Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Legge di stabilità 2016 - Sintesi del conteuto - A.S. 2111-B
Riferimenti:
AC N. 3444-A/XVII   AC N. 3444/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 360    Progressivo: 9
Data: 23/12/2015
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS N. 2111-B/XVII   AS N. 2111/XVII

 

 

 

 

 

Servizio Studi

Tel. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  @SR_Studi

Dossier n. 240/9

 

 

Servizio del Bilancio

Tel. 06 6706-5790 - sbilanciocu@senato.it -  @SR_Bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento Bilancio

Tel. 06 6760-2233 - st_bilancio@camera.it -  @CD_bilancio

Progetti di legge n. 360/9

 

 

 

 

 

LEGGE DI STABILITA’ 2016

 

SINTESI DEL CONTENUTO

 

A.S. 2111-B

 

Dicembre 2015

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 


I N D I C E

Sintesi del contenuto. 21

Appendice: Tavole relative agli effetti disposti dagli Allegati 5 e 6 e alle Tabelle C, D ed E. 217

 

 


Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge (A.S. 2111), il testo approvato dal Senato (A.C. 3444) e il testo trasmesso dalla Camera (A.S. 2111-B)

 


 

Oggetto

A.S. 2111

A.C. 3444   Art. 1, co.

A.S. 2111-B Art. 1, co

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

1

1

1

Gestioni previdenziali

2

2-3

2-3

Albo dei dottori commercialisti

 

 

4

Eliminazione aumenti accise e IVA

3

4-6

5-7

Reddito atleti professionisti

 

 

8

Personale dell’amministrazione finanziaria

 

7

9

Esenzione IMU immobili in comodato d'uso

 

 

10

Esenzione per l’abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli

4, co. 1-15

9-24

11-16

19-26

28

Finanziamento delle unioni e fusioni di comuni e dei comuni a ristoro gettito TASI

 

 

17-18

Modalità di commisurazione TARI

 

 

27

Determinazione dei fabbisogni standard

 

 

29-34

Vigilanza promotori finanziari

 

 

35-48

Termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali

 

 

49

Esenzioni Erasmus

 

25

50

Borse di studio

 

26-27

51-52

Canone concordato

 

28-29

53-54

Imposta di registro 2 per cento

 

30

55

Detrazione dell’IVA per acquisti unità immobiliare

 

 

56

Ricomposizione fondiaria

 

31

57

Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata

 

 

58

Locazioni immobili uso abitativo. Patti contrari alla legge

 

32

59

Canone agevolato per associazioni sportive dilettantistiche

 

 

60

Riduzioni IRES

5, co. 1-5

33-37

61-64

Addizionale IRES per gli enti creditizi e finanziari

 

 

65-69

Esenzione IRAP in agricoltura e pesca

5, co. 6-8

38-40

70-72

Deduzioni IRAP

 

 

73

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili

6

41-43

74-75

87

Aspetti civilistici e fiscali della locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo

 

 

76-84

Incentivi demolizione vecchi veicoli

 

 

85-86

Detrazioni per interventi di efficienza energetica

 

 

88

Edilizia popolare

 

44-45

89-90

Ammortamenti

7

46-52

91-97

Misure per favorire la ripresa degli investimenti nel Mezzogiorno

 

 

98-108

Estensione dell’esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 nel mezzogiorno

 

 

109-110

Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni (minimi)

8

53-55

111-113

Reddito soci cooperative artigiane ai fini IRPEF

 

 

114

Regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci

9, co. 1-6

56-61

115-120

Imposta sostitutiva beni immobili strumentali

 

62

121

Volontari dei vigili del fuoco

 

63

122

Deduzioni IRAP per i soggetti di minori dimensioni

9, co. 7-8

64-65

123-125

Emissione di note di credito IVA

9, co. 9-10

66-67

126-127

Estensione del reverse charge

 

 

128

Compensazione cartelle esattoriali

 

 

129

Accertamento imposte sui redditi e IVA

 

 

130-132

Decorrenza riforma delle sanzioni amministrative tributarie

9, co. 11

68

133

Rateazione debiti tributari

 

 

134-138

Versamento da parte dei notai dei tributi riscossi

 

69-70

139-140

Obbligo di comunicazione del PM all’Agenzia delle entrate

 

 

141

Operazioni con paesi black list

 

 

142-147

Modifiche al regime Patent Box

 

 

148

Incentivazione alla produzione di energia elettrica di impianti a biomasse, biogas e bioliquidi

 

 

149-151

Riduzione Canone Rai, contributi tv locali

10

71-79

152-164

Destinazione dei proventi da assegnazione delle frequenze in Banda 3.6-3.8 Ghz

 

 

165-166

Attuazione Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora

 

80-82

167-169

Trattamento fiscale somme derivanti da procedure di risoluzione bancaria

 

 

170-171

Contributi diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale

 

 

172-176

Risorse per la proroga della convenzione con Radio radicale

 

 

177

Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

11

83-86

178-181

Regime fiscale di somme, valori e servizi in favore dei lavoratori dipendenti

12

87-95

182

184-191

Computo congedo di maternità per i premi di produttività

 

 

183

Misure per favorire l’efficacia e la sostenibilità della strategia di valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

13, co. 1-3

96-98

192-194

Fondo per le aziende sequestrate e confiscate

13, co. 4-7

99-102

195-198

Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti

 

103-106

199-202

Aliquota contributiva lavoratori autonomi

14, co. 1

107

203

Fondo per lavoratori autonomi e articolazione flessibile lavoro subordinato

14, co. 2

108

204

Congedo di paternità

 

109

205

Piano straordinario per la chiamata di professori universitari ordinari

 

 

206

Chiamate dirette nelle università e reclutamento straordinario di docenti universitari

15

110-115

207-208

209

210-212

Fondo per la formazione in scienze religiose

 

 

213-214

Proroga di termini per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico in provincia di Palermo. Contratti di lavoro a tempo determinato

 

116

215

Assunzioni e dotazioni organiche dei dirigenti pubblici

16, co. 1-6

117-121, 123

216, 219-222, 224

Reclutamento dirigenti scolastici

 

 

217-218

Limitazione dei comandi di personale scolastico

 

122

223

Dotazioni organiche del Ministero dell’interno

 

 

225

Vincoli finanziari per la contrattazione integrativa degli enti territoriali

16, co. 7

124

226

Turn over nella P.A.. Personale istituti enti di ricerca

16, co. 8-9

125-126

227-228

Assunzioni di personale degli enti locali

 

 

229

Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

 

 

230-233

Mobilità e ricollocazione nella P.A.

 

 

234

Compensi dei dipendenti nominati nei CDA società partecipate

16, co. 10

127

235

Trattamento accessorio nella P.A.

16, co. 11

128

236

Finanziamento Parchi nazionali

 

129

237-238

Modifiche alla normativa su ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (c.d. attività upstream)

 

 

239-242

Riduzione spese uffici di diretta collaborazione dei Ministri

16, co. 12

130

243

Concorso carriera diplomatica

16, co. 13

131

244

Assunzioni di magistrati

16, co. 14

132

245

Finanziamento collegi universitari

 

 

246

Accesso dei giovani alla ricerca nelle università

17, co. 1-4

133-137

247-251

Stanziamento per la formazione specialistica dei medici

17, co. 5

138

252

Contributi previdenziali per studenti universitari

 

 

253

Risorse per il diritto allo studio universitario

 

139

254

Borse di studio figli delle vittime del terrorismo

 

 

255

Finanziamento scuole paritarie

 

140

256

Personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali

 

 

257

Fondo acquisto libri di testo

 

141

258

Disposizioni in materia di rientro di lavoratori dall’estero

 

142

259

Misure per la ricerca scientifica e tecnologica

 

143

260

Fondo ordinario università

 

144

261

Istituto industrie artistiche di Pescara

 

 

262

Soggetti salvaguardati dall’incremento dei requisiti pensionistici

18

145-154

263, 265-273

Decorrenza trattamento pensionistico personale comparto scuola e AFAM

 

 

264

Trattamento previdenziale lavoratori esposti all'amianto

 

 

274-279

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

 

 

280

Disposizioni in materia di adeguamento delle pensioni e di ammortizzatori sociali. Opzione donna

19

155-161

281-282, 284, 286, 287-288, 289-291, 293-294

Cure parentali per lav. autonome

 

 

283

Contratti di solidarietà espansivi

 

 

285

Prestazioni assistenziali agli eredi dei malati di mesotelioma da amianto

 

 

292

Pensioni poligrafici in CIG

 

 

295-297

Esclusione penalizzazione trattamenti pensionistici anticipati

 

 

298-300

Invalidità

 

162-163

301-302

Danno biologico

 

 

303

Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga

20, co. 1

164-165

304-307

Attività di utilità sociale

 

 

306

Ammortizzatori sociali

 

 

308-310

Contributo società Italia Lavoro Spa

20, co. 2

166

311

Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale

 

167-171

312-316

Garante nazionale dei detenuti

 

 

317

Art Bonus

21, co. 1-2

172-173

318-319

Credito di imposta riqualificazione alberghi

 

 

320

Risorse per interventi relativi a beni culturali e paesaggistici

21, co. 3

174

321

Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura

 

 

322-326

Organizzazione MIBACT

 

 

327

Assunzioni presso il MIBACT

21, co. 4-6

175-177

328-330

Credito di imposta a favore del cinema

21, co. 7-9

178-180

331-334, 336

Disposizioni per favorire la creatività dei giovani autori

 

 

335

Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali”

21, co. 10

181

337

Risorse per investimenti nel settore della cultura

 

 

338-339

Ricostruzione o riparazione delle chiese e degli edifici religiosi

 

182

340

Finanziamento del Gran Premio d’Italia di Formula 1

 

183

341

Finanziamento Scuola per l’Europa di Parma

 

184-186

342-344

Interventi per il turismo e gli istituti culturali




22

187-192

345, 349, 351-354

Risorse per Matera

 

 

346-347

Contratti di turismo organizzato

 

 

348

Istituti di tutela cultura istriano dalmata

 

 

350

Disposizioni per le fondazioni lirico-sinfoniche

 

 

355-357

Risorse per le accademie non statali di belle arti

 

 

358

Festival cori e bande

 

 

359

Contributo straordinario alla fondazione EBRI (European Brain Research Institute)

 

 

360

Rimodulazione risorse per iniziative a favore della minoranza slovena

 

 

361

Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale esuli italiani dall'Istria, nonché a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia

 

 

362

Siti di importanza comunitaria

 

193

363

Riqualificazione coste Barletta Andria Trani

 

 

364

Imprese della filiera nautica – marina resort

 

194

365

Tassa sulle unità da diporto

 

 

366

Riduzione tassa ancoraggio transhipment

 

 

367

Rimborsi IVA a cittadini extra UE

 

 

368

Finanziamento Istituti superiori di studi musicali

 

195

369

Promozione del made in Italy e attrazione degli investimenti in Italia

23, co. 1

196

370

Sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo

 

 

371

Piano di sviluppo piccoli satelliti e finanziamento Istituto nazionale fisica nucleare

 

 

372-373

Riduzione Fondo ordinario per gli enti di ricerca

 

 

374

Finanziamento a favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo


23, co. 2

197

375

Società Benefit

 

198-206

376-384

Stanziamento a beneficio degli italiani nel mondo. Società Dante Alighieri e accademia lincei. Scuole italiane paritarie all'estero

 

207

385

Lotta alla povertà

24, co. 1-5

208-212

386-390

 

 

 

391

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

24, co. 6-9

213-216

392-395

Eliminazione della preventiva comunicazione per erogazioni liberali di derrate alimentari

24, co. 10

217

396

Associazione italiana Croce Rossa

 

 

397-398

Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti

 

 

399

Fondo per il sostegno alle persone con disabilità grave


25, co. 1

218

400

Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico

 

 

401-402

Finanziamento Ente nazionale protezione e assistenza sordi

 

219

403

Contributo a Eurispes

 

 

404

Fondo per le non autosufficienze


25, co. 2

220

405

Persone con disabilità grave

 

 

406

Attività sportive per soggetti disabili

 

221-222

407-408

Destinazione di quota del FSN alla cura di malattie rare

 

223

409-410

Adozioni internazionali

25, co. 3-5

224-226

411-413

Fondo a tutela del coniuge in stato di bisogno

 

 

414-416

Piano nazionale contro la tratta di esseri umani

 

 

417

Contributo Associazione Nazionale Privi della Vista

 

227

418

Istituto nazionale di genetica molecolare

 

 

419

Contributi per biblioteche per ciechi o ipovedenti

 

228-229

420-421

Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione pubblica e privata connesse agli stati di emergenza


26

230-236

422-428

Ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti

 

 

429-431

Misure per il completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo

 

237-242

432-437

Misure per il completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto

 

243-245

438-440

Finanziamenti ai territori colpiti dal sisma in Lombardia, Veneto e Emilia del maggio 2012 e istituzione di Zone franche in alcuni comuni della Lombardia

 

 

441-453

Riapertura di termini per imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi eccezionali

 

 

454-455

Pagamento rate mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti

 

 

456

Minori riduzioni del Fondo di solidarietà per i comuni colpiti dal sisma

 

 

457

Risarcimento ai familiari delle vittime di Sarno 1998

 

 

458-465

Rinnovi contrattuali

27, co. 1-4

246-249

466-67, 469-470

Comitati di settore nella P.A.

 

 

468

Parco nazionale dello Stelvio

 

250

471

Proroga dell’impiego del personale militare appartenente alle Forze armate (Strade sicure)

27, co. 5-6

251-252

472-473

Personale di polizia assegnato a operazioni di sicurezza e controllo del territorio

 

 

474

Fondo per interventi nei territori della terra dei fuochi

27, co. 7

253

475

Bonifica e messa in sicurezza dei SIN

 

 

476

Centro Euro Mediterraneo per i cambiamenti climatici

 

 

477

Servizi antincendio negli aeroporti (profili tributari)

 

 

478

Federazioni sportive nazionali

27, co. 8

254

479

Club Alpino Italiano

 

 

480

Fondo per i collegi arbitrali internazionali

27, co. 9

255

481

Autorizzazione di spesa per la celebrazione di anniversari

27, co. 10

256

482

Contributi istituti culturali

 

257

483

Sospensione procedimenti canoni demaniali marittimi

 

 

484

Collegamenti marittimi di competenza della Regione Sardegna

 

258

485

Finanziamento collegamenti aerei con la Sicilia

 

 

486

Attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006

 

259

487

Proroga contabilità speciale alluvione Veneto 2010

 

 

488

Rifinanziamento fondo per la produzione bieticolo-saccarifera

 

260

489

Proroga programma Pesca e Acquacoltura

 

 

490

Reparti operativi della Marina Militare

 

261

491

Rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti"

 

 

492

Marina Militare di Taranto strutture di pulizia

 

 

493

Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata

28

262-267 e 269-278

494-499, 501-510

Contributi dei comuni alla locazione Caserme forze dell’ordine

 

268

500

Riequilibrio dei contratti pubblici di servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore

 

 

511

Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia di informatica nelle pubbliche amministrazioni



29

279-288

512-520

Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale

30, co. 1-16

289-304

521-536

Finanziamento delle attività di monitoraggio e verifica dei piani di rientro regionali

 

 

537

Monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario nonché procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità

 

 

538-545

Aziende sanitarie uniche (ASU)

30, co. 17-18

305-306

546-547

Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale

31

307-311

548-552

Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria

32, co. 1-13

312-324

553-565

Assistenza e cure termali

 

 

566-567

Livello di finanziamento del SSN

32, co. 14

325

568

Farmaci innovativi

 

326-327

569-570

Revisione dell’uso dei medicinali

 

328-330

571-573

Acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale

 

 

574-579

Fondo per il progetto genomi Italia

 

331-332

580-581

Assegnazione risorse al Centro nazionale trapianti

 

 

582

Assegnazione risorse per attività di coordinamento della rete trasfusionale

 

 

583

Assegnazione risorse per assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)

 

 

584

Gaslini

 

 

585

Indennizzi danneggiati trasfusioni

 

 

586

Riduzioni delle dotazioni di bilancio dei Ministeri

33, co. 1

333

587

Riduzione di stanziamenti per la Presidenza del Consiglio

33, co. 2

334

588

Soppressione dell’Unità tecnica finanza di progetto

 

 

589

Personale impiegato nelle attività di protezione civile

 

 

590

Riduzione risorse CAAF

33, co. 3

335

591

Riduzione dello stanziamento dell’8 per mille IRPEF di pertinenza statale

33, co. 4

336

592

Abolizione rimborso regioni oneri carburante a prezzi ridotti nelle zone di confine

33, co. 5

337

593 -595

Cessazione di indennizzi di usura delle strade per le Regioni a statuto speciale

33, co. 6

338

596

Accertamento violazioni Codice della Strada

 

 

597

Risorse destinate agli enti locali siciliani per l'accoglienza dei migranti

 

339

598

Proroga adempimenti tributari Lampedusa

 

 

599

Personale del Ministero dell'interno (Lavoro straordinario)

 

 

600

Fondo per la riduzione della pressione fiscale

33, co. 7

340

601

Limite di spesa per il due per mille ai partiti politici

33, co. 8

341

602

Zone franche urbane

33, co. 9-10

342-343

604-604

Norme sul finanziamento statale degli istituti di patronato e di assistenza sociale

33, co. 11

344

605-606

Scioglimento e commissariamento istituti di patronato

 

 

607

Riduzione delle spese di funzionamento degli enti pubblici previdenziali

33, co. 12

345

608

Riduzioni e altre previsioni, relative al Ministero della giustizia

33, co. 13-17

346-352

609, 610, 613-617

Indennità di trasferta ai magistrati DNA

 

 

611-612

Credito d'imposta spese di negoziazione assistita

 

 

618

Riduzione dei contributi a organismi internazionali

33, co. 18

353

619

Gruppo Pompidou

 

 

620

Incremento della tariffa consolare

33, co. 19-20

354-355

621, 623

Rappresentanze diplomatiche e consolari

 

 

622

Destinazione entrate dismissioni immobiliari del MAECI

33, co. 21

356

624

Risparmi di spesa per il personale docente delle scuole italiane all’estero

33, co. 22

357

625

Acquisizione all’erario di risorse per supplenze brevi non utilizzate dalle scuole

33, co. 23

358

626

Acquisizione all’erario di risorse ex IRRE

33, co. 24

359

627

Acquisizione all’entrata del bilancio di risorse per l’edilizia universitaria

33, co. 25-27

360-362

628-630

Trasporto regionale marittimo nelle regioni Campania e Lazio

33, co. 28

363

631

Sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

33, co. 29

364

632

Contratto di lavoro del trasporto pubblico locale

33, co. 30

365

633

Soppressione di contributi a imprese armatoriali

33, co. 31

366

634

Dismissione immobili difesa

33, co. 32

367

635

Divieto acquisto autovetture per la PA

 

 

636

IVA super-ridotta pubblicazioni

33, co. 33

368

637

Fondo per interventi strutturali di politica economica

33, co. 34

369

638

Rifinanziamento Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione

 

370

639

Progettazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni ed interventi per la ciclabilità cittadina

33, co. 35-36

371-372

640, 644

Fondo sviluppo attività innovative

 

 

641-643

Disposizioni in materia di autotrasporto, trasporto intermodale e trasporto ferroviario

 

 

645-655

Accordi tra ANAS e regioni per la gestione di strade escluse dalla rete stradale nazionale

 

 

656

Riorganizzazione Scuola nazionale dell’amministrazione - SNA

33, co. 37

373

657

Struttura didattico residenziale del Ministero dell'interno

 

374

658

Incorporazione della Società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A.- Isa- e della Società Gestione Fondi per l’Agroalimentare S.r.L.- SGFA- nell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare- ISMEA

33, co. 38-43

375-380

659-664

Piano sviluppo sistema informatico delle produzioni agricole

 

 

665-668

FORMEZ PA




33, co. 44

381

669

(Osservatorio per i servizi pubblici locali)

33, co. 45
Stralciato

 

 

Trasformazione della Cassa conguaglio

33, co. 46

382

670

Concessionari di grandi derivazioni idroelettriche

 

 

671

Limiti ai compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico

33, co. 47-51

383-387

672-676

Alienazione materiale FFSS

 

 

677

Continuità dei lavori per la linea ferroviaria Torino-Lione

 

 

678

Contratto di Programma con l’ENAV

 

 

679

Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome

34

388-392

680-684

Ulteriori disposizioni per regioni e province autonome

 

 

685-691

Regole di contabilità per Regioni per anticipazioni di liquidità

 

393-402

692-701

Interventi in materia di spesa farmaceutica

 

403-404

702-703

Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese esercenti attività sanitaria per il SSN

 

405

704

Abrogazione del decreto legge n. 179 del 2015 

 

406

705

Trasporto pubblico locale nella Regione Campania

 

 

706

Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali

35

407-412, 415-429

707, 709-712, 719-734

Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali

 

 

708 e 713

Piano di riequilibrio pluriennale

 

 

714-715

Spese degli enti locali per bonifiche ambientali conseguenti ad attività minerarie

 

 

716

Scuole innovative INAIL

 

413-414

717-718

Esclusioni dai saldi per le Regioni

 

 

735-736

Disposizioni in materia di enti locali

 

 

737.739

Aumenti di capitale

 

 

740

Risorse per comuni Venezia, Chioggia e Cavallino

 

 

741

Assoggettamento al regime di Tesoreria Unica delle Autorità amministrative indipendenti

36

430-434

742-746

Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Università e degli Enti di ricerca

37

435-437

747-749

Spese sostenute da Roma Capitale per il Museo della Shoa

 

438

750

Commissario per il piano di rientro di Roma Capitale

 

 

751-753

Contributo alle Province e Città metropolitane

38, co. 1

439

754

Gestione contabile e finanziaria delle province e delle città metropolitane

 

 

755-760, 762

Fondo nazionale della montagna

 

 

761

Contributo a Campione d’Italia

 

 

763

Personale delle Province

38, co. 2-10

440-448

764-769, 770, 771-772, 774

Riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria

 

 

773

Trasferimento partecipazioni azionarie società connesse a Expo

 

 

775

Stabilizzazione di personale regionale

 

 

776

Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo

39

449-451

777, 781-782

Compensazione fiscale per gli avvocati

 

 

778-780

Disposizioni in materia di spese di giustizia

 

 

783-787

Esecuzione sentenze Corte di Giustizia UE

 

 

788

Recupero accise

 

452

789

Percorso tutela vittime di violenza

 

 

790-791

Norme per l’accelerazione degli interventi cofinanziati

40, co. 1-12

453-464

792-803

Completamento interventi cofinanziati 2007-2013

40, co. 13

465

804

Sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici e norme sul funzionamento del CIPE

 

 

805-806

(Interventi alluvioni)

 

stralciato

 

Approvazione di variante urbanistica o espletamento di procedure VAS o VIA nell’ambito della programmazione del FSC

 

466-468

807-809

Fondo per il recepimento della normativa europea

40, co. 14

469

810

Interventi a favore dello sviluppo delle aree interne del paese

 

 

811-812

Sentenze della Corte di giustizia UE: oneri finanziari e poteri di rivalsa

40, co. 15

470

813

Sentenze della Corte di Giustizia UE: poteri sostitutivi

40, co. 16

471

814

Attività di bonifica e messa in sicurezza SIN "Bussi sul Tirino"

 

 

815

Assunzioni personale Min Ambiente

 

 

816-818

Risorse proprie bilancio UE

40, co. 17

472

819

Adeguamento per via regolamentare di atti dell'Unione europea

 

473

820

Equiparazione liberi professionisti alle PMI per l’accesso ai fondi europei

 

474

821

Investimenti europei e Istituto nazionale di promozione

41

475-482

822-830

Fondo di garanzia infrastrutture TERNA

 

483-488

831-836

Disposizioni per il finanziamento investimenti ambientali e tecnologici

42, co. 1

489

837

Riassegnazione di somme non impegnate derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas serra

 

 

838

Fondo discariche abusive

 

 

839

Criteri per l’accesso al Fondo di garanzia per le PMI per le imprese fornitrici

 

490

840

Programmi di amministrazione straordinaria

42, co. 2

491

841

Riproducono il contenuto del decreto-legge n. 183 del 2015: risoluzione della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa

 

 

842-854

Fondo di solidarietà in favore degli investitori

 

 

855-861

Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole, nonché rinnovo parco autobus

43, co. 1-4

492-495

862-865

Rinnovo parco autobus e commissariamento dell’azienda Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici

43, co. 5

496

866-867

Disciplina e risorse del contratto di programma ANAS. Interventi straordinari

 

 

868-875

Garanzie pubbliche

44

497-499

876-879

Fondo di risoluzione unico

 

 

880-885

Incentivi alle imprese delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna

 

 

886

Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa

45

500-510

887-897

Circolazione del contante

46

511-514

898-899, 902-903

Pagamenti elettronici

 

 

900-901

Emolumenti delle PPAA superiori a 1000 euro

 

 

904

Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo e coperture

47, co. 1-10

515-523

905, 909-910, 912-916

Agevolazioni piccola proprietà contadina

 

 

906-907

Compensazione IVA sulle carni

 

 

908

Esenzione accisa produzione energia elettrica da fonti rinnovabili per le imprese

 

 

911

(IVA sul pellet)

47, co. 11

soppresso

 

Esenzione imposte per atti relative a controversie sui masi chiusi

 

 

917

Disposizioni in materia di giochi

48

524-535

918-948

Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata

49

536-542

949-957

Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary disclosure

50

543-544

958-959

Istituzione di una aliquota IVA al 5 per cento

 

545-547

960, 962-63

 

 

 

961

Contrasto evasione fiscale nel settore degli autoveicoli

 

548

964

Risorse per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico

 

 

965-973

Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie

 

 

974-978

Card per acquisti culturali per i giovani

 

 

979-980

Esclusione della Fondazione MAXXI dal contenimento delle spese

 

 

981

Credito d’imposta per sistemi di videosorveglianza

 

 

982

Contributo all’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe

 

 

983

Credito d’imposta strumenti musicali

 

 

984

Due per mille per associazioni culturali

 

 

985

Assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza

 

 

986

Trattamento fiscale contributi volontari ai consorzi obbligatori

 

 

987-989

Assunzioni Agenzia Dogane e Monopoli

 

 

990

Contributo CONI per Olimpiadi a Roma

 

 

991

Clausola di salvaguardia Regioni statuto speciale

 

549

992

Tabelle A e B

51, co. 1

550

993

Tabella C

51, co. 2

551

994

Tabella E (Vedi tabella che segue)

51, co. 3 e 5

552 e 554

995, 997

Tabella D

51, co. 4

553

996

Copertura finanziaria della legge di stabilità

51, co. 6

555

998

Entrata in vigore

52

556

999

 


Sintesi del contenuto



 

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

Il comma 1, fissa i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2016, 2017 e 2018, che sono indicati nell' allegato n. 1 annesso al disegno di legge. I livelli riportati nel testo iniziale del provvedimento – fissati per quanto riguarda il saldo netto da finanziare in 32 miliardi per il 2016, 20 miliardi per il 2017 ed 11 miliardi per il 2018 e, relativamente al livello massimo del ricorso al mercato, rispettivamente in 275, 295 e 260 miliardi rispettivamente negli anni 2016, 2017 e 2018 – sono stati modificati nel corso dell’esame presso la Camera, a seguito della decisione del Governo di volersi avvalere degli ulteriori margini di flessibilità derivanti dalla c.d. clausola migranti, per un importo equivalente a circa 0,2 punti di Pil, con un conseguente aumento dell’indebitamento netto per il 2016 dal 2,2 per cento di Pil al 2,4 per cento. Conseguentemente, modificandosi a tal fine l’allegato 1, entrambi i saldi sono stati aumentati di 3.400 milioni di euro per il 2016.

Il saldo netto da finanziare passa quindi per tale anno da -32.000 a -35.400 milioni ed il ricorso al mercato sale da 275.000 a 278.400 milioni.

Gestioni Previdenziali

I commi 2 e 3 recano disposizioni in merito all'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali, nonché agli importi complessivi dovuti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, alla gestione speciale minatori e alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS, per il 2016.

In particolare, viene determinato l'adeguamento, per l'anno 2016, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e il soppresso ENPALS).

Previdenza esperti contabili

Il comma 4 (introdotto in sede di esame in Commissione alla Camera) dispone l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, degli esperti contabili iscritti alla Sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la libera professione con carattere di continuità.

Si ricorda che per l’iscrizione alla richiamata Sezione B è necessario il possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale o nella classe delle lauree in scienze economiche e il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

Eliminazione aumenti accise e IVA

I commi da 5 a 7 – non modificati - disattivano la clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2014 e rinviano al 2017 gli aumenti predisposti dall’ulteriore clausola introdotta dalla legge di stabilità 2015.

 

Effetti finanziari a legislazione vigente (in milioni di euro)

 

 

2016

2017

dal 2018

Variazioni aliquote e riduzioni agevolazioni e detrazioni fiscali (c. 430, legge di stabilità 2014)

3.272

6.272

6.272

Aumento accisa carburanti (c.632, legge di stabilità 2015)

728

728

728

Incremento aliquote IVA (c. 718, legge di stabilità 2015)

12.814

19.221

21.965

- Incremento accise (c.718)

 

 

700

TOTALE CLAUSOLE

16.814

26.221

28.965

 

Effetti finanziari della nuova clausola (in milioni di euro)

 

 

2016

2017

dal 2018

Variazioni aliquote e riduzioni agevolazioni e detrazioni fiscali (c. 430)

-

-

-

Aumento accisa carburanti (c.632)

-

-

-

Incremento aliquote IVA (c. 718)

-

15.133

19.571

- Incremento accise (c.718)

 

 

350

TOTALE CLAUSOLE

-

15.133

19.921

Reddito degli atleti professionisti

Il comma 8 esclude dal reddito da lavoro dipendente - per gli atleti professionisti – una quota del costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti medesimi.

Personale amministrazione finanziaria

Il comma 9, introdotto al Senato, riconosce ai dipendenti della amministrazione economico-finanziaria (incluse le agenzie fiscali) ai quali siano state affidate le mansioni della Terza Area del CCNL di comparto e retrocessi alla Seconda Area a seguito di una sentenza del TAR del Lazio, lo svolgimento delle funzioni espletate, con conferma del relativo trattamento economico (comunque a titolo individuale e in via provvisoria). Tale riconoscimento opera, ad ogni modo, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate.

In sostanza la norma avrebbe lo scopo di risolvere il caso dei circa 700 funzionari dell’Agenzia delle Entrate che, vincitori del concorso interno bandito il 26 luglio del 2001, appartenenti alla ex posizione economica B3 (attuale F3 della Seconda Area) ed inquadrati il 1° febbraio del 2007 in soprannumero nell’ex posizione C1 (attuale F1 della Terza Area), sono stati retrocessi dalla Terza alla Seconda Area (e inquadrati nella stessa posizione economica che ricoprivano nel 2007) in seguito alla sentenza del TAR del Lazio n. 12321/2008.

Nel corso dell’esame in sede referente alla Camera il predetto riconoscimento economico e funzionale è stato esteso ai dipendenti assunti all’esito di concorsi banditi in applicazione del CCNL di comparto del quadriennio 2002-2005 (oltre al quadriennio 1998-2001).

Tassazione immobiliare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo per unioni e fusioni di comuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sospensione maggiori aliquote enti territoriali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di calcolo TARI

I commi 10-28 e 53-55 apportano sostanziali modifiche all’assetto della tassazione immobiliare e, per effetto delle modifiche apportate al Senato, anche al regime fiscale delle imposte sui trasferimenti immobiliari.

Con un primo gruppo di norme (commi 10-13) si provvede al complessivo riassetto delle agevolazioni per i terreni agricoli, a tal fine esentando da IMU:

§  i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, come individuati ex lege;

§  i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

§  i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;

§  i terreni agricoli con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

Nel corso dell’esame parlamentare sono state introdotte le seguenti, ulteriori disposizioni:

§  la riduzione del cinquanta per cento della base imponibile IMU (in luogo dell’esenzione, introdotta al Senato) per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato. Al contempo si estende detto beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso) (comma 10, lettera b));

§  l’estensione del principio di sostituzione imposte immobiliari/IRPEF anche con riferimento alle imposte immobiliari istituite dalle province autonome, con efficacia dal 2014. Anche tali imposte immobiliari sostituiscono, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati fatto salvo il parziale assoggettamento a IRPEF del reddito di immobili non locati, siti nello stesso comune dell’abitazione principale (comma 12).

Si elimina la TASI sull’abitazione principale (ad eccezione degli immobili di pregio, commi 14 e 16), anche nell’ipotesi in cui è il detentore a destinare l’immobile ad abitazione principale. Si dispone un’aliquota ridotta per gli immobili-merce. Si estende l’esenzione per la prima casa all’imposta sugli immobili all’estero – IVIE. Le modifiche apportate al Senato hanno precisato che il rinvio alle definizioni di imposta municipale propria è effettuato con riferimento alle norme del decreto-legge n. 201 del 2011 che definiscono l’abitazione principale a fini IMU.

Sono inoltre esentate da IMU le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica (comma 15).

 

I commi 17 e 19 recano le misure compensative del minor gettito IMU e TASI conseguente dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione per le abitazioni principali e sui terreni agricoli, prevedendo per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna un incremento del Fondo di solidarietà comunale (comma 17) e per i comuni delle regioni a statuto speciale cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale (Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta) un minor accantonamento sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali (comma 19).

Nel corso dell’esame in sede referente, oltre all’aggiornamento della dotazione conseguente alle modifiche introdotte, nel comma 17 è stata inserita la lettera b), la quale è volta a rendere permanente la destinazione di quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà in favore delle unioni e delle fusioni di comuni, già prevista per il triennio 2014-2016 nell’importo complessivo di 60 milioni. In particolare, anche per gli esercizi successivi al 2016, la norma dispone la destinazione di 30 milioni di euro ad incremento del contributo spettante alle unioni di comuni (e di 30 milioni di euro ai comuni istituiti a seguito di fusione.

In favore dei comuni che danno luogo alla fusione, è stato inoltre disposto un aumento del contributo straordinario attualmente spettante a tali enti ai sensi dell’articolo 20 del D.L. n. 95 del 2012, prevedendo che a decorrere dal 2016 il contributo in questione sia commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali del 2010 (in luogo dell’attuale 20), innalzando inoltre a 2 milioni il limite massimo per l’aumento (in luogo degli attuali 1,5 milioni) (comma 18).

E’ stata poi modificata la lettera f) del comma 17 assicurando un accantonamento di 80 milioni di euro a decorrere dal 2016 a valere sul Fondo di solidarietà comunale, da ripartire tra i comuni per i quali le risorse assegnate a titolo di Fondo di solidarietà non assicura il ristoro di un importo equivalente del gettito TASI ad aliquota di base sull’abitazione principale.

 

Viene, inoltre, attribuito ai comuni un contributo di 390 milioni di euro per il 2016, in conseguenza delle norme di fiscalità immobiliare relative ai limiti massimi posti delle aliquote d’imposta (comma 20).

 

I commi 21-24 escludono i macchinari funzionali al processo produttivo (ivi compresi i cd. imbullonati) della rendita catastale e, quindi, dalle imposte immobiliari.

È abrogata l’Imposta Municipale Secondaria - IMUS (comma 25).

Nel corso dell’esame in sede referente alla Camera sono stati modificati i commi 26 e 28. In particolare il novellato comma 26 dispone la sospensione, per l’anno 2016, dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, in luogo di vietare la deliberazione di tali aumenti. Si chiarisce inoltre che detti aumenti sono rapportati ai livelli di aliquote applicabili per l’esercizio 2015 (anziché essere comparati ai livelli di aliquote deliberate, entro la data del 30 luglio 2015, per l'esercizio 2015).

In tal modo, la sospensione degli aumenti di aliquote riguarda anche gli enti che hanno già deliberato in tal senso all’entrata in vigore della legge di stabilità in esame.

L’introdotto comma 27 proroga per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE). E’ inoltre differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard. A tal fine sono modificati i commi 652 e 653 della legge di stabilità per il 2014 (articolo 1 della legge n. 147 del 2013).

Il novellato comma 28 mantiene ferma la possibilità per i comuni, per il 2016, di maggiorare dello 0,8 per mille l’aliquota TASI per gli immobili non esenti. Con le modifiche in esame si elimina la condizione secondo la quale tale aumento doveva essere stato deliberato, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015 e nel rispetto dei vincoli posti dalla legge di stabilità 2014. Viene richiesta tuttavia una espressa delibera del Consiglio comunale. Per effetto delle modifiche in commento, inoltre, viene espunta la disposizione che, con riferimento al 2015, manteneva come valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, ove fossero state espletate le procedure di pubblicazione previste dalla legge.

Nel corso dell’esame al Senato è stata poi introdotta una riduzione del 25 per cento dell’IMU e della TASI dovute sulle unità immobiliari locate a canone concordato (commi 53 e 54). Si consente di usufruire dell'imposta di registro con aliquota agevolata al 2 per cento, prevista per l'acquisto dell’abitazione principale, anche a chi al momento del rogito possiede già un immobile, purché lo alieni entro un anno dalla data dell'atto (comma 55).

Istituzione della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure per l’approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni

I commi da 29 a 34 semplificano la procedura per l’approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard previsti dal D.Lgs.n.216 del 2010.

I commi 29 e 30 istituiscono presso il Ministero dell’economia e delle finanze la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) di cui al D.Lgs. n. 216/2010, che si avvale delle strutture del Ministero medesimo; ai suoi componenti, in numero di undici, non sono corrisposte né indennità né rimborsi spese. I commi 31 e 32 stabiliscono che le metodologie predisposte ai fini dell’individuazione dei fabbisogni possano essere sottoposte alla CTFS anche separatamente dalle elaborazioni relative ai fabbisogni standard, e che, conseguentemente, la nota metodologica ed il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia possano essere adottati con D.P.C.M. anche separatamente (diversamente da quanto ora previsto, in cui si deve provvedere con un unico D.P.C.M), e che il parere parlamentare sia richiesto solo per le Note metodologiche, e non più per l’adozione dei fabbisogni standard.

Si dispone infine (commi 33 e 34) la soppressione della Copaff (Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale) disponendo contestualmente che le funzioni residue delle stessa quale segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica siano trasferiti presso la Conferenza Unificata.

Riforma della vigilanza sui consulenti finanziari

I commi da 35 a 48 sono volti a riformare il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari, mediante modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF). Si prevede l'istituzione di un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione: l'attuale Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (APF) viene trasformato nel nuovo Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari. All’interno dell’Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che assumono le seguenti denominazioni: consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (attuali promotori finanziari: art. 31 TUF); persone fisiche consulenti finanziari indipendenti (attuali consulenti finanziari: art. 18-bis TUF); società di consulenza finanziaria (attuali società di consulenza finanziaria art. 18-ter TUF).

A tale Organismo sono trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie attualmente esercitate dalla Consob sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari. Si prevede una disciplina regolamentare della Consob, emanata congiuntamente all’Organismo suddetto, per definire le modalità operative e la data di avvio sia dell'albo che della vigilanza da parte dell'organismo preposto. Resa ferma la vigente disciplina previdenziale applicabile ai promotori finanziari.

Si provvede inoltre alla revisione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. Viene rimessa alla Consob la disciplina delle modalità per assicurare l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale attraverso l'istituzione di un apposito organo i cui componenti sono da essa nominati, a partecipazione obbligatoria, in grado di assicurare la rapida, economica soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela in assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si prevede che l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari sia subordinata al versamento di una tassa sulle concessioni governative. Tale tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della norma.

Termine per deliberazione del bilancio di previsione 2015
degli enti locali

Il comma 49 reca una norma interpretativa volta a precisare che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali, ora stabilito dal DM Interno del 13 maggio 2015 al 30 luglio 2015, debba intendersi riferito al 31 luglio, in quanto ultimo giorno del mese.

Borse di studio

I commi 50-52, introdotti al Senato, prevedono agevolazioni fiscali (IRAP, IRPEF) e contributive per le borse di studio erogate nel corso del programma Erasmus Plus.

 

Si dispone inoltre l’esenzione IRPEF per le borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla provincia Autonoma di Bolzano.

Detraibilità IVA per acquisto immobili

Il comma 56 introduce una detrazione IRPEF del 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA sull’acquisto, effettuato entro il 2016, di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali.

Ricomposizione fondiaria

 

 

 

 

 

Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata

Il comma 57, introdotto al Senato, esenta dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione di piani di ricomposizione e di riordino fondiario promossi dagli enti territoriali (regioni, province, comuni e comunità montane).

 

Il comma 58, con una norma qualificata espressamente come interpretativa (ai sensi dell’articolo 1, comma 2 dello statuto del contribuente, legge n. 212 del 2000) dell’articolo 32, comma 2 del D.P.R. n. 601 del 1973, dispone l’applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata (aree produttive ed aree su insistono abitazioni economiche e popolari; si tratta delle aree previste al Titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865), indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.

Locazioni di immobili ad uso abitativo Registrazione del contratto

Il comma 59 aggiunto nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla disciplina delle locazioni al fine di prevedere l’obbligo, a carico del locatore, di registrazione del contratto entro un termine perentorio di 30 giorni, consentire l’azione dinanzi all’autorità giudiziaria nei casi di mancata registrazione del contratto nel predetto termine, nonché ancorare la determinazione da parte del giudice (nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione) del canone dovuto a un valore minimo definito ai sensi della normativa vigente.

Il comma 5 introdotto al testo dell’articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, chiarisce la misura del canone di locazione dovuto dai conduttori che avevano beneficiato della rideterminazione ex lege, per mancata o parziale registrazione del contratto (ex articolo 3, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011).

Si rammenta che l’articolo 1, comma 5-ter del D.L. n. 47 del 2014 aveva prorogato l’efficacia e la validità dei contratti di locazione registrati sulla base delle norme (dichiarate costituzionalmente illegittime, con sentenza 10-14 marzo 2014, n. 50) che consentivano la rideterminazione ex lege di elementi tra cui il canone, di contratti di locazione non registrati nei termini (articolo 3, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011). Il comma 5-ter è stato dichiarato illegittimo con la sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 2015, con la conseguenza di riespandere la misura del canone di locazione dovuto dai soggetti per cui aveva originariamente operato la rideterminazione ex lege.

In sintesi, i conduttori che hanno versato, nel periodo intercorso dal 7 aprile 2011 (data di entrata in vigore del richiamato D.Lgs. n. 23 del 2011) al 16 luglio 2015 (data del deposito della predetta sentenza n. 119 del 2015), il canone annuo di locazione nella misura rideterminata ex lege (triplo della rendita catastale ed adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo), corrisponderanno un canone di locazione (ovvero un'indennità di occupazione maturata, su base annua) pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato.

Locazioni a canone agevolato per le società sportive dilettantistiche

Il comma 60 estende alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di avere in concessione, ovvero in locazione a canone agevolato, beni immobili dello Stato.

A tal fine, novella l’art. 11 del DPR 296/2005.

L’estensione riguarda le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno fini di lucro (si tratta di una caratteristica già prevista in termini generali), sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva (dunque, non anche alle discipline sportive associate) e svolgono attività sportiva dilettantistica, come definita dai regolamenti degli organismi cui sono affiliate.

La disciplina delle società e associazioni sportive dilettantistiche è recata dall’art. 90 della L. 289/2002. In particolare, il co. 18 dispone che lo statuto deve espressamente prevedere, tra l’altro, l'assenza di fini di lucro.

L’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, ossia l’unico soggetto che può riconoscerle a fini sportivi, è il CONI, come ha confermato l’art. 7 del D.L. 136/2004 (L. 186/2004). A tal fine, nonché allo scopo di trasmettere annualmente all’Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute, il CONI ha istituito un registro telematico, soggetto a verifica annuale (delibera del Consiglio Nazionale n. 1288 dell’11 novembre 2004, successivamente modificata dalla delibera del Consiglio Nazionale n. 1394 del 19 giugno 2009). Al registro possono essere iscritte le associazioni e le società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali o a discipline sportive associate e/o a enti di promozione sportiva.

Riduzioni Ires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Addizionale IRES enti creditizi e finanziari

I commi da 61 a 64 recano disposizioni volte a ridurre l’Imposta sul reddito delle società – IRES.

Nel corso dell’esame in sede referente alla Camera è stata soppressa la disposizione del comma 61, con la quale si abbassava la misura dell’aliquota dell’Imposta sui redditi delle società – IRES, dal 27,5 al 24,5 per cento già a decorrere dal 1° gennaio 2016. Di conseguenza, l’abbassamento al 24 per cento dell’aliquota IRES decorre dal 2017.

Si prevede inoltre una riduzione dell’aliquota della ritenuta (operata a titolo di imposta) sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società, anch’essa rimodulata per effetto dell’esame in sede referente alla Camera.

Durante l'esame in commissione presso la Camera è stata soppressa la disposizione (contenuta nell'ex comma 35), che subordinava l’efficacia di entrambe le norme (abbassamento delle aliquote IRES e della ritenuta sugli utili nel 2016) al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità di bilancio legati all’emergenza migranti, di cui il Governo ha dichiarato comunque di volersi avvalere, destinando le relative risorse a interventi diversi.

Conseguentemente, è stato sostituito il comma 63, rifinanziando il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili per circa 632 milioni nel 2016 ed 854 nel 2017, cui segue una riduzione di poco più di 1 milione nel 2018; resta ferma la quantificazione dei maggiori oneri derivanti dalle riduzioni d’imposta summenzionate, pari a 171,7 milioni per il 2018, nonché la relativa copertura, cui si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa dei Ministeri.

I commi da 65 a 69 introducono una addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari.

In particolare, il comma 65 chiarisce che detta addizionale opera per gli istituti di credito, le società di gestione comune dei fondi di investimento mobiliare, le capogruppo di gruppi bancari, le SIM, gli intermediari finanziari, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento e le società finanziarie (di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 87 del 1992), inclusa la Banca d’Italia ma non le imprese di assicurazione e le eventuali capigruppo. Il comma 66 chiarisce l’applicazione dell’addizionale per i soggetti che hanno optato per la tassazione di gruppo ovvero per il regime della trasparenza (in quanto controllati); detti soggetti applicano autonomamente l’addizionale e provvedono al versamento senza tener conto del reddito imputato dalla partecipata.

Ai sensi del comma 67 si rendono integralmente deducibili dall’IRES gli interessi passivi in favore dei soggetti destinatari della maggiorazione IRES in commento (modificando l’articolo 96, comma 5-bis del TUIR), ossia gli enti creditizi e finanziari. Il comma 68 ne dispone la deducibilità integrale anche a fini IRAP. Il comma 69 dispone l’applicazione delle norme introdotte a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Si ricorda in proposito che, con la sentenza n. 10 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Robin Hood Tax (vale a dire l'addizionale all'aliquota IRES nei confronti delle società che operano nel settore petrolifero, nel settore dell'energia elettrica e nel trasporto e distribuzione del gas naturale, introdotta dall'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge n. 112 del 2008), in quanto, tra l’altro, non ne era stato delimitato l’ambito temporale di applicazione.

Esenzione IRAP per agricoltura e pesca

 

 

Deduzione IRAP lavoratori stagionali

I commi da 70 a 72 dell'articolo - non modificati dal Senato - riguardano l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per i settori dell'agricoltura e della pesca, a decorrere dal 2016. A tal fine vengono modificati gli articoli del decreto legislativo n. 446/1997 - istitutivo dell'IRAP - che riguardano tali ambiti.

Il comma 73 estende la deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile IRAP, nel limite del 70 per cento, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nei due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

Detrazioni fiscali per ristrutturazioni, riqualificazioni energetica e bonus mobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisto dispositivi multimediali per controllo da remoto

I commi da 74 a 87, modificati nel corso dell’esame parlamentare, prevedono la proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2016 le attuali misure: 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali; 50 per cento per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili.

Durante l’esame in sede referente è stato modificato il comma 74, introducendo la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Le giovani coppie, anche di fatto, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale possono usufruire di una detrazione fiscale del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto di mobili nel 2016 fino a 16.000 euro.

Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Il comma 88 estende l’applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese sostenute (articolo 14 del D.L. n. 63/2013), anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.

Locazione finanziaria immobili abitativi

I commi da 76 a 84 disciplinano gli aspetti civilistici e fiscali della locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo.

In particolare, il comma 76 chiarisce che con il contratto di locazione finanziaria, la banca o l’intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l’immobile, su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, a disposizione del quale l’immobile è posto per un dato tempo e verso un corrispettivo (che deve tener conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto). Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.

Ai sensi del comma 77, all'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica il divieto di azione revocatoria fallimentare (ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera a) l.fall.).

Il comma 78 chiarisce le conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore; in tal caso il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotte alcune somme. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente. Sono previsti specifici obblighi di trasparenza e pubblicità per le attività di vendita e ricollocazione del bene.

Secondo il comma 79 è possibile chiedere la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, con proroga automatica del contratto per il corrispondente periodo; il beneficio della sospensione è subordinato a specifici eventi intervenuti successivamente alla stipula del contratto, in particolare la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Il comma 80 disciplina le modalità di ripresa dei pagamenti al termine della sospensione. Detta sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Si consente (comma 81) all’intermediario, per il rilascio dell'immobile, di agire con il procedimento per convalida di sfratto.

I commi da 82 a 84 recano la relativa disciplina fiscale.

Il comma 82 rende deducibili a fini IRPEF nella misura del 19 per cento i seguenti costi, relativi al contratto di locazione finanziaria: si tratta dei canoni e dei relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, nonché del costo di acquisto dell’immobile all'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l’abitazione principale. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste con le norme in esame, l’importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).

Il comma 83 reca le agevolazioni relative all'imposta di registro sui contratti in esame. In particolare, -

§  si assoggettano ad imposta di registro in misura proporzionale anche le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto gli immobili ad uso abitativo (quindi non solo ad uso strumentale), ancorché assoggettati a IVA;

§  l’imposta si applica nella misura dell’1,5 per cento per gli atti di trasferimento, nei confronti di banche ed intermediari che esercitano attività di leasing finanziario, di abitazioni non di lusso, acquisite in locazione finanziaria a specifiche condizioni (ovverosia a quelle previste anche per le agevolazioni sull’acquisto della prima casa);

§  l’aliquota dell’imposta di registro è pari all’1,5 per cento (e non del 4 per cento come previsto per le cessioni di leasing di beni strumentali) sugli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria relativi a immobili “non di lusso”, nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le medesime condizioni richieste per le agevolazioni (sempre ai fini delle imposte di registro) per l’acquisto della prima casa, , ancorché assoggettati a IVA. Fuori da tali condizioni, gli atti relativi a cessioni di leasing sono soggette a imposta nella misura piena del 9 per cento.

Il comma 84 reca le decorrenze delle disposizioni così introdotte, che hanno una applicazione temporanea dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

Il maggior gettito derivante dalle norme in esame viene destinato ad incremento del rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE.

Incentivi per rottamazione autocaravan

I commi 85 e 86, prevedono incentivi fino ad un massimo di 8.000 euro per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria “euro 0”, “euro 1” o “euro 2” con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad euro 5. L’incentivo è previsto per i veicoli nuovi acquistati dal primo gennaio al 31 dicembre 2016 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2017.

Agevolazioni fiscali per gli enti di edilizia popolare

I commi 89 e 90 estendono l’applicazione di agevolazioni fiscali previste per gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati (e loro consorzi), anche agli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, purché siano stati costituiti e siano operanti al 31 dicembre 2013 e siano stati istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing.

Ammortamento beni strumentali

I commi 91-97 prevedono, ai fini delle imposte sui redditi, a vantaggio dei soggetti titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni, un ammortamento del 140 per cento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016; vengono inoltre maggiorati del 40 per cento i limiti per la deduzione delle quote di ammortamento con riferimento ai mezzi di trasporto a motore che non vengono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Dette agevolazioni non possono essere utilizzate ai fini degli acconti dovuti per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016.

Investimenti nel Mezzogiorno

I commi da 98 a 108 introducono un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abbruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura dell’agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: 20 per cento per le piccole imprese, 15 per cento per le medie imprese, 10 per cento per le grandi imprese (comma 98). Inoltre, viene prevista l’estensione, ai datori di lavoro privati operanti nelle suddette regioni, dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 previsto dai commi 178 e 179 (alle cui schede si rimanda).

Per le imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, ove acquistino beni strumentali nuovi, le agevolazioni in esame sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore.

Danno diritto al credito d’imposta gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti (comma 99).

Il credito d’imposta non si applica alle imprese in difficolta finanziaria e a quelle operanti nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni (comma 100).

È individuato il limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali: l’agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativi alle stesse categorie di beni d’investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell’investimento agevolato, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, di 5 milioni per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese (comma 101).

 

Il credito d’imposta non è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi (comma 102). Si prevede l’emanazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di stabilità, di un provvedimento dell’Agenzia delle entrate per definire le modalità di richiesta del credito da effettuare con comunicazione da parte dei soggetti interessati (comma 103). Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Non si applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro (comma 104).

Sono previste delle ipotesi in cui il credito è ridotto in caso di mancato funzionamento degli impianti agevolati. In particolare, se i beni non entrano in funzione entro due anni dal loro acquisto, il credito è ridotto escludendo il loro costo. Parimenti il credito è ridotto se i beni sono dismessi o destinati ad altre strutture produttive prima di cinque anni dal loro acquisto. Per i beni acquisiti in leasing l’agevolazione permane anche nel caso in cui non viene esercitato il riscatto (comma 105).

Qualora a seguito dei controlli si accerta l’indebita fruizione del credito d’imposta l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni (comma 106). Il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è subordinato al rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651 del 2014) e in particolare della norma (articolo 14) che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti (comma 107).

Il comma 108 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni agevolative derivanti dai commi da 52-bis a 52-undecies, quantificati in complessivi 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. A tali oneri si fa fronte:

§  per 250 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale del Programma Operativo Nazionale (PON) «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi Operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica il credito d’imposta;

per 367 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sviluppo e coesione della programmazione 2014-2020.

Estensione dell’esonero contributivo assunzioni
a tempo indeterminato dell'anno 2017

I commi 109 e 110 estendono alle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 l'esonero contributivo – introdotto per il 2016 dai commi 83 e 84 del provvedimento in esame (alle cui schede si rimanda) – ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’estensione dell’incentivo è tuttavia condizionata alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016 (comma 109).

All’esito della ricognizione, con DPCM è stabilito l'ammontare delle risorse disponibili e disposto l'utilizzo delle stesse per l'estensione del beneficio dell'esonero contributivo per le nuove assunzione nel 2017, eventualmente rimodulando la durata temporale e l'intensità dell'esonero in ragione delle risorse che si renderanno disponibili. Il termine per l'adozione del predetto DPCM è il 30 aprile 2016 (termine differito in Aula alla Camera con l'approvazione dell'em. 1.4000 del Governo. Il termine precedente era stabilito al 31 marzo 2016).  Dovrà comunque essere assicurata una maggiorazione della percentuale di contribuzione e del relativo importo massimo per l’assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. L’incentivo è comunque subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi di quanto disposto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato (art. 108 TFUE) (comma 110).

Regime forfetario
(ex minimi)

 

 

 

 

 

 

 

Reddito dei soci di cooperative artigiane

I commi da 111 a 113 modificano il regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva con l'aliquota del 15 per cento introdotto dalla legge di stabilità 2015 per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale. Le soglie dei ricavi per accedere al regime sono elevate ed è estesa a cinque anni la disciplina di vantaggio con aliquota forfetaria al 5 per cento. Per il calcolo della contribuzione dovuta a fini previdenziali si prevede l'applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali.

Il comma 114 assimila (ai fini dell’imposta sul reddito) ai redditi di lavoro dipendente (ex articolo 50 del DPR 917/1986 - TUIR) il reddito dei soci delle cooperative artigiane che stabiliscano, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro in forma autonoma, fermo restando il loro trattamento previdenziale.

Cessioni e assegnazioni di beni ai soci

I commi da 115 a 120 introducono agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società - ivi incluse le cd. società non operative - di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: a queste operazioni si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è ridotta l’imposta di registro. Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie.

Durante l’esame in sede referente alla Camera è stato modificato il comma 119, estendendo per le assegnazioni e le cessioni al soci (di cui ai commi da 115 a 118) l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, e prevedendo che l’imposta proporzionale di registro sia ridotta della metà, ove applicabile. L'emendamento 1.4001 del Governo, approvato in Aula alla Camera, ha  apportato una modifica che incide sulle disposizioni da applicare relativamente ai soci assegnatari, nei confronti dei quali, bisognerà applicare non genericamente le disposizioni stabilite dall'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della repubblica n. 917 del 1986, ma, specificatamente, le misure sancite al comma 1, secondo periodo e dal 5 all'8 del menzionato articolo 47 in materia di inquadramento relativo alla natura della distribuzione di utili di esercizio e riserve e di distribuzione di beni ai soci.

Imposta sostitutiva beni immobili strumentali

Il comma 121, introdotto al Senato, dispone l’applicazione opzionale per gli imprenditori individuali di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8 per cento, sugli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2015. Il pagamento dell’imposta consente di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016.

Oneri per accertamenti di idoneità dei vigili del fuoco volontari

Il comma 122 pone a carico dell’amministrazione gli oneri relativi agli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio (indicati dall’amministrazione) per il reclutamento del personale volontario di vigili del fuoco per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico.

Deduzioni Irap per soggetti di minori dimensioni

 

 

 

Autonoma organizzazione IRAP per
i medici

I commi 123 e 124 – non modificati al Senato - elevano gli importi deducibili dall’IRAP in favore di alcuni soggetti di minori dimensioni, rafforzando le deduzioni in favore delle società in nome collettivo e in accomandita semplice (ed equiparate) e delle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché delle persone fisiche e delle società semplici esercenti arti e professioni.

Il comma 125 chiarisce che non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap per i medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione ove percepiscano, per l'attività svolta presso dette strutture, più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività, svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale

Note di credito Iva

I commi 126 e 127, modificati dal Senato, intervengono sulla disciplina delle variazioni dell’imponibile IVA o dell’imposta stessa. In sostanza, si anticipa al momento di apertura di una procedura concorsuale la possibilità di emettere una nota di credito in caso di mancato pagamento e dunque portare in detrazione l’IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione. Con le modifiche apportate dal Senato è stato specificato che alcune delle disposizioni introdotte si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016 (in particolare, l’anticipo della detrazione alla data della procedura concorsuale e quelle relative alla disapplicazione dell’obbligo di registrare la variazione per la controparte contrattuale, nel caso di procedure concorsuali), in luogo di disporne la decorrenza con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, come previsto dal testo originario del disegno di legge.

Estensione reverse charge

Il comma 128 estende il meccanismo dell’inversione contabile a fini IVA (cd. reverse charge) anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al cd. split payment). Si subordina l’efficacia delle norme così introdotte all’autorizzazione UE, ai sensi della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE).

Termini per l’accertamento delle imposte

I commi da 130 a 132 modificano la vigente disciplina dei termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA. In sintesi:

§  sono allungati di un anno i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;

§  si estende al caso della dichiarazione IVA nulla l’allungamento dei termini per l’accertamento previsto attualmente per la mancata dichiarazione; anche in tal caso dunque si rende tempestivo l’accertamento effettuato fino al settimo anno successivo a quello della dichiarazione;

§  viene espunta la norma che raddoppia i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposta sui redditi nel il caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Il comma 132 chiarisce che le norme così novellate si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Viene disposta la seguente disciplina transitoria relativa ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016:

§  gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata;

§  per i predetti periodi d’imposta viene mantenuto il raddoppio dei predetti termini per l’accertamento, in caso di violazioni che comportino obbligo di denuncia ai sensi del codice di procedura penale per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Il raddoppio riguarda il periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione e non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini per l’accertamento.

Si chiarisce inoltre che resta fermo quanto disposto in materia di accertamento ai fini della voluntary disclosure: i termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione delle sanzioni che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli elementi (imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi) relativi alla procedura di collaborazione volontaria sono fissati, in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016.

Compensazione cartelle esattoriali

Il comma 129 estende al 2016 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Decorrenza sanzioni tributarie amministrative

 

Posta elettronica certificata nella voluntary disclosure

Il comma 133 anticipa al 2016 l’entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario. Restano comunque ferme le sanzioni dovute in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

Nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) è prevista la possibilità di notificare gli atti da porre ex lege a conoscenza del contribuente all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che assiste il contribuente nella procedura. Occorre, a tal fine, che il contribuente abbia manifestato la propria volontà in tal senso. In relazione a tale modalità sono poi chiariti sia il momento di perfezionamento della notifica, sia quello da cui decorrono i termini legati all’avvenuta notifica. Sono infine disciplinate le conseguenze nel caso di posta elettronica satura, ovvero non valida o non attiva.

Rateazione debiti tributari

I commi da 128 a 132 consentono ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione di essere riammessi alla dilazione.

Ai sensi del comma 128, il beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015; esso è limitato al solo versamento delle imposte dirette ed è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.

Il comma 129 disciplina gli adempimenti del contribuente che intende accedere alla nuova rateazione, ai fini della sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo, ancorché rateizzati, nonché i relativi adempimenti degli uffici. Dietro trasmissione di copia della quietanza, l’ufficio competente ricalcola le rate e provvede allo sgravio dei carichi iscritti a ruolo.

Il comma 130 chiarisce la non ripetibilità delle somme versate, ove superiori all’ammontare dovuto a seguito del ricalcolo delle rate. Il comma 131 stabilisce che il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta decadenza dal beneficio. E’ esclusa ogni ulteriore proroga. Il comma 132 prevede che, una volta trasmessa la quietanza, è fatto divieto di avvio di nuove azioni esecutive. E’ prevista una specifica disciplina ove la predetta rateazione sia richiesta dopo una segnalazione ai sensi delle norme sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in particolare dell’articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973.

Ai sensi della richiamata norma, prima di procedere al pagamento di importi superiori a 10.000 euro, le PPAA verificano che il beneficiario sia o meno inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare pari almeno al predetto importo; in tal caso non si procede al pagamento e il soggetto viene segnalato all’agente della riscossione.

Per effetto delle norme in esame, ove il richiedente la rateazione sia destinatario di predetta segnalazione, essa non può essere concessa limitatamente agli importi oggetto della segnalazione.

Tributi notarili

Il comma 139, introdotto dal Senato, apporta alcune modificazioni alla disciplina del notariato, al fine di garantire, in caso di mancato versamento dei tributi riscossi dal notaio nell’esercizio della professione, se il danno non è coperto dal polizza assicurativa, la possibilità dello Stato di rivalersi sul Fondo di garanzia previsto dall’art. 22 della legge notarile, definendone le condizioni e le modalità.

Il comma 140 individua nel 1° gennaio 2016 il termine per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Obbligo di comunicazione del PM all’Agenzia delle entrate

Il comma 141, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, modifica la norma che attualmente inserisce i proventi illeciti tra i redditi rilevanti ai fini delle imposte (art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993) prevedendo che in caso di violazione per la quale scatta l’obbligo di denuncia a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (ex art. 331 c.p.p., in caso di reato perseguibile d’ufficio), il PM, se ritiene che dal fatto illecito possa derivare un provento o un vantaggio illecito, deve darne notizia all’Agenzia delle entrate perché svolga i propri accertamenti.

Operazioni con paesi black list

I commi da 142 a 147 apportano modifiche alla deducibilità dei costi per operazioni con Paesi black list, così come alla disciplina fiscale delle società controllate estere (CFC – controlled foreign companies).

In particolare è eliminata l’attuale disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato (ai sensi della quale la deducibilità è consentita nei limiti del valore normale di tali componenti negative, salva prova del fatto che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione). Di conseguenza, anche a tali componenti si applicano le norme generali sulla deducibilità dei costi contenute nei restanti commi dell’articolo 110 TUIR.

 

È eliminato l’elenco tassativo degli Stati o territori considerati come aventi regimi fiscali privilegiati ai fini dell’applicazione della disciplina CFC (cd. Black list CFC). Viene dunque previsto un criterio univoco, fissato ex lege, per individuare detti Paesi ai fini della disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

La disciplina CFC, in presenza delle condizioni di legge (relative in particolare ai livelli bassi di tassazione), si applica – a determinate condizioni – anche nel caso di società site in Stati membri dell’Unione europea o in paesi dello Spazio economico europeo che hanno un accordo con l’Italia in merito allo scambio di informazioni a fini fiscali.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni affinché le società controllanti, aventi specifici requisiti geografici e di fatturato, trasmettano all’Agenzia delle entrate una specifica rendicontazione, Paese per Paese relativa a ricavi e utili, imposte pagate e maturate, nonché ad altri elementi indicatori di una attività economica effettiva, conformemente alle direttive OCSE; la mancata presentazione di detta rendicontazione ovvero l’invio di dati incompleti comporta una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Con l'emendamento governativo 1.4002, approvato in Aula alla Camera, l’obbligo di rendicontazione è esteso, alle stesse condizioni, alle società controllate residenti in Italia, ove la controllante con l’obbligo di redigere il bilancio consolidato sia residente in un Paese che non ha introdotto la menzionata rendicontazione, ovvero in un Paese che sia inadempiente agli obblighi di scambio informativo relativi a detta rendicontazione.

Un decreto del MEF dovrà stabilire i criteri per la raccolta delle informazioni su acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti all’estero volte a presidiare adeguatamente il contrasto all’evasione fiscale.

Patent box

Il comma 148 modifica la disciplina del c.d. patent box (regime di tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno, marchi e brevetti: articolo 1, commi 37-45, della legge n. 190 del 2014). In particolare l’espressione “opere dell’ingegno” è sostituita con “software protetto da copyright”. Si segnala che la stessa espressione è già contenuta nel D.M. attuativo (articolo 6, comma 1, del D.M. 30 luglio 2015), sebbene appaia limitativa rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Con la seconda modifica si prevede che qualora più beni tra quelli indicati al comma 39 della citata legge (software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un processo, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini della disciplina per il riconoscimento del patent box.

Incentivi per impianti a biomasse, biogas e bioliquidi

Il comma 149 dispone che, per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi nazionali 2020 in materia di fonti rinnovabili, alla produzione di energia elettrica di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che hanno cessato al 1° gennaio 2016 o cessano entro il 31 dicembre 2016 di beneficiare di incentivi sull’energia prodotta, in alternativa all’integrazione dei ricavi prevista dall’articolo 24, comma 8 del D.Lgs. n. 28/2011 a favore degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili eserciti in assenza di incentivi, è concesso un diritto a fruire fino al 31 dicembre 2020 di un incentivo all’energia prodotta.

Il comma 150 dispone tale incentivo è pari all’80% di quello riconosciuto dal D.M. 6 luglio 2012 agli impianti di nuova costruzione e di pari potenza, ed è erogato dal GSE secondo le modalità fissate dallo stesso D.M., a partire dal giorno successivo alla cessazione del precedente incentivo, qualora tale data sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1° gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo è antecedente al 1 gennaio stesso. L’erogazione è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto di cui al successivo comma 151. Secondo tale comma, entro il 31 dicembre 2016, i produttori interessati devono fornire al MISE gli elementi per la notifica alla Commissione UE del regime di aiuto ai fini della verifica dello stesso con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (Comunicazione 2014/C 200/01).

Canone RAI
e
Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione

I commi 152-164, fissano per il 2016 in € 100,00 (rispetto a € 113,50 dovuti per il 2015) la misura del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato. Inoltre, introducono una nuova presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo, ai fini dell’accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone: la presenza di un contratto di fornitura dell’energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone, suddiviso in 10 rate. Dispongono, altresì, che non sarà più possibile presentare la denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per suggellamento (consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi detenuti dal titolare del canone tv e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora). Gli eventuali maggiori introiti derivanti dalla nuova disciplina (il 33% per il 2016 sarà riservata all’Erario) sono ridestinati, tra l’altro, all’ampliamento della platea di abbonati esenti dal pagamento del canone, elevando il limite reddituale da € 6.713,98 (art. 1, co. 132, L. 244/2007) a € 8.000. Una parte delle maggiori entrate confluirà nel “Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione” sulle reti radiofoniche e televisive locali, di nuova istituzione presso il MISE, in cui confluiranno anche le risorse relative ai contributi per le emittenti radiofoniche e televisive locali, ferma restando l’assegnazione alla RAI della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento.

Destinazione delle maggiori entrate da assegnazione delle frequenze (Banda C)

Il comma 165 prevede che le maggiori entrate derivanti dall’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze in banda 3.6-3.8 Ghz (si tratta delle frequenze di Banda C per usi Fixed Wireless e Lte), secondo quanto previsto dall’AGCOM, siano destinate a:

a)    promozione degli abbonamenti ai quotidiani in forma digitale nelle zone di consegna dei prodotti postali a giorni alterni;

b)  ristoro di eventuali spese di refarming (cioè il passaggio da una tecnologia a banda "stretta” a una a banda larga) sostenute dagli attuali assegnatari della banda;

c)   realizzazione di una consultazione pubblica sugli obblighi di servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale, in vista dell’affidamento in concessione del servizio;

d)  interventi di infrastrutturazione per lo sviluppo della banda ultra larga e incentivazione degli utenti finali di servizi su banda larga ultraveloce.

Il comma 166 rinvia ad un decreto del MISE, di concerto con MEF, da adottare entro trenta giorni dall’incasso delle entrate, la ripartizione delle risorse ed a uno o più decreti del MISE la definizione delle modalità operative e procedurali.

Accordo Italia e Città del Vaticano in materia televisiva e Fondo per il riassetto dello spettro radioelettrico

I commi 167-168 provvedono ad autorizzare una spesa di 2,724 milioni di euro annui, a partire dal 2016, in vista dell’attuazione di un accordo tra l’Italia e lo Stato della Città del Vaticano in materia di radiodiffusione televisiva e sonora.

Il comma 169, prevede la costituzione di un Fondo per il riassetto dello Spettro Radio finalizzato alla razionalizzazione del broadcasting delle frequenze a 700 megahertz.

Trattamento fiscale somme derivanti da procedure di risoluzione bancaria

I commi 170 e 171 disciplinano il trattamento fiscale delle somme derivanti dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale nell’ambito delle procedure di risoluzione bancaria.

In particolare, i maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione o conversione di azioni (conformemente alle procedure previste in tema di risoluzione dal D.Lgs.n. 180 del 2015) non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, né al formare la base imponibile IRAP del soggetto che ha emesso gli strumenti stessi.

I maggiori o minori valori derivanti dal cd. bail in (ossia dalla misura di risoluzione delle banche che prevede la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori), nonché i conferimenti del Fondo di risoluzione e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti nel corso della procedura di risoluzione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES, per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo, né alla base imponibile IRAP dell’ente sottoposto a risoluzione. In tale ipotesi non si applicano gli ordinari limiti di riportabilità delle perdite; rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale non ancora utilizzate.

Contributi per i diritti d’uso delle frequenze televisive in tecnica digitale

I commi da 172 a 176 abrogano l’attuale modalità di determinazione dei contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive da parte dell’AGCOM, rimettendo ad un decreto del MISE la determinazione dei contributi in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio ed obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. La norma si applica anche per gli anni per i quali i contributi non sono stati determinati. Si prevede poi (comma 174) che da tali contributi e dai diritti amministrativi dovuti dagli operatori nazionali e locali del digitale terrestre e per l’utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, debbano derivare entrate complessive annuali non inferiori a 32,8 milioni di euro.

Risorse per la proroga della convenzione con Radio radicale

Il comma 177 autorizza la spesa di € 10 mln per il 2016 per le finalità di cui all’art. 2, co. 3, del D.L. 194/2009 (L. 25/2010). Si tratta, sostanzialmente, della proroga, per un ulteriore anno, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a. titolare dell’emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Si ricorda che la predetta convenzione è stata stipulata ai sensi dell’art. 1, co. 1, della L. 224/1998. Tale disposizione, confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro dell’approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni, ha disposto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio, con decorrenza 21 novembre 1997, della convenzione a suo tempo stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro servizi Spa, per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari, quantificando un onere annuo di 11,5 mld di lire.

Le successive proroghe sono state autorizzate e finanziate, prima per trienni di spesa, poi per singole annualità e, da ultimo, per il biennio 2014-2015.

Le risorse sono appostate sul cap. 3021 dello stato di previsione del MEF.

Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili istituito dall’art. 1, co. 200, della L. 190/2014.

Sgravio contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

I commi 178 - 181 prevedono, per il settore privato, uno sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi alle assunzioni effettuate nel corso del 2016. Particolari disposizioni concernono il settore agricolo (commi 179 e 180).

Lo sgravio contributivo consiste nell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel limite di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 24 mesi.

Il beneficio per le assunzioni effettuate nel 2016 (così come già previsto per quelle effettuate nel 2015) non è riconosciuto per i contratti di apprendistato e di lavoro domestico; per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; ai lavoratori per i quali il beneficio (ovvero quello per le assunzioni relative al 2015) sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato; per i lavoratori con i quali i datori di lavoro (considerando anche le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) abbiano comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi precedenti il 1° gennaio 2016.

Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente. Ai fini della misura del trattamento pensionistico si applicano gli ordinari criteri di calcolo. Il beneficio (in conformità alla disciplina dello sgravio per le assunzioni nel 2015) non è subordinato ad un meccanismo di ordine cronologico di presentazione delle domande e di connessa verifica di sussistenza di risorse residue.

L'INPS monitora il numero di contratti beneficiari del richiamato incentivo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il richiamato sgravio si applica anche ai datori di lavoro del settore agricolo (fino al raggiungimento dei limiti finanziari indicati - distinti per le assunzioni come impiegati e dirigenti e, rispettivamente, come operai agricoli - ed in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande). Il beneficio è escluso per gli operai agricoli (in conformità alla disciplina dello sgravio per le assunzioni di operai agricoli decorrenti nel 2015) qualora nel corso del 2015 i soggetti risultassero occupati a tempo indeterminato o iscritti negli elenchi nominativi dell’anno 2015 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 (in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo).

Infine, si prevede che nel caso di subentro nella fornitura di servizi in appalto, il datore di lavoro subentrante che assuma, ancorché in attuazione di un obbligo stabilito da disposizioni di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisca dello sgravio contributivo, preserva il diritto alla fruizione dello sgravio medesimo, nei limiti della durata e della misura che residui (considerando, a tal fine, anche il rapporto di lavoro con il datore cessante).

Si segnala che ulteriori disposizioni in materia di esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno sono contenute nei commi 109 e 110, introdotti nel corso dell’esame in Commissione alla Camera.

Regime fiscale lavoratori dipendenti: premi produttività

I commi da 182 a 189 introducono, in via permanente, una disciplina tributaria specifica per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Dette somme sono sottoposte ad imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota al 10%, entro il limite di 2.000 euro lordi, elevato a 2.500 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e nei riguardi dei dipendenti privati con reddito non superiore a 50.000 euro.

Il comma 183 dispone che il periodo obbligatorio di congedo di maternità è computato ai fini della determinazione dei suddetti premi di produttività.

Il comma 190 esenta da IRPEF le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro ai dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione (non più solo, dunque, per asili nido), per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali. Si esentano da IRPEF anche le somme e le prestazioni per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

Il comma 191 azzera le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello e ridefinisce l'ammontare delle risorse finanziarie destinate alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata.

Beni sequestrati e confiscati

I commi da 192 a 194 riguardano interventi volti a preservare e valorizzare i beni, anche aziendali, sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Anzitutto, al comma 192 si prevede il rafforzamento e lo sviluppo delle competenze dei dipendenti dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (e dei soggetti privati di cui la stessa Agenzia si avvale) per lo svolgimento dei complessi compiti istituzionali. Si prevede, inoltre, ai commi 193 e 194, che all'attivazione delle azioni di rafforzamento dell'Agenzia nazionale concorrano anche le risorse finanziarie dei PON “Governance e capacità istituzionale” e “Legalità” attuativi dei fondi strutturali europei della programmazione 2014-2020, nonché le risorse previste per i programmi di azione e coesione complementari alla programmazione europea.

Credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata

Il comma 195, modificato nel corso dell’esame in sede referente alla Camera stanzia 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 al fine di assicurare la continuità del credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di particolare allarme sociale di cui all’articolo 51, comma 3-bis, c.p.p., e nei procedimenti di prevenzione patrimoniale antimafia.

L'emendamento del Governo 1.4003, approvato in Aula alla Camera, ha soppresso la previsione che, per gli anni successivi al 2018, si provveda in tabella E della legge di stabilità, ai sensi dell’art.11, comma 3, lettera e) della legge n. 196/2009.

Ai sensi del comma 196, anch’esso modificato nel corso dell’esame in sede referente, le risorse stanziate confluiscono direttamente, per 3 milioni di euro annui, in un’apposita Sezione del Fondo di garanzia per le PMI e, per 7 milioni di euro annui un’apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, senza più transitare preventivamente in un apposito Fondo presso il MISE.

Il comma 197 demanda a un decreto interministeriale la determinazione dei limiti, criteri e modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti. In caso di dissequestro, il comma 102 dispone che l'avente diritto è tenuto – quale condizione per la restituzione dell’azienda - a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione del Fondo di garanzia PMI a seguito dell'eventuale escussione della garanzia stessa.

Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti

I commi 199-202, introdotti nel corso dell’esame al Senato, prevedono l’istituzione di un Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, avente come finalità il sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitrici, imputate di taluni delitti.

In particolare, il comma 199 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo in oggetto, dotandolo di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018.

Il comma 200 dispone che hanno accesso al Fondo le imprese di cui al comma 199, parti offese in un processo penale in corso alla data di entrata in vigore della legge di stabilità a carico aziende debitrici imputate per una serie specifica di reati: truffa, estorsione, insolvenza fraudolenta, nonché per false comunicazioni sociali nelle società non quotate (art. 2621 cc.).

Il comma 201 demanda ad un decreto la determinazione dei criteri e le modalità per il sostegno finanziario alle PMI predette, che avrà la forma di finanziamenti agevolati.

Il comma 202 prevede che – nel caso in cui i procedimenti penali si concludano con un’assoluzione delle aziende debitrici– vi è l'obbligo per le imprese beneficiarie dei finanziamenti al rimborso delle somme erogate.

Aliquota contributiva lavoratori autonomi

Il comma 203 riduce di un punto percentuale (al 27% in luogo del 28% previsto dalla normativa vigente), per l’anno 2016, l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi (titolari di posizione fiscale ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto) iscritti alla gestione separata INPS (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995).

Si ricorda, infatti, che attualmente l’articolo 10-bis del D.L. 192/2014, stabilisce l’aliquota contributiva (prevista dall'articolo 1, comma 79, della L. 247/2007) per i richiamati lavoratori autonomi non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati, al 27% per il biennio 2014-2015, al 28% per il 2016 e al 29% per il 2017.

Fondo per lavoratori autonomi e articolazione flessibile del lavoro subordinato

Il comma 204 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l’articolazione flessibile, con riferimento ai tempi e ai luoghi, del lavoro subordinato a tempo indeterminato, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Congedo di paternità

Il comma 205, introdotto nel corso dell’esame al Senato, proroga sperimentalmente per il 2016 alcune disposizioni (già previste in via sperimentale per gli anni 2013-2015 dall’articolo 2, comma 24, della L. 92/2012, cd. Legge Fornero) in materia di congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente. In particolare, la disposizione prevede la facoltà di usufruire di ulteriori due giorni di congedo parentale (anche non continuativi, mediante scomputo dei medesimi dal periodo di astensione obbligatoria della madre ed in base ad un accordo con quest'ultima) ed eleva da uno a due giorni la durata del congedo di paternità obbligatorio, che deve essere goduto entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, in aggiunta al periodo di astensione obbligatoria della madre.

Piano straordinario per la chiamata di professori universitari ordinari

Il comma 206 prevede un piano straordinario per la chiamata di professori universitari di prima fascia.

A tal fine, dispone un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 6 mln nel 2016 e di € 10 mln annui dal 2017.

Le risorse del FFO sono allocate sul cap. 1694 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per il 2016 ammontano, in base alla prima nota di variazioni, a € 6.915,3 mln.

In materia si ricorda che l’art. 66, co. 13-bis, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) ha fissato le misure percentuali di turn-over valide con riferimento “al sistema” delle università nel suo complesso (limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 60% per il 2016, 80% per il 2017 e 100% a decorrere dal 2018, di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente) e ha previsto che all’attribuzione del contingente di assunzioni spettante a ciascun ateneo si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, “tenuto conto di quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. 49/2012”. Quest’ultimo, infatti, ha individuato, limitatamente all’anno 2012, le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento rilevanti, per ciascun ateneo, per la determinazione, tra l’altro, della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato, rimettendo ad un DPCM la definizione della disciplina applicabile agli anni successivi. Il DPCM è intervenuto il 31 dicembre 2014 con riferimento al triennio 2015-2017.

Da ultimo, il contingente assunzionale delle università statali – espresso in termini di punti organico (corrispondente al costo medio nazionale di un professore di prima fascia), utilizzabili per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato a carico del bilancio di ogni università – è stato definito, per l’anno 2015, dal DM 21 luglio 2015, n. 503.

In sede applicativa occorrerà, dunque, verificare se la chiamata nell’ambito del piano straordinario debba avvenire – o meno – nell’ambito dei vincoli assunzionali previsti per il sistema universitario dalle disposizioni sopra richiamate.

 

Il piano straordinario è approvato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2016.

Alla chiamata possono partecipare anche “coloro che hanno ottenuto l’idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210”.

In base alla L. 210/1998, l’idoneità conseguita costituiva titolo per la nomina in ruolo entro il termine di tre anni (decorrenti dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li aveva proposti).

Successivamente, l’art. 1 della L. 230/2005, nel prevedere nuove modalità di reclutamento, ha fatto salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore bandite non oltre il 30 giugno 2006, disponendo, altresì, che i candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento. Da ultimo, l’art. 6, co. 6-bis, del D.L. 150/2013 (L. 15/2014) ha previsto la proroga dell’idoneità per ulteriori 2 anni dalla data di scadenza del quinto anno.

In sede applicativa, occorrerà verificare se la partecipazione al piano straordinario degli idonei sia consentita nei limiti temporali di validità dell’idoneità conseguita ai sensi della L. 210/1998, ovvero se si sia inteso estendere ad libitum la validità della stessa.

Ciò, anche alla luce del fatto che il comma 206 dispone che le chiamate sono effettuate secondo le procedure ordinarie, a tal fine richiamando esplicitamente l’art. 18, co. 1, della L. 240/2010, concernente i criteri in base ai quali le università, con proprio regolamento, disciplinano la chiamata dei professori, nonché, relativamente alla chiamata degli idonei ai sensi della L. 210/1998, l’art. 29, co. 4, della stessa L. 240/2010.

In particolare, il richiamato art. 29, co. 4 della L. 240/2010 ha disposto che coloro che hanno conseguito l’idoneità possono essere ancora destinatari di chiamata ai sensi della L. 210 del 1998 fino alla scadenza della durata della propria idoneità.

 

Infine, richiamando il principio fissato dall’art. 18, co. 4, della L. 240/2010, stabilisce che almeno il 20% delle risorse deve essere destinato alla chiamata di soggetti esterni all’ateneo.

Chiamate dirette nelle università

I commi 207-212 prevedono l’istituzione in via sperimentale nello stato di previsione del MIUR del “Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta” (premio Nobel per la chimica nel 1963), con una dotazione di 38 mln nel 2016 e di 75 mln dal 2017. Il Fondo è destinato al reclutamento per “chiamata diretta” per elevato merito scientifico di professori universitari di prima e di seconda fascia, previamente selezionati secondo “procedure nazionali” che devono essere definite con un DPCM da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro 30 giorni.

In particolare, si specifica che il reclutamento – definito “straordinario” – avviene in deroga alle procedure previste dalla L. 240/2010 (che vedono nel conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale il requisito necessario per la partecipazione alle procedure di chiamata indette dalle singole università), e che ad esso possono partecipare anche professori di prima e seconda fascia già in servizio in atenei italiani, con obbligatorio cambiamento, in caso di chiamata nella stessa fascia, della sede di appartenenza. Alle procedure di chiamata nella stessa fascia, e ai conseguenti trasferimenti, è assegnata una somma di € 5,1 mln nel 2016 e di € 10 mln annui dal 2017, a valere sulle risorse del Fondo.

Resta fermo che, nel caso in cui i professori chiamati attraverso la nuova procedura cambino sede universitaria in Italia, le risorse occorrenti per il relativo trattamento stipendiale sono assegnate all'ateneo di destinazione.

Con riguardo al D.P.C.M. che definisce la disciplina di reclutamento, si stabilisce, in particolare, che esso contiene: i criteri per valutare l’eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica; la previsione che le commissioni di valutazione devono essere formate per ogni area disciplinare; la previsione di inquadramento in una determinata classe stipendiale – in particolare, secondo criteri minimi di avanzamento rispetto a quella in godimento, stabiliti già dalla norma primaria –, nonché la possibilità per gli atenei di migliorare detta classe stipendiale, con oneri a proprio carico; la definizione del numero di posti destinati a professori già in servizio negli atenei italiani e del numero massimo di chiamate dirette consentite a ciascun ateneo a valere sul Fondo.

Si stabilisce, inoltre, che almeno il 50% dei posti deve essere attribuito entro un anno dalla data di indizione della procedura.

La nuova fattispecie di reclutamento è inserita nella disposizione che reca la disciplina generale per le chiamate dirette: infatti, novellando l’art. 1, co. 9, della L. 230/2005, si aggiunge alle fattispecie di chiamata diretta già previste la possibilità di coprire posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi italiani e stranieri di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali previamente identificate.

Dunque, la disciplina generale riguarda anche la figura dei ricercatori, non inclusa nella specifica procedura di reclutamento straordinario finanziata con il Fondo Giulio Natta.

 

In base alla norma richiamata – nel cui ambito generale viene, dunque, ricondotta la procedura straordinaria in esame –, le università formulano specifiche proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che concede o rifiuta il nulla osta, previo parere – ad eccezione del caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione effettuate entro 3 anni dalla vincita del programma – della commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale.

A seguito delle modifiche apportate al citato co. 9, anche nel caso della nuova fattispecie introdotta non è richiesto, ai fini della concessione o del rifiuto del nulla osta, il previo parere della commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale.

Fondo per lo studio di scienze religiose e di storia, lingue e cultura dell’Africa e dell’Oriente

I commi 213 e 214 autorizzano, dal 2016, una spesa di € 3 mln - da iscrivere in un nuovo Fondo istituito nello stato di previsione del MIUR - destinata al sostegno di istituzioni di riconosciuta competenza operanti nel campo delle scienze religiose, dello studio dell’ebraismo, della storia, delle lingue e delle culture dell’Africa e dell’Oriente, al fine di promuovere la sicurezza del paese, attraverso la formazione di studiosi.

Per il sostegno e l’attuazione degli interventi, il MIUR stipula accordi di programma con amministrazioni ed enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture e organismi di ricerca. Con riferimento a questi ultimi, si richiama la definizione recata dall’art. 2, co. 83, del Regolamento (UE) n. 651/2014, che, ai fini della dichiarazione di alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, intende per «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» un'entità (ad es., università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

Soggetti che svolgono funzioni di collaboratore scolastico in provincia di Palermo

 

Contratti lavoro tempo determinato regioni a statuto speciale

Il comma 215 proroga (dal 31 dicembre 2015) al 31 dicembre 2016 i rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (ex art. 8 della L. 124/1999), e prorogati ininterrottamente per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico.

Inoltre, attraverso una modifica al comma (introdotta in sede di esame in Commissione alla Camera), si è disposta la proroga, fino al 31 dicembre 2016 (in luogo del 31 dicembre 2015), dei contratti a tempo determinato degli enti territoriali delle regioni a statuto speciale, nei limiti già previsti dal comma 9-bis dell’articolo 4 del D.L. n. 101/2013, che prevede, ai fini della programmazione triennale del fabbisogno di personale riferita al quadriennio 2013-2016, l’obbligo, per le regioni a statuto speciale e per altri specifici enti territoriali, di calcolare il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni.

Ulteriore modifica è stata apportata presso la Camera, dall'Assemblea (em. 1.33). Vi si prevede che la proroga dei contratti a tempo determinato entro le Regioni a Statuto speciale possa essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni. Rimangono tuttavia ferme alcune disposizioni della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006: cfr. suoi commi 557, 557-quater, 562 primo periodo). Per il 2016, gli enti territoriali compresi nel territorio delle Regioni a Statuto speciale, i quali si trovino nelle condizioni di riequilibrio stabile del bilancio (ai sensi dell'articolo 259 del Testo unico degli enti locali), non hanno applicate le disposizioni (contenute in quel medesimo articolo: cfr. suoi commi 6, 7 e 8) circa la rideterminazione (sub iudice della Corte dei conti) della dotazione organica, con dichiarazione del personale eccedentario o comunque sovrannumerario rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione e la riduzione della spesa per il personale a tempo determinato a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente.

 

Dotazioni organiche dirigenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale escluso

 

 

 

 

 

 

 

Ricognizioni dotazioni organiche dirigenziali

 

 

 

Dirigenti regioni enti enti locali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento di organizzazione del Ministero dell’interno

I commi 216, da 219 a 222, 224 e 225 riguardano le assunzioni e le dotazioni organiche dei dirigenti pubblici.

Le facoltà assunzionali del triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato sono prioritariamente finalizzate all’assunzione di: 50 dirigenti; 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia; 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato (co. 216).

Al contempo, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche che risultano vacanti alla data del 15 ottobre 2015 (co. 219).

Una disposizione transitoria specifica che gli incarichi dirigenziali conferiti dopo il 15 ottobre 2015 ma prima della entrata in vigore della presente legge di stabilità cessano di diritto - al 1° gennaio 2016 - con risoluzione dei relativi contratti, fatti salvi i casi per i quali, al 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico.

Sono altresì fatti salvi gli incarichi dirigenziali conferiti, anche dopo il 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità), nei casi relativi a:

   posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o a strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011;

   posti dirigenziali specificatamente previsti dalla legge;

   posti dirigenziali appartenenti a strutture oggetto di riordino, con riduzione del numero di posti, negli anni 2014 e 2015.

Inoltre, sono fatti salvi gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima del 1° gennaio 2016 o da svolgere in base al suddetto comma 117 o in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge.

In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili in base alla disposizione in commento.

Il comma 219 non si applica al personale: in regime di diritto pubblico; delle città metropolitane e delle province adibito all’esercizio di funzioni fondamentali; degli uffici giudiziari; dell’area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario nazionale; appartenente alla dirigenza di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva del MIUR; preposto ai posti dirigenziali del Dipartimento della protezione civile; delle agenzie fiscali (co. 224). Continuano inoltre a trovare applicazione le discipline di settore per il comparto scuola e AFAM nonché per le università (co. 222).

Con D.P.C.M., da adottare entro il 31 gennaio 2016, è effettuata la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici individuati dall'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 (co. 220).

Per quanto riguarda le regioni e gli enti locali è previsto che venga effettuata, secondo i rispettivi ordinamenti, una ricognizione delle relative dotazioni organiche dirigenziali, nonché il riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni.

Gli incarichi dirigenziali possono inoltre essere attribuiti, senza alcun vincolo di esclusività, anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e al dirigente della polizia municipale.

Nel caso in cui la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale non trovano, inoltre, applicazione le disposizioni da adottare ai sensi della legge c.d. anticorruzione (di cui all’art. 1, co. 5, L. 190/2012), con riferimento ai dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (co. 221).

Il comma 225 prevede che, entro un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della riforma delle prefetture (L. 124/2015, art. 8, co. 1, lett. e), il cui termine per l’attuazione della delega scade il 28 agosto 2016), il Ministero dell’interno provvede ad emanare un regolamento di organizzazione per adattare le proprie strutture alle riduzioni delle dotazioni organiche previste, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici, dall'art. 2, co. 1, del D.L. 95/2012 nonché alle previsioni del suddetto decreto legislativo sulle prefetture. Nel medesimo termine, deve essere attuata la disposizione concernente il riassorbimento del personale in soprannumero (di cui all’articolo 2, co. 11, lettera b) del richiamato D.L. 95/2012). Ove i regolamenti ministeriali intervenissero prima dell’attuazione della suddetta delega, il Ministero dell’interno potrà intervenire esclusivamente sugli uffici centrali (escludendo così le strutture periferiche, quali prefetture, questure e comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Procedure di reclutamento di dirigenti scolastici

I commi 217 e 218 modificano la procedura per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

A tal fine, il comma 217 sostituisce l’art. 29 del d.lgs. 165/2001, novellato dall’art. 17, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).

L’art. 17, co. 1, del D.L. 104/2013 ha introdotto il corso-concorso selettivo di formazione, disponendo l’abrogazione della disciplina previgente, che prevedeva lo svolgimento delle procedure su base regionale (art. 1, co. 618, della L. 296/2006 e DPR 140/2008).

La nuova procedura di reclutamento consiste nell’affidare l’emanazione del bando per il corso-concorso selettivo di formazione – non specificando più la cadenza annuale del bando –al MIUR, sentito il MEF, per tutti i posti vacanti nel triennio - fermo restando il vigente meccanismo di autorizzazione delle assunzioni (art. 39, co. 3 e 3-bis, della L. 449/1997) - e non più alla Scuola nazionale dell’amministrazione (sulla quale, si ricorda, interviene il co. 657 del ddl di stabilità, prevedendone il commissariamento).

Si conferma che al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, entro un limite massimo del 20%.

Si prevede ora che tale limite, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, della durata del corso e delle forme di valutazione dei candidati ammessi allo stesso è stabilito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e non più con D.P.C.M., emanato su proposta del MIUR, di concerto con il MEF e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

In proposito, si rammenta che l’art. 6, co. 6, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015) aveva prorogato (dal 31 dicembre 2014) al 31 marzo 2015 il termine per l’indizione del primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, previsto per le esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali fosse esaurita la graduatoria del concorso indetto con D.D.G. 13 luglio 2011. La relazione illustrativa al ddl di conversione aveva motivato la proroga con la complessità della “procedura prevista per legge” che comportava, “prima del bando, la definizione di un regolamento, per il quale è necessario acquisire il preventivo concerto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché il parere del Consiglio di Stato”.

Si stabilisce, inoltre (confermando la disciplina vigente), che:

§  al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che sia in possesso del relativo diploma di laurea magistrale e abbia maturato dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo di almeno 5 anni;

§  per le spese della procedura concorsuale, i candidati devono corrispondere un contributo;

§  il concorso per l’accesso al corso-concorso comprende una eventuale prova preselettiva nonché una o più prove scritte, alle quali sono ammessi i candidati che superano l’eventuale prova preselettiva, e una prova orale, cui segue la valutazione dei titoli.

 

Conseguentemente, il comma 218:

§  abroga il co. 2 dell’art. 17 del D.L. 104/2013, che aveva fissato il termine di 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. (dunque, entro il 12 marzo 2014) per l’adozione del DPCM;

§  novella il co. 3 del medesimo art. 17, disponendo il trasferimento dalla Scuola nazionale dell’amministrazione all’entrata del bilancio dello Stato, per la riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del MIUR delle risorse iscritte nello stato di previsione del MIUR per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici.

Comandi di personale scolastico

Il comma 223 posticipa (dall’a.s. 2016/2017) all’a.s. 2017/2018 la soppressione delle disposizioni (art. 26, co. 8, secondo e terzo periodo, L. 448/1998) che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi.

Vincoli finanziari per la contrattazione integrativa degli enti territoriali

Il comma 226 prevede la possibilità, per regioni e enti locali che abbiano raggiunto gli obiettivi di finanza pubblica, di compensare le somme da recuperare per effetto dell'indebita erogazione di risorse finanziarie in sede di contrattazione integrativa con i risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate (risparmi ottenuti a seguito di una ricognizione delle relative dotazioni organiche dirigenziali, nonché attraverso il riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni), a condizione che siano certificati dall'organo di revisione. I richiamati risparmi comprendono anche le economie derivanti dall'applicazione della limitazione alle facoltà assunzionali.

Limitazioni turn over nella P.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assunzioni e mobilità nella P.A

I commi 227,  228 e 229 intervengono sulla disciplina delle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni. In primo luogo, vengono rimodulate (aumentandole) le limitazioni al turn over per specifiche amministrazioni, le quali, per il triennio 2016-2018, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente.

Le amministrazioni interessate sono le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici (compresi gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001) e gli enti di ricerca la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente (ad esclusione dei ricercatori e tecnologi, per i quali restano invariate le percentuali fissate dal D.L. 90/2014).

Per il personale dirigenziale il turn over per il 2016 è assicurato (al netto delle posizioni rese indisponibili) nei limiti delle capacità assunzionali.

Resta invece escluso il personale in regime di diritto pubblico.

Nel corso dell’esame al Senato, è stata prevista la possibilità, per gli Istituti e gli Enti di Ricerca, di continuare ad avvalersi (al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca) del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa - in essere al 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione (previa verifica di idoneità) di contratti a tempo determinato. Tale possibilità, è riconosciuta non solo a valere sulle risorse di cui all’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 (che fa salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o di specifici Fondi, ad eccezione di quelli finanziati con le risorse premiali), ma anche, nei limiti del 30 per cento, sulle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Allo stesso tempo, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno si dispone la possibilità di procedere, per il triennio 2016-2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente, di fatto allineando tale percentuale a quella prevista, in via generale, per il personale delle amministrazioni pubbliche. In relazione a ciò, vengono comunque confermate le percentuali stabilite dalla normativa vigente (80% per il biennio 2016-2017 e 100% dal 2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.L. 90/2014), al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali. Infine, viene esclusa la possibilità (per il biennio 2017-2018), per gli enti “virtuosi”, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

Le seguenti tabelle evidenziano le diverse percentuali di assunzioni a tempo indeterminato ammesse confrontando la normativa vigente (contenuta nell’articolo 3 del D.L. 90/2014) e i commi in esame.

 

 

Anno

Percentuale di turn over ammessa per amministrazioni dello Stato ed altri enti

 

DL 90/2014, art. 3, co. 1

Stabilità 2016

2014

20%

-

2015

40%

-

2016

60%

25%

2017

80%

25%

2018

100%

25%

 

 

 

 

Anno

Percentuale di turn over ammessa
per gli enti territoriali

 

D.L. 90/2014, art. 3, co. 5

DDL Stabilità 2016

2014

60%

-

2015

60%

-

2016

80%

25%

2017

80%

25%

2018

100%

25%

 

Il comma 229 autorizza i comuni istituiti dal 2011 per effetto di fusioni, nonché le unioni di comuni, ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite del cento per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente.

 

Infine, il comma 234, introdotto in sede di esame in Commissione alla Camera, prevede che le regioni, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche previste dall’articolo 1, commi 424 (le regioni e gli enti locali) e 425, (le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca) della L. 190/2014, che abbiano processi di mobilità in atto, possano assumere personale (secondo le facoltà previste dalla normativa vigente in materia) soltanto nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. A tale fine, la disposizione prevede che le regioni e gli enti locali rendano nota l’avvenuta ricollocazione, nel relativo ambito regionale, sul portale mobilità a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal D.M. 14 settembre 2015 (che ha definito i criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale), mentre le amministrazioni pubbliche in precedenza richiamate in oggetto procedono mediante autorizzazione delle assunzioni come previsto dalla normativa vigente.

Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

I commi da 230 a 233 riguardano l’incremento, per il 2016, del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, alla copertura dei cui oneri si provvede anche attraverso il posticipo di un anno dell’entrata in vigore del c.d. school bonus.

In particolare, l’incremento del Fondo (art. 1, co. 601, L. 296/2006), disposto dal comma 230, è di € 23,5 mln per il 2016.

Il Fondo è allocato su 4 differenti capitoli dello stato di previsione del MIUR (Cap. 1195 per l’istruzione prescolastica; cap. 1204 per l’istruzione primaria; cap. 1196 per l’istruzione secondaria di primo grado; cap. 1194 per l’istruzione secondaria di secondo grado) e, a seguito della prima nota di variazioni, ha uno stanziamento pari a € 862,7 mln (al riguardo si ricorda che l’art. 1, co. 25, della L. 107/2015 ha incrementato il Fondo di € 123,9 mln nel 2016 e di € 126 mln annui dal 2017 al 2021).

Il comma 231 posticipa di un anno l’entrata in vigore del c.d. school bonus (art. 1, co. 145, L. 107/2015). A seguito del posticipo spetterà un credito d’imposta del 65% per 2016 e il 2017 e del 50% per il 2018 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l’occupabilità degli studenti.

Il comma 232 dispone, anzitutto, che alla copertura dell’onere derivante dall’incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche si provvede:

§  per € 7,5 mln, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal co. 231;

§  per € 16 mln, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti sul conto corrente n. 53823530 presso Poste italiane.

Dispone, inoltre, che gli ulteriori risparmi di spesa derivanti dal co. 231 per il 2017 (€ 7,5 mln) e per il 2018 (€ 5,8 mln) confluiscono nel «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (art. 1, co. 202, L. 107/2015). Al contempo, il comma 233 reca la norma la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal posticipo dell’entrata in vigore dello school bonus, per gli anni 2019, 2020 e 2021, prevedendo la corrispondente riduzione del medesimo Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica».

Il Fondo citato è allocato sul cap. 1285 dello stato di previsione del MIUR.

Infine, il comma 232 prevede una clausola di salvaguardia, disponendo che, nelle more del versamento dei € 16 mln, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per il 2016 il relativo importo, al netto di quanto effettivamente versato, a valere sulle disponibilità del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Destinazione dei compensi dei dipendenti nominati nei CDA delle società partecipate

Il comma 235 modifica la destinazione dei compensi dei membri dei consigli di amministrazione delle società partecipate direttamente o indirettamente dalla amministrazioni pubbliche che siano dipendenti dell’amministrazione partecipante (ovvero di quella controllante in caso di partecipazione indiretta), eliminando la possibilità – ora prevista dall’articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2014 - che gli stessi siano riassegnabili al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio. L’intervento operato dal comma in esame comporta pertanto che i compensi in questione restino acquisiti all’amministrazione interessata.

Trattamento accessorio nella P.A.

Il comma 236 limita, a decorrere dal 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.

Tali risorse, in particolare, non possono superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 e, allo stesso tempo, sono automaticamente ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Finanziamento parchi nazionali

Il comma 237, inserito nel corso dell’esame al Senato, autorizza, a decorrere dal 2016, l’ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui in favore dei parchi nazionali.

Applicabilità del "Fondo isole minori" all’Isola del lago d’Iseo – Monte Isola

Il comma 238, inserito nel corso dell’esame in sede referente, estende all’Isola del lago d’Iseo – Monte Isola l’ambito di applicabilità del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, istituito presso il Ministero dell’interno (cap. 7248), finalizzato all’adozione di misure urgenti di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori.

Modifiche alla normativa su ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (c.d. attività upstream)

I commi da 239 a 242  operano una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (c.d. attività upstream).

Una prima modifica, contenuta nel comma 239, riguarda il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in alcune zone di mare (vale a dire all'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare poste entro 12 miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette). Vengono infatti soppresse le disposizioni attualmente vigenti che consentivano una serie di deroghe a tale divieto al fine di far salvi alcuni procedimenti concessori in corso (nonché quelli conseguenti e connessi anche ai fini di eventuali relative proroghe), confermando solo la parte della disposizione che fa salvi i titoli abilitativi già rilasciati.

Un secondo gruppo di modifiche, che interviene sull’articolo 38 del D.L. n. 133/2014 sul quale è attualmente in atto un contenzioso con le Regioni presso la Corte costituzionale, è contenuto nel nuovo comma 240, ove si prevede:

§  l’eliminazione del carattere strategico, di indifferibilità e urgenza delle c.d. attività upstream;

§  l’abrogazione della disposizione che prevede l’emanazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di un piano delle aree in cui sono consentite le c.d. attività upstream;

§  l’introduzione di una previsione secondo cui le c.d. attività upstream sono svolte con le modalità di cui alla legge n. 9/1991, o – come già previsto dalla legislazione vigente – a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico. Le attività continuano a svolgersi sulla base di un programma generale dei lavori articolato in una prima fase di ricerca (della durata di 6 anni) a cui segue la fase di coltivazione (della durata di 30 anni). Vengono eliminate le disposizioni vigenti che consentono la proroga della durata delle fasi sopracitate.

 

Ulteriori modifiche, anch’esse relative a disposizioni oggetto di contenzioso innanzi alla Corte costituzionale, sono dettate dal comma 241 (che, per le infrastrutture energetiche strategiche, prevede che in caso di mancato raggiungimento delle intese con le Regioni, si procede esclusivamente con le modalità partecipative indicate dall’articolo 14-quater, comma 3 della legge n. 241/1990) e dal comma 242 (finalizzato ad escludere l’intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri in caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa inerenti ai compiti e alle funzioni amministrative in materia energetica esercitate dallo Stato di cui al comma 7 dell’articolo 1 della legge n. 239/2004).

Riduzione della spesa per gli uffici di diretta collaborazione dei ministri

Il comma 243 prevede, a decorrere dal 2016, una riduzione della spesa complessiva per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dei ministri in misura pari al 10 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2015. Sono esonerate dalla riduzione le amministrazioni che abbiano già disposto riduzioni corrispondenti successivamente al 31 dicembre 2010.

 

Concorso diplomatico

Il comma 244, alla lettera a) consente una nuova deroga per il triennio 2016-2018 alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego per il concorso di accesso alla carriera diplomatica e l'assunzione di un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova; alla lettera b) reca l'autorizzazione di spesa per il triennio in esame.

La norma in commento reca novella al comma 3 dell'art. 4 del D.L. n. 1/2010, recante proroga missioni e disposizioni urgenti per l'attivazione del SEAE, autorizzando un'ulteriore deroga per un triennio rispetto a quella inizialmente prevista per il quinquennio 2010-2014.

Assunzioni di magistrati

Il comma 245 autorizza il Ministero della Giustizia ad assumere magistrati ordinari che siano vincitori di concorso, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente.

Risorse per
i collegi universitari
di merito

Il comma 246 autorizza la spesa integrativa di € 3 mln per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 per interventi in favore dei collegi universitari di merito (artt. 15-17 d.lgs. 68/2012).

Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, co. 258, della L. 147/2013 e l’art. 1, co. 173, della L. 190/2014 hanno autorizzato a favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti la spesa integrativa, rispettivamente, di € 5 mln annui nel triennio 2014-2016, e di (ulteriori) € 4 mln annui nel triennio 2015-2017.

Al contempo, tuttavia, l’art. 1, co. 287, della medesima L. 190/2014 ha disposto la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli ministeri a decorrere dall’anno 2015, secondo quanto specificato nell’elenco n. 3 della stessa legge di stabilità. Per ciò che concerne il MIUR, in corrispondenza del programma Diritto allo studio nell’istruzione universitaria della missione Istruzione universitaria e formazione post-universitaria è indicata una riduzione di € 3,6 mln per il 2015 e di € 2,5 mln per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Le risorse sono allocate sul cap. 1696 dello stato di previsione del MIUR e sono pari, a seguito della prima nota di variazioni, a € 15,6 mln.

Accesso dei giovani alla ricerca

I commi 247-250 recano un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 47 mln per il 2016 e di € 50,5 mln dal 2017, nonché del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR (FOE) di € 8 mln per il 2016 e di € 9,5 mln dal 2017, finalizzato all’assunzione di ricercatori.

In particolare, l’incremento del FFO è finalizzato all’assunzione di ricercatori con contratti triennali non rinnovabili (art. 24, co. 3, lett. b), L. 240/2010) e al loro, eventuale, consolidamento nella posizione di professore associato.

L’art. 24, co. 3, della L. 240/2010 ha individuato due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato.

La prima (lett. a) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte (RtD di tipo A).

La seconda (lett. b) è riservata a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), oppure, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere - nonché, ai sensi dell’art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all’art. 1, co. 14, della L. 230/2005 - e consiste in contratti triennali non rinnovabili (RtD di tipo B).

Il co. 5 dello stesso art. 24 prevede che nel terzo anno di questa seconda tipologia di contratto l’università, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato.

E’ utile ricordare che, sulla base della stessa L. 240/2010, la figura del ricercatore a tempo indeterminato è stata posta ad esaurimento. Infatti, l’art. 29 ha disposto che, dalla data dell’entrata in vigore della legge, per la copertura – fra gli altri – dei posti di ricercatore le università potevano avviare solo le procedure da essa previste.

 

L’assegnazione è effettuata tenendo conto, per le università, dei risultati della Valutazione della qualità della ricerca 2004-2010 e, per gli enti di ricerca, degli stessi criteri con i quali viene ripartito il Fondo ordinario.

Le risorse del FFO sono allocate sul cap. 1694 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per il 2016 ammontano, in base alla prima nota di variazioni, a € 6.915,3 mln. Le risorse del FOE sono allocate sul cap. 7236 del medesimo stato di previsione e per il 2016 ammontano, in base alla stessa nota di variazioni, a € 1.703,3 mln.

 

Il comma 251 modifica la disciplina relativa alla stipula di contratti per i ricercatori universitari a tempo determinato (art. 66, co. 13-bis, D.L. 112/2008), in particolare prevedendo, dal 2016, in determinate situazioni, la non applicazione dei limiti del turn-over.

Formazione specialistica dei medici

Il comma 252, reca uno stanziamento aggiuntivo, pari a 57 milioni di euro per il 2016, 86 milioni per il 2017, 126 milioni per il 2018, 70 milioni per il 2019 e 90 milioni annui a decorrere dal 2020, per la formazione specialistica dei medici, al fine di aumentare il numero dei relativi contratti.

 

Contributi previdenziali per studenti universitari

Il comma 253, introdotto in sede di esame in Commissione alla Camera, consente, agli iscritti ai corsi di laurea di medicina e chirurgia, odontoiatria ed assimilate, dal quinto anno di corso e fino all’iscrizione all’Albo professionale, di versare i contributi previdenziali, anche attraverso prestiti d’onore.

Più specificamente, si introduce il comma 2-bis all’articolo 10 del D.L. 76/2013, ai sensi del quale (fermo restando l’obbligo per iscritti agli albi di iscriversi e pagare i relativi contributi all'Ente di previdenza ed assistenza di categoria) si prevede la facoltà, per i soggetti indicati in precedenza, di provvedere all’iscrizione e al pagamento della relativa contribuzione all’Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM). Spetta al consiglio d’amministrazione del richiamato Ente la determinazione dell’ammontare del contributo e le modalità di versamento, prevendendo altresì la possibilità di favorire l’iscrizione e la contribuzione anche attraverso prestiti d’onore. Infine, dall’applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Risorse per il diritto allo studio universitario

Il comma 254 incrementa di € 54.750.000 per il 2016, e di € 4.750.000 dal 2017, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari.

Le risorse sono allocate sul cap. 1710 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, in base alla prima nota di variazioni, per il 2016 ammontano a € 167,1 mln.

Di seguito si riporta l’andamento delle risorse allocate sul cap. 1710 (che fino al 2011 assumeva la denominazione di cap. 1695) nel periodo 2006-2016:

(milioni di euro)

2006
(cons.)

2007
(cons.)

2008
(cons.)

2009
(cons.)

2010
(cons.)

2011
(cons.)

2012
(cons.)

2013
(cons.)

2014
(cons.)

2015
(ass.to)

2016
(ddl)

177,0

166,9

152,0

246,5

99,7

101,6

164,7

149,2

162,7

162,0

167,1

Borse di studio vittime del terrorismo

Il comma 255 autorizza a decorrere dal 2016 un incremento di spesa pari a 250 mila euro annui per borse di studio riservate a coloro che hanno subito un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Risorse per le scuole paritarie

Il comma 256 incrementa di € 28 mln annui, a decorrere dal 2016, lo stanziamento previsto per le scuole paritarie a seguito della legge di stabilità 2014 (portandolo, dunque, da € 225 mln - come previsto nel disegno di legge originario - a € 228 mln).

Le risorse sono allocate sul cap. 1477 dello stato di previsione del MIUR e, in base alla prima nota di variazioni, per il 2016 ammontano a € 497,5 mln.

Personale della scuola impegnato in progetti didattici internazionali

Il comma 257 riguarda il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, prevedendo che, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, tale personale possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il mantenimento in servizio è autorizzato con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

Fondo per l’acquisto di libri di testo

Il comma 258 istituisce, per il triennio 2016-2018, un nuovo Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, finalizzato a sostenere le spese per l’acquisto di libri di testo e di altri materiali didattici, anche digitali. Il Fondo ha una dotazione di € 10 mln per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018. Le modalità applicative (incluse le modalità di individuazione dei destinatari del contributo, sulla base dell’ISEE) devono essere definite con un decreto ministeriale da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Si tratta di risorse che si aggiungono a quelle previste nello stato di previsione del Ministero dell’interno (cap. 7243, € 103 mln per il 2016), destinate alla fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell’obbligo e al comodato nella scuola superiore.

Rientro lavoratori dall’estero

Il comma 259, inserito al Senato, reca disposizioni in materia di rientro dei lavoratori dall’estero.

Per effetto delle modifiche apportate in sede referente alla Camera, ferma restando la proroga al 2017 (più precisamente, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo) dei benefici fiscali previsti nella legge n. 238 del 2010 (detassazione IRPEF del reddito da lavoro del 70 o dell’80 per cento, secondo il sesso del lavoratore), è stato stabilito che essa opera in favore dei soggetti rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015 (in luogo del periodo compreso tra il 1o marzo e il 6 ottobre 2015), previa specifica opzione in tal senso da parte degli interessati.

 

Misure per la ricerca scientifica e tecnologica

Il comma 260, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interviene al fine di modificare alcune disposizioni in materia di misure di sostegno per la ricerca scientifica e tecnologica. Nello specifico si estende la tipologia dei soggetti ammissibili agli incentivi prevedendo, tra l’altro, anche società composte da professori e ricercatori ed altri enti pubblici che operano in alcuni settori della ricerca e si inserisce, tra le attività ammesse all’intervento di sostegno, anche quella industriale, di sviluppo precompetitivo e di diffusione di tecnologie.

Quota premiale per le università

Il comma 261 incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di 25 mln per il 2016 e di € 30 mln annui dal 2017, al fine di aumentare la quota premiale (art. 2, D. L. 180/2008 e art. 13, L. 240/2010).

Le risorse sono allocate sul cap. 1694 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per il 2016 ammontano, in base alla prima nota di variazioni, a € 6.915,3 mln.

 

Istituto superiore per le industrie artistiche di Pescara

Il comma 262 istituisce l’Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara, mediante trasformazione dell’attuale sede decentrata dell’ISIA di Roma.

Lo statuto del nuovo ISIA deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Al riguardo, da un lato si richiamano le procedure definite con il DPR 132/2003, dall’altro si prevede che il primo statuto è deliberato da un comitato costituito dal presidente e dal direttore dell’ISIA di Roma, integrato da un esperto nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

L’art. 14, co. 2, lett. a), del DPR 132/2003 dispone che, in sede di prima applicazione, lo statuto “è deliberato dagli attuali organi di gestione, integrati con due rappresentanti degli studenti, sentito il collegio dei professori”.

A sua volta, il co. 3 prevede che lo statuto è deliberato e trasmesso (entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento) al Ministero per l'approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il MEF e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Sembrerebbe, dunque, che il richiamo alle procedure di cui al DPR 132/2003 debba intendersi con riferimento a quanto disposto dal co. 3 dello stesso DPR (e non anche dal co. 2, lett. a)).

Il comma 262 prevede anche che, in sede di definizione del regolamento didattico, agli studenti iscritti a Pescara deve essere garantito il completamento del percorso di studi previsto dall’ordinamento in corso.

Al riguardo si evidenzia che a Pescara si svolgono il corso di Diploma Accademico di primo livello in “Disegno industriale”, che si articola in un piano degli studi di durata triennale, e il corso biennale per il Diploma Accademico di secondo livello in “Multimedia Design”.

L’art. 14, co. 2, lett. b), del DPR 132/2003 prevede che, in sede di prima applicazione, il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione.

 

Soggetti salvaguardati dall’incremento dei requisiti pensionistici

I commi da 263 a 273 prevedono il settimo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica (D.L. n. 201/2011, art. 24 - c.d. Riforma Fornero), garantendo l’accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti a un massimo di ulteriori 26.300 soggetti, sia individuando nuove categorie di soggetti beneficiari, sia incrementando i contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 60 mesi successivi all’entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti. Per effetto di tali disposizioni il limite massimo numerico di soggetti salvaguardati viene stabilito a 172.466.

Più specificamente, si prevede che i requisiti per l’accesso al sistema previdenziale vigenti prima della riforma pensionistica continuino ad applicarsi a specifiche categorie di lavoratori (lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile; lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali; prosecutori volontari; lavoratori titolari di accordi individuali o collettivi; lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro; lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave; lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato -con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori stagionali) nei limiti di determinati contingenti.

In ogni caso, il trattamento pensionistico non può comunque avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2016.

Si prevede che i soggetti interessati presentino le istanze, a pena di decadenza, entro il 1° marzo 2016, secondo le procedure previste, per ciascuna categoria di soggetti, dai precedenti provvedimenti di salvaguardia. Si dispone, inoltre, che l’I.N.P.S. provveda al monitoraggio delle domande (pubblicando, sul proprio sito internet, i dati raccolti), non prendendo in considerazione ulteriori domande di pensionamento nel caso di raggiungimento dei limiti numerici e dei limiti di spesa stabiliti. E’ altresì prevista una relazione annuale al Parlamento, da presentare entro il 30 settembre di ogni anno, sulla base dei dati rilevati dall’I.N.P.S. nell’ambito della propria attività di monitoraggio.

Il comma 264, introdotto in sede di esame in Commissione alla Camera, prevede l’accesso al trattamento pensionistico da parte di alcuni lavoratori salvaguardati del comparto scuola e AFAM, a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

Più specificamente, i richiamati lavoratori che, a seguito dell’attività di monitoraggio relativa agli interventi di salvaguardia (che ha portato alla rideterminazione dei relativi oneri) e, in applicazione del procedimento che riconosce l’applicabilità della salvaguardia (in applicazione del principio del vincolo per l’utilizzo delle risorse disponibili per la salvaguardia dei vari contingenti di lavoratori ai sensi dell’articolo 1, comma 193, della L. 147/2013) anche ai titolari di specifici congedi biennali o permessi giornalieri per figli con handicap grave eccedenti i limiti numerici posti dalla normativa vigente abbiano ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1° settembre 2015, possono accedere alla pensione a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di istruzione e di decorrenza del trattamento pensionistico per il personale del comparto scuola (per il quale dal 1° gennaio 2012 i trattamenti decorrono dall’inizio dell'anno scolastico e accademico che ricade nell'anno solare successivo rispetto a quello in cui si siano maturati i requisiti, ferma restando l'applicazione della disciplina previgente per i soggetti che abbiano conseguito o conseguano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti per il trattamento) .

Per quanto concerne i profili finanziari dell’intervento (definiti dai commi 263 e 270-272), gli oneri programmati per le prime sei salvaguardie, pari (in termini cumulati) a 11,66 miliardi di euro, per un limite massimo di 170.230 soggetti, passerebbero quindi (in termini cumulati) a 11,43 miliardi, per un limite massimo di 172.466 soggetti.

In particolare, ai fini della quantificazione degli oneri dell’intervento e della relativa copertura finanziaria, si quantifica in 485,8 milioni di euro l’importo complessivo delle economie di spesa, per gli anni 2013-2014, relative ai precedenti interventi di salvaguardia, rideterminando conseguentemente il limite numerico massimo di soggetti salvaguardati in 146.166 (rispetto ai 170.230 attualmente previsti); in relazione a ciò, si incrementa di un importo corrispondente (100 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni per l’anno 2022) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della L. 228/2012 (attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali).

Inoltre, prevedendo che i nuovi benefici siano riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel limite massimo di 213 milioni per il 2016, 387 milioni per il 2017, 336 milioni per il 2018, 258 milioni per il 2019, 171 milioni per il 2020, 107 milioni per il 2021, 41 milioni per il 2022 e 3 milioni per il 2023, si provvede al corrispondente incremento degli importi previsti all’articolo 1, comma 235, quarto periodo, della L. 228/2012 (ossia delle economie aventi carattere pluriennale destinate ad alimentare l’apposito fondo), nonché alla copertura degli oneri a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della L. 228/2012 (ossia riducendo la dotazione dell’apposito fondo).

Sulla medesima autorizzazione di spesa è infine prevista un’ulteriore riduzione di 124 milioni di euro per il 2016 ai fini del concorso alla copertura dei maggiori oneri conseguenti al potenziamento delle misure di sostegno al reddito per le situazioni di disagio previste.

Benefici previdenziali per lavoratori esposti all’amianto

I commi da 274 a 279 (introdotti in sede di esame in Commissione alla Camera) recano disposizioni in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all’amianto, in primo luogo prorogando per il triennio 2016-2018 l’applicazione della maggiorazione contributiva (di cui all’articolo 13, comma 2, della L. 257/1992 e pari, per i lavoratori con almeno 30 anni di anzianità assicurativa e contributiva, al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni e, in ogni caso, non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di 60 anni, se uomini, o 55 anni, se donne) riconosciuta (ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della L. 190/2014) ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico agli ex lavoratori, occupati in specifiche imprese (e cioè, ai sensi dell’articolo 1, comma 117, delle L. 190/2014, esercenti attività di scoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica da parte dell'Ente territoriale), che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto-correlata (accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della L. 257/1992, che ha stabilito che ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall’I.N.A.I.L., il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto debba essere moltiplicato per il coefficiente di 1,5) (comma 274).

Il successivo comma 275 estende la platea a cui si applicano le disposizioni richiamate, comprendendovi anche i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, derogando alla norma (articolo 1, comma 115, della L. 190/2014) che fissa al 31 giugno 2015 il termine ultimo per la presentazione all’INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali.

Il comma 276 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo (con dotazione pari a 2 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018), finalizzato all’accompagnamento alla quiescenza, entro il 2018, dei lavoratori di cui all’articolo 1, comma 117, della L. 190/2014 (vedi supra), che non abbiano maturato i requisiti pensionistici ivi previsti. La ripartizione delle risorse del Fondo, nonché dei relativi criteri e modalità è demandata ad apposito decreto interministeriale, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.

Viene inoltre esteso ai lavoratori del settore della produzione di materia rotabile ferroviario che hanno svolto operazioni di bonifica dall’amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione, il beneficio previdenziale (riconosciuto dall’articolo 13, comma 8, della L. 257/1992 ai lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni) secondo cui l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto (gestita dall'INAIL), è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25. Si dispone, inoltre, che i suddetti benefici siano riconosciuti, a domanda (da inoltrare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità in esame), nei limiti delle risorse assegnate ad apposito Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per il 2016, 7 milioni per il 2017, 7,5 milioni per il 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019). La definizione delle modalità di attuazione di quanto previsto sono demandate ad apposito decreto interministeriale, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 277).

Il comma 278 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell’amianto, in favore degli eredi dei soggetti deceduti in seguito a patologie asbesto correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali attuate per realizzare la cessazione dell'impiego dell'amianto (con conseguente applicazione della L. 257/1992), che concorre al pagamento di quanto spettante ai superstiti a titolo di risarcimento del danno (patrimoniale e non). La dotazione del richiamato Fondo (le cui prestazioni si aggiungono ai diritti generali e speciali riconosciuti in materia dall’ordinamento) è pari a 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018. Si demanda, infine, ad un apposito decreto interministeriale (da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame) la definizione delle modalità di erogazione delle prestazioni.

 

Infine, si posticipa al 31 dicembre 2016 (in luogo del 30 giugno 2015) il termine ultimo per la presentazione all’INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l’esposizione all’amianto, da parte dei soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in mobilità dall’azienda per cessazione dell’attività lavorativa (comma 154-septies).

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Il comma 280, introdotto in sede di esame in Commissione alla Camera, fornisce una interpretazione autentica (quindi con valenza retroattiva) dell’articolo 18, comma 2, della L. 335/1995 (cd. Riforma Dini), che stabilisce un massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i nuovi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 (nonché per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo), con riferimento ai periodi contributivi successivi alla richiamata data.

In particolare, la norma, recependo in legge quanto già stabilito sul punto dalla circolare INPS n. 42 del 17 marzo 2009, precisa che ai richiamati lavoratori, assunti successivamente al 31 dicembre 1995, qualora acquisiscano su domanda contributi precedenti alla data medesima, non sia applicato il massimale suddetto a far data dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Opzione donna

Il comma 281 concerne l'ambito temporale di applicazione dell'istituto (transitorio e sperimentale) che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e a 58 anni e 3 mesi per le autonome (cosiddetta opzione donna), a condizione che tali soggetti optino per il sistema di calcolo contributivo integrale. In particolare, la disposizione è volta a consentire l'accesso all'istituto anche qualora la decorrenza del trattamento così liquidato non sia possibile entro il 31 dicembre 2015, ferma restando la maturazione dei requisiti entro tale data.

Inoltre, si prevede la trasmissione, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione alle Camere, da parte del Governo, sulla base dei dati rilevati dall’INPS nell’ambito della propria attività di monitoraggio sull’attuazione della sperimentazione, con particolare riferimento alle lavoratrici interessate e ai relativi oneri previdenziali. Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse risultare, in particolare, un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l’utilizzo delle risorse non utilizzate per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe.

Ai fini del concorso alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'estensione temporale dell'istituto, da un lato si riduce la dotazione del cd. fondo esodati (in misura pari a 160 milioni di euro per il 2016 e a 49 milioni per il 2017); dall’altro (ai sensi del comma 286) si estende agli anni 2017 e 2018 la disciplina transitoria in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, già posta per gli anni 2014-2016 e diversa da quella generale (copertura utilizzata anche per gli oneri derivanti dall'elevamento della cosiddetta no tax area per i pensionati, di cui ai successivi commi 160 e 161).

Contributo per servizi per l’infanzia

I commi 282 e 283 (introdotto in sede di esame in Commissione alla Camera) dispongono la proroga per il 2016 delle norme (di rango legislativo e secondario) già stabilite, in via sperimentale, per gli anni 2013-2015, relative alla possibilità, per la madre lavoratrice dipendente o titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per le madri lavoratrici autonome o imprenditrici, di richiedere, in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati).

Il contributo è corrisposto nell'ambito di un limite di spesa, pari, per l'anno 2016, a 20 milioni di euro, ossia nella medesima misura stabilita, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, dalla normativa vigente (D.M. 28 ottobre 2014, attuativo dell’articolo 4, comma 24, della legge 92/2012), la quale dispone, altresì, che l'importo massimo del contributo sia pari a 600 euro mensili, per una durata massima di sei mesi (attribuito sulla base di una graduatoria nazionale redatta dall'I.N.P.S. mediante il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande). Resta fermo che ad ogni quota mensile di contributo consegue la riduzione di un mese della durata massima del congedo parentale (comma 282).

In sede di esame in Commissione alla Camera si è disposta l’estensione del suddetto beneficio anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici, nel limite di 2 milioni di euro per il 2016. La definizione dei criteri di accesso e le modalità di utilizzo del beneficio viene demandata ad apposito decreto interministeriale (da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame) (comma 283).

Part-time per lavoratori anziani

Il comma 284 introduce, per il settore privato, una specifica disciplina transitoria, relativa ad una fattispecie di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato. In particolare, il datore di lavoro ed il dipendente, avente determinati requisiti anagrafici e contributivi, possono concordare la trasformazione del rapporto di lavoro, con il riconoscimento della copertura pensionistica figurativa (a carico della finanza pubblica) per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata). Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.

La richiamata possibilità è riconosciuta a specifiche condizioni. In primo luogo, il dipendente (iscritto ad una delle gestioni pensionistiche proprie del settore privato), titolare di un rapporto a tempo pieno e indeterminato, deve maturare entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (per il periodo 2016-2018, 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti maschi, per le lavoratrici del settore privato 65 anni e 7 mesi per il biennio 2016-2017 e 66 anni e 7 mesi per il 2018) ed deve aver già maturato (al momento della trasformazione del rapporto) i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al medesimo trattamento. Inoltre, l'accordo per la trasformazione del rapporto (con contestuale riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60%) deve riguardare un periodo di tempo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio in esame e la data di maturazione del suddetto requisito anagrafico.

Il riconoscimento del beneficio avviene da parte dell'I.N.P.S. (previa autorizzazione da parte della Direzione territoriale del lavoro), nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018, secondo le specifiche modalità indicate nel comma in esame nonché da quelle individuate da un apposito decreto ministeriale, da emanare entro il 1° marzo 2016.

Inoltre, si esclude che la trasformazione a tempo parziale possa determinare un incremento della base di calcolo della quota di trattamento pensionistico liquidata secondo il metodo retributivo.

Infine, alla copertura degli oneri a carico della finanza pubblica (pari, come accennato, a 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018) si provvede mediante ricorso alle entrate contributive dell'I.N.P.S. destinate in via ordinaria, per il 50%, al finanziamento delle attività dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.N.P.A.L.) e, per il restante 50%, al finanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione. Si prevede, inoltre, in deroga al riparto in base all'aliquota del 50%, che le entrate contributive residue (disponibili dopo la deduzione degli importi impiegati per la copertura finanziaria in oggetto) siano destinate in via prioritaria al finanziamento delle attività dell'A.N.P.A.L., fino a concorrenza di un importo pari al 50% delle entrate (calcolate al lordo della richiamata deduzione).


Contratti di solidarietà espansivi

Nel corso dell’esame in Commissione alla Camera, è stato introdotto il comma 285, al fine di integrare l’articolo 41 del decreto legislativo n.148 del 2015 (cd. Jobs act) il quale, con l’obiettivo di promuovere il ricorso a contratti di solidarietà espansivi (ossia contratti aziendali che prevedano una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale) prevede specifici benefici (contributo a carico dell’INPS o aliquota contributiva nella misura prevista per gli apprendisti se il nuovo assunto ha un’età inferiore a 29 anni). L’emendamento, in particolare, prevede che i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà, possano versare la contribuzione a fini pensionistici correlata alla retribuzione persa (sempre che questa non venga già riconosciuta dall’INPS), relativamente ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro (con esclusione, in questo caso, dei benefici contributivi previsti dalla normativa vigente).

Indicizzazione e conguaglio prestazioni previdenziali

Il comma 287 è volto ad escludere l’applicazione di un’indicizzazione negativa delle prestazioni previdenziali ed assistenziali: si dispone, infatti, che la percentuale di adeguamento dei relativi importi, corrispondente alla variazione nei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT, non può essere inferiore a zero.

Il comma 288 prevede che, con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per il 2014 (determinata definitivamente con decorrenza dal 1° gennaio 2015), le operazioni di conguaglio derivanti dagli scostamenti dei valori posti a base della perequazione automatica, limitatamente ai ratei corrisposti nel 2015, non vengono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per il medesimo 2015, ma di quelle del 2016. Resta confermato il conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per il 2015.

No tax area pensionati

I commi 290 e 291 modificano la misura delle detrazioni dall'I.R.P.E.F. spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cosiddetta no tax area per i pensionati).

Nel corso dell’esame alla Camera l’applicazione della misura, prevista a decorrere dal 2017 nel testo iniziale del disegno di legge, è stata estesa anche al 2016.

In relazione a ciò la detrazione risulta pari, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, a:

§  1.783 euro (1.725 euro nella normativa vigente), se il reddito complessivo non supera 7.750 euro (7.500 euro nella normativa vigente); resta fermo che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

§  1.255 euro (così come nella disciplina vigente), aumentata del prodotto tra 528 euro (470 euro nella normativa vigente) e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente), diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro (7.500 euro nella disciplina vigente), qualora l’ammontare del reddito complessivo sia superiore a 7.750 euro (7.500 euro nella normativa vigente) e pari o inferiore a 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente).

Resta immutata la disciplina per i casi in cui il soggetto abbia un reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

Per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, a decorrere dal 2017, la detrazione risulta pari a:

§  1.880 euro (1.783 euro nella disciplina vigente), se il reddito complessivo non supera 8.000 euro (7.750 euro nella normativa vigente); resta fermo che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

§  1.297 euro (così come nella disciplina vigente), aumentata del prodotto tra 583 euro (486 euro nella normativa vigente) e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente), diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro (7.250 euro nella disciplina vigente), qualora l’ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro (7.750 euro nella normativa vigente) e pari o inferiore a 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente).

Anche per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, resta immutata la disciplina per i casi di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

Ai fini del concorso della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla e disposizioni in esame:

§  il comma 286 (anche ai fini della copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma 281) estende agli anni 2017 e 2018 la disciplina transitoria in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, già posta per gli anni 2014-2016 e diversa da quella generale;

§  il comma 289 dispone una riduzione pari a 58 milioni di euro per il 2018 del cd. fondo esodati (relativo al finanziamento di interventi in favore delle varie categorie di soggetti all'interno delle quali sono stati operati i contingenti per le deroghe ai requisiti per il trattamento pensionistico), nonché una riduzione delle risorse finanziarie per il pensionamento anticipato in favore degli addetti ai cd. lavori usuranti (in misura pari a 140 milioni di euro per il 2017, 110 milioni per il 2018, 76 milioni per il 2019 e 30 milioni per il 2020).

§  il comma 291, modificato in sede di esame in Commissione alla Camera, prevede una riduzione pari a 300 milioni di euro per il 2016 e un incremento pari a 89 milioni di euro per il 2017 del Fondo sociale per occupazione e formazione, in conseguenza della decorrenza a partire dal 2016 degli effetti previsti dal citato comma 290.

Estensione agli eredi delle prestazioni
in favore dei malati di mesotelioma

Il comma 292 consente l’accesso alle prestazioni in favore dei malati di mesotelioma anche agli eredi dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione a familiari impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso del 2015. Tali prestazioni - erogate nella misura fissata dal decreto interministeriale del 4 settembre 2015 sono da ripartire tra gli aventi diritto che presentino domanda, corredata di idonea documentazione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione in esame. Le prestazioni sono a valere sulle disponibilità presenti nel Fondo per le vittime dell’amianto di cui all’art. 1, co. 241, della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007) istituito presso l’INAIL. Le prestazioni sono erogate nei limiti delle somme, individuate dal decreto interministeriale del settembre 2015, destinate alla copertura delle spese per il 2015.

Si ricorda che l’art.1, co. 116, della legge di stabilità 2015 ha esteso le prestazioni erogate dal Fondo vittime dell’amianto, in via sperimentale per gli anni 2015-2017, a malati di mesotelioma riconducibile ad esposizione non professionale all’amianto e con successivo decreto interministeriale del 4 settembre 2015 sono state fissate la misura e le modalità di erogazione della nuova prestazione. La prestazione economica è fissata nella misura di 5.600,00 euro ed è corrisposta una tantum, nei limiti dello stanziamento previsto dal decreto, su domanda dell’avente diritto. Il limite di spesa indicato dal decreto è pari per il 2015 a 17.919.480 euro; per il 2016 a 5.431.842,00 euro.

Copertura di oneri

I commi 293 e 294, introdotti alla Camera, recano misure a copertura di oneri previsti dal provvedimento, prevedendo:

§  l’utilizzo di parte delle risorse afferenti il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, che viene ridotto di 100 milioni di euro per il 2016 e incrementato di 36 milioni di euro per il 2017;

§  il versamento al bilancio dello Stato da parte dell’INPS di una quota pari a 52 milioni di euro per il 2016 delle entrate derivanti dall’aumento del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria che affluiscono, per due terzi, all’apposito Fondo di rotazione (con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione) in deroga a quanto previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 150/2015 (secondo cui il Fondo di rotazione citato costituisce parte delle risorse attribuite alla Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL, a favore della quale, tuttavia, si prevede contemporaneamente un finanziamento di importo analogo per il 2017 a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, a tal fine incrementato di 52 milioni per il 2017).

 

Decorrenze dei lavoratori poligrafici

I commi 295, 296 e 297, introdotti in sede di esame in Commissione alla Camera, derogano alla normativa di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP (di cui all’articolo 11, comma 1, lettera g), del DPR 157/2013) relativamente alla categoria dei lavoratori poligrafici. Più specificamente, si prevede che le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2013 in materia di requisiti di accesso e regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici continuino ad applicarsi ai richiamati lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento (ai sensi dell’articolo 37 della L. 416/1981), in forza di accordi sottoscritti prima del 31 dicembre 2013, a condizione che maturino i requisiti per il pensionamento successivamente a tale data, nei limiti ed alle condizioni previste nel successivo comma 297. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 (comma 295).

Infine (comma 297), i trattamenti pensionistici richiamati in precedenza vengono erogati dall’INPS, nei limiti di spesa precedentemente evidenziati, secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo con l’ente competente. Spetta all’INPS provvedere al monitoraggio delle domande di pensionamento (secondo il suddetto ordine cronologico), non prendendo in considerazione ulteriori domande nel caso risulti (anche in modo prospettico) il raggiungimento del limite di spesa.

Riscatto corso legale di laurea

Il comma 298 (introdotto nel corso dell’esame in Commissione alla Camera), attraverso l’abrogazione dell’articolo 14, c. 2, del D.Lgs. 503/1992, rende cumulabile (anche con riferimento a periodi antecedenti l’entrata in vigore del disegno di legge in esame) il riscatto del periodo del corso legale di laurea con la facoltà, riconosciuta ai lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione, di riscattare i periodi corrispondenti al congedo parentale (astensione facoltativa per maternità), purché non coperti da assicurazione.

La copertura dei relativi oneri è definita dal comma 300, alla cui scheda si rimanda.

Trattamenti pensionistici anticipati

Il comma 299 interviene sulla norma (art.1, co. 113, della legge n.190/2014, legge di stabilità 2015) che ha escluso dalla penalizzazione dei trattamenti pensionistici anticipati prevista dalla “riforma Fornero” (di cui all’articolo 24, comma 10, DL 201/2011: riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni) i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva (pari, nel 2015, a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mese per le donne) entro il 31 dicembre 2017. La disposizione in esame, in particolare, è volta ad estendere l’applicazione di tale norma ai trattamenti pensionistici anticipati già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014, al fine di escludere anche per essi (limitatamente ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016) le sopra indicate penalizzazioni, applicate in attuazione della normativa vigente al momento del pensionamento.

 

Si ricorda che l’articolo 24, comma 10, del D.L. 201/2011 (c.d. riforma Fornero), ha stabilito che l’accesso alla pensione anticipata (ossia in assenza dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dalla riforma), a decorrere dal 1° gennaio 2012, è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una penalizzazione consistente nella riduzione percentuale di 1 punto per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni, e di 2 punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Successivamente, l’articolo 1 comma 113, della legge n.190/2014 ha escluso la penalizzazione per i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, con riferimento alle pensioni anticipate liquidate a decorrere dal 2015.

 

Il comma 300 che la copertura degli oneri (inclusi quelli derivanti dal comma 298, alla cui scheda si rimanda) è assicurata a valere sulle risorse del Fondo per il pensionamento anticipato dei lavoratori impegnati in attività usuranti (fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247/2007) che viene ridotto di 15,1 milioni di euro per il 2016, 15,4 milioni di euro per il 2017, 15,8 milioni di euro per il 2018, 16,2 milioni di euro per il 2019, 16,5 milioni di euro per il 2020, 16,9 milioni di euro per il 2021, 17,2 milioni di euro per il 2022, 17,7 milioni di euro per il 2023, 18 milioni di euro per il 2024, 18,4 milioni di euro a decorrere dal 2025 (con conseguente corrispondente riduzione degli importi previsti dall’art. 7, c. 1, D.Lgs. 67/2011).

Cure termali

I commi 301 e 302, differiscono la soppressione delle prestazioni economiche accessorie (come quelle inerenti al soggiorno presso le strutture alberghiere), a carico dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., e relative agli aventi diritto ai regimi speciali di cure termali garantite dal Servizio sanitario nazionale, e prevedono la definizione, da parte degli stessi Istituti, di un nuovo regime di riconoscimento delle medesime prestazioni accessorie. Il differimento è disposto in attesa della definizione del nuovo regime; in ogni caso, la soppressione opera a decorrere da una data non successiva al 1° gennaio 2019.

In particolare, i nuovo regime è definito da protocolli adottati dai richiamati Istituti. Esso deve far riferimento alla prevenzione delle patologie che possano dar luogo a invalidità nonché alla prevenzione dell'aggravamento di invalidità dovute alle medesime patologie, da individuarsi mediante uno specifico.

Danno biologico

Il comma 303 rivaluta, con effetto dal 2016 e a decorrere dal 1° luglio di ogni anno, gli importi degli indennizzi per danno biologico erogati dall’INAIL. La rivalutazione, effettuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del presidente dell’INAIL, opera sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai intervenute rispetto all’anno precedente. Tali incrementi si aggiungono a quelli già disposti in passato da altre disposizioni normative (articolo 1, commi 26-27, della L. 247/2007 e articolo 1, comma 129, della L. 147/2013, D.M. 12 luglio 2000, D.M. 7 marzo 2009 e D.M. 14 febbraio 2014) e vengono applicati agli indennizzi dovuti dall’INAIL ai sensi della “Tabella danno biologico” di cui al D.M. 12 luglio 2000.

 

Alla copertura finanziaria degli oneri dell’intervento si provvede:

§  per il triennio 2016-2018, mediante la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, per un importo pari ad un 1 milione di euro per il 2016, 5 milioni di euro per il 2017 e 15 milioni di euro per il 2018;

§  a decorrere dal 2019, attraverso la revisione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (di cui all’articolo 1, comma 128, della L. 147/2013).

Allo stesso tempo, dal 2019 l’efficacia delle richiamate disposizioni (anche con riferimento alle rivalutazioni effettuate nel triennio 2016-2018) è subordinata alla suddetta revisione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga

I commi 304 e 307 (quest’ultimo introdotto nel corso dell’esame al Senato) dispongono un incremento, per l’anno 2016, di 250 milioni di euro del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Più specificamente, all’onere derivante dal rifinanziamento si provvede per 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della legge delega di riforma del mercato del lavoro n. 183/2014 (cd. Jobs act) e per i rimanenti 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la concessione di benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in attività usuranti.

Vengono poi dettate disposizioni per la concessione e la proroga per il 2016 del trattamento di integrazione salariale in deroga e del trattamento di mobilità in deroga.

Viene altresì riconosciuta alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di concedere trattamenti di integrazione salariale e di mobilità (anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto interministeriale 1° agosto 2014, n. 83473) in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite (ovvero in eccedenza a tale quota con integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione nell’ambito dei piani o programmi coerenti con la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013).

Infine, si dispone che, nell'ambito delle risorse per il 2016 relative agli ammortizzatori sociali in deroga, una quota non superiore a 18 milioni di euro è destinata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

Contratti di solidarietà

Il comma 305, introdotto alla Camera, precisa l’ambito di applicazione della disposizione (art. 46, c. 3, D.Lgs. 148/2015, cd. Jobs act) che prevede l’abrogazione, dal 1° luglio 2016, delle disposizioni concernenti i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 1 del DL 726/1984 (imprese industriali, aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, aziende esercenti attività commerciale, giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa e, a determinate condizioni, imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale). Si stabilisce che il contributo dovuto per un massimo di due anni alle suddette imprese (pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario) si applica, nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016 (a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione):

§  in caso di contratti collettivi aziendali stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, per tutta la durata stabilita negli accordi;

§  negli altri casi, fino al 31 dicembre 2016.

Attività di pubblica utilità di lavoratori
in mobilità

Il comma 306 introdotto alla Camera, integra l’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n.150/2015 (cd. Jobs act) estendendo anche ai lavoratori in mobilità la possibilità di essere utilizzati per lo svolgimento di attività di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza.

Trattamenti di integrazione salariale

Il comma 308, introdotto alla Camera, dispone che il rispetto del requisito dell’anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni (richiesto per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale) è escluso per eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori e, quindi, non solo nel settore industriale, come attualmente previsto dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 148/2015 (cd. Jobs act).

Il comma 309, introdotto alla Camera, definisce l’ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale, come delineata dal D.Lgs. 148/2015 (cd. Jobs act), precisando che rimangono escluse dall’applicazione di tale normativa determinate imprese elencate dall’articolo 3 del D.Lgs. C.P.S. 869/1947 (il quale, già abrogato, torna dunque in vigore). Si tratta delle imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato, che però, su richiesta delle Amministrazioni interessate possono essere assoggettate all'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni.

Il comma 310, introdotto alla Camera, proroga l’istituto dell’indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), riconoscendolo anche agli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per il 2016 e 24 milioni di euro per il 2017 (importi che possono essere incrementati in misura pari alle risorse residue destinate al finanziamento della DIS-COLL nel 2016. Conseguentemente, vengono rideterminate le risorse stanziate per il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale dal comma 211, eliminando l’annualità 2016 e riducendo a 30 milioni il finanziamento per il 2017 (mentre rimane invariato l’importo, pari a 54 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018).

Contributo società Italia Lavoro S.p.A.

Il comma 311 proroga per il 2016 il contributo (già previsto per il 2015) per il funzionamento di Italia Lavoro Spa da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di 12 milioni di euro.

Copertura assicurativa per volontariato

I commi da 312 a 316 recano norme in materia di attività di volontariato. Le modifiche rispetto alla disciplina vigente concernono sostanzialmente l’onere derivante dall'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In particolare, si dispone il rinnovo (sempre in via sperimentale, per un importo pari a 5 milioni di euro per il biennio 2016-2017) del finanziamento pubblico per il richiamato onere e si amplia l'ambito dei soggetti, coinvolti in attività di volontariato, con riferimento ai quali viene attribuito il beneficio finanziario, ricomprendendovi (oltre ai soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, agli aderenti alle organizzazioni di volontariato le quali esercitino attività di utilità sociale nei territori montani) anche i detenuti e gli internati impegnati nelle attività volontarie e gratuite (contemplate dalla legislazione inerente a tali soggetti) e gli stranieri richiedenti asilo, a decorrere dall'eventuale fase temporale del relativo procedimento per la quale la disciplina legislativa consente lo svolgimento di attività lavorativa.

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’intervento si provvede mediante corrispondente riduzione (nella misura di 5 milioni di euro annui per il biennio 2016-2017) del Fondo sociale per occupazione e formazione

Indennità
al Garante nazionale dei detenuti

Il comma 317 introdotto alla Camera, attribuisce ai membri del collegio del Garante nazionale dei diritti dei detenuti un’indennità forfettaria annua pari al 40% dell’indennità parlamentare per il presidente e al 30% per i membri del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti correlati alle attività istituzionali del Garante. Viene inoltre autorizzata la spesa di 200.000 euro annui dal 2016 per le spese di funzionamento del Garante nazionale dei detenuti.

Art bonus

I commi 318 e 319 rendono strutturale il regime fiscale agevolato introdotto in via temporanea, sotto forma di credito d’imposta, dall’articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 (L. 106/2014), in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (cd. Art-bonus). La misura del credito d’imposta viene confermata al 65 per cento anche a decorrere dal 2016.

Credito d’imposta riqualificazione alberghi

Il comma 320 estende il credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa). Si demanda ad un decreto ministeriale l’attuazione della disposizione.

Si segnala che in attuazione di tale normativa (articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014) è stato emanato il D.M. 7 maggio 2015 (Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere).

Il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche.

Risorse per interventi relativi a beni culturali e paesaggistici

Il comma 321 incrementa di € 5 mln annui, a decorrere dal 2017, l’autorizzazione di spesa prevista dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, co. 1142, L. 296/2006), finalizzata a consentire interventi nel settore dei beni culturali e paesaggistici, anche al verificarsi di emergenze.

Le risorse sono allocate sul cap. 1321 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, a seguito della prima nota di variazioni, per il 2016 ammontano a 8,1 mln.

Fusione per incorporazione di Arcus in Ales

I commi 322-326 dispongono la fusione per incorporazione della società ARCUS nella società ALES, esplicitamente prevedendo che una delle divisioni organizzative di quest’ultima prosegue le attività proprie di ARCUS.

ARCUS S.p.A. per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo è stata istituita dall’art. 2 della L. 291/2003 per la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo. Il capitale sociale di ARCUS (8 milioni di euro) è stato interamente sottoscritto dal MEF, d’intesa con il quale il MIBACT esercita i diritti dell’azionista.

A.L.E.S. S.p.A Arte Lavoro e Servizi S.p.A. è stata, invece, costituita, come evidenzia l’art. 1 dello statuto, ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. a), 2 e 3, del D.lgs. 468/1997 - e dell'art. 20, co. 3 e 4, della L. 196/1997 ed è sottoposta alla vigilanza esclusiva del MIBACT, che esercita i diritti dell’azionista. Essa svolge, sulla base delle direttive dello stesso MIBACT, attività di supporto agli uffici tecnico-amministrativi del Ministero, per la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale, fra i quali la gestione di istituti e luoghi della cultura e la ricerca di sponsor. Inizialmente era partecipata al 30% dal MIBAC e al 70% da Italia Lavoro S.p.a. In seguito, l’art. 26 della L. 69/2009, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato, ha trasferito la partecipazione azionaria detenuta in Ales da Italia Lavoro S.p.a. al MIBAC.

In materia si ricorda che l’art. 1, co. 419, della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) aveva già previsto la possibilità che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo predisponesse un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante operazioni di fusione e di incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute, che rispondessero ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing.

Tale previsione era intervenuta dopo che l’art. 39, co. 1-bis, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) aveva abrogato, fra l’altro, i commi 24-28 dell’art. 12 del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), che avevano previsto la messa in liquidazione di ARCUS spa dal 1° gennaio 2014, con il riporto nell'ambito dell'ordinaria gestione del Ministero delle attività ad essa demandate.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il nuovo statuto di ALES che prevede, fra l’altro, l’istituzione di un consiglio di amministrazione, con conseguente nomina dei nuovi organi della società.

Si intenderebbe, dunque, il superamento della possibilità, attualmente prevista, di nomina di un amministratore unico (v. art. 16 statuto).

Entro 90 giorni dall’insediamento, il consiglio di amministrazione adotta un piano di riorganizzazione aziendale e del personale.

ARCUS si estingue a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all’iscrizione del nuovo statuto di ALES nel registro delle imprese.

Per assicurare lo svolgimento dei servizi per il pubblico negli istituti e nei luoghi della cultura, ad ALES non si applicano le limitazioni assunzionali previste dall’art. 9, co. 29, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010).

Si dispone, inoltre, l’abrogazione sia del regolamento di cui al DM 182/2008, recante i criteri e le modalità per l'utilizzo della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture destinata ad ARCUS, sia del co. 1-ter dell’art. 39 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), che aveva previsto, tra l’altro, la revisione dello stesso regolamento con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al riguardo si segnala che l’abrogazione dell’art. 39, co. 1-ter, del D.L. 69/2013 è prevista anche dallo schema di d.lgs. 249, in corso di esame presso la I Commissione. Più approfonditamente, si veda il dossier n. 242 dell’11 dicembre 2015.

Organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Il comma 327 prevede la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del Ministero dei beni e delle attività culturali, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento (nel rispetto delle dotazioni organiche previste dal DPCM 171/2014), al fine di dare più efficace attuazione alle disposizioni sul silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche di cui all’art. 17-bis, co. 3, della L. 124/2015.

La disposizione richiamata prevede il termine di 90 giorni per l’espressione, da parte dell’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, di assensi, concerti o nulla osta richiesti per l’adozione di provvedimenti normativi o amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche. Decorso tale termine, senza che l’assenso, il concerto o il nulla osta sia comunicato, lo stesso si intende acquisito.

Si intenderebbe, dunque, che la previsione di fusione o accorpamento sia finalizzata a fronteggiare meglio le richieste provenienti da altre pubbliche amministrazioni.

In particolare, si prevede di procedere alla riorganizzazione con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Per l’adozione del decreto ministeriale si richiamano l’art. 17, co. 4-bis, lett. e), della L. 400/1988 e l’art. 4, co. 4 e 4-bis, del d.lgs. 300/1999.

Al riguardo si segnala che l’art. 17, co. 4-bis, lett. e), L. 400/1988 prevede l’adozione di decreti ministeriali per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali, mentre l’art. 4, co. 4, del d.lgs. 300/1999 prevede l’intervento di decreti ministeriali per l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e per la definizione dei relativi compiti, nonché per la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale. A sua volta, il co. 4-bis prevede che le previsioni di cui al co. 4 si applicano anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.

 

Assunzioni presso il MIBACT

I commi 328-330 autorizzano l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di 500 funzionari nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore, storico dell'arte. In particolare, le assunzioni (che riguardano il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nella Area III del personale non dirigenziale) sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. 171/2014 (recante il regolamento di organizzazione del Ministero medesimo). La citata Tabella B fissa la dotazione organica delle Aree, attribuendo in particolare alla Area III complessivamente 5.457 unità di personale. Nel corso dell’esame al Senato, è stato previsto che l'assunzione a tempo indeterminato dei 500 funzionari avvenga con selezione anche tra i laureati nelle classi di laurea L-01 (si tratta di lauree triennali).

Il personale è assunto in deroga ai limiti fissati dalle disposizioni vigenti in materia di ricollocamento del personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato, condizioni per l'indizione di nuovi concorsi e turn-over nelle pubbliche amministrazioni, con specifiche procedure di selezione pubblica disciplinate con apposito decreto interministeriale (da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame). L'emanazione dei bandi è comunque subordinata alle assunzioni da effettuare sulla base delle ripartizioni delle dotazioni organiche di cui al D.M. 6 agosto 2015, al fine di evitare eccedenze di personale nei profili professionali della dotazione organica dell'Area III.

Per l’attuazione di tali disposizioni è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dal 2017.

 


Tax credit cinema

I commi 331, 332, 334 e 336 apportano numerose modifiche alla disciplina del tax credit cinema.

In particolare, il comma 331, modificato in sede referente, apporta le seguenti novelle alla legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007):

§  con le modifiche all’art. 1, co. 325 (lett. a)) si estende il credito d’imposta per gli investitori esterni al settore cinematografico e audiovisivo (finora previsto per gli apporti in denaro per la produzione di opere nazionali) anche agli apporti per la distribuzione delle stesse in Italia e all’estero. Al contempo, si dispone che la percentuale del 40% ivi indicata è la misura massima del credito d’imposta e che con il decreto ministeriale attuativo (previsto dal co. 333) è possibile differenziare le aliquote di agevolazione;

§  con le modifiche al co. 326 (lett. b)), si dispone che l’obbligo di spesa sul territorio italiano, previsto tra i requisiti per l’accesso al tax credit, è riferito solo alla produzione (non essendo concretamente applicabile alla distribuzione all’estero);

§  con le modifiche al co. 327 (lett. c)) si prevede la modulabilità delle aliquote del tax credit per la produzione (dall’attuale 15%, al range 15-30%), e si innalza da € 3,5 mln a € 6 mln il limite massimo del beneficio riconoscibile alla singola azienda.

Si prevede (lett. d)) un’aliquota massima (non superiore al 15% - dunque modulabile - e non più in misura pari al 15%) per il tax credit per la distribuzione e viene eliminata la differenziazione delle aliquote fra opere riconosciute di interesse culturale e altre opere audiovisive. Inoltre, si innalza (da € 1,5) a € 2 mln il limite massimo del beneficio spettante per la distribuzione nazionale di opere italiane e viene espressamente prevista la modulabilità, con decreto ministeriale, anche dell’aliquota del beneficio spettante per la distribuzione cinematografica internazionale.

Infine (lett. e)), l’aliquota del tax credit spettante alle imprese di esercizio cinematografico viene elevata (dal 30) ad un massimo del 40% (anche in tal caso, dunque, modulabile) delle spese sostenute. Si estende l’ammissione al beneficio (finora prevista per le spese per impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale) anche alle spese per la ristrutturazione, l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e dei relativi impianti e servizi accessori, la realizzazione di nuove sale o il ripristino di quelle inattive, secondo le specifiche e nei limiti di quanto previsto nel decreto attuativo (di cui al co. 333), avendo particolare riguardo al fatto che la sala sia o meno “storica” (attiva, cioè, prima del 1° gennaio 1980);

§  con le modifiche al co. 322 (lett. f)), si rinvia l’individuazione del limite massimo di cumulo dei benefici al decreto attuativo (di cui al co. 333), in relazione alle novità intervenute nel corso degli anni alla legislazione UE.

In conseguenza delle modifiche previste dalla lett. e) si abroga l’art. 15 del d.lgs. n. 28 del 2004, che prevede la concessione di contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti, l’installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori.

Inoltre, sopprime l’art. 2, co. 6, lett. a) del medesimo d.lgs., che equipara ai film d’essai i film che abbiano avuto il riconoscimento di film di interesse culturale.

Sempre in conseguenza delle modifiche previste dalla lett. e) si sopprime, dal 1° gennaio 2016, l’art. 6, co. da 2-bis a 2-sexies, del D.L. n. 83 del 2012, che concede un credito d'imposta per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti almeno dal 1° gennaio 1980. Sono fatte salve le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge, avviate ai sensi del decreto attuativo (DM 12 febbraio 2015)..

Risorse per la produzione culturale di giovani autori

Il comma 335, al fine di favorire la creatività dei giovani autori, destina ad attività di produzione culturale nazionale e internazionale, sulla base di un atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il 10% di tutti i compensi percepiti dalla riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi (art. 71-septies, L. 633/1941), calcolato prima della ripartizione effettuata dalla SIAE.

A tal fine, novella l’art. 1, co. 71-octies, della L. 633/1941, aggiungendo il co. 3-bis.

 

Piano strategico “Grandi progetti Beni culturali”

Il comma 337 autorizza la spesa di € 70 mln per il 2017 e di € 65 mln annui dal 2018 per la realizzazione degli interventi del Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali” (art. 7, co. 1, D.L. 83/2014).

Risorse per investimenti nel settore della cultura

I commi 338 e 339 individuano un nuovo meccanismo per la destinazione a investimenti nel settore della cultura di risorse relative agli interventi infrastrutturali.

In particolare, il comma 338 individua, anzitutto, una quota fissa delle risorse relative agli interventi infrastrutturali – quantificata in € 30 mln annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 - da destinare ad interventi di conservazione, manutenzione, restauro, nonché valorizzazione, dei beni culturali.

Individua, altresì, un nuovo meccanismo per l’individuazione degli interventi da finanziare, disponendo che gli stessi sono approvati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono definite le modalità attuative, anche prevedendo il ricorso ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.

Le risorse da destinare alle finalità indicate sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 339, conseguentemente, abroga il comma 4 dell’art. 60 della L. 289/2002 che, nel testo vigente, ripetutamente modificato, prevede che, a decorrere dal 2014, alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali è destinata una quota pari al 3% delle “risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture”, iscritte nello stato di previsione del MIT. Prevede, altresì, che l’assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del MIBACT, di concerto con il MIT, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi.

Al riguardo, si segnala che la relazione illustrativa dell’A.G. 249, in corso di esame presso la I Commissione, fa presente, in relazione alla previsione di abrogazione dell’art. 39, co.1-ter, D.L. 69/2013 (L. 98/2013) [prevista anche dal co. 174-sexies del ddl in commento] che, “nonostante i numerosi incontri con le altre amministrazioni coinvolte (MEF e MIT) non è stato possibile giungere ad un’interpretazione condivisa circa l’esatta quantificazione delle ‘risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture’, rendendo, di fatto, inattuata questa norma”. (al riguardo, si veda quanto rilevato nei dossier del Servizio Studi della Camera n. 95/3, Tomo I, del 31 gennaio 2014 e n. 182 del 9 giugno 2014).

Inoltre, il comma 339 abroga anche il comma 4-bis dell’art. 60 della L. 289/2002 – inserito dall’art. 1, co. 106, della L. 147/2013 – in base al quale una quota delle risorse di cui al co. 4, pari ad € 2,5 mln per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria, individuati dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui al DPCM 6 giugno 2013.

 

Sisma Abruzzo 2009 - Ricostruzione o riparazione di chiese ed edifici religiosi

Il comma 340, inserito nel corso dell’esame al Senato, interviene sulle norme che disciplinano i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese e degli altri edifici di culto, finanziati con risorse pubbliche, di cui al comma 11-bis dell’articolo 11 del D.L. 78/2015 (L. 125/2015), che reca misure per la ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009. Le modifiche sono volte, anzitutto, a consentire che tutti i predetti interventi siano considerati lavori pubblici ai sensi della normativa vigente. Le disposizioni prevedono, inoltre, che le funzioni di stazione appaltante sono assunte dagli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli interventi riferiti a edifici di culto che sono qualificati come beni culturali e che sono, invece, assunte dagli uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche per i lavori di ricostruzione o riparazione degli edifici di culto la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Gran Premio d’Italia di Formula 1

Il comma 341, autorizza l’ACI-Automobile club d’Italia a sostenere la spesa per l’organizzazione e la gestione del Gran Premio d’Italia di Formula 1. Le risorse potranno essere attinte da tutte quelle iscritte complessivamente nel bilancio dell’Aci, anziché dalle sole risorse proprie derivante dall’organizzazione di eventi sportivi. Viene quindi meno il divieto di utilizzo di risorse derivanti dalla gestione del pubblico registro automobilistico. Si prevede inoltre la possibile attivazione di adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione, senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio.

 

Finanziamento Scuola per l’Europa di Parma

I commi 342-344 prevedono che, al fine di assicurare il rispetto dell'Accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca eroga la somma di 3,9 milioni di euro al Comune di Parma, a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della scuola per l'Europa di Parma.

Risorse per la cultura

I commi 345-354 (ad esclusione del comma 348 e del comma 350) recano autorizzazioni di spesa per varie esigenze culturali. Si tratta di:

  • € 28 mln per le esigenze della Capitale europea della cultura per il 2019, ossia Matera (€ 2 mln per 2016; € 6 mln per 2017; € 11 mln per 2018; € 9 mln per 2019).
    Inoltre, si prevede che, fino al 2019, non si applicano alla città di Matera le norme in materia di contenimento della spesa per l’acquisto di beni e servizi, nonché le limitazioni di assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui all'articolo 9, co. 28, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010): tale esclusione opera nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'evento. Le spese per lo svolgimento dell’evento non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, co. 557, della L. 296/2006 296 (legge finanziaria 2007). A tale scopo, è autorizzata una spesa di 500.000 euro annui per il periodo 2016-2019.

Infine, è autorizzata la spesa di € 5 mln annui per il periodo 2016-2019 per il completamento del restauro urbanistico dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera;

 

L’articolo 9, comma 28, primo e secondo periodo, dispone che, a decorrere dal 2011, le spese per il personale a tempo determinato, o con convenzioni, o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e quelle relative a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio sostenute dalle amministrazioni dello Stato, dalle agenzie, dagli enti pubblici non economici, dalle università e dagli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (fatte salve le eccezioni previste dagli articoli 7, comma 6, e 36 del D.Lgs. 165/2001), non possono superare il 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Il terzo periodo del comma 28 prevede che i predetti limiti non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Il quarto periodo dispone che le norme di cui al medesimo comma 28 costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

 

L’articolo 1, comma 557, L. 296/2006, prevede che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

 

§  € 30 mln annui dal 2016 per archivi e biblioteche, nonché Istituti centrali e dotati di autonomia speciale (art. 30, co. 1 e 2, lett. b), DPCM 171/2014);

§  € 10 mln annui dal 2016 al fine di incrementare la quota degli utili derivanti dai giochi del lotto riservata al MIBACT;

§  € 740.000 annui dal 2016, per l’Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello in Roma;

§  € 100.000 annui dal 2016 per il Museo storico della Liberazione;

§  € 500.000 annui dal 2016 per l’Accademia della Crusca;

§  € 3 mln per ciascun anno del triennio 2016-2018 per la Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi;

§  € 10 mln annui dal 2016 per il settore museale.

 

Contratti
di turismo organizzato

Durante l’esame in sede referente, è stato aggiunto il comma 348, che apporta modifiche alla disciplina vigente sui contratti di turismo organizzato contenuta nell’articolo 9 della legge n. 115/2015 (legge europea 2014), secondo la quale i contratti di turismo organizzato non sono più assistiti dal Fondo nazionale di garanzia del turismo, bensì da polizze assicurative private o da apposite garanzie bancarie. L’articolo 9, nella sua formulazione vigente, in particolare, modifica l’articolo 50 del D.Lgs. n. 79/2011, disponendo che l'obbligo, per l'organizzatore e l'intermediario, di stipulare le polizze o fornire le garanzie di cui sopra decorre dal 1°gennaio 2016.

Le modifiche apportate sono finalizzate a posticipare la decorrenza dell’obbligo suddetto di stipulare polizze o fornire le garanzie dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016.

Contestualmente, è posticipata al 30 giugno 2016 (in luogo dell’attuale 1° gennaio 2016) la data a decorrere dalla quale è abrogato il Fondo nazionale di garanzia del turismo (art. 51 del D.Lgs. n. 79/2011).

 

Rifinanziamento di istituti di tutela della cultura istriano-friulano-dalmata

Il comma 350 destina all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) ed alla Società di studi fiumani 70.000 euro ciascuno per gli anni 2016, 2017 e 2018. Di conseguenza, viene ridotto di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 638.

 

Disposizioni per le fondazioni lirico-sinfoniche

I commi da 355 a 357 recano disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.

In particolare, il comma 355 – senza novellare l’art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) – proroga (dal 2016) al 2018 il termine per il raggiungimento dell’equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni che, versando in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale, abbiano già presentato il piano di risanamento ai sensi del citato art. 11. Le stesse devono predisporre - entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge - un’integrazione del piano, relativa al periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Il co. 14 dell’art. 11 del D.L. 91/2013 prevede che le fondazioni che non abbiano presentato il piano di risanamento entro i termini previsti (90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ex co. 1), o per le quali il piano di risanamento non sia stato approvato nei termini previsti (entro 30 giorni dalla presentazione, ex co. 2), ovvero che non raggiungano le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio entro l’esercizio 2016, sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

Dispone, inoltre, che il predetto piano – si intenderebbe: l’integrazione del piano – è approvato con decreto interministeriale MIBACT-MEF (coinvolgendo, ai fini dell’approvazione, in base al comma 192-quater, il commissario straordinario nominato ex art. 11, co. 3, D.L. 91/2013).

In base ai co. 1 e 2 del medesimo art. 11, il piano di risanamento deve essere presentato al commissario straordinario del Governo e approvato, su proposta motivata del medesimo commissario, sentito il collegio dei revisori dei conti, con decreto MIBACT-MEF, nel termine di 30 giorni dalla sua presentazione.

Il comma 356 estende a tutte le fondazioni la possibilità di accedere al Fondo di rotazione (istituito dal co. 6 dell’art. 11 citato per la concessione di finanziamenti alle sole fondazioni che fossero in condizioni di amministrazione straordinaria o lo fossero state nel corso degli ultimi due esercizi, non avendo ancora terminato la ricapitalizzazione, o non potessero far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi). Le fondazioni interessate “possono” presentare – entro il 30 giugno 2016 – un piano triennale per il periodo 2016-2018, secondo le indicazioni del citato art. 11 e delle linee guida relative ai piani di risanamento.

In base a quanto riportato nell’Allegato 1 alla Prima relazione semestrale sull’applicazione dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, le linee guida per la compilazione di piani di risanamento sono state emanate con nota prot. n. 3231 del 19 febbraio 2014.

In particolare, specifica che il piano deve prevedere la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quella in essere al 31 dicembre 2015 e la rinegoziazione e ristrutturazione del debito esistente alla medesima data.

A tal fine, incrementa la dotazione del Fondo di 10 milioni di euro per il 2016.

La dotazione del Fondo – inizialmente stabilita dall’art. 11, co. 6, del D.L. 91/2013 in 75 milioni di euro per il 2014 – è stata incrementata dall’ art. 5, co. 6, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), sempre per il 2014, di 50 milioni di euro.

Specifica, inoltre, che, al fine dell'erogazione delle risorse, ciascuna delle fondazioni deve sottoscrivere un contratto conforme al contratto tipo predisposto dal commissario straordinario e approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze (art. 11, co. 7, D.L. 91/2013).

Il comma 357 proroga le funzioni del commissario straordinario fino al 31 dicembre 2018 e definisce la misura massima del compenso in 100 mila euro annui.

L’incarico era stato conferito con DM 17 gennaio 2014 per la durata di un anno, rinnovabile. Il medesimo DM aveva fissato (ex art. 15, co. 3, D.L. 98/2011) il relativo compenso in 50 mila euro lordi annui quale parte fissa e in non più di 50 mila euro lordi annui quale parte variabile.

Inoltre, prevede la possibilità di conferire 3 incarichi di collaborazione, a supporto delle attività del commissario, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico culturale, per la durata massima di 24 mesi, nel limite di spesa di 75 mila euro annui.

Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del FUS per 175 mila euro annui per il periodo 2016-2018.

 

Risorse per le Accademie non statali di belle arti

Il comma 358 autorizza – a regime – la spesa di 4 milioni di euro annui dal 2016 a favore delle Accademie non statali di belle arti.

A tal fine, dispone l’”incremento” dell’autorizzazione di spesa recata dall’art. 19, co. 5-bis, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) che, tuttavia, riguardava il solo 2014..

Per le esigenze delle Accademie non statali di belle arti, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, l’art. 19, co. 5-bis, del D.L. 104/2013 aveva autorizzato, per il 2014, la spesa di 1 milione di euro. Per il 2015, l’art. 1, co. 170, della L. 190/2014 (L. stabilità 2015), ha stanziato il medesimo importo “per le finalità” di cui alla precedente autorizzazione di spesa. La ripartizione delle risorse per il 2015 è stata operata con DM 4 dicembre 2015 n. 922.

 

Risorse destinate al finanziamento di festival, cori e bande

Il comma 359 autorizza la spesa di 1 milione di euro annui per il periodo 2016-2018 per il finanziamento di festival, cori e bande. A tal fine, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emana, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un bando che stabilisce le modalità di accesso alle risorse. Entro i successivi due mesi, con decreto interministeriale MIBACT-MEF si provvede all’individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle risorse.

Si intenderebbe che si tratti di un finanziamento ulteriore rispetto a quello a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, erogato sulla base dei criteri da ultimo previsti dal DM 1 luglio 2014 che, per l’ambito “musica”, riguarda, fra gli altri, istituzioni concertistico-orchestrali, attività liriche ordinarie, complessi strumentali e complessi strumentali giovanili, programmazione di attività concertistiche e corali, festival.

 

Contributo straordinario alla fondazione EBRI

Il comma 360 concede un contributo straordinario di € 1 mln annuo per il periodo 2016-2018 alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).

Un contributo straordinario di 800 mila euro annui a favore della Fondazione EBRI era stato concesso, per il periodo 2013-2015, dall’art. 1, co. 288, della L. 228/2012 (L. stabilità 2013). Lo stanziamento era stato appostato sul cap. 1670 dello stato di previsione del MIUR.

 

Iniziative a favore della minoranza slovena

Il comma 361, introdotto dalla Camera, fissa in 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, le risorse della regione Friuli-Venezia Giulia (determinate ogni anno dalla legge di stabilità ai sensi della L. 190/2014, art. 1, co. 524) per la rimodulazione di una serie di interventi a favore della minoranza linguistica slovena previsti dalla L. 38/2001 (uso della lingua nella p.a., sostegno delle attività delle associazioni della minoranza slovena, interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni della provincia di Udine) ai sensi dell’art. 1, comma 524, della legge 190/2014. Inoltre, si prevede la possibilità di destinare le risorse in questione anche al Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena.

 

Esuli giuliano-dalmati e minoranza italiana in Slovenia e Croazia

Il comma 362, introdotto dalla Camera, autorizza la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la prosecuzione degli interventi (di cui alla legge 72 del 2001) a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia; nonché la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la prosecuzione degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, (di cui alla legge 73 del 2001).

 

Interventi edilizi minori nei siti di importanza comunitaria

Il comma 363, inserito nel corso dell’esame al Senato, prevede che i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria (SIC), effettuino le valutazioni di incidenza di taluni interventi edilizi minori. La norma in esame prevede altresì che l'autorità competente provveda al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi previsti entro il termine di 60 giorni.

Riqualificazione dell’ambito costiero provinciale di Barletta-Andria-Trani

Il comma 364 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero provinciale della provincia di Barletta-Andria-Trani. Le risorse autorizzate possono essere utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione Puglia, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Marina Resort

Il comma 365 rende permanente l’equiparazione, alle strutture ricettive all’aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (c.d. marina resort). L’equiparazione comporta l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta.

 

Tassa sulle unità da diporto

Il comma 366 abroga la tassa sulle unità da diporto introdotta dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Riduzione della tassa di ancoraggio e delle accise nei porti di transhipment

Il comma 367 introduce la possibilità, nei porti sede di autorità portuale con volume di traffico transhipment superiore all’80% del proprio traffico globale, di riduzione o esenzione dalla tassa di ancoraggio in via sperimentale per gli anni dal 2016 al 2018, per le navi porta container in servizio regolare di linea internazionale. I limiti della misura saranno definiti dalle Autorità portuali.

Si prevede inoltre negli stessi porti la riduzione delle accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all’interno del porto.

L’emendamento del Governo 1.4008, come subemendato, introdotto dall'Aula della Camera, dispone che le modalità di attuazione siano disciplinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro il 15 marzo 2016.

 

Tax free shopping

Il comma 368 autorizza gli intermediari iscritti all’albo degli istituti di pagamento ad effettuare i rimborsi Iva a cittadini extra Ue (cd. Tax free shopping), secondo percentuali minime di rimborso, da definire con successivo decreto del MEF.

Risorse per gli Istituti superiori di studi musicali

Il comma 369 incrementa le risorse destinate agli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati di € 5 mln per il 2016.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, co. 170, della L. 190/2014 ha autorizzato una spesa di € 5 mln per il 2015 a favore degli Istituti superiori di studi musicali (ex pareggiati), per i quali l’art. 19, co. 4, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) aveva autorizzato pari spesa in relazione al 2014.

In seguito, l’art. 1, co. 54, della L. 107/2015 ha incrementato l’autorizzazione di spesa per il 2015 di € 2,9 mln e ha stabilizzato il finanziamento di € 5 mln annui a decorrere dal 2016

Le risorse sono allocate sul cap. 1781 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, a seguito della prima nota di variazioni, per il 2016 ammontano a € 10,0 mln.

Made in Italy

Il comma 370, modificato dalla Camera, prevede uno stanziamento di 51 milioni di euro per l’anno 2016, per il potenziamento delle azioni dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane relative al Piano straordinario per la promozione del made in Italy, di cui 1 milione di euro è specificamente destinato al finanziamento dell’Associazione delle camere di commercio italiane all'estero per sostenere le piccole e medie imprese nei mercati esteri e la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi nonché per incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali, al fine di contrastare il fenomeno dell'italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani.

Fondo attività di credito
esportazione e internazionalizza-zione
del sistema produttivo

Il comma 371 prevede il versamento all’entrata del bilancio dello Stato della somma di 300 milioni di euro delle disponibilità giacenti su apposito conto corrente di tesoreria – relative, in particolare, alle somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. - ai fini della sua riassegnazione al fondo finalizzato alle attività di credito all’esportazione e di internazionalizzazione del sistema produttivo.

Piano nazionale sviluppo industria piccoli satelliti

Il comma 372 autorizza la spesa di 19 milioni per il 2016, di 50 milioni per il 2017 e di 30 milioni di euro per il 2018 per il sostegno al settore aereospaziale e per la realizzazione di un Piano nazionale per lo sviluppo dell’industria nazionale nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia.

Il comma dispone che a quota parte degli oneri derivanti da esso per l’anno 2016, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per l’adeguamento delle capacità di contrasto al terrorismo di cui al comma 969.

Le misure di aiuto di cui al comma 196-ter in esame sono erogate in conformità al Regolamento UE n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, secondo le condizioni fissate dal predetto Regolamento, agli articoli 25 e ss., condizioni rispettate le quali gli aiuti per progetti di ricerca e sviluppo e gli aiuti agli investimenti per infrastrutture di ricerca sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione UE.

Fondo ordinario per gli enti di ricerca

Il comma 373 incrementa di € 15 mln per ciascun anno del triennio 2016-2018 la dotazione del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca finanziati dal MIUR (art. 7 del D.lgs. 204/1998), destinando le risorse all’Istituto nazionale di fisica nucleare allo scopo di sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astro particellare.

Un incremento del medesimo Fondo (€ 8 mln nel 2016 ed € 9,5 mln nel 2017), destinato all’assunzione di ricercatori, è previsto dai commi 133-136 del disegno di legge in commento.

Al contempo, il comma 374 riduce l’autorizzazione di spesa relativa al medesimo Fondo di € 4 mln, a decorrere dal 2016, relativamente alla quota concernente le spese di natura corrente.

Le risorse del FOE sono allocate sul cap. 7236 dello stato di previsione del MIUR e, per il 2016 ammontano, in base alla prima nota di variazioni, a € 1.703,3 mln.

Cooperazione allo sviluppo

Il comma 375 dispone l'incremento del finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del MAECI in favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

L'autorizzazione di spesa, prevista dal comma 2, lettera c) dell'art. 18 della L. 125/2014 è incrementata di 120 milioni per il 2016, di 240 milioni per il 2017, di 360 milioni a decorrere dal 2018, al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nella cooperazione allo sviluppo. A legislazione vigente, gli stanziamenti a favore dell’Agenzia risultano (stato di previsione del MAECI) come segue:

 

CAP.

DENOMINAZIONE

2016

2017

2018

2021

Spese di personale

15.728.439

15.729.224

15.730.080

2171

Spese di funzionamento

3.270.014

3.383.216

3.383.216

2185

Spese per l'attuazione di iniziative di, ecc.

153.377.244

152.278.060

152.278.060

 

 

 

Società benefit

I commi da 376 a 384, introdotti al Senato, consentono la diffusione nel nostro ordinamento di società che nell'esercizio della loro attività economica abbiano anche l'obiettivo di migliorare l'ambiente naturale e sociale nel quale operano, utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive; le società benefit si prefiggono di destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale. Tali finalità devono esser specificate nell’oggetto sociale ed è riconosciuta la facoltà di introdurre, accanto alla denominazione sociale, “Società benefit”(SB). Gli amministratori sono soggetti, oltre che agli obblighi previsti dalla disciplina vigente per le società, anche a quelli che derivano dal perseguimento delle finalità di beneficio comune e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha il compito di vigilare sul corretto perseguimento di predetta finalità. Si prevede inoltre che la società benefit rediga una relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune e che tale relazione sia allegata la bilancio di esercizio.

Stanziamenti a beneficio degli italiani nel mondo

Il comma 385, dispone per il 2016 stanziamenti aggiuntivi a beneficio degli italiani nel mondo. Si tratta in particolare dei seguenti interventi:

§  150.000 euro per il funzionamento del Consiglio generale degli italiani all’estero (lett. a));

§  100.000 euro per il funzionamento dei COMITES (lett. b));

§  3.400.000 euro per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero, nonché per il sostegno agli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero (lett. c));

§  500.000 euro quale incremento della dotazione finanziaria per gli Istituti italiani di cultura all’estero di cui alla legge 401 del 1990 (lett d));

§  650.000 euro ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all’estero di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 63 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 103 del 2012 (lett. e));

§  100.000 euro in favore delle agenzie specializzate per i servizi di stampa dedicati agli italiani residenti all’estero (lett. f));

§  150.000 euro per promuovere la capacità attrattiva dell’università italiane mediante la diffusione di corsi di lingua italiana online e campagne informative a carattere didattico, amministrativo e logistico, a beneficio dell’iscrizione di studenti stranieri in Italia (lett. g));

§  per il periodo 2016-2018, un contributo pari a 100.000 euro annui alla società Dante Alighieri, per garantire la continuità delle iniziative di promozione del patrimonio culturale italiano all’estero, e pari a 250.000 euro annui in favore della Fondazione “I Lincei per la scuola” presso l’Accademia nazionale dei Lincei (lett. g-bis).

Il finanziamento statale alla società Dante Alighieri, ente morale con la missione di promuovere la lingua e la cultura italiane, disposto ai sensi della L. 411/1985, è allocato nella tabella C allegata alla L. di stabilità, a carico del cap. 1163 dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, che, con riferimento al triennio 2016-2018, espone un importo di € 1,4 mln annui.

La ripartizione di tali contributi viene successivamente operata con apposito DM sottoposto a parere parlamentare, che disciplina i finanziamenti ad alcuni degli enti e associazioni cui contribuisce il MAECI, tra i quali appunto la Società Dante Alighieri; ad essa è stato concesso, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, un contributo di € 600.000.

All'Accademia nazionale dei Lincei è concesso un contributo ordinario annuo a decorrere dal 1988. Dal 1991 il predetto contributo è determinato dalla tabella C allegata alla L. di stabilità.

Nella tab. C allegata al ddl di stabilità in esame le somme attribuite quale contributo all’Accademia (cap. 3630) ammontano a € 1,5 mln per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a € 1,4 mln per il 2018 (a fronte di € 0,8 mln previsti per il 2015).

Le risorse per l’Accademia dei Lincei sono attualmente appostate sul cap. 3630 dello stato di previsione del Mibact. In particolare, al capitolo indicato afferiscono le risorse derivanti dalle seguenti autorizzazioni di spesa: art. 1, L. 466/1988, che ha concesso all’Accademia un contributo ordinario, la cui quantificazione è ora demandata alla tabella C della legge di stabilità; art. 30, co. 6, lett. a), D.L. 201/2011 (L. 214/2011), che ha autorizzato la spesa di € 1,3 mln a favore dell’Accademia, a decorrere dal 2012.

Si evidenzia che, sul sito dell’Accademia dei Lincei, nella sezione “Fondazioni”, non risulta una Fondazione “I Lincei per la scuola”. Sul medesimo sito, invece, vi è una sezione dedicata al “Centro Lincei interdisciplinare: i Lincei per la scuola”, alla cui attività è preposto un comitato direttivo di otto soci;

§  1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per contributi alle scuole italiane non statali paritarie all’estero (lett. i)).

Lotta alla poverta’

Il comma 386 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Al Fondo sono assegnati 600 milioni di euro per il 2016 e 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le risorse del Fondo costituiscono i limiti di spesa per garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione, adottato con cadenza triennale e attuano le disposizioni contenute nei commi da 208 a 212 dell’articolo in commento.

Per il 2016, le risorse stanziate, pari a 600 milioni di euro, sono ripartite nei seguenti interventi, considerati priorità del Piano nazionale (comma 387):

a)   380 milioni di euro per l’avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà destinata all’estensione della SIA su tutto il territorio nazionale. Sono previsti interventi prioritari per i nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili e tenendo conto della presenza al loro interno di donne in stato di gravidanza.

b)  220 milioni di euro all’ulteriore incremento dell’autorizzazione di spesa relativa all’assegno di disoccupazione – ASDI.

Il comma 388 finalizza i 1.000 milioni di euro stanziati a regime, per gli anni successivi al 2016, all’introduzione di un’unica misura nazionale di contrasto alla povertà - correlata (come specificato nel corso dell’esame al Senato) alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta - nonché alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.

Il comma 389 stabilisce che, a decorrere dal 2017, confluiscono nel Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, le risorse stanziate per gli ammortizzatori sociali, nella misura di 30 milioni di euro per il 2017 e di 54 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Il comma 390 abroga i commi da 51 a 53 dell’articolo 2 della legge 92/2012, n. 92, relativi all’indennità una tantum dei lavoratori a progetto.

 

Carta famiglia

L'emendamento 1.52NF, introdotto durante l'esame in Aula alla Camera, inserisce il comma 391. Esso istituisce la carta della famiglia, destinata, su richiesta, alle famiglie - costituite da cittadini italiani o da stranieri regolarmente residenti nel territorio nazionale -, con almeno 3 figli minori a carico. La carta è rilasciata (previo pagamento dei costi di emissione) dai comuni, secondo i criteri e le modalità stabiliti, sulla base dell'ISEE, con apposito decreto ministeriale e consente sconti per l'acquisto di beni e di servizi ovvero riduzioni tariffarie con i soggetti pubblici o privati che intendano aderire all'iniziativa. La Carta è altresì funzionale alla creazione di uno o più gruppi di acquisto familiare o gruppi di acquisto solidale nazionali, nonché alla fruizione di biglietti famiglia ed abbonamenti famiglia per vari servizi (come quelli di trasporto, culturali, sportivi, ludici e turistici).

 

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

I commi da 392 a 395 istituiscono un Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa alimentato da versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni bancarie. Alle fondazioni è riconosciuto un credito d’imposta, pari al 75 per cento di quanto versato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le relative modalità di intervento sono rinviate ad un protocollo d’intesa tra le fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In relazione al comma 392, con l'emendamento 1.130 - approvato durante l'esame in Aula alla Camera - reinserendo l'aggettivo “minorile” - è stata ripristinata la denominazione “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, già prevista dal testo approvato dal Senato in prima lettura, per il fondo istituito dal medesimo comma 392. In ogni caso, riguardo alla disciplina sostanziale del Fondo, anche nel testo approvato dalla V Commissione della Camera si continuava a far riferimento alla povertà educativa minorile.

Nel corso dell’esame alla Camera è stato modificato il comma 393, sopprimendo il riferimento ivi previsto a progetti ed attività educativi rivolti ai minori inseriti nel circuito giudiziario relativamente alla finalizzazione delle risorse. Con le modifiche ai commi 392 e 394 è stato espunto il riferimento ai minori ed è stata modificata la modalità di versamento da parte delle fondazioni, prevedendo l’utilizzo di un conto corrente postale in luogo del versamento all’entrata del bilancio dello Stato. Il riconoscimento del credito viene legato alla trasmissione all’Agenzia delle entrate della delibera di impegno irrevocabile e viene disposta la responsabilità solidale di tutte le fondazioni in caso di mancato versamento. Infine, la cessione del credito d’imposta viene esentata dall’imposta di registro.

Cessioni gratuite di beni alimentari

Il comma 396 intende semplificare la cessione gratuita di prodotti facilmente deperibili (alimentari) a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS.

In particolare la norma eleva a 15.000 euro (rispetto agli attuali 5.164,57 euro) il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale occorre inviare la prescritta comunicazione all’amministrazione finanziaria per poterli consegnare. Inoltre tale comunicazione è resa facoltativa, senza limiti di valore, ove si tratti di beni facilmente deperibili.

Fondo

alimentare per indigenti

L'emendamento 1.53 approvato in Aula alla Camera aggiunge il comma 399 (oltre a variare in conseguenza la tabella A con un definanziamento del MEF): il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni è rifinanziato di 2 milioni di euro per l’anno 2016 e di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017. Si tratta del fondo per i programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, che opera presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura. La distribuzione è affidata ad associazioni caritatevoli, che operano secondo quanto stabilito con il reg. (CE) 1234/2007, cioè il regolamento unico OCM (organizzazione comune di mercato).

 

Disposizioni relative all’Associazione italiana della Croce Rossa (CRI)

I commi 397 e 398 contengono disposizioni relative all’Associazione italiana della Croce Rossa (CRI).

Il comma 397 apporta alcune modifiche ad articoli del D.Lgs. n. 178/2012, concernente la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

Con una modifica all’articolo 4 viene stabilito che fino alla conclusione delle procedure di ripiano dell’indebitamento dell’Ente, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive o atti di pignoramento e sequestro presso il conto di tesoreria dell’Ente ovvero presso terzi per la riscossione coattiva di somme, e viene sancita la nullità degli atti esecutivi eventualmente compiuti.

Con alcune modifiche all’articolo 5 viene precisato che il transito del personale militare della CRI nel ruolo ad esaurimento nell’ambito del personale civile della stessa, non dà luogo alla liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto il transito avviene senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro, e viene operato un riferimento agli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva.

Con alcune modifiche all’articolo 6 viene stabilito che al personale civile e militare della CRI assunto da altre amministrazioni si applicano le procedure di transito di cui all’articolo 5 e che al personale risultante eccedentario si applicano i processi di mobilità previsti per le pubbliche amministrazioni.

Viene inoltre stabilito che gli enti e le aziende del SSN, anche delle regioni in piano di rientro, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale a tempo indeterminato della CRI con funzione di autista soccorritore purché abbia prestato servizio continuativo in attività convenzionale per almeno 5 anni. Tali assunzioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto sono finanziate dalle risorse derivanti dalla quota di finanziamento del SSN erogate annualmente alla CRI. Fino al totale assorbimento del personale della CRI agli enti e alle aziende del SSN è fatto divieto di assumere personale corrispondente.

Vengono definiti i rapporti con gli Enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità ed estesa temporalmente la facoltà del Commissario – o del Presidente – di richiamare in servizio il personale militare.

Viene poi rimesso ad un provvedimento del Presidente nazionale di CRI, entro il 30 marzo 2016, l’individuazione del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria, e precisato che tale personale non partecipa alle procedure di mobilità.

Il personale posto in mobilità, in attesa della conclusione delle relative procedure, previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico.

Il comma 398 apporta modifiche di coordinamento all’articolo 7, comma 2-bis del D.L. 192/2014 in tema di applicazione delle procedure di mobilità presso le pubbliche amministrazioni al personale della CRI.

 

 

Fondo per il sostegno ai disabili gravi

Il comma 400 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave prive di legami familiari.

 

Fondo per la cura dei soggetti con disturbo autistico

I commi 401 e 402 istituiscono, presso il Ministero della salute, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. I criteri e le modalità di accesso al Fondo, istituito per dare attuazione alla legge n.134/2015 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”, sono demandati ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore delle legge di stabilità 2016.

 

Finanziamento ente nazionale protezione e assistenza sordi

Il comma 403, inserito nel corso dell’esame al Senato, autorizza la spesa di un milione di euro, per l’anno 2016, in favore dell’Ente nazionale per la protezione e assistenza dei sordi, con vincolo di destinazione alla creazione ed al funzionamento annuale del costituendo Centro per l’autonomia della persona sorda con sede in Roma.

 

Contributo a Eurispes

Il comma 404 autorizzata la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2016, in favore dell'Istituto di studi politici, economici e sociali – Eurispes, con vincolo di destinazione alla creazione di progetti e iniziative informative finalizzate a sostenere l'attività sociale ed economica nazionale

Fondo per le
non autosufficienze

Il comma 405 incrementa lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.

 

Vita indipendente
dei disabili gravi

Il comma 406 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2016 per il potenziamento di progetti riguardanti misure per rendere effettivamente indipendente la vita delle persone affette da disabilità grave, come fra l’altro previsto dalla legge 162/1998 “Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”.

 

Attività sportive per soggetti disabili

I commi 407 e 408 recano un incremento di 0,5 mln dal 2016 dello stanziamento destinato al Comitato italiano paralimpico (CIP), da attribuire al programma internazionale Special Olympics Italia, destinato a soggetti con disabilità intellettiva.

Le risorse destinate al CIP sono allocate sul cap. 2132 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e, in base alla prima nota di variazioni, per il 2016 ammontano a € 6,8 mln.

 

Incremento Fondo sanitario nazionale per sperimentazioni cliniche medicinali a base di cellule staminali per la cura di malattie rare

Il comma 409 prevede che il Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, in attuazione dell’art. 1 ,co. 34 della legge 662/1996, vincoli - su proposta del Ministro della salute , di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-regioni – una quota del Fondo sanitario nazionale, per un importo fino a 2 milioni di euro per il 2017 e fino a 4 milioni di euro per il 2018 per lo svolgimento di una o più sperimentazioni cliniche concernenti l’impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare (precedentemente una quota fino a 1 milione per il 2017 e fino a 2 milioni per il 2018 era vincolata per lo svolgimento della sperimentazione clinica di fase II basata sul trapianto di cellule staminali cerebrali umane in pazienti affetti da SLA). Tali sperimentazioni dovranno essere condotte nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal D.Lgs. 211/2003 Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico, nonché secondo la normativa internazionale vigente e in accordo con le vigenti linee guida europee, con cellule prodotte secondo il regime GMP (Good Manufacturing Practice) certificato dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La selezione delle sperimentazioni da finanziare avviene tramite procedura ad evidenza pubblica, coordinata dall’AIFA e dall’Istituto superiore di sanità, che possono avvalersi di un comitato di esperti esterni ai fini della valutazione delle predette sperimentazioni.

A tal fine, il comma 409 sostituisce l'art. 2 del decreto legge 24/2013 Disposizioni in materia sanitaria che disciplinava l'impiego di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva e l’impiego terapeutico dei medicinali sottoposti a sperimentazione clinica. La norma era nata dall'urgenza di disciplinare l'attività di produzione e somministrazione di cellule staminali mesenchimali secondo il metodo proposto da Stamina Foundation. La rubrica dell’articolo 2 del decreto legge 24/2013 viene pertanto sostituita dalla seguente (Sperimentazioni cliniche con l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare).

Il comma 410 incrementa il Fondo sanitario nazionale nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del FISPE (Fondo per interventi strutturali di politica economica).

 

Adozioni internazionali

Il comma 411 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un autonomo Fondo per le adozioni internazionali, dotato di 15 milioni annui, a decorrere dal 2016. Il Fondo per le politiche per la famiglia – presso il quale le risorse per il sostegno a tali adozioni erano finora appostate – viene conseguentemente ridotto di pari entità dal comma 412. La gestione del Fondo per le adozioni internazionali è assegnata al segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per coordinamento, il comma 413 elimina dalle finalizzazioni del Fondo per le politiche della famiglia, previste dalla legge finanziaria 2007, il sostegno alle adozioni internazionali e alla relativa Commissione.

 

Fondo coniugi in stato di bisogno

I commi da 414 a 416 istituiscono presso il Ministero della giustizia un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, con una dotazione di 250.000 euro per il 2016 e di 500.000 euro per il 2017 (comma 414).

Il comma 415 stabilisce che il coniuge in stato di bisogno che non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era dovuto può richiedere al Tribunale di residenza l’anticipazione di una somma fino all’entità dell’assegno medesimo. Qualora il tribunale accolga la richiesta, la invia al Ministero della giustizia per la corresponsione della somma, con rivalsa sul coniuge inadempiente.

Il comma 416 demanda ad un D.M. del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia, l’emanazione entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge delle disposizioni attuative.

 

Piano contro la tratta degli esseri umani

Il comma 417 destina al bilancio della Presidenza del Consiglio 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale, attuativo del Piano nazionale contro la tratta degli esseri umani. È conseguentemente ridotto il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

 

Contributo associazione nazionale privi della vista

Il comma 418, inserito nel corso dell’esame al Senato, sostituendo il comma 466 della legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008), stabilisce le modalità di riparto del contributo annuo dello Stato all’Unione italiana ciechi, di cui alla legge n. 379/1993, avente, nella normativa fino ad ora vigente, il vincolo di destinazione a specifici enti formativi.

La norma dispone che il citato contributo sia erogato per l’85% agli enti di formazione destinatari e, per il restante 15 per cento, sia destinato all'Associazione Nazionale Privi di Vista e Ipovedenti ONLUS - per le esigenze del Centro Autonomia e mobilità (avente sede a Campagnano di Roma) e della connessa scuola per cani guida per ciechi - ed al Polo tattile multimediale di Catania della Stamperia Regionale Braille ONLUS.

 

Istituto nazionale di genetica molecolare

Il comma 419 autorizza, a decorrere dall’anno 2016, la spesa ulteriore di 1 milione di euro annui per contribuire al funzionamento dell’Istituto nazionale di genetica molecolare di cui all’art. 1, co. 1, lettera b), del decreto legge 281/2001. Si ricorda che la tabella D del presente disegno di legge dispone invece una riduzione del finanziamento dell'Istituto, nella misura pari a 200.000 euro per il 2016, 300.000 euro per il 2017 e a 200.000 euro annui a decorrere dal 2018.

L’art. 1, co. 1, lettera b), del D.L. n. 81/2004 Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica ha istituito l’Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con l'Istituto superiore di sanità e altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione «Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM», disponendone contestualmente il relativo finanziamento. Si ricorda che la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) all’art. 1, co. 220, al fine di potenziare l'attività di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2014 ha autorizzato la spesa di 1.000.000 di euro.

 

 

Contributi per biblioteche
per ciechi o ipovedenti

Il comma 420 incrementa il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi “Regina Margherita” di Monza (L. 260/2002 e L. 76/2011) di 2 mln per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Le risorse sono allocate sul cap. 3631/pg. 1 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per il 2016 ammontano, in base alla prima nota di variazioni, ad € 4,5 mln.

Il comma 421 assegna alla Biblioteca italiana per ipovedenti “B.I.I. Onlus un contributo di € 100.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

La Biblioteca ha sede a Treviso.

 

Finanziamenti agevolati per
i soggetti danneggiati
da eventi calamitosi

I commi da 422 a 428 contengono disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato – nel limite massimo di 1.500 milioni di euro - ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza (commi 422 e 423). Nel corso dell’esame al Senato è stato specificato che il finanziamento deve essere erogato al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità. Al soggetto beneficiario del finanziamento agevolato è attribuito un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, pari all'importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti e le spese. Le modalità di fruizione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 (commi 424-427).

Ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti

Il comma 429 – modificando l’articolo 9 della legge n. 212/2000 (rimessione in termini nel caso di obblighi tributari impediti da cause di forza maggiore) - prevede che la ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali e imprevedibili avviene senza l’applicazione delle sanzioni, anche con rateizzazione (fino ad un massimo di 18 rate mensili) dal mese successivo alla scadenza della sospensione. Per i tributi non sospesi né differiti è prevista, per i contribuenti residenti nei territori colpiti da eventi calamitosi, la sola rateizzazione dei tributi scadenti nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, su apposita istanza. Una modifica apportata dall'em. 1.4009, approvato in Aula alla Camera, stabilisce che le predette disposizioni in materia di rimessione dei termini siano eseguite nei limiti delle risorse preordinate allo scopo. La modifica interviene, conseguentemente anche al capoverso 2-ter del comma 236-bis, relativamente al quale si fa riferimento al limite delle risorse preordinate allo scopo.

Il comma 430 istituisce un Fondo rotativo per far fronte alle esigenze derivanti dal differimento della riscossione a seguito di eventi calamitosi, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2016, i cui oneri sono posti a valere sulle risorse autorizzate per il credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 95/2012.

Il comma 431 interviene sull’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015, in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, precisando che i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo (in luogo di 30 giorni) dal termine del periodo di sospensione.

 

Sisma Abruzzo 2009 - Proroga/rinnovo contratti relativi al personale

I commi da 432 a 437, inseriti nel corso dell’esame al Senato, dettano una serie di disposizioni finalizzate al completamento degli interventi di ricostruzione in corso nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo. Per la finalità indicata, infatti, il comma 237 autorizza i comuni del cratere sismico a prorogare o rinnovare, per gli anni 2016-2017, i contratti relativi al personale stipulati sulla base della normativa emergenziale. I successivi commi 434 e 435 prorogano di un ulteriore triennio la possibilità di impiegare 25 unità di personale a tempo determinato in ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione a seguito del sisma in Abruzzo, competenti rispettivamente uno per la città dell'Aquila e uno per gli altri comuni del cratere (di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del D.L. 83/2012) e di prorogare, sempre per il triennio, i contratti in essere.

I successivi commi 436 e 437 contengono le necessarie norme di copertura degli oneri. Nel corso dell’esame in sede referente è stata apportata una modifica al comma 437 volta a precisare che gli oneri derivanti dalla prosecuzione dell’attività dei titolari degli Uffici speciali per la ricostruzione sono inclusi tra quelli già coperti dal precedente comma.

Sisma Emilia maggio 2012 – Misure per la ricostruzione

I commi 438 e 439, inseriti nel corso dell’esame al Senato, apportano una serie di modifiche alla disciplina vigente relativa alla ricostruzione nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dal sisma del 20/29 maggio 2012, dettata dal D.L. 74/2012. In particolare, il comma 438 è finalizzato a consentire ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari delegati, di avvalersi delle strutture regionali competenti per materia e di delegare funzioni alle medesime, nonché a destinare risorse agli interventi di riparazione/ripristino strutturale di cappelle cimiteriali private e a quelli di miglioramento sismico di edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per l'università che abbiano subito danni lievi. Il comma 439 detta invece norme per consentire l’uso e il trasferimento gratuito, alle amministrazioni pubbliche, degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica e/o uffici pubblici, delle relative aree di sedime e pertinenziali e dei prefabbricati modulari abitativi. Viene inoltre prorogato, al 31 dicembre 2016, il termine per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l’espletamento di attività conseguenti agli eventi sismici in questione.

Il comma 440, anch’esso inserito al Senato, autorizza la spesa di 190 milioni di euro per l’esercizio 2016 per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione pubblica (160 milioni in favore dell'Emilia Romagna, 30 milioni in favore della Lombardia).

Sisma Emilia maggio 2012 – Finanziamenti e zone franche in alcuni comuni lombardi

Con i commi dal 441 al 453 sono concessi ulteriori finanziamenti ai territori colpiti dal sisma in Lombardia, Veneto ed Emilia del maggio 2012 e viene prevista l’istituzione di zone franche nei centri storici di alcuni comuni della Lombardia.

Il comma 441 esclude per il 2016 dal saldo (che ai sensi del comma 710 non deve essere negativo) delle regioni e degli enti locali le spese che gli enti territoriali colpiti dal sisma del maggio 2012 hanno sostenuto per fronteggiare gli eventi sismici e la ricostruzione con le risorse derivanti da donazioni e dagli indennizzi assicurativi, nel limite massimo di 15 milioni di euro (12 milioni per l'Emilia-Romagna, 1,5 milioni per ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto).

Il comma 442 estende alle strutture destinate alla produzione agricola e alle attività connesse nei territori colpiti dal sisma il finanziamento derivante dal bilancio dell’INAIL, attualmente destinato agli interventi su capannoni e impianti industriali dei territori colpiti.

Il comma 443 destina per la messa in sicurezza delle strutture destinate alla produzione agricola nei territori colpiti dal sisma rispettivamente 3,5 milioni (Lombardia) e 1,5 milioni (Veneto).

Il comma 444 autorizza il finanziamento di 70 milioni per il completamento del processo di ricostruzione del territorio della Lombardia colpito dal sisma.

I commi da 445 a 453 istituiscono delle zone franche in alcuni comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 2012 (S. Giacomo delle Segnate, Quingentole, S. Giovanni del Dosso, Quistello, S. Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara), delimitano le caratteristiche delle microimprese che possono beneficiare delle agevolazioni della zona franca, contengono norme applicative dell’istituita zona franca e individuano le agevolazioni fiscali (esenzione dalle imposte sui redditi fino a 100 mila euro, esenzione dall’IRAP fino a 300 mila euro, esenzione IMU) per il 2016. I commi 452 e 453 quantificano gli oneri connessi in 5 milioni di euro e rimandano, per l’attuazione delle predette norme, al decreto ministeriale che disciplina condizioni, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo «Convergenza».

Fondo di solidarietà agricoltura
e pesca

Il comma 454 differisce:

§  il termine entro il quale le regioni possono deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici di eccezionale intensità che si sono verificati nel corso dell'anno 2014 e fino a maggio 2015 (data di entrata in vigore del D.L. n. 51), fissandolo al 29 febbraio 2016;

§  il termine per presentare domanda al Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura da parte delle imprese del settore, fissato per il 29 febbraio 2016. Viene, a tal fine, posticipata la data entro la quale l’evento deve essere accaduto, fissata al 31 luglio 2015. E’ introdotta, infine, la priorità per le domande delle imprese che abbiano subito un maggior danno, rimettendo ad un decreto del Ministro delle politiche agricole l’individuazione dei stessi criteri di priorità per l’assegnazione del contributo.

Interventi ISMEA alle imprese di pesca

Il comma 455 prevede l’estensione alle imprese della pesca e dell’acquacoltura degli interventi di competenza di ISMEA a garanzia dei finanziamenti a favore delle imprese agricole, anche utilizzando, a tal fine, le risorse europee del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP).

Sisma Emilia maggio 2012 Mutui Cassa depositi e prestiti

Il comma 456 prevede che le rate dei mutui concessi agli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 sono pagate, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall’anno 2017, in rate di pari importo per dieci anni. I mutui oggetto dalla disposizione in esame sono quelli concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni e alle province interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 e che sono stati trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze. Sono esclusi da tale previsione i mutui il cui pagamento è stato differito da precedenti disposizioni di legge.

Risarcimento ai familiari delle vittime dell’alluvione di Sarno del 1998

I commi da 458 a 465 dettano disposizioni finalizzate a consentire al Dipartimento della Protezione civile di provvedere a speciali elargizioni, in favore dei familiari delle vittime dell’alluvione del 5 maggio 1998 a Sarno, a totale indennizzo della responsabilità civile a carico dello Stato e del comune di Sarno. I medesimi commi disciplinano l’individuazione dei soggetti beneficiari e delle quote ad essi spettanti. Per le finalità indicate viene autorizzata complessivamente la spesa di 8,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2017.

 

Minori riduzioni del Fondo di solidarietà per i comuni colpiti dal sisma

Il comma 457 estende all’anno 2016 la disposizione che prevede, in favore dei comuni colpiti dai recenti eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Toscana, la limitazione al 50% del taglio previsto a titolo di Fondo di solidarietà comunale, quale contributo alla finanza pubblica disposto a decorrere dal 2015 dalla legge di stabilità, già applicata con riferimento all’anno 2015.

 

Rinnovi contrattuali

I commi 466-470 recano disposizioni per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni, quantificando in 300 milioni di euro annui (di cui 74 milioni per FF.AA. e Polizia e 7 milioni per personale di diritto pubblico) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio pluriennale 2016-2018. Tali somme (comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP) concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi della normativa vigente. La definizione dei criteri di determinazione dei richiamati oneri è demandata ad uno specifico D.P.C.M., da emanarsi entro il 31 gennaio 2016. Le suddette disposizioni trovano applicazione anche nei confronti del personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (SSN).

 

Comitati di settore

Il comma 468, introdotto in sede di esame in Commissione alla Camera, interviene sulla normativa (art.41 del D.Lgs. 165/2001) relativa all’attività dei comitati di settore istituiti nell’ambito della Conferenza delle regioni (per le regioni, i relativi enti dipendenti e il SSN) e nell’ambito dell’ANCI, dell’UPI e di Unioncamere (per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali), prevedendo, in particolare, che l’attività dei suddetti comitati non debba essere limitata ad uno solo dei quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale previsti (dalla riforma operata con il D.Lgs.150/2009, cd. riforma Brunetta) nel pubblico impiego.

Parco nazionale dello Stelvio

Il comma 471 dispone che la regione Lombardia (o l’ente dalla stessa individuato), nel rispetto dei vincoli assunzionali e finanziari vigenti in materia di personale, attivi procedure concorsuali pubbliche per l’assunzione di personale che già svolgeva (al 31 dicembre 2013 e in esito a procedure diverse da quelle previste per l’accesso al pubblico impiego) attività presso il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio. Le procedure concorsuali devono riconoscere l’esperienza maturata, per almeno 10 anni, dal suddetto personale con mansioni impiegatizie, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale.

L’attivazione delle suddette procedure concorsuali avviene in attuazione dell’Intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, sottoscritta l’11 febbraio 2015 tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, province autonome di Trento e Bolzano e regione Lombardia

 

Proroga operazione “strade sicure”

I commi 472 e 473 dell’articolo 1, non modificati dal Senato, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 del decreto legge n. 78 del 2009) - anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo nonché di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013) -, proroga fino al 31 dicembre 2016 e limitatamente a 4.800 unità l'operatività del piano di impiego di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, concernente l’utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Personale di polizia assegnato a funzioni amministrative o di scorta

Il comma 474 dispone la ricognizione, da effettuarsi da parte del Ministro dell’interno entro il 31 marzo 2016, del personale di polizia assegnato a funzioni amministrative o di scorta personale, al fine di valutarne l’eventuale assegnazione ad operazioni di sicurezza e controllo del territorio.

Terra dei fuochi e bonifica dell’Isochimica

Il comma 475 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Gli interventi e le amministrazioni competenti a cui destinare le risorse saranno individuati con un apposito D.P.C.M. che, sulla base di una modifica inserita nel corso dell’esame al Senato, deve essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Nel corso dell’esame al Senato, è stato, altresì, specificato che, nell’ambito della predetta dotazione, un importo massimo di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2006 e 2007, è destinato agli interventi di bonifica del sito inquinato dell’ex area industriale Isochimica.

Risorse per bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale

Il comma 476, inserito nel corso dell’esame in sede referente, istituisce un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 da destinare:

§  quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco;

§  e quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, nonché a 10 milioni di euro per l’anno 2018, prioritariamente ai siti di interesse nazionale per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei.

Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici

Il comma 477, inserito nel corso dell’esame in sede referente, autorizza, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo di 5 milioni di euro per le attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici.

Trattamento tributario corrispettivi
per servizi antincendio
negli aeroporti

Il comma 478 precisa che le disposizioni in materia di corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria. Il comma in esame fa specifico riferimento ai corrispettivi relativi ai servizi antincendio contemplati dal comma 1328 dell’art. 1 della L. 296/2006.

Tale comma, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, prevede che l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Prevede altresì che un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorra al medesimo fine per 30 milioni di euro annui.

Esclusione delle federazioni sportive nazionali e dell’ENIT dal contenimento delle spese

Il comma 479 dispone la non applicazione alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico delle pubbliche amministrazioni. In tal modo il comma rende permanente la disapplicazione delle misure di contenimento della spesa per le federazioni suddette, attualmente prevista dall’articolo 13 del decreto-legge n.192/2014 fino al 1°gennaio 2016. Durante l’esame alla Camera è stata inserita anche l’ENIT - Agenzia nazionale del turismo, tra i soggetti esclusi dall’ambito di applicazione dalle misure per il contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico delle pubbliche amministrazioni.

Club Alpino Italiano

Il comma 480 incrementa le risorse in favore del Club alpino italiano, disponendo che lo stanziamento previsto a favore dell’ente dall’articolo 5 della legge n.91 dl 1963 è fissato in 1 milione di euro a decorrere dal 2016

Collegi arbitrali internazionali

Il comma 481 stanzia un milione a decorrere dal 2016 per i collegi arbitrali internazionali previsti da accordi internazionali di cui l’Italia è Parte.

La disposizione autorizza la costituzione di un fondo, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, dotato di un milione di euro a partire dal 2016, finalizzato a coprire le spese per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali previsti da trattati riguardanti il nostro Paese: il Ministro dell’economia e delle finanze provvede con propri decreti al riparto delle risorse in questione.

Risorse per la celebrazione di anniversari

Il comma 482 autorizza la spesa di € 3 mln per il 2016 e di € 2,5 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per la promozione e lo svolgimento delle celebrazioni del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica, del settantesimo anniversario della Costituzione italiana, del settantesimo anniversario del riconoscimento dei diritti elettorali alle donne, nonché del centenario della nascita di Aldo Moro.

Contributi a istituzioni culturali

Il comma 483 autorizza, a decorrere dal 2016, l’ulteriore spesa di 1 mln a favore delle istituzioni culturali inserite nella tabella triennale di cui all’art. 1 della L. 534/1996.

Lo schema della tabella triennale 2015-2017 (Atto 197) è stato trasmesso alle Camere il 30 luglio 2015 e prevedeva la ripartizione dell’importo di € 5.685.000,00 per il 2015 fra 125 istituti.

Le risorse sono allocate sul cap. 3671 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, in base alla prima nota di variazioni, per il 2016 ammontano a € 13,2 mln.

 

Sospensione dei canoni demaniali marittimi

Il comma 484, sospende fino al 30 settembre 2016 , in attesa del riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti pendenti alla data del 15 novembre 2015 relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative: si fa esclusivo riferimento alle concessioni inerenti la conduzione delle pertinenze demaniali, e a procedimenti rispetto ai quali sussistano contenziosi sull’applicazione dei criteri di calcolo dei canoni. La sospensione non si applica per i beni pertinenziali oggetto di procedimenti giudiziari penali, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare (ex art. 143 e 146 del TUEL).(em. 1.61 approvato in Aula alla Camera)

Continuità territoriale marittima in Sardegna

Il comma 485 dispone che, nelle more dell’espletamento della gara per l’assolvimento degli oneri di servizio pubblico nei collegamenti marittimi tra la Sardegna e le sue isole minori, e comunque non oltre il 30 giugno 2016, le risorse all’uopo già stanziate, possano essere utilizzate, nel limite di 6,5 milioni di euro, mediante la prosecuzione del contratto con la marittima SAREMAR (Sardegna regionale marittima).

Collegamenti aerei con la Sicilia

Il comma 486 attribuisce alla Regione Sicilia 20 milioni € per il 2016 per i collegamenti aerei da e per la Sicilia, a favore del diritto alla mobilità insulare anche per i passeggeri non residenti. Le risorse vanno impiegate in osservanza delle disposizioni europee e nazionali sugli oneri di servizio pubblico infracomunitario.

Commissario liquidatore Agenzia giochi olimpici TO 2006

Il comma 487 proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2015: art. 10, co. 1, D.L. 192/2014) al 31 dicembre 2016 il termine per lo svolgimento delle attività del Commissario liquidatore dell’Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici Torino 2006 (art. 3, co. 25, L. 244/2007).

Proroga contabilità speciale alluvione Veneto 2010

Il comma 488 proroga al 31 dicembre 2016 la durata della contabilità speciale relativa alla gestione della situazione di emergenza inerente gli eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto nei mesi di ottobre-novembre 2010 (contabilità n. 5458, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013), anche al fine di attuare gli interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico a cui provvede il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto. L’em. 1.4010 prevede che il predetto Commissario straordinario provveda d’intesa con il titolare della contabilità speciale n. 5458 operante presso la Regione Veneto – Dirigente dell’unità di Progetto Sicurezza e Qualità.

AGEA

Il comma 489 rifinanzia la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia, mediante il fondo costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Programma nazionale
della pesca e dell’acquacoltura

Il comma 490 proroga fino al 31 dicembre 2016 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015 (adottato con D.M. 31 gennaio 2013), contenente gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali.

 

Risorse per il reparto COMSUBIN della Marina

 

 

 

Risorse per i servizi di pulizia delle strutture della marina militare di Taranto

Il comma 491 autorizza la spesa di un milione di euro per l'anno 2016, al fine di provvedere al miglioramento delle condizioni di sicurezza - con particolare riguardo alle condizioni sanitarie dei reparti operativi del Raggruppamento subacquei e incursori "Teseo Tesei" (COMSUBIN) del Ministero della difesa - Marina militare.

 

A sua volta il successivo comma 493, inserito nel corso dell’esame alla Camera autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018 da destinare ai servizi di pulizia e di manovalanza delle strutture della marina militare di Taranto.

A tal fine si dispone una riduzione di pari importo del fondo di cui al comma 638 del medesimo disegno di legge di stabilità, concernente il “Fondo per interventi strutturali di politica economica” istituito ai sensi del comma 5 dell’articolo 10 del DL n. 282 del 2004.

Destinazione proventi aste gas serra al rimborso dei crediti dei “nuovi entranti”

Il comma 492, inserito nel corso dell’esame in sede referente, interviene sulla destinazione del 50% dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra al fine di prevedere che sia destinato al completamento del rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti" che, a causa dell'esaurimento della riserva di quote "nuovi entranti", non hanno beneficiato di assegnazione a titolo gratuito di quote di anidride carbonica (CO2) per il periodo 2008-2012. Si prevede che la quota di detti proventi, a seguito del completamento del medesimo rimborso, sia riassegnata al Fondo ammortamento titoli di Stato.

Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata

I commi 494-499 e commi 501-510 dell’articolo 1, contengono numerose disposizioni che intervengono sulla normativa riguardante la centralizzazione degli acquisti pubblici. Tali interventi sono principalmente finalizzati a rafforzare il ricorso alle convenzioni attraverso differenti modalità, come in particolare la limitazione delle deroghe all’obbligo di approvvigionarsi tramite le convenzioni, che vengono disapplicate per il triennio 2017-2019, e alle quali viene comunque imposto un limite minimo di prezzo, che deve essere inferiore di almeno il 10% rispetto ai corrispettivi risultanti dalle convenzioni ed accordi quadro. Per talune categorie merceologiche tale limite è stato fissato inferiore ad almeno il 3% (comma 494). Viene anche esteso l’ambito dei soggetti obbligati a forme di acquisto centralizzato, con riguardo agli enti di previdenza e alle agenzie fiscali (comma 495), a tutte le stazioni appaltanti (commi 496-498) ed agli enti locali, precisandosi altresì gli ambiti territoriali entro i quali possono operare i soggetti aggregatori (comma 499). L’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso anche ai lavori manutentivi (comma 504). La norma punta altresì ad incrementare l’utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni per gli acquisti pubblici (commi 498, 507, 508). Il mancato ricorso agli strumenti Consip è infine disincentivato introducendo l’obbligo di motivazione nel caso di acquisti autonomi (comma 510). Altre modifiche sono motivate da un’esigenza di semplificazione, mirando a garantire celerità e tempestività per i piccoli acquisti (commi 501, 502 e 503), oppure di trasparenza, i cui contenuti sono stati estesi nel corso dell’esame alla Camera (comma 505). Il comma 506 interviene in relazione al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato previsto per i risparmi conseguiti a seguito dell’applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il comma 509 provvede a sostituire nell’articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 66/2014 la soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con l’ANAC.

Contributi dei comuni al pagamento dei canoni di locazione

Il comma 500 attribuisce ai comuni, appartenenti al territorio di competenza delle caserme delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, la facoltà di contribuire al pagamento del relativo canone di locazione e introduce a tal fine un comma aggiuntivo, dopo il comma 4 dell’articolo 3, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

Riequilibrio dei contratti pubblici di servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore

Il comma 511 introduce una specifica disciplina per il riequilibrio, anche con riferimento ai contratti in corso, dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore, per l’adesione dei singoli soggetti contraenti. La disposizione si applica ai contratti in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni che abbia determinato una variazione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale. Al verificarsi delle condizioni previste l’appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In caso di raggiungimento dell’accordo, i soggetti contraenti possono, entro 30 giorni, esercitare il diritto di recesso unilaterale (disciplinato dall’art. 1373 c.c.).

In caso di mancato raggiungimento dell’accordo le parti possono consensualmente - come si è detto, senza che sia dovuto alcun indennizzo (emendamento 1.62 approvato in Aula alla Camera), in conseguenza di ciò - procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall’art. 1467 del codice civile.

Razionalizzazione dei processi di approvvigiona
mento di beni e servizi in materia di informatica nella pubbliche amministrazioni

I commi da 512 a 520 puntano a rafforzare l’acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia informatica e di connettività, prevedendo, con la finalità di conseguire specifici obiettivi di risparmio indicati nei commi medesimi, che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato della PA debbano approvvigionarsi tramite Consip o soggetti aggregatori. Solo in casi eccezionali, e con autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, possono procedere ad acquisti autonomi. Viene inoltre previsto un Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, disponendosi altresì la definizione, mediante appositi accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni di criteri uniformi per l’acquisto dei beni e servizi medesimi da parte degli enti del SSN. Durante l’esame alla Camera le Regioni sono state autorizzate ad assumere personale per assicurare la funzionalità di tali soggetti aggregatori, in deroga ai vincoli assunzionali (v. l'emendamento governativo 1.4011 approvato in aula alla Camera) previsti dalla normativa vigente, nei limiti delle risorse derivanti dal Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, istituito presso il Ministero dell'economia, destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori suddetti, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. E’ stato inoltre sostituito il comma 282 del testo approvato dal Senato (ora comma 515), che nel definire l’obiettivo di risparmio di spesa annuale posto in relazione alle norme sull’acquisizione centralizzata di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche recate dai commi 512-514 del provvedimento, esclude alcuni soggetti pubblici dal concorso al raggiungimento di tale obiettivo.

Nel corso dell’esame in sede referente alla Camera, è stato soppresso il comma 288 del testo approvato dal Senato, che demandava ad un decreto del Ministro dell’economia l’adozione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità in esame, le misure attuative dei commi da 512 a 520.

Riqualificazione degli enti del servizio sanitario nazionale ed estensione dell’istituto dei piani di rientro

I commi 521-536, concernono la pubblicazione dei bilanci di esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale e l'attivazione, da parte dei medesimi enti, di un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità (commi 522 e 523), introducono l'obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliere-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici che presentino un determinato disavanzo o un mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure (commi da 524 a 534) e prevedono un'estensione dell'istituto del piano di rientro, a decorrere dal 2017, alle aziende sanitarie locali ed ai relativi presìdi ospedalieri (commi 535 e 536).

Attività di monitoraggio e verifica dei piani di rientro

Al fine di garantire una più efficace ed efficiente attività di programmazione sanitaria, il comma 537 autorizza, in favore del Ministero della salute, la spesa di 1,2 milioni di euro per il 2016, di 1 milione per il 2017 e di 0,8 milioni a decorrere dal 2018, per le funzioni di monitoraggio, di verifica e di affiancamento nell’attuazione dei piani di rientro regionali.

 

Monitoraggio prevenzione e gestione del rischio sanitario, procedure concorsuali per l’assunzione
di personale precario del comparto sanità

I commi da 538 a 545 recano disposizioni in materia di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario, nonché di procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità.

I commi da 538 a 540, dopo aver stabilito che l’attività di gestione del rischio sanitario è un interesse primario del Servizio sanitario nazionale, prevedono che le regioni e le province autonome dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino una adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario per lo svolgimento di una serie di compiti tra i quali l'attivazione di percorsi di audit o altre metodologie per lo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti (cosiddetti eventi sentinella), la rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici, la predisposizione e attuazione di attività di formazione continua del personale e l'assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura per il contenzioso e la stipula di coperture assicurative o gestione delle coperture auto-assicurative. Il richiamo all'articolo 220 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale è volto a sancire l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di audit dagli operatori sanitari coinvolti nell'evento "avverso" Il coordinamento delle attività citate viene rimesso al personale medico dotato delle specializzazioni in Igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti o a quello con comprovata esperienza almeno triennale nel settore.

I commi da 541 a 545 sono finalizzati ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di articolazione dell’orario di lavoro e di contratti a tempo determinato e nel rispetto, comunque, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale nonché, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, degli obbiettivi previsti in detti piani.

Il comma 541 prevede una serie di adempimenti a carico delle Regioni e province autonome che sono tenute, ove non abbiano ancora adempiuto alle prescrizioni del D.M. n. 70/2015, ad adottare i provvedimenti generali di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati e a carico del servizio sanitario regionale. Tale adempimento riguarda anche le Regioni sottoposte ai piani di rientro nei tempi e con le modalità definite nei piani. Tali provvedimenti devono essere corredati di un piano inerente il fabbisogno di personale tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di orario di lavoro, e devono essere trasmessi, entro il 29 febbraio 2016, al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per l’erogazione dei LEA di cui all’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2015, nonché al Tavolo per il monitoraggio dell’attuazione del D.M. n. 70/2015, di cui all’Intesa Stato-Regioni del 2 luglio 2015, che ne compiono una valutazione entro il successivo 31 marzo. Qualora sulla base del piano del fabbisogno del personale emergono criticità si applicano i successivi commi 543 e 544 che disciplinano procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale medico ed infermieristico e l’attivazione di nuovi contratti di lavoro flessibile.

Il comma 542 dispone che nelle more della predisposizione dei piani di cui al comma precedente le Regioni, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea sull’articolazione dell’orario di lavoro, in presenza di criticità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza possono ricorrere, nel periodo 1 gennaio-31 luglio 2016, a forme di lavoro flessibile, nell’osservanza delle norme sui contenimenti del costo di personale ad anche in deroga a quelle sui limiti per le assunzioni a tempo determinato di cui all’articolo 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010. I contratti possono essere prorogati fino al 31 ottobre 2016.

Il comma 543 prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire e concludere - anche in deroga alle previsioni del D.P.C.M. del 6 marzo 2015 in tema di disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità - procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico per far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno di personale ai sensi del comma 541. E’ consentita una riserva di posti nella misura massima del 50% al personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della legge che alla data del bando abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile.

Per il biennio 2016-2017, ai sensi del comma 544, le procedure in commento sono attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata.

Inoltre, lo stesso comma 544 autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nel limite massimo di spesa di 400.000 euro annui, la stipula di una convenzione fra il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) del Ministero della Giustizia, il Dipartimento per la Giustizia minorile, le Aziende sanitarie e  i comuni Anci FEDERSANITÀ per l’integrazione socio-sanitaria e per la realizzazione di una piattaforma informatica di trasmissione dei dati sanitari delle persone detenute. La piattaforma è sviluppata dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ed è finalizzata alla gestione di un servizio di telemedicina in ambito carcerario, sia adulto che minorile.

 

Il comma 545 estende all’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 10, del D.L n. 101/2013 in tema di procedure di stabilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato. La compensazione degli effetti finanziari di tale disposizione, pari a 780.983 euro a decorrere dal 2016, è assicurata mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione di effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008.

 

Aziende sanitarie uniche

I commi 546 e 547 prevedono che nelle Regioni a statuto speciale si possano costituire aziende sanitarie uniche, risultanti dall’incorporazione delle aziende ospedaliere-universitarie nelle aziende sanitarie locali.

Al riguardo si fa riferimento alle regioni che, nel biennio 2014-2015, abbiano riorganizzato il proprio Servizio sanitario regionale, o ne abbiano avviato la riorganizzazione attraverso processi di accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti. Sono in ogni caso escluse le regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario.

 

Contratti di acquisto di beni e servizi del settore sanitario, unità organizzative di valutazione delle tecnologie, e valutazione multidimensionale dei dispositivi medici

I commi da 548 al 552 riguardano i contratti di acquisti di beni e servizi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, le unità organizzative di valutazione delle tecnologie e la valutazione multidimensionale dei dispositivi medici.

Essi prevedono che, per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, i contratti di acquisti di beni e servizi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, siano stipulati tramite la Consip S.p.A. o la centrale regionale di committenza ovvero (qualora quest'ultima non sia disponibile o operativa) tramite un'altra centrale di committenza (individuata dalla medesima centrale regionale di riferimento).

Dispongono che entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano provvedimenti intesi a garantire che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale. Infine demandano alla cabina di regia in materia di Health technology assessment dei dispositivi medici lo svolgimento di alcune funzioni in materia di valutazione multidimensionale dei dispositivi medici nonché di promozione dell'impiego degli esiti delle medesime valutazioni da parte delle regioni e delle aziende sanitarie

 

Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria

I commi da 553 a 564 concernono la revisione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. In merito, si prevede un incremento di spesa non superiore a 800 milioni di euro annui per la prima revisione, si definiscono nuove norme procedurali, anche a regime, e si istituisce una Commissione nazionale per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, alla quale spetta anche il compito di valutare che l’applicazione dei LEA avvenga in tutte le regioni con lo stesso standard di qualità e includa tutte le prestazioni previste dagli specifici LEA. Al Senato, in prima lettura, è stato inserito il parere delle commissioni parlamentari competenti nella procedura di emanazione dei LEA ed è stata prevista la presentazione di una relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro della salute sullo stato di attuazione delle norme citate.

Le novelle di cui al successivo comma 565 modificano la composizione del Comitato tecnico-sanitario del Ministero della salute (Comitato che ha assorbito alcuni organi collegiali ed organismi del suddetto Ministero, tra cui la previgente Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza).

 

Assistenza e cure termali

I commi 566 e 567 recano disposizioni in materia di assistenza e cure termali.

Il comma 566 autorizza la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall’art, 1, co. 170 della legge finanziaria 2005 (legge 311/2004), come in ultimo modificato dal decreto legge 95/2012.

 

Si ricorda che, per la revisione delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, la legge finanziaria 2005 ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere, si era provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Successivamente, per la stessa finalità, il comma 178 della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) ha invece autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. L’Intesa della Conferenza permanente Stato- Regioni sull’Accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015 del 5 dicembre 2013 ha previsto che Regioni e Provincie autonome procedano al rinnovo della parte economica dell’accordo per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015, nei limiti delle risorse rese disponibili dal citato art. 1, co. 178, della legge di stabilità 2013, rappresentando l’impossibilità di mettere a disposizione risorse proprie, sia per l’anno 2013 che per gli anni successivi, stante la riduzione del finanziamento dei servizi sanitari regionali.

Il comma 567 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i cittadini che usufruiscano delle cure termali - con esclusione dei soggetti già esenti - siano assoggettati al pagamento di un ticket pari a 55 euro - elevando di 5 euro il vigente importo base -, ferma restando la possibilità di definizione di una misura superiore, da parte di accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le regioni e le province autonome e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali, recepiti con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

 

Ai sensi dell’art. 52, co. 2, della legge 289/2002, qualora le previsioni di spesa per l’erogazione delle prestazioni termali rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa stessa, l’accordo può fissare la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali.

Sono esclusi dalla compartecipazione alla spesa:

§  cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro; disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico; titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico; titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Legge 537/1993 -art. 8, comma 16);

§  malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) delle prestazioni sanitarie correlate individuate dal DM 28 maggio 1999, n. 329, successivamente modificato dal DM 21 maggio 2001, n. 296 e dal regolamento delle malattie rare (DM 18 maggio 2001, n. 279);

§  invalidi di guerra titolari di pensioni diretta vitalizia;

§  grandi invalidi per servizio;

§  invalidi civili al cento per cento;

§  grandi invalidi del lavoro.

In relazione all'elevamento della misura del ticket di cui al presente comma, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 2 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2016-2018. (em. 1.4012 approvato in Aula alla Camera)

 

 

 

Livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale

Il comma 568 ridetermina in riduzione il fabbisogno sanitario nazionale standard per il 2016, fissandolo in 111.000 milioni di euro. Il livello del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato, precedentemente stabilito dalla legge di stabilità 2015 (commi 167 e 556 legge 190/2014) e dal decreto legge enti territoriali (art. 9-septies D.L. 78/2015), era stato infatti fissato in 113.097 milioni di euro.

Non sono conteggiati, ai fini degli effetti di risparmio, gli effetti della rideterminazione delle risorse delle autonomie speciali nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

 

Farmaci innovativi

I commi 569 e 570 recano nuove disposizioni relative alla somministrazione dei farmaci innovativi e al loro accesso in una prospettiva di sostenibilità di sistema e di programmazione delle cure. Il comma 569 chiarisce che le risorse costituenti la dotazione del Fondo per il rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi, pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (il 90% di tali risorse è a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale), non vengono calcolate ai fini del raggiungimento del tetto vigente della spesa farmaceutica territoriale. Il comma 570 prevede che il Ministero della salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotti, ogni anno, un programma strategico in materia di trattamenti innovativi, che definisca tra l’altro le priorità di intervento, le condizioni di accesso ai trattamenti, i parametri di rimborsabilità, le previsioni di spesa, gli schemi di prezzo, gli strumenti di garanzia e trasparenza, le modalità di monitoraggio e la valutazione degli interventi medesimi.

 

Servizio di revisione dell’uso dei medicinali

I commi da 571 a 573 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per finanziare la prima applicazione, da parte delle farmacie, del servizio di revisione dell’uso dei medicinali (Medicine Use Review), finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l’aderenza farmacologica alle terapie dei pazienti affetti da asma. Il Fondo è assegnato alle regioni e alle province autonome in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista. Al Fondo è assegnato uno stanziamento di euro 1 milione per il 2016.

 

Acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale da privato accreditato

I commi da 574 a 579 recano disposizioni in materia di acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale da privato accreditato. In tale tipologia è ricompreso anche l’acquisto di prestazioni da privato per pazienti non residenti in regione (cosiddetta mobilità attiva).

Le disposizioni introducono una deroga a quanto previsto dall’art.15, co. 14, del decreto legge 95/2012 (Spending Review), che ha fissato, dal 2014, una riduzione, nella misura del 2%, dell’importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto della spesa per l’acquisto delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali da privato rispetto alla spesa registrata nel 2011 per le medesime voci. Vengono inoltre definite norme sulla mobilità sanitaria interregionale e si impegnano le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del SSN ad applicare ai pazienti residenti fuori regione le medesime regole di accesso e di erogazione previste per i pazienti residenti nella regione di appartenenza delle strutture. Infine, viene disciplinato l’affiancamento dell’AGENAS agli enti del SSN in piano di rientro.

Il comma 574 modifica la disciplina recata dall’art. 15, co. 14, del decreto-legge n. 95/2012, in materia di contenimento della spesa per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale da privato accreditato. A tal fine, nel corpo della disposizione citata, sostituisce le parole “ A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi” con “ai contratti e agli accordi” (lettera a)) e, dopo il primo periodo, ne inserisce di nuovi (lettera b)):

§  dal 2016, in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero determinato dal decreto 70/2015 “Regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell’assistenza ospedaliera” permette alle regioni e alle province autonome di programmare l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità nonché di prestazioni erogate da parte degli IRCCS, in deroga ai limiti previsti (riduzione del 2%) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi di cui ai successivi commi 575 e 576;

§  le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità e i criteri di appropriatezza sono definiti con successivo accordo sancito in Conferenza Stato-regioni. Si rileva che non viene dato un termine per la stipula dell’accordo. In sede di prima applicazione sono definite come prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità i ricoveri individuati come “ad alta complessità” nell’ambito del vigente “Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria” (84-DRG);

§  per garantire l’invarianza dell’effetto finanziario connesso alla deroga, le regioni e le province autonome provvedono ad adottare misure alternative, volte a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario, in riabilitazione e lungo degenza. Tali misure devono essere in grado di assicurare gli obiettivi di riduzione di cui all’art. 15, co. 14, del decreto legge 95/2012, pari al 2% rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011, nonché gli obiettivi previsti dall’art. 9-quater, co. 7, del decreto legge 78/2015 (Decreto enti territoriali), il quale ha stabilito che, con decreto ministeriale, da adottare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, fossero individuate le condizioni di erogabilità e le indicazioni prioritarie per la prescrizione appropriata delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ad alto rischio di inappropriatezza. Le prestazioni al di fuori delle condizioni di erogabilità, rimangono a totale carico dell’assistito. Tale decreto ministeriale non risulta ancora adottato;

§  possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di risparmio anche misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria.

§  L'emendamento 1.4500, approvato in aula alla Camera, ha aggiunto alcuni periodi alla fine del comma 574. In base ad essi, le regioni devono trasmettere trimestralmente ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze i provvedimenti di propria competenza di compensazione della maggiore spesa sanitaria regionale per i pazienti extraregionali presi in carico dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e darne altresì comunicazione alle regioni di residenza dei medesimi pazienti e al coordinamento regionale per la salute e per gli affari finanziari, al fine di permettere, alla fine dell'esercizio, le regolazioni in materia di compensazione della mobilità sanitaria, nell'àmbito del riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale. Le regioni devono inoltre pubblicare per ciascun IRCCS, su base trimestrale, il valore delle prestazioni rese ai pazienti extraregionali di ciascuna regione.

Il comma 575 stabilisce che gli accordi per la compensazione della mobilità interregionale, come stabilito dall’art. 9 del Patto della salute del 10 luglio 2014, sono approvati dalla Conferenza Stato-regioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Nel Patto della salute le regioni hanno convenuto che gli accordi di compensazione della mobilità interregionale prevedono la valorizzazione dell’attività sulla base della tariffa regionale relativa ai singoli erogatori vigente nella regione in cui vengono erogate le prestazioni, fino a concorrenza della tariffa massima nazionale definita sulla base della normativa vigente. Gli accordi inoltre individuano e regolamentano, ai sensi del DM 18 ottobre 2012, i casi specifici e circoscritti per i quali può essere riconosciuta una remunerazione aggiuntiva, limitatamente ad erogatori espressamente individuati e in relazione a quantitativi massimi espressamente indicati, per tenere conto dei costi associati all’eventuale utilizzo di specifici dispositivi ad alto costo.

Il comma 576 stabilisce che dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, gli accordi bilaterali fra regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria interregionale, di cui all’art. 19 del Patto per la salute per gli anni 2010-2012 sottoscritto il 3 dicembre 2009, devono essere obbligatoriamente conclusi entro il 31 dicembre 2016 (em. 1.66 approvato in Aula alla Camera).

Il comma 577 impegna le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del SSN ad applicare ai pazienti residenti in regioni diverse da quella in cui insistono le strutture, le medesime regole di accesso e di erogazione previste per i pazienti residenti nella regione di appartenenza delle strutture. A tal fine, le regioni individuano, nell’ambito del relativo contratto stipulato con le strutture accreditate, le misure sanzionatorie, da applicare alle strutture che non rispettano quanto stabilito dalla disposizione in esame.

Il comma 578 intende evitare che, a seconda della residenza del paziente, vengano applicate diverse modalità di remunerazione delle singole prestazioni. L’intervento legislativo viene attuato modificando l’art. 1, co. 171, della legge finanziaria 2005 (legge 311/2004), nel corpo del quale le parole “importi tariffari diversi” vengono sostituite da “livelli di remunerazione complessivi diversi”. Pertanto, alle singole regioni è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l’applicazione alle singole prestazioni di livelli di remunerazione complessivi diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio. Tale modifica tiene anche conto di quanto stabilito dal citato art. 9 del Patto della salute del 10 luglio 2014, che, in casi specifici e circoscritti, riconosce una remunerazione aggiuntiva, limitatamente ad erogatori espressamente individuati e in relazione a quantitativi massimi espressamente indicati, per tenere conto dei costi associati all’eventuale utilizzo di specifici dispositivi ad alto costo. Come evidenziato dalla relazione alla disposizione, non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica , in quanto viene fatta salva l’invarianza dell’effetto finanziario connesso alla deroga prevista precedentemente per le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità.

Il comma 579 stabilisce che, su richiesta della regione interessata, il Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), assicuri il necessario supporto agli enti del SSN interessati ai piani di rientro come definiti dal disegno di legge di stabilità ora in esame (commi da 528 a 536) e metta a disposizione , ove necessario, strumenti operativi per la presentazione del piano e il perseguimento dei suoi obiettivi. Gli enti del SSN che potranno essere affiancati da AGENAS per tutta la durata del piano di rientro sono:

§  in sede di prima applicazione per il 2016 le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura che presentano una o entrambe le seguenti condizioni: a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell’attività, pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro; b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure;

§  a decorrere dal 2017 le aziende sanitarie locali e i relativi presìdi a gestione diretta, ovvero altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, individuati da leggi regionali, che presentano un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

Per quanto riguarda l’attività di affiancamento locale di AGENAS, per tutta la durata dei piani di rientro, la relazione alla disposizione riporta la disponibilità di risorse umane dell’Agenzia per il periodo 2016-2018 (90 unità a tempo zero, 190 dal giugno 2016 e 240 da dicembre 2016 fino al 2018). Inoltre la relazione argomenta che, tenendo conto di complessive 44 aziende in squilibrio gestionale, viene ritenuto congruo il numero complessivo di 240 unità per almeno una media di 4 unità per azienda, incrementabili di una ulteriore unità in misura proporzionale al livello di complessità aziendale. Tale programmazione di risorse prevede uno stanziamento complessivo di 9.022.117,13 euro per un costo medio per singola unità di 37.592,15 per ogni anno del triennio 2016-2018, che trova copertura nelle disponibilità di bilancio dell’Agenzia pari a oltre 30 milioni di euro.

Alla compensazione degli effetti finanziari pari a 3,4 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari.

 

Fondo progetto genomi Italia

I commi 580 - 581 istituiscono presso il Ministero della salute il Fondo “progetto genomi Italia”, con la dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, allo scopo di creare nel nostro Paese un’infrastruttura dedicata ad un progetto nazionale di genomica applicata alla sanità pubblica.

 

Assegnazione risorse al Centro Nazionale Trapianti

Per lo svolgimento delle attività di coordinamento della rete trapiantologica, il comma 582 assegna al Centro nazionale trapianti le risorse precedentemente stanziate, per le attività dei Centri di riferimento regionali ed interregionali per i trapianti, dall’articolo 2-ter, comma 3, del D.L. n. 81/2004 e dall’articolo 2, comma 307, della legge n. 244/2007, iscritte annualmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute.

 

Assegnazione risorse per il coordinamento della rete trasfusionale

Per le attività di coordinamento della rete trasfusionale, il comma 583 ripartisce equamente tra le regioni e il Centro nazionale sangue le risorse autorizzate dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 207/2007, destinate all’attuazione della direttiva 2005/61/CE (in tema di prescrizioni in materia di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni) e dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 208/2007 (in tema di norme relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali). Tali risorse, stanziate annualmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, sono ripartite destinando il 50 per cento alle regioni e il 50 per cento al Centro nazionale sangue.

 

Processo superamento OPG -Assegnazione risorse assistenza sanitaria soggetti ospitati REMS

Il comma 584, relativo al processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), a seguito dell’effettivo trasferimento al Servizio sanitario regionale delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), trasferisce alle Regioni a statuto speciale le risorse di cui al D.L. n. 211/2011, art. 3-ter, comma 7, assegnate alle regioni medesime in sede di riparto della quota vincolata di Fondo sanitario nazionale per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.

Si ricorda che tali risorse sono quantificate in 55 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013.

 

Autorizzazione di spesa a favore Istituto Gaslini di Genova

Il comma 585 autorizza una spesa di 1 milione per l’anno 2016, 2 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 1 milione a decorrere dal 2019 a favore dell’Istituto Gaslini di Genova.

 

Si ricorda che il comma 221 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha autorizzato, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova. Inoltre, l’art.1, co. 275 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) aveva concesso un contributo di 5 milioni di euro a favore della Fondazione Gaslini, trasformata dall’articolo 6 del D.L. n. 79/2012, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato.

 

 

Indennizzo a persone danneggiate da trasfusioni, vaccinazioni e somministrazioni di emoderivati

Il comma 586 è diretto ad anticipare il versamento degli indennizzi alle persone danneggiate da trasfusioni, da vaccinazioni obbligatorie e da somministrazione di emoderivati, di cui alla legge n. 210/1992, e riconosciuti dopo il 1° maggio 2001. In attesa del trasferimento dallo Stato alle Regioni delle somme dovute agli aventi diritto agli indennizzi, le Regioni, responsabili del versamento degli stessi, sono autorizzate ad anticipare le somme corrispondenti agli indennizzi anche a valere sulla quota del Fondo sanitaria regionale.

Riduzione delle dotazioni di bilancio dei Ministeri

Il comma 587 dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall’anno 2016, per i seguenti importi: 512,5 milioni nel 2016, 563 milioni nel 2017 e 537,6 milioni nel 2018 e anni successivi, come indicati nell’elenco n. 2 al disegno di legge.

Riduzione di stanziamenti per la Presidenza del Consiglio

Il comma 588 riduce gli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio per 23 milioni di euro per l'anno 2016, 21,7 milioni per l'anno 2017 e 18 milioni annui a decorrere dal 2018.

Soppressione dell’Unità tecnica finanza di progetto

Il comma 589, inserito nel corso dell’esame in sede referente, sopprime l’Unità tecnica finanza di progetto (UTFP) e ne trasferisce le funzioni al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui è attualmente incardinata. Il DIPE per lo svolgimento di tali funzioni e di quelle del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), potrà avvalersi complessivamente di un massimo di 18 esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto. I requisiti professionali, i criteri per l’attribuzione degli incarichi, la durata, le incompatibilità e il trattamento economico degli esperti saranno definiti con DPCM da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Personale impiegato nelle attività di protezione civile

Il comma 590, introdotto in sede di esame in Commissione alla Camera, riconosce l’effettività delle specifiche integrazioni al trattamento economico accessorio riconosciute nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa per il triennio 2013-2015 al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato in determinate strutture del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del D.L. 4/2014 e nel limite di spesa di 3 milioni di euro per il 2014 e 1,5 milioni di euro per il 2015) per un ulteriore limite di spesa di 1,5 milioni di euro (a valere sui pertinenti stanziamenti del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Riduzione risorse CAAF

Il comma 591 riduce di 40 mln di euro per il 2016, 70 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 100 mln annui a decorrere dal 2019 le risorse per i servizi resi dai centri autorizzati di assistenza fiscale.

Riduzione dell’8 per mille IRPEF di pertinenza statale

Il comma 592 dispone la riduzione di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Disposizioni fiscali relative ai  prezzi dei carburanti

nelle zone di confine con Austria e Svizzera

 

 

 

 

Il comma 593 (già 337 del testo approvato dal Senato), modificato dall'Aula della Camera, stabilisce che l'abrogazione della disposizione che ha istituito, in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria (in sostanza, il Veneto) un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione, abbia efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Tale modifica comporta la sostituzione del comma 594 (già 337-bis, introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera, nel quale si disponeva che l'incremento di 5 mln di euro della quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, fosse a decorrere dall'anno 2016), prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, si istituisca un fondo la cui dotazione è pari a 5 milioni di euro annui, in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria e la Svizzera, al fine di ottenere la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nelle aree di confine. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il compito di emanare apposito decreto nel quale siano definite le modalità e la ripartizione del fondo tra le regioni interessate.

In conseguenza della modifica  apportata si aggiunge il nuovo comma 595 in base al quale, il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, risulta ridotto di una somma pari a 2 milioni di euro nell'anno 2016.

Risulta conseguentemente modificata, altresì, la tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto, relativamente all'anno 2016 ci sarà una riduzione pari a 1.000.000.

 

Cessazione indennizzi di usura delle strade

Il comma 596 dispone, a decorrere dal 2016, la cessazione dei trasferimenti erariali, in favore delle regioni a statuto speciale, concernenti gli indennizzi di usura delle strade, derivanti dall'uso dei mezzi d'opera.

Accertamento delle violazioni del codice della strada con apparecchiature di rilevamento

Il comma 597, interviene sul Codice della Strada (art. 201, comma 1-bis) modificando l’elenco delle violazioni che possono essere accertate con apparecchiature di rilevamento: si aggiungono le revisioni dei veicoli (art. 80) l’assicurazione RC auto (art. 193) e le violazioni della massa complessiva dei veicoli e rimorchi (art. 167 Cds).

 

Proroga versamenti Lampedusa

Il comma 339-bis proroga al 15 dicembre 2016, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi nell'isola di Lampedusa.

Risorse per l’accoglienza dei migranti in Sicilia

Il comma 598 autorizza una spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2016 da destinarsi agli enti locali della regione Sicilia, a titolo di ristoro per le maggiori spese da questi sostenuti in relazione all'accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari.

Proroga versamenti Lampedusa

Il comma 599 proroga al 15 dicembre 2016, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi nell'isola di Lampedusa.

Prestazioni di lavoro straordinario personale Dipartimento per le libertà civili

Il comma 600 prevede che, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia individuata una quota parte delle risorse derivanti dai contributi versati in relazione alle istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, resesi disponibili a seguito di riassegnazioni nel corso dell’anno, che può essere destinata alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le libertà civili del Ministero dell’interno, anche in deroga alla normativa vigente. Il medesimo decreto ministeriale provvede all’autorizzazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale interessato.

 

Fondo per la riduzione della pressione fiscale

Il comma 601 riduce l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale dei seguenti importi:

§  809,6 milioni di euro per il 2016;

§  413,4 milioni di euro per il 2017;

§  411 milioni di euro per il 2018;

§  388 milioni di euro a decorrere dal 2019.

Riduzione del limite di spesa per il 2 per mille ai partiti

Il comma 602 incide sull'autorizzazione di spesa prevista per la copertura del 'due per mille' ai partiti politici. Si dispone una riduzione di tale autorizzazione, per 10 milioni nel 2016 e per 20 milioni dal 2017.

Zone franche urbane

I commi 603 e 604 delimitano l’ambito territoriale del finanziamento delle agevolazioni alle zone franche urbane a quelle individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell’obiettivo “Convergenza”, dando mandato al MiSE di adottare nuovi bandi con le risorse residue.

 

Istituti di patronato e di assistenza sociale

Il comma 605 detta norme in materia di finanziamento statale degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

La disposizione, in particolare, prevede: la riduzione di 28 milioni di euro degli stanziamenti iscritti in bilancio per il 2016 per il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale; la riduzione dell’aliquota di finanziamento, con effetto sui finanziamenti a decorrere dall'anno 2016 (da 0,207 punti percentuali, previsti dalla normativa vigente), a 0,199 punti percentuali; la riduzione, con effetto dall'esercizio finanziario 2017 (dal 72%, previsto dalla normativa vigente) a 68 punti percentuali, dell'aliquota per la determinazione provvisoria del finanziamento annuo.

Con il comma 606, introdotto dalla Camera in sede referente, si interviene sull’articolo 13, comma 5, della legge n. 152/2001 di finanziamento degli istituti di patronato – il quale prevede che ai medesimi è comunque assicurata l'erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei limiti dell'80 per cento delle somme impegnate, entro il primo trimestre di ogni anno - aggiungendovi un ulteriore periodo in cui si stabilisce che agli istituti è altresì assicurata una ulteriore erogazione pari all’80 per cento delle somme eventualmente assegnate in sede di legge di assestamento del bilancio.

Il comma 607 interviene sulla norma che regola una delle ipotesi di scioglimento e commissariamento degli istituti di patronato, operante nel caso in cui l’istituto abbia realizzato, per due anni consecutivi, attività “rilevante” (alla quale sono cioè finalizzati i finanziamenti pubblici, ex art. 13, L. n. 152/2001), sia in Italia sia all'estero, in una quota percentuale (accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) inferiore all'1,5 per cento del totale. In particolare, si rinvia l’attuazione concreta di tale ipotesi di commissariamento stabilendo che essa trovi applicazione unicamente a decorrere dalle attività dell’anno 2016 (e non dell’anno 2014, come previsto dalla normativa vigente).

 

Riduzione delle spese di funzionamento
degli enti pubblici previdenziali

Il comma 608, modificato nel corso dell’esame in Commissione alla Camera, dispone che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici (INPS e INAIL), nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottino ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti (diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali), in modo da conseguire, per il triennio 2016-2018, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53.500.000 di euro annui (in luogo di 53 milioni), anche attraverso l’attuazione delle norme in materia di acquisto di beni e servizi in forma centralizzata da parte delle pubbliche amministrazioni. Questi ulteriori risparmi sono versati entro il 30 giugno di ciascun anno ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

La determinazione del riparto tra gli enti interessati dell’importo di risparmio complessivo da conseguire è demandata ad un successivo decreto interministeriale (da emanarsi entro 1° marzo 2016).

 

Indennità dei giudici onorari

Il comma 609 prevede la razionalizzazione delle indennità in favore dei giudici onorari (giudici di pace, giudici onorari di tribunale-GOT e vice procuratori onorari-VPO) al fine di assicurare risparmi di spesa non inferiori a 6,65 milioni per il 2016 e 7,55 milioni di euro a decorrere dal 2017.

Proroga dei giudici onorari

Il comma 610, introdotto dal Senato e modificato in sede referente, proroga i GOT e VPO in scadenza a dicembre di quest’anno, fino al 31 maggio 2016. I giudici di pace in scadenza entro il 31 maggio 2016 sono anch’essi prorogati fino a tale data.

Il comma 613, introdotto dal Senato, ha finalità di coordinamento con la proroga disposta dal comma precedente.

Indennità di trasferta ai magistrati della DNA

I commi 611 e 612, introdotti dalla Camera in sede referente, estendono ai magistrati che prestano servizio presso la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo il diritto a percepire l'indennità di trasferta già riconosciuta ai magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione. L’autorizzazione di spesa è pari a circa 193 mila euro a decorrere dal 2016.

Riduzione di risorse del Ministero della giustizia

Il comma 614 riduce di 4 milioni di euro per il 2016 il Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e per il completamento del processo telematico.

Edilizia giudiziaria e manutenzione uffici

I commi da 615 a 617 prevedono, rispettivamente, l’autorizzazione di mutui contraibili dagli enti locali per edilizia giudiziaria, la proroga al 31 dicembre 2016 dei termini relativi a interventi strutturali sul Palazzo di giustizia di Palermo nonché la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi di personale comunale per lo svolgimento di specifici servizi.

Credito d’imposta negoziazione assistita

Il comma 618 rende strutturale (in luogo di disporne l’applicazione in via sperimentale per il 2016) il credito d’imposta concesso per le spese sostenute nei procedimenti di negoziazione assistita per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Conseguentemente si posticipa al 30 marzo 2016 il termine per l’emanazione della disciplina di attuazione delle norme primarie che hanno istituito detto credito d’imposta e sono apportate le opportune modifiche di coordinamento alla norma istitutiva (articolo 21-bis del D.L. n. 83 del 2015)..

Riduzione dei contributi a organismi internazionali

Il comma 619, sulla scorta di analoga norma della legge di stabilità 2015, dispone riduzioni dei contributi dell’Italia a vari organismi ed iniziative internazionali (elencati nell’allegato n. 6), nella misura di 198 euro per il 2016 e di 200.198 euro a decorrere dal 2017.

Gli organismi interessati alle riduzioni sono l’Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), mentre dall’allegato sono state soppresse le voci riguardanti l’International Center for Relativistic Astrophysics Network (ICRANET). la Rete internazionale per l’astrofisica relativistica, l’Ufficio UNESCO di Venezia (BRESCE) e l’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe (ESO).

 

Gruppo Pompidou

In deroga alle disposizioni dell’art. 1, comma 318 della legge di stabilità 2015 in materia di rinegoziazione (in riduzione dei contributi) degli accordi internazionali di cui l’Italia è parte, il comma 620 – inserito a seguito di emendamento dalla V Commissione - autorizza il pagamento del contributo obbligatorio (225.000 euro annui dal 2016) per la conferma dell’adesione italiana all’Accordo parziale del Consiglio d’Europa istitutivo del Gruppo Pompidou.

 

Il Gruppo di cooperazione in materia di lotta contro l'abuso ed il traffico illecito di stupefacenti (Gruppo Pompidou) è un organismo intergovernativo fondato nel 1971 su iniziativa dell’allora Presidente della Repubblica francese. Inizialmente, questo forum informale riuniva sette Stati europei - Francia, Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, ma la cooperazione si è progressivamente estesa ad altri paesi. Nel 1980, il Gruppo Pompidou è stato integrato in un Accordo Parziale del Consiglio d'Europa. Oggi riunisce 35 Stati membri.

Aumento della tariffa consolare

Il comma 621 prevede un aumento della tariffa dei diritti consolari, mediante una serie di modifiche alla tabella allegata al decreto legislativo n. 71 del 2011.

Gli interventi di modifica riguardano anzitutto (lett. a) gli importi dei diritti fissi previsti alle sezioni I (atti di stato civile) - ad eccezione dei diritti relativi alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana a persona maggiorenne -, IV (atti in materia di controversie, di assistenza giudiziaria e di giurisdizione volontaria) e VII (atti amministrativi): l’incremento previsto è del 20 per cento, con arrotondamento all’importo intero superiore.

Del 40 per cento è invece l’incremento previsto (lett. b) per gli importi dei diritti fissi contenuti alle sezioni II (atti notarili), VI (atti relativi alla navigazione marittima ed aerea), VIII (atti diversi da quelli di stato civile e notarili, legalizzazioni e traduzioni) e IX (diritti di urgenza), anche in questo caso con arrotondamento all’importo intero superiore.

Un ulteriore incremento (lett. c)) si ottiene con l’aggiunta nella sezione III (passaporti, documenti d’identità e visti) di una ulteriore voce riguardante il visto nazionale di tipo D per motivi di studio, la cui tariffa è fissata in 50 euro.

Vengono infine (lettera d)) abrogati gli articoli 39 (atti relativi alla spedizione di navi), 41 (vidimazione del giornale di rotta di aeromobili italiani), 43 (deposito di atti di stato civile compilati a bordo di navi italiane) e 52 (ricezione di richieste di pubblicità relative a navi o ad aeromobili) della già citata sezione VI: occorre ricordare, a tale riguardo, che le disposizioni ora richiamate dispongono attualmente il rilascio a titolo gratuito di tali atti.

 

Stanziamenti aggiuntivi per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari

Il comma 622 autorizza la spesa di due milioni euro nel 2016 destinati alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari: tali risorse sono in particolare finalizzate alle seguenti tipologie d’intervento:

a) manutenzione degli immobili;

b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare interessati;

c) assistenza alle comunità d’italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.

 

Utilizzo delle maggiori entrate conseguenti all’aumento della tariffa consolare

Il comma 623 prevede che le maggiori entrate conseguite con l’aumento della tariffa dei diritti consolari di cui al comma 354, valutate in 6 milioni di euro per ciascuna a delle annualità 2016-2018, restino acquisite all’entrata: non si applicano perciò le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 568 della legge finanziaria per il 2007 ed all’articolo 2, comma 58 della legge finanziaria 2008.

 

Dismissione immobili all’estero

Il comma 624 stabilisce che le maggiori entrate, realizzate nel triennio 2016-2018, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale mediante operazioni di dismissione immobiliare in attuazione dei commi 1311 e 1312 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 (legge 296 del 2006) rimangono acquisite all’entrata nella misura di 20 milioni di euro per il 2016 e di 10 milioni per ciascuna delle annualità 2017 e 2018.

Risparmi sui docenti delle scuole italiane all’estero

Il comma 625 dispone una riduzione, pari a 2 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2016-2018, della spesa relativa al trattamento economico del personale supplente addetto alle istituzioni scolastiche all’estero: il risparmio è conseguito mediante sostituzione di 46 supplenti con personale di ruolo.

Acquisizione all’erario di risorse per supplenze brevi non utilizzate

Il comma 626 dispone che le somme già assegnate alle scuole per le supplenze brevi e saltuarie prima dell’introduzione del “cedolino unico”, giacenti sui bilanci delle medesime, sono acquisite all’erario. In particolare, prevede che le predette somme, pari a 60 mln, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016.

 

Acquisizione all’erario di risorse ex IRRE

Il comma 627 dispone che le risorse finanziarie degli ex Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), confluite nel bilancio dell’Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), relative a progetti affidati agli ex IRRE e non attuati, sono acquisite all’erario. In particolare, prevede che le predette somme, pari a 1 mln, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016.

 

Acquisizione all’entrata di risorse per edilizia universitaria

I commi da 628 a 630 disciplinano la procedura finalizzata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme trasferite alle università dal 1998 al 2008 e non spese per l'attuazione di interventi di edilizia universitaria, fino ad un importo massimo di € 30 mln.

 

Riduzione risorse per il traporto regionale marittimo in Campania

Il comma 631 riduce le risorse statali per la regione Campania per il finanziamento dei servizi di trasporto regionale marittimo. La riduzione è pari a 7.900.000 euro a decorrere dal 2016.

Sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Il comma 632 riduce le risorse per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per la realizzazione di un programma di sperimentazione, avente la durata di un anno, di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi, effettuati in aree urbane ed extraurbane, dai veicoli che trasportano merci pericolose.

Contratto di lavoro del trasporto pubblico locale

Il comma 633 riduce il finanziamento del rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007, relativo al settore del trasporto pubblico locale.

Soppressione del contributo alle imprese armatoriali per ammodernamento della flotta

Il comma 634 sopprime il contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014 per gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l’ammodernamento della flotta.

Dismissione immobili difesa

Il comma 635 reca norme in materia di dismissione degli immobili della difesa disponendo, in particolare che:

1.   il Ministero della Difesa, attraverso la dismissione degli immobili in uso, inclusi quelli di carattere residenziale, realizzi introiti tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 300 milioni di euro per l’anno 2016 e di 100 milioni di euro per l’anno 2017;

2.   non si proceda alla riassegnazione in favore del Ministero della Difesa dei proventi delle dismissioni versati all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Proroga divieto per le p.a. di acquistare autovetture

Il comma 636 proroga al 31 dicembre 2016 il divieto per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

Iva super-ridotta pubblicazioni

Il comma 637 estende l’aliquota IVA super–ridotta al 4 per cento, già prevista per gli e-book, ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, e periodici online.

La Corte, da ultimo nelle sentenze del 5 marzo 2015 relative alle cause C-479/13 e C-502/13, ha affermato che un’aliquota IVA ridotta può essere applicata unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all’allegato III della direttiva IVA. Detto allegato menziona, in particolare, la «fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico». Inoltre, la Corte constata che la direttiva IVA esclude ogni possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta ai «servizi forniti per via elettronica».

Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)

Il comma 638, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede una rideterminazione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE).

Si ricorda che nel testo approvato al Senato, si prevedeva un rifinanziamento del Fondo ISPE di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, 142,610 milioni per l'anno 2017, 139,610 milioni per l'anno 2018, 184,110 milioni per l'anno 2019, 181,510 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, 210,510 milioni per l'anno 2017 e di 199,100 milioni a decorrere dall'anno 2028. A valere su tale rifinanziamento è stata posta la copertura finanziaria di molte norme che sono state introdotte nel corso dell’esame in sede referente presso la Camera; al tempo stesso, il Fondo è stato rifinanziato da alcune altre disposizioni, anch’esse introdotte in corso dell’iter, che hanno disposto l’afflusso al Fondo di maggiori entrate.

Il comma prevede ora una riduzione della dotazione del Fondo ISPE di 5,201 milioni di euro per l'anno 2016, ed un rifinanziamento di 39,604 milioni di euro per l'anno 2017, di 90,504 milioni di euro per l'anno 2018, di 177,294 milioni di euro per l'anno 2019, di 180,494 milioni di euro per l'anno 2020, di 177,594 milioni di euro per l'anno 2021, di 186,794 milioni di euro per l'anno 2022, 197,294 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, di 245,894 milioni di euro per l'anno 2027 e di 226,084 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

Rifinanziamento del Fondo per le esigenze indifferibile

Il comma 639, modificato dalla Camera rispetto al corrispondente comma 370 che era stato introdotto nel corso dell’esame al Senato, rifinanzia il Fondo istituito per far fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione di 13 milioni di euro a decorrere dal 2016. A seguito del rifinanziamento disposto dal comma in esame, nel disegno di legge di bilancio per il 2016-2018, come integrato dalla Ia Nota di variazioni (A.C. 3445), la dotazione dello stesso è pari a 175 milioni per il 2016, 1.015,9 milioni per il 2017 e a 543,6 milioni per il 2018. Si segnala che l’elevato importo previsto per il 2017 è in parte riconducibile ad un incremento di circa 884 milioni da mettere in relazione a quanto previsto dai commi 34-36 del disegno di legge in esame in ordine alla riduzione dell’aliquota IRES ivi prevista, che viene subordinata al riconoscimento in sede UE della c.d. clausola migranti. caso di mancato riconoscimento della stessa, infatti i minori oneri che ne deriverebbero per l’anno 2017, quantificati in 871 milioni, vengono fatti confluire dal comma 36 nel Fondo in esame.

Durante l’esame alla Camera il rifinanziamento disposto in favore del Fondo è stato ridotto da 13 a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, al fine di fornire copertura finanziaria del finanziamento disposto dal comma 213 in favore della formazioni ricerca nelle scienze religiose.

Ciclovie turistiche e “cammini”

Il comma 640, modificato durante l'esame in Aula alla Camera (em. 1.74 e 1.75 id), prevede che siano destinati 17 milioni di euro per l’anno 2016, e 37 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 per la progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche nonché per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina. Si prevede in particolare l’indicazione di tre interventi prioritari (ciclovia del Sole Verona-Firenze; ciclovia VenTo Venezia Torino; Grab Roma). Si prevede anche un finanziamento di 1 milione di euro per tre anni per gli itinerari turistici a piedi, denominati “cammini”. Nel corso dell'esame alla Camera è stato aggiunto un ulteriore itinerario da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell’acquedotto pugliese), così come individuate dalla delibera CIPE, 1° febbraio 2001, nel progetto Basilicata”;  si rileva che la predetta delibera (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 3 maggio 2001) contiene l’elenco definitivo dei Comuni svantaggiati, fra i quali è menzionato Caposele (AV) e non sembra riferirsi a progetti di ciclovie e “cammini”.

Il comma 644 individua la copertura finanziaria per gli interventi proposti dal suddetto comma 640, integrandola per un importo complessivo nel triennio di ulteriori 61 milioni di euro.

Fondo per lo sviluppo delle attività innovative

I commi da 641 a 643, approvati nel corso dell’esame in sede referente alla Camera, intervengono sulla disciplina del Fondo per lo sviluppo di attività innovative di cui all’articolo 1, commi 56 e 57 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) modificando la platea dei soggetti destinatari e i criteri di assegnazione delle risorse. Nel dettaglio:

§  il comma 641 modifica l’articolo 1, comma 56, della legge n. 147/2013 che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo per lo sviluppo di attività innovative con una dotazione di circa 5 milioni di euro per l’anno 2014 e di 10 milioni per l’anno 2015 destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento autonomo o in reti di impresa, per lo sviluppo dell’artigianato digitale e manifattura sostenibile. Più in particolare vengono ammesse al Fondo le imprese che si uniscono in numero almeno pari a 5 nelle predette forme associative (la formulazione in vigore si riferisce invece a imprese composte da almeno quindici individui che si uniscono nelle predette forme associative).

§  il comma 642 riformula l’articolo 1, comma 57, della legge n. 147/2013 intervenendo sui criteri di assegnazione delle risorse del Fondo, i quali ai sensi del medesimo comma 57 sono attributi ai soggetti di cui al comma 56 ammessi tramite procedure selettive indette dal MISE. La modifica specifica che le procedure selettive devono essere in grado anche di valorizzare il coinvolgimento nella realizzazione dei programmi proposti ovvero il coinvolgimento nella fruizione dei relativi risultati di istituti di ricerca pubblici, università, istituzioni scolastiche autonome, nonché di enti autonomi con funzione di rappresentanza del tessuto produttivo.

§  il comma 643 stabilisce che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sia adeguato ai nuovi principi normativi sopra delineati il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 febbraio 2015, che disciplina i criteri di ammissione delle imprese dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile ai benefici del Fondo.

 

Esclusione dall’agevolazione sul gasolio per autotrazione per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore

Il comma 645, esclude, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall’agevolazione consistente nel credito di imposta relativo alle accise per il petrolio per autotrazione, i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. Sono demandate a un decreto del MEF le modalità per il monitoraggio dei relativi risparmi. Il comma 646 destina i maggiori e ulteriori risparmi accertati eventualmente derivanti a favorire l’acquisto di mezzi di ultima generazione per l’autotrasporto merci su strada (il 15% dei risparmi) ed al Fondo per l’acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale e regionale (85% dei risparmi).

 

Contributi per i progetti di miglioramento intermodali marittimi

Il comma 647, autorizza la spesa di 45,4 milioni euro per il 2016 per il Ministero delle Infrastrutture e trasporti per concedere contributi per l’attuazione di progetti di miglioramento della catena intermodale e viaria collegati alla realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci, ovvero al miglioramento dei servizi sulle rotte esistenti con porti situati nell’UE.

Il comma 648, autorizza la spesa di 20 mln euro per ciascuno degli anni 2016-2018 affinché il Ministero delle infrastrutture e trasporti possa concedere contributi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e/o partenza dai nodi logistici e portuali.

Il comma 649 rinvia ad un apposito regolamento delegificato, per l’individuazione dei beneficiari dei contributi, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l’attuazione.

 

Finanziamento per la Sezione speciale trasporto del Fondo di garanzia PMI

Il comma 650 dispone un’autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2016 per consentire l’operatività di una sezione speciale trasporto istituita nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

 

Esonero dai contributi previdenziali nell’autotrasporto

Il comma 651 prevede che venga riconosciuto, a domanda, a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni, un esonero dell’80% della contribuzione previdenziale (ad eccezione dei premi INAIL) a carico dei datori di lavoro per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose o di persone

 

Riduzione delle deduzioni per spese non documentate per autotrasportatori

Il comma 652 introduce una riduzione delle deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori; a tal fine si stabilisce che esse spettino in un’unica misura (rispetto all’attuale distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali) per i trasporti effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa e nella misura del 35% di tale importo per i trasporti effettuati all’interno del comune.

 

Prova documentale del trasporto internazionale merci

Il comma 653 prevede la reintroduzione dell’obbligo di esibire la prova documentale con riferimento alle attività di trasporto internazionale di merci, ossia di un qualunque documento di accompagnamento delle merci previsto dalla normativa interna o internazionale (di norma la lettera di vettura internazionale). Sono previste sanzioni amministrative ed il fermo del mezzo nel caso in cui tale prova documentale non venga esibita.

 

Autostrada Ferroviaria Alpina

Il comma 654  autorizza la spesa complessiva di circa 29,026 milioni € per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2018, per la copertura degli oneri connessi al funzionamento dell’Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA), attraverso il Tunnel del Frejus. Viene quindi ripartito in dettaglio l’onere complessivo, suddividendolo nei vari periodi dal 2013 al 2018, cosicché l’onere per il 2016 risulta pari a 21,026 mln € circa, per il 2017 pari a 5,4 mln €, mentre per il 2018 di 2,6 mln €.

Il servizio di Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) è un servizio di trasporto di autocarri su vagoni ferroviari speciali che viaggiano lungo un percorso di 175 chilometri tra l'Italia e la Francia, attraverso il traforo ferroviario del Frejus. Il collegamento prevede 5 coppie di treni al giorno, per 5 giorni su 7, tra le piattaforme di Aiton (Savoia) e d'Orbassano (Piemonte, Italia). Il servizio è gestito dalla società Autostrada Ferroviaria Alpina s.r.l., controllata da pariteticamente da una società della SNCF (SNFC-Geodis) e da Trenitalia. Il progetto è regolato in Italia da un Accordo di Programma per l’erogazione del servizio in via sperimentale, stipulato dal 2003 al 2006, poi rinnovato e prorogato annualmente fino al 2012 ed autorizzato dalla Commissione UE fino al 30/6/2013. Successivamente a tale data e nelle more della definizione della procedura di gara internazionale che dovrebbe assegnare il servizio per 10 anni a partire dal 2018, Trenitalia ha continuato ad erogare il servizio di trasporto intermodale in via “transitoria”, con notifica del regime di aiuto alla Commissione UE, d’intesa con la Francia, regime transitorio che è stato autorizzato con Decisione C(2015)3455 del 26.5.2015.

Il comma prevede quindi che il Ministero delle infrastrutture e trasporti stipuli un Accordo di Programma con Trenitalia S.p.A., società beneficiaria del contributo per l’AFA che copra tutto l’arco temporale dal 2013 al 30/6/2018, nonché modifichi la Convenzione stipulata con la Cassa depositi e Prestiti per provvedere all’erogazione a condizioni più vantaggiose a Trenitalia dei finanziamenti , secondo quanto previsto in un apposito Addendum alla Convenzione già stipulata. La norma autorizza infine un contributo di 10 milioni € per gli anni dal 2018 al 2022 per la compensazione totale o parziale degli oneri derivanti dall’espletamento dei servizi ferroviari di Autostrada Ferroviaria Alpina, a favore di imprese aggiudicatarie dei servizi di AFA mediante gara ad evidenza pubblica. Si prevede che le compensazioni vegano erogate annualmente, a consuntivo, sulla base delle rendicontazioni fornite dall’aggiudicatario del servizio ferroviario, che dovrà effettuarle entro il mese di aprile dell’anno successivo, secondo quanto previsto dall’Accordo di programma firmato tra le Parti.

 

Verifiche sui livelli inquinanti dei veicoli

Il comma 655 stanzia 5 milioni di euro per l’effettuazione di un programma straordinario di verifiche su veicoli nuovi di fabbrica o circolanti diretto a verificare i livelli di inquinanti emessi da tali mezzi su strada comparandoli con le risultanze delle prove di omologazione su rulli e per incrementare le verifiche di conformità di veicoli e dispositivi a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica.

 

Accordi tra ANAS e regioni/enti locali per la gestione di strade escluse dalla rete stradale nazionale

Il comma 656, inserito nel corso dell’esame in sede referente, autorizza l’ANAS S.p.A. a stipulare accordi con regioni ed enti locali finalizzati a trasferire alla medesima società le funzioni relative a progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale. Tali accordi (che dovranno essere pubblicati in ogni loro parte sui siti internet istituzionali di ANAS e degli enti locali interessati) potranno essere siglati:

§  previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

§  fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro.

Scuola nazionale dell’ammini-strazione (SNA)

Il comma 657, prevede il commissariamento della Scuola nazionale dell’amministrazione (di seguito SNA) al fine di riorganizzare l’istituto secondo obiettivi di risparmio delle risorse umane e strumentali impiegate, ed in attesa della piena attuazione della riforma della Scuola già prevista dal c.d. decreto-legge PA (D.L. 90/2014) e dalla legge delega di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni (L. 124/2015). In particolare, la riorganizzazione affidata al Commissario deve garantire la riduzione dei servizi strumentali e del numero dei docenti, nonché un risparmio di spesa non inferiore al 10 per cento dei trasferimenti erariali alla Scuola. I tempi previsti sono di 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità per la nomina del Commissario da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, con conseguente decadenza del Comitato di gestione e del Presidente della SNA, attualmente in carica. Entro i successivi 30 giorni si prevede la presentazione da parte del Commissario di un piano di riorganizzazione, che diventa efficace a seguito di approvazione con apposito D.P.C.M. Il commissariamento perdura fino all’attuazione della delega di riforma complessiva prevista dalla L. 124/2015.

Struttura didattica del Ministero dell’interno

Il comma 658 sostituisce il riferimento relativo alla Scuola superiore dell’interno (soppressa dal DL 90/2014 e confluita nella Scuola nazionale dell’amministrazione) con quello al Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno, ai fini della riassegnazione al bilancio statale delle somme derivanti dalla stipulazione di convenzioni per l’utilizzo delle relative strutture.

Inoltre, il comma in esame introduce una previsione volta a specificare che tali convenzioni possono avere ad oggetto – in luogo del versamento del corrispettivo – la fornitura di un servizio, nella misura corrispondente al costo sostenuto per l'utilizzazione della struttura.

Incorporazione di ISA e SFGA in ISMEA

I commi da 659 a 664 prevedono l’incorporazione di diritto della società Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (ISA) e della società Gestione Fondi per l’Agroalimentare S.r.L. (SFGA) nell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Vengono, a tal fine, declinate le modalità operative di tale incorporazione, dettando disposizioni specifiche sul trasferimento del personale in servizio presso ISA e SGFA e sulla nomina del commissario straordinario, il quale dovrà, tra l’altro, predisporre un piano per il rilancio delle attività del nuovo Istituto, finalizzato, tra l’altro, all’innovazione tecnologica per la tracciabilità dei prodotti delle filiere agricole ed agroalimentari.

 

Piano di ricerca CREA

Il comma 665 demanda al CREA-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - la promozione di un Piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole, attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica.

Il comma 666 prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il CREA presenta al Ministro delle politiche agricole il Piano, individuando i settori e le filiere di maggiore interesse su cui concentrare le risorse, gli enti di ricerca e le università che vi saranno coinvolte, le tecnologie da impiegare ed i risultati attesi. Entro sessanta giorni dalla ricezione del piano lo stesso Ministro procede all’approvazione con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

Il comma 667 autorizza, per le predette finalità, la spesa di 5 milioni di euro per 2016, di 8 milioni per ciascun anno del biennio 2017-2018.

Il comma 668 modifica la norma della legge di stabilità 2015 (co. 381) che ha previsto l’incorporazione di INEA nel CRA con la configurazione del nuovo Istituto CREA, nella parte dove prevede che il Ministro delle politiche agricole approvi lo statuto del Consiglio con decreto di natura non regolamentare. Con la modifica introdotta si prevede che lo statuto sia approvato con regolamento del Ministro, anche in deroga alle disposizioni del D.Lgs. 45471999 che ha riorganizzato il settore della ricerca in agricoltura, e che dovranno intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

 

FORMEZ

Il comma 669 prevede la riduzione per il 2016, ad opera del Commissario straordinario, delle spese di funzionamento del FORMEZ (nelle more dell’attuazione di quanto disposto dalla legge delega sulla riforma della P.A., che prevede l’emanazione di un decreto legislativo mirato alla riduzione degli uffici e del personale, anche dirigenziale, destinati ad attività strumentali delle amministrazioni pubbliche) in misura non inferiore al 20% di quelle sostenute nell’esercizio 2015, da ottenere anche attraverso il contenimento del costo del personale e la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti (fermi restando, in ogni caso, i limiti massimi previsti dalla normativa vigente).

Trasformazione Cassa conguaglio settore elettrico

Il comma 670 dispone la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ente pubblico economico, denominato "Cassa per i servizi energetici e ambientali" (CSEA) operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Il patrimonio iniziale dell’ente è fissato in 100 milioni di euro. Dal 2016, gli eventuali utili di gestione dell'ente sono versati all'entrata del bilancio statale.

Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della legge, con decreto del MEF, sentita l’AEEGSI, è approvato lo statuto, stabilita la dotazione organica dell'ente e apportate modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ente. Entro lo stesso termine, è previsto l’avvio di procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, per le copertura del fabbisogno di organico della Cassa.

 

Restituzione somme a concessionari di grandi derivazioni idroelettriche

Il comma 671, approvato dalla Camera durante l’esame in sede referente, prevede che lo Stato non sia più legittimato a trattenere le somme versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008 e n. 205 del 4-13 luglio 2011. A tal fine, apporta una modifica all’articolo 15, comma 6-quinquies del D.L. n. 78/2010.

Il comma 671, ai fini del completamento della restituzione delle somme dovute ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, autorizza la spesa di 12 milioni di euro senza tuttavia indicare l’anno di riferimento dell’onere finanziario suddetto. Dispone conseguentemente che le disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 30/2013 ossia le risorse derivanti dagli introiti delle aste relative alle quote di emissione di gas serra sono destinate, nel limite di 12 milioni di euro alla restituzione ai concessionari delle somme trattenute dallo Stato.

Il comma dispone infine – attesa presumibilmente la necessità che la spesa autorizzata sia effettuata nel corso del 2015, che le disposizioni da esso dettate entrino in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Limite ai compensi degli amministratori e dipendenti delle società a controllo pubblico

I commi da 672 a 676  modificano la disciplina dei compensi per gli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società controllate dal Ministero dell’economia, estendendola a tutte le società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche e fissando il limite massimo annuo dei compensi nell’importo di 240mila euro. A tal fine si prevede che entro il 30 aprile 2016 con decreto del Ministro dell’economia per le società direttamente o indirettamente controllate sia dalle amministrazioni dello Stato sia dalle altre amministrazioni pubbliche - ad esclusione delle società quotate– sono individuate fino a cinque fasce di classificazione sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite massimo dei compensi per il trattamento economico annuo da corrispondere agli amministratori, dirigenti e dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di 240mila euro annui (commi 672-674).

Vengono inoltre stabiliti alcuni obblighi di pubblicità per gli incarichi ed i compensi relativi agli incarichi di consulenza e di collaborazione presso le società medesime – concernenti anche le procedure di selezione dei collaboratori e consulenti - precisandosi che tali obblighi costituiscono condizione di efficacia per procedersi al pagamento dei compensi stessi (commi 675-676).

Alienazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Il nuovo comma 677 (em. 1.78 NF), introdotto durante l'esame presso l'Aula della Camera, dispone in ordine all’alienazione di quote o di aumento di capitale riservato al mercato del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Si prevede che, qualora si proceda entro il 31 dicembre 2016, il Ministero dell’economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione che evidenzia in modo puntuale l’impatto economico, industriale e occupazionale derivante dalla privatizzazione nella quale sono indicati in particolare: 1) i dati finanziari e industriali degli effetti della alienazione o dell’eventuale aumento di capitale sulle società interessate e sul bilancio dello Stato; 2) la minore spesa per interessi derivante dall’utilizzo per la riduzione del debito pubblico delle risorse incassate dall’alienazione; 3) i minori dividendi versati al bilancio dello Stato in conseguenza dell’alienazione; 4) gli effetti dell’alienazione o dell’aumento di capitale riservato al mercato sul piano industriale del gruppo.

Il 2 dicembre 2015 il Governo ha presentato, per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, l’Atto n. 251, recante lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenente la definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato S.p.A.

Continuità dei finanziamenti già assegnati per la linea ferroviaria Torino-Lione

Il comma 678  trasferisce direttamente a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. le risorse già destinate alla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, nelle more della stipula di uno specifico Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti e Ferrovie dello Stato S.p.A.. La norma consente di assicurare la continuità ai finanziamenti precedentemente assegnati, in seguito alla partecipazione di FSI S.p.a., al posto di RFI S.p.a., nel nuovo soggetto Promotore pubblico, la società Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT Sas) costituita nel 2015.

Il Progetto definitivo della Torino –Lione è stato approvato dal CIPE con delibera del 20 febbraio 2015 ed il 23 gennaio 2015 è avvenuta la costituzione del nuovo soggetto Promotore pubblico, la società Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT Sas), partecipata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a, responsabile dei lavori di realizzazione e della gestione della futura infrastruttura. Il 24 febbraio 2015 è stato quindi firmato a Parigi l'Accordo tra Italia e Francia per avviare la realizzazione dei lavori definitivi della linea che, integrato dal protocollo addizionale che recepisce la certificazione dei costi e il Regolamento dei contratti, dovrà essere ratificato dai Parlamenti italiano e francese. La Commissione UE ha reso operativo dal 10 luglio 2015, il finanziamento richiesto dall’Italia per la Sezione Transfrontaliera della Torino-Lione, pari al 41,08% per i lavori da ultimare entro il 2019. Si tratta di un contributo europeo di 813.781.900 euro di fondi della "Connecting Europe Facility" per la prima fase dei lavori, che consente di ridurre il costo a carico dell'Italia, relativo alle opere in territorio italiano, stimato originariamente in circa 1,6 miliardi, a meno di 900 milioni di euro.

Il Contratto di programma parte investimenti 2012-2016 riguarda il MIT e RFI S.p.a., società che ha ceduto la propria partecipazione a FSI in occasione della costituzione del nuovo promotore pubblico TELT Sas..

 

Contratto di programma con ENAV

Il comma 679 interviene su diversi aspetti riguardanti i rapporti intercorrenti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed Enav. Si estende la durata del contratto di programma tra Ministero ed Enav da tre a cinque anni (in sede di prima applicazione la durata è fissata in 4 anni), e si prevede che i servizi di navigazione aerea forniti ai voli esonerati siano rimborsati dallo Stato ad Enav. Viene inoltre eliminato dal contenuto necessario del Contratto di programma il riferimento ai servizi di rilevanza sociale resi in regime di non remunerazione dei costi e viene sostituito con il riferimento agli standard di sicurezza e qualità dei servizi erogati, anche in base alla normativa europea. Si abroga la disposizione che prevede il parere delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di contratto di programma.

Si prevede infine che l’ENAV, nel caso di riduzione o cessazione dell’operatività aeroportuale per eventi indipendenti dall’ENAV stessa, possa rivedere il livello dei servizi di navigazione aerea prestati, previo parere favorevole dell’ENAC e comunicandolo al MIT ed al MEF.

 

Concorso alla finanza pubblica di Regioni e Province autonome

I commi 680-682 determinano le modalità e l’entità del concorso alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome per gli anni dal 2017 al 2019. In particolare:

§  viene stabilito in 3.980 milioni di euro per l’anno 2017 e in 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il concorso alla finanza pubblica per il complesso delle Regioni e delle Province autonome. Le modalità di realizzazione del contributo - vale a dire la definizione degli ambiti di spesa da tagliare e i relativi importi, per il complesso delle regioni a statuto ordinario e per ciascuna di esse, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza - dovrà essere stabilito, come per gli esercizi precedenti, in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per quanto riguarda le autonomie speciali, il contributo di ciascuna di esse dovrà essere determinato d’intesa con la stessa Regione o Provincia autonoma. Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano l’applicazione delle sopradescritte norme deve avvenire nel rispetto dell’accordo sottoscritto tra i tre enti e lo Stato il 15 ottobre 2014 e recepito con la legge di stabilità 2015 ai commi da 406 a 413 (comma 681);

§  viene esteso al 2019 il contributo al contenimento della spesa pubblica già previsto per le Regioni a statuto ordinario dal D.L. 66/2014, pari a 4.202 milioni di euro. Le modalità di realizzazione del risparmio stesso dovranno essere concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 31 gennaio di ciascun anno (comma 682).

 

Riduzione del debito per le Regioni a statuto ordinario

I commi 683-684, attengono alla riduzione del debito per le Regioni a statuto ordinario. In particolare il comma 683, modificato nel corso dell’esame in sede referente, attribuisce ad esse un contributo di complessivi 1.900 milioni di euro (così aumentato nel corso dell’esame in sede referente, dall’iniziale somma di 1.300 milioni di euro), da utilizzare ai fini della riduzione del debito. La quota di spettanza di ciascuna regione è indicata nell’allegato n. 7. Il contributo è finanziato per 1.300 milioni di euro (comma 684) con le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l’anno 2015 del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili".

 

Ulteriori disposizioni per Regioni e Province autonome

Il comma 685, aggiunto dalla Camera nel corso dell’esame in sede referente, attribuisce alla Regione siciliana 900 milioni di euro per l’anno 2016. La somma è attribuita nelle more della definizione di una intesa sui rapporti finanziari tra Stato e Regione siciliana medesima che aggiorni il concorso della Regione agli obiettivi di finanza pubblica. Si ricorda che l’ultimo accordo con la Regione siciliana è stato sottoscritto il 9 giugno 2014, nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013 ed è stato recepito dall’articolo 42, commi da 5 a 8, del D.L. n. 133 del 2014. L’accordo stabilisce gli obiettivi della regione per il rispetto del patto di stabilità (per gli anni dal 2014 al 2017) e definisce il contenzioso in materia di riserva all’erario tra lo Stato e la regione.

Il comma 686, aggiunto dalla Camera nel corso dell’esame in sede referente, attribuisce alla Regione Valle d’Aosta 50 milioni di euro per l’anno 2016. La somma è attribuita a compensazione della perdita di gettito dovuta alla rideterminazione dell’accisa sull’energia elettrica e sugli alcolici (spettante alla regione in base a norme statutarie) per il periodo 2011-2014, in attuazione di quanto stabilito nell’accordo sottoscritto tra Stato e Regione Valle d’Aosta il 21 luglio 2015. L’accordo riguarda la definizione del patto di stabilità interno per il 2014 e 2015 per la regione e gli enti locali del suo territorio e la definizione dei rapporti finanziari concernenti il subentro della regione allo Stato nei rapporti attivi e passivi con Trenitalia S.p.A. per i servizi di trasporto ferroviari locali in ambito regionale, nonché la definizione dei contenziosi pendenti tra Stato e Regione.

I contenuti principali dell’accordo sono stati recepiti dall’art. 8-bis del D.L. n. 78/2015 che, tra l’altro, stabilisce un trasferimento alla Regione di 120 milioni di euro per il 2015 erogato sia in relazione al subentro della regione allo Stato nella gestione del servizio ferroviario regionale sia a ristoro della perdita di gettito subita dalla regione a seguito delle modifiche alle accise sull'energia elettrica e sugli alcolici. L’accordo (all’art. 7) rinviava ad altra intesa la regolazione definitiva della perdita di gettito subita dalla Regione in conseguenza della rideterminazione delle suddette accise per il periodo 2011-2014.

Il comma 687, aggiunto nel corso dell’esame in sede referente, concerne le somme giacenti sulla contabilità speciale costituita ai fini della ristrutturazione del debito delle regioni ai sensi dell’art. 45 del D.L. n. 66/2014. La norma stabilisce che le somme giacenti e non utilizzate a tale scopo, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, nel 2016, per un importo pari a 1.550 milioni di euro.

Si ricorda che l’articolo 45, nell’autorizzare il Ministero dell’economia alla ristrutturazione dei mutui contratti dalle regioni nei confronti del Ministero medesimo, lo ha nel contempo autorizzato ad effettuare emissioni di tioli di Stato ai fini del riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari dalle stesse emessi, autorizzando a tal fine una apposita contabilità speciale.

Il comma 688, aggiunto nel corso dell’esame in sede referente, stabilisce il versamento al bilancio dello Stato da parte di ciascuna regione, della somma complessiva di 6,6 milioni di euro per il 2016, 9,8 milioni di euro per il 2017, 12,1 milioni di euro per il 2018 e 14,2 milioni di euro per il 2019. La quota di competenza di ciascuna regione è determinata in proporzione agli importi di cui all’allegato 7, concernente il contributo alle regioni ai fini della riduzione del debito, stabilito dal comma 683 o con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

In assenza di indicazioni sulle ragioni dei suddetti versamenti, potrebbe ad un primo esame ipotizzarsi che gli stessi possano essere riconducibili alla erogazione complessiva dei 1.550 milioni disposta dalla modifica al comma 391 (ora 683) e dai commi 685 e 686 nei confronti, rispettivamente, delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Valle d’Aosta. Tale erogazione corrisponde alla somma versata all’entrata dal comma 687 e, qualora ciò comportasse la necessità di nuove emissioni di titoli di Stato, i versamenti in esame – come pure quelli di cui al comma 689 – potrebbero correlarsi agli oneri per interessi, ma su tale ipotesi appare opportuna una conferma da parte del Governo.

Il comma 689, aggiunto dalla Camera nel corso dell’esame in sede referente, stabilisce il recupero all’erario attraverso l’accontamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla Regione siciliana (sulla base di norme statutarie) delle seguenti somme: 9,9 milioni di euro per il 2016, 14,8 milioni di euro per il 2017, 18,2 milioni di euro per il 2018 e 21,2 milioni di euro per il 2019.

In assenza di indicazioni sulle ragioni dei suddetti versamenti e accantonamenti, potrebbe ad un primo esame ipotizzarsi che gli stessi possano essere riconducibili alla erogazione complessiva dei 1.550 milioni disposta dalla modifica al comma 683 e dai commi 685 e 686 nei confronti, rispettivamente, delle regioni a statuto ordinario (600 milioni), della Sicilia (900 milioni) e della Valle d’Aosta (50 milioni). Tale erogazione corrisponde alla somma versata all’entrata dal comma 687 e, qualora ciò comportasse la necessità di nuove emissioni di titoli di Stato, i versamenti in esame – come pure quelli di cui al comma 689 – potrebbero correlarsi agli oneri per interessi, ma su tale ipotesi appare opportuna una conferma da parte del Governo.

 

Deroghe alle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità 2014

Il comma 690, aggiunto nel corso dell’esame in sede referente, prevede che alle regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno e che hanno destinato al pagamento dei debiti commerciali di cui all'articolo 2 del D.L. n. 35/2013 una quota dell'obiettivo del patto di stabilità (quota superiore al 50 per cento, limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle entrate del titolo I, escluse quelle destinate al finanziamento della sanità, e del titolo III registrate nell'ultimo consuntivo disponibile) si applicano esclusivamente le norme in materia di contrattazione integrativa (di cui all’articolo 10, comma 12-septiesdecies, del D.L. n. 192/2014) e non le ulteriori deroghe alla disciplina sanzionatoria per la violazione del patto di stabilità (di cui ai successivi commi del predetto articolo 10).

 

Modalità di ripiano del disavanzo delle Regioni

Il comma 691, aggiunto nel corso dell’esame in sede referente, interviene nelle modalità di ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni in deroga alle disposizioni contabili vigenti, disciplinato dal comma 5 dell’articolo 9 del D.L. 78/2015. La norma stabilisce che tale disavanzo possa essere ripianato nei dieci anziché in sette esercizi successivi a quote costanti.

 

Regime contabile delle anticipazioni di liquidità destinate al pagamento dei debiti pregressi

I commi 692-701, inseriti nel corso dell’esame del Senato - riproducono quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, decreto ancora in fase di conversione alle Camere (Atto Senato 2133) e di cui il successivo comma 705 propone l'abrogazione, con connessa norma di salvezza degli effetti.

I commi in esame intervengono sulle modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità prevista dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge n.35 del 2013 in favore delle regioni e delle province autonome per il pagamento di debiti pregressi, al fine di tener conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 2015, che ha censurato le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni suddette erogate alla regione Piemonte. Secondo tale sentenza, si rammenta, in nessun caso l’anticipazione deve rappresentare una risorsa aggiuntiva per la copertura di spese o disavanzi, trattandosi di un “istituto di natura finanziario-contabile avente lo scopo di fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati”. A tal fine i commi da 692 a 700 dispongono una dettagliata disciplina il cui contenuto essenziale consiste nella previsione: a) di iscrivere nel Titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti un Fondo anticipazioni di liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata; b) di ridurre gli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità.

La simmetria degli importi iscritti in tale complessiva operazione consente di neutralizzare, sterilizzandoli, gli effetti dell’anticipazione di liquidità sulla spesa corrente e di competenza.

Il comma 701 introduce una disciplina ad hoc riferita alla regione Piemonte, i cui risultati di amministrazione 2013 e 2014 sono rideterminati sulla base delle apposite indicazioni prodotte per la regione medesima da parte della Corte dei conti nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015.

Interventi in materia di spesa farmaceutica

I commi 702 e 703  riproducono il disposto dell'articolo 2 del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni, decreto ancora in fase di conversione alle Camere e di cui il successivo comma 705 propone l'abrogazione, con connessa norma di salvezza degli effetti. Si rammenta che le misure ora descritte sono state rese necessarie dall'annullamento, da parte del TAR Lazio, delle determinazioni AIFA che definivano il procedimento finalizzato al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013. Nelle more della conclusione da parte dell'AIFA delle procedure di ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013 e il 2014, il comma 403 garantisce gli equilibri di finanza pubblica attraverso una procedura che consente alle regioni di iscrivere nei bilanci 2015, a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014, le somme indicate nella tabella allegata alla disposizione in esame, nella misura del 90% e al netto degli importi già contabilizzati. Il successivo comma 404 disciplina le modalità di conguaglio e le relative regolazioni contabili che le regioni dovranno adottare, a conclusione delle procedure di ripiano da parte dell’AIFA, ove si verifichi una differenza tra l’importo iscritto nei bilanci 2015 e quello risultante dalle determinazioni AIFA.

 

Misure straordinarie per le strutture accreditate con il servizio sanitario nazionale

Il comma 704 estende alle strutture accreditate private che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale le norme di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, che dispone, nell'ambito della prevenzione della corruzione, misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese.

 

Abrogazione del decreto-legge n. 179/2015 e salvezza degli effetti

Il comma 705 abroga il decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, decreto ancora in fase di conversione alle Camere e di cui i precedenti commi da 692 a 704 inseriscono il contenuto nel disegno di legge in esame. Lo stesso comma 705 provvede alla salvezza degli atti e degli effetti giuridici sorti sulla base del citato decreto-legge.

 

Trasporto ferroviario regione Campania

Il comma 706, differisce al 31 dicembre 2016 il blocco, scaduto il 31 dicembre 2015, delle azioni esecutive nei confronti delle imprese esercenti il trasporto ferroviario regionale nella regione Campania ed interessate dal piano di rientro dalla situazione di disavanzo.

Il pareggio di bilancio per gli enti territoriali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esclusione delle spese per edilizia scolastica

I commi da 707 a 713 e da 719 a 734 abrogano le norme relative alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni, così come disciplinato dalla legge di stabilità dello scorso anno (legge n. 190 del 2014), e introducono il principio del pareggio del bilancio per gli enti locali e le regioni, definendolo come il saldo non negativo, in soli termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (comma 710).

La Camera è intervenuta sulle disposizioni di cui al comma 710 (em. 1.4014), riguardante l’introduzione del principio del pareggio di bilancio per gli enti locali e le regioni, inteso come saldo non negativo in termini di competenza fra entrate finali e spese finali, in luogo della disciplina del patto di stabilità interno). In particolare, rispetto al testo licenziato dal Senato in prima lettura, la novità introdotta alla Camera specifica che il richiamato saldo può essere modificato al fine di tener conto anche del comma 732 (oltre che dei commi 728,730,731) del presente disegno di legge, riguardante la procedura di acquisizione e cessione di spazi finanziari fra enti locali. Il saldo finanziario dovrà pertanto tener conto delle disposizioni riguardanti le misure di flessibilità dettate dai commi 728 al comma 732, riguardanti il c.d. patto di solidarietà fra enti territoriali, in virtù del quale alcuni spazi finanziari non fruiti da alcuni enti territoriali sono messi a  disposizione di altri enti che ne hanno bisogno.

Nel computo di tale saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento (comma 711).

La nuova regola contabile segna il sostanziale superamento, sia per le regioni (per le quali peraltro la regola del pareggio era già, in parte, stata introdotta con la legge di stabilità 2015) che per gli enti locali, del Patto di stabilità interno, che ha costituito finora la regola fiscale con cui è stato disciplinato il concorso degli enti territoriali agli obiettivi delle manovre finanziarie. Per quanto riguarda le regioni, il criterio del pareggio disciplinato dai commi in esame risulta più stingente rispetto a quanto già introdotto per il 2015; per gli enti locali, esso implica maggiori spazi finanziari per i comuni, mentre determina una riduzione della capacità di spesa delle province e delle città metropolitane.

 

Ai sensi del comma 713, per l'anno 2016 sono espressamente escluse dal predetto saldo le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito.

Nel testo iniziale si prevedeva che tale esclusione fosse subordinata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione, ma tale condizionalità è ora venuta meno a seguito dell’avvalimento della clausola deciso dal Governo nel corso dell’esame alla Camera.

Una modifica alle disposizioni recate dal comma 713, introdotta dalla Camera dei deputati, attribuisce massima priorità anche alle spese destinate ad interventi di edilizia scolastica sostenute da province e Città metropolitane nell’ambito dei finanziamenti già previsti dal comma 467 della legge di stabilità 2015.

 

 

 

 

Esclusione delle spese per bonifiche ambientali conseguenti ad attività minerarie

L'esclusione delle spese per interventi di edilizia scolastica opera nel limite massimo di 480 milioni. Tale importo, rispetto all’originaria attribuzione di 500 milioni di euro, deriva da una riduzione di 20 milioni di euro per effetto dell’inserimento del comma 716, volto ad escludere per l'anno 2016 nel saldo non negativo (individuato ai sensi del comma 710) le spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, nel limite massimo di 20 milioni di euro.

 

Ripiano del disavanzo

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo per ripianare il disavanzo

I commi 714 e 715 intervengono, in materia di piano di riequilibrio pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000).

In particolare, il comma 714 prevede che gli enti locali che nel corso del 2013 o 2014 hanno presentato, o per i quali è stato approvato il piano di riequilibrio pluriennale possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio; possono altresì provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l'arco temporale di anni trenta previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 118/2011.

La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.
Il comma 715 prevede che gli enti che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio pluriennale, per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione.

Realizzazione di scuole innovative

I commi 717 e 718, prevedono la destinazione di ulteriori risorse (rispetto a quelle stanziate per il triennio 2014-2016 per gli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici) per 50 milioni di euro, nell’ambito degli investimenti immobiliari dell’I.N.A.I.L. previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili (ossia, ai sensi dell’articolo 65 della L. 153/1969, le somme eccedenti la normale liquidità di gestione), per la realizzazione delle scuole innovative.

Rispetto alle richiamate risorse, i canoni di locazione da corrispondere all’I.N.A.I.L. sono posti a carico dello Stato per 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2018, (mediante una corrispondente diminuzione del Fondo per la buona scuola, di cui all’articolo 1, comma 202, della L. 107/2015), mentre le somme incassate dagli enti locali mediante la cessione delle aree di loro proprietà all'I.N.A.I.L. sono vincolate alla realizzazione di ulteriori fasi progettuali per la realizzazione delle scuole innovative.

Per favorire la costruzione delle scuole innovative (e per le iniziative di elevata utilità sociale, valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'I.N.A.I.L.) si autorizza inoltre l'I.N.A.I.L. a reclutare un contingente di 20 unità di personale delle amministrazioni pubbliche, in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative in materia di investimenti immobiliari e di appalti pubblici, selezionato con apposito bando di mobilità e a valere sulle facoltà assunzionali dell’Istituto previste a legislazione vigente.

 

Monitoraggio e sanzioni per il mancato rispetto del pareggio di bilancio degli enti territoriali

I commi da 719 a 722 i commi 732-733 disciplinano il monitoraggio dei risultati raggiunti dagli enti territoriali in relazione agli obblighi imposti del pareggio di bilancio.

I commi 723-727 recano l’indicazione delle sanzioni da applicare agli enti territoriali per il mancato conseguimento del saldo di bilancio

 

Patti di solidarietà

 

 

 

 

Priorità di assegnazione di spazi finanziari da parte delle regioni

I commi da commi 728 a 732 disciplinano le misure di flessibilità della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale e nazionale (c.d. patto di solidarietà fra enti territoriali) per la spesa per investimenti.

Nel corso dell’esame in sede referente, è stato aggiunto il comma 729, il quale, nell’ambito della disciplina della flessibilità della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale, specifica che gli spazi finanziari ceduti dalla Regione agli enti locali del proprio territorio sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall’anno 2011.

Esclusione degli impegni assunti sulla spesa sanitaria ai fini del pareggio di bilancio richiesto alle regioni nel 2015

Il comma 735 - modificando la norma della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, comma 466) che elenca alcune voci di spesa da escludere dal computo dei saldi per l’anno 2015 - aggiunge una ulteriore voce di spesa da escludere dal saldo ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio richiesto alle regioni nel 2015, costituita dagli impegni assunti sulla spesa sanitaria (perimetro sanitario) a valere sugli avanzi di amministrazione della gestione sanitaria degli esercizi precedenti al 2015.

Il comma 736 prevede che la norma, essendo riferita all’esercizio 2015, entra il vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di stabilità in esame nella Gazzetta Ufficiale.

L’art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011 definisce entrate e spese del perimetro sanitario (elencandole) al fine di una maggiore trasparenza dei conti sanitari, in particolare per consentire sia la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, sia una verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale.

In sostanza, vista la specificità del comparto sanitario e gli specifici criteri contabili cui sono sottoposte le relative entrate e spese, la norma consente alle regioni, nell’ambito della disciplina relativa al pareggio di bilancio per l’anno 2015, di utilizzare gli avanzi di amministrazione vincolati degli esercizi precedenti il 2015 per nuovi impegni di spesa per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, che non vengono pertanto computati nei saldi.

Utilizzo dei proventi da concessioni edilizie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità

I commi da 737 a 739 recano alcune disposizioni in materia contabile e finanziaria concernenti gli enti locali.

In particolare, il comma 737 consente di utilizzare integralmente, per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche. L'em. 1.1638, approvato dall'Assemblea della Camera, è intervenuto per escludere dall'applicazione di tale disposizione le sanzioni di cui all'art. 31, comma 4-bis, dello stesso testo unico, vale a dire le sanzioni irrogate in caso di inottemperanza accertata alla ingiunzione alla demolizione di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità da esso ovvero con variazioni essenziali.

Il comma 738 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 la data fino alla quale resta elevato da tre a cinque dodicesimi il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 739 reca una norma di interpretazione autentica relativamente all’abrogazione della facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità (operata dall’articolo 23, comma 7, del DL 83/2012). Tale abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell’entrata in vigore della medesima norma abrogativa.

Aumenti di capitale

Il comma 740 rende esplicita l’esclusione delle società quotate e degli istituti bancari dal novero delle società partecipate alle quali le Pubbliche Amministrazioni non possono accordare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né garanzie, qualora dette società abbia registrato per tre esercizi finanziari consecutivi perdite di esercizio, o abbiano utilizzato riserve disponibili per ripianare perdite, eventualmente anche infrannuali. A tal fine è modificato il comma 19 dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Interventi per la salvaguardia di Venezia

Il comma 741, inserito dalla Camera nel corso dell’esame in sede referente, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2022 da destinare agli interventi per la salvaguardia di Venezia (di cui all’art. 6 della legge 798/1984) di competenza dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti. La norma prevede che la ripartizione sia effettuata dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all’articolo 4 della citata legge.

Regime di Tesoreria Unica per le Autorità amministrative indipendenti

I commi da 742 a 746 prevedono l'assoggettamento al regime di tesoreria unica dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e del Garante per la protezione dei dati personali. I cassieri delle Autorità provvedono a versare le disponibilità liquide sulle contabilità speciali e ad adeguare l'operatività dei servizi di cassa. È previsto lo smobilizzo degli eventuali investimenti finanziari e il riversamento delle relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Infine si considerano assoggettabili al regime di tesoreria unica le autorità indipendenti che riscuotono diritti o contributi obbligatori aventi valore di tributi statali.

Fabbisogno finanziario università ed enti di ricerca

I commi 747 a 749 confermano per il triennio 2016-2018 l’applicazione dei criteri - già previsti a legislazione vigente - per la determinazione annuale del fabbisogno finanziario del sistema universitario e dei principali enti pubblici di ricerca (CNR, ASI, INFN, ENEA, INGV Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste): in particolare, la crescita del fabbisogno non può essere superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3% per il sistema universitario e al 4% per gli enti di ricerca, incrementato degli oneri contrattuali del personale, limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate. Inoltre, specificano i pagamenti che non concorrono alla determinazione del fabbisogno degli enti di ricerca.

 

Spese sostenute da Roma Capitale per il Museo della Shoah

Il comma 750, dispone per l’anno 2016 l’esclusione dal computo del saldo del pareggio di bilancio delle spese sostenute da Roma Capitale per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Scadenze per l’aggiornamento del piano di rientro
del debito pregresso di Roma capitale

I commi da 751 a 753 dettano disposizioni volte alla prosecuzione ed alla semplificazione dell’attività della gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma capitale, istituita dall’articolo 78 del decreto-legge n.112/2008.

Il comma 751 semplifica le procedure per gli aggiornamenti del piano di rientro dall’indebitamento pregresso (previsto dall’articolo 14, comma 13-bis, del D.L.78/2010) proponendo una nuova procedura che prevede la revisione semestrale – il 31 maggio ed il 31 dicembre - del piano, su proposta del Commissario Straordinario, approvata entro il termine di 30 giorni con D.P.C.M. sentiti i Ministeri competenti. Per il 2016 vengono poste invece tre aggiornamenti, rispettivamente al 31 gennaio, 31 maggio e 30 novembre.

Il comma 752 dispone la salvezza degli effetti prodotti dai DPCM 27 agosto 2015, con cui è stata disposta la nomina dell’attuale commissario straordinario, nonché 21 settembre 2015, avente ad oggetto la ricognizione della attuale consistenza della massa passiva ed attiva compresa nel piano di rientro.

E’ da presumere che tale salvaguardia sia riconducibile alle possibili conseguenze dell’annullamento del DPCM 27 agosto 2015 sopradetto, di nomina dell’attuale commissario straordinario, intervenuto con sentenza n. 12706 del TAR Lazio del 4 novembre 2015.

In relazione alla nuova disciplina recata dall’emendamento, il comma 753 dispone le conseguenti abrogazioni.

Contributo a province e città metropolitane per viabilità ed edilizia scolastica

Il comma 754 assegna un contributo in favore delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario nell’importo – prevedeva il testo inziale - di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica. Nel corso dell’esame presso la Camera il contributo è stato incrementato a 495 milioni per il 2016, 470 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. L’incremento del contributo è attribuito in favore delle province, cui sono pertanto assegnate - in luogo dei 150 milioni prima previsti – 245 milioni nel 2016, 220 milioni negli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni a partire dal 2021.

Il comma 755 riduce il Fondo finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi agli enti locali su operazioni di indebitamento attivate nel 2015 da 125 a 30 milioni di euro per l’anno 2016 e da 100 a 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, a finalità di copertura

 

 

Predisposizione del bilancio di previsione per il solo 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disapplicazione delle sanzioni in tema di personale

I commi da 756 a 760 recano disposizioni volte ad agevolare la gestione contabile e finanziaria delle province e delle città metropolitane, in considerazione del processo attuativo del riordino degli enti disposto dalla legge n. 56 del 2014.

A tal fine si prevede che - analogamente a quanto già operato per l’annualità 2015 con l’articolo 1-ter del D.L. n. 78/2015 - le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per il solo anno 2016 e che ai fini del mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l’avanzo libero e quello destinato (che costituiscono quote dell’avanzo di amministrazione) (comma 756).

In caso di esercizio provvisorio nel 2016 il relativo bilancio dovrà essere riclassificato secondo lo schema contabile armonizzato previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 (comma 757).

Per garantire l’equilibrio di parte corrente degli enti in questione nel 2016, le Regioni possono svincolare i trasferimenti già attribuiti agli stessi e confluiti nell’avanzo di amministrazione vincolato del 2015, con possibilità per le province e città metropolitane di applicare tali quote dell’avanzo al loro bilancio di previsione 2016 (comma 758).

Le province e città metropolitane possono rinegoziare- anche per tate in scadenza 2016 - le rate di ammortamento dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, consentendo alle stesse di utilizzare gli eventuali risparmi derivanti dalla rinegoziazione, (comma 759)

Si estende all’anno 2015 la disapplicazione delle sanzioni consistenti nel divieto di procedere ad assunzioni di personale, previste dalla normativa vigente. Tale deroga è consentita al solo fine di favorire la ricollocazione del personale delle province presso regioni ed enti locali, in conseguenza del riordino recato dalla legge n. 56 del 2014 (comma 760)

 

Il comma 762, infine, reca una norma interpretativa, con la quale si specifica che le disposizioni vigenti recanti misure di contenimento della spesa di personale degli enti locali che fanno riferimento al patto di stabilità interno, devono ora intendersi riferite alle disposizioni in tema di pareggio di bilancio degli enti territoriali, introdotte dal commi da 707 a 734 del provvedimento in esame.

Fondo nazionale della montagna

Il comma 761 autorizza una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il Fondo nazionale della montagna di cui alla legge n.97/1994.

Contributo a Campione d’Italia

Il comma 763 (em. 1.4015 del Governo approvato dall'Aula Camera) è diretto ad assegnare al Comune di Campione d’Italia un contributo di 9 milioni di euro (ridotto di 3 milioni rispetto al testo approvato in sede referente), per l'anno 2016, con l’obietto di tenere conto delle particolari condizioni geopolitiche dell’Ente locale ed in particolare delle ricadute negative connesse  all’andamento del tasso di cambio fra franco svizzero ed euro. L’onere del contributo è posto a carico del Fondo di solidarietà comunale e non più, come previsto nel testo approvato in sede referente, a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, atteso - come affermato dal Governo - che su tale Fondo “non sussistevano sufficienti disponibilità” .

Fondo per le province e per il relativo personale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissario per completamento processo di riordino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale enti di area vasta

 

 

 

 

 

 

Riallocazione funzioni

di polizia amministrativa locale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transito verso il Ministero della giustizia

 

 

 

 

 

 

Riqualificazione personale amministrazione giudiziaria

 

 

 

 

 

Regioni che non hanno dato attuazione all’accordo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I commi 764-774 dettano disposizioni circa la ricollocazione del personale delle Province, a seguito del riordino che le ha investite con la legge n. 56 del 2014.

Questo comma - già modificato presso la Camera dei deputati in Commissione Bilancio - è stato ulteriormente modificato colà in Assemblea (1.4016 e sub), con un emendamento del Governo, a sua volta sub-emendato in misura non marginale. La risultante è una previsione che rimodula sia lo stanziamento sia la destinazione del Fondo in oggetto (il quale è finalizzato - nelle more del processo di riordino delle funzioni e del trasferimento definitivo del personale delle Province - alla corresponsione del trattamento economico a tale personale, che sia in soprannumero e in attesa di collocazione).

Lo stanziamento complessivo (originariamente di 100 milioni) è rideterminato in 60 milioni.

Di esso, il 66 per cento (ossia 39,6 milioni) sono previsti come destinati alle Province delle Regioni a Statuto ordinario che non riescano a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per il 2016. Tale stanziamento loro assegnato è previsto sia ripartito – entro il 28 febbraio 2016 – con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il MEF e il Ministro delegato per gli affari regionali, secondo modalità e criteri definiti nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

La restante quota del 34 per cento (21,4 milioni) del medesimo Fondo concorre esclusivamente alla corresponsione del trattamento economico al personale soprannumerario delle amministrazioni pubbliche, nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle Regioni e del trasferimento definitivo di tale personale. Siffatta quota (del 34 per cento, si è ricordato) del Fondo è ripartita tra le amministrazioni interessate (in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero e non ancora ricollocato, come già prevedeva il testo originario del disegno di legge).

Inserita dalla Commissione Bilancio della Camera ma soppressa dall'Aula colà è la previsione che, nel caso in cui residuassero  risorse dal Fondo, queste fossero attribuite alle Province entro il 30 settembre 2016 (previa verifica da effettuare entro il 30 giugno 2016) con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il MEF e il Ministro delegato per gli affari regionali, secondo modalità e criteri definiti nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

 Si prevede altresì l'istituzione di un Commissario, onde completare il correlato processo di riordino delle funzioni provinciali.

In particolare, il comma 765 prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sia nominato un Commissario (cui non spetta emolumento alcuno), con il compito di assicurare nelle Regioni ancora inadempienti il completamento delle misure di attuazione del riordino delle funzioni delle Province e delle Città metropolitane e il conseguente trasferimento delle rispettive risorse umane, strumentali e finanziarie secondo quanto previsto dalla legge n. 56 del 2014. Il completamento del trasferimento delle risorse deve avvenire entro il 30 giugno 2016.

In base al comma 766, il Commissario ha il potere di adottare, sentita la Regione interessata, gli atti necessari per il trasferimento delle risorse relative a funzioni non fondamentali delle Province e delle Città metropolitane. In mancanza di disposizioni legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, le funzioni non fondamentali di Province e Città metropolitane si intendono attribuite alla Regione.

Il comma 767 prevede che nelle Regioni che, pur avendo adottato in via definitiva la legge di riordino delle funzioni delle Province, non abbiano completato il trasferimento delle risorse, il Commissario adotti le decisioni d'intesa con il Presidente della Regione, secondo le modalità previste con legge regionale.

I commi 768 e 769 dispongono per il 2016 che ciò avvenga senza necessità di rilascio del nulla osta da parte dell'ente di provenienza.

Il comma 770 (introdotto nel corso dell’esame in Commissione alla Camera) integra le disposizioni recate dall’articolo 5, comma 3, del D.L. n. 78/2015 - che attribuisce alle leggi regionali la riallocazione delle funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali – precisando che, qualora le leggi regionali ricollochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale ricollocato.

Il comma 771 dispone, in ulteriore aggiunta alle forme di mobilità già descritte, l'acquisizione all'amministrazione della giustizia, limitatamente al biennio 2016-2017, di 1.000 unità di personale proveniente dagli enti di area vasta, effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificata e senza bisogno dell'assenso dell'ente di provenienza.

Tale trasferimento è destinato a supportare i processi di digitalizzazione degli uffici e a completare il processo di trasferimento allo Stato, dal 1° settembre 2015, dell’obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari precedentemente a carico dei Comuni.

Il comma 772 aggiunge al riguardo la previsione che le unità di personale in transito verso il Ministero della giustizia (pari a 4.031 persone) siano detratte dal complesso del personale sopranumerario degli enti di area vasta da porre in mobilità perché addetti a funzioni non fondamentali.

Il comma 773 (introdotto nel corso dell’esame in Commissione alla Camera) interviene sull’articolo 21-quater del decreto-legge n. 83 del 2015 in materia di riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, al fine di modificare la procedura per definire alcuni contenziosi giudiziari in corso, prevedendo una o più procedure interne per il passaggio di ruolo di tale personale, nel rispetto del CCNL del comparto Ministeri 1998/2001.

Il comma 774 fa salva la previsione posta nei confronti delle Regioni inadempienti - rispetto agli obblighi previsti per il processo di riordino delle funzioni provinciali - dall'articolo 7, comma 9-quinquies del decreto-legge "Enti locali" (DL n. 78 del 2015).

Tale disposizione ha stabilito che le Regioni che non abbiano provveduto entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, siano tenute a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna Provincia e Città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali.

Di queste somme, la quantificazione su base annuale è affidata a un decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2015. Dunque le Regioni sono tenute a sostenere le spese degli enti locali 'non riordinati', per garantire il trattamento economico dei dipendenti che risultino in soprannumero.

Il versamento da parte delle Regioni cessa di essere dovuto, dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale.

Partecipazioni azionarie in società per la gestione di infrastrutture connesse a Expo 2015

Il comma 775 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018, la data entro la quale deve operarsi il trasferimento, in regime di esenzione fiscale, alla città metropolitana di Milano e alla nuova provincia di Monza e di Brianza delle partecipazioni azionarie originariamente detenute in società per la gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015, dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e Brianza, dopo il trasferimento transitoriamente operato alla regione Lombardia, ai sensi dell’art. 1, comma 49, della L. 56/2014, che viene pertanto novellato.

Stabilizzazione personale regioni

Il comma 776 (introdotto nel corso dell’esame in Commissione alla Camera), intervenendo sull’articolo 1, comma 529 della L. 147/2013 (che dispone che le Regioni che al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica e che abbiano fatto ricorso all’utilizzo di personale assunto con contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi, oggetto di proroghe anche non continuative negli ultimi 5 anni, a determinate condizioni possano procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato), restringe la platea dei soggetti ammissibili alla stabilizzazione in precedenza richiamata, specificando che deve trattarsi di personale già in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (e cioè al 1° gennaio 2016) e che comunque abbia maturato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2015.

Ragionevole durata del processo

Il comma 777 interviene sulle procedure per ottenere l’indennizzo da irragionevole durata del processo contenute nella legge n. 89 del 2001 (c.d. Legge Pinto), riducendo l’entità dell’indennizzo e introducendo l’obbligo per la parte lesa dall’eccessiva durata di sollecitare i tribunali con rimedi preventivi della violazione del termine, che rappresentano una condizione di procedibilità della successiva domanda di riparazione del danno.

Una modifica apportata dalla Camera dei deputati ha specificato che, nel processo civile, il rimedio preventivo della richiesta di trattazione orale della causa può essere richiesto anche quando il tribunale giudica in composizione collegiale.

Vengono inoltre introdotte alcune presunzioni di insussistenza del danno, che obbligano la parte che ha subito un processo irragionevolmente lungo a dimostrare il pregiudizio subito e vengono disciplinate nuove modalità di pagamento.

 

Compensazione fiscale avvocati

Il comma 778 consente, a partire dal 2016, agli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato di porre tali somme in compensazione, anche parziale, con quanto dovuto per imposte, tasse e contributi previdenziali (comma 778). La compensazione è consentita nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui (comma 779) e purché non sia stata proposta opposizione al decreto di pagamento. Spetta a un DM del Ministero dell’economia dettare, entro 60 giorni, le disposizioni attuative (comma 780).

Processo amministrativo

Il comma 781 modifica disposizioni del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) prevedendo:

§  nell’ambito del giudizio di ottemperanza per pagamento di somme (art. 114), che l’indennità di mora decorre dall’ordine di pagamento contenuto nella sentenza e la sua non manifesta iniquità ove stabilita in misura pari agli interessi legali;

§  in relazione all’istanza di prelievo di cui all’art. 71 del Codice (con cui la parte può segnalare l’urgenza del ricorso) un articolo aggiuntivo prevede la possibilità che il giudice, apprezzate le circostanze, possa decidere con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio.

 

Giudici ausiliari presso le corti d’appello

Il comma 782 modifica la disciplina del DL 69/2013 relativa ai giudici ausiliari presso le corti d’appello. In particolare:

§  si consente ai giudici ausiliari di operare anche in relazione ai procedimenti della legge Pinto (per violazione della ragionevole durata del processo);

§  si prevede che i decreti di accoglimento del ricorso Pinto, in relazione ai 90 procedimenti che questi deve definire entro l’anno, siano computati nella misura di un ottavo di provvedimento (quindi per computare un provvedimento vanno definiti 8 procedimenti Pinto);

§  si stabilisce che per ognuno dei citati decreti sia corrisposta al giudice ausiliario un’indennità di 25 euro.

 

Spese di giustizia

I commi da 783 a 787 sono stati introdotti dalla Commissione nel corso dell’esame in sede referente.

Il comma 783 modifica l’articolo 83 del T.U. in materia di giustizia, laddove al comma 3 esso dispone che il decreto di pagamento dell'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero. Un nuovo comma 3-bis precisa che il decreto di pagamento è emanato dal giudice contestualmente al provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta.

Con i successivi commi si dispone che:

§  al fine di pervenire alla completa automazione delle attività amministrative per i settori del pagamento delle spese di giustizia e dei crediti per violazione della ragionevole durata del processo i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni con i consigli circondariali dell’ordine forense, per la destinazione di unità di personale dei consigli a supporto delle attività di cancelleria e segreteria nei settori sopra richiamati (comma 784);

§  per la durata di prestazione dell’attività da parte del suddetto personale gli oneri retributivi e previdenziali sono a carico dei consigli dell’ordine di provenienza, con esclusione di qualsiasi emolumento da parte dell’amministrazione di destinazione, senza instaurazione con la stessa di alcun tipo di rapporto di lavoro (comma 785);

§  le convenzioni hanno durata triennale e cessano al decorso di tale termine (comma 786)

Le convenzioni stipulate dai capi degli uffici giudiziari con amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di cui ai commi precedenti, devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero della giustizia e realizzate senza oneri per la finanza pubblica (comma 787)

 

Esecuzione sentenze di condanna della Corte di giustizia UE

Il comma 788, inserito in sede referente, stabilisce che - anziché la Presidenza del consiglio - sia ciascuna delle diverse Amministrazioni dello Stato soccombenti in giudizio a provvedere al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle condanne emesse nei confronti dell’Italia per mancato o ritardato recepimento della normativa europea, nell’ambito delle risorse iscritte a bilancio a legislazione vigente.

A tal fine, viene modificato il primo periodo dell’articolo 1, comma 250, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) relativo al pagamento di sanzioni per pronunce di condanna per mancato recepimento di direttive UE.

L’articolo 1, comma 250 della legge n. 147 del 2013 prevede che la Presidenza del Consiglio provveda a pagare le somme derivanti da pronunce di condanna per mancato o ritardato recepimento di provvedimenti dell'Unione europea a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in relazione alle pronunce già depositate o notificate all'entrata in vigore delle legge di stabilità.

Ai titoli giudiziari si applicano le disposizioni recate dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 relative agli atti di sequestro o pignoramento nei confronti dello Stato, e in particolare l’articolo 5-quinquies, che esclude atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate, a pena di nullità rilevabile d'ufficio.

Recupero dell’accisa

Il comma 789 modifica la disciplina che differisce al 31 dicembre 2017 l’esecuzione del recupero dell’accisa dal soggetto obbligato al pagamento, estendendone di fatto l’ambito applicativo.

Il differimento viene consentito anche quando, con sentenza definitiva, sia stata accertata la colpa del soggetto obbligato. La sentenza penale definiva, che può impedire il differimento, può essere pronunciata anche dopo il 1° aprile 2010, purché sia relativa a fatti accaduti prima del 1° aprile 2010.

Percorso tutela vittime di violenza

I commi 790 e 791, istitutivi del “Percorso tutela vittime di violenza” sono stati introdotti nel corso dell’esame in Commissione.

In particolare, si dispone che in applicazione della disciplina europea in materia di protezione ed assistenza delle vittime di reato, nonché in attuazione del decreto-legge n.93/2013 è istituito nelle aziende sanitarie ed ospedaliere un percorso di protezione denominato “Percorso tutela vittime di violenza” (comma 790).

Si stabilisce poi che con D.P.C.M. da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono definite a livello nazionale le linee guida per rendere operativo il Percorso suddetto, la cui attuazione avviene attraverso l’istituzione di gruppi multidisciplinari di assistenza giudiziaria, sanitaria e sociale ivi compresa la presa in carico da parte dei servizi di assistenza della vittima che intenda sporgere denuncia (comma 791). Due emendamenti governativi (1.4017 e 1.4018) approvati in Aula alla Camera specificano che l'istituzione dei Percorsi avviene con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e che la partecipazione ai gruppi multidisciplinari non determina il diritto a rimborsi o emolumenti.

 

Misure per migliorare la spendibilità delle risorse cofinanziate dall’UE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituzione dell’organismo strumentale per la gestione degli interventi cofinanziati

I commi da 792 a 803 introducono disposizioni volte ad agevolare la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, in particolare attraverso l’istituzione, (commi 792-800) da parte di Regioni e province autonome, di appositi organismi strumentali regionali cui assegnare in via esclusiva la gestione degli interventi europei, finanziati con risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale, di cui ciascuna regione è titolare in quanto soggetto attuatore di Programmi operativi attuativi dei Fondi strutturali.

Ciascuna regione e provincia autonoma provvederà all’istituzione del suddetto Organismo dal 1° gennaio 2016 (comma 802) mediante propria legge, la quale, oltre a disciplinare i rapporti tra l’ ente territoriale e l’organismo strumentale, provvederà a disporre il trasferimento all’organismo di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate. L’eventuale differenza positiva tra i debiti e i crediti trasferiti costituisce debito della regione o provincia autonoma nei confronti dell’organismo regionale. Per lo svolgimento della propria attività gli organismi strumentali si avvalgono dei beni e del personale delle relative regioni o delle province autonome (commi 793-794). Vengono poi dettate le necessarie prescrizioni contabili (commi 795-799) prevedendosi tra l’altro che dovranno essere aperti appositi conti correnti di tesoreria unica intestati agli organismi in questione, sui quali affluiscono le risorse relative al cofinanziamento regionale degli interventi ed, inoltre, vengono versate dal Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale destinate alle Regioni o alle Province. Le somme giacenti sui conti di tesoreria non possono essere oggetto di procedure di esecuzione forzata.

Sempre nell’ottica di facilitare l'attuazione degli interventi cofinanziati dalla UE, i commi 801-803 recano poi disposizioni finalizzate ad ampliare la platea delle amministrazioni titolari di interventi cofinanziati che possono beneficiare di determinate procedure contabili agevolative dell’iter dei pagamenti. In tale ambito viene altresì estesa (comma 802) la platea dei programmi che possono beneficare delle anticipazioni a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee, estendendola agli interventi a titolarità delle regioni e delle province autonome.

Reperimento di risorse per la conclusione dei programmi cofinanziati del ciclo 2007-2013

Il comma 804 reca una disposizione volta a favorire il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 (termine ultimo per effettuare pagamenti), attraverso l’utilizzo delle risorse di cofinanziamento nazionale destinate all’attuazione dei programmi di azione e coesione complementari alla programmazione 2014-2020. A tal fine il Dipartimento per la coesione territoriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà presentare al CIPE una proposta di utilizzo delle risorse attualmente destinate ai programmi di azione e coesione complementari alla programmazione comunitaria 2014-2020. Si precisa inoltre che le risorse dei programmi complementari utilizzate per portare a termine i progetti non conclusi della programmazione 2007-2013 a titolarità di Amministrazioni che non risultano beneficiarie di programmi complementari, siano reintegrate nella loro dotazione, da parte del CIPE, a valere sulle disponibilità del Fondo sviluppo e coesione.

Semplificazione del sistema di verifica dei finanziamenti per interventi pubblici e istituzione
del Fondo riprogrammazione investimenti per la crescita

Il comma 805, inserito nel corso dell’esame in sede referente, contiene una serie di modifiche normative volte ad intervenire sulle procedure di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici. Vengono infatti semplificate le procedure per l’emanazione del D.P.C.M. con cui dovranno essere stabiliti i criteri per verifica dell’utilizzo dei finanziamenti pubblici e viene altresì estesa l’applicabilità del sistema, prevedendo che si applichi non solo alle opere pubbliche ma in generale ad interventi e programmi pubblici.

Si introduce poi un “Fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita” (FRIC), a cui affluiscono le risorse dei finanziamenti revocati, la cui assegnazione viene effettuata dal CIPE per spese in conto capitale, anche su di un arco temporale pluriennale. Quanto alle risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), saranno incluse in una sezione speciale del Fondo e per esse continueranno a vigere le attuali specifiche regole di conservazione in bilancio. Inoltre, mentre per l’assegnazione delle risorse del FRIC non sono previsti vincoli programmatici, settoriali o territoriali, le risorse del FSC rimarranno vincolate alla chiave di riparto territoriale vigente.

Modifiche alla disciplina del CIPE

Il comma 806, inserito nel corso dell’esame in sede referente, contiene una serie di modifiche finalizzate a consentire la delegabilità della presidenza del CIPE in caso di assegnazioni a valere sul FSC, ovvero diverse allocazioni delle risorse dello stesso, variazioni di tariffe relative a servizi resi possibili dalla realizzazione di opere della legge obiettivo e assegnazioni a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo. Viene altresì prevista l’abrogazione della norma che prevede la composizione variabile del CIPE, vale a dire la partecipazione al CIPE, con diritto di voto, anche dei Ministri non appartenenti al CIPE nelle cui competenze sono comprese le materie oggetto di delibera.

Disciplina per l’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

I commi dal 807 al 809, inseriti nel corso dell’esame al Senato concernono la disciplina riguardante l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nell’ambito della programmazione relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013, qualora risultino necessari l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) o di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Fondo per il recepimento della normativa europea

Il comma 810 prevede un incremento di 50 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni annui per il periodo 2017-2020, della dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea, istituito dalla legge europea 2014 per consentire l’adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea.

Come evidenziato dal comma 813, la disposizione in oggetto è finalizzata al pagamento degli oneri finanziari derivanti dall'esecuzione delle sentenze di condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia.

L'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, introdotto dalla legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni annui a partire dal 2016, al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.

Interventi a favore dello sviluppo delle aree interne del Paese

Il comma 811 è volto a incrementare di 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018 le risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie destinate alla "strategia per le Aree interne”.

Si rammenta che in favore di queste “aree interne” il comma 13 della legge di stabilità 2014 ha autorizzato la spesa di 3 milioni per il 2014 e di 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (complessivamente 90 milioni).

Il comma 812 ridefinisce l’ammontare complessivo delle risorse destinate alla “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese” nella misura complessiva di 190 milioni per il periodo 2015-2018 (in luogo degli originari 180 milioni), ripartiti in 16 milioni per il 2015; 60 milioni per il 2016; 94 milioni per il 2017 e 20 milioni per il 2018.

Sentenze della Corte di giustizia UE: oneri finanziari e poteri di rivalsa

Il comma 813 prevede che l’incremento del Fondo per il recepimento della normativa europea - operato dal comma 812 - sia finalizzato al pagamento degli oneri finanziari derivanti dall'esecuzione delle sentenze di condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni (regioni, province autonome, enti territoriali, altri enti pubblici e soggetti equiparati) responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna; il procedimento prevede espressamente la possibilità di attivare la compensazione con trasferimenti dello Stato verso le suddette amministrazioni.

Il comma sostituisce integralmente l'articolo 43, comma 9-bis della legge n. 234 del 2012, introdotto dal D.L. n. 1 del 2015 e successivamente modificato dal D.L. n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015.

Il nuovo testo dell'articolo 43, comma 9-bis, prevede che - ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - al pagamento dei relativi oneri finanziari si provveda a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea.

Il comma 813 intende altresì conferire una maggiore incisività alla procedura di rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle Amministrazioni responsabili delle violazioni. Viene infatti previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze, sul cui stato di previsione insiste il Fondo, e che ha pertanto in carico la procedura di rivalsa, possa attivare una "compensazione con i trasferimenti da effettuarsi da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse".

Si ricorda, in proposito, che l'art. 43, comma 9-bis della legge 234 prevedeva già l'attivazione di una compensazione, ma limitata alle "risorse accreditate dall'Unione europea per il finanziamento di interventi comunitari riguardanti iniziative a titolarità delle stesse amministrazioni e corrispondenti cofinanziamenti nazionali"..

 

Sentenze della Corte di Giustizia UE: poteri sostitutivi

Il comma 814 disciplina nel dettaglio la tempistica e le procedure da porre in essere in caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia. Le misure previste vanno dall'assegnazione agli enti inadempienti di un termine congruo per l'adozione dei provvedimenti richiesti all'attivazione di poteri sostitutivi da parte del Governo o alla nomina di apposito commissario.

La disposizione inserisce tre ulteriori commi (2-bis, 2-ter e 2-quater) all’articolo 41 della legge n. 234 del 2012, relativo all’esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato ai fini dell’attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, per porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti.

L'articolo 41 della legge n. 234 del 2012 definisce le misure da intraprendere per l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, nel caso in cui tali obblighi riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome.

I nuovi commi intervengono sui casi di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia che comporti la condanna al pagamento di sanzioni, prevedendo una procedura mirata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia e sentiti gli enti inadempienti, assegna loro termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari a conformarsi alla sentenza - interrompendo così gli effetti della sanzione. Decorso inutilmente anche uno solo dei termini fissati, il Consiglio dei ministri, sentito l'ente interessato, adotta i provvedimenti necessari o procede alla nomina di un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri nella quale si provvede in tal senso deve essere invitato il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata.

Al fine di conservare gli effetti giuridici delle diffide già adottate, si stabilisce che le misure previste si applicano anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate prima dell’entrata in vigore della presente legge.

In caso di nomina di un commissario ad hoc, a quest'ultimo sono  attribuiti i poteri e le facoltà previsti per i Presidenti di regione che subentrano nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge n. 116 del 2014, art 10, commi 4, 5 e  6). 

Infine, il capoverso 2-quater dispone che i commi precedenti si applicano anche ai casi in cui ci sono procedure di infrazione europee in corso.

 

Attività di bonifica e messa in sicurezza del SIN “Bussi sul Tirino”

Il comma 815, inserito nel corso dell’esame in sede referente, è volto ad avviare, entro il 30 giugno 2016, interventi per le attività di bonifica e messa in sicurezza del Sito di interesse Nazionale Bussi sul Tirino, secondo le priorità e gli scopi di reindustrializzazione previsti dalla normativa vigente. A tale fine, il commissario delegato è autorizzato ad avviare gli interventi e all’utilizzo delle risorse giacenti sulla contabilità speciale. L’em. 1.4019 approvato in Aula alla Camera precisa che le predette risorse sono specificamente quelle preordinate al medesimo sito di interesse nazionale «Bussi sul Tirino». Decorso il suddetto termine, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con propria ordinanza, disciplina la modalità della cessazione delle funzioni del Commissario delegato e stabilisce un termine per la chiusura della suddetta contabilità speciale. Le eventuali risorse sono riassegnate al Ministero dell'ambiente, per essere utilizzate, sulla base di apposito accordo di programma, per interventi di bonifica del citato sito.

Assunzioni personale ministero ambiente

I commi da 816 a 818  riguardano le assunzioni di personale a tempo determinato ed indeterminato da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in deroga a quanto stabilito dalla normativa in materia di mobilità del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione.

Il comma 816 autorizza il Ministero dell’ambiente, in deroga a quanto stabilito in materia di ricollocamento del personale in mobilità presso regioni ed enti locali e presso le amministrazioni dello Stato (art. 1, c. 424 e 425, L. 190/2014), ad assumere nel 2016, a tempo determinato, per un periodo massimo di tre mesi, un contingente di personale di 30 unità complessive, attraverso l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici a tempo determinato, in corso di validità, banditi dall’ISPRA. L’em. 1.4020 prevede che le graduatorie da cui attingere sono relative a concorsi pubblici a tempo indeterminato.  Allo scopo di creare un apposito ruolo tecnico, al termine dei tre mesi il richiamato Ministero può assumere a tempo indeterminato il suddetto personale, con inquadramento nell’Area III, posizione economica F, nel rispetto della propria dotazione organica.

Il comma 817, allo scopo di garantire il supporto necessario alle attività istituzionali, autorizza il Ministero dell’ambiente, in deroga a quanto stabilito dal citato articolo 1, commi 424 e 425, della L. 190/2014, ad assumere nel 2016, a tempo indeterminato, un contingente di personale di 11 unità complessive (6 collaboratori amministrativi e 5 collaboratori tecnici), nel rispetto della propria dotazione organica, attraverso l’utilizzo di graduatorie di concorso pubblico nazionale a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi ed espletati dall’ISPRA, da inquadrare nell’Area seconda, posizione economica F1.

Il comma 818 riconosce al Ministero dell’ambiente la possibilità di procedere alle suddette assunzioni senza il previo espletamento delle procedure di mobilità del personale (ex art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, che prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni).

 

Risorse proprie bilancio UE

Il comma 819 provvede a dare piena e diretta esecuzione alla decisione 2014/335/UE, Euratom, del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alle risorse proprie dell'Unione europea (UE) per il periodo 2014-2020. La decisione 2014/335/UE, Euratom fissa le norme relative all'attribuzione delle risorse proprie dell'Unione al fine di assicurare il finanziamento del bilancio annuale, conformemente all'articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In base alla nuova disciplina, l'Unione potrà mobilitare risorse proprie da destinare a stanziamenti per pagamenti fino a un importo massimo dell'1,23% della somma del reddito nazionale lordo di tutti gli Stati membri nel corso del periodo 2014-2020, mentre l'importo totale degli stanziamenti per impegni non potrà superare l'1,29% del reddito nazionale lordo dell'UE. Viene mantenuto il meccanismo di correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito. La decisione definisce le modalità secondo le quali l'onere finanziario della correzione è assunto dagli Stati membri diversi dal Regno Unito.

La disciplina delle risorse proprie per il 2014-2020 è costituita da un pacchetto di misure legislative collegate al quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea che, oltre alla decisione in oggetto, comprende:

§  il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea;

§  il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria.

 

La decisione 2014/335/UE, Euratom entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte di tutti gli Stati membri dell'UE, in conformità alle rispettive norme costituzionali, e si applicherà retroattivamente dal 1º gennaio 2014, per assicurare la transizione al sistema riveduto delle risorse proprie e per far sì che questa coincida con l'esercizio finanziario.

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare al Segretario generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della decisione, la quale entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento di tutte le comunicazioni (art. 11).

Alla data del 4 dicembre 2015, i Paesi che hanno ratificato la decisione, e notificato la ratifica al Segretario generale del Consiglio, sono i seguenti: Austria, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Danimarca, Finlandia, Spagna, Regno Unito, Ungheria, Croazia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Svezia, Slovenia, Slovacchia.

 

Adeguamento per via regolamentare di atti dell'Unione europea

Il comma 820, introdotto dal Senato, introduce una disciplina autonoma rispetto al dettato dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, per quanto riguarda l'adozione di regolamenti che rendano applicabili atti dell'Unione europea, qualora essi siano adottati in esecuzione di disposizioni già recepite nell'ordinamento nazionale.

In particolare, la disposizione sopprime - all’articolo 36 della legge n. 234 del 2012 - il richiamo espresso all’articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, consentendo che agli atti di esecuzione dell’Unione europea, così come alle norme che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico, sia data attuazione mediante decreto ministeriale.

 

Equiparazione liberi professionisti alle PMI per l’accesso ai fondi europei

Il comma 821 è finalizzato ad equiparare i liberi professionisti esercenti attività economica alle PMI ai fini dell’accesso ai Fondi strutturali europei. In particolare, il comma dispone che i Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella Programmazione 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dalla Raccomandazione della Commissione UE 2003/361/CE e dal Regolamento UE n. 1303/2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni, del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni.

 

Cdp - Istituto nazionale di promozione

 

 

 

 

 

 

Apporto enti pubblici e privati per esecuzione strumenti finanziari

I commi dal 822 al 829 individuano la Cassa depositi e prestiti S.p.A. come istituto nazionale di promozione ai sensi della normativa europea sugli investimenti strategici e come possibile esecutore degli strumenti finanziari destinatari dei fondi strutturali, abilitandola a svolgere le attività previste da tale normativa anche utilizzando le risorse della gestione separata.

Con le modifiche apportate in sede referente alla Camera, si chiarisce che i predetti enti possono direttamente esercitare compiti di esecuzione di strumenti finanziari (anziché ricevere affidamenti a tale scopo); di conseguenza, in luogo di prevedere affidamenti da parte delle competenti autorità di gestione, si specifica che dette autorità ne fanno previa richiesta.

Il comma 830 prevede che tali attività possono essere condotte anche con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati anche a valere su risorse comunitarie. A tal fine le risorse delle amministrazioni statali sono individuate con DPCM, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Fondo di garanzia TERNA per infrastrutture interconnector

I commi da 831 a 836 intervengono sulla normativa, di cui all’articolo 32 della legge n. 99/2009, finalizzata a favorire, mediante il coinvolgimento di clienti finali energivori, lo sviluppo di infrastrutture di interconnessione con l’estero (interconnector). Le norme in parte si sovrappongono, in parte modificano l’articolo 32 che, ai sensi del comma 836, per quanto non espressamente previsto dai commi 831-835, continua a trovare applicazione. In particolare, il comma 831 prevede l’istituzione presso Terna S.p.A. di un fondo di garanzia nel quale confluiscono le somme, determinate in misura pari a un euro/MWh per anno, che i concessionari della potenza assegnata che hanno assunto con Terna l’impegno di finanziamento delle infrastrutture di interconnessione con l’estero nella forma di «interconnector», sono tenuti a versare fino all’entrata in servizio di ciascun interconnector. Il Fondo interviene solo a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun interconnector. Il comma 832, al fine di completare la realizzazione degli interconnector di cui all’articolo 32 della già citata legge n. 99, e successive modificazioni, estende di sei anni fino al 31 dicembre 2021 il periodo di applicazione delle misure di cui al comma 6 dell’articolo 32 stesso (produttive di benefici a favore dei soggetti privati finanziatori delle infrastrutture), a prescindere dalla originaria frontiera di assegnazione, per la capacità di interconnessione di cui al già citato articolo 32, comma 1. Il comma 833 obbliga gli aggiudicatari o cessionari a sottoscrivere il contratto di mandato a Terna per la costruzione ed esercizio dell'interconnector entro 90 giorni dal rilascio dell'esenzione dall'accesso a terzi sulla capacità di trasporto che tali infrastrutture di interconnessione rendono disponibile, e tale esenzione ai sensi del comma 486 ha durata fino venti anni (anziché pari a venti anni).

 

ILVA

Il comma 837 autorizza l’organo commissariale di ILVA S.p.A. a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria di ILVA e, nei limiti delle disponibilità residue, di interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale.

Il finanziamento costituisce anticipazione finanziaria sui fondi raccolti a seguito della emissione del prestito obbligazionario che il Commissario straordinario è autorizzato a contrarre dall'articolo 3 (comma 1) del D.L. n. 1/2015, in prededuzione rispetto agli altri debiti.

La garanzia dello Stato sul finanziamento autorizzato dal comma in esame è onerosa e a prima richiesta e allo scopo viene incrementato di 400 milioni di euro il Fondo a copertura delle garanzie dello Stato istituito dall’articolo 3, comma 1-ter del D.L. n. 1/2015.

 

Riassegnazione di somme non impegnate derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas serra.

Il comma 838, inserito nel corso dell’esame in sede referente, prevede che le risorse non impegnate derivanti dai proventi delle aste relative alle quote di emissione di gas serra, assegnate al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico con il decreto interministeriale n. 231 del 2014, vengano destinate al rimborso dei crediti agli operatori che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO2) a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva ad esse riconosciuta in quanto “nuovi entranti”. Si prevede inoltre che per gli esercizi successivi, con i successivi decreti di riparto, si effettuino anche i conguagli necessari a rispettare le proporzioni di distribuzione delle risorse previste dalla normativa vigente in attuazione della disciplina europea.

Piano straordinario di bonifica delle discariche abusive

Il comma 839, inserito nel corso dell’esame in sede referente, incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la dotazione del fondo – di cui all’art.1, comma 113, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) - per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007. E’ demandata al Ministero dell’ambiente l’individuazione e la pubblicazione sul suo sito istituzionale di un cronoprogramma degli interventi attuativi previsti nel piano, nonché l’indicazione progressiva degli interventi effettivamente realizzati.

Accesso Fondo di garanzia PMI per imprese fornitrici

Il comma 840 integra e modifica la disciplina (contenuta nel comma 2-bis dell’articolo 2-bis del D.L. n. 1/2015) sull’accesso al Fondo di garanzia per le PMI da parte delle imprese fornitrici/creditrici delle società di gestione di almeno di uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria (tra cui ILVA S.p.A). Il comma in particolare demanda ad un decreto interministeriale la possibilità di definire, ai fini dell’accesso al Fondo per le imprese sopra indicate, appositi criteri di valutazione economico-finanziaria, che escludono il rilascio della garanzia per le imprese senza adeguate capacità di rimborso del finanziamento bancario da garantire, nonché per le imprese in difficoltà ai sensi della vigente disciplina UE. Contestualmente, il comma sopprime l’ultimo periodo del comma 2-bis dell’articolo 2-bis del D.L. n. 1/2015, che stabilisce che il Consiglio di gestione del Fondo di garanzia deve pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di accesso, e che decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta.

 

Programmi amministrazione straordinaria

Il comma 841 integra la disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 270/1999 (articolo 27), prevedendo che per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, il programma di amministrazione straordinaria, sia esso di cessione dei complessi aziendali o di ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa, possa avere una durata fino a 4 anni (in luogo degli attuali uno o due anni), decisa da un’autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico. La norma, nella sostanza, consente un’estensione per tali imprese della durata dei programmi di amministrazione straordinaria.

 

Procedure di risoluzione di istituti bancari

I commi da 842 a 854 riproducono il contenuto del decreto-legge n. 183 del 2015. Detto provvedimento, nel quadro delle procedure di risoluzione delle crisi bancarie, ha inteso agevolare l’attuazione dei programmi di risoluzione della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa.

Più in dettaglio, il comma 842 costituisce gli enti-ponte previsti dai provvedimenti di avvio della risoluzione dei predetti istituti bancari. Con effetto dalle ore 00,00 del 23 novembre 2015 sono costituite le seguenti quattro società per azioni: Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A, Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. Tali enti hanno per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente-ponte, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, ove le condizioni di mercato siano adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni nazionali. Agli enti-ponte così costituiti possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione.

È fissato il capitale sociale di tali enti. Le relative azioni sono interamente sottoscritte dal Fondo nazionale di risoluzione, mentre il capitale di nuova emissione della società può essere sottoscritto anche da soggetti diversi dal Fondo nazionale di risoluzione.

Si affida alla Banca d'Italia il compito di adottare lo statuto, nominare i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo e determinare i compensi degli organi apicali dei nuovi istituti. L’istituto ha adottato i provvedimenti di nomina dei primi componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti così costituiti.

Sono chiarite le modalità con cui il sistema bancario nazionale provvede a somministrare al Fondo di risoluzione nazionale i mezzi finanziari necessari all'adempimento degli obblighi assunti da questo prima dell'avvio del meccanismo di risoluzione unico, qualora le contribuzioni ordinarie e straordinarie già versate non siano sufficienti. È previsto il trattamento sanzionatorio per il caso di inadempimento dell'obbligo di versare al Fondo di risoluzione nazionale i contributi addizionali.

La trasformazione in credito d'imposta delle DTA - Deferred Tax Assets, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione ed opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Sono escluse dalle sopravvenienze attive (dunque dall'IRES) i versamenti effettuati dal fondo di risoluzione agli enti ponte.

Il decreto-legge n. 183 del 2015 è abrogato, fermi restando gli atti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo provvedimento.

Fondo di solidarietà in favore degli investitori

I commi da 855 a 861 istituiscono un Fondo di solidarietà in favore degli investitori persone fisiche, imprenditori individuali, coltivatori diretti o imprenditori agricoli che, alla data del 23 novembre 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche poste in risoluzione alla fine di novembre 2015.

Esso è alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi – FIDT, con una dotazione sino a un massimo di 100 milioni di euro, in conformità con le norme europee sugli aiuti di Stato e da questo gestito con risorse proprie.

Si demanda a provvedimenti di rango secondario, da emanare entro 90 giorni, la definizione, tra l’altro, delle modalità di gestione del Fondo, delle modalità e le condizioni di accesso, inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanza, delle procedure da esperire che possono anche essere di natura arbitrale e le ulteriori disposizioni attuative.

In caso di ricorso alla procedura arbitrale le prestazioni del Fondo sono subordinate all’accertamento delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Testo Unico Finanziario (D.Lgs. n. 58 del 1998) per quanto riguarda i servizi e le attività di investimento concernenti i predetti strumenti finanziari subordinati. Si affida inoltre a un D.P.C.M., adottato sentite le Commissioni parlamentari competenti, la nomina degli arbitri – i quali devono avere specifici requisiti di imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità – cui sono affidate le summenzionate procedure relative al Fondo; in alternativa, detto provvedimento può individuare le modalità di nomina degli stessi.

Si fa comunque salvo il diritto al risarcimento del danno, prevedendo la surroga del Fondo nel risarcimento e nel limite delle somme eventualmente corrisposte.

Fondo per l’acquisto di macchine agricole

I commi 862 e 863 istituiscono, presso l'INAIL, un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per il 2016 e di 35 milioni annui a decorrere dal 2017, destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di trattori agricoli o forestali o di altre macchine agricole e forestali, aventi le caratteristiche ivi stabilite; l’intervento è finalizzato al miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono ammesse al Fondo le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. I criteri e le modalità per i benefìci sono determinati dall'Istituto con avviso pubblico, nel primo semestre di ogni anno.

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione del fondo presso l'INAIL si fa fronte, ai sensi del comma 864: quanto a 20 milioni di euro annui, sulle risorse destinate dallo stesso INAIL alla riduzione in misura non superiore al 20%, dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli (tale misura, contenuta nell’art. 1, co.60 L. n.247/2007, viene contestualmente abrogata); quanto a 25 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante l’impiego di una quota delle risorse programmate dall'INAIL (il Senato ha soppresso il riferimento alla programmazione "per il triennio 2015-2017") per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Fondo per l’acquisto di automezzi destinati al trasporto pubblico locale

Il comma 866, istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo finalizzato all’acquisto diretto o al noleggio, ovvero per il tramite di società specializzate, per tutte le tipologie di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta. Il Fondo è altresì destinato alla riqualificazione elettrica dei mezzi. Si prevedono inoltre ulteriori risorse finanziarie, pari a 210 mln € per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 130 mln e per il 2021 e 90 mln per il 2022.

 

Commissa
riamento Ferrovie del Sud-Est

Il comma 867 prevede il commissariamento dell’azienda Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che dovrà altresì nominare il commissario ed eventuali subcommissari, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. Nelle more, è assicurato un contributo di 70 milioni di euro per il 2016, al fine di assicurare la continuità operativa della società.

 

ANAS – Confluenza delle risorse in un “Fondo unico” e disciplina del contratto di programma

I commi da 868 a 874, si propongono principalmente due obiettivi:

§  convogliare (a decorrere dal 1° gennaio 2016) tutte le risorse del bilancio dello Stato destinate ad ANAS S.p.A. in un apposito Fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, di qui, nel conto di tesoreria intestato alla medesima società per il pagamento delle obbligazioni relative ai quadri economici delle opere previste nella “parte investimenti” del contratto di programma, sulla base del loro avanzamento (commi 868 e 869). Ulteriori disposizioni sono finalizzate a disciplinare il monitoraggio (in particolare viene prevista la rendicontazione trimestrale dall’ANAS al MIT delle risorse utilizzate) e adeguati meccanismi di supervisione e controllo (che dovranno essere definiti con un apposito decreto interministeriale, per il quale non viene però fissato un termine per l’adozione).

§  disciplinare in una norma di rango primario l’attuale regolazione del contratto di programma tra ANAS S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d’ora in poi MIT), stabilendo, tra l’altro, che tale contratto (comma 870):

- ha durata quinquennale;

- riguarda le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio in gestione diretta ad ANAS S.p.A. (l'em. 1.4021 ha soppresso il riferimento alle strade in convenzione con ANAS), nonché i servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che ANAS garantisce su tutto il territorio nazionale;

§  definisce il corrispettivo annuale in favore dell’ANAS;

§  è basato su un piano pluriennale;

§  stabilisce gli standard qualitativi, il cronoprogramma delle opere, nonché le priorità.

Viene altresì disciplinata la procedura per l’approvazione del contratto di programma (che è approvato dal CIPE su proposta del MIT, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’ora in poi MEF, per quanto attiene agli aspetti finanziari), per il suo monitoraggio e il suo aggiornamento. Con riferimento a tali ultimi due aspetti viene previsto che:

-      entro il 30 settembre di ciascun anno ANAS trasmetta al MIT una relazione sullo stato di attuazione del contratto di programma e della situazione finanziaria, che deve essere validata dal MIT e inoltrata al CIPE, al MEF nonché, precisa alle competenti Commissioni parlamentari (comma 871);

-      entro il 31 gennaio di ciascun anno il CIPE, su proposta del MIT, approva eventuali aggiornamenti del contratto di programma e, in particolare, del piano pluriennale delle opere (comma 872).

Ulteriori disposizioni riguardano l’utilizzo del Fondo istituito dal comma 868 per fronteggiare emergenze o altri eventi che incidano sulla programmazione prevista dal contratto di programma (comma 873) e l’applicazione della nuova disciplina relativa alla confluenza delle risorse in un unico fondo (quindi dei commi 868 e 869) alle opere già approvate o finanziate, nonché a quelle contenute nel contratto di programma 2015 (comma 874).

ANAS – manutenzione strade provinciali dei territori in emergenza

In base al comma 875, inserito nel corso dell’esame in sede referente, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e completata la procedura di ricognizione dei fabbisogni, ANAS è autorizzata, mediante apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Protezione civile, ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali.

Disposizioni in tema di fondi di garanzia pubblici

I commi 876-878, consentono variazioni compensative tra capitoli e trasferimenti di risorse fra conti di tesoreria, se afferenti a fondi di garanzia. Tali variazioni sono demandate ad appositi decreti del Ministro dell’economia, da emanarsi previa verifica dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché delle esigenze attuali e prospettiche dei fondi di origine e di destinazione Inoltre rifinanziano il fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato di 350 milioni di euro per il 2016, di 1,5 miliardi per il 2017, di 1,7 miliardi per il 2018 e di 2 miliardi per il 2019.

Viene inoltre abrogato (comma 877) l’articolo 11-bis del decreto- legge n. 74/2012, al fine di recuperare risorse pari a 25 milioni di euro, atteso che le finalità di tale norma (contributo in conto interessi per finanziamenti agevolati) sono successivamente state superate dall’intervento di altre disposizioni in materia.

Nel corso dell’esame in sede referente alla Camera è stato aggiunto il comma 879 il quale incrementa di 150 milioni di euro per l’anno 2016 la dotazione del Fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse alla SACE S.p.A. a fronte di rischi non di mercato.

Finanziamento al Fondo di risoluzione unico

I commi da 880 a 885 autorizzano il Ministero dell’economia e delle finanze a stipulare con l’organo competente alla gestione del Meccanismo di risoluzione unico degli istituti bancari (SRM), ovvero il Comitato di risoluzione gli accordi necessari a dare attuazione alla dichiarazione Ecofin del 18 dicembre 2013, la quale tra l’altro stabilisce che gli Stati membri partecipanti all’Unione bancaria assicurino finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal predetto regolamento, ove le risorse del medesimo siano insufficienti.

Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze si dispone l’erogazione di finanziamenti ponte fino a 5.735 milioni di euro.

Ove non si possa procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti, i decreti del MEF che dispongono l’erogazione dei finanziamenti autorizzano il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Viene dunque istituito, per assicurare la disponibilità delle somme eventualmente richieste, nello stato di previsione del MEF un apposito fondo con dotazione iniziale di 2.500 milioni di euro per il 2016, per cui si prevede una contabilità speciale.

La dotazione del fondo è così costituita:

§  per 1.500 milioni, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti sulla contabilità speciale istituita per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi, ivi compreso il contributo MEF a tale scopo, nella parte non utilizzata per la ristrutturazione del debito regionale;

§  per i restanti 1.000 milioni, mediante corrispondente riduzione del rifinanziamento al Fondo destinato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato.

I rimborsi del capitale derivanti dalle operazioni di finanziamento-ponte sono versati all’entrata del bilancio dello Stato e destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, mentre gli interessi sono riassegnati ai pertinenti capitoli di bilancio ai fini del pagamento degli interessi passivi sui titoli di Stato.

 

Il comma 886, sostituito nel corso dell'esame in Aula alla Camera (em. 1.4025 del Governo). Tale comma, prevedendo di riservare ad imprese (ma non più ad interventi e programmi, com'era nel testo licenziato dalla sede referente della Camera) localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna una quota non inferiore al 20 percento delle risorse disponibili del Fondo di garanzia per le PMI costituito presso il Mediocredito centrale S.p.A, di cui all’art. 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662/1996.

Il Fondo di garanzia per le P.M.I è stato istituito dall’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662/1996 presso il Mediocredito Centrale Spa, allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Rivolgendosi al Fondo, l’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo. Il Fondo è articolato in varie sezioni destinate ad ambiti di intervento specifici, da ultimo il D.M. 18 marzo 2015 ha definito la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito. Le risorse del Fondo di garanzia per le PMI, esposte in tabella E della legge di stabilità, sono iscritte a Bilancio sul capitolo 7342/pg.20 per essere successivamente riassegnate al conto corrente di Tesoreria n. 223034 (Mediocredito Centrale Spa). A legislazione vigente il predetto capitolo presenta una dotazione di 704 milioni di euro per il 2016.

Si ricorda l’attuale disciplina del fondo di garanzia PMI (articolo 39 del D.L. n. 201/2011 e D.M. 26 giugno 2012), già dispone che la garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima dell'80 percento dell'ammontare delle operazioni finanziarie, comunque finalizzate all'attività di impresa, riferite a soggetti beneficiari ubicati nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, per i quali non è dovuto il versamento di alcuna commissione al Fondo. Per essi, anche la Controgaranzia può essere concessa fino alla misura massima dell’80% (a condizione che la garanzia non superi la percentuale dell’80%).

La riformulazione elimina anche dall'ambito di applicazione della quota le risorse assegnate in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2 del D.L. n. 69/2013 (cd. nuova Sabatini, per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte delle PMI), nonché quelle assegnate in attuazione di una serie di misure per l’internazionalizzazione delle imprese (quali quelle di cui all’articolo 6 del D.L. n. 112/2008, all’articolo 6 della legge n. 49/1987 ed all’articolo 4 della legge n. 83/1989) e quelle assegnate in attuazione degli articoli da 22 a 35 del D.L. n. 179/2012 di sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative.

 

 

Il comma 499-decies, soppresso nel corso dell'esame alla Camera (em. 1.4025) disponeva che, all’esito della verifica da effettuare entro il trenta settembre, risultasse utilizzata una quota inferiore al 20 percento delle risorse di cui al comma precedente, la differenza tra la quota minima del 20 percento e quella utilizzata è riassegnata al Fondo di garanzia per le PMI.

 

Rivalutazione di quote e terreni, nonché dei beni di impresa

I commi da 887 a 897 prorogano i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, incrementando all'8 per cento l'aliquota della relativa imposta sostitutiva. Si prevede poi, a favore delle società di capitali e degli enti residenti sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un'imposta sostitutiva del dieci per cento.

Circolazione del contante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emolumenti PPAA superiori a 1000 euro

 

Pagamenti elettronici

I commi da 898 a 903 innalzano da mille a tremila euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore; la stessa soglia di tremila euro è prevista per le attività svolte dai cambiavalute con i clienti; per il servizio di rimessa (money transfer) la soglia è invece fissata in mille euro. Sono inoltre eliminati l'obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, nonché l’obbligo per i soggetti della filiera dei trasporti di effettuare i pagamenti dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada utilizzando mezzi elettronici di pagamento o il canale bancario o postale, o altri strumenti comunque tracciabili, indipendentemente dall’ammontare. Il comma 904 mantiene fermo per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a mille euro esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti telematici

 

I commi 900 e 901 recano norme in tema di pagamenti elettronici.

Il comma 900 estende l’obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Si prevede un decreto ministeriale, sentita la Banca d’Italia, volto a definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l’utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto

Il comma 901 estende, dal 1° luglio 2016, l’obbligo di accettare pagamenti elettronici anche con riferimento ai dispositivi di controllo di durata della sosta..

Disciplina fiscale del settore agricolo

I commi 905-916 recano misure relative al settore agricolo. In materia fiscale, esse prevedono tra l’altro un innalzamento dell'imposta di registro sui trasferimenti di terreni agricoli, alle condizioni di legge; la rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di latte fresco e l'incremento del coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali. Si stabilisce inoltre che le produzioni agro energetiche si considerano produttive di reddito agrario se contenute entro limiti predefiniti, mentre in caso contrario si utilizza il coefficiente di redditività del 25 per cento dell'ammontare dei corrispettivi IVA.

Le modifiche al comma 908 prevedono che con lo stesso decreto con il quale è disposto l’aumento della compensazione IVA dall’8,8% al 10 % sui prodotti lattiero-caseari (decreto del Ministro dell’economia, da emanare di concerto con il Ministro delle politiche agricole), siano alzate, per il 2016, le percentuali di compensazione dell’IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina, in misura non superiore al 7,70 %, e della specie suina, in misura non superiore all’8%. L’onere massimo è quantificato in 20 milioni di euro. Un emendamento approvato in Aula alla Camera (em. 1.4022) riferisce l'onere massimo non già a tutta la disposizione ma soltanto alla previsione - introdotta dalla Commissione in sede referente - che con il decreto interministeriale (decreto del Ministro dell’economia, da emanare di concerto con il Ministro delle politiche agricole) sono alzate, per il 2016, le percentuali di compensazione dell’IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina, in misura non superiore al 7,70 %, e della specie suina, in misura non superiore all’8 %. L'obbligo per cui la disposizione "non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro" non si applica, quindi, al decreto interministeriale che, entro il 31 gennaio 2016, innalzerà le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento.

Viene inoltre prevista una riduzione del Fondo per gli incentivi all’assunzione dei giovani lavoratori agricoli.

Piccola proprietà contadina

Il comma 906 estende agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi dagli stessi abitualmente coltivati le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, consistenti nella fissazione in misura fissa dell’imposta di registro ed ipotecaria ed nella misura dell’1 per cento dell'imposta catastale per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni e pertinenze a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli.

 

Piccola proprietà contadina

Il comma 907 estende le agevolazioni fiscali previste a favore della piccola proprietà contadina al coniuge o ai parenti in linea retta dei soggetti che hanno già diritto a tali agevolazioni, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi.

Tali agevolazioni consistono nella fissazione in misura fissa dell’imposta di registro ed ipotecaria ed nella misura dell’1 per cento dell'imposta catastale per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni e pertinenze a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli.

 

Esenzione dall’accisa per l’energia elettrica autoprodotta

Il comma 911, approvato nel corso dell’esame in sede referente, dispone che l’articolo 52, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 504/1995 – il quale esenta dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni – si applica anche all’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata da soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, comma 1, n. 8 della legge n. 1643/1962 (dunque società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica che non sono state assoggettate a trasferimento all’ENEL) in locali ed in luoghi diversi dalle abitazioni.

 

Esenzioni fiscali masi chiusi

Il comma 917 dispone che le esenzioni fiscali attualmente previste per atti e documenti relativi a procedimenti per controversie in materia di masi chiusi, (esenzione dall’imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato) si applichino anche ai procedimenti relativi all’assunzione di masi chiusi. Si chiarisce che tali agevolazioni si applicano per i periodi di imposta per i quali non siano già scaduti i termini di accertamento e di riscossione

 

Disposizioni in materia di giochi

I commi da 918 a 946 e 948 contengono disposizioni in materia di giochi: in particolare, è previsto l'aumento del prelievo erariale unico (PREU) relativo a newslot (dal 13 al 17,5 per cento; la percentuale destinata alle vincite è ridotta dal 74 al 70 per cento) e videolottery - VLT (dal 5 al 5,5 per cento), nonché la riapertura dei termini ai fini della regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta on line di scommesse non autorizzati. Si individua una procedura per accertare la stabile organizzazione in caso di raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati (c.d. CTD), da assoggettare ad una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 25 per cento. Sono previsti bandi di gara per nuove concessioni riguardanti le scommesse sportive e non sportive, il Bingo ed i giochi a distanza. I concessionari per la raccolta delle scommesse e per la raccolta del gioco a distanza in scadenza al 30 giugno 2016 possono proseguire le loro attività fino alla sottoscrizione delle nuove concessioni, a condizione che presentino domanda di partecipazione ai nuovi bandi.

Dal 2016 è soppressa la riduzione di 500 milioni di euro dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera della raccolta del gioco con newslot e videolottery. Per il 2015 la riduzione dei compensi si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale.

È introdotta una nuova sanzione amministrativa di 20 mila euro in caso di violazione della norma che vieta l’installazione negli esercizi pubblici dei c.d. totem.

Entro il 30 aprile 2016 la Conferenza unificata Stato Regioni ed enti locali deve definire le caratteristiche dei punti vendita di gioco nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori.

La pubblicità del gioco deve rispettare determinati vincoli, anche in ossequio di quanto previsto dalla raccomandazione 2014/478/ della Commissione europea. In particolare è vietata la pubblicità dei giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno, con esclusione dei media specializzati individuati con decreto ministeriale, delle lotterie nazionali e delle sponsorizzazioni nei settori della cultura, della ricerca, dello sport, della sanità e dell’assistenza. Sono previste campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole sui fattori di rischio connessi al gioco d’azzardo.

Nel 2016 il rilascio del nulla osta per le newslot è consentito solo in sostituzione di apparecchi già esistenti. A partire dal 2017 si prevede una riduzione del 30 per cento delle newslot rispetto agli apparecchi attivi al 31 luglio 2015; si prevede inoltre il passaggio entro il 2019 ad apparecchi con sistemi di gioco con controllo remoto (analogamente alle VLT).

Dal 2016 scatta la tassazione sul margine per i giochi di abilità a distanza (20 per cento), per le scommesse a quota fissa (18 per cento su rete fisica e 22 per cento a distanza), con esclusione delle scommesse ippiche. Dal 2017 la tassazione sul margine si applicherà anche per il Bingo a distanza (20 per cento).

Presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco d’azzardo patologico-GAP, con un dotazione di 50 milioni annui, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da tale patologia.

Servizi di supporto per l’ istruzione degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio

Il comma 947 attribuisce alle regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio, fatti salvi i casi in cui, con legge regionale, queste funzioni sono state già attribuite alle province, alle città metropolitane o ai comuni.

La modifica è collegata al processo di riordino delle province, di cui alla L. 56/2014, alle quali l’art. 139 del d.lgs. 112/1998 ha attribuito le funzioni suddette in relazione all’istruzione secondaria superiore.

Le medesime funzioni, in base allo stesso art. 139, sono state attribuite ai comuni, in relazione agli altri gradi di scuola.

A tal fine, è autorizzata la spesa di € 70 mln per il 2016, da ripartire fra gli enti territoriali interessati con DPCM, emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L’assegnazione può essere effettuata in due tranches, sulla base dell’anno scolastico di riferimento.

Dichiarazione precompilata e CAAF

I commi dal 949 al 957 recano norme in materia di adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali.

In sintesi (comma 949), oltre a rendere permanente l’obbligo di inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate ai fini della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti individuati ex lege, si ampliano le ipotesi in cui l'Agenzia delle Entrate può eseguire controlli preventivi sulle dichiarazioni IRPEF: essi coinvolgono anche la dichiarazione precompilata, a specifiche condizioni ovvero qualora risulti un rimborso superiore a 4.000 euro.

Con le modifiche al comma 949 si aggiunge un nuovo comma 5-ter all’articolo 3 del D.Lgs. n. 175 del 2014, relativo alla trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti. In particolare si prevede che non si applicano le sanzioni in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati relativi al 2014 ovvero relativi al primo anno di applicazione della normativa, a condizione che l’errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Si tratta, in particolare, delle sanzioni a carico dei soggetti obbligati con riferimento alle prestazioni sanitarie; quelle a carico degli altri soggetti obbligati, ovvero banche, fondi pensioni, imprese assicuratrici e enti previdenziali (art. 78, comma 26 della legge n. 413 del 1991); quelle a carico dei sostituti di imposta (art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322 del 1998). Sono modificati anche i requisiti dimensionali dei CAAF ai fini dello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale.

In ordine ai requisiti per lo svolgimento dell’attività dei CAF (in particolare, in relazione al numero di dichiarazioni da essi trasmesse), essi si applicano con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015-2017, in luogo degli anni da 2016 a 2018.

Col comma 950 si fissa al 28 febbraio di ciascun anno il termine entro cui gli enti assistenziali e i fondi integrativi del SSN devono adempiere agli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle spese sanitarie rimborsate ai beneficiari. L’elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate con riferimento ai dati trasmessi dagli enti, dalle casse, dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e dai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale avviene a partire dall’anno d’imposta 2015.

Il comma 951 pone a carico del sostituto di imposta l’onere di comunicare all'Agenzia delle entrate, entro il 7 luglio di ciascun anno, i risultati finali delle dichiarazioni. Si consente ai CAF, in luogo della polizza assicurativa ad essi richiesta per lo svolgimento delle proprie attività di assistenza, di prestare idonea garanzia sotto forma di titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, ovvero ancora sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa. Si demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la possibilità di individuare ulteriori modalità alternative che offrano adeguate garanzie.

Il comma 952 fissa alcuni termini per l’esecuzione degli adempimenti dei sostituti di imposta.

Il comma 953, in via sperimentale per il 2016, esonera dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (spesometro) i contribuenti che hanno trasmesso i dati tramite il Sistema Tessera Sanitaria.

Il comma 954 amplia la platea dei beneficiari (attualmente limitata ai soli familiari) della detrazione per spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone (aggiornando il limite a 1.550 euro per ciascuna di esse), e chiarisce che la detrazione per la frequenza di corsi di istruzione universitaria riguarda anche le università non statali, demandando la fissazione dell'importo da detrarre ad apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che deve tenere conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

Si introduce una novella all’articolo 24 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (DPR n. 917 del 1986) che estende a tutti i soggetti non residenti nel territorio italiano (e non solo, dunque, ai soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo) le modalità di determinazione dell’IRPEF applicabili ai soggetti residenti ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del TUIR (ivi comprese le detrazioni per carichi di famiglia e da lavoro dipendente), fermo restando che il reddito prodotto nel territorio dello Stato italiano deve essere pari almeno al 75 per cento del reddito complessivo e che il soggetto non deve godere di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.

Il comma 955 stabilisce che la nuova disciplina introdotta dal comma 954 con riferimento alle detrazioni per spese funebri e per le spese di istruzione universitaria si applica a decorre dall’anno d’imposta 2015. Il decreto ministeriale volto a commisurare il limite di spesa per le università non statali deve essere adottato entro il 31 gennaio 2016.

Il comma 956 rende permanente l’onere dell’Agenzia delle entrate di effettuare controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro (abrogando le norme della legge di stabilità 2014 che prevedevano la cessazione di tale onere a decorrere dal 2016).

Il comma 957 (modificando l’articolo 39, comma 1-bis del D.Lgs. n. 241 del 1997) disciplina la responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale con chi commette violazioni relative all’assistenza dei contribuenti (visto di conformità ed asseverazione infedeli, certificazione tributaria infedele). In particolare, in tali ipotesi il CAF è obbligato solidalmente con il trasgressore al pagamento di una somma pari alla sanzione (come previsto dalla norma attuale), nonché alle ulteriori somme irrogate al trasgressore ai sensi del comma 1 dell’articolo 39.

Clausola di salvaguardia voluntary disclosure

Il comma 958 quantifica in 2.000 milioni di euro le maggiori entrate per l’anno 2016 derivanti dalla proroga di termini prevista dall’articolo 2 del decreto-legge n. 153/2015, n. 153 in tema di voluntary disclosure.

Il comma 959 contiene una clausola di salvaguardia attraverso l'aumento delle accise, nell'eventualità che detto importo non venisse realizzato integralmente.

 

Aliquota Iva 5 per cento per cooperative sociali

I commi 960-963 istituiscono una nuova aliquota ridotta dell’IVA, al 5 per cento, assoggettandovi le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi, attualmente assoggettate all’aliquota del 4 per cento.

Le modifiche al comma 960 hanno esteso l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 5 per cento a tutte le prestazioni socio-sanitarie rese dalle cooperative sociali ai soggetti indicati dalla legge e non solo, dunque, a quelle rese in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

 

 

Il comma 961, inserito in conseguenza dell'approvazione dell'em. 1.4024 del Governo, quantifica le maggiori entrate derivanti dal comma 960 in 12 milioni di euro. L'emendamento modifica anche gli stanziamenti in tabella A, voce: "Ministero dell'economia e delle finanze".

Radiazione dei veicoli a seguito di esportazione all’estero

Il comma 964, al fine di contrastare l’elusione della tassa automobilistica, novella l'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), in tema di obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, in relazione alla definitiva esportazione all'estero. L’esportazione va documentata attraverso reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione.

Risorse per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico

I commi da 965 a 973 ed il comma  986 dettano alcune disposizione tese a potenziare nel 2016 gli interventi nel settore della difesa e della sicurezza.

In primo luogo vengono istituiti 3 fondi:

§  Fondo per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali (presso il MEF) con una dotazione di 150 milioni per il 2016. Il fondo è ripartito con DPCM previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), sentiti il Ministro dell’interno, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e i responsabili del Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza (DIS), dell’Agenzia informazione e sicurezza esterna (AISE) e dell’Agenzia informazione e sicurezza interna (AISI). Del riparto è data comunicazione al Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (co. 965 e 966); l’em. 1.2146, approvato in Aula alla Camera,  prevede che un decimo della dotazione finanziaria del fondo è destinato al rafforzamento della formazione del personale del servizio polizia postale e delle comunicazioni, nonché all'aggiornamento della tecnologia dei macchinari e delle postazioni informatiche.

§ Fondo per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, (presso il MEF) con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per il 2016. Il riparto è effettuato, con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia (comma 967); Un emendamento approvato in Aula alla Camera modifica tale comma autorizzando la spesa di 10 milioni per il 2016, per il rinnovo e l'adeguamento della dotazione dei giubbotti anti-proiettile della Polizia di Stato. La corrispondente copertura è reperita a valere sul Fondo di riserva istituito nello stato di previsione del MEF, per le esigenze indifferibili che si manifestino in corso di gestione.

§  Fondo per interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica (presso il ministero della difesa) con una dotazione finanziaria di 245 milioni di euro per il 2016. Fermo restando quanto disposto dal comma 196-bis, che parzialmente utilizza le risorse del sopra indicato Fondo a copertura di quota parte (10 milioni per il 2016) degli oneri derivanti dal finanziamento dell’industria dei piccoli satelliti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con DPCM, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, sono individuati gli interventi e gli organismi cui destinare le risorse del fondo e, in particolare, gli interventi finalizzati a potenziare i sistemi di difesa territoriale dello spazio aereo e di intervento delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali nell'intero dominio di azione terrestre, marittimo, aereo e spaziale, a implementare il sistema di sorveglianza satellitare e di comunicazione, a ammodernare mezzi, sistemi ed equipaggiamenti di difesa, nonché a rafforzare i supporti logistici e i sistemi per la protezione delle infrastrutture sensibili e di rilevanza strategica (commi 969 e 970).

 

Inoltre, per l’anno 2016 il Ministero degli affari esteri è autorizzato alla spesa di 15 milioni per investimenti volti ad accrescere il livello di sicurezza delle sedi istituzionali in Italia e all’estero (comma 971).

Per quanto concerne, più direttamente il personale, si destina al medesimo che non titolare di un trattamento retributivo dirigenziale, appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle Forze armate, compreso quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, quale riconoscimento dell'impegno profuso ai fini di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale per l'anno 2016, un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso del predetto anno. Per le citate finalità è autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno 2016 (em. 1.4026 del Governo approvato in Aula alla Camera). Si prevede, conseguentemente, una riduzione di 5,5 milioni di euro per l’anno 2016 dell’autorizzazione di spesa destinata all’albo degli autotrasportatori e di 5 milioni per il 2016 della dotazione finanziaria del Fondo per interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica di cui sopra (che passa da una dotazione finanziaria di 250 milioni a una dotazione di 245 milioni). Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. La disposizione precisa che, ricorrendone le condizioni, si applica anche la disciplina del cd. bonus IRPEF (art. 13, comma 1-bis, DPR n. 917/1986). Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, il MEF effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti da tale disposizione. Nelle more del monitoraggio, è accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili istituito dalla legge di stabilità 2015. In relazione agli esiti del monitoraggio, si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri accertati (co. 972).

Inoltre, si autorizza la spesa di euro 944.958 per l’anno 2016, di euro 973.892 per l’anno 2017 e di euro 1.576.400 annui a decorrere dall’anno 2018 da destinare a provvedimenti normativi diretti all’equiparazione del personale direttivo del Corpo della polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli della Polizia di Stato. L’equiparazione concerne l’articolazione delle qualifiche, la progressione di carriera e il trattamento giuridico ed economico del personale (co. 973).

Infine, viene anticipa dal 1° ottobre 2016 al 1° marzo 2016 il termine a partire dal quale possono essere effettuate le assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza autorizzate dal D.L. 78/2015 (art. 16-ter), al fine di incrementare le attività di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Inoltre, si autorizza la Polizia di Stato a bandire per l’anno 2016 un concorso nei limiti degli eventuali posti residui (art. 986).

Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia

I commi da 974 a 978, inseriti nel corso dell’esame in sede referente, disciplinano le procedure per la predisposizione di un “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”.

Il Programma, di cui vengono elencate le finalità (comma 974), sarà predisposto sulla base dei progetti inviati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 1° marzo 2016, secondo le modalità stabilite con apposito bando, approvato con D.P.C.M. Tale decreto dovrà essere emanato entro il 31 gennaio 2016 (comma 975) e dovrà altresì disciplinare la costituzione di un “Nucleo per la valutazione dei progetti”, la documentazione da inviare a corredo dei progetti e i criteri per la loro valutazione (comma 976).

Con uno o più D.P.C.M. si provvede ad individuare i progetti, selezionati dal Nucleo, da inserire nel Programma, ai fini della stipula di convenzioni o accordi di programma (con gli enti promotori dei progetti medesimi) destinati a disciplinare le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi (comma 977).

Per il finanziamento del programma viene prevista l’istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2016 (comma 978).

Carta per acquisti culturali per
i giovani

I commi 979 e 980 concernono l’assegnazione di una Carta cultura per i giovani.

In particolare, il comma 979 prevede che, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell’UE che risiedono in Italia, che compiono 18 anni nel 2016, è assegnata una Carta elettronica, dell’importo massimo di 500 euro, che può essere utilizzata per ingressi a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, musei, mostre, spettacoli dal vivo e (altri) eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per l’acquisto di libri.

I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l’importo da assegnare, sono definiti con DPCM, di concerto con il MIBACT e il MEF, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo dell’ISEE.

Il comma 980 autorizza la spesa di € 290 mln per il 2016 per l’assegnazione della Carta. Le somme sono iscritte nello stato di previsione del MIBACT.

Disposizioni assimilabili sono contenute all’art. 1, co. 121-123, della L. 107/2015, che ha istituito una Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, dell'importo di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale, e ha autorizzato a tal fine una spesa di € 381,137 mln annui dal 2015.

Le modalità applicative sono state definite con D.P.C.M. 23 settembre 2015.

Credito d’imposta videosorveglianza

Il comma 982 istituisce per l’anno 2016 un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, al di fuori della loro attività di lavoro autonomo, installano sistemi di videosorveglianza digitale o allarme ovvero stipulano contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. È previsto un limite complessivo di spesa di 15 milioni, mentre non è fissato alcun limite al beneficio utilizzabile da ciascun contribuente. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità applicative della norma.

 

Contributo all’ Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe

Nel corso dell’esame in sede referente è stato approvato un emendamento che ha introdotto il comma 983, il quale ridetermina il contributo all’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe (ESO) nella misura di 17 milioni annui a decorrere dal 2016, prevedendo la facoltà di destinare la quota eccedente i contributi obbligatori alla realizzazione di programmi di ricerca in collaborazione con l’ESO stessa. Conseguentemente l’intervento emendativo ha soppresso la riduzione dei contributi destinati, tra gli altri, anche a tale organizzazione internazionale, introdotta dall’articolo 1, comma 353, allegato n. 6, pari ad 1 milione di euro nel 2016, nel 2017 e nel 2018.

Credito d’imposta strumenti musicali

Il comma 984 istituisce per l’anno 2016 un credito d’imposta al fine di attribuire agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati un contributo di 1.000 euro per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo. Il credito d’imposta è attribuito al rivenditore dello strumento il quale anticipa il contributo allo studente che lo acquista. È previsto un limite complessivo di 15 milioni. Si demanda ad un apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità applicative della norma.

 

Due per mille per associazioni culturali

Il comma 985 prevede che per il 2016, con riferimento al periodo di imposta 2015, i contribuenti possono destinare il 2 per mille dell’IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La scelta è effettuata in sede di dichiarazione dei redditi: i contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della stessa dichiarazione, utilizzano un’apposita scheda approvata dall’Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione.

I requisiti e i criteri per l’iscrizione delle associazioni nell’elenco, le cause e le modalità di revoca o di decadenza, nonché i criteri e le modalità per il riparto delle somme sulla base delle scelte operate dai contribuenti, sono stabiliti con D.P.C.M., su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

A tal fine, è autorizzata la spesa di € 110 mln. Le somme non impegnate nel 2016 possono essere impegnate nel 2017.

Il meccanismo si aggiunge a quello previsto dall’art. 23, co. 46, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) che dal 2012 consente di destinare una quota pari al 5 per 1000 dell’IRPEF al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Per completezza si ricorda che alla conservazione dei beni culturali può essere destinata anche la quota dell’8 per mille dell’IRPEF (art. 47, co. 2 e 3, L. 222/1985 e D.P.R. 76/1998).

 

Trattamento fiscale contributi volontari a consorzi obbligatori

I commi da 987 a 989 disciplinano il trattamento fiscale dei contributi volontari ai consorzi obbligatori. Il comma 987, aggiungendo una lettera o-ter) al comma 2 dell’articolo 100 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917 del 1986), chiarisce che sono deducibili le somme corrisposte, anche su base volontaria, a consorzi cui le imprese aderiscono ottemperando a obblighi di legge, indipendentemente dal trattamento contabile e purché utilizzate agli scopi dei consorzi. Ai sensi del comma 988, le medesime somme sono deducibili dall’IRAP (articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis).

Il comma 989 chiarisce che le agevolazioni così introdotte si applicano retroattivamente, ossia dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2015

 

Risorse per il Comitato promotore per le Olimpiadi 2024

Il comma 991 assegna al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), con vincolo di destinazione in favore delle attività del Comitato promotore per le Olimpiadi di Roma 2024, un contributo pari a € 2 mln per il 2016, ed € 8 mln per il 2017.

Si ricorda che l’art. 15 del D.L. 185/2015, in corso di esame, inserisce tra le finalizzazioni del Fondo Sport e periferie - istituito nello stato di previsione del MEF, per essere poi trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, da qui, al CONI, con una dotazione di € 20 mln nel 2015, € 50 mln nel 2016, ed € 30 mln nel 2017 - anche le attività e gli interventi finalizzati alla “presentazione” (già avvenuta) e alla promozione della candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024.

Si ricorda, altresì, che gli stanziamenti destinati al CONI sono allocati sul cap.           1896 dello stato di previsione del MEF e, nel ddl di bilancio 2016, ammontano a € 405,4 mln.

 

Assunzioni Agenzia Dogane

Il comma 990 consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche per l’anno 2016, di procedere allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne bandite al 1° gennaio 2015, al fine di coprire i posti vacanti.

 

 

Il comma 992 inserisce la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel senso che le disposizioni della legge sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.

 

Tabella A e B

Il comma 993 dispone in ordine all’entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Tabella C

Il comma 994 reca l’approvazione della Tabella C, recante la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi della normativa contabile.

Tabella E

 

 

 

 

 

Tabella D

 

Il comma 995 reca l’approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, esposte per programma e missione.

Il comma 996 reca l’approvazione della Tabella D, che determina le riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, aggregate per programma e missione.

Il comma 997 indica i limiti massimi di impegnabilità che le amministrazioni pubbliche possono assumere nel 2016, con riferimento ai futuri esercizi, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella E.

Copertura oneri di pare corrente

Il comma 998, reca la copertura degli oneri di parte corrente del disegno di legge di stabilità per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, rinviando al prospetto allegato al disegno di legge medesimo ai sensi dell’art. 11, comma 6, della legge di contabilità n. 196/2009.

Entrata in vigore

La legge di stabilità entra in vigore il 1° gennaio 2016, ove non diversamente previsto (comma 999). Per talune disposizioni, infatti, la legge stessa prevede che l’entrata in vigore avvenga il giorno stesso o quello successivo alla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.

 


 

Appendice:
Tavole relative agli effetti disposti
dagli Elenchi n. 2 e n. 3 e
dalle Tabelle C, D ed E

 


Articolo 1, comma 587, Elenco n. 2
Riepilogo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie
delle spese dei Ministeri

(dati in milioni di euro)

Ministeri

2016

2017

2018

Economia e finanze

117,0

134,2

147,6

Sviluppo economico

8,4

31,5

31,9

Lavoro e politiche sociali

4,2

1,0

1,0

Giustizia

23,3

26,4

26,4

Affari esteri

8,2

6,3

6,3

Istruzione, università e ricerca

220,4

240,4

200,4

Interno

27,2

43,2

60,7

Ambiente

1,6

1,0

0,9

Infrastrutture e trasporti

28,9

35,0

22,9

Difesa

19,0

17,0

17,0

Politiche agricole

21,9

13,8

12,9

Beni e attività culturali e turismo

7,8

0

0

Salute

24,5

13,2

9,6

TOTALE

512,5

563

537,6

 


Articolo 1, comma 588, Elenco 3
Riduzione di stanziamenti per la Presidenza del Consiglio

(dati in migliaia di euro)

cap.

Denominazione

BLV

riduzioni Elenco n. 3

importi risultanti

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2115

Spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio

34.601

34.511

34.523

1.731

1.731

1.731

32.870

32.780

32.792

2124

Gestione ed implementazione del portale Normattiva e del progetto X-Leges

1.220

985

1.000

37

37

37

1.183

948

963

2191

Promozione della conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale in favore delle future generazioni

1.408

0

0

42

0

1.366

0

0

2780

8 per mille IRPEF per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali

71.146

70.500

70.500

3.120

3.120

3.120

68.026

67.380

67.380

7474

"Luoghi della memoria per la celebrazione del centenario della prima guerra mondiale

5.000

5.000

5.000

150

150

150

4.850

4.850

4.850

2183

Fondo Interventi dell'editoria

102.689

102.391

102.391

3.081

3.081

3.081

99.608

99.310

99.310

2190

Fondo straordinario sostegno all'editoria

21.364

0

0

641

0

0

20.723

0

0

7442

Fondo per gli investimenti del Dipartimento dell'editoria

8.684

8.658

8.658

261

261

261

8.423

8.397

8.397

2113

Attuazione delle politiche antidroga

5.780

5.763

5.763

578

578

578

5.202

5.185

5.185

5210

Tutela delle minoranze linguistiche storiche

790

867

867

24

24

24

766

843

843

5211

Tutela delle minoranze linguistiche

972

1.069

1.069

29

29

29

943

1.040

1.040

2185

Interventi Servizio Civile Nazionale

116.243

113.427

113.427

3.487

3.487

3.487

112.756

109.940

109.940

2102

Politiche di sostegno alla famiglia

22.621

22.621

22.621

2.262

2.262

2.262

20.359

20.359

20.359

2118

Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

1.517

1.611

961

46

46

46

1.471

1.565

915

2099

Piano nazionale per le aree urbane degradate

75.000

75.000

0

3.750

3.750

0

71.250

71.250

0

2108

Politiche delle pari opportunità

28.228

20.353

20.420

2.823

2.823

2.823

25.405

17.530

17.597

2132

Comitato paralimpico nazionale

7.000

7.000

7.000

210

210

210

6.790

6.790

6.790

7455

Fondo di garanzia mutui per gli impianti sportivi

18.776

0

0

563

0

0

18.213

0

0

2106

Incentivazione e sostegno alla gioventù

5.559

6.136

6.136

167

167

167

5.392

5.969

5.969

Totale

528.598

475.892

400.336

23.002

21.756

18.006

505.596

454.136

382.330

 


Articolo 1, comma 994, Tabella C
Quantificazione annuale degli stanziamenti-
variazioni rispetto alla legislazione vigente

(importi in euro)

Oggetto

2015

2016

2017

D.Lgs. n. 56/2000, art. 13, co. 3 - Fondo sanitario nazionale per minori da gettito IRAP relativo alle regioni a statuto ordinario (regolazione debitoria) (MEF, cap. 2701)

-

+1.000.000.0000

+2.000.000.000

L. n. 353/2000 - Conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo (MEF, cap. 2820)

-1.307.468

-1.307.468

-1.307.468

D.L. n. 142/1991, art. 6, co. 1 - Fondo protezione civile (MEF, cap. 7446)

+3.400.000

+3.400.000

+3.400.000

D.L. n. 90/2005, art. 4, co. 1 - Dipartimento della protezione civile (MEF, cap. 2184)

+10.000.000

+10.000.000

+10.000.000

D.L. n. 93/2013, art. 10, co. 1 - Fondo emergenze nazionali della protezione civile (MEF, cap. 7441)

+100.000.000

+100.000.000

+100.000.000

D.Lgs. n. 454/1999, art. 6 - Contributo al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - CREA (Politiche agricole, cap. 2083 -

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

L. n. 267/1991, art. 1, co. 1 - Piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole, cap. vari)

-153.000

-152.000

-152.000

L. n. 267/1991, art. 1, co. 1 - Piano nazionale della pesca marittima politiche agricole

+ 3.000.000

 

 

ENEA (MISE, cap. 7630/P)

-

-

-1.500.000

L. n. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti per internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (MISE, cap. 2501/p)

 +1.000.000

+1.000.000

+1.000.000

D.Lgs. n. 502/1992 -Fondo per il finanziamento della ricerca sanitaria (Salute, cap. 3392)

-1.067.866

-7.024.000

-6.424.000

D.Lgs. n. 204/1998 - Ricerca scientifica e tecnologica (MIUR, cap. 7236)

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

D.L. n. 17/2001 - Agenzia per i servizi sanitari regionali (Salute, cap. 3457

-100.000

-100.000

-100.000

D.L. n. 269/2003 - Agenzia italiana del farmaco (Salute, capp. 3458 e 7230)

-1.100.000

-1.100.000

-1.313.787

L. n. 163/1985 - Fondo unico dello spettacolo (MIBACT, capitoli vari)

-52.752

-

-

L. n. 466/1988 - Accademia nazionale dei Lincei (MIBACT, cap. 3630)

+500.000

+500.000

+500.000

L. n. 549/1995, art. 1, co. 43: Enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi nel settore della cultura (MIBACT, cap. 3670 e 3671)

+10.000.000

+10.000.000

+10.000.000

L. n. 549/1995, art. 1, co. 43: Enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (MIUR, cap. 1261)

-300.000

-300.000

-300.000

L. 394/1977 - Attività sportiva universitaria (MIUR, cap. 1709)

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

L. n. 230/1998 - Fondo nazionale per il servizio civile (MEF, cap. 2185)

+2.303.225

+2.303.225

+2.303.225

D.L. n. 185/2008 – Compensazione oneri, in relazione alle agevolazioni tariffarie energia elettrica e gas (MEF, cap. 3822)

-6.385.249

-6.366.718

-6.366.718

D.L. n. 35/2003 - ENIT, Agenzia nazionale del turismo (MIBACT, cap. 6821)

+10.000.000

+10.000.000

+10.000.000

D.L. n. 35/2003 - ENIT, Agenzia nazionale del turismo (MIBACT, cap. 6821)

-250.000

-250.000

-250.000

L. n. 146/1980 - ISTAT (MEF, cap. 1680 )

10.000.000

-10.000.000

-10.000.000

L. 794/1966 - Istituto Italo-Latino-americano (Affari esteri, cap. 3751)

+230.000

-

-

L. n. 549/1995, art. 1, co. 43: Enti vigilati dal Ministero dell’interno (Interno, cap. 2309)

+500.000

+500.000

+500.000

L. n. 549/1995, art. 1, co. 43: Enti vigilati dal Ministero dell’interno (Interno, cap. 2309)

+200.000

+200.000

+200.000

L. n. 38/2001 - Contributo alla regione Friuli Venezia Giulia (MEF, cap. 7513/p)

-5.104.167

-5.104.167

-5.104.167

L. n. 67/1988: Editoria (MEF, cap. 2183, 7442)

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

D.lgs. n. 223/2006, art.16, co. 3 – promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (MEF, cap. 2108/p)

+2.500.000

 

 

L. 350/2003, art. 3, co. 149 - Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali (1.7 - cap. 5025)

+2.000.000

+2.000.000

+2.000.000

L. 144/1999, art. 51 - Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (MEF 1.6 - cap. 7330)

+250.000

+250.000

+250.000


Articolo 1, comma 996, Tabella D
Riduzioni di spese di parte corrente

(importi in euro)

 

 

Riduzioni

 

 

2016

2017

2018

MEF
1900

L. n. 311/2004, art. 1, co. 361
Contributi a CdP per finanziamento interessi a carico del Fondo rotativo per le imprese

-55.000.000

-50.000.000

-50.000.000

MEF
3044

L. n. 62/2000, art. 1, co. 12
Fondo istruzione

-15.891.811

-16.572.085

-16.572.085

MEF
2099

L. n. 190/2014, art. 1, co. 434
Riqualificazione aree urbane

-50.000.000

-50.000.000

-

MEF
3890

L. n. 147/2013, art. 1, co. 286
Riforma catasto - Agenzia entrate

-37.553.291

-39.427.154

-39.427.154

MEF
3834

L. n. 23/2014, art. 16, co. 1
Fondo destinato all'attuazione della delega fiscale

-13.560.000

-

-71.700.000

MEF
2641

D.L. n. 69/2013, art. 49-bis, co. 2
Commissario spending review

-200.000

-

-

MEF
3032

L. n. 296/2006, art. 1, co. 527
Fondo nuove assunzioni

-25.000.000

-25.000.000

-25.000.000

MISE
3601

L. n. 332/2003, art. 5, co. 1
Ratifica Trattato non proliferazione armi nucleari

-20.000

-20.000

-20.000

MISE
2385

D.L. n. 2/2006, art. 4-bis, co. 7
Interventi urgenti settori agricoltura, agroindustria, pesca ecc. - lotta alla contraffazione

-14.420

-14.420

-14.420

MIUR
1678/1

L. 46/1991, art. 1
Contributo PRORA Programma nazionale di
ricerche aerospaziali

Soppresso
(-4.000.000)

Soppresso
(-4.000.000)

Soppresso
(-4.000.000)

MIUR
1649

D.L. n. 70/2011, art. 9, co. 15, n. 2
Spesa a favore Fondazione merito

-924.912

-924.912

-924.912

INTERNO
1380

L. n. 190/2014, art. 1, co. 540
Fondo per la concessione di un contributo in conto interessi agli enti locali su operazioni di indebitamento

-3.825.945

-4.841.791

-6.299.237

AMBIENTE
1644

D.Lgs. n. 190/2010, art. 19, co. 2
Monitoraggio per la valutazione continua dello stato delle acque marine

-3.660.000

-3.300.000

-3.300.000

AMBIENTE
2211

L. n. 120/2002, art. 3
Convenzione cambiamenti climatici

-3.200.000

-3.200.000

-3.300.000

MIT
1330

D.L. n. 269/2003, art. 16, co. 2
Rimborsi pedaggi autostradali

-1.860.000

-1.145.000

-1.700.000

MIT
1
337

L. n. 190/2014, art. 1, co. 150
Interventi a favore del settore autotrasporto

-

-

-10.000.000

MIT
1921

D.L. n. 203/2005, art. 11-decies, co. 3
Competitività nel settore aeroportuale

-

-

-10.000.000

MIT
1695

D.L. n. 47/2014, art. 3, co. 1, punto B
Fondo contributo acquisto alloggi di proprietà

-18.900.000

-18.900.000

-18.900.000

MIPAAF
2109

D.L. n. 182/2005, art. 1-quinquies, co. 2
Contributo ISMEA

-207.117

-190.514

-190.514

L. n. 296/2006, art. 1, co. 1080
Contributo ISMEA

-855.693

-855.693

-855.693

MIBACT
6653

L. n. 182/1983, art. 2, co. 4
Convenzione con Ferrovie dello Stato

-5.647

-

-

MIBACT
1321

D.L. n. 34/2011, art. 1, co. 1, punto B
Manutenzione e conservazione beni culturali

-111.874

-

-

MIBACT
2400

L. n. 266/2005, art. 1, co. 20
Fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze di spesa

-3.083

 

 

SALUTE
3416

L. n. 147/2013, art. 1, co. 220
Contributo Istituto. Nazionale genetica molecolare (INGM)

-200.000

-300.000

-200.000

SALUTE
4393

D.L. n. 81/2004, art. 1, co. 1, punto A
Finanziamento del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie

-2.000.000

-3.401.197

-6.000.000

SALUTE
4389

L. n. 219/2005, art. 8, co. 2
Astensione dal lavoro –Retribuzione lavoratori dipendenti inidonei a donazione del sangue

-100.000

-110.000

-100.000

SALUTE
5390

D.L. n. 202/2005, art. 1, co.1
Finanziamento del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali

-500.000

-510.000

-500.000

SALUTE
5391

D.L. n. 335/2000, art. 1
Sorveglianza malattie infettive e diffusive

-949.814

-2.049.814

-3.949.814

L. n. 296/2006, art. 1, co. 566
Istituti zooprofilattici sperimentali, con particolare riferimento alla BSE (encefalopatia spongiforme bovina)

-2.550.186

-2.550.186

-2.550.186

SALUTE
1155

L. n. 266/2005, art. 1, co. 20
Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali maggiori esigenze di spesa

-52.998

-52.998

-52.998


Articolo 1, comma 995, Tabella E
Autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale:
riduzioni, rifinanziamenti, rimodulazioni

(importi in milioni di euro)

Oggetto

2016

2017

2018

2019 e ss

D.L. 148/1993, art. 3 - Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale (Economia)

-10,0

 

 

 

L. n. 228/2012, art. 1, co. 70 – Banche e fondi (Economia)

-

+30,0

+60,0

+1.390,0

L. n. 147/2013, art. 1, co. 68 – ANAS (Economia)

-

-90,0

+40,0

+50,0

L. 183/1987, art. 5 - Fondo di rotazione attuazione delle politiche comunitarie (Economia)

-100,0

-100,0

-100,0

-200,0

L. 147/2013, art. 1, co. 109 - Contributo ammodernamento Guardia di Finanza (Economia)

-5,0

-5,0

-5,0

-10,0

L. 147/2013, art. 1, co. 109 - Contributo ammodernamento Guardia di Finanza (Economia)

-10,0

-5,0

-5,0

-10,0

D.L. 119/2014, art. 8, co. 1, punto a) - Acquisto automezzi ed equipaggiamenti, manutenzione e adattamento strutture della Polizia di Stato (Interno)

-6,1

-6,1

-6,1

-18,2

D.Lgs. 102/2004, art. 15, co. 2, punto 1 - Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi (Politiche Agricole)

+100,0

+40,0

 

 

L. 190/2014, art. 1, co. 214 - Fondo per l'investimento nel settore lattiero caseario (Politiche agricole)

-23,0

 

 

 

L. 808/1985, art. 3, co. 1, punto a - Interventi per la competitività delle industrie nel settore aeronautico (Sviluppo economico)

 

 

+25,0

+700,0

D.L. 321/1996, art. 5, co. 2, punto b) - Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Sviluppo economico)

 

-25,0

-45,0

+70,0

D.L. 321/1996, art. 5, co. 2, punto c) - sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Sviluppo economico)

-46,0

-20,0

 

+66,0

L. 266/2005, art. 1, co. 95, punto 3 - Contributo programma unità navali FREMM (Sviluppo economico)

+100,0

+120,0

+150,0

+500,0

L. 244/2007, art. 2, co. 180 - Interventi settore aeronautico (Sviluppo economico)

+280,0

+280,0

+280,0

+800,0

D.L. 66/2014, art. 22-bis, co. 1 - Risorse per le zone franche urbane (Sviluppo economico)

-20,0

 

 

 

L. 228/2012, art. 1, co. 208 - Linea ferroviaria Torino-Lione (Infrastrutture e trasporti)

-20,0

 

 

+20,0

D.L. 133/2014, art. 3, co. 2, punto B/quinquies - Somme a favore di RFI per la linea AV/AC MI-GE: terzo valico Giovi (Infrastrutture e trasporti)

 

-20,0

 

+20,0

D.L. n. 133/2014, art. 3, co. 2, punto c): Metropolitana di Torino (Infrastrutture e trasporti)

+41,0

-41,0

 

 

L. 266/2005, art. 1, co. 86 - Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato SPA

-291,0

+241,0

+600,0

+7.500,0

L. 228/2012, art. 1, co. 176 - Contratti di programma RFI (Infrastrutture e trasporti)

 

 

+200,0

 

D.L. 43/2013, art. 7-ter, co. 2 - Infrastrutture FS (Infrastrutture e trasporti)

-50,0

+50,0

 

 

L. 147/2013, art. 1, co. 68 - ANAS (Infrastrutture e trasporti)

+1.200,0

+1.300,0

+1.300,0

+3.000,0

L. 147/2013, art. 1, co. 76 - RFI (Infrastrutture e trasporti)

-50,0

 

 

 

L. 147/2013, art. 1, co. 80 - RFI (Infrastrutture e trasporti)

-50,0

50,0

 

 

L. 228/2012, art. 1, co. 186 - Piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia (Infrastrutture e trasporti)

-7,1

 

 

 

L. 190/2014, art. 1, co. 153 - opere di accesso agli impianti portuali (Infrastrutture e trasporti)

 

-25,0

-25,0

+50,0

L. 448/1998, art. 50, co. 1, punto C - Edilizia sanitaria pubblica (Economia)

-600,0

-900,0

+700,0

+800,0

Legge finanziaria n. 266 del 2005 art. 1 comma 78: rifinanziamento legge 166 del 2002, interventi infrastrutture (Infrastrutture e trasporti)

-20,4

-20,4

-20,4

-61,2

Legge finanziaria n. 296 del 2006 art. 1 comma 977 punto c: Fondo opere strategiche (Infrastrutture e trasporti)

-15,3

-15,3

-15,3

-76,7

Legge finanziaria n. 244 del 2007 art. 2 comma 257 punto b: legge obiettivo (Infrastrutture e trasporti)

-25,2

-25,2

-25,2

-125,8

Legge finanziaria n. 244 del 2007 art. 2 comma 257 punto b: legge obiettivo (Infrastrutture e trasporti)

-25,2

-25,2

-25,2

-150,9

D.L. 69/2013, art. 18, co. 2, punto 3 - Programma ponti e gallerie stradali (Infrastrutture e trasporti)

-30,0

 

-20,0

+50,0

D.L. 133/2014, art. 3, co. 1- Continuità cantieri in corso (Infrastrutture e trasporti)

 

 

-110,0

+100,0

L. 190/2014, art. 1, co. 175 - Partecipazione all'Agenzia spaziale europea e programmi spaziali nazionali strategici (Istruzione, università e ricerca)

 

-20,0

-20,0

+240,0

L. 147/2013, art. 1, co. 111 - Interventi contro il dissesto idrogeologico (Ambiente)

+50,0

+50,0

+150,0

+1.700,0

L. 147/2013, art. 1, co. 48, punto C - Mutui prima casa (Economia)

-70,0

 

 

+70,0

L. 190/2014, art. 1, co. 235, punto 2 - Somme destinate al programma di recupero e razionalizzazione immobili destinati a alloggi (Infrastrutture e trasporti)

+84,0

+80,0

 

-164,0

D.L. 104/2013, art. 10, co. 1 - Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali (Istruzione, università e ricerca)

 

+50,0

+150,0

+1.500,0

L. 296/2006, art. 1, co. 863 - Fondo sviluppo e coesione; Programmazione 2007/2013 (Economia)

-670,0

 

 

+670,0

L.147/2013, art. 1, co. 6 - Fondo sviluppo e coesione; Programmazione 2014/2020 (Economia)

+1.289,8

+923,3

+1.338,3

-3.551,4

L.147/2013, art. 1, co. 6 - Fondo sviluppo e coesione; Programmazione 2014/2020 (Economia)

-367,0

-382,0

-382,0

-367,0

Legge di stabilità n. 147 del 2013 art. 1 comma 68: Anas (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti (Infrastrutture e trasporti)

2.030,2

2.043,6

2.006,8

4.114,2

Decreto-legge n. 98 del 2011 art. 32 comma 1: fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti (Economia)

-224,4

-200,0

-200,0

-400,0

Legge di stabilità n. 147 del 2013 - Art. 1 comma 68: Anas (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372/P) (Economia)   

-50,0

-143,0

-200,0

-

Legge di stabilità n. 147 del 2013 - Art. 1 comma 69: Anas (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti (Economia)

-112,7

-

-

-

Legge n. 662 del 1996 articolo 2 comma 86: completamento del raddoppio dell'Autostrada A6 Torino-Savona (set. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (infrastrutture e trasporti)

-10,3

-

-

-

Legge n. 662 del 1996 articolo 2 comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (set. 27) Interventi diversi

-10,3

-

-

-

Decreto–legge n. 67 del 1997 articolo 19/bis comma 1 punto 1: Realizzazione e potenziamento tratte autostradali (set. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione

-51,6

-51,6

-

-

Legge finanziaria n. 311 del 2004 articolo 1 comma 452: Interventi strutturali viabilità Italia-Francia (set. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione

-5,0

-

-

-

Decreto–legge n. 98 del 2011 articolo 32 comma 1 punto 11: Megalotto 2 della strada statale n. 106 Ionica (set. 11) Interventi nel settore dei trasporti

-19,8

-

-

-

Decreto-legge n. 98 del 2011 articolo 32 comma 1 punto 5: Accessibilità alla Valtellina: ss 38 1° lotto - Variante di Morbegno II stralcio dallo svincolo di Corsio allo svincolo del Tartano (set. 11) Interventi nel settore dei trasporti

-4,1

-

-

-

Decreto-legge n. 69 del 2013 art. 18 comma 2 punto 3: Programma ponti e gallerie stradali (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti

-95,0

-60,0

-121,0

-110,0

Decreto–legge n. 69 del 2013 articolo 18 comma 2 punto 6: Somme da assegnare all'Anas per l'asse di collegamento tra la ss 640 e la A 19 Agrigento-Caltanissetta (set. 11) Interventi nel settore dei trasporti

-76,6

-

-

-