citato decreto legislativo n. 179 del 2007 mediante il ricorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 44 del presente articolo, alle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché agli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.

47. Gli articoli 2, commi da 1 a 5, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono abrogati dalla data in cui diviene operativo l'organo decidente di cui al comma 5-ter dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 179 del 2007. Il regolamento della CONSOB indicato al citato comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 179 del 2007 prevede, altresì, le disposizioni transitorie per la definizione delle procedure di conciliazione che risultano avviate e non ancora concluse alla data in cui diviene operativo l'organo decidente di cui al primo periodo.

48. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 35 a 47 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

 

I commi da 35 a 48 sono volti a riformare il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari mediante modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF).

Si prevede l'istituzione di un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione: l'attuale Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (APF) viene trasformato nel nuovo Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari. All’interno dell’Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che assumono le seguenti denominazioni:

§  consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (attuali promotori finanziari: art. 31 TUF);

§  persone fisiche consulenti finanziari autonomi (attuali consulenti finanziari: art. 18-bis TUF);

§  società di consulenza finanziaria (attuali società di consulenza finanziaria art. 18-ter TUF).

A tale Organismo sono trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie attualmente esercitate dalla Consob sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari. Si prevede una disciplina regolamentare della Consob, emanata congiuntamente all’Organismo suddetto, per definire le modalità operative e la data di avvio sia dell'albo che della vigilanza da parte dell'organismo preposto. Resta ferma la vigente disciplina previdenziale applicabile ai promotori finanziari.

Si provvede inoltre alla revisione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. Viene rimessa alla Consob la disciplina delle modalità per assicurare l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale attraverso l'istituzione di un apposito organo i cui componenti sono da essa nominati, a partecipazione obbligatoria, in grado di assicurare la rapida, economica soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela in assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si prevede che l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari sia subordinata al versamento di una tassa sulle concessioni governative. Tale tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della norma.

 

La disciplina in esame riprende sostanzialmente quanto previsto dalla proposta di legge “Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria” (A.C. 3369), approvata dal Senato e all’esame della Camera.

 

La norma, inoltre, anticipa il recepimento di quanto previsto dalla legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015, articolo 9, comma 1, lettere o) e u)), la quale, in attuazione della Direttiva MiFID II, n. 65 del 2014, contiene una delega volta ad assegnare ad un unico organismo, sottoposto alla vigilanza della Consob, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta dell'albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei promotori finanziari, dei consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria, ponendo le spese relative all'albo dei consulenti finanziari a carico dei soggetti interessati. Si prevede, inoltre, di attuare la citata direttiva con riferimento al meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori.

 

Si ricorda che il decreto-legge n. 210 del 2015 ha prorogato al 31 dicembre 2016 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, in attesa della riforma del settore.

In particolare, l’articolo 10, comma 4, ha prorogato il termine di cui all’articolo 19, comma 14 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (che ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva 2004/39/CE cd. MIFID), al fine di consentire fino al 31 dicembre 2016 l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che già esercitavano tale attività in attesa della piena operatività delle eventuali riforme. Pertanto, nonostante l'esercizio professionale di servizi e attività di investimento sia riservato dalla legge (articolo 18 del TUF, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) a banche e imprese di investimento, i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, fino al 31 dicembre 2016 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2015).

 

In particolare, il comma 35 dispone che l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari (come disciplinato dal successivo comma 36) è subordinata al versamento della tassa sulle concessioni governative prevista dall’articolo 22 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 (168 euro). Si precisa che la tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della “presente” legge. Sebbene la formulazione sia inserita nell’articolo 22 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972, si deve intendere che il riferimento sia all’entrata in vigore della legge di stabilità, ovvero al 1° gennaio 2016.

Si evidenzia che la disposizione che regola l’efficacia temporale della norma è inserita erroneamente all’interno dell’articolato del D.P.R. n. 641 del 1972.

 

Il comma 36 trasferisce le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari dalla Consob all’Organismo per la tenuta dell’albo dei promotori finanziari (articolo 31, comma 4, del TUF) il quale assume la denominazione, nonché la funzione di Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari.

Tale Organismo opera sotto la vigilanza della Consob nel rispetto dei principi e dei criteri che devono essere stabiliti dalla stessa con regolamento.

Si segnala che l’Organismo in esame risulta analogo a quello previsto per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), in quanto si occupa di più di una figura professionale e assume anche le funzioni di vigilanza (essendo a sua volta vigilato dall’Autorità di vigilanza di settore).

Si prevede che i riferimenti all’organismo per la tenuta dell’albo dei promotori finanziari, nonché alla Consob, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6 (relativo ai consulenti finanziari), 31, comma 7 (relativo ai promotori), 55 e 196 del TUF si intendano sostituiti con il riferimento all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari. Si ricorda che gli articoli 55 e 196 del TUF prevedono i provvedimenti cautelari e le sanzioni applicabili ai promotori finanziari.

 

Si ricorda che i promotori finanziari, che ora assumono la denominazione di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, sono quei soggetti che esercitano professionalmente l'offerta fuori sede di prodotti finanziari e servizi di investimento, in qualità di dipendente, agente o mandatario. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto (SIM, SGR, banche). Tale disciplina è stata innovata dal decreto legislativo n. 164 del 2007, in attuazione della direttiva 2004/39/CE (c.d. MiFID) relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Dal 1° gennaio 2009 l'Albo dei promotori finanziari non è più tenuto dalla Consob, bensì dall'Organismo per la tenuta dell’albo unico dei promotori finanziari che è stato costituito in forma di associazione tra l'Associazione Nazionale delle società di collocamento di Prodotti Finanziari e di Servizi di Investimento (Assoreti), l'Associazione Nazionale Promotori Finanziari (Anasf) e l’Associazione Bancaria Italiana (Abi).

L'Organismo è competente: a deliberare le iscrizioni, le cancellazioni dall’albo dei promotori finanziari e le variazioni dei dati in esso contenute e a rilasciare i relativi attestati; ad indire e ad organizzare lo svolgimento delle prove valutative per l’accesso all'albo dei promotori finanziari; ad aggiornare tempestivamente l'albo sulla base dei provvedimenti adottati nei confronti dei promotori dall'Autorità giudiziaria, dalla Consob e dallo stesso Organismo; a verificare la permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione all’albo.

L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con il regolamento 16190 del 29 ottobre 2007 dalla Consob e sotto la vigilanza della medesima. La Consob è competente: a verificare che i comportamenti dei promotori finanziari nei confronti dei risparmiatori siano diligenti, corretti e trasparenti; ad adottare sospensioni cautelari dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di 60 giorni o, in casi determinati, anche di un anno; a disporre radiazioni o sospensioni sanzionatorie da uno a quattro mesi dall'albo; ad irrogare altre sanzioni quali il richiamo scritto e la sanzione amministrativa pecuniaria.

I consulenti finanziari, che ora assumono la denominazione di consulenti finanziari autonomi, sono le persone fisiche, in possesso di determinati requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e patrimoniali, che prestano la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti (art. 18-bis del D.Lgs. n. 58 del 1998 – TUF, introdotto dal dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2009, n. 101).

Le società di consulenza finanziaria, che devono essere costituite in società per azioni o in società a responsabilità limitata, svolgono l'attività di consulenza in materia di investimenti e ogni altra attività consentita nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti (art. 18-ter del D.Lgs. n. 58 del 1998 – TUF).

La normativa ora abrogata dalla norma in esame prevedeva l’istituzione di un Albo delle persone fisiche, consulenti finanziari, al cui interno deve essere istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria. Alla tenuta dell’Albo avrebbe provveduto un Organismo composto da un presidente e quattro membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti che li designano secondo le modalità fissate nello statuto dell'organismo, nominati tutti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La norma prevedeva che l'Organismo per la tenuta dell’albo delle persone fisiche consulenti finanziari avrebbe vigilato sul rispetto delle disposizioni relative: alle cause di incompatibilità; alle regole di condotta nel rapporto con i clienti; alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta; all’aggiornamento professionale. Avverso le decisioni in tema di incompatibilità era previsto ricorso, da arte dell'interessato, alla Consob.

In attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del TUF è stato emanato il regolamento n. 17130 del 2010 della Consob, in materia di consulenti finanziari persone fisiche e società di consulenza finanziaria. Tuttavia l’Albo dei consulenti finanziari e l’Organismo per la tenuta dello stesso non sono stati costituiti.

 

Sono abrogate le disposizioni relative all’albo dei consulenti finanziari e all’Organismo per la tenuta dello stesso (articolo 18-bis, commi 2, 3, 4 e 5, del TUF), le quali non hanno fino ad oggi trovato concreta attuazione.

 

Si prevede, infine, che resta ferma la vigente disciplina previdenziale applicabile ai promotori finanziari.

Al riguardo si ricorda che l’articolo 1, comma 196, della legge n. 662 del 1996 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1997, ai fini della tutela previdenziale, i promotori che operano in veste di agenti o di mandatari sono iscritti all’Inps, presso la gestione degli esercenti attività commerciali (di cui all’art. 34 della legge n. 88 del 1989). Peraltro, qualora il promotore operi in qualità di agente, esso è tenuto all'iscrizione all'Enasarco e al versamento dei contributi previdenziali integrativi obbligatori.

 

Il comma 37 prevede che l'albo unico dei promotori finanziari (di cui al citato articolo 31, comma 4, del TUF) assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari», nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni:

§  i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

§  i consulenti finanziari autonomi;

§  le società di consulenza finanziaria.

I riferimenti all'albo dei consulenti finanziari contenuti nell'articolo 18-bis, comma 1, e nell'articolo 18-ter, comma 3, del TUF si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo.

 

Il comma 38 prevede che gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), sezione A, su richiesta sono iscritti nell'albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per questi ultimi. A tal fine l'organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari deve definire, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata per gli agenti di assicurazione che intendono iscriversi, in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti.

Agli agenti di assicurazione iscritti nell’albo dei consulenti finanziari si applicano il regime di vigilanza di cui al comma 36 e le regole di condotta vigenti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, devono essere disciplinati termini e modalità di attuazione del comma in esame limitatamente agli aspetti di natura fiscale connessi alla remunerazione dell'attività degli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari quando gli stessi operano in forma societaria.

 

I soggetti che svolgono l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa sul territorio italiano, residenti o con sede legale in Italia, devono iscriversi nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), istituito dal D.Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni - CAP), in attuazione della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, e disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. In base a tale normativa, l'esercizio dell'attività di intermediazione è riservato ai soli iscritti nel Registro. Il Registro è suddiviso in 5 sezioni:

A. agenti (compatibile con l’attività di agente in attività finanziaria e di promotore finanziario e incompatibile con l'attività di mediazione creditizia e di consulente finanziario);

B. broker (compatibile con l’attività di mediatore creditizio e di consulente finanziario e incompatibile con l'attività di agenzia in attività finanziaria);

C. produttori diretti di imprese di assicurazione (incompatibile con l’attività di consulente finanziario);

D. banche, intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, Sim e Poste italiane - Divisione servizi di bancoposta;

E. collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D che operano al di fuori dei locali di tali intermediari (incompatibile con l’attività di consulente finanziario).

Si segnala che la direttiva MiFID II, al considerando 87, rileva come gli investimenti che riguardano contratti assicurativi sono spesso messi a disposizione dei consumatori come potenziali alternative agli strumenti finanziari regolamentati dalla stessa direttiva o in sostituzione degli stessi. Pertanto la normativa che disciplina le attività degli intermediari assicurativi e delle imprese di assicurazione dovrebbe garantire un approccio normativo coerente sulla distribuzione di prodotti finanziari diversi che rispondono a esigenze simili degli investitori. Le rispettive Autorità di vigilanza, EIOPA ed ESMA, dovrebbero collaborare ai fini del conseguimento della massima coerenza possibile nelle norme di comportamento per tali prodotti di investimento.

 

Il comma 39 dispone che:

§  i promotori finanziari (articolo 31 del TUF) assumono la denominazione di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede;

§  i consulenti finanziari (articolo 18-bis del TUF) assumono la denominazione di consulenti finanziari indipendenti.

Sono conseguentemente modificati i riferimenti interni al TUF.

 

Il comma 40, in considerazione dell’ampliamento delle funzioni e dei soggetti coinvolti, prevede che l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari si avvale di proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche, incluse le autorità amministrative indipendenti. L'organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale; resta a carico dell'organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato.

Il penultimo periodo del comma 40 fa riferimento alle disposizioni attuative della norma in tema di incompatibilità per i componenti e i dirigenti della Consob cessati dall'incarico (articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005, introdotto dal decreto-legge n. 90 del 2014). Tale articolo, al primo periodo dispone che i componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Consob, nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi.

Il quarto periodo del comma 1 dell’articolo 29-bis, citato dalla norma, dispone che le disposizioni si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con D.P.C.M. 29 gennaio 2015 è stato definito tale regime delle incompatibilità.

Si prevede quindi che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge in esame, sono emanate le relative disposizioni attuative, in coerenza con il predetto D.P.C.M..

 

L’ultimo periodo del comma 40 prevede l’applicazione dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il quale stabilisce che nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

 

Il comma 41 dispone che la Consob e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa, entro sei mesi dall'adozione del regolamento della Consob, i principi e i criteri nel rispetto dei quali deve operare l’organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, con riguardo a:

§  le modalità operative ed i tempi del trasferimento delle funzioni;

§  gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario ed organizzativo;

§  le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria.

 

Con successive delibere la Consob stabilisce:

a)   la data di avvio di operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari;

b)   la data di avvio di operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

I soggetti che, alla data di avvio di operatività dell’albo unico dei consulenti finanziari, risultano già iscritti nell'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del TUF sono iscritti di diritto nell'albo unico dei consulenti finanziari.

 

Il comma 43 in luogo del previgente sistema sanzionatorio pecuniario, previsto per l’organismo di tenuta dell’albo dei promotori finanziari, introduce la sanzione della rimozione degli organi di gestione e di controllo (da parte del Ministero) o dei singoli componenti dei medesimi (da parte della Consob), in caso di gravi violazioni legislative, amministrative o statutarie.

In particolare, aggiungendo il comma 2-bis all’articolo 190-ter del T.U.F., in tema di sanzioni amministrative, si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob, può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La norma assegna alla Consob il potere di rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Consob, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Consob, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.

Sono abrogate le norme che invece prevedevano la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari e ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni per essi previste.

 

I commi dal 44 al 47 prevedono la revisione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.

 

Il comma 44 istituisce, al posto del Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, prevedendo una nuova disciplina (articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179). Si segnala che il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori non è mai stato istituito.

 

In particolare il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori è istituito presso il bilancio della Consob al fine di agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinate dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, dello stesso D.Lgs. n. 179 del 2007 (come modificato dal D.Lgs. n. 130 del 2015, in attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori).

Si ricorda che l'articolo 1-bis del D.Lgs. n. 130 del 2015 ha previsto che i soggetti vigilati dalla Consob, da individuarsi con regolamento, devono aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali. Lo stesso articolo ha attribuito alla Consob una delega per determinare con regolamento i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie nonché i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Per la copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, con le risorse derivanti dalle contribuzioni dovute alla Consob dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza, oltre che con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.

 

Il Fondo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedura, nonché, per l'eventuale parte residua, a consentire l'adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori, da parte della Consob, anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria.

Il Fondo è finanziato con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività degli intermediari (parte II del T.U.F.), nonché, nel limite di 250.000 euro annui a decorrere dall’anno 2016, con le risorse iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze in relazione ai versamenti effettuati all’entrata del bilancio dello Stato per il pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al DPR n. 641 del 1972, per l'iscrizione nell'albo unico dei consulenti finanziari. L'impiego delle somme affluite al Fondo, con riguardo a quelle relative alla violazione delle norme che disciplinano le attività degli intermediari, è condizionato all'accertamento, con sentenza passata in giudicato o con lodo arbitrale non più impugnabile, della violazione sanzionata. Nel caso di incapienza del Fondo, si provvede con le risorse derivanti dalle contribuzioni dei soggetti sottoposti alla vigilanza delle Consob (ultimo periodo del comma 5-ter dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 179 del 2007). La Consob deve adottare le occorrenti misure attuative di quanto sopra descritto.

 

Il comma 45 contiene misure di coordinamento derivanti dalla trasformazione del fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori nel nuovo Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori.

 

Il comma 46 prevede una disciplina transitoria per il finanziamento della nuova procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La norma ricorda che sulla materia si è in attesa di un coordinamento da effettuare con un decreto legislativo in attuazione della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015, articolo 9, comma 1, lettere o) e u)), la quale, al fine di recepire la Direttiva MiFID II, n. 65 del 2014, contiene una delega volta, tra l’altro ad assegnare ad un unico organismo, sottoposto alla vigilanza della Consob, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei promotori finanziari, dei consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria.

La disposizione in esame prevede che, allo scopo di assicurare tempestivamente ai risparmiatori e agli investitori una procedura di effettiva tutela stragiudiziale delle controversie, la Consob, rispetto agli oneri attualmente sostenuti per il funzionamento della Camera di conciliazione e arbitrato (disciplinata dall'articolo 2, commi da 1 a 5, del D.Lgs. n. 179 del 2007) provvede alle maggiori spese di funzionamento occorrenti per rendere operativo l'organo decidente del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le risorse derivanti dalle contribuzioni dei soggetti sottoposti alla vigilanza delle Consob, nonché agli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. Viene fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al suesposto comma 44 (Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori).

 

Il comma 47 abroga le norme che disciplinano la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, a decorrere dalla data in cui diviene operativo l'organo decidente del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali.

La Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob trae origine nella legge per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (L. n. 262/2005) che, in risposta ai noti casi di dissesti finanziari dei primi anni 2000, ha predisposto ulteriori tutele per i risparmiatori, fra le quali l'istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato in ambito Consob per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori non professionali e le banche o gli altri intermediari finanziari, circa l'adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela aventi ad oggetto servizi di investimento o di gestione del risparmio (fondi comuni) collettiva.

La relativa disciplina è stata definita con il D.Lgs. n. 179 del 2007 e, successivamente, con il regolamento Consob n. 16763/2008 e con il nuovo regolamento Consob in vigore dal 1° agosto 2012 (n. 18275/2012) che ha disciplinato l'organizzazione della Camera e le procedure.

 

La Consob con proprio regolamento deve prevedere le disposizioni transitorie per la definizione delle procedure di conciliazione che risultano avviate e non ancora concluse alla data in cui diviene operativo l'organo decidente del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

 

Il comma 48 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 


 

Articolo 1, comma 49
(Termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2015 degli enti locali)

 

49. Il termine di cui all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, deve intendersi riferito al 31 luglio 2015, in quanto ultimo giorno del mese di luglio.

 

 

Il comma 49 reca una norma interpretativa, volta a precisare che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali, stabilito dal DM Interno del 13 maggio 2015 al 30 luglio 2015, debba intendersi riferito al 31 luglio, in quanto ultimo giorno del mese.

 

Si segnala che per l’anno 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali – ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del TUEL - è stato differito dapprima al 31 marzo 2015 dal D.M. Interno 24 dicembre 2014, poi al 31 maggio 2015 con il D.M. Interno 16 marzo 2015 e infine al 30 luglio 2015 dal citato D.M. Interno del 13 maggio 2015.

Si ricorda, altresì, che per le città metropolitane, le province e gli enti locali della Regione Siciliana, il suddetto termine è stato ulteriormente differito dal 30 luglio al 30 settembre 2015 con D.M. Interno 30 luglio 2015.

 

Per l’anno 2016, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2016 dal D.M. Interno 28 ottobre 2015.

 

La disposizione in esame rende, inoltre, valide le deliberazioni comunali riguardanti le aliquote e le tariffe per l’anno 2015 approvate dal comune il 31 luglio 2015.


 

Articolo 1, comma 50
(Esenzioni Erasmus)

 


50. Per l'intera durata del programma «Erasmus +», alle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, si applicano le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.


 

 

Il comma 50 prevede agevolazioni fiscali (IRAP, IRPEF) e contributive per le borse di studio erogate nel corso del programma Erasmus Plus.

 

In particolare, il comma 50 dispone che, per l'intera durata del programma Erasmus plus, alle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle Università e delle Istituzioni AFAM, si applicano alcune specifiche agevolazioni (previste all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105) e, più precisamente:

§  per quanto riguarda le Università e le Istituzioni che erogano le borse di studio, queste ultime sono escluse dalla base imponibile IRAP (di cui all’articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446);

§  per i percipienti, è prevista l’esenzione IRPEF (ai sensi dell’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476) di tali borse;

§  sotto il profilo contributivo, per i soggetti titolari dei richiamati assegni è prevista l’iscrizione, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.L. 105/2003, alla gestione separata I.N.P.S. (di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995), con contestuale applicazione dell’aliquota contributiva di riferimento (pari, nel 2015, al 27% per i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, al 30% per i collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e al 23,50% per i professionisti ed i collaboratori provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria o titolari di pensione ).

 

Lo scopo della norma appare, in continuità con quanto avvenuto per i programmi- comunitari precedenti (Socrates e Lifelong Learning Programme), quello di confermare anche per il nuovo programma comunitario Erasmus Plus il medesimo regime fiscale e previdenziale per-le borse di studio per la mobilità internazionale degli studenti universitari.  Per il periodo 2014-2020, la cornice europea di riferimento è il Regolamento UE 1288/2013 che ha istituito programma "Erasmus plus". Il Regolamento citato, erede dei precedenti programmi per il settore universitario Socrates/Erasmus e LLP/Erasmus, include le borse di studio per la mobilità individuale ai fini dell'apprendimento degli studenti universitari e AFAM (art. 6, comma 1, lett. a) e specifica che la mobilità ai fini dell'apprendimento si estende anche i tirocini curricolari (art. 7, comma 1). Nelle premesse del regolamento (premessa n. 40) si chiarisce tra l’altro che per migliorare l'accesso al programma, è opportuno che le sovvenzioni a sostegno della mobilità degli individui siano adeguate al costo della vita e di sostentamento nel paese ospitante. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi agli organismi pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario agli individui interessati". La normativa comunitaria di riferimento, quindi, richiede espressamente l'esenzione da imposte e oneri.

 


 

Articolo 1, commi 51 e 52
(Borse di studio)

 


51. All'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, erogate dalla provincia autonoma di Bolzano, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti».

52. Le disposizioni di cui al comma 51 si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.


 

 

I commi 51 e 52 esentano da IRPEF le borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla provincia Autonoma di Bolzano.

 

Il comma 51, mediante l’introduzione di un comma 6-bis all'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, esenta da IRPEF in favore dei percipienti le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla provincia Autonoma di Bolzano.

 

Si segnala che, in linea generale, le borse di studio sono soggette ad Irpef: la lettera c) dell'articolo 50 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) ricomprende tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante. Ai beneficiari delle somme tassate spettano le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente con riferimento ai giorni compresi nel periodo di riferimento.

Sono tuttavia previste, da diverse norme di legge, alcune esenzioni. Sono totalmente esenti da Irpef le seguenti borse di studio:

a)    le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post laurea e post dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero (articolo 6 della legge n. 398/89; articolo 4 della legge n. 210/98);

b)   le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo (articolo 4 della legge 476/84).

c)    le borse bandite nell'ambito del programma comunitario Socrates, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a 7.746.85 euro (articolo 6, comma 13, della legge 488 del 1999);

d)   le borse corrisposte dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali (articolo 3, comma 3, lettera d-ter) del D.P.R. n. 917/86; come chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 109/E del 2009, rientrano in questa fattispecie le borse di studio del programma Erasmus).

Si segnala al riguardo la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 120/E del 22 novembre 2010.

 

Il comma 52 chiarisce che tali disposizioni si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione.

Si ricorda che con parere del 26 giugno 2012, concernente l´interpretazione dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917 del 1986, l´Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le borse di studio erogate dalla Provincia autonoma di Bolzano agli studenti universitari per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca siano esenti da IRPEF. In sostanza sulle borse di studio per i dottorati di ricerca erogate dall´Ufficio per il diritto allo studio, università e ricerca scientifica (40.3) dopo il 26 giugno 2012 non sono più effettuate le ritenute IRPEF. Per le borse di studio erogate nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 26 giugno 2012 l´Ufficio per il diritto allo studio ha provveduto a far rimborsare l´IRPEF. Invece, per borse di studio erogate prima del 2012 i beneficiari devono far domanda all´Agenzia delle Entrate.

 


 

Articolo 1, commi 53 e 54
(Canone concordato)

 


53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».

54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».


 

 

I commi 53 e 54 prevedono una riduzione del 25 per cento di IMU e TASI per le unità immobiliari locate a canone concordato.

 

Più in dettaglio il comma 53, inserendo il comma 6-bis all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, chiarisce che per gli immobili locati a canone concordato (di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431), l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 pe cento.

Si ricorda che il richiamato comma 6 fissa l’aliquota di base IMU (0,76 per cento) che è manovrabile dai Comuni con delibera (“forchetta” dello 0,3 per cento).

 

Il comma 54 prevede un’analoga misura di imposta ridotta con riferimento, però, alla TASI (per dettagli su tale imposta si veda il paragrafo successivo) e dunque modificando la disciplina istitutiva del tributo (legge di stabilità 2014, legge n. 147 del 2013). In particolare si aggiunge alla fine del comma 678 un nuovo periodo, ai sensi del quale – analogamente a quanto visto sopra – per gli immobili locati a canone concordato l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per cento.

In proposito si segnala che il comma 678 si occupa del regime TASI per i fabbricati rurali strumentali, mentre la disciplina dell’aliquota TASI è contenuta nel comma 676 della legge di stabilità 2014.

 


 

Articolo 1, comma 55
(Imposta di registro 2 per cento)

 


55. All'articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4».


 

 

Il comma 55 consente di usufruire dell'imposta di registro con l’aliquota agevolata al 2 per cento, prevista per l'acquisto dell’abitazione principale, anche a chi al momento del rogito possiede già un immobile, a condizione che lo alieni entro un anno dalla data dell'atto.

 

A tal fine viene aggiunto un comma 4-bis all'articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. n. 131 del 1986), che reca le condizioni per l’applicazione della misura agevolata dell’imposta di registro per chi acquista l’abitazione principale.

 

In estrema sintesi, le imposte da versare per i trasferimenti immobiliari variano secondo una molteplicità di fattori: se il venditore è un privato, la vendita è assoggettata all’imposta di registro del 9% e alle imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna; se il venditore è un'impresa, le imposte variano a seconda che la cessione sia o meno esente da Iva; se chi acquista ha i requisiti per usufruire delle agevolazioni prima casa, nel caso di acquisto da privato (o da impresa con vendita esente da Iva) l’imposta di registro è pari al 2 per cento, mentre le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa (50 euro ciascuna).

 

I requisiti per usufruire della misura di aliquota agevolata sono contenuti nell’articolo 1 della predetta Tariffa e specificati nella nota II-bis.

In particolare, per usufruire delle agevolazioni sono previsti requisiti relativi alle caratteristiche dell’immobile (che non deve essere di lusso), all’ubicazione: deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza, salvo casi specifici; (comma 1, lettera a) della Nota II-bis) e all’acquirente: nell’atto di acquisto il compratore deve dichiarare di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato (comma 1, lettera b) della Nota II-bis); di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa (comma 1, lettera c) della Nota II-bis). 

 

Il nuovo comma 4-bis prevede che l’aliquota agevolata del 2 per cento (in luogo del 9 per cento previsto in via ordinaria) si applichi anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente sia titolare di un altro immobile in Italia (ovvero, anche se non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 della Nota II-bis, in presenza però degli altri requisiti di legge, di cui alle illustrate lettere a) e b) dello stesso comma, senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c)), purché venda detto immobile entro un anno dalla data dell'atto.

Ove non adempia, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.

 


 

Articolo 1, comma 56
(Detrazione dell’IVA per acquisti unità immobiliare)

 


56. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.


 

 

Il comma 56 prevede una detrazione dall’IRPEF del 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA sull’acquisto effettuato entro il 2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali.

 

In particolare, si consente di detrarre dall’IRPEF, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di IVA per l'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, se cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

 

Si rammenta che il quantum e il tipo di imposte da versare nel caso di acquisto di immobile dipendono da vari fattori legati alla qualità del venditore e alla destinazione dell’immobile. In particolare se  il venditore è un privato la vendita è assoggettata all’imposta di registro del 9% e alle imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna. Se il venditore è un'impresa, a seconda dei casi, la cessione potrà essere:

§  esente da Iva, con l’imposta di registro pari al 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna;

§  soggetta a Iva, con l’aliquota del 10% (o del 22% per le abitazioni di lusso); in questo caso, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono pari a 200 euro ciascuna.

Se il venditore è un’impresa, la cessione è sempre esente da Iva, a eccezione delle seguenti ipotesi:

§  vendite effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati, entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento, oppure anche dopo i 5 anni se il venditore sceglie di sottoporre la cessione a Iva (la scelta va espressa nell’atto di vendita);

§  vendite di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il venditore sceglie di sottoporre la cessione a Iva (anche in questo caso, la scelta va espressa nell’atto di vendita).

 

Le imposte sono agevolate nel caso di acquisto di immobile da destinare, secondo i requisiti previsti dalla legge, ad abitazione principale del contribuente.

In tale ipotesi nel caso di acquisto da privato (o da impresa, ma con vendita esente da Iva) la transazione è assoggettata ad imposta di registro nella misura agevolata del 2 per cento e alle imposte ipocatastali in misura fissa, pari a 50 euro ciascuna.

Nel caso di acquisto da impresa, con vendita soggetta a Iva, tale imposta è dovuta nella misura agevolata del 4 per cento; sono dovute l’imposta di registro e le imposte ipocatastali, ciascuna nella misura fissa di 200 euro.

 

La detrazione in commento è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.


 

Articolo 1, comma 57
(Ricomposizione fondiaria)

 

57. Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.

 

 

Il comma 57 esenta dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione di pani di ricomposizione e di riordino fondiario promossi dagli enti territoriali (regioni, province, comuni e comunità montane).

 

In materia di ricomposizione fondiaria, la normativa prevalente finalizzata alla conservazione dell’integrità fondiaria e alla preservazione delle dimensioni minime fondiaria è contenuta nel decreto legislativo n.228/2001 il quale, all’art. 5-bis, ha dettato disposizioni in materia di "conservazione dell'integrità aziendale". Viene, al riguardo previsto che, ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti connessi allo sviluppo rurale europeo.

Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le esenzioni fiscali riguardanti l'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.

 

L'articolo 10 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (c.d. federalismo municipale) ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari, introducendo un'aliquota unica, pari al 9 per cento, per tutti i trasferimenti immobiliari, ad eccezione della casa adibita ad abitazione principale non di lusso, cui si applica l'aliquota del 2 per cento.

 

La norma ha soppresso tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, ivi inclusa quella in commento, anche se previste in leggi speciali.

 

La modifica in esame è volta quindi a ripristinare le esenzioni citate.

 

 

La disciplina sostanziale del compendio unico

I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti fra loro purché funzionali all'esercizio dell'impresa agricolo, Qualora nei dieci anni, i beni disponibili nell'asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio all'erede che la richieda, con addebito dell'eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall'apertura della stessa con un tasso d'interesse inferiore di un punto a quello legale.. In caso di controversie sul valore da assegnare al compendio unico o relativamente ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali presenti sul compendio stesso, le parti possono richiedere un arbitrato alla camera arbitrale ed allo sportello di . Se nessuno degli eredi richiede l'attribuzione preferenziale, sono revocati i diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi comprese l'attribuzione di quote produttive, assegnati all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione.

Si ricorda, inoltre, che l’art. 2 del D.L. n. 194/2009, all’art. 4-bis, ha previsto, al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, che gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

L’art. 11, commi 2 e 3, del D.L.gs 228/2001, fatti salvi dalla disciplina prima richiamata, prevede che l’estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto (co.2). Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, purché esercitano l’attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in tutti i casi di alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.


 

Articolo 1, comma 58
(Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata)

 

58. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.

 

 

Il comma 58, con una norma qualificata espressamente come interpretativa, dispone l’applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.

 

Più in dettaglio, la disposizione in esame è espressamente qualificata come interpretativa - ai sensi dell’articolo 1, comma 2 dello statuto del contribuente, legge n. 212 del 2000 - dell’articolo 32, comma 2 del D.P.R. n. 601 del 1973.

La richiamata norma assoggetta ad imposta di registro in misura fissa (200 euro) ed esenta dalle imposte ipotecarie e catastali gli atti di trasferimento della proprietà e della concessione del diritto di superficie di aree produttive e delle aree su cui insistono abitazioni economiche e popolari (cd. edilizia convenzionata), previste al Titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Prevede poi che le stesse agevolazioni si applichino agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi nonché agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale-

 

Con le modifiche in esame si chiarisce che l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, per i predetti atti, si applicano indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.

Articolo 1, comma 59
(Locazioni immobili uso abitativo. Patti contrari alla legge)

 


59. L'articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 - (Patti contrari alla legge) - 1. E' nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. E' fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero 6), del codice civile.

2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.

3. E' nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.

4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, è nulla, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.

5. Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato.

6. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi all'autorità giudiziaria, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è, altresì, consentita nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine di cui al comma 1 del presente articolo. Nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canone dovuto, che non può eccedere quello del valore minimo definito ai sensi dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati. L'autorità giudiziaria stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 devono ritenersi applicabili a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall'entrata in vigore della presente legge.

8. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso».


 

 

Il comma 59 interviene sulla disciplina delle locazioni al fine di prevedere l’obbligo, a carico del locatore, di registrazione del contratto entro un termine perentorio di trenta giorni, consentire l’azione dinanzi all’autorità giudiziaria nei casi di mancata registrazione del contratto nel predetto termine, nonché ancorare la determinazione da parte del giudice del canone dovuto a un valore minimo definito ai sensi della normativa vigente. Viene altresì disciplinata la misura del canone di locazione dovuto dai conduttori che hanno beneficiato (nel periodo intercorso dal 7 aprile 2011 al giorno 16 luglio 2015) della rideterminazione ex lege, per mancata o parziale registrazione del contratto (vedi infra).

Tali modifiche sono operate attraverso la riscrittura dell’articolo 13 (Patti contrari alla legge) della legge 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), in tema di effetti di clausole contrattuali, ovvero di comportamenti del locatore, che hanno effetti sul contratto di locazione.

Le innovazioni, rispetto al testo vigente (come evidenziato dal seguente testo a fronte), riguardano:

§  l’inserimento (al comma 1) dell’obbligo, a carico del locatore, di provvedere alla registrazione del contratto nel termine perentorio di 30 giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'art. 1130, primo comma, numero 6), del codice civile (la modifica integra il testo del comma 1 dell’art. 13 della L. 431/1998);

In base a tale disposizione del codice civile, l’amministratore cura la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente, fra l’altro, le generalità dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento.

§  la previsione (al comma 4) della nullità di qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito per i contratti stipulati in base al comma 1 dell’art. 2 della legge n. 431 (ossia i contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per la medesima durata, cd. contratti 4+4). Il riferimento alla pattuizione diretta sostituisce il riferimento a qualsiasi obbligo del conduttore, nonché a qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo (la modifica interviene sul secondo periodo del comma 4 dell’art. 13 della L. 431/1998);

§  l’inserimento di un nuovo comma (il comma 5) volto a chiarire la misura del canone di locazione dovuto dai conduttori beneficiari della rideterminazione ex lege, per mancata o parziale registrazione del contratto (ex articolo 3, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011). Secondo tale comma, l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato.

Si rammenta che l’articolo 5, comma 1-ter, del D.L. n. 47 del 2014 ha fatto salvi, fino al 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati sulla base delle norme (dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza 10-14 marzo 2014, n. 50) che consentivano la rideterminazione ex lege di elementi tra cui il canone, di contratti di locazione non registrati nei termini (articolo 3, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011).  Ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9 del d.lgs. 23/2011, nei casi di mancata registrazione del contratto entro i termini di legge, di indicazione di un affitto inferiore a quello effettivo e di registrazione di un contratto di comodato fittizio, si applica la disciplina del cd. 4+4 e un canone annuo pari al triplo della rendita catastale. La sentenza della Corte n. 50 ha dichiarato l’illegittimità costituzione delle predette norme sotto il profilo del difetto di delega, e quindi per contrasto con l’articolo 76 della Costituzione.

Il comma 5-ter dell’articolo 1 del D.L. 47/2014 è stato a sua volta dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 2015 per violazione dell’art. 136 della Costituzione, con la conseguenza di riespandere la misura del canone di locazione dovuto dai soggetti per cui aveva originariamente operato la rideterminazione ex lege. In tale sentenza si rileva che “nel mutato contesto di esperienza determinato da una pronuncia caducatoria, un conto sarebbe riproporre, per quanto discutibilmente, con un nuovo provvedimento, anche la stessa volontà normativa censurata dalla Corte; un altro conto è emanare un nuovo atto diretto esclusivamente a prolungare nel tempo, anche in via indiretta, l'efficacia di norme che non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”

Il nuovo comma 5, riproducendo sostanzialmente il disposto del comma 8 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 23/2011, consente quindi di stabilire quale sia la misura del canone dovuto dai conduttori i quali abbiano versato, nel periodo intercorso dal 7 aprile 2011 (data di entrata in vigore del richiamato D.Lgs. 23/2011) al giorno 16 luglio 2015 (data del deposito della predetta sentenza n. 169 del 2015), il canone annuo di locazione nella misura rideterminata ex lege (triplo della rendita catastale e adeguamento, dal secondo anno, in base al 75% dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo), a seguito dell’applicazione delle summenzionate norme sulla mancata o parziale registrazione del contratto di locazione.

§  l’inserimento della possibilità di un’azione dinanzi all’autorità giudiziaria nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine perentorio succitato. La modifica incide sul terzo periodo del testo previgente del comma 5 dell’articolo 13 della legge 431/1998 (ora comma 6) laddove il testo previgente fa riferimento ai casi in cui il locatore ha preteso l’instaurazione di un rapporto di locazione di fatto in violazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4. La disposizione non specifica l’oggetto dell’azione proponibile dinanzi all’autorità giudiziaria in relazione alla mancata registrazione del contratto nei termini prescritti; l’espressione utilizzata (“tale azione”) sembrerebbe, infatti, collegarsi ai previgenti primo e secondo periodo, ove l’oggetto dell’azione giudiziale (riduzione del canone di locazione) è specificato e si collega alla causa di nullità di cui al comma 4.

 

Un’ulteriore modifica (al quarto periodo del comma 5, ora comma 6, dell’art. 13 della legge 431/1998) riguarda l’eventuale determinazione, da parte del giudice, del canone dovuto. Secondo il testo previgente, tale determinazione non può superare il c.d. canone concordato (definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2) ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3 (che disciplina i contratti di locazione per studenti universitari). Il riferimento al giudice ovvero all’autorità giudiziaria sostituisce il riferimento al pretore presente in più punti nel comma 5 previgente.

Il nuovo testo, se da un lato lascia immutato il riferimento all’articolo 5, dall’altro modifica il riferimento al comma 3 dell’art. 2 (che disciplina i cosiddetti contratti “a canone concordato”) facendo riferimento a “quello del valore minimo definito ai sensi dell'articolo 2”.

 

Si segnala infine che il nuovo comma 7 dell’art.13, previsto dall'articolo in esame, stabilisce che le norme del comma 6 devono ritenersi applicabili a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall'entrata in vigore della “presente” legge.

 

 

 

Art. 13 L. 431/98 - Testo vigente

Art. 13 L. 431/98 - Nuovo testo

1. E' nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.

1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.

È fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, comma 1, numero 6 del codice civile.

2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.

2. Identico.

3. E' nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.

3. Identico.

 

4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale.

Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti

4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie.

Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, è nulla, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi pattuizione diretta

 

ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.

ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.

 

5. Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato.

5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore,

6. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine-di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi all'autorità giudiziaria,

che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è altresì consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e

che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è, altresì, consentita nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.

nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.

Nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canone dovuto, che non può eccedere quello del valore minimo definito al sensi dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati. L'autorità giudiziaria stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.

 

7. Le disposizioni di cui al comma 6 devono ritenersi applicabili a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall'entrata in vigore della presente legge.

6. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.

8. Identico.

 

 


 

Articolo 1, comma 60
(Canone agevolato per associazioni sportive dilettantistiche)

 


60. All'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) le associazioni sportive dilettantistiche, le quali:

1) non hanno fini di lucro;

2) sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti;

3) svolgono attività sportiva dilettantistica, come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affilianti».


 

 

Il comma 60 estende alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di avere in concessione, ovvero in locazione a canone agevolato, beni immobili dello Stato.

A tal fine, si novella l’art. 11 del D.P.R. n. 296/2005, il quale prevede che taluni beni immobili dello Stato (tra cui gli edifici scolastici e gli immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere) possono essere dati in concessione ovvero in locazione a canone agevolato per finalità di interesse pubblico connesse all'effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti in funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettività e in ragione dei princìpi fondamentali costituzionalmente garantiti, a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.

 

L’estensione riguarda le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno fini di lucro (si tratta di una caratteristica già prevista in termini generali), sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva (dunque, non anche alle discipline sportive associate) e svolgono attività sportiva dilettantistica, come definita dai regolamenti degli organismi cui sono affiliate.

 

La disciplina delle società e associazioni sportive dilettantistiche è recata dall’art. 90 della L. 289/2002.

In particolare, il co. 18 dispone che lo statuto deve espressamente prevedere, tra l’altro, l'assenza di fini di lucro. L’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, ossia l’unico soggetto che può riconoscerle a fini sportivi, è il CONI, come ha confermato l’art. 7 del D.L. 136/2004 (L. 186/2004). A tal fine, nonché allo scopo di trasmettere annualmente all’Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute, il CONI ha istituito un registro telematico, soggetto a verifica annuale (delibera del Consiglio Nazionale n. 1288 dell’11 novembre 2004, successivamente modificata dalla delibera del Consiglio Nazionale n. 1394 del 19 giugno 2009). Al registro possono essere iscritte le associazioni e le società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali o a discipline sportive associate e/o a enti di promozione sportiva.


 

Articolo 1, commi 61-64
(Riduzioni IRES)

 


61. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, le parole: «27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «24 per cento».

62. All'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, le parole: «dell'1,375 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1,20 per cento».

63. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rifinanziato nella misura di 632,5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 854,53 milioni di euro per l'anno 2017 ed è ridotto nella misura di 1,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte nella misura di 171,7 milioni di euro per l'anno 2018.

64. In relazione ai commi 61 e 62, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché la percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. La rideterminazione delle percentuali di cui agli articoli 58, comma 2, e 68, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 non si applica ai soggetti di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico. Con il medesimo decreto sono altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.


 

 

I commi da 61 a 64 recano disposizioni volte a ridurre l’Imposta sul reddito delle società – IRES, prevedendo una diminuzione dell’aliquota dal 27,5 al 24 per cento, a regime, dal 2017. Si prevede inoltre una riduzione dell’aliquota della ritenuta (operata a titolo di imposta) sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società.

 

In particolare, il comma 61 dispone l’abbassamento della misura dell’aliquota dell’Imposta sui redditi delle società – IRES (misura fissata dall’articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, DPR n. 917 del 1986, che viene all’uopo modificato).

L’aliquota si abbassa dal 27,5 al 24 per cento a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, cioè dal 2017.

 

Il comma 62 diminuisce l’aliquota della ritenuta (operata a titolo di imposta) sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che consentono un adeguato scambio di informazioni ed ivi residenti, in relazione a partecipazioni, strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

In particolare l’aliquota della ritenuta è abbassata dall’1,375 per cento all’1,20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2017, a regime, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

 

Si ricorda in questa sede che l’originario testo del DDL stabilità prevedeva una progressiva diminuzione dell’IRES, che si sarebbe dovuta abbassare dal 27,5 al 24,5 per cento già a decorrere dal 1° gennaio 2016; in corrispondenza di tale abbassamento progressivo si prevedeva la graduale rimodulazione della ritenuta sugli utili. Durante l'esame in Commissione presso la Camera è stata soppressa la disposizione che subordinava l’efficacia di entrambe le norme (abbassamento delle aliquote IRES e della ritenuta sugli utili nel 2016) al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità di bilancio legati all’emergenza migranti, di cui il Governo ha dichiarato comunque di volersi avvalere, destinando le relative risorse a interventi diversi.

Il comma 63 rifinanzia il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili per circa 632 milioni nel 2016 ed 854 milioni nel 2017, cui segue una riduzione di poco più di 1 milione nel 2018; resta ferma la quantificazione dei maggiori oneri derivanti dalle riduzioni d’imposta summenzionate, pari a 171,7 milioni per il 2018, nonché la relativa copertura, cui si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa dei Ministeri.

 

Il comma 64, in conseguenza del taglio disposto dai precedenti commi, affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la proporzionale riduzione delle percentuali di esenzione degli utili da partecipazione distribuiti ai soci (ai sensi dell’articolo 47, comma 1, TUIR), delle plusvalenze (articolo 58, comma 2, TUIR) dei dividendi (articolo 59 TUIR), delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (articolo 68, comma 3, TUIR), nonché della quota non imponibile degli utili percepiti dagli enti non commerciali, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo del 12 dicembre 2003, n. 344.

 

Si ricorda in estrema sintesi che, ex articolo 47 TUIR, gli utili percepiti dai soci persone fisiche non imprenditori concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 49,72% del loro ammontare (DM 4 aprile 2008). Analoga misura vale per i dividendi ex articolo 59.

Similmente, le plusvalenze realizzate (articolo 58, comma 2 TUIR) a decorrere dal 1° gennaio 2009 non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti, limitatamente al 50,28 per cento del loro ammontare, analogamente alle plusvalenze ex articolo 68, comma 3 TUIR.

Per quanto riguarda la quota non imponibile degli utili degli enti non commerciali essa è stata abbassata dal 95 al 22,26 per cento dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 655 della legge n. 190 del 2014).

La rideterminazione della quota esente delle plusvalenze non trova applicazione nei confronti delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti del territorio dello Stato. Al medesimo decreto del MEF è affidato il compito di dettare la normativa transitoria e le relative decorrenze.


 

Articolo 1, commi 65-69
(Addizionale IRES per gli enti creditizi e finanziari)

 


65. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e per la Banca d'Italia, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali.

66. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 65 del presente articolo e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo unico assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 65 del presente articolo senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

67. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare».

68.  All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il secondo periodo è soppresso.

69. Le disposizioni di cui ai commi da 65 a 68 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.


 

 

I commi da 65 a 69 introducono una addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari.

 

In particolare, il comma 65 chiarisce che detta addizionale opera per gli istituti di credito, le società di gestione comune dei fondi di investimento mobiliare, le capogruppo di gruppi bancari, le SIM, gli intermediari finanziari, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento e le società finanziarie (di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 87 del 1992), inclusa la Banca d’Italia, ma non le imprese di assicurazione e le eventuali capigruppo.

 

Il successivo comma 66 disciplina l’applicazione dell’addizionale ai gruppi societari, nel caso di esercizio di specifiche opzioni previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR.

In particolare, i soggetti che hanno optato per la tassazione di gruppo ovvero per il regime della trasparenza (in quanto controllati) applicano autonomamente l’addizionale e provvedono al versamento senza tener conto del reddito imputato dalla partecipata. I soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale assoggettano l’imponibile all'addizionale, senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

 

Ai sensi del comma 67, si rendono integralmente deducibili dall’IRES gli interessi passivi in favore dei soggetti destinatari della maggiorazione IRES in commento, ossia gli enti creditizi e finanziari.

A tale scopo è modificato l’articolo 96, comma 5-bis del TUIR, limitando la parziale deducibilità di tali componenti passivi alle imprese di assicurazione.

Il comma 68 ne dispone la deducibilità integrale anche a fini IRAP.

Il comma 69 dispone l’applicazione delle norme così introdotte a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

 

Si ricorda in proposito che, con la sentenza n. 10 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Robin Hood Tax (vale a dire l'addizionale all'aliquota IRES nei confronti delle società che operano nel settore petrolifero, nel settore dell'energia elettrica e nel trasporto e distribuzione del gas naturale, introdotta dall'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge n. 112 del 2008), in quanto, tra l’altro, non ne era stato delimitato l’ambito temporale di applicazione.

 


 

Articolo 1, commi 70-72
(Esenzione IRAP in agricoltura e pesca)

 


70. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1, la lettera d) è abrogata;

2) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;

b) all'articolo 4, comma 2, primo periodo, le parole: «e le imprese agricole» e le parole: «e all'estensione dei terreni» sono soppresse;

c) all'articolo 9:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Determinazione del valore della produzione netta per alcuni soggetti del settore agricolo»;

2) al comma 1, le parole: «i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e per» sono soppresse;

d) all'articolo 12, comma 2, primo periodo, le parole: «, ovvero derivante da imprese agricole esercitate nel territorio stesso» sono soppresse;

e) all'articolo 45, il comma 1 è abrogato.

71. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 238 è abrogato.

72. Le disposizioni del comma 70 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.


 

 

I commi dal 70 al 72 dell'articolo riguardano l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per i settori dell'agricoltura e della pesca, a decorrere dal 2016. A tal fine vengono modificati gli articoli del decreto legislativo n. 446/1997 - istitutivo dell'IRAP - che riguardano tali ambiti.

 

Il comma 70, novellando gli articoli 3, 4, 9, 12 e 45 del d.lgs. 446/1997, determina l'esenzione dall'IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo, per le cooperative di piccola pesca ed i loro consorzi, e per le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale. A legislazione vigente, tale aliquota è pari all’1,90%, dal 1° gennaio 2015.

In particolare, all'articolo 3, comma 2, del citato d.lgs. 446, volto ad esplicitare quelli che non sono soggetti passivi dell'imposta, viene aggiunta la lettera c-bis, che contiene il seguente elenco:

1.   soggetti che esercitano un'attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del TUIR;

sulla base dell'articolo 32 sono considerate attività agricole:

a)   le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b)   l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;

c)   le attività dirette (come specificato dal terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile), alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;

2.   soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

quest'ultimo articolo equipara agli imprenditori agricoli le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali.

3.   cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del DPR n. 601/1973.

In generale vengono poi soppressi negli articoli del citato d.lgs. 446/1997 tutti i riferimenti al settore agricolo e della pesca.

 

Il comma 71 dispone l'abrogazione del comma 238 dell'articolo 1 della legge n. 244/2007, finalizzato all'estensione dell'aliquota IRAP agevolata alle imprese di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 227/2001 sopra richiamato.

Si tratta di una norma di coordinamento, dal momento che dette imprese sono rese esenti dall'IRAP in virtù del comma 70 sopra descritto.

 

Il comma 72 stabilisce che le disposizioni del comma 70 si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, ovvero dal 2016.


 

Articolo 1, comma 73
(Deduzioni IRAP)

 


73. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deduzione di cui al periodo precedente è ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto».


 

 

Il comma 73, modificando l’articolo 11, comma 4-octies del D.Lgs. n. 446 del 1997 (che disciplina l’IRAP) estende la deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile IRAP, nel limite del 70 per cento, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nei due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

 

Si rammenta che il richiamato articolo 11, comma 4-octies consente di dedurre integralmente dall’IRAP il costo sostenuto dall’impresa in relazione al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.


 

Articolo 1, commi 74, 75, 87 e 88
(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili)

 


74. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in luogo della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

b) all'articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;

c) all'articolo 16, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

75. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del comma 74.

87. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

88. Le detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono:

a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;

b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;

c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.


 

 

I commi 74, 75, 87 e 88 prevedono la proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2016 le attuali misure:

§  65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali;

§  50 per cento per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili.

 

Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali si prevede la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Le giovani coppie, anche di fatto, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale possono usufruire di una detrazione fiscale del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto di mobili nel 2016 fino a 16.000 euro.

Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Le predette detrazioni sono estese anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.

 

Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica

Più in dettaglio, il comma 74, lettera a), modifica l’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dedicato alla proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica, sostituendo la data del 31 dicembre 2015, ovunque ricorre, con la data del 31 dicembre 2016.

Conseguentemente, le disposizioni concernenti la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (previste dall'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010) si applicano nella misura del 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 63 del 2013) fino al 31 dicembre 2016.

Con la norma in esame, pertanto, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento, precedentemente prevista sino al 31 dicembre 2015.

L’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta in percentuale delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

§  la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento: detrazione massima 100.000 euro;

§  il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti): detrazione massima 60.000 euro;

§  l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda: detrazione massima 60.000 euro;

§  la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (inclusi quelli dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili): detrazione massima 30.000 euro;

§  l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari, di cui all’allegato M del D.Lgs. n. 311 del 2006: detrazione massima 60.000 euro.

 

Il comma 88 ha aggiunto a tali ipotesi le spese sostenute per:

§  l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono: mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

Si evidenzia che per tale tipo di spesa non è stato fissato uno specifico tetto per la detrazione massima.

La detrazione si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Il comma 74, lettera a), ultimo periodo (inserito nel corso dell’esame alla Camera), aggiungendo il comma 2-ter  all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, ha previsto che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) possono cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

I soggetti incapienti a cui è stata attribuita tale facoltà sono quelli indicati dall'articolo 11, comma 2 (pensionati), dall'articolo 13, comma 1, lettera a) (lavoratori dipendenti), e comma 5, lettera a) (lavoratori autonomi), del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986).

 

In sintesi la normativa sulla detrazione fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica prevede che:

§  la detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) è pari al 65 per cento delle spese sostenute, entro il limite massimo che varia a seconda della tipologia dell'intervento eseguito;

§  l'agevolazione non è cumulabile con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge nazionali (come, ad esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio) o altri incentivi riconosciuti dall'Unione europea; dal 1° gennaio 2009 la detrazione non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dall'Unione europea, dalle regioni o dagli enti locali;

§  non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di inizio dei lavori all'Agenzia delle entrate;

§  i contribuenti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (i titolari di reddito di impresa sono invece esonerati da tale obbligo e possono provare la spesa con altra idonea documentazione);

§  è previsto l'esonero dalla presentazione della certificazione energetica per la sostituzione di finestre, per gli impianti di climatizzazione invernale e per l'installazione di pannelli solari;

§  al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa hanno l'obbligo di effettuare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori; la legge di stabilità per il 2015 ha elevato la misura della ritenuta dal 4 all'8 per cento;

§  per gli interventi eseguiti dal 2011 è obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo (per gli anni 2009 e 2010 andava ripartita in cinque rate);

§  i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti ad acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti dal D.M. 19 febbraio 2007 (GU 26 febbraio 2007, n. 47) ed a trasmettere, entro novanta giorni dalla fine dei lavori, all'ENEA copia dell'attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (di cui all'allegato E del citato D.M.).

 

La norma che ha introdotto l'agevolazione è contenuta nei commi da 344 a 349 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006); successivamente la normativa in materia è stata più volte modificata con riguardo, in particolare, alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni.

L'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011) ha stabilito una proroga per usufruire delle detrazioni per le spese sostenute e documentate sino al 31 dicembre 2011 o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, fino al periodo d'imposta in corso alla predetta data.

L'articolo 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef del 55 per cento delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. La stessa norma ha esteso la detrazione del 55 per cento anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, nel limite massimo di 30.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2013 era previsto che per tutti gli interventi sopra descritti si applicasse la detrazione del 36 per cento come modificata dal nuovo articolo 16-bis del TUIR. Successivamente il D.L. n. 83 del 2012 ha prorogato l'applicazione della detrazione del 55 per cento sino al 30 giugno 2013.

Il D.L. n. 63 del 2013 (articolo 14) ha prorogato le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica fino al 31 dicembre 2013 elevando la misura al 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento). Inoltre, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la norma prevede l'applicazione della detrazione d'imposta del 65 per cento per le spese sostenute dall'entrata in vigore del decreto (6 giugno 2013) sino al 30 giugno 2014. Il D.L. 63/2013 ha, inoltre, previsto che l'ENEA effettui il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica di edifici e degli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali (articolo 14, comma 3-bis). L'attività di monitoraggio si basa sull'elaborazione delle informazioni contenute nelle richieste di detrazione per via telematica, sulla trasmissione di una relazione sui risultati degli interventi e sul costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini delle detrazioni medesime. E' istituita, poi, presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale (art. 15-bis) in cui far confluire i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari di incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.

La lettera b) del comma 139 dell'articolo unico della legge di stabilità per il 2014 ha previsto la proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica, nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014. La norma prevedeva la riduzione della detrazione al 50 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (abrogata dalla legge di stabilità per il 2015).

La legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 47, lettera a)) ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65 per cento per le spese fino al 31 dicembre 2015, introducendo due nuovi tipi di spesa agevolabili: quella per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari, di cui all'allegato M del D.Lgs. n. 311 del 2006, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro; il nuovo comma 2-bis dell'articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013 ha chiarito inoltre che la detrazione del 65 per cento si applica altresì alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Si segnala infine la guida dell'Agenzia delle entrate sugli interventi di riqualificazione energetica (aggiornata a gennaio 2015).

 

 

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica

Il comma 74, lettera b), modifica l'articolo 15 del D.L. n. 63 del 2013, prorogando di un anno, al 31 dicembre 2016, il termine entro il quale dovranno essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento del loro rendimento energetico e dell’efficienza idrica.

Il citato articolo 15 prevede che nelle more della riforma di carattere strutturale, per tali interventi si applicano le disposizioni che prevedono le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili (articoli 14 e 16 del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013).

Si ricorda che l’articolo 15 prevede che nella definizione delle misure e degli incentivi suddetti è compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi. Nella definizione delle misure di carattere strutturale si deve, inoltre, tener conto dell'opportunità di agevolare ulteriori interventi, quali ad esempio le schermature solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell'efficienza energetica, nonché interventi per promuovere l'incremento dell'efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici.

 

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia

Il comma 74, lettera c), modifica l'articolo 16 del D.L. n. 63 del 2013, con il quale è stata disposta la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili, sostituendo la data del 31 dicembre 2015, ovunque ricorre, con la data del 31 dicembre 2016.

Pertanto per le spese documentate, relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (indicati nel comma 1 dell’articolo 16-bis del TUIR), spetta una detrazione dall'imposta lorda - fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare - pari al 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016. Con la norma in esame, pertanto, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 50 per cento, attualmente prevista sino al 31 dicembre 2015.

 

La proroga sino al 31 dicembre 2016 comprende anche la detrazione del 65 per cento per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (articolo 16, comma 1-bis, il quale richiama l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR, elevando il limite di spesa a 96.000 euro per unità immobiliare e la misura della detrazione al 65 per cento).

Si ricorda che le misure antisismiche in parola devono riguardare edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Per ottenere il beneficio fiscale le procedure autorizzatorie degli interventi devono essere state attivate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2013 (ossia dopo il 4 agosto 2013).

Gli interventi antisismici previsti dall’articolo 16-bis del TUIR riguardano, in particolare, l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (in particolare sulle parti strutturali) la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

 

La detrazione fiscale per il recupero del patrimonio edilizio è concessa (comma 1 dell’articolo 16-bis del D.P.R. n. 917 del 1986) per i seguenti interventi:

§  manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;

§  manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;

§  ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche se non rientranti nelle tipologie di intervento di cui ai primi due punti;

§  realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune;

§  eliminazione di barriere architettoniche;

§  adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi;

§  realizzazione di interventi di cablatura degli edifici e di contenimento di inquinamento acustico;

§  conseguimento di risparmi energetici;

§  adozione di misure antisismiche;

§  bonifica dall'amianto ed esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Il comma 2 dell’articolo 16-bis del TUIR ricomprende tra le spese sostenute quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

Il comma 3 riconduce a regime la detrazione d'imposta del 36 per cento sugli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile (la legge di stabilità per il 2015 ha esteso da sei a diciotto mesi il periodo di tempo entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione devono provvedere all’alienazione o assegnazione dell'immobile per fruire della detrazione). Anche per questi interventi la misura della detrazione è del 50 per cento per le spese per l’acquisto dell’immobile sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2016 (termine così modificato dalla norma in esame) e spetta entro l’importo massimo di 96.000 euro (invece che 48.000 euro).

Tra le altre disposizioni introdotte in materia si segnalano:

§  l'abolizione dell'obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara (articolo 7, co.2, del D.L. n. 70 del 2011);

§  l'elevazione all'8 per cento della percentuale della ritenuta d'acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l'obbligo di operare (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 657);

§  l'obbligo, chiarito con la risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012 dell'Agenzia delle entrate, di utilizzare un bonifico "parlante" dal quale risulti: 1) la causale del versamento; 2) il codice fiscale del beneficiario della detrazione; 3) il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;

§  l'eliminazione dell'obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori (articolo 7, comma 2, lett. r), del D.L. n. 70 del 2011); tale soppressione ha effetto anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;

§  la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all'acquirente (persona fisica) dell'immobile (commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011);

§  l'obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali.

 

La detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, successivamente modificata e prorogata e, infine, resa stabile dal D.L. n. 201 del 2011 (art. 4, comma 1, lett. c)) che ha inserito nel D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) l’articolo 16-bis. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, l'articolo 11, comma 1, del D.L. n. 83 del 2012 ha aumentato la misura della detrazione dal 36 per cento al 50 per cento ed ha innalzato il limite di spesa massima agevolabile da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare. Con l'articolo 16, comma 1, del D.L. n. 63 del 2013 sono stati prorogati al 31 dicembre 2013 l'innalzamento della detrazione al 50 per cento e l'ammontare complessivo di spesa di 96.000 euro. Nel corso della conversione del D.L. n. 63 del 2013, inoltre, sono state introdotte due rilevanti novità:

una detrazione del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, (per i forni la classe A), nonché delle apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali;

una detrazione del 65 per cento delle spese per misure antisismiche su costruzioni che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

Da ultimo la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 47) ha disposto la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili, nonché della detrazione del 65 per cento per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche.

Si segnala che con lo stesso provvedimento è stata elevata dal 4 all'8 per cento la misura della ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici (legge di stabilità 2015, comma 657).

Si segnalano le guide dell'Agenzia delle entrate sulle ristrutturazioni edilizie (aggiornata ad aprile 2015) e sul bonus mobili (aggiornata ad aprile 2015).

 

Detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici

La modifica introdotta dal comma 74, lettera c) all'articolo 16 del D.L. n. 63 del 2013 riguarda anche la detrazione fiscale per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, la quale viene ugualmente prorogata fino al 31 dicembre 2016.

Si ricorda che il comma 2 dell’articolo 16 riconosce ai contribuenti che usufruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese, fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro, documentate e sostenute per l'acquisto dei seguenti prodotti finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione:

§  mobili;

§  grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+;

§  forni di classe non inferiore ad A.

Le spese per l’acquisto di mobili sono calcolate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. In altri termini, le spese per l’acquisto di mobili possono anche essere più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione, fermo restando il tetto dei 10.000 euro. Si ricorda che la disposizione della legge di stabilità 2014 che prevedeva che tali spese non potessero essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione è stata abrogata dall’articolo 7 del D.L. n. 47 del 2014.

Si evidenzia inoltre che con la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 l'Agenzia delle entrate, tra l'altro, ha fornito informazioni su modalità di pagamento, diritto alla detrazione, tipologia di mobili interessati e elettrodomestici.

 

Il comma 75 prevede un’ulteriore ipotesi di detrazione fiscale per l’acquisto esclusivamente di mobili da adibire ad arredo dell’abitazione principale acquistata da giovani coppie, anche di fatto. Anche in questo caso la misura della detrazione è del 50 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, per le spese sostenute nel 2016, ma il limite di spesa è aumentato a 16.000 euro.

In questo caso, pertanto, la condizione per usufruire della detrazione non è quella di una ristrutturazione edilizia in corso (come nel caso del bonus mobili appena descritto), ma l’aver acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale da parte di “giovani coppie”.

L’ultimo periodo del comma 2 precisa che tale detrazione non è cumulabile con il bonus mobili.

Destinatari di tale agevolazione sono le “giovani coppie” costituenti un nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni. Si ricorda che la convivenza more uxorio può essere dimostrata mediante il certificato di stato di famiglia che attesta la comune residenza (anche mediante autocertificazione, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000). Almeno uno dei componenti del nucleo familiare non deve aver superato i 35 anni.

Si segnala che la norma non precisa in quale momento uno dei due componenti non deve aver superato i 35 anni: presumibilmente alla data di acquisto dei mobili. Non è definito dalla norma, inoltre, quando deve essere stato perfezionato l’acquisto della casa da parte della giovane coppia.

 

Si segnala che un’altra definizione di «giovane coppia» è contenuta nel decreto interministeriale 31 luglio 2014, attuativo del comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013, il quale ha istituito il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari. Il decreto definisce «giovane coppia» il nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni alla data di presentazione della domanda di finanziamento.

 

Estensione degli interventi di riqualificazione energetica agli IACP

Il comma 87 estende la possibilità di usufruire delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica anche agli IACP, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Si ricorda che le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica possono essere utilizzate anche con riferimento all’IRES. Prima della modifica in commento, tuttavia, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale. Non sono strumentali gli immobili che, pur potendo essere considerati tali rispetto alle finalità che il soggetto di imposta persegue attraverso l’esercizio dell’impresa, costituiscono, nel contempo, l’oggetto della predetta attività imprenditoriale, come nell’ipotesi degli immobili locati a terzi (risoluzione n. 340/E del 1° agosto 2008).

Si segnala che il decreto-legge n. 47 del 2014 (c.d. "decreto casa") ha previsto un programma di recupero degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (articolo 4). In attuazione di tale norma è stato emanato il decreto ministeriale 16 marzo 2015 il quale ha definito i criteri per la formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP. Tale programma deve prevedere il ripristino di alloggi di risulta e la manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili

Si segnala inoltre che l'articolo 6 del decreto-legge n. 47 del 2014 ha disposto che i redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali, di nuova costruzione o per i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa ai fini delle imposte sui redditi né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento (per dieci anni dall'ultimazione dei lavori). Sono state inoltre previste delle detrazioni fiscali per i conduttori di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale (articolo 7).

 

Si segnala, infine, lo studio realizzato dal Servizio Studi della Camera in collaborazione con l'istituto di ricerca CRESME su "Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione". Gli incentivi fiscali in esame hanno interessato dal 1998 al 2015 oltre 12,5 milioni di interventi. Nello stesso periodo le misure di incentivazione fiscale hanno attivato investimenti pari a 207 miliardi di euro (una media di 11 miliardi di euro all'anno a valori correnti), di cui 178 miliardi hanno riguardato il recupero edilizio e poco meno di 30 miliardi la riqualificazione energetica. Il dato a consuntivo per il 2014 indica un volume di investimenti pari a 28,5 miliardi di euro, di cui 24,5 miliardi di euro sono relativi al recupero e 3,9 alla riqualificazione energetica. Gli investimenti veicolati dalle misure di incentivazione fiscale hanno avuto un impatto importante sull'occupazione che, nel periodo 2008-2015, ha riguardato oltre 2 milioni di occupati, con una media di 111.000 occupati diretti all'anno. Nel 2014 le stime, complessive anche dell'indotto, riguardano 424.800 occupati.


 

Articolo 1, commi 76-84
(La locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo)

 


76. Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito.

77. All'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

78. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al periodo precedente, la banca o l'intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore.

79. Per il contratto di cui al comma 76 l'utilizzatore può chiedere, previa presentazione di apposita richiesta al concedente, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo. In tal caso, la durata del contratto è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. L'ammissione al beneficio della sospensione è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di cui al comma 76:

a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.

80. Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Decorso il periodo di sospensione, in caso di mancata ripresa dei pagamenti si applicano le disposizioni del comma 78. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

81. Per il rilascio dell'immobile il concedente può agire con il procedimento per convalida di sfratto di cui al libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura civile.

82. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-sexies) sono inserite le seguenti:

«i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b);

i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i-sexies.1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa».

83. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, comma 1-bis, le parole: «immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «immobili abitativi e strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numeri 8-bis) e 8-ter)»;

b) all'articolo 1 della tariffa, parte prima:

1) dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente:

«Se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, e ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies): 1,5 per cento»;

2) è aggiunta, in fine, la seguente nota:

«II-sexies) Nell'applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, si considera, in luogo dell'acquirente, l'utilizzatore e, in luogo dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria»;

c) all'articolo 8-bis della tariffa, parte prima:

1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) dell'articolo 1, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1,5 per cento.

1-ter. Atti, diversi da quelli di cui al comma 1-bis, relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 9 per cento»;

2) alla nota I), le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter».

84. Le disposizioni di cui ai commi 82 e 83 si applicano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.


 

 

I commi da 76 a 84 disciplinano gli aspetti civilistici e fiscali della locazione finanziaria di immobili da adibire ad uso abitativo (c.d. leasing immobiliare). Tale contratto costituisce una forma di finanziamento, alternativo al contratto di mutuo, a favore delle persone fisiche finalizzato all’acquisto o alla costruzione di un immobile da adibire ad abitazione principale. Sono inoltre previste agevolazioni fiscali (deducibilità ai fini Irpef e riduzione dell’imposta di registro) connesse a tali contratti.

Si segnala che la disciplina in commento riprende il contenuto del disegno di legge A.S. 1462.

In particolare, il comma 76 prevede che con il contratto di locazione finanziaria, la banca o l’intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l’immobile, su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, a disposizione del quale l’immobile è posto per un dato tempo a fronte di un corrispettivo (che deve tener conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto). Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.

 

Il comma 77 stabilisce che all'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica il divieto di azione revocatoria fallimentare (ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera a) l.fall.).

 

Il comma 78 chiarisce le conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore: in tal caso il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotte alcune somme.

In particolare, per determinare la somma da corrispondere all’utilizzatore, è necessario dedurre dal prezzo percepito dalla vendita o ricollocazione del bene, la somma dei canoni scaduti e non pagati dall’utilizzatore e quelli futuri ancora mancanti, attualizzati, e il prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente. Sono previsti specifici obblighi di trasparenza e pubblicità per le attività di vendita e ricollocazione del bene.

Il comma 79 prevede la possibilità di chiedere la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso il contratto è prorogato di un periodo corrispondente alla sospensione.

Il beneficio della sospensione è subordinato al verificarsi di specifici eventi intervenuti successivamente alla stipula del contratto: cessazione del rapporto di lavoro subordinato (esclusi i casi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa); cessazione dei rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa).

 

Il comma 80 disciplina le modalità di ripresa dei pagamenti al termine della sospensione: il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

 

Il comma 81 consente all’intermediario, per il rilascio dell'immobile, di agire con il procedimento per convalida di sfratto.

 

I commi da 82 a 84 prevedono agevolazioni fiscali per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

 

Il comma 82  prevede il riconoscimento della detrazione del 19 per cento a favore dei giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. La detrazione va calcolata su un ammontare massimo di canoni annuali di 8 mila euro, e su un ammontare di riscatto massimo di 20mila euro.

Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni (con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, non titolari di altri immobili ad uso abitativo), la detrazione spetta su importi ridotti della metà: pertanto, la detrazione va calcolata su un ammontare massimo di canoni annuali di 4 mila euro, e su un ammontare di riscatto massimo di 10 mila euro.

La disciplina descritta è introdotta mediante l’inserimento di due nuove lettere (i-sexies.1) e i-sexies.2) nell’articolo 15, comma 1, del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), il quale elenca gli oneri detraibili al 19 per cento.

 

Il comma 83 reca le agevolazioni relative all'imposta di registro sui contratti di locazione finanziaria stipulati ai sensi delle norme in commento. In particolare:

§  sono assoggettate ad imposta di registro in misura proporzionale anche le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto gli immobili ad uso abitativo (e non solo ad uso strumentale, come previsto precedentemente), ancorché assoggettati a IVA (lettera a));

§  tuttavia l’imposta si applica nella misura dell’1,5 per cento per gli atti di trasferimento nei confronti di banche ed intermediari che acquistano l’immobile non “di lusso” per concederlo in leasing ad un utilizzatore finale per il quale ricorrono le condizioni richieste per le agevolazioni per l’acquisto della prima casa (lettera b));

§  l’aliquota dell’imposta di registro è pari all’1,5 per cento (e non al 4 per cento come previsto per le cessioni di leasing di beni immobili strumentali) sugli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria relativi a immobili “non di lusso”, nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le medesime condizioni richieste per le agevolazioni per l’acquisto della prima casa, ancorché assoggettati a IVA. Negli altri casi, gli atti relativi a cessioni di leasing sono soggetti a imposta nella misura piena del 9 per cento (lettera c)).

La disciplina descritta è introdotta mediante la modifica del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. n. 131 del 1986, articolo 40 e articoli 1 e 8-bis della tariffa, parte prima).

 

Il comma 84 reca le decorrenze delle disposizioni così introdotte, che hanno una applicazione temporanea dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. Il maggior gettito derivante dalle norme in esame viene destinato ad incremento del rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE.

 

Si ricorda che legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 164), in deroga al principio di alternatività Iva/registro, ha previsto l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (nella misura del 4 per cento) sulle cessioni da parte degli utilizzatori di contratti di locazione finanziaria di immobili strumentali.

La norma modifica il comma 1-bis dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131 del 1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), il quale già prevede l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale (all’1 per cento: articolo 5, comma 1, lett. a-bis), della Tariffa, parte prima) delle locazioni di immobili strumentali, ancorché assoggettate ad Iva. Il comma 164 ha esteso tale disciplina anche alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria (leasing) aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.

La misura dell’imposta proporzionale è fissata mediante l’inserimento nella Tariffa, parte prima, del Testo unico, dell’articolo 8-bis, con il quale si prevede l’applicazione dell’imposta di registro al 4 per cento per gli atti relativi alle cessioni sopraddette.

La Nota relativa al nuovo articolo 8-bis precisa che l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.


 

Articolo 1, commi 85 e 86
(Incentivi demolizione vecchi veicoli)

 


85. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad «euro 5» della medesima tipologia, è riconosciuto un contributo fino a un massimo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito d'imposta, le modalità di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

86. Le disposizioni di cui al comma 85 si applicano per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra il venditore e l'acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e immatricolati entro il 31 marzo 2017.


 

 

Il comma 85 prevede un incentivo fino ad un massimo di 8.000 euro per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria “euro 0”, “euro 1” o “euro 2” con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad euro 5.

Circa le modalità di fruizione dell’incentivo, la norma stabilisce che il contributo sarà anticipato all’acquirente mediante un corrispondente sconto sul prezzo di vendita e verrà recuperato dal rivenditore mediante un credito d’imposta utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

Il comma 86 stabilisce che l’incentivo è previsto per i veicoli nuovi acquistati dal primo gennaio al 31 dicembre 2016 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2017.

Si rinvia quindi, per le modalità attuative, ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze, senza indicazione di un termine specifico per l’emanazione di tale decreto interministeriale.

È infine prevista la copertura finanziaria dell’intervento: per l’anno 2016 è autorizzata una spesa massima di 5 milioni di euro.


 

Articolo 1, commi 89 e 90
(Edilizia popolare)

 


89. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, al comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: «e loro consorzi» sono aggiunte le seguenti: «nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013».

90. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «comunque denominati,» sono inserite le seguenti: «e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,».


 

 

I commi 89 e 90 estendono l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste per gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati (e loro consorzi), anche agli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, purché siano stati costituiti e siano operanti al 31 dicembre 2013 e siano stati istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing.

 

Le agevolazioni fiscali di cui si tratta sono:

§  la riduzione dell’IRES alla metà, come previsto dall’articolo 6 del D.P.R. n. 601 del 1973 (comma 89);

Tale agevolazione è riconosciuta dall’articolo 6 del D.P.R. n. 601 del 1973, oltre che per gli IACP, comunque denominati, e loro consorzi, anche per: enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione.

§  l’esclusione dalla base imponibile a fini IRES dei finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi a tali società in house aventi le finalità sociali degli IACP (operanti al 31 dicembre 2013) (comma 90).

L’articolo 88, comma 3, lettera b), del D.P.R. n. 916 del 1986 (TUIR) include nella base imponibile dell’IRES i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, considerandoli sopravvenienze attive. La stessa norma prevede che non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli IACP, comunque denominati, nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all’assegnazione in godimento o locazione.

 

Per beneficiare delle descritte agevolazioni fiscali gli enti devono:

§  avere le stesse finalità degli IACP;

§  essere stati costituiti ed essere operanti al 31 dicembre 2013;

§  essere istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing.
In base alla legislazione comunitaria i predetti requisiti sono soddisfatti quando l’ente pubblico esercita sulla società, soggetto giuridicamente distinto da esso, un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e qualora la società realizza la parte più importante della propria attività con l’ente pubblico.


 

Articolo 1, commi 91-97
(Ammortamenti)

 


91. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

92. Fermo restando quanto disposto al comma 91 e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

93. La disposizione di cui al comma 91 non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge.

94. Le disposizioni dei commi 91 e 92 non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 91 e 92.

95. Al comma 10 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «non superiore ad un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore ad un quinto».

96. La disposizione di cui al comma 95 si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

97. Le disposizioni di cui ai commi 91 e 92 non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.


 

 

I commi 91-97 prevedono, ai fini delle imposte sui redditi, a vantaggio dei soggetti titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni, un ammortamento del 140 per cento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016; vengono inoltre maggiorati del 40 per cento i limiti per la deduzione delle quote di ammortamento con riferimento ai mezzi di trasporto a motore che non vengono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Dette agevolazioni non possono essere utilizzate ai fini degli acconti dovuti per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016.

 

Il comma 91 stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

 

Il comma 92 dispone la maggiorazione del 40 per cento dei limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento dei mezzi di trasporto a motore che non vengono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, limiti individuati a legislazione vigente dall'articolo 164, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi - TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Si tratta dell'individuazione dei limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. La lettera b) stabilisce la misura del 20 per cento relativamente a: autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli che non siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni (euro 18.076) per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni (euro 4.132) per i motocicli, lire 4 milioni (euro 2.066) per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni (euro 3.615) per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni (euro 775) per i motocicli, lire ottocentomila (413 euro) per i ciclomotori. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni (euro 18.076) di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni (euro 25.823) di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

 

In base al comma 93, la disposizione contenuta nel comma 91 non si applica agli acquisti di beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli acquisti di fabbricati e di costruzioni, nonché agli acquisti dei beni di cui allo specifico allegato 3.

Tale allegato si riferisce in particolare a condutture, condotte, materiale rotabile e aerei. Nel citato allegato 3, con riferimento al "Materiale rotabile, ferroviario e tranviario (motrici escluse)" viene specificato che fanno eccezione i macchinari e le attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all'esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tranviarie.

 

A norma del comma 94, le disposizioni dei commi 91 e 92 non producono effetti sulla determinazione degli acconti dovuti per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2016.

 

Il comma 95 riduce i tempi di ammortamento di cui al comma 10 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, relativo ai beni immateriali nell'ambito delle operazioni di aggregazione aziendale, portando l'aliquota dall'attuale valore massimo del 10 per cento ad un massimo del 20 per cento.

Detto articolo 15 riguarda il riallineamento e la rivalutazione volontari di valori contabili; nel comma 10 viene incrementata da un decimo ad un quinto, ai fini dell'ammortamento dei beni immateriali, la quota deducibile del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa, in relazione alla riallineamento volontario dei valori contabili.

 

Il comma 96 stabilisce che la disposizione di cui al comma 95 si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

La relazione illustrativa esplicita che la disciplina alla quale fanno riferimento i commi, prevedendo la neutralità di tali operazioni, determina naturalmente un disallineamento tra valori civili e fiscali, salvo opzione, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva (del 12, del 14 e del 16 per cento) di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR per il riallineamento degli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali ovvero per l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura massima del 16 per cento ai sensi dell'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, per il riallineamento dell'avviamento, dei marchi e delle altre immobilizzazioni immateriali. Il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva opera a decorrere dall'inizio del periodo di imposta nel quale è versata l'imposta sostitutiva, mentre la deduzione dei relativi ammortamenti è ammessa a partire dal periodo di imposta successivo.

In base al comma 97, le disposizioni di cui ai commi 91 e 92 non producono effetti sui valori stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore.

Articolo 1, commi 98-108
(Misure per favorire la ripresa degli investimenti nel Mezzogiorno)

 


98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese, nei limiti e alle condizioni previsti dalla citata Carta. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

99. Per le finalità di cui al comma 98, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

100. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.

101. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

102. Il credito d'imposta non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.

103. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

104. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

106. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge.

107. L'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

108. Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte per 250 milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel programma operativo nazionale «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in cui si applica l'incentivo. A tal fine le predette risorse sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le amministrazioni titolari dei predetti programmi comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte relativa all'Unione europea, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.


 

 

I commi da 98 a 108 introducono un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abbruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019.

 

In particolare il comma 98 individua i soggetti destinatari dell’agevolazione nelle imprese che acquisiscono “beni strumentali nuovi” (poi precisati al comma 99) destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite:

§  delle regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata: Si tratta delle regioni meno sviluppate, che ricomprendono quelle in cui il Pil pro-capite è inferiore al 75% della media UE;

§  delle regioni Abruzzo, Molise e Sardegna, vale a dire quelle c.d. in transizione, in cui il Pil pro-capite è ricompreso tra il 75% ed il 90% della media UE.

Le zone assistite sono, quanto al primo gruppo di regioni, quelle ammissibili alle deroghe agli aiuti di Stato previste dall’articolo 107, par.3, lettera a) del Trattato UE e, quanto al secondo gruppo, quelle ammissibili alle deroghe previste dalla lettera c) del medesimo paragrafo.

Tale paragrafo prevede che possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Le zone in questione sono specificamente individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final[11], con la quale la Commissione europea ha approvato per l’Italia l’elenco delle zone assistite ai sensi sia della lettera a) che della lettera c) del paragrafo 3 dell’articolo 107 del Trattato.

L’agevolazione, che opera per il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2019 consiste in un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese. Alle imprese attive nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico[12] gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori medesimi.

 

Quanto all’ oggetto dell’agevolazione, il comma 99 dispone  che danno diritto al credito d’imposta gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti.

Per la definizione di “investimento iniziale” il comma rinvia alle definizioni contenute nell’articolo 2, punti 49, 50 e 51 del Regolamento UE n.651/2014[13].

Il credito d’imposta non si applica alle imprese operanti nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni; non si applica altresì alle imprese in difficoltà finanziaria (comma 100).

Per le imprese in difficoltà finanziaria il comma rinvia alla definizione di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01[14]

Nel comma 101 viene individuato il limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali: l’agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativi alle stesse categorie di beni d’investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell’investimento agevolato, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, di 5 milioni per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese . Viene inoltre precisato (comma 102) che il credito d’imposta non è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi.

Si prevede l’emanazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di stabilità, di un provvedimento dell’Agenzia delle entrate per definire le modalità di richiesta del credito da effettuare con comunicazione da parte dei soggetti interessati (comma 103). Si dispone altresì che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione[15] e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Non si applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007(comma 104).

 

Sono previste delle ipotesi in cui il credito è ridotto in caso di mancato funzionamento degli impianti agevolati. In particolare, se i beni non entrano in funzione entro due anni dal loro acquisto, il credito è ridotto escludendo il loro costo. Parimenti il credito è ridotto se i beni sono dismessi o destinati ad altre strutture produttive prima di cinque anni dal loro acquisto. Per i beni acquisiti in leasing l’agevolazione permane anche nel caso in cui non viene esercitato il riscatto.  Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo spettante (come rideterminato ai sensi del comma in esame) è versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le fattispecie di riduzione del credito medesimo (comma 105). Inoltre, qualora a seguito dei controlli si accerta l’indebita fruizione del credito d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni (comma 106).

Al comma 107 si precisa che il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è subordinato al rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651 del 2014)[16] e in particolare della norma (articolo 14) che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti (comma 107).

 

Il comma 108 reca, da ultimo, la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni agevolative derivanti dai commi da 98 a 107 in commento, quantificati in complessivi 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. A tali oneri si fa fronte:

§  per 250 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale del Programma Operativo Nazionale (PON) «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi Operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica il credito d’imposta;

Sulla base di quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2014-2020 la dotazione finanziaria del PON imprese e competitività è pari a 1.776 milioni di euro e quella dei POR regionali del Fondo Europeo Sviluppo Regionale nelle regioni interessate dalle norme in esame ammonta complessivamente a circa 11.870 milioni.

§  per 367 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sviluppo e coesione della programmazione 2014-2020.


 

Articolo 1, commi 109 e 110
(Estensione dell’esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 nel Mezzogiorno)

 


109. Entro il 31 marzo 2016 si provvede, con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati. A tal fine, le amministrazioni titolari di interventi del PAC, approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, inviano al sistema di monitoraggio nazionale, entro il 31 gennaio 2016, i dati relativi alle risorse impegnate e pagate per ciascuna linea di intervento.

110. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro il 30 aprile 2016 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinato l'ammontare delle risorse disponibili in esito alla ricognizione di cui al comma 109 ed è disposto l'utilizzo delle stesse per l'estensione dell'esonero contributivo di cui ai commi 178 e 179 alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2017 in favore dei datori di lavoro privati, operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, alle medesime condizioni previste dai predetti commi, eventualmente rimodulando la durata temporale e l'entità dell'esonero e comunque assicurando una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, in ragione delle risorse che si renderanno disponibili ai sensi del comma 109, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


 

 

I commi 109 e 110 estendono alle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 l'esonero contributivo – introdotto per il 2016 dai commi 178-181 del provvedimento in esame (alle cui schede si rimanda) – ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’estensione dell’incentivo è tuttavia condizionata alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016 (comma 109).

All’esito della ricognizione, con DPCM è stabilito l'ammontare delle risorse disponibili e disposto l'utilizzo delle stesse per l'estensione del beneficio dell'esonero contributivo per le nuove assunzione nel 2017, eventualmente rimodulando la durata temporale e l'intensità dell'esonero in ragione delle risorse che si renderanno disponibili. Il termine per l'adozione del predetto DPCM è il 30 aprile 2016.  Dovrà comunque essere assicurata una maggiorazione della percentuale di contribuzione e del relativo importo massimo per l’assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. L’incentivo è comunque subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi di quanto disposto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato (art. 108 TFUE) (comma 110).

 

Per quel che concerne il Piano di Azione Coesione (PAC), si ricorda che esso è stato approvato alla fine del 2011 per superare i ritardi nell'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali europei stanziati per il periodo 2007-2013 in Italia ed evitare la perdita dei finanziamenti stessi determinata con il c.d. disimpegno automatico, con l'obiettivo di accelerare l'attuazione dei programmi di spesa e, al contempo, di rafforzare l'efficacia degli interventi.

Esso è stato attuato, in accordo con la Commissione (ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento CE n. 1083/2006), attraverso la rimodulazione strategica delle risorse dei singoli programmi operativi - con la riprogrammazione di alcuni programmi regionali maggiormente in ritardo e lo spostamento di risorse dei fondi strutturali verso quelli maggiormente performanti - e la riprogrammazione delle risorse dei Programmi Operativi che rischiavano il disimpegno automatico, attuata tramite l’aumento, in termini percentuali, della quota di cofinanziamento comunitario, elevata dall’originario 50 al 75 per cento (limite massimo di partecipazione UE), e la corrispondente riduzione della quota di cofinanziamento nazionale (dal 50 al 25 per cento)[17].

Le risorse di cofinanziamento, fuoriuscite dai programmi attuativi dei fondi strutturali, sono state destinate agli obiettivi prioritari del Piano di Azione Coesione. Contestualmente, il 3 novembre 2011, è stato siglato l'accordo tra il Governo italiano e le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia interessate dalla rimodulazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, con il quale il riutilizzo delle risorse è stato vincolato al principio di territorialità. Tale principio è stato, inoltre, inserito nella legge di stabilità 2012 (articolo 23, comma 4), prevedendo che il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie possa destinare le risorse finanziarie derivanti da un’eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali 2007-2013 alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra lo Stato italiano e la Commissione europea nell’ambito della revisione dei programmi stessi.

Il Piano di Azione Coesione, articolato in più fasi di riprogrammazione dei programmi cofinanziati ha raggiunto, nel suo complesso un valore di oltre 13,5 miliardi di euro, a cui concorrono risorse nazionali derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei Programmi Operativi (circa 11,6 miliardi di euro, di cui 9,3 miliardi già allocati in specifiche linee di intervento e 2,3 miliardi ancora da assegnare) e risorse riprogrammate attraverso rimodulazione interna ai medesimi Programmi (2 miliardi di euro).

In merito alle disponibilità finanziarie del Piano, va segnalato che la legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 121-122, legge n. 190/2014) - a copertura degli oneri connessi agli sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2015 - ha utilizzato 3,5 miliardi delle risorse destinate agli interventi del Piano di azione coesione (nella misura di 1 miliardo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 500 milioni per l'anno 2018), che dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze risultano non ancora impegnate alla data del 1° gennaio 2015.

Le risorse complessive destinate al PAC sono pertanto state ridotte a 8,1 miliardi di euro.

 

Secondo i dati – ancora provvisori - forniti dalla Ragioneria generale dello Stato[18] sullo stato di attuazione delle linee di intervento programmate attraverso il Piano di Azione Coesione, al 30 ottobre 2015 risultavano impegni giuridicamente vincolanti pari a 6.511,7 milioni di euro, pari all’80,15% delle risorse programmate. I pagamenti ammontavano a 1.558,6 milioni di euro, pari al 19,2% delle risorse.


 

Articolo 1, commi 111-113
(Regime forfetario per professionisti e
imprese di piccole dimensioni)

 


111. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) del comma 54 è abrogata;

b) al comma 57, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato»;

c) al comma 65, alinea, le parole: «e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64 è ridotto di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «e per i quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento»;

d) il comma 77è sostituito dal seguente:

«77. Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

112. L'allegato n. 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:


 

«ALLEGATO 4
Articolo 1, comma 54, lettera a)
(Regime fiscale per lavoratori autonomi)

Progressivo

Gruppo di settore

Codici attività ATECO 2007

Valore soglia dei ricavi/compensi

Redditività

1

Industrie alimentari e delle bevande

(10-11)

45.000

40%

2

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9

50.000

40%

3

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

47.81

40.000

40%

4

Commercio ambulante di altri prodotti

47.82 - 47.89

30.000

54%

5

Costruzioni e attività immobiliari

(41 - 42 - 43) - (68)

25.000

86%

6

Intermediari del commercio

46.1

25.000

62%

7

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

(55-56)

50.000

40%

8

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi

(64-65-66) - (69-70-71-72-73-74-75) - (85) - (86-87-88)

30.000

78%

9

Altre attività economiche

(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)

30.000

67%

».


113. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 111 si applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 65, della citata legge n. 190 del 2014, vigente anteriormente alle modifiche di cui alla lettera c) del comma 111.


 

 

I commi da 111 a 113 modificano il regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva con l'aliquota del 15 per cento introdotto dalla legge di stabilità 2015 per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale.

In linea generale è allargato il perimetro di applicabilità. In particolare sono aumentate di 10.000 euro le soglie dei ricavi per accedere al regime (per le attività professionali l’aumento è di 15.000 euro). La disciplina di vantaggio con aliquota forfetaria al 5 per cento può essere utilizzata per cinque anni (in luogo di tre anni). Possono accedere al regime forfettario i lavoratori dipendenti e i pensionati con una attività in proprio, nel rispetto dei valori soglia dei ricavi e dei compensi stabiliti per ciascun settore, a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o assimilato ovvero da pensione non abbia superato nell’anno precedente i 30.000 euro.

Si modifica, poi, il calcolo per la contribuzione dovuta a fini previdenziali: in luogo dell'esclusione dell’applicazione della contribuzione previdenziale minima (alla quale quindi è possibile nuovamente accedere), si prevede l'applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali.

 

 

Il regime forfetario agevolato

Si ricorda che la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi 54-89) ha istituito il nuovo regime forfetario di determinazione del reddito per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, con un'unica imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap con l'aliquota del 15 per cento. Per accedere al regime agevolato, che costituisce il regime “naturale” per chi possiede i requisiti, sono previste delle soglie di ricavi ovvero di compensi diverse a seconda del tipo di attività esercitata.

Sono previsti inoltre dei vantaggi sul versante degli adempimenti, che sono fortemente semplificati (es. esonero dalle comunicazioni per lo spesometro, black list e dichiarazioni d’intento), nonché per il regime contributivo: chi esercita attività d’impresa può, infatti, scegliere di non essere assoggettato alla contribuzione previdenziale minima, calcolando i contributi sulla base del reddito dichiarato. Si evidenzia che la disciplina contributiva è stata modificata dall’articolo in esame (si veda oltre il comma 1, lett. d)).

Il regime fiscale agevolato ha sostituito i regimi "di favore" previgenti, ovvero il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (con aliquota al 10 per cento), il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (i previgenti "minimi" con aliquota al 5 per cento), il regime contabile agevolato (per gli "ex minimi").

Tra gli elementi distintivi del regime forfetario rispetto ai previgenti minimi si segnala che possono accedervi anche coloro che sostengono spese per il personale, per un massimo di 5 mila euro, e coloro che effettuano cessioni all'esportazione; tra i requisiti per l'accesso, il limite degli investimenti in beni strumentali non è più calcolato sugli acquisti effettuati nel triennio precedente ma sul valore degli stessi alla fine dell'esercizio precedente (stock) che non deve superare i 20 mila euro.

Dagli ultimi dati dell’Osservatorio delle partite IVA del MEF si evince che, nel mese di novembre 2015, 2.942 soggetti hanno aderito al nuovo regime forfetario, mentre 9.312 soggetti hanno aderito al regime fiscale di vantaggio. Complessivamente tali adesioni rappresentano il 31,7% del totale delle nuove aperture. La possibilità di opzione tra i due regimi è stata prevista dal decreto-legge n. 192 del 2014 ed è valida solo per il 2015, in considerazione del fatto che dal 1° gennaio 2016 è in vigore solo il regime forfetario.

Si ricorda, infine, che la delega fiscale (legge n. 23 del 2014, articolo 11, comma 1, lett. b)) prevedeva una riforma complessiva del regime dei minimi, con l’istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute; la delega contemplava eventuali agevolazioni in favore dei soggetti che sostengono costi od oneri per il ricorso a mezzi di pagamento tracciabili. Sul punto sono intervenuti successivamente, come detto, la legge di stabilità 2015 e il D.L. n. 192 del 2014. In ogni caso, per tali aspetti la delega, che scadeva il 27 giugno 2015, non ha trovato attuazione.

 

 

Il comma 111 modifica alcuni aspetti della disciplina introdotta dalla legge n. 190 del 2014 (articolo 1, commi 54-89) che ha istituito il regime forfetario.

In particolare, la lettera a) del comma 1 abroga la lettera d) del comma 54 la quale prevede, quale condizione per accedere al regime forfetario, che in caso di redditi di natura mista i redditi conseguiti nell’attività di impresa, arti e professioni siano stati nell’anno precedente prevalenti rispetto a quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati; la verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro.

La lettera b) del comma 1, inserendo la lettera d-bis) al comma 57, introduce un’ulteriore ipotesi in cui non è possibile avvalersi del regime forfettario. Si tratta dei soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Dalle due modifiche in esame si evince che possono accedere al regime forfetario i lavoratori dipendenti e i pensionati con una attività in proprio, nel rispetto dei valori soglia dei ricavi e dei compensi stabiliti per ciascun settore, a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o assimilato ovvero da pensione non abbia superato nell’anno precedente i 30.000 euro.

 

Il comma 111, lett. c) estende temporalmente la disciplina di vantaggio prevista per le nuove attività: per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi (in luogo dei previgenti due) l’aliquota forfetaria è stabilita nella misura del 5 per cento (il previgente comma 65 dell’articolo unico della legge n. 190 del 2014 prevedeva invece la riduzione di un terzo del reddito imponibile). Tale estensione temporale, con la riduzione dell’aliquota al 5 per cento, si applica anche ai soggetti che hanno iniziato una nuova attività nel 2015 (comma 113).

Per poter beneficiare del regime di vantaggio per le nuove attività è necessario che:

§  il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, un’attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

§  l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

§  qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti per il regime forfetario.

 

Infine, il comma 111, lett. d) interviene sul regime agevolato ai fini contributivi delineato dalla legge di stabilità per il 2015 per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa.

 

In sostanza la norma (riscrivendo totalmente l’articolo 1, comma 77, della L. 190/2014) prevede, in luogo dell'esclusione dell’applicazione della contribuzione previdenziale minima contributiva, l'applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali (rispetto quindi a quanto dovuto senza agevolazioni dai contribuenti che utilizzano il normale regime IVA) fermo restando il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione Separata INPS (di cui all’articolo 2, comma 29, della L. 335/1995).

 

L’articolo 1, commi da 76 a 84, della L. 190/2014 (Stabilità 2015) ha introdotto uno specifico regime agevolato ai fini contributivi di cui possono usufruire i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa (comma 76).

In particolare, il comma 77, nel testo originario, aveva stabilito che i contribuenti esercenti attività d’impresa che rientrassero nel regime fiscale forfetario introdotto potessero fruire anche di un regime agevolato ai fini contributivi nel quale fosse esclusa l’applicazione della contribuzione previdenziale minima (ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della L. 233/1990), e adottando una modalità di calcolo dei contributi basati su una percentuale del reddito dichiarato. In sostanza, si prevedeva l’applicazione, per l’accredito della contribuzione, della procedura disposta dall’articolo 2, comma 29, della L. 335/1995, di fatto parificando la disciplina per il calcolo e versamento dei contributi per i richiamati soggetti a quella prevista per gli iscritti alla Gestione separata I.N.P.S. (per i quali l’importo contributivo va rapportato in dichiarazione dei redditi sulla base dell’imponibile dichiarato nell’esercizio). Il richiamato comma 29 ha infatti stabilito, per i soggetti iscritti alla Gestione separata I.N.P.S., che il contributo da versare sia applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'I.R.P.E.F., quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

 

 

Il comma 112, sostituendo l’allegato n. 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (riprodotto di seguito), ha elevato il valore delle soglie di ricavi o di compensi, diverse a seconda del tipo di attività esercitata, per accedere al regime forfetario.


 

GRUPPO DI SETTORE

CODICI ATTIVITA' ATECO 2007

VALORE SOGLIA

COEFFICIENTE DI REDDITIVITA’

DEI RICAVI/COMPENSI

precedente

Stabilità
2016

Industrie alimentari e delle bevande

(10 - 11)

35.000

45.000

40%

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9

40.000

50.000

40%

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

47.81

30.000

40.000

40%

Commercio ambulante di altri prodotti

47.82 - 47.89

20.000

30.000

54%

Costruzioni e attività immobiliari

(41 - 42 - 43) - (68)

15.000

25.000

86%

Intermediari del commercio

46.1

15.000

25.000

62%

Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione

(55 - 56)

40.000

50.000

40%

Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi

(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)

15.000

30.000

78%

Altre attività economiche

(01 - 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)

20.000

30.000

67%

 

Si ricorda che le spese sostenute nell'esercizio dell'attività non sono analiticamente deducibili, ad eccezione dei contributi previdenziali, ma sono previsti dei forfait da applicare ai ricavi (i coefficienti di redditività) che variano a seconda dei diversi tipi di attività. Tali coefficienti non sono stati modificati dai commi in esame.

 

Il comma 113 prevede che l’estensione a cinque anni complessivi della disciplina di vantaggio per le nuove attività, con la riduzione dell’aliquota al 5 per cento, si applichi, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che hanno iniziato una nuova attività nel 2015, avvalendosi delle disposizioni di cui al comma 65 (art. 1, legge n. 190 del 2014) vigente anteriormente alle modifiche in esame (disciplina di vantaggio prevista per le nuove attività, sopra descritta).

 

Si ricorda, inoltre, che la legge n. 190 del 2014 (articolo 1, comma 88) consente ai contribuenti che, al 31 dicembre 2014, si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 (“minimi al 5 per cento”), di continuare ad avvalersene fino alla scadenza naturale. Il regime fiscale di vantaggio dei “minimi”, conseguentemente, si applica limitatamente ai contribuenti che già se ne avvalevano alla data del 31 dicembre 2014, fino alla sua scadenza naturale, ovvero un quinquennio o il compimento del trentacinquesimo anno di età.

Successivamente, il decreto-legge n. 192 del 2014 (c.d. milleproroghe, articolo 10, comma 12-undecies) ha previsto che i soggetti che iniziano una nuova attività in possesso dei requisiti possono avvalersi per l'anno 2015 del regime agevolato per i contribuenti "minimi" (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011), in deroga a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2015.

Si tratta del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, che prevede un unico limite dei ricavi di 30 mila euro e l'aliquota sostitutiva del 5 per cento (articolo 27 del D.L. n. 98 del 2011, che ha modificato il previgente regime dei minimi che prevedeva un limite dei ricavi di 30 mila euro e l'aliquota sostitutiva del 20 per cento: articolo 1, commi da 96 a 115 e comma 117 della legge n. 244 del 2007).

Non è stato chiarito il regime applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai contribuenti che hanno avviato la propria attività nel 2015 aderendo al regime dei “minimi”, utilizzando la facoltà prevista dal citato articolo 10, comma 12-undecies, del decreto-legge n. 192 del 2014.


 

Articolo 1, comma 114
(Reddito soci cooperative artigiane ai fini IRPEF)

 

114. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

 

 

Il comma 114 assimila (ai fini dell’imposta sul reddito) ai redditi di lavoro dipendente (ex articolo 50 del DPR 917/1986 - TUIR) il reddito dei soci delle cooperative artigiane che stabiliscano, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro in forma autonoma, fermo restando il loro trattamento previdenziale.

 

 

Ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a), del TUIR sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle seguenti cooperative:

§  cooperative di produzione e lavoro;

§  cooperative di servizi;

§  cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli;

§  cooperative della piccola pesca.

 

L’assimilazione avviene, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del TUIR, solo se vengono rispettate le seguenti condizioni:

§  la cooperativa risulti iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione.

§  nello statuto della cooperativa siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge

§  siano effettivamente rispettati i principi della mutualità (C.M. 23.12.1997, n. 326/E).

 

Gli emolumenti corrisposti al socio lavoratore, nell'ambito del rapporto sociale, nei limiti dei salari correnti aumentati del venti per cento, costituiscono per la cooperativa un costo deducibile e per il socio reddito assimilato a quello di lavoro dipendente soggetto alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Il superamento dei limiti previsti dal citato art. 50, comma 1, lett. a), del TUIR ha rilevanza ai fini fiscali sia per la società cooperativa, la quale non può portare in deduzione le somme eccedenti tali limiti, sia per il socio, per il quale i compensi ulteriori assumono la natura di utili societari, con la conseguente loro configurabilità come reddito di capitale (Risoluzione n. 212/2002).


 

Articolo 1, commi 115-120
(Regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci)

 


115. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni dei commi dal presente al comma 120 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.

116. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

117. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

118. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

119. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 115 a 118, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

120. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 115 a 118 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.


 

 

I commi da 115 a 120 introducono agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società - ivi incluse le cd. società non operative - di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: a queste operazioni si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è ridotta l’imposta di registro. Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie.

L'assegnazione dei beni costituisce, insieme all'attribuzione di denaro, lo strumento col quale la società effettua la distribuzione di utili o la restituzione di capitale. Con le norme in esame viene riproposta la misura in passato già prevista dall’articolo 29 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, come successivamente integrato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28. Sulle questioni applicative era intervenuta la Circolare n. 112/E del 21 maggio 1999 del Ministero delle finanze, cui si farà riferimento in seguito.

Le società non operative (disciplinate dalla legge 724 del 1994 e dal decreto legge 138 del 2011) o “società di comodo” sono quelle non preposte a svolgere un’attività economica o commerciale, ma soltanto a gestire un patrimonio mobiliare o immobiliare. L’ordinamento tributario prevede una disciplina di contrasto di tali società, con fini antielusivi: tra l’altro, ad esse si applica una maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota IRES. Tale maggiorazione si applica anche alle società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi (cd. società in perdita sistematica, su cui da ultimo è intervenuto il D.Lgs. n. 175 del 2014). La riforma delle società di comodo, prevista dalla legge delega sulla riforma fiscale, non è stata attuata.

 

Il comma 115 individua i destinatari di tale agevolazione, ovvero le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che abbiano assegnato o ceduto ai soci beni immobili o beni mobili registrati, non strumentali all’attività di impresa.

L’agevolazione riguarda anche le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.

 

L’agevolazione si applica a condizione che:

§  le cessioni o assegnazioni siano avvenute entro il 30 settembre 2016;

§  tutti i soci cessionari o assegnatari risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero siano iscritti entro il 31 gennaio 2016 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame), in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.

 

Il comma 116 individua in primo luogo la base imponibile cui applicare l’imposta sostitutiva, costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

L’imposta sostitutiva (che si applica in luogo delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – IRAP) ha un’aliquota dell’8 per cento. Essa è elevata al 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.

L’aliquota è del 13 per cento sulle riserve in sospensione d’imposta, annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, e quelle delle società che si trasformano.

 

Le riserve e i fondi in sospensione d’imposta sono poste patrimoniali costituite in occasione di particolari situazioni, in genere previste da norme speciali (ad esempio nel caso di rivalutazioni di beni d’impresa), che ne rinviano l’imposizione ad un momento successivo, generalmente coincidente con la distribuzione di detti fondi e riserve o con il verificarsi di uno dei presupposti che comportano il venir meno del regime di sospensione.

 

Il comma 117 chiarisce i criteri di determinazione del valore normale, necessario per la determinazione della base imponibile.

Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalle norme in tema di imposta di registro.

Si tratta in particolare dei moltiplicatori contemplati dall’articolo 52, quarto comma, primo periodo del testo unico sull’imposta di registro, D.P.R. n. 131 del 1986, ossia 75 per i terreni e 100 per i fabbricati.

Nel caso di cessione, il corrispettivo della stessa, ove inferiore al valore normale del bene - determinato ai sensi delle regole generali del TUIR o, in alternativa, con l’applicazione dei moltiplicatori - è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori (valore normale o valore catastale).

Nel silenzio delle norme in esame, il valore normale per i beni mobili iscritti in pubblici registri sembra doversi individuare in base alle ordinarie disposizioni dell’articolo 9 TUIR (cfr. anche la citata circolare n. 112/E del 1999).

Il valore normale è il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

 

Per quanto riguarda il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate, il comma 118 prescrive che esso sia aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.

Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni sul trattamento fiscale degli utili di cui al comma 1, secondo periodo e dal 5 all'8 del menzionato articolo 47, relativi alla presunzione di distribuzione degli utili di esercizio, nonché in tema di distribuzione di beni ai soci e trattamento fiscale di dette assegnazioni.

 

Si chiarisce inoltre che il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

 

Per quanto concerne il costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato, la citata circolare n. 112/E del 1999 rimandava, relativamente ai beni plusvalenti, ai criteri previsti dall'art. 76, comma 1, lettera b), del Tuir (ora articolo 110), norma secondo cui si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali; la circolare chiariva che tale costo andava computato al netto degli ammortamenti fiscalmente dedotti.

Per quanto invece riguarda i cd. “beni merce” (beni che in caso di cessione danno luogo a ricavi), ove non siano valutati dalla società in base al metodo del "costo specifico", il costo fiscalmente riconosciuto era determinato con criteri corrispondenti a quelli stabiliti per la determinazione del costo del venduto, facendo quindi riferimento ad una situazione di magazzino, relativa ai beni assegnati, redatta alla data di assegnazione.

 

Ai sensi del comma 119, per le assegnazioni e cessioni di beni agevolate, se soggette all’imposta di registro in misura proporzionale, le aliquote di tale imposta sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (200 euro).

Per quanto riguarda il versamento dell’imposta sostitutiva, essa avviene (comma 120) in due rate: la prima, che comporta il versamento del 60 per cento dell’imposta sostitutiva, entro il 30 novembre 2016 e la seconda entro il 16 giugno 2017, secondo le norme generali sui versamenti (di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Per quanto riguarda la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.


 

Articolo 1, comma 121
(Imposta sostitutiva beni immobili strumentali)

 


121. L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120.


 

 

Il comma 121 dispone l’applicazione - opzionale - per gli imprenditori individuali di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8 per cento, sugli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2015. Il pagamento dell’imposta consente di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016.

 

Più in dettaglio, l'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali può, entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016. L’esclusione implica il pagamento di una imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento, applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

 

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei già illustrati commi 115 a 120 (alla cui scheda di lettura si rinvia): essi introducono agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società - ivi incluse le cd. società non operative - di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci; a queste operazioni si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è ridotta l’imposta di registro. Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie.


 

Articolo 1, comma 122
(Oneri per gli accertamenti di idoneità dei
vigili del fuoco volontari)

 

122. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima.

 

 

Il comma 122 pone a carico dell’amministrazione gli oneri relativi agli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio che l’amministrazione richiede ai fini del reclutamento del personale volontario di vigili del fuoco per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico.

 

Il personale dei vigili del fuoco è costituito da personale di ruolo e da personale volontario. Il personale volontario non è legato da un rapporto d'impiego all'amministrazione ed è iscritto in appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco ed è chiamato a prestare servizio in determinate circostanze (D.Lgs. 139/2006, art. 6).

Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale (D.Lgs. 139/2006, art. 8, co. 1) e previo accertamento di una serie di requisiti tra cui l’idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo criteri predeterminati, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di altre apposite strutture convenzionate (D.P.R. 76/2004, art. 5, co. 1, lett. d), art. 6, co. 1, lett. c) e tabella I).

Il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo nelle seguenti eventualità (D.Lgs. 139/2006, art. 9):

§  in occasione di calamità naturali o catastrofi;

§  in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorità competente che opera il richiamo;

§  per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;

§  per frequentare periodici corsi di formazione.

 

La legge di stabilità 2012 ha posto a carico degli aspiranti vigili volontari gli oneri degli accertamenti dell'idoneità psico-fisica e attitudinale nell’ambito di un’ampia serie di riduzioni delle spese, riguardanti anche il Corpo dei vigili del fuco. Infatti, l’articolo 4, comma 14, della legge n. 183/2011 (stabilità 2012) ha disposto che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinale richiesta per il reclutamento del personale volontario (di cui all'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 139/2006), gli oneri per gli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione sono a carico degli interessati.

La disposizione in commento, senza novellare questa disposizione, dispone che sono a carico dell’amministrazione gli oneri per gli accertamenti medici per il reclutamento del personale volontario, specificando che si tratta di quello destinato ad essere impiegato per le esigenze dei distaccamenti volontari connesse al soccorso pubblico (di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo D.Lgs. n. 139/2006), ossia una delle eventualità per le quali possono essere richiamati in servizio i volontari dei vigili del fuoco.

 

Il costo del relativo protocollo sanitario è stato calcolato in 434,17 euro a persona, comprensivo di IVA. Sulla base dei dati sul reclutamento dell’ultimo triennio, che indicano un numero di 1.833 unità di personale annue oggetto di accertamenti clinico strumentali, si prevede un onere complessivo annuo quantificato prudenzialmente in euro 800.000. All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (così la relazione tecnica al maxiemendamento del Governo che ha introdotto la disposizione in commento).


 

Articolo 1, commi 123-125
(Deduzioni IRAP per i soggetti di minori dimensioni)

 


123. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250».

124. Le disposizioni di cui al comma 123 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

125. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta presso le medesime strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale».


 

 

I commi 123 e 124 elevano gli importi deducibili dall’IRAP in favore di alcuni soggetti di minori dimensioni, rafforzando le deduzioni in favore delle società in nome collettivo e in accomandita semplice (ed equiparate) e delle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché delle persone fisiche e delle società semplici esercenti arti e professioni.

 

A tal fine il comma 123 interviene sull’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del D.Lgs. n. 446/1997.

 

Si rammenta che il predetto comma 4-bis illustra gli importi deducibili complessivamente dall’IRAP in favore dei soggetti di minori dimensioni, ovvero quelli con base imponibile non superiore a 180.999,91 euro, diversi dalle Pubbliche amministrazioni.

 

Gli importi deducibili attualmente ammontano:

§  a 8.000 euro se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;

§  a 6.000 euro se la base imponibile supera 180.759,91 ma non 180.839,91 euro;

§  a 4.000 euro se la base imponibile supera 180.839,91 ma non 180.919,91 euro;

§  a 2.000 euro se la base imponibile supera 180.919,91 ma non 180.999,91 euro.

 

La lettera d-bis) prevede che le deduzioni così illustrate siano elevate nei confronti dei soggetti sopra elencati, rispettivamente di 2.500 euro, di 1.875 euro, di 1.250 euro e di 625 euro, rispetto all’ammontare della deduzione sopra illustrata, commisurata alla base imponibile.

 

Le norme in commento elevano la misura di tale aumento.

 

Dunque, in relazione alla misura della base imponibile sopra illustrata, la deduzione è aumentata di 5.000 euro (in luogo di 2.500), di 3.750 euro (in luogo di 1.875), di 2.500 euro (in luogo di 2.150) e di 1.250 euro (in luogo di 625).

 

L’elevazione della deduzione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (comma 124).

 

Il comma 125 chiarisce che non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap per i medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione ove percepiscano, per l'attività svolta presso dette strutture, più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività, svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

 

Si ricorda che l’articolo 11 della legge di delega fiscale aveva attribuito al Governo il compito di chiarire la definizione di autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai più consolidati princìpi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Tale delega non è stata esercitata.

 

Al riguardo, rispondendo all’interrogazione n. 5-05353 presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati, il 16/04/2015, il governo ha ribadito che l'individuazione di specifici parametri qualitativi e quantitativi per definire la sussistenza di un'autonoma organizzazione può avvenire solo con un eventuale intervento normativo. Sul concetto di autonoma organizzazione, anche la Suprema Corte di Cassazione non è pervenuta a conclusioni univoche.

Da ultimo, con la sentenza 19.8.2015 n. 16941, la Corte di Cassazione ha giudicato escluso da IRAP il professionista che collabora con uno studio esterno, dal momento che l'eventuale organizzazione di quest'ultimo è irrilevante ai fini dell'assoggettamento al tributo del contribuente, in quanto da lui non coordinata. Nel caso di specie, poi, ad avviso dei giudici di legittimità, neppure i costi sostenuti, se valutati nella loro specificità (quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria di beni mobili, ecc.), denotano la sussistenza di un’autonoma organizzazione.

In precedenza la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 12108 del 2009 e n. 8556 del 2011 (adottate a Sezioni riunite) ha riconosciuto, tra l'altro, la presenza dell'autonoma organizzazione qualora il contribuente che esercita un'attività di lavoro autonomo si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui. Dette sentenze hanno portato a riconoscere la sussistenza dell'autonoma organizzazione, e quindi la riconducibilità delle attività professionali nell'ambito applicativo dell'IRAP, ogniqualvolta ci fosse la presenza di personale, anche part-time, con mansioni di segretariato o persino con funzioni meramente accessorie. 

Nel corso del 2013, con le pronunce nn. 22020 e 22022, la Suprema Corte ha affermato – diversamente da quanto asserito fino a quel momento – che la circostanza secondo cui un medico si avvalga del lavoro di un dipendente part-time non implica l'obbligo di assoggettamento ad IRAP, essendo la presenza di un solo dipendente part-time addetto allo studio non sufficiente, di per sé, a concretizzare il presupposto di autonoma organizzazione, posto che la presenza di detto dipendente con funzioni accessorie non accresce la capacità produttiva del professionista ma costituisce semplicemente una comodità per quest'ultimo. Tale orientamento è stato recentemente ribadito dalla stessa Corte con la sentenza n. 958 del 17 gennaio 2014.

Recentemente, l'assenza di un indirizzo giurisprudenziale univoco è stata rilevata dalle stesse Sezioni tributarie della Suprema Corte di Cassazione che, nel mese di marzo 2015 (Sezione V, ordinanza 13 marzo 2015, n. 5040 e Sezione VI, ordinanza 27 marzo 2015, n. 6330) – preso atto dei contrastanti orientamenti venutisi a creare bella giurisprudenza di legittimità – hanno interessato il Primo Presidente per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite.

 

Con riferimento, in particolare, ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la disponibilità di uno studio avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, rientrando nell’ambito del minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale con il SSN, non integra, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo (Cassazione, Sez. Trib., sentenze n. 25910/2011 e n. 11197/2013. Tale indirizzo è stato di recente confermato dalla Corte con l’ordinanza 6330 del 27 marzo 2015).

Con la sentenza n. 13048 del 2012 la Corte di Cassazione ha escluso l’applicabilità dell’IRAP per il medico di base anche se dotato di strumenti di diagnosi costosi e complessi: detti beni nonostante il loro valore costituivano attrezzature usuali per il medico e quindi non idonee a configurare autonoma organizzazione.

Anche l'orientamento delle Commissioni Tributarie non è costante. Dalla disamina delle più recenti sentenze concernenti la questione, emerge che l'elemento dirimente è rappresentato dall'accertamento, nelle singole fattispecie, di elementi di fatto che provino la presenza o meno di un'autonoma organizzazione nell'ambito dell'attività del medico di medicina generale convenzionato col SSN, quali ad esempio l'impiego di beni strumentali o di lavoro altrui in misura eccedente a quanto necessario per l'esercizio dell'attività professionale del medico di base.


 

Articolo 1, commi 126 e 127
(Emissione di note di credito IVA)

 


126. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). - 1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.

3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).

6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.

7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27, all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'articolo 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'articolo 25.

9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

10. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 74 del presente decreto ovvero dell'articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.

11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

12. Ai fini del comma 4, lettera b), una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;

b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità».

127. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 126, si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016. Le altre modifiche apportate dal comma 126 al predetto articolo 26, in quanto volte a chiarire l'applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo e quindi di carattere interpretativo, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di cui al periodo precedente.


 

 

I commi 126 e 127 intervengono sulla disciplina delle variazioni dell’imponibile IVA o dell’imposta stessa. In sostanza, si anticipa al momento di apertura di una procedura concorsuale la possibilità di emettere una nota di credito e dunque portare in detrazione l’IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali.

Alcune delle disposizioni introdotte si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016 (in particolare, l’anticipo della detrazione alla data della procedura concorsuale e quelle relative alla disapplicazione dell’obbligo di registrare la variazione per la controparte contrattuale, nel caso di procedure concorsuali), in luogo di disporne la decorrenza con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, come previsto dal testo originario del disegno di legge.

 

Il comma 126 sostituisce integralmente l’articolo 26 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina le variazioni dell’imponibile IVA o dell’imposta stessa.

 

In estrema sintesi, nella formulazione previgente l’articolo 26 consentiva tra l’altro al fornitore di emettere una nota di credito al fine di rettificare in diminuzione l’imposta addebitata in relazione ad un’operazione (imponibile) che fosse venuta meno, in tutto o in parte, al ricorrere di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili del contratto; mancato pagamento a causa di procedure concorsuali o esecutive, purché fossero “rimaste infruttuose”, nonché di abbuoni e sconti.

A seguito della novità introdotta dall’articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2014 in tema di semplificazioni fiscali, anche gli accordi di ristrutturazione del debito e i piani attestati di risanamento sono inclusi tra le ipotesi che legittimano il fornitore ad attivare la procedura di variazione in diminuzione.

 

Le norme in esame mantengono fermo quanto disposto in relazione alle rettifiche in aumento (comma 1 dell’articolo 26).

Resta fermo anche quanto disposto dal comma 3 in ordine alla scadenza del termine per portare in detrazione l’ammontare delle variazioni (entro un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile, ove gli eventi indicati nella nota di credito si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti). L’attuale comma 4, concernente la correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni e nelle liquidazioni periodiche, viene rifuso nel nuovo comma 7.

Il novellato comma 2 riprende parzialmente quanto disposto dall’attuale articolo 26, comma 2. Resta quindi fermo che, se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile successivamente alla registrazione, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma di legge.

 

Il nuovo comma 4 anticipa il momento in cui è consentita l’emissione di note di accredito IVA già all’assoggettamento a una procedura concorsuale, ovvero al decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (di cui all'articolo 182-bis della l. fall.) ovvero alla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano di risanamento e di riequilibrio (attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), l. fall.).

Non si deve dunque più attendere l’infruttuosità della procedura concorsuale.

Il riferimento all’infruttuosità delle procedure viene invece mantenuto per l’ipotesi di mancato pagamento per procedure esecutive individuali.

Le norme proposte dunque disciplinano separatamente le ipotesi di mancato pagamento per procedure esecutive individuali infruttuose e per procedure concorsuali: in quest’ultimo caso, anticipando la possibilità di recuperare finanziariamente l’IVA addebitata e non incassata, senza dover attendere la conclusione delle procedure. In tal modo il regime delle note di accredito IVA viene allineato a quanto disciplinato dal TUIR (articolo 100, comma 5) in materia di deducibilità delle perdite sui crediti.

 

Il contenuto dell’attuale comma 5 viene rifuso nel nuovo comma 8, con le opportune modifiche di coordinamento legate alle norme introdotte. Si tratta della disciplina delle modalità di effettuazione delle variazioni, che possono essere fatte anche tramite annotazioni in rettifica sui registri IVA.

Il nuovo comma 5 riproduce sostanzialmente l’ultimo periodo del vigente comma 2 dell’articolo 26; se il cedente o prestatore si avvalgono della facoltà di detrarre l’imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione, deve in tal caso registrare la variazione nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

Rispetto alla normativa vigente, tuttavia, si precisa che l’obbligo del cessionario o del committente a registrare la variazione non si applica nel caso di procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione o piani di risanamento.

La norma dà attuazione all’articolo 185, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE in materia di IVA, secondo cui la rettifica della detrazione operata dal cessionario o committente non è richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate.

 

Il nuovo comma 6 prevede che, ove successivamente agli eventi che possono comportare la variazione in diminuzione ai sensi del nuovo comma 4 (procedure concorsuali, accordo di ristrutturazione, piano di risanamento o procedure esecutive individuali infruttuose) il corrispettivo sia totalmente o parzialmente pagato, si applica la disciplina delle variazioni in aumento (comma 1).

In tal caso, il diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione in aumento si trasferisce sul cessionario o committente che abbia assolto all’obbligo di variazione (ai sensi del comma 5).

 

Il nuovo comma 9 disciplina l’ipotesi di risoluzione contrattuale nei contratti cd. esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento. In tal caso, la facoltà di detrarre l’IVA corrispondente alla variazione in diminuzione non si applica alle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

 

Il nuovo comma 10 consente di detrarre l’IVA corrispondente alla variazione, ricorrendo i presupposti di cui al già illustrato comma 2, anche dai cessionari e committenti debitori dell’imposta ai sensi di specifiche disposizioni di deroga alle regole generali in materia di versamento (articolo 17, articolo 74 del DPR IVA – ivi comprese le ipotesi di reverse charge - e articolo 44 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 in tema di IVA su prodotti soggetti ad accisa). In tal caso, l’obbligo di variazione correlato si trasferisce ai cessionari o ai committenti.

 

I commi 11 e 12 recano, rispettivamente, norme volte a individuare le ipotesi di assoggettamento a procedura concorsuale o a procedura esecutiva individuale ai fini della variazione in diminuzione.

In particolare (comma 11) il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso (dunque ex lege, a prescindere dall’esito successivo) infruttuosa (comma 12) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare; nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità; nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

 

Il comma 127 disciplina la decorrenza delle nuove norme in materia di variazioni in diminuzione e detrazioni.

In particolare le disposizioni di cui al novellato articolo 26, comma 4, lettera a) (che, si ricorda, anticipano la detrazione conseguente a variazione alla data della procedura concorsuale o degli accordi di ristrutturazione o dei piani di risanamento) e quelle del comma 5, secondo periodo (relativo alla disapplicazione dell’obbligo di registrare la variazione per la controparte contrattuale, nel caso di procedure concorsuali) si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.

Si precisa che le altre modifiche apportate dal presente articolo al predetto articolo 26, in quanto volte a chiarire l’applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo, sono di carattere interpretativo e dunque si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di cui al periodo precedente.


 

Articolo 1, comma 128
(Estensione del reverse
charge)

 


128. Al sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a-ter) è inserita la seguente:

«a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni».


 

 

Il comma 128 estende il meccanismo dell’inversione contabile a fini IVA (cd. reverse charge) anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al cd. split payment).

Si subordina l’efficacia delle norme così introdotte all’autorizzazione UE, ai sensi della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE).

 

Più in dettaglio, le norme in esame aggiungono una lettera a-quater) all’articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972, che reca la disciplina delle ipotesi di inversione contabile (cd. reverse charge) a fini IVA.

Si tratta del meccanismo che prevede il trasferimento di una serie di obblighi relativi alle modalità con cui viene assolta l’Iva, dal cedente di beni / servizi all’acquirente (in deroga alla disciplina generale in materia di imposta sul valore aggiunto). In tal modo, l’acquirente risulta allo stesso tempo creditore e debitore del tributo, con obbligo di registrare la fattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture. Tale sistema, ritenuto particolarmente efficace nella prevenzione delle frodi IVA, è applicabile nell’ordinamento italiano in una serie di ipotesi specifiche.

In particolare, la legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 629-632 della legge n. 190 del 2015) ha esteso l’applicazione del meccanismo di inversione contabile nel settore edile e nel settore energetico. Il provvedimento aveva disposto l’applicazione del meccanismo di inversione contabile anche nel settore della grande distribuzione alimentare, subordinando l'efficacia di tale misura a un'apposita autorizzazione da parte degli organismi europei, ai sensi della disciplina europea in materia di IVA. Il 22 maggio 2015 la Commissione europea ha trasmesso al Consiglio una Comunicazione - COM(2015)214 final, a norma dell'articolo 395 della direttiva 2006 /112/CE in materia di IVA - con la quale si è opposta alla richiesta di deroga in materia di distribuzione alimentare presentata dall'Italia, che dunque non è applicabile.

 

Più in dettaglio, le norme in esame estendono il reverse charge anche alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza.

Condizione per tale applicazione è che, ai sensi del Codice appalti (in particolare, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettere b), c) ed e) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che individua i tipi di consorzi ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici) il consorzio sia reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, a cui sia tenuto ad emettere fattura ai sensi delle richiamate disposizioni in tema di split payment (ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, anch’esso introdotto dalla legge di stabilità 2015).

 

La richiamata legge di stabilità 2015 ha introdotto il cd. meccanismo di "split payment", che introduce speciali modalità di versamento dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici che non risultano debitori d'imposta. Tale meccanismo prevede che al fornitore del bene o del servizio sia erogato il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell'IVA indicata in fattura; l'imposta è quindi sottratta alla disponibilità del fornitore e acquisita direttamente dall'Erario. La norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2015, salva la necessaria acquisizione dell'autorizzazione da parte degli organismi europei. Il 12 giugno 2015 la Commissione Europea ha annunciato l'espressione di un parere favorevole sulle misure riguardanti lo split payment; la Commissione ha subordinato tale misura a precisi limiti temporali, disponendone l'efficacia fino al 31 dicembre 2017.

Il meccanismo di split payment opera (articolo 17-ter, comma 1 del D.P.R. n. 633 del 1972) nel caso di cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle unità sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA.

Il decreto di attuazione delle disposizioni in materia di split payment è stato pubblicato nella GU del 3 febbraio 2015 (DM 23 gennaio 2015) Il MEF ha reso nota anche la relazione al decreto. Esso è stato parzialmente modificato dal DM 20 febbraio 2015, pubblicato nella GU del 27 febbraio 2015. Con la circolare 1/E del 9 febbraio 2015 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in materia, in particolare precisando le ipotesi di esclusione, il novero dei soggetti interessati dalla scissione dei pagamenti e il tipo di operazioni coinvolte.

 

L'efficacia della disposizione in esame è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio UE.


 

Articolo 1, comma 129
(Compensazione cartelle esattoriali)

 

129. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2016 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2016 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Il comma 129 estende anche al 2016 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

 

Più in dettaglio, la norma proroga al 2016 l’efficacia delle disposizioni contenute nell’articolo 12, comma 7-bis del D.L. n. 145 del 2013. Il richiamato comma 7-bis ha consentito la compensazione, per il 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A., certificati secondo le modalità di cui ai D.M. Economia 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, ove la somma iscritta a ruolo fosse inferiore o pari al credito vantato.  

Si ricorda che la validità di tale norma è stata estesa all’anno 2015 dall’articolo 1, comma 19 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

 

Con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 settembre 2014 sono state disposte le modalità di individuazione degli aventi diritto, nonché di trasmissione dei relativi elenchi all’agente della riscossione; più in dettaglio, il decreto ha consentito la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014.

Con il successivo decreto del 13 luglio 2015 sono state definite per il 2015 le modalità di compensazione, per l'anno 2015, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione.

Analogamente a quanto disposto dal richiamato comma 19 della legge di stabilità 2015, le disposizioni in esame prevedano che, per l'anno 2016, il decreto ministeriale di attuazione sia adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, ossia entro il 1° aprile 2016.


 

Articolo 1, commi 130-132
(Termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA)

 


130. L'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - (Termine per gli accertamenti). - 1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'articolo 55 può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

3. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.

4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto».

131. L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

«Art. 43. - (Termine per l'accertamento). - 1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte».

132. Le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni.


 

 

I commi da 130 a 132 modificano la disciplina dei termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA. In sintesi, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, è abrogata la disciplina che prevede il raddoppio dei termini in caso di denuncia di reato tributario. Contestualmente i termini ordinari per l’accertamento sono aumentati di uno e di due anni (in caso di dichiarazione omessa o nulla), passando rispettivamente a cinque e a sette anni: gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento dell'imposta può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (articolo 57 del DPR n. 633 del 1972 e articolo 43 del DPR n. 600 del 1973). Per i periodi di imposta precedenti al 2016 si osserva una disciplina analoga a quella previgente (modificata da ultimo dal D.Lgs. n. 128 del 2015), compreso il raddoppio dei termini in caso di reato.

Tale nuova disciplina non modifica quanto previsto nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure): in tal caso resta fermo il termine del 31 dicembre 2016 per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione delle sanzioni che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015.

 

In particolare, il comma 130 sostituisce l’articolo 57 del DPR n. 633 del 1972 in materia di termini per gli accertamenti IVA, mentre il comma 131 sostituisce l'articolo 43 del DPR n. 600 del 1973 in tema di accertamento delle imposte sui redditi.

In sintesi:

§  sono allungati di un anno i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;

§  nei casi di dichiarazione nulla o omessa sono allungati di due anni i termini per l’accertamento che può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; si segnala che nell’ambito dell’accertamento ai fini IVA, ai fini del computo del termine, sono equiparate le fattispecie della dichiarazione nulla e dell’omessa presentazione della dichiarazione;

§  viene espunta la norma che raddoppia i termini per l’accertamento dell’IVA e della imposta sui redditi in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

 

Si segnala che, rispetto alla formulazione previgente di entrambe le norme (accertamento IVA e imposte dirette), è stato specificato che fino alla scadenza del termine le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate.

 

Il comma 132 chiarisce che le norme così novellate si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Viene disposta la seguente disciplina transitoria relativa ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016:

§  gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata;

§  per i predetti periodi d’imposta viene mantenuto il raddoppio dei predetti termini per l’accertamento, in caso di violazioni che comportino obbligo di denuncia ai sensi del codice di procedura penale per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Il raddoppio riguarda il periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione e non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini per l’accertamento.

 

Si ricorda che la disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento era stata di recente modificata ad opera dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 128 del 2015, in attuazione della legge delega fiscale n. 23 del 2014. In particolare è stato previsto, sia in ambito IVA che in ambito di imposta sui redditi, che in caso di reato tributario, il raddoppio non avrebbe operato qualora la denuncia da parte dell'amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, fosse stata presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.

Il raddoppio dei termini per l’accertamento in caso di reato tributario è stato introdotto dall’articolo 37, commi 24-26, del decreto-legge n. 223 del 2006 (c.d. “decreto Bersani”). Tale disciplina prevede che, ogni qual volta i pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio (ovvero, anche i funzionari dell’amministrazione finanziaria) nell'esercizio delle loro funzioni o del loro servizio hanno notizia di uno dei reati perseguibile di ufficio previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, devono farne denuncia all’autorità giudiziaria e il termine per l’accertamento fiscale raddoppia rispetto a quello ordinario. In queste ipotesi l’amministrazione può, dunque, notificare gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nel caso di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IVA. Lo scopo della modifica del 2006 era quello di garantire all’amministrazione finanziaria, a fronte di fattispecie che assumono rilevanza penale, l’utilizzabilità degli elementi istruttori eventualmente emersi nel corso delle indagini condotte dall’autorità giudiziaria per un periodo di tempo più ampio rispetto a quello ordinariamente previsto a pena di decadenza per l’accertamento. Peraltro, come sopra richiamato, il raddoppio dei termini si produce anche qualora la notizia di reato emerga nel corso dell’attività svolta dalla stessa amministrazione finanziaria, e non solo dall’autorità giudiziaria.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 247 del 2011 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro le norme in esame. La Corte ha affermato che i termini raddoppiati di accertamento non costituiscono una "proroga" di quelli ordinari, da disporsi a discrezione dell'amministrazione finanziaria procedente, in presenza di eventi peculiari ed eccezionali. Al contrario, i termini raddoppiati sono anch'essi termini fissati direttamente dalla legge, operanti automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva (allorché, cioè, sussista l'obbligo di denuncia penale per i reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000), senza che all'amministrazione finanziaria sia riservato alcun margine di discrezionalità per la loro applicazione. Anche sotto il profilo della lamentata lesione del diritto alla difesa, la Corte afferma che il termine non è né indeterminato né irragionevolmente ampio.

Secondo la Corte, il raddoppio dei termini consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia o dall’inizio dell’azione penale. Tuttavia il pubblico ufficiale - allorché abbia acquisito la notitia criminis nell'esercizio od a causa delle sue funzioni - non può liberamente valutare se e quando presentare la denuncia, ma deve inoltrarla prontamente, pena la commissione del reato previsto e punito dall'articolo 361 c.p. per il caso di omissione o ritardo nella denuncia. Quanto all'asserita incontrollabilità dell'apprezzamento degli uffici tributari circa la sussistenza del reato, la Corte obietta che il sistema processuale tributario consente, invece, il controllo giudiziario della legittimità di tale apprezzamento. Il giudice tributario, infatti, dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo al riguardo una valutazione ora per allora (cosiddetta "prognosi postuma") circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento.

La norma che consente il raddoppio dei termini per l’accertamento in presenza di reati ha suscitato critiche, in particolar modo vertenti sul profilo della violazione del principio della certezza del diritto. Sotto un diverso profilo è stato contestato all’amministrazione finanziaria di aver applicato illegittimamente la norma sul raddoppio dei termini quando ha esteso l’accertamento amministrativo effettuato oltre il termine quadriennale anche ad aspetti della posizione fiscale estranei ai profili penalistici.

Negli ultimi anni la giurisprudenza di merito ha ritenuto non operante il raddoppio dei termini in alcune ipotesi palesemente strumentali: ad esempio nel caso del reato tributario prescritto, della notizia di reato non allegata, dell'archiviazione da parte del giudice penale.

In particolare, le Commissioni tributarie hanno ritenuto illegittimo il raddoppio dei termini qualora in giudizio non sia stata prodotta una copia della denuncia: tale mancata allegazione impedirebbe infatti al giudice di verificare la sussistenza dei presupposti per la denuncia (tra le altre Ctr Milano n. 118/19/13; Ctr Bari n. 68/13; Ctp Milano nn. 231/11 e 372/11; Ctp Reggio Emilia n. 135/12). Altri giudici (Ctr Umbria nn. 237/11 e 41/12; Ctp Ancona n. n. 102/13 e 152/13) hanno poi ritenuto che, in caso di reato prescritto, non sussiste il presupposto per il raddoppio dei termini.

 

L’ultimo periodo del comma 132 chiarisce che resta fermo quanto disposto in materia di accertamento ai fini della voluntary disclosure: i termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione delle sanzioni che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli elementi (imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi) relativi alla procedura di collaborazione volontaria rimangono fissati, in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016.

Si ricorda che l’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 128 del 2015, ha inteso coordinare le disposizioni in materia di voluntary disclosure (legge 15 dicembre 2014, n. 186) con le modifiche introdotte dai commi da 1 a 3 dell’articolo 2 in tema di raddoppio dei termini. In particolare è previsto che, ai fini della causa di non punibilità di cui all'articolo 5-quinquies, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 167 del 1990 (introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 186 del 2014), si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell'ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l'accertamento.

La norma è volta a superare l’incertezza interpretativa connessa al disallineamento temporale tra termine di prescrizione dell'azione penale e termine di decadenza dell'accertamento tributario amministrativo, in linea con lo spirito della legge che ha introdotto la procedura di voluntary disclosure. In effetti, un possibile ostacolo all’adesione è rappresentato dalla corretta individuazione dei periodi d’imposta ancora accertabili alla data di presentazione della istanza di collaborazione volontaria e che potrebbero essere ricompresi nella procedura. In altre parole la norma in esame sembra volta ad evitare che la “autodenuncia” del soggetto che si avvale della collaborazione volontaria, potendo far emergere fatti penalmente rilevanti anteriori al 2010, determini la sua perseguibilità penale. La disposizione, invece, fa rientrare tra le cause di non punibilità introdotte dalla legge sulla voluntary disclosure, anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell'ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l'accertamento. Pertanto, possono accedere alla procedura di voluntary disclosure, beneficiando della causa di esclusione della punibilità penale, oltre che della riduzione delle sanzioni amministrative, i contribuenti che intendono regolarizzare anche le attività detenute all’estero in periodi di imposta per i quali siano già scaduti i termini per l’accertamento.

Si segnala che, in considerazione della modifica apportata con la norma in esame, il Direttore dell’Agenzia delle entrate con provvedimento del 14 settembre 2015, ha disposto la modifica dei termini di trasmissione della relazione e della documentazione a corredo dell’istanza per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione ed il rientro di capitali detenuti all’estero e per l’emersione nazionale, la quale può essere inviata entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza. Il provvedimento è motivato dal fatto che i contribuenti che intendono avvalersi anche di tale disposizione normativa possono incontrare maggiori difficoltà nel reperire la documentazione e le informazioni proprio per le annualità per le quali è scaduto il termine per l’accertamento in quanto più remote nel tempo.

 

Il decreto-legge n. 153 del 2015 ha quindi prorogato il termine per accedere alla procedura dal 30 settembre al 30 novembre 2015; l’istanza può essere integrata entro il 30 dicembre 2015; entro lo stesso termine possono essere presentati i documenti e le informazioni posti a corredo dell’istanza (articolo 5- quater, comma 1, lettera a) del D.L. n. 167 del 1990). Con riferimento agli elementi e alle annualità relativi alla voluntary, è previsto lo slittamento al 31 dicembre 2016 dei termini di decadenza per l’accertamento e per la notifica dell’atto di contestazione delle sanzioni che scadono dal 31 dicembre 2015.


 

Articolo 1, comma 133
(Decorrenza riforma delle sanzioni amministrative tributarie)

 


133. All'articolo 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016». Restano comunque ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, vigenti alla data di presentazione della relativa istanza. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al periodo precedente, tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, possono essere allo stesso notificati dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, mediante posta elettronica certificata, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria. Per i fini di cui al periodo precedente il contribuente deve manifestare la propria volontà di ricevere gli atti della procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste. La notifica si intende comunque perfezionata nel momento in cui il gestore del servizio di posta elettronica certificata trasmette all'ufficio la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore del servizio di posta elettronica certificata del professionista trasmette all'ufficio. Se la casella di posta elettronica del professionista risulta satura, ovvero nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del professionista non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente.


 

 

Il comma 133 anticipa l’entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario al 1° gennaio 2016.

Restano comunque ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria vigenti alla data di presentazione della relativa istanza. Gli atti da porre a conoscenza del contribuente nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria possono essere trasmessi all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che assiste il contribuente nella procedura, qualora il contribuente abbia manifestato la propria volontà in tal senso.

 

Più in dettaglio, il comma 133 anticipa dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2016 l’entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario, disposta in attuazione della legge di delega fiscale dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158. Dalla medesima data sono abrogate le norme previgenti (modifiche al comma 2 dell’articolo 32).

Il richiamato decreto legislativo ha disposto la revisione del sistema penale tributario, mediante modifiche del D.Lgs. n. 74 del 2000 (Titolo I) e la modifica dell’impianto sanzionatorio amministrativo (Titolo II), in attuazione all’articolo 8 della legge di delega per la riforma del sistema fiscale (legge n. 23 del 2014).

 

Il secondo periodo del comma 133 precisa che restano comunque ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

La legge 15 dicembre 2014, n. 186 prevede una procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) del contribuente con l'Amministrazione fiscale per l'emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero, nonché per le violazioni relative ad attività detenute in Italia. Da ultimo, il decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153 proroga al 30 novembre 2015 il termine per aderire alla procedura.

Oltre agli effetti penali, sotto il profilo amministrativo-tributario l’adesione dispone una sostanziale riduzione delle sanzioni per le violazioni dichiarative, alle condizioni di legge; similmente, sono ridotte le sanzioni per violazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP, IVA e imposte sostitutive. Sono previste inoltre specifiche deroghe alla normativa generale in tema di procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione relativi al quadro RW.

Per effetto della collaborazione volontaria viene altresì garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi, oltre al pagamento in misura ridotta delle summenzionate sanzioni tributarie. L'articolo 10 del decreto-legge n. 192 del 2014 ha poi eliminato il raddoppio dei termini per emettere l'atto di contestazione per le violazioni da monitoraggio fiscale con riferimento ai Paesi c.d. black list che stipulano tempestivamente accordi con l'Italia volti a consentire un effettivo scambio di informazioni fiscali (tra cui Svizzera, Principato di Monaco e Liechtenstein).

 

Nel corso dell’esame parlamentare è stata introdotta la possibilità di notificare gli atti da porre ex lege a conoscenza del contribuente nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che assiste il contribuente nella procedura. Occorre, a tal fine, che il contribuente abbia manifestato la propria volontà in tal senso.

In relazione a tale modalità sono poi chiariti sia il momento di perfezionamento della notifica, sia quello da cui decorrono i termini legati all’avvenuta notifica. La notifica si intende comunque perfezionata nel momento in cui il gestore del servizio di posta elettronica certificata trasmette all'ufficio la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio. I termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore del servizio di posta elettronica certificata del professionista trasmette all'ufficio.

Sono infine disciplinate le conseguenze nel caso di posta elettronica satura, ovvero non valida o non attiva: in tali casi si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente.


 

Articolo 1, commi 134-138
(Rateazione debiti tributari)

 


134. Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.

135. Ai fini di cui al comma 134, il contribuente interessato, nei dieci giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa quietanza all'ufficio competente affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lo stesso ufficio:

a) ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione;

b) verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.

136. Non sono ripetibili le somme versate, ove superiori all'ammontare di quanto dovuto, ricalcolato ai sensi del comma 135.

137. Il debitore decade dal piano di rateazione a cui è stato riammesso ai sensi del comma 134 in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga.

138. A seguito della trasmissione della quietanza, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.


 

 

I commi da 134 a 138 consentono ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione di essere riammessi al piano originario di dilazione.

In merito si rammenta che il decreto legislativo n. 159 del 2015 di riforma della riscossione dei tributi, emanato in attuazione della legge di delega fiscale (A.G. 185-bis) ha introdotto la possibilità (articolo 15, comma 7) che le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione concessi dagli agenti della riscossione e decaduti nei 24 mesi antecedenti al 22 ottobre 2015, possano, a semplice richiesta del contribuente, da presentarsi inderogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ovvero entro il 21 novembre 2015; dal momento che la data cade in un giorno non lavorativo, il termine è prorogato al 23 novembre), essere ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili. E' stata introdotta così la possibilità per il contribuente di chiedere un ulteriore piano di rateazione, nel caso di decadenza del primo piano di rateazione concesso, anche con riferimento ai piani decaduti nei 24 mesi antecedenti all'entrata in vigore del decreto.

Tale disposizione non riguardava, tuttavia, le somme definite a seguito di accertamenti con adesione o acquiescenza.

 

Più in dettaglio, sensi del comma 134, il beneficio spetta ai contribuenti decaduti, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, da piani di rateazione concessi a seguito di definizione di accertamenti con adesione (disciplinato dal D.Lgs. n. 218 del 1997) ovvero a seguito di omessa impugnazione dell’accertamento.

La riammissione è effettuata al piano di rateazione inizialmente concesso, riguarda il solo versamento delle imposte dirette ed è condizionata alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.

 

Il comma 135 disciplina anzitutto gli adempimenti del contribuente che intende accedere alla nuova rateazione, ai fini della sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo, ancorché essi siano stati rateizzati secondo la disciplina ordinaria (di cui al D.P.R. .n 602 del 1973, articolo 19, nonché i relativi adempimenti degli uffici.

Dietro trasmissione di copia della quietanza, l’ufficio competente ricalcola le rate dovute, tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo ed imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione; l’ufficio provvede altresì allo sgravio dei carichi iscritti a ruolo.

Il comma 136 chiarisce la non ripetibilità delle somme versate, ove superiori all’ammontare dovuto a seguito del ricalcolo delle rate.

 

Il comma 137 stabilisce che il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta decadenza dal beneficio. E’ esclusa ogni ulteriore proroga.

Il comma 138 prevede che, una volta trasmessa la quietanza, è fatto divieto di avvio di nuove azioni esecutive. E’ prevista una specifica disciplina ove la predetta rateazione sia richiesta dopo una segnalazione ai sensi delle norme sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in particolare dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973.

Ai sensi della richiamata norma, prima di procedere al pagamento di importi superiori a 10.000 euro, le PPAA verificano che il beneficiario sia o meno inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare pari almeno al predetto importo; in tal caso non si procede al pagamento e il soggetto viene segnalato all’agente della riscossione.

Per effetto delle norme in esame, ove il richiedente la rateazione sia destinatario di predetta segnalazione, essa non può essere concessa limitatamente agli importi oggetto della segnalazione.

In tema di rateazione dei debiti tributari si rammenta che il richiamato decreto legislativo n. 159 del 2015 ha apportato numerose modifiche alla vigente disciplina della dilazione delle somme iscritte a ruolo, oggetto di diversi interventi nel corso del tempo (da ultimo con il decreto-legge n. 69 del 2013).

In sintesi, ai sensi delle nuove norme (articolo 10):

§  per ottenere la dilazione è sufficiente che il contribuente dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà; in tal caso l'agente della riscossione deve concedere (in luogo di averne la facoltà) la rateizzazione; ove le somme siano di importo superiore a cinquantamila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione dì obiettiva difficoltà;

§  si chiarisce che è possibile iscrivere fermo amministrativo di beni mobili registrati, al pari dì quanto già previsto per l'ipoteca, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rateizzazione;

§  viene chiarito il regime delle azioni esecutive e di recupero coattivo conseguenti alla richiesta di rateazione;

§  è abbassato da otto a cinque il numero di rate non pagate che condizionano la decadenza dal beneficio, ma si consente di accedere a un nuovo piano di rateazione anche ove si sia già decaduti dal precedente, a specifiche condizioni.

Sono poi (articolo 2 del provvedimento) ridotti i divari normativi esistenti in materia di rateazione delle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti di alcuni istituti definitori dell'accertamento.

In particolare, per quanto riguarda la rateazione delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione, le norme introdotte abbassano la soglia per accedere ad un numero di rate superiore ad otto (al massimo sedici) da 51.646 a cinquantamila euro. Si specifica che le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Viene modificato l'impianto normativo relativo al caso di acquiescenza del contribuente, tra l'altro prevedendo l'estensione delle agevolazioni legate all'acquiescenza, specie con riferimento alla riduzione delle sanzioni. Sono disciplinate modalità univoche di pagamento delle somme rateizzate successivamente all'accertamento con adesione e delle sanzioni ridotte a seguito di acquiescenza.

Inoltre, il D.Lgs. n. 159 del 2015 (articolo 15, comma 7) consente che le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione concessi dagli agenti della riscossione e decaduti nei 24 mesi antecedenti al 22 ottobre 2015, possono, a semplice richiesta del contribuente, da presentarsi inderogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ovvero entro il 21 novembre 2015; dal momento che la data cade in un giorno non lavorativo, il termine è prorogato al 23 novembre), essere ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili. E' stata introdotta così la possibilità per il contribuente di chiedere un ulteriore piano di rateazione, nel caso di decadenza del primo piano di rateazione concesso, anche con riferimento ai piani decaduti nei 24 mesi antecedenti all'entrata in vigore del decreto.


 

Articolo 1, commi 139 e 140
(Versamento da parte dei notai dei tributi riscossi)

 


139. Al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione può richiederne il pagamento direttamente al Fondo. L'erogazione è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;

b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorità giudiziaria o dall'Amministrazione finanziaria, nei confronti del notaio.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Amministrazione finanziaria. Il Fondo può, esibendo il documento attestante la somma pagata, richiedere all'autorità giudiziaria l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo può agire esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione, nel limite di cui al quarto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio credito, può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennità nello stesso limite.

3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale del notariato, sono disciplinate le modalità procedurali e l'erogazione delle somme da parte del Fondo all'Amministrazione finanziaria, e per la successiva surroga ad essa del Fondo medesimo.

3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in giudicato che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo»;

b) al comma 4 dell'articolo 22 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto»;

c) all'articolo 93-bis, comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché richiedere, anche periodicamente, informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale»;

d) dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis è inserito il seguente:

«2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, esclusivamente con modalità telematiche entro il secondo mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione»;

e) all'articolo 19:

1) al comma 1, le parole: «con oneri a carico del proprio bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, da versare al Consiglio nazionale del notariato. Il contributo è riscosso dal Consiglio nazionale del notariato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 28 febbraio di ciascun anno»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso pagati ed è ragguagliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999»;

f) al comma 1 dell'articolo 142-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati»;

g) dopo il comma 1 dell'articolo 144 è inserito il seguente:

«1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-bis, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione».

140. Le disposizioni di cui al comma 139 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.


 

 

Il comma 139 apporta alcune modificazioni alla disciplina del notariato, al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai. Il comma 140 individua nel 1° gennaio 2016 il termine per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

 

In particolare, il comma 139 - composto dalle lettere da a) a g) -novella in più punti la legge sul notariato (L: 16 febbraio 1913, n. 89, "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili") modificando gli articoli 19 (in materia di polizze assicurative individuali e collettive), 22 (in tema di contributi ed erogazioni del Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale), 93-bis (in materia di compiti di vigilanza del Consiglio notarile distrettuale), 142-bis e 144 (in tema di sanzioni e di attenuanti).

Alla lettera a), introduce quattro nuovi commi nell'articolo 22 della legge 89/1913 in tema di Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale, non coperti da polizze assicurative.

In base al nuovo comma 3-bis, laddove il notaio non provveda a versare i tributi riscossi nell'esercizio della sua attività professionale e i danni non siano coperti da polizza assicurativa, l'agente della riscossione può richiedere direttamente il pagamento al Fondo di garanzia. L'erogazione da parte del Fondo è subordinata: all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio e alla pronuncia del suo rinvio a giudizio; all'emissione nei confronti del notaio di un atto esecutivo per il pagamento dei tributi dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorità giudiziaria o dall'amministrazione finanziaria.

Il nuovo comma 3-ter stabilisce che il pagamento dei tributi dà diritto al Fondo di subentrare all'amministrazione finanziaria in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti nei confronti del notaio. Esibendo il documento attestante la somma pagata, il Fondo può richiedere l'ingiunzione di pagamento all'autorità giudiziaria che, a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile, è provvisoriamente esecutiva. Viene precisato che l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore non è ammissibile. Il Fondo può agire esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione nel limite di un quinto (ex art. 545, co. 4, c.p.c.) e, a tutela del proprio credito, può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennità nello stesso limite.

Il nuovo comma 3-quater dell’art. 22 della legge sul notariato prevede poi che le modalità procedurali e l'erogazione delle somme da parte del Fondo all'amministrazione finanziaria e la successiva surroga ad essa siano definite con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio Nazionale del Notariato (di seguito anche: CNN).

Da ultimo, il nuovo comma 3-quinquies dispone che, qualora con decisione passata in giudicato venga accertato che il notaio non ha commesso il fatto, ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio il Fondo o il notaio (laddove il Fondo abbia recuperato le somme dal notaio).

La lettera b) del comma 139 ha natura di coordinamento con le precedenti modifiche e integra il comma 4 dell'articolo 22 della legge sul notariato (in tema di danno patrimoniale, che oggi deve risultare da sentenza passata in giudicato ovvero può essere dimostrato con prova scritta da valutare con le procedure definite dal consiglio nazionale del notariato). Viene fatta salva l’ipotesi, di cui al comma 3-bis, in cui il danno patrimoniale è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto.

La lettera c) amplia il novero dei controlli sul regolare esercizio dell'attività notarile che i consigli notarili distrettuali possono porre in essere; si dispone, in particolare, che questi possano chiedere, anche periodicamente, informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale. La modifica si aggiunge a quanto già previsto dall'articolo 93-bis della legge sul notariato, in base al quale i consigli notarili distrettuali possono effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio.

La lettera d) inserisce, dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis della legge sul notariato - concernente i controlli sul regolare esercizio dell'attività notarile che i consigli notarili distrettuali possono porre in essere - il comma 2-bis. Si prevede che l'Agenzia delle entrate trasmette, esclusivamente in modalità telematica, al Consiglio nazionale del notariato le informazioni sugli omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione, entro il secondo mese successivo a quello di scadenza.

La lettera e) del comma 139 modifica il primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 della legge sul notariato (in materia di forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile), prevedendo che, anziché con oneri a carico del bilancio del CNN, le forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile siano pagate con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo da versarsi al CNN e che il contributo stesso sia riscosso dallo stesso CNN, entro il 28 febbraio di ciascun anno, secondo le modalità di cui all'art. 21, legge 220/1991, dunque, tramite la Cassa nazionale del notariato. La lettera e) aggiunge, inoltre, il comma 1-bis il quale dispone che, entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, la misura dei contributi sia definita dal Consiglio nazionale del notariato in proporzione ai premi e agli oneri da esso pagati, ragguagliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenendo conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1º febbraio 1999.

La lettera f), con un'aggiunta al comma 1 dell'articolo 142-bis della legge sul notariato, dispone che il notaio che commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati è punito con la destituzione.

 

Il comma 1 dell'articolo 142-bis prevede oggi che il notaio che ha commesso un fatto che integra gli estremi di un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi sia punito disciplinarmente con la censura o la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione (ex. articolo 147), quando la sua condotta violi quest'ultima disposizione.

A sua volta, l’art. 147 prevede che sia punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte:

a)   compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;

b)   viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato;

c)   fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensi, ovvero servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami o di pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile.

Sempre l’art. 147 prevede che la destituzione sia sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all'ultima violazione

 

La lettera g) aggiunge un comma 1-bis all'articolo 144 della legge sul notariato. L’art. 144 prevede al comma 1 l’applicazione di sanzioni disciplinari più lievi nel caso in cui nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto. La nuova disposizione introdotta prevede che, nell'ipotesi prevista dall’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 142-bis (come modificato: notaio che commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti), se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione, la destituzione possa essere sostituita con la sospensione per un anno.

 

Il comma 140 fissa al 1º gennaio 2016 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al precedente comma.


 

Articolo 1, comma 141
(Obbligo di comunicazione del PM all’Agenzia delle entrate)

 

141. All'articolo 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle entrate, affinché proceda al conseguente accertamento».

 

 

Il comma 141 integra il contenuto dell’art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica.) che attualmente inserisce i proventi illeciti tra i redditi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, a meno che non siano già sottoposti a sequestro o confisca penale.

 

La nuova disposizione prevede che, in caso di violazione per la quale scatta l’obbligo di denuncia a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (ex art. 331 c.p.p., in caso di reato perseguibile d’ufficio), il pubblico ministero che ritenga che dal fatto illecito possa derivare un provento o un vantaggio illecito deve darne immediata notizia all’Agenzia delle entrate perché svolga i propri accertamenti.

 


 

Articolo 1, commi 142-147
(Operazioni con paesi
black list)

 


142. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 10 a 12-bis dell'articolo 110 sono abrogati;

b) all'articolo 167:

1) al comma 1, le parole: «di cui al decreto o al provvedimento emanati ai sensi del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia»;

3) al comma 6, le parole: «e, comunque, non inferiore al 27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società»;

4) al comma 8-bis, alinea, dopo le parole: «localizzati in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati» sono inserite le seguenti: «o in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero a quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni».

143. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori di cui al decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il riferimento si intende agli Stati o territori individuati in base ai criteri di cui all'articolo 167, comma 4, del citato testo unico, come da ultimo modificato dal comma 142 del presente articolo.

144. Le disposizioni di cui ai commi 142 e 143 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

145. A fini di adeguamento alle direttive emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per la trasmissione della predetta rendicontazione all'Agenzia delle entrate da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche. L'Agenzia delle entrate assicura la riservatezza delle informazioni contenute nella rendicontazione di cui al primo periodo almeno nella stessa misura richiesta per le informazioni fornite ai sensi delle disposizioni della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. In caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui al primo periodo o di invio dei dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

146. Agli obblighi di cui al comma 145, alle condizioni ivi indicate, sono tenute anche le società controllate, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la società controllante che ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese ovvero è inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese.

147. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri generali per la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione internazionale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche di applicazione del presente comma ed è disposta la contestuale soppressione di eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.


 

 

I commi da 142 a 147 apportano modifiche alla deducibilità dei costi per operazioni con paesi black list, così come alla disciplina fiscale delle società controllate estere (CFC – controlled foreign companies).

 

Il comma 142, lettera a) (espungendo dall’articolo 110 del TUIR i commi da 10 a 12-bis) elimina l’attuale disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato (ai sensi della quale la deducibilità è consentita nei limiti del valore normale di tali componenti negative, salva prova del fatto che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione). Di conseguenza, anche a tali componenti si applicano le norme generali sulla deducibilità dei costi contenute nei restanti commi dell’articolo 110 TUIR.

 

La lettera b) del comma 142 modifica l’articolo 167 del TUIR al fine di eliminare l’elenco tassativo, contenuto in decreti o provvedimenti amministrativi, degli Stati o territori considerati come aventi regimi fiscali privilegiati ai fini dell’applicazione della disciplina CFC (cd. Black list CFC). Viene dunque previsto un criterio univoco, fissato ex lege, per individuare detti Paesi ai fini della disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

Viene precisato che la disciplina CFC, in presenza delle condizioni di legge (relative in particolare ai livelli bassi di tassazione), si applica – a determinate condizioni – anche nel caso di società site in Stati membri dell’Unione europea o in paesi dello Spazio economico europeo che hanno un accordo con l’Italia in merito allo scambio di informazioni a fini fiscali.

 

Il comma 143 reca le opportune disposizioni di coordinamento, mentre il comma 144 chiarisce che le norme introdotte si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

 

Il comma 145 affida a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il compito di stabilità modalità, termini, elementi e condizioni affinché le società controllanti, aventi specifici requisiti geografici e di fatturato, trasmettano all’Agenzia delle entrate una specifica rendicontazione, Paese per Paese relativa a ricavi e utili, imposte pagate e maturate, nonché ad altri elementi indicatori di una attività economica effettiva, conformemente alle direttive OCSE; la mancata presentazione di detta rendicontazione ovvero l’invio di dati incompleti comporta una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

 

Il comma 146 specifica che, alle disposizioni in materia di obblighi facenti capo alle imprese multinazionali in merito alla predisposizione e presentazione annuale di una rendicontazione Paese per Paese nella quale siano indicati i ricavi, gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, nonché tutti gli altri indicatori dello svolgimento di un'attività economica effettiva, di cui al comma 145, devono attenersi anche le società controllate, residenti nel territorio dello Stato nell'ipotesi in cui la società controllante, alla quale è attribuito l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, sia residente in uno Stato in cui non sussiste l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese oppure nell'ipotesi in cui non sussista un accordo dello Stato con l'Italia in base al quale sia consentito lo scambio di informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese  o  qualora lo Stato si renda inadempiente relativamente alla rendicontazione Paese per Paese.

 

Il comma 147 affida a un decreto del MEF il compito di stabilire i criteri per la raccolta delle informazioni su acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti all’estero, necessarie a presidiare adeguatamente il contrasto all’evasione fiscale; è demandato a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità tecniche di applicazione della predetta norma e di sopprimere le eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.

Articolo 1, comma 148
(Modifiche al regime
Patent Box)

 


148. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 39, primo periodo, le parole: «opere dell'ingegno» sono sostituite dalle seguenti: «software protetto da copyright»;

b) dopo il comma 42-bis è inserito il seguente:

«42-ter. Qualora più beni tra quelli di cui al comma 39, appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei commi da 37 a 42-bis».


 

 

Il comma 148 apporta due modifiche alla disciplina del c.d. patent box (regime di tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno, marchi e brevetti: articolo 1, commi 37-45, della legge n. 190 del 2014). In particolare l’espressione: “opere dell’ingegno” è sostituita con: “software protetto da copyright”.

Si segnala che la stessa espressione è già contenuta nel D.M. attuativo (articolo 6, comma 1, del D.M. 30 luglio 2015), sebbene appaia limitativa rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Con la seconda modifica si prevede che qualora più beni tra quelli indicati al comma 39 (software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un processo, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini della disciplina per il riconoscimento del patent box.

La relazione governativa afferma che tale disposizione costituisce una semplificazione procedurale che non comporta effetti finanziari.

 

Si ricorda che i commi 37-45 della legge di stabilità 2015 hanno dettato una specifica disciplina agevolativa per marchi e brevetti: le imprese potranno optare per un regime fiscale di favore (cd. patent box), consistente nell'esclusione dal reddito del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali (marchi e brevetti) nonché delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione, se il 90 per cento del corrispettivo è reinvestito. Per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. n. 3 del 2015 (articolo 5), i marchi commerciali sono inclusi tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio fiscale; viene inoltre ampliato il campo di applicazione oggettiva del patent box, includendo, entro limiti prestabiliti, le attività di valorizzazione della proprietà intellettuale gestite e sviluppate in outsourcing e con le società del gruppo. Le disposizioni attuative sono recate dal D.M. 30 luglio 2015).

L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali, è irrevocabile e rinnovabile, e si può esercitare a condizione di essere residenti in Paesi con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione e vi è un effettivo scambio di informazioni. In caso di utilizzo diretto, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito è determinato sulla base di un apposito accordo con l'amministrazione finanziaria (ruling internazionale). L'agevolazione si applica a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione dei beni, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati. In tal caso il reddito agevolabile può essere aumentato fino 30 pr cento dei costi sostenuti dai predetti enti o imprese.

La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti per produrre il bene.


 

Articolo 1, commi 149-151
(Biomasse)

 


149. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2020 in materia di fonti rinnovabili, agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno cessato al 1° gennaio 2016, o cessano entro il 31 dicembre 2016, di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è concesso il diritto di fruire, fino al 31 dicembre 2020, di un incentivo sull'energia prodotta, con le modalità e alle condizioni di cui ai commi 150 e 151.

150. L'incentivo è pari all'80 per cento di quello riconosciuto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, agli impianti di nuova costruzione di pari potenza, ed è erogato dal Gestore dei servizi energetici, con le modalità previste dal suddetto decreto, a partire dal giorno seguente alla data di cessazione del precedente incentivo, qualora questa sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1° gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo è antecedente al 1° gennaio 2016. L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto ai sensi del comma 151.

151. Entro il 31 dicembre 2016, i produttori interessati dalle disposizioni di cui ai commi 149 e 150 comunicano al Ministero dello sviluppo economico le autorizzazioni di legge possedute per l'esercizio dell'impianto, la perizia asseverata di un tecnico attestante il buono stato di uso e di produttività dell'impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonché gli altri elementi necessari per la notifica alla Commissione europea del regime di aiuto di cui agli stessi commi, ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014.


 

 

Il comma 149 dispone che, per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi nazionali 2020 in materia di fonti rinnovabili, alla produzione di energia elettrica di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che hanno cessato al 1° gennaio 2016 o cessano entro il 31 dicembre 2016 di beneficiare di incentivi sull’energia prodotta, in alternativa all’integrazione dei ricavi prevista dall’articolo 24, comma 8 del D.Lgs. n. 28/2011 a favore degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili eserciti in assenza di incentivi, è concesso un diritto a fruire fino al 31 dicembre 2020 di un incentivo all’energia prodotta.

Il comma 150 dispone tale incentivo è pari all’80% di quello riconosciuto dal D.M. 6 luglio 2012 agli impianti di nuova costruzione e di pari potenza, ed è erogato dal GSE secondo le modalità fissate dallo stesso D.M., a partire dal giorno successivo alla cessazione del precedente incentivo, qualora tale data sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1° gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo è antecedente al 1 gennaio stesso. L’erogazione è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto di cui al successivo comma 151. Secondo tale comma, entro il 31 dicembre 2016, i produttori interessati devono fornire al MISE gli elementi per la notifica alla Commissione UE del regime di aiuto ai fini della verifica dello stesso con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (Comunicazione 2014/C 200/01).


 

Articolo 1, commi 152-164
(Riduzione Canone Rai;
contributi all’emittenza radiotelevisiva locale e delegificazione)

 


152. Per l'anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è pari, nel suo complesso, all'importo di euro 100.

153. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e ha validità per l'anno in cui è stata presentata»;

b) all'articolo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223»;

c) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente all'Erario mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le imprese elettriche devono effettuare il predetto riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche».

154. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 156, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma.

155. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al comma 154, si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 5, comma 1, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

156. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 153, 154 e 155 e limitatamente alle finalità di cui ai commi da 152 a 160, l'Anagrafe tributaria, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili, e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché ai soggetti esenti dal pagamento del canone.

157. Al fine di semplificare le modalità di pagamento del canone, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.

158. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è più esercitabile la facoltà di presentare la denunzia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento, di cui all'articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare, salvo quanto disposto dal precedente periodo.

159. In sede di prima applicazione di quanto disposto dai commi da 152 a 158:

a) avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute;

b) l'Agenzia delle entrate mette a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del sistema informativo integrato istituito presso l'Acquirente Unico Spa dall'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l'elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 153, lettera a), e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati;

c) le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione.

160. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate: a) all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni; b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro in ragione d'anno, di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico; c) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’ articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. Le somme di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce altresì le modalità di fruizione dell’esenzione di cui alla lettera a), ferma restando l’assegnazione alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento. Le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità sono attribuite sulla base dell’ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l’anno 2016, ovvero dell’ammontare versato al predetto titolo nell’esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016. Le somme di cui al presente comma non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.

161. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto dei residui. Alle suddette somme si applica quanto previsto dall'articolo 34, comma 7, ultimo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

162. Nel Fondo di cui al comma 160, lettera b), confluiscono altresì le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale.

163. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.

164. Con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 163, sono abrogate le disposizioni vigenti relative alle provvidenze in favore delle emittenti radiofoniche e televisive operanti in ambito locale, e in particolare le seguenti:

a) articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

b) articolo 145, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

c) articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

d) articolo 4, comma 190, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

e) articolo 1, comma 1247, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


 

 

I commi 152-164, fissano per il 2016 in € 100,00 (rispetto a € 113,50 dovuti per il 2015) la misura del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato. Inoltre, introducono una nuova presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo, ai fini dell’accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone: la presenza di un contratto di fornitura dell’energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone, suddiviso in 10 rate. Dispongono, altresì, che non sarà più possibile presentare la denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per suggellamento (consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi detenuti dal titolare del canone tv e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora). Gli eventuali maggiori introiti derivanti dalla nuova disciplina (il 33% per il 2016 sarà riservata all’Erario) sono ridestinati, tra l’altro, all’ampliamento della platea di abbonati esenti dal pagamento del canone, elevando il limite reddituale da € 6.713,98 (art. 1, co. 132, L. 244/2007) a € 8.000. Una parte delle maggiori entrate confluirà nel “Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione” sulle reti radiofoniche e televisive locali, di nuova istituzione presso il MISE, in cui confluiranno anche le risorse relative ai contributi per le emittenti radiofoniche e televisive locali, ferma restando l’assegnazione alla RAI della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento. Si delegifica la normativa sulle provvidenze alle emittenze televisive locali.

 

Il comma 152, fissa, per l’anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, nel suo complesso, ad euro 100.

 

La disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni e alla televisione è stata introdotta dal Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 “Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni”.

Ai sensi dell’art. 27, comma 8, primo periodo, della legge finanziaria per il 2000 (488/1999) il canone di abbonamento alla televisione è attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI S.p.A. fino al 6 maggio 2016) ad eccezione della quota pari all’un per cento già spettante all’Accademia di Santa Cecilia[19]. La Corte costituzionale, nel ribadire la legittimità dell’imposizione del canone radiotelevisivo, ha chiarito con la sentenza 284/2002, che lo stesso “costituisce in sostanza un’imposta di scopo, destinato come esso è, quasi per intero (a parte la modesta quota ancora assegnata all’Accademia nazionale di Santa Cecilia) alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo”.

L’articolo 47 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (177/2005) disciplina il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, disponendo, in particolare, che entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare dei canoni di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo (comma 3); è fatto divieto alla Rai di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo (comma 4).

Per l’anno 2015, il decreto ministeriale 29 dicembre 2014[20], prevede, per il canone di abbonamento alla televisione per uso privato (tabella 1 allegata al decreto) le seguenti componenti annue: il canone di 0,22 €, il sovrapprezzo di 104,94 €, la tassa di concessione governativa di 4,13 €, l’I.V.A. di 4,21 €, per complessivi 113,50 € all’anno.

L’articolo 21, comma 4, del decreto-legge 66/2014 riduce, a decorrere dal 2015, del 5%, le somme derivanti dal canone di abbonamento alla televisione, da attribuire alla Rai. La relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della RAI S.p.A. per l’esercizio 2013, trasmessa alle Camere il 12 marzo 2015 (Doc. XV, n. 244) specifica che le entrate derivanti dal canone, per il 2013, sono state pari a 1.755,6 milioni di euro (il 5% di tale cifra è 87,7 milioni di euro).

 

Il comma 153 novella il citato Regio decreto-legge n. 246/1938.

Il comma 153, lettera a) novella l’articolo 1, che obbliga chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni al pagamento del canone di abbonamento. Il comma 2, specifica un’ipotesi di presunzione della detenzione di un apparecchio radioricevente, ravvisandola nella presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici. A tale presunzione la novella ne aggiunge un’altra: l’esistenza di una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Inoltre, è specificato che allo scopo di superare le due predette presunzioni, a decorrere dall’anno 2016, è esclusivamente necessario presentare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all’articolo 76 del medesimo decreto (chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia). La dichiarazione va presentate all’Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale I di Torino- Ufficio territoriale di Torino I- Sportello S.A.T., con modalità da definirsi con provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le comunicazioni, si è pronunciato in data 22 febbraio 2012 sull’interpretazione dell’espressione “apparecchi atti od adattabili” alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, enunciando i seguenti principi.

1)   Il “servizio di radiodiffusione” riguarda solo la distribuzione del segnale audio/video attraverso piattaforma terrestre e piattaforma satellitare, con esclusione quindi di diverse forme di distribuzione, come la web-radio, la weg.tv, l’IPTV.

2)   Solo il possesso degli apparecchi atti od adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare, è sottoposto all’obbligo del pagamento del canone radiotelevisivo. Ne consegue che l’uso di personal computer, anche collegati in rete, se consente l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via internet, e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, non è assoggettabile a canone.

3)   Un apparecchio si intende atto a ricevere le radioaudizioni solo se include nativamente un sintonizzatore, un decodificatore ed un trasduttore del segnale. Il sintonizzatore preleva il segnale di antenna; il decodificatore lo decomprime e lo traduce nel formato idoneo ad essere riproducibile dall’apparecchio; il trasduttore converte il segnale elettrico ricevuto dal sintonizzatore ed interpretato dal decodificatore in segnale audio/video, rendendolo ascoltabile.

4)   Un apparecchio si intende “adattabile” a ricevere le radioaudizioni solo se include almeno il sintonizzatore.

Quindi, in estrema sintesi, un apparecchio è assoggettabile a canone radiotelevisivo a condizione che incorpori almeno un sintonizzatore.

 

Il comma 153, lettera b) all’articolo 1, dopo il secondo comma aggiunge un nuovo terzo comma, in base al quale il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall’articolo 4 del D.P.R. 223/1989 (rectius il regolamento di cui al citato D.P.R.) in base al quale agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune; una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

 

Il comma 153, lettera c) aggiunge un nuovo comma all’articolo 3, prevedendo che il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate; le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre; l'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali; le somme riscosse sono riversate direttamente all'erario mediante versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997[21] (che disciplina il versamento e la compensazione dei crediti da parte dei contribuenti); le imprese elettriche devono effettuare il predetto riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre; sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.

 

Il comma 154 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, da adottare entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge, la definizione di termini, criteri, modalità per:

§  il riversamento all’erario e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell’energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto;

§  l’individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo;

§  l’individuazione dei soggetti di cui al comma 156;

§  le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l’attuazione della presente norma.

 

Il comma 155 in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al comma 154, prevede l’applicazione, rispettivamente, delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 471/1997:

§  articolo 5, comma 1 (sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione);

§  13, comma 1 (trenta per cento di ogni importo non versato).

 

Il comma 156 autorizza, per l’attuazione di quanto previsto dai commi 156, 154 e 155 e limitatamente alle finalità di cui ai commi 152-160, lo scambio e l’utilizzo di tutte le informazioni utili ed in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti esenti, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 78/2010[22] (in base al quale il titolare di pensione non superiore a 18.000 euro, può chiedere che il canone sia trattenuto sulla pensione in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre) da parte dell’Anagrafe tributaria, dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, dell’Acquirente Unico Spa, del Ministero dell’Interno, dei Comuni, nonché di altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità.

 

Il comma 157 estende le autorizzazioni all’addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, al pagamento del canone di abbonamento televisivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all’addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell’autorizzazione nel suo complesso da parte dell’utente.

 

Il comma 158 esclude l’applicabilità delle disposizioni in esame all’accertamento e riscossione coattiva e al canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall’ambito familiare, salvo considerare che dalla data di entrata in vigore della legge non sarà più possibile la denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per suggellamento di cui all’articolo 10, primo comma, del citato Regio decreto 246/1938, che consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi detenuti dal titolare del canone tv e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora.

 

Il comma 159 prevede che, in sede di prima applicazione dei commi da 152 a 158:

a)   avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, le rate scadute all'atto dell'entrata in vigore della legge sono cumulativamente addebitate nella prima fattura successiva al 1º luglio 2016;

b)  l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del sistema informativo integrato istituito presso Acquirente Unico, l'elenco dei soggetti esenti dal canone ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato l'autocertificazione di cui al comma 153, lettera a) e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati;

c)   le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione.

 

Il comma 160, primo periodo, con riferimento agli anni dal 2016 al 2018, riserva all’erario quote delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione; le quote sono, rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l’anno 2016, del 33%, mentre è del 50% per gli anni 2017 e 2018; tali quote sono destinate:

a)   all’ampliamento, sino ad euro 8.000, della soglia per l’esenzione dal pagamento del canone di abbonamento in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni;

L’articolo 1, comma 132, della legge finanziaria 2008, 244/2007, prevede l’esenzione per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità (6.713,98 €) senza conviventi, esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza e dispone, per l'abuso, una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa.

b)  al finanziamento, fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro in ragione d'anno, di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;

c)   al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della legge di stabilità 2014 (147/2013);

Il comma 160, secondo periodo, demanda ad decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la ripartizione delle somme di cui al medesimo comma 160; il decreto stabilisce altresì le modalità di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera a), ferma restando l'assegnazione alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento.

Il comma 160, terzo periodo, prevede che le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità sono attribuite sulla base dell’ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l’anno 2016, ovvero, dell’ammontare versato al predetto titolo nell’esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016.

Il comma 160, quarto periodo, consente che le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.

 

Ai sensi dell’art. 27, comma 8, primo periodo, della legge finanziaria per il 2000 (488/1999) il canone di abbonamento alla televisione è attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI S.p.A. fino al 6 maggio 2016) ad eccezione della quota pari all’un per cento già spettante all’Accademia di Santa Cecilia.

Il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (177/2005), nel Titolo VIII (artt. 45-49) – dispone, anzitutto, all’art. 49, comma 1, che la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, fino al 6 maggio 2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A..

A sua volta, l’art. 45, commi 1 e 4, dispone che il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio, stipulato con l’attuale Ministero dello sviluppo economico, nonché di contratti di servizio regionali e, per le province autonome, provinciali, con i quali sono individuati diritti e obblighi della concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni[23].

Prima di ciascun rinnovo del contratto nazionale di servizio, l’AGCOM e il Ministro dello sviluppo economico fissano, con propria deliberazione, le linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

L’ultimo contratto nazionale di servizio approvato si riferisce al triennio 2010-2012[24].

Per il rinnovo 2013-2015, le linee-guida sono state approvate con delibera AGCOM del 29 novembre 2012, n. 587/12/CONS[25].

Lo schema di contratto di servizio 2013-2015 è stato trasmesso alle Camere per l’espressione del prescritto parere della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (art. 1, co. 6, lett. b), n. 10), L. 249/1997), il 19 settembre 2013 (Atto del Governo n. 31). Il parere, favorevole con condizioni, è stato espresso nella seduta del 7 maggio 2014.

Al riguardo, intervenendo nella seduta della 8^ Commissione del Senato del 3 giugno 2015, il rappresentante del Governo ha evidenziato che sono in corso approfondimenti rispetto alla prima versione predisposta dal Governo precedente (Letta – I).

 

Il comma 161 autorizza il Ministro dell’economia e finanze ad apportare le occorrenti variazioni in bilancio, anche in conto residui e dispone l’applicazione “alle suddette somme” (presumibilmente quelle di cui al comma 160) di quanto previsto dall'articolo 34 (Impegni) comma 7, ultimo periodo, della legge di contabilità e finanza pubblica 196/2009[26].

Il menzionato articolo 34, comma 7, dispone (primo periodo) che alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto; il secondo periodo dispone che gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno.

 

Il comma 162 dispone che nel “Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione” confluiscano anche le risorse iscritte nello stato di previsione del MISE relative ai contributi per le emittenti radiofoniche e televisive locali.

 

Il comma 163 rinvia ad un regolamento di delegificazione (articolo 17, comma 2, della legge 400/1988[27]) su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione:

§  di criteri di riparto tra i soggetti beneficiari;

§  di procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali:

§  la promozione del pluralismo dell'informazione;

§  il sostegno dell'occupazione nel settore;

§  il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti;

§  l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.

 

Il comma 164 abroga, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento delegificato previsto dal comma 163, le disposizioni vigenti relative ai contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali ed in particolare:

a)   articolo 45, comma 3, della legge 448/1998[28];

b)  articolo 145, commi 18 e 19, della legge finanziaria per il 2001 (388/2000);

c)   articolo 52, comma 18, della legge finanziaria 2002 (448/2001);

d)  articolo 4, comma 190, della legge finanziaria 2004 (350/2003);

e)   articolo 1, comma 1247, ultimo periodo, della legge finanziaria 2007 (296/2006).


 

Articolo 1, commi 165 e 166
(Destinazione dei proventi da assegnazione delle
frequenze in Banda 3.6-3.8
Ghz)

 


165. Le maggiori entrate derivanti dalle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.6-3.8 GHz, secondo quanto previsto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) promuovere la digitalizzazione dei contenuti editoriali e incentivare, per gli anni 2016 e 2017, nelle zone di consegna dei prodotti postali a giorni alterni, abbonamenti ai quotidiani in forma digitale;

b) individuare idonee modalità di ristoro di eventuali spese connesse al cambio di tecnologia (refarming) sostenute dagli attuali assegnatari della suddetta banda;

c) realizzare una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale, in vista dell'affidamento della concessione del medesimo servizio;

d) compiere interventi di infrastrutturazione di reti di banda ultra larga per la connessione degli edifici scolastici e incentivare gli istituti scolastici che attivano il servizio di connettività su reti a banda ultraveloci.

166. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi all'incasso delle entrate di cui al comma 165, sono determinate le effettive maggiori entrate rispetto a quelle previste nei saldi di finanza pubblica nonché la ripartizione di tali risorse tra le finalità indicate al medesimo comma. Con uno o più successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione delle suddette finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.


 

 

Il comma 165 prevede una specifica destinazione per le maggiori entrate derivanti dall’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze in banda 3.6-3.8 Ghz :(i tratta delle frequenze di Banda C per usi Fixed Wireless Access (FWA) e LTE (Long Term Evolution), secondo quanto previsto dall’AGCOM.

A tale proposito l’AGCOM  ha definito il 1° dicembre 2015, con Delibera n. 659/2015, il regolamento sulle procedure e regole per l’assegnazione e l’utilizzo delle frequenze disponibili nella banda 3.600-3.800 MHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche.

La delibera, ai sensi di quanto previsto dalla decisione comunitaria n. 2008/411/CE emendata dalla decisione n. 2014/276/UE, fa seguito alla consultazione pubblica (delibera n. 321/15/CONS del 21 maggio 2015), concernente le procedure e le regole per l’assegnazione e l’utilizzo delle frequenze disponibili nella banda 3.600-3.800MHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche, conclusasi il 29 settembre 2015. L’AGCOM ha infatti ritenuto necessario verificare la domanda di mercato per tale banda e pervenire alla definizione di un idoneo piano di assegnazione in modo da consentire, in un quadro di uso efficiente della risorsa scarsa, o sviluppo dei nuovi servizi di wireless broadbanded , una adeguata protezione dei servizi esistenti.

La Delibera AGCOM n. 659/2015 stabilisce le procedure per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze disponibili in banda da 3.6 a 3.8 Ghz per l’offerta di servizi pubblici terrestri di comunicazione elettronica a banda larga e ultralarga. Essa prevede che la banda 3.7 GHz sia suddivisa, ai fini dell’assegnazione, in due porzioni:

§  i lotti principali di tipo A, con frequenze tra 3.700 MHz e 3.800 MHz, assegnati con beauty contest unitario per tutti i lotti disponibili di durata fino al 31 dicembre del quindicesimo anno dal rilascio;

§  i lotti aggiuntivi di tipo B, con frequenze tra 3.600 MHz e 3.700 MHz, successivamente assegnati a seguito di singola domanda , mediante la procedura di richiesta di cui all’art. 8 avviata a seguito del relativo avviso pubblico.

Il “lotto di tipo A” è associato ad un’area geografica che sarà definita nel bando di gara, e comprende un blocco di frequenze di norma libero in banda da applicazioni esistenti del servizio fisso (FS), che potrebbero eventualmente permanere temporaneamente in caso di un piano progressivo di refarming della banda o in via residuale, e può prevedere in banda applicazioni esistenti del servizio fisso via satellite (FSS);

Per refarming si intende il passaggio da una tecnologia a banda stretta ad una tecnologia a banda larga e ultralarga.

 

Il “lotto di tipo B” è un insieme di frequenze ottenuto dall’aggregazione di uno o più blocchi di frequenze di tipo B, non necessariamente contigue, assegnabile su base geografica locale, di norma provinciale, anche differenziata per blocco, complessivamente non superiore alla regione e anche utilizzate, su base nazionale, da applicazioni esistenti del servizio fisso (FS) e del servizio fisso via satellite (FSS).

Gli aggiudicatari sono tenuti al versamento di un contributo per i relativi diritti d’uso delle frequenze radio ottenute ai sensi di quanto previsto all’art. 35, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259 n. del 2003) ed al pagamento dei diritti amministrativi, di cui all’art. 34 del Codice, in relazione ai necessari titoli autorizzatori per la fornitura dei servizi nonché degli altri eventuali contributi per la concessione di diritti d’uso dei numeri o dei diritti di installare infrastrutture di cui all’art. 35 del Codice.

 

Si ricorda che in ambito europeo le condizioni di impiego della banda di frequenze 3.400-3.800 MHz sono state definite dalla Decisione n. 411/2008/CE della Commissione; la politica di utilizzo dello Spettro radio è stata poi definita dalla Decisione n. 243/2012/UE, nell’ambito della quale è stato richiesto agli Stati membri di provvedere alla definizione della procedura di autorizzazione, soggetta a domanda di mercato, per tutta la banda 3.400–3.800 MHz, inclusa quindi la sotto-banda3.600–3.800MHz, entro il 31 dicembre 2012. Considerate le difficoltà nel trovare porzioni di banda libera da destinare ai servizi wireless a banda larga, sono quindi stati avviati studi volti a favorire l’implementazione di nuovi approcci per l’uso dello spettro, che prevedono anche la condivisione delle risorse tra più utilizzazioni, con l’obiettivo di massimizzarne l’uso, sulla base di regole di coesistenza e/o prefissate limitazioni (es. temporali, geografiche, tecniche, etc.). Tali studi europei hanno affrontato la tematica della compatibilità con le utilizzazioni esistenti sia in banda che in banda adiacente, lasciando agli Stati membri la valutazione delle circostanze nazionali. Tali studi sono quindi stati recepiti nella Decisione n. 276/2014/UE della Commissione del 2 maggio 2014 che modifica la precedente decisione del 2008 e definisce pertanto il quadro regolatorio per la banda in questione, stabilendo tecnicamente come essa possa essere messa a disposizione.

In Italia, a partire dal 2007, con successivi provvedimenti del MISE, sono quindi state assegnate, nell’ambito di tale fascia di frequenze, le frequenze disponibili per consentire l’implementazione e la fornitura al pubblico dei servizi wireless in tecnologia c.d. “Wimax”. Con una consultazione pubblica del 2012 l’AGCOM aveva rilevato in Italia una richiesta ancora allo stadio embrionale per la banda 3.600-3.800 MHz e la limitata disponibilità di porzioni di tale banda ad uso esclusivo, atteso l’esistente utilizzo da parte di taluni servizi, anche satellitari e della Difesa, di tale banda, con conseguente forte rischio di interferenze.

Nel 2014 l’AGCOM. congiuntamente con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha svolto un’indagine conoscitiva sulla concorrenza statica e dinamica nel mercato dei servizi di accesso e sulle prospettive di investimento nelle reti di telecomunicazioni banda larga e ultra-larga (il cui rapporto conclusivo è stato pubblicato l’8 novembre 2014).

Il MISE ha quindi avviato un procedimento di aggiornamento completo del PNRF (Piano Nazionale Ripartizione Frequenze) il cui schema è stato oggetto di consultazione pubblica nell’autunno 2014 e del parere dell’AGCOM. Il nuovo PNRF è stato quindi approvato con decreto ministeriale 27 maggio 2015. Relativamente alla banda 3.600-3.800 risultano nel piano superate alcune riserve ed utilizzi prima previsti (la riserva di 15 MHz a favore della Difesa nella porzione 3.785-3.800 MHz ed i nuovi collegamenti del servizio fisso con canalizzazione di cui alla raccomandazione CEPTERC/REC12-08).

Il MISE con propria nota, acquisita dall’AGCOM il 16 marzo 2015 (protocollo n. 28257), ha fatto pervenire all’Autorità il proprio piano relativo alla disponibilità della banda per i nuovi sistemi wireless broadband. Il piano prevede la possibilità di avviare un’operazione di refarming, che consentirà di liberare e quindi rendere disponibili nella banda 3.600-3.800 MHz, su scala nazionale, i canali radio da 30 MHz corrispondenti alla porzione 3.695-3.800 MHz, per un totale di 105 MHz e di ottenere quindi una porzione di banda maggiormente libera da applicazioni esistenti del servizio fisso, alcune delle quali a livello nazionale ed altre in determinate aree locali, ferma restando la necessità di protezione di alcuni utilizzi attualmente esistenti, come previsto dalle regole comunitarie.

Il documento della Presidenza del consiglio dei ministri “Strategia italiana per la banda ultralarga” considera infatti l’utilizzo dello spettro radio come veicolo complementare al raggiungimento degli obiettivi generali dell’Agenda digitale europea e nazionale e pone una particolare enfasi agli sviluppi in ottica LTE (Long Term Evolution) dei servizi radiomobili, da realizzarsi in un coordinamento intelligente di differenti scale di copertura (declinate in macro-, micro-, pico-e femto-celle), tali da apportare un contributo importante in termini di sviluppo del wireless broadband.

Si evidenzia altresì un possibile ruolo di applicazioni ed architetture di tipo Fixed Wireless Access:“Il suo utilizzo comporta, all’interno della razionalizzazione dell’uso dello spettro elettromagnetico, una procedura elettiva per l’assegnazione ad operatori in grado di fornirne i servizi nelle aree marginali dei cluster individuati e, in particolare, nel cluster D. La concessione delle relative frequenze a titolo non oneroso ha come razionale, in una logica di gestione delle risorse pubbliche disponibili per lo sviluppo della banda ultralarga, di consentire al mercato privato di coprire aree che altrimenti richiederebbero finanziamenti pubblici, consentendo di dirottare le risorse pubbliche verso altre aree aumentando così l’impatto dei benefici pubblici. La concessione non onerosa andrebbe però accompagnata alla previsione di un meccanismo use-it-or-lose-it rafforzato da una sanzione amministrativa da applicarsi qualora l’operatore aggiudicatario non rispetti gli obblighi di copertura assunti in sede di procedura elettiva”.

 

Il comma 165 dispone che le risorse siano destinate a:

a)   promozione degli abbonamenti ai quotidiani in forma digitale nelle zone di consegna dei prodotti postali a giorni alterni;

b)  ristoro di eventuali spese di refarming sostenute dagli attuali assegnatari della banda;

c)   realizzazione di una consultazione pubblica sugli obblighi di servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale, in vista dell’affidamento in concessione del servizio;

d)  interventi di infrastrutturazione per lo sviluppo della banda ultra larga e incentivazione degli utenti finali di servizi su banda larga ultraveloce.

 

Il comma 166 rinvia ad un decreto del MISE, di concerto con MEF, da adottare entro trenta giorni dall’incasso delle entrate, la ripartizione delle risorse ed a uno o più decreti del MISE la definizione delle modalità operative e procedurali.


 

Articolo 1, commi 167-169
(Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione -
Fondo per il riassetto dello Spettro Radio)

 


167. Al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010, il Ministero dello sviluppo economico predispone entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una procedura di gara con offerte economiche al ribasso a partire dalla tariffa annuale massima per ogni M/bits stabilita per abitante dall'articolo 27, comma 3, del regolamento di cui all'allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 353/11/Cons del 23 giugno 2011 per selezionare un operatore di rete già titolare di diritto d'uso che metta a disposizione senza oneri per la Città del Vaticano per un periodo pari alla durata dell'Accordo una capacità trasmissiva pari a 4 M/bits su un multiplex televisivo preferibilmente iso-canale con copertura del territorio nazionale che raggiunga almeno il 70 per cento della popolazione. Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete che mette a disposizione senza oneri per la Città del Vaticano per un periodo pari alla durata dell'Accordo la capacità trasmissiva pari a 4 M/bits ai sensi del primo periodo, è autorizzata la spesa di 2,724 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

168. A seguito dell'aggiudicazione resta salva la facoltà delle parti di stipulare patti in deroga a quanto disposto dal comma 167.

169. Al fine di realizzare attività di studio, verifiche tecniche ed interventi in tema di attribuzione di frequenze aggiuntive a specifici servizi, propedeutiche alla razionalizzazione della banda 700 MHz, e per l'armonizzazione internazionale dell'uso dello spettro, è costituito un apposito Fondo per il riassetto dello spettro radio presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di euro 276.000 annui a decorrere dal 2016. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo e di realizzazione delle attività.


 

 

I commi 167 e 168 autorizzano una spesa di 2,724 milioni di euro annui, a partire dal 2016, in vista dell’attuazione di un accordo tra l’Italia e lo Stato della Città del Vaticano in materia di radiodiffusione televisiva e sonora. Il comma 169 prevede la costituzione di un Fondo per il riassetto dello Spettro Radio.

 

La disposizione del comma 167 è finalizzata a realizzare le previsioni dello Scambio di note tra l’Italia e la Santa Sede in data 14 e 15 giugno 2010, riguardante l’utilizzo delle frequenze di radiodiffusione televisiva e sonora, nel quadro delle assegnazioni delle frequenze adottato dalla Conferenza regionale dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni svoltasi a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006 (GE-06).

 

Lo Scambio di note, al punto D), ha previsto che, in cambio della concessione all’Italia di alcuni canali televisivi sull’area delle province di Roma e limitrofe e di risorse frequenziali di radiodioffusione sonora, assegnate dal piano di GE-06 allo Stato della Città del Vaticano, lo Stato italiano si impegni, entro la fine del 2012, a porre a disposizione del Vaticano, senza oneri per quest’ultimo, una capacità trasmissiva di almeno 4 Mbit/sec su un multiplexer con copertura a livello nazionale italiano, possibilmente isocanale.

 

A tale proposito il richiamato comma 167 prevede che il Ministero dello sviluppo economico predisponga entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una procedura di gara con offerte economiche al ribasso a partire dalla tariffa annuale massima per ogni M/bits stabilita per abitante dall’articolo 27, comma 3, del regolamento di cui all’allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 353/11/Cons del 23 giugno 2011 per selezionare un operatore di rete già titolare di diritto d’uso che metta a disposizione dello Stato della Città del Vaticano la capacità trasmissiva richiamata nell’accordo.

 

Il metodo di aggiudicazione della gara è indicato in quello delle offerte economiche al ribasso, a partire dalla tariffa annuale massima per ogni Mbit/s stabilita, per abitante, dall’articolo 27, comma 3, della delibera (rectius del regolamento allegato alla delibera) 353/11/Cons dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il citato regolamento, relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, disciplina l’attività di fornitura di servizi di media audiovisivi lineari ivi inclusa la diffusione di contenuti radiofonici digitali, di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato e di operatore di rete, su frequenze televisive terrestri in tecnica digitale. L’articolo 27 disciplina le modalità e condizioni della cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali, a favore di soggetti legittimamente operanti in ambito locale, ma non destinatari di diritti d’uso di frequenze; il comma 3 indica i criteri per la compilazione del listino delle tariffe di uso della capacità trasmissiva, che non possono essere inferiori a euro 0,010 e superiori a 0,016 per 1 M/bits per abitante.

 

Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione sostenuti dall’operatore di rete selezionato, il medesimo comma autorizza, a partire dal 2016, una spesa di 2,724 milioni di euro annui.

La disposizione predispone quindi la provvista finanziaria per dare seguito agli impegni assunto nel richiamato Accordo.

Si segnala come, secondo quanto affermato dal Governo, la disposizione riguarda l’adempimento di impegni vincolanti per l’Italia, assunti con trattati internazionali precedenti, tra i quali, in primo luogo, i Patti lateranensi, ma anche il Piano di assegnazione delle frequenze stabilito dalla Conferenza regionale di Ginevra del 2006[29].

 

Il comma 168 fa salva, a seguito dell’aggiudicazione, la facoltà delle parti di stipulare patti in deroga a quanto disposto dal comma 167.

 

Il comma 169 istituisce un Fondo per il riassetto dello Spettro Radio, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di realizzare attività di studio, verifiche tecniche ed interventi in tema di attribuzione di frequenze aggiuntive a specifici servizi, propedeutiche alla liberazione del broadcasting della banda 700 MHz, e per l’armonizzazione internazionale dell’uso dello spettro (la banda 700 Mhz è identificata per utilizzo di sistemi a larga banda, in luogo dell’attuale utilizzo, entro il 2020); la dotazione del fondo è di Euro 276.000 euro annui a decorrere dai 2016 e, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, saranno individuate le specifiche modalità di utilizzazione e di realizzazione delle attività.

Per la copertura degli oneri recati dai commi 167-169, si provvede con riduzione della tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico: 2016: - 3.000.000; 2017: - 3.000.000; 2018: - 3.000.000.

 


 

Articolo 1, commi 170 e 171
(Trattamento fiscale somme derivanti da
procedure di risoluzione bancaria)

 


170. I maggiori o minori valori che derivano dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale nei casi di cui al titolo IV, capo II, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e all'articolo 52, comma 1, lettera a), numeri ii) e iii), del medesimo decreto legislativo n. 180 del 2015, non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del soggetto che ha emesso gli strumenti.

171. Fermo restando quanto stabilito dal comma 170, i maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di una misura di risoluzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i conferimenti del fondo di risoluzione, di cui all'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo n. 180 del 2015, e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti, di cui all'articolo 86 del decreto legislativo n. 180 del 2015, non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito, per la parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alla determinazione del valore della produzione netta dell'ente sottoposto a risoluzione. Ai fini del presente comma non si considera il limite dell'80 per cento di cui al citato articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 del medesimo testo unico e non ancora utilizzate.


 

 

I commi 170 e 171 disciplinano il trattamento fiscale delle somme derivanti dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale nell’ambito delle procedure di risoluzione bancaria.

In particolare, i maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione o conversione di azioni (conformemente alle procedure previste in tema di risoluzione dal D.Lgs. n. 180 del 2015) non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, né al formare la base imponibile IRAP del soggetto che ha emesso gli strumenti stessi.

I maggiori o minori valori derivanti dal cd. bail in (ossia dalla misura di risoluzione delle banche che prevede la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori), nonché i conferimenti del Fondo di risoluzione e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti nel corso della procedura di risoluzione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES, per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo, né alla base imponibile IRAP dell’ente sottoposto a risoluzione. In tale ipotesi non si applicano gli ordinari limiti di riportabilità delle perdite; rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale non ancora utilizzate.

Si ricorda in merito che i decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 2015 hanno recepito la direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Detta direttiva (direttiva BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive) affronta il tema delle crisi delle banche approntando strumenti nuovi che le autorità possono impiegare per gestire in maniera ordinata eventuali situazioni di dissesto non solo a seguito del loro manifestarsi, ma anche in via preventiva o ai primi segnali di difficoltà. Essa introduce una molteplicità di strumenti, aventi carattere preventivo, carattere di intervento immediato, così come strumenti di "risoluzione" della crisi.

In particolare:

§  il decreto legislativo n. 181 del 2015 (atto del Governo n. 208)  introduce nel Testo unico bancario le disposizioni relative ai piani di risanamento, alle forme di sostegno all'interno dei gruppi bancari, alle misure di intervento precoce; sono inoltre modificate le norme sull'amministrazione straordinaria delle banche e la disciplina della liquidazione coatta amministrativa. Le stesse materie sono inserite nel Testo unico in materia di intermediazione finanziaria con riferimento alle società di intermediazione mobiliare (SIM); sono inoltre dettate le disposizioni sulle procedure di risoluzione delle SIM non incluse in un gruppo bancario o che non rientrino nell'ambito della vigilanza consolidata (SIM stand alone);

§  il decreto legislativo n. 180 del 2015 (atto del Governo n. 209) reca la disciplina in materia di predisposizione di piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi cross-border, poteri e funzioni dell'autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale. Le Autorità preposte all'adozione delle misure di risoluzione delle banche potranno attivare una serie di misure, tra cui il temporaneo trasferimento delle attività e delle passività a un'entità (bridge bank) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato, il trasferimento delle attività deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli ed il cd. bail-in, ossia la procedura che consente di svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

Con il decreto-legge n. 183 del 2015, recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, il cui testo è confluito nel provvedimento in esame (articolo 1, commi 842-854, alla cui scheda di lettura si rinvia), nel quadro delle richiamate procedure di risoluzione delle crisi bancarie, si è inteso consentire la tempestiva ed efficace attuazione dei programmi di risoluzione della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa, tutte in amministrazione straordinaria. 

 

In particolare, ai sensi del comma 170 i maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione o conversione di azioni (conformemente alle procedure previste in tema di risoluzione dal richiamato D.Lgs. n. 180 del 2015) non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, né al formare la base imponibile IRAP del soggetto che ha emesso gli strumenti stessi.

 

Il comma 171 dispone che i maggiori o minori valori derivanti dal cd. bail in (ossia dalla misura di risoluzione delle banche che prevede la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori), nonché i conferimenti del Fondo di risoluzione e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti nel corso della procedura di risoluzione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES, per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo (ai sensi della disciplina sulle perdite, di cui all’articolo 84  del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986), né alla base imponibile IRAP dell’ente sottoposto a risoluzione.

In tale ipotesi non si applicano gli ordinari limiti di riportabilità delle perdite di cui all’articolo 84 del Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR (Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986). Tale norma dispone, in linea generale, che la perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

 

Inoltre, rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale (di cui all'articolo 117 del medesimo TUIR) non ancora utilizzate.

Per consolidato nazionale si intende una specifica forma di organizzazione fiscale delle imprese che consente di determinare un unico reddito complessivo Ires per tutte le società partecipanti, rappresentato dalla somma algebrica delle singole base imponibili che risultano dalle rispettive dichiarazioni dei redditi. Le società che intendono adottare la tassazione consolidata di gruppo (articoli 117-129 del Tuir) devono esercitare la specifica opzione, che dura per un triennio.

 

Si rammenta che il cd. bail in, disciplinato dagli articoli 48-59 del D.Lgs. n. 180 del 2015, consiste nella riduzione o nella conversione in azioni delle passività emesse dall'intermediario sottoposto a procedure di risoluzione; la misura è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 . Esso può essere disposto (articolo 48) da solo, se sufficiente al risanamento e con lo scopo di ripristino del patrimonio dell'ente sottoposto a risoluzione nella misura necessaria al rispetto dei requisiti prudenziali e idonea a ristabilire la fiducia del mercato; ovvero anche congiuntamente alle operazioni di cessione, per ridurre le passività cedute. L'articolo 49 chiarisce che sono escluse dal bail-in alcune passività , tra cui i depositi protetti fino a 100.000 euro, le passività garantite, le passività interbancarie con scadenza originaria inferiore a sette giorni. È prevista la possibilità per la Banca d'Italia di escludere eccezionalmente, in tutto o in parte, ulteriori passività, alle condizioni di legge. Anche per il bail-in vale il principio del cd. no creditor worse off, per cui il creditore soggetto a bail-in non si deve trovare in una condizione peggiore rispetto a quella in cui si troverebbe se, in alternativa alla risoluzione, fosse stato attivato il più tradizionale strumento della liquidazione coatta amministrativa.

 

Ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 i Fondi di risoluzione, istituiti presso la Banca d'Italia, sono alimentati da contributi versati dalle banche, dai contributi straordinari (versati ove gli ordinari siano insufficienti a coprire perdite, costi o altre spese), prestiti e altre forme di sostegno finanziario (nel caso di insufficienza dei contributi ordinari e di non disponibilità o sufficienza dei contributi ordinari) e delle somme versate dall'ente sottoposto a risoluzione o dall'ente-ponte, interessi e altri utili derivanti dai propri investimenti. I Fondi costituiscono un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Banca d'Italia e da quello di ciascun soggetto che le ha fornite. Tali fondi sono finalizzati, in seno alla risoluzione degli enti creditizi (articolo 79):

a)    garantire le attività o le passività dell'ente sottoposto a risoluzione, delle sue controllate, di un ente-ponte o di una società veicolo per la gestione delle attività;

b)   concedere finanziamenti all'ente sottoposto a risoluzione, alle sue controllate, a un enteponte o a una società veicolo per la gestione delle attività;

c)    acquistare attività dell'ente sottoposto a risoluzione;

d)   sottoscrivere capitale ed eseguire conferimenti e apporti al patrimonio di un ente-ponte o di una società veicolo per la gestione delle attività;

e)    corrispondere indennizzi agli azionisti e ai creditori;

f)    sottoscrivere capitale ed eseguire conferimenti e apporti al patrimonio di un ente sottoposto a risoluzione, quando è applicato il bail-in ed è stata disposta l'esclusione di creditori;

g)   concedere finanziamenti su base volontaria ad altri meccanismi di finanziamento della 4 risoluzione istituiti in altri Stati membri;

h)   quando è stata disposta la cessione dell'attività di impresa, per le stesse finalità indicate dalle predette lettere a), b), c), d), e), f) e g), nei confronti del cessionario.

Essi, in linea generale, non possono assorbire direttamente le perdite delle banche sottoposte a risoluzione né possono ricapitalizzarle.

 

In seno alle procedure di risoluzione (articolo 86 del D.Lgs. n. 180 del 2015) è previsto l’intervento del sistema di garanzia dei depositanti. Il sistema di garanzia cui aderisce l'ente sottoposto a risoluzione corrisponde a tale ente una somma in denaro pari: in caso di applicazione dei bail-in, all'ammontare di cui i depositi protetti sarebbero stati ridotti, ai fini dell'assorbimento delle perdite, se a quei depositi fosse stato applicato il bail-in; oppure in caso di cessione di beni e rapporti giuridici a un privato, all'ente-ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività, l'ammontare delle perdite che i depositi protetti avrebbero subito, se avessero ricevuto il medesimo trattamento riservato ai creditori soggetti a perdite aventi lo stesso ordine di priorità. In caso di applicazione del bail-in, il sistema di garanzia dei depositanti non contribuisce agli oneri per la ricapitalizzazione dell'ente o dell'ente-ponte. Quanto dovuto dal sistema di garanzia dei depositanti non può eccedere l'ammontare delle perdite che esso avrebbe sostenuto se la banca fosse stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Ove i depositi ammessi al rimborso detenuti presso una banca soggetta a risoluzione siano trasferiti solo parzialmente a un ente-ponte o a un'altra banca per effetto della cessione dell'attività d'impresa, i depositanti non vantano alcun diritto nei confronti dei sistema di garanzia dei depositanti in relazione alla porzione non trasferita, purché l'importo dei depositi trasferiti sia pari o superiore a 100.000 euro (l'importo massimo protetto ai sensi dell'articolo 96-bis comma 5, del TUB). 

 


 

Articolo 1, commi 172-176
(Contributi diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale)

 


172. L'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, è determinato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio e obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. L'articolo 3-quinquies, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.

173. Il regime contributivo di cui al comma 172 si applica anche alle annualità per le quali i contributi dovuti non sono stati determinati.

174. Dall'importo dei contributi di cui al comma 172 e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'allegato n. 10 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni.

175. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 172, 173 e 174, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme già versate, entro il 9 dicembre 2015, all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che restano acquisite all'erario per il corrispondente importo, e, a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

176. Le disposizioni dei commi da 172 a 175 entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

I commi da 172 a 176 intervengono sulla materia relativa ai contributi per i diritti d’uso delle frequenze televisive in tecnica digitale.

 

Il comma 172 stabilisce che sia un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni, a determinare l’importo dei contributi che dovranno essere corrisposti dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale.

Tale importo dovrà essere definito, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio ed obiettivo.

In particolare sono definiti i seguenti parametri per il calcolo del medesimo:

a)  estensione geografica del titolo autorizzato;

b)  valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative.

 

Viene contestualmente abrogato il comma 4 dell’articolo 3-quinquies del decreto-legge n. 16 del 2012 che prevedeva che fosse l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a stabilire i contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive, che il Ministro applicava. Il regime contributivo delineato è applicato anche per gli anni per i quali i contributi non sono stati determinati (comma 173).

 

Si ricorda che il meccanismo di contribuzione previsto dalla disposizioni di cui si prevede l’abrogazione, che avrebbe dovuto applicarsi dall’anno 2013, in effetti non è stato concretamente applicato. Infatti per l’anno 2013 si è continuato ad applicare il precedente regime di contribuzione (deliberazione 568/13 CONS dell’AGCOM), per l’anno 2014 il calcolo di quanto dovuto, a titolo di acconto, è stato effettuato nella misura del 40% dell’importo corrisposto per il 2013 (D.M. 29 dicembre 2014). Mentre l’importo del saldo 2014 e i contributi per il 2015 non sono stati ancora determinati. Pertanto, ai fini della determinazione di tali importi, si applicherà quanto stabilito ai sensi del comma 172.

 

Il comma 174 dispone che dai contributi e dai diritti amministrativi dovuti dagli operatori del digitale terrestre e per l’utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base a quanto stabilito dall’allegato 10 del codice delle comunicazioni elettroniche devono derivare entrate complessive annuali non inferiori a 32,8 milioni di euro.

Il sistema di calcolo di tali diritti è stato innovato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge n. 115 del 2015, legge europea 2014, che ha novellato sia l’articolo 34 del codice delle comunicazioni elettroniche sia l’allegato 10 del medesimo provvedimento.

 

L’articolo 1-bis dell’allegato 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 prevede che, ai fini della copertura dei costi di cui all’articolo 34, comma 1 del Codice, ossia i costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, ed in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri sull’intero territorio nazionale il contributo è pari a 111.000 euro.

L’articolo 2-bis stabilisce che le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:

a)    euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;

b)   euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;

c)    euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;

d)   euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz.

 

In relazione all’interpretazione delle presenti disposizioni è stata emanata la circolare esplicativa del 22 dicembre 2015, a firma del direttore generale avente ad oggetto “Diritti amministrativi dovuti dagli operatori di rete televisiva in tecnica digitale e contributi annui per i collegamenti in ponte radio. Applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115”.

 

Il comma 175 stabilisce che agli oneri relativi all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 11 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme già versate all'entrata del bilancio dello Stato, derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'AGCOM alla data del 9 dicembre 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili del MEF.

 

Il comma 176 stabilisce l’entrata in vigore della citate disposizioni.


 

Articolo 1, comma 177
(Risorse per la proroga della convenzione con Radio radicale)

 

177. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

 

Il comma 177 autorizza la spesa di € 10 mln per il 2016 per le finalità di cui all’art. 2, co. 3, del D.L. 194/2009 (L. 25/2010). Si tratta, sostanzialmente, della proroga, per un ulteriore anno, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a. titolare dell’emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili istituito dall’art. 1, co. 200, della L. 190/2014.

 

Si ricorda che la predetta convenzione è stata stipulata ai sensi dell’art. 1, co. 1, della L. 224/1998. Tale disposizione, confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro dell’approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni[30], ha disposto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio, con decorrenza 21 novembre 1997, della convenzione a suo tempo stipulata[31] tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro servizi Spa, per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari, quantificando un onere annuo di 11,5 mld di lire.

Le successive proroghe sono state autorizzate e finanziate, prima per trienni di spesa, poi per bienni o per singole annualità[32]. In particolare, con riferimento all’ultimo periodo:

 

Provvedimento

Anno

Onere annuo

art. 2, co. 3, D.L. 194/2009 (L. 25/2010)

2010

€ 9,9 mln

2011

€ 9,9 mln

art. 33, co. 38, L. 183/2011 (L. stabilità 2012)

2012

€ 3 mln

art. 28, co. 1, D.L. 216/2011 (L. 14/2012)

€ 7 mln

art. 33-sexies D.L. 179/2012 (L. 221/2012)

2013

€ 10 mln

Art. 1, co. 306, L. 147/2013 (L. stabilità 2014)

2014

€ 10 mln

2015

€ 10 mln

 

Le risorse sono appostate sul cap. 3021 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

 


 

Articolo 1, commi 178-181
(Proroga dell'esonero contributivo per le assunzioni
a tempo indeterminato)

 


178. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

179. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 178 si applicano:

a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l'anno 2016, 2,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,8 milioni di euro per l'anno 2018, 0,1 milioni di euro per l'anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti;

b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro per l'anno 2018, 0,8 milioni di euro per l'anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno 2015.

180. L'esonero contributivo di cui al comma 179 è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 179, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

181. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.


 

 

I commi 178-181 prevedono, per il settore privato, uno sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi ad assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2016 e stipulati entro il 31 dicembre 2016. Per il settore agricolo, il beneficio si applica secondo la disciplina specifica di cui ai commi 179 e 180.

 

Lo sgravio contributivo consiste nell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel limite di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 24 mesi.

 

Si ricorda che per le assunzioni a tempo indeterminato intercorrenti nel 2015, i datori di lavoro hanno diritto (ai sensi dell'art. 1, comma 118, della L. 23 dicembre 2014, n. 190) ad uno sgravio contributivo nel limite di 8.060 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi (anche in tal caso, il beneficio si applica con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche nel settore agricolo, ai sensi dei commi 119 e 120 del citato art. 1 della L. n. 190).

 

Il beneficio per le assunzioni effettuate nel 2016 (così come già previsto per quelle decorrenti nel 2015) non è riconosciuto:

§  per i contratti di apprendistato e per quelli di lavoro domestico;

§  per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

§  con riferimento ai lavoratori per i quali il presente beneficio (ovvero quello suddetto per le assunzioni intercorrenti nel 2015) sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;

§  per i lavoratori con i quali i datori di lavoro (considerando anche le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) abbiano comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente disposizione.

Resta fermo (così come già stabilito per le assunzioni decorrenti nel 2015) che: il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente; si applicano gli ordinari criteri di calcolo ai fini della misura del trattamento pensionistico.

Il beneficio (in conformità alla disciplina dello sgravio per le assunzioni intercorrenti nel 2015 e ad esclusione, come accennato, del settore agricolo) non è subordinato ad un meccanismo di ordine cronologico di presentazione delle domande e di connessa verifica di sussistenza di risorse residue.

L'INPS provvede al monitoraggio del numero di contratti beneficiari dell'incentivo di cui al comma 178 e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 179 dispone che lo sgravio di cui al comma 178 si applichi in favore dei datori di lavoro del settore agricolo nel rispetto dei limiti finanziari ivi indicati, i quali sono distinti per le assunzioni come impiegati e dirigenti e, rispettivamente, come operai agricoli. Per questi ultimi, si esclude il beneficio (in conformità alla disciplina dello sgravio per le assunzioni di operai agricoli decorrenti nel 2015) qualora nel corso del 2015 i soggetti risultassero occupati a tempo indeterminato o risultassero iscritti negli elenchi nominativi dell’anno 2015 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 (in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo). Riguardo alla prima fattispecie di esclusione, si rileva che la circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 dell'INPS fa riferimento ai rapporti a tempo indeterminato ricorrenti nell'anno precedente presso i soli datori di lavoro agricolo.

Lo sgravio nel settore agricolo è riconosciuto, secondo le modalità, il monitoraggio e le relazioni di cui al comma 180, fino al raggiungimento dei limiti finanziari summenzionati ed in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Ai sensi del comma 181, il datore di lavoro che subentri nella fornitura di servizi in appalto e che assuma, ancorché in attuazione di un obbligo stabilito da disposizioni di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisca dello sgravio contributivo di cui ai commi 178 e 179 preserva il diritto alla fruizione dello sgravio medesimo, nei limiti della durata e della misura che residui (considerando, a tal fine, anche il rapporto di lavoro con il datore cessante). La norma di cui al comma 181 costituisce, quindi, anche una deroga ai princìpi summenzionati di esclusione del beneficio.


 

Articolo 1, commi 182-191
(Regime fiscale di somme, valori e servizi
in favore dei lavoratori dipendenti)

 


182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

183. Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.

184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182.

185. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

186. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 50.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

188. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 182 nonché le modalità attuative delle previsioni contenute nei commi da 182 a 191, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 189. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187.

189. Il limite di cui al comma 182 è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188.

190. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100»;

2) la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:

«f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari»;

3) dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:

«f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale».

191. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a 38,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 36,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 35,6 milioni di euro per l'anno 2018». Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono ridotte di 344,7 milioni di euro per l'anno 2016, 325,8 milioni di euro per l'anno 2017, 320,4 milioni di euro per l'anno 2018, 344 milioni di euro per l'anno 2019, 329 milioni di euro per l'anno 2020, 310 milioni di euro per l'anno 2021 e 293 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.


 

 

I commi da 182 a 189 introducono, in via permanente, una disciplina tributaria specifica per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Il comma 190 modifica le nozioni di alcuni valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente ed esclusi dall'imposizione IRPEF ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi. Il comma 191 azzera le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello e ridefinisce l'ammontare delle risorse finanziarie destinate alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata.

 

Il nuovo regime tributario di cui ai commi da 182 a 189 concerne: sotto il profilo oggettivo, le somme ed i valori corrisposti in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (comma 187); sotto il profilo soggettivo, i titolari di reddito da lavoro dipendente privato di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a 50.000 euro (comma 186).

Il regime tributario specifico consiste - salva l'ipotesi di espressa rinunzia al medesimo da parte del lavoratore (comma 182) - in un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 10%, entro il limite di importo complessivo del relativo imponibile pari a 2.000 euro lordi, ovvero a 2.500 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (commi 182 e 189).

Il comma 183 (inserito dalla Camera) specifica che rientrano nei valori e somme in oggetto anche quelli corrisposti (in esecuzione dei suddetti contratti collettivi) con riferimento a periodi obbligatori di congedi di maternità.

Si demanda (comma 188) ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione: dei criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione; delle modalità attuative del nuovo regime tributario, anche con riferimento alla suddetta partecipazione paritetica all’organizzazione del lavoro; delle modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali summenzionati.

Ulteriori norme di carattere finale sono poste nei commi 184, 185 e 186.

La lettera a) del comma 190 modifica le nozioni di alcuni valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente ed esclusi dall'imposizione IRPEF ai sensi dell'art. 51, comma 2 e comma 3, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, mentre la successiva lettera b) specifica, in generale, che (ai fini dell'esenzione in oggetto) l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

In particolare, mentre la novella di cui alla lettera a), numero 1), opera una modifica esclusivamente formale[33], quella di cui al successivo numero 2) estende l'esenzione IRPEF per le somme, i servizi e le prestazioni (erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti) per: la fruizione, da parte dei familiari[34], dei servizi di educazione e istruzione - compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi - anche se non inerenti alla frequenza degli asili nido (alla quale fa riferimento il testo vigente); per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali (a quest'ultimo riguardo, il testo vigente fa invece riferimento alle colonie climatiche). La novella di cui al numero 3) introduce l'esenzione per le somme e le prestazioni (erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti) per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti[35].

Il comma 191 azzera le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello e ridefinisce l'ammontare delle risorse finanziarie destinate, in via sperimentale, per il triennio 2016-2018, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata. Nella disciplina vigente, queste ultime risorse sono stabilite mediante l'impiego, per ciascun anno del triennio, di una quota pari al 10% della dotazione del Fondo suddetto (il quale viene ora azzerato). Il comma 191 in esame prevede che le risorse per la promozione della conciliazione siano pari a 38,3 milioni di euro per il 2016, 36,2 milioni per il 2017 e 35,6 milioni per il 2018.

 

Si ricorda che la promozione dei contratti aziendali è stata perseguita attraverso specifici sgravi fiscali e contributivi. In particolare, uno specifico filone normativo ha riguardato la tassazione agevolata dei contratti di produttività, introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.L. 93/2008. Il beneficio fiscale (limitato al settore privato) consiste nell'applicazione, sulle remunerazioni oggetto di agevolazione, di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10%.

La tabella sottostante indica, anno per anno, misura e limiti della tassazione agevolata dei premi di produttività a partire dalla sua introduzione.

 

 

 

La detassazione dei premi di produttività

 

2008 – II semestre

Reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro nell’anno precedente, sulle somme non superiori a 3.000 euro.

2009

Reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente, sulle somme non superiori a 6.000 euro.

2010

Reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente, sulle somme non superiori a 6.000 euro.

2011

Reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nell’anno precedente, sulle somme non superiori a 6.000 euro.

2012

Reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro nell’anno precedente, sulle somme non superiori a 2.500 euro.

2013

Reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nell’anno precedente, sulle somme non superiori a 2.500 euro.

2014

Reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nell’anno precedente, sulle somme non superiori a 3.000 euro.

Dal 2016

Reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nell’anno precedente, sulle somme non superiori a 2.000 euro (2.500 se l’accordo prevede commissioni paritetiche).

 


 

Articolo 1, commi 192-194
(Misure per favorire l’efficacia e la sostenibilità della strategia di valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata)

 


192. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata ed il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio analitico sull'utilizzo di tali beni, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di economia e finanza 2015, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuove specifiche azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche interne, necessarie per l'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali.

193. Alla realizzazione delle misure di cui al comma 192 concorrono, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, le risorse previste nell'ambito dei programmi operativi nazionali della Commissione europea 2014/2020 «Governance e capacità istituzionale» e «Legalità», nonché dei programmi di azione e coesione di cui alla delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, previa verifica di coerenza da parte delle rispettive Autorità di gestione con gli obiettivi dei predetti programmi.

194. Nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020 e degli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea di cui alla citata delibera CIPE n. 10/2015, a titolarità delle amministrazioni regionali, gli enti interessati possono pianificare, di concerto con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, specifiche azioni rivolte all'efficace valorizzazione dei predetti beni.


 

 

I commi da 192 a 194 riguardano interventi volti a preservare e valorizzare i beni, anche aziendali, sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Anzitutto, al comma 192 si prevede il rafforzamento e lo sviluppo delle competenze dei dipendenti dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (e dei soggetti privati di cui la stessa Agenzia si avvale) per lo svolgimento dei complessi compiti istituzionali. Si prevede, inoltre, ai commi 193 e 194, che: all'attivazione delle azioni di rafforzamento dell'Agenzia nazionale concorrano anche le risorse finanziarie dei PON “Governance e capacità istituzionale” e “Legalità” attuativi dei fondi strutturali europei della programmazione 2014-2020, nonché le risorse previste per i programmi di azione e coesione complementari alla programmazione europea; che gli enti interessati, di concerto con l’Agenzia nazionale, possano concordare specifiche azioni per la valorizzazione dei beni oggetto di sequestro e confisca.

In particolare, il comma 192 prevede che l’Agenzia nazionale assuma specifiche iniziative volte a migliorare le competenze, anche interne, necessarie per lo svolgimento delle complesse funzioni delegate all’Agenzia.

 

L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è stata istituita con il D.L. 4/2010 (L. conv. 50/2010) e la sua disciplina è attualmente confluita nel decreto legislativo 159/2011, agli artt. 110 e seguenti (Codice Antimafia). L'Agenzia, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia organizzativa e contabile, è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno. Sede principale dell’Agenzia è Reggio Calabria

La missione dell’Agenzia è quella di provvedere all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, a seguito di confisca definitiva, nonché coadiuvare l'amministratore giudiziario sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria in fase di sequestro fino alla confisca di primo grado, dopo la quale assume la gestione diretta degli stessi beni. Attraverso una stretta collaborazione con l'Autorità giudiziaria, l'Agenzia fornisce un valido supporto alla programmazione della destinazione del bene, già durante la fase giudiziaria, acquisendo tutte le informazioni e nel contempo indicando le attività necessarie al superamento delle criticità che spesso ostacolano o rallentano la restituzione alla collettività dei patrimoni mafiosi e quindi il riutilizzo sociale degli stessi.

La dotazione organica dell’Agenzia consta di 30 unità complessive. Oltre al personale indicato, l'Agenzia è autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro il limite massimo di 100 unità, appartenente a pubbliche amministrazioni. Per assicurarne la piena funzionalità, fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato.

 

Si ricorda che la Camera dei deputati ha recentemente approvato, in prima lettura, un provvedimento di modifica del Codice antimafia (ora AS. 2134) che si prefigge di tutelare il lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità e che modifica anche la struttura ed i compiti dell’Agenzia nazionale.

 

Il comma 193 mette a disposizione, per la realizzazione delle misure di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo di 15 milioni (5 milioni per ogni annualità 2016-2018), le risorse dei Programmi Operativi Nazionali (PON)Governance e capacità istituzionale” e “Legalità” inseriti nella programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, nonché le risorse previste per i programmi di azione e coesione, complementari alla suddetta programmazione, disciplinati dalla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10[36].

L’utilizzo delle risorse sarà subordinato alla verifica di coerenza con gli obiettivi dei suddetti Programmi, da parte delle rispettive Autorità di gestione.

 

Con riferimento ai Programmi Operativi Nazionali 2014-2020 indicati dalla norma, si evidenzia che il PON “Governance e capacità istituzionale[37] è stato adottato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 1343 del 23 febbraio 2015.

Il Programma, a titolarità dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, è finalizzato a contribuire agli obiettivi della Strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso interventi di rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale, di modernizzazione della PA nonché miglioramento della governance multilivello nei programmi di investimento pubblico. Il Programma mette a disposizione risorse per complessivi 827,7 milioni, di cui 583,8 di finanziamento comunitario e 243,9 di cofinanziamento nazionale. Gli interventi sono finanziati sia dal FSE che dal FESR e interessano tutte le tipologie di regioni, anche se la gran parte delle risorse sono destinate alle regioni meno sviluppate (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), come riportato nella successiva tabella.

(milioni di euro)

 

Risorse UE

Cofinanziamento

% Cof.

Totale


 

FESR

FSE

Totale

FESR

FSE

Totale

PON Governance e capacità istituzionale

255,1

328,7

583,8

107,9

136,0

243,9

 

827,7

- regioni meno sviluppate

220,8

289,0

509,8

73,6

96,3

169,9

25

679,7

- regioni in transizione

10,6

12,3

22,9

10,6

12,3

22,9

50

45,8

- regioni più sviluppate

23,6

27,5

51,1

23,6

27,4

51,1

50

102,2

 

Il PON “Legalità[38], a titolarità del Ministero dell’interno, è stato approvato dalla Commissione UE con decisione C(2015) 7344 del 21 ottobre 2015.

Il Programma prevede una disponibilità di risorse pari a 377,6 milioni, di cui 283,2 milioni di finanziamento comunitario e 94,4 milioni di cofinanziamento nazionale. Gli interventi, finanziati sia dal FSE che dal FESR, sono destinati solo alle regioni meno sviluppate (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), come esposto nella successiva tabella.

 

(milioni di euro)

 

Risorse UE

Cofinanziamento

% Cof.

Totale


 

FESR

FSE

Totale

FESR

FSE

Totale

PON Legalità

195,3

87,9

283,2

65,1

29,3

94,4

25

377,6

- regioni meno sviluppate

195,3

87,9

283,2

65,1

29,3

94,4

25

377,6

- regioni in transizione

-

-

-

-

-

-

-

-

- regioni più sviluppate

-

-

-

-

-

-

-

-

 

La disposizione in commento prevede inoltre l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli specifici programmi di azione e coesione di cui alla delibera CIPE n. 10/2015.

Tali programmi, oggetto di specifica disciplina al punto 2 della delibera, sono previsti dall’articolo 1, comma 242, della legge di stabilità 2014, il quale impegna il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie a concorrere, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di interventi “complementari” rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea 2014-2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato, prevedendo altresì - al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari - che anche le regioni possano concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci. Gli interventi complementari sono previsti nell’ambito di “Programmi di azione e coesione”, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le Amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell’Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale. I Programmi di azione e coesione saranno adottati con delibere del CIPE[39].

I programmi di azione e coesione sono finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, nei limiti della dotazione del Fondo stesso, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria. Le risorse del Fondo di rotazione resesi disponibili a seguito dell'adozione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, di Programmi operativi con un tasso di cofinanziamento nazionale inferiore al 50 per cento (per le Regioni) e al 45 per cento (per le Amministrazioni centrali), concorrono al finanziamento dei programmi di azione e coesione destinati ai medesimi territori.

Nel complesso, come riportato nell’Allegato alla delibera CIPE n. 10/2015, circa 7,4 miliardi (dei 24 miliardi complessivi di cofinanziamento nazionale) sono riservati agli interventi complementari[40].

Il comma 193 consente agli enti interessati di pianificare, di concerto con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, specifiche azioni rivolte all’efficace valorizzazione dei predetti beni nell’ambito dei programmi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo 2014/2020 e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria di cui alla delibera CIPE n. 10/2015, a titolarità delle amministrazioni regionali.

 

Il comma 194 consente, infine, agli enti interessati di pianificare, di concerto con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, specifiche azioni rivolte all’efficace valorizzazione dei predetti beni nell’ambito dei programmi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo 2014/2020 e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria di cui alla delibera CIPE n. 10/2015, a titolarità delle amministrazioni regionali.

 


 

Articolo 1, commi 195-198
(Fondo per le aziende sequestrate e confiscate)

 


195. Per ciascun anno del triennio 2016-2018 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

196. Le risorse di cui al comma 195 confluiscono:

a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al comma 195 del presente articolo, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al medesimo comma 195;

b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a).

197. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al comma 196, lettere a) e b). I predetti criteri sono formulati avuto particolare riguardo per le imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito.

198. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui al comma 196, lettera a), a seguito dell'eventuale escussione della garanzia. Con il decreto di cui al comma 197 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.


 

 

Ai commi da 195 a 198 si disciplina un fondo per garantire l'accesso e la continuità del credito a favore delle aziende oggetto di misure patrimoniali nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione.

 

Ai sensi del comma 195 è istituito il Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018.

Presupposto oggettivo, per l'operatività del Fondo, è che il bene sia un'azienda oggetto di:

§  misura cautelare reale del sequestro[41] ovvero della misura di sicurezza patrimoniale della confisca[42], nei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale[43];

§  misure di prevenzione patrimoniali[44] nei confronti dei soggetti destinatari del codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) in quanto persone sottoposte a procedimento penale per uno dei delitti di cui all’articolo 416-bis c.p. ovvero di cui al citato articolo 51, comma 3-bis c.p.p.).

 

La finalità del Fondo è la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative di cui al predetto codice (comunità, anche giovanili, organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991, cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, associazioni di protezione ambientale riconosciute, ovvero di dipendenti dell'impresa confiscata).

Per il comma 196 un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese riceverà 3 milioni di euro annui, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali delle predette imprese. Nella misura di 7 milioni di euro annui, un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile sarà alimentata per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle medesime imprese.

Il comma 197 prevede che un decreto interministeriale determini i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti, avendo particolare riguardo per le imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito. Il decreto dovrà operare nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato.

 

Ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) sono aiuti di stato gli aiuti concessi dallo Stato, ovvero mediante risorse statali che conferiscono un vantaggio selettivo, che abbiano un'incidenza sugli scambi intra-UE e possano causare una distorsione della concorrenza. La Commissione sostiene la necessità di rendere coerenti, con i princìpi desumibili dai Trattati, gli orientamenti in materia di aiuti di Stato: ciò al fine di razionalizzare gli strumenti a disposizione ed incoraggiare gli Stati membri a destinare le esigue risorse pubbliche verso priorità comuni. È soprattutto con riferimento a quest’ultimo aspetto che la Commissione evidenzia i numerosi vantaggi della politica di concorrenza, soprattutto sotto il profilo del rapporto costi-benefici, in quanto la sua applicazione non comporta nessuna spesa a livello pubblico o privato. Inoltre, un adeguato controllo sugli aiuti di Stato, oltre a migliorare la qualità delle finanze pubbliche, potrebbe contribuire al perseguimento dell’obiettivo di orientare meglio la spesa pubblica, che in buona parte assume la forma di aiuti di Stato, per renderla più efficiente ed efficace e al servizio di politiche che promuovano la crescita e la realizzazione di obiettivi europei comuni. Per perseguire tale obiettivo la Commissione europea ha proceduto alla revisione di alcuni atti normativi sugli aiuti di Stato esentati dall’obbligo di notifica in quanto non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsano o minacciano di falsare la concorrenza[45].

Nella citata Comunicazione, presentata il 5 maggio 2012, si precisa che l’aumento della portata delle misure di aiuto esentate da detto obbligo aumenta la responsabilità degli Stati membri nel garantire la corretta applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato. Di conseguenza, gli Stati membri dovranno verificare ex ante il rispetto delle norme sugli aiuti di Stato delle misure “de minimis” e dei casi che beneficiano di un’esenzione per categoria, invece la Commissione continuerà ad esercitare un controllo ex post su queste misure. A tal fine la Commissione si aspetta una migliore cooperazione da parte degli Stati membri nel trasmettere le informazioni in modo migliore e tempestivo, nonché sistemi di controllo nazionali efficaci che garantiscano che gli aiuti di Stato esentati dai controlli ex ante siano conformi al diritto dell’Unione europea. Nella Comunicazione si precisa che sarà possibile una riduzione degli oneri amministrativi grazie ad obblighi di notifica minori, solo in presenza di un maggiore impegno e del rispetto delle norme da parte delle autorità nazionali. Di conseguenza, anche i controlli ex post da parte della Commissione dovranno aumentare considerato che gli attuali risultati del controllo da parte degli Stati membri dell’applicazione di misure che beneficiano di un esenzione per categoria rivelano una frequente violazione delle norme sugli aiuti di Stato.

 

Il decreto disciplinerà anche le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro. Per il caso di garanzia escussa, invece, la revoca del sequestro è assoggettata da una condizione speciale, che inibisce la stessa restituzione dell'azienda fino a quando non si realizza: per il comma 198 l'avente diritto è prioritariamente tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione del Fondo a seguito dell'eventuale escussione della garanzia, in qualunque stato e grado del procedimento intervenga la revoca.


 

Articolo 1, commi 199-202
(Aziende vittime di mancati pagamenti)

 


199. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità il sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitrici.

200. Possono accedere al Fondo di cui al comma 199, con le modalità stabilite dal comma 201, le piccole e medie imprese che risultano parti offese in un procedimento penale, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a carico delle aziende debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).

201. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati da parte dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 200.

202. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al comma 200, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti al rimborso delle somme erogate secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 201.


 

 

Il comma 199 istituisce presso il MiSE un Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, di seguito nominato ''Fondo'', conferendovi 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, attinti dal Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

Il comma 200 correda la finalità di sostegno alle piccole e medie imprese - che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitrici - con il requisito che esse risultino parti offese in un procedimento penale in corso, a carico delle aziende debitrici: esse devono risultare imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).

 

Il comma 201 attribuisce ad un decreto del MiSE, di concerto con il MEF, la determinazione dei criteri e le modalità per il sostegno, che avrà la forma di finanziamenti agevolati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato.

 

Il comma 202 prevede che l'assoluzione dalle predette imputazioni comporta l'obbligo, per i beneficiari, del rimborso delle somme erogate.

Articolo 1, comma 203
(Aliquota contributiva lavoratori autonomi)

 

203. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016.

 

 

Il comma 203 riduce di un punto percentuale (27% in luogo del 28%), per l’anno 2016, l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi (titolari di posizione fiscale ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto) iscritti alla gestione separata INPS (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995).

Si ricorda, infatti, che attualmente l’articolo 10-bis del D.L. 192/2014, stabilisce l’aliquota contributiva (prevista dall'articolo 1, comma 79, della L. 247/2007) per i richiamati lavoratori autonomi non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati, al 27% per il biennio 2014-2015, al 28% per il 2016 e al 29% per il 2017.


 

Articolo 1, comma 204
(Fondo per lavoratori autonomi e
articolazione flessibile lavoro subordinato)

 

204. Al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

 

 

Il comma 204 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l’articolazione flessibile, con riferimento ai tempi e ai luoghi, del lavoro subordinato a tempo indeterminato, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.


 

Articolo 1, comma 205
(Congedo di paternità)

 


205. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio e facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma, valutato in 24 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.


 

 

Il comma 205 proroga sperimentalmente per il 2016 alcune disposizioni (già previste in via sperimentale per gli anni 2013-2015 dall’articolo 2, comma 24, della L. 92/2012, cd. Legge Fornero) in materia di congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente. In particolare, la disposizione prevede la facoltà di usufruire di ulteriori due giorni di congedo parentale (anche non continuativi, mediante scomputo dei medesimi dal periodo di astensione obbligatoria della madre ed in base ad un accordo con quest'ultima) ed eleva da uno a due giorni la durata del congedo di paternità obbligatorio, che deve essere goduto entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, in aggiunta al periodo di astensione obbligatoria della madre.

Ai congedi, obbligatorio e facoltativo, così prorogati si applica la disciplina dettata dal D.M. 22 ottobre 2012 che ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle suddette misure sperimentali per gli anni 2013-2015[46].

Gli oneri derivanti dalla proroga contenuta nella disposizione in esame sono valutati in 24 milioni di euro, a cui si provvede, quanto a 14 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e formazione.

 


 

Articolo 1, comma 206
(Piano straordinario per la chiamata di
professori ordinari nelle universitari)

 


206. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. A valere sulle risorse di cui al primo periodo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2016, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia, inclusi coloro che hanno ottenuto l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, almeno il 20 per cento delle risorse deve essere destinato a soggetti esterni all'ateneo chiamante. Le chiamate di cui al precedente periodo sono effettuate secondo le procedure di cui all'articolo 18, comma 1, ovvero di cui all'articolo 29, comma 4, della legge n. 240 del 2010.


 

 

Il comma 206 prevede un piano straordinario per la chiamata di professori universitari di prima fascia.

A tal fine, dispone un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 6 mln nel 2016 e di € 10 mln annui dal 2017.

Le risorse del FFO sono allocate sul cap. 1694 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per il 2016, in base al Decreto n. 482300 del 28 dicembre 2015 di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016–2018, ammontano, anche a seguito di quanto previsto dai commi 247 e 261, a 6.921,3 mln.

 

In materia, si ricorda che l’art. 7 del D.lgs. 49/2012 ha individuato, limitatamente all’anno 2012, le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento rilevanti, per ciascun ateneo, per la determinazione, tra l’altro, della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato (co. 1), rimettendo ad un D.P.C.M., da emanare con cadenza triennale, entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione, la definizione della disciplina applicabile agli anni successivi (co. 6).

In seguito, l’art. 14, co. 3, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), introducendo il co. 13-bis nell’art. 66 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), ha fissato le misure percentuali di turn-over valide con riferimento “al sistema” delle università nel suo complesso[47] e ha previsto che all’attribuzione del contingente di assunzioni spettante a ciascun ateneo si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, “tenuto conto di quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. 49/2012[48] [49].

Ancora in seguito, peraltro, l’art. 1, co. 9, del D.L. 150/2013 (L. 15/2014) ha prorogato al 30 giugno 2014 il termine per l’adozione del D.P.C.M. con il quale ridefinire, per il triennio 2014-2016, la disciplina per l’individuazione della misura delle assunzioni per ciascun ateneo.

Il D.P.C.M. è poi, di fatto, intervenuto il 31 dicembre 2014 con riferimento al triennio 2015-2017[50].

Nella premessa si richiama “l'opportunità di assicurare ad ogni ateneo un contingente minimo assunzionale per una spesa media pari al 30 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente e, esclusivamente per le università con migliori indicatori di bilancio, la possibilità di disporre di maggiori margini assunzionali proporzionali alla situazione di bilancio”.

Specificamente, per il triennio 2015-2017 si prevede, per quanto qui interessa, che:

a)  gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80% o un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82% delle entrate di cui all'art. 5, co. 1, del d.lgs. 49/2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'art. 6, co. 4, lett. c)[51], del medesimo decreto, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, con oneri a carico del proprio bilancio, per una spesa media annua non superiore al 30% di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente;

b)  gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano valori inferiori a quelli di cui alla lett. a) possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, con oneri a carico del proprio bilancio, per una spesa media annua non superiore al 30% di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un importo pari al 20% del margine ricompreso tra l'82% delle entrate di cui all'art. 5, co. 1, del d.lgs. 49/2012, al netto delle spese per fitti passivi, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente; la maggiorazione della spesa è determinata fino a concorrenza dei limiti di spesa, ove esistenti, fissati a livello nazionale dalle disposizioni vigenti sul turn over del sistema universitario e non può comunque determinare annualmente una attribuzione di facoltà assunzionali a livello di singola istituzione universitaria superiore rispettivamente a:

-     per le università statali, 110% dei risparmi da cessazioni dell'anno precedente;

-     per gli istituti universitari ad ordinamento speciale, 5% della spesa equivalente del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

Sono in ogni caso consentite le assunzioni di personale riservate alle categorie protette, nei limiti della quota d'obbligo, e quelle relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'art. 5, co. 5, del D.Lgs. 49/2012.

Da ultimo, è stato emanato il DM 21 luglio 2015, n. 503, recante criteri e contingente assunzionale delle università statali per l’anno 2015.

 

In sede applicativa occorrerà, dunque, verificare se la chiamata nell’ambito del piano straordinario debba avvenire, o meno, nell’ambito dei vincoli assunzionali previsti per il sistema universitario dalle disposizioni sopra richiamate.

 

Il piano straordinario è approvato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2016.

Alla chiamata possono partecipare anche “coloro che hanno ottenuto l’idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210”.

In base alla L. 210/1998, l’idoneità conseguita costituiva titolo per la nomina in ruolo entro il termine di tre anni (decorrenti dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li aveva proposti).

Successivamente, l’art. 1 della L. 230/2005, nel prevedere nuove modalità di reclutamento, ha fatto salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore bandite non oltre il 30 giugno 2006, disponendo, altresì, che i candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento.

Da ultimo, l’art. 6, co. 6-bis, del D.L. 150/2013 (L. 15/2014) ha previsto la proroga dell’idoneità per ulteriori 2 anni dalla data di scadenza del quinto anno.

 

Le chiamate sono effettuate secondo le procedure ordinarie: in particolare, si richiamano esplicitamente l’art. 18, co. 1, della L. 240/2010, concernente i criteri in base ai quali le università, con proprio regolamento, disciplinano la chiamata dei professori, e l’art. 29, co. 4, della stessa L. 240/2010, che dispone che coloro che hanno conseguito l’idoneità possono essere ancora destinatari di chiamata ai sensi della L. 210 del 1998 fino alla scadenza della durata della propria idoneità.

Dunque - come conferma anche la relazione tecnica aggiornata - la partecipazione al piano straordinario degli idonei ex L. 210/1998 è consentita nei limiti temporali di validità dell’idoneità.

Infine, richiamando il principio fissato dall’art. 18, co. 4, della L. 240/2010, il comma in esame stabilisce che almeno il 20% delle risorse deve essere destinato alla chiamata di soggetti esterni all’ateneo.


 

Articolo 1, commi 207-212
(Reclutamento straordinario
di docenti universitari per chiamata diretta)

 


207. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito, in via sperimentale, per finanziare chiamate dirette di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica esclusivamente secondo le procedure di cui al presente comma e ai commi da 208 a 211, un fondo speciale denominato «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta», al quale sono assegnati 38 milioni di euro nell'anno 2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

208. In deroga alle norme sul reclutamento dei professori universitari previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo di cui al comma 207 è destinato al reclutamento straordinario per chiamata diretta di professori universitari di prima e di seconda fascia selezionati secondo procedure nazionali e ai sensi dell'articolo 1, comma 9, secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come da ultimo modificato dal comma 209 del presente articolo, e nel rispetto dei criteri di cui al comma 210 volti a valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati, ivi inclusi professori universitari già in servizio presso atenei italiani. Per i professori di prima e di seconda fascia già in servizio in atenei italiani, l'eventuale chiamata nella stessa fascia ai sensi della presente procedura comporta obbligatoriamente il cambiamento della sede di appartenenza. Alle procedure di chiamata nella stessa fascia e ai conseguenti trasferimenti è annualmente destinata una somma di 5,1 milioni di euro nell'anno 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, a valere sulle risorse di cui al comma 207.

209. Ai fini delle chiamate dirette di cui al comma 208 del presente articolo, all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica» e al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che siano studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati come indicato nel primo periodo».

210. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, sono disciplinati:

a) i criteri per valutare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica secondo i migliori standard valutativi nazionali e internazionali propri dell'area scientifica di riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produzione scientifica individuale nei cinque anni precedenti alla procedura;

b) le modalità per l'attivazione e lo svolgimento della procedura di selezione dei soggetti di cui al comma 208;

c) l'inquadramento in una classe stipendiale che comporti un avanzamento non inferiore a due classi rispetto a quella in godimento in caso di permanenza nella stessa fascia della qualifica di professore, e un inquadramento non inferiore alla seconda classe stipendiale della qualifica di riferimento in caso di promozione o di attribuzione della qualifica di professore di prima o di seconda fascia;

d) la nomina e il funzionamento di commissioni di valutazione, formate per ogni area disciplinare da studiosi italiani e stranieri di alta qualificazione operanti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 207;

e) il numero dei posti di professore universitario destinati al reclutamento straordinario di cui al comma 208, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia, individuando altresì, all'interno di ciascuna fascia, il numero dei posti destinati a professori di prima e seconda fascia già in servizio in atenei italiani, che concorrono per l'eventuale chiamata nella stessa fascia; i criteri per l'individuazione delle aree scientifiche di riferimento: tali criteri possono essere anche informati a obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana; il 50 per cento dei posti di professore universitario di prima e seconda fascia destinati al reclutamento straordinario di cui al comma 208 è attribuito entro un anno dalla data di indizione della relativa procedura selettiva;

f) le modalità di assegnazione all'ateneo, a valere sul Fondo di cui al comma 207 a decorrere dalla data di assunzione in servizio, delle risorse necessarie a coprire gli oneri stipendiali, nonché l'eventuale concorso dell'ateneo alla copertura di tali oneri mediante risorse proprie; il numero massimo di chiamate dirette consentite ad ogni ateneo a valere sul Fondo di cui al comma 207.

211. Nel caso in cui i professori chiamati ai sensi del comma 208 cambino sede universitaria in Italia, le risorse occorrenti per il relativo trattamento stipendiale, a valere sul Fondo di cui al comma 207, sono conseguentemente assegnate all'ateneo di destinazione.

212. La quota parte delle risorse di cui al comma 207 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 207 a 211 confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università.


 

 

I commi 207-212 prevedono l’istituzione in via sperimentale nello stato di previsione del MIUR del “Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta” (premio Nobel per la chimica nel 1963), con una dotazione di € 38 mln nel 2016 e di € 75 mln dal 2017. Il Fondo è destinato al reclutamento per “chiamata diretta” di professori universitari di prima e di seconda fascia, previamente selezionati tra studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, secondo “procedure nazionali” che devono essere definite con un DPCM.

In particolare, si specifica che il reclutamento – definito “straordinario” – avviene in deroga alle disposizioni previste dalla L. 240/2010 (che vedono nel conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale il requisito necessario per la partecipazione alle procedure di chiamata indette dalle singole università).

Al reclutamento possono partecipare anche professori di prima e seconda fascia già in servizio in atenei italiani. In particolare, si dispone che alle procedure di chiamata nella stessa fascia, e ai conseguenti trasferimenti  – dal momento che, in caso di chiamata nella stessa fascia, è obbligatorio il cambio della sede di appartenenza –, sono destinati € 5,1 mln nel 2016 ed € 10 mln annui dal 2017, a valere sulle risorse del Fondo.

Nel caso in cui i professori chiamati attraverso la nuova procedura cambino sede universitaria, le risorse occorrenti per il relativo trattamento stipendiale sono assegnate all'ateneo di destinazione.

Con riguardo al D.P.C.M. che definisce la disciplina di reclutamento – e che deve essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro 30 giorni - si stabilisce, in particolare, che esso contiene:

§  i criteri per valutare l’eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica, con particolare riguardo alla qualità della produzione nei cinque anni precedenti la procedura;

§  la previsione che le commissioni di valutazione devono essere formate, per ogni area disciplinare, da studiosi italiani e stranieri;

§  la previsione di inquadramento in una determinata classe stipendiale minima, stabilita già dalla norma primaria; in particolare, in caso di permanenza nella stessa fascia della qualifica di professore, sono stabiliti criteri minimi di avanzamento rispetto alla classe in godimento;

§  le modalità di assegnazione a ciascun ateneo delle risorse del Fondo, con definizione dell’eventuale concorso dell’università alla copertura degli oneri stipendiali mediante risorse proprie;

§  la definizione del numero complessivo di posti da coprire, ugualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia;

§  la definizione del numero di posti destinati a professori già in servizio negli atenei italiani che concorrono per l’eventuale chiamata nella stessa fascia;

§  la definizione del numero massimo di chiamate dirette consentite a ciascun ateneo.

Si stabilisce, inoltre, che almeno il 50% dei posti deve essere attribuito entro un anno dalla data di indizione della procedura.

La nuova fattispecie di reclutamento è inserita nella disposizione che reca la disciplina generale per le chiamate dirette: infatti, novellando l’art. 1, co. 9, della L. 230/2005, si aggiunge alle fattispecie di chiamata diretta già previste la possibilità di coprire posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi italiani e stranieri di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali.

Dunque, la novella alla disciplina generale riguarda anche la figura dei ricercatori, non inclusa nella specifica procedura di reclutamento straordinario in commento, finanziata con il Fondo Giulio Natta[52].

 

L’art. 1, co. 9, della L. 230/2005 dispone che le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di:

§  studiosi impegnati all’estero da almeno un triennio in attività di ricerca o insegnamento universitario, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere;

§  studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal MIUR, nell’ambito del “programma di rientro dei cervelli”, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata[53];

§  studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dallo stesso MIUR[54].

Inoltre, le università possono procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

A tali fini, le università formulano specifiche proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere – ad eccezione del caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione effettuate entro tre anni dalla vincita del programma – della commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale.

Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base delle eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

 

A seguito delle modifiche apportate al citato co. 9, anche nel caso della nuova fattispecie introdotta non è richiesto, ai fini della concessione o del rifiuto del nulla osta, il previo parere della commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale.

 

Si stabilisce, infine, che, per ciascuna annualità, la quota parte delle risorse del Fondo eventualmente non utilizzata confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).

 


 

Articolo 1, commi 213 e 214
(Fondo per lo studio di scienze religiose e di storia, lingue e cultura dell’Africa e dell’Oriente)

 


213. Per tutelare la funzione e le infrastrutture di ricerca delle scienze religiose, per dare continuità alla formazione di studiosi e strumenti di studio dell'ebraismo, per rivitalizzare la tradizione e il patrimonio di conoscenze sulla storia, le lingue e le culture dell'Africa e dell'Oriente attraverso il sostegno diretto ad istituzioni di riconosciuta competenza e adatte a promuovere la sicurezza del Paese attraverso la formazione e l'impegno di studiose e studiosi in un sistema di relazioni scientifiche internazionali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, da iscrivere in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

214. Per il sostegno e l'attuazione degli interventi di cui al comma 213 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula appositi accordi di programma con amministrazioni pubbliche, enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture e organismi di ricerca come definiti dall'articolo 2, punto 83, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.


 

 

I commi 213 e 214 autorizzano, dal 2016, una spesa di € 3 mln annui - da iscrivere in un nuovo Fondo istituito nello stato di previsione del MIUR - destinata al sostegno di istituzioni di riconosciuta competenza operanti nel campo delle scienze religiose, dello studio dell’ebraismo, della storia, delle lingue e delle culture dell’Africa e dell’Oriente, al fine di promuovere la sicurezza del paese, attraverso la formazione di studiosi.

 

In base al Decreto n. 482300 del 28 dicembre 2015 di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016–2018, le risorse sono state allocate sul cap. 1760 dello stato di previsione del MIUR.

 

Per il sostegno e l’attuazione degli interventi, il MIUR stipula accordi di programma con amministrazioni ed enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture e organismi di ricerca.

Con riferimento a questi ultimi, si richiama la definizione recata dall’art. 2, punto 83, del Regolamento (UE) n. 651/2014, che, ai fini della dichiarazione di alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, intende per «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» un'entità (ad es., università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

 


 

Articolo 1, comma 215
(Proroga di termini per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico in provincia di Palermo.
Contratti di lavoro a tempo determinato)

 


215. Il termine del 31 dicembre 2015 di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è differito al 31 dicembre 2016. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al quarto periodo, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015» e le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»; al quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2016»; dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga può essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Per l’anno 2016, agli enti territoriali di cui al primo periodo del presente comma, che si trovino nelle condizioni di cui all’ articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all’assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dall’ articolo 259, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».


 

 

Il comma 215, primo periodo, proroga (dal 31 dicembre 2015) al 31 dicembre 2016 i rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (ex art. 8 della L. 124/1999), e prorogati ininterrottamente per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico.

 

Il differimento fino al 31 dicembre 2015 era stato disposto dall’art. 6, co. 6-bis, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015).

Per completezza si ricorda che il co. 6-ter dello stesso art. 6 aveva previsto l’attivazione di un tavolo di confronto fra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati per individuare, entro il 31 dicembre 2015, soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali.

 

L’art. 8 della L. 124/1999 ha disposto il trasferimento alle dipendenze dello Stato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) già dipendente degli enti locali in servizio negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado. Alla disposizione è stata data attuazione con il D.I. 23 luglio 1999.

In particolare, la premessa del D.I., per quanto qui interessa, considerava:

§  che gli enti locali provvedevano al reclutamento di personale a tempo determinato (supplenti) che, pur non transitando nei ruoli statali, costituiva uno degli elementi necessari ad assicurare il servizio, il cui onere andava dunque assunto dallo Stato per effetto dell’art. 8 della L. 124/1999;

§  che in alcune realtà gli enti locali avevano assunto l'onere di fornitura di personale ATA alle scuole mediante la stipula di contratti di appalto;

§  che, conseguentemente, lo Stato, al fine di assicurare il servizio nelle scuole, doveva subentrare nelle tre funzioni precedentemente indicate (posti coperti da personale di ruolo, supplenti e contratti).

In particolare, sempre per quanto qui interessa, l’art. 9 del D.I. ha disposto il subentro dello Stato nei contratti stipulati dagli enti locali alla data del 24 maggio 1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale erano state assicurate le funzioni ATA per le scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale dipendente.

Ha, altresì, disposto che, ferma restando la prosecuzione delle attività da parte di soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrava nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o lavori di pubblica utilità che  erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25 maggio 1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni ATA demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato.

 

Viene inoltre disposta la proroga, fino al 31 dicembre 2016 (in luogo del 31 dicembre 2015), dei contratti a tempo determinato degli enti territoriali delle regioni a statuto speciale, nei limiti già previsti dal comma 9-bis dell’articolo 4 del D.L. n. 101/2013, che prevede, ai fini della programmazione triennale del fabbisogno di personale riferita al quadriennio 2013-2016, l’obbligo, per le regioni a statuto speciale e per altri specifici enti territoriali, di calcolare il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni.

La richiamata proroga può essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni; rimangono tuttavia ferme alcune disposizioni della legge finanziaria 2007 (articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, primo periodo, della L. 296/2006, che detta disposizioni in materia di riduzione delle spese per il personale delle regioni e degli enti locali, stabilendo parametri diversi a seconda che i suddetti enti siano o meno sottoposti al rispetto del patto di stabilità interno).

Per il 2016, inoltre, agli enti territoriali compresi nel territorio delle regioni a statuto speciale, i quali si trovino nelle condizioni di riequilibrio stabile del bilancio (ai sensi dell'articolo 259 del D.Lgs. 267/2000, Testo unico degli enti locali), non si applicano le disposizioni (previste dai commi 6, 7 e 8 del richiamato articolo 259 del T.U.E.L.) concernenti la rideterminazione (sub iudice della Corte dei conti) della dotazione organica, con dichiarazione del personale eccedentario o comunque sovrannumerario rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione e la riduzione della spesa per il personale a tempo determinato a non oltre il 50% della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce.

Infine, per gli stessi enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all’assunzione integrale degli oneri a carico della regione, ai sensi dell’articolo 259, comma 10, del richiamato D.Lgs. 267/2000 (secondo cui le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma).

 


 

Articolo 1, commi 216, 219-222 e 224
(Assunzioni e dotazioni organiche dei dirigenti pubblici)

 


216. Nell'ottica di favorire il ricambio generazionale e l'immissione nella pubblica amministrazione di personale altamente qualificato, oltre al reclutamento di professori e ricercatori previsto dai commi da 207 a 212 e dai commi da 247 a 252 e dei dirigenti vincitori di procedure selettive già gestite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), le facoltà assunzionali nel triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato sono prioritariamente finalizzate all'assunzione di cinquanta dirigenti mediante apposita procedura selettiva gestita dalla SNA e di cinquanta unità nei profili iniziali della carriera prefettizia, nonché di dieci avvocati dello Stato e dieci procuratori dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri della procedura selettiva e della ripartizione tra le amministrazioni interessate del personale dirigenziale.

219. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Gli incarichi conferiti a copertura dei posti dirigenziali di cui al primo periodo dopo la data ivi indicata e fino alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione dei relativi contratti. Sono fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico e, anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti e, comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge o da espletare a norma del comma 216, oppure in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge. In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma.

220. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2016, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è effettuata la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

221. Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale.

222. Per il comparto scuola e AFAM, nonché per le università, continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

224. Resta escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 219 il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle città metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni fondamentali, degli uffici giudiziari e dell'amministrazione della giustizia, dell'area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, il personale appartenente alla dirigenza di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché, per le funzioni specifiche attribuite dalla legge, il personale preposto ai posti dirigenziali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. E' escluso altresì il personale delle agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157.


 

 

I commi 216, da 219 a 222 e 224 riguardano le assunzioni e le dotazioni organiche dei dirigenti pubblici.

Le facoltà assunzionali del triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato sono prioritariamente finalizzate (co. 216) all’assunzione di:

§  50 dirigenti, mediante apposita procedura selettiva gestita dalla SNA;

 

Si ricorda che la legge di delega per la riforma della pubblica amministrazione (L. 124/2015) prevede una riforma della SNA, da attuare con l’adozione dei decreti legislativi ivi previsti e secondo i principi e criteri direttivi ivi stabiliti (art. 11) e che altre disposizioni della legge di stabilità 2016 prevedono la nomina di un Commissario per la gestione della Scuola (con la decadenza degli attuali organi) nelle more della riforma.

 

§  50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia;

§  10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato.

 

A tale previsione si aggiungono i dirigenti vincitori di procedure selettive già gestite dalla SNA.

Finalità della norma è quella di favorire il ricambio generazionale e l’immissione nella PA di personale altamente qualificato.

Nella medesima direzione, altre disposizioni della legge di stabilità 2016 (co. 207-212 e co. 247-292) riguardano il reclutamento di professori e ricercatori universitari.

I criteri della procedura selettiva e della ripartizione tra le amministrazioni interessate del personale dirigenziale sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Per l’adozione del D.P.C.M. non è stabilito un termine.

 

Al contempo, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche che risultano vacanti alla data del 15 ottobre 2015 (co. 219), come rideterminati in applicazione dell’art. 2 del DL 95/2012 (conv. L. 135/2012).

 

Nel corso degli ultimi anni si sono registrati diversi interventi di riduzione del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche.

Fra questi, l'articolo 2 del decreto-legge 95/2012 (convertito dalla legge 135/2012) che ha disposto la riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato in misura non inferiore al 20 per cento per il personale dirigenziale di livello generale e di livello non generale e del 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale.

Al fine di semplificare ed accelerare il riordino organizzativo, solo per i ministeri, è stata prevista la possibilità di adottare i regolamenti di organizzazione con D.P.C.M., su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 2, comma 10-ter, del D.L. 95/2012), in deroga al procedimento ordinario stabilito dall’art. 17, co. 4-bis, della L. 400/1988 (nonché dall’art. 4 del D.Lgs. 300/1999) che prevede regolamenti governativi di delegificazione, adottati con D.P.R., sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.

Dopo una serie di proroghe, il termine per avvalersi di tale possibilità è definitivamente scaduto il 28 febbraio 2014.

In attuazione di queste disposizioni sono stati adottati i regolamenti di organizzazione dei seguenti ministeri: Ministero dell’economia e delle finanze (D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67), Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105), Ministero dello sviluppo economico (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158), Ministero della salute (D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59), Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72), Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98), Ministero del lavoro e delle politiche sociali (D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121), Ministero dei beni culturali (D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171), Ministero della giustizia (D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84).

Per un’analisi ed un quadro di riepilogo degli interventi dei riduzione degli organici in attuazione del decreto-legge 95 del 2012 si veda la relazione della Corte di conti approvata con la delibera del 4 dicembre 2014.

 

Ai fini della previsione del comma 219, si tiene conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa.

Una disposizione transitoria, approvata nel corso dell’esame alla Camera, specifica che gli incarichi dirigenziali conferiti a copertura dei suddetti posti dirigenziali dopo il 15 ottobre 2015 ma prima della entrata in vigore della legge di stabilità cessano di diritto - al 1° gennaio 2016 - con risoluzione dei relativi contratti, fatti salvi i casi per i quali, al 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico.

Sono altresì fatti salvi gli incarichi dirigenziali conferiti, anche dopo il 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità), nei casi relativi a:

§  posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o a strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011;

§  posti dirigenziali specificatamente previsti dalla legge;

§  posti dirigenziali appartenenti a strutture oggetto di riordino, con riduzione del numero di posti, negli anni 2014 e 2015 (v. supra).

Inoltre, sono fatti salvi gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima del 1° gennaio 2016 o da svolgere in base al suddetto comma 216 o in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge.

In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili in base alla disposizione in commento.

 

La disposizione viene adottata “nelle more dell’adozione dei decreti legislativi previsti dagli articoli 8, 11 e 17 della legge di riforma della PA (L. 124/2015)” nonché dell’attuazione delle disposizioni della “legge di stabilità per il 2015 (art. 1, co. 422, 423, 424 e 425 L. 190/2014)”, che riguardano il personale delle province a seguito della riforma operata con la L. 56/2014 (che ha ridefinito funzioni e modalità di elezione degli organi delle province).

 

L’articolo 8 della L. 124/2015 delega il Governo ad adottare decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali.

L’articolo 11 della L. 124/2015 delega il Governo ad adottare decreti legislativi per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, prevedendo, in primo luogo, l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, aventi requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento.

Si segnala che i criteri di delega dell’art. 11 prevedono, per la dirigenza dello Stato, la soppressione dell'attuale distinzione in prima e seconda fascia.

L'articolo 17 della L. 124/2015 reca una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei connessi profili di organizzazione amministrativa secondo i criteri e principi ivi indicati.

I termini per l’esercizio delle predette deleghe legislative sono fissati in 12 o 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge 124/2015 (28 agosto 2015).

 

Il comma 219 non si applica (in base all’espressa previsione del comma 224) al personale:

 

§  in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165/2001;

Tale personale è costituito dalle seguenti categorie: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari.

§  delle città metropolitane e delle province adibito all’esercizio di funzioni fondamentali;

La legge individua le seguenti funzioni fondamentali delle province, quali enti con funzioni di area vasta (art. 1, co. 85, L. 56/2014): pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; gestione dell'edilizia scolastica; controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Alle città metropolitane sono attribuite le funzioni fondamentali delle province, quelle proprie delle città metropolitane ed ulteriori funzioni alle stesse conferite dalla legge in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (art. 1, co. 44, co. 46, L. 56/2014). Le funzioni fondamentali proprie della città metropolitana sono: il piano strategico del territorio metropolitano di carattere triennale, che costituisce atto di indirizzo per i comuni e le unioni di comuni del territorio, anche in relazione a funzioni delegate o attribuite dalle regioni; pianificazione territoriale generale, comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni; strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; a tale riguardo, la città metropolitana può, d’intesa con i comuni interessati, predisporre documenti di gara, svolgere la funzione di stazione appaltante, monitorare i contratti di servizio ed organizzare concorsi e procedure selettive; mobilità e viabilità; promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

§  degli uffici giudiziari e dell’amministrazione della giustizia;

§  dell’area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario nazionale;

§  delle agenzie fiscali (di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157).

§  appartenente alla dirigenza di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva del MIUR;

§  preposto ai posti dirigenziali del Dipartimento della protezione civile per le funzioni specifiche attribuite dalla legge.

Continuano inoltre a trovare applicazione le discipline di settore per il comparto scuola e AFAM nonché per le università (co. 222).

 

Con D.P.C.M., da adottare entro il 31 gennaio 2016, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è effettuata la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici individuati dall'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 (comma 220).

 

Per quanto riguarda le regioni e gli enti locali (comma 221) è previsto che venga effettuata, secondo i rispettivi ordinamenti, una ricognizione delle relative dotazioni organiche dirigenziali, nonché il riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni.

È previsto altresì che, al fine di garantire la “maggior flessibilità” della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito “senza alcun vincolo di esclusività” anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia municipale.

 

Riguardo all’attribuzione di incarichi al dirigente della polizia municipale si ricorda che l’ANAC, nell’orientamento n. 19 del 10 giugno 2015, ha precisato che “sussiste un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, nel caso in cui al Comandante/Responsabile della Polizia locale, indipendentemente dalla configurazione organizzativa della medesima, sia affidata la responsabilità di uffici con competenze gestionali, in relazione alle quali compie anche attività di vigilanza e controllo”.

Relativamente all’attribuzione di incarichi al dirigente dell’avvocatura civica sembra doversi intendere che la norma faccia riferimento al dirigente “amministrativo” dell’avvocatura.

 

Nel caso in cui la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale non trovano, inoltre, applicazione le disposizioni da adottare ai sensi della legge c.d. anticorruzione (di cui all’art. 1, co. 5, L. 190/2012), con riferimento ai dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (co. 221).

 

In base al citato art. 1 co. 5, L. 190/2012 le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:

§  un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;

§  procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.


 

Articolo 1, commi 217 e 218
(Reclutamento dirigenti scolastici)

 


217. Il comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso».

218. All'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le risorse poste nella disponibilità della Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


 

 

I commi 217 e 218 modificano la procedura per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

A tal fine, il comma 217 sostituisce l’art. 29 del d.lgs. 165/2001, novellato dall’art. 17, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).

L’art. 17, co. 1, del D.L. 104/2013 ha introdotto il corso-concorso selettivo di formazione, disponendo l’abrogazione della disciplina previgente, che prevedeva lo svolgimento delle procedure su base regionale (art. 1, co. 618, della L. 296/2006 e D.P.R. 140/2008).

La nuova procedura di reclutamento consiste nell’affidare l’emanazione del bando per il corso-concorso selettivo di formazione – non specificando più la cadenza annuale del bando –al MIUR, sentito il MEF, per tutti i posti vacanti nel triennio - fermo restando il vigente meccanismo di autorizzazione delle assunzioni (art. 39, co. 3 e 3-bis, della L. 449/1997) (e non più alla Scuola nazionale dell’amministrazione sulla quale, si ricorda, interviene il co. 657 della legge in commento, prevedendone il commissariamento).

Si conferma che al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, entro un limite massimo del 20%.

Si prevede ora che tale limite, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, della durata del corso e delle forme di valutazione dei candidati ammessi allo stesso è stabilito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (e non più con D.P.C.M., emanato su proposta del MIUR, di concerto con il MEF e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

In proposito, si rammenta che l’art. 6, co. 6, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015) aveva prorogato (dal 31 dicembre 2014) al 31 marzo 2015 il termine per l’indizione del primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, previsto per le esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali fosse esaurita la graduatoria del concorso indetto con D.D.G. 13 luglio 2011. La relazione illustrativa al ddl di conversione aveva motivato la proroga con la complessità della “procedura prevista per legge” che comportava, “prima del bando, la definizione di un regolamento, per il quale è necessario acquisire il preventivo concerto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché il parere del Consiglio di Stato”.

Si stabilisce, inoltre (confermando la disciplina previgente), che:

§  al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che sia in possesso del relativo diploma di laurea magistrale e abbia maturato dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo di almeno 5 anni;

§  per le spese della procedura concorsuale, i candidati devono corrispondere un contributo;

§  il concorso per l’accesso al corso-concorso comprende una eventuale prova preselettiva nonché una o più prove scritte, alle quali sono ammessi i candidati che superano l’eventuale prova preselettiva, e una prova orale, cui segue la valutazione dei titoli.

Conseguentemente, il comma 218:

§  abroga il co. 2 dell’art. 17 del D.L. 104/2013, che aveva fissato il termine di 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. (dunque, entro il 12 marzo 2014) per l’adozione del DPCM;

§  novella il co. 3 del medesimo art. 17, disponendo il trasferimento dalla Scuola nazionale dell’amministrazione all’entrata del bilancio dello Stato, per la riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del MIUR, delle risorse per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici.

 


 

Articolo 1, comma 223
(Limitazione dei comandi di personale scolastico)

 

223. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2017/2018».

 

 

Il comma 223 posticipa (dall’a.s. 2016/2017) all’a.s. 2017/2018 la soppressione delle disposizioni (art. 26, co. 8, secondo e terzo periodo, L. 448/1998) che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi.

A tal fine, novella l’art. 1, co. 330, della L. 190/2014.

 

L’art. 1, co. 330, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) aveva previsto la soppressione, a decorrere dall’a.s. 2016/2017, del secondo e del terzo periodo dell’art. 26, co. 8, della L. 448/1998, i quali – in base alle modifiche apportate, da ultimo, dall’art. 1, co. 57, lett. a) e b), della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) – dispongono che possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici:

§  fino a 100 unità presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, iscritti negli albi regionali e provinciali di cui all’art. 116 del D.P.R. 309/1990[55];

§  fino a 50 unità presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

Per completezza si ricorda che tutte le assegnazioni previste dall’art. 26, co. 8, della L. 448/1998 - incluse, dunque, quelle disposte ai sensi del primo periodo del comma per compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica[56] - comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore, essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.

Si rammenta, altresì, che il co. 9 dello stesso art. 26 dispone che le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato, nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse. Le modalità attuative di tale disposto sono state definite con D.M. 100 del 31 marzo 2000.


 

Articolo 1, comma 225
(Regolamento di organizzazione del Ministero dell’interno)

 


225. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 2015, n. 124, ferme restando le riduzioni delle dotazioni organiche previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la conseguente rideterminazione degli organici adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015, il Ministero dell'interno provvede a predisporre il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, intervenendo coerentemente con le disposizioni di cui al predetto decreto legislativo. Entro il predetto termine, il medesimo Ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con conseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui al citato articolo 2, comma 1, lettere a) e b). In caso di adozione del regolamento di cui al presente comma in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 2015, n. 124, il Ministero dell'interno provvede esclusivamente agendo sugli uffici centrali.


 

 

Il comma 225 prevede che, entro un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della riforma delle prefetture (previsto dalla L. 124/2015, art. 8, co. 1, lett. e), il cui termine per l’attuazione della delega scade il 28 agosto 2016), il Ministero dell’interno provvede ad emanare un regolamento di organizzazione per adattare le proprie strutture sia alle riduzioni delle dotazioni organiche previste, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici, dall'art. 2, co. 1, del D.L. 95/2012 sia alle previsioni del suddetto decreto legislativo sulle prefetture.

Nel medesimo termine, il Ministero dell’interno deve predisporre la previsione delle cessazioni di personale in servizio finalizzata alla verifica dei tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie (così come previsto dall’art. 2, co. 11, lett. b) del richiamato D.L. 95/2012), e a procedere al riassorbimento entro l’anno successivo.

Ove il regolamento ministeriale intervenga prima dell’attuazione della suddetta delega, questo potrà intervenire esclusivamente sugli uffici centrali (escludendo così le strutture periferiche, quali prefetture, questure e comandi provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

 

La razionalizzazione delle prefetture, la cui attuazione è posta - dal comma in esame - come condizione per l’adozione del regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’interno, fa parte dell’ampio programma di riforma generale della pubblica amministrazione previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

 

L’articolo 8, comma 1, della legge di riforma, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione di tutta l’amministrazione dello Stato, comprese le prefetture (lett. e).

La delega prevede in primo luogo la razionalizzazione della rete delle prefetture – uffici territoriali di Governo e la revisione di competenze e funzioni, tenuto conto anche dell’attuazione della legge di riforma delle province e delle città metropolitane approvata nel corso della legislatura (cd. legge Delrio, L. 56/2014).

La linea d’intervento comprende una riduzione del numero delle prefetture in base a criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree confinarie con flussi migratori.

In secondo luogo, s’intende procedere ad una trasformazione della Prefettura- in Ufficio territoriale dello Stato nel quale confluiscono tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato in modo da rappresentare il punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini.

 

La riforma delle prefetture, inoltre, si inserisce nel processo di revisione della spesa che ha coinvolto tutte le amministrazioni pubbliche, compreso il Ministero dell’interno.

 

L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 135) dispone la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato in misura non inferiore al 20 per cento per il personale dirigenziale di livello generale e di livello non generale (lett. a) e del 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale (lett. b).

Le riduzioni organiche sono disposte con uno o più D.P.C.M. adottati operando selettivamente anche in misura inferiore alle percentuali previste a condizione di effettuare una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche in altra amministrazione.

Laddove non si sia provveduto alla riduzione entro il termine del 31 ottobre 2012, è stato vietato procedere a qualsivoglia assunzione di personale fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità già in essere.

Dalla riduzione degli organici sono state escluse le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo degli uffici giudiziari, il personale di magistratura, le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dal D.L. n. 87/2012 e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, già interessata dal D.P.C.M. del 15 giugno 2012.

Alla riduzione degli organici (come previsto dall’art. 2, comma 10, del D.L. 95/2012) segue la ridefinizione degli assetti organizzativi delle amministrazioni interessate entro sei mesi dal provvedimento di determinazione della nuova dotazione organica, con regolamenti di organizzazione. Il termine per l’adozione di tali regolamenti di organizzazione è stato fissato da ultimo al 31 dicembre 2013; in caso di mancata adozione, le amministrazioni inadempienti non possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto (art. 2, comma 7, D.L. 101/2013).

Per i casi di soprannumerarietà del personale all'esito delle riduzioni di organico le amministrazioni avviano le procedure previste adottando uno specifico ordine di priorità (pensionamento, mobilità, part-time). La procedura prevede, tra l’altro, la predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto dei pensionamenti, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie (art. 2, comma 11, lett. b), D.L. 95/2012).

Per il personale non riassorbile con il pensionamento, la mobilità o il part-time, si prevede che l'amministrazione dichiari l'esubero comunque non oltre il 31dicembre 2013, estendendo fino a 48 mesi il periodo di corresponsione dell'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale per il personale in disponibilità che in tale lasso di tempo maturi i requisiti per il pensionamento (art. 2, comma 12, D.L. 95/2012).

 

Per quanto riguarda il Ministero dell’interno, il D.L. 95/2012 (art. 2, comma 2) ha stabilito per il solo personale dell’Amministrazione civile dell’interno, che le riduzioni si applicassero all’esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province (prevista dal medesimo decreto-legge n. 95, all’articolo 17) e, comunque entro il 30 aprile 2013. L'applicazione di tale previsione per l'Amministrazione civile dell'interno è stata sospesa fino al 30 giugno 2014, da ultimo con l'articolo 2, comma 2, della legge n. 119 del 2013 (di conversione del decreto-legge n. 93 del 2013). La sospensione era volta a collegare i provvedimenti relativi alle dotazioni organiche dell’Amministrazione civile dell’interno a quelli di tipo ordinamentale di riordino delle Province (come già stabilito dal decreto-legge n. 95 del 2012 e confermato dall'articolo 1, comma 115 della legge n. 228 del 2012, legge di stabilità per il 2013).

Successivamente, l’art. 21-bis del D.L. 90/2014 ha disposto che il Ministero dell'interno provveda alle riduzioni delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale, entro il 31 ottobre 2014. Entro il termine del successivo 31 dicembre 2014, il medesimo ministero avrebbe provveduto a predisporre" il nuovo regolamento di organizzazione (con D.P.C.M. - in luogo del D.P.R., di cui invece all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95/1995). Inoltre, ha differito dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 anche il termine entro il quale definire la previsione delle cessazioni di personale in servizio per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie (vedi sopra l'art. 2, comma 11, lettera b), D.L. 95/2012).

La riduzione delle dotazioni organiche del Ministero dell’interno è stata infine attuata con il D.P.C.M. 22 maggio 2015 che ha fissato la pianta organica in 22.140 unità di cui 1.390 della carriera prefettizia, 201 dirigenti e 20.549 unità di personale afferenti alle aree prima seconda e terza.

Non è stato adottato invece il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’interno, conseguente alle riduzioni di organico, che avrebbe dovuto essere predisposto, come si detto, entro il 31 dicembre 2014; né si è proceduto alla verifica dei tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.

La disposizione in esame interviene ulteriormente sul termine ultimo di adozione del regolamento di organizzazione e della verifica dei tempi di riassorbimento fissandolo ad un anno dalla entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della riforma delle prefetture (da emanarsi entro il 28 agosto 2016).

Inoltre, si stabilisce che, qualora il regolamento sia adottato in data antecedente, la riduzione delle strutture dovrà interessare esclusivamente gli uffici centrali e non anche quelli periferici. Di fatto, in questo modo verrebbero escluse dalla riduzione (e dal conseguente accorpamento) le prefetture, le questure e i comandi provinciali dei vigili del fuoco.

 


 

Articolo 1, comma 226
(Vincoli finanziari per la contrattazione integrativa
degli enti territoriali)

 

226. Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221, certificati dall'organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall'applicazione del comma 228.

 

 

Il comma 226 prevede la possibilità, per regioni e enti locali che abbiano raggiunto gli obiettivi di finanza pubblica, di compensare le somme da recuperare per effetto dell'indebita erogazione di risorse finanziarie in sede di contrattazione integrativa (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.L. 66/2014[57]) con i risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate (risparmi ottenuti a seguito di una ricognizione delle relative dotazioni organiche dirigenziali, nonché attraverso il riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni, di cui ai commi 221 e 228, alle cui schede si rimanda), a condizione che siano certificati dall'organo di revisione. I richiamati risparmi comprendono anche le economie derivanti dall'applicazione della limitazione alle facoltà assunzionali.


 

Articolo 1, commi 227 e 228
(
Turn over nella P.A.. Personale istituti enti di ricerca)

 


227. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn over previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli istituti e gli enti di ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, nonché, nel limite del 30 per cento, sulle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il personale delle qualifiche dirigenziali, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 219, è assicurato nell'anno 2016 il turn over nei limiti delle capacità assunzionali. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali.

228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.


 

 

I commi 227 e 228 intervengono sulla disciplina delle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni. In primo luogo, vengono rimodulate (aumentandole) le limitazioni al turn over per specifiche amministrazioni, le quali, per il triennio 2016-2018, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente.

Le amministrazioni interessate sono le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici (compresi gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001) e gli enti di ricerca la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente (ad esclusione dei ricercatori e tecnologi, per i quali restano invariate le percentuali fissate dal D.L. 90/2014).

Per il personale dirigenziale il turn over per il 2016 è assicurato (al netto delle posizioni rese indisponibili) nei limiti delle capacità assunzionali.

Resta invece escluso il personale in regime di diritto pubblico.

Si prevede la possibilità, per gli Istituti e gli Enti di Ricerca, di continuare ad avvalersi (al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca) del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa - in essere al 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione (previa verifica di idoneità) di contratti a tempo determinato. Tale possibilità, è riconosciuta non solo a valere sulle risorse di cui all’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 (che fa salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o di specifici Fondi, ad eccezione di quelli finanziati con le risorse premiali), ma anche, nei limiti del 30 per cento, sulle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Allo stesso tempo, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno si dispone la possibilità di procedere, per il triennio 2016-2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente, di fatto allineando tale percentuale a quella prevista, in via generale, per il personale delle amministrazioni pubbliche. In relazione a ciò, vengono comunque confermate le percentuali stabilite dalla normativa vigente (80% per il biennio 2016-2017 e 100% dal 2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.L. 90/2014), al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali. Infine, viene esclusa la possibilità (per il biennio 2017-2018), per gli enti “virtuosi”, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

Le seguenti tabelle evidenziano le diverse percentuali di assunzioni a tempo indeterminato ammesse confrontando la normativa vigente (contenuta nell’articolo 3 del D.L. 90/2014) e i commi in esame.

 

 

Anno

Percentuale di turn over ammessa per amministrazioni dello Stato ed altri enti

 

DL 90/2014, art. 3, co. 1

Stabilità 2016

2014

20%

-

2015

40%

-

2016

60%

25%

2017

80%

25%

2018

100%

25%

 

 

Anno

Percentuale di turn over ammessa
per gli enti territoriali

 

D.L. 90/2014, art. 3, co. 5

DDL Stabilità 2016

2014

60%

-

2015

60%

-

2016

80%

25%

2017

80%

25%

2018

100%

25%

 

 

La normativa sulle limitazioni alle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni è stata caratterizzata negli ultimi anni da molteplici interventi. Per quanto attiene alle amministrazioni dello Stato (ed altri enti ed organismi individuati di volta in volta) la disciplina della limitazione del turn over appare alquanto articolata e stratificata, basandosi su un impianto che in sostanza ha individuato percentuali minime di reintegrazione dei cessati e posticipato (di volta in volta) l’anno di superamento del regime limitativo delle assunzioni (prevedendo altresì un rafforzamento del principio del previo esperimento della mobilità).

Attualmente le percentuali di limitazione al turn over sono disciplinate dall’articolo 3 del D.L. 90/2014[58], che ha delineato la situazione assunzionale evidenziata nella tabella in precedenza riportata.

Più specificamente, l’articolo 3, comma 1, nel confermare la percentuale di assunzioni stabilite da precedenti interventi effettuabili dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle agenzie, dagli enti pubblici non economici e degli anti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, in relazione alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, ha però introdotto alcune importanti novità: in sostanza, la disposizione (oltre a riunificare, per ragioni di semplificazione normativa, come evidenziato nella relazione illustrativa, il regime del turn over delle amministrazioni pubbliche, salvo alcune eccezioni, in un unico articolo) ha eliminato (dal 2014) il vincolo alle assunzioni relativo alle percentuali di unità lavorative cessate nell’anno precedente (cd. limite capitario), mantenendo il solo criterio basato sui risparmi di spesa legati alla cessazioni di personale (peraltro con riferimento al solo personale di ruolo) avvenute nell’anno precedente, anche se non ha previsto come invece espressamente indicato dalla normativa vigente, che prima di procedere a nuove assunzioni le pubbliche amministrazioni siano comunque tenute a verificare l’impossibilità di coprire i posti vacanti facendo ricorso alla mobilità. La nuova disciplina non si applica ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola, per i quali viene espressamente fatta salva la (vigente) normativa di settore.

Ulteriori disposizioni concernono gli enti di ricerca (articolo 3, comma 2) che possono procedere, per il biennio 2014-2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Tale spesa viene aumentata al 60% nel 2016, all'80% nel 2017 e al 100% a decorrere dal 2018. Sostanzialmente, la norma, confermando i limiti attuali al turn over degli enti di ricerca, ha modificato (restringendolo) l’ambito di applicazione dei medesimi limiti: analogamente a quanto disposto per le amministrazioni dello Stato, infatti, le percentuali sono calcolate in relazione alla spesa del solo personale a tempo indeterminato di ruolo cessato nell’anno precedente.

L’articolo 3, comma 5, infine, abrogando la normativa previgente ha riscritto la disciplina sulla limitazioni al turn over per gli enti territoriali sottoposti al patto di stabilità, introducendo anche in questo caso il riferimento alle cessazioni di personale a tempo indeterminato di ruolo nell’anno precedente e aumentando altresì la percentuale di assunzioni effettuabili. In particolare, la norma ha stabilito un graduale aumento delle percentuali di turn over, con conseguente incremento delle facoltà di assunzioni (60% nel biennio 2014-2015, 80% nel biennio 2016-2017, 100% nel 2018) per gli enti territoriali, per il quinquennio 2014-2018; ha confermato le disposizioni previste dall’articolo 16, comma 9, del D.L. 95/2012 e dall’articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della L. 296/2006ed ha consentito il cumulo – dal 2014 - delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 3 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. Contestualmente, l’abrogazione dell’articolo 76, comma 7, del D.L. 112/2008 ha fatto venir meno il divieto totale di assunzioni negli enti con spese di personale pari o superiori al 50% delle spese correnti.


 

Articolo 1, comma 229
(Assunzioni di personale nei comuni istituiti per fusione
e nelle unioni di comuni)

 

229. A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

 

 

Il comma 229 autorizza i comuni istituiti dal 2011 per effetto di fusioni, nonché le unioni di comuni, ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite del cento per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente. Sono fatti salvi i vincoli generali sulla spesa del personale.

 

La disposizione introduce dunque una misura incentivante, consistente in una deroga alla normativa generale in materia di turn over (per una disamina generale sulle limitazioni al turn over nonché sulle spese relative al personale si rimanda alle schede sui precedenti commi 227 e 228), alla costituzione delle unioni di comuni e delle fusioni.

Altre disposizioni incentivanti sono recate ai commi 17, lett. b) (conferma a regime della destinazione di risorse in favore delle unioni e delle fusioni di comuni nell’importo di 60 milioni) e 18 (aumento del contributo straordinario per i comuni che danno luogo alla fusione) della presente legge.

 

La gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali è finalizzata a superare le difficoltà legate alla frammentazione dei piccoli comuni per la razionalizzazione della spesa e per il conseguimento di una maggiore efficienza dei servizi.

L’ordinamento prevede la possibilità di esercitare in forma associata le funzioni locali attraverso due strumenti:

§  la convenzione;

§  l’unione di comuni.

La forma più compiuta di semplificazione e razionalizzazione delle piccole realtà locali è costituita dall’istituto della fusione di comuni.

Gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato determinati funzioni e servizi.

In alternativa, due o più comuni possono costituire una unione, vero e proprio ente locale dotato di statuto e di organi rappresentativi propri, per l’esercizio stabile di funzioni e servizi.

L’ordinamento prevede due tipologie di esercizio in forma associata tramite unione di comuni o convenzione: quella, facoltativa, per l'esercizio associato di determinate funzioni e quella obbligatoria, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per l'esercizio delle funzioni fondamentali. Ad entrambe si applicano le modalità definite dall’art. 32 del testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000).

Si ricorda in proposito che la I Commissione della Camera dei deputati ha svolto, nei mesi di novembre e dicembre 2015, un’indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali che ha avuto per oggetto, tra l’altro, le misure volte alla incentivazione di unioni e fusioni di comuni.


 

Articolo 1, commi 230-233
(Incremento del Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche)

 


230. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 23,5 milioni per l'anno 2016.

231. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 145, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015» e la parola: «2016» dalla seguente: «2017»;

b) al comma 150, le parole: «2016», «2017», «2018», «2019» e «2020» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2017», «2018», «2019», «2020» e «2021».

232. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 230, pari ad euro 23,5 milioni per l'anno 2016, si provvede, quanto a euro 7,5 milioni, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 231 e, quanto a euro 16 milioni, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nel conto corrente n. 53823530 presso la società Poste italiane Spa. Gli ulteriori risparmi di spesa derivanti dal comma 231, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5,8 milioni di euro per l'anno 2018, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nelle more del versamento delle somme di cui al primo periodo all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 16 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.

233. Agli oneri derivanti dal comma 231, pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonché a 5,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.


 

 

I commi da 230 a 233 riguardano l’incremento, per il 2016, del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, alla copertura dei cui oneri si provvede anche attraverso il posticipo di un anno dell’entrata in vigore del c.d. school bonus.

In particolare, l’incremento del Fondo – istituito dall’art. 1, co. 601, della L. 296/2006 -, disposto dal comma 230, è di € 23,5 mln per il 2016.

Il Fondo – che è allocato su 4 differenti capitoli dello stato di previsione del MIUR (Cap. 1195 per l’istruzione prescolastica; cap. 1204 per l’istruzione primaria; cap. 1196 per l’istruzione secondaria di primo grado; cap. 1194 per l’istruzione secondaria di secondo grado) - era stato incrementato di € 123,9 mln nel 2016 e di € 126 mln annui dal 2017 al 2021 dall’art. 1, co. 25, della L. 107/2015.

A seguito dell’ulteriore incremento disposto dalla legge di stabilità per il 2016, il Fondo, nel Decreto 482300 del 28 dicembre 2015- Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016 – 2018 - ha uno stanziamento pari a € 886,2 mln.

Il comma 231 posticipa di un anno l’entrata in vigore del c.d. school bonus previsto dall’art. 1, co. 145, L. 107/2015. A seguito del posticipo, spetterà un credito d’imposta del 65% per 2016 e il 2017 e del 50% per il 2018 per chi effettua erogazioni liberali in denaro a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione[59] per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, per la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.

Il comma 232 dispone, anzitutto, che alla copertura dell’onere derivante dall’incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche si provvede:

§  per € 7,5 mln, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal co. 231;

§  per € 16 mln, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti sul conto corrente n. 53823530 presso Poste italiane[60].

Dispone, inoltre, che gli ulteriori risparmi di spesa derivanti dal co. 231 per il 2017 (€ 7,5 mln) e per il 2018 (€ 5,8 mln) confluiscono nel «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (art. 1, co. 202, L. 107/2015). Al contempo, il comma 233 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal posticipo dell’entrata in vigore dello school bonus, per gli anni 2019, 2020 e 2021, prevedendo la corrispondente riduzione del medesimo Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica».

Il Fondo citato è allocato sul cap. 1285 dello stato di previsione del MIUR.

Infine, il comma 232 prevede una clausola di salvaguardia, disponendo che, nelle more del versamento di € 16 mln, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per il 2016 il relativo importo, al netto di quanto effettivamente versato, a valere sulle disponibilità del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Articolo 1, comma 234
(Mobilità e ricollocazione nella P.A.)

 


234. Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.


 

 

Il comma 234 prevede che le regioni, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche previste dall’articolo 1, commi 424 (le regioni e gli enti locali) e 425 (le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca) della L. 190/2014, che abbiano processi di mobilità in atto, possano assumere personale (secondo le facoltà previste dalla normativa vigente in materia[61]) soltanto nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. A tale fine, la disposizione prevede che le regioni e gli enti locali rendano nota l’avvenuta ricollocazione, nel relativo ambito regionale, sul portale mobilità a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal D.M. 14 settembre 2015 (che ha definito i criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale), mentre le amministrazioni pubbliche in precedenza richiamate in oggetto procedono mediante autorizzazione delle assunzioni come previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che i commi da 421 a 428 dell’articolo 1 della L. 190/2014 hanno disposto, contestualmente alla riduzione del 50% e del 30% della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane, un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione. Più specificamente, il comma 423 ha previsto specifici piani di riassetto organizzativo, economico e patrimoniale dei richiamati enti, definendo altresì le procedure di mobilità del personale interessato. I successivi commi 424 e 425 hanno disciplinato, rispettivamente, il ricollocamento del personale in mobilità presso regioni ed enti locali e quello presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici. In particolare, il comma 424 ha stabilito che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinino le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti e delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità; inoltre, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015 è destinata esclusivamente alla ricollocazione del personale in mobilità. Il comma 425, infine, ha disposto che le pubbliche amministrazioni siano tenute a comunicare un numero di posti, riferiti soprattutto alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all’assunzione di vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti, dando priorità alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari.


 

Articolo 1, comma 235
(Compensi dei dipendenti nominati nei CDA società partecipate)

 

235. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le parole: «e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio» sono soppresse.

 

 

Il comma 235 modifica la destinazione dei compensi dei membri dei consigli di amministrazione che siano dipendenti dell’amministrazione controllante, eliminando la possibilità che gli stessi siano riassegnabili al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

 

A tal fine il comma interviene sul comma 4 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2012[62] che, nell’ambito di un intervento volto alla riduzione del numero e dei costi dei membri dei consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, (con riferimento a quelle società che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, vale a dire le società c.d. strumentali) ha dettato una specifica disposizione riferita al caso in cui membri del consiglio di amministrazione siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, ovvero della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza.

In tale circostanza il comma 4 dispone che i dipendenti in questione hanno l'obbligo[63] di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

Si rammenta che il Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale è costituito, tramite appositi accordi integrativi, al fine di remunerare gli istituti caratteristici della retribuzione accessoria. Nei richiamati accordi sono anche individuate le risorse da attribuire al Fondo, la loro ripartizione tra le varie qualifiche nonché i limiti massimi delle diverse voci retributive[64].

 

Il comma 235 in esame sopprime tale eventualità, eliminando quindi la possibilità che i compensi per la partecipazione ai consigli di amministrazione confluiscano nell’ambito delle risorse destinate al personale dell’amministrazione o società di appartenenza da cui dipendono i membri dei consigli interessati, derivandone pertanto- sembra doversi ritenere - che i compensi stessi restino acquisiti esclusivamente all’amministrazione o società medesime.

 


 

Articolo 1, comma 236
(Trattamento accessorio nella P.A.)

 


236. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.


 

 

Il comma 236 limita – nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 (concernenti il riordino della dirigenza pubblica e della disciplina del lavoro alle dipendenze delle P.A.) della legge delega 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche - a decorrere dal 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[65].

Tali risorse, in particolare, non possono superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 e, allo stesso tempo, sono automaticamente ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.


 

Articolo 1, commi 237 e 238
(Finanziamento Parchi nazionali)

 


237. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui in favore dei parchi nazionali di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

238. All'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunta, in fine, la seguente voce:

«Isola del lago d'Iseo

16-bis. Monte Isola».


 

 

Il comma 237 autorizza, a decorrere dall’anno 2016, l’ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui in favore dei parchi nazionali.

La norma fa a tal fine riferimento all’articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che demanda alla Tabella C della legge di stabilità la quantificazione del capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, in cui confluiscono gli importi dei contributi statali destinati, tra l’altro, ai parchi nazionali.

 

Il comma 40 dell’art. 1 della L. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) stabilisce, infatti, che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, indicati nella tabella A allegata alla medesima legge (tra i quali figurano anche i parchi nazionali), sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Lo stesso prevede che il relativo riparto sia annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il successivo comma 43 demanda la quantificazione della dotazione dei succitati capitoli alla tabella C della legge finanziaria (oggi legge di stabilità).

Poiché la norma in esame fa riferimento ai parchi nazionali, il capitolo a cui si riferisce è il capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, ove sono allocate le risorse destinate al contributo a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, ai sensi della legge n. 549/1995, in cui sono compresi, in prevalenza, i contributi per i parchi nazionali[66] e che, conseguentemente a quanto disposto dal comma 237, presenta nel bilancio per il 2016-2018 (legge n. 209/2015 e relativo D.M. Economia 31 dicembre 2015 di ripartizioni in capitoli dei programmi di spesa) una dotazione pari a 6,1 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 6 milioni per il 2018.

Si segnala, peraltro, che in Tabella C il capitolo continua ad essere esposto con una dotazione pari a 4,1 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, in quanto, si ricorda, le Tabelle della legge di stabilità non registrano le variazioni recate dall’articolato.

 

Il comma 238 aggiunge l’Isola del lago d’IseoMonte Isola ai territori espressamente indicati nell’Allegato A, individuati ai sensi dell’articolo 25, comma 7, della legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002), a favore dei quali è prevista l’adozione di misure urgenti di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori a valere sulle risorse del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.

 

L’articolo 25, comma 7, della legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002) ha istituito, presso il Ministero dell'interno, il “Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori” (cap. 7248), finalizzato all’adozione di misure urgenti di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, come individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A annesso alla legge medesima.

A partire dal 2008, l’articolo 2, comma 42, della legge n. 244/2007 ha previsto che le risorse iscritte nel citato Fondo fossero trasferite ad un ulteriore “Fondo di sviluppo delle isole minori”, istituito dal comma 41 del citato articolo 2 della legge n. 244/2007, con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali (cap. 447 del CdR7 - Affari regionali - bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

A seguito delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa operate con il D.L. n. 93/2008 (c.d. “decreto ICI”), la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori per gli anni 2010 e successivi è stata annullata.

Nel bilancio di previsione per il 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri il cap. 447 del CdR7 non presenta pertanto alcuna dotazione.

Il capitolo è mantenuto nel bilancio della Presidenza del Consiglio soltanto per la reiscrizione dei residui passivi perenti.

 

Si ricorda, per completezza, che il “Fondo di sviluppo delle isole minori”, è rivolto, in particolare al finanziamento di interventi nei settori dell’energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, assegnando priorità ai progetti presentati dagli enti locali realizzati nelle aree protette e nella rete “Natura 2000”, prevista dall’articolo 3 del decreto del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, ovvero improntati alla sostenibilità ambientale (in particolare: energie rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica, gestione dei rifiuti, gestione delle acque, mobilità e nautica da diporto ecosostenibili, recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio, contingentamento dei flussi turistici, destagionalizzazione, protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, valorizzazione dei prodotti tipici, certificazione ambientale dei servizi. Prioritarie anche le misure per favorire la competitività delle imprese insulari).

I criteri per l'erogazione del “Fondo per lo sviluppo delle isole minori” sono definiti con D.P.C.M. del 1° ottobre 2010. Gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati, sono individuati con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze (per l'annualità 2009 - ultima annualità ripartita - sono stati trentadue i progetti individuati con il decreto del 20 febbraio 2012, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 207 del 5 settembre 2012).

 


 

Articolo 1, commi 239-242
(Modifiche alla normativa su ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (c.d. attività
upstream))

 


239. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale».

240. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità»;

b) il comma 1-bis è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalità di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, o a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trent'anni, salvo l'anticipato esaurimento del giacimento, nonché la fase di ripristino finale».

241. All'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché» sono soppresse.

242. All'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: «ai commi 7 e» sono sostituite dalle seguenti: «al comma».


 

 

I commi da 239 a 242 operano una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (c.d. attività upstream).

 

Una prima modifica, contemplata dal comma 239, riguarda il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in alcune zone di mare (vale a dire all'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare poste entro 12 miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette).

Vengono infatti soppresse le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo periodo del previgente comma 17 dell’art. 6 del D.Lgs. 152/2006, il cui testo era stato da ultimo riscritto dall’art. 35 del D.L. 83/2012) che consentivano una serie di deroghe a tale divieto al fine di far salvi alcuni procedimenti concessori in corso (nonché quelli conseguenti e connessi anche ai fini di eventuali relative proroghe), confermando solo la parte della disposizione che fa salvi i titoli abilitativi già rilasciati.

Con riferimento a tali titoli abilitativi, il nuovo testo precisa che essi sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento e comunque nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Per garantire tale rispetto sono sempre assicurati gli adeguamenti tecnologici a ciò finalizzati, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale.

Alla soppressione delle deroghe consegue l’eliminazione disposizioni dettate dal terzo periodo del testo previgente del coma 17, che disciplinava proprio (attraverso sottoposizione a procedura di VIA) le modalità di autorizzazione delle attività consentite.

 

Il seguente testo a fronte (che per completezza riporta anche il primo periodo del comma 17, non oggetto di modifica) evidenzia la portata dell’intervento di modifica:

Testo previgente

Testo in vigore dal 1° gennaio 2016

17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette,

Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette.

fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.

I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale.

Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale.

 

Si ricorda che il comma 17 in questione è oggetto di modifica anche da parte della legge n. 221/2015 (c.d. collegato ambientale). L’articolo 2 di tale legge interviene infatti sulla destinazione delle somme corrispondenti all’incremento dell’aliquota di prodotto annualmente versata per la concessione di coltivazione di idrocarburi in mare, disciplinata dal sesto periodo del comma citato.

 

 

Un secondo gruppo di modifiche è contenuto nel comma 240, che prevede:

§  l’eliminazione del carattere strategico, di indifferibilità e urgenza delle c.d. attività upstream, riconoscendo alle stesse il solo carattere di pubblica utilità, che costituisce uno dei requisiti per l’emanazione del decreto di esproprio (modifica del comma 1 dell’art. 38 del D.L. 133/2014 operata dalla lettera a));

§  l’abrogazione della norma (comma 1-bis del medesimo art. 38) che prevede l’emanazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di un piano delle aree in cui sono consentite le c.d. attività upstream;

§  l’introduzione della previsione (con una modifica del comma 5 del medesimo art.38) che le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalità di cui alla legge n. 9/1991, o – come già previsto dalla legislazione previgente alla legge di stabilità in esame – a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico. Le attività continuano a svolgersi sulla base di un programma generale dei lavori articolato in una prima fase di ricerca della durata di sei anni la quale però, secondo quanto previsto dalla novella in esame, non è più prorogabile due volte per un periodo di tre anni come invece previsto dalla legislazione previgente. Alla fase di ricerca segue la fase di coltivazione della durata di 30 anni, fatto salvo –specificazione introdotta dal comma in esame - l’anticipato esaurimento del giacimento. Viene soppressa la previsione che consente la prorogabilità della durata della fase di coltivazione per una o più volte per un periodo di 10 anni in caso di adempimento degli obblighi concessori e di coltivabilità, come invece disponeva la legislazione previgente.

Si segnala il contenzioso con le regioni in atto presso la Corte costituzionale in relazione alle disposizioni dell’articolo 38 del D.L. 133/2014, su cui interviene la norma in esame (si vedano, in particolare, il ricorso della regione Abruzzo n. 35 del 5 marzo 2015, della regione Marche n. 39 del 6 marzo 2015, della regione Lombardia n. 6 del 15 gennaio 2015, della regione Puglia n. 5 del 15 gennaio 2015, della regione Puglia n. 5 del 15 gennaio 2015 e della regione Campania n. 13 del 21 gennaio 2015).

 

Il comma 241 dispone - con una modifica del comma 3-bis dell’art.57 del D.L. n. 5/2012 - che, per le infrastrutture energetiche strategiche di cui al comma 1 del medesimo art. 57, in caso di mancato raggiungimento delle intese con le Regioni, si procede esclusivamente con le modalità partecipative di cui all’articolo 14-quater, comma 3 della legge n. 241/1990, e non più anche con le modalità di cui al comma 8-bis dell’articolo 1 della legge n. 239/2004. Il richiamo a tale comma 8-bis viene infatti soppresso.

Si ricorda che il citato comma 8-bis dell’articolo 1 della legge n. 239/2004 prevede una procedura secondo la quale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali dei termini per l’espressione degli atti di assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti alle funzioni in materia energetica di cui ai commi 7 e 8 dello stesso articolo 1, il Ministero dello sviluppo economico invita le regioni a provvedere entro trenta giorni e in caso di ulteriore inerzia da parte delle stesse, rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede con la partecipazione della regione interessata. Si ricorda che la Corte Costituzionale ha affermato che “ la previsione dell’intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una “drastica previsione” della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, ma che siano necessarie idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze” (ex plurimis sentenza n. 179/2012, n. 121/2010). Solo nell’ipotesi di ulteriore esito negativo di tali procedure mirate all’accordo, può essere rimessa al Governo una decisione unilaterale (sentenze n. 165 e 33 del 2011). L’articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241/1990 – come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 2012 - dispone che, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata.

Anche sul disposto del comma 3-bis dell’articolo 57 del D.L. n. 5/2012 è in atto un contenzioso con le regioni presso la Corte costituzionale (si veda, in particolare, il ricorso per legittimità costituzionale della regione Abruzzo n. 35 del 5 marzo 2015 e n. 39 del 6 marzo 2015 della regione Marche).

 

Il comma 242 modifica il predetto comma 8-bis dell’articolo 1 della legge n. 239/2004 il quale dispone l’intervento sostitutivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri in caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa inerenti ai compiti e alle funzioni amministrative in materia energetica esercitate dallo Stato.

La modifica è finalizzata ad escludere che la procedura di intervento sostitutivo della Presidenza del Consiglio, di cui sopra, si applichi per l’adozione delle determinazioni statali in materia energetica di cui al comma 7 del medesimo articolo 1 sopra citato.

Ai sensi del citato comma 7 dell’articolo 1 della legge n. 239/2004, sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, una serie di compiti e funzioni amministrative in materia energetica. Alcune di quelle enunciate nel comma 7 prevedono esplicitamente l’intervento (intesa) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Si tratta, in particolare, delle funzioni inerenti la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico (lettera o) del comma 7) e la definizione dei princìpi per il coordinato utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e dell'Unione europea (lettera p) del comma 7[67].

 

La procedura di intervento sostitutivo della Presidenza del Consiglio di cui al comma 8-bis dunque continuerà dunque a trovare applicazione in caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa inerenti ai compiti di cui al comma 8 del medesimo articolo 1 del D.L. n. 239/2004.

 

Ai sensi del citato comma 8 dell’articolo 1 della legge n. 239/2004, sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, una serie di compiti e funzioni in materia energetica. Si segnala che tra essi ve ne sono diversi che prevedono l’intervento regionale ovvero l’intervento (intesa) della Conferenza unificata. Si ricorda in particolare: l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico; l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della convenzione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete nazionale e dei dispositivi di interconnessione; la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali; l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti; l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di importazione e vendita del gas ai clienti finali, sentita la Conferenza unificata; l’individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le amministrazioni centrali interessate, per la valutazione congiunta dei diversi provvedimenti, anche di natura ambientale e fiscale, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, dell'effettiva capacità di lavorazione e di stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali; la promozione di accordi di programma, con le regioni e gli enti locali per infrastrutture di lavorazione e di stoccaggio; l’individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali; l’individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di oleodotti.

 

In ragione delle modifiche apportate dalle legge di stabilità in esame, all’indomani dell’entrata in vigore delle stesse, l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 7 gennaio 2016 ha dichiarato che non hanno più corso le operazioni concernenti cinque delle sei richieste di referendum popolare abrogativo vertenti:

§  sui commi 1, 1-bis e 5 dell’articolo 38 del D.L. n. 133/2014;

§  sul comma 3-bis dell’articolo 57 del D.l. n. 5/2009 nella parte in cui richiamava le “modalità di cui al comma 8-bis dell’articolo 1 della legge n. 239/2004”;

§  sul comma 8-bis dell’articolo 1 della legge n. 239/2004 limitatamente al richiamo del “comma 7”.

Le richieste referendarie sono state presentate dalle assemblee regionali di Basilicata, Abruzzo, Marche, Campania, Puglia, Sardegna, Veneto, Liguria, Calabria e Molise.

L’unico quesito referendario che prosegue l’iter è quello finalizzato all’abrogazione dell’articolo 6, comma 17, terzo periodo, del D.Lgs. 152/2006, come sostituito dal comma 239 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2016, limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale” (denominazione: divieto di attività di prospezione e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento)

Il quesito è stato riformulato dall’Ufficio centrale della Corte di Cassazione, nel modo sopra esposto, ed è stato dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale, con udienza in Camera di Consiglio, il 19 gennaio 2016.


 

Articolo 1, comma 243
(Riduzione spese uffici di diretta collaborazione dei Ministri)

 


243. Nelle more dei processi di riordino previsti dall'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2016 lo stanziamento per il personale degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, compresi gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, è ridotto in misura pari al 10 per cento rispetto allo stanziamento dell'anno 2015. Per le amministrazioni che dopo il 31 dicembre 2010 hanno disposto riduzioni corrispondenti a quella prescritta dal presente comma, questa si intende già adempiuta.


 

 

Il comma 243 prevede, a decorrere dal 2016, una riduzione della spesa complessiva per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri in misura pari al 10 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2015. Sono esonerate dalla riduzione le amministrazioni che abbiano già disposto riduzioni corrispondenti successivamente al 31 dicembre 2010.

 

Secondo la lettera della disposizione, la riduzione del 10 per cento opera in attesa del processo di riordino previsto dall’art. 8 della L. 124/2015 (c.d. riforma della pubblica amministrazione), che delega il Governo a ridefinire, entro agosto 2016, la disciplina degli uffici di diretta collaborazione, prevedendo, in particolare, di attribuire al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri.

 

Sul punto, si ricorda che l’art. 14 del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 7 del D.Lgs. 300/1999 - nel quadro del più complessivo procedimento di riforma del pubblico impiego e dell’affermazione del principio di separazione tra politica e amministrazione - dispongono che per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento di delegificazione ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Tra gli obiettivi della delega per il riordino della disciplina degli uffici di diretta collaborazione di cui alla L. 124/2015, il citato art. 8 prevede altresì di garantire un'adeguata qualificazione professionale del personale ivi impiegato con eventuale riduzione del numero e la pubblicazione dei dati sui siti istituzionali delle relative amministrazioni.

 

In forza della disposizione, le amministrazioni devono ridurre le spese per il personale impiegato presso gli uffici di diretta collaborazione (ex art. 14, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001), ivi compresi gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, in misura pari al 10 per cento rispetto alle spese del 2015. Si tratta di una riduzione di carattere permanente, con decorrenza a partire dal 2016, che incide sull’ammontare dello stanziamento di risorse per la diretta collaborazione all’interno degli stati di previsione dei singoli Ministeri.

A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dai rispettivi regolamenti: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

 

In relazione alle spese per il personale degli uffici, si ricorda che l’art. 14 del D.Lgs. 165/2001 prevede che con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia, sia determinato e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Si ricorda, inoltre, che tutte le assegnazioni di personale a tali uffici, “compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine”, cessano automaticamente se non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.

 

Tuttavia, lo stesso comma in esame limita l’ambito di applicazione della riduzione prevista, stabilendo che per le amministrazioni che dopo il 31 dicembre 2010 hanno disposto riduzioni corrispondenti a quelle prescritte, queste si intendono già adempiute. Conseguentemente, la relazione tecnica afferma che gli effetti finanziari della disposizione sono valutabili solo a consuntivo.

Sul punto, è utile ricordare che la disposizione in commento segue precedenti interventi normativi che avevano già stabilito obiettivi di riduzione della spesa in questo settore, con differenti ambiti di applicazione (v. art. 9, co. 2, D.L. 78/2010; art. 16, co. 6, D.L. 66/2014).

Da un lato, le spese per gli addetti all’area della diretta collaborazione sono state già incise dalle previsioni dell’art. 16, comma 6, del D.L. 66/2014 (conv. L. 89/2014) che ha stabilito la riduzione del 20 per cento degli stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativi alle spese per le indennità spettanti al personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri con e senza portafoglio. Tale riduzione ha trovato applicazione per l'anno 2014, con riferimento alla quota corrispondente al periodo maggio-dicembre e non è stata applicata ai responsabili degli uffici.

Dall’altro, l’articolo 9, co. 2, del D.L. 78/2010 (conv. L. 122/2010) ha previsto una riduzione del 10 per cento, calcolato sull’intero importo, delle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri. Tale disposizione si è applicata nel periodo che va dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 ed è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014 dal D.P.R. 122/2013 (art. 1, co. 1, lett. a)).

 

In base alla vigente normativa, l’incarico di Capo degli uffici deve essere attribuito ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità (art. 7, co. 2, lett. e), D.Lgs. n. 300/1999). Tra le figure di vertice all’interno dell’area della diretta collaborazione dei Ministeri, di norma sono ricomprese: Capo di Gabinetto, Capo dell’ufficio legislativo, Segretario particolare del Ministro, Capo della segreteria del Ministro, Capo dell'ufficio stampa, Capi delle segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

 


 

Articolo 1, comma 244
(Concorso diplomatico)

 


244. All'articolo 4 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nei cinque anni 2010-2014» sono inserite le seguenti: «e nel triennio 2016-2018» e le parole da: «, comma 102» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»;

b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' altresì autorizzata la spesa di euro 670.984 per l'anno 2016, di euro 4.638.414 per l'anno 2017 e di euro 6.205.577 a decorrere dall'anno 2018».


 

 

Il comma 244 alla lettera a) consente una nuova deroga per il triennio 2016-2018 alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego per il concorso di accesso alla carriera diplomatica e l'assunzione di un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova; alla lettera b) reca l'autorizzazione di spesa per il triennio in esame.

 

La norma in commento reca novella al comma 3 dell'art. 4 del D.L. n. 1/2010, recante proroga missioni e disposizioni urgenti per l'attivazione del SEAE, autorizzando un'ulteriore deroga per un triennio rispetto a quella inizialmente prevista per il quinquennio 2010-2014.

Il richiamato comma 3 disponeva, ai fini dell’entrata in funzione, a partire dall’aprile 2010, del nuovo Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) chiamato ad assistere l’Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’UE, secondo quanto previsto dal Trattato di Lisbona, che il Ministero degli affari esteri fosse autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, per il quinquennio 2010-2014, ad indire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova, specificando che tale contingente era comprensivo delle assunzioni già consentite ai sensi di alcune disposizioni.

Tali disposizioni sono:

§  articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244;

§  articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

§  articolo 1, comma 103, della legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311).

 

Il richiamato art. 3, co. 102, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, co. 523 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 ('Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007'), ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

Il richiamato art. 66, co. 9, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, dispone che per l'anno 2012, le amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, co. 523, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

Il richiamato art. 1, co. 103, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, dispone che a decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, e le aziende ed enti di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (recante 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche') possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

 

La lettera b) del comma in commento reca l'autorizzazione di spesa, quantificata in euro 670.984 per l’anno 2016, di euro 4.638.414 per l’anno 2017 e di euro 6.205.577 a decorrere dall’anno 2018.

La relazione tecnica precisa che gli importi autorizzati, per ciascun anno del triennio, corrispondono agli oneri delle assunzioni al netto del risparmio da turn over.


 

Articolo 1, comma 245
(Assunzione di magistrati)

 


245. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2016, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso. A tal fine, è autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l'anno 2016, di euro 25.043.700 per l'anno 2017, di euro 27.387.210 per l'anno 2018, di euro 27.926.016 per l'anno 2019, di euro 35.423.877 per l'anno 2020, di euro 35.632.851 per l'anno 2021, di euro 36.273.804 per l'anno 2022, di euro 37.021.584 per l'anno 2023, di euro 37.662.540 per l'anno 2024 e di euro 38.410.320 annui a decorrere dall'anno 2025.


 

 

Il comma 245 autorizza il Ministero della Giustizia ad assumere magistrati ordinari che siano vincitori di concorso, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente.

Autorizza al contempo la relativa spesa, di cui stabilisce gli importi: 20,94 milioni di euro per l'anno 2016; 25,04 milioni per il 2017; 27,38 milioni per il 2018; 27,92 milioni per il 2019; 35,42 milioni per il 2020; 35,63 milioni per il 2021; 36,27 milioni per il 2022, 37,02 milioni per il 2023; 37,66 milioni per il 2024; 38,41 milioni a decorrere dall'anno 2025.

La relazione tecnica che corredava il disegno di legge di stabilità esplicitava che la disposizione è volta a consentire al Ministero della giustizia - in aggiunta alle sue facoltà assunzionali - di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 365 posti, bandito con decreto ministeriale 30 ottobre del 2013, le cui procedure sono in fase di conclusione. La relativa graduatoria sarà approvata entro il mese di dicembre 2015. Tale disposizione comporta oneri aggiuntivi per il triennio 2016/2018, con decorrenza 1° gennaio 2016, riferiti ad un contingente massimo di 300 unità.

La legge 13 novembre 2008, n. 181, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, prevede che il ruolo organico della magistratura ordinaria conti 10.151 unità. Secondo i dati pubblicati sul sito ufficiale del Consiglio Superiore della Magistratura (ultima consultazione: 22 ottobre 2015) cui l'articolo 105 della Costituzione attribuisce competenza in materia di assunzioni dei magistrati, attualmente i magistrati ordinari in servizio sono 9.124. Pertanto, il numero dei magistrati per i quali si dovrebbe bandire il concorso da uditore Giudiziario risulta pari a 1.027 unità. Peraltro, lo stesso sito del CSM informa che il numero di posti vacanti negli Uffici Giudiziari è 1.229, e avverte che differenze tra magistrati in servizio negli Uffici Giudiziari e posti in organico coperti sono dovute a magistrati in sovrannumero.

L'articolo 106 della Costituzione prescrive che le nomine dei magistrati abbiano luogo per concorso.

Articolo 1, comma 246
(Finanziamento collegi universitari)

 

246. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui agli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

 

 

Il comma 246 autorizza la spesa integrativa di € 3 mln per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 per interventi in favore dei collegi universitari di merito (artt. 15-17 D.Lgs. 68/2012).

Le risorse sono allocate sul cap. 1696 dello stato di previsione del MIUR[68] e sono pari, per il 2016, a € 16,8 mln.


 

Articolo 1, commi 247-251
(Accesso di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca)

 


247. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 47 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.

248. L'assegnazione alle singole università dei fondi di cui al comma 247 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR).

249. L'assegnazione agli enti pubblici di ricerca dei fondi di cui al comma 247 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto dei medesimi criteri di riparto del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca.

250. La quota parte delle risorse di cui al comma 247 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 247 a 249 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca.

251. Per il medesimo fine di cui al comma 247 e tenendo conto della situazione di bilancio delle singole università, all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «A decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2015» e dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dall'anno 2016, alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240».


 

 

I commi 247-250 recano un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 47 mln per il 2016 e di € 50,5 mln dal 2017, nonché del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR (FOE) di € 8 mln per il 2016 e di € 9,5 mln dal 2017, finalizzato all’assunzione di ricercatori, rispettivamente, nelle università e negli enti di ricerca[69].

 

In particolare, l’incremento del FFO (che si aggiunge a quello previsto dal co. 261 della legge in commento) è finalizzato all’assunzione di ricercatori con contratti triennali non rinnovabili (art. 24, co. 3, lett. b), L. 240/2010) – c.d. tipo B e al loro, eventuale, consolidamento nella posizione di professore associato.

Al riguardo, la relazione tecnica aggiornata a seguito delle modifiche intervenute durante l’esame al Senato, precisa che “l’assegnazione delle risorse alle università rappresenterà, a regime, un cofinanziamento per circa il 70% del costo del professore associato ovvero della qualifica cui sono destinati i ricercatori chiamati qualora ottengano l’abilitazione scientifica nazionale. (…) In tal caso (ovvero non prima dell’anno 2019) il differenziale di costo sarà quindi coperto dalle singole università a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali”.

Anche per quanto riguarda i ricercatori da assumere negli enti di ricerca, la medesima relazione precisa che gli oneri connessi all’attribuzione delle fasce stipendiali successive a quella di ingresso rimangono a carico dei bilanci dei singoli enti ed istituzioni di ricerca.

 

L’art. 24, co. 3, della L. 240/2010 ha individuato due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato.

La prima (lett. a) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte (RtD di tipo A). Detti contratti possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito[70].

La seconda (lett. b) è riservata a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), oppure, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere - nonché, ai sensi dell’art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all’art. 1, co. 14, della L. 230/2005 - e consiste in contratti triennali non rinnovabili (RtD di tipo B). Detti contratti sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno[71].

Il co. 5 dello stesso art. 24 prevede che nel terzo anno di questa seconda tipologia di contratto l’università, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato.

È utile ricordare che, sulla base della stessa L. 240/2010, la figura del ricercatore a tempo indeterminato è stata posta ad esaurimento. Infatti, l’art. 29 ha disposto che, dalla data dell’entrata in vigore della legge, per la copertura – fra gli altri – dei posti di ricercatore le università potevano avviare solo le procedure da essa previste.

 

L’assegnazione alle singole università e agli enti di ricerca delle risorse è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto, per le università, dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e, per gli enti di ricerca, degli stessi criteri con i quali viene ripartito il FOE.

 

Il rapporto finale della VQR 2004-2010 è stato presentato dall'ANVUR nel giugno 2013[72]. Successivamente, a seguito di varie segnalazioni, i risultati della valutazione sono stati aggiornati, secondo quanto indicato dall'ANVUR nella news del 30 gennaio 2014.

La VQR 2011-2014 è stata avviata, sulla base delle Linee guida emanate con DM 458/2015 del 27 giugno 2015, con bando riveduto e approvato per la pubblicazione dal Consiglio Direttivo ANVUR dell’11 novembre 2015. Si concluderà con la pubblicazione dei risultati il 31 ottobre 2016.

 

I criteri per la ripartizione del FOE sono stati definiti con il d.lgs. 213/2009.

In particolare, l’art. 4 del d.lgs. 213/2009, come modificato dall’art. 23 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), prevede che la ripartizione del FOE è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all’art. 5[73] e considerando la specifica missione dell'ente, nonché tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7% del Fondo (c.d. quota premiale), soggetta ad incrementi annuali, dei risultati della VQR e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. Dispone, altresì, che i criteri e le motivazioni di assegnazione di tale quota sono disciplinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare[74].

Da ultimo, il riparto del FOE per il 2015 è stato operato con DM 10 agosto 2015, n. 599.

 

La quota delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità previste rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del FFO e del FOE.

 

Con riferimento al FOE, si ricorda che, sempre a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 23 del D.L. 104/2013, l’art. 4 del d.lgs. 213/2009 prevede già che le quote del Fondo assegnate per specifiche finalità, che non possono essere più utilizzate per tali scopi, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli enti, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del MIUR.

 

Il comma 251 modifica la disciplina relativa alla stipula di contratti per i ricercatori universitari a tempo determinato, in particolare, prevedendo che, dal 2016, le università virtuose” possono procedere alle assunzioni di ricercatori di tipo A senza le limitazioni derivanti dalla disciplina del turn-over.

Nello specifico, novellando l’art. 66, co. 13-bis, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), stabilisce anzitutto che è applicabile al solo 2015 la disciplina – introdotta dalla L. 190/2014 (L. stabilità 2015), che, secondo la stessa L. 190/2014, decorreva dal 2015 -  in base alla quale le università che erano in una situazione finanziaria solida (ovvero che, in particolare, riportavano un indicatore delle spese di personale inferiore all’80%[75]), potevano procedere alla stipula di contratti per ricercatori a tempo determinato sia di tipo A sia di tipo Bin aggiunta” alle facoltà assunzionali previste per il sistema universitario dallo stesso comma 13-bis, “anche” utilizzando le cessazioni dei ricercatori di tipo A avvenute nell’anno precedente, già assunti a valere sulle facoltà assunzionali di cui allo stesso comma 13-bis.

In base alla relazione tecnica e alla relazione illustrativa allegate al disegno di legge di stabilità 2015 (A.C. 2679-bis) la previsione avrebbe consentito, in particolare, “la possibilità di sostituire, senza gravare sui punti organico, il 100% dei ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a)” della L. 240/2010 già assunti a valere sui punti organico[76].

 

In secondo luogo, il comma 251 prevede che, a decorrere dal 2016, le medesime università che si trovano nella situazione relativa all'indicatore delle spese di personale sopra indicata possono procedere all’assunzione (solo) di RtD di tipo A senza soggiacere alle limitazioni da turn over.

In sostanza, la disposizione supera – come chiariva la relazione tecnica allegata al ddl di stabilità 2016 (A.S. 2111) – i limiti assunzionali massimi per l’assunzione di ricercatori di tipo A, che erano costituiti dal 100% delle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

 

Con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei RtD di tipo B, resta invece fermo quanto disposto dal D.Lgs. 49/2012 e dal D.P.C.M. 31 dicembre 2014.

Al riguardo, si rinvia al quadro normativo illustrato nella scheda di commento relativa al comma 206.

Con riferimento a quest’ultima previsione, la stessa relazione tecnica allegata all’A.S. 2111 evidenziava che, dal momento che i costi stipendiali dei ricercatori di tipo A continuano ad essere presi in considerazione ai fini degli indicatori di bilancio in base ai quali vengono graduate le facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei RtD di tipo B dell’anno successivo, ogni ateneo sarebbe stato fortemente responsabilizzato a programmare un numero di contratti di RtD di tipo A sostenibile dal punto di vista del bilancio, per evitare riduzioni del numero delle assunzioni di personale a tempo indeterminato.


 

Articolo 1, comma 252
(Stanziamento per la formazione specialistica dei medici)

 


252. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2016, di 86 milioni di euro per l'anno 2017, di 126 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.


 

 

Il comma 252 reca uno stanziamento aggiuntivo, pari a 57 milioni di euro per il 2016, 86 milioni per il 2017, 126 milioni per il 2018, 70 milioni per il 2019 e 90 milioni annui a decorrere dal 2020, per la formazione specialistica dei medici, al fine di aumentare il numero dei relativi contratti.

 

Si ricorda che questi ultimi sono stipulati dai medici specializzandi con l'università, ove abbia sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel cui territorio abbiano sede le aziende sanitarie le cui strutture siano parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione.

 


 

Articolo 1, comma 253
(Contribuzione previdenziale per gli iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria)

 


253. All'articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, gli iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria, a partire dal quinto anno di corso e sino all'iscrizione nel relativo albo professionale, al fine di rafforzare la propria posizione previdenziale, possono facoltativamente provvedere all'iscrizione e al pagamento della relativa contribuzione presso la “Quota A” del Fondo di previdenza generale gestito dall'ente di previdenza di cui all'elenco A, nono capoverso, annesso al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. L'ammontare del contributo e le modalità del versamento vengono determinati dal consiglio di amministrazione dell'ente di cui al primo periodo, tenendo conto della capacità reddituale degli interessati. Per le finalità di cui al presente comma, l'ente può favorire l'iscrizione e il pagamento della contribuzione da parte degli studenti di cui al primo periodo anche attraverso prestiti d'onore. Dall'applicazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».


 

 

Il comma 253 introduce la possibilità, per gli iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria, ovvero ai corsi assimilati, di corrispondere la contribuzione previdenziale, relativa alla cosiddetta quota A del Fondo di previdenza generale dell'ENPAM, per il periodo intercorrente tra il quinto anno di corso e l'iscrizione al relativo albo professionale, secondo gli importi e le modalità determinati - tenendo conto della capacità reddituale degli interessati - dal medesimo ENPAM. Si prevede altresì che quest'ultimo possa favorire l'iscrizione ed il pagamento della contribuzione, da parte degli studenti in esame, attraverso prestiti d'onore.


 

Articolo 1, comma 254
(Risorse per il diritto allo studio universitario)

 

254. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è incrementato di 54.750.000 euro per l'anno 2016 e di 4.750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

 

 

Il comma 254 incrementa di € 54.750.000 per il 2016, e di € 4.750.000 dal 2017, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari (art. 18, d.lgs. 68/2012).

Le risorse sono allocate sul cap. 1710 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, in base al Decreto 482300 del 28 dicembre 2015- Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016 – 2018 – per il 2016 ammontano a € 216,8 mln.

Di seguito si riporta l’andamento delle risorse allocate sul cap. 1710 (che fino al 2011 assumeva la denominazione di cap. 1695) nel periodo 2006-2015:

 

 

(milioni di euro)

2006
(cons.)

2007
(cons.)

2008
(cons.)

2009
(cons.)

2010
(cons.)

2011
(cons.)

2012
(cons.)

2013
(cons.)

2014
(cons.)

2015
(ass.to)

177,0

166,9

152,0

246,5

99,7

101,6

164,7

149,2

162,7

162,0

 

 


 

Articolo 1, comma 255
(
Borse di studio figli delle vittime del terrorismo)

 

255. A decorrere dall'anno 2016 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di 250.000 euro annui.

 

 

Il comma 255 autorizza - a decorrere dal 2016 - un incremento di spesa pari a 250 mila euro annui per borse di studio (per gli anni del ciclo scolastico ed universitario), riservate a coloro che hanno subito un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

L'autorizzazione di spesa è infatti a valere sull'articolo 4 della legge n. 407 del 1998 (recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata").


 

Articolo 1, comma 256
(Finanziamento scuole paritarie)

 

256. All'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «annui a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015 e di 228.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

 

 

Il comma 256 incrementa di 28 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, lo stanziamento previsto per le scuole paritarie a seguito della legge di stabilità 2014.

 

In particolare, dispone che, dal 2016, lo stanziamento previsto dall’art. 1, co. 169, della L. 190/2014 è pari a 228 milioni di euro.

 

Le risorse sono allocate sul cap. 1477 dello stato di previsione del MIUR e per il 2016 sono pari, in base al Decreto 482300 del 28 dicembre 2015- Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016 – 2018 a € 500,5 mln.

Al riguardo si ricorda che la competenza amministrativa relativa ai contributi alle scuole non statali[77] è stata attribuita alle regioni dall'art. 138, co. 1, lett. e), del D.lgs. 112/1998.

 

L’art. 1, co. 635, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha incrementato, per complessivi 100 milioni di euro, a decorrere dal 2007, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base “Scuole non statali” dello stato di previsione del MIUR, da destinare prioritariamente alle scuole per l’infanzia.

 

Al riguardo, con la sentenza n. 50 del 2008, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, per violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle regioni, l’erogazione di uno stanziamento statale vincolato relativo ad un settore ricadente nelle funzioni amministrative di competenza regionale. La medesima sentenza, peraltro, ha fatto salvi gli eventuali procedimenti in corso, anche se non esauriti, a garanzia della continuità di erogazione di finanziamenti inerenti a diritti fondamentali dei destinatari[78].

È, dunque, intervenuto l’art. 2, co. 47, della L. 203/2008 (L. finanziaria 2009), che ha disposto che, fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, con decreto interministeriale, sentita la Conferenza Stato–regioni, dovevano essere stabiliti i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie per la realizzazione delle misure relative al “programma di interventi in materia di istruzione”.

 

Contestualmente, infatti, la legge di bilancio per il 2009 (L. 204/2008) ha inserito nello stato di previsione del MIUR – esclusivamente per l’esercizio 2009 –, nell’ambito della Missione Istruzione scolastica, un nuovo programma 1.10 – Interventi in materia di istruzione, con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2009. Le risorse sono state allocate nel cap. 1299 - Somme da trasferire alle regioni per il sostegno delle scuole paritarie, di nuova istituzione[79].

 

Il D.I. 28 maggio 2009, con il quale è stata data attuazione al citato art. 2, co. 47, della L. 203/2008, nel ripartire fra le regioni l’importo di 120 mln di euro, ha precisato che tali risorse erano destinate a integrare i contributi per le istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado. L’integrazione era riferita alla circostanza che altre risorse da destinare al sostegno delle scuole paritarie risultavano allocate sul cap. 1477 (Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d’Aosta) dello stato di previsione del MIUR ed erano erogate direttamente alle scuole.

 

L’autorizzazione di spesa di cui all’art. 2, co. 47, della L. finanziaria 2009 è stata rifinanziata per gli anni successivi[80] (e si è sempre sommata alle risorse presenti sul cap. 1477):

 

Provvedimento

Anno

Onere annuo (mln)

Art. 2, co. 250, L. 191/2009 (elenco 1, allegato)

2010

€ 130[81]

Art. 1, co. 40, L. 220/2010

2011

€ 245[82]

Art. 33, co. 16, L. 183/2011

2012

€ 242

Art. 1, co. 263, L. 228/2012

2013

€ 223[83]

Art. 1, co. 260, L. 147/2013

2014

€ 220[84]

 

L’art. 1, co. 169, della L. 190/2014 ha, infine, autorizzato la spesa di € 200 mln annui, a decorrere dal 2015, da destinare al sostegno alle scuole paritarie (ad esclusione di quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano)[85], a tal fine richiamando l’art. 1, co. 13, della L. 62/2000, il cui stanziamento, relativo ai contributi erogati dal MIUR direttamente a tali scuole, era allocato proprio sul cap. 1477.

Con tale novità si è dunque inteso superare l’imputazione di parte delle risorse per le scuole paritarie al cap. 1299, che comportava il trasferimento delle risorse alle regioni.


 

Articolo 1, comma 257
(Personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali)

 


257. Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 

 

Il comma 257 prevede che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il mantenimento in servizio è autorizzato con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.


 

Articolo 1, comma 258
(Fondo per l’acquisto di libri di testo)

 


258. Per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del suddetto contributo sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché di assegnazione e di erogazione dello stesso.


 

 

Il comma 258 istituisce, per il triennio 2016-2018, un nuovo Fondo nello stato di previsione del MIUR, finalizzato a sostenere le spese per l’acquisto di libri di testo e di altri materiali didattici, anche digitali.

 

In particolare, il Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, è finalizzato a concorrere alle spese sostenute e non coperte da altri contributi pubblici per l’acquisto di libri di testo e di altri materiali didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione scolastica fino all’assolvimento dell’obbligo.

Per la definizione di criteri e modalità relativi all’individuazione dei destinatari del contributo, all’assegnazione e all’erogazione dello stesso, si prevede l’intervento, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Si specifica peraltro sin d’ora che i destinatari sono individuati sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

 

Le risorse sono allocate sul cap. 1501 dello stato di previsione del MIUR[86] e si aggiungono a quelle previste nello stato di previsione del Ministero dell’Interno (cap. 7243), destinate alla fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell’obbligo ed al comodato nella scuola superiore.

In materia, si ricorda che l’articolo 23, comma 5, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) ha autorizzato, a decorrere dal 2013, la spesa di € 103 mln affinché i comuni provvedano, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della L. 448/1998, a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico, in possesso dei requisiti richiesti[87], e la fornitura in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore, in possesso dei requisiti richiesti.

Qui ulteriori approfondimenti.


 

Articolo 1, comma 259
(Disposizioni in materia di rientro di lavoratori dall’estero)

 


259. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per il regime agevolativo di cui al presente articolo».


 

 

Il comma 259 reca disposizioni in materia di rientro dei lavoratori dall’estero, in sostanza prorogando al 2017 (più precisamente per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo) i benefici fiscali previsti nella legge n. 238 del 2010 (detassazione IRPEF del reddito da lavoro del 70 o dell’80 per cento, secondo il sesso del lavoratore), in favore dei soggetti rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, previa specifica opzione in tal senso da parte degli interessati.

 

Più in dettaglio, viene aggiunto un periodo all’articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (che attua la delega fiscale con riferimento all’internazionalizzazione delle imprese).

 

Al riguardo occorre ricordare che l’articolo 10, comma 12-octies, del D.L. 192/2014 aveva prorogato al 31 dicembre 2017 gli incentivi fiscali disciplinati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238; tali incentivi sono finalizzati al rientro in Italia di cittadini dell’Unione europea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all’estero. Il beneficio fiscale consiste in una riduzione al 20 per cento per le lavoratrici ed al 30 per cento per i lavoratori della base imponibile IRPEF, con riferimento al reddito di lavoro dipendente, d’impresa o di lavoro autonomo.

Con l’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 si è provveduto a ridisciplinare la materia del rientro dei lavoratori all’estero. Le norme hanno introdotto una agevolazione temporanea per i lavoratori che rivestono ruoli direttivi, ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno due anni, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato: per questi soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del settanta per cento del suo ammontare. L'attività lavorativa va prestata prevalentemente nel territorio italiano, deve essere svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Le agevolazioni previste si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi.

Si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione della disciplina attuativa delle norme introdotte anche con riferimento al coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio. Si chiarisce che le agevolazioni si applicano anche ai beneficiari ex lege n.238/2010, le cui categorie vengono individuate, tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali, con il menzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L’articolo 16, contestualmente, nel quadro del riordino delle vigenti agevolazioni sul rientro dei lavoratori dall’estero, ha abrogato le norme del decreto-legge n. 192 del 2014 che – come accennato all’inizio - avevano prorogato l’efficacia della agevolazione ex lege n. 238 del 2010, a partire dal 6 ottobre 2015.

 

Le norme in esame chiariscono che i lavoratori che rientrano in Italia beneficiando della parziale detassazione IRPEF disposta della legge 30 dicembre 2010, n. 238, rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, hanno la facoltà di optare per l’applicazione, con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 1° aprile 2016 (tre mesi dall’entrata in vigore della norma in esame), nel periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, tra:

§  il regime disposto dalla legge n. 238/2010, nei limiti e alle condizioni indicati dalla legge stessa; l’agevolazione consiste nella parziale detassazione IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa; tali redditi concorrono alla base imponibile nella misura, rispettivamente, del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori (con detassazione rispettivamente dell’ottanta e del settanta per cento);

§  in alternativa, il regime previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, che prevede, in presenza dei requisiti di legge, di sottoporre il reddito di lavoro dipendente a IRPEF per il settanta per cento del suo ammontare (con detassazione del 30 per cento).

 

In sostanza, con le disposizioni in esame si proroga al 31 dicembre 2017 l’insieme di benefici fiscali previsti nella legge n. 238 del 2010, in favore dei soggetti rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015.


 

Articolo 1, comma 260
(Misure per la ricerca scientifica e tecnologica)

 


260. All'articolo 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente capo le imprese, le università, gli enti e gli organismi di ricerca, le costituende società composte da professori, ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, l'ENEA, l'ASI e i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche congiuntamente ad uno o più degli altri soggetti indicati dal presente comma, o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi o da altri interventi di sostegno su progetto o programma, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale»;

b) al comma 4, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma, anche autonomamente presentato, da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società».


 

 

Il comma 260, interviene al fine di modificare alcune disposizioni in materia di misure di sostegno per la ricerca scientifica e tecnologica. Nello specifico si estende la tipologia dei soggetti ammissibili agli incentivi prevedendo, tra l’altro, anche società composte da professori e ricercatori ed altri enti pubblici che operano in alcuni settori della ricerca e si inserisce, tra le attività ammesse all’intervento di sostegno, anche quella industriale, di sviluppo precompetitivo e di diffusione di tecnologie.

Più in particolare il comma 260 interviene sull’articolo 60 del decreto-legge n. 83 del 2012 sostituendo il comma 3 e aggiungendo, al comma 4, la lettera f-bis):

§  la lettera a) sostituisce il comma 3 dell’articolo 60, D.L. 83/2012 confermando tra i soggetti ammissibili agli interventi di sostegno: le imprese, le università, gli enti e gli organismi di ricerca, o “qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi” e inserendo anche altre figure giuridiche, tra cui:

-       le costituende società composte da professori, ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca;

-       ENEA;

-       ASI;

-       dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche congiuntamente ad uno o più degli altri soggetti indicati dal comma citato.

Si tratta, ai sensi della citata disposizione, di dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo di università, osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di enti pubblici e istituzioni di ricerca, di ENEA, di ASI e del corpo forestale dello Stato.

I soggetti appena elencati, al fine di beneficiare del sostegno, devono essere residenti ovvero devono avere stabile organizzazione nel territorio nazionale;

§  la lettera b) inserisce la lettera f-bis), al comma 4, articolo 60, del decreto-legge n. 83/2012 ammettendo ai benefici anche le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma, anche autonomamente presentato, da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società.

 

Si ricorda che il comma 4 dell’articolo 60 già prevedeva, tra gli interventi per i quali è ammesso il contributo le seguenti tipologie, che risultano confermate:

a)    interventi di ricerca fondamentale, diretti a sostenere l'avanzamento della conoscenza;

b)   interventi di ricerca industriale, estesi a eventuali attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale nazionale;

c)    appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati con pubbliche amministrazioni, in risposta a esigenze di particolare rilevanza sociale (social big challenges);

d)   azioni di innovazione sociale (social innovation);

e)    interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello qualitativo, di trasferimento tecnologico e spin off di nuova imprenditorialità innovativa, finalizzati in particolare allo sviluppo di grandi aggregazioni (cluster) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale;

f)    interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari e internazionali.

Inoltre, come misure di sostegno sono previsti i contributi a fondo perduto, il credito agevolato, il credito di imposta ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la prestazione di garanzie, le agevolazioni fiscali cui all'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i voucher individuali di innovazione che le imprese possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con gli organismi di ricerca presenti nel territorio nazionale.

Infine l’articolo 61, del decreto-legge 83/2012 prevede che le tipologie di intervento di cui all'articolo 60, comma 4 (contributi a fondo perduto, credito agevolato, credito di imposta, prestazione di garanzie, agevolazioni fiscali e i voucher) sono sostenute con le risorse a valere sul Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), istituito dall'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Fondo per gli investimenti nella Ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)

 

Il Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) è stato. istituito dall'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Esso opera attraverso l'esistente contabilità speciale esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedano rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri interventi

Si ricorda che con D.M. 115/2013 sono state disciplinate le modalità di utilizzo e gestione e altre disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie. Nell'ambito delle disponibilità annuali del FIRST, il Ministero riserva una quota non inferiore al 10 per cento a progetti nei quali risultino coinvolti esclusivamente ricercatori di età non superiore ai 40 anni compiuti, sia appartenenti, con la qualifica di docente o ricercatore, ai ruoli delle università, statali e non statali, legalmente riconosciute e istituite nel territorio dello Stato, o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero, sia non appartenenti ai ruoli sopra indicati ma in possesso del titolo di dottore di ricerca.

Le disponibilità del FIRST sono alimentate in via ordinaria dai conferimenti annualmente disposti dalla legge di stabilità, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, dalle risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito del riparto dell'apposito Fondo.

Con il D.M.6/2015 è avvenuta la ripartizione delle disponibilità per l'anno 2014 del Fondo pari a 62.577.689 (capitolo 7245)

 

 


 

Articolo 1, comma 261
(Quota premiale università)

 

261. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

 

 

Il comma 261 incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di 25 milioni di euro per il 2016 e di 30 milioni di euro annui dal 2017, al fine di aumentare la quota premiale.

 

Si tratta di un incremento che segue a quello disposto, per 150 milioni di euro dal 2015, per le medesime finalità, dall’art. 1, co. 172, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e a quello previsto, per altre finalità, dal commi 206 e 247 della legge in commento.

 

L’art. 2 del D.L. 180/2008 (L. 1/2009) ha previsto che una quota non inferiore al 7% del FFO, con incrementi negli anni successivi, deve essere ripartita tra le università in relazione alla qualità dell’offerta formativa e dei risultati dei processi formativi, alla qualità della ricerca scientifica, alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche.

 

Sulla misura della quota premiale è, poi, intervenuto l'art. 13 della L. 240/2010 che, in particolare, ha previsto che gli incrementi della quota premiale sono disposti annualmente in misura compresa tra lo 0,5% e il 2%. In seguito, l'art. 60 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha disposto che la quota premiale è determinata in misura non inferiore al 16% per l'anno 2014, al 18% per l'anno 2015 e al 20% per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2% e fino ad un massimo del 30% del FFO; di tale quota, almeno 3/5 sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e 1/5 sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento[88]. L'applicazione delle previsioni sulla misura della quota premiale non può, comunque, determinare la riduzione della quota del FFO spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5% dell'anno precedente[89].

 


 

Articolo 1, comma 262
(Istituto industrie artistiche di Pescara)

 


262. Al fine di garantire lo sviluppo coordinato della formazione, ricerca e innovazione in settori strategici orientato al design del prodotto, della comunicazione e dei servizi nella regione Abruzzo e nei territori adriatici ad essa viciniori, è costituito l'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara, mediante trasformazione dell'attuale sede decentrata dell'ISIA di Roma istituita con autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato lo statuto dell'Istituto, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. In sede di prima applicazione lo statuto è deliberato da un comitato costituito dal presidente e dal direttore in carica dell'ISIA di Roma, integrato da un esperto nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In sede di definizione del regolamento didattico dell'Istituto, agli studenti iscritti ai corsi decentrati a Pescara dell'ISIA di Roma è sempre garantita la possibilità del completamento del percorso di studi previsto dall'ordinamento in corso. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


 

 

Il comma 262 istituisce l’Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara, mediante trasformazione dell’attuale sede decentrata dell’ISIA di Roma.

 

La L. 508/1999 ha disposto, all’art. 2, che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati (gestiti dagli Enti locali dove tali Istituti hanno sede) costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'art. 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).

Le istituzioni sono “sedi primarie di alta formazione, specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione”, sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile.

Esse istituiscono e attivano corsi di formazione – ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado –, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione, e rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, oltre che di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale.

 

Lo statuto del nuovo ISIA deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Al riguardo, da un lato si richiamano le procedure definite con il D.P.R. 132/2003, dall’altro si prevede che il primo statuto è deliberato da un comitato costituito dal presidente e dal direttore dell’ISIA di Roma, integrato da un esperto nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

L’art. 14, co. 2, lett. a), del D.P.R. 132/2003 dispone che, in sede di prima applicazione, lo statuto “è deliberato dagli attuali organi di gestione, integrati con due rappresentanti degli studenti, sentito il collegio dei professori”.

A sua volta, il co. 3 prevede che lo statuto è deliberato e trasmesso (entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento) al Ministero per l'approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il MEF e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Sembrerebbe, dunque, che il richiamo alle procedure di cui al D.P.R. 132/2003 debba intendersi con riferimento a quanto disposto dal co. 3 dello stesso D.P.R. (e non anche dal co. 2, lett. a)).

In sede di definizione del regolamento didattico, agli studenti iscritti a Pescara deve essere garantito il completamento del percorso di studi previsto dall’ordinamento in corso.

Al riguardo si evidenzia che a Pescara si svolgono il corso di Diploma Accademico di primo livello in “Disegno industriale”, che si articola in un piano degli studi di durata triennale, e il corso biennale per il Diploma Accademico di secondo livello in “Multimedia Design”.

L’art. 14, co. 2, lett. b), del D.P.R. 132/2003 prevede che, in sede di prima applicazione, il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione.

 


 

Articolo 1, commi 263-273
(Soggetti salvaguardati dall’incremento dei requisiti pensionistici)

 


263. A seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia indicate nell'alinea del comma 265 resa possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa, i complessivi importi indicati al quarto periodo dell'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono così rideterminati: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 2.380,0 milioni di euro per l'anno 2016, 2.051,1 milioni di euro per l'anno 2017, 1.340,3 milioni di euro per l'anno 2018, 583,3 milioni di euro per l'anno 2019, 294,1 milioni di euro per l'anno 2020, 138,0 milioni di euro per l'anno 2021, 73,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 146.166 soggetti. Per effetto delle rideterminazioni di cui al primo periodo del presente comma, ai maggiori oneri pari a 122,1 milioni di euro per l'anno 2020, 89,0 milioni di euro per l'anno 2021, 69,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 86,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 69 milioni di euro per l'anno 2022 e a 8,9 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. La ripartizione dei complessivi limiti di spesa e numerici di cui al primo periodo del presente comma è effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del predetto comma 235 è incrementata di 497 milioni di euro per l'anno 2016, 369,9 milioni di euro per l'anno 2017, 79,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 72,7 milioni di euro per l'anno 2019.

264. I lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) i quali, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia che ha dato luogo alla rideterminazione degli oneri di cui al comma 263 del presente articolo e che, in applicazione del procedimento di cui all'articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha disposto il riconoscimento dell'applicazione della salvaguardia anche ai titolari di congedo, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o di permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, eccedenti il limite numerico previsto dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dalla legge 10 ottobre 2014, n. 147, hanno ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1° settembre 2015, possono accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

265. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 263, le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dall’articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni, dall’ articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall’ articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall’articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento, relativo ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012 di cui alla presente lettera, può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma;

b) nel limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

e) nel limite di 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

266. Per i lavoratori di cui al comma 265, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel medesimo comma 265.

267. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al comma 265, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

268. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui ai commi da 263 a 270 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa anche in via prospettica determinati ai sensi dei commi 265 e 270, primo periodo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dai commi da 265 a 267.

269. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 268 sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147. All'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, le parole da: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» fino a: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre».

270. I benefìci di cui ai commi da 265 a 267 sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel limite massimo di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018, 258 milioni di euro per l'anno 2019, 171 milioni di euro per l'anno 2020, 107 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 263, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 2.593 milioni di euro per l'anno 2016, 2.438,1 milioni di euro per l'anno 2017, 1.676,3 milioni di euro per l'anno 2018, 841,3 milioni di euro per l'anno 2019, 465,1 milioni di euro per l'anno 2020, 245 milioni di euro per l'anno 2021, 114 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 172.466 soggetti.

271. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, è altresì incrementata, sulla base dei risparmi accertati ai sensi del comma 263 per gli anni 2013 e 2014 ammontanti a complessivi 485,8 milioni di euro, nella misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l'anno 2022 e i predetti residui provenienti dagli anni 2013 e 2014 iscritti in bilancio costituiscono economie da registrare in sede di rendiconto 2015.

272. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 263 a 270 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi dei commi 263 e 271, è ridotta di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018, 215,7 milioni di euro per l'anno 2019, 100 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023.

273. Ai fini del concorso alla copertura dei maggiori oneri conseguenti al potenziamento delle misure di sostegno al reddito per le situazioni di disagio previste dalla presente legge, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata dalla presente legge, è ridotta di 124 milioni di euro per l'anno 2016.


 

 

I commi da 263 a 273 prevedono il settimo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica (D.L. n. 201/2011, art. 24 - c.d. Riforma Fornero), garantendo l’accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti a un massimo di ulteriori 26.300 soggetti, sia individuando nuove categorie di soggetti beneficiari, sia incrementando i contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 60 mesi successivi all’entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti. Per effetto di tali disposizioni il limite massimo numerico di soggetti salvaguardati viene stabilito a 172.466.

Si fa presente che le prime indicazioni operative per l’applicazione delle suddette disposizioni sono state fornite con Circolare INPS n. 1 dell’8 gennaio 2016.

 

Più specificamente, viene previsto che i requisiti per l’accesso al sistema previdenziale vigenti prima della riforma pensionistica continuino ad applicarsi a specifiche categorie di lavoratori, nei limiti di determinati contingenti (comma 265):

§  nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro 12 mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore della riforma pensionistica. Per quanto concerne, specificamente, i versamenti volontari, questi possono riguardare (anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184/1997) anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa; il versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile (in tal caso, ai sensi del successivo comma 266, per i lavoratori già autorizzati ai versamenti volontari, è prevista la riapertura, a domanda, dei termini per i versamenti relativi ai 12 mesi successivi alla fine della fruizione dell’indennità di mobilità); eventuali periodi di sospensione dell’indennità di mobilità per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato, mantenendo l’iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa e non comportano l’esclusione dall’accesso alle salvaguardie (lettera a));

§  nel limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori (prosecutori volontari) di cui all’articolo 1, comma 194, lettere e) ed f), della legge n.147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che maturano i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 60 mesi dalla sua entrata in vigore (lettera b));

§  nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettera b), c) e d), della legge n.147/2013 (legge di stabilità per il 2014), ossia i lavoratori titolari di accordi individuali o collettivi e i lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro che maturano i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 60 mesi dalla sua entrata in vigore (lettera c));

§  nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave nel corso del 2011, i quali maturino i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 60 mesi dalla sua entrata in vigore (lettera d));

§  nel limite di 3.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato (con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori stagionali), cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali maturino i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 60 mesi dalla sua entrata in vigore (lettera e)).

In ogni caso, il trattamento pensionistico non può comunque avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2016 (comma 267).

Si prevede che i soggetti interessati presentino le istanze, a pena di decadenza, entro il 1° marzo 2016, secondo le procedure previste, per ciascuna categoria di soggetti, dai precedenti provvedimenti di salvaguardia[90]. Si dispone, inoltre, che l’I.N.P.S. provveda al monitoraggio delle domande (pubblicando, sul proprio sito internet, i dati raccolti), non prendendo in considerazione ulteriori domande di pensionamento nel caso di raggiungimento dei limiti numerici e dei limiti di spesa stabiliti. E’ altresì prevista una relazione annuale al Parlamento, da presentare entro il 30 settembre di ogni anno, sulla base dei dati rilevati dall’I.N.P.S. nell’ambito della propria attività di monitoraggio (commi 268 e 269).

Viene inoltre previsto l’accesso al trattamento pensionistico da parte di alcuni lavoratori salvaguardati del comparto scuola e AFAM a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia (comma 264).

Più specificamente, i richiamati lavoratori che, a seguito dell’attività di monitoraggio relativa agli interventi di salvaguardia (che ha portato alla rideterminazione dei relativi oneri) e, in applicazione del procedimento che riconosce l’applicabilità della salvaguardia (in applicazione del principio del vincolo per l’utilizzo delle risorse disponibili per la salvaguardia dei vari contingenti di lavoratori ai sensi dell’articolo 1, comma 193, della L. 147/2013) anche ai titolari di specifici congedi biennali o permessi giornalieri per figli con handicap grave eccedenti i limiti numerici posti dalla normativa vigente abbiano ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1° settembre 2015, possono accedere alla pensione a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di istruzione e di decorrenza del trattamento pensionistico per il personale del comparto scuola (per il quale dal 1° gennaio 2012 i trattamenti decorrono dall’inizio dell'anno scolastico e accademico che ricade nell'anno solare successivo rispetto a quello in cui si siano maturati i requisiti, ferma restando l'applicazione della disciplina previgente per i soggetti che abbiano conseguito o conseguano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti per il trattamento).

Per quanto concerne i profili finanziari dell’intervento (definiti dai commi 263 e 270-272), gli oneri programmati per le prime sei salvaguardie, pari (in termini cumulati) a 11,66 miliardi di euro, per un limite massimo di 170.230 soggetti, passerebbero quindi (in termini cumulati) a 11,43 miliardi, per un limite massimo di 172.466 soggetti.

In particolare, ai fini della quantificazione degli oneri dell’intervento e della relativa copertura finanziaria, si quantifica in 485,8 milioni di euro l’importo complessivo delle economie di spesa, per gli anni 2013-2014, relative ai precedenti interventi di salvaguardia, rideterminando conseguentemente il limite numerico massimo di soggetti salvaguardati in 146.166 (rispetto ai 170.230 attualmente previsti); in relazione a ciò, si incrementa di un importo corrispondente (100 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni per l’anno 2022) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della L. 228/2012 (attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali) (comma 263).

Inoltre, prevedendo che i nuovi benefici siano riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel limite massimo di 213 milioni per il 2016, 387 milioni per il 2017, 336 milioni per il 2018, 258 milioni per il 2019, 171 milioni per il 2020, 107 milioni per il 2021, 41 milioni per il 2022 e 3 milioni per il 2023, si provvede al corrispondente incremento degli importi previsti all’articolo 1, comma 235, quarto periodo, della L. 228/2012 (ossia delle economie aventi carattere pluriennale destinate ad alimentare l’apposito fondo), nonché alla copertura degli oneri a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della L. 228/2012 (ossia riducendo la dotazione dell’apposito fondo) (comma 270-272).

Sulla medesima autorizzazione di spesa è infine prevista un’ulteriore riduzione di 124 milioni di euro per il 2016 ai fini del concorso alla copertura dei maggiori oneri conseguenti al potenziamento delle misure di sostegno al reddito per le situazioni di disagio previste (comma 273).

 

Per completezza, si segnala che le residue risorse dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n.228/2012 (Fondo esodati), sono utilizzate (oltre che ai sensi dei commi in esame) per la copertura degli oneri (160 milioni per il 2016 e 49 milioni per il 2017) di cui al comma 281 (c.d. opzione donna) e per la copertura degli oneri (58 milioni per il 2018) di cui ai commi 290-291 (riduzione della pressione fiscale per i pensionati), della legge in esame.


 

Articolo 1, commi 274-279
(Trattamento previdenziale lavoratori esposti all'amianto)

 


274. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «nel corso dell'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018».

275. Per i lavoratori indicati all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le disposizioni ivi previste si applicano anche ai lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS derogando al disposto dell'articolo 1, comma 115, della citata legge n. 190 del 2014 e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016.

276. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza, entro l'anno 2018, dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione. Le risorse del fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al presente comma sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

277. Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefìci sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefìci ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.

278. E' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell'ordinamento e si cumulano con essi. Il Fondo concorre al pagamento, in favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva. Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

279. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».


 

 

I commi da 274 a 279 recano disposizioni in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all’amianto, in primo luogo prorogando per il triennio 2016-2018 l’applicazione della maggiorazione contributiva (di cui all’articolo 13, comma 2, della L. 257/1992 e pari, per i lavoratori con almeno 30 anni di anzianità assicurativa e contributiva, al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni e, in ogni caso, non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di 60 anni, se uomini, o 55 anni, se donne) riconosciuta (ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della L. 190/2014) ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico agli ex lavoratori, occupati in specifiche imprese (e cioè, ai sensi dell’articolo 1, comma 117, delle L. 190/2014, esercenti attività di scoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica da parte dell'Ente territoriale), che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto-correlata (accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della L. 257/1992, che ha stabilito che ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall’I.N.A.I.L., il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto debba essere moltiplicato per il coefficiente di 1,5) (comma 274).

 

Il successivo comma 275 estende la platea a cui si applicano le disposizioni richiamate, comprendendovi anche i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, derogando alla norma (articolo 1, comma 115, della L. 190/2014) che fissa al 31 giugno 2015 il termine ultimo per la presentazione all’INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali.

 

Il comma 276 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo (con dotazione pari a 2 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018), finalizzato all’accompagnamento alla quiescenza, entro il 2018, dei lavoratori di cui all’articolo 1, comma 117, della L. 190/2014 (vedi supra), che non abbiano maturato i requisiti pensionistici ivi previsti. La ripartizione delle risorse del Fondo, nonché dei relativi criteri e modalità è demandata ad apposito decreto interministeriale, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.

Viene inoltre esteso ai lavoratori del settore della produzione di materia rotabile ferroviario che hanno svolto operazioni di bonifica dall’amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione, il beneficio previdenziale (riconosciuto dall’articolo 13, comma 8, della L. 257/1992 ai lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni) secondo cui l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto (gestita dall'INAIL), è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25. Si dispone, inoltre, che i suddetti benefici siano riconosciuti, a domanda (da inoltrare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità in esame), nei limiti delle risorse assegnate ad apposito Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per il 2016, 7 milioni per il 2017, 7,5 milioni per il 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019). La definizione delle modalità di attuazione di quanto previsto sono demandate ad apposito decreto interministeriale, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 277).

Il comma 278 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell’amianto, in favore degli eredi dei soggetti deceduti in seguito a patologie asbesto correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali attuate per realizzare la cessazione dell'impiego dell'amianto (con conseguente applicazione della L. 257/1992), che concorre al pagamento di quanto spettante ai superstiti a titolo di risarcimento del danno (patrimoniale e non). La dotazione del richiamato Fondo (le cui prestazioni si aggiungono ai diritti generali e speciali riconosciuti in materia dall’ordinamento) è pari a 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018. Si demanda, infine, ad un apposito decreto interministeriale (da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame) la definizione delle modalità di erogazione delle prestazioni.

Infine, si posticipa al 31 dicembre 2016 (in luogo del 30 giugno 2015) il termine ultimo per la presentazione all’INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l’esposizione all’amianto, da parte dei soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in mobilità dall’azienda per cessazione dell’attività lavorativa (comma 279).


 

Articolo 1, comma 280
(Limite massimo di base contributiva e pensionabile)

 

280. Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

 

 

Il comma 280 specifica che il limite massimo di base contributiva e pensionabile, proprio del cosiddetto sistema contributivo integrale, non si applica per i soggetti che - pur iscritti ai regimi pensionistici obbligatori successivamente al 31 dicembre 1995 - godano, su loro domanda, di accrediti contributivi relativi a periodi precedenti il 1° gennaio 1996. L'esclusione del limite massimo opera, in tal caso, dal mese successivo a quello di presentazione della suddetta domanda.

 


 

Articolo 1, commi 281-291 e 294
(Misure in materia pensionistica, di cure parentali, di invecchiamento attivo, di contratti di solidarietà espansiva e di detrazioni IRPEF per i titolari di trattamento pensionistico)

 


281. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi della presente legge, è ridotta di 160 milioni di euro per l'anno 2016 e di 49 milioni di euro per l'anno 2017. Sulla base dei dati di consuntivo e del monitoraggio, effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione della medesima sperimentazione, come disciplinata ai sensi del primo periodo del presente comma, anche al raffronto degli specifici oneri previdenziali conseguenti all'attuazione del primo periodo del presente comma con le relative previsioni di spesa. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al precedente periodo risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa di cui al primo periodo del presente comma, anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe a quelle di cui al presente comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione.

282. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2016, ferme restando le relative disposizioni attuative. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

283. Ai medesimi fini di cui al comma 282, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo del beneficio sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

284. I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, possono, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, d'intesa con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio di cui al presente comma e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Si applica l'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018. La facoltà di cui al presente comma è concessa, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro. Il datore di lavoro con riferimento al lavoratore che intende, di intesa con lo stesso datore di lavoro, accedere alla facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al presente comma deve dare comunicazione all'INPS e alla Direzione territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa cessazione secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo periodo. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, nei limiti delle risorse di cui al quinto periodo del presente comma e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio di cui al presente comma comunicate dalle imprese. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche in via prospettica, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso al beneficio in esame. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti ai sensi del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, la quota residua delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, relative ai datori di lavoro non aderenti ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, dedotte quelle utilizzate per la copertura degli oneri della presente disposizione, è versata prioritariamente al Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino alla concorrenza di un importo pari al 50 per cento della somma complessiva.

285. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi 1 e 2, con esclusione dei soggetti di cui al comma 5, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui al titolo II del presente decreto possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti versamenti non sono riconosciute le agevolazioni contributive di cui ai commi 1 e 2».

286. Al fine di concorrere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 281 nonché delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale in favore dei pensionati di cui al comma 290, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, all'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «Per il triennio 2014-2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2014-2018»;

b) alla lettera e), le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018».

287. Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero.

288. Con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2014 determinata in via definitiva con decorrenza dal 1° gennaio 2015, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, limitatamente ai ratei corrisposti nell'anno 2015 non sono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015; esse sono effettuate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016, ferme restando le operazioni di conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015.

289. Al fine di concorrere alla copertura delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale in favore dei pensionati di cui al comma 290:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata dalla presente legge, è ridotta di 58 milioni di euro per l'anno 2018;

b) il fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 140 milioni di euro per l'anno 2017, 110 milioni di euro per l'anno 2018, 76 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per l'anno 2020 con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni.

290. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera a), le parole: «1.725 euro» e «7.500 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.783 euro» e «7.750 euro»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) 1.255 euro, aumentata del prodotto fra 528 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro»;

b) al comma 4:

1) alla lettera a), le parole: «1.783 euro» e «7.750 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.880 euro» e «8.000 euro»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro».

291. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 304 del presente articolo, è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e incrementato di 89 milioni di euro per l'anno 2017.

294. Per l'anno 2016 l'INPS versa all'entrata del bilancio dello Stato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, una quota, pari a 52 milioni di euro, delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione professionale, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 52 milioni di euro per l'anno 2017.


 

 

I commi in esame recano misure in materia pensionistica, di cure parentali, di invecchiamento attivo, di copertura pensionistica per i contratti di solidarietà espansiva e di detrazioni IRPEF per i titolari di trattamento pensionistico.

Il comma 281 ridefinisce l'àmbito temporale di applicazione dell'istituto (transitorio e sperimentale) che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi e a condizione che tali soggetti optino per il sistema di calcolo contributivo integrale (cosiddetta opzione donna).

Il comma 282 dispone la proroga per il 2016 delle norme già stabilite, in via sperimentale, per gli anni 2013-2015, relative alla possibilità, per la madre lavoratrice dipendente o titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di richiedere, in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia. Inoltre, il comma 283 estende, secondo i limiti di spesa e la procedura di attuazione ivi previsti, l'applicazione sperimentale in oggetto alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

Il comma 284 introduce, per il settore privato, una specifica disciplina transitoria, relativa ad una fattispecie di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato, con copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata).

Il comma 285 prevede, per i contratti di solidarietà espansiva, la possibilità di versamento - da parte del datore di lavoro, dell'ente bilaterale o del fondo di solidarietà - della contribuzione pensionistica relativa alla quota di retribuzione perduta.

Il comma 286 - ai fini del concorso alla copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma 281 e di quelli derivanti dall'elevamento della cosiddetta no tax area per i pensionati, di cui al successivo comma 290 - estende agli anni 2017 e 2018 la disciplina transitoria in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, già posta per gli anni 2014-2016 e diversa da quella generale. Ulteriori misure di copertura sono previste ai commi 289, 291 e 294, mentre altre norme in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici sono poste dai commi 287 e 288.

Il comma 290 modifica la misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione.

 

Il comma 281 concerne l'àmbito temporale di applicazione dell'istituto (transitorio e sperimentale) che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e a 58 anni e 3 mesi per le autonome, a condizione che tali soggetti optino per il sistema di calcolo contributivo integrale. La nuova norma consente l'accesso all'istituto anche qualora la decorrenza del trattamento così liquidato non sia possibile entro il 31 dicembre 2015, ferma restando la maturazione dei requisiti entro tale data.

Si ricorda che, per i trattamenti liquidati in base all'istituto in esame, la decorrenza può avere luogo solo dopo 12 mesi dalla maturazione dei suddetti requisiti, ovvero dopo 18 mesi per le lavoratrici autonome. In base alla formulazione finora vigente, l'INPS ha ritenuto[91] che il termine del 31 dicembre 2015 riguardi anche la decorrenza[92], mentre il presente comma 281 richiede che la sola maturazione dei requisiti intervenga entro tale data.

 

In base al medesimo comma 281, ai fini del concorso alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'estensione temporale dell'istituto, si riduce, in misura pari a 160 milioni di euro per il 2016 e a 49 milioni per il 2017, la dotazione del fondo relativo al finanziamento di interventi in favore delle varie categorie di soggetti all'interno delle quali sono stati operati i contingenti per le deroghe ai requisiti per il trattamento pensionistico (cosiddetto fondo esodati).

Sulla base dei dati di consuntivo e del monitoraggio, effettuato dall’INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione sull’attuazione della sperimentazione in oggetto.

Qualora risulti, dal monitoraggio, un onere inferiore rispetto alle stime, si prevede che con successiva norma legislativa venga disposto l’impiego delle relative risorse per interventi con finalità analoghe, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione.

Il comma 282 dispone la proroga per il 2016 delle norme (di rango legislativo e secondario) già stabilite, in via sperimentale, per gli anni 2013-2015, relative alla possibilità, per la madre lavoratrice dipendente o titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di richiedere, in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati) (per le madri lavoratrici autonome o imprenditrici, cfr. sub il comma 283). Il medesimo comma 282 riduce, per il 2016, nella misura di 10 milioni di euro il Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il contributo è corrisposto nell'àmbito di un limite di spesa, pari, per l'anno 2016 (oggetto della presente proroga), a 20 milioni di euro; tale misura è identica a quella stabilita per ciascuno degli anni 2014 e 2015 dalle disposizioni attuative di cui al D.M. 28 ottobre 2014. Queste ultime prevedono che l'importo massimo del contributo sia pari a 600 euro mensili, attribuito, per una durata non superiore a sei mesi, sulla base di una graduatoria nazionale redatta dall'INPS mediante il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande (ovvero, in ipotesi, anche mediante gli altri criteri di cui all'art. 3 del citato D.M. 28 ottobre 2014).

Resta fermo che ad ogni quota mensile di contributo consegue la riduzione di un mese della durata massima del congedo parentale.

Il comma 283 estende l'applicazione sperimentale di cui al precedente comma 282 alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici, nel limite di spesa di 2 milioni di euro (per l’anno 2016), demandando ad un decreto (di natura non regolamentare) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo del beneficio per le nuove categorie interessate.

Il comma 284 introduce, per il settore privato, una specifica disciplina transitoria, relativa ad una fattispecie di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato. Si consente che il datore di lavoro ed il dipendente, avente determinati requisiti anagrafici e contributivi, concordino la suddetta trasformazione del rapporto, con il riconoscimento della copertura pensionistica figurativa (a carico della finanza pubblica) per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata). Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.

Le condizioni poste dalla disciplina in oggetto sono le seguenti:

§  il dipendente (iscritto ad una delle gestioni pensionistiche proprie del settore privato), titolare di un rapporto a tempo pieno e indeterminato, deve maturare entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ed aver già maturato (al momento della trasformazione del rapporto) i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al medesimo trattamento.

 

Si ricorda che, per il periodo 2016-2018, per i lavoratori dipendenti di sesso maschile, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia è pari a 66 anni e 7 mesi; per le lavoratrici del settore privato, il limite minimo è pari a 65 anni e 7 mesi per il biennio 2016-2017 e a 66 anni e 7 mesi per il 2018[93]. Il requisito minimo di contribuzione è pari a 20 anni; per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorra successivamente al 31 dicembre 1995; è richiesto altresì, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che l'importo maturato del trattamento non sia inferiore ad un determinato limite[94];

§  l'accordo per la trasformazione del rapporto deve riguardare un periodo di tempo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio in esame e la data di maturazione del suddetto requisito anagrafico;

§  la riduzione dell'orario di lavoro deve essere pari ad una misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento;

§  il riconoscimento del beneficio da parte dell'INPS, nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018, secondo le modalità stabilite dal comma in esame nonché dal decreto ministeriale a cui esso fa rinvio. Al riguardo, oltre al riconoscimento da parte dell'INPS, si richiede altresì la previa autorizzazione da parte della Direzione territoriale del lavoro.

 

Mediante il richiamo dell'art. 41, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, si esclude che la trasformazione a tempo parziale possa determinare un incremento della base di calcolo della quota di trattamento pensionistico liquidata secondo il cosiddetto metodo retributivo.

Alla copertura degli oneri a carico della finanza pubblica (pari, come detto, a 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018) il comma 284 in esame provvede mediante ricorso alle entrate contributive dell'INPS destinate in via ordinaria, per il 50 per cento, al finanziamento delle attività dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e, per il restante 50 per cento, al finanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione[95]. Si prevede, inoltre, in deroga al riparto in base all'aliquota del 50 per cento, che le entrate contributive residue (disponibili dopo la deduzione degli importi impiegati per la presente copertura finanziaria) siano destinate in via prioritaria al finanziamento delle attività dell'ANPAL, fino a concorrenza di un importo pari al 50 per cento delle entrate (calcolate al lordo della suddetta deduzione). In materia, il successivo comma 294 dispone un'ulteriore riduzione, nella misura di 52 milioni di euro per il 2016, delle suddette entrate contributive, mentre, per il 2017, il medesimo comma 294 stabilisce - a parziale compensazione della riduzione di cui al comma 284 - un incremento del finanziamento dell'ANPAL, pari a 52 milioni di euro.

Il comma 285 prevede per i contratti di solidarietà espansiva (cioè, per i contratti collettivi aziendali che contemplino una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale) la possibilità di versamento - da parte del datore di lavoro, dell'ente bilaterale o del fondo di solidarietà - della contribuzione pensionistica relativa alla quota di retribuzione perduta (per i casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall’INPS).

Il comma 286 - ai fini del concorso alla copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma 281 e di quelli derivanti dall'elevamento della cosiddetta no tax area per i pensionati (di cui al successivo comma 290) - estende agli anni 2017 e 2018 la disciplina transitoria in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, già posta per gli anni 2014-2016 e diversa da quella generale[96].

 

Tale disciplina transitoria, posta dall'art. 1, comma 483, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, riconosce la perequazione secondo le seguenti misure percentuali:

§  100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS;

§  95% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento;

§  75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo;

§  50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;

§  45% (40% nel 2014) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 6 volte il trattamento minimo.

Le misure percentuali si applicano, in base alle norme di cui al suddetto comma 483, sull'importo complessivo del trattamento pensionistico (o dei trattamenti) del soggetto - anziché alle singole fasce di importo -, con una clausola di chiusura, consistente nella garanzia che la perequazione non possa essere inferiore a quella che si applicherebbe qualora l'importo complessivo del trattamento (o dei trattamenti) fosse pari al limite sottostante l'importo complessivo concreto del soggetto[97].

Invece, la disciplina a regime in materia di perequazione automatica, posta dall'art. 69, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, prevede: l'applicazione della perequazione nella misura del 100% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 3 volte il minimo INPS; nella misura del 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 3 e 5 volte il predetto minimo; nella misura del 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo.

 

Il comma 287 specifica che l'applicazione del meccanismo di perequazione automatica non può, in ogni caso, comportare una variazione negativa della misura dei trattamenti pensionistici.

Il comma 288 prevede che, con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per il 2014 (determinata in via definitiva con decorrenza dal 1° gennaio 2015), le operazioni di conguaglio - derivanti dallo scostamento tra i valori di indice ISTAT, rispettivamente, provvisorio e definitivo - limitatamente ai ratei corrisposti nel 2015, non vengano operate in sede di rivalutazione delle pensioni per il medesimo 2015, ma in sede di rivalutazione delle pensioni per il 2016. Resta confermato il conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per il 2015.

Il comma 289 - ai fini del concorso alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'elevamento della cosiddetta no tax area per i pensionati (di cui al comma 290) - dispone: una riduzione pari a 58 milioni di euro per il 2018 del fondo relativo al finanziamento di interventi in favore delle varie categorie di soggetti all'interno delle quali sono stati operati i contingenti per le deroghe ai requisiti per il trattamento pensionistico; una riduzione delle risorse finanziarie per il pensionamento anticipato[98] in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, in misura pari a 140 milioni di euro per il 2017, 110 milioni per il 2018, 76 milioni per il 2019 e 30 milioni per il 2020.

 

In merito, la relazione tecnica allegata al presente disegno di legge[99] afferma che, nel breve periodo, gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati per questi ultimi lavoratori sono previsti in misura inferiore rispetto agli stanziamenti disponibili e che, di conseguenza, la riduzione delle risorse "non compromette l'erogazione dei benefici".

 

Il comma 290 modifica la misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione[100] (cosiddetta no tax area per i pensionati).

In sostanza, la no tax area sale a 7.750 euro per i soggetti di età inferiore a 75 anni e a 8.000 euro per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni.

 

In dettaglio, la detrazione risulta pari, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, a:

§  1.783 euro (1.725 euro nella normativa vigente), se il reddito complessivo non supera 7.750 euro (7.500 euro nella normativa vigente); resta fermo che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

§  1.255 euro (così come nella disciplina vigente), aumentata del prodotto tra 528 euro (470 euro nella normativa vigente) e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente), diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro (7.500 euro nella disciplina vigente), qualora l’ammontare del reddito complessivo sia superiore a 7.750 euro (7.500 euro nella normativa vigente) e pari o inferiore a 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente).

Resta immutata la disciplina per i casi in cui il soggetto abbia un reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

Sempre in base alla novella, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, la detrazione risulta pari a:

§  1.880 euro (1.783 euro nella disciplina vigente), se il reddito complessivo non supera 8.000 euro (7.750 euro nella normativa vigente); resta fermo che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

§  1.297 euro (così come nella disciplina vigente), aumentata del prodotto tra 583 euro (486 euro nella normativa vigente) e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente), diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro (7.250 euro nella disciplina vigente), qualora l’ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro (7.750 euro nella normativa vigente) e pari o inferiore a 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente).

Anche per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, resta immutata la disciplina per i casi di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

Il comma 291 riduce per il 2016, nella misura di 300 milioni di euro, il Fondo sociale per occupazione e formazione e dispone, invece, un incremento per il 2017 del medesimo Fondo, nella misura di 89 milioni di euro.


 

Articolo 1, comma 292
(Prestazioni economiche per i malati di mesotelioma)

 


292. Le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso dell'anno 2015 possono essere erogate agli eredi, nella misura fissata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 ripartita tra gli stessi, su domanda, corredata di idonea documentazione, presentata dai medesimi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le prestazioni di cui al presente comma sono erogate a valere sulle disponibilità presenti nel Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, nei limiti delle somme individuate dal citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e destinate alla copertura delle spese per le prestazioni in favore degli aventi diritto per l'anno 2015.


 

 

Il comma 292 definisce le modalità ed i termini temporali per la presentazione della domanda, da parte degli eredi, con riferimento ai casi di decesso del de cuius intercorso nell'anno 2015, per le prestazioni economiche assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto relative ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto oppure per esposizione ambientale comprovata. Si ricorda che le prestazioni in oggetto sono state estese alle suddette categorie di malati, in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, dall'art. 1, comma 116, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

 

La prestazione economica è fissata nella misura di 5.600,00 euro ed è corrisposta una tantum, nei limiti dello stanziamento previsto dal D.M. 4 settembre 2015, su domanda dell’avente diritto. Il limite di spesa indicato dal suddetto decreto è pari a 17.919.480 euro per il 2015 ed a 5.431.842,00 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.


 

Articolo 1, comma 293
(Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione
di contributi pluriennali)

 

293. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e incrementato di 36 milioni di euro per l'anno 2017.

 

 

Il comma 293 modifica la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, prevedendo una riduzione, pari a 100 milioni di euro, per il 2016 ed invece un incremento, pari a 36 milioni di euro, per il 2017.


 

Articolo 1, commi 295-297
(Trattamenti pensionistici per i lavoratori poligrafici)

 


295. In deroga a quanto previsto dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2013 in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici continuano ad applicarsi ai lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 dicembre 2013, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 297 del presente articolo.

296. Per le finalità di cui al comma 295 è autorizzata la spesa annua di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

297. I trattamenti di vecchiaia anticipati di cui al comma 295 sono erogati, nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 296, secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base dell'ordine cronologico di cui al primo periodo del presente comma, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 295 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti alla data indicata al medesimo comma 295. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, del limite di spesa di cui al comma 296, l'ente previdenziale non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 295.


 

 

I commi da 295 a 297 ampliano l'àmbito dei lavoratori poligrafici, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria intesa al prepensionamento, che possano rientrare nella disciplina dei requisiti e dei termini di decorrenza del trattamento pensionistico vigente al 31 dicembre 2013.

Più specificamente, il comma 295 prevede che le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2013 in materia di requisiti di accesso e regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici continuino ad applicarsi ai richiamati lavoratori, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento (ai sensi dell’articolo 37 della L. 416/1981), in forza di accordi di procedura sottoscritti prima del 31 dicembre 2013, anche qualora maturino i requisiti per il pensionamento successivamente a tale data, e sempre che siano rispettati i limiti e le condizioni previsti nel successivo comma 297. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 (comma 296).

I trattamenti pensionistici liquidati in base ai commi in oggetto sono erogati dall’INPS, nei limiti di spesa summenzionati, secondo l’ordine cronologico di sottoscrizione del relativo accordo di procedura (comma 297). Spetta all’INPS provvedere al monitoraggio - sulla base del suddetto ordine cronologico di sottoscrizione - delle domande di pensionamento, non prendendo in considerazione ulteriori domande nel caso risulti (anche in modo prospettico) il raggiungimento del limite di spesa.


 

Articolo 1, commi 298-300
(Norme in materia di riscatti di periodi ed in materia di calcolo
dei trattamenti pensionistici)

 


298. Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogato. La conseguente cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

299. Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è inserito il seguente:

«113-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come sostituito dal comma 113 del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014. La disposizione del presente comma si applica esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016».

300. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi 298 e 299, il fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 15,1 milioni di euro per l'anno 2016, 15,4 milioni di euro per l'anno 2017, 15,8 milioni di euro per l'anno 2018, 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 16,5 milioni di euro per l'anno 2020, 16,9 milioni di euro per l'anno 2021, 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, 17,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18 milioni di euro per l'anno 2024 e 18,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni.


 

 

Il comma 298 sopprime il divieto di cumulo di riscatto, ai fini pensionistici, dei periodi (non coincidenti) del corso legale di laurea e di quelli corrispondenti al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro; la soppressione del divieto concerne anche i periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

 

Si ricorda che i periodi corrispondenti al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, a fini pensionistici, a condizione che il richiedente possa far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa (art. 35, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

 

Il comma 299 estende la deroga all'applicazione di alcune riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici - riduzioni previste dall'art. 24, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni -. La disciplina finora vigente esclude dall'applicazione delle suddette riduzioni i trattamenti liquidati in favore di soggetti che maturino il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017[101]. La nuova norma specifica che la deroga si applica - con effetto sui ratei di pensione decorrenti dal 1° gennaio 2016 - anche per i trattamenti pensionistici liquidati prima del 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della deroga base suddetta).

 

Si ricorda che l’articolo 24, comma 10, del D.L. 201/2011 (c.d. riforma Fornero), ha stabilito che l’accesso alla pensione anticipata (ossia in assenza dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dalla riforma), a decorrere dal 1° gennaio 2012, è consentito esclusivamente se risulta maturato un determinato requisito di anzianità contributiva (pari, nel 2016, a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne). Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una penalizzazione consistente nella riduzione percentuale di 1 punto per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni, e di 2 punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Successivamente, l’articolo 1, comma 113, della legge n. 190/2014 ha escluso la penalizzazione per i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, con riferimento alle pensioni anticipate liquidate a decorrere dal 2015.

 

Ai fini del concorso alla copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 298 e 299, il comma 300 dispone una riduzione - nelle misure annue ivi indicate - delle risorse finanziarie per il pensionamento anticipato[102] in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

 


 

Articolo 1, commi 301-302
(Norme in materia di cure termali)

 


301. L'INPS e l'INAIL, al fine di prevenire patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuare nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le predette finalità le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

302. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma 301 del presente articolo, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019».


 

 

I commi 301 e 302 differiscono la soppressione delle prestazioni economiche accessorie (come quelle inerenti al soggiorno presso le strutture alberghiere), a carico dell'INPS e dell'INAIL, e relative agli aventi diritto ai regimi speciali di cure termali garantite dal Servizio sanitario nazionale, e prevedono la definizione, da parte dell'INPS e dell'INAIL, di un nuovo regime di riconoscimento delle medesime prestazioni accessorie. Il differimento è disposto in attesa della definizione del nuovo regime; in ogni caso, la soppressione opera a decorrere da una data non successiva al 1° gennaio 2019.

Il nuovo regime è definito da protocolli adottati dall'INPS e dall'INAIL. Esso deve far riferimento alla prevenzione delle patologie che possano dar luogo a invalidità nonché alla prevenzione dell'aggravamento di invalidità dovute alle medesime patologie, da individuarsi mediante accordo stipulato, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni, le province autonome e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali e recepito mediante intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

 

La norma di cui si differisce la soppressione è l’ultimo periodo dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 323 del 2000. Il citato ultimo periodo prevede che le prestazioni economiche accessorie in oggetto siano erogate dall'INPS e dall'INAIL, con oneri a carico delle rispettive gestioni previdenziali.

Si ricorda che la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (L. 833/1978) disciplina, all’articolo 36, il termalismo terapeutico, garantendo le prestazioni agli aventi diritto nei limiti previsti dal piano sanitario nazionale; pertanto, le prestazioni di assistenza termale, vale a dire i cicli di cure idrotermali per soggetti affetti da determinate patologie, rientrano tra quelle incluse nei LEA (livelli essenziali di assistenza) di cui al DPCM 29 novembre 2001, nell’ambito della macroarea dell’assistenza distrettuale. L’erogazione delle cure termali è, quindi, a carico del SSN, mentre l’assicurato è tenuto al pagamento del ticket nella misura prevista con riferimento ai LEA.

L’art. 6 del D.L. 390/1995 (L. 490/1995) distingue i regimi speciali INPS e INAIL, che comunque sono inclusi tra le prestazioni idrotermali rientranti nel Piano sanitario nazionale approvato dal Ministero della salute. Questi istituti, in particolare, garantiscono ai propri assicurati la concessione di cure termali e le prestazioni economiche accessorie summenzionate.


 

Articolo 1, comma 303
(Rivalutazione degli indennizzi relativi al danno biologico)

 


303. Con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'INAIL ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'INAIL, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali di cui al primo periodo del presente comma si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché all'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e relativi decreti attuativi, e si applicano agli indennizzi dovuti dall'INAIL ai sensi della «Tabella indennizzo danno biologico» di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000. Per il triennio 2016-2018, ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2016, di 5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per l'anno 2018. A decorrere dall'anno 2019, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si provvede nell'ambito della revisione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2019 l'efficacia delle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, anche con riferimento alle rivalutazioni relative agli anni 2016-2018, è subordinata all'attuazione della predetta revisione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.


 

 

Il comma 303 prevede, a decorrere dal 2016, per gli indennizzi relativi al danno biologico corrisposti dall'INAIL, un meccanismo di rivalutazione alle variazioni del costo della vita; per il periodo successivo al 2018, l'attivazione del meccanismo (anche con riferimento alla permanenza degli incrementi già riconosciuti nel triennio 2016-2018) è subordinata all'attuazione di una revisione delle tariffe dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, revisione che reperisca le risorse finanziarie per la copertura del suddetto meccanismo.

 

Più in particolare, la rivalutazione decorre dal 1° luglio di ogni anno ed è effettuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del presidente dell’INAIL, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai intervenuta rispetto all’anno precedente.

Gli incrementi in oggetto si aggiungono a quelli già disposti in passato da altre norme (richiamate dal comma 303) e vengono applicati agli indennizzi dovuti dall’INAIL ai sensi della “Tabella danno biologico” di cui al D.M. 12 luglio 2000.

 

Alla copertura finanziaria degli oneri dell'intervento si provvede:

§  per il triennio 2016-2018, mediante la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, per un importo pari ad un 1 milione di euro per il 2016, 5 milioni di euro per il 2017 e 15 milioni di euro per il 2018;

§  a decorrere dal 2019, attraverso la revisione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (di cui all’articolo 1, comma 128, della L. 147/2013).

Allo stesso tempo, dal 2019 l’efficacia delle richiamate disposizioni (anche con riferimento alle rivalutazioni effettuate nel triennio 2016-2018) è subordinata alla suddetta revisione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.


 

Articolo 1, commi 304 e 307
(Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga)

 


304. Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l’anno 2016, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 250 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni. Fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, a parziale rettifica di quanto stabilito dall’ articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell’ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.

307. Per l’anno 2016, nell’ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, è destinata una somma fino a 18 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.


 

 

Il comma 304 incrementa il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, per il 2016, di 250 milioni di euro, da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Più specificamente, all’onere derivante dal rifinanziamento si provvede per 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della legge delega di riforma del mercato del lavoro n. 183/2014 (cd. Jobs act) e per i rimanenti 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la concessione di benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in attività usuranti.

Vengono poi dettate disposizioni per la concessione e la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016:

§  il trattamento di integrazione salariale in deroga, fermo restando quanto disposto dal decreto interministeriale 1° agosto 2014, n. 83473[103] (il cui articolo 2 detta le condizioni in presenza delle quali può essere concessa la CIG in deroga), può essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno;

§  il trattamento di mobilità in deroga[104], a parziale modifica di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 5, del citato decreto 1° agosto 2014, n. 83473, continua  a non poter essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori viene invece ridotto da sei a quattro mesi (non ulteriormente prorogabili) il tempo massimo di godimento del trattamento, a cui si aggiungono ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. 218/1978 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno)[105], per i quali il limite massimo di fruizione rimane fissato a tre anni e quattro mesi.

Inoltre, l’ultimo periodo del comma in esame, riproponendo il contenuto dell’articolo 44, comma 6, del D.Lgs. 148/2015, prevede, anche per il 2016, per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la possibilità di concedere trattamenti di integrazione salariale e di mobilità (anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto interministeriale 1° agosto 2014, n. 83473) in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite (ovvero in eccedenza a tale quota con integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione nell’ambito dei piani o programmi coerenti con la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013).

Infine, si dispone che, nell'ambito delle risorse per il 2016 relative agli ammortizzatori sociali in deroga, una quota non superiore a 18 milioni di euro è destinata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca (comma 307).


 

Articolo 1, comma 305
(Contratti di solidarietà)

 


305. In attuazione dell’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, trovano applicazione per l’intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a euro 60 milioni per l’anno 2016, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.


 

 

Il comma 305 precisa l’ambito di applicazione della disposizione (articolo 46, comma 3, del D.Lgs. 148/2015, cd. Jobs act) che prevede l’abrogazione, dal 1° luglio 2016, delle disposizioni concernenti i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 1 del D.L. 726/1984 (imprese industriali, aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, aziende esercenti attività commerciale, giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa e, a determinate condizioni, imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale). Più specificamente, si stabilisce che il contributo dovuto per un massimo di due anni alle suddette imprese (pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario) si applica, nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016 (a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione):

§  in caso di contratti collettivi aziendali stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, per tutta la durata stabilita negli accordi;

§  negli altri casi, fino al 31 dicembre 2016 (anche nel caso in cui l’accordo sindacale preveda una scadenza del  periodo di solidarietà successivo a tale data).

Con la nota 254 dell’11 gennaio 2016, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel ribadire quanto disposto dal comma in esame sulla validità dei contratti di solidarietà, specifica altresì che l’ultimo giorno utile per stipulare un contratto di solidarietà per le imprese in  precedenza individuate risulta essere il 30 giugno 2016, secondo quanto stabilito dall’articolo 46, comma 3, del D.Lgs. 148/2015 (che abroga, dal 1° luglio 2016, l’articolo 5 del richiamato D.L. 148/1993).

 

Per contratti di solidarietà difensivi si intendono quelli collettivi aziendali, stipulati tra imprese industriali rientranti nel campo di applicazione della CIGS (comprese le aziende appaltatrici di servizi di mense e di servizi di pulizia) e le rappresentanze sindacali, che, a norma dell'articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. In relazione a tale riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, concede il trattamento d'integrazione salariale il cui ammontare era determinato nella misura del 60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario.

L’istituto è stato profondamente modificato a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015.

In particolare, possono stipulare i contratti di solidarietà tutte le aziende che rientrano nel campo di applicazione della CIGS (ed individuate dall’articolo 20 dello stesso D.Lgs. 148), e dal 23 settembre 2015 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale per contratti di solidarietà i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, operai, impiegati, quadri ed i soci con contratto di lavoro subordinato di cooperative di produzione e lavoro (ex L. 142/2001)[106].

Ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del D.Lgs. 148/2015, il trattamento straordinario d’integrazione salariale, a seguito di stipula di contratto di solidarietà, può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile. Tale durata può ampliarsi fino a raggiungere i 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile nel caso previsto dal successivo comma 5 secondo cui, ai fini del calcolo della durata massima complessiva, la durata dei trattamenti concessi a seguito di stipula di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile. Oltre il limite suddetto, la durata di tali trattamenti viene computata per intero. Tale modalità di computo non si applica alle imprese edili e affini.

Per quanto attiene, infine, il trattamento economico spettante ai lavoratori coinvolti in contratti di solidarietà, rientrando tale istituto tra le causali per l’intervento della CIGS, per i lavoratori coinvolti va applicata la disposizione legislativa generale, secondo cui spetta un trattamento economico corrispondente all’80 % della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro.


 

Articolo 1, comma 306
(Attività di pubblica utilità)

 


306. Il comma 1 dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è sostituito dal seguente:

«1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel territorio del comune ove siano residenti».


 

 

Il comma 306 integra l’articolo 26, comma 1, del D.Lgs 150/2015, estendendo anche ai lavoratori in mobilità la possibilità di essere utilizzati per lo svolgimento di attività di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza.

 

Una completa ridefinizione dell’istituto degli LSU si è avuta in primo luogo con il D.Lgs. 468/1997, che qualificava il lavoro socialmente utile come strumento di politica attiva del lavoro, e poi con il D.Lgs. 81/2000 che (contestualmente all’abrogazione del D.Lgs. 468) aveva previsto la continuazione dell’esperienza di L..S.U. unicamente per i soggetti che nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 avessero conseguito 12 mesi di attività, ridimensionando nel contempo la sfera di operatività.

Successivamente, la L. 147/2013 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il divieto della stipula di nuove convenzioni per l'utilizzazione di LSU, ed ha demandato ad un apposito D.P.C.M. l’individuazione delle risorse disponibili per la razionalizzazione della spesa che finanzia le convenzioni con LSU e nell’ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà (commi 209 e 210).

L’articolo 26 del D.Lgs. 150/2015 ha successivamente previsto la possibilità di utilizzare i lavoratori titolari di strumenti di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro per lo svolgimento di attività a fini di pubblica utilità, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche, nel territorio del comune di residenza. In relazione a ciò, le regioni e le province autonome stipulano, con le medesime amministrazioni, specifiche convenzioni, sulla base della convenzione quadro predisposta dall’ANPAL, che possono prevedere che le suddette attività siano svolte da lavoratori disoccupati con più di 60 anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato. L’utilizzo non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro e deve avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso. Infine, è stato stabilito che gli articoli 7 ed 8 del D.Lgs. 468/1997, che consentono alle pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori titolari di specifici ammortizzatori sociali residenti nel comune o nell'area del Centro per l’impiego ove si svolge la prestazione, continuino ad applicarsi ai soli progetti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. 150/2015 (e cioè il 24 settembre 2015).

Da ultimo, l’articolo 1-bis del D.L. 154/2015, ha stabilito (allo scopo di consentire alle pubbliche amministrazioni la continuità nello svolgimento delle attività di pubblica utilità), modificando l’articolo 26 del D.Lgs. 150/2015, che i richiamati articoli 7 ed 8 del D.Lgs. 468/1997 continuino ad applicarsi non più fino alla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 150/2015 bensì fino alla data di adozione della convenzione quadro in precedenza richiamata.


 

Articolo 1, commi 308 e 309
(Trattamenti di integrazione salariale)

 

308. All’ articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «nel settore industriale» sono soppresse.

309. All’articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «12 agosto 1947, n. 869» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dell’articolo 3».

 

 

I commi 308 e 309 dettano disposizioni in materia di trattamento di integrazione salariale.

 

In particolare, il comma 308 dispone che il rispetto del requisito dell’anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni (richiesto per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale) è escluso per eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori e, quindi, non solo nel settore industriale, come attualmente previsto dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 148/2015 (cd. Jobs act).

 

Il successivo comma 309 definisce l’ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale, come delineata dal D.Lgs. 148/2015 (cd. Jobs act), precisando che rimangono escluse dall’applicazione di tale normativa determinate imprese elencate dall’articolo 3 del D.Lgs. C.P.S. 869/1947 (il quale, già abrogato, torna dunque in vigore). Si tratta delle imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato, che però, su richiesta delle Amministrazioni interessate possono essere assoggettate all'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni.


 

Articolo 1, comma 310
(Indennità di disoccupazione per i titolari di
collaborazioni coordinate e continuative)

 


310. L’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è riconosciuta, nei limiti di cui al quinto periodo del presente comma, anche per l’anno 2016, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL. Per gli episodi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, non si applica la disposizione di cui all’articolo 15, comma 2, lettera c), del citato decreto legislativo n. 22 del 2015. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22 del 2015, le disposizioni che hanno a riferimento l’anno solare sono da interpretarsi come riferite all’anno civile. La DIS-COLL è riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per l’anno 2016 e di 24 milioni di euro per l’anno 2017, salvo quanto stabilito dall’ultimo periodo del presente comma. L’INPS riconosce il beneficio in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. Le risorse stanziate dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente comma nella misura di 54 milioni di euro per l’anno 2016 e di 24 milioni di euro per l’anno 2017. Il limite di cui al quinto periodo del presente comma può essere incrementato in misura pari alle risorse residue destinate nell’anno 2016 al finanziamento della DIS-COLL riconosciuta per eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 e non utilizzate, come accertate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, da concludersi entro il 31 maggio 2016, computando le prestazioni in corso al 30 aprile 2016, ai fini del predetto procedimento accertativo, per la loro intera durata teorica, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 6, del citato decreto legislativo n. 22 del 2015.


 

 

Il comma 310 proroga l’istituto dell’indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), riconoscendolo anche agli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per il 2016 e 24 milioni di euro per il 2017 (importi che possono essere incrementati in misura pari alle risorse residue destinate al finanziamento della DIS-COLL nel 2016).

Tali importi sono finanziati con le risorse (per i medesimi importi richiamati in precedenza per il biennio 2016-2017) di cui all’articolo 19, comma 1, del D.L. 185/2008 (e destinate verosimilmente al finanziamento dell’istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto[107]).

Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL.

Il richiamato limite di spesa può essere aumentato nel caso in cui le risorse destinate all’ammortizzatore sociale per l’anno in corso e relative agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2015, risultino non utilizzate, tramite un procedimento amministrativo da concludersi il 31 maggio 2016 (computando comunque le prestazioni in corso al 30 aprile 2016, ai fini del suddetto procedimento accertativo, per la loro intera durata teorica).

 

Il beneficio è riconosciuto dall’I.N.P.S. in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande: in caso di insufficienza delle risorse (valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione) l’I.N.P.S. non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

 

Istituita dall’articolo 15 del D.Lgs. 22/2015 in via sperimentale per il 2015 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione involontaria verificatisi nel corso del medesimo anno, la DIS-COLL è un’indennità di disoccupazione mensile riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’INPS, che non siano pensionati o titolari di partita IVA. I requisiti che i lavoratori debbono possedere per il riconoscimento delle indennità sono: stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda; almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente la cessazione dell’attività lavorativa e la cessazione dell’attività stessa; almeno un mese di contribuzione, oppure un rapporto di collaborazione di durata almeno pari a un mese dal quale sia derivato un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione, nell’anno solare in cui si verifica la cessazione dell’attività lavorativa. L’indennità (che spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, nel caso in cui la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda) è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali derivante da rapporti di collaborazione dell’anno in cui si è verificata la cessazione dell’attività lavorativa e dell’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione (o frazioni di essi) ed è pari al 75% del reddito medio mensile così calcolato. L’indennità non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015. A decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione dell’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese. L’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione versata nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente la cessazione dell’attività lavorativa e la cessazione dell’attività stessa; in ogni caso, la durata massima dell’indennità non può superare i sei mesi. Per i periodi di fruizione dell’indennità non sono riconosciuti i contributi figurativi.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. 150/2015 la domanda per beneficiare della DIS-COLL equivale a dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa; inoltre i beneficiari di DIS-COLL ancora privi di occupazione devono essere convocati dalla sede competente, entro 30 giorni dalla data di decorrenza della prestazione, per la stipulazione del Patto di servizio personalizzato, al quale poi devono attenersi.


 

Articolo 1, comma 311
(Contributo società Italia Lavoro S.p.A.)

 

311. E' prorogata, per l’anno 2016, l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 315, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di 12 milioni di euro.

 

 

Il comma 311 proroga per il 2016 il contributo (già previsto per il 2015) per il funzionamento di Italia Lavoro S.p.A.[108] da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di 12 milioni di euro.

 

Si ricorda che il successivo articolo 1, comma 316, della L. 190/2014, nel provvedere alla copertura finanziaria, aveva disposto che agli oneri derivanti dal precedente comma (12 milioni di euro per il 2015) si provvedesse mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.


 

Articolo 1, commi 312-316
(Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale)

 


312. In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l’INAIL dell’onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell’ articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

313. Una quota del Fondo di cui al comma 312 non superiore a 100.000 euro annui è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all’articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.

314. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 312, cui è assegnato l’importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.

315. Al fine di promuovere la prestazione di attività di volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 312, i comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzare anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore. La condizione di soggetto beneficiario di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, di cui al comma 312, è verificata dall’INPS, su richiesta dei comuni o degli altri enti locali, ovvero direttamente dagli enti locali erogatori.

316. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti modalità e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell’attività prestata ai sensi del comma 312. Agli oneri derivanti dalla certificazione delle competenze si provvede mediante le risorse del Fondo di cui al comma 312, secondo limiti e modalità stabilite con il decreto di cui al presente comma.


 

 

I commi da 312 a 316 recano alcune norme in materia di attività di volontariato.

Le modifiche rispetto alla disciplina vigente concernono sostanzialmente l’onere derivante dall'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 

Si dispone il rinnovo, sempre in via sperimentale, per il biennio 2016-2017, del finanziamento pubblico per l’onere suddetto e si amplia - rispetto alla disciplina per il biennio 2014-2015, di cui all'art. 12 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 - l'àmbito dei soggetti, coinvolti in attività di volontariato, con riferimento ai quali viene attribuito il beneficio finanziario in esame.

Il nuovo intervento finanziario, stabilito (in conformità all'importo annuo per il precedente periodo 2014-2015) nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, riguarda: 1) i soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito (previste dalla normativa vigente), coinvolti in attività di volontariato, a fini di utilità sociale, in favore di comuni o altri enti locali; 2) gli aderenti alle organizzazioni di volontariato le quali esercitino attività di utilità sociale nei territori montani e siano già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge; resta confermato che le risorse destinate a quest'ultima finalità non possono essere superiori a 100.000 euro annui; 3) i detenuti e gli internati impegnati nelle attività volontarie e gratuite (contemplate dalla legislazione inerente a tali soggetti); 4) gli stranieri richiedenti asilo, a decorrere dall'eventuale fase temporale del relativo procedimento per la quale la disciplina legislativa consente lo svolgimento di attività lavorativa.

I soggetti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) non erano contemplati nell'intervento finanziario relativo al biennio 2014-2015. Riguardo ai soggetti di cui al numero 1), la nuova normativa ammette che la sussistenza della titolarità del trattamento (ammortizzatore sociale o altra forma di integrazione e sostegno del reddito) sia verificata anche direttamente dall'ente locale erogatore, mentre, per l'intervento finanziario relativo al biennio 2014-2015, si prevedeva esclusivamente la verifica da parte dell'INPS.

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente intervento si provvede mediante corrispondente riduzione (nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017) del Fondo sociale per occupazione e formazione.


 

Articolo 1, comma 317
(Garante nazionale dei detenuti)

 


317. All’articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai componenti del Garante nazionale è attribuita un’indennità forfetaria annua, determinata in misura pari al 40 per cento dell’indennità parlamentare annua per il Presidente e pari al 30 per cento per i membri del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale è autorizzata la spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall’anno 2016».


 

 

Il comma 317 attribuisce ai membri del collegio del Garante nazionale dei diritti dei detenuti un’indennità forfettaria annua pari al 40% dell’indennità parlamentare per il presidente e al 30% per i membri del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti correlati alle attività istituzionali del Garante.

 

L'indennità parlamentare è prevista dall'articolo 69 della Costituzione, a garanzia del libero svolgimento del mandato elettivo.

L'articolo 1 della legge n. 1261 del 1965 attribuisce agli Uffici di Presidenza delle Camere il compito di determinare l'ammontare della indennità mensile in misura tale che non superi "il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate".

Peraltro, in considerazione dell'esigenza di contenimento delle spese, gli Uffici di Presidenza delle Camere sono intervenuti in più occasioni con misure volte a ridurre il trattamento economico di deputati e senatori, che risulta oggi notevolmente inferiore rispetto al limite previsto dalla legge.

Va, tuttavia, segnalato come la misura dell’indennità parlamentare percepita nelle due Camere non sia del tutto coincidente.

Alla Camera dei deputati, l'attuale importo lordo mensile dell’indennità è di 10.435,00 euro, sul quale sono effettuate le ritenute previdenziali (pensione e assegno di fine mandato), assistenziali (assistenza sanitaria integrativa) e fiscali (IRPEF e addizionali regionali e comunali). L’importo netto mensile dell'indennità parlamentare, corrisposto per 12 mensilità, è pari a 5.246,54 euro, a cui devono poi essere sottratte le addizionali regionali e comunali, la cui misura varia in relazione al domicilio fiscale del deputato. Tenuto conto del valore medio di tali imposte addizionali, l'importo netto mensile dell'indennità parlamentare risulta pari a circa 5.000 euro.

Per i deputati che svolgono un'altra attività lavorativa, l'importo netto mensile dell'indennità ammonta a circa 4.750 euro, corrispondenti a 9.975,00 euro lordi.

Al Senato, l'importo lordo mensile dell'indennità dei senatori è, invece, pari a 10.385,31 euro. In considerazione delle citate ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali, l'importo netto mensile risulta pari ad euro 5.304,89. Come per i deputati, in considerazione delle varie addizionali IRPEF, l'indennità netta mensile corrisposta ai senatori può dunque essere leggermente inferiore o superiore ai 5.000 euro.

Per i senatori che svolgono attività lavorativa, l’importo lordo mensile dell’indennità è di 10.064,77; l’indennità netta ammonta a 5.122,19 euro.

 

Il comma 317 autorizza, inoltre, la spesa di 200.000 euro annui dal 2016 per le spese di funzionamento del Garante nazionale dei detenuti.


 

Articolo 1, commi 318 e 319
(Art Bonus)

 


318. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: «tre» è soppressa;

b) le parole: «nella misura del: » sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate» e le lettere a) e b) sono abrogate.

319. Per l’attuazione del comma 318, è autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro per l’anno 2017, 3,9 milioni di euro per l’anno 2018, 11,7 milioni di euro per l’anno 2019 e 17,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.


 

 

I commi 318 e 319 rendono strutturale il regime fiscale agevolato introdotto in via temporanea, sotto forma di credito d’imposta, dall’articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (cd. Art-bonus). A decorrere dal 2016 la misura del credito d’imposta è del 65 per cento.

 

Si ricorda che, per usufruire del credito di imposta, le predette erogazioni liberali devono essere effettuate in denaro e perseguire - a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, co. 11, della L. 190/2014 - i seguenti scopi:

§  interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

§  sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (vale a dire, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 42/2004, i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali), nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;

§  realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (articolo 1, comma 1, decreto-legge n. 83 del 2014).

Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Esso è ripartito in tre quote annuali di pari importo (articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2014).

 

Il comma 318 modifica quindi il comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014:

a)   al primo periodo viene eliminato il riferimento alla durata triennale del credito d’imposta, rendendo quindi l’agevolazione strutturale;

b)  viene eliminata la riduzione del credito d’imposta dal 65 al 50 per cento per gli anni successivi al 2015; la misura del credito d’imposta sarà quindi del 65 per cento anche a decorrere dal 2016.

 

Il 22 ottobre 2015 sono stati pubblicati i primi dati relativi al nuovo meccanismo di agevolazione fiscale, da cui emerge, in particolare, che i mecenati sono stati 773, per un totale di € 33,8 mln. Qui il comunicato stampa del Mibact.

 

Il comma 319 reca le necessarie autorizzazioni di spesa, pari a 1,8 milioni di euro per l’anno 2017, 3,9 milioni di euro per l’anno 2018, 11,7 milioni di euro per l’anno 2019 e 17,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.

 


 

Articolo 1, comma 320
(Credito di imposta riqualificazione alberghi)

 


320. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al comma 2 comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, con riferimento, in particolare, a:

a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d’imposta;

b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell’ambito di quelli di cui al comma 2;

c) le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;

d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;

e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per promuovere l’adozione e la diffusione della “progettazione universale” e l’incremento dell’efficienza energetica, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale».


 

 

Il comma 320 estende il credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa: articolo 11 del decreto-legge n. 112 del 2008).

Si demanda ad un decreto ministeriale l’attuazione della disposizione. In particolare il regolamento attuativo deve definire: le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d’imposta; le tipologie di interventi ammessi al beneficio; le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande; le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta; le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta.

 

In particolare, il comma 320 inserisce i commi 2-bis e 2-ter all’interno dell’articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014, il quale ha attribuito un credito di imposta per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche, per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di efficientamento energetico.

 

Si segnala che la norma che prevede l’attuazione regolamentare è del tutto analoga a quella già prevista dal comma 4 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014, in attuazione della quale è stato emanato il D.M. 7 maggio 2015 (Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere). In attuazione della norma inserita dal comma in esame, peraltro, è stato emanato il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2016, pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, il quale definisce le modalità e i termini di fruizione del credito d’imposta e la procedura di controllo automatizzato.

 

Il nuovo comma 2-ter, riproducendo sostanzialmente quanto già previsto nel comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014, demanda ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro il 1° marzo 2016, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il compito di aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

 

Si segnala che il decreto attuativo previsto al comma 5 non è stato emanato.


 

Articolo 1, comma 321
(Risorse per interventi relativi a beni culturali e paesaggistici)

 


321. Per consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, l’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.


 

 

Il comma 321 incrementa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2017, l’autorizzazione di spesa prevista dalla legge finanziaria per il 2007, finalizzata a consentire interventi nel settore dei beni culturali e paesaggistici, anche al verificarsi di emergenze.

 

In particolare, l’autorizzazione di spesa originaria, recata dall’art. 1, co. 1142, della L. 296/2006 e finalizzata a consentire interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e a procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, era di 79 milioni di euro per il 2007 e di 87 milioni di euro a decorrere dal 2008.

La legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007), come modificata dal D.L. 93/2008 (L. 126/2008), ha poi ridotto, a decorrere dal 2008, l’autorizzazione di spesa in questione per complessivi 16,2 milioni di euro, comunque destinati ad altre esigenze del Ministero per i beni e le attività culturali[109].

Le somme sono state appostate sul cap. 1321 dello stato di previsione del Mibact, che è un capitolo rimodulabile.

In base al co. 1142 citato, gli interventi e i progetti cui destinare le somme sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.


 

Articolo 1, commi 322-324 e 326
(Fusione per incorporazione di
Arcus in Ales)

 


322. Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica e di razionalizzare le società strumentali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è disposta la fusione per incorporazione della «Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa», di seguito denominata «ARCUS», nella società «ALES - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.», di seguito denominata «ALES». La struttura organizzativa della società ALES è conseguentemente articolata in due o più divisioni, una delle quali prosegue le funzioni della società ARCUS di cui all’articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni.

323. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il nuovo statuto della società ALES. Lo statuto prevede tra l’altro l’istituzione di un consiglio di amministrazione, con conseguente nomina dei nuovi organi della società. Entro novanta giorni dall’insediamento, sulla base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti della società ALES, il consiglio di amministrazione adotta un piano di riorganizzazione aziendale e del personale, definendo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la struttura organizzativa come risultante dalla fusione ai sensi del comma 322. Al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi per il pubblico negli istituti e nei luoghi della cultura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla società ALES non si applica l’articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

324. La fusione disposta dal comma 322, in deroga agli articoli 2501 e seguenti del codice civile, ha effetto a far data dal quindicesimo giorno successivo all’iscrizione del nuovo statuto della società ALES nel registro delle imprese. In tale data, la società ARCUS si estingue, con contestuale cessazione dei suoi organi amministrativi e di controllo dalla carica. La società ALES procede alla cancellazione di tale società dal registro delle imprese. Tutti gli atti connessi alle operazioni di fusione tra le società ALES e ARCUS sono esenti da ogni tributo e diritto, comunque denominato, e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

326. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 322 a 325 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

 

I commi 322-324 dispongono la fusione per incorporazione della società ARCUS nella società ALES, mentre il comma 326 reca la clausola di neutralità finanziaria relativa a tale operazione.

Per il comma 325, si veda la scheda relativa ai commi 338 e 339.

ARCUS S.p.A. per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo è stata istituita dall’art. 2 della L. 291/2003 per la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo. Il capitale sociale di ARCUS (8 milioni di euro) è stato interamente sottoscritto dal MEF, d’intesa con il quale il MIBACT esercita i diritti dell’azionista.

A.L.E.S. S.p.A Arte Lavoro e Servizi S.p.A. è stata, invece, costituita, come evidenzia l’art. 1 dello statuto, ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. a), 2 e 3, del D.lgs. 468/1997 e dell'art. 20, co. 3 e 4, della L. 196/1997 ed è sottoposta alla vigilanza esclusiva del MIBACT, che esercita i diritti dell’azionista. Essa svolge, sulla base delle direttive dello stesso MIBACT, attività di supporto agli uffici tecnico-amministrativi del Ministero, per la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale, fra i quali la gestione di istituti e luoghi della cultura e la ricerca di sponsor. Inizialmente era partecipata al 30% dal MIBAC e al 70% da Italia Lavoro S.p.a. In seguito, l’art. 26 della L. 69/2009, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato, ha trasferito la partecipazione azionaria detenuta in Ales da Italia Lavoro S.p.a. al MIBAC.

 

In particolare, il comma 322 finalizza la fusione per incorporazione della società ARCUS nella società ALES al conseguimento di risparmi della spesa pubblica e alla razionalizzazione delle società strumentali del Mibact.

Prevede, inoltre, che la struttura organizzativa della società ALES è, conseguentemente, articolata in una o più divisioni, una delle quali prosegue le funzioni della società ARCUS.

 

In materia si ricorda che l’art. 1, co. 419, della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) aveva già previsto la possibilità che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo predisponesse un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante operazioni di fusione e di incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute, che rispondessero ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing.

Tale previsione era intervenuta dopo che l’art. 39, co. 1-bis, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) aveva abrogato, fra l’altro, i commi 24-28 dell’art. 12 del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), che avevano previsto la messa in liquidazione di ARCUS spa dal 1° gennaio 2014, con il riporto nell'ambito dell'ordinaria gestione del Ministero delle attività ad essa demandate.

 

Il comma 323 dispone che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il nuovo statuto di ALES che prevede, fra l’altro, l’istituzione di un consiglio di amministrazione, con conseguente nomina dei nuovi organi della società.

Si intenderebbe, dunque, il superamento della possibilità di nomina di un amministratore unico (v. art. 16 statuto).

Entro 90 giorni dall’insediamento, il consiglio di amministrazione adotta un piano di riorganizzazione aziendale e del personale.

Dispone, inoltre, che, per assicurare lo svolgimento dei servizi per il pubblico negli istituti e nei luoghi della cultura, ad ALES non si applicano le limitazioni assunzionali previste dall’art. 9, co. 29, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010).

 

Il comma 324 dispone che la fusione per incorporazione della società ARCUS nella società ALES avviene in deroga alla disciplina delle fusioni societarie di cui agli artt. 2501 e ss. del codice civile.

 

Gli articoli da 2501 a 2506-quater del codice civile compongono la sezione II (Della fusione delle società) del capo X del Titolo IV del Libro quinto.

 

Il comma non precisa l’estensione della deroga alla disciplina civilistica. Fa eccezione la previsione secondo cui la fusione ha effetto a fare data dal 15° giorno successivo all’iscrizione del nuovo statuto dell’incorporante ALES nel registro delle imprese.

 

In base all’art. 2504-bis del codice civile, gli effetti della fusione conseguirebbero, invece, all’esecuzione dell’iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese (oppure, trattandosi di fusione per incorporazione, nella data successiva appositamente stabilita).

 

Circa la portata del secondo periodo del comma 324 sull’estinzione dell’incorporata ARCUS e la contestuale cessazione dalla carica dei suoi organi decorsi 15 giorni dall’iscrizione del nuovo statuto della società incorporante ALES nel registro delle imprese, e in relazione all’onere di cancellazione di ARCUS dal registro delle imprese in capo ad ALES, secondo concorde giurisprudenza l’estinzione della società consegue solo alla indicata cancellazione (tra le altre, Cassazione Civile sent. n. 18618 del 18 agosto 2006, n. 12639 del 26 maggio 2009, Sezioni Unite n. 4061 del 22 febbraio 2010).

 

Riguardo alla previsione relativa alla neutralità fiscale degli atti connessi alle operazioni di fusione fra ALES e ARCUS, si segnala che la stessa è già stabilita, in termini generali, dall’art. 27 della L. 724/1994.

 

Per il comma 325, si rinvia, come già detto, alla scheda di commento relativa ai commi 338 e 339.

 

Il comma 326 dispone che dalle operazioni relative alla fusione per incorporazione della società ARCUS nella società ALES non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

Articolo 1, commi 325, 338 e 339
(Risorse per investimenti nel settore della cultura)

 


325. Il comma 1-ter dell’articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2008, n. 182, sono abrogati.

338. Al fine di potenziare gli investimenti infrastrutturali nel settore della cultura, una quota delle risorse destinate agli interventi infrastrutturali, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, è destinata agli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono approvati gli interventi da finanziare ai sensi del primo periodo del presente comma e le relative modalità attuative, anche prevedendo il ricorso ai provveditorati interregionali delle opere pubbliche. Le risorse da destinare agli interventi previsti dal presente comma sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

339. All’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 4 e 4-bis sono abrogati.


 

 

Il comma 338 individua un nuovo meccanismo per la destinazione a investimenti nel settore della cultura di risorse relative agli interventi infrastrutturali. Conseguentemente, il comma 339, nonché il comma 325, abrogano disposizioni superate dalle nuove previsioni.

In particolare, il comma 338 individua, anzitutto, una quota fissa delle risorse relative agli interventi infrastrutturali – quantificata in € 30 mln annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 - da destinare ad interventi di conservazione, manutenzione, restauro, nonché valorizzazione, dei beni culturali.

Individua, altresì, un nuovo meccanismo per l’individuazione degli interventi da finanziare, disponendo che gli stessi sono approvati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono definite le modalità attuative, anche prevedendo il ricorso ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.

Le risorse da destinare alle finalità indicate sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento.

Il comma 339, conseguentemente, abroga il comma 4 dell’art. 60 della L. 289/2002 che, nel testo vigente, ripetutamente modificato, prevede che, a decorrere dal 2014, alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali è destinata una quota pari al 3% delle “risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture”, iscritte nello stato di previsione del MIT. Prevede, altresì - come già evidenziato nella scheda relativa al co. 337 - che l’assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del MIBACT, di concerto con il MIT, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi.

A sua volta, il comma 325 dispone l’abrogazione sia del regolamento di cui al D.I. 182/2008, sia del co. 1-ter dell’art. 39 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).

 

Il testo originario dell’art. 60, co. 4, della L. 289/2002 aveva riservato il 3% degli stanziamenti per infrastrutture alla spesa per interventi a favore dei beni e delle attività culturali, rinviando per la definizione dei criteri di utilizzo ad un regolamento interministeriale.

In attuazione, era stato adottato - dopo una fase transitoria - il D.I. 182/2008, che aveva disposto, in particolare, che entro il 31 gennaio di ciascun anno il MIT, di concerto con il MEF, sentito il MiBAC, doveva individuare gli stanziamenti per le infrastrutture per i quali andava calcolato il 3% da destinare a interventi a favore dei beni e delle attività culturali. A sua volta, il MEF, d’intesa con i Ministri interessati e sentito il MiBAC, doveva individuare gli ulteriori stanziamenti per infrastrutture iscritti in stati di previsione diversi da quello del MIT, per i quali andava parimenti calcolato il 3%. Gli interventi ammessi al finanziamento dovevano essere inclusi in un apposito programma annuale, approvato dal MiBAC, di concerto con il MIT. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, con atto di indirizzo dei due Ministri, dovevano essere indicati gli obiettivi di interesse e i criteri per la selezione degli interventi nell'ambito di specifiche finalità. Le proposte di intervento dovevano pervenire ad ARCUS s.p.a. Il programma degli interventi finanziabili doveva essere approvato entro il 30 giugno di ciascun anno.

In seguito, l’art. 32, co. 16, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) – poi abrogato dall’art. 1, co. 105, della L. 147/2013 – aveva disposto (pur non apportando modifiche testuali all’art. 60, co. 4, L. 289/2002) che, a decorrere dal 2012, alla spesa per la tutela e gli interventi a favore di beni e attività culturali era destinata una quota fino al 3% del nuovo Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie (istituito dal co. 1 dello stesso art. 32 nello stato di previsione del MIT, con una dotazione di € 930 mln per il 2012 e di € 1000 mln per gli esercizi dal 2013 al 2016). L’assegnazione doveva essere disposta con delibera CIPE, su proposta del MIBACT, di concerto con il MIT e il MEF.

In tale contesto, è intervenuto l’art. 39, co. 1-ter, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) che aveva disposto che con decreto interministeriale (MIBACT-MIT-MEF) si doveva provvedere alla revisione del D.I. 182/2008, prevedendo, altresì, la trasmissione alle Camere (per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari) dello schema di decreto recante l’atto di indirizzo annuale per Arcus Spa, nonché la trasmissione del (solo) atto di indirizzo al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, che poteva proporre osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione. (più approfonditamente, si veda dossier Servizio Studi Camera n. 36/4 dell’11 ottobre 2013).

Successivamente, in virtù delle modifiche apportate all’art. 60, co. 4, della L. 289/2002, prima dall’art. 1, co. 106, della L. 147/2013 (L. stabilità 2014) e, in seguito, dall’art. 7, co. 2, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), a decorrere dal 2014, alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali è stata destinata una quota pari al 3% delle “risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture”, iscritte nello stato di previsione del MIT. L’assegnazione della predetta quota, come già detto, doveva essere disposta dal CIPE, nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del MIBACT, di concerto con il MIT, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi.

 

È utile ricordare che la relazione illustrativa del schema di D.Lgs. n. 249 (D.Lgs. n. 10 del 22 gennaio 2016) recentemente esaminato dalle Camere[110] e definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2016 (quando si chiude dossier, verificare se è stato pubblicato in GU), faceva presente, in relazione alla previsione (recata anche da quello schema) di abrogazione dell’art. 39, co. 1-ter, D.L. 69/2013, che, “nonostante i numerosi incontri con le altre amministrazioni coinvolte (MEF e MIT) non è stato possibile giungere ad un’interpretazione condivisa circa l’esatta quantificazione delle ‘risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture’, rendendo, di fatto, inattuata questa norma”. (al riguardo, si veda quanto rilevato nei dossier del Servizio Studi della Camera n. 95/3, Tomo I, del 31 gennaio 2014 e n. 182 del 9 giugno 2014).

 

Inoltre, il comma 339 abroga anche il comma 4-bis dell’art. 60 della L. 289/2002 – inserito dall’art. 1, co. 106, della L. 147/2013 – in base al quale una quota delle risorse di cui al co. 4, pari ad € 2,5 mln per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria, individuati dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui al DPCM 6 giugno 2013.


 

Articolo 1, comma 327
(Organizzazione MIBACT)

 


327. Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi dell’articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al fine di dare efficace attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 17-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di garantire il buon andamento dell’amministrazione di tutela del patrimonio culturale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell’ articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui alle tabelle A e B del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del medesimo Ministero.


 

 

Il comma 327 prevede la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento (nel rispetto delle dotazioni organiche previste dal DPCM 171/2014, recante il nuovo regolamento di organizzazione del Mibact), al fine di dare più efficace attuazione alle disposizioni sul silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche di cui all’art. 17-bis, co. 3, della L. 124/2015.

L’art. 17-bis, co. 3, della L. 124/2015 prevede il termine di 90 giorni per l’espressione, da parte dell’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, di assensi, concerti o nulla osta richiesti per l’adozione di provvedimenti normativi o amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche. Decorso tale termine, senza che l’assenso, il concerto o il nulla osta sia comunicato, lo stesso si intende acquisito.

Si intenderebbe, dunque, che la previsione di fusione o accorpamento sia finalizzata a fronteggiare meglio le richieste provenienti da altre pubbliche amministrazioni.

In particolare, si prevede di procedere alla riorganizzazione con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Per l’adozione del decreto ministeriale si richiamano l’art. 17, co. 4-bis, lett. e), della L. 400/1988 e l’art. 4, co. 4 e 4-bis, del d.lgs. 300/1999.

Al riguardo si segnala che l’art. 17, co. 4-bis, lett. e), L. 400/1988 prevede l’adozione di decreti ministeriali per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali, mentre l’art. 4, co. 4, del d.lgs. 300/1999 prevede l’intervento di decreti ministeriali per l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e per la definizione dei relativi compiti, nonché per la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale. A sua volta, il co. 4-bis prevede che le previsioni di cui al co. 4 si applicano anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.

 

Al riguardo, si segnala che il 19 gennaio 2016 è stata avviata, da parte delle Commissioni congiunte VII della Camera e 7^ del Senato, l’audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in ordine alla riorganizzazione del Ministero.

In particolare, il Ministro ha evidenziato che il nuovo assetto prevede la creazione delle ‘Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio’, articolate in sette aree funzionali (organizzazione e funzionamento; patrimonio archeologico; patrimonio storico e artistico; patrimonio architettonico; patrimonio demoetnoantropologico; paesaggio; educazione e ricerca) e coordinate dalla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, l’affidamento alle Soprintendenze archivistiche della tutela del patrimonio librario (con conseguente cambio della denominazione in Soprintendenze archivistiche e bibliografiche), nonché l’istituzione di 10 nuovi musei e parchi archeologici autonomi, retti da direttori che saranno selezionati con un nuovo bando internazionale.

Qui il comunicato stampa del Mibact.

 


 

Articolo 1, commi 328-330
(Assunzioni presso il MIBACT)

 


328. E' autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di 500 funzionari da inquadrare, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell’arte.

329. Il personale di cui al comma 328 è assunto, in deroga all’ articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, nonché ai limiti di cui all’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’emanazione dei relativi bandi resta comunque subordinata, ove necessario per escludere situazioni di eccedenza nell’ambito di ciascuno dei profili professionali di cui al comma 328 in relazione alle assunzioni da effettuare, alla rimodulazione della ripartizione per profili della dotazione organica dell’area III di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 agosto 2015.

330. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 328 e 329 è autorizzata la spesa nel limite di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi dei commi 328 e 329 e i relativi oneri.


 

 

I commi 328-330 autorizzano l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di 500 funzionari nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore, storico dell'arte.

Il personale è assunto in deroga ai limiti fissati dalle disposizioni vigenti in materia di ricollocamento del personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato, condizioni per l'indizione di nuovi concorsi e turn-over nelle pubbliche amministrazioni.

Le assunzioni sono effettuate a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Il comma 328 autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di 500 funzionari presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nella Area III del personale non dirigenziale. Le assunzioni sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante il regolamento di organizzazione del Ministero medesimo. La citata Tabella B fissa la dotazione organica delle Aree, attribuendo in particolare alla Area III complessivamente 5.457 unità di personale. Come sopra ricordato, i profili professionali previsti per questa Area sono i seguenti: antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore, storico dell'arte.

 

Le assunzioni - prevede il comma 329 - avvengono in deroga a quanto previsto:

§  dall'articolo 1, comma 425, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014);

§  dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 in materia di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

§  dall'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Tali norme dettano disposizioni relative, rispettivamente, al ricollocamento del personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato, alle condizioni per l'indizione di nuovi concorsi e al turn-over nelle pubbliche amministrazioni.

 

Il comma 425 della legge di stabilità 2015 disciplina il ricollocamento del personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici (con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e corpo nazionale dei vigile del fuoco, del comparto scuola, dell’AFAM e degli enti di ricerca), sulla base di una ricognizione dei posti disponibili da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Più specificamente, le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare un numero di posti, riferiti soprattutto alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all’assunzione di vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti, dando priorità alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari.

 

L'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013 subordina l'autorizzazione all'avvio di nuovi concorsi per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo (nonché per le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca) alle seguenti condizioni:

a)    che siano stati immessi in servizio tutti i vincitori di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; il successivo comma 3-quater del medesimo articolo subordina alla verifica di questa stessa condizione anche l'assunzione dei vincitori e degli idonei nei concorsi già avviati e non ancora conclusi;

b)   che si verifichi l'assenza di idonei collocati nelle graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza.

L'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008 pone alcune limitazione alle procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni. Ai sensi del comma 3 di tale articolo, le Amministrazioni dello Stato possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. La disposizione fa riferimento all'anno 2009; tale termine è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2015 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216.

 

Il personale è assunto a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'emanazione dei bandi è comunque subordinata alle assunzioni da effettuare sulla base delle ripartizioni delle dotazioni organiche di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo del 6 agosto 2015 al fine di evitare eccedenze di personale nei profili professionali della dotazione organica dell'Area III.

 

Ai sensi del comma 330 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dal 2017.

Il MIBACT comunica le assunzioni effettuate e i relativi oneri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato.


 

Articolo 1, commi 331-334 e 336
(Credito di imposta a favore del cinema)

 


331. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 325:

1) al primo periodo, dopo le parole: «nella misura» è inserita la seguente: «massima» e dopo la parola: «produzione» sono inserite le seguenti: «e distribuzione in Italia e all’estero»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto previsto al comma 333 provvede alla determinazione delle aliquote del beneficio in relazione anche alla cumulabilità con le diverse misure dei benefìci eventualmente spettanti, per la medesima opera, ai sensi del comma 327, lettere a) e b)»;

b) al comma 326, dopo la parola: «apporti» sono inserite le seguenti: «alla produzione»;

c) al comma 327, lettera a), le parole: «pari al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento, in relazione anche alla cumulabilità e alla misura del beneficio spettante per la medesima opera ai sensi del comma 325,» e la cifra: «3.500.000» è sostituita dalla seguente: «6.000.000»;

d) al comma 327, lettera b):

1) all’alinea, la parola: «pari» è sostituita dalle seguenti: «non superiore»;

2) al numero 1), dopo la parola: «nazionale» sono inserite le seguenti: «e internazionale», le parole da: «riconosciute» fino a: «articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «ammesse ai benefìci ai sensi dell’articolo 9», la cifra: «1.500.000» è sostituita dalla seguente: «2.000.000» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; il decreto previsto al comma 333 prevede l’aliquota massima con riferimento alla distribuzione internazionale e, per quanto riguarda quella nazionale, in relazione ai piani distributivi che, per tipologia di opera ovvero per modalità e tempi del piano distributivo, presentino maggiore difficoltà a raggiungere un pubblico vasto»;

3) il numero 2) è abrogato;

e) al comma 327, lettera c), numero 1), le parole: «al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a non oltre il 40 per cento», le parole: «l’introduzione e acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «l’acquisizione e la sostituzione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e dei relativi impianti e servizi accessori, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive secondo le specifiche e nei limiti di quanto indicato nel decreto previsto al comma 333, avuto particolare riguardo all’esistenza o meno della sala cinematografica in data anteriore al 1° gennaio 1980»;

f) il comma 328è abrogato;

g) al comma 332, secondo periodo, le parole da: «l’80 per cento» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la percentuale stabilita, in conformità alla normativa europea, nel decreto previsto al comma 333»;

h) al comma 335, la parola: «girati» è sostituita dalla seguente: «realizzati».

332. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) del comma 6 dell’ articolo 2 è abrogata;

b) l’ articolo 15 è abrogato.

333. A decorrere dal 1° gennaio 2016, sono abrogati i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Sono fatte comunque salve le procedure in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge, avviate ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 12 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2015.

334. All’articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «e di 115 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, di 115 milioni di euro per l’anno 2015 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016»;

b) al comma 4, le parole da: «, rispettivamente» fino a: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a ciascuna delle tipologie di beneficio fiscale previste dai commi 1 e 2».

336. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 334 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.


 

 

I commi 331- 334 apportano numerose modifiche alla disciplina del credito d’imposta per il cinema (tax credit cinema) istituito dalla legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007). In particolare l’applicazione dei crediti d’imposta a favore degli investimenti nel settore cinematografico, introdotti dalla legge di stabilità 2008 (cd. tax credit cinema) è estesa, tra l’altro, alle spese per la distribuzione internazionale, alla sostituzione di impianti di proiezione digitale, nonché ai film realizzati sul territorio nazionale su commissione di produzioni estere. Conseguentemente l’autorizzazione di spesa è elevata da 115 a 140 milioni di euro a decorrere dal 2016.

 

I meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nel settore cinematografico sono stati introdotti dalla L. 244/2007 per tre anni. Tali agevolazioni sono state successivamente prorogate e rese quindi permanenti ad opera dell’articolo 8 del decreto-legge n. 91 del 2013 (L. 112/2013), che le ha anche estese ai produttori indipendenti di opere audiovisive (le modalità applicative per tale estensione sono state poi definite con DM 5 febbraio 2015, pubblicato nella GU n. 70 del 25 marzo 2015).

I commi 325-328 dell’art. 1 della legge finanziaria 2008 riconoscono, in primo luogo, un credito di imposta ai soggetti passivi IRES e ai titolari di reddito di impresa a fini IRPEF, che non appartengono alla filiera del settore cinematografico ed audiovisivo (c.d. tax credit esterno) nella misura del 40 per cento degli apporti in denaro effettuati per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 28/2004 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche), entro il limite massimo di 1 milione di euro e purché sia rispettato il c.d. “requisito di territorialità” (obbligo di utilizzare l’80 per cento di detti apporti nel territorio nazionale, impiegando manodopera e servizi italiani).

Per le imprese interne alla filiera del cinema (c.d. tax credit interno) vengono invece riconosciuti, ai fini delle imposte sui redditi, crediti di imposta differenziati in varie percentuali e con determinati limiti massimi, a seconda che si tratti di imprese di produzione cinematografica, di imprese di distribuzione cinematografica, ovvero di imprese di esercizio cinematografico.

I commi 330-332 stabiliscono i limiti massimi degli apporti ammessi ai fini del calcolo dei crediti di imposta e alla partecipazione complessiva agli utili degli associati e le condizioni per il riconoscimento del credito d’imposta che, tra l’altro, può essere fruito a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film e previa attestazione, rilasciata dall’impresa di produzione cinematografica, del rispetto delle condizioni richieste dalla legge.

Il comma 335 attribuisce, inoltre, un credito d’imposta per spese relative a manodopera italiana pari al 25 per cento dei costi di produzione, entro il limite massimo di 5 milioni di euro per ciascun film, su commissione di produzioni estere di pellicole, o loro parti, girate sul territorio nazionale.

Il comma 337 stabilisce, infine, che i crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, non concorrono alla formazione del reddito ai fini fiscali, alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP e non rilevano ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili dalla base imponibile.

 

 

Con le norme in esame sono introdotte varie modifiche.

 

1)  Credito di imposta per gli investitori esterni al settore cinematografico e audiovisivo

 

Il credito d’imposta per gli investitori esterni al settore cinematografico e audiovisivo, precedentemente previsto per gli apporti in denaro per la produzione di opere nazionali, viene esteso anche agli apporti per la distribuzione delle stesse in Italia e all’estero. Al contempo, si dispone che la percentuale del 40 per cento ivi indicata è la misura massima del credito d’imposta. Con il decreto ministeriale attuativo previsto dal comma 333 della L. 244/2007 è possibile differenziare le aliquote di agevolazione in relazione anche alla cumulabilità con le diverse misure dei benefìci eventualmente spettanti, per la medesima opera, ai sensi del co. 327, lett. a) e b), della stessa L. 244/2007 (comma 331, lett. a), che modifica l’art. 1, co. 325, della L. 244/2007).

Al contempo, l’obbligo di spesa sul territorio italiano, previsto tra i requisiti per l’accesso al tax credit, è riferito solo alla produzione, non essendo concretamente applicabile alla distribuzione all’estero (comma 331, lett. b), che modifica l’art. 1, co. 326, della L. 244/2007).

 

2)  Credito di imposta per la produzione

 

Si prevede la modulabilità delle aliquote del tax credit per la produzione (dal previgente 15 per cento, al range 15-30 per cento) in relazione anche alla cumulabilità e alla misura del beneficio spettante per la medesima opera ai sensi del co. 325 della L. 244/2007, e si innalza da 3,5 milioni a 6 milioni di euro il limite massimo del beneficio riconoscibile alla singola azienda (comma 331, lett. c), che modifica l’art. 1, co. 327, lett. a) della L. 24472007).

 

3)  Credito di imposta per la distribuzione

 

Nel caso di tax credit per la distribuzione si prevede un’aliquota massima non superiore al 15 per cento (dunque modulabile e non più in misura pari al 15 per cento) e viene eliminata la differenziazione delle aliquote fra opere riconosciute di interesse culturale e altre opere audiovisive.

Inoltre, si innalza da 1,5 milioni a 2 milioni di euro il limite massimo del beneficio spettante per la distribuzione nazionale di opere italiane. Viene espressamente prevista la modulabilità, con decreto ministeriale, anche dell’aliquota del beneficio spettante per la distribuzione cinematografica internazionale e, per quanto riguarda quella nazionale, si specifica che tale aliquota viene determinata in relazione ai piani distributivi che, per tipologia di opera ovvero per modalità e tempi del piano distributivo, presentino maggiore difficoltà a raggiungere un pubblico vasto. Al contempo, si abroga l’aliquota del 10 per cento riferita alle spese sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana che siano espressione di lingua originale italiana (comma 331, lett. d), che modifica l’art. 1, co. 327, lett. b) della L. 244/2007).

 

4)  Credito di imposta per l’esercizio

 

L’aliquota del tax credit spettante alle imprese di esercizio cinematografico viene elevata dal 30 ad un massimo del 40 per cento (anche in tal caso, dunque, modulabile) delle spese sostenute.

Si estende l’ammissione al beneficio (in precedenza prevista solo per le spese per introduzione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale) anche alle spese per la sostituzione dei medesimi impianti e apparecchiature, nonché a quelle per la ristrutturazione, l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e dei relativi impianti e servizi accessori, la realizzazione di nuove sale o il ripristino di quelle inattive, secondo le specifiche e nei limiti di quanto previsto nel decreto attuativo (di cui al comma 333 della L. 244/2007), avendo particolare riguardo al fatto che la sala sia o meno “storica”, ovvero attiva prima del 1° gennaio 1980 (comma 331, lett. e), che modifica l’art. 1, co. 327, lett. c) della L. 244/2007).

 

5)  Cumulo di benefici

 

È abrogato l’articolo 1, comma 328, della L. 244/2007 il quale non consentiva la cumulabilità dei crediti d’imposta per la produzione, per la distribuzione e per l’esercizio a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facessero parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto. (comma 331, lettera f)).

Al contempo, si stabilisce che i contributi per la produzione e la distribuzione a valere sul Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche sono erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti che danno diritto ai crediti d’imposta a favore del cinema (previsti dai commi da 325 a 343 della L. 244/2007) non deve superare la percentuale stabilita, in conformità alla normativa europea, nel decreto ministeriale attuativo previsto al comma 333 della stessa L. 244/2007 (in luogo dell’80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film, precedentemente previsto) (comma 331, lett. g), che modifica l’art. 1, co. 332, della L. 244/2007).

 

6)  Credito di imposta per le imprese di produzione e post-produzione

 

Il credito d’imposta alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto in relazione a film “realizzati” (in luogo di “girati”) sul territorio nazionale (comma 331, lett. h), che modifica l’art. 1, co. 335, della L. 244/2007).

 

7)  Abrogazioni

 

Il comma 332, conseguentemente all’estensione del credito di imposta spettante agli esercenti anche per le spese di ristrutturazione delle sale (comma 327, lett. c)), abroga l’articolo 15 del D.Lgs. n. 28 del 2004, che prevede la concessione di contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti, l’installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori.

Inoltre, abroga l’articolo 2, comma 6, lett. a) del medesimo D.Lgs. n. 28 del 2004, che equipara ai film d’essai i film che abbiano avuto il riconoscimento di film di interesse culturale.

 

Il comma 333 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’articolo 6, commi da 2-bis a 2-sexies, del D.L. n. 83 del 2012, che concede un credito d'imposta per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti almeno dal 1° gennaio 1980. Sono fatte salve le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge, avviate ai sensi del decreto attuativo (DM 12 febbraio 2015).

 

8)  Autorizzazione di spesa

Il comma 334 incrementa l’autorizzazione di spesa già prevista dall’articolo 8 del decreto-legge n. 91 del 2013 per la concessione dei crediti d’imposta per la produzione, la distribuzione e l’esercizio cinematografico da 115 a 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Conseguentemente, il comma 336 autorizza la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

 

Può essere utile ricordare che l’art. 16 del D.L. 185/2015, (convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 2016, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 18 del 23-1-2016) ha incrementato la stessa autorizzazione di spesa (da 115) a 140 milioni di euro anche per l’esercizio finanziario 2015.

 

Qui il rapporto 2014 sul mercato e l'industria del Cinema in Italia presentato da Direzione Generale Cinema del Mibact e dalla Fondazione Ente dello Spettacolo il 15 luglio 2015.


 

Articolo 1, comma 335
(Disposizioni per favorire la creatività dei giovani autori)

 


335. All’articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell’articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale».


 

 

Il comma 335, al fine di favorire la creatività dei giovani autori, destina ad attività di produzione culturale nazionale e internazionale, sulla base di un atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il 10% di tutti i compensi percepiti dalla riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi.


 

Articolo 1, comma 337
(Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali”)

 

337. Per la realizzazione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» di cui all’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l’anno 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.

 

 

Il comma 337 autorizza la spesa di 70 milioni di euro per il 2017 e di 65 milioni di euro annui dal 2018 per la realizzazione degli interventi del Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali”, previsto dall’art. 7, co. 1, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014).

L’autorizzazione di spesa si intenderebbe derivante dall’abrogazione dell’art. 60, co. 4, della L. 289/2002, disposta dall’art. 1, co. 339, della legge in commento.

 

Si ricorda, infatti, che l’art. 7, co. 1, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) ha previsto l’adozione, entro il 31 dicembre di ogni anno (con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata), di un Piano strategico, denominato “Grandi Progetti Beni culturali”, che individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici[111].

Per attuare gli interventi previsti dal Piano, per il triennio 2014-2016 è stata autorizzata una spesa pari a € 5 mln per il 2014, € 30 mln per il 2015 e € 50 mln per il 2016[112].

Dal 2017 al Piano era stato destinato il 50% della quota delle risorse per infrastrutture destinata a investimenti in favore dei beni culturali, di cui all’art. 60, co. 4, della L. 289/2002, pari al 3% delle “risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture”, iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti[113]. L'assegnazione doveva essere disposta – nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili – dal CIPE, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi[114].

 


 

Articolo 1, comma 340
(Ricostruzione o riparazione delle chiese e degli edifici religiosi)

 


340. Al comma 11-bis dell’articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» sono soppresse;

b) dopo le parole: «edifici di cui al periodo precedente» sono inserite le seguenti: «, che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;

c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di stazione appaltante di cui al periodo precedente è svolta dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche».


 

 

Il comma 340 interviene sulle norme che disciplinano i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese e degli altri edifici di culto, finanziati con risorse pubbliche, di cui al comma 11-bis dell’art. 11 del D.L. 78/2015 (L. 125/2015), che reca misure per la ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009.

Le modifiche sono volte, anzitutto, a consentire che tutti i predetti interventi siano considerati lavori pubblici ai sensi della normativa vigente. Prevedono, inoltre, che le funzioni di stazione appaltante sono assunte dagli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per gli interventi riferiti a edifici di culto che sono qualificati come beni culturali, e dagli uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche per i lavori di ricostruzione o riparazione degli edifici di culto la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

 

In particolare, in conseguenza della modifica prevista dalla lettera a), vengono considerati lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006) tutte le attività di ricostruzione o riparazione, finanziate con risorse pubbliche, delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'art. 16, lett. a), della L. 222/1985, e non solo di quelli qualificati come beni culturali.

Qui un approfondimento sulla nozione di bene culturale.

Le attività previste nell'articolo 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985 n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), che agli effetti delle leggi civili si considerano comunque attività di religione o di culto, sono quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

 

La lettera b), in conseguenza della predetta modifica, prevede che, nel caso di lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o dei citati edifici, qualificati come beni culturali ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali (D.Lgs. n. 42/2004), la scelta dell'impresa affidataria dei lavori sia effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che assumono la veste di "stazione appaltante".

La norma fa riferimento alla definizione di “stazione appaltante” di cui all'articolo 3, comma 33, del Codice dei contratti pubblici.

 

Da ultimo, la novella di cui alla lettera c) è volta a introdurre un nuovo periodo nel comma 11-bis dell’art. 11, al fine di prevedere, per i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui sopra, la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, che la funzione di "stazione appaltante" venga svolta dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche.


 

Articolo 1, comma 341
(Finanziamento del Gran Premio d’Italia di Formula 1)

 


341. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio d’Italia di Formula 1 presso l’autodromo di Monza riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l’immagine del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva nazionale-ACI è autorizzata a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse complessivamente iscritte nel proprio bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 

 

L’articolo 1, comma 341, autorizza la federazione sportiva nazionale ACI-Automobile club d’Italia a sostenere la spesa per l’organizzazione e la gestione del Gran Premio d’Italia di Formula 1, presso l’autodromo di Monza, per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1, sulla base delle risorse iscritte a bilancio anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi medesimi. È prevista la clausola di invarianza finanziaria.

 

L’Automobile club d'Italia (ACI) è un soggetto dalla duplice natura giuridica. E’ infatti, ai sensi dello statuto, ente pubblico non economico a base federativa, ma è anche la federazione sportiva nazionale automobilistica, avente quindi, con riferimento alle attività connesse a tale funzione, natura privatistica.

 

L’attività dell’Automobile club d’Italia opera infatti, secondo lo statuto, in due ambiti di attività distinti, ma comunque connessi fra loro: le attività istituzionali e quelle delegate.

Le attività istituzionali riguardano i servizi rivolti ai soci, l'educazione e la sicurezza stradale, l'assistenza e l'informazione turistica, nonché l'attività sportiva in campo automobilistico svolta nella qualità di Federazione nazionale sportiva, aderente al CONI e nell'esercizio del potere sportivo. Rientrano in quest'ambito anche le attività Internazionali promosse per rappresentare presso le istituzioni europee gli interessi legati ai temi della mobilità.

Nello svolgimento delle attività istituzionali l'Automobile Club d'Italia si pone, con oltre un milione di soci, come libera associazione di cittadini che rappresenta e si fa portavoce, anche presso le istituzioni nazionali ed internazionali, delle tematiche inerenti la circolazione stradale.

Con riferimento alle attività svolte per delega dello Stato, delle Regioni e delle Province, l'ACI gestisce, con la propria organizzazione e con distinta evidenza contabile nell'ambito del bilancio dell'Ente:

§  il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) che, in base al Codice Civile, assicura la certezza e la sicurezza della circolazione giuridica dei veicoli, assolvendo alla funzione di pubblicità legale. Tale attività è finanziata con i proventi delle tariffe corrisposte dagli utenti all'atto dell'erogazione dei servizi effettuati;

§  la riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione, prevista dal d.lgs. n. 446/97, effettuata sulla base di apposite convenzioni di affidamento del servizio stipulate tra le Provincie e l'ACI;

§  la riscossione delle tasse automobilistiche, curata sulla base di apposite convenzioni con le Regioni, dal 1998 titolari del tributo ai sensi della L. n. 449/97.

 

Ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto dell’ACI, l’ente deve dare separata evidenza nel proprio bilancio: al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l’A.C.I. con decreto 15 marzo 1927 n. 436; ai servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all’A.C.I. dalle Regioni e dalle Province Autonome; a tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati all’A.C.I. dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici. Secondo quanto richiesto dal CONI, inoltre, il dettaglio dei ricavi e dei costi relativi all'attività sportiva è riportato e commentato in un apposito documento allegato al bilancio.

 

I dati presenti al bilancio consuntivo 2014 in relazione alle gestioni dell’ACI indicano una perdita di esercizio di 12.986.000 euro con riferimento alla gestione istituzionale più che compensata dai dati relativi alla gestione delegata (9.836.000 di utile dalla gestione delle tasse e oltre 33 milioni di euro di utile dalla gestione del pubblico registro automobilistico).

L’allegato 5 al bilancio d’esercizio per l’anno 2014 dell’ACI, contiene il conto economico Aci/direzione sport automobilistico, afferente alla gestione istituzionale. Il valore della produzione del 2014 ammonta complessivamente a Euro 9.935.678. I costi della produzione del 2014 ammontano complessivamente a Euro 12.804.667.

 

Con riferimento all’organizzazione del Gran Premio d’Italia, che si svolge presso l’autodromo di Monza, occorre ricordare che, allo stato, l’organizzazione del Gran Premio è rimessa alla società SIAS (Società incremento automobilistico e sport) che ha anche la concessione dell’autodromo, con scadenza 2026. Qualora il Gran Premio non venisse organizzato la concessione si risolverebbe di diritto.

Affinché il Gran Premio d’Italia sia inserito tra le competizioni del calendario annuale della Formula 1 è necessaria anche un’intesa economica tra il soggetto organizzatore e il soggetto gestore dei diritti commerciali della Formula 1. Allo stato tali diritti sono controllati dalla Formula One Group, soggetto di diritto privato. L’attuale contratto scadrà nel 2016.


 

Articolo 1, commi 342-344
(Scuola per l'Europa di Parma)

 


342. Al fine di assicurare il rispetto dell’Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca eroga al comune di Parma, successivamente all’avvenuta riassegnazione di cui al comma 343, la somma di euro 3,9 milioni, a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della Scuola per l’Europa di Parma di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115. Le risorse sono erogate al comune sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Alla Scuola per l’Europa di Parma è attribuito il diritto di superficie sull’area utilizzata per la costruzione dell’immobile realizzato ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 115, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 2, comma 2, della medesima legge 3 agosto 2009, n. 115.

343. All’onere derivante dal comma 342, si provvede mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 3,9 milioni, da effettuare entro il 31 marzo 2016 a cura della Scuola per l’Europa di Parma. La somma così versata alle entrate dello Stato è successivamente riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per le finalità di cui al comma 342.

344. La rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio della Scuola per l’Europa di Parma spettano all’Avvocatura dello Stato, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.


 

 

Le disposizioni in esame prevedono che, al fine di assicurare il rispetto dell'Accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca eroghi al Comune di Parma la somma di euro 3,9 milioni, a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della scuola per l'Europa di Parma.

 

L'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004, con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004, è stato ratificato con la legge 10 gennaio 2006, n. 17.

La legge 3 agosto 2009, n. 115 reca le disposizioni relative al riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma. L'articolo 2, comma 1 (dedicato alle "strutture scolastiche") della legge n. 115 qui richiamata mantiene fermo il finanziamento disposto dalla legge finanziaria per il 2007 per tali finalità (legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 1342), prevedendo altresì che gli ulteriori oneri sono posti a carico della provincia e del comune di Parma, in conformità a quanto convenuto con l'Accordo di programma stipulato in data 9 novembre 2007.

 

Le risorse qui stanziate sono erogate al Comune sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Alla Scuola per l'Europa di Parma è attribuito il diritto di superficie sull'area utilizzata per la costruzione dell'immobile destinato a sede della Scuola, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della medesima legge 3 agosto 2009, n. 115. Esso prevede che sono poste a carico della provincia e del comune di Parma: la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio; le spese per l'arredamento della Scuola e quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e per i relativi impianti.

 

All'onere derivante dalle predette disposizioni, si provvede mediante versamento alle entrate dello Stato della somma di euro 3,9 milioni, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016. La somma così versata è successivamente riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità anzidette.

Si prevede, inoltre, che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Scuola per l'Europa di Parma spettano all'Avvocatura dello Stato, ai sensi del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611).


 

Articolo 1, commi 345-347
(Risorse per Matera)

 


345. Per la realizzazione del programma di interventi della città designata «Capitale europea della cultura» per l’anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2016, 6 milioni di euro per l’anno 2017, 11 milioni di euro per l’anno 2018 e 9 milioni di euro per l’anno 2019. L’individuazione degli interventi di cui al precedente periodo è effettuata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera

346. Al fine di governare e di gestire il ruolo di «Capitale europea della cultura» riconosciuto per il 2019, al comune di Matera non si applicano, fino al 31 dicembre 2019, le norme di contenimento delle spese per l’acquisto di beni e di servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili, di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dell’evento. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell’ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell’ articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Per garantire l’obiettivo di cui al presente comma, in favore del comune di Matera è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per gli anni dal 2016 al 2019.

347. Per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera, in esecuzione degli articoli 5 e 13 della legge 11 novembre 1986, n. 771, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.


 

 

I commi da 345 a 347 recano autorizzazioni di spesa per la città di Matera

 

Il comma 345 autorizza la spesa di complessivi 28 milioni di euro, ripartiti negli anni dal 2016 al 2019, per la realizzazione del programma di interventi della città designata Capitale europea della cultura per il 2019, ossia Matera.

In particolare, l’autorizzazione di spesa è pari a:

§  2 milioni di euro per il 2016;

§  6 milioni di euro per il 2017;

§  11 milioni di euro per il 2018;

§  9 milioni di euro per il 2019.

L’individuazione degli interventi da realizzare è effettuata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera. Per l’adozione del decreto non è stato indicato un termine.

L’Azione comunitaria “Capitale europea della cultura” per gli anni dal 2007 al 2019 è stata istituita attraverso la Decisione N. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014 è stata adottata e approvata la Raccomandazione inoltrata dalla Commissione esaminatrice (Selection Panel) in cui la città di Matera è stata designata quale Capitale europea della cultura per il 2019.

Qui il report della Commissione esaminatrice.

Qui ulteriori informazioni.

 

Il comma 346 dispone che, per le esigenze connesse al ruolo di Capitale europea della cultura riconosciuto per il 2019, al comune di Matera non si applichino, fino al 31 dicembre 2019 e nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dell’evento, le norme in materia di contenimento della spesa per l’acquisto di beni e servizi, nonché le limitazioni di assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili (di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010). Le spese per lo svolgimento dell’evento non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale previsto dall’articolo 1, comma 557, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno. A tale scopo, è autorizzata una spesa di 500.000 euro annui per il periodo 2016-2019.

In materia di limitazioni assunzionali, l’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 prevede, in via generale, a decorrere dall'anno 2011, che le amministrazioni dello Stato (e gli altri enti indicati) possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009[115].

I predetti limiti non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Tali disposizioni, inoltre, costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio. Inoltre, le suddette limitazioni non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale (di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della L. 296/2006). Resta comunque salvo quanto previsto dalla normativa vigente per le università e gli enti di ricerca (che possono assumere a tempo determinato e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica e che, limitatamente agli enti di ricerca, a decorrere dal 2006, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 40% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003). Infine, il predetto limite non si applica (nei limiti di cinquanta unità di personale) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale.

In tema di riduzione delle spese per il personale, il richiamato articolo 1, comma 557, della L. n. 296/2006, prevede che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

§  riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

§  razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

§  contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

 

Il comma 347 autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui per il periodo 2016-2019 per il completamento del restauro urbanistico dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera.

La norma autorizza il suddetto rifinanziamento, in esecuzione degli articoli 5 e 13 della legge 11 novembre 1986, n. 771 (Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera).

Le risorse previste sono poste a carico del capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

La legge n. 771 del 1986 stabilisce che gli interventi per la conservazione ed il recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico dei rioni Sassi di Matera e la salvaguardia del prospiciente altipiano murgico siano attuati attraverso programmi biennali approvati dal comune di Matera, che in particolare relaziona sullo stato di attuazione dei programmi biennali con trasmissione alle competenti commissioni parlamentari (art. 3).

L’articolo 5 della legge n. 771 del 1986 ha previsto il finanziamento per l'attuazione dei programmi biennali per gli anni 1986-1989, assegnando al comune di Matera un contributo di 100 miliardi di lire, di cui 20 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

L’articolo 13 della legge n. 771 del 1986 prevede, a carico del finanziamento sopra disposto, l’assunzione di personale (2 architetti, 2 ingegneri, 4 geometri, 4 geometri disegnatori, 1 consulente legale, 1 segretario dattilografo) da parte del comune di Matera, per le esigenze attuative e organizzative connesse alla legge, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con contratto di durata biennale di diritto privato, posto alle dipendenze dell'ufficio tecnico comunale.


 

Articolo 1, comma 348
(Contratti di turismo organizzato)

 

348. All’articolo 9, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 2), le parole: «1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»;

b) alla lettera b), le parole: «1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016».

 

 

Il comma 348, apporta modifiche alla disciplina vigente sui contratti di turismo organizzato.

Più in particolare il comma 348 apporta modifiche alle lettere a) e b) del comma 1, articolo 9 della legge n. 115/2015 (legge europea 2014) prevedendo che:

§   l’obbligo, per l'organizzatore e l'intermediario, di stipulare le polizze o fornire garanzie decorra dal 30 giugno 2016, invece che dal 1 gennaio 2016 [lettera a), numero 2)].

Tali polizze e garanzie sono effettuate per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese e garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. Quindi fino a tale data è prevista l’assistenza del Fondo nazionale di garanzia del turismo;

§  l’abrogazione del Fondo nazionale di garanzia del turismo, di cui all’articolo 51 del D.Lgs n. 79/2011 sia prevista per la data del 30 giugno 2016, invece che per quella del 1 gennaio 2016.

Si ricorda che il Fondo nazionale di garanzia, di cui all’articolo 51, D.Lgs n. 79/2011, è istituito per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Esso è alimentato annualmente da una quota pari al 4 per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al predetto fondo, anche per la eventuale stipula di contratti assicurativi in favore del fondo stesso.

Articolo 1, commi 349, 351-354
(Interventi per il turismo e gli istituti culturali)

 

 


349. Per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale di cui all’ articolo 30, commi 1 e 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, a decorrere dall’anno 2016 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

351. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, incrementando il fondo di cui all’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

352. Per il funzionamento delle istituzioni culturali di cui all’elenco n. 1 allegato alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 1,34 milioni annui a decorrere dall’anno 2016 secondo la ripartizione ivi indicata.

353. All’ articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, le parole: «Fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2018». Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per gli anni 2016, 2017 e 2018.

354. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, a decorrere dall’anno 2016, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.


 

 

I commi 349 e 351-354 recano autorizzazioni di spesa per varie esigenze culturali. (Nota per Bilancio: in questo pacchetto si potrebbe mettere anche il comma 350, scritto da Esteri)

 

Il comma 349 autorizza la spesa di 30 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli Istituti centrali e di quelli dotati di autonomia speciale di cui all’art. 30, co. 1 e 2, lett. b), del DPCM 171/2014, recante il nuovo regolamento di organizzazione del Mibact. Le risorse sono iscritte nello stato di previsione del MIBACT.

 

Già dal comunicato stampa del Mibact del 15 ottobre 2015 risultava la destinazione di parte delle risorse agli Istituti centrali e a quelli dotati di autonomia speciale di cui all’art. 30, co. 1 e 2, lett. b), del regolamento di organizzazione. In particolare, in base al medesimo comunicato stampa, le risorse erano così ripartite:

 

 

 

2015 

Stabilità 2016

 

Previsionale

Assestato

 

Opificio delle pietre dure

21.999

480.376

2.000.000,00

Biblioteca nazionale centrale di Firenze

196.397

687.515

3.000.000,00

Biblioteca nazionale centrale di Roma

1.452.756

1.583.721

5.000.000,00

Istituto superiore per la conservazione ed il restauro

358.654

817.030

3.000.000,00

Istituto centrale per il catalogo e la documentazione

270.772

368.995

800.000,00

Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario

245.436

350.208

800.000,00

Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche

1.428.220

1.493.702

2.500.000,00

Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi

262.984

262.984

800.000,00

Centro per il libro e la lettura

826.209

826.209

1.500.000,00

@MiBACT

 

Infine, sempre in base al medesimo comunicato stampa, aumenta di 1 milione e 700 mila euro la dotazione complessiva di: Archivio centrale dello Stato, Istituto centrale per la grafica, Istituto centrale per gli Archivi, Istituto centrale la demoetnoantropologia.

 

Il comma 351 autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, al fine di incrementare la quota degli utili derivanti dai giochi del lotto riservata al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il recupero e la conservazione dei beni culturali, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali.

In particolare, la quota di spesa autorizzata per le finalità indicate è destinata ad incrementare il Fondo da ripartire iscritto nello stato di previsione del MIBACT in cui confluisce quota parte delle risorse derivanti dalle estrazioni dei giochi del lotto (Cap. 2401).

 

La Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2014 sottolineava la progressiva riduzione delle risorse provenienti dai giochi del lotto destinate al Mibact, passate da € 47,7 mln nel 2011 ad € 22,6 mln nel 2014.

 

Al riguardo si ricorda che l’art. 3, co. 83, della L. 662/1996, prevedendo la definizione di nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto, ha disposto che ogni anno fosse riservata al Ministero per i beni culturali e ambientali, con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio precedente, una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione infrasettimanale, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali.

In seguito, l’art. 2, co. 615, della L. 244/2007 ha previsto che, dal 2008, non si sarebbe più dato luogo alla riassegnazione di alcune somme - fra le quali quelle di cui all’art. 3, co. 83, della L. 662/1996 – versate all’entrata del bilancio dello Stato.

In relazione al divieto di riassegnazione, che interessava vari Ministeri, i co. 616 e 617 della stessa L. 244/2007 hanno disposto l’istituzione, nei relativi stati di previsione, di appositi Fondi da ripartire, con decreto ministeriale, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative. La dotazione dei Fondi, nei quali doveva confluire il 50% dei versamenti riassegnabili nell’anno 2006 ai pertinenti capitoli dell’entrata del bilancio dello Stato, è rideterminata annualmente in base all’andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti.

Per il Mibact, è stato istituito il citato capitolo 2401.

Da ultimo, l’art. 1, co. 218, della L. 190/2014 ha ridotto l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3, co. 83, della L. 662/1996 per un importo pari a € 1 milione per il 2015 ed € 2,3 milioni dal 2016.

 

Il comma 352 autorizza la spesa complessiva di € 1.340.000 annui, a decorrere dal 2016, da ripartire, in base all’elenco 1 allegato, nel modo seguente:

 

§  € 740.000 per il funzionamento dell’Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello in Roma.

 

In base allo statuto, l’Accademia del cinema italiano Premi David di Donatello è un ente senza fini di lucro costituito con sede in Roma per iniziativa dell'AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) e dell'ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali)[116]. Essa ha lo scopo di favorire in Italia la conoscenza e la diffusione del miglior cinema stimolando le forme più adeguate di competizione nell'ambito della produzione cinematografica nazionale ed internazionale.

Del Consiglio direttivo e della Giunta dell’Accademia fa parte, fra gli altri, il Direttore generale per il cinema del Mibact, o un suo delegato. Le cariche sono a titolo gratuito.

Il patrimonio dell’Accademia è costituito dai contributi dei soci, dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche, da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti e da ogni altra entrata pubblica e privata che concorra ad incrementare l'attività associativa.

 

La delibera ministeriale 7 agosto 2015 aveva previsto l’assegnazione all’Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello di € 300.000 (con nota “Subordinato a condizioni stabilite dalla commissione e comunicate direttamente agli interessati”), nonché di altri 340.000 euro.

 

§  € 100.000 euro per il funzionamento del Museo storico della Liberazione in Roma.

 

Il Museo storico della Liberazione è stato costituito con L. 277/1957 e posto sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Rispondendo in VII Commissione della Camera, il 7 giugno 2012, all’interrogazione 5-06610, il rappresentante del Governo ha fatto presente, fra l’altro, che l’immobile in cui è sito il Museo, di proprietà demaniale, è stato sottoposto alle disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio con provvedimento del 20 marzo 1987 e che la manutenzione viene effettuata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici che provvede agli interventi conservativi tramite impegni di spesa nella programmazione ordinaria annuale del Ministero. Ha, altresì, fatto presente che il Mibac ha inserito il Museo, fin dal 1984, nella tabella degli istituti culturali più rappresentativi della cultura italiana destinatari di appositi contributi, gestiti dalla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, che vigila sul Museo attraverso la nomina del Presidente e di quattro componenti del Comitato Direttivo, nonché di due rappresentanti effettivi e uno supplente nel Collegio dei revisori dei conti.

 

Il contributo previsto dalla disposizione in commento si aggiunge a quello derivante dall’inclusione del Museo nella Tabella delle istituzioni ammesse al contributo ordinario dello Stato per il triennio 2015-2017, predisposta ai sensi dell’art. 1 della L. 534/1996, approvata con DM 30 ottobre 2015 (GU n. 302 del 30 dicembre 2015).

 

Al riguardo si ricorda che, sensi dell’art. 6 della L. 534/1996 non possono essere inserite nella tabella le istituzioni culturali che operino sotto la vigilanza di amministrazioni statali diverse dal MIBACT. Le istituzioni comprese nella tabella possono, tuttavia, ricevere altri contributi per “compiti ed attività rientranti nelle specifiche attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri o di Ministeri diversi”.

I contributi erogati in base alla legge sono, in ogni caso, aggiuntivi rispetto ad altre fonti di finanziamento, salvo nel caso di istituzioni culturali istituite con legge dello Stato.

 

§  € 500.000 per il funzionamento dell’Accademia della Crusca.

 

Al riguardo si ricorda che l’art. 30, co. 6, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) ha autorizzato la spesa di 700.000 euro annui, a decorrere dal 2012, per l’Accademia della Crusca. Le risorse sono appostate sul cap. 3635 dello stato di previsione del Mibact.

Inoltre, anche l’Accademia della Crusca è stata inserita nella Tabella delle istituzioni ammesse al contributo ordinario dello Stato per il triennio 2015-2017.

 

Il comma 353 proroga (dal 31 dicembre 2015) al 31 dicembre 2018 il finanziamento, pari a 3 milioni di euro annui, a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, originariamente previsto dall’art. 2, co. 16-ter, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011).

Le risorse sono state allocate sul cap. 6633 dello stato di previsione del Mibact.

 

La Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi è stata istituita nel 2002 per sostenere economicamente l’attività delle due istituzioni, proseguendo l’opera dell'Associazione Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi costituitasi nel 1992. Essa figura tra gli enti del settore musicale (musica concertistica e corale) destinatari di contributi statali a valere sul FUS.

Inoltre, nel 2011, il co. 16-ter dell’art. 2 del D.L. 225/2010 (L. 10/2011) ha disposto la “proroga” al 31 dicembre 2011 del finanziamento (in realtà, si è trattato di una nuova autorizzazione di spesa, a prescindere dall’attribuzione di finanziamenti a valere sul FUS), autorizzando la spesa di 3 milioni di euro.

Tale ulteriore finanziamento è stato prorogato, sempre per un importo pari a 3 milioni di euro, fino al 31 dicembre 2012, dall’art. 6, co. 2-decies, del D.L. 216/2011 (L. 14/2012) e, fino al 31 dicembre 2015, dall’art. 1, co. 282, della L. 228/2012.

 

Il comma 354 autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale.

Le risorse sono iscritte nello stato di previsione del Mibact. La relazione tecnica riferita all’A.S. 2111 precisava, al riguardo, che le risorse sono volte ad incrementare lo stanziamento del cap. 5650 — spese per acquisto di beni e servizi.


 

Articolo 1, comma 350
(Finanziamento ad istituti di tutela
della cultura istriano-fiumano-dalmata)

 

350. Per ciascuno degli istituti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 30 marzo 2004, n. 92, è autorizzato un finanziamento di 70.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

 

 

Il comma 350 destina ai due istituti culturali richiamati dalla legge 30 marzo 2004, n. 94[117] un finanziamento di 70.000 euro ciascuno per gli anni 2016, 2017 e 2018

 

La legge n. 92 del 2004, all’articolo1, ha riconosciuto il 10 febbraio quale “Giorno del ricordo", al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre  degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

L’articolo 2 riconosce il Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata, con sede a Trieste, e l’Archivio museo storico di Fiume, con sede a Roma.


 

Articolo 1, commi 355-357
(Disposizioni per le fondazioni lirico-sinfoniche)

 


355. Le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato il piano di risanamento, ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono tenute al raggiungimento dell’equilibrio strutturale di bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale sia economico-finanziario, entro l’esercizio finanziario 2018, previa integrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del piano di risanamento per il triennio 2016-2018. Il predetto piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La mancata presentazione dell’integrazione del piano nel termine di cui al primo periodo del presente comma determina la sospensione dell’erogazione alle fondazioni lirico-sinfoniche inadempienti dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

356. La procedura di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si applica anche alle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non versino nelle condizioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo 11. Le fondazioni interessate possono presentare, entro il 30 giugno 2016, il piano triennale per il periodo 2016-2018, dopo l’approvazione del bilancio di esercizio per l’anno 2015, secondo le disposizioni definite nel citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 e nelle linee guida adottate per la redazione dei piani di risanamento. Per i piani di cui al presente comma, ai fini della definizione delle misure di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, si fa riferimento rispettivamente al debito esistente al 31 dicembre 2015 e alla dotazione organica in essere al 31 dicembre 2015. Ai fini dell’attuazione del presente comma, il fondo di rotazione di cui al medesimo articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2013 è incrementato, per l’anno 2016, di 10 milioni di euro. Al fine dell’erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013.

357. Al fine di consentire la prosecuzione del percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al comma 355 e di procedere all'approvazione e al monitoraggio dei nuovi piani di risanamento in attuazione del comma 356 del presente articolo, sono prorogate fino al 31 dicembre 2018 le funzioni del commissario straordinario di cui al comma 3 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 91 del 2013 e il relativo incarico è conferito con le modalità di cui al medesimo articolo 11, commi 3 e 5, con le quali è determinata anche la misura del compenso, non superiore a 100.000 euro. A supporto delle attività del commissario, la Direzione generale Spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può conferire fino ad un massimo di tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale, per la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa complessivo di 75.000 euro annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 175.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163, concernente il Fondo unico per lo spettacolo.


 

 

I commi da 355 a 357 recano disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.

 

Le fondazioni lirico-sinfoniche sono state inizialmente disciplinate dalla L. 800/1967, che ha dichiarato il "rilevante interesse generale" dell'attività lirica e concertistica "in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale" ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico. Sono stati così riconosciuti come enti autonomi 11 teatri lirici – il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona – e 2 istituzioni concertistiche assimilate: l'Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, Fondazione teatro lirico di Cagliari). Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della L. 310/2003, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Attualmente, pertanto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono quattordici.

Con il D.Lgs. 367/1996, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Successivamente, a seguito del D.L. 64/2010 (L. 100/2010), la Corte costituzionale, con sentenza 153/2011, ha ribadito la qualificazione in senso pubblicistico degli enti lirici, ancorché privatizzati a seguito del d.lgs. 367/1996.

 

In particolare, il comma 355 proroga (dal 2016) al 2018 – senza novellare l’art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) – il termine per il raggiungimento dell’equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni che, versando in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale, abbiano già presentato il piano di risanamento ai sensi del citato art. 11. Le stesse devono predisporre - entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge - un’integrazione del piano, relativa al periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Il predetto piano – si intenderebbe: l’integrazione del piano – è approvato con decreto interministeriale MIBACT-MEF.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 11, co. 1 e 2, del D.L. 91/2013 ha previsto la presentazione di un piano di risanamento da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche che:

§  si trovassero nelle condizioni di amministrazione straordinaria, di cui all’art. 21 del d.lgs. 367/1996 ;

§  fossero state in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, non avendo ancora terminato la ricapitalizzazione;

§  non potessero far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi.

Il piano di risanamento – per il quale venivano indicati i contenuti inderogabili - doveva essere presentato ad un commissario straordinario, appositamente nominato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e doveva assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. Il piano doveva essere approvato, su proposta motivata del commissario straordinario, sentito il collegio dei revisori dei conti, con decreto MIBACT-MEF, entro 30 giorni dalla sua presentazione.

Le fondazioni che non avessero presentato il piano di risanamento entro i termini previsti, o per le quali il piano di risanamento non fosse stato approvato nei termini previsti, ovvero che non avessero raggiunto le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio entro l’esercizio 2016, dovevano essere poste in liquidazione coatta amministrativa (art. 11, co. 14).

Per facilitare il percorso di risanamento, è stato previsto sia l’accesso ad un fondo di rotazione con dotazione inizialmente pari a € 75 mln per l'anno 2014 (art. 11, co. 6: successivamente, l’art. 5, co. 6, del D.L. 83/2014 – L. 106/2014 ha previsto un incremento di € 50 mln), sia, nelle more del perfezionamento dei piani, ad anticipazioni per il 2013 fino a € 25 mln per le fondazioni che versavano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria (art. 11, co. 9).

 

Dalla seconda Relazione semestrale predisposta dal commissario straordinario, relativa al primo semestre 2015 - trasmessa dal Mibact al Presidente della VII Commissione con nota 0031204 del 21 dicembre 2015 - emerge che hanno avuto accesso alle previsioni normative otto fondazioni (Petruzzelli e Teatri di Bari, Teatro Massimo di Palermo, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Lirico G. Verdi di Trieste, Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, Fondazione Teatro Comunale di Bologna, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova). Sette piani di risanamento sono stati definitivamente approvati, mentre per quello della Fondazione Carlo Felice il decreto interministeriale è all’esame della Corte dei conti. Emerge, inoltre, che le azioni di risanamento procedono nella direzione voluta, ma più lentamente rispetto alle previsioni.

 

Il comma 356 estende a tutte le fondazioni la possibilità di accedere al Fondo di rotazione (che, come visto, era stato istituito per la concessione di finanziamenti alle sole fondazioni che fossero in condizioni di amministrazione straordinaria o lo fossero state nel corso degli ultimi due esercizi, non avendo ancora terminato la ricapitalizzazione, o non potessero far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi). Le fondazioni interessate “possono” presentare – entro il 30 giugno 2016 – un piano triennale per il periodo 2016-2018, secondo le indicazioni del citato art. 11 e delle linee guida relative ai piani di risanamento.

In base a quanto riportato nell’Allegato 1 alla prima Relazione semestrale sull’applicazione dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, le linee guida per la compilazione di piani di risanamento sono state emanate con nota prot. n. 3231 del 19 febbraio 2014.

In particolare, specifica che il piano deve prevedere la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quella in essere al 31 dicembre 2015 e la rinegoziazione e ristrutturazione del debito esistente alla medesima data.

A tal fine, incrementa la dotazione del Fondo di 10 milioni di euro per il 2016.

Specifica, inoltre, che, al fine dell'erogazione delle risorse, ciascuna delle fondazioni deve sottoscrivere un contratto conforme al contratto tipo predisposto dal commissario straordinario e approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze (art. 11, co. 7, D.L. 91/2013).

 

Il comma 357 differisce le funzioni del commissario straordinario fino al 31 dicembre 2018, al fine di consentire la prosecuzione dei percorsi di risanamento già avviati e di procedere all’approvazione e al monitoraggio dei nuovi piani di risanamento, e definisce la misura massima del compenso in 100 mila euro annui.

L’incarico era stato conferito con D.I. 17 gennaio 2014 per la durata di un anno, rinnovabile. Il medesimo DM aveva fissato (ex art. 15, co. 3, D.L. 98/2011) il relativo compenso in 50 mila euro lordi annui quale parte fissa e in non più di 50 mila euro lordi annui quale parte variabile. Come emerge dalla prima Relazione semestrale, l’incarico era poi stato rinnovato con D.I. 22 novembre 2014, per un periodo di 9 mesi.

Inoltre, prevede la possibilità che la Direzione generale per lo spettacolo conferisca – ai sensi dell’art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001 - 3 incarichi di collaborazione, a supporto delle attività del commissario, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico culturale, per la durata massima di 24 mesi, nel limite di spesa di 75 mila euro annui.

Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del FUS per 175 mila euro annui per il periodo 2016-2018.

 


 

Articolo 1, comma 358
(Risorse per le accademie non statali di belle arti)

 

358. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è incrementata di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

 

 

Il comma 358 autorizza – a regime – la spesa di 4 milioni di euro annui dal 2016 a favore delle accademie non statali di belle arti.

A tal fine, dispone l’”incremento” dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 19, comma. 5-bis, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).

Per le esigenze delle Accademie non statali di belle arti, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, l’articolo 19, comma 5-bis, del D.L. 104/2013 aveva autorizzato, per il 2014, la spesa di 1 milione di euro. Per il 2015, l’articolo 1, comma 170, della L. 190/2014 (L. stabilità 2015), ha stanziato il medesimo importo “per le finalità” di cui alla precedente autorizzazione di spesa.


 

Articolo 1, comma 359
(Risorse destinate al finanziamento di festival, cori e bande)

 


359. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione del loro apporto al patrimonio tradizionale del Paese, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il finanziamento di festival, cori e bande. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.


 

 

Il comma 359 autorizza la spesa di 1 milione di euro annui per il periodo 2016-2018 per il finanziamento di festival, cori e bande. A tal fine, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emana, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un bando che stabilisce le modalità di accesso alle risorse. Entro i successivi due mesi, con decreto interministeriale MIBACT-MEF si provvede all’individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle risorse.


 

Articolo 1, comma 360
(Contributo straordinario alla fondazione EBRI
(
European Brain Research Institute))

 

360. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 è concesso un ulteriore contributo straordinario di 1 milione di euro annui a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).

 

 

Il comma 360 concede un contributo straordinario di 1 milione di euro annui per il periodo 2016-2018 alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute)[118].

 

Nel decreto 482300 del 28 dicembre 2015 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016 - 2018 (Tabella n. 7), lo stanziamento è allocato sul cap. 1670 dello stato di previsione del MIUR.

 

Un contributo straordinario di 800 mila euro annui a favore della Fondazione EBRI è stato concesso, per il periodo 2013-2015, dall’articolo 1, comma 288, della L. 228/2012 (L. stabilità 2013).


 

Articolo 1, comma 361
(
Rimodulazione delle risorse per iniziative
a favore della minoranza slovena
)

 


361. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 524 è sostituito dal seguente:

«524. La regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata a rimodulare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, ferma restando la finalizzazione degli interventi e delle iniziative stesse a favore della minoranza linguistica slovena. A decorrere dall'anno 2016 le risorse per le attività di cui al presente comma sono stabilite in 10 milioni di euro annui».


 

 

Il comma 361 novella il comma 524 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).

Quest'ultima norma prevede la facoltà per la Regione Friuli-Venezia Giulia di rimodulare gli interventi previsti dalla legge n. 38 del 2001 (recante "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia"), in materia di uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, per promuovere istituzioni e attività della minoranza slovena e per l'attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni in cui è storicamente insediata la minoranza slovena. Le risorse destinate a tali scopi sono stabilite annualmente nella legge di stabilità.

Con il comma in esame si prevede:

§  la possibilità di destinare le risorse in questione anche al Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena;

§  la fissazione in 10 milioni di euro - a decorrere dal 2016 - delle risorse destinate agli obiettivi della norma.

 


 

Articolo 1, comma 362
(Interventi a favore degli esuli giuliano-dalmati e della minoranza italiana in Slovenia e Croazia)

 

362. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

 

 

Il comma 362 autorizza la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la prosecuzione degli interventi (di cui alla legge n. 72 del 2001) a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia; nonché la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la prosecuzione degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia (di cui alla legge n. 73 del 2001).


 

Articolo 1, comma 363
(Siti di importanza comunitaria)

 


363. Al fine di rilanciare le spese per investimenti degli enti locali, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, effettuano le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 4 e 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.


 

 

Il comma 363 prevede che i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria (S.I.C.), effettuino le valutazioni di incidenza di taluni interventi edilizi minori. La norma in esame prevede altresì che l'autorità competente provveda entro il termine di sessanta giorni al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi previsti.

Si tratta in particolare degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici.

La disposizione interviene sulla normativa contenuta nel D.P.R. n. 357 del 1997 che disciplina, tra l’altro, la valutazione di incidenza. La norma richiama esplicitamente la finalità del rilancio delle spese per investimento degli enti locali.

 

Ai sensi della lettera m) del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento di cui al D.P.R. n. 357 del 1997, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (d’ora in avanti regolamento), un sito di importanza comunitaria (S.I.C.) è un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000».

L’art. 3 del regolamento prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuino i predetti siti. La lista dei SIC è consultabile sul sito del Ministero dell’Ambiente.

La valutazione di incidenza, che è disciplinata dall’art. 5 del regolamento, è un procedimento finalizzato a individuare e verificare gli effetti che la pianificazione territoriale e taluni interventi possono avere sui siti di importanza comunitaria. Per quanto interessa in questa sede, si fa presente che il comma 3 prevede che i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. Ai sensi del comma 5, ai fini della valutazione di incidenza degli interventi, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali. Il comma 6 del regolamento prevede che, fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica, le autorità di cui al comma 5 effettuano la verifica stessa, entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio e possono inoltre chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime. I commi 9 e 10 disciplinano rispettivamente l’adozione di interventi di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, che devono essere accompagnati da misure compensative.

Le regioni hanno disciplinato con proprie leggi la valutazione di incidenza.

Relativamente agli interventi richiamati nella norma, si segnala che il regime dei relativi titoli abilitativi è disciplinato dal testo unico in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/2001; si ricorda che gli articoli 6, 22 e 10 di tale testo disciplinano gli interventi realizzabili rispettivamente in assenza di alcun titolo abilitativo, con segnalazione certificata di inizio attività o con permesso di costruire.

Per quanto riguarda il rapporto tra la valutazione di incidenza e i titoli abilitativi edilizi, la sentenza della Corte di cassazione, sez. III, 9 marzo 2011, n. 9308, ha precisato che la valutazione di incidenza per gli interventi da eseguirsi nelle zone individuate come SIC, avendo ad oggetto l'analisi dei possibili effetti che gli interventi medesimi possono avere su detti siti con riferimento agli obiettivi di conservazione, deve necessariamente precedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio del quale costituisce requisito di efficacia.

La norma precisa che restano ferme le seguenti disposizioni del citato regolamento di cui al D.P.R. n. 357 del 1997:

§  articolo 1, comma 4, ai sensi del quale le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;

§  articolo 4, che disciplina le misure di conservazione;

L’art. 4 del regolamento prevede, al comma 1, che le regioni e le province autonome assicurano per i citati proposti siti di importanza comunitaria (pSic) opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e che, come disposto al comma 2, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete “Natura 2000”, adottino per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.

In conseguenza di quanto sopra disposto, il Ministero dell’Ambiente ha emanato due decreti, ai sensi dell’art. 4 del regolamento: un primo decreto del 3 settembre 2002, che ha previsto le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000, e un secondo decreto del 17 ottobre 2007 sui criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).

§  articolo 5, comma 8, che prevede che l'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

 

Le disposizioni di cui al presente comma recano un contenuto analogo a quello dell’articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali (cd. collegato ambientale), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016.

Il disposto di tale articolo 57 è identico a quello della norma in esame. Le differenze riguardano il richiamo alla finalità di semplificare le procedure relative ai SIC, la salvaguardia della facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva, la previsione in base alla quale le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al D.P.R. 357/1997, si applicano esclusivamente ai piani.

 


 

Articolo 1, comma 364
(Riqualificazione dell'ambito costiero provinciale
di Barletta-Andria-Trani)

 


364. Al fine della riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della provincia di Barletta-Andria-Trani programmata dal Protocollo di intesa sottoscritto in data 13 novembre 2014 tra la regione Puglia, la provincia di Barletta-Andria-Trani, i comuni di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia e Trani è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione Puglia, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


 

 

Il comma 364 autorizza la spesa complessiva di 15 milioni di euro (5 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018) per la riqualificazione e la rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della provincia di Barletta-Andria-Trani programmata dal Protocollo di intesa sottoscritto in data 13 novembre 2014 tra la Regione Puglia, la provincia di Barletta-Andria-Trani, i comuni di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia e Trani.

Le risorse autorizzate possono essere utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione Puglia, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Sul sito internet della Provincia di Barletta è disponibile, tra i documenti allegati della pagina http://ptcp.provincia.barletta-andria-trani.it/atti-amministrativi/delibera-del-presidente-nr-3-del-21-11-2014-piano-territoriale-di-coordinament il testo del “Protocollo di intesa tra la Regione Puglia e la Provincia di Barletta-Andria-Trani, Comuni di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia, Trani per la riqualificazione e rigenerazione territoriale dell’ambito costiero provinciale”.


 

Articolo 1, comma 365
(Marina
resort)

 

365. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2016».

 

 

Il comma 365 rende permanente l’equiparazione, alle strutture ricettive all’aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (c.d. marina resort). L’equiparazione comporta l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta.

 

Il comma 365 novella l’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 133/2014 che equipara, per un periodo di tempo limitato, alle strutture ricettive all’aria aperta le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (c.d. marina resort). All’attuazione di quanto disposto dal citato articolo 32, ha provveduto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 ottobre 2014. La novella rende permanente l’equiparazione.

Si ricorda che una definizione delle strutture dedicate alla nautica da diporto è contenuta nel D.P.R. 509/1997[119] (art. 2). In particolare il «porto turistico», è definito come il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari; l'«approdo turistico» è la porzione dei porti polifunzionali destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari; i «punti d'ormeggio», sono le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

La definizione dei requisiti delle strutture ricettive turistiche, afferendo alla materia “turismo” rientra tra le competenze che la Costituzione attribuisce in via esclusiva alle Regioni. Con la sentenza n. 80/2012 la Corte ha dichiarato l’illegittimità di numerose disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. Codice del turismo), in quanto volte all’accentramento di funzioni rientranti nella competenza legislativa residuale delle Regioni. Tra le altre sono state dichiarate illegittime le disposizioni concernenti gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico, come definite dal DPR 2 dicembre 1997, n. 509, quali fondamentalmente i punti d'ormeggio, gli approdi, turistici e i posti turistici. Peraltro la giurisprudenza della Corte costituzionale nonostante la materia del turismo appartenga «alla competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. (sent. n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006), non esclude la possibilità «per la legge di attribuire funzioni legislative al livello statale e di regolarne l’esercizio», vista l’importanza del settore turistico per l’economia nazionale. Come ha rilevato la Corte «la chiamata in sussidiarietà a livello centrale è legittima soltanto se l’intervento statale sia giustificato nel senso che, a causa della frammentazione dell’offerta turistica italiana, sia doverosa un’attività promozionale unitaria; d’altra parte, l’intervento deve essere anche proporzionato nel senso che lo Stato può attrarre su di sé non la generale attività di coordinamento complessivo delle politiche di indirizzo di tutto il settore turistico, bensì soltanto ciò che è necessario per soddisfare l’esigenza di fornire al resto del mondo un’immagine unitaria. Infine, lo Stato deve prevedere il coinvolgimento delle Regioni, non fosse altro perché la materia turismo, appartenendo oramai a tali enti territoriali, deve essere trattata dallo Stato stesso con atteggiamento lealmente collaborativo (Corte cost., sent. n. 214 del 2006, punti 8-9 diritto; sent. n. 76 del 2009, punti 2-3)».

Si segnala che già alcune regioni hanno disposto nel senso dell’equiparazione dei “marina resort” alle strutture ricettive all’aperto. In tal senso la legge regionale del Friuli Venezia Giulia 16 gennaio, n. 2, recante Disciplina organica del turismo, come modificata dall’articolo 9 della legge regionale n. 2/2010, ha già ricompreso i “marina resort”, tra le strutture ricettive all’aria aperta, unitamente ai campeggi, ai villaggi turistici ed ai dry marina.. Inoltre analogo intervento normativo è contenuto nella legge regionale dell’Emilia Romagna n. 7 del 2014 che stabilisce “Sono marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione”.

 

La principale conseguenza dell’equiparazione alle strutture ricettive turistiche all’aperto dei “marina resort” consiste nell’applicazione alle prestazioni rese ai clienti ivi alloggiati, dell’IVA agevolata al 10 per cento (concessa ai clienti alle strutture ricettive turistiche), invece dell’IVA al 22 per cento applicabile alla portualità turistica e ai servizi associati.

Il punto 120) della Tabella A, parte III allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riconosce l’applicazione dell’aliquota del 10% alle prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ossia alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze turistiche alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro turistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed and breakfast. Nonostante la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante “Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica”, sia stata abrogata dalla L. 29 marzo 2001, n. 135, successivamente l'art. 1, del D.P.C.M. 13 settembre 2002, recante “Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico”, ha disposto che tutti i riferimenti alla suddetta legge, contenuti in atti normativi vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.P.C.M. 13 settembre 2002, ove applicabili, si intendono riferiti allo stesso decreto e alle normative regionali di settore.

Si ricorda che la Mozione 1-00397 (Prodani) approvata nella seduta del 15 aprile 2014 della Camera, ha impegnato il Governo ad assumere in via prioritaria una serie di iniziative, anche normative, per favorire la ripresa e il pieno sviluppo del comparto turistico nazionale, tra le quali, in particolare, “misure urgenti per il rilancio della nautica da diporto nazionale e della relativa filiera, in modo da garantire la promozione unitaria del settore nautico-turistico in ambito nazionale ed internazionale, introducendo una classificazione delle strutture che tenga conto della diffusione di best practice ed estendendo l'iva agevolata delle strutture ricettive ai marina resort”.


 

Articolo 1, comma 366
(Tassa sulle unità da diporto)

 

366. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

 

 

Il comma 366 abroga l’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 201/2011[120] che ha istituito la tassa sulle unità da diporto a decorrere dal 1° maggio 2012 prevedendo, come successivamente modificato fino alla odierna abrogazione, il pagamento dei seguenti importi:

 

Tassa annuale unità da diporto

Comma 2, lett.

euro

lunghezza dello scafo

a)

esente

10,01 - 12 metri

b)

esente

12,01 -14 metri

c)

870

14,01 - 17 metri

d)

1.300

17,01 - 20 metri

e)

4.400

20,01 - 24 metri

f)

7.800

24,01 - 34 metri

g)

12.500

34,01 - 44 metri

h)

16.000

44,01 - 54 metri

i)

21.500

54,01 a 64 metri

l)

25.000

superiore a 64 metri

 

L’articolo 23, comma 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 aveva infatti esentato dal pagamento della tassa le unità da diporto con lunghezza fino a 14 metri – e ne aveva ridotto l’ammontare per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 14 e i 20 metri (lettere c) e d)), che veniva rideterminato in 870 euro annui (in luogo di 1.740 euro) per le unità tra i 14 e i 17 metri, e in 1.300 euro (in luogo di 2.600 euro) per le unità tra i 17 e i 20 metri di lunghezza.

 

Si rileva che i commi da 3 a 10 dell’articolo 16 della medesima disposizione, che disciplinano l’abrogata tassa, possono considerarsi, a loro volta, implicitamente abrogati.


 

Articolo 1, comma 367
(Tassa di ancoraggio)

 


367. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, in via sperimentale per gli anni 2016, 2017 e 2018, nei porti sede di autorità portuale presso i quali sia stato registrato nell'anno precedente un volume di traffico di contenitori movimentati in operazioni di trasbordo superiore all'80 per cento del volume complessivo dei contenitori movimentati in ciascuno di detti porti, alle navi porta-contenitori adibite a servizi regolari di linea impiegate in traffici internazionali che fanno scalo nei porti medesimi può essere ridotto o data l'esenzione del pagamento della tassa di ancoraggio. Le autorità portuali deliberano annualmente l'applicazione e il limite della misura. Alle autorità portuali che adottano i suddetti provvedimenti di esenzione è riconosciuto un contributo non superiore alla metà dell'onere residuale a loro carico. A tal fine, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto generale delle autorità portuali interessate, è assegnata alle predette autorità portuali la quota a carico dello Stato di copertura degli oneri di esenzioni richiamati, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro annui.

2-ter. Per i porti di cui al comma 2-bis, le accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto sono ridotte nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15 marzo 2016, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal presente comma».


 

 

Il comma 367 aggiunge due nuovi commi 2-bis e 2-ter, all’articolo 22 del decreto-legge 69/2013[121] prevedendo la possibilità, nei porti sede di autorità portuale con volume di traffico transhipment superiore all’80% del proprio traffico globale, di riduzione o esenzione dalla tassa di ancoraggio in via sperimentale per gli anni dal 2016 al 2018, per le navi porta container in servizio regolare di linea internazionale. E’ rimesso alle autorità portuali di deliberare annualmente l’applicazione ed il limite della misura ed è ad esse riconosciuto un contributo nel limite della metà dell’onere residuale a loro carico. Con DM verrà assegnata la quota alle Autorità a carico dello Stato per la copertura, nel limite di 3 milioni annui. Si prevede inoltre negli stessi porti la riduzione delle accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all’interno del porto, nel limite di spesa di 1,8 milioni € annui. Le modalità di attuazione sono disciplinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro il 15 marzo 2016.

 

Il comma 2, del menzionato articolo 22, del decreto-legge 69/2013, attiene al rafforzamento dell’autonomia finanziaria delle autorità portuali consentendogli di variare le tasse sulle merci e per l'ancoraggio: si consente in particolare di diminuire le tasse fino all’azzeramento, ovvero di aumentarle fino a un tetto massimo pari al doppio. La norma è finalizzata a consentire alle autorità portuali di modulare la propria offerta in relazione alle condizioni di svantaggio concorrenziale in cui possono trovarsi rispetto ad altri porti, anche stranieri.

 

Il nuovo 2-bis dispone che, fermo restando quanto previsto al comma 2:

§  in via sperimentale per gli anni 2016, 2017 e 2018;

§  nei porti sede di autorità portuale presso i quali sia stato registrato nell'anno precedente un volume di traffico di contenitori movimentati in operazioni di trasbordo superiore all'80 per cento del volume complessivo dei contenitori movimentati in ciascuno di detti porti:

­     alle navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea impiegate in traffici internazionali che fanno scalo nei porti medesimi può essere ridotto o data l'esenzione del pagamento della tassa di ancoraggio.

Le autorità portuali deliberano annualmente l'applicazione e il limite della misura. Alle autorità portuali che adottano i suddetti provvedimenti di esenzione è riconosciuto un contributo non superiore alla metà dell'onere residuale a loro carico. A tal fine, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto generale delle autorità portuali interessate, è assegnata alle predette autorità portuali la quota a carico dello Stato di copertura degli oneri di esenzioni richiamati, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro annui.

 

Il nuovo comma 2-ter, per i porti di cui al comma 2-bis, riduce, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro, le accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15 marzo 2016, sono disciplinate le modalità di attuazione.


 

Articolo 1, comma 368
(Rimborsi IVA a cittadini extra UE)

 


368. Le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate in apposita tabella le percentuali minime di rimborso, suddivise per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto all'aumento dell'importo delle cessioni di cui al comma 1 del citato articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che gli intermediari del servizio, di cui al presente comma, devono applicare.


 

 

Il comma 368 prevede che i rimborsi Iva a cittadini extra Ue (cd. Tax free shopping) di cui all’art. 38-quater del DPR n. 633/72 può essere effettuato dagli intermediari iscritti all’Albo degli istituti di pagamento.

 

Si ricorda che l’articolo 38-quater del D.P.R. n. 633/72 reca la disciplina degli sgravi d'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione europea (cd. Tax free shopping).

Il sistema tax free permette, agli acquirenti domiciliati e residenti fuori dalla Comunità europea, di ottenere lo sgravio dell’Iva pagata sui beni acquistati dal venditore italiano o il rimborso successivo dell’Iva stessa, laddove si realizzino i presupposti previsti dal citato articolo 38-quater del Dpr 633/1972. Il beneficio può essere riconosciuto se si tratta di prodotti ceduti da commercianti al dettaglio, acquistati per uso personale o familiare del cessionario e non destinati alla successiva commercializzazione. Il valore complessivo dei beni ceduti deve essere superiore a 154,94 euro (Iva inclusa).

 

In particolare, ai sensi del comma 1, il venditore può vendere la merce a un privato munito di passaporto rilasciato da un paese extra Ue, effettuando la cessione senza applicazione dell’imposta. In questo caso, lo stesso emette fattura o altro documento commerciale che riporti l’indicazione di non imponibilità e gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente.

La fattura o il documento emessi sono annotati nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, in maniera distinta dalle altre operazioni, come non imponibili. In caso di mancata esportazione entro il terzo mese da quello dell’acquisto o di mancata trasmissione, da parte del cessionario, della fattura vidimata dall’ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello dell’operazione, il cedente procede alla regolarizzazione dell’operazione, a norma dell’articolo 26 del Dpr 633/1972, sul registro delle fatture emesse per la sola Iva.

Ai sensi del successivo comma 2 dello stesso articolo 38-quater, il venditore nazionale può utilizzare una diversa procedura: questi riceve l’anticipazione dell’imposta dal viaggiatore, emette un’apposita fattura con Iva e provvede al rimborso dell’imposta (tramite accredito su conto corrente, a mezzo assegno bancario eccetera), in seguito al trasporto dei beni fuori dall’Unione, entro tre mesi dalla cessione e dalla restituzione dell’esemplare della fattura vistata entro il mese successivo.

Nell’ambito di questa procedura, in genere, si inseriscono, nel rapporto tra venditore e acquirente, dei soggetti intermediari denominati società di tax refund o tax free, le quali provvedono a rimborsare direttamente l’imposta (al netto di una provvigione) ai viaggiatori dopo aver ricevuto la fattura vistata dalle autorità doganali ed effettuato il controllo dei requisiti normativamente previsti.

Il rimborso dell’Iva avviene in contanti, qualora sia presente un apposito ufficio della società di tax refund, nei principali aeroporti e valichi di frontiera. Quando l’Iva non è rimborsata in contanti alla frontiera, il cedente emette una fattura che reca il logo della società di tax refund alla quale è associato, ed è a quest’ultima che l’acquirente deve spedire o consegnare la fattura munita del visto dell’ufficio doganale.

In sostituzione della fattura, il cedente può rilasciare un documento denominato “tax free shopping chèque”, contenente tutti gli elementi previsti per la fattura, che costituisce titolo per il rimborso (risoluzione 601594/1989).

 

La norma in commento è volta quindi a regolamentare lo svolgimento dell’attività di intermediario, prevedendo che gli intermediari siano iscritti all’Albo degli istituti di pagamento di cui all'art. 114-septies del D.Lgs. n. 385/93 (Testo unico bancario).

 

Con un apposito DM, da definire con successivo decreto del MEF, saranno fissate le percentuali minime di rimborso, suddivise per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto all’aumento degli acquisti effettuati.


 

Articolo 1, comma 369
(Finanziamento Istituti superiori di studi musicali)

 

369. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2016.

 

 

Il comma 369 incrementa le risorse destinate agli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati di € 5 mln per il 2016.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, co. 170, della L. 190/2014 ha autorizzato una spesa di € 5 mln per il 2015 a favore degli Istituti superiori di studi musicali (ex pareggiati), per i quali l’art. 19, co. 4, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) aveva autorizzato pari spesa in relazione al 2014.

In seguito, l’art. 1, co. 54, della L. 107/2015 ha incrementato l’autorizzazione di spesa per il 2015 di € 2,9 mln e ha stabilizzato il finanziamento di € 5 mln annui a decorrere dal 2016[122].

Le risorse sono allocate sul cap. 1781 dello stato di previsione del MIUR e, in base al Decreto 482300 del 28 dicembre 2015- Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016 – 2018 - per il 2016 ammontano a € 10,0 mln.

 


 

Articolo 1, comma 370
(Promozione del made in
Italy e
attrazione degli investimenti in Italia)

 


370. Per il potenziamento delle azioni dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane relative al piano straordinario per la promozione del Made in Italy di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati ulteriori 51 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 1 milione di euro da assegnare all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 31 marzo 2005, n. 56, per le finalità indicate all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


 

 

Il comma 370, prevede uno stanziamento di 51 milioni di euro per l’anno 2016, per il potenziamento delle azioni dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane relative al Piano straordinario per la promozione del made in Italy, di cui 1 milione di euro è specificamente destinato al finanziamento dell’Associazione delle Camere di commercio italiane all'estero per sostenere le piccole e medie imprese nei mercati esteri per promuovere la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi nonché per incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali, al fine di contrastare il fenomeno dell'Italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani.

 

Piano straordinario per il made in Italy

Le risorse per la realizzazione del Piano straordinario per il rilancio del made in Italy e l'attrazione degli investimenti- introdotto dall'articolo 30 del D.L. 133/2014 "Sblocca Italia"- sono state stanziate nella legge finanziaria per il 2015 (comma 202-203, articolo 1, L.190/2014). Più in particolare per la realizzazione del Piano sono stati assegnati all'ICE 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 40 milioni di euro per l'anno 2017. La disposizione in esame aggiunge, per l’anno 2016, altri 50 milioni di euro.

Si segnala che l’articolo 8, del D.L. 185/2015, ha previsto uno stanziamento aggiuntivo di 10 milioni di euro per l’anno 2015 per il potenziamento delle azioni dell’ICE-Agenzia destinati ad integrare le attività del Piano di promozione straordinaria del Made in Italy. In particolare 2 milioni di euro sono stati destinati al supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale e 8 milioni di euro per la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding.

Si ricorda che il Piano è stato adottato con il D.M. 13 marzo 2015, mentre la dotazione finanziaria di ciascuna azione prevista è stata ripartita dal decreto ministeriale 7 aprile 2015.

Più in particolare gli obiettivi del Piano sono:

§  incrementare il volume dell'export, espandendo la presenza internazionale;

§  aumentare il numero complessivo delle imprese esportatrici, trasformando le aziende potenzialmente esportatrici in esportatrici abituali;

§  cogliere le opportunità legate alla crescita della domanda globale e all'incremento della classe media nei mercati emergenti;

§  accrescere la capacità di intercettare investimenti esteri.

 

Inoltre il piano è articolato in complessive 10 misure, di cui 5 da attuarsi in Italia (Potenziamento grandi eventi in Italia, Voucher Temporary Export Manager, Formazione Export Manager, Roadshow per le PMI, Piattaforma E-Commerce per le PMI) e 5 all’estero (Piano GDO, Piano speciale Mercati d’Attacco – es. USA -, Piano “Road to Expo”, Piano comunicazione contro Italian Sounding, Roadshow attrazione investimenti).

L'attuazione del Piano è rimessa all'ICE-Agenzia. Il MISE stipula una convenzione con l’Agenzia in cui sono definiti gli obiettivi da raggiungere. Il 29 ottobre 2015 il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha presentato la relazione sull'attuazione del Piano e sui risultati raggiunti.

 L’11 gennaio 2016 l’ICE- Agenzia ha presentato la relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del made in Italy.

Si ricorda che L'ICE-Agenzia ha il compito di agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero -con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti -e opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione e l'attrazione investimenti delle imprese italiane nonché la commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali.

Per favorire la sinergia tra i diversi attori è prevista l'istituzione di un Comitato presso il Ministero dello sviluppo economico che è composto da rappresentanti dei diversi ministeri interessati e da un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni e può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento.

 


 

Articolo 1, comma 371
(Sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo)

 


371. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 300 milioni di euro delle disponibilità giacenti nel conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato nel 2016 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione e di internazionalizzazione del sistema produttivo. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui dall'anno 2016 all'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.


 

 

Il comma 371 prevede il versamento all’entrata del bilancio dello Stato della somma di 300 milioni di euro delle disponibilità giacenti su apposito conto corrente di tesoreria – relative, in particolare, alle somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. - ai fini della sua riassegnazione al fondo finalizzato alle attività di credito all’esportazione e di internazionalizzazione del sistema produttivo.


 

Articolo 1, comma 372
(
Piano nazionale sviluppo piccoli satelliti e finanziamento Istituto nazionale fisica nucleare)

 


372. Allo scopo di sostenere il settore aerospaziale e la realizzazione di un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2016, di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per l'anno 2018. A quota parte degli oneri relativi all'anno 2016 derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 969. Le misure di aiuto di cui al presente comma sono erogate secondo le procedure previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alle condizioni fissate dagli articoli 25 e seguenti del medesimo regolamento.


 

 

Il comma 372 autorizza la spesa di 19 milioni per il 2016, di 50 milioni per il 2017 e di 30 milioni di euro per il 2018 per il sostegno al settore aereospaziale e per la realizzazione di un Piano nazionale per lo sviluppo dell’industria nazionale nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia.

Il comma dispone che a quota parte degli oneri derivanti da esso per l’anno 2016, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per l’adeguamento delle capacità di contrasto al terrorismo di cui al comma 969.

Le misure di aiuto di cui al comma in esame sono erogate in conformità al Regolamento UE n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, secondo le condizioni fissate dal predetto Regolamento, agli articoli 25 e ss., condizioni rispettate le quali gli aiuti per progetti di ricerca e sviluppo e gli aiuti agli investimenti per infrastrutture di ricerca sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione UE.

 


 

Articolo 1, commi 373 e 374
(Riduzione Fondo ordinario per gli enti di ricerca)

 


373. La dotazione del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018. Le predette somme sono destinate all'Istituto nazionale di fisica nucleare allo scopo di sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare.

374. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è ridotta di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, relativamente alla quota concernente le spese di natura corrente.


 

 

I commi 373 e 374 dispongono, rispettivamente, un incremento e una riduzione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR (FOE: art. 7 d.lgs. 204/1998).

In particolare, il comma 373 incrementa di € 15 mln per ciascun anno del triennio 2016-2018 la dotazione del Fondo, destinando le risorse all’Istituto nazionale di fisica nucleare allo scopo di sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astro particellare.

Un incremento del medesimo Fondo è previsto dal co. 247 della legge in commento.

 

Al contempo, il comma 374 riduce l’autorizzazione di spesa relativa al medesimo Fondo di € 4 mln, a decorrere dal 2016, relativamente alla quota concernente le spese di natura corrente.

Le risorse del FOE sono allocate sul cap. 7236 dello stato di previsione del MIUR e, in base al Decreto 482300 del 28 dicembre 2015- Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016 – 2018 - per il 2016 ammontano a € 1.719,3 mln.

 

In materia, si ricorda che l’art. 8, co. 4-bis, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) ha previsto una riduzione del FOE, per un importo pari ad € 51,2 mln, a decorrere dal 2013.

 

L’art. 1, co. 343 e 344, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha, invece, previsto una riduzione per € 42,9 mln nel 2015 e per € 43 mln dal 2016.

In particolare, il co. 343 ha previsto l’adozione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto interministeriale al fine di rideterminare i compensi dei componenti degli organi, consentendo il conseguimento di risparmi lordi di spesa per € 916.000 euro nel 2015 e € 1 mln dal 2016.

Il co. 344 ha previsto l’adozione, sempre entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto ministeriale con indirizzi per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi, prevedendo, in relazione a ciò, la riduzione del  medesimo Fondo di € 42 milioni di euro dal 2015. E’ stato, conseguentemente, adottato il DM 22 aprile 2015, n. 240.

 


 

Articolo 1, comma 375
(Finanziamento a favore dell'Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo)

 

375. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 120 milioni per l'anno 2016, di euro 240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni a decorrere dall'anno 2018.

 

 

Il comma 375 dispone l'incremento del finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del MAECI in favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

L'autorizzazione di spesa, prevista dal comma 2, lettera c) dell'art. 18 della L. 125/2014  è incrementata di 120 milioni per il 2016, di 240 milioni per il 2017, di 360 milioni a decorrere dal 2018, al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nella cooperazione allo sviluppo.

 

Si ricorda che la nuova legge sulla cooperazione allo sviluppo (L. 125/2014), all'art. 17 ha istituito l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo cui compete lo svolgimento delle attività di carattere tecnico-operativo. Il successivo art. 18 attribuisce autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio all’Agenzia ed elenca le risorse finanziarie ad essa attribuibili, definendo quelle riservate ad attività di APS come impignorabili[123].

Le fonti di finanziamento dell’Agenzia sono costituite da:

a)    risorse finanziarie trasferite dalle amministrazioni di provenienza del personale ad essa assegnato;

b)   introiti derivanti dalle convenzioni;

c)    un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

d)   donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

e)    una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme del cosiddetto “8 per mille” di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

I capitoli dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, all'allegato 19 sulla cooperazione,  che recano la dotazione da assegnare all'Agenzia sono i seguenti 3 capitoli dello stato di previsione del MAECI (tutti relativi al Programma 4.2 Cooperazione allo sviluppo) :

cap. 2021 spese di personale dell'Agenzia

cap. 2171 spese di funzionamento dell'Agenzia

cap. 2185 somme da assegnare all'Agenzia per l'attuazione di iniziative di cooperazione.

 

Il rifinanziamento operato dalla norma in commento, che come si è visto prevede l’incremento a favore dell'Agenzia di 120 milioni per il 2016, 240 milioni per il 2017 e 360 milioni a decorrere dal 2018, incide solo sul capitolo 2185, spese per l'attuazione di iniziative di cooperazione, come risulta dalla nota di variazione al bilancio 2016.

 


 

Articolo 1, commi 376-384
(Società benefit)

 


376. Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

377. Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.

378. Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende per:

a) «beneficio comune»: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376;

b) «altri portatori di interesse»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;

c) «standard di valutazione esterno»: modalità e criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune;

d) «aree di valutazione»: ambiti settoriali, identificati nell'allegato 5 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.

379. La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

380. La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

381. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

382. Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

383. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

384. La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.


 

 

Il comma 376 promuove la costituzione e si favorisce la diffusione di società che - nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili - perseguono una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse. Il comma 377 prevede che tali finalità, indicate nell'ambito delle attività dell'oggetto sociale, siano perseguite dalla società attraverso una gestione responsabile, sostenibile, trasparente e mirata a bilanciare, da un lato, gli interessi dei soci e, dall'altro, l'effettivo perseguimento di effetti positivi, o la riduzione di effetti negativi, su uno o più dei suddetti ambiti.

Il comma 378 contiene alcune definizioni, tra cui quella di beneficio comune. Il comma 379 stabilisce che la società benefit indichi nell'oggetto sociale le finalità di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo e a registrare tali modifiche nel registro delle imprese. Per la società benefit che abbia indicato nell'atto costitutivo o nello statuto le finalità di beneficio comune che intende perseguire è riconosciuta la facoltà di introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «società benefit» o l'abbreviazione: «SB», e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

Il comma 380 prevede i doveri e le responsabilità poste in capo agli amministratori delle società benefit: tale società deve essere amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un effetto e il perseguimento delle finalità di beneficio comune e a tale scopo deve individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento del beneficio comune.

Il comma 381 regola i doveri degli amministratori, con un rinvio alla normativa codicistica, mentre il comma 382 reca disposizioni per garantire la trasparenza dell'operato della società benefit, che è tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include: la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; la valutazione dell'impatto generato utilizzando uno standard di valutazione esterno e che comprende specifiche aree di valutazione; una specifica sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo. La relazione annuale - ai sensi del comma 383 è pubblicata nel sito internet della società, consentendo che, a tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possano essere omessi.

Il comma 384 affida all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di vigilare sull'operato delle società benefit e in particolare nei confronti di quelle che, senza giustificato motivo e in modo reiterato, non perseguano le finalità di beneficio comune. Nei confronti di tali società possono esser applicate le disposizioni vigenti in materia di pubblicità ingannevole e le disposizioni del codice del consumo, tra le quali quelle in materia di pratiche commerciali sleali.


 

Articolo 1, comma 385
(Stanziamenti a beneficio delle comunità italiane all’estero)

 


385. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:

a) per un ammontare pari a 150.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero;

b) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero - Comites e dei comitati dei loro presidenti;

c) per un ammontare pari a 3.400.000 euro per l'anno 2016 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero e per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

d) per un ammontare pari a 500.000 euro per l'anno 2016, per l'incremento della dotazione finanziaria degli istituti italiani di cultura di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401;

e) per un ammontare pari a 650.000 euro per l'anno 2016, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

f) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016, in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;

g) per un ammontare pari a 150.000 euro per l'anno 2016, per promuovere l'attrattività delle università attraverso la diffusione dei corsi di lingua italiana online e avviare campagne informative di carattere didattico, amministrativo e logistico per favorire l'iscrizione di studenti stranieri in Italia;

h) per un ammontare pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in favore della società Dante Alighieri per garantire la continuità delle sue iniziative di promozione del patrimonio culturale italiano all'estero e per un ammontare pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei;

i) per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per contributi alle scuole italiane non statali paritarie all'estero.


 

 

Il comma 385, dispone per il 2016 stanziamenti aggiuntivi a beneficio degli italiani nel mondo.

Si tratta in particolare dei seguenti interventi:

§  150.000 euro per il funzionamento del Consiglio generale degli italiani all’estero (lett. a));

§  100.000 euro per il funzionamento dei COMITES (lett. b));

§  3.400.000 euro per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero, nonché per il sostegno agli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero (lett. c));

§  500.000 euro quale incremento della dotazione finanziaria per gli istituti italiani di cultura all’estero di cui alla legge 401 del 1990 (lett d));

§  650.000 euro ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all’estero di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 63 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 103 del 2012 (lett. e));

§  100.000 euro in favore delle agenzie specializzate per i servizi di stampa dedicati agli italiani residenti all’estero (lett. f));

§  150.000 euro per promuovere la capacità attrattiva dell’università italiane mediante la diffusione di corsi di lingua italiana online e campagne informative a carattere didattico, amministrativo e logistico, a beneficio dell’iscrizione di studenti stranieri in Italia (lett. g));

§  per il periodo 2016-2018, un contributo pari a 100.000 euro annui alla società Dante Alighieri, per garantire la continuità delle iniziative di promozione del patrimonio culturale italiano all’estero, e pari a 250.000 euro annui in favore della Fondazione “I Lincei per la scuolapresso l’Accademia nazionale dei Lincei (lett. h);

§  1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per contributi alle scuole italiane non statali paritarie all’estero (lett. i)).

 

Il finanziamento statale alla società Dante Alighieri, ente morale con la missione di promuovere la lingua e la cultura italiane, disposto ai sensi della L. 411/1985, è allocato nella tabella C allegata alla L. di stabilità, a carico del cap. 1163 dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, che, con riferimento al triennio 2016-2018, espone un importo di € 1,4 mln annui.

La ripartizione di tali contributi viene successivamente operata con apposito DM sottoposto a parere parlamentare, che disciplina i finanziamenti ad alcuni degli enti e associazioni cui contribuisce il MAECI, tra i quali appunto la Società Dante Alighieri; ad essa è stato concesso, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, un contributo di € 600.000.

All'Accademia nazionale dei Lincei è concesso un contributo ordinario annuo a decorrere dal 1988. Dal 1991 il predetto contributo è determinato dalla tabella C allegata alla L. di stabilità.

Nella tab. C allegata al ddl di stabilità in esame le somme attribuite quale contributo all’Accademia (cap. 3630) ammontano a € 1,5 mln per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a € 1,4 mln per il 2018 (a fronte di € 0,8 mln previsti per il 2015).

Le risorse per l’Accademia dei Lincei sono attualmente appostate sul cap. 3630 dello stato di previsione del MIBACT. In particolare, al capitolo indicato afferiscono le risorse derivanti dalle seguenti autorizzazioni di spesa: art. 1, L. 466/1988, che ha concesso all’Accademia un contributo ordinario, la cui quantificazione è ora demandata alla tabella C della legge di stabilità; art. 30, co. 6, lett. a), D.L. 201/2011 (L. 214/2011), che ha autorizzato la spesa di € 1,3 mln a favore dell’Accademia, a decorrere dal 2012.

Si evidenzia, infatti, che, sul sito dell’Accademia dei Lincei, nella sezione “Fondazioni”, non risulta una Fondazione “I Lincei per la scuola”. Sul medesimo sito, invece, vi è una sezione dedicata al “Centro Lincei interdisciplinare: i Lincei per la scuola”, alla cui attività è preposto un comitato direttivo di otto soci.


 

Articolo 1, commi 386-390
(Lotta alla povertà)

 


386. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà.

387. Per l'anno 2016 le risorse di cui al comma 386 sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le priorità del Piano di cui al medesimo comma:

a) avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 386, all'avvio del Programma si procede con rinnovati criteri e procedure definiti ai sensi del citato articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di donne in stato di gravidanza accertata da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel 2016 al Programma sono destinati 380 milioni di euro incrementando a tal fine in misura pari al predetto importo il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, oltre alle risorse già destinate alla sperimentazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonché dall'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al comma 386 è corrispondentemente ridotta di 380 milioni di euro per l'anno 2016;

b) fermo restando quanto stabilito dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, all'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI), per 220 milioni di euro con conseguente corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 386.

388. Per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 386 sono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.

389. Al Fondo di cui al comma 386 sono altresì destinate, a decorrere dall'anno 2017, le risorse stanziate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017 e di 54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

390. Sono abrogati i commi da 51 a 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.


 

 

Il comma 386 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Al Fondo sono assegnati 600 milioni di euro per il 2016 e 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le risorse del Fondo costituiscono i limiti di spesa per garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione, adottato con cadenza triennale e attuano le disposizioni contenute nei commi da 386 a 390.

Per il 2016, le risorse stanziate, pari a 600 milioni di euro, sono ripartite nei seguenti interventi, considerati priorità del Piano nazionale (comma 387):

a)   380 milioni di euro per l’avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà destinata all’estensione della sperimentazione della Carta acquisti sperimentale (SIA) su tutto il territorio nazionale. Nelle more dell’adozione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione, sono garantiti in via prioritaria interventi per nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo conto della presenza, nel nucleo familiare, di donne in stato di gravidanza accertata. I criteri per l’assegnazione del beneficio sono definiti da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016;

b)  220 milioni di euro all’ulteriore incremento dell’autorizzazione di spesa relativa all’assegno di disoccupazione – ASDI.

 

Il comma 389 definisce le finalità a cui sono destinati i 1.000 milioni di euro stanziati a regime, annualmente, per gli anni successivi al 2016. Tali risorse saranno destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all’estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali. Tali provvedimenti sono finalizzati a:

§  introduzione di un’unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta;

§  razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.

 

Il comma 389 stabilisce che, a decorrere dal 2017, confluiscono nel Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, le risorse stanziate per gli ammortizzatori sociali, nella misura di 30 milioni di euro per il 2017 e di 54 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

 

Il comma 390 abroga i commi da 51 a 53 dell’articolo 2 della legge 92/2012, n. 92, relativi all’indennità una tantum dei lavoratori a progetto.

 

 

Più nel dettaglio, il comma 386 prevede l’adozione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione. Il Piano è adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Unificata.

Il Piano individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà.

Si ricorda che, al contrario di quanto avvenuto in sanità con i LEA, in ambito sociale non sono stati ancora definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali.

 

Il comma 387 definisce gli interventi che costituiscono le priorità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione per l’anno 2016 e per la cui attuazione sono destinati 600 milioni di euro, così ripartiti:

a)   380 milioni di euro per l’avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della Carta acquisti sperimentale. La misura è intesa come sperimentazione di un apposito Programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento/reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale (di cui all’art. 60 del decreto-legge 5/2012, che dispone l’avvio alla sperimentazione della Carta acquisti sperimentale nei comuni con più di 250.000 abitanti). Nelle more dell’adozione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione, si procede all’avvio del Programma garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo conto della presenza, nel nucleo familiare, di donne in stato di gravidanza accertata. I criteri e le procedure del Programma, definiti ai sensi del citato art. 60 del decreto-legge 5/2012, saranno individuati da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2016. Le risorse impegnate, pari, come detto, a 380 milioni di euro, incrementano il Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti (di cui all'art. 81, co. 29, del decreto-legge 112/2008, istitutivo della Carta acquisti ordinaria, d’ora in poi Fondo Carta acquisti), aggiungendosi alle risorse già destinate all’estensione della Carta acquisti sperimentale nei territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano già coperti (di cui all’art. 3, co. 2, del decreto legge 76/2013); ma anche alla estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione della Carta acquisti sperimentale (di cui all’art.1, co. 216, della legge di stabilità 2014 – legge 147/2013);

 

Carta acquisti

La Carta acquisti ordinaria, istituita dal decreto-legge 112/2008, è un beneficio economico, pari a 40 euro mensili, caricato bimestralmente su una carta di pagamento elettronico. La Carta acquisti è riconosciuta agli anziani di età superiore o uguale ai 65 e ai bambini di età inferiore ai tre anni, se in possesso di particolari requisiti economici che li collocano nella fascia di bisogno assoluto. Inizialmente, potevano usufruire della Carta acquisti ordinaria soltanto i cittadini italiani; la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha esteso la platea dei beneficiari anche ai cittadini di altri Stati dell'Ue e ai cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, purché in possesso dei requisiti sopra ricordati. La Carta è utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare e sanitaria e per il pagamento delle spese energetiche. Gli enti locali possono aderire al programma Carta acquisti estendendone l'uso o aumentando il beneficio a favore dei propri residenti.

 

L'articolo 60 del decreto-legge 5/2012 ha configurato una fase sperimentale della Carta acquisti, prevedendone una sperimentazione, di durata non superiore ai dodici mesi, nei comuni con più di 250.000 abitanti e destinando alla fase di sperimentazione della Carta un ammontare di risorse con un limite massimo di 50 milioni di euro, e ha ampliato immediatamente la platea dei beneficiari anche ai cittadini degli altri Stati dell'Ue e ai cittadini esteri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. È così nata la Carta acquisti sperimentale, anche definita Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) o Carta per l’inclusione. Le modalità attuative della sperimentazione della SIA sono state indicate dal decreto 10 gennaio 2013 che fra l'altro stabilisce i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari, individuati per il tramite dei Comuni, e l'ammontare della disponibilità sulle singole carte, calcolato secondo la grandezza del nucleo familiare. La SIA - il cui importo varia da un minimo di 231 a un massimo di 404 euro mensili - è rivolta esclusivamente ai nuclei familiari con minori e con un forte disagio lavorativo. Il nucleo familiare beneficiario dell'intervento stipula un patto di inclusione con i servizi sociali degli enti locali di riferimento, il cui rispetto è condizione per la fruizione del beneficio. I servizi sociali si impegnano a favorire, con servizi di accompagnamento, il processo di inclusione lavorativa e di attivazione sociale di tutti i membri del nucleo.

L'articolo 3 del decreto-legge 76/2013 ha esteso la sperimentazione della SIA, già prevista per le città di Napoli, Bari, Palermo e Catania dal decreto legge 5/2012, ai restanti territori delle regioni del Mezzogiorno, nel limite di 140 milioni per il 2014 e di 27 milioni per il 2015. Tali risorse sono state stanziate a valere sulla riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, già destinate ai Programmi operativi 2007-2013 (cioè della quota di cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali), nonché mediante la rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione. L'estensione della sperimentazione della SIA deve essere realizzata nelle forme e secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale 10 gennaio 2013.

Sul ritardo nell'attivazione della sperimentazione della Carta acquisti sperimentale-SIA, si rinvia alla risposta del Governo, in data 8 ottobre 2015, all’interrogazione 5-06598.

 

L'articolo 1, comma 216, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha previsto per il 2014 uno stanziamento per la Carta acquisti ordinaria pari a 250 milioni di euro e un distinto stanziamento di 40 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016 per la progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione della SIA. La stessa legge di stabilità 2014 ha previsto inoltre la possibilità - in presenza di risorse disponibili, in relazione all'effettivo numero dei beneficiari - di utilizzare le risorse rimanenti dei 250 milioni assegnati come stanziamento alla Carta acquisti ordinaria, per l'estensione della sperimentazione della SIA.

Infine, la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) ha stabilito un finanziamento a regime di 250 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015, sul Fondo Carta acquisti.

Le risorse utilizzate per la Carta acquisti e la SIA sono stanziate sul Fondo Carta acquisti istituito nello stato di previsione del MEF (capitolo 1639).

 

b)  220 milioni di euro all’ulteriore incremento dell’autorizzazione di spesa relativa all’assegno di disoccupazione (ASDI), (di cui al combinato art. 16, co. 7, del D.Lgs. 22/2015 e art. 43, co. 5, del D.Lgs. 148/2015).

 

 

L’Assegno di Disoccupazione -ASDI

L’articolo 16 del D.Lgs. 22/2015 ha istituito, a decorrere dal 1° maggio 2015 (e inizialmente in via sperimentale per l’anno 2015), l’assegno di disoccupazione (di seguito ASDI), destinato (ai sensi dell’articolo 43, comma 5, del D.Lgs. 148/2015) ai soggetti che abbiano fruito della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) per l’intera sua durata entro il 31 dicembre 2015 i quali, privi di occupazione, si trovino in una condizione economica di bisogno (lavoratori appartenenti a gruppi familiari in cui sono presenti minori o con un’età prossima al raggiungimento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico). L’assegno è in ogni caso erogato entro il limite delle risorse assegnate al fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pari a 200 milioni di euro nel 2015 e a 200 milioni di euro nel 2016.

Ai sensi dell’art. 43, co. 5, del D.Lgs. 148/2015, l'autorizzazione di spesa (di cui all'art. 16, co. 7 del D.Lgs. 22/2015) è stata incrementata di 180 milioni di euro per il 2016, di 270 milioni di euro per il 2017, di 170 milioni di euro per il 2018 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

Per effetto della prosecuzione della sperimentazione, e nel limite delle risorse previste, in ogni caso la durata della prestazione ASDI non può essere pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine. Il suo importo è pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita e, comunque, non superiore all’assegno sociale, incrementato per gli eventuali carichi familiari. È inoltre demandata ad apposito decreto interministeriale (da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015) la definizione delle modalità per la prosecuzione della sperimentazione.

La corresponsione dell'ASDI è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro (articolo 16, comma 5, del D.Lgs. 22/2015). La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio. Inoltre, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del D.Lgs. 150/2015, ai fini della concessione dell'ASDI è necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato, redatto dal centro per l'impiego, in collaborazione con il richiedente, a seguito di uno o più colloqui individuali.

Si rammenta, infine, che ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del D.Lgs. 22/2015, all'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla L. 183/2014 (cd. jobs act).

 

Il comma 388 definisce le finalità a cui sono destinati i 1.000 milioni di euro stanziati a regime, annualmente, per gli anni successivi al 2016. Tali risorse saranno destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi (quali l’ISEE), anche rivolti a beneficiari residenti all’estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali. Tali provvedimenti sono finalizzati a:

§  introduzione di un’unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta;

§  razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.

 

Il comma 389 stabilisce che, a decorrere dal 2016, confluiscono nel Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale le ulteriori risorse stanziate per gli ammortizzatori sociali (di cui all’art. 19, co. 1, del decreto 185/2008), nella misura di 30 milioni di euro per il 2017 e di 54 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

 

Ammortizzatori sociali

L’articolo 19, comma 1, del D.L. 185/2008 aveva disposto che il potenziamento e l’estensione degli ammortizzatori sociali dovesse avvenire, in primo luogo, attraverso la previsione di una serie di interventi, nell’ambito del Fondo per l’occupazione e nei limiti di specifici stanziamenti, volti a riconoscere l’accesso a specifici istituti di tutela del reddito. In questo ambito fu stabilito l’accesso all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali per determinate categorie di lavoratori (lettera a)); all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali (lettera b)); al trattamento sperimentale integrativo per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista, (lettera c)). Le disposizioni richiamate sono state abrogate, dal 1° gennaio 2013, dall’articolo 2, comma 55, della L. 92/2012.

Si segnala che attualmente tali risorse (ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del D.L. 185/2008) sono contenute nel capitolo 2230 “Fondo sociale per occupazione e formazione” del Bilancio 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un pari importo e utilizzate per l’integrazione del Fondo per l’occupazione.

 

Il comma 390 abroga i commi da 51 a 53 dell’articolo 2 della legge 92/2012, n. 92, relativi all’indennità una tantum dei lavoratori a progetto.

 

Più nel dettaglio, il suddetto comma procede all’abrogazione dei commi da 51 a 53 dell’articolo 2 della L. 92/2012 che hanno disciplinato, a decorrere dal 2013, una specifica indennità una tantum (in presenza di determinati presupposti) per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del D.Lgs. 276/2003 (cd. lavoratori a progetto), in regime di monocommittenza, iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS e non titolari anche di reddito di lavoro autonomo. Si ricorda che l’art. 52 del D.Lgs. 81/2015 in materia di riordino delle tipologie contrattuali (attuativo della legge delega in materia di lavoro n. 183/2014) ha previsto il superamento del contratto di lavoro a progetto, disponendo l’abrogazione delle disposizioni che regolavano tale fattispecie (articoli 61-69-bis del D.Lgs. 276/2003), le quali continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 81/2015 (25 giugno 2015). A partire da tale data, quindi, tali contratti non potranno più essere stipulati, mentre l’articolo 2 del citato D.Lgs. 81/2015 prevede l’applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (con talune eccezioni specificamente individuate), della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di lavoro esclusivamente personale, continuativa e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Si fa presente, altresì, che attualmente l'articolo 15 del D.Lgs. 22/2015, di riordino della normativa sugli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria (attuativo della legge delega in materia di lavoro n. 183/2014, cd Jobs act) prevede, in via sperimentale per il 2015 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, il riconoscimento ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’INPS, che non siano pensionati o titolari di partita IVA, di una nuova indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL. I requisiti che i lavoratori debbono possedere per il riconoscimento delle indennità sono: stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda; almeno tre mesi di contribuzione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dall’attività lavorativa al predetto evento; almeno un mese di contribuzione, oppure un rapporto di collaborazione di durata almeno pari a un mese dal quale sia derivato un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione, nell’anno solare in cui si verifica la cessazione dell’attività lavorativa.


 

Articolo 1, comma 391
(Carta famiglia nazionale)

 


391. A decorrere dall'anno 2016 è istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico. La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta, previo pagamento degli interi costi di emissione, con i criteri e le modalità stabiliti, sulla base dell'ISEE, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa. I soggetti che partecipano all'iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. La Carta famiglia nazionale è emessa dai singoli comuni, che attestano lo stato della famiglia al momento del rilascio, e ha una durata biennale dalla data di emissione. La Carta famiglia nazionale è funzionale anche alla creazione di uno o più gruppi di acquisto familiare o gruppi di acquisto solidale nazionali, nonché alla fruizione dei biglietti famiglia e abbonamenti famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici e di altro tipo.


 

 

Il comma 391 istituisce la Carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico. La Carta, emessa dai Comuni su richiesta degli interessati, consente l’accesso a sconti sull’acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all’iniziativa.

Più in particolare, la Carta famiglia nazionale è emessa dai singoli comuni, che attestano lo stato della famiglia al momento del rilascio, e ha una durata biennale dalla data di emissione. La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta, previo pagamento degli interi costi di emissione, con i criteri e le modalità stabiliti, sulla base dell'ISEE, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016. La carta consente l’accesso a:

§  sconti sull'acquisto di beni o servizi;

§   riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa.

I soggetti che partecipano all'iniziativa, concedendo sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare a scopi promozionali e pubblicitari la loro partecipazione all'iniziativa.

La Carta famiglia nazionale è funzionale anche alla creazione di uno o più gruppi di acquisto familiare o gruppi di acquisto solidale nazionali, nonché alla fruizione dei biglietti famiglia e abbonamenti famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici e di altro tipo.


 

Articolo 1, commi 392-395
(Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)

 


392. In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è istituito il «Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 393.

393. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di intervento di contrasto alla povertà educativa minorile e sono individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare, le modalità di valutazione e selezione, anche con il ricorso a valutatori indipendenti, e di monitoraggio, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono altresì regolate le modalità di organizzazione e governo del Fondo di cui al comma 392.

394. Agli enti di cui al comma 392 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 392, negli anni 2016, 2017 e 2018. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 100 milioni per ciascun anno, secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 393. Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 392, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

395. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 394 nel rispetto del limite di spesa stabilito.


 

 

I commi da 392 a 395 istituiscono un Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie. Alle fondazioni è riconosciuto un credito d’imposta, pari al 75 per cento di quanto versato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le relative modalità di intervento sono rinviate ad un protocollo d’intesa tra le fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

In particolare, il comma 392 istituisce in via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, alimentato mediante riassegnazione dei versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale, dalle fondazioni di origine bancaria, nell’ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto corrente sono definite mediante il protocollo d’intesa previsto dal comma successivo.

 

Il comma 393 prevede la stipula di un protocollo d’intesa tra le fondazioni bancarie, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, volto a definire:

§  le modalità di intervento per il contrasto alla povertà educativa minorile;

§  le caratteristiche dei progetti da finanziare;

§  le modalità di valutazione, selezione (anche con il ricorso a valutatori indipendenti) e monitoraggio dei progetti, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l’efficacia degli interventi;

§  le modalità di organizzazione e governo del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

 

Il comma 394 prevede, a favore delle fondazioni che abbiano effettuato versamenti nel Fondo, il riconoscimento di un credito d’imposta, pari al 75 per cento di quanto versato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018, secondo l’ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l’impegno a finanziare i progetti individuati con il protocollo d’intesa citato.

Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso.

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241), a decorrere dal periodo di imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Esso non è soggetto al limite di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU dei modelli di dichiarazione dei redditi, vale a dire dei crediti nascenti da agevolazioni concesse alle imprese (articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, che pone un tetto massimo annuale di 250.000 euro, con eventuale riporto in avanti dell’ammontare eccedente), né è soggetto ai limiti massimi di compensazione di debiti e crediti fiscali, previsti dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000, da ultimo elevati a 700.000 euro per ciascun anno solare (per effetto dell’articolo 9, comma 2 del decreto-legge n. 35 del 2013).

La norma stabilisce inoltre la cedibilità del credito d’imposta da parte delle fondazioni di origine bancaria a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo.

Si ricorda che un’altra ipotesi di cedibilità del credito d’imposta è stata prevista dall’articolo 51 del decreto-legge n. 83 del 2012, per le imprese di esercizio cinematografico per l’acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale (tax credit digitale), in favore di banche, assicurazioni oppure del soggetto che ha fornito l'impianto di digitalizzazione. In quel caso si è inteso venire incontro alle aziende medio-piccole del comparto le quali, per la dimensione della loro economia, per l'assenza o limitatezza di dipendenti, nonché per la compresenza di altri crediti d'imposta, di fatto non erano nella condizione di avvantaggiarsi del beneficio.

 

Il comma 395 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l’attuazione del credito d’imposta, incluse le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa di 100 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018.

 

Le fondazioni di origine bancaria

Le fondazioni di origine bancaria, nate nell'ambito del processo di privatizzazione delle banche pubbliche (c.d. legge Amato n. 218 del 1990), sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di autonomia statutaria e gestionale, che perseguono scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi dalla legge, tra cui si segnalano, in quanto connessi alla norma in esame: crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola (articolo 1, comma 1, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 153 del 1999).

Attualmente le fondazioni sono 88 e dispongono di ingenti patrimoni (circa 40 miliardi) che devono investire in attività diversificate, prudenti e fruttifere, non avendo un ruolo gestionale nelle banche di cui sono azioniste. Dagli utili derivanti dalla buona gestione di questi investimenti traggono le risorse per sostenere attività d'interesse collettivo sulla base della legge (D.Lgs. n. 153 del 1999) e del loro statuto.

Nel 2014 i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio hanno superato i 2,2 miliardi. Dal lato delle erogazioni, 912 milioni di euro sono stati deliberati per la realizzazione dell’attività istituzionale corrente (866,9 per interventi erogativi decisi dalle Fondazioni e 45 per i fondi speciali per il volontariato, in base alla legge 266/91) e 773,5 milioni di euro sono stati destinati ai fondi per il sostegno all’attività erogativa futura. Il carico fiscale - per le imposte dirette, sui proventi percepiti, e indirette, come Irap e Imu, per il 2014 - è stato pari a 423,7 milioni di euro (dato Acri).

Si segnala la Relazione al Parlamento sull’attività svolta dalle fondazioni bancarie (2013) presentata dal MEF il 14 aprile 2015.

Il 23 aprile 2015 il Ministero dell'economia e delle finanze (che svolge la funzione di autorità di vigilanza sulle fondazioni di origine bancaria) e l'ACRI, l'associazione rappresentativa delle stesse, hanno firmato un Protocollo d'intesa che definisce in modo più analitico i parametri di riferimento cui le fondazioni conformeranno i comportamenti, con l'obiettivo di migliorare le pratiche operative e rendere più solida la governance.

Tra i principi cardine contenuti nel protocollo vi è la diversificazione degli investimenti: una fondazione non può concentrare più del 33% dell'attivo patrimoniale in un singolo soggetto. Inoltre, è previsto un divieto generale di indebitamento, salvo in caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità, e non è permesso l'uso di derivati se non per finalità di copertura o in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale (secondo i dati relativi al 2013 sono 27 le fondazioni indebitate, di cui 5 sopra il tetto del 10%). In relazione alla governance, l'organo di amministrazione, il presidente e l'organo di controllo durano in carica per un periodo massimo di quattro anni, rinnovabile una sola volta.

Con il protocollo le fondazioni si impegnano a garantire trasparenza nelle loro attività pubblicando sui rispettivi siti web i bilanci, le informazioni sugli appalti, i bandi per le erogazioni, le procedure attraverso le quali si possono avanzare richieste di sostegno finanziario e i criteri di selezione delle iniziative.

 


 

Articolo 1, comma 396
(Eliminazione della preventiva comunicazione per
erogazioni liberali di derrate alimentari)

 

396. All'articolo 2, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole: «superiore a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a euro quindicimila o si tratti di beni facilmente deperibili».

 

 

Il comma 396 intende semplificare la cessione gratuita di prodotti facilmente deperibili (alimentari) a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS.

In particolare la norma eleva a 15.000 euro (rispetto agli attuali 5.164,57 euro) il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti al di sotto del quale non occorre inviare la prescritta comunicazione all’amministrazione finanziaria per poterli consegnare. La stessa comunicazione è resa facoltativa, senza limiti di valore, ove si tratti di beni facilmente deperibili.

 

Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 prevede, ai fini IVA, che si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Viene quindi disciplinata la documentazione che dimostri la consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà. L’articolo 2 del citato D.P.R. n. 441 del 1997 stabilisce che la presunzione di cessione suddetta non opera per le cessioni gratuite di beni fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS, a condizione che siano comprovate con le seguenti modalità:

§  comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, con l’indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore 15.000 euro o si tratti di beni facilmente deperibili (novità introdotte dalla norma in esame);

§  emissione della bolla di accompagnamento, prevista dal DPR 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerata;

§  dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'ente ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti.


 

Articolo 1, commi 397 e 398
(Associazione italiana Croce Rossa)

 


397. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla conclusione delle procedure di cui al presente comma non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria della CRI o dell'Ente ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia. Tutti gli atti esecutivi sono nulli»;

b) all'articolo 5, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «nel ruolo di cui al comma 3» è aggiunto il seguente periodo: «Resta ferma la non liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto il transito sopradetto interviene senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro con la CRI ovvero con l'Ente»;

c) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, le parole: «, fino all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3,» sono soppresse e dopo le parole: «e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi» sono aggiunte le seguenti: «e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi»;

d) all'articolo 6, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. Al personale civile e militare della CRI e quindi dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8, comma 2, assunto da altre amministrazioni si applica l'articolo 5, comma 5, secondo periodo. I processi di mobilità previsti dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si applicano al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, per ciascun profilo professionale nell'ambito territoriale regionale.

7. Gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente. Le spese per il trattamento economico del personale trasferito al Servizio sanitario nazionale non sono considerate ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli enti e alle aziende sopradette è fatto divieto di assunzione del personale corrispondente fino al totale assorbimento del personale della CRI ovvero dell'Ente sopradetto.

7-bis. I rapporti con gli enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità del personale della CRI ovvero dell'Ente sono definiti in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, con relativo trasferimento della quota corrispondente dell'attivo patrimoniale»;

e) all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 2015» sono aggiunte le seguenti: «ovvero fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 5, comma 6»;

f) all'articolo 8, comma 2, secondo periodo:

1) dopo le parole: «gestione liquidatoria» è aggiunto il seguente periodo: «Il personale già individuato nella previsione di fabbisogno ai sensi dell'articolo 3, comma 4, come funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria verrà individuato con specifico provvedimento del presidente nazionale della CRI ovvero dell'Ente entro il 30 marzo 2016 e successivamente aggiornato. Detto personale non partecipa alle procedure previste dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Il 1° gennaio 2018 il suddetto personale viene trasferito, con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, presso pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero»;

2) le parole: «; il predetto personale,» sono sostituite dalle seguenti: «. Il personale, ad eccezione di quello funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al precedente capoverso,»;

3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il personale della CRI ovvero dell'Ente, nelle more della conclusione delle procedure di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, anche con oneri a carico del finanziamento pubblico della CRI ovvero dell'Ente, che rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e normativo».

398. All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 424, 425, 426, 427 e 428».


 

 

Il comma 397 apporta modifiche ad alcuni articoli del D.Lgs. n. 178/2012, concernente la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa. In particolare viene fra l’altro previsto che fino alla conclusione delle procedure di ripiano dell’indebitamento dell’Ente, non possono essere intraprese, o proseguite, azioni esecutive, o atti di pignoramento e sequestro, presso il conto di tesoreria della Croce rossa o presso terzi, per riscuotere coattivamente le somme dovute. Viene inoltre sancita la nullità degli atti esecutivi eventualmente compiuti.

Viene inoltre stabilito che al personale civile e militare della Cri si applicano le stesse procedure di mobilità previste per le pubbliche amministrazioni, con la conseguenza di permettere il transito del personale CRI anche verso le regioni e gli enti locali. In aggiunta, gli enti e le aziende del SSN dovranno assumere, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale della Croce rossa che ha già prestato servizio in qualità di autista soccorritore e di autista soccorritore senior, in attività convenzionale  con la stessa CRI per un periodo non inferiore a 5 anni. Fino al totale assorbimento del personale della CRI agli enti e alle aziende del Ssn è fatto divieto di assumere personale corrispondente.

 

Si ricorda che, come previsto dall’art. 1, co. 1 e dall’art. 2, co.1, del D.Lgs. 178/2012, dal 1° gennaio 2016, le funzioni dell’Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) sono trasferite alla Associazione della Croce Rossa Italiana (Associazione). Pertanto, l’attuale Ente pubblico Croce Rossa Italiana cambia la propria denominazione in Ente strumentale alla Croce Rossa italiana con la finalità di concorrere all’avviamento dell’Associazione della CRI ed alla liquidazione della “vecchia” CRI ente pubblico. Dal 1° gennaio 2016 esistono pertanto due soggetti giuridici distinti:

§  L’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana che mantiene la natura giuridica di diritto pubblico come ente non economico e non associativo. L’Ente non è articolato in comitati, ma può avere strutture decentrate organizzative. L’Ente è regolato dalla normativa riferita agli enti pubblici non economici nonché dalle disposizioni regolamentari della CRI, se compatibili. L’Ente svolge le attività in ordine al patrimonio e ai dipendenti della CRI previste dal D.Lgs. 178/2012 e concorre temporaneamente allo sviluppo dell’Associazione. L’Ente, che prosegue tutte le attività e i rapporti passivi della CRI, è soggetto alla vigilanza del Ministero della salute, e per quanto di competenza, del Ministero della difesa;

§  l’Associazione della Croce Rossa Italiana, persona giuridica di diritto privato, è iscritta di diritto nel Registro Nazionale, nonché nei Registri Regionali e Provinciali delle Associazione di Promozione Sociale. L’Associazione è costituita dalle singole Associazioni di promozione Sociale, unitamente al Comitato Centrale e ai Comitati Regionali nonché ai Comitati Provinciali di Trento e Bolzano - anch'essi privatizzati. Dal 1° gennaio 2016, l’Associazione è l’unica società nazionale della Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alla Convenzione di Ginevra, ai relativi protocolli, ai principi del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa. A partire dal 1° gennaio 2016, l’Associazione è subentrata in tutte le convenzioni stipulate dalla CRI;

§  il 1° gennaio 2016 i Comitati Locali C.R.I. hanno assunto di diritto il nome di Comitati C.R.I.;

§   il 1° gennaio 2016 i Comitati Provinciali C.R.I. sono diventati di diritto Comitati C.R.I., esaurendo il ruolo di coordinamento e controllo della provincia finora loro assegnato.

 

Più nel dettaglio, vengono modificati i seguenti articoli del D.Lgs. 178/2012:

 

§  l’articolo 4, comma 2, stabilendo che, fino alla conclusione delle procedure di ripiano dell’indebitamento dell’Ente, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive o atti di pignoramento e sequestro presso il conto di tesoreria dell’Ente ovvero presso terzi per la riscossione coattiva di somme, e viene sancita la nullità degli atti esecutivi eventualmente compiuti;

§  viene modificato l’articolo 5, comma 5, precisando che il transito del personale militare della CRI nel ruolo ad esaurimento nell’ambito del personale civile della stessa, non dà luogo alla liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto il transito avviene senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro, e viene operato un riferimento agli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva;

§  vengono sostituiti i commi 6 e 7 dell’articolo 6. Il novellato comma 6 applica al personale civile e militare della CRI, assunto da altre amministrazioni, le procedure di transito di cui all’articolo 5. Inoltre, al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo di personale per l'Ente e l'Associazione, per ciascun profilo professionale nell'ambito territoriale regionale, vengono applicati i processi di mobilità previsti per le pubbliche amministrazioni. Il comma 7, come modificato, stabilisce che gli enti e le aziende del SSN, anche delle regioni in piano di rientro, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale a tempo indeterminato della CRI, e quindi dell’Ente, con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, purché abbia prestato servizio continuativo in attività convenzionale per almeno 5 anni. Tali assunzioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto sono finanziate dalle risorse derivanti dalla quota di finanziamento del SSN erogata annualmente alla CRI. Fino al totale assorbimento del personale della CRI agli enti e alle aziende del SSN è fatto divieto di assumere personale corrispondente;

§  viene inserito il comma 7-bis nel corpo dell’articolo 6. Il comma rinvia la definizione dei rapporti con gli Enti previdenziali, derivanti dalle procedure di mobilità del personale della CRI ovvero dell’Ente, al 1° gennaio 2018 con relativo trasferimento della quota corrispondente dell’attivo patrimoniale;

§  viene modificato l’articolo 6, comma 9, terzo periodo, prorogando - fino alla emanazione del decreto di determinazione dei criteri per la costituzione del contingente di personale appartenente al Corpo militare in servizio attivo - la facoltà del Commissario, o del Presidente, di richiamare in servizio il personale militare.

§  viene modificato l’articolo 8, comma 2, secondo periodo. In tal modo, viene rimesso ad un provvedimento del Presidente nazionale di CRI, entro il 30 marzo 2016, l’individuazione del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria, e precisato che tale personale non partecipa alle procedure di mobilità. Viene inoltre stabilito che il 1° gennaio 2018 il suddetto personale viene trasferito, con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, presso pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero. Il personale posto in mobilità, in attesa della conclusione delle relative procedure, previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico anche con oneri a carico del finanziamento pubblico della CRI ovvero dell’Ente, il quale rimane esclusivamente responsabile, nei confronti del lavoratore, del trattamento economico e normativo.

 

Il comma 398 apporta modifiche di coordinamento all’articolo 7, comma 2-bis del D.L. 192/2014 in tema di applicazione delle procedure di mobilità presso le pubbliche amministrazioni al personale della CRI.


 

Articolo 1, comma 399
(Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di
derrate alimentari alle persone indigenti
)

 

399. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 2 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

 

 

Il comma 399 stabilisce che il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, istituito dall’art. 58, comma 1, del decreto legge 83/2012 presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana, venga rifinanziato di 2 milioni di euro per l’anno 2016 e di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.

 

Si ricorda che il Fondo Nazionale Indigenti è stato rifinanziato per il 2015 anche dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 131 della legge 190/2014), con uno stanziamento di 12 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi in favore della famiglia.


 

Articolo 1, comma 400
(Fondo per il sostegno alle persone con disabilità grave)

 

400. E' istituito un Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare.

 

 

Il comma 400 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave prive di legami familiari.

 

L’istituzione del Fondo va posta in relazione con l’esame in sede referente, presso la XII Commissione Affari sociali della Camera, del testo unificato di alcune proposte di legge (A.C. 698 ed abb.) recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare”: più specificamente la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti presentati al testo unificato che è stato trasmesso alle commissioni competenti in sede consultiva. Finalità del provvedimento, in attuazione dei principi costituzionali, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è quella di favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità. Più specificamente destinatari delle previste misure di assistenza cura e protezione sono le persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori (c.d. "dopo di noi", espressione con cui ci si riferisce al periodo di vita dei disabili successivo alla scomparsa dei genitori/familiari) o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza. In tal senso, le misure prevedono la progressiva presa in carico della persona disabile durante l'esistenza in vita dei genitori, e rafforzano quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili. Il testo unificato agevola anche le erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust in favore dei disabili.


 

Articolo 1, commi 401 e 402
(Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico)

 


401. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

402. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401.


 

 

I commi 401 e 402, inseriti nel corso dell’esame parlamentare, istituiscono, presso il Ministero della salute, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. I criteri e le modalità di accesso al Fondo, istituito per dare attuazione alla legge 134/2015 Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie, sono demandati ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore delle legge di stabilità 2016.

 

Si ricorda che per l’attuazione della legge 134/2015 non erano stati finora previsti finanziamenti dedicati. Pertanto, il Fondo istituito dal comma 401 intende garantire l’attuazione delle misure previste dagli articoli 3 e 5 della stessa legge 134/2015, fra le quali si ricordano:

§  la individuazione di centri di riferimento, con compiti di coordinamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico nell'ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome;

§  misure idonee a garantire percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico, quali; formazione degli operatori, costituzione di specifiche equipe territoriali dedicate, sostegno alle famiglie, garanzia di strutture semiresidenziali dedicate;

§  sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico;

§  buone pratiche terapeutiche ed educative.


 

Articolo 1, comma 403
(Finanziamento Ente nazionale protezione e assistenza sordi)

 


403. E' autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2016 in favore dell'ente «Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (Onlus)», di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, con vincolo di destinazione alla creazione e funzionamento annuale del costituendo Centro per l'autonomia della persona sorda (C.A.P.S.) con sede in Roma.


 

 

Il comma 403, inserito nel corso dell’esame parlamentare, autorizza la spesa di un milione di euro, per l’anno 2016, in favore dell’Ente nazionale per la protezione e assistenza dei sordi, con vincolo di destinazione alla creazione ed al funzionamento annuale del costituendo Centro per l’autonomia della persona sorda con sede in Roma.

 

Ai sensi della legge 698/1950[124], che ha abrogato la legge 889/1942, l’Ente nazionale per la protezione ed assistenza dei sordomuti è riconosciuto come ente morale con sede in Roma; esso è costituito dalla collettività dei sordomuti che ne sono soci ed ha una serie di finalità tra le quali quella di avviare i sordomuti alla vita sociale, agevolare il loro collocamento al lavoro, collaborare con le amministrazioni dello Stato nonché con gli Enti e gli Istituti che hanno per oggetto l’assistenza, l’educazione e l’attività dei sordomuti. A seguito dell’emanazione del D.P.R. 31 marzo 1979[125], l’Ente ha perso la personalità giuridica di diritto pubblico ed ha assunto quella di diritto privato.


 

Articolo 1, comma 404
(Contributo a
Eurispes)

 

404. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2016, in favore dell'Istituto di studi politici, economici e sociali - Eurispes, con vincolo di destinazione alla creazione di progetti e iniziative informative finalizzate a sostenere l'attività sociale ed economica nazionale.

 

 

Il comma 404, inserito nel corso dell’esame parlamentare, autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2016 in favore dell'Istituto di studi politici, economici e sociali – Eurispes, con vincolo di destinazione alla creazione di progetti e iniziative informative finalizzate a sostenere l'attività sociale ed economica nazionale.

 

Si ricorda che l’Eurispes (Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali) è un ente privato che opera nel campo della ricerca politica, economica e sociale dal 1982.

 


 

Articolo 1, comma 405
(Fondo per le non autosufficienze)

 

405. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

 

 

Il comma 405 incrementa lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.

 

Poiché la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) aveva fissato dal 2016 lo stanziamento del Fondo in 250 milioni di euro annui, lo stanziamento a regime, a decorrere dal 2016, risulta pari a 400 milioni.

 

Il Fondo per le non autosufficienze è stato istituito dall'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006  n. 296 (legge finanziaria 2007) per dare copertura ai costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria, con l'intento di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione. Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali. Le risorse del Fondo per le non autosufficienze sono ripartite annualmente con decreto.

Nel 2015, la legge di stabilità 2015 (comma 159 della legge 190/2014) ha disposto per il Fondo per le non autosufficienze un finanziamento di 400 milioni per il 2015 e uno stanziamento a regime di 250 milioni a decorrere dal 2016. Lo stanziamento del Fondo è finalizzato anche al finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

Pertanto, con l’incremento disposto dall’articolo in esame, lo stanziamento a regime del Fondo, a decorrere dal 2016, diviene pari a 400 milioni di euro.


 

Articolo 1, comma 406
(Misure per rendere indipendente la vita delle
persone affette da disabilità grave)

 

406. Al fine di potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave come previsto dalle disposizioni di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162, è stanziata la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2016.

 

 

Il comma 406 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2016 per il potenziamento di progetti riguardanti misure per rendere effettivamente indipendente la vita delle persone affette da disabilità grave, come fra l’altro previsto dalla legge n. 162/1998 Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave. La norma non indica quali siano i criteri e le modalità in base ai quali ripartire lo stanziamento.

 

La legge 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ha dettato disposizioni in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza dei soggetti citati, allo scopo di agevolare, in coerenza con i principi di cui all'art. 3 della Costituzione, la loro partecipazione alla vita della collettività ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali.

L’articolo 3, comma 3, della legge definisce come disabile grave la persona che, a causa di “minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.

Successivamente, la legge 21 maggio 1998, n.162 , ha modificato la legge n. 104/1992, prevedendo programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati "allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita" (articolo 39, comma 2, lettera l-ter, della legge n. 104/1992, come modificato dalla legge n. 162/1998). Per i disabili gravi senza sostegno del nucleo familiare, tali programmi di aiuto possono essere organizzati dai Comuni (articolo 10, comma 1-bis della legge n. 104/1992, come modificato dalla legge n. 162/1998). Da parte loro, le regioni possono programmare forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali (legge n. 104/1992, articolo 39, comma 2, lettera l-bis, come modificato dalla legge n. 162/1998). Infine, l'articolo 41-ter della legge n. 104/1992 dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sociale promuova e coordini progetti sperimentali a favore di persone con handicap e che, con proprio decreto, definisca i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione di progetti sperimentali, nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati.

Come indicato dall'articolo 14 della legge n. 328/2000, le prestazioni per realizzare la piena integrazione delle persone disabili possono essere realizzate attraverso diverse tipologie di interventi: prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale; servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale; misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.

Più recentemente, il Programma d'Azione Biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, predisposto dall’ Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità, adottato nel dicembre 2013, prevede 7 sette linee di intervento che coprono trasversalmente gli aspetti più importanti per la realizzazione della piena inclusione nella vita sociale delle persone con disabilità, individuando per ogni intervento l'obiettivo e il tipo di azione necessaria per conseguirlo. La Linea di intervento 3 è dedicata alle Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società. Il programma sottolinea come, grazie all'indicazione di principio espressa dalla legge n. 162/1998, le Regioni hanno sperimentato e favorito, nel corso degli anni, una progettualità volta all'assistenza indiretta, all'incentivazione della domiciliarità e, pur in modo residuale, al supporto ai percorsi di autonomia personale. Un ruolo rimarchevole è stato ricoperto dai centri o servizi per la vita indipendente che hanno offerto alle persone e ai servizi pubblici un supporto alla progettazione individualizzata ma anche un aiuto per gli aspetti più pratici ed operativi nella gestione dell'assistenza indiretta.

Per quanto riguarda gli stanziamenti finalizzati, si ricorda che, dal 2010, alcuni decreti di riparto  della dotazione del Fondo per le non autosufficienze attribuiscono una quota delle risorse assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per iniziative sperimentali concordate con le Regioni e le Province autonome volte a avviare percorsi di deistituzionalizzazione e strutturare interventi per il cosiddetto «Dopo di noi».


 

Articolo 1, commi 407 e 408
(Attività sportive per soggetti disabili)

 


407. A decorrere dall'anno 2016, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport, una quota pari a 500.000 euro del contributo di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successivi rifinanziamenti, è attribuita al programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva, «Special Olympics Italia».

408. Ai fini dell'attuazione del comma 407 il contributo al Comitato italiano paralimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.


 

 

I commi 407 e 408 recano un incremento di 0,5 milioni di euro, dal 2016, dello stanziamento destinato al Comitato italiano paralimpico (CIP), da attribuire al programma internazionale Special Olympics Italia, destinato a soggetti con disabilità intellettiva.

 

Si ricorda che il Comitato italiano paralimpico (CIP), già Federazione italiana sport disabili, è stato istituito con L. 189/2003. Sulla base dell’art. 2 della stessa legge, è intervenuto il D.P.C.M. 8 aprile 2004 (G.U. 4 maggio 2004, n. 103), che ha individuato le attività svolte dalla stessa Federazione, quale Comitato Italiano Paralimpico. Ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M., il CIP, tra l’altro, riconosce e coordina le federazioni, le organizzazioni e le discipline sportive riconosciute dall'International Parolympic Committee (IPC) e/o dal Comitato internazionale olimpico, o comunque operanti sul territorio nazionale, che curano prevalentemente l'attività sportiva per disabili.

Nel sito dedicato è evidenziato che Special Olympics - programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per ragazzi ed adulti con disabilità intellettiva - è nato nel 1968 negli Stati Uniti e che con un protocollo d'intesa firmato il 15 febbraio 1988 la Commissione Olimpica Internazionale ha ratificato una convenzione nella quale ha riconosciuto ufficialmente Special Olympics.

Dallo stesso sito si evince che in Italia Special Olympics è stato inserito nell’ambito dell’attività della Federazione italiana sport disabili (FISD) per circa 15 anni. Dal 1° ottobre 2003, ha raggiunto una maggiore autonomia ed è stato approvato un nuovo statuto. In base a quest’ultimo, Special Olympics Italia è un’associazione sportiva dilettantistica che non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Le attività dell’associazione e le relative iniziative di formazione si svolgono in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico e del CONI e nel rispetto delle competenze che la legge attribuisce al CIP.

 

Con riferimento al finanziamento del CIP, si ricorda che l’art. 1, co. 190, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha stabilizzato lo stesso, autorizzando la spesa di € 7 mln annui a decorrere dal 2015 (pertanto, sarebbe stato preferibile riferirsi a questa autorizzazione di spesa). In precedenza il CIP aveva goduto di finanziamenti a carico del bilancio statale disposti annualmente, a partire da quello previsto dall'art. 1, co. 580, della L. 266/2005, richiamata nel testo[126].

Le risorse sono allocate sul cap. 2132 dello stato di previsione del MEF e per il 2016, in base al Decreto 482300 del 28 dicembre 2015- Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016 – 2018 – ammontano a € 6,8 mln.

 

Si ricorda, peraltro, che, che l’art. 8, co. 1, lett. f), della L. 124/2015, conferendo una delega al Governo, ha indicato fra i principi e criteri direttivi lo “scorporo” del CIP dal CONI (in realtà, in base allo Statuto, il CIP è posto sotto la vigilanza" del CONI, piuttosto che "incorporato" nello stesso), con conseguente trasformazione dello stesso in ente autonomo di diritto pubblico, prevedendo che la trasformazione non deve comportare oneri per la finanza pubblica, in quanto il CIP dovrà utilizzare per le sue attività “parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al CONI” (nonché avvalersi, per le attività strumentali, di CONI Servizi spa, secondo modalità stabilite in apposito contratto di servizio).


 

Articolo 1, commi 409 e 410
(Destinazione di quota FSN alla cura di malattie rare)

 


409. L'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Sperimentazioni cliniche con l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare). - 1. Per lo svolgimento di una o più sperimentazioni cliniche, concernenti l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare, da condurre, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, nonché secondo la normativa internazionale vigente e in accordo con le vigenti linee guida europee, con cellule prodotte secondo il regime GMP (Good Manufacturing Practice) certificato dall'Agenzia italiana del farmaco, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola una quota del Fondo sanitario nazionale, per un importo fino a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e fino a 4 milioni di euro per l'anno 2018, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Al fine di garantire il più elevato potenziale terapeutico e il migliore livello scientifico, la selezione delle sperimentazioni da finanziare ai sensi del comma 1 avviene mediante procedura a evidenza pubblica, coordinata dall'Agenzia italiana del farmaco e dall'Istituto superiore di sanità, che possono avvalersi di un comitato di esperti esterni ai fini della valutazione delle predette sperimentazioni».

410. Il Fondo sanitario nazionale, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'4anno 2018.


 

 

Il comma 409, incisivamente modificato nel corso dell’esame parlamentare, prevede che il Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, in attuazione dell’art. 1, co. 34 della legge 662/1996, vincoli - su proposta del Ministro della salute , di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-regioni – una quota del Fondo sanitario nazionale, per un importo fino a 2 milioni di euro per il 2017 e fino a 4 milioni di euro per il 2018 per lo svolgimento di una o più sperimentazioni cliniche concernenti l’impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare. Tali sperimentazioni dovranno essere condotte nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal D.Lgs. 211/2003 Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico, nonché secondo la normativa internazionale vigente e in accordo con le vigenti linee guida europee, con cellule prodotte secondo il regime GMP (Good Manufacturing Practice) certificato dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La selezione delle sperimentazioni da finanziare avviene tramite procedura ad evidenza pubblica, coordinata dall’AIFA e dall’Istituto superiore di sanità, che, a tal fine, possono avvalersi di un comitato di esperti esterni ai fini della valutazione delle predette sperimentazioni.

L’intervento legislativo viene attuato sostituendo l'art. 2 del decreto-legge n. 24/2013 Disposizioni in materia sanitaria che disciplinava l'impiego di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva e l’impiego terapeutico dei medicinali sottoposti a sperimentazione clinica. La norma era nata dall'urgenza di disciplinare l'attività di produzione e somministrazione di cellule staminali mesenchimali secondo il metodo proposto da Stamina Foundation. La rubrica dell’articolo 2 del decreto legge 24/2013 viene pertanto sostituita dalla seguente (Sperimentazioni cliniche con l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare).

 

Il comma 410 incrementa il Fondo sanitario nazionale nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018.


 

Articolo 1, commi 411-413
(Adozioni internazionali)

 


411. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali» con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. In attesa della riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la gestione delle risorse del Fondo e della Commissione di cui al presente comma è assegnata al Centro di responsabilità del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

412. La dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta nella misura di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

413. All'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali» sono soppresse.


 

 

Il comma 411 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un autonomo Fondo per le adozioni internazionali, dotato di 15 milioni annui, a decorrere dal 2016.

Il Fondo per le politiche per la famiglia – presso il quale le risorse per il sostegno a tali adozioni erano finora appostate – viene conseguentemente ridotto di pari entità dal comma 412. La gestione del Fondo per le adozioni internazionali è assegnata al segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per coordinamento, il comma 413 elimina dalle finalizzazioni del Fondo per le politiche della famiglia, previste dalla legge finanziaria 2007, il sostegno alle adozioni internazionali e alla relativa Commissione.

 

 

In particolare, la finalizzazione delle risorse del Fondo per le adozioni internazionali, istituito con il comma 411, riguarda il sostegno alle politiche sulle adozioni internazionali e il funzionamento della relativa Commissione.

La Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio è l'autorità centrale del nostro Paese in materia di adozioni internazionali e garantisce che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.

Si ricorda che il precedente analogo Fondo (v. ultra) aveva come unica finalità il rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione del minore straniero.

 

Il Fondo per le adozioni internazionali dovrà essere trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio e, nelle more del processo di riorganizzazione della Presidenza previsto dalla legge n. 124 del 2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), le relative risorse saranno gestite dal Segretariato generale della stessa Presidenza.

Si ricorda che già la legge 311 del 2004 (L. finanziaria 2005) aveva istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalla legge 184 del 1983 (art. 1, comma 152). Il Fondo aveva una dotazione per il 2005 di 10 milioni di euro. Con D.P.C.M. 28 giugno 2005 furono stabiliti i limiti di reddito per l’accesso al Fondo, le modalità di presentazione delle domande nonché l’ammontare delle spese rimborsabili.

Successivamente, le risorse per le adozioni internazionali sono confluite nel Fondo per le Politiche della Famiglia, istituito dall’art. 19, comma 1 del decreto legge 223 del 2006. L’art. 1, comma 1250, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006), incrementando di 210 mln di euro il Fondo per le politiche della famiglia, aveva esplicitamente previsto tra le sue finalità il sostegno delle adozioni internazionali nonché il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.

L’ultima legge di stabilità (L. 190 del 2014 - L. stabilità 2015) ha previsto per il Fondo per le politiche della famiglia un incremento di 5 milioni di euro dal 2015 al fine di sostenere le adozioni internazionali. (art. 1, co. 132).

Per coordinamento, il comma 412 prevede che il Fondo per le politiche per la famiglia venga conseguentemente ridotto di pari entità (15 milioni).

Analogamente, il comma 413 elimina dalle finalizzazioni del Fondo per le politiche per la famiglia previste dal citato articolo 1, comma 1250, della legge finanziaria 2007 lo scopo di sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della relativa Commissione.


 

Articolo 1, commi 414-416
(Fondo a tutela del coniuge in stato di bisogno)

 


414. E' istituito, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di 250.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000 euro per l'anno 2017, il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.

415. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 414, il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l'ammissibilità dell'istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Il procedimento introdotto con la presentazione dell'istanza di cui al primo periodo non è soggetto al pagamento del contributo unificato.

416. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 414 e 415, con particolare riguardo all'individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, alle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo di cui al comma 414 delle somme recuperate ai sensi del terzo periodo del comma 415.


 

 

I commi da 414 a 416 istituiscono presso il Ministero della giustizia un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, per sostenere economicamente il coniuge in caso di inadempimento dell’obbligo di mantenimento.

 

In particolare, il comma 414 istituisce il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, prevedendo una dotazione di 250.000 euro per il 2016 e di 500.000 euro per il 2017. La disposizione prevede che l’istituzione di questa misura di sostegno abbia carattere sperimentale; il comma 416 chiarisce che la sperimentalità della misura comporta la sua applicazione solo in relazione ad alcuni Tribunali (v. infra).

 

In base al comma 415, la persona in stato di bisogno che non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può richiedere al Tribunale di residenza l’anticipazione di una somma fino all’entità dell’assegno medesimo. L’istanza al Tribunale è esente dal contributo unificato.

La disposizione definisce “in stato di bisogno” il coniuge che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi.

Se il tribunale accoglie la richiesta, la invia al Ministero della giustizia per la corresponsione della somma e sarà il Ministero a rivalersi sul coniuge inadempiente.

 

Le somme recuperate dal Ministero saranno riassegnate al Fondo. Il comma 416 rimette a un decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità, l’attuazione di queste disposizioni e specifica che il provvedimento dovrà anche indicare “i tribunali presso i quali avviare la sperimentazione”.

 


 

Articolo 1, comma 417
(Piano nazionale contro la tratta di esseri umani)

 


417. Per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonché per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, è destinata al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri una somma pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.


 

 

Il comma 417 destina al bilancio della Presidenza del Consiglio 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale, attuativo del Piano nazionale contro la tratta degli esseri umani, di cui all’art. 13, comma 2-bis, della legge 228/2003.

Tale programma, previsto dall’art. 18 del TU immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998), è destinato agli stranieri e ai cittadini UE vittime del reato di riduzione (o mantenimento) in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) e del reato di tratta (art. 601 c.p.) o nei cui confronti siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento ed emergano concreti pericoli per la loro incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione criminale dedita alla tratta o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio penale (comma 3-bis).

Il programma garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale.


 

Articolo 1, comma 418
(Contributo privi di vista e ipovedenti)

 


418. Il comma 466 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

«466. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato, per l'85 per cento, agli enti di formazione destinatari e, per la restante parte, all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro autonomie e mobilità e dell'annessa Scuola cani guida per ciechi e al Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille Onlus di Catania. La ripartizione è operata dal Ministero dell'interno con proprio provvedimento adottato su proposta dell'Unione italiana ciechi tenuto conto dei progetti di attività presentati dagli enti di cui al periodo precedente. I medesimi enti sono tenuti agli adempimenti di rendicontazione già previsti dall'articolo 2 della medesima legge n. 379 del 1993 per l'Unione italiana ciechi».


 

 

Il comma 418, sostituendo il comma 466 della legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008), stabilisce le modalità di riparto del contributo annuo dello Stato all’Unione italiana ciechi, di cui alla legge 379/1993[127], avente, nella normativa fino ad ora vigente, il vincolo di destinazione a specifici enti formativi.

La norma dispone che il citato contributo sia erogato per l’85 per cento agli enti di formazione destinatari e, per il restante 15 per cento, sia destinato all'Associazione Nazionale Privi di Vista e Ipovedenti ONLUS - per le esigenze del Centro Autonomia e mobilità (avente sede a Campagnano di Roma) e della connessa scuola per cani guida per ciechi - ed al Polo tattile multimediale di Catania della Stamperia Regionale Braille ONLUS. Si prevede, inoltre, che il riparto tra i soggetti sia operato con provvedimento del Ministero dell'interno, su proposta dell'Unione italiana ciechi e tenuto conto dei progetti di attività presentati dai medesimi soggetti. Nella normativa vigente, invece, il contributo è ripartito annualmente dall'Unione italiana ciechi (sulla base dei programmi e dell'organizzazione sul territorio dei due Istituti suddetti). Gli enti citati sono tenuti agli adempimenti di rendicontazione di cui all’articolo 2 della legge n. 379/1993.

 

L’art. 1 della legge 379/1993 stabilisce che, a decorrere dal 1993, all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) ed all'Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.), è concesso un contributo annuo di lire 2.500 milioni. Tale contributo è ripartito annualmente dall'Unione italiana ciechi sulla base dei programmi e della organizzazione sul territorio degli Istituti formativi sopra citati.

L’ammontare del contributo ha subito negli ultimi anni una sensibile decurtazione, tuttavia con il decreto legge 203/2005 e la legge 191/2009 (come attuata dal D.P.C.M 19 marzo 2010), è stato previsto un rifinanziamento della legge 379/1993 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

In seguito, l’art. 33, comma 35, della legge 183/2011 ha fissato il contributo di cui alla legge 379/1993 in 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2012. La norma ha disposto che tale contributo fosse attribuito per il 35 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per il 50 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. onlus. Successivamente, il comma 192 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha stabilito che il contributo di cui all’art. 33, comma 35, della legge 183/2011 fosse fissato in favore dell'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.


 

Articolo 1, comma 419
(Istituto nazionale di genetica molecolare)

 

419. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata a decorrere dall'anno 2016 una spesa ulteriore di 1 milione di euro annui.

 

 

Il comma 419 autorizza, a decorrere dal 2016, una spesa ulteriore di 1 milione di euro annui, al fine di contribuire al funzionamento dell’Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM). Si ricorda che la tabella D della presente legge opera, invece, una riduzione del finanziamento del medesimo Istituto, nella misura di 200 migliaia di euro per il 2016, di 300 migliaia per il 2017 e di 200 migliaia annui a decorrere dal 2018.

 

L’art. 1, comma 1, lettera b), del D.L. n. 81/2004 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica) ha istituito l’Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con l'Istituto superiore di sanità e altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione «Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM», disponendone contestualmente il relativo finanziamento. Si ricorda che la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) all’art. 1, comma 220, al fine di potenziare l'attività di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2014 ha autorizzato la spesa di 1.000.000 di euro.

 


 

Articolo 1, commi 420 e 421
(Contributi per biblioteche per ciechi o ipovedenti)

 

420. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato dell'importo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

421. Alla biblioteca italiana per ipovedenti «B.I.I. Onlus» è assegnato un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

 

 

Il comma 420 incrementa di 2 milioni di euro il contributo, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, in favore della Biblioteca italiana per i ciechi “Regina Margherita” di Monza. Il contributo è attualmente previsto dall’articolo 1 delle legge n. 260 del 2002.

 

Il comma 421 assegna alla Biblioteca italiana per ipovedenti “B.I.I. Onlus un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

 

La Biblioteca Italiana per Ciechi "Regina Margherita" - ONLUS, fondata nel 1928 dall’Unione Italiana Ciechi, ha la finalità di soddisfare le diverse esigenze culturali e di apprendimento dei minorati della vista.

Il patrimonio librario – che consiste in oltre 50 mila titoli, tra opere in braille, su audiocassetta, su supporto informatico e opere in caratteri ingranditi – copre diversi settori disciplinari e si indirizza a differenti fasce di lettori. La sua produzione varia da opere di letteratura, ad opere scientifiche o di carattere informativo, a spartiti e manuali didattici per la musica.

I volumi sono disponibili per il prestito sul territorio nazionale ed estero.

Il Centro di Documentazione Tiflologica di Roma della Biblioteca Italiana per Ciechi – creato con l'intento di promuovere lo studio delle problematiche inerenti l'handicap visivo – raccoglie la produzione scientifica di argomento tiflologico ed offre ai suoi utenti l'accesso ai documenti e all'informazione, attraverso l'utilizzo di cataloghi, bollettini, bibliografie.

Il Centro coordina anche i 16 Centri di Consulenza Tiflodidattica che la Biblioteca Italiana per Ciechi e la Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi hanno istituito sul territorio nazionale. I Centri garantiscono consulenze specifiche, attività di informazione e formazione, di ricerca e di affiancamento alle famiglie, al fine di individuare le necessità educative, culturali e ludico-ricreative.

La Biblioteca Italiana per Ipovedenti (B.I.I.) è una ONLUS con sede in Treviso con la finalità di promuovere, in tutta Italia, la lettura tra persone con minorazioni visive non classificabili legalmente e tra le persone anziane affette da disturbi visivi legati all'età.


 

Articolo 1, commi 422-428
(Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione pubblica e privata connesse agli stati di emergenza)

 


422. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilire con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri, assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, con le modalità del finanziamento agevolato.

423. Per le finalità di cui al comma 422, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi del medesimo comma, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi rispettivamente indicati, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle disponibilità di cui al comma 427. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui ai commi da 422 a 428 e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

424. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi dei commi da 422 a 428, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

425. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate. L'ammontare del finanziamento è erogato al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità da dichiarare al momento della richiesta del finanziamento agevolato.

426. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo dalle amministrazioni pubbliche di cui al comma 422. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nei commi da 422 a 428. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 422, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.

427. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 422 a 428, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze verifica l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio, con riferimento alle disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti di cui ai commi da 422 a 428 che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, fermo restando il limite massimo di cui al comma 423. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Dipartimento della protezione civile l'esito della verifica effettuata entro il medesimo termine del 31 marzo.

428. Le modalità attuative dei commi da 422 a 428, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento, un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, nonché il rispetto del limite di 1.500 milioni di euro di cui al comma 423, sono definite con ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.


 

 

I commi da 422 a 428 contengono disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato – nel limite massimo di 1.500 milioni di euro concessi dalle banche a valere sul plafond messo a disposizione da Cassa depositi e prestiti - ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza (commi 422 e 423).

Al soggetto beneficiario del finanziamento agevolato è attribuito un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, pari all'importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti e le spese. Le modalità di fruizione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 (commi 424-427).

 

A partire dal sisma del 2009 in Abruzzo, allo scopo di far fronte alle esigenze della ricostruzione del patrimonio privato e delle attività economiche e produttive, sono stati previsti contributi, erogati sotto forma di finanziamenti agevolati concessi dalle banche operanti nei territori colpiti dagli eventi sismici a valere su specifici plafond di provvista di scopo messi a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. attraverso l’utilizzo delle risorse della cd. “gestione separata” (risparmio postale). Nello specifico sono stati costituiti presso Cassa il cd. “Plafond ricostruzione Abruzzo”, ai sensi dell’articolo 3 del D.L. 39/2009, e il “Plafond” ricostruzione sisma 2012” ai sensi dell’articolo 3-bis del D.L. 95/2012.

E’ riconosciuto un credito di imposta ai soggetti beneficiari, che è ceduto alle banche in luogo del pagamento degli oneri dei finanziamenti agevolati .

Per un approfondimento sugli interventi della Cassa depositi e prestiti, si rinvia al dossier documentazione e ricerche n. 204/1 “Cassa depositi e prestiti: principali linee di intervento”.

 

In particolare, il comma 422 disciplina la concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, con le modalità del finanziamento agevolato, in relazione alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della Protezione Civile per la successiva istruttoria. In tal modo, secondo quanto prevede esplicitamente la norma, si intende dare avvio alle misure volte a fronteggiare i danni conseguenti al verificarsi di eventi calamitosi. La norma in esame definisce pertanto un meccanismo di finanziamento agevolato destinato (sulla scorta di quanto sinora previsto per i terremoti del 2009 e del 2012) a far fronte ai danni conseguenti a eventi calamitosi per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri.

 

La lettera d) del comma 2 dell’art. 5 della L. 225/1992 (richiamata dal comma in esame) stabilisce che con le ordinanze di protezione civile, emanate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza conseguente al verificarsi di eventi calamitosi, si dispone in ordine alla “ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza”.

 

Lo stesso comma precisa che le finalità da perseguire e i criteri a cui attenersi nella concessione dei citati contributi dovranno essere stabiliti con apposite deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Le stesse deliberazioni provvederanno ad indicare le Amministrazioni pubbliche che provvederanno alla concessione dei contributi in questione.

Con riferimento a tali deliberazioni, il comma in esame dispone che esse dovranno essere assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2.

Tale lettera stabilisce che con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti (per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei Ministri, sentita la Regione interessata.

 

Il comma 423, sempre al fine di far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive danneggiati da calamità, prevede disposizioni volte alla concessione di finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi:

§  nel limite massimo pari a 1.500 milioni di euro;

§  e comunque nei limiti delle disponibilità di cui al comma 427.

La disposizione in esame si applica ai medesimi territori individuati dalle deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi del comma 422.

In tali territori e per le finalità suindicate, viene consentito ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei medesimi territori, di contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana (ABI), assistiti dalla garanzia dello Stato. Si prevede l’intervento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge n. 269 del 2003.

La richiamata lettera a) del comma 7 dispone, al primo periodo, che la CDP S.p.A. finanzia sotto qualsiasi forma lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.

Il successivo secondo periodo stabilisce che l'utilizzo dei citati fondi è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, nonché nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati dal Ministro dell'economia e delle finanze (con apposito decreto), tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione.

La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ciò nel rispetto dell’art. 31 della L. 196/2009, secondo cui in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

L’attuazione delle disposizioni dettate dal comma in esame viene demandata ad appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovranno:

§  concedere la garanzia dello Stato e definire i criteri e le modalità di operatività della stessa;

§  definire le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo dei finanziamenti.

 

Al soggetto beneficiario del finanziamento agevolato è attribuito un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, pari all'importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti e le spese necessarie alla gestione dei finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. II credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto. I finanziamenti agevolati hanno una durata massima venticinquennale. I relativi contratti devono prevedere specifiche clausole risolutive espresse, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento ovvero di utilizzo per finalità diverse (commi 424-426).

 

Come già anticipato, per quanto riguarda il sisma del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, .il meccanismo di finanziamento agevolato, assistito dalla garanzia dello Stato e associato ad un credito d’imposta, è stato previsto dall’articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 (e successive modifiche e integrazioni).

Al riguardo si ricorda che l'articolo 11, comma 11-quater, del decreto-legge n. 76 del 2013, analogamente a quanto prevede la norma in esame, ha precisato che sono assistiti da garanzia statale non solo i finanziamenti contratti dalle banche per acquisire le risorse, ma anche i finanziamenti da esse concessi ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici per la ricostruzione. La norma ha chiarito, inoltre, che il limite massimo della garanzia statale (in quel caso di 6 miliardi) è riferito ai finanziamenti concessi ai soggetti danneggiati, e non a quelli contratti dalle banche.

Nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’11 gennaio 2013, attuativo del citato articolo 3-bis (recante, come detto, un meccanismo del tutto analogo a quello previsto dalla norma in esame), è chiarito che il credito d’imposta è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso. A tal fine la banca recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento mediante l’istituto della compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) ovvero mediante la cessione del credito secondo quanto previsto dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (cessione delle eccedenze delle imposte sui redditi nell'ambito del gruppo societario). La compensazione è esercitata a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento.

 

Si demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità di fruizione del credito di imposta, nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato (comma 424).

 

Il comma 425 dispone che il soggetto che eroga il finanziamento debba comunicare all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche, gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

L'ammontare del finanziamento è erogato al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità da dichiarare al momento della richiesta del finanziamento agevolato.

 

Il comma 426 disciplina le modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati, che hanno una durata massima venticinquennale. In particolare, essi sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo dalle amministrazioni pubbliche finanziatrici.

Si prevede, inoltre, che i contratti di finanziamento devono contenere specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate dalle disposizioni in esame. Nei casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica alle amministrazioni pubbliche che hanno stanziato i contributi, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (il quale prevede la facoltà del contribuente di compensare debiti e crediti d'imposta). Le somme riscosse a mezzo ruolo sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile.

 

Il comma 427 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno, verifica l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, fermo restando il limite massimo di 1.500 milioni di euro. Il predetto Ministero provveda alla comunicazione, al Dipartimento della Protezione Civile, entro il termine del 31 marzo, dell'esito della verifica in questione.

 

Il comma 428 prevede che le modalità attuative dei commi in esame (da 422 a 428) siano definite con ordinanze di protezione civile adottate:

§  d'intesa con le regioni rispettivamente interessate;

§  e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

La definizione delle modalità attuative attraverso le ordinanze, secondo il medesimo comma, è volta ad assicurare:

§  uniformità di trattamento;

§  un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse;

§  il rispetto del limite massimo di 1.500 milioni di euro previsto dal comma 423.


 

Articolo 1, commi 429-431
(Ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti)

 


429. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti ai sensi del comma 2 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo.

2-ter. Per i tributi non sospesi né differiti ai sensi del comma 2, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo, i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi con danni riconducibili all'evento e individuati con la medesima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale è dichiarato lo stato di emergenza possono chiedere la rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, dei tributi che scadono nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, con istanza da presentare al competente ufficio, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

430. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, disposto ai sensi dell'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative e di alimentazione del medesimo fondo. Al relativo onere per l'anno 2016 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

431. All'articolo 12, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, le parole: «entro trenta giorni dal» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese successivo al».


 

 

I commi da 429 a 431 prevedono che in caso di tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali ed imprevedibili, alla ripresa dei versamenti non si applicano sanzioni, interessi e oneri accessori relativamente al periodo di sospensione. Inoltre, alla ripresa dei versamenti, può essere concessa una rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Una analoga rateizzazione dei tributi scadenti nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza può essere concessa anche per i tributi non sospesi né differiti ai contribuenti residenti nei territori colpiti da eventi calamitosi. A tali fini è istituito un Fondo rotativo.

 

In particolare, il comma 429 – aggiungendo i nuovi commi 2-bis e 2-ter all’articolo 9 dello Statuto dei diritti dei contribuenti (legge n. 212 del 2000), in tema di rimessione in termini nel caso di obblighi tributari impediti da cause di forza maggiore - prevede che la ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali e imprevedibili avviene senza l’applicazione delle sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche con rateizzazione fino ad un massimo di 18 rate mensili, dal mese successivo alla scadenza della sospensione (comma 2-bis).

Per i tributi non sospesi né differiti, è prevista, per i contribuenti residenti nei territori colpiti da eventi calamitosi, la rateizzazione dei tributi scadenti nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, su apposita istanza (comma 2-ter).

Le predette disposizioni in materia di rimessione dei termini si applicano nei limiti delle risorse preordinate allo scopo.

 

L’articolo 9, comma 1, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) prevede che con decreto ministeriale possono essere rimessi in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore.

L’articolo 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 prevede che può essere sospeso o differito il termine per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili. Per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni, l’articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 472 del 1997 prevede, comunque, che non può essere punito chi ha commesso il fatto (inadempimento dell’obbligo tributario) per causa di forza maggiore.

Il comma 2-bis dell’articolo 9, inserito dalla norma in esame, dispone espressamente che, in caso di tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali ed imprevedibili, alla ripresa dei versamenti non si applicano sanzioni, interessi e oneri accessori relativamente al periodo di sospensione. Inoltre, alla ripresa dei versamenti, può essere concessa una rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo ma addirittura viene concessa una dilazione del pagamento.

Il comma 2-ter, inserito dalla norma in esame, inoltre, prevede che i contribuenti residenti o con sede legale od operativa all’interno dei territori colpiti da eventi calamitosi potranno chiedere la dilazione, sempre fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, anche per i tributi non sospesi né differiti e che scadono nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza.

 

Il comma 430 istituisce un Fondo rotativo per far fronte alle esigenze derivanti dal differimento della riscossione a seguito di eventi calamitosi (disposto dall’articolo 9 dello Statuto dei diritti del contribuente), con una dotazione di 5 milioni per il 2016. Le modalità attuative e di alimentazione del Fondo sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Gli oneri per lo stanziamento del Fondo sono reperite dalle risorse autorizzate per il credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, di cui all’art. 3-bis del decreto-legge. n. 95 del 2012.

L'articolo 3-bis, del D.L. n. 95 del 2012 prevede che i contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (previsti dall’articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012), sono alternativamente concessi su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato della durata massima di venticinque anni e nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni interessate dal sisma. I relativi contratti sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro. E' autorizzata una spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013: si segnala che tale stanziamento è stato rideterminato a seguito di successivi interventi che vi hanno attinto per la copertura di spesa, tra i quali altri commi della presente legge di stabilità a cui si rinvia: commi 440, 441, 443, 444 e 452.

 

Il comma 431 interviene sull’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159 del 2015 (semplificazione e razionalizzazione della riscossione, in attuazione della delega fiscale), in materia di sospensione per eventi eccezionali dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, precisando che i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo (in luogo di 30 giorni) dal termine del periodo di sospensione.

L’articolo 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015 ha razionalizzato e uniformato la disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali. Si prevede che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti; viene previsto termine univoco (un mese dal termine del periodo di sospensione, come modificato dalla norma in esame) entro cui devono essere effettuati i versamenti interessati dalla sospensione. Viene stabilito che nelle medesime ipotesi i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

 


 

Articolo 1, commi 432-437
(Misure per il completamento della ricostruzione nei territori
colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo)

 


432. Per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

433. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 432, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

434. Il termine di un triennio, di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato di un ulteriore triennio.

435. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

436. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui ai commi 434 e 435, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.

437. Gli oneri di cui al comma 436 comprendono quelli derivanti dalla prosecuzione dell'attività dei titolari degli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, quantificati nel limite di spesa di euro 400.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.


 

 

I commi da 432 a 437, dettano una serie di disposizioni finalizzate al completamento degli interventi di ricostruzione in corso nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo. Per la finalità indicata, infatti, il comma 432 autorizza i comuni del cratere sismico a prorogare o rinnovare, per gli anni 2016-2017, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale. I successivi commi 434 e 435 prorogano di un ulteriore triennio la possibilità di impiegare 25 unità di personale a tempo determinato in ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione a seguito del sisma in Abruzzo, competenti rispettivamente uno per la città dell'Aquila e uno per gli altri comuni del cratere (di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del D.L. 83/2012) e di prorogare, sempre per il triennio, i contratti in essere. I restanti commi contengono le necessarie norme di copertura degli oneri.

 

 

In particolare, il comma 432, al fine di completare le attività finalizzate alla ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti, autorizza i comuni del cratere sismico a prorogare o rinnovare, per gli anni 2016-2017 e alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale.

Tale autorizzazione opera in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche[128].

Alle proroghe/rinnovi dei suddetti contratti non si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, anche nel caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

 

Il successivo comma 433 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 432, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla tabella E della legge n. 190 del 2014, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

 

Il comma 434 proroga di un ulteriore triennio la possibilità di impiegare 25 unità di personale a tempo determinato in ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione a seguito del sisma in Abruzzo, competenti rispettivamente uno per la città dell'Aquila e uno per gli altri comuni del cratere (di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del D.L. 83/2012).

 

Il comma 435 consente di prorogare, sempre per il triennio, i contratti in essere con il personale in servizio presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione.

L’ambito di applicazione della norma riguarda il personale selezionato all’esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione dell’Ufficio speciale per la città dell’Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell’Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell’articolo 67-ter, comma 3, del D.L. 83/2012.

Il comma in esame stabilisce altresì, analogamente a quanto dispone il comma 432, che la proroga dei contratti, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, può avvenire anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche.

Sempre in analogia al comma 432, viene disposto che ai contratti così prorogati non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

 

L'art. 67-ter, comma 2 – al fine di assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con particolare riguardo al centro storico monumentale della città dell'Aquila, nonché per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio – ha previsto l’istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere. Ai medesimi uffici è stato assegnato il compito:

§  di fornire l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e di promuoverne la qualità;

§  di effettuare il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e di curare la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze;

§  di eseguire il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformità urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonché della congruità tecnica ed economica;

§  di curare l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati.

 

Il successivo comma 3, oltre a disciplinare le procedure per l’istituzione degli Uffici speciali in questione, prevedendo la conclusione di apposite intese (v. infra), ha stabilito che la dotazione di risorse umane dei medesimi Uffici speciali non possa superare il limite massimo di 50 unità, di cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unità a tempo determinato, per ciascun Ufficio.

Relativamente alle intese richiamate, a cui fa esplicito riferimento il comma in esame, si ricorda che il comma 3 dell’art. 67-ter del D.L. 83/2012 ha previsto, al fine di pervenire alla costituzione degli Uffici speciali in questione, la stipula di apposite intese (con una serie di soggetti, tra cui, in particolare, i Ministri per la coesione territoriale e dell'economia e delle finanze, i presidenti della regione Abruzzo e della Provincia dell’Aquila). Lo stesso comma 3 ha previsto che nell'ambito delle citate intese sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli specifici requisiti e le modalità di selezione dei titolari, nonché la dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici speciali, nei limiti massimi summenzionati. In attuazione di tale disposizione sono state siglate:

§  l’intesa sulla costituzione dell’Ufficio speciale per la città dell’Aquila, del 7 agosto 2012;

§  l’intesa sulla costituzione dell’Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9/10 agosto 2012.

 

Il comma 436 dispone che agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui ai commi 434-435, quantificati nel limite di spesa di 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, si provvede mediante l’utilizzo delle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa dell’art. 7-bis del D.L. 43/2013, nell’ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 della citata L. 190/2014.

Il citato comma 437, al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, dispone che il CIPE, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte alle attività della ricostruzione, ivi compresi gli Uffici speciali per la ricostruzione, può continuare a destinare quota parte delle risorse statali stanziate allo scopo, anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

La tabella E della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) prevede un rifinanziamento di complessivi 2,2 miliardi per il triennio 2015-2017 in favore dell’autorizzazione di spesa derivante dall’art. 7-bis del D.L. 43/2013 che ha stanziato 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, per il rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo. Tale autorizzazione è stata rifinanziata anche dalla tabella E della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che ha disposto un rifinanziamento complessivo di 600 milioni per gli interventi in questione, così articolato: 300 milioni per il 2014 e 300 milioni il 2015.

Le risorse che fanno riferimento all’articolo 7-bis in questione sono allocate nel capitolo 8005 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, denominato “Somma da destinare agli uffici speciali per la città dell'Aquila e per i comuni del cratere, al comune dell'Aquila e ad altri soggetti per la ricostruzione ed il rilancio socio-economico dei territori interessati dal sisma dell'aprile 2009”, che ha una dotazione di 1.097,2 milioni di euro per il 2016, 1.297,2 milioni per il 2017 e 1.497,2 per il 2018 (le stesse cifre sono confermate dalla tabella E della presente legge).

Con riferimento all’attività del CIPE riguardo alle previsioni del comma 437, si ricorda che lo stesso Comitato ha emanato le delibere 2 agosto 2013, n. 50, 6 febbraio 2014, n. 1, 20 febbraio 2015, n. 22, e 6 agosto 2015, n. 78, con le quali sono state disposte assegnazioni a valere sulle somme stanziate dall'art. 7-bis del D.L. 43/2013 e dalle successive norme di rifinanziamento.

 

Il comma 437 precisa che gli oneri di cui al comma precedente comprendono quelli derivanti dalla prosecuzione dell'attività dei titolari degli Uffici speciali in questione, quantificati nel limite di spesa annuale di euro 400.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Tale quantificazione deriva dal limite di spesa definito dall’articolo 67-ter, comma 3, del D.L. 83/2012, secondo cui a ciascuno dei titolari degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed esclusivo è attribuito un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.


 

Articolo 1, commi 438-440
(Misure per il completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto)

 


438. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 5, dopo la parola: «stessi» sono inserite le seguenti: «, nonché delle strutture regionali competenti per materia»;

2) al comma 5-bis, dopo la parola: «normativa» sono inserite le seguenti: «nonché alle strutture regionali competenti per materia»;

b) all'articolo 4, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-bis.1. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera a), i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse messe a disposizione per la ricostruzione delle aree terremotate di cui al presente articolo anche per gli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali ed individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali»;

c) all'articolo 5, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nell'ambito del piano di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse messe a disposizione dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono altresì destinare quota parte delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico su edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per l'università che abbiano subito danni lievi, nel limite delle risorse assegnate per gli interventi specifici».

439. All'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. I Commissari delegati consentono l'utilizzo a titolo gratuito a favore delle amministrazioni pubbliche degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica ovvero a uffici pubblici e delle relative aree di sedime e pertinenziali nonché dei prefabbricati modulari abitativi.

4-ter. I Commissari delegati provvedono al trasferimento a titolo gratuito dei beni immobili di cui al comma 4-bis a favore delle amministrazioni pubbliche di riferimento. I trasferimenti sono operati mediante adozione di atto ricognitivo con esenzione da ogni effetto fiscale.

4-quater. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2016. Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

440. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessità di completare e sostenere ulteriormente la ripresa economica, in favore dei Presidenti delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, in qualità di commissari delegati, per il 2016 sono autorizzati 160 milioni di euro in favore dell'Emilia-Romagna e 30 milioni di euro in favore della Lombardia a completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione pubblica. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.


 

 

I commi 438 e 439 apportano una serie di modifiche alla disciplina vigente relativa alla ricostruzione nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dal sisma del 20/29 maggio 2012, dettata dal D.L. 74/2012.

In particolare, il comma 438 è finalizzato a consentire ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari delegati, di avvalersi delle strutture regionali competenti per materia e di delegare funzioni alle medesime, nonché a destinare risorse agli interventi di riparazione/ripristino strutturale di cappelle cimiteriali private, nonché a quelli di miglioramento sismico di edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per l'università che abbiano subito danni lievi.

Il comma 439 detta invece norme per consentire l’uso e il trasferimento gratuito, alle amministrazioni pubbliche, degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica o uffici pubblici, delle relative aree di sedime e pertinenziali, nonché dei prefabbricati modulari abitativi. Viene inoltre prorogato, al 31 dicembre 2016, il termine per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l’espletamento di attività conseguenti agli eventi sismici in questione.

Il comma 440 autorizza la spesa di 190 milioni per l’esercizio 2016 per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione pubblica (160 milioni in favore dell'Emilia Romagna, 30 milioni in favore della Lombardia).

 

Più in dettaglio, il comma 438 modifica in più punti la disciplina vigente relativa alle procedure per la ricostruzione nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, dettata dal D.L. 74/2012.

 

Un primo gruppo di modifiche (contemplato dai numeri 1) e 2) della lettera a) del comma in esame) è finalizzato ad ampliare il novero dei soggetti, già previsti dalla normativa vigente (v. infra), a cui possono fare ricorso i presidenti delle Regioni per la realizzazione degli interventi di ricostruzione disciplinati dal citato decreto-legge. Viene infatti stabilito che i citati presidenti possono anche:

§  avvalersi delle strutture regionali competenti per materia;

§  delegare, alle medesime strutture, le funzioni ad essi attribuite dal D.L. 74/2012.

 

Il testo dei commi 5 e 5-bis dell’art. 1 del D.L. 74/2012, su cui intervengono le modifiche integrative testé commentate, prevede, tra l’altro, che i presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi (comma 5), e che i medesimi presidenti, in qualità di Commissari Delegati, possono delegare le funzioni attribuite dal D.L. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto del medesimo decreto-legge (comma 5-bis).

 

Un secondo gruppo di modifiche (contemplato dai lettere b) e c) del comma 438) contiene disposizioni finalizzate a consentire ai Presidenti delle regioni di destinare, nell’ambito dei c.d. piani di ripristino degli immobili pubblici danneggiati (previsti dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 4 del D.L. 74/2012), una quota delle risorse messe a disposizione per la ricostruzione delle aree terremotate anche:

§  per gli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali ed individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali (nuovo comma 5-bis.1 dell’art. 4 del D.L. 74/2012);

§  per gli interventi di miglioramento sismico su edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per l'università che abbiano subito danni lievi. Con riferimento a tali interventi viene specificato che i Presidenti delle regioni possono destinarvi, nei limiti delle risorse messe a disposizione dai commi 1 e 1-bis dell’articolo 5 (vedi infra), una quota parte delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel limite delle risorse assegnate per gli interventi specifici (nuovo comma 1-ter dell’art. 5 del D.L. 74/2012).

L’art. 4, comma 1, lettera a), del D.L. 74/2012, stabilisce, tra l’altro, che i Presidenti delle regioni stabiliscono, con propri provvedimenti, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali intestate ai medesimi presidenti, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sono altresì compresi nel piano le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo. Tutte le informazioni relative all’attuazione data a tale disposizione sono reperibili, per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, nel testo dell’ordinanza n. 48 del 4 novembre 2015 del Presidente della Regione in qualità di Commissario delegato, che contiene, in allegato, la relazione del 21 ottobre 2015 (Allegato “A”) relativa alla modifica e alla integrazione del Programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali, nonché gli elaborati relativi al programma delle opere pubbliche (allegato “B”) e al programma dei beni culturali (allegato “C”). Per quanto riguarda la Lombardia si segnala invece l’ordinanza n. 133 dell’11 settembre 2015 del Presidente della Regione, in qualità di Commissario Delegato, recante “Definizione del Piano degli Interventi per il Ripristino degli Immobili Pubblici e degli Edifici ad Uso Pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b-bis), del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74”. Per ciò che attiene alla Regione Veneto si rinvia alla pagina web www.regione.veneto.it/web/guest//provvedimenti-del-commissario-delegato1 che contiene tutti i provvedimenti adottati dal Presidente della Regione in qualità di Commissario Delegato.

Con riferimento ai succitati commi 1 e 1-bis dell’art. 5 del D.L. 74/2012 si ricorda che il comma 1, al fine di consentire la più tempestiva ripresa della regolare attività educativa per la prima infanzia e scolastica nelle aree interessate dal sisma, ha consentito l’utilizzo delle risorse individuate dal D.M. 30 luglio 2010 (attuativo dell'art. 7-bis del D.L. 137/2008) per la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e la ricostruzione degli edifici scolastici o utilizzati per attività educativa per la prima infanzia danneggiati o resi inagibili a seguito del sisma. Per le medesime finalità, il successivo comma 1-bis ha previsto l’emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca volto a ripartire tra le regioni colpite le risorse individuate dal medesimo comma (pari al 60% dello stanziamento di cui all'art. 53, comma 5, lettera a), del D.L. 5/2012 e al 60% delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione per la costruzione di nuovi edifici scolastici, di cui alla tabella 5 della delibera CIPE 6/2012).

 

Il comma 439 detta disposizioni integrative dell’art. 10 del D.L. 83/2012, che reca ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 (nuovi commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’art. 10 del D.L. 83/2012).

I commi 4-bis e 4-ter recano disposizioni relative agli edifici temporanei destinati ad attività scolastica o uffici pubblici e alle relative aree di sedime e pertinenziali nonché ai prefabbricati modulari abitativi.

Con riferimento a tali immobili viene previsto che i Commissari delegati:

§  consentono l'utilizzo a titolo gratuito a favore delle amministrazioni pubbliche (comma 4-bis);

§  provvedono al trasferimento a titolo gratuito a favore delle amministrazioni pubbliche di riferimento, mediante adozione di atti ricognitivi esenti da ogni effetto fiscale: non si applicano, pertanto, le imposte di registro, ipotecarie e catastali, per i trasferimenti immobiliari (comma 4-ter).

 

Il comma 4-quater proroga di un anno, dal 31 dicembre 2015 fino al 31 dicembre 2016, il termine per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l’espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici in questione, da parte dei Commissari delegati (ossia i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto).

Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità dei medesimi Commissari delegati.

Si tratta di una disposizione che riproduce per il 2016 quanto disposto nel 2015 dal comma 544 della L. 190/2014.

Il comma 3 dell’articolo 6-sexies del D.L. n. 43/2013 ha autorizzato i Commissari delegati a riconoscere, con decorrenza dal 1° agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2014 (termine prorogato al 31 dicembre 2015 dal citato comma 544), alle unità lavorative - ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, nei limiti di trenta ore mensili, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale - il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza nei limiti di 30 ore mensili. Alla copertura dei relativi oneri si provvede nell’ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, istituito dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012.

Si ricorda altresì che il comma 6 dell’art. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che ai Commissari delegati sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con decreto, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite, destinate al finanziamento degli interventi previsti. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle contabilità speciali possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

 

Il comma 440 – al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20/29 maggio 2012, connesse alla necessità di completare e sostenere ulteriormente la ripresa economica – autorizza, per l’esercizio 2016, le seguenti spese in favore dei Presidenti delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, in qualità di commissari delegati, per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione pubblica:

§  160 milioni di euro in favore dell'Emilia Romagna;

§  30 milioni di euro in favore della Lombardia.

 

Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis, comma 6, del D.L. n. 95/2012.

L’art. 3-bis (rubricato “Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione”) ha autorizzato, al comma 6, ai fini dell'attuazione del medesimo articolo, la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

 


 

Articolo 1, commi 441-453
(Finanziamento ai territori colpiti dal sisma in Lombardia, Veneto e Emilia del maggio 2012 e istituzione di Zone franche in
alcuni comuni della Lombardia)

 


441. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese, nonché da indennizzi derivanti da polizze assicurative, puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 15 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal saldo di cui al comma 710 ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nel limite di 12 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna regione. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2016, gli importi di cui al periodo precedente. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

442. Al comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: «dei capannoni e degli impianti industriali» sono aggiunte le seguenti: «, nonché delle strutture destinate alla produzione agricola e alle attività connesse,».

443. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze derivanti dalla messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, delle strutture destinate alla produzione agricola situate nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono destinati ai presidenti delle regioni Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati alla ricostruzione, 3,5 milioni di euro alla regione Lombardia e 1,5 milioni di euro alla regione Veneto per l'anno 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

444. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessità di completare il processo di ricostruzione, in favore del presidente della regione Lombardia, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per il 2016 ai fini del completamento delle attività connesse alla ricostruzione privata. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

445. Nei comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con zone rosse nei centri storici, è istituita una zona franca ai sensi dei commi 340 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara.

446. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 445 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere avuto nel 2014 un reddito lordo inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;

b) appartenere ai settori di attività individuati dai codici ATECO 45, 46, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e 96;

c) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 453, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto al comma 448;

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

447. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

448. Per accedere alle agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453, i soggetti individuati ai sensi dei commi 445 e 446 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 447.

449. Il rispetto di quanto previsto al comma 448 è attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

450. I soggetti di cui ai commi 445 e 446 possono beneficiare, nel rispetto del comma 447 nonché del limite previsto al comma 451 e delle risorse finanziarie di cui al comma 452, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al comma 446 per l'esercizio dell'attività economica.

451. Le esenzioni di cui al comma 450 sono concesse esclusivamente per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

452. Per le finalità di cui ai commi da 445 a 453, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

453. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 445 a 452, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013.


 

 

I commi da 441 a 453 contengono disposizioni principalmente finalizzate alla concessione di ulteriori finanziamenti ai territori colpiti dal sisma in Lombardia, Veneto e Emilia del maggio 2012 (commi 441-444) e all’istituzione di Zone franche nei centri storici di alcuni comuni della Lombardia (commi 445-453).

 

In particolare, il comma 441 esclude per il 2016 dal saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (che ai sensi del comma 710 non deve essere negativo) delle regioni e degli enti locali le spese che gli enti territoriali colpiti dal sisma del maggio 2012 hanno sostenuto per fronteggiare gli eventi sismici e la ricostruzione con le risorse derivanti da donazioni e dagli indennizzi assicurativi, nel limite massimo di 15 milioni di euro, così ripartito:

§  12 milioni per l'Emilia-Romagna;

§  1,5 milioni per ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto.

A copertura dell’onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto per il credito di imposta e per i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione (art.3-bis del D.L. n. 95 del 2012).

L’art. 3-bis (rubricato “Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione”) ha autorizzato, al comma 6, ai fini dell'attuazione del medesimo articolo, la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

 

Il comma 442 estende alle strutture destinate alla produzione agricola e alle attività connesse nei territori colpiti dal sisma il finanziamento derivante dal bilancio dell’INAIL.

Tale finanziamento, nel testo previgente del comma 13 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012 (che viene integrato dal comma in esame), era destinato a finanziare interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali, a seguito degli eventi sismici in questione. A tale finalità (ora estesa alle strutture destinate alla produzione agricola e alle attività connesse), onde consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delle attività in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, viene destinato il 35% delle risorse previste nell'esercizio 2012 dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro - bando ISI 2012. Tali risorse vengono quindi trasferite alle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari Delegati.

Le risorse così individuate, ammontanti a 78,75 milioni di euro, sono state così ripartite con il D.P.C.M. 28 dicembre 2012 (attuativo del citato comma 13 e pubblicato nella G.U. 22 febbraio 2013, n. 45):

§  92,5% in favore della Regione Emilia-Romagna;

§  7,1% in favore della Regione Lombardia;

§  0,4% in favore della Regione Veneto.

 

Il comma 443 destina per la messa in sicurezza (anche attraverso la loro ricostruzione) delle strutture destinate alla produzione agricola nei territori colpiti dal sisma la somma ulteriore di 5 milioni di euro per l’anno 2016, che viene così ripartita tra i presidenti delle regioni Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati alla ricostruzione:

§  3,5 milioni di euro alla Lombardia;

§  1,5 milioni di euro al Veneto.

A copertura dell’onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto per il credito di imposta e per i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione (art.3-bis del D.L. n. 95 del 2012).

L’art. 3-bis (rubricato “Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione”) ha autorizzato, al comma 6, ai fini dell'attuazione del medesimo articolo, la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

 

Il comma 444 autorizza il finanziamento di 70 milioni di euro per il 2016 - in favore del presidente della regione Lombardia, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione - per il completamento delle attività connesse alla ricostruzione privata nel territorio della Lombardia colpito dal sisma.

A copertura dell’onere si provvede in maniera identica al comma precedente, vale a dire mediante riduzione dello stanziamento previsto per il credito di imposta e per i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione (art.3-bis del D.L. n. 95 del 2012).

 

I commi da 445 a 453 prevedono l’istituzione di Zone franche nei centri storici di alcuni comuni della Lombardia.

Nel dettaglio il comma 445 istituisce una Zona Franca Urbana nei comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con zone rosse nei centri storici. Della ZFU istituita, la norma reca anche una perimetrazione esplicita, che comprende i comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara.

Le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree in cui si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse. L’istituzione delle ZFU risale alla legge finanziaria 2007 (L. 296/2006, art.1 comma 340 e successivi), che le ha finanziate con un Fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. La legge finanziaria 2008 (L. 244/2008, commi 561, 562 e 563) ha confermato tale stanziamento e ha definito in maggior dettaglio le agevolazioni fiscali e previdenziali che, oggi, trovano la loro definizione particolareggiata all’interno del Decreto Interministeriale 10 aprile 2013 in attuazione di quanto previsto dall’art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179. La circolare 30 settembre 2013, n. 32024 fornisce chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dal decreto 10 aprile 2013. Infine si ricorda che, il cap. 7350 espone a BLV, per il solo anno 2016, stanziamenti di competenza pari a 55 milioni di euro. La Tabella E del disegno di legge di stabilità 2016 incide sulle agevolazioni fiscali in favore delle imprese nelle zone franche urbane, operando una riduzione dell'autorizzazione di spesa pluriennale di cui all'articolo 22-bis, comma 1 del D.L. 66/2014 di 20 milioni di euro per il 2016. Pertanto, a seguito della I Nota di variazioni al DDL di bilancio 2016-2018 (A.C. 3445-bis), il capitolo 7350/MISE espone una dotazione di 35 milioni di euro per il 2016.

 

Il comma 446 prevede che le microimprese con sede all’interno della Zona Franca potranno beneficiare di agevolazioni fiscali a condizione che presentino determinate caratteristiche tra cui:

a)  essere micro-imprese[129], con un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

b)  appartenere ai settori di attività individuati dai codici ATECO-45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96.

Classificazione ATECO:

§  45 commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli;

§  47 commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli);

§  55 alloggio;

§  56 attività dei servizi di ristorazione;

§  79 attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse;

§  93 attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;

§  95 riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa;

§  96 altre attività di servizi per la persona;

c)  essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 453e comunque non oltre il 31 dicembre 2014;

Il comma 453 rinvia, in quanto compatibili alle disposizioni del D.M 10 aprile 2013. Più in particolare l’art. 14, che disciplina le modalità di accesso alle agevolazioni, prevede che per fruire dei benefici, i soggetti in possesso dei requisiti previsti, presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei termini previsti con il bando del medesimo Ministero. Nell'istanza, i soggetti richiedenti indicano l'importo delle agevolazioni complessivamente richiesto. Nella medesima istanza è, altresì, dichiarato l'ammontare delle eventuali agevolazioni ottenute a titolo di «de minimis» nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti;

d)  svolgere la propria attività all'interno della zona franca;

e)  essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

 

Gli aiuti di stato così concessi devono rispettare, ai sensi del comma 447, i limiti ed le condizioni di operatività degli aiuti di stato de minimis, di cui al regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 ed al regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 (aiuti de minimis nel settore agricolo).

 

In vigore dal 1° gennaio 2014, il nuovo Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione (del 18 dicembre 2013) è relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Con il nuovo regolamento, viene mantenuto il massimale di 200.000 euro per gli aiuti «de minimis» - non soggetti a notifica - che un’impresa unica può ricevere nell’arco di tre anni da uno Stato membro (tale massimale è di 100.000 euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi). Tra le modifiche introdotte (rispetto al previgente regolamento 1998/2006): le imprese che si trovano in difficoltà finanziarie non sono più escluse dallo scopo del regolamento e di conseguenza possono accedere agli aiuti de minimis; è stata semplificata e chiarita la definizione giuridica di impresa; a determinate condizioni, è possibile beneficiare - ai sensi del regolamento de minimis - di prestiti assistiti fino ad un milione di euro.

Per gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo, il Reg. (UE) 1408/2013 del 18 dicembre 2013,. disciplina quegli aiuti di piccolo ammontare concessi da uno Stato membro a un'impresa unica agricola (di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari) che per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive ed oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e dunque non suscettibili di provocare un’alterazione dalla concorrenza tra gli operatori economici.

 

Come ulteriore requisito di accesso alle agevolazioni, il comma 448 prevede che i soggetti beneficiari abbiano la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettino i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari citati.

Il comma 449 prevede che il rispetto del requisito è attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Il comma 450 elenca le agevolazioni fiscali di cui le microimprese possono beneficiare.

Sono previste le seguenti agevolazioni:

a)   esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca, fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta;

b)  esenzione dall’IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca, nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta;

c)   esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dalle microimprese in possesso dei requisiti previsti dal comma 446.

Il comma 451 precisa che tali agevolazioni sono concesse esclusivamente per il periodo d’imposta 2016.

 

Il comma 452 destina 5 milioni di euro per il 2016 a copertura dell’istituzione della nuova zona franca, incrementando le risorse dell'articolo 22-bis del decreto-legge n. 66/2014 e riducendo quelle previste all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95/2012.

Il D.L. n. 66/2014 (articolo 22-bis) aveva autorizzato la spesa di 75 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016 per gli interventi in favore delle zone franche urbane di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia (articolo 37, comma 1, del D.L. n. 179/2012), delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza (nell'ambito dei comuni di Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara, Matera), nonché della zona franca del comune di Lampedusa (istituita dall'articolo 23, comma 45, del D.L. n. 98/2011). Tuttavia la tabella E allegata alla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) ha ridoto le risorse da 75 a 40 per il 2015. La Tabella E del disegno di legge di stabilità 2016 ha ridotto le risorse di 20 milioni di euro per il 2016. Pertanto, a seguito della I Nota di variazioni al DDL di bilancio 2016-2018 (A.C. 3445-bis), il capitolo 7350/MISE espone una dotazione di 35 milioni di euro per il 2016.

Conseguentemente vengono ridotte di 5 milioni le risorse previste all’articolo 3-bis, comma 6, D.L. 95/2012.

L'articolo 3-bis, del D.L. n. 95 del 2012 prevede che i contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (previsti dall’articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012), sono alternativamente concessi su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato della durata massima di venticinque anni e nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni interessate dal sisma. I relativi contratti sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro. E' autorizzata una spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013: si segnala che tale stanziamento è stato rideterminato a seguito di successivi interventi che vi hanno attinto per la copertura di spesa, tra i quali altri commi della presente legge di stabilità a cui si rinvia: commi 430, 440, 441, 443 e 444.

 

Ai fini applicativi, il comma 453 rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Si ricorda che l’art. 37 del D.L. 179/2012 dispone che la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di Azione Coesione, nonché la destinazione di risorse proprie regionali, possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009 , nonché in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e quelli rivenienti da altra procedura di cui all' art. 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del 2006 , ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo Convergenza.


 

Articolo 1, commi 454 e 455
(
Riapertura di termini per imprese agricole che
hanno subito danni a causa di eventi eccezionali
)

 


454. All'articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio del 29 febbraio 2016»;

b) al comma 3-bis:

1) al secondo periodo, le parole da: «e la data di entrata in vigore del presente decreto» fino a: «legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 luglio 2015, individuati ai sensi del comma 4 del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004, e successive modificazioni, possono presentare domanda, entro il 29 febbraio 2016»;

2) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «E' data priorità alle domande delle imprese che hanno subito un maggior danno. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo alle aziende danneggiate».

455. Al fine di coordinare le politiche di finanziamento nazionali del settore ittico, le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e all'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura anche a valere sulle risorse europee del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) di cui al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.


 

 

Il comma 454 differisce una serie di termini per consentire l’accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali, previsti dal D.L. 5 maggio 2015, n. 51.

In particolare, si differisce al 29 febbraio 2016:

§  il termine perentorio entro il quale le regioni possono deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici di eccezionale intensità che si sono verificati nel corso dell'anno 2014 e fino a maggio 2015 (data di entrata in vigore del D.L. n. 51) (lettera a));

La norma prevedeva prima della modifica in esame che le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 102/2004, potessero deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in esame (ora prorogato al 29 febbraio 2016).

L’articolo 6 del D.Lgs. n. 102/2004 dispone che le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere, individuate fra quelle previste dall'articolo 5 del medesimo D.Lgs. n. 102/2004 e la relativa richiesta di spesa. Il termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, delle somme da prelevarsi dal Fondo di solidarietà nazionale e da trasferire alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto. Di regola il riparto delle risorse destinate alle Regioni avviene una o due volte l’anno.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 102/2004, le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti da parte dei soggetti interessati entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto di declaratoria e di individuazione delle zone interessate dagli eventi dannosi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.

 

§  la possibilità per le imprese della pesca di presentare la domanda per accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura entro il termine del 29 febbraio 2016 per gli eventi verificatisi fino al 31 luglio 2015. Inoltre, viene data priorità per le domande delle imprese che abbiano subito un maggior danno, rimettendo ad un decreto del Ministro delle politiche agricole l’individuazione dei criteri di priorità per l’assegnazione del contributo (lettera b)).

La norma modificata qui in esame - comma 3-bis dell’articolo 5 del D.L. n. 51 –ha disposto l'aumento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (articolo 14 D.lgs. 154/2004) al fine di fornire alle imprese del settore ubicate nei territori che hanno subito avversità atmosferiche di eccezionale intensità e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la possibilità di accedere agli interventi compensativi per danni subiti a produzioni e strutture non inserite nel Programma assicurativo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca e dell'acquacoltura compensativi (articolo 14, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 154).

Per accedere a tali interventi, le imprese potevano presentare domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 51 (4 luglio 2015).

Il termine entro il quale dovevano essersi verificati le avversità atmosferiche di eccezionale intensità era fissato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la data di entrata in vigore del decreto n. 51.

Tali eventi sono individuati ai sensi del comma 4 del D.Lgs. 154/2004 il quale prevede che su richiesta di una o più regioni o di una o più associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone, per il tramite degli Istituti scientifici operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), l'accertamento delle condizioni per gli interventi compensativi ai fini della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di calamità o di avversità meteomarine.

L'aumento della dotazione finanziaria del Fondo è di 250.000 euro per l'anno 2015 e di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

 

Il comma 455 prevede che ISMEA possa concedere garanzie e aiuti per l’accesso al credito anche a favore delle imprese della pesca e dell’acquacoltura anche avvalendosi delle risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP). A tal fine si dispone l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 17 del D.Lgs. 102/2004 e dell’articolo 1, comma 512 della legge 311/2004

 

L’articolo 17 del D.Lgs. n. 102/2004 prevede che l’ISMEA possa concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, D.Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia può altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni.

ISMEA rilascia, dunque, forme diverse di garanzia per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole e alimentari. A tal fine, è stata istituita la Società gestione fondi per l'agroalimentare - società di scopo a responsabilità limitata al 100% di proprietà dell'ISMEA. SGFA gestisce ad oggi gli interventi per il rilascio delle garanzie dirette e delle garanzie sussidiarie, che il legislatore ha attribuito ad Ismea.

La garanzia diretta SGFA è disciplinata da ultimo dal D.M. 22 marzo 2011 del Mipaaf, adottato di concerto con il MEF. L'obiettivo della garanzia diretta è favorire l'accesso al credito delle aziende agricole e si distingue in quattro differenti tipologie: fideiussione, cogaranzia, controgaranzia, garanzia di portafoglio. Ai sensi del D.M. 22 marzo 2011, l'ammontare delle garanzie in essere in tutte le forme disciplinate dal D.M., non può superare il limite di 1 milione di euro per le micro o piccole imprese e di 2 milioni di euro per le medie imprese. Inoltre, La garanzia può essere concessa entro il limite del 70% del finanziamento, da elevarsi all'80% per i giovani agricoltori, e fino all'importo massimo garantito in essere di euro 1.000.000 per le micro e piccole imprese e di euro 2.000.000 per le medie imprese.

La garanzia sussidiaria è stata disciplinata con il D.M. 14 febbraio 2006 ed è automaticamente rilasciata dalla SGFA a fronte delle operazioni di credito agrario poste in essere ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. n. 385/1993 che sorgano nelle particolari condizioni indicate dalla normativa che ne regola l'attività. La garanzia sussidiaria è liquidata dalla SGFA alla banca che incontri una perdita in seguito alla escussione della garanzia primaria

Si ricorda che i commi da 659 a 664 della legge 208/2015 hanno previsto l’incorporazione di diritto della società Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (ISA) e della società Gestione Fondi per l’Agroalimentare S.r.L. (SFGA) nell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), declinando a tal fine le modalità operative di tale incorporazione e dettando disposizioni specifiche sul trasferimento del personale in servizio presso ISA e SGFA e sulla nomina del commissario straordinario. Si rinvia alla relativa scheda di lettura.

 

Il comma 512 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) ha affidato all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a decorrere dal 1° gennaio 2005, la gestione degli interventi di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese agricole e agroalimentari del Fondo interbancario di garanzia (FIG), di cui all'articolo 36 della legge 464/1961, e la relativa dotazione finanziaria. L'ISMEA è succeduta nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche degli enti gestori del Fondo.

Il Fondo interbancario di garanzia è stato successivamente soppresso dall’articolo 10, comma 7 del D.L. 35/2005 convertito in legge dall’articolo 1, comma 1, della legge 80/2005.


 

Articolo 1, comma 456
(Pagamento rate mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti)

 


456. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2016, ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2017, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le risorse delle contabilità speciali, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.


 

 

Il comma 456 proroga i termini di pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali colpiti (v. infra) dal sisma che nei giorni 20 e 29 maggio ha interessato i territori dell’Emilia-Romagna, del Veneto e della Lombardia, e in scadenza nel 2016.

Gli oneri relativi al pagamento delle rate di tali mutui (individuati in modo specifico dal comma in esame, v. infra) da corrispondere nell'anno 2016 sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2017, in rate di pari importo per 10 anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Enti locali beneficiari

Gli enti locali beneficiari della proroga in esame sono quelli colpiti dal sisma e, come ricorda la disposizione, individuati ai sensi:

§  dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74;

§  dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

 

Il D.L. 74/2012 ha definito il suo ambito di applicazione circoscrivendolo in una prima fase ai territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato disposto il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari con il D.M. economia e delle finanze del 1° giugno 2012 (art. 1, comma 1). L'art. 67-septies del D.L. 83/2012 ha esteso l’applicabilità delle disposizioni al territorio dei comuni di Ferrara e Mantova, nonché - ove risulti l’esistenza del nesso di causalità tra danni e i suindicati eventi sismici – di ulteriori comuni indicati nella norma.

Mutui interessati dalla proroga

La proroga in esame si applica agli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del D.L. 269/2003, da corrispondere nell'anno 2016.

L’articolo 5 del D.L. 269 del 2003 ha stabilito la trasformazione della CDP in società per azioni. Il comma 3 ha demandato ad un decreto ministeriale il compito di determinare, tra l’altro, le funzioni, le attività e le passività della CDP anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.. Tale individuazione è stata compiuta con il d.m. 5 dicembre 2003, il quale all’articolo 3, comma 4, stabilisce che il MEF subentra alla CDP nei rapporti in essere alla data di trasformazione, inclusi le garanzie e gli accessori, derivanti da: mutui e altri finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi dalla Cassa depositi e prestiti, indicati nell'allegato elenco n. 1;  mutui, concessi dalla Cassa depositi e prestiti, in preammortamento alla data di trasformazione in società per azioni; mutui concessi ai sensi del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica»; mutui e altri finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi dalla Cassa depositi e prestiti utilizzando le risorse dei conti correnti infruttiferi individuati nell'allegato elenco n. 3.

 

Sono escluse le rate il cui pagamento è stato già differito in precedenza (ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Il comma 426 dell’art. 1 della L. 228/2012 ha differito il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2012 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali colpiti dal sisma in questione, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Il comma 356 dell’art. 1 della L. 147/2013 ha differito il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali colpiti dal sisma in questione, al secondo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Copertura degli oneri

Agli oneri conseguenti alla proroga in esame (pari a complessivi 9,7 milioni di euro: 5,2 milioni per il 2016 e 4,5 milioni per l'anno 2017), si provvede con le risorse delle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni colpite dal sisma (ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del D.L. 74/2012), in qualità di commissari delegati alla ricostruzione, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

 


 

Articolo 1, comma 457
(Minori riduzioni del Fondo di solidarietà
per i comuni colpiti dal sisma)

 

457. Al comma 436 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015 e 2016».

 

 

Il comma 457 estende all’anno 2016 la disposizione che prevede, in favore dei comuni colpiti dai recenti eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Toscana, una esenzione ovvero una  limitazione, nella misura del 50%, del taglio previsto a titolo di Fondo di solidarietà comunale, quale contributo alla finanza pubblica per il comparto comunale disposto, a decorrere dal 2015, dalla legge di stabilità per il 2015.

A tal fine, è novellato il comma 436 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

 

Si ricorda che la legge di stabilità per il 2015 (art. 1, co. 435, legge n. 190/2014) ha definito il concorso dei comuni al contenimento della spesa pubblica, stabilendo una riduzione del Fondo di solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015[130].

In merito alla distribuzione del peso del contributo tra i comuni, il comma 436, come di recente modificato dal D.L. n. 78/2015, prevede per l’anno 2015 – ed ora anche all’anno 2016 – che, fermo restando l’obiettivo complessivo di contenimento della spesa per l’intero comparto comunale nella misura di 1.200 milioni, la riduzione dei trasferimenti a titolo di Fondo di solidarietà:

§  non si applichi nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nonché i comuni di Ferrara, Mantova) e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo);

§  si applichi nella misura del 50% per i comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara.


 

Articolo 1, commi 458-465
(Risarcimento ai familiari delle vittime di Sarno 1998)

 


458. Al capo del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnata la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, a totale indennizzo della responsabilità civile a carico dello Stato e del comune di Sarno.

459. Il sindaco del comune di Sarno, d'intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 458, individua i familiari delle vittime e determina la somma spettante, nel limite di euro 100.000 per ciascuna delle vittime, nonché la quota di rimborso delle eventuali spese legali sostenute e documentate.

460. Le elargizioni di cui al comma 458 spettanti ai familiari delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) ai genitori;

d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;

e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

f) al convivente more uxorio.

461. Qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari ai sensi del comma 460, gli eredi hanno diritto al pagamento della medesima somma, previa presentazione di documentazione attestante la qualità di erede e la quota di partecipazione all'asse ereditario, secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima.

462. Il capo del Dipartimento della protezione civile, in conformità con l'atto del sindaco del comune di Sarno di cui al comma 459, adotta i provvedimenti di elargizione.

463. L'indennizzo corrisposto comprende tutte le somme dovute a qualsiasi titolo ai destinatari e tiene conto di quanto eventualmente già percepito a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune di Sarno. I contenziosi aperti sono dichiarati estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

464. Le elargizioni di cui al comma 458 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

465. Al comune di Sarno è riconosciuto un trasferimento straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a compensazione di quanto già erogato ai familiari delle vittime a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune stesso.


 

 

I commi da 458 a 465 dettano disposizioni finalizzate a consentire al Dipartimento della Protezione civile di provvedere a speciali elargizioni, in favore dei familiari delle vittime dell’alluvione del 5 maggio 1998 a Sarno, a totale indennizzo della responsabilità civile a carico dello Stato e del comune di Sarno.

Il movimento franoso che ha colpito Sarno e i comuni limitrofi tra il 5 ed il 6 maggio 1998, ha causato la morte di 160 persone, 137 delle quali nel solo Comune di Sarno.

Tralasciando gli aspetti normativi connessi alla gestione dell’emergenza e alle fasi successive, si ricorda che con sentenza della Corte di Cassazione (cfr. Cassazione penale – III sezione – 7 maggio 2013, n. 19507) sono stati respinti i ricorsi avverso la sentenza del 20 dicembre 2011 della Corte d’appello di Napoli, che ha riconosciuto il sindaco del Comune di Sarno responsabile del reato di cui agli artt. 113, 40 e 589, commi 1 e 3, del codice penale (omicidio colposo) perché, secondo l'imputazione, cagionava la morte di 137 persone in quanto, a fronte di eventi catastrofici, per colpa generica e per la violazione del piano di protezione civile del comune di Sarno, approvato il 12 luglio 1995, della L. 22 febbraio 1992, n. 225, art. 15, commi 3 e 4, nonché della relativa direttiva applicativa del Presidente del consiglio dei ministri, dipartimento della protezione civile, del dicembre 1996, non valutava l'accaduto nella sua oggettiva gravità.

 

I medesimi commi disciplinano l’individuazione dei soggetti beneficiari e delle quote ad essi spettanti. Per le finalità indicate viene autorizzata la spesa di 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2016-2017.

Assegnazione di risorse (commi 458 e 465)

In particolare, il comma 458 assegna al Capo Dipartimento della Protezione Civile la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per provvedere alle speciali elargizioni summenzionate.

Il comma 465 riconosce al Comune di Sarno un trasferimento straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a compensazione di quanto già erogato ai familiari delle vittime a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune stesso.

Individuazione dei soggetti beneficiari (commi da 459 e 461)

Il comma 459 dispone che il sindaco del Comune di Sarno, d’intesa con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, provvede, nei limiti dell’autorizzazione di spesa:

§  all’individuazione dei familiari delle vittime;

§  alla determinazione della somma spettante, nel limite di euro 100.000 per ciascuna delle vittime, nonché della quota di rimborso delle eventuali spese legali sostenute e documentate.

I commi 460 e 461 disciplinano i criteri di priorità da seguire nell’elargizione delle somme ai familiari o, in caso di loro decesso, ai rispettivi eredi.

Provvedimenti di elargizione, effetti e regime fiscale
(commi da 462 a 464)

I provvedimenti di elargizione sono adottati dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, in conformità con l’atto del sindaco del Comune di Sarno di individuazione dei beneficiari e delle somme loro riconosciute (comma 462).

L’indennizzo corrisposto comprende tutte le somme dovute a qualsiasi titolo ai destinatari e tiene conto di quanto eventualmente già percepito a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del Comune di Sarno. La norma specifica che i contenziosi aperti sono dichiarati estinti a decorrere dall’entrata in vigore della legge (comma 463).

Le elargizioni in questione sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente (comma 464). 


 

Articolo 1, commi 466, 467, 469 e 470
(Rinnovi contrattuali)

 


466. Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, di cui 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico.

467. Le somme di cui al comma 466, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

469. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri di determinazione dei predetti oneri in coerenza con quanto previsto dal comma 466.

470. Le disposizioni recate dal comma 469 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.


 

 

I commi 466, 467, 469 e 470 recano disposizioni per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni, quantificando in 300 milioni di euro annui (di cui 74 milioni per FF.AA. e Polizia e 7 milioni per personale di diritto pubblico) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio pluriennale 2016-2018 (comma 466).

 

Tali somme (comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP) concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego (comma 467).

 

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi della normativa vigente. La definizione dei criteri di determinazione dei richiamati oneri (in coerenza von quanto previsto dal comma 466) è demandata ad uno specifico D.P.C.M., da emanarsi entro il 31 gennaio 2016 (comma 469).

 

Le suddette disposizioni trovano applicazione anche nei confronti del personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (SSN) (comma 470).

 


 

Articolo 1, comma 468
(Comitati di settore)

 


468. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41, comma 2, primo periodo, le parole: «, per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2,» sono soppresse;

b) all'articolo 41, comma 2, secondo periodo, le parole: «, per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2,» sono soppresse;

c) all'articolo 41, comma 5, dopo le parole: «istituti comuni a più comparti» sono inserite le seguenti: «o che si applicano a un comparto per il quale operano più comitati di settore».


 

 

Il comma 468 interviene sulla normativa (di cui all’articolo 41 del D.Lgs. n. 165/2001) relativa all’attività dei comitati di settore istituiti nell’ambito della Conferenza delle regioni (per le regioni, i relativi enti dipendenti e il SSN) e nell’ambito dell’ANCI, dell’UPI e di Unioncamere (per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali), prevedendo, in particolare, che l’attività dei suddetti comitati non debba essere limitata ad uno solo dei quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale previsti (dalla riforma operata con il D.Lgs.150/2009, cd. riforma Brunetta, che ha modificato l’articolo 40, comma 2, del D.Lgs. 165/2001) nel pubblico impiego.


 

Articolo 1, comma 471
(Parco nazionale dello Stelvio)

 


471. Al fine di assicurare l'omogenea applicazione sul territorio di riferimento di quanto previsto, in materia di personale, dall'articolo 5 dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la regione Lombardia o l'ente dalla stessa individuato provvede, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti in materia di personale, ad attivare procedure concorsuali pubbliche, prevedendo nei bandi il riconoscimento dell'esperienza maturata da parte del personale già dipendente al 31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegatizie, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale, in esito a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego.


 

 

Il comma 471 dispone che la regione Lombardia (o l’ente dalla stessa individuato), nel rispetto dei vincoli assunzionali e finanziari vigenti in materia di personale, attivi procedure concorsuali pubbliche per l’assunzione di personale che già svolgeva (al 31 dicembre 2013 e in esito a procedure diverse da quelle previste per l’accesso al pubblico impiego) attività presso il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio. Le procedure concorsuali devono riconoscere l’esperienza maturata, per almeno 10 anni, dal suddetto personale con mansioni impiegatizie, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale.

 

L’attivazione delle suddette procedure concorsuali avviene in attuazione dell’Intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, sottoscritta l’11 febbraio 2015 tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, province autonome di Trento e Bolzano e regione Lombardia.


 

Articolo 1, commi 472 e 473
(Proroga dell’impiego del personale militare
appartenente alle Forze armate)

 


472. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, fino al 31 dicembre 2016, l'impiego di un contingente pari a 4.800 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

473. Ai fini dell'attuazione del comma 472, è autorizzata, per gli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, la spesa di euro 83.000.000 per l'anno 2016, con specifica destinazione di euro 81.100.000 per il personale di cui al comma 74 e di euro 1.900.000 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al cui onere si provvede, nel limite di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, già destinata alla prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio, per l'anno 2016.


 

 

I commi 472 e 473 dell’articolo, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 del decreto legge n. 78 del 2009) - anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo nonché di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013) -, prorogano fino al 31 dicembre 2016 e limitatamente a 4.800 unità l'operatività del piano di impiego di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, concernente l’utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

 

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, il secondo periodo del comma 472 rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:

1.   il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati (comma 1);

2.   il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell’interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari (comma 2);

3.   nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

In relazione al richiamato piano di impiego si ricorda che il decreto legge n. 92/2008 ha autorizzato il ricorso alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio. In particolare, è stato previsto che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, al fine di assicurare un maggior controllo del territorio in talune zone del Paese, è consentito impiegare personale militare delle forze armate utilizzando preferibilmente i Carabinieri impegnati in compiti militari o, comunque, volontari specificamente addestrati per i compiti da svolgere. Il Piano per l'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio è stato adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l’impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle forze armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio.

Il piano è stato successivamente prorogato:

1.    fino al 31 dicembre 2014 dal comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

2.    fino al 31 marzo 2015 dal comma 4 dell’articolo 5 del decreto legge n. 192 del 2014 (c.d. “mille proroghe”);

3.    fino al 30 giugno 2015 dall’articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,

4.    fino al 31 dicembre 2015 dall’articolo 5-bis del decreto legge n. 78 del 2015 (c.d. “enti territoriali”).

 

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all’impiego del richiamato contingente il comma 473 quantifica in 83 milioni di euro il costo complessivo per l’anno 2016 della disposizione di cui al comma 5 di cui :

§  81.100.000 per il personale delle forze armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);

§  1.900.000 per il personale delle forze di polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009).

 

In relazione alla richiamata autorizzazione di spesa la relazione tecnica allegata al provvedimento specifica che “per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i criteri presi a base di riferimento per le precedenti disposizioni di proroga dei suddetti interventi. In particolare, per il personale militare è prevista l'attribuzione di una indennità onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di Polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a 26 euro per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13 euro per i militari impiegati nella sede di servizio. Inoltre, per tutti i militari è previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza utilizzando un costo medio orario di 12 euro in considerazione della categoria di personale impiegato. A tali oneri si aggiungono, quali spese di funzionamento, spese per viveri, per alloggio dei militari impiegati fuori sede, per servizi generali, per equipaggiamento/vestiario, per l'impiego di automezzi nonché, per il personale che viene inviato fuori dalla sede di servizio, spese una tantum per la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti”.

Per quanto riguarda i costi del personale delle Forze di Polizia impiegato congiuntamente con quello militare nei servizi di vigilanza la relazione illustrativa precisa che “gli stessi derivano unicamente dal pagamento dell'indennità onnicomprensiva ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ai sensi del citato articolo 24, comma 75, del D.L. 78/2009”.

 

Il comma 473 precisa, infine, che alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della disposizione in esame si provvede, nel limite di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

 

Al riguardo, si ricorda che il richiamato comma 199 dell’articolo 1 della legge di stabilità per l’anno 2015 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo per il finanziamento di talune esigenze indifferibili tra le quali rientra, in particolare, “la prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della Regione Campania” (elenco 1 legge n. 190 del 2014).


 

Articolo 1, comma 474
(Personale di polizia assegnato a operazioni di
sicurezza e controllo del territorio)

 

474. Entro il 31 marzo 2016 il Ministro dell'interno provvede alla ricognizione del personale di polizia assegnato a funzioni di carattere amministrativo ovvero di scorta personale, onde valutarne, nel rispetto dell'ordinamento vigente e presso le sedi competenti, l'assegnazione ad operazioni di sicurezza e controllo del territorio, al fine di una gestione efficiente ed efficace delle risorse organiche, anche in relazione alle contingenti esigenze di sicurezza nazionale.

 

 

Il comma 474 dispone la ricognizione, da effettuarsi da parte del Ministro dell’interno entro il 31 marzo 2016, del personale di polizia assegnato a funzioni amministrative o di scorta personale, al fine di valutarne l’eventuale assegnazione ad operazioni di sicurezza e controllo del territorio.

 

Per quanto concerne il personale assegnato a funzioni di scorta personale, nella Relazione sull’attività delle Forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata - Anno 2014, trasmessa alle Camere il 21 gennaio 2016, si registra che al 31 dicembre 2014, risultano tutelate n. 543 persone; dato che conferma, in linea di massima, quelli registrati nell’ultimo biennio 2012-2013 (n. 550 nel 2012 e 545 nel 2013). Il relativo mantenimento delle misure è stato assicurato con l’impiego di n. 1879 uomini provenienti, dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Penitenziaria.

 

Il sistema delle misure di protezione delle persone ritenute a rischio è stato riorganizzato ad opera del decreto legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133 con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia del sistema delle scorte. A livello organizzativo, il nuovo sistema di protezione si impernia a livello centrale sull'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS), istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Nello svolgimento della propria attività, l'UCIS si avvale di un organo di consulenza (la Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale).

L'esecuzione delle determinazioni dell'UCIS è affidata, a livello locale, ai prefetti: presso ogni ufficio territoriale del Governo è costituito, quale referente territoriale dell’UCIS, un Ufficio provinciale per la sicurezza personale.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del D.L. 83/2002, i servizi di protezione e di vigilanza sono assicurati, a livello operativo, da strutture ed agenti specializzati della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se necessario, dalla Guardia di finanza. Successivamente è stata estesa la possibilità di eseguire compiti di scorta, limitatamente alle persone dell'Amministrazione centrale della giustizia, anche al Corpo di polizia penitenziaria (art. 8, D.L. 201/2002) nonché, limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale delle politiche agricole alimentari e forestali, del Corpo forestale dello Stato (art. 4, L. 4/2011).

Infine, l'art. 5-bis del D.L. 83/2002 (come integrato dal D.L. 253/2003) stabilisce come, per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo possa essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di governo nazionali e dell'Unione europea nonché ad altre personalità, da individuare con decreto del Ministero dell'interno, al fine di consentire lo svolgimento di una più efficace azione di prevenzione e tutela dell'incolumità di tali personalità.

 

Per quanto concerne i dati disponibili sulla Polizia di Stato, la menzionata Relazione sull’attività svolta 2014 registra una forza effettiva pari, al 31 dicembre 2014, a n. 100.728 unità di cui 1.153 frequentatori di corsi di formazione per l’accesso alle varie qualifiche.

La consistenza del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è pari a n. 95.060 unità di cui 858 dirigenti, 2.400 direttivi, 91.802 appartenenti ai restanti ruoli (Isp.-Sovr.tiAss.ti /Ag.ti).

La consistenza del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico scientifica o tecnica è pari a n. 5.668 unità di cui 111 dirigenti, 613 direttivi, 4.944 appartenenti ai restanti ruoli (Periti – Revisori – Coll.ri/Op.ri – Orchestrali).

L’organizzazione territoriale si articola in 308 uffici con autonomia funzionale ed organizzativa, di cui 211 con funzioni finali e 97 di supporto, che si articolano altresì in uffici e comandi.

 

Sul territorio le risorse umane risultano così ripartite: questure il 54% della forza, specialità il 22%, reparti operativi di supporto strategico l’8%, mentre il 5% si trova sia in uffici preposti alla formazione che in quelli di supporto logistico. Negli uffici di direzione è presente il 7% della forza; altro 3% della forza complessiva è costituito da personale che opera in uffici a composizione interforze e presso le Sezioni di P.G, mentre il restante 1% è costituito da allievi frequentatori di corsi.


 

Articolo 1, comma 475
(Fondo per interventi nei territori della terra dei fuochi)

 


475. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi e, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascun anno considerato, di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale «Isochimica». Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

Il comma 475 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

L’individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui destinare le risorse viene demandata ad un apposito D.P.C.M. che deve essere emanato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Nell’ambito della predetta dotazione, un importo massimo di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016 e 2017, è destinato agli interventi di bonifica del sito inquinato dell’ex area industriale Isochimica.

Il comma in esame autorizza altresì il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Il sito inquinato dell’ex area industriale Isochimica

In data 6 agosto 2014, in risposta all’interrogazione n. 4/01198, il Ministro dell’ambiente, dopo aver sottolineato che “la questione sollevata in merito alla messa in sicurezza e bonifica del sito dell’ex Isochimica di Avellino investe una materia devoluta agli enti locali e territoriali (comune e regione)”, ha ricordato che l'opificio «Isochimica» di Pianodardine si occupava di coibentazione dei vagoni e delle carrozze dei treni delle Ferrovie dello Stato; così, “nel periodo di attività 1982-1988 vi sono state «lavorate» migliaia di tonnellate di amianto, in parte smaltito mediante interramento nell'area dello stesso opificio e in parte inglobato nei cubi di cemento-amianto attualmente depositati nel piazzale. La stessa copertura di due grandi capannoni ivi ubicati è costruita in amianto. Nel 1990 circa, la Isochimica fu dichiarata fallita e sottoposta a regime di curatela fallimentare. Anche a seguito di ripetute iniziative (richieste, diffide, ordinanze ecc.) poste in essere successivamente alla sua chiusura volte a richiedere la bonifica dell'area, finalmente nel maggio 2013 la Procura della Repubblica presso il tribunale di Avellino ha adottato un provvedimento di sequestro preventivo, nominando custode giudiziario il sindaco di Avellino, e ciò anche al fine di porre in essere azioni mirate alla messa in sicurezza dell'area. Ferma restando la competenza sulla materia attribuita alla Regione Campania, il Comune di Avellino nel giugno 2013 aveva richiesto alle amministrazioni competenti l'attribuzione di un finanziamento di 10 milioni di euro per poter procedere alla messa in sicurezza e alla bonifica dell'area. Questo Ministero, per quanto di competenza, rendeva noto di non poter fornire alcun contributo economico in quanto sul proprio bilancio non sussistevano – come ancora oggi non sussistono – le necessarie risorse finanziarie”.

Più recentemente, rispondendo all’interrogazione n. 5/06400, nella seduta del 17 settembre 2015 della Commissione VIII (Ambiente), il rappresentante del Governo ha evidenziato, con riferimento a quanto richiesto dagli interroganti in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'inserimento dell'area dell'ex Isochimica nell'elenco dei Siti di interesse nazionale, che “questa amministrazione ritiene che le caratteristiche dell'area sono compatibili con i criteri richiesti dalla vigente normativa”. Lo stesso sottosegretario ha ricordato che è attualmente in corso l’iter relativo alla proposta di rifinanziamento del Piano nazionale amianto a valere sulla dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020.

 

La Terra dei fuochi

Con la locuzione "Terra dei fuochi", a cui non corrisponde una definizione nella normativa vigente, si fa generico riferimento al territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta. Il D.L. 136/2013 contiene disposizioni volte a intervenire sul problema dei roghi di rifiuti nei territori in questione, nonché a prevedere, da un lato, il monitoraggio sanitario della popolazione ivi residente e, dall’altro, la mappatura dei terreni agricoli al fine di garantire la sicurezza agroalimentare in Campania (per un approfondimento delle norme introdotte dal decreto-legge n. 136 si veda il tema D.L. 136/2013: emergenze ambientali e industriali). Alcune modifiche a tale disciplina sono state apportate dal comma 12 dell'art. 10 del D.L. 91/2014. Le disposizioni dettate da tale comma sono volte a: ridefinire i termini delle indagini dirette sui terreni destinati all'agricoltura, da modulare a seconda del livello di rischio e prevedendo la possibilità di ulteriori analisi in caso di emersione di elementi nuovi (lett. a e b); attribuire carattere di priorità, nell'assegnazione di contributi e finanziamenti europei, agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica, finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, al fine di limitare il prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nelle province di Napoli e Caserta (lett. c).

Al fine di contrastare il fenomeno dei roghi dei rifiuti nella cd. “terra dei fuochi”, l'art. 3, comma 2 del D.L. 136/2013 ha previsto la possibilità per i prefetti delle province della regione Campania di avvalersi di personale militare delle Forze Armate fino ad un massimo di 850 unità e, in tale ambito, il comma 6 dell'articolo 4 del D.L. 192 del 2014 ha prorogato al 31 marzo 2015 il piano di impiego operativo, di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008, concernente l'utilizzo di un contingente massimo di 3.000 unità. Successivamente, l'art. 5, comma 1, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, ha esteso la suddetta proroga al 30 giugno 2015, incrementando inoltre il contingente di ulteriori 1.800 unità, e, specificatamente per le esigenze dei Prefetti delle province della regione Campania, ha consentito di prorogare ulteriormente, fino al 31 dicembre 2015, un contingente non inferiore a 200 unità.

Per un approfondimento dei provvedimenti emanati in attuazione del D.L. 136/2013 si veda la sezione "Gli interventi" della sezione "Terra dei Fuochi, la mappatura delle aree e le azioni del Ministero" del sito del Ministero della salute.

Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella Regione Campania, l’art. 1 comma 1-bis del citato decreto legge 136/ 2013, ha incaricato l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) di analizzare e pubblicare i dati dello Studio SENTIERI (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento relativo ai siti di interesse nazionale campani effettuato dal 2003 al 2009) e di aggiornarne i dati per le medesime aree. Pertanto, l’ISS ha predisposto, alla luce dei criteri riportati nella Direttiva interministeriale del 28 febbraio 2014, l’aggiornamento del progetto SENTIERI per i 55 Comuni delle Province di Napoli e Caserta definiti “Terra dei Fuochi”. Il Rapporto Istisan 15/27 Mortalità, ospedalizzazione e incidenza tumorale nei Comuni della Terra dei Fuochi in Campania (relazione ai sensi della Legge 6/2014) riporta i risultati di tale aggiornamento completato a maggio 2014.

Informazioni sullo stato di attuazione delle misure introdotte dal D.L. 136/2013 sono state fornite, tra l’altro, nell’audizione del 18 febbraio 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Relativamente all’attuazione delle disposizioni del D.L. 136/2013 si segnala la pubblicazione (avvenuta nella G.U. n. 191 del 19 agosto 2015) del decreto interministeriale 7 luglio 2015 che, in attuazione dell'art. 1, comma 6, del D.L. 10 dicembre 2013, ha provveduto all’individuazione dei terreni che possono essere destinati alle produzioni agroalimentari e di quelli che invece possono essere destinati solo a determinate produzioni agroalimentari, secondo specifiche condizioni, o che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare.


 

Articolo 1, comma 476
(Bonifica e messa in sicurezza dei SIN)

 


476. Al fine di contribuire all'attuazione dei necessari interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, di cui 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 destinati agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco e i restanti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 10 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare con priorità ai siti di interesse nazionale per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei.


 

 

Il comma 476 istituisce un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 da destinare:

§  quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco;

§  e quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, nonché a 10 milioni di euro per l’anno 2018, prioritariamente ai siti di interesse nazionale per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei.

 

Il sito di interesse nazionale della Valle del Sacco era stato dichiarato sito di interesse regionale (S.I.R.) con il decreto del Ministro dell’ambiente 11 gennaio 2013. Successivamente, con sentenza n. 7586 del 17 luglio 2014, il TAR Lazio ha annullato tale decreto ministeriale nella parte che escludeva dai siti d'interesse nazionale la Valle del Sacco. Informazioni sull’istruttoria che interessa il sito sono presenti nella risposta all’interrogazione n. 4/06966.

Nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente è stato istituito il capitolo 7515, recante il fondo per interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale per provvedere al corretto adempimento di obblighi europei, che riporta gli stanziamenti sopra previsti per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.


 

Articolo 1, comma 477
(Centro Euro Mediterraneo per i cambiamenti climatici)

 


477. Al fine di studiare e valutare gli effetti dei cambiamenti climatici, mediante la realizzazione di modelli del sistema climatico italiano e delle sue interazioni con la società e l'ambiente, attraverso le attività di ricerca svolte dalla grande infrastruttura di ricerca, già denominata «Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici», nonché per la valorizzazione degli investimenti effettuati con la delibera CIPE n. 42 del 13 maggio 2010, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo di 5 milioni di euro.


 

 

Il comma 477 è volto ad autorizzare, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo di 5 milioni di euro per le attività di ricerca svolte dalla grande infrastruttura di ricerca, già denominata Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici, nonché per la valorizzazione degli investimenti effettuati con la delibera CIPE n. 42 del 13 maggio 2010.

 

Con la delibera CIPE 42/2010 sono state previste risorse a valere sul Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) pari a 22 milioni di euro a favore del Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici, per la realizzazione del progetto “Gemina” concernente il Piano di consolidamento, potenziamento tecnologico, ampliamento e sviluppo del medesimo Centro per il periodo 2010-2013.   La medesima delibera ha invitato il competente Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad individuare, per il periodo successivo al 2013, soluzioni di finanziamento per garantire continuità nelle attività di ricerca da realizzare presso il Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici. 

In merito all’attività del citato Centro euro mediterraneo per i cambiamenti climatici, in relazione alla redazione della strategia nazionale sul clima, si ricorda la risoluzione 8-00120 approvata dalla Commissione Ambiente nella seduta del 17 giugno 2015.

 


 

Articolo 1, comma 478
(Servizi antincendio negli aeroporti - profili tributari)

 

478. All'articolo 39-bis, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dopo le parole: «della legge 24 dicembre 2003, n. 350,» sono inserite le seguenti: «e di corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,».

 

 

Il comma 478 precisa che le disposizioni in materia di corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.

Il comma in esame fa specifico riferimento ai corrispettivi relativi ai servizi antincendio contemplati dal comma 1328 dell’art. 1 della L. 296/2006.

Tale comma, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, prevede che l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Prevede altresì che un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorra al medesimo fine per 30 milioni di euro annui.

 

L’articolo 39-bis è una norma volta a stabilire che una serie di tasse aeroportuali non danno luogo a obbligazioni di carattere tributario; si tratta, oltre all’ipotesi introdotta dalla disposizione in commento, delle seguenti tasse e diritti aeroportuali:

 

a)  tassa d’imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea prevista dall’ articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni;

 

b) tasse e di diritti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324. Si tratta nella specie del diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili e del diritto di imbarco per passeggeri. L’importo di tali diritti è stato più volte incrementato nel corso degli anni e le modalità di determinazione del medesimo ed è stata disciplinata fino all’anno 2014 dall’articolo 10, comma 10 della legge n. 537 del 1993 come novellato dall’articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, che prevedeva che i diritti fossero fissati, per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti era fissata, per un periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e cinque anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi diritti aeroportuali. Il sistema dei diritti aeroportuali è tuttavia oggetto di un processo di adeguamento a quanto stabilito dalla direttiva 2009/12/CE. La direttiva, applicabile agli aeroporti con traffico maggiore di 5 milioni di passeggeri, prescrive una procedura negoziata con il coinvolgimento delle parti (gestore dell’aeroporto ed utenti) per la determinazione dei diritti aeroportuali.

Con la delibera 64/2014 l’Autorità di regolazione dei trasporti, che, ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, è divenuta l’autorità di vigilanza in materia di diritti aeroportuali, ha definito i modelli di regolazione dei diritti aeroportuali medesimi estendendo il sistema regolatorio previsto dalla direttiva a tutti gli aeroporti (sono stati, infatti, elaborati tre modelli: aeroporti con traffico superiore ai 5 milioni di passeggeri; aeroporti con traffico compreso tra i 3 ei 5 milioni di passeggeri; aeroporti con traffico inferiore ai 3 milioni di passeggeri).

c)  corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85. Si tratta del corrispettivo riconosciuto per i seguenti servizi, affidabili in concessione: a) controllo dei passeggeri in partenza ed in transito; b) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature del bagaglio al seguito dei passeggeri; c) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature dei bagagli da stiva, della merce e dei plichi dei corrieri espresso.

d) addizionale comunale sui diritti di imbarco introdotta dall’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.


 

Articolo 1, comma 479
(Federazioni sportive nazionali)

 


479. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, non si applicano alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e all'ENIT-Agenzia nazionale del turismo le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.


 

 

Il comma 479 dispone la non applicazione alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e all’Agenzia nazionale del turismo (ENIT) delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico delle pubbliche amministrazioni[131].

 

Con riferimento alle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, la norma in esame è volta, in sostanza, a rendere permanente l’esclusione dell’applicazione delle misure di contenimento, già stata disposta fino al 1° gennaio 2016 dall’articolo 13 del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192.

L'applicazione alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI delle norme in materia di contenimento della spesa è stata, infatti, più volte differita nel corso degli anni, dapprima con riferimento specifico alle sole misure introdotte dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010 (riduzione dei costi degli apparati amministrativi)[132], poi con riferimento a tutte le norme di contenimento delle spese vigenti, come ha disposto l’art. 13 del D.L. n. 192/2014, che ne ha differito l’applicazione fino al 1° gennaio 2016.

Si rileva che la disposizione, facendo generico riferimento alle “norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente” a carico dei soggetti inclusi nell’elenco dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche”, non specifica espressamente le norme di cui si è inteso escludere l’applicazione nei confronti delle federazioni sportive nazionali. Al contempo, non è precisata la platea dei destinatari, che rileva in considerazione del fatto che la natura giuridica delle federazioni sportive non è omogenea.

Su tale ultimo punto, si ricorda, infatti, che, in base al D.Lgs. 242/1999, come modificato dal D.Lgs. 15/2004, il CONI riconosce a fini sportivi, fra gli altri, le federazioni sportive nazionali (attualmente, 45) che, in base all’art. 15, hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Fanno eccezione – pur qualificandosi come federazioni sportive nazionali – l'Aeroclub d'Italia, l'Automobile club d'Italia e l'Unione italiana tiro a segno, le quali, in virtù dell’art. 18, co. 6, dello stesso d.lgs., mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico.

Delle 3 federazioni sportive nazionali con personalità giuridica di diritto pubblico solo l'Unione italiana tiro a segno è presente nell’ultimo elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche, mentre, delle 42 federazioni sportive nazionali con personalità giuridica di diritto privato ne sono presenti 36[133] (si v. l’elenco pubblicato dall’ISTAT, da ultimo, nella G.U. n. 227 del 2015).

Si segnala che è in corso un contenzioso in merito all’inserimento delle federazioni sportive nazionali nell’elenco delle pubbliche amministrazioni.

 

Con riferimento all’Agenzia nazionale del turismo (ENIT), si ricorda che il decreto artbonus e turismo (articolo 16, D.L. 83/2014) ne ha disposto il riordino e la razionalizzazione. Gli elementi maggiormente significativi della riforma sono la trasformazione dello stesso ENIT da ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la contestuale liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. Conseguentemente vengono modificate le funzioni e le caratteristiche del nuovo ente, la composizione e le modalità di nomina dei componenti. La fase di transizione è stata affidata alla gestione di un commissario straordinario. La trasformazione dell'ente è effettuata al fine di assicurare risparmi di spesa pubblica e di migliorare la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica anche in occasione della Presidenza italiana nel semestre europeo e di EXPO 2015.

Il nuovo Statuto di ENIT - ente pubblico economico è stato adottato in sede di prima applicazione dal Commissario Straordinario ed è successivamente stato approvato con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 21 maggio 2015 su proposta del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo, a norma dell'art. 16, comma 5 del D.L. n. 83/2014, convertito con L. 106/2014.

 

A legge di bilancio 2016-2018 (legge n. 209/2015 e relativo D.M. di ripartizione in capitoli del 28 dicembre 2015, le spese di funzionamento dell’ENIT sono iscritte sul capitolo 6821/MIBACT (esposto in tabella C della legge di stabilità n. 208/2015) e risultano pari a circa 12,5 milioni per ciascun anno2016 e 2017, e a 12,3 milioni per il 2018. Sul capitolo 6820/MIBACT sono poi iscritte le spese di natura obbligatoria dell’ENIT, le quali sono pari a 15,5 milioni per ciascun anno 2016 e 2017 e a 15,4 milioni per il 2018.

Come esposto nella Relazione tecnica governativa alla misura in esame, l’esclusione dell’ENIT dalle misure di contenimento della spesa a carico delle pubbliche amministrazioni, comporta oneri pari a 730.000 euro a decorrere dal 2016, corrispondenti al venir meno dei risparmi attesi.

 

Per quanto concerne le misure di contenimento delle spese attualmente gravanti sulle pubbliche amministrazioni, si ricorda che nel corso degli ultimi anni si sono stratificati numerosi interventi normativi volti sia al contenimento della spesa pubblica che ad una sua progressiva riqualificazione. Gli interventi più numerosi riguardano il contenimento della spesa per consumi intermedi delle PA, attuato sia incidendo sulle modalità di determinazione dei prezzi di acquisto sia attraverso l’introduzione di limiti alla capacità di spesa annua delle Amministrazioni (riduzione della spesa per beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missioni e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.). Ulteriori misure di contenimento sono state introdotte con riferimento alle spese per immobili (controllo delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, riduzione delle spese per i canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, ecc.), alle spese per organi collegiali ed altri organismi, nonché per i costi di personale.

Una disamina delle norme attualmente vigenti di contenimento della spesa pubblica è contenuto nell’Allegato[134] alla Nota Tecnica n. 1 della Circolare del 7 maggio 2015, n. 19, recante indirizzi e chiarimenti circa gli adempimenti relativi alla predisposizione dell'assestamento 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni 2016-2018. Nell’Allegato, le misure sono esposte, con riferimento alle singole norme di legge, in relazione a ciascun ambito applicativo di riferimento.

 

Il comma, infine, dispone che agli oneri derivanti dalla medesima disposizione si provvede nell’ambito degli stanziamenti già autorizzati a legislazione vigente.

 


 

Articolo 1, comma 480
(
Club Alpino Italiano)

 

480. Lo stanziamento di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, è fissato in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

 

 

Il comma 480 dispone che lo stanziamento a favore del Club alpino italiano previsto dall’articolo 5 della legge n. 91 del 1963 (ossia la legge di riordino del CAI) sia fissato in 1 milione di euro a decorrere dal 2016.

 

Lo stanziamento a valere sull'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 a favore del Club Alpino Italiano, inizialmente stabilito in 80 milioni di lire annui, ha poi raggiunto, per effetto di successive variazioni incrementali, l’importo di 2 miliardi di lire annui ad opera della legge n. 776 del 1985 (recante "Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano").

Più di recente, l'articolo 2 della legge 24 luglio 2007, n. 119 (ultima modifica apportata allo stanziamento prima di quella disposta dalla presente legge) ne prevedeva l'incremento per importi pari a 220.000 euro per l'anno 2007, 60.000 euro per l'anno 2008 e 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009. In tale anno, pertanto, lo stanziamento per l’ente è risultato pari a 1.145.287 euro.

Successivamente, tuttavia, per effetto delle numerose manovre di finanza pubblica intervenute, gli stanziamenti in favore del CAI per le proprie attività istituzionali sono state di volta in volta ridotti, fino a risultare azzerati in sede di rendiconto per l’anno 2014.

A partire dal 2015, quindi, il finanziamento in favore del Club Alpino Italiano ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91 del 1963 non figurava più in bilancio (cap. 6822/Mibact).

Con il rifinanziamento disposto dal comma in esame, si provvede dunque a ripristinare, a decorrere dal 2016, il contributo in favore del CAI, anche se a livelli leggermente inferiori a quello dell’esercizio 2009.

 

Il Club alpino italiano, fondato nel 1863, è un’associazione, articolata in 21 raggruppamenti regionali (di cui 2 provinciali), che coordinano l'attività di 501 sezioni e 312 sottosezioni.

All'interno dell'ordinamento giuridico italiano, la struttura centrale del CAI si configura come un «ente pubblico non economico», mentre tutte le sue strutture periferiche (sezioni, raggruppamenti regionali e provinciali) sono soggetti di diritto privato.

La legge n. 91 del 1963, nel definire il riordino del CAI, ne ha indicato i compiti, tra cui, il tracciamento, la realizzazione e la manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche, nonché l'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti.

Poiché la legge n. 91 del 1963 ha autorizzato la concessione di un contributo annuale dello Stato al CAI, anche in virtù dei numerosi compiti di rilevanza pubblica che esso gestiva - pur trattandosi di un’associazione -, il CAI conseguentemente è rientrato tra gli enti sottoposti alla vigilanza della Corte dei conti[135] (ai sensi della legge n. 259 del 1958), successivamente ricompreso nella tabella allegata alla legge n. 70 del 1975 sul riordino degli enti pubblici, e quindi inserito tra gli enti sottoposti al regime di tesoreria unica (legge n. 720 del 1984). Trattandosi di un ente pubblico non economico, ad esso si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in tema di disciplina del pubblico impiego.

Pur non essendo ricompreso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate annualmente dall'ISTAT, ai sensi della legge n. 196 del 2009, il CAI è tuttavia assoggettato alle disposizioni in materia di finanza pubblica in quanto l'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 fa riferimento alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.


 

Articolo 1, comma 481
(Fondo per i collegi arbitrali internazionali)

 


481. Al fine di fare fronte alle spese per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali inseriti nelle clausole di arbitrato internazionale dei trattati sottoscritti dallo Stato italiano o, per esso, dall'Unione europea, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per le spese di costituzione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali». A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

Il comma 481 autorizza la costituzione di un fondo, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, dotato di un milione di euro a partire dal 2016, finalizzato a coprire le spese per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali previsti da trattati sottoscritti dallo Stato italiano o, per esso, dall'Unione europea.

 

Vale la pena di ricordare che numerosi trattati internazionali dei quali è parte il nostro Paese, sia bilaterali[136] che multilaterali[137], prevedono meccanismi di risoluzione delle eventuali controversie riguardanti l’interpretazione o l’applicazione del trattato, che possono andare dalla procedura amichevole, alla via diplomatica, fino, in caso di mancata risoluzione della controversia, al deferimento ad uno specifico collegio arbitrale internazionale.


 

Articolo 1, comma 482
(Autorizzazione di spesa per la celebrazione di anniversari)

 


482. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento delle iniziative funzionali alle celebrazioni del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana, del settantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne nonché del centenario della nascita di Aldo Moro è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.


 

 

Il comma 482 concerne la promozione e lo svolgimento di celebrazioni di alcuni anniversari importanti. A tal fine, esso reca un'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per un totale di 8 milioni di euro.

 

Gli eventi previsti sono: il settantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana (avvenuta all'esito del referendum del 2 giugno 1946), il settantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana (approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata il 27 dicembre dello stesso anno ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948), il riconoscimento dei diritti elettorali delle donne (che in Italia si concretizzò nel 1946, dopo essere stato sancito con il decreto legislativo luogotenenziale del 1° febbraio 1945 recante Estensione alle donne del diritto di voto) e il centenario della nascita di Aldo Moro (a Maglie, il 23 settembre 1916).

 

In tema di celebrazioni, si ricorda che da due anni e mezzo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, esiste un Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito con D.P.C.M. del 6 giugno 2013, che ha preso il posto di un Comitato preesistente costituito nel 2012: il Comitato ha il compito di coordinare la pianificazione, la preparazione e l'organizzazione degli interventi connessi alle celebrazioni per gli anniversari di interesse nazionale. Inoltre, con decreto emanato il 17 marzo 2015 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si è costituita presso lo stesso Ministero una Consulta dei comitati e delle edizioni nazionali, prevista dalla legge n. 420 del 1997, la quale ha il compito di individuare le celebrazioni o le manifestazioni culturali di particolare rilevanza nonché le edizioni nazionali da realizzare.

 

In altre e recenti analoghe occasioni, le disposizioni di legge erano state formulate diversamente.

Ad esempio, per le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, la legge di stabilità per il 2013, all’articolo 1, comma 92, aveva istituito un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dotato di 1 milione di euro. La norma aveva specificato che il fondo era destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane, individuando in tal modo un soggetto ritenuto idoneo a progettare lo svolgimento delle celebrazioni. L'anno seguente la legge di stabilità per il 2014, articolo 1, comma 272, aveva fatto altrettanto, creando a sua volta un apposito fondo grazie al quale anche nel biennio a venire si sarebbero realizzate celebrazioni inerenti ai medesimi eventi storici, dotato stavolta di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Quanto alle ricorrenze riguardanti singoli personaggi illustri, si può ricordare che per il centesimo anniversario della nascita dell'artista Alberto Burri una legge, la n. 63 del 24 aprile 2014, aveva creato un Comitato Nazionale ad hoc. Dall'attuazione della legge n. 63 del 2014 non dovevano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le amministrazioni interessate provvedevano agli adempimenti previsti dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Comitato era tenuto a trasmettere alle Camere, al termine delle celebrazioni, una relazione sulle iniziative promosse. I suoi membri non percepivano alcun compenso, indennità o rimborso di spese.


 

Articolo 1, comma 483
(Contributi a istituzioni culturali)

 

483. A decorrere dall'anno 2016 è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro annui in favore delle istituzioni culturali di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534.

 

 

Il comma 483 autorizza l’ulteriore spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2016 a favore delle istituzioni culturali inserite nella tabella triennale di cui all’articolo 1 della L. 534/1996.

 

La L. 534/1996 ha riordinato la disciplina riguardante i contributi statali ad enti culturali, disponendo una razionalizzazione delle diverse ipotesi di erogazione, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

In particolare, l’articolo 1 ammette al contributo ordinario annuale dello Stato le istituzioni culturali che, in possesso dei requisiti individuati dall’articolo 2, presentino domanda e siano incluse in apposita tabella, sottoposta a revisione ogni tre anni, emanata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nonché il (ora) Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici[138].

Lo schema della tabella triennale 2015-2017 (Atto 197) è stato trasmesso alle Camere il 30 luglio 2015 e prevedeva la ripartizione dell’importo di € 5.685.000,00 per il 2015 fra 125 istituti[139].

Sullo schema, la VII Commissione della Camera ha espresso parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni il 5 agosto 2015. In pari data ha espresso parere favorevole con osservazione e raccomandazioni anche la 7a Commissione del Senato.

 

Le risorse sono allocate sul cap. 3671 dello stato di previsione del Mibact, la cui dotazione annuale è quantificata nella tab. C della legge di stabilità.


 

Articolo 1, comma 484
(Sospensione procedimenti canoni demaniali marittimi)

 


484. Fino alla data del 30 settembre 2016, entro la quale si provvede al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2015, avviati dalle amministrazioni competenti per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


 

 

Il comma 484, sospende fino al 30 settembre 2016 i procedimenti pendenti, alla data del 15 novembre 2015, relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative esclusivamente riferibili alla conduzione delle pertinenze demaniali e a procedimenti rispetto ai quali sussistano contenziosi sull’applicazione dei criteri di calcolo dei canoni.

La sospensione non si applica per i beni pertinenziali oggetto di procedimenti giudiziari penali.

Contestualmente, lo stesso comma 484 collega tale proroga al riordino complessivo della disciplina dei canoni demaniali marittimi, da effettuarsi entro lo stesso 30 settembre 2016,

 

Si ricorda che a partire dalla XVI Legislatura si è intervenuti a più riprese sulla disciplina delle concessioni demaniali marittime, in particolare con la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. L'articolo 34-duodecies del decreto-legge 179/2012, infatti, in attesa della revisione della legislazione nazionale in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2020 della durata delle concessioni in essere al 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge 194/2009) e la cui scadenza era fissata al 31 dicembre 2015.

Successivamente l'articolo 1, comma 547 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha esteso le previsioni dell'articolo 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009, come sopra modificato, alle concessioni aventi ad oggetto:

§  il demanio marittimo, per concessioni con finalità sportive;

§  il demanio lacuale e fluviale per concessioni con finalità turistico-ricreative e sportive;

§  i beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.

 

Per quanto riguarda i canoni, l'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legge n. 69 del 2013, ha previsto la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del pagamento dei canoni demaniali marittimi e l'articolo 1, commi 732 e 733, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) ha stabilito una procedura di definizione agevolata dei contenziosi pendenti alla data del 30 settembre 2013 in materia di canoni demaniali marittimi.

 

La norma prevedeva che la sospensione avesse effetto anche qualora i relativi importi fossero stati iscritti al ruolo esattoriale e fossero state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione. Conseguentemente sono stati sospesi anche i provvedimenti amministrativi relativi al mancato pagamento dei canoni, anche con riferimento all'eventuale sospensione, revoca o decadenza della concessione.

La definizione agevolata dei procedimenti giudiziari pendenti disposta dalla legge di Stabilità 2014 prevedeva: a) il versamento in un'unica soluzione di un importo pari al 30 per cento delle somme dovute o, in alternativa: b) il versamento fino a un massimo di nove rate annuali di un importo pari al 60 per cento, oltre agli interessi legali. La definizione del contenzioso ha sospeso i procedimenti in corso nell'ambito del contenzioso medesimo di rilascio ovvero di sospensione, revoca o decadenza della concessione demaniale marittima.

 

L'art. 12-bis del decreto-legge n. 66/2014 ha poi previsto che i canoni delle concessioni demaniali marittime dovuti a partire dall’anno 2014 siano versati entro la data del 15 settembre di ciascun anno, contestualmente all’intensificazione dei controlli da parte degli gli enti gestori sull’adempimento del pagamento ed il termine temporale previsto per il riordino complessivo della materia delle concessioni demaniali marittime era stato prorogato al 15 ottobre 2014.

Con decreto del 4 dicembre 2012, il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha disposto l'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, per l'anno 2013. I canoni sono stati aumentati del 2,85% rispetto al 2012, in relazione alla media degli indici ISTAT presi a base per il calcolo dell'incremento. L'aumento si applica alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2013. Con DM 9 dicembre 2014 è stato quindi disposto l’aggiornamento per l'anno 2015, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

 

Il D.L. n. 78 del 2015 (articolo 7, commi 9-septiesdecies–9-duodevicies) ha recentemente demandato alle Regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. Tale adempimento, che deve essere attuato entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2015, è propedeutico all'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, prorogate al 31 dicembre 2020  relativamente a quelle insistenti su beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.


 

Articolo 1, comma 485
(
Collegamenti marittimi di competenza della Regione Sardegna)

 


485. All'articolo 8, comma 13-septies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'attuazione del primo periodo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2016, le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate nel limite di 6,5 milioni di euro per assicurare i servizi di collegamento marittimo attualmente convenzionato con la regione anche tramite la prosecuzione del contratto con la marittima SAREMAR S.p.A.».


 

 

Il comma 485 dispone che, nelle more dell’espletamento della gara per l’assolvimento degli oneri di servizio pubblico nei collegamenti marittimi tra la Sardegna e le sue isole minori, e comunque non oltre il 30 giugno 2016, le risorse all’uopo già stanziate, possano essere utilizzate, nel limite di 6,5 milioni di euro, mediante la prosecuzione del contratto con la marittima SAREMAR (Sardegna regionale marittima).

 

Il comma 485 novella l’articolo 8, comma 13-septies, del decreto-legge 78/2015, il quale prevede che le risorse di cui al comma 16, lettera c), dell'articolo 19-ter del decreto-legge 135/2009 possano essere utilizzate, a copertura degli oneri annuali di servizio pubblico relativi a contratti di servizio affidati sulla base di una procedura di gara aperta e non discriminatoria, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie di settore e nei limiti di quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico come individuati dallo stesso contratto.

 

L’articolo 19-ter, comma 16, lettera c), del citato decreto-legge prevedeva l’assegnazione di 13.686.441 euro annui al finanziamento del contratto di servizio tra Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. e regione Sardegna.

L’assegnazione di tali risorse alla regione Sardegna, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 125/2010 cessava i suoi effetti, a far data dal 30 luglio 2012. Ciò in quanto l’erogazione delle risorse citate era subordinata al completamento del processo di privatizzazione della società Saremar. A tale proposito si ricorda che il Ministero dei Trasporti – Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne ha comunicato, con nota Prot. n. 12514 del 31.7.2012, di trovarsi nell’impossibilità di poter utilizzare i fondi stanziati a copertura dei costi relativi ai servizi svolti dalla Saremar S.p.A. Conseguentemente la regione Sardegna ha provveduto a garantire con risorse proprie, nelle more dell'espletamento della gara di cui al comma 1, e comunque con decorrenza dal 1° agosto 2012, il mantenimento dei livelli essenziali di servizio pubblico ivi previsti ed indispensabili ad assicurare la continuità territoriale marittima mediante affidamento alla Saremar S.p.a. di un apposito contratto di servizio pubblico.

Il 13 gennaio 2016, presso la IX Commissione della Camera dei deputati, si sono svolte interrogazioni sulla materia.


 

Articolo 1, comma 486
(Servizi aerei con la Sicilia)

 


486. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti, è attribuita alla Regione siciliana una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2016. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate in conformità alle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari.


 

 

Il comma 486 attribuisce alla Regione Sicilia 20 milioni € per il 2016 per i collegamenti aerei da e per la Sicilia, a favore del diritto alla mobilità insulare anche per i passeggeri non residenti. Le risorse vanno impiegate in osservanza delle disposizioni europee e nazionali sugli oneri di servizio pubblico infracomunitario.

 

Sulle rotte siciliane è in vigore il D.M. n. 5 del 15 gennaio 2014, pubblicato nella G.U.R.I. - Serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2014 che ha imposto oneri di servizio pubblico per le Rotte:

§  Pantelleria - Trapani e viceversa;

§  Pantelleria - Palermo e viceversa;

§  Lampedusa - Palermo e viceversa;

§  Lampedusa - Catania e viceversa.

I predetti collegamenti costituiscono un servizio d'interesse economico generale e le modalità di prestazione riguardano: frequenze, fasce orarie, tariffe, continuità del servizio.

Il Regolamento CE 1008/2008 contiene le disposizioni in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei intracomunitari, disciplinando il rilascio delle licenze ai vettori aerei comunitari, il diritto dei vettori aerei comunitari di prestare servizi aerei intracomunitari e la determinazione del prezzo dei servizi aerei intracomunitari. L’articolo 16 dispone che previa consultazione con gli altri Stati membri interessati e dopo aver informato la Commissione, gli aeroporti interessati e i vettori aerei operanti sulla rotta, uno Stato membro può imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all’interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall’aeroporto stesso. Tale onere è imposto esclusivamente nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima, cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale.

Articolo 1, comma 487
(Attività dell’Agenzia per lo svolgimento
dei Giochi olimpici Torino 2006)

 

487. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

 

 

Il comma 487 proroga al 31 dicembre 2016 il termine per lo svolgimento delle attività del Commissario liquidatore dell’Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici Torino 2006 previsto dall’articolo 10, comma 1, D.L. 192/2014.

 

Il comma 1 dell’articolo 10 citato aveva già prorogato ulteriormente (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine ultimo per lo svolgimento delle attività del Commissario liquidatore dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006.

A tal fine, aveva novellato l’articolo 2, comma 5-octies, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011) che aveva a sua volta prorogato l'attività del Commissario liquidatore dell’Agenzia fino alla completa definizione delle attività residue affidate allo stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

L’articolo 3, comma 25, della L. 244/2007 (finanziaria 2008) ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le residue attività dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 dovevano essere svolte, entro il termine di tre anni – dunque, entro il 1° gennaio 2011 – da un Commissario liquidatore, nominato con D.P.C.M., sentito il MEF.

In attuazione di tale disposizione, con D.P.C.M. del 1° febbraio 2008 , è stato nominato Commissario liquidatore dell’Agenzia l’Ing. Domenico Arcidiacono. Con il medesimo decreto sono stati precisati i compiti del Commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell’Agenzia.

L’incarico del Commissario liquidatore è stato poi prorogato con D.P.C.M. del 21 aprile 2011 , a seguito della proroga disposta dall’articolo 2, comma 5-octies , del D.L. 225/2010.


 

Articolo 1, comma 488
(Proroga della contabilità speciale per l'alluvione
in Veneto del 2010)

 


488. La durata della contabilità speciale n. 5458 di cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013, come prorogata dal comma 364 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2016, anche al fine di attuare interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico, cui provvede, d'intesa con il titolare della contabilità speciale n. 5458, a valere sulle risorse disponibili della medesima contabilità, il commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.


 

 

Il comma 488 proroga al 31 dicembre 2016 la durata della contabilità speciale relativa alla gestione della situazione di emergenza inerente gli eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto nei mesi di ottobre-novembre 2010 (contabilità n. 5458, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013), anche al fine di attuare gli interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico a cui provvede il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014. Si prevede, inoltre, che il predetto Commissario straordinario provveda d’intesa con il titolare della contabilità speciale n. 5458 operante presso la Regione Veneto – Dirigente dell’unità di Progetto Sicurezza e Qualità.

L'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. decreto-legge competitività) prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge medesimo (25 giugno 2014), i Presidenti delle Regioni, nei territori di loro competenza, subentrano nelle funzioni degli esistenti Commissari straordinari delegati e nella titolarità delle relative contabilità speciali, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi, individuati negli specifici accordi di programma sottoscritti tra le Regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), per la mitigazione del rischio idrogeologico.

 

La contabilità speciale n. 5458 era stata prorogata dal comma 364 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014). Tale comma proroga di 24 mesi  (quindi fino al 2 febbraio 2016, v. infra) la durata della contabilità speciale relativa alla gestione della situazione di emergenza inerente gli eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto nei mesi di ottobre-novembre 2010. Dispone altresì che il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità della Regione Veneto - responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della citata ordinanza - è tenuto a presentare il rendiconto semestrale delle risorse di cui alla predetta contabilità al Dipartimento della Protezione Civile.

 

Si ricorda che, in seguito agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni  dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, con il D.P.C.M. 5 novembre 2010 è stato dichiarato lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 30 novembre 2012 dal D.P.C.M. 2 novembre 2011. In attuazione dell’art. 5, comma 4-ter, della legge n. 225 del 1992 (che impone al Capo del Dipartimento della protezione civile di emanare, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine dello stato di emergenza, un’apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza) è stata emanata l'ordinanza  n. 43 del 2013. L’art. 1, comma 1, dell’ordinanza n. 43 ha individuato la Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali in questione. Per le citate finalità il successivo comma 2 ha individuato il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità presso la Regione Veneto, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di  adozione della presente ordinanza.

Al fine di consentire l'espletamento delle suddette iniziative, il comma 5 del medesimo articolo ha disposto che il citato Dirigente provvede, fino al completamento degli interventi previsti e delle procedure amministrativo -contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5458, che viene allo stesso intestata per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza n. 43, vale a dire fino al 2 febbraio 2014 (dato che l’ordinanza è stata pubblicata nella G.U. 2 febbraio 2013, n. 28).


 

Articolo 1, comma 489
(
Rifinanziamento fondo per la produzione bieticolo-saccarifera)

 


489. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro per l'anno 2017, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.


 

 

Il comma 489 rifinanzia il fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia, per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa dell'Unione europea.

Si tratta di un fondo costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Il rifinanziamento vale per gli anni 2016 e 2017, con importi diversi. Per il 2016, è di 1 milione di euro; per il 2017, di 4 milioni di euro. Ai corrispondenti oneri si provvede utilizzando il fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d) del decreto-legge 66/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 89/2014.

 

Si ricorda che l'articolo 49 del decreto-legge 66/2014 concerne il riaccertamento dei residui passivi nonché della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013. In particolare, la lettera d) del comma 2 di tale articolo riguarda i residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali e stabilisce che, con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati.


 

Articolo 1, comma 490
(Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)

 


490. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura vigente, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 gennaio 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2016.


 

 

Il comma 490 proroga fino al 31 dicembre 2016 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015 (adottato con D.M. 31 gennaio 2013), contenente gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali.


 

Articolo 1, comma 491
(Reparti operativi della Marina Militare)

 


491. Al fine di provvedere al miglioramento delle condizioni di sicurezza, in particolare sanitarie, per le specifiche esigenze dei reparti operativi del Raggruppamento subacquei e incursori «Teseo Tesei» (COMSUBIN) della Marina militare, posto alle dipendenze del Comando interforze operazioni forze speciali - CO.F.S. dello Stato maggiore della Difesa, è autorizzata una spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2016.


 

 

Il comma 491, autorizza la spesa di un milione di euro per l'anno 2016, al fine di provvedere al miglioramento delle condizioni di sicurezza - con particolare riguardo alle condizioni sanitarie dei reparti operativi del Raggruppamento subacquei e incursori "Teseo Tesei" (COMSUBIN) del Ministero della difesa - Marina militare.

 

La relazione tecnica specifica che la medesima è volta “a finanziare attività acquisitive, rinnovamento delle dotazioni ed interventi di ammodernamento per migliorare ed incrementare le condizioni di sicurezza del personale dei Reparti Operativi del Raggruppamento Subacquei e Incursori “Teseo Tesei” (COMSUBIN), con riferimento anche alle strumentazioni sanitarie ed in particolare a quelle afferenti la fisiopatologia subacquea”.

 

Il Comando Subacquei ed Incursori (conosciuto anche con l'acronimo di COMSUBIN), il cui nome ufficiale è Raggruppamento Subacquei ed Incursori "Teseo Tesei", è il Raggruppamento della Marina Militare incaricato anche di svolgere le operazioni di guerra non convenzionale in ambiente acquatico.

La sede del raggruppamento è situata al Varignano. Il COMSUBIN è composto dal Gruppo Operativo Subacquei GOS e dal Gruppo Operativo Incursori. Il G.O.I. assieme al 9° Reggimento "Col Moschin" dell'Esercito, al "GIS" dei Carabinieri ed al 17° Stormo Incursori dell'Aeronautica Militare costituiscono le forze speciali delle Forze Armate italiane (FFAA) dipendenti dal Ministero della Difesa.


 

Articolo 1, comma 492
(Rimborso dei crediti spettanti ai gestori
degli impianti “nuovi entranti”)

 


492. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste è riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino a concorrenza dei crediti previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 72 del 2010. A seguito del completamento dei rimborsi di tali crediti la quota di detti proventi è riassegnata, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni».


 

 

Il comma 492 sostituisce il comma 5 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 (norme di attuazione della direttiva 2009/29/CE, per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra), che in particolare disciplina l’assegnazione della quota del 50% dei proventi derivanti dalle aste CO2 per il rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti cosiddetti “nuovi entranti”.

Il nuovo comma 5 dell’articolo 19 prevede la riassegnazione del 50% dei proventi derivanti dalle suddette aste, attraverso i decreti di ripartizione previsti dal comma 3 del medesimo articolo 19, ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Tali proventi vengono destinati al rimborso, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n.72 del 2010, dei crediti, previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del medesimo decreto, spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti”, che a causa dell'esaurimento della riserva di quote "nuovi entranti" non hanno beneficiato di  assegnazione a titolo gratuito di quote di anidride carbonica (CO2) per il periodo 2008-2012.

La procedura di riassegnazione dei suddetti proventi è prevista fino al completo rimborso dei crediti.

Solo a seguito del completo rimborso di tali crediti, la quota del 50% verrà riassegnata al Fondo ammortamento titoli di Stato, ai sensi dell’articolo 25, comma 1 del D.L. n. 201 del 2011.

Il previgente comma 5 dell’articolo 19 del D.Lgs. 30/2013 prevedeva in particolare che i crediti spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti" venissero liquidati entro il 2015 e che, a partire dal 2016, la medesima quota venisse riassegnata al Fondo ammortamento titoli di Stato.

In merito alla disciplina sulla ripartizione dei proventi delle aste CO2, si segnala l’intervento contenuto nel comma 838 della legge in esame commentato nella relativa scheda del presente dossier.


 

Articolo 1, comma 493
(Marina Militare di Taranto strutture di pulizia)

 

493. Al fine di mantenere l'efficienza delle strutture della Marina militare di Taranto è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, da destinare ai servizi di pulizia e manovalanza.

 

 

Il comma 493, autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018 da destinare ai servizi di pulizia e di manovalanza delle strutture della Marina militare di Taranto. A tal fine si dispone una riduzione di pari importo del fondo di cui al comma 638 del medesimo disegno di legge di stabilità, concernente il “Fondo per interventi strutturali di politica economica” istituito ai sensi del comma 5 dell’articolo 10 del D.L. n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 


 

Articolo 1, commi 494-499, 501-510
(Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata)

 


494. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma».

495. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 449, dopo le parole: «le istituzioni universitarie,» sono inserite le seguenti: «nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,»;

b) al comma 450, dopo le parole: «delle istituzioni universitarie,» sono inserite le seguenti: «nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,».

496. All'articolo 2, comma 573, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25,» sono sostituite dalle seguenti: «, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33,».

497. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 225, primo periodo, le parole: «le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25» sono sostituite dalle seguenti: «le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33» e, al secondo periodo, le parole: «medesime amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «medesime stazioni appaltanti»;

b) al comma 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip SpA».

498. Le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 26, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, utilizzano i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

499. All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3»;

b) al comma 3, le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata»;

c) al comma 3, le parole: «l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità nazionale anticorruzione»;

d) al comma 3, dopo le parole: «gli enti regionali,» sono inserite le seguenti: «gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,»;

e) al comma 3, le parole: «di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione».

501. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,»;

b)  le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.

502. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Dal 1° luglio 2007,» sono soppresse;

b) al primo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 euro e»;

c) al secondo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi di importo» sono inserite le seguenti: «pari o superiore a 1.000 euro e».

503. All'articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «per l'acquisto di beni e servizi» sono aggiunte le seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 euro».

504. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione».

505. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi. La disposizione del precedente periodo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro.

506. Il versamento al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato previsto per i risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento alle società è da intendersi come versamento da effettuare in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge. Ai fini di cui al precedente periodo, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista deliberano, in presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore qualora l'utile distribuibile non risulti capiente.

507. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

508. Nei casi di indisponibilità della convenzione stipulata da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la predetta Autorità, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, individua, con proprio provvedimento, le modalità per l'elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip SpA. I prezzi forniti dall'Autorità ai sensi del periodo precedente costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall'Autorità medesima.

509. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole da: «nelle more del perfezionamento» fino a: «la predetta Autorità,» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità nazionale anticorruzione,».

510. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.


 

 

I commi da 494 a 499 e da 501 a 510 dell’articolo 1, modificati nel corso dell’esame parlamentare, contengono numerose disposizioni che intervengono sulla normativa riguardante la centralizzazione degli acquisti pubblici. Tali interventi sono principalmente finalizzati a rafforzare il ricorso alle convenzioni attraverso differenti modalità, come la limitazione delle deroghe all’obbligo di approvvigionarsi tramite le convenzioni, che vengono disapplicate per il triennio 2017-2019, e alle quali viene comunque imposto un limite minimo di prezzo (comma 494). Tale limite deve essere inferiore di almeno il 10% rispetto ai corrispettivi risultanti dalle convenzioni ed accordi quadro e, per talune categorie merceologiche, durante l’esame parlamentare è stato fissato inferiore ad almeno il 3%.

Viene anche esteso l’ambito dei soggetti obbligati a forme di acquisto centralizzato, con riguardo agli enti di previdenza e alle agenzie fiscali (comma 498), a tutte le stazioni appaltanti (commi 496-498) ed agli enti locali, precisandosi altresì gli ambiti territoriali entro i quali possono operare i soggetti aggregatori (comma 499). L’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso anche ai lavori manutentivi (comma 504).

La norma punta inoltre ad incrementare l’utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni per gli acquisti pubblici (commi 498, 507, 508). Il mancato ricorso agli strumenti Consip è infine disincentivato introducendo l’obbligo di motivazione nel caso di acquisti autonomi (comma 510).

Altre modifiche sono motivate da un’esigenza di semplificazione, mirando a garantire celerità e tempestività per i piccoli acquisti (commi 501, 502 e 503), oppure di trasparenza (comma 505, i cui contenuti sono stati estesi durante l’esame parlamentare).

Il comma 506 interviene in relazione al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato previsto per i risparmi conseguiti a seguito dell’applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il comma 509 provvede a sostituire nell’articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 66/2014 la soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con l’ANAC.

 

La relazione tecnica stima che dalla razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi derivino risparmi complessivi pari a 216,4 milioni di euro per il 2016, 697,3 milioni per il 2017 e 697,5 milioni a decorrere dal 2018.

 

La centralizzazione degli acquisti di beni e servizi

 

La centralizzazione degli acquisti di beni e servizi si realizza, in Italia, sotto quattro diverse forme:

§  le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza), con cui la Consip svolge una gara volta ad individuare un operatore economico, che si obbliga a stipulare contratti con tutte le PA che glielo richiederanno, per determinati beni e servizi. Questa modalità separa la procedura di gara dall’affidamento degli appalti. L’operatore economico che vince la gara non si aggiudica gli appalti, che verranno invece stipulati con le singole amministrazioni. Le convenzioni Consip sono state introdotte nel nostro ordinamento con l’articolo 26 della legge 488/1999, che prevede la facoltà per le PA di scegliere se ricorrere alle convenzioni, oppure svolgere gare autonome utilizzando i parametri prezzo-qualità delle stesse come limiti massimi;

§  il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), per gli acquisti “sotto soglia”, regolato dall’articolo 328 del DPR 207/2010. Il MEPA si fonda su un bando centralizzato pubblicato da Consip per categorie e specifici beni e servizi. Gli operatori economici possono pubblicare i relativi prezzi indicativi, sui quali le PA possono procedere ad acquisti diretti o a richieste di rilanci competitivi. La normativa impone, per gli acquisti “sotto soglia”, il ricorso al MEPA ogni volta che sia pubblicato il bando di abilitazione per l’acquisto da effettuare;

§  i sistemi telematici di acquisto delle regioni, che sono semplicemente uno strumento che consente di svolgere le tradizionali procedure di scelta del contraente secondo modalità telematiche e non cartacee. Essi conseguono importanti risultati in termini di trasparenza ed efficienza;

§  la stazione unica appaltante (SUA), la Centrale unica di Committenza (CUC) e i soggetti aggregatori. In questo modello organizzativo di centralizzazione le singole stazioni appaltanti affidano ad un soggetto centralizzato il compito di svolgere la gara fino alla fase dell’aggiudicazione definitiva. Si tratta di un modello utile per gare di particolare complessità.

 

Le Amministrazioni statali sono obbligate ad approvvigionarsi facendo ricorso alle convenzioni della Consip, per qualunque categoria merceologica, ove tali convenzioni siano disponibili. (articolo 1, comma 449, della legge n. 296/2006).

Limitatamente a particolari categorie merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), tale obbligo è esteso a tutte le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della PA (come individuate dall’elenco ISTAT, come da ultimo aggiornato sulla GU 30 settembre 2015, n. 227) .

In tal caso, esse sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti indicati dalla normativa, vale a dire “le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ….ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati” (articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95).

Per acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, aventi ad oggetto una qualunque categoria merceologica, le Amministrazioni dello Stato, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi facendo ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006);

In subordine, qualora non sia disponibile alcuno degli strumenti di cui sopra, le Amministrazioni dello Stato hanno la facoltà di avvalersi degli Accordi quadro conclusi dalla Consip (articolo 2, comma 225, legge n. 191/2009), o di Sistemi dinamici di acquisizione, oppure di provvedere all’approvvigionamento espletando autonome procedure di evidenza pubblica. Gli accordi quadro e i sistemi dinamici di acquisizione sono rispettivamente disciplinati dagli articoli 59 e 60 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006.

 

In particolare, il comma 494 modifica l’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 95/2012, nella parte in cui prevede la deroga all’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni e per le società inserite nel conto economico consolidato della PA (come da elenco ISTAT) di approvvigionarsi attraverso convenzioni per un elenco definito di categorie merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per il riscaldamento, telefonia). La normativa vigente prevede la possibilità di effettuare acquisti autonomi (tramite altre centrali di committenza o procedure ad evidenza pubblica) a prezzi inferiori di quelli delle convenzioni, purché i contratti siano sottoposti a condizione risolutiva in tal senso. Il comma 494 limita tale possibilità di approvvigionarsi al di fuori delle convenzioni, in quanto richiede che il prezzo sia inferiore rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro Consip:

§  almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche “telefonia fissa e telefonia mobile”,

§  almeno del 3 per cento per le categorie merceologiche “carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per riscaldamento”.

Viene mantenuto l’obbligo della condizione risolutiva per i contratti, con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. Tale vantaggio economico, però, deve essere in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.

La norma, inoltre, richiede la trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di tutti i contratti stipulati avvalendosi della possibilità di effettuare acquisti in autonomia.

Si ricorda che il decreto-legge n. 90/2014 ha soppresso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e trasferito le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Un’ulteriore novità consiste nell’individuazione di un periodo sperimentale di tre anni (dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019) in cui non si applica la deroga che prevede la possibilità di effettuare acquisti autonomi. In tal modo, si cerca di rafforzare il sistema di obbligo di acquisizione centralizzata.

Per un periodo circoscritto, dunque, vengono disapplicate le previsioni che consentono la cosiddetta “outside option”, cioè la possibilità per le amministrazioni di svincolarsi dalle convenzioni qualora riescano ad ottenere condizioni economiche migliori. Ciò in base alla considerazione, precisata nella relazione illustrativa, che se questa opzione, da un lato, consente ad un insieme di amministrazioni di ottenere prezzi più bassi rispetto alle stesse convenzioni, dall’altro può ridurre il grado di competizione in gara e quindi creare uno svantaggio per tutte le amministrazioni aderenti alle convenzioni.

 

Il comma 495 estende agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e alle agenzie fiscali (agenzia delle entrate, agenzia delle dogane e dei monopoli, agenzia del demanio) gli obblighi di acquisto centralizzato tramite le convenzioni Consip e, per gli acquisti sotto soglia, tramite il Mercato elettronico della PA. Tali obblighi sono previsti dai commi 449 e 450 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).

Gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le agenzie fiscali vengono quindi inclusi (lettera a)) tra le amministrazioni per le quali vige l’obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro ai sensi del predetto comma 449 (tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie).

Per gli acquisti al di sotto della soglia di rilevanza europea (cd. “sotto soglia”), gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le agenzie fiscali hanno l’obbligo (lettera b)), già vigente ai sensi del predetto comma 450 per le PA statali centrali e periferiche, di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

 

Si ricorda che, secondo il regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 207/2010, articolo 328, comma 1), il mercato elettronico della pubblica amministrazione è realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.. Si tratta dunque di un mercato digitale, in cui le Amministrazioni abilitate possono acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria (134 mila euro per le PA centrali e 207 mila euro per le altre), i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema. Consip definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l’abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l’aggiornamento dei cataloghi.

 

In relazione alla soglia di rilevanza europea, si ricorda che i valori di 134 mila euro per le PA centrali e 207 mila euro per le altre derivano dall’applicazione dell’articolo 28 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) e del regolamento comunitario n. 1336/2013.

 

Si segnala, inoltre, che il successivo comma 502 interviene nuovamente sul comma 450, eliminandone la decorrenza dal luglio 2007 e ponendo un limite minimo di 1.000 euro per l’importo dei beni e servizi da acquistare per i quali vige l’obbligo del ricorso al MEPA. Per importi inferiori ai 1.000 euro, quindi, le amministrazioni potranno svincolarsi dall’obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisti autonomi.

 

I commi da 496 a 498 puntano ad ampliare la facoltà di aderire alle convenzioni Consip o agli accordi-quadro, nonché l’obbligo di utilizzare i parametri prezzo-qualità.

 

In particolare, il comma 496 modifica la norma della legge finanziaria per il 2008 (articolo 2, comma 573, legge n. 244/2007) estendendo a tutte le stazioni appaltanti (così come definite dall’art. 3, comma 33, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006) la facoltà, attualmente prevista per le sole amministrazioni aggiudicatrici, di ricorrere per l’acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip Spa, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza.

 

Analogamente, il comma 497 interviene sul comma 225 dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2010, che riguarda gli accordi-quadro conclusi da Consip, a cui tutte le amministrazioni pubbliche e le amministrazioni aggiudicatrici possono fare ricorso per l’acquisto di beni e servizi.

Anche qui l’ambito soggettivo viene identificato nella definizione di «stazione appaltante» data dal Codice dei contratti pubblici.

Il comma in esame provvede altresì ad integrare il citato comma 225 al fine di ribadire che resta comunque fermo quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip.

 

Si ricorda, in proposito, che il comma 25 dell’art. 3 del Codice dei contratti pubblici definisce «amministrazioni aggiudicatrici» le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

Ai sensi del successivo comma 33, invece, l'espressione «stazione appaltante» comprende, oltre alle amministrazioni aggiudicatrici, anche gli altri soggetti indicati dall’art. 32.

Il comma 1 di tale articolo elenca una serie di contratti che, se di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e se stipulati dai soggetti indicati, sono assoggettati alle norme del D.Lgs. 163/2006 (non a tutte, in verità, ma a quelle indicate nel comma medesimo). Tra i contratti contemplati dal comma in questione, oltre a quelli affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici, rientrano:

§  appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;

§  lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Il richiamo dell’art. 113 sembra far riferimento alle disposizioni del comma 4, in base alle quali, qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica.

Il riferimento all’art. 113-bis sembra invece riferirsi al comma 1, secondo cui i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a istituzioni; aziende speciali, anche consortili; società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Gli artt. 115 e 116 riguardano invece la trasformazione delle aziende speciali in società per azioni e le società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali.

 

Il comma 498 impone l’utilizzo dei parametri di prezzo-qualità delle convenzioni Consip a tutte le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico, con l’eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.

 

Nel fare riferimento agli organismi di diritto pubblico la norma in esame richiama la definizione recata dal comma 26 dell’art. 3 del Codice dei contratti pubblici, secondo cui è «organismo di diritto pubblico» qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

§  istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

§  dotato di personalità giuridica;

§  la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

 

Il comma 499 apporta alcune modifiche all’articolo 9, comma 2 e comma 3 del decreto-legge n. 66/2014, relativo all’individuazione delle categorie di beni e servizi e delle soglie oltre le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, le regioni e gli enti regionali nonché gli enti del SSN ricorrono obbligatoriamente alla Consip o agli altri soggetti aggregatori.

 

In particolare, la lettera a), introdotta durante l’esame parlamentare, integra il comma 2 per autorizzare i soggetti aggregatori che non fanno parte dell’elenco dei soggetti aggregatori tenuto dall’ANAC a stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni Consip. Per tali soggetti aggregatori, l’ambito territoriale di competenza coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie di beni e per le soglie individuate dal DPCM che elenca per cui scatta l’obbligo di rivolgersi alla Consip o agli altri soggetti aggregatori (comma 3 del decreto-legge n. 66/2014).

Le lettere successive, che fanno parte dell’impianto originario della legge di stabilità, modificano il comma 3 del citato D.L. n. 66/2014.

Le lettere c) e e) sostituiscono il riferimento della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) .

Decisamente di maggiore rilievo è la modifica apportata dalla lettera d), che inserisce gli enti locali (i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni) tra i soggetti che, oltre determinate soglie e per definite categorie di beni e servizi, si rivolgono obbligatoriamente a soggetti aggregatori. In tal modo, secondo la relazione illustrativa, vengono allineati gli enti locali rispetto agli obblighi previsti per le altre amministrazioni dal D.L. 66/2014.

Conseguentemente, la lettera b) prevede che, sul decreto relativo all’individuazione delle categorie di beni e servizi e delle soglie oltre le quali scatta l’obbligo di rivolgersi alla Consip o agli altri soggetti aggregatori, sia acquisita l’intesa non più con la Conferenza Stato-Regioni (come prevede il testo attualmente vigente), bensì con la Conferenza unificata, ove, lo si ricorda, trovano rappresentanza anche gli enti locali.

 

Nell’ambito della disciplina volta a rafforzare l’acquisizione centralizzata, i commi da 501 a 503 sembrano più specificamente mirati a soddisfare un’esigenza di semplificazione e tempestività delle procedure di acquisto.

In particolare, il comma 501 punta a velocizzare gli acquisti al di sotto di una certa soglia anche per i piccoli comuni. A tal fine, modifica l’articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, che autorizza i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti a procedere autonomamente per gli acquisti di valore inferiore a 40.000 euro. La norma estende tale franchigia a tutti i comuni, e dunque anche a quelli con meno di 10.000 abitanti, ferme restando le norme che lasciano la facoltà di aderire alle convenzioni (articolo 26, comma 3, legge 488/1999), che richiedono di utilizzare il MEPA per acquisti “sotto soglia” (articolo 1, comma 450, legge 296/2006) superiori a 1.000 euro (in relazione alle modifiche apportate dal comma 8 dell’articolo in esame), e che obbligano al ricorso a soggetti aggregatori oltre certe soglie e per determinate categorie di beni (articolo 9, comma 3, D.L. 66/2014).

Si ricorda che la legge che delega il Governo all’attuazione delle direttive europee in materia di appalti pubblici e concessioni e al riordino della relativa normativa (approvata definitivamente dal Senato, in attesa di pubblicazione, A.S. 1678-B) reca, tra i principi e i criteri direttivi, la lettera dd), che fa salvo, tra l’altro, l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, a livello di unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente.

Anche il comma 502 punta a rendere più rapide le procedure per gli acquisti di importo inferiore, ponendo un limite minimo di 1.000 euro per l’importo dei beni e servizi da acquistare per i quali vige l’obbligo del ricorso al MEPA, come già anticipato nel commento al comma 495. Per importi inferiori ai 1.000 euro, quindi, le amministrazioni potranno svincolarsi dall’obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisti autonomi.

La medesima esigenza di speditezza in relazione agli acquisti di piccolo importo si rinviene nella ratio del comma 503, che riguarda gli acquisti degli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

La normativa vigente (articolo 15, comma 13, lettera d) del D.L. n. 95/2012) dispone che essi utilizzino, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento. Il comma 503 in esame limita tale obbligo agli acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro, introducendo di fatto una franchigia per gli acquisti di basso importo.

 

Il comma 504 è volto a consentire l’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati anche con riferimento alle attività di manutenzione.

La norma integra l’articolo 4, comma 3-ter, del D.L. n. 95/2012, il quale pone in capo alla Consip le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement. Il comma 504 estende l’oggetto degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip anche alle attività di manutenzione. Si fanno salve le norme relative al ruolo dell'Agenzia del demanio negli interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà dello Stato o in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato recate dall’articolo 12, commi 2-10, del D.L. 98/2011.

Il comma 505 riguarda gli acquisti di beni e servizi di importo stimato superiore a un milione di euro, per i quali si ravvede una particolare esigenza di trasparenza. Per tali acquisti viene imposta alle amministrazioni pubbliche l’approvazione, entro il mese di ottobre di ciascun anno, di un programma biennale e con aggiornamenti annuali.

La relazione illustrativa al testo originario del ddl di stabilità stima (su dati ANAC) che tale soglia limiti l’obbligo di programmazione a circa il 10 per cento delle procedure, ma l’80 per cento della spesa per beni e servizi.

In relazione al contenuto, la norma richiede che:

§  il programma biennale indichi le prestazioni oggetto dell’acquisto, la quantità, il numero di riferimento della nomenclatura, le tempistiche;

§  l’aggiornamento annuale indichi le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l’anno di riferimento.

Entrambi i documenti devono essere comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, e pubblicati sul profilo del committente dell’amministrazione e sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione. Devono essere trasmessi anche al Tavolo Tecnico dei Soggetti aggregatori, che utilizza tali informazioni per i propri compiti istituzionali.

Si ricorda che il Tavolo Tecnico dei Soggetti aggregatori (previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014) è stato istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014.

Il Tavolo tecnico, nell'ambito delle attività di razionalizzazione della spesa per beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, svolge, fra l’altro, attività di raccolta dei dati relativi alla previsione dei fabbisogni di acquisto di beni e di servizi delle amministrazioni; pianificazione e armonizzazione dei piani delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori; monitoraggio delle attività e dei risultati dell'aggregazione e centralizzazione degli acquisti; supporto tecnico ai programmi di razionalizzazione della spesa per beni e servizi dei soggetti aggregatori.

La violazione di tali obblighi:

§  è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell’attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance;

§  comporta l’esclusione dai finanziamenti da parte di pubbliche amministrazioni per le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti.

Sono comunque fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.

Inoltre, tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e dei suoi aggiornamenti sono comunicati e pubblicati con le stesse modalità; ciò vale anche per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle PA di beni e servizi di importo unitario superiore ad un milione di euro.

Viene infine mantenuto fermo, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro, quanto previsto dall’articolo 271 del regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. n. 207/2010), che prevede la facoltà per ciascuna amministrazione aggiudicatrice di approvare un programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo.

 

Il comma 506 interviene in relazione al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato previsto per i risparmi conseguiti a seguito dell’applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Con riferimento agli enti del conto economico che assumono veste societaria, il comma in esame precisa che il versamento in questione è da intendersi come da effettuarsi in sede di distribuzione del dividendo, qualora nel corso dell’esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell’utile distribuibile ai sensi di legge.

A tal fine, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri dell’azionista deliberano, in presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella relazione sulla gestione, ovvero per un importo inferiore qualora l’utile distribuibile non risulti capiente.

La relazione illustrativa evidenzia che in tal modo viene limitato il versamento dei risparmi nei casi in cui non ci sia l’utile, o lo stesso non sia capiente, evitando così alle società esposizioni finanziarie aventi natura onerosa.

 

Il comma 507 rinvia ad un decreto del MEF, sentita l’Autorità nazionale anticorruzione, la definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip. Il decreto dovrà tenere conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione e degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica.

Dopo l’attivazione di tali convenzioni, dovranno essere pubblicati sul sito del MEF e sul portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La relazione illustrativa spiega che tale previsione dovrebbe limitare il fenomeno per cui le amministrazioni spesso rilevano diversità tra i beni e servizi in convenzione e quelli di interesse, e quindi rafforzare l’obbligo di adesione ovvero del rispetto dei parametri prezzo-qualità.

 

Il comma 508 riguarda i casi in cui non sia disponibile la convenzione stipulata da Consip né i prezzi di riferimento forniti dall’Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi l’ANAC, sentito il MEF, individua, con proprio provvedimento, le modalità per adeguare i prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip. I prezzi così determinati costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dalla stessa ANAC.

 

Secondo la normativa vigente, nei casi in cui non sia presente una convenzione stipulata da Consip, i prezzi di riferimento pubblicati dall’(ex) AVCP (oggi ANAC) sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione. Si ricorda infatti che, ai sensi dell’articolo 9, comma 7, del D.L. 66/2014, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (e dunque ora l’ANAC, come sostituito dal successivo comma 15) fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. Tali prezzi di riferimento sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata dalla Consip. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

 

Il comma 509 provvede a sostituire nel citato articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 66/2014 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con l’ANAC, per le ragioni esposte al comma 495.

 

Il comma 510, infine, richiede alle amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip di ottenere un’autorizzazione specificamente motivata da parte dell’organo di vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei Conti nel caso esse debbano procedere ad acquisti autonomi in quanto il bene o il servizio oggetto di convenzione non è idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.


 

Articolo 1, comma 500
(Contributi dei comuni alla locazione Caserme delle forze dell’ordine ospitate presso proprietà private)

 


500. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per le caserme delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'Agenzia delle entrate».


 

 

Il comma 500 dell’articolo 1 attribuisce ai comuni, appartenenti al territorio di competenza delle caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, la facoltà di contribuire al pagamento del relativo canone di locazione e introduce a tal fine un comma aggiuntivo, il 4-bis, dopo il comma 4 dell’articolo 3, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

 

L'articolo 3, del richiamato decreto-legge n. 95 del 2012 reca disposizioni volte a razionalizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali, nonché a contenere la spesa per locazioni passive. Nell’ambito di tali disposizioni, per i contratti di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni, è prevista la riduzione del 15 per cento del canone e la sospensione per un triennio degli adeguamenti Istat. È introdotto, inoltre, un parametro di riferimento per gli spazi ad uso ufficio e addetti a cui le pubbliche amministrazioni devono adeguarsi. Sono previste norme finalizzate a ridurre le locazioni passive, favorendo l’utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche di immobili di regioni ed enti locali a titolo gratuito, in condizione di reciprocità, e di enti pubblici non territoriali a canoni agevolati.



[1]     Si ricorda che l’articolo 21, comma 1, del D.L. n. 201/2011 ha soppresso, dal 1° gennaio 2012, l’INPDAP e l’ENPALS, con conseguente trasferimento delle funzioni all’INPS.

[2]     Si ricorda che l'articolo 243-bis del TUEL consente ai comuni e alle province per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario di ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. L’istituto giuridico del dissesto finanziario degli enti locali, di cui agli artt. 246 e seguenti del TUEL, che qui non si dettaglia, si ha se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte (titolo VIII della parte II del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con il D.Lgs. n. 267/2000).

[3]     Si ricorda che il Fondo di solidarietà comunale è disciplinato dall’articolo 1, commi 380-380-quinquies, della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) - come integrati dall’articolo 1, comma 703, della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147/2013) - che ha istituito il Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 1365), in ragione della nuova disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), introdotta con la legge medesima.

[4]     Sulla quantificazione del Fondo di solidarietà comunale per il 2016 incide anche il comma 763 del provvedimento in esame, che autorizza un contributo in favore del comune di Campione d’Italia di 9 milioni per il 2016, la cui copertura finanziaria è posta a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Si evidenzia che la dotazione di bilancio per il 2016 è inferiore rispetto a quanto previsto dal comma 380-ter della legge n. 228/2012 (6.547,1 milioni +3.767,45 milioni -1.949,1 milioni), in quanto sul Fondo di solidarietà comunale viene, inoltre, annualmente contabilizzato il contributo alla finanza pubblica richiesto ai comuni dalla legislazione vigente, in particolare, dall’articolo 47, comma 8, del D.L. n. 66/2014 (riduzione del fondo di 563,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018) e dall’art. 1, comma 435, legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014), che ha disposto la riduzione di 1.200 milioni a decorrere dall’anno 2015. Ulteriori disposizioni vigenti incidono sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale, quali, tra l’altro, il D.L. n. 4/2015 (riduzione di circa 268 milioni, in conseguenza della revisione della disciplina IMU sui terreni agricoli montani determinata dal decreto-legge), l’art. 50, co. 9-bis del D.L. n. 66/2014 (trasferimento di 60 milioni al Fondo ordinario enti locali - cap. 1316/Interno – delle risorse stanziate in favore delle unioni di comuni), riduzione di oltre 170 milioni, in conseguenza della revisione del gettito IMU 2014 degli immobili categoria D.

[5]     Si ricorda che l’originaria formulazione del comma 731 della legge di stabilità 2014 attribuiva ai comuni un contributo di 500 milioni di euro, finalizzandolo alla previsione, da parte dei medesimi enti, di detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale (che non erano più previste ex lege ma lasciate all’autonomia dei singoli comuni). Con le modifiche del decreto-legge n. 16 del 2014 – che ha attribuito ai comuni, per l’anno 2014, la possibilità di elevare l'aliquota massima TASI, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille - l’importo del contributo per il 2014 è stato innalzato a 625 milioni ed è stata eliminata la specifica finalizzazione delle risorse al finanziamento di detrazioni. Anche per il 2015, l’articolo 1, comma 679 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) ha confermato il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille); è stata inoltre confermata, per il medesimo anno 2015, la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, alle richiamate condizioni.

[6]     Il Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti certi, liquidi ed esigibili, si rammenta, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dall’articolo 1, comma 10, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, al fine di assicurare alle regioni e agli enti locali la liquidità necessaria ai suddetti pagamenti di debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012, con obbligo di restituzione. Il Fondo è ripartito in tre Sezioni, destinate, rispettivamente, al pagamento dei debiti degli enti locali, delle regioni (debiti non sanitari) e degli enti del Servizio Sanitario nazionale.

[7]     Di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, uno designato dall'Istituto nazionale di statistica e tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste, e uno designato dalle regioni.

[8]     Istituita dall’articolo 5 della legge n.42 del 2009.

[9]     Si tratta dell’organismo previsto dal primo comma dell’articolo 8, in cui si dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. La conferenza unificata convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno

[10]    Di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n.281/1997

[11]    http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253178/253178_1583347_113_2.pdf

[12]    Il comma specifica che per il settore ittico (pesca ed acquacoltura) si fa riferimento al Regolamento UE n.1379/2013:
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1379.

[13]    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32014R0651; In particolare il punto 49 definisce come investimento inziale un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; costituisce altresì investimento iniziale l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore.  il punto 50 definisce poi l’investimento iniziale a favore di una nuova attività economica.

[14]    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.249.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2014:249:TOC.

La Comunicazione in questione reca: ”Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.

[15]    Ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, il cui comma 1, si rammenta, dispone che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche dagli stessi presentate.

[16]    Già citato nella precedente nota n.3. Per quanto concerne l’articolo 14 del Regolamento in questione, esso precisa che gli aiuti vengono concessi nelle zone assistite ed individua i costi ammissibili nelle varie tipologie di aiuti che possono essere concessi.

[17]    In sostanza, in accordo con le Istituzioni europee, fermo restando l’importo, in valori assoluti, del finanziamento comunitario dei Programmi Operativi in ritardo di attuazione, l’intervento comunitario viene ad assumere un peso percentuale maggiore (da 50 al 75 per cento) consentendo la riduzione della quota percentuale di cofinanziamento nazionale (dal 50 al 25 per cento).

[18]    Lo stato di attuazione delle linee di intervento programmate attraverso il Piano di Azione Coesione viene monitorato dal Sistema Informatico della Ragioneria Generale dello Stato che assicura, sulla base delle informazioni periodicamente inviate dalle Amministrazioni titolari degli interventi, una situazione aggiornata sul livello degli impegni e dei pagamenti.

[19]    Ai sensi della legge 13 giugno 1935, n. 1184, come modificato dal D.Lgs. 8 febbraio 1946, n. 56.

[20]    Decreto ministeriale 29 dicembre 2014 “Adeguamento dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni, per l’anno 2015”. Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2015.

[21]    Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”.

[22]    Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

[23]    Ai sensi del comma 2, il servizio pubblico generale radiotelevisivo, garantisce, fra l’altro: la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio su tutto il territorio nazionale; un adeguato numero di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche - definito ogni tre anni con delibera AGCOM - dedicate all’educazione, all’informazione, alla formazione, alla promozione culturale; l’accesso alla programmazione in favore, fra gli altri, di partiti e gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, sindacati nazionali, confessioni religiose; la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all’estero; l’effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano, in lingua ladina per la provincia di Trento, in lingua francese per la Valle d’Aosta e in lingua slovena per il Friuli-Venezia Giulia; la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale o di interesse pubblico richiesti dalla Presidenza del Consiglio; la trasmissione di contenuti destinati specificamente ai minori; la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi; la destinazione di una quota non inferiore al 15% dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; la realizzazione di infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale; la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità; il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall’art. 38 del medesimo d.lgs. 177/2005; l’adozione di misure idonee a tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali; la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.

[24]    D.M. 27 aprile 2011 (G.U. 27 giugno 2011, n. 147).

[25]    G.U. 13 dicembre 2012, n. 290.

[26]    Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”.

[27]    Legge 23 agosto 1988, n. 400 “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

[28]    Legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”.

[29]    Seduta della III Commissione (Esteri) della Camera dei deputati del 25 novembre 2015.

[30]    La norma faceva implicito riferimento al disegno di legge A.S. 1138 “Disciplina del sistema delle comunicazioni” presentato al Senato il 31 luglio 1996 e, all’epoca, in corso d’esame.

[31]    La convenzione era stata stipulata ai sensi dell’art. 9, co. 1, del D.L. 602/1994, successivamente decaduto (il co. 3 aveva previsto che "la scelta del concessionario avviene mediante gara”). Essa fu approvata con decreto del Ministro del 21 novembre 1994. La disposizione di autorizzazione fu poi riproposta in una serie di D.L., recanti misure di risanamento della RAI, decaduti per mancata conversione e più volte reiterati; da ultimo, l'art. 1, co. 3, della L. 650/1996, di conversione del D.L. 545/1996, fece salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge reiterati. Pertanto, la convenzione citata mantenne la sua validità; dopo la scadenza (21 novembre 1997) fu adottata la L. 224/1998 che, come già anticipato sopra, ne dispose in via transitoria il rinnovo per un triennio.

[32]    Per la proroga della convenzione scaduta il 21 novembre 2000, l’art. 145, co. 20, della L. finanziaria 2001 ha autorizzato la spesa di £ 15 mld per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; l’art. 4, co. 7, della L. finanziaria 2004 ha autorizzato la spesa di € 8,5 mln per gli anni 2004, 2005 e 2006; l’art. 1, co. 1242, della L. finanziaria 2007 ha autorizzato la spesa di € 10 mln per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

[33]    La modifica è intesa a tener conto dei cambiamenti di numerazione avvenuti all'interno del suddetto testo unico.

[34]    Per la nozione di familiari, resta fermo il rinvio all'art. 12 del medesimo testo unico, e successive modificazioni.

[35]    Anche in tal caso, le norme in esame fanno rinvio, per la nozione di familiari, al citato art. 12 del testo unico, e successive modificazioni.

[36]    Recante “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020”.

[37]    http://www.dps.gov.it/it/pongat/PON_Governance_e_Capacita_Istituzionale/

[38]    http://www.opencoesione.gov.it/media/uploads/documenti/po_approvati/pon_legalita.pdf

[39]    Sentita la Conferenza Stato-Regioni, su proposta dell’Amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le Regioni interessate, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.

[40]    In sintesi, la delibera n. 10/2015 indica un cofinanziamento nazionale complessivo per il ciclo di programmazione 2014-2020 pari a 24 miliardi, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (ulteriori 4,4 miliardi sono posti a valere sui bilanci delle regioni). Le risorse di cofinanziamento statale destinate ai POR ammontano a circa 10,3 miliardi (a cui si aggiungono i 4,4 miliardi di quota regionale), mentre ai PON sono stati destinati 5,4 miliardi. Oltre 7,4 miliardi sono riservati agli interventi complementari.

[41]    Si tratta, evidentemente, sia del sequestro conservativo che del sequestro preventivo la cui disciplina è contenuta negli artt. 316 - 325 c.p.p.: il loro fine comune è quello di garantire l'esecuzione della sentenza definitiva o impedire che l'uso di una cosa pertinente al reato possa agevolare le conseguenze di esso o la commissione di altri reati. I presupposti per la loro applicazione sono: il fumus del reato e il periculum in mora. Il primo, nel processo penale, è un provvedimento che può essere disposto dal pubblico ministero o dalla parte civile, se vi è il timore che vengano a mancare le garanzie che l’imputato possa pagare la pena pecuniaria e le obbligazioni civili derivanti dal reato commesso. Il secondo viene disposto nelle situazioni in cui il mancato assoggettamento a vincolo della cosa pertinente al reato possa condurre, in pendenza del relativo accertamento, non solo al protrarsi del comportamento illecito od alla reiterazione della condotta criminosa, ma anche alla realizzazione di ulteriori pregiudizi quali nuovi effetti offensivi del bene protetto.

[42]    La confisca invece è una misura di sicurezza patrimoniale che tende a prevenire la commissione di nuovi reati mediante l’espropriazione, a favore dello Stato, di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e quelle che ne sono il prodotto o il profitto. La confisca è facoltativa, a meno che non sia (c.p. 240, 416 bis-7, 446, 722, 727, c.p.p. 445): 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

[43]    Articolo 416, sesto comma c.p.(Associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del T.U. immigrazione); articolo 416, settimo comma c.p. (Associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies); articolo 416,(Associazione per delinquere realizzata allo scopo di commettere delitti in materia di contraffazione previsti dagli articoli 473(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) e 474(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi); articolo 416,(Associazione per delinquere realizzata allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù); 601 c.p. (Tratta di persone) e 602 c.p. (Acquisto o alienazione di schiavi); articolo 416-bis c.p.(associazione di tipo mafiosa, anche straniere); articolo 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione); delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (vale a dire aggravati ai sensi dell’articolo 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991); articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope); articolo 291 quater decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri); articolo 260 decreto legislativo n. 152 del 2006 (Traffico illecito di rifiuti).

[44]    L'articolo 24 del codice antimafia, nella formulazione vigente, disciplina la cd. confisca di prevenzione, prevedendo che essa possa essere disposta dall'autorità giudiziaria sui beni di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento di prevenzione risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica svolta, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego e di cui lo stesso non possa giustificare la legittima provenienza.

[45]    Nel 2013 è stato approvato il nuovo regolamento sugli aiuti d'importanza minore (de minimis): Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». Le misure che rispettano i criteri fissati nel Regolamento de minimis non costituiscono "aiuti di Stato" secondo la disciplina europea e pertanto non necessitano di preventiva notifica alla Commissione europea per l’approvazione. Ciò semplifica e chiarisce le regole, in linea con quanto previsto dalla strategia di modernizzazione degli aiuti di Stato, e riduce significativamente gli oneri amministrativi a carico delle imprese e degli Stati membri. Il Regolamento n. 1407/2013 mantiene inalterati i precedenti criteri, fissando un massimale di 200 000 EUR per gli aiuti «de minimis» che un’impresa unica può ricevere nell’arco di tre anni. Il nuovo regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC) è stato emanato nel 2014: Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. Entrato in vigore il 1° luglio 2014, abroga il precedente regolamento (CE) n. 800/2008, e si applica fino al 31 dicembre 2020. Il RGEC 2014-2020 è un insieme di 43 esenzioni a cui è possibile fare ricorso per concedere aiuti di Stato efficaci nel rispetto delle norme. Gli aiuti concessi a norma del RGEC possono essere concessi senza autorizzazione preventiva da parte della Commissione. Per ricorrere al RGEC, l'ente erogatore deve pubblicare su Internet un regime di aiuti e compilare un modulo online che viene inviato alla Commissione.

[46]    In base a quanto disposto dal D.M. 22 ottobre 2012, il congedo obbligatorio è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso, mentre la fruizione del congedo facoltativo di uno o due giorni, che può avvenire anche contemporaneamente all'astensione della madre, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post-partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. Inoltre, gli istituti del congedo obbligatorio e facoltativo si applicano anche in caso di adozione o affidamento e il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre lavoratore che ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

[47]    A seguito delle modifiche da ultimo apportate dall’art. 1, co. 460, della L. 147/2013, si tratta del contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% per il 2014 e il 2015, al 60% per il 2016, all’80% per il 2017 e al 100% dal 2018, di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente.

[48]    Tale disposizione sembrava aver dato seguito alla risoluzione della 7^ Commissione del Senato Doc. XXIV, n. 38, che aveva impegnato il Governo a sopprimere la previsione contenuta nell’art. 7, co. 6, del d.lgs. 49/2012 di rinviare ad un D.P.C.M. la definizione di nuovi parametri assunzionali, rilevando la necessità che la relativa disciplina fosse sancita a livello legislativo, al fine di non ledere l’autonomia universitaria. Su tale base, è stato dunque emanato il D.M. 9 agosto 2013, n. 713 (per il 2012, era stato adottato il D.M. 22 ottobre 2012, n. 297) che ha definito (utilizzando le combinazioni previste dall’art. 7, co. 1, del d.lgs. 49/2012) criteri e contingente assunzionale delle università statali per l’anno 2013, espresso in termini di punti organico (in tale D.M. il costo medio nazionale di un professore di prima fascia è pari ad € 118.489, cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 punto organico) utilizzabili per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato a carico del bilancio di ogni università.

[49]    Peraltro, l’applicabilità anche agli anni successivi al 2012 delle disposizioni recate dall’art. 7 del d.lgs. 49/2012 era stata esplicitamente confermata dal Governo alla Camera il 4 dicembre 2013, in occasione della risposta all’interrogazione a risposta immediata 3-00496, nonché, il 3 aprile 2014, nella risposta all’interrogazione a risposta in Commissione 5-01342.

[50]    Nel frattempo è stato emanato il D.M. 18 dicembre 2014, n. 907, recante criteri e contingente assunzionale delle Università statali per il 2014, sempre espresso in termini di punti organico (in tale D.M. il costo medio nazionale di un professore di prima fascia, cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 punto organico, è stato ridotto a € 116.968).

[51]    Tali spese sono definite come “l'onere annuo per contratti passivi per locazione di immobili a carico del bilancio dell'ateneo”.

[52]    Sul reclutamento dei ricercatori, si veda la disciplina prevista dalla L. 240/2010, ricapitolata nella scheda di commento relativa ai commi 247-251.

[53]    Il programma c.d. “Rientro dei cervelli” è stato avviato dal D.M. 26 gennaio 2001, n. 13. In particolare, l’art. 1 del D.M. aveva stabilito, a partire dal 2001 e a valere sul FFO: uno stanziamento di 20 miliardi di lire annui per la stipula di contratti di diritto privato (di durata fino a tre anni accademici) con studiosi ed esperti italiani e stranieri stabilmente impegnati all’estero da almeno un triennio in attività didattica e scientifica; un ulteriore stanziamento di 20 miliardi di lire annui per sostenere specifici programmi di ricerca da affidare ai titolari dei contratti suddetti. L’art. 2 aveva, altresì, destinato – sempre a valere sul FFO e a partire dal 2001 – la somma di 10 miliardi di lire per sostenere ed incentivare le chiamate nel ruolo della docenza di prima fascia di professori stranieri o italiani stabilmente impegnati all’estero in attività didattiche o di ricerca nell’ultimo triennio.

Successivamente, prima con il D.M. 20 marzo 2003, n. 501 e poi con il D.M. 1° febbraio 2005, n. 18 si è previsto che ogni anno un’apposita quota del FFO fosse destinata alla stipula di contratti da parte delle università statali con studiosi ed esperti stranieri o italiani stabilmente impegnati all’estero da almeno un triennio in attività didattica e di ricerca. Il programma si rivolgeva a studiosi di ogni disciplina e nazionalità, purché in possesso almeno del titolo di dottore di ricerca o equivalente al momento della presentazione della domanda.

Da ultimo, l’art. 1, co. 9, della L. 230/2005 ha sancito a livello legislativo la chiamata diretta di studiosi italiani impegnati all’estero.   

[54]    L’identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal MIUR di cui all’art. 1, co. 9, della L. 230/2005 è stata operata, da ultimo, con il Decreto Ministeriale 28 dicembre 2015 n. 963.

[55]    Il disegno di legge di stabilità 2013 (A.C. 5534) prevedeva la riduzione da 100 a 50 unità del contingente in questione. La previsione fu soppressa durante l’esame parlamentare.

[56]    L’art. 1, co. 57, della L. 228/2012 ha ridotto da 300 a 150 unità il contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l’amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi per compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica (art. 26, co. 8, primo periodo, L. 448/1998). Come evidenziato nella circolare n. 30 del 18 febbraio 2014, alla riduzione si era dato corso con D.I. n. 336 del 24 aprile 2013.
Successivamente è, però, intervenuto l’art. 57-bis del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) che ha fatto salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo per compiti connessi con l’autonomia scolastica adottati per l’a.s. 2013/2014 sulla base delle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2013. I medesimi sono stati fatti salvi anche per l’a.s. 2014/2015 dall’art. 4, co. 1-bis, del D.L. 90/2014 (L. 114/2014) e, per l’a.s. 2015/2016, dall’art. 1, co. 135, della L. 107/2015.

[57]    L’articolo 4, comma 1, del D.L. 66/2014 ha disposto una specifica procedura di riassorbimento graduale delle somme attribuite al personale delle regioni e degli enti locali in violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa. Più specificamente, il primo periodo del richiamato comma 1 ha disposto l’obbligo, per le regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie destinate alla stessa contrattazione (rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale), le somme indebitamente erogate, attraverso il loro graduale riassorbimento, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.

[58]    Merita infine ricordare che il richiamato articolo 3 (al comma 9, lettera a)) ha anche provveduto ad abrogare l’articolo 9, comma 8, del D.L. 78/2010 che, così come modificato dall’articolo 1, comma 462, della L. 147/2013, aveva previsto una specifica disciplina a decorrere dal 2016. Tale comma disciplinava la limitazione, a decorrere dal 2016, delle assunzioni per specifiche pubbliche amministrazioni. Più specificamente, tale disposizione prevedeva che, a decorrere dal 2016, le amministrazioni  interessate dalle limitazioni al turn over potessero procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Tale facoltà assunzionale era successivamente incrementata nella misura dell'80% nel 2017 e del 100% a decorrere dal 2018. Le amministrazioni interessate erano quelle indicate dall’articolo 66, comma 9, del D.L. 112/2008, cioè quelle individuate dall’articolo 1, comma 523, della L. 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007), e cioè le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui al D.Lgs. 300/1999, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, nonché i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

[59]    In base alla L. 62/2000, il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

[60]    Nel testo originario dell’emendamento 16.292 si esplicitava che le somme giacenti sul conto corrente n. 53823530 presso Poste italiane erano relative al c.d. “buono scuola” per la frequenza di scuole paritarie (art. 2, co. 7, L. 289/2002: € 30 mln per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005).

[61]    Per una disamina generale sulle facoltà assunzionali della pubblica amministrazioni cfr. la scheda sui commi 227 e 228.

[62]    Convertito con la legge 7 agosto 2012, n.135.

[63]    Fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nell’ambito di determinati limiti di spesa che in questa sede non si dettagliano.

[64]    Si ricorda che il comma 2-bis dell’articolo 9 del D.L. 78/2010 ha stabilito, per il quadriennio 2011-2014, che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni in precedenza richiamate non potesse superare il corrispondente importo dell’anno 2010, ed in ogni caso fosse automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. La stessa norma, inoltre (al secondo periodo, introdotto dall’articolo 1, comma 456, della L. 147/2013), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto della limitazione disposta per il precedente quadriennio.

[65]    L’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999.

[66]    Lo schema di riparto delle risorse relative all’esercizio 2015 è stato trasmesso per il parere alle competenti commissioni parlamentari nel giugno scorso
(v. www.camera.it/temiap/d/leg17/Am0146).

[67]    Il comma 7 dell’articolo 1 della legge n. 239/2004 dispone che sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni:

a) le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia; b) il quadro di programmazione di settore; c) i criteri tecnico-costruttivi degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, e le caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia importata, prodotta, distribuita e consumata; d) e) ed r) le norme tecniche sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e degli incendi per gli impianti; f) la vigilanza sulle scorte energetiche obbligatorie; g) l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale; h) la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche di interesse nazionale; ii) l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici; l) l'utilizzazione del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia; m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi; n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate; o) la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; p) la definizione dei princìpi per il coordinato utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata; q) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della continuità della fornitura.

[68]    Si veda il decreto 482300 del 28 dicembre 2015 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016 - 2018 (Tabella n. 7).

[69]    In base alla relazione tecnica aggiornata a seguito delle modifiche intervenute durante l’esame al Senato, la stima del numero di ricercatori che possono essere assunti con le risorse specificamente destinate a tal fine è funzione del trattamento stipendiale che sarà loro riconosciuto (aspetto che – stando alla medesima relazione – sarà definito dal DM di assegnazione dei fondi alle singole università). La medesima relazione tecnica, ipotizzando un trattamento stipendiale pari a circa il 120% del trattamento stipendiale iniziale del ricercatore a tempo pieno, stima un numero di ricercatori di tipo B da assumere nelle università pari a 861 unità. Il numero di ricercatori da assumere negli enti di ricerca (fascia stipendiale iniziale di inquadramento) è stimato, invece, intorno alle 215 unità.

[70]    Il trattamento economico spettante ai RtD di tipo A è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato, a seconda del regime di impegno (art. 24, co. 8, L. 240/2010).

[71]    Il trattamento annuo lordo omnicomprensivo spettante ai RtD di tipo B è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, elevato fino a un massimo del 30 per cento (art. 24, co. 8, L. 240/2010).

[72]    La VQR 2004-2010, il cui progetto è stato formalizzato con DM 15 luglio 2011, è stata avviata dall’ANVUR con bando del 7 novembre 2010 ed è stata articolata sulle 14 aree disciplinari individuate dal Consiglio Universitario Nazionale (poi divenute 16, nel corso della valutazione dei prodotti della ricerca effettuata dai Gruppi di esperti, per la suddivisione delle aree 8 e 11 in due sub-aree).

[73]    L’art. 5 del d.lgs. 213/2009 dispone che, in conformità alle linee guida enunciate nel PNR, i consigli di amministrazione dei singoli enti, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano triennale di attività (PTA), aggiornato annualmente, ed elaborano un documento di visione strategica decennale. Il piano è valutato e approvato dal MIUR, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei PTA dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario.

[74]    In materia si ricorda anche che l’art. 11 della legge di stabilità 2012 (L. 183/2011) ha disposto che il MIUR assicura la coerenza dei piani e dei progetti di ricerca proposti dagli enti sottoposti alla sua vigilanza con le indicazioni del PNR, anche in sede di ripartizione della quota premiale.

[75]    Art. 7, co. 1, lett. c), del D.lgs. 49/2012.

[76]    Per approfondimenti, si veda il Dossier del Servizio Studi della Camera n. 233/6 del 23 gennaio 2015.

[77]    Ricondotte, in base all’art. 1-bis del D.L. 250/2005 (L. 27/2006), alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della L. 62/2000 - abilitate, tra l’altro, al rilascio di titoli di studio aventi valore legale - e di scuole non paritarie.

[78]    In tale sentenza la Corte ha ricordato che: "Non sono (...) consentiti finanziamenti a destinazione vincolata in materie di competenza regionale residuale ovvero concorrente, in quanto ciò si risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza (sentenza n. 423 del 2004; nello stesso senso, tra le altre, sentenze nn. 77 e 51 del 2005)." La Corte aveva già avuto modo di sottolineare che il settore dei contributi relativi alle scuole paritarie «incide sulla materia della “istruzione” attribuita alla competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, della Costituzione)» (sentenza n. 423 del 2004, punto 8.2. del Considerato in diritto). Pertanto il co. 635 dell'art. 1 della L. finanziaria 2007, "nella parte in cui prevede un finanziamento vincolato in un ambito materiale di spettanza regionale, si pone in contrasto con gli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione". La Corte ha tuttavia aggiunto che: "La natura delle prestazioni contemplate dalla norma censurata, le quali ineriscono a diritti fondamentali dei destinatari, impone, però, che si garantisca continuità nella erogazione delle risorse finanziarie. Ne consegue che devono rimanere «salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti» (così anche la citata sentenza n. 423 del 2004)."

[79]    Negli anni successivi, il cap. 1299 è stato allocato nel programma 1.9 “Istituzioni scolastiche non statali”.

[80]    Le disposizioni di rifinanziamento hanno fatto riferimento, fino al 2011, anche all’art. 1, co. 635, della L. 296/2006 che, tuttavia, come evidenziato nel testo, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 50/2008.

[81]    Provenienti dal c.d. “scudo fiscale”.

[82]    Nell’ambito del rifinanziamento del Fondo per le esigenze indifferibili e urgenti di cui all’art. 7-quinquies, co. 1, del D.L. 5/2009.

[83]    Le spese effettuate dalle regioni con tali risorse sono state escluse dal computo ai fini del patto di stabilità.

[84]    Le spese effettuate dalle regioni con tali risorse sono state escluse dal computo ai fini del patto di stabilità nel limite di 100 mln di euro. Tuttavia, nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni del 29 maggio 2014, le regioni hanno convenuto, ai fini del concorso alla riduzione della spesa pubblica previsto dall’art. 46 del D.L. 66/2014, di rinunciare a determinate deroghe al patto di stabilità, inclusa la deroga riferita ai contributi alle scuole paritarie.

[85]    L’art. 2, co. 109, della L. 191/2009 (L. finanziaria 2010), abrogando gli artt. 5 e 6 della L. 386/1989, ha eliminato – a partire dal 2010 – la partecipazione delle province autonome di Trento e di Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e dei finanziamenti recati da qualunque disposizione di legge statale in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni. Il medesimo comma ha fatto salvi i contributi sulle rate di ammortamento di mutui in essere e i rapporti giuridici già definiti.

[86]    Si veda il decreto 482300 del 28 dicembre 2015 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016 - 2018 (Tabella n. 7).

[87]    I requisiti necessari sono stati definiti con il DPCM 320/1999.

[88]    Al riguardo si ricorda che l'art. 5, co. 1, lett. c), e 5, della L. 240/2010 ha previsto l'attribuzione di una quota non superiore al 10% del FFO correlata alla valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, da effettuare in base a meccanismi elaborati dall’ANVUR. In attuazione, è intervenuto l'art. 9 del d.lgs. 49/2012.

[89]    L’art. 3 del DM 8 giugno 2015 n. 335, recante i criteri di ripartizione del FFO per il 2015, ha assegnato alla quota premiale € 1.385.000.000, pari a circa il 20% del totale delle risorse disponibili, e ha specificato che la somma è assegnata alle università e agli Istituti ad ordinamento speciale secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 1 (v. tab. 3) e per le percentuali di seguito indicate: 65% in base ai risultati conseguiti nella VQR 2004 - 2010; 20% in base alla Valutazione delle politiche di reclutamento; 7% in base ai risultati della didattica con specifico riferimento alla componente internazionale; 8% in base ai risultati della didattica con specifico riferimento al numero di studenti regolari che hanno acquisito almeno 20 CFU.

[90]    Procedure stabilite, da ultimo, dal D.M. 14 febbraio 2014 (G.U. n.89 del 16 aprile 2014).

[91]    Cfr. le circolari INPS nn. 35 e 37 del 2012.

[92]    Ferma restando - come confermato dal messaggio INPS n. 9231 del 2014 - l'ipotesi di una decorrenza concreta successiva al 2015, in base all'eventuale "posticipo" del pensionamento da parte della lavoratrice rispetto alla prima data possibile.

[93]    Per le lavoratrici dipendenti del settore privato che siano iscritte alle forme pensionistiche relative a pubblici dipendenti, il requisito è pari a 66 anni e 7 mesi per l'intero triennio 2016-2018.

[94]    Il predetto importo soglia era pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale ed è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Il medesimo importo soglia non può, in ogni caso, essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari ad almeno 70 anni, e sempre che si possieda un'anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni.

[95]    Riguardo alle entrate contributive in oggetto, cfr. l'art. 5 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.

[96]    Si ricorda che la perequazione automatica fa riferimento (ai sensi dell'art. 34, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni) all'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici del soggetto e viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente. Ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione, si tiene conto altresì dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

[97]    Per il 2014, in base ad una norma transitoria specifica, la perequazione non è stata riconosciuta per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici superiore a 6 volte il minimo.

[98]    Secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67.

[99]    Cfr. l'A.S. n. 2111.

[100]  Il beneficio non è cumulabile con le detrazioni spettanti per i redditi da lavoro dipendente e per alcune delle categorie di redditi assimilati al lavoro dipendente.

[101]  Per i soggetti che maturino il suddetto requisito dopo tale data, l'esclusione dall'àmbito di applicazione delle riduzioni è subordinata al rispetto di condizioni più restrittive.

[102]  Secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67.

[103]  Adottato ai sensi dell’art. 4, c. 2, del D.L. 54/2013 che demanda a un decreto interministeriale (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), previo parere della Conferenza Stato-regioni, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, e sentite le parti sociali, la determinazione, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, dei criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, con particolare riferimento ai termini di presentazione delle relative domande, a pena di decadenza, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari.

[104]  Si ricorda che il trattamento di mobilità in deroga non sarà in ogni caso più erogato dal 1° gennaio 2017 in quanto sostituito, ai sensi dell’art. 2 della L. 92/2012,  dall’ASpI (Assicurazione sociale per l’impiego) e, a decorrere dal 1° maggio 2015, dalla NASpI (Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego), istituita dal D.Lgs. 22/2015 in materia di riordino della normativa sugli  ammortizzatori sociali (attuativo della legge delega in materia di lavoro n. 183/2014, cd. Jobs act).

[105]  Il campo territoriale di applicazione del D.P.R. 218/1978 (art. 1) è costituito dalle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, dalle province di Latina e di Frosinone, dai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, dai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, dai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, dall'Isola d'Elba, nonché dagli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

[106]  Ne sono invece sono esclusi: .i lavoratori impiegati nei cantieri edili per fine lavoro o per fine fase lavorativa; i dirigenti, ed i lavoranti a domicilio; i lavoratori a tempo determinato assunti per l’esecuzione di attività di tipo stagionale. Inoltre, se il contratto di solidarietà interessa i lavoratori con rapporto part time, necessita dimostrare il carattere strutturale del lavoro a tempo parziale nella preesistente organizzazione del lavoro in azienda.

[107]  L’articolo 19, comma 1, del D.L. 185/2008 ha destinato specifiche somme (nell’ambito del Fondo per l’occupazione) destinate al finanziamento di specifici strumenti di tutela del reddito, tra i quali anche l'istituto sperimentale di tutela del reddito (istituito dal successivo comma 2), riconosciuto in via sperimentale per il quadriennio 2009-2012, nei limiti di specifiche risorse, e consistente in una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente, ai lavoratori a progetto - ad esclusione dei soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del TUIR - possessori di specifici requisiti. Tale istituto è stato successivamente abrogato dall’articolo 2, comma 69, lettera a), della L. 92/2012.

[108]  Italia Lavoro S.p.A. è una società totalmente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, la quale opera, in base alla relativa normativa, come ente strumentale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale.

[109]  In particolare: l’art. 2, co. 401, della L. 244/2007 ha previsto l’utilizzo di € 100.000 annui per la locazione di beni immobili da parte delle accademie e delle istituzioni culturali non aventi scopo di lucro per lo svolgimento continuativo di attività culturali di interesse pubblico e per i contributi statali erogati ad enti e istituti culturali ai sensi della L. 534/1996; l’art. 2, co. 410, ha previsto l’utilizzo di € 1,5 mln annui per le spese di funzionamento e le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura; l’art. 3, co. 110, ha previsto l’utilizzo di € 14,6 mln annui per assunzioni presso lo stesso Ministero per i beni e le attività culturali.

[110]  Si veda il dossier n. 242 dell’11 dicembre 2015.

[111]  L’art. 11, co. 2, lett. p), del D.P.C.M. 171/2014, recante il nuovo regolamento di organizzazione del Mibact, prevede che il Segretario generale cura l’elaborazione del Piano entro il 31 ottobre di ogni anno e predispone, entro il 15 marzo di ogni anno, una relazione concernente gli interventi realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell’anno precedente e non conclusi. Infatti, ai sensi dello stesso art. 7, co. 1, del D.L. 83/2014, la relazione deve essere presentata alle Camere dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo entro il 31 marzo di ogni anno.

[112]  Il Piano relativo al 2014 è stato approvato con DM 6 maggio 2015.
Sul Piano strategico relativo al biennio 2015-2016 hanno espresso parere favorevole il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata (v. comunicati stampa del Mibact del 4 agosto 2015 e del 6 agosto 2015: in particolare, il Piano stanzia 80 milioni di euro di investimenti nel biennio 2015-2016 per 12 progetti che interessano le regioni del centro-nord).

[113]  Si veda, più ampiamente, la scheda relativa ai commi 338 e 339 della legge in commento.

[114]  Si veda, più approfonditamente, il dossier del Servizio Studi della Camera n. 182 del 9 giugno 2014, predisposto in occasione dell’esame del D.L. 83/2014.

[115]  Si ricorda che per gli enti locali in sperimentazione ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 118/2011 (consistente nell’adozione del bilancio di previsione finanziario con previsioni almeno triennali elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR)), il richiamato limite, per il 2014, è stato elevato al 60%.

[116]  In particolare, la delibera del Consiglio direttivo di costituzione dell’Accademia del cinema è intervenuta il 18 luglio 2007. Qui la storia dell’Accademia.

[117]  Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati”.

[118]  EBRI (European Brain Research Institute) è un Istituto internazionale di ricerca scientifica interamente dedicato allo studio delle Neuroscienze, costituito nel 2002, per volontà del premio Nobel Rita Levi-Montalcini. EBRI collabora con istituzioni italiane e straniere e gestisce diversi progetti di ricerca finanziati da istituzioni nazionali ed internazionali. Al livello nazionale EBRI collabora, tra l’altro, con il CNR.

[119]  D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 “Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[120]  D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante, “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”.

[121]  Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.

[122]  I criteri di ripartizione delle risorse per il 2015 sono stati definiti con DM 13 novembre 2015 n. 887.

[123]  Lo statuto dell’Agenzia è stato adottato con il decreto del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113.

[124]  Norme per la protezione e l’assistenza dei sordomuti.

[125]  Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti.

[126]  Il finanziamento del CIP disposto dall'art. 1, co. 580, della L. 266/2005, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, è stato incrementato di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 dall’art. 1, co. 1298, della L. 266/2005. La stessa legge ha disposto un contributo di 3 milioni di euro per il 2009.

L’art. 2, co. 568, della L. 244/2007 ha poi incrementato il contributo per il 2008 di 2 milioni di euro e quello per il 2009 di 1 milione di euro, e ha stanziato un contributo di 1 milione di euro per il 2010. Il D.L. 93/2008 ha, invece, operato una riduzione di 2 milioni di euro per il 2008 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. A sua volta, l’art. 63, co. 9-bis, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) ha incrementato il contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

L’art. 1, co. 23-ter, del D.L. 194/2009 (L. 25/2010) ha incluso il CIP tra i destinatari delle risorse del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili istituito dall'art. 7-quinquies del D.L. 5/2009 (L. 33/2009), mentre il co. 23-octiesdecies, lett. b), dello stesso art. 1 ha autorizzato la spesa di 3,2 milioni di euro per il 2010.

Per il 2011, con risoluzione 8-00117, la V Commissione della Camera, il 7 aprile 2011, ha impegnato il Governo a destinare al CIP 6 milioni di euro nell'ambito dell’incremento delle risorse del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili disposto dalla L. di stabilità 2011.

Per ciascuno degli anni 2012 e 2013 è stata autorizzata una spesa di 6 milioni di euro rispettivamente dall'art. 4, co. 5, del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) e dall’art. 1, co. 276, della L. 228/2012.

Per il 2014, l’art. 1, co. 302, della L. 147/2013 ha destinato al CIP 6 milioni di euro nell’ambito del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili istituito nello stato di previsione del MEF.

[127]  Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale.

[128]  Per una disamina più completa della disciplina in oggetto si rimanda alla scheda sui commi 345-347.

[129]  La definizione di riferimento è quella della Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, secondo l’articolo 2 comma 3 dell'allegato 1 alla citata raccomandazione).

[130]  Si ricorda che il Fondo di solidarietà comunale, disciplinato dall’articolo 1, commi 380-380-quinquies, della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) - come integrati dal comma 17 della legge in esame - costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nella legge di bilancio per gli anni 2016-2018 (legge n. 209/2015 e relativo D.M. 31dicembre 2015 di ripartizione in capitoli dei programmi di spesa), il Fondo (cap. 1365/Interno) presenta una dotazione pari a 6.398,6 milioni di euro per il 2016 e a 6.077,7 milioni per gli anni 2017 e 2018.

[131]  Si ricorda che ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica (art. 1, co. 3. Legge n. 196/2009), la ricognizione delle amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. L’ultimo elenco è quello pubblicato dall’Istituto sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2015, n. 227.

[132]  L’applicazione alle federazioni sportive nazionali delle misure di contenimento della spesa di cui all’art. 6 del D.L. n. 78/2010 è stata differita, per la prima volta, fino al 1° gennaio 2012, dall’art. 2, co. 2-quaterdecies, del D.L. 225/2010. Successivi differimenti (riferibili anche alle discipline sportive associate) sono stati disposti, al 1° gennaio 2013, dall’art. 14, co. 2-bis, del D.L. 216/2011, al 1° gennaio 2014, dall’art. 1, co. 409, della L. 228/2012 (L. di stabilità 2013) e al 1° gennaio 2015, dall’art. 1, co. 13, del D.L. 150/2013. Con particolare riferimento alle disposizioni recate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, alle federazioni sportive inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione si applicherebbero le disposizioni dei commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 - che prevedono misure di contenimento delle spese per studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione, autovetture e buoni taxi – nonché le misure previste dai commi 1 e 3 del medesimo art. 6 - che rendono onorifica la partecipazione agli organi collegiali e riducono i compensi dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

[133]  Non risultano ricomprese: Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC); Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI); Federazione Italiana Rugby (FIR); Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG); Federazione Italiana Sport Invernali (FISI); Federazione Italiana Tennis (FIT).

[134]  http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2015/19/Allegato_alla_Nota_tecnica_1_norme_contenimento_spesa_Ministeri.pdf

[135]  Vedi la determinazione n. 114 del 2015, sulla gestione 2014: http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_controllo_enti/2015/delibera_114_2015.pdf

[136]  Si pensi, per citare soltanto alcuni esempi recenti, all’Accordo italo-francese per la realizzazione e l’esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione (legge 23 aprile 2014, n. 71), all’Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra l’Italia, Cipro, la Grecia e Malta (legge 23 giugno 2014, n. 96) ed all’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall’altra (legge 4 agosto 2014, n. 138).

[137]  Come, ad esempio, la Convenzione delle Nazioni Unite per il riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere, fatta a New York il 10 giugno 1958, la cui autorizzazione all’adesione è intervenuta con la legge 19 gennaio 1968, n. 62.

[138]  L’articolo 7 della medesima legge prevede che il Ministro può concedere contributi straordinari alle istituzioni culturali inserite nella tabella per “singole iniziative di particolare interesse artistico o culturale o per l’esecuzione di programmi straordinari di ricerca”, mentre ai sensi dell’articolo 8 possono essere erogati contributi annuali agli enti culturali non inseriti nella tabella, purché in possesso dei requisiti minimi prescritti. Più ampiamente, si veda il dossier del Servizio Studi della Camera n. 112 del 4 aprile 2014.

[139]  Più ampiamente, si veda il dossier del Servizio Studi della Camera n. 201 del 3 agosto 2015.